EDIZIONE PROVVISORIA

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

TOMO II

ART. 85.

  Sopprimerlo.
*85.2. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni, Zucconi.

  Sopprimerlo.
*85.6. Biancofiore.

  Sopprimerlo.
*85.9. Novelli.

  Al comma 1, capoverso 1-sexsies dopo le parole: conoscenza della lingua italiana sostituire la parola: o con la seguente: e.
85.1. Carnevali.

  Al comma 1, capoverso 1-septies, dopo le parole: che sono a conoscenza della sola lingua tedesca inserire le seguenti: o della sola lingua italiana.
85.7. Biancofiore.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. La Repubblica riconosce il 13 ottobre come «Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore del seno metastatico», di seguito definita «Giornata», al fine di promuovere l'informazione su questo tipo di neoplasia, nonché le attività necessarie per la sua prevenzione. La Giornata è occasione per diffondere la consapevolezza del fatto che il tumore del seno metastatico è una patologia cronica.
  3. In occasione della Giornata le Istituzioni competenti a livello nazionale, regionale e locale, possono, in accordo con le associazioni di riferimento sul Tumore al Seno Metastatico, promuovere e organizzare incontri, iniziative, pubbliche e altro, per sensibilizzare la collettività sull'importanza della prevenzione, della diagnosi tempestiva e dell'appropriatezza delle cure per contrastare il Tumore al Seno Metastatico.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le iniziative eventualmente promosse dalle Istituzioni potranno essere realizzate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ad esempio a valere del Piano Nazionale della Prevenzione (Pnp).
85.8. Saccani Jotti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Modifica alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. All'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il capoverso «4-bis» è sostituito dal seguente:

   «4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza del titolo del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, i cui corsi sono stati autorizzati entro il 31 dicembre 1995, tutti coloro i cui corsi sono stati prorogati e attivati ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni sino alla chiusura delle attivazioni dei corsi di cui all'articolo 1, comma 541, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Coloro i quali all'entrata in vigore della presente disposizione, in forza del conseguimento del diploma di massaggiatore-massofisioterapista, svolgono o abbiano svolto un'attivitàprofessionale in regime di lavoro autonomo o dipendente, non avendo maturato un periodo minimo lavorativo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, hanno il diritto di iscriversi nei registri tenuti presso gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, per poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento sino alla maturazione dei 36 mesi lavorativi. Una volta documentata la maturazione dei 36 mesi lavorativi all'elenco speciale ad esaurimento di riferimento, gli interessati accedono automaticamente al suddetto elenco. L'iscrizione temporanea al registro deve garantire di poter maturare l'esperienza lavorativa richiesta anche a coloro i cui corsi di studio siano stati attivati entro il 31 dicembre 2018, nonché la validità del titolo conseguito per lo svolgimento della professione sanitaria di riferimento. Per tutti costoro è obbligatoria l'iscrizione al registro, tenuto presso gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, entro il 30 aprile 2021. Una volta documentata la maturazione dei 36 mesi lavorativi all'elenco speciale ad esaurimento di riferimento, gli interessati accedono automaticamente all'elenco speciale ad esaurimento.».
85.02. Topo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di contributo Enpaf poste a carico delle società cooperative farmaceutiche storiche)

  1. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 441, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano società cooperative a responsabilità limitata di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

  Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
85.019. Sportiello, Ruggiero, Mammì, Lapia.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Incremento fondo spettro autistico)

  1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico istituito nello stato di previsione del Ministero della salute a decorrere dall'anno 2021 è incrementato di 30 milioni di euro annui.
  2. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non utilizzate per l'anno 2020 confluiscono per l'anno 2021 nel fondo medesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021 e 470 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
85.030. Stumpo, Pastorino.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Modifiche all'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «può autorizzare», sono sostituite con le seguenti: «autorizza»;

   b) il comma 3 è sostituito con il seguente:

   «3. Per potenziare la coltivazione della cannabis, al fine di soddisfare l'intero fabbisogno nazionale dei pazienti attraverso quote di cannabis ulteriori rispetto a quelle coltivate dallo Stabilimento Chimico farmaceutico militare di Firenze, si individuano, con decreto del Ministro della salute congiuntamente al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione e alla distribuzione di cannabis terapeutica presso le farmacie.».
85.029. Licatini, Ruggiero, D'Arrando, Mammì, Lapia, Lorefice.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Istituzione del Fondo vincolato per il finanziamento delle terapie avanzate)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della Salute, è istituito il Fondo vincolato per il finanziamento delle Terapie Avanzate (cosiddette ATMPs) così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 con autorizzazione di spesa pluriannuale.
  2. Le somme del fondo di cui sopra sono versate in favore delle regioni che ospitano i centri accreditati per la somministrazione delle Terapie Avanzate in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto di tali terapie, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
  5. Le Terapie Avanzate finanziate attraverso il Fondo di cui al presente articolo sono automaticamente inserite nei formulari regionali.
  6. Il Ministero della salute costituisce entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge un Tavolo Tecnico con la partecipazione di Aifa, del Ministero dell'economia e delle finanze, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e gli esperti nominati dallo stesso con apposito decreto ministeriale, per studiare una soluzione finalizzata all'implementazione di modelli contabili e di pagamento adeguati alle caratteristiche intrinseche delle Terapie Avanzate che prevedano una valutazione della distribuzione dei benefici sul piano pluriennale più adeguata.
85.011. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Programmi di Screening Polmonare)

  1. Al fine di potenziare le attività di screening polmonare in Italia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (Risp) per la conduzione di programmi di screening polmonare su tutto il territorio nazionale.
  2. Con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché l'individuazione dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
85.010. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni in materia di sanità penitenziaria)

  1. Il personale dipendente di ruolo, in servizio alla data del 15 settembre 2020, che esercita funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, è trasferito, secondo le modalità e i criteri disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, alle aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio.

  Conseguentemente, all'articolo 209, al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, rispettivamente con le seguenti: 640 milioni di euro e 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
85.016. Scutellà, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere)

  1. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello, i centri di salute mentale e i servizi per le dipendenze è istituito un presidio fisso di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, composto almeno da un ufficiale di polizia e da un numero di agenti determinato in proporzione al bacino di utenza e al livello di rischio della struttura interessata.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in euro 1,5 milioni di euro annui a partire dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
85.07. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee)

  1. All'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Formano altresì oggetto della professione di odontoiatria le attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso. A tal fine in via sperimentale è istituito apposito Fondo presso il Ministero della Salute con dotazione pari a 3 milioni di euro per anno 2021 per organizzare corsi di aggiornamento in materia di trattamenti di medicina estetica di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro della salute da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al periodo precedente.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
85.038. Nobili, Del Barba.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Risorse per le cure termali)

  1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le eventuali economie rinvenienti dal mancato utilizzo del Fondo sanitario nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, sono ridestinate alla medesima finalità nell'anno successivo in aggiunta alle risorse ordinariamente previste per il medesimo anno per il finanziamento delle prestazioni termali per l'anno successivo.
85.028. Manzo, Alberto Manca, Ruggiero, D'Arrando, Lapia, Mammì, Lorefice, Scanu.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Fondo straordinario per il sostegno delle farmacie rurali)

  1. Al fine di sostenere, valorizzare e riconoscere il carattere essenziale del servizio svolto sul territorio dalle farmacie rurali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1968, n. 221, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il «Fondo straordinario per il sostegno delle farmacie rurali», con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, si provvede alla ripartizione del fondo, nonché alla definizione degli interventi, delle misure e delle agevolazioni necessarie per l'attuazione del comma 1, volte ad assicurare la continuità del servizio reso delle farmacie rurali.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
85.014. Tiramani, Turri, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato «Fondo Tutela Vista», con dotazione iniziale pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
85.034. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato «Fondo Tutela Vista», con dotazione iniziale pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
85.012. Fiorini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato «Fondo Tutela Vista», con dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
85.04. De Menech, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

  1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di 5 unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione o in quiescenza, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La struttura commissariale cessa alla scadenza, comprensiva dell'eventuale proroga, dell'incarico del Commissario. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale di cui al presente comma è corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, previa presentazione di documentazione e deve essere rendicontato. Le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente e sono corrisposte previa presentazione di documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri derivanti dal presente comma provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale secondo quanto previsto dal comma 4».
85.08. Prestigiacomo, Ficara, Scerra.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nel rispetto degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, a valere sulla quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, sono autorizzate a procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.
85.027. Manzo, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Ai sensi del articolo 4, comma 4, della legge 30 ottobre 2000, n. 323, il Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza delle regioni e l'INAIL, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1, comma 419, della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.
85.026. Manzo, D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Alberto Manca.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure urgenti di prevenzione della diffusione della Peste suina africana – PSA)

  1. Al fine di prevenire la diffusione della Peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al controllo e al contenimento delle specie di cinghiale (Sus scrofa) anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, e affidano il coordinamento degli interventi al Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché ai coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da Istituti regionali per la fauna selvatica.
  2. Il piano di intervento di cui al comma 1 è adottato in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero della salute, responsabile dell'attuazione del Piano nazionale di eradicazione della PSA, da presentare annualmente alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, previo parere del Centro di referenza nazionale per la Peste Suina, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta della regione e provincia autonoma competente per territorio.
  3. Il piano di intervento di cui al comma 1 non è sottoposto a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale ai sensi delle pertinenti norme unionali e nazionali tenuto conto dei rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare urgentemente sistemi di controllo della specie Sus scrofa in considerazione dell'eventuale impatto economico che l'epidemia potrebbe arrecare all'intero settore suinicolo italiano.
  4. Le attività di ispezione e controllo igienico sanitario sono realizzate a campione sugli esemplari di cinghiale oggetto di prelievo e sono svolte dal Servizio veterinario della ASL competente per territorio e le attività analitiche sono effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) competenti per territorio. I dati raccolti, contenenti anche l'esito della ricerca di larve di Trichinella spp, confluiscono nel sistema di monitoraggio di cui al comma 7.
  5. Le carni degli esemplari di cinghiali abbattuti nel corso della normale attività di prelievo venatorio, disciplinato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e in quanto destinate alla commercializzazione sono inviate ai centri di lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 per essere sottoposte ad ispezione sanitaria ai sensi del precedente comma 4 e, se riconosciute idonee al consumo, sottoposte a bollatura sanitaria.
  6. Sono consentiti, nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea dove effettuare le analisi e i campionamenti, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS).
  7. Al fine di individuare le aree maggiormente a rischio diffusione della PSA e incrementare il livello di biosicurezza dell'allevamento suino, a supporto del Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della PSA, è istituito, presso il Ministero della salute, un sistema nazionale di raccolta dati per il monitoraggio dei cinghiali. Con decreto da adottarsi dal Ministero della salute entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione anche con riguardo al funzionamento dell'archivio digitale georeferenziato relativo ai danni arrecati dai cinghiali al settore agricolo e quelli conseguenti ad incidenti stradali.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni per il 2021, si provvede mediante apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di programmazione delle analisi e dei controlli a campione.
85.06. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per tali prodotti il richiedente può presentare, in alternativa ai risultati delle prove pre- cliniche o delle sperimentazioni cliniche, la dimostrazione che i ceppi omeopatici e/o le sostanze utilizzate sono di impiego consolidato e/o tradizionalmente impiegate nelle indicazioni rivendicate nell'ambito della letteratura omeopatica, la bibliografia o pubblicazioni tratte anche dalla letteratura scientifica a supporto delle indicazioni proposte. Sono altresì riconosciute le indicazioni già approvate in altri stati membri in accordo all'articolo 16 comma 2 della direttiva 2001/83».
85.035. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Intervento straordinario di finanziamento per l'ammodernamento edilizio di RSA e Case di Riposo per non autosufficienti pubbliche)

  1. Al fine di consentire il superamento dei limiti strutturali e la realizzazione di un piano nazionale di ammodernamento edilizio delle residenze sanitarie assistenziali, delle case di riposo, dei centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, che erogano prestazioni per anziani, persone con disabilità o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo un piano nazionale che tenga conto dei contesti esistenti e, a seguire, in modo proporzionale, del numero di abitanti e della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge e quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
85.015. Paolin, Locatelli, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Fondo prevenzione randagismo)

  1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 798 milioni di euro per l'anno 2021 e di 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
85.09. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

   b) il comma 2-bis è soppresso;

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 200 milioni.
85.033. Spena.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Bonus per i servizi di sostegno psicologico)

  1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, ai soggetti fiscali persone fisiche, è riconosciuto un «bonus per i servizi di sostegno psicologico» per il rimborso dei costi sostenuti per l'accesso a servizi professionali di psicologia o psicoterapia come definiti agli articoli 2 e 3 della legge n. 56 del 1989.
  2. Il bonus è pari al 50 per cento della spesa e, comunque, può essere erogato a ciascun soggetto in misura non superiore a euro 200 mensili.
  3. Al fine di consentire la fruizione del buono di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
85.013. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Ordini professionali sanitari territorialmente competenti)

  1. Al comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «che deve comunicare il proprio incarico all'ordine professionale territorialmente competente per il luogo in cui la struttura ha la sede operativa, cui spetterà l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dello stesso direttore per le funzioni connesse all'incarico.».
85.03. Misiti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Obblighi di notifica)

  1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, è autorizzato a modificare il decreto ministeriale 15 dicembre 1990 sul sistema informativo delle malattie infettive e diffusive provvedendo a inserire tra le malattie di cui alla classe terza dell'allegato, la polmonite a genesi infettiva.
85.017. Zolezzi, Ruggiero, D'Arrando, Lapia, Mammì, Lorefice.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di prestazioni del percorso gravidanza)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute della donna in un momento importante della vita quale la gravidanza, per il biennio 2021-2022, in attesa della valutazione da parte Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, in merito all'inserimento nei livelli essenziali di assistenza dei Test Prenatali Non Invasivi (NIPT), si autorizza la spesa di 25 milioni di euro al fine di estendere la tecnologia dei NIPT su tutto il territorio nazionale nei percorsi di gravidanza come screening di prima linea.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentito l'Istituito Superiore di Sanità e la Conferenza delle regioni, sono identificati i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse tra le regioni.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni per il biennio 2021-2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
85.05. Bologna, Rospi, Longo.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Contributo per la Lega italiana per la lotta contro i tumori)

  1. Al fine di promuovere l'attività di informazione, prevenzione, riabilitazione e cura delle patologie oncologiche il contributo ordinario annuale erogato dal Ministero della salute a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori è incrementato di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209.
85.01. Navarra.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Al fine di favorire il turismo delle origini, per gli iscritti Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) è prevista la facoltà di iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale italiano con tessera sanitaria e la possibilità di scegliere il medico di base.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, quantificato in 10 milioni di euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
85.036. Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Al fine di favorire il turismo delle origini, ai pensionati iscritti Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) e soggetti al pagamento dell'Irpef in Italia, è garantita l'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale italiano con tessera sanitaria e la possibilità di scegliere il medico di base.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
85.037. Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente

Art. 85-bis.
(Disciplina in materia di medicina estetica)

  1. La attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso è svolta anche dai medici odontoiatri. A tal fine in via sperimentale è istituito apposito Fondo presso il Ministero della salute con dotazione pari a 3 milioni di euro per anno 2021 per organizzare corsi di aggiornamento in materia di trattamenti di medicina estetica di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al periodo precedente.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
85.039. Nobili, Del Barba.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Norme per favorire la Procreazione Medicalmente Assistita sul territorio nazionale)

  1. Il Governo è delegato a modificare l'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in modo da consentire e regolamentare il riconoscimento di indennità finanziaria per le donatrici di gameti.
85.018. Zolezzi, Mammì, Lapia, Ruggiero, D'Arrando, Lorefice.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari)

  1. Nella Tabella A, Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 al comma 1-quinquies le parole: «prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili», sono sostituite dalle seguenti: «prodotti per la protezione dell'igiene femminile».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 588 milioni di euro per l'anno 2021 e di 288 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
85.025. D'Arrando, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi)

  1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
85.020. Sportiello, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice, Manzo, Zanichelli, Sarli, Gagnarli, Fregolent.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Associazioni di categoria dei distributori farmaceutici)

  1. All'articolo 8, comma, 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2001, n. 405 dopo le parole: «stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private», sono aggiunte le seguenti: «e, in collaborazione con esse, con le associazioni di categoria dei distributori intermedi».
85.023. Sportiello, Lapia, Mammì, Ruggiero, Lorefice.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Test genomici tumore mammario)

  1. Per il consolidamento delle finalità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento di cui al presente articolo è destinato all'utilizzo su tutto il territorio nazionale dei test genomici per l'appropriatezza diagnostica, prognostica e terapeutica del tumore mammario.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
85.022. Sportiello, Mammì, Lapia, Ruggiero, Lorefice, Manzo, Sarli, Trizzino.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Training e simulazione per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10)

  1. Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il Ministro della salute con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri di riferimento e le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri.
  3. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
85.021. Sportiello, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice, Manzo, Sarli.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente

Art. 85-bis.
(Campagne di informazione e distribuzione gratuita dei profilattici maschili e femminili)

  1. Il Ministro della salute promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale sulla prevenzione delle malattie e delle infezioni sessualmente trasmissibili.
  2. Le campagne di cui al comma 1 sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza sull'uso del profilattico come metodo per prevenire tutte le malattie a trasmissione sessuale.
  3. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per le campagne di informazione e di sensibilizzazione di cui al comma 1 e per la distribuzione gratuita dei profilattici maschili e femminili per gli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado e dell'università.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
85.024. Sportiello, Mammì, Lapia, D'Arrando, Ruggiero, Ianaro, Lorefice.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

  1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

   a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

   b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

   c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

  3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli e in particolare:

   a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

   d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro.
85.032. Napoli, Ruffino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1° marzo 2020, con legge 20 dicembre, n. 159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.
  2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.
  3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario.
85.031. Napoli, Ruffino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 86.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 86.

  1. Anche al fine di colmare il divario di genere nell'accesso all'istruzione alimentato da diseguaglianze sistematiche e ampiamente diffuse principalmente nelle regioni del Sud, e di garantire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 117,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 3 milioni di euro per l'anno 2022, di 106,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.
86.12. Cimino, Del Sesto, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo le parole: per i soggetti privi di mezzi, sono aggiunte le seguenti: nonché per la realizzazione di Nuclei educativi territoriali e di prossimità,
86.5. Lattanzio, Siani, Viscomi, Serracchiani, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Rizzo Nervo, Fusacchia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla normativa vigente, con decreto del Ministero dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esame di Stato apposite le risorse finanziarie allo scopo necessarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti, nonché, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 40.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter si provvede mediante riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
86.14. Carbonaro, Vacca, Casa, Bella, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Manzo, Serritella.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Una quota pari al 2 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinata a finanziare buone pratiche nel campo della transizione al mondo del lavoro di studenti disabili che frequentano l'ultimo anno del percorso scolastico.
  1-ter. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, al fine di favorire la transizione dalla scuola al mondo del lavoro degli studenti disabili che frequentano l'ultimo anno del percorso scolastico, attraverso il Fondo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, vengono finanziate le buone pratiche rivolte alla promozione del bilancio di competenze, dell'orientamento al lavoro, della formazione collettiva al lavoro in situazione, e all'accompagnamento al lavoro.
86.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Una quota pari al 2 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinata a finanziare buone pratiche nel campo della transizione al mondo del lavoro di studenti disabili che frequentano l'ultimo anno del percorso scolastico.
  1-ter. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, al fine di favorire la transizione dalla scuola al mondo del lavoro degli studenti disabili che frequentano l'ultimo anno del percorso scolastico, attraverso il Fondo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, vengono finanziate le buone pratiche rivolte alla promozione del bilancio di competenze, dell'orientamento al lavoro, della formazione collettiva al lavoro in situazione, e all'accompagnamento al lavoro.
*86.4. Rospi, Bologna, Longo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Una quota pari al 2 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinata a finanziare buone pratiche nel campo della transizione al mondo del lavoro di studenti disabili che frequentano l'ultimo anno del percorso scolastico.
  1-ter. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, al fine di favorire la transizione dalla scuola al mondo del lavoro degli studenti disabili che frequentano l'ultimo anno del percorso scolastico, attraverso il Fondo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, vengono finanziate le buone pratiche rivolte alla promozione del bilancio di competenze, dell'orientamento al lavoro, della formazione collettiva al lavoro in situazione, e all'accompagnamento al lavoro.
*86.17. Mandelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 286, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.
  1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 25 milioni di euro per il 2021, 25 milioni di euro per il 2022 e 25 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
86.6. Colmellere, Guidesi, Caparvi, Cavandoli, Patassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di incentivare l'inclusione lavorativa nel sistema di istruzione delle persone con disabilità grave, psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti scolastici e universitari sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze una persona, se il numero totale dei dipendenti è pari o inferiore alle 50 unità, e il 20 per cento della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il numero dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità grave che comporti una invalidità superiore al 79 per cento, disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45 per cento.
  1-ter Allo scopo di cui al comma 1-bis è istituito presso il Ministero dell'istruzione un Fondo con una dotazione massima che costituisce limite di spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del comma 1-bis.

  Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 80.000;
   2022: – 80.000;
   2023: – 80.000.
86.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di incentivare l'inclusione lavorativa nel sistema di istruzione delle persone con disabilità grave, psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti scolastici e universitari sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze una persona, se il numero totale dei dipendenti è pari o inferiore alle 50 unità, e il 20 per cento della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il numero dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità grave che comporti una invalidità superiore al 79 per cento, disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45 per cento.
*86.3. Rospi, Longo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  1-bis. Al fine di incentivare l'inclusione lavorativa nel sistema di istruzione delle persone con disabilità grave, psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti scolastici e universitari sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze una persona, se il numero totale dei dipendenti è pari o inferiore alle 50 unità, e il 20 per cento della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il numero dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità grave che comporti una invalidità superiore al 79 per cento, disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45 per cento.
*86.11. Serritella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di incentivare l'inclusione lavorativa nel sistema di istruzione delle persone con disabilità grave, psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti scolastici e universitari sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze una persona, se il numero totale dei dipendenti è pari o inferiore alle 50 unità, e il 20 per cento della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il numero dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità grave che comporti una invalidità superiore al 79 per cento, disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45 per cento.
*86.16. Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e della legge 13 luglio 2015 , n. 107, articolo 1, comma 33 e seguenti, nell'ambito delle istituzioni scolastiche che erogano i percorsi dell'indirizzo Trasporti e Logistica, opzioni «Conduzione del mezzo navale» e «Conduzioni di apparati e impianti marittimi», devono includere, eventualmente anche come quota parte di altro insegnamento del piano dell'offerta formativa, il conseguimento di certificati della formazione di base di cui alla sezione A-VI/1 del codice STCW di cui all'articolo 2, comma 1, lettera rr), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.
86.13. Gallo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità allo scopo di riconoscere a ciascuno allievo disabile la copertura del docente di sostegno è incrementato di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
86.8. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio, a partire dell'esercizio fiscale 2021, si prevede la deducibilità della retta versata per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie per un importo non superiore a 2.500 euro ad alunno. Agli oneri derivanti dal presente comma riconosciuti nel limite massimo di 1,5 miliardi annui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
86.9. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere i seguenti:

Art. 86-bis.
(Insegnanti religione cattolica)

  1. In conformità all'articolo 17, commi 2 e 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che prevede procedure concorsuali semplificate e riservate per i docenti abilitati, si autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire entro l'anno 2021 per ciascuna regione su base diocesana un concorso riservato agli insegnanti di religione cattolica di ogni ordine e grado, in possesso di specifica idoneità diocesana, in servizio negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, per la copertura del 70 per cento delle cattedre disponibili nell'anno scolastico 2020/2021 nelle scuola statali di ogni ordine e grado.

Art. 86-ter.
(Vincolo quinquennale)

  1. Al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come novellato dall'articolo 1, comma 17-octies, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «esubero o soprannumero» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per necessità di ricongiungimento»;

   b) all'ultimo capoverso, le seguenti parole sono soppresse: «purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico».
86.020. Frate.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo la parola: «balneari» sono aggiunte le seguenti: «e i parchi divertimento».
86.04. Siani.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Piano nazionale di ricerca per prevenire gli effetti dell'emergenza sanitaria sulla povertà educativa dei bambini, delle bambine e degli adolescenti a rischio)

  1. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, promuove un Piano nazionale di ricerca, della durata di 12 mesi, sul contrasto alla povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.
  2. Nell'attuazione del Piano di cui al comma 1 possono essere coinvolte le università, nello svolgimento di attività di ricerca e di programmi sperimentali, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del terzo settore, con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.
  3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: – 10.000.000;
   2022: – ;
   2023: – .
86.03. Buratti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Destinazione dei beni confiscati alla mafia per contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica nel Mezzogiorno)

  1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, destina agli interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, il 3 per cento del totale delle somme di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto 6 settembre 2011, n. 159, che costituiscono il Fondo unico giustizia.
86.01. Fioramonti, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Bonus scuola)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è riconosciuto un bonus scuola per ciascun figlio minorenne a carico iscritto alla scuola paritaria privata, per un importo fino a 300 euro per dodici mensilità e fino a un valore massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 68.
86.013. Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)

  1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche esistenti, in considerazione della necessaria presenza di figure dirigenziali in grado di gestire e presidiare quotidianamente le emergenze e le problematiche che potrebbero sorgere anche dal punto di vista sanitario, nonché garantire adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico tutto, il comma 5 dell'articolo 19 della legge 15 luglio 2011, n. 111, (così come modificato dall'articolo 4, comma 69, legge n. 183 del 2011, e successivamente dall'articolo 12, comma 1, legge n. 128 del 2013) è sostituito dal seguente: «Con decorrenza dall'anno scolastico 2021/22 e 2022/23, e solo per le due annualità, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Per le istituzioni scolastiche autonome site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche tale limite è ridotto a 300 unità».
  2. In applicazione dei nuovi parametri dimensionali sopra stabiliti per le annualità specificate, i Piani regionali di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa eventualmente già predisposti ed approvati dalle singole regioni sulla base dei precedenti criteri, saranno adeguati e rettificati entro il 31 gennaio 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni;

   b) sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 460 milioni.
86.016. Fratoianni, Fornaro, Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente articolo:

Art. 86-bis.

  1. Al fine di sostenere, anche economicamente, le istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, incluse le scuole pubbliche paritarie e private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è riconosciuto per l'anno scolastico 2020/2021 un contributo straordinario nei limiti di spesa di 500 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative in proporzione al numero di studenti iscritti.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 250 milioni per il 2020 e 250 milioni per il 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 207.
86.014. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Piano nazionale di ricerca: interventi per prevenire gli effetti dell'emergenza sanitaria sulla povertà educativa dei bambini, delle bambine e degli adolescenti a rischio)

  1. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto alla povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.
  2. Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del terzo settore, con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.
  3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
86.011. Gribaudo, Quartapelle Procopio, Boldrini, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, Mura, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Fusacchia, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che effettuano versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

  1. Al fine di verificare, consolidare e diffondere il ruolo e l'impatto delle comunità educanti promosse e sostenute dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, commi 292, 293 e 294, della legge n. 208 del 2015, per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle imprese che effettuano versamenti sul medesimo Fondo, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 65 per cento dei versamenti effettuati. Il contributo è assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: – 50.000.000;
   2022: – 50.000.000;
   2023: – 50.000.000.
86.012. Gribaudo, Quartapelle Procopio, Boldrini, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, Mura, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Al fine di consentire l'ampliamento dell'offerta formativa dei licei musicali mediante l'inserimento di percorsi formativi a indirizzo jazzistico, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i diplomi accademici di secondo livello necessari per l'accesso alla funzione docente a indirizzo jazz, le classi di concorso di strumento jazz, unitamente ai titoli artistico-professionali valutabili per l'accesso alle relative graduatorie.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797 milioni di euro per l'anno 2021 e 497 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
86.015. Donno, Torto, Manzo.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Il fondo, di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie, in particolare a quelle dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, allo scopo di riconoscere a ciascun allievo il docente di sostegno è incrementato nella misura complessiva di 150 milioni di euro per gli anni 2021,2022.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 150 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge
86.08. Gobbato, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Il fondo, di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità allo scopo di riconoscere a ciascuno allievo disabile la copertura del docente di sostegno è incrementato nella misura complessiva di 30,4 milioni di euro annui.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30,4 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
86.06. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 2.000,00 euro ad alunno, per le famiglie economicamente più svantaggiati e/o con un reddito basso.
  2. Agli oneri del presente articolo pari a 1 milione di euro si provvede mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
86.09. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Deroga al dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2021/22)

  1. A valere sul fondo di cui all'articolo 86, al fine di garantire un migliore funzionamento del sistema nazionale di istruzione ed una più efficace gestione delle attività didattiche anche a distanza resa ancor più complessa dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo anno scolastico 2021/22, in deroga ed in via eccezionale, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado non si applica il comma 5 dell'articolo 19 della legge 15 luglio 2011, n.111, come modificato dall'articolo 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, e dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 128 del 2013.
  2. Per il solo anno scolastico 2021/22, i nuovi incarichi di dirigenti scolastici resi disponibili in conseguenza delle modifiche di cui al comma precedente sono conferiti nei limiti dei posti vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzativa di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
86.021. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Al fine di contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali nonché per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, anche a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 11 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
86.017. Spena, Marrocco, Versace.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che effettuano versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

  1. Al fine di verificare, consolidare e diffondere il ruolo e l'impatto delle comunità educanti promosse e sostenute dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, commi 292, 293 e 294, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle imprese che effettuano versamenti sul medesimo Fondo, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 65 per cento dei versamenti effettuati. Il contributo è assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: – 50.000.000;
   2022: – 50.000.000;
   2023: – 50.000.000.
86.02. Siani.

  Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. All'articolo 233, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «120» è sostituite dalla seguente: «300»;

   b) la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

  2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 300 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
86.05. Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Al fine di affrontare le crisi evolutive dei minori e prevenire gli effetti pregiudizievoli per la salute psico-fisica connessi ad episodi di violenza a danno dei minori e tra i minori nonché al fine di prevenire i fenomeni di disagio sociale e relazionale degli studenti, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono istituti gli sportelli d'ascolto psicologico volti a promuovere una più stretta collaborazione scuola famiglia, con la supervisione di psicologi dell'età evolutiva.
  2. Le istituzioni scolastiche garantiscono il servizio di ascolto psicologico, dedicato alle alunne e agli alunni, al personale scolastico ed alle famiglie, sulla base degli alunni frequentanti e delle particolari esigenze legate alle specificità del territorio soprattutto nelle zone di disagio socio-economico. Il servizio deve essere garantito per almeno 30 ore settimanali.
  3. Le modalità di erogazione del servizio sono determinate dalle singole autonomie scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al primo periodo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
86.018. Spena, Marrocco, Versace, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 86, introdurre il seguente:

Art. 86-bis.

  1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione reddituale, a decorrere dal 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il «Fondo per l'attuazione della libertà di scelta educativa» con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro, volto alla erogazione di contributi alle scuole paritarie al fine di garantirne la continuità e la qualità del servizio e del funzionamento.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartire tra le istituzioni scolastiche pubbliche paritarie sulla base del numero degli studenti frequentanti.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
86.019. Aprea, Barelli, Spena, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 286, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
86.010. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

  1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 286 la parola: «annualmente» è soppressa.
86.07. Gobbato, Gusmeroli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 87.

  Al comma 1 sostituire le parole: 8.184.000 con: 16.200.000.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di un importo pari a 8.016.000 euro a decorrere dall'anno 2021.
87.12. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 8.184.000 con le seguenti: 16.184.000.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di un importo pari a 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2021.
87.20. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Al comma 1, dopo la parola: scuole inserire le seguenti: statali e paritarie.
87.15. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la parola: scuole inserire le seguenti: , anche statali e paritarie,.
87.17. Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  All'articolo 87, comma 1, dopo le parole: animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, aggiungere le seguenti: nonché degli enti del terzo settore così come identificati dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati in attività e progetti di promozione ed educazione digitale,.
87.10. Lattanzio, Siani, Viscomi, Serracchiani, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Rizzo Nervo.

  Alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: In considerazione del loro ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola gli animatori digitali devono possedere specifica formazione certificata acquisita presso enti certificati dal Ministero dell'istruzione sulle metodologie didattiche digitali e innovative al fine di realizzare attività di formazione rivolte ai docenti e al personale scolastico in materia di metodologie didattiche basate sulle innovazioni tecnologiche.
87.27. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 2, dopo le parole: legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere le seguenti: anche con la finalità di migliorare le funzioni di aggiornamento costante dell'Anagrafe dello Studente,.
87.11. Lattanzio.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

  3. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento e finitura della sezione di scavo a regola d'arte e, in un'ottica di efficienza e di massimizzazione dell'abbattimento del digital divide, può utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione per collegare in fibra ottica ad alta velocità gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.
  4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, per la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l'intervento di scavo di cui al comma 3 interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente e all'ente titolare o gestore della strada.
87.18. Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di facilitare l'accesso alla didattica a distanza agli studenti delle scuole statali e paritarie site nelle zone terremotate, nel bilancio del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere i costi della connessione alla rete internet veloce.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
87.21. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Patassini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine garantire la massima efficienza ed efficacia delle misure adottate in considerazione del perdurare della situazione emergenziale da COVID-19 per l'implementazione della didattica integrata digitale e per promuovere la diffusione di metodologie didattiche innovative e lo sviluppo della cultura digitale dell'insegnamento una quota pari al 40 per cento dell'importo nominale della Carta del docente di cui al comma 121, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è destinata all'acquisto di corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, con particolare riferimento al potenziamento delle competenze digitali dei docenti e all'approfondimento di nuove metodologie didattiche e strumenti per lo svolgimento della didattica digitale.
87.26. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Il contributo di cui all'articolo 120, comma 6-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, stanziato al fine di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete, è incrementato di 10 mln di euro.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
87.23. Aprea, Gelmini, Barelli, Spena, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Ripani, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono stanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risorse finanziare per il mantenimento dei legami educativi a distanza nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, statali e comunali, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica e comunque fino alla fine dell'insegnamento a distanza.
87.16. Flati, Francesco Silvestri, Baldino, Tuzi, Daga, Vignaroli, Bella, Cubeddu.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la piena operatività di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono trasferite alle regioni e alle province autonome le risorse ad esse dedicate per connettività e fibra ottica, previste dalla delibera 10 luglio 2017, n. 47, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), affinché sia garantita una connessione a banda ultra larga a tutte le scuole, assicurando una gestione anche da remoto dell'offerta didattica.
87.14. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

  1. Al fine di assicurare la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione reddituale, a decorrere dal 2021 le rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede entro il limite di spesa di 1,5 miliardi di euro annui a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
87.067. Marin, Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.
(Inammissibile per compensazione inidonea)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

  1. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione reddituale, a decorrere dal 2021 in relazione all'anno di imposta 2020, le rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede entro il limite di spesa di 1,5 miliardi di euro annui mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
87.066. Aprea, Gelmini, Barelli, Marin, Spena, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Modifica all'articolo 32 del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126)

  1. All'articolo 32 del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la possibilità di anticipare le somme con propri fondi, anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.».
87.026. Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti nonché dei lavoratori della scuola e assicurare un servizio di prevenzione, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di 50 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche per interventi di potenziamento dell'individuazione e conseguente contenimento dei contagi nelle scuole. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presenta legge sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche, anche costituite in rete, si coordinano con le Asl competenti per territorio al fine di assicurare:

   a) la rilevazione della temperatura all'ingresso mediante installazione di sistemi di rilevamento automatico della temperatura corporea;

   b) la presenza settimanale presso le istituzioni scolastiche di un medico;

   c) l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi effettuati con cadenza settimanale presso le istituzioni scolastiche per tutti gli studenti e gli operatori che ne facciano richiesta;

   d) nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy la comunicazione dei risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio al fine di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici;

   e) l'intervento dei servizi di pronto soccorso e l'attivazione dei protocolli di cura in caso di riscontro positivo all'infezione.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
87.063. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Contributo a fondo perduto a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

  1. Per l'anno 2021 il contributo di cui all'articolo 233 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 300 milioni di euro.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
87.062. Marin, Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Ripani, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Recupero dei gap formativi)

  1. In conseguenza degli effettivi periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nel corso dell'anno scolastico 2020-2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate in via esclusiva all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, volte a sopperire a eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da impiegare per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle medesime.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 20.000.000;
   2022: –;
   2023: –.
87.027. Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Responsabilità dei dirigenti scolastici sulla sicurezza a scuola per l'anno scolastico 2020/2021)

  1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19, i Dirigenti Scolastici che hanno ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida «Piano scuola 2020/2021» e a tutti i protocolli di sicurezza previsti dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'istruzione, oltre ai Decreti emanati la Presidente del Consiglio dei ministri, non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del codice penale in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore.
87.028. Villani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 233 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 300 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni per il 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
87.061. Aprea, Gelmini, Barelli, Marin, Spena, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Ripani, Occhiuto, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
87.065. Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Marin, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Ripani, Pella, Mandelli, D'Attis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti, all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6:

    1) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,»;

    2) alla lettera c), dopo il numero 14) è aggiunto il seguente:

  «14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti»;

   b) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: «norme sulle posizioni dominanti» sono inserite le seguenti: «o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019».

  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  3. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 66, è aggiunto il seguente:

   «66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entità della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati sul territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio d'esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di detto bilancio, le omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente».
87.025. Serritella, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Agevolazioni per l'accesso alla rete a fini scolastici)

  1. Al fine di consentire un capillare utilizzo della metodologia della didattica a distanza, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'acquisto degli strumenti necessari all'accesso alla rete web da parte nei nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio in età scolare e che abbiano un reddito complessivo inferiore a euro 40.000. Il requisito reddituale di cui al periodo precedente non si applica ai nuclei familiari residenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2021.
87.06. Caparvi, Patassini, Marchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Borse di studio)

  1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado statali, paritarie e per gli allievi dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente, sono erogate borse di studio da assegnare agli studenti meritevoli o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio nazionale, a sostegno delle spese per l'istruzione, nonché per garantire l'accesso agli strumenti digitali e per l'attivazione di servizi di connessione internet in postazione fissa stabile o mobile.
  2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 62 del 2000, al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico, le borse di studio, nella misura massima stabilita con decreto di cui al comma 3 e di pari importo, vengono attribuite in via prioritaria, indipendentemente dalla relativa documentazione di spesa, agli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua, determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sia ricompresa tra 10 mila euro annui per un nucleo familiare di tre componenti e 35 mila euro annui per nuclei familiari con un numero di componenti superiore.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beneficiari, l'importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito, che possono essere specificate all'interno dei limiti di cui al comma 2, nonché le modalità di assegnazione.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2021.
87.045. Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Per adeguare gli ambienti educativi allo sviluppo delle nuove tecnologie e di costruire scuole innovative 5.0, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo, denominato «Fondo 1000 scuole innovative», finalizzato alla adozione, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, di un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica volto alla realizzazione di 1000 scuole innovative.
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono tesi a:

   a) organizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'utilizzo delle nuove tecnologie;

   b) predisporre ambienti digitali per la didattica integrata;

   c) adeguare la dotazione delle attrezzature e dei dispositivi hardware e software per la didattica delle istituzioni scolastiche del servizio nazionale di istruzione.

  3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, le scuole, nel 2021, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica, avviano una pianificazione dell'offerta didattica e degli ambienti di apprendimento. Il Ministro dell'istruzione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché all'adeguamento degli ambienti di apprendimento.
  4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, lettere a) e b) e comma 3, è autorizzata la spesa fino a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), il Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di 100 milioni per l'anno 2021 finalizzati all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali e la connettività di rete.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 1.100 milioni di euro per il 2021 e in 1.000 mln di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per gli anni 2022 e 2023 mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
87.059. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono inoltre stanziati, per le finalità di cui al comma 1, ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
87.073. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento già fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, la dotazione del fondo per la messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 59 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023
  2. All'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e le parole: dall'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: dall'anno 2024.
87.058. Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. A decorrere dal 2021 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77.
  2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 448/98.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2021.
87.054. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure a tutela della privacy nella didattica digitale integrata)

  1. La prestazione di lavoro in modalità DDI si deve svolgere nel pieno rispetto delle norme in materia di riservatezza e privacy, nonché in conformità delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute previste dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008. È previsto l'utilizzo di un'unica piattaforma nazionale open source, con clausole di salvaguardia dei dati in favore del Ministero dell'Istruzione, per ogni ordine e grado di istruzione al fine di assicurare una corretta ed uniforme attività didattica a distanza e preservare la privacy di tutti gli attori coinvolti.
  2. La scelta della predetta piattaforma è definita, altresì, con criteri stabiliti dalla Consip SPA.
87.074. Rospi, Bologna.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure a sostegno degli studenti con disabilità)

  1. Al fine di contribuire ad assicurare il diritto allo studio delle persone con disabilità, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di qualunque genere, il Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e ricerca con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, definisce tutti gli strumenti e i linguaggi utili alla piena fruibilità dei servizi per persone con disabilità, ivi comprese le tecnologie digitali, per l'applicazione in tutti gli ambiti scolastici, incrementando il fondo di cui al comma 947 della legge n. 208 del 2015 nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  2. Con il decreto di cui al comma precedente, inoltre, adotta tutte le misure appropriate al fine di impiegare, in tutti gli ambiti scolastici, docenti, anche con disabilità, formati per le specifiche problematiche delle diverse disabilità, di cui al decreto ministeriale n. 162, del 28 luglio 2016 e qualificati nella conoscenza dei linguaggi dei segni, nel Breille e/o strumenti alternativi, anche tecnologici, idonei alla comunicazione.
  3. Il fondo di cui al comma 1, viene ripartito tra le regioni nella misura proporzionale al numero di studenti con disabilità presenti nelle rispettive scuole, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 162, del 28 luglio 2016.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro per l'anno 2022.
87.022. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con contratto a tempo determinato e del personale educativo)

  1. Al fine di assicurare a tutto il personale docente ed educativo le condizioni per attuare la didattica a distanza con la propria dotazione strumentale, all'articolo 1, comma 121, primo periodo della legge 13 luglio 2015, n. 107 le parole: «docente di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «personale docente ed educativo».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, secondo periodo, le parole: euro 500 annui sono sostituite dalle seguenti: euro 400 annui.
87.030. De Lorenzo, Fratoianni, Pastorino.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con contratto a tempo determinato e del personale educativo)

  1. Al fine di assicurare a tutto il personale docente ed educativo le condizioni per attuare la didattica a distanza con la propria dotazione strumentale, all'articolo 1, comma 121, primo periodo della legge 13 luglio 2015, n. 107 le parole: «docente di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «personale docente ed educativo».

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni son sostituite dalle seguenti: 750 milioni.
87.029. Fratoianni, De Lorenzo, Pastorino.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale «Scuole Belle». Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza dei servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
*87.055. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale «Scuole Belle». Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza dei servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
*87.047. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale «Scuole Belle». Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza dei servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
87.046. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure per ridurre la povertà educativa e assicurare la libertà di scelta educativa per le famiglie meno abbienti)

  1. Al fine di consentire a tutti i cittadini, a coloro che esercitano la potestà genitoriale, e a quanti risiedono legittimamente in Italia l'esercizio del diritto fondamentale alla scelta educativa per i propri figli, è istituita, con decorrenza 1° gennaio 2021, la RETTA SCOLASTICA DI NECESSITÀ, un bonus riconosciuto ai soggetti con I.S.E.E. uguale o inferiore a 10.632,94 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria.
  2. La retta scolastica di necessità ha un valore pari all'80 per cento dell'importo della retta annuale prevista dall'istituto e comunque non superiore a 1.600 euro annui. Tale sostegno alle famiglie viene erogato dal Ministero dell'istruzione entro il 31 dicembre di ogni anno alla scuola paritaria, dietro presentazione della relativa documentazione I.S.E.E.
  3. A partire dal 1° gennaio 2021 le rette scolastiche sono fiscalmente detraibili nella misura del 50 per cento per i soggetti con I.S.E.E. da 10.632,95 euro a 21.265,87 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria. Tale detrazione non può essere superiore a 1.000 euro annui.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 866 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

   a) quanto a 500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

   b) quanto a 95 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 271 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate dall'articolo 68, comma 1, della presente legge, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
87.039. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Per dare impulso alla realizzazione delle diagnosi sismiche e energetiche degli immobili adibiti all'istruzione scolastica statale, è autorizzata la spesa per il 2021 di 50 mln di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti da parte dei Comuni e delle Città metropolitane. Il Ministro dell'istruzione avvia un monitoraggio dello stato degli interventi con priorità per gli edifici scolastici siti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
  2. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica, i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
  3. La conferenza di servizi di cui al comma 1 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 1, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
  4. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica il Ministro dell'istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano straordinario per l'accelerazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio adibito all'istruzione scolastica.
  5. Per la realizzazione del Piano di cui al comma 4 il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 200 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 50 milioni di euro, si provvede per le disposizioni di cui al comma 1 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
87.068. Vietina, Aprea, Barelli, Spena, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente a parte del testo commi 2 e 3)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Disposizioni in materia di implementazione delle modalità e procedure di raccolta dei dati COVID-19 ed pubblicazione completa ed accessibile dei dati)

  1. Al fine di realizzare un pieno ed efficace monitoraggio integrato sull'andamento del contrasto al COVID-19, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero della salute, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto Superiore di Sanità, la Protezione Civile, emana entro il 31 gennaio 2021 un decreto per il processo di raccolta e pubblicazione dei dati sanitari nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) definizione di uno standard dei dati da raccogliere in modo centralizzato, corredato dal relativo schema dati e metadati descrittivi; ivi compresi i dati relativi al sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia così come definiti dall'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020;

   b) definizione di metodologie e di procedure di raccolta dati comuni su tutto il territorio nazionale, i dati raccolti devono avere lo stesso livello di dettaglio di quelli originali e descrivere la fonte dati e la data di aggiornamento;

   c) definizione di metodologie e di procedure di pubblicazione dei dati di cui al presente comma. L'obbligo di pubblicazione è riferito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, e deve prevedere una pubblicazione tempestiva dei dati ed il loro continuo aggiornamento, nella sezione di cui all'articolo 9, del decreto 33 del 2013, in apposita sottosezione denominata COVID-19;

   d) formato, modalità di pubblicazione e licenza come quelle previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle «Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico»;

   e) un modello dati comune e API standardizzate per esporre i dati delle varie fonti collegate all'emergenza COVID-19, da utilizzare al di sopra dei sistemi informativi di produzione del dato (vedi Modello di interoperabilità per la Pubblica Amministrazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione), facendo riferimento al lavoro del «Gruppo di lavoro 2 – Data collection and Infrastructure», e in particolare il documento «Modello Dati e API»;

   f) l'individuazione di una figura responsabile, per ogni amministrazione centrale o regionale, dell'attuazione dei meccanismi di monitoraggio di cui al presente comma, così come le modalità di raccordo tra le stesse e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati.

  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni per l'anno 2021 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021.
87.044. Roberto Rossini, Giuliodori, Carabetta, Misiti, Frusone, Parisse, Terzoni, Emiliozzi, Cataldi, Carbonaro, Serritella, Ianaro, Fusacchia, Bruno Bossio, Rizzone, Perego Di Cremnago, Palmieri, Aprea, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Disposizioni in materia di implementazione delle modalità e procedure di raccolta dei dati COVID-19 e pubblicazione completa ed accessibile dei dati)

  1. Al fine di realizzare un pieno ed efficace monitoraggio integrato sull'andamento del contrasto al COVID-19, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero della salute, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto superiore di sanità, la Protezione Civile, emana entro il 31 gennaio 2021 un decreto per il processo di raccolta e pubblicazione dei dati sanitari e sociali nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) definizione di uno standard dei dati da raccogliere in modo centralizzato, corredato dal relativo schema dati e metadati descrittivi; ivi compresi i dati relativi al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 in Italia, così come definiti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020;

   b) dati disaggregati, a livello territoriale, almeno per comune e, a livello di anagrafica, almeno per sesso ed età;

   c) definizione di metodologie e di procedure di raccolta dati comuni su tutto il territorio nazionale; i dati raccolti devono avere lo stesso livello di dettaglio di quelli originali e descrivere la fonte dati e la data di aggiornamento;

   d) definizione di metodologie e di procedure di pubblicazione dei dati di cui al presente comma. L'obbligo di pubblicazione è riferito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e deve prevedere una pubblicazione tempestiva dei dati ed il loro continuo aggiornamento, nella sezione di cui all'articolo 9 del decreto n. 33 del 2013, in apposita sottosezione denominata COVID-19;

   e) formato, modalità di pubblicazione e licenza come quelle previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle «Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico» e comunque in formato aperto (open data) e liberamente scaricabili;

   f) un modello dati comune e API standardizzate per esporre i dati delle varie fonti collegate all'emergenza COVID-19, da utilizzare al di sopra dei sistemi informativi di produzione del dato (vedi Modello di interoperabilità per la Pubblica Amministrazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione), facendo riferimento al lavoro del «Gruppo di lavoro 2 – Data collection and Infrastructure», e in particolare il documento «Modello Dati e API»;

   g) l'individuazione di una figura responsabile, per ogni amministrazione centrale o regionale, dell'attuazione dei meccanismi di monitoraggio di cui al presente comma, così come le modalità di raccordo tra le stesse e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati.

  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni per l'anno 2021 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021.
87.020. Fusacchia, Roberto Rossini, Carabetta, Casa, Marattin, Serracchiani, Aprea, Bruno Bossio, Carbonaro, Frusone, Giuliodori, Gribaudo, Ianaro, Lattanzio, Misiti, Mor, Muroni, Palazzotto, Palmieri, Perego Di Cremnago, Piccoli Nardelli, Quartapelle Procopio, Rizzone, Serritella, Siani, Siragusa, Toccafondi, Ungaro, Fioramonti, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Abolizione del contributo onnicomprensivo annuale per il pagamento delle tasse universitarie e sostituzione con un finanziamento statale, nonché nuove disposizioni in favore degli studenti universitari legate all'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 sul territorio nazionale)

  1. I commi da 252 a 267 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati con decorrenza dal 1° novembre 2021.
  2. Per contribuire alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi ai quali si fa fronte con il contributo onnicomprensivo disciplinato dalle disposizioni abrogate dal comma 1, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo con dotazione di euro 2.400 milioni annui a decorrere dal 2021.
  3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, si provvede al riparto del Fondo. Il riparto è riferito a un quinquennio ed il decreto è emanato entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del quinquennio. In fase di prima applicazione, il decreto è emanato entro il 30 giugno 2021.
  4. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro a titolo di ristoro per i costi connessi al pagamento del contributo unico maggiorato del cinquanta per cento, dovuto dagli studenti universitari che, nell'anno accademico 2020/2021, per comprovati motivi oggettivi legati ai provvedimenti restrittivi emanati a causa della diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19, siano tenuti ad iscriversi fuori corso.
  5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le modalità attuative della misura di cui al comma 4, nonché le cause di decadenza e di revoca del beneficio ivi previsto entro i limiti di spesa di cui al successivo comma 6.
  6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

  Conseguentemente all'articolo 89, comma 1, sostituire le parole: l'esonero, totale o parziale, con le seguenti: l'esonero totale.
87.071. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
87.031. Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Per interventi relativi ad edifici scolastici di nuova realizzazione costruiti in area sismica, il Fondo per l'edilizia scolastica, di cui alla legge 221 del 2012, articolo 11, comma 4-sexies, è incrementato di 1.000.000.000 di euro per il 2021.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 1.000.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
87.014. Colmellere.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Riduzione del numero degli studenti nelle classi)

  1. Alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2021 del 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 15.
87.01. Fioramonti, Lattanzio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di valutare con la massima trasparenza l'impatto della didattica a distanza e della didattica digitale sul livello degli apprendimenti degli studenti e di individuare e adottare misure volte a migliorare e potenziare la qualità dell'istruzione, l'Indire e l'Invalsi provvedono al monitoraggio qualitativo e quantitativo delle misure messe in atto dalle scuole per l'insegnamento mediante l'utilizzo di strumenti digitali in conseguenza delle misure di contenimento adottate per l'emergenza da Sars-Cov-2, e comunicano, con cadenza settimanale, i risultati di tale monitoraggio al Ministro dell'istruzione che li pubblica sul proprio sito istituzionale.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 500.000 di euro.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter pari a 500 mila euro per il 2021 e 500.000 euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
87.064. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.
  4. All'onere di cui al presente articolo pari a 300 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
87.010. Bisa, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Per garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici il Fondo per l'edilizia scolastica di cui alla legge 221/2012, articolo 11, comma 4-sexies è incrementato di 1.000.000.000 di euro.

   Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 1 miliardo di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n 26.
87.013. Colmellere.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Piano di sanificazione ciclica delle scuole)

  1. Al fine di garantire l'ordinato proseguimento dell'anno scolastico 2020-2021, nonché contenere e contrastare l'eventuale emergenza sanitaria da COVID-19, presso le scuole, di ogni ordine e grado, del sistema di istruzione nazionale è avviato un programma di sanificazione ciclica degli ambienti.
  2. Ai fini di cui al comma 1, sono prorogati fino al termine del 31 luglio 2021 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, anche dichiarati decaduti ai sensi del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre, n. 159.
  3. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.
  4. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al presente articolo, sono qualificati servizi di pubblica necessità e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
87.021. Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di velocizzare le procedure di utilizzo delle risorse destinate all'edilizia scolastica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 48, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    «1) all'alinea, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

    2) alla lettera a), dopo la parola: “articoli” sono inserite le seguenti: “21, 27,”»;

   b) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) possono variare, mediante l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di edilizia scolastica in sede di consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti».

  2. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.
87.07. Buratti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)

  1. All'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;

   b) le parole: «nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 250 milioni di euro annui».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 226,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
87.036. Colmellere, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di un convenzionamento tra il Ministero dell'Istruzione e le scuole dell'infanzia paritarie no profit è istituito un Fondo nazionale presso il Ministero dell'Istruzione, su base di quota capitaria, di cui alla legge 107 del 2015, comma 181, lettera e), n. 4, con esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole d'infanzia dai servizi a domanda individuale, di cui alla legge 107 del 2015, comma 181, lettera e), n. 3.
  2. Per il finanziamento del Fondo nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
87.09. Gobbato, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

Art. 87-ter.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

Art. 87-quater.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

Art. 87-quinquies.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 cassare la parola: «annualmente».
  2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
87.015. De Menech.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'AS 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.

  Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto per l'anno 2021 di 300 milioni di euro.
*87.075. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'AS 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.

  Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto per l'anno 2021 di 300 milioni di euro.
*87.048. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Completamento anagrafe dell'edilizia scolastica)

  1. Con l'obiettivo di completare l'anagrafe dell'edilizia scolastica sono stanziati 50 milioni di euro, per l'anno 2021 da destinare alle spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici e di controllo dello stato degli elementi non strutturali. I criteri di accesso da parte dei Comuni saranno stabiliti con Decreto del MIUR che dovrà portare avanti un'attività di monitoraggio in modo che entro il 2023 per tutte le scuole in zone 1, 2 e 3 di rischio sismico si disponga di informazioni attendibili e siano avviati gli eventuali lavori per la messa in sicurezza. Entro sei mesi il Miur, con il supporto di Enea e Cnr, presenta un piano per l'accelerazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, che deve perseguire l'obiettivo di ridurre e semplificare le linee di finanziamento, dando priorità agli edifici in aree a rischio sismico 1 e 2, di spingere gli interventi che tengono assieme l'adeguamento sismico e il miglioramento delle prestazioni energetiche.

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021.
87.024. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. A garanzia del contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla scadenza dello stato di emergenza, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono in deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 realizzare, se richiesto dalle Istituzioni scolastiche strutture precarie, smontabile per coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per evitare assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti.
87.056. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
  2. Agli oneri del presente articolo pari a 5.500,00 euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge
87.035. Bisa, Gusmeroli.
(Inammissibile per compensazione inidonea)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. A decorrere dell'anno 2021, è incrementata di 80 milioni di euro la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis della legge n. 31 del 2008. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
87.053. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
87.011. Bisa, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche)

  1. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 119, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si applica anche» con le seguenti: «si applica sia agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, sia».

   b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   «b-bis) superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1983, n. 13 come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119. Il contributo di cui al comma 1 all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, non è cumulabile con la detrazione al 110 per cento di cui all'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo;».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, in 15 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'art. 209 della presente legge.
87.02. Fioramonti.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure per l'edilizia scolastica)

  1. Al fine di velocizzare le procedure di utilizzo delle risorse destinate all'edilizia scolastica, comprese quelle da ultimo previste all'articolo 48, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

    2) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,»;

   b) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) possono variare, mediante l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di edilizia scolastica in sede di consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti».

  2. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.
87.043. Paolo Russo, Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure per l'edilizia scolastica)

  1. Al fine di velocizzare le procedure di utilizzo delle risorse destinate all'edilizia scolastica, comprese quelle da ultimo previste all'articolo 48, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

    2) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,»;

   b) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) possono variare, mediante l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di edilizia scolastica in sede di consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti».

  2. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.
87.017. Marattin, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle istituzioni formative)

  1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituto un Fondo con una dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2021 destinato a: consentire alle istituzioni formative di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete; formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.
  2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le risorse di cui al presente articolo sono ripartite alle Regioni sulla base del numero di allievi iscritti nell'annualità formativa in corso.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 785 milioni di euro per l'anno 2021.
87.019. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

Completamento anagrafe dell'edilizia scolastica

  1. Con l'obiettivo di completare l'anagrafe dell'edilizia scolastica sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alle spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici e di controllo dello stato degli elementi non strutturali. I criteri di accesso da parte dei Comuni saranno stabiliti con decreto del Miur che dovrà portare avanti un'attività di monitoraggio in modo che entro il 2023 per tutte le scuole in zone 1, 2 e 3 di rischio sismico si disponga di informazioni attendibili e siano avviati gli eventuali lavori per la messa in sicurezza. Entro sei mesi il Miur, con il supporto di Enea e Cnr, presenta un piano per l'accelerazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, che deve perseguire l'obiettivo di ridurre e semplificare le linee di finanziamento, dando priorità agli edifici in aree a rischio sismico 1 e 2, di spingere gli interventi che tengono assieme l'adeguamento sismico e il miglioramento delle prestazioni energetiche.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
87.05. Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. A fronte dell'incrementata autorizzazione di spesa finalizzata a realizzare un sistema informativo integrato grazie alle risorse del Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche e l'ampliamento dell'offerta formativa professionale, visto il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61, in materia di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, che prevede ore di attività di laboratorio raddoppiate rispetto al passato e visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» recante all'articolo 16 misure in tema di semplificazioni fiscali, si esonerano gli Istituti Tecnici e gli Istituti Professionali dal versamento dell'Iva per l'acquisto di nuovi beni strumentali, più sicuri nell'utilizzo da parte di insegnanti e studenti e maggiormente perforanti con il continuo sviluppo tecnologico.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
87.08. Racchella.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 145 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.
87.076. Rospi, Bologna, Longo.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

  Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
87.077. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «1. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
   2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.».
87.057. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

   1. A partire dall'anno scolastico 2020-2021, il Ministero dell'istruzione provvede ad integrare, per un importo pari a 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
87.052. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Cessione del credito per i contributi assegnati dal Ministero dell'Istruzione alle scuole paritarie)

   1. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzazione delle risorse, è consentita la cessione del credito per i contributi assegnati dal Ministero dell'Istruzione alle scuole paritarie con specifico decreto.
87.038. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Compensazione dei crediti maturati nei confronti del Ministero dell'istruzione dalle scuole paritarie)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i crediti maturati nei confronti del Ministero dell'istruzione da parte delle scuole paritarie possono essere portati in compensazione per il pagamento di imposte, contributi INPS, premi INAIL e somme dovute allo Stato.
  2. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
87.037. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
87.050. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
87.049. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa la parola: «annualmente».
  2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
87.051. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di valorizzare e potenziare la formazione nelle scuole nel settore delle pratiche legate alle attività agricole e allo sviluppo rurale, per il recupero delle tradizioni anche alla luce delle innovazioni tecnologiche e dello sviluppo ecosostenibile nonché dello sviluppo delle professionalità in agricoltura, nel rispetto delle risorse di cui al comma 2, nelle scuole tecniche di agraria, agroalimentare e agroindustria, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono incrementati fino a una durata complessiva di 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa, a decorrere dal 2021, di 10 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
87.069. Spena, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ci cui al comma 1 dell'articolo 209.
87.041. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.
(Inammissibile per compensazione inidonea)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
87.033. Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A decorrere dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro annui, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
87.032. Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Semplificazione delle procedure per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie)

  1. All'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 la parola: «annualmente» è soppressa.
  2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
87.040. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e al fine di garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti nonché dei lavoratori della scuola e assicurare un servizio di prevenzione, nell'anno 2021 il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, sentita la Conferenza Stato-regioni, avviano una campagna di vaccinazione su base volontaria delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti nonché di tutto il personale della scuola. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 350 mln di euro, che costituisce titolo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
87.060. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali che provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolatisco 2020/2021 nelle stesse istituzioni scolastiche paritarie.
  3. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
87.078. Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Marin, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Ripani, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro che costituisce limite massimo di spesa per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
87.079. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Prosieguo dell'attività scolastica nei comuni d'Italia a rischio sismico medio-elevato)

  1. Le amministrazioni pubbliche proprietarie di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto d'interventi di riparazione o ricostruzione, di adeguamento sismico, nonché degli edifici scolastici per i quali le verifiche di vulnerabilità sismica, eseguite ai sensi dell'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito in legge n. 45 del 7 aprile 2017, abbiano avuto come risultato un indice (numerico) di rischio sismico di rischio inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente, provvedono ad adottare un piano di interventi finalizzati a dislocare le attività scolastiche, in strutture idonee che abbiano un indice (numerico) di rischio sismico non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente e comunque non inferiore a 0,8, calcolato secondo la normativa tecnica vigente. Gli edifici scolastici di cui al primo periodo sono censiti all'interno dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica. Gli interventi di cui al presente comma sono inseriti nella programmazione nazionale triennale in materia di edilizia scolastica e finanziati a valere sulle risorse previste dal Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. I piani regionali triennali di edilizia scolastica sono aggiornati sulla base degli interventi pianificati dagli enti locali per la dislocazione degli edifici scolastici.
  2. Qualora non siano presenti sul territorio comunale strutture adeguate ad ospitare l'attività scolastica ai sensi del comma 1, l'ente proprietario dell'immobile scolastico non utilizzabile ne dà notizia al Ministero dell'istruzione, che provvede di concerto con il Dipartimento Casa Italia, di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, a finanziare la realizzazione di scuole di servizio in strutture modulari (MUSP) su aree da identificare da parte dei Comuni anche attraverso opportuna procedura di esproprio per pubblica utilità. Il trasferimento della popolazione scolastica nei MUSP permane fintanto che l'edificio scolastico non venga adeguato sismicamente, e/o ricostruito. Sono ricompresi nei finanziamenti di cui al presente comma anche gli oneri derivanti dalla realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione primaria, le indennità di esproprio nonché le relative spese tecniche. Le aree così identificate e urbanizzate con le relative strutture modulari sono acquisite al patrimonio dei comuni e inserite nel piano comunale di emergenza e individuate quali aree di emergenza ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Al finanziamento del presente comma si provvede a valere sulle risorse previste dal Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  3. I comuni sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 l'elenco degli edifici scolastici per i quali sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi della normativa tecnica vigente.
  4. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata pubblicazione nel sito istituzionale del comune e nella home page del sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile della documentazione attestante l'esecuzione, ai sensi della normativa tecnica vigente, della verifiche di vulnerabilità sismica sospende l'efficacia del certificato di agibilità dell'edificio.».
  5. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 41 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è aggiunto il seguente comma:

   «4-ter. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2 può essere utilizzato per il finanziamento dei MUSP, ove occorrano per garantire il prosieguo in sicurezza delle attività scolastiche, e delle relative opere di urbanizzazione primaria, oneri di esproprio e spese tecniche. Il Dipartimento Casa Italia di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, provvede alle relative attività, previa intesa con il Ministero dell'istruzione per il coordinamento degli interventi di cui al presente comma con quelli già previsti a legislazione vigente».

  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 del territorio nazionale.
87.023. Gabriele Lorenzoni.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Fondo per il potenziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni nelle regioni del mezzogiorno d'Italia)

  1. A partire dall'anno 2021 è incrementata di euro 250.000 milioni nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 65 del 2017. Una percentuale pari almeno al 60% dell'incremento è destinata al potenziamento del servizio nelle seguenti regioni del Mezzogiorno d'Italia: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 25 milioni di euro per il 2021.
87.034. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
87.042. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Istituzione della Carta dello studente)

  1. Al fine di sostenere la formazione degli studenti per mezzo di contenuti digitali e per agevolare la didattica a distanza, è istituita, per l'anno 2021 e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, la Carta dello studente. La Carta, dell'importo nominale di euro 200, può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di personal computer, tablet e notebook, nonché altro dispositivo utile per l'insegnamento a distanza. La somma di cui alla Carta dello studente non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
  2. Il contributo è riconosciuto a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, residenti nel territorio dello Stato e appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro.
  3. Il produttore ed il distributore del bene acquistato per mezzo della Carta di cui al comma 1, sono tenuti ad apportare allo stesso uno sconto, equamente distribuito tra le parti, pari al 20 per cento del prezzo di vendita finale.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 5, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
87.016. Maturi, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 cassare la parola: «annualmente».
  2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
*87.080. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 cassare la parola: «annualmente».
  2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
*87.081. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 cassare la parola: «annualmente».
  2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
*87.082. Gelmini, Aprea, Casciello, Barelli, Spena, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 sopprimere la parola: «annualmente».
  2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
87.083. Cappellacci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 la parola: «annualmente» è soppressa.
  2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
87.084. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 sopprimere la parola: «annualmente».
  2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
87.012. Bisa, Gusmeroli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 sopprimere la parola: «annualmente».
  2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
87.085. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

  Conseguentemente, aumentare del 25 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.
87.086. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.

  Conseguentemente:

   sono aumentate del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
87.087. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

  Conseguentemente:

   sono aumentate del 25 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.

   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni.
87.070. Mazzetti, Versace, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.
  4. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi della Parte II della presente legge.
87.088. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

  1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
  2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi della Parte II della presente legge.
87.089. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi della Parte II della presente legge.
87.04. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per compensazione inidonea)

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Deducibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono deducibili, a partire dell'esercizio fiscale 2021, per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 184.
87.090. Rospi, Bologna, Longo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 87, inserire il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure per l'edilizia scolastica)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 88 è aggiunto il seguente: «Si incrementano le risorse finanziarie di euro 15 milioni da destinare a Roma Capitale per gli interventi di manutenzione edilizia di edifici scolastici, sia statali che comunali, anche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19».
87.072. Flati.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 89.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è incrementata di 10 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 di cui all'articolo 209.
89.37. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 150 milioni.

  Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
89.16. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Al comma 2 sostituire alle parole: 70 milioni di euro le parole: 100 milioni di euro.

  Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 30 milioni di euro a partire dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
89.18. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei princìpi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2021.
89.24. Del Barba.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 dopo le parole: «di tale provvidenza e gli studenti» sono inserite le seguenti: «, nonché gli uditori,». Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 0,4 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
89.25. Del Barba.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di compensare parzialmente i canoni di locazione versati nel 2020 dagli studenti universitari fuori sede per unità immobiliari situate nella provincia della sede dell'università, in ragione dell'interruzione della didattica ovvero del suo svolgimento in maniera totalmente o parzialmente telematica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per gli affitti universitari, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono definiti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione dei contributi relativi alle finalità di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
89.15. Ferri, Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini di favorire l'iscrizione alle università, alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, le lettere a), b) ed e) sono abrogate;

   b) l'articolo 2, comma 1, è sostituito dal seguente:

   «1. Sono programmati dalle università gli accessi ai corsi o alle scuole di specializzazione individuati dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

   c) all'articolo 3:

    1) al comma 1, lettera a), le parole: «lettere a) e b)», sono soppresse;

    2) al comma 1, lettera c), le parole: «all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonché di cui» sono soppresse; 3) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1» sono soppresse;

   d) all'articolo 4, comma 1, le parole: «lettere a) e b)», sono soppresse.

  Pertanto a partire dall'anno accademico 2020-2021 le prove di accesso hanno esclusivamente carattere di orientamento alla scelta del corso di laurea.
  Le modalità selettive di accesso all'università, saranno, perciò, organizzate secondo i seguenti criteri:

   a) fissazione di quote minime di esami di profitto da superare, nel numero di quattro per biennio per lo stesso corso di laurea, con la previsione della decadenza dall'iscrizione dello studente inadempiente;

   b) previsione che allo studente inadempiente sia preclusa la possibilità di iscriversi al medesimo corso di laurea presso altre università.

  Ai fini dell'attivazione delle procedure selettive di cui al presente comma le università provvedono, entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base di quanto disposto all'articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264, come sopra modificato, alla programmazione dell'offerta potenziale di posti disponibili nelle proprie strutture didattiche.
89.6. Bruno Bossio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio la deducibilità dell'affitto per gli studenti universitari fuori sede è riconosciuta al 60 per cento delle spese sostenute per l'anno 2020, del 50 per cento per il successivo biennio 2021-2022 e del 30 per cento a partire dal 2023.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 510 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
89.20. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Colucci.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio la detrazione delle spese per gli studenti universitari è riconosciuta al 30 per cento ed è possibile portare in detrazione anche: le tasse d'iscrizione per triennale, master e specialistica anche nel caso di studenti fuori corso; la ricongiunzione di carriera; le tasse per l'iscrizione all'appello di laurea e rilascio della pergamena; le frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all'ammissione a un corso di laurea magistrale; l'iscrizione a test d'ingresso (anche se non seguiti da iscrizione); i trasferimenti di ateneo e i passaggi di corso.
  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
89.21. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

  3-bis. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno ed, in particolare, di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il «Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una somma annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
89.33. D'Attis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno ed in particolare di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente sostituire il comma 1, dell'articolo 209 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
89.23. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba, Scoma, Occhionero, Vitiello, Marco Di Maio.

  All'articolo 89, comma 4, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati in 26 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
89.17. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle Università statali, è istituito un apposito fondo, denominato Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da ripartire annualmente tra le Università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rapporto fra studenti iscritti all'Ateneo e posti riservati nei Collegi agli studenti iscritti all'Ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 495 milioni.
89.34. Cattaneo, D'Attis, Siracusano.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;

    2) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) dopo il comma 5-sexies, è aggiunto il seguente:

   “5-sexies. 1 La progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato di cui al comma 5-sexies, lettera b), può essere anticipata nell'anno 2021 da parte degli atenei che, fermi restando i limiti delle facoltà assunzionali, hanno, in tale anno, le corrispondenti disponibilità di bilancio”».

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 495 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.
89.39. D'Attis, Saccani Jotti, Aprea, Marin, Casciello, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, Mandelli, Mulè.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 30 milioni di euro con le parole: 45 milioni di euro.
*89.9. Gagliardi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 30 milioni di euro con le parole: 45 milioni di euro.
*89.1. Fioramonti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 30 milioni di euro con le parole: 45 milioni di euro.

  Agli oneri conseguenti, pari a 15 milioni per l'anno 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
89.11. Gagliardi.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 30 milioni di euro con le parole: 45 milioni di euro.

  Agli oneri conseguenti, si fa fronte mediante una revisione dei criteri per il riparto e l'attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l'anno 2021, nell'ambito del decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
89.10. Gagliardi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 6, sostituire le parole: 34,5 milioni per l'anno 2021 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2021 da destinarsi prioritariamente per la proroga di dottorandi, assegni di ricerca ed estensione DIS-COL ai contratti flessibili.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni di sono sostituite con le seguenti: 634,5 milioni di.
89.31. Fratoianni, Pastorino.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  7. Al fine di attivare nuove borse di studio destinate ai laureati ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area sanitaria per professioni non mediche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68 e successive modificazioni, a partire dall'anno accademico 2020-2021 e per l'intera durata del corso, è istituito un Fondo alimentato dai maggiori introiti derivanti dall'inserimento all'articolo 13, comma 2-ter, della Parte I, dell'allegato A Tariffa del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, della seguente nota: «1. Nel caso di conti deposito, conti deposito titoli, buoni fruttiferi postali e polizze d'investimento l'imposta è calcolata sul valore medio di giacenza risultante dagli estratti».
  8. Ai laureati di cui al comma 2 viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni. Il trattamento economico è ridotto in proporzione al minore numero di ore di tirocinio.
89.28. Melicchio, Bella, Casa, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Vacca.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Al fine di riconoscere una quota premiale alle Università che organizzano nei propri Regolamenti e Ordinamenti i settori scientifico disciplinari sulla base dell'interdisciplinarità e della multidisciplinarietà, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, dopo la lettera c) inserire la seguente: d) l'organizzazione nei propri Regolamenti e Ordinamenti dei settori scientifico disciplinari sulla base dell'interdisciplinarità e della multidisciplinarietà.
  6-ter. Per gli obiettivi di cui al comma precedente la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni è incrementata di 150 milioni di euro. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
89.40. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

  7. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni introdotte con l'articolo 19, comma 1, lettera f) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 573, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per incentivare l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei Ricercatori a Tempo Determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 nel corso del secondo e del terzo anno di contratto, previo esito positivo della valutazione. Tramite apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, le risorse di cui al presente comma saranno ripartite con cadenza annuale tra le Università Statali proporzionalmente alle spese sostenute in attuazione l'articolo 19, comma 1, lettera f) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  8. All'onere di cui al comma 7 si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2021 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
89.7. Fioramonti.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  7. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri per l'adeguamento dell'importo della borsa di cui al precedente periodo.
  8. All'onere di cui al comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
89.29. Melicchio, Bella, Casa, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Vacca.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «non si applica» sono aggiunte le seguenti: «alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e».
  6-ter. All'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «dagli stessi partecipate» sono aggiunte le seguenti: «e delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e della fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,».
89.13. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini, Nitti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «non si applica» sono aggiunte le seguenti: «alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e».
  6-ter. All'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «dagli stessi partecipate» sono aggiunte le seguenti: «e delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e della fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,».
89.30. Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Ricciardi, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

  6-bis. Allo scopo di sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese, anche in relazione alla necessità di facilitare la transizione verso la digitalizzazione della produzione di beni e servizi, le università, in funzione delle loro specializzazioni, organizzano iniziative formative ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze digitali in ambito medico, scientifico e tecnologico promuovendo contestualmente la partecipazione alle medesime da parte di studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. Ai soggetti pubblici e privati che dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 supportano finanziariamente, tramite donazioni finalizzate e/o vincolate, le iniziative di cui al primo periodo ovvero iniziative di diritto allo studio, è riconosciuto un credito di imposta pari al 110 per cento delle donazioni effettuate fino a un massimo di 50.000 euro da ripartire agli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,5 milioni di euro per il 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e a 4,5 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6-ter. 1. Al fine di permettere alle famiglie colpite dall'emergenza COVID-19 di continuare a sostenere i costi della formazione universitaria dei figli a carico, coloro che hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito ISEE rispetto all'anno precedente, limitatamente agli anni 2021 e 2022, possono cedere la detrazione imposta di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 a parenti e affini entro il terzo grado dello studente per il quale la spesa è stata sostenuta.
89.36. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di potenziare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sulla base della programmazione effettuata dal Ministero dell'istruzione a livello regionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti criteri di premialità nell'attribuzione delle facoltà assunzionali, fermo restando il contingente di spesa disponibile a livello nazionale, a beneficio delle università che attivino tali percorsi ovvero che presentino una offerta formativa aggiuntiva rispetto a quella autorizzata nell'anno precedente. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma, nonché quelle acquisite dalle università tramite la contribuzione studentesca per le attività di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità concorrono, secondo criteri di premialità individuati con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, alla definizione degli indicatori di bilancio per le facoltà assunzionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
*89.12. Toccafondi, Fusacchia, Piccoli Nardelli, Vacca, Casa, Fratoianni, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Nitti, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di potenziare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sulla base della programmazione effettuata dal Ministero dell'istruzione a livello regionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti criteri di premialità nell'attribuzione delle facoltà assunzionali, fermo restando il contingente di spesa disponibile a livello nazionale, a beneficio delle università che attivino tali percorsi ovvero che presentino una offerta formativa aggiuntiva rispetto a quella autorizzata nell'anno precedente. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma, nonché quelle acquisite dalle università tramite la contribuzione studentesca per le attività di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità concorrono, secondo criteri di premialità individuati con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, alla definizione degli indicatori di bilancio per le facoltà assunzionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
*89.8. La VII Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di potenziare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sulla base della programmazione effettuata dal Ministero dell'istruzione a livello regionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti criteri di premialità nell'attribuzione delle facoltà assunzionali, fermo restando il contingente di spesa disponibile a livello nazionale, a beneficio delle università che attivino tali percorsi ovvero che presentino una offerta formativa aggiuntiva rispetto a quella autorizzata nell'anno precedente. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma, nonché quelle acquisite dalle università tramite la contribuzione studentesca per le attività di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità concorrono, secondo criteri di premialità individuati con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, alla definizione degli indicatori di bilancio per le facoltà assunzionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
*89.22. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 342 è abrogato.
89.4. Nitti, Lattanzio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 238, comma 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 le parole: «comma 610» sono sostituite dalle seguenti: «comma 591 e comma 610».
89.3. Nitti, Lattanzio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  7. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 80 è abrogato.

  All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
89.5. Nitti, Lattanzio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. È istituito un fondo per un importo di 1 milione di euro per sostenere il settore della ricerca a sostegno dello sviluppo del distretto farmaceutico delle province di Latina e di Frosinone. Detto fondo dovrà essere utilizzato prioritariamente per l'organizzazione di dottorati di ricerca e master di formazione di II° livello in Scienze Farmaceutiche ed Alimentari, al fine di creare ulteriori opportunità di formazione e professionalizzazione per gli studenti che conseguiranno la laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l'università La Sapienza, già attivato presso il polo pontino, sede di Latina.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 della presente legge è ridotto di un milione di euro a decorrere dal 2021.
89.2. Trano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, alinea, le parole: «possono derogare» sono sostituite dalla seguente: «derogano».
89.14. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a decorrere dal 2021 è riconosciuto alle famiglie un credito d'imposta, ovvero l'erogazione mensile di una somma di denaro, utilizzabile esclusivamente per sostenere le spese di istruzione terziaria superiore.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto con criteri di universalità e progressività fino al 100 per cento delle spese documentabili sostenute per ciascun figlio a carico sulla base del percorso di istruzione frequentato e per tutta la durata legale del corso di studi sulla base della condizione economica del nucleo familiare come individuata dall'ISEE familiare.
  3. Con decreto del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entra 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'ammontare del beneficio suddiviso per fasce ISEE sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al comma successivo.
  4. All'onere di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  5. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
89.027. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Istituzione di un Fondo per favorire l'iscrizione delle studentesse a corsi di laurea nelle discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica)

  1. Per promuovere le iscrizioni delle studentesse ai corsi di laurea nelle discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica (STEM) e l'accesso delle donne laureate alle carriere professionali nell'ambito delle medesime discipline, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo speciale, denominato «Fondo STEM», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ripartito annualmente, ai sensi del comma 7, tra le università statali sulla base del numero di studentesse iscritte ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle citate discipline.
  2. Il Fondo STEM è destinato a finanziare l'esonero totale dalle tasse e dai contributi dovuti dalle studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle discipline STEM.
  3. Per accedere al finanziamento del Fondo STEM sono necessari i seguenti requisiti:

   a) aver frequentato percorsi di studio a indirizzo scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di secondo grado;

   b) aver conseguito negli ultimi due anni precedenti all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado una media dei voti non inferiore a 8 decimi nelle materie scientifiche;

   c) aver conseguito all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado un voto non inferiore a 91 centesimi.

  4. Il finanziamento del Fondo STEM è confermato per tutta la durata del corso di laurea per le studentesse che, per ciascun anno di corso, abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi universitari e concludano regolarmente il corso di studi.
  5. Il finanziamento di cui al comma 2 non è cumulabile con alcun tipo di borsa di studio di natura pubblica.
  6. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  7. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto di natura non regolamentare, disciplina annualmente le modalità di ripartizione tra le università statali delle risorse del Fondo STEM.
  8. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo STEM sono posti a carico delle risorse finanziarie del Fondo stesso.
  9. Il Fondo STEM, gestito dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere alimentato anche da versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni.
  10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, dopo le parole: «Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche,» sono inserite le seguenti: «del Fondo STEM,».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni e le parole: di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
89.023. Carfagna, Paolo Russo, Fusacchia, Ungaro.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
89.020. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure per la funzionalità del sistema amministrativo scolastico)

  1. All'articolo 32-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 2020, n. 103, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «100 per cento».
89.013. Bella, Casa, Vacca, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Intervento per la sostenibilità del trasporto pubblico scolastico)

  1. Al fine di ridurre il rischio di affollamento sui mezzi pubblici dovuto alla ripresa delle attività scolastica e della didattica in presenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire tra le scuole secondarie di secondo grado per la stipulazione di convenzioni per il trasporto scolastico con vettori privati, ivi inclusi quelli operanti nel settore turistico.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
89.014. Bella, Tuzi, Vacca, Casa, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Borse di studio per master interdisciplinare incentrato sul tema della criminalità organizzata)

  1. Per incentivare percorsi formativi dei giovani sul fenomeno delle mafie e formare figure altamente e professionalmente specializzate sugli strumenti di contrasto alle stesse, sono previste sei borse di studio per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso, presso tre università statali rispettivamente del Nord, del Centro e del Sud d'Italia.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati gli importi erogabili e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché le università di cui al comma 1.
  3. Per l'attuazione del comma 1, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 560 milioni.
89.012. D'Uva, Vacca, Davide Aiello, Cimino, Casa, Manzo, Zanichelli, Maglione.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.
89.021. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Sviluppo di competenze manageriali)

  1. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo laureate e neo laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle PMI, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto un credito di imposta sino al 100 per cento per le piccole e microimprese, sino al 90 per cento per le medie imprese e sino all'80 per cento per le grandi imprese, delle donazioni effettuate fino a un massimo di 100.000 euro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, adotta il decreto che disciplina l'attuazione del presente articolo e determina le predette percentuali al fine del rispetto del limite complessivo di cui al comma 4.
  2. Le iniziative formative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso l'organizzazione di master post universitari e, qualora erogati da università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute dall'ordinamento nazionale, garantiscono almeno 60 Crediti formativi universitari (CFU) o 60 European credit transfer system (ECTS) o un volume di lavoro di apprendimento pari a mille e cinquecento ore. Nei casi in cui i master siano erogati da istituti di formazione avanzata, scuole di formazione manageriale pubbliche e private diversi da quelli di cui al primo periodo devono essere accreditati ASFOR, EQUIS, o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a mille ore, di cui almeno settecento di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il master.
  3. Anche al fine di identificare i soggetti di cui al presente articolo, all'interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del Codice Ateco è introdotta la sottocategoria 85.43 «Istruzione post Universitaria; Formazione Manageriale, Master post lauream, Master Executive».
  4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
89.029. Fusacchia, Carabetta, Gribaudo, Bella, Soverini.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure urgenti per la salvaguardia delle sedi di conservatori musicali)

  1. Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni per l'anno 2021, con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021.
89.022. Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Diritto allo studio)

  1. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, è istituito un fondo di 60 milioni da destinarsi alla creazione di una carta elettronica del valore di 300 euro utilizzabile dagli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio per l'acquisto di testi e materiali di studio e non siano nello stesso anno già destinatari del beneficio di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in formato sia cartaceo sia digitale, compresi gli abbonamenti a piattaforme per lo studio universitario.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
89.010. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, al fine di assegnare agli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio e non siano nello stesso anno già destinatari del beneficio di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2021 una Carta elettronica dell'importo di 300 euro per l'acquisto di testi e materiali di studio in formato sia cartaceo sia digitale, compresi gli abbonamenti a piattaforme per lo studio universitario, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo di 60 milioni. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
89.026. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Bonus Stradivari bis)

  1. Per l'anno 2021, agli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e ai licei musicali è concesso un contributo una tantum di 500,00 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 10 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dall'istituzione scolastica da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito di imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito di imposta, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
89.015. Bella, Tuzi, Casa, Vacca, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Fondo rimborso affitto studenti universitari fuorisede)

  1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzato a corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.
  2. Con decreto del Ministro dell'università della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione del fondo, per il tramite delle Università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
89.016. Iovino, Vacca, D'Uva, Giovanni Russo, Giordano, Di Lauro, Frusone, Giarrizzo, Perconti, Cimino, Terzoni, De Carlo, Elisa Tripodi, Davide Aiello, Corda, Serritella, Scutellà, Dori, Misiti, Del Monaco, Berti, Tuzi, Zolezzi, Cancelleri, Amitrano, Casa, Fioramonti, Manzo, Grippa, Palmisano, Ehm, Papiro, Grande, Fusacchia, Ungaro, Fregolent, Pella.

  Dopo l'articolo 89, è aggiunto il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure urgenti per la salvaguardia delle sedi di conservatori musicali)

  1. Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, di cui una quota non inferiore a 6 milioni di euro è destinata alla sede del Conservatorio statale di musica «Gioacchino Rossini» di Pesaro. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: «800 milioni per l'anno 2021», sono sostituite con le seguenti: «790 milioni per l'anno 2021».
89.024. Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale «Scuole Belle».
*89.028. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale «Scuole Belle».
*89.02. Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale «Scuole Belle».
*89.01. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Potenziamento del sistema ITS)

  1. Al fine di rafforzare il sistema della formazione terziaria professionalizzante, anche in funzione della qualificazione di soggetti con specifiche competenze nelle tecnologie abilitanti i processi di innovazione tecnologica e organizzativa correlati al piano «transizione 4.0», sono adottate le misure dei seguenti commi.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli Istituti tecnici superiori, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, assumono la denominazione di «Accademie del lavoro»; per gli enti già esistenti, la nuova denominazione è assunta con delibera della giunta esecutiva dell'ente da adottare entro il 1° marzo 2021.
  3. Il Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è incrementato di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  4. Una quota annua pari a 150 milioni di euro del predetto Fondo è destinata nel triennio 2021-2023 al finanziamento degli investimenti effettuati dalle suddette «Accademie del lavoro» finalizzati a dotare le proprie sedi e laboratori di infrastrutture coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0 e/o coerenti con attività di formazione a distanza. Le risorse così destinate sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  5. Alle imprese che negli anni 2021, 2022 e 2023 effettuano conferimenti in denaro o in natura in favore delle «Accademie del lavoro» è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 50 per cento dei conferimenti effettuati e nel limite massimo di 10 mila euro per periodo d'imposta.
  6. A valere sul predetto Fondo, sono stanziati ulteriori 600 mila euro per l'anno 2021, 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per finanziare borse di studio, indennità di frequenza e altri sussidi erogati agli studenti, anche fuori sede, delle «Accademie del lavoro»; l'erogazione delle somme è effettuata su apposito conto corrente bancario vincolato su richiesta dell'Accademia e sulla base dell'effettivo fabbisogno derivante dai progetti programmati e realizzati.
  7. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, giovani in possesso di diploma rilasciato dopo il 2018 dai suddetti Istituti Tecnici Superiori e/o dalle «Accademie del lavoro» è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico , con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di 3.000 euro, ragguagliato ad anno, per ciascun dipendente, riparametrato e applicato su base mensile; ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  8. A valere sullo stesso Fondo è inoltre stanziata una somma pari a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per il finanziamento del 50 per cento delle spese relative a progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati dalle imprese alle «Accademie del lavoro», entro il limite massimo di 200.000 euro per ciascun progetto.
  9. Al fine di promuovere la conoscenza delle Accademie del lavoro e delle attività da esse svolte sul territorio, è stanziata una somma di 5 milioni di euro a valere sul predetto Fondo per lo svolgimento di campagne promozionali e di orientamento scolastico.
  10. All'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 settembre», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».
  11. Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, quantificati in 400 milioni di euro per il 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
89.08. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Valorizzazione delle Istituzioni AFAM)

  1. Il comma 342, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito dal seguente:

   «342. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono rideterminati, nei limiti di quanto complessivamente previsto precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 342, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni AFAM, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

  2. Il comma 645 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito con il seguente:

   «645. Il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: “1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto”.».
*89.03. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Rossi, Orfini, Lattanzio, Nitti, Pezzopane.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Valorizzazione delle Istituzioni AFAM)

  1. Il comma 342, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito dal seguente:

   «342. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono rideterminati, nei limiti di quanto complessivamente previsto precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 342, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni AFAM, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

  2. Il comma 645 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito con il seguente:

   «645. Il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: “1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto”.».
*89.017. Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente, Fioramonti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
89.018. D'Attis, Elvira Savino.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Per gli anni 2021 e 2022, le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
89.06. Alessandro Pagano, Sasso, Colmellere, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria)

  1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a titolo di contributo per i maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.
  3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
89.05. Alessandro Pagano, Sasso, Colmellere, Toccalini, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 105 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, dopo le parole: «per l'anno 2020» aggiungere: «e 2021» e dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1 lettera a) possono essere spese fino a giugno 2021.
89.019. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure di sostegno a favore dell'occupazione al termine di percorsi di dottorato)

  1. Al fine di favorire l'occupazione al termine di percorsi di dottorato, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, destinati al finanziamento di programmi di ricerca e assunzione di personale qualificato cui partecipano aziende aventi sede legale in Italia.
  2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
89.04. Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Carta materiali di studio per studenti universitari)

  1. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, è istituito un fondo di 60 milioni da destinarsi alla creazione di una carta elettronica del valore di 300 euro utilizzabile dagli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio per l'acquisto di testi e materiali di studio e non siano nello stesso anno già destinatari del beneficio di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in formato sia cartaceo sia digitale, compresi gli abbonamenti a piattaforme per lo studio universitario.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 60 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui all'articolo 45, comma 1, della presente legge.».
89.07. Toccalini, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Riutilizzo dei residui per le finalità dell'autonomia della Scuola Superiore Meridionale)

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 413 è inserito il seguente:

   «413-bis). Le risorse di cui al comma 412 non utilizzate alla chiusura dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo e, in caso di riconoscimento dell'autonomia ai sensi del comma 413, contribuiscono alla copertura finanziaria prevista dal medesimo comma 413».
89.025. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Sostegno delle attività sportive universitarie)

  1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, danneggiate dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 798 milioni.
89.030. Pella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Canoni locazioni studenti universitari fuori sede)

  1. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19, al fine di sostenere le famiglie degli studenti universitari fuori sede che sostengono la spesa di canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università un apposito fondo con una dotazione di 250 milioni di euro.
  2. Il Ministero dell'università con decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 tra le regioni che attivano entro il mese di marzo 2021, con apposito bando, l'accesso con procedura semplificata a contributi per il sostegno nel pagamento delle locazioni in corso degli studenti fuori sede. Il contributo è concesso a studenti universitari regolarmente iscritti, con ISEE non superiore a 40.000 euro e a parziale copertura del 75 per cento dei canoni di locazione corrisposti a partire dal mese di gennaio 2021 per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 250 milioni di euro che costituisce limite di spesa, si provvede per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
89.031. Marrocco, Aprea, Marin, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Canoni locazioni studenti universitari fuori sede)

  1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri è sospeso il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.
  2. Ai proprietari degli immobili oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta o tributo dovuti per l'immobile relativi al periodo dello stato di emergenza per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione del «Reddito di cittadinanza» di cui al 68.
89.011. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 90.

  Al comma 1, sostituire le parole: 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 365 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinati anche al finanziamento dei progetti FISR 2019 e progetti PRIN 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

   «6-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
90.16. Claudio Borghi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 135 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 209, comma 1, della presente legge.
90.21. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Al comma 1, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 165 milioni.
90.4. Fioramonti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1 sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 100 milioni.
90.36. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 765 milioni.
90.48. Fornaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 70 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
90.43. Ungaro, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 , n. 75, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Entro e non oltre il 30 marzo 2021, gli enti pubblici ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, possono assumere personale che abbia i requisiti di cui ai commi 1 e 2, che abbia superato le procedure concorsuali riservate di cui al comma 2 o che risulti comunque idoneo a selezioni pubbliche nazionali, dando priorità all'assunzione al personale che abbia conseguito i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2017».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 32 milioni di euro, si provvede a valere sui fondi di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e a valere sui fondi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente alle assunzioni relative all'Istituto Superiore di Sanità, nonché a valere sulle maggiori risorse derivanti dalle cessazioni di rapporto di lavoro presso i rispettivi enti pubblici di ricerca, avvenute nel corso del 2020 e disponibili, fermo restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale.
90.31. Gallo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, a valere sulle risorse assunzionali disponibili determinate ai sensi dell'articolo 9, commi da 2 a 4 e nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative, procedure selettive, per la progressione tra i livelli nell'ambito dei profili di ricercatore e tecnologo, riservate al personale di ruolo a tempo indeterminato in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi. Nel caso i cui non siano state bandite regolarmente con cadenza biennale le selezioni per gli anni 2012, 2016 e 2018 previste per le opportunità di sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi dall'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006, gli enti nei limiti delle risorse assunzionali disponibili ai sensi delle richiamate normative e previa informazione alle organizzazione sindacali rappresentative, possono altresì stabilire di scorrere eventuali graduatorie valide di precedenti selezioni a parziale recupero delle opportunità di sviluppo professionale.
90.39. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale e per completare i processi di stabilizzazione in corso negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e vengono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.

  Conseguentemente all'articolo 209, al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021.
*90.47. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Tuzi, Testamento, Piccoli Nardelli, Toccafondi, Fratoianni, Fusacchia, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Nitti, Fioramonti, Alaimo, Manzo, Maglione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale e per completare i processi di stabilizzazione in corso negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e vengono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.

  Conseguentemente all'articolo 209, al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021.
*90.42. Fratoianni, Pastorino, Fioramonti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 238 del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: «secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, 204» con le seguenti: con decreto del Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e vengono impiegate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
90.3. Fioramonti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, inserire Il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere l'attività di ricerca svolta nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in relazione alla necessità di incrementare la capacità di risposta anche a eventi pandemici, a decorrere dall'anno 2020, la dotazione per la ricerca corrente prevista dall'articolo 12, comma 2, lettera a), punto 4) del decreto legislativo 502 del 1992 è incrementata di 130 milioni di euro.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 205, comma 1, è ridotto di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
90.18. Del Barba.

  Al comma 2, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 550 milioni.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, valutati in 350 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
90.22. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo medico, a decorrere dal 2021 è riconosciuto alle università, agli enti pubblici di ricerca, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  2-ter. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 2-bis, individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari all'80 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.

  Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 con le seguenti: 560 milioni di euro per l'anno 2021 e di 260.
90.9. Magi, Costa, Angiola, Frate, Fusacchia.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «provette sterili;» aggiungere le seguenti: «reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro;».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
90.10. Magi, Costa, Angiola, Frate.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di rilanciare la ricerca nelle università e negli enti pubblici di ricerca e di rilanciare la competitività dei progetti di ricerca nazionali e internazionali a decorrere dall'anno 2021, nella valutazione finalizzata all'assegnazione dei finanziamenti una percentuale pari almeno al 75 per cento di Fondi finalizzati alla ricerca è destinata a progetti di ricerca nazionale e internazionale proposti nell'ambito di priorità tematiche interdisciplinari riconducibili a più settori scientifico disciplinali (SSD). Per le finalità di cui al presente comma a decorrere dal 2021 il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 7 dicembre 2006, n. 296 e il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono incrementati rispettivamente di 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
90.51. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis: Al fine di favorire la coerenza dei periodi di programmazione nazionale con quelli dell'Unione europea al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 le parole: «Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale.» sono sostituite dalle seguenti: «Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata pluriennale».
90.12. Di Giorgi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Nell'ambito della valutazione dei progetti di ricerca finalizzati al loro finanziamento è attribuito un coefficiente premiale ai progetti di ricerca nazionali e internazionali proposti nell'ambito di priorità tematiche interdisciplinari riconducibili a più settori scientifico disciplinali (SSD). La definizione dei criteri di premialità di cui al precedente periodo sono definite con decreto del MUR da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli obiettivi di cui al presente comma la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni è incrementato di 150 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
90.52. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) al comma 4, primo periodo, le parole: “nonchè ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca.” sono soppresse;

   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   “4-bis. Al fine di consentire la piena applicazione della Carta Europea del Ricercatore, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i Ministeri vigilanti degli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1, del medesimo decreto legislativo, nonché di ANPAL ed INAIL Ricerca, tramite proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie di ciascuno dei predetti enti, determina i criteri per l'adeguamento delle linee guida di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo entro e non oltre il 31 marzo 2021. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, cessa di applicarsi agli enti pubblici di ricerca di cui al presente comma l'articolo 9.”».
90.32. Gallo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, valutati in 150 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
90.23. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca inserire le seguenti: All'articolo 238, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «1. dopo le parole: “interazioni tra università”, sono inserite le seguenti: “, istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale”;
   2. dopo le parole: “di più atenei”, sono inserite le seguenti: “o istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale”.».
*90.27. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca inserire le seguenti: All'articolo 238, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «1. dopo le parole: “interazioni tra università”, sono inserite le seguenti: “, istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale”;
   2. dopo le parole: “di più atenei”, sono inserite le seguenti: “o istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale”.».
*90.24. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca inserire le seguenti: All'articolo 238, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «1. dopo le parole: “interazioni tra università”, sono inserite le seguenti: “, istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale”;
   2. dopo le parole: “di più atenei”, sono inserite le seguenti: “o istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale”.».
*90.49. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 536 del 2014, in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, e della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministero della Salute, sentiti l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), viene predisposto un piano volto alla riorganizzazione dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche, con l'intento di promuovere una maggiore efficienza del processo autorizzativo delle sperimentazione cliniche attraverso un'unica valutazione a livello nazionale.

   Ai maggiori oneri derivanti dalla riorganizzazione strutturale dal presente comma, pari a 10 milioni per il biennio 2021-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;
90.40. Ianaro, Ruggiero, D'Arrando, Mammì, Lapia, Nappi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  6. Le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che operano in campo sanitario nei settori di ricerca e sviluppo nelle biotecnologie ed in ambito biomedico e clinico rientrano tra i beneficiari di erogazioni liberali di cui all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 793 milioni.
90.17. Sani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

  6-bis. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, ricerca scientifica».
  6-ter. Presso l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), è istituito il Fondo integrativo per la ricerca scientifica con una dotazione di 2 milioni per l'anno 2021. Il fondo è alimentato con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6-bis. Ai fini di assicurare trasparenza e pubblicità negli esiti delle procedure, l'ANR pubblica sul proprio sito internet istituzionale i dati relativi alla rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati e ai corrispondenti beneficiari delle risorse assegnate.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni.
90.30. Bella, Casa, Vacca, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di promuovere la conoscenza delle attività delle amministrazioni pubbliche e di orientare le scelte professionali dei giovani verso il lavoro pubblico è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, un apposito fondo con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021, destinato a finanziare 100 borse di studio della durata di sei mesi per l'importo di tremila euro ciascuna, per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione lavoro di meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non superiore a 25 anni.
  6-ter. I progetti di studio e ricerca di cui al comma 6-bis, definiti anche in collaborazione con le istituzioni universitarie, sono finalizzati a sviluppare, anche dal punto di vista applicativo, le conoscenze teoriche acquisite durante il loro percorso di studi universitari e hanno per oggetto i temi inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quelli connessi all'innovazione organizzativa, e amministrativa e gestionale, alla digitalizzazione dei processi, al miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi agli utenti, alla misurazione e valutazione della performance, al lavoro agile, alle relazioni istituzionali e internazionali.
  6-quater. I giovani sono selezionati sulla base di un avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, che individua le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici di studio, ricerca e di formazione. I progetti di ricerca e di training on the job sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipula di protocolli con il Dipartimento della funzione pubblica, e si concludono con la presentazione di un elaborato.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,7 milioni.
90.29. Berti, Baldino, Corneli, Alaimo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità d'iscrizione degli enti privati che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca scientifica in una sezione, denominata Enti privati di ricerca dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni o gli altri enti non commerciali ad eccezione delle Università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti di cui alla legge n. 106 del 2016. Il Ministero dell'università e della ricerca rende disponibili, con accesso libero a tutti e attraverso l'Anagrafe nazionale delle ricerche, i contributi a carico delle finanze pubbliche ricevuti dagli enti iscritti nella sezione di cui al presente comma.
  6-ter. Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni, delle dinamiche e delle conseguenze economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e agli effetti conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19 è istituito un fondo denominato «Fondo per la ricerca in campo economico e sociale» con una dotazione pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata agli enti privati di ricerca iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 6-bis.

  Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021.
90.8. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è concesso un contributo straordinario di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
  6-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli gli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
90.45. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  7. Al decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», all'articolo 6 (Norme transitorie), comma 7, sostituire le parole: «sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento e ad essi continuano ad applicarsi fino al collocamento a riposo le disposizioni in materia di funzioni, trasferimenti, trattamento economico, incompatibilità, stato giuridico, verifiche e attività di ricerca presso organismi internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, nonché ogni disposizione successiva applicabile ai professori e ricercatori universitari.» con le seguenti: «sono inquadrati nei ruoli dell'INGV, previa determinazione di tabelle di corrispondenza, con apposito decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca».
  8. Al fine dell'inquadramento dei geofisici straordinari, ordinari ed associati e i ricercatori geofisici in servizio presso l'Osservatorio vesuviano nei ruoli dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 100 mila di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, al comma 1, sostituire, le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 799.900.000 euro per l'anno 2021.
90.34. Melicchio, Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  7. Al fine di razionalizzare e potenziare la ricerca scientifica nazionale e promuovere la costituzione di strutture di eccellenza che assicurino una maggiore competitività del sistema della ricerca nazionale, e per ottimizzare e potenziare l'utilizzo delle infrastrutture e tecnologie avanzate con particolare riferimento alle scienze del mare, il Ministro dell'Università e della Ricerca, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con propri decreti alla creazione dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari dove confluiscono la Stazione Zoologia Anton Dohrn, l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM), l'Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS), l'Istituto di scienze marine (ISMAR) e l'Istituto di Scienze Polari (ISP). Il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature degli istituti di cui sopra confluiscono nel patrimonio del nuovo Ente. Su proposta del Ministro dell'università della ricerca saranno altresì disposte le misure atte a favorire la mobilità tra enti di ricerca e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, alla rimodulazione della ripartizione delle risorse da attribuire al nuovo Ente, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
90.41. Fratoianni, Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  7. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma 75 è abrogato.

  All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 6 milioni di euro, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
90.7. Nitti, Lattanzio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  7. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e valorizzare il suo contributo alla competitività del paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 218/16, con uno stanziamento annuo di 100 milioni. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
90.38. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  7. Il comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo nr. 75 del 25 maggio 2017 è sostituito con il seguente:

   «4-bis. Il comma 2, primo periodo, del presente articolo non si applica alle Università statali a decorrere dal 1° gennaio 2021».
90.35. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  7. All'articolo 1, comma 645, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 l'ultimo periodo è soppresso.
90.6. Nitti, Lattanzio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  7. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, il suo contributo alla competitività del paese e valorizzare la professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca all'articolo 9 del decreto legislativo 218 del 2016, viene aggiunto il seguente comma:

   «7. In deroga al limite previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 75 del 2017, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio della rispettiva autonomia e assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, gli Enti possono incrementare i fondi di contrattazione del personale non dirigente nei limiti di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».
*90.5. Fioramonti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  7. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, il suo contributo alla competitività del paese e valorizzare la professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca all'articolo 9 del decreto legislativo 218 del 2016, viene aggiunto il seguente comma:

   «7. In deroga al limite previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 75 del 2017, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio della rispettiva autonomia e assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, gli Enti possono incrementare i fondi di contrattazione del personale non dirigente nei limiti di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».
*90.37. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209, comma 1 è ridotto di 750.000 euro per l'anno 2021.
90.20. Buratti.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209, comma 1 è ridotto di 300.000 euro per l'anno 2021.
90.19. Buratti.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

  7. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e valorizzare il suo contributo alla competitività del paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 218/16, con uno stanziamento annuo di 200 milioni di euro. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri del presente comma si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
90.1. Fioramonti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Alla Fondazione Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica è concesso per il triennio 2021-2023 un contributo straordinario di 2 milioni di euro annui destinato a consentire, attraverso la predisposizione e l'applicazione di metodologie innovative finalizzate alla valutazione della vulnerabilità, il miglioramento della stima di rischio sismico di edifici ed infrastrutture, che rivestono rilevanza strategica per la sicurezza collettiva, diverse da quelle di cui all'articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021 e 458 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
90.11. Di Giorgi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di incrementare i protocolli di ricerca di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 27 dicembre 2019, al comma 273 dell'articolo 1 della medesima legge, sostituire le parole: «1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021», da iscrivere nel fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
90.44. Pastorino, Palazzotto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di razionalizzare e potenziare la ricerca scientifica nazionale e promuovere la costituzione di strutture di eccellenza che assicurino una maggiore competitività del sistema della ricerca nazionale, e per ottimizzare e potenziare l'utilizzo delle infrastrutture e tecnologie avanzate con particolare riferimento alle scienze del mare, il Ministro dell'università e della ricerca, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con propri decreti alla creazione dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari dove confluiscono la Stazione Zoologia Anton Dohrn, l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM), l'Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS), l'Istituto di scienze marine (ISMAR) e l'Istituto di Scienze Polari (ISP). Il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature degli istituti di cui sopra confluiscono nel patrimonio del nuovo Ente. Su proposta del Ministro dell'università della ricerca saranno altresì disposte le misure atte a favorire la mobilità tra enti di ricerca e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, alla rimodulazione della ripartizione delle risorse da attribuire al nuovo Ente, apportando le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*90.25. Migliore, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di razionalizzare e potenziare la ricerca scientifica nazionale e promuovere la costituzione di strutture di eccellenza che assicurino una maggiore competitività del sistema della ricerca nazionale, e per ottimizzare e potenziare l'utilizzo delle infrastrutture e tecnologie avanzate con particolare riferimento alle scienze del mare, il Ministro dell'università e della ricerca, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con propri decreti alla creazione dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari dove confluiscono la Stazione Zoologia Anton Dohrn, l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM), l'Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS), l'Istituto di scienze marine (ISMAR) e l'Istituto di Scienze Polari (ISP). Il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature degli istituti di cui sopra confluiscono nel patrimonio del nuovo Ente. Su proposta del Ministro dell'università della ricerca saranno altresì disposte le misure atte a favorire la mobilità tra enti di ricerca e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, alla rimodulazione della ripartizione delle risorse da attribuire al nuovo Ente, apportando le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*90.2. Fioramonti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Costituzione del comparto di contrattazione Università ed Enti Pubblici di Ricerca)

  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Gli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché quelli indicati al comma 4 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale. In apposita sezione del comparto confluisce altresì il personale contrattualizzato delle Università Statali, nelle modalità previste dagli accordi tra Aran e confederazioni rappresentative. La dirigenza amministrativa degli Enti di cui al presente comma e delle Università Statali costituisce apposita sezione nell'area contrattuale della dirigenza dei Ministeri, come definita dagli appositi accordi tra Aran e rappresentanze sindacali».

  Conseguentemente, all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 2, ogni occorrenza della parola: quattro è sostituita dalla parola: cinque.
90.015. Gallo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche)

  1. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 70 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
90.04. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Ricerca scientifica in ambito termale)

  1. Ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed al fine di perseguire specifiche finalità istituzionali, il ministero dell'università e della ricerca può avvalersi della fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, di cui all'atto di intesa 17 ottobre 2019 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, possono essere adottate dal ministero dell'università e della ricerca, nonché da altre amministrazioni statali e regionali, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla stessa fondazione, realizzati anche in collaborazione tra soggetti pubblici e privati, prioritariamente finalizzati alla attuazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistica, di educazione e divulgazione, ovvero che perseguano obiettivi di interesse generale, ivi inclusi prevenzione e controllo dei rischi e formazione professionale. La fondazione individua i progetti specifici ed i soggetti beneficiari, in conformità con il proprio regolamento e con le procedure di valutazione e selezione definite in sede di assegnazione dei fondi.
  3. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con gli altri ministeri o amministrazioni pubbliche competenti per materia, stabilisce altresì apposite prescrizioni e indirizzi volti alla realizzazione dei progetti e programmi di ricerca curati dalla fondazione di cui al comma 1, che fruiscano di risorse finanziarie statali o comunitarie. Ricorrendone le condizioni, la stessa fondazione può essere designata quale organismo intermedio ai sensi della normativa europea.
  4. In considerazione dell'esaurimento delle scuole di specializzazione in medicina termale, a titolo sperimentale il ministero dell'università e della ricerca promuove per l'anno 2021, d'intesa con la fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, l'attivazione di uno o più corsi di master universitario annuale di secondo livello, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale n. 270 del 2004. I corsi sono finalizzati alla preparazione dei medici all'attività clinica di medicina termale ed al relativo esercizio professionale. Gli atenei italiani che istituiscono gli stessi corsi, anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie nazionali o dell'unione europea, si avvalgono per le attività connesse e conseguenti di risorse specifiche rese disponibili, mediante apposite convenzioni, dalla fondazione di cui al comma 1.
90.020. Manzo.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Programma per percorsi formativi sui Nuovi Approcci Metodologici di ricerca senza uso di animali)

  1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'università e ricerca, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e finanza, è adottato il piano triennale 2021-2023 per lo sviluppo della formazione universitaria finalizzata alla ricerca con i Nuovi Approcci Metodologici senza uso di animali.
  2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 il Ministero dell'università e ricerca individua i percorsi formativi per nuovi approcci metodologici, al fine di rilanciare l'economia in modo sostenibile ed ecocompatibile e in coerenza con l'approccio «One Health», che coniuga, al fine del benessere e della salute dell'uomo, la tutela dell'ambiente e la tutela del benessere degli animali.
  3. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro e al relativo onere, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e ricerca.
90.014. Sarli, Di Lauro, Papiro, Terzoni, Corda, Flati, Spessotto, Corneli, Giordano, Torto, D'Arrando.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Misure di sostegno ai ricercatori)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il cinquanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti in Italia, svolgano documentata attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca pubblici o privati o università italiane da almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore della presente legge abbiano in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero documentata permanenza contrattuale di almeno cinque anni nella sede nel territorio dello Stato.
  2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2021 e nei tre periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2021 e in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
90.07. Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per l'incentivo alla mobilità verso l'università e gli enti pubblici di ricerca)

  1. Al fine di incentivare la mobilità verso i ruoli didattici e di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
  2. Al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico a tempo indeterminato, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle università e negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici, a valere sul fondo di cui al comma 1, l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:

   2021: – 500.000;
   2022: – 500.000;
   2023: – 500.000.
*90.05. Fiano.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente a parte del testo comma 2)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per l'incentivo alla mobilità verso l'università e gli enti pubblici di ricerca)

  1. Al fine di incentivare la mobilità verso i ruoli didattici e di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
  2. Al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico a tempo indeterminato, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle università e negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici, a valere sul fondo di cui al comma 1, l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:

   2021: – 500.000;
   2022: – 500.000;
   2023: – 500.000.
*90.013. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente a parte del testo comma 2)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per l'incentivo alla mobilità verso l'università e gli enti pubblici di ricerca)

  1. Al fine di incentivare la mobilità verso i ruoli didattici e di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
  2. Al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico a tempo indeterminato, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle università e negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici, a valere sul fondo di cui al comma 1, l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:

   2021: – 500.000;
   2022: – 500.000;
   2023: – 500.000.
90.016. Bella, Tuzi, Casa, Vacca, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente a parte del testo comma 2)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Misure per il sostegno agli studenti universitari)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) al comma 255, lettera a), le parole: “13.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “25.000 euro”;

   b) al comma 257, le parole: “13.001 euro” sono sostituite dalle seguenti: “25.001 euro” e le parole: “13.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “25.000 euro”».

  2. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
90.06. Toccalini, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

  1. Al fine di promuovere e valorizzare la collaborazione tra università, ricerca e settori industriali e di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi mediante un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, per gli anni dal 2021 al 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'università è istituito il Fondo per i poli tecnologici avanzati con una dotazione di 1000 milioni di euro. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca e di strutture di trasferimento tecnologico cogestiti da imprese, università e altri soggetti pubblici e privati che abbiano come obiettivo principale la formazione, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per la crescita della competitività delle imprese, il potenziamento della ricerca in settori connessi allo sviluppo economico del Paese e lo sviluppo della collaborazione tra università e settori imprenditoriali. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
90.022. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Ricerca scientifica in ambito termale)

  1. Ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed al fine di perseguire specifiche finalità istituzionali, il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi della Fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, di cui all'atto di intesa 17 ottobre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, possono essere adottate dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché da altre amministrazioni statali e regionali, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla stessa fondazione, realizzati anche in collaborazione tra soggetti pubblici e privati, prioritariamente finalizzati alla attuazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistica, di educazione e divulgazione, ovvero che perseguano obiettivi di interesse generale, ivi inclusi prevenzione e controllo dei rischi e formazione professionale. La fondazione individua i progetti specifici ed i soggetti beneficiari, in conformità con il proprio regolamento e con le procedure di valutazione e selezione definite in sede di assegnazione dei fondi.
  3. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con gli altri ministeri o amministrazioni pubbliche competenti per materia, stabilisce altresì apposite prescrizioni e indirizzi volti alla realizzazione dei progetti e programmi di ricerca curati dalla fondazione di cui al comma 1, che fruiscano di risorse finanziarie statali o comunitarie. Ricorrendone le condizioni, la stessa fondazione può essere designata quale organismo intermedio ai sensi della normativa europea.
  4. In considerazione dell'esaurimento delle scuole di specializzazione in medicina termale, a titolo sperimentale il Ministero dell'università e della ricerca promuove per l'anno 2021, d'intesa con la Fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, l'attivazione di uno o più corsi di master universitario annuale di secondo livello, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale n. 270 del 2004. I corsi sono finalizzati alla preparazione dei medici all'attività clinica di medicina termale ed al relativo esercizio professionale. Gli atenei italiani che istituiscono gli stessi corsi, anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie nazionali o dell'Unione europea, si avvalgono per le attività connesse e conseguenti di risorse specifiche rese disponibili, mediante apposite convenzioni, dalla fondazione di cui al comma 1.
90.023. Palmieri, Saccani Jotti, Aprea, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Ulteriori disposizioni a sostegno della ricerca)

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed sono soppresse;

   b) all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), le parole: “2020-2022” sono sostituite dalle seguenti: “2021-2023”».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b) pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per l'anno 2022, 458 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
90.024. Ianaro, Bella, Galizia, Vacca, Segneri, Nappi, Olgiati.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo Piano Amaldi)

  1. Al fine di realizzare gli interventi di sostegno previsti dal Piano Amaldi per l'ammodernamento scientifico e tecnologico del nostro paese, per la promozione e lo sviluppo all'avanguardia della ricerca, generato dall'incontro trasversale delle diverse discipline dall'ambito matematico-scientifiche a quello umanistico, tramite la collaborazione di esperti e scienziati, suddivisi in grandi aree, i quali esaminano le proposte di ricerca da finanziare in modo strutturato con specifici bandi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo Amaldi per la promozione della ricerca», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, e gli enti di ricerca.
  2. Con decreto della Presidenza del Consiglio sentito il Ministero dell'università e della ricerca, viene adottato entro 60 giorni suddetto Piano Amaldi nella modalità di attuazione programmatiche dello stesso.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
90.02. Fioramonti.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

  1. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i privi di mezzi economici, situazione in cui molte famiglie versano a causa della grave crisi dovuta e/o creatasi e/o accentuata dal perdurare della pandemia di COVID-19 che ha cagionato la dichiarazione dello Stato di Emergenza Sanitaria Nazionale, vengono ridotte del 30 per cento le tasse universitarie, per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, anche per le famiglie che superano i limiti massimi di legge del reddito Isee previsti per l'abbattimento fiscale delle stesse.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 100 milioni di euro nel 2021,100 milioni di euro nel 2022, 100 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024 e 100 milioni di euro nel 2025 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
90.011. Racchella.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Destinazione di risorse all'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)

  1. Per garantire l'operatività e la continuità dell'attività della fondazione istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale di cui all'articolo 1, comma 733 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinati 3 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
90.01. Fioramonti, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Istituzione dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari)

  1. Al fine di razionalizzare e potenziare la ricerca nelle scienze marine, ottimizzare l'allocazione delle risorse, semplificare i meccanismi di programmazione delle attività di ricerca ed amministrative, promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali, promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca, potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria, degli enti di ricerca pubblici e privati e del modo produttivo e razionalizzazione l'utilizzo delle infrastrutture, delle tecnologie e delle risorse disponibili è istituito l'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari (INSMP) con sede a Napoli, derivante dall'accorpamento della Stazione Zoologia Anton Dohrn e dei seguenti istituti del Consiglio Nazionale delle ricerche: Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM); Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS) e Istituto di scienze marine (ISMAR); l'Istituto di Scienze Polari (ISP).
  2. L'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari è ente pubblico nazionale a carattere non strumentale con il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica, nel campo delle scienze del mare, per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione, nonché con il compito di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca dell'Italia nelle regioni polari. L'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari svolge le proprie ricerche anche attraverso collaborazioni con istituzioni di ricerca e soggetti pubblici o privati ai fini dello sviluppo e divulgazione delle conoscenze e delle loro applicazioni.
  3. L'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità alla presente legge, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e successive modificazioni e al decreto legislativo decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e successive modificazioni, da ogni altra disposizione legislativa applicabile agli enti pubblici di ricerca nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.
  4. Il Ministero dell'università e della ricerca esercita nei confronti dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine Polari le competenze attribuitegli dalla legge disposizioni di cui al comma 3.
  5. Sono organi dell'Istituto il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico e il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, è responsabile delle relazioni istituzionali, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno, vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Ente con poteri d'urgenza salvo ratifica del Consiglio di amministrazione. Il Presidente propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale il cui mandato coincide con quello del Presidente. Il Presidente è nominato con le procedure previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il Consiglio di amministrazione adotta gli atti di indirizzo strategico, è composto da cinque componenti compreso il Presidente ed è nominato con le procedure previste dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Le modalità di costituzione e composizione e le competenze del Consiglio scientifico sono definite dallo Statuto ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
  6. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione svolgendo i compiti previsti dalla legge. I revisori dei conti assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti. I componenti sono iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nominati dal Ministro con proprio decreto. Due componenti effettivi e un supplente sono scelti dal Ministro; un componente effettivo e un supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il componente effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il compenso dei componenti effettivi è determinato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle direttive in materia. Ai componenti supplenti non è corrisposto alcun compenso.
  7. Le entrate dell'Istituto di Ricerche Marine e Polari sono costituite:

   a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati;

   b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

   c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

   d) dai contributi dell'unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

   e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi

   f) dalle royalties provenienti dalla cessione di brevetti o cessione di know-how;

   g) da ogni altra eventuale entrata.

  8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente e il consiglio di amministrazione direttivo della Stazione Zoologica Anton Dohrn decadono, ed è nominato con la procedura di cui all'articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, un commissario straordinario con il compito di assicurare la funzionalità dell'ente predetto nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati con le modalità di cui al comma 5. Il collegio dei revisori, nominato secondo il previgente ordinamento, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine, nominato con le modalità di cui al comma 6. Il commissario straordinario provvede entro sei mesi dalla nomina, alla stesura dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 da sottoporre al Ministro dell'università e della ricerca per il controllo ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto per quanto compatibile. I regolamenti stabiliscono anche le modalità per l'accorpamento degli Istituti del CNR.
  9. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui al comma 8, gli istituti del CNR di cui al comma 1, proseguono nella loro attività come istituti del CNR. Dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti, gli istituti predetti, nonché il personale ad essi assegnato, in servizio alla data del 30 novembre 2020, individuato dal CNR d'intesa con il Commissario straordinario, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, compreso il personale amministrativo della sede centrale del CNR effettivamente addetto ai medesimi istituti, sono trasferiti all'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.
  10. Dalla data di entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti di cui al comma 8:

   a) è soppressa la Stazione Zoologica Anton Dohrn e sono abrogati lo statuto e i regolamenti;

   b) il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature individuati con atto del Commissario straordinario d'intesa con il Presidente del CNR, sulla base delle risorse assegnate per l'anno 2020 agli istituti del CNR confluiti, come documentate dei documenti di bilancio e nel piano triennale di attività, confluiscono nel patrimonio dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari;

   c) il personale dei predetti Istituti è trasferito all'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari mantenendo il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assicurativa e il trattamento di fine rapporto. È fatta salva la facoltà di esercitare, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti, l'opzione per rimanere nei ruoli del CNR;

   d) l'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della Stazione Zoologica Anton Dohrn ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

  11. Sono abrogati:

   a) la legge 20 novembre 1982, n. 886;

   b) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

  12. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del Consiglio scientifico sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'Istituto Nazionale di ricerche Marine e Polari si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.
  13. All'articolo 1 comma 1 lettera n) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le parole: «Stazione Zoologica “Anton Dohrn”» sono sostituite dalle seguenti: «“Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari – (INSMP)”».
90.017. Vacca, Melicchio, Bella, Casa, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Fioramonti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio Europeo)

  1. Al fine di garantire l'ottimale utilizzo dei fondi strutturali europei e il loro efficientamento nell'utilizzo del Recovery Fund, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero per gli affari europei è istituito l'Osservatorio Europeo con il compito di:

   a) creare un sistema informativo, correlato a quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la progettazione e utilizzo dei fondi strutturali europei, nonché per il monitoraggio dei bandi disponibili per l'accesso ai fondi, ai fini dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso una banca dati dei beneficiari dei fondi aggiornata periodicamente con annessa la documentazione della destinazione dell'utilizzo;

   b) procedere ad analisi, confronti e ricerche, anche attraverso incontri con gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi, insieme ad un'equipe di esperti selezionata nell'ambito della progettazione europea da destinare a sostegno delle realtà prive della strumentazione necessaria ai fini della individuazione, nonché della corretta progettazione e del completamento dei necessari passaggi burocratici per l'ottenimento dei fondi;

   c) dall'entrata in vigore dell'istituto previsto al comma 1, dovranno essere presentate al Ministro proposte per migliorare l'operatività dell'Osservatorio Europeo su tutto il territorio nazionale, tramite la raccolta e l'analisi delle criticità emerse nei passaggi di individuazione, di richiesta e di attuazione dei fondi per la progettazione europea.

  2. L'Osservatorio è un organismo coordinato, nelle sue attività, composto da esperti in ambito europeo e della progettazione insieme ai rappresentanti del Ministero degli Affari comunitari, del Ministero università e della ricerca, del Ministro per il sud, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che operano nei dipartimenti ministeriali destinatari dei fondi europei.
  3. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro e restano in carica tre anni.
  4. Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio presenta al Ministro una relazione annuale sui i risultati ottenuti in seguito all'attività di sostegno operata dell'Osservatorio nell'utilizzo dei fondi strutturali europei, nel perseguimento degli obiettivi programmatici dell'Unione Europea.
  5. Al fine di promuovere le attività dell'Osservatorio Europeo è istituito il «Fondo a sostegno della progettazione europea», con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  6. Agli oneri di cui al comma 5 del presente articolo si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
90.03. Fioramonti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Ulteriori disposizioni a sostegno della ricerca)

  1. Al decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere d) ed e);

  Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, primo periodo le parole: all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed sono soppresse;

   b) all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), le parole: «2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021-2023».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
90.012. Bologna, Rospi, Longo.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, dopo le parole: «devono essere imputati ad apposito fondo.» sono aggiunti i seguenti periodi: «Il Centro italiano di ricerche aerospaziali; utilizzare il suddetto fondo a copertura dei costi derivanti dallo sviluppo di progetti contenuti nel PRORA; come definito dal decreto ministeriale 24 agosto 1998, n. 305 che hanno determinato il risultato di esercizio per gli anni fino al 2020. A tal fine la società è autorizzata ad applicare al proprio bilancio le necessarie rettifiche e rilevazioni contabili.».
90.018. Buompane, Maraia, Manzo, Caso.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(PIL Cultura)

  1. All'articolo 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 10-ter sono aggiunti i seguenti:

   «10-quater. In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'istruzione, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.
   10-quinquies. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'istruzione, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, di cui al comma 10-quater, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere di cui all'articolo 10, comma 10-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'economica e delle finanze e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché quattro esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.
  3. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere di cui all'articolo 10, comma 10-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.
  4. Al fine della prima selezione e definizione degli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, è autorizzata la spesa per l'anno 2021, di euro 50.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 209, per il pagamento di compensi ed eventuali rimborsi agli esperti componenti il Comitato di cui al comma 1. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, la partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualunque titolo richiesto.
  5. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
90.025. Di Lauro.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è istituito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, un credito d'imposta pari al 17 per cento delle spese sostenute da Università, enti pubblici di ricerca, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie.
  2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le disposizioni applicative necessarie, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché il limite del contributo spettante ad ogni beneficiario del credito di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
  6. All'articolo 209 sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «700 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

  Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 Ricerca e Innovazione (017) Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.0222), apportare le seguenti variazioni:

   2021: –100 milioni;
   2022: –100 milioni;
   2023: –100 milioni.
90.026. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è istituito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, un credito d'imposta pari al 17 per cento delle spese sostenute da Università, Enti pubblici di Ricerca, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie.
  2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le disposizioni applicative necessarie, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché il limite del contributo spettante ad ogni beneficiario del credito di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

  Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 Ricerca e Innovazione (017) Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.0222), apportare le seguenti variazioni:

   2021: –100 milioni;
   2022: –100 milioni;
   2023: –100 milioni.
90.28. Ianaro, Nappi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Centro di eccellenza Nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nell'ambito delle Fibre Innovative Naturali e la Cellulosa nano Cristallina)

  1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dagli attori del settore pubblico e privato del sistema della ricerca e dell'innovazione, quali le Università, i centri di ricerca, con particolare riferimento al Laboratorio nazionale sui Materiali Innovativi e nano-Materiali con l'URT CNR di cui al CHIP (Chemistry Interdisciplinary Project) costituito presso l'Università di Camerino e al Centro nazionale di Ricerca sulle Biomasse CRB-CIRIAF per il settore cellulose nano cristalline presso l'Università degli studi di Perugia, le PMI e le start up innovative, per accelerare lo sviluppo di tecnologie innovative e performanti nel settore delle Fibre Naturali e della Cellulosa nano Cristallina, è autorizzata la costituzione di una fondazione denominata «Centro di Eccellenza Nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle Fibre Innovative Naturali e la Cellulosa nano Cristallina» partecipata dalla Regione Marche e dalla Regione Umbria con sede a Fabriano.
  2. Il Centro opera sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico con il compito di favorire la collaborazione tra soggetti privati (aziende e start-up) e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, nell'ottica dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, anche mediante attività di formazione, e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di biotecnologie, nanotecnologie, tecnologie per la sostituzione dell'uso di materiali plastici e polimeri sintetici derivati da idrocarburi fossili con Fibre innovative naturali e Cellulosa nano Cristallina.
  3. Lo statuto del Centro determina, in conformità con le finalità di cui al presente articolo, gli obiettivi specifici della fondazione e il modello organizzativo, individua gli organi, stabilendone la composizione, disciplina le attività di vigilanza ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Per l'avvio ad operatività del Centro e per la promozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di progettualità coerenti con le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Le predette risorse confluiscono in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
90.021. Terzoni, Gallinella, Ilaria Fontana, Giuliodori, Ciprini, Gabriele Lorenzoni, Maurizio Cattoi, Parisse, Roberto Rossini, Emiliozzi, Sut, Deiana, Vianello, Lattanzio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(PIL Cultura)

  1. All'articolo 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 10-ter sono aggiunti i seguenti:

   «10-quater. In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'istruzione, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.
   10-quinquies. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'Istruzione, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, di cui al comma 10-quater, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere di cui all'articolo 10, comma 10-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'economica e delle finanze e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché quattro esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.
  2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere di cui all'articolo 10, comma 10-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.
  3. Al fine della prima selezione e definizione degli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, è autorizzata la spesa per l'anno 2021, di euro 50.000, per il pagamento di compensi ed eventuali rimborsi agli esperti componenti il Comitato di cui al comma 1. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, la partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualunque titolo richiesto.
  4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,95 milioni.
90.019. Di Lauro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per il sostegno di tecnologie innovative)

  1. Al fine di favorire l'iniziativa imprenditoriale nel settore delle tecnologie innovative, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, per investimenti destinati alla valorizzazione di brevetti sviluppati nel settore dell'alta tecnologia ed in possesso degli atenei italiani.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di assegnazione e di riparto delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
90.08. Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per la ricerca scientifica sul fenomeno di induzione dell'ibernazione dell'uomo)

  1. Al fine di prevedere misure di sostegno per progetti di ricerca scientifica relativi allo studio e allo sviluppo di tecnologie che possano portare all'induzione di uno stato di animazione sospesa nell'uomo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, destinati all'Agenzia spaziale italiana, per la creazione ed il finanziamento di un istituto di ricerca virtuale nazionale, composto da ricercatori qualificati e dedicato allo studio del fenomeno di induzione dell'ibernazione nell'uomo.
  2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge.
90.09. Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere i seguenti:

Art. 90-bis.
(Borse di studio erogate da atenei)

  1. Al fine di valorizzare i lavori scientifici originali prodotti da studenti di laurea magistrale e di dottorato nell'ambito del loro curriculum di studi, sono erogate dagli atenei borse di studio per neo-laureati e neo-dottorati, della durata compresa tra 6 e 12 mesi, destinate a candidati che abbiano ottenuto una laurea magistrale o un dottorato di ricerca da meno di 6 mesi e sulla base di un progetto comprendente la produzione di una pubblicazione scientifica basata sul lavoro svolto per l'elaborato finale.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Art. 90-ter.
(Borse di studio erogate da istituzioni di ricerca)

  1. Al fine di valorizzare i lavori scientifici originali prodotti da studenti di laurea magistrale e di dottorato nell'ambito del loro curriculum di studi, sono erogate dagli enti ed istituzioni di ricerca borse di studio per neo-laureati e neo-dottorati, della durata compresa tra 6 e 12 mesi, destinate a candidati che abbiano ottenuto una laurea magistrale o un dottorato di ricerca da meno di 6 mesi e sulla base di un progetto comprendente la produzione di una pubblicazione scientifica basata sul lavoro svolto per l'elaborato finale.
  2. Il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge.

Art. 90-quater.
(Borse di studio erogate da atenei)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato di almeno il 30 per cento, a decorrere dal 2021, il numero di borse di dottorato erogate, anche in regime di cofinanziamento, dagli atenei ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 60 milioni di euro nel 2021, di 90 milioni di euro nell'anno 2022 e di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro nel 2021, in 90 milioni di euro nell'anno 2022 e in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Art. 90-quinquies.
(Borse di studio erogate da enti e istituzioni di ricerca)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato del 30 per cento, a decorrere dal 2021, il numero di borse di dottorato erogate, anche in regime di cofinanziamento, dagli enti ed istituzioni di ricerca ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
  2. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 10 milioni di euro nel 2021, di 15 milioni di euro nell'anno 2022 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro nel 2021, in 15 milioni di euro nell'anno 2022 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Art. 90-sexies.
(Assegni di ricerca erogati da atenei)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato di almeno il 20 per cento il numero di assegni di ricerca erogati, anche in regime di cofinanziamento, dagli atenei ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 30 milioni di euro nell'anno 2021 e di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro nel 2021 e in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Art. 90-septies.
(Assegni di ricerca erogati da enti e istituzioni di ricerca)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato del 20 per cento il numero di assegni di ricerca erogati da enti ed istituzioni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2021 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro nel 2021 e in 8 milioni di euro nell'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge.
90.010. Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

  1. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sono ripartite le risorse di cui al comma 2 tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale-FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale.
  2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
  3. Le università che stipulano le convenzioni di cui al comma 1 possono accedere agli ulteriori progetti e programmi di ricerca promossi dalla FoRST, realizzati anche in collaborazione tra soggetti pubblici e privati.
90.15. Lorenzin, Rossi.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

  1. Al fine di riconoscere sul piano nazionale il ruolo della ricerca nelle discipline delle Digital Humanities e del Digital Cultural Heritage, in considerazione del loro pieno e indiscusso valore accademico ed il contributo alla co-creazione di una cultura digitale reale, sostanziata, omogenea e condivisa, è promossa la creazione di un consorzio misto istituito dal Centro Nazionale per le Ricerche, in qualità di ente pubblico così come descritto all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 e le Università impegnate nelle attività di ricerca nelle summenzionate discipline, ai sensi dell'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il «Fondo per la ricerca nelle Digital Humanities e nella Digital Cultural Heritage» con una dotazione annua di 1 milione di euro per gli anni 2021 e 2022.

   Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
90.13. Lattanzio, Nitti.

ART. 91.

  Sopprimerlo.
91.1. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.

  1. Al fine di consentire il ripristino della funzionalità dell'impianto sciistico di Gambarie Monte Scirocco è concesso al comune di Santo Stefano di Aspromonte (RC) un contributo di euro 4 milioni sul bilancio 2021 e 500 mila euro per la manutenzione delle opere già realizzate per i successivi anni 2022-2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2021 – 4.000.000
  2022 – 500.000
  2023 – 500.000
91.01. Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 92.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le seguenti parole «50» con le seguenti: «100»;

   b) al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «destinando almeno il 70 per cento dei contributi alle associazioni sportive dilettantistiche, duramente colpite dalla crisi.»

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 50.000.000
92.13. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire la parola «50» con la parola «80»

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

   2021: –30.000.000;
92.12. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
92.9. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Cavandoli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni
92.22. Marin, Barelli, Versace, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e 90 milioni a decorrere dall'anno 2022».

  Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 90 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
92.17. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole «popolazione», aggiungere le seguenti «sostenendo lo sport di base tramite gli enti di promozione sportive, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche»;

   b) sostituire le parole «50» con «65». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*92.15. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole «popolazione», aggiungere le seguenti «sostenendo lo sport di base tramite gli enti di promozione sportive, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche»;

   b) sostituire le parole «50» con «65». Agli oneri derivanti, pari a 15 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*92.14. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere destinate in via prioritaria alla creazione di palestre nelle scuole primarie e materne ad oggi ancora sprovviste.
92.8. Vanessa Cattoi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri di ripartizione tra le regioni e di gestione delle risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

   a) della programmazione e degli interventi regionali già operativi per promuovere l'accesso allo sport di base in forma gratuita o agevolata;

   b) del numero delle ASD e delle SSD iscritte nel registro CONI in ogni regione;

   c) del numero degli impianti sportivi pubblici e privati già esistenti in ogni regione.
92.1. Prestipino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: di sport inserire le seguenti: da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Una quota pari almeno al 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata, fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore di soggetti di un «bonus attività sportiva» pari al 40 per cento della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a euro 150, a partire dal 28 febbraio 2021, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica.
92.26. Ripani, Mugnai, Barelli, Marin, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Al comma 2, dopo le parole comma 1 inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
92.21. Brunetta, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo altresì che quota parte sia devoluta per mezzo di bonus in favore di giovani di età inferiore a 35 anni a rischio obesità o portatori di patologie cardiovascolari e circolatorie, ovvero in condizioni mediche certificate che necessitano di attività fisica per fini di salute.
92.18. Tuzi, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Zanichelli, Manzo, Ungaro.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo la destinazione di 5 milioni di euro per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
92.3. Lapia.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , prevedendo la destinazione di 5 milioni di euro per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
*92.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , prevedendo la destinazione di 5 milioni di euro per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
*92.11. Frassinetti, Gemmato, Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: , prevedendo la destinazione di 5 milioni di euro per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
*92.10. Minardo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  3. In considerazione del ruolo fondamentale sui territori delle federazioni e organizzazioni sportive di livello provinciale e regionale e della rilevante presenza di tesserati di età minore di 18 anni, ai fini del potenziamento delle competenze tecniche, relazionali e trasversali dei profili professionali impegnati nell'attività di sport base e del suo potenziamento e sviluppo in chiave preventiva, promozionale e protettiva dei minori tesserati, si promuove la creazione di una piattaforma digitale, le cui finalità sono individuate nel rafforzamento della formazione del personale predisposto e nella condivisione di buone prassi legate al mondo dello sport ed alla prevenzione della violenza e della discriminazione nei confronti dei minori. Tale piattaforma si configura come un centro di raccolta documentale, di informazione, formazione e condivisione delle buone prassi esistenti.
  4. Per le finalità di cui al precedente comma, è stanziata la somma di euro 300.000 presso le risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Con successivo decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione per l'implementazione della piattaforma di cui al comma 3.
92.4. Lattanzio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base è autorizzata per l'anno 2021 una ulteriore spesa di 10 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per attività sportive extracurriculari. Con decreto del MIUR da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
92.24. Marin, Barelli, Versace, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
92.25. Marin, Barelli, Versace, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da «limitatamente» fino alla fine del periodo sono soppresse.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
92.6. Rossi, Lotti, Prestipino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al secondo periodo dopo le parole: «30 milioni per l'anno 2020» aggiungere le seguenti: «e di 100 milioni di euro fino al 30 giugno 2021».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
*92.23. Barelli, Marin, Aprea, Palmieri, Casciello, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Pella, Paolo Russo, Mollicone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al secondo periodo dopo le parole: «30 milioni per l'anno 2020» aggiungere le seguenti: «e di 100 milioni di euro fino al 30 giugno 2021».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
*92.7. Rossi, Lotti, Prestipino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 81, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) dopo le parole: «Per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2021»;

    2) le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

    3) l'ultimo periodo è soppresso;

   b) al comma 6, le parole: «pari a 90 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro» e dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 60 milioni per l'anno 2021».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2021.
92.5. Rossi, Lotti, Prestipino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   2-bis. Al fine di supportare le attività organizzative e di sviluppo sul territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella Capitale, relative ai campionati europei di nuoto assegnati a Roma nell'estate del 2022, in considerazione al favorevole impatto, non solo turistico e sociale, generato da tale avvenimento internazionale anche in termini di gettito per l'erario statale, viene attribuita alla Federazione italiana nuoto, che potrà avvalersi di un apposito comitato organizzatore, la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Tali somme saranno utilizzate anche al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all'evento ad atleti paralimpici.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

   2021: – 4.000.000.
92.20. Versace, Marin.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sono destinati 1,5 milioni di euro per il 2021, 1,5 milioni di euro per il 2022 e 1,5 milioni di euro per il 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
92.06. Ubaldo Pagano, Lattanzio, Pella.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sono destinati 2 milioni di euro per il 2021, 2 milioni di euro per il 2022 e 2 milioni di euro per il 2023.

  Conseguentemente agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
92.02. Lacarra, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Rifinanziamento fondo Sport e Periferie)

  1. Al fine di tutelare la salute pubblica ed adottare tutte le misure precauzionali di distanziamento sociale, dovute al diffondersi del COVID-19, il fondo di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 è incrementato di 100 milioni di euro per il 2021, e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 100 milioni per il 2021 e 50 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
92.07. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base sono adottate misure volte a semplificare e accelerare le procedure amministrative nonché ad attuare il contenimento dei costi per l'accesso a finanziamenti agevolati erogati dall'Istituto per il credito sportivo da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche non a scopo di lucro, per interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione e messa a norma di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità, utilizzo sociale e di base.
  2. Per accedere alle agevolazioni le società o le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal CONI presentano dichiarazione rilasciata dagli uffici del Coni, previa attestazione delle relative Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate di riferimento, che certifichi la loro partecipazione ad attività sportivo-agonistiche nei settori giovanili, la loro iscrizione al Registro del Coni.
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, ai sensi della normativa vigente in materia di costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi, possono richiedere finanziamenti all'Istituto del credito sportivo che applica a tali finanziamenti un tasso agevolato pari al tasso di interesse nominale e reale praticato ridotto del 33 per cento.
  4. Il Presidente del Consiglio, o l'autorità di Governo con delega per lo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, definisce con proprio decreto, sentiti l'Istituto per il credito sportivo e il CONI, i criteri e le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di finanziamento di cui al comma 5.
  5. Le domande e le relative autorizzazione al finanziamento sono distinte nelle seguenti tre categorie e sono ordinate sulla base di apposita graduatoria per ciascuna di tali categorie:

   a) costruzione di nuovi impianti sportivi;

   b) ristrutturazione di impianti sportivi esistenti;

   c) messa a norma di impianti sportivi esistenti.

  6. L'Istituto del Credito Sportivo, sulla base delle graduatorie di cui al comma 5, assegna i finanziamenti relativi a ciascuna categoria nel limite massimo delle risorse destinate a ciascuna categoria ai sensi del comma 7.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentiti il CONI e l'Istituto del credito sportivo, è stabilita ogni anno la ripartizione delle risorse tra le categorie di cui al comma 5, con la previsione di un limite massimo di accesso al mutuo per singola categoria stabilito nella seguente misura:

   a) per la costruzione di nuovi impianti: 250 milioni di euro di euro;

   b) per la ristrutturazione di impianti esistenti: 100 milioni di euro;

   c) per la messa a norma di impianti sportivi esistenti: 50 milioni di euro.

  8. All'onere di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro che costituisce limite di spesa a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
92.09. Marin, Barelli, Versace, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Credito imposta per investimenti in sponsorizzazione in favore della Fondazione Milano Cortina 2026)

  1. Ai soggetti che, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, effettuano investimenti in sponsorizzazioni nei confronti della Fondazione Milano Cortina 2026 o che sostengono costi per l'utilizzazione di diritti di privativa industriale di proprietà della Fondazione Milano Cortina 2026 o concessi in uso a quest'ultima, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo annuo di spesa stabilito ai sensi del comma 4, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 20 per cento del totale delle risorse annue.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Il credito non utilizzato può essere riportato ai periodi di imposta successivi a quello in cui è stato sostenuto.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione delle competenti autorità europee.
  4. Il credito è erogato per un importo complessivo annuo pari a 50.000.000 euro.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della misura disposta dal commi precedenti.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro a decorre dall'anno 2021.
92.03. Rossi.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Disposizioni in materia di sport)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 630 è sostituito dal seguente:

   «630. A decorrere dall'anno 2021, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Autorità di Governo competente in materia di sport è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 80 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al funzionamento dei propri organismi centrali e periferici e alle proprie attività e funzioni istituzionali, anche riferite allo sport agonistico di alta prestazione ed allo sport per tutti, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 328 milioni di euro annui, alla Autorità di Governo competente in materia di sport; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Autorità di Governo competente in materia di sport. Per l'anno 2021 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione. È altresì previsto, per le medesime finalità, un investimento straordinario di 40 milioni di euro per l'anno 2021.».

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri:

   a) le risorse di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, intestate all'Autorità di Governo competente in materia di sport, ad eccezione di quelle intestate direttamente al CONI, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'esercizio delle relative funzioni e attività istituzionali a livello centrale e periferico. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del riparto dei contributi pubblici in favore degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

  3. All'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 4-ter, dopo le parole:«quali contributi pubblici» è abrogato la seguente «anche»;

    2) al comma 1 sono abrogate le parole da: «Per l'espletamento [...]» a: «comma 2»;

    3) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Il personale alle dipendenze della società Sport e Salute, funzionale al funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano a livello centrale e periferico, alle sue attività istituzionali, anche riferite alla preparazione olimpica, allo sport agonistico di alta prestazione ed allo sport per tutti, è trasferito a quest'ultimo, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento, nonché nella titolarità dei beni sinora facenti capo alla società. Al Comitato olimpico nazionale italiano sono inoltre trasferiti i beni, mobili ed immobili, anche periferici, nonché i rapporti attivi e passivi relativi ai beni stessi, strumentali al proprio funzionamento, allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche riferite alla preparazione olimpica, allo sport agonistico di alta prestazione ed allo sport per tutti. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, sono indicati le unità di personale ed i beni mobili ed immobili devoluti al Comitato olimpico nazionale italiano.».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
92.01. Prestipino.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Al fine di incentivare l'attività sportiva anche tra persone con disabilità, è istituto un fondo nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, presso la Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo, il Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce criteri e principi per l'attuazione di iniziative volte ad incoraggiare la messa a disposizione di adeguati mezzi strutturali, risorse e formazione di personale sportivo, nei limiti di cui al fondo del comma 1.
  3. La Presidenza del Consiglio nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di al comma 2, provvede a informare in modo adeguato sulle iniziative di cui al comma 2, autorizzandone una spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68 della presente legge.
92.08. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2021»;

   b) al comma 4, le parole: «10.000» sono sostituite dalle seguenti: «5.000» e le parole: «150.000» sono sostituite dalle seguenti: «50.000»;

   c) al comma 6, dopo le parole: «per l'anno 2020,» sono inserite le seguenti: «e pari a 180 milioni che costituisce tetto di spesa per l'anno 2021».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 180 milioni per l'anno 2021.
92.010. Valente, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Tuzi, Cimino, Testamento, Del Sesto, Ricciardi, Iorio, Melicchio, Mariani, Manzo.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Credito d'imposta e ulteriori misure a sostegno dello sport)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle federazioni sportive nazionali, appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, ovvero le società sportive che stipulano con gli atleti contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché soggetti che gestiscono stadi e impianti sportivi, possono richiedere per l'anno 2021 l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.
  2. Agli stessi soggetti è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 e D6.
  3. Le spese effettuate nell'anno 2020, sostenute dalle società calcistiche aderenti al Lega Italiana Calcio Professionistico, per l'iscrizione associativa e per l'iscrizione al campionato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
92.04. Ribolla, Belotti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. All'articolo 1, comma 180, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «enti di promozione sportiva» aggiungere le seguenti: «e strutture private».
92.05. Fogliani, Cavandoli.

ART. 93

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola: «sessantacinquesimo» è sostituita con la seguente: «settantesimo».
93.1. Lacarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Adeguamento borse di dottorato al minimale contributivo INPS)

  1. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri per l'adeguamento dell'importo della borsa di cui al precedente periodo.
  3. In merito alla copertura del comma 1 si attinge alla spesa a decorrere dal 2021 destinata all'Agenzia Nazionale della Ricerca, di cui al comma 240, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
93.01. Iovino.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno)

  1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sostenere gli studenti che necessitano di servizi o strumenti per l'accesso alla ricerca o alla didattica a distanza è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il «Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una somma annua pari a 20 milioni di euro per il triennio 2021-2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le università non statali legalmente riconosciute, esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge, e aventi la sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 12, comma 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene gli interventi effettuati delle università non statali legalmente riconosciute delle regioni individuate al comma 2, effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per:

   a) spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale docente e non docente;

   b) investimenti volti al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti;

   c) assunzioni di personale docente e non docente.

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano esclusivamente alle università non statali legalmente riconosciute, con sede legale nel Mezzogiorno che eroghino in via ordinaria attività didattica e di ricerca esclusivamente in presenza.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra le università non statali legalmente riconosciute delle regioni individuate al comma 2, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
93.07. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

   a) un importo pari al dieci per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). La presente disposizione non si applica ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91».
93.02. Trizzino.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

  1. All'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sostituire le parole: «settantesimo anno di età» con le seguenti: «settantaduesimo anno di età». Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
93.06. D'Ettore, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Associazione italiana alberghi per la gioventù)

  1. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), in ragione della sua natura giuridica di ente morale e assistenziale nonché dell'attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita, è trasformata in ente pubblico non economico.
  2. L'AIG, nello svolgimento delle sue attività statutarie, è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  3. Alla tabella, parte V «Enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero», allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».
93.05. Novelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Modifiche all'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475)

  All'articolo 19, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   g) all'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sostituire la parola «compresi» con le seguenti «ad eccezione di».
93.04. Saccani Jotti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 94.

  Sopprimerlo.
*94.1. Enrico Borghi.

  Sopprimerlo.
*94.8. Nobili, Del Barba, Marco Di Maio.

  Sopprimerlo.
*94.7. Trancassini, Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Albano, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Sopprimerlo.
*94.5. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Sopprimerlo.
*94.4. Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Sopprimerlo.
*94.2. Magi, Costa, Angiola, Frate.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 94.
(Rigenerazione urbana)

  1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio la struttura di missione per la rigenerazione urbana al fine di fornire supporto agli enti locali nelle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana e ambientale, di coordinare politiche, obiettivi e risorse statali e europee in materia di rigenerazione urbana, riqualificazione delle periferie, smart city, efficienza energetica, edilizia sociale, forestazione urbana, digitalizzazione e di promuovere ricerche e sperimentazioni di carattere nazionale per la rigenerazione e la bonifica di aree degradate e inquinate.
  2. Il responsabile della struttura di missione è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la struttura può avvalersi di un comitato di indirizzo per il supporto alle attività previste per un massimo di 10 membri nominati dal responsabile della struttura di missione.
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano sulla disponibilità del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
94.9. Nobili, Paita, Gadda.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 94.

  1. È istituito un fondo per il finanziamento di assegni di ricerca e posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A per ricercatrici e ricercatori afferenti a diversi SSD, finalizzati allo studio della biologia e della epidemiologia del virus COVID-19 nonché alla ricerca sulla diagnosi precoce, il trattamento e la prevenzione della infezione da esso provocata.
  2. Potranno essere altresì finanziati progetti inerenti lo sviluppo di misure di prevenzione della trasmissione della infezione che investano la società civile.
  3. I progetti presentati dai ricercatori tramite gli Atenei, saranno valutati da apposita commissione nominata direttamente dal Ministero dell'università e della ricerca, composta da docenti universitari dei SSD di pertinenza, e che valuterà la valenza scientifica e la fattibilità degli studi e le loro ricadute pratiche nella gestione della attuale pandemia.
  4. Per l'avvio dell'operatività dei progetti indicati nei precedenti commi è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.
94.6. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1, 2, 3 e 5 sono soppressi;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Al fine di promuovere soluzioni vegetali per il futuro delle città mediante interventi di rimboschimento, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente:

   la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: Misure a sostegno della riforestazione urbana.

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, di 497 milioni di euro per l'anno 2022, di 497 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
94.10. Ilaria Fontana, Alberto Manca, Licatini, Vianello, Maurizio Cattoi, Deiana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Manzo.

  Al comma 1, dopo le parole: rapporti con organismi omologhi in Italia aggiungere le seguenti: in particolare il Comitato Alberitalia.
94.3. Enrico Borghi, Buratti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 1, dopo le parole: instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Al fine di fornire supporto tecnico-scientifico in termini di analisi delle vulnerabilità sociali, di ricerca e di osservazione sui determinanti di salute nelle città, si prevede che la Fondazione possa avvalersi del contributo di Health City Institute e che, per tali finalità, stanzi a favore dello stesso 200.000 euro per l'anno 2021 e 100.000 euro per gli anni 2022 e 2023 all'interno della dotazione già prevista per il fondo individuato.
94.12. Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)

  1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, in attuazione di quanto previsto anche dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018, è incrementato di 400.000 euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a in 400.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*94.04. Ungaro, Del Barba, Longo, Marco Di Maio, Ciampi, Prestipino, Fusacchia, Tuzi, Pella.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)

  1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, in attuazione di quanto previsto anche dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018, è incrementato di 400.000 euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a in 400.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*94.05. Calabria.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)

  1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, in attuazione di quanto previsto anche dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018, è incrementato di 400.000 euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a in 400.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*94.03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)

  1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, in attuazione di quanto previsto anche dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018, è incrementato di 400.000 euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a in 400.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
*94.06. Gelmini, Sisto, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Rifinanziamento del Consiglio nazionale dei giovani)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
94.02. Mancini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

  1. Al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e tutela dei diritti umani, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri di accesso alle risorse di cui al presente articolo, considerando come requisiti prioritari le attività pluriennali, documentabili, di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
94.07. Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

  1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo di rotazione per la bonifica dei siti orfani. Tale fondo dovrà essere alimentato da una quota pari al 30 per cento dei proventi derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica istituito con legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  2. Le risorse del Fondo di rotazione dovranno essere destinate secondo un criterio di premialità per l'applicazione delle tecnologie di bonifica in situ al fine di ridurre il trasporto e lo smaltimento in discarica dei materiali contaminati e il rischio di attività illecite connesse a tali operazioni.
  3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono fissati i criteri di funzionamento del Fondo e di accesso per la bonifica dei siti orfani.
94.01. Fregolent, Del Barba.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Partecipazione dell'Italia al progetto FAIR)

  1. Al fine di potenziare la ricerca scientifica in campo fisico e medico, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021 per il completamento del processo di partecipazione dell'Italia al progetto FAIR – Facility for Antiprothon and Ion Research.
  2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
94.09. Del Barba.

ART. 96.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 15 con le seguenti: 30 e la parola: 5 con la seguente: 10;

   b) al comma 2, sostituire la parola: 165 con la seguente: 330, la parola: 25 con la seguente: 50 e la parola: 20 con la seguente: 40.

  Ai maggiori oneri si provvede , mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.41. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 181 della legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 1-quinquies:
   «1-quinquies. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo».

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

   2-bis. All'articolo 183 della legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 4-bis:

  «4-bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2021 e 2022 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione».
  2-ter. All'articolo 183 della legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

   «10-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3.
   10-ter. In relazione alle disposizione che hanno imposto l'interruzione delle attività al fine di un efficace contrasto della pandemia COVID-19, le amministrazioni comunali sono autorizzate a rinegoziare, su richiesta della parte privata, i rapporti di locazione e concessione di immobili di proprietà comunale, mediante riduzione dei corrispettivi contrattuali previsti o attraverso una proroga del rapporto di locazione o concessione in modo da tenere conto, a seguito di specifica istruttoria, nel riequilibrio dei rapporti contrattuali, del periodo di inattività imposta».

  2-quater. All'articolo 264 della legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere il seguente comma 4-bis:

   «4-bis. Per tutti gli atti regolati dal presente articolo, la responsabilità contabile e amministrativa è limitata ai soli casi in cui sia accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione».

  2-quinquies. All'articolo 184 della legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire il comma 4 con il seguente:

   «4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse per la costituzione e il finanziamento di un Fondo di Garanzia per l'accesso al credito e di un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. I due Fondi sono gestiti e amministrati a titolo gratuito dall'Istituto per il Credito Sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
96.86. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  1-ter. All'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della “Carta della cultura”. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»;

   b) al comma 2 le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai genitori o da chi ha potestà sui bambini/ dal tutore del minore di cui al comma 1».
96.63. Manzo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tra gli uffici dirigenziali generali centrali di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, è istituita la Direzione generale Musica.
  1-ter. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale dell'istituenda direzione sono determinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali che deve essere tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  1-quater. Le funzioni svolte dall'istituenda direzione riguardano gli interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività liriche e musicali e i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle attività musicali. La direzione si occupa inoltre della vigilanza e del sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche, sostiene altresì l'attività istituzionale della Fondazione La Biennale di Venezia/Settore Musica ed esprime pareri in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).
  1-quinquies. A copertura delle risorse necessarie all'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
96.83. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di realizzare e sviluppare la piattaforma unica nazionale AWARE e la rete di monitoraggio sensoristico finalizzata alla salvaguardia, sicurezza e alla manutenzione programmata del patrimonio storico-artistico, monumentale, archeologico e paesaggistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo AWARE per la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma unica nazionale per l'utilizzo sistemico dei dati satellitari e sensoristici di terra e per la costruzione della rete unica di monitoraggio del patrimonio culturale italiano», con una dotazione finanziaria annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021.
  1-ter. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.79. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «di cui al comma 3» aggiungere le seguenti parole: «e delle imprese fornitrici dei servizi museali».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.66. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le risorse stanziate fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, destinato, tra gli altri, al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali a seguito dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, si intendono sempre distribuite garantendo la copertura delle spese fisse e non solo dei minori introiti derivanti dalla vendita dei biglietti.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.67. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «esistenti almeno dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola», e le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta»;

   b) il comma 4 è soppresso.

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.
*96.42. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «esistenti almeno dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola», e le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta»;

   b) il comma 4 è soppresso.

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.
*96.9. Di Giorgi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «esistenti almeno dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola», e le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta»;

   b) il comma 4 è soppresso.

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.
*96.21. Colmellere, Toccalini, Capitanio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «esistenti almeno dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola», e le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta»;

   b) il comma 4 è soppresso.
96.29. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto l'adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.90. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.91. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 90 per cento dei costi sostenuti, nel 2020, per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 2-ter. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, di opere inerenti la musica, la danza, il teatro e lo spettacolo dal vivo, nonché i processi di innovazione ad esso collegati.
  2-ter. Le imprese di cui al comma 2-bis possono accedere al credito d'imposta ivi previsto, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, anche qualora abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.
  2-quater. Le disposizioni per l'applicazione del comma 2-bis, con riferimento al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, nei limiti di spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.70. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo sul turismo stagionale conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, una quota, pari a euro 2 milioni per l'anno 2021, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27 è destinata al sostegno delle rievocazioni storiche e dei carnevali che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985.
  2-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.75. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di limitare il grave danno subito dalle imprese del settore ed il protrarsi dello stesso nell'attuale periodo di crisi derivante dalla pandemia, che impedisce peraltro previsioni attendibili sui valori degli appalti di servizi e delle concessioni nel settore dei servizi turistici e culturali, è facoltà delle Pubbliche Amministrazioni competenti rinnovare i contratti e le concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2021, agli operatori economici che gestiscono servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi di cultura. Il rinnovo potrà essere concesso per un periodo non superiore a quello previsto dai contratti sottoscritti a seguito di regolari procedure di evidenza pubblica.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.73. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per ciascun anno del triennio 2021-2023, alla vendita dei biglietti per spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'allegato III, punto 7) della direttiva (CE) del 28/11/2006 n. 112.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.78. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nelle aree del territorio nazionale non ricomprese nello scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata l'apertura al pubblico delle mostre, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando la rigida osservanza di tutte le misure di sicurezza sanitaria e contingentamento per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, già poste in essere in tali luoghi.
  2-ter. Per ogni ulteriore adeguamento necessario per la messa in sicurezza dei luoghi di cui al comma 2-bis, per l'anno 2021, è istituito un fondo di 5 milioni di euro presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  2-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.68. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la dotazione del «Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo» previsto dall'articolo 183, comma 11-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro.
  2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.76. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Lo stanziamento previsto dall'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, si intende come comprensivo degli aggi non maturati dalle imprese culturali e creative nel periodo di chiusura conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.74. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 25, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 7 è modificato come segue:
  7. I contributi di cui al presente articolo e all'articolo 89 comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.72. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Nell'ottica della salvaguardia del patrimonio e della memoria storica delle piccole comunità, i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e con comprovati e censiti beni storico-architettonici-artistico-culturali, per il biennio 2021-2022, avranno diritto allo storno di una aliquota fiscale variabile tra il 5 e il 10 per cento dei trasferimenti fiscali dei comuni allo Stato con il vincolo di destinazione alla spesa per lavori di ristrutturazione o di mantenimento di palazzi, ville e residenze storiche, castelli, giardini.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivati dal comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
96.18. Racchella, Cavandoli, Patassini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 147, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «fino al 30 settembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «fino la 30 settembre 2021».
96.8. Prestipino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di mantenere viva la memoria storica dei 50 mila Internati Militari italiani (IMI) deceduti nei lager nazisti ed attuare le Raccomandazioni della Commissione di storici italo-tedesca, concordate dai rispettivi esecutivi, è autorizzato un contributo di 150 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 in favore dell'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari (ANRP), per la realizzazione di progetti culturali indirizzati alle specifiche finalità di cui al presente comma, ed in particolare a sostegno del Museo «Vite di IMI» – Internati Militari Italiani, di Roma, promosso e gestito dall'ANRP medesima.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799,850 milioni di euro per l'anno 2021 e 499,850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
96.2. Pezzopane.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 5 dell'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte infine le seguenti parole: «È previsto un ulteriore aumento del Fondo di cui al comma 1 per il 2022 pari a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
96.10. Lattanzio, Nitti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.49. Del Sesto, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per il 2021 e 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.48. Del Sesto, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Melicchio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020», sono aggiunte le seguenti: «, di 30 milioni per l'anno 2021, e di 20 milioni per l'anno 2022,».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 30.000.000;
   2022: – 20.000.000.
96.50. Del Sesto, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «i quali compiono diciotto anni di età a decorrere dal 2021, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 210 milioni di euro per ogni annualità,».

  All'onere derivante dal presente comma, pari a 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.71. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e a partire dal 2021»;

   b) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  5-ter. All'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della “Carta della cultura”. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»;

   b) al comma 2, le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai genitori o da chi ha potestà sui bambini/dal tutore del minore di cui al comma 1».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
96.61. Iorio, Manzo, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: e di 150 milioni di euro per l'anno 2021; con le seguenti: e di 180 milioni di euro per l'anno 2021;.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021; con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021.
*96.15. Piccoli Nardelli, Fusacchia, Vacca, Casa, Toccafondi, Fratoianni, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Nitti, Lattanzio, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente.

  Al comma 3, sostituire le parole: e di 150 milioni di euro per l'anno 2021; con le seguenti: e di 180 milioni di euro per l'anno 2021;.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021; con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021.
*96.93. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 3, sostituire le parole: e di 150 milioni di euro per l'anno 2021; con le seguenti: e di 180 milioni di euro per l'anno 2021;.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021; con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021.
*96.4. La VII Commissione.

  Al comma 3, sostituire le parole: i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021 con le seguenti: i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e a partire dal 2021 e le parole: di 150 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 190 milioni a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.92. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Al comma 3 le parole: «e di 150 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di 230 milioni di euro per l'anno 2021» e dopo le parole: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021» inserire le seguenti: «, dopo le parole “, una Carta elettronica”» sono inserite le seguenti: «del valore di 500 euro,».

  Conseguentemente, in fine, aggiungere le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209 della presente legge.
96.24. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Al comma 3 le parole: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e a partire dal 2021» e le parole: «di 150 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «di 190 milioni di euro a decorrere dal 2021».

  Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 190 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209 della presente legge.
96.27. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per l'anno 2021, nel limite complessivo di 5 milioni di euro, è concesso un contributo pari al 50 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.000, per l'acquisto di uno strumento musicale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative e i criteri per la concessione del contributo medesimo.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.77. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

  3-bis. All'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. Il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della “Carta della cultura”. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»;

   2. Al comma 2 le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai genitori o da chi ha potestà sui bambini dal tutore del minore di cui al comma 1;».

   3. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
96.26. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. In occasione del centenario della prima guerra civile del Novecento italiano, (1921-22), è autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini della promozione di ricerche, studi e convegni per fare luce sul biennio 1921-22 nell'ambito della storia politica, costituzionale, sociale ed economica italiana ed europea, anche in riferimento alla crisi epidemiologica «spagnola», nonché per procedere alla inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici e della Emeroteca posseduti dalla Fondazione e relativi alla storia del periodo e alle conseguenze che ne scaturirono nei decenni successivi.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 60.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.87. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è erogato per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, un contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili – LIA.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazioni:

   2021: – 200.000.
   2022: – 200.000.
   2023: – 200.000.
96.96. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione delle gravi ricadute economiche della crisi pandemica da COVID-19 sul comparto artigiano che impiega antiche tecniche di lavorazione nella produzione di pregiati manufatti artistici, di rilevante interesse storico artistico e culturale, al fine di promuovere la preservazione di antiche tecniche di lavorazione del vetro è assegnato un contributo di 1 milione di euro all'anno per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Entro il 31 marzo 2021 il Ministro dell'economia e finanze, con proprio decreto, provvede a definire le modalità di assegnazione ed erogazione delle suddette risorse.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021, 399 milioni di euro per l'anno 2022, 399 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
96.62. Raduzzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore culturale, per i proprietari di imprese culturali è previsto un contributo pari al 150 per cento della perdita di fatturato i guadagni dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre 2020 e quelli dell'anno precedente.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.38. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 10 milioni per l'anno 2021 per il sostegno dei piccoli editori. Ai relativi oneri, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).
96.33. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Il Fondo per la Rievocazione Storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è finanziato con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 rispetto le risorse già stanziate.

   Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili), così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

  3-ter. Nei criteri di ripartizione del Fondo è garantita un'erogazione del 10 per cento ai carnevali storici sul territorio nazionale.
96.37. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il titolo di “Capitale Italiana della Cultura” è conferito, in via straordinaria, nel medesimo anno a più città, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuna città designata».
96.56. Dori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  3-ter. All'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituirlo con il seguente: «Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della “Carta della cultura”. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»;

   b) al comma 2 le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai genitori o da chi ha potestà sui bambini/ dal tutore del minore di cui al comma 1».

   Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).
96.32. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 10 milioni per l'anno 2021 per il sostegno dei piccoli editori. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili) come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.94. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di salvaguardare la cultura nazionale, è garantita a Cassa Depositi e Prestiti la possibilità di intervento nei contesti in cui le imprese culturali sono in crisi.
96.44. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto l'adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri, quantificati in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
96.30. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
96.31. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di non recare incolpevole pregiudizio agli autori, loro eredi e cessionari, la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, in considerazione della mancata utilizzazione dei diritti d'autore, da parte degli aventi diritto, connessa all'emergenza COVID-19, è prorogata di dodici mesi per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed a decorrere dalla medesima data. La maggiore estensione della durata del diritto d'autore stabilita al comma 1 va a favore degli autori, loro eredi o cessionari nei limiti e alle condizioni stabilite, in quanto compatibili e applicabili, dagli articoli da 3, 4, 5 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
96.35. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l'innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, al comma 10-quinquiesdecies, dell'articolo 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 2020, n. 8, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2021, 2022 e 2023». Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili) come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.95. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo le parole: «2019» è inserito: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019».
  4-ter. All'articolo 181, comma 181-bis, della legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle attività di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337».
  4-quater. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo la parola: «balneari» sono aggiunte le seguenti: «e i parchi divertimento».
96.5. Di Giorgi, Rossi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto l'adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
96.25. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto l'adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2021.
96.7. Di Giorgi, Rossi, Ciampi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di finanziare i complessi strumentali giovanili riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 798 milioni di euro.
96.16. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di rilanciare l'immagine di Parma Capitale della Cultura 2020-2021 e favorire lo svolgimento di nuovi eventi, sono stanziati 3 milioni di euro per gli interventi di manutenzione degli edifici di proprietà statale presenti nella provincia.
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.84. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 («Art Bonus»), dopo le parole: «attività nello spettacolo» aggiungere le seguenti: «e per le erogazioni a favore tutti gli altri soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo FUS».
  5-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.80. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per ciascun degli anni 2021, 2022 e 2023, sui prodotti di musica registrata si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
96.43. Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per ciascun degli anni 2021, 2022 e 2023, sui prodotti di musica registrata si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli annui 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
96.14. Zennaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per le spese documentate nell'anno 2021 da parte di persone fisiche, effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all'acquisto dei beni indicati nella tabella di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro annui.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.82. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 gennaio 2017 nella causa C-37/2016, la riscossione del compenso di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori, per conto degli autori e dei produttori di fonogrammi, dei produttori originari di opere audiovisive, degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di videogrammi, e dei loro aventi causa, compenso dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, apparecchi destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi e supporti di registrazione audio e video, è un'operazione estranea al campo di applicazione dell'Iva.
  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, senza pregiudizio per il trattamento fiscale riservato alle medesime in data anteriore.
  5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
96.85. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «esistenti almeno dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola», e le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta»;

   b) il comma 4 è soppresso.

  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.
96.81. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente comma: «1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento, a partire dall'anno 2021, degli oneri fino ad un massimo di 1.000 euro sostenuti per l'acquisto di libri su carta muniti di codice ISBN, con esclusione dei libri di testo destinati ad utilizzo scolastico e professionale, non coperto da altri contributi o sostegni pubblici, per i nuclei monofamiliari e per un componente di ogni nucleo famigliare con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pari o inferiore a 15.493,71 euro».
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le caratteristiche della documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 5-bis da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi.
  5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
96.17. Ciampi, Di Giorgi, Prestipino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di tutelare e valorizzare un'eccellenza nel campo dell'archeologia e del patrimonio culturale come il Museo archeologico nazionale di Taranto MArTA, istituito nel 1887 e considerato uno dei più importanti d'Italia oltre che istituzione culturale indispensabile a favorire un modello sul territorio basato sullo sviluppo sostenibile, è assegnato un contributo di 500 mila euro per l'anno 2021 e di ulteriori 500 mila euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: 799,500 milioni di euro per l'anno 2021 e le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 499,500 milioni di euro.
96.59. Cassese.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui gli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, in favore della Biblioteca italiana ipovedenti «B.I.I. Onlus» di Treviso.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799.800 milioni di euro per l'anno 2021 e 499.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
96.60. Bella, Tuzi, Testamento, Ricciardi, Melicchio, Mariani, Iorio, Del Sesto, Cimino, Carbonaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio, nonché alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica e-learning.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 799 milioni di euro.
96.54. Testamento, Cimino, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Tuzi, Manzo, Zanichelli, Maglione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Con criteri da stabilire in apposito decreto da emanarsi a cura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nei limiti di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa delle somme non utilizzate per rimborso dell'imposta municipale propria versata per gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a vincolo ministeriale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
96.23. Potenti, Patassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto la adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 797,5 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 497,5 milioni.
96.88. Pastorino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
96.89. Mandelli.

  Aggiungere in fine, i seguenti commi:

  5-bis. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente comma: «1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento, a partire dall'anno 2021, degli oneri fino ad un massimo di 1.000 euro sostenuti per l'acquisto di libri su carta muniti di codice ISBN, con esclusione dei libri di testo destinati ad utilizzo scolastico e professionale, non coperto da altri contributi o sostegni pubblici, per i nuclei monofamiliari e per un componente di ogni nucleo famigliare con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pari o inferiore a 15.493,71 euro.».
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le caratteristiche della documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 6 da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi.
  5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
96.20. Tiramani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Per le celebrazioni nazionali da tenersi nel 2023 per l'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, anche al fine di garantire la progettazione e la realizzazione di iniziative di rilievo e risonanza internazionale in ambito artistico, culturale e sociale, sono stanziati 800.000 euro per il 2021, 1,2 milioni di euro per il 2022, e 2 milioni di euro per il 2023 a beneficio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che istituisce un Comitato nazionale responsabile delle celebrazioni a cui le risorse sono destinate.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 799,2 milioni per l'anno 2021 e le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 498,8 milioni di euro per il 2022, di 498 milioni di euro per il 2023, e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.
96.3. Fusacchia, Tabacci, Soverini, Toccafondi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In considerazione della mancata utilizzazione dei diritti d'autore da parte degli aventi diritto riconnessa all'emergenza pandemica COVID-19, allo scopo di non recare pregiudizio agli autori, loro eredi e cessionari la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è prorogata di dodici mesi per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a decorrere dalla medesima data.
96.97. Casciello, Aprea, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di valorizzare l'importanza della narrativa e della poesia quale patrimonio di cultura e strumento di identità dell'Italia e delle singole comunità locali, è stanziata la somma di 50 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il comune di Alcamo da destinarsi, in via esclusiva, al premio letterario «Cielo d'Alcamo».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795,95 milioni di euro per l'anno 2021, 495,95 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
96.55. Lombardo, Cimino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l'innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
96.13. Lattanzio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Aggiungere in fine, il seguente comma:

  5-bis. Per il 2021, il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, introdotto con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 «Cura Italia», convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, è aumentato nella propria dotazione di 500 milioni. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili), così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.39. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:

  5-bis. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 10 milioni per l'anno 2021 per il sostegno dei piccoli editori.
96.12. Lattanzio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è previsto un contributo aggiuntivo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). A decorrere dall'anno 2023 alla Fondazione di cui al periodo precedente è riconosciuto un contributo annuo pari a 300.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799,9 milioni di euro per l'anno 2021 di 497,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 497,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
96.64. Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Manzo.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:

  5-bis. Per le celebrazioni nazionali da tenersi nel 2023 per l'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, anche al fine di garantire la progettazione e realizzazione di iniziative di rilievo europeo e risonanza internazionale in ambito artistico, culturale, e sociale, sono stanziati 800 mila euro per il 2021, 1,2 milioni di euro per il 2022, e 2 milioni di euro per il 2023 a beneficio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che istituisce un Comitato nazionale responsabile delle celebrazioni a cui le risorse sono destinate.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 799,2 milioni per l'anno 2021 e le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 498,8 milioni di euro per il 2022, 498 milioni di euro per il 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.
96.1. Fusacchia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per tutto l'anno 2021 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a vincolo ministeriale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
96.22. Potenti, Patassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l'innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, è disposto l'incremento di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 80 del 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020, n. 126. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
96.28. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 18 gennaio 2017 nella causa C-37/2016, la riscossione del compenso di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori, per conto degli autori e dei produttori di fonogrammi, dei produttori originari di opere audiovisive, degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di videogrammi, e dei loro aventi causa, e dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, apparecchi destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi e supporti di registrazione audio e video, è un'operazione estranea al campo di applicazione dell'Iva.
  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, senza pregiudizio per il trattamento fiscale riservato alle medesime in data anteriore.
96.36. Mollicone, Frassinetti, Trancassini.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il Fondo di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  6-ter. All'onere derivante dal comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
96.19. Vanessa Cattoi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020-2021 i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di 1 milione di euro annui, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti diversamente abili presso di essi iscritti, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

  Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*96.65. Nitti, Lattanzio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020-2021 i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di 1 milione di euro annui, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti diversamente abili presso di essi iscritti, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

  Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*96.57. Torto, Bella, Ilaria Fontana, Manzo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 4,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili per la medesima finalità nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
96.6. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Rossi, Prestipino, Ciampi, Orfini, Lattanzio, Pezzopane, Fusacchia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: «nelle istituzioni di cui al comma 653» sono sostituite dalle seguenti: «nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508».
96.58. Torto.

  Aggiungere infine i seguenti commi:

  5-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  5-ter. All'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituirlo con il seguente:

   «1. Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della “Carta della cultura”. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»;

   b) al comma 2 le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai genitori o da chi ha potestà sui bambini/ dal tutore del minore di cui al comma 1».
96.11. Lattanzio, Nitti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)

  1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.
  2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.
  3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.
  4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.
  5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  6. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
96.050. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
96.049. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)

  1. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.
  2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.
  3. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.
  4. Lo Stato adotta opportune iniziative perla preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui al presente articolo e sono individuate le relative risorse.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
96.048. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice)

  1. In occasione del centenario della prima guerra civile del Novecento italiano (1921-22), è autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini della promozione di ricerche, studi e convegni per fare luce sul biennio 1921-22 nell'ambito della storia politica, costituzionale, sociale ed economica italiana ed europea, anche in riferimento alla crisi epidemiologica «spagnola», nonché per procedere alla inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici e della Emeroteca posseduti dalla Fondazione relativi alla storia del periodo e alle conseguenze che ne scaturirono nei decenni successivi.

   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.019. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo in favore di giovani artisti e artigiani)

  1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
96.044. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo gestione overturismo)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, destinato a sostenere programmi di finanziamento della ricerca con priorità su temi del data analytics per il turismo (social media, transazioni, internet delle cose), degli strumenti di previsione di flussi e presenze, sui progetti di ricerca applicata sull'accessibilità fisica e virtuale dei siti Unesco. L'obiettivo è in linea con i gli intenti del Piano Strategico per la Digitalizzazione del Turismo Italiano redatto dal Laboratorio per il Turismo Digitale (TDLab) istituito con Decreto Ministeriale il 3 aprile 2014, e con la necessità di incentivare lo sviluppo di tecnologie e professionalità per gestione dei dati relativi al controllo dei flussi turistici sia per contingenti motivi sanitari sia per migliorare la fruibilità dei siti e per scongiurare il fenomeno dell'overturismo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021.
96.035. Bilotti.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo straordinario per il sostegno della Biennale di Firenze 2020-2021)

  1. In occasione delle celebrazioni per i 110 anni della nascita ufficiale dell'Antiquariato Italiano e delle Arti Decorative Italiane, si istituisce un «Fondo straordinario per il sostegno alla Biennale di Firenze 2020-2021» con dotazione pari a 2 milioni di euro per interventi a favore del settore.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.038. Fiorini, Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di ART-BONUS)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento».
  2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
96.051. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, inserire il seguente:

Art. 96-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore dei luoghi della cultura)

  1. Per l'anno 2021, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di teatri, cinema, musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle Società di Mutuo Soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 giugno 2021, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 5.000 euro. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.022. Del Barba.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Agevolazioni in favore delle imprese)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
  2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.
  3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
96.047. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico)

  1. È istituito, in Como, il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico.
  2. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  3. Alla fondazione di cui al comma 2, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, possono partecipare il comune di Como, la provincia di Como, la regione Lombardia e altri soggetti pubblici e privati.
  4. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni, nonché la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2021, quale contributo per le spese di funzionamento.

  Conseguentemente,:

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2021: – 1.000.000;
  2022: – 1.000.000;
  2023: – 1.000.000;

   alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

  2021: – 5.000.000.
96.025. Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.
  3. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
96.046. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l'innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –200 mila euro;
   2022: –200 mila euro;
   2023: –200 mila euro.
96.037. Manzo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

   «e-quater) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
96.045. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA per le importazioni inerenti il mercato dell'arte)

  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità di delineare un quadro economico adeguato, l'aliquota Iva riferita alle importazioni di opere d'arte è fissata al 5 per cento, al fine di incentivare e incrementare la domanda interna.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
96.039. Fiorini, Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Promozione delle Accademie di Belle Arti)

  1. Al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico, è autorizzata la spesa fino al massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il Ministero dell'istruzione promuove, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposito bando di gara destinato agli istituti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che abbiano rilevanza internazionale.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
96.024. Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Allo scopo di salvaguardare il ruolo economico e sociale che la cultura svolge nelle Città, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per la rinascita culturale «Cura Cultura», destinato ai Comuni, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è destinato a:

   a) finanziare le associazioni e le organizzazioni culturali operanti sui territori da almeno due anni e le loro attività, secondo criteri di assegnazione che premino il radicamento delle organizzazioni sul territorio e la loro vocazione ad operare tanto nella dimensione culturale che in quella civica attraverso iniziative continuative;

   b) sostenere la domanda culturale nelle Città, attraverso azioni che contribuiscano al contrasto della povertà educativa, a compensare la contrazione della domanda culturale e ad accelerare la propensione alla partecipazione culturale per gli abitanti, con particolare attenzione ai territori con minori indici di partecipazione e consumi culturali. Le azioni possono articolarsi sia attraverso un sostegno diretto ai cittadini, anche mediante l'istituzione di specifiche «card» di spesa, sia attraverso il finanziamento di azioni finalizzate all'allargamento del pubblico ordinario di fruitori di cultura.

   Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo fra i Comuni.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
96.040. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario, nonché le attività educative ad esse connesse, alla Fondazione «Istituto Filippo Cremonesi» è riconosciuto per l'anno 2021 un contributo straordinario pari a 150.000 euro in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività all'interno della comunità in cui opera.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 150.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal presente legge.
*96.059. Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario, nonché le attività educative ad esse connesse, alla Fondazione «Istituto Filippo Cremonesi» è riconosciuto per l'anno 2021 un contributo straordinario pari a 150.000 euro in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività all'interno della comunità in cui opera.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 150.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal presente legge.
*96.023. Durigon, Zicchieri.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Celebrazioni del Milite Ignoto)

  1. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi del viaggio e della tumulazione del Milite ignoto e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, valutati in 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).
96.013. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni per le celebrazioni del settantacinquesimo anniversario del Referendum Istituzionale)

  1. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantacinquesimo anniversario del Referendum Istituzionale del 2 giugno 1946 è istituito un Fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con dotazione di 1 milione di euro destinato a finanziare manifestazioni ed iniziative culturali promosse sul territorio nazionale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –1.000.000.
96.52. Del Sesto, Tuzi, Testamento, Ricciardi, Melicchio, Mariani, Iorio, Cimino, Carbonaro, Bella.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività culturali)

  1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività delle imprese culturali di produzione teatrali con una dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
  3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.
  4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
96.017. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni per le celebrazioni del centosessantesimo anniversario dell'Unità d'Italia)

  1. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del centosessantesimo anniversario dell'Unità d'Italia è istituito un Fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con dotazione di 1 milione di euro, destinato a finanziare manifestazioni ed iniziative culturali promosse sul territorio nazionale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –1.000.000.
96.53. Del Sesto, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo patrimonio archeologico)

  1. Al fine di incentivare la realizzazione di progetti di acquisizione, promozione e salvaguardia del patrimonio archeologico preistorico e protostorico, è istituito, presso il Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo un apposito Fondo pari a 10 milioni di euro per il 2021, 10 milioni di euro per il 2022 e 20 milioni di euro per il 2023, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere i comuni che presentino progetti aventi le finalità di cui al comma precedente ovvero siano volti alla miglior fruizione dei siti archeologici stessi.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità ed i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
96.030. Perantoni.

  Dopo l'articolo 96, inserire il seguente:

Art. 96-bis.
(Istituzione di parchi archeologici a perimetrazione unitaria)

  1. Al fine di favorire la creazione di parchi archeologici a perimetrazione unitaria ed eliminare ostacoli di natura antropica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la creazione dei parchi archeologici a perimetrazione unitaria con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Per parchi archeologici a perimetrazione unitaria si intendono aree fisicamente delimitate, senza discontinuità all'interno di un'unica perimetrazione, funzionali alla fruizione da parte dell'utenza di più punti di interesse archeologico.
  3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2021, con proprio decreto, indica le aree ove intende intervenire al fine di creare parchi archeologici a perimetrazione unitaria, indicando l'area fisica massimale del parco, provvedendo altresì ad individuare, con il supporto dell'Agenzia del Demanio e degli enti territoriali, gli edifici che insistono all'interno delle predette perimetrazioni senza titolo legittimo.
  4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere impiegate in via prioritaria per:

   a) l'individuazione delle aree di cui al comma 3 ed eseguire eventuali studi di fattibilità;

   b) le opere di perimetrazione e delimitazione dei parchi archeologici;

   c) le opere complementari e sussidiarie, anche di ristrutturazione e risistemazione delle opere già esistenti, per la fruizione dei parchi archeologici;

  5. Ai fini della messa in sicurezza dal rischio di dissesto idrogeologico delle aree di pertinenza delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, incluse quelle speciali, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, inclusi i parchi archeologici di cui al presente articolo, sono destinati euro 20 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sul Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 30 giugno di ogni anno presenta un dettagliato piano di impiego delle risorse di cui al presente comma, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
96.036. Di Lauro.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni per le commemorazioni del quarantesimo anniversario del sisma in Irpinia e nel Vulture)

  1. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del quarantesimo anniversario degli eventi sismici avvenuti nel novembre 1980 in Irpinia e nel Vulture è istituito un Fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con dotazione di 250.000 euro per l'anno 2021, per la realizzazione di un programma speciale di manifestazioni ed iniziative culturali nei Comuni maggiormente colpiti dal terremoto.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 250.000.
96.026. Del Sesto, Tuzi, Testamento, Ricciardi, Melicchio, Mariani, Iorio, Cimino, Carbonaro, Bella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Misure per lo spettacolo dal vivo)

  1. Allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1, Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:

   2021: + 5.000.000;
   2022: + 5.000.000;
   2023: + 5.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni con le seguenti: 795 milioni e: 495 milioni.
96.016. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Rifinanziamento Fondo per la cultura)

  1. Il «Fondo per la cultura» finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Una quota parte delle risorse del Fondo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, è destinata ad incentivare la realizzazione di progetti di acquisizione, promozione e salvaguardia del patrimonio archeologico preistorico e protostorico.
  3. Alle risorse di cui al comma 2 possono accedere i comuni che presentino progetti aventi le finalità di cui al comma precedente ovvero siano volti alla miglior fruizione dei siti archeologici stessi.
  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
96.031. Perantoni.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Rifinanziamento Fondo per la cultura)

  1. Il «Fondo per la cultura» finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
96.029. Perantoni.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Valorizzazione culturale e artistica dei borghi)

  1. Al fine di sostenere la capacità di rigenerazione e sviluppo sostenibile in ambito culturale e sociale dei borghi delle aree interne, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono destinati 10 milioni di euro all'anno per gli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare alla progettazione e realizzazione di iniziative di particolare pregio artistico e culturale, con un chiaro rilievo internazionale e promosse dai borghi principalmente in occasione di ricorrenze storiche di risonanza globale.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 490 milioni di euro per il 2022 e il 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.
96.47. Fusacchia, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-decies), aggiungere la seguente:

   «i-undecies) le spese, per un importo non superiore a 800 euro, sostenute per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve contenere il codice fiscale dell'acquirente. Per i figli a carico la detrazione è riconosciuta ai genitori nella misura del 50 per cento ciascuno o a uno solo dei genitori nella misura del 100 per cento».

  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro che costituiscono limite di spesa, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
96.057. Marrocco, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alle seguenti istituzioni: Civico museo della riviera di san Sabba monumento nazionale; Fondazione ex campo Fossoli; istituto e Museo Alcide Cervi; Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto; Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
96.01. De Maria.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni per le celebrazioni del centenario della morte di Enrico Caruso)

  1. In occasione del centesimo anniversario della morte del tenore Enrico Caruso è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali sul territorio nazionale.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

   2021: –250.000.
96.027. Del Sesto, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni integrative per la Capitale europea della cultura 2019)

  1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2022»;

   b) al secondo periodo: «2020» è sostituita dalla seguente: «2022»;

   c) al quinto periodo la parola: «2020» è sostituita dalla parola: «2022».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 209.
96.032. Gubitosa.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020.
*96.06. Rossi, Bonomo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020.
*96.018. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Iniziative a sostegno del mecenatismo culturale)

  1. Per le erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzate al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, il credito d'imposta spettante è aumentato del 50 per cento.

   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede in quanto a 11,9 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ed in quanto a 14,6 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 18,2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2021-2023.
96.021. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività teatrali)

  1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività teatrali con dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
  3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.
  4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.05. Rossi, Bonomo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di favorire la diffusione della cultura e delle tradizioni italiane all'estero nonché le attività educative e formative ad esse connesse alla Scuola d'Italia Guglielmo Marconi con sede a New York a decorrere dall'anno 2021 è riconosciuto un contributo pari a 150.000 euro in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività all'interno della comunità in cui opera.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 150.000 euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal presente legge.
96.060. Biancofiore, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Norme per la valorizzazione dei beni culturali e il rilancio del mercato dell'arte italiano)

  1. Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di perseguire la finalità di emersione dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la costituzione di un fondo volto all'erogazione di indennizzi ai proprietari di beni mobili relativamente ai quali sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. L'erogazione di cui al comma 1 viene disposta contestualmente e limitatamente all'adozione dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021.
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di calcolo ed erogazione degli indennizzi di cui al comma 1.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
  5. Al fine di incentivare il mercato dell'arte italiano, i giovani artisti e favorire gli operatori che operano nel settore, per le erogazioni in denaro effettuata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di opere di artisti italiani viventi e residenti fiscalmente in Italia spetta un credito d'imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
  6. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 5 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 5, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
  8. Al fine di incentivare il restauro, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione di beni mobili di interesse culturale, oltre che al fine di ridurre il carico di lavoro in termini di controllo sul buono stato delle opere da parte della Autorità, per le erogazioni in denaro effettuata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e le spese di manutenzione e cura delle opere d'arte oggetto del provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, spetta un credito d'imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
  9. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 8 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  10. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 8, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
  11. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza pandemica da SARS-CoV-2, con riguardo in particolare al settore degli operatori del mercato dell'arte, duramente colpiti dalle misure di contenimento, e al fine di favorire l'ampliamento della presenza di beni artistici in Italia, per il solo anno 2021, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'importazione di beni artistici è assoggettata all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla tabella A, Parte II-bis, del DPR n. 633 del 1972.
  12. Sono fatti salvi dalla disposizione di cui al comma 11 i beni per cui già si applica un'aliquota inferiore.
  13. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
  14. Al fine di agevolare la trasparenza e la conoscenza del patrimonio culturale, dando attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono assegnati 50.000 euro per l'implementazione di un registro online pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  15. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 14, valutati in 50.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
96.04. Lacarra, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di interventi strutturali per consentire l'accessibilità ai disabili, è erogato al Complesso Monumentale della Pilotta di Parma la somma di 1 milione di euro per il 2021.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
96.09. Cavandoli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni urgenti per sostenere il settore del diritto d'autore e dei diritti connessi)

  1. Allo scopo di soddisfare l'urgente necessità di far fronte alle gravi ricadute economiche nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, e di garantire sia la continuità occupazionale delle attività svolte dagli organismi di gestione collettiva, in particolare in favore dei repertori autorali più fragili, favorendo nel contempo, attraverso un meccanismo di appositi incentivi, il ricambio generazionale degli addetti al settore, sia il mantenimento del presidio di legalità, a fronte di possibili ingerenze illecite, nella gestione e amministrazione dei diritti attraverso la rete territoriale e gli agenti mandatari, una somma pari a 50 milioni di euro, è destinata agli organismi di gestione collettiva abilitati ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
  2. Le risorse di cui al comma 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti destinatari con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, percentualmente in proporzione ai rispettivi fatturati dell'anno 2019, come certificati nei correlativi bilanci approvati dagli organismi interessati.
  3. Agli oneri derivanti del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
96.015. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Al fine di interventi strutturali per l'eliminazione delle barriere architettoniche dei complessi monumentali statali è istituito un Fondo nazionale da 50 milione di euro per il 2021.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
96.08. Cavandoli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Istituzione del Fondo per le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia)

  1. Al fine di consentire le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Il fondo, di cui al comma 1, è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Unità Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della memoria» individuati in Sicilia dal Ministero della difesa e dalle ambasciate dei Paesi partecipanti agli eventi bellici di Luglio e Agosto 1943 per promuovere la conoscenza degli eventi dello sbarco in Sicilia degli alleati e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport e il Ministro della difesa, sono individuati criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795.500 milioni di euro per l'anno 2021, 499.500 milioni di euro per l'anno 2022, 499.500 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
96.028. Rizzo, Penna, Scerra, Cancelleri, Davide Aiello, Pignatone.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Detrazione al consumo culturale individuale)

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

   «e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.014. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per le imprese culturali operanti nello spettacolo viaggiante e l'attività circense.
  2. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.061. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria)

  1. All'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. le parole: «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023»;

    2. le parole: «esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.» sono sostituite dalle seguenti: «quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, escluse le pubblicazioni pornografiche».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: milioni 800 con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
96.053. D'Attis, Porchietto, Squeri, Mandelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria)

  1. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2020, n. 205, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019 e 2020 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 788 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 478 milioni.
96.052. D'Attis, Porchietto, Squeri, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Interventi in favore dell'accessibilità alla cultura)

  1. Alla Tabella n. 14, missione 2.1. Programma Direzione Generale Educazione e Istituti culturali cap. 2551/11 apportare le seguenti modificazioni:

   2021: + 200.000;
   2022: + 200.000;
   2023: + 200.000

   Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
96.34. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Interventi per favorire l'accessibilità)

  1. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l'innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).
96.012. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Misure di sostegno alla cultura)

  1. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire: «2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con: «2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
  2. Al comma 360 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «presente legge» aggiungere: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
96.041. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. È assegnato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, un contributo di un milione di euro a favore dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania per la realizzazione del Bellini Teatro Festival.

   All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo Spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminato dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
96.020. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.
96.07. Rospi, Bologna, Longo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo per la tutela e la valorizzazione delle abbazie benedettine d'Italia)

  1. Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale, artistico e architettonico della cultura europea nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il fondo denominato «Fondo per la tutela e la valorizzazione delle abbazie benedettine d'Italia» con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 destinato per la realizzazione di progetti di valorizzazione della cultura europea e la progettazione e la realizzazione di opere necessarie alla manutenzione e alla valorizzazione di restauri conservativi delle abazie benedettine italiane.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.

   2022:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.

   2023:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.
96.062. Silvestroni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo Musei Campani)

  1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in particolare dei 26 siti ricompresi nel territorio Campano, tenuto conto delle mancate entrate derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
96.033. Iorio, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Ulteriori misure di sostegno alla cultura)

  1. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto l'adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  3. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni per l'anno 2021 per il sostegno dei piccoli editori.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 757,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 497,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
96.034. Iorio, Manzo, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Valorizzazione culturale e artistica dei borghi)

  1. Al fine di sostenere la capacità di rigenerazione e sviluppo sostenibile in ambito culturale e sociale dei borghi delle aree interne, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono destinati 10 milioni di euro all'anno per gli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare alla progettazione e realizzazione di iniziative di particolare pregio artistico e culturale, con un chiaro rilievo internazionale e promosse dai borghi principalmente in occasione di ricorrenze storiche di risonanza globale.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 490 milioni di euro per il 2022 e il 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.
*96.03. Fusacchia, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Valorizzazione culturale e artistica dei borghi)

  1. Al fine di sostenere la capacità di rigenerazione e sviluppo sostenibile in ambito culturale e sociale dei borghi delle aree interne, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono destinati 10 milioni di euro all'anno per gli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare alla progettazione e realizzazione di iniziative di particolare pregio artistico e culturale, con un chiaro rilievo internazionale e promosse dai borghi principalmente in occasione di ricorrenze storiche di risonanza globale.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 490 milioni di euro per il 2022 e il 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.
*96.02. Fusacchia, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Per potenziare gli interventi volti a contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura la dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni a decorrere dal 2022.
  2. All'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 1 è sostituito con il seguente: «Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri da parte di soggetti appartenenti a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della “Carta della cultura”. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso personale dei componenti della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»;

    2. al comma 2 le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai genitori o da chi esercita la potestà sui soggetti minori di cui al comma 1».

  3. All'attuazione del presente articolo, nella misura di 100 milioni per il 2021 e a 30 milioni a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Eventuali economie di risorse destinate all'attuazione della disposizione di cui al comma 2, lettera a) non impiegate nell'anno 2021 rimangono disponibili su Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate negli anni successivi.
96.058. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Carta cultura per acquisto libri)

  1. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. All'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituirlo con il seguente: «Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della “Carta della cultura”. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»;

   b) al comma 2 le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai genitori o da chi ha potestà sui bambini/ dal tutore del minore di cui al comma 1».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui all'articolo 45, comma 1, della presente legge.
96.010. Toccalini, Maturi, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Osservatorio patrimonio immateriale Unesco)

  1. In ragione dell'emergenza COVID-19 e delle relative misure restrittive adottate e per razionalizzare gli interventi e le attività di tutela e valorizzazione è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'Unesco. Al relativo onere, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
96.043. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo biblioteche pubbliche)

  1. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021 per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
96.011. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni per le celebrazioni del centenario della morte di Enrico Caruso)

  1. Al fine di consentire le celebrazioni del centesimo anniversario della morte del tenore Enrico Caruso, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per il centesimo anniversario della morte di Enrico Caruso con uno stanziamento pari a 250.000 euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo si provvede a definire i criteri per la valutazione dei progetti delle iniziative culturali ammesse al finanziamento e al riparto delle relative risorse.
  3. Agli oneri di cui al presente periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
96.063. Del Sesto, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Nitti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Sostegno alla lettura)

  1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sostituire le parole: «una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti parole: «una dotazione di 4.350.000 euro per l'anno 2020 e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
96.042. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali e intermittenti e ai lavoratori autonomi del settore dello spettacolo che hanno svolto la prestazione lavorativa, anche erogata con modalità digitale, per almeno 15 giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro, e che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel medesimo periodo, non titolari all'entrata in vigore della presente legge di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro per ogni mese di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con DPCM 31 gennaio 2020, qualunque sia la tipologia di contratto sottoscritto per le prestazioni di lavoro.
  2. Ai lavoratori del settore dello spettacolo che ai sensi hanno percepito altra indennità ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 in misura inferiore a quanto disposto al precedente comma, è riconosciuta una indennità integrativa fino al raggiungimento della cifra di cui al comma 1.
  3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge, per attività lavorativa da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
  5. L'indennità è riconosciuta dall'INPS, su domanda, fino a concorrenza delle risorse stanziate.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro si provvede, per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
96.054. Marrocco, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. All'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, al comma 1, sostituire le parole: «30 contributi giornalieri» con le seguenti: «15 contributi giornalieri».

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, si provvede per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridefinire proporzionalmente l'accesso alla misura.
96.055. Marrocco, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, alle imprese operanti nel settore dello spettacolo che gestiscono teatri, sale cinematografiche o per concerti e spettacoli o simili, è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta pari al 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per un massimo di 80.000 euro, dalle imprese per l'adeguamento dei locali e delle procedure finalizzate alla realizzazione e allo svolgimento degli spettacoli in luoghi aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni in materia di svolgimento degli spettacoli adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera d) inserire la seguente: f) credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi deputati allo svolgimento di spettacoli e rappresentazioni artistiche.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, si provvede per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
96.056. Marrocco, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

ART. 97.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 640 con le seguenti: un miliardo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 con le seguenti: 440 e le parole: 500 con le seguenti: 160.
97.6. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 75 per cento.
97.1. Rospi, Bologna, Longo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole: «aliquota massima del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota massima del 30 per cento».

  Conseguentemente:

   dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-ter) all'articolo 28 comma 1, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2021».

   il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
97.3. Rossi, Ciampi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole: «aliquota massima del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota massima del 30 per cento».

  Conseguentemente, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 28 comma 1, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2021».
*97.7. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole: «aliquota massima del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota massima del 30 per cento».

  Conseguentemente, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 28 comma 1, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2021».
*97.4. Colmellere, Toccalini, Capitanio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole: «aliquota massima del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota massima del 30 per cento».

  Conseguentemente, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 28 comma 1, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2021».
*97.2. Lattanzio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole: «aliquota massima del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota massima del 30 per cento».

  Conseguentemente, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 28 comma 1, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2021».
*97.12. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole: «aliquota massima del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota massima del 30 per cento».

  Conseguentemente, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 28 comma 1, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2021».
*97.5. Mor, Toccafondi, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220».

  2-ter. Dall'attuazione del comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
97.10. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per gli operatori del codice ATECO 59.14, il limite di euro 150.000,00 previsto dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica per unità produttiva.

  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
97.11. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Fondo per il teatro)

  1. In ragione dell'attuale interruzione delle attività di spettacolo dal vivo, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «Fondo Palcoscenico virtuale», per finanziare progetti negli ambiti del teatro, danza, musica e circo contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la partecipazione del pubblico per essere diffusi in live streaming, attraverso piattaforme digitali.
  2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati da soggetti privati e pubblici.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di partecipazione al bando e i criteri di selezione per l'accesso al fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
97.09. Toccalini, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Tax credit settore cinematografico e audiovisivo)

  1. Il credito di imposta per il settore cinematografico e audiovisivo previsto dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 14 novembre 2016, n. 220, si applica nella misura del 75 per cento per gli anni 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 240 milioni per l'anno 2021 e 240 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
97.02. Rospi, Bologna, Longo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizioni urgenti per sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo)

  1. Al comma 4 dell'articolo 21 della legge 14 novembre 2016, n. 220 «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», al primo periodo, dopo le parole: «vigilanza prudenziale» sono aggiunte le seguenti: «, in deroga al comma 2 dell'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973».
  2. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente:

   «1-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa riconducibili ai codici ATECO 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

  3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa di cui al comma 2 sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto dal 1° maggio 2020 sino al 30 giugno 2021.
97.010. Vacca, Tuzi, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Riduzione della seconda rata dell'imposta municipale propria per i soggetti esercenti attività teatrali)

  1. La seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020, è dovuta in misura pari al 60 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  2. L'imposta già versata alla data di entrata in vigore della presente legge, non dovuta ai sensi del comma 1, è utilizzata quale riduzione di pari importo sulla prima rata per l'anno 2021.
  3. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 4,6 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
97.06. Giovanni Russo.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Contributi per le imprese operanti nel settore degli spettacoli dal vivo)

  1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore degli spettacoli dal vivo, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra i mesi di aprile e settembre 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.
  2. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi tra aprile e settembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dall'articolo 25, comma 5, lettere a), b), e c), ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.
  3. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato nell'anno 2021, nei limiti di spesa di 20 milioni di euro, secondo i termini e le modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
*97.08. Trizzino.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Contributi per le imprese operanti nel settore degli spettacoli dal vivo)

  1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore degli spettacoli dal vivo, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra i mesi di aprile e settembre 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.
  2. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi tra aprile e settembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dall'articolo 25, comma 5, lettere a), b), e c), ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.
  3. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato nell'anno 2021, nei limiti di spesa di 20 milioni di euro, secondo i termini e le modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
*97.011. Cimino, Del Sesto, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

  1. Al fine di sostenere il settore teatrale e la relativa programmazione sempre più interconnessa con i contesti digitali per le attività promozionali e di comunicazione, è istituito un Fondo nazionale, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo, a supporto di contributi per investimenti necessari all'acquisizione delle infrastrutture per le produzioni digitali.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 15 milioni di euro per il 2021.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.
  4. La concessione dei contributi, di cui al comma 1, è subordinata alla presentazione di progetti che prevedano il cofinanziamento da parte dei proponenti di almeno il 25 per cento delle spese previste. Il contributo massimo per la singola sala teatrale è di 150 mila euro.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
97.05. Colmellere.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizioni in materia fiscale su titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

  1. Ai soggetti acquirenti contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli cinematografici, teatrali, di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura spetta, ai fini del calcolo d'imposta su reddito delle persone fisiche, per gli anni 2021 e 2022 una detrazione pari al 25 per cento e del 10 per cento a partire dall'anno 2023 per le spese sostenute superiori a 129 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
97.07. Corneli.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

  1. In occasione del centenario della prima guerra mondiale civile del Novecento italiano, 1921-1922, è autorizzata la spesa di euro 60.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini della promozione di ricerche, studi e convegni per fare luce sul biennio 1921-1922 nell'ambito della storia politica, costituzionale, sociale ed economica italiana ed europea, anche in riferimento alla crisi epidemiologica «spagnola», nonché per procedere alla inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici e della emeroteca posseduti dalla Fondazione e relativi alla storia del periodo e alle conseguenze che ne scaturirono nei decenni successivi.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri del presente articolo pari a 60.000 euro per il 2021 e 60.000 euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
97.04. Patassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Ristrutturazione Cascina Castello)

  1. In un'ottica di valorizzazione del patrimonio storico-cinematografico, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2021, 250 mila euro per l'anno 2022 e 250 mila euro per l'anno 2023 da destinare all'intervento di recupero e valorizzazione dell'immobile «Cascina Castello», nota per essere l'ambientazione del noto film «L'albero degli Zoccoli» in comune di Mornico Al Serio in provincia di Bergamo.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 500.000;
   2022: – 250.000;
   2023: – 250.000.
97.01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Misure di sostegno agli operatori degli impianti sciistici)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno agli operatori degli impianti sciistici a seguito delle misure restrittive per il contenimento della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
97.03. Frassini, Belotti, Ribolla, Invernizzi, Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli, Patassini.

ART. 98.

  Sopprimerlo.
98.2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 98.

  1. Al fine di riacquisire edifici ceduti a INAIL a causa di transitorie esigenze di bilancio e per promuovere attività commerciali, artistiche, sportive, culturali, fieristiche nel nuovo centro congressi, con particolare riferimento allo studio e alla valorizzazione dell'architettura razionalista in Italia e nel mondo, per l'anno 2021 è concesso un contributo straordinario in favore della società EUR Spa.
98.3. Rampelli, Mollicone.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3 invia alle commissioni parlamentari competenti una relazione semestrale sull'attività svolta.
98.1. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Fondo straordinario per il sostegno della Biennale di Firenze 2020-2021)

  1. In occasione delle due celebrazione per i 110 anni della nascita ufficiale dell'Antiquariato Italiano e delle Arti Decorative Italiane, si istituisce un «Fondo straordinario per il sostegno alla Biennale di Firenze 2021-2022» di dotazione pari a 2 milioni di euro per interventi a favore del settore.
  Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono compensati con relativa riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
98.02. Lattanzio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Contributi per l'Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio)

  1. In occasione del centesimo anno dalla nascita di Beppe Fenoglio è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a favore dell'Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio ai fini di un programma straordinario di recupero e valorizzazione dei siti della toponomastica fenogliana, nonché della promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione da lui narrate. L'Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio trasmette entro il 31 marzo dell'anno seguente ad ogni anno di riferimento, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: – 400.000;
   2022: – 400.000;
   2023: – .
98.01. Navarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 99.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la cifra: 2021 con la seguente: 2022.
99.5. Mollicone, Frassinetti, Trancassini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A far data 1° dicembre 2020 e fino al 31 agosto 2021 in via provvisoria e in attesa di un testo di revisione dei contratti da parte del ministero competente di concerto con le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, le istituzione e le società di concerto, Assolirica, Ariacs, è previsto il pagamento dell'importo pari a due cachet da parte delle istituzioni sunnominate a titolo di rimborso per l'attività svolta e per le spese sostenute dagli artisti. Il rimborso di cui al primo periodo è previsto sia nel caso in cui una produzione venga in tutto o in parte cancellata nel numero totale delle recite previste sia nel caso vi sia una esecuzione in streaming. Il rimborso di cui al primo periodo, di importo pari a due cachet, è valido per gli artisti aventi un compenso lordo a recita fino a euro 4.000 e si riduce al cachet di una recita per tutti gli artisti che hanno un compenso lordo a recita oltre i 4.000 euro. Il rimborso di cui al primo periodo è inserito con clausola contrattuale in tutti i contratti dei soggetti e istituzioni di cui al primo periodo con effetto immediato. Tale clausola ha valore per tutte le produzioni che hanno iniziato il loro periodo di prove a partire dal 10 novembre e per tutti i contratti stipulati fino al 31 agosto 2021 anche per produzioni che avranno inizio successivamente alla scadenza della presente legge. Le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, le istituzioni concertistiche dovranno adeguarsi a tale disposizione con effetto immediato pena la revisione in negativo dei parametri contributivi Fus a valere per le erogazioni previste nel 2021 e già confermate dal Ministero nella loro totalità con una sanzione del 10 per cento del sull'importo previsto di erogazione Fus ed ha valore anche per la Fondazione Teatro Alla Scala e per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
99.3. Patelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di agevolare la trasmissione e la condivisione in live-streaming e on-demand di concerti, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, per l'implementazione dei sistemi di web-tv, per la regia video e per l'ammodernamento delle tecnologie utili alla trasmissione in streaming. Le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma sono stabilite con successivo decreto.
  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
99.1. Nitti, Lattanzio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il commissario straordinario invia, semestralmente, alle commissioni parlamentari competenti una relazione relativa agli obiettivi di bilancio delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche.
99.4. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35)

  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» sono aggiunte le seguenti «nonché le entità di gestione indipendente»;

   b) all'articolo 71-octies:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «e per il cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

    2) il comma 2 è abrogato;

    3) al comma 3, primo periodo, le parole: «anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

   c) all'articolo 84-bis, comma 4, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva di cui al terzo comma» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le entità di gestione indipendente»;

   d) all'articolo 180, comma 1, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle entità di gestione indipendente»;

   e) all'articolo 180-bis, comma 1, dopo le parole: «ed eventualmente con altre società di gestione collettiva» sono aggiunte le seguenti: «nonché con entità di gestione indipendente,».

  2. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 è soppresso il comma 2.
99.022. Vacca, Tuzi, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività teatrali)

  1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività teatrali con dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
  3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.
  4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
99.015. Giovanni Russo, Cimino.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, conservano la loro validità fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020.
99.016. Giovanni Russo.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Riduzione della seconda rata dell'imposta municipale propria per le sale teatrali)

  1. La seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020, è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  2. L'imposta già versata alla data di entrata in vigore della presente legge, non dovuta ai sensi del comma 1, è utilizzata quale riduzione di pari importo sulla prima rata per l'anno 2021.
  3. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 4,6 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
*99.01. Rossi, Bonomo.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Riduzione della seconda rata dell'imposta municipale propria per le sale teatrali)

  1. La seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020, è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  2. L'imposta già versata alla data di entrata in vigore della presente legge, non dovuta ai sensi del comma 1, è utilizzata quale riduzione di pari importo sulla prima rata per l'anno 2021.
  3. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 4,6 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
*99.013. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Inapplicabilità dell'I.V.A. al compenso di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633)

  1. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 gennaio 2017 nella causa C-37/2016, la riscossione del compenso di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori, per conto degli autori e dei produttori di fonogrammi, dei produttori originari di opere audiovisive, degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di videogrammi, e dei loro aventi causa, e dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, apparecchi destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi e supporti di registrazione audio e video, è un'operazione estranea al campo di applicazione dell'I.V.A.
  2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, senza pregiudizio per il trattamento fiscale riservato alle medesime in data anteriore.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
99.010. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. All'articolo 18 del decreto del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017, al comma 2, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «I teatri che ne facciano richiesta al Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo possono affidare la materiale realizzazione dei progetti a società cooperative e imprese liriche iscritte nell'elenco, di cui all'articolo 42 della citata legge n. 800 del 1967, ovvero a istituzioni teatrali e concertistico orchestrali la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti».
99.08. Colmellere.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Sospensione contributi INPS a responsabilità limitata)

  1. È sospeso, per il triennio 2021-2023, il pagamento dei contributi INPS sugli utili non distribuiti e investiti in azienda per i soci lavoratori delle Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.).
  2. La base imponibile del contributo I.V.S. per i Soci lavoratori di Società a responsabilità Limitata (S.r.l.) iscritti alla gestione ordinaria INPS di Artigiani e Commercianti è costituita dalla quota di utile d'impresa, dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, effettivamente distribuita ad ogni singolo socio. Resta invariato il versamento del contributo I.V.S. minimo obbligatorio dovuto dagli iscritti alla gestione ordinaria INPS di Artigiani e Commercianti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno, con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
99.017. Giuliodori.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Misure a favore dello spettacolo viaggiante)

  1. All'articolo 181, comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,» sono aggiunge le seguenti: «nonché alle attività di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337».
  2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
99.024. Fregolent, Del Barba.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Attività delle associazioni musicali)

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, dopo le parole: «che svolgono attività sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e le associazioni musicali, intese quali enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali».
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «i compensi erogati ai direttori artistici,» sono inserite le seguenti: «ai formatori ed»;

   b) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «le associazioni musicali, intese quali enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali».
99.05. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Interventi a favore delle associazioni musicali)

  1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991 n. 398 dopo la parola: «dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali».
99.02. Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Interventi a favore delle associazioni musicali)

  1. Al comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) dopo le parole: «sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali,».
99.03. Emanuela Rossini, Plangger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Incentivi per le Fondazioni Lirico-Sinfoniche)

  1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
99.012. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. È istituita la «Fondazione Niccolò Piccinni» al fine di valorizzare l'opera artistica e culturale del compositore italiano da cui la Fondazione prende il nome.
  2. La Fondazione persegue, senza fine di lucro, la promozione della cultura e dell'arte, promuovendo la diffusione dell'arte musicale e teatrale e si propone di promuovere, sostenere ed incrementare la crescita culturale e le attività del Teatro Piccinni, assumendo in via prodromica, il primario compito di istituire per il 2021 il «Festival Piccinni».
  3. La Fondazione prevede la diretta partecipazione dei singoli cittadini, con particolare riferimento ai giovani, prevedendo una loro diretta partecipazione sia alle attività organizzative che di finanziamento, attraverso iniziative di microfinanziamento e crowdfunding, nel quadro di una visione di mecenatismo diffuso, partecipato e dal basso.
  4. Ai fini del comma 1 della presente disposizione, è destinato alla costituenda Fondazione un contributo di centomila euro annui per gli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
99.023. Lattanzio, Nitti, Lacarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Rideterminazione del Contributo a fondo perduto e nuovo contributo a favore degli operatori della danza)

  1. All'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è introdotto il seguente codice: «85.52.01-danza».
99.011. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 750.
99.020. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 780 e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 490 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
99.019. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Integrazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163)

  1. Al fine di ridurre parzialmente gli effetti negativi prodotti dalla pandemia da COVID-19 sul settore dello spettacolo, per l'anno 2021 è autorizzato un rifinanziamento straordinario del fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 di 10 milioni di euro. Delle risorse di cui al primo periodo una quota pari ad 1,5 milioni di euro è destinata al settore del dramma antico.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 498,5 milioni di euro.
99.021. Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Istituzione del Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie)

  1. È istituito il «Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie», di seguito denominato «Museo».
  2. Il Museo, con sede in Roma, è presidio e strumento di divulgazione della storia del nostro Paese, in quanto luogo destinato ed espressamente adibito – entro le specificità che hanno caratterizzato diversi territori e momenti storici – alla documentazione e alla conservazione della memoria nazionale sulle drammatiche vicende e sulle numerose stragi che si sono susseguite e che hanno investito l'Italia tra la formazione dello Stato unitario e la fine del XX secolo.
  3. Ai sensi del decreto ministeriale del 27 novembre 2001, n. 491, è istituita la Fondazione Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie, d'ora in poi «Fondazione». La Fondazione, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia funzionale e amministrativa ed è aperta al contributo, anche di natura finanziaria, di soggetti nazionali ed esteri. La Fondazione è regolata, quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. La Fondazione, la cui attività è posta sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, è presieduta e composta dal Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, dal Ministro della Giustizia, dal Ministro dell'Istruzione e dal Ministro dell'Università e della ricerca, o da loro delegati, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e da associazioni di categoria e altri soggetti pubblici e privati legalmente riconosciuti. Lo statuto definisce gli organi della Fondazione – tra i quali devono essere compresi l'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori dei conti –, nonché le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione.
  4. La Fondazione provvede a:

   a) integrare la gestione dell'istituzione museale con l'elaborazione e l'aggiornamento delle relative funzioni di indirizzo;

   b) nominare il comitato scientifico del Museo, al cui interno sono espresse e valutate le candidature per l'elezione del direttore scientifico;

   c) stipulare convenzioni e rapportarsi con altre istituzioni per poter disporre di quanto necessario all'allestimento degli spazi museali, amministrando e valorizzando il patrimonio della Fondazione, ovvero i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti in detenzione;

   d) predisporre e promuovere l'esposizione permanente del Museo;

   e) garantire la qualità dei servizi offerti al pubblico realizzando economie di gestione.

  5. Il Museo ha i seguenti compiti:

   a) raccogliere ed esporre l'insieme dei ricordi, dei dati, delle informazioni e delle testimonianze storiche in merito alle stragi che hanno colpito l'Italia a far tempo dalla fondazione dello Stato unitario, con particolare riferimento al secondo dopoguerra e alle azioni e attentati di matrice politico-eversiva, terroristica e mafiosa;

   b) costituire, coerentemente con le dichiarate finalità espositive e didascaliche, una mostra permanente attraverso oggetti, reperti, testimonianze, documentazione scritta e filmata, anche acquisita attraverso gli organi giudiziari e in collaborazione con le forze dell'ordine, e da quanto possa essere divulgato, al fine di agevolare e promuovere una lettura d'insieme degli eventi storici, complessiva e critica, che offra supporto alla formazione dei giovani e alla cura per le istituzioni democratiche nel sostenere lo sviluppo di una coscienza civica ispirata ai principi di cittadinanza attiva e solidale, attraverso la valorizzazione e il rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture, l'assunzione di responsabilità, la solidarietà e la consapevolezza dei diritti e dei doveri;

   c) promuovere attività di carattere didattico e progetti di ricerca – in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado – nonché organizzare, anche in sinergia con Università, Accademie e altre istituzioni museali e culturali, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti l'educazione interculturale, la partecipazione alla vita democratica, la convivenza civile, il rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli e di non ingerenza negli affari interni di altri Stati, le minacce alla pace, la destabilizzazione politica e sociale, il terrorismo, le vittime dello stragismo e delle mafie;

   d) istituire e promuovere una rete dei «musei del ricordo», con percorsi multimediali atti a facilitare la fruizione dei contenuti su tutto il territorio nazionale;

   e) collaborare con opera di consulenza storico-documentaria alla promozione di serie televisive, film, documentari e altro materiale audiovisivo utile alla divulgazione degli eventi storici trattati;

   f) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla ricerca storica, alla ricostruzione storiografica e alla sua promozione.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021 e di 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
99.014. Bella, Carbonaro, Casa, Vacca, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale della città di Parma, capitale italiana della cultura per il 2021, si provvede allo stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2021, anche per assicurare iniziative e restauri di complessi monumentali statali e immobili culturali di enti pubblici territoriali.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
99.07. Cavandoli, Tombolato, Murelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, concernente la concessione di un contributo al comune di Portogruaro per la realizzazione del Festival internazionale di musica)

  1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-quater. È assegnato un contributo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore del comune di Portogruaro per la realizzazione del Festival internazionale di musica».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, 163.
99.06. Fogliani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire la parola: 800 con la seguente: 775 e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 475 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
99.018. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238)

  1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238 dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

   «1-quater. È assegnato un contributo di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a favore dell'Associazione Arena Sferisterio di Macerata, in occasione del centenario del Macerata Opera Festival».

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 mila euro per l'anno 2021 e 100 mila euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
99.09. Patassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Interventi a favore delle associazioni musicali)

  1. All'articolo 67, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 alla lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori».
99.04. Emanuela Rossini, Plangger.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 100.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 139,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
100.24. Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Sopprimerlo.
*100.29. Mazzetti.

  Sopprimerlo.
*100.30. Mandelli, Polidori, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis.

  Sopprimerlo.
*100.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Sopprimerlo.
*100.25. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è riconosciuto ai singoli proprietari solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta e con un limite massimo di 150 giorni per singolo immobile, anche non continuativi, nell'anno solare di riferimento. Limitatamente agli immobili ubicati nelle aree interne e con popolazione sotto i 1.000 abitanti non si applica quanto disposto al primo periodo del presente comma. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.»;

   b) al comma 4 dopo il termine: raccoglie aggiungere il seguente: periodicamente;

   c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le regioni non vi abbiano provveduto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono disposti i criteri e le modalità per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza ai fini dell'istituzione dei codici identificativi delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
100.20. Masi.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo nel caso in cui il proprietario, locatore, sublocatore, comodatario o altrimenti titolare di diritto reale di godimento sull'immobile, soddisfi nel corso di un periodo d'imposta almeno uno dei seguenti criteri:

   a) concluda fino a 50 contratti di locazione breve in non più di tre unità immobiliari;

   b) non superi la soglia di euro 20.000 in canoni o corrispettivi generati.

  1-bis. Al superamento di una delle due soglie da parte dei soggetti di cui al periodo precedente, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile.
  1-ter. È abrogato il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
100.10. Moretto, Mor, Del Barba.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: quattro appartamenti inserire le seguenti: con un massimo complessivo di sei vani destinati al pernottamento degli ospiti;

   b) al comma 1, dopo le parole: articolo 20282 del Codice civile, inserire il seguente periodo: la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività d'impresa;

   c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni, la somministrazione di alimenti e bevande o la messa a disposizione di altri servizi, inclusi il cambio della biancheria e la pulizia dei locali durante il soggiorno e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.».
*100.26. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: quattro appartamenti inserire le seguenti: con un massimo complessivo di sei vani destinati al pernottamento degli ospiti;

   b) al comma 1, dopo le parole: articolo 20282 del Codice civile., inserire il seguente periodo: la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività d'impresa;

   c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni, la somministrazione di alimenti e bevande o la messa a disposizione di altri servizi, inclusi il cambio della biancheria e la pulizia dei locali durante il soggiorno e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.».
*100.7. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: quattro appartamenti inserire le seguenti: con un massimo complessivo di sei vani destinati al pernottamento degli ospiti;

   b) al comma 1, dopo le parole: articolo 20282 del Codice civile., inserire il seguente periodo: la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività d'impresa;

   c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni, la somministrazione di alimenti e bevande o la messa a disposizione di altri servizi, inclusi il cambio della biancheria e la pulizia dei locali durante il soggiorno e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.».
*100.8. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Il limite dei quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta non si applica nei territori dei comuni delle aree interne con popolazione fino a 1.000 abitanti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
100.18. Scanu, Papiro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le strutture ricettive del comparto alberghiero italiano.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
100.13. Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i marina resort di cui all'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

  Conseguentemente all'articolo 209 ridurre di 50 milioni di euro lo stanziamento per l'anno 2021.
100.28. Mandelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 177 comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «dei residence», le parole: «e dei campeggi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei campeggi e dei marina resort».

  Conseguentemente all'articolo 209 ridurre di 50 milioni di euro lo stanziamento per l'anno 2021
100.27. Mandelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, il comma 5 è sostituito con il seguente:

   «5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, potranno incassare i canoni o i corrispettivi, operando in qualità di sostituti d'imposta, solo previa autorizzazione della struttura ricettiva e provvedere al relativo versamento.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
100.12. Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, incluse la registrazione dell'alloggio ai fini comunali e regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, nonché quelli relativi alla strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, sono resi disponibili dalle Amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi, istituito sull'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, integrata da PagoPa S.p.A. ed ivi espletate dai soggetti di cui al comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 e dai titolari delle strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite annuale.
  2-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità applicative del comma 1 del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

   2021: –2.000.000;
   2022: –2.000.000;
   2023: –2.000.000.
100.17. Scanu.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, incluse la registrazione dell'alloggio ai fini comunali e regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, nonché quelli relativi alla strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, sono resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi, istituito sull'applicazione per dispositivi mobili denominata «IO», integrata da PagoPa Spa. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2-bis, del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA Spa.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000;
   2023: – 2.000.000.
100.32. La X Commissione.

  Al comma 3, lettera a), capoverso «4.», primo periodo, dopo le parole: nonché degli immobili destinati inserire la seguente: anche.
100.19. Scanu.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi degli articoli 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto uno specifico accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata COVID-19 ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come introdotto per le locazioni ad uso abitativo dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.
  3-ter. Le parti, al fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca prevista al comma 3-bis, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo, in modalità bilaterale, attestandone per iscritto la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392, ed alla presente legge per l'anno 2021.
  3-quater. Per la validità del beneficio fiscale di cui al comma 3-bis, le parti dovranno altresì procedere alla registrazione, anche telematica, senza oneri, dell'accordo sottoscritto e della relativa attestazione di conformità rilasciate ai sensi del comma 3-ter. Nel caso in cui i competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate non fossero aperti al pubblico a causa dell'emergenza sanitaria le parti, qualora non fossero abilitate alla registrazione telematica, potranno comunicare, anche a mezzo delle rispettive organizzazioni di categoria, all'Agenzia delle entrate, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre trenta giorni dalla firma degli accordi di riduzione del canone, copia dell'accordo stesso in formato PDF riproducendo altresì il contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi degli articoli 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie non abbiano raggiunto alcun accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, può essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota unica del 21 per cento. Le parti, al solo fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca così determinata, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo attestandone per iscritto, in modalità bilaterale, la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392, ed alla presente legge.
  3-quinquies. Entro il 31 marzo 2021 dovrà essere convocato, a cura del Ministero dello sviluppo economico, il Tavolo nazionale delle organizzazioni della proprietà edilizia, firmatarie dell'accordo nazionale di attuazione della legge n. 431 del 1998 sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 25 ottobre 2016, e di quelle produttive del settore artigianato, commercio, piccola e media industria, al fine di definire il Protocollo nazionale di applicazione della cedolare secca per le locazioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e della presente legge, il modello-tipo di accordo bilaterale di attestazione che le parti dovranno sottoscrivere per accedere ai benefici fiscali previsti al comma 3-bis, nonché al fine di individuare i criteri nazionali e locali per la determinazione dei parametri di riduzione del canone e per le modalità di rilascio delle attestazioni bilaterali sottoscritte in sede locale. Con l'approvazione del Protocollo nazionale di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico provvede a predisporre ed approvare l'Elenco nazionale delle associazioni di categoria dallo stesso riconosciute ed abilitate alla sottoscrizione e al rilascio delle attestazioni bilaterali in conformità alla presente legge. Il regime fiscale introdotto dalla presente legge è applicabile limitatamente al periodo d'imposta 1° gennaio 2021-31 dicembre 2022, salvo possibili proroghe, adottabili anche con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di persistenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
  3-sexies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater, pari a 156,5 milioni di euro per il 2021, a 98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 114,5 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
100.5. Nardi, De Maria, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Zan, Pezzopane.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva extralberghiera a carattere non imprenditoriale».
100.21. Manzo, Scanu.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Alla lettera g) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «lettera i)» aggiungere le seguenti: «, con esclusione, in ogni caso, delle attività ricettive destinate ad offrire alloggio od ospitalità dietro il pagamento di un prezzo».
100.6. Magi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, che permettono una durata delle operazioni finanziarie fino a 72 mesi si estendono fino a 240 mesi e l'estensione è applicata anche ai soggetti che hanno già ottenuto le garanzie per operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo 13, comma 1.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 dell'articolo 40 con il seguente:

  3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni di euro per l'anno 2026.

   all'articolo 209, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.
100.9. Migliore, Del Barba.

  Aggiungere, in fine il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «, con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento» sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 209.
100.23. Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Fogliani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Alle società di charter nautico titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, è riconosciuta la facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione ovvero i contratti di ormeggio dove è esercitata l'attività, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di inadempimento del conduttore.».
100.3. Gavino Manca, Mura, Frailis, Bonomo, Zardini, Lotti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di agevolare il distanziamento interpersonale e lo svolgimento delle attività economiche e sociali con modalità innovative, è consentito di realizzare all'interno degli immobili degli alberghi, senza necessità di modificarne la destinazione d'uso, spazi destinati ad ospitare uffici, studi privati, scuole, asili, sale riunioni, luoghi d'incontro, negozi e attività similari.
  3-ter. L'accesso agli spazi di cui al comma 3-bis può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura ricettiva, che possono altresì servirsi degli ulteriori servizi eventualmente offerti dalla struttura stessa.
  3-quater. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
100.2. Gavino Manca, Bonomo, Zardini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

  1. All'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «55.10.00» inserire le seguenti: «e 55.20.52»;

   b) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le attività con codice ATECO 56.10.12 e più in generale per le attività di agriturismo autorizzate alla somministrazione di cibo, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende con riferimento alle attività diverse da quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.».
*100.032. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

  1.All'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «55.10.00» inserire le seguenti: «e 55.20.52»;

   b) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le attività con codice ATECO 56.10.12 e più in generale per le attività di agriturismo autorizzate alla somministrazione di cibo, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende con riferimento alle attività diverse da quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.».
*100.096. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Incentivi al locatore per transazioni saldo e stralcio canoni locazione mesi oggetto di lockdown)

  1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli di cui all'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono riconosciuti nella misura del 75 per cento in caso di transazione con saldo e stralcio del credito relativo ai canoni di locazione non pagati effettuata, entro il 30 giugno 2021, tra locatore e conduttore.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzato esclusivamente tramite cessione al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento integrale dei canoni relativi. L'accettazione equivale alla sottoscrizione del saldo e stralcio di cui al comma 1 e libera il conduttore dalle relative obbligazioni di pagamento del residuo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –;
   2022: –5.000.000;
   2023: –.
100.050. Currò.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Incentivi al locatore per riduzione canoni su contratti di locazione non abitativa)

  1. In caso di comunicazione all'Agenzia delle entrate della rinegoziazione del contratto di affitto con riduzione dei canoni locazione per immobili ad uso non abitativo entro il 30 giugno 2021, è concessa garanzia pubblica sul pagamento dei canoni di locazione per un periodo di mesi 36 a decorrere dalla data di rinegoziazione contratto di affitto e comunque non oltre la scadenza dello stesso.
  2. La garanzia di cui al comma 1 copre il rischio di mancato pagamento con un limite di 6 canoni mensili, la percentuale di copertura è pari al doppio della percentuale di riduzione del canone di locazione, con un limite all'80 per cento dell'importo del nuovo canone concordato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –5.000.000;
   2022: –;
   2023: –.

   .
100.057. Scanu.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Incentivi al locatore per riduzione canoni su contratti di locazione non abitativa)

  1. In caso di comunicazione all'Agenzia delle entrate della rinegoziazione del contratto di affitto con riduzione dei canoni locazione per immobili ad uso non abitativo entro il 30 giugno 2021, al locatore spetta un credito di imposta pari al 33 per cento della riduzione concordata, con un limite di 333 euro mensili.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base dei nuovi canoni derivanti dalla rinegoziazione, effettivamente pagati, per un periodo massimo di due anni e comunque non eccedente la durata residua del contratto. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in detrazione delle imposte.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –;
   2022: –5.000.000;
   2023: –.
100.056. Scanu.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit per la riqualificazione dei pubblici esercizi)

  1. Al fine di incentivare la riqualificazione delle strutture destinate ai pubblici esercizi ed accrescerne la competitività, il credito d'imposta di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020 n. 126, è esteso anche ai soggetti di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
100.049. Manzo, Scanu.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Cedibilità Tax credit riqualificazione alberghiera)

  1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. I beneficiari del credito di imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.».
100.018. Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del 15 per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021, provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 1 sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:

   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche».
*100.036. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del 15 per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021, provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 1 sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:

   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche».
*100.023. Mor, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del 15 per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021, provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 1 sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:

   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche».
*100.010. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del 15 per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021, provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 1 sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:

   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche».
*100.016. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del 15 per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021, provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 1 sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:

   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche».
*100.09. Sani, Verini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del 15 per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021, provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 1 sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:

   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche».
*100.046. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

  1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito – con modificazioni – dalla legge 17 luglio 2020 che non risultino impegnate o destinate ad altra finalità alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.
  3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del quindici per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche ed integrazioni. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.
  4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 209.
  5. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021 provvede all'erogazione del contributo sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito – con modificazioni – dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Il contributo di cui al presente articolo:

   a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

   b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

   c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche.».
100.070. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Cristina.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit digitalizzazione)

  1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, alle imprese che gestiscono strutture della nautica da diporto, alle agenzie di viaggi e tour operator nonché ai pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro per impresa e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) impianti wi-fi, solo a condizione che la struttura metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

   b) siti web ottimizzati per il sistema mobile incluso l'acquisto di programmi e relative applicazioni;

   c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;

   d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi del turismo sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

   e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale e portali social;

   f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione, di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell'enogastronomia;

   g) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   h) piattaforme, portali informatici e software per la prenotazione, acquisto e vendita di servizi del turismo quali gestione front, back office e API – «Application Program Interface» per l'interoperabilità dei sistemi e integrazioni con clienti e fornitori;

   i) programmi relativi alla gestione delle relazioni con i clienti quali CRM – Customer Relationship Management;

   l) dispositivi per il pagamento elettronico;

   m) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

  3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.
  5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 1, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 775 milioni di euro per l'anno 2021 e 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
100.052. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit digitalizzazione)

  1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, alle imprese che gestiscono strutture della nautica da diporto, alle agenzie di viaggi e tour operator nonché ai pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro per impresa e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) impianti wi-fi, solo a condizione che la struttura metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

   b) siti web ottimizzati per il sistema mobile incluso l'acquisto di programmi e relative applicazioni;

   c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;

   d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi del turismo sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

   e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale e portali social;

   f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione, di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell'enogastronomia;

   g) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   h) piattaforme, portali informatici e software per la prenotazione, acquisto e vendita di servizi del turismo quali gestione front, back office e API – «Application Program Interface» per l'interoperabilità dei sistemi e integrazioni con clienti e fornitori;

   i) programmi relativi alla gestione delle relazioni con i clienti quali CRM – Customer Relationship Management;

   l) dispositivi per il pagamento elettronico;

   m) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

  3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.
  5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 1, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*100.067. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit digitalizzazione)

  1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, alle imprese che gestiscono strutture della nautica da diporto, alle agenzie di viaggi e tour operator nonché ai pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro per impresa e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) impianti wi-fi, solo a condizione che la struttura metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

   b) siti web ottimizzati per il sistema mobile incluso l'acquisto di programmi e relative applicazioni;

   c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;

   d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi del turismo sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

   e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale e portali social;

   f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione, di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell'enogastronomia;

   g) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   h) piattaforme, portali informatici e software per la prenotazione, acquisto e vendita di servizi del turismo quali gestione front, back office e API – «Application Program Interface» per l'interoperabilità dei sistemi e integrazioni con clienti e fornitori;

   i) programmi relativi alla gestione delle relazioni con i clienti quali CRM – Customer Relationship Management;

   l) dispositivi per il pagamento elettronico;

   m) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

  3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.
  5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 1, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*100.048. Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax credit digitalizzazione)

  1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, alle imprese che gestiscono strutture della nautica da diporto, alle agenzie di viaggi e tour operator nonché ai pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro per impresa e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) impianti wi-fi, solo a condizione che la struttura metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

   b) siti web ottimizzati per il sistema mobile incluso l'acquisto di programmi e relative applicazioni;

   c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;

   d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi del turismo sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

   e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale e portali social;

   f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione, di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell'enogastronomia;

   g) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   h) piattaforme, portali informatici e software per la prenotazione, acquisto e vendita di servizi del turismo quali gestione front, back office e API – «Application Program Interface» per l'interoperabilità dei sistemi e integrazioni con clienti e fornitori;

   i) programmi relativi alla gestione delle relazioni con i clienti quali CRM – Customer Relationship Management;

   l) dispositivi per il pagamento elettronico;

   m) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

  3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.
  5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 1, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, pari a 33 milioni di euro per il 2022, pari a 59 milioni di euro per il 2023, pari a 33 milioni di euro per il 2024, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
100.091. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

  1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
100.037. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

  1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.».
*100.071. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

  1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.».
*100.015. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

  1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.».
*100.011. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento)

  1. Al fine di sostenere i settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2021 a tutte le imprese operanti nei settori.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari ad almeno il 40 per cento rispetto a quello del 2019.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
100.029. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Portale online per il turismo italiano)

  1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo del turismo italiano, è istituita una piattaforma online di intermediazione del settore turistico, denominata Portale on-line per il turismo italiano, gestita dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di promuovere le strutture turistiche ricettive nazionali, valorizzare il territorio italiano in tutte le sue declinazioni attraverso la promozione e commercializzazione dei prodotti e servizi di tutta la filiera del turismo, della cultura, del commercio e dei servizi pubblici.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione per l'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
100.055. Scanu.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Patto di Resilienza)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuta ai soggetti locatari di immobili rientranti nelle categorie catastali C1, C3 e D2, nei quali esercitano attività d'impresa, arti e professioni, la possibilità di rinegoziare il canone di locazione mensile, in accordo con il locatore dell'immobile, mediante la stipula di un nuovo contratto sottoscritto presso le camere di commercio competenti.
  2. Ai fini della riduzione di cui al comma 12, le camere di commercio competenti trasmettono all'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA il contratto di cui al comma 1.
  3. La possibilità di stipulare un nuovo contratto ai sensi del comma 1 decorre dal 1° gennaio 2021 e la durata del contratto non può comunque eccedere il termine del 31 dicembre 2021.
  4. Il contratto di cui al comma 1 sospende, per il periodo di applicazione, il contratto previgente, il quale ritorna a dispiegare i propri effetti dal giorno immediatamente successivo al termine di applicazione della rinegoziazione di cui al comma 1.
  5. Ai locatari che si avvalgono della rinegoziazione di cui al comma 1 articolo è riconosciuta, secondo la nuova stipula, la facoltà di corrispondere il 50 per cento del canone di locazione mensile previgente.
  6. Ai locatari che si avvalgono della rinegoziazione contrattuale è riconosciuto, per ogni mensilità rinegoziata, un contributo a fondo perduto per un importo pari al 25 per cento del canone di locazione mensile previgente.
  7. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 6 è riconosciuto nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021.
  8. Ai locatori degli immobili di cui al comma 1 che si avvalgono della facoltà di rinegoziare il canone di locazione è riconosciuto, per l'anno di imposta 2020, un credito d'imposta per un importo pari al 50 per cento del canone di locazione previgente.
  9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 è riconosciuto nel limite massimo di 1,6 miliardi di euro per l'anno 2021.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del contributo a fondo perduto di cui al comma 6.
  11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 1° maggio 2021, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 8 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 8. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
  12. Per i mesi da gennaio a giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 13, che costituiscono tetto di spesa ed unicamente nei confronti delle utenze sottoposte alla rinegoziazione di cui al comma 1.
  13. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 12, l'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° gennaio e il 31 giugno 2021, in modo che per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 12 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 15. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui al presente comma e degli oneri generali di sistema.
  14. Il contratto rinegoziato ai sensi del comma 1, decade automaticamente a seguito della prima rata mensile non pagata dal locatario entro il termine ivi previsto. Il locatario è obbligato altresì alla restituzione dell'intero importo ottenuto sotto forma di prestito agevolato, ove concesso, entro trenta giorni dalla decadenza del contratto. Nei casi di decadenza del contratto ai sensi del comma 1, decade anche l'agevolazione di cui al comma 12. Il locatore comunica alla Camera di Commercio competente il mancato pagamento, entro i termini previsti, della rata mensile di affitto e la conseguente decadenza del contratto stipulato. La camera di commercio informa immediatamente l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA e il soggetto erogatore del credito agevolato di cui al comma 6.
  15. Agli oneri di cui al comma 9, pari a 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021, ed agli oneri di cui al comma 13, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
100.044. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.03. Emanuela Rossini, Longo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.097. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.068. D'Attis.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.074. Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.01. Pezzopane, Cancelleri.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.02. Gavino Manca, Bonomo, Zardini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.024. Mollicone, Frassinetti, Trancassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.030. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.06. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
  5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
*100.063. Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Credito di imposta per innovazione culturale e turistica)

  1. Per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi culturali e turistici da parte di imprese e reti di imprese in collaborazione con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.
  2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  3. Sono considerati ammissibili al credito d'imposta, gli investimenti che rispettino i seguenti requisiti:

   a) abbiano ad oggetto lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, culturali o turistici, finalizzati alla valorizzazione della cultura italiana, del patrimonio culturale e paesaggistico italiano;

   b) siano destinati alla valorizzazione di territori, aree, quartieri o beni ricadenti o situati in uno o più comuni rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, ovvero in aree urbane degradate individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) siano in attuazione di progetti elaborati in collaborazione con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.

  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di cui al comma 3.
  5. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese, nel limite massimo di 20.000 euro.
  6. Il credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 775 milioni di euro per l'anno 2021, 475 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
100.098. Scerra, Manzo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione IMU 2021 e contestuale riduzione dei canoni di locazione per fabbricati strumentali e residenziali)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2021 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, qualora nel 2020 il proprietario abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti.
  2. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 1 del presente articolo spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2021 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 1, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.
  3. L'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1 si applica anche agli immobili residenziali non rientranti nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 oggetto di locazione a persone fisiche che abbiano stabilito negli stessi immobili la loro abitazione principale qualora il proprietario nel 2020 abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente a causa della emergenza epidemiologica. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

   a) quanto a 1.500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

   b) quanto a 500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato ai sensi dell'articolo 209.
100.064. Fascina, Gelmini, Vito.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ampliamento dell'applicazione dell'esenzione IMU per l'anno 2021)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dall'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2021 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, qualora le attività economiche ivi esercitate abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del volume di affari superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
  2. Le misure in materia di esenzione o riduzione dell'imposta municipale propria (IMU), previste dai decreti legge 28 ottobre 2020, n. 137, 9 novembre 2020, n. 149, nonché dall'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal presente articolo, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'immobile sia anche soggetto passivo dell'imposta o l'immobile sia di proprietà di società riconducibile per almeno il 51 per cento al soggetto gestore o il gestore e il proprietario siano legati da vincolo di parentela non oltre il terzo grado. Qualora ricorrano le condizioni di cui al presente comma, in ogni caso non si fa luogo alla restituzione delle somme già versate.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

   a) quanto a 1.500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge, 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

   b) quanto a 500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato ai sensi dell'articolo 209.
100.065. Fascina, Gelmini, Vito.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».

  2. Quale contributo dello Stato per le minori entrate per gli enti locali conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, sono stanziati 800 milioni annui.

  Conseguentemente:

   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 50 milioni e: 50 milioni.
100.089. Mazzetti, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 550 milioni e: 250 milioni.
100.088. Mazzetti, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione IMU per alcune categorie di immobili)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –70.000.000;
   2022: –70.000.000;
   2023: –70.000.000.
100.081. Mazzetti, Gelmini, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione IMU per immobili inagibili o inabitabili)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;

   b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:

   «g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione».

  2. Quale contributo dello Stato per le minori entrate per gli enti locali conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, sono stanziati 200 milioni annui.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 600 milioni e: 300 milioni.
100.082. Mazzetti, Gelmini, Cortelazzo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per il settore turismo)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

   a) immobili e relative pertinenze adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali e strutture della nautica da diporto;

   b) immobili e relative pertinenze adibiti ad attività turistico ricettive;

   c) immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;

   d) immobili e relative pertinenze adibiti all'esercizio delle attività di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché di agenzie di viaggi e tour operator.

  2. Qualora, con riferimento alle fattispecie indicate alle lettere da b) a d) del comma 1, il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione e di affitto di azienda è ridotto di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.
  3. L'esenzione dell'imposta municipale propria IMU e la riduzione del canone di cui al precedente comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971.
  4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento a quanto disposto al precedente comma 2, ai fini della valutazione del rispetto dei limiti e condizioni previste dalla citata Comunicazione della Commissione europea, beneficiario dell'agevolazione è considerato il gestore dell'attività esercitata nell'immobile a cui la misura si applica.
  5. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 560 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
100.066. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per il settore turismo)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

   a) immobili e relative pertinenze adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali e strutture della nautica da diporto;

   b) immobili e relative pertinenze adibiti ad attività turistico ricettive;

   c) immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;

   d) immobili e relative pertinenze adibiti all'esercizio delle attività di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché di agenzie di viaggi e tour operator.

  2. Qualora, con riferimento alle fattispecie indicate alle lettere da b) a d) del comma 1, il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione e di affitto di azienda è ridotto di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.
  3. L'esenzione dell'imposta municipale propria IMU e la riduzione del canone di cui al precedente comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971.
  4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento a quanto disposto al precedente comma 2, ai fini della valutazione del rispetto dei limiti e condizioni previste dalla citata Comunicazione della Commissione europea, beneficiario dell'agevolazione è considerato il gestore dell'attività esercitata nell'immobile a cui la misura si applica.
  5. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in circa 560 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
100.090. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per il settore turismo)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

   a) immobili e relative pertinenze adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali e strutture della nautica da diporto;

   b) immobili e relative pertinenze adibiti ad attività turistico ricettive;

   c) immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;

   d) immobili e relative pertinenze adibiti all'esercizio delle attività di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché di agenzie di viaggi e tour operator.

  2. Qualora, con riferimento alle fattispecie indicate alla lettere da b) a d) del comma 1, il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione e di affitto di azienda è ridotto di un ammontare pari all'IMU di cui è concessa l'esenzione.
  3. L'esenzione dell'imposta municipale propria e la riduzione del canone di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971.
  4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento a quanto disposto al precedente comma 2, ai fini della valutazione del rispetto dei limiti e condizioni previste dalla citata Comunicazione della Commissione europea, beneficiario dell'agevolazione è considerato il gestore dell'attività esercitata nell'immobile a cui la misura si applica.
  5. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
100.047. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Imu su immobili commerciali sfitti)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 e per l'anno 2022 non è dovuta per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
  2. Quale contributo dello Stato per le minori entrate per gli enti locali conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, sono stanziati 180 milioni per ciascun anno del biennio 2021-2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 600 milioni e: 300 milioni.
100.083. Mazzetti, Gelmini, Cortelazzo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure di sostegno agli impianti di innevamento programmato e piste da sci)

  1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo le parole: «impianti a fune» aggiungere le seguenti: «nonché degli impianti di innevamento programmato e delle piste da sci».
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
100.031. Del Barba.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure di sostegno agli impianti di innevamento programmato e piste da sci)

  1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  2. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo le parole: «impianti a fune» aggiungere le seguenti: «nonché degli impianti di innevamento programmato e delle piste da sci».
  3. All'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il comma 3, è sostituito dal seguente:

   «3. L'erogazione avviene in un'unica tranche annuale sulla base criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni e a condizione che le singole regioni intervengano con un contributo almeno pari a quello stabilito da detta ripartizione.».

  4. I termini di cui all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativi agli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico, sono ulteriormente prorogati di 6 mesi.
  5. Le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci al fine di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da tratti scoscesi e in ogni caso idonei a garantire la sicurezza degli sciatori, ancorché ancorate al suolo tramite apposite installazioni, rientrano nel campo delle attività di edilizia libera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 750 milioni e: 450 milioni.
100.075. Ripani, Sandra Savino, Mugnai, Bergamini, Porchietto, Bond, Giacometto, Barelli, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure di sostegno al settore turistico della neve)

  1. È istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze un Fondo di ristoro degli operatori del turismo invernale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19, dotato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. La misura si applica mediante erogazione di un contributo a fondo perduto agli operatori economici aventi sede legale o operativa nelle aree sciistiche e del turismo invernale, esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi per ciascuno dei mesi da novembre 2020 a aprile 2021 pari ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei corrispondenti mesi dell'anno 2019.
  2. L'ammontare del contributo a fondo perduto mensilmente spettante è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, dei corrispondenti mesi come segue:

   a) 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta 2019;

   b) 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta 2019;

   c) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   d) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a cinque di euro nel periodo d'imposta 2019.

  3. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
100.076. Ripani, Sandra Savino, Mugnai, Bergamini, Porchietto, Bond, Giacometto, Barelli, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Bonus trasporti Isole)

  1. All'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2021»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato per il pagamento dei servizi offerti, dalle imprese di trasporto aereo e marittimo, relativi al trasferimento nelle isole maggiori Sardegna e Sicilia esclusivamente collegati ai servizi offerti di cui al comma 1 per almeno 5 giorni.»;

   c) al comma 2 dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e 1-bis»;

   d) al comma 3 dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e 1-bis»;

   e) al comma 4 dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e 1-bis»;

   f) al comma 5-bis le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
100.099. Gavino Manca, Frailis, Mura.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

  1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza COVID-19, è riconosciuto:

   a) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 5 milioni di euro a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20 per cento nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

   b) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 1 milione di euro a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1° marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

  2. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinato:

   a) nella misura di complessivi euro 40 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera a) del comma 1;

   b) nella misura di complessivi euro 10 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera b) del comma 2.

  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrate alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.
  4. Le imprese interessate di cui ai commi 1 e 2 presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 207.
100.028. Lucaselli, Zucconi, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Modifiche in tema di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi e liberi professionisti dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

  1. All'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, al comma 1 dopo le parole: «datori di lavoro privati», sono aggiunte le seguenti: «, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti».
  2. Agli oneri derivanti dal comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
100.042. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Modifiche in tema di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le agenzie di viaggio e tour operator)

  1. All'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, al comma 1 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le agenzie di viaggio e tour operator».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
100.043. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Riduzione temporanea IVA per prestazioni alberghiere)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 sulle imprese del settore turistico alberghiero, per gli anni 2021 e 2022, è disposta una riduzione del 50 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) riferita alle prestazioni alberghiere.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
100.019. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Claudio Borghi, Cavandoli, Patassini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Riduzione aliquota IVA per le agenzie di viaggio)

  1. Per l'anno 2021 alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo e tour operator, soggette alle disposizioni di cui all'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'aliquota IVA ridotta al 15 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «700 milioni di euro».
100.053. Manzo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Riduzione aliquota IVA noleggio auto turismo)

  1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ai contratti di noleggio a breve termine di autovetture senza conducente l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 10 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 100 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
100.0100. Nobili, Paita, Gadda.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Disposizioni per l'utilizzo delle acque termali)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» aggiungere le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie».
*100.017. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Disposizioni per l'utilizzo delle acque termali)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» aggiungere le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie».
*100.038. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Disposizioni per l'utilizzo delle acque termali)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» aggiungere le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie».
*100.072. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Promozione turistica del territorio per il tramite di manifestazioni sportive)

  1. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e della province autonome di Trento e Bolzano, per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni.
  2. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di 20 giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara.».

   Conseguente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000;
   2023: – 1.000.000.
**100.094. Pella, Rosso, Sozzani, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Promozione turistica del territorio per il tramite di manifestazioni sportive)

  1. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e della province autonome di Trento e Bolzano, per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni.
  2. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di 20 giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara.».

   Conseguente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000;
   2023: – 1.000.000.
**100.073. Pella, Rosso, Sozzani, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

  1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».
  2. La modifica di cui al precedente comma 1 si applica dal 1° luglio 2021.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con parte delle maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 205-bis della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

  1. All'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

   «2-quater. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
   2-quinquies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del Direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività.».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
100.04. De Luca.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo nazionale per il sistema fieristico)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo denominato «Fondo nazionale per il sistema fieristico», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle imprese del settore fieristico, agli organizzatori presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi di eventi di carattere nazionale e internazionale, ai soggetti aventi la proprietà e la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi di carattere nazionale e internazionale a tutela della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le imprese in proporzione alle perdite registrate e alla calendarizzazione degli eventi cancellati, anche nel biennio 2021/2022.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1e 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 207.
100.027. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure per il ristoro delle attività di mediazione immobiliare e di alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni)

  1. All'allegato 1, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono aggiunti i seguenti codici Ateco:

   «68.31 Attività di mediazione immobiliare 200 per cento;

   55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 200 per cento».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.
100.039. Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

  1. Anche al fine di sostenere il mercato immobiliare, dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
  2. I compensi comunque denominati pagati da entrambi i contraenti a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliare di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da adibire ad abitazione principale o quale seconda casa, sono detraibili al 100 per cento.
  3. I trasferimenti di proprietà in dipendenza dell'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale o seconda casa, è escluso dal pagamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

  Conseguentemente:

   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 500 milioni e: 200 milioni.
100.085. Rosso, Mazzetti, Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

  1. Il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente,

   il comma 1 dell'articolo 209 è ridotto di pari importo;

   Dopo l'articolo 100-bis, aggiungere il seguente:

Art. 100-ter.

  1. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 209 è ridotto di pari importo.
100.07. Bonomo, Gavino Manca, Zardini, Benamati, Soverini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)

  1. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 400 milioni e le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
100.095. D'Attis, Squeri, Porchietto, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)

  1. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 395 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 494 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
100.033. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ulteriori misure in materia di turismo)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:

   «683-bis Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
*100.078. Bergamini, Baldini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ulteriori misure in materia di turismo)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:

   «683-bis Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
*100.013. Buratti.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ulteriori misure in materia di turismo)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:

   «683-bis Le amministrazioni concedenti, ivi incluse le Autorità di sistema portuale, provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
100.061. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo di Garanzia prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), alla fine del terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».
100.087. Mazzetti, Paolo Russo, Labriola, Ruffino, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo di Garanzia Consap mutui prima casa)

  1. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sopprimere la lettera a).
100.086. Mazzetti, D'Attis.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo per l'indennizzo degli esercenti attività dello spettacolo viaggiante)

  1. Per l'anno 2021 è istituito un contributo a fondo perduto, nella misura fissa per euro 20 mila, da erogare alle imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita IVA e di licenza di esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, aventi un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
100.093. Mandelli, D'Attis, Squeri, Porchietto.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Fondo per l'indennizzo degli esercenti attività dello spettacolo viaggiante)

  1. È istituito un contributo a fondo perduto, nella misura fissa per euro 20 mila, da erogare alle imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita IVA e di licenza di esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, aventi un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
100.035. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero e termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero e termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie ed investitori istituzionali.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
100.0101. Ruggieri, Baldini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero, ricettivo all'aria aperta e termale)

  1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «i settori alberghiero» sono aggiunte le seguenti parole: «, ricettivo all'aria aperta».
  2. La rubrica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è sostituita con la seguente: «Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero, ricettivo all'aria aperta e termale».
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 200 mila euro per l'anno 2021, 1 milione di euro per il 2022 e 800 mila euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
100.025. Moretto, Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure per il settore termale)

  1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli delle aziende termali è consentita, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio sanitario nazionale.
  2. In via eccezionale, per gli anni 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondosanitario nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
  3. È consentito alle regioni, come previsto dal comma 1, articolo 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste di attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, a valere sulla quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, cardiorespiratoria, per gli anni dal 2021 al 2023.
  4. Ai sensi del comma 4, dell'articolo 4 della legge 30 ottobre 2000, n. 323, la Conferenza delle regioni, di concerto con il Ministero della salute, l'INAIL, e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predisporre un progetto di studi sul termalismo sociale finalizzato alla prevenzione di malattie invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1, comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.
  5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2021, 2022, e 2023 sono sospese le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 25, della legge n. 724 del 1994.
100.062. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure per il ristoro delle agenzie di viaggio e tour operator)

  1. All'allegato 1, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono aggiunti i seguenti codici Ateco:

   «791100 Attività delle agenzie di viaggio 200 per cento;

   791200 Attività dei tour operator 200 per cento».

   Agli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
100.041. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Parcheggi pertinenziali degli alberghi)

  1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

   «i-bis) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse».
100.040. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ulteriori misure in materia di turismo)

  1. All'articolo 182, secondo comma, penultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «opere» aggiungere le seguenti: «nonché la scadenza delle autorizzazioni amministrative in essere nell'anno 2020 per l'esercizio dell'attività».
*100.077. Bergamini, Baldini.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ulteriori misure in materia di turismo)

  1. All'articolo 182, secondo comma, penultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «opere» aggiungere le seguenti: «nonché la scadenza delle autorizzazioni amministrative in essere nell'anno 2020 per l'esercizio dell'attività».
*100.060. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Ulteriori misure in materia di turismo)

  1. All'articolo 182, secondo comma, penultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «opere» aggiungere le seguenti: «nonché la scadenza delle autorizzazioni amministrative in essere nell'anno 2020 per l'esercizio dell'attività».
*100.012. Buratti.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding)

  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del wedding, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 novembre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di duecento mila euro per ciascun soggetto beneficiario.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
100.020. Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure per il settore dell'intrattenimento e del wedding)

  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del wedding, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è determinato applicando la percentuale prevista dal comma 5 del medesimo articolo alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020 rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 si provvede, nel limite di 500 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.
*100.022. Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure per il settore dell'intrattenimento e del wedding)

  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del wedding, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è determinato applicando la percentuale prevista dal comma 5 del medesimo articolo alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020 rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 si provvede, nel limite di 500 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.
*100.069. D'Attis.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Tax free)

  1. All'articolo 38-quater, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti parole: «70 euro».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 880 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 207.
100.026. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Destinazione transitoria dell'imposta di soggiorno)

  1. I Comuni che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 hanno istituito un'imposta di soggiorno destinano, in deroga a quanto previsto dal predetto comma, il relativo gettito riscosso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al finanziamento di interventi a sostegno delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di intermediazione immobiliare, responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno.
*100.092. Polidori.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Destinazione transitoria dell'imposta di soggiorno)

  1. I Comuni che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 hanno istituito un'imposta di soggiorno destinano, in deroga a quanto previsto dal predetto comma, il relativo gettito riscosso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al finanziamento di interventi a sostegno delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di intermediazione immobiliare, responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno.
*100.058. Foti, Mantovani, Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

  1. È istituito, un Fondo di solidarietà a favore del settore extralberghiero, per i gestori che svolgono attività ricettive quali bed and breakfast, case vacanze, gestite in forma non imprenditoriale e dotate di scia Amministrativa comunale ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti.
  2. Al Fondo di cui al comma 1 con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 20222 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.
100.0102. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure di sostegno al comparto turistico ricettivo)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno al comparto del turismo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, per l'anno 2021, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nel settore turistico ricettivo, extralberghiero e all'aperto, la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19, come risultante da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è concesso un contributo a fondo perduto.
  2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per ciascun beneficiario in misura pari al 100 per cento della perdita di fatturato registrata nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta del contributo.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo, denominato «Fondo emergenza turismo» con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.
  5. Il contributo di cui al comma 1, è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
100.059. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Contributo a fondo perduto per il settore bed & breakfast)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore di attività di bed & breakfast a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
100.08. Cecchetti.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

  1. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «come modificato dal comma 2 del presente articolo», sono aggiunte le seguenti: «nel testo vigente al momento del rilascio della concessione demaniale marittima o dell'atto di anticipata occupazione del bene demaniale, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 comma 4 della legge 27 dicembre 1979, n. 449».
100.014. Buratti.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2021, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
  2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni, con le parole: 300 milioni.
100.079. Mazzetti, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica», sono soppresse.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –30.000.000;
   2022: –30.000.000;
   2023: –30.000.000.
100.084. Mazzetti, Prestigiacomo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Stabilizzazione della cedolare secca su immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo)

  1. Al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «nell'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «dall'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 600 milioni e: 300 milioni.
100.080. Mazzetti, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cortelazzo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Botteghe storiche)

  1. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera:

   «d-bis) nei casi di rinnovo dell'atto di concessione o locazione aventi ad oggetto immobili che, in base alla normativa nazionale e regionale, sono individuabili quali locali, botteghe o sede di attività aventi comunque una particolare valenza storico, culturale e identitaria.».
100.05. Pellicani.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure di sostegno per le guide e gli accompagnatori turistici)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;

   b) al comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
100.045. Gava, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
((Misure di sostegno per le guide e gli accompagnatori turistici)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;

   b) al comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.».

  2. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
100.034. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta affitti)

  1. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì, nella misura dell'ottanta per cento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, alle imprese il cui volume di ricavi e compensi registrato nel periodo semestrale che va da maggio a ottobre 2020 abbia registrato una contrazione superiore al 50 per cento rispetto allo stesso semestre del precedente periodo d'imposta.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni.
100.051. Martinciglio, Manzo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure di sostegno agli agenti di commercio del turismo)

  1. Al fine di sostenere, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, gli agenti di commercio del settore del turismo che abbiano un contratto di mandato con tour operator alberghiero, compagnie aeree, GSA, DMC, compagnie di navigazione, compagnie ferroviarie, forniture alberghiere, enti del turismo, operatori congressuali o network turistici è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli agenti di commercio di cui al presente comma, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in considerazione della crisi delle attività professionali e imprenditoriali legate al turismo e dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, viene individuato un codice ATECO specifico per gli agenti di commercio di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 775 milioni di euro.
100.054. Perconti, Masi, Manzo.

ART. 101.

  Al comma 1, capoverso comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale aggiungere le seguenti: ed anche per le campagne pubblicitarie effettuate tramite pubblicità esterna e cartellonistica stradale.
101.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1. Al comma 1, capoverso comma 1-quater:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: anche in formato digitale, fino alla fine del periodo, con le seguenti: e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, entro il limite massimo 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: , nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 35 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico;

   c) all'ultimo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro, con le seguenti: 85 milioni di euro.

   2. dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 35 milioni di euro per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, per gli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 765 milioni di euro per l'anno 2021, 465 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
101.33. Scagliusi, Luciano Cantone, Marino, Grippa, Termini, Ficara, Barbuto, De Lorenzis, Carinelli, De Girolamo, Raffa, Serritella, Spessotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) finanziamento alle attività di informazione di testate quotidiane e periodiche e di agenzie di stampa che hanno alle loro dipendenze, a tempo pieno, non meno di cinque giornalisti e due poligrafici».

  1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
101.50. Siracusano, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-quater, aggiungere il seguente:

  1-quinquies. Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che abbiano effettuato investimenti, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, è attribuito un contributo nell'anno 2021, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento del valore complessivo degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di 500.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
101.32. Cancelleri, Sodano, Davide Aiello, Rizzo, Scerra, Grillo, Pignatone, Martinciglio, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È ricostituita, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014 n. 138, per concorrere all'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi per le testate giornalistiche e gli altri mezzi di comunicazione di interesse per gli italiani nel mondo, quale supporto ai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai fini della liquidazione dei contributi previsti dalla apposita legislazione in atto. La Commissione è composta da un numero di componenti definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e dalle associazioni di emigrazione più rappresentative. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato e alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
101.13. La Marca, Schirò.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: Per gli anni 2021 2022 con le seguenti: Per il quinquennio 2021-2025;

  Conseguentemente:

   dopo le parole: riviste e periodici aggiungere le seguenti: dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente o secondaria quella individuata dal codice ATECO 47.62.10;

   dopo le parole: legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere le seguenti: nella misura di euro 5.000,;

   sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le seguenti: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
101.51. Frassini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: Per gli anni 2021 2022 con le seguenti: Per il quinquennio 2021-2025;

   dopo le parole: riviste e periodici aggiungere le seguenti: dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente o secondaria quella individuata dal codice ATECO 47.62.10;

   dopo le parole: legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere le seguenti: nella misura di euro 5.000,;

   sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le seguenti: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –5.000.000;
   2022: –5.000.000;
   2023: –5.000.000.
101.52. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alle condizioni e con le modalità ivi previste aggiungere le seguenti: per l'anno 2020, ricomprendendo altresì le spese di locazione dei locali anche laddove operino più punti vendita esclusivi sul territorio comunale.
101.22. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alle condizioni e con le modalità ivi previste aggiungere le seguenti: per l'anno 2020, ricomprendendo in ogni caso le spese di locazione dei locali destinati alla vendita.
*101.42. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alle condizioni e con le modalità ivi previste aggiungere le seguenti: per l'anno 2020, ricomprendendo in ogni caso le spese di locazione dei locali destinati alla vendita.
*101.30. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici, di dispositivi POS e per le commissioni addebitate, per mutui e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta.
101.23. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici, di terminali POS.
*101.43. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici, di terminali POS.
*101.31. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per l'anno 2021, al fine di garantire l'accesso all'informazione a mezzo stampa sul territorio nazionale e di sostenere economicamente l'attività di vendita della stampa da parte di persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, il contributo una tantum di cui all'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto ai soggetti ivi indicati, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede, per 4 milioni a valere sulle risorse disponibili già destinate al bonus di cui all'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e per 3 milioni di euro a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
101.29. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per l'anno 2021, al fine di garantire l'accesso all'informazione a mezzo stampa sul territorio nazionale e di sostenere economicamente l'attività di vendita della stampa da parte di persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, il contributo una tantum di cui all'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto ai soggetti ivi indicati, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
101.28. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Morelli, Capitanio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per l'anno 2021, al fine di garantire l'accesso all'informazione a mezzo stampa sul territorio nazionale e di sostenere economicamente l'attività di vendita della stampa da parte di persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, il contributo una tantum di cui all'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto ai soggetti ivi indicati, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa. La misura massima del contributo è triplicata per le imprese femminili e per i soggetti di età inferiore a trenta anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
101.26. Mollicone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Per l'anno 2021, al fine di garantire l'accesso all'informazione a mezzo stampa sul territorio nazionale e di sostenere economicamente l'attività di vendita della stampa da parte di persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, il contributo una tantum di cui all'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto ai soggetti ivi indicati, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede per 4 milioni a valere sulle risorse disponibili già destinate al bonus di cui all'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e per 3 milioni di euro a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
101.41. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019 e 2020 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti modificazioni:

   2021: –5.000.000;
   2022: –12.000.000.
101.55. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «2022 e 2023» sono sostituite con le seguenti: «e 2022»;

   b) la parola: «35» è sostituita con la seguente: «32».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, della presente legge, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 795 milioni.
101.14. Ubaldo Pagano, Lattanzio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei». Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma cui si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
101.46. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
101.27. Del Barba.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, è istituito un Fondo con capienza pari a 60 milioni di euro finalizzato alla creazione di una carta elettronica del valore di 300 euro utilizzabile dagli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio per l'acquisto di testi e materiali di studio e non siano nello stesso anno già destinatari del beneficio di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in formato sia cartaceo sia digitale, compresi gli abbonamenti a piattaforme per lo studio universitario. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209 della presente legge.
101.19. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di attuare il pieno il diritto all'informazione per tutti i cittadini italiani, nelle rivendite presenti nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia a cui non vengono consegnati i quotidiani e periodici è fatto obbligo della loro distribuzione.
  6-ter. Al fine dell'applicazione delle misure di cui al comma 6-bis è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Informazione per tutti» con una dotazione iniziale di 1 milione di euro.
  6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati le modalità di accesso al fondo da parte dei distributori.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 499 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
101.2. Morgoni, Pezzopane.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di assicurare parità di accesso alle informazioni in materia di rapporti tra enti a gestione politica e organi di informazione, gli enti pubblici e partecipati presentano in via digitale, mensilmente e annualmente, un quadro aggiornato dei dati di appalto conclusi e in corso, relativi ad attività di fornitura, lavoro e servizi associati a organi di stampa, società editoriali e concessionarie pubblicitarie e qualsiasi attività economica sia associata o consociata ad attività di pubblica informazione. Nel caso di società pubblicitarie e concessionarie di pubblicità la cui attività è associata a organi di stampa, gli enti producono specifica documentazione con menzione degli organi di informazione interessati. Nel caso di banner e inserzioni pubblicitarie verrà inserita una menzione che riporti al committente del servizio.
101.34. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 776 milioni di euro per l'anno 2021, di 476 milioni per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
101.6. La VII Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*101.12. Lattanzio, Nitti, Piccoli Nardelli, Fusacchia, Vacca, Casa, Toccafondi, Fratoianni, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*101.24. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle imprese editrici di libri è riconosciuto, per la spesa sostenuta per l'anno 2020, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il Fondo è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
101.48. Palmieri, Casciello, Aprea, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
101.36. Del Barba.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto, per la spesa sostenuta per l'anno 2020, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
101.16. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto, per la spesa sostenuta per l'anno 2020, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
101.20. Mollicone, Frassinetti, Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto, per la spesa sostenuta per l'anno 2020, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
101.49. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal comma 10-quaterdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
101.15. Navarra.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 4,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili per la medesima finalità nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
101.9. Lattanzio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per gli anni 2021 e 2022 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
101.11. Lattanzio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
101.17. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*101.21. Mollicone, Butti, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*101.47. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mollicone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei». Ai maggiori oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023 derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209 della presente legge.
101.35. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei». Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
101.38. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi, Mollicone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
*101.7. Sensi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
*101.10. Lattanzio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
*101.45. Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di favorire e completare la conservazione e l'aggiornamento in formato digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che svolgono attività di informazione di interesse generale, il contributo di cui all'articolo 30-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
101.8. Sensi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di favorire la conservazione e l'aggiornamento in formato digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che svolgono attività di informazione di interesse generale, il contributo di cui all'articolo 30-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
101.37. Del Barba.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

  6-bis. Al fine di sostenere i piccoli editori il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209 della presente legge.
101.18. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «albi professionali», sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo e per le quali si intendono inapplicabili le disposizioni di cui alla precedente lettera a)».
101.44. Fornaro, Bersani, Epifani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023»;

   b) le parole: «esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi» sono sostituite dalle seguenti: «quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, escluse le pubblicazioni pornografiche».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

   2021: –13.000.000;
   2022: –13.000.000;
   2023: –13.000.000.
101.53. Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023»;

   b) le parole: «esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi» sono sostituite dalle seguenti: «quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, escluse le pubblicazioni pornografiche».
101.54. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Contributo per investimenti)

  1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi di 50 milioni di euro.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
101.020. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Agevolazioni in favore di editori e librai per vendita online)

  1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nei limiti di spesa di cui al comma 3, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 5.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), concessi ai soggetti di cui al presente comma per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano lo sviluppo di soluzioni di e-commerce.
  2. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
101.012. Del Barba.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Investimenti in stampa grafica e cartotecnica pubblicitaria e commerciale funzionali alla ripresa delle attività produttive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Per l'anno 2021, alle imprese che effettuano investimenti nelle tipologie di stampati pubblicitari e commerciali o cartotecnici di cui all'Allegato 1 della presente legge, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati.
  2. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 49 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2021.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione dei beneficiari del credito d'imposta, agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 49 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
101.021. Sani.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9)

  1. Al fine di favorire la crescita e gli investimenti del settore dei diritti audiovisivi, all'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6»;

   b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
101.010. Marattin, Nobili, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

  1. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «Per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2021»;

   b) il comma 6 è sostituito con il seguente: «Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2020 e di 180 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».
101.017. Barelli, Marin, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure per il sostegno dell'editoria)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 800 milioni per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
101.011. Mollicone, Butti, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Digital Transformation – Editoria 5.0)

  1. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale della filiera della stampa, alle imprese editrici e stampatrici di quotidiani, riviste e periodici, alle agenzie di stampa e alle imprese di distribuzione di quotidiani, riviste e periodici, sono concesse, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili, secondo la seguente articolazione:

   a) 20 per cento in forma di contributo a fondo perduto;

   b) 30 per cento in forma di finanziamento agevolato.

  2. Le agevolazioni sono destinate a sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0, con particolare riguardo a quelli finalizzati:

   a) all'innovazione dei processi produttivi e dell'organizzazione (industrial internet, cloud, big data e analytics, system integration);

   b) all'adozione di sistemi evolutivi di marketing editoriale (e-commerce, multimedia, sistemi di pagamento mobile e via internet, electronic data interchange-EDI);

   c) all'adozione di dispositivi di protezione tecnologica a tutela dei prodotti editoriali, in funzione di contrasto alla pirateria digitale (cybersecurity);

   d) a soluzioni tecnologiche di filiera per l'ottimizzazione della rete di distribuzione e vendita dei giornali e per l'estensione della copertura territoriale, con particolare riferimento alle aree interne e alle isole (software, piattaforme e applicazioni digitali).

  3. Per l'accesso alle agevolazioni, le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

   a) essere imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché dall'allegato I del regolamento GBER;

   b) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese, nonché nel Registro degli operatori di comunicazione per le imprese che vi sono obbligate all'iscrizione;

   c) avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000;

   d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

   e) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

  4. I soggetti di cui al comma 3, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figuri come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In tali progetti l'importo di cui al comma 3, lettera c), può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.
  5. Per i fini di cui al comma 2, i progetti devono prevedere la realizzazione di attività di innovazione ovvero di investimenti per un importo di spesa almeno pari a 10.000 euro.
  6. Le agevolazioni sono alternative e non cumulabili, in relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.
  7. La concessione delle agevolazioni è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a effettuare la notifica al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  7. Per la concessione delle agevolazioni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 60 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 1 a 7, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato nella misura di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022.
101.01. Lattanzio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 – Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo – ratificato, con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388)

  1. Dopo il comma 2 all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) ratificato, con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Vengono condonate le sanzioni amministrative irrogate, dal 1° gennaio 2012 al 27 dicembre 2017, per la mancata esibizione del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 relativamente ai lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 con contratto di lavoro subordinato, qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento.».
101.018. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Credito d'imposta per la promozione dell'editoria ecosostenibile)

  1. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali, ad esempio, carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa.
  3. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
101.013. Del Barba.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 817 dopo le parole: «tariffe» aggiungere le seguenti: «ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi»;

   b) al comma 819, lettera b) dopo le parole: «a uso privato» aggiungere le seguenti parole: «per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico.».
101.022. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

  1. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l'innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, è disposto l'incremento per gli anni 2021, 2022, 2023 di 200 mila euro. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella 14, Missione 2.1. Programma Direzione Generale Educazione e Istituti culturali cap. 2551/11 sostituire:

   2021: 200.000;
   2022: 200.000;

  con le seguenti:

   2021: 400.000;
   2022: 400.000;
   2023: 400.000.
101.016. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Disposizioni relative ai contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio)

  1. All'articolo 2, comma 3, dell'Allegato 10 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000 ove il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo dei collegamenti (radio e fissi) attivati a ciascun utente finale, i contributi per l'utilizzo delle frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio previsti dalla tabella dell'articolo 5 del presente allegato sono sostituiti dal pagamento dei contributi di seguito indicati per ciascun collegamento monodirezionale: 1) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz; 2) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz; 3) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz; 4) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)».
101.015. Gubitosa.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Contributi in conto capitale per le imprese radiofoniche)

  1. Al fine di sostenere le imprese radiofoniche nazionali e locali, a fronte di progetti aventi ad oggetto investimenti in software di intelligenza artificiale per la creazione o la gestione di piattaforme digitali e multimediali, è riconosciuto un contributo, una tantum e a fondo perduto in conto capitale, per il 2021, pari al 30 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
  2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
101.08. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Credito di imposta per la formazione professionale per le imprese radiofoniche)

  1. Alle imprese radiofoniche nazionali e locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento per la formazione delle professionalità rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, nonché incentivi al turnover generazionale e all'assunzione di giovani con competenze nelle nuove professioni dell'informazione digitale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
101.05. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Credito di imposta per le imprese radiofoniche)

  1. Alle imprese radiofoniche nazionali e locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento per gli investimenti in beni strumentali per supportare e incentivare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
101.04. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Esenzione canone speciale Rai per strutture ricettive)

  1. A decorrere dal mese di gennaio 2021 e sino al mese di dicembre 2021, per i titolari di strutture ricettive nonché di consumo e somministrazione di bevande, è abolito il pagamento della rata del canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi televisivi ubicati presso i ristoranti, gli alberghi e i locali di somministrazione.
  2. Per i titolari di strutture ricettive, che hanno già provveduto al versamento della quota annuale, semestrale o trimestrale del canone speciale è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cento per cento della somma sostenuta.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sui redditi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
101.09. Vanessa Cattoi, Capitanio, Coin, Maccanti, Morelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure per il sostegno della stampa)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici locali anche online che già non beneficino di altri contributi statali e a prescindere dalla forma giuridica o dall'appartenenza a gruppi.
  2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.
  3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
101.02. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure per il sostegno delle agenzie di stampa)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
  2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.
  3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
101.07. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Pubblicità degli avvisi legali sui giornali)

  1. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione locale aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa.».
101.03. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Voucher per consulenze in innovazione per le imprese radiofoniche)

  1. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese radiofoniche nazionali e locali, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 50.000 euro.
  2. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
101.06. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Bonus TV 4.0)

  1. Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, a decorrere dall'annualità 2021 il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 100 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, così come modificato dal presente articolo. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire alle finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 1039, così come modificato dal presente articolo, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare la seguente variazione:

  2021: – 100.000.000;
101.014. Luciano Cantone, Scagliusi, Termini, Barbuto, Serritella, Grippa, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Marino, Raffa, Spessotto, Manzo.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Tutela delle imprese di pubblicità esterna)

  1. Ai fini di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente delle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, disciplinati dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o collocati nelle stazioni ferroviarie, metropolitane o negli aeroporti per l'anno 2021, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di complessivi 20 milioni di euro, un credito di imposta, nella misura del 50 per cento dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, dovuto ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gravanti sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2020.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
101.019. Paolo Russo.

ART. 102.

  Sopprimerlo.
102.17. Mulè.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 premettere il seguente:

  01. I soggetti di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che rispettano i limiti reddituali di cui al comma 5, lettere a) e b), della medesima legge e non risultino titolari nel medesimo periodo di altri contratti per la fruizione di servizi audiovisivi in abbonamento o pay-per-view, anche se intestati al coniuge, sono esonerati dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1° gennaio 2021.;

   b) al comma 1, alinea, dopo le parole: assegnazione delle risorse, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 01 e;

   c) al comma 1, lettera b) dopo le parole: vigente a specifiche finalità, aggiungere le seguenti: anche per incrementare il numero delle ore di produzioni televisive nel rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici di accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità uditiva e visiva,.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2021 che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
102.18. Casciello, Mulè, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 130 milioni.
102.6. Tiramani.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 125 milioni.
102.5. Tiramani.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 120 milioni.
102.4. Tiramani.

  Al comma 2, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
102.7. Tiramani.

  Al comma 2, le parole: nell'esercizio successivo. sono sostituite dalle seguenti: in progetti educativi e campagne di comunicazione pubblica destinati ad una più ampia diffusione dell'educazione ai media e al pensiero critico, le cui modalità sono individuate con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
102.1. Lattanzio.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Una quota parte del canone radiotelevisivo di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, pagato per l'anno 2020 dalle imprese turistico-ricettive viene considerata versata a titolo di acconto per l'anno 2021. Tale quota è determinata in proporzione ai giorni per i quali è stato pagato il canone e la struttura non ha registrato la presenza di ospiti. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

  2021: – 2.000.000.
102.19. La X Commissione.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Una quota parte del canone radiotelevisivo di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, pagato per l'anno 2020 dalle imprese turistico ricettive viene considerata versata a titolo di acconto per l'anno 2021. Tale quota è determinata in proporzione ai giorni per i quali è stato pagato il canone e la struttura non ha registrato la presenza di ospiti.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

  2021: – 2.000.000.
102.11. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.
   1-ter. All'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la parola: “affittacamere”, sono aggiunte le seguenti: “gestori professionali di affitti brevi”;
   1-quater. Al relativo onere valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
102.12. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico».

  Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.
102.2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  All'articolo 102, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per le imprese turistico-ricettive, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.»

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 796 milioni di euro per l'anno 2021, 496 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
102.16. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».
*102.8. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».
*102.10. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   e-bis) il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività sia svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento.
102.3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, per le imprese turistico ricettive non sono dovuti i compensi relativi ai canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, nonché le tariffe per il pagamento dei diritti connessi discografici di cui agli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
102.14. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Modalità di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni)

  1. All'articolo 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, il secondo comma è soppresso.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.
102.04. Scagliusi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Fondo per il sostegno delle produzioni nazionali audiovisive)

  1. Nello stato di previsione del ministero dello sviluppo economico è istituito, con la dotazione di 20 milioni per l'anno 2021 e 30 milioni per l'anno 2022, il «Fondo per il sostegno delle produzioni nazionali audiovisive», al fine di sostenere l'attività di Rai S.p.A.
  2. Agli oneri derivanti, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
102.9. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Contributo straordinario emittenti locali)

  1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e l'economia determinati dall'epidemia di COVID-19 e consentire alle emittenti televisive e radiofoniche locali di continuare a svolgere un servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione a beneficio dei cittadini, è erogato un contributo straordinario d'importo complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Il contributo è erogato alle emittenti radiofoniche e televisive locali con concessione governativa in possesso di testata giornalistica, proporzionalmente al numero di impianti inseriti nel catasto pubblico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), e non presenti nella graduatoria approvata dal Ministero dello sviluppo economico in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Il contributo non può comunque eccedere il tetto di 20.000 euro.
  2. Al relativo onere, quantificato in 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209, della presente legge.
102.02. Ermellino.

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Contributo straordinario emittenti locali)

  1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e l'economia determinati dall'epidemia di COVID-19 e consentire alle emittenti televisive e radiofoniche locali di continuare a svolgere un servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione a beneficio dei cittadini, è erogato un contributo straordinario d'importo complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Il contributo è erogato alle emittenti radiofoniche e televisive locali con concessione governativa in possesso di testata giornalistica, proporzionalmente al numero di impianti inseriti nel catasto pubblico dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (AGCOM), e non presenti nella graduatoria approvata dal Ministero dello sviluppo economico in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Il contributo non può comunque eccedere il tetto di 20.000 euro.
  2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
102.03. Ermellino, Trano, Piera Aiello.

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.
(Istituzione del fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici)

   1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo sulle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e le procedure di partecipazione delle imprese e di affidamento delle gare di appalto, è istituito il fascicolo aziendale informatico e l'Anagrafe degli operatori economici.
   2. Il fascicolo di cui al comma 1 comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.
   3. L'Anagrafe, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce l'archiviazione e gestione dei fascicoli aziendali informatici di cui al comma 2.
   4. Per le finalità di cui al comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione con cui sono stabilite le modalità di iscrizione all'Anagrafe da parte degli operatori economici nonché alla definizione dei criteri e delle procedure relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nelle procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture».
102.15. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.

  1. All'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
   Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.»
102.05. D'Ettore, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Proroga sospensione canone di abbonamento alle radioaudizioni «Sisma Centro Italia 2016»)

  1. Nei territori dei comuni di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è prorogata al 31 dicembre 2023 la sospensione del pagamento del canone RAI già prevista per il periodo 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1 comma 3 del decreto-legge 28 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ed è prorogato a partire dal 1° gennaio 2024 il recupero delle somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del precedente comma, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2024. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione.
  3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
102.13. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Obblighi per l'integrazione di nuove codifiche sui ricevitori televisivi)

  1. All'articolo 3-quinquies, comma 5 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 il quarto periodo è soppresso e all'ultimo periodo dopo le parole: «al presente comma» sono aggiunte le seguenti: «; analogamente, la stessa Autorità, sentiti gli operatori di mercato interessati, indica le nuove codifiche da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica».
102.01. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 105.

  All'articolo 105, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono aggiunte le seguenti: «dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della pubblica amministrazione,»;

   b) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: ; dopo le parole «tecnologica e la digitalizzazione» aggiungere le seguenti: «, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

   c) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PAGOPA, le regioni e le province autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle attività pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021 da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  2-ter. In ragione delle precedenti determinazioni di cui al comma 2-bis i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare l'integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, all'onere previsto al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 68, comma 1, della presente legge.
105.5. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: Con i predetti decreti, aggiungere le seguenti; d'intesa con la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
105.14. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la costruzione di infrastrutture digitali volte all'efficientamento dei processi amministrativi e tecnico-scientifici per la valutazione dei farmaci, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di definizione di prezzo e rimborsabilità dei medicinali previste dal decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 («Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale») e dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
*105.1. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la costruzione di infrastrutture digitali volte all'efficientamento dei processi amministrativi e tecnico-scientifici per la valutazione dei farmaci, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di definizione di prezzo e rimborsabilità dei medicinali previste dal decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 («Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale») e dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
*105.12. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la costruzione di infrastrutture digitali volte all'efficientamento dei processi amministrativi e tecnico-scientifici per la valutazione dei farmaci, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di definizione di prezzo e rimborsabilità dei medicinali previste dal decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 («Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale») e dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
*105.13. Bologna, Rospi, Longo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alla formazione permanente del personale delle pubbliche amministrazioni per lo sviluppo delle competenze digitali e la competitività e produttività connesse all'innovazione tecnologica.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: –5.000.000;
   2022: – ;
   2023: – .
105.3. Buratti.

  Sopprimere il comma 2.
105.6. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, considerate le iniziative ed attività di singole pubbliche amministrazioni che comportano un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), per assicurare la sostenibilità tecnico ed economica del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID), in deroga a quanto previsto dal comma 2-decies dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è corrisposta ai gestori dell'identità digitale una indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono previste misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi; sono, altresì, previsti i criteri di attribuzione dell'indennità ai gestori dell'identità digitale basati su principi di proporzionalità rispetto al numero di identità digitali gestite da ciascuno dei gestori e, infine, a scopo statistico, i criteri di comunicazione all'Agenzia per l'Italia digitale da parte delle singole pubbliche amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite il sistema di identità digitale. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e contributo ai gestori dell'Identità Digitale;

   ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
105.4. Buratti, Mancini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la parola: «sessanta» è sostituita con la seguente: «settantadue».
105.10. Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 291, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento», sono aggiunte le seguenti: «o tramite qualsiasi altra modalità digitale».
105.8. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la gestione pubblica dei dati sanitari raccolti tramite convenzione con Sogei S.p.A..
105.11. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 105, aggiungere i seguenti:

Art. 105-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di viaggi e turismo)

  1. Alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa sul territorio nazionale, indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo di imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Decisione della Commissione europea del 28 ottobre 2020 C(2020) 7595 final «Aiuti di Stato SA.58159 (2020 / N) – Italia. COVID-19: modifiche alla SA.57429 (2020 / N) – esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati in conseguenza della crisi economica provocata da l'epidemia di COVID-19».
  4. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è diminuito di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 105-ter.
(Sospensione dei versamenti tributari delle imprese di viaggi e turismo)

  1. Per i soggetti che esercitano l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa sul territorio nazionale, sono sospesi i termini che scadono nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 relativi:

   a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

   b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

   c) agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

  2. I versamenti di cui al comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di sei rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 aprile 2021.
  3. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 105-quater.
(Tax credit pacchetti turistici)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'articolo 176, è aggiunto il seguente:

«Art. 176-bis.

   1. Per il periodo d'imposta 2021 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 60.000 euro, utilizzabile per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, resi in ambito nazionale.
   2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
   3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

   a) l'acquisto del pacchetto turistico o dei servizi turistici collegati deve avvenire presso una agenzia di viaggio o un tour operator con sede legale ed amministrativa o sede operativa nel territorio dello Stato o stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge attività di organizzazione o intermediazione dei predetti servizi;

   3. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 60 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il tour operator, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 40 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
   4. Lo sconto di cui al comma 3 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al tour operator sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le agenzie di viaggio e i tour operator possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il tour operator e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
   5. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 3.
   6. Il credito di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2021 e in 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

Art. 105-quinquies.
(Digit tax credit)

  1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023 alle agenzie di viaggi e tour operator è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 100.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

   a) acquisto, anche in leasing, ed installazione di modem/router e di impianto wi-fi;

   b) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

   c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici;

   d) acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

   e) creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per la prenotazione, acquisto e vendita on-line di servizi turistici (gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori);

   f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;

   g) acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

   h) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti on-line e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

   i) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

   l) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

   m) creazione o acquisto di software per la gestione dei datawarehouse e la creazione di dashboad di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

   n) spese per servizi relativi alla formazione del titolare e del personale per l'utilizzo dei programmi sopra elencati (docenze e tutoraggio).

  3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.
  5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono definite le tipologie di spese eleggibili, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni e i servizi oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.
105.04. Bonomo, Gavino Manca, Zardini, Benamati, Soverini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali)

  1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento e finitura della sezione di scavo a regola d'arte e, in un'ottica di efficienza e di massimizzazione dell'abbattimento del digital divide, può utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione per collegare in fibra ottica ad alta velocità gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.
  2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l'intervento di scavo di cui al comma 1 interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente e all'ente titolare o gestore della strada.
105.014. Luciano Cantone, Scagliusi, Ficara, De Lorenzis, Barbuto, Carinelli, De Girolamo, Grippa, Marino, Raffa, Serritella, Spessotto, Termini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. Al fine di proseguire gli interventi di cui all'articolo 1, commi 205 e 206, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 1, comma 205, della stessa legge è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
105.010. Cabras, Perantoni, Scanu, Grillo, Alberto Manca, Corneli.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Kit digitalizzazione)

  1. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale, in via sperimentale ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, non titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), per il tramite di Poste Italiane o di altri identity provider abilitati, è concesso in comodato gratuito per un anno un telefono mobile dotato di connettività. Il telefono mobile è dotato dell'applicazione «io» e di abbonamento che consenta la consultazione on-line di due organi di stampa.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 400 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.
  3. Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 400 milioni.
105.020. Gelmini, Bergamini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Segnalazione certificata inizio attività)

  1. All'articolo 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano rilevanti o di minore rilevanza per la pubblica incolumità, la segnalazione anzidetta, esclusa in ogni caso la necessità dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è corredata da una dichiarazione del progettista, che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Tale dichiarazione, unitamente alla documentazione e alla denuncia di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è subito trasmessa al competente ufficio tecnico della regione dallo stesso ufficio che riceve la segnalazione anzidetta. Al termine dei lavori, viene inviata la prevista documentazione al medesimo ufficio che riceve la segnalazione anzidetta.»
105.08. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Istituto per l'Intelligenza Artificiale – I3A)

  1. Per l'istituzione dell'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale (I3A), con sede a Torino, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:

   alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –80.000.000;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2022: –80.000.000;
   2023: –80.000.000.
105.02. Magi, Fusacchia, Mor, Palmieri, Bruno Bossio, Aprea, Serritella, Rizzone, Costa, Angiola, Frate, Mollicone, Lattanzio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

  1. La dotazione del fondo per le emergenze relative alle emittenti locali previsto dall'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti commerciali è ripartito secondo i criteri e le aliquote sotto riportate:

   a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento;

   b) in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b): 50 per cento;

   2-bis. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, il Ministero determina l'entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 2, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera b).».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
105.016. Scagliusi, Galizia.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana.

  Ai relativi oneri, valutati in 20 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
105.09. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici)

  1. È istituito il Comitato denominato «Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici» (CCSPT), con lo scopo di promuovere e sostenere l'accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo delle tecnologie emergenti quali l'intelligenza artificiale, l'analisi dei big data, il machine learning, la sicurezza delle reti e delle informazioni, la protezione informatica e la verifica delle tecnologie di telecomunicazione, nonché di favorire lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, attraverso creazione di parchi tecnologici che facilitino il progresso e l'innovazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni in una cornice di sicurezza e al fine di conseguire l'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti, certificazione e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela dell'interesse della sicurezza nazionale nel settore e della tutela della sovranità digitale.
  2. Il Comitato pianifica, elabora, sviluppa, promuove e supporta iniziative e progetti di innovazione tecnologica e programmi di ricerca riguardanti la sicurezza delle reti, dei sistemi e dei programmi informatici e dell'espletamento dei servizi informatici, in coerenza con la strategia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e correlate disposizioni attuative; supporta, anche attraverso le proprie strutture fisiche, le realtà private competenti nella materia della sicurezza informatica, le istituzioni nazionali competenti nella materia della sicurezza informatica, anche ai fini della partecipazione alla definizione degli standard internazionali nel settore; promuove la consapevolezza dei rischi informatici presso le Istituzioni, le imprese e gli altri utenti di prodotti e servizi informatici.
  3. Per il raggiungimento dei propri scopi, il Comitato instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero, stipula contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, se tali soggetti svolgono attività comunque strumentali al perseguimento delle sue finalità; infine promuove lo sviluppo di distretti geografici integrati, indirizzati al raggiungimento delle finalità del Comitato con lo scopo ulteriore di favorire il reclutamento di personale specializzato nelle materie di settore o alla formazione di personale proveniente da università che instaurano rapporti formali con il Comitato.
  4. Sono membri fondatori il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e, ove istituita, l'Autorità politica delegata per le funzioni nella materia delle tecnologie dell'informazione e dell'innovazione digitale. Per le attività attuative del presente articolo si avvale dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio.
  5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Segretariato generale, esercita la vigilanza amministrativa sul Comitato e, per il tramite dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, la vigilanza sulla corrispondenza dell'attività tecnico-operativa da essa svolta agli scopi e agli obiettivi di cui al presente articolo.
  6. Lo statuto del Comitato individua, tra l'altro:

   a) gli organi dell'Istituto, la loro composizione, nonché i rispettivi compiti, prevedendo che la maggioranza dei componenti di ciascun organo sia nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica integrato ai sensi del comma 4, e che gli altri componenti debbano comunque ottenere il preventivo gradimento dello stesso CISR integrato ai sensi del comma 4;

   b) le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;

   c) le modalità della partecipazione al Comitato di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono contribuire finanziariamente alle attività dirette a realizzare lo scopo del Comitato;

   d) le modalità di cooptazione di nuovi soci anche da associazioni costituite con finalità previste dal comma 1 e 2.

  7. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR integrato ai sensi del comma 4. Per l'esercizio della predetta funzione di proposta il CISR integrato ai sensi del comma 4, si avvale dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, che predispone lo schema di statuto assicurando gli opportuni raccordi tra i membri fondatori. Con la medesima composizione di cui al presente comma, il CISR approva ogni altro atto concernente il Comitato, ove previsto dallo statuto.
  8. Il patrimonio del Comitato è costituito da apporti dei membri fondatori ed è incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché da risorse provenienti da soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. In via preferenziale al Comitato possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La concessione in comodato di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali concessi in comodato al Comitato. Inoltre, ai sensi del comma 3, il Comitato può prevedere la messa in opera di studi fattibilità, ricerca e costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione ed il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della sicurezza delle reti e delle informazioni. Lo statuto vincola l'intero patrimonio del Comitato al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e al comma 6 e precostituisce modalità idonee ad assicurare che, in sede di liquidazione del patrimonio stesso, i beni necessari a tale perseguimento non siano distratti dall'utilizzo da parte di soggetti pubblici.
  9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione del Comitato e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato, oltre che di proprio personale, può avvalersi di unità di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione, su richiesta della stessa, da enti pubblici e da amministrazioni pubbliche secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti. Il Comitato può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.
  11. La Presidenza del Consiglio assicura il più celere avvio delle attività del Comitato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, sono nominati un commissario unico e un collegio dei revisori, e ne sono definiti i compiti. Il commissario unico, fino all'approvazione dello statuto e all'entrata in funzione degli organi dallo stesso previsti, adotta con i poteri dell'organo monocratico ogni atto occorrente per assicurare la costituzione e il funzionamento delle strutture amministrative del Comitato, nonché gli atti necessari per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 6. Per l'espletamento dei propri compiti il commissario è autorizzato ad avvalersi di personale, fino al limite massimo di 20 unità, secondo le disposizioni di cui al comma 10.
  12. I compensi del commissario unico e dei revisori di cui al comma 11 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti generali previsti dalla normativa vigente.
  13. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021, di 20 milioni di euro per il 2022, di 30 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2025. Al relativo onere, valutato in 10 milioni per l'anno 2021, 20 milioni per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023, 30 milioni di euro per il 2024, 30 milioni per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  14. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione del Comitato a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Comitato. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, su richiesta del commissario unico di cui al comma 11, a valere sullo stanziamento di cui al comma 13, relativo all'anno 2021, le anticipazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività demandate allo stesso commissario, che affluiscono sul predetto conto.
105.9. Mollicone, Trancassini, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

  1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 105 della presente legge, che prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione anche tramite trasferimenti alle pubbliche Amministrazioni e ai soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 82 del 2005, per la realizzazione di specifici progetti di trasformazione digitale curati dalle regioni, dalle provincie autonome, dai comuni o, più in generale, da tutti i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del Codice dell'amministrazione digitale, è istituito un apposito Fondo atto alla formazione e alla assunzione di personale specializzato nella digitalizzazione dal Patrimonio artistico-culturale, ivi compresi gli Archivi di Stato o di interesse pubblico.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 50 milioni di euro nel 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
105.06. Racchella.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Firma digitale deposito atti telematici presso il Registro delle Imprese)

  1. All'articolo 31, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-quater, dopo le parole: «e periti commerciali,» sono aggiunte le seguenti: «nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

   b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «e periti commerciali,» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
*105.018. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Firma digitale deposito atti telematici presso il Registro delle Imprese)

  1. All'articolo 31, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-quater, dopo le parole: «e periti commerciali,» sono aggiunte le seguenti: «nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

   b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «e periti commerciali,» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
*105.021. Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Digitalizzazione dell'incasso degli assegni)

  1. All'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
   La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
   Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.»
**105.013. Raduzzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Digitalizzazione dell'incasso degli assegni)

  1. All'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
   La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
   Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.»
**105.019. Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Banca dati trasparenza)

  1. All'articolo 34, del decreto-legge 14 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Al fine di favorire la trasparenza e la responsabilità delle Amministrazioni Pubbliche, promuovendo al contempo la partecipazione attiva dei cittadini alla valutazione dei servizi erogati, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Banca Dati Unica Qualitativa delle amministrazioni pubbliche (BDUQ), che raccolga, ordini ed elabori in formato digitale su una piattaforma nazionale le informazioni pubblicate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali.
   7-ter. La Banca Dati Unica Qualitativa, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, è finalizzata alla valutazione comparata della trasparenza, integrità ed efficienza delle amministrazioni pubbliche, e alla conseguente predisposizione di un piano di rafforzamento della capacità istituzionale delle amministrazioni meno performanti che si ispiri alle buone pratiche esistenti tra le amministrazioni stesse, così da favorire la qualità della spesa pubblica e rendere possibile l'effettivo miglioramento dei servizi pubblici con il monitoraggio civico.».
105.012. Baldino, Berti.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Misure per l'accesso digitale alla pubblica amministrazione e riduzione dell'utilizzo della carta)

  1. L'utilizzo della carta di identità elettronica (CIE) e del sistema pubblico di identità digitale (SPID) per l'accesso alle piattaforme digitali della pubblica amministrazione consente l'inoltro di istanze rivolte alla pubblica amministrazione.
  2. È fatto divieto alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di chiedere all'utenza o ad altre pubbliche amministrazioni la produzione in formato cartaceo di documenti originati in formato digitale. Tutti i documenti cartacei, che per espressa previsione di legge non necessitano di essere esibiti o trasmessi in copia conforme all'originale, non possono essere richiesti all'utenza se non in formato digitale.
  3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, nel triennio 2021-2023, riducono progressivamente l'utilizzo della carta per la formazione di ogni documento, in misura non inferiore al settanta per cento e realizzano una corrispondenza riduzione della spesa per l'acquisito di materiale e di strumenti riproduttivi e per la stampa.
  4. Nelle more del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, le risorse appostate nei corrispondenti capitoli di bilancio delle amministrazioni centrali sono comunque ridotte del 20 per cento per l'anno 2021, del 40 per cento per l'anno 2022 e del 70 per cento dall'anno 2023.
  5. La progressiva realizzazione della misura di cui al comma 3, costituisce elemento di valutazione della performance del dirigente.
105.011. Baldino, Berti, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Misure per l'incremento qualitativo della sicurezza informatica delle PMI)

  1. Per tutelare le piccole e medie imprese, i CAF e i professionisti abilitati dai rischi derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico strutturale in cybersecurity e business continuity, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di prevenzione e contrasto al crimine nell'ambito della sicurezza informatica.
  3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2020, 2021, 2022.
105.7. Mollicone, Frassinetti, Trancassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Fondo per l'accesso ai servizi televisivi nelle aree montane)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2021 per incentivare e garantire l'accessibilità ai servizi televisivi su tutto il territorio nazionale. Per le finalità di cui al primo periodo, ai residenti nei comuni montani è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al medesimo primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un «buono tv» pari a 200 euro per l'acquisto di parabole satellitari e piattaforme tvsat. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1, della presente legge.
105.05. Enrico Borghi, Buratti.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Fondo per incentivi per quanti si dotano di parabola satellitare e piattaforma tvsat nei Comuni montani)

  1. Al fine di ridurre il numero di persone che hanno difficoltà di accesso ai canali televisivi del servizio pubblico e degli operatori privati, è istituito un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, con dotazione pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, destinato all'erogazione di voucher per i residenti nelle aree montane per l'acquisto di parabole satellitari e piattaforme tvsat.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito, il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione del beneficio di cui al comma 1.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.
105.2. Pezzopane.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Misure di semplificazione in materia di impianti di telecomunicazioni)

  1. All'articolo 35, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il numero «100» è sostituito dal seguente: «250».
105.03. Zennaro.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 2017, n. 146)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita con la seguente:

   «a) 80 per cento ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 10 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7»;

   b) all'articolo 2, comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:

   «b) 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 30 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7»;

   c) all'articolo 4, comma 1, lettera a), il punto 1) è sostituito con il seguente:

    «1) pari ad almeno 4 dipendenti di cui almeno 1 giornalista»;

   d) all'articolo 4, comma 1, il punto 2) della lettera a) è soppresso;

   e) all'articolo 4, comma 1, il punto 3) della lettera a) è soppresso;

   f) all'articolo 4, comma 2), sopprimere le parole: «con almeno un giornalista»;

   g) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è soppressa;

   h) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è soppressa;

   i) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Alle emittenti radiofoniche e televisive commerciali attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito sulla base dei dipendenti in carico nell'anno precedente.».
105.01. Sani.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

  1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione dell'1 per cento annuo.
105.015. De Lorenzis, Lovecchio, Scagliusi, Luciano Cantone, Ficara.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Fondazione Centro studi per la Terza Economia)

  1. Al fine di promuovere in tutte le sue articolazioni un nuovo modello di sviluppo che pone al centro il benessere della comunità e degli individui che la compongono, valorizza i beni presenti sul territorio e coinvolge, orientandole ad un obiettivo comune e con impatto misurabile, attori pubblici e privati, imprese benefit e non benefit, Terzo settore e corpi intermedi, è istituita la Fondazione denominata Centro studi per la Terza Economia. Compito del centro studi è anche quello di monitorare in chiave sistemica i progressi conseguiti, gli impatti – anche finanziari – prodotti, al fine di fornire al decisore pubblico elementi di valutazione e analisi.
  2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi della fondazione, della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economia e della finanze.
  3. Il patrimonio della fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati e alla stessa può essere affidata l'attuazione di interventi o fase di progetti finanziati con fondi di provenienza comunitaria per il raggiungimento di finalità coerenti con lo scopo. Alla fondazione possono essere concessi, a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato.
  4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –200.000.
105.017. Manzo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

  1. Al fine di potenziare e sostenere le spese di funzionamento e gestione delle associazioni dedite ad attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità è istituito un fondo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, tra le associazioni del terzo settore, così come definite ai sensi decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che soddisfino i seguenti requisiti:

   a) rechino nel proprio statuto associativo finalità e obiettivi prevalentemente rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere;

   b) si siano costituite in data antecedente al 1° gennaio 2018.

  3. I comuni concedono alle associazioni di cui al comma 2 l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di beni immobili appartenenti al proprio patrimonio per la gestione di luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, nonché per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
105.07. Ubaldo Pagano.

ART. 106.

  Sopprimerlo.
*106.1. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Sopprimerlo.
*106.4. Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni;

   2. sopprimere le parole: , coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Per le finalità di cui al comma 1, in coerenza con l'obiettivo di definire una visione nazionale unitaria costruita dal basso sul futuro dell'Unione europea, è istituita presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia coordinata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con una delegazione parlamentare appositamente costituita tra i componenti delle commissioni parlamentari competenti con determinazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
106.7. Battelli, Galizia, Scerra, Ianaro, Penna, Berti, Bruno, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Vignaroli, Leda Volpi, Manzo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al fine di coordinare le iniziative necessarie per lo svolgimento dei lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa, nonché gli eventi nazionali e europei a essa connessi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari europei e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti, sulla base degli indirizzi provenienti dal Parlamento, i principi generali per la realizzazione e il monitoraggio delle iniziative di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
106.5. Ianaro, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Vignaroli, Leda Volpi, Battelli, Nappi.

  Al comma 1, sostituire le parole: due milioni di euro con le seguenti: 200.000 euro.
106.3. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Le iniziative, di cui comma 1, dovranno:

   a) riguardare le priorità contemplate nell'Agenda strategica 2019-2024 (approvata dal Consiglio europeo del 20-21 giugno 2019), in seguito alla quale è stata programmata la Conferenza sul futuro dell'Europa che, con il coinvolgimento di Stati membri, Istituzioni, Parlamenti nazionali, cittadini e società civile avrà l'obiettivo di elaborare concrete ipotesi di riforma e proposte operative da attuare entro l'avvio del prossimo ciclo istituzionale 2024-2029, così da riuscire a dare un rinnovato slancio all'azione dell'Unione, soprattutto attraverso l'ascolto e la partecipazione attiva dei cittadini;

   b) attenersi alle indicazioni e agli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissione Europea del 22 gennaio 2020 «Dare forma alla Conferenza sul futuro dell'Europa» (COM(2020)0027) e nella Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 (2020/2657(RSP);

   c) riflettere il contenuto del documento esplorativo «Non-paper italiano sulla Conferenza sul futuro dell'Europa (2020-2022)» del 19 febbraio 2020, che sintetizza la posizione e le proposte dell'Italia, dirette al successo della Conferenza.
106.6. Ianaro, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Vignaroli, Leda Volpi, Battelli, Nappi.

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Indicatori BES e Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030)

  1. All'articolo 10, della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 10-bis, dopo le parole «degli indicatori di benessere equo e sostenibile» aggiungere le seguenti «e degli indicatori relativi agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite»;

   b) al comma 10-ter, dopo le parole «degli indicatori di benessere equo e sostenibile» aggiungere le seguenti «e degli indicatori relativi agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite».

  2. Al fine di ampliare la relazione di cui all'art. 10-ter della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 per ricomprendere gli indicatori riferiti agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 20030 delle Nazioni Unite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile e di sviluppo sostenibile. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca. Il Comitato provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile e di sviluppo sostenibile da inserire nella relazione di cui di cui all'art. 10-ter della Legge 31 dicembre 2009 n. 196. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.
  3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 2 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualunque titolo richiesto. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  4. Al fine di promuovere la corretta implementazione dei nuovi indicatori nei Documenti di economia e finanza redatti dal Ministero dell'Economia e delle finanze, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2023.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
106.01. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani, Muroni, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Disposizioni in materia di cooperazione internazionale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il rafforzamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano e per assicurare un riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e per rispondere alla crisi da COVID-19 e sostenere i settori chiave per le fasce più vulnerabili dei Paesi poveri come l'istruzione, la formazione, la salute, la sicurezza alimentare e la nutrizione, la protezione sociale e l'empowerment di genere. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 300 milioni per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, 300 milioni per l'anno 2022 e ai 450 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
106.02. Occhionero, Portas, Del Barba.

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

106-bis.
(80 anni del Manifesto di Ventotene)

  1. Al fine di consentire la diffusione e la valorizzazione del Manifesto di Ventotene, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua stesura, è autorizzata la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse sono destinate a iniziative e progetti con decreto del Ministro per gli Affari europei. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo promuovono, con risorse proprie, iniziative di rilievo nazionale rispettivamente con gli studenti e di carattere artistico e culturale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sulle risorse stanziate all'articolo 209.
106.03. Fusacchia, Quartapelle Procopio, Muroni, Tabacci, Palazzotto, Magi, Lattanzio.

ART. 107.

  Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:

   a0) All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e 2 spetta altresì alle imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi e manifestazioni fieristiche indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e dei compensi al periodo precedente di quello in corso.»

  Agli oneri derivanti dalla presente proposta valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente la rubrica dell'articolo 107 è così sostituita: (Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di crediti d'imposta e regime temporaneo degli aiuti di Stato).
107.2. Del Barba, Fregolent.

  Al comma 1, capoverso articolo 60-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole: almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 aggiungere le seguenti: oppure per quelle imprese che, avendo intrapreso l'esercizio della loro attività a partire dal primo gennaio 2020, non hanno potuto registrare un fatturato nell'anno 2019 ma hanno subito delle perdite a causa della diffusione della pandemia.
107.8. Licatini.

  Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

  1-bis. Gli articoli 1 e 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, gli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché l'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  1-ter. A tutte le misure adottate ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, si applica la sezione 3.12 della stessa, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e dei requisiti ivi previsti, purché siano finalizzate al sostegno degli operatori che subiscono effetti pregiudizievoli in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
107.9. Zardini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AGEA, nonché tutti gli altri organismi pagatori regionali, sono autorizzati al pagamento, nella misura massima del 60 per cento, di tutti i premi connessi alle misure a superficie, ivi compresi quelli relativi alle annualità 2017-2018-2019-2020, anche in deroga agli eventuali codici ostativi eventualmente riscontrati nell'elaborazione di ogni singola richiesta.

  Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
107.4. Deidda, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Ai fini di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è considerata un costo fisso.
*107.5. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Ai fini di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è considerata un costo fisso.
*107.11. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Ai fini di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è considerata un costo fisso.
*107.3. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

  1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere le seguenti parole: «L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1».
**107.05. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

  1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere le seguenti parole: «L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1».
**107.06. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

  1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere le seguenti parole: «L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1».
**107.7. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

  1. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere le seguenti parole: «L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1».
**107.02. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

  1. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere le seguenti parole: «L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1».
**107.09. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

  1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.
107.03. Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del Temporary Framework da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da parte delle amministrazioni statali.».
*107.010. Rizzetto, Zucconi, Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del Temporary Framework da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da parte delle amministrazioni statali.».
*107.07. Frassini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi , Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del Temporary Framework da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da parte delle amministrazioni statali».
*107.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  «1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del Temporary Framework da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da parte delle amministrazioni statali».
*107.08. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del Temporary Framework da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da parte delle amministrazioni statali».
*107.04. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 108.

  Sopprimerlo.
*108.1. Lepri, Gribaudo, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Enrico Borghi, Braga, Bruno Bossio, Cantini, Carla Cantone, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Dal Moro, De Menech, Di Giorgi, Fragomeli, Frailis, Incerti, Lorenzin, Madia, Martina, Mura, Navarra, Pezzopane, Pini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Rossi, Rotta, Serracchiani, Siani, Soverini, Topo, Verini, Viscomi, Lattanzio.

  Sopprimerlo.
*108.2. Gadda, Toccafondi, Del Barba, Paita, Marco Di Maio.

  Sopprimerlo.
*108.12. Ziello, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Sopprimerlo.
*108.14. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Sopprimerlo.
*108.16. Muroni, Fornaro, Palazzotto, Pastorino, Fratoianni, Lattanzio, Tabacci.

  Sopprimerlo.
*108.23. Palmieri, Gelmini, Bond.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Con effetto dal 1° gennaio 2023.
108.13. De Martini, Locatelli, Ziello, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al quarto comma, le parole: «politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona,» sono sostituite dalle seguenti: «di Terzo settore non commerciali, iscritte in una delle sezioni del Registro unico nazionale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con eccezione di quelle iscritte nella sezione d) e nella sezione f);».

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

    2-bis) al comma 6, dopo le parole: «Per le associazioni di promozione sociale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117»;

   al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;.

   al comma 1, lettera b), dopo le parole: a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA inserire le seguenti: e sempreché non si applichi il regime di esclusione di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 del presente decreto;

   al comma 1, lettera b), n. 1), sopprimere le parole: ad esse strettamente connesse;

   al comma 1, lettera b), n. 1), sopprimere le parole: di promozione sociale;

   al comma 1, lettera b), n. 2), sopprimere le parole: strettamente connesse.
*108.4. Tabacci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al quarto comma, le parole: «politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona,» sono sostituite dalle seguenti: «di Terzo settore non commerciali, iscritte in una delle sezioni del Registro unico nazionale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con eccezione di quelle iscritte nella sezione d) e nella sezione f);».

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

    2-bis) al comma 6, dopo le parole: «Per le associazioni di promozione sociale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117»;

   al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;.

   al comma 1, lettera b), dopo le parole: a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA inserire le seguenti: e sempreché non si applichi il regime di esclusione di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 del presente decreto;

   al comma 1, lettera b), n. 1), sopprimere le parole: ad esse strettamente connesse;

   al comma 1, lettera b), n. 1), sopprimere le parole: di promozione sociale;

   al comma 1, lettera b), n. 2), sopprimere le parole: strettamente connesse.
*108.8. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al quarto comma, le parole: «politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona,» sono sostituite dalle seguenti: «di Terzo settore non commerciali, iscritte in una delle sezioni del Registro unico nazionale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, con eccezione di quelle iscritte nella sezione d) e nella sezione f);».

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

    2-bis) al comma 6, dopo le parole: «Per le associazioni di promozione sociale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117»;

   al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;.

   al comma 1, lettera b), dopo le parole: a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA inserire le seguenti: e sempreché non si applichi il regime di esclusione di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 del presente decreto;

   al comma 1, lettera b), n. 1), sopprimere le parole: ad esse strettamente connesse;

   al comma 1, lettera b), n. 1), sopprimere le parole: di promozione sociale;

   al comma 1, lettera b), n. 2), sopprimere le parole: strettamente connesse.
*108.15. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al quarto comma, le parole: «politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona,» sono sostituite dalle seguenti: «di Terzo settore non commerciali, iscritte in una delle sezioni del Registro unico nazionale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, con eccezione di quelle iscritte nella sezione d) e nella sezione f);».

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

    2-bis) al comma 6, dopo le parole: «Per le associazioni di promozione sociale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117»;

   al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;.

   al comma 1, lettera b), dopo le parole: a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA inserire le seguenti: e sempreché non si applichi il regime di esclusione di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 del presente decreto;

   al comma 1, lettera b), n. 1), sopprimere le parole: ad esse strettamente connesse;

   al comma 1, lettera b), n. 1), sopprimere le parole: di promozione sociale;

   al comma 1, lettera b), n. 2), sopprimere le parole: strettamente connesse.
*108.17. Palazzotto, Muroni, Pastorino, Fratoianni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al quarto comma le parole: «religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona,» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle considerate in ogni caso commerciali ai sensi del successivo comma» e le parole: «o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali» sono soppresse.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

    1-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni politiche, sindacali e di categoria, maggiormente rappresentative, sono adeguatamente individuate e classificate le cessioni di beni le prestazioni di servizi rientranti nella disciplina di cui al presente articolo.»

   al comma 1, lettera a), numero 2) inserire il seguente:

    2-bis) al quinto comma, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

   «l-bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, effettuate nei confronti di soci o associati in conformità delle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria;».
108.11. Murelli, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: rese da associazioni inserire le seguenti: e società.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: nonché da associazioni inserire le seguenti: e società sportive dilettantistiche;

   al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; i proventi relativi alle citate prestazioni non rilevano nel computo dell'ammontare di quelli indicati all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge medesima 16 dicembre 1991, n. 398;

   all'articolo 209 sostituire le parole: 800 e: 500 rispettivamente con le parole: 790 e: 490.
108.18. Barelli, Mollicone.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: rese da associazioni, aggiungere le seguenti: e società.
*108.7. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: rese da associazioni, aggiungere le seguenti: e società.
*108.20. Nevi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: rese da associazioni, aggiungere le seguenti: e società.
*108.24. Brunetta.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: associazioni sportive dilettantistiche inserire le seguenti: e alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
108.9. Belotti, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: dilettantistiche inserire le seguenti: dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e dagli altri organismi senza scopo di lucro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: le associazioni interessate con le seguenti: gli organismi interessati;

   sostituire le parole: la vita dell'associazione con le seguenti: la vita degli organismi;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: per gli enti del terzo settore, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.
108.6. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

    6) le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2022.
*108.3. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

    6) le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2022.
*108.19. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) Alla Tabella A, parte I, al punto 11), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e uova di volatili sgusciate e pastorizzate, misto d'uovo pastorizzato, tuorlo d'uovo pastorizzato, albume d'uovo pastorizzato;».

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni e: 450 milioni.
108.10. Morrone, Cecchetti, Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Aggiornamento dell'aliquota IVA)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente:

    12-bis) pappa reale o gelatina reale;

   b) alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente:

    16-bis) pappa reale o gelatina reale;

   c) alla Parte III della tabella A dopo il numero 15 è aggiunto il seguente:

    15-bis) servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli e loro cooperative.

  2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
108.03. Nevi.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Modifiche all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

  1. All'articolo 44-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le cessioni dei crediti pecuniari a titolo oneroso di cui al comma 1 sono quelle effettuate ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile».

   b) le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: «data di efficacia giuridica».
108.04. Mollicone, Frassinetti, Trancassini.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Modifica delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 676, lettera b), le parole: «e concedibili» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di una loro messa a gara tramite procedure aperte»;

   b) al comma 681, le parole: «sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sono indette delle procedure concorsuali aperte ai fini dell'assegnazione delle aree libere e di quelle in cui esistano concessioni preesistenti».

   c) al comma 682, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «cinque» e l'ultimo periodo è soppresso;

   d) al comma 683, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

   e) al comma 684, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «cinque».
108.01. Magi, Angiola, Frate.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Regime IVA dei distacchi di personale)

  1. All'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il comma 35 è sostituito dai seguenti:

   «35. Non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso, anche parziale, del relativo costo, sempre che tali operazioni realizzino un interesse produttivo o comunque qualificato, anche di carattere non economico, del datore di lavoro, ulteriore e prevalente rispetto al mero rimborso del costo stesso.
   35-bis. L'interesse di cui al comma 35 si presume esistente per i prestiti o distacchi di personale disposti fra l'impresa distaccante e le imprese che direttamente o indirettamente la controllano, ne sono controllate o sono controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa distaccante.
   35-ter. Non sono in ogni caso rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le somme versate a fronte dei prestiti o dei distacchi di personale disposti ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal 1° gennaio 2021. Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2020.
*108.02. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Regime IVA dei distacchi di personale)

  1. All'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il comma 35 è sostituito dai seguenti:

   «35. Non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso, anche parziale, del relativo costo, sempre che tali operazioni realizzino un interesse produttivo o comunque qualificato, anche di carattere non economico, del datore di lavoro, ulteriore e prevalente rispetto al mero rimborso del costo stesso.
   35-bis. L'interesse di cui al comma 35 si presume esistente per i prestiti o distacchi di personale disposti fra l'impresa distaccante e le imprese che direttamente o indirettamente la controllano, ne sono controllate o sono controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa distaccante.
   35-ter. Non sono in ogni caso rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le somme versate a fronte dei prestiti o dei distacchi di personale disposti ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal 1° gennaio 2021. Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2020.
*108.05. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 109.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare l'adeguamento della rete distributiva dei carburanti ai criteri di accessibilità per assicurare il diritto alla mobilità e all'autonomia delle persone con disabilità, il Fondo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'erogazione ai soggetti iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, di un contributo destinato a garantire l'adozione di misure per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni comparativamente più rappresentative del settore della distribuzione dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità in conformità all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, anche al fine di completare il processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, fissa i criteri per l'erogazione del contributo di cui al precedente periodo al fine di garantire l'accessibilità e l'assenza di barriere architettoniche negli impianti della rete distributiva dei carburanti.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

   2021: –5 milioni;
   2022: –5 milioni;
   2023: –5 milioni.
109.2. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

Art. 109-bis.
(Incentivazione per la razionalizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 1, dal comma 100 al comma 118, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri eventualmente interessati, con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna i criteri per l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della citata legge n. 124 del 2017, anche fine di assicurare il pieno rispetto dei principi di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, nonché per favorire l'adeguamento tecnologico degli impianti, ovvero la loro riconversione al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e per incentivare l'offerta integrata di prodotti energetici per autotrazione a contenuto impatto ambientale, nonché per la nomina di una Commissione consultiva, presieduta dallo stesso Ministro dello sviluppo economico, composta da non più di 10 esperti, di cui 2 indicati dal Ministro dello sviluppo economico, 2 indicati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2 indicati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1 indicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 1 indicato tra i rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative nel settore della distribuzione dei prodotti energetici, 1 indicato dalle associazioni per la tutela dei consumatori e 1 indicato dalle associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con il compito di analizzare lo stato di attuazione della razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione dei carburanti e gli effetti derivanti per il mercato e la concorrenza.
  2. Ai fini dell'adeguamento degli impianti della rete di distribuzione carburanti ai criteri di accessibilità e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, è istituito un Fondo denominato «Fondo per l'accessibilità della Rete Carburanti» presso il Ministero dello sviluppo economico con un importo iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per la concessione di contributi, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, per l'adeguamento degli impianti giudicati compatibili, iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge all'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ai criteri di accessibilità e per il finanziamento di programmi di formazione del personale addetto nei punti vendita e distribuzione dei carburanti, finalizzati all'assistenza delle persone con disabilità nell'erogazione dei servizi.
  3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento della Commissione sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 102, le parole: «in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione agli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale e per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»;

   b) al comma 112, alinea, dopo le parole: «sicurezza della circolazione stradale» sono aggiunte le seguenti: «e di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici,»;

   c) al comma 112, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) impianti che non rispettano le previsioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503.».

   d) al comma 113, alinea, dopo le parole: «in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale» sono aggiunte le seguenti: «e di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici,»;

   e) al comma 113, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) impianti che non rispettano le previsioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503.».

  5. All'onere derivante dal comma 2, stabilito in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 209.
109.04. De Toma, Rachele Silvestri, Zennaro.

  Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

Art. 109-bis.
(IRAP cooperative agricole)

  1. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
*109.01. Gadda, Scoma, Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

Art. 109-bis.
(IRAP cooperative agricole)

  1. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
*109.03. Nevi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

Art. 109-bis.
(Disposizioni relative al patent box)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 165, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intende non applicabile ai casi in cui il reddito prodotto all'estero concorre a determinare il beneficio fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 , della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
109.02. Lovecchio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 110.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: adeguato scambio di informazioni inserire, in fine i seguenti periodi: La ritenuta di cui al primo periodo non si applica inoltre sugli utili corrisposti a OICR, istituiti in Stati e territori diversi dai precedenti che consentono un adeguato scambio di informazioni, soggetti a forme di vigilanza equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2011/61/UE nei Paesi esteri e territori nei quali sono istituiti. Le forme di vigilanza equivalenti previste dal periodo precedente devono essere verificate indifferentemente con riferimento all'OICR o al soggetto incaricato della gestione a seconda del modello di vigilanza adottato nel Paese in cui l'organismo è istituito. Le disposizioni del quarto e quinto periodo trovano applicazione anche qualora la partecipazione dell'OICR di diritto estero sia detenuta per il tramite di uno o più veicoli, costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura totalitaria dai medesimi, istituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 2;

   al comma 3, sopprimere le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   al comma 3, inserire, in fine, i seguenti periodi: Non concorrono alla formazione del reddito, inoltre, le plusvalenze e le minusvalenze di cui al periodo precedente, realizzate da OICR, istituiti in Stati e territori diversi dai precedenti che consentono un adeguato scambio di informazioni, soggetti a forme di vigilanza equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2011/61/UE nei Paesi esteri e territori nei quali sono istituiti. Le forme di vigilanza equivalenti previste dal periodo precedente devono essere verificate indifferentemente con riferimento all'OICR o al soggetto incaricato della gestione a seconda del modello di vigilanza adottato nel Paese in cui l'organismo è istituito. Le disposizioni dei periodi precedenti trovano applicazione anche qualora le plusvalenze e le minusvalenze siano realizzate dall'OICR di diritto estero per il tramite di uno o più veicoli, costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura totalitaria dai medesimi, istituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli utili percepiti, alle plusvalenze e minusvalenze realizzate a partire dall'entrata in vigore dell'articolo 73, comma 5-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
110.1. Mor, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.» sono inserite le seguenti: «La ritenuta non è inoltre operata sugli utili corrisposti a fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori dell'Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo.».
*110.2. Rixi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.» sono inserite le seguenti: «La ritenuta non è inoltre operata sugli utili corrisposti a fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori dell'Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo.».
*110.3. Cattaneo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 113.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di limitare e ridurre gli oneri previsti dal comma 1, per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. La detrazione prevista dal precedente capoverso si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi in esecuzione di tali misure alternative, né ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il proprio domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: libertà fondamentali inserire le seguenti: e interventi in materia di liberazione anticipata.
113.1. Giachetti, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Detrazione delle spese legali sostenute dagli imputati assolti con provvedimento definitivo)

  1. L'imputato che, a seguito di processo penale, risulti assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a detrarre dalle imposte sui redditi le somme versate per le spese legali sostenute per la difesa nel processo fino alla concorrenza di euro 10.500.
  2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
  3. La detrazione deve essere documentata dalla fattura del difensore, con espressa indicazione causale e dell'avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché dall'attestazione di cancelleria della irrevocabilità della sentenza di assoluzione emessa per casi diversi da quelli di cui al successivo comma 4.
  4. La detrazione di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

   a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;

   b) estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione;

   c) intervenuta depenalizzazione della condotta.

  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al successivo comma 6.
  6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di spesa di euro 219.472.750 per l'anno 2022, di euro 438.945.500 per l'anno 2023 e di euro 658.418.250 a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
113.02. Bazoli, Giuliano, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Rinnovo del materiale rotabile ferroviario regionale e urbano)

  1. Le risorse del fondo per l'acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico ferroviario regionale e regionale, tramviario e metropolitano ai senso del comma 866 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, sono incrementate di 200 milioni di euro all'anno per l'anno 2021, 300 milioni per il 2022, 400 milioni per il 2023.
  2. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui alla legge n. 160 del 2019, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge n. 232 del 2016 sono destinate in via prioritaria, con un vincolo pari ad almeno il 30 per cento, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale.

  Conseguentemente all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, e 500 milioni a decorrere dal 2024.
113.03. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Conservazione dei fondi destinati al potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 426, è aggiunto il seguente:

   «426-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 426, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020, sono conservate quali residui di stanziamento, per essere utilizzate nell'esercizio successivo.».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per il 2021.
113.01. Bazoli, Giuliano, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Adeguamento tariffe CTU)

  1. Al fine di adeguare al costo della vita la misura degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici che ricoprono il ruolo di ausiliari dell'autorità giudiziaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, e dagli articoli da 49 a 57 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, l'apposito capitolo, sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui alle predette disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, iscritto nel programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» della missione 1 «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno finanziario 2021 e per gli anni successivi.
  2. Fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli importi aggiornati con il decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 sono adeguati secondo i criteri dell'articolo 54 del predetto testo unico, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: euro 750.000.000 e le parole: 500 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: euro 450.000.000.
113.04. Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Manzo.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

  1. A decorrere dall'anno 2021, il Dipartimento per le pari opportunità – Presidenza del Consiglio dei ministri, assegna le risorse previste dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, tramite avviso pubblico. Tale avviso, al quale partecipano i soggetti di cui al comma 3, è destinato, in particolare, a finanziare progetti volti a potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Restano salvi gli effetti prodotti e le attività in corso.
113.05. Bilotti.

ART. 114.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Fondo Contributo italiano alla risposta globale alla pandemia COVID-19)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta globale all'emergenza COVID-19 in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*114.02. La III Commissione.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Fondo Contributo italiano alla risposta globale alla pandemia COVID-19)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta globale all'emergenza COVID-19 in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*114.015. Quartapelle Procopio, Boldrini, Fassino, La Marca, Schirò, Andrea Romano, Muroni.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Fondo italiano di risposta globale alla pandemia COVID-19)

  1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Fondo italiano di risposta globale alla pandemia COVID-19, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinata a finanziare interventi straordinari volti a sostenere la risposta globale all'emergenza COVID-19 in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: «in un apposito fondo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77»;

   b) il comma 768 è abrogato.
114.014. Migliore, Occhionero, Portas, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Cooperazione allo sviluppo)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: «in un apposito fondo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.»;

   b) il comma 768 è abrogato.
*114.01. La III Commissione.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Cooperazione allo sviluppo)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: «in un apposito fondo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.»;

   b) il comma 768 è abrogato.
*114.016. Quartapelle Procopio, Fassino, Boldrini, Andrea Romano, Schirò, La Marca, Muroni.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Misure per il settore privato nell'ambito delle attività di cooperazione nei Paesi partner dell'Italia)

  1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all'articolo 27, comma 3, può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee.»;

   b) all'articolo 27:

    1) al comma 3, lettera a), le parole da «miste» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Possono essere altresì concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner»;

    2) al comma 3, lettera b), le parole «, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste» sono sostituite dalle seguenti: «imprese anche aventi sede»;

    3) al comma 3, lettera c), le parole «miste nei Paesi di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «che promuovono lo sviluppo dei Paesi partner»;

    4) al comma 4, le parole: «Il CICS stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti»;

    5) al comma 5, la parola «crediti» è sostituita dalle seguenti: «finanziamenti sotto qualsiasi forma».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai finanziamenti sotto qualsiasi forma di cui all'articolo 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, concessi a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo, come modificato dalla presente legge.
**114.03. Quartapelle Procopio, Fassino, Andrea Romano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Misure per il settore privato nell'ambito delle attività di cooperazione nei Paesi partner dell'Italia)

  1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all'articolo 27, comma 3, può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee.»;

   b) all'articolo 27:

    1) al comma 3, lettera a), le parole da «miste» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Possono essere altresì concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner»;

    2) al comma 3, lettera b), le parole «, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste» sono sostituite dalle seguenti: «imprese anche aventi sede»;

    3) al comma 3, lettera c), le parole «miste nei Paesi di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «che promuovono lo sviluppo dei Paesi partner»;

    4) al comma 4, le parole: «Il CICS stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti»;

    5) al comma 5, la parola «crediti» è sostituita dalle seguenti: «finanziamenti sotto qualsiasi forma».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai finanziamenti sotto qualsiasi forma di cui all'articolo 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, concessi a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo, come modificato dalla presente legge.
**114.04. Formentini, Zoffili, Ribolla, Frassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Attuazione della risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne pace e sicurezza)

  1. Ai fini dell'attuazione del Piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 799 milioni di euro per l'anno 2021, di 499 milioni per l'anno 2022, di 499 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*114.06. Quartapelle Procopio, Gribaudo, Boldrini, Fusacchia, Fassino, La Marca, Schirò, Carnevali, Bruno Bossio, Andrea Romano, Frate, De Lorenzo, Gagnarli, Pezzopane, Martinciglio, Cancelleri, Cenni, Bonomo, Ascari, Muroni, Giordano, Elisa Tripodi, Casa, Bologna, Sarli, Lattanzio, Ehm, Suriano.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Attuazione della risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne pace e sicurezza)

  1. Ai fini dell'attuazione del Piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 799 milioni di euro per l'anno 2021, di 499 milioni per l'anno 2022, di 499 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*114.08. La III Commissione.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Interventi di Peacebulding)

  1. Per le finalità di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro ciascuno per gli anni 2021, 2022 e 2023, per realizzare interventi di costruzione della pace nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto da parte delle ONG italiane.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
114.07. Ehm.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Agenda 2030 Cooperazione allo sviluppo)

  1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda ONU 2030 e rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2021, di euro 30 milioni per l'anno 2022 e di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
114.09. Suriano, Ehm.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Agenda 2030 Cooperazione allo sviluppo)

  1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda ONU 2030 e del rafforzamento dell'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 30 milioni per l'anno 2021, di euro 50 milioni per l'anno 2022 e di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
114.010. Ehm, Suriano, Manzo.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – risposta globale alla pandemia SARS-CoV-2)

  1. Al fine di rafforzare le attività di aiuto allo sviluppo e cooperazione internazionale connesse agli impatti della pandemia, sono assegnate all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ulteriori somme pari a 20 milioni di euro per gli ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021, 480 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
114.011. Ehm.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Servizi di consulenza, traduzione e interpretariato per la cooperazione allo sviluppo)

  1. Per l'organizzazione e la partecipazione ad attività informative, convegni ed altre manifestazioni nel settore della cooperazione allo sviluppo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare convenzioni per servizi di consulenza, traduzione ed interpretariato, di importo non superiore a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
114.012. Suriano.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale)

  1. Al fine di rafforzare ulteriormente l'azione dell'Italia a livello internazionale in tema di cooperazione allo sviluppo e partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile e attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di stimolo e sostegno alla cooperazione anche economica nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero, la Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà nel Mediterraneo-Mar Nero (FISPMED) ONLUS che opera secondo le finalità generali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, provvede sperimentalmente in collaborazione con il «Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo – EU-MED» e con «Progetto Sud», avvalendosi del contributo e raccordo dei comuni e delle città metropolitane di Venezia, Roma e Napoli, le Regioni Veneto, Lazio e Campania, le università cittadine, gli istituti di ricerca pubblici ovvero privati non profit, avviando partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali e con il coinvolgimento attivo dei membri del network Fispmed presenti in trentanove Paesi dell'Unione europea e del Mediterraneo Mar Nero, all'istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, di seguito denominato «Osservatorio». Le sedi dell'Osservatorio saranno collocate preferibilmente in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nelle città di Venezia, di Roma e di Napoli secondo le procedure indicate dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 8, comma 5, lettera c-ter), della legge 11 settembre 2020, n. 120, quale progetto pilota applicativo delle procedure indicate dagli articoli 24 e 32 del presente testo di legge. L'Osservatorio svilupperà rapporti di cooperazione istituzionale con l'Assemblea Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con il Parlamento Mediterraneo e l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorirà l'acquisizione inclusiva di nuovi partner rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private dell'ambito geografico Mediterraneo e mar Nero.
  2. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED ONLUS, il «Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo – EU-MED» e Progetto Sud presentano alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.
  3. Le attività dell'Osservatorio:

   a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

   b) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei Paesi africani e del vicinato orientale;

   c) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ed Invitalia.

   d) attività di informazione ed educazione anche in collaborazione con la l'Autorità per la Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e successive modificazioni per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo Mar Nero in collaborazione con l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e il Focal Points del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente/Piano di Azione per il Mediterraneo (INFO-RAC – UNEP/MAP) e per le attività di educazione ambientale di cui all'articolo 138 del presente testo legislativo. Al fine dello svolgimento delle sole attività di cui alla presente lettera d) è autorizzato il trasferimento di una quota pari a 65.000 euro l'anno, quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio riducendo di pari importo quanto definito dal comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  4. Gli oneri di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico della FISPMED.
  5. Una quota parte pari al 35 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente al Centro secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Fispmed per la gestione dell'Osservatorio potrà avvalersi di contributi privati, erogati secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 106 del 29 luglio 2014 e successive modificazioni. Apporto finanziario incrementabile da contributi delle persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività.
114.013. Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 115.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
115.3. Ribolla, Grimoldi, Frassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine del proseguimento della partecipazione italiana al Programma di ricerche in Artico (PRA) al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di assicurare la partecipazione italiana all'International Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) e al Ny Alesund Science Managers Committee (NySMAC), nonché di attuare gli impegni assunti dall'Italia con la dichiarazione congiunta dei Ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial a Washington il 28 settembre 2016, ribaditi dalla seconda Arctic Science Ministerial a Berlino il 26 ottobre 2018, il fondo di cui all'articolo 1 comma 1177 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  1-ter. Il comma 1174 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

   «1174. Il Comitato scientifico per l'Artico è composto dai seguenti dodici membri, aventi mandato triennale rinnovabile:

   a) un presidente, in rappresentanza del MAECI, nella persona del Capo della delegazione italiana al Consiglio artico (Senior Arctic Official);

   b) tre rappresentanti rispettivamente del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;

   c) il rappresentante italiano nell'IASC;

   d) il rappresentante italiano di NySMAC;

   e) cinque esperti in problematiche polari, nominati dal presidente del CNR su designazione, rispettivamente, del CNR stesso, dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI);

   f) un esperto in problematiche polari, anche non di cittadinanza italiana, indipendente dagli enti di cui al presente comma e nominato dal CNR.»

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
115.4. Suriano, Colletti.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Misure in materia di elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)

  1. Al fine di garantire lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites, sono destinati 12 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono definite le modalità attuative di utilizzo dello stanziamento di cui al primo periodo.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
115.05. La III Commissione.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)

  1. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 788 milioni.
*115.06. La III Commissione.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)

  1. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 788 milioni.
*115.01. Quartapelle Procopio, Fassino, La Marca, Schirò, Andrea Romano.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)

  1. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 788 milioni.
*115.017. Suriano, Manzo.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)

  1. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 788 milioni.
*115.025. Borghese, Tasso, Cecconi.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)

  1. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono definite le modalità attuative di utilizzo dello stanziamento di cui al primo periodo.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
**115.02. Quartapelle Procopio, La Marca, Fassino, Andrea Romano, Schirò.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)

  1. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono definite le modalità attuative di utilizzo dello stanziamento di cui al primo periodo.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
**115.018. Suriano.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Potenziamento dei servizi consolari)

  1. Al fine di potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se non è nato all'estero da genitori nati e residenti dalla nascita all'estero e non possiede altra cittadinanza»;

   b) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se non è adottato all'estero da genitori nati e residenti dalla nascita all'estero»;

   c) all'articolo 4, comma 1:

    1) all'alinea, le parole «sono stati» sono sostituite dalle seguenti: «sono o sono stati»;

    2) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

   «b-bis) se, entro il compimento del ventiduesimo anno di età, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana e, al momento della dichiarazione, dimostra di possedere una conoscenza della lingua italiana conforme all'articolo 9.1;

   b-ter) se, a seguito di una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza espressa dal genitore non decaduto dalla responsabilità genitoriale o dal tutore, risiede in Italia prima del raggiungimento della maggiore età. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza»;

   d) all'articolo 5, comma 1, le parole «oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «oppure dopo cinque anni dalla data del matrimonio se residente all'estero»;

   e) all'articolo 9, comma 1, le parole «sono stati» sono sostituite dalle seguenti: «sono o sono stati»;

   f) all'articolo 9.1, comma 1, le parole «è subordinata» sono sostituite dalle seguenti: «e l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), sono subordinati».;

   g) all'articolo 9-ter:

    1) al comma 1, le parole «trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «a) ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda per i residenti in Italia; b) quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda per i residenti all'estero»;

    2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il termine di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948, è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda».

   h) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Perde la cittadinanza italiana chi, nato e residente all'estero, e in possesso di altra cittadinanza, non abbia richiesto in vita il riconoscimento della stessa»;

   i) all'articolo 14, comma 1, le parole «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica».

  3. Le dichiarazioni di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, possono essere rese entro il 31 dicembre 2021. L'amministrazione facilita, mediante canali semplificati e preferenziali, la presentazione delle dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza da parte dei nati italiani.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 794 milioni.
115.022. Cabras.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 2 e 3)

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Potenziamento dei servizi consolari)

  1. Per potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 794 milioni.
*115.08. La III Commissione.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Potenziamento dei servizi consolari)

  1. Per potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 794 milioni.
*115.03. Quartapelle Procopio, La Marca, Fassino, Andrea Romano, Schirò.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Potenziamento dei servizi consolari)

  1. Per potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 794 milioni.
*115.016. Suriano, Manzo.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Misure per Comites e CGIE per l'informazione istituzionale verso le Comunità italiane all'estero e la promozione del «turismo delle origini»)

  1. Al fine di garantire una adeguata informazione istituzionale verso i cittadini italiani residenti all'estero, il censimento delle associazioni italiane all'estero e la promozione del «turismo delle radici», sono destinati 500 mila euro ai Comites e 500 mila euro al CGIE per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**115.04. La III Commissione.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Misure per Comites e CGIE per l'informazione istituzionale verso le Comunità italiane all'estero e la promozione del «turismo delle origini»)

  1. Al fine di garantire una adeguata informazione istituzionale verso i cittadini italiani residenti all'estero, il censimento delle associazioni italiane all'estero e la promozione del «turismo delle radici», sono destinati 500 mila euro ai Comites e 500 mila euro al CGIE per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**115.027. Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Contributi alla stampa italiana all'estero)

  1. A favore degli italiani nel mondo per rafforzare gli interessi degli italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2021, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto- legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, da utilizzare per la specifica campagna di informazione relativa all'accesso agli sgravi fiscali del bonus ristrutturazione 110 per cento.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: –1.000.000.
115.030. Lacarra.

  Dopo l'articolo 115, è aggiunto il seguente:

Art. 115-bis.
(Istituzione del Portale unico per gli italiani all'estero)

  1. È istituito il Portale unico per gli italiani all'estero. Il Portale, rivolto agli italiani che intendano trasferire la loro residenza all'estero, a coloro che risultino già residenti all'estero e ai connazionali rimpatriati, contiene tutte le informazioni a loro utili, compresi gli aggiornamenti in tema di agevolazioni, votazioni e modifiche della normativa di riferimento. Per la creazione e la tenuta del Portale di cui al presente comma, è autorizzata, a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 e di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 799,7 milioni per l'anno 2021 e di euro 499,9 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.
115.09. La III Commissione.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Presidenza italiana del Consiglio d'Europa)

  1. Per gli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del Consiglio d'Europa è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799,5 milioni di euro per l'anno 2021, 499 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
115.020. Suriano.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Expo Dubai)

  1. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «2,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «8,7 milioni per l'anno 2021»;

   b) sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «Alle attività all'estero del Commissariato di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro, designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di Presidente, e un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 793,8 milioni.
115.019. Di Stasio, Suriano, Manzo.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis
(Incremento del fondo per le attività e la promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo)

  1. All'articolo 14 della legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

   «4-ter. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 1.500.000 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da ripartire tra i Ministeri interessati con le modalità previste dal comma 588 dell'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
115.029. Ungaro, Del Barba.

ART. 119.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:

   a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subìti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;

   b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

   2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione entro il 30 giugno 2021 delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.».
*119.24. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:

   a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subìti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;

   b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

   2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione entro il 30 giugno 2021 delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.».
*119.33. De Girolamo, Luciano Cantone, Scagliusi, Ficara, Barbuto, Carinelli, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo, Trano, Piera Aiello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:

   a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subìti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;

   b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

   2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione entro il 30 giugno 2021 delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.».
*119.27. Nobili, Paita, Gadda, Marco Di Maio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:

   a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subìti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;

   b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

   2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione entro il 30 giugno 2021 delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.».
*119.6. Zennaro, Trano, Piera Aiello, Ermellino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso comma 1, dopo le parole: «non soggetti a obblighi di servizio pubblico» inserire le seguenti «e il settore del noleggio autobus con conducente», e sostituire le parole «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021» con le seguenti «20 milioni di euro per l'anno 2020 e 40 milioni di euro per l'anno 2021»;

   b) al comma 1, capoverso lettera b), sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni».

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
119.53. Spena.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, inserire le seguenti: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,;

   b) al comma 1, capoverso 1, lettera b),dopo le parole: decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, inserire le seguenti: , e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
119.10. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «53 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «nonché 40 milioni di euro per l'anno 2021».

   b) al comma 2 dopo le parole: 50 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2020 e 40 milioni di euro per l'anno 2021 e sostituire le parole: 1° gennaio 2018 con le seguenti: 1° gennaio 2016;

  Conseguentemente, alla Tabella B di cui al comma 1 dell'articolo 208, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono apportate le seguenti variazioni:

   2021: –40.000.000.
119.23. Gariglio, Cantini, Del Basso De Caro, Pizzetti, Bruno Bossio, Andrea Romano, Prestipino, Ficara, Luciano Cantone, Scagliusi, De Lorenzis, Marino, Grippa, Barbuto, Termini, Serritella, De Girolamo, Raffa.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: al ristoro inserire le seguenti dei costi di ammortamento e sostituire le parole 1° gennaio 2018 con le seguenti 1° gennaio 2016.

   b) al comma 3, dopo le parole al ristoro inserire le seguenti dei costi di ammortamento e sostituire le parole 1° gennaio 2018 con le seguenti 1° gennaio 2016.
119.30. Ficara, Luciano Cantone, Scagliusi, Marino.

  Al comma 1, capoverso comma 2, dopo le parole: modalità per l'erogazione inserire le seguenti: entro il 30 giugno 2021.
119.1. Bruno Bossio.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i natanti di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie di acque interne con codice attività 50.30.00».
119.15. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziate per l'anno 2021 ulteriori risorse pari a 12 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
  2-ter. I contributi di cui al precedente comma 2-bis sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2021 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.
  2-quater. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. L'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.
  2-quinquies. I contributi di cui al precedente comma 2-bis non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2-sexies. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014.
  2-septies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
  2-octies. Agli oneri di cui al precedente comma 2-bis si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184.
*119.20. Topo, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziate per l'anno 2021 ulteriori risorse pari a 12 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
  2-ter. I contributi di cui al precedente comma 2-bis sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2021 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.
  2-quater. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. L'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.
  2-quinquies. I contributi di cui al precedente comma 2-bis non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2-sexies. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014.
  2-septies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
  2-octies. Agli oneri di cui al precedente comma 2-bis si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184.
*119.52. D'Attis, Mandelli.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziate per l'anno 2021 ulteriori risorse pari a 12 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
  2-ter. I contributi di cui al precedente comma 2-bis sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2021 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.
  2-quater. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. L'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.
  2-quinquies. I contributi di cui al precedente comma 2-bis non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2-sexies. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014.
  2-septies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 788 milioni.
119.35. Scagliusi, Luciano Cantone, Ficara, Grippa, Barbuto, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Marino, Raffa, Serritella, Spessotto, Termini.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziate per l'anno 2021 ulteriori risorse pari a 12 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
  2-ter. I contributi di cui al precedente comma 2-bis sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2021 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.
  2-quater. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. L'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.
  2-quinquies. I contributi di cui al precedente comma 2-bis non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2-sexies. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014.
  2-septies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

   2021: –12.000.000.
119.38. Tateo, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai conducenti di autobus di cui alla lettera a) del comma 2-ter del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera b) del comma 2-ter del presente articolo, spetta un rimborso fino al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto di persone per conto di terzi.
  2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano:

   1. ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con «CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)» del 28 novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con «CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate» del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;

   2. alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

  2-quater. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2-ter, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
  2-quinquies. Il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2-ter. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2-sexies. Agli oneri recati dai commi da 2-bis a 2-quinquies, valutati complessivamente in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
119.37. Tateo, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. A decorrere dall'1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai conducenti di autobus di cui alla lettera a) del comma 2-ter del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera b) del comma 2-ter del presente articolo, spetta un rimborso fino al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto di persone per conto di terzi.
  2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano:

   a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con «CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)» del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con «CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate» del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;

   b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071 del 2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

  2-quater. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2-ter, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
  2-quinquies. Il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2-ter. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: con una dotazione di 3.796 milioni di euro per l'anno 2021 e all'articolo 2 comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: con una dotazione di 7.996 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.996 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
*119.51. D'Attis.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. A decorrere dall'1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai conducenti di autobus di cui alla lettera a) del comma 2-ter del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera b) del comma 2-ter del presente articolo, spetta un rimborso fino al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto di persone per conto di terzi.
  2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano:

   a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con «CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)» del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con «CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate» del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;

   b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071 del 2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

  2-quater. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2-ter, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
  2-quinquies. Il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2-ter. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: con una dotazione di 3.796 milioni di euro per l'anno 2021 e all'articolo 2 comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: con una dotazione di 7.996 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.996 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
*119.19. Topo, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. A decorrere dall'1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai conducenti di autobus di cui alla lettera a) del comma 2-ter del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera b) del comma 2-ter del presente articolo, spetta un rimborso fino al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto di persone per conto di terzi.
  2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano:

   a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con «CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)» del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con «CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate» del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;

   b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071 del 2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

  2-quater. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2-ter, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
  2-quinquies. Il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2-ter. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: con una dotazione di 3.796 milioni di euro per l'anno 2021 e all'articolo 2 comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: con una dotazione di 7.996 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.996 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
*119.29. Amitrano.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

  2-bis. A decorrere dall'1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai conducenti di autobus di cui alla lettera a) del comma 2-ter del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera b) del comma 2-ter del presente articolo, spetta un rimborso fino al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto di persone per conto di terzi.
  2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano:

   a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con «CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)» del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con «CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate» del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;

   b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

  2-quater. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2-ter, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
  2-quinquies. Il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2-ter. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 796 milioni di euro per l'anno 2021, 496 milioni di euro per l'anno 2022, 496 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
119.34. Scagliusi.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

  2-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022.
  2-ter. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente numero:

    5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale.

  Conseguentemente all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: con una dotazione di 3.705 milioni di euro per l'anno 2021 e all'articolo 2 comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: con una dotazione di 7.965 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.965 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
119.22. Del Basso De Caro, Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: con una dotazione di 3.740 milioni di euro per l'anno 2021.
*119.49. D'Attis.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: con una dotazione di 3.740 milioni di euro per l'anno 2021.
*119.21. Topo, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

   2021: – 40.000.000.
119.39. Rixi, Tateo, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Cavandoli, Patassini.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.
  2-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.
*119.48. Mulè.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.
  2-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.
*119.43. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

    «5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale ed internazionale».

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: con una dotazione di 3.765 milioni di euro per l'anno 2021 e all'articolo 2 comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: con una dotazione di 7.965 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.965 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
**119.50. D'Attis.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

    «5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale ed internazionale».

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: con una dotazione di 3.765 milioni di euro per l'anno 2021 e all'articolo 2 comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: con una dotazione di 7.965 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.965 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
**119.18. Topo, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

    «5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 460 milioni.
119.54. D'Attis.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

    «5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 765 milioni di euro per l'anno 2021 e di 465 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
119.40. Tateo, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il supporto al trasporto pubblico locale con mezzi privati con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è ripartito a copertura delle spese sostenute dagli enti locali per l'integrazione del trasporto pubblico locale, in relazione a misure straordinarie adottate per il rispetto del distanziamento sociale, per il noleggio con conducente di mezzi privati adibiti al servizio sostitutivo ed integrativo di linea. Il Fondo è ripartito con le modalità previste dal comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 68, comma 1, sostituire le parole: 196,3 milioni con le seguenti: 96,3 milioni.
119.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 61, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa.».
*119.42. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 61, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa.».
*119.46. Mulè.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 62, comma 3, del «Nuovo codice della strada» di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo capoverso, dopo le parole: «la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi» sono aggiunte le seguenti: «ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa»;

   b) al secondo capoverso, dopo le parole: «Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t» sono aggiunte le seguenti: «nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa».
**119.47. Mulè.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 62, comma 3, del «Nuovo codice della strada» di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo capoverso, dopo le parole: «la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi» sono aggiunte le seguenti: «ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa»;

   b) al secondo capoverso, dopo le parole: «Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t» sono aggiunte le seguenti: «nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa».
**119.41. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. A valere sul fondo per «il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese» di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il completamento della linea C della metropolitana di Roma, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e, più in generale, qualsivoglia onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2021, 150 milioni di euro per il 2022, di 250 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2029 incluso, di 200 milioni dal 2030 al 2033 incluso.
119.11. Prestipino, Madia, Mancini, Sensi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. A valere sul fondo per «il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese» di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il prolungamento della linea C della metropolitana di Roma fino al quadrante nord-ovest della Capitale, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e, più in generale, qualsivoglia onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023 incluso, 100 milioni di euro per ciascuno anno dal 2024 al 2026 incluso, 250 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2029 incluso, 200 milioni per il 2030 ed il 2031 e di 100 milioni per il 2032 ed il 2033.
119.12. Prestipino, Madia, Mancini, Sensi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. A valere sul fondo per «il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese» di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la realizzazione della linea D della metropolitana di Roma, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e, più in generale, qualsivoglia onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023, 100 milioni di euro per il 2024, 200 milioni per il 2025 ed il 2026, 250 milioni per il 2027, 500 milioni per ciascun anno dal 2028 al 2031 incluso, 400 milioni per il 2032 ed il 2033.
119.13. Prestipino, Madia, Mancini, Sensi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. A valere sul fondo per «il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese» di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la realizzazione delle linea tranviaria «Termini-Vaticano-Aurelio», ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e, più in generale, qualsivoglia onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2021 ed il 2022, 50 milioni di euro per ciascun anno al 2023 al 2026 incluso, 20 milioni per il 2027 ed il 2028, 10 milioni per il 2029.
119.14. Prestipino, Madia, Mancini, Sensi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» è sostituito dal seguente:

   «14. Per finalità di tutela ambientale le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 50 per cento del totale. Sono esentati dalle disposizioni del seguente comma gli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza e i veicoli militari. Le procedure di acquisto di 2 o più pneumatici di ricambio sono nulle se non viene riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti almeno il 50 per cento del numero complessivo di pneumatici da acquistare previsto dalla procedura.».
119.9. Benamati, Pezzopane, Soverini, Gavino Manca, Bonomo, Zardini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Fermo restando la disciplina di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è facoltà per gli operatori che svolgono trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente, di emettere ricevuta fiscale cartacea e di trasmetterla entro dodici giorni dalla sua emissione all'Agenzia delle entrate tramite intermediari abilitati.
119.3. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 182, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «agenzie di viaggio» sono inserite le seguenti: «, i servizi di trasporto persone e turistico».
*119.16. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 182, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «agenzie di viaggio» sono inserite le seguenti: «, i servizi di trasporto persone e turistico».
*119.32. Scagliusi, Luciano Cantone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 182, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «agenzie di viaggio» sono inserite le seguenti: «, i servizi di trasporto persone e turistico».
*119.26. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica alle prestazioni di trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti.
119.25. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.
119.17. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il comma 7 dell'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 è soppresso e le risorse non stanziate sono destinate esclusivamente all'acquisto di autobus elettrici per le aree urbane, a idrogeno, metano o ibridi nel caso nel caso di tratte extraurbane.
119.28. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus per l'anno d'imposta 2021 sono esclusi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici Ateco 49.32.10, 49.32.20, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.
*119.31. Scagliusi, Ficara, Luciano Cantone, Termini, Grippa.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus per l'anno d'imposta 2021 sono esclusi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici Ateco 49.32.10, 49.32.20, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.
*119.5. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «agenzie di viaggio» sono inserite le seguenti: «, i servizi di trasporto persone e turistico».
119.4. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere i seguenti:

Art. 119-bis.
(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

    1) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato almeno 10 anni prima alla data del 1° gennaio 2021, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (Km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2000 euro:

CO2 g/Km

contributo (euro)

  0-20

  2.000

  21-60

  2.000

  61-135

  1.500

    2) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per Km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1000 euro:

CO2 g/Km

contributo (euro)

  0-20

  1.000

  21-60

  1.000

  2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

   a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/Km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/Km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui al comma 1 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 324 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

   1. euro 40 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;

   2. euro 284 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2.

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 324 milioni di euro per il primo semestre del 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.

Art. 119-ter.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e autoveicoli speciali di categoria M1)

  1. A chi acquista in Italia a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

  0-1,999 ton

  Con rottamazione

  4.000

  2.000

  1.200

  Senza rottamazione

  3.200

  1.200

  800

  2-3,299 ton

  Con rottamazione

  5.600

  2.800

  2.000

  Senza rottamazione

  4.800

  2.000

  1.200

  3,3-3,5 ton

  Con rottamazione

  8.000

  4.400

  3.200

  Senza rottamazione

  6.400

  2.800

  2.000

  2. Per provvedere all'erogazione del contributo di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021. Per provvedere all'erogazione del contributo sui veicoli esclusivamente elettrici sono riservati 20 milioni euro nel 2021. Per provvedere all'erogazione del contributo sui veicoli ibridi o ad alimentazione alternativa sono riservati 20 milioni euro nel 2021.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il primo semestre del 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.

Art. 119-quater.
(Detraibilità green per le autovetture aziendali)

  1. Al fine di allineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di autoveicoli a quello dei principali Paesi europei e valorizzare le motorizzazioni a basso impatto ambientale, in via sperimentale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2021 si applica la seguente disposizione:

   a) la detrazione per l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 19-bis.1. del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è innalzata all'80 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 21 e 60 grammi per chilometro e al 100 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica da 0 a 20 grammi per chilometro.

  2. La detrazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 85 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
119.029. Benamati, Nardi, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

    1) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (Km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 g/Km

contributo (euro)

  0-20

  2.000

  21-60

  2.000

  61-110

  1.750

  111-135

  1.500

    2) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per Km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 g/Km

contributo (euro)

  0-20

  1.000

  21-60

  1.000

  2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

   a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/Km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61-110 e tra 111-135 g/Km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 345 milioni di euro fino al 30 giugno 2021, quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 38 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/Km CO2 e 21-60 g/Km CO2;

   b) euro 141 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-110 g/Km CO2;

   c) euro 167 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 111-135 g/km CO2.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 345 milioni di euro per il primo semestre del 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
119.013. Moretto, Mor, Ferri, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, sono riconosciuti i seguenti contributi:

   a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 g/km

Contributo (euro)

  0-20

  2.000

  21-60

  2.000

  61-135

  1.500

   b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 g/km

Contributo (euro)

  0-20

  1.000

  21-60

  1.000

  2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

   a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 420 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 75 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;

   b) euro 345 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2.

  6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 420 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
119.010. Guidesi, Tombolato, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Murelli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, sono riconosciuti i seguenti contributi:

   a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 g/km

Contributo (euro)

  0-20

  2.000

  21-60

  2.000

  61-135

  1.500

   b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 g/km

Contributo (euro)

  0-20

  1.000

  21-60

  1.000

  2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

   a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 420 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 75 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;

   b) euro 345 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2.

  6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 420 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
119.031. Porchietto, Gelmini, Barelli, Squeri, Polidori, Baldini.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, sono riconosciuti i seguenti contributi:

   a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 g/km

Contributo (euro)

  0-20

  2.000

  21-60

  2.000

  61-135

  1.500

   per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 g/km

Contributo (euro)

  0-20

  1.000

  21-60

  1.000

  2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

   a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 420 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 75 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;

   b) euro 345 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2;

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
119.035. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere i seguenti:

Art. 119-bis.
(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

    1) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato almeno 10 anni prima alla data del 1° gennaio 2021, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (Km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2000 euro:

CO2 g/Km

contributo (euro)

  0-20

  2.000

  21-60

  2.000

  61-135

  1.500

    2) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per Km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1000 euro:

CO2 g/Km

contributo (euro)

  0-20

  1.000

  21-60

  1.000

  2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

   a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/Km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/Km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 324 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

   1. euro 40 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;

   2. euro 284 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2.

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 324 milioni di euro per il primo semestre del 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.
119.022. Moretto, Fregolent, Del Barba.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e autoveicoli speciali di categoria M1)

  1. A chi acquista in Italia a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, e li immatricola entro il 30 giugno 2022, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

  0-1,999 ton

  Con rottamazione

  5.000

  2.500

  1.500

  Senza rottamazione

  4.000

  1.500

  1.000

  2-3,299 ton

  Con rottamazione

  7.000

  3.500

  2.500

  Senza rottamazione

  6.000

  2.500

  1.500

  3,3-3,5 ton

  Con rottamazione

  10.000

  5.500

  4.000

  Senza rottamazione

  8.000

  3.500

  2.500

  2. Per provvedere all'erogazione del contributo di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021. Per provvedere all'erogazione del contributo sui veicoli esclusivamente elettrici sono riservati 20 milioni euro.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la procedura di concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
119.011. Guidesi, Molinari, Tombolato, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Murelli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e autoveicoli speciali di categoria M1)

  1. A chi acquista in Italia a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, e li immatricola entro il 30 giugno 2022, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

  0-1,999 ton Con rottamazione

  5.000

  2.500

  1.500

  Senza rottamazione

  4.000

  1.500

  1.000

  2-3,299 ton Con rottamazione

  7.000

  3.500

  2.500

  Senza rottamazione

  6.000

  2.500

  1.500

  3,3-3,5 ton Con rottamazione

  10.000

  5.500

  4.000

  Senza rottamazione

  8.000

  3.500

  2.500

  3. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021,. Per provvedere all'erogazione del contributo sui veicoli esclusivamente elettrici sono riservati 20 milioni euro.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la procedura di concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2.

   b) euro 345 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2.

  5. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
119.036. Porchietto, Gelmini, Barelli, Squeri, Polidori, Baldini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Modifiche all'articolo 60 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. All'articolo 60, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole»;

   b) al comma 2, le parole: «i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole»;

   c) al comma 4, le parole: «dei motoveicoli e autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «dei motoveicoli, autoveicoli e delle macchine agricole»;

   d) al comma 6, dopo le parole: «di motoveicoli» sono aggiunte le seguenti: «o di macchine agricole»;

   e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adegua le disposizioni di cui all'articolo 215 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle modifiche recate dal comma 1.
119.09. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Fondo per la garanzia della continuità territoriale nelle regioni con criticità di accessibilità)

  1. Al fine di far fronte alte ricadute economiche negative derivanti dalle misure di limitazione alla mobilità conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo denominato «Fondo per la garanzia della continuità territoriale nelle regioni con criticità di accessibilità», con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 da ripartire tra le regioni Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Marche e Umbria, in cui è presente un unico scalo aereo di interesse nazionale, come definiti ai sensi del Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201.
  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

   a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli aeroporti interessati e i principali scali aeroportuali in conformità alle determinazioni della conferenza di servizi di cui al comma 3;

   b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, per l'assegnazione delle rotte con i principali scali aeroportuali.

  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indicono una conferenza dei servizi per definire i contenuti dell'onere di servizio pubblico indicando:

   a) le tipologie e i livelli tariffari;

   b) i soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

   c) il numero dei voli;

   d) gli orari dei voli;

   e) le tipologie di aeromobili;

   f) la capacità dell'offerta.

  4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 3, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, provvede all'affidamento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.
  5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea la decisione di imporre oneri di servizio pubblico.
  6. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite alle regioni interessate le risorse del fondo di cui al comma 1 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con il suo statuto e le relative norme di attuazione.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
119.07. Serracchiani, Vazio, Verini, Pezzopane, Morgoni.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Rimborso pedaggi autostradali per cittadini)

  1. Al fine di ristorare i cittadini per le spese effettuate durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a rimborsare il 50 per cento dei costi sostenuti per il pagamento dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati dal 1° marzo 2020 al 1° marzo 2021. Il rimborso di cui al comma 1 è riconosciuto al netto delle imposte, previa esibizione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto transito ed il relativo pagamento, e comunque nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per il 2021.
  2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021.
119.030. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di trasporti eccezionali)

  1. Per far fronte ai ritardi nel rilascio, da parte degli enti preposti, delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i suddetti titoli autorizzativi in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
119.019. Paita, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Incremento incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano)

  1. Per le finalità di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203 i finanziamenti di cui all'articolo 1 del predetto decreto sono incrementati di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
119.018. Del Barba.

  Dopo l'articolo 119, inserire il seguente:

Art. 119-bis.
(Sospensione dell'addizionale comunale per i diritti d'imbarco)

  1. Per gli anni 2021 e 2022, in conseguenza della riduzione del traffico aereo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei piccoli aeroporti nazionali nelle regioni in cui è presente un unico scalo aereo di interesse nazionale, come definiti ai sensi del Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 e per sostenere lo sviluppo economico dei rispettivi territori regionali, è sospeso il versamento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  2. Per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati dalla perdita di entrate connesse dalla sospensione di cui al comma 1, hanno accesso al fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 3.
  3. Le dotazioni del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022.
119.06. Serracchiani, Vazio, Verini, Pezzopane, Morgoni.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Disposizioni trasporto pubblico non di linea, taxi e noleggio con conducente, proroga moratoria ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020:

   a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

   «1-bis. Limitatamente alle imprese del trasporto pubblico non di linea, i termini di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e comma 8, dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è fissato al 30 giugno 2021»;

   b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

   «2-bis. Limitatamente alle imprese del trasporto pubblico non di linea le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 dicembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo 56, possono essere ammesse, entro il 31 maggio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dal medesimo articolo 56»;

   c) dopo il comma 3 inserire il seguente:

   «3-bis. Limitatamente alle imprese del trasporto pubblico non di linea le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1-bis, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine di scadenza delle misure di sostegno di cui al citato comma 2-bis.»;

   d) dopo il comma 4 inserire il seguente:

   «4-bis. Limitatamente alle imprese del trasporto pubblico non di linea, il termine di cui all'articolo 37-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è fissato al 30 giugno 2021».
119.02. Bruno Bossio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Detrazione dei premi assicurativi relativi alla responsabilità civile in favore delle famiglie numerose)

  1. Al decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b) le parole: «e portabili» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli, anche maggiorenni ma non possessori di ciclomotori o di autoveicoli, le spese sostenute per le polizze assicurative a cui si applicano gli sconti previsti dal presente articolo sono detraibili nella misura del 19 per cento dall'Irpef di uno dei coniugi, ovvero possono essere ripartite nella misura del 50 per cento tra i genitori».
119.028. Caso, Buompane, Maraia.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Nuove norme per la promozione della mobilità sostenibile)

  1. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:

   d-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in Sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d'imposta.
119.023. Nobili, Paita, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Detraibilità green per le autovetture aziendali)

  1. Al fine di allineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di autoveicoli a quello dei principali Paesi europei e valorizzare le motorizzazioni a basso impatto ambientale, in via sperimentale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2021 si applica la seguente disposizione:

   a) la detrazione per l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 19 bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è innalzata all'80 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 20 e 60 grammi per chilometro e al 100 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica da 0 a 20 grammi per chilometro.

  2. La detrazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 85 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
119.012. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Detraibilità green per le autovetture aziendali)

  1. Al fine di allineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di autoveicoli a quello dei principali Paesi europei e valorizzare le motorizzazioni a basso impatto ambientale, In via sperimentale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2024 si applica la seguente disposizione:

   a) la detrazione per l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è innalzata al 50 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 61 e 110 grammi per chilometro, all'80 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 20 e 60 grammi per chilometro e al 100 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica da 0 a 20 grammi per chilometro.

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 158 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
119.014. Moretto, Mor, Ferri, Del Barba.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Fondo mobilità dinamica)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per la mobilità dinamica», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento della gestione integrata, il potenziamento dei servizi di mobilità e la facilitazione degli spostamenti urbani in tutto il Paese. Le modalità di accesso al fondo sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a:

   a) interventi per sostenere la realizzazione di piattaforme di coordinamento e scambio dei sistemi di mobilità, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese del settore, con particolare attenzione ai settori che utilizzano sistemi software di alta tecnologia;

   b) programmi e iniziative per la sperimentazione di modelli di mobilità dinamica tra la popolazione giovanile.

  3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), possono consistere in contributi a fondo perduto per avviare imprese di sviluppo e consolidamento dei sistemi di mobilità dinamica urbana, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da persone di qualsiasi età con comprovata esperienza nel settore dell'integrazione, il potenziamento e l'evoluzione tecnologica di una serie di comparti di mobilità.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 10.000.000;
   2022: – 10.000.000.
119.026. Grippa, De Lorenzis, Scagliusi, Luciano Cantone, Barbuto, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Marino, Raffa, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo l'articolo 119, inserire il seguente:

Art. 119-bis.
(Nuove norme per lo sviluppo della ciclo-mobilità)

  1. In attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 2, per lo sviluppo della mobilità in bicicletta sono assegnati ai comuni 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano. Le risorse sono prelevate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dalle risorse di cui al «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia», di cui all'articolo 184 della presente Legge.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
119.025. Nobili, Paita, Gadda, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 119, inserire il seguente:

Art. 119-bis.

  1. In via sperimentale, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fino al 31 dicembre 2021, le società cooperative, titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, possono svolgere, trasporto merci, facchinaggio e servizi di pulizia anche a favore delle persone con disabilità ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.
119.01. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 119, inserire il seguente:

Art. 119-bis.
(Misure volte a garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni)

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni sull'intero territorio nazionale, nel quadro delle misure urgenti adottate per il contenimento del contagio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, è consentita l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, le strade di interesse nazionale, nelle aree di sosta dedicate all'autotrasporto, nelle aree portuali ed interportuali, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
119.020. Paita, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n.208 in materia di adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale)

  1. All'articolo 1 comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo dopo le parole: «nonché alla riqualificazione elettrica» sono inserite le seguenti: «alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5».

   b) al secondo periodo, le parole: «130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «146 milioni di euro per l'anno 2021 e 106 milioni di euro per l'anno 2022».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
119.08. Fregolent, Moretto, Del Barba.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Fondo per il ristoro della capacità giornaliera ai distributori stradali di gas naturale per autotrazione)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai distributori stradali di gas naturale per autotrazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari ai costi sostenuti da ciascuna azienda, per il periodo pari a sessanta giorni, da metà marzo a metà maggio 2020, della tariffa fissa per la capacità giornaliera prenotata all'inizio dell'anno termico, fissata dalla Delibera 28 marzo 2019 114/2019/R/gas dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo 567 per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*119.032. Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Fondo per il ristoro della capacità giornaliera ai distributori stradali di gas naturale per autotrazione)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai distributori stradali di gas naturale per autotrazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari ai costi sostenuti da ciascuna azienda, per il periodo pari a sessanta giorni, da metà marzo a metà maggio 2020, della tariffa fissa per la capacità giornaliera prenotata all'inizio dell'anno termico, fissata dalla Delibera 28 marzo 2019 114/2019/R/gas dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo 567 per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*119.017. Moretto, Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai distributori stradali di gas naturale per autotrazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari ai costi sostenuti da ciascuna azienda per il periodo pari a sessanta giorni, da metà marzo a metà maggio 2020, della tariffa fissa per la capacità giornaliera – CG – prenotata all'inizio dell'anno termico, fissata da Delibera 28 marzo 2019 114/2019/R/gas dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 209.
119.05. Benamati, Soverini, Gavino Manca, Bonomo, Zardini.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Nuove norme per favorire la diffusione dello sharing mobility)

  1. A partire dal 1° gennaio 2021 l'aliquota Iva di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ridotta al 10% per tutti i servizi di sharing mobilitye/o noleggio a breve di qualsiasi mezzo di trasporto senza conducente, come per il trasporto pubblico.
  2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alla sharing mobility aziendale (corporate), comunitaria o delle flotte degli enti pubblici.
  3. Dal 1° gennaio 2023 le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano esclusivamente per i servizi svolti con mezzi elettrici
119.024. Nobili, Paita, Gadda.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

  1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 1, è aggiunto il seguente:

    1-bis) servizio noleggio con conducente.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –6.000;
   2022: –6.000;
   2023: –6.000.
119.03. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa)

  1. Per consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia, improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.
119.034. Bordonali, Bazoli, Gelmini, Donina, Eva Lorenzoni, Formentini, Colucci, Berlinghieri.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Adeguamento della normativa del fringe benefit all'introduzione del ciclo di prova dei veicoli WLTP)

  1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Dal 1° gennaio 2021 la predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 190 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 190 g/km ma non a 225 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50 per cento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 225 g/km, la predetta percentuale è pari al 60 per cento.».
119.016. Moretto, Mor, Ferri, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 119, inserire il seguente:

Art. 119-bis.
(Aggiornamenti relativi all'imposta sull'acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di CO2)

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

   1. al comma 1042, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con: «31 dicembre 2020»;

   2. dopo il comma 1042, è aggiunto il seguente:

   «1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella»:

CO2 g/km

Imposta (euro)

  191-210

  1.100

  211-240

  1.600

  241-290

  2.000

  Superiore a 290

  2.500

   3. ai commi da 1043 a 1045, ovunque ricorrano le parole: «al comma 1042» sostituire con «ai commi 1042 e 1042-bis»;

   4. dopo il comma 1046 è aggiunto il seguente:

   «1046-bis. A partite dal 1° gennaio 2021 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042-bis è relativo al ciclo di prova WLTP, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo».
119.015. Moretto, Mor, Ferri, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 2, lettere a), b) e c) ovunque ricorrano le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

   2. dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Alle proroghe di prestiti, mutui e altri finanziamenti rateali di cui al comma 2 non sono applicati interessi di mora per il periodo di sospensione previsto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

   3. al comma 6, lettere a), b) e c) le parole 31 gennaio 2021, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.
119.033. Spena.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Misure per l'installazione di sistemi di propulsione elettrica)

  1. All'articolo 229, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 Luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», dopo le parole: «anche a pedalata assistita,» sono aggiunte le parole: «per l'installazione di sistemi di propulsione elettrica, anche complementare, su biciclette esistenti,».
119.027. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

  1. Per l'anno 2021 per le spese relative all'acquisto di autobus nuovi è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 35 per cento della spesa sostenuta.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessiva di 500 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: dall'anno 2022 con le seguenti: dall'anno 2023.
119.037. Manzo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Comunicazione alle Istituzioni dell'Unione europea in ordine allo status giuridico di extraterritorialità doganale del Porto Franco di Trieste)

  1. Ai fini della completa e definitiva attuazione del regime del Porto Franco di Trieste e il riconoscimento dello status giuridico di extraterritorialità doganale sancito dall'ordinamento internazionale del medesimo Porto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo comunica alle competenti istituzioni dell'Unione europea, ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013, lo status giuridico di extraterritorialità doganale del Porto Franco di Trieste, derivante dall'applicazione dell'allegato VIII del Trattato di Pace di Parigi del 1947, in conformità a quanto sancito dall'ordinamento internazionale.
119.038. De Carlo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente allo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di Trasporto e Sviluppo dei sistemi di Trasporto, Programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: + 200.000.000;
    CS: + 200.000.000.

   2022:

    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000.

   2023:

    CP: +100.000.000;
    CS: + 100.000.000.
119.44. Paita, Del Barba.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

ART. 120.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 6 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

   2021: – 6.000.000.
120.4. Navarra.

  Apportare le seguenti modificazioni:

  1. Al comma 1 lettera a) premettere le seguenti lettere:

   0a) al comma 1 lettera b), sostituire le parole le parole: «l'anno 2020» con le seguenti: «ciascuno degli anni 2020 e 2021»;

   0a-bis) al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «L'indennizzo è, altresì, riconosciuto, nel limite complessivo di euro 15 milioni, per l'anno 2021 per le ridotte prestazioni di ormeggio rese dalle medesime società nel 2021 rispetto al 2019»;

   0a-ter) sono apportate le seguenti modificazioni:

    al comma 7 dopo le parole: per l'anno 2020 sono aggiunte le seguenti: e 20 milioni per l'anno 2021;

    e alla lettera a) dopo le parole: 6 milioni sono aggiunte le seguenti: per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021;

    alla lettera b) dopo le parole: 24 milioni sono aggiunte le seguenti: per l'anno 2020 e 15 milioni per l'anno 2021.

  2. Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) Alla fine, dopo il comma 10-quinquies, aggiungere il seguente comma:

   «10-sexies. Il contributo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, per l'anno 2021, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

  3. Al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. dopo le parole: dei terminal portuali sono inserite le seguenti: e delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto o specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità di sistema portuale per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali inerenti il settore crocieristico ovvero titolari di contratti con le imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del codice della navigazione per il transito dei crocieristi a svolgere le operazioni e i servizi portuali in detto settore;

   2. le parole: 20 milioni sono sostituite dalle seguenti: 30 milioni;

  4. Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) sostituite da le parole: di cui al comma 5 del presente articolo e fino alle parole: codice della navigazione con le seguenti: che sarà suddiviso nella misura di 20 milioni di euro alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione e di 10 milioni di euro alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto o specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità di sistema portuale per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali inerenti il settore crocieristico ovvero titolari di contratti con le imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del codice della navigazione per il transito dei crocieristi.

  5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2021 e al comma 2, quantificato in 10 milioni di euro, per la somma totale di 35 milioni di euro, si fa fronte con il fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
120.6. Gariglio, Andrea Romano, Cantini, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Pizzetti, Pagani.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) Al comma 1 premettere la seguente lettera:

    0a) al comma 7, alinea dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 30 milioni per l'anno 2021», e alla lettera a) del medesimo comma, dopo le parole: «26 milioni» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021»;

   2) Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

    a) Dopo le parole: competitività ed efficienza sopprimere le parole: del settore del trasporto marittimo;

    b) dopo le parole: dei terminal portuali inserire le seguenti: e delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a svolgere le operazioni e i servizi portuali in detto settore;

    c) sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;

    d) sostituire le parole: imbarcati e sbarcati con le seguenti parole: movimentati;

    3) al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: di cui al comma 5 inserire le seguenti: che sarà comunque suddiviso nella misura di 40 milioni di euro alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione e di 10 milioni di euro alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto o specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità di sistema portuale per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali inerenti il settore crocieristico ovvero titolari di contratti con le imprese titolari di concessioni ai sensi degli articoli 6 e/o 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi;

    4) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis il contributo derivante dal fondo di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

    5) dopo il comma 7 inserire i seguenti:

  7-bis. Le autorità di sistema portuale procedono, su istanza dei concessionari ex articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e degli operatori esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, alla verifica di incidenza di eventi imprevedibili per le suddette imprese ivi inclusi gli effetti del COVID-19, sull'equilibrio economico-finanziario delle concessioni vigenti, tenuto altresì conto dei cosiddetti lavori supplementari necessari per la continuità dell'esercizio delle infrastruttura e del servizio, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex articolo 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea ove applicabile, da attuarsi attraverso accordi sostitutivi ex articolo 181, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  7-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis, in considerazione del calo dei traffici dei porti italiani e dei danni subiti dal settore a causa degli effetti dell'epidemia da COVID-19 ed al fine di salvaguardare la competitività e l'efficienza del sistema, le ADSP e l'Autorità portuale Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio allo scopo utilizzando anche il proprio avanzo di amministrazione, possono comunque disporre la riduzione degli importi dei canoni concessori alle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di Stazioni Marittime e di servizi di supporto ai passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021. La riduzione dei canoni è riconosciuta in favore dei suddetti concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e 31 dicembre 2021 una diminuzione dei volumi di traffico di almeno il 5 per cento rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. La riduzione dei canoni è proporzionale alla diminuzione accertata.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 740.
120.23. Mandelli, Versace.

  All'articolo 120 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

    0a) al comma 7, alinea, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni», e alla lettera a) le parole: «26 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «46 milioni»;

   b) al comma 5:

    1) dopo le parole: competitività ed efficienza sopprimere le parole: del settore del trasporto marittimo;

    2) dopo le parole: dei terminal portuali inserire le seguenti: e delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a svolgere le operazioni e i servizi portuali in detto settore;

    3) sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;

    4) sostituire le parole: imbarcati e sbarcati con le seguenti: movimentati;

   c) al comma 6, dopo le parole: di cui al comma 5 inserire le seguenti: che sarà comunque suddiviso nella misura di 40 milioni di euro alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione e di 10 milioni di euro alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto o specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità di sistema portuale per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali inerenti il settore crocieristico ovvero titolari di contratti con le imprese titolari di concessioni ai sensi degli articoli 6 e/o 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi;

   d) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

   6-bis. Il contributo derivante dal fondo di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997;

   e) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

  7-bis. Le autorità di sistema portuale procedono, su istanza dei concessionari ex articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e degli operatori esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, alla verifica di incidenza di eventi imprevedibili per le suddette imprese ivi inclusi gli effetti del COVID-19, sull'equilibrio economico-finanziario delle concessioni vigenti, tenuto altresì conto dei cosiddetti lavori supplementari necessari per la continuità dell'esercizio dell'infrastruttura e del servizio, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex articolo 108 TFUE ove applicabile, da attuarsi attraverso accordi sostitutivi ex articolo 181 legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni.
  7-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis, in considerazione del calo dei traffici dei porti italiani e dei danni subiti dal settore a causa degli effetti dell'epidemia da COVID-19 ed al fine di salvaguardare la competitività e l'efficienza del sistema, le ADSP e l'Autorità portuale Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio allo scopo utilizzando anche il proprio avanzo di amministrazione, possono comunque disporre la riduzione degli importi dei canoni concessori alle imprese di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di Stazioni Marittime e di servizi di supporto ai passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021. La riduzione dei canoni è riconosciuta in favore dei suddetti concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e 31 dicembre 2021 una diminuzione dei volumi di traffico di almeno il 5 per cento rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo del precedente biennio. La riduzione dei canoni è proporzionale alla diminuzione accertata. A tale scopo il fondo di cui al comma 7, dell'articolo 199, del decreto-legge n. 34 del 2020, è incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per le finalità di cui alla lettera a) stesso comma.

  Conseguentemente, all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni con le seguenti: 166,3 milioni.
120.7. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modifiche:

   1) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) al comma 7, alinea, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni»;

   b-ter) al comma 7, lettera a), le parole: «26 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «46 milioni»;

   2) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. dopo le parole: competitività ed efficienza sopprimere le seguenti: del settore del trasporto marittimo;

    2. dopo le parole: dei terminal portuali inserire le seguenti: e delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a svolgere le operazioni e i servizi portuali in detto settore;

    3. sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;

    4. sostituire le parole: imbarcati e sbarcati con le seguenti: movimentati;

   3) al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

    1. dopo le parole: di cui al comma 5 inserire le seguenti: che sarà comunque suddiviso nella misura di 40 milioni di euro alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione e di 10 milioni di euro alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto o specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità di sistema portuale per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali inerenti il settore crocieristico ovvero titolari di contratti con le imprese titolari di concessioni ai sensi degli articoli 6 e/o 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi;

   4) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Il contributo derivante dal fondo di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997.

   5) dopo il comma 7 inserire i seguenti:

  7-bis. Le autorità di sistema portuale procedono, su istanza dei concessionari ex articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e degli operatori esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, alla verifica di incidenza di eventi imprevedibili per le suddette imprese ivi inclusi gli effetti del COVID-19, sull'equilibrio economico-finanziario delle concessioni vigenti, tenuto altresì conto dei cosiddetti lavori supplementari necessari per la continuità dell'esercizio dell'infrastruttura e del servizio, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex articolo 108 TFUE ove applicabile, da attuarsi attraverso accordi sostitutivi ex articolo 181 legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni;
  7-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis, in considerazione del calo dei traffici dei porti italiani e dei danni subiti dal settore a causa degli effetti dell'epidemia da COVID-19 ed al fine di salvaguardare la competitività e l'efficienza del sistema, le ADSP e l'Autorità portuale Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio allo scopo utilizzando anche il proprio avanzo di amministrazione, possono comunque disporre la riduzione degli importi dei canoni concessori alle imprese di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di Stazioni Marittime e di servizi di supporto ai passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021. La riduzione dei canoni è riconosciuta in favore dei suddetti concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e 31 dicembre 2021 una diminuzione dei volumi di traffico di almeno il 5 per cento rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo del precedente biennio. La riduzione dei canoni è proporzionale alla diminuzione accertata. A tale scopo il fondo di cui al comma 7, dell'articolo n. 199, decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 è incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per le finalità di cui alla lettera a) stesso comma.
120.15. Nobili, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) al comma 7, alinea, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni»;

   0b) al comma 7, lettera a), le parole: «26 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «46 milioni»;

   2. sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. In considerazione dei danni subìti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività e l'efficienza e del comparto crocieristico dei terminal portuali e delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a svolgere le operazioni e i servizi portuali in detto settore, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri movimentati imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.;

   3. dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Il contributo derivante dal fondo di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.;

   4. dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Le autorità di sistema portuale procedono, su istanza dei concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e degli operatori esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, alla verifica di incidenza di eventi imprevedibili per le suddette imprese ivi inclusi gli effetti del COVID-19, sull'equilibrio economico-finanziario delle concessioni vigenti, tenuto altresì conto dei lavori supplementari necessari per la continuità dell'esercizio dell'infrastruttura e del servizio, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ove applicabile, da attuarsi attraverso accordi sostitutivi a norma dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  7-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis, in considerazione del calo dei traffici dei porti italiani e dei danni subiti dal settore a causa degli effetti dell'epidemia da COVID-19 ed al fine di salvaguardare la competitività e l'efficienza del sistema, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, allo scopo utilizzando anche il proprio avanzo di amministrazione, possono comunque disporre la riduzione degli importi dei canoni concessori alle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e di servizi di supporto ai passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021. La riduzione dei canoni è riconosciuta in favore dei suddetti concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e 31 dicembre 2021 una diminuzione dei volumi di traffico di almeno il 5 per cento rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo del precedente biennio. La riduzione dei canoni è proporzionale alla diminuzione accertata. A tale scopo il fondo di cui all'articolo 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per le finalità di cui alla lettera a) del medesimo comma 7.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 694 milioni.
120.16. Rixi, Molinari, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Piastra, Patassini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

    0a) al comma 1, lettera b), le parole: «l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2020 e 2021»;

    0b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'indennizzo è, altresì, riconosciuto, nel limite complessivo di euro 15 milioni, per l'anno 2021 per le ridotte prestazioni di ormeggio rese dalle medesime società nel 2021 rispetto al 2019»;

    0c) al comma 7,sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) all'alinea, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni per l'anno 2021»;

     2) e alla lettera a) dopo le parole: «6 milioni» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021»;

     3) alla lettera b) dopo le parole: «24 milioni» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2020 e 15 milioni per l'anno 2021».

  2. al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 10-quinquies, è aggiunto il seguente:

   «10-sexies. Il contributo di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, per l'anno 2021, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

  3. all'onere derivante dall'attuazione dei punti 1 e 2, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2021, si fa fronte con il Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
120.5. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. 1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Le spese sostenute dai lavoratori marittimi per il conseguimento e il rinnovo dei certificati e degli attestati previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono deducibili dal reddito entro il limite di 1.000 euro per lavoratore per ciascun quinquennio. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 6-bis dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto da presente comma, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
   2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'art. 209, comma 1, della presente legge.
   3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
120.9. Raffa, Barzotti, Davide Aiello, Gallo, Manzo.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce una piattaforma digitale denominata «Anagrafe digitale unica della gente di mare», tramite la digitalizzazione e l'implementazione della vigente anagrafe della gente di mare, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231. La piattaforma di cui al presente comma è integrata con le banche dati dell'INPS e dell'ANPAL, è gestita dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, ed è accessibile alle capitanerie di porto, al personale della gente di mare e agli armatori, per le parti di propria competenza. La piattaforma di cui al presente comma è finalizzata a garantire agli utenti la possibilità di espletare rapidamente e in sicurezza gli adempimenti burocratici necessari per lo svolgimento di attività lavorative da parte del personale della gente di mare.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799.900.
120.10. Gallo, Casa, Scagliusi, Luciano Cantone, Barbuto, Davide Aiello, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Serritella, Spessotto, Termini.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il Decreto Ministeriale 01 marzo 1967 recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della spiaggia della Plaja, in Cagliari».
  Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
120.8. Deidda, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1. al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

    a) dopo le parole: competitività ed efficienza sopprimere le parole: del settore del trasporto marittimo;

    b) dopo le parole: dei terminal portuali inserire le seguenti: e delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a svolgere le operazioni e i servizi portuali in detto settore;

    c) sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;

    d) sostituire le parole: imbarcati e sbarcati con le seguenti: movimentati;

   2. al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

    a) dopo le parole: di cui al comma 5 inserire le seguenti: che sarà comunque suddiviso nella misura di 40 milioni di euro alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione e di 10 milioni di euro alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto o specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità di sistema portuale per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali inerenti il settore crocieristico ovvero titolari di contratti con le imprese titolari di concessioni ai sensi degli articoli 6 e/o 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi;

   3. dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Il contributo derivante dal fondo di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   4. dopo il comma 7 inserire i seguenti:

  7-bis. Le autorità di sistema portuale procedono, su istanza dei concessionari ex articolo 18 della legge n. 28 gennaio 1994, n. 84, e degli operatori esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, alla verifica di incidenza di eventi imprevedibili per le suddette imprese ivi inclusi gli effetti del COVID-19, sull'equilibrio economico-finanziario delle concessioni vigenti, tenuto altresì conto dei cosiddetti lavori supplementari necessari per la continuità dell'esercizio delle infrastruttura e del servizio, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex articolo 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea ove applicabile, da attuarsi attraverso accordi sostitutivi ex articolo 181 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  7-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis, in considerazione del calo dei traffici dei porti italiani e dei danni subiti dal settore a causa degli effetti dell'epidemia da COVID-19 ed al fine di salvaguardare la competitività e l'efficienza del sistema, le ADSP e l'Autorità portuale Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio allo scopo utilizzando anche il proprio avanzo di amministrazione, possono comunque disporre la riduzione degli importi dei canoni concessori alle imprese di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di Stazioni Marittime e di servizi di supporto ai passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021. La riduzione dei canoni è riconosciuta in favore dei suddetti concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e 31 dicembre 2021 una diminuzione dei volumi di traffico di almeno il 5 per cento rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. La riduzione dei canoni è proporzionale alla diminuzione accertata.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 740.
120.22. Mandelli, Versace.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

   b-bis) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

    1. all'alinea, le parole: «50 milioni; per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021»;

    2. alla lettera a), dopo le parole: «26 milioni» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021»;

    3. alla lettera b), dopo le parole: «24 milioni» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».

   b) al comma 5, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.
120.18. Nobili, Del Barba.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

  7-bis. All'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «funzioni relative alla continuità territoriale» sono inserite le seguenti: «, comprese le funzioni relative alla continuità territoriale marittima».
  7-ter. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto marittimo di persone e cose da e per la Sardegna, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione autonoma della Sardegna, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari e demaniali e agli investimenti in corso.
  7-quater. Al fine di assicurare la continuità territoriale marittima per la Sardegna lo Stato eroga annualmente alla Regione Autonoma della Sardegna un contributo pari a 73 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio.
  7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
120.24. Cappellacci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti e favorire l'utilizzo di energia elettrica prodotta a terra da parte delle navi in stazionamento nei porti così come previsto dalla direttiva europea 2012/33/UE, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione nei porti di sistemi di fornitura di alimentazione elettrica lungo le banchine per le navi adibite alla navigazione marittima.
  7-ter. I criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 7-bis sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
120.13. Raffa, Scagliusi, Luciano Cantone, Ficara, Barbuto, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo il comma 7, aggiungere, il seguente:

  7-bis. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «fino al 31 dicembre 2020», sono sostituite con le seguenti: «per la durata dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, di cui all'articolo l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.».
120.12. Scagliusi, Luciano Cantone.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Per la realizzazione delle opere incluse nei Programmi treiennali delle Opere e nei Piani Operativi Triennali delle Autorità di sistema portuale , in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, Intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Presidente dell'autorità di sistema portuale. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere è emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, decorso tale termine l'opera si intenderà compatibile in applicazione del principio del silenzio assenso
120.19. D'Attis.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto infine il seguente:

   «1-sexies. Gli Avvisatori Marittimi, nei porti in cui sono già presenti, sono disciplinati dall'Autorità Marittima che ne determina le tariffe, concordate tra Avvisatore Marittimo e l'organismo rappresentativo degli agenti marittimi raccomandatari locali.

   Gli Avvisatori Marittimi di cui al comma 1 dell'art. 48-quater della legge 11 settembre 2020 n. 120 svolgono il servizio di avvistamento navi e l'attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all'acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali nei porti, anche in riferimento all'articolo 62 regolamento navigazione marittima.

   Il servizio svolto dagli Avvisatori Marittimi concorre all'innalzamento del gradiente di sicurezza del porto e alla tutela della sicurezza della navigazione, anche ai sensi del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 196 del 2005.».
120.1. Andrea Romano, Ceccanti, Vazio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   7-bis. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, nonché esclusivamente quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009,»;

   b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
120.3. Bordo, Cassese.

  Dopo il comma 7 aggiungere, il seguente:

  7-bis. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2016, n. 51, articolo 7:

   a) al comma 3, lettera a), i «trenta mesi continuativi di servizio» si intendono anche non continuativi;

   b) al comma 1, lettera g), per «navi» si intendono «unità».
120.11. Gallo, Scagliusi, Luciano Cantone, Barbuto, Davide Aiello.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per garantire la continuità territoriale dell'area dello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 per interventi finalizzati al miglioramento della mobilità dei passeggeri, localizzati nei porti di Reggio Calabria e Messina. È altresì autorizzata la ulteriore spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 per l'integrazione tariffaria dei servizi di continuità territoriale marittima passeggeri e dei servizi di trasporto pubblico locale.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 6.000.000;
   2022: – 6.000.000;
   2023: – 6.000.000.
120.21. Cannizzaro, Siracusano.

  Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:

  7-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza, è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021 per la costruzione della nuova diga foranea a protezione del porto di Genova. All'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di porti, di trasporti marittimi e di infrastrutture portuali.
120.17. Rixi, Viviani, Di Muro, Foscolo.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche con legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «Per le strutture turistico-ricettive,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi i marina resort di cui all'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 11 novembre 2014, n. 164.».
120.20. Mandelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Concessioni dei beni del demanio marittimo aventi ad oggetto la conduzione di strutture ad uso abitativo)

  1. All'articolo 100, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo le parole: «con qualunque finalità», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quanto previsto dal comma 4-bis,»;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo aventi ad oggetto la conduzione di strutture ad uso abitativo di cui all'articolo 01, comma 1, lettera f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del medesimo decreto-legge.».

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
120.05. Frailis.

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.
(Sospensione versamenti tributari e concessori per le strutture turistiche e termali)

  1. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.
  2. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137.
  3. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dopo le parole 'l'attività alberghiera' sono aggiunte le seguenti: «l'attività termale,».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
120.014. Moretto, Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.
(Porti turistici)

  1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche con legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «Per le strutture turistico-ricettive,» sono aggiunte le parole «ivi compresi i marina resort di cui all'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 11 novembre 2014, n. 164».
  2. All'articolo 177 comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «dei residence», le parole: «e dei campeggi» sono sostituite dalle parole «, dei campeggi e dei marina resort».
  3. Alla fine del secondo comma dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte le seguenti parole: «ivi compresi i marina resort di cui all'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164».
120.013. Moretto, Mor, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2021, al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta per almeno due anni negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e siano avvenute cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, possono essere istituite dalla Autorità di Sistema portuale, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, nuove Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operavano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container.
  2. L'Agenzia è promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall'Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le attività delle Agenzie di cui al comma 1 sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale.
  3. L'Agenzia di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. Le Regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  4. La somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale di cui al comma 1, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali dovrà transitare attraverso tale soggetto e quest'ultimo, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovrà rivolgersi alla predetta Agenzia.
  5. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo; lo stesso obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. I lavoratori individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia.
  6. All'Agenzia di somministrazione di cui al comma 1, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi 10 settembre 2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n. 81, ove compatibili.
  7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano entro il limite di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  8. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1, lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
120.03. Mura, Gribaudo, Frailis, Gavino Manca, Viscomi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

  1. All'articolo 1, comma 726, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «novembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «luglio 2021».
120.02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.
(Canone minimo dovuto per i beni demaniali marittimi e estensione della definizione agevolata)

  1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500. Tale importo è ridotto della metà per le concessioni disciplinate dall'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative senza scopo di lucro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 03, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comunque essere inferiore a euro 500. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.».

   b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. La domanda di definizione agevolata di cui al comma 7 si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020, salvo che alla data di approvazione della presente disposizione non sia stata già richiesta con provvedimento non contestato. L'importo da versare sarà determinato sull'intero canone dovuto ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
120.07. Buratti.

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.
(Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime)

  1. Al comma 18 dell'art. 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra le parole: «del presente decreto» e le parole «e in scadenza entro» inserire le seguenti «,nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,». Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2018».
  2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
  3. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.
  4. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «con qualunque finalità» con le seguenti: «per le finalità di cui al precedente comma 3».

   Per l'attuazione del presente articolo, valutato in 2,1 milioni di euro per il comma 1 e in 3 milioni di euro per i commi 2 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
120.01. Sani.

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.
(Canone minimo dovuto per i beni demaniali marittimi)

  1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00. Tale importo è ridotto della metà per le concessioni disciplinate dall'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative senza scopo di lucro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 03, comma 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comunque essere inferiore a euro 500,00. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.».

  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
120.08. Buratti.

  Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Modifica soglia minima canoni demaniali marittimi)

  1. Al comma 4, dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con qualunque finalità» e: «comunque» sono soppresse;

   b) dopo la parola: «2.500», sono inserite le seguenti: «fatta eccezione di quanto disposto dal seguente periodo»;

   c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime per concessioni demaniali marittime di attività sportive, ricreative e attività legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata, senza scopo di lucro e individuate e riconosciute dagli enti locali territorialmente competenti, per concessioni demaniali marittime aventi finalità diverse da quelle previste all'articolo 01, punto 1, lettere dalla a) alla f), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, per le concessioni demaniali marittime previste dall'articolo 39, secondo comma, del Codice della navigazione e dall'articolo 37 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione e per tutte le concessioni demaniali marittime di durata inferiore a trenta giorni, non può essere inferiore a euro 500».
120.012. Pastorino, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Modifica soglia minima canoni demaniali marittimi)

  1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con qualunque finalità» e: «, comunque,» sono soppresse;

   b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500.».
120.011. Pastorino, Gagliardi, Viviani.

  Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Modifica soglia minima canoni demaniali marittimi)

  1. Al comma 4, dell'articolo 100 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: «2.500» è sostituita dalla seguente: «500».
120.010. Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.
(Procedure per la sdemanializzazione)

  1. Le aree demaniali marittime occupate da sedimi stradali, piazze, giardini pubblici e parchi urbani, ricadenti in zone completamente urbanizzate, possono, su richiesta dei Comuni essere sdemanializzati e ceduti a titolo gratuito agli stessi Comuni. Sono comunque esclusi i beni indicati nell'articolo 29 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 32.
  2. L'istanza, corredata dalla necessaria documentazione tecnica di individuazione delle aree e della nuova definizione della dividente demaniale, rappresentata con l'utilizzo del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID), è presentata al Capo del Compartimento marittimo, che provvede, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, a convocare la Commissione di cui all'articolo 58 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.
  3. Il procedimento è concluso entro i successivi 90 giorni dalla convocazione di cui al comma precedente, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in cui sono individuati i beni oggetto di cessione e la definizione della nuova dividente demaniale.
  4. Il Decreto di cui al comma precedente costituisce titolo per il trasferimento di proprietà la cui registrazione e trascrizione avvengono, a cura del Comune richiedente, a titolo gratuito.
120.06. Buratti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 120, inserireil seguente:

Art. 120-bis.
(Estensione della definizione agevolata)

  1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis: La domanda di definizione agevolata di cui al precedente comma si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020, salvo che alla data di approvazione della presente legge non sia stata già richiesta con provvedimento non contestato. L'importo da versare sarà determinato sull'intero canone dovuto ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.».

  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
120.09. Buratti.

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.

  1. All'articolo 16, comma 4, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, dopo al lettera a), inserire la lettera seguente:

   «a-bis) i requisiti attinenti le prospettive di traffico indicate nel programma operativo, da documentare attraverso manifestazioni di interesse a collaborare con l'impresa istante rese dagli utenti del porto oppure, soltanto in caso di superamento del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare, mediante la produzione di accordi commerciali o contratti conclusi con utenti del porto.».
120.04. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.
(Piastra logistica integrata del Porto di Brindisi)

  1. Al fine di consentire i necessari interventi per l'esecuzione della progettazione della Piastra logistica integrata retroportuale (Plir) è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per le opere infrastrutturali del porto di Brindisi.
  2. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
120.016. Macina.

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.
(Potenziamento dell'attività dei porti industriali e turistici della Sardegna)

  1. Al fine di potenziare e di rendere maggiormente efficaci le caratteristiche ubicazionali e tecnico funzionali e di attrattività turistica dei porti industriali e turistici della regione Sardegna, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2022:

   a) è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per il finanziamento di opere per la realizzazione di canali navigabili con profondità non superiore agli undici metri finalizzati ad aumentare la zona di territorio accessibile alle navi per il carico e lo scarico delle merci;

   b) è, altresì, autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per il finanziamento di opere di edilizia marittima finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di attracco e di terminal crociere di superficie non superiore a 1.000 metri quadri, nei porti industriali della Sardegna.

  2. Alle risorse di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo possono accedere i progetti elaborati dai Consorzi Industriali che gestiscono tali aree e che siano cantierabili alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 18.000.000;
   2022: – 18.000.000;
   2023: – 18.000.000.
120.015. Scanu, Cadeddu, Manzo.

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.
(Zone logistiche semplificate)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 61, dopo le parole: «aree portuali» sono inserite le seguenti: «e aeroportuali»;

   b) al comma 62, dopo le parole: «area portuale» sono inserite le seguenti: «o aeroportuale».

  2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.
120.018. Bianchi.

  Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

Art. 120-bis.

  1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, dopo le parole: «2019» sono aggiunte le seguenti: «, le quali procedono a rendicontare entro il 31 gennaio 2021 gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 per l'anno 2020. L'indennizzo è, altresì, riconosciuto, nel limite complessivo di euro 5 milioni, per l'anno 2021 per le ridotte prestazioni di ormeggio rese dalle medesime società nel 2021. Le stesse procedono a rendicontare entro il 31 gennaio 2022 gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 per l'anno 2021»;

   b) al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e 5 milioni per l'anno 2021»;

   c) al comma 7, lettera b), dopo le parole: «24 milioni» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021»;

   d) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Per l'anno 2021 nessun contributo di funzionamento può esser richiesto dall'Autorità di regolazione dei trasporti alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi comprese le stazioni marittime passeggeri».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
120.017. Ficara, Luciano Cantone, Scagliusi, Termini, De Lorenzis, Marino, Barbuto, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Grippa, Raffa, Serritella, Spessotto, Manzo.

ART. 121.

  Al comma 1, dopo le parole le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, inserire le seguenti: gli operatori di manovra ferroviaria, le imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri,.
*121.8. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, dopo le parole le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, inserire le seguenti: gli operatori di manovra ferroviaria, le imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri,.
*121.5. Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: operatori del trasporto multimodale aggiungere le seguenti: operatori di manovra ferroviaria, imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
121.3. Paita, Nobili, Del Barba.

  Al comma 1, dopo le parole: operatori del trasporto multimodale aggiungere le seguenti: operatori di manovra ferroviaria, imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri.
*121.6. Ficara, Buompane, Maraia, Manzo, Caso, Serritella, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Spessotto, Termini.

  Al comma 1, dopo le parole: operatori del trasporto multimodale aggiungere le seguenti: operatori di manovra ferroviaria, imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri.
*121.7. Buompane, Maraia, Manzo, Caso, Serritella.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Per il finanziamento integrale della progettazione sino all'esecutività, anche per lotti funzionali, del raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese, compresa la galleria di valico, sono assegnati a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  1-ter. All'articolo 208, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «di potenziamento delle stazioni della» sono inserite le seguenti: «nonché per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza idrogeologica lungo»;

   b) le parole: «di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2023, di euro 23 milioni annui per il 2024 e il 2025, di euro 21 milioni per il 2026».

  Conseguentemente, alla rubrica, inserire, in fine, le seguenti parole: e di infrastrutture ferroviarie.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
121.2. Orlando.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso agli esercenti l'attività di autotrasporto merci mediante l'impiego di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate.
*121.4. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso agli esercenti l'attività di autotrasporto merci mediante l'impiego di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate.
*121.1. De Toma, Rachele Silvestri.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

Art. 121-bis.
(Incentivo per la formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

  1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Ai fini dell'attribuzione delle risorse di cui al presente articolo alle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità di accesso al contributo, di erogazione dello stesso e i costi ammissibili, sulla base delle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Il contributo sarà attribuito in misura forfettaria, per ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato della durata di almeno un anno, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Al sussistere delle predette condizioni, il finanziamento delle iniziative sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti. .

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

   2021: –2.000.000;
   2022: –2.000.000;
   2023: –2.000.000.
121.07. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo l'articolo 121, inserire il seguente:

Art. 121-bis.
(Incentivo per la formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

  1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Ai fini dell'attribuzione delle risorse di cui al presente articolo alle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di erogazione dello stesso e i costi ammissibili, sulla base delle attività di formazione realizzate durante l'anno solare.
  2. Il contributo di cui al comma 1, è attribuito in misura forfettaria, per ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato della durata almeno di un anno, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Al sussistere delle predette condizioni, il finanziamento delle iniziative sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
121.05. Serritella, Buompane, Ficara, Luciano Cantone, Barbuto, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo l'articolo 121, inserire il seguente:

Art. 121-bis.
(Incentivo per la formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

  1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Ai fini dell'attribuzione delle risorse di cui al presente articolo alle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità di accesso al contributo, di erogazione dello stesso e i costi ammissibili, sulla base delle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Il contributo sarà attribuito in misura forfettaria, per ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato della durata almeno di un anno, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Al sussistere delle predette condizioni, il finanziamento delle iniziative sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 6 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 182, comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*121.01. Braga.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 121, inserire il seguente:

Art. 121-bis.
(Incentivo per la formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

  1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Ai fini dell'attribuzione delle risorse di cui al presente articolo alle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità di accesso al contributo, di erogazione dello stesso e i costi ammissibili, sulla base delle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Il contributo sarà attribuito in misura forfettaria, per ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato della durata almeno di un anno, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Al sussistere delle predette condizioni, il finanziamento delle iniziative sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 6 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 182, comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*121.02. Paita, Nobili, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 121, inserire il seguente:

Art. 121-bis.
(Incentivo per la formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

  1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Ai fini dell'attribuzione delle risorse di cui al presente articolo alle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità di accesso al contributo, di erogazione dello stesso e i costi ammissibili, sulla base delle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Il contributo sarà attribuito in misura forfettaria, per ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato della durata almeno di un anno, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Al sussistere delle predette condizioni, il finanziamento delle iniziative sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 6 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 182, comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*121.03. Mantovani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

Art. 121-bis.
(Competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in tema di talune piattaforme logistiche di scambio intermodale fra ferro e gomma)

  1. Al fine di coordinare e sfruttare al meglio gli investimenti in materia di infrastrutture, è assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza per la programmazione, progettazione e realizzazione di piattaforme logistiche di scambio intermodale fra ferro e gomma serventi stazioni ad alta capacità, anche in fase di progettazione e realizzazione, che si trovino all'interno di Zone economiche speciali ovvero in zone limitrofe a quest'ultime all'interno della stessa provincia.
121.06. Maraia, Caso, Buompane.

  Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

Art. 121-bis.
(Disposizioni in materia di gestione dei dati relativi ai veicoli)

  1. Al fine di dare attuazione all'Archivio Unico dei beni mobili registrati nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo denominato «Fondo per l'Archivio unico dei beni mobili registrati» con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
121.04. Grippa, Luciano Cantone, Scagliusi.

ART. 122.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.
(Contributo per il contrasto del virus COVID-19 attraverso l'utilizzo e la diffusione dei servizi erogati tramite la Piattaforma Logistica Nazionale – Logibonus)

  1. Per favorire la digitalizzazione dei servizi della logistica anche al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19 attraverso la dematerializzazione delle procedure della filiera logistica e per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per l'utilizzo dei servizi digitali erogati tramite la Piattaforma Logistica Nazionale di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
  2. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 sono svolti dal soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 con le modalità e nei termini previsti da apposito accordo di servizio, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto attuatore unico.
  3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che individua i beneficiari, la commisurazione dei contributi, le modalità e le procedure per l'attuazione della disposizione del comma 1 del presente articolo.
  4. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, attraverso l'incremento del livello di sicurezza (security) della movimentazione delle merci, con particolare riferimento agli «asset critici» per la coesione e la resilienza del Paese, si autorizza il soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale a redigere il relativo Piano di sicurezza e resilienza ed a realizzarlo negli anni dal 2021 al 2023, ove ne ricorrano le condizioni nell'ambito della Concessione di servizi di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
  5. Per le finalità del comma 1 della presente disposizione è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro di cui 5 milioni di euro per il 2021, 7 milioni per il 2022, 4 milioni per il 2023, 2,5 milioni per il 2024, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e 1,5 milioni per il 2025 a valere sull'articolo 1, comma 583 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 . Per le finalità del comma 4 del presente articolo è altresì autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il 2021, 8 milioni per il 2022 e 4 milioni per il 2023 a valere sul fondo per le esigenze di sicurezza nazionale di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
122.01. Sozzani, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 123.

  Al comma 1 dopo le parole: è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 aggiungere le seguenti: e di ulteriori 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 per le sole imprese ferroviarie viaggiatori.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 740 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 430 milioni.
123.14. Paita, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) sostituire il comma 5 con i seguenti:

  5. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, la spesa di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2021 e sino al 30 giugno 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al primo periodo al netto degli oneri finanziari determinati dal Ministero dell'economia e delle finanze, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria:

    1. pari all'80 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico;

    2. pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.

  5-bis. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2) Al comma 6, sostituire le parole: aprile 2021 con le seguenti: giugno 2021 e le parole: settembre 2021 con le seguenti: novembre 2021:
  3) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

   6-bis. La riduzione del canone di cui al comma 5 è applicata, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, a seguito della determinazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli oneri finanziari di cui al medesimo comma 5.
*123.5. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

  1) sostituire il comma 5 con i seguenti:

   5. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, la spesa di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2021 e sino al 30 giugno 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al primo periodo al netto degli oneri finanziari determinati dal Ministero dell'economia e delle finanze, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria:

    1. pari all'80 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico;

    2. pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.

  5-bis. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2) Al comma 6, sostituire le parole: aprile 2021 con le seguenti: giugno 2021 e le parole: settembre 2021 con le seguenti: novembre 2021:
  3) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

   6-bis. La riduzione del canone di cui al comma 5 è applicata, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, a seguito della determinazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli oneri finanziari di cui al medesimo comma 5.
*123.23. Paita, Nobili, Del Barba.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A con le seguenti: dei Gestori delle infrastrutture ferroviarie presenti sul territorio nazionale;

   al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per i gestori delle reti ferroviarie regionali le modalità di erogazione dello stesso stanziamento saranno stabilite con apposito decreto del ministero delle infrastrutture.;

   al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per i gestori delle reti ferroviarie regionali l'erogazione delle risorse residue avviene sulla base della diminuzione dei volumi di traffico rispetto allo stesso periodo del 2019.
123.4. Sani, Buratti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, sostituire le parole da: al 30 aprile 2021 fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: al 30 giugno 2021 entro il limite massimo dello stanziamento di cui al primo periodo, la sospensione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 214.

   b) al comma 6 sostituire le parole: il 30 aprile 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021;

   c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per lo sviluppo e l'ammodernamento della flotta del materiale rotabile delle società di trasporto ferroviario sono stanziati 300 Milioni per l'installazione del sotto sistema di bordo previsto per i mezzi di trazione, sia di nuovo acquisto che ammodernando di quelli esistenti, idoneo alla gestione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), Regolamento (UE) n. 1315/2013, Regolamento (UE) 2017/6; Regolamento (UE) 2016/919.
123.15. Paita, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 30 aprile 2021 con le seguenti: 30 giugno 2021 e sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.

  Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: 30 aprile 2021 con le seguenti: 30 giugno 2021.

   Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
123.8. Mantovani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

  5-bis. È autorizzato, per l'anno 2021, il finanziamento di 2,5 milioni di euro per la realizzazione della fermata ferroviaria a servizio del Comune di Opera della tratta ferroviaria Milano-Rogoredo-Pavia.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

  2021 –2.500.000.
123.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

   6-bis. Le risorse previste dall'articolo 5, comma 1, lettera o), del contratto di servizio media e lunga percorrenza 2017-2026, per gli anni antecedenti al 2020, nonché gli importi derivanti dalla applicazione di penali o decurtazioni applicate al contratto, sono destinate alla copertura di agevolazioni tariffarie per i collegamenti effettuati sulle direttrici Sicilia/Milano e Sicilia/Roma, aventi origine o destinazione nelle regioni Sicilia e Calabria. Le modalità per l'applicazione delle predette agevolazioni in considerazione delle risorse disponibili saranno definite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   6-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: «i contratti di programma,» sono inserite le seguenti: «i contratti di servizio,».
   6-quater. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato.
123.9. Ficara, Papiro, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per ciascuno dal 2023 al 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

   a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

   b) conversione delle reti ferroviarie in metropolitane leggere;

   c) sviluppo delle reti ferroviarie.

  6-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma 6-bis è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
  6-quater. All'onere per l'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*123.7. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per ciascuno dal 2023 al 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

   a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

   b) conversione delle reti ferroviarie in metropolitane leggere;

   c) sviluppo delle reti ferroviarie.

  6-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma 6-bis è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
  6-quater. All'onere per l'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*123.11. Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per ciascuno dal 2023 al 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

   a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

   b) conversione delle reti ferroviarie in metropolitane leggere;

   c) sviluppo delle reti ferroviarie.

  6-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma 6-bis è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
  6-quater. All'onere per l'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*123.3. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

   «6-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

   a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

   b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;

   c) sviluppo delle reti ferroviarie.

  6-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
  6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.»
123.17. Mulè.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

   6-bis. Al fine di provvedere al recupero funzionale e messa in sicurezza delle opere civili con particolare riguardo alla sede ferroviaria; al dissesto dei rilevati, delle trincee, dei pendii; al rafforzamento dei ponti; al consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza delle gallerie sono stanziate le somme di euro 15 milioni per l'anno 2021, euro 300 milioni per l'anno 2022 ed euro 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033. Tali somme sono assegnate, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, a Rete ferroviaria italiana Spa che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori. È fatto obbligo a Rete ferroviaria italiana Spa di eseguire in larga misura le opere nell'anno di competenza del finanziamento.

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede ai sensi dell'articolo 228, commi 19 e 20.
123.1. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di provvedere al recupero funzionale statico e messa in sicurezza delle opere civili con particolare riguardo alla sede ferroviaria, al dissesto dei rilevati, delle trincee, dei pendii; al rafforzamento dei ponti; al consolidamento statico e adeguamento delle gallerie sono stanziati, per l'anno 2021, 15 milioni di euro, per l'anno 2022 300 milioni di euro, per gli anni dal 2023 al 2033 500 milioni di euro. Tali somme sono assegnate, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, a Rete ferroviaria italiana Spa che individua e programma gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori. È fatto obbligo a Rete ferroviaria italiana Spa di eseguire in larga misura le opere nell'anno di competenza del finanziamento.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede ai sensi dell'articolo 228, commi 19 e 20.
123.22. Bergamini.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. L'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:
  1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

   a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;

   b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;

   c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;

   d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128.
123.19. Mulè.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 123 aggiungere il seguente:

Art. 1 23-bis.
(Rinnovo del materiale rotabile ferroviario regionale e urbano)

  1. Le risorse del fondo per l'acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico ferroviario regionale e regionale, tramviario e metropolitano previste all'articolo 1, al comma 866, legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono incrementate ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2021, 300 milioni di euro per l'anno 2022, e 400 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono destinate in via prioritaria, con un vincolo pari ad almeno il 30%, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
123.014. Ficara.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di garantire un miglioramento della mobilità ferroviaria nella fascia Jonica della regione Calabria è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro per l'anno 2022, destinati al completamento della progettualità e l'avvio dei lavori per l'ammodernamento della ferrovia della tratta Sibari-Crotone. In sede di realizzazione delle opere è data precedenza al superamento delle criticità e al completamento della elettrificazione della tratta. Il completamento della tratta ferroviaria Taranto Catanzaro costituisce misura di attuazione del Programma Next Generation EU e accede ai fondi previsti dall'articolo 184.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021, 410 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
123.20. Torromino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di accrescere la sicurezza dei sottopassi ferroviari, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2021 destinato a finanziare l'installazione di telecamere di videosorveglianza e altri sistemi di sorveglianza nei pressi dei sottopassi ferroviari presenti su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

   2021: –1.000.000.
123.13. Piccolo.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. In considerazione dell'emergenza Covid-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 26 del 28 febbraio 2018 è prorogato di un anno.
*123.12. Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. In considerazione dell'emergenza Covid-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 26 del 28 febbraio 2018 è prorogato di un anno.
*123.18. Mulè.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, il termine di cui all'articolo 3, comma 8, secondo periodo del decreto ministeriale 28 ottobre 2005 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è prorogato di due anni.
123.16. Mulè.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di ampliare la connettività della rete ferroviaria, la linea regionale Benevento-Cancello, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Campania, assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferita a titolo gratuito, al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato, con apposito accordo di programma, ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138-T. Agli interventi per la manutenzione e l'adeguamento infrastrutturale e tecnologico e alla gestione della linea si provvede, anche riallocando le risorse già iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, secondo le modalità previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e successive modificazioni.
123.10. Maglione.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

  1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System – ERTMS)» e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.
  2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B» al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
*123.01. La IX Commissione.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

  1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System – ERTMS)» e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.
  2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B» al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
*123.03. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

  1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System – ERTMS)» e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.
  2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B» al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
*123.06. Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

  1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System – ERTMS)» e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.
  2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B» al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
*123.015. Scagliusi, Ficara, Luciano Cantone, Marino, Grippa, Termini, Manzo.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Interventi per l'immediata operatività di ANSFISA)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 4-quinquies è introdotto il seguente:

   «4-sexies. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e 4-quater, sono trasferite all'Agenzia i compiti, le funzioni esercitate nei rispettivi ambiti territoriali, le risorse umane e strumentali, compresi i dirigenti, dei seguenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

   i) Divisione competente per la vigilanza tecnica e operativa della rete autostradale in concessione ed Uffici ispettivi territoriali della Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali;

   ii) Divisione competente per le funzioni ispettive e quale Organo competente ai sensi del D.lgs. 35/2011 della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

   iii) Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali, ivi comprese le funzioni da essi svolte inerenti i residuali sistemi di trasporto a impianti fissi. Con decreto del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verranno puntualmente identificate le competenze trasferite e quelle residuali che permarranno in capo alle direzioni ministeriali interessate. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia, di cui al comma 9, lettera c), è conseguentemente ampliata con la dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di pertinenza degli uffici sopra elencati. Il personale, anche dirigenziale, di cui al presente comma è trasferito nei ruoli dell'ANSFISA con la qualifica equivalente al profilo ricoperto nel precedente rapporto di lavoro secondo le tabelle di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, se più favorevole, con il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. In fase di prima attuazione il personale di cui trattasi continua a svolgere la propria attività senza soluzione di continuità presso la sede di appartenenza».

   b) al comma 7, le parole: «ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono soppresse;

   c) al comma 10, le parole: «Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia» sono sostituite con le parole: «Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e al regolamento di amministrazione»;

   d) al comma 12, dopo le parole: «15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale» sono inserite le seguenti: «, di cui 8 conferibili, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   e) al comma 14 le parole: «nella misura massima di 61 unità» sono sostituite dalle parole: «nella misura massima di 72 unità»; le parole: «equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro» sono sostituite con le parole: «di inquadramento, anche in deroga alle tabelle di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   f) al comma 15, le parole: «2019» e «2020» sono sostituite, rispettivamente, con le parole: «2021» e «2022».

  2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, il secondo periodo è abrogato.
  3. Agli oneri, derivanti dall'ampliamento di organico di cui al comma 1, lettera a), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**123.07. Mantovani.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Interventi per l'immediata operatività di ANSFISA)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 4-quinquies è introdotto il seguente:

   «4-sexies. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e 4-quater, sono trasferite all'Agenzia i compiti, le funzioni esercitate nei rispettivi ambiti territoriali, le risorse umane e strumentali, compresi i dirigenti, dei seguenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

   i) Divisione competente per la vigilanza tecnica e operativa della rete autostradale in concessione ed Uffici ispettivi territoriali della Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali;

   ii) Divisione competente per le funzioni ispettive e quale Organo competente ai sensi del D.lgs. 35/2011 della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

   iii) Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali, ivi comprese le funzioni da essi svolte inerenti i residuali sistemi di trasporto a impianti fissi. Con decreto del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verranno puntualmente identificate le competenze trasferite e quelle residuali che permarranno in capo alle direzioni ministeriali interessate. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia, di cui al comma 9, lettera c), è conseguentemente ampliata con la dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di pertinenza degli uffici sopra elencati. Il personale, anche dirigenziale, di cui al presente comma è trasferito nei ruoli dell'ANSFISA con la qualifica equivalente al profilo ricoperto nel precedente rapporto di lavoro secondo le tabelle di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, se più favorevole, con il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. In fase di prima attuazione il personale di cui trattasi continua a svolgere la propria attività senza soluzione di continuità presso la sede di appartenenza».

   b) al comma 7, le parole: «ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono soppresse;

   c) al comma 10, le parole: «Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia» sono sostituite con le parole: «Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e al regolamento di amministrazione»;

   d) al comma 12, dopo le parole: «15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale» sono inserite le seguenti: «, di cui 8 conferibili, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   e) al comma 14 le parole: «nella misura massima di 61 unità» sono sostituite dalle parole: «nella misura massima di 72 unità»; le parole: «equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro» sono sostituite con le parole: «di inquadramento, anche in deroga alle tabelle di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   f) al comma 15, le parole: «2019» e «2020» sono sostituite, rispettivamente, con le parole: «2021» e «2022».

  2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, il secondo periodo è abrogato.
  3. Agli oneri, derivanti dall'ampliamento di organico di cui al comma 1, lettera a), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**123.012. Ficara, Manzo.

  Dopo l'articolo 123 aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Trasporto pubblico locale)

  1. Le risorse del fondo per l'acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico ferroviario regionale e regionale, tramviario e metropolitano ex comma 866 articolo 1 legge n. 208 del 2015, sono incrementate di 200 milioni di Euro per l'anno 2021, 300 milioni per il 2022, 400 milioni per il 2023. Le risorse sono prelevate dal Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui alla legge n. 160 del 2019, e dalle risorse di cui al «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia», di cui all'articolo 184 della presente legge.
  2. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui alla legge n. 160 del 2019, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge n. 232 del 2016 sono destinate in via prioritaria, con un vincolo pari ad almeno il 30 per cento, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, 300 milioni per il 2022 e a 400 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
123.08. Nobili, Paita, Gadda.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Fondo per il sostegno straordinario al settore dell'autotrasporto)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto a seguito delle misure di contenimento da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno straordinario al settore dell'autotrasporto», con una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2021, per l'erogazione di sovvenzioni ed altre misure indennitarie agli operatori del settore dell'autotrasporto, tra le quali misure di indennizzo economico e di abbattimento dei costi dei carburanti e delle manutenzioni dei mezzi di trasporto.
  2. Le misure indennitarie di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo il codice ATECO 49.41.0, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre giugno-novembre 2020 sia inferiore all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre giugno-novembre 2019 nella misura di almeno il 33 per cento. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 450 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
123.05. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Misure di sostegno al settore dell'autotrasporto)

   All'allegato 1 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono aggiunti i seguenti codici ATECO:

   «49.41.0 Trasporto di merci su strada: 200% ».
123.04. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

   Art. 123-bis. 1. Per l'attuazione degli interventi relativi alla promozione di una nuova forma di turismo ferroviario sostenibile anche per adeguamenti di natura infrastrutturale e per esigenza di messa in sicurezza, protezione e manutenzione delle tratte ferroviarie storiche della provincia italiana, è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –20.00.000
   2022: –15.00.000
   2023: –15.00.000.
123.011. Grippa.

  Dopo l'articolo 123 aggiungere il seguente articolo:

   Art. 123-bis. 1. Allo scopo di assicurare una mobilità sostenibile per le Città metropolitane è istituito il fondo per la mobilità delle aree metropolitane, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine della realizzazione, modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione per la modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere nelle area delle città metropolitane.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: –500.000.000;
    CS: –500.000.000.

   2022:

    CP: –500.000.000;
    CS: –500.000.000;

   2023:

    CP: –500.000.000;
    CS: –500.000.000;
123.6. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 123 aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Completamento elettrificazione linea ferroviaria Biella-Novara)

  1. Allo scopo di incrementare la sostenibilità ambientale della modalità di trasporto ferroviaria e garantire la completa copertura finanziaria dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, già parzialmente finanziata dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per 5 milioni di euro, è riconosciuto un ulteriore contributo straordinario alla regione Piemonte di importo complessivo pari a 35 milioni di euro, erogati con la seguente progressione nel triennio: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni per il 2022 e 5 milioni per il 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
123.013. Serritella, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Spessotto, Termini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 124.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di potenziare la linea ferroviaria Lamezia Terme-Salerno è previsto uno stanziamento di 2.000.000 di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2021: –2.000.000.
124.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Investimenti nelle infrastrutture ferroviarie)

  1. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 100 milioni nell'anno 2021 per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Padova e Bologna.
124.010. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Investimenti nelle infrastrutture ferroviarie)

  1. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità ferroviaria e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022 per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle Economia e delle Finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
124.09. Cavandoli, Tombolato, Rixi, Viviani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Investimenti nelle infrastrutture ferroviarie)

  1. Per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo delle opere da eseguire per la realizzazione di una stazione in linea per fermata sulla Linea Ferroviaria Alta Velocità a Parma, località Baganzola nelle vicinanze della Fiera di Parma, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 3 milioni per l'anno 2021 e 3 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
124.08. Cavandoli, Tombolato.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Disposizioni in materia di ferrovie turistiche)

  1. Al fine di promuovere la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra le Regioni interessate da tratte ferroviarie ad uso turistico come individuate dall'articolo 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128, per essere destinate agli enti locali per la realizzazione di opere di recupero, messa in ripristino, manutenzione e potenziamento delle medesime linee, nonché per l'integrazione dell'elenco di cui al medesimo articolo 2, comma 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi da realizzare. Gli enti locali, all'atto della richiesta di accesso al medesimo Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere al reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei comuni delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente legge, si provvede alla classificazione come tratta ferroviaria ad uso turistico della linea Ex Ferrovia Marmifera-Carrara.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797 milioni di euro per l'anno 2021, 497 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2024.
124.07. Scagliusi.

  Dopo l'articolo 124 aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo delle reti ferroviarie regionali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a: a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, c) sviluppo delle reti ferroviarie.
  2. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
  3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 158.
124.03. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Fondo per il supporto acquisto di carburanti)

  1.Al fine di attribuire alla Regione Friuli Venezia Giulia un contributo per gli oneri derivanti dal riconoscimento di agevolazioni sul prezzo dei carburanti per autotrazione ai cittadini residenti in Regione, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
124.2. Rizzetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

  1. È autorizzato uno stanziamento di 20.000.000 di euro per l'anno 2021 in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al fine di garantire lo sconto carburanti agli abitanti residenti nelle zone di confine con l'Austria e la Slovenia.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
124.05. Rizzetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Fondo per l'acquisto carburanti)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo per l'acquisto carburanti», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare alla regione Friuli-Venezia Giulia, a titolo di ristoro per la concessione di contributi ai privati cittadini residenti nel territorio regionale, per l'acquisto dei carburanti per autotrazione per la mobilità su strada.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
124.01. Gava, Bubisutti, Moschioni, Panizzut, Sandra Savino, Pettarin, Novelli, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Disposizioni di salvaguardia e trasporto lagunare)

  1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è autorizzata la spesa complessiva di 160 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 140 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse così individuate sono destinate, per l'importo di 128 milioni di euro per l'anno 2021 e di 120 milioni di euro per l'anno 2022 e di 112 milioni di euro per l'anno 2023, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti; la restante quota, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 28 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata a tutti i comuni rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984, previa ripartizione definita con deliberazione del Comitato stesso.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e in 140 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
124.06. Moretto, Mor, Ferri, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 124 aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

  1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e sue modifiche e integrazioni è incrementato a decorrere dal 2021 di 100 milioni di euro l'anno.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*124.04. Pellicani.

  Dopo l'articolo 124 aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

  1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e sue modifiche e integrazioni è incrementato a decorrere dal 2021 di 100 milioni di euro l'anno.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*124.02. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

ART. 125.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 premettere il seguente:

  01. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire ai cittadini con disabilità della regione Sardegna il diritto alla mobilità, all'articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «per Palermo e Catania» sono aggiunte le seguenti: «, o per la Sardegna,» e all'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Regione siciliana» aggiungere le seguenti: «e della regione Sardegna».

   b) al comma 1, dopo le parole: aerei da e per la Sicilia aggiungere le seguenti: e da e per la Sardegna e dopo le parole: acquistato da e per Palermo e Catania aggiungere le seguenti: o da e per la Sardegna.

   c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto alla mobilità personale, anche assistita, dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 125, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche per l'accompagnatore.
*125.2. De Toma, Rachele Silvestri, Zennaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 premettere il seguente:

  01. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire ai cittadini con disabilità della regione Sardegna il diritto alla mobilità, all'articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «per Palermo e Catania» sono aggiunte le seguenti: «, o per la Sardegna,» e all'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Regione siciliana» aggiungere le seguenti: «e della regione Sardegna».

   b) al comma 1, dopo le parole: aerei da e per la Sicilia aggiungere le seguenti: e da e per la Sardegna e dopo le parole: acquistato da e per Palermo e Catania aggiungere le seguenti: o da e per la Sardegna.

   c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto alla mobilità personale, anche assistita, dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 125, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche per l'accompagnatore.
*125.5. Vallascas, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2023;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: e 2022 inserire le seguenti: e 2023.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2023: – 25.000.000.
125.6. Sodano, Davide Aiello, Alaimo, Papiro, Licatini, Suriano, Penna, Martinciglio, Giarrizzo, Serritella, Pignatone, Perconti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 150 milioni.

   b) al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) alla lettera c) la parola: «dipendenti» è soppressa e le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 50.000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 650 e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
125.10. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Al comma 1 sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 700 e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
125.9. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai cittadini residenti nel territorio della Regione Calabria per ogni biglietto aereo acquistato da e per Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
125.4. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto alla mobilità personale, anche assistita, dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 125, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche per l'accompagnatore.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
125.3. Bologna, Rospi, Longo.

  Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è attribuita alla Regione Siciliana una somma pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

   2021: –20.000.000.
125.7. Minardo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, per l'aeroporto di Reggio Calabria e Messina è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 4.000.000;

   2022: – 4.000.000;

   2023: – 4.000.000.
125.11. Cannizzaro, Barbuto, Siracusano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per voli in partenza e arrivo da aeroporti della Calabria, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000;

   2022: – 5.000.000.
125.12. Cannizzaro, Barbuto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

   2-bis Al fine di garantire la piena effettività del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi sulle rotte essenziali per lo sviluppo economico e sociale della Regione ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 16 del regolamento CE 1008/2008, è erogato annualmente alla Regione Autonoma della Sardegna un contributo pari a 90 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio, al fine della copertura degli oneri di servizio pubblico. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
125.13. Cappellacci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro il 30 giugno 2021 in attuazione del principio di leale collaborazione, la Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto determina, avvalendosi di studi ed analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla Regione, i costi scaturenti dalla condizione di insularità sulla base dei quali va rideterminato il contributo di cui al precedente comma ed ai fini di quanto previsto dall'articolo 150.
125.8. Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)

  1. Al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

   a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali scali aeroportuali comunitari in conformità alle determinazioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

   b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari e i principali scali aeroportuali.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, su delega del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, indice una conferenza dei servizi.
  3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio pubblico indicando:

   a) le tipologie e i livelli tariffari;

   b) i soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

   c) il numero dei voli;

   d) gli orari dei voli;

   e) le tipologie di aeromobili;

   f) la capacità dell'offerta.

  4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, provvede all'affidamento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 12 milioni di euro annui per i 36 mesi di durata degli oneri dall'affidamento ai vettori, prorogabili fino ad ulteriori 24 mesi nei limiti dei 36 milioni di euro assegnati.
  5. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica alla Commissione europea la decisione di imporre oneri di servizio pubblico.
  6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori si provvede nel limite di 36 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con il suo statuto e le relative norme di attuazione.
125.01. Gava, Bubisutti, Moschioni, Panizzut.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)

  1. Al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
  1. l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali scali aeroportuali europei in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
  2. qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti nazionali.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, indìce una conferenza di servizi.
  3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
  3. alle tipologie e ai livelli tariffari;
  4. ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
  5. al numero dei voli;
  6. agli orari dei voli;
  7. alle tipologie degli aeromobili;
  8. alla capacità dell'offerta.
  4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 12 milioni di euro annui per i 36 mesi di durata degli oneri dall'affidamento ai vettori, prorogabili fino ad ulteriori 24 mesi nei limiti dei 36 milioni di euro assegnati.
  5. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica alla Commissione europea la decisione di imporre oneri di servizio pubblico.
  6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
  7. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con le disposizioni del suo statuto.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

   2021: –12.000.000;

   2022: –12.000.000;

   2023: –12.000.000.
125.02. Gava, De Carlo, Sandra Savino, Rizzetto, Rosato, Bubisutti, Moschioni, Panizzut, Sut, Novelli, Pettarin, Serracchiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Continuità territoriale)

  1. Al fine di potenziare i servizi di trasporto aereo da e per la Sicilia e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Il fondo è utilizzato dalla Regione Sicilia per la copertura degli oneri di servizio degli aeroporti siti sul territorio regionale.
  3. La Regione Sicilia invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte operative da sottoporre alla Commissione europea per l'individuazione delle rotte e delle misure specifiche per il riconoscimento del principio di insularità, anche in relazione alle specifiche condizioni soggettive degli utenti.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 700 e la parola: 500 con la seguente: 400.
125.07. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Continuità territoriale)

  1 Alla regione Sicilia sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone di persone il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sicilia, entro il 31 giugno 2021, sentito il Ministero dell'Economia e delle finanze sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali e degli investimenti in corso.
  2. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la parola: 700 e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
125.09. Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Continuità territoriale)

  1 All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «e di Foggia» con le seguenti: «, Foggia, Palermo, Catania, Trapani e Comiso».
  2. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 700 e la parola: 500 con la seguente: 400.
125.08. Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Istituzione di un fondo di ristoro per il settore aereo)

  1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19 e dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, e al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del trasporto aereo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per la compensazione dei danni subiti dagli operatori di seguito indicati:

   a) società di manutenzione aeromobili, con sede in Italia, in possesso del Certificato EASA PART 145 «Maintenance Organization Approvals», rilasciato dall'Ente Nazionale Civile (ENAC) su classe «Aeromobili» Rating «A1» «Base» del tipo Narrow Body e Wide Body, nonché ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali;

   b) società di gestione aeroportuale di scali che presentino i seguenti requisiti: abbiano garantito il servizio pubblico durante l'emergenza ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2020, n. 112, e successive modificazioni; non risultino, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; non siano presenti, alla data del 29 febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea e non risultino, alla medesima data, inadempienti, con procedura amministrativa di contestazione conclusa, rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

  2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito esclusivamente alle società che applicano ai propri dipendenti trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti da Contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, nonché le modalità di riparto delle risorse del Fondo tra i soggetti di cui al comma 1, in misura proporzionale rispetto al fatturato dell'anno precedente e alla perdita subita nel trimestre precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rispetto al medesimo trimestre dell'anno precedente. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021.
125.05. Scagliusi, Luciano Cantone, Tucci.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Misure di ristoro per gli aeroporti minori)

  1. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento della pandemia adottate dallo Stato e dalle regioni, agli operatori titolari di concessioni per la gestione di aeroporti con un volume di traffico annuo di passeggeri inferiore ad un milione di unità, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che presentano un piano di investimenti ulteriori per il miglioramento della rete aeroportuale rispetto a quelli previsti dai rispettivi master plan, è riconosciuto un contributo proporzionale all'investimento da realizzarsi nell'infrastruttura aeroportuale.
  2. Il piano di investimenti presentato dagli operatori di cui al comma 1 indica l'ammontare delle risorse previste per gli investimenti, il contributo richiesto, comunque non oltre il 55 per cento dell'intero ammontare, nonché la tempistica di restituzione dello stesso finanziamento.
  3. Il contributo di cui al comma 1 assume la forma delle obbligazioni convertibili cedibili dal gestore al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso di mancata restituzione entro i termini previsti dal piano di cui al comma 2, lo Stato subentra nella proprietà di quote azionarie di valore pari al contributo erogato.
  4. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo e la copertura dei relativi oneri, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e i criteri di accesso al Fondo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni.
125.06. Scagliusi, Luciano Cantone, Barbuto, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Crotone)

  1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento, ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Crotone, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
125.04. Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini, Torromino.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

  1. Al fine di ridurre i costi a carico degli utenti del trasporto aereo, per il triennio 2021-2023 l'ammontare complessivo dell'incidenza delle imposte, addizionali e tasse aeroportuali sui biglietti aerei negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, è posto a carico della finanza pubblica.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, da ripartire per la copertura parziale delle spese necessarie per la riduzione dei costi del trasporto aereo negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, si provvede mediante corrispondente riduzione di 225,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 236,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 248,2 milioni di euro per l'anno 2023, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2021-2023.
125.03. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

  1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021, per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.
  2. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni.
125.010. Brunetta.

ART. 126.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Al fine di rafforzare il perseguimento degli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità e per favorire la mobilità personale delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, mediante l'utilizzo di veicoli elettrici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa agevolata per la fornitura dell'energia elettrica destinata ai veicoli posseduti dalle medesime persone con disabilità, applicabile ai punti di prelievo in ambito privato e pubblico. L'agevolazione tariffaria di cui al precedente periodo è concessa nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro all'anno a decorrere dall'anno 2024.
  01-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 01, all'articolo 1, comma 1036 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
  01-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
  01-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
  01-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 01 si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e a decorrere dall'anno 2024, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
  01-sexies. Alle minori entrate derivanti dai commi 01-ter e 01-quater, valutate in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente Misure per la promozione della mobilità delle persone con disabilità e per la mobilità sostenibile.
126.7. De Toma, Rachele Silvestri, Zennaro, Fioramonti.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Al fine rafforzare il perseguimento degli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità e per favorire la mobilità personale delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, mediante l'utilizzo di veicoli elettrici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa agevolata per la fornitura dell'energia elettrica destinata ai veicoli posseduti dalle medesime persone con disabilità, applicabile ai punti di prelievo in ambito privato e pubblico. La agevolazione tariffaria di cui al precedente periodo è concessa nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro all'anno a decorrere dall'anno 2024.
  01-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 01, all'articolo 1, comma 1036 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
  01-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
  01-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico.».
  01-quinquies. All'onere derivante dal comma 01, valutato nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro all'anno a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e a decorrere dall'anno 2024, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti: 795 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 495 milioni.
126.16. Noja, Del Barba.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Al fine di rafforzare il perseguimento degli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità e per favorire la mobilità personale delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, mediante l'utilizzo di veicoli elettrici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa agevolata per la fornitura dell'energia elettrica destinata ai veicoli posseduti dalle medesime persone con disabilità, applicabile ai punti di prelievo in ambito privato e pubblico. L'agevolazione tariffaria di cui al precedente periodo è concessa nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro all'anno a decorrere dall'anno 2024.
  01-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 01, all'articolo 1, comma 1036 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
  01-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
  01-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
  01-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 01 si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e a decorrere dall'anno 2024, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
  01-sexies. Alle minori entrate derivanti dai commi 01-ter e 01-quater, valutate in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente Misure per la promozione della mobilità delle persone con disabilità e per la mobilità sostenibile.
126.25. Vallascas, Manzo, Fioramonti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1031, aggiungere il seguente:

   «1031-bis. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria N1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

    a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

  CO2 g/km

  Contributo (euro)

  0-30

  6.000

  31-90

  2.500

    in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

  CO2 g/km

  Contributo (euro)

  0-30

  4.000

  31-90

  1.500

»;

   b) al comma 1033, sostituire le parole: «di cui al comma 1031» con le seguenti: «di cui ai commi 1031 e 1031-bis»;

   c) al comma 1036, sostituire le parole: «di cui al comma 1031» con le seguenti: «di cui ai commi 1031 e 1031-bis»;

   d) dopo il comma 1040, aggiungere il seguente:

   «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1031-bis, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo»;

   e) al comma 1041, sostituire le parole: «di cui al comma 1031» con le seguenti: «di cui ai commi 1031 e 1031-bis.».
126.24. Sut.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026» con le seguenti: «200 milioni per l'anno 2021, 100 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».

   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. All'articolo 1, comma 1031, legge 30 dicembre 2018, n. 245, le parole: “con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa,” sono soppresse.».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge è ridotto di 180 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.
126.4. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, sostituire le parole 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni annui per gli anni 2022 e 2023 e nel limite di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge, è ridotto di 180 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.
126.1. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Alle persone fisiche che tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 4 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento del costo sostenuto, comprensivo dell'IVA non deducibile e degli oneri fiscali connessi agli adempimenti pubblicitari, da suddividere in tre quote annuali costanti e di pari importo.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge.
126.2. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Le persone fisiche che tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 4 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità attuative del presente comma nel limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
126.3. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di incentivare la mobilità dei veicoli a propulsione elettrica ed evitare il congestionamento delle aree urbane il comma 9-bis, dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 marzo 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

   «9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, nel caso in cui le stesse siano istituite ai soli fini della tutela ambientale, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica.».
126.19. Chiazzese.

  Sopprimere i commi da 2 a 5.
126.12. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Rampelli

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Al fine di riconoscere l'erogazione del buono mobilità per il rimborso degli acquisti dei beni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo del predetto decreto-legge.

  Conseguentemente:

   a) Sopprimere il comma 3.

   b) Al comma 4, sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: di cui al comma 2.

   c) Sopprimere il comma 5.
126.15. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 2 con il seguente:

   «2. Al comma 1-bis dell'art. 34, decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”»;

   b) sostituire il comma 3 con il seguente:

   «3. Alle finalità di cui al comma 2 sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.»;

   c) Sspprimere il comma 4.
126.5. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 2 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 70 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 149, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di accelerare la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico delle zone alluvionate della regione Piemonte, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza 9 novembre 2020.
126.9. Enrico Borghi, Gribaudo, Bonomo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definiti gli scaglioni ISEE e il relativo ammontare, inversamente proporzionale all'aumento del reddito, ai fini dell'erogabilità del buono di cui al comma 2.
126.14. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 4.
126.13. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della Città metropolitana di Milano e della provincia di Monza e Brianza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione del tratto compreso tra San Donato e Paullo della linea M3 della metropolitana di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

   2021: –2.000.000.
126.28. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;

   b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 765 milioni.
126.27. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Cavandoli, Patassini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contribuito di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.».
126.26. Tombolato, Capitanio, Donina, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Giacometti, Morelli, Zanella, Zordan, Garavaglia, Comaroli, Cavandoli, Patassini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, tutti i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera e), n. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari autostradali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza, e, nel caso in cui entro 180 giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi alla installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario sarà tenuto a pubblicare, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.
126.17. Chiazzese, Vianello, Ruggiero, Cimino, Cancelleri, Deiana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Scanu, Masi, Marzana, Sut, Nappi, Zanichelli, Manzo, Papiro, Fioramonti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) La tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

   CO2 g/km

   Contributo (euro)

  0-20

  6.000

  21-70

  2.500

   2) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

   CO2 g/km

   Contributo (euro)

  0-20

  4.000

  21-70

  1.500

  Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
126.10. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   5-bis. All'articolo 53-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150kW se con motore elettrico» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «con emissioni di CO2 uguali o minori a 50 g/km».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
126.21. Chiazzese, Luciano Cantone, Scagliusi, Barbuto, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo, Fioramonti, Zanichelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica in ambito urbano, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma. Al fine di incentivare l'uso delle cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
126.20. Ficara, Luciano Cantone, Scagliusi, Marino, Grippa, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Raffa, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di promuovere la sicurezza stradale e rispettare le prerogative delle amministrazioni locali in merito all'accesso della circolazione stradale nelle aree urbane, il comma 9-bis dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 marzo 1992, n. 285 è soppresso.
126.22. De Lorenzis.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dei relativi rimorchi e semirimorchi,».
*126.6. La IX Commissione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dei relativi rimorchi e semirimorchi,».
*126.8. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

   «1-bis) Il Prefetto, eventualmente di intesa con gli altri Prefetti territorialmente competenti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria, quando ricorrano particolari condizioni dei livelli di concentrazione delle sostanze inquinanti che inducono la necessità di limitare le emissioni derivanti dai veicoli, oppure qualora si vogliano proteggere particolari siti tutelati o sensibili, su istanza degli enti preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, sentiti gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, può istituire zone a traffico limitato in ambito extraurbano, anche a carattere permanente, tenendo conto degli effetti sulla circolazione e sulla sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone. Il controllo della circolazione in tali zone può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g).
   1-ter) Il Prefetto, eventualmente di intesa con gli altri Prefetti territorialmente competenti, per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, su istanza degli enti preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, sentiti gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, può imporre riduzioni della velocità, anche a carattere permanente, su particolari tratti stradali adiacenti ai centri abitati. Il controllo della velocità in tali tratti può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico, di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera e).».
126.23. Bilotti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Per l'anno 2021 è riconosciuto in favore delle imprese della ricettività turistica, comprese quelle open-air, un «buono mobilità strutture ricettive» pari al 40 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2000, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito in legge con modificazioni dalla legge del 28 febbraio 2020, n. 8 ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il buono mobilità strutture ricettive di cui al presente comma può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una sola delle destinazioni d'uso previste. L'utilizzo delle biciclette è vincolato all'attività delle imprese della ricettività turistica per almeno tre anni dall'acquisto. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 400.000 per l'anno 2021, che costituisce limite annuale. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento alla creazione di una banca dati delle biciclette e dei veicoli acquistati.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 400.000
126.18. Masi, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Ridefinizione delle accise sulla base delle emissioni-serra)

  1. Entro il 1° luglio 2021, in base a tabelle elaborate dell'Enea che tengono conto delle emissioni di gas climalteranti legate ai comuni utilizzi dei prodotti energetici attraverso le tecnologie mediamente adottate, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ridefinisce le aliquote delle accise sul consumo finale di prodotti energetici per renderle proporzionali alle emissioni di gas serra medie relative al consumo di tali prodotti. Il valore di tali aliquote, per unità di emissione, sarà stabilito per il 2019 in misura tale da mantenere invariato il gettito complessivo.
  2. Dal 1° gennaio 2022 il valore per unità di emissione delle accise dei prodotti energetici sarà pari al valore di mercato dei permessi ad emettere CO2 nell'ambito del sistema europeo ETS e comunque non inferiore a 30 euro/T di CO2. Tale valore minimo sarà aumentato di 2 euro/T all'anno per 5 anni.
  3. Le maggiori entrate di cui al presente articolo alimentano il Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.
126.03. Magi, Muroni, Costa, Angiola, Frate, Fioramonti.

  Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per la mobilità sostenibile di Roma Capitale)

  1. Per la realizzazione del Piano urbano della mobilità sostenibile di Roma Capitale, con particolare riferimento alla linea D della metropolitana, alla tranvia Termini-Vaticano-Aurelio ed alla Tranvia dei Fori, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e, più in generale, qualsivoglia onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 140 milioni di euro per l'anno 2023, 190 milioni per l'anno 2024, 280 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 , 300 milioni per l'anno 2027, 499 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032 e 400 milioni per il 2033.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 720 milioni di euro per il 2021, 420 milioni di euro per il 2022, 360 milioni di euro per il 2023, 310 milioni di euro per l'anno 2024, 220 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027, 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, 100 milioni di euro per l'anno 2033 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2034.
126.018. De Lorenzis, Francesco Silvestri, Nobili, Giachetti, Prestipino, Madia, Mancini, Sensi.

  Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per la mobilità sostenibile di Roma Capitale)

  1. Per la realizzazione del Piano urbano della mobilità sostenibile di Roma Capitale, con particolare riferimento alla linea D della metropolitana, alla tranvia Termini- Vaticano-Aurelio ed alla Tranvia dei Fori, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e, più in generale, qualsivoglia onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 140 milioni di euro per l'anno 2023, 190 milioni per l'anno 2024, 280 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 , 300 milioni per l'anno 2027, 499 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032 e 400 milioni per il 2033.
126.025. Calabria, Brunetta, Baldelli, Barelli, Battilocchio, Giacomoni, Marrocco, Polverini, Ruggieri, Spena.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per la mobilità sostenibile di Roma Capitale)

  1. Per il completamento della linea C della metropolitana di Roma e per il prolungamento della stessa fino al quadrante Nord-Ovest della Capitale, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e ogni altro onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2021, 200 milioni di euro per il 2022, 250 milioni per il 2023, 350 milioni per ciascun anno degli anni dal 2024 al 2026, 499 milioni per ciascun anno dal 2027 al 2029 incluso, 400 milioni per ciascun anno dal 2030 al 2032, 300 milioni per il 2033.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 250 milioni di euro per il 2023, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 200 milioni di euro per l'anno 2033 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2034.
*126.017. De Lorenzis, Francesco Silvestri, Flati, Baldino, Tuzi, Daga, Vignaroli, Bella, Cubeddu, Nobili, Giachetti, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini, Prestipino, Madia, Mancini, Sensi, Manzo, Mollicone, Rampelli, Costa.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per la mobilità sostenibile di Roma Capitale)

  1. Per il completamento della linea C della metropolitana di Roma e per il prolungamento della stessa fino al quadrante Nord-Ovest della Capitale, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e ogni altro onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2021, 200 milioni di euro per il 2022, 250 milioni per il 2023, 350 milioni per ciascun anno degli anni dal 2024 al 2026, 499 milioni per ciascun anno dal 2027 al 2029 incluso, 400 milioni per ciascun anno dal 2030 al 2032, 300 milioni per il 2033.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 250 milioni di euro per il 2023, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 200 milioni di euro per l'anno 2033 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2034.
*126.026. Calabria, Brunetta, Baldelli, Barelli, Battilocchio, Giacomoni, Marrocco, Polverini, Ruggieri, Spena, Mollicone, Rampelli.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Investimenti pubblici in materia di rete tramviaria)

  1. A decorrere dall'anno 2021, al fine di finanziare ulteriormente gli investimenti pubblici nel campo della mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla rete tramviaria, le risorse di cui al capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato «Spese per il completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», sono incrementate di 25 milioni di euro. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021.
*126.01. Gavino Manca, Buratti.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Investimenti pubblici in materia di rete tramviaria)

  1. A decorrere dall'anno 2021, al fine di finanziare ulteriormente gli investimenti pubblici nel campo della mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla rete tramviaria, le risorse di cui al capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato «Spese per il completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», sono incrementate di 25 milioni di euro. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021.
*126.05. Buratti.

  Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(fondo mobilità Città Metropolitana Roma Capitale)

  1. Allo scopo di assicurare una mobilità sostenibile per l'area metropolitana di Roma Capitale è istituito il fondo per la mobilità di Roma Capitale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine della modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione per la modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie FL 4 in metropolitane leggere nell'area della città metropolitana di Roma Capitale.
  2. Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: – 100.000.000;
    CS: – 100.000.000.

   2022:

    CP: – 100.000.000;
    CS: – 100.000.000;

   2023:

    CP: – 100.000.000;
    CS: – 100.000.000;.
126.031. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Incentivi al settore delle imprese per la sicurezza stradale per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici)

  1. Alle imprese con codice ATECO 52.21.60 relativo alle attività di traino e soccorso stradale, in caso di acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione di un veicolo ibrido o elettrico è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 90 per cento del prezzo di acquisto. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è cedibile o utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  2. Le agevolazioni spettano per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, a condizione che il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa nel limite di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
126.024. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Reti ciclabili urbane)

  1. In attuazione della Legge 11 gennaio 2018, n. 2, per lo sviluppo della mobilità in bicicletta sono destinati ai Comuni sopra i 50.000 abitanti, 100 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2021,2022, 2023 per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano.
  2. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
126.016. Ficara, De Lorenzis, Luciano Cantone, Termini, De Girolamo.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Articolo 126-bis.
(Incremento Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane)

  1. All'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, 50 milioni per l'anno 2023 e 50 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
126.010. Del Barba.

  Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Articolo 126-bis.
(Ulteriori misure in favore della mobilità sostenibile)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e nel limite delle disponibilità del Fondo di cui al comma successivo, al fine di favorire la mobilità sostenibile e rispettosa dell'ambiente, nell'ambito dei piani adottati da Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o comunità montane ed enti equiparati, ed in conformità ad apposite convezioni stipulate tra datore di lavoro e lavoratore dipendente o assimilato, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente e da lavoro assimilato e sono deducibili dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo le spese sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto ed il mantenimento di velocipedi conformi al disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da assegnare o concedere in uso esclusivo ai propri dipendenti e assimilati per percorsi casa-lavoro.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con uno stanziamento di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo in uso esclusivo dei velocipedi concessi ai propri dipendenti e assimilati per percorsi casa-lavoro.
  3. Al relativo onere pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
126.019. Del Barba.

  Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Credito d'imposta per spese di restauro di auto storiche)

  1. Alle persone fisiche proprietarie di un veicolo di interesse storico o collezionistico di cui all'articolo 60 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per il restauro dei veicoli di interesse storico o collezionistico, fino ad un massimo di 5.000 euro, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, il restauro del veicolo di interesse storico o collezionistico deve essere comprovato da idonea documentazione, anche con riguardo per la spesa effettivamente sostenuta, e deve essere certificato da uno dei soggetti di cui all'articolo 60, comma 4, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile a decorrere dall'anno 2022 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ((2020) 1863 FINAL «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 480 milioni.
126.022. Tombolato, Capitanio, Donina, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Giacometti, Morelli, Zanella, Zordan.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per favorire la sostenibilità ambientale del trasporto di merci pericolose)

  1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.
  2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*126.08. Buratti.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per favorire la sostenibilità ambientale del trasporto di merci pericolose)

  1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.
  2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*126.09. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per favorire la sostenibilità ambientale del trasporto di merci pericolose)

  1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.
  2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
*126.029. Napoli.

  Dopo l'articolo126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Disposizioni in materia di conversione elettrica di veicoli e motoveicoli)

  1. Al fine di incentivare le società, operanti nel settore della riqualificazione elettrica dei veicoli e la trasformazione delle autovetture e dei motocicli con motore endotermico in mezzi a trazione elettrica, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 219/2015, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente ed e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità e le procedure per l'erogazione delle risorse.

  Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2021 –10.000.000;
   2022 –10.000.000;
   2023 –10.000.000
126.013. Grippa, Luciano Cantone, Scagliusi, Ficara, Termini, Barbuto, Marino.

  Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Incremento della deducibilità dei veicoli elettrici)

  1. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

   b-ter). Per l'intero ammontare relativamente ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, alimentati esclusivamente ad energia elettrica, il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a). Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede l'importo di trentacinquemila euro per le autovetture e gli autocaravan, di ottomila euro per i motocicli, di quattromila euro i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi annui di locazione e di noleggio che eccede l'importo di settemila euro per le autovetture e gli autocaravan, di millecinquecento euro per i motocicli, di ottocento euro per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato.
126.030. Brunetta.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 126, è inserito il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)

  1. Con le finalità di conseguire:

   1. un ammodernamento della rete distributiva nazionale dei carburanti, oggi contrassegnata da elevati livelli di inefficienza e polverizzazione, nonché dalla presenza di diffuse sacche di illegalità fiscale e contrattuale;

   2. l'allineamento agli obiettivi della transizione energetica previsti dal PNIEC, con rinnovata capacità di attrarre investimenti da parte di soggetti strutturati a garantire lo sviluppo dell'offerta di prodotti energetici per autotrazione a contenuto impatto ambientale (elettrico, GNL, benzine e gasoli evoluti);

   3. l'obiettivo di un efficace contrasto all'illegalità, agendo, oltre che sulla normativa fiscale e la digitalizzazione dei processi di controllo, sulla inibizione delle possibilità di riversamento dei prodotti sul mercato finale:

   4. un controllo preventivo della situazione ambientale dei siti degli impianti di distribuzione e delle operazioni di bonifica dei suoli e dei sottosuoli,

  viene predisposto dal Ministero dello sviluppo economico un «Piano di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per il triennio 2021-2023», che preveda, secondo criteri da emanarsi con appositi decreti attuativi, l'obiettivo della chiusura e smantellamento in misura pari al 40 per cento degli impianti esistenti alla data del 31dicembre 2019, degli impianti inefficienti con soglia di erogato insufficiente a giustificare la gestione economica degli stessi, nonché la chiusura, con conseguente revoca dell'autorizzazione, degli impianti per i quali sussistono comprovate circostanze della violazione delle norme fiscali vigenti in materia di oli minerali.
  2. I punti vendita selezionati per la chiusura sono conferiti da ciascun proprietario ad un Fondo pubblico affinché ne gestisca ed assicuri sia la fase di bonifica ambientale che quella di effettivo e definitivo smantellamento. Previo intervento normativo per adeguarne i compiti, tale struttura viene individuata nel Fondo per la razionalizzazione della rete di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
  3. Ai fini dell'operatività del Fondo di cui al comma 2 e delle finalità ivi previste, nel triennio 2021-2023, fino alla concorrenza complessiva di 800 milioni di euro nel triennio, è previsto un contributo pro-litro sui volumi di prodotti erogati nel periodo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione, da determinarsi con apposito Decreto del Ministero dello sviluppo economico, e per la parte eccedente l'ammontare del contributo, alla devoluzione di quota parte degli introiti erariali conseguiti con le misure di contrasto all'illegalità fiscale previste dall'applicazione dei successivi articoli 187 e 188.
  4. Con la finalità di consentire la rimozione nella rete di situazioni di irregolarità contrattuale e di abuso di dipendenza economica:

   a) al comma 2, punto 12, dell'articolo 17, della legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole «depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.» sono aggiunte le seguenti: «al fine di contrastare l'elusione dell'obbligo di contrattualistica previsto dalla normativa di settore tutti titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti all'applicazione delle sole tipologie contrattuali già tipizzate negli accordi di cui sopra, mediante l'istituzione di un Documento unico di rispetto della normativa carburanti, attestando: di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti civili e amministrativi ai sensi della vigente normativa; non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; aver dato piena applicazione alle norme speciali di settore (decreto legislativo n. 32 del 1998, legge n. 57 del 2001, legge n. 27 del 2012, legge n. 1034 del 1970, decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 1971, decreto legislativo n. 112 del 1998)»;

   b) al comma 2, punto 12, dell'articolo 17, della legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole «ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali.» sono aggiunte le seguenti: «È raccomandata la definizione tra le parti di tipologie contrattuali aggiuntive, che, consentendo alle imprese finali della distribuzione di determinare il prezzo finale al consumatore, possano garantire al cliente, tramite una vera concorrenza dei prezzi, la scelta più conveniente presso l'intero complesso della rete distributiva, nel rispetto del principio dell'assicurazione di condizioni di accesso uniformi al prezzo di beni e servizi. Tutte le tipologie contrattuali devono comunque osservare il criterio della perseguibilità della sostenibilità economica per le imprese finali di distribuzione.».
126.028. Stumpo, Pastorino.

  Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per la conversione a metano di autoveicoli)

  1. A coloro che, negli anni 2021, 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come «Euro 4» o «Euro 5», alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari ad euro 900.
  2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.
  3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:

   a) copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;

   b) copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.

  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
  6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per il 2021 e in 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel biennio 2021-2022 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
126.023. Squeri, Barelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Buono veicoli sicuri)

  1 Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari 9,95 euro.
  2. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 1, per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 3. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente comma.
  3. Ai fini di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 4.000.000;
   2022: – 4.000.000;
   2023: – 4.000.000.
*126.02. La IX Commissione.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Buono veicoli sicuri)

  1 Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari 9,95 euro.
  2. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 1, per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 3. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente comma.
  3. Ai fini di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 4.000.000;
   2022: – 4.000.000;
   2023: – 4.000.000.
*126.04. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Buono veicoli sicuri)

  1 Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari 9,95 euro.
  2. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 1, per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 3. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente comma.
  3. Ai fini di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 4.000.000;
   2022: – 4.000.000;
   2023: – 4.000.000.
*126.011. Bergamini, Maccanti, Rotelli, Rosso.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)

  1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe Euro 4 o Euro 5, è riconosciuto un contributo pari a euro 600 per il GPL ed euro 900 per il metano.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.
  3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

   a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

   b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

   c) on decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

  5. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2021-2023 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
126.032. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)

  1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe «Euro 4» o «Euro 5», è riconosciuto un contributo pari a euro seicento per il GPL ed euro novecento per il metano.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.
  3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

   a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

   b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2021-2023 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
126.027. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Incentivi per la conversione a gas di autoveicoli)

  1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che, negli anni 2021, 2022 e 2023 installano su autoveicoli di categoria M1 di classe «Euro 3» o «Euro 4» impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo pari a 500 euro.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.
  3. I costruttori e gli importatori degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

   a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

   b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente norma, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 720 milioni di euro per l'anno 2021 e 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
126.012. Caso, Buompane, Maraia, Manzo.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art 126-bis.
(Promozione della mobilità condivisa)

  1. A partire dal 1° gennaio 2021 l'aliquota Iva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ridotta al 10 per cento per tutti i servizi di sharing mobility e/o noleggio a breve di qualsiasi mezzo di trasporto senza conducente dal 1° gennaio 2021, come per il trasporto pubblico. Si applica anche alla sharing mobility aziendale (corporate), comunitaria o delle flotte degli enti pubblici. Dal 1° gennaio 2023 tale norma si applica esclusivamente per i servizi svolti con mezzi elettrici.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021 e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
126.015. De Lorenzis.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art 126-bis.
(Welfare mobilità per i dipendenti)

  1. Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

   «d-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a euro 1.000 nel periodo d'imposta.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021, 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
126.014. De Lorenzis, Luciano Cantone, Scagliusi, Termini, Serritella, Barbuto, Zanichelli, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Spessotto, Manzo.

  Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Fondo per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno e per il finanziamento dei progetti di sperimentazione del trasporto ferroviario ad idrogeno)

  1. Al fine di incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.
  2. Le risorse di cui al comma 1, per un importo fino a 10 milioni di euro per le annualità 2021, 2022 e 2023, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui ai commi 1 e 2.
  4. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
126.021. Donina, Rixi, Maccanti, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Vanessa Cattoi, Benvenuto, Patassini.

  Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Disposizioni in materia di addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

  All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.
126.07. Rospi, Bologna, Longo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 127.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La condizione per cui la nave deve essere adibita alla navigazione in alto mare non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera.
127.1. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2022.
127.2. Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo l'articolo 127 aggiungere il seguente

Art. 127-bis.

  1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696, è apportata la seguente modificazione:

   al comma 1 lettera l) dopo le parole: «le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi» sono aggiunte le seguenti: «e di noleggio con conducente».
127.03. Gelmini, Sozzani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

  1. Al solo fine di contenere gli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19 per gli operatori del settore, i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili pertinenziali siti in aree private o manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 ottobre 2021.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato il comma 246.
127.01. Lacarra.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

  1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «, con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento» sono soppresse.
127.02. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Marina resort)

  1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «, con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stanziamento» sono soppresse.
127.05. Sandra Savino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 127 aggiungere il seguente

Art. 127-bis.

  1. All'articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2018, n. 136, modificante l'articolo 2 , comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1 lettera a) dopo le parole: «i dati relativi ai corrispettivi giornalieri» sono aggiunte le seguenti parole: «, la disposizione non si applica alle prestazioni di trasporto rese a mezzo di servizio di noleggio con conducente».
127.04. Gelmini, Sozzani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 128.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Fondo a sostegno del settore aeroportuale)

  1. In ragione degli effetti sull'intero settore aeroportuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro per il 2021, per la compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.
  2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si tiene conto della riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dei servizi offerti e dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati. Nei danni sono altresì inclusi i costi aggiuntivi sostenuti per far fronte all'emergenza da COVID-19, mentre sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno, ovvero eventuali agevolazioni fiscali ottenute.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra le diverse società di gestione, nei limiti della disponibilità del fondo di cui al comma 1.
  4. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021.
128.03. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bianchi, Belotti, Valbusa, Comencini, Ribolla, Patassini.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Fondo a sostegno del settore aeroportuale)

  1. In ragione degli effetti sull'intero settore aeroportuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, per la compensazione dei danni subiti nell'anno 2020 come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.
  2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si terrà conto dei minori ricavi percepiti dai gestori aeroportuali nel periodo per il quale è stato decretato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, articoli 7 e 24, nonché degli eventuali costi evitati.
  3. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse tra le diverse società di gestione, nei limiti della disponibilità del fondo. Il criterio di ripartizione garantirà equa allocazione delle risorse agli aeroporti sotto il milione di passeggeri.
  4. Le risorse erogate ai sensi dei precedenti commi sono destinate:

   a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impegnati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

   b) per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma.

  5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2021.
128.04. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro, Quartapelle Procopio, Fragomeli, De Luca, Cenni.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Rifinanziamento delle linee aeree nazionali colpite dall'emergenza Covid-19)

  1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  2. L'accesso al fondo di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni.
128.02. Marino, Luciano Cantone, Scagliusi, Grippa, Ficara.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente articolo:

Art. 128-bis.

  1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 150 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.
  2. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
128.05. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo)

  1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 80 milioni di euro per anno 2021 la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.
  2. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 720 milioni per l'anno 2021.
128.01. Gariglio, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Pizzetti, Del Basso De Caro, Marino, Luciano Cantone, Scagliusi, Ficara, De Lorenzis, Grippa, Barbuto, Termini, De Girolamo, Raffa.

ART. 130.

  Premettere il seguente comma:

  01. All'articolo 13-bis comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «nel cui capitale non figurino privati» sono sostituite dalle seguenti: «nel cui capitale sociale figurino privati, obbligatoriamente già soci, nei limiti e nelle modalità previste dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014».
130.16. Dal Moro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede, o suo delegato, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale del Dipartimento della Polizia stradale della Polizia di stato, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.»;

    2) dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.»;

   b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

Art. 10-bis.
(Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)

   1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza' alla Commissione, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.
   2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete TEN-T così come definita con Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.
   3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali ed impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi i e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo di cui all'articolo 23 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e comunque tale da:

   a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere ed impianti;

   b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate in relazione ai requisiti minimi di sicurezza dell'allegato 2.

   4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del «progetto della sicurezza», la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.
   5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 ovvero, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.
   6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita sopralluogo della galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifiche prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.
   7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui a comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.
   8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

   a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, del decreto, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi i e 2;

   b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter;

   c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e collaudo delle opere e degli impianti;

   d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui 10-ter.

   9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione può proporre al Prefetto competente, ovvero al Prefetto del capoluogo di regione, nel caso in cui la galleria attraversi più province e sia rilevante per la viabilità regionale, l'istituzione di una cabina di regia, presieduta dal medesimo o da un suo delegato, composta da rappresentanti della Commissione, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della Direzione regionale o del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ed eventualmente del gestore e di ogni altra amministrazione o ente la cui partecipazione è ritenuta opportuna, anche al fine di comunicare alla Commissione le necessarie azioni e misure correttive da adottare.
   10. In caso di mancata presentazione della messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione propone al Prefetto la sospensione dell'esercizio. Il Prefetto, sentiti il comitato operativo per la viabilità di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e del trasporti del 27 gennaio 2005 e la cabina di regia, può disporre sospensioni la sospensione dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi ovvero ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter.

Art. 10-ter.
(Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)

   1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 5, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.
   2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:

   a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

   b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-bis comma 8.;

   c) all'articolo 16:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   1-bis. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere entro i termini agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 5;

    2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3».
   «1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 1».

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000;
   2023: – 1.000.000.
130.9. Pezzopane.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

   «1-bis. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Piave Livenza Brenta, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
130.31. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

   «1-bis. Al fine di migliorare la viabilità della Regione Veneto, nell'ambito delle risorse attribuite ad ANAS Spa per la realizzazione degli investimenti previsti dal Contratto di programma in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2021 per la realizzazione di investimenti sulla rete stradale in rientro presente nel territorio della Regione Veneto, a fronte della predisposizione di progettazioni di pronta appaltabilità da parte della Regione medesima.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021.
130.30. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

   «1-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della Città metropolitana di Milano e della provincia di Monza e Brianza, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del Nuovo Ponte sull'Adda “Trezzo-Bottanuco”.».

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

   2021: –1.000.000.
130.33. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

   «1-bis. Al fine di migliorare la viabilità della città di Verbania, è autorizzata la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la realizzazione della variante all'abitato di Verbania sulla S.S. 34 del lago Maggiore, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici.».

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

   2021: –30.000.000;
   2022: –50.000.000;
   2023: –50.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

   2021: –35.000.000.
130.28. Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cristina.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
130.20. Deiana.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

   «1-bis. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini previsti dalla normativa vigente, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento, l'estensione della concessione della gestione del tratto autostradale A22 – “Autostrada del Brennero” fino al 31 dicembre 2023, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, che escluda contributi o finanziamenti pubblici per gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22.».
130.25. Paternoster, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paolini, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Vanessa Cattoi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

   «1-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità su tutto il territorio nazionale ed in particolare la mobilità transfrontaliera, anche in considerazione della presenza di importanti realtà produttive, è autorizzata la spesa di euro 120 milioni per l'anno 2021 e di euro 150 milioni per l'anno 2022 per la realizzazione del nuovo traforo del Colle di Tenda tra Limone e Vievola, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici.
   1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
130.36. Gastaldi, Maccanti, Benvenuto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

   «1-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per il 2021 e di 10 milioni di euro per il 2022 destinato al finanziamento di interventi di manutenzione dei ponti stradali o stradali e ferroviari la cui proprietà sia condivisa fra più comuni tra loro confinanti.
   1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettuata una ricognizione delle infrastrutture di cui al comma 1 e, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al medesimo comma 1.».

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

   2021: –15.000.000;
   2022: –10.000.000.
130.35. Capitanio, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

   «1-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità su tutto il territorio nazionale e le aree interne del Paese, anche in considerazione della presenza di importanti realtà produttive, è autorizzata la spesa di euro 4,2 milioni per l'anno 2021 per le necessarie opere di manutenzione del ponte de “la Veggia” sito tra Casalgrande e Sassuolo.».

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

   2021: –4.200.000.
130.34. Fiorini, Cavandoli, Capitanio, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di realizzare prioritariamente gli interventi indifferibili previsti relativi alla sicurezza di ponti e strade, la dotazione finanziaria del capitolo 7544 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e della finanze apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 12 milioni di euro;
   2022: – 26 milioni di euro;
   2023: – 12 milioni di euro.
130.22. Varrica, Deiana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Manzo, Alaimo, D'Orso.

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

   «1-bis. A seguito del deragliamento del treno regionale verificato in prossimità della stazione di Carnate Usmate (MB) il 19 agosto 2020, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2021 per il recupero e il ripristino delle aree ferroviarie interessate dall'incidente.».

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

   2021: –2.000.000.
130.32. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 11 è sostituito dal seguente:

   «11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 e nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8, un importo complessivo pari a euro 43.413.812 a valere sulle risorse esistenti sulla contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è versato nell'anno 2021 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 e della coerenza della situazione realizzativa e finanziaria degli interventi con i dati inseriti nel citato sistema:

   a) per un importo di euro 7.362.418 al “Fondo unico ANAS”, per i lavori di completamento della strada di collegamento di Muro Lucano con la SS 401 “Ofantina” in località Nerico, per il potenziamento dei collegamenti tra Campania e Basilicata e migliora il collegamento tra versante tirrenico e ionico;

   b) al fine di garantire l'ultimazione delle opere previste dal Piano nazionale per il Sud, relative ai collegamenti stradali e autostradali interregionali tra Tirreno e Adriatico, attraverso decreto interministeriale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dello sviluppo economico vengono riassegnate agli enti locali le risorse esistenti sulla contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Inoltre, al fine di completare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980, vengono direttamente liquidate agli enti locali, con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le risorse già assegnate: dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008; dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3724 del 26 marzo 2010; dalla Delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012; quelle disponibili sulle contabilità speciali dei Comuni, aperte e risultanti dal Report di Banca D'Italia al 31 dicembre 2018.

   Sulla base del decreto di cui al comma 8 e previa ricognizione degli importi corrispondenti a obbligazioni giuridicamente vincolanti o necessari per far fronte a contenziosi o procedure esecutive in corso, le eventuali risorse residue sulla contabilità speciale 3250 sono riassegnate, ove necessario, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni titolari degli interventi da completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo industriale (ASI)».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: di infrastrutture stradali, con le seguenti: di vie di comunicazioni stradali e autostradali fra i tre mari, collegamenti strategici interregionali e sblocco delle risorse post sisma 1980 per la ricostruzione di infrastrutture stradali di interesse interregionale.
130.24. Maraia.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, da assegnare alla regione Lombardia quale contributo statale per la progettazione e realizzazione del collegamento viario Como – Mariano Comense – «Canturina-bis».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2021: – 60.000.000.
130.10. Molteni, Claudio Borghi, Locatelli, Zoffili.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento dell'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 70 milioni di euro per l'anno 2020 viene effettuato, mediante versamenti rateizzati, di importo pari a 75 milioni di euro annui, a partire dall'anno 2021 e fino all'anno 2024.»;

   b) al comma 4, le parole: «entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021».
130.15. Rospi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 94, comma 1, del decreto-legge14 agosto 2020, n. 104, le parole: «entro il 29 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
130.18. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Al fine di garantire il completamento dell'autostrada Pedemontana Lombarda e delle relative connessioni viarie, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, quale contributo statale per la progettazione e realizzazione del II lotto di completamento della Tangenziale di Como. All'onere derivante dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge».
130.13. Zoffili, Molteni, Locatelli, Claudio Borghi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. Al fine di migliorare la viabilità e favorire l'espansione delle attività economiche e produttive del territorio del lago di Lecco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione dello studio di fattibilità per una viabilità di collegamento tra la strada Statale 36, in corrispondenza dello svincolo Arosio, e l'Autostrada A36, in corrispondenza dell'uscita Lentate sul Seveso».

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000.
130.12. Ferrari.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. È autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2021, da assegnare alla regione Piemonte quale contributo statale per la progettazione e realizzazione della bretella sud-ovest di Asti e connessi collegamenti con la viabilità cittadina».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2021: – 80.000.000.
130.11. Giaccone, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti autostradali nazionali e di assicurare la piena fruibilità della strada di interesse europeo denominata «E90», è autorizzata, la spesa di 16 milioni di euro per la realizzazione dello svincolo autostradale lungo il tratto italiano del corridoio europeo est-ovest, all'altezza del comune di Monforte San Giorgio già previsto nella convenzione stipulata in data 27 novembre 2000 con il Consorzio per le Autostrade Siciliane agli articoli 2 e 12 tra le opere di completamento del piano finanziario.
  1-ter. I criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 784 milioni.
130.21. Raffa.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Ai fini dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale, per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022».
130.3. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese, per la realizzazione della Galleria in località Missano e della Galleria in località Castiglione Chiavarese (SS 523) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022».
130.2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese, per la realizzazione della strada circonvallazione di Arcola (SP) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022».
130.6. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese, per la realizzazione della strada circonvallazione di Sanremo (IM) tra Sanremo Centro e Sanremo Foce, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022».
130.5. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Ai fini dello sviluppo infrastrutturale e di tutela ambientale del Paese, viene previsto l'interramento del Viale Italia di La Spezia, nella parte lunga 600 metri che costeggia la passeggiata Morin e che separa il fronte mare dal centro e dai giardini storici della città. A tal fine, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021 e di 35 milioni di euro per l'anno 2022».
130.4. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

   «1-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso».
130.14. Paternoster, Lorenzo Fontana, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese, per la realizzazione dell'Hub portuale di Savona – variante alla S.S. n. 1 Via Aurelia tra il Torrente Letimbro e Via Stalingrado a Savona – è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022».
130.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. È istituito per l'anno 2021, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo di 5 milioni di euro volto a garantire il collegamento veloce, relativamente al periodo estivo 2021/2022, attraverso trasporto quotidiano veloce pubblico o privato convenzionato, nell'asse Lamezia Terme –Vibo Valentia – Isole Eolie».
   «1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse».

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 795 milioni di euro.
130.23. Misiti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni in materia di strade. Messa in sicurezza della SS 4 – Via Salaria)

  1. Sono stanziati 60 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire interventi urgenti e indispensabili per la messa in sicurezza della SS.4 Via Salaria, per i chilometri compresi fra il 56 e il 62.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
130.094. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Assunzione di personale per la manutenzione della rete stradale)

   1. Al fine di garantire la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo determinato.
   2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, l'A.N.A.S. S.p.A. è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, un contingente complessivo di 500 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, si provvede al trasferimento delle necessarie risorse ad A.N.A.S. S.p.A.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 775 milioni e le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 475 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
130.056. Deiana.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Assunzione di personale specializzato da parte di ANAS)

   1. ANAS S.p.A, al fine di assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sull'intera rete stradale di sua competenza, nonché il monitoraggio e la manutenzione di ponti, viadotti, cavalcavia e altre opere d'arte, è autorizzata ad assumere 500 unità di personale di alta specializzazione quali ingegneri strutturisti, impiantisti, elettrotecnici e personale tecnico di esercizio.
   2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa a favore di ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 775 milioni di euro per l'anno 2021 e di 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
130.088. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Fondo per accelerare la realizzazione delle infrastrutture strategiche)

  1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e di accelerare la realizzazione di infrastrutture ritenute strategiche, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 7.700 milioni per l'anno 2021, di 3.950 milioni per l'anno 2022 e di 1.850 milioni per l'anno 2023, finalizzato al finanziamento degli interventi infrastrutturali di cui allegato G annesso alla presente legge, secondo i fabbisogni finanziari ivi riportati risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri recati dalla presente disposizione, valutati complessivamente in 7.700 milioni per l'anno 2021, a 3.950 milioni per l'anno 2022 e a 1.850 milioni per l'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 2.800 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022 e a 900 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

   b) quanto a 3.750 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, primo periodo;

   c) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2021 e a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge;

   d) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato G
(articolo 130-bis)

INTERVENTO

FABBISOGNO
FINANZIARIO
(in milioni di euro)

  Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria base del Brennero

  659,00

  Linea AV/AC Milano-Verona

  554,00

  AV/AC Verona-Padova

  3.700,00

  Nodo AV Verona

  670,00

  Quadruplicamento Pavia-Milano-Rogoredo

  635,00

  Velocizzazione linea Milano-Genova

  56,00

  Itinerario AV/AC Palermo-Catania-Messina

  1.926,00

  Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto

  30,00

  Potenziamento Venezia-Trieste

  1.568,00

  Autostrada Salerno-Reggio Calabria – A2 «Autostrada del Mediterraneo»

  356,00

  GRA e A91 Roma-Fiumicino

  91,00

  Autostrade A24 e A25: adeguamento sismico viadotti, adeguamento gallerie e interventi adeguamento infrastruttura

  2.000,00

  Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Venezia

  55,00

  Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bologna

  44,00

  Firenze – Sistema tranviario fiorentino

  391,00

  Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Firenze

  36,00

  Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Roma

  213,00

  Completamento linea 6 della metropolitana di Napoli

  12,00

  Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Napoli

  74,00

  Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Reggio Calabria

  7,00

  Completamento Circumetnea

  275,00

  Linea ferroviaria Genova-Ventimiglia

  1.541,00

  Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese

  2.304,00

130.064. Rixi, Maccanti, Lucchini, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cavandoli, Patassini.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Misure per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

   1. Fino al 31 dicembre 2023 è prorogato l'incarico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tal fine, è prorogata, per il medesimo periodo, la struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del citato Commissario Straordinario.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 800 milioni per l'anno 2021, 499,4 milioni di euro per l'anno 2022, 499,4 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
130.055. Deiana.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art.1 30-bis.
(Disposizioni in materia di Strada Statale 27 – Etroubles-Saint-Oyen)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 giugno 2019 n. 55, dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:

   «6-ter.1. Al fine di riavviare i lavori di sistemazione della variante della S.S. 27 tra i comuni di Etroubles e Saint-Oyen della Valle d'Aosta, interrottisi a causa delle difficoltà economiche dell'impresa appaltatrice e, considerata l'urgenza di garantire rapidamente la messa in sicurezza di tale strategica arteria stradale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di ultimare gli interventi dei lavori relativi all'opera del tratto di strada statale 27 tra i comuni di Etroubles e Saint-Oyen della Valle d'Aosta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse al completamento dell'opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
130.053. Elisa Tripodi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Misure per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina)

   1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.750 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina quale collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, e delle necessarie opere connesse.
   2. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come incrementato dall'articolo 29 della presente legge.
130.065. Rixi, Furgiuele, Maccanti, Capitanio, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni in materia di strade. Strada statale 42)

  1. Il «Fondo unico ANAS» è incrementato con un importo pari a euro 40.000.000 per i lavori di manutenzione e adeguamento della strada statale 42 di collegamento dell'abitato di Treviglio con la Strada Statale 38 al bivio Merano-Mendola presso Bolzano.
  2. All'articolo 209, le parole «800 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «760 milioni».
130.070. Gregorio Fontana, Mandelli, Pella, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Misure per l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio)

   1. In considerazione dei danni subìti dalla società di gestione dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare i mancati introiti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media degli introiti registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo.
   3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 3.750 milioni di euro per l'anno 2021.
130.060. Frassini, Belotti, Invernizzi, Ribolla.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo infrastrutturale)

   1. Al fine di consentire l'avvio dei necessari lavori di ammodernamento ed adeguamento dello svincolo di Rosarno dell'A2 «Autostrada del Mediterraneo, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
130.062. Furgiuele, Rixi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Adeguamento aeroporto di Lamezia Terme)

   1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
   2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
130.059. Furgiuele, Rixi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Aeroporto di Milano-Malpensa)

   1. Al fine di consentire i necessari lavori di miglioramento infrastrutturale e modernizzazione dell'Aeroporto di Milano-Malpensa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
   2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.
130.058. Bianchi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art- 130-bis.
(Disposizioni concernenti il rafforzamento della capacità tecnico-amministrativa di province e città metropolitane per la realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane)

  1. Per far fronte alle necessità connesse alla realizzazione degli interventi del programma di manutenzione straordinaria delle strade provinciali finanziati nell'ambito del capitolo di spesa n. 7574 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del programma di messa in sicurezza dei ponti e viadotti di cui all'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le province e le città metropolitane, sulla base della ricognizione e del relativo riparto di cui al comma 2, possono assumere, nell'anno 2021, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno e rinnovabili nei limiti previsti dal combinato disposto degli articoli 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e 1, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, previa verifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'andamento delle attività e del rispetto delle tempistiche previste, unità di personale tecnico ed amministrativo, al di fuori della dotazione organica dell'ente, da impiegare nelle proprie strutture per la realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane entro il limite delle risorse finanziate di cui al comma 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede con propri atti al riparto tra i medesimi soggetti delle unità di personale e delle risorse finanziarie nel limite massimo del 2 per cento delle risorse complessivamente assegnate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2018, 19 marzo 2020, e 29 maggio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2021 ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e giacenti sulle relative contabilità speciali e sugli appositi fondi di bilancio autorizzati. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili a legislazione vigente e già stanziate sui propri bilanci per le assunzioni di personale.
  3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Ove l'amministrazione ravvedesse la necessità di individuare profili professionali non reperibili nelle graduatorie di cui al periodo precedente, può previa individuazione degli stessi all'interno del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedere all'assunzione attraverso una selezione pubblica, anche per soli titoli. Il personale assunto ai sensi del comma 1 mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
130.089. Ficara, Saitta, Licatini, Scerra, Rizzo, Paxia, Luciano Cantone, Suriano, Giarrizzo, Davide Aiello, Pignatone, Perconti, Chiazzese, Lorefice, Marzana, Alaimo, Martinciglio, Varrica, Deiana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Ilaria Fontana, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Manzo, Maglione.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Nuova Cremasca)

  1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione definitiva e realizzazione di una nuova infrastruttura stradale di collegamento tra i comuni di Zanica, Urgnano, Cologno al Serio, Martinengo e Romano di Lombardia in provincia di Bergamo.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
130.03. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Strada di collegamento con la località Musa in Comune di Valgoglio)

  1. È autorizzata la spesa di 180 mila euro per l'anno 2021, di 30 mila euro per l'anno 2022 e di 10 mila euro per l'anno 2023 per la realizzazione di una nuova infrastruttura stradale nel Comune di Valgoglio, in provincia di Bergamo, per collegare la località Musa con il centro del paese.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 180.000;
   2022: – 30.000;
   2023: – 10.000.
130.017. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

Art. 130-bis.
(Bonus per le spese di manutenzione e riparazione delle autovetture, al fine di disincentivare il mercato nero delle autoriparazioni)

  1. Alle persone fisiche residenti in Italia è attribuito un credito fiscale in una unica soluzione per la detrazione delle spese di manutenzione e riparazione delle autovetture pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore ad euro 300.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa col Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'ambito di applicazione, le condizioni e le modalità per l'ottenimento del beneficio, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del beneficiario.
130.049. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Variante di Barbata)

  1. È autorizzata la spesa di 250 mila euro per l'anno 2021, di 100 mila euro per l'anno 2022 e di 50 mila euro per l'anno 2023 per la progettazione e la costruzione di una infrastruttura stradale nel Comune di Barbata (BG) al fine di evitare il traffico di automezzi pesanti nel Comune di Barbata in provincia di Bergamo.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 250.000;
   2022: – 100.000;
   2023: – 50.000.
130.015. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Nuova Cremasca)

  1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione definitiva e realizzazione di una nuova infrastruttura stradale di collegamento tra i comuni di Zanica, Urgnano e Cologno al Serio in provincia di Bergamo.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
130.026. Benigni, Sorte, Carnevali, Martina.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Variante di Castelli Calepio)

  1. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la realizzazione di un tratto in variante alla strada SP91 che consenta di aggirare il centro abitato di Castelli Calepio in provincia di Bergamo.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 4.000.000;
   2022: – 2.000.000;
   2023: – 2.000.000.
130.016. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Adeguamento ex SS681)

  1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 mila euro per l'anno 2022 e di 250 mila euro per l'anno 2023 per l'adeguamento e la sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS681 (Passo della Presolana) con allargamento dei tornanti esistenti.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.000.000;
   2022: – 250.000;
   2023: – 250.000.
130.014. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Adeguamento Via Mala)

  1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023 per l'adeguamento e la sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS 294 (via Mala) con realizzazione di nuove gallerie.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.000.000;
   2022: – 4.000.000;
   2023: – 6.000.000.
130.010. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni in materia di interventi edilizi)

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore delle costruzioni e l'iniziativa edilizia, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 3 L, comma 1, lettera d), sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.»;

   b) all'articolo 20 (R), comma 8 (L), sostituire le parole: «formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi», con le parole: «formato il silenzio-assenso; la formazione del silenzio-assenso rende solidalmente responsabile il dirigente o il responsabile dell'ufficio con il richiedente, ovvero con il professionista incaricato e delegato, per quanto concerne la rispondenza dell'Atto alle Norme e Regolamenti vigenti in materia. Sono fatti salvi i casi».
130.083. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Variante ex SS671)

  1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per la progettazione e realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale strada provinciale ex SS671 tra Vertova e Villa d'Ogna che superi il tratto comprendente il cosiddetto Ponte del Costone.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 20.000.000;
   2022: – 40.000.000;
   2023: – 40.000.000.
130.05. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Adeguamento viabilità locale bassa bergamasca)

  1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e l'adeguamento della rete infrastrutturale dei comuni della bergamasca limitrofi all'autostrada BREBEMI.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 20.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
130.06. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni in materia di appalti)

  1. Al comma 1, articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, premettere il seguente comma:
  01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.
130.079. Mazzetti, Cortelazzo, Occhiuto, D'Attis.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Detraibilità IVA al 100% per i veicoli di aziende e di professionisti)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla lettera c) dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «100 per cento».
130.045. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Finanziamento ammodernamento e messa in sicurezza SS 106 ionica nel tratto Crotone-Catanzaro)

  1. Per il completamento dei lotti in corso di realizzazione o per i quali sia stata approvata definitivamente la progettazione nel tratto Crotone-Catanzaro è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. Al fine di accelerare le attività di completamento della tratta stradale di cui al comma 1, il Presidente della regione Calabria è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità. Il Commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dell'ANAS, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, sulla base specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera.
  3. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 430 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
130.090. Torromino, Barbuto.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Variante SS42)

  1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale SS42 tra Entratico e Sovere.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 10.000.000;
   2022: – 20.000.000;
   2023: – 30.000.000.
130.08. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni in materia di esecuzione dell'appalto)

  1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dai commi 1 e 2, è facoltà dell'operatore, fermo restando il diritto alla corresponsione degli interessi, legali e moratori, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quindici percento dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
130.081. Mazzetti, Paolo Russo, Pella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Variante alla SS470 in Comune di San Giovanni Bianco)

  1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nel 2021, 20 milioni di euro nel 2022 e 25 milioni di euro nel 2023, per la progettazione e realizzazione di un tratto in variante all'infrastruttura stradale denominata SS470 che consenta di aggirare il centro abitato di San Giovanni Bianco.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 5.000.000;
   2022: – 20.000.000;
   2023: – 25.000.000.
130.021. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Tangenziale Sud di Bergamo)

  1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel 2021, 150 milioni di euro nel 2022 e 200 milioni di euro nel 2023, per la per la progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale denominata «Tangenziale SUD Bergamo» tra i comuni di Paladina e Sedrina.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 50.000.000;
   2022: – 150.000.000;
   2022: – 200.000.000.
130.022. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Rimodulazione del bollo per gli autoveicoli commerciali)

  1. Al fine di incentivare il ricambio del parco veicolare di mezzi commerciali, tenuto conto del principio comunitario del «chi più inquina paga» di cui alla Direttiva 2004/35/CE, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede all'aumento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, relative dei veicoli della medesima categoria, immatricolati come Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e antecedenti, secondo le seguenti percentuali:

   a) +X per cento per i veicoli Euro 0 e Euro 1;

   b) +Y per cento per i veicoli Euro 2;

   c) +Zper cento per i veicoli Euro 3;

   d) +W per cento per i veicoli Euro 4;

  2. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
130.051. Del Barba.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Misure volte all'armonizzazione della fiscalità sull'auto aziendale)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 102, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 164, rispetto a quella normale del settore. La misura stessa è elevata fino a tre volte per i veicoli commerciali e due volte per le autovetture ad uso strumentale d'impresa, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.

   b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 modificare come segue:

    1) al primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;

    2) le parole: «35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro, da aggiornare agli indici ISTAT con cadenza biennale»;

    3) infine, sono soppresse le parole: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».

  2. Alla lettera b-bis), comma 1, dell'articolo 164, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento».
130.046. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Rimodulazione del bollo per le autovetture)

  1. Al fine di incentivare il ricambio del parco veicolare e alla luce del principio comunitario del «chi più inquina paga» di cui alla Direttiva 2004/35/CE, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'aumento delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle autovetture immatricolate come Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, tramite l'introduzione di una addizionale erariale da versare alle entrate del bilancio dello Stato, secondo le seguenti percentuali:

   a) +X per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2021;

   b) +Y per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2022;

   c) +Z per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2023.

  2. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
130.047. Del Barba.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Nuova linea tramviaria T3 della provincia di Bergamo)

  1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021, di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione della linea tramviaria T3 della provincia di Bergamo.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 3.000.000;
   2022: – 4.000.000;
   2023: – 3.000.000.
130.012. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Realizzazione di rotatorie nel comune di Calvenzano)

  1. È autorizzata la spesa di 400 mila euro per l'anno 2021, di 350 mila euro per l'anno 2022 e di 250 mila euro per l'anno 2023 per la progettazione e realizzazione di due rotatorie nel comune di Calvenzano, in provincia di Bergamo, all'incrocio tra via Arzago e via Circonvallazione Vecchia ed all'ingresso del centro abitato.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 400.000;
   2022: – 350.000;
   2023: – 250.000,
130.018. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Modifiche all'art. 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 1 sono attribuite ad ANAS S.p.A. a copertura delle minori entrate dell'anno 2020 derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al comma 23-quinquies dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pari a 6.365.000 euro. Le risorse riconosciute ai sensi del presente comma sono assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo».

   d) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

   «2-quater. Le risorse residue, a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 1-bis, sono attribuite ad ANAS S.p.A. a copertura delle minori entrate dell'anno 2021 derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al comma 23-quinquies dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pari a 6.365.000 euro. Le risorse riconosciute ai sensi del presente comma sono assegnate con il decreto di cui al comma 2-quater del presente articolo».
*130.02. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Modifiche all'art. 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 1 sono attribuite ad ANAS S.p.A. a copertura delle minori entrate dell'anno 2020 derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al comma 23-quinquies dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pari a 6.365.000 euro. Le risorse riconosciute ai sensi del presente comma sono assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo».

   d) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

   «2-quater. Le risorse residue, a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 1-bis, sono attribuite ad ANAS S.p.A. a copertura delle minori entrate dell'anno 2021 derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al comma 23-quinquies dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pari a 6.365.000 euro. Le risorse riconosciute ai sensi del presente comma sono assegnate con il decreto di cui al comma 2-quater del presente articolo».
*130.086. Scagliusi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Consolidamento idrogeologico Fiorano al Serio)

  1. È autorizzata la spesa di 50 mila euro per l'anno 2021, 100 mila euro per l'anno 2022 e 100 mila euro per l'anno 2023 interventi di consolidamento del territorio del Comune di Fiorano Al Serio in provincia di Bergamo, con priorità ad interventi di messa in sicurezza di infrastrutture stradali.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 50.000.
   2022: – 100.000.
   2023: – 100.000.
130.024. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Completamento variante SP71 in Cenate Sotto)

  1. È autorizzata la spesa di 800 mila euro per l'anno 2021, 100 mila euro per l'anno 2022 e 100 mila euro per l'anno 2023 per la progettazione e realizzazione del completamento di un'infrastruttura stradale in territorio di Cenate Sotto, in provincia di Bergamo, di collegamento con il limitrofo comune di Cenate Sopra, in variante al tracciato della SP71.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 800.000;
   2022: – 100.000;
   2023: – 100.000.
130.013. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Completamento variante di Comun Nuovo)

  1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, 1 milione di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per l'anno 2023 la realizzazione del completamento del tratto in variante alla SS42 in territorio del comune di Comun Nuovo in provincia di Bergamo.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 1.000.000
   2022: – 1.000.000
   2023: – 1.000.000
130.09. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Messa in sicurezza intersezione tra la SP128 e la SP121 in Brignano Gera D'Adda)

  1. È autorizzata la spesa di 250 mila euro per l'anno 2021, 150 mila euro per l'anno 2022 e 100 mila euro per l'anno 2023 la per la per la progettazione e realizzazione della sistemazione dell'incrocio tra la SP128 e la SP121 in comune di Brignano Gera D'Adda in provincia di Bergamo.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 250.000;
   2022: – 150.000;
   2023: – 100.000.
130.023. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Sostegno al ricambio del parco dei veicoli per il trasporto merci)

  1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 185 sostituire la frase:«fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», con la seguente: «fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione»;

   b) al comma 188 le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;

   c) al comma 189, sostituire le parole: «40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro» con le seguenti: «50 per cento del costo», e le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

   d) al comma 191, apportare le seguenti modifiche:

   a) le parole: «in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «in unica soluzione»;

   e) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
130.050. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Sedrina-Valbrembilla)

  1. È autorizzata la spesa di 400 mila euro per l'anno 2021, 800 mila euro per l'anno 2022 e 800 mila euro per l'anno 2023 per la riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP32 tra i comuni di Valbrembilla e Sedrina in provincia di Bergamo.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 400.000;
   2022: – 800.000;
   2023: – 800.000.
130.020. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Valbrembilla-Laxolo)

  1. È autorizzata la spesa di 400 mila euro per l'anno 2021, 800 mila euro per l'anno 2022 e 800 mila euro per l'anno 2023 per la riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP32 tra i comuni di Valbrembilla e Laxolo in provincia di Bergamo.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 400.000;
   2022: – 800.000;
   2023: – 800.000.
130.019. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

  1. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero – Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) – A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, e l'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria sono ritenuti interventi infrastrutturali strategici e prioritari per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-bre e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero – Ti-Bre, e dei relativi raccordi, nonché la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, quale contributo pubblico per la realizzazione dell'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, 160 milioni di euro per l'anno 2022 e 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
130.037. Cavandoli, Valbusa, Dara, Gobbato, Tombolato, Comencini, Paternoster, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

  1. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero – Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) – A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, è ritenuto intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-Bre e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero-Ti-Bre, e dei relativi raccordi. Agli oneri recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
130.061. Cavandoli, Tombolato, Valbusa, Comencini, Gobbato, Raffaele Volpi, Comaroli, Dara, Paternoster, Turri.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

  1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte della Becca, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 42 milioni per l'anno 2021 e 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
130.031. Lucchini, Maggioni, Ferrari, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

  1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione del ponte esistente sulla SS 21 che attraversa il Fiume Po, in provincia di Mantova, in prossimità dei centri abitati Ostiglia e Revere.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2021: – 50.000.000.
130.036. Dara, Cavandoli, Ferrari, Lucchini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

  1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 34 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 34 milioni per l'anno 2021 e 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
130.032. Cavandoli, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

  1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte di Vidor sul fiume Piave, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 20 milioni per l'anno 2021 e 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209.
130.030. Colmellere, Paolin.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

  1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 34 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 34 milioni per l'anno 2021 e 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
130.034. Cavandoli, Comaroli, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Interventi sulla tratta autostradale A2)

  1. Al fine di avviare l'iter per la realizzazione dello svincolo autostradale «Rende – Università della Calabria», sull'asse autostradale A2 Salerno-Reggio Calabria, tra lo svincolo Montalto Uffugo – Rose e lo svincolo Cosenza Nord, di cui Contratto di programma 2016 – 2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e Anas è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 797 milioni di euro.
130.057. Misiti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Collegamenti trasversali di rilevanza nazionale)

  1. Per la realizzazione di collegamenti trasversali di rilevanza nazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinata al finanziamento dell'infrastruttura stradale denominata «Mare-mont» tra Porto Sant'Elpidio ed Amandola.

  Conseguentemente, alla Tabella B, stato di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 20.000.000;
   2022: – 50.000.000;
   2023: –50.000.000.
130.085. Baldelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Maggiori oneri)

  1. All'articolo 8, comma 4, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «maggiori costi» sono aggiunte le seguenti: «nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,» inoltre, dopo le parole: «il rimborso», le parole: «detti oneri» sono sostituite con le seguenti: «dei costi».
130.043. Cavandoli, Guidesi, Garavaglia, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Maggiori oneri)

  1. All'articolo 8, comma 4, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «maggiori costi» sono aggiunte le seguenti: «nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,»; inoltre, dopo le parole: «il rimborso», le parole: «detti oneri» sono sostituite con le seguenti: «dei costi».
130.084. Mazzetti, Occhiuto, Pella, Labriola.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Maggiori oneri)

  1. All'articolo 8, comma 4, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «maggiori costi» sono aggiunte le seguenti: «nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,»; inoltre, dopo le parole: «il rimborso», le parole: «detti oneri» sono sostituite con le seguenti: «dei costi».
130.076. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Eccezione di inadempimento)

  1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   5. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dai commi 1 e 2, è facoltà dell'operatore, fermo restando il diritto alla corresponsione degli interessi, legali e moratori, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quindici percento dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
130.044. Guidesi, Cavandoli, Garavaglia, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», sono sostituite dalle seguenti «derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.;

   c) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

  2-quater. Le risorse residue, a seguito dell'applicazione del comma 1, sono attribuite ad ANAS S.p.A. a compensazione della riduzione delle entrate riscosse ai sensi del comma 1 relative all'anno 2021. La misura della compensazione è determinata, nei limiti delle risorse residue di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2022, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2022 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al primo periodo riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.
*130.01. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», sono sostituite dalle seguenti «derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.;

   c) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

  2-quater. Le risorse residue, a seguito dell'applicazione del comma 1, sono attribuite ad ANAS S.p.A. a compensazione della riduzione delle entrate riscosse ai sensi del comma 1 relative all'anno 2021. La misura della compensazione è determinata, nei limiti delle risorse residue di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2022, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2022 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al primo periodo riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.
*130.087. Scagliusi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(SAL Mensili «a regime»)

  1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del comma 1, inserire il seguente:
  01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.
130.040. Garavaglia, Cavandoli, Guidesi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(SAL mensili «a regime»)

  1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:
  01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.
130.071. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(SAL mensili «emergenziali»)

  1. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».
130.041. Cavandoli, Guidesi, Garavaglia, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(SAL MENSILI «emergenziali»)

  1. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.»
130.072. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(SAL mensili «emergenziali»)

  1. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».
130.080. Mazzetti, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Eliminazione del superbollo auto)

  1. Dopo il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:
  21-bis. A decorrere dall'anno 2020, l'addizionale di cui al comma precedente è abolita.
130.048. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 e altre disposizioni relative al Commissario straordinario al comune di Genova)

  1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all'articolo 2:
  1. al comma 1, le parole: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019, 2020 e fino al 15 agosto 2021»;
  2. al comma 2 le parole: «e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 10.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021»;
  3. al comma 4 le parole: «e 10 milioni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e 10 milioni di euro complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021»;
  4. al comma 4-bis sono aggiunte infine le seguenti parole: «nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, e per il finanziamento delle misure previste dall'articolo 8-bis»;
  2. all'articolo 4-ter, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3. «3-bis. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.»
  1. I fondi di cui all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, pari complessivamente a 88.466.000 di euro, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 8, del medesimo decreto-legge, sono assegnati direttamente dal Commissario Straordinario al Comune di Genova per opere di rigenerazione e riqualificazione urbana sottostanti il Viadotto Genova San Giorgio e opere accessorie.
130.063. Rixi, Viviani, Di Muro, Foscolo, Gagliardi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.

  1. Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza stradale e ammodernamento della SS 260 Picente, L'Aquila-Amatrice, V Lotto, è autorizzata in favore di ANAS s.p.a. la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare alla realizzazione degli occorrenti lavori.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modifiche:

   2021: –15.000.000
   2022: –15.000.000
130.028. Pezzopane.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.

  1. Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza stradale lungo la strada comunale «di Pieve S. Stefano» tra il km 0+000 ed il km 4+720 e nelle more del trasferimento della stessa ad ANAS s.p.a., è autorizzata in favore di ANAS s.p.a. la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare alla realizzazione degli occorrenti lavori.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modifiche:

   2021: –7.500.000
   2022: –7.500.000
130.029. Pezzopane.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 11 è sostituito dal seguente:

   «11. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8, ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, un importo complessivo pari a euro 43.413.812 a valere sulle risorse esistenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è versato nell'anno 2021 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e della coerenza della situazione realizzativa e finanziaria degli interventi con i dati inseriti nel citato sistema per un importo di euro 43.413.812, per i lavori di messa in sicurezza e realizzazioni rotatorie strada statale 7 Via Appia – tratta laziale.».
130.091. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Nullità clausole in violazione divieto ribaltamento costi piattaforme elettroniche)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:
  1) all'articolo 41, comma 2-bis, è aggiunto il seguente periodo:

   «Conseguentemente, sono nulle le clausole che impongano agli operatori economici di corrispondere i costi di cui al periodo precedente, nonché ogni altro costo connesso, anche indirettamente, alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le relative attività di gara, previste nel bando, nel disciplinare di gara, ovvero in ogni altro allegato alla documentazione di gara o negli atti contrattuali.».

    2) all'articolo 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

   «10-bis. La disposizione di cui all'articolo 41, comma 2-bis, secondo periodo, si applica anche ai contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».
130.082. Mazzetti, Occhiuto, Pella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Nullità clausole in violazione divieto ribaltamento costi piattaforme elettroniche)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 41, comma 2-bis, è aggiunto il seguente periodo: «Conseguentemente, sono nulle le clausole che impongano agli operatori economici di corrispondere i costi di cui al periodo precedente, nonché ogni altro costo connesso, anche indirettamente, alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le relative attività di gara, previste nel bando, nel disciplinare di gara, ovvero in ogni altro allegato alla documentazione di gara o negli atti contrattuali.»;

   b) all'articolo 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

   «10-bis. La disposizione di cui all'art. 41, comma 2-bis, secondo periodo, si applica anche ai contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».
130.075. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Subappalto)

  1. All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dell'importo del contratto da affidare.» sono aggiunte le seguenti: «Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto»;

    2) al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente,»;

    3) al comma 4:

   a) è abrogata la lettera a);

   b) alla lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80»;

   c) è abrogata la lettera d);

    4) Il comma 5 è soppresso; conseguentemente, al decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, all'articolo 1, sono eliminate le seguenti parole: «... e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.»;

    5) Il comma 6 è soppresso;

    6) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «al subappaltatore, al cottimista» sono eliminate le seguenti: «al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori»; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: «se la natura lo consente» sono aggiunte le seguenti: «previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante».

    7) Al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: «della sicurezza» sono soppresse le seguenti: «e della manodopera»;

    8) Al comma 22, dopo le parole: «all'appaltatore», le parole: «scomputando dall'intero valore dell'appalto» sono sostituite con le seguenti: «indicando».

  2. All'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente comma:

   «4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

   a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

   b) l'impresa affidataria può utilizzare:

   1. i lavori della categoria prevalente, subappaltati nei limiti massimi di cui all'articolo 105 comma 2, terzo periodo, per l'intero importo;
   2. i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile;
   3. i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile.».
130.042. Garavaglia, Cavandoli, Guidesi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Subappalto)

  1. All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dell'importo del contratto da affidare.» sono aggiunte le seguenti: «Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto»;

   b) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente.»;

   c) al comma 4:

    1) è abrogata la lettera a);

    2) alla lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80»;

    3) è abrogata la lettera d);

   d) il comma 5 è soppresso;

   e) il comma 6 è soppresso;

   f) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «al subappaltatore, al cottimista» sono eliminate le seguenti: «al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori»; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: «se la natura lo consente» sono aggiunte le seguenti: «previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante».

   g) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: «della sicurezza» sono soppresse le seguenti: «e della manodopera»;

   h) al comma 22, dopo le parole: «all'appaltatore», le parole: «scomputando dall'intero valore dell'appalto» sono sostituite con le seguenti: «indicando».

   i) all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

   «4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

   a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

   b) l'impresa affidataria può utilizzare:

   1. i lavori della categoria prevalente, subappaltati nei limiti massimi di cui all'articolo 105 comma 2, terzo periodo, per l'intero importo;
   2. i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile;
   3. i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile».
130.074. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Copertura dei costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete stradale di interesse nazionale)

  1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione ordinaria delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 e trasferite dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A., è autorizzata la spesa a favore di ANAS S.p.A. di 53,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 746,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 446,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
130.092. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni in materia di strade. Messa in sicurezza della SS. 4 – Via Salaria )

  1. Sono stanziati 60 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire interventi urgenti e indispensabili per la messa in sicurezza della SS.4 Via Salaria, per i chilometri compresi fra il 56 e il 62.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
130.29. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Eccezione di inadempimento)

  1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dai commi 1 e 2, è facoltà dell'operatore, fermo restando il diritto alla corresponsione degli interessi, legali e moratori, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quindici percento dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.».
130.073. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Manutenzione torrente Riva in Torre Boldone)

  1. È autorizzata la spesa di 150 mila euro per l'anno 2021, di 50 mila euro per l'anno 2022 e di 20 mila euro per l'anno 2023 per l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del territorio del comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo.
  2. Il comune di Boldone destina i contributi di cui al comma 1 per la manutenzione del torrente Gardellone e di un passaggio pedonale situato in via Roma.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 150.000;
   2022: – 50.000;
   2023: – 20.000.
130.025. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.

  1. Al fine di procedere al completamento stradale del Corridoio Tirrenico con particolare riferimento all'intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SS1 Aurelia nella tratta Grosseto-Capalbio, sono stanziati 200 milioni per il 2021 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. A copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
130.077. Ripani, Mugnai, D'Ettore.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.

  1. Al fine di procedere all'avvio dei lavori per il completamento stradale del Corridoio Tirrenico con particolare riferimento all'intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SS1 Aurelia nella tratta Grosseto-Capalbio, e la realizzazione della superstrada, con le complanari ed i necessari collegamenti stradali, sono stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. A copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
130.078. Ripani, Mugnai, D'Ettore.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Corridoio Tirrenico del Lazio Meridionale)

  1. Al fine di completare la nuova viabilità del corridoio tirrenico del Lazio Meridionale, il governo pone in essere tutte le azioni necessarie al prolungamento della costruenda autostrada Roma-Latina nel Sud Pontino, fino ai confini della Campania.
  2. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per studio di fattibilità tecnico – economica e progettazione preliminare per il tratto del Corridoio Tirrenico Meridionale da Latina all'attacco del previsto Passante di Formia per complessivi 3 milioni di euro.

  Conseguentemente alla Tabella B , voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

  2021 : – 1.000.000;

  2022 : – 1.000.000;

  2023: – 1.000.000
130.093. Trano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni per il rilancio dell'accessibilità turistica del Veneto orientale)

  1. Ai fini dell'attuazione di un piano strategico per l'accessibilità turistica dell'area del Veneto orientale come delimitata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge della regione Veneto 22 giugno 1993, n. 16, il Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 4. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie dirette al collegamento dell'autostrada A4 alle spiagge venete di Iesolo e Cavallino Treporti, costituite, in particolare, dai seguenti interventi:

   a) Snodo uscita autostradale Noventa di Piave con realizzazione di viadotto (VE);

   b) Scavalco Strada Statale 14 a San Donà di Piave (VE);

   c) Bretella di collegamento SS14Var e SR43 nei comuni di San Donà di Piave, Musile di Piave e Jesolo (VE);

   d) Collegamento SR43 Jesolo – Cavallino Treporti (VE);

   e) Completamento circonvallazione di Jesolo (VE);

   f) Sistemazione del nodo viabilistico tra la SS14 – «della Venezia Giulia», la SP 41 – «Casale Portegrandi» e la SP 43 – «Portegrandi – Caposile – Jesolo»;

  2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario e i sub-commissari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
  3. Per la realizzazione delle opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La Valutazione ambientale delle opere rientra nella Competenza della regione Veneto. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.
  4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
130.038. Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Coin, Colmellere, Fantuz, Fogliani, Manzato, Vallotto, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Patassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Disposizioni per il rilancio della mobilità sostenibile dell'Alto Adriatico)

  1. Per la progettazione e realizzazione della Ciclovia dell'Alto Adriatico «Trieste-Lignano – Iesolo-Venezia-Chioggia-Porto Tolle», è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da assegnare alle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, suddivisi tra le due regioni in base all'estensione chilometrica dell'opera per ciascun territorio regionale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
130.039. Andreuzza, Gava, Rixi, Badole, Bazzaro, Bisa, Coin, Colmellere, Fantuz, Fogliani, Manzato, Vallotto, Giacometti, Bubisutti, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Patassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Variante SS 7 Appia Antica)

  1. Al fine di potenziare e migliorare il collegamento stradale di attraversamento dell'abitato di Formia è autorizzata la spesa di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per la realizzazione della variante alla SS 7 «via Appia» nel comune di Formia per complessivi euro 96 milioni.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

   2021: – 32.000.000;
   2022: – 32.000.000;
   2023: – 32.000.000.
130.027. Trano, Piera Aiello.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Nuovo ponte sul Fiume Serio)

  1. È autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 mila euro per l'anno 2022 e di 250 mila euro per l'anno 2023 per la progettazione e realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serio nel territorio di Ponte Nossa, in provincia di Bergamo, in sostituzione del vecchio Ponte De Angeli.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 3.500.000;
   2022: – 250.000;
   2023: – 250.000.
130.011. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Nuovo ponte sul fiume Adda)

  1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Adda in territorio del Comune di Bottanuco (BG), parte del tratto D dell'autostrada Pedemontana.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 20.000.000;
   2022: – 5.000.000;
   2023: – 5.000.000.
130.07. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Interventi urgenti per la realizzazione di nuovi ponti)

  1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione dei nuovi ponti, il Presidente della regione Lombardia è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del presente comma e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in funzione dei primi tre ponti di importanza strategica, il nuovo ponte della Becca, il nuovo ponte del Casalmaggiore e il nuovo ponte di San Michele sul fiume Adda.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
130.033. Lucchini, Cavandoli, Ferrari, Maggioni, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Dara.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Rifinanziamento fondo per la sicurezza dei ponti nel bacino del Po)

  1. Al fine di migliorare la sicurezza delle infrastrutture e provvedere senza ritardi alla manutenzione dei ponti nel bacino del Po, il fondo di cui all'articolo 1, comma 891, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
130.054. Zolezzi, Zanichelli, Barzotti, Spadoni, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Manzo, Ascari, Businarolo, Romaniello, Colaninno.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Misure volte a garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni)

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni sull'intero territorio nazionale nel quadro delle misure urgenti adottate per il contenimento del contagio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è consentita l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, le strade di interesse nazionale, nelle aree di sosta dedicate all'autotrasporto, nelle aree portuali ed interportuali, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
130.066. Paita, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Completamento dell'Idrovia Padova –Venezia)

  1. Al fine di garantire sicurezza idraulica dei bacini complessivamente coinvolti, inclusi i nodi critici nei territori attraversati dal canale Novissimo nell'entroterra veneziano, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, quale concorso dello Stato alla progettazione definitiva dell'idrovia Padova-Venezia, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, e alla sua realizzazione, ivi comprese il completamento delle opere connesse, con l'obiettivo nell'immediato di regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema fluviale Bacchiglione-Brenta. La progettazione e la realizzazione, oltre agli interventi di ambientalizzazione e di fruibilità pubblica, dovranno tener conto della possibilità di realizzare canale navigabile di quinta classe, tenendo conto degli studi sulle problematiche idrauliche, tra le aree industriali della provincia di Padova e la Laguna di Venezia.
  10. All'onere di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
130.069. Caon.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Completamento dell'idrovia Padova-Venezia)

  1. Al fine di garantire sicurezza idraulica dei bacini complessivamente coinvolti, inclusi i nodi critici nei territori attraversati dal canale Novissimo nell'entroterra veneziano, sono stanziati, nel quadro delle risorse europee disponibili, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, quale concorso dello Stato alla progettazione definitiva dell'idrovia Padova-Venezia, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, e alla sua realizzazione, ivi comprese il completamento delle opere connesse, con l'obiettivo nell'immediato di regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema fluviale Bacchiglione-Brenta. La progettazione e la realizzazione, oltre agli interventi di ambientalizzazione e di fruibilità pubblica, dovranno tener conto della possibilità di realizzare canale navigabile di quinta classe, tenendo conto degli studi sulle problematiche idrauliche, tra le aree industriali della provincia di Padova e la Laguna di Venezia.
  2. All'onere di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184, secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.
130.067. Caon.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Completamento dell'Idrovia Padova –Venezia)

  1. Al fine di garantire sicurezza idraulica dei bacini complessivamente coinvolti, inclusi i nodi critici nei territori attraversati dal canale Novissimo nell'entroterra veneziano, sono stanziati, nel quadro delle risorse europee disponibili, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, quale concorso dello Stato alla progettazione definitiva dell'idrovia Padova-Venezia, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, e alla sua realizzazione, ivi comprese il completamento delle opere connesse, con l'obiettivo nell'immediato di regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema fluviale Bacchiglione-Brenta. La progettazione e la realizzazione, oltre agli interventi di ambientalizzazione e di fruibilità pubblica, dovranno tener conto della possibilità di realizzare canale navigabile di quinta classe, tenendo conto degli studi sulle problematiche idrauliche tra le aree industriali, della provincia di Padova e la Laguna di Venezia.
  10. All'onere di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede con le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione individuate ai sensi dell'articolo 29 comma 1.
130.068. Caon.

ART. 132.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, le parole: «in coerenza con i propri strumenti di pianificazione» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comunali»;

   b) al comma 9, le parole: «canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

   c) al comma 14, dopo le parole: «sono abrogati.» sono aggiunte le seguenti: «Conseguentemente l'installazione delle infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio di permessi a costruire ed è da ritenersi attività di edilizia libera.»;

   d) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

   «14-bis. Il soggetto che effettua l'installazione di punti di ricarica su suolo pubblico è tenuto a presentare unica domanda di rilascio dell'autorizzazione alla manomissione e contestuale occupazione di suolo pubblico. Il Comune rilascia l'autorizzazione, di durata decennale, attraverso un'unica procedura di Conferenza dei Servizi a carattere istruttorio ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni».
132.5. Chiazzese, Sut, Serritella, Cancelleri.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
  3-ter. Al fine di favorire il pieno dispiegamento sull'intero territorio nazionale dell'infrastruttura di ricarica ad alimentazione elettrica e la sinergia di interventi nazionali, regionali e locali, nonché pubblici e privati, è istituito un Tavolo tecnico nazionale permanente sull'infrastruttura nazionale di ricarica per i veicoli a propulsione prevalentemente elettrica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti composizione e compiti del Tavolo.
132.7. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

   «14-bis. Nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali delle aree sottoposte a vincoli, la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale dovrà essere allegata una relazione di accompagnamento che includa:

   a) il numero e la descrizione delle infrastrutture previste inclusi gli impianti per l'alimentazione elettrica, incluse le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard delle prese, le modalità di accesso, le modalità di pagamento, eventuale aggiornamento tecnologico del software del sistema di gestione, modalità di smaltimento delle apparecchiature a fine vita;

   b) l'indicazione del soggetto che provvederà alla gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;

   c) disegno in pianta della posa dell'infrastruttura di ricarica con foto inserimento (vista frontale) tipico di collegamento e scavi e opere accessorie (segnaletica, archetti dissuasori);

   d) segnaletica orizzontale e verticale».
132.2. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

   «15-bis. L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi vigenti».
132.3. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per le soluzioni Smart Road di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissandone i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore ed i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o omologabili secondo l'attuale normativa di settore.
  3-ter. Al fine di favorire il processo di trasformazione digitale verso le Smart Road e le attività finalizzate alla sperimentazione e allo sviluppo dei veicoli e dei mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica connessi e a guida automatica, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada connessi e a guida automatica, di seguito Osservatorio. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, l'Osservatorio subentra nei compiti e nelle funzioni dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 aprile 2018, n. 90. L'Osservatorio è composto da sette componenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra il personale dirigenziale di livello generale appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero, due rappresentanti della Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e due rappresentanti del Ministero dell'interno. L'Osservatorio può avvalersi, altresì, di esperti in materia di smart road e sistemi innovativi di trasporto, nel numero massimo di due unità, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Presidente dell'Osservatorio. Con provvedimento del Presidente dell'Osservatorio sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, e viene altresì definito il logo ufficiale con il quale è possibile identificare le infrastrutture viarie che assumono la qualifica di Smart Road. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
  3-quater. All'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, le amministrazioni provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
132.6. Luciano Cantone , Scagliusi, Grippa, Barbuto, Ficara, Serritella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 le parole: «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° marzo 2019».
132.1. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 in materia di esenzione del canone unico per l'installazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico)

  1. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo la lettera r) è inserita la seguente: «r-bis) le infrastrutture di ricarica e lo stallo per la sosta dei veicoli elettrici».
132.017. Nobili, Paita, Gadda.

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 in materia di esenzione del canone unico per l'installazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico)

  1. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo la lettera r) è inserita la seguente: «r-bis) le infrastrutture di ricarica e lo stallo per la sosta dei veicoli elettrici».
132.010. Chiazzese, Sut, Serritella, Cancelleri, Marzana.

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Conversione ad alimentazione elettrica dei veicoli adibiti a trasporto merci)

  1. All'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 1, le parole: «e N1,» sono sostituite dalle seguenti: «, N1, N2 e N3».
132.012. Zolezzi, Sut.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Misure per la diffusione dell'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto stradale)

  1. Al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.
(Misure per l'idrogeno nel trasporto)

   1. Al fine di garantire il raggiungimento di un numero adeguato di punti di rifornimento per l'idrogeno entro il 2025, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, le Regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di autorizzazione alla ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di rifornimento di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore, oppure da individuare entro il 30 marzo 2021.
   2. Sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1) i distributori nuovi o da ristrutturare che saranno individuati dalle Regioni e dai concessionari autostradali secondo i criteri indicati nella sezione b) del Quadro Strategico Nazionale, inclusi quelli ubicati lungo collegamenti transfrontalieri. La lista di questi distributori dovrà essere comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 30 giugno 2021.
   3. Per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2019, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2019 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2014 al 2019, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2021 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
   4. Per gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2020, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2020 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2014 al 2019, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2022 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
   5. In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 1, dell'articolo 5, del presente decreto sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31 dicembre 2021 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di rifornimento di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, garantendo un numero adeguato di punti di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi del servizio di rifornimento, al rispetto delle procedure competitive di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
   6. Gli obblighi di cui ai commi da 1 a 5 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti:

   a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 2019;

   b) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio per la produzione di idrogeno in sito attraverso elettrolisi quando la distanza per l'approvvigionamento via terra supera i 1000 chilometri.

   7. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica i dati in proprio possesso relativi agli impianti di distribuzione carburanti di ciascuna Regione, comprensivi degli erogati per tipologia di carburante, relativamente agli anni 2019 e 2020, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a ciascuno dei predetti anni, al Ministero dello sviluppo economico, che li trasmette alle Regioni in relazione agli impianti di rispettiva competenza.
   8. Ferma restando la disciplina di cui al presente articolo, le Regioni possono prevedere che gli obblighi di cui ai commi da 2 a 4 siano comunque assolti dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti, dotando del prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo ai sensi del presente articolo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia ed in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale».
132.01. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Modifica all'articolo 158 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera h-bis), dopo le parole: «decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257» è aggiunto il seguente periodo: «Per i soli punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, le tariffe di cui al periodo precedente possono essere applicate oltre un periodo massimo di quindici minuti dal termine della ricarica.».
132.011. Chiazzese, Sut, Serritella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 132, è aggiunto il seguente:

Art. 132-bis.
(Flessibilità mercato elettrico)

  1. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.
  2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di consentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti disposizioni:

   «1. Gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello stesso decreto, anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, fermo restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;
   2. Per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto, si applicano i meccanismi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1, punto 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2016, ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;
   3. Per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1, punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;
   4. Per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7, comma 6 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno 2016;
   5. Gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta), senza incorrere nella decadenza dell'incentivo, ferma restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore».
132.02. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per veicoli a basso impatto ambientale utilizzati nell'esercizio di imprese, arti, e professioni)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 51, comma 4, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «predetta percentuale» sono aggiunte le seguenti: «è azzerata nel caso di autoveicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km, mentre la medesima»;

   b) all'articolo 164, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «1. alle parole: “Le spese e gli altri componenti negativi”, sono premesse le seguenti: “A partire dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023,”;
   2. alla lettera a), dopo il numero 2), è inserito il seguente:

    “2-bis) ai veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta e ai veicoli acquistati o acquisiti o noleggiati, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, dagli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio e dagli esercenti arti e professioni in forma individuale”».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 730 milioni di euro per l'anno 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
132.08. Chiazzese, Sut, Serritella, Cancelleri, Ruggiero, Manzo, Maglione.

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Modifiche all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 in materia di detrazioni per la realizzazione di reti infrastrutturali per veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. All'articolo16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola: «all'acquisto» sono inserite le seguenti: «anche in locazione finanziaria»;

   b) al comma 3, dopo la parola: «per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «anche in locazione finanziaria»;

   c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Ai soggetti titolari di partita IVA è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in luoghi privati con potenza non inferiore a 7 kW e in luoghi aperti al pubblico con potenza non inferiore a 20 kW, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale e per la connessione alla rete. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 50.000 euro.
   3-ter. I soggetti aventi diritto alle detrazioni di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 500 milioni a decorrere dall'anno 2024.
132.09. Chiazzese, Sut, Vallascas, Serritella, Cancelleri, Ruggiero.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Super ammortamento per veicoli a basso impatto ambientale utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che acquistano veicoli di categoria N fino ad un costo massimo di 60.000 euro IVA esclusa, con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797 milioni di euro per l'anno 2021, 497 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
132.07. Chiazzese, Sut, Serritella, Cancelleri, Ruggiero.

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2g/km)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

   «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

   a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione, il contributo statale per i veicoli con valori emissivi 0 ≤ gCO2/km ≤ 20 è pari a 3.000 euro e per i veicoli con valori emissivi tra 21 ≤ gCO2/km ≤ 60 è pari a 2.500 euro. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari a 2.000 euro;

   b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale per i veicoli con valori emissivi 0 ≤ gCO2/km ≤ 20 è pari a 1.500 euro e per i veicoli con valori emissivi 21 ≤ gCO2/km ≤ 60 è pari a 1.250 euro. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari a 1.000 euro.

   1-ter. I contributi di cui all'articolo 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, che abbiano emissioni di CO2 compresi tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
   1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
   1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
   1-sexies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 300 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del comma 1-bis del presente articolo.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni.
132.013. Chiazzese, Sut, Serritella, Ruggiero, Manzo, Grippa, Fioramonti, Maglione.

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Continuità nella produzione dell'energia da impianti di biogas di piccola taglia)

  1. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per l'anno 2021 gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima legge, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il bando è pubblicato entro il 30 giugno 2021.
  2. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1 comma 954, primo periodo, dopo le parole: «e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie» sono inserite le seguenti: «, queste ultime».
132.03. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Disposizioni in materia di targhe)

  1. All'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «della Guardia di finanza» sono aggiunte le seguenti: «dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
132.015. Mancini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico)

  1. Ai fini di agevolare la prosecuzione del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune e sopperire alle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica in corso, all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: «alle revisioni generali e speciali quinquennali» aggiungere le seguenti: «, alla vita tecnica»;

   b) al comma 4, le parole: «regolamento adottato con.» sono soppresse.
132.04. Fiorini, Binelli, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Vanessa Cattoi, Colla, Dara, Galli, Parolo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Disposizioni in materia di impianti di innevamento programmato e piste da sci)

  1. All'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «1. Al comma 1, dopo le parole: "l'ammodernamento", sono aggiunte le seguenti: ", la gestione", conseguentemente le parole: "1999" sono sostituite, ovunque ricorrenti, dalle seguenti: "2021", conseguentemente le parole: "il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «il limite di impegno triennale di euro 50 milioni annuali".
   2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
   "1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022. Agli oneri di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.".
   3. Al comma 3, le parole da: "e finanziate mediante" a: "della spesa" sono sostituite dalle seguenti: "L'erogazione avverrà in un'unica tranche annuale, con criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni ed a condizione che le singole Regioni intervengano con un contributo almeno equivalente a quello previsto da detta ripartizione"».

  2. Le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci con la finalità di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da tratti scoscesi, ed in ogni caso idonee a garantire la sicurezza degli sciatori rientrano nel campo delle attività di edilizia libera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 280.
  3. Per le assunzioni a carattere stagionale, effettuate dalle aziende operanti nel settore degli impianti a risalita ed alle attività commerciali con codici ATECO di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con sede operativa in uno dei Comuni considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1951, n. 991, di durata non inferiore a quattro mesi, e che vanno a concludersi entro il 31 maggio 2021, è previsto l'esonero per l'intero periodo di assunzione ed impiego dal versamento di contributi previdenziali nella misura dell'80 per cento, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. In caso di assunzione di lavoratrici donne, o di persone di età pari o inferiore a 35 anni, il predetto esonero è garantito nella misura del 100 per cento.
132.06. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Disposizioni in materia di impianti di innevamento programmato e piste da sci)

  1. All'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «1. Al comma 1, le parole: "1999" sono sostituite, ovunque ricorrenti, dalle seguenti: "2021", conseguentemente le parole: "il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "il limite di impegno triennale di euro 50 milioni annuali".
   2. Dopo il comma 1, inserire il seguente:
   "1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022. Agli oneri di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021".
   3. Al comma 3, le parole da: "e finanziate mediante" a: "della spesa" sono sostituite dalle seguenti: "L'erogazione avverrà in un'unica tranche annuale, con criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni ed a condizione che le singole Regioni intervengano con un contributo almeno equivalente a quello previsto da detta ripartizione"».

  2. Le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci con la finalità di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da tratti scoscesi, ed in ogni caso idonee a garantire la sicurezza degli sciatori rientrano nel campo delle attività di edilizia libera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 280.
132.05. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.
(Interventi per il restauro delle mura storiche)

  1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il «Fondo per il restauro delle mura storiche» con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, diretto a concedere contributi ai comuni interessati ai fini del consolidamento strutturale, del restauro, del risanamento conservativo, della manutenzione e della valorizzazione delle mura storiche dei centri urbani sul territorio nazionale, che presentano le cinte murarie complete. I contributi sono riconosciuti mediante bandi pubblici, sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute e sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati o anche europei, per la medesima finalità.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 29, comma 1, della presente legge.
132.014. Comaroli, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

ART. 133.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Fondo per la sicurezza stradale)

  1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la sicurezza stradale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è più consentita la circolazione dei predetti veicoli che ne siano sprovvisti.».

  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: –20.000.000;
   2022: –30.000.000;
   2023: –30.000.000.
*133.042. La IX Commissione.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi da 2 a 3)

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Fondo per la sicurezza stradale)

  1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la sicurezza stradale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è più consentita la circolazione dei predetti veicoli che ne siano sprovvisti.».

  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: –20.000.000;
   2022: –30.000.000;
   2023: –30.000.000.
*133.025. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso, Marco Di Maio.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi da 2 a 3)

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Fondo per la mobilità)

  1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –20.000.000;
   2022: –30.000.000;
   2023: –30.000.000.
**133.03. La IX Commissione.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Fondo per la mobilità)

  1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –20.000.000;
   2022: –30.000.000;
   2023: –30.000.000.
**133.027. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Fondo per la mobilità)

  1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2022.
  2. All'articolo 188 del codice della strada, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per l'anno 2021, ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento è consentito di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu.».

  3. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   «d-bis) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”»;

   b) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

   «g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;»

   c) all'articolo 188:

    1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti proprietari della strada possono allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e agevolare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento.»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «di persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa».

  4. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 142, comma 12-quater:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.»;

   b) all'articolo 208, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

   «5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica i dati di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso.».

  5. All'articolo 180, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo. Il medesimo decreto assicura che gli oneri annui a carico degli enti locali per l'accesso alle informazioni contenute nell'archivio nazionale dei veicoli e nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non siano superiori agli oneri dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, anche rivedendo il costo di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 394, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10.».

  6. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  7. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

   a) il servizio 118;

   b) il trasporto organi;

   c) il trasporto sangue ed emoderivati;

   d) il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);

   e) il trasporto neonatale e pediatrico;

   f) il trasporto di pazienti oncologici;

   g) il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;

   h) il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;

   i) il trasporto di soggetti disabili.

  8. L'esenzione di cui al comma 6 si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 1-bis, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
  9. L'esenzione di cui al comma 6 è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

   a) ambulanze di tipo «A» di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;

   b) veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;

   c) veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;

   d) veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;

   e) veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.

  10. Le società concessionarie autostradali provvedono all'attuazione delle disposizioni dei commi 6, 7, 8 e 9.
  11. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 60:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico»;

    2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole»;

    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico.»;

  12. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
  13. All'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine, nei registri previsti all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodi di produzione dei veicoli.»
  14. Alle minori entrate a carico del bilancio degli enti locali derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –9.000.000;
   2022: –200.000;
   2023: –200.000.
*133.02. La IX Commissione.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi da 2 a 15)

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Fondo per la mobilità)

  1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2022.
  2. All'articolo 188 del codice della strada, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per l'anno 2021, ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento è consentito di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu.».

  3. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   «d-bis) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”»;

   b) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

   «g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;»

   c) all'articolo 188:

    1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti proprietari della strada possono allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e agevolare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento.»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «di persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa».

  4. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 142, comma 12-quater:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.»;

   b) all'articolo 208, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

   «5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica i dati di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso.».

  5. All'articolo 180, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo. Il medesimo decreto assicura che gli oneri annui a carico degli enti locali per l'accesso alle informazioni contenute nell'archivio nazionale dei veicoli e nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non siano superiori agli oneri dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, anche rivedendo il costo di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 394, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10.».

  6. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  7. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

   a) il servizio 118;

   b) il trasporto organi;

   c) il trasporto sangue ed emoderivati;

   d) il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);

   e) il trasporto neonatale e pediatrico;

   f) il trasporto di pazienti oncologici;

   g) il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;

   h) il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;

   i) il trasporto di soggetti disabili.

  8. L'esenzione di cui al comma 6 si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 1-bis, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
  9. L'esenzione di cui al comma 6 è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

   a) ambulanze di tipo «A» di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;

   b) veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;

   c) veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;

   d) veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;

   e) veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.

  10. Le società concessionarie autostradali provvedono all'attuazione delle disposizioni dei commi 6, 7, 8 e 9.
  11. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 60:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico»;

    2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole»;

    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico.»;

  12. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
  13. All'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine, nei registri previsti all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodi di produzione dei veicoli.»
  14. Alle minori entrate a carico del bilancio degli enti locali derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –9.000.000;
   2022: –200.000;
   2023: –200.000.
*133.026. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso, Noja, Marco Di Maio.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi da 2 a 15)

  Dopo l'articolo 133, inserire il seguente:

Art. 133-bis.
(Impostazione di una fase pilota per la realizzazione di infrastrutture d'idrogeno verde a favore di una mobilità a zero emissioni lungo il Corridoio del Brennero)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture ad idrogeno lungo il Corridoio del Brennero, destinate a consentire una mobilità a zero emissioni tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile, si avvia una fase pilota di otto anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, destinata ad agevolare gli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili. Questi impianti di produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito a servizio del Corridoio del Brennero – presentati durante la fase pilota – sono esentati per un periodo di esercizio di 20 anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 60 per cento sia dagli oneri generali di sistema sia dalle spese per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia) del sistema elettrico nazionale in conformità alle seguenti condizioni:

   a) gli impianti di produzione d'idrogeno sono siti nelle province autonome e regioni attraversate dal Corridoio del Brennero (Province autonome di Trento e di Bolzano, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna);

   b) uso di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, la cui provenienza è garantita, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dall'impianto di produzione che direttamente dall'impianto di produzione di energia rinnovabile;

   c) assorbimento massimale di potenza elettrica complessiva dell'impianto di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 10 MW;

   d) notifica dei progetti, corredate del progetto di fattibilità che contiene le relative descrizioni tecniche, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre 8 anni dall'entrata in vigore della presente legge e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica;

  2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche agli impianti di cui a lettera a), b), c) e d) già esistenti e/o in esercizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, incluso un loro eventuale ampliamento fino al raggiungimento dell'assorbimento massimale di potenza complessiva di 10 MW.
  3. L'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.
  4. L'esenzione di cui ai commi 1, 2 e 3 è concessa fino al raggiungimento di 200 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.
  5. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, comma 3, lettera e), del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.
  6. Decorsi sei anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale al quale saranno invitati anche rappresentanti delle Province autonome e delle Regioni aderenti all'iniziativa per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui ai commi 1 a 3, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno recepite con atto legislativo, in mancanza del quale la fase pilota sarà prolungata di tre anni.
  7. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni attraversate dal Corridoio del Brennero (Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna) sono autorizzate ad incrementare l'esenzione dagli oneri di cui al comma 1 per impianti di cui ai commi 1 a 5 fino alla misura complessiva del 100 per cento, rimborsando con risorse proprie i gestori degli relativi impianti e stabilendone le modalità attuative.
  8. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro centottanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità amministrative per la notifica dei progetti di cui ai commi 1 a 6.

  Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
133.06. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 133-bis.
(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)

  1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe Euro 4 o Euro 5, è riconosciuto un contributo pari a euro seicento per il GPL ed euro novecento per il metano.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.
  3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:
  5. copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;
  6. copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  8. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2021-2023 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
133.04. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo l'articolo 133, inserire il seguente:

Art. 133-bis.
(Semplificazioni in materia di mobilità sostenibile)

  1. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» sono inserite le seguenti: «i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,».
133.05. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.
(Promozione della sharing mobility)

  1. A partire dal 1° gennaio 2021, l'aliquota Iva di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ridotta al 10 per cento per tutti i servizi di sharing mobility e/o noleggio a breve di qualsiasi mezzo di trasporto senza conducente dal 1° gennaio 2021, come per il trasporto pubblico. Si applica anche alla sharing mobility aziendale (corporate), comunitaria o delle flotte degli enti pubblici. Dal 1° gennaio 2023 tale norma si applica esclusivamente per i servizi svolti con mezzi elettrici.

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 797,5 milioni per l'anno 2021 e 497,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.».
133.024. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

  Dopo l'articolo 133 aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.
(Welfare mobilità per i dipendenti)

  1. Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986), all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la lettera d-ter): le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in Sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per importo non superiore a euro 1000,00 nel periodo d'imposta per singolo datore di lavoro.

  Conseguentemente all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 796 milioni per l'anno 2021 e 496 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.».
133.016. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 133 aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.
(Reti ciclabili urbane)

  1. In attuazione della Legge 2/2018 per lo sviluppo della mobilità in bicicletta sono assegnati ai Comuni 100 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano.

  Conseguentemente all'articolo 209, le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti:700 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».
133.017. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori)

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

   «1-quinquies. A decorrere dall'anno 2021, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori (motoairbag), anche se integrati in capi di abbigliamento. Tali dispositivi possono essere ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN 1621-4, o ad attivazione elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «i-decies) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-quinquies» e dopo le parole: «alle lettere f) e i-decies)» sono inserite le seguenti: «del comma 1 e al comma 1-quinquies».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2022 e in 13,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
  3. L'aliquota delle imposte previste dagli articoli 4 e 19 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è stabilita nella misura del 12,7 per cento per l'anno 2022 e nella misura del 12,6 per cento a decorrere dall'anno 2023.
133.08. Costa, Angiola, Magi, Frate, Manzo, Romaniello.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 133-bis.
(Semplificazioni in materia di applicazione degli sconti obbligatori sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore)

  1. All'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «e portabili» sono soppresse.
133.021. Caso, Buompane, Manzo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 133 è inserito il seguente:

Art. 133-bis.
(Proroga di termini nel settore R.C. auto)

  1. La durata dei contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è automaticamente prorogata, senza aggravio di spesa per il titolare del contratto assicurativo, di sessanta giorni.
133.030. Paolo Russo , Novelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 133 è inserito il seguente:

«Articolo 133-bis.
(Proroga di termini nel settore R.C. auto)

  1. La durata del contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è automaticamente prorogata di un numero di giorni pari alla durata delle misure che riducono la mobilità adottate per il contrasto al contagio da COVID-19, ridotti di un coefficiente parametrato alla riduzione di percorrenza derivante dai dati medi di tutte le scatole nere. Qualora il Ministro dello sviluppo economico entro tre giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione non adotti un decreto che disciplini la procedura di proroga del valore contrattuale, il coefficiente di riduzione applicato è del 10 per cento.»
133.031. Paolo Russo, Novelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 133-bis.
(Ampliamento della platea dei beneficiari dei contributi per l'acquisto e l'immatricolazione in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con prezzo inferiore a 50.000 euro IVA esclusa)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 1031, alla lettera b-bis, le parole: «fino ad un massimo di euro 3.500» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di euro 5.000».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni di euro.
133.019. Scagliusi, Luciano Cantone, Grippa, Barbuto.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Fondo per la semplificazione della motorizzazione civile)

  1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la semplificazione e la velocizzazione delle procedure della motorizzazione civile, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai fini di cui al presente comma, la circolazione di prova per effettuare prove tecniche necessarie per individuare malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate da parte dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, la lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 è consentita anche su veicoli già immatricolati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 797 milioni di euro e sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 497 milioni di euro.
133.029. Moretto, Paita, Nobili, Del Barba.

  Dopo l'articolo 133 inserire il seguente:

Art. 133-bis.

  1. I commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-octies, 5-decies, 5-undecies, 5-duodecies e 5-terdecies dell'articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono abrogati.
  2. Le norme abrogate o modificate dalle disposizioni indicate al comma 1 riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 120 del 2020, nel testo vigente il giorno antecedente alla medesima data. Sono nulli gli atti adottati ai sensi delle disposizioni indicate al comma 1 e cessano gli effetti prodotti dalle medesime.
133.038. Baldelli, Rosso, Bergamini, Mulè, Sozzani, Pentangelo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 133-bis inserire il seguente:

Art. 133-ter.
(Tassa di circolazione veicoli della Polizia Locale)

  1. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera h-bis) veicoli in dotazione della Polizia locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209.
133.037. Pella.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Disposizioni per uniformare a livello internazionale la normativa per la sicurezza degli ascensori)

  1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 162, contenente il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori, è sostituito dal seguente: «Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente, se l'impianto rispetta — ove possibile e applicabile — i requisiti minimi di sicurezza indicati dall'attuale stato dell'arte e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.».
133.012. Adelizzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 133-bis è inserito il seguente articolo:

Art. 133-ter.
(Modifiche all'articolo 201 del Codice della Strada)

   All'articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «entro novanta giorni dall'accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni dall'accertamento»;

   b) le parole: «la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data».
133.036. Pella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 133 è inserito il seguente:

Art. 133-bis:.
(Modifiche all'articolo 208 del Codice della Strada)

  1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse:

   al miglioramento della sicurezza stradale,

   alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,

   all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente

   alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,

   a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,

   allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,

   a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,

   alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo

   a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,

   alla rimozione dei rifiuti stradali

   alla cura e prevenzione del randagismo,

   all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

   La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione.

   Al medesimo articolo 208, al comma 5-bis, le parole «di cui alla lettera c)» sono abrogate.
133.035. Pella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.
(Piano di riequilibrio del divario infrastrutturale nord-sud)

   1. Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è costituito un tavolo tecnico-politico permanente con la partecipazione di rappresentanti del Governo, delle Regioni e degli Enti locali con il compito di formulare proposte per la predisposizione di un Piano nazionale di riequilibrio del divario infrastrutturale tra le Regioni del nord e le Regioni del Sud da realizzare in dieci anni, che possa, peraltro, intercettare le nuove ricchezze che si affacciano sul Mar Mediterraneo.
   2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione.
   3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.».
133.09. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 133 inserire il seguente:

Art. 133-bis.
(Disposizioni in materia di Commissari ambientali)

   1. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171»;

   b) le parole: «nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» sono soppresse;

   c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al Commissario di cui al presente comma non spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta.»;

  2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole «0,5 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti «2 per cento annuo».
133.015. Barbuto, Deiana.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 133 aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Programmazione degli interventi di forestazione nella regione Calabria)

  1. In considerazione dell'emergenza sociale e sanitaria in atto e ai fini del completamento degli interventi di difesa idrogeologica e di forestazione in corso, è assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 65 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alle spese da sostenersi per le attività relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, svolte dal personale di cui al del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1984 n. 442.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 65 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
133.039. Torromino.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato «Fondo di salvataggio degli obbligazionisti Astaldi» con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il Fondo è destinato al parziale ristoro dei soggetti titolari di obbligazioni Astaldi di cui alle emissioni definite euro 750,000.
  3. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare ad indennizzare gli obbligazionisti titolari di quote dei predetti prestiti obbligazionari per il danno economico subito a seguito dell'approvazione ed omologa del concordato preventivo di Astaldi S.p.A.
  4. Sono ammessi al beneficio i risparmiatori «retail» (clienti non professionali) che fossero nel possesso dei titoli alla data del 28 settembre 2018 (data di deposito della proposta di concordato). Sono esclusi dall'indennizzo gli investitori professionali di diritto così come individuati dal Regolamento intermediari Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018.
  5. L'indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 70 per cento del valore nominale del titolo obbligazionario sottoscritto o, se inferiore, del prezzo di acquisto, ed in relazione ad una sottoscrizione o acquisto di obbligazioni.
  6. I soggetti ammessi al beneficio devono trasmettere al Ministero dell'economia e finanze la documentazione comprovante l'esistenza del credito, il suo ammontare e la titolarità del titolo obbligazionario alla data indicata. L'amministrazione competente, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione costituisce prova del credito nei confronti del Fondo. Il Ministero, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti aventi diritto. La domanda di indennizzo dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
  7. Il Ministero è surrogato nei diritti del creditore verso la società Astaldi Spa per la quota erogata all'investitore.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti 500 milioni.
133.011. Bignami.

  Dopo l'articolo 133 aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.
(Adeguamento della tassazione sulle estrazioni di petrolio e gas)

  1. A partire dal 1° luglio 2021 le royalties per le estrazioni di petrolio e gas sono pari al 20 per cento, sia a terra che in mare; sono contestualmente soppresse tutte le esenzioni ed è esclusa la deducibilità delle royalties versate alle Regioni.».
133.023. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 133-bis.
(Intervento per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)

  1. I locatori di immobili ad uso abitativo, accedono ad un contributo a fondo perduto per i canoni mensili non riscossi, a decorrere dal 1 aprile 2020 e fino alla durata della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili di cui al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  2. Il contributo erogato dall'Agenzia delle entrate è pari al 30 per cento dell'ammontare dei canoni non riscossi di cui al comma 1 con un limite di 5.000 euro. L'importo del contributo ricevuto è detratto dal credito verso il conduttore.
  3. Il richiedente al contributo di cui al comma 2 attesta mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il patrimonio mobiliare complessivo dei componenti del nucleo familiare, alla data del 31 dicembre 2020, è minore di 40.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni di euro.
133.013. Deiana.

  Dopo l'articolo 133, inserire il seguente:

Art. 133-bis.
(Indipendenza funzionale degli edifici plurifamiliari)

  1. All'articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: «funzionalmente indipendenti»: sono sostituite dalle seguenti: «dotate di istallazioni o manufatti di qualunque genere di proprietà esclusiva o intestati ad un'unica persona fisica o giuridica.».
133.040. Currò.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Proroga della sospensione delle utenze domestiche relative ad immobili inagibili a seguito degli eventi sismici del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, al comma 1-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 28 febbraio 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.».
133.022. Gabriele Lorenzoni, Cataldi, Ciprini, Emiliozzi, Gallinella, Giuliodori, Parisse, Roberto Rossini, Terzoni, Manzo.

  Dopo l'articolo 133 aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.
(Proroga esenzione dal concorso nel reddito imponibile dei redditi dei fabbricati inagibili o distrutti dagli eventi sismici del 2016 e dal pagamento dell'imposta municipale propria)

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 16 primo periodo, le parole: “e comunque fino all'anno d'imposta 2020” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque fino all'anno d'imposta 2021”;

   b) al comma 16 secondo periodo, le parole: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”»
133.014. Gabriele Lorenzoni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.
(Istituzione della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

  1. Con la finalità di imprimere una accelerazione all'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretario del Consiglio dei Ministri, che si raccorda con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La struttura di missione di cui al periodo precedente opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i compiti, le funzioni e la composizione della Struttura di missione di cui al presente comma.
  2. I commi 3, 5, 6 e 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 sono soppressi.
  3. L'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.
  5. Le risorse di cui al comma 4, già trasferite al bilancio del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e disponibili, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede ad adeguare le strutture organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  7. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo la Presidenza del Consiglio provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
133.010. Del Barba, Paita.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 133 è inserito il seguente:

«Art. 133-bis.
(Interventi strategici in materia di dighe e invasi)

  1. Al fine di svolgere le necessarie attività di realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque, il fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 1, comma 863 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili.
  2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono riservate fino al limite di 50 milioni di euro agli enti di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso procedure di selezione e affidamento della realizzazione e gestione degli interventi di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.».
133.032. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione 5 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare a titolo di ristoro alle città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia da COVID-19.
  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di riparto del fondo.

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti 795 milioni.
133.033. Siracusano, Spena, Prestigiacomo, Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 133 aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Fondo riqualificazione aree portuali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, è istituito un fondo per gli enti locali, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2021 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per la riqualificazione delle aree portuali attraverso interventi di messa in sicurezza, abbattimento di immobili ed eventuale sostituzione e smaltimento delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili.
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e con il Ministero dell'Interno, adotta con proprio decreto tutte le misure necessarie all'attuazione del presente articolo.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2021 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede , mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
133.020. Misiti.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme mediante le quali sono effettuate le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Le regioni erogano l'indennizzo spettante alle marinerie direttamente agli aventi diritto, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni della pesca professionale dei territori interessati, sentiti i comuni in cui sono collocati i porti di appartenenza dei beneficiari. Gli indennizzi sono corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di cui al primo periodo. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse al perseguimento delle finalità di cui ai precedenti periodi».
133.041. Torromino.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Misure per la tempestiva adozione dei piani di gestione dello spazio marittimo)

  1. Per assicurare la tempestiva adozione dei piani di gestione dello spazio marittimo è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2021, allo scopo di consentire al comitato tecnico di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, il completamento delle attività di pianificazione, da espletarsi sulla base delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017, nonché per permettere lo sviluppo dei necessari applicativi cartografici e l'interconnessione delle banche dati esistenti, anche avvalendosi del supporto tecnico scientifico di enti di ricerca o consorzi universitari ai sensi del citato articolo 7.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
133.018. Perantoni.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché per lo smaltimento delle imbarcazioni in vetroresina, secondo le modalità stabilite al comma 5-ter»;

   b) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 è destinata ad incentivare l'industria dello smaltimento della vetroresina.
  5-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, definisce criteri e modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 5-bis.

  Conseguentemente,

   all'articolo 209, sostituire le parole 800 milioni di euro con le seguenti: 798,5 milioni di euro e le parole 500 milioni di euro con le seguenti: 498 milioni di euro;

   alla rubrica dell'articolo 133, dopo le parole alla rimozione aggiungere le seguenti: e allo smaltimento.
133.2. Misiti.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.
(Istituzione del Fondo Aerospazio, Difesa e Sicurezza)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il “Fondo Aerospazio, Difesa e Sicurezza” – Fondo ADS – con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro.
  2. Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere e rafforzare la competitività del sistema dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza attraverso il finanziamento di progetti strategici.
  3. Ai fini dell'intervento del Fondo sono considerati progetti strategici quelli individuati dal Piano di settore di Aerospazio, Difesa e Sicurezza, da documenti di programmazione di settore o selezionati attraverso specifici bandi, in base alla loro capacità di:

   a) promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

   b) favorire la transizione digitale e verde delle imprese del settore e dei processi produttivi;

   c) realizzare prodotti basati su nuove tecnologie e con prospettive di nuovi mercati;

   d) aumentare i livelli occupazionali;

   e) accrescere la competitività dell'industria italiana a livello internazionale.

  4. Nell'ambito dei progetti strategici di cui al precedente comma, sono considerati prioritari quelli che comportano per l'industria italiana:

   a) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria;

   b) l'accelerazione della transizione digitale e verde delle imprese di settore;

   c) l'ampliamento dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;

   d) l'accrescimento della capacità di collaborazione con tutti i Paesi incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell'ambito dell'Unione Europea;

   e) l'accrescimento, per i nuovi programmi, delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali.

  5. Il Fondo finanzia progetti relativi allo studio, alla progettazione e alla realizzazione di interventi nei seguenti, ambiti:

   a) Aeronautico;

   b) Cybernetico;

   c) Elettronico;

   d) Navale;

   e) Sottomarino;

   f) Spaziale;

   g) Terrestre;

  6. La dotazione iniziale del Fondo è finanziata dal Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. Il Fondo è altresì alimentato attraverso risorse:

   a) dell'Unione europea, ed in particolare le risorse destinate al perseguimento delle finalità strategiche indicate ai commi 2 e 3:

   b) assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dai fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, secondo le modalità stabilite per l'impiego dei fondi comunitari;

   c) assegnate per il raggiungimento delle finalità strategiche individuate ai commi 2 e 3 dai Ministeri interessati e da altri Enti pubblici;

  8. È istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, l'Unità di Lavoro su Aerospazio e Difesa, con l'obiettivo di definire il Piano di Settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza e programmare, valutare e monitorare le attività del Fondo ADS. L'Unità è composta dal Ministro dello Sviluppo economico o da suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti indicati:

   a) dal Ministro della Difesa;

   b) dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;

   c) dal Ministro dell'Università e Ricerca;

   d) dal Ministro del Sud e della coesione territoriale.

  9. L'Unità di Lavoro di cui al comma 8 individua le modalità di selezione dei progetti strategici tra quelle indicate al comma 3 e può avvalersi del supporto di personale qualificato dei Ministeri coinvolti, delle società partecipate e in house statali, di esperti di comprovata esperienza e indipendenza da imprese del settore.
  10. Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 e le modalità e i criteri di organizzazione e di azione dell'Unità di lavoro di cui al comma 8.»

  Conseguentemente all'articolo 209 le parole: 800 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni.
133.034. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi da 8 a 10)

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

  1. L'articolo 36 è abrogato.
  2. Per coloro che hanno provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 36 entro il 31 dicembre 2020, è previsto il rimborso di quanto già versato.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 320 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.».
133.028. Patassini.

  Dopo l'articolo 133, inserire il seguente:

Art. 133-bis.
(Misure di sostegno agli impianti di innevamento programmato e piste da sci)

  1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento la gestione e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno 2021, 2022 e 2023. Al fondo possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori degli impianti a fune di cui al presente comma.
  2. I criteri dell'erogazione in un'unica tranche annuale sono stabiliti in Conferenza Stato Regioni.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per ciascun anno 2021, 2022 e 2023.
133.07. Enrico Borghi, Gariglio, De Menech, Fragomeli, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Andrea Romano, Cantini, Pizzetti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.
(Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

  1. All'articolo 38 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 comma 1”, dopo le parole “è stabilito quanto segue.” è aggiunto il seguente periodo: “Il predetto termine non si applica alle disposizioni di cui al successivo comma 2-bis”».
133.01. Bruno Bossio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 134.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: dei nuovi parchi nazionali da costituire, aggiungere le seguenti: assicurando anche la realizzazione, ove possibile, di percorsi accessibili alle persone con disabilità;

   b) sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 7 milioni.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dal 2021.
134.18. Trancassini, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di incentivare l'inclusione lavorativa nelle aree protette delle persone con disabilità psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti di tutela afferenti al sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuati dalle vigenti disposizioni di legge, regionali e statali, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno una persona, se il numero totale dei dipendenti è compreso fra le 35 e le 50 unità, e il 50 per cento della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il totale dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45 per cento. A tal fine è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare con una dotazione finanziaria massima che costituisce limite massimo di spesa pari a 80.000.
  1-ter.Con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottare le misure applicative di cui al comma 1-bis.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

   2021: – 80.000;
   2022: – 80.000;
   2023: – 80.000;
134.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di incentivare l'inclusione lavorativa nelle aree protette delle persone con disabilità psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti di tutela afferenti al sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuati dalle vigenti disposizioni di legge, regionali e statali, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno una persona, se il numero totale dei dipendenti è compreso fra le 35 e le 50 unità, e il 50 per cento della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il totale dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45 per cento.
*134.19. Mandelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di incentivare l'inclusione lavorativa nelle aree protette delle persone con disabilità psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti di tutela afferenti al sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuati dalle vigenti disposizioni di legge, regionali e statali, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno una persona, se il numero totale dei dipendenti è compreso fra le 35 e le 50 unità, e il 50 per cento della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il totale dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45 per cento.
*134.4. Rospi, Longo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) le parole: «otto componenti» sono sostituite dalle seguenti: «dieci componenti»;

   b) dopo la lettera e), è aggiunta le seguente: «f) due, su designazione delle associazioni agricole maggiormente rappresentative».
134.7. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 2 dopo le parole: aree marine protette aggiungere le seguenti: e i parchi sommersi di cui al comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
134.10. Deiana, Manzo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere d), f), e cc) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 1,5 milioni di euro nell'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 798,5 milioni di euro.
134.12. Deiana.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere d), f), e cc) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 1,5 milioni di euro nell'anno 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –1.500.000.
134.13. Di Lauro, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Ai fini dell'istituzione dell'Area Marina Protetta di Pantelleria di cui all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'Area Marina Protetta delle Isole Eolie di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire le attività connesse alla creazione di dette aree.
  3-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis sono così ripartite:

   a) 1 milione di Euro è destinato alla creazione dell'Area Marina Protetta di Pantelleria;

   b) 1 milione di Euro è destinato alla creazione dell'Area Marina Protetta delle Isole Eolie.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni.
134.11. Deiana.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente: «f-quater) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis), comprendente l'area protetta regionale Parco delle Alpi Marittime»;

   b) al comma 6, la lettera i) è soppressa.

  3-ter. L'istituzione e il primo avviamento del parco di cui al comma 3-bis sono finanziati nel limite massimo di spesa di euro 300.000 per l'esercizio finanziario 2021. Il funzionamento del parco è finanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, con euro 4.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 496 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
134.14. Carabetta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione annua di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2021, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi incluse le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo sarà regolata con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 795 milioni di euro per l'anno 2021 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
134.9. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di migliorare i saldi di bilancio e realizzare maggiori entrate nella gestione economica, per tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un'elevata qualità del servizio reso, gli enti di gestione delle aree protette possono gestire, direttamente e in forma esclusiva, la fruizione turistica di dette aree utilizzando guide opportunamente formate, prevedendo la corresponsione di un corrispettivo da parte dei visitatori.
*134.6. Pezzopane, Braga, Rotta, Muroni, Buratti, Morgoni, Pellicani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di migliorare i saldi di bilancio e realizzare maggiori entrate nella gestione economica, per tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un'elevata qualità del servizio reso, gli enti di gestione delle aree protette possono gestire, direttamente e in forma esclusiva, la fruizione turistica di dette aree utilizzando guide opportunamente formate, prevedendo la corresponsione di un corrispettivo da parte dei visitatori.
*134.20. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La tutela delle aree di cui al precedente comma 3, deve essere garantita anche con il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di riduzione dell'inquinamento delle imprese turistiche e di ristorazione con scarichi direttamente o indirettamente recapitanti nelle acque marine, fluviali o lacustri delle aree protette. Per perseguire tale scopo, i fondi di cui al comma precedente verranno utilizzati anche per riconoscere alle imprese turistiche e di ristorazione indicate un contributo per l'acquisto di prodotti per la pulizia e di detersivi a base di ingredienti naturali, rapidamente e completamente biodegradabili, muniti di idonea certificazione ambientale.
134.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

   a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;

   b) Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005;

   c) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;

   d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001.

  4-ter. Agli enti parco di cui al comma 4-bis si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
  4-quater. Al fine di potenziare la gestione ed il funzionamento dei parchi geominerari di cui al comma 5 sono destinati un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 499 milioni.
134.2. Sani.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-quater) è aggiunta la seguente: «ee-quinquies) Santuario dei cetacei del Golfo di Taranto».
  4-ter. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,5 milioni.
134.16. Vianello.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-quater) è aggiunta la seguente: «ee-quinquies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente».
  4-ter. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 500 mila euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,5 milioni.
134.15. Vianello, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Manzo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;

   b) il comma 2 è così sostituito:

   «2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel seguente modo:

   a) 30 per cento per il funzionamento e la conduzione dei centri recupero della fauna selvatica autorizzati e gestiti dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

   b) 30 per cento per la realizzazione di azioni di monitoraggio della fauna selvatica ad opera di università, istituti scientifici riconosciuti, enti di gestione, di aree protette, regioni e province autonome;

   c) 40 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa».
134.8. Benedetti, Trano, Piera Aiello, Ermellino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Gli enti di gestione delle aree protette possono gestire, direttamente e in forma esclusiva, la fruizione turistica di dette aree utilizzando guide opportunamente formate, prevedendo la corresponsione di un corrispettivo da parte dei visitatori.
134.17. Vianello.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; cessano di applicarsi inoltre le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della legge n. 160 del 2019 e dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di personale. Gli Enti di gestione delle aree protette, versano entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della legge n. 160 del 2019.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021.
134.5. Pezzopane, Braga, Rotta, Muroni, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

   «2. Nel caso di progetti di competenza statale, la Direzione Generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, procede all'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore Generale entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA, su istanza del proponente o dei Ministeri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.».
134.22. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.
(Contenimento e riduzione della spesa degli Enti di gestione aree protette)

  1. Agli enti di gestione delle aree protette non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della medesima legge. Ai medesimi enti non si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 122 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.2. Gli Enti di gestione delle aree protette, versano entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2020 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
134.010. Vianello.

  Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.
(Misure per la tutela delle aree di interesse geologico e speleologico)

  1. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché per sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e promuoverne la fruizione pubblica, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.
  3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

    1) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;

    2) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;

    3) ricadenti in Siti di Interesse Comunitario (SIC).

  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le modalità di trasferimento delle risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 3.
134.03. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.
(Adattamento ai cambiamenti climatici)

  1. Al fine di favorire l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e per interventi di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi pubblici e di allerta dei cittadini, sono assegnati ai comuni contributi soggetti a rendicontazione pari a 200 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021, 300 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
134.06. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.
(Potenziamento dei controlli ambientali)

  1. L'articolo 17 della legge 132 del 2016 è soppresso.
  2. All'articolo 318-quater del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Al fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla legge n. 132 del 2017, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali enti. Le province autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione».
134.07. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.
(Misure di sostegno per la promozione di investimenti nelle aree della Rete Natura 2000, nonché per il contrasto del dissesto idrogeologico)

  1. Al fine di favorire il mantenimento, il sostegno e l'insediamento di attività economiche, purché utili e o necessarie alla corretta conservazione e gestione ecosostenibile, di tutela della biodiversità e di contrasto alla desertificazione e dissesto idrogeologico, nelle aree della Rete «Natura 2000», istituita ai sensi della Direttiva 92/ 43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del citato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono in dette aree. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

   a) iscrizione nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

   b) di avere aggiornato il Fascicolo aggiornato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 503/99, articolo 9;

   c) operare nel settore agricolo e agroindustriale;

   d) riconvertire la propria attività nei settori di cui al presente comma lettera a), prevedendo altresì azioni che comprendano progetti di tutela della biodiversità e corridoi ecologici.

  3. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, conservazione di germoplasma autoctono e di varietà antiche, possono essere previste ulteriori agevolazioni.
  4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree della Rete Natura 2000 che alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano approvato il Piano di gestione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
  5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

   a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

   b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

  6. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le cause di revoca delle agevolazioni concesse in base al presente articolo.
  7. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 40 milioni di cui:

   a) 20 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa;

   b) 20 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato.

  8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e del territorio e del mare e del Ministro delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi di esclusione e di revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni.
134.05. Deiana.

  Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.
(Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente l'inserimento del golfo di Taranto tra le aree di reperimento per l'istituzione di parchi o riserve marine)

  1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «ee-octies) golfo di Taranto (tra Santa Maria di Leuca e Capo Spartivento)».
134.01. Rospi, Bologna, Longo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

  1. All'articolo 8, comma 5 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali definitivamente accertati con l'iscrizione a ruolo, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione. Con successivo decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico saranno stabiliti i tassativi casi in cui può esercitarsi tale facoltà da parte della stazione appaltante. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro, con esclusione sempre dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento, totale o parziale, o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione”».
134.09. D'Attis, Sisto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 135

  Sopprimerlo.
135.33. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro si si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
135.27. Mollicone.

  Al comma 1, sostituire le parole: ciascuno degli anni 2021 e 2022 con le seguenti: ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. All'articolo 1, comma 106, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022” sono sostitute dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”»;

   b) all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 500 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
135.42. Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo, Muroni.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine di rafforzare l'operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità, all'articolo 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «15 per cento dell'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento dell'investimento»;

   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 600 milioni di euro per l'anno 2022».

  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e 600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 per 400 milioni di euro nell'anno 2021 e 300 milioni di euro nell'anno 2022, nonché a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 300 milioni di euro nell'anno 2022.
135.54. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine di rafforzare l'operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità, all'articolo 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «15 per cento dell'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento dell'investimento»;

   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 600 milioni di euro per l'anno 2022».

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui al comma 209 di 390 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –;
   2022: – 60.000.000;
   2023: –;
135.23. Dal Moro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di rafforzare l'operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità, all'articolo 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «15 per cento dell'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento dell'investimento»;

   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 600 milioni di euro per l'anno 2022».

  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
135.36. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di individuare il grado di sostenibilità di un investimento;

   b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: e di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici con le seguenti: e di garantire costi di conformità accessibili per gli operatori economici;

   c) al comma 7, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro e dopo le parole: legge 28 gennaio 1994, n. 84 inserire le seguenti: con particolare riferimento al rafforzamento delle attività di tutela e vigilanza degli habitat naturali e della biodiversità, di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche e di lotta al traffico transfrontaliero di rifiuti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
135.38. Deiana.

  Sopprimere il comma 4.
135.34. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4 e allo scopo di agevolare gli investimenti dei comuni in progetti di sostenibilità ambientale e riduzione della produzione di rifiuti, all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «gli sfalci» sono inserite le seguenti: «, le ceppaie».
135.14. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Sopprimere il comma 6.
135.2. Enrico Borghi.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, a partire dal 1° gennaio 2022, nei punti vendita al pubblico, nei reparti frutta e verdura e nei reparti dei prodotti freschi al banco sono utilizzate esclusivamente etichette in materiale certificato biodegradabile e compostabile UNI EN 13432-2002. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicate anche per le etichette apposte direttamente sulla frutta, sulla verdura o su qualsiasi altra tipologia di alimento. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 e 25.000 euro e sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
135.40. Ilaria Fontana.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 marzo di ogni anno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione, comprensiva di rendiconto economico e modalità di utilizzo del personale, concernente le attività di cui al comma 1 svolte nell'annualità precedente, riferendo, per ogni progetto, circa i principali risultati raggiunti.».
135.45. Ilaria Fontana, Terzoni, Deiana.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: «e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie», inserire le seguenti: «, queste ultime».
135.25. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Al fine di preservare gli ecosistemi terrestri e marini, tenuto conto della crisi sanitaria da COVID-19, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta con decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, misure per l'educazione ambientale e campagne di sensibilizzazione nelle scuole e verso i cittadini finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento idrico ed all'abbandono di rifiuti dentro e fuori i centri abitati per evitare che finiscano in mare trasportati dalle acque piovane e fluviali nonché a prevenire l'abbandono incontrollato dei rifiuti prodotti dall'uso dei dispostivi medici e di protezione individuale, a partire dal 1° luglio 2021 i comuni adottano misure per sensibilizzare i cittadini a non abbandonare rifiuti ricorrendo anche all'installazione di cartelli informativi e apposite scritte visibili applicate alle grate e ai tombini di scolo delle acque reflue e piovane.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
135.39. Ilaria Fontana.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione d'impatto ambientale, l'efficacia temporale, di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente.
135.10. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sostituire le parole: «con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici» con le seguenti: «con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto ministeriale 23 giugno 2016».
135.24. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata di 90 giorni rispetto ai termini originari indicati nei titoli stessi.».
135.11. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e di prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e l'importazione del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 500.000 euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 799.5 milioni di euro.
135.43. Zolezzi.

  Al comma 7, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2022, aggiungere le seguenti: , di cui almeno il 60 per cento è destinato alle attività di vigilanza e controllo nelle aree marine protette,.
135.53. Brambilla.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dalla data di adozione del piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ovvero, in caso di mancata adozione del PiTESAI, decorso il termine di cui al comma 8, sesto periodo del medesimo articolo 11-ter non è comunque consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di permessi di prospezione e di ricerca o di nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi».
135.46. Vianello.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 per gli interventi urgenti per la messa in sicurezza, riqualificazione e per il monitoraggio della Rupe di Tropea e aree limitrofe, ivi inclusi gli interventi di rinaturalizzazione atti a mitigare l'impatto delle opere antropiche presenti sull'area interessata nonché gli interventi finalizzati alla regimentazione delle acque meteoriche provenienti dalla sommità della rupe.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
135.47. Nesci.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Sopprimere il comma 8.
135.35. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. Al fine di sostenere e velocizzare il recupero degli schianti dopo la tempesta «Vaia» e sostenere le imprese boschive, i proprietari e le amministrazioni pubbliche nei lavori di ripristino del territorio, si riduce il preavviso per l'utilizzo di esplosivi, da notificarsi agli organi competenti di pubblica sicurezza, a due giorni lavorativi.
135.26. Binelli, Vanessa Cattoi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto»;

   b) al comma 2, la lettera d) è abrogata.
135.28. Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 9, sostituire le parole: 2021 e 2022. con le seguenti: 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023.
135.21. Braga, Pezzopane, Rotta, Muroni, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132, nell'ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione programmi previsti dall'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2010 n. 190, a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di 6 milioni di euro.
  9-ter. Anche al fine di favorire un'adeguata razionalizzazione dei costi del relativo personale non è riconducibile nell'ambito delle professioni sanitarie l'attività svolta dai dirigenti e dagli operatori, con laurea in chimica, fisica e biologia, in servizio presso gli enti e le agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui al comma 1, anche se iscritti ai rispettivi ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei suddetti enti o agenzie, ed inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico) e nei profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale senior.
  9-quater. All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, recante ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Gli operatori appartenenti agli enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell'espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli ordini medesimi».
  9-quinquies. All'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli operatori appartenenti agli enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell'espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli ordini medesimi».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui per l'anno 2022 con le seguenti: 794 milioni di euro per l'anno 2021 e di 494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
135.20. Braga, Pezzopane, Deiana, Muroni, Fregolent, Rotta, Lorenzin, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132, nell'ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione programmi previsti dall'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2010 n. 190, a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di 6 milioni di euro.
  9-ter. Anche al fine di favorire un'adeguata razionalizzazione dei costi del relativo personale non è riconducibile nell'ambito delle professioni sanitarie l'attività svolta dai dirigenti e dagli operatori, con laurea in chimica, fisica e biologia, in servizio presso gli enti e le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui al comma 1, anche se iscritti ai rispettivi Ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei suddetti enti o Agenzie, ed inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico) e nei profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale senior.
  9-quater. Al decreto legislativo recante Codice di Pubblica Sicurezza 13 settembre 1946, n. 233 e alla legge 1 febbraio 2006, n. 43, tramite modifica della legge 11 gennaio 2018 n. 3, sono apportate le seguenti integrazioni:

   a) All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo recante Codice di Pubblica Sicurezza 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) dopo le parole: «al rispettivo albo» sono aggiunte le seguenti: «. Gli operatori appartenenti agli Enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell'espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi».

   b) All'articolo 2, comma 3, della legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge.» sono aggiunte le seguenti: «Gli operatori appartenenti agli Enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell'espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022. con le seguenti: 794 milioni di euro per l'anno 2021 e di 494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*135.51. Prestigiacomo.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132, nell'ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione programmi previsti dall'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2010 n. 190, a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di 6 milioni di euro.
  9-ter. Anche al fine di favorire un'adeguata razionalizzazione dei costi del relativo personale non è riconducibile nell'ambito delle professioni sanitarie l'attività svolta dai dirigenti e dagli operatori, con laurea in chimica, fisica e biologia, in servizio presso gli enti e le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui al comma 1, anche se iscritti ai rispettivi Ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei suddetti enti o Agenzie, ed inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico) e nei profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale senior.
  9-quater. Al decreto legislativo recante Codice di Pubblica Sicurezza 13 settembre 1946, n. 233 e alla legge 1 febbraio 2006, n. 43, tramite modifica della legge 11 gennaio 2018 n. 3, sono apportate le seguenti integrazioni:

   a) All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo recante Codice di Pubblica Sicurezza 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) dopo le parole: «al rispettivo albo» sono aggiunte le seguenti: «. Gli operatori appartenenti agli Enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell'espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi».

   b) All'articolo 2, comma 3, della legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge.» sono aggiunte le seguenti: «Gli operatori appartenenti agli Enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell'espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022. con le seguenti: 794 milioni di euro per l'anno 2021 e di 494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*135.57. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 13 comma 1 della legge 11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, il primo periodo è sostituito con il seguente: «In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:»
  9-ter. All'articolo 14 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, le parole: «convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter» sono sostituite dalle seguenti: «convocata secondo la modalità semplificata di cui al successivo articolo 14-bis».

  Conseguentemente all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sostituire il secondo periodo con il seguente: La conferenza di servizi è convocata secondo la modalità di cui di cui all'articolo 13, comma 1 della legge 11 settembre 2020.
135.3. Gavino Manca, Bonomo, Zardini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 13 comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, l'alinea è sostituito con il seguente: «In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:».
*135.12. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 13 comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, l'alinea è sostituito con il seguente: «In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:».
*135.48. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 14 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter» sono sostituite dalle seguenti: «convocata secondo la modalità semplificata di cui al successivo articolo 14-bis».

  Conseguentemente, all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La conferenza di servizi è convocata secondo la modalità di cui di cui all'articolo 13, comma 1 della legge 11 settembre 2020.
135.13. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantire l'approvvigionamento di energia all'Isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia per tutti i consumatori finali civili e industriali (coerentemente con il patto Stato-regione del 2016) e assicurare la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC di decarbonizzazione dei consumi e di phase-out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto l'insieme dei gasdotti funzionali a collegare i punti di produzione ovvero approvvigionamento di gas naturale, gas naturale liquefatto e gas rinnovabili (e.g. biometano, idrogeno etc..) ai punti di riconsegna interconnessi con bacini di distribuzione e impianti industriali dei clienti finali, garantendo ai consumatori sardi parità di condizioni con il resto del paese. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico avvia i necessari interventi per dare attuazione al piano.
135.4. Gavino Manca, Mura, Frailis, Benamati, Bonomo, Soverini, Zardini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle proposte di intervento dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale finalizzate alla mitigazione del rischio da alluvione nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, è autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: –15.100.000;
   2022: – ;
   2023: – .
135.8. Pellicani.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  10. Al fine di assicurare la manutenzione del patrimonio nazionale naturale, contrastare il dissesto idrogeologico e promuovere altresì la continuità produttiva ed occupazionale delle filiere della selvicoltura, all'articolo 149, comma, 1 lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 136».
135.1. Sani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per il monitoraggio in continuo dei composti clima-alteranti e le attività di ricerca a questo collegate è istituito l'Osservatorio Nazionale CO2 e altri composti clima-alteranti, coordinato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e composto dagli enti di ricerca gestori degli osservatori atmosferici di Lampedusa, Monte Cimone e Plateau Rosa. Per le esigenze dell'osservatorio sono stanziati 2 milioni di euro su base triennale a valere sui capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
135.16. Braga.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2020, n. 77, al terzo periodo dopo le parole: «per le medesime finalità di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «per il 25 per cento all'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale e il 75 per cento per gli enti di ricerca».
135.22. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani, Muroni.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di proseguire l'attività del centro di studio e ricerca nazionale e internazionale sui cambiamenti climatici al comma 120 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: «È autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.
135.7. Pellicani, Braga, Pezzopane.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole: «PM10» sono aggiunte le seguenti: «nonché di idrogeno solforato (H2S) e di idrocarburi non metanici (NMHC)»;

   b) all'allegato XI:

    «1) alla voce: “Benzene”, nella colonna: “Periodo di mediazione”, le parole: “anno civile” sono sostituite dalle seguenti: “24 ore” e nella colonna: “Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto” sono inserite le seguenti: “1° gennaio 2023”;

    2) sono aggiunte, infine, le seguenti voci:

  “Idrogeno solforato: Periodo di mediazione: 24 ore;

  Valore limite: pari a 150 μg/m3;

  Periodo di mediazione: 14 giorni; Valore limite: <100 μg/m3;

  Periodo di mediazione: 90 giorni; Valore limite: <20 μg/m3;

  Idrocarburi non metanici: Periodo di mediazione: 3 ore; Valore limite: 200 μg/m3”».
135.41. Ilaria Fontana.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

   «11-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 “NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSi” del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi.».
135.18. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020», e dopo il comma 11 è inserito il seguente:

   «11-bis. In deroga all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati.».
135.19. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per i lavori di ripristino idrogeologico e la messa in sicurezza dell'Alveo e degli argini dei torrenti Chisone e Pellice è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 1.000.000;
135.15. Caffaratto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di favorire l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e per interventi di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi pubblici e di allerta dei cittadini, sono assegnati ai Comuni contributi soggetti a rendicontazione pari a 200 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
135.6. Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Carbon-IVA)

  1. Entro il 1o ottobre 2021 il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di tabelle statistiche approntate dall'Enea relative ai processi produttivi standard di tutte le categorie merceologiche rilevanti, propone un progetto di ridefinizione dell'IVA, a parità di gettito atteso, sulla base delle emissioni di gas-serra relative alla produzione e al consumo dei beni.
135.010. Magi, Muroni, Costa, Angiola, Frate.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

  1. Al fine di rendere la società SOGESID S.P.A. strumentale alle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dello sviluppo economico, la stessa è trasferita mediante conferimento del capitale sociale all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. (di seguito INVITALIA S.P.A.) con corrispondente aumento di capitale sociale di quest'ultima. All'atto del trasferimento la società SOGESID S.P.A. assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE S.P.A.
  2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge gli organismi di amministrazione della SOGESID S.P.A. sono sciolti. I nuovi organi societari sono nominati da Invitalia Spa nel rispetto della normativa vigente. L'amministratore delegato della società INVITALIA AMBIENTE S.P.A. è scelto tra i consiglieri di amministrazione su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Tutte le attività, le passività, i contratti, le convenzioni, il personale attualmente in capo a SOGESID S.P.A. continuano in capo alla società denominata Invitalia Ambiente Spa.
135.051. Braga.

  Dopo l'articolo 135, inserire il seguente:

Art. 135-bis.
(Trasformazione di SOGESID SpA in INVITALIA AMBIENTE SpA)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con Ministero dello sviluppo economico, procede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della società SOGESID S.P.A., di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di renderla strumentale alle esigenze dei quattro Ministeri suddetti.
  2. In esito alla trasformazione di cui al comma precedente, SOGESID S.P.A. assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE S.P.A. ed è posta sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. (di seguito INVITALIA S.P.A.). L'assetto organizzativo di INVITALIA S.P.A. e delle sue controllate, ove necessario, è rideterminato dai Ministeri competenti, al fine di renderlo coerente con quanto disposto dalla presente legge.
  3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, gli organismi di amministrazione della SOGESID S.P.A. sono sciolti e sono individuati i nuovi organi societari. L'amministratore delegato della società INVITALIA AMBIENTE S.P.A. è scelto tra i consiglieri di amministrazione individuati su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. INVITALIA AMBIENTE S.P.A. subentra nei rapporti di lavoro attualmente in capo a SOGESID S.P.A.. Il personale subordinato in servizio all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza delle qualifiche, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di Amministrazione di INVITALIA S.P.A., di concerto con le Organizzazioni sindacali del comparto di afferenza di SOGESID S.P.A. INVITALIA AMBIENTE S.P.A. subentra altresì in tutti i rapporti convenzionali e in tutte le attività, anche a valere su risorse comunitarie, facenti capo a SOGESID S.P.A..
135.050. Daga.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Fondo per contrastare il dissesto idrogeologico)

  1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
  4. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede attraverso quanto stabilito dal comma 5.
  5. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».
135.03. Cenni, Incerti.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Misure in materia di dragaggi)

  1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.
  2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità compente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex articolo 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.
  3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interramento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.
  4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.
  5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato decreto ministeriale n. 173 del 2016.

    6 All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure dovute ad attività estrattive storiche».
135.014. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Fondo AIB)

  1. È istituito il Fondo per la prevenzione del rischio incendi boschivi presso il dipartimento di Protezione civile, con dotazione di 5 milioni di euro per il 2021. Il fondo è ripartito fra le regioni e le province autonome al fine di finanziare i comuni o gli enti preposti, per realizzare i piani di protezione civile comunali – rischio incendi boschivi, nonché incentivare i progetti su scala comunale per la realizzazione di opere di difesa passiva contro il rischio incendi boschivi nei fondi classificati a rischio elevato dai piani di protezione civile redatti dai comuni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 e che sono a loro volta classificati a rischio medio alto dai piani AIB regionali di cui all'articolo 8 della legge n. 353 del 21 novembre 2000.
  2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la Prevenzione del Dissesto Idrogeologico, di cui all'articolo 55 della legge 221 del 2015
135.038. Alberto Manca, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Interventi urgenti a favore della provincia di Crotone colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2020)

  1. In attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Crotone il 21 e 22 novembre sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le somme sono trasferite alla regione Calabria la quale provvede all'individuazione delle esigenze del territorio, sulla base delle segnalazioni dei comuni.

  Conseguentemente all'articolo 209 la parola: 800 è sostituita dalla seguente: 770.
135.043. Torromino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni ad uso idroelettrico)

  1. La durata delle concessioni ad uso idroelettrico rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni delle attività, dei fermi lavori, o delle fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
  3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 35 e i sovracanoni di cui all'articolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché i sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, alla legge 22 dicembre 1980, n. 925 alla legge 24 dicembre 2012 n. 228 e alla legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  4. All'onere derivante dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190.
135.052. Squeri, Barelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

  1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
  3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
  4. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa massima di 50 milioni di euro per il 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all' articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
135.053. Fregolent, Del Barba.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Fondo per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dai dispositivi di protezione individuale)

  1. Al fine di potenziare il sistema di smaltimento dei rifiuti prodotti dai dispositivi di protezione individuale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con dotazione di 5 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 con le seguenti: 795.
135.027. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Estensione del diritto di accesso alle informazioni ambientali e misure di trasparenza in materia ambientale)

  1. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 195 del 2005, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e dalle imprese e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio.

  2. All' articolo 2 comma 1 del citato decreto legislativo n. 195 del 2005 è aggiunta in fine la lettera f) «impresa»: attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
  3. Al decreto legislativo n. 195 del 2005 le parole: «L'autorità pubblica» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto detentore», con l'esclusione dell'articolo 8 comma 1, dell'articolo 10 comma 1 e dell'articolo 11.
  4. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 195 del 2005 sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. I soggetti vincitori di gare d'appalto indette dalla Pubblica Amministrazione nel settore ambientale e segnatamente nei settori del servizio idrico, della gestione dell'igiene ambientale, dell'energia e dei trasporti, pubblicano sul proprio sito internet la propria visura camerale storica entro tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento e la aggiornano ogni anno da allora.
   4-ter. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento il Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'ambiente, dispone con apposito decreto le modalità di pubblicazione e diffusione delle informazioni riguardanti il finanziamento a partiti o movimenti politici, fondazioni o altre associazioni senza fini di lucro da parte dei soggetti di cui al comma 4-bis.
   4-quater. In caso di omessa pubblicazione è comminata una sanzione di euro 5000 (cinquemila) per il primo mese di ritardo e di euro 5000 (cinquemila) per ognuno dei mesi successivi, fino all'avvenuta pubblicazione. Dette somme affluiscono in apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente che le utilizza per finalità di informazione del pubblico».
135.032. Zolezzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Incentivi per il risparmio idrico degli edifici residenziali)

   1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75 per cento da applicare alle spese sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

   a) la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

   b) la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

   2. Le detrazioni sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

   a) fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

   b) fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

   3. Le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110 per cento. Alle detrazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24,35 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
*135.02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Incentivi per il risparmio idrico degli edifici residenziali)

   1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75 per cento da applicare alle spese sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

   a) la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

   b) la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

   2. Le detrazioni sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

   a) fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

   b) fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

   3. Le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110 per cento. Alle detrazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24,35 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
*135.024. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Incentivi per il risparmio idrico degli edifici residenziali)

   1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75 per cento da applicare alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

   a) la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

   b) la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

   2. Le detrazioni sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

   a) fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

   b) fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

   3. Le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110 per cento. Alle detrazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24,35 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
135.041. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Incentivi per il risparmio idrico degli edifici residenziali)

   1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75 per cento da applicare alle spese sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

   a) la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

   b) la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

   2. Le detrazioni sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

   a) fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

   b) fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

   3. Le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110 per cento. Alle detrazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 24,35 Milioni per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
135.023. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 135,inserire il seguente:

Art. 135-bis.

  1. All'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

   «f-bis) rifacimento dell'impianto idrico dei servizi igienici e sostituzione delle tazze in ceramica, per la riduzione dello scarico di acqua ad ogni utilizzo».
135.049. Francesco Silvestri.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

(Disposizioni in materia di accisa per la fabbricazione di prodotti in metallo

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa) del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, al comma 13, le parole: «il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi"», sono sostituite dalle seguenti: «i codici DI 26 “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” e DJ 27 “Fabbricazione di prodotti in metallo”».
135.021. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

  1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, le parole: «1° Gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° Gennaio 2022».
135.020. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Disposizioni per la semplificazione della gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo)

  1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 2010, n. 281, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005», sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera c), del comma 7, dell'articolo 6, è sostituita dalla seguente:

   «c) i materiali edili, le terre e rocce da scavo e le matrici materiali da riporto contenenti esclusivamente amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'articolo 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente».

   b) la lettera b), del punto 1, dell'allegato 2, è sostituita dalla seguente:

   «b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per tipologie di rifiuti individuati all'articolo 6, comma 7, lettera c) del presente decreto; per altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento».

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, è inserito il seguente:

   «1-bis. Per i piccoli cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità totali non superiori a 50 metri cubi, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere inviata anche dopo l'inizio dei lavori di scavo. Le terre scavate sono raggruppate in attesa degli esiti delle procedure di caratterizzazione di cui all'allegato 4 in cumulo identificabile, separato e gestito in modo autonomo. Le terre non possono essere movimentate prima dell'invio della dichiarazione di cui al comma 1.».
135.015. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al punto 12.7 lettera a), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» sostituire le parole: «compatibile con il regime di scambio sul posto», con le seguenti: «non superiore a 500 kW di potenza di concessione».
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 «Industria energetica ed estrattiva» lettera h) sostituire le parole: «per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW» con le seguenti: «per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW».
135.017. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Modifiche al contrasto alle indebite compensazioni fiscali)

  1. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito ed in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione telematica.
135.054. Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 lettera a) al capoverso 6-bis. è aggiunto, in fine, il seguente periodo «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di installazione di impianti di accumulo connessi ai predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;

   b) al comma 1 lettera d), al capoverso comma 1 dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), dopo le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati,» sono aggiunte le seguenti: «incluse le necessarie infrastrutture di connessione,»;

   c) al comma 1 lettera d), al capoverso comma 1 dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, con il conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento»;

   d) al comma 1 lettera d), al capoverso comma 3 dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), le parole: «di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali» sono sostituite dalle seguenti: «di tutti gli edifici indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso»;

   e) al comma 1 lettera d), al capoverso comma 5 dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «È fatta salva in ogni caso la facoltà del proponente di richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento».

   f) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-ter. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole: "novanta giorni" sono inserite le seguenti: "al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, quest'ultimo si intende positivamente adottato"».

   g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi di cui al comma 3.»;

   h) al comma 5, le parole: «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui al precedente comma 3.».

   i) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1.».
135.08. De Toma, Rachele Silvestri.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 lettera a) al capoverso 6-bis. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di installazione di impianti di accumulo connessi ai predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili».;

   b) al comma 1 lettera d), al capoverso comma 1 dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), dopo le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati,» sono aggiunte le seguenti: «incluse le necessarie infrastrutture di connessione,»;

   c) al comma 1 lettera d), al capoverso comma 1 dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, con il conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento»;

   d) al comma 1 lettera d), al capoverso comma 3 dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), le parole: «di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali» sono sostituite dalle seguenti: «di tutti gli edifici indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso»;

   e) al comma 1 lettera d), al capoverso comma 5 dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «È fatta salva in ogni caso la facoltà del proponente di richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento»;

   f) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

   «2-ter. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole: "novanta giorni" sono inserite le seguenti: "al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, quest'ultimo si intende positivamente adottato"».
135.018. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 lettera a) al capoverso 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di installazione di impianti di accumulo connessi ai predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;

   b) al comma 1 lettera d), al capoverso comma 1 dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), dopo le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati,» sono aggiunte le seguenti: «incluse le necessarie infrastrutture di connessione,»;

   c) al comma 1 lettera d), al capoverso comma 1 dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, con il conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento»;

   d) al comma 1 lettera d), al capoverso comma 3 dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), le parole: «di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali» sono sostituite dalle seguenti: «di tutti gli edifici indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso»;

   e) al comma 1 lettera d), al capoverso comma 5 dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «È fatta salva in ogni caso la facoltà del proponente di richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento».
135.04. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-ter. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole: “novanta giorni” sono inserite le seguenti: “al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, quest'ultimo si intende positivamente adottato”».
135.07. De Toma, Rachele Silvestri.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Disposizioni a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 56, comma 7 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente:

   «a-ter) al comma 3, dopo le parole: “In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE” sono aggiunte le seguenti: “in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241”».
*135.09. De Toma, Rachele Silvestri.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Disposizioni a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 56, comma 7 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente:

   «a-ter) al comma 3, dopo le parole: “In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE” sono aggiunte le seguenti: “in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241”».
*135.019. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Disposizioni a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 56, comma 7 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente:

   «a-ter) al comma 3, dopo le parole: “In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE” sono aggiunte le seguenti: “in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241”».
*135.029. Moretto, Mor, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Disposizioni a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi di cui al comma 3.»;

   b) al comma 5, le parole: «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui al precedente comma 3».

   c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1.».
**135.05. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Disposizioni a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi di cui al comma 3.»;

   b) al comma 5, le parole: «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui al precedente comma 3».

   c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1.».
**135.044. Baratto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

  1. L'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

   «1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e dismissione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere, alternativamente, con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o di dismissione, con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione o di dismissione o con la sede locale del impresa che effettua la manutenzione o la dismissione per conto del gestore, nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura a rete o impianto interessati dai lavori di manutenzione o di dismissione. Nel luogo di produzione individuato ai sensi del periodo precedente, i rifiuti devono essere codificati, classificati, depositati, ai sensi della normativa vigente, e caricati nel registro di carico e scarico.
   1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
   1-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193 del presente decreto legislativo, la movimentazione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione o dalla dismissione alle infrastrutture a rete e dagli impianti, dal luogo di produzione fisica al luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del comma 1, non necessita dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali e non deve essere accompagnata dal formulario di identificazione dei rifiuti ma da un documento aziendale di trasporto, che può essere reso anche nel solo formato digitale, equipollente al documento di trasporto delle merci (DdT) e contenente almeno le seguenti informazioni: società (gestore dell'infrastruttura o impresa di manutenzione o dismissione), luogo di svolgimento dell'attività di manutenzione o dismissione (indirizzo/coordinate geografiche), data di svolgimento dell'attività, tipologia o breve descrizione dei rifiuti o dei materiali riutilizzabili, quantità presunta per ogni tipologia dei rifiuti o materiali riutilizzabili, luogo del deposito temporaneo o di concentramento (indirizzo/coordinate geografiche).
   1-quater. Il materiale tolto d'opera prodotto dalle attività di manutenzione o dismissione delle infrastrutture a rete e agli impianti che richieda una successiva valutazione tecnica per essere classificato come bene o come rifiuto, potrà essere movimentato verso un luogo di concentramento per la successiva valutazione tecnica. Tale movimentazione è accompagnata da un documento aziendale, reso anche nel solo formato digitale, analogo a quello indicato al comma precedente.
   2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui ai commi precedenti è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
   3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione o dismissione, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
   4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti in uno dei luoghi di produzione dei rifiuti indicati nel comma 1.
   5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.».
135.055. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere i seguenti:

Art. 135-bis.
(Aliquote IVA per incentivare sussidi virtuosi per l'ambiente connessi al consumo di prodotti biologici certificati)

  1. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai prodotti ortofrutticoli biologici certificati si applica l'aliquota IVA agevolata del 2 per cento in relazione alle esternalità positive per l'ambiente, la biodiversità e la salute dei consumatori del metodo di produzione più sostenibile, come il biologico, che esclude l'uso di sostanze chimiche di sintesi;

   b) i prodotti biologici certificati sono esenti IVA quando venduti per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di servizi di ristorazione collettiva pubblica regolati da appositi contratti di acquisto stipulati con stazioni appaltanti e centrali di acquisto che operano in conformità all'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 135-ter.
(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)

  1. Le imprese inserite nell'elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'articolo 92 del Regolamento dell'Unione europea n. 889 del 2008 che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2021 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal MiPAAF per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.
  2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo saranno stabilite con apposito decreto del Ministero politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
135.042. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

  1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 60 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2028 e di 75 milioni di euro per ciascun anno dal 2029 al 2035 e le risorse di cui al comma 5-ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 6 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2028 e di 7,5 milioni di euro per ciascun anno dal 2029 al 2035 per le medesime finalità.
  2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
135.025. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

  1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, il 50 per cento delle risorse previste annualmente dal 2021 al 2028 alla sezione II – Rifinanziamenti- Sottostrumento 20 «Accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria», dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 219 sono utilizzate per le finalità di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
135.026. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Andreuzza, Bazzaro, Manzato.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

  1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, le parole: «1° Gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° Gennaio 2022».
135.06. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Istituzione del Fondo per la tutela e valorizzazione dei corpi idrici lacustri di origine vulcanica)

  1. Al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione dei corpi idrici lacustri di origine vulcanica nonché di particolare pregio naturalistico, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo per la tutela e valorizzazione dei corpi idrici lacustri di origine vulcanica» con una dotazione pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all'effettuazione di progettazioni e opere a salvaguardia e alla valorizzazione dei laghi e delle coste di origine vulcanica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: – 200.000.000;
    CS: – 200.000.000.

   2022:

    CP: – 200.000.000;
    CS: – 200.000.000;
135.056. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

(Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC))

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

   a) a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

   b) per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2 / d1, dove k = 1,15.

  2. Per “sito dell'impianto eolico” si intende:

   a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

   b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

  3. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:

   a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);

   b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

  1. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati
  2. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati
  3. d2: diametro nuovi rotori
  4. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».
*135.016. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

(Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC))

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

   a) a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

   b) per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2 / d1, dove k = 1,15.

  2. Per “sito dell'impianto eolico” si intende:

   a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

   b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

  3. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:

   a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);

   b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

  1. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati
  2. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati
  3. d2: diametro nuovi rotori
  4. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».
*135.048. Fregolent, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Abolizione delle esenzioni dalle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi)

  1. Il comma 736 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e i commi 3, 6, 6-bis e 7 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 sono soppressi.
135.057. Di Lauro.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Proroga degli incentivi per gli impianti a biomasse)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

   «8-bis. Sino all'emanazione delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui al precedente comma 8 per gli impianti alimentati da biomasse continuano a essere erogati gli incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3*SOS delle tariffe dell'energia elettrica».
*135.046. Fregolent, Del Barba.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Proroga degli incentivi per gli impianti a biomasse)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

   «8-bis. Sino all'emanazione delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui al precedente comma 8 per gli impianti alimentati da biomasse continuano a essere erogati gli incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3*SOS delle tariffe dell'energia elettrica».
*135.047. Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali)

  1. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) a tutti i prodotti biologici certificati si applica l'aliquota IVA agevolata del 2 per cento in relazione alle esternalità positive per l'ambiente, la biodiversità e la salute dei consumatori del metodo di produzione più sostenibile, come il biologico, che esclude l'uso di sostanze chimiche di sintesi;

   b) ai prodotti fitosanitari e ai fertilizzanti, esclusi quelli ammessi per l'agricoltura biologica, si applica l'aliquota ordinaria del 22 per cento in relazione alle esternalità negative per l'ambiente, la biodiversità e la salute dei consumatori connesse all'uso delle sostanze chimiche di sintesi;
135.058. Di Lauro.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Accesso alla giustizia ai fini della tutela ambientale)

  1. Al fine di facilitare l'accesso alla giustizia in tema di tutela dell'ambiente al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 6-bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'articolo 21, comma 4, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 1307, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «informazione ambientale», aggiungere, le seguenti: «nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del decreto legislativo n. 42 del 2004»;

   b) all'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642 dopo la parola: «atti» sono aggiunte le seguenti: «procedimentali, amministrativi e giudiziari».

   c) all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) dopo le parole: «esercitano attività economica» sono aggiunte le seguenti: «ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali».
135.037. Di Lauro.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Accordi di programma per la prevenzione dei rifiuti)

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

   «4-bis. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente articolo siano stipulati con Università, Enti ed Istituzioni di ricerca, sono incentivati attraverso il ricorso al Fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
135.034. Zolezzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Aggiornamento dei canoni di concessione per la coltivazione di idrocarburi)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
  2. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, i commi 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati.
  3. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

   a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

   b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

   c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

   e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

   f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

   g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

   h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato».

  4. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nei confronti degli enti operanti nel settore degli idrocarburi sono istituite:

   a) una imposta sui consumi dell'importo di 2.000 euro per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;

   b) una imposta dell'importo di 40 euro per ogni Kg di ossido di azoto emesso, ove per energia utile si intendono vapore, acqua calda o elettricità prodotti e impiegati nella produzione.

  6. Le imposte di cui al comma 1 sono versate, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
  7. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di importo dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i princìpi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 1 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
  8. I fondi di cui al presente articolo affluiscono in un apposito fondo per l'adeguamento della rete ferroviaria locale, per il potenziamento delle infrastrutture informatiche e per la realizzazione di progetti di mobilità sostenibile.
135.039. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Compensazioni ambientali)

  1. Al comma 1-bis, articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, al secondo periodo, sostituire le parole: «è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito,» con le seguenti: «è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni contermini i cui confini si trovano nel raggio di 20 chilometri rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito.».
  2. Al fine di consentire l'invarianza delle aliquote della tariffa elettrica, di cui al comma 1-bis, articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, in conseguenza dell'ampliamento dei territori beneficiari delle compensazioni territoriali, previsto dal precedente comma, e contestualmente di garantire almeno il livello di compensazioni esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stanziati, fino al definitivo smantellamento degli impianti, 2 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2021 – 2.000.000
  2022 – 2.000.000
  2023 – 2.000.000
135.045. Giacometto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Incentivazione del compostaggio domestico)

  1. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, attueranno entro il 31 dicembre 2018 una o più reti locali di compostaggio domestico, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole.
  3. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato tramite una dotazione di euro 1 milione per ognuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021, 499 milioni di euro per l'anno 2022, 499 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
135.035. Zolezzi, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Istituzionalizzazione della Piattaforma Italiana del Fosforo)

  1. La Piattaforma Italiana del Fosforo (PIF) di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 205 del 2017 è un ente di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, gestionale, finanziaria, amministrativa, patrimoniale e contabile.
  2. La Piattaforma Italiana del Fosforo è sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro si avvale della Piattaforma nell'esercizio delle proprie attribuzioni.
  3. Fermo restando lo svolgimento dei compiti, servizi e attività assegnati alla Piattaforma ai sensi della legislazione vigente, il Ministero dell'ambiente può impartire ulteriori direttive alla Piattaforma, utili allo svolgimento delle funzioni di supporto al Ministero.
  4. I fondi pubblici necessari per il funzionamento della Piattaforma sono assegnati in legge di Bilancio. È ammessa una quota di finanziamento privato a patto che non superi il 30 per cento delle entrate totali. Per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 la Piattaforma del Fosforo è finanziata con 500.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799.5 milioni di euro per l'anno 2021, 499.5 milioni di euro per l'anno 2022, 499.5 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
135.036. Zolezzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Misure di trasparenza in materia di rifiuti prodotti dai corpi militari dello Stato)

  1. Entro un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento il Ministero della difesa raccoglie e trasmette all' ISPRA ai fini della tempestiva pubblicazione, i dati ambientali riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti dei corpi militari dello Stato, che dovranno rendere disponibili al pubblico almeno le seguenti informazioni:

   a) la quantità e la tipologia dei rifiuti prodotti secondo la classificazione dell'elenco Europeo Rifiuti, escluso quelli disciplinati dal comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   b) gli impianti di destinazione dei rifiuti di cui alla precedente lettera a);

   c) le modalità di raccolta dei rifiuti all' interno di ciascuna struttura militare;

   d) le modalità e le tipologie di trattamento dei rifiuti di cui alla lettera a);

   e) le iniziative previste per la riduzione della quantità totale di rifiuti prodotti e per l'incremento della raccolta differenziata all' interno di ciascuna struttura militare.
135.033. Zolezzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Tributo sulla posta non indirizzata)

  1. È istituito, in attuazione del principio «chi inquina, paga», il tributo sulla posta non indirizzata, finalizzato a trasferire i costi di gestione dei rifiuti derivanti dall'invio di posta cartacea pubblicitaria sui produttori iniziali. Il tributo fissato nella misura minima di 2 centesimi di euro per ogni copia stampata è dovuto dai committenti ai comuni nei quali viene effettuata la distribuzione. L'utilizzo del tributo, per finalità di prevenzione dei rifiuti, è disciplinato dai comuni con apposito regolamento che può prevedere un incremento fino ad un totale di 5 centesimi a copia.
135.031. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale)

  1. Al fine di rafforzare ulteriormente l'azione dell'Italia a livello internazionale in tema di cooperazione allo sviluppo e partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile e attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di stimolo e sostegno alla cooperazione anche economica nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero, la Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà nel Mediterraneo-Mar Nero (FISPMED) ONLUS che opera secondo le finalità generali di cui all'articolorticolo 1 1 comma 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, provvede sperimentalmente in collaborazione con il «Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo – EU-MED» e con «Progetto Sud», avvalendosi del contributo e raccordo dei Comuni e delle città Metropolitane di Venezia, Roma e Napoli, le Regioni Veneto, Lazio e Campania, le università cittadine, gli istituti di ricerca pubblici ovvero privati non profit, avviando partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali e con il coinvolgimento attivo dei membri del network Fispmed presenti in trentanove Paesi dell'Unione europea e del Mediterraneo Mar Nero, all'istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, di seguito denominato «Osservatorio». Le sedi dell'Osservatorio saranno collocate preferibilmente in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 nelle città di Venezia, di Roma e di Napoli secondo le procedure indicate dall'articolo 151 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 8, comma 5, lettera c-ter) della legge 11 settembre 2020, n. 120. L'Osservatorio svilupperà rapporti di cooperazione istituzionale con l'Assemblea Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con il Parlamento Mediterraneo e l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorirà l'acquisizione inclusiva di nuovi partner rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private dell'ambito geografico Mediterraneo e mar Nero.
  2. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED ONLUS, il «Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo – EU-MED» e Progetto Sud presentano alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.
  3. Le attività dell'Osservatorio:

   a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

   b) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei paesi africani e del vicinato orientale;

   c) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ed Invitalia.

   d) attività di informazione e educazione anche in collaborazione con la l'Autorità per la Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e successive modificazioni per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo Mar Nero in collaborazione con l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e il Focal Points del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente/Piano di Azione per il Mediterraneo (INFO-RAC – UNEP/MAP) e per le attività di educazione ambientale. Alfine dello svolgimento delle sole attività di cui al punto d) è autorizzato il trasferimento di una quota pari a 65.000,00 euro l'anno, quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio riducendo di pari importo quanto definito dal comma 120 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  4. Gli oneri di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico della FISPMED.
  5. Una quota parte pari al 35 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente al Centro secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Fispmed per la gestione dell'Osservatorio potrà avvalersi di contributi privati, erogati secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge del 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 106 del 29 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni. Apporto finanziario incrementabile da contributi delle persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del Codice civile idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività.
135.01. De Luca.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 136.

  Sopprimerlo
136.1. Enrico Borghi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della misurazione individuale, aggiungere le seguenti: e collettiva.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Le campagne informative di cui al comma 1 sono destinate a sensibilizzare l'opinione pubblica anche in merito al consumo idrico da parte delle attività economiche, in particolare da parte dei settori economici di cui ai codici ATECO 13, 15 e 01.».
136.7. Di Lauro, Papiro, Sarli, Flati, Corda, Corneli, Giordano, Terzoni, Torto, Spessotto, D'Arrando.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati, fortemente penalizzati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, e per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica degli edifici, all'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   «c-bis) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per gli interventi di risparmio idrico relativi all'acquisto e all'istallazione di apparecchi sanitari. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 5.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.».

  Conseguentemente:

   a) al medesimo articolo 119, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e incentivi per l'efficienza e il risparmio idrico;

   b) agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1, della presente legge.
136.5. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale delle fonti idriche. Attraverso l'istituzione dell'Albo nazionale delle fonti idriche si attua il censimento in una banca dati di ogni fonte o sorgiva, anche storica, presente su tutto il territorio nazionale non collegata alla rete idrica e sita in aree pubbliche o luoghi aperti al pubblico. L'inserimento nella banca dati è disposta a richiesta degli enti territoriali interessati nei modi e nei tempi stabiliti nell'emanando decreto, il quale prevede i criteri e le risorse annuali per preservare e valorizzare la risorsa ed il recupero ai fini irrigui, d'intesa con gli enti interessati. Ai fini dell'attuazione del presente comma nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato “Fondo per la valorizzazione delle risorse idriche” con una dotazione pari a 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2021: – 1.000.000
   2022: – 1.000.000
136.4. Potenti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. Ai fini della tutela della risorsa idrica, per favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità delle acque di scarico e dei sistemi fognari e per risolvere le problematiche connesse alla situazione emergenziale che si è verificata nel bacino del lago di Garda, attraverso la progettazione e realizzazione degli interventi urgenti di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2021 e 160 milioni di euro per l'anno 2022, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'onere derivante dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.».
136.3. Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Gava.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

   «1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì destinato alla predisposizione di uno studio di fattibilità sulla misurazione puntuale della risorsa idrica effettuato dall'Autorità per energia, reti e ambiente e propedeutico alla definizione, con delibera dell'Autorità, dei criteri, modalità e standard per la misurazione dei volumi della risorsa idrica consegnati all'utente finale, di regola e secondo le migliori tecnologie disponibili, per ciascuna unità abitativa e rispondenti ai requisiti fissati dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni. L'attività di installazione, misurazione e gestione dei sistemi di misura dei predetti volumi rientra nel perimetro del servizio idrico integrato ed è affidata al gestore dello stesso. Restano fermi i regimi di proprietà, responsabilità e gestione delle infrastrutture idriche private, nei casi in cui la consegna e la misurazione siano effettuate per utenze raggruppate. L'articolo 1, punto 8.2.8 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996 cessa di produrre effetti dalla data di adozione della delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di cui al primo periodo.».
136.8. Manzo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare ad opere di manutenzione e rifacimento di acquedotti per le quali sia già disponibile la progettazione esecutiva dell'opera».

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
136.10. Mulè, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 per il completamento della nuova condotta dell'acquedotto del Ponente ligure».

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 792 milioni.
136.9. Mulè.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Misure volte alla promozione delle attività di ricerca per lo sviluppo dell'economia circolare)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 211, aggiungere, in fine, il seguente comma:

   «5-ter. I materiali e le sostanze prodotte dalla sperimentazione condotta nell'impianto di cui al comma 1 si configurano come prodotto da rifiuto recuperato, ai sensi dell'articolo 184-ter del presente decreto.»;

   b) dopo l'articolo 211, aggiungere il seguente:

«Art. 211-bis.
(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)

   1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche l'eventuale utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze e materiale inferiori a 5000 kg all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi innovativi di recupero orientati alla cessazione della qualifica di rifiuto e all'individuazione dei possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività di gestione di rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.
   2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti a laboratori di cui al comma 1 si configurano come prodotti per attività di ricerca se rispettano le quantità e le finalità di cui al comma precedente. Il trasporto delle sostanze e dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per quantitativi non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori di ricerca destinatari.
   3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, il gestione del laboratorio comunica a fini informativi all'autorità competente l'avvio della sperimentazione e le caratteristiche dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle sostanze e dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazione, la sua durata, nonché eventuali destinatari di campionature dei materiali in uscita per l'effettuazione di test mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del futuro impiego nei pertinenti settori industriali».
136.06. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Interventi per la salvaguardia della costa dai fenomeni erosivi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo per la salvaguardia della costa dai fenomeni erosivi» con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fini della difesa delle coste dall'erosione, riduzione delle cause che generano i fenomeni erosivi lungo le coste, protezione e valorizzazione dei litorali sabbiosi sul territorio nazionale. I contributi sono riconosciuti sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute e sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati o anche europei, per la medesima finalità.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 29, comma 1, della presente legge.
136.08. Raffaelli, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Valbusa, Vallotto, Gava, Morrone, Foscolo, Tomasi.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Interventi per la salvaguardia della costa dai fenomeni erosivi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo per la messa in sicurezza del territorio pedecollinare» con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fini della messa in sicurezza dei territori pedecollinari sul territorio nazionale, interessati dalla presenza di corsi d'acqua con importanti pensilità rispetto al piano campagna ad essi circostante, che, in quanto tali, rappresentano un rischio elevato di rotture arginali e allagamenti delle aree residenziali e industriali attraversate da tali corsi d'acqua. I contributi sono riconosciuti sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute e sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati o anche europei, per la medesima finalità.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 29, comma 1, della presente legge.
136.09. Turri, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

  1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-novies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
  2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera l-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
136.04. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Interventi di manutenzione idraulica straordinaria per la funzionalità dell'alveo fluviale contro il dissesto idrogeologico)

  1 All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 11-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «11-ter. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

   a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

   b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;

   c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti».

   «11-quater. La conferenza di servizi è convocata, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, ai sensi del comma 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si esprime entro 45 giorni dalla convocazione della prima riunione. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di 15 giorni. Gli interventi di cui al comma 2 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati».
   «11-quinquies. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito internet istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito internet istituzionale della regione».
   «11-sexies. Il Presidente della Regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori».
   «11-septies. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi».

  2. All'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera o) del paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

   «o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri interventi destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I, II e III categoria secondo il regio decreto 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione;».
136.01. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Disposizioni in materia di prodotti da scarti agricoli e alimentari per la produzione di biogas)

  1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 43, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. All'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1 della sezione 6 della parte II, dopo le parole: «borlande di distillazione,» aggiungere le seguenti: «ivi compresi i prodotti organici derivanti dal trattamento di scarti agricoli ed alimentari che soddisfino i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti,».
136.05. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Discariche o ammassi di rifiuti, autorizzati in data antecedente al DPR 10 settembre 1982, n. 915)

  1. Ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le aree interessate da discariche o ammassi di rifiuti, storicamente risalenti, con atto formale, a epoche anteriori all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, sono sottoposte a un'indagine preliminare volta ad accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).
  2. Nel caso in cui nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sia stato superato, si provvede alla messa in sicurezza permanente della area interessata in applicazione delle disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3. Nel caso in cui, nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, l'area interessata rimane fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, secondo le destinazioni previste dalle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5 della parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
136.02. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)

  1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza entro il 31 dicembre 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino al 30 giugno 2021.
  2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29-quater comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-decies, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
136.03. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Fondo approvvigionamento idrico isole minori)

  1. Presso il Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a copertura delle spese sostenute dai comuni delle isole minori, che ricadano nella condizione di dissesto, predissesto e/o squilibrio finanziario certificato, sostenute dagli stessi, limitatamente all'acquisto dell'acqua, al fine di garantire la prestazione del pubblico servizio e la tutela della salute pubblica.
  2. Agli oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
136.010. Navarra, Siracusano, Deiana.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Realizzazione rete fognaria nel Comune di Alcamo Marina)

  1. Al fine di risultare conforme alle prescrizioni della Direttiva 91/271/CEE ed evitare l'apertura in una nuova procedura di infrazione, si autorizza la spesa di 24 milioni di euro per la realizzazione della rete fognaria di Alcamo Marina.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 776 milioni.
136.024. Lombardo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Ristrutturazione impianti fognari all'interno dell'area sensibile del Golfo di Castellammare)

  1. Al fine di risultare conforme alle prescrizioni della Direttiva 91/271/CEE ed evitare l'apertura di una nuova procedura di infrazione, si autorizza la spesa di 40 milioni di euro per la realizzazione di nuovi impianti fognari, il completamento e/o la ristrutturazione di quelli già esistenti nei Comuni che ricadono all'interno dell'area sensibile del Golfo di Castellammare ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della Direttiva 91/271/CEE e dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni.
136.025. Lombardo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Istituzione fondo per la realizzazione di boschi urbani)

  1. Al fine di favorire la creazione di boschi all'interno della cerchia urbana dei comuni con popolazione superiore ai 120 mila abitanti, su aree di proprietà comunale o comunque rese disponibili alla forestazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Gli enti interessati trasmettono i progetti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando approvato con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Sono ammissibili a finanziamento solo gli interventi che prevedono la nuova piantumazione, non in sostituzione, di almeno venti essenze arboree, specie indigene, ad alto fusto.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 797 milioni.
136.026. Raffa.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Nuove norme in merito all'accesso al bonus energia elettrica e gas)

  1. Indipendentemente dall'indicatore ISEE di cui alla legge n. 26 del 2019, a tutti i nuclei familiari con un reddito familiare complessivo inferiore a 9.360 euro annui, sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Possono in ogni caso accedervi anche i nuclei famigliari con almeno 2 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.
  2. I soggetti di cui al primo periodo del comma precedente potranno presentare domanda con le modalità previste, attestando il reddito complessivo sulla base della dichiarazione riferita all'anno precedente.
  3. Le risorse previste dal decreto legislativo 102/2014, in applicazione della Direttiva 2012/27/UE, per attività di informazione e sensibilizzazione, assegnate ad Enea sono destinate per una quota pari almeno al 30 per cento ogni anno ad iniziative e campagne di informazione delle famiglie sui Bonus energia e acqua da parte dei Comuni, anche in collaborazione con i CAF e i servizi sociali, le associazioni del terzo settore. Le modalità di selezione dei progetti e accesso alle risorse viene definita con decreto del Ministero del lavoro di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
136.011. Fregolent, Moretto, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione»)

  1. All'articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione», il punto n. 2 è abrogato.
136.013. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Agenzia per le risorse idriche)

  1. Al fine di garantire il diritto all'acqua agli esseri umani, il diritto della natura e il diritto all'esistenza delle altre specie viventi, nonché i livelli essenziali delle prestazioni per tutti gli usi del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, in conformità ai princìpi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed allo scopo del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE, per realizzare gli investimenti necessari per garantire tutti gli usi idrici e definire il governo pubblico del ciclo naturale dell'acqua, è istituita ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per le risorse idriche, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Agenzia è dotata di autonomia scientifica, regolamentare, organizzativa e contabile ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
136.014. Daga.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Bilancio idrico e pubblicità dei dati)

  1. Al fine di istituire un sistema unico di condivisione dei dati idrici e idrologici le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge pubblicano, tutti i dati e le informazioni contenuti nei vigenti Piani di Gestione delle Acque, con particolare riferimento, per ogni corpo idrico, allo stato ambientale, alle pressioni, agli impatti e alle misure applicate per il conseguimento e il mantenimento del buono stato delle acque come definito all'articolo 74, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per ogni corpo idrico è altresì pubblicato il bilancio idrico predisposto ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2004.
  2. Le Autorità di bacino rendono altresì disponibili le risultanze dell'attività posta in essere dai rispettivi Osservatori permanenti per gli utilizzi idrici, con specifico riferimento all'aggiornamento del quadro idrologico e della conseguente variazione di disponibilità della risorsa idrica e delle relative misure di mitigazione.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 le regioni, anche in collaborazione con il Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge pubblicano tutti i dati e le informazioni contenuti nei vigenti Piani di tutela delle acque, in conformità a quanto predisposto dagli allegato della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indicando in modo dettagliato i dati attinenti agli aspetti quantitativi e qualitativi naturali e antropici che caratterizzano tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei.
  4. Le informazioni e i dati di cui al presente articolo sono riportati nell'ambito della sezione «Informazioni ambientali» dei rispettivi siti istituzionali, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formati omogenei e secondo modalità di facile consultazione che assicurino la qualità dell'informazione e l'aggiornamento almeno semestrale.
  5. Dalla presente disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
136.022. Daga.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Bonus idrico)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Al fine di attenuare l'impatto delle tariffe dei servizi essenziali sulle famiglie e per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, provvede ad emanare una delibera che preveda l'ampliamento della platea di beneficiari della tariffazione sociale prevista dall'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 anche a nuclei familiari con ISEE inferiore ai 23000 euro. Con la medesima delibera provvede altresì a definire l'utilizzo dei fondi residui derivanti dalla tariffa, da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato al fine di garantire la destinazione degli stessi agli utenti in difficoltà.».
136.021. Daga.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni regionali acque minerali)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente, di cui alla lettera e), comma 1, articolo 2 del regio decreto n. 1443 del 1927, può essere rilasciata se in contrasto con quanto previsto dall'articolo 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e tutti i prelievi di acqua, compreso il prelievo di acque minerali devono essere misurati tramite un contatore conforme alle normative dell'Unione europea fornito dall'autorità competente e installato a cura del gestore. Il costo dell'installazione viene detratto dalla quota di canone di concessione secondo i criteri e le modalità definiti dalle regioni ai sensi del comma 2.
  2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, sentito il parere della Conferenza Unificata, definiscono nuovi termini per i canoni di concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente e bevande derivate, compresi tra gli 8 e i 10 euro al m3. Una quota del canone di concessione non inferiore all'ottanta per cento è reinvestita, dalle medesime regioni, nel servizio idrico integrato e a favore delle spese d'investimento per la tutela, la riqualificazione e la difesa dei corpi idrici, anche comprensivi di investimenti a titolo di compensazione ambientale nel territorio interessato dagli effetti legati alla presenza di tale attività produttiva.
136.018. Daga.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Disposizioni in materia di Enti di Governo dell'Ambito)

  1. L'ente di governo dell'ambito è titolare della gestione del servizio idrico integrato di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono titolari dell'organizzazione e della gestione del servizio idrico integrato, inclusa la realizzazione degli interventi previsti nei piani d'ambito.
  3. L'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o all'aggiornamento del piano d'ambito, del programma degli interventi e del piano economico finanziario per la determinazione della tariffa agli utenti, ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in coordinamento con gli altri soggetti competenti.
  4. L'ente di governo d'ambito si avvale di una struttura operativa dotata di adeguati strumenti per l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo del servizio all'utenza.
  5. Al fine di garantire la l'effettiva copertura delle funzioni e il corretto funzionamento degli Enti di Governo dell'ambito sono assegnate a tali enti complessivi 2 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2023.
  6. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 e 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021, 499,5 milioni di euro per l'anno 2022, 499,5 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
136.020. Daga.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Incentivi fiscali per il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque meteoriche)

  1. Al fine di tutelare la qualità ambientale dei corpi idrici e del suolo all'articolo 74, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera g), dopo le parole: «attività domestiche» sono aggiunte le seguenti: «queste si distinguono in acque nere, ovvero acque fecali, ossia quelle provenienti dai sanitari del bagno e acque grigie, ovvero tutte le altre acque di scarico provenienti dall'utilizzo di elettrodomestici, lavandini, bidet e docce e vasche –o provenienti da tutte le altre attività domestiche.»;

   b) dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   «g-bis) acque meteoriche: le acque provenienti dalle precipitazioni atmosferiche, che dilavano tetti, pensiline e terrazzi degli edifici e delle installazioni;».

  2. Al comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «l-bis) relativi alla realizzazione di opere certificate finalizzate al recupero e al riutilizzo delle acque meteoriche, e alla realizzazione di reti duali per la separazione e il riutilizzo delle acque reflue domestiche come definite ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'installazione di dispositivi per il risparmio idrico».

  3. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2021, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, la realizzazione di opere certificate finalizzate al recupero e al riutilizzo delle acque meteoriche, e la realizzazione di reti duali per la separazione e il riutilizzo delle acque reflue domestiche come definite ai sensi ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
136.016. Daga.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Integrazione del Fondo di garanzia delle opere idriche)

  1. All'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «Cassa conguaglio per il settore elettrico», sono sostituite dalle seguenti: «Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA»;

   b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

   «3-bis. In considerazione dell'emergenza Covid-19, nelle more dell'insediamento del Comitato di valutazione del rischio istituito presso la CSEA e in sede di prima attuazione, fino al 31 dicembre 2021, si applicano le modalità semplificate di gestione del Fondo stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con provvedimenti urgenti adottati ai sensi e nei limiti fissati al comma 3».
   «3-ter. Il Fondo di cui al comma 1, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è integrato di un importo pari a cinquanta milioni di euro all'anno. Le opere ammesse a garanzia possono beneficiare, attraverso CSEA, del sostegno e dei finanziamenti di altre istituzioni pubbliche europee.».

   c) al comma 4, le parole: «il provvedimento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti di cui ai commi 3 e 3-bis».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
136.015. Daga.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.

(Investimento degli utili di gestione nel Servizio idrico sanitario (SII))

  1. All'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del primo periodo, monitora l'andamento dei risultati economici degli operatori del settore attraverso l'analisi dei documenti contabili anche al fine di fissare un valore-soglia per il tasso di remunerazione del capitale di rischio effettivamente conseguito dagli operatori. Le eventuali eccedenze di bilancio rispetto al valore-soglia predeterminato sono prioritariamente destinate al contenimento della tariffa del servizio idrico integrato nonché alle altre finalità individuate dall'ARERA con i provvedimenti attuativi della presente disposizione.».
136.019. Daga.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Modifiche articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. Al fine di consentire la gestione del servizio idrico in forma autonoma da parte dei comuni, all'articolo 147, comma 2-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico», sono aggiunte le seguenti: «, anche nelle more del completamento degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) la cui realizzazione è stata posta in capo al Commissario Unico Straordinario, nominato ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18.».
136.017. Daga.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Misure urgenti in materia di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili in forma mutualistica)

  1. Al fine di promuovere l'attività di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili in forma mutualistica, all'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo la parola: «504» sono aggiunte le seguenti: «si intende nel senso che» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La presente disposizione si intende riferita anche alla quota di energia elettrica prodotta dalle società cooperative indicate e da queste trasferita a trader per essere riacquistata e ceduta ai soci nel medesimo anno solare, per consumo in locali e luoghi diversi dalle abitazioni».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 1.570.000;
   2022: – 1.570.000;
   2023: – 1.570.000.
136.012. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Investimenti per l'adeguamento dei sistemi fognari dei centri storici)

  1. Per favorire gli investimenti e la realizzazione di progetti per l'adeguamento, rinnovamento e riqualificazione dei sistemi fognari esistenti nei centri storici, i comuni possono definire «Piani di adeguamento delle reti fognarie antiallagamento» con l'obiettivo di mappare lo stato di fatto della rete di smaltimento delle acque meteoriche, analizzare lo stato attuale e individuare le migliori strategie e soluzioni strutturali da adottare per garantire una maggiore resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, e procedere alla realizzazione dei relativi progetti, anche in cofinanziamento con risorse pubbliche e private.
  2. Per il finanziamento dei piani e degli interventi previsti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato «Fondo per l'adeguamento delle reti fognarie antiallagamento» con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  3. Il fondo di cui al comma 2 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni. Le modalità per l'accesso ai contributi, l'indizione dei bandi e la presentazione dei piani e dei progetti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
136.07. Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Gava, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Incentivi fiscali per ridurre il consumo di contenitori di plastica per le acque potabili)

  1. Al fine di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per le spese documentate sostenute a decorrere dall'anno 2021, relative all'acquisto e all'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5, 000 per le imprese che esercitano, anche non via prevalente, attività di somministrazione di cibi e bevande. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute».

  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro, dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme attuative, gli obblighi di segnalazione degli interventi effettuati, nonché i requisiti tecnici che devono soddisfare i sistemi che beneficiano delle agevolazioni di cui al precedente comma.
  3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa pari a 13 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 787 milioni di euro per l'anno 2021, 485 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.
136.6. Daga.

ART. 137.

  Sopprimerlo.
137.5. Caretta, Trancassini, Ciaburro, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 137.
(Istituzione del centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari)

  1. È istituito presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordo internazionali da gestire in forza della stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari.
  2. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela e del mare, per la gestione del centro nazionale di accoglienza e per far fronte a tutta o parte delle spese di gestione sostenute dai soggetti di cui all'art. 3 della Legge 189/2004.
  3. Gli animali sottoposti a sequestro ad opera dell'Autorità giudiziaria, previa valutazione di assenza di pregiudizio per la salute degli animali, possono essere rimessi in custodia ai proprietari. Gli oneri di gestione degli animali sequestrati sono sempre a carico dei possessori, ancorché non assegnatari, fino all'eventuale confisca.
137.2. Potenti, Maturi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: legge 7 febbraio 1992, n. 150, aggiungere le seguenti: e legge 20 luglio 2004, n. 189.
137.8. Flati, Di Lauro, Sarli, Papiro, Corda, Giordano, Terzoni, Torto, Corneli, Spessotto, Testamento, Carabetta, D'Arrando.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: A tal fine.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: e per far fronte a tutta o parte delle spese di gestione sostenute dai soggetti di cui all'art. 3 della Legge 189/2004.
137.3. Maturi, Potenti.

  Sopprimere il comma 2
137.6. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Gli animali sottoposti a sequestro ad opera dell'Autorità giudiziaria, previa valutazione di assenza di pregiudizio per la salute degli animali, possono essere rimessi in custodia ai proprietari. Gli oneri di gestione degli animali sequestrati sono sempre a carico dei possessori, ancorché non assegnatari, fino all'eventuale confisca.
137.4. Maturi, Potenti.

  Al comma 2 dopo le parole: degli animali stessi aggiungere le seguenti: , qualora non siano disponibili strutture idonee ed associazioni di protezione animale riconosciute dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 disposti ad accoglierli.
137.9. Flati, Di Lauro, Sarli, Papiro, Corda, Giordano, Terzoni, Torto, Corneli, Spessotto, Testamento, Carabetta, D'Arrando.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ipotesi in cui l'animale abbia evidenti segni di maltrattamento, l'Autorità Giudiziaria dispone il trasferimento presso associazioni, strutture ed enti, comprese le colonie penali, idonee a garantire il benessere animale con gli oneri a carico del proprietario o detentore.
137.7. Alberto Manca.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per gli animali di cui ai precedenti commi, attualmente ospitati anche nelle strutture, autorizzate ai sensi del decreto del Ministero della Salute 2 novembre 2006, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è prevista una contribuzione alle spese sostenute per il mantenimento degli stessi; a tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2-ter. A titolo di rimborso delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2020, per gli animali attualmente affidati in custodia dall'Autorità Giudiziaria alle strutture di cui al comma 2-bis, è autorizzata la somma di 3 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, e 1 milione di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.
137.1. Maturi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  2-bis. A partire dall'anno 2021, sono vietate erogazioni a carico del Fondo unico per lo spettacolo in favore di circhi e spettacoli viaggianti che utilizzano animali.
  2-ter. Per i circhi e spettacoli viaggianti che decidano di dismettere totalmente l'impiego di animali nelle proprie attività sono previsti, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, incentivi nei criteri di assegnazione dei contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo.
  2-quater. Gli incentivi di cui al comma 2-ter terminano dal momento in cui i medesimi circhi e spettacoli viaggianti procedano all'acquisizione di animali per le proprie attività.
  2-quinquies. La cura, riabilitazione e liberazione in natura degli animali non più impiegati a seguito della dismissione di cui al comma 2-ter, sono poste in carico del centro accoglienza di animali confiscati di cui al comma 1, con risorse a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

  Conseguentemente, all'articolo 137, in rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e gestione degli animali impiegati in circhi e spettacoli viaggianti.
137.10. Di Lauro, Papiro, Sarli, Flati, Corda, Corneli, Giordano, Terzoni, Torto, Spessotto, D'Arrando.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 137, inserire il seguente:

Art. 137-bis.
(Stabilizzazione delle risorse previste per il contrasto al bracconaggio ittico)

  1. All'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018,».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
137.01. De Menech, Pagani, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti, Miceli.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Rifinanziamento del Fondo antibracconaggio ittico)

  1. Il «Fondo antibracconaggio ittico» destinato a potenziare i controlli nelle acque interne, da parte del Comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare (CUTFAA), istituito presso il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 1 milione di euro;

   2022: – 1 milione di euro

   2023: – 1 milione di euro
137.09. Tripiedi.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Disposizioni in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)

  1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2021, 497,5 milioni di euro decorrere dall'anno 2022.
137.010. Sportiello, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Classificazione dei parchi marini e naturalistici con animali liberi)

  All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo la parola: «turistica» sono aggiunte le parole: «parchi marini e naturalistici con animali liberi».
137.06. Flati, Di Lauro, Sarli, Papiro, Corda, Giordano, Terzoni, Torto, Corneli, Spessotto, Testamento, Carabetta, D'Arrando.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Garante nazionale dei diritti degli animali)

  1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Garante nazionale dei diritti degli animali al fine di assicurare, su tutto il territorio nazionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza di questi nella società.
  2. Il Garante ha il compito di:

   a) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di rispetto e tutela dei diritti degli animali, anche con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;

   b) segnalare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle Camere e alle pubbliche amministrazioni l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di tutela dei diritti degli animali;

   c) promuovere e sostenere iniziative ed interventi volti a garantire la sopravvivenza delle specie animali e il rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza;

   d) ricevere segnalazioni e reclami da chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali e denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti configurabili come reati;

   e) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai servizi veterinari delle ASL, agli organi di polizia giudiziaria, alle guardie zoofile, e a tutti gli altri enti preposti;

   f) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;

   g) costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui agli articoli 638, 727, 727-bis e 733-bis del codice penale; i proventi derivanti dall'applicazione di questa lettera sono impiegati ai sensi del presente articolo;

   h) fornire supporto alla formazione e all'attività delle guardie volontarie e può richiedere alle amministrazioni competenti la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono o rallentano il raggiungimento di tali obiettivi;

   i) ispezionare di propria iniziativa, anche con l'ausilio delle forze di polizia e del personale dei servizi veterinari delle ASL, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentramento di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale;

   j) indagare sulle criticità delle importazioni illegali e sulla diffusione di esemplari senza alcun controllo sanitario;

   k) presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale pubblica sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della direttiva (CEE) n. 86/609 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, e della normativa nazionale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché quella relativa alla protezione degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo;

   l) presentare alla Corte dei conti una relazione annuale pubblica sulle attività di controllo nella gestione della spesa pubblica e dei finanziamenti erogati da regioni, province e comuni, in ordine alle materie di tutela degli animali.

  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a fornire adeguate risorse umane e strumentali, nell'ambito della dotazione del Consiglio stesso, senza maggiori o ulteriori oneri per le finanze pubbliche. Il Garante si avvale di un ufficio di diretta collaborazione composto da cinque membri, esperti e consulenti con comprovata competenza nel campo dei diritti e della tutela degli animali, nominati dal Garante stesso. Il Garante può altresì avvalersi del supporto delle associazioni animaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale.
  4. Il Garante dura in carica 5 anni ed è nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute e le Commissioni parlamentari competenti, tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

   a) età non superiore ai sessantacinque anni;

   b) diploma di laurea;

   c) possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata attraverso collaborazioni con le forze dell'ordine, i servizi veterinari delle Asl, i Ministeri competenti e le associazioni di volontariato, nell'ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali.

  5. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella pubblica amministrazione; coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, devono rinunciare all'impiego nella pubblica amministrazione ovvero essere posti in aspettativa o fuori ruolo per la durata del mandato. Il Garante può essere revocato per gravi violazioni di legge dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. Al Garante è corrisposta un'indennità che non può superare il trattamento economico previsto per i Sottosegretari dei Ministri, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività di istituto.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 600.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante aumento dell'0,015 per mille a decorrere dal 1° gennaio 2021 del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Le somme accantonate ai sensi del periodo precedente e non utilizzate al termine di ogni esercizio, sono rese disponibili per gli esercizi successivi per il medesimo scopo.
137.11. Di Lauro, Papiro, Sarli, Flati, Corda, Corneli, Giordano, Terzoni, Torto, Spessotto, D'Arrando, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Chiusura temporanea degli allevamenti di visoni)

  1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, fino al 30 aprile 2020 ovvero, se successivo alla predetta data, sino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è fatto di divieto di svolgere, sul territorio nazionale la pratica dell'allevamento, della cattura e dell'uccisione della specie animale del visone (Mustela vison o Neovison vison), allo scopo di utilizzare la loro pelle o pelliccia, nonché importare, esportare o sfruttare economicamente, la predetta specie animale, incluse pelli, pellicce e ad altri prodotti da esse derivati a qualunque titolo.
  2. Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge a qualunque titolo attività di cui al comma 1, ha l'obbligo di procedere entro 30 giorni, alla dismissione dell'allevamento e all'alienazione dei visoni (Mustela vison o Neovison vison) detenuti, purché ciò non ne comporti la soppressione.
  3. I visoni (Mustela vison o Neovison vison) presenti in fase di alienazione di cui al comma 2 possono essere ceduti ad associazioni o enti, individuati con il decreto di cui all'articolo 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189 ovvero, possono essere reintrodotti in ambienti naturali nell'ambito di progetti concordati di concerto tra il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute, anche a seguito della proposta delle associazioni o degli enti di cui al comma 2.
  4. Nell'esercizio delle attività connesse all'attuazione della presente legge, i proprietari, i detentori e i custodi di animali da pelliccia sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.
  5. I soggetti di cui al comma 2, una volta terminate le attività di dismissione degli allevamenti e alienazione dei visoni (Mustela vison o Neovison vison), hanno diritto ad una compensazione monetaria. A tal fine, è costituito un Fondo di euro 3 milioni, presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di concerto, con proprio decreto stabilisce le modalità di accesso e ripartizione delle risorse del Fondo di cui al presente comma.
  6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 3 milione di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «797 milioni».
137.07. Di Lauro, Papiro, Sarli, Flati, Corda, Corneli, Giordano, Terzoni, Torto, Spessotto, D'Arrando.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 137 aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Disposizioni in materia di dismissione degli allevamenti di visoni)

  1. È fatto divieto di svolgere sul territorio nazionale la pratica dell'allevamento, della cattura e dell'uccisione della specie animale del visone (Mustela vison o Neovison vison), allo scopo di utilizzare la loro pelle o pelliccia, nonché importare, esportare o sfruttare economicamente, la predetta specie animale, incluse pelli, pellicce e ad altri prodotti da esse derivati a qualunque titolo.
  2. Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge a qualunque titolo attività di cui al comma 1, ha l'obbligo di procedere entro 30 giorni, alla dismissione dell'allevamento e all'alienazione dei visoni (Mustela vison o Neovison vison) detenuti, purché ciò non ne comporti la soppressione.
  3. I visoni (Mustela vison o Neovison vison) presenti in fase di alienazione di cui al comma 2 possono essere ceduti ad associazioni o enti, individuati con il decreto di cui all'articolo 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189 ovvero, possono essere reintrodotti in ambienti naturali nell'ambito di progetti concordati di concerto tra il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute, anche a seguito della proposta delle associazioni o degli enti di cui al comma 2.
  4. Nell'esercizio delle attività connesse all'attuazione della presente legge, i proprietari, i detentori e i custodi di animali da pelliccia sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.
  5. I soggetti di cui al comma 2, una volta terminate le attività di dismissione degli allevamenti e alienazione dei visoni (Mustela vison o Neovison vison), hanno diritto ad una compensazione monetaria. A tal fine, è costituito un Fondo di euro 10 milioni, presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di concerto, con proprio decreto stabilisce le modalità di accesso e ripartizione delle risorse del Fondo di cui al presente comma.
  6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a un 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
137.02. Di Lauro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Programma sperimentale di sostegno al ripopolamento del riccio di mare)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «Programma sperimentale di sostegno al ripopolamento del riccio di mare», con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2021, al fine di sostenere il ripopolamento del Paracentrotus lividus.
  2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, le Aree marine protette, le Università e i centri di ricerca presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati a sostenere il ripopolamento del Paracentrotus lividus, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,5 milioni.
137.04. Deiana.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica», con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Il Fondo è destinato al fine di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 che abbiano nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente articolo.
  2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti sul territorio afferenti alle associazioni di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
137.05. Deiana, Di Lauro, Papiro, Sarli, Flati, Corda, Corneli, Giordano, Terzoni, Torto, Spessotto, D'Arrando, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo, Gagnarli, Galizia, Muroni.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Abrogazione Servizio di piazza e servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, con veicoli o slitte a trazione animale)

  1. Ai sensi della Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali del 15 ottobre 1978, dell'Art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) del 2013 con il quale viene riconosciuta la natura degli animali quali esseri senzienti e ne viene disposta l'importanza del relativo benessere e dalla rivoluzione derivante dall'introduzione, da parte della L. 189 del 2004, del Titolo IX bis «Dei delitti contro il sentimento degli animali» del codice penale, che ha introdotto, tra gli altri i reati di uccisione e maltrattamenti di animali, introducendo anche il reato di detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali e produttive di gravi sofferenze, l'Articolo 70 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.
  2. Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «e veicoli a trazione animale» sono soppresse;

   b) alla lettera b), le parole: «e veicoli a trazione animale» sono soppresse.

  3. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Salute, stabilisce i criteri per la dismissione e la collocazione degli animali, utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture espressamente individuate, avvalendosi della consulenza di un esperto in etologia degli equidi, e di due rappresentanti delle associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.
  4. I possessori di licenze concesse per la guida dei veicoli a trazione animali o con slitte, ai fini della salvaguardia dell'occupazione, possono richiedere la conversione delle stesse in licenze per la guida di carrozze elettriche, taxi, licenze di noleggio con conducente e per noleggio di auto d'epoca.
  5. Per la finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799.950.000.
137.08. Spessotto, Papiro, Di Lauro, Sarli, Flati, Corda, Corneli, Giordano, Terzoni, Torto, D'Arrando, Scagliusi, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Serritella, Giuliodori, Termini, De Girolamo, Luciano Cantone, Grippa, Barbuto, Bella, Francesco Silvestri, Scanu, Marino, Raffa.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Finanziamento Fondo per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento agli animali)

  1. Al fine di alimentare il Fondo per il contrasto e la prevenzione al maltrattamento degli animali di cui alla circolare del Ministero dell'interno 9 settembre 2020, n. 13651/115(3), le risorse disponibili a valere sul Fondo Unico Giustizia sono incrementate, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 1 milione di euro.

  Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209, comma 1, della presente legge.
137.03. Maturi, Cavandoli.

ART. 138.

  Sopprimerlo.
138.2. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: primarie e secondarie di primo grado, inserire le seguenti: nel rispetto del principio di inclusione, accessibilità e fruibilità da parte degli studenti con disabilità, e sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 4,5 milioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
138.1. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Al comma 1, dopo le parole: patrimonio dell'umanità inserire le seguenti: nonché nei siti di interesse nazionale o siti di interesse regionale.

  Conseguentemente, nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle aree contaminate.
138.3. Deiana.

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Disposizioni in materia di linea doganale)

  1. L'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 è abrogato.
138.01. Mancini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Disposizioni in materia di mezzi sequestrati)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 301, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il provvedimento di confisca, anche amministrativa ai sensi dell'articolo 20 comma 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è immediatamente esecutivo e la disponibilità del bene è assegnata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli anche in pendenza dei ricorsi giurisdizionali, salvo indennizzo in caso di revoca o annullamento del provvedimento di confisca, calcolato sulla base del valore del bene al momento del sequestro, da corrispondersi in favore del proprietario da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»;

   b) all'articolo 301-bis, comma 4, le parole «devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «devono inviare informativa all'Autorità Giudiziaria competente che può opporsi alla richiesta di affidamento o di distruzione con provvedimento motivato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta»;

   c) dopo l'articolo 301-bis è aggiunto il seguente:

   «301-ter. In caso di mancato perfezionamento della notificazione degli atti relativi ai procedimenti di sequestro e confisca adottati, ai sensi degli articoli 301 e 301-bis, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e qualora non sia possibile procedere alle notificazione secondo le procedure ordinarie per assoluta irreperibilità dei soggetti destinatari, gli obblighi di notificazione sono assolti mediante la pubblicazione degli stessi atti sul sito web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le modalità stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia».
138.02. Mancini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 139.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 219-bis,.

  Conseguentemente dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Gli utilizzatori e gli acquirenti sono tenuti a garantire adeguate forme di pubblicità presso il pubblico in ordine alla loro adesione al sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi di cui al presente articolo.
139.7. Vignaroli.

  Al comma 1 dopo le parole: imballaggi usati inserire le seguenti: ovvero il riciclo dei materiali che li compongono, anche attraverso la produzione di materie prime seconde.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: e riutilizzabili inserire le seguenti: o composti da materiali atti ad essere avviati al riciclo o alla produzione di materie prime seconde.
139.2. Fregolent, Del Barba.

  Al comma 1, sopprimere le parole: usati nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: all'interno di una zona economica ambientale con le seguenti: sul territorio nazionale, e le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con le seguenti: 10 milioni di euro per il 2021;

   b) ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 10.000.000 per il 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 208.
139.6. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: «nei medesimi comuni», sono inserite le seguenti: «Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n. 120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dall'organo esponenziale della categoria professionale».
139.8. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. All'articolo 1, comma 954 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: «e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie», sono inserite le seguenti: «, queste ultime».
139.5. Del Barba.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. All'articolo 1 comma 524 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono sostituite dalle parole: «con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici» con le seguenti: «con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70% in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016».
139.4. Del Barba.

  Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Estensione alle zone economiche ambientali della misura «Resto al Sud»)

  All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione della predetta misura è estesa altresì, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo, e nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, ai comuni situati nelle zone economiche ambientali (ZEA), di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 141.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
139.06. Deiana.

  Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Contributo all'acquisto di pneumatici)

  1. Al fine di prevenire illeciti nella vendita di pneumatici nuovi o usati e conseguentemente nella gestione di pneumatici fuori uso, favorendo anche benefici ambientali in termini di recupero e riciclo, e incentivando l'acquisto di pneumatici per autoveicoli ad uso privato e rivenditori presso centri autorizzati alla vendita e al ritiro di pneumatici usati, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a riconoscere un contributo economico per le spese sostenute da soggetti privati non titolari di partita IVA, per l'acquisto di pneumatici nuovi o usati presso centri e rivenditori autorizzati, fino ad un valore massimo di 100 euro l'anno per singolo autoveicolo.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di accesso al contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
139.08. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Misure per la raccolta differenziata di prodotti tessili)

  1. Al fine di favorire la raccolta differenziata dei prodotti tessili e il relativo riutilizzo o smaltimento e garantire la graduale attuazione di quanto disposto dall'articolo 205, comma 6-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle imprese che effettuato che effettuano il trattamento degli indumenti è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un credito di imposta pari a 0,04 centesimi di euro per ogni kg di prodotto trattato.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
139.04. Gadda, Fregolent, Del Barba.

  Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente

Art. 139-bis.
(Agevolazioni fiscali per promuovere l'utilizzo degli imballaggi in legno sostenibili)

  1. Al fine ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, a tutte le imprese che dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 acquistano imballaggi in legno con uno stoccaggio di CO2 calcolato secondo l'applicazione della norma UNI EN 16499 e certificati attraverso il marchio «Legno Clima – 100% italiano», è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Ai fini dell'accesso agevolazione, gli imballaggi devono rispettare i seguenti parametri minimi di stoccaggio calcolati ai sensi della norma UNI EN 16499:

   a) 0,888 kg CO2 di stoccaggio minimo per le cassette in legno destinate al contenimento di alimenti ortofrutticoli

   b) 31,05 kg CO2 di stoccaggio minimo per i pallet marchiati EPAL

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un 20 milioni di euro per ciascun anno.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito.
  5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
139.02. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente

Art. 139-bis.
(Agevolazioni fiscali per promuovere l'utilizzo degli imballaggi in legno sostenibili)

  1. Al fine ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, a tutte le imprese che dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023 acquistano imballaggi in legno con uno stoccaggio di CO2 calcolato secondo l'applicazione della norma UNI EN 16499 e certificati attraverso il marchio «Legno Clima – 100% italiano», è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Ai fini dell'accesso agevolazione, gli imballaggi devono rispettare i seguenti parametri minimi di stoccaggio calcolati ai sensi della norma UNI EN 16499:

   a) 0,888 kg CO2 di stoccaggio minimo per le cassette in legno destinate al contenimento di alimenti ortofrutticoli;

   b) 31,05 kg CO2 di stoccaggio minimo per i pallet marchiati EPAL.

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un 20 milioni di euro per ciascun anno.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di Euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
139.07. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Agevolazioni fiscali per promuovere l'utilizzo degli imballaggi in legno sostenibili)

  1. Al fine ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, a tutte le imprese che dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023 acquistano imballaggi in legno con uno stoccaggio di CO2 calcolato secondo l'applicazione della norma UNI EN 16499 e certificati attraverso il marchio «Legno Clima – 100% italiano», è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Ai fini dell'accesso agevolazione, gli imballaggi devono rispettare i seguenti parametri minimi di stoccaggio calcolati ai sensi della norma UNI EN 16499:

   a) 0,888 kg CO2 di stoccaggio minimo per le cassette in legno destinate al contenimento di alimenti ortofrutticoli;

   b) 31,05 kg CO2 di stoccaggio minimo per i pallet marchiati EPAL.

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un 20 milioni di euro per ciascun anno.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito.
  5. Ai maggiori oneri derivanti del presente articolo pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di Euro si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*139.09. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Agevolazioni fiscali per promuovere l'utilizzo degli imballaggi in legno sostenibili)

  1. Al fine ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, a tutte le imprese che dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023 acquistano imballaggi in legno con uno stoccaggio di CO2 calcolato secondo l'applicazione della norma UNI EN 16499 e certificati attraverso il marchio «Legno Clima – 100% italiano», è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Ai fini dell'accesso agevolazione, gli imballaggi devono rispettare i seguenti parametri minimi di stoccaggio calcolati ai sensi della norma UNI EN 16499:

   a) 0,888 kg CO2 di stoccaggio minimo per le cassette in legno destinate al contenimento di alimenti ortofrutticoli;

   b) 31,05 kg CO2 di stoccaggio minimo per i pallet marchiati EPAL.

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un 20 milioni di euro per ciascun anno.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito.
  5. Ai maggiori oneri derivanti del presente articolo pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di Euro si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*139.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Agevolazioni fiscali per promuovere l'utilizzo degli imballaggi in legno sostenibili)

  1. Al fine ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, a tutte le imprese che dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023 acquistano imballaggi in legno con uno stoccaggio di CO2 calcolato secondo l'applicazione della norma UNI EN 16499 e certificati attraverso il marchio «Legno Clima – 100% italiano», è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Ai fini dell'accesso agevolazione, gli imballaggi devono rispettare i seguenti parametri minimi di stoccaggio calcolati ai sensi della norma UNI EN 16499:

   a) 0,888 kg CO2 di stoccaggio minimo per le cassette in legno destinate al contenimento di alimenti ortofrutticoli;

   b) 31,05 kg CO2 di stoccaggio minimo per i pallet marchiati EPAL.

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un 20 milioni di euro per ciascun anno.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito.
  5. Ai maggiori oneri derivanti del presente articolo pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di Euro si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
*139.03. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Credito di imposta per cassette biodegradabili)

  1. Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, all'elenco rifiuti di cui all'allegato D, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il codice: «15 01 11*» è inserito il seguente codice: «15 01 12: imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  3. Alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta infine la seguente categoria: «128 – imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».
  4. Con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di cinquemila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 498,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
139.010. Benedetti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Misure per potenziare l'economia circolare degli imballaggi)

  1. Al fine di promuovere l'economia circolare, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli imballaggi costituiti interamente o in prevalenza da materiali ottenuti dal trattamento delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento di cui alla tabella A, Parte III, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.
  2. I materiali e i prodotti per i quali è cessata la qualifica di rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, utilizzati per la fabbricazione di nuovi prodotti in vetro, sono assoggettati all'aliquota Iva del 10 per cento di cui alla tabella A, Parte III, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 a partire dal 1° gennaio 2021, fatti salvi i prodotti esenti Iva o quelli su cui si applica il regime di cui all'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
139.05. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 140.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni e sopprimere le parole: aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141; al comma 2, sopprimere le parole: aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: nelle zone economiche ambientali; alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2021: – 45.000.000;
   2022: – 45.000.000.
140.1. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.

  Al comma 1, dopo le parole: sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti inserire le seguenti: prodotti, ivi comprese i sistemi di prevenzione nella produzione dei rifiuti.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti inserire le seguenti: prodotti, ivi comprese i sistemi di prevenzione nella produzione dei rifiuti.
140.2. Deiana.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Determinazione della Tariffa omnicomprensiva per gli impianti di generazione di energia elettrica)

  1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla predetta tabella 3 anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale.
140.01. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Fondo per la tutela del mare)

  1. Al fine di favorire gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono destinate a finanziare le autorità di sistema portuale al fine di incentivare la realizzazione ovvero il potenziamento dei siti di cui all'articolo 27 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
140.04. Fregolent, Del Barba.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Fondo per la tutela del mare)

  1. Al fine di favorire la riduzione dei rifiuti presenti nelle aree marine e incentivare la raccolta degli stessi dalle imbarcazioni private operanti ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'erogazione di contributi in favore delle imbarcazioni di cui al comma 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
140.05. Fregolent, Del Barba.

  Dopo l'articolo 140 aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito, in via sperimentale, il «fondo per la promozione della tariffazione puntuale» con una dotazione pari ad euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico dei comuni.
  2. I comuni che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, è erogato un contributo fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale.
  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021, 480 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
140.06. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

  Dopo l'articolo 140, inserire il seguente:

Art. 140-bis.
(Misure per favorire la raccolta differenziata nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti)

  1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole da «con esclusione» fino a «pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti, l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
  2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le parole da «con esclusione» fino a «decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti, l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
140.07. Squeri, Barelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 140 aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi:

   «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».
140.02. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 140 aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Creazione di un fondo nazionale per la bonifica dei siti orfani)

  1. È istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2021 presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo di rotazione per la bonifica dei siti orfani. Tale fondo dovrà essere alimentato da una quota pari al 30% dei proventi derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica istituito con la legge 549 del 1995.
  2. Le risorse del Fondo di rotazione dovranno essere destinate secondo un criterio di premialità per l'applicazione delle tecnologie di bonifica in situ al fine di ridurre il trasporto e lo smaltimento in discarica dei materiali contaminati e il rischio di attività illecite connesse a tali operazioni.
  3. Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono fissati i criteri di funzionamento del Fondo e di accesso per la bonifica dei siti orfani.
140.03. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

ART. 141.

  Al comma 1, sostituire le parole: «Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con le seguenti: Contributi per la promozione di compostiere di comunità e per l'acquisto del compost nelle zone economiche ambientali con una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, dopo le parole: è assegnato inserire le seguenti: , per il 50 per cento,.

   b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: 2-bis. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato per il restante 50 per cento per l'acquisto del compost nelle zone economiche ambientali. A tal fine, ai residenti all'interno di una zona economica ambientale e agli operatori del verde con sede operativa presso una zona economica ambientale è riconosciuto uno sconto pari al 30 per cento del costo di acquisto di ammendante compostato verde, ammendante compostato misto e ammendante compostato da fanghi di cui rispettivamente ai punti 4, 5 e 13 dell'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Lo sconto è riservato esclusivamente ai prodotti acquistati presso i punti vendita con sede operativa all'interno di una zona economica ambientale che corrispondono alla denominazione del tipo indicata nel precedente periodo e non sono ammessi sconti per prodotti miscelati anche parzialmente contenenti i prodotti fertilizzanti di cui al precedente periodo. Ai punti di vendita di compost aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale che effettuano lo sconto sul prezzo di vendita è riconosciuto un credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta di cui al presente articolo: a) è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti; b) non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

   c) All'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «797 milioni di euro per l'anno 2021 e 497 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».
141.2. Zolezzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sostituire le parole «5» con «10».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole «800» con «795».
141.1. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 141-bis.
(Piano industriale nazionale degli impianti per il trattamento dei rifiuti e Piani di adattamento ai cambiamenti climatici)

   1. Ai fini di prevenire le emergenze territoriali nel settore dello smaltimento dei rifiuti e di rafforzare la raccolta differenziata sul territorio nazionale, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuna delle regioni e di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati, una Cabina di regia nazionale a cui è assegnato il compito di definire il Piano nazionale degli impianti di trattamento dei rifiuti e di rafforzare le azioni di coordinamento dei singoli piani regionali per il trattamento dei rifiuti e ad individuare gli impianti necessari per ceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2021.
   2. Al fine di favorire l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e la realizzazione di interventi di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi pubblici e di allerta dei cittadini, sono assegnati ai Comuni contributi soggetti a rendicontazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019, attraverso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
   3. Al fine di favorire l'integrazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, è possibile destinare parte delle risorse previste dal piano Proteggi Italia agli interventi di cui al comma 9-bis.
   4. All'articolo 1, comma 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: 15 ottobre 2020 sono sostituite dalle seguenti: 15 ottobre 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti:699,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
141.03. Navarra.

  Dopo l'articolo 141 inserire il seguente:

«Art. 141-bis.

   1. Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti, nonché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale ed i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2010 e sono conseguentemente considerati “biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali” ai sensi dell'articolo 2 nonché inclusi nella Tabella B del medesimo decreto».
141.04. Navarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 141 aggiungere il seguente:

Art. 141-bis.
(Incremento fondo di solidarietà nazionale per la lotta al Bostrico Tipografo)

  1. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi del Bostrico tipografo (Ips typographus (Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
141.05. Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 141 è aggiunto il seguente:

Art. 141-bis.
(Misure finalizzate alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle zone economiche ambientali)

   1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Contributi per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle zone economiche ambientali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
   2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori da realizzare secondo quanto disposto da specifico regolamento redatto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il contributo riconosciuto ai comuni ed enti gestori delle aree naturali protette ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023.
141.08. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

  Dopo l'articolo 141 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Messa in sicurezza delle piste da sci)

   1. Le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci al fine di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da tratti scoscesi, e in ogni caso idonee a garantire la sicurezza degli sciatori, tra cui tra le altre l'installazione di reti e materassi di protezione ancorché ancorati al suolo tramite apposite installazioni) rientrano nel campo delle attività di edilizia libera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.
141.06. Fiorini, Binelli, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Vanessa Cattoi, Colla, Dara, Galli, Parolo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di imballaggi)

   1. Il contributo ambientale in materia di imballaggi non è dovuto per i vasi impiegati nell'attività florovivaistica come ausilio duraturo all'interno del ciclo produttivo dell'impresa, in quanto destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita.
141.07. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Continuità nella produzione dell'energia da impianti di biogas di piccola taglia)

   1. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per l'anno 2021 gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima legge, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il bando è pubblicato entro il 30 giugno 2021.
   2. Limitatamente all'anno 2021, l'alimentazione di cui al citato comma 954 deve derivare prevalentemente dal ciclo produttivo delle imprese agricole realizzatrici nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero da imprese agricole associate o consorziate, anche attraverso apposito contratto, con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto.
   3. Dall'attuazione del presenta articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
141.02. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

ART. 142.

  Sopprimerlo.
142.2. Cunial.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità, decarbonizzazione e transizione verso l'economia circolare, per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei servizi di interesse economico generale a rete, i termini dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio di autorizzazioni, pareri, assensi o nulla osta comunque denominati in materia ambientale, ivi incluso il procedimento di cui all'art. 27-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti della metà, ad eccezione di quello previsto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo 27-bis, per la presentazione delle osservazioni, che è di trenta giorni.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Accelerazione delle procedure per la realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026 e delle opere connesse allo svolgimento di servizi di interesse economico generale a rete».
142.8. Pellicani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine di completare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche connesse all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono stanziati 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2026.
  1-ter. Le somme stanziate sono gestite dalla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, per il completamento dei sistemi ferroviari e della loro elettrificazione, nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la messa in sicurezza delle principali arterie stradali in termini di traffico e tasso di incidentalità di connessione alle località sciistiche.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2026.
142.4. De Menech, Fragomeli, Rotta, Zardini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

   1-bis. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità ferroviaria e realizzare gli interventi infrastrutturali funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, è autorizzata la spesa di 78 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione dei necessari interventi di elettrificazione della linea Como-Cantù-Lecco.
   1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per la realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026».
142.12. Molteni, Zoffili, Claudio Borghi, Locatelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

  1-bis. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità ferroviaria e realizzare gli interventi infrastrutturali funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro nell'anno 2021 e di 31 milioni di euro nell'anno 2022 per la realizzazione del collegamento ferroviario dall'aeroporto «Valerio Catullo» di Verona con la stazione di Verona Porta Nuova.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per la realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026».
142.13. Vanessa Cattoi, Valbusa.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

  1-bis. Al fine di effettuare gli interventi infrastrutturali funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo (Pedemontana). Agli oneri recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per la realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026».
142.14. Morelli, Zanella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

  1-bis. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità ferroviaria e realizzare gli interventi infrastrutturali funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, è autorizzata la spesa di 40 milioni per l'anno 2021 per la messa in sicurezza e l'allargamento della carreggiata della strada statale 42 nel tratto tra compreso tra Entratico e Endine Gaiano.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

   2021: – 40.000.000.
142.15. Frassini, Belotti, Ribolla, Invernizzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

  1-bis. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità ferroviaria e realizzare gli interventi infrastrutturali funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro nell'anno 2021 per l'allargamento della carreggiata della strada provinciale 639 Lecco-Bergamo nel tratto compreso tra Calolziocorte e Cisano Bergamasco.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare la seguente modificazione:

   2021: – 40.000.000.
142.16. Frassini, Belotti, Ribolla, Invernizzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

  1-bis. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità ferroviaria e realizzare gli interventi infrastrutturali funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro nell'anno 2021 per la variante Cisano-Pontida della strada provinciale ex strada statale 342 Briantea.

  Conseguentemente, alla Tabella B:

   voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare la seguente modificazione:

   2021: – 40.000.000.

   voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente modificazione:

   2021: – 30.000.000.
142.17. Frassini, Belotti, Ribolla, Invernizzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

  1-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento del 3° Lotto funzionale «Lavello» della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. L'importo di cui al periodo precedente è assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.

  Conseguentemente, alla Tabella B:

   voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare la seguente modificazione:

   2021: – 40.000.000.

   voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente modificazione:

   2021: – 20.000.000.
142.18. Ferrari, Centemero, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere infrastrutturali di salvaguardia del territorio interessato dalla Frana di Spriana, sia dal punto di vista idrogeologico che della viabilità, e mettere in sicurezza lo stesso in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
142.10. Del Barba, Paita.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere infrastrutturali di salvaguardia del territorio interessato dalla Frana di Spriana, sia dal punto di vista idrogeologico che della viabilità, e mettere in sicurezza lo stesso in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, è autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse del Fondo cui all'articolo 209 della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente.
142.9. Del Barba, Paita.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

  1-bis. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente:
  1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si interpretano nel senso che si applicano anche a tutti gli interventi per i quali è già stato concesso il permesso di costruire e per i quali, all'entrata in vigore della presente norma, non è stata depositata la comunicazione di fine lavori.
142.5. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ai fini dell'accelerazione delle procedure di VIA per la realizzazione delle opere destinate alle olimpiadi invernali del 2026, nel caso di progetti di competenza statale, la Direzione Generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, procede all'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA, su istanza del proponente o dei Ministeri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.
142.6. Vanessa Cattoi, Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai soggetti che, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, effettuano investimenti in sponsorizzazioni nei confronti della Fondazione Milano Cortina 2026 o che sostengono costi per l'utilizzazione di diritti di privativa industriale di proprietà della Fondazione Milano Cortina 2026 o concessi in uso a quest'ultima, è riconosciuto per gli anni 2021, 2022 e 2023 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo annuo di spesa stabilito ai sensi del comma 1-quinquies, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 20 per cento del totale delle risorse annue.
  1-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito non utilizzato può essere riportato ai periodi di imposta successivi a quello in cui è stato sostenuto.
  1-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione delle competenti autorità europee.
  1-quinquies. Il credito è erogato per un importo complessivo annuo pari a euro 50.000.000 che costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della misura disposta dal comma 1-bis.
  1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
142.19. Brunetta, Marin, Barelli, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in sponsorizzazioni in favore della Fondazione Milano Cortina 2026)

  1. Ai soggetti che, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, effettuano investimenti in sponsorizzazioni nei confronti della Fondazione Milano Cortina 2026 o che sostengono costi per l'utilizzazione di diritti di privativa industriale di proprietà della Fondazione Milano Cortina 2026 o concessi in uso a quest'ultima, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo annuo di spesa stabilito ai sensi del comma 4, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 20 per cento del totale delle risorse annue.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito non utilizzato può essere riportato ai periodi di imposta successivi a quello in cui è stato sostenuto.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione delle competenti autorità europee.
  4. Il credito è erogato per un importo complessivo annuo pari a 50.000.000 euro.
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della presente disposizione.
142.08. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in sponsorizzazioni in favore della Fondazione Milano Cortina 2026)

  1. Ai soggetti che, nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, effettuano investimenti in sponsorizzazioni nei confronti della Fondazione Milano Cortina 2026 o che sostengono costi per l'utilizzazione di diritti di privativa industriale di proprietà della Fondazione Milano Cortina 2026 o concessi in uso a quest'ultima, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo annuo di spesa stabilito ai sensi del comma 4, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 20 per cento del totale delle risorse annue.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Il credito non utilizzato può essere riportato ai periodi di imposta successivi a quello in cui è stato sostenuto.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione delle competenti autorità europee.
  4. Il credito è erogato per un importo complessivo annuo pari a 50.000.000 Euro.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della misura disposta dal comma 1.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021.
142.013. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Fondo riqualificazione impianti per Cortina 2026)

  1. Ai fini dello svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 e della funzionale riqualificazione ambientale degli impianti sportivi degli sport invernali nei piccoli comuni montani della regione Lombardia è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 10.000.000;
   2022: – 40.000.000.
   2023: – 40.000.000.
142.02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Misure per il finanziamento degli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026 e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto)

  1. Al fine di accelerare e garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale le opere legate all'impiantistica sportiva delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed incrementare l'attrattività turistica di queste zone, è autorizzato un finanziamento, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per i medesimi fini è altresì previsto uno stanziamento per la realizzazione degli interventi per garantire i XX Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto per un importo di 30 milioni per l'anno 2021 e di 45 milioni per l'anno 2022. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse per il 2021 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2021, del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per gli anni 2022 e 2023, e del Fondo di cui all'articolo 158, comma 1, della presente legge per l'anno 2024.
  2. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con gli enti territorialmente interessati, sono identificati gli interventi, con l'indicazione per ciascuno del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse. All'onere si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2021, del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per gli anni 2022 e 2023, e del fondo di cui all'articolo 158, comma 1, della presente legge per l'anno 2024.
142.06. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 142, è aggiunto il seguente:

Art. 142-bis.

  1. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo del 2026 a Taranto, si provvede allo stanziamento di euro 100 milioni per il periodo 2021-2026 per consentire l'avvio degli interventi strutturali dedicati all'impiantistica sportiva nella città di Taranto e nelle altre 22 città coinvolte nel progetto e dell'intero territorio di riferimento
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
142.018. Lattanzio.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

  1. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione delle strutture e delle infrastrutture previste dal piano strategico «Taranto Futuro Prossimo» in vista dello svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella Città di Taranto nel 2026, sono attribuiti al Comune di Taranto 6 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico nell'ambito della «Variante al vigente Piano Regolatore Generale relativa alle aree contermini al CEP-Salinella».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
142.05. Ubaldo Pagano, Lattanzio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 142, è aggiunto il seguente:

Art. 142-bis.
(Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici)

  1. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e pubblici»;

   b) al comma 2, all'ultimo periodo, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «specificando, per ogni comune, la quota destinata agli interventi dei privati e quella agli interventi dei comuni stessi».

  2. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, così come modificato dal comma precedente, è rifinanziato per euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 450 milioni.
142.016. Novelli.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Interventi per i centri storici e l'efficienza energetica)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-ter dell'articolo 2-bis l'ultimo periodo è soppresso;

   b) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla normativa antisismica, alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In relazione a tali interventi, nonché a quelli finalizzati alla rigenerazione urbana, sono consentiti incrementi di volumetria, nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o statali. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;».
142.04. Durigon.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale unico per le occupazioni permanenti)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 831 è sostituito dal seguente:

   «831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

Classificazione
dei comuni

Tariffa

  Comuni fino a 20.000 abitanti

  euro 1,50

  Comuni oltre 20.000 abitanti

  euro 1,00

   In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune competente per territorio dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 209.
142.07. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale unico per le occupazioni permanenti)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 831 è sostituito dal seguente:

   «831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

Classificazione
dei comuni

Tariffa

  Comuni fino a 20.000 abitanti

  euro 1,50

  Comuni oltre 20.000 abitanti

  euro 1,00

   In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune competente per territorio dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».
142.014. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Rendicontazione degli investimenti degli investitori istituzionali per il cambiamento climatico)

  1. Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma c, dell'Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione Europa il 4 ottobre 2016, nel quale si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2° C, a decorrere dal Bilancio del 2021, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all'interno della propria politica e delle proprie linee di investimento. La comunicazione descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati d'esercizio derivanti dalla loro applicazione. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria al rispetto dell'Accordo di Parigi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, approva linee guida e una metodologia sull'allineamento degli investimenti, di cui al primo periodo, coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione indicati dall'Accordo di Parigi.
142.012. Di Lauro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2-bis dell'articolo 7-bis è sostituito dal seguente: 2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, in ottemperanza di quanto definito, individua:

   a) le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA Regionale o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2;

   b) l'elenco dei Progetti Strategici per ciascuna Regione, in linea con i principi del burden sharing, da avviare con procedura di urgenza per il raggiungimento degli obiettivi minimi di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili elettriche e da stoccare in sistemi di accumulo;

   c) le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, e quindi senza valore retroattivo per progetti già presentati, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, in attuazione delle Linee guida Nazionali del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010.

   Gli obiettivi minimi definiti per ciascun anno dal 2021 sino al 2030 con decreti che rechino il principio dell'obbligatorietà e uniformità relativo ai criteri, alle modalità e alle tempistiche del rilascio dell'autorizzazione degli impianti.

   Attraverso specifici decreti attuativi, l'implementazione delle azioni di cui sopra attraverso il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi nazionali, regionali e l'utilizzo di sanzioni proporzionate al mancato raggiungimento degli obiettivi con l'avvio, previa discussione con le autorità competenti, di una procedura straordinaria per lo sblocco dei progetti in oggetto;

   b) il comma 2-bis dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: «2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, è istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva definita con le modalità di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Inoltre si prevede l'istituzione di un Comitato di rappresentanza delle Associazioni di settore che possa essere coinvolto nella Commissione secondo modalità da definire in un apposito Decreto Attuativo. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente decreto. La Commissione, nel caso di Progetti Strategici di cui alla lettera c) punto 1. bloccati o con ritardi su procedimenti autorizzativi, su richiesta del proponente, ha il potere di intervenire secondo modalità da definire con apposito Decreto e comunque in linea con la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo;»;

   c) al comma 7 dell'articolo 27, le parole: «Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro quindici giorni, solo qualora ci siano osservazioni che necessitano di integrazioni, l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni» e dopo le parole: «novanta giorni» sono aggiunte le seguenti: «, a meno di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più lunghe».

   d) dopo il comma 1 dell'articolo 27-bis inserire il seguente: «1-bis: Si intende autorità competente ai sensi del precedente comma la Regione, ad eccezione del caso in cui la stessa abbia, con propria legge regionale, delegato la competenza ad istruire e adottare il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al presente articolo ad altro ente locale».

   e) dopo il comma 1-bis dell'articolo 27-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2021, per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e i sistemi di accumulo, cui si applica quanto previsto al presente articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando le disposizioni dell'articolo 12 decreto legislativo n. 387 del 2003 e del decreto 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, valgono le seguenti disposizioni:

   a) per i procedimenti eventualmente già in corso con procedura disgiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, il proponente può richiedere all'ente competente di far confluire gli stessi nel procedimento di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal comma 2 del presente articolo;

   b) per i procedimenti di provvedimento autorizzatorio unico regionale già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli previsti dalla lettera a), così come per tutti i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2021, le amministrazioni completano il relativo iter entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e o dell'avvio del procedimento, se successiva, fermo restando l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 3 e 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, esplicitando le eventuali ragioni di contrasto tra le opere da realizzare e le ragioni della tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo avuto con particolare riferimento alle caratteristiche che connotano lo specifico progetto;

   d) decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui alla lettera b), sulla domanda si intende formato il silenzio assenso.».

   f) al comma 2 dell'articolo 27-bis dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «L'Autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate e tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

   g) il comma 3 dell'articolo 27-bis è sostituito dal seguente: «3. Entro trenta giorni dalle pubblicazioni di cui al comma precedente l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni».

   h) il comma 4 dell'articolo 27-bis è sostituito dal seguente: «4. Contestualmente alla verifica della completezza documentale, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di quarantacinque giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale.»;

   i) al comma 5 dell'articolo 27-bis dopo le parole: «eventuali integrazioni,» sono aggiunte le seguenti: «esclusivamente in riferimento ad eventuali osservazioni pervenute a valle della pubblicazione di cui al comma 4,»;

   j) al comma 8 dell'articolo 27-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa ci cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri»;

   k) dopo il comma 9 dell'articoli 27-bis è inserito il seguente: «9-bis. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della data di pubblicazione di quest'ultimo sul Bollettino Regionale della Regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto, in deroga a quanto previsto all'articolo 14-quater, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. La pubblicazione ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati.».
142.017. Mazzetti, Cortelazzo, Prestigiacomo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Piano Nazionale per la rigenerazione urbana e la difesa del territorio)

  1. Nelle more dell'adozione della normativa quadro in materia di governo del territorio, al fine di dare attuazione ai principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana, sostituzione edilizia, consolidamento idrogeologico, restauro del territorio, riqualificazione delle coste e difesa del paesaggio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il Piano nazionale per la rigenerazione urbana e la difesa del territorio.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana e la difesa del territorio, con una dotazione iniziale pari a 3 miliardi di euro.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione, pari ad euro 3 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
142.09. Rampelli, Foti, Trancassini, Lucaselli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Incentivi per l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di Co 2 )

  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure di miglioramento ambientale dei processi produttivi promuovendo la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di CO2, agli impianti che svolgono le attività elencate nell'allegato I decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47 diverse dalle attività di trasporto aereo e che sono soggetti agli obblighi di restituzione delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda alle condizioni e nei limiti indicati dal presente articolo.
  2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra in cinque quote annuali di pari importo, si applica nel limite massimo di 500.000 euro per anno, per una quota pari al 75 per cento delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2025, per interventi strutturali effettuati sul medesimo impianto soggetto all'obbligo di rilascio delle quote, finalizzati a garantire una riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, o l'aumento dell'efficienza energetica o dell'efficienza idrica dell'impianto, o la realizzazione di sistemi di teleriscaldamento o di impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
  3. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi elencati al comma 2, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, possono optare per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  4. Ai fini della detrazione di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione del credito, il titolare deve disporre di una asseverazione, sottoscritta da tecnici abilitati, in cui si conferma la sussistenza dei requisiti richiesti per l'agevolazione, l'adeguatezza dell'intervento ai sensi del comma 2, nonché la congruità dei costi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle asseverazioni. Alle asseverazioni di cui al presente comma si applicano il regime sanzionatorio e gli obblighi di assicurazione di cui all'articolo 119, comma 14 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento della detrazione di cui al presente articolo, nonché i contenuti della asseverazione di cui al comma 3, le modalità di trasmissione e le relative modalità attuative.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la quota di proventi delle aste di cui all'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47 assegnata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 4 del citato articolo 23, prioritariamente rispetto alla ripartizione da effettuare ai sensi del medesimo comma 4.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
142.019. Rotta, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Semplificazione procedimenti autorizzativi per installazione nuova capacità rinnovabile)

  1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole «nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,».
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 dopo il comma 10 è aggiunto il seguente «10-bis. La procedura abilitativa semplificata di cui ai precedenti commi trova sempre applicazione, indipendentemente dalla capacità di generazione, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ubicati su aree industriali, anche dismesse».
*142.01. Gavino Manca.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Semplificazione procedimenti autorizzativi per installazione nuova capacità rinnovabile)

  1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole «nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,».
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 dopo il comma 10 è aggiunto il seguente «10-bis. La procedura abilitativa semplificata di cui ai precedenti commi trova sempre applicazione, indipendentemente dalla capacità di generazione, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ubicati su aree industriali, anche dismesse».
*142.020. Vanessa Cattoi, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Misure per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 56, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), capoverso «3», terzo periodo, dopo le parole «né delle opere connesse» sono aggiunti i seguenti periodi: «Non sono inoltre considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

   I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

   II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2 / d1, dove k = 1,15.».

   Per «sito dell'impianto eolico» si intende:

   a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

   b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

   Per «riduzione minima del numero di aerogeneratori» si intende:

  1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
  2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

   a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati

   b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati

   c. d2: diametro nuovi rotori

   d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza uguale o inferiore ai 10 MW con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, ovvero i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono di combinare la produzione da fonti rinnovabili con l'utilizzo agricolo degli stessi.».

  2. Le misure di cui all'articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di investimenti delle imprese in beni strumentali sono prorogati sino al 31 dicembre 2021.
  3. Al fine di sostenere la transizione del sistema industriale verso la decarbonizzazione e l'economia circolare, gli investimenti da parte delle imprese in sistemi di autoconsumo da fonti rinnovabili, per la parte che riguarda l'accumulo di energia elettrica, nonché sistemi di miglioramento del processo produttivo al fine di ottenere sottoprodotti e sistemi di recupero e riutilizzo degli scarti di produzione, beneficiano del credito d'imposta per i beni strumentali di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sono considerati investimenti in materiali tecnologicamente avanzati.
  3. All'Allegato A), di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le seguenti voci: «Sistemi con tutti i relativi macchinari e componenti di accumulo di energia elettrica da integrare in impianti di autoproduzione e autoconsumo esistenti o nuovi; sistemi con tutti i relativi macchinari e componenti preordinati al miglioramento del processo produttivo al fine di ottenere sottoprodotti; sistemi con tutti macchinari e componenti relativi di recupero e riutilizzo degli scarti di produzione».
142.03. Lacarra.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1)

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici» sono inserite le seguenti: «e in quelli ricompresi nella dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2020,»;

   b) al comma 4-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'aumento di cui al primo periodo si applica anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori ricompresi nello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.
142.015. Mulè, Rosso, Mandelli.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili a causa di eventi calamitosi)

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
142.011. Deiana.

ART. 143.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 147, comma 1, sostituire le parole: incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, di 254.923.000 euro con le seguenti: 315.923.000 euro per l'anno 2021, di 304.923.000 euro.
143.3. Marattin, Vitiello, Del Barba, Marco Di Maio.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da ripartire tra, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 31 dicembre 2020 si trovino in una delle seguenti condizioni:

    1) risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione;

    2) risultano avere deliberato e trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti a seguito dell'avvenuto esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

    3) hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano, anche a seguito di pronunce della Corte dei conti o della Corte costituzionale, tuttora in corso di esame da parte degli organi competenti;

    4) hanno deliberato, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

  2. Il riparto di cui al comma 1 è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023, sulla base dei seguenti criteri:

    1) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 495,

    2) per i comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera a);

    3) ai fini del riparto si tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato considerando la popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti;

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 700 e la parola: 500 con la seguente: 450.
143.9. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Quota parte delle risorse economiche del fondo di cui al comma 1 pari a 10 milioni per l'anno 2021 sono destinate, per l'anno 2021, a favorire l'attività didattica delle scuole dell'infanzia dei comuni in stato deficitario o dissestati. Tali risorse economiche sono ripartite tra i comuni di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze d' intesa con la Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 aprile 2021. Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì i criteri per la determinazione dell'importo massimo delle risorse economiche riferito al comune in stato deficitario o dissestato, nonché le modalità per la concessione dei benefici economici ai medesimi comuni deficitari o dissestati.
143.1. Giannone.

  Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

  All'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «A decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2022».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
143.022. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

  1. All'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Qualora agli enti locali, a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese di cui al comma precedente, siano state trasferite risorse finanziarie maggiori rispetto a quelle necessarie, non si procede alla regolazione dei rapporti attraverso rimodulazione dell'importo.».
143.023. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

  1. All'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto il seguente periodo: «, nonché i titoli obbligazionari emessi alla data del 30 giugno 2019».
  2. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, unioni di comuni e città metropolitane è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 marzo 2021 con criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2021.
  4. In caso di inutilizzo parziale del fondo nel corso dell'esercizio 2021 l'eventuale residuo resta assegnato al fondo di cui al comma 2 per essere utilizzato nel 2022 con le stesse modalità previste al comma 3.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 209.
143.024. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19)

  1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dagli articoli 112 e 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non superiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti dal 10 marzo 2020 al 30 giugno 2020.
  4. Per l'anno 2021, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite o assegnate agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza, nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 nel limite massimo previsto di 10 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola: 800 con la seguente: 790.
143.025. Maglione, Manzo.

  Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

  1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere.
*143.026. Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

  1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere.
*143.027. Pella, Occhiuto, Paolo Russo , D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti degli enti locali)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 3, è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione, rinegoziazione di mutui degli enti locali, anche mediante accollo, estinzione o rifinanziamento attraverso l'emissione annuale dei titoli di Stato in misura corrispondente all'ammontare totale dei predetti mutui, ripartita in tre quote equivalenti per gli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nominato un commissario straordinario, per la gestione delle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione del debito dei singoli enti locali, nonché la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario.
  4. I risparmi di spesa per gli interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, e derivanti dal differenziale tra il tasso di interesse dei titoli emessi e il tasso di interesse dei mutui rinegoziati, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione, sono versati in apposito fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato alla copertura degli oneri di estinzione anticipata del debito da parte dei comuni.
  5. A copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione e attivazione della struttura commissariale è autorizzata una spesa di 1 milione di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1.
143.028. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Claudio Borghi, Cavandoli, Patassini.

  Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 816 le parole: «2021» sono sostituite con le seguenti: «2022»;

   b) al comma 836 le parole: «2021» sono sostituite con le seguenti: «2022»;

   c) al comma 837 le parole: «2021» sono sostituite con le seguenti: «2022»;

   d) al comma 843 le parole: «2020» sono sostituite con le seguenti: «2021»;

  2. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento della imposta comunale della pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, calcolati su base annuale. In deroga agli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
143.029. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. Gli articoli 243-bis e 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal 1° gennaio 2021 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 243-bis.
(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

   1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
   2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Ministero dell'interno.
   3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.
   4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. In ogni caso la sospensione delle procedure esecutive non può avere una durata superiore a nove mesi decorrenti dalla data di presentazione della delibera di adozione del piano.
   5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di adozione della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato della dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziario che analizza le cause che hanno reso necessario l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuto il decreto di cui al comma 4, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla data di sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
   6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

   a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

   b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

   c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di deliberazione del piano;

   d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, tenendo anche conto della rateizzazione degli stessi debiti fuori bilancio nei termini di cui al comma 7.

   7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
   7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
   7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche a carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
   7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter.
   8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

   a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

   b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

   c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

   d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

   e) è tenuto ad effettuare:

    I) una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando:

     i residui attivi inesigibili da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione;

     i residui passivi per i quali non si riscontrino obbligazioni passive giuridicamente perfezionate o per i quali siano comunque venute meno le ragioni del pagamento;

    II) la reimputazione, secondo esigibilità, degli accertamenti degli impegni erroneamente imputati in bilancio in violazione del principio della competenza finanziaria potenziata;

    III) una verifica straordinaria delle modalità di quantificazione e di finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di garantire il pieno rispetto delle regole previste dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

   f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

   g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può' essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

   13. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

   a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso la diminuzione delle risorse variabili inserite nei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e non dirigente ai sensi dei contratti collettivi nazionali vigenti;

   b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

    1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

    2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

    3) al servizio di trasporto pubblico locale;

    4) al servizio di illuminazione pubblica;

    5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

   c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

   d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

   9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma r dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Art. 243-quater.
(Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa)

   1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso al Ministero dell'interno.
   2. Il piano di riequilibrio è istruito dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155, che entro il termine di sessanta giorni dalla data di cui al comma precedente, conclude la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione esprime un parere sulla congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure previste nel piano dall'ente.
   3. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie e di approfondimento, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità', nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
   4. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone il piano di riequilibrio pluriennale all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo le prescrizioni per la corretta ed equilibrata esecuzione del piano. Il decreto ministeriale di approvazione è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di dieci giorni dall'adozione.
   5. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, un nuovo piano di riequilibrio idoneo a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione del nuovo piano ha carattere definitivo.
   6. Il decreto del Ministro dell'interno di diniego di approvazione del piano di riequilibrio può essere impugnato innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti che decidono in unico grado nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. Ai fini della proposizione del ricorso si applica l'articolo 123 del decreto legislativo n. 174 del 2016. Il ricorso avverso il decreto del Ministro dell'interno è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale del decreto ministeriale impugnato ed è notificato, nella forma della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e al Ministro dell'interno nonché, ai fini conoscitivi, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 243-bis, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.
   7. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quarantacinque giorni successivi alla fine di ciascun esercizio finanziario, anche sulla base dei dati preconsuntivo, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.
   8. La Corte dei conti vigila sull'esecuzione del piano stesso e sul raggiungimento degli obiettivi in esso indicati nell'ambito degli ordinari controlli previsti per i bilanci ed i rendiconti degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'accertamento da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti del mancato rispetto delle misure di risanamento individuate nel piano di riequilibrio comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dal deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei ad attuare le specifiche misure previste nel piano approvato ovvero ogni misura necessaria ad assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8. La Sezione regionale di controllo nell'esercizio dei predetti compiti di monitoraggio, adotta apposita pronuncia. L'accertato inadempimento da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti alle prescrizioni contenute nella pronuncia cui consegua anche l'inadempimento al programmato ripiano percentuale annuale del disavanzo di amministrazione integra il mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8.
   9. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. La delibera con la quale è adottata la rimodulazione del piano, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155 per le conseguenti determinazioni. La Commissione all'esito del suo esame e delle conseguenti decisioni trasmette le relative determinazioni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
   10. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».
143.018. Buompane, Manzo.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)

  1. Nel corso degli anni 2021 e 2022, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere il ripianamento dei residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni, consentendo, per il triennio interessato, lo svincolo degli avanzi vincolati non destinati all'operazione di ripianamento.
143.03. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Mutui Cassa depositi e prestiti)

  1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1° gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:

   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;

   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;

   c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;

   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;

   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;

   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.
143.06. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Nuove norme per favorire gli interventi energetici energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle regioni e dei comuni)

  1. Al fine di favorire l'elaborazione di progetti e la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle regioni e dei comuni, sono assegnati alle regioni e ai comuni, contributi soggetti a rendicontazione pari a 100 milioni di Euro per l'anno 2021, 200 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023.
  2. Gli interventi dovranno garantire il raggiungimento dei requisiti di coibentazione contenuti nel decreto 26 gennaio 2010 «Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici».

   Agli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante il Fondo green di cui ai commi 85 e 86 della legge n. 160 del 2020 attraverso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
143.012. Nobili, Paita, Gadda.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Misure in favore degli enti in difficoltà finanziarie)

  1. Fatto salvo il fine di riduzione della spesa, sono esentate dal calcolo dei limiti di cui al comma 6 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di personale non dirigenziale che possegga tutti i requisiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che sono effettuate nei limiti dei piani triennali di fabbisogno.
143.017. Raffa.

  Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Disposizioni per i Comuni in stato di dissesto finanziario)

  1. Le disposizioni relative al fondo di solidarietà di cui alla lettera b) del comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
143.09. Topo.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Estinzione mutui enti locali)

  1. Al fine di garantite la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, in considerazione delle perdite di gettito derivanti dalla crisi epidemiologica da COVID-19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare l'estinzione dei mutui degli enti locali maturati al 31 dicembre 2020, anche mediante accollo o rifinanziamento con emissioni annuali di titoli di Stato.
  2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione dei mutui maturati dagli enti locali alla data del 31 dicembre 2020. Entro i successivi sessanta giorni il Ministero medesimo definisce, con proprio provvedimento, una graduatoria per l'estinzione dei medesimi mutui sulla base dei seguenti criteri:

   a) perdita di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie registrata da ciascun ente locale nell'esercizio 2020, con particolare riguardo per le perdite derivanti da provvedimenti di interruzione dei servizi e di non debenza adottati in ragione dell'emergenza sanitaria e socio-economica da COVID-19;

   b) minori spese direttamente o indirettamente legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;

   c) maggiori spese derivanti dall'adozione di provvedimenti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19;

   d) arco temporale di efficacia delle misure restrittive adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per contenere il contagio da COVID-19.

  3. Nel provvedimento di cui al comma 2, secondo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze definisce altresì un cronoprogramma, di durata decennale, dal 2021 al 2031, per procedere all'estinzione di cui al comma 1.
  4. L'estinzione di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti limiti di spesa annuali:

    1) quanto al 2021: 2.320 milioni di euro;

    2) quanto al 2022: 1.605 milioni di euro;

    3) quanto al 2023: 1635 milioni di euro;

    4) quanto al 2024: 965 milioni di euro;

    5) quanto al 2025: 965 milioni di euro;

    6) quanto al 2026: 965 milioni di euro;

    7) quanto al 2027: 965 milioni di euro;

    8) quanto al 2028: 965 milioni di euro;

    9) quanto al 2029: 965 milioni di euro;

    10) quanto al 2030: 965 milioni di euro;

    11) quanto al 2031: 965 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 856,5 milioni di euro per l'anno 2021;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

   sopprimere l'articolo 68, comma 1, primo periodo;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –100.000.000;
   2022: –100.000.000;
   2023: –100.000.000;

   alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –100.000.000;
   2022: –20.000.000;
   2023: –20.000.000;

   alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

   2022: –50.000.000;
   2023: –50.000.000;

   alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

   2022: –23.500.000;
   2023: –30.000.000.
143.08. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Turri.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Fondo per il regolare funzionamento degli enti in dissesto finanziario e strutturalmente deficitari)

  1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti locali in dissesto finanziario e di quelli strutturalmente deficitari assicurando l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni euro per l'anno 2021.
  2. Le risorse del Fondo sono utilizzate dagli enti locali di cui al comma 1 per l'assunzione a tempo determinato di figure professionali specializzate nel caso di assoluta carenza, all'interno dell'organico dell'ente, di funzionari infungibili.
  3. Le risorse del Fondo potranno, altresì, essere utilizzate per mantenere il contratto a tempo determinato di figure professionali specializzate e infungibili, assunte ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in servizio al momento della dichiarazione di dissesto.
  4. Il mantenimento dei contratti a tempo determinato di cui al comma precedente deve essere comunicato entro trenta giorni dalla proroga alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  5. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 10 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
143.015. Alaimo, Manzo, Perconti, Davide Aiello, Cancelleri, Luciano Cantone, Casa, Chiazzese, Cimino, D'Orso, D'Uva, Ficara, Giarrizzo, Grillo, Licatini, Martinciglio, Lombardo, Lorefice, Marzana, Papiro, Paxia, Penna, Pignatone, Raffa, Rizzo, Saitta, Scerra, Sodano, Suriano, Trizzino, Varrica, Maglione.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

  1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

   a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

   b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

   c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

   d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

  2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.
*143.013. Tateo.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

  1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

   a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

   b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

   c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

   d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

  2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.
*143.011. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

  1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

   a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

   b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

   c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

   d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

  2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.
*143.04. Lacarra, Viscomi.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Contratti di concessione e contratti di affidamento della gestione delle entrate locali)

  1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere.
143.010. Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

  1.Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 in favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che siano proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da effettuarsi previa istanza degli enti interessati.
  3. Allo scopo di garantire una maggior tutela dei randagi e degli animali di affezione, è riconosciuto, in favore di coloro che accudiscono un animale di affezione, un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute e documentate nel 2021 per le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute di questi animali.
  4. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 300 euro per ciascun animale, nel limite complessivo di 10.000.000 di euro per l'anno 2021.
  5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –20 milioni di euro;
   2022: –20 milioni di euro;
   2023: –20 milioni di euro
143.020. Flati, Torto, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Fondo di investimento per la costruzione di rifugi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in predissesto o in stato di dissesto finanziario di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presenta legge.
  2. Il fondo di cui al presente articolo è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al comma 1 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali in materia.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da effettuarsi previa istanza degli enti interessati.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
143.019. Torto, Ruggiero, Lapia, Mammì, Lorefice, Flati, Manzo, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)

  1. I comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono, al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma d'interventi per le finalità di cui al cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.
  2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 45 giorni dalla trasmissione del programma d'interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
  4. I comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.
143.016. Flati.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Ristoro gettito TASI)

  1. All'articolo 1, comma 554, legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo complessivo di 330 milioni di euro annui».
  2. Agli oneri conseguenti si fa fronte con le maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.
143.02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Riparto gettito IMU)

  1. All'articolo 1, comma 774, legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «0,76 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento».
  2. Al minor gettito per lo Stato si fa fronte con le maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.
143.01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art.143-bis.

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche al fine di sostenere le attività artigianali, commerciali, e turistiche, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, previa delibera della Giunta comunale, sono esentati, per la sola stagione invernale 2020-2021, dall'obbligo di montaggio e smontaggio dei plateatici ovvero strutture dehors stagionali e continuative.
143.014. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Assegnazione di contributi ai comuni per investimenti per installazione di telecamere di videosorveglianza, sistemi di controllo lettura targhe e telecamere di nuova generazione per contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere)

  1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per installazione di telecamere di videosorveglianza, sistemi di controllo lettura targhe e telecamere di nuova generazione per contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere, nel limite complessivo di 200 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto dei contributi di cui al comma 1. Entro ulteriori cinque giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
143.07. Zoffili, Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Misure a favore dei comuni sardi colpiti dalle alluvioni occorse il 28 novembre 2020)

  1. Al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive relativamente agli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno interessato i territori della regione Sardegna, sono concessi, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti, pubblici e privati, ed alle attività economiche e produttive danneggiate.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sentito il Presidente della regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso ed i criteri di riparto dei finanziamenti di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 209.
143.021. Del Barba, Marco Di Maio, Alberto Manca, Deiana.

ART. 144.

  Al primo periodo, dopo le parole: specifici fondi, aggiungere le seguenti: relativi ai comparti rispettivamente delle Province e delle Città Metropolitane.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, aggiungere, i seguenti periodi: Nell'ambito dell'istruttoria di cui al primo periodo, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard propone criteri per l'assegnazione delle risorse alle sezioni di cui al periodo precedente e individua, distintamente per le province e per le città metropolitane, le modalità di calcolo e di riparto di fondi integrativi per una più uniforme dotazione delle capacità di manutenzione delle reti viarie di competenza dei predetti enti locali, nonché per l'impianto e lo svolgimento delle funzioni specifiche delle città metropolitane di cui legge 7 aprile 2014, n. 56. Al fine di assicurare l'assegnazione delle risorse integrative di cui al secondo periodo, il contributo dello Stato è integrato in misura corrispondente, sulla base dell'intesa di cui al presente comma.
*144.1. Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Dal Moro.

  Al primo periodo, dopo le parole: specifici fondi, aggiungere le seguenti: relativi ai comparti rispettivamente delle Province e delle Città Metropolitane.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, aggiungere, i seguenti periodi: Nell'ambito dell'istruttoria di cui al primo periodo, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard propone criteri per l'assegnazione delle risorse alle sezioni di cui al periodo precedente e individua, distintamente per le province e per le città metropolitane, le modalità di calcolo e di riparto di fondi integrativi per una più uniforme dotazione delle capacità di manutenzione delle reti viarie di competenza dei predetti enti locali, nonché per l'impianto e lo svolgimento delle funzioni specifiche delle città metropolitane di cui legge 7 aprile 2014, n. 56. Al fine di assicurare l'assegnazione delle risorse integrative di cui al secondo periodo, il contributo dello Stato è integrato in misura corrispondente, sulla base dell'intesa di cui al presente comma.
*144.6. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale differenza è applicata ai fini della perequazione verticale alimentata dalla fiscalità generale e orientata anche a superare la riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 190/2014. Nella determinazione dei fabbisogni standard sono introdotti gradualmente indicatori di fabbisogno infrastrutturale sulla base dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che saranno emanati ai sensi dell'articolo 150, comma 1 della presente legge. Le capacità fiscali si applicano tenendo conto degli effettivi spazi di autonomia finanziaria e fiscale delle Province e delle Città Metropolitane anche in una prospettiva di potenziamento della propria autonomia tributaria.

  Conseguentemente:

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: decreto del Ministro dell'Economia e finanze di concerto con il Ministro dell'Interno.

   alla rubrica del presente articolo sostituire le parole: riforma delle risorse in favore con le seguenti: riordino della finanza di.
144.5. Pella, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Tale differenza è applicata ai fini della perequazione verticale alimentata dalla fiscalità generale e orientata anche a superare la riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nella determinazione dei fabbisogni standard sono introdotti gradualmente indicatori di fabbisogno infrastrutturale sulla base dei decreti del Presidente del consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 150, comma 1, del presente provvedimento. Le capacità fiscali si applicano tenendo conto degli effettivi spazi di autonomia finanziaria e fiscale delle province e delle città metropolitane anche in una prospettiva di potenziamento della propria autonomia tributaria.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: decreto del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dell'interno.
144.2. Buratti.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)

  1. Al fine di sostenere il recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, tramite manutenzione straordinaria anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Le modalità di ripartizione del fondo sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro il 28 febbraio 2019. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
144.07. Novelli.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Fondo per la riqualificazione dei centri storici)

  1. Al fine di riqualificare i centri storici, migliorare il decoro urbano e garantire i servizi urbani, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo per la riqualificazione dei centri storici con una dotazione di 30 milioni a decorrere dall'anno 2021. Per la riqualificazione del centro storico di Roma Capitale è prevista la spesa nel 2021 di 5 milioni di euro.
  2. Le modalità di erogazione sono disciplinate con decreto del ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti, valutati in 30 milioni per l'anno 2021 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
144.03. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Fondo di contrasto alle diseguaglianze nelle aree metropolitane)

  1. Al fine di contrastare le differenze socio economiche all'interno delle città metropolitane, superare divari infrastrutturali e promuovere la qualità ambientale e lo sviluppo sostenibile è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo denominato «Fondo di contrasto alle diseguaglianze nelle aree metropolitane» con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le città metropolitane previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 250 milioni per l'anno 2023.
144.01. De Maria, Martina, Del Basso De Caro, Soverini, Critelli, Lacarra, Lorenzin, Benamati, Rizzo Nervo, Sani, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Fondo per le funzioni speciali di Roma Capitale)

  1. Al fine di garantire le funzioni speciali di Roma Capitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno il Fondo nazionale per le funzioni speciali di Roma Capitale con una dotazione di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Le modalità di erogazione sono disciplinate con decreto del ministro dell'Interno da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
144.3. Mollicone, Rampelli, Bellucci, Trancassini.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.

  1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo Statuto di Roma Capitale è istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per Roma Capitale» di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156.
  Le risorse del Fondo sono altresì destinate a:

   a) contribuire al miglioramento della viabilità della città anche attraverso la realizzazione della metropolitana «di superficie»;

   b) promuovere ogni iniziativa utile e necessaria ad affrontare il tema dell'emergenza abitativa;

   c) favorire investimenti in materia ambientale ivi compreso il potenziamento della polizia locale finalizzato a combattere il fenomeno dei roghi tossici;

   d) migliorare la vivibilità della città anche attraverso il ricorso ad investimenti necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

  3. Nel rispetto delle finalità del Fondo, esso opera in conformità ai principi e agli obiettivi sanciti dallo Statuto di Roma Capitale.
  4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno le risorse del Fondo sono trasferite nelle disponibilità di bilancio di Roma Capitale.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
144.05. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Mollicone, Bellucci, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo l'articolo 144 aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.

  1. All'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
  2. Fino al 30 giugno 2021 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.
144.8. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.

  1. All'articolo 56-bis, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «la predetta quota del 10%» sono sostituite dalle seguenti: «una quota non inferiore al 10% e non superiore all'80%».
144.02. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.

  1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della presente legge.
144.06. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.

  1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
144.9. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 144 aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.

  1. All'articolo 1, comma 2, della legge 8 maggio 2012, n. 65 le parole: «il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione Piemonte» e dopo le parole: «6 agosto 2007, n. 19,» sono aggiunte le parole: «o alle Stazioni Appaltanti, dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'A.U.S.A.» ed inoltre le parole: «lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006» sono sostituite dalle parole: «la stessa Regione Piemonte».
  2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65 premettere il seguente: «A far data dal 1° gennaio 2021, le risorse economiche in disponibilità all'Agenzia Torino 2006, verranno trasferite alla Regione Piemonte ai fini dell'attuazione della presente Legge.».
144.4. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

  1. All'articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
144.04. Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 144 aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.

  1. All'articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209».

  2. All'onere derivante dall'approvazione del comma 1 si provvede con corrispondenze riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
144.7. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

ART. 145.

  All'articolo 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al comma 2» abrogare le parole: «ultimo periodo» e dopo le parole: «per l'anno 2020» aggiungere le parole: «ovunque ricorrano»;

   b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e al secondo periodo le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi anni».
  1-ter. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
  1-quater. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera e) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.
  1-quinquies. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
  1-sexies. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.
*145.5. Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Fragomeli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Le operazioni di conversione di cui al precedente comma, per il solo anno 2021, non sono soggette all'applicazione dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel caso in cui l'ente locale al 31 dicembre 2020 abbia superato il limite ivi previsto.
*145.40. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Le operazioni di conversione di cui al precedente comma, per il solo anno 2021, non sono soggette all'applicazione dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel caso in cui l'ente locale al 31 dicembre 2020 abbia superato il limite ivi previsto.
*145.51. Pastorino, Fornaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.
145.31. Alaimo, Varrica.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis i contratti derivati in essere delle regioni e degli Enti locali, se accompagnati al momento della stipula da anticipazioni finanziarie, laddove non deliberati dall'organo consiliare o assembleare, sono nulli di pieno diritto.
145.48. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  4. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
  4-bis. Le anticipazioni di cui al comma 4 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.
  4-ter. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  4-quater. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.
  4-quinquies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 4 entro il termine del 30 aprile 2021 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 4, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  4-sexies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.
  4-septies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.
  4-octies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 4-quinquies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 4-quater.
145.13. Dal Moro.

  All'articolo 145, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  4. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
  4-bis. Le anticipazioni di cui al comma 4 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.
  4-ter. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  4-quater. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.
  4-quinquies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 4 entro il termine del 30 aprile 2021 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 4, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  4-sexies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.
  4-septies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.
  4-octies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 4-quinquies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 4-quater.
145.26. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  All'articolo 145, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
  3-ter. Le anticipazioni di cui al comma 3-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.
  3-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  3-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.
  3-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 3-bis entro il termine del 30 aprile 2021 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 3-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  3-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.
  3-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.
  3-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3-sexies l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 4-quater.
145.50. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  All'articolo 145, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per il biennio 2020/2021 è stabilita la possibilità, per tutti i comuni, di spalmare il disavanzo proveniente dal rendiconto di gestione 2019 in 15 anni.
  3-ter. Per l'anno 2020 è prevista per i comuni la possibilità di effettuare variazioni di bilancio di previsione 2020/2022 entro il 31 dicembre 2020.
  3-quater. È prevista la proroga al 31 dicembre del termine per l'approvazione del rendiconto di gestione 2019.
145.3. Miceli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 816 è sostituito dal seguente:

   «816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato “canone”, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali»;

   b) il comma 828 è sostituito dal seguente:

   «828. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti».

  Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni superiori a 500.000 abitanti;

   c) il comma 830 è sostituito dal seguente:

   «830. È soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali, argini e rivi in consegna ai comuni di Venezia, Mira e ai comuni di gronda lagunare ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento».

   Al comune di Mira (Ve) per la propria specificità, è riconosciuto un contributo di 1.000.000,00 euro per le annualità 2021/2022/2023/2024/2025 a supporto delle attività di gestione del patrimonio di ponti mobili, finalizzato a garantire la navigazione fluviale e per favorire la transizione ecologica e tecnologica per una completa automazione e sostenibilità energetica di tale patrimonio.
145.30. Pellicani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le regioni che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno stipulato un Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, possono attivare operazioni di accensione di prestiti per il rimborso delle passività esistenti e finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari pregressi, come da impegni assunti dalle singole regioni in sede di stipula del citato Accordo. Le operazioni di cui al precedente periodo sono ammissibili ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, in presenza di condizioni di finanziamento che consentano di ridurre il valore finanziario delle passività e senza incrementare l'indebitamento a carico dell'ente. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
145.1. De Luca, Bartolozzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 816 è sostituito dal seguente:

   «816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato “canone”, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali».
145.27. Pellicani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 828 è sostituito dal seguente:

   «828. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni superiori a 500.000 abitanti».
145.28. Pellicani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 830 è sostituito dal seguente:

   «830. È soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali, argini e rivi in consegna ai comuni di Venezia, Mira e ai comuni di gronda lagunare ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento».
145.29. Pellicani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati i commi da 857 a 864.
145.10. Fragomeli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. A decorrere dall'anno 2021, gli enti locali accantonano al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione «Fondi e accantonamenti» un valore pari al 70 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.
145.11. Fragomeli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

  3-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: per il medesimo anno sono sostituite dalle seguenti: per i medesimi anni.
145.33. Costanzo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto anche dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
145.24. Del Barba.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto anche dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
145.9. Fragomeli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 agli enti locali che non hanno rispettato, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo decreto.
145.8. Fragomeli.

  All'articolo 145 aggiungere il seguente comma:

  4. Nelle more delle decisioni del Tavolo di cui al comma precedente e visto il protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le regioni e le province autonome utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2021, a 347 milioni di euro per l'anno 2022, a 329 milioni di euro per l'anno 2023, a 134 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni dal 2021 al 2023 e sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 158 della presente legge per gli anni 2024 e 2025.
145.21. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. La disposizione di cui al comma 3 non si applica al sindaco che abbia conferito deleghe nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e dei lavori pubblici per tutta la durata del consiglio comunale».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «enti territoriali» aggiungere le seguenti: «e altre disposizioni».
145.15. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Per la regione Trentino Alto-Adige, le province autonome di Trento e Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
145.34. Elisa Tripodi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'entrata in vigore del metodo tariffario rifiuti di cui alla deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 è differita al 30 aprile 2022.
145.25. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Le operazioni di conversione di cui al precedente comma, per il solo anno 2021, non sono soggette all'applicazione dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel caso in cui l'ente locale al 31 dicembre 2020 abbia superato il limite ivi previsto.
*145.12. Buratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Le operazioni di conversione di cui al precedente comma, per il solo anno 2021, non sono soggette all'applicazione dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel caso in cui l'ente locale al 31 dicembre 2020 abbia superato il limite ivi previsto.
*145.14. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Le operazioni di conversione di cui al precedente comma, per il solo anno 2021, non sono soggette all'applicazione dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel caso in cui l'ente locale al 31 dicembre 2020 abbia superato il limite ivi previsto.
*145.4. Bruno Bossio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Le operazioni di conversione di cui al precedente comma, per il solo anno 2021, non sono soggette all'applicazione dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel caso in cui l'ente locale al 31 dicembre 2020 abbia superato il limite ivi previsto.
*145.38. Pella, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Le operazioni di conversione di cui al precedente comma, per il solo anno 2021, non sono soggette all'applicazione dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel caso in cui l'ente locale al 31 dicembre 2020 abbia superato il limite ivi previsto.
*145.16. Marattin, Del Barba.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: Sono fatte salve le spese finanziate da fondi vincolati regolarmente incassati.
145.32. Parisse.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022». Al medesimo articolo, comma 868, le parole: «A decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2022».
145.6. Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. I liberi Consorzi e le città metropolitane della regione siciliana provvedono in caso di incapienza di cassa al pagamento degli stipendi con priorità rispetto a tutti gli altri pagamenti con la sola esclusione dei pagamenti per condanne giudiziarie. All'articolo 1, comma 875 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «80 milioni» sono sostituite con: «100 milioni».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 milioni con le seguenti 780 milioni.
145.47. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. Al fine di agevolare la costituzione di nuove società, all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge numero 95 del 2012 aggiungere infine il seguente periodo: «Nel caso di gruppi societari il costo annuale sostenuto di riferimento è da considerarsi quello complessivo di gruppo. Entro detto limite il compenso degli amministratori può essere attribuito alle singole società facenti parte il gruppo».
145.2. Sani.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di contabilità degli enti locali)

  1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2021, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, anche per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dalla diminuzione delle entrate proprie dovuta all'emergenza stessa.
  2. Agli stessi fini di cui al comma 1, e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2021, anche in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono:

   a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

   b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili, anche con riferimento a squilibri di parte corrente;

   c) disporre l'utilizzo dei fondi vincolati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza;

   d) applicare al bilancio di previsione le quote vincolate di avanzo di amministrazione correlate ad entrate certe derivanti da trasferimenti da terzi e da mutui e prestiti non ancora incassati;

   e) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 dicembre 2021 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, da sottoporre alla ratifica dell'organo consiliare entro il 30 dicembre 2021.
145.09. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali)

  1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, il 30 per cento del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D riservato allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è versato direttamente al comune in cui è situato l'immobile oggetto di imposta.
  2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.139 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede:

   a) quanto a 900 milioni di euro per l'anno 2021, 550 milioni di euro per l'anno 2022 e 800 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

   b) quanto a 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 140 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022 e 240 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
145.010. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Misure in materia di imposte locali)

  1. In considerazione degli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali di attuare politiche di sostegno e rilancio economico del proprio territorio attraverso riduzione ovvero esenzione delle imposte e dei tributi locali, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo con una dotazione di 1.5000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al ristoro dei comuni che attuano le predette politiche. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
145.011. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Esenzione IMU per le dimore storiche)

  1. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis). Per tutto l'anno 2021 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex decreto legislativo n. 42 del 2004 (già legge 1089 del 1939)».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
145.015. Murelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

  1. Dopo l'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

«Art. 75-ter.

   1. Le risorse finanziarie riconosciute dallo Stato alle regioni e agli enti locali del territorio nazionale in ragione di eventi eccezionali, comprese le calamità naturali, che coinvolgono il territorio delle Province autonome, o per perseguire obiettivi strategici sul piano nazionale, sono attribuite anche alle Province autonome e agli enti locali del territorio provinciale e trasferite alle medesime Province, anche sotto forma di minor concorso agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, per essere utilizzate, secondo normative provinciali, nell'ambito del settore corrispondente a quello di destinazione per gli altri enti del territorio nazionale. Ai fini della quantificazione delle risorse spettanti si applicano i medesimi parametri applicati per gli altri enti del territorio nazionale.
   2. Il comma 1 si applica anche con riferimento ai trasferimenti disposti a fronte dell'introduzione di riduzioni di aliquote tributarie o tariffarie, di esenzioni o di agevolazioni comunque denominate in tributi o tariffe disciplinate dallo Stato a cui corrispondono tributi o tariffe disciplinati dalle Province».
145.040. Elisa Tripodi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis .
(Incentivazione all'istituzione di gestioni associate della progettazione per la redazione di progetti oggetto di possibili finanziamenti europei)

  1. Al fine di incentivare l'assunzione da parte dei comuni e delle Unioni di Comuni di figure specializzate nella ricerca di finanziamenti europei e nell'euro-progettazione, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni di cui al presente comma non concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
*145.02. Gavino Manca, Buratti.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis .
(Incentivazione all'istituzione di gestioni associate della progettazione per la redazione di progetti oggetto di possibili finanziamenti europei)

  1. Al fine di incentivare l'assunzione da parte dei comuni e delle Unioni di Comuni di figure specializzate nella ricerca di finanziamenti europei e nell'euro-progettazione, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni di cui al presente comma non concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
*145.05. Buratti.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Modalità di riscossione della TARI)

  1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che la TARI, istituita dall'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo previsti dall'articolo 1 comma 153 lettera c) della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.
145.037. Del Barba.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Applicazione TARI)

  1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'esonero per l'anno 2021 del pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
145.013. Ribolla, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Disciplina TARI e termini deliberazione PEF)

  1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, il metodo di calcolo della TARI secondo la Deliberazione Arera n. 443/2019 verrà applicato dall'esercizio 2021.
145.018. Covolo, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Gava.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria – Canone Unico)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 816 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

   b) al comma 836 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

   c) al comma 837 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

   d) al comma 843 le parole: «2020» sono sostituite con le parole: «2021»;

  2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
145.028. Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Rimessione in termini per gli obblighi di registrazione degli interventi degli enti locali)

  1. Gli interventi degli enti locali che non rientrano tra quelli previsti dagli articoli da 54 a 60 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le agevolazioni obbligatorie disposte per legge a norma dell'articolo 177 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 78 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 26, possono essere registrati – qualora rientranti nella disciplina degli aiuti di Stato – nel Registro nazionale aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 nonché per gli interventi nei settori agricoltura e pesca nei registri SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA – Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, e identificati, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA–CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 115 del 2017 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati, entro il 31 dicembre 2021.
  2. Sono fatti salvi gli interventi già effettuati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.
145.01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Facoltà di assunzione del personale negli Enti locali in base alla sostenibilità finanziaria)

  1. I comuni collocati nella fascia con moderata incidenza nella spesa di personale, ovvero al di sopra del valore soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, come individuato dalla tabella 1 dell'articolo 4 del decreto del 17 aprile 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, e al di sotto della tabella 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto, sono svincolati dagli obblighi di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni.
145.027. Badole, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali)

  1. Tenuto conto anche dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'obbligo di accantonamento disposto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è sospeso, senza obbligo di recupero, per gli anni 2020, 2021, e 2022. Le risorse così liberate, sono interamente destinate agli obblighi di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 nella missione Fondi e accantonamenti.
  2. Le risorse accantonate al fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 con la delibera del consiglio comunale di approvazione del rendiconto di gestione 2019 possono essere interamente destinate, senza obbligo di recupero, agli obblighi di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 nella missione Fondi e accantonamenti.
  3. Gli enti locali che hanno fatto ricorso alla speciale procedura disciplinata dall'articolo 39-quater del decreto-legge n. 162 del 2019, possono utilizzare le risorse di cui al comma 2 per ridurre l'importo del disavanzo accertato, a tal fine approvando un nuovo piano di recupero in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
145.021. Fragomeli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Perdite società partecipate)

  1. L'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non trova applicazione con riferimento ai risultati negativi delle società partecipate registrati nel 2020 quale conseguenza delle misure adottate dallo Stato al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
145.025. Pellicani.

  Dopo l'articolo 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)

  1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
*145.060. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)

  1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
*145.034. Pastorino, Fornaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)

  1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
*145.020. Navarra, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Tariffe servizio idrico isole minori)

  1. Per le annualità 2020, 2021 e 2022 per i comuni delle isole minori che esercitano anche in via sostitutiva l'attività di gestione del Sistema Idrico Integrato e nei quali ricorrano particolari condizioni di Dissesto, Predissesto e/o Squilibrio finanziario certificato, le entrate derivanti dalla riscossione della tariffa a copertura del costo del servizio non concorrono alla determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) previsto dall'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
145.024. Navarra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Misure per aumentare le entrate derivanti dal settore energetico)

  1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle parole: «trentasei mesi»;

   b) il comma 4 è sostituito con il seguente:

   «4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento, alla proroga, alla variazione dei programmi di lavoro o delle quote di titolarità, alla rinuncia e alla riduzione di area di permessi di prospezione e di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi proseguono il loro corso. Fino alla data di emanazione degli eventuali provvedimenti di revoca di cui al comma 8, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.»;

   c) i commi 5, 6 e 7 sono soppressi;

   d) al comma 8, il primo periodo, il quinto e il sesto periodo sono soppressi, al secondo periodo le parole «sospesi ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4» e al terzo periodo dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono aggiunte le parole: «e di accumuli»;

   e) al comma 10 le parole: «Al venir meno della sospensione di cui al comma 6» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dall'1 gennaio 2021»;

   f) il comma 13 è soppresso.

  2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinate, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
145.07. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo l'articolo 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Disposizioni per la valorizzazione delle reti di distribuzione di gas naturale di proprietà degli Enti locali e per il rilancio investimenti nel settore)

  1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la valorizzazione delle reti e degli impianti di distribuzione e misura di titolarità di un ente locale o di una società patrimoniale delle reti, nel caso essi vengano ceduti in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, avviene in base al valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida emanate dallo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito con legge 9 agosto 2013. n. 69. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiorna la conseguente disciplina regolatoria entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  2. La verifica degli scostamenti del valore di rimborso nei casi di cui al comma 1 da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è svolta in base ai criteri di semplificazione indicati nelle modifiche introdotte ai sensi del comma 3 al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, ed è effettuata prima della pubblicazione del bando di gara. La stessa Autorità riconosce in tariffa al gestore subentrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.
  3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, al fine di adeguarli alle disposizioni dei commi 1 e 2, nonché per introdurvi disposizioni al fine di prevedere:

   a) la semplificazione delle procedure di verifica dello scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette nei casi in cui il valore di rimborso sia conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, e in cui lo scostamento stesso rientri in una serie di casistiche che tengano conto delle diverse situazioni dei comuni negli ambiti e della valorizzazione della RAB;

   b) modifiche alla valenza temporale dei documenti di gara al fine di semplificare la redazione dei bandi;

   c) la riprogrammazione dei termini per lo svolgimento delle gare d'ambito a partire dal 1° luglio 2021, in modo da articolarne lo svolgimento nell'arco di un periodo di quattro anni.

  4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta i provvedimenti in termini regolatori atti a favorire l'aggregazione tra gli operatori medio-piccoli del settore della distribuzione.
  5. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aggiornano il decreto ministeriale 21 aprile 2011 in materia di salvaguardia dell'occupazione nelle società di distribuzione del gas.
  6. Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ambiti che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento della entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo.
  7. I termini per le regioni e per il Ministero dello sviluppo economico relativi alla possibile nomina di un commissario ad acta ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 63, decorrono dalle nuove date di riprogrammazione delle gare stabilite ai sensi del comma 3, lettera c).
145.06. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente articolo:

Art. 145-bis.
(Accertamento della situazione finanziaria degli enti del Servizio sanitario regionale)

  1. Ai fini della ricognizione e dell'accertamento della situazione finanziaria e dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2020 dagli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, il Comandante regionale della Calabria del Corpo della Guardia di finanza è nominato Commissario straordinario.
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario definisce, d'intesa con il Ministero dell'economica e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il set informativo da acquisire per la ricognizione dei debiti degli enti di cui al comma 1. Il Commissario straordinario predispone, nello stesso termine ed anche avvalendosi di SOGEI S.p.A., una piattaforma digitale dedicata all'acquisizione dei dati da parte dei creditori.
  3. I titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili relativi a prestazioni rese, a qualunque titolo, nei confronti degli enti del Servizio sanitario regionale calabrese e maturati alla data del 31 dicembre 2020 trasmettono, entro il termine di 120 giorni dall'insediamento del Commissario di cui al precedente comma, il proprio titolo ai fini della ricognizione della massa debitoria degli enti di cui al comma 1.
  4. Il Commissario straordinario verifica, avvalendosi del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la validità dei titoli trasmessi. Entro il 31 dicembre 2021, il Commissario straordinario redige lo stato passivo dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale.
  5. Lo stato passivo dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale è trasmesso dal Commissario straordinario, nel termine di 60 giorni dalla adozione, al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, unitamente ad una proposta di ristrutturazione dei debiti, la quale è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
  6. Il decreto di approvazione è trasmesso al tribunale di Catanzaro il quale pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, con liberazione di essi dai debiti residui nei confronti dei creditori ed è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni degli Enti del servizio sanitario della regione Calabria e della regione Calabria medesima. Contro tale provvedimento può essere proposto ricorso alla Corte di Cassazione per motivi di legittimità.
  7. All'attuazione del piano di ristrutturazione il Commissario straordinario procede, ove occorra, tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità. Il Commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria dalla data di entrata in vigore della presente legge.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, a valere sulla quota di riserva per interventi urgenti della delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019.
145.036. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Estensione agevolazioni su occupazioni suolo pubblici esercizi)

  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, per l'anno 2021 le disposizioni di cui all'articolo 181, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come successivamente ed ulteriormente modificato, si applicano con riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio al 30 giugno, anche con riferimento al canone di cui all'articolo 1, comma 816 della legge 30 dicembre 2019, n. 160.
  2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano anche le occupazioni di suolo pubblico le imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443, gli esercizi di vicinato e i panifici, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera f-bis e dell'articolo 4 comma 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, esclusivamente nei casi in cui i regolamenti comunali consentano anche a tali tipologie di imprese la concessione di suolo pubblico per il consumo sul posto.
  3. Per il ristoro delle minori entrate di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 dell'importo di 500 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  4.All'onere derivante del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
145.046. Paternoster, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo l'articolo 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Estensione agevolazioni su occupazioni suolo pubblici esercizi)

  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da virus COVID- 19, per l'anno 2021 le disposizioni di cui all'articolo 181, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come successivamente ed ulteriormente modificato, si applicano con riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio al 30 giugno, anche con riferimento al canone di cui all'articolo 1, comma 816 della legge 30 dicembre 2019, n. 160.
  2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano anche le occupazioni di suolo pubblico le imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443, gli esercizi di vicinato e i panifici, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera f-bis) e dell'articolo 4 comma 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, esclusivamente nei casi in cui i regolamenti comunali consentano anche a tali tipologie di imprese la concessione di suolo pubblico per il consumo sul posto.
  3. Per il ristoro delle minori entrate di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 dell'importo di 600 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  4. All'onere derivante del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 209.
145.047. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

  1. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
145.048. Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
145.032. Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Cessione dei crediti commerciali-costi unitari per fattura)

  1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: «40 euro» sono inserite le seguenti: «, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,».
145.035. Pastorino, Fornaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Cessione dei crediti commerciali-costi unitari per fattura)

  1. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole: «un importo forfettario di 40 euro» e prima delle parole: «a titolo di risarcimento del danno» aggiungere le parole: «, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,».
145.049. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 145, inserire il seguente:

Art. 145-bis.
(Sospensione quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti SpA alle regioni a Statuto Ordinario)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 111, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche per l'anno 2021. Ai relativi oneri, per il medesimo anno, pari a 343,2 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, di cui 4,3 milioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote di capitale, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari».
145.029. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
  2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*145.050. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
  2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*145.051. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
  2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*145.031. Pastorino, Fornaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 36-bis.
(Incremento limite annuo di compensazione dei crediti d'imposta tramite modello F24)

  1. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) e parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021»;

   b) dopo le parole: «1 milione di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
145.019. Tateo, Gusmeroli, Cavandoli, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Norme per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

  1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 il comma 22, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «È istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal sindaco di Venezia, dal sindaco della città metropolitana di Venezia ove diverso dal sindaco di Venezia, dal sindaco di Chioggia e dal sindaco di Cavallino Treporti o loro delegati, nonché da due rappresentati dei comuni di Mira in rappresentanza di Codevigo e Campagna Lupia e Jesolo in rappresentanza di Quarto d'Altino e Musile di Piave».
  2. Alla legge 29 novembre 1984, n. 798, ovunque ricorrano le parole «comuni di Venezia e Chioggia» sono sostituite dalle seguenti: «comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino Treporti, Mira e Jesolo».
145.038. Pellicani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 145-bis.
(Agevolazioni per le attività d'impresa di intrattenimento ed esenzione IMU)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordato per ciascun mese.
  2. Per l'anno 2021 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/4, D/3 e D/6 qualora il proprietario abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.
  3. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
145.014. Ribolla, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 816 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

    2) al comma 836 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

    3) al comma 837 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

    4) al comma 843 le parole: «2020» sono sostituite con le parole: «2021».

  2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
145.052. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 816 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

   b) al comma 836 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

   c) al comma 837 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

   d) al comma 843 le parole: «2020» sono sostituite con le parole: «2021».

  2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
145.033. Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 816 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

    2) al comma 836 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

    3) al comma 837 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

    4) al comma 843 le parole: «2020» sono sostituite con le parole: «2021».

  2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 209.
145.053. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

(Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd Canone unico))

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 816 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

   b) al comma 836 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

   c) al comma 837 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

   d) al comma 843 le parole: «2020» sono sostituite con le parole: «2021».
145.04. Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 145, è aggiunto il seguente:

Art. 145-bis.

  1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 792 è inserito il seguente:
  792-bis. Al fine di favorire il contrasto all'evasione fiscale nei comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 31 dicembre 2020 risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale nonché o in attesa della delibera di approvazione o diniego sul piano stesso della sezione regionale della Corte dei conti, nonché nei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il fondo di cui al primo periodo è annualmente ripartito con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento tra i comuni che nell'ultimo rendiconto approvato dal Consiglio o dalla Giunta, o dai dati di preconsuntivo, registrano rispetto all'esercizio precedente/alla media del triennio precedente un incremento di almeno il 10 per cento della capacità di riscossione, in conto competenza e in conto residui, dei titoli primo e terzo delle entrate, in proporzione al predetto incremento e nel limite massimo di euro 20 per abitante. Per gli enti in dissesto finanziario la capacità di riscossione è calcolata considerando anche l'attività svolta dall'organo straordinario di liquidazione. Con l'esclusione degli enti in dissesto finanziario, il fondo non è erogato agli enti in ritardo nell'approvazione dei rendiconti, a meno che non abbiano regolarmente inviato almeno i preconsuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'anno 2021 il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro il 31 gennaio 2021.
145.041. Tucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

  1. Gli immobili delle società costituite ai sensi dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 non sono soggetti all'imposta municipale propria nei limiti in cui l'imposta non era dovuta prima del trasferimento.
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 3.
  3. A decorrere dall'anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro annui. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali
145.054. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 145, inserire il seguente:

Art. 145-bis.
(Modifiche all'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020)

  1. Al comma 3, sono apportate le modifiche che seguono:

   a) al primo periodo sono soppresse le parole: «con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;

   b) è aggiunto in fine il periodo che segue: «A tal fine il personale deve essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali pubbliche, e aver maturato negli ultimi otto anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, anche sommando periodi riferiti ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, o svolti con contratti di lavoro flessibili o con contratti di lavoro riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
145.055. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente articolo:

Art. 145-bis.

  1. Per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti le spese previste per la figura del segretario comunale non vengono computate fra quelle rientranti le spese del personale. Per le finalità di cui al secondo periodo è autorizzata la spesa di 117 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: – 117.000.000;
    CS: – 117.000.000.

   2022:

    CP: – 117.000.000;
    CS: – 117.000.000.

   2023:

    CP: – 117.000.000;
    CS: – 117.000.000.
145.056. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 145, inserire il seguente:

Art. 145-bis.

  1. I beni costituiti da sedi viarie, piazze, giardini pubblici e parchi urbani, attualmente classificati come demanio marittimo ma ricadenti in aree completamente urbanizzate o prive di diretta connessione con i pubblici usi del mare, su richiesta dei comuni presentata al Capo del Compartimento marittimo, possono essere sdemanializzati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, e ceduti a titolo gratuito agli stessi comuni; la richiesta deve essere corredata della nuova definizione della dividente demaniale rappresentata con l'utilizzo del sistema informativo del Demanio Marittimo (SID). I beni indicati al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 articolo 28 sono esclusi da tale sdemanializzazione.
145.042. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145.

  1. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».
145.057. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  All'articolo 145, aggiungere il seguente:

  4. I termini previsti per le regioni dall'articolo 18, comma 1, lettera b) e c), del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per i rendiconti e al 30 novembre per i bilanci consolidati.
145.058. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 145-bis.
(Disposizioni per la promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti)

  1. Al fine di promuovere l'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti e con l'obiettivo di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, al decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018 «Promozione dell'uso del biometano nel settore dei trasporti», sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 10, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

   b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo».

  2. All'articolo 6, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

   «12-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto».

  3. All'articolo 8, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti».
145.08. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Estensione agevolazioni su occupazioni suolo pubblici esercizi)

  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, per l'anno 2021 le disposizioni di cui all'articolo 181, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come successivamente ed ulteriormente modificato, si applicano con riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio al 30 giugno, anche con riferimento al canone di cui all'articolo 1, comma 816 della legge 30 dicembre 2019, n. 160.
  2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano anche le occupazioni di suolo pubblico le imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443, gli esercizi di vicinato e i panifici, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera f-bis) e dell'articolo 4 comma 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, esclusivamente nei casi in cui i regolamenti comunali consentano anche a tali tipologie di imprese la concessione di suolo pubblico per il consumo sul posto.
  3. Per il ristoro delle minori entrate di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 dell'importo di 150 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  4. All'onere derivante del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
145.059. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

  1. All'articolo 12 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) il primo periodo è soppresso;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 2, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti anche i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti delle società partecipate»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Costituisce danno erariale sia il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subìto dalle società partecipate da amministrazioni pubbliche, sia il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subìto dagli enti pubblici partecipanti alle predette società, ivi compreso, in quest'ultimo caso, il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti, o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione».
145.039. Buompane, Maraia, Manzo, Caso.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Cessione a terzi dei crediti commerciali verso gli enti locali)

  1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
145.022. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli, Patassini.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Rimessione in termini per gli obblighi di registrazione degli interventi degli enti locali)

  1. Gli interventi degli enti locali che non rientrano tra quelli previsti dagli articoli da 54 a 60 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le agevolazioni obbligatorie disposte per legge a norma dell'articolo 177 del medesimo provvedimento e dall'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 26, possono essere registrati – qualora rientranti nella disciplina degli aiuti di Stato – nel Registro nazionale aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nonché per gli interventi nei settori agricoltura e pesca nei registri SIAN–Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA–Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, e identificati, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA–CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati, entro il 31 dicembre 2021.
  2. Sono fatti salvi gli interventi già effettuati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.
145.03. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 145, inserire il seguente:

Art. 145-bis.
(Sospensione quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti SpA alle regioni a Statuto Ordinario)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 111, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche per l'anno 2021. Ai relativi oneri, per il medesimo anno, pari a 343,2 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, di cui 4,3 milioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote di capitale, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 relativa all'equilibrio di bilancio».
145.030. Madia, Mancini.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 145, inserire il seguente:

Art. 145-bis.

  1. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto di lavori sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi riferiti all'organizzazione del cantiere anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi.
145.044. Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 145, inserire il seguente:

Art. 145-bis.
(Applicazione imposta comunale sulla pubblicità)

  1. Per gli anni 2021 e 2022, gli enti locali possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'esonero del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni.
145.023. Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo l'articolo 145, è inserito il seguente:

Art. 145-bis.
(Contenzioso enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «il corretto funzionamento degli uffici,» sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi il comma 5 dell'articolo 7 ed il comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 65 del 1986».
145.043. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 145-bis.
(Esenzione IMU scuole paritarie)

  1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo d'imposta in corso fino al 31 dicembre 2021, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5 delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
145.012. Ribolla, Belotti, Colmellere, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Cancellazione IMU e TARI 2021 per il comparto degli allestitori)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa municipale unica sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) concernenti gli immobili e le relative pertinenze immobiliari rientranti nella categoria catastale D, C2 e C3 in uso da parte di imprese esercenti l'attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 202, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
145.016. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Gerardi, Legnaioli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 145-bis.
(Sospensione del versamento dell'imposta municipale unica per gli immobili turistici e commerciali)

  1. In relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8, nonché agli opifici e agli alberghi rientranti nelle categorie catastali D/1 e D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, i soggetti passivi dell'imposta municipale unica non sono tenuti al pagamento della medesima per l'intera quota per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente articolo, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
145.017. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo è inserito il seguente:

Art. 145-bis.
(Piano straordinario per la manutenzione e la costruzione di edifici destinati alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)

  1. Per l'anno 2021, ai comuni è attribuito un finanziamento pari a 500 milioni di euro annui per la manutenzione e la costruzione di edifici destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Le modalità di ripartizione del fondo sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2019. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni.
145.045. Novelli.

ART. 146.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2021 con: 528.000.000 euro per l'anno 2021, di 525.760.923 euro per l'anno 2022, di 525.760.923 euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: – 528.000.00;
    CS: – 528.000.000.

   2022:

    CP: – 525.760.923;
    CS: – 525.760.923.

   2023:

    CP: – 525.760.923;
    CS: – 525.760.923.
146.6. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni.
*146.4. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni.
*146.5. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni.
*146.10. Spena.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
146.7. Nobili, Del Barba.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, sostituire le parole: una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. con le seguenti: una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Tale fondo potrà essere utilizzato anche a copertura delle spese sostenute dagli enti locali per l'integrazione del sistema di trasporto pubblico con mezzi privati adibiti al servizio sostitutivo ed integrativo di linea.;

   al secondo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro trenta giorni.

  Conseguentemente, all'articolo 68, comma 1, sostituire le parole: 196,3 milioni con le seguenti: 146,3 milioni.
146.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
146.3. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, il fondo di cui all'articolo 229, comma 2-bis del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato di 20 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
146.9. Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Al fine di incentivare il trasporto sostenibile, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è destinata nella misura del 30 per cento al finanziamento dell'acquisto di minibus ed autobus a GNL (gas metano liquefatto), per il rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19».
146.8. Maraia, Caso, Buompane.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Fondo per l'edilizia scolastica nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

  1. Al fine di favorire un piano di interventi di ristrutturazione, riparazione e manutenzione degli edifici scolastici situati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
146.01. Caparvi, Patassini, Marchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

  1. In attuazione del disposto della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, è assicurata la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane individuate ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana. Le regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvedono, entro il 31 dicembre 2021 anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle Camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale.
146.04. Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza per le funzioni comunali)

  1. In relazione all'emergenza epidemiologica in atto, per l'anno 2021 i percettori di reddito di cittadinanza possono essere assegnati su richiesta dei comuni ove sono residenti, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, allo svolgimento di attività per le quali il comune registri carenza di operatori, ivi comprese di lavori socialmente utili, anche al di fuori dei progetti richiesti per il loro impiego. Si utilizza lo strumento dei contratti a termine per periodi non superiori a sei mesi, rinnovabili per ulteriori sei mesi nel limite di 7.500 euro per l'anno 2020
  2. Nei casi di cui al comma 1, il percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo comma.
  3. Il percettore del reddito di cittadinanza non può esimersi dalla chiamata del comune per più di una volta, pena la perdita, su segnalazione del comune, del beneficio del reddito. Gli oneri di cui al presente articolo sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro del lavoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.
146.03. Musella.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Risorse a favore del Polo Universitario di Latina)

  1. Al fine di accrescere l'offerta culturale e universitaria e di creare un valore aggiunto al patrimonio comunale della città di Latina, si prevede lo stanziamento della somma di 10 milioni di euro, per l'anno 2021, per l'acquisto e la ristrutturazione, da parte del comune di Latina, della sede dell'Intendenza di Finanza, ubicata presso il centro cittadino.

  Conseguentemente, al comma 209, comma 1, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 790.
146.02. Durigon, Zicchieri.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 147.

  All'articolo 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

   1. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie non profit è istituito, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie non profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017 di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali e paritari non profit, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, di 254.923.000 euro per l'anno 2022, di 299.923.000 euro per l'anno 2023, di 345.923.000 euro per l'anno 2024, di 390.923.000 euro per l'anno 2025, di 442.923.000 euro per l'anno 2026, di 501.923.000 euro per l'anno 2027, di 559.923.000 euro per l'anno 2028, di 618.923.000 euro per l'anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024.

  2. La rubrica è sostituita dalla seguente: «(Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie d'infanzia non profit. Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenziamento degli asili nido)»;
147.14. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie non profit è istituito, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie non profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del decreto legislativo n. 65/2017 di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente:

   al comma 1, dopo le parole: asilo nido comunali aggiungere le seguenti parole: e paritari non profit.

   sostituire la rubrica dell'articolo 147 con la seguente: Art. 147 (Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie d'infanzia non profit. Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenziamento degli asili nido).

  Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 640.000.000 per l'anno 2021, 680.000.000 per l'anno 2022 e 720.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209
147.16. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie no profit è istituito, al capitolo 1479, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie no profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017 di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023;

  Conseguentemente:

   al comma 1, dopo le parole: negli asilo nido comunali, aggiungere le seguenti: e paritari non profit.

   sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie d'infanzia non profit. Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenziamento degli asili nido).
147.10. De Menech.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  All'articolo 147:

   prima delle parole: Incremento delle risorse del fondo di solidarietà inserire le seguenti: Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie d'infanzia non profit.

   al comma 1 premettere il seguente:

  01. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie non profit è istituito, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie non profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017 di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023.

   all'articolo 147, al comma 1, dopo le parole: negli asili nido comunali vengono inserite le parole: e paritari non profit.
147.2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie non profit è istituito, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie non profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017 di 640 milioni di euro per l'anno 2021, di 680 milioni di euro per l'anno 2022 e di 720 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 640 milioni di euro per l'anno 2021, 680 milioni di euro per l'anno 2022 e a 720 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

   al comma 1, dopo le parole: asilo nido comunali inserire le seguenti: e paritari non profit.
147.22. Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Sostituire la rubrica la seguente: Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie d'infanzia non profit. Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenziamento degli asili nido.
147.6. Bisa, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie non profit è istituito, al capitolo 1479, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie non profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017 di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023.;

   al medesimo comma 1, dopo le parole: asili nido comunali inserire le seguenti: e paritari non profit.

  Conseguentemente:

   alla rubrica, anteporre le seguenti parole: Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie d'infanzia non profit e.

   agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 640.000.000 di euro per l'anno 2021, 680.000.000 di euro per l'anno 2022, 720.000.000 di euro per l'anno 2023, si provvede, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 640.000.000 di euro per l'anno 2021, 680.000.000 di euro per l'anno 2022, 720.000.000 di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
147.23. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie non profit è istituito, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie non profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017 di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023.

  A maggiori oneri del presente comma pari a 640.000 per il 2021, 680.000 euro per il 2022, 720.000 euro per il 2023, si provvede mediante riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
147.7. Bisa, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Gobbato, Gusmeroli.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie non profit è istituito, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie non profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023.

   Al comma 1 dopo le parole: asilo nido comunali sono aggiunte le seguenti: e paritari non profit.

  Conseguentemente:

   agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 640 milioni di euro per l'anno 2021, 680 milioni di euro per l'anno 2022 e 720 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

    a) quanto a 640 milioni di euro per l'anno 2021, 580 milioni di euro per l'anno 2022, e 720 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.;

    b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento/gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

   sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie d'infanzia non profit.
147.21. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, dopo le parole: disponibili negli asilo nido comunali, sono aggiunte le seguenti: in linea con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale così come disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
147.3. Lattanzio, Siani, Viscomi, Serracchiani, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Rizzo Nervo.

  Al comma 1, dopo le parole: asilo nido comunali inserire le seguenti: e paritarie no profit;

  dopo il comma 1, inserire il seguente:

   1-bis. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie no profit è istituito, il Fondo per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie non profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017 con una dotazione di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023. Le risorse destinate al Fondo di cui al precedente periodo sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023, si provvede incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

  Conseguentemente, alla rubrica, inserire le seguenti parole: Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie dell'infanzia non profit.
147.24. Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Marin, Ripani, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Al comma 1 dopo le parole: asilo nido comunali aggiungere le seguenti: e paritari non profit.
147.8. Bisa, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Gobbato, Gusmeroli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, con le seguenti: 528.260.923 euro per l'anno 2021, 625.760.923 euro per l'anno 2022, 675.760.923 euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: –528.260.923;
    CS: –528.260.923.

   2022:

    CP: –525.760.923;
    CS: –525.760.923.

   2023:

    CP: –525.760.923;
    CS: –525.760.923.
147.15. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, capoverso lettera d-quinquies), dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le risorse di cui alla presente lettera devono essere destinate anche al coordinamento fra terzo settore, soggetti privati ed enti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche, anche attraverso la costituzione di equipes professionali multidisciplinari, al fine di ridurre la povertà minorile, educativa e culturale e l'abbandono scolastico, promuovere l'occupabilità dei componenti delle famiglie con minori a rischio, promuovere i patti educativi di comunità ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, e finanziare progetti di scuola aperta mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche durante le ore pomeridiane o nei giorni festivi o di interruzione dell'attività didattica, nonché di altre istituzioni pubbliche o private resesi disponibili e presenti all'interno del comune di riferimento.
147.19. Gallo.

  Al comma 2, capoverso lettera d-quinquies), dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: L'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al periodo precedente deve includere lo studio del coordinamento fra terzo settore, soggetti privati ed enti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche, al fine di contrastare la povertà minorile, educativa e culturale.
147.20. Gallo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 Aprile 2020, n. 27, è aumentata di 87 milioni di euro per l'anno 2021.

  Ai maggiori oneri del presente comma pari a 87 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88
147.9. Gobbato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese, nelle periferie urbane e nei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti».
147.18. Bilotti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

   4-bis. In attuazione dei commi precedenti, per garantire la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali individuati ai successivi commi 4-ter e 4-quater del presente articolo e al fine di rafforzare e strutturare i servizi sociali territoriali, in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e integrazioni, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dell'articolo 4, comma 13, della legge 28 marzo 2019, n. 26 , nonché dell'art. 89 comma 2-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 2021 i Comuni possono ricorrere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e all'articolo 57 comma 3-septies, del 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, 126, anche a valere sulle risorse previste all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Resta fermo il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   4-ter. Al fine di assicurare la valutazione multidimensionale e la realizzazione dei progetti personalizzati ai fini dell'accesso e della continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari quale livello essenziale volto a conseguire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati, gli enti locali e gli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328 garantiscono la presenza di almeno un assistente sociale ogni 5000 abitanti. Considerate le competenze degli enti locali ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, lo Stato concorre a realizzare questo livello essenziale con i fondi di cui al comma 4-quinquies del presente articolo, con le modalità da definire mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo in Conferenza Stato Regioni.
   4-quater. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 4-bis, il termine per l'espletamento delle procedure di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2022, mentre il termine per la maturazione del requisito di cui al comma 1, lettera c) del medesimo articolo è prorogato al 31 dicembre 2021.
   4-quinquies. Tenuto conto delle attribuzioni e delle attività caratterizzanti i servizi sociali degli enti locali con riferimento alla realizzazione degli interventi previsti nei piani nazionali concernenti la non autosufficienza, la protezione delle donne, il contrasto della tratta e la tutela dei minorenni non accompagnati, nonché della necessaria integrazione con la rete degli interventi sanitari e sociosanitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le ulteriori risorse a concorrenza della spesa complessiva per attuare i livelli essenziali indicati dai precedenti commi. Con il medesimo atto vengono individuate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
147.11. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre la perequazione al 100% del fondo di solidarietà comunale.
147.17. Lovecchio.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

   4-bis. Per l'acquisto della villa storica Cavour, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021, in favore del Comune di Cavour.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 500.000.
147.5. Caffaratto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Risorse per i comuni di frontiera o rivieraschi maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

   1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per l'erogazione di contributi straordinari ai comuni di frontiera o rivieraschi maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori.
   2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209.
147.016. Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Risorse per i comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

   1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo destinato al consolidamento di contributi strutturali in favore dei comuni di frontiera interessati dalla gestione dei flussi migratori.
   2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
147.08. Brescia, Baldino, De Carlo, Lorefice, Martinciglio, Manzo, Perconti, Palmisano.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Fondo di sostegno alle prime «zone rosse»)

  1. In considerazione dei perduranti effetti economici negativi derivanti dai provvedimenti restrittivi adottati per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e della gravità con la quale l'emergenza sanitaria stessa ha interessato i comuni della provincia di Lodi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei predetti comuni.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il riparto del contributo di cui al comma 1 sulla base della popolazione residente.
  3. I comuni beneficiari destinano le risorse di cui al comma 2 a interventi di sostegno economico ai redditi di famiglie e imprese.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
147.04. Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali)

  1. Ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, svolti in maniera singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nell'ottica del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazione e dei servizi sociali definito da un rapporto fra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1:5000 in ogni ambito sociale territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto fra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1:4000, è riconosciuto, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

   a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto 1:6500 e fino al raggiungimento di un rapporto 1:5000;

   b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto 1:5000 e fino al raggiungimento di un rapporto 1:4000.

  2. Ogni anno, entro e non oltre il 28 febbraio, ciascun ambito, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

   a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito ed eventualmente direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale a tempo indeterminato (secondo la definizione di equivalente a tempo pieno) effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

   b) la suddivisione dell'impiego dei suddetti assistenti sociali per area di attività.

  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine, in sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata una quota massima pari a 180 milioni per l'anno 2021 e i seguenti. Le somme necessarie al riconoscimento dei contributi previsti per l'anno corrente (somme prenotate) e alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente (somme liquidabili) sono accertate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali annualmente entro il 30 giugno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili l'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. In caso, a seguito delle richiesta da parte degli ambiti, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima di cui sopra, si procede comunque al riconoscimento delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti, e alla riduzione percentuale dei nuovi contributi fino a capienza. Non si dà luogo all'erogazione degli incentivi di cui ai commi precedenti in caso di mancata trasmissione nei tempi dovuti delle informazioni richieste.
  4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito agli ambiti viene da questo suddiviso fra i comuni che ne fanno parte e, eventualmente, all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che eventualmente versano in situazioni di dissesto o predissesto, o comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, anche con riferimento al possibile esercizio in forma associata delle funzioni in ambito di servizi sociale.
  5. Per le finalità di cui al comma 1, a valere e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 14 agosto 2020, n. 104.
  6. Per gli stessi fini, i comuni e gli ambiti possono provvedere alla assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali, comunque di qualifica non dirigenziale, già assunti a tempo determinato che posseggano i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ovvero di quelli che, in servizio al 31 dicembre 2020 e con anzianità di servizio maturata di almeno 15 mesi, che fossero già risultati idonei all'esito di un concorso per assistente sociale a tempo indeterminato di altri enti pubblici.
  7. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni possono bandire, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possegga tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

  Conseguentemente:

   il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge n. 208 del 2015 è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2021;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 620 milioni di euro per l'anno 2021 e 320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
147.012. Lorefice, Sportiello, D'Arrando, Mammì, Lapia, Ruggiero, Ianaro, Carnevali, Marzana, Manzo, De Filippo, Sarli.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Sospensione IMU per italiani all'estero iscritti all'AIRE)

  1. Le imposte IMU e TARI gravanti sui proprietari di immobile in Italia iscritti all'AIRE, non locato o dato in comodato d'uso, non sono dovute nel biennio 2021-2022.
147.014. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Sdemanializzazione)

  1. I beni costituiti da sedi viarie, piazze, giardini pubblici e parchi urbani, attualmente classificati come demanio marittimo ma ricadenti in aree completamente urbanizzate o prive di diretta connessione con i pubblici usi del mare, su richiesta dei comuni presentata al Capo del compartimento marittimo, possono essere sdemanializzati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, e ceduti a titolo gratuito agli stessi comuni. La richiesta deve essere corredata della nuova definizione della dividente demaniale rappresentata con l'utilizzo del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID). I beni indicati al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 articolo 28 sono esclusi da tale sdemanializzazione.
147.07. Pastorino, Fornaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;

   b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:

   «g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

   All'articolo 209 sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «700 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
147.020. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Carfagna, Cassinelli, Sandra Savino, Zanettin.

  Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta la seguente lettera:

   «g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
147.019. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Carfagna, Cassinelli, Sandra Savino, Zanettin.

  Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Intervento a sostegno di aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  3. Le risorse rivenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al comma 2, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.000.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.
147.023. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Carfagna, Cassinelli, Sandra Savino, Zanettin.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Intervento a sostegno di aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 300 milioni.
147.022. Gelmini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Carfagna, Cassinelli, Sandra Savino, Zanettin.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)

  1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209, comma 1, del presente provvedimento.
147.05. Enrico Borghi, Buratti.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare e istituti di assistenza)

  1. Agli enti locali che sostengono spese per l'affidamento di minori a comunità di tipo familiare o di istituti di assistenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuta una forma di compartecipazione da parte dello Stato delle medesime spese, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Fondo per la compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare e istituti di assistenza, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021.
  3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e del Ministro della Famiglia e della disabilità e previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi incluse le modalità di riparto del fondo di cui al comma 2 e la percentuale di compartecipazione da parte dello Stato.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
147.015. Tiramani, Maggioni.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Compartecipazione alle spese dei piccoli comuni per assistenza minori)

  1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni fino a 5 mila abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Interno con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore e alla durata dello stesso.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021
147.03. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Misure urgenti in favore della solidarietà alimentare)

  1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato per l'anno 2021 di 400 milioni di euro in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare.
  2. Il riparto delle risorse previste dal comma 1 è attribuito secondo quanto disposto dall'articolo 2, ordinanza 29 marzo 2020, n. 658 del Capo del Dipartimento della protezione civile.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 400 milioni.
147.09. Scutellà.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Incremento del Fondo per le politiche della famiglia)

  1. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 223/2006, è rifinanziato per il triennio 2021- 2023 per un importo annuo non inferiore a 100 milioni di euro.
  2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento delle politiche della famiglia, vengono disciplinati i criteri e le modalità di impiego e di trasferimento delle risorse afferenti al Fondo di cui al comma precedente.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2 sostituire la parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni a decorrere dal 2022.
147.010. Grippa, D'Arrando, Mammì, Lapia, Lorefice, Ruggiero.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

  1. All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021»;

   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «4. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1 lettera a) possono essere spese fino a giugno 2021».
147.013. Del Barba.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

   Al fine di incentivare la ripresa delle attività educative, ludiche e ricreative dei bambini e dei ragazzi fortemente penalizzate dall'emergenza sanitaria da COVID-19, con particolare riguardo a interventi, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza, anche all'aperto e nell'ambito di centri e campi estivi a favore dei bambini e dei ragazzi, con decreto del dipartimento delle politiche della famiglia è emanato un nuovo Avviso pubblico per l'anno 2021, finalizzato prioritariamente a finanziare i progetti presentati e valutati favorevolmente ma non finanziati per esaurimento delle risorse dell'Avviso EducCare firmato in data 10 giugno 2020 e che predetermini, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, i criteri di selezione e valutazione delle iniziative progettuali delle risorse residue. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediamente le risorse del Fondo per le politiche della famiglia che è a tal fine corrispondentemente incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 765 milioni.
147.011. Ruggiero, D'Arrando, Ianaro, Mammì, Lapia, Lorefice.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Finanziamento dei centri estivi)

  1. All'articolo 105, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2020» aggiungere: «e 2021»;

   b) alla lettera a) dopo le parole: «da giugno a settembre 2020», aggiungere le seguenti: «e 2021».
147.025. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 non è dovuta per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 300 milioni.
147.026. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Carfagna, Cassinelli, Sandra Savino, Zanettin.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.
147.017. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Carfagna, Cassinelli, Sandra Savino , Zanettin.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Incremento indennità Sindaci)

  1. La misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione compresa tra i 3.001 e i 5.000 abitanti è incrementata del 30 per cento.
  2. Per la copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
147.01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Fondo tutela legale Sindaci)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il «Fondo nazionale per la tutela legale dei Sindaci per fatti attinenti all'esecuzione del mandato elettivo» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2021 a 2025. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al fondo di cui alla presente disposizione.
  2. Conseguentemente, ridurre di 5 milioni il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
147.02. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie private e degli enti locali del sistema nazionale istruzione)

  1. Al fine di garantirne il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole dell'infanzia paritarie private e degli enti locali di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, a decorrere dall'anno scolastico 2021/22 le risorse assegnate a dette scuole sono incrementate di 330 milioni di euro. A tal fine, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per il Programma «Istituzioni scolastiche non statali» sono incrementati di 110 milioni di euro per l'anno 2021 e di 330 milioni di euro a partire dall'anno 2022. Per le finalità di cui al comma 1 e per garantire il rispetto della priorità prevista dal comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ultimo periodo, una quota pari al 75 per cento delle risorse del Programma «Istituzioni scolastiche non statali», come incrementate dal presente articolo, è riservata alle scuole dell'infanzia paritarie.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ci cui al comma 1 dell'articolo 209.
147.027. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie private e degli enti locali del sistema nazionale istruzione)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, per garantire il rispetto della priorità prevista dal comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ultimo periodo, una quota pari al 75 per cento dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per il Programma «Istituzioni scolastiche non statali» è riservata alle scuole dell'infanzia paritarie private e degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
  2. Al fine di garantire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili in dette scuole, le risorse del Programma di cui al comma 1 sono complessivamente incrementate di 110 milioni di euro per l'anno 2021 e di 330 milioni di euro a partire dall'anno 2022.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ci cui al comma 1 dell'articolo 209.
147.06. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

  1. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dall'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 640 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 340 milioni.
147.018. Gelmini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Carfagna, Cassinelli, Sandra Savino, Zanettin.

  Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sopprimere le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica».

   All'articolo 209 sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «780 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «480 milioni».
147.021. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Carfagna, Cassinelli, Sandra Savino, Zanettin.

ART. 148

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

   3-bis. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della regione siciliana. La regione, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale. La regione siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della regione.
148.2. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. I diritti di motorizzazione relativi alle operazioni di revisione degli autoveicoli, effettuate nelle regioni a statuto speciale e province autonome da soggetti terzi autorizzati (imprese di revisione, studi di consulenza) relative alle procedure di dematerializzazione delle documentazioni gestite con procedura STA (Sportello telematico dell'Automobilista) sono di spettanza regionale. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42, la percentuale dei costi da rimborsare allo Stato, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13, è determinata nella misura del venti per cento.
148.1. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Zona franca doganale nella città di Ventimiglia)

   1. Al fine di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo economico-sociale per i territori ritenuti più svantaggiati e in applicazione dei principi comunitari di coesione e di libera concorrenza, anche nell'ottica dell'integrale riconoscimento del territorio di confine, dei gravi e permanenti svantaggi naturali degli stessi, lo Stato italiano, d'intesa con l'Unione europea, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, avvia un'attività di istruttoria della richiesta di riconoscimento di zona franca avanzata dal comune di Ventimiglia.
   2. Il comune di Ventimiglia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la regione Liguria, avanza motivata richiesta di riconoscimento di zona franca integrale al Ministero dello sviluppo economico che ne compie l'istruttoria al fine di procedere alla successiva trasmissione della documentazione alla Commissione europea.
   3. La Zona franca doganale integrale, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è realizzata per le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale. A tal fine il comune di Ventimiglia è considerato fuori della linea doganale ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43.
   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
148.03. Di Muro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della regione siciliana)

  1. Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aumentato a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2019, dei contributi ricevuti dalla regione siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 770 milioni di euro per l'anno 2021 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
148.06. Ficara, Varrica, Saitta, Licatini, Scerra, Rizzo, Paxia, Luciano Cantone, Suriano, Giarrizzo, Davide Aiello, Pignatone, Perconti, Chiazzese, Lorefice, Marzana, Alaimo, Martinciglio, Manzo.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148.
(Agevolazioni fiscali per promuovere l'insediamento di esercizi commerciali nelle aree montane nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree)

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono volte a contrastare i fenomeni di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono. A tale scopo sono istituite zone a fiscalità di vantaggio, dette zone franche montane (ZFM) ai sensi dei commi da 5 a 9 e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese situate nelle predette ZFM secondo le modalità di cui ai commi 12 e 13.
  2. Per comuni montani si intendono le aree così identificate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri, per l'individuazione da parte delle regioni delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 1.
  5. Ai fini del presente articolo, per area marginale montana deve intendersi un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive ed aree a fallimento di mercato per lo sviluppo infrastrutturale. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE, sulla base degli elementi di cui al precedente periodo, con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui al presente articolo.
  6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le regioni individuano, con specifico atto ed in conformità dei parametri indicati dal CIPE, zone montane a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri:

   1. Altimetria;
   2. Rischio di desertificazione economica e commerciale;
   3. Calo demografico nell'ultimo triennio.

  7. A livello regionale è istituito un fondo apposito per la tassazione agevolata e per la riduzione dei tributi, delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate e ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti funzioni:

   1. Promuovo nuovi insediamenti nei comuni montani;
   2. Producono e commerciano prodotti alimentari tipici delle aree montane, la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri dalla sede principale dell'attività;
   3. Rivitalizzano i comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali, ovvero dotati di un numero limitato di esercizi commerciali rispetto alla media provinciale;
   4. Offrono in un unico punto vendita una gamma di prodotti e servizi normalmente non disponibili nel comune di insediamento.

  8. Uno o più comuni o porzioni di comuni montani possono far parte delle ZFM.
  9. Con legge regionale sono definiti i criteri di applicazione delle riduzioni fiscali alle zone a fiscalità di vantaggio. La riduzione fiscale deve essere calcolata in misura non inferiore:

   1. al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti alle imprese per zone ad alta marginalità;
   2. al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti alle imprese per zone a media marginalità;
   3. al 15 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti alle imprese per zone a bassa marginalità.

  10. Le regioni ed i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.
  11. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune ad alta marginalità, classificato come montano e con una popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti, ricadono nella ZFM, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, e individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE ai sensi del comma 4.
  12. Nelle zone di cui ai commi da 5 a 10, le regioni ed i comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti.
  13. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2008, che iniziano, dopo il 1o gennaio 2021, una nuova attività economica nelle zone di cui al comma 1 possono fruire delle seguenti agevolazioni:

   1. esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e il settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo e il nono anno al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone di cui ai commi da 1 a 9, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2021 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro;
   2. esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo ed il nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle zone di cui ai commi da 5 a 10.

  14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.
  15. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'80 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni di riferimento per il cui territorio l'agevolazione viene concessa.
  16. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle aree montane, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2021, assumono lavoratori di età pari o inferiore a 35 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.
  17. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e ricadenti nelle zone franche montane nonché dei comuni ricadenti nelle zone a fiscalità di vantaggio di cui al presente articolo. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al presente comma e alla copertura dei costi derivanti. Le regioni, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al presente comma, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.
  18. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio di desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, con cadenza annuale, gli oneri derivanti dal presente articolo.
  19. Le regioni possono contribuire, con risorse definite con propria legge di bilancio, all'attuazione della presente legge.
  20. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di un importo pari a 15 milioni di euro annui.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –35.000.000;
   2022: –35.000.000;
   2023: –35.000.000.
148.05. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna)

  1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare il fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree di montagna e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività imprenditoriali, agricole e turistiche.
  2. Ai fini di cui al comma 1 sono istituite le zone franche di montagna (ZFM), all'interno delle quali le imprese usufruiscono della esenzione delle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.
  3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse mediante la disposizione di apposita normativa di dettaglio.
  4. I criteri per l'individuazione delle ZFM sono definiti dal CIPE con cadenza triennale. Il CIPE provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 2.
  5. Ciascuna regione individua con proprio atto, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, le ZFM i cui comuni insistono nel proprio territorio, tenendo conto dei seguenti criteri:

   1. numero dei residenti;
   2. altitudine;
   3. rischio di desertificazione economica e commerciale;
   4. calo demografico nell'ultimo triennio.

  6. Uno o più comuni montani, nonché porzioni di essi possono fare parte delle ZFM.
  7. Le imprese che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una ZFM usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
  8. Le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano alle imprese a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno della ZFM in cui ha sede l'impresa o sia residente in un comune con una distanza non superiore a 40 chilometri dalla medesima ZFM.
  9. Le agevolazioni di cui al comma 7 non si applicano alle imprese che operano in aree ad alto reddito derivante dal settore turistico.
  10. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le modalità applicative dei commi 7, 8, 9.
  11. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFM, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, dispongono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.
  12. Gli incentivi di cui al comma 11 consistono in:

   1. una somma corrispondente al 65 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;
   2. un contributo a fondo perduto fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione.

  13. I soggetti residenti nelle aree ubicate all'interno delle ZFM, sprovvisti della rete Internet a banda larga, sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  14. Per ciascuno degli anni 2021, 2022, e 2023 il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di un importo pari a 650 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2021: –350.000.000;
   2022: –350.000.000;
   2023: –350.000.000.
148.04. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni in materia Imposta municipale propria)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
148.02. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni finanziarie per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)

  1. Le disposizioni recate dai commi 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, ed entrano in vigore il 1o gennaio 2021.
  2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 75, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   «f-bis) i nove decimi delle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. Le quote spettanti alle province sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, dalle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, dalle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nella presente lettera sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.»;

   b) all'articolo 75-bis, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

   «3-ter. Per le accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale, nelle more dell'individuazione di modalità applicative della lettera f) del comma 1 dell'articolo 75, dal 2021 è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento un volume annuo di risorse pari a 15 milioni di euro e alla provincia autonoma di Bolzano un volume annuo di risorse pari a 10 milioni di euro.».

  3. Per i proventi di cui alla lettera f-bis) dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dal presente articolo, nonché per le accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale di cui alla lettera f) del medesimo articolo, relativi agli anni antecedenti il 2021 è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento un importo forfetario pari a 320 milioni di euro ed alla provincia autonoma di Bolzano un importo forfetario pari a 300 milioni di euro. Tali importi vengono erogati, a decorrere dal 2021, in due quote annuali pari rispettivamente a 160 e 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 209.
148.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Disposizioni per il risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della Regione siciliana, il sindaco del comune di Messina è nominato commissario straordinario per il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale della città di Messina, nonché per la demolizione degli immobili abitativi in condizioni di degrado esistenti negli ambiti territoriali di risanamento individuati dal comune, elencati nella deliberazione della giunta della regione siciliana n. 343 del 19 settembre 2018, da attuare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'incarico del commissario straordinario è a titolo gratuito e la sua durata è stabilita in tre anni.
  2. Entro sessanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi di cui al comma 1. Il piano prevede anche adeguate misure per l'attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 3 della presente legge e dalla legge della regione siciliana 6 luglio 1990, n. 10.
  3. Per l'esercizio dei compiti a esso assegnati, il commissario straordinario si avvale dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina.
  4. Ai fini della demolizione degli immobili e per la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione e l'affidamento dei lavori di ricostruzione degli immobili abitativi, il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
  5. Al commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale, aperta presso la Tesoreria dello Stato, cui sono assegnate le risorse provenienti da un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla contabilità speciale possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare al risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2022, e di 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
148.07. Siracusano, Gelmini, Prestigiacomo, Bartolozzi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 149.

  Al comma 1, lettera a) primo periodo, dopo le parole: alle regioni a statuto ordinario aggiungere le seguenti: e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:

   a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto delle risorse da destinare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 20231, 2032, 2033 e 2034;

   b) alla lettera d), capoverso, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

   c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 20231, 2032, 2033 e 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
149.12. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: contributi per investimenti inserire le seguenti: per la progettazione e.
149.19. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Pezzopane.

  Al comma 1 lettera a), dopo le parole: per la rigenerazione urbana inserire le seguenti: ivi comprese le attività di interramento dei cavi elettrici in bassa tensione.
149.32. Prestigiacomo.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati inserire le seguenti: nonché per sostenere l'opera di manutenzione e pulizia effettuata dai comuni focivi sulle aree di immissione in mare dei fiumi.
149.2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, lettera a) sostituire: 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023 con: 663 milioni di euro per l'anno 2021, di 960 milioni di euro per l'anno 2022, di 949,5 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

   2021

    CP: –528.000.000
    CS: –528.000.000

   2022

    CP: –525.760.923
    CS: –525.760.923

   2023

    CP: –525.760.923
    CS: –525.760.923
149.20. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di favorire le prestazioni ambientali degli interventi di cui al presente comma, ogni stazione appaltante individua al proprio interno un referente per il Green Public Procurement (GPP), a cui fanno capo le attività necessarie a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il referente GPP è anche il responsabile per la propria amministrazione, del monitoraggio dell'adozione dei Criteri ambientali minimi che sono comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
149.25. Ilaria Fontana.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 134 è inserito il seguente:

   «134-bis. È istituito un fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al comma 134 da assegnare alle regioni con la dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Gli importi spettanti a ciascuna regione sono definiti nelle medesime percentuali della tabella 1 di cui al comma 134 e ripartiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

   All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*149.16. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 134 è inserito il seguente:

   «134-bis. È istituito un fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al comma 134 da assegnare alle regioni con la dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Gli importi spettanti a ciascuna regione sono definiti nelle medesime percentuali della tabella 1 di cui al comma 134 e ripartiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

   All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*149.17. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dell'Accademia militare di Modena, dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e di Roma-Castelporziano, dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, dell'Accademia Navale di Livorno e della Scuola di applicazione dell'Esercito di Torino e.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro nel 2021.
149.4. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «delle Scuole militari Nunziatella di Napoli, Teulié di Milano, Douhet di Firenze, Morosini di Venezia e»;

    2) ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
149.3. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: delle scuole di province e città metropolitane.
149.31. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Il Fondo emergenza di cui al Fondo unico dell'edilizia scolastica, capitolo 8105, piano gestionale 11, di cui al comma 4-sexies dell'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis e per garantire una maggiore celerità nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,».

  2-quater. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
149.10. Piccoli Nardelli, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Orfini, Pezzopane.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*149.21. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*149.33. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  3-ter. Agli oneri di cui al precedente comma 3-bis pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
149.13. Dal Moro.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. A valere sugli investimenti di cui al comma 1, è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo annuo, per il periodo 2021-2025, da destinare ad interventi per le infrastrutture idriche ed il risanamento dei gestori del servizio idrico integrato a capitale pubblico.
149.24. Maraia, Caso, Buompane.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno 2021 non si applicano i vincoli di destinazione dei proventi di cui all'articolo 208, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i quali possono essere impiegati secondo l'ordinario principio di unità del bilancio.
149.14. Ferri, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1 è premesso il seguente:

   «01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine».
149.27. Paita, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «17 milioni per l'anno 2020» sono sostituite con: «80 milioni per l'anno 2020»;

   b) il periodo: «di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022» è soppresso.
149.5. Miceli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 3 aggiungere infine il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle parole: «1.000 milioni».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500 milioni.
149.1. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 7 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «I suddetti enti, al fine di rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, possono richiedere, secondo le modalità sopraindicate, una revisione della convezione CONSIP al fine di adeguare la fornitura alle nuove caratteristiche tecniche, in particolare afferenti alla dimensione ed alla tipologia di locomozione dei mezzi, per rispettare gli obblighi previsti dalle discipline in materia di contenimento del virus e delle nuove esigenze nate a seguito della pandemia. Tale revisione soggiace all'obbligo di implementare la flotta di veicoli che rientrano nelle categorie con alimentazione a basso impatto ambientale».
149.23. Maraia, Caso, Buompane, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».

  Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
149.8. Moretto, Paita, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».
149.26. Paita, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di accelerare la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico delle zone alluvionate della regione Piemonte di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'Ordinanza 9 novembre 2020.
  3-ter. Al fine di accelerare la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico delle zone alluvionate della regione Veneto di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'Ordinanza 1 ottobre 2020 n. 704

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
149.7. Enrico Borghi, De Menech, Gribaudo, Rotta, Zardini.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine del potenziamento della portualità peschereccia e della riqualificazione dell'ambito portuale del Comune di Bisceglie è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2022.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
149.28. Enrico Borghi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di accelerare la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico delle zone alluvionate della regione Veneto di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza 1° ottobre 2020 n. 704.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
149.6. De Menech, Rotta, Zardini.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di promuovere l'attrazione degli investimenti nelle isole minori da realizzare a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
149.11. Lacarra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per sostenere l'impegno finanziario dovuto alla scelta di mantenere a proprie spese l'Ufficio del Giudice di Pace e tutti i servizi ad esso relativi, la Regione Toscana è autorizzata ad erogare contributi straordinari per l'importo di euro 50.000,00 per l'anno 2021 a ciascuno dei seguenti comuni: Arcidosso (GR), Carrara (MS), Castelnuovo Garfagnana (LU), Cecina (LI), Empoli (FI), Montepulciano (SI), Piombino (LI), Pontedera (PI), Pontremoli (MS), Portoferraio (LI), San Miniato (PI), Volterra (PI).

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,4 milioni.
149.15. Ferri, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021, da assegnare al comune di Latina ai fini dell'acquisto al patrimonio comunale degli immobili dell'Intendenza di Finanza e la riqualificazione, valorizzazione e trasformazione in servizi universitari. Il comune provvede al cambio di destinazione d'uso degli immobili. All'onere derivante dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
149.9. Durigon.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Incremento delle risorse a sostegno delle politiche abitative)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, viene assegnata una ulteriore dotazione di fondi pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 2023, al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, al fine di agevolare i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa, come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
  2. Per le medesime finalità, la dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il comma 1-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dal seguente:

   «1-quater. L'applicazione della norma è esclusa, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela del diritto all'acqua e delle condizioni igienico-sanitarie.».

  4. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli allacci del servizio idrico e igienico sanitario negli insediamenti informali.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 730 milioni di euro per l'anno 2021, 430 milioni di euro per l'anno 2022, 430 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
149.018. Daga, Baldino, Deiana, Ilaria Fontana, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo, Maglione.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Incremento delle risorse a sostegno delle politiche abitative)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 così come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 viene assegnata una ulteriore dotazione di fondi pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 2023, al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, al fine di agevolare i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa, come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 approvato con legge 23 maggio 2014, n. 80.
  2. Per le medesime finalità, la dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 730 milioni di euro per l'anno 2021, 430 milioni di euro per l'anno 2022, 430 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
149.019. Daga, Baldino.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza)

  1. Nel triennio 2021-2023, le risorse di cui al Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza di cui all'articolo 1, commi dal 52 al 58 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono incrementate di euro 25 milioni per ciascuna annualità.

  Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 209 è ridotto di pari importo.
*149.06. Gavino Manca, Buratti.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza)

  1. Nel triennio 2021-2023, le risorse di cui al Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza di cui all'articolo 1, commi dal 52 al 58 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono incrementate di euro 25 milioni per ciascuna annualità.

  Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 209 è ridotto di pari importo.
*149.023. Buratti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Istituzione del Fondo per l'esercizio delle funzioni di Protezione Civile dei Comuni)

  1. Al fine di garantire un Piano nazionale delle attività di protezione civile condotte dai comuni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 1 del 2018, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo di Protezione Civile per la prevenzione dei rischi nei Comuni», al quale sono assegnate le risorse di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione del presente articolo. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli ottimali per lo svolgimento a livello comunale, o sovracomunale in caso di forma gestioni associate, delle attività di protezione civile , quali funzioni fondamentali dei comuni ai sensi dell'articolo 2 del succitato decreto legislativo n. 1 del 2018.
  2. Per l'anno 2021 le risorse di cui al comma 1, cui accedono in via prioritaria i comuni che hanno disciplinato l'ordinamento dei propri uffici, oltre alle procedure e modalità di organizzazione della propria azione amministrativa relativa alle attività di protezione civile, sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:

   a) predisposizione o aggiornamento dei piani comunali o di ambito di protezione civile, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche nelle forme associative e di cooperazione previste;

   b) reperimento di strutture, beni strumentali e mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile in ambito comunale o sovracomunale;

   c) reperimento di personale qualificato.

  3. Per gli anni successivi al 2021 le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad interventi da individuarsi
  4. Con riferimento agli interventi di cui alla lettera c) del precedente comma 2, la spesa corrispondente al trattamento economico del responsabile del servizio di protezione civile che opera nei comuni, anche in forma associata, non si computa ai fini delle limitazioni alla capacità assunzione dei comuni medesimi.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
149.028. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Fondo regionale protezione civile)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.
149.027. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Eliminazione sanzioni per mancato perfezionamento dell'adesione a pagoPA)

  1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il terzo periodo è abrogato.
149.029. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Riequilibrio dei contratti in corso)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a compensare i maggiori costi subiti dagli operatori economici nel settore scolastico e socio-sanitario allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei servizi previsti dai contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 ne abbia temporaneamente sospeso l'esecuzione ovvero ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere. Gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse su base regionale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro l'anno, a partire dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
149.024. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Fondo qualità dell'aria in ambiente urbano)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.
  2. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

   a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

   b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2020-2022, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 474-bis, destinate prioritariamente all'adozione da parte dei comuni e delle città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:

   a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

   b) incentivazione dell'intermodalità;

   c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;

   d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;

   e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

   f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

   g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

   h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

   Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
149.026. Pella.

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Promozione della dismissione di immobili pubblici)

  1. Al fine di favorire la dismissione di immobili di proprietà dello Stato, delle regioni e degli enti locali, il cambio di destinazione d'uso degli immobili ceduti è sempre esente da oneri, anche in caso di frazionamenti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni e sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 495 milioni.
149.031. Novelli.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente;

Art. 149-bis.

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell'anno successivo».
149.032. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Misure per favorire la realizzazione di opere di messa in sicurezza contro il rischio di dissesto idrogeologico)

  1. Gli importi dei mutui della Cassa depositi e prestiti S.p.A. concessi ai sensi dell'articolo 16, comma 17, della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e non ancora erogati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere erogati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e utilizzati dai comuni beneficiari, previo parere favorevole dei Ministeri competenti, anche ai fini della realizzazione di opere di messa in sicurezza di zone a rischio di dissesto idrogeologico site nel territorio del comune interessato.
149.03. De Luca.

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2. La detrazione di cui al periodo precedente è ripartita in cinque quote annuali costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. In alternativa, il contribuente può optare per la cessione di un credito d'imposta, anche sotto forma di sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarne entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per l'esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente, in conformità alle disposizioni dell'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2020, n. 77.

   Ai maggiori oneri pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
149.09. Moretto, Paita, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2. La detrazione di cui al periodo precedente è ripartita in cinque quote annuali costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. In alternativa, il contribuente può optare per la cessione di un credito d'imposta, anche sotto forma di sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarne entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per l'esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2020, n. 77.
149.021. Paita, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Misure in materia di locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità)

  1. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti, e con riferimento a quanto previsto all'articolo 213, comma 2, l'ANAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Banca d'Italia, sentita l'Assilea e le associazioni maggiormente rappresentative del settore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione redige bandi-tipo secondo i principi contenuti nell'articolo 187 del decreto legislativo n. 50 del 2016.».
149.017. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   a-bis) Nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro sino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.
149.04. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Modifiche all'articolo 1 commi 29-32 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»)

  1. Per l'anno 2020, il termine previsto al comma 32 della legge n. 160 del 2019 articolo 1, entro cui il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori, è prorogato al 28 febbraio 2021.
  2. I contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, previsti per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) pari, complessivamente, a 497.220.000 euro, compresi i contributi aggiuntivi per lo stesso anno, come stabilisce l'articolo 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, inserito dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere destinati anche ad ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 30 del decreto n. 34 del 14 maggio 2019 convertito in legge n. 58 del 2019.
  3. Relativamente agli interventi di efficientamento e innovazione dei servizi di illuminazione pubblica, i contributi possono altresì essere destinati all'acquisto bonario per il riscatto degli impianti di pubblica illuminazione in proprietà di terzi.
  4. Relativamente ad interventi di installazione da parte dei comuni di impianti di produzione rinnovabile e di creazione di una comunità energetica locale, i contributi possono altresì essere finalizzati all'acquisizione di impianti rinnovabili preesistenti, purché fino al 20 kw di potenza, in proprietà di terzi.
149.025. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.

  1. All'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., la lettera a) è sostituita con la seguente:

   a) predisporre e approvare uno o più piani delle opere pubbliche, comprensivi degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi, o delle opere di urbanizzazione necessarie alla eventuale delocalizzazione delle opere pubbliche danneggiate, nonché dei costi di acquisizione delle aree necessarie alla delocalizzazione. Questi costi sono ammissibili a contributo, in quanto non imputabili a dolo o colpa delle amministrazioni, dei conduttori o operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e i costi relativi alle opere di urbanizzazione e acquisizione delle aree e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili.
149.05. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Incremento Fondo progettazione Enti Locali)

  1. All'articolo 1, comma 51, legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031» sono sostituite con le parole: «170 milioni di euro per l'anno 2021, di 256 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031».

  Conseguentemente, ridurre di 42 milioni per il 2021, 86 milioni per il 2022 e 300 milioni per l'anno 2023 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
149.02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.

  1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera b), sostituire le parole: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni» con le seguenti: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2021 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».
149.033. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari)

  1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al successivo comma 5.
149.030. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Istituzione di un Fondo per lo sviluppo dei capoluoghi di regione)

  1. Al fine di assicurare ai comuni dei capoluoghi di regione, con particolare riguardo a quelli del centro-sud, ancorché in disavanzo di amministrazione, le risorse necessarie a sostenere le spese per il recupero e lo sviluppo estetico, urbanistico e architettonico dei quartieri popolari, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro.
  2. Le disposizioni di attuazione e i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
149.010. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Reti Wimax per la didattica a distanza nelle aree bianche)

  1. Per consentire la didattica a distanza anche agli studenti residenti nelle «aree bianche», il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'installazione di ripetitori per la connessione a banda larga del tipo Wimax, per assicurare la copertura delle aree non raggiunte da rete internet in cui vi sia popolazione in età scolare che ne faccia richiesta al proprio comune.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è delegato, entro 60 giorni, ad emanare uno o più decreti per gli adempimenti previsti al comma 1.
  3. Le misure adottate ai sensi dei commi precedenti sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. I maggiori oneri derivanti dal presente articolo sono coperti da un definanziamento di pari misura del Fondo per il Reddito di Cittadinanza.
149.015. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Misure di sostegno alle attività pregiudicate dal crollo del viadotto di Albiano)

  1. Per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul fiume Magra, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa, al fine di erogare un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività economiche e produttive non industriali con sede legale o unità produttiva nella frazione di Albiano del comune di Aulla (MS).
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,5 milioni.
149.013. Ferri, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Ristrutturazione ex convento Santa Margherita)

  1. È autorizzata la spesa di 750 mila euro per l'anno 2021, 450 mila euro per l'anno 2022 e 300 mila euro per l'anno 2023 a finanziamento dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio «ex Convento Santa Margherita» in comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo, finalizzato a realizzare un centro destinato a servizi assistenziali.
  2. Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –750.000.
   2022: –450.000.
   2023: –300.000
149.01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Rifinanziamento fondi per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798)

  1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 29.
149.011. Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti la rete idrica del Comune di Reitano)

  1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, di cui all'articolo 150 comma 1 lettera a), è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti la rete idrica del comune di Reitano predisponendo interventi di manutenzione straordinaria e del rifacimento totale della rete idrica.
  2. Alla copertura degli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma 1, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2021, si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di cui al comma 1-quater dell'articolo 150. (Perequazione infrastrutturale)
149.014. Scoma, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.

  1. Al fine di sostenere le attività di promozione del centro congressuale «La Nuvola» è attribuito in favore di Eur Spa uno stanziamento straordinario di 500.000 euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500 mila euro per l'anno 2021.
149.034. Prestipino, Mancini.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Contributo al Comune di Pontremoli per la progettazione e per la realizzazione dei lavori di ripristino del Ponte Zambeccari)

  1. Per fronteggiare le gravi conseguenze sofferte in conseguenza della chiusura al traffico veicolare e pedonale del ponte di principale utilizzo nel centro cittadino denominato «Ponte Zambeccari» dal 23 maggio al 24 settembre 2020 e da allora soggetto a transitabilità alternata e limitata, oltre che per contribuire a sostenere il Comune di Pontremoli (MS) nella progettazione e nella realizzazione delle opere di rispristino e messa in sicurezza del ponte, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
149.016. Ferri, Nobili, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.

  1. Al fine di consentire i necessari interventi strutturali finalizzati alla la riapertura del nosocomio «Vittorio Cosentino» di Cariati (Cosenza), per la sua funzione strategica in un territorio carente di mobilità e di altri servizi sanitari e assistenziali, nonché presidio indispensabile a garantire il diritto alla salute dei residenti, sono stanziati 10 milioni di euro per il 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –10.000.000
149.022. Torromino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Risanamento delle aree degradate della città di Messina ed edilizia residenziale pubblica)

  1. Al fine di predisporre ed avviare un piano di risanamento delle aree degradate della città di Messina finalizzato alla riqualificazione, demolizione delle baracche ed altri alloggi in condizione di degrado esistenti nella cerchia urbana della città ed alla costruzione o acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 765 milioni.
149.020. Raffa.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 149 aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Misure per la prosecuzione del processo di sdemanializzazione e valorizzazione del comprensorio denominato «Falconera» nel comune di Caorle)

  1. Al fine di consentire il proseguimento del processo di sdemanializzazione e valorizzazione del comprensorio denominato «Falconera», già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Caorle, anche per l'anno 2021, le aree e le costruzioni, identificate al Fg. 34 del catasto di Venezia, al catasto terreni con mapp. 24-499-693-1339-1341-13556-1166-1167-1207-1209 e catasto fabbricati mapp. 23-499-693-1339-1341-1356, sono trasferite al patrimonio disponibile del comune di Caorle ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2. All'area demaniale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177. L'attribuzione delle aree del demanio statale al patrimonio disponibile del Comune di Caorle, fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge n. 177 del 1992 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati. Gli oneri provenienti dall'attuazione del presente articolo si valutano in 200.000 euro per l'anno 2021 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2021: –200.000
   2022: –100.000
   2023: –100.000
149.012. Fogliani, Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 150

  Al comma 1 capoverso articolo 22, comma 1, sostituire le parole entro e non oltre il 30 giugno 2021 con le seguenti entro e non oltre 31 gennaio 2021.

  Conseguentemente al comma 1-quater sostituire le parole Entro sei mesi con le seguenti Entro il 28 febbraio 2021.
150.13. Conte, De Lorenzo, Pastorino.

  All'articolo 1 capoverso articolo 22, comma 1, dopo le parole: Ministro per il Sud e la coesione territoriale inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
150.15. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

  Al comma 1 capoverso articolo 22 dopo le parole: dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome sono aggiunte le seguenti: , nonché dell'Anci e dell'UPI.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 1-quinquies sostituire le parole: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,.
*150.4. Buratti

  Al comma 1 capoverso articolo 22 dopo le parole: dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome sono aggiunte le seguenti: , nonché dell'Anci e dell'UPI.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 1-quinquies sostituire le parole: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,.
*150.6. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 1 capoverso articolo 22 dopo le parole: dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome sono aggiunte le seguenti: , nonché dell'Anci e dell'UPI.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 1-quinquies sostituire le parole: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,.
*150.7. Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1 capoverso articolo 22 dopo le parole: dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome sono aggiunte le seguenti: , nonché dell'Anci e dell'UPI.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 1-quinquies sostituire le parole: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,.
*150.14. Pella, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) vulnerabilità ambientale del territorio.
150.8. Deiana.

  Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, lettera e), aggiungere in fine le seguenti: ,con particolare riferimento alle zone climatiche più fredde;

  Conseguentemente

  Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, lettera g), dopo le parole: specificità insulare aggiungere le seguenti: e dei comuni montani in zona climatica F;
  Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, lettera g), dopo le parole: derivante dall'insularità aggiungere le seguenti: e dai territori montani;
  Al comma 1, capoverso articolo 1-ter, aggiungere in fine le seguenti: Nella definizione degli standard di riferimento particolare attenzione andrà rivolta a non penalizzare le infrastrutture di servizio pubblico nei territori insulari e in quelli montani in zona climatica F.
150.5. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) specificità insulare e delle aree interne con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità e dalla posizione geografica, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

  Conseguentemente, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) tasso di disoccupazione e l'inverso del pil pro capite.
150.12. Lovecchio.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) carenze infrastrutturali esistenti in comuni dotati di nuclei industriali senza sbocco autostradale al fine di collegarli a comuni aventi accesso autostradale diretto.
150.9. Gubitosa, Manzo, Maglione.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) carenze infrastrutturali esistenti in comuni del Mezzogiorno dotati di nuclei industriali senza sbocco autostradale al fine di collegarli a comuni aventi accesso autostradale diretto, al fine di garantire l'ultimazione delle opere previste dal Piano nazionale per il Sud.
150.10. Maraia, Gubitosa, Pallini, Caso, Buompane.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque considerati prioritari gli interventi per la progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.
150.1. Lucchini, Cavandoli, Ferrari, Dara, Maggioni, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 1, capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque considerato prioritario il collegamento viario Como – Mariano Comense – Canturina-bis.
150.2. Molteni, Claudio Borghi, Locatelli, Zoffili.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 1, capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque considerata prioritaria la bretella sud- ovest di Asti e i connessi collegamenti con la viabilità cittadina.
150.3. Giaccone, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, il seguente:

   1-septies. Le opere ed i progetti, che si trovano all'interno di Zone Economiche Speciali o limitrofe a queste nella medesima provincia, che mirano al recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, possono essere finanziate mediante il fondo di cui al comma 1-quater.
150.11. Maraia, Caso, Buompane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, e al fine di migliorare la nelle aree interne dell'Aspromonte, con l'obiettivo di migliorare la fruibilità turistica e ridurre l'isolamento è concesso alla Città Metropolitana di Reggio Calabria un contributo di euro 5 mln per l'anno 2021, 7 mln per l'anno 2022, 13 mln per l'anno 2023 per la realizzazione del collegamento stradale S. Lucia di Campo Calabro – Fiumara di Muro.»

  Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2021: – 5.000.000;
  2022: – 7.000.000;
  2023: – 13.000.000.
150.16. Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, e al fine di migliorare l'offerta turistica della provincia di Reggio Calabria si istituisce il Distretto Turistico della Locride e si autorizza la spesa di 300mila euro per ciascun anno del triennio 2021-2023»

  Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

  2021: – 300.000;
  2022: – 300.000;
  2023: – 300.000.
150.17. Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Disciplina del trasferimento delle competenze alle regioni ed agli enti locali in materia di viabilità)

   Al fine di adeguare le competenze e attribuire le risorse finanziarie agli enti interessati, per i tratti di strade riclassificati a norma dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, l'operatività del trasferimento alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità, è subordinata alla redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna da parte della stazione appaltante da depositare entro e non oltre 180 giorni dalla revisione della rete disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri trascorsi i quali il trasferimento si considera comunque effettuato ed efficace. Per le riclassificazioni già disposte alla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il termine per la consegna dei verbali decorre dal 1° gennaio 2021.
150.01. Fragomeli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 150 è inserito l'articolo 150-bis:

Art. 150-bis.
(Semplificazioni per l'attività delle società quotate e delle società concedenti e concessionarie di infrastrutture, incluse nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

   1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) ed n), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali o essenziali all'erogazione di servizi pubblici locali.
   2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
150.04. Mulè.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

   1. Stante il perdurare della pandemia e al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine delle restrizioni sulla capienza massima dei mezzi definita dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che definiscono le misure per fronteggiare l'emergenza, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
   2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1 della presente legge.
150.02. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Patassini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 150-bis.
(Recupero spazi pubblici abbandonati)

   1. Al fine di restituire alla comunità gli spazi pubblici in disuso, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il recupero ecosostenibile e la riqualificazione degli spazi pubblici abbandonati di aree e di beni immobili inutilizzati da destinare a spazi pubblici per bambini, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
   2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, adottano disposizioni per incentivare comuni, singoli e associati, ad individuare, negli strumenti di pianificazione, gli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di recupero.
   3. L'approvazione delle operazioni di rigenerazione, recupero e riqualificazione urbani comportano la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.».

   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in euro 200 milioni, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 209.
150.03. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 152.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: regionale, destinato con le seguenti: regionale, così come il possibile ricorso a servizi di trasporto privato, destinati.
152.3. Fusacchia, Lattanzio.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a studenti, aggiungere le seguenti: anche ricorrendo all'utilizzo di autobus turistici.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le parole: «, a tal fine ricorrendo anche all'utilizzo di autobus turistici».
  1-ter. Le risorse stanziate per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, possono essere destinate dagli enti territoriali anche all'utilizzo di autobus turistici.
*152.1. La IX Commissione.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a studenti, aggiungere le seguenti: anche ricorrendo all'utilizzo di autobus turistici.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le parole: «, a tal fine ricorrendo anche all'utilizzo di autobus turistici».
  1-ter. Le risorse stanziate per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, possono essere destinate dagli enti territoriali anche all'utilizzo di autobus turistici.
*152.5. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso, Marco Di Maio.

  Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 600.
**152.6. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 600.
**152.7. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021, allo scopo di consentire il trasporto gratuito anche degli alunni delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
152.11. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.
*152.2. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.
*152.10. Scagliusi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di cui al comma 1, le regioni e i comuni utilizzano i servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico.
152.9. Rampelli, Bellucci, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico e di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1 miliardo di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 miliardo di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
152.08. Mulè.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.
(Rifinanziamento del fondo indennizzo ricavi da traffico)

  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico e di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.
  3. Agli oneri derivanti dalla applicazione delle misure di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
152.01. Del Barba.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.
(Rifinanziamento fondo indennizzo ricavi da traffico TPL)

  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico e di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1 miliardo di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021.
152.06. Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.
(Fondo tecnologie TPL)

  1. Al fine di accelerare la trasformazione digitale del settore del trasporto pubblico locale ed incentivare lo sviluppo di tecnologie volte alla gestione dei flussi della domanda di trasporto e all'informazione alla clientela è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 a ciascuna Regione e Provincia autonoma.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021, 480 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per l'anno 2023, 480 milioni di euro per l'anno 2024, 480 milioni per l'anno 2025 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.
*152.02. Del Barba.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.
(Fondo tecnologie TPL)

  1. Al fine di accelerare la trasformazione digitale del settore del trasporto pubblico locale ed incentivare lo sviluppo di tecnologie volte alla gestione dei flussi della domanda di trasporto e all'informazione alla clientela è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 a ciascuna Regione e Provincia autonoma.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021, 480 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per l'anno 2023, 480 milioni di euro per l'anno 2024, 480 milioni per l'anno 2025 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.
*152.05. Spessotto, Ficara, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Termini.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.
(Fondo tecnologie TPL)

  1. Al fine di accelerare la trasformazione digitale del settore del trasporto pubblico locale ed incentivare lo sviluppo di tecnologie volte alla gestione dei flussi della domanda di trasporto e all'informazione alla clientela è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 a ciascuna Regione e Provincia autonoma.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021, 480 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per l'anno 2023, 480 milioni di euro per l'anno 2024, 480 milioni per l'anno 2025 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.
*152.010. Mulè.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

  1. Al fine di accelerare la trasformazione digitale del settore del trasporto pubblico locale ed incentivare lo sviluppo di tecnologie volte alla gestione dei flussi della domanda di trasporto e all'informazione alla clientela è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 a ciascuna Regione e Provincia autonoma.
  3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
**152.04. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

  1. Al fine di accelerare la trasformazione digitale del settore del trasporto pubblico locale ed incentivare lo sviluppo di tecnologie volte alla gestione dei flussi della domanda di trasporto e all'informazione alla clientela è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 a ciascuna Regione e Provincia autonoma.
  3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
**152.011. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

  1. Al fine di accelerare la trasformazione digitale del settore del trasporto pubblico locale ed incentivare lo sviluppo di tecnologie volte alla gestione dei flussi della domanda di trasporto e all'informazione alla clientela è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 a ciascuna Regione e Provincia autonoma.
  3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
**152.07. Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

  1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 4-bis, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) il comma 4-quater è soppresso.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 miliardo di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
152.09. Mulè.

ART. 153.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2021 aggiungere le seguenti: , di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 289 milioni di euro per l'anno 2024 e di 146 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. con le seguenti: e di 400 milioni per l'anno 2022, di 300 milioni per l'anno 2023, di 211 milioni per l'anno 2024, di 354 milioni per l'anno 2025, e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.
*153.3. Siani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2021 aggiungere le seguenti: , di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 289 milioni di euro per l'anno 2024 e di 146 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. con le seguenti: e di 400 milioni per l'anno 2022, di 300 milioni per l'anno 2023, di 211 milioni per l'anno 2024, di 354 milioni per l'anno 2025, e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.
*153.2. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
153.4. Vanessa Cattoi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, ultimo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: rilevati e trasmessi in maniera uniforme da ciascuna Regione sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute che predispone un database informatizzato e centralizzato.
153.5. Lorefice, Sportiello, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Ruggiero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. A valere sulle disponibilità economiche del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 10 per cento, l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in via del tutto eccezionale, anche ai soggetti vaccinati entro il 31 dicembre 2020 e danneggiati dalla vaccinazione, il cui nesso causale o temporale sia già stato riconosciuto dalle Commissione Medica Ospedaliera, ma esclusi dai benefici della legge per decorrenza dei termini della domanda amministrativa. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinate le modalità di erogazione degli indennizzi di cui al presente comma nonché le modalità di presentazione delle domande.
153.1. Cunial.

ART. 154.

  Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: 1850 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1500 milioni di euro in favore dei comuni e delle relative forme associative e 350 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

  Conseguentemente:

   al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 200 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, nonché sostituire le parole: per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: per 800 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province;

   dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

   «2-bis. Gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed ai fini della corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, formulano le previsioni di bilancio 2021-2023 tenendo conto di un ammontare di entrate correnti non inferiore a quello ordinario del triennio precedente, nonché delle eventuali eccedenze non utilizzate a valere sui trasferimenti straordinari dell'anno 2020, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso. Il contrasto agli eventuali riflessi negativi sugli equilibri finanziari dovuti all'emergenza epidemiologica, attualmente non prevedibili, potrà avvalersi delle risorse di cui al presente articolo, nonché di ulteriori provvedimenti di sostegno statale, nei limiti delle minori entrate accertate e delle minori e maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
   2-ter. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2.700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207».
154.4. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: 1850 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1500 milioni di euro in favore dei comuni e delle relative forme associative e 350 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

  Conseguentemente:

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 200 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: per 800 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

   dopo il comma 2, inserire il seguente:

   «2-bis. Gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed ai fini della corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, formulano le previsioni di bilancio 2021-2023 tenendo conto di un ammontare di entrate correnti non inferiore a quello ordinario del triennio precedente, nonché delle eventuali eccedenze non utilizzate a valere sui trasferimenti straordinari dell'anno 2020, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso. Il contrasto agli eventuali riflessi negativi sugli equilibri finanziari dovuti all'emergenza epidemiologica, attualmente non prevedibili, potrà avvalersi delle risorse di cui al presente articolo, nonché di ulteriori provvedimenti di sostegno statale, nei limiti delle minori entrate accertate e delle minori e maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

   dopo l'articolo 154, inserire il seguente:

«Art. 154-bis.

   1. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 154 della presente legge valutati 1500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».
154.27. Paolo Russo, Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: 1850 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1500 milioni di euro in favore dei comuni e delle relative forme associative e 350 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

  Conseguentemente:

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 200 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: per 800 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

   dopo il comma 1 inserire il seguente:

   «1-bis. A decorrere dall'anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1350 milioni di euro annui. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 1350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali».
154.29. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: 1850 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1500 milioni di euro in favore dei comuni e delle relative forme associative e 350 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

  Conseguentemente:

   al secondo periodo, sostituire le parole: per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 200 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

   al secondo periodo, sostituire le parole: per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: per 800 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata Tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
154.5. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: 1850 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1500 milioni di euro in favore dei comuni e delle relative forme associative e 350 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

  Conseguentemente;

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 200 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province con le seguenti: per 800 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

   dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

   «10-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
154.21. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 106, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «La successiva verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese è effettuata entro il 30 giugno 2021. La quota di cui al periodo precedente non è soggetta a restituzione e viene destinata ad aumentare la quota libera di avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267»;

   b) al comma 3, le parole: «e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni, province e città metropolitane».

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
154.2. Murelli, Colla.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono formulare le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso.
*154.1. Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono formulare le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso.
*154.11. Pastorino, Fornaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono formulare le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso.
*154.20. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono formulare le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso.
*154.28. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2 dopo le parole: «prevista dal presente decreto» sono inserite le seguenti: «per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale».

   b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3».
154.9. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro» sono soppresse;

   b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario» sono soppresse;

   c) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo», sono sostituite dalle seguenti: «le somme»;

   d) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata, per l'anno 2021, dell'importo di euro 30.000.000, da destinare alle finalità di cui ai commi 1 e 1-bis. All'onere di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «770 milioni di euro per l'anno 2021».
154.13. Colletti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale al fine del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui all'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
154.15. Flati.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di ripristinare il completo versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco n. 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8 sono soppresse le seguenti parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11». A decorrere dall'anno 2021, i proventi di cui all'articolo 2, comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono riassegnati a favore dei comuni del sedime aeroportuale.
154.26. Belotti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Ribolla.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a favore degli enti locali che risultano destinatari nell'anno precedente , una quota del trasferimento del fondo di solidarietà comunale inferiore al 20 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti locali beneficiari da valutare sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
154.3. Lacarra, Maglione.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:

  10-bis. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013 come convertito dalla legge n. 119 del 2013, sostituire le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «in sede di Conferenza Unificata».
154.33. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale.».
154.19. Flati.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano agli enti locali per l'esercizio 2021.
154.17. Flati.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati i commi da 857 a 864.
154.16. Flati, Manzo, Francesco Silvestri, Baldino, Tuzi, Daga,Vignaroli, Bella.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 111, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4, è sostituito dal seguente: «Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi».
154.18. Flati.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rese esigibili in favore della regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.
154.34. Casino.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Il Commissario ad acta della regione Calabria, di concerto con la regione, procede alla ricognizione dell'indebitamento formatosi nel servizio sanitario calabrese, a tutto il 31 dicembre 2019, da perfezionare entro novanta giorni dalla sua nomina.
  2. Entro 15 giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa Depositi e Prestiti Spa, un'apposita convenzione, al cui perfezionamento con la regione Calabria è subordinata la concessione in suo favore di una anticipazione di liquidità, pari al deficit patrimoniale accertato ai soli fini del ripiano dei debiti degli enti del SSR. La suddetta somma, da considerarsi vincolata e, dunque, esclusivamente destinata ai predetti pagamenti, è restituita dalla regione Calabria con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di capitale e interessi, di durata massima pari a trenta anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione.
  3. La Cassa Depositi e Prestiti Spa, provvede al trasferimento della relativa disponibilità in favore della regione, su un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, sul quale la medesima Cassa Depositi e Prestiti Spa, è autorizzata ad effettuare operazioni di versamento e prelevamento per le finalità, rispettivamente, di accredito delle somme da destinare, e restitutorie delle medesime somme.
154.35. Occhiuto.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Agevolazione straordinaria Tari a seguito dello stato di emergenza)

  1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

   b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

   c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

  2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.
  3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.
  4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021.
*154.07. Fragomeli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Agevolazione straordinaria Tari a seguito dello stato di emergenza)

  1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

   b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

   c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

  2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.
  3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.
  4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021.
*154.019. Pastorino, Fornaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Agevolazione straordinaria Tari a seguito dello stato di emergenza)

  1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

   b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

   c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

  2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.
  3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.
  4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021.
*154.047. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Agevolazione straordinaria Tari a seguito dello stato di emergenza)

  1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

   b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

   c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

  2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.
  3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.
  4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021.
*154.048. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Agevolazione straordinaria Tari a seguito dello stato di emergenza)

  1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

   a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

   b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

   c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

  2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.
  3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.
  4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021.
*154.049. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Termini di deliberazione della TARI)

  1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
  2. Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.
**154.06. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Termini di deliberazione della TARI)

  1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
  2. Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.
**154.018. Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Termini di deliberazione della TARI)

  1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
  2. Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.
**154.050. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Termini di deliberazione della TARI)

  1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
  2. Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.
**154.051. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Termini di deliberazione della TARI)

  1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
  2. Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.
**154.052. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Proroga pagamento seconda rata Imu)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.
  2. Quale contributo dello Stato per le temporanee minori entrate per gli enti locali conseguenti al differimento dei termini di cui al comma 1, sono stanziati 200 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni», con le seguenti: 600 milioni.
154.044. Mazzetti, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Labriola.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Compensazione minor gettito IMU)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 5 con il seguente:

   «5. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nell'entrate ai fini IMU relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri paria a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
154.036. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Compensazione del minor gettito IMU)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nell'entrate ai fini IMU relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.»

  2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
154.04. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Adeguamento accantonamento FCDE)

  1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: «e del 2021».
  3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.
*154.05. Fragomeli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Adeguamento accantonamento FCDE)

  1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: «e del 2021».
  3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.
*154.017. Pastorino, Fornaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Adeguamento accantonamento FCDE)

  1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: «e del 2021».
  3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.
154.053. Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Adeguamento accantonamento FCDE)

  1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: «e del 2021».
  3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.
154.054. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Adeguamento accantonamento FCDE)

  1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: «e del 2021».
  3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.
154.055. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

  1. Per l'esercizio 2021, gli enti locali accantonano al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione «Fondi e accantonamenti» un valore pari al 90 per cento per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento dei principi contabili.
154.027. Flati.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Incremento del Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. Al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario dei comuni di cui all'Allegato «B» del decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
154.056. Scerra, Rizzo, Cancelleri, Sodano, Davide Aiello, Penna, Pignatone, Giarrizzo, Marzana, Manzo, Maglione.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

  1. I segretari comunali dei comuni con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico per il quale provvede il Ministero dell'Interno. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 117 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

   CP – 117.000.000;

   CS – 117.000.000;

   2022:

   CP – 117.000.000;

   CS – 117.000.000;

   2023:

   CP – 117.000.000;

   CS – 117.000.000;
154.057. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile)

  1. Al decreto-legge n. 104 del 2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 57-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 57-quinquies.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

   1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “fino a 200 unità complessive di personale” sono sostituite con dalle seguenti: “per figure professionali”.»
154.035. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi)

  1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'Interno il «Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni» con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1, 5 milioni l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
154.032. Pella.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Programma triennale per il recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata)

  1. Per favorire ai fini abitativi e per alloggi sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati, o in via di assegnazione, ai Comuni è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, un Programma triennale di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
  2. Il decreto di cui al comma 1 individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.
  3. Dal presente articolo discendono oneri pari a 500.000 euro annui per ciascun anno del triennio 2021, 2022 e 2013 a valere sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
154.033. Pella.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 113 del 2016 convertito con modificazioni nella legge n. 160 del 2016)

  1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge n. 160 del 2016, dopo le parole: «50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle spese sostenute con risorse provenienti da Fondi straordinari statali e regionali ricevuti dagli enti per le calamità o cedimenti nonché i contributi, donazioni e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti».
154.040. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti parole: «, c) e d),»;

   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

  3. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola «privata» è soppressa.
  4. In coerenza con l'articolo 133, c. 1 lettera p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  6. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  7. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.
  9. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
154.016. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

  1. Con riferimento al completamento del processo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 26-30 ottobre 2016, al fine di accelerare le istruttorie finalizzate alla concessione del contributo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 novembre 2016, n. 189, come convertito con legge 15 dicembre 2016 n. 229, negli anni 2021 e 2022 i comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del predetto decreto possono corrispondere al proprio personale, anche incaricato di posizione organizzativa, formalmente delegato da parte dei vice commissari ai sensi del comma 4, del citato articolo 12, un'indennità aggiuntiva, con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni interessate. L'importo dell'indennità aggiuntiva non può essere superiore al 30 per cento della retribuzione di posizione per i titolari di posizione organizzativa, o al 30 per cento del trattamento accessorio ordinariamente spettante per il restante personale. L'indennità di cui ai precedenti periodi non è soggetta ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
154.034. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Concorso statale alle regioni danneggiate dalle avversità atmosferiche del 2 e 3 ottobre 2020)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo denominato «Fondo per le avversità atmosferiche del 2 e 3 ottobre 2020», con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato al ristoro dei danni alle imprese, ai privati cittadini e alle opere pubbliche, provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito i territori delle Regioni Piemonte e Liguria il 2 e 3 ottobre 2020, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020.
  2. I Commissari straordinari nominati ai sensi dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 9 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, nel limite delle risorse del fondo di cui al comma 1 e delle risorse di cui al comma 10 della citata ordinanza, provvedono al sostegno del tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi e assegnano contributi in parte capitale, fino al 100 per cento del ammontare dei danni subiti, alle imprese industriali, commerciali, artigiane, agricole, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche del 2 e 3 ottobre 2020, nonché ai nuclei familiari la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata danneggiata o sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, e agli enti territoriali per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate di propria competenza. Per l'attuazione degli interventi si applicano le disposizioni di cui alla citata ordinanza 9 novembre 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate dall'articolo 68, comma 1, della presente legge, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
154.03. Di Muro, Molinari, Foscolo, Rixi, Viviani, Tiramani, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Patelli, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Pettazzi.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Ricostruzione pubblica e privata)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro sino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.
154.037. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Estensione impignorabilità fondi ricostruzione)

  1. All'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge n. 126 del 2020, dopo il comma 15, è inserito il seguente:
  15-bis. Nei Comuni di cui al comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, non sono altresì soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate cui all'articolo 4, comma 1, nonché i contributi di cui all'articolo 7 e le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi dell'articolo 17-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.
154.039. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Accantonamenti per perdite partecipate)

  1. Per le annualità di bilancio 2021, 2022 e 2023 alle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
*154.08. Buratti.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Accantonamenti per perdite partecipate)

  1. Per le annualità di bilancio 2021, 2022 e 2023 alle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
*154.010. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Accantonamenti per perdite partecipate)

  1. Per le annualità di bilancio 2021, 2022 e 2023 alle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
*154.030. Pella, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Semplificazione e interpretazione autentica delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, lettera b) ed m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di fatto.
  2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'articolo 4, secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze amministrative delle amministrazioni socie.
154.028. Mulè.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Semplificazioni per le società che svolgono servizi pubblici essenziali)

  1. Al fine di snellire e semplificare l'attività amministrativa e gli oneri regolatori gravanti sulle imprese che erogano servizi pubblici locali e rendere più efficace l'azione delle medesime imprese nel periodo di emergenza sanitaria, è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto ad apportare modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e finalizzato alla semplificazione delle attività amministrative e alla riduzione degli oneri regolatori gravanti sulle imprese pubbliche e sugli enti soci, per migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa e per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

   a) distinzione tra tipi di società in relazione: alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità – diretta o mediante procedura di evidenza pubblica – dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati;

   b) definizione, per ciascuna delle tipologie individuate, della relativa disciplina, ribadendo la generale soggezione delle società pubbliche alle norme di diritto comune salvo specifiche ed espresse deroghe; gradualità del regime vincolistico in ragione dell'attività svolta, avendo cura di distinguere le società che autoproducono beni e servizi strumentali all'Ente dalle società che garantiscono l'erogazione di servizi di interesse economico generale che necessitano di un regime vincolistico meno intenso;

   c) atteso il principio di neutralità del socio, per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse generale, introdurre disposizioni volte ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico, a chiarire la generale compatibilità e ammissibilità dello strumento societario con l'ordinamento e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza; prevedere l'esclusione dall'ambito di applicazione del TUSP di quelle società che operano previo confronto con il mercato;

   d) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;

   e) fermo quanto previsto nelle precedenti lettere da a) a d), laddove applicabili, semplificare le procedure di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, garantendo la parità di trattamento tra soci e la tutela del patrimonio della società e privilegiando processi di aggregazione;

   f) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.
154.029. Mulè.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Proroga delle concessioni per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo il termine di durata delle concessioni in essere per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia.
  2. Ai fini della concessione della proroga di cui al comma 1, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.
*154.09. Buratti.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Proroga delle concessioni per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo il termine di durata delle concessioni in essere per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia.
  2. Ai fini della concessione della proroga di cui al comma 1, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.
*154.013. Marattin, Del Barba.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Proroga delle concessioni per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo il termine di durata delle concessioni in essere per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia.
  2. Ai fini della concessione della proroga di cui al comma 1, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.
*154.014. Marattin, Del Barba.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Proroga delle concessioni per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo il termine di durata delle concessioni in essere per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia.
  2. Ai fini della concessione della proroga di cui al comma 1, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.
*154.020. Pastorino.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Proroga delle concessioni per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo il termine di durata delle concessioni in essere per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia.
  2. Ai fini della concessione della proroga di cui al comma 1, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.
*154.021. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Contributi a favore dei comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

  1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'erogazione di contributi straordinari ai comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori terrestri e marittimi.
  2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 da effettuarsi entro la data del 31 marzo 2021 sono demandati ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.
154.011. Di Muro, Zoffili, Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Fondo per la realizzazione dei Centri di permanenza per il rimpatrio)

  1. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 con vincolo di destinazione per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 al fine di assicurare la presenza di almeno un centro in ogni Regione e una più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero irregolare.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
154.012. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Misure per far fronte agli adempimenti amministrativi di competenza degli enti locali)

  1. Al fine di assicurare il pieno e veloce svolgimento dei procedimenti amministrativi conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il solo anno 2021, gli enti locali con popolazione fino a 70.000 abitanti, possono procedere all'assunzione di personale con contratti a tempo determinato di durata massima complessiva non superiore a 12 mesi, nella misura massima del 5 per cento del personale in servizio come risultante dalla pianta organica, anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate tramite procedure selettive semplificate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3.
154.023. Alaimo, Baldino, Manzo, Maglione.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Poteri speciali Roma capitale)

  1. Ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla città di Roma capitale è consentito l'accesso diretto ai fondi statali, con particolare riferimento ai fondi in materia di politiche sociali, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai fondi che gestiscono risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea. L'accesso ai fondi avviene nel limite degli stanziamenti ad essa spettanti secondo la ripartizione regionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Conferenza Unificata è convocata su richiesta del sindaco di Roma capitale, entro una settimana dalla richiesta.».

   b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, regione Lazio, città metropolitana di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate, per l'attuazione delle riforme dell'ordinamento di Roma capitale e del relativo conferimento di poteri speciali, nonché con funzioni di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui al periodo precedente è convocato su richiesta del sindaco di Roma capitale.».
154.024. Flati, Francesco Silvestri, Baldino, Tuzi, Daga, Vignaroli, Bella, Manzo.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Applicazione aliquota imposta sul valore aggiunto per opere pubbliche)

  1. In considerazione della grave situazione di crisi economica, per il quinquennio 2020-2025, tutte le opere di realizzazione, recupero, ovvero di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di opere pubbliche è assoggettata ad aliquota agevolata di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nn. 127-quinquies) e 127-septies.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 FINAL «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.
154.022. Turri, Paternoster, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Contributi diretti ai comuni per infrastrutture, manutenzione e messa in sicurezza)

  1. Al fine di contribuire alla ripresa economica di tutto il territorio nazionale, colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la realizzazione di infrastrutture, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di euro 1.000.000.000. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 30 marzo 2021, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 80.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 150.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 200.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 300.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 60.000 abitanti nella misura di 500.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 60.001 e 100.000 abitanti nella misura di 800.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 3.000.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 250.001 e 500.000 abitanti nella misura di 5.000.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti nella misura di 10.000.000 euro ciascuno. Entro il 15 marzo 2021, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
  2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 giugno 2021.
  4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 novembre 2020, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo 2021.
  6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio».
  7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.
  8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
  9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 1.000.000.000 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
154.043. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Misure per la salvaguardia della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e gli investimenti effettuati per la realizzazione dei relativi impianti, la nozione di soggetto responsabile dell'impianto, funzionale all'applicazione delle misure incentivanti previste dalla disciplina di riferimento, tra cui, in particolare, quelle di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, nonché all'articolo 2, comma 173 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed alle disposizioni di attuazione, si interpreta nel senso che l'ente locale o la Regione cui sia giuridicamente riferibile l'iniziativa è considerato come soggetto responsabile anche nel caso in cui, nell'ambito di un rapporto di partenariato pubblico-privato, abbia provveduto all'affidamento ad un soggetto terzo di alcune attività quali, ad esempio, la progettazione, realizzazione, manutenzione o gestione dell'impianto, nonché alla eventuale cessione del credito con riferimento agli incentivi percepiti o quota parte degli stessi, per il pagamento dei relativi oneri. Ai predetti fini, non rileva il titolo di disponibilità delle aree su cui è realizzato l'impianto.
154.041. Nevi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Ammissibilità costi per urbanizzazione e acquisto aree per delocalizzazione edifici pubblici e scuole)

  1. All'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modifiche e integrazioni la lettera a) è sostituita con la seguente:

   «a) predisporre e approvare uno o più piani delle opere pubbliche, comprensivi degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi, o delle opere di urbanizzazione necessarie alla eventuale delocalizzazione delle opere pubbliche danneggiate, nonché dei costi di acquisizione delle aree necessarie alla delocalizzazione. Questi costi sono ammissibili a contributo, in quanto non imputabili a dolo o colpa delle amministrazioni, dei conduttori o operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e i costi relativi alle opere di urbanizzazione e acquisizione delle aree e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili.».
154.038. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

  1. In tutti i casi in cui, a seguito di utilizzazioni consolidate, effettuate in violazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ma conformi alle prescrizioni urbanistiche, porzioni di terre gravate da diritti di uso civico abbiano perduto irreversibilmente e per ragioni di pubblico interesse la conformazione fisica e la destinazione agro-silvo-pastorale da almeno trenta anni – ovvero anche da minor tempo, ma prima dell'accertamento di cui all'art. 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, relativo a terreni catastalmente individuati, la Regione, su richiesta motivata del comune interessato, valutata la sussistenza dei presupposti sopra indicati, d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, dispone la sclassificazione o, in caso di terreni di proprietà privata, la cessazione dei diritti di uso civico su tali porzioni di terreni, con effetto dalla data della trasformazione, ovvero – se precedenti – dalla data degli atti ad essa preordinati. L'indennità da riconoscere alle collettività titolari dei diritti di uso civico sarà determinata in base ai Valori Agricoli Medi, pubblicati sul BUR, dei terreni ricadenti all'interno del Comune.
  2. In conseguenza del provvedimento di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico, per tutti gli atti civili e amministrativi che abbiano avuto ad oggetto tali porzioni di terreno e le relative accessioni, compiuti successivamente alla data di efficacia della sdemanializzazione o della cessazione dei diritti di uso civico, non trova applicazione il regime dei beni collettivi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168.
  3. Restano comunque salvi i provvedimenti di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico già adottati in forza di altre disposizioni.
154.031. Battilocchio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)

  1. Fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, gli enti locali possono finanziare le iniziative di welfare integrativo, previste dal comma 1 dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2016-2018, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
  2. In aggiunta a quanto disposto al comma 1, al fine di salvaguardare il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti degli enti locali iscritti a casse di previdenza e assistenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, gli enti pubblici possono concedere alle casse medesime un contributo di solidarietà nel limite massimo di 10 milioni di euro.
  3. Il contributo di cui al comma 2 è integralmente recuperato con graduale riassorbimento per quote annuali e per un massimo di 25 annualità, attraverso la le seguenti modalità:

   a) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito;

   b) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del 50 per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

   c) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

   d) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

  4. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di conferenza unificata Stato città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Qualora il contributo di cui al comma 2 non possa essere integralmente recuperato, lo stesso deve quantificarsi in una somma pari all'ottanta per cento della contribuzione di ciascun dipendente, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
154.026. Lovecchio, Brescia, Manzo.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP – Emergenza Palermo)

  1. In deroga alle previsioni dell'art. 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la Regione Siciliana è autorizzata, al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino PIP – Emergenza Palermo di cui alla legge regionale di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID-19.
  2. Nelle more dell'espletamento della procedura istitutiva del ruolo speciale di cui al comma 1, gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere o scaduti nell'anno 2020, sino al 31 dicembre 2021.
  3. Dall'attuazione della presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
154.015. Scoma, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

  1. Al fine di garantire ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa Piceno, Valle del Tronto Val Vibrata, omogeneità dei trattamenti in deroga, è disposta un'assegnazione, per le competenze relative all'annualità 2020, di euro 4,5 milioni a favore della regione Marche, per la concessione del trattamento di mobilità in deroga.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 4,5 milioni si provvede a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
  3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la regione Marche può utilizzare le risorse già assegnate e non utilizzate, di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite massimo dell'importo indicato al punto 2, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo decreto.
154.058. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

  1. Ai fini della realizzazione degli spazi destinati alla sperimentazione della pratica musicale e per la candidatura della città di Messina al network creative city UNESCO della musica, sono stanziati per l'anno 2021, 900.000 euro a favore della città metropolitana di Messina.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 900.000
   2022: –-
   2023: –
154.045. Siracusano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

  1. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, provvedono ad effettuare un nuovo censimento prima dello svolgimento delle prossime elezioni.
154.046. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

  1. All'articolo 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole: «fino a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 15.000 abitanti» e le parole: «massimo di tre» sono sostituite dalle seguenti: «illimitato».
  2. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2 la parola: «due» è sostituita da «tre» e la parola: «secondo» è sostituita dalla seguente: «terzo»;

   b) al comma 3 la parola: «terzo» è sostituita da «quarto» e le parole: «due mandati» sono sostituite dalle seguenti: «tre mandati».
154.042. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Incentivo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge del 30 dicembre 2018 n. 145)

  1. All'articolo 1 comma 1091 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, al primo capoverso dopo le parole: «entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in caso di proroga, entro i termini così come prorogati,».
154.025. Manzo.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

  1. All'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nell'entrate ai fini IMU relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate.

   Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
154.01. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 155.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al comma 2-quinquies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le posizioni debitorie contratte successivamente alla data del 31 dicembre 2017, non confluite nella massa passiva dell'Organo Straordinario di Liquidazione, rientrano nella competenza dell'Ente. A tal fine, nell'anno 2021, è anticipato un importo, in un'unica soluzione e nei termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pari a due annualità della misura del contributo massimo di cui all'articolo 1, comma 433 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'erogazione del contributo di competenza per l'anno 2021. L'anticipazione di cui al periodo precedente è rimborsata mediante riduzione di importo costante del contributo annuale, erogato ai sensi dell'art. 1 comma 433 sino alla scadenza di cui all'articolo 1, comma 438 della legge n. 232 del 2016.».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Misure per il comune di Campione d'Italia).

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
155.2. Fragomeli, Braga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 1, comma 547, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte le seguenti parole: «e fino all'esercizio 2025».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Misure per il comune di Campione d'Italia).

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
155.3. Fragomeli, Braga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 188-bis, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla fine del primo capoverso dopo le parole: «di euro 26.000.» è aggiunto il seguente periodo: «Relativamente ai redditi in euro, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, la riduzione forfetaria prevista al comma 1, fatto salvo l'abbattimento minimo di euro 26.000, si applica anche se sono prodotti al di fuori del territorio di detto comune. All'onere derivante valutato in 120.000 euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Misure per il comune di Campione d'Italia).
155.1. Fragomeli, Braga.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Sostegno agli enti locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti per l'acquisto della dotazione tecnica necessaria alla registrazione e trasmissione delle sedute)

  1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, è autorizzato uno stanziamento di 3 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023 al fine di agevolare l'acquisto della dotazione hardware necessaria ad effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio o dell'organo rappresentativo e la trasmissione delle stesse in diretta streaming.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797 milioni di euro per l'anno 2021, 497 milioni di euro per l'anno 2022, 497 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
155.013. Ascari, Corneli, Manzo, Zanichelli, Maglione.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Modalità di dilazione dei debiti contributivi in presenza di accordo di ristrutturazione o di concordato preventivo)

  1. Al fine di fronteggiare la crisi economica derivante dalla emergenza epidemiologica da SARS-Covid 19, considerate le condizioni socio-economiche del territorio produttivo ed i conseguenti rischi sul piano occupazionale, fino al 1 settembre 2021 gli accordi di ristrutturazione dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori ai sensi dell'articolo 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, possono prevedere un pagamento in rate mensili di pari importo non superiore a dieci anni, con applicazione degli interessi al tasso legale nel tempo vigente.
  2. La previsione di cui al comma 1 si applica agli accordi ai sensi degli articoli 182-bis e 182-ter, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
155.016. Gubitosa.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Rifinanziamento «Fondo demolizioni»)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 795 milioni di euro.
155.026. Deiana.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.

  1. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è soppresso.
  2. Al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 17 dell'articolo 1 le parole: «tariffa di cui all'articolo 238» sono sostituite dalle seguenti: «TARI di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147»;

   b) il comma 12 dell'articolo 3 è abrogato.

  3. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
155.015. Misiti.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.

  1. Per far fronte alle mutate ed accresciute esigenze di assistenza sanitaria nel territorio pontino e garantire un qualificato ed efficace servizio sanitario e una dotazione tecnologicamente avanzata, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il triennio 2021-2023 da destinare alla realizzazione di nuovo ospedale di Latina. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.
155.036. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Proroga dello stato emergenza della regione Lombardia)

  1. Per i comuni della Regione Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 compresi nell'elenco individuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 giugno 2012 e richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dai successivi decreti legge 10 ottobre 2012, n. 174 e 24 giugno 2016, n. 113, come rideterminato con proprie ordinanze del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.
155.03. Dara, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente articolo:

Art. 155-bis.
(Riequilibrio dei contratti in corso)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a compensare i maggiori costi subiti dagli operatori economici nel settore scolastico e sociosanitario allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei servizi previsti dai contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 ne abbia temporaneamente sospeso l'esecuzione ovvero ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere. Gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse su base regionale.

   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 200 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207.
155.024. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.

  1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di completamento e adeguamento del complesso immobiliare «Cittadella Giudiziaria di Latina», è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

   2021: –10.000.000.
155.037. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

   dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»;

   dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

  3. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» la parola: «privata» è soppressa.
  4. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  6. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  7. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è abrogato.
  9. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
155.04. Golinelli, Dara, Cestari, Cavandoli, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Fiorini.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente articolo:

Art. 155-bis.

  1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta dell'amministrazione comunale, è dichiarato lo stato di calamità naturale ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004 per l'intero territorio del Comune di Crotone derivante dagli eventi calamitosi conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche del 21 novembre 2020.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministero delle politiche agricoli alimentari forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento di misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività.
  3. Ai fini dei commi 1 e 2, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata di 20 milioni di euro.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
155.022. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.

  1. Al fine di valorizzare, tutelare e conservare il patrimonio storico-artistico e culturale delle «Città di Fondazione», quali luoghi del contemporaneo e delle opere dell'architettura razionalista, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, il «Fondo per la valorizzazione delle Città di Fondazione» con una dotazione per l'anno 2020 di 5 milioni di euro. Il fondo è destinato alle Città di Fondazione per la costituzione di un «Sistema Distrettuale Culturale delle Città di Fondazione» finalizzato al perseguimento degli obiettivi di cui al presente comma.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai criteri di assegnazione e alle modalità di utilizzo delle relative risorse.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

   2021: –5.000.000
155.035. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 831 è sostituito come segue:

   «831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

   Classificazione dei comuni

   Tariffa

   Comuni fino a 20.000 abitanti

   euro 1,50

   Comuni oltre 20.000 abitanti

   euro 1,00

   In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune competente per territorio con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.».
155.07. Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 831 è sostituito come segue:

   «831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

Classificazione dei comuni

Tariffa

  Comuni fino a 20.000 abitanti

  euro 1,50

  Comuni oltre 20.000 abitanti

  euro 1,00

   In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune competente per territorio con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.».
155.017. Lovecchio, Manzo.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 831 è sostituito come segue:

   «Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

   Classificazione dei comuni

   Tariffa

   Comuni fino a 20.000 abitanti

   euro 1,50

   Comuni oltre 20.000 abitanti

   euro 1,00

   In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune competente per territorio con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.».
155.018. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.
(Commissario ad acta per crisi da sovraindebitamento)

  1. La Commissione di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario ad acta che dura in carica fino al 31 dicembre 2021 con il compito di procedere all'istruttoria, ai fini del superamento, delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione del 16 aprile 1997 nonché alla valutazione dei danni subiti dal comparto. Fino a tale data non possono essere avviati nuovi giudizi e sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative a tali situazioni debitorie risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il commissario, che può avvalersi di una struttura di consulenza per la definizione del contenzioso in atto, riferisce sugli esiti del proprio operato con relazione al Ministro dell'economia e delle finanze che individua, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione del Commissario, con proprio decreto, le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle aziende agricole e la tutela dei lavoratori. Con il decreto di cui al secondo periodo del presente articolo sono definiti altresì i compensi del commissario straordinario e della struttura di consulenza.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –150.000;
   2022: –600.000.
155.028. Cabras.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Istituzione ZES in territorio alpino e appenninico)

  1. Ciascuna regione può richiedere l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) anche nei territori montani ricompresi nella zona alpina e appenninica, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 750 e le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
155.033. Vietina.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Disposizioni in favore dei centri storici)

  1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni sul cui territorio ricada uno scalo portuale autorizzato a svolgere le operazioni di imbarco e sbarco su navi da crociera, che, in base alle rilevazioni rese disponibili per gli anni 2019 e 2020 da parte delle competenti autorità di sistema portuali, abbia registrato fino al 31 ottobre 2020 una riduzione di passeggeri movimentati ovvero, imbarchi, sbarchi e transiti, derivanti da traffico crocieristico, pari o superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019.
   1-ter. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che esercitano la propria attività d'impresa nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, o nell'intero territorio comunale per tutti gli altri comuni, individuati ai sensi del precedente periodo.
   1-quater. I contributi di cui ai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter, non sono cumulabili.».

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
155.029. Papiro, Cancelleri, D'Uva, Manzo.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Disposizioni in favore dei centri storici)

  1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana o delle città portuali che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

   a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

   b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

   c) per le città portuali, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, non inclusi nelle lettere a) e b);

   d) per le città non capoluogo di provincia o città metropolitana, che sono state designate città d'arte patrimonio dell'UNESCO e abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.».

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
155.027. Cancelleri, Sodano, Davide Aiello, Rizzo, Scerra, Grillo, Pignatone, Marzana, Martinciglio, Manzo.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente articolo:

Art. 155-bis.
(Riequilibrio dei contratti in corso)

  1. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'art. 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3.
155.023. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente articolo:

Art. 155-bis.
(Adeguamento dei contratti pubblici in relazione all'aumento del costo del lavoro)

  1. Nei contratti di appalto in corso è riconosciuto, indipendentemente dalla previsione nei documenti di gara iniziali di una clausola di revisione prezzi ovvero di proposta di proroga o rinnovo contrattuale, il maggior costo derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, applicato per il personale impiegato con rapporto di lavoro subordinato nell'esecuzione dell'appalto. Il riconoscimento economico del maggior costo avviene in base alle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 23 comma 16, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga alle previsioni dell'articolo 1664 del codice civile e all'articolo 1, comma 511, legge 208 del 2015. Qualora il soggetto appaltante sia una Pubblica Amministrazione il maggior costo viene riconosciuto in misura da assicurare il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e l'equilibrio finanziario in sede di procedimento amministrativo di revisione del prezzo.
155.025. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Proroga blocco pignoramenti Enti SSR)

  1. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
155.09. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Fondi comuni di investimento immobiliare)

  1. All'articolo 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio. Lo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, e altri enti pubblici ovvero società interamente partecipate dai predetti enti, potranno concedere un'opzione preliminare di acquisto delle suddette quote ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma.».
155.010. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.

  1. Al fine di consentire l'estinzione dei residui passivi iscritti nei bilanci dei comuni della regione Calabria al 31 dicembre 2019, afferenti alle forniture idriche e allo smaltimento dei rifiuti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'apposita convenzione con Cassa Depositi e Prestiti Spa per l'accensione di mutui agevolati a favore dei predetti comuni, al fine di garantire la liquidità necessaria per la copertura dei debiti certi, liquidi ed esigibili, riguardanti la fornitura di acqua e il servizio di smaltimento rifiuti.
  2. Le somme anticipate ai comuni sotto forma di mutuo sono utilizzabili esclusivamente per l'effettuazione dei pagamenti di cui al comma 1, sono restituite con un piano di ammortamento a rate costanti comprensivo di capitali e interessi, con una durata massima di venti anni.
  3. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, i comuni interessati accendono un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti Spa che provvede al trasferimento della relativa disponibilità in favore del comune, su un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, sul quale la medesima Cassa Depositi e Prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di versamento e prelevamento per le finalità, rispettivamente, di accredito delle somme da destinare, e restitutorie delle medesime somme.
  4. Gli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con un apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione 50 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
155.032. Occhiuto.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Riequilibrio dei contratti in corso)

  1. Nello stato di previsione del MEF è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 mln di euro per l'anno 2021, finalizzato a compensare i maggiori costi subiti dagli operatori economici nel settore scolastico e socio-sanitario allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei servizi previsti dai contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 ne abbia temporaneamente sospeso l'esecuzione ovvero ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere. Gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il MEF, di concerto con il Ministero della Salute, stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse su base regionale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro l'anno, a partire dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
155.031. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Rinvio disciplina canone unico)

  1 All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 816 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;

   b) al comma 836 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;

   c) al comma 837 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;

   d) al comma 843 la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;
*155.021. Pella, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Rinvio disciplina canone unico)

  1 All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 816 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;

   b) al comma 836 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;

   c) al comma 837 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;

   d) al comma 843 la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;
*155.06. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Sostegno ai soggetti colpiti dall'alluvione 2020 in Piemonte)

  1. I redditi dei fabbricati, dichiarati inagibili a seguito degli eventi alluvionali avvenuti nei comuni e nei territori individuati ai sensi della dichiarazione di stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, a decorrere dall'anno d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2021. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso agli enti locali interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.
  2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi all'alluvione, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, ne' all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.
  4. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 3 ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2021.
  5. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi della dichiarazione di stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 che nel periodo dal 3 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, e non sono ricompresi nei soggetti beneficiari dei ristori di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, e al decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 , è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 100.000. Il decremento di fatturato puo' essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'art. 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
  6. Ai centri di formazione professionale aventi sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi della dichiarazione di stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, è corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali didattici. La Regione Piemonte provvede al pagamento dell'indennità entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.
  7. Agli oneri dei commi da 1 a 5, valutati in 19 milioni di euro per l'anno 2021, e agli oneri di cui al comma 6, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2021, si fa fronte a valere sui fondi di cui al comma 209 della presente legge.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
155.02. Gribaudo, Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.

  1. Al fine di preservare l'alto valore storico-artistico dell'immobile di fondazione della ex sede della Banca d'Italia sito in Latina e destinarlo a edificio di interesse pubblico, è autorizzata la spesa di 5 milioni per l'anno 2020, per l'acquisizione dello stesso al patrimonio pubblico del Demanio dello Stato.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

   2021: – 5.000.000.
155.034. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

   1. al comma 816, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 831-bis,»;

   2. dopo il comma 831 è inserito il seguente:

   «831-bis. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, saranno definite le modalità operative per il calcolo e il pagamento del canone unico per le occupazioni permanenti di cui al comma 831, dovuto dal soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze attivate da altri operatori che utilizzano le medesime reti. In deroga a quanto previsto dal comma 816, le disposizioni contenute nel comma 831 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino a tale data continuano ad applicarsi le norme previste in materia di occupazioni permanenti ai fini della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in deroga alle disposizioni del comma 847.»;

  3. al comma 847, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 831-bis,».
155.08. Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 816, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 831-bis,»;

   b) dopo il comma 831 è inserito il seguente:

   «831-bis. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, saranno definite le modalità operative per il calcolo e il pagamento del canone unico per le occupazioni permanenti di cui al comma 831, dovuto dal soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze attivate da altri operatori che utilizzano le medesime reti. In deroga a quanto previsto dal comma 816, le disposizioni contenute nel comma 831 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino a tale data continuano ad applicarsi le norme previste in materia di occupazioni permanenti ai fini della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in deroga alle disposizioni del comma 847.»;

   c) al comma 847, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 831-bis,».
155.014. Lovecchio.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.

  1. All'articolo 34, comma 22, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
155.039. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.

  1. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e gli investimenti effettuati per la realizzazione dei relativi impianti, la nozione di soggetto responsabile dell'impianto, funzionale all'applicazione delle misure incentivanti previste dalla disciplina di riferimento, tra cui, in particolare, quelle di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, nonché all'articolo 2, comma 173 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed alle disposizioni di attuazione, si interpreta nel senso che l'ente locale o la Regione cui sia giuridicamente riferibile l'iniziativa è considerato come soggetto responsabile anche nel caso in cui abbia provveduto all'affidamento ad un soggetto terzo di alcune attività quali, ad esempio, la progettazione, realizzazione, manutenzione o gestione dell'impianto, nonché alla eventuale cessione del credito con riferimento agli incentivi percepiti o quota parte degli stessi, per il pagamento dei relativi oneri. 2. Ai predetti fini, non rileva il titolo di disponibilità delle aree su cui è realizzato l'impianto. 3. Dal 1 gennaio 2021, gli accordi e i contratti stipulati tra gli enti locali e territoriali con partner privati e terzi soggetti devono essere coerenti con e fare riferimento alla pianificazione in tema di produzione energetica rinnovabile da parte degli stessi enti, nonché prevedere puntualmente tutte le azioni che i soggetti terzi devono mettere in campo per ridurre eventuale asimmetria informativa circa l'attività di produzione rinnovabile e l'impatto sulle risorse e sull'ambiente.
155.038. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Regolarizzazione del patrimonio edilizio esistente)

  1. I Comuni definiscono le istanze di condono presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
  2. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003.
  3. I comuni provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
155.040. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Proroga blocco pignoramenti Enti SSR)

  1. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»
155.011. Lorenzin, Madia, Mancini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Limitazione dei mandati di Sindaco)

  1. All'articolo 51, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, dopo le parole: «la carica di sindaco» e prima delle parole: «e di presidente della provincia» sono inserite le seguenti: «in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».
  2. All'articolo 51, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, le parole «È consentito un terzo mandato consecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «Laddove viga il limite di due mandati consecutivi, è consentito un terzo mandato consecutivo».
  3. L'articolo 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato.
155.01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 816, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 831-bis,»;

   b) dopo il comma 831 è inserito il seguente:

   «831-bis. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, saranno definite le modalità operative per il calcolo e il pagamento del canone unico per le occupazioni permanenti di cui al comma 831, dovuto dal soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze attivate da altri operatori che utilizzano le medesime reti. In deroga a quanto previsto dal comma 816, le disposizioni contenute nel comma 831 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino a tale data continuano ad applicarsi le norme previste in materia di occupazioni permanenti ai fini della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, in deroga alle disposizioni del comma 847.»;

   c) al comma 847, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 831-bis,».
155.019. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Fondi comuni di investimento immobiliare)

  1. All'articolo 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio. Lo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, e altri enti pubblici ovvero società interamente partecipate dai predetti enti, potranno concedere un'opzione preliminare di acquisto delle suddette quote ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma».
155.012. Madia, Mancini.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente articolo:

Art. 155-bis.
(Tariffe di accesso alle zone a traffico limitato)

  1. All'articolo 7, comma 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono in ogni caso esentati dal pagamento delle somme di cui al precedente periodo gli autobus in servizio di trasporto di linea, in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati.».
  2. Per l'anno 2021 è sospesa l'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 7, comma 9, quarto periodo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, istituite dai Comuni per l'accesso, la circolazione e la sosta o fermata nelle zone a traffico limitato degli autobus in servizio di noleggio con conducente. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con direttiva della Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture dei trasporti sono definiti, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione rispetto alle altre modalità di trasporto, tenuto conto dell'impatto ambientale e di traffico prodotto in rapporto ai passeggeri trasportati, i criteri direttivi e i limiti comuni, anche quantitativi, di applicazione delle tariffe di cui al periodo precedente agli autobus in servizio di noleggio con conducente.
  3. Per il ristoro dei Comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dalla competenza 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 sono sostituite con le seguenti parole: con una dotazione di 3.780 milioni di euro per l'anno 2021 e all'articolo 2 comma 1, le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 sono sostituite con le seguenti: con una dotazione di 7.980 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.980 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
155.030. D'Attis.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis .
(Tariffe di accesso alle zone a traffico limitato)

  1. All'articolo 7, comma 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono in ogni caso esentati dal pagamento delle somme di cui al precedente periodo gli autobus in servizio di trasporto di linea, in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati.».
  2. Per l'anno 2021 è sospesa l'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 7, comma 9, quarto periodo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, istituite dai Comuni per l'accesso, la circolazione e la sosta o fermata nelle zone a traffico limitato degli autobus in servizio di noleggio con conducente. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con direttiva della Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture dei trasporti sono definiti, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione rispetto alle altre modalità di trasporto, tenuto conto dell'impatto ambientale e di traffico prodotto in rapporto ai passeggeri trasportati, i criteri direttivi e i limiti comuni, anche quantitativi, di applicazione delle tariffe di cui al periodo precedente agli autobus in servizio di noleggio con conducente.
  3. Per il ristoro dei Comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dalla competenza 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 sono sostituite con le seguenti: con una dotazione di 3.780 milioni di euro per l'anno 2021 e all'articolo 2 comma 1, le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 sono sostituite con le seguenti: con una dotazione di 7.980 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.980 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
155.05. Topo, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.
(Impianti geotermoelettrici)

  1. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2016, n. 150, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, è prorogato di ventiquattro mesi. La proroga si aggiunge alle ulteriori proroghe precedentemente concesse. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
155.020. Moretto, Mor, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 157.

  Sopprimere i commi da 2 a 5 sono soppressi.

  Conseguentemente, alla rubrica le parole: , le regioni e gli enti locali sono soppresse;
157.8. Gava, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 5.

   b) il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
157.4. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 5 è soppresso.

   all'articolo 209 sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026
157.10. Pella, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: i comuni, le province e le città metropolitane, e le parole: , per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 5;

   sostituire la rubrica con la seguente: Revisione della spesa per lo Stato e le regioni;

   all'articolo 209 la parola: 800 è sostituita dalla seguente:650 e la parola: 500 è sostituita dalla seguente: 450.
157.11. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: i comuni, le province e le città metropolitane, e le parole: , per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane;

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 5;

   sostituire la rubrica con la seguente: Revisione della spesa per lo Stato e le regioni.
*157.7. Pastorino, Fornaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: i comuni, le province e le città metropolitane, e le parole: , per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane;

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 5;

   sostituire la rubrica con la seguente: Revisione della spesa per lo Stato e le regioni.
*157.9. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: i comuni, le province e le città metropolitane, e le parole: , per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane;

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 5;

   sostituire la rubrica con la seguente: Revisione della spesa per lo Stato e le regioni.
*157.3. Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le province autonome di Trento e Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
**157.1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le province autonome di Trento e Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
**157.2. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il costo annuale complessivamente sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate dall'amministrazione pubblica non può essere superiore all'80 per cento del costo sostenuto nell'anno 2013 per gli amministratori delle società controllate dalla medesima amministrazione.
157.5. Madia, Lorenzin, Mancini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, restano in vigore fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 ovvero delle disposizioni legislative e regolamenti che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal medesimo comma 6.
157.6. Madia, Lorenzin, Mancini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 157-bis.
(Risoluzione contenzioso relativo ai contributi spettanti agli enti locali ricorrenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368)

  1. Al fine di risolvere il contenzioso, divenuto esecutivo, aperto dagli enti locali con la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale della programmazione economica e il Ministero dell'economia e delle finanze, volto ad ottenere l'intero ammontare dei contributi spettanti agli enti locali ricorrenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, agli enti locali interessati è riconosciuto, in via transattiva, l'importo complessivo dovuto per le annualità relative agli anni dal 2005 al 2019, pari a 468 milioni di euro, di cui 246,205 milioni subito, pari al 100 per cento della quota parte non versata in riferimento alle annualità dal 2005 al 2011, mentre i restanti 221.795 rateizzati in dieci anni di pari importo, pari all'80 per cento della quota parte non versata in riferimento alle annualità dal 2012 al 2019, con rinuncia al pagamento degli interessi maturati in riferimento a tutte le annualità.
  2. All'articolo 1, comma 298 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 20 per cento».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 468 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
157.01. Tiramani.

  Dopo l'articolo 157, aggiungere il seguente:

Art. 157-bis.
(Delega al Governo per l'emissione di titoli di stato denominati «Orgoglio italiano»)

  1. Il Governo è autorizzato all'emissione di titoli di stato dedicati al rilancio dell'Italia, denominati «Orgoglio italiano», riservati a persone fisiche italiane, e/o a imprese ed enti riconducibili a soci italiani, da rimborsarsi mediante compensazione a partire dal terzo anno con i debiti d'imposta scaturenti dalla propria dichiarazione modello UNICO con tasso di interesse del 3 per cento esenti da imposta.
  2. L'attuazione della presente delega deve avvenire entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
157.02. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 157, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti commi:

   «2. Fino al 31 gennaio 2021, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
   2-bis. Nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio e il 31 gennaio 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 che, in ragione della natura dell'attività lavorativa, siano impossibilitati a svolgere prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del precedente comma 2 possono usufruire di un periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero ospedaliero e prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Le assenza di cui al presente comma non sono computabili nel periodo di comporto Nessuna responsabilità neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma».

  2. Al comma 5 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «663,1 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le parole: «e 116 milioni di euro per l'anno 2021».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 116 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209
157.03. Noja, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 158.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  1-bis. Una quota pari ad 1 milione di euro sulla dotazione annua del Fondo di cui al comma 1 è riservata al finanziamento delle assunzioni dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

  Conseguentemente dopo l'articolo 159, inserire il seguente:

Art. 159-bis.
(Diritto al lavoro degli orfani per causa di servizio o lavoro)

  1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è sostituito dal seguente:

   «2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a tre punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici o privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.».

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità e criteri di assunzione dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nel limite degli stanziamenti previsti al comma 1-bis dell'articolo 158 della presente legge.
158.3. Sportiello, Ruggiero, Mammì, Lapia, Lorefice.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1-bis, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2021».
158.1. Mura.

  Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

Art. 158-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie dei concorsi pubblici)

  1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) alla lettera a), le parole «30 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   2) alla lettera b), le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
158.02. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

Art. 158-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie dei concorsi pubblici)

  1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) alla lettera a), dopo la parola «2011», sono inserite le seguenti: «relative ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» e le parole «30 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   2) alla lettera b), dopo le parole: «dal 2012 al 2017», sono inserite le seguenti: «relative ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» e le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
158.01. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

Art. 158-bis.
(Fondo per la ridefinizione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari)

  1. Al fine di incrementare i livelli di efficienza del sistema giustizia e garantire il diritto di accesso allo stesso, anche con riferimento agli interventi di revisione della geografia giudiziaria di riorganizzazione degli uffici di tribunale, delle relative procure della Repubblica e degli uffici del giudice di pace, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 156, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con dotazione annua di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per la riapertura di uffici giudiziari e delle sezioni distaccate di tribunali in territori con grave carenza infrastrutturale o ad elevato tasso di criminalità organizzata.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le modalità di attuazione, nonché i criteri e le priorità per l'assegnazione delle risorse previste dal fondo di cui al comma 1, in relazione alle esigenze richieste per il potenziamento dell'organico giudiziario. Il Ministro della giustizia, allo scopo, provvede con decreto ministeriale, alla definizione riorganizzativa della pianta organica.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, complessivamente pari a 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni di euro e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 790 milioni di euro e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
158.03. Scutellà, Giuliano, D'Orso, Maglione, Nesci, Ruggiero, Grippa, Lovecchio, Bilotti, Lorefice, Saitta, Di Stasio, Perantoni, Tucci, Di Sarno, Barbuto, Ascari, Manzo, Di Muro, Conte, Bruno Bossio.

ART. 159.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 20 unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla tabella X allegata alla presente legge.
  1-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis, è autorizzata la spesa nel limite di euro 698.103 per l'anno 2021, di euro 1.669.580 per l'anno 2022, di euro 1.825.814 per l'anno 2023, di euro 1.861.734 per l'anno 2024, di euro 2.361.592 per l'anno 2025, di euro 2.375.523 per l'anno 2026, di euro 2.418.254 per l'anno 2027, di euro 2.468.106 per l'anno 2028, di euro 2.510.836 per l'anno 2029 e di euro 2.560.688 a decorrere dall'anno 2030.

TABELLA X allegata alla legge di bilancio

Tabella B
allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

   A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione

1

   B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

   C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

   Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

   Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione

1

   Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

1

   D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

65

   E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

440

   F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

1

   G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

   H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti

53

   I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

314

   L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati

9.641

   M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

200

   N. Magistrati ordinari in tirocinio

(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

  TOTALE

10.771

  Conseguentemente all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: euro 799.301.897 e le parole: 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: euro 498.330.420 per l'anno 2022, di euro 498.174.186,00 per l'anno 2023, di euro 498.138.266,00 per l'anno 2024, di euro 497.638.408,00 per l'anno 2025, di euro 497.624.477,00 per l'anno 2026, di euro 497.581.746,00 per l'anno 2027, di euro 497.531.894,00 per l'anno 2028, di euro 497.489.164,00 per l'anno 2029 e di euro 497.439.312,00 a decorrere dall'anno 2030.
159.72. Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. alla rubrica, sono premesse le seguenti parole: «Disciplina economica e» ;

   2. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale è attribuito, per il periodo di effettivo servizio e per un massimo di ventiquattro mesi, un incentivo economico parametrato all'indennità mensile di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133 ridotta del 50 per cento.».

  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.216.843 per l'anno 2021 e di euro 4.433.695 a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente all'articolo 209 comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro con le seguenti: euro 797.783.157 per l'anno 2021 e di euro 495.566.305.
159.74. Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Manzo.

  Al comma 2, dopo la parola: 114 aggiungere, in fine, le seguenti: , ovvero dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
159.56. Perantoni, Ascari.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: un contingente di 3.000 unità, fino a: da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. con le seguenti: un contingente di 6.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 3.000 unità di Area II, posizione economica F1, 2.400 unità di Area II, posizione economica F2, e 600 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 250.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
*159.77. Zanettin, Bartolozzi, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: un contingente di 3.000 unità, fino a: da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. con le seguenti: un contingente di 6.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 3.000 unità di Area II, posizione economica F1, 2.400 unità di Area II, posizione economica F2, e 600 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 250.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
*159.5. La II Commissione.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Al fine di far fronte alle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 120 da inquadrare nell'area terza posizione economica F1, 30 nell'area seconda posizione economica F3 e 150 nell'area seconda posizione economica F2.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 797,2 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 497,2.
159.32. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

  Al comma 5 sostituire le parole: un contingente di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 70 da inquadrare nell'area terza posizione economica F1, 10 nell'area seconda posizione economica F3 e 120 nell'area seconda posizione economica F2 con le seguenti: un contingente di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 120 da inquadrare nell'area terza posizione economica F1, 30 nell'area seconda posizione economica F3 e 150 nell'area seconda posizione economica F2.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1,150 milioni per il 2021 e di 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2022.
159.18. Verini.

  Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo:

  Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) agli articoli 43 e 44 le parole: «ruolo a esaurimento», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «ruolo direttivo»;

   b) all'articolo 44, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il personale appartenente al ruolo direttivo espleta le stesse funzioni e compiti delle corrispondenti qualifiche del ruolo funzionari.»
159.38. Migliore, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

   5-bis. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la dotazione organica dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di complessive 100 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenente all'Area III con la qualifica di funzionario giuridico pedagogico. All'individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   5-ter. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 5-bis, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2021-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.
   5-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.137.586 per l'anno 2021 e di euro 4.550.342 a decorrere dall'anno 2022. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione dei medesimi commi è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro con le seguenti: 797.862.414 euro per l'anno 2021 e di 495.449.658 euro.
159.71. Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Manzo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al reclutamento del personale di Area funzionale terza, fascia economica F1, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F3, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F2, si provvede comunque prioritariamente mediante lo scorrimento di eventuali graduatorie pendenti e non ancora esaurite.
*159.76. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al reclutamento del personale di Area funzionale terza, fascia economica F1, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F3, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F2, si provvede comunque prioritariamente mediante lo scorrimento di eventuali graduatorie pendenti e non ancora esaurite.
*159.6. La II Commissione.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di incrementare l'efficienza, di ripristinare la piena funzionalità e di garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari esposti anche ai rischi della diffusione epidemiologica COVID-19, si provvede con assunzioni aggiuntive degli allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso pubblico bandito con decreto dell'11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, previo accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui agli articoli 12 e 13 del predetto decreto.
159.75. Ferraioli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:

  7-bis. In attesa dell'espletamento di nuove procedure concorsuali, al fine di garantire il potenziamento urgente di organico della Polizia Penitenziaria, incrementare l'efficienza dei servizi di prevenzione e sicurezza negli istituti penitenziari connessi ai maggiori compiti derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, in virtù della contingente situazione straordinaria, le assunzioni di personale con la qualifica di allievi agenti Polizia Penitenziaria, per l'anno 2021, sono effettuate mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinale, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il termine di validità della medesima graduatoria è esteso fino al 31 dicembre 2021
159.50. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

  7-bis. Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi all'emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, il Ministero della giustizia, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 3000 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria.
  7-ter. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 7-bis è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021.
  7-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
159.78. Biancofiore, Angelucci.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità e alla luce delle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 220 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 135 da inquadrare nell'area terza posizione economica F1 e 85 nell'area seconda posizione economica F2.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 797 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 497.
*159.40. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità e alla luce delle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 220 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 135 da inquadrare nell'area terza posizione economica F1 e 85 nell'area seconda posizione economica F2.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 797 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 497.
*159.33. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 8 sostituire le parole: un contingente di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 35 da inquadrare nell'area terza posizione economica F1 e 45 nell'area seconda posizione economica F2 con le seguenti: un contingente di 220 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 135 da inquadrare nell'area terza posizione economica F1 e 85 nell'area seconda posizione economica F2 .

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1,6 milioni per il 2021 e di 6,4 milioni a decorrere dal 2022.
159.19. Verini.

  Al comma 8, dopo le parole: procedure concorsuali pubbliche aggiungere le seguenti: ovvero ad effettuare lo scorrimento di graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
159.13. Bazoli, Giuliano, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 21-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. alla rubrica, le parole: «dell'amministrazione giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti parole: «del Ministero della Giustizia».
  2. al comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole: «procedure selettive» sono aggiunte le seguenti: «Al fine di garantire l'omogeneità del sistema di classificazione del personale di cui al Titolo IV, Capo I, articoli 16, 17, 18 e 19, del CCNI del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, il Ministero è autorizzato ad indire le predette procedure interne anche per il personale inquadrato nel profilo professionale di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico degli altri Dipartimenti e Direzioni.»
  3. al comma 4, le parole: «di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle parole: «di personale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico».
  8-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente di provvede nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 4 milioni a decorrere dal 2021.
159.20. Verini.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. All'articolo 21-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, le parole: «dell'amministrazione giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti parole: «del Ministero della Giustizia».

   b) al comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole «procedure selettive» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'omogeneità del sistema di classificazione del personale di cui al Titolo IV, Capo I, articoli 16, 17, 18 e 19, del CCNL del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, il Ministero è autorizzato ad indire le predette procedure interne anche per il personale inquadrato nel profilo professionale di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico degli altri Dipartimenti e Direzioni»;

   c) al comma 4, le parole: «di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle parole: «di personale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico».

   d) al comma 5, le parole: «, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle parole: «, di euro 25.000.000 per l'anno 2021, di euro 27.000.000 per l'anno 2022 e di euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 794.590.591 euro e le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 497.994.160 euro per l'anno 2022 e di 494.994.160 euro a decorrere dall'anno 2023.
159.41. Migliore, Del Barba.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di incentivare le attività amministrative del personale nel settore della giustizia, nonché di garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori, ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, in particolare nella fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021, di 8,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12 milioni di euro a decorrere dell'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: euro 749.000.000 per l'anno 2021 e di euro 491.600.000 per l'anno 2022 e di euro 488.000.000 a decorrere dall'anno 2023.
159.73. Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Manzo.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:

  10-bis. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: –20.000.000;
   2022: –20.000.000;
   2023: –20.000.000.
159.15. Madia, Muroni, Berlinghieri, Boldrini, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Campana, Cantini, Carla Cantone, Carnevali, Cenni, Ciampi, Di Giorgi, Gribaudo, Incerti, La Marca, Lorenzin, Mura, Nardi, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Rotta, Schirò, Serracchiani, Lattanzio.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Le procedure concorsuali di cui ai commi da 1 a 10 vengono indette previo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
159.45. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

  10-bis. In considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la sessione 2020 l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2020 – si articola in unica prova orale. Per effetto i candidati che si iscrivono al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2020, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 settembre 2020, sono ammessi direttamente alla prova orale. La prova scritta a causa dell'emergenza sanitaria in corso connessa alla diffusione del COVID-19 per gli effetti è annullata. Le materie e le competenze oggetto di valutazione della prova orale sono le materie prescelte dal candidato valutate nell'ambito e secondo i criteri della prova orale. Fermo quanto previsto per la prova orale, ai fini del positivo superamento dell'esame il candidato dovrà riportare almeno la sufficienza in quattro delle materie e competenze in questione già prescelto nella domanda d'esame. Con proprio decreto, il Ministro della giustizia provvede alla adeguata riorganizzazione delle Commissioni incaricate della valutazione delle prove orali su tutto il territorio nazionale. Al fine di assicurare la terzietà e imparzialità degli organi, il Presidente e 2 Vice-Presidenti sono designati all'interno del Foro competente per la valutazione delle prove scritte, con facoltà di delega e sub-delega. La prova orale è pubblica e si svolge a distanza, attraverso piattaforme online e rimane registrata su appositi strumenti elettronici da individuare con successivo decreto ministeriale, deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione ed il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia. Le prove orali avranno inizio dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente articolo. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applica in quanto compatibile, la disciplina degli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. A tal fine è autorizzata la spesa di 90 mila euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto per l'anno 2021 di euro 90 mila.
159.1. Piera Aiello.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

   a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni non oltre il termine anagrafico di massima permanenza in servizio previsto per i magistrati di ruolo;

   b) percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale spettante ai magistrati di Tribunale;

   c) sono tenuti al rispetto dei doveri e delle incompatibilità previsti per i magistrati di ruolo e hanno i loro medesimi diritti in caso di collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza, allattamento, ferie, motivi di famiglia, motivi elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

   d) sono collocati in aspettativa non retribuita i pubblici dipendenti relativamente agli incarichi assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le PPAA, qualora abbiano optato per l'esercizio dell'attività giurisdizionale full time anche ai fini della retribuzione;

   e) concorrono all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno distrettuali spettanti ai magistrati onorari e soggiacciono alle disposizioni disciplinari loro applicabili;

   f) chi svolge la professione forense nel rispetto dei limiti di cui al comma 4, lettere b) e c) della legge n. 57 del 2016 dovrà optare per l'esercizio dell'attività giurisdizionale full time oppure part time anche ai fini della retribuzione;

   g) i magistrati onorari di cui alla lettera f) che abbiano optato per il regime full time, possono iscriversi all'albo avvocati limitatamente all'elenco speciale dei dipendenti degli enti pubblici e sono posti per l'intera durata dell'incarico in aspettativa non retribuita con riferimento ad altri impieghi pubblici a tempo indeterminato, con il solo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e alla conservazione del posto, anche in sovrannumero;

   h) i magistrati onorari di cui alla lettera f) che abbiano optato per il regime part time, possono rimanere iscritti ovvero iscriversi, qualora in possesso dell'abilitazione o dei titoli equivalenti richiesti dall'ordinamento professionale forense, all'albo degli avvocati nell'ipotesi in cui abbiano scelto per il regime part time ed in questo caso saranno inseriti nella sezione a loro appositamente riservata che sarà inserita nell'albo ordinario. A tal fine il CNF provvederà entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

  10-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della giustizia, della pubblica amministrazione dell'innovazione e dell'economia e delle finanze, si provvedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla sua applicazione. Ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il Reddito di Cittadinanza.
159.44. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

   a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni non oltre il termine anagrafico di massima permanenza in servizio previsto per i magistrati di ruolo;

   b) percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale spettante ai magistrati di Tribunale;

   c) sono tenuti al rispetto dei doveri e delle incompatibilità previsti per i magistrati di ruolo e soggiacciono alla disciplina applicabile a questi ultimi in caso di responsabilità civile, disciplinare o amministrativo-contabile, collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza, allattamento, ferie, assenze per motivi di famiglia, elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato temporaneamente incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

   d) qualora abbiano optato per l'esercizio a tempo pieno dell'attività giurisdizionale, sono collocati in aspettativa non retribuita da altri incarichi eventualmente assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il solo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e alla conservazione del posto, anche in sovrannumero;

   e) esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo loro specificamente riservati presso gli organi di autogoverno distrettuali;

   f) possono svolgere la professione forense, anche come avvocati dipendenti di enti pubblici, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 comma 4, lettere b), c) ed e) della legge 28 aprile 2016, n. 57, purché optino per l'esercizio dell'attività giurisdizionale a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro ordinario, con conseguente riproporzionamento della retribuzione;

   g) qualora abbiano optato l'esercizio a tempo pieno, in deroga alle vigenti disposizioni, possono mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati esclusivamente con riferimento all'elenco speciale degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, anche qualora non siano dipendenti pubblici;

  10-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della giustizia, della pubblica amministrazione dell'innovazione e dell'economia e delle finanze, si provvedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla sua applicazione. Ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il Reddito di Cittadinanza.
159.43. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

  10-bis. È istituito, presso il Ministero dell'interno, con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito fondo destinato a garantire l'avvio di specifici corsi formazione destinati al personale di cui all'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69 che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza di genere e domestica.
  10-ter. È istituito, presso il Ministero della giustizia, con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito fondo destinato all'avvio di specifici corsi formazione destinati ai magistrati ordinari, con funzioni sia civili che penali e ai magistrati minorili al fine di garantire l'adozione buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2021: –10.000.000.
159.3. Topo.

  Al comma 11, dopo le parole: 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022, inserire in fine le seguenti parole: , di cui uno riservato al personale interno.
159.67. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 12, dopo la lettera h) inserire la seguente:

   i) scienze agrarie, forestali e gestione agroalimentare.
159.68. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

  14-bis. Le somme iscritte sul capitolo 7499/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al personale per interventi di manutenzione forestale e idraulica in Calabria ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 148 del 1993, sono incrementate di 40 milioni di euro in ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 e di 130 milioni di euro nell'anno 2023. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 130 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
159.83. Occhiuto, Cannizzaro, Torromino, Maria Tripodi, D'Ettore.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Le somme iscritte sul capitolo 7499/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al personale per interventi di manutenzione forestale e idraulica in Calabria ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 148 del 1993, sono incrementate di 40 milioni di euro in ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 e di 130 milioni di euro nell'anno 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2021: –40.000.000;
   2022: –40.000.000;
   2023: –130.000.000.
159.80. Occhiuto, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti

  14-bis. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo, alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da COVID-19 e la nuova programmazione della politica agricola comune, e in considerazione delle carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel corso del 2021, tenuto altresì conto delle recenti norme che, in considerazione dell'emergenza sanitaria, limitano la possibilità di svolgimento di nuovi concorsi anche nazionali con conseguente sensibile allungamento dei tempi, le graduatorie dei concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2021.
  14-ter. Gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in mancanza di proprie graduatorie vigenti per l'assunzione di personale, anche dirigenziale, utilizzano prioritariamente le graduatorie disponibili di cui al comma 1 per profili corrispondenti o analoghi.
  14-quater. Restano ferme le applicabili previsioni in materia di facoltà assunzionali.
159.29. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. In merito alle facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 15, si provvede mediante il ricorso per il settanta per cento (70 per cento) dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale – n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento (30 per cento), mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.
  15-ter. Al fine di garantire il recupero di tutti fondi già stanziati negli esercizi finanziari precedenti, si provvede anche per l'anno finanziario 2021, mediante il ricorso per cento per cento (100 per cento) dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale – n. 90 del 15 novembre 2016.
  15-quater. Le assunzioni ordinarie derivanti dalle cessazioni al 31 dicembre 2020 ed autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede mediante il ricorso scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale – n. 90 del 15 novembre 2016.
*159.16. Miceli.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. In merito alle facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 15, si provvede mediante il ricorso per il settanta per cento (70 per cento) dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale – n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento (30 per cento), mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.
  15-ter. Al fine di garantire il recupero di tutti fondi già stanziati negli esercizi finanziari precedenti, si provvede anche per l'anno finanziario 2021, mediante il ricorso per cento per cento (100 per cento) dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale – n. 90 del 15 novembre 2016.
  15-quater. Le assunzioni ordinarie derivanti dalle cessazioni al 31 dicembre 2020 ed autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede mediante il ricorso scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale – n. 90 del 15 novembre 2016.
*159.17. Del Barba.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, per il 2021 è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 200 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco. Agli oneri derivanti da tale disposizione, che ammontano a 2 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni.
159.60. Dieni, Alaimo, Maurizio Cattoi, Baldino, Elisa Tripodi, Manzo.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente

  15-bis. Al fine di poter disporre di un numero congruo di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene previsto un incremento di organico nell'ambito operativo, tecnico informatico/gestionale, medico e infermieristico attraverso l'esaurimento delle graduatorie di concorso ancora aperte e il bando di nuove selezioni pubbliche.
159.23. Miceli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B di cui all'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in prima applicazione, anche in soprannumero, è inquadrato nel ruolo e nella specializzazione degli elisoccorritori fino all'assorbimento del soprannumero di posti nei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra, dei capi reparto e degli ispettori antincendio.
159.24. Miceli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

  15-bis. Alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 15, si provvede mediante il ricorso per il settanta per cento (70 per cento) dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale – n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento (30 per cento), mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
159.49. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 15 sostituire le parole: 750 unità con le seguenti: 1.500 unità;

   2) sostituire il comma 16 con il seguente:

  16. Ai fini dell'attuazione del comma 15 è autorizzata la spesa di euro 5.116.894 per l'anno 2021, di euro 26.209.886 per l'anno 2022, di euro 47.511.534 per l'anno 2023, di euro 63.696.358 per l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di euro 64.764.998 per l'anno 2026, di euro 65.453.040 per l'anno 2027, di euro 65.969.070 per l'anno 2028, di euro 66.129.780 per l'anno 2029, di euro 66.772.616 per l'anno 2030, di euro 67.415.454 per l'anno 2031, di euro 67.897.580 per l'anno 2032 e di euro 68.175.388 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

  Conseguentemente:

   al comma 15, sostituire le parole: 250 unità, ovunque ricorrano, con le seguenti: 500 unità;

   all'articolo 209, al comma 1, sostituire, le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 430 milioni di euro per l'anno 2021 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
159.58. Scutellà.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  17-bis. Al fine di assicurare l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto – GUARDIA COSTIERA per fronteggiare lo svolgimento dei maggiori compiti anche connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 nonché in relazione alle funzioni di cui all'articolo 135 comma 7 della presente legge, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato il richiamo in servizio permanente, entro il 31 Gennaio 2021, nel limite della dotazione organica, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.
  17-ter. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto dei venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.
  17-quater. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 107.491,23 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158, mentre per gli oneri derivanti da ricostruzione di carriera, a fare data dal 2007, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
159.36. Stumpo, Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al primo comma, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
159.57. Maurizio Cattoi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

  19-bis. Al fine di potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
  19-ter. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
159.70. Iezzi, Bordonali, Ziello, Cecchetti, Fogliani, Invernizzi.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. 1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare di La Spezia e degli enti e centri tecnici dell'area spezzina, incluso il Centro interforze di munizionamento avanzato di Aulla, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 263 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
  2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

   a) 90 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

   b) 90 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;

   c) 83 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023.

  3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 2.995.488 per l'anno 2021, a euro 5.990.976 per l'anno 2022, a euro 8.753.481,6 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209.
159.9. Ferrari, Viviani, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Di Muro, Foscolo, Rixi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. 1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare marittimo di Augusta, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 119 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
  2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

   a) 40 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

   b) 40 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;

   c) 39 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023.

  3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 1.331.328 per l'anno 2021, a euro 2.662.656 per l'anno 2022, a euro 3.960.700,8 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
159.11. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Minardo, Alessandro Pagano, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. 1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità, sviluppo e dell'occupazione della Stazione Navale di Brindisi, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 94 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
  2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

   a) 34 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

   b) 30 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;

   c) 30 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023.

  3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 1.131.628,8 per l'anno 2021, a euro 2.130.124,8 per l'anno 2022, a euro 3.128.620,8 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
159.10. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Sasso, Tateo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. 1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità del Genio campale dell'Aeronautica militare, è autorizzato ad assumere un contingente complessivo di 20 unità, mediante corso concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 per l'anno 2021, a euro 500.000 per l'anno 2022 e a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
159.8. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Corneli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. 1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità degli Arsenali militari, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nelle sedi designate di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 100 unità di personale non dirigenziale con profilo di assistente amministrativo mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
  2. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 3.328.320 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
159.12. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. 1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità del Polo Mantenimento Armamento Leggero di Terni, è autorizzato ad assumere un contingente complessivo di 10 unità, mediante corso concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150.000 per l'anno 2021, a euro 215.000 per l'anno 2022 e a euro 290.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
159.7. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Caparvi, Marchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo comma 19, inserire i seguenti:

  19-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito, presso il Ministero dell'interno, il ruolo speciale ad esaurimento riservato al personale non dirigente della ex carriera direttiva di ragioneria assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982. Al suddetto personale è attribuito il trattamento economico, già previsto dal combinato disposto dell'articolo 17 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982 e dell'articolo 43 legge n. 121 del 1981, pari al trattamento economico del Vice Questore Aggiunto + 23 anni della Polizia di Stato, con l'indennità pensionabile ridotta del 50 per cento. Con successivo Decreto del Ministro dell'interno saranno regolate le funzioni e le progressioni dell'istituendo ruolo, anche ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286.
  19-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis, quantificati in euro 9.941.564 annue, procedere mediante uguale riduzione per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e dal 2025 dello stanziamento previsto dall'articolo 45 comma 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 come integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 172.
159.66. Maglione.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

  21-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) al comma 2, alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 2023»;

   c) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   d) al comma 3 le parole: «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2023»;

   e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

  10. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2021 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2022 per la loro conclusione, e al 31 dicembre 2021 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
159.26. Madia, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 21 inserire il seguente:

  21-bis. Per far fronte alle esigenze di personale degli Uffici della Motorizzazione civile, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino al 31 dicembre 2021, in deroga al termine previsto nella disposizione richiamata.
159.69. Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. L'Agenas, al fine di garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente e gli ulteriori compiti di supporto tecnico-operativo alle regioni derivanti dalla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale e dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2021 e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione di personale già alle sue dipendenze non inquadrato in qualifica dirigenziale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa presso la propria amministrazione e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. A seguito della stabilizzazione il predetto personale viene inquadrato di ruolo nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unità, di cui 17 unità con qualifica dirigenziale, è corrispondentemente incrementata di 70 unità.
  21-ter. Fino al completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, l'Agenas può rinnovare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2020.
  21-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 21-bis, pari a 2.176.628 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e, fino al soddisfacimento del fabbisogno, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
159.37. Conte, Stumpo, Pastorino, Spena.

  Al comma 25, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: Passano ai ruoli dello Stato i dipendenti dell'area amministrativa assunti successivamente al 24/6/2017 con contratto a tempo indeterminato risultati vincitori di concorso pubblico in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge 68/99.
159.28. Buratti.

  Dopo il comma 28, inserire il seguente:

  28-bis. Al comma 1 dell'art. 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: «2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2023» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
*159.85. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo il comma 28, inserire il seguente:

  28-bis. Al comma 1 dell'art. 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: «2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2023» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
*159.30. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo il comma 28, inserire il seguente:

  1. 28-bis. Al comma 1 dell'art. 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: «2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2023» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
*159.54. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 31, dopo le parole: degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). sono inserite le seguenti: All'articolo 1, comma 645 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «L'indennità e i rimborsi dei componenti del nucleo di valutazione sono determinati con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, e sono a valere sui bilanci propri delle istituzioni di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508.»
**159.35. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 31, dopo le parole: degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). sono inserite le seguenti: All'articolo 1, comma 645 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «L'indennità e i rimborsi dei componenti del nucleo di valutazione sono determinati con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, e sono a valere sui bilanci propri delle istituzioni di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508.»
**159.52. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 31, inserire il seguente:

  31-bis. L'articolo 1, comma 342 della Legge 24 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2021, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al Presidente, al Direttore e ai componenti del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni. Da tale norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato». All'articolo 1, comma 645 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «L'indennità e i rimborsi dei componenti del nucleo di valutazione sono determinati con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, e sono a valere sui bilanci propri delle istituzioni di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508.»
*159.84. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 31, inserire il seguente:

  31-bis. L'articolo 1, comma 342 della Legge 24 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2021, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al Presidente, al Direttore e ai componenti del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni. Da tale norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato». All'articolo 1, comma 645 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «L'indennità e i rimborsi dei componenti del nucleo di valutazione sono determinati con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, e sono a valere sui bilanci propri delle istituzioni di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508.»
*159.51. Toccafondi, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 31, dopo le parole: degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) inserire le seguenti: L'articolo 1, comma 342, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2021, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al Presidente, al Direttore e ai componenti del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni. Da tale norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
159.53. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 31, inserire il seguente:

  31-bis. È istituita la prima fascia del settore artistico-disciplinare denominato CODI/25 Accompagnamento pianistico, di cui alla tabella allegata al DM 3 luglio 2009, n. 90. I professori che alla data di approvazione della presente legge sono inquadrati nel settore disciplinare CODI/25, sono inseriti nell'area professionale docenti con decorrenza giuridica a decorrere dal 1° novembre 2018 e decorrenza economica dal primo giorno lavorativo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, conservando la posizione stipendiale di provenienza. Alla progressione di carriera dei docenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di progressione di carriera del personale docente delle istituzioni AFAM nel CCNL del comparto. Ad essi vengono riconosciuti gli emolumenti arretrati già accantonati per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
159.86. Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

  37-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165 il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione indicata al decreto ministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).
159.64. Casa.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 37, sono aggiunti i seguenti:

  37-bis. La dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 171, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale di area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità appartenenti all'area III, con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche, nonché nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa – pari a euro 345.766,60 per l'anno 2021, e a decorrere dall'anno 2022 euro 11.200.493,35 – si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 159.
  37-ter. Nelle more dell'avvio e della conclusione della procedura concorsuale di cui al comma 37-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, nella ricorrenza dei presupposti indicati alle lettere a), c) e d) dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di cui al presente comma, si provvede rendendo indisponibile, per tutta la durata degli stessi, un numero di posti del personale di cui al comma 37-bis, equivalente dal punto di vista finanziario.
159.61. Baldino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

  37-bis. Per tutte le assunzioni previste dal presente articolo nonché per quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, le quote di riserva per i lavoratori disabili, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incrementate nella seguente misura:

   a) quindici per cento dei dipendenti occupati, se l'amministrazione occupa più di 50 dipendenti;

   b) tre lavoratori, se occupa da 36 a 50 dipendenti;

   c) due lavoratori, se occupa da 15 a 35 dipendenti.

  37-ter. Le amministrazioni che occupano più di 50 dipendenti hanno l'obbligo di riservare una quota non inferiore ad un terzo della quota di riserva a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento. Per i criteri di computo della quota di riserva e le modalità delle assunzioni si adottano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

  Conseguentemente al comma 38, dopo le parole: effettivamente assunte, aggiungere le seguenti: con distinta indicazione delle unità assunte ai sensi dei commi 37-bis e 37-ter.
*159.14. Rospi, Longo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

  37-bis. Per tutte le assunzioni previste dal presente articolo nonché per quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, le quote di riserva per i lavoratori disabili, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incrementate nella seguente misura:

   a) quindici per cento dei dipendenti occupati, se l'amministrazione occupa più di 50 dipendenti;

   b) tre lavoratori, se occupa da 36 a 50 dipendenti;

   c) due lavoratori, se occupa da 15 a 35 dipendenti.

  37-ter. Le amministrazioni che occupano più di 50 dipendenti hanno l'obbligo di riservare una quota non inferiore ad un terzo della quota di riserva a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento. Per i criteri di computo della quota di riserva e le modalità delle assunzioni si adottano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

  Conseguentemente al comma 38, dopo le parole: effettivamente assunte, aggiungere le seguenti: con distinta indicazione delle unità assunte ai sensi dei commi 37-bis e 37-ter.
*159.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

  37-bis. Per tutte le assunzioni previste dal presente articolo nonché per quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, le quote di riserva per i lavoratori disabili, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incrementate nella seguente misura:

   a) quindici per cento dei dipendenti occupati, se l'amministrazione occupa più di 50 dipendenti;

   b) tre lavoratori, se occupa da 36 a 50 dipendenti;

   c) due lavoratori, se occupa da 15 a 35 dipendenti.

  37-ter. Le amministrazioni che occupano più di 50 dipendenti hanno l'obbligo di riservare una quota non inferiore ad un terzo della quota di riserva a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento. Per i criteri di computo della quota di riserva e le modalità delle assunzioni si adottano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

  Conseguentemente al comma 38, dopo le parole: effettivamente assunte, aggiungere le seguenti: con distinta indicazione delle unità assunte ai sensi dei commi 37-bis e 37-ter.
*159.81. Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

  38-bis. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato la cui validità è scaduta nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, possono essere utilizzate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 30 settembre 2021. Conseguentemente, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

   a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2011 è differita al 30 marzo 2021;

   b) la validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 è differita al 30 settembre 2021.
159.4. Bordo.

  Dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

  38-bis. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo e in considerazione del permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici valide fino al 31 dicembre 2018, sempre che vi provvedano entro e non oltre il 31 dicembre 2021
159.27. Miceli.

  Dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

  38-bis. Al fine di garantire l'evasione delle pratiche di condono giacenti presso le Amministrazioni Comunali si autorizzano i Comuni ad assumere personale tecnico con contratti di lavoro a tempo determinato. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni è autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021. con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021.
159.65. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

  Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

  38-bis. In ragione della situazione eccezionale e straordinaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine del recepimento di istanze provenienti da vari soggetti istituzionali, al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per l'anno 2021, la riapertura dell'elenco di cui al comma 2 viene effettuata tra il 10 e il 31 gennaio 2021».
159.22. Buratti, Lacarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

  38-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) nel primo periodo, le parole: «triennio 2018-2020» sono sostituite con le seguenti: «quadriennio 2018-2021»;

   b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2021».
159.79. Stumpo.

  Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

  38-bis. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è sostituito dal seguente:

   «2. Nel triennio 2020/2022, le amministrazioni possono bandire in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale, ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa e in qualità di lavoratori sovrannumerari, procedure concorsuali riservate, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

   a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di almeno un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

   b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.»
159.62. Manzo.

  Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

  38-bis. Il personale trasferito presso altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465, e a cui siano stati conferiti incarichi dirigenziali per due anni consecutivi, è stabilizzato nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione ricevente. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
159.59. Dieni.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 38, inserire il seguente:

  38-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1° giugno 2021, di: a) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 381, lettera d) della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2023 dall'articolo 1, comma 381, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145; c) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2024 dall'articolo 19, lettera e) della legge 30 dicembre 2019, n. 162.
  Alle assunzioni di cui al periodo precedente si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria e in parti uguali a quelle approvate nell'anno 2020.
159.55. Ascari.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 38, inserire il seguente:

  38-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
159.82. Brunetta.

  Dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

  38-bis. Per le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni e gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma 2012, al fine di consentire la concreta applicabilità dell'articolo 57 comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito in legge n. 126 del 2020, assicurando le professionalità necessarie alla ricostruzione mediante le ivi previste assunzioni a tempo indeterminato con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del medesimo articolo 20, si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato con le modalità di cui all'articolo 57 comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito in legge n. 126 del 2020 presso l'ente dove ha prestato la propria attività anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale.
159.63. Ascari.

  Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

  38-bis. La regione Liguria e il comune di Genova sono autorizzati, per l'anno 2021, ad assumere a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale assunto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che, al 31 dicembre 2020, abbia maturato i soli requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, nonché almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi.
  38-ter. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al comma 1, fino alla loro conclusione.
159.25. Vazio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 38, inserire il seguente:

  38-bis. Nell'ambito delle misure volte a rafforzare le amministrazioni dello Stato in coerenza le politiche di cui al presente articolo, la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, integrata di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l'utilizzo di cui al primo periodo è consentito fino al limite massimo di 10 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 209, comma 1, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
159.87. Buratti, Mancini.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Equiparazione dei Dirigenti Penitenziari ai Dirigenti di P.S. del trattamento previdenziale e pensionistico)

  1. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «giuridici ed economici», sono sostituite dalle seguenti: «giuridici economici e previdenziali»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È facoltà del personale della carriera dirigenziale il riconoscimento degli istituti pensionistici previsti dal legislatore vigente per il personale di Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, con le seguenti: 774.559.115 per l'anno 2021, di 474.791.442 per l'anno 2022, di 471.717.776 euro per l'anno 2023, di 469.863.936 euro per l'anno 2024, di 470.293.191 euro per l'anno 2025, di 470.849.676 euro per l'anno 2026, di 470.330.421 euro per l'anno 2027, di 471.889.512 euro per l'anno 2028, di 471.374.150 euro a decorrere dall'anno 2029.
159.012. Giuliano.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

  1. Al fine di dare un deciso impulso agli investimenti pubblici rafforzando gli organismi tecnici e amministrativi dello Stato, anche a supporto degli enti locali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2021, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a 500 unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di 350 unità nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di 150 unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° gennaio 2021. Il 50 per cento delle nuove assunzioni è destinato per almeno 10 anni ai Provveditorati alle opere pubbliche del Mezzogiorno. Agli oneri connessi al precedente comma si provvede nei limiti di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*159.018. Varrica.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

  1. Al fine di dare un deciso impulso agli investimenti pubblici rafforzando gli organismi tecnici e amministrativi dello Stato, anche a supporto degli enti locali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2021, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a 500 unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di 350 unità nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di 150 unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° gennaio 2021. Il 50 per cento delle nuove assunzioni è destinato per almeno 10 anni ai Provveditorati alle opere pubbliche del Mezzogiorno. Agli oneri connessi al precedente comma si provvede nei limiti di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*159.010. Miceli.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Fondo per l'incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

  1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1 milione euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
  2. Al dipendente pubblico che, risultando vincitore di un concorso pubblico per posizione lavorativa a tempo indeterminato, transiti da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altra amministrazione pubblica, nel caso in cui la nuova qualifica o il nuovo ruolo comporti al dipendente un trattamento economico complessivo inferiore al precedente, è riconosciuta ai fini economici, a valere sul fondo di cui al comma 1, l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche in cui abbia prestato servizio precedentemente. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:

   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000;
   2023: – 1.000.000.
**159.016. Baldino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Fondo per l'incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

  1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1 milione euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
  2. Al dipendente pubblico che, risultando vincitore di un concorso pubblico per posizione lavorativa a tempo indeterminato, transiti da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altra amministrazione pubblica, nel caso in cui la nuova qualifica o il nuovo ruolo comporti al dipendente un trattamento economico complessivo inferiore al precedente, è riconosciuta ai fini economici, a valere sul fondo di cui al comma 1, l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche in cui abbia prestato servizio precedentemente. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:

   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000;
   2023: – 1.000.000.
**159.09. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Fondo per l'incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

  1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1 milione euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
  2. Al dipendente pubblico che, risultando vincitore di un concorso pubblico per posizione lavorativa a tempo indeterminato, transiti da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altra amministrazione pubblica, nel caso in cui la nuova qualifica o il nuovo ruolo comporti al dipendente un trattamento economico complessivo inferiore al precedente, è riconosciuta ai fini economici, a valere sul fondo di cui al comma 1, l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche in cui abbia prestato servizio precedentemente. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:

   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000;
   2023: – 1.000.000.
**159.03. Fiano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 159, inserire il seguente:

Art. 159-bis.
(Disposizioni concernenti il rafforzamento della capacità tecnico-amministrativa di Province e Città Metropolitane per la realizzazione degli interventi relativi a programmi di messa in sicurezza di ponti e viadotti)

  1. Per far fronte alle necessità connesse con la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 49 del decreto-legge 14 Agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le Provincie e le Città Metropolitane, sulla base della ricognizione e del relativo riparto di cui al comma 2 possono assumere, nell'anno 2021, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno e rinnovabili nei limiti previsti dal combinato disposto degli articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e 1, comma 3 del decreto-legge 12 giugno 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, previa verifica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'andamento delle attività e del rispetto delle tempistiche previste, unità di personale tecnico ed amministrativo, al di fuori della dotazione organica dell'Ente, da impiegare nelle proprie strutture per la realizzazione degli interventi relativi alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza entro il limite delle risorse finanziate di cui al comma 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dall'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che provvede con propri atti al riparto tra i medesimi soggetti delle unità di personale e delle risorse finanziarie nel limite massimo del 2 per cento delle risorse complessivamente assegnate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2021 ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 14 Agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e giacenti sulle relative contabilità speciali e sugli appositi fondi di bilancio autorizzati. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili a legislazione vigente e già stanziate sui propri bilanci per le assunzioni di personale.
  3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Ove l'amministrazione ravvedesse la necessità di individuare profili professionali non reperibili nelle graduatorie di cui al periodo precedente, può previa individuazione degli stessi all'interno del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, procedere all'assunzione attraverso una selezione pubblica, anche per soli titoli. Il personale assunto ai sensi del comma 1 mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
159.014. Ficara, Saitta, Licatini, Scerra, Rizzo, Paxia, Luciano Cantone, Suriano, Giarrizzo, Davide Aiello, Pignatone, Perconti, Chiazzese, Lorefice, Marzana, Alaimo, Martinciglio.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Disposizioni concernenti il rafforzamento della capacità tecnico-amministrativa)

  1. Per far fronte alle necessità connesse con la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Regioni interessate e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del relativo riparto di cui al comma 2 del presente articolo, possono assumere, nell'anno 2021, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno e rinnovabili nei limiti previsti dal combinato disposto degli articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e 1, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, previa verifica dei Commissari delegati dell'andamento delle attività e del rispetto delle tempistiche previste, unità di personale tecnico ed amministrativo, al di fuori della dotazione organica dell'Ente, da impiegare nelle proprie strutture di protezione civile, e di supporto all'emergenza entro il limite delle risorse finanziate di cui al comma 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dall'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Commissario delegato territorialmente competente il quale provvede con propri atti al riparto, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri tra i medesimi soggetti, delle unità di personale e delle risorse finanziarie nel limite massimo del 2 per cento delle risorse complessivamente assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e giacenti sulle relative contabilità speciali e sugli appositi fondi di bilancio autorizzati. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili a legislazione vigente e già stanziate sui propri bilanci per le assunzioni di personale, d'intesa con il Commissario delegato territorialmente competente.
  3. Le assunzioni sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Se l'amministrazione di cui al comma 1 ravvede la necessità di individuare profili professionali non reperibili nelle graduatorie di cui al periodo precedente, previa individuazione degli stessi all'interno del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procede all'assunzione attraverso una selezione pubblica, anche per soli titoli sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità. Il personale assunto ai sensi del comma 1 mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
  4. Un importo pari allo 0,1 per cento delle risorse stanziate per il 2021 dall'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è riversato al bilancio dello Stato per essere riassegnato al Dipartimento della protezione civile per le finalità di cui al comma 1, che vi provvede con le modalità di cui al comma 3. Per l'anno 2019 tale quota è individuata tra le somme non contrattualizzate alla data del 30 settembre 2019, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio 27 febbraio 2019.
159.013. Saitta, Licatini, Scerra, Rizzo, Paxia, Luciano Cantone, Suriano, Giarrizzo, Davide Aiello, Pignatone, Perconti, Chiazzese, Lorefice, Marzana, Ficara, Alaimo, Martinciglio, D'Uva.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Centro di formazione territoriale di L'Aquila del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 mediante il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo è istituito, nella città di L'Aquila, il Centro di formazione territoriale di L'Aquila del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
  2. Il Centro di formazione territoriale di L'Aquila concorre, insieme alle altre strutture formative, alla attuazione delle politiche di formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139, anche per consentire, in via innovativa, l'acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all'attività operativa mediante appositi moduli didattici nell'ambito del corso di formazione iniziale del personale dei vigili del fuoco.
  3. Con apposita convenzione, da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il comune dell'Aquila e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono individuate e messe a disposizione del Centro di formazione territoriale le unità immobiliari di proprietà del Comune dell'Aquila, atteso anche il carattere residenziale della struttura formativa medesima.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede nell'ambito delle risorse stanziate per le attività di ricostruzione di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, assegnate dal CIPE all'esito di istruttoria della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri.
159.04. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

  1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2023».

  Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di 443.333 euro per l'anno 2023 di 1.076.667 euro a decorrere dall'anno 2024.
159.011. Grippa.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

  1. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
159.017. Buompane, Maurizio Cattoi.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

  1. Al fine di potenziare il servizio sanitario nazionale per fare fronte alla Pandemia da Covid-19 il ministero della salute è autorizzato per l'anno 2021 a procedere all'assunzione di 9301 unità di personale medico specializzando, tra i partecipanti al concorso svolto per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria anno accademico 2019/2020, in data 22 settembre 2020, e non rientrati nella graduatoria.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
159.021. Biancofiore.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

  1. Al fine di favorire le attività di formazione continua, i dirigenti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dall'Anno Accademico 2021-2022 fruiscono di una riduzione delle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.
  2. La riduzione di cui al comma 1 si applica al 50 per cento per i dirigenti di seconda fascia e al 25 per cento per i dirigenti di seconda fascia.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
159.05. Navarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Personale volontario di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76)

  1. È concesso agli idonei della procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 287,289 e 295 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019, fermo restando lo scorrimento di eventuali graduatorie degli idonei, sino ad esaurimento, di concorsi pubblici per titoli ed esami di usufruire di una riserva del 50 per cento delle assunzioni ordinarie, sin dalle prossime assunzioni, per la copertura del turn-over relative al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
  2. Al personale cancellato dagli elenchi del personale volontario ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76 e a coloro che rinuncino alla procedura speciale di reclutamento di cui al comma 2-bis è consentito accedere alle procedure speciali di reclutamento per i ruoli dell'area tecnico-informatica e amministrativo-contabile, che saranno bandite entro il 31 dicembre 2020, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso a tali ruoli. Gli idonei usufruiranno di una riserva del 50 per cento delle assunzioni ordinarie, sin dalle prossime assunzioni, per la copertura del turn-over relative a tali ruoli.
159.015. Ficara.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Obbligo delle P.A. di pubblicare entro 1 mese il curriculum e l'autodichiarazione di assenza di incompatibilità con riguardo al conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza esterna)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 4 sostituire le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «entro trenta giorni con riguardo ai dati di cui al comma 1, lettere b) e c) ed entro tre mesi con riguardo ai restanti dati di cui ai commi 1 e 2».
159.08. Cavandoli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

  1. Al fine di non disperdere le competenze acquisite di coloro che hanno per anni prestato servizio nel comparto volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per provvedere alle carenze di organico del ruolo tecnico logistico gestionale e informatico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai non idonei alle prove psico-fisiche della procedura di assunzione in deroga, è attribuita una percentuale pari al 50 per cento delle assunzioni nei profili, non direttivi e non dirigenziali, nel ruolo tecnico logistico gestionale ed informatico.
159.023. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

  1. In aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, vista la carenza di personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire i livelli di efficienza del comparto in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, agli idonei della procedura di assunzioni in deroga è attribuito il turn over al 30 per cento.
159.024. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Incentivi assunzioni vigili del fuoco cosiddetti «discontinui»)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, alle imprese e ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, Vigili del fuoco cosiddetti «discontinui» per le funzioni di addetto antincendio, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti vigili assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente manovra si provvede entro il limite di spesa di 15 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
159.025. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Inserimento della figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali)

  1. Nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali della pubblica amministrazione, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti territoriali, con popolazione superiore a 20.000 abitanti, è previsto l'inserimento, nei rispettivi servizi di prevenzione e protezione previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, della figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro in misura almeno pari a un tecnico per ogni servizio.
  2. Il tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 è inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, del sistema di classificazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
159.019. Licatini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Abilitazione all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori)

  1. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «nove».
159.07. Cavandoli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale militare di La Spezia)

  1. Il Ministero della Difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare marittimo di La Spezia, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
  2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

   a) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2020;

   b) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

   c) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022.

  3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 873.684 per l'anno 2021, a euro 4.368.420 per anno 2022, a euro 7.863.156 per l'anno 2023 e a euro 10.484.208 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
159.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Fondo per i funzionari della professionalità giuridico-pedagogica del Corpo di polizia penitenziaria)

  1. Al fine di conferire maggiore effettività alla funzione rieducativa della pena attraverso la valorizzazione di competenze e professionalità specifiche, destinate all'implementazione dell'attività di osservazione scientifica e di predisposizione di idonei programmi di trattamento individualizzati, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di 11 milioni di euro per l'anno 2021, 9 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria è istituito il ruolo dei direttori tecnici del trattamento, di cui fanno parte i funzionari della professionalità giuridico-pedagogica.
  3. In sede di prima applicazione, il personale rientrante nei profili professionali degli appartenenti al ruolo di cui al comma 2 è inquadrato a domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle qualifiche del ruolo tecnico di cui ai commi 4 e seguenti. L'organico è determinato dal numero di unità che ha effettuato il passaggio, procedendo alla corrispondente riduzione dell'organico del personale del comparto Funzioni centrali. Resta salvo il diritto a rimanere nel ruolo di appartenenza, ad esaurimento, e a transitare verso altri profili professionali o presso altre amministrazioni.
  4. Il ruolo dei direttori tecnici del trattamento è articolato nelle seguenti qualifiche: a) vicedirettore tecnico del trattamento; b) direttore tecnico del trattamento; c) direttore tecnico capo del trattamento; d) direttore tecnico coordinatore del trattamento.
  5. Il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici del trattamento svolge attività di osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati e tutte le attività afferenti al percorso trattamentale degli stessi; cura la progettazione pedagogica dell'istituto, in armonia con le linee di indirizzo del dirigente e degli uffici superiori, il coordinamento del volontariato e la rilevazione dei bisogni dei ristretti con riferimento ai compiti istituzionali di competenza.
  6. I direttori tecnici del trattamento sono inoltre impiegati in compiti di livello funzionale corrispondente alle diverse qualifiche di cui al comma 4 presso articolazioni centrali o periferiche per attività o ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni di pertinenza del ruolo tecnico. Il predetto personale svolge, altresì, compiti di formazione o di istruzione del personale per i settori di propria competenza.
  7. Il personale del ruolo dei direttori tecnici del trattamento è dipendente gerarchicamente solo dal direttore dell'istituto penitenziario, ferma restando l'autonomia professionale di ciascun funzionario per gli aspetti tecnici di competenza. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, presso ciascun istituto penitenziario il direttore tecnico più alto in grado e, a parità di grado, con più anzianità nel ruolo, di servizio o di età, svolge funzioni di coordinamento e organizzative dell'area trattamentale.
  8. Il personale di cui al comma 4 assume la responsabilità derivante dall'attività e dal lavoro svolto.
  9. Con decreto del Ministro della giustizia è istituito il ruolo dei direttori tecnici del trattamento, i cui appartenenti sono impiegati quali responsabili delle aree educative degli istituti penitenziari individuati quali sedi di incarico superiore di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ovvero quali responsabili degli uffici dei detenuti e del trattamento presso i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria o presso gli uffici centrali della stessa amministrazione, nelle mansioni o negli incarichi previsti dal decreto ministeriale di cui al presente comma. Con il medesimo decreto ministeriale sono disciplinate le procedure concorsuali per la selezione dei direttori tecnici del trattamento.
  10. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3, al concorso per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici del trattamento è ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianità, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo di polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza nel concorso di cui al primo periodo, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Al concorso di non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati ovvero che sono stati destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. Il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, beneficiario della riserva e vincitore del concorso conserva ai fini economici l'anzianità maturata o riconosciuta presso il ruolo di provenienza.
  11. I vincitori del concorso di cui al comma precedente sono nominati vicedirettori tecnici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione teorico-pratico della durata di dodici mesi presso l'Istituto superiore di studi penitenziari. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo modalità individuate dall'Istituto superiore di studi penitenziari. Durante la frequenza del corso, i vicedirettori tecnici in prova rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Al termine del corso, i vicedirettori tecnici in prova che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di vicedirettore tecnico secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
  12. Al personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici del trattamento si applicano le disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico dei commissari penitenziari compatibili con le funzioni esercitate.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 789 milioni e sostituire le parole: e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , 491 milioni di euro per l'anno 2022 e di 492 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
159.022. Cristina.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

  1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 8 è abrogato.
159.06. Viscomi.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

  1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, e al fine di fare fronte alle rilevanti scoperture di organico, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate nell'anno 2011, previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità nonché le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017.
159.020. D'Attis.

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

  1. Per il triennio 2021-2023, al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), ente del Servizio Sanitario Nazionale, è autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, a bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, al fine di assumere a tempo indeterminato, un contingente complessivo di 37 unità di personale, di cui 9 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 3 dirigenti amministrativi, 12 unità di categoria D posizione economica base, 3 unità di categoria C posizione economica base, 9 unità di categoria BS posizione economica base, con riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio presso l'Istituto stesso, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione lavoro, da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque.
  2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 300.682,31 per l'anno 2021, in euro 816.014,55 per l'anno 2022, in euro 1.598.795,43 per l'anno 2023 e in euro 2.166.926,39 a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà.
  3. All'articolo 1, comma 452, della Legge 27 dicembre 2019, sono eliminate le parole: «per ciascuno degli anni» e: «al 2022» e dopo la parola: «contributo» è inserita la parola: «annuo».
  Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, valutati in 145.831 euro per l'anno 2021, a 395.767 euro per l'anno 2022 e 775.416 euro per l'anno 2023 e 1.050.960 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
159.02. Lorenzin.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

  1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all'articolo 249, comma 1, le parole: «fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico» sono sostituite dalle seguenti: «in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»
  2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2914, n. 190.
159.026. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

ART. 160.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 396, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «E un contributo straordinario pari a 200 mila euro per l'anno 2021 e 100 mila euro per l'anno 2022, in favore dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, al fine di favorire il concorso del nostro Paese alle iniziative afferenti alla Conferenza sul futuro dell'Europa e promuovere la diffusione della cultura europea nello spirito dell'approccio inclusivo voluto dalla stessa Conferenza».
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis del presente articolo è autorizzata la spesa di 200 mila euro per il 2021 e 100 mila euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
160.3. Quartapelle Procopio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di favorire il superamento del precariato nella pubblica amministrazione, anche ai fini del presente articolo, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Nel triennio 2021-2023, le amministrazioni possono bandire in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale, ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa e in qualità di lavoratori sovrannumerari, procedure concorsuali riservate, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

   a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di almeno un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

   b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso».
160.2. Bordo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  10. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale precario non dirigenziale che è stato impiegato a qualunque titolo presso l'Agenzia Italiana del Farmaco per almeno ventiquattro mesi continuativi alla data di entrata in vigore di questo provvedimento, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli nei limiti delle dotazioni organiche, a seguito di apposito concorso per titoli ed esami.
160.4. Bologna, Rospi, Longo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. L'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, è autorizzato nell'anno 2021 a stabilizzare 3 unità di personale, in misura sovrannumeraria. In deroga all'articolo 20, comma 1, della legge 25 maggio 2017, n. 75, la stabilizzazione è effettuata mediante selezione pubblica riservata ai soggetti in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo e che abbiano un'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione di almeno 2 anni.
160.6. Deiana.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.
(Assunzione di personale civile da parte del Ministero della difesa)

  1. Il Ministero della difesa, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare le realtà produttive locali in un sistema sinergico con le amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere per il triennio 2021-2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di n. 431 unità di personale non dirigenziale così ripartito:

   a) 19 unità di Area III, posizione economica F1, e 125 unità di Area II, posizione economica F2 per l'anno 2021;

   b) 19 unità di Area III, posizione economica F1, e 125 unità di Area II, posizione economica F2 per l'anno 2022;

   c) 19 unità di Area III, posizione economica F1, e 124 unità di Area II, posizione economica F2 per l'anno 2023.

  2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, nel limite di spesa di euro 2.507.670,48 per l'anno 2021, di euro 10.030.681,92 per l'anno 2022, di euro 15.011.862,29 a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797.492.330 milioni di euro per l'anno 2021, 489.969.318 milioni di euro per l'anno 2022 e 484.988.138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
*160.01. Orlando, Pagani, Bordo, Frailis, Carè, De Menech, Enrico Borghi, Losacco, Lotti, Miceli, Pastorino, Verini.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.
(Assunzione di personale civile da parte del Ministero della difesa)

  1. Il Ministero della difesa, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare le realtà produttive locali in un sistema sinergico con le amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere per il triennio 2021-2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di n. 431 unità di personale non dirigenziale così ripartito:

   a) 19 unità di Area III, posizione economica F1, e 125 unità di Area II, posizione economica F2 per l'anno 2021;

   b) 19 unità di Area III, posizione economica F1, e 125 unità di Area II, posizione economica F2 per l'anno 2022;

   c) 19 unità di Area III, posizione economica F1, e 124 unità di Area II, posizione economica F2 per l'anno 2023.

  2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, nel limite di spesa di euro 2.507.670,48 per l'anno 2021, di euro 10.030.681,92 per l'anno 2022, di euro 15.011.862,29 a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797.492.330 milioni di euro per l'anno 2021, 489.969.318 milioni di euro per l'anno 2022 e 484.988.138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
*160.04. Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Palmisano, Manzo.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.
(Scorrimento graduatorie per l'anno 2021)

  1. La Corte dei conti, il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato, per l'anno 2021, al fine della copertura dei posti vacanti, sono autorizzate allo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura concorsuale già bandita all'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
160.02. De Lorenzo, Pastorino.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.
(Potenziamento della ricerca nel settore agroalimentare)

  1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria»;

   b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

   «Art. 2-bis. – 1. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno.
   2. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento.
   3. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro.
   4. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

  2. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «n. 190», sono aggiunte le seguenti: «nonché dell'articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124»;

   b) le parole: «e a 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «22,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

   2021: – 5 milioni;
   2022: – 5 milioni;
   2023: – 5 milioni.
160.03. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

  1. Al fine di adottare uno o più decreti legislativi per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Governo è delegato ad apportare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con le Organizzazioni Sindacali rappresentative, opportune modifiche al decreto legislativo n. 127/2018, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
160.09. Sisto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

  1. Al fine di garantire le adeguate tutele al personale in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione di infortuni in servizio, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede ad emanare apposito regolamento volto ad adeguare l'attuale sistema di tutele in caso di infortunio in servizio, armonizzandole a quelle previste dal sistema di garanzie INAIL.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
160.08. Sisto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

  1. Al fine di garantire il giusto riconoscimento economico e professionale al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato i 22 anni e i 28 anni di servizio nel Corpo Nazionale, viene riconosciuta la maggiorazione dell'indennità di rischio e mensile prevista dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 attribuendo gli stessi importi mensili indicati prima del suo riassorbimento previsto dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
160.010. Sisto.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

  1. Al fine di garantire la corresponsione dell'indennità di comando di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a tutto il personale dell'Arma dei carabinieri, impiegato in incarichi di comando di tenenze e stazioni dell'organizzazione territoriale, a decorrere dal 2021, le rispettive risorse necessarie sono incrementate di euro 7,6 milioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
160.05. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

  1. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, il personale SAF 2B è inquadrato nel ruolo e nella specializzazione degli elisoccorritori fino all'assorbimento del soprannumero di posti nei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra, dei capi reparto e degli ispettori antincendio.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
160.011. Sisto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

  1. Al fine di poter disporre di un numero congruo di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene previsto un incremento di organico nell'ambito operativo, tecnico informatico/gestionale, medico e infermieristico attraverso l'esaurimento delle graduatorie di concorso ancora aperte e il bando di nuove selezioni pubbliche.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
160.014. Sisto.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

  1. Allo scopo di procedere all'armonizzazione dell'indennità oraria festiva, notturna e superfestiva attualmente percepita dal personale turnista del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con le omologhe indennità percepite dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine, a decorrere dall'anno 2021, si provvede con appositi adeguamenti di bilancio utili alla realizzazione dell'armonizzazione stessa.
  2. Al fine di un pieno riconoscimento dell'attività svolta dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a tutela della salvaguardia dei cittadini, a decorrere dall'anno 2021, l'importo orario per il lavoro straordinario svolto nei compiti di istituto viene incrementato di una volta e mezza dell'importo previsto per l'orario ordinario così come indicato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
  3. Per le stesse finalità indicate al comma 2 del presente emendamento, a decorrere dal 2021, si provvede alla defiscalizzazione degli importi percepiti dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativi alle prestazioni straordinarie a qualsiasi titolo effettuate con l'applicazione di un'aliquota IRPEF del 10 per cento.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
160.07. Sisto.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

  1. Al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
160.012. Sisto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

  1. Il 50 per cento della quota spettante al personale del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco al compimento del 14° anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 47 del 26 marzo 2018, è attribuito al personale del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco con anzianità di servizio da zero a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
160.013. Sisto.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

  1. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a causa di infortunio, a qualunque titolo, riportati nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione di appartenenza.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
160.06. Sisto.

ART. 161.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero previste nell'anno 2021 il relativo fondo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementato di euro 15 milioni. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in 15 milioni di euro annui per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
161.31. Ungaro, Del Barba, Marco Di Maio.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) il contingente di esperti del Corpo della Guardia di Finanza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, di cui alla lettera d), è incrementato di ulteriori 10 unità di funzionari esperti anticontraffazione, presso le sedi diplomatiche italiane significative per l'export italiano, dislocate nei cinque continenti, al fine di rafforzare e sostenere le specifiche attività di contrasto alla contraffazione e per la tutela del Made in Italy all'estero. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
161.65. Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole da: «un contributo fisso onnicomprensivo» a «richiamato in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2»;

   b) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La maggiorazione di cui al comma 1 non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1»;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti»;

   d) al comma 4, dopo le parole: «misura più elevata,» sono inserite le seguenti: «determinata al netto delle decurtazioni previste dagli articoli 175, comma 4, e 176, comma 3, e».

  1-ter. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «due volte l'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «undici quinti dell'indennità».
161.38. Di Stasio, Suriano.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2021 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.220 unità». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 6.419.550 per l'anno 2021, euro 13.224.000 per l'anno 2022, euro 13.620.900 per l'anno 2023, euro 14.029.500 per l'anno 2024, euro 14.450.400 per l'anno 2025, euro 14.883.900 per l'anno 2026, euro 15.330.300 per l'anno 2027, euro 15.790.200 per l'anno 2028, euro 16.263.900 per l'anno 2029 ed euro 16.752.000 annui a decorrere dall'anno 2030.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 793.580.450 per l'anno 2021, di euro 486.776.000 per l'anno 2022, di euro 486.379.100 per l'anno 2023, di euro 485.970.500 per l'anno 2024, di euro 485.549.600 per l'anno 2025, di euro 485.116.100 per l'anno 2026, di euro 484.669.700 per l'anno 2027, di euro 484.209.800 per l'anno 2028, di euro 483.736.100 per l'anno 2029 e di euro 483.248.000 annui a decorrere dall'anno 2030.
161.1. Borghese, Tasso, Cecconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «2.920 unità» sono sostituite dalle seguenti: «3.020 unità». Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2021, euro 4.598.874 per l'anno 2022, euro 4.690.852 per l'anno 2023, euro 4.784.668 per l'anno 2024, euro 4.880.362 per l'anno 2025, euro 4.977.970 per l'anno 2026, euro 5.077.528 per l'anno 2027, euro 5.179.080 per l'anno 2028, euro 5.282.660 per l'anno 2029 ed euro 5.388.314 a decorrere dall'anno 2030 cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158, comma 1, della presente legge.

  Conseguentemente all'articolo 158, comma 1, sostituire le parole: 35.987.135 euro per l'anno 2021 con le seguenti: 38.241.485 per l'anno 2021 sostituire le parole: 166.537.624 euro per l'anno 2022 con le seguenti: 171.136.498 per l'anno 2022 sostituire le parole: 297.761.740 euro per l'anno 2023 con le seguenti: 302.452.592 per l'anno 2023 sostituire le parole: 306.213.355 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 310.998.023 euro per l'anno 2024 sostituire le parole: 311.402.228 euro per l'anno 2025 con le seguenti: 316.282.590 euro per l'anno 2025 sostituire le parole: 311.885.567 euro per l'anno 2026 con le seguenti: 316.863.537 euro per l'anno 2026 sostituire le parole: 312.656.893 euro per l'anno 2027 con le seguenti: 317.734.421 euro per l'anno 2027 sostituire le parole: 313.413.428 euro per l'anno 2028, con le seguenti: 318.592.508 euro per l'anno 2028 sostituire le parole: 313.921.086 euro per l'anno 2029 con le seguenti: 319.203.746 euro per l'anno 2029 sostituire le parole: 314.741.024 euro per l'anno 2030 con le seguenti: 320.129.338 euro per l'anno 2030.
161.18. Fusacchia, Siragusa, Ungaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «2.920 unità» sono sostituite dalle seguenti: «3.020 unità». Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2021, euro 4.598.874 per l'anno 2022, euro 4.690.852 per l'anno 2023, euro 4.784.668 per l'anno 2024, euro 4.880.362 per l'anno 2025, euro 4.977.970 per l'anno 2026, euro 5.077.528 per l'anno 2027, euro 5.179.080 per l'anno 2028, euro 5.282.660 per l'anno 2029 ed euro 5.388.314 a decorrere dall'anno 2030, cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158, comma 1, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 158, comma 1, sostituire le parole: 35.987.135 euro per l'anno 2021 con le seguenti: 33.732.785 per l'anno 2021 sostituire le parole: 166.537.624 euro per l'anno 2022 con le seguenti: 161.938.750 per l'anno 2022 sostituire le parole: 297.761.740 euro per l'anno 2023 con le seguenti: 293.070.888 per l'anno 2023 sostituire le parole: 306.213.355 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 301.428.687 euro per l'anno 2024 sostituire le parole: 311.402.228 euro per l'anno 2025 con le seguenti: 306.521.866 euro per l'anno 2025 sostituire le parole: 311.885.567 euro per l'anno 2026 con le seguenti: 306.907.597 euro per l'anno 2026 sostituire le parole: 312.656.893 euro per l'anno 2027 con le seguenti: 307.579.365 euro per l'anno 2027 sostituire le parole: 313.413.428 euro per l'anno 2028, con le seguenti: 308.234.348 euro per l'anno 2028 sostituire le parole: 313.921.086 euro per l'anno 2029 con le seguenti: 308.638.426 euro per l'anno 2029 sostituire le parole: 314.741.024 euro per l'anno 2030 con le seguenti: 309.352.710 euro per l'anno 2030.
161.36. Fitzgerald Nissoli, Siragusa.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: 2.920 unità sono sostituite dalle seguenti: «3.020 unità». Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 1.127.175 per l'anno 2021, euro 2.299.437 per l'anno 2022, euro 2.345.426 per l'anno 2023, euro 2.392.334 per l'anno 2024, euro 2.440.181 per l'anno 2025, euro 2.488.985 per l'anno 2026, euro 2.538.764 per l'anno 2027, euro 2.589.540 per l'anno 2028, euro 2.641.330 per l'anno 2029 ed euro 2.694.157 a decorrere dall'anno 2030 cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158, comma 1, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 158, comma 1, sostituire le parole: 35.987.135 euro per l'anno 2021 con le seguenti: 37.114.310 per l'anno 2021 sostituire le parole: 166.537.624 euro per l'anno 2022 con le seguenti: 168.837.061 per l'anno 2022 sostituire le parole: 297.761.740 euro per l'anno 2023 con le seguenti: 300.107.166 per l'anno 2023 sostituire le parole: 306.213.355 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 308.605.689 euro per l'anno 2024 sostituire le parole: 311.402.228 euro per l'anno 2025 con le seguenti: 313.842.409 euro per l'anno 2025 sostituire le parole: 311.885.567 euro per l'anno 2026 con le seguenti: 314.374.552 euro per l'anno 2026 sostituire le parole: 312.656.893 euro per l'anno 2027 con le seguenti: 315.195.657 euro per l'anno 2027 sostituire le parole: 313.413.428 euro per l'anno 2028, con le seguenti: 316.002.968 euro per l'anno 2028 sostituire le parole: 313.921.086 euro per l'anno 2029 con le seguenti: 316.562.416 euro per l'anno 2019 sostituire le parole: 314.741.024 euro per l'anno 2030 con le seguenti: 317.435.181 euro per l'anno 2030.
161.60. Polverini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «2.920 unità» sono sostituite dalle seguenti: «3.020 unità». Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2021, euro 4.598.874 per l'anno 2022, euro 4.690.852 per l'anno 2023, euro 4.784.668 per l'anno 2024, euro 4.880.362 per l'anno 2025, euro 4.977.970 per l'anno 2026, euro 5.077.528 per l'anno 2027, euro 5.179.080 per l'anno 2028, euro 5.282.660 per l'anno 2029 ed euro 5.388.314 a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ai sensi dell'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*161.19. Fusacchia, Siragusa, Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «2.920 unità» sono sostituite dalle seguenti: «3.020 unità». Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2021, euro 4.598.874 per l'anno 2022, euro 4.690.852 per l'anno 2023, euro 4.784.668 per l'anno 2024, euro 4.880.362 per l'anno 2025, euro 4.977.970 per l'anno 2026, euro 5.077.528 per l'anno 2027, euro 5.179.080 per l'anno 2028, euro 5.282.660 per l'anno 2029 ed euro 5.388.314 a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ai sensi dell'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*161.33. Fitzgerald Nissoli, Siragusa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «2.920 unità» sono sostituite dalle seguenti: «3.020 unità». Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 1.127.175 per l'anno 2021, euro 2.299.437 per l'anno 2022, euro 2.345.426 per l'anno 2023, euro 2.392.334 per l'anno 2024, euro 2.440.181 per l'anno 2025, euro 2.488.985 per l'anno 2026, euro 2.538.764 per l'anno 2027, euro 2.589.540 per l'anno 2028, euro 2.641.330 per l'anno 2029 ed euro 2.694.157 a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
161.61. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2021 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.000 unità». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l'anno 2021, euro 3.526.432 per l'anno 2022, euro 3.632.225 per l'anno 2023, euro 3.741.191 per l'anno 2024, euro 3.853.427 per l'anno 2025, euro 3.969.030 per l'anno 2026, euro 4.088.101 per l'anno 2027, euro 4.210.744 per l'anno 2028, euro 4.337.066 per l'anno 2029 ed euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 798.288.140 per l'anno 2021, di euro 496.473.568 per l'anno 2022, di euro 496.367.775 per l'anno 2023, di euro 496.258.809 per l'anno 2024, di euro 496.146.573 per l'anno 2025, di euro 496.030.970 per l'anno 2026, di euro 495.911.899 per l'anno 2027, di euro 495.789.256 per l'anno 2028, di euro 495.662.934 per l'anno 2029 e di euro 495.532.822 annui a decorrere dall'anno 2030.
*161.8. La III Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2021 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.000 unità». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l'anno 2021, euro 3.526.432 per l'anno 2022, euro 3.632.225 per l'anno 2023, euro 3.741.191 per l'anno 2024, euro 3.853.427 per l'anno 2025, euro 3.969.030 per l'anno 2026, euro 4.088.101 per l'anno 2027, euro 4.210.744 per l'anno 2028, euro 4.337.066 per l'anno 2029 ed euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 798.288.140 per l'anno 2021, di euro 496.473.568 per l'anno 2022, di euro 496.367.775 per l'anno 2023, di euro 496.258.809 per l'anno 2024, di euro 496.146.573 per l'anno 2025, di euro 496.030.970 per l'anno 2026, di euro 495.911.899 per l'anno 2027, di euro 495.789.256 per l'anno 2028, di euro 495.662.934 per l'anno 2029 e di euro 495.532.822 annui a decorrere dall'anno 2030.
*161.4. La Marca, Schirò, Fassino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2021 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.000 unità». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l'anno 2021, euro 3.526.432 per l'anno 2022, euro 3.632.225 per l'anno 2023, euro 3.741.191 per l'anno 2024, euro 3.853.427 per l'anno 2025, euro 3.969.030 per l'anno 2026, euro 4.088.101 per l'anno 2027, euro 4.210.744 per l'anno 2028, euro 4.337.066 per l'anno 2029 ed euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 798.288.140 per l'anno 2021, di euro 496.473.568 per l'anno 2022, di euro 496.367.775 per l'anno 2023, di euro 496.258.809 per l'anno 2024, di euro 496.146.573 per l'anno 2025, di euro 496.030.970 per l'anno 2026, di euro 495.911.899 per l'anno 2027, di euro 495.789.256 per l'anno 2028, di euro 495.662.934 per l'anno 2029 e di euro 495.532.822 annui a decorrere dall'anno 2030.
*161.42. Suriano, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**161.35. Fitzgerald Nissoli, Siragusa, La Marca.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**161.43. Grande, Suriano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**161.64. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 799,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,9 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.
*161.10. La III Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 799,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,9 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.
*161.3. Schirò, La Marca, Fassino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 499,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
161.40. Suriano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 18 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50 unità per l'anno 2023. La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata, nel grado iniziale di segretario di legazione, di 18 unità a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 18 unità a decorrere dall'anno 2022 e di ulteriori 50 unità a decorrere dall'anno 2023. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 434.927 per l'anno 2021, di euro 2.174.636 per l'anno 2022, di euro 4.687.548 per l'anno 2023 e di euro 8.311.940 annui a decorrere dall'anno 2024. Con le modalità di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2018, n. 145, l'incremento della dotazione organica di cui al secondo periodo può essere rimodulato nei gradi della carriera diplomatica diversi da quello iniziale, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799.565.073 milioni di euro per l'anno 2021, 497.825.364 milioni di euro per l'anno 2022, 495.312.452 milioni per l'anno 2023 e 491.688.060 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
161.39. Suriano, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2021, 100 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, e 50 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, mediante il bando di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.394.600 per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798.605.400 milioni di euro per l'anno 2021 e 494.421.601 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
161.41. Suriano, Barbuto, Emiliozzi, Manzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2021, cento dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, e cinquanta dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, mediante il bando di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.394.600 per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante riduzione di euro 1.394.600 per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 a decorrere dall'anno 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
161.58. Borghese, Tasso, Cecconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 429, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «sono riassegnati nella misura del 30 per cento, a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sono riassegnati nella misura del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2021» e, al terzo periodo, sono soppresse le parole: «da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi consolati». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*161.9. La III Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 429, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «sono riassegnati nella misura del 30 per cento, a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sono riassegnati nella misura del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2021» e, al terzo periodo, sono soppresse le parole: «da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi consolati». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*161.5. La Marca, Schirò, Fassino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000;
   2023: – 2.000.000.
**161.63. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000;
   2023: – 2.000.000.
**161.34. Fitzgerald Nissoli, Siragusa, La Marca.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione della presente legge e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza Covid-19. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo. Il contributo economico è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.
161.20. Annibali, Del Barba, Occhionero.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di rafforzare le attività istituzionali della cassa delle ammende, all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per il segretario è istituito, nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, un posto di funzione di livello dirigenziale generale»;

   b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal primo periodo, alla cassa è destinato un apposito contingente di personale non superiore a 30 unità, individuato per la specifica professionalità nelle materie di competenza dell'ente».

  4-ter. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547 sono apportate le modificazioni conseguenti alle disposizioni del comma 4-bis. Il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è conseguentemente adeguato con le modalità semplificate e accelerate di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, entro il termine del 30 giugno 2021.
  4-quater. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 233.752 a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
161.12. Bazoli, Giuliano, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge fino al 31 dicembre 2021. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.
  4-ter. Gli oneri derivanti dal comma 4-bis, sono quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
161.53. Zanettin, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alle parole: «del sisma 2009» sono premesse le seguenti: «del sisma 2002»;

   b) dopo le parole: «il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso Enti regionali costituiti per la ricostruzione post sisma 2002».

  8-ter. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

   b) la lettera b) è soppressa.

  8-quater. Per l'attuazione dei commi 8-bis e 8-ter è autorizzata la spesa di 82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 418 milioni.
161.54. Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È incrementata, altresì, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2021, per un importo di 450.000 euro annui, la dotazione finanziaria del Fondo Risorse Decentrate interno di cui all'articolo 76 del CCNL – contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Centrali 2016-2018 e, per un importo di 100.000 euro annui, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.
161.25. Benedetti.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, la necessaria dotazione in organico, per i soggetti che hanno presentato istanza di stabilizzazione allo stesso Ministero a norma dell'articolo 1, comma 519, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e a cui è stata riconosciuta la stabilizzazione giudizialmente sulla base di una sentenza di primo o secondo grado di giudizio e che a tutt'oggi sono in attesa dell'esito di un giudizio di appello o di Cassazione, è riconosciuto loro, in via definitiva, il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la suddetta Amministrazione Pubblica. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
161.21. Gava.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
161.28. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Alle indennità operative del personale militare di cui agli articoli 2,3,10 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive varianti introdotte con i provvedimenti di concertazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
  12-ter. Al fine di dare attuazione all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «fondo specificità», con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, le risorse annualmente individuate con la legge di bilancio in misura non inferiore all'uno percento delle risorse poste a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Con uno o più provvedimenti normativi, finanziati con le dotazioni del Fondo di cui al comma 1, sono adottati specifici istituti ed attribuiti specifici compensi al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di bilanciare gli obblighi e le limitazioni personali, in relazione alla specificità dello status, e in considerazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività di servizio, in dipendenza della peculiarità dei compiti assegnati.
  12-quater. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per i primi 12 mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di ventiquattro mesi»;

   b) al comma 3, le parole: «del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a 36 mesi» sono sostituite dalle seguenti: del canone mensile di locazione corrisposto per l'alloggio privato autonomamente reperito, fino ad un importo massimo di euro 750,00 mensili per un periodo non superiore ai 48 mesi;

   c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. In alternativa al trattamento di cui al comma 1 e con i limiti del rimborso di cui al comma 3, il personale può sempre optare, entro i dodici mesi dalla data di trasferimento, per il rimborso delle rate del mutuo per acquisto di prima casa da adibire ad abitazione principale nello stesso comune della sede di servizio, ovvero entro un raggio di 90 km. Il rimborso delle rate del mutuo si interrompe al quarantottesimo mese dall'attribuzione del trattamento di trasferimento».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 360 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 60 milioni.
161.27. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al fine di attivare un processo di stabilizzazione del personale addetto ai servizi essenziali di assistenza igienico personale specialistica a favore di soggetti diversamente abili della regione Siciliana di circa 2000 unità, è attivata un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio al fine di inserire il suddetto personale nei centri diurni, nelle istituzioni scolastiche come supporto ai collaboratori scolastici o comunque nei luoghi ove i soggetti diversamente abili necessitino di tale assistenza anche domiciliare.
  12-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i contenuti del bando, i termini e le modalità di espletamento dell'intera procedura, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 752 milioni di euro per l'anno 2021 e 452 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
161.44. Casa, Davide Aiello.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementato di trenta unità, di cui tre unità di area I, dieci unità di area II, sedici unità di area III ed una con qualifica dirigenziale di livello non generale. La dotazione organica del Ministero e dell'università e della ricerca è ulteriormente incrementata di due posizioni dirigenziali di seconda fascia. All'onere di cui al presente comma, pari a 1.558.793,15 euro, si provvede attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  12-ter. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, di personale delle università, sulla base di convenzioni stipulate con le medesime, per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  12-quater. All'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai componenti della segreteria tecnica si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
161.26. Fusacchia.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementato di trenta unità, di cui tre unità di area I, dieci unità di area II, sedici unità di area III ed una con qualifica dirigenziale di livello non generale. La dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è ulteriormente incrementata di due posizioni dirigenziali di seconda fascia. All'onere di cui al presente comma, pari a 1.558.793,15 euro, si provvede attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  12-ter. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, di personale delle università, sulla base di convenzioni stipulate con le medesime, per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  12-quater. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai componenti della segreteria tecnica si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
161.46. Fratoianni.

  Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti:

  12-bis. All'articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «0,5 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro».
  12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
161.45. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Per il biennio 2020/2021 è data la possibilità agli enti locali che risultino strutturalmente deficitari di assumere personale purché la stessa assunzione sia dichiarata, dall'ente stesso, essenziale per lo svolgimento dei propri servizi fondamentali.
  12-ter. Per il biennio 2020/2021 il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché il mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, non costituisce impedimento per l'assunzione del personale.
161.17. Miceli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Le Regioni a Statuto Ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione regionale, istituite e disciplinate con propria disposizione normativa o regolamentare. A tali strutture sono assegnati, nei limiti stabiliti dalla stessa disposizione normativa o regolamentare: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato.
   2-ter. Gli incarichi di livello dirigenziale da conferire nell'ambito delle strutture di diretta collaborazione non sono calcolati nel computo delle percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del presente decreto legislativo qualora gli stessi non siano ricompresi, per espressa disposizione normativa o regolamentare dell'amministrazione regionale, nella dotazione organica dirigenziale.
   2-quater. Con disposizione normativa o regolamentare è determinato il trattamento economico da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, al personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione. Tale trattamento è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale».
161.29. Madia, Mancini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 19, commi 5 e 6 del decreto legislativo 175 del 2016 e successive modificazioni, la Regione Siciliana è autorizzata ad istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società, per il transito del personale relativo al bacino «Emergenza Palermo –PIP» (L. R. 24/2000 e successive modificazioni) secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse per contrastare gli effetti del COVID-19.
161.55. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del Made in Italy e nel contrasto all'Italian sounding, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall'anno 2021, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 800.000 euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro a decorrere dall'anno 2021 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
161.47. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di consentire una più efficace programmazione e realizzazione degli interventi delle Camere di commercio e dell'Unioncamere volti alla ripartenza dell'economia, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 29 dicembre 1993, n. 580:

   a) dopo il comma 8 dell'articolo 7, sono aggiunti i seguenti:

   «8-bis. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sviluppo a regime della riforma del loro ordinamento, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2021-2023 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

   a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

   b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale.

   8-ter. L'aumento della dotazione organica complessiva che, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, dovesse disporsi nell'arco del triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale».

   b) al comma 3 dell'articolo 16 le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».
*161.13. Rachele Silvestri, De Toma.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di consentire una più efficace programmazione e realizzazione degli interventi delle Camere di commercio e dell'Unioncamere volti alla ripartenza dell'economia, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 29 dicembre 1993, n. 580:

   a) dopo il comma 8 dell'articolo 7, sono aggiunti i seguenti:

   «8-bis. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sviluppo a regime della riforma del loro ordinamento, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2021-2023 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

   a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

   b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale.

   8-ter. L'aumento della dotazione organica complessiva che, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, dovesse disporsi nell'arco del triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale».

   b) al comma 3 dell'articolo 16 le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».
*161.23. Ubaldo Pagano, Viscomi.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di consentire una più efficace programmazione e realizzazione degli interventi delle Camere di commercio e dell'Unioncamere volti alla ripartenza dell'economia, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 29 dicembre 1993, n. 580:

   a) dopo il comma 8 dell'articolo 7, sono aggiunti i seguenti:

   «8-bis. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sviluppo a regime della riforma del loro ordinamento, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2021-2023 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

   a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

   b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale.

   8-ter. L'aumento della dotazione organica complessiva che, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, dovesse disporsi nell'arco del triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale».

   b) al comma 3 dell'articolo 16 le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».
*161.50. Stumpo.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale precario non dirigenziale che è stato impiegato a qualunque titolo presso l'Agenzia Italiana del Farmaco per almeno ventiquattro mesi continuativi alla data di entrata in vigore di questo provvedimento, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli nei limiti delle dotazioni organiche, a seguito di apposito concorso per titoli ed esami.
161.6. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, nonché alla specificità delle funzioni e delle responsabilità ad esso attribuite, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di un importo pari a 15.000.000 di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
161.24. Mancini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «contratti di lavori, servizi e forniture», sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),»;

   b) al comma 1, primo periodo, le parole: «procedura ad evidenza pubblica», sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previste dal presente codice»;

   c) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nella quota percentuale di cui al precedente periodo non si computano le attività ed i servizi svolti dal concessionario con mezzi propri e proprio personale.»
161.56. Stumpo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al comma 1, dell'articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Limitatamente ai concorsi per i quali è richiesto il titolo di licenza media di primo e di secondo grado, le persone disabili affette da comprovati disturbi d'ansia e i disabili intellettivi e psichici specificano nella domanda di partecipazione la propria condizione, ai fini dell'esenzione, parziale o totale, dalle prove d'esame scritte ovvero dell'affiancamento da parte di un tutor. Il bando specifica le condizioni e le modalità di esenzione.».
*161.14. Rospi, Longo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al comma 1, dell'articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Limitatamente ai concorsi per i quali è richiesto il titolo di licenza media di primo e di secondo grado, le persone disabili affette da comprovati disturbi d'ansia e i disabili intellettivi e psichici specificano nella domanda di partecipazione la propria condizione, ai fini dell'esenzione, parziale o totale, dalle prove d'esame scritte ovvero dell'affiancamento da parte di un tutor. Il bando specifica le condizioni e le modalità di esenzione.».
*161.59. Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al comma 1, dell'articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Limitatamente ai concorsi per i quali è richiesto il titolo di licenza media di primo e di secondo grado, le persone disabili affette da comprovati disturbi d'ansia e i disabili intellettivi e psichici specificano nella domanda di partecipazione la propria condizione, ai fini dell'esenzione, parziale o totale, dalle prove d'esame scritte ovvero dell'affiancamento da parte di un tutor. Il bando specifica le condizioni e le modalità di esenzione.».
*161.7. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: «Al Presidente» sono inserite le seguenti: «e ai componenti» e il secondo periodo è soppresso;

   b) all'articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: «l'80 per cento del trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento».
161.11. Losacco.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Disposizioni in materia di esame all'abilitazione della professione forense per l'anno 2020-2021)

  1. Per l'anno 2020-2021, in considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di accelerare le procedure per l'abilitazione all'esercizio della professione forense i candidati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono ammessi direttamente a sostenere la sola prova orale.
  2. Le materie e le competenze oggetto di valutazione nelle prove scritte sono valutate nell'ambito e secondo i criteri della prova orale. Fermo quanto previsto per la prova orale, ai fini del positivo superamento dell'esame il candidato dovrà riportare almeno la sufficienza in due delle valutazioni relative alle materie e competenze in questione.
  3. Con proprio decreto il Ministro della giustizia provvede alla adeguata riorganizzazione ed implementazione dei membri delle Commissioni incaricate della valutazione delle prove orali su tutto il territorio nazionale. Al fine di assicurare la terzietà e imparzialità degli organi, il Presidente e due Vice Presidenti sono designati all'interno del Foro competente per la valutazione delle prove scritte, con facoltà di delega e sub-delega.
  4. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applica, in quanto compatibile, la disciplina degli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  5. In deroga all'articolo 67 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
161.024. Sisto, Siracusano, Bartolozzi, Cassinelli, Pittalis.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Disposizioni a tutela dei livelli occupazionali della filiera bieticolo-saccarifera)

  1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della filiera bieticolosaccarifera la cui attività ricade nelle aree maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, gli aiuti erogati nell'ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 di cui al regolamento (CE) 320 del 20 febbraio 2006, alle aziende tuttora in esercizio, sono da intendersi concessi a titolo definitivo e non ripetibili, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 775 milioni.
161.026. Fornaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Stabilizzazione del personale volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, nel limite di spesa di cui al comma 3, l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal mese di gennaio 2021 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, in deroga alle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, del personale volontario discontinuo dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, che alla data del 31 dicembre 2019:

   a) sia iscritto da almeno tre anni negli elenchi vigenti presso i comandi provinciali;

   b) abbia effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge sono definite le modalità, i criteri e i termini delle assunzioni di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti altresì i criteri di verifica dell'idoneità psico-fisica, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Al personale volontario in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio, l'attestato di idoneità per addetto antincendio in attività a rischio elevato.
  3. Alle procedure assunzionali di cui al presente articolo si provvede nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2021 e di 165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 720 milioni di euro per l'anno 2021 e 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
161.48. Pastorino.

  Dopo l'articolo 161aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Esaurimento graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni)

  1. In conformità alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e in considerazione dello stato di emergenza sanitaria Covid-19, la validità delle graduatorie, vigenti all'entrata in vigore della presente legge e relative a procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, indette dalle Pubbliche amministrazioni nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichiarati idonei è prorogata, ferma restando la prioritaria assunzione dei vincitori, fino a completo esaurimento delle stesse graduatorie. Conseguentemente l'esperimento di nuove procedure concorsuali è subordinato all'avvenuta immissione in ruolo di tutti i soggetti collocati nelle graduatorie di concorso
161.035. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)

  1. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, nonché alla specificità delle funzioni e delle responsabilità ad esso attribuite, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di una somma pari a euro 15.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni, e le parole: 500 milioni con le seguenti: 485 milioni.
161.021. Tripiedi, Manzo, Zanichelli, Miceli, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

  1. La dotazione organica del MAECI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato per il triennio 2021-2023 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.
  3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della Pubblica amministrazione.
  4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 1.899.567 euro per gli anni 2021 e 2022 e pari a 3.799.134 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*161.029. Polverini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

  1. La dotazione organica del MAECI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato per il triennio 2021-2023 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.
  3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della Pubblica amministrazione.
  4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 1.899.567 euro per gli anni 2021 e 2022 e pari a 3.799.134 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*161.023. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

  1. La dotazione organica del Ministero degli affari e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari e della cooperazione internazionale è autorizzato per il triennio 2021-2023 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità, appartenenti all'Area II, posizione economica F2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.
  3. Le relative procedure concorsuali sono definite con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della Pubblica amministrazione.
  4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno, sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 1.899. 567 euro per gli anni 2021 e 2022 e pari a 3.799.134 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
161.028. Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco)

  1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19, nonché dei vaccini, l'Agenzia Italiana del Farmaco, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, può avviare procedure selettive, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le qualifiche di Area terza F1 e Area seconda F2, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  2. Ai fini degli effetti di cui al comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementata di n. 100 unità di personale, di cui 79 unità appartenenti alla qualifica di Area terza F1 e di n. 21 unità appartenenti alla qualifica di Area seconda F2.
  3. Fino al completamente delle procedure selettive di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, l'AIFA può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.
  4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
161.09. Carnevali, Lorenzin, Rizzo Nervo, Siani, Pini.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Incremento della dotazione organica del personale amministrativo degli Archivi notarili)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionalità dell'amministrazione degli archivi notarili e di potenziare l'attività ispettiva sugli atti dei notai, la tabella G allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, che prevede la dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione degli archivi notarili, è sostituita dalla tabella I allegata.
  2. Le successive modifiche alla tabella di cui al comma 1 sono disposte secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. Nei limiti della dotazione organica prevista al comma 1, il Ministero della Giustizia, per le esigenze di cui allo stesso comma 1, è autorizzato ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente di personale pari a 30 unità di Area III e a 90 unità di Area II, in deroga al vigente regime del turn-over.
  4. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 247.892,60 per l'anno 2021, di euro 3.666.907,95 per l'anno 2022 e di euro 4.585.028,70 a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede a valere sulle disponibilità del bilancio autonomo degli archivi notarili, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  5. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno delle disposizioni di cui al comma 4, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 127.664,69 per l'anno 2021, di euro 1.888.457,59 per l'anno 2022 e di euro 2.361.289,78 a decorrere dall'anno 2023.

  TABELLA I
  Tabella G (articolo 16, commi 1 e 9)
  Ministero della Giustizia
  Amministrazione degli Archivi notarili
  Dotazione organica complessiva del personale
  amministrativo

  Qualifiche dirigenziali

Dotazione
organica

  Dirigenti 1^ fascia

1

  Dirigenti 2^ fascia

17

  Totale dirigenti

18

  Aree

Dotazione
organica

  Terza area

171

  Seconda area

341

  Prima area

110

  TOTALE QUALIFICHE
  DIRIGENZIALI

18

  TOTALE AREE

622

  TOTALE COMPLESSIVO

640

161.01. Bazoli, Giuliano, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Modifiche al codice civile in materia di donazioni)

  1. Al fine di favorire il mercato e di semplificare l'accesso al credito ipotecario dei beni provenienti da donazione, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 561 è sostituito dal seguente:

«Art. 561.
(Restituzione degli immobili)

   1. Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.

   I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale»;

   b) l'articolo 562 è sostituito dal seguente:

«Art. 562.
(Insolvenza del donatario soggetto a riduzione)

   1. Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563 e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente»;

   c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

«Art. 563.
(Effetti della riduzione della donazione nei riguardi degli aventi causa dal donatario)

   1. La riduzione della donazione, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunziata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo restando l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede»;

   d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8) è sostituito dal seguente:

    «8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

   Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;»;

   e) all'articolo 2653, primo comma, numero 1), dopo le parole: «e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi» sono inserite le seguenti: «nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili»;

   f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: «delle donazioni e» sono soppresse e dopo le parole: «i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti: «dall'erede o dal legatario».

  2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi i suddetti articoli nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge; in tale caso può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente, e fermo restando quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, dopo il decorso di sei mesi dalla data della suddetta entrata in vigore.
  3. All'articolo 804 del codice civile, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Quando la donazione ha ad oggetto beni immobili, l'azione non può essere proposta decorsi venti anni dalla donazione medesima.»
161.05. Tomasi, Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

  1. Per il triennio 2021-2023, in considerazione delle eccezionali esigenze di pianificazione strategica e programmazione di interventi di investimento nelle aree metropolitane, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia scolastica, della viabilità, e dell'innovazione digitale, per le città metropolitane la maggiore spesa rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato del personale afferente ai profili tecnici da impiegare nelle funzioni sopra indicate non si computa ai fini delle vigenti limitazioni alla determinazione della capacità assunzionale, nonché delle limitazioni finanziarie per i rapporti di lavoro flessibile stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
  2. In relazione a quanto stabilito dal comma precedente, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2019, del fondo per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2019.
  3. L'eventuale maggiore spesa derivante dall'applicazione dei commi precedenti è ammissibile solo entro la percentuale del 10 per cento della spesa complessiva del personale sostenuta nel 2019 e previa asseverazione dell'organo di revisione sugli equilibri pluriennali di bilancio.
*161.08. Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

  1. Per il triennio 2021-2023, in considerazione delle eccezionali esigenze di pianificazione strategica e programmazione di interventi di investimento nelle aree metropolitane, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia scolastica, della viabilità, e dell'innovazione digitale, per le città metropolitane la maggiore spesa rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato del personale afferente ai profili tecnici da impiegare nelle funzioni sopra indicate non si computa ai fini delle vigenti limitazioni alla determinazione della capacità assunzionale, nonché delle limitazioni finanziarie per i rapporti di lavoro flessibile stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
  2. In relazione a quanto stabilito dal comma precedente, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2019, del fondo per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2019.
  3. L'eventuale maggiore spesa derivante dall'applicazione dei commi precedenti è ammissibile solo entro la percentuale del 10 per cento della spesa complessiva del personale sostenuta nel 2019 e previa asseverazione dell'organo di revisione sugli equilibri pluriennali di bilancio.
*161.030. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Istituzione albo nazionale degli esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida)

  1. Al fine di garantire una efficiente funzionalità degli uffici della Motorizzazione Civile e una maggiore rotazione del personale da destinare alle procedure d'esame è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione Civile – l'albo denominato «Albo nazionale degli esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida» avente le seguenti caratteristiche:

   a) l'albo è costituito dal personale Tecnico e Amministrativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in servizio ed in quiescenza dotati dei requisiti di cui alla lettera b);

   b) l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'esercizio della funzione di esaminatore. I profili professionali ed i requisiti culturali che danno titolo ad accedere all'albo, sono indicati nella tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
161.031. Termini, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Reggenza temporanea delle funzioni di segretario comunale)

  1. Al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali iscritti alle sezioni regionali dell'albo, in relazione anche alla necessità di garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle Regioni anche nella fase successiva al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere istituito presso le Regioni l'Elenco dei soggetti cui attribuire la reggenza temporanea delle funzioni di segretario comunale nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti, con contratti a tempo determinato per non più di 12 mesi eventualmente rinnovabili una volta sola.
  2. L'individuazione dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al comma 1, deve avvenire nel rispetto dei requisiti per l'accesso alla qualifica di segretario comunale di cui agli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e della normativa vigente sul contenimento della spesa di personale.
161.019. Gava, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Ulteriori disposizioni sulle graduatorie per l'assunzione del personale)

  1. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*161.012. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Ulteriori disposizioni sulle graduatorie per l'assunzione del personale)

  1. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*161.027. Polverini, Mandelli.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Ulteriori disposizioni sulle graduatorie per l'assunzione del personale)

  1. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*161.018. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Ulteriori disposizioni sulle graduatorie per l'assunzione del personale)

  1. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
*161.011. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

  1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, limitatamente alla Regione Calabria, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono destinate anche ai lavoratori impegnati nei settori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, analogamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
  2. Il comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:

   «495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, strutturalmente deficitarie ovvero in dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 244 e 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo possono procedere immediatamente all'assunzione a tempo indeterminato, senza il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali ai sensi degli articoli 155 e 243, comma 1 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»
161.014. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

  1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, limitatamente alla regione Calabria, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono destinate anche ai lavoratori impegnati nei settori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, analogamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
161.013. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

  1. All'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, all'ultimo periodo le seguenti parole «Le regioni che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno stipulato un Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, possono attivare operazione di accensione di prestiti per il rimborso delle passività esistenti e finalizzate all'estinzione dei debiti sanitari pregressi, come da impegni assunti dalle singole regioni in sede di stipula del citato Accordo. Le operazioni di cui al precedente periodo sono ammissibili ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, in presenza di condizioni di finanziamento che consentano di ridurre il valore finanziario delle passività e senza incrementare l'indebitamento a carico dell'ente. In caso di estinzione anticipata dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato.»
161.025. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Per assicurare il supporto alle attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nell'anno 2021 un incarico dirigenziale di livello generale e due incarichi dirigenziali di livello non generale nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali previste dalle medesime disposizioni.
   1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).».
161.022. Baldino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di formazione degli avvocati)

  1. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età»;

   b) al comma 2, la parola «confermati» è sostituita con le seguenti: «e gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca»;

   c) al comma 2, dopo le parole «materie giuridiche» sono aggiunte le seguenti: «, i consoli onorari, i genitori nei primi 3 anni di vita di ciascun figlio»;

   d) al comma 3, dopo le parole «superando l'attuale sistema dei crediti formativi» sono aggiunte le seguenti: «L'obbligo non può eccedere le 6 ore di formazione per ogni anno».
161.04. Cavandoli, Tomasi, Morrone, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di professione forense)

  1. Dopo il comma 10 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Gli avvocati genitori di bambini fino al compimento del terzo anno di età, gli avvocati eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 2 del presente articolo.»
161.03. Cavandoli, Morrone, Bisa, Tateo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Formazione Continua Ordini Professionali)

  1. Considerato che l'emergenza COVID-19 rende necessario che la formazione degli ordini professionali avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute, l'anno intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini formativi per tutti i professionisti. Conseguentemente gli ordini professionali di ogni ordine e grado aggiornano i propri statuti e regolamenti.
161.02. Cavandoli, Morrone, Bisa, Tateo, Turri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89)

  1. Dopo l'articolo 55 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente:

«Art. 55-bis.

   1. L'atto può essere rogato con le modalità di cui agli articoli 54 e 55 su richiesta di almeno una delle parti se essa, pur conoscendo la lingua italiana, dichiara di aver interesse alla spedizione dell'atto o di una sua copia all'estero.».
161.06. Cavandoli, Morrone, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

  1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, per le annualità 2021-2023, gli enti locali possono costituire un fondo alimentato con un importo non superiore al 2 per cento del valore dei contributi agli investimenti acquisiti o del valore del quadro economico delle opere già in corso, da utilizzare per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica e supporto amministrativo al RUP di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni, in deroga a tutti i vincoli finanziari vigenti in materia di spesa del personale a tempo determinato.
*161.033. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

  1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, per le annualità 2021-2023, gli enti locali possono costituire un fondo alimentato con un importo non superiore al 2 per cento del valore dei contributi agli investimenti acquisiti o del valore del quadro economico delle opere già in corso, da utilizzare per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica e supporto amministrativo al RUP di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni, in deroga a tutti i vincoli finanziari vigenti in materia di spesa del personale a tempo determinato.
*161.034. Navarra, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

  1. Le graduatorie dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvate dai Comuni, Province e Città Metropolitane, sono prorogate sino a 180 giorni dal termine dell'Emergenza COVID-19.
161.017. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

  1. Le graduatorie dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvate dai Comuni, Province e Città Metropolitane, sono prorogate sino al 31 dicembre 2021.
161.016. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

  1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) gli iscritti a un albo professionale in servizio presso l'amministrazione che assume, che abbiano maturato, al 31 dicembre 2020, complessivamente almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto, espletati con lo stesso profilo presso amministrazioni omologhe.».
161.015. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

  1. Il comma 200 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dall'articolo 13, comma 1-ter, della legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente: «200. Al fine di garantire il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 28 marzo 2019, n. 26, ivi compresi eventuali costi di cui all'articolo 12, comma 12, della predetta legge, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate da parte di comuni con meno di 10.000 abitanti assunzioni di assistenti sociali, di operatori sociali e di personale amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
161.020. Bilotti.

  Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento di fine servizio)

  1. Al fine di conseguire risparmi di spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nella determinazione dell'indennità di anzianità di cui all'articolo 13, della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono esclusi i compensi professionali per i professionisti del ramo legale, le indennità di cui agli articoli 18 e 19 dell'accordo attuativo, sottoscritto il 14 aprile 1997, dell'articolo 94 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto l'11 ottobre 1996.
161.07. Misiti.

ART. 162.

  All'articolo 162 premettere il seguente:

  0.1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) prima delle parole: «del sisma del 2009» sono inserite le seguenti: «del sisma del 2002»;

   b) prima delle parole: «e presso gli enti locali» sono inserite le seguenti: «, presso gli enti e le agenzie regionali istituiti per la ricostruzione».
162.39. Federico.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) prima delle parole: «del sisma 2009», sono aggiunte le seguenti: «del sisma 2002»;

   b) dopo le parole: «il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri», sono aggiunte le seguenti: «nonché presso Enti regionali costituiti per la ricostruzione post sisma 2002».
162.48. Tartaglione, Occhiuto.

  All'articolo 162 premettere il seguente:

  01. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre, n. 126, dopo le parole: «nei crateri» aggiungere le seguenti: «del sisma del 2002,»;

  Conseguentemente al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , a 31,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 1,2 milioni per l'anno 2021 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
162.26. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo 162 premettere il seguente:

  01. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente:

   «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai comuni della provincia di Foggia ricompresi nel cratere del sisma del 31 ottobre 2002, per il personale che alla data del 31 ottobre 2020 risulta in servizio nei comuni interessati, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 2002.»

  Conseguentemente sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

   b) la lettera b) è abrogata.
*162.40. Lovecchio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  All'articolo 162 premettere il seguente:

  01. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente:

   «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai comuni della provincia di Foggia ricompresi nel cratere del sisma del 31 ottobre 2002, per il personale che alla data del 31 ottobre 2020 risulta in servizio nei comuni interessati, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 2002.»

  Conseguentemente sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

   b) la lettera b) è abrogata.
*162.47. Pella, D'Attis, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  All'articolo 162, apportare le seguenti modificazioni:

  1. Al comma 1, premettere il seguente:

    01) All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 dopo le parole: «ricompresi nei crateri» sono aggiunte le seguenti: «del sisma del 2002» e dopo le parole: «con rapporto di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «o con contratto di collaborazione».

  2. Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: , a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.
162.4. Bordo.

  Sostituire l'articolo 162 con il seguente:

Art. 162.
(Disposizioni in materia di assunzioni nei territori colpiti da eventi sismici)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: «ricompresi nei crateri» sono aggiunte le seguenti: «del sisma del 2002,»

   b) al comma 3-bis, le parole: «e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

   c) al comma 3-bis, la lettera b) è abrogata.
162.18. Ubaldo Pagano, Pezzopane, Morgoni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

  3-ter. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)».
162.12. Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, alle parole: «e del sisma del 2016» sono sostituite le seguenti: «del sisma del 2016 e del sisma del 2017».
  1-ter. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo le parole: «fino all'anno di imposta 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021»; al secondo periodo le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021».
  1-quater. All'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni con la legge 16 novembre 2018, n. 130 le parole: «entro il 31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021» e le parole: «degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2019, 2020 e 2021».
  1-quinquies. All'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni con la legge 16 novembre 2018, n. 130 le parole: «per il biennio 2019-2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2029-2021».
  1-sexies. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «dal 2018 al 2020 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2021 dei mutui».
  1-septies. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  1-octies. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma 10-bis si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
162.1. De Luca.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 gennaio 2022, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli enti parco dei predetti crateri, nonché i periodi di servizio svolti con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione procedente o gli Uffici ed enti medesimi, ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017. Alle medesime condizioni, sono computabili altresì i periodi di lavoro svolti, presso i medesimi Uffici ed enti o presso l'amministrazione procedente, con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile, stipulati, a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva, da soggetti terzi, anche di diritto privato, in esecuzione delle ordinanze commissariali e delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di cui al periodo che precede attivati in assenza di procedura selettiva, i periodi di servizio svolti sono computabili ai fini dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75».
  1-ter. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3-ter, le parole: «di cui una incaricata» sono sostituite dalla seguente: «incaricate».
162.19. Topo, Pezzopane, Gabriele Lorenzoni, Terzoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2021, anche computando i periodi di servizio svolti, con contratti a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile, presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri. Sono computabili altresì i periodi di lavoro svolti, presso i medesimi Uffici ed enti, con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile stipulati, a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva, da soggetti terzi, anche di diritto privato, nell'ambito di convenzioni o in esecuzione delle ordinanze commissariali.».
162.5. Rachele Silvestri, De Toma, Zennaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «ricompresi nei crateri del sisma» sono inserite le seguenti: «del 2002, del sisma».
162.42. Occhionero, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2021, anche computando i periodi di servizio svolti, con contratti a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile, presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri. Sono computabili altresì i periodi di lavoro svolti, presso i medesimi Uffici ed enti, con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile stipulati, a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva, da soggetti terzi, anche di diritto privato, nell'ambito di convenzioni o in esecuzione delle ordinanze commissariali.».
162.16. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «e del sisma del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del sisma del 2016 e del sisma del 2017»;

   b) dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

   «10-bis. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici per la ricostruzione nei Comuni del cratere del sisma del 21 agosto 2017 assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni e integrazioni, all'esito della procedura comparativa pubblica, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, come già previsto dall'art. 57, comma 10, di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma 10-bis si provvede a valere sul fondo di cui all'art. 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».
162.2. De Luca.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo la parola: «effettuate» inserire le seguenti: «da parte delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni».
162.29. Cillis.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  2. Per le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni e gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma 2012, al fine di consentire la concreta applicabilità dell'articolo 57 comma 3 del decreto-legge 104 del 2020, convertito in legge 126/2020, assicurando le professionalità necessarie alla ricostruzione mediante le ivi previste assunzioni a tempo indeterminato con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del medesimo articolo 20, si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato con le modalità di cui all'articolo 57 comma 3 del decreto-legge 104 del 2020, convertito in legge 126/2020 presso l'ente dove ha prestato la propria attività anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale.
162.24. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 57, dopo il comma 3-octies, sono aggiunti i seguenti:

   3-nonies. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi».
   3-decies. Al comma 3-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi».

  1-ter. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

   1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “fino a 200 unità complessive di personale” sono sostituite con le seguenti: “400 unità complessive”».
162.17. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 57 di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  10-bis. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici per la ricostruzione nei Comuni del cratere del sisma del 21 agosto 2017 assunto ai sensi dell'art. 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni e integrazioni, all'esito della procedura comparativa pubblica, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, come già previsto dall'art. 57, comma 10, di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma 10-bis si provvede a valere sul fondo di cui all'art. 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
*162.30. Deiana.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 57 di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  10-bis. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici per la ricostruzione nei Comuni del cratere del sisma del 21 agosto 2017 assunto ai sensi dell'art. 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni e integrazioni, all'esito della procedura comparativa pubblica, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, come già previsto dall'art. 57, comma 10, di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma 10-bis si provvede a valere sul fondo di cui all'art. 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
*162.37. Iovino.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito in legge n. 126 del 13 ottobre 2020, il requisito di cui all'articolo 20 comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017 e successive modificazioni e integrazioni, può essere maturato entro il 31 dicembre 2021 e anche alle dipendenze di altra amministrazione che procede all'assunzione, purché appartenente all'elenco di Comuni di cui agli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito in legge n. 15 dicembre 2016 n. 229.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
162.9. Morgoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2021, anche computando i periodi di servizio svolti, con contratti a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile, presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri. Sono computabili altresì i periodi di lavoro svolti, presso i medesimi Uffici ed enti, con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile stipulati, a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva, da soggetti terzi, anche di diritto privato, nell'ambito di convenzioni o in esecuzione delle ordinanze commissariali».
162.44. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Per le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni e gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma 2012, al fine di consentire la concreta applicabilità dell'articolo 57 comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, assicurando le professionalità necessarie alla ricostruzione mediante le ivi previste assunzioni a tempo indeterminato con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del medesimo articolo 20, si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato, con le modalità di cui all'articolo 57 comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, presso l'ente dove ha prestato la propria attività anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale.
*162.11. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Per le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni e gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma 2012, al fine di consentire la concreta applicabilità dell'articolo 57 comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, assicurando le professionalità necessarie alla ricostruzione mediante le ivi previste assunzioni a tempo indeterminato con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del medesimo articolo 20, si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato, con le modalità di cui all'articolo 57 comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, presso l'ente dove ha prestato la propria attività anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale.
*162.15. Dara, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Fiorini.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;

   b) al comma 2 dopo le parole: «Per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2021» e le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021»;

  1-ter. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno sviluppo economico integrato, una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati per la ricostruzione pubblica nonché le somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere interessate dalla ricostruzione, è destinata allo sviluppo, ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

   a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

   b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

   c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

   d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

   e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese;

  1-quater. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni al comma 1, lettera a) e al comma 2 lettera a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  1-quinquies. Per gli anni 2021 e 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 1 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.
  1-sexies. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «e comunque fino all'anno d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino all'anno d'imposta 2021»;

   b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 66 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
162.27. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Pellicani, Gabriele Lorenzoni, Terzoni.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, apportare le seguenti modifiche:
  1. Al comma 1 le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;
  2. Al comma 2 dopo le parole: «Per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2021»;
  1-ter. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno sviluppo economico integrato, una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati per la ricostruzione pubblica nonché le somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere interessate dalla ricostruzione, è destinata allo sviluppo, ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

   a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

   b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

   c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

   d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

   e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese,

  1-quater. All'articolo 1-bis. del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni al comma 1, lettera a) e al comma 2 lettera a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»
  1-quinquies. Per gli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milioni di euro per l'anno 2021, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.
  1-sexies. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «e comunque fino all'anno d'imposta 2020» sono sostituite dalle parole: «e comunque fino all'anno d'imposta 2021»;

   b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 19,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022.
162.10. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Pellicani.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, apportare le seguenti modifiche:
  1. Al comma 1 le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;
  2. Al comma 2 dopo le parole: «Per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2021».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 11,5 milioni di euro per l'anno 2021.
162.13. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Pellicani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della provincia di Campobasso indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, gli stessi possono stipulare nel limite delle risorse assegnate con le modalità previste dal comma 5, contratti di lavoro a tempo determinato, anche parziale, in deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera d), e 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'assunzione di personale con professionalità di tipo tecnico, amministrativo o contabile da impiegare nei servizi necessari e connessi alle esigenze della ricostruzione.
  1-ter. Per le esigenze di cui al comma 2, gli stessi comuni, nel limite delle risorse assegnate con le modalità previste dal comma 5, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale, a tempo indeterminato o determinato, in essere di personale con professionalità di tipo tecnico, amministrativo o contabile, in deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera d), e 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  1-quater. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  1-quinquies. Con provvedimento del Commissario straordinario, adottato sulla base delle richieste avanzate dai comuni interessati, sono determinati i profili professionali e il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 2.
  1-sexies. Per le assunzioni di cui al comma 2, nei limiti stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario di cui al comma 5, trovano applicazione i commi 4, 5, e 6, dell'articolo 14-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
162.38. Federico.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno sviluppo economico integrato, una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati per la ricostruzione pubblica nonché le somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere interessate dalla ricostruzione, è destinata allo sviluppo, ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

   a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

   b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

   c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

   d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

   e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese,
162.7. Morgoni, Pezzopane, Braga, Buratti, Pellicani, Rotta.

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

  1-bis. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
162.35. Ascari.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019, n. 1, è prorogato fino al 30 giugno 2021. Sono, conseguentemente, prorogati alla medesima data il termine dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019, n. 1, e il termine di sospensione delle rate dei mutui di cui all'articolo 4 della stessa ordinanza.
  1-ter. Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 gennaio 2021.
  1-quater. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
  1-quinqiues. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
162.22. Rospi, Bologna.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. I benefici della ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per l'adozione di misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, già decretato dal Ministero dell'Istruzione con decreto R.0000049 in data 30.06.2020, sono estesi ai territori che hanno subito danni causati da eventi sismici alla data successiva del 24 Agosto 2016.
  3. Al comma 2, dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «euro 7 milioni nell'anno 2021 ed euro 6,30 milioni nell'anno 2022».
  4. Le ulteriori somme a disposizioni determinate dalla disposizione di cui al comma 3, pari a euro 2,25 milioni nell'anno 2021 ed euro 3,45 milioni nell'anno 2022, sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali dei territori che hanno subito danni causati da eventi sismici alla data successiva del 24 agosto 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e ne costituiscono limite di spesa.

  Conseguentemente all'articolo 209, le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 797,25 milioni di euro per l'anno 2021, di 496,55 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
162.21. Rospi, Bologna.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: «quinquennio 2016-2020» sono sostituite dalle seguenti: «novennio 2016- 2024» e le parole: «massimo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di nove anni».
162.14. Caparvi, Marchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli, Gallinella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «n. 165» sono inserite le seguenti: «e dei loro enti strumentali»;
  2. all'articolo 18, comma 3, la parola: «collocato» è sostituita dalle seguenti: «compreso quello collocato».
162.45. Tartaglione, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Si dispone l'obbligo di redazione, a cura delle strutture commissariali impegnate nell'emergenza e nella ricostruzione a seguito di calamità naturali, di un crono-programma triennale, per l'intera durata dell'attività commissariale, con verifica annuale dei risultati conseguiti.
162.20. Rospi, Bologna.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1, lettera i-ter, dell'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole «dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà» sono sostituite dalle seguenti: «degli inquilini e dei comodatari che non siano discendenti, ascendenti o germani dei proprietari delle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma».
162.3. De Luca.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Lo stato di emergenza dei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 è riconosciuto fino al 31 dicembre 2021. Fino alla predetta data sono estesi a detti Comuni, le disposizioni agevolative previste per i Comuni interessati dagli eventi sismici in centro Italia del 2016. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
162.23. De Luca.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 74-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, è soppresso il comma 3.
162.46. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni al comma 1, lettera a) e al comma 2 lettera a) le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  1-ter. Per gli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milioni di euro per l'anno 2021, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.
  1-quater. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole «e comunque fino all'anno d'imposta 2020» sono sostituite dalle parole «e comunque fino all'anno d'imposta 2021»;

   b) al secondo periodo, le parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milione di euro per l'anno 2022.
162.41. Morgoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni al comma 1, lettera a) e al comma 2 lettera a) le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  1-ter. Per gli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milioni di euro per l'anno 2021, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.
  1-quater. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole «e comunque fino all'anno d'imposta 2020» sono sostituite dalle parole «e comunque fino all'anno d'imposta 2021»;

   b) al secondo periodo, le parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022.
162.8. Morgoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «c) e d),».
  1-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti parole: «, c) e d),»;

   b) dopo le parole «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,».
162.32. Ascari.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1-bis)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è abrogato.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
162.31. Ascari.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» la parola «privata» è soppressa.
162.34. Ascari.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
162.36. Ascari.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In coerenza con l'articolo 133 comma 1 lettera p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
162.33. Ascari.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

Art. 162-bis.
(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione nei Comuni della Campania e della Basilicata)

  1. Per la definitiva e completa chiusura dell'opera di ricostruzione nei comuni delle Regioni Campania e Basilicata viene attuato il trasferimento, in capo alle stesse, di tutte le competenze di programmazione e controllo ancora in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le rispettive regioni possono disciplinare la materia nei dettagli e nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e della legge 23 gennaio 1992, n. 32.
  2. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono assegnati ai singoli comuni del cratere le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme e dei residui riferiti agli importi assegnati con decreti del MIT n. 13333/1 del 30 dicembre 2008 e n. 3724 del 26 marzo 2010 e Delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012. Tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni aperte e risultanti dal Report di Banca D'Italia al 31 dicembre 2018 sono assegnate ai Comuni per il completamento delle opere. Inoltre, i comuni beneficiari delle misure previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981, sono autorizzati all'utilizzo dei residui dei fondi stanziati dalla stessa legge agli articoli 8, 9 e 22.
162.016. Deiana.

  Dopo l'articolo 162 aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Ricorso al bonus sisma potenziato per interventi di ricostruzione)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4-ter è sostituito con il seguente:

   «4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive».

  2.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021, in 80 milioni di euro per l'anno 2022, e in 80 milioni per gli anni 2023, 2024, 2025 e in 15 milioni per gli anni 2026 2027-2028-2029-2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
162.024. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Disposizioni in materia di ricostruzione del Belice)

  1. Al fine di scongiurare il rischio di crolli derivanti dalla presenza di vecchi ruderi abitativi, presenti nei centri urbani, già acquisiti al patrimonio comunale e al fine di procedere al recupero di immobili di pregio storico-artistico, danneggiati dal sisma e non ancora recuperati, ai Comuni del Belice interessati dai terremoti di cui al decreto ministeriale del 2 agosto 2007 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è disposta l'assegnazione della somma di euro 2.000.000 per l'anno 2021, e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 e 2023.
  2. Per il completamento degli interventi delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è disposta, in favore dei Comuni del Belice l'importo complessivo di euro 140 milioni, di cui 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021e 2022 e 60 milioni per l'anno 2023.

   Alla ripartizione dei fondi tra i singoli Comuni, provvedere il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante apposito decreto di attuazione da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione del fabbisogno finanziario individuato e quantificato dal Coordinamento dei sindaci del territorio interessato.

  3. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 possono essere effettuati anche sulla base della sola dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.
  5. I lavori di cui al comma 2 del presente articolo debbono essere iniziati entro 3 mesi dalla erogazione del contributo, che è revocato dal Comune in caso di mancata ultimazione dei lavori medesimi entro tre anni dalla data del provvedimento di erogazione.
  6. In caso di sospensione dei lavori di ricostruzione o riparazione non dettata da comprovate esigenze tecniche o da contenziosi pendenti, ove rimanga inevasa la diffida notificata ai beneficiari per la prosecuzione o avvio dei lavori entro il termine perentorio di 15 giorni, i contributi, già assegnati sono revocati e acquisiti al bilancio delle Amministrazioni concedenti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 758 milioni di euro per l'anno 2021, 459 milioni di euro per l'anno 2022, 439 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
162.017. Martinciglio, Piera Aiello, Cancelleri, Lombardo.

  Dopo l'articolo 162 aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Compensazione minor gettito IMU nei comuni del cratere del sisma del centro Italia)

  1. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nell'entrate ai fini IMU relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate.
  2. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune.
  3. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
162.43. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.

  Dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Esenzione imposta sul valore aggiunto per interventi su immobili produttivi)

  All'articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività economica ed effettuano interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, sono esentati dal versare l'imposta sul valore aggiunto sulle fatture emesse dagli affidatari dei lavori iscritti all'Anagrafe di cui all'articolo 30, se detraibile.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
162.013. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Esenzione imposta sul valore aggiunto per interventi su immobili produttivi)

  All'articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività economica ed effettuano interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, sono esentati dal versare l'imposta sul valore aggiunto sulle fatture emesse dagli affidatari dei lavori iscritti all'Anagrafe di cui all'articolo 30, se detraibile.
*162.029. Gelmini, Della Frera, Paolo Russo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Esenzione imposta sul valore aggiunto per interventi su immobili produttivi)

  All'articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività economica ed effettuano interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, sono esentati dal versare l'imposta sul valore aggiunto sulle fatture emesse dagli affidatari dei lavori iscritti all'Anagrafe di cui all'articolo 30, se detraibile.
*162.05. Sani, Verini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 162, è aggiunto il seguente:

Art. 162-bis.
(Proroghe scadenze a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

  1. All'articolo 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021», e le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  3. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   all'articolo 1, comma 986, le parole «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020»;

   all'articolo 1, comma 997, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  4. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   all'articolo 11, comma 2, le parole «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;

   all'articolo 18-quater, comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

  5. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021», e le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022».
  6. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  7. Per il pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui, si provvede attingendo al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2 comma 475 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine, il Fondo è rifinanziato per 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare i requisiti delle condizioni di accesso al Fondo di solidarietà.
  8. All'articolo 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 22, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal primo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016, ovvero fino al 31 dicembre 2022, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.»;

   il comma 24, le parole «del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di ripristino dell'agibilità dell'edificio»;

   il comma 25, le parole «del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di ripristino dell'agibilità dell'edificio».

  9. L'articolo 8, comma 1-ter del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è sostituito dal seguente: «1-ter. Le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previsti dall'articolo articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al permanere dello stato di inagibilità per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente e dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.».
162.01. Pezzopane, Morgoni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Impignorabilità delle risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree per sisma Centro Italia)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

   «15-bis. Nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante le misure per il Sisma Centro Italia 2016, non sono altresì soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate cui all'articolo 4, comma 1, nonché i contributi di cui all'articolo 7 e le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi dell'art. 17-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.»
162.09. Buratti, Pezzopane.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Disposizioni in materia di ricostruzione del Belice)

  1. In favore dei Comuni della Valle del Belice è disposta l'assegnazione della somma di euro 4.000.000 a copertura degli importi derivanti dalla esecuzione di sentenze di condanna al pagamento dei contributi per la ricostruzione post sisma, disposto ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 796 milioni.
162.018. Martinciglio, Piera Aiello, Cancelleri, Lombardo.

  Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

Art. 162-bis.
(Disposizioni per il personale in servizio effettivo presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione del Comune di L'Aquila e del Cratere)

  1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2020, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
162.010. Fregolent, Del Barba.

  Dopo l'articolo 162 aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Disposizioni relative ai territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. All'articolo 3, comma 1-bis del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «c) e d),».
  2. All'articolo 3-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti parole: «, c) e d),»;

   b) dopo le parole «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

  3. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola «privata» è soppressa.
  4. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi e alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  6. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  7. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è abrogato.
  9. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
162.03. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 1 e 4)

  Dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Esenzione imposta sul valore aggiunto per interventi su immobili produttivi)

  1. All'articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «3. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività economica ed effettuano interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, sono esentati dal versare l'imposta sul valore aggiunto sulle fatture emesse dagli affidatari dei lavori iscritti all'Anagrafe di cui all'articolo 30, se detraibile.»
162.011. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 162 aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Prosecuzione zona franca urbana per il cratere del sisma del centro Italia)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

   b) al comma 4, le parole «e per i cinque anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;

   c) al comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026».

  2. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.
  3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
162.023. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.

  Dopo l'articolo 162 aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Misure per prevenire il dissesto finanziario dei comuni calamitati).

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: «50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.», sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle spese sostenute con risorse provenienti da Fondi straordinari statali e regionali ricevuti dagli enti per le calamità o cedimenti nonché i contributi, donazioni e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti».
162.08. Buratti.

  Dopo l'articolo 162 aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Proroga della Struttura commissariale e dello stato di emergenza)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole «31 dicembre 2021» con le parole «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 1 sostituire le parole «è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021» con le parole «è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024»;

   c) al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2021» con le parole «31 dicembre 2024»;

   d) al comma 2 sostituire le parole «per l'anno 2021.» con le parole «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.»

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 Milioni di euro per l'anno 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
162.020. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Assunzioni dei segretari comunali e provinciali)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le assunzioni di segretari comunali e provinciali, autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono consentite per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, gli importi di cui all'art.209, comma 1, sono ridotti di euro 3 milioni a decorrere dal 2021.
162.07. Pellicani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la lettera a) è sostituita con la seguente:

   «a) predisporre e approvare uno o più piani delle opere pubbliche, comprensivi degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi, o delle opere di urbanizzazione necessarie alla eventuale delocalizzazione delle opere pubbliche danneggiate, nonché dei costi di acquisizione delle aree necessarie alla delocalizzazione. Questi costi sono ammissibili a contributo, in quanto non imputabili a dolo o colpa delle amministrazioni, dei conduttori o operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e i costi relativi alle opere di urbanizzazione e acquisizione delle aree e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili.»
162.027. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Proroga sospensione mutui su immobili inagibili)

  1. All'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole «prorogato al 31 dicembre 2020» sono sostituite con le parole «prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata».
162.021. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Misure di sostegno al comparto economico dell'area cratere del sisma del centro Italia)

  1. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

   a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

   b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

   c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

   d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

   e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese,

  3. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.
  4. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.
  5. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.
  6. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.
  7. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
162.022. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Velocizzazione ricostruzione aree sismiche)

  1. Al fine di velocizzare la ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici nel 2016/2017, in deroga alle norme vigenti, si dà facoltà al Commissario Straordinario di pianificare per gli anni 2021, 2022, 2023 la ricostruzione delle opere pubbliche.
  2. Il 5 per cento delle risorse destinate alla ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici nel 2016/2017 è destinato a progetti socio-economici di sviluppo locale
  3. Al fine di creare sinergie per aumentare la capacità professionale e tecnica e ottimizzare economie di scala, si incentivano con la dotazione di personale tecnico i Comuni inseriti nelle aree del cratere sisma 2016/2017 che si aggregano in consorzi e/o associazioni di Comuni. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente Legge il Ministero dell'economia e delle finanze emana un decreto per definire i criteri e le modalità di accesso da parte dei Comuni.
  4. Si autorizza il Commissario Straordinario alla ricostruzione a predisporre entro il 2020 un portale web per garantire la massima trasparenza e fruibilità da parte di tutti i cittadini dei dati sull'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla ricostruzione pubblica e privata.
162.019. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, aggiungere:

   «2-bis. Ai fini dell'accelerazione della ricostruzione pubblica, il commissario straordinario è autorizzato, altresì, a predisporre ulteriori piani della ricostruzione pubblica ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini del recupero di tutte le opere danneggiate dagli eventi sismici del Centro Italia, attraverso la contrazione di nuovi mutui con ammortamento a carico dello Stato, a valere sulle leggi finanziarie dello Stato.»
162.028. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

  1. All'articolo 1 comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) Nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 di importo inferiore a 150.000 euro sino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.»
162.026. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole «fino a 200 unità complessive di personale» sono sostituite con le seguenti: «per figure professionali».
162.025. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.

  1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2020, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5».
162.030. Brunetta.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.

  All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2021», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2021».
162.06. Ubaldo Pagano, Pezzopane, Morgoni.

  Dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Disposizioni in materia di completamento della ricostruzione post sisma)

  1. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, vengono attribuite ai singoli comuni della regione Campania le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate: euro 43.787.690,62 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008; euro 12.951.040,54 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3724 del 26 marzo 2010; euro 16.524.443,20 dalla Delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012. Inoltre tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni, aperte e risultanti dal Report di Banca D'Italia al 31 dicembre 2018, vengono assegnate ai comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione.
162.015. Maraia, Del Basso De Caro, Buompane, Caso, Daga, Deiana, Di Lauro, Federico, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Licatini, Micillo, Terzoni, Alberto Manca, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo, Villani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Modifiche decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Modifiche decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; Modifiche decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; Modifiche articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, gli incentivi di cui ai commi 1, 2, 4-bis, 5, 6 e 8 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;

   b) al comma 4-ter le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021». Conseguentemente all'articolo 57-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2020, 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 24,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 24,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, e, quanto a 25,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114.»

  1. All'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il fondo di cui all'articolo 4, comma 3 è incrementato di euro 70 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche in caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni fuori cratere di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ammissibili a contributo in quanto danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed oggetto di scheda AeDES o FAST, ovvero scheda A-DC o B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, redatta in conformità alle disposizioni delle ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile numeri 422/2016 e 484/2017 ed entro i termini ivi previsti».
162.02. Pezzopane, Morgoni.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 3)

  Dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

  1. Il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogato fino al 31 dicembre 2023. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della struttura provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2022: –1.500.000;
   2023: –1.500.000.
162.014. Berardini, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo, Grippa, Trano, Piera Aiello.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Assunzione personale servizio fitosanitari)

  1. A decorrere dall'anno 2021 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
162.012. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente

Art. 162-bis.
(Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Per le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni e gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma 2012, al fine di consentire la concreta applicabilità dell'articolo 57 comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito in legge n. 126 del 2020, assicurando le professionalità necessarie alla ricostruzione mediante le ivi previste assunzioni a tempo indeterminato con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del medesimo articolo 20, si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato con le modalità di cui all'articolo 57 comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito in legge n. 126 del 2020 presso l'ente dove ha prestato la propria attività anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale
  2. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «c) e d),».
  3. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti parole: «, c) e d),»;

   b) dopo le parole «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

  4. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» la parola «privata» è soppressa.
  5. In coerenza con l'articolo 133 comma 1 lettera p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  7. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  9. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è abrogato.
  10. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  11. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2021.
162.04. Rossi.

  Dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.

  1. Ai fini dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per gli interventi di adozione di misure antisismiche, la cui procedura autorizzativa ha avuto avvio tra il 1° maggio 2019 e il 16 gennaio 2020, nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, così come successivamente modificato, può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile e comunque non oltre la data di inizio dei lavori.
162.031. Gavino Manca, Ubaldo Pagano, Lacarra, Pezzopane, Morgoni.

ART. 163.

  Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
*163.1. La II Commissione.

  Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
*163.3. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Sopprimere il comma 4.
163.2. Giaccone, Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Misure in materia di FormezPA)

  1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «L'associazione di cui al presente comma può detenere, nei limiti delle proprie risorse finanziarie e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, partecipazioni in società o in altri enti privati».
163.08. Berti, Baldino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Qualificazione e rafforzamento delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)

  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane».
  2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 dicembre 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedimentali per le assunzioni, fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma.
*163.02. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Qualificazione e rafforzamento delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)

  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane».
  2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 dicembre 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedimentali per le assunzioni, fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma.
*163.05. Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Qualificazione e rafforzamento delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)

  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane».
  2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 dicembre 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedimentali per le assunzioni, fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma.
*163.010. Paolo Russo, Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Norme sul personale delle Province e Città metropolitane)

  1. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 33, comma 1-bis, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'entrata in vigore della presente legge alle Province e alle Città metropolitane si applica l'ultimo periodo del citato comma in materia di salario accessorio e l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
**163.06. Paternoster, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Norme sul personale delle Province e Città metropolitane)

  1. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 33, comma 1-bis, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'entrata in vigore della presente legge alle Province e alle Città metropolitane si applica l'ultimo periodo del citato comma in materia di salario accessorio e l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
**163.03. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Norme sul personale delle Province e Città metropolitane)

  1. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 33, comma 1-bis, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'entrata in vigore della presente legge alle Province e alle Città metropolitane si applica l'ultimo periodo del citato comma in materia di salario accessorio e l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
**163.011. Pella, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Assunzione di personale specializzato nelle province e città metropolitane)

  1. Per rafforzare gli uffici di progettazione, le stazioni uniche appaltanti, i processi di digitalizzazione delle province e delle città metropolitane è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all'obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2021 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
  2. Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al comma precedente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 106 le parole: «100 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni annui» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'assunzione di personale specializzato nelle province e nelle città metropolitane è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

   b) al comma 165 le parole: «300 unità» sono sostituite dalle seguenti: «100 unità»;

   c) il comma 166 è soppresso.
*163.01. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Assunzione di personale specializzato nelle province e città metropolitane)

  1. Per rafforzare gli uffici di progettazione, le stazioni uniche appaltanti, i processi di digitalizzazione delle province e delle città metropolitane è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all'obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2021 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
  2. Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al comma precedente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 106 le parole: «100 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni annui» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'assunzione di personale specializzato nelle province e nelle città metropolitane è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

   b) al comma 165 le parole: «300 unità» sono sostituite dalle seguenti: «100 unità»;

   c) il comma 166 è soppresso.
*163.04. Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Assunzione di personale specializzato nelle province e città metropolitane)

  1. Per rafforzare gli uffici di progettazione, le stazioni uniche appaltanti, i processi di digitalizzazione delle province e delle città metropolitane è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all'obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2021 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
  2. Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al comma precedente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 106 le parole: «100 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni annui» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'assunzione di personale specializzato nelle province e nelle città metropolitane è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

   b) al comma 165 le parole: «300 unità» sono sostituite dalle seguenti: «100 unità»;

   c) il comma 166 è soppresso.
*163.09. Pella, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Assunzione di personale specializzato nelle province e città metropolitane)

  1. Al fine di rafforzare gli uffici di progettazione, le stazioni uniche appaltanti, i processi di digitalizzazione delle province e delle città metropolitane è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all'obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2021 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
  2. Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al comma precedente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 106, le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni annui per il biennio 2019-2020, a favore dell'Agenzia del demanio, e 100 milioni annui, a decorrere dal 2021, di cui 50 milioni a favore per il personale di province e città metropolitane e 50 milioni a favore dell'Agenzia del demanio»;

   b) al comma 165, le parole: «300 unità» sono sostituite dalle seguenti: «100 unità»;

   c) il comma 166 è soppresso.
163.07. Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Assunzione di personale specializzato nelle province e città metropolitane)

  1. Per rafforzare gli uffici di progettazione, le stazioni uniche appaltanti, i processi di digitalizzazione delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all'obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2021 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
  2. Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al comma precedente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 106 dopo le parole: «100 milioni annui» sono inserite le seguenti: «, di cui 50 milioni per il personale di Province e Città Metropolitane»;

   b) al comma 165 le parole: «300 unità» sono sostituite dalle seguenti: «100 unità»;

   c) il comma 166 è soppresso.
163.012. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

ART. 164

  Sostituirlo con il seguente

Art. 164.
(Incremento fondo rinnovo contrattuale)

  1. Le risorse finanziarie cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Relazione illustrativa La norma prevede l'incremento, a decorrere dal 2021, delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.
164.1. Miceli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 550 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 650 milioni di euro per l'anno 2021 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
164.5. Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte del predetto importo, nella misura corrispondente all'onere per la copertura a regime dell'elemento perequativo di cui all'articolo 1, comma 440, lettera b), della medesima legge n. 145 del 2018, viene destinato, per la predetta finalità, alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali.
164.4. Baldino, Berti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 440, lettera b) della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, le parole «che ne disciplinano il riassorbimento» sono sostituite con le seguenti «che ne disciplinano il conglobamento nella retribuzione tabellare».
164.2. Migliore, Del Barba.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.
(Incremento della retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti scolastici)

  1. Le risorse finanziarie afferenti al Fondo Unico Nazionale, destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici sono incrementate in misura pari a euro 60 milioni per l'anno 2021 e a euro 120 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 740 milioni di euro per l'anno 2021 e le parole: 500 milioni di euro annui con le seguenti: 380 milioni di euro annui.
164.02. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.
(Fondo per l'ampliamento dell'offerta degli asili nido nelle pubbliche amministrazioni)

  1. Al fine di promuovere le politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione, nonché di promuovere l'ampliamento dell'offerta dello Stato di asili nido e servizi per l'infanzia, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per la realizzazione di asili nido interni aziendali, presso le sedi centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni nazionali, singole o tra loro consorziate, al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni e le parole: 500 milioni, con le seguenti: 490 milioni.
164.03. Amitrano.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.
(Disposizioni a tutela dei lavoratori delle società concessionarie di servizi pubblici locali a rete)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 233 è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 177, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture sono sostituite dalle seguenti: concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-bis, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148 e dopo le parole: contratti di lavori, servizi e forniture, sono aggiunte le seguenti: di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),.
164.04. Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.
(Proroga dei termini in materia di stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

  All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
164.01. De Luca.

ART. 165.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2021, 2.355 milioni nell'anno 2022, 2.400 milioni nell'anno 2023, 2.450 milioni nell'anno 2024, 2.500 milioni nell'anno 2025, 2.550 milioni nell'anno 2026, 2.600 milioni nell'anno 2027, 2.650 milioni nell'anno 2028, 2.700 milioni nell'anno 2029, 2.750 milioni nell'anno 2030 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2031. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare l'insegnamento nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica.
  1-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede:

   a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del fondo a disposizione del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;

   b) quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2021, 392,50 milioni di euro per l'anno 2022, 437,50 milioni di euro per l'anno 2023, 487,50 milioni di euro per l'anno 2024, 537,50 milioni di euro per l'anno 2025, 587,50 milioni di euro per l'anno 2026, 637,50 milioni di euro per l'anno 2027, 687,50 milioni di euro per l'anno 2028, 737,50 milioni di euro per l'anno 2029, 787,50 milioni di euro per l'anno 2030 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  1-ter. Una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi entro il 31 dicembre 2019 o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2021/2022, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2021 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2021 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2022, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

    1) Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29/11/2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

    2) Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29/11/2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

    3) Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella I fascia delle GPS, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

    4) Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella II fascia delle GPS, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

  1-quater. I docenti di cui al numero 2) e al numero 4) del comma 3 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
  1-quinquies. I docenti di cui al numero 3) e al numero 4) del comma 3 sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'art.5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.
  1-sexies. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi entro il 31 dicembre 2019 o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2021/2022, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2021 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2021 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2022, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

    1) Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

    2) Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella I fascia delle GPS, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

    3) Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29/11/2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

    4) Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29/11/2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

    5) Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella I fascia delle GPS, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

    6) Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle GPS, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

    7) Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle GPS, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

    8) Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella I fascia delle GPS relative al sostegno ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

    9) Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella I fascia delle GPS relative al sostegno ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

  1-septies. I docenti di cui ai numeri 4), 6), 7) e 9) del comma 6 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
  1-octies. I docenti di cui ai numeri 3) e 5) del comma 6 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
  1-novies. I docenti di cui ai numeri 4) e 7) del comma 6 sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
  1-decies. II docenti di cui ai numeri 6) e 7) del comma 6 sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.
  1-undecies. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.
  1-duodecies. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per l'anno scolastico 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata procedure concorsuali ordinarie.
  1-terdecies. In sede di prima applicazione della presente legge e nelle more dell'espletamento dei corsi ordinari di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella II fascia delle GPS e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.
  1-quaterdecies. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o del prescritto titolo di studio, unitamente ai CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 8.
165.87. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2021, 2.355 milioni nell'anno 2022, 2.400 milioni nell'anno 2023, 2.450 milioni nell'anno 2024, 2.500 milioni nell'anno 2025, 2.550 milioni nell'anno 2026, 2.600 milioni nell'anno 2027, 2.650 milioni nell'anno 2028, 2.700 milioni nell'anno 2029, 2.750 milioni nell'anno 2030 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2031. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare l'insegnamento nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica.
  1-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede:

   a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del fondo a disposizione del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;

   b) quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2021, 392,50 milioni di euro per l'anno 2022, 437,50 milioni di euro per l'anno 2023, 487,50 milioni di euro per l'anno 2024, 537,50 milioni di euro per l'anno 2025, 587,50 milioni di euro per l'anno 2026, 637,50 milioni di euro per l'anno 2027, 687,50 milioni di euro per l'anno 2028, 737,50 milioni di euro per l'anno 2029, 787,50 milioni di euro per l'anno 2030 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  1-ter. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o del prescritto titolo di studio, unitamente ai CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 8.
165.88. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo il comma 366 è inserito il seguente:

   «366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato nella misura pari a 125,52 milioni nell'anno 2021, 384,1 milioni nell'anno 2022, 699,43 milioni nell'anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell'anno 2026, 956,28 milioni nell'anno 2027, 1.003,88 milioni nell'anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 10.000 posti sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione della presente misura non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

  Conseguentemente agli oneri aggiuntivi del presente comma si provvede tramite la progressiva riduzione il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209 della presente legge.
165.2. Fioramonti, Ferri, Lattanzio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo il comma 366 è inserito il seguente:

   «366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato nella misura pari a 125,52 milioni nell'anno 2021, 384,1 milioni nell'anno 2022, 699,43 milioni nell'anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell'anno 2026, 956,28 milioni nell'anno 2027, 1.003,88 milioni nell'anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 10.000 posti sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione della presente misura non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
165.1. Fioramonti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, capoverso «336-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:

   Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato nella misura pari a 142,76 milioni nell'anno 2021, 441,34 milioni nell'anno 2022, 819,43 milioni nell'anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell'anno 2026, 956,28 milioni nell'anno 2027, 1.003,88 milioni nell'anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall'anno 2029.

  Conseguentemente:

   al secondo periodo sostituire le parole da 5.000 posti di sostegno a: anno scolastico 2023/2024 sono sostituite dalle seguenti: 16.000 posti sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023;

   all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguente: 720 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 380 milioni.
165.52. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire: 5.000 con la seguente: 8.000;

   sostituire : 11.000 con la seguente: 21.000;

   sostituire: 9.000 con la seguente: 21.000.

   Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
165.30. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

  1-bis. A partire dall'anno scolastico 2021/2022, i docenti individuati come animatori digitali possono essere esonerati dall'esercizio delle attività didattiche per un terzo dell'orario di servizio. Entro l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022, il Ministero dell'istruzione individua mediante procedura selettiva da ripetere ogni tre anni un numero massimo di 1.800 docenti da esonerare per il triennio successivo, garantendo una equa distribuzione territoriale, tenendo conto del numero di istituzioni scolastiche presenti e tra scuole del primo e del secondo ciclo.
  1-ter. Per l'attuazione del comma 1-bis è autorizzata la spesa pari a euro 6,1 milioni per l'anno 2021 ed euro 18,3 milioni a partire dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 793,9 milioni di euro per l'anno 2021 e le parole: 500 milioni di euro annui con le seguenti: 481,7 milioni di euro annui.
165.21. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di sostegno previsti all'articolo 1 , si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno , inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto , con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali , anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. In subordine:

   a) Il personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.

   b) Il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

  4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:

   a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in possesso del titolo di specializzazione; il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

   b) un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione; Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
165.29. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) all'articolo 21, comma 2, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “tre”.

   b) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   “8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali, è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera per un periodo di tre anni scolastici presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011.”».
165.17. Prestipino.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

   1-bis. Ai fini di quanto previsto al comma 1, è disposta, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la stabilizzazione anche delle figure di Assistente all'autonomia e comunicazione (ASACOM), con l'inserimento nella categoria ATA, Area B.
165.57. Tasso.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 2, primo comma, dopo le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2021 inserire le seguenti: e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: formazione obbligatoria inserire le seguenti: , anche relativamente ai criteri di accessibilità e fruibilità degli strumenti per la didattica nonché per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche, .

   Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, all'articolo 209 sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 495 milioni.
165.50. Pastorino.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: obbligatoria.

  Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.
165.82. De Lorenzo, Pastorino.

  Al comma 2, al primo periodo sopprimere la parola: obbligatoria.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al terzo periodo, sopprimere le parole: prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento;

   al terzo periodo le parole: comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo sono soppresse.
165.81. Fratoianni, Pastorino.

  Al comma 2 sopprimere le parole: prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento,.

  Conseguentemente:

   al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allo scopo di garantire un'efficace erogazione del servizio scolastico, considerate le difficoltà derivanti dalla gestione dall'emergenza sanitaria, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è conseguentemente incrementata di 2.288 posti di collaboratore scolastico;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:

   5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 2021, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter, del comma 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 5-sexies.

   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 530 posti con le seguenti: mille posti e, al secondo periodo, sopprimere le parole: , ivi comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell'organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021;

   dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

   12-bis. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca».

  12-ter. Al fine di evitare la contrazione delle retribuzioni di posizione e di risultato destinate ai dirigenti scolastici, rispetto ai livelli retributivi percepiti nell'anno scolastico 2016/2017, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, di 20,050 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
  12-quater. Per l'attuazione dei commi 12-bis e 12-ter è autorizzata la spesa di 45,906 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20,050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 a valere sul fondo per le esigenze indifferibili, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.

   all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 754,094 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 479,95 milioni.
165.7. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini, Villani.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: prevedendo il divieto di esonero all'insegnamento,;

  Conseguentemente:

   al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allo scopo di garantire un'efficace erogazione del servizio scolastico, considerate le difficoltà derivanti dalla gestione dall'emergenza sanitaria, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è conseguentemente incrementata di 2.288 posti di collaboratore scolastico;

   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 530 posti con le seguenti: mille posti e al medesimo periodo, sopprimere le parole: , ivi comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell'organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021;

   dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca.
  12-ter. Al fine di evitare la contrazione delle retribuzioni di posizione e di risultato destinate ai dirigenti scolastici, rispetto ai livelli retributivi percepiti nell'anno scolastico 2016/2017, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, di 20,050 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
  12-quater. Per l'attuazione dei commi 12-bis e 12-ter è autorizzata la spesa di 45,906 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20,050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.;

   all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 754,094 milioni e le parole: 500 milioni con le parole: 479,95 milioni.
165.65. Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Manzo, Serritella, Villani.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: istituzioni scolastiche inserire le seguenti parole ', anche statali e paritarie.
165.85. Lorenzo Fontana, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dall'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
165.84. Locatelli, Lorenzo Fontana, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono ammessi alla frequenza dei corsi di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 12 febbraio 2020, da svolgersi in modalità telematica, tutti i docenti con contratto a tempo determinato con almeno 36 mesi di servizio e indeterminato. Conseguentemente, a causa dell'emergenza epidemiologica, sono sospese tutte le prove di ammissione già espletate o calendarizzate, ai fini del conseguimento della specializzazione entro il 30 giugno 2021. Il corso può essere svolto in modalità telematica come da Decreto del Ministero dell'Università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616.
165.36. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono ammessi alla frequenza dei corsi di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 12 febbraio 2020, da svolgersi in modalità telematica, tutti i candidati che hanno presentato domanda. Conseguentemente, a causa dell'emergenza epidemiologica, sono sospese tutte le prove di ammissione già espletate o calendarizzate, ai fini del conseguimento della specializzazione entro il 30 giugno 2021. Il corso può essere svolto in modalità telematica come da Decreto del Ministero dell'Università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616.
165.35. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Varchi, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Gli oneri del presente comma sono garantiti dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 della presente legge.
165.34. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

  2-bis. Per le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dall'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 è istituito presso il Ministero dell'Istruzione UN Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.
165.54. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

  2-bis. Per le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dall'articolo 15-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 è istituito presso il Ministero dell'Istruzione un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 10.000.000;
   2022: – 10.000.000;
   2023: –
165.93. Versace, Mandelli, Bagnasco, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Paolo Russo, Dall'Osso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli insegnanti in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio sul sostegno a tempo determinato o indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono inquadrati, ai fini economici, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
165.97. Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: istituzioni scolastiche inserire le seguenti parole: statali e paritarie.
165.55. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il fondo, di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità allo scopo di riconoscere a ciascuno allievo disabile la copertura del docente di sostegno, è incrementato nella misura complessiva di 30,4 milioni annui a decorrere dal 2021.
  3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
165.89. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. A decorrere dall'anno 2021 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia e primo ciclo un contributo pari a 245 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  3-ter. Con apposito provvedimento, previo passaggio in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede al riparto annuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 a decorrere dall'anno 2021.
165.92. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica, all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, al primo periodo, le parole: «e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12» sono soppresse ed è soppresso l'ultimo periodo;
165.20. Noja, Toccafondi, Anzaldi, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 100 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
165.106. Gelmini, Aprea, Marin, Barelli, Spena, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per l'anno 2021, ai Comuni è riconosciuto un contributo pari a 20 milioni di euro da destinare a alle famiglie, residenti sul proprio territorio, per i percorsi didattici riabilitativi dei propri figli, affetti da disturbo specifico dell'apprendimento, diagnosticato ai sensi dell'articolo della legge 8 ottobre 2010 n. 170, presso specialisti o strutture accreditate. Agli oneri di cui al punto precedente si provvede a valere sul Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2020, n. 160, che è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.
165.80. Annibali, Del Barba.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: a decorrere dal 1° settembre 2021 e, dopo le parole: della propria posizione in graduatoria, aggiungere le seguenti: entrambe le categorie a decorrere dal 1° gennaio 2021.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, le parole: 56,17 milioni di euro nell'anno 2021, 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 sono sostituite dalle seguenti: 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028.
165.67. Gallo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: Allo scopo di garantire un'efficace erogazione del servizio scolastico, considerate le difficoltà derivanti dalla gestione dall'emergenza sanitaria, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è conseguentemente incrementata di 2.288 posti di collaboratore scolastico;.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:
  5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 2021, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter, del comma 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 5-sexies.
165.8. Ciampi, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al termine della procedura concorsuale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e comunque entro l'anno 2021, è bandito un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le spese relative allo svolgimento del concorso di cui al comma precedente, pari a 1 milione di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
  5-ter. All'articolo 32-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «purché entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «purché entro il 31 gennaio 2021».
165.19. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Villani.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato nel rispetto delle disponibilità finanziarie di cui al comma 5-bis, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020 anche in assenza del prescritto requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. Allo stesso concorso possono partecipare i dipendenti delle istituzioni scolastiche ed educative con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e appartenenti all'area ATA in possesso del requisito culturale di cui al precedente capoverso.
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a modificare proporzionalmente l'autorizzazione si spesa per l'accesso alla misura.
165.104. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno del concorso interno da 436 vice commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019.
  5-bis. A fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni, per titoli ed esami, per 263 e per 614 posti di Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2018.
  5-ter. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno da 501 vice ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 2 novembre 2017.
  5-quater. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 654 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia dell'8 novembre 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 654,33 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 353,33 milioni.
165.51. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

  Dopo il comma 5 , aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire un concorso per titoli e servizi per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020 anche in assenza del prescritto requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
165.41. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche e di rimediare alla carenza di organico dei ruoli relativi al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), i candidati risultati idonei, per titoli ed esami, a 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (bandito con legge 27 dicembre 2017, n. 205, art 1, comma 605) vanno inseriti nelle graduatorie di merito e assunti, a tempo indeterminato, sui posti messi a concorso.
165.94. Ferraioli, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di riconoscere l'incarico aggiuntivo del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare al pagamento delle indennità di cui all'articolo 39 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca firmato il 19 aprile 2018 non ancora liquidate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209.
165.101. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Ai fini della valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare al pagamento delle indennità di cui all'articolo 39 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca firmato il 19 aprile 2018 non ancora liquidate.

  Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 797,5 milioni di euro per l'anno 2021.
165.72. Villani.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 19.200.000,00 euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di incrementare, in sede di contrattazione collettiva, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la parte variabile dell'indennità di direzione, di cui all'articolo 56, comma 1, del CCNL Comparto Scuola firmato il 29 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.
*165.40. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 19.200.000,00 euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di incrementare, in sede di contrattazione collettiva, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la parte variabile dell'indennità di direzione, di cui all'articolo 56, comma 1, del CCNL Comparto Scuola firmato il 29 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209.
*165.103. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di equiparare, in sede di contrattazione collettiva, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, il trattamento economico della predetta figura professionale con quella dei Direttori Amministrativi delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.
**165.39. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di equiparare, in sede di contrattazione collettiva, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, il trattamento economico della predetta figura professionale con quella dei Direttori Amministrativi delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209.
**165.102. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di equiparare, in sede di contrattazione collettiva, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, il trattamento economico della predetta figura professionale con quella dei Direttori Amministrativi delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

  Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 792 milioni di euro per l'anno 2021 e le parole: 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 476 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
165.71. Villani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Ai fini della valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare al pagamento delle indennità di cui all'articolo 39 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca firmato il 19 aprile 2018 non ancora liquidate.

  Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 797.5 milioni di euro per l'anno 2021.
165.79. Villani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 19,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di incrementare, in sede di contrattazione collettiva, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la parte variabile dell'indennità di direzione, di cui all'articolo 56, comma 1, del CCNL Comparto Scuola firmato il 29 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209.

  Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1 sostituire le parole: 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 480,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
165.73. Villani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di riconoscere l'incarico aggiuntivo del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da destinare al pagamento delle indennità di cui all'articolo 39 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca firmato il 19 aprile 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209.
165.23. Fusacchia.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. 1. All'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, le parole: «fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo», e il terzo periodo sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. A decorrere dal medesimo anno scolastico sono altresì abrogate le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un Dirigente Scolastico e di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 19, comma 5, del predetto decreto-legge. Conseguentemente, l'organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi è incrementato di 400 unità per ciascuna delle predette categorie, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni per l'anno 2021 e 36 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.
*165.38. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, le parole: «fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo, e il terzo periodo sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022». A decorrere dal medesimo anno scolastico sono altresì abrogate le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un Dirigente Scolastico e di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 19, comma 5, del predetto decreto-legge. Conseguentemente, l'organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi è incrementato di 400 unità per ciascuna delle predette categorie, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni per l'anno 2021 e 36 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209.
*165.100. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, le parole «fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo», e il terzo periodo sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. A decorrere dal medesimo anno scolastico sono altresì abrogate le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un Dirigente Scolastico e di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 19, comma 5, del predetto decreto-legge. Conseguentemente, l'organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi è incrementato di 400 unità per ciascuna delle predette categorie, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 788 milioni di euro per l'anno 2021 e le parole: 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 464 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
165.70. Villani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al termine della procedura concorsuale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e comunque entro l'anno 2021, è bandito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio entro il 31/8/2020 nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
*165.105. Aprea, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al termine della procedura concorsuale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e comunque entro l'anno 2021, è bandito , senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
*165.74. Villani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni, per titoli ed esami, per 263 e per 614 posti di Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 779,8 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 479,8 milioni.
165.26. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 654 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia dell'8 novembre 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 789 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 489 milioni.
165.24. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno da 501 vice ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 2 novembre 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 788,5 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 488,5 milioni.
165.25. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno del concorso interno da 436 vice commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 697,1 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 397,1 milioni.
165.27. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:

  5-bis. Sono autorizzati i trasferimenti interprovinciali straordinari del personale docente di ogni ordine e grado che non abbiano usufruito della mobilità ordinaria.
165.98. Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Affinché le istituzioni scolastiche dispongano delle risorse necessarie per garantire la ripresa dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, in considerazione del ritardo nell'espletamento delle procedure del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, il personale ATA con incarico di facente funzione nell'ultimo triennio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi transita in tale profilo dal 1° settembre 2021, al superamento di un corso di aggiornamento per il profilo professionale in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
165.37. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modifiche:

   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 530 posti con le seguenti: 1.030 posti, sostituire le parole: incrementate di mille unità con le seguenti: incrementate di 1.500 unità, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tal fine è autorizzata la spesa pari a 13,89 milioni di euro nel 2021 e 51 milioni di euro annui nel 2022, 48,66 milioni di euro a decorrere dal 2023 al 2026, 49,65 milioni nel 2027 e 51,63 milioni dal 2028 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall'articolo 209 dalla presente legge ;

   sostituire il comma 8, con il seguente:

  8. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di millecinquecento posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di millecinquecento posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 17,50 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,65 milioni di euro per l'anno 2022, di 55,98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 57,72 milioni di euro per l'anno 2027 e di 61,19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall'articolo 209 dalla presente legge.

   dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al comma 1, dell'articolo 32-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sopprimere le seguenti parole: «, nel limite delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-bis del medesimo decreto-legge, e all'articolo 32 del presente decreto,»;
  12-ter. Per le finalità di cui all'articolo 12-bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall'articolo 209 dalla presente legge.
  12-quater. È bandito entro il 2021, un concorso pubblico finalizzato alla copertura di 2.600 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data del 31 agosto 2021, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. Il bando definisce l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.
  12-quinquies. Fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, Covid-19, per il personale scolastico riconosciuto lavoratore fragile con riferimento alla situazione epidemiologica, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o comunque da una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che non può prestare la propria attività in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.;

   all'articolo 209 le parole: 800 milioni sono sostituite dalla parole: 716,61 milioni e le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 sono sostituite dalle parole: 391,35 milioni di euro annui per l'anno 2022, 395,36 milioni annui per gli anni dal 2023 al 2026, 392,63 milioni annui per l'anno 2027 e 387,18 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.
165.5. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini, Miceli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 530 posti con le seguenti: 1.030 posti, sostituire le parole: incrementate di mille unità con le seguenti: incrementate di 1.500 unità, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tal fine è autorizzata la spesa pari a 13,89 milioni di euro nel 2021 e 51 milioni di euro annui nel 2022, 48,66 milioni di euro a decorrere dal 2023 al 2026, 49,65 milioni nel 2027 e 51,63 milioni dal 2028.

   dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al comma 1, dell'articolo 32-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sopprimere le seguenti parole: «, nel limite delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-bis del medesimo decreto-legge, e all'articolo 32 del presente decreto,» e, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall'articolo 209 dalla presente legge.»
  12-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, Covid-19, per il personale scolastico riconosciuto lavoratore fragile con riferimento alla situazione epidemiologica, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che non può prestare la propria attività in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
165.75. Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche esistenti, in considerazione della necessaria presenza di figure dirigenziali in grado di gestire e presidiare quotidianamente le emergenze e le problematiche che potrebbero sorgere anche dal punto di vista sanitario, nonché garantire adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico tutto, in deroga a quanto disposto dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, allo stesso articolo 19, al comma 5, alla fine del comma, inserire le seguenti parole: «Negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 il numero minimo di alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e per l'assegnazione in via esclusiva di un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) di cui al comma successivo sono stabiliti in 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche».
  7-ter. In applicazione dei nuovi parametri dimensionali sopra stabiliti per le annualità specificate, i Piani regionali di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa eventualmente già predisposti ed approvati dalle singole regioni sulla base dei precedenti criteri, saranno adeguati e rettificati entro il 31 gennaio 2021.
  7-quater. All'onere di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
165.96. Torromino, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Nel perdurare dell'emergenza da Covid-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall' apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.
  7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
165.86. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: mille posti con le seguenti: seimila posti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo:

   sostituire: 11,67 con: 70,02;

   sostituire: 38,43 con; 230,58;

   sostituire: 37,32 con: 223,92;

   sostituire: 38,48 con: 230,88;

   sostituire: 40,79 con: 244,74.

   Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.671,9 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
165.32. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Conseguentemente sui posti di docenza della scuola dell'infanzia previsti all'articolo 1 comma 8 è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali.
  8-ter. Le immissioni in ruolo del personale di cui al comma 8-bis, possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata istituita la graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio con decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8-quater. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 8-bis è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con successivo provvedimento ministeriale.
  8-quinquies. Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al comma 8-ter e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può presentare domanda per l'inserimento in coda nella stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159
165.33. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di far fronte all'ingente carenza di organico nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministravi e garantire il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quelli di economicità, equità e parità di trattamento, tutti i candidati che hanno superato con esito positivo la procedura concorsuale di cui all'articolo 1 , comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono inseriti in un'unica graduatoria di merito, disponendo la totale abolizione della soglia di idonei prevista nel bando di concorso di cui all'articolo 17, comma, 1 del decreto ministeriale n. 863 del 18 dicembre 2018.
  8-ter. In subordine all'integrale assorbimento della graduatoria di cui al comma 8-bis, al fine di far fronte a ulteriori eventuali scoperture di organico, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato per l'anno 2021 a indire procedure concorsuali pubbliche riservate a candidati che hanno maturato almeno tre anni di servizio nella qualifica di direttore dei servizi generali e amministrativi.
  8-quater. Per quanto previsto ai commi 8-bis e 8-ter è autorizzata la spesa pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021 e 470 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
165.64. Testamento, Del Sesto, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Tuzi.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 , con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
165.31. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:

  8-bis. È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7 mila insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui al comma 1.
165.45. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:

  8-bis. Al fine di garantire il corretto ed efficiente funzionamento delle Istituzioni Scolastiche , è elevata al 100% la quota degli idonei ammessi nelle graduatorie finali del concorso per il reclutamento dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
165.46. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, nel primo periodo dopo la parola: «grado», sono inserite le seguenti: «, per la scuola primaria e dell'infanzia» e dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, anche per il reclutamento dei docenti di religione cattolica in possesso dell'idoneità diocesana»;

   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è organizzata» è inserita la seguente: «annualmente», sono soppresse le parole: «di vincitori», sono sostituite le parole: «per 24 mila posti» con le seguenti: «utile per l'immissione in ruolo»;

   c) al comma 2, è soppresso l'ultimo periodo;

   d) al comma 3, le parole: «negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dall'a.s. 2021/2022», e le parole: «, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila posti sono soppresse»;

   e) al comma 4, le parole: «, fino a concorrenza di 24.000 posti per la procedura straordinaria» sono soppresse;

   f) al comma 6, sono soppresse le parole: «unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali ovvero»;

   g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. I soggetti di cui al comma precedente, unitamente al personale di ruolo in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5, lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio, sono ammessi alla procedura abilitante per il conseguimento dell'abilitazione»;

   h) al comma 9, alla lettera b), sono soppresse le parole: «di vincitori» e: «nel limite dei posti di cui al comma 2»; alla lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: «unitamente al conseguimento dell'abilitazione»; alla lettera e) sono sostituite le parole: «conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10,» con le seguenti: «avendo partecipato alle prove di cui alle lettere a) e d)»; alla lettera f) la parola: «vincitori della» sono sostituite con le seguenti: «partecipanti alla»; eliminare la lettera g);

   i) il comma 10 è soppresso;

   l) al comma 13, sono soppresse le parole: «per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g),».
165.47. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il comma 3 dell'articolo 399 del decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, è sostituito dal seguente:

   «3. Al fine di garantire la continuità didattica ed evitare situazioni di disparità fra il personale dello stesso profilo assunto dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo 59/2017, per i docenti la cui immissione in ruolo sia stata disposta dall'anno scolastico 2020/2021 e per i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2019/2020 da procedura concorsuale di cui al DDG 85/2018, saranno definiti in sede contrattuale le modalità ed i criteri della mobilità con lo scopo con lo scopo di incentivare la permanenza nella prima sede di titolarità».
165.83. Fratoianni, Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. È autorizzata per l'a.s. 2021/2022 l'assunzione di tutti gli idonei della procedura concorsuale di cui al Decreto Dirigenziale del 2 febbraio 2004 nelle more della pubblicazione e dell'espletamento del concorso previsto dall'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2020, n. 159.
165.43. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:

  8-bis. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è riformulata a seguito della revisione dei criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui al comma 1.
165.44. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato per la ridefinizione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.
165.42. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 9, primo periodo sostituire le parole: 60 milioni sono sostituite con le seguenti: 80 milioni.

   Conseguentemente:

   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 80 milioni.

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 760 milioni di euro per l'anno 2021 e 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
165.78. Trizzino.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per l'anno 2021, una quota parte dell'incremento, pari a 18 milioni di euro, è assegnata alle scuole dell'infanzia paritarie no profit, di cui al decreto legislativo 65/2017, articolo 12 comma 2 lettera b).
  9-ter. Ai maggiori oneri del comma 9-bis pari a 18 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge
165.13. Gobbato, Gusmeroli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Il Fondo Unico Nazionale destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 80 milioni di euro per l'anno 2022 e di 120 milioni di euro a partire dall'anno 2023 a valere sulle risorse del fondo per il rinnovo contrattuale di cui all'articolo 1 comma 436 della L. 145/2018 come incrementate dall'articolo 164.
165.99. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. A tal fine, si autorizza la spesa di euro 2,4 milioni per il 2021, euro 4,6 milioni per il 2022 ed euro 3,2 milioni per il 2023.
165.12. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 11 sostituire le parole: la spesa di euro 1.446.158 per l'anno 2021, di euro 3.615.396 per l'anno 2022 e di euro 2.169.238 per l'anno 2023, con le seguenti parole: , la spesa di euro 2,4 milioni per l'anno 2021, di euro 4,6 milioni per l'anno 2022 e di euro 3,2 per l'anno 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 953.842 per l'anno 2021, a euro 984.604 per il 2022 ed euro 1.030.762 per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
165.90. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

  11-bis. Considerata la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da COVID-19 si dispone, con ordinanza del Ministro dell'istruzione da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la riapertura dei termini di mobilità in deroga interregionale, interprovinciale e intercompartimentale destinando ad essa, annualmente, il 100 per cento delle cattedre disponibili, di cui all'articolo 3, comma 5 del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, per la mobilità del personale docente in ruolo. Il 100 per cento del residuo è destinato ai vincitori di concorsi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  11-ter. La mobilità di cui al comma 11-bis avviene in forma giuridica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in forma economica dal 1° settembre 2021 secondo la disponibilità di cattedre vacanti e disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge.
165.14. Rospi, Bologna.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

  11-bis. Considerata la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da Covid-Sars-2 si dispone, con ordinanza del Ministro dell'Istruzione da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assunzione in servizio dei docenti di religione cattolica vincitori del concorso 2016, secondo la disponibilità di cattedre vacanti.
165.15. Rospi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «al 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «al 160 per cento».

  Conseguentemente all'articolo 32-ter, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: elevata al 50 per cento, sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a un milione di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
165.58. Villani, Del Sesto.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «, nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori».
  11-ter. All'articolo 32-ter, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «elevata al 50 per cento», sono soppresse.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –1.000.000;
   2022: –1.000.000.
   2023: –1.000.000.
165.59. Villani, Buompane, Manzo, Maglione, Del Sesto, Micillo, Giovanni Russo, Giordano, Maraia, Nappi, Gallo.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca».
  12-ter. Al fine di evitare la contrazione delle retribuzioni di posizione e di risultato destinate ai dirigenti scolastici, rispetto ai livelli retributivi percepiti nell'anno scolastico 2016/2017, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, di 20,050 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 45,906 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20,050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
165.9. Ciampi, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   “1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità.”;

   b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   “1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1”;

   c) all'articolo 19:

    1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione.”;

    2) al comma 4, le parole: “dell'istruzione”, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale”;

   d) all'articolo 20, comma 2, le parole: “dell'istruzione”, sono sostituite dalla seguente: “predetto”;

   e) all'articolo 24:

    1) il comma 1, è sostituto dal seguente:

   “1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'Istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente, amministrativo e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.”';

    2) al comma 2, le parole: “di concerto con” sono sostituite dalla seguente: “sentito”;

   f) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: “144'”, sono aggiunte le seguenti: “commi primo, secondo e terzo”;

   g) all'articolo 35, comma 2, le parole: “dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione”;

   h) le parole: “dell'università e della ricerca”, ovunque ricorrano, sono soppresse.

  12-ter. Le lettere b), c), d) e g) del comma 1 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/22.
  12-quater. Per il necessario raccordo tra le amministrazioni, il Ministero dell'istruzione si avvale di un contingente aggiuntivo di quindici unità di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola. Il personale è collocato fuori ruolo e il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
  12-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 può optare di permanere nello stesso Ministero secondo l'ordine di graduatoria sino alla concorrenza del contingente di cui al comma precedente.
  12-sexies. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, il personale, già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 e che non abbia optato di permanere nello stesso Ministero, è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche.
  12-septies. Al fine di garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche collocato in fuori ruolo ai sensi del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 180.770,05 nel 2021 e di euro 542.310,15 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 180.770,05 nel 2021 e di euro 542.310,15 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall'articolo 209 dalla presente legge.».
165.4. Fusacchia, Siragusa, Ungaro.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   “1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità.”;

   b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   “1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1”;

   c) all'articolo 19:

    1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione.”;

    2) al comma 4, le parole: “dell'istruzione”, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale”;

   d) all'articolo 20, comma 2, le parole: “dell'istruzione”, sono sostituite dalla seguente: “predetto”;

   e) all'articolo 24:

    1) il comma 1, è sostituto dal seguente:

   “1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente, amministrativo e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.”';

    2) al comma 2, le parole: “di concerto con” sono sostituite dalla seguente: “sentito”;

   f) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: “144'”, sono aggiunte le seguenti: “commi primo, secondo e terzo”;

   g) all'articolo 35, comma 2, le parole: “dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione”;

   h) le parole: “dell'università e della ricerca”, ovunque ricorrano, sono soppresse».

  12-ter. Le lettere b), c), d) e g) del comma 1 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/22.
  12-quater. Per il necessario raccordo tra le amministrazioni, il Ministero dell'istruzione si avvale di un contingente aggiuntivo di quindici unità di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola. Il personale è collocato fuori ruolo e il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
  12-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, può optare di permanere, nello stesso Ministero secondo l'ordine di graduatoria sino alla concorrenza del contingente di cui al comma precedente.
  12-sexies. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, il personale, già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 e che non abbia optato di permanere nello stesso Ministero, è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche.
  12-septies. Al fine di garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche collocato in fuori ruolo ai sensi del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 180.770,05 per il 2021 e di euro 542.310,15 a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite da: 799.819.229,95 milioni e le parole: 500 milioni sono sostituite da: 499.457.688 milioni.
165.76. Tuzi, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Manzo, Serritella, Fusacchia.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al periodo precedente non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). Con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.
  12-ter. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 12-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
165.91. Casa, Vacca, Carbonaro, Bella, Valente, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Piccoli Nardelli, Toccafondi, Fratoianni, Fusacchia, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Nitti, Manzo, Villani.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al periodo precedente non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). Con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.
  12-ter. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 12-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*165.95. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al periodo precedente non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). Con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.
  12-ter. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 12-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*165.3. La VII Commissione.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 e fino al 31 agosto 2021, il rispetto da parte del personale scolastico delle prescrizioni adottate dal Comitato tecnico scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile inerenti l'emergenza COVID-19, costituisce adempimento di un dovere ai sensi dell'articolo 51 del codice penale.
  12-ter. Fino al 31 agosto 2021, ove l'organizzazione dello svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 nell'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei danni limitatamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dovuta a dolo o colpa grave.
  12-quater. A partire dal 1 gennaio 2021 è organizzato un piano formativo straordinario in tema di sicurezza per il personale scolastico per un importo pari a 2 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni , con le seguenti: 798 milioni .
165.62. Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scolastico, il personale ATA transitato dagli enti locali ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e inquadrato nel profilo professionale di assistente tecnico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di Palermo, in servizio alla data del 1° settembre 2020, è inserito in un'apposita area a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Dal medesimo anno scolastico la dotazione organica degli assistenti tecnici per la provincia di Palermo è aumentata di 100 posti.
  12-ter. I contingenti di cui ai commi precedenti sono aggiuntivi rispetto alla dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente ridotti a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;.
165.60. Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Alaimo, Manzo, Villani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies, sono aggiunti i seguenti:

   18-novies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39 e 39-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie. Il decreto fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.
   18-decies. Le graduatorie di cui al comma 18-novies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del comma 18-novies a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento. Alle predette graduatorie si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in esito alle procedure di cui al comma 17-ter.
   18-undecies. Per l'organizzazione del concorso e l'espletamento delle predette procedure è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
165.63. Casa, Cimino, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Alaimo, Manzo, Serritella, Villani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «, di 30 milioni per il 2020, di 40 milioni per il 2021 e di 50 milioni a decorrere dal 2022».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 760 milioni di euro per l'anno 2021 e 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
165.61. Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Manzo, Serritella.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al periodo precedente non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
165.48. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. I periodi di quarantena domiciliare precauzionale fruiti in Italia dai docenti italiani in servizio all'estero, utilizzati per attività di didattica a distanza o per altra attività di lavoro agile, non sono computati nel limite previsto dall'articolo 183 del decreto del Presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Le Amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
165.56. Ungaro, Del Barba.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 19 comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 la parola: «600» è sostituita con la parola: «500» e la parola: «400» è sostituita con la seguente: «300. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ci cui al comma 1 dell'articolo 209.».
165.22. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 7 agosto 2019 n. 96, il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   “a) gli interventi Educativi individuati nelle professioni di Educatore socio pedagogico di cui alla legge del 27 dicembre 2017 n. 205 e Educatore Professionale socio sanitario di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 8 ottobre 1998 n. 520 necessari per garantire azioni professionali di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca, vigente”».
165.69. Alberto Manca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. come modificato dall'articolo 1, comma 792, lettera m), n. 3), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assunto in ruolo con decorrenza giuridica a far data dal 1° settembre 2019 ed in deroga a quanto ivi previsto, può partecipare alla procedura di mobilità docenti 2021/2022.
165.66. Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Manzo, Villani.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di adeguare all'articolo 1, comma 364, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la graduatoria nazionale degli idonei per merito e titoli del concorso a DSGA indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2015 del 20 Dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 102 del 28 Dicembre 2018, il Ministro dell'istruzione, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a rivedere le graduatorie di merito degli idonei del concorso a DSGA nel senso di abrogare i limiti della quota degli idonei su base regionale.
165.18. Cantalamessa.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

    12-bis) Tutti i candidati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 2015 del 20 dicembre 2018, per il reclutamento dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, sono assunti secondo l'ordine della graduatoria di merito sino all'esaurimento dei posti disponibili. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante una uguale riduzione del Fondo per il Reddito di Cittadinanza.
165.53. Delmastro Delle Vedove.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. È bandito entro il 2021, un concorso pubblico finalizzato alla copertura di 2.600 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data del 31 agosto 2021, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. Il bando definisce l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.
165.6. Prestipino, Ciampi, Di Giorgi, Rossi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. I posti di cui agli ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020 , n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati anche per l'anno scolastico 2021/2022; a tal fine, è altresì prorogata la deroga, per l'anno scolastico 2021/2022, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nella stessa misura in cui si è provveduto ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge, per l'anno scolastico 2020/2021. All'attuazione delle misure di cui al presente comma si provvede, per 377,6 milioni di euro per l'anno 2021 e per 600 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 209.
165.68. Gallo.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

  1. Al fine di adeguare i contenuti e le metodologie didattiche allo sviluppo delle nuove tecnologie, alla richiesta di nuovi saperi e al fine di costruire scuole innovative 5.0, è nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un apposito Fondo con dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 1000 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'adozione di piano programmatico di formazione dei docenti e di interventi di edilizia scolastica volti ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche.
  2. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 l'insegnamento del coding è introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in articolo valutati in 1000 milioni di euro per ciascun degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
165.025. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art.165-bis.

  1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:

   «5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 unità, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 2021, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter, del comma 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 5-sexies
165.020. Donno, Manzo, Serritella.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art 165-bis.
(Istituzione del Fondo per le attività di formazione al sostegno didattico e istituzione dei percorsi di specializzazione per il personale docente per le attività di Sostegno)

   1. Al fine di ridurre i contratti a tempo determinato stipulati in favore di docenti non specializzati e l'utilizzo di personale non specializzato ma che ha maturato 36 mesi di esercizio, anche non continuative, per le attività di sostegno, garantendo altresì una maggiore continuità didattica ed educativa per gli alunni con disabilità, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i docenti dell'organico dell'autonomia utilizzati per le attività di insegnamento, potenziamento, organizzazione progettazione e coordinamento possono essere utilizzati, su richiesta, per le attività di sostegno, previo superamento di un apposito percorso di specializzazione.
   2. Al fine di garantire le attività di formazione dei docenti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di sostegno didattico, con regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità per l'attuazione, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, dei percorsi di specializzazione di cui al presente articolo.
   3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il «Fondo per le attività di formazione al sostegno didattico», con una dotazione annua di 15,11 milioni di euro a decorrere dal 2021.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66..
165.04. Fioramonti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

  1. Al fine di assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole pubbliche, assorbire il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato il Ministro dell'istruzione nelle more dell'attuazione del sistema di reclutamento di cui ai commi successivi, è autorizzato nei limiti di spesa di cui al comma 14, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, a predisporre un piano quadriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA che per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la copertura di posti vacanti e disponibili, ha complessivamente superato i ventiquattro mesi di rapporto di lavoro, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente il Ministero con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, sul 25 per cento di tutti i posti vacanti e disponibili. Per il personale assunto ai sensi del presente articolo è previsto un percorso annuale di formazione con valutazione finale volto a sviluppare e potenziare le competenze dei docenti. Il periodo di formazione iniziale può essere ripetuto una volta. Nel caso di mancato superamento del secondo periodo di formazione il contratto di lavoro è risolto.
  3. L'immissione in ruolo comporta la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
  4. I percorsi di formazione iniziale dei docenti del sistema educativo di istruzione nazionale sono svolti nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, e sono finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, nonché di riflessione sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo il conseguimento della laurea magistrale o di titolo accademico di secondo livello assume valore abilitante ai fini del reclutamento dei docenti a tempo indeterminato e determinato.
  6. I soggetti che conseguono la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello sono iscritti sulla base del voto conseguito in un apposito Albo regionale istituito presso l'ufficio scolastico regionale e distinto per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le istituzioni scolastiche statali assumono il personale sulla base dell'albo regionale secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di valutazione dei titoli per l'acquisizione del punteggio utile all'inserimento nell'albo di cui al periodo precedente.
  7. Con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono individuati, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:

   a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche con le modalità di cui al comma 9, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 4;

   b) il profilo formativo e professionale del docente;

   c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma universitario, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;

   d) i relativi ambiti disciplinari;

   e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80 per cento dei complessivi crediti formativi universitari prescritti, di cui non più del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.

  8. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, le classi dei corsi di cui al comma 7, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti di cui al comma 7, lettera c), disciplinano, altresì, le attività didattiche concernenti l'integrazione scolastica degli alunni disabili e prevedono che la formazione iniziale dei docenti possa essere svolta anche mediante la frequenza di stage all'estero.
  9. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello, sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri e delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con appositi decreti del Ministro dell'università e ricerca.
  10. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti, in conformità a quanto previsto dal comma 7, lettera a), con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.
  11. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo e di secondo grado sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  12. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315.
  13. A decorrere dal 1° settembre 2025, l'iscrizione nell'albo regionale di cui al comma 6, costituisce requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi per docenti, che sono banditi dalle istituzioni scolastiche statali con cadenza almeno triennale, secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali.
  14. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 4, pari a 500 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2024, si provvede a decorrere dall'anno 2021 mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate
165.026. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Misure a sostegno del personale scolastico)

  1. Si dispone che vengano riconosciuti 500 euro mensili dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 per tutti i docenti che operano fuori dalla regione di residenza, nel limite massimo di 250 milioni di euro.
  2. All'articolo 73, comma 2, del decreto-legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di rotazione per l'attuazione del next generation Eu-Italia di cui all'articolo 209».
165.16. Rospi, Bologna.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Determinazione della spesa per i nidi e scuole dell'infanzia comunali)

  1. Al fine di assicurare la sostenibilità del servizio scolastico per i nidi e scuole dell'infanzia comunali in questa fase emergenziale da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale educativo, insegnante e ausiliario disposte dei comuni a decorrere dall'entrata del presente decreto-legge e fino alla fine dell'emergenza sanitaria, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le assunzioni a tempo determinato del personale educativo, insegnante e ausiliario, effettuate, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126 dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  3. In caso di sospensione delle attività didattiche e educative in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale educativo e insegnante a tempo determinato dei comuni assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile.
165.06. Quartapelle Procopio, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

  1.Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno la priorità di rientro, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione, secondo l'ordine della graduatoria nazionale, nella regione indicata come prima scelta in fase di reclutamento, su tutti i posti vacanti e disponibili. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza triennale per i dirigenti scolastici assunti nell'a.s. 2019-2020.
165.015. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Interventi urgenti a garanzia dei diritti delle alunne e degli alunni con disabilità)

  1. Per garantire il pieno diritto allo studio delle alunne e degli alunni con disabilità, particolarmente penalizzati dall'attuale situazione epidemiologica, il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire, per l'anno scolastico 2021-2022, in deroga alle ordinarie procedure assunzionali, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura riservata finalizzata all'immissione in ruolo dei docenti specializzati sul sostegno didattico per le scuole di ogni ordine e grado.
  2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verte sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10.
  4. In considerazione della pandemia Covid-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di Sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la prova orale prevista dal comma 3 viene espletata entro il termine dell'anno scolastico 2021/2022.
165.017. Ferri, Del Barba.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

  165-bis.
  (Disposizioni per i lavoratori fragili del comparto scuola )
  1. Per il personale docente ed ATA, temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni per la condizione di fragilità correlata alla situazione epidemiologica da COVID-19, come da accertamento rilasciato dai competenti organi medico legali , il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie non è computabile nel periodo di malattia, fino al termine dello stato di emergenza
165.013. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

  1. Per potenziare le competenze digitali delle studentesse e degli studenti e colmare il gap evidenziato dall'emergenza da Covid-19 nell'utilizzo delle tecnologie digitali quale strumento didattico innovativo, al fine di introdurre metodologie didattiche basate sulle nuove tecnologie digitali è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro dal 2021 al 2023 finalizzata alla formazione del personale per il potenziamento e la diffusione di metodologie didattiche innovative e sviluppo della cultura digitale dell'insegnamento.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente il Ministero dell'istruzione predispone, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di formazione obbligatoria del personale educativo e docente finalizzato all'adozione di metodologie didattiche basate sulle tecnologie digitali nelle scuole di ogni ordine e grado per lo sviluppo delle competenze.
  3. La formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 2021, comprende attività di formazione specifiche sull'innovazione didattica basata sulla tecnologia digitale.
  4. Per gli obiettivi di cui al presente articolo, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato in istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, nonché gli educatori della scuola dell'infanzia, partecipano al piano straordinario di cui al comma 2.
  5. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da enti e soggetti in possesso di specifiche e comprovate competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti e dei soggetti per la somministrazione delle attività di formazione che verranno indicati in un albo nazionale dal quale le istituzioni scolastiche potranno attingere i formatori sulla base della quota di finanziamento assegnata a ciascuno istituto. Tale formazione può essere svolta dai docenti a distanza in modalità di lavoro agile.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in articolo valutati in 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede: per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; per il 2023 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.
165.024. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Ulteriori misure in materia di personale scolastico – Soppressione della soglia di idoneità del concorso DSGA)

  1. All'articolo 32-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L.13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «Al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione, del principio di economicità, nonché del principio di equità e di parità di trattamento, e a fronte dell'ingente carenza di organico inerente al suddetto profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, tutti i candidati che hanno superato con esito positivo la procedura concorsuale di cui al comma 1 sono inseriti in un'unica graduatoria di merito, disponendo di conseguenza il totale abbattimento della soglia di idonei originariamente prevista dal bando concorsuale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto ministeriale n. 863 del 18 dicembre 2018, già soggetta ad un insufficiente innalzamento del 30 per cento per effetto del disposto dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 126 del 2019, nonché ad ulteriore ed insufficiente innalzamento al 50% per effetto del disposto dell'articolo 32-ter, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126. L'Amministrazione procede allo scorrimento di tale graduatoria al fine di colmare con urgenza la vacanza di posti, garantendo il corretto ed efficiente funzionamento delle II.SS.. In subordine all'integrale assorbimento della suddetta graduatoria, si riserva la possibilità di indire un concorso riservato per gli A.A. che hanno maturato almeno tre interi anni di servizio nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi».
165.019. Iorio.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Progetto pilota per istituire dei percorsi di resilienza assistiti in aree SIN)

  1. Al fine di sostenere la crescita educativa, sociale, relazionale e familiare dei minori volta a fronteggiare e superare le emergenze determinate dal degrado ambientale nelle aree geografiche dei siti di interesse nazionale, da un'emergenza educativa preesistente e aggravate ulteriormente dall'epidemia di COVID-19, è istituito presso ogni regione in cui insiste un sito SIN un tavolo di lavoro permanente per la redazione di Patti Sociali Educativi Territoriali volti a coordinare, implementare e valutare le attività dei presìdi culturali ed educativi presenti sui territori.
  2. Il tavolo di lavoro permanente è presieduto dalla nuova figura del Garante per l'apprendimento, selezionato tramite avviso pubblico, e dall'assessore regionale all'Istruzione, da un rappresentante per ogni Ente locale ricadente nel SIN, da un rappresentante per l'ufficio scolastico regionale, da un rappresentante dell'ISPRA.
  3. Per realizzare l'attività e le iniziative incluse nei Patti Sociali Educativi Territoriali e i relativi percorsi di resilienza assistiti, è istituito a decorrere dal 2021 presso lo Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione un «Fondo Speciale per l'Emergenza Educativa in aree SIN» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023. Per le finalità di cui al presente articolo i tavoli relazionano semestralmente sull'attività e i risultati raggiunti al Ministero dell'istruzione.
  4. Al fine di rendere le azioni più rispondenti alle particolari esigenze territoriali, le amministrazioni locali possono avvalersi, attraverso specifici accordi, delle competenze e del personale degli istituti scolastici, di esperti nelle discipline demo-etno-antropologiche (per la parte di ricerca sociale) e nell'ambito psico-pedagogico, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore presenti sul territorio e coinvolti nei percorsi educativi e culturali presenti nelle aree geografiche individuate.
  5. Al fine di attuare un efficace contrasto alla dispersione scolastica, considerata una delle cause significative del degrado e della marginalità sociale, è predisposta l'attivazione di un processo di monitoraggio degli studenti relativo alla frequenza scolastica, ai fattori di rischio di devianza ed alle condizioni economiche e sociali delle famiglie di origine, svolto da parte dei responsabili dei singoli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con il supporto degli Osservatori locali contro la dispersione scolastica. Tale Monitoraggio è svolto dal momento dell'iscrizione alla fine dell'anno scolastico ed è finalizzato ad individuare i minori da coinvolgere nei servizi offerti dal Patto Sociale Educativo Territoriale, nonché ad offrire adeguati aiuti alle famiglie dei minori a rischio. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Le scuole di ogni ordine e grado, in coerenza con i Patti Sociali Educativi Territoriali sottoscritti e gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo, nonchè nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono prevedere la costituzione di specifiche equipe territoriali formate da ricercatori, docenti, sociologi, psicologi, statistici (nell'ambito delle scienze sociali), pedagogisti ed educatori al fine di progettare ed adottare percorsi di educazione attiva e modelli educativi innovativi utili rivolti a tutti gli studenti e alle loro famiglie.
  7. Al fine di favorire la socializzazione, l'inclusione, il recupero scolastico, il contrasto alla povertà educativa, il sostegno alle famiglie con figli minori, in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19, ogni ente locale, anche con il supporto delle associazioni e degli enti del terzo settore presenti sul territorio, individua oltre agli ambienti scolastici, spazi educativi, come parchi, musei, biblioteche, oratori, circoli ricreativi e altri luoghi che possono essere messi a disposizione da enti e istituzioni pubbliche e private, prioritariamente a titolo gratuito, dove poter svolgere in piena sicurezza le attività.
  8. Il Ministero dell'Istruzione, entro il 30 marzo di ogni anno, relaziona al Parlamento sui dati relativi ai risultati raggiunti e alle iniziative adottate grazie ai Patti Sociali Educativi, al monitoraggio degli studenti, di cui al comma 3 ed alle politiche nazionali in vigore volte a contrastare il degrado, la violenza nonché fenomeni di devianza minorile. I dati raccolti sono utilizzati per realizzare ricerche di natura qualitativa e quantitativa per l'analisi del fenomeno dei comportamenti devianti dei minori e della dispersione scolastica, nonché per migliorare l'efficacia delle politiche sociali esistenti e per valutare e modulare in maniera efficace le iniziative adottate a seguito della sottoscrizione dei Patti Sociali Educativi.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209, della presente legge.
165.023. Ermellino.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

  1. Il personale in possesso del diploma magistrale abilitante, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001, che abbia maturato almeno un anno di servizio nelle scuole statali o paritarie, è inserito a domanda nelle graduatorie ad esaurimento, con relativa prima fascia di istituto.
165.018. Tasso.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Disposizioni in materia di personale civile della Difesa)

  1. Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

   «7. A decorrere dall'anno 2017, una quota parte non inferiore al 25 per cento e non superiore al 70 per cento dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata, sentite le organizzazioni sindacali e con le modalità previste dal citato articolo, per il 50 per cento ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile della Difesa e per il restante 50 per cento ad alimentare un fondo per l'istituzione di un'indennità di funzione da attribuire al medesimo personale, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa, in relazione ai peculiari compiti assolti e per le specifiche funzioni di supporto fornite alle attività istituzionali delle Forze armate in materia di difesa e sicurezza nazionale».
*165.022. Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Manzo, Palmisano.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Disposizioni in materia di personale civile della Difesa)

  1. Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

   «7. A decorrere dall'anno 2017, una quota parte non inferiore al 25 per cento e non superiore al 70 per cento dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata, sentite le organizzazioni sindacali e con le modalità previste dal citato articolo, per il 50 per cento ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile della Difesa e per il restante 50 per cento ad alimentare un fondo per l'istituzione di un'indennità di funzione da attribuire al medesimo personale, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa, in relazione ai peculiari compiti assolti e per le specifiche funzioni di supporto fornite alle attività istituzionali delle Forze armate in materia di difesa e sicurezza nazionale».
*165.08. Carè, Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Miceli.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Misure per il reclutamento DSGA facenti funzione)

  1. Al fine di garantire l'ottimale funzionamento dell'apparato scolastico, in deroga alle vigenti disposizioni, successivamente anche al periodo emergenziale, si potrà procedere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate per titoli, valorizzando il servizio pregresso e con un colloquio finale. Per tali finalità, la prova concorsuale straordinaria si comporrà di una graduatoria per titoli e servizi che consentirà l'accesso alla fase successiva e conclusiva del percorso straordinario che terminerà con la prova finale. Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, in deroga alle vigenti disposizioni, è previsto l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione con almeno tre anni di servizio attraverso una graduatoria per soli titoli e servizi come previsto per tutto il restante personale ATA. Fermi restando i requisiti di servizio per tale profilo di lavoro, i titoli per la partecipazione al concorso sono i medesimi già previsti per il concorso ordinario per titoli ed esami bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato in accordo all'articolo 209.
165.02. Fioramonti.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art.165-bis.
(Responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione durante l'emergenza COVID-19)

  1. Le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto legislativo n. 81/08) che abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida «Piano scuola 2020/2021», non determinano, in caso di eventi che si siano verificati o si potranno verificare durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 a responsabilità punibile penalmente ai sensi dell'articolo 51 c.p.
165.014. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art.165-bis.
(Stabilizzazione del personale assistenti all'autonomia e comunicazione)

  1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini della stabilizzazione nei ruoli dello Stato di personale destinato a svolgere la funzione di assistenza all'autonomia e comunicazione, con almeno 36 mesi di servizio anche non consecutivo e svolti nelle scuole Statali e paritarie di ogni ordine e grado e con qualunque forma contrattuale di lavoro subordinato o autonomo.
  2. Con ulteriori decreti interministeriali del Ministero dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti: i criteri di valutazione dei titoli di studio, dei percorsi formativi specifici e della pregressa esperienza maturata con attribuzione dei punteggi e della formazione delle graduatorie che saranno su base regionale; i profili contrattuali e il CCNL del comparto scuola da applicare.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 63,63 milioni di euro per l'anno 2021 e a 101,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,n. 26.
165.09. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Varchi, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art.165-bis.
(Mobilità straordinaria)

  1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto
165.010. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art.165-bis.
(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 17-octies, numero 3, le parole: «dopo cinque anni scolastici» sono sostituite con le seguenti: «dopo tre anni scolastici»;

   b) il comma 17-octies, numero 3-bis è soppresso;

   c) il comma 17-novies è soppresso;
165.011. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 , come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. È soppresso il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018.
165.012. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Contribuzione alle scuole paritarie)

  1. A decorrere dall'anno 2021 è incrementata di 30 milioni di euro la dotazione del Fondo per interventi a favore dei disabili (Cap 1477/1) a tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
  2. Al fine di continuare a promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole e in riconoscimento della comprovata inclusività del metodo differenziato Montessori e dell'efficacia delle sperimentazioni autorizzate dal Ministro dell'istruzione, è assicurata la possibilità di verticalizzare il predetto metodo alla scuola secondaria di I grado, nei limiti dell'organico dell'autonomia e senza produrre situazioni di esubero nelle istituzioni scolastiche coinvolte. A tal fine, all'articolo 142 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) al comma 3, le parole: “alla sperimentazione dell'insegnamento con” sono sostituite dalle seguenti: “dell'insegnamento alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove è praticato”. Conseguentemente, sono soppresse le parole: “da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali”»;

   b) al comma 4, sono soppresse le parole: «di scuola materna» e le parole: «di scuola elementare»;

   c) è aggiunto infine il seguente comma:

   «5. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, nonché l'ordinamento del corso di specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso, sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, sentita l'Opera Nazionale Montessori.».

  3. Per le finalità di cui al presente articolo e al fine di sostenere l'istituzione e l'avvio dei corsi di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo Montessori, a decorrere dal 2021 all'Opera Nazionale Montessori è destinato un contributo aggiuntivo pari a 500 mila euro nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto dal pertinente capitolo di bilancio.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
165.07. Di Giorgi, Ciampi, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

  1. All'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, le parole: «fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo» e il terzo periodo sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. A decorrere dal medesimo anno scolastico sono altresì abrogate le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un Dirigente Scolastico e di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 19, comma 5, del predetto decreto-legge. Conseguentemente, l'organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi è incrementato di 400 unità per ciascuna delle predette categorie, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021 e 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209.
165.49. Fusacchia.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)

  1. Per l'anno scolastico 2021/2022, è istituito il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di fornire assistenza psicologica e prevenire l'insorgere di forme di disagio e malessere psico-fisico, tramite l'impiego di personale iscritto all'albo professionale di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56. Tramite il predetto servizio di supporto psicologico, è autorizzata la realizzazione di progetti di supporto tra pari, nonché progetti finalizzati a promuovere e a favorire le relazioni tra coetanei, a migliorare le competenze sociali, a favorire il supporto all'interno dei gruppi e delle formazioni sociali, nonché a incentivare l'impegno in campo sociale come strumenti per prevenire il suicidio di soggetti ad alto rischio.
  2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 27 milioni per l'anno 2021 e 53 per l'anno 2022.
  3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, con proprio Decreto stabilisce il funzionamento del servizio di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse di cui al comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 773 milioni di euro per l'anno 2021, 447 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
165.77. Di Lauro, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Sarli, Romaniello, Giordano, Iovino.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)

  1. A partire dall'anno scolastico 2020/2021, è istituito il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di fornire assistenza psicologica e prevenire l'insorgere di forme di disagio e malessere psico-fisico, tramite l'impiego di personale iscritto all'albo professionale di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, tramite il predetto servizio di supporto psicologico, è autorizzata la realizzazione di progetti di supporto tra pari, nonché progetti finalizzati a promuovere e a favorire le relazioni tra coetanei, a migliorare le competenze sociali, a favorire il supporto all'interno dei gruppi e delle formazioni sociali, nonché a incentivare l'impegno in campo sociale come strumenti per prevenire il suicidio di soggetti ad alto rischio.
  2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 27 milioni per l'anno 2021 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2022.
  3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, con proprio Decreto stabilisce il funzionamento del servizio di cui al comma 1 e, annualmente, la ripartizione delle risorse di cui al comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 773 milioni di euro per l'anno 2021, 420 milioni a decorrere dall'anno 2022.
165.021. Di Lauro, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Sarli, Romaniello, Giordano, Iovino.

  Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

Art. 165-bis.
(Misure urgenti a garanzia del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con disabilità)

  1. Al fine di arginare l'«Emergenza Sostegno» e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi della pandemia Covid-19, le graduatorie provinciali per le supplenze di I fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono impiegate per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati sul sostegno didattico, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
165.05. Tasso, Borghese, Cecconi, Fioramonti.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.
(Modifica vincolo quinquennale)

  1. All'articolo 1 comma 17-octies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «soltanto dopo cinque anni scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «dopo un anno scolastico».
165.01. Fioramonti.

  Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Articolo 165-bis.
(Disposizioni in materia di istruzione)

  1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2021» e le parole: «dal 2020/2021 al 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021/2022 al 2023/2024»;
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:
  3. Al comma 1, lettera c), le parole: «, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, esclusivamente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022,»;
  4. al comma 2 dopo le parole: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ed i loro effetti sono prorogati all'anno scolastico 2021/2022»;
  5. All'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole: «a decorrere dal 1° marzo 2021»;
  6. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
  7. All'articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «31 gennaio 2020» inserire le seguenti: «e successive proroghe» e sostituire le parole: «per l'anno scolastico 2019/2020» con le seguenti: «per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021».
  8. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e, in fine, è inserito il seguente periodo: «Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente».
  9. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

    2) alla lettera a), dopo la parola: “articoli” sono inserite le seguenti: “21, 27,”»;

  10. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.
165.016. Ciampi, Prestipino.

ART. 166.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 166.
(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale ed applicazione della normativa di contrasto alla propagazione del SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. A tale scopo si dispone lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  3. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.
  4. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017.
  5. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 202, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate dall'articolo 68, comma 1 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanza è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
166.11. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  «1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

   a) 800 unità, per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;

   b) 500 unità, per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;

   c) 1160 unità per l'anno 2023, di cui 300 della Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 150 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;

   d) 1160 unità per l'anno 2024, di cui 200 della Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;

   e) 915 unità per l'anno 2025, di cui 100 della Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria».
166.4. Miceli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole «assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4535 unità delle Forze di Polizia», con le seguenti «assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6600 unità delle Forze di Polizia».

   b) alla lettera a), sostituire le parole «800 unità, per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della Guardia di Finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria», con le seguenti «1400 unità, per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della Guardia di Finanza e 800 per la Polizia Penitenziaria»;

   b) alla lettera b), sostituire le parole «500 unità, per l'anno 2022 , di cui 300 unità nel Corpo della Guardia di Finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria», con le seguenti «1100 unità, per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della Guardia di Finanza e 800 per la Polizia Penitenziaria»;

   c) alla lettera c), sostituire le parole «1160 unità, per l'anno 2023 , di cui 300 unità per la Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei Carabinieri, 150 nel Corpo della Guardia di Finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria», con le seguenti «1450 unità, per l'anno 2023 , di cui 300 unità per la Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei Carabinieri, 150 nel Corpo della Guardia di Finanza e 800 per la Polizia Penitenziaria»;

   d) alla lettera d), sostituire le parole «1160 unità, per l'anno 2024 , di cui 200 per la Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei Carabinieri, 200 nel Corpo della Guardia di Finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria», con le seguenti «1450 unità, per l'anno 2024 , di cui 200 unità per la Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei Carabinieri, 200 nel Corpo della Guardia di Finanza e 800 per la Polizia Penitenziaria»;

   e) alla lettera e), sostituire le parole «915 unità, per l'anno 2025 , di cui 100 per la Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei Carabinieri, 50 nel Corpo della Guardia di Finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria», con le seguenti «1200 unità, per l'anno 2025 , di cui 100 per la Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei Carabinieri, 50 nel Corpo della Guardia di Finanza e 800 per la Polizia Penitenziaria».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 200 milioni.
166.12. Migliore, Del Barba.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) 1100 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 500 unità nel Corpo di polizia penitenziaria»;
  2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) 800 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 500 unità nel Corpo di polizia penitenziaria»;
  3. dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2021.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 1.600.000 per il 2021 e 19.000.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209.
166.17. Ferro, Prisco, Varchi, Maschio, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   «c-bis) delle 300 unità della Polizia di Stato di cui alla lettera c), 11 unità sono destinate al reparto della squadra mobile istituito a servizio dei commissariati di Formia e di Gaeta a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate tutte le misure necessarie all'organizzazione delle dotazioni e dei mezzi che saranno assegnati agli uffici per euro 400.000».

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera c-bis) a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
166.1. Trano, Piera Aiello, Ermellino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  «1-bis. Le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 1 avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso a 375 allievi agenti del Corpo della polizia penitenziaria maschile di cui al decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2011 – 4ª serie speciale».
166.18. Ferro, Prisco, Varchi, Maschio, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 1 avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.».
166.16. Varchi, Maschio, Prisco, Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito delle assunzioni presso la Polizia di Stato si provvede prioritariamente mediante lo scorrimento totale della graduatoria del Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 2 novembre 2017».
166.5. Miceli, Pezzopane.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  «1-bis. Al fine di garantire la piena efficienza operativa degli Uffici della Polizia di Stato, in considerazione altresì della carenza strutturale di organico appartenente al ruolo di ispettori, si autorizza l'immediata immissione nei ruoli dei concorsisti che hanno superato le prove del “Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, bando del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) n. 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, assicurando supporto e copertura dei posti vacanti in organico. Tale immissione, atteso l'incremento dei posti per l'inclusione di tutti i candidati idonei, avverrà in deroga a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 28 aprile 2005, n. 129, emanato ai sensi dell'articolo 27 DPR n. 335 del 1982, così come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 53 del 2001».
166.6. Frate.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Al fine di semplificare le procedure di assunzione del personale di cui al precedente comma, anche in conseguenza delle limitazioni dovute all'emergenza COVID-19, è autorizzato, in via strettamente eccezionale, anche lo scorrimento delle graduatorie previste per il personale militare in deroga alla disciplina dell'ordinamento militare».
166.14. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, in virtù della contingente situazione straordinaria derivante dalla emergenza epidemiologica, al fine di garantire il potenziamento urgente di organico dei comparti richiamati e assicurare una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

  Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le parole: e 1-bis.
166.19. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 3.855.298 per l'anno 2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023 con le seguenti: 532.116.221 per l'anno 2021, di euro 558.078.986 per l'anno 2022, di euro 584.119.211 per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: –528.260.923;
    CS: –528.260.923.

   2022:

    CP: –525.760.923;
    CS: –525.760.923.

   2023:

    CP: –525.760.923;
    CS: –525.760.923.
166.15. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. Per le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma precedente, si procede, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei dei concorsi pubblici indetti negli ultimi 3 anni, la cui validità è prorogata di due anni rispetto alla scadenza e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta dei medesimi concorsi».
166.28. Novelli.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Per gli anni 2020 e 2021 l'indennità di ordine pubblico è riconosciuta a tutto il personale di polizia locale coinvolto sul territorio nazionale nell'attività di monitoraggio, controllo e attuazione delle disposizioni per il contrasto della diffusione dell'epidemia COVID-19.

   All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
166.29. Costanzo.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  «4-bis. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto-legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.
  4-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 4-bis, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  4-quater. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 4-ter, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»
166.8. Bordonali, Cecchetti.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  «4-bis. Al fine di garantire la funzionalità dell'aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì e per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi di sicurezza dello scalo e delle frontiere nell'aeroporto, la dotazione organica della Questura di Forlì è incrementata di 30 unità a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le esigenze legate all'apertura dell'aeroporto, allo scopo utilizzando anche le richieste di trasferimento verso la provincia di Forlì-Cesena e l'immissione in ruolo degli allievi agenti del 209° della Polizia di Stato.
  4-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 4-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
166.7. Morrone, Raffaelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  «4-bis. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo di polizia locale per fronteggiare le crescenti richieste d'interventi in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza immigrazione, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.»
166.9. Molteni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Zoffili.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  «4-bis. È fatto salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, lo svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale.»
166.10. Molteni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Zoffili.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  «5-bis. Al fine di consentire alle Forze armate una maggiore disponibilità di reperimento di personale da inserire nella Riserva selezionata, dopo l'articolo 987 del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 è inserito il seguente:

  “Art. 987-bis(Riserva selezionata) – 1. Nell'ambito degli ufficiali delle forze di completamento di cui all'articolo 987, le Forze armate selezionano personale in possesso di particolari professionalità, non facilmente disponibili nelle dotazioni interne, per formare la riserva selezionata”.»

  Conseguentemente, l'articolo 988-bis del Codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 è sostituito dal seguente:

  «Art. 988-bis – (Richiami in servizio della riserva selezionata) – 1. In relazione alla necessità di sopperire a carenze di personale in possesso di professionalità particolarmente elevate e specializzate, gli ufficiali della riserva selezionata, di cui all'articolo 987-bis, previo consenso, possono essere richiamati in servizio, in Italia e all'estero, fino al 65° anno d'età per gli ufficiali superiori e fino al 63° anno per gli ufficiali inferiori, in deroga a quanto disposto dall'articolo 890, comma 3.».

  2. L'ufficiale della riserva selezionata può essere impiegato per un periodo variabile in funzione delle esigenze, comunque non superiore a 330 giorni in un anno.
  All'articolo 1799 del Codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Agli ufficiali delle forze di completamento di cui al comma 2, che sono impiegati in missioni internazionali, non si applicano, limitatamente alla relativa indennità di missione, le disposizioni di cui all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli eventuali oneri si corrisponde con i fondi destinati alle missioni internazionali».
166.2. Losacco, Pagani, Carè, Enrico Borghi, De Menech, Lotti, Miceli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  «5-bis. All'articolo 635, comma 1, lettera g), del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole “non essere stati condannati” sono aggiunte le seguenti “negli ultimi cinque anni”.
  5-ter. All'articolo 683, comma 4, lettera a), del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppresse le parole “nel ruolo”.
  5-quater. All'articolo 2212-quaterdecies, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita la parola “2017” con “2021”.
  5-sexies. All'articolo 2212-octiesdecies, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita la parola “2019” con “2020” e la parola “55” con “53”».
166.3. Miceli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Assunzioni straordinarie del Corpo delle Capitanerie di porto).

  1. Allo scopo di mantenere elevati gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza della navigazione, dei passeggeri e delle merci trasportate, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

   «a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024, 4.180 per l'anno 2025, 4.230 per l'anno 2026 e 4.250 dall'anno 2027 in servizio permanente».

  2. All'articolo 585, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da «h-septies» a «h-vicies», sono sostituite dalle seguenti:

   h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04;

   h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87;

   h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69;

   h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52;

   h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64;

   h-duodecim) per l'anno 2028: 104.698.134,11;

   h-terdecies) per l'anno 2029: 104.975.165,92;

   h-quaterdecies) per l'anno 2030: 105.252.197,73;

   h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 106.044.951,54;

   h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 106.808.612,95;

   h-septiesdecies) per l'anno 2033: 107.628.048,67;

   h-duodevicies) per l'anno 2034: 108.410.280,29;

   h-undevicies) per l'anno 2035: 109.192.511,91;

   h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53;

   h-unvicies) a decorrere dall'anno 2037: 109.570.365,55.

  3. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 798.668,25 per l'anno 2023, euro 1.636.713,28 per l'anno 2024, euro 2.474.758,30 per l'anno 2025, euro 3.312.803,33 per l'anno 2026, euro 4.150.848,35 per l'anno 2027, euro 4.190.225,12 per l'anno 2028, euro 4.227.429,23 per l'anno 2029, euro 4.264.633,34 per l'anno 2030, euro 4.301.837,45 per l'anno 2031, euro 4.339.041,56 per l'anno 2032, euro 4.487.588,68 per l'anno 2033, euro 4.598.931,70 per l'anno 2034, euro 4.710.274,72 per l'anno 2035, euro 4.821.617,74 per l'anno 2036, euro 4.932.960,76 a decorrere dall'anno 2037.
  4. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 29.120 euro nel 2023, 58.240 euro nel 2024, 87.360 euro nel 2025, 116.480 euro nel 2026 e 145.600 euro a decorrere dal 2027.

  Conseguentemente, al Fondo di cui all'articolo 209 sostituire le parole da: annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: per l'anno 2022, di 499,17 milioni di euro per l'anno 2023, di 498,31 milioni di euro per l'anno 2024, di 497,44 milioni di euro per l'anno 2026, di 496,57 milioni di euro per l'anno 2026, di 495,70 milioni di euro per l'anno 2027, di 495,66 milioni di euro per l'anno 2028, di 495,63 milioni di euro per l'anno 2029, di 495,59 milioni di euro per l'anno 2030, di 495,55 milioni di euro per l'anno 2031, di 495,52 milioni di euro per l'anno 2032, di 495,37 milioni di euro per l'anno 2033, di 495,26 milioni di euro per l'anno 2034, di 495,14 milioni di euro per l'anno 2035, di 495,03 milioni di euro per l'anno 2036, di 494,92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.
*166.01. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

  Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Assunzioni straordinarie del Corpo delle Capitanerie di porto).

  1. Allo scopo di mantenere elevati gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza della navigazione, dei passeggeri e delle merci trasportate, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

   «a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024, 4.180 per l'anno 2025, 4.230 per l'anno 2026 e 4.250 dall'anno 2027 in servizio permanente».

  2. All'articolo 585, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da «h-septies» a «h-vicies», sono sostituite dalle seguenti:

   h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04;

   h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87;

   h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69;

   h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52;

   h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64;

   h-duodecim) per l'anno 2028: 104.698.134,11;

   h-terdecies) per l'anno 2029: 104.975.165,92;

   h-quaterdecies) per l'anno 2030: 105.252.197,73;

   h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 106.044.951,54;

   h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 106.808.612,95;

   h-septiesdecies) per l'anno 2033: 107.628.048,67;

   h-duodevicies) per l'anno 2034: 108.410.280,29;

   h-undevicies) per l'anno 2035: 109.192.511,91;

   h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53;

   h-unvicies) a decorrere dall'anno 2037: 109.570.365,55.

  3. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 798.668,25 per l'anno 2023, euro 1.636.713,28 per l'anno 2024, euro 2.474.758,30 per l'anno 2025, euro 3.312.803,33 per l'anno 2026, euro 4.150.848,35 per l'anno 2027, euro 4.190.225,12 per l'anno 2028, euro 4.227.429,23 per l'anno 2029, euro 4.264.633,34 per l'anno 2030, euro 4.301.837,45 per l'anno 2031, euro 4.339.041,56 per l'anno 2032, euro 4.487.588,68 per l'anno 2033, euro 4.598.931,70 per l'anno 2034, euro 4.710.274,72 per l'anno 2035, euro 4.821.617,74 per l'anno 2036, euro 4.932.960,76 a decorrere dall'anno 2037.
  4. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 29.120 euro nel 2023, 58.240 euro nel 2024, 87.360 euro nel 2025, 116.480 euro nel 2026 e 145.600 euro a decorrere dal 2027.

  Conseguentemente, al Fondo di cui all'articolo 209 sostituire le parole da: annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: per l'anno 2022, di 499,17 milioni di euro per l'anno 2023, di 498,31 milioni di euro per l'anno 2024, di 497,44 milioni di euro per l'anno 2026, di 496,57 milioni di euro per l'anno 2026, di 495,70 milioni di euro per l'anno 2027, di 495,66 milioni di euro per l'anno 2028, di 495,63 milioni di euro per l'anno 2029, di 495,59 milioni di euro per l'anno 2030, di 495,55 milioni di euro per l'anno 2031, di 495,52 milioni di euro per l'anno 2032, di 495,37 milioni di euro per l'anno 2033, di 495,26 milioni di euro per l'anno 2034, di 495,14 milioni di euro per l'anno 2035, di 495,03 milioni di euro per l'anno 2036, di 494,92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.
*166.022. Rizzo, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Penna, Sodano, Davide Aiello, D'Orso, Marzana, Pignatone, Papiro, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini, Manzo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Istituzione del ruolo tecnico di psicologo del Corpo di Polizia Penitenziaria)

  1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria è istituito il ruolo degli psicologi»;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. L'organico è determinato nel numero 30 unità. Il personale rientrante nei profili professionali del Comparto Funzioni Centrali Area III, già in possesso di laurea in psicologia, con abilitazione alla professione ed iscrizione all'albo professionale degli psicologi è inquadrato, a domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle qualifiche del ruolo tecnico di cui all'articolo 1 comma 1-bis, a seguito di un percorso di formazione da erogare presso la scuola di esecuzione penale del DAP.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2021 e 2022 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.»
166.019. Di Sarno, Ascari.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Modifica all'articolo 232 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

  1. All'articolo 232 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o dei corrispondenti corpi o servizi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, può essere trasferito, a domanda o su richiesta della Regione o Provincia Autonoma, nell'organico del personale permanente del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco o del Corpo permanente delle Province Autonome di Trento e Bolzano. L'inquadramento è subordinato all'assenso dell'Amministrazione di provenienza, alla disponibilità di posti in organico e al superamento della prova di accertamento linguistico ove prevista».
166.020. Elisa Tripodi, Corneli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.

  1. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   “2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.»
166.027. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.
(Arruolamento straordinario Allievi agenti Polizia di Stato)

  1. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e di garantire il potenziamento urgente di organico della Polizia di Stato e assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi alla diffusione del virus COVID-19, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
  2. Il termine di validità delle graduatorie di cui al primo comma è esteso fino al 31 dicembre 2021.
  3. L'amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

   a) a valere sulle facoltà assunzionali e nei limiti delle stesse previste per l'anno 2021;

   b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura;

   c) previa verifica degli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente.

  4. Gli interessati sono avviati ai corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
166.018. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Valorizzazione della specificità funzionale e di ruolo del personale delle forze armate, dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.
  2. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.
  3. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 150 milioni per l'anno 2021, 200 milioni per l'anno 2022 e 250 milioni a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
166.012. Tonelli, Molteni, Iezzi, Ferrari, Garavaglia.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Fondo per la revisione dei ruoli direttivi di commissario e commissario capo della Polizia di Stato)

  1. Al fine di garantire la copertura degli oneri finanziari conseguenti alle modificazioni da apportare all'articolo 2, comma 1, lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui prevede che «coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo (già ad esaurimento) con la qualifica di commissario» anziché «con la qualifica di commissario capo», è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con la dotazione di euro 4,7 milioni nel 2021, euro 1,8 milioni nel 2022 ed euro 56 mila nel 2023.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 4,7 milioni nel 2021, euro 1,8 milioni nel 2022 ed euro 56 mila nel 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
166.015. Potenti, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Disposizioni in materia di personale di polizia locale)

  1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c), e comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  4. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».
166.016. Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Disposizioni in materia di personale di polizia locale)

  1. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
166.017. Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica determinata dall'insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2021, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
166.023. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa)

   Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.
166.013. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza)

   Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza.
166.014. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.

  1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020.
  2. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano:

   a) le spese di personale riferite alle assunzioni rimborsate, anche parzialmente, da altri soggetti nell'ambito di accordi convenzionali, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano, per l'importo corrispondente al rimborso;

   b) gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018.

  3. In sede di prima applicazione della disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale dei comuni, in attuazione del decreto ministeriale previsto dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è consentito portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del predetto decreto ministeriale, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.
  4. Per la determinazione della capacità assunzionale delle unioni di comuni resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*166.20. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.

  1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020.
  2. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano:

   a) le spese di personale riferite alle assunzioni rimborsate, anche parzialmente, da altri soggetti nell'ambito di accordi convenzionali, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano, per l'importo corrispondente al rimborso;

   b) gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018.

  3. In sede di prima applicazione della disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale dei comuni, in attuazione del decreto ministeriale previsto dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è consentito portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del predetto decreto ministeriale, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.
  4. Per la determinazione della capacità assunzionale delle unioni di comuni resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*166.22. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Risorse per il riordino dei ruoli delle Forze di polizia)

  1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
166.011. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 166 aggiungere il seguente

«Art. 166-bis.
(Misure inerenti il computo dell'anzianità per gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

  10-bis. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel computo dell'anzianità necessaria al raggiungimento dell'anzianità prevista per l'assegno di specificità ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 47 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 48, vengono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni».
166.06. Miceli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.
(Modifica all'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86. Indennità di trasferimento)

  All'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, le parole: “per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi” sono sostituite le seguenti: “per un periodo di ventiquattro mesi”;
  2. al comma 3, le parole: “del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “del canone mensile di locazione corrisposto per l'alloggio privato autonomamente reperito, fino ad un importo massimo di euro 750,00 mensili per un periodo non superiore a quarantotto mesi”.
  3. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. In alternativa al trattamento di cui al comma 1 e con i limiti del rimborso di cui al comma 3, il personale può sempre optare, entro dodici mesi dalla data di trasferimento, per il rimborso delle rate del mutuo per acquisto di prima casa da adibire ad abitazione principale nello stesso comune della sede di servizio, ovvero entro un raggio di 90 km. Il rimborso delle rate del mutuo si interrompe al quarantottesimo mese dall'attribuzione del trattamento di trasferimento”.»
166.04. Miceli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.»
166.26. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.

  1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “gli enti possono impegnare solo spese correnti” si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.»
166.25. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.
(Deroghe Cosfel)

  1. Le assunzioni di personale integralmente finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa, effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»
166.27. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Modifiche alla legge 29 marzo 2001, n. 86 recante Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)

  1. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di ventiquattro mesi»;

   b) al comma 3, le parole «del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «del canone mensile di locazione corrisposto per l'alloggio privato autonomamente reperito, fino ad un importo massimo di euro 750,00 mensili per un periodo non superiore a quarantotto mesi»;

   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «4. In alternativa al trattamento di cui al comma 1, nei limiti del rimborso di cui al comma 3, il personale può sempre optare, entro dodici mesi dalla data di trasferimento, per il rimborso delle rate del mutuo per acquisto di prima casa da adibire ad abitazione principale nello stesso comune della sede di servizio, ovvero entro un raggio di 90 km. Il rimborso delle rate del mutuo si interrompe al quarantottesimo mese dall'attribuzione del trattamento di trasferimento.»

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
166.010. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.

  1. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alla Polizia locale, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a decorrere dal 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.»
166.028. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.

  1. Al fine di incrementare i servizi di sicurezza per gli agenti di polizia penitenziaria impegnati a fronteggiare le agitazioni all'interno degli istituti penitenziari, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Con uno o più decreti del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.»
166.029. Biancofiore, Angelucci.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.

  1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2021, per la copertura degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.»
166.025. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.

  1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2021.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.»
166.026. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.
(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2021 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, per le seguenti finalità da attuare nel limite delle risorse stanziate con la presente disposizione:

   a) copertura, per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2022, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 31 della presente legge, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

   b) copertura, per l'anno 2021 e a decorrere dal 2022, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2021-2023 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

   c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

   d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1° gennaio 2021, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

   e) copertura, per l'anno 2021 e a decorrere dal 2022, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2021 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2021. Entro la data del 15 gennaio 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.700.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2021, per la previsione relativa a quell'anno, ed entro il 15 marzo 2022 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
166.024. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.

  1. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
166.23. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 166-bis.

  1. Allo scopo di procedere all'armonizzazione dell'indennità oraria festiva, notturna e superfestiva attualmente percepita dal personale turnista del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con le omologhe indennità percepite dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine, a decorrere dall'anno 2021, si provvede con appositi adeguamenti di bilancio utili alla realizzazione dell'armonizzazione stessa.
  2. Al fine di un pieno riconoscimento dell'attività svolta dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco a tutela della salvaguardia dei cittadini, a decorrere dall'anno 2021, l'importo orario per il lavoro straordinario svolto nei compiti di istituto viene incrementato di una volta e mezza dell'importo previsto per l'orario ordinario così come indicato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
  3. Per le stesse finalità indicate al comma 2 del presente emendamento, a decorrere dal 2021, si provvede alla defiscalizzazione degli importi percepiti dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, relativi alle prestazioni straordinarie a qualsiasi titolo effettuate con l'applicazione di un'aliquota IRPEF del 10 per cento».
166.09. Miceli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 166-bis.

  1. Al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio».
166.08. Miceli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 166-bis.

  1. Il 50 per cento della quota spettante al personale del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco al compimento del quattordicesimo anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito con Decreto Del Presidente Della Repubblica 26 Marzo 2018, n. 47, è attribuito al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con anzianità di servizio da zero a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco».
166.07. Miceli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 166-bis.
(Attuazione dell'articolo 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183)

  1. Al fine di dare attuazione all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato “Fondo specificità”, con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, le risorse annualmente individuate con la legge di bilancio in misura non inferiore all'uno per cento delle risorse poste a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.
  3. Con uno o più provvedimenti normativi, finanziati con le dotazioni del Fondo di cui al comma 1, sono adottati specifici istituti ed attribuiti specifici compensi al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di bilanciare gli obblighi e le limitazioni personali, in relazione alla specificità dello status, e in considerazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività di servizio, in dipendenza della peculiarità dei compiti assegnati».
166.03. Miceli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente

Art. 166-bis.
(Fondo per la riforma della polizia locale)

  1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
166.021. Brescia, Maurizio Cattoi, Baldino, Manzo, Galizia, Maglione, Villani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 166-bis.
(Assicurazione Inail Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco)

   1. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è estesa agli operatori dei Vigili del fuoco.
   2. All'articolo 1, comma 3, numero 22), le parole: “eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” sono sostituite dalle seguenti: “ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali”.
   3. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, infine, le parole “con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”».
166.05. Miceli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.

  1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia”.»
166.24. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.

  1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.
  2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  4. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020 e 2021”.»
166.21. Pella, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

ART. 167.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 167.
(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)

  1. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID, a decorrere dall'anno 2021 è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 50 milioni di euro da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
167.1. Miceli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, si autorizza il Ministro della difesa, con proprio decreto, a ricorrere anche a personale volontario, senza assegno, attualmente in congedo in posizione amministrativa di riserva, ausiliaria o di complemento degli appartenenti a tutte le Forze armate e Forze di Polizia in posizione ausiliaria e riserva.
  1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, ed ogni altra articolazione della Pubblica Amministrazione, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, al ricorso al personale volontario con specifiche professionalità, compresi i pensionati non ultra settantacinquenni, per ripianare esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, ritenute strategiche per garantire il funzionamento delle articolazioni dello Stato, i trasporti, le produzioni ritenute indispensabili all'interesse nazionale.
  1-quater. Dai commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
167.2. Potenti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire, dal 1° agosto e fino al 15 ottobre 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 1.203.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798.796.160 milioni.
167.5. Alaimo, Maurizio Cattoi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente: «1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 475 milioni di euro per l'anno 2021 e 175 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*167.032. Baldino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente: «1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 475 milioni di euro per l'anno 2021 e 175 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*167.034. Maurizio Cattoi, Alaimo, Baldino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Armonizzazione pensionistica e previdenziale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. Allo scopo di implementare il processo di armonizzazione del regime previdenziale e pensionistico relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di Polizia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 33,202 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,202 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 766,798 milioni.
**167.029. Baldino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Armonizzazione pensionistica e previdenziale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. Allo scopo di implementare il processo di armonizzazione del regime previdenziale e pensionistico relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di Polizia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 33,202 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,202 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 766,798 milioni.
**167.033. Maurizio Cattoi, Alaimo, Baldino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Stabilizzazione personale amministrativo attualmente collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. All'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2», sono inserite le seguenti: «nonché di dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, limitatamente al personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell'anno 2021, richiedano di transitare nei ruoli logistico-gestionali del C.N.VV.F».
167.020. Occhionero, Portas, Del Barba.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Misure concernenti il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. Al fine di garantire, durante la vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione all'emergenza, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.203.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.203.840 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798.796.160 milioni.
167.030. Baldino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, dopo le parole: «Forze di polizia» sono inserite le seguenti le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco»;

   b) ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, dopo le parole: «Forze di polizia ad ordinamento civile», sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco».

  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 200 mila euro all'anno a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*167.016. Occhionero, Portas, Del Barba.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, dopo le parole: «Forze di polizia» sono inserite le seguenti le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco»;

   b) ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, dopo le parole: «Forze di polizia ad ordinamento civile», sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco».

  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 200 mila euro all'anno a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*167.06. Miceli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, dopo le parole: «Forze di polizia» sono inserite le seguenti le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco»;

   b) ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, dopo le parole: «Forze di polizia ad ordinamento civile», sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco».

  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 200 mila euro all'anno a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*167.041. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. All'articolo 66 della legge 21/11/2000, n. 342, in rubrica, dopo le parole: «Forze di polizia» sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco». Ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, dopo le parole: «Forze di polizia ad ordinamento civile», sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco,».
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 200 mila euro all'anno a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
167.015. Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*167.04. Miceli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*167.017. Occhionero, Portas, Del Barba.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*167.038. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Armonizzazione pensionistica e previdenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla tutela pensionistica e previdenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione della relativa disciplina con quella delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 760 milioni di euro per l'anno 2021 e 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
167.6. Dieni.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Stabilizzazione del personale amministrativo attualmente collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. All'articolo 30, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2», sono inserite le seguenti: «nonché di dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, limitatamente al personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell'anno 2021, richiedano di transitare nei ruoli logistico-gestionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, senza maggiori oneri per lo Stato».
167.012. Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Misure di armonizzazione del trattamento retributivo accessorio del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».
  2. A decorrere dall'anno 2022, è destinata ai fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la somma di euro 6.903.000 all'anno per attuare ulteriori misure di armonizzazione del trattamento economico accessorio con quello degli appartenenti alle Forze di polizia. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, le risorse di cui al comma precedente sono ripartite nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, nel fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 e nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, tenuto anche conto del numero degli operatori.
  3. La misura di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
167.040. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Misure di armonizzazione del trattamento retributivo accessorio del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».
  2. Le risorse risparmiate, stimate pari ad euro 6.903.000 a decorrere dal 2022, sono destinate ai fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'attuazione di ulteriori misure di armonizzazione del trattamento economico accessorio rispetto a quello degli appartenenti alle Forze di polizia.
  3. Con decreto del Ministro dell' Interno, sentite le organizzazioni sindacali, le risorse di cui al comma precedente sono ripartite nel Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; nel fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 e nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, tenuto anche conto del numero degli operatori.
*167.014. Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Misure di armonizzazione del trattamento retributivo accessorio del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».
  2. Le risorse risparmiate, stimate pari ad euro 6.903.000 a decorrere dal 2022, sono destinate ai fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'attuazione di ulteriori misure di armonizzazione del trattamento economico accessorio rispetto a quello degli appartenenti alle Forze di polizia.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali, le risorse di cui al comma precedente sono ripartite nel Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; nel fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 e nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, tenuto anche conto del numero degli operatori.
*167.05. Miceli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Misure di armonizzazione del trattamento retributivo accessorio del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».
  2. Le risorse risparmiate, stimate pari ad euro 6.903.000 a decorrere dal 2022, sono destinate ai fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'attuazione di ulteriori misure di armonizzazione del trattamento economico accessorio rispetto a quello degli appartenenti alle Forze di polizia.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali, le risorse di cui al comma precedente sono ripartite nel Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; nel fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 e nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, tenuto anche conto del numero degli operatori.
*167.018. Occhionero, Portas, Del Barba.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
**167.013. Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
**167.039. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Indennità del personale turnista del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. A decorrere dall'anno 2021 l'indennità oraria festiva, notturna e superfestiva percepite dal personale turnista del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco vengono equiparate a quelle omologhe percepite dal personale delle Forze dell'Ordine.
  2. Al fine di riconoscere l'attività svolta dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a tutela della salvaguardia e dell'incolumità dei cittadini, a decorrere dall'anno 2021, l'importo orario per il lavoro straordinario svolto nei compiti di istituto viene incrementato di una volta e mezza dell'importo previsto per l'orario ordinario cosi come indicato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
  3. Per le medesime finalità indicate al precedente comma 2, a decorrere dal 2021, si provvede alla defiscalizzazione degli importi percepiti dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e relativi alle prestazioni straordinarie a qualsiasi titolo effettuate, attraverso l'applicazione di un'aliquota IRPEF stabilita in misura pari al 10 per cento.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Ai fini di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
167.047. Stumpo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Dotazioni del Fondo per l'armonizzazione del trattamento economico e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello delle Forze di polizia)

  1. All'articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il periodo: «maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» è sostituito dal seguente: «maggiore armonizzazione del trattamento economico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021, di 165 milioni di euro per l'anno 2022 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
167.011. Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Integrazioni al fondo di cui all'articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «maggiore armonizzazione del trattamento economico» sono inserite le seguenti: «e previdenziale»;

    2) dopo le parole: «120 milioni di euro nell'anno 2021,» la parola: «e» è soppressa;

    3) dopo le parole: «165 milioni di euro» la parola: «annui» è soppressa e le parole: «a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «per l'anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
167.03. Miceli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

  1. Al fine di adottare uno o più decreti legislativi per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Governo è delegato ad apportare entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge, di concerto con le Organizzazioni Sindacali rappresentative, opportune modifiche al Decreto Legislativo n. 127, del 6 ottobre 2018, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale del Corpo, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche.
167.08. Miceli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

  1. Al fine di garantire il giusto riconoscimento economico e professionale al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato i 22 anni e i 28 anni di servizio nel Corpo Nazionale, viene riconosciuta la maggiorazione dell'indennità di rischio e mensile prevista dall'articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 attribuendo gli stessi importi mensili indicati prima del suo riassorbimento disposto nella legge 11 settembre 2020, n. 120.
167.07. Miceli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibie, incursori subacquei, «acquisitori obiettivi» e «Ranger» delle Forze Armate)

  1. Per il personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger» in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1° gennaio 2021. Al medesimo personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger» in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.150.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
167.01. Pretto, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Comencini, Turri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibie, incursori subacquei, «acquisitori obiettivi», e «Ranger» delle Forze armate e modifiche alla disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi per la promozione delle attività sportiva con arma da fuoco)

  1. Per il personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger» in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1° gennaio 2021. Al medesimo personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger» in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
  2. Al fine di promuovere le discipline sportive che utilizzano le armi da fuoco per i comprovati benefici in termini di capacità di concentrazione e di autocontrollo, anche alla luce degli importanti risultati olimpici ottenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i prezzi delle carte valori e stampati per i libretti di licenza per porto d'armi per tiro a volo sono diminuiti dello 0,5 per cento ed è consentita, anche se non destinata alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum.
  3. Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonché»– sono abrogate.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5.000.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
167.09. Comencini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei)

  1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2021, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
167.02. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Comencini, Turri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Modifica all'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86. Indennità di trasferimento)

  1. All'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1, è così modificato: le parole «per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi» sono sostituite da «per un periodo di ventiquattro mesi»;

   b) il comma 3, è così modificato: le parole «del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi» sono sostituite da: «del canone mensile di locazione corrisposto per l'alloggio privato autonomamente reperito, fino ad un importo massimo di euro 750,00 mensili per un periodo non superiore a quarantotto mesi»;

   c) è aggiunto, in fondo all'articolo 1, il comma seguente: «In alternativa al trattamento di cui al comma 1 e con i limiti del rimborso di cui al comma 3, il personale può sempre optare, entro dodici mesi dalla data di trasferimento, per il rimborso delle rate del mutuo per acquisto di prima casa da adibire ad abitazione principale nello stesso comune della sede di servizio, ovvero entro un raggio di 90 km. Il rimborso delle rate del mutuo si interrompe al quarantottesimo mese dall'attribuzione del trattamento di trasferimento».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
167.044. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86. Indennità di trasferimento)

  1. All'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1, è così modificato: le parole «per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi» sono sostituite da «per un periodo di ventiquattro mesi»;

   b) il comma 3, è così modificato: le parole «del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi» sono sostituite da: «del canone mensile di locazione corrisposto per l'alloggio privato autonomamente reperito, fino ad un importo massimo di euro 750,00 mensili per un periodo non superiore a quarantotto mesi»;

   c) è aggiunto, in fondo all'articolo 1, il comma quattro così formulato: «In alternativa al trattamento di cui al comma 1 e con i limiti del rimborso di cui al comma 3, il personale può sempre optare, entro dodici mesi dalla data di trasferimento, per il rimborso delle rate del mutuo per acquisto di prima casa da adibire ad abitazione principale nello stesso comune della sede di servizio, ovvero entro un raggio di 90 km. Il rimborso delle rate del mutuo si interrompe al quarantottesimo mese dall'attribuzione del trattamento di trasferimento».

   Agli oneri derivanti dall'attuazione del seguente comma, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 68.
167.048. Galantino, Deidda, Ferro, Trancassini.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Applicazione dell'imposta alle indennità operative del personale militare)

  1. Alle indennità operative del personale militare di cui agli articoli 2, 3, 10 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive varianti introdotte con i provvedimenti di concertazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
167.042. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

  1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, le parole: «nella misura del 180 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 220 per cento»;

   b) in fine, aggiungere i seguenti commi:

   Per gli operatori delle Forze Speciali che hanno superato i rispettivi corsi di formazione, approvati dal Capo dello Stato Maggiore della Difesa, e che sono nella disponibilità all'impiego del comando interforze per le operazioni speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è fissata nella misura del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

   Per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organizzative organiche di Forze Speciali, l'indennità supplementare mensile per operatore di Forze speciali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, n. 171, è fissata nella misura lorda di 250 euro.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
167.046. Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

  1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «nella misura del 180 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 220 per cento»;

   b) in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

   Per gli operatori delle Forze Speciali che hanno superato i rispettivi corsi di formazione, approvati dal Capo dello Stato Maggiore della Difesa, e che sono nella disponibilità all'impiego del comando interforze per le operazioni speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è fissata nella misura del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

   Per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organizzative organiche di Forze Speciali, l'indennità supplementare mensile per operatore di Forze speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, n. 171, è fissata nella misura lorda di 250 euro.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
167.045. Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

  1. All'articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole «maggiore armonizzazione del trattamento economico» sono inserite le seguenti: «e previdenziale»;

   b) dopo le parole «120 milioni di euro nell'anno 2021,» la parola «e» è soppressa;

   c) dopo le parole «165 milioni di euro» la parola «annui» è soppressa e le parole «a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*167.036. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

  1. All'articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole «maggiore armonizzazione del trattamento economico» sono inserite le seguenti: «e previdenziale»;

   b) dopo le parole «120 milioni di euro nell'anno 2021,» la parola «e» è soppressa;

   c) dopo le parole «165 milioni di euro» la parola «annui» è soppressa e le parole «a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*167.025. Occhionero, Portas, Del Barba.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

  1. All'articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole «maggiore armonizzazione del trattamento economico» sono inserite le seguenti: «e previdenziale»;

   b) dopo le parole «120 milioni di euro nell'anno 2021,» la parola «e» è soppressa;

   c) dopo le parole «165 milioni di euro» la parola «annui» è soppressa e le parole «a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*167.037. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Attuazione dell'articolo 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183)

  1. Al fine di dare attuazione all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo specificità», con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, le risorse annualmente individuate con la legge di bilancio in misura non inferiore all'uno percento delle risorse poste a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.
  3. Con uno o più provvedimenti normativi, finanziati con le dotazioni del Fondo di cui al comma 1, sono adottati specifici istituti ed attribuiti specifici compensi al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di bilanciare gli obblighi e le limitazioni personali, in relazione alla specificità dello status, e in considerazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività di servizio, in dipendenza della peculiarità dei compiti assegnati.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
167.043. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 167-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

  1. Al comma 1 dell'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: «fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico» sono sostituite dalle seguenti: «in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presente decreto». Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 496 milioni di euro per l'anno 2021 e 196 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
167.031. Baldino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

Art. 167-bis.
(Tutela legale per giudizi promossi nei confronti del personale delle forze dell'ordine e del soccorso pubblico)

  1. La disposizione normativa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpreta nel senso che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza, sul presupposto della immediata e diretta riferibilità dei fatti e degli atti posti in essere dal dipendente allo svolgimento della prestazione lavorativa o all'assolvimento dei compiti istituzionali. L'eventuale sussistenza di accertati profili disciplinari per i medesimi fatti nei confronti del dipendente non rileva ai fini dell'applicazione del regime dei rimborsi.
  2. Ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso, di cui al comma precedente, compete all'Amministrazione di appartenenza. E' rimesso, invece, all'Avvocatura dello Stato esclusivamente il giudizio di congruità sulle istanze di rimborso. Nel caso in cui, ad esito della valutazione di congruità, venga operata una riduzione superiore al 10 per cento del rimborso richiesto, il dipendente interessato può chiedere il parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di competenza per il procedimento. In caso di contrasto, prevale il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 26 aprile 2019, n. 36, nel caso in cui il difensore di fiducia del dipendente sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, sono comprese le spese documentate e le indennità di trasferta del difensore nella misura minima consentita.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2914, n. 190.
167.3. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

  1. Al fine di implementare l'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego nel territorio nazionale, è istituito un apposito fondo con dotazione iniziale pari a euro 1.000.000 per l'anno 2021, euro 1.000.000 per l'anno 2022 e euro 1.500.000 per l'anno 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2021, euro 1.000.000 per l'anno 2022 e euro 1.500.000 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68, comma 1, della presente legge.
167.010. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Interventi per la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria finalizzati al rinnovo del parco automezzi)

  1. Al fine di assicurare la piena ed efficace funzionalità degli uffici giudiziari nonché per garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali affidati alle articolazioni centrali e periferiche del Ministero della giustizia, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell'amministrazione giudiziaria fino al terzo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.
167.035. Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Salafia, Sarti, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Ricostituzione del Corpo forestale dello Stato)

  1. Il Corpo forestale dello Stato, come disciplinato dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, è ricostituito.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentiti i Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità operative, amministrative, contabili e regolamentari per la ricostituzione del Corpo forestale dello Stato e per la riattribuzione al medesimo Corpo delle risorse strumentali e finanziarie trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2017, ai corpi ed enti dello Stato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
  3. L'effettiva ricostituzione del Corpo forestale dello Stato deve avvenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. A decorrere dalla data di effettiva ricostituzione del Corpo forestale dello Stato, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppressa e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono assegnate all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.
167.028. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 168.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  2. Al fine di limitare i danni economici, diretti e indiretti, prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e rilanciare il commercio dell'agroalimentare 100 per cento italiano, con lo scopo di incentivare la produzione, l'acquisto e il consumo di prodotti locali, nazionali di altissima qualità, è istituito un fondo speciale con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2020 e 150 milioni per l'anno 2021. Le risorse sono finalizzate all'istituzione di un «Bonus Consumi» per l'acquisto di beni lavorati o semilavorati della filiera dell'agroalimentare certificata e garantita 100 per cento italiana. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede all'attuazione del presente comma. All'onere di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2020 e 150 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
168.1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 168, aggiungere il seguente:

Art. 168-bis.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

  1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 2:

   a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

    2) all'articolo 4:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.»;

   b) al comma 3, le parole: «in pieno campo» sono soppresse;

   c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.»;

   d) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

    3) all'articolo 6, comma 2, le parole: «al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.» sono sostituite dalle seguenti: «a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.»;

    4) All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

   a) alla quantità di THC contenuto;

   b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

   c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

   d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

   e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

   1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis.».
168.03. Sodano, Sarli, Vianello, Penna, Giarrizzo, Di Lauro, Licatini, Giordano, Davide Aiello, Serritella, Tripiedi, Saitta, Perconti, Berti, Francesco Silvestri, Chiazzese, Papiro, Ilaria Fontana, Iovino, Luciano Cantone, Perantoni, Misiti, Invidia, Giuliodori, Deiana, Ficara, De Carlo, Suriano, Zanichelli, Gagnarli, Lombardo, Cataldi, Olgiati, Elisa Tripodi, Bilotti, Giuliano, Masi, Scanu, Termini, Grippa, Gallinella, Manzo, Buompane, Maglione, Trano.

  Dopo l'articolo 168, aggiungere il seguente:

Art. 168-bis.
(Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

  1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 14-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
168.02. Buratti.

  Dopo l'articolo 168, aggiungere il seguente:

Art. 168-bis.

  1. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria in atto e consolidare e semplificare le stabilizzazioni del personale dirigente e non dirigente collocato in comando, ovvero in aspettativa senza assegni, secondo i rispettivi ordinamenti, presso i Comuni da oltre un anno alla data della presente legge ed utilizzato dagli stessi Comuni nelle aree dei servizi sociali ovvero di Protezioni civile ovvero di Polizia locale e che abbiano ricevuto, esclusivamente dalle Amministrazioni ministeriali dello Stato, nulla osta per l'utilizzo presso i Comuni per almeno tre anni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli interessati hanno diritto, sino al 31 gennaio 2021, a domanda, alla stabilizzazione di cui all'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 senza l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza.
  2. Tale disposizione si applica, per omogeneità di trattamento, anche al personale di cui all'articolo 3, comma 1-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 collocato in aspettativa senza assegni dalla Amministrazione di appartenenza per almeno tre anni e già in attività presso un Comune da oltre un anno alla data dell'entrata in vigore presente legge, in applicazione dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come richiamato dall'ordinamento dell'Amministrazione di provenienza e che si trova nelle medesime condizioni indicate nel comma 1.
  3. Esclusivamente per l'inquadramento di cui al comma 1 il Comune procede a domanda l'interessato in applicazione del fabbisogno per l'anno 2020, come risultanti vacanti da atti formali dello stesso Comune ancorché l'atto di stabilizzazione potrà essere assunto sino alla data di scadenza dell'emergenza del 31 gennaio 2021. L'inquadramento avviene nell'area funzionale, qualifica e posizione economica corrispondente al CCNL del Comune di destinazione
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede senza maggiori oneri per lo Stato.
168.01. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 171.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nelle more di un progressivo adeguamento della disciplina della rappresentanza militare al dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 dell'11 aprile 2018, nonché allo scopo di agevolare la costituzione delle associazioni militari a carattere sindacale e di favorirne la partecipazione da parte del personale militare attraverso il pagamento delle quote di adesione, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a consentire l'utilizzo dei sistemi di NoiPa senza oneri a carico delle associazioni medesime il cui carattere sindacale sia stato riconosciuto con provvedimento del Ministro della difesa per le Forze armate e del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di Finanza, e notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
  2-ter. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, di cui al comma precedente, non si applicano le disposizioni di cui decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
  2-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
171.1. Maurizio Cattoi, Baldino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 172.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assume la denominazione di Poligrafico e Zecca dello Stato italiano S.p.A. A decorrere dal 1° gennaio 2021, nella legge 13 luglio 1966, n. 559, nella legge 20 aprile 1978 n. 154, nel decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato deve intendersi riferito al Poligrafico e Zecca dello Stato italiano S.p.A.
  5. La competenza della Commissione dei prezzi di cui all'articolo 8 della legge 20 aprile 1978, n. 154 è estesa alla determinazione dei prezzi delle forniture delle carte valori.
172.1. Billi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 173.

  Dopo l'articolo 173, aggiungere il seguente:

Art. 173-bis.
(Trasformazione ENAC in ente pubblico economico)

  1. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività volte a garantire lo sviluppo del settore del trasporto aereo nel rispetto dei livelli di sicurezza stabiliti dalle norme internazionali che regolamentano il settore l'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) è trasformato a decorrere dal 1° gennaio 2021 in ente pubblico economico.
  2. L'ENAC è dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, patrimoniale contabile e finanziaria ed è sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Le fonti di finanziamento e il patrimonio dell'ENAC sono individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
  4. Agli organi dell'Ente e delle relative procedure di nomina si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. La trasformazione in ente pubblico economico non determina la decadenza degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione, sono approvati lo statuto, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e la dotazione organica in misura non superiore a 1.172 unità di personale.
  6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ENAC è autorizzato all'avvio di apposite selezione pubbliche per titoli ed esami per la copertura della propria dotazione organica.
  7. La trasformazione di cui al comma 1-bis non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale avente contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di trasformazione di cui al comma 1-bis. Entro dodici mesi dalla trasformazione, il personale in servizio presso l'ENAC a tale data può optare per la permanenza alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Autorità amministrative indipendenti, ed è collocato in mobilità. A garanzia della sicurezza del trasporto aereo e della gestione del demanio aeronautico, e in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge del 20 marzo 1975 n. 70, è mantenuto nell'ENAC il ruolo professionale.
  8. A decorrere dalla data di trasformazione di cui al comma 1, il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo del 25 luglio 1997 n. 250 è sostituito dal seguente: «3. Al personale si applica l'indennità di anzianità stabilita dall'articolo 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70.».
  9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  10. Fermo quanto previsto dai commi da 1 a 9, all'ENAC continuano ad applicarsi le previsioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. L'Ente continua a svolgere le proprie funzioni quale Autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, in conformità con le disposizioni di cui ai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151, nonché con la disciplina specifica di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
  11. Con la trasformazione di cui al comma 1 per l'ENAC è esclusa la possibilità di una ulteriore trasformazione in società di capitale anche a totale partecipazione pubblica.
  12. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
173.02. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Serritella, Spessotto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 173, aggiungere il seguente:

Art. 173-bis.
(Semplificazioni nell'utilizzo del mercato elettronico da parte delle Pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, le parole: «5.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
173.01. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.

ART. 174.

  Al comma 2, dopo le parole: della giustizia aggiungere le seguenti: e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
174.2. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

  Dopo l'articolo 174, aggiungere il seguente:

Art. 174-bis.
(Misure straordinarie emergenze abitative alloggi militari)

   In ragione della particolare situazione causata dal virus COVID-19 e al fine di prevenire situazioni di emergenze abitative, in deroga alle disposizioni in materia di alloggi di servizio contenute nel Codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre dello stesso anno sono sospesi tutti gli atti di recupero forzoso di alloggi di servizio nei confronti degli attuali conduttori ai sensi dell'articolo 306 del Codice dell'Ordinamento militare.
174.03. Frailis, Pagani, De Menech, Carè, Enrico Borghi, Losacco, Lotti, Miceli.

  Dopo l'articolo 174, aggiungere il seguente:

Art. 174-bis.
(Efficientamento energetico e messa in sicurezza degli immobili locati alle pubbliche amministrazioni)

  1. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti, ivi inclusa la Consob, non possono procedere fino al 2024 ad ulteriori rinegoziazioni dei contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi, anche in caso di sottoscrizione di nuovi contratti di locazione relativi ai medesimi immobili. Non trovano altresì applicazione fino al predetto anno le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 616 a 620, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. Gli importi rivenienti dalla mancata riduzione dei canoni, sulla base di accordi tra le parti, sono destinati ad interventi di adeguamento impianti, messa in sicurezza, efficienza energetico-ambientale, degli stessi immobili locati.
174.02. Adelizzi, Manzo.

  Dopo l'articolo 174, aggiungere il seguente:

Art. 174-bis.
(Misure per l'emergenza abitativa)

  1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, ad apposito censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di piani di recupero.
  2. I piani di recupero di cui al comma 1 possono essere realizzati per intervento diretto del comune, dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o attraverso l'apporto di soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale riuniti in cooperative di autorecupero.
  3. Ai fini di cui al comma 2 i comuni possono altresì procedere all'acquisto, mediante procedure di evidenza pubblica, di immobili privati da destinare all'edilizia residenziale pubblica.
  4. Al fine di mettere in sicurezza le persone ad elevata fragilità e marginalità socio-sanitaria e per ridurre i rischi da contagio da COVID-19, i soggetti pubblici cui sono attribuite funzioni amministrative e gestionali nell'ambito del sistema di accoglienza e integrazione, quali le Aziende sanitarie, le Prefetture-uffici territoriali del Governo e i comuni, individuano spazi inutilizzati da adibire temporaneamente sia a luoghi di quarantena che a centri diurni e notturni.
  5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede con il rifinanziamento per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2021 del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799.900.000 milioni .
174.01. Donno.

ART. 177.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

   1-bis. Al comma 10, lettera d), dell'articolo 307 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al primo periodo, le parole: «55 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «45 per cento» e le parole: «corrispondente al 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente al 45 per cento».
177.11. Frusone, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, Fantinati, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 614, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  2-ter. Nella prospettiva degli interventi di valorizzazione del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa in relazione alla peculiarità del suo impiego e al contributo fornito in termini di integrazione delle funzioni di difesa e sicurezza assicurate dal personale delle Forze armate, è istituito un Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale civile della Difesa destinato a remunerare tale peculiare situazione di impiego e la complessità e variabilità dei nuovi compiti da assolvere. La dotazione finanziaria di detto Fondo integrativo, volto a prevedere compensi per il supporto fornito alle attività delle Forze Armate in tema di difesa e sicurezza nazionale, è pari a 21 milioni annui per il triennio 2021-2023 ed è ripartito attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.
177.1. Frailis, Pagani, De Menech, Carè, Enrico Borghi, Losacco, Lotti, Miceli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di soddisfare le esigenze di efficientamento e ammodernamento dello strumento militare, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della Difesa nonché nella prospettiva della valorizzazione di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nei limiti del 50 per cento delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, il Ministero della Difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area alla terza area funzionale con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area. Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla completa definizione delle procedure selettive.
  2-ter. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate al 31 dicembre 2019.
  2-quater. Per le finalità di cui al presente comma, si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa.
  2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
177.2. Carè, Pagani, De Menech, Frailis, Enrico Borghi, Losacco, Lotti, Miceli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  4. Al comma 1 dell'articolo 1084-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010, come introdotto dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, dopo le parole: «ai militari in servizio permanente» eliminare le seguenti parole: «che nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio senza demerito».
  5. Al comma 2 dell'articolo 1084-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010, come introdotto dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, dopo le parole: «di cui al comma 1», sono inserite le seguenti parole: «soggiace alla medesima normativa vigente per le promozioni ad anzianità del servizio permanente effettivo ed».
  6. Dall'attuazione dei commi 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
177.4. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per il triennio 2020-2022 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale relativa al rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono aumentati di 500 milioni.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'articolo 68 della presente legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti variazioni:

   2020:

    CP: – 500.000.000;
    CS: – 500.000.000.

   2021:

    CP: – 500.000.000;
    CS: – 500.000.000.

   2022:

    CP: – 500.000.000;
    CS: – 500.000.000.
177.10. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. Gli appartenenti delle Forze Armate, ammessi ai benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 e alla legge n. 267 del 2000, decorsi quindici anni nel reparto di provvisoria assegnazione in applicazione dei medesimi benefici, potranno essere definitivamente assegnati al predetto reparto provvisorio con il mero assenso del proprio comandante di reparto ovvero con provvedimento espresso dello Stato Maggiore, reso con espresso riferimento al comportamento dell'interessato negli anni di permanenza nel citato reparto di provvisoria assegnazione. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
177.7. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. Agli articoli 2196-bis, comma 1; 2197, commi 1 e 2-ter, 2197-bis, comma 1; 2204, comma 1; 2207, comma 1; 2208, comma 1; 2209-ter, comma 1; 2209-quater, comma 1; 2209-septies, comma 1; 2214-bis, comma 4; 2221-bis, comma 1; 2224, comma 1, lettera a); 2229, commi 1 e 6; 2233-bis, comma 1; 2236-bis, comma 1-quater; 2238-ter, comma 1; 2259-quater, comma 1; 2259-quinquies, comma 1; e 2259-sexies, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, approvato col decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: «2024», è sostituita dalla seguente: «2034».
  5. Agli articoli 2206-bis, comma 1, lettera c); 2224, comma 1, lettera b); e 2259-ter, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, approvato col decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: «2025», è sostituita dalla seguente: «2035».
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e incrementato dall'articolo 68 della presente legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: – 100.000.000;
    CS: – 100.000.000.

   2022:

    CP: – 100.000.000;
    CS: – 100.000.000.

   2023:

    CP: – 100.000.000;
    CS: – 100.000.000.
177.5. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al fine di consentire la realizzazione di un Polo Strategico per la Sicurezza Informatica in Sardegna coerentemente con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e permettere l'ampliamento e il completamento degli interventi già programmati in materia di sicurezza, è autorizzata la spesa di 20 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «780 milioni».
177.13. Zoffili.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. A decorrere dal 1° gennaio 2021, coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari sono autorizzati all'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa). Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
177.8. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le risorse per il pagamento dei contributi previsti dall'articolo 330 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aumentate di 30 milioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e incrementato dall'articolo 68 della presente legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti variazioni:

   2020:

    CP: – 30.000.000;
    CS: – 30.000.000.

   2021:

    CP: – 30.000.000;
    CS: – 30.000.000.

   2022:

    CP: – 30.000.000;
    CS: – 30.000.000.
177.9. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. All'articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunta la seguente lettera:

   d) interventi di cui alle lettere a), b), e c) che precedono, da eseguirsi su immobili di privati concessi in locazione al Ministero della difesa o Ministero dell'interno.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e incrementato dall'articolo 68 della presente legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: – 500.000.000;
    CS: – 500.000.000.

   2022:

    CP: – 500.000.000;
    CS: – 500.000.000.

   2023:

    CP: – 500.000.000;
    CS: – 500.000.000.
177.6. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Istituzione di un fondo per le infrastrutture e le aree addestrative delle unità di Forze speciali)

  1. Al fine di potenziare e rinnovare le infrastrutture e le aree addestrative sensibili destinate alle unità di Forze Speciali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Con decreto del Ministro della difesa, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022, con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
177.013. Rizzo, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Penna, Davide Aiello, Pignatone.

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Istituzione del Fondo per la bonifica dei poligoni militari)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la bonifica e il potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinare ai Comandi deputati alla gestione dei poligoni militari, situati in prevalenza sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione anche del piano di monitoraggio permanente adottato ai sensi dell'articolo 241-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022, con le seguenti: 720 milioni di euro per l'anno 2021, 420 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
177.010. Corda, Aresta, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Misure per potenziare il Servizio civile universale)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera a) dopo le parole: «nell'anno di riferimento» sono aggiunte le seguenti: «, ordinariamente stabilito in almeno 50.000 unità annue,»;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per l'anno 2023, le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2024, la dotazione finanziaria del medesimo Fondo è stabilita in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui.».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
177.023. Bonomo, Frassini, Gadda, D'Arrando, Muroni, Lupi, Versace, Trancassini, Pettarin, Lattanzio, Boldrini, Bruno Bossio, Carnevali, Vanessa Cattoi, Ceccanti, Cestari, Comaroli, De Filippo, Del Barba, Marco Di Maio, Fratoianni, Fregolent, Gava, Gebhard, Lepri, Moretto, Noja, Occhionero, Pastorino, Paternoster, Pezzopane, Rossi, Quartapelle Procopio, Ungaro.

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

  1. Al fine di consentire al Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori «Teseo Tesei» – COMSUBIN di continuare a perfezionare la propria preparazione specialistico-operativa, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 nell'anno 2021, da destinare ad interventi di adeguamento e messa in sicurezza del comprensorio del Varignano, sito in località Le Grazie.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 5.000.000 nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
177.05. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Di Muro, Foscolo, Viviani, Rixi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Rifinanziamento del Fondo sicurezza cibernetica e resilienza energetica nazionale)

  1. Al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica, nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale, il fondo di cui al comma 227, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole:800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022, con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
177.012. Iovino, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

(Potenziamento dello strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari (CBNR))

  1. Al fine di potenziare lo strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari (CBNR), sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 9 milioni di euro per l'anno 2022 per l'incremento delle capacità tecnico operative della Scuola Interforze per la difesa NBC.
  2. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli interventi volti all'incremento della capacità tecnico operative della Scuola Interforze per la difesa NBC.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795.00 milioni di euro per l'anno 2021, 491.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
177.011. D'Uva, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Manzo.

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Incremento della capacità operativa della Sanità Militare)

  1. Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale e l'interoperabilità della Sanità Militare con i sistemi del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per far fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2021, 10 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023. A decorrere dal 2024 la dotazione è di 5 milioni di euro per ciascun anno.
  2. Il fondo è finalizzato all'implementazione tecnologica e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità Militare ed in particolare:

   a) alla costruzione di un data hub centrale e di data spokes regionali interoperabili con i Sistemi Informativi del Servizio Sanitario nazionale e dei Servizi Sanitari delle singole Regioni destinati alla gestione sicura della cartelle cliniche informatizzate degli assistiti dalla Sanità Militare;

   b) all'implementazione di un sistema di comunicazioni sicure che garantisca la trasmissione sicura di dati tra i presidi territoriali fissi, le postazioni operative mobili ed i presidi in area operativa con il data hub centrale;

   c) all'implementazione di un sistema informativo sicuro di gestione della logistica dei farmaci e del materiale economale sanitario in dotazione alla Sanità Militare, ovvero del materiale utilizzato in attività emergenziali in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale o con le autorità di sanità pubblica di paesi terzi nonché con organizzazioni internazionali;

   d) alla piena interoperabilità dei dati degli assistiti dalla Sanità Militare all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico;

   e) all'implementazione di soluzioni innovative, sicure, multidominio ed interoperabili, a sostegno delle attività operative delle Forze Armate, sia in ambito nazionale che internazionale, finalizzate al monitoraggio ed alla sicurezza del personale dipendente ovvero delle popolazioni coinvolte in attività di assistenza, soccorso e salvataggio operate dalle Forze Armate;

   f) all'acquisizione di interfacce operative integrate con le soluzioni informatiche, tecnologiche e digitali già adottate o la cui adozione sia prevista nei programmi militari in corso, sia in ambito nazionale che nel quadro delle azioni discendenti dall'appartenenza dell'Italia alla NATO.

  3. I sistemi di informazione e comunicazione, gli algoritmi crittografici, i dispositivi elettronici, i sistemi e gli apparati, acquisiti utilizzando le risorse del fondo di cui al comma 1, devono essere omologati ai sensi degli articoli 59 e 63 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, n. 5.
  4. Il Ministro della difesa, con proprio decreto adottato entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere dell'organo collegiale istituito con decreto del Ministro della difesa 18 giugno 2020 avente ad oggetto l'istituzione della Commissione «Sanità Militare, Innovazione e territorio», stabilisce le modalità di impiego del fondo, ed in particolare definisce:

   a) la responsabilità gestionale operativa del fondo;

   b) le modalità di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ed in particolare le procedure volte a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'eventuale segretezza dei dati, delle informazioni e delle tecnologie, nonché le procedure di verifica della disposizione di omologazione di cui al comma 3;

   c) l'attribuzione ad un apposito organismo delle funzioni di valutazione e monitoraggio sul rispetto della programmazione di impiego del fondo e sul perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4;

   d) le modalità con cui Difesa Servizi Spa procede, nell'ambito della normativa vigente, a rivendere a terzi le tecnologie relative ai sistemi acquisiti attraverso l'impiego del fondo di cui al comma 1, anche attraverso appositi accordi con i soggetti detentori della proprietà intellettuale dei beni e dei servizi acquisiti;

   e) le modalità con cui Difesa Servizi Spa riversa una quota parte dei ricavi dell'attività di cui alla lettera d) nell'ambito del fondo di cui al comma 1, al fine di contribuire alla manutenzione, all'ammodernamento e all'aggiornamento dei sistemi acquisiti attraverso le risorse del fondo medesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 490 milioni.
*177.04. Pagani, Enrico Borghi, Carè, Frailis, De Menech, Losacco, Lotti, Miceli.

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Incremento della capacità operativa della Sanità Militare)

  1. Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale e l'interoperabilità della Sanità Militare con i sistemi del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per far fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2021, 10 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023. A decorrere dal 2024 la dotazione è di 5 milioni di euro per ciascun anno.
  2. Il fondo è finalizzato all'implementazione tecnologica e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità Militare ed in particolare:

   a) alla costruzione di un data hub centrale e di data spokes regionali interoperabili con i Sistemi Informativi del Servizio Sanitario nazionale e dei Servizi Sanitari delle singole Regioni destinati alla gestione sicura della cartelle cliniche informatizzate degli assistiti dalla Sanità Militare;

   b) all'implementazione di un sistema di comunicazioni sicure che garantisca la trasmissione sicura di dati tra i presidi territoriali fissi, le postazioni operative mobili ed i presidi in area operativa con il data hub centrale;

   c) all'implementazione di un sistema informativo sicuro di gestione della logistica dei farmaci e del materiale economale sanitario in dotazione alla Sanità Militare, ovvero del materiale utilizzato in attività emergenziali in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale o con le autorità di sanità pubblica di paesi terzi nonché con organizzazioni internazionali;

   d) alla piena interoperabilità dei dati degli assistiti dalla Sanità Militare all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico;

   e) all'implementazione di soluzioni innovative, sicure, multidominio ed interoperabili, a sostegno delle attività operative delle Forze Armate, sia in ambito nazionale che internazionale, finalizzate al monitoraggio ed alla sicurezza del personale dipendente ovvero delle popolazioni coinvolte in attività di assistenza, soccorso e salvataggio operate dalle Forze Armate;

   f) all'acquisizione di interfacce operative integrate con le soluzioni informatiche, tecnologiche e digitali già adottate o la cui adozione sia prevista nei programmi militari in corso, sia in ambito nazionale che nel quadro delle azioni discendenti dall'appartenenza dell'Italia alla NATO.

  3. I sistemi di informazione e comunicazione, gli algoritmi crittografici, i dispositivi elettronici, i sistemi e gli apparati, acquisiti utilizzando le risorse del fondo di cui al comma 1, devono essere omologati ai sensi degli articoli 59 e 63 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, n. 5.
  4. Il Ministro della difesa, con proprio decreto adottato entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere dell'organo collegiale istituito con decreto del Ministro della difesa 18 giugno 2020 avente ad oggetto l'istituzione della Commissione «Sanità Militare, Innovazione e territorio», stabilisce le modalità di impiego del fondo, ed in particolare definisce:

   a) la responsabilità gestionale operativa del fondo;

   b) le modalità di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ed in particolare le procedure volte a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'eventuale segretezza dei dati, delle informazioni e delle tecnologie, nonché le procedure di verifica della disposizione di omologazione di cui al comma 3;

   c) l'attribuzione ad un apposito organismo delle funzioni di valutazione e monitoraggio sul rispetto della programmazione di impiego del fondo e sul perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4;

   d) le modalità con cui Difesa Servizi Spa procede, nell'ambito della normativa vigente, a rivendere a terzi le tecnologie relative ai sistemi acquisiti attraverso l'impiego del fondo di cui al comma 1, anche attraverso appositi accordi con i soggetti detentori della proprietà intellettuale dei beni e dei servizi acquisiti;

   e) le modalità con cui Difesa Servizi Spa riversa una quota parte dei ricavi dell'attività di cui alla lettera d) nell'ambito del fondo di cui al comma 1, al fine di contribuire alla manutenzione, all'ammodernamento e all'aggiornamento dei sistemi acquisiti attraverso le risorse del fondo medesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 490 milioni.
*177.08. Occhionero, Portas, D'Alessandro, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Incremento della capacità operativa della Sanità Militare)

  1. Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale e l'interoperabilità della Sanità Militare con i sistemi del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per far fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2021, 10 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023. A decorrere dal 2024 la dotazione è di 5 milioni di euro per ciascun anno.
  2. Il fondo è finalizzato all'implementazione tecnologica e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità Militare ed in particolare:

   a) alla costruzione di un data hub centrale e di data spokes regionali interoperabili con i Sistemi Informativi del Servizio Sanitario nazionale e dei Servizi Sanitari delle singole Regioni destinati alla gestione sicura della cartelle cliniche informatizzate degli assistiti dalla Sanità Militare;

   b) all'implementazione di un sistema di comunicazioni sicure che garantisca la trasmissione sicura di dati tra i presidi territoriali fissi, le postazioni operative mobili ed i presidi in area operativa con il data hub centrale;

   c) all'implementazione di un sistema informativo sicuro di gestione della logistica dei farmaci e del materiale economale sanitario in dotazione alla Sanità Militare, ovvero del materiale utilizzato in attività emergenziali in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale o con le autorità di sanità pubblica di paesi terzi nonché con organizzazioni internazionali;

   d) alla piena interoperabilità dei dati degli assistiti dalla Sanità Militare all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico;

   e) all'implementazione di soluzioni innovative, sicure, multidominio ed interoperabili, a sostegno delle attività operative delle Forze Armate, sia in ambito nazionale che internazionale, finalizzate al monitoraggio ed alla sicurezza del personale dipendente ovvero delle popolazioni coinvolte in attività di assistenza, soccorso e salvataggio operate dalle Forze Armate;

   f) all'acquisizione di interfacce operative integrate con le soluzioni informatiche, tecnologiche e digitali già adottate o la cui adozione sia prevista nei programmi militari in corso, sia in ambito nazionale che nel quadro delle azioni discendenti dall'appartenenza dell'Italia alla NATO.

  3. I sistemi di informazione e comunicazione, gli algoritmi crittografici, i dispositivi elettronici, i sistemi e gli apparati, acquisiti utilizzando le risorse del fondo di cui al comma 1, devono essere omologati ai sensi degli articoli 59 e 63 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, n. 5.
  4. Il Ministro della difesa, con proprio decreto adottato entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere dell'organo collegiale istituito con decreto del Ministro della difesa 18 giugno 2020 avente ad oggetto l'istituzione della Commissione «Sanità Militare, Innovazione e territorio», stabilisce le modalità di impiego del fondo, ed in particolare definisce:

   a) la responsabilità gestionale operativa del fondo;

   b) le modalità di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ed in particolare le procedure volte a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'eventuale segretezza dei dati, delle informazioni e delle tecnologie, nonché le procedure di verifica della disposizione di omologazione di cui al comma 3;

   c) l'attribuzione ad un apposito organismo delle funzioni di valutazione e monitoraggio sul rispetto della programmazione di impiego del fondo e sul perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4;

   d) le modalità con cui Difesa Servizi Spa procede, nell'ambito della normativa vigente, a rivendere a terzi le tecnologie relative ai sistemi acquisiti attraverso l'impiego del fondo di cui al comma 1, anche attraverso appositi accordi con i soggetti detentori della proprietà intellettuale dei beni e dei servizi acquisiti;

   e) le modalità con cui Difesa Servizi Spa riversa una quota parte dei ricavi dell'attività di cui alla lettera d) nell'ambito del fondo di cui al comma 1, al fine di contribuire alla manutenzione, all'ammodernamento e all'aggiornamento dei sistemi acquisiti attraverso le risorse del fondo medesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 490 milioni.
*177.020. Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Incremento della capacità operativa della Sanità Militare)

  1. Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale e l'interoperabilità della Sanità Militare con i sistemi del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per far fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2021, 10 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023. A decorrere dal 2024 la dotazione è di 5 milioni di euro per ciascun anno.
  2. Il fondo è finalizzato all'implementazione tecnologica e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità Militare ed in particolare:

   a) alla costruzione di un data hub centrale e di data spokes regionali interoperabili con i Sistemi Informativi del Servizio Sanitario nazionale e dei Servizi Sanitari delle singole Regioni destinati alla gestione sicura della cartelle cliniche informatizzate degli assistiti dalla Sanità Militare;

   b) all'implementazione di un sistema di comunicazioni sicure che garantisca la trasmissione sicura di dati tra i presidi territoriali fissi, le postazioni operative mobili ed i presidi in area operativa con il data hub centrale;

   c) all'implementazione di un sistema informativo sicuro di gestione della logistica dei farmaci e del materiale economale sanitario in dotazione alla Sanità Militare, ovvero del materiale utilizzato in attività emergenziali in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale o con le autorità di sanità pubblica di paesi terzi nonché con organizzazioni internazionali;

   d) alla piena interoperabilità dei dati degli assistiti dalla Sanità Militare all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico;

   e) all'implementazione di soluzioni innovative, sicure, multidominio ed interoperabili, a sostegno delle attività operative delle Forze Armate, sia in ambito nazionale che internazionale, finalizzate al monitoraggio ed alla sicurezza del personale dipendente ovvero delle popolazioni coinvolte in attività di assistenza, soccorso e salvataggio operate dalle Forze Armate;

   f) all'acquisizione di interfacce operative integrate con le soluzioni informatiche, tecnologiche e digitali già adottate o la cui adozione sia prevista nei programmi militari in corso, sia in ambito nazionale che nel quadro delle azioni discendenti dall'appartenenza dell'Italia alla NATO.

  3. I sistemi di informazione e comunicazione, gli algoritmi crittografici, i dispositivi elettronici, i sistemi e gli apparati, acquisiti utilizzando le risorse del fondo di cui al comma 1, devono essere omologati ai sensi degli articoli 59 e 63 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, n. 5.
  4. Il Ministro della difesa, con proprio decreto adottato entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere dell'organo collegiale istituito con decreto del Ministro della difesa 18 giugno 2020 avente ad oggetto l'istituzione della Commissione «Sanità Militare, Innovazione e territorio», stabilisce le modalità di impiego del fondo, ed in particolare definisce:

   a) la responsabilità gestionale operativa del fondo;

   b) le modalità di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ed in particolare le procedure volte a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'eventuale segretezza dei dati, delle informazioni e delle tecnologie, nonché le procedure di verifica della disposizione di omologazione di cui al comma 3;

   c) l'attribuzione ad un apposito organismo delle funzioni di valutazione e monitoraggio sul rispetto della programmazione di impiego del fondo e sul perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4;

   d) le modalità con cui Difesa Servizi Spa procede, nell'ambito della normativa vigente, a rivendere a terzi le tecnologie relative ai sistemi acquisiti attraverso l'impiego del fondo di cui al comma 1, anche attraverso appositi accordi con i soggetti detentori della proprietà intellettuale dei beni e dei servizi acquisiti;

   e) le modalità con cui Difesa Servizi Spa riversa una quota parte dei ricavi dell'attività di cui alla lettera d) nell'ambito del fondo di cui al comma 1, al fine di contribuire alla manutenzione, all'ammodernamento e all'aggiornamento dei sistemi acquisiti attraverso le risorse del fondo medesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 490 milioni.
*177.025. Giovanni Russo, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Sospensione dei termini dell'efficacia del precetto)

  1. All'articolo 481 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-bis, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dall'articolo 492-bis, secondo comma».
177.06. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Termini processuali)

  1. All'articolo 172 del codice di procedura penale, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: «La proroga prevista dal terzo comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato».
177.07. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168)

  1. All'articolo 4, del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo il comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «1-quater. In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 15 nonché dall'articolo 22 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono affidare le funzioni di consulente tecnico del Giudice agli iscritti in apposito elenco, nel quale hanno diritto di essere inseriti tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate. Al professionista non spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'adempimento dell'incarico».
177.019. Giuliano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Disposizioni in materia di processo tributario)

  1. Qualora con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale sia autorizzato lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto ciascuna parte può ribadire la richiesta di pubblica udienza con trattazione orale in presenza già tempestivamente formulata nelle forme di legge. Conseguentemente la causa è rinviata a nuovo ruolo e l'udienza è fissata dopo la cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19.
177.014. Lacarra.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art.1 77-bis.
(Estensione del periodo di ammissibilità per la domanda di riparazioni per ingiusta detenzione)

  1. All'articolo 315, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «due» sono sostituite dalle seguenti: «cinque».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall'art. 209, comma 1, della presente legge.
177.018. Costa, Angiola, Magi, Frate.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art.1 77-bis.
(Incremento stanziamento riparazioni per ingiusta detenzione)

  1. All'articolo 315, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «516.456,90» sono sostituite dalle seguenti: «1.093.000».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall'art. 209, comma 1, della presente legge.
177.017. Costa, Angiola, Magi, Frate.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art.1 77-bis.
(Monitoraggio cause di prescrizione di reati verificatesi nel corso dei procedimenti penali)

  1. Al fine di monitorare le cause delle prescrizioni di reati verificatesi nel corso dei procedimenti penali, nonché la tipologia di reati oggetto del maggior numero di prescrizioni, nell'anno 2021 il Ministero della giustizia è autorizzato ad inviare presso le Corti d'appello ispettori incaricati di raccogliere dati e verificare lo stato di attuazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 10, 11, 12, 13 e 14, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Al monitoraggio si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Nelle more del monitoraggio, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono sospese fino al 31 dicembre 2021. Ai fatti commessi dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: «1 gennaio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2022».
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2021, del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
177.015. Costa, Angiola, Magi, Frate.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art.177-bis.
(Risarcimento economico degli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato)

  1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.
  2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
  3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione causale e dell'avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
  4. La detrazione di cui al comma 1, non si applica nei seguenti casi: a) di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; b) di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; c) di intervenuta depenalizzazione della condotta.
  5. All'onere delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di spesa di euro 15.000.000 per l'anno 2021 e di euro 20.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 5.
177.016. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art.1 77-bis.
(Risarcimento economico degli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato)

  1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500,00.
  2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
  3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione causale e dell'avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
  4. La detrazione di cui al comma 1, non si applica nei seguenti casi: a) di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; b) di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; c) di intervenuta depenalizzazione della condotta.
  5. All'onere delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di spesa di euro 12.000.000,00 nell'anno 2021 e di euro 25.000.000,00 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 5.
177.02. Costa.

ART. 180.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 208.710.716 per l'anno 2021 e di euro 176.947.190 per l'anno 2022, con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 206.293.933, di cui 98.073.927 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 108.166.006 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale, e di euro 2.470.683, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, per l'anno 2022 di euro 174.476.507, di cui 82.660.573 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 91.815.934 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale, e di euro 2.470.683, rispettivamente per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4 sostituire le parole: 2.494.486, con le seguenti: 2.906.723 e le parole: 549.650 con le seguenti: 961.887.

   b) all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 757.557 milioni di euro per l'anno 2021, 464.575 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
180.6. Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 164.208.250, con le seguenti: euro 206.239.933 e le parole: euro 139.050.547 con le seguenti: euro 174.476.507.

   b) conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: euro 166.678.933, con le seguenti: euro 208.710.616 e le parole euro 141.521.230 con le seguenti: euro 176.947.190.

   c) al comma 4, sostituire le parole: euro 549.650, con le seguenti: euro 961.887,38.

   d) conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: euro 2.494.486, con le seguenti: euro 2.906.723,38.

   e) aggiungere, in fine, il seguente comma:

   4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a euro 42.443.920,38 per l'anno 2021 e a euro 35.425.960 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
180.1. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Sostituire i commi 2 e 4 con i seguenti:

  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 206.048.173 per l'anno 2021 e di euro 174.706.030 per l'anno 2022, con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 203.577.490 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, per l'anno 2022, di euro 172.235.347 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 3 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 2.873.086, di cui euro 928.250 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.944.836 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
180.2. Miceli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 206.048.173 per l'anno 2021 e di euro 174.706.030 per l'anno 2022, con specifica destinazione, per l'anno 2021 di euro 203.577.490 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, per l'anno 2022, di euro 172.235.347 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 654,9 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 354,9 milioni.
180.3. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.
180.7. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Aggiungere, in fine il seguente comma:

  4-bis. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale delle forze armate impiegato nell'operazione «Strade Sicure» per un periodo minimo di 120 giorni nello svolgimento dei compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è erogata un'indennità onnicomprensiva aggiuntiva pari a 1.000 euro per ogni 6 mesi di servizio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 68.
180.5. Galantino, Deidda, Ferro, Trancassini.

  Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.
(Nuova caserma Carabinieri di Caravaggio)

  1. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione di una caserma dei Carabinieri nel Comune di Caravaggio.
  2. La caserma dei Carabinieri di cui al comma 1 fornirà il servizio ai Comuni di Caravaggio, Misano Gera d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Mozzanica e Arzago d'Adda.

  Conseguentemente, apportare alla Tabella B, voce Ministero dell'Interno, la seguente variazione:

   2021: – 4.000.000
180.01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza e di controllo del territorio nella Regione siciliana, per la prevenzione degli illeciti ambientali)

  1. Al fine di contrastare l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, gli sversamenti in mare e nelle acque interne, nonché la combustione illecita dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana, i prefetti della medesima Regione, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di un contingente massimo di 800 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
  2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate di cui al medesimo comma 1 agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
  3. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2021.
  4. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nel contingente di cui al comma 1 è attribuita un'indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma 1. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva rispetto al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
  5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  6. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire uno specifico piano operativo delle misure emergenziali necessarie per contenere il rischio di gravi compromissioni della matrici ambientali interessate dalle condotte illecite di cui al comma 1, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia ambientale. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  7. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 6 il prefetto riferisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia.
  8. Per le finalità di cui alla presente legge, con particolare riferimento alle operazioni di monitoraggio e di sorveglianza del territorio, da attuare anche attraverso l'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, i prefetti possono altresì avvalersi, d'intesa con la Regione siciliana, del Corpo forestale della Regione siciliana. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
180.02. Licatini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 181.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, nonché alla specificità delle funzioni e delle responsabilità ad esso attribuite, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di una somma pari a euro 15.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 485 milioni.
*181.8. Mandelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, nonché alla specificità delle funzioni e delle responsabilità ad esso attribuite, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di una somma pari a euro 15.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 485 milioni.
*181.9. Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, nonché alla specificità delle funzioni e delle responsabilità ad esso attribuite, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di una somma massima che costituisce limite di spesa pari a euro 15.000.000.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 15.000.000;
   2022: – 15.000.000;
   2023: – 15.000.000.
181.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, nonché alla specificità delle funzioni e delle responsabilità ad esso attribuite, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di una somma pari a 15 milioni di euro.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 15.000.000;
   2022: – 15.000.000;
   2023: – 15.000.000.
181.2. Miceli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Fondo per il controllo periodico delle dotazioni delle forze di polizia)

  1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2021, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2021.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.08. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione del sistema di bordo «Mercurio»)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo «Mercurio» su autovetture della Polizia di Stato.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 3 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.018. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Camere di sicurezza detentive conformi ai requisiti imposti dalla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2)

  1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, tenendo conto delle nuove esigenze di prevenzione epidemiologica determinate dall'insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2021 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2021 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.09. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per il godimento del beneficio della mensa obbligatoria di servizio da parte del personale delle forze di polizia)

  1. L'articolo 1, comma 1 lettera d) della legge 18 maggio 1989, n. 203 è interpretato nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 600 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.023. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Indennità per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di docenza ed addestramento)

  1. Dopo l'articolo 60, comma 6 della legge n. 121 del 1981 è introdotto il comma 7:

   «7. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall'Accordo Nazionale Quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata in 10 euro l'ora e tal fine è nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura finanziaria degli oneri connessi».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.016. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Aggiornamento della formazione anti-terroristica)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2021 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 20 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.07. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per la fruizione del congedo per trasferimento)

  1. All'articolo 15 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 dopo la parola: «personale» sono aggiunte le seguenti: «compreso quello conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 300 mila per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.02. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per la corresponsione dell'indennità ferroviaria, autostradale e postale alle forze di polizia)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2021 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della Polizia di Stato attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle Società Concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.021. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, dotazioni e vestiario destinati alle forze di polizia)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.019. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2021 di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.05. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2021 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2021 di caschi u-bot da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.010. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Fondo per gli equipaggiamenti di protezione destinati al personale delle forze di polizia)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, ad integrazione degli stanziamenti già previsti per fronteggiare le nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2021 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia.
  2. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.06. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato alle forze di polizia)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.020. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato al personale delle forze di polizia che espleta il servizio in abiti civili)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro degli oneri sostenuti dal personale delle forze di polizia che espleta il servizio in abiti civili per acquistare capi di vestiario idonei alla funzione svolta.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.012. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)

  1. Al fine di accrescerne la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2021 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.04. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle forze di polizia)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle Forze di polizia.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.024. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo armamento destinato alle forze di polizia)

  1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.011. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovo materiale di cancelleria destinato alle forze di polizia)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2021 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia e ripianare altresì i consumi straordinari di materiale determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.022. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di telecamere idonee alla registrazione dell'attività operativa delle Forze dell'ordine)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle Forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e delle disposizioni concernenti il distanziamento sociale nonché vigilanza di siti sensibili.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.03. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse aggiuntive per l'addestramento del personale delle forze di polizia)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi alla manutenzione, all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.014. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Fondo per l'addestramento e l'aggiornamento del personale di polizia in servizio d'ordine pubblico)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa anche nelle nuove condizioni determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico.
  2. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.013. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'efficienza psicofisica del personale delle forze di polizia)

  1. Al fine di sostenerne il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza psicofisica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2021 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva, per contribuire altresì al loro rilancio. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.015. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, dopo le parole: «vigili del fuoco», sono aggiunte le seguenti: «e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportati nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo. La relativa istanza è presentata dall'interessato per il tramite del dirigente della sede di servizio».

  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25.000, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
181.029. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di riviste professionali e l'accesso a banche dati, codici e prontuari in favore del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle forze di polizia e al Corpo nazionale di Vigili del fuoco, imposto anche dalle nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.017. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Misure in favore degli operatori volontari del servizio civile universale)

  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nell'anno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo anno di età e non superato il ventinovesimo, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
181.031. Trizzino, Bonomo, Corneli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio)

  1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68, comma 1, della presente legge.
181.01. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Potenziamento del fondo di premialità)

  1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.028. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Risorse per l'acquisizione di sistemi di videosorveglianza)

  1. Per l'anno 2021 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2021, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.025. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Incremento del fondo sicurezza urbana)

  1. A decorrere dall'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
181.030. Misiti, Corneli.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Contributo ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge marittime)

  1. Per l'anno 2021 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2021, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente articolo.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
181.026. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

  1. Ai fini della classificazione a scaduto di un credito commerciale il cui debitore sia la pubblica amministrazione, il conteggio dei giorni di arretrato decorre dalla conclusione delle procedure di pagamento previste dalle regole di contabilità pubblica.
181.032. Gubitosa, Manzo.

ART. 183.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, aggiungere le seguenti: , nonché lo smaltimento delle domande di riconoscimento e revisione della condizione di disabilità rimaste in sospeso in attesa di esame.
183.3. Stumpo, Pastorino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei limiti, con le seguenti: con corrispondente incremento.
183.4. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.
(Compenso amministratori condominio)

  1. Al comma 15 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «di cui al comma 11» è inserito il seguente capoverso: «. Rientrano tra le spese detraibili anche i compensi spettanti agli amministratori di condominio relativi ad interventi di cui al presente articolo, nel limite del 2 per cento delle spese sostenute, e in ogni caso non superiori a 4.000 euro, per gli edifici composti da massimo 20 unità immobiliari; nel limite del 2 per cento delle spese sostenute, e in ogni caso non superiori a 8.000 euro, per gli edifici composti da 20 a 50 unità immobiliari; nel limite del 2 per cento delle spese sostenute, e in ogni caso non superiori a 12.000 euro, per gli edifici composti da oltre 50 unità immobiliari.»;

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
183.2. Currò, Manzo.

  Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.
(Razionalizzazione ed efficientamento delle Avvocature degli enti pubblici)

  1. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
  2. In attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ciascuna Amministrazione costituisce e disciplina il proprio ruolo di cui al comma 1, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine
  3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso per lo specifico profilo professionale e l'iscrizione all'elenco speciale degli avvocati pubblici.
  4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.
  5. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

   a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

   b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

  6. Nell'ambito della contrattazione collettiva, agli avvocati del ruolo professionale è attribuito, ai sensi dell'articolo 23 della legge 31.12.2012, n. 247, un trattamento economico e normativo adeguato alla funzione professionale svolta e non inferiore a quello fondamentale ed accessorio complessivamente in godimento presso ciascun ente alla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'ambito della medesima contrattazione, il trattamento economico è altresì diversificato in ragione del possesso dei titoli abilitanti, in riferimento alle sezioni di cui al precedente comma.
  7. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale sono tenuti alla formazione e aggiornamento professionale adeguati alla funzione svolta e a partecipare, a tal fine, agli eventi formativi organizzati dagli Ordini Professionali di appartenenza.
  8. Per l'attribuzione di incarichi di coordinamento nell'ambito delle Avvocature, le singole Amministrazioni tengono conto dell'entità e della tipologia del contenzioso d'interesse dell'Ente, della consistenza della dotazione organica e dei titoli professionali in possesso degli avvocati interni e principalmente dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio quale avvocato pubblico.
  9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata, nelle more della contrattazione separata, da ciascuna Amministrazione.
  10. I risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dei posti di dirigente avvocato sono destinati all'attuazione delle presenti disposizioni incrementando i preesistenti capitoli di bilancio per il finanziamento del trattamento economico degli avvocati.
183.07. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.
(Estensione delle disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602)

  1. Al fine di estendere alle ingiunzioni fiscali le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639. Gli enti territoriali determinano, con apposito regolamento e comunque nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore».
183.04. Flati.

  Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.
(Interruzione delle sanzioni ANAC)

  1. I procedimenti sanzionatori dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, avviati ai sensi dell'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel corso del 2020, per rifiuto o omissione delle informazioni e dei documenti richiesti nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8, del medesimo decreto legislativo, sono interrotti sino alla data del 30 giugno 2021.
  2. I responsabili del procedimento ed i responsabili dell'anagrafe per la stazione appaltante, a carico dei quali sono stati avviati i procedimenti sanzionatori di cui al comma 1, hanno l'obbligo, entro la data del 30 giugno 2021, di effettuare le necessarie verifiche e provvedere alla compilazione, tramite il sistema informatico, delle schede informative incomplete relative alle fasi dell'appalto secondo le specifiche modalità indicate nei Comunicati del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
*183.01. Buratti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.
(Interruzione delle sanzioni ANAC)

  1. I procedimenti sanzionatori dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, avviati ai sensi dell'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel corso del 2020, per rifiuto o omissione delle informazioni e dei documenti richiesti nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8, del medesimo decreto legislativo, sono interrotti sino alla data del 30 giugno 2021.
  2. I responsabili del procedimento ed i responsabili dell'anagrafe per la stazione appaltante, a carico dei quali sono stati avviati i procedimenti sanzionatori di cui al comma 1, hanno l'obbligo, entro la data del 30 giugno 2021, di effettuare le necessarie verifiche e provvedere alla compilazione, tramite il sistema informatico, delle schede informative incomplete relative alle fasi dell'appalto secondo le specifiche modalità indicate nei Comunicati del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
*183.02. Pastorino, Fornaro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.
(Interruzione delle sanzioni ANAC)

  1. I procedimenti sanzionatori dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, avviati ai sensi dell'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel corso del 2020, per rifiuto o omissione delle informazioni e dei documenti richiesti nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8, del medesimo decreto legislativo, sono interrotti sino alla data del 30 giugno 2021.
  2. I responsabili del procedimento ed i responsabili dell'anagrafe per la stazione appaltante, a carico dei quali sono stati avviati i procedimenti sanzionatori di cui al comma 1, hanno l'obbligo, entro la data del 30 giugno 2021, di effettuare le necessarie verifiche e provvedere alla compilazione, tramite il sistema informatico, delle schede informative incomplete relative alle fasi dell'appalto secondo le specifiche modalità indicate nei Comunicati del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
*183.06. Pella, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.
(Interruzione delle sanzioni ANAC)

  1. I procedimenti sanzionatori dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, avviati ai sensi dell'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, nel corso del 2020 per rifiuto od omissione delle informazioni e dei documenti richiesti nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8, del medesimo decreto, sono interrotti sino alla data del 30 giugno 2021.
  2. I responsabili del procedimento ed i responsabili dell'anagrafe per la stazione appaltante, a carico dei quali sono stati avviati i procedimenti sanzionatori di cui al comma 1, hanno l'obbligo, entro la data del 30 giugno 2021, di effettuare le necessarie verifiche e provvedere alla compilazione, tramite il sistema informatico, delle schede informative incomplete relative alle fasi dell'appalto secondo le specifiche modalità indicate nei Comunicati del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
*183.08. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)

  1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla patologia covid-19 e dei vaccini, di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore del farmaco a tutela della salute pubblica, di revisione e aggiornamento del prontuario farmaceutico finalizzato al contenimento della spesa farmaceutica, e garantire, pertanto, lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente, l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito AIFA, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 procedure selettive riservate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un contingente di n. 13 unità di personale di cui 5 appartenenti all'area III del comparto funzioni centrali e 8 appartenenti alla dirigenza sanitaria medica dell'area funzioni centrali, valorizzando le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  2. L'AIFA, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero può, altresì, avviare procedure selettive riservate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'art. 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di n. 79 unità appartenenti alle qualifiche di area III F1 e di n. 21 unità appartenenti alle qualifiche di area II F2, valorizzando le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  3. La dotazione organica di AIFA di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è corrispondentemente incrementata di n. 113 unità.
  4. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, l'AIFA può prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.
  5. All'onere derivante dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125.
183.05. Boldi, Vanessa Cattoi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.
(Modifiche agli articoli 10, 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole «redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «redigono, attraverso apposito applicativo messo a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica sul Portale della performance, e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno.»;

    2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente comma:

   «1-quater. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una dilazione dei termini di cui al comma 1»;

    3) al comma 5, dopo le parole: «In caso di mancata adozione del Piano della performance» sono aggiunte le seguenti: «o della Relazione sulla performance»;

    4) al comma 5 le parole: «In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica» sono soppresse;

    5) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

   «5-bis. Nel caso in cui la Relazione sulla performance è adottata con un ritardo superiore ad 1 anno rispetto al termine di cui al comma 1, lettera b), è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della relazione sulla Performance. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 5-bis, residuassero risorse non utilizzate, le stesse sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato».

  2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2-bis:

   a) le parole: «, di norma,» sono soppresse;

   b) le parole: «definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «definisce i casi nei quali le amministrazioni con meno di duecentocinquanta dipendenti possono costituire l'Organismo in forma monocratica»;

    2) al comma 4, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

   «h-bis) verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano della performance formulando osservazioni agli organi di indirizzo politico- amministrativo e tiene conto del relativo recepimento in sede di validazione di cui alla lettera c) e di proposta della valutazione di cui alla lettera e)»;

  3. All'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:

   a) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di Presidente, sono nominati dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. L'individuazione dei componenti avviene nell'ambito di una lista di nominativi selezionati automaticamente tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione;

   b) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall'organo di indirizzo politico amministrativo dell'amministrazione interessata.

    2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Nel caso di Organismo monocratico la nomina avviene con le modalità indicate dal comma 2, lettera a).
   2-ter. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di verifica dell'operato degli Organismi indipendenti di valutazione. Nel medesimo decreto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione dall'Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'incarico»;

    3) al comma 3 le parole: «procedura selettiva pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione positiva dell'operato dell'Organismo effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2»;

    4) il comma 6 è soppresso.
183.03. Alaimo, Baldino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 184.

  Al comma 1, sostituire le parole: 34.755 milioni di euro per l'anno 2021, 41.305 milioni di euro per l'anno 2022 e 44.573 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 31.719 milioni per l'anno 2021, 38.269 milioni di euro per l'anno 2022 e 41.537 milioni per l'anno 2023.

  Conseguentemente dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali)

  1. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L'assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.
  2. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate in violazione dell'obbligo di cui al comma 1.
  3. La somma assicurata è pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili.
  4. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle norme tecniche costruttive per la prevenzione delle calamità naturali ed al principio di mutualità; i piani tariffari perseguono comunque l'obiettivo di garantire premi sostenibili anche in caso di rischio più elevato.
  5. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali.
  6. La capacità annua complessiva del consorzio assicurativo è definita mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  7. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'IVASS, il Dipartimento della Protezione Civile e l'ANIA, sono dettate disposizioni dirette all'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo.
184.9. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  All'articolo 184, apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Le risorse di cui ai commi da 1 a 14 sono ripartite coerentemente con i criteri e le priorità definite dalla normativa e dalle linee guida dell'Unione europea, nel rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi ivi fissati. Al fine di favorire la coesione economica, sociale e territoriale, in linea con le raccomandazioni del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2019, una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse di cui al presente articolo è destinata a progetti con un diretto impatto di genere;

   b) al comma 6, dopo le parole: Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,;

   c) al comma 8, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: previo parere delle commissioni parlamentari competenti, e sostituire le parole: alle ricadute sui territori che ne beneficiano, con le seguenti: agli impatti di genere che ne derivano,.
184.6. Spadoni, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Ianaro, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Vignaroli, Leda Volpi, Ascari, Barzotti, Brescia, Casa, D'Arrando, De Lorenzis, D'Orso, Di Lauro, Ehm, Lorefice, Masi, Martinciglio, Testamento, Elisa Tripodi, Suriano, Cancelleri, Sarli, Serritella, Manzo, Nesci.

  Al comma 6, dopo le parole: sono stabilite aggiungere le seguenti: previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
184.4. Ianaro, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Vignaroli, Leda Volpi, Nappi.

  Al comma 7, in fine, aggiungere il seguente periodo: Al fine di garantire il massimo della trasparenza sui dati relativi ai progetti italiani finanziati con il Programma Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze predispone una piattaforma web per rendere facilmente accessibili, in tempo reale, i dati a tutti i cittadini.
184.3. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – è predisposta e resa accessibile una apposita sezione dedicata al Programma Next Generation EU, contenente le informazioni e le procedure utili per la presentazione dei progetti e l'ottenimento dei contributi messi a disposizione dal «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia». Ai fini della consultazione pubblica, sono altresì consultabili i progetti finanziati e il livello di avanzamento raggiunto da ognuno di essi.
184.5. Ianaro, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Vignaroli, Leda Volpi, Nappi, Manzo, Zanichelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 6 e 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro i 15 giorni successivi alla data di trasmissione decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
184.1. Tabacci, Pastorino.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Entro il 30 giugno 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di garantire maggiore competitività del sistema produttivo attraverso la leva finanziaria, in conformità agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento sulla individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, individua le risorse destinate a potenziare le nuove forme di incentivazione fiscale del risparmio, in analogia con quanto già previsto per i Piani individuali di risparmio (PIR), che affluiscono al conto corrente di cui di cui al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine accelerare l'evoluzione del Patrimonio Rilancio ivi disciplinato in un Fondo sovrano pubblico-privato italiano, o Fondo dei Fondi gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti SPA, con il coinvolgimento delle Società di gestione del risparmio (SGR) italiane e delle altre istituzioni finanziarie, in cui oltre alle risorse pubbliche, private e la garanzia offerta dal patrimonio artistico e culturale del nostro Paese, possano confluire parte di contributi provenienti dall'Unione Europea.
184.8. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Sopprimere il comma 14.
184.2. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Anche al fine di rendere più snelle le procedure e le fasi di progettazione di cui al presente articolo, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge adottano, o nel caso, aggiornano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il previsto regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, svolge il ruolo di coordinamento per l'attuazione della presente disposizione.
184.7. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali)

  1. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L'assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.
  2. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate in violazione dell'obbligo di cui al comma 1.
  3. La somma assicurata è pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili.
  4. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle norme tecniche costruttive per la prevenzione delle calamità naturali ed al principio di mutualità; i piani tariffari perseguono comunque l'obiettivo di garantire premi sostenibili anche in caso di rischio più elevato.
  5. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali.
  6. La capacità annua complessiva del consorzio assicurativo è definita mediante Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  7. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'IVASS, il Dipartimento della Protezione Civile e l'ANIA, sono dettate disposizioni dirette all'attuazione di quanto stabilito nei precedenti commi.
  8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente sostituire l'articolo 209 con il seguente:

Art. 209.
(Fondo per le esigenze indifferibili)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 80.239.278 per l'anno 2022 ed è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, è ridotto di 319.760.722 euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –;
   2022: –;
   2023: – 145.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –;
   2022: –;
   2023: – 25.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –;
   2022: –;
   2023: – 15.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –;
   2022: –;
   2023: – 50.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'istruzione, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –;
   2022: –;
   2023: – 20.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –;
   2022: –;
   2023: – 25.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –;
   2022: –;
   2023: – 20.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –;
   2022: –;
   2023: – 31.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –;
   2022: –;
   2023: – 14.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –;
   2022: –;
   2023: – 15.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –;
   2022: –;
   2023: – 20.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –;
   2022: –;
   2023: – 20.000.000.
184.02. Buratti, Sani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.
(Misure di semplificazione per la crescita)

  1. All'articolo 19, comma 1, capoverso lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, dopo le parole: «in forma aggregata» sono inserite le seguenti: «e in forma disaggregata e con visualizzazione semplificata».
184.03. Marattin, Del Barba.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.
(Investimenti ad alto contenuto tecnologico – Programma Next Generation EU)

  1. Al fine di sostenere gli investimenti ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e garantire l'efficientamento della spesa pubblica, nella fase di programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori, le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3, individuano una quota, calcolata sul biennio di programmazione per servizi e forniture e sul triennio per i lavori, non inferiore all'1 per cento dell'impegno complessivo del medesimo periodo di programmazione destinata a:

   a) acquisti di servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato;

   b) acquisti di soluzioni e prodotti innovativi.

  2. Per gli acquisti di cui al comma 1, lettere a), le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 ricorrono alle procedure di scelta del contraente di cui all'articolo 65 o all'approccio pre-commerciale di cui all'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli acquisti di cui al comma 1, lettere b), le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 ricorrono alle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 62 o 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Le Amministrazioni soggette all'obbligo di cui ai commi 1 e 2 sono:

   a) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, preveda una spesa complessiva superiore a 20 milioni di euro;

   b) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma triennale di lavori di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, preveda una spesa complessiva superiore a 50 milioni di euro.

   Non sono soggette all'obbligo di cui ai commi 1 e 2, le imprese pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che destinano una quota superiore all'1 per cento a servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

  4. Per l'attuazione degli appalti di innovazione di cui al comma 1, lettere a) e b), le Amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare intese o accordi di programma con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in ragione delle competenze acquisite nel settore e dei compiti individuati con l'articolo 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro per l'innovazione e la digitalizzazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le Linee guida per l'individuazione dei fabbisogni di innovazione per la programmazione degli acquisti e lavori di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  6. Il raggiungimento della soglia di cui al comma 1 rappresenta obiettivo individuale dei dirigenti responsabili della spesa nelle amministrazioni aggiudicatrici individuate al comma 3; ad esso corrisponde una dimensione del sistema di misurazione e valutazione della performance con peso non inferiore al 10 per cento.
*184.07. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.
(Investimenti ad alto contenuto tecnologico – Programma Next Generation EU)

  1. Al fine di sostenere gli investimenti ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e garantire l'efficientamento della spesa pubblica, nella fase di programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori, le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3, individuano una quota, calcolata sul biennio di programmazione per servizi e forniture e sul triennio per i lavori, non inferiore all'1 per cento dell'impegno complessivo del medesimo periodo di programmazione destinata a:

   a) acquisti di servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato;

   b) acquisti di soluzioni e prodotti innovativi.

  2. Per gli acquisti di cui al comma 1, lettere a), le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 ricorrono alle procedure di scelta del contraente di cui all'articolo 65 o all'approccio pre-commerciale di cui all'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli acquisti di cui al comma 1, lettere b), le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 ricorrono alle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 62 o 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Le Amministrazioni soggette all'obbligo di cui ai commi 1 e 2 sono:

   a) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, preveda una spesa complessiva superiore a 20 milioni di euro;

   b) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma triennale di lavori di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, preveda una spesa complessiva superiore a 50 milioni di euro.

   Non sono soggette all'obbligo di cui ai commi 1 e 2, le imprese pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che destinano una quota superiore all'1 per cento a servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

  4. Per l'attuazione degli appalti di innovazione di cui al comma 1, lettere a) e b), le Amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare intese o accordi di programma con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in ragione delle competenze acquisite nel settore e dei compiti individuati con l'articolo 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro per l'innovazione e la digitalizzazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le Linee guida per l'individuazione dei fabbisogni di innovazione per la programmazione degli acquisti e lavori di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  6. Il raggiungimento della soglia di cui al comma 1 rappresenta obiettivo individuale dei dirigenti responsabili della spesa nelle amministrazioni aggiudicatrici individuate al comma 3; ad esso corrisponde una dimensione del sistema di misurazione e valutazione della performance con peso non inferiore al 10 per cento.
*184.04. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.
(Investimenti ad alto contenuto tecnologico – Programma Next Generation EU)

  1. Al fine di sostenere gli investimenti ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e garantire l'efficientamento della spesa pubblica, nella fase di programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori, le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3, individuano una quota, calcolata sul biennio di programmazione per servizi e forniture e sul triennio per i lavori, non inferiore all'1 per cento dell'impegno complessivo del medesimo periodo di programmazione destinata a:

   a) acquisti di servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato;

   b) acquisti di soluzioni e prodotti innovativi.

  2. Per gli acquisti di cui al comma 1, lettere a), le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 ricorrono alle procedure di scelta del contraente di cui all'articolo 65 o all'approccio pre-commerciale di cui all'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli acquisti di cui al comma 1, lettere b), le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 ricorrono alle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 62 o 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Le Amministrazioni soggette all'obbligo di cui ai commi 1 e 2 sono:

   a) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, preveda una spesa complessiva superiore a 20 milioni di euro;

   b) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma triennale di lavori di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, preveda una spesa complessiva superiore a 50 milioni di euro.

   Non sono soggette all'obbligo di cui ai commi 1 e 2, le imprese pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che destinano una quota superiore all'1 per cento a servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

  4. Per l'attuazione degli appalti di innovazione di cui al comma 1, lettere a) e b), le Amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare intese o accordi di programma con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in ragione delle competenze acquisite nel settore e dei compiti individuati con l'articolo 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro per l'innovazione e la digitalizzazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le Linee guida per l'individuazione dei fabbisogni di innovazione per la programmazione degli acquisti e lavori di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  6. Il raggiungimento della soglia di cui al comma 1 rappresenta obiettivo individuale dei dirigenti responsabili della spesa nelle amministrazioni aggiudicatrici individuate al comma 3; ad esso corrisponde una dimensione del sistema di misurazione e valutazione della performance con peso non inferiore al 10 per cento.
*184.01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

ART. 185.

  Al comma 1, dopo le parole: ubicate nel territorio dello Stato, inserire le seguenti: , coerenti con gli obiettivi per la decarbonizzazione e l'economia circolare delle imprese indicati dalla Comunicazione COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019 relativa all'European Green Deal e con le priorità indicate nel programma Next Generation EU.
*185.67. Di Lauro.

  Al comma 1, dopo le parole: ubicate nel territorio dello Stato, inserire le seguenti: , coerenti con gli obiettivi per la decarbonizzazione e l'economia circolare delle imprese indicati dalla Comunicazione COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019 relativa all'European Green Deal e con le priorità indicate nel programma Next Generation EU.
*185.94. Brambilla.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il credito di imposta non spetta alle imprese che svolgono attività di intermediazione commerciale o commercio al dettaglio esclusivamente con modalità di vendita on line e con fatturato superiore a 300 milioni di euro nell'esercizio 2019.
185.29. Tiramani, Ribolla.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: Sono altresì agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati dalle imprese in ambito di tecnologie innovative per il settore sanitario.
185.12. Buratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta per gli investimenti effettuati dai produttori di beni ed imballaggi in materiale plastico a condizione che il risultato della lavorazione dei loro prodotti da immettere sul mercato, realizzata grazie all'implementazione impiantistica, risponda ai seguenti requisiti tecnici:

   a) contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al trenta per cento proveniente da rifiuti con codici dell'EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti»;

   b) conformità alle specifiche UNI 10667-14 «Materie plastiche prime-secondarie – Miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI 10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie – Miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione» o UNI 10667-17 Materie plastiche prime-secondarie – Parte 17: Miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici.

  3-ter. Ai fini di cui al precedente comma 3-bis, con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono individuate le tipologie di beni e di imballaggi la cui produzione sia correlata a percentuali superiori in relazione ad obblighi comunitari, fermo restando quanto in dettaglio previsto dalla normativa in materia di acquisti verdi e per talune categorie di beni o imballaggi, in particolare per uso alimentare o sanitario.
185.68. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022;

   b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nella misura del 10 per cento con le seguenti: nella misura del 15 per cento;

   c) al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: nella misura del 15 per cento con le seguenti: nella misura del 20 per cento;

   d) sopprimere il comma 5;

   e) al comma 6, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 ;

   e) sopprimere il comma 7;

   f) al comma 14, lettera f):

    1) al numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;

    2) al numero 2), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento;

    3) al numero 3), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento;

    4) al numero 4), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
185.105. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Bitonci, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022;

   b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nella misura del 10 per cento con le parole: nella misura del 15 per cento;

   c) al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: nella misura del 15 per cento con le parole: nella misura del 20 per cento;

   d) sopprimere il comma 5;

   e) al comma 6, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022;

   e) sopprimere il comma 7;

   f) al comma 14, lettera f):

    1) al numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;

    2) al numero 2), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento;

    3) al numero 3), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento;

    4) al numero 4), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni e 500 milioni rispettivamente con le seguenti: 400 milioni e 100 milioni.
185.71. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 4 primo periodo sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti 15 per cento e al comma 5sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 15 per cento.

   Ai relativi oneri derivanti, pari a 2.000 milioni di euro per il 2021, 3.500 milioni di euro per il 2022, 2.500 milioni di euro per il 2023, 700 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 si provvede:

  1. per il 2021 mediante riduzione pari a 1.700 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e mediante riduzione di 300 milioni degli importi previsti all'articolo 209
  2. per il 2022 mediante riduzione pari a 1.700 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e mediante l'incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate par a 1.800 milioni di euro
  3. per il 2023 mediante riduzione pari a 1.700 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e mediante l'incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate par a 800 milioni di euro
  4. per il 2024 mediante riduzione pari a 700 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
  5. per il 2025 mediante riduzione pari a 200 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
185.89. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento;

   b) al comma 5, le parole: 6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.

  Conseguentemente dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

   «15-bis. Agli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
185.46. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.

  Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 15 per cento.
185.61. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'allegato B di cui all'articolo 1 comma 10 della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

   a) al capoverso «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, accessi non autorizzati (cybersecurity)» dopo le parole: «cybersecurity)» sono aggiunte le parole: «, inclusi Intrusion Prevention System (IPS) e Intrusion detection System (IDS), Web Application Firewall (WAF), Firewall Unified Threat Management (FUTM), Antivirus, Antimalware, Antispyware, Anti-Trojan, Anti-Adware, Sistemi di backup su NAS (Network Attached Storage), Sistemi di backup su SSD (Solid State Drive), Sistemi di backup su SAN (Storge Area Network), Sistemi di Web Filtering e Content Filtering, Sistemi di Autenticazione, Sistemi antifrode,»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

   «software, sistemi, piattaforme e applicazioni destinate allo svolgimento di prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18 della legge. 22 maggio 2017 n. 81,»;

   «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il cloud, quali soluzioni Platform as a Service, soluzioni Infrastructure as a Service, soluzioni DaaS – Datacenter as a Service, soluzioni XaaS – Anything as a Service, soluzioni di Disaster Recovery, soluzioni Business Process Outsourcing.».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
185.5. Madia, Bruno Bossio.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'allegato B di cui all'articolo 1 comma 10 della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

   a) al capoverso «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, accessi non autorizzati (cybersecurity)» dopo le parole: «cybersecurity)» sono aggiunte le parole: «, inclusi Intrusion Prevention System (IPS) e Intrusion detection System (IDS), Web Application Firewall (WAF), Firewall Unified Threat Management (FUTM), Antivirus, Antimalware, Antispyware, Anti-Trojan, Anti-Adware, Sistemi di backup su NAS (Network Attached Storage), Sistemi di backup su SSD (Solid State Drive), Sistemi di backup su SAN (Storge Area Network), Sistemi di Web Filtering e Content Filtering, Sistemi di Autenticazione, Sistemi antifrode,»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

   «software, sistemi, piattaforme e applicazioni destinate allo svolgimento di prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18 della legge. 22 maggio 2017 n. 81,»;

   «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il cloud, quali soluzioni Platform as a Service, soluzioni Infrastructure as a Service, soluzioni DaaS – Datacenter as a Service, soluzioni XaaS – Anything as a Service, soluzioni di Disaster Recovery, soluzioni Business Process Outsourcing.».
185.24. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 4 sostituire il terzo periodo con il seguente: La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in servizi di connessione, strumenti e dispositivi tecnologici, destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
185.38. Butti, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: strumenti e dispositivi tecnologici aggiungere le seguenti: compresi i servizi di connessione per la quota imputabile per competenza.
*185.4. Bruno Bossio.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: strumenti e dispositivi tecnologici aggiungere le seguenti: compresi i servizi di connessione per la quota imputabile per competenza.
*185.26. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: strumenti e dispositivi tecnologici aggiungere le seguenti: compresi i servizi di connessione per la quota imputabile per competenza.
*185.84. Brunetta, Bergamini.

  Al comma 4, terzo periodo, inserire in fine le seguenti parole: e per gli investimenti in dotazioni tecnologiche, software, sistemi, piattaforme e applicazioni, sistemi di sicurezza connessi alla realizzazione e all'ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all'avvio e allo sviluppo del commercio elettronico.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 12 inserire il seguente:

  12-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione del credito di imposta, alternativamente, per la cessione:

   a) al fornitore dei beni;

   b) a istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato da cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 796 milioni di euro per l'anno 2021, 497 milioni di euro per l'anno 2022, 497 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
185.65. Giarrizzo, Sut, Alaimo, Suriano, Scerra, Penna, Davide Aiello, D'Orso, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo, Manzo, Zanichelli, Maglione.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. I soggetti che sostengono, per gli anni 2021 e 2022, investimenti di cui ai commi 6 e 7 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante come credito d'imposta, per la cessione del predetto credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  Conseguentemente al comma 9, primo periodo, le parole: Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione sono sostituite con le seguenti: Nel caso in cui il credito d'imposta venga utilizzato in compensazione, questo potrà essere fatto.
185.28. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing e servizi di connettività per la quota imputabile di competenza.
185.37. Butti, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: allegato B mediante aggiungere le seguenti: servizi di connettività e.
*185.25. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: allegato B mediante aggiungere le seguenti: servizi di connettività e.
*185.85. Brunetta, Bergamini.

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: allegato B mediante aggiungere le seguenti: servizi di connettività e.
*185.102. Bergamini, Mulè.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le startup e PMI innovative debitamente iscritte all'apposito registro, tenuta in considerazione la particolare natura del loro modello di sviluppo e la centralità della ricerca nella crescita potenziale delle suddette imprese, vengono equiparate le voci di spesa agevolabili, quali costi personale, costi materiali e servizi consulenziali e viene previsto un meccanismo di voucher che permetta di riutilizzare celermente le risorse derivanti dalle agevolazioni legate al credito d'imposta. Alle startup e PMI innovative, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino 30 giugno 2023, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo. Si considerano agevolabili anche le spese relative a personale, materiali e le spese consulenziali.
185.31. Mor, Del Barba.

  Al comma 9 sopprimere la parola: esclusivamente.

  Conseguentemente dopo il comma 13, inserire il seguente:

  13-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
*185.22. Gadda, Scoma, Del Barba.

  Al comma 9 sopprimere la parola: esclusivamente.

  Conseguentemente dopo il comma 13, inserire il seguente:

  13-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
*185.40. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 9 sopprimere la parola: esclusivamente.

  Conseguentemente dopo il comma 13, inserire il seguente:

  13-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
*185.48. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: in tre quote annuali con le seguenti: dalle tre alle sei quote annuali.
185.91. Nevi.

  Al comma 9, sopprimere il quinto e il sesto periodo.
*185.17. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 9, sopprimere il quinto e il sesto periodo.
*185.45. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 9, sopprimere il quinto e il sesto periodo.
*185.52. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Al comma 9, sopprimere il quinto e il sesto periodo.
*185.70. Pastorino.

  Al comma 9, sopprimere il quinto e il sesto periodo.
*185.82. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Le piccole e medie imprese beneficiarie del credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 7 possono optare per la cessione, anche parziale, del medesimo credito a favore di soggetti, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tale opzione è riconosciuta a condizione che l'interconnessione di cui al comma 12 sia effettuata entro 12 mesi dall'acquisto dei beni. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
  9-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 9-bis.
**185.10. Benamati, Soverini, Bonomo, Gavino Manca, Zardini.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Le piccole e medie imprese beneficiarie del credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 7 possono optare per la cessione, anche parziale, del medesimo credito a favore di soggetti, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tale opzione è riconosciuta a condizione che l'interconnessione di cui al comma 12 sia effettuata entro 12 mesi dall'acquisto dei beni. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
  9-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 9-bis.
**185.21. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Le piccole e medie imprese beneficiarie del credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 7 possono optare per la cessione, anche parziale, del medesimo credito a favore di soggetti, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tale opzione è riconosciuta a condizione che l'interconnessione di cui al comma 12 sia effettuata entro 12 mesi dall'acquisto dei beni. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
  9-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 9-bis.
**185.33. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Le piccole e medie imprese beneficiarie del credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 7 possono optare per la cessione, anche parziale, del medesimo credito a favore di soggetti, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tale opzione è riconosciuta a condizione che l'interconnessione di cui al comma 12 sia effettuata entro 12 mesi dall'acquisto dei beni. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
  9-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 9-bis.
**185.86. Pastorino.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Le piccole e medie imprese beneficiarie del credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 7 possono optare per la cessione, anche parziale, del medesimo credito a favore di soggetti, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tale opzione è riconosciuta a condizione che l'interconnessione di cui al comma 12 sia effettuata entro 12 mesi dall'acquisto dei beni. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
  9-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 9-bis.
**185.95. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
185.72. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022.
185.90. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*185.7. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*185.66. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Alberto Manca, Parentela, Pignatone, Cappellani, Cenni, Critelli, Frailis, Incerti, Martina, Manzo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
185.47. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8, può essere ceduto tramite opzione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al presente articolo. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
*185.3. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8, può essere ceduto tramite opzione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al presente articolo. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
*185.16. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gobbato.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8, può essere ceduto tramite opzione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al presente articolo. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
*185.51. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8, può essere ceduto tramite opzione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al presente articolo. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
*185.54. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8, può essere ceduto tramite opzione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al presente articolo. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
*185.81. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:

  10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) al comma 204, il quarto periodo è soppresso;

   c) dopo il comma 209, è inserito il seguente:

   «209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.»

   Agli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
185.49. Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:

  10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) al comma 204, il quarto periodo è soppresso;

   c) dopo il comma 209, è inserito il seguente:

   «209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.».
185.104. Moretto, Mor, Del Barba.

  Al comma 11, sostituire le parole: di cui ai commi 4 e 5 con le seguenti: di cui ai commi 4, 5 e 8.
*185.56. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Al comma 11, sostituire le parole: di cui ai commi 4 e 5 con le seguenti: di cui ai commi 4, 5 e 8.
*185.76. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Al comma 11, sostituire le parole: di cui ai commi 4 e 5 con le seguenti: di cui ai commi 4, 5 e 8.
*185.97. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 12 sopprimere il secondo periodo.
**185.83. Brunetta, Bergamini.

  Al comma 12 sopprimere il secondo periodo.
**185.101. Bergamini, Mulè.

  Al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, ovvero priva di riferimento alla norma istitutiva dell'incentivo, è considerata comunque valida e non determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria.
185.14. Ribolla, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

  13-bis. Ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché alle società agricole di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e alle reti di impresa costituitesi all'interno dei distretti rurali e del cibo, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dei canoni di noleggio e di leasing di macchine agricole, nonché di strumenti caratterizzati da alta tecnologia, sostenuti nel 2021.
  13-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
  13-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 13-quinquies.
  13-quinquies. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 13-bis non può comportare minori entrate superiori a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ed ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
185.8. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, Gallinella, Gagnarli, Pezzopane, Maglione.

  Dopo il comma 13 aggiungere inserire il seguente:

  13-bis. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «alberghiere» inserire «stabilimenti balneari».
*185.23. Buratti.

  Dopo il comma 13 aggiungere inserire il seguente:

  13-bis. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «alberghiere» inserire «stabilimenti balneari».
*185.73. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo il comma 13 aggiungere inserire il seguente:

  13-bis. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «alberghiere» inserire «stabilimenti balneari».
*185.92. Bergamini, Baldini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 79, comma 2, del decreto –legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilimenti balneari».
**185.74. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 79, comma 2, del decreto –legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilimenti balneari».
**185.93. Bergamini, Baldini.

  Al comma 14, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 244 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,.
185.42. Del Barba.

  Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), premettere la seguente: 0a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) dopo la lettera f), inserire le seguenti:

   f-bis) al comma 204, il terzo periodo è soppresso;

   f-ter) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «redigere e conservare una relazione tecnica», è aggiunta la seguente: «asseverata»;

   c) dopo la lettera h), inserire la seguente:

   h-bis) dopo il comma 209, è inserito il seguente:

   «209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica».
*185.1. La VI Commissione.

  Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), premettere la seguente: 0a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) dopo la lettera f), inserire le seguenti:

   f-bis) al comma 204, il terzo periodo è soppresso;

   f-ter) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «redigere e conservare una relazione tecnica», è aggiunta la seguente: «asseverata»;

   c) dopo la lettera h), inserire la seguente:

   h-bis) dopo il comma 209, è inserito il seguente:

   «209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica».
*185.60. Raduzzi, Sodano, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Sut, Zanichelli, Martinciglio, Cancelleri, Grimaldi, Maniero, Maglione, Giuliodori, Cabras, Manzo.

  Al comma 14 apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   alla lettera f), n. 3), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento e le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro;

   alla lettera f), dopo il n. 4) è aggiunto il seguente:

    5) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Fermi restando le aliquote e i massimali previsti dal presente comma, il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese relative al personale impiegato nelle attività di cui ai commi 200 e 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica, sostenute in eccedenza rispetto alla media delle medesime spese affrontate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le medesime attività».

  Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in 250 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
185.13. Mor, Del Barba.

  Al comma 14 apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   alla lettera f), n. 3), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento e le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro;

   alla lettera f), dopo il n. 4) è aggiunto il seguente:

    5) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Fermi restando le aliquote e i massimali previsti dal presente comma, il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese relative al personale impiegato nelle attività di cui ai commi 200 e 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica, sostenute in eccedenza rispetto alla media delle medesime spese affrontate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le medesime attività».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
185.32. Mor, Del Barba.

  Al comma 14 apportate le seguenti modifiche:

   alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022, con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   alla lettera f), n. 3), sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 12 per cento e le parole: 2 milioni di euro, con le seguenti: 3 milioni di euro;

   alla lettera f), dopo il n. 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Fermi restando le aliquote e i massimali previsti dal presente comma, il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese relative al personale impiegato nelle attività di cui ai commi 200 e 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transazione ecologica, sostenute in eccedenza rispetto alla media delle medesime spese affrontate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le medesime attività.»
*185.6. Benamati, Soverini.

  Al comma 14 apportate le seguenti modifiche:

   alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022, con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   alla lettera f), n. 3), sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 12 per cento e le parole: 2 milioni di euro, con le seguenti: 3 milioni di euro;

   alla lettera f), dopo il n. 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Fermi restando le aliquote e i massimali previsti dal presente comma, il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese relative al personale impiegato nelle attività di cui ai commi 200 e 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transazione ecologica, sostenute in eccedenza rispetto alla media delle medesime spese affrontate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le medesime attività.»
*185.11. Benamati, Soverini, Bonomo, Gavino Manca, Zardini.

  Al comma 14 apportate le seguenti modifiche:

   alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022, con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   alla lettera f), n. 3), sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 12 per cento e le parole: 2 milioni di euro, con le seguenti: 3 milioni di euro;

   alla lettera f), dopo il n. 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Fermi restando le aliquote e i massimali previsti dal presente comma, il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese relative al personale impiegato nelle attività di cui ai commi 200 e 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transazione ecologica, sostenute in eccedenza rispetto alla media delle medesime spese affrontate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le medesime attività.»
*185.30. Guidesi, Fiorini, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 14 apportate le seguenti modifiche:

   alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022, con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   alla lettera f), n. 3), sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 12 per cento e le parole: 2 milioni di euro, con le seguenti: 3 milioni di euro;

   alla lettera f), dopo il n. 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Fermi restando le aliquote e i massimali previsti dal presente comma, il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese relative al personale impiegato nelle attività di cui ai commi 200 e 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transazione ecologica, sostenute in eccedenza rispetto alla media delle medesime spese affrontate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le medesime attività.»
*185.36. Tabacci, Pastorino.

  Al comma 14, apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al comma 199:

    1) al primo periodo, le parole: «reddito d'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «reddito dell'impresa»;

    2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Possono altresì accedere al credito d'imposta le imprese o le stabili organizzazioni residenti nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201 nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.»;

   b) alla lettera f), dopo il punto n. 4) inserire il seguente:

    4-bis) dopo l'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: «Per le attività ammissibili di cui ai commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura doppia alla percentuale della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Le spese per i contratti di cui al comma 200, lettera c), secondo periodo sono escluse ai fini del calcolo del limite massimo di fruizione del credito d'imposta.»;

   c) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

   f-bis) al comma 204, il primo periodo è sostituito da seguente: «Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205.»
185.63. Ianaro, Nappi.

  Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: e dopo le parole: «che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202.» è aggiunto il periodo seguente: «Possono accedere al credito d'imposta anche le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili in esecuzione di contratti o accordi comunque denominati stipulati con enti o imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996. Per le attività ammissibili di cui al periodo precedente, il credito d'imposta spetta al commissionario residente anche per i costi da esso sostenuti in relazione ai contratti, aventi per oggetto l'esecuzione di una parte delle attività ammissibili, stipulati dallo stesso commissionario con soggetti residenti nel territorio dello Stato, in uno Stato membro dell'Unione europea, in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in uno degli Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996».

   b) sostituire la lettera f) numero 1) con la seguente:

    1) nel primo periodo, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento» e le parole: «3 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «10 milioni di euro».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: dall'anno 2022 con le seguenti: dall'anno 2025.
185.27. Buratti.

  Al comma 14, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 199 aggiungere il seguente:

   «199-bis. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202, in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, a condizione che al commissionario residente sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di cui ai commi 200, 201 e 202 e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*185.34. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 14, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 199 aggiungere il seguente:

   «199-bis. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202, in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, a condizione che al commissionario residente sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di cui ai commi 200, 201 e 202 e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*185.39. Marco Di Maio, Del Barba.

  Al comma 14, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 199 aggiungere il seguente:

   «199-bis. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202, in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, a condizione che al commissionario residente sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di cui ai commi 200, 201 e 202 e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.
185.96. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    «2-bis) le spese per lo sviluppo dei marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili»,

    2) alla lettera f) numeri 2) e 3) sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento.

  Conseguentemente, al comma 15 aggiungere le seguenti parole: , fatto salvo quanto previsto dal numero 2) della lettera c) e dalla lettera f) del comma 14, in relazione ai quali si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 e 500 rispettivamente con le seguenti: 650 e 300.
185.78. Gelmini, Nevi, Perego Di Cremnago, Porchietto.

  Al comma 14, lettera c), sopprimere il numero 3).
185.41. Del Barba.

  Al comma 14, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) al comma 203:

    1) al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento», la parola: «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «3 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «4 milioni di euro»;

    2) al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento», la parola: «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

    3) al terzo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento», la parola: «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

    4) al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento», la parola: «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro».

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
185.87. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 14, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) al comma 203:

    1) al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento», la parola: «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «3 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «4 milioni di euro»;

    2) al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento», la parola: «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

    3) al terzo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento», la parola: «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

    4) al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento», la parola: «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro».
185.19. Lacarra.

  Al comma 14, lettera f), sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 24 per cento;

    2) al numero 2), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: «12 per cento»;

    3) al numero 3), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento;

    4) al quarto periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.

  Conseguentemente l'articolo 209 è sostituito con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 572,9 milioni di euro per l'anno 2021 e di 272,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
185.43. Del Barba.

  Al comma 14, lettera f), numero 1) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento e le parole: 4 milioni con le seguenti: 5 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 300 milioni a decorrere dall'anno 2021.
185.64. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Sodano, Davide Aiello, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo.

  Al comma 14, lettera f), punto 2), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.

   Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto–legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
185.98. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 14, lettera f), punto 2), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.
185.57. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 14, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) al comma 204 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la parola: «esclusivamente»;

   b) dopo le parole: «previsti dal comma 205» aggiungere ai seguenti: «o è cedibile secondo le modalità previste dall'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
185.75. Spena.

  Al comma 14, dopo la lettera f) inserire la seguente:

   f-bis) al comma 204 , dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 201 del presente provvedimento ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.»

   Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
185.99. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 14, dopo la lettera f), inserire la seguente:

   f-bis) Al comma 204, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 201 del presente provvedimento ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale».
185.58. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo 185, comma 14, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti modificazioni:

   2021: –100.000.000;
   2022: –100.000.000;
   2023: –100.000.000.
185.44. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 14, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.

   All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
*185.50. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Al comma 14, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.

   All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
*185.53. Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 14, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.

   All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
*185.69. Pastorino.

  Al comma 14, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.

   All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
*185.80. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Al comma 14, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
185.103. La X Commissione.

  Al comma 14, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.
*185.2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 14, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.
*185.15. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 14, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) al comma 211 dopo le parole: «nei confronti delle piccole imprese» sono aggiunte le seguenti: «e dei titolari di reddito da lavoro autonomo».
**185.59. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 14, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) al comma 211 dopo le parole: «nei confronti delle piccole imprese» sono aggiunte le seguenti: «e dei titolari di reddito da lavoro autonomo».
**185.100. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:

  14-bis. Il comma 4 dell'articolo 3-quater del decreto-legge n. 135 del 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è sostituito dal seguente:

   «4. Ai fini fiscali e dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo dei magazzini automatizzati, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura autoportante asservita dagli impianti automatici di movimentazione, ad esso si applica l'aliquota di ammortamento prevista dal D.M. 31.12.1988 per i “grandi impianti automatici”; resta ferma, senza incidere sulla classificazione ai fini dell'ammortamento, la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento idoneo a sostenere l'intera costruzione, in concorso con le opere edili di tipo strutturale».
185.20. Rossi.

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:

  15-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma industria 4.0, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai Consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato dal Ministero dell'università e della ricerca al Consorzio Universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente CURSA per la realizzazione di progetti inerenti le finalità di cui al primo periodo. I progetti di cui al presente comma hanno avvio entro il termine del 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la parola: 795.
185.79. D'Attis.

  Dopo l'articolo 185, inserire il seguente:

Art. 185-bis.
(Proroga e rafforzamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. Al fine di ampliare l'efficacia del credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al menzionato articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 1 e 6 le parole: «45 milioni» sono sostituite dalle parole: «500 milioni»;

   b) al comma 1 la parola: «limitatamente» è sostituita dalle parole: «per il» e dopo le parole: «9 marzo 2020» sono aggiunte le parole: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021»;

   c) il comma 5 è abrogato;

   d) al comma 6 le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
185.01. Benamati, Soverini, Bonomo, Gavino Manca, Zardini.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito d'imposta)

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 199 aggiungere il seguente: «199-bis. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202, in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, a condizione che al commissionario residente sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di cui ai commi 200, 201 e 202 e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato».
185.02. Bruno Bossio.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Iperammortamento – Proroga del termine di consegna dei beni)

  1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.
  2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

    2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
*185.03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Iperammortamento – Proroga del termine di consegna dei beni)

  1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.
  2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

    2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
*185.07. Buratti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Iperammortamento – Proroga del termine di consegna dei beni)

  1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.
  2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

  1. 2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
*185.016. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Iperammortamento – Proroga del termine di consegna dei beni)

  1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.
  2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

    2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
*185.035. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Iperammortamento – Proroga del termine di consegna dei beni)

  1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.
  2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

    2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
185.036. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design – Penalty Protection)

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 207, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso in cui l'impresa abbia adottato la documentazione contabile e la relazione tecnica di cui ai commi 205 e 206, e la consegni tempestivamente all'amministrazione finanziaria in corso di attività istruttoria, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, bensì quella di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997; la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 si applica solo in caso di condotta fraudolenta»;

   b) al comma 207, dopo l'ultimo periodo aggiungere i seguenti: «Nel caso in cui, ai sensi del periodo precedente, l'Agenzia delle Entrate ricorra al parere del Ministero dello sviluppo economico, si presume l'esistenza delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 e dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con conseguente disapplicazione delle sanzioni. Le disposizioni di cui al terzo ed al quinto periodo si applicano anche con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; ai fini dell'applicazione della lettera c), la documentazione ivi prevista deve essere consegnata entro 60 giorni dalla richiesta ad opera degli organi verificatori».
*185.04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design – Penalty Protection)

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 207, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso in cui l'impresa abbia adottato la documentazione contabile e la relazione tecnica di cui ai commi 205 e 206, e la consegni tempestivamente all'amministrazione finanziaria in corso di attività istruttoria, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, bensì quella di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997; la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 si applica solo in caso di condotta fraudolenta»;

   b) al comma 207, dopo l'ultimo periodo aggiungere i seguenti: «Nel caso in cui, ai sensi del periodo precedente, l'Agenzia delle Entrate ricorra al parere del Ministero dello sviluppo economico, si presume l'esistenza delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 e dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con conseguente disapplicazione delle sanzioni. Le disposizioni di cui al terzo ed al quinto periodo si applicano anche con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; ai fini dell'applicazione della lettera c), la documentazione ivi prevista deve essere consegnata entro 60 giorni dalla richiesta ad opera degli organi verificatori».
*185.015. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design – Penalty Protection)

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 207, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso in cui l'impresa abbia adottato la documentazione contabile e la relazione tecnica di cui ai commi 205 e 206, e la consegni tempestivamente all'amministrazione finanziaria in corso di attività istruttoria, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, bensì quella di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997; la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 si applica solo in caso di condotta fraudolenta»;

   b) al comma 207, dopo l'ultimo periodo aggiungere i seguenti: «Nel caso in cui, ai sensi del periodo precedente, l'Agenzia delle Entrate ricorra al parere del Ministero dello sviluppo economico, si presume l'esistenza delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 e dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con conseguente disapplicazione delle sanzioni. Le disposizioni di cui al terzo ed al quinto periodo si applicano anche con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; ai fini dell'applicazione della lettera c), la documentazione ivi prevista deve essere consegnata entro 60 giorni dalla richiesta ad opera degli organi verificatori».
*185.031. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Cessione del credito d'imposta 4.0)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 191 il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» è soppresso;

   b) al comma 204 il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» è soppresso;

   c) dopo il comma 209 è aggiunto il seguente: «209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
185.06. Topo.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Cessione dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti beneficiari di crediti d'imposta per attività di per ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
185.010. Centemero, Guidesi, Toccalini, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 185, inserire il seguente:

Art. 185-bis.
(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2021».
185.09. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Articolo 185-bis.
(Credito di imposta beni strumentali nei settori della ristorazione e dell'alloggio)

  1. Al fine di favorire investimenti volti a rilanciare il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito della Sezione ATECO I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) che risultino essere beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

   a) l'acquisto di macchinari per la conservazione, la lavorazione e la vendita degli alimenti;

   b) l'acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione e l'ospitalità;

   c) l'acquisto di impianti per il trattamento dell'acqua;

   d) l'acquisto di strumenti e articoli professionali utilizzati per la conservazione, la trasformazione e l'esposizione dei prodotti alimentari.

  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 100 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ricevuto da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
185.011. De Menech.

  Dopo l'articolo 185, inserire il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nei settori della ristorazione e dell'alloggio)

  1. Al fine di favorire investimenti volti a rilanciare il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito della Sezione ATECO I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) che risultino essere beneficiari del contributo a fondo [f]perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

   a) l'acquisto di macchinari per la conservazione e la lavorazione degli alimenti;

   b) l'acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione e l'ospitalità;

   c) l'acquisto di impianti per il trattamento dell'acqua;

   d) l'acquisto di strumenti e articoli professionali utilizzati per la conservazione e la trasformazione dei prodotti alimentari.

  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 100 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ricevuto da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*185.014. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 185, inserire il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nei settori della ristorazione e dell'alloggio)

  1. Al fine di favorire investimenti volti a rilanciare il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito della Sezione ATECO I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) che risultino essere beneficiari del contributo a fondo [f]perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

   a) l'acquisto di macchinari per la conservazione e la lavorazione degli alimenti;

   b) l'acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione e l'ospitalità;

   c) l'acquisto di impianti per il trattamento dell'acqua;

   d) l'acquisto di strumenti e articoli professionali utilizzati per la conservazione e la trasformazione dei prodotti alimentari.

  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 100 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ricevuto da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
*185.037. Terzoni, Sut.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nei settori della ristorazione e dell'alloggio)

  1. Al fine di favorire investimenti volti a rilanciare il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito della Sezione ATECO I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) che risultino essere beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

   a) l'acquisto di macchinari per la conservazione e la lavorazione degli alimenti;

   b) l'acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione e l'ospitalità;

   c) l'acquisto di impianti per il trattamento dell'acqua;

   d) l'acquisto di strumenti e articoli professionali utilizzati per la conservazione e la trasformazione dei prodotti alimentari.

  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 100 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ricevuto da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
185.021. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Efficientamento energetico a favore del risparmio idrico)

  1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75 per cento da applicare alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

   a) la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

   b) la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

  2. Le detrazioni di cui al comma 1, sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650 per singolo vaso sanitario e di euro 500 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

   a) fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

   b) fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

  3. Le detrazioni spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo sono ripartite tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110 per cento.
  4. Alle detrazioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
185.012. De Menech.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Estensione della normativa Transizione 4.0 ai beni ambientali e dell'economia circolare)

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni ambientali e dell'economia circolare ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 185, relative all'acquisto dei beni indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
185.013. Costa, Angiola, Magi, Frate.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito d'imposta per rilocalizzazione dei settori strategici nazionali)

  1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in Italia per la rilocalizzazione dall'estero o la realizzazione realmente ex novo, che tuttavia non deve rappresentare in alcuna forma una mera prosecuzione od ampliamento di attività già svolte precedentemente in Italia, di unità produttive in settori strategici per l'economia italiana spetta, a decorrere dal periodo d'imposta 2020 e sino al 2025, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento degli investimenti sostenuti in beni materiali ed immateriali nei periodi di cui sopra.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta esclusivamente ad imprese residenti ed unicamente nel caso di un incremento occupazionale, a tempo pieno ed indeterminato, del 10 per cento per ogni anno in cui verranno effettuati gli investimenti.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo complessivo di euro 30 milioni di euro per ciascun beneficiario e per l'intero periodo, a condizione che siano sostenute spese complessive per investimenti nazionali almeno pari ad euro 1.000.000.
  4. I settori strategici di cui al comma 1 sono:

   a) settore sanitario e biomedicale;

   b) settore delle tecnologie della comunicazione;

   c) settore farmaceutico;

   d) settore delle tecnologie facilitative per la produzione di beni e di servizi;

   e) settore dell'energia;

   f) settore del tessile innovativo;

   g) settore dell'informatica;

   h) settore dell'industria alimentare.

  5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, seppur in carenza di tale indicazione spetti ugualmente, non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive o di altre imposte dirette, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal medesimo esercizio in cui sono state sostenuti gli investimenti. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 60.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma, seppur possano decidere di procedere ad una certificazione separata da parte di un revisore terzo degli investimenti di cui al comma 1.
  6. Le imprese che, nell'arco temporale di cui al comma 1 e per i successivi due anni, trasferiscano all'estero, sotto qualsiasi forma giuridica o contrattuale, le attività beneficiate dal presente credito d'imposta, dovranno restituire integralmente i benefici ottenuti e subiranno una sanzione amministrativa pari al 50 per cento degli stessi, fatte salve più gravi fattispecie penali.
  7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte con un definanziamento di pari importo dei fondi stanziati per il Reddito di Cittadinanza.
185.017. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito d'imposta formazione 4.0 per spese di riqualificazione del personale)

  1. In deroga all'articolo 1, comma da 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili al credito di imposta tutte le attività di formazione volte alla riqualificazione del personale dipendente sostenute dalle aziende che presentano, al termine dell'esercizio in cui viene sostenuta la spesa per cui si richiede l'ammissione al beneficio del credito d'imposta, un numero di addetti a tempo indeterminato non inferiore a quello esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
  2. Nei casi di cui al comma 1, la disciplina del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione finalizzate alla riqualificazione del personale dipendente, sostenute a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 10 milioni di euro per esercizio e non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
185.018. Butti, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito d'imposta formazione 4.0 per spese di riqualificazione del personale)

  1. In deroga all'articolo 1, comma da 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili al credito di imposta tutte le attività di formazione volte alla riqualificazione del personale dipendente sostenute dalle aziende che presentano, al termine dell'esercizio in cui viene sostenuta la spesa per cui si richiede l'ammissione al beneficio del credito d'imposta, un numero di addetti a tempo indeterminato non inferiore a quello esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
  2. Nei casi di cui al comma 1, la disciplina del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione finalizzate alla riqualificazione del personale dipendente, sostenute a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 10 milioni di euro per esercizio e non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
185.032. Brunetta, Bergamini.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 185-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. Al fine di favorire processi di passaggio generazionale in caso di acquisto di azienda a titolo oneroso, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, il valore dell'avviamento iscritto nell'attivo di bilancio è maggiorato del 100 per cento.
  2. Il periodo di ammortamento di cui all'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente agli investimenti di cui al comma 1, è ridotto da 18 anni a 10 anni.
  3. La disposizione si applica esclusivamente alle nuove attività avviate a seguito di trasferimento generazionale di impresa e per valori di avviamento iscritti in bilancio di importo non superiore a cinquecentomila euro.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
185.019. Moretto, Mor, Del Barba.

  Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Piano per la formazione per le micro, piccole e medie imprese)

  1. Al fine di sostenere la crescita e la modernizzazione delle micro, piccole e medie imprese e con particolare riguardo all'acquisizione di specifiche competenze economiche, aziendali e digitali non solo a livello meramente tecnico, ma di concetto organizzativo dell'intera impresa, volto a definire il nuovo modello d'impresa al servizio dei cittadini e delle aree urbane, è istituito in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, un apposito Piano per la formazione continua ed obbligatoria rivolto agli imprenditori e titolari d'azienda che costituiscono una nuova attività a far data dal 1 gennaio 2021.
  2. Con provvedimento del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti i programmi ed i piani formativi rivolti ai soggetti tenuti alla formazione obbligatoria.
  3. I programmi approvati secondo le modalità di cui al comma precedente sono erogati dagli enti di formazione riconosciuti dalle singole regioni attraverso un percorso formativo che preveda altresì un tutoraggio ed un diretto sostegno somministrato alle imprese.
  4. Per le spese effettivamente sostenute dagli imprenditori e titolari d'azienda per l'iscrizione e la frequenza annuale ai corsi è riconosciuto in capo a quest'ultimi un credito d'imposta nel limite di euro settemila per ogni anno.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma precedente, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. La disciplina di cui ai commi da 1 a 5 è rivolta altresì agli imprenditori e titolari d'azienda aventi una partita IVA già attiva alla data del 31 dicembre 2020 in via opzionale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

   2021: –25.000.000;
   2022: –25.000.000;
   2023: –25.000.000.
185.022. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Piano per la formazione per le micro, piccole e medie imprese)

  1. Al fine di sostenere la crescita e la modernizzazione delle micro, piccole e medie imprese e con particolare riguardo all'acquisizione di specifiche competenze economiche, aziendali e digitali non solo a livello meramente tecnico, ma di concetto organizzativo dell'intera impresa, volto a definire il nuovo modello d'impresa al servizio dei cittadini e delle aree urbane, è istituito in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, un apposito Piano per la formazione continua ed obbligatoria rivolto agli imprenditori e titolari d'azienda che costituiscono una nuova attività a far data dal 1° gennaio 2021.
  2. Con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti i programmi ed i piani formativi rivolti ai soggetti tenuti alla formazione obbligatoria.
  3. I programmi approvati secondo le modalità di cui al comma precedente sono erogati dagli enti di formazione riconosciuti dalle singole regioni attraverso un percorso formativo che preveda altresì un tutoraggio ed un diretto sostegno somministrato alle imprese.
  4. Per le spese effettivamente sostenute dagli imprenditori e titolari d'azienda per l'iscrizione e la frequenza annuale ai corsi è riconosciuto in capo a quest'ultimi un credito d'imposta nel limite di euro settemila per ogni anno.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma precedente, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. La disciplina di cui ai commi da 1 a 5 è rivolta altresì agli imprenditori e titolari d'azienda aventi una partita IVA già attiva alla data del 31 dicembre 2020 in via opzionale.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e le parole: a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.
185.034. Squeri, Porchietto, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Potenziamento del sistema ITS)

  1. Al fine di rafforzare il sistema della formazione terziaria professionalizzante, anche in funzione della qualificazione di soggetti con specifiche competenze nelle tecnologie abilitanti i processi di innovazione tecnologica e organizzativa correlati al piano «transizione 4.0», sono adottate le misure dei seguenti commi.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli Istituti tecnici superiori, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, assumono la denominazione di «Accademie del lavoro»; per gli enti già esistenti, la nuova denominazione è assunta con delibera della giunta esecutiva dell'ente da adottare entro il 1° marzo 2021.
  3. Il Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è incrementato di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  4. Una quota annua pari a 150 milioni di euro del Fondo di cui al comma 3 è destinata, per il triennio 2021-2023, al finanziamento degli investimenti effettuati dalle suddette «Accademie del lavoro» finalizzati a dotare le proprie sedi e laboratori di infrastrutture coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0 e con attività di formazione a distanza. Le risorse così destinate sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  5. Alle imprese che negli anni 2021, 2022 e 2023 effettuano conferimenti in denaro o in natura in favore delle «Accademie del lavoro» è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 50 per cento dei conferimenti effettuati e nel limite massimo di 10 mila euro per periodo d'imposta.
  6. A valere sul Fondo di cui al comma 3, sono stanziati ulteriori 600 mila euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per finanziare borse di studio, indennità di frequenza e altri sussidi erogati agli studenti, anche fuori sede, dalle «Accademie del lavoro»; l'erogazione delle somme è effettuata su apposito conto corrente bancario vincolato su richiesta dell'Accademia e sulla base dell'effettivo fabbisogno derivante dai progetti programmati e realizzati.
  7. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, giovani in possesso di diploma rilasciato dopo il 2018 dai suddetti Istituti Tecnici Superiori e/o dalle «Accademie del lavoro» è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di 3.000 euro, ragguagliato ad anno, per ciascun dipendente, riparametrato e applicato su base mensile; ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  8. A valere sul Fondo di cui al comma 3 è inoltre stanziata una somma pari a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per il finanziamento del 50 per cento delle spese relative a progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati dalle imprese alle «Accademie del lavoro», entro il limite massimo di 200.000 euro per ciascun progetto.
  9. Al fine di promuovere la conoscenza delle Accademie del lavoro e delle attività da esse svolte sul territorio è stanziata la somma di 5 milioni di euro a valere sul predetto Fondo per lo svolgimento di campagne promozionali e di orientamento scolastico.
  10. All'articolo 1, comma 466 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 settembre», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».
  11. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 10 del presente articolo, pari a 473 milioni di euro per l'anno 2021, 471 milioni di euro per l'anno 2022, 475 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184, anche secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 184.
185.023. Gubitosa.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

  1. All'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e 2021»;

   b) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

   a-bis) adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione con degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività.

  2. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 200 milioni di euro nel 2021 che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
185.020. Del Barba.

  Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Art 185-bis.
(Misure per il sostegno all'export agroalimentare)

  1. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2021 è determinata in 25 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e Forestali sono determinate le spese ammissibili e le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 775 milioni.
185.024. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Credito d'imposta per oneri utenze energia elettrica)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento degli oneri per utenze energia elettrica sostenuti nel 2020, per un massimo di 80.000 euro.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.
185.025. Tuzi.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Super avviamento)

  1. Al fine di favorire processi di passaggio generazionale in caso di acquisto di azienda a titolo oneroso, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, il valore dell'avviamento iscritto nell'attivo di bilancio è maggiorato del 100 percento.
  2. Il periodo di ammortamento di cui all'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente agli investimenti di cui al comma 1, è ridotto da 18 anni a 10 anni.
  3. La disposizione si applica esclusivamente alle nuove attività avviate a seguito di trasferimento generazionale di impresa e per valori di avviamento iscritti in bilancio di importo non superiore a cinquecentomila euro.
185.026. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Modifiche all'operatività del Fondo patrimonio PMI)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1 lettera a) le parole: «superiore a cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a due milioni»;

    2) al comma 12 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostitute dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

    3) al comma 14 le parole: «sei anni dalla sottoscrizione» sono sostituite dalle parole: «dieci anni dalla sottoscrizione, con un preammortamento di 24 mesi».

  2. La disposizione di cui al numero 3) del comma 1 è applicabile anche alle società che hanno aderito alle sottoscrizioni nell'anno 2020.
185.027. Barelli.

  Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Esclusione dal reddito di impresa degli investimenti per la ristrutturazione di immobili strumentali alle attività produttive)

  1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti per la ristrutturazione e ricostruzione di immobili strumentali alle attività produttive detenute in proprietà, leasing o locazione, effettuati nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2021. La misura si applica altresì agli immobili commerciali e alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 7. Sono esclusi dall'agevolazione gli enti non commerciali se non titolari di reddito d'impresa.
  2. Per investimenti per la ristrutturazione e ricostruzione si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di opere di ristrutturazione straordinaria per l'adeguamento strutturale degli immobili aziendali, ivi compresa l'impiantistica e le dotazioni fisse ad essi afferenti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la riattivazione, l'ammodernamento di edifici esistenti, anche destinati ad uffici, a mense o a locali di rappresentanza, nonché la realizzazione di nuovi edifici strumentali aziendali previa demolizione di edifici precedenti ovvero da insediare in aree già destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici vigenti al 31 dicembre 2019, a condizione che le opere realizzate siano conformi a tali strumenti urbanistici e siano rispondenti ai criteri di sicurezza antisismica, del lavoro e di efficienza energetica vigenti. Nei casi di ampliamento la misura è riconosciuta a condizione che anche l'edificio preesistente sia o sia reso rispondente ai criteri di cui al periodo precedente.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti o, su opzione del contribuente, suddiviso in rate di pari importo, in un massimo di 3 periodi d'imposta compreso quello dell'investimento. L'agevolazione non è cumulabile con altre forme di incentivazione degli investimenti, anche regionali, comunque definite.
  4 L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, attestante l'effettività delle spese sostenute, inerenti alle tipologie ammissibili.
  5. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
  6. L'incentivo fiscale è revocato se:

   a) l'imprenditore destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'ultima rata;

   b) i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.
  8. All'onere di cui al presente articolo valutato in 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 2.000 milioni per l'anno 2024, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184, secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.
185.028. Caon.

  Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Esclusione dal reddito di impresa degli investimenti per la ristrutturazione di immobili strumentali alle attività produttive)

  1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti per la ristrutturazione e ricostruzione di immobili strumentali alle attività produttive detenute in proprietà, leasing o locazione, effettuati nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2021. La misura si applica altresì agli immobili commerciali e alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 7. Sono esclusi dall'agevolazione gli enti non commerciali se non titolari di reddito d'impresa.
  2. Per investimenti per la ristrutturazione e ricostruzione si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di opere di ristrutturazione straordinaria per l'adeguamento strutturale degli immobili aziendali, ivi compresa l'impiantistica e le dotazioni fisse ad essi afferenti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la riattivazione, l'ammodernamento di edifici esistenti, anche destinati ad uffici, a mense o a locali di rappresentanza, nonché la realizzazione di nuovi edifici strumentali aziendali previa demolizione di edifici precedenti ovvero da insediare in aree già destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici vigenti al 31 dicembre 2019, a condizione che le opere realizzate siano conformi a tali strumenti urbanistici e siano rispondenti ai criteri di sicurezza antisismica, del lavoro e di efficienza energetica vigenti. Nei casi di ampliamento la misura è riconosciuta a condizione che anche l'edificio preesistente sia o sia reso rispondente ai criteri di cui al periodo precedente.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti o, su opzione del contribuente, suddiviso in rate di pari importo, in un massimo di 3 periodi d'imposta compreso quello dell'investimento. L'agevolazione non è cumulabile con altre forme di incentivazione degli investimenti, anche regionali, comunque definite.
  4 L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, attestante l'effettività delle spese sostenute, inerenti alle tipologie ammissibili.
  5. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
  6. L'incentivo fiscale è revocato se:

   a) l'imprenditore destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'ultima rata;

   b) i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.
  8. All'onere di cui al presente articolo valutato in 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 2.000 milioni per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.500 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

   b) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 207;

   d) quanto a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;

    2) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12 per cento»;

   e) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2023 mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica tali da assicurare il suddetto importo per gli anni medesimi. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano corrispondenti minori spese. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, per l'anno 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 500 milioni di euro per il medesimo anno. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

  Conseguentemente:

   all'articolo 207 le parole: 3.800 milioni sono sostituite dalle parole: «800 milioni»;

   all'articolo 209 le parole: «di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.» sono sostituite dalle seguenti: «di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».
185.029. Caon.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Sostegno al ricambio del parco dei veicoli per il trasporto merci)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 185 sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione»;

   b) al comma 188 le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;

   c) al comma 189, sostituire le parole: «40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro» con le seguenti: «50 per cento del costo», e le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

   d) al comma 191, sono apportare le seguenti modifiche:

    1) le parole: «in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190» sono sostituite dalle seguenti «in unica soluzione»;

    2) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente «Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo nel limite di 800 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 si provvede:

   a) quanto a 800 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

   b) quanto a 800 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
185.030. Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Misure per la digitalizzazione e lo smart working)

  1. Le misure per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2021 con uno stanziamento di 30 milioni di euro.
  2. I contributi, sotto forma di voucher, possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con un massimale di aiuto del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione dell'attività economica, nello sviluppo del telelavoro e lavoro agile, nonché per i connessi interventi formativi e consulenziali.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini, criteri e modalità per l'attuazione della misura.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.
185.033. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Fondo e-commerce)

  1. Per l'anno 2021 presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo di 100 milioni di euro per la creazione di piattaforme e-commerce che possano permettere di costruire negozi online.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
185.038. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli, Patassini.

ART. 186.

  Al comma 1, sostituire la parola: 250 con la seguente: 450.

  Conseguentemente:

   al comma 2 dopo le parole: da 3 a 6, inserire le seguenti: nel limite di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni di cui al comma 1, e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: le somme di cui al comma 1 sono utilizzate altresì ai sensi del comma 6-bis nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni di cui al comma 1.;

   dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. Al fine di favorire la piena digitalizzazione dell'attività dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai medesimi soggetti è riconosciuto un voucher di importo non superiore a 3.000 euro per l'acquisto di software, hardware e servizi di connessione ultraveloce che consentano il miglioramento dell'efficienza della propria attività professionale. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. Con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di accesso al beneficio di cui al presente comma.
186.5. Mandelli.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero, laddove accora vigenti, dei limiti e delle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, ai beneficiari dei predetti contributi.

  Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

   6-bis. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento una relazione annuale recante le informazioni di cui al comma 6, lettera b), relative alla rendicontazione dell'attività svolta dal soggetto gestore e delle spese di gestione e delle commissioni trattenute, corredata dell'indicazione dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investimenti e il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale nel quadro del programma Next Generation EU.
186.3. Tabacci, Pastorino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le somme di cui al comma 1 possono essere utilizzate, secondo quanto previsto dai commi da 3 a 6, anche per l'erogazione di contributi a favore delle imprese che perseguono gli obiettivi di cui al comma 1 e che effettuano gli investimenti nei beni indicati al comma 2 contestualmente a forme di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario.
186.4. Cominardi, Manzo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La gestione delle risorse di cui al comma 1 è affidata a Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. Il gestore è autorizzato, in riferimento a quanto previsto dal comma 6, a trattenere annualmente dalle suddette risorse le somme necessarie per le spese di gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,1 per cento delle medesime risorse.
186.1. Magi, Costa, Angiola, Frate.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Esproprio di pubblica utilità per la realizzazione di reti ad alta velocità)

  1. Al decreto legislativo 1° Agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 87:

   a) al comma 7 le parole: «pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori» sono sostituite dalle altre: «pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori»;

   b) dopo il comma 9 è inserito il comma:

   «9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori».

    2) l'articolo 90 è sostituito dal seguente:

   «1. Gli impianti di reti private di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché quelli esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
   2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse.
   3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal comune. Nel caso di inerzia del comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo. La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante. Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già istallati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità.
   4. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
   5. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica, n. 327 del 2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.
   6. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.
   7. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.
   8. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1».

    3) all'articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166»;

   b) al comma 3 le parole: «all'autorità competente» sono sostituite dalle parole: «all'Ente Locale»;

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori».
*186.011. Serritella.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Esproprio di pubblica utilità per la realizzazione di reti ad alta velocità)

  1. Al decreto legislativo 1° Agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 87:

   a) al comma 7 le parole: «pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori» sono sostituite dalle altre: «pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori»;

   b) dopo il comma 9 è inserito il comma:

   «9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori».

    2) l'articolo 90 è sostituito dal seguente:

   «1. Gli impianti di reti private di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché quelli esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
   2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse.
   3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune. Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo. La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante. Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già istallati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità.
   4. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
   5. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica, n. 327 del 2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.
   6. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.
   7. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.
   8. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1».

    3) all'articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166»;

   b) al comma 3 le parole: «all'autorità competente» sono sostituite dalle parole: «all'Ente Locale»;

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori».
*186.02. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Nuove disposizioni in materia di patto fiscale)

  1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15.
  2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

   a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

   b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

   c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo.

   d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

  4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
  5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
  6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
  7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
  8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
  9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  11. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
  12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2021 e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri:

   a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

   b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

   c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

  13. A garanzia della rateizzazione di cui al presente comma il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle Entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (TUB) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.
  14. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
  15. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate:

   a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;

   b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;

   c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;

   d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;

   e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;

   f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

   g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.
186.014. Martino, Gelmini, Giacomoni, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Modifiche alla disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio nel caso di collegamenti fissi bidirezionali)

  1. All'articolo 2 dell'Allegato n. 10 al codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera d), la cifra: «0,25» è sostituita con la seguente: «0,28»;

   b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Unicamente per reti radio pari o inferiori a complessivi 50 collegamenti, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento è ridotto del 50 per cento».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati complessivamente in 9 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
186.08. Capitanio.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Disposizioni per la coesione digitale mediante rimodulazione dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio)

  1. Al comma 3, dell'articolo 2, dell'allegato 10, del decreto legislativo n. 259 del 2003 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   «d-bis) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000 ove il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo dei collegamenti (radio e fissi) attivati a ciascun utente finale, i contributi per l'utilizzo delle frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio previsti dalla tabella dell'articolo 5 del presente allegato sono sostituiti dal pagamento dei contributi di seguito indicati per ciascun collegamento monodirezionale:

    1) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;

    2) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;

    3) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;

    4) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)».
186.01. Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Disposizioni volte a semplificare gli adempimenti amministrativi per gli apparati di piccole dimensioni e bassa potenza)

  1. All'articolo 35 della legge 15 luglio 2011, n. 111, comma 4-bis la parola: «100» è sostituita con la seguente «250».
186.07. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

  1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, le risorse di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e le risorse di cui al comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 per le medesime finalità.
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 184.
*186.010. Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

  1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, le risorse di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e le risorse di cui al comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 per le medesime finalità.
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 184.
*186.09. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Andreuzza, Bazzaro.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

  1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, le risorse di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e le risorse di cui al comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 per le medesime finalità.
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 184.
*186.016. Lorenzin, Rossi.

  Dopo l'articolo 186, inserire il seguente:

Art. 186-bis.
(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

  1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse di cui al comma 1-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, di 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e le risorse di cui al comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 per le medesime finalità.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 550 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede, quanto a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma, 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto ad euro 550 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
186.013. Giacometto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Fondo Cloud Nazionale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione di un sistema telematico nazionale ad architettura distribuita per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 29, comma 1, della presente legge.
186.06. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Fondo infrastrutture comunicazioni mobili)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione di torri per le comunicazioni mobili per la copertura delle aree non servite e facilitare la cooperazione degli operatori infrastrutturali nelle restanti zone prive di copertura.
  2. I finanziamenti possono essere utilizzati per la pianificazione, la costruzione, la messa in esercizio di nuove torri e comprende la realizzazione delle vie di accesso, il cablaggio e il collegamento all'alimentazione elettrica, i condotti con fibra non accesa.
  3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà nominare il Presidente della Regione o della Provincia Autonoma come commissario straordinario per la realizzazione delle opere nonché per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 1.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 29, comma 1.
186.05. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Fondo per la realizzazione delle reti in fibra ottica)

  1. Al fine di superare il divario digitale su tutto il territorio nazionale è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo per le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici (FTTH) con dotazione di 2,5 miliardi di euro.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 2.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 29, comma 1.
186.03. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Fondo voucher connettività)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2021, da destinare a incentivi nella forma di voucher per l'acquisto di servizi di connettività a banda ultra larga.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 1.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 29, comma 1.
186.04. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 186, inserire il seguente

Art. 186-bis.
(Rafforzamento della Digital Transformation)

  1. Per il rafforzamento degli interventi di sostegno alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione di cui ai commi da 5 a 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
186.012. Giarrizzo, Masi, Sut, Alaimo, Suriano, Scerra, Penna, Davide Aiello, D'Orso, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo, Scanu.

  Dopo l'articolo 186 aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.

  1. Al capo IX del titolo III del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

   «Art. 63-bis. – (Interventi per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese in crisi) – 1. Al fine di assicurare sostegno alle micro, piccole e medie imprese, di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi mediante un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche per la promozione dei livelli occupazionali, e di determinare la riqualificazione e il riorientamento delle risorse umane delle micro, piccole e medie imprese in crisi, tenuto conto dei progressi tecnologici e delle novità derivanti dall'adozione della robotica e dell'intelligenza digitale nei sistemi produttivi, sono promosse attività di ricerca, di qualificazione e di formazione destinate ai lavoratori delle imprese di cui al presente comma soggetti al rischio di espulsione o espulsi dai processi produttivi.
   2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca, attraverso le università e gli enti di ricerca, promuove interventi volti allo sviluppo, all'innovazione e al potenziamento delle capacità competitive del tessuto industriale rappresentato dalle micro, piccole e medie imprese definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati sulla base di progetti presentati ai sensi del decreto di cui al comma 5 mediante la sottoscrizione di contratti tra i soggetti individuati dal comma 3 e le università o enti di ricerca.
   3. Possono beneficiare delle attività e degli interventi di cui al presente articolo:

   a) le micro, piccole e medie imprese in crisi;

   b) le imprese artigiane.

   4. Le attività e gli interventi di cui al presente articolo sono volti, in particolare, al riorientamento e al recupero di competitività di strutture industriali attraverso progetti di ricerca e di formazione del personale interessato compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento da svolgere in collaborazione con le università e con gli enti pubblici di ricerca.
   5. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'ambito di applicazione, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, le caratteristiche dei progetti finanziabili, i tempi di attivazione, nonché gli strumenti di realizzazione dei progetti e di erogazione dei contributi.
   6. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono contributi a fondo perduto.
   7. Al finanziamento delle attività e degli interventi di cui al si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.»
186.015. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

ART. 187.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 118,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
187.13. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 782 milioni di euro per l'anno 2021 482 milioni di euro per l'anno 2022.
187.9. Mor, Del Barba.

  Sopprimere il comma 1.
*187.1. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sopprimere il comma 1.
*187.5. Mollicone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e installano contatori quali-quantitativi per la misurazione legale del prodotto petrolifero in entrata ed in uscita collegato al sistema informatico presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
187.4. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due anni.
*187.2. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due anni.
*187.7. Mollicone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due anni.
*187.10. Mor, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
**187.3. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
**187.6. Mollicone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

   «4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, le parole “entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare” sono sostituite con le seguenti: “entro il mese successivo alla scadenza di ciascun bimestre solare”.».
187.11. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

   «4-bis. All'articolo 25, comma 4, quarto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono sostituite con le seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2022”.».
187.12. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Le maggiori entrate derivanti dal comma 3, per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 sono destinate all'incremento del fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
187.14. Buratti.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 187, inserire il seguente:

Art. 187-bis.
(Estensione aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante)

  1. A decorrere dal 2021 le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 si applicano anche nei confronti dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea con mezzi Euro 5 o superiori.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro nel 2021 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
187.02. Del Barba.

  Dopo l'articolo 187, inserire il seguente:

Art. 187-bis.
(Bonus per le spese di manutenzione e riparazione delle autovetture, al fine di disincentivare il mercato nero delle autoriparazioni)

  1. Alle persone fisiche residenti in Italia è attribuito un credito fiscale in una unica soluzione per la detrazione delle spese di manutenzione e riparazione delle autovetture pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore ad euro 300.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa col Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'ambito di applicazione, le condizioni e le modalità per l'ottenimento del beneficio, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del beneficiario.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo nel limite di 500 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.
187.03. Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 187, aggiungere il seguente:

   «Art. 187-bis. 1. Al fine di agevolare le imprese e le famiglie che versano in stato di difficoltà economica dovuta all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19 ed evitare il dilagare della criminalità organizzata, per l'anno 2021 è incrementato di trenta milioni di euro il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, costituito presso il Ministero dell'Interno ai sensi della legge 26 febbraio 2011, n. 10 e ss.mm.ii.
   2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
187.04. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 188

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.
(Plafond Iva per gli esportatori abituali per il 2021 calcolato sul 2019 e non il 2020)

  1. Per l'anno 2021 gli esportatori abituali che hanno avuto un calo di cessioni estere nel 2020 al di sopra del 10 per cento sono autorizzate a calcolare il plafond IVA facendo riferimento alle cessioni all'estero effettuate nel solo 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 .
188.014. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Articolo 188-bis.
(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38- quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

  1. All'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

   «2-quater. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
   2-quinquies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del Direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività.
   2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

  Conseguentemente, dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Articolo 96-bis.
(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

  1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti «70 euro».
  2. La modifica di cui al precedente comma 1 si applica dal 1° luglio 2021.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con parte delle maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 188-bis della presente legge.
*188.02. Zennaro.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Articolo 188-bis.
(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

  1. All'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

   «2-quater. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
   2-quinquies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del Direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività.
   2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

  Conseguentemente, dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Articolo 96-bis.
(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

  1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti «70 euro».
  2. La modifica di cui al precedente comma 1 si applica dal 1° luglio 2021.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con parte delle maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 188-bis della presente legge.
*188.015. Mandelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Articolo 188-bis.
(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38- quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, Tax refund: regolamentazione operatori e abbassamento soglia minima di spesa)

  1. All'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

   «2-quater. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
   2-quinquies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del Direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività.
   2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Articolo 96-bis.
(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

   1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti «70 euro».

  2. La modifica di cui al precedente comma 1 si applica dal 1° luglio 2021.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede con parte delle maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 205-bis della presente legge.
188.010. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.
(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

  1. All'art. 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:
  2-quater. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
  2-quinquies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del Direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

  1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti «70 euro».
  2. La modifica di cui al precedente comma 1 si applica dal 1° luglio 2021.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con parte delle maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 209 della presente legge.
188.05. Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.
(Modifica all'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

  1. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e non sono soggette al pagamento dell'imposta di registrazione di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e agli atti e ai provvedimenti ad esse relativi.».
188.07. Flati.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.
(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.
  2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
188.06. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.
(Introduzione della Flat Tax sui redditi incrementali)

  1. Al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare quelli espressi agli articoli 3 e 53 della Costituzione, per un periodo sperimentale di due anni, è introdotta una Flat Tax al 15 per cento, in conformità ai seguenti criteri:

   a) innalzamento del tetto di fatturato per usufruire del regime forfettario;

   b) introduzione della flat tax al 15 per cento sui redditi incrementali delle persone fisiche, estendendola anche alle società di persone sottoposte a IRI;

   c) applicazione di un'aliquota IRES del 15 per cento sui redditi incrementali delle società di capitali.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione con il relativo andamento, ai fini di un monitoraggio degli effetti finanziari determinatisi a seguito dell'applicazione della flat tax di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti si provvede mediante l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del Fondo, si provvede a dare attuazione al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e quanto a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
188.018. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.
(Sviluppo di sistemi basati sull'Intelligenza artificiale per contrasto all'evasione e all'elusione fiscale)

  1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle Entrate sviluppa insieme alla Guardia di finanza un sistema basato sull'intelligenza artificiale al fine di utilizzare dati aperti e chiusi allo scopo di contrastare i fenomeni dell'evasione e dell'elusione fiscale. A tal fine, l'Agenzia procede alla selezione di quindici esperti che coadiuvino la struttura dell'Agenzia per la progettazione, redazione e testaggio del sistema individuando con le priorità l'accertamento sui grandi evasori.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce i criteri per lo sviluppo di detti sistemi di Intelligenza artificiale per il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale da parte di Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza.
  3. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni per l'anno 2021. .

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
188.08. Currò.

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.
(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

  1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.»

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
188.03. Moretto, Paita, Del Barba.

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.
(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

  1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.».
188.09. Paita, Del Barba.

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.
(Abrogazione della disciplina relativa ai versamenti delle ritenute fiscali per appalti e subappalti)

  1.L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è abrogato.
188.04. Moretto, Paita, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.
(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)

  1.Dal 1° gennaio 2021 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.
  2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
  3.Conseguentemente la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 è abrogata.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4.
188.011. Butti, Foti, Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.
(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)

  1.Dal 1° gennaio 2021 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.
  2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
  3. La lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 è abrogata.

  Conseguentemente

   all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
188.016. Polidori.

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.
(Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)

  1.L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 4 per cento.
  2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 euro.
  3. Alla tabella A parte II del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente:

    «39-bis) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 euro come risultante dall'atto di trasferimento».

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 e le parole: a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2023.
188.017. Polidori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.
(Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare

   da adibire ad abitazione principale)

  1.L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 4 per cento.
  2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 Euro.
  3. Alla tabella A parte II del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunta la seguente voce:

    «39-bis) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 euro come risultante dall'atto di trasferimento»

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4.
188.012. Mantovani, Butti, Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.
(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

  1. All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 22, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione»;

   b) il comma 22.1. è sostituito dal seguente: «22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese o REA ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n. 39 del 1989. Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati identificativi di tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione dell'immobile ed a quale titolo intervengono. In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso. In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione e indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.».
188.013. Mantovani, Butti, Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.
(Emersione dei rapporti di lavoro)

  1. Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere con le modalità di cui al comma 16 dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  4. Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario, il cui importo e le cui modalità di pagamento sono previste dal decreto interministeriale di cui al comma 4. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
188.01. Magi, Costa, Angiola, Frate.

ART. 189.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 189.

  1. In considerazione dell'entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e in attesa della definizione di una tassazione europea sui prodotti in plastica, i commi da 634 a 652 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 sono abrogati.
  2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento».
189.37. Porchietto, Nevi, Anna Lisa Baroni, Spena, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 189.
(Abrogazione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego – plastic tax)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 518,9 milioni e le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 12,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;

  Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

   2022: — 136.900.000.
189.10. Gadda, Scoma, Del Barba, Boschi, Marco Di Maio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 189.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati i commi da 634 a 658.
  2. All'onere di cui al presente articolo pari a 1.400.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
189.38. Nevi, Porchietto, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 189.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati i commi da 634 a 660.
189.16. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 189.
(Soppressione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego)

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, i commi da 634 a 658 sono abrogati.
189.20. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 189.
(Rinvio plastic tax)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 652, le parole: «dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2021».
189.18. Marco Di Maio, Del Barba.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 189.
(Rinvio sugar tax)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 676, le parole: «dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2021».
189.19. Marco Di Maio, Del Barba.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono soppressi.

   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 1.781,5 milioni per l'anno 2021, 1.536,8 milioni per l'anno 2022 e a 1.720, 7 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 208.
189.17. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono abrogati.
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 521 milioni di euro per l'anno 2021, 462 milioni di euro per l'anno 2022 e 305,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

  Conseguentemente:

   alla rubrica sostituire le parole: Imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego, rinvio e modifiche con la seguente: Abrogazione;
189.4. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 634 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI adibiti a contenere e proteggere alimenti a fini medici speciali, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: -130.000.000;
   2022: -130.000.000;
   2023: -130.000.000.
189.13. Buratti, Carnevali, Topo, Sani.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 634, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI adibiti a contenere e proteggere alimenti a fini medici speciali, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: - 400.000;
   2022: - 800.000;
   2023: - 800.000.
*189.1. Bruno Bossio.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 634, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI adibiti a contenere e proteggere alimenti a fini medici speciali, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: - 400.000;
   2022: - 800.000;
   2023: - 800.000.
*189.11. Gadda, De Filippo, Fregolent, Del Barba.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 634, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI adibiti a contenere e proteggere alimenti a fini medici speciali, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: - 400.000;
   2022: - 800.000;
   2023: - 800.000.
*189.24. Provenza.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 634, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI adibiti a contenere e proteggere alimenti a fini medici speciali, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: - 400.000;
   2022: - 800.000;
   2023: - 800.000.
*189.30. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 634, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI adibiti a contenere e proteggere alimenti a fini medici speciali, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: - 400.000;
   2022: - 800.000;
   2023: - 800.000.
*189.31. Gadda, De Filippo, Del Barba.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 634, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI adibiti a contenere e proteggere alimenti a fini medici speciali, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: - 400.000;
   2022: - 800.000;
   2023: - 800.000.
*189.15. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al comma 642, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulle bioplastiche provenienti da fonti rinnovabili».

  Conseguentemente, alla Tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: -80.000.000;
   2022: -80.000.000;
   2023: -80.000.000.
189.40. Mazzetti, Mandelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al comma 642, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulle bioplastiche provenienti da fonti rinnovabili con esclusivo riferimento a quelle impiegate per il settore alimentare».

  Conseguentemente, alla Tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: -80.000.000;
   2022: -80.000.000;
   2023: -80.000.000.
189.41. Mazzetti, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) al comma 642 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e sulle plastiche provenienti da fonti rinnovabili con esclusivo riferimento a quelle impiegate per il settore alimentare.».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
189.2. Rotta, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al comma 642 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sulle bioplastiche provenienti da fonti rinnovabili con esclusivo riferimento a quelle impiegate per il settore alimentare».
*189.8. Gavino Manca.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al comma 642 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sulle bioplastiche provenienti da fonti rinnovabili con esclusivo riferimento a quelle impiegate per il settore alimentare».
*189.12. Marattin, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

  Al comma 1, alla lettera h), capoverso comma 651, primo periodo, dopo le parole: Gazzetta ufficiale inserire le seguenti: entro il mese di maggio.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 51, dopo il comma 3-septies, è inserito il seguente:

   «3-septies.1. Per promuovere la produzione e l'utilizzo del polietilentereftalato riciclato idoneo al diretto contatto alimentare, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio di almeno 400 mq assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati che lo richiedano, l'installazione presso tali esercizi di eco-compattatori forniti dai predetti sistemi finalizzati alla raccolta selettiva di qualità e all'avvio a riciclo delle bottiglie in polietilentereftalato. Gli eco-compattatori devono garantire la tracciabilità dei flussi intercettati ai fini della produzione e dell'utilizzo del polietilentereftalato riciclato idoneo al diretto contatto alimentare. Per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di raccolta, i sistemi di cui al presente comma, stipulano un accordo con gli enti di governo del servizio rifiuti ovvero, in mancanza, con i comuni interessati dalle installazioni ai soli fini dell'obbligo della comunicazione dei dati sulle bottiglie post consumo raccolte e avviate a riciclo con gli eco-compattatori.».
189.22. Deiana.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
189.29. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 1° luglio 2021 con le seguenti: 1° luglio 2022.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 521 milioni per l'anno 2021, 462 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
189.6. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 1° luglio 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 288,1 milioni di euro per l'anno 2021.
189.14. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: dal 1° luglio 2021 con le seguenti: dal 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209 comma 1 di 282 milioni di euro per l'anno 2021.
189.33. Porchietto, Gelmini, Nevi, Spena.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: dal 1° luglio 2021 con le seguenti: dal 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
*189.3. Boschi, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: dal 1° luglio 2021 con le seguenti: dal 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
*189.34. Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: dal 1° luglio 2021 con le seguenti: dal 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
*189.39. Nevi, Porchietto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'incremento al di sopra del 70 per cento della quota percentuale di utilizzo di materie prime plastiche riciclate nei prodotti finali.».
  2-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo denominato «Fondo plastica riciclata», con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a concedere contributi alle imprese che utilizzano plastica riciclata al di sopra del 70 per cento nei prodotti finiti.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-quater, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
189.5. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Per promuovere il riciclo del polietilentereftalato (PET) e l'utilizzo del PET riciclato nella fabbricazione delle bottiglie, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 500 metri quadrati assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati, di cui facciano parte i produttori di bottiglie, l'installazione degli eco-compattatori. I macchinari di cui sopra, che sono installati e gestiti dai predetti sistemi autorizzati, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell'utilizzo del PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare.
  2-ter. I distributori di cui al comma 2-bis riconoscono incentivi economici ai consumatori che conferiscano le bottiglie post consumo negli eco-compattatori e beneficiano di un credito d'imposta di importo pari agli incentivi economici riconosciuti ai consumatori, fino ad un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun distributore, nel limite massimo complessivo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2,5 milioni di euro per ciascun o degli anni 2021 e 2022.
189.7. Rotta, Pezzopane, Muroni.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Per promuovere il riciclo del polietilentereftalato (PET) e l'utilizzo del PET riciclato nella fabbricazione delle bottiglie, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 500 metri quadrati assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati, di cui facciano parte i produttori di bottiglie, l'installazione degli eco-compattatori. I macchinari di cui sopra, che sono installati e gestiti dai predetti sistemi autorizzati, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell'utilizzo del PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare.
  2-ter. I distributori di cui al comma 2-bis riconoscono incentivi economici ai consumatori che conferiscano le bottiglie post consumo negli eco-compattatori e beneficiano di un credito d'imposta di importo pari agli incentivi economici riconosciuti ai consumatori, fino ad un importo massimo di 10 mila euro annui per ciascun distributore, nel limite massimo complessivo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
189.9. Fregolent, Del Barba.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Per promuovere il riciclo del polietilentereftalato (PET) e l'utilizzo del PET riciclato nella fabbricazione delle bottiglie, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 500 metri quadrati assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati, di cui facciano parte i produttori di bottiglie, l'installazione degli eco-compattatori. I macchinari di cui sopra, che sono installati e gestiti dai predetti sistemi autorizzati, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell'utilizzo del PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare.
  2-ter. I distributori di cui al comma 2-bis riconoscono incentivi economici ai consumatori che conferiscano le bottiglie post consumo negli eco-compattatori e beneficiano di un credito d'imposta di importo pari agli incentivi economici riconosciuti ai consumatori, fino ad un importo massimo di 10 mila euro annui per ciascun distributore, nel limite massimo complessivo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 209.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
189.32. Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è fatto obbligo che i beni e gli imballaggi in plastica contengano almeno il 30 per cento di plastiche riciclate meccanicamente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità e le deroghe anche in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie.
*189.35. Mazzetti, Labriola, Mandelli, D'Attis, Ruffino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è fatto obbligo che i beni e gli imballaggi in plastica contengano almeno il 30 per cento di plastiche riciclate meccanicamente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità e le deroghe anche in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie.
*189.36. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è fatto obbligo che i beni e gli imballaggi realizzati in plastica, contengano almeno il 30 per cento di plastiche riciclate meccanicamente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità e le deroghe anche in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie.
189.23. Deiana, Scanu.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «polietilene» ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «plastica».
189.25. Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi dell'economia circolare attraverso la diffusione e la commercializzazione dei beni usati al fine di prevenire la produzione di rifiuti, alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il n. 122), è aggiunto il seguente:

    «122-bis) prestazione di servizi e forniture apparecchiature ricondizionate o precedentemente assoggettate ad attività di preparazione per il riutilizzo, riutilizzo o recupero di cui all'articolo 183, comma 1, lettere q), r) e t) del decreto legislativo n. 152 del 2006».

  Conseguentemente, per la copertura delle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2021.
189.27. Ilaria Fontana.

  Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:

Art. 189-bis.
(Eliminazione sussidi ambientalmente dannosi)

  1. In attuazione del disposto di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi realizza la riduzione per l'anno 2021 nella misura almeno pari al 25 per cento, del 40 per cento per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento per l'anno 2024 e del 100 per cento per l'anno 2025, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.
  2. I relativi importi recuperati sono destinati ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per dar vita ad una serie di programmi nazionale di investimenti:

   a) per realizzare la transizione energetica e ridurre le emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica in modo da contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, l'utilizzo di fonti rinnovabili, accumoli e reti innovative, il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili per raggiungere entro il 2040 il 100 per cento di energia da fonti rinnovabili la riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra rispetto all'epoca preindustriale entro il 2030 e raggiungere zero emissioni nette entro il 2040;

   b) per realizzare un piano strutturale di messa in sicurezza del territorio, con politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

   c) per realizzare un grande programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

   d) per accompagnare la transizione verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia ed energia;

   e) stabilizzazione del superbonus 110 per cento, sisma bonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate, bonus verde;

   f) per realizzare la riduzione dei contributi sociali a carico delle imprese che fanno investimenti per le emissioni dei loro prodotti e servizi in modo da attenere un aumento dell'occupazione;

   g) realizzare un piano strategico nazionale sull'infanzia e l'adolescenza al tempo stesso aprire le scuole e fare comunità educante attraverso la promozione di patti educativi territoriali;

   h) per favorire la transizione verso un sistema di trasporto sostenibile e mobilità elettrica, investendo in infrastrutture per la mobilità sostenibile nelle città e per il trasporto pubblico collettivo e condiviso in modo da raggiungere l'obiettivo della completa decarbonizzazione - emissioni zero - del settore;

   i) per uno sviluppo della filiera agricola, biologica e delle buone pratiche agronomiche in modo da tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, aumentare e mantenere la qualità del territorio, la fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;

   l) per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;

   m) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.
189.04. Muroni, Palazzotto, Fusacchia, Quartapelle Procopio, Lattanzio, Magi, Fioramonti.

  Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:

Art. 189-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e riuso)

  1. All'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 73, dopo le parole: «impatto ambientale», sono aggiunte le seguenti: «dei beni e», dopo le parole: «non riciclabili derivanti da», sono aggiunte le seguenti: «da beni e», dopo le parole: «a tutte le imprese che acquistano» sono aggiunte le seguenti: «sia beni realizzati con materiale riciclato uguale o maggiore del trenta per cento sia», e le parole: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020,» sono sostituite dalle parole: «per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022,»;

   b) al comma 74, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e due milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

   c) il comma 77 è sostituito dal seguente:

   «77. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 73 a 76, si provvede quanto ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante i risparmi derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 209 della presente legge.
189.05. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

  Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:

Art. 189-bis.
(Disposizioni finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti)

  1. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi dell'economia circolare attraverso la diffusione e la commercializzazione dei beni usati al fine di prevenire la produzione di rifiuti ed estenderne la loro durata di utilizzo, alle imprese e ai privati che acquistano i beni usati così come definiti al comma 2, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
  2. Ai fini del presente articolo si intende per beni usati i beni mobili materiali non registrati, di cui all'articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, anche previa preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali applicabili ad alcune tipologie di beni.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.
  6. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, di 495 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
189.06. Ilaria Fontana, Deiana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Manzo, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 189, inserire il seguente:

Art. 89-bis.
(Disposizioni finalizzate alla promozione dei beni usati)

  1. Tenuto conto del positivo impatto sull'ambiente e sulla salute umana delle attività del settore dei beni usati e del riuso dei prodotti, nonché della sua importanza e strategicità per lo sviluppo socio-economico locale, il regime dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dell'immissione in commercio dei beni usati e dei servizi ad esso collegati è equiparato al regime dell'IVA stabilito per i rottami ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, le donazioni di beni usati, finalizzate al riutilizzo degli stessi per finalità sociali o ambientali ovvero ad attività specifiche di raccolta di fondi da parte delle organizzazioni riconosciute come enti del Terzo settore di natura non commerciale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non sono soggette al regime dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
  3. Ai fini del presente articolo si intende per beni usati i beni mobili materiali non registrati, di cui all'articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, anche previa preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali applicabili ad alcune tipologie di beni.
189.07. Ilaria Fontana.

  Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:

Art. 189-bis.
(Modifiche alla disciplina della digital tax e disposizioni urgenti per sostenere la liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».
  2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze a sostegno di misure per l'accesso al credito delle imprese.
189.08. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:

Art. 189-bis.
(Omogeneizzazione del tributo speciale per il deposito in discarica)

  1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 27 è sostituito con il seguente:

   «27. Il tributo è dovuto alle regioni. Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a:

   a) favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero di materie prime;

   b) realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;

   c) garantire la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare o volontariamente raccolti in mare e lungo i corsi d'acqua interni.

   L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.»;

   b) il comma 29 è sostituito dal seguente:

   «29. L'ammontare dell'imposta è fissato in:

   a) euro 0,02 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;

   b) in misura di euro 0,05 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto;

   c) in misura di euro 0,08 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto.

   Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

   c) al comma 32 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci»; dopo le parole: «tributo medesimo.» sono inserite le seguenti: «La sanzione è raddoppiata nel caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi.».
189.03. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 189, è aggiunto il seguente:

Art. 189-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi dal 661 al 676 sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 190.
189.01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:

Art. 189-bis.
(Modifiche all'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per le cessioni di beni di cui al comma 1 effettuate nel periodo che intercorre dalla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino all'entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è previsto un credito di imposta per l'anno 2021 pari all'IVA non detraibile. Il credito di imposta è riconosciuto nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.».

  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del comma 1 anche al fine di rispettare i limiti di spesa per l'anno 2021.
189.02. Pastorino, Stumpo.

ART. 190.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 190.
(Abrogazione della plastic tax e della sugar tax)

  1. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
  2. I commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 2.042 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.892 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.995 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rivenienti ai sensi dell'articolo 190-bis.

Art. 190-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali-Digital tax)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
190.13. Prestigiacomo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 190.
(Differimento plastic tax e sugar tax)

  1. All'articolo 1, comma 652 della legge della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».
  2. All'articolo 1 comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 2042 milioni di euro nell'anno 2021 si provvede con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti ai sensi dell'articolo 190-bis.

Art. 190-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali-Digital tax)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
190.14. Prestigiacomo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 190.

  1. All'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, sono abrogati i commi da 661 a 676.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 355 milioni di euro per l'anno 2021, di 135 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60 milioni di euro per l'anno 2023.
190.15. Nevi, Porchietto, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 190.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 661 a 676 sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 566,2 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 246 milioni.
190.3. Marattin, Del Barba, Boschi, Marco Di Maio.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 190.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati i commi da 661 a 676.
*190.6. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 190.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati i commi da 661 a 676.
*190.17. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: rinvio e.
190.8. Zolezzi, Ruggiero, D'Arrando, Mammì, Lapia, Lorefice.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1 lettera e) sostituire le parole: dal 1° luglio 2021 con le seguenti: dal 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209 comma 1 di 176 milioni di euro per l'anno 2021.
190.10. Porchietto, Gelmini, Nevi, Spena.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 1° luglio 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 175,4 milioni di euro.
190.5. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Patassini.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dal 1° luglio 2021 con le seguenti «dal 1° gennaio 2022».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti 624,6 milioni.
190.2. Marattin, Del Barba.

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: dal 1° luglio 2021 con le seguenti: dal 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209, comma 1 di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
*190.1. Boschi, Marattin, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: dal 1° luglio 2021 con le seguenti: dal 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209, comma 1 di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
*190.4. Molinari, Binelli, Andreuzza, Guidesi, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: dal 1° luglio 2021 con le seguenti: dal 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209, comma 1 di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
*190.11. Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: dal 1° luglio 2021 con le seguenti: dal 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209, comma 1 di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
*190.12. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: dal 1° luglio 2021 con le seguenti: dal 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209, comma 1 di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
*190.16. Nevi, Porchietto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 190 aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile)

  1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, ai privati nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande nonché attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1 gennaio 2021 spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale ed a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
  2. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
  3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 con le seguenti: 795 e le parole: 500 con le seguenti:495.
190.010. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 190 aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse a disposizione delle regioni di cui all'articolo 149, comma 1, lettera a), per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.
190.05. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

  Dopo l'articolo 190 aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – impieghi dei prodotti energetici – che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta alla Voce.
190.012. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

  Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Disposizioni in materia di Iva per le prestazioni veterinarie)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 18) sono inseriti i seguenti:

    «18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia non acquistati a qualsiasi titolo e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio;

    18-ter) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia»;

   b) alla tabella A, parte II, dopo il numero 41-quater) sono aggiunti i seguenti:

    «41-quinquies) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia acquistati e non detenuti a scopo di lucro.

    41-sexies) mangimi, anche medicati, utilizzati per l'alimentazione degli animali da compagnia;

    41-septies) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro. Per “integratori alimentari” si intendono prodotti che costituisco una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate».

   c) alla tabella A, parte III, n. 114, le parole: «o veterinario, compresi i prodotti omeopatici» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 80.000.000;
   2022: – 80.000.000;
   2023: – 80.000.000.
190.013. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Misure per disincentivare il consumo di tabacco riscaldato nei giovani ai sensi della legge n. 75 del 2008 di ratifica Convenzione OMS)

  1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ottanta».
*190.07. D'Attis.

  Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Misure per disincentivare il consumo di tabacco riscaldato nei giovani ai sensi della legge n. 75 del 2008 di ratifica Convenzione OMS)

  1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ottanta».
*190.011. Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Norme in materia di tabacchi, prodotti liquidi da inalazione e prodotti accessori ai tabacchi, modifica decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

  1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
190.01. Benedetti.

  Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo le parole «ricavi» sono inserite le seguenti «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «5 per cento».

  2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui comma 1 sono destinate al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.
190.04. Currò, Cancelleri, Manzo, Zanichelli, Maglione.

  Dopo l'articolo 190 è aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Imposta sui servizi digitali – proroga versamento)

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 45, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il solo 2020, i soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali effettuano il relativo versamento entro il 30 giugno 2021. Entro la medesima data è effettuata la presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.
*190.02. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 190 è aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Imposta sui servizi digitali – proroga versamento)

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 45, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il solo 2020, i soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali effettuano il relativo versamento entro il 30 giugno 2021. Entro la medesima data è effettuata la presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.
*190.06. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 190, inserire il seguente:

Art. 190-bis.
(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

  1.Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro.

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
190.08. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Vietina.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

  1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro.
*190.03. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

  1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro.
*190.09. Nevi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 191.

  Sopprimerlo.
191.2. D'Ippolito.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 191.
(Riordino riscossione dei tributi nella Regione Siciliana)

  1. Nella prospettiva di un adeguamento del regime di accertamento e riscossione dei tributi nel territorio siciliano, in attuazione dello Statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, nonché con le disposizioni per la sua attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965 la Regione siciliana nomina per un triennio un funzionario delegato all'amministrazione di Riscossione Sicilia Spa, su indicazione dell'Agenzia delle entrate - Riscossione di concerto con la regione stessa, con la missione di aggiornare il sistema informativo della società di riscossione siciliana e di renderlo compatibile, comunicante e integrato con quello di Agenzia delle entrate - Riscossione, nonché di riordinare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Per favorire tale processo di integrazione e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione è previsto un contributo in conto capitale in favore della società Riscossione Sicilia Spa di 300 milioni di euro, da erogarsi, entro 30 giorni dalla nomina del suddetto funzionario delegato, utilizzabile a coperture di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021.
  Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
191.1. Rospi.

  Al comma 1 aggiungere il seguente:

  2. Nell'operazione di subentro sono garantiti i livelli occupazionali e trovano conferma i crediti della regione siciliana la quale, nell'ambito della leale collaborazione istituzionale può accedere banche dati dello Stato in materia finanziaria e tributaria al fine di poter disporre di strumenti più efficaci e aggiornati per monitorare l'andamento del gettito dei tributi e formulare previsioni di bilancio attendibili, quanto per poter esercitare un controllo effettivo sulla quantificazione del gettito erariale di spettanza. Si applicano alla regione siciliana le previsioni dell'articolo 1, comma 548 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*191.3. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 1 aggiungere il seguente:

  2. Nell'operazione di subentro sono garantiti i livelli occupazionali e trovano conferma i crediti della regione siciliana la quale, nell'ambito della leale collaborazione istituzionale può accedere banche dati dello Stato in materia finanziaria e tributaria al fine di poter disporre di strumenti più efficaci e aggiornati per monitorare l'andamento del gettito dei tributi e formulare previsioni di bilancio attendibili, quanto per poter esercitare un controllo effettivo sulla quantificazione del gettito erariale di spettanza. Si applicano alla regione siciliana le previsioni dell'articolo 1, comma 548 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*191.4. Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Sono esclusi dai destinatari delle richieste di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni».
191.5. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 193.

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Definizione agevolata)

  1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2019 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, 11. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

   b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 3o novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma i rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
  6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
  9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

   a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

   a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

   b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.
  16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015-589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

   d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma i l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
193.014. Manzo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.

  1. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste alla data dell'8 marzo 2020, a condizione che il pagamento sia avvenuto durante l'espletamento, prima della chiusura, delle procedure d'appalto.
193.04. Pellicani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.

  1. All'articolo 35 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2021».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.000.000 di euro.
193.015. Buompane, Caso, Manzo.

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Debiti relativi alle quote latte)

  1. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-ter le parole: «15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;»;

   b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente:

   «10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni:

   a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

   b) sono revocati i pignoramenti in essere.»
193.07. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Riapertura dei termini di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

  1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2021, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme:

   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021.
  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
  6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonchè, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
  9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

   a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

   a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

   b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

   d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonchè in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  20. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2018 e 2019, entro il 31 dicembre 2028 e, per quelli fino al 31 dicembre 2020 entro il 31 dicembre 2029.».
  21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, l'integrale pagamento, entro il termine differito al 10 dicembre 2020, delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2020, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2021, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).
  22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2021 in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
  23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 10 dicembre 2020, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile.
  24. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

   a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

   b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.
193.013. Currò, Olgiati, Sut, Suriano, Saitta, Di Stasio, Scanu, Emiliozzi, Scutellà, Gabriele Lorenzoni, Sodano, Invidia, Pallini, Zanichelli, Serritella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Proroga adeguamento alle misure minime di capitale sociale per i concessionari della riscossione)

  1. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
193.010. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Disposizioni in materia di fideiussione bancaria e per i concessionari della riscossione)

  1. All'articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «o patrimonio immobiliare»;

   b) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

   «b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;»;

   c) alla lettera c), le parole: «fino a 200.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra 100.000 e 200.000 abitanti.».
193.09. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Proroga tecnica degli affidamenti concessori nelle reti distributive dei giochi pubblici)

  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1° gennaio 2021 per quelle già in proroga.
  2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell'emergenza epidemiologica.
  3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
  4. I commi 727, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
193.02. Lacarra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Disposizioni in materia di riscossione-Termine Rottamazione Ter)

  1. All'articolo 154, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
193.016. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. Le posizioni debitorie risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2020 possono essere estinte senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando, a far data dal 1° settembre 2021, nel numero massimo di 72 rate mensili consecutive di pari importo, le somme:

   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;

  2. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 alla data del 31 dicembre 2015, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che appartengono ad un nucleo familiare con valore ISEE inferiore a cinquantamila euro, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 6.
  3. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 alla data del 31 dicembre 2015, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che appartengono ad un nucleo familiare con valore ISEE inferiore a cinquantamila euro, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 6, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.
  4. Le disposizioni del comma 3 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 giugno 2021 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
  5. Ai fini del comma 2 e del comma 3, per verificare il rispetto del requisito di appartenenza ad un nucleo familiare con valore ISEE non inferiore a cinquantamila euro, si rende necessario il possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  6. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 5, i debiti di cui al comma 2 e al comma 3 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:

   a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

    1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;

    2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;

    3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;

   b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  7. Il versamento delle somme di cui al comma 6, potrà essere effettuato nel numero massimo di 24 rate mensili consecutive di pari importo, a far data dal 1° settembre 2021.
  8. La volontà di procedere alla definizione di cui ai commi da 1 a 3 deve essere manifestata all'agente della riscossione rendendo, entro il 30 giugno 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
  9. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  10. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a diecimila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione sino al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 30 giugno 2021 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
193.017. Brunetta.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Disposizioni in materia di riscossione)

  1. All'articolo 154, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
193.01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.

  1. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.
  2. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.
  3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
193.03. Pellicani.

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)

  1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «10 maggio 2021».
193.011. Licatini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Alimentazione e benessere degli animali da compagnia)

  1. Alla Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il numero 114), è aggiunto il seguente:

    «114-bis) prestazioni veterinarie»;

   b) il numero 20) è sostituito dal seguente:

    «20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/ o relative farine e/ o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto»;

   c) il numero 91) è sostituito dal seguente:

    «91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».

  2. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 236 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
193.05. Occhionero, Del Barba.

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Modifiche alla procedura di sospensione legale della riscossione)

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 538:

    1) al primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro cento»;

    2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con la notifica della cartella di pagamento»;

    3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

   b) dopo il comma 539-bis è inserito il seguente:

   «539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera f), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore.»;

   c) al comma 540, nel primo periodo, le parole: «duecentoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cento giorni».
193.012. Corda, Maniero.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Modifiche all'articolo 1, commi 807 e 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole: «fideiussione bancaria» inserire le seguenti: «o patrimonio immobiliare»;

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   «b-bis) 150.000 mila euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti»;

   c) alla lettera c), le parole: «fino a 200.000 abitanti» sono sostituite con le seguenti: «compresa tra 100.000 e 200.000 abitanti».

  2. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 giugno 2021».
193.08. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.
(Modiche dell'articolo 1, commi 807 e 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: «fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «o patrimonio immobiliare»;

   b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti.»;

   c) alla lettera c), le parole: «fino a 200.000 abitanti» sono sostituite con le seguenti: «compresa tra 100.000 e 200.000 abitanti.».

  2. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 giugno 2021».
193.06. Marattin, Marco Di Maio, Del Barba.

ART. 194.

  Sostituire l'articolo 194 con il seguente:

Art. 194.
(Soppressione lotteria dei corrispettivi e cashback)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 540è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a) del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
194.3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Delmastro Delle Vedove, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:

    1) al primo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° luglio 2023».

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a) del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
194.2. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:

    1) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2021».
*194.12. Porchietto, Squeri, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:

    1) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2021».
*194.10. D'Attis, Mandelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:

    1) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2021».
*194.11. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:

    1) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2021».
*194.8. Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 288 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, possono altresì essere stabilite condizioni e modalità attuative di cui al presente comma più favorevoli per gli under 35 in possesso della Carta Giovani Nazionale, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.».
194.4. Tuzi, Romaniello, Melicchio, Mariani, Cimino, Del Sesto, Vacca, Casa, Raffa, De Carlo, Scutellà, Invidia, Davide Aiello, Saitta, Perconti, Sodano, Gabriele Lorenzoni, Tucci, Iovino, Francesco Silvestri, Segneri, Zanichelli, Currò, Di Stasio, Manzo.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 288, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il decreto di cui al comma 289 è inoltre disposto, per l'anno 2021, un incremento del rimborso in denaro qualora gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici siano effettuati presso attività economiche che abbiano subito rilevanti perdite di fatturato a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale o territoriale. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.»;
194.13. Zardini.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  4. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e s.m.i., le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022».
  5. All'articolo 2, comma quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e s.m.i., le parole: «1 gennaio 2021» sono sostituite con le seguenti: «1 gennaio 2022».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
194.5. Grimaldi, Iorio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di supportare la transizione tecnologica delle PMI, il credito di imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici di cui all'articolo 22 del decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, può essere fruito, in alternativa, su richiesta da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, con le medesime modalità previste per i rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 3.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni a decorrere dall'anno 2021.
194.1. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere i seguenti:

Art. 194-bis.
(Recupero IVA sui crediti non riscossi)

  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti: modificazioni:

   a) al comma 2, sono soppresse le parole da: «o per mancato pagamento» fino a: «registro delle imprese»;

   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

   1) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

   2) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

   3) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.»;

   c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).»;

   d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.»;

   e) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3, 4 e 5»;

   f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

   «11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.»;

   g) al comma 12, le parole: «ai fini del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del comma 4, lettera b)».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1-bis, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

Art. 194-ter.

  1. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti: modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».

  2. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».
  3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.
*194.019. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 194, aggiungere i seguenti:

Art. 194-bis.
(Recupero IVA sui crediti non riscossi)

  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti: modificazioni:

   a) al comma 2, sono soppresse le parole da: «o per mancato pagamento» fino a: «registro delle imprese»;

   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

   1) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

   2) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

   3) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.»;

   c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).»;

   d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.»;

   e) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3, 4 e 5»;

   f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

   «11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.»;

   g) al comma 12, le parole: «ai fini del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del comma 4, lettera b)».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1-bis, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

Art. 194-ter.

  1. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti: modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».

  2. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».
  3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.
*194.011. Raduzzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 194, aggiungere i seguenti:

Art. 194-bis.
(Recupero IVA sui crediti non riscossi)

  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti: modificazioni:

   a) al comma 2, sono soppresse le parole da: «o per mancato pagamento» fino a: «registro delle imprese»;

   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

   1) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

   2) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

   3) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.»;

   c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).»;

   d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.»;

   e) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3, 4 e 5»;

   f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

   «11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.»;

   g) al comma 12, le parole: «ai fini del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del comma 4, lettera b)».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1-bis, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

Art. 194-ter.

  1. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti: modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».

  2. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».
  3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.
*194.05. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 194, aggiungere i seguenti:

Art. 194-bis.
(Recupero IVA sui crediti non riscossi)

  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti: modificazioni:

   a) al comma 2, sono soppresse le parole da: «o per mancato pagamento» fino a: «registro delle imprese»;

   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

   1) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

   2) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

   3) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.»;

   c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).»;

   d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.»;

   e) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3, 4 e 5»;

   f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

   «11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.»;

   g) al comma 12, le parole: «ai fini del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del comma 4, lettera b)».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1-bis, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

Art. 194-ter.

  1. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti: modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».

  2. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».
  3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.
*194.06. Marco Di Maio, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021» e le parole: «sino al 31 dicembre 2020 e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono soppresse.
194.01. Zennaro, De Toma.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

  1. All'articolo 1, comma 731, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021» e le parole: «e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono soppresse.
194.015. D'Attis, Mulè, Mandelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)

  1. Per attuare politiche sociali atte a contrastare gli effetti prodotti dalla crisi determinata dalla pandemia COVID-19, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è istituito un contributo di solidarietà determinato e percepito dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.
  2. Per base imponibile di tale contributo s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 1,5 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società, ad esclusione degli immobili destinati ad abitazione principale come definiti ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale unica dall'articolo 1, comma 741, lettere b) e c), della legge n. 160 del 2019.
  3. Per patrimoni mobiliari si intendono:

   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

  4. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota del 1 per cento per i patrimoni superiori a 1,5 milioni di euro.
  5. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esenti i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  6. Dall'ammontare del contributo di cui al comma 1 sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.
  7. Il contributo di cui al comma 1 è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  9. I maggiori proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente destinati al finanziamento di misure di sostegno alla protezione sociale atte a fronteggiare gli effetti dannosi prodotti dalla pandemia COVID-19.
194.017. Fornaro, Bersani, De Lorenzo, Epifani, Muroni, Palazzotto, Pastorino, Stumpo.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Istituzione di un'imposta sostitutiva sui patrimoni)

   1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche sono esentate dall'applicazione dell'imposta municipale unica e dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli.
   2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituita un'imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;

   b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;

   c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;

   d) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro.

   3. Limitatamente all'anno d'imposta 2021, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, lettera d), per una base imponibile superiore a 1 miliardo di euro l'aliquota è fissata al 3 per cento.
   4. In relazione al minor gettito derivante ai comuni dall'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti, della legge n. 232 del 2016.
   5. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
   6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definite le modalità e termini di attuazione del presente articolo.
194.028. Fratoianni, Orfini, Gribaudo, Muroni, Palazzotto, Pastorino, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Colletti.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Interventi di ristoro per le sale bingo)

  1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «sospensione dell'attività» sono aggiunte le seguenti: «per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe».
  2. Dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73 per cento del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «500 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
194.026. D'Attis, Mandelli, Squeri, Porchietto, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Interventi in materia di versamenti PREU)

  1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:

   i) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021;

   ii) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021.
194.07. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Interventi in materia di scommesse sportive)

  1. I termini di riversamento da parte dei concessionari all'erario ed all'Agenzia dogane e Monopoli di quanto dovuto per l'attività di raccolta delle scommesse sulla rete fisica in scadenza il 30 novembre 2020 sono prorogati al 31 marzo 2021. Le somme dovute sono versate con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria a quella prorogata.
194.027. D'Attis, Mandelli, Porchietto, Squeri.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Interventi in materia di scommesse sportive)

  1. I termini di riversamento da parte dei concessionari all'erario ed all'Agenzia dogane e Monopoli di quanto dovuto per l'attività di raccolta delle scommesse sulla rete fisica in scadenza il 30 novembre 2020 sono prorogati al 31 marzo 2021. Le somme dovute sono versate con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria a quella prorogata.
  2. All'onore derivante dal precedente comma, valutato in 100 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
194.016. D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021» e le parole: «e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono soppresse.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «400 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
194.025. Mandelli, Porchietto, Squeri.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Semplificazione adempimenti procedurali tassazione obbligazioni emesse all'estero)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «6. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 6, gli adempimenti di cui ai commi precedenti non si rendono comunque dovuti in relazione ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del presente decreto legislativo, nonché dai titoli di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato».

  2. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle emissioni di obbligazioni e titoli similari ivi considerati effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209, comma 1.
194.02. Buratti.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Cashback destinato ai negozi di vicinato)

  1. All'articolo 1, comma 288, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «da negozi di vicinato».
194.018. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Semplificazione adempimenti procedurali tassazione obbligazioni emesse all'estero)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «6. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 6, gli adempimenti di cui ai commi precedenti non si rendono comunque dovuti in relazione ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del presente decreto legislativo, nonché dai titoli di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.».

  2. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle emissioni di obbligazioni e titoli similari ivi considerati effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*194.03. Buratti.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Semplificazione adempimenti procedurali tassazione obbligazioni emesse all'estero)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «6. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 6, gli adempimenti di cui ai commi precedenti non si rendono comunque dovuti in relazione ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del presente decreto legislativo, nonché dai titoli di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.».

  2. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle emissioni di obbligazioni e titoli similari ivi considerati effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*194.024. D'Ettore, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale credito d'imposta spetta anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400 mila euro ed inferiori a 1 milione di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 400 mila euro.».
194.020. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportare le seguenti modifiche:

   1) al comma 1, le parole: «pari al 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «pari al 40 per cento»;

   2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400 mila euro ed inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
194.021. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale credito d'imposta spetta anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400 mila euro ed inferiori a 1 milione di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 400 mila euro.».
194.09. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Interventi per promuovere i pagamenti elettronici di importo ridotto)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni di importo inferiore a 30 euro regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o il prestatore del servizio.
194.9. Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Prelievo delle scommesse ippiche)

  1. Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall'emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al l'articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta di dette scommesse, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 34 per cento e per il «gioco a distanza» al 38 per cento, nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 25 per cento e per il «gioco a distanza» al 29 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 20 per cento e per il «gioco a distanza» al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
194.6. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157:

   1) al comma 1, le parole: «credito d'imposta» sono sostituite con le seguenti: «un'agevolazione, sotto forma di credito di imposta o di accredito diretto»;

   2) ai commi 1-bis e 2, le parole: «Il credito d'imposta» sono sostituite con le seguenti: «L'agevolazione»;

   3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. L'opzione tra credito d'imposta ed accredito diretto è esercitata dal soggetto beneficiario. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, sono definiti i termini e le modalità per l'esercizio dell'opzione di accredito diretto.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in circa 1.520 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
194.022. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157:

   a) al comma 1, le parole: «credito d'imposta» sono sostituite con le seguenti: «un'agevolazione, sotto forma di credito di imposta o di accredito diretto»;

   b) ai commi 1-bis e 2, le parole: «Il credito d'imposta» sono sostituite con le seguenti: «L'agevolazione»;

   c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. L'opzione tra credito d'imposta ed accredito diretto è esercitata dal soggetto beneficiario. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, sono definiti i termini e le modalità per l'esercizio dell'opzione di accredito diretto.».
194.014. Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «pari al 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «pari al 40 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
194.08. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Interventi per promuovere i pagamenti elettronici di importo ridotto)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni di importo inferiore a 30 euro regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o il prestatore del servizio.
*194.023. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Interventi per promuovere i pagamenti elettronici di importo ridotto)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni di importo inferiore a 30 euro regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o il prestatore del servizio.
*194.010. Guidesi, Bitonci, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «pari al 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «pari al 40 per cento»;

   b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro ed inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro.»

  2. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 124 del 2019 come modificato dal comma 1, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti ivi inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica.
194.012. Raduzzi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 195.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 3.800 con le seguenti: 2.800.
195.3. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Sopprimerlo.
195.9. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   sopprimere i commi 1 e 3;

   al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre;

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
195.5. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere i commi 1 e 3 e al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
195.11. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Sopprimere i commi 1 e 3 e al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge
195.12. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Apportare le seguenti modifiche:

   sopprimere i commi 1 e 3;

   al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.
*195.6. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modifiche:

   sopprimere i commi 1 e 3;

   al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.
*195.10. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modifiche:

   sopprimere i commi 1 e 3;

   al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.
*195.8. Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modifiche:

   sopprimere i commi 1 e 3;

   al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.
*195.2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: al 30 giugno 2021 con le seguenti: al 31 dicembre 2023;

   al comma 2, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2023.
195.7. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Cessione crediti IVA)

  1. All'articolo 122, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti IV A, muniti di visto di conformità, ovvero certificati dal revisore legale, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.
   5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
   5-quinquies. Con provvedimento delle singole Regioni e Province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative ali' esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato».
195.016. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Detrazione per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

  1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 relative alla progettazione, realizzazione e installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) ovvero del Forest Stewardship Council (FSC), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
195.03. Manzato, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Equo canone libero di solidarietà)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del DPR 22 dicembre 1986, n.917, sede di attività commerciali, turistiche, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. A tal fine le parti, entro il 31 marzo 2021, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile.
  2. Sino al 31 dicembre 2021 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 1 un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nell'anno 2022 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, né il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 360 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
195.09. Grimaldi, Iorio.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1:

    1) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «ed alle associazioni non riconosciute di cui al capo III del codice civile»;

    2) le parole: «relativo al mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai mesi da marzo a dicembre 2020.»;

    3) le parole: «nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/2, D/3 e D/8»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una riduzione del canone di locazione mensile almeno pari al credito di imposta ceduto.»;

   c) al comma 2, le parole: «non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ed» sono soppresse.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209, è ridotto per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021.
195.01. De Maria, Soverini.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

  1. All'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: «403 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «603 milioni di euro».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021.
195.07. Claudio Borghi, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Disapplicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. È disposta per l'anno 2020 la disapplicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
195.011. Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Comunicazione per spese di sanificazione e l'acquisito di DPI)

  1. Il termine per la presentazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la sanificazione degli ambienti di lavoro, l'acquisto di dispositivi di protezione e/o l'adeguamento degli ambienti di lavoro è prorogato fino alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga.
195.02. Ribolla, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Termine di cessione del credito d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. Al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «negli anni 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2023»;
  2. Al comma 1 dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
195.010. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Cessione crediti di imposte regionali e superecobonus)

  1. All'articolo 122, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali, ovvero di cui all'articolo 119, e delle Province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.
   5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
   5-quinquies. Con provvedimento delle singole Regioni e Province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato».
195.015. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Cessione crediti di imposte regionali)

  1. All'articolo 122, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali e delle Province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.
   5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
   5-quinquies. Con provvedimento delle singole Regioni e Province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica».
195.014. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale)

  1. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è disposta la riapertura del termine per l'invio del modello di «Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione», approvato con provvedimento direttoriale n. 259854 del 10 luglio 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 195-bis, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*195.017. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale)

  1. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è disposta la riapertura del termine per l'invio del modello di «Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione», approvato con provvedimento direttoriale n. 259854 del 10 luglio 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 195-bis, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*195.04. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale)

  1. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è disposta la riapertura del termine per l'invio del modello di «Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione», approvato con provvedimento direttoriale n. 259854 del 10 luglio 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 195-bis, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*195.013. Pastorino.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale)

  1. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è disposta la riapertura del termine per l'invio del modello di «Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione», approvato con provvedimento direttoriale n. 259854 del 10 luglio 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 195-bis, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*195.019. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi , Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Credito d'imposta per le strutture ricettive turistico-alberghiere)

  1. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. I soggetti beneficiari dei crediti di imposta di cui al comma 1, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, all'accreditamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica».

  2. All'articolo 79, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «anche».
195.08. Raduzzi, Sut, Masi, Terzoni, Scanu.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Risarcimento economico degli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato)

  1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500,00.
  2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
  3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione causale e dell'avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
  4. La detrazione di cui al comma 1, non si applica nei seguenti casi: a) di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; b) di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; c) di intervenuta depenalizzazione della condotta.
  5. All'onere delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di spesa di euro 12.000.000,00 nell'anno 2021 e di euro 25.000.000,00 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 5.
195.012. Costa.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Agevolazioni fiscali sui i redditi prodotti da canoni di locazione commerciale)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i canoni effettivamente percepiti dai proprietari, in virtù di contratti regolarmente registrati di locazione, locazione finanziaria o di concessione, relativi ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico od all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, per il triennio 2021-2023, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive a condizione che sia concordata e registrata una riduzione del canone, rispetto al 2020, pari almeno al 30 per cento.
  2. Con riguardo agli immobili di cui al comma precedente, per il suddetto triennio, non è altresì dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola 800 milioni con le seguenti: 300 milioni e sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2025.
195.018. Squeri, Porchietto, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

  1. All'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: «403 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «603 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
195.05. Zucconi, Caiata.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Agevolazioni fiscali sui i redditi prodotti da canoni di locazione commerciale)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i canoni effettivamente percepiti dai proprietari, in virtù di contratti regolarmente registrati di locazione, locazione finanziaria o di concessione, relativi ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico od all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, per il triennio 2021-2023, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive a condizione che sia concordata e registrata una riduzione del canone, rispetto al 2020, pari almeno al 30 per cento.
  2. Con riguardo agli immobili di cui al comma precedente, per il suddetto triennio, non è altresì dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
195.06. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Credito di imposta per i canoni di locazione ad uso abitativo)

  1. È previsto un credito d'imposta, nella misura del 60 per cento dell'importo non versato, in favore dei proprietari di immobili concessi in locazione che abbiano subito, nel 2020, una riduzione del reddito da locazione abitativa pari ad almeno il 50 per cento rispetto al canone pattuito.
195.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 196.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 3, la commissione di cui al comma 3-bis è rimborsata al contribuente entro un anno dal verbale che constata il mancato raggiungimento dell'accordo».
*196.1. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 3, la commissione di cui al comma 3-bis è rimborsata al contribuente entro un anno dal verbale che constata il mancato raggiungimento dell'accordo».
*196.2. Brunetta, Bergamini, Mulè.

  Dopo l'articolo 196, aggiungere il seguente:

Art. 196-bis.
(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a titolo di contributi previdenziali e assistenziali od a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni per soggetti economici con attività sospese)

  1. Per i soggetti tenuti a mantenere sospese le attività a seguito dei provvedimenti emanati in applicazione delle previsioni di contenimento del contagio da Covid-19 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nonché i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza fino al mese di dicembre 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 15 febbraio 2021. Detti versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
196.02. Topo, Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani.

  Dopo l'articolo 196, aggiungere il seguente:

Art. 196-bis.
(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni per soggetti economici con attività sospese)

  1. Per i soggetti tenuti a mantenere sospese le attività a seguito dei provvedimenti emanati in applicazione delle previsioni di contenimento del contagio da COVID-19 i termini dei versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza fino al mese di dicembre 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 15 febbraio 2021. Detti versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
196.01. La VI Commissione.

  Dopo l'articolo 196, aggiungere il seguente:

Art. 196-bis.
(Riduzione carico fiscale sui dividendi della S.r.l. a ristretta base sociale)

  I dividendi percepiti negli anni d'imposta 2021 e 2022 dai soci persone fisiche di S.r.l. a ristretta base sociale sono soggetti alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 10 per cento anziché del 26 per cento di cui alla legge 27.12.2907 n. 205, comma 1003.
196.06. D'Attis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 196, aggiungere il seguente:

Art. 196-bis.
(Riduzione carico fiscale sui dividendi della S.r.l. a ristretta base sociale)

  1. I dividendi percepiti negli anni d'imposta 2021 e 2022 dai soci persone fisiche di S.r.l. a ristretta base sociale sono esenti dall'imposta sul redditi.
196.05. D'Attis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 196, aggiungere il seguente:

Art. 196-bis.
(Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

  1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2021.
  2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
196.04. D'Attis.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 196, aggiungere il seguente:

Art. 196-bis.
(Definizione agevolata dei carichi e stralcio di debiti)

  1. All'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziari), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 dopo le parole: «I debiti», sono inserite le seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice civile», sono soppresse le parole: «diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione» e le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020»;

   b) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole: «31 luglio 2019», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2021», le parole: «1°agosto 2019», sono sostituite con le seguenti: «1° agosto 2021», le parole: «30 aprile 2019», sono sostituite con le seguenti: «30 aprile 2021» e le parole: «30 giugno 2019», sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2021»;

   c) al comma 2, lettera b), le parole: «diciotto» sono sostituite con le seguenti: «trentasei»; le parole: «e la seconda» e «ciascuna» sono soppresse; sostituire le parole: «scadenti rispettivamente», con «scadente», le parole: «31 luglio», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»; le parole: «e il 30 novembre 2019» sono soppresse e le parole: «2020 e2021» sono sostituite con le seguenti: «2022, 2023 e 2024»;

   d) al comma 16, lettera a), dopo le parole: «13 luglio 2015», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli riguardanti i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice civile»;

   e) al comma 23 le parole: «, la seconda il 30 novembre 2019» sono soppresse e le parole: «2020 e 2021», sono sostituite con le seguenti: «2021, 2022 e 2023»;

   f) al comma 24 le parole: «2019», sono sostituite con le seguenti: «2022».
196.07. Nevi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 196, aggiungere il seguente:

Art. 196-bis.
(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16 giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
196.03. Spena.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 197.

  Al comma 2, sostituire le parole: dal 1°gennaio 2022, con le parole: dal 1°gennaio 2021.
197.8. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo del 05 agosto 2015, n. 127 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

   «3-quater. I soggetti passivi di cui al comma 3 possono optare per il regime di trasparenza digitale, assicurando la condivisione, con l'Agenzia delle entrate, mediante l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, di libri, scritture contabili e documenti, previsti dagli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi inclusi i prospetti di raccordo tra i dati contabili e le dichiarazioni fiscali, nonché la documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Al termine del triennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. I soggetti passivi di cui al comma 3 possono affidare la gestione per loro conto della condivisione di cui ai periodi precedenti del presente comma ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.»;

   b) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

   «le nuove modalità semplificate di controlli a distanza previsti dal presente comma possono prevedere l'utilizzo delle piattaforme digitali previste nel comma 3-quater, anche nei confronti di contribuenti che non abbiano esercitato l'opzione per il regime di trasparenza digitale»;

   c) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

   «5-quater. Per i contribuenti che esercitano l'opzione per il regime di trasparenza digitale, l'amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevalentemente attraverso le modalità semplificate di controlli a distanza di cui al comma 5, mediante l'utilizzo delle piattaforme digitali previste nel comma 3-quater. Nei confronti dei contribuenti di cui al periodo precedente, i poteri degli uffici di cui agli articoli 32, comma 1, numeri 2), 3) e 4) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e 51, secondo comma, numeri 2), 3) e 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 devono contenere specifica motivazione in merito alle ragioni per cui i dati, notizie e chiarimenti richiesti non sono ritraibili da quelli condivisi mediante l'utilizzo delle piattaforme previste dal comma 3-quater; l'accesso nei locali di cui all'articolo 52, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i contribuenti di cui al periodo precedente, è in ogni caso subordinato alle indicazione delle specifiche ragioni che lo rendono necessario nonostante i dati e le informazioni condivise mediante l'utilizzo delle piattaforme previste dal comma 3-quater e previa autorizzazione del Direttore Centrale Grandi Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate o del Direttore Regionale della medesima, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del Comandante Regionale. Sono in ogni caso fatti salvi i poteri di controllo esercitati dall'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle interlocuzioni costanti e preventive su elementi di fatto, previste per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo, di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.»;

   d) dopo il comma 5-quater è aggiunto il seguente:

   «5-quinquies. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni e i dati resi disponibili attraverso le piattaforme digitali dedicate di cui al comma 3-quater o, altrimenti raccolte, anche al fine di sviluppare tecniche di analisi del rischio e di selezione basate sulle più moderne tecnologie di analisi di big data, relazionando annualmente al Ministro dell'Economia e delle finanze. I dati sono altresì utilizzati a fini statistici e di stima del grado di adempimento degli obblighi fiscali.»;

   e) dopo il comma 6-quater è inserito il seguente:

   «6-quinquies. Le piattaforme digitali di cui al comma 3-quater, anche ai fini dell'utilizzo nei controlli a distanza previsti dal comma 5, sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce, in coerenza con gli Standard Audit File for Tax elaborati a livello internazionale, le modalità tecniche alternative di tenuta dei dati e delle informazioni contenuti nei libri scritture e documenti richiamati nel comma 3-quater, per la relativa condivisione mediante le piattaforme digitali.»;

   f) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.
(Incentivi alla trasparenza digitale)

   1. Per i contribuenti che esercitano l'opzione per il regime di trasparenza digitale, si applicano le seguenti disposizioni:

   a. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. Il termine di decadenza di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotto di un anno.

   b) I contribuenti possono interpellare l'amministrazione, in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, ricorrendo alla procedura abbreviata di interpello preventivo, prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

   c) I rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono eseguiti, in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c), d) ed e).

   d) Le sanzioni amministrative in materia tributaria non si applicano se collegate a tributi dovuti per effetto di rettifiche basate su dati, informazioni e documenti condivisi tramite le piattaforme digitali di cui al comma 3-quater, operate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre, n. 633. In ipotesi diverse da quelle di cui al precedente periodo, le sanzioni amministrative in materia tributaria sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale e la relativa riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento.».
197.7. Del Barba.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021»;

   b) dopo le parole: «1 milione di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.115 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 giugno 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.115 milioni per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
197.48. Raduzzi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «detergenti disinfettanti per mani,» sono sostituite dalle seguenti: «disinfettanti per mani,»;

   b) al comma 2 dopo le parole: «le cessioni di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e le cessioni degli igienizzanti idroalcolici per mani e dei saponi cosmetici per mani.».
*197.52. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «detergenti disinfettanti per mani,» sono sostituite dalle seguenti: «disinfettanti per mani,»;

   b) al comma 2 dopo le parole: «le cessioni di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e le cessioni degli igienizzanti idroalcolici per mani e dei saponi cosmetici per mani.».
*197.31. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2020 e 2021»;

   b) dopo le parole: «1 milione di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.500 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.
197.30. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021»;

   b) dopo le parole: «1 milione di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.
*197.63. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021»;

   b) dopo le parole: «1 milione di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.
*197.34. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. L'articolo 17-ter è abrogato;

   2. All'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  6-ter. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
197.36. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, dopo la parola «sottoscritta» inserire «mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico»;

   b) all'articolo 1, comma 3, eliminare «La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate»;

   c) all'articolo 1, comma 5, dopo la parola: «sottoscritta» inserire: «mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico»;

   d) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: «dichiarazione» inserire: «, da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal contribuente e dai soggetti di cui ai commi 2-bis e 3,»;

   e) all'articolo 1, comma 6-bis, dopo la parola: «dichiarazione» inserire: «, da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

   f) all'articolo 3, comma 9, dopo la parola «dichiarazione» inserire: «debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

   g) all'articolo 4, comma 3-bis, dopo la parola: «articolo,» inserire: «debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

   h) all'articolo 4, comma 6-quinquies, dopo la parola: «commi 2-bis e 3,» inserire: «previa sottoscrizione da parte del sostituto d'imposta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

  6-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «sottoscritta» inserire: «mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

   b) all'articolo 14, comma 4, dopo la parola «sottoscritta» inserire «mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

   c) all'articolo 15, comma 4, dopo la parola «sottoscrizione» inserire «da apporsi mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
197.29. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1-bis, le parole: «sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica»;

   2. al comma 1-ter, le parole «2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «4,10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «797,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 497,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».
197.49. Tombolato, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
197.35. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) l'articolo 17-ter è abrogato;

   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  6-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.6-quinquies. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.11. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

   «6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) l'articolo 17-ter è abrogato;

   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole “, nonché a norma dell'articolo 17-ter” sono soppresse.

  6-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.».
*197.2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

   «6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) l'articolo 17-ter è abrogato;

   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole “, nonché a norma dell'articolo 17-ter” sono soppresse.

  6-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.».
*197.54. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

   «6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) l'articolo 17-ter è abrogato;

   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole “, nonché a norma dell'articolo 17-ter” sono soppresse.

  6-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.».
*197.41. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

   «6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) l'articolo 17-ter è abrogato;

   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole “, nonché a norma dell'articolo 17-ter” sono soppresse.

  6-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.».
*197.33. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
197.12. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
*197.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
*197.53. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
*197.40. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
*197.32. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
*197.5. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
*197.57. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
*197.44. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiunger il seguente:

  6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è soppresso.
197.13. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 35, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle organizzazioni di volontariato»;

   b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quando almeno due terzi degli associati siano persone fisiche».
197.25. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera a), le parole: «110.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 euro»;

   b) al comma 2, lettera b), le parole: «220.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000.000 euro»;

   c) al comma 2, lettera c), le parole: «5 unità» sono sostituite dalle seguenti: «15 unità»;

   d) al comma 6, gli ultimi due periodi, sono sostituiti dal seguente: «Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.»;

   e) al comma 7, le parole: «dall'organo di controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dai sindaci».
197.21. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 32, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2-bis. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quando almeno due terzi degli associati siano persone fisiche.
197.23. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

   «c-bis) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione, fino a un totale massimo di 20.000 euro».

  Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
197.27. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 94, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole da: «disconosce la spettanza» fino a: «. L'ufficio», sono sostituite dalle seguenti: «informa l'organismo territoriale di controllo per gli opportuni provvedimenti. L'organismo»;

   b) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «L'OTC»;

   c) al comma 2, le parole: «L'Amministrazione finanziaria», sono sostituite dalle seguenti: «L'OTC competente».
197.28. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «1.100.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 euro»;

   b) alla lettera b), le parole: «2.200.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «25.000.000 euro»;

   c) alla lettera c), le parole: «12 unità» sono sostituite dalle seguenti: «50 unità».
197.22. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica sono soppresse».
197.14. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani, Muroni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: «superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiori rispettivamente a sei milioni e a 1 milione di euro».
197.17. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: «organizzazioni di volontariato,» sono inserite le seguenti: «nonché alle associazioni di promozione sociale,».
197.26. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: «del codice civile,» sono inserite le seguenti: «nonché di quelli che non siano associati dell'associazione stessa e che prestano a favore degli associati servizi che esulano dalle funzioni istituzionali,».
197.24. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «superiori ad 1 milione di euro», sono sostituite dalle seguenti: «superiori a 25 milioni di euro».
197.19. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «a 220.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 5.000.000,00 euro».
197.18. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

   «6-bis.1. In deroga ai commi 2 e 3, ai componenti degli organi sociali delle associazioni del Terzo settore, che non siano associati dell'associazione stessa, può essere attribuito un compenso per prestazioni a favore degli associati che esulano dalle funzioni istituzionali svolte».
197.20. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 75-bis, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Sono esclusi dai destinatari delle richieste di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni».
197.61. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.» sono soppresse.
197.6. Pellicani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
197.37. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 3 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è soppresso.
197.38. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni.
*197.16. Buratti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni.
*197.58. Bergamini, Baldini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

  6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) l'articolo 17-ter è abrogato;

   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  6-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
197.15. Frate.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  All'articolo 197, dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni.
197.50. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n.600/73;».
197.65. Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I termini di trasmissione al sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n° 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n° 326 e dal decreto del Presedente del consiglio dei ministri 26 marzo 2008 di tutti i documenti fiscali relativi a spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all'articolo 1 comma 680 della legge di bilancio 2018. Per l'anno 2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati trasmettono entro la fine del trimestre successivo alla data del documento fiscale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.
197.10. Potenti.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 32-quater del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate e gli altri obblighi di cui all'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998 n. 322 sono adempiuti dai rispettivi sostituti di imposta sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice».
197.60. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
*197.3. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
*197.55. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
*197.45. Cestari, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
*197.42. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».
  6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
197.47. Gava, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 3 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è soppresso.
*197.56. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è soppresso.
*197.4. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è soppresso.
*197.46. Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è soppresso.
*197.43. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 8, comma 5, punto 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50 mila euro.”».
197.59. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Disposizioni in materia di crediti IVA in procedura concorsuale)

  1. In considerazione della grave situazione di crisi economica, per il quinquennio 2020-2025, in caso di procedura concorsuale o esecutiva, ovvero nelle more di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, il credito IVA certo, liquido ed esigibile può essere compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2. Ai fini del riconoscimento del credito di cui al comma 1, il soggetto passivo del credito IVA è tenuto a corrispondere apposita documentazione contabile al curatore o al commissario liquidatore, il quale certifica le somme di debito per la successiva compensazione.
  3. Entro 30 giorni successivi alla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, si procede alla revisione della procedura di ammissione al passivo per:

   a) i crediti non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio;

   b) i crediti sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti di cui il curatore abbia richiesto l'assistenza.
197.014. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa e di destinazione di una quota del gettito dell'imposta sul reddito delle società alle regioni)

  1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247, è abrogato.
  2. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
  3. Ferma restando la disciplina statale in materia di imposta sul reddito delle società (IRES), una quota parte, pari all'8,7 per cento, del gettito della stessa imposta è destinata alle regioni. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti all'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'Ires dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili dell'Ires. Nei limiti stabiliti dalle leggi statali, esse possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni dall'Ires, nonché introdurre speciali agevolazioni per quanto concerne la stessa imposta.
  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
  5. Le disposizioni del comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.400 milioni di euro per l'anno 2021 e in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.015. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

  1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2021, 2022 e 2023, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.
  2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
197.011. Bitonci, Garavaglia, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Boniardi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Esenzione imposta di registro alloggi residenziali sociali)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è sospesa l'applicazione dell'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro (TUR) per i contratti di locazione di unità immobiliare adibita ad uso residenziale con funzione di interesse generale, così come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.029. Cecchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Modifiche al codice civile in materia di donazioni)

  1. All'articolo 561, comma primo, del codice civile, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «n. 8 dell'articolo 2652», sono aggiunte le seguenti: «e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione».
  2. All'articolo 563 del codice civile, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

   «Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario.».

  3. All'articolo 2652 del codice civile, all'inizio del secondo periodo del n. 8, sono aggiunte le seguenti parole: «Salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'articolo 563,».
  4. All'articolo 2655 del codice civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

   «Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 codice civile,».

  5. All'articolo 769 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

   «Decorsi 20 anni dalla conclusione del contratto, la donazione diviene irrevocabile.».

  6. All'articolo 804 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

   «L'azione non può essere proposta decorsi 20 anni dalla donazione.».

  7. Ai contratti di donazione si applica, a decorrere dall'anno 2021, un'ulteriore imposta di bollo pari a euro 50.
197.041. Claudio Borghi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Definizione agevolata per redditi d'impresa)

  1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei debiti tributari relativi a redditi d'impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.
  2. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  3. Possono usufruire della definizione agevolata per i redditi di impresa, di cui al presente articolo, mediante versamento della somma dovuta secondo le modalità indicate al comma 5, i soggetti titolari di tali redditi che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
  4. La situazione di difficoltà economica di cui al comma 3 sussiste quando l'indice di liquidità dell'impresa al 31 dicembre 2018, calcolato come risultante del rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e il passivo a breve termine, è inferiore a 0,8.
  5. Il versamento delle somme determinate ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, o in cinque rate nelle misure e nei termini seguenti:

   a) il 35 per cento entro il 30 novembre 2021;

   b) il 20 per cento entro il 31 marzo 2022;

   c) il 15 per cento entro il 30 luglio 2022;

   d) il 15 per cento entro il 31 marzo 2023;

   e) il 15 per cento entro il 30 luglio 2023.

  6. Al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto titolare di reddito d'impresa presenta una o più dichiarazioni con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 5, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  8. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  9. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con il Corpo della guardia di finanza, controlla la veridicità dei dati dichiarati in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.
  10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.
  11. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
197.08. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Cecchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Esenzione imposta di bollo locazioni alloggi sociali)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è prevista l'esenzione del pagamento della marca da bollo per fatture, ovvero ricevute fiscali emesse dal soggetto attivo dell'operazione ai fini di quietanza di pagamento per contratti di locazione di unità immobiliare adibite ad uso residenziale con funzione di interesse generale, così come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.030. Cecchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

   b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità ai modelli che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il pagamento in unica soluzione o rateale, indicando in quest'ultimo caso il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2, lettera b).
  6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
  9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in corso alla data di presentazione;

   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   g) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

   a) nella forma della domiciliazione bancaria mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

   a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

   a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il quale l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

   b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  15. Nei casi di versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, e non sono dovuti interessi.
  16. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

   d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
  21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
197.07. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Minardo.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti.».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.028. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Esenzione versamenti delle imposte sui redditi per proprietari non percipienti canone di locazione)

  1. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 gennaio 2022, i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è concessa l'esenzione del versamento a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.013. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Rixi, Vanessa Cattoi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Fondo ristoro in favore dei proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo per canone non riscosso)

  1. Ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.
  2. È costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2020 denominato «Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi», finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta.
  3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
197.012. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Rixi, Bianchi, Piastra, Turri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Minardo.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2021, un'indennità di 5 mila euro per ciascuna procedura sospesa.
  2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.018. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Canoni non percepiti al reddito del locatore)

  1. In considerazione della grave situazione di crisi economica, per il triennio 2020-2023, i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione sia di immobili ad uso abitativo che di immobili ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.
  2. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte già versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
197.017. Bianchi, Rixi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Guidesi, Piastra.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Canoni non riscossi)

  1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
197.020. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Canoni non riscossi)

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono soppresse.
197.019. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Esenzione IMU aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.027. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Immobili non utilizzati)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.023. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Imu immobili commerciali non locati da almeno due anni)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020 e per l'anno 2021 non è dovuta per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.025. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 e D/8)

  1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per quelli stipulati in anni precedenti e alle loro proroghe, ed anche se aventi ad oggetto unità immobiliari classificate in D/8 purché siano destinate all'esercizio di attività ricomprese nella categoria catastale C/1.
  2. L'aliquota è ridotta al 10 per cento qualora il canone di locazione venga ridotto di almeno il 30 per cento per un intero triennio a partire dal mese di gennaio 2021 o in data precedente, ma successiva al 28 febbraio 2020 e per il medesimo periodo.
  3. L'opzione per la cedolare secca è effettuata nella prima dichiarazione dei redditi utile.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 300 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
197.010. Gusmeroli, Garavaglia, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Vanessa Cattoi, Boniardi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento «F23», è utilizzato il modello di versamento «F24».
  2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
197.051. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Stabilizzazione cedolare secca negozi)

  1. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dall'anno 2021».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.022. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Esenzione dal pagamento dell'IMU immobili inagibili o inabitabili)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;

   b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:

   «g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.024. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono eliminate.
197.026. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)

  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, inserire il seguente comma:

   «6-septies. L'Agenzia delle entrate rende disponibile ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, appositamente delegati, i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.».
197.02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2021 e in 174 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.021. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Aliquote applicabili per la neo-costruzione di un agriturismo)

  1. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto un nuovo numero 128):

    «128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari abitativi ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori agricoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) e d) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella.».
197.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

  1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
  2. Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

   a) i termini per la presentazione al pagamento;

   b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

   c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;

   d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

  3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 1° settembre 2020 fino al 31 luglio 2021 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
197.016. Furgiuele, Andreuzza.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

   «Art. 17.1. – (Acquisti on-line) – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi on line sia come commercio elettronico diretto che indiretto, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.
   2. Gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio on-line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
   3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on-line deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato servizi o campagne pubblicitarie on-line esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare la partita IVA del beneficiario.
   4. Il presente articolo è abrogato al momento della entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.».
197.048. Pastorino, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Epifani, Cancelleri, Martinciglio, Serritella, Spadoni, Corda.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Proroga dei termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
197.061. Rossello.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Proroga scadenza versamento acconti)

  1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei primi dieci mesi dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
197.045. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Riduzione aliquota IVA somministrazione consumazioni discoteche e sale da ballo)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) all'articolo 74-quater, il comma 6-bis, è soppresso;

    2) alla Tabella A, parte III, numero 121), aggiunger e in fine il seguente: «Somministrazione nelle discoteche e sale da ballo».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.044. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197 aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.

  1. Salvo prova contraria, anche indipendentemente dalla sussistenza di qualunque consistenza fisica nel territorio dello Stato, sussiste una significativa e continuativa presenza economica nel territorio stesso, ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in presenza delle condizioni di cui al comma 2 del presente e in relazione alle attività di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Il comma 1 del presente articolo si applica nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, hanno realizzato congiuntamente:

   a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750 milioni;

   b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500 milioni.

  3. Ai fini della corretta applicazione della presente disposizione è possibile, tramite presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, procedere alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione virtuale situata delle imprese digitali nel territorio dello Stato nonché alla preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del reddito alla stessa attribuibile.
  4. L'amministrazione risponde alle istanze di cui al comma 3 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.
197.049. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

  1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50 mila euro.».
197.031. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Agevolazioni in materia di detrazione IVA)

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo l'articolo 19, comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Indipendentemente dalle condizioni di cui al comma precedente il diritto alla detrazione sorge nel mese di dicembre per le fatture emesse entro il 31 dicembre dell'anno corrente anche se ricevute dal cliente nel mese di gennaio dell'anno successivo.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.
197.047. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Cause di esclusione dagli ISA)

  1. È causa di esclusione, per il solo anno fiscale 2020, dal regime degli indici sintetici di affidabilità, Isa, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018, aver subito la sospensione o la chiusura dell'attività economica in ossequio a disposizioni concernenti misure di contrasto alla pandemia da COVID-19.
197.03. Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.

  1. È causa di esclusione dagli indici sintetici di affidabilità, Isa, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018, aver subito la sospensione o la chiusura dell'attività economica in ossequio a disposizioni concernenti misure di contrasto alla pandemia da COVID-19.
197.059. Brunetta.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Dazi doganali)

  1. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove l'istituzione di un Tavolo di confronto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di proporre alla Commissione ed al Consiglio dell'Unione europea l'adozione di un regolamento per l'introduzione di dazi sui prodotti importati da Stati dove siano state accertate violazioni sistematiche e gravi di diritti umani, dei diritti dei lavoratori, dei diritti di minori e donne e non siano rispettati i parametri internazionali per la lotta alle alterazioni climatiche.
197.037. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistemica)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».
  2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e il successivo, non trovano applicazione le disposizioni, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*197.055. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistemica)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».
  2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e il successivo, non trovano applicazione le disposizioni, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*197.052. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Riduzione Iva nei settori del turismo e ristorazione)

  1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 in via sperimentale l'aliquota del 10 per cento di cui al n. 120 e 121 della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta al 5 per cento.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata Tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
197.054. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita una Commissione di studio con il compito di proporre, entro il 30 settembre 2021, l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema normativo tributario vigente, con lo scopo anche di predisporre un unico Codice tributario.
197.050. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Regime agevolato studi professionali)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, gli studi associati, ovvero le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro possono applicare un'imposta sostitutiva con regime agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
  2.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e a 900 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge;

   b) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   c) quanto a 900 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
197.06. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Patassini.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili per i pagamenti tra privati)

  1. I crediti d'imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compresi i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio, possono essere utilizzati per i pagamenti tra privati.
  2. Ai fini dei pagamenti di cui al comma 1 il credito d'imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.
  3. Il modello di versamento F24 di cui al comma 2, di tipo compensativo e dotato di spazio per l'apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. I crediti d'imposta rappresentati dal modello di versamento F24 di cui ai commi 2 e 3 possono essere impiegati per i pagamenti ai sensi del comma 1 finché non siano utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente.
197.04. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Boniardi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Regime fiscale delle autovetture aziendali)

  1. L'articolo 1, comma 633, della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, si interpreta nel senso che l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, resta ferma per le autovetture immatricolate prima del 1° luglio 2020, sebbene concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dopo il 30 giugno 2020.
*197.062. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Regime fiscale delle autovetture aziendali)

  1. L'articolo 1, comma 633, della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, si interpreta nel senso che l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, resta ferma per le autovetture immatricolate prima del 1° luglio 2020, sebbene concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dopo il 30 giugno 2020.
*197.035. Pastorino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Regime fiscale delle autovetture aziendali)

  1. L'articolo 1, comma 633, della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, si interpreta nel senso che l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, resta ferma per le autovetture immatricolate prima del 1° luglio 2020, sebbene concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dopo il 30 giugno 2020.
*197.039. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Abolizione dello split payment)

  1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è soppresso.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 3,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 145.
197.038. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Obblighi dei sostituti di imposta)

  1. All'articolo 32-quater del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate e gli altri obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, sono adempiuti dai rispettivi sostituti di imposta sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.».
197.036. Pastorino.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Aumento del limite alla compensazione dei crediti tributari)

  1. Per il periodo di imposta 2021, il limite di cui all'articolo 17, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è applicabile nella misura di 50 mila euro annui.
197.053. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Giacomoni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiunger il seguente:

Art. 197-bis.
(Aumento del limite alla compensazione dei crediti tributari)

  1. Per il periodo di imposta 2020, il limite di cui all'articolo 17, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è applicabile nella misura di 50 mila euro annui.
197.046. Guidesi, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Modifiche all'articolo 54 del TUIR)

  1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti:

   «1-quinquies. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimento nelle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 della clientela e di altri elementi materiali o immateriali riferibili all'attività artistica o professionale, sono valutate ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto contabile formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
   1-sexies. I compensi maturati nei confronti della clientela sino alla data di efficacia del conferimento di cui al comma precedente e conferiti alla società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge del 12 novembre 2011, n. 183 sono assoggettati a tassazione in capo al conferente nel periodo di imposta del conferimento anche se non ancora percepiti.».

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
197.033. Dal Moro.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Facilitazioni per l'accesso al credito e la cessione dei crediti)

  1. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67, comma 1, n. 1), del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
197.040. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Patassini.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.

  1. All'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: «I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322» sono inserite le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.».
197.058. Brunetta.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Semplificazioni fiscali–Disapplicazione temporanea degli Indici sintetici di affidabilità)

  1. Per i periodi d'imposta aventi inizio o termine nell'anno 2020 lo stato di emergenza nazionale, inizialmente decretato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, è considerato, su specifica opzione del contribuente, condizione di non normale svolgimento dell'attività ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50; per i suddetti periodi di imposta, ancorché non valorizzati ai fini degli indici sintetici di affidabilità introdotti con l'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 come modificato dalla legge 01 dicembre 2016 n. 225-Allegato, si applicano le lettere c) e d) dell'articolo 11, del decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50, inerenti all'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative e all'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
197.063. Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

  1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.
197.034. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese)

  1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica mondiale che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel primo semestre 2020 pari o superiore al 20 per cento, rispetto al corrispondente semestre del periodo di imposta precedente, ovvero, in alternativa del 15 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al precedente periodo d'imposta, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, consentono il versamento delle stesse somme cumulate, in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria.

   Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2020 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme oggetto di comunicazione i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

  2. Le somme di cui al precedente comma includono anche gli avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.
  3. La Procedura speciale di cui al presente articolo, si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap, e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge. Rientrano nella procedura, anche le somme dovute per le liquidazioni periodiche Iva, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020.
197.057. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Proroga del termine per il pagamento delle rate per la rottamazione-ter)

  1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «10 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021.».
197.056. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

  1. Per l'anno 2021, i contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per gli anni 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.032. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, è prevista la facoltà, per gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale «periodo di non normale svolgimento dell'attività» ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto legge. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
197.05. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Dara.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Proroga imposta sugli intrattenimenti)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni è sospesa fino al 31 dicembre 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.042. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi delle imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)

  1. L'aliquota IVA prevista dalla Tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, punto 3) è ridotta al 10 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.043. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)

  1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali scadenti al 31 gennaio 2021 delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
197.09. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Cecchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Disposizione in materia di IRAP)

  1. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 dicembre 2023 è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni in favore dei soggetti di cui al comma 2.
  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è attribuito a tutti i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997 indipendentemente dal valore della produzione realizzato ad accezione delle pubbliche amministrazioni.
  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:

   a) quanto a 2.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

   b) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   c) quanto a 7.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
197.064. Bitonci, Garavaglia, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.

  1. Il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
197.060. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 198.

  Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.
(Tassa concessione governativa Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia)

  1. Al fine di sostenere i cacciatori interessati dalle misure restrittive, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19» caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 5 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dovuta per la Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, se già versata viene restituita in proporzione alle giornate di caccia non svolte a seguito delle suddette ordinanze.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
198.05. Marchetti, Caparvi.

  Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.
(Compensazione IVA carni bovine e suine)

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, in misura non superiore al 10 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati, in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
198.02. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.
(Tassa concessione governativa Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia)

  1. Al fine di sostenere i cacciatori interessati dalle misure restrittive, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19» caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, per l'anno 2021 la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 5 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dovuta per la Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, è ridotta da 168 euro a 90 euro a titolo di risarcimento delle giornate di caccia non effettuate nell'anno 2020 a seguito delle suddette misure restrittive.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
198.04. Marchetti, Caparvi.

  Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.
(Semplificazione in materia di licenze di pesca)

  1. All'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la tassa sulle concessioni governative relativa alle licenze per la pesca professionale marittima, sono aggiunte, in fine, le seguenti note:
  1-bis. La tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
  1-ter. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.
  1-quater. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o impresa di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o impresa di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui alla nota 1-ter all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, introdotta dal comma 1 del presente articolo, che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i relativi termini.
  3. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
198.08. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.
(Esclusione della tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)

  1. Gli abbonamenti alle radioaudizioni e alle diffusioni televisive relativi ad apparecchi installati a bordo di navi adibite all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
198.07. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.
(Esonero da fatturazione elettronica per i piccoli imprenditori ittici)

  1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole da: «...54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» aggiungere le seguenti: «, nonché gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, aventi un fatturato netto annuale inferiore ai 10.000 euro.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
198.06. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.

  1. Dopo la lettera d) dell'articolo 154 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, è inserita la seguente:

   «d-bis) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

   “3-ter. Alle nuove dilazioni accordate ai sensi del comma 3-bis non si applica il disposto di cui all'articolo 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602. Il nuovo piano di dilazione può essere accordato per tutte le rate scadute alla stessa data se la richiesta del contribuente è presentata entro il 31 dicembre 2020. A tal fine l'agente per la riscossione notifica il nuovo piano di dilazione per la durata massima di 72 rate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di nuova rateazione.”».
198.01. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.
(Imposta di registro relativa alle cessioni di terreni con valore di acquisto rideterminato ai sensi della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni)

  1. All'articolo 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 6 con il seguente:

   «6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi».
198.09. D'Attis.

ART. 199.

  Al comma 1, dopo la lettera:

   a) alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al, comma 1, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) al comma 6-quinquies, le parole: «Negli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019, 2020 e 2021» e le parole: «195,5 milioni per l'anno 2020» con le seguenti: «195,5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
199.7. Marco Di Maio.

  Al comma 3, lettera a), capoverso 2-quinquies., sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 50.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
199.2. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 3, lettera a), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 50.
*199.6. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, lettera a), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 50.
*199.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 3, lettera a), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 50.
*199.10. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Al comma 3, lettera a), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 50.
*199.9. Frassini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Paternoster.

  Al comma 3, lettera a), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 50.
*199.8. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  7. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, la parola: «esclusivamente» è soppressa.
**199.3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente

  7. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, la parola: «esclusivamente» è soppressa.
**199.5. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  7. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, la parola: «esclusivamente» è soppressa.
**199.4. Topo.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  7. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, la parola: «esclusivamente» è soppressa.
**199.11. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 199 è inserito il seguente:

Art. 199-bis.
(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

  1. All'articolo 48, comma 16, della del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
199.09. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

  1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.
  3. Agli oneri di cui alla lettera i) del presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
199.05. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

  1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

  Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
*199.02. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

  1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

  Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
*199.03. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

  1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.
**199.04. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

  1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.
**199.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

  1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.
**199.06. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavo-ratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

  1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
199.07. Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

  1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

  Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 209 sono ridotti di 5 milioni di euro.
199.08. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Polidori.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis
(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

  1. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2019, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
199.010. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 199, è aggiunto il seguente:

Art. 199-bis.
(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

  1. All'articolo 48 comma 16 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
199.011. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

ART. 200.

  Sopprimerlo.
*200.4. Currò, Manzo.

  Sopprimerlo.
*200.1. Ribolla, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Sopprimerlo.
*200.6. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Sopprimerlo.
*200.5. Olgiati, Manzo.

  Sopprimerlo.
*200.3. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Misure per favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione)

  1. Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per l'intera durata del contratto di locazione passiva esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
200.04. Martina, Carnevali, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Misure per la riqualificazione del Lido di Venezia)

  1. Al fine di riqualificare il Lido di Venezia, le aree e le costruzioni appartenenti al demanio marittimo ricomprese nella zona denominata «ex Padiglione Rossi», site nel Comune di Venezia, identificate al catasto terreni del medesimo comune, sezione A, foglio 24, particelle 172, 173, 234, 282 e 292, e al catasto fabbricati al foglio 24, particella 282 subalterni 1 e 2, sono sdemanializzate e trasferite in proprietà, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile del Comune di Venezia per essere destinate a progetti di riqualificazione e valorizzazione, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale e europea in materia. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti di concessione in essere che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono convertiti in diritti d'uso in favore dei concessionari per tutta la durata residua della concessione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Agenzia del demanio, provvede agli atti conseguenziali e a ridelimitare le aree che restano appartenenti al demanio marittimo. Al trasferimento si applica l'articolo 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98; è esclusa, per eventuali operazioni immobiliari successive, l'applicabilità del comma 10 del medesimo articolo.
200.09. Giacomoni, Brunetta, Milanato, Baratto, Caon, Bond, Marin.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Misure per la riqualificazione del Lido di Venezia)

  1. Al fine di riqualificare il Lido di Venezia, le aree e le costruzioni appartenenti al demanio marittimo ricomprese nella zona denominata «ex Padiglione Rossi», site nel Comune di Venezia, identificate al catasto terreni del medesimo comune, sezione A, foglio 24, particelle 172, 173, 234, 282 e 336, e al catasto fabbricati al foglio 24, particella 282 subalterni 1 e 2, sono sdemanializzate e trasferite in proprietà, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile del Comune di Venezia per essere destinate a progetti di riqualificazione e valorizzazione, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale e europea in materia. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti di concessione in essere che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono convertiti in diritti d'uso in favore dei concessionari per tutta la durata residua della concessione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Agenzia del demanio, provvede agli atti conseguenziali e a ridelimitare le aree che restano appartenenti al demanio marittimo. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto la riduzione, a decorrere dalla data del trasferimento, delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia in misura pari all'intera riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento medesimo.
200.05. Dal Moro.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» con le seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «45 milioni di euro» con le seguenti: «345 milioni di euro»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)»;

   c) al comma 3 sopprimere la parola: «esclusivamente» e dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto» aggiungere, in fine, le seguenti: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

   d) al comma 6 sostituire le parole: «pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «67,55 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «367,55 milioni».
200.03. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Modifiche all'articolo 10 della Legge 21 febbraio 2014, n. 13 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149)

  1. Alla Legge 21 febbraio 2014, n. 13 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 dell'articolo 10 le parole: «ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento» sono soppresse;

   b) alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunto: «o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano».
200.08. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Riduzione della pressione fiscale e contributiva sulle imprese minori)

  1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico sulle imposte sui redditi) è sostituto dal seguente:

   «Art. 8. – 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. La sottrazione delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 è alternativa, per il medesimo periodo di imposta, al computo in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta successivi, di cui al comma 3.
   2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, salvo che il contribuente abbia già effettuato, in sede di dichiarazione dei redditi, il computo in diminuzione cui al all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
200.013. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Limitazioni all'uso del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta)

  1. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «e la soglia di cui al comma 3» sono soppresse;

   b) al secondo periodo, le parole: «e la predetta soglia» sono soppresse;

   c) le parole: «sono riferiti», ovunque ricorrano, sono sostituite le seguenti: «è riferito».
*200.012. Martino.

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Limitazioni all'uso del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta)

  1. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «e la soglia di cui al comma 3» sono soppresse;

   b) al secondo periodo, le parole: «e la predetta soglia» sono soppresse;

   c) le parole: «sono riferiti», ovunque ricorrano, sono sostituite le seguenti: «è riferito».
*200.07. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Limitazioni all'uso del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta)

  1. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «e la soglia di cui al comma 3» sono soppresse;

   b) al secondo periodo, le parole: «e la predetta soglia» sono soppresse;

   c) le parole: «sono riferiti», ovunque ricorrano, sono sostituite le seguenti: «è riferito».
*200.06. Buratti.

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

  1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.
200.02. Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «da indire entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «da indire entro il 30 giugno 2022» le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023» e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19, il pagamento annuale della somma da versare a titolo di proroga delle concessione non è dovuto per l'anno 2021.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 131,2 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
200.010. Benvenuto.

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Proroga del pagamento dei diritti doganali)

  1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 15 novembre e il 31 dicembre 2020 effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
  2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
  3. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.
200.011. Paita, Nobili, Del Barba.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

ART. 201.

  Sopprimerlo.
201.2. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «dagli enti di promozione sportiva» sono aggiunte le seguenti: «dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (U.S.S.A. Unione Società Sportive Altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano».
201.1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Mini-IRES sperimentale)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.
  2. Ai fini del comma 1:

   a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

   b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

  3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
  4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
  5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.
  6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
  7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:

   a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2021, 560.000.000 per l'anno 2022 e 800.000.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

   b) quanto a 90.000.000 euro per l'anno 2021, 90.000.000 di euro per l'anno 2022 e 90.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 65.000.000 euro per l'anno 2021, 470.000.000 di euro per l'anno 2022 e 260.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   d) quanto a 2.015 milioni di euro per l'anno 2021, 1.400 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.370 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
201.038. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 6, è sostituito dal seguente: «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2022; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2022. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2021 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.».

   b) al comma 7, le parole: «7 dicembre 2018», sono sostituite con le seguenti: «7 dicembre 2021».

   c) al comma 8, le parole: «Entro il 31 maggio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2022».

   d) il comma 10, è sostituito dal seguente: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2022. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2023.».

   e) al comma 11, le parole: «il 31 luglio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «il 31 luglio 2022».

   f) al comma 12, le parole: «entro il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023».

   g) Al comma 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

   h) Al comma 16, le parole: «entro il 31 marzo 2019», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2022».

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 8 milioni di euro per l'anno 2023, e 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
201.039. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Disposizioni inerenti la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica per gli anni 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.840 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede:

   a) quanto a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 550 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

   b) quanto a 940 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.290 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
201.040. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Modifiche all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «in dieci quote annuali», sono sostituite dalle seguenti: «in cinque quote annuali».
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2022, 520 milioni di euro per l'anno 2023 e 380 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
201.041. Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Disposizioni in materia di riscossione dell'imposta di registro in caso di espropriazione a seguito di deliberazione dello stato di emergenza)

  1. Il comma 8 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si interpreta nel senso che l'imposta non è dovuta anche se l'esproprio è stato disposto da Commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e, successivamente, ultimato dagli enti subentranti alla cessazione dello stato emergenziale, ai quali si intende espressamente estesa la previsione relativa all'inesistenza dell'obbligo del pagamento della relativa imposta.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni e 500 milioni con le seguenti: 490 milioni.
201.021. Currò.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

  1. Il comma 1 dell'articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito con il seguente:

   «1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione sia di immobili ad uso abitativo che di immobili ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte già versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.».

  Conseguentemente:

   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   ridurre di 150 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 209.
201.050. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Trattamento tributario delle convenzioni urbanistiche)

  1. All'articolo 20, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le parole: «all'articolo 40-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 36-bis e 40-bis».

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,5 milioni.
201.05. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Estensione del regime forfettario)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 il limite dei ricavi per l'accesso e l'applicazione del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi 54 e 71 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come modificata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, è fissato in euro 100.000,00.
  2. Per gli anni 2021 e 2022 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata di due punti percentuali.
201.022. Donno.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

   a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

   b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

   c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

  2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
  3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2021, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2022 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2021, 560.000.000 per l'anno 2022 e 800.000.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

   b) quanto a 90.000.000 di euro per l'anno 2022 e 90.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 470.000.000 di euro per l'anno 2022 e 260.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   d) quanto a 1.380 milioni di euro per l'anno 2022 e 420.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
201.037. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Regime forfetario sperimentale)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
  2.Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

   a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

   b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

  3.I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
  4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
  5.I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
  6.I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta , per l'anno 2021, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
  7.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2021, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2022 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2021, 560.000.000 per l'anno 2022 e 800.000.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

   b) quanto a 90.000.000 di euro per l'anno 2022 e 90.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 470.000.000 di euro per l'anno 2022 e 260.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   d) quanto a 1.230 milioni di euro per l'anno 2022 e 520.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
201.036. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Proroga esonero TOSAP e COSAP)

  1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   c) al comma 3 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   d) al comma 5 dopo le parole: «un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 186 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 614 milioni.
201.020. Currò, Manzo.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(IVA su prestazioni veterinarie e su alimenti per animali)

  1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: «114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)».
  2. Alla Tabella A Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 20 è sostituito dal seguente: «20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».
  3. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 91 è sostituito dal seguente: «91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».
  4. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 516 milioni di euro per l'anno 2021 e di 216 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
201.011. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Iva su alimenti per animali)

  1. Alla Tabella A Parte II del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n.633 del 1972 il numero 20 è sostituito dal seguente: «20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».
  2. Alla Tabella A Parte III del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n.633 del 1972 il numero 91 è sostituito dal seguente: «91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».
  3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

  Conseguentemente all'art. 209 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 596 milioni di euro per l'anno 2021 e di 296 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
201.012. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Dopo articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Iva su prestazioni veterinarie)

  1. Alla Tabella A Parte III del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n.633 del 1972 dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: «114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)».

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 420 milioni di euro per l'anno 2021 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
201.3. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Iva su prestazioni veterinarie per identificazione e controllo della riproduzione)

  1. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 18) è aggiunto il seguente:

    «18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia».

  Conseguentemente all'art. 209 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 600 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
201.013. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

  1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

   «c-bis) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1,060».

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 450 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
201.014. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

  1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, tutte le aziende hanno la possibilità di spostare il 100 per cento dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso, dal conto economico allo stato patrimoniale con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282.
201.049. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Compensazione dei costi per i dispositivi sicurezza)

  1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le aziende della multiservizi hanno la possibilità di spostare il 100 per cento dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso, dal conto economico allo stato patrimoniale con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282.
201.048. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)

  1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno la possibilità di spostare i costi citati dal conto economico allo stato patrimoniale, con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni, quando gli stessi sono superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282.
201.047. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Deduzione spese per la registrazione dei contratti di locazione)

  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi causati dalle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022, le spese effettuate per la registrazione cartacea dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo che risultano a carico dei proprietari degli immobili, sono dedotte ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 450 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
201.042. Alessandro Pagano, Gerardi.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Semplificazione delle modalità di fruizione del credito d'imposta locazioni)

  1. Al comma 6 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa», sono aggiunte le seguenti: «o nei tre periodi di imposta successivi».
  2. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui all'articolo 28, nonché del credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o dal concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto o nei tre periodi di imposta successivi ovvero utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, ovvero essere ceduto ai sensi del presente articolo.».

   b) al comma 2 sono soppresse le lettere a) e b).

  3. Con riferimento alle misure adottate per consentire alle imprese di superare l'emergenza pandemica in atto, al fine di favorire la cessione a istituti di credito e altri intermediari finanziari dei crediti d'imposta, derivanti da canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, secondo modalità semplificate e non penalizzanti per le attività economiche, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione Bancaria Italiana, sottoscrivono una specifica convenzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
201.034. Della Frera, Novelli, Squeri.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Semplificazione delle modalità di fruizione del credito d'imposta locazioni)

  1. Al comma 6 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa», sono aggiunte le seguenti: «o nei tre periodi di imposta successivi».
201.035. Novelli, Della Frera.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

  1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
201.07. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238 in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

  1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio.

  Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
201.08. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

  Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione dei Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
201.04. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Incentivi per il rientro in Italia di lavoratori residenti all'estero)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi è altresì escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai soggetti che, in possesso di titolo di diploma di maturità di natura tecnica o scientifica non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di lavoro subordinato in ambito tecnico e/o scientifico in aziende private o pubbliche per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si individuano i diplomi richiesti e le attività lavorative svolte all'estero utili per usufruire dell'agevolazione».

  Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.
201.06. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Detrazione per la realizzazione di asili nido aziendali)

  1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche alle imprese con più di dieci lavoratori, per la realizzazione di opere finalizzate all'erogazione del servizio socio-assistenziale per la prima infanzia, di tipo diurno, da svolgere al proprio interno a beneficio degli stessi lavoratori»;

  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 400 milioni e le parole: di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
201.4. Carfagna, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali)

  1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 850 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
201.015. Cestari, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Detraibilità IVA al 100 per cento per i veicoli di aziende e di professionisti)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID- 19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla lettera c) dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «100 per cento».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1.000 milioni di euro per a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

   a) quanto a 1.000 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

   b) quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

    b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
201.043. Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Misure volte all'armonizzazione della fiscalità sull'auto aziendale)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 modificare come segue:

    1) al primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;

    2) le parole: «35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro, da aggiornare agli indici ISTAT con cadenza biennale»;

    3) infine, sono soppresse le parole: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».

  2. Alla lettera b-bis), comma 1, dell'articolo 164, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento».
  3. All'articolo 102, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis) La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 164, rispetto a quella normale del settore. La misura stessa è elevata fino a tre volte per i veicoli commerciali e due volte per le autovetture ad uso strumentale d'impresa, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione».

  4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1.000 milioni di euro per a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

   a) quanto a 1.000 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

   b) quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

    b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
201.044. Squeri, Barelli.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Proroga dei termini per le comunicazioni e gli adempimenti telematici fiscali e tributari a carico degli intermediari)

  1. I termini per le comunicazioni e gli adempimenti telematici fiscali e tributari a carico degli intermediari scadenti dopo il 01 aprile 2020 sono prorogati al 30.04.2021.
201.046. D'Attis.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))

  1. Al comma 7 dell'articolo 74 «Disposizioni relative a particolari settori» del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» dopo le parole: «, di gomma e plastica» sono aggiunte le seguenti: «, legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 rispettivamente con le seguenti: 710 milioni di euro per l'anno 2021 e 410 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
201.019. Alberto Manca.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))

  1. Al comma 7 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «, di gomma e plastica» sono aggiunte le seguenti: «, legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet».
201.023. Lovecchio, Manzo.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Modifica dell'articolo 26, comma 1, TUIR)

  1. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n 917, è sostituito dal seguente:

   «1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione sia di immobili ad uso abitativo che di immobili ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte già versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare».
*201.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Modifica dell'articolo 26, comma 1, TUIR)

  1. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n 917, è sostituito dal seguente:

   «1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione sia di immobili ad uso abitativo che di immobili ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte già versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare».
*201.03. Topo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Modifica dell'articolo 26, comma 1, TUIR)

  1. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n 917, è sostituito dal seguente:

   «1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione sia di immobili ad uso abitativo che di immobili ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte già versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare».
*201.025. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Agevolazioni Terzo settore)

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi» sono soppresse.
  2. All'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Gli enti che svolgono più attività di interesse generale possono applicare le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis con riferimento al totale delle attività di interesse generale.».

  3. Il comma 5 dell'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:

   «5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2, 2-bis e 3. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte non in conformità ai criteri indicati nei commi 2, 2-bis e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.».

  4. Il comma 5-bis dell'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:

   «5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle attività di interesse generale; le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 2-bis, 3, 4 lettera a) e 6 e le entrate da attività di cui agli articoli 84 ,commi 1 e 2, e 85, commi 1, 2, 4 e 6, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.».

  5. Al comma 5-ter dell'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo le parole: «a partire dal periodo di imposta» sono inserite le seguenti: «successivo a quello».
  6. Al comma 6 dell'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo le parole: «attività di natura commerciale» sono inserite le seguenti: «, se svolte secondo criteri non conformi a quelli indicati ai commi 2 e 2-bis,».
201.026. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Agevolazioni Terzo settore)

  1. Al comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per tutti gli altri enti del Terzo Settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni ed ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale.».
  2. Il comma 7 dell'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:

   «7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore di cui al comma 1 la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.».
201.027. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Agevolazioni Terzo settore)

  1. Il comma 1 dell'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:

   «1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

  2. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:

   «2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.».

  3. Il comma 3 dell'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è abrogato.
  4. Al comma 6 dell'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82» sono soppresse.
201.028. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Agevolazioni Terzo settore)

  1. All'articolo 84 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) si considerano di interesse generale ai sensi dell'articolo 5.
   1-ter. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi.».
201.029. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Agevolazioni Terzo settore)

  1. Il comma 1 dell'articolo 85 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:

   «1. Non si considerano commerciali, anche in deroga ai criteri indicati dall'articolo 79, commi 2 e 2-bis, le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, degli iscritti o partecipanti, delle altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).».

  2. Il comma 4 dell'articolo 85 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:

   «4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche in deroga ai criteri indicati dall'articolo 79, commi 2 e 2-bis, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

   a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti delle persone fisiche di cui al comma 1;

   b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.».

  3. All'articolo 85 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. L'attività di somministrazione svolta alle condizioni di cui al comma 4 rientra tra le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), anche ai fini del rapporto tra attività di interesse generale e attività diverse di cui all'articolo 6.».
201.030. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Agevolazioni Terzo settore)

  1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7».
  2. Al comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7».
  3. Al comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «per l'anno successivo» sono soppresse.
  4. Al comma 5 dell'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7».
  5. Al comma 7 dell'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 79, comma 5-ter».
201.031. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Agevolazioni Terzo settore)

  1. L'articolo 88 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:

   «1. Le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 7 e 8 e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, nei limiti del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.».
201.032. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Agevolazioni Terzo settore)

  1. Al comma 7 dell'articolo 89 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui alla lettera f), dell'articolo 68, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono riferite anche agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1.».
  2. Al comma 7, lettera b) dell'articolo 89 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «enti del Terzo settore non commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1».
201.033. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Istituzione del credito di imposta «lavoro19»)

  1. All'articolo 51, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-bis), sono aggiunte le seguenti:

   «i-ter). il valore di personal computer o computer tabulari, ivi inclusi gli accessori e le apparecchiature connesse come la tastiera, il mouse e la stampante, messi a disposizione dal datore di lavoro al fine di prestare in tutto o in parte la propria attività di lavoro dipendente mediante lavoro agile fino all'importo di 1.500 Euro;

   i-quater). le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti per l'acquisto, installazione e fruizione di una linea dati fissa o mobile per l'accesso a reti di dati dei dipendenti che prestano la loro attività in tutto o in parte mediante lavoro agile, fino all'importo di 350 Euro. Tale importo è elevato a 500 Euro qualora la linea dati permetta qualora la connessione a velocità uguali o superiori a 1 Giga;

   i-quinquies). le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti per l'acquisto di sedute e scrivanie da ufficio ai sensi della norma EN 1335:1 e 527:1, fino all'importo di 800 Euro».

  2. L'articolo 51, comma 2, lettere i-ter), i-quater) e i-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 trova applicazione anche con riferimento al rimborso al dipendente delle spese analiticamente documentate per l'acquisto dei beni e servizi ivi indicati nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2020 e il 31 Dicembre 2021.
  3. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, per i beni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera i-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il limite di cui all'articolo 102, comma 5, del medesimo decreto è innalzato a 1.500 Euro.
  4. All'articolo 102, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto: «I limiti di deducibilità di cui al periodo precedente si applicano anche ai beni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera i-ter)».
  5. Limitatamente alle spese sostenute nell'anno solare 2021 per l'acquisto di beni e servizi di cui alle lettere i-ter), i-quater) e i-quinquies) dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento del costo a carico del datore di lavoro. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
201.02. Del Barba, Fregolent.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Modifiche all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio, n. 77)

  1. All'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

   «4. Al fine di accelerare la procedura di spesa del Fondo di cui al comma 1, è data facoltà al Dipartimento per lo Sport di predisporre uno o più interventi di assistenza tecnica specializzata nella misura massima dello 0,01 per cento dell'ammontare complessivo del Fondo».
201.024. Misiti.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

  1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.
201.054. Bergamini, Mulè.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Disposizioni fiscali in materia di imposta di bollo)

  1. Al fine di sostenere l'economia nazionale, a causa degli effetti determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari esclusivamente per il deposito dei titoli di Stato italiani, è ridotta nella misura del 50 per cento.
  2. A decorrere dal 1°gennaio 2021, all'articolo 13 della tariffa di cui all'Allegato A, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-ter, le parole: «2 per mille a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2 per mille per gli anni dal 2014 al 2020 e 1 per mille a decorrere dall'anno 2021»;

   b) alla nota 3-ter, ottavo periodo, le parole: «A decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2020»;

   c) alla nota 3-ter, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2021, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 7.000».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2021.
201.018. Zanichelli.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Esonero dal versamento dell'IMU per determinate categorie di immobili)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i seguenti immobili e le relative pertinenze:

   a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

   b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

   d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

   e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

   f) immobili destinati ad attività di ristorazione con somministrazione, di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sopprimere le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e.
201.052. Mandelli, D'Attis, Squeri, Porchietto.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Esonero dal versamento dell'IMU per determinate categorie di immobili)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i seguenti immobili e le relative pertinenze:

   1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

   2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

   4. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

   5. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

   6. immobili destinati ad attività di ristorazione con somministrazione, di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie.

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
201.09. Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Esonero dal versamento dell'IMU per determinate categorie di immobili)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i seguenti immobili e le relative pertinenze:

   a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

   b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

   d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

   e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

   f) immobili destinati ad attività di ristorazione con somministrazione, di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021.
201.016. Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Sostegno alle imprese di pubblico esercizio)

  1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «1° maggio fino al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2020 fino al 30 giugno 2021»;

   b) al comma 2, le parole: «15 ottobre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 677 milioni di euro per l'anno 2021.
201.017. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Sostegno alle imprese di pubblico esercizio)

  1. All'articolo 181 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1, le parole: «1° maggio fino al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2020 fino al 30 giugno 2021»;

   2. al comma 2, le parole: «15 ottobre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
201.010. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Sostegno alle imprese di pubblico esercizio)

  1. All'articolo 181 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «1° maggio fino al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2020 fino al 30 giugno 2021»;

   b) al comma 2, le parole: «15 ottobre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
201.053. Porchietto, D'Attis, Mandelli, Squeri.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Disposizioni in materia di versamento dell'Irap)

  1. In via sperimentale l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, non sono dovute, per gli anni fiscali 2021, 2022, 2023 da parte di tutti i soggetti passivi.
  2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 relative alle amministrazioni ed enti pubblici, trovano compensazione nella riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti in favore delle pubbliche amministrazioni creditrici.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 207;

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
201.051. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Claudio Borghi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

  1. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e abilitati all'articolo 63, secondo comma, terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.
201.045. Paolo Russo.

ART. 204.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «i depositi e distributori di carburanti denaturati per l'agricoltura di cui al decreto n. 454/2001 sono esclusi dall'obbligo di comunicazione e di tenuta del registro di cui sopra.».
*204.1. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Aggiungere in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «i depositi e distributori di carburanti denaturati per l'agricoltura di cui al decreto n. 454/2001 sono esclusi dall'obbligo di comunicazione e di tenuta del registro di cui sopra.».
*204.2. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 si applicano al pagamento degli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi gennaio e febbraio 2021, da versare entro il 31 luglio 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
204.3. Buratti.

  Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.
(Disposizioni in materia di carburanti)

  1. L'assoggettamento ad accisa del gasolio commerciale usato come carburante, per i veicoli di categoria euro 3 ed euro 4, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-ter comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni.
204.09. Manzo.

  Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.
(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800, con le seguenti: 793 e le parole: 500 con le seguenti: 493.
*204.02. Pellicani.

  Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.
(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800, con le seguenti: 793 e le parole: 500 con le seguenti: 493.
*204.04. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.
(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800, con le seguenti: 793 e le parole: 500 con le seguenti: 493.
*204.07. Manzo, Gallinella.

  Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.
(Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli alcolici intermedi e l'alcol etilico)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi ed all'alcole etilico sono rideterminate nelle misure di seguito indicate:

   - Prodotti alcolici intermedi: 84,24 euro/ettolitro;

   - Alcol etilico: 983,74 euro/ettolitro.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 768 e la parola: 500 con la seguente: 468.
**204.05. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.
(Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli alcolici intermedi e l'alcol etilico)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi ed all'alcole etilico sono rideterminate nelle misure di seguito indicate:

   - Prodotti alcolici intermedi: 84,24 euro/ettolitro;

   - Alcol etilico: 983,74 euro/ettolitro.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire la parola: 800 con la seguente: 768 e la parola: 500 con la seguente: 468.
**204.06. Manzo, Gallinella, Galizia, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.
(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

  1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.
204.08. Lovecchio.

  Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.
(Diritti doganali)

  1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 15 novembre e il 31 dicembre 2020 effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
  2. La disposizione di cui al comma 5-bis, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23.
  3 Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 206 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
204.03. Paita, Del Barba.

ART. 205.

  Sopprimerlo.
205.2. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  L'articolo 205 è sostituito dal seguente:

Art. 205.
(Disposizioni in materia di giochi)

  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1° gennaio 2021 per quelle già in proroga.
  2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell'emergenza epidemiologica.
  3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
  4. I commi 727, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
205.22. D'Attis, Mulè, Mandelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «sospensione dell'attività» sono aggiunte le seguenti: «per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe».
  2-ter. All'onore derivante dal comma 2-bis, valutato in 4,4 milioni per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
  2-quater. Al medesimo comma 2, le parole: «gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «febbraio 2021».
*205.5. Ungaro, Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «sospensione dell'attività» sono aggiunte le seguenti: «per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe».
  2-ter. All'onore derivante dal comma 2-bis, valutato in 4,4 milioni per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
  2-quater. Al medesimo comma 2, le parole: «gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «febbraio 2021».
*205.7. D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: «Per le stesse imprese, il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, con riferimento all'ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un'unica persona giuridica, anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
  3-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati nel limite massimo pari a 25 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
  3-quater. Al comma 3, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «284,2 milioni».
205.8. D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, i concessionari del gioco a distanza versano un contributo di solidarietà all'entrata del bilancio dello Stato che resta acquisito all'erario per la successiva riassegnazione nel Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
  3-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 3-bis, è determinato in misura pari a 1 per cento dei ricavi da gioco a distanza per ciascun concessionario per l'anno 2021 ed in misura pari al 2 per cento dei ricavi da gioco a distanza per ciascun concessionario per gli anni 2022 e 2023.
205.3. Francesco Silvestri.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, già prorogati dall'articolo 69 comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 sono ulteriormente prorogati per il periodo necessario a consentire l'indizione e lo svolgimento, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle gare finalizzate all'attribuzione delle nuove concessioni aventi tutte decorrenza dal 1° gennaio 2023.
  3-ter. La proroga di cui al comma 3-bis è condizionata al versamento delle somme annuali previste dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come modificate dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  3-quater. Per gli anni 2021 e 2022, a titolo di ristoro per i minori introiti derivanti dalla riduzione delle attività conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, ai concessionari del gioco a distanza, nonché ai concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è retrocessa la parte di imposta unica e di prelievo erariale unico che risulti eccedente gli importi dovuti e versati, per i medesimi titoli e per i periodi mensili corrispondenti nell'anno 2019, incrementata dalle maggiorazioni dei prelievi successivamente intervenute, al fine di assicurare la neutralità del ristoro sul gettito erariale. Le quote di ristoro in favore degli operatori che abbiano conseguito un maggior volume d'affari sono attribuite tramite i conguagli effettuati al termine di ciascun trimestre. Eventuali differenze negative riscontrate non determinano obbligo per i concessionari di integrare i versamenti già effettuati. Sul volume d'affari mensile i concessionari versano i due terzi del dovuto, mentre il restante terzo è trattenuto dai medesimi fino all'effettuazione del conguaglio trimestrale cui consegue la definitiva liquidazione dell'obbligazione fiscale.
205.6. D'Attis, Mulè, Mandelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I concessionari del gioco regolato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, versano il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.
205.20. D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di uniformare la tassazione delle scommesse ippiche a quella applicata alle scommesse sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall'emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e secondo il disposto dell'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui all'articolo 1 comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta di dette scommesse, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 34 per cento e per il «gioco a distanza» al 38 per cento. Nel caso in cui, nello stesso periodo di misurazione, la raccolta di dette scommesse raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 25 per cento e per il «gioco a distanza» al 29 per cento; nel caso in cui, nello stesso periodo di misurazione, la raccolta di dette scommesse raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 20 per cento e per il «gioco a distanza» al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse, nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
205.4. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Maglione, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall'emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, è stabilito nella misura del 20 per cento, per la rete fisica, e del 24 per cento per il gioco a distanza. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
205.1. Sani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il termine previsto per la scadenza delle concessioni per la gestione della rete telematica di cui all'articolo 14 comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è prorogato di trentasei mesi.
205.13. D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nei contratti bancari sono nulle le clausole contrattuali che prevedono l'esclusione delle aziende che operano nella raccolta di gioco a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge di conversione.
205.14. D'Attis, Mulè, Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60 per cento delle somme giocate. Alle minori entrate, valutate in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
205.12. D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le normative emanate da Regioni ed Enti Locali in materia di distanze minime dai luoghi sensibili ed orari di apertura degli esercizi di installazione degli apparecchi da gioco nonché di funzionamento degli apparecchi medesimi si intendono abrogate. In ossequio al dettato dell'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 7 settembre 2017 gli orari di interruzione di funzionamento quotidiano degli apparecchi da gioco sono fissati come segue: dalle ore 24 alle ore 7. Le disposizioni successive all'entrata in vigore della presente legge di conversione che siano in contrasto con le disposizioni dei periodi precedenti sono nulle.
205.15. D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro Unico degli operatori di gioco di cui all'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per gli anni 2021 e 2022, non è considerato requisito la regolarità fiscale e contributiva. A tale fini non potrà essere richiesto all'atto dell'iscrizione o del rinnovo dell'iscrizione al suddetto registro alcun documento attinente alla regolarità fiscale o contributiva.
205.16. D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021» e le parole: «sino al 31 dicembre 2020 e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono soppresse.
205.21. D'Attis, Mulè, Mandelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno 2020 la base imponibile dell'Imposta sugli intrattenimenti sugli apparecchi di cui alla tariffa allegata all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 640/72 è ridotta del 50 per cento rispetto a quella previgente. Gli importi versati in eccedenza all'entrata in vigore della presente legge di conversione possono essere utilizzati in compensazione nell'anno 2021. Il versamento dell'Imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 è sospeso per l'anno 2020. Il versamento dell'Imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 per l'anno 2020 dovrà avvenire in unica soluzione entro il 28 Febbraio 2021. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato «10&lotto» e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.
205.11. D'Attis, Mulè, Mandelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Ai fini di cui al comma 2, la raccolta delle scommesse effettuate a distanza con interazione diretta tra giocatori si intende come la sommatoria di tutte le commissioni addebitate ai giocatori, comprese le commissioni sulle vincite, al netto dell'imposta unica».
205.18. D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Per le stesse imprese il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno con riferimento all'ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un'unica persona giuridica anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

   b) al comma 3, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «284,2 milioni».
205.10. D'Attis, Mulè, Mandelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «sospensione dell'attività» sono aggiunte le seguenti: «per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe. Agli oneri i cui al presente comma, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto all'anno 2020 mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, quanto all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».
205.9. D'Attis, Mulè, Mandelli.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. I termini per il pagamento del Prelievo erariale unico con scadenze entro il 30 dicembre 2020 sono prorogati al 30 dicembre 2021. Le somme dovute possono essere versate dai soggetti passivi del prelievo e ad essi dai soggetti dagli stessi incaricati della raccolta con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 31 dicembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 22 dicembre 2021. La modalità di determinazione dell'imponibile medio forfettario è determinato con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei livelli di raccolta del singolo apparecchio nel bimestre precedente alla mancata lettura dei contatori.
205.17. D'Attis, Mulè, Mandelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Aggiungere i seguenti commi

  3-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le parole da: «, e il divieto di trasferimento dei locali» fino al termine del periodo. Il trasferimento è acconsentito unicamente nella provincia o capoluogo di provincia sprovvisto di offerta.
  3-ter. Il Ministro delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna con proprio decreto i limiti previsti dall'articolo 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 al fine di renderli coerenti con l'attuale situazione del mercato e riconoscere adeguate economie di scala agli operatori.
205.19. D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

  1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste alla data dell'8 marzo 2020, a condizione che il pagamento sia avvenuto durante l'espletamento, prima della chiusura, delle procedure d'appalto.
205.01. Siani.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché di contenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati:

   a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

   b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
205.011. D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Sostegno ai flussi economico-finanziari ed all'occupazione delle sale bingo)

  1. Al fine di garantire la continuità dell'operatività delle Sale Bingo, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73 per cento del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.
  2. Al relativo onere, pari a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 542 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come incrementato dall'articolo 19, comma 1 lettera b) del decreto-legge. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
205.013. D'Attis, Mulè, Mandelli.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Interventi in materia di versamenti PREU)

  1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:

   a) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021;

   b) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021.

  2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.
205.012. D'Attis, Mulè, Mandelli, Cattaneo.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Disposizioni in materia di sostenibilità fiscale dei tabacchi lavorati ed omogeneizzazione dell'imposizione fiscale dei tabacchi da inalazione senza combustione)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 39-octies:

    1) al comma 1, le parole: «b),» sono soppresse;

    2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

   «3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

   a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

   b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

   3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 57,00 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2021 e 59,20 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022 e 61,40 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2023.
   3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 38 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021.
   3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.
   3-quinquies. Per il triennio 2021-2023, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. A decorrere dal triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione di un maggior gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-bis e 3-ter.
   3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-quinquies è adottato a far data dalla determinazione annuale del prezzo medio ponderato di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.
   3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.
   3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-quinquies, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari»;

    3) il comma 4 è soppresso;

    4) al comma 6, secondo periodo, la parola: «2019» è sostituita con la seguente: «2021» e le parole: «96,22 per cento» sono sostituite con le seguenti: «100,00 per cento»;

   b) all'articolo 39-terdecies, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) a decorrere dal 1° gennaio 2021, le parole: «in misura pari al venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al trenta per cento»;

    2) a decorrere dal 1° gennaio 2022, le parole: «in misura pari al trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al quaranta per cento»;

    3) a decorrere dal 1° gennaio 2023, le parole: «in misura pari al quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al cinquanta per cento».

   c) all'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», la lettera c) è soppressa.
205.07. Martinciglio, Cancelleri, Currò.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Disposizioni in materia di omogeneizzazione dell'imposizione fiscale dei tabacchi da inalazione senza combustione)

  1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) a decorrere dal 1° gennaio 2021, le parole: «in misura pari al venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al trenta per cento»;

   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La misura di cui al primo periodo è pari al 40 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022 e al 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023».
205.010. Martinciglio, Cancelleri, Lorefice, Currò, Zanichelli, Grimaldi, Ruocco, Giuliodori, Raduzzi, Maniero, Maglione, Caso, Sarli, Olgiati, Frusone, Spadoni, Ehm, Iovino, Masi, Berardini, Menga, Corneli, Spessotto, Serritella, Alaimo, Trizzino, Suriano, D'Ambrosio, Costanzo, Papiro, Perconti, Ciprini, Dieni, Elisa Tripodi, Corda, D'Orso, Gallo, Ficara, Grillo, Brescia, Ascari, Grippa, Romaniello, Maurizio Cattoi, De Lorenzis, Bella, Lombardo, Vianello, Chiazzese, Tuzi, Melicchio, Segneri, Cillis, Giordano, De Girolamo, Ianaro, Parisse, Roberto Rossini, Terzoni, Colletti, Emiliozzi, Gabriele Lorenzoni, Amitrano, Alberto Manca, Pignatone, Trano, Manzo, Paxia, Gagnarli, Galizia.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

  1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

   a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

   b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

  2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.
205.015. D'Attis, Mandelli, Mulè.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Disposizioni in materia di ippica)

  1. A decorrere dall'anno 2021, negli ippodromi può essere commercializzato il gioco lecito a condizione che i locali siano accessibili unicamente dall'interno degli ippodromi stessi. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative della presente disposizione.
205.02. Mancini.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

  1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «da indire entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «da indire entro il 30 giugno 2022», le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023» e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: «In considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19, il pagamento annuale della somma da versare a titolo di proroga delle concessione non è dovuto per l'anno 2021».

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 65,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.
205.04. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

  1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «da indire entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «da indire entro il 30 giugno 2022», le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e in euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 32,8 milioni per l'anno 2021 e a 65,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
205.03. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «da indire entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «da indire entro il 30 giugno 2022», le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023» e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: «In considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19, il pagamento annuale della somma da versare a titolo di proroga delle concessione non è dovuto per l'anno 2021».
205.08. Ungaro, Del Barba.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

  1. All'articolo 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché dall'apposizione su ciascuna confezione di avvertenze esclusivamente in lingua italiana a decorrere dal 1° luglio 2021 e di apposito contrassegno di Stato a decorrere dal 1° ottobre 2021. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia dogane e monopoli, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana, le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione nonché le ulteriori specifiche attuative del presente comma»;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. A decorrere dal 1° marzo 2021 la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia dogane e monopoli, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di cui al presente comma, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta».
205.06. Capitanio, Dara.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 2011, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
205.09. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

  1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l'indizione delle procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2023. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate a titolo oneroso, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino al 31 dicembre 2023.
  2. Gli importi da versare a titolo di proroga sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205.
  3. All'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205 è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2021, la somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici».
  4. Le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di proroga, sulla base delle indicazioni operative definite con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stabilite come segue:

   a) per l'anno 2021 entro il 30 giugno 2021.

   b) per l'anno 2022: il 50 per cento del dovuto entro il 31 ottobre 2021 ed il restante 50 per cento entro il 30 giugno 2022.

   c) per l'anno 2023: il 50 per cento del dovuto entro il 31 ottobre 2022 ed il restante 50 per cento entro il 30 giugno 2023.

   Le risorse dovute a titolo di proroga e versate entro l'anno 2021 affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui all'articolo 217, decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77.

  5. L'articolo 217, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 è così sostituito: «Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2021. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2020, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 una quota pari una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2021, fino a concorrenza limite massimo di 50 milioni, affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le risorse di cui dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205. Qualora negli anni 2020 e 2021 l'ammontare delle entrate così come determinate al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 32,8 milioni per l'anno 2021 e a 65,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge
205.05. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

  1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l'indizione delle procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2023. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate a titolo oneroso, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate al 31 dicembre 2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei medesimi giochi.
  2. Gli importi da versare a titolo di proroga sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205.
  3. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2021, la somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e in euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici».
  4. Le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di proroga, sulla base delle indicazioni operative definite con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite come segue:

   a) per l'anno 2021 entro il 30 giugno 2021;

   b) per l'anno 2022: il 50 per cento del dovuto entro il 31 ottobre 2021 ed il restante 50 per cento entro il 30 giugno 2022;

   c) per l'anno 2023: il 50 per cento del dovuto entro il 31 ottobre 2022 ed il restante 50 per cento entro il 30 giugno 2023.

   Le risorse dovute a titolo di proroga e versate entro l'anno 2021 affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui all'articolo 217, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  5. Il comma 2 dell'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2021. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2020, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2021, fino a concorrenza limite massimo di 50 milioni, affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le risorse di cui dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205. Qualora negli anni 2020 e 2021 l'ammontare delle entrate così come determinate dal presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
*205.014. D'Attis, Mulè, Mandelli, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

  1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l'indizione delle procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2023. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate a titolo oneroso, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate al 31 dicembre 2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei medesimi giochi.
  2. Gli importi da versare a titolo di proroga sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205.
  3. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2021, la somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e in euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici».
  4. Le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di proroga, sulla base delle indicazioni operative definite con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite come segue:

   a) per l'anno 2021 entro il 30 giugno 2021;

   b) per l'anno 2022: il 50 per cento del dovuto entro il 31 ottobre 2021 ed il restante 50 per cento entro il 30 giugno 2022;

   c) per l'anno 2023: il 50 per cento del dovuto entro il 31 ottobre 2022 ed il restante 50 per cento entro il 30 giugno 2023.

   Le risorse dovute a titolo di proroga e versate entro l'anno 2021 affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui all'articolo 217, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  5. Il comma 2 dell'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2021. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2020, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2021, fino a concorrenza limite massimo di 50 milioni, affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le risorse di cui dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205. Qualora negli anni 2020 e 2021 l'ammontare delle entrate così come determinate dal presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
*205.016. Cattaneo.

ART. 207.

  Al comma 1, sostituire le parole: 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 4328,26092 milioni per l'anno 2021, 525,760923 milioni per l'anno 2022 e 525,760923 milioni per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

   2021

    CP: –528.260.923;
    CS: –528.260.923.

   2022

    CP: –525.760.923;
    CS: –525.760.923.

   2023

    CP: –525.760.923;
    CS: –525.760.923.
207.3. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo le parole: misure di sostegno economico-finanziario già adottate nel corso dell'anno 2020 aggiungere le seguenti parole: , unificando il trattamento dei professionisti, tanto iscritti alle Casse di previdenza private quanto iscritti alla Gestione separata Inps, a quello degli altri soggetti economici,.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad Euro 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.
207.5. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 dovranno essere destinate in via prioritaria all'erogazione di contributi ai soggetti non beneficiari dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, alla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
  1-ter. Il Fondo non potrà essere destinato all'erogazione di contributi a lavoratori dipendenti e ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-quater. Il contributo destinato ai soggetti di cui al comma 1, da determinare in ragione della contrazione del fatturato computata su base annua, non potrà essere inferiore a 1.500 euro e superiore ad euro 15.000.
207.1. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data di trasmissione.
207.7. Pastorino.

  Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: Il Fondo è ripartito sono inserite le seguenti: , unificando il trattamento dei professionisti, tanto iscritti alle Casse di previdenza private quanto iscritti alla Gestione separata INPS, a quello degli altri soggetti economici,.
207.8. Nevi.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

  1-bis. Il rifinanziamento per l'anno 2021, di cui al comma 1, secondo periodo, dovrà avvenire comunque unificando il trattamento dei professionisti, tanto iscritti alle Casse di previdenza private quanto iscritti alla Gestione separata INPS, a quello degli altri soggetti economici.
*207.2. Fregolent, D'Alessandro, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

  1-bis. Il rifinanziamento per l'anno 2021, di cui al comma 1, secondo periodo, dovrà avvenire comunque unificando il trattamento dei professionisti, tanto iscritti alle Casse di previdenza private quanto iscritti alla Gestione separata INPS, a quello degli altri soggetti economici.
*207.6. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

  1-bis. Il rifinanziamento per l'anno 2021, di cui al comma 1, secondo periodo, dovrà avvenire comunque unificando il trattamento dei professionisti, tanto iscritti alle Casse di previdenza private quanto iscritti alla Gestione separata INPS, a quello degli altri soggetti economici.
*207.10. D'Alessandro, Del Barba, Librandi, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati – Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni;

   dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:

   Allegato 1-bis
   (Articolo 207-bis)

  01.19.10

   Coltivazione fiori in piena area

  01.19.20

   Coltivazione di fiori in colture protette

  10.71.20

   Produzione pasticceria fresca

  14.13.10

   Confezione di serie di abbigliamento

  14.13.20

   Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

  20.51.02

   Fabbricazione di articoli esplosivi

  32.99.90

   Fabbricazione di altri articoli

  46.16.01

   Rappresentanti vestiario e accessori

  46.22

   Commercio ingrosso fiori e piante

  46.90.00

   Commercio all'ingrosso non specializzato

  47.24.20

   Commercio al dettaglio di dolciumi e confetteria

  47.71.10

   Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

  47.76.10

   Commercio dettaglio di fiori e piante

  47.77.00

   Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

  47.78.34

   Commercio articoli regalo e fumatori

  47.78.35

   Commercio dettaglio di bomboniere

  56.21.00

   Fornitura pasti preparati/catering

  68.20.01

   Locazione immobiliare beni propri o leasing

  74.20.19

   Altre attività di riprese fotografiche

  74.20.20

   Lavoratori fotografici

  74.90.99

   Altre attività professionali

  77.11.00

   Noleggio autovetture

  77.29.10

   Noleggio biancheria tavola, letto etc

  77.29.90

   Noleggio altri beni per uso personale e domestico

  82.30.00

   Organizzazione di convegni e fiere

  90.01.01

   Cantanti

  90.01.09

   Gruppi musicali

  96.09.05

   Organizzazione di feste e cerimonie

  96.09.09

   Altre attività di servizi alla persona

*207.015. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati – Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni;

   dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:

   Allegato 1-bis
   (Articolo 207-bis)

  01.19.10

   Coltivazione fiori in piena area

  01.19.20

   Coltivazione di fiori in colture protette

  10.71.20

   Produzione pasticceria fresca

  14.13.10

   Confezione di serie di abbigliamento

  14.13.20

   Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

  20.51.02

   Fabbricazione di articoli esplosivi

  32.99.90

   Fabbricazione di altri articoli

  46.16.01

   Rappresentanti vestiario e accessori

  46.22

   Commercio ingrosso fiori e piante

  46.90.00

   Commercio all'ingrosso non specializzato

  47.24.20

   Commercio al dettaglio di dolciumi e confetteria

  47.71.10

   Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

  47.76.10

   Commercio dettaglio di fiori e piante

  47.77.00

   Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

  47.78.34

   Commercio articoli regalo e fumatori

  47.78.35

   Commercio dettaglio di bomboniere

  56.21.00

   Fornitura pasti preparati/catering

  68.20.01

   Locazione immobiliare beni propri o leasing

  74.20.19

   Altre attività di riprese fotografiche

  74.20.20

   Lavoratori fotografici

  74.90.99

   Altre attività professionali

  77.11.00

   Noleggio autovetture

  77.29.10

   Noleggio biancheria tavola, letto etc

  77.29.90

   Noleggio altri beni per uso personale e domestico

  82.30.00

   Organizzazione di convegni e fiere

  90.01.01

   Cantanti

  90.01.09

   Gruppi musicali

  96.09.05

   Organizzazione di feste e cerimonie

  96.09.09

   Altre attività di servizi alla persona

*207.020. Gelmini, Spena, D'Attis.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i seguenti codici ATECO 01.19.10, 01.19.20, 10.71.20, 14.13.10, 14.13.20, 20.51.02, 32.99.90, 46.16.01, 46.22, 46.90.00, 47.24.20, 47.71.10, 47.76.10, 47.77.00, 47.78.34, 47.78.35, 56.21.00, 68.20.01, 74.20.19, 74.20.20, 74.90.99, 77.11.00, 77.29.10, 77.29.90, 82.30.00, 90.01.01, 90.01.09, 96.09.05, 96.09.09 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
207.017. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati – Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate le imprese destinatarie del contributo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni.
*207.024. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati – Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate le imprese destinatarie del contributo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni.
*207.016. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati – Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate le imprese destinatarie del contributo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni.
*207.021. Gelmini, Spena.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

  1. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato «Fondo», è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
207.012. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Contributo di sostegno in favore dei lavoratori autonomi, liberi professionisti, partite Iva, piccole e medie imprese, attività commerciali di vicinato e botteghe storiche costrette alla chiusura in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di sostenere i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, le partite IVA, le piccole e medie imprese, le attività commerciali di vicinato e le botteghe storiche che, in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti adottati dall'Autorità per le esigenze derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultino maggiormente colpite dal punto di vista economico è riconosciuto un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 207 pari all'80 per cento dei ricavi mancati in ragione del periodo di totale o parziale chiusura.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione del successivo comma 3.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  2. Le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 3 affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1.
  3. I contributi corrisposti in virtù del presente articolo si sommano sempre e comunque ai prestiti concessi ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  4. Qualunque soggetto acceda ai contributi di cui al presente articolo può rinunciare in ogni momento ai prestiti concessi ai sensi del citato decreto-legge n. 23 del 2020.
207.022. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo ristoro esercenti impianti di risalita delle località sciistiche)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'attività degli esercenti degli impianti di risalita nelle località sciistiche, con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a ristorare dalle perdite conseguenti alle misure adottate per contrastare la pandemia da COVID-19.
  2. Il Fondo eroga un contributo a fondo perduto pari al 20 per cento dei ricavi conseguiti nell'anno 2018, in misura comunque non inferiore ad euro 50.000,00.
  3. Il predetto contributo spetta anche ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019; in tal caso, l'ammontare del contributo ammonta al 50 per cento del fatturato del mese di gennaio 2019 ed in misura comunque non inferiore ad euro 50.000,00.
  4. Il contributo a fondo perduto di cui alla presente disposizione è irrilevante ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
  5. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
  2. Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui all'articolo 207 e di 200 milioni il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
207.02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo ristoro strutture ricettive delle località sciistiche)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'attività dei gestori di strutture ricettive, titolari di partita IVA, nelle località sciistiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a ristorare dalle perdite e dai maggiori costi conseguenti alle misure adottate per contrastare la pandemia da COVID-19.
  2. Il Fondo eroga un contributo a fondo perduto pari al 20 per cento dei ricavi conseguiti nel primo quadrimestre dell'anno 2018, in misura comunque non inferiore ad euro 5.000,00.
  3. Il predetto contributo spetta anche ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019; in tal caso, l'ammontare del contributo ammonta al 50 per cento del fatturato del mese di gennaio 2019 ed in misura comunque non inferiore ad euro 5.000,00.
  4. Il contributo a fondo perduto di cui alla presente disposizione è irrilevante ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
  5. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
  2. Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge.
207.03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Contributo a fondo perduto maestri di sci)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dei maestri di sci, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a ristorare dalle perdite conseguenti alle misure adottate per contrastare la pandemia da COVID-19.
  2. Il Fondo eroga un contributo a fondo perduto di euro 2.000,00 ai soggetti iscritti, nell'anno 2019, all'Albo Nazionale dei Maestri di Sci, che abbiano in tale anno prestato effettiva attività.
  2. Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge.
207.05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori)

  1. Il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 20231, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
207.08. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Fondo per il sostegno degli esercizi di vicinato)

  1. Al fine di contrastare le conseguenze economiche negative prodotte dall'emergenza COVID-19, rilanciare il commercio negli esercizi di vicinato e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali presso questi ultimi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021 denominato «Fondo per il sostegno degli esercizi di vicinato».
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, assegnate ai comuni e ripartite dagli stessi mediante l'assegnazione di voucher di spesa ai cittadini ivi residenti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono finalizzate al sostegno delle imprese operanti come esercizi di vicinato.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, adottato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di assegnazione delle risorse del fondo ai comuni, disciplina il regolamento per la partecipazione degli esercizi di vicinato a tale iniziativa, oltre che per la richiesta dei voucher da parte dei cittadini di cui al comma 2, assumendo come requisiti di base nella ripartizione percentuale di tali risorse ai comuni i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) il numero di cittadini residenti nel comune;

   b) il numero di esercizi di vicinato operanti nel territorio comunale;

   c) l'erogazione minima per comune di euro 10.000.

  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
207.018. Zucconi, Caiata, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Aumento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

  1. All'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021»;

   b) al primo periodo le parole: «5 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente di 5 milioni di euro e 20 milioni di euro»;

   c) al secondo periodo, dopo le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
207.07. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Cashback acquisti nei comuni montani)

  1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 289-ter è aggiunto il seguente: «289-quater. Dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, per gli acquisti effettuati con l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici nelle attività commerciali situate nei comuni montani o aderenti alla comunità montane in cui siano presenti stazioni sciistiche, l'entità del rimborso previsto dal comma 288 è stabilito in misura del 22 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 30 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.
207.01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive attualmente non indennizzati)

  1. Ai soli fini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli individuati nell'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
207.014. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere)

  1. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», con una dotazione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle associazioni medesime, comprese quelle per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti
  3. Sono destinatarie delle risorse di cui al comma 1, le associazioni del terzo settore, così come definite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

   a) rechino nello Statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere;

   b) siano state costituite da almeno 5 anni e siano in grado di presentare documentate attività, ai sensi del comma 5, svolte in maniera non saltuaria negli ultimi 3 anni, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1.

  4. Il Dipartimento per le pari opportunità, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ovvero, nel caso in cui non sia costituito, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto, individua le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e le associazioni aventi diritto.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
207.019. Elisa Tripodi, Ascari, D'Arrando, Giordano, Di Lauro, Casa, Macina, Sarli, Spadoni, Iovino, Barzotti, Ehm, Manzo.

  Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Potenziamento Fondo prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
207.023. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto, Baratto.

  Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Fondo antibracconaggio ittico)

  1. All'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023,».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
207.011. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Fondo antibracconaggio ittico)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo antibracconaggio ittico, con una dotazione iniziale di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate, secondo le modalità definite dal decreto di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
207.010. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Fondo nazionale per la suinicoltura)

  1. Il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 il comma 3, dell'articolo 222, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.
207.09. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis.
(Sostegno agli operatori del settore impianti a fune)

  1. Al fine di sostenere gli operatori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e con provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome adottati d'intesa con il Ministro per la salute per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti del settore impianti a fune pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità e i tempi di erogazione degli indennizzi.
  2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge.
207.013. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

ART. 208.

  Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000;
   2023: – 2.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 1, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.2, Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: + 2.000.000;
    CS: + 2.000.000.

   2022:

    CP: + 2.000.000;
    CS: + 2.000.000.

   2023:

    CP: + 2.000.000;
    CS: + 2.000.000.
208.1. Del Barba.

  Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.
(Fondo nazionale di sostegno alle locazioni)

  1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo acuitosi nel nostro Paese anche a causa degli effetti del COVID-19 che ha sensibilmente ridotto le capacità di reddito di numerosi cittadini locatari il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021 di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
208.2. Pastorino, Fornaro, Muroni.

  Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese dei comprensori sciistici – Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nei comprensori sciistici a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2021, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate le imprese destinatarie del contributo e i comprensori interessati.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.
208.02. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.
(Incremento finanziamento fondo morosità incolpevole)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 650 milioni di euro per l'anno 2021, e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
208.01. Pastorino, Fornaro, Muroni.

ART. 209.

  Sostituire l'articolo 209, con il seguente:

Art. 209.
(Fondo per le esigenze indifferibili)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
209.6. Miceli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Missione 22, Programma 1.3 Istituzioni scolastiche non statali, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP +20.000.000;
    CS +20.000.000.

   2022:

    CP +20.000.000;
    CS +20.000.000.

   2023:

    CP +20.000.000;
    CS +20.000.000.

   2024 e succ:

    CP +20.000.000;
    CS +20.000.000.
209.8. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Rossi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Toccafondi, Lepri, Lattanzio.

  Al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, Missione 22, Programma 1.3 Istituzioni scolastiche non statali, Trasferimenti e contributi per le scuole non statali, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: +20.000.000;
    CS: +20.000.000.

   2022:

    CP: +20.000.000;
    CS: +20.000.000.

   2023:

    CP: +20.000.000;
    CS: +20.000.000.
209.7. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Rossi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lepri, Toccafondi, Lattanzio.

  Al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 625.691.640 e le parole 500 milioni con le seguenti: 325.691.640.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Missione 1, Istruzione Scolastica, Azione 22 – Programma 1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) – Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: +318.000.000;
    CS: +318.000.000.

   2022:

    CP: +318.000.000;
    CS: +3180.000.000.

   2023:

    CP: +318.000.000;
    CS: +318.000.000.
209.10. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1 sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 625.691.640 euro per l'anno 2021, di 325.691.640 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Missione 1 – Istruzione scolastica, programma 1.2 – Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 174.308.360;
    CS: + 174.308.360.

   2022:

    CP: + 174.308.360;
    CS: + 174.308.360.

   2023:

    CP: + 174.308.360;
    CS: + 174.308.360.
*209.23. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1 sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 625.691.640 euro per l'anno 2021, di 325.691.640 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Missione 1 – Istruzione scolastica, programma 1.2 – Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 174.308.360;
    CS: + 174.308.360.

   2022:

    CP: + 174.308.360;
    CS: + 174.308.360.

   2023:

    CP: + 174.308.360;
    CS: + 174.308.360.
*209.11. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Al comma 1 sostituire le parole: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e di 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, missione 1 Istruzione scolastica, Programma 1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 20 milioni;
    CS: + 20 milioni.

   2022:

    CP: + 20 milioni;
    CS: + 20 milioni.

   2023:

    CP: + 20 milioni;
    CS: + 20 milioni.
209.17. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

  Al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Missione 1 Istruzione scolastica, Programma 1.3 Istituzioni scolastiche non statali apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000.

   2022:

    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000.

   2023:

    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000.
209.18. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba, Marco Di Maio.

  Al comma 1 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 892 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistiche, Programma 1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici sono apportate le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 8.000.000;
    CS: + 8.000.000.
209.19. Mulè.

  Al comma 1 sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni con le seguenti: 798 milioni e: 498 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.1, Sostegno valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 2.000.000;
    CS: + 2.000.000.

   2022:

    CP: + 2.000.000;
    CS: + 2.000.000.

   2023:

    CP: + 2.000.000;
    CS: + 2.000.000.
209.22. Prestigiacomo.

  Al comma 1 sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni con le seguenti: 793 milioni e: 493 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.1, Sostegno valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 7.000.000;
    CS: + 7.000.000.

   2022:

    CP: + 7.000.000;
    CS: + 7.000.000.

   2023:

    CP: + 7.000.000;
    CS: + 7.000.000.
209.21. Prestigiacomo.

  Al comma 1 sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni con le seguenti: 795 milioni e: 495 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.1, Sostegno valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 5.000.000;
    CS: + 5.000.000.

   2022:

    CP: + 5.000.000;
    CS: + 5.000.000.

   2023:

    CP: + 5.000.000;
    CS: + 5.000.000.
209.20. Prestigiacomo, Brunetta.

  Al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 18, Giovani e sport, Programma: 18.1, Attività ricreative e sport, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 200.000;
    CS: + 200.000.

   2022:

    CP: + 200.000;
    CS: + 200.000.

   2023:

    CP: +200.000;
    CS: +200.000.
209.9. Mancini.

  Al comma 1 sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 799,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10. Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.

   2022:

    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.

   2023:

    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.
209.15. La III Commissione.

  Al comma 1 sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 799,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10. Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.

   2022:

    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.

   2023:

    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.
209.1. Zoffili, Ribolla, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 497,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7, Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 2.200.000;
    CS: + 2.200.000.

   2022:

    CP: + 2.200.000;
    CS: + 2.200.000.
209.13. La III Commissione.

  All'articolo 209, comma 1, il Fondo è ridotto di 2.200.000 euro per ciascun anno.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7, Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 2.200.000;
    CS: + 2.200.000.

   2022:

    CP: + 2.200.000;
    CS: + 2.200.000.

   2023:

    CP: + 2.200.000;
    CS: + 2.200.000.
209.4. Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 799,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Programma 4.1, Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.

   2022:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.
209.16. La III Commissione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 799,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Programma: 4.1, Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.

   2022:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.

   2023:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.
209.5. Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni, fino alla fine del comma con le seguenti: 799,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 400.000;
    CS: + 400.000.

   2022:

    CP: + 400.000;
    CS: + 400.000.
209.12. La III Commissione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 799,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 400.000;
    CS: + 400.000.

   2022:

    CP: + 400.000;
    CS: + 400.000.

   2023:

    CP: + 400.000;
    CS: + 400.000.
209.2. Formentini, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799,2 milioni di euro per l'anno 2021 di 499,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.9, Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 800.000;
    CS: + 800.000.

   2022:

    CP: + 800.000;
    CS: + 800.000.
209.14. La III Commissione.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 799,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione: 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.9, Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 800.000;
    CS: + 800.000.

   2022:

    CP: + 800.000;
    CS: + 800.000.

   2023:

    CP: + 800.000;
    CS: + 800.000.
209.3. Ribolla, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Zoffili, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo 209, comma 1, sostituire, rispettivamente le parole: 800 milioni e: 500 milioni con le seguenti: 795 milioni e: 495 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici, Programma 1.1, Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.

   2022:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.

   2023:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.
209.24. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 210.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: è incrementata di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021;

  Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: è incrementata di 1.200 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 3800 milioni di euro con le seguenti: 1350 milioni di euro.
210.4. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguente: è incrementata di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021;

   al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: è incrementata di 1.200 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a) e b) pari a 2.450 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
210.5. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà, Giannone.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: è incrementata di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 lettera a) e b), pari a 2.450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 23 «Fondi da ripartire», programma 23.1 Fonti da assegnare dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*210.10. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: è incrementata di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 lettera a) e b), pari a 2.450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 23 «Fondi da ripartire», programma 23.1 Fonti da assegnare dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*210.6. Marco Di Maio, Del Barba.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: è incrementata di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo comma1, lettera b), sostituire le parole: è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: è incrementata di 1.200 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a) e b), pari a 735 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
210.3. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: è incrementata di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1 lettera b), sostituire le parole: è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: è incrementata di 1.200 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 65 milioni.
210.8. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Sulla base delle superficie dei sistemi fieristici italiani, a causa dell'emergenza COVID-19, si dispongono le seguenti misure di ristoro per ciascuno degli anni 2020 e 2021:

Superficie

Misura del ristoro

  Fino a 25.000 mq

  2.500.000,00 euro

  Tra 25.001 mq e 50.000 mq

  3.500.000,00 euro

  Tra 50.001 mq e 75.000 mq

  4.500.000,00 euro

  Tra 75.001 mq e 100.000 mq

  7.500.000,00 euro

  Tra 100.001 mq e 200.000 mq

  10.000.000,00 euro

  Oltre 200.001 mq

  15.000.000,00 euro

  1-ter. I fondi di cui al comma 1-bis, per complessivi euro 471 milioni nel biennio, vengono erogati a fondo perduto e vanno considerati contribuzione a ricavo per i due esercizi di riferimento.
  1-quater. I fondi di cui al comma 1-bis, vengono erogati nell'ambito delle misure agevolative in ordine agli aiuti di Stato a fronte dell'emergenza COVID-19.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
210.1. Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. Per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:

   a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto- legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

   b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021, e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma;

   c) all'articolo 48, comma 2, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

   d) all'articolo 6 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sostituire il comma 3 con il seguente:

   «3. All'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: “capitali” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e nazionale”;

   2) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato”;

   3) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: “A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 sono concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”»;

   e) all'articolo 78, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 dopo la parola: «attività» sono aggiunte le seguenti: «di gestori dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni e».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1.550 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
210.2. Frassini, Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Murelli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Legnaioli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

   a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane del settore agricolo anche per il tramite di progetti presentati dalle organizzazioni rappresentative del settore di rilevanza nazionale nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. I cofinanziamenti sono concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti Stato comunque non ricorrendo al regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

   b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.
*210.7. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

   a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane del settore agricolo anche per il tramite di progetti presentati dalle organizzazioni rappresentative del settore di rilevanza nazionale nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. I cofinanziamenti sono concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti Stato comunque non ricorrendo al regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

   b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.
*210.9. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

  1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.
  3. Agli oneri derivanti dal fondo di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
210.09. Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

  1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «790 milioni».
210.015. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

  1. Al fine di potenziare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di sostenere e promuovere il Made in Italy, nonché potenziare il cofinanziamento per la realizzazione di investimenti e progetti imprenditoriali della comunità italiana all'estero, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 in favore delle Camere di commercio italiane all'estero.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per il triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
210.019. Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Fondo di solidarietà nazionale)

  1. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per gli anni 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
210.08. Gadda, Scoma, Del Barba.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Valorizzazione delle tradizioni eno-gastrononiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane e contrasto al «Italian Sounding»)

  1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto «Italian Sounding»), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.
  2. Per «ristorante italiano» si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento ai «Prodotti Agroalimentari Tradizionali» di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto «pizza» o il prodotto «gelato», definendoli come «italiani», si applicano le stesse indicazioni di cui al presente dispositivo.
  3. É istituito, presso il MAECI, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Ministro degli Affari Esteri, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, dieci rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: a) uno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI); b) uno dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE); c) uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF); d) uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT); e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE); f) uno dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE); g) due dalla Conferenza unificata (Stato – Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni; h) due dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.
  4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente dispositivo; b) attribuisce l'attestazione distintiva di «Ristorante italiano nel mondo», di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del Segretariato Tecnico e previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato; c) attribuisce l'attestazione distintiva di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo», secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente; d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»; e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero; f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana; g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale; h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione; i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio; l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana; m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo – anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana – coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana; n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative; o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui Ultra. A supporto del Comitato, è istituito un Segretariato tecnico con responsabilità di selezione e proposta delle relative candidature. La funzionalità del Segretariato è assicurata dal MAECI, anche di concerto con Unioncamere, sulla base del disciplinare del programma «Ospitalità italiana – Ristoranti italiani nel mondo».
  5. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui Supra. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel mondo.
  6. È istituita la «Conferenza annuale – Stati generali – della ristorazione italiana nel mondo», quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferiti i riconoscimenti di eccellenza di «Ristorante italiano nel mondo», di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo» ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio «Ospitalità Italiana».
  7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro degli Affari Esteri (MAECI) emana il relativo decreto di attuazione.
  8. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4 milioni a partire dall'anno 2021.
  9. Agli oneri di cui al comma 8 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
210.02. Borghese, Tasso, Cecconi.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Valorizzazione delle tradizioni eno-gastrononiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane e contrasto al «Italian Sounding»)

  1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto «Italian Sounding»), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.
  2. Per «ristorante italiano» si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento ai «Prodotti Agroalimentari Tradizionali» di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto «pizza» o il prodotto «gelato», definendoli come «italiani», si applicano le stesse indicazioni di cui al presente dispositivo.
  3. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, dieci rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze:

   a) uno dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   b) uno dal Ministero dello sviluppo economico;

   c) uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

   d) uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

   e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   f) uno dalla Federazione italiana pubblici esercizi;

   g) due dalla Conferenza unificata Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   h) due dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

  4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

   a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente dispositivo;

   b) attribuisce l'attestazione distintiva di «Ristorante italiano nel mondo», di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del Segretariato Tecnico e previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

   c) attribuisce l'attestazione distintiva di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo», secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

   d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»;

   e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

   f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

   g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

   h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

   i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

   l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;

   m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo – anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana – coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

   n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

   o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui Ultra. A supporto del Comitato, è istituito un Segretariato tecnico con responsabilità di selezione e proposta delle relative candidature. La funzionalità del Segretariato è assicurata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche di concerto con Unioncamere, sulla base del disciplinare del programma «Ospitalità italiana – Ristoranti italiani nel mondo».

  5. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel mondo.
  6. È istituita la «Conferenza annuale – Stati generali – della ristorazione italiana nel mondo», quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferiti i riconoscimenti di eccellenza di «Ristorante italiano nel mondo», di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo» ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio «Ospitalità Italiana».
  7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico emana il relativo decreto di attuazione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

   2021: — 4.000.000;

   2022: — 4.000.000;

   2023: — 4.000.000.
210.03. Borghese, Tasso, Cecconi.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Monitoraggio ponti e infrastrutture stradali piccoli comuni)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per il finanziamento del servizio di monitoraggio di ponti e infrastrutture stradali di competenza dei comuni con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2021 a 2023.
  2. Potranno beneficiare del predetto Fondo i comuni aventi popolazione alla data del 1o gennaio 2018 inferiore a 20.001 abitanti.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al Fondo di cui al comma.

  Conseguentemente, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,è diminuito di 100 milioni annui.
210.05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Rimodulazione del «Fondo salva prima casa»)

  1. All'articolo 41-bis del decreto legislativo 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera a) è soppressa;

   b) al comma 1, alla lettera d), le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

   c) al comma 1, alla lettera f) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

   d) i commi 6 e 7 sono soppressi.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «455 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».
210.012. Currò.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Incremento fondo rimpatri)

  1. Al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 10.000.000 di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole «800 milioni» con le seguenti: «790 milioni».
210.011. Berti, Corneli.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Parificazione trattamento fiscale ai fondi di previdenza complementare)

  1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole: «forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono aggiunte le seguenti: «e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale».

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «745 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «445 milioni».
210.018. Giacomoni, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Fondo per l'erogazione ai Comuni di mutui a tasso zero)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la concessione di mutui a tasso 0 a beneficio dei comuni che intendano realizzare interventi di efficientamento energetico degli immobili di loro proprietà.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti dotazione, termini e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
210.04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Disposizioni Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 496, ultimo periodo, le parole: «40 per cento» sono sostituite con le seguenti: «80 per cento»;

   b) al comma 497, ultimo periodo, le parole: «40 per cento» sono sostituite con le seguenti: «80 per cento»;

   c) al comma 502-bis, dopo le parole: «5 dicembre 2013, n. 159», sono inserite le seguenti: «Se le istanze sono istruite dalla Segreteria tecnica con più livelli di controllo, la Commissione tecnica di cui al presente comma può procedere ad un'approvazione massiva».
210.014. Raduzzi, Giuliodori, Maniero, Manzo, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Disposizioni Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 493 è inserito il seguente:

   «493-bis. La dotazione dell'anno 2019 è aumentata di 500 milioni di euro».

  2. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «1.500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 milioni di euro».
210.013. Raduzzi, Giuliodori, Maniero.
(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Fondo per opere di sistemazione del dissesto idrogeologico in provincia di Bergamo)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare è istituito il «Fondo per la realizzazione di interventi di sistemazione di problematiche di dissesto idrogeologico in provincia di Bergamo», con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2021.
  2. Le modalità di accesso ed i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Il decreto di cui al comma 2 deve prevedere l'avvio dei cantieri entro il 30 novembre 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 10.000.000.
210.020. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Carnevali.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 211-bis.
(Fondo per partecipazione dei ricercatori ad attività di ricerca temporanea all'estero)

  1. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione della ricerca italiana è istituito, presso il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, un Fondo indirizzato a incentivare e a sostenere i ricercatori italiani presso sedi universitarie e di ricerca straniere, per programmi e progetti di soggiorno temporanei all'estero.
  2. Le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma e del presente articolo sono demandate ad apposito e successivo regolamento di attuazione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificato in 3 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
210.021. Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
210.06. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
210.07. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

ART. 216.

  Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.
(Misure in materia di cooperazione allo sviluppo)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: «in un apposito fondo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77»;

   b) il comma 768 è abrogato.
216.01. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

  Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.
(Misure in materia di cooperazione allo sviluppo)

  1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale (MAECI), un Fondo italiano di risposta globale alla pandemia COVID-19, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta globale all'emergenza COVID-19 in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021, 300 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
216.02. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

ART. 218.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

  5-bis. I Comuni che assicurano l'accoglienza degli stranieri nelle ipotesi di temporanea indisponibilità nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione ovvero nel caso in cui il decreto del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47 non preveda la possibilità di trasferimento dell'affidamento ad altro servizio sociale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, anche in affidamento familiare, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.
218.1. Miceli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Il Fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 25 milioni di euro per l'anno 2021.
  8-ter. A decorrere dall'anno 2021, le risorse del fondo sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario.
  8-quater. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 775 milioni.
218.3. Baldino, Corneli, Manzo, Pella.

  Dopo l'articolo 218, aggiungere il seguente:

Art. 218-bis.
(Interventi finanziari per garantire la gestione dei flussi migratori)

  1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, il contributo di cui all'articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel medesimo importo per il comune di Trapani per l'anno 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al secondo periodo del medesimo articolo 42-bis, comma 8, del predetto decreto-legge.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 799.625.000 di euro per l'anno 2021.
218.01. Baldino, Miceli, Manzo.

ART. 222.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La consistenza organica del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come individuata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2013, è aumentata di 30 mila unità.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'articolo 68 della presente legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3, Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia, programma 3.2, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politica sociale e di inclusione attiva, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: – 300.000.000;
    CS: – 300.000.000.

   2022:

    CP: – 300.000.000;
    CS: – 300.000.000.

   2023:

    CP: – 300.000.000;
    CS: – 300.000.000.
222.1. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per compensazione inidonea)

ART. 228.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

  5-bis. Alle indennità operative del personale militare di cui agli articoli 2, 3, 10 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive varianti introdotte con i provvedimenti di concertazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
228.1. Miceli.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente

  6-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a causa di infortunio, a qualunque titolo, riportati nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione.
228.2. Miceli.

  Dopo il comma 31, è aggiungere il seguente:

  31-bis. Al fine di garantire una uniformità interpretativa e di applicazione dell'articolo 18, comma 11, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposita circolare alle sedi territoriali con la quale si conferma che nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi decreto legislativo 177/2016 nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto, continua a trovare applicazione la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ovvero il regime di quiescenza, previdenziale e di trattamento di fine servizio dell'ordinamento di provenienza.
228.3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 228, inserire il seguente:

Art. 228-bis.
(Modifica all'articolo 71 quater delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie)

  1. All'articolo 71 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'amministratore è sempre legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»;

   b) il comma 4 è abrogato;

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. A seguito dell'avvio e svolgimento della procedura di mediazione, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti e riportato nel processo verbale, o la proposta del mediatore devono essere approvati dall'assemblea con maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti o la proposta del mediatore si devono intendere non accettati».
228.03. Cataldi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 228-bis.
(Modifica all'articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie)

  1. Il comma 1 dell'articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

   «1. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condominio e per esso l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione; il condominio e per esso l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi».
228.02. Cataldi.

  Dopo l'articolo 228, inserire il seguente:

Art. 228-bis.
(Modifica all'articolo 30 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, in materia di condominio negli edifici)

  1. L'articolo 30 della legge 1 dicembre 2012, n. 220, è sostituito dal seguente:

   «30. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili, ai sensi dell'articolo 111 del regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, sia nelle procedure concorsuali, sia nelle procedure esecutive individuali.».
228.04. Cataldi.

  Dopo l'articolo 228, inserire il seguente:

Art. 228-bis.
(Modifica all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. Al comma 9-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale maggioranza si applica anche all'approvazione di una clausola compromissoria da inerire all'interno dei contratti finalizzati agli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici, nonché all'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto delle detrazioni fiscali, di cui all'articolo 121 dello stesso decreto-legge n. 34».
228.05. Cataldi.

  Dopo l'articolo 228, inserire il seguente:

Art. 228-bis.
(Disposizioni in materia di corresponsione dell'indennità di udienza in favore dei magistrati onorari)

  1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.
228.01. D'Orso.

TAB. A.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000;
   2023: – 2.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 1, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.2, Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 2.000.000;
    CS: + 2.000.000.

   2022:

    CP: + 2.000.000;
    CS: + 2.000.000.

   2023:

    CP: + 2.000.000;
    CS: + 2.000.000.
Tab.A.6. Fitzgerald Nissoli.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000;
   2023: – 1.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 1, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.2, Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.

   2022:

    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.

   2023:

    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.
Tab.A.1. Carè, La Marca, Schirò.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 500.000;
   2022: – 500.000;
   2023: – 500.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.6, Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.

   2022:

    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.

   2023:

    CP: + 500.000;
    CS: + 500.000.
Tab.A.9. La Marca.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 3.000.000;
   2022: – 3.000.000;
   2023: – 3.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7, Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, apportate le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 3.000.000;
    CS: + 3.000.000.

   2022:

    CP: + 3.000.000;
    CS: + 3.000.000.

   2023:

    CP: + 3.000.000;
    CS: + 3.000.000.
Tab.A.7. Fitzgerald Nissoli.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.160.000;
   2022: – 2.160.000;
   2023: – 2.160.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7, Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 2.160.000;
    CS: + 2.160.000.

   2022:

    CP: + 2.160.000;
    CS: + 2.160.000.

   2023:

    CP: + 2.160.000;
    CS: + 2.160.000.
*Tab.A.4. La III Commissione.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.160.000;
   2022: – 2.160.000;
   2023: – 2.160.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7, Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 2.160.000;
    CS: + 2.160.000.

   2022:

    CP: + 2.160.000;
    CS: + 2.160.000.

   2023:

    CP: + 2.160.000;
    CS: + 2.160.000.
*Tab.A.10. Schirò, La Marca, Fassino.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000;
   2023: – 2.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7, Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, apportare le seguenti variazioni:

   2021: + 2.000.000;
   2022: + 2.000.000;
   2023: + 2.000.000.
Tab.A.2. Navarra.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 300.000;
   2022: – 300.000;
   2023: – 300.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.9, Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.

   2022:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.

   2023:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.
Tab.A.3. La III Commissione.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: –300.000;
   2022: –300.000;
   2023: –300.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.9, Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.

   2022:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.

   2023:

    CP: + 300.000;
    CS: + 300.000.
Tab.A.11. La Marca, Schirò, Fassino.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 150.000;
   2022: – 150.000;
   2023: – 150.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.9, Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 150.000;
    CS + 150.000.

   2022:

    CP: + 150.000;
    CS: + 150.000.

   2023:

    CP: + 150.000;
    CS: + 150.000.
Tab.A.8. Fitzgerald Nissoli.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000;
   2023: – 1.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1, Ricerca e innovazione, Programma 1.1, Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.

   2022:

    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.

   2023:

    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.
Tab.A.5. Colucci.

TAB. B.

  Alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2021: + 32.000.000;
   2022: + 32.000.000;
   2023: + 32.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 32.000.000;
   2022: – 32.000.000;
   2023: – 32.000.000.
Tab.B.1. Trano.

TAB. 6.

  Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 1.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: – 7.230.000;
    CS: – 7.230.000.

   2022:

    CP: – 7.230.000;
    CS: – 7.230.000.

   2023:

    CP: – 7.230.000;
    CS: – 7.230.000.
Tab.6.8. Formentini, Zoffili.

TAB. 8.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.

   2022:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.

   2023:

    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 3, Ordine pubblico e sicurezza, Programma 3.1, Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000.

   2022:

    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000.

   2023:

    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000.
Tab.8.1. Berti, Parisse, Maurizio Cattoi, Manzo.

TAB. 13.

  Allo stato di previsione del Ministero delle politiche, agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche alimentari e pesca, Programma 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.

   2022:

    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

   2021:

    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.

   2022:

    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
Tab.13.1. Benedetti.

  Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: + 120.000;
    CS: + 120.000.

   2022:

    CP: + 120.000;
    CS: + 120.000.

   2023:

    CP: + 120.000;
    CS: + 120.000.

  Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti modificazioni:

   2021:

    CP: – 120.000;
    CS: – 120.000.

   2022:

    CP: – 120.000;
    CS: – 120.000.

   2023:

    CP: – 120.000;
    CS: – 120.000.
Tab.13.2. Benedetti.