BOZZA

COMMISSIONI RIUNITE
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRIORITARIE

18 febbraio 2021

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, all'articolo 32-sexies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022». Entro il 31 marzo 2022, la regione siciliana è autorizzata, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino PIP – Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID-19.
  1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal comma 1-bis e dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.47. Bartolozzi, Prestigiacomo, Siracusano, Scoma, Minardo, Trizzino, Lucaselli, Raciti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le assunzioni straordinarie ivi previste nel Corpo della Polizia penitenziaria avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia penitenziaria, indetto con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019, elevato a 938 posti.
1.159. Ferro, Prisco, Varchi, Maschio, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Alle assunzioni di cui ai commi 2 e 3, lettera b), per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. Per le finalità di cui al presente comma, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
1.169. Prisco, Ferro, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno per 501 vice ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 2 novembre 2017.
1.85. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le assunzioni nel Corpo della Polizia di Stato di cui ai commi precedenti avvengono, nel rispetto della riserva di cui al comma 7-bis dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria di cui al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017 – 4° serie speciale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1.167. Prisco, Varchi, Maschio, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

   b) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o presso una amministrazione comunale nell'ambito della regione.»;

   c) al comma 2, le parole: «nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2019-2021»;

   d) al comma 2, lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;

   e) al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati, o presso una amministrazione comunale nell'ambito della regione».
1.35. Calabria.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2, alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».
1.210. Buratti.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   c) al comma 2 le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Nello stesso quadriennio 2018-2021»;

   d) al comma 2, lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021»;

   e) al comma 10 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   f) al comma 11-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma il termine per il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».
1.67. Marco Di Maio, Del Barba.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   c) al comma 2, primo periodo, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Nello stesso triennio 2019-2021»;

   d) al comma 2, lettera b), le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
1.164. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

   c) al comma 11-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma il termine per il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».
1.156. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 8, dopo le parole: del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, aggiungere le seguenti: dopo le parole «dirigenziale e no,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il personale amministrativo non dirigenziale» ed.
1.124. Lorefice, Nesci.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, aggravate dalla attuale evidente carenza di medici di ogni ordine e grado e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le misure di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 riguardante il mantenimento in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, su domanda dell'interessato ed entro 6 mesi dal collocamento a riposo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Le misure di cui al periodo precedente si applicano anche ai medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.
  8-ter. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 8-bis, pari a 20 milioni di euro per il triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.22. Sisto.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   c) al comma 2, alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2022»;

   d) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   e) al comma 3, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2022».

  8-ter. All'articolo 12, comma 4-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l'ultimo periodo è soppresso.
1.152. Ubaldo Pagano, Madia.

  Al comma 9, dopo le parole: possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, aggiungere le seguenti: avvalendosi di ogni modalità di reclutamento consentita dalla legge, compreso l'utilizzo di graduatorie di concorso preesistenti valide.
1.181. Cubeddu.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) le parole: «30 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2021»;

   b) alla lettera b) le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

   c) alla lettera c), le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».
1.15. Topo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. In considerazione della situazione di criticità finanziaria dei comuni per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è sospesa fino 31 dicembre 2021.
1.12. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò.

  Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022;

   b) alla lettera b) sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022;

   c) sostituire la lettera c) con la seguente: è aggiunto in fine il seguente periodo: «per gli anni 2021 e 2022 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 1.300.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dal presente comma per l'anno 2020».
1.163. Caiata, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere i commi 12 e 13.
1.113. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 48-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Per l'anno scolastico 2020/2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022»;

   b) le parole: «subordinato a tempo determinato», sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quello subordinato a tempo indeterminato».
*1.56. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
*1.95. Serracchiani, Andrea Romano, Viscomi.
*1.142. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Colmellere.
*1.145. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso 15-bis, lettera b))

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. Per la presentazione di leggi di iniziativa popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine temporale di validità dei fogli recanti le firme previsto dal terzo comma dell'articolo 49 della medesima legge si intende prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla data finale di qualsiasi misura restrittiva conseguente alla pandemia.
1.174. Donzelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e al secondo periodo le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi anni».
  18-ter. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
  18-quater. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.
  18-quinquies. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
  18-sexies. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.
  18-septies. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: «all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021».
1.185. Papiro.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle parole: «Per gli anni 2020 e 2021» e, al secondo periodo, le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle parole: «Per i medesimi anni».
  18-ter. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
  18-quater. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.
  18-quinquies. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.
1.186. Alaimo.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Durante il periodo di emergenza, in caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i liberi professionisti iscritti a ordini professionali, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il libero professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente comma devono essere eseguiti entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
*1.92. Marco Di Maio, Del Barba.
*1.120. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
*1.13. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

  1. In deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
  2. Nel caso di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
  3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.
  5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.
  6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti giurisdizionali.
**1.02. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
**1.07. Viscomi.
**1.013. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.
**1.032. Invidia.
**1.035. Fassina.
**1.06. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Deliberazione dello stato di emergenza e durata del mandato dei componenti delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità)

  1. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Dopo la scadenza del termine ordinario del mandato, essi restano in carica esclusivamente per l'adozione degli atti urgenti e indifferibili e per quelli di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei successori e comunque per non oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario del mandato, anche nel caso di deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

   b) Al comma 9 le parole: «dalla cessazione dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine ordinario del mandato».
1.04. Bergamini, Sisto, Mandelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie dei concorsi pubblici)

  All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «30 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) alla lettera b), le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1.011. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga validità graduatorie dei Comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico)

   1.In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative ai concorsi pubblici dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
1.028. Cirielli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme in materia di incremento della dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa e dei magistrati del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale)

  1. All'articolo 1, comma 171, della legge27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per il triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023» e la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale di area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è conseguentemente autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, di cui cinque unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 327.096 per l'anno 2021, e di euro 10.796.091 a decorrere dall'anno 2022 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di 12 mesi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, equiparato ai fini economici al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, a valere sulle risorse di cui al presente comma. Conseguentemente le assunzioni nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo del presente comma, avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo.
  2. All'articolo 1, comma 321, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023» e la vigente dotazione organica del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa è incrementata di 39 unità di area III. A tale fine, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla giustizia amministrativa pur se unitamente ad altre amministrazioni, di un contingente pari a 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, posizione economica F1. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.259.908 a decorrere dall'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. All'articolo 1, comma 320-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «sono autorizzate per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «nonché per il triennio 2021-2023». Conseguentemente e per assicurare la costante presenza di un congruo numero di magistrati presso ciascuna sezione del Consiglio di Stato, la relativa dotazione organica è incrementata di tre consiglieri di Stato nel 2021, di altri tre nel 2022, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per complessive dieci unità. Per il miglior funzionamento della giustizia amministrativa di primo grado, dovendosi potenziare in particolare la sede di Roma del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la relativa dotazione organica è incrementata di 20 unità fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali, assegnati in misura non inferiore alla metà alla predetta sede. Per le finalità di cui al presente comma, la giustizia amministrativa, nel triennio 2021-2023, è autorizzata ad assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, venti referendari di tribunale amministrativo regionale, nonché dieci consiglieri di Stato, tre dei quali in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e quattro dei quali nel 2023, per una spesa di euro 386.490,44 per l'anno 2021; di euro 4.672.610,21 per l'anno 2022; di euro 4.774.371,46 per l'anno 2023; di euro 5.560.084,90 per l'anno 2024; di euro 5.793.042,18 per l'anno 2025; di euro 5.843.375,18 per l'anno 2026; di euro 5.946.661,80 per l'anno 2027; di euro 5.986.230,49 per l'anno 2028; di euro 6.721.685,52 per l'anno 2029 e di euro 6.721.685,52 annui a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, alla Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla terza riga, le parole: «n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «n. 23»;

   b) alla quinta riga, le parole: «n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «n. 111»;

   c) alla sesta riga, le parole: «n. 403» sono sostituite dalle seguenti: «n. 423».
1.017. Dieni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico)

  1. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza,» sono sostituite dalle seguenti: «con specifico riferimento a quelli inerenti l'Azione 2 dell'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 recante “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale” nonché a quelli posti in essere nelle medesime regioni e province autonome per fronteggiare gli effetti di eventi meteorologici avversi e idrogeologici per i quali è vigente, alla data di pubblicazione della presente legge, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

   b) le parole: «della ricognizione e» sono soppresse;

   c) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   d) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mediante pubblici avvisi di selezione comparativa curricolare, anche in deroga agli articoli 6, 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono conferiti entro il limite massimo complessivo di 25 unità. I relativi oneri non sono computati ai fini di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

  2. All'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono integrare le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 702, con risorse proprie di bilancio nella misura massima del 20 per cento di quelle eventualmente trasferite sulle contabilità speciali aperte per la realizzazione di interventi concernenti il dissesto idrogeologico».
1.031. Saitta, Alaimo.

ART. 2

  Al comma 1, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023.
2.61. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2021 con le seguenti: entro il 20 maggio 2021.
2.7. Ceccanti, Ciampi, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
  4-ter. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano per l'anno 2020.
  4-quater. All'articolo 20, comma 2, lettera d) del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole:«un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentomila euro».
  4-quinquies. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  4-sexies. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 555, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021».

   b) dopo il comma 555, è inserito il seguente: «555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento».

  4-septies. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 gennaio 2021.
2.26. Mulè, Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 4-sexies)

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  4-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
  4-ter. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo, di cui al comma 4-bis, sono utilizzate dagli enti locali per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2.21. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile necessari ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, stabilito in sei mesi dalla data della richiesta formulata da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera, è stabilito in dodici mesi per estratti e certificati precedenti al 1948.
  4-ter. Il termine di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948, e ancora in corso, è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.
2.5. Siragusa, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

  4-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dall'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni.».
  4-ter. I termini di cui al comma 4-bis si applicano anche per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021.
2.4. Ceccanti, Ciampi, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Fragomeli, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Melilli, Ubaldo Pagano, Pezzopane.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 31 gennaio 2021 dall'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente differito al 31 marzo 2021 dall'articolo unico, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021, è ulteriormente differito al 30 giugno 2021, esclusivamente per i comuni interessati da eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel corso dell'anno 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2.38. Di Muro, Foscolo, Rixi, Viviani, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».
2.16. Pella, Mandelli, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».
*2.62. Galizia, Cassese.
*2.57. Ubaldo Pagano.
*2.31. Gebhard.
*2.68. (ex 1.20) Squeri, Mandelli, Sisto, Baratto, Cortelazzo, Bond.
*2.70. (ex 20.01) De Toma.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti : «entro il 30 giugno 2021».
2.49. Brescia.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per la velocizzazione delle procedure di riorganizzazione di Uffici dirigenziali generali del Ministero dell'interno)

  1. Al fine di accelerare le procedure di aggiornamento dell'assetto organizzativo ministeriale e, in particolare, allo scopo di adeguare le strutture del Ministero dell'interno alle previsioni recate dall'articolo 240 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine per l'adozione del regolamento recante norme di adeguamento del regolamento di organizzazione del medesimo Ministero dell'interno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, è fissato al 30 giugno 2021. Il predetto regolamento di adeguamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detto regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.08. Miceli, Fiano, Ceccanti, Ciampi, De Maria, Pollastrini, Raciti, Zardini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

  1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle attività ricettive all'aria aperta tale termine è prorogato al 7 ottobre 2021».
2.09. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga dei termini in materia contabile)

  1. All'articolo 1, comma 899, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021»;

   b) le parole «le regioni a statuto ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2021, 62 milioni di euro per l'anno 2022, 59 milioni di euro per l'anno 2023, 24 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.010. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini.

ART. 3

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore a euro 2.500»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente ai casi in cui le concessioni hanno ad oggetto l'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, il canone dovuto quale corrispettivo non può, comunque, essere inferiore a euro 500 ed il termine di adeguamento allo stesso è prorogato al 1° gennaio 2022.».
3.264. Pastorino, Gagliardi, Buratti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti; «2020, 2021, 2022 e 2023»;

   b) le parole: «al terzo e al quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo, al quarto, al quinto e al sesto esercizio».
*3.68. Marco Di Maio, Del Barba.
*3.199. Lollobrigida, Silvestroni, Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.82. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*3.83. Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Miceli.
*3.273. Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per le annualità di bilancio 2021, 2022 e 2023 alle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
**3.237. Molinari, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Cavandoli, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
**3.189. Miceli.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla pandemia da Covid-19, agli enti locali, che alla data del 31 gennaio 2020 hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ancora in corso di approvazione a norma della legislazione vigente in materia, è data facoltà di riformulare o rimodulare il piano originariamente presentato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.245. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 31 dicembre 2022.
  5-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.
3.131. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5-bis. All'articolo 124, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 93,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.125. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «32.209,6 milioni di euro per l'anno 2021».
*3.198. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.72. Lacarra.
*3.163. Scagliusi.

  Al comma 6, sostituire le parole: entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
3.201. Albano, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Bucalo.

  Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole: «e comunque non oltre il 31 marzo 2021»;

   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «assemblee convocate» sono sostituite dalle seguenti: «assemblee il cui avviso di convocazione sia stato pubblicato».
*3.67. Marco Di Maio, Del Barba.
*3.132. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*3.286. Mandelli.
*3.326. Ubaldo Pagano.

  Al comma 6, sopprimere le parole: e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
**3.27. Mandelli, Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.
**3.133. Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 31 luglio 2021;

   b) dopo il comma 6, inserire il seguente:

   6-bis. I termini per lo svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 2, commi 2 e 8, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in scadenza al 31 dicembre 2020, sono prorogati di 90 giorni.

   c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014.
3.149. Madia.
(Inammissibile per estraneità di materia, limitatamente alla lettera c))

  Al comma 6, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 31 luglio 2021.
*3.13. Nevi, Mandelli, Sisto.
*3.60. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
*3.140. Marco Di Maio, Del Barba.
*3.211. Rampelli, Bellucci, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.
*3.259. Gallinella.

  Al comma 6, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021.
**3.220. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
**3.278. Fornaro.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13, comma 3, le parole: «entro il 16 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 giugno 2021»;

   b) all'articolo 13-ter, comma 3, le parole: «entro il 16 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 giugno 2021»;

   c) all'articolo 13-quater, comma 4, le parole: «entro il 16 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 giugno 2021».
*3.303. Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Silvestroni.
*3.52. Paolo Russo.
*3.100. Del Barba, Marco Di Maio.
*3.127. Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 13-quinquies, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
**3.304. Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Silvestroni.
**3.53. Paolo Russo.
**3.128. Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma.

  Dopo il comma 6, inserire, il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
*3.213. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.33. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
*3.311. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3.170. Fogliani, Ribolla, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
3.219. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

  Sopprimere i commi 9, 10 e 11.
3.239. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

  9. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022».
  10. All'articolo 2, comma 6-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
3.250. Grimaldi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, sostituire le parole: da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021 con le seguenti: da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2023;

   b) sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023»;

   b) al terzo periodo, le parole: «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2023, nel caso in cui».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,72 milioni di euro per l'anno 2021 e 5,03 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.119. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, le parole: 1° febbraio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 1° giugno 2021;

   b) sostituire il comma 10 con il seguente: 10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° giugno 2021» e al terzo periodo, le parole: «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2021, nel caso in cui».
3.46. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Squeri, Barelli, Porchietto, Torromino, Baldini, Polidori.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022» e al terzo periodo le parole: «A decorrere dal 1° marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2022».
3.302. Osnato, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 10, sostituire le parole: 1°marzo 2021 con le seguenti: 1° maggio 2021.
3.203. Albano, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Bucalo.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
  11-ter. All'articolo 152 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 gennaio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
  11-quater. All'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «16 gennaio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «16 luglio 2021».
3.179. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. All'articolo 8, comma 1-ter, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le autorità di regolazione competenti prorogano altresì fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni di cui al primo periodo per i titolari di utenze e forniture relative ad immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione al gestore del servizio competente, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi».
  11-ter. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, si applicano alle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.
3.73. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la misura di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547 della citata legge n. 160 del 2019.
  11-ter. All'articolo 129-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, lettera d), capoverso 576-bis, dopo le parole: «per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021»;

    b) al comma 1, lettera f), capoverso 577-bis, dopo le parole: «per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021».
3.87. Braga, Fragomeli, Lorenzin.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 288 a 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al periodo precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  11-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 190, sono così ripartite:

   a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate alla regione Lombardia, al fine di ristorare le attività economiche danneggiate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'ordinanza del Ministro della salute del16 gennaio 2021;

   b) quanto alle risorse residue per l'anno 2021, e a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di ristorare le attività economiche operanti nei settori del commercio al dettaglio, bar e ristorazione, sono destinate alle regioni e alle province autonome e ripartiti in base alla tabella A allegata per l'anno 2022 e con la medesima percentuale di cui alla tabella citata per l'anno 2021.

Tabella A

Riparto risorse
anno 2022

  Piemonte

231.500.490

  Valle d'Aosta

8.180.750

  Liguria

83.698.790

  Lombardia

672.214.300

  Provincia Autonoma Bolzano

42.845.690

  Provincia Autonoma Trento

35.254.200

  Veneto

277.198.800

  Friuli-Venezia Giulia

64.975.300

  Emilia-Romagna

275.086.250

  Toscana

199.635.800

  Umbria

38.823.400

  Marche

70.681.900

  Lazio

337.044.590

  Abruzzo

55.184.250

  Molise

10.745.150

  Campania

183.683.750

  Puglia

127.604.950

  Basilicata

21.641.800

  Calabria

56.099.250

  Sicilia

149.331.490

  Sardegna

58.569.100

3.000.000.000

3.327. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». Per le finalità di cui al presente comma la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia piccole e medie imprese di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  11-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.121. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 859, le parole: «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».

   b) al comma 868, le parole: «A decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2022».
*3.55. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*3.173. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Il requisito dimensionale inerente al numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese, come previsto dall'articolo 13, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.
**3.309. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**3.142. Marco Di Maio, Del Barba.
**3.178. Alessandro Pagano, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
**3.190. Miceli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 1, comma 101 della legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero dello sviluppo economico con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ridotte ad un terzo».
3.200. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Foti.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. I provvedimenti di revoca di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, recante «Norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130», conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022.
*3.114. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.
*3.3. Sani.
*3.8. Squeri, Barelli, Baldini, Torromino, Polidori, Mandelli, Sisto.
*3.175. Patassini, Pettazzi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 112, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021». All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.241. Donzelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di marzo e aprile 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi ai mesi di marzo e aprile 2021 entro il 30 settembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
*3.21. D'Attis.
*3.276. Fassina.
*3.317. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dai predetti decreti legge.
3.209. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'alinea, le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
*3.162. Raduzzi.
*3.221. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al comma 2 dell'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
3.196. Gemmato, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) nel primo periodo, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2024»;

   2) l'ultimo periodo è soppresso.
3.152. Zanichelli, Ascari.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3.285. Prestigiacomo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 2, comma 6-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «fino al 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 1° marzo 2021».
*3.236. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*3.48. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*3.122. Comaroli, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Bellachioma.
*3.143. Marco Di Maio, Del Barba.
*3.160. Elisa Tripodi.
*3.279. Fassina.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «di un anno, non rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «di un anno, rinnovabile fino a due anni».
3.232. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/815 della Commissione, del 1° giugno 2018, si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2021.
3.260. Manzo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 178 del regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, è sospesa fino al 1° gennaio 2022.
3.301. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  «11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 30 giugno 2021 anche ai finanziamenti di ammontare complessivo fino a 500.000 euro».
3.130. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  «11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 31 dicembre 2021 anche ai finanziamenti di ammontare complessivo fino a 500.000 euro».
3.291. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».
3.310. Berardini.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche in materia di società partecipate)

  1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
  2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano per l'anno 2020.
  3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al comma 2, alla lettera d) le parole: «un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentomila euro».
  4. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 555, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.».

   b) dopo comma 555, è inserito il seguente: «555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento».

  6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 gennaio 2021.
*3.094. Molinari, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Di Muro, Cavandoli.
*3.032. Lorenzin, Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Miceli.
*3.087. Prisco, Trancassini, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile per estraneità di materia, limitatamente al comma 5)

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi e dell'IRAP e proroga del termine delle definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari)

  1. All'articolo 13-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: «30 aprile 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
  2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel secondo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della prima o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è prorogato al 30 ottobre 2021
  3. All'articolo 13-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: «1° marzo 2021» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2021».
3.0107. Prestigiacomo, Mandelli, Sisto.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
  2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per fare fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.059. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga esonero IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

  1. All'articolo 124, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole «entro 31 dicembre 2020» con le seguenti: «entro il 1° luglio 2021».
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.084. Boldi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga esonero TOSAP e COSAP)

  1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021»;

   b) al comma 1-bis, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021»;

   c) al comma 1-quater, le parole: «46,88 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «96,88 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021»;

   d) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021»;

   e) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.0105. Prestigiacomo, Mandelli, Della Frera, Polidori, Baldini, Barelli, Torromino, Squeri.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
*3.02. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco.
*3.04. Sani.
*3.027. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*3.041. Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli, Gallinella, Elisa Tripodi, Villani.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensioni mutui e leasing)

  1. Al comma 2, lettera b) dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
3.05. De Toma.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante misure urgenti in materia di accertamento, riscossione nonché adempimenti e versamenti tributari, le parole: «al 28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2021».
  2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante misure urgenti in materia di accertamento, riscossione nonché adempimenti e versamenti tributari, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalleseguenti: «30 aprile 2021».
3.095. Montaruli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga credito d'imposta sugli affitti degli immobili a uso non abitativo)

  1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
3.071. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Frassini, Ribolla.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga periodo di validità ISEE)

  1. Al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, dopo le parole: «periodo di validità dell'indicatore» è inserito il seguente periodo: «Per l'anno 2021, ai fini del presente articolo, il periodo di validità dell'indicatore relativo all'anno 2020 è prorogato al 15 febbraio 2021».
3.040. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di società partecipate)

  1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
3.093. Molinari, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dei termini di decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali)

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 859 le parole: «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».

   b) al comma 868 le parole: «A decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2022».
3.056. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021, non è dovuta l'imposta municipale propria».
3.0113. Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga termine della comunicazione delle informazioni relativa ai meccanismi transfrontalieri)

  1. Il termine delle comunicazioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, relativo al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 è effettuata entro 120 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021.
  2. Le comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 sono effettuate entro il 30 giugno 2021.
3.0120. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga delle soglie di rilevanza per le esposizioni bancarie).

  1. I termini di applicazione delle soglie di rilevanza di cui al Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione europea sono prorogati al 31 dicembre 2021.
  2. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, da richiedere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.0116. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.

ART. 4.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 30 giugno 2021» e all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «1-bis. Formano altresì oggetto della professione di odontoiatria le attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso. Le predette attività sono consentite solo nel caso in cui le attività di medicina estetica siano contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica correlata all'intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo».
4.170. Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alle parole da "e all'articolo 2" fino alla fine dell'emendamento)

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  4-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «nonché trattenere in servizio i dirigenti medici operanti nelle aziende ospedaliere delle Università, che abbiano maturato il 70° anno di età durante il periodo di emergenza, per un ulteriore anno a decorrere dallo spirare dell'anno accademico 2020/2021».
4.8. Longo.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. La durata degli organi degli Ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni Nazionali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza sanitaria fissato con apposita Delibera del Consiglio dei ministri. L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo.
  4-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti, purché non inferiore ad un decimo degli iscritti.».
4.175. Sisto.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso 4-ter)

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:

  4-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenze epidemiologica da COVID-19, da ultimo, prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, in deroga a quanto disposto dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero della salute, possono procedere, mediante accordi, alla definizione degli standard per l'articolazione delle strutture ospedaliere già in possesso di autorizzazione all'esercizio.
4.91. Misiti.

  Sopprimere il comma 5.
*4.74. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Frassinetti, Zucconi.
*4.10. Siragusa, Sarli, Fitzgerald Nissoli.
*4.53. Brambilla, Biancofiore, Zanella, Frassinetti.
*4.139. Sarli, Flati, D'Arrando, Corda, Testamento, Spessotto, Terzoni, Perantoni, Papiro, Di Lauro, Torto, Massimo Enrico Baroni, Siragusa.
*4.145. Fassina.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole da: «Le disposizioni» fino a «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di assicurare stabilità al sistema della ricerca, garantendo ai ricercatori italiani parità di condizioni con i ricercatori degli altri Stati membri nell'accesso ai finanziamenti concessi dai bandi europei di ricerca pluriennali, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024;».

   b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno»;

   c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di quanto rilevato attraverso il monitoraggio di cui al comma 2, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche di cui al comma 1, anche al fine di certificare la disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali.».
**4.17. Raciti, Pini, Rizzo Nervo, Orfini, Gribaudo, Magi.
**4.4. Bologna.
**4.128. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:

  7-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai professionisti iscritti, anche in ragione dell'impegno eccezionale nell'ambito dell'emergenza sanitaria, all'articolo 8, comma 8 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi.».
*4.81. Bella.
*4.117. Ferro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*4.144. Fassina.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente.

  7-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 così come modificato dall'articolo 45 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 137 del 2019 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al terzo periodo le parole: «Nel triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno 2022»

   b) al quarto periodo le parole: «per il medesimo triennio» sono sostituite dalle seguenti: «Nel medesimo periodo».
4.104. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana, De Filippo.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*4.9. Alessandro Pagano, Cecchetti, Parolo, Coin, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
*4.77. Lorenzin.
*4.90. Trizzino.

  Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Possono iscriversi nell'elenco nazionale anche i candidati che alla data del 5 febbraio 2021 abbiano acquisito l'ammissione al corso regionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
4.120. Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014 n. 164, così come modificato dall'articolo 1, comma 572 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'autorizzazione sperimentale triennale alla Regione Sardegna concernente la realizzazione degli investimenti stranieri finalizzati alla piena attuazione del progetto Ospedale Mater Olbia è prorogata al 31 dicembre 2023, tenuto conto del coinvolgimento della struttura nei Piani di emergenza per fronteggiare l'epidemia da COVID-19. Entro il medesimo termine il Ministero della salute, la Regione Sardegna e l'investitore privato straniero concordano le modalità di conclusione della sperimentazione e di funzionamento stabilizzato della struttura sanitaria.
  8-ter. Il Ministero della salute e la Regione Sardegna proseguono ad assicurare il monitoraggio delle attività della struttura previsto dall'articolo 16, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 modificato dall'articolo 1 comma 572 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sino alla conclusione della sperimentazione gestionale. La Regione Sardegna è autorizzata, al fine di dare integrale attuazione agli Accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo stipulati con il partner straniero, concernenti la sperimentazione gestionale in corso presso l'Ospedale Mater Olbia, a derogare alle disposizioni di revisione della spesa sanitaria di cui articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 45, comma 1-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, per la durata di tutta la sperimentazione gestionale e della successiva fase di funzionamento stabilizzato. Relativamente al sostegno dei costi della fase di avvio della struttura sanitaria negli anni 2019 e 2020, la Regione è autorizzata a derogare, alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 8-bis e 8-ter la Regione Sardegna provvede senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4.78. Gavino Manca.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In sede di prima applicazione, la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, da parte del Gruppo di lavoro Screening neonatale esteso, istituito dal decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020, è completata entro il 31 maggio 2021.
  8-ter. Al fine di garantire le prestazioni conseguenti all'implementazione dello screening neonatale esteso di cui al precedente comma, all'articolo 6, comma 2 della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: «e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e in 35.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021»; le parole: «e 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.60. Noja, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
  8-ter. All'articolo 19, comma 1, allegato 1, eliminare il punto 22.
4.95. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni alla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

   «5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il SSN convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti COVID-19 e che abbiano comunque realizzato il 100 per cento del budget degli Acuti (Ricoveri Ordinari e Day Hospital), è riconosciuto un contributo pari al costo complessivo sostenuto nel 2020 per tutti i dispositivi di protezione individuale a fronte di apposita rendicontazione da parte della medesima struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo una tantum, è legato all'emergenza in corso ed è erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget.».
4.173. Mancini, Lorenzin.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «con durata non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata non superiore alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal virus SARS-COV-2 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».
4.97. Gemmato, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

   «1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e socio-sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente, una professione sanitaria e socio-sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo.»;

   b) al comma 1-bis, dopo le parole: «pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché presso strutture private autorizzate o accreditate» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Nel caso di assunzioni presso strutture private autorizzate o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo».
4.34. Paolo Russo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. In ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di contrastare la attuale e futura carenza di medici di medicina generale il Ministro della salute con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad un'ulteriore proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto ministeriale del 7 marzo 2006 recante «Princìpi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2006 n. 60, limitatamente al corso del triennio 2019-2022 di formazione specifica in medicina generale, garantendo la copertura di tutti i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.86. Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per l'anno 2021 per un importo pari a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.19. Lapia.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: «con legge regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge.»;

   b) al comma 4-duodecies, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2020 e per l'anno 2021 il credito d'imposta di cui al precedente periodo è attribuito, alle medesime condizioni, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro annui per il 2020 e di 10 milioni di euro annuo per il 2021.».
4.134. Dal Moro.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:
  1. Al comma 491, le parole: «dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2022»;
  2. All'inizio del comma 492, aggiungere le parole: «A decorre dal 2022,».
4.61. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 842, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021.».
4.165. Occhiuto.

ART. 5.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, sostituire le parole: a decorrere dal 1° marzo 2021 con le seguenti: entro il 2 maggio 2021;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. All'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole «,in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse.» con le seguenti: «ad aumentare nell'anno scolastico 2020/2021 le dotazioni organiche di diritto dei collaboratori scolastici in misura proporzionale e a procedere per il medesimo anno scolastico oltre le ordinarie facoltà assunzionali in misura corrispondente alle trasformazioni contrattuali indicate. La dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.288 posti di collaboratore scolastico che sono progressivamente ridotti a seguito del collocamento a risposo del personale di cui al presente comma.»
*5.29. Vacca.
*5.17. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi, Pezzopane.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera b))

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 978 le parole: «Per l'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024»;

   b) al comma 979 le parole: «e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 40,84 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 27,23 milioni di euro per l'anno 2024».

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 13,61 milioni di euro per l'anno 2022, 40,84 milioni di euro per l'anno 2023 e 27,23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.59. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «al 31 dicembre 2022».

   b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti «al 31 dicembre 2022.».
5.26. Casa.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 88-bis, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «2021/2022».

   b) le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
5.25. Di Stasio, Masi, Faro, De Carlo, Scanu.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga validità graduatorie personale scolastico comunale)

  1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;

   b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022».
*5.01. Berardini, De Girolamo, Rizzone.
*5.08. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Mobilità straordinaria)

  1. In riferimento alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
5.09. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizione in materia di proroga di contratti del personale nominato su Organico Covid)

  1. Al fine di garantire in tutti gli ordini di scuola lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica e nell'ambito dell'autonomia, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021.
5.013. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

ART. 6.

  Al comma 5, le parole da: limitatamente fino alla fine del comma, sono soppresse.
6.16. Melicchio.

  Al comma 6, lettera a), le parole: 15 aprile 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 maggio 2021 e, alla lettera b), le parole: 30 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 agosto 2021.
*6.12. Fusacchia.
*6.31. Fratoianni.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
**6.32. Fratoianni.
**6.11. Fusacchia.

ART. 7.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In considerazione dei perduranti effetti negativi della pandemia da COVID-19 sul comparto, il credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali anche qualora i canoni dovuti per il 2020 siano pagati dopo il 31 dicembre 2020 e non oltre il 30 giugno 2021.
  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.91. Masi, Scanu, Di Stasio, Dori, Faro, Di Lauro, Manzo, Suriano, Zanichelli, Gallinella, Villani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge.
7.83. Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: «31 dicembre 2020» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7.79. Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7.77. Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1, 2 e 2-bis»;

   b) al comma 4, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
7.85. Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 986 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».
7.81. Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 997 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7.87. Trancassini, Prisco, Albano, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*7.115. Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*7.35. Lacarra.
*7.103. Bergamini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7.1. Bonomo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2020 è prorogata al 31 marzo 2021 e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
7.71. Galantino, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
*7.7. Capitanio, Maccanti, Morelli, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
*7.12. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Paolo Russo.
*7.40. Lattanzio, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi, Frailis, Sensi.
*7.47. Anzaldi, Marco Di Maio, Del Barba.
*7.64. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*7.97. Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal comma 10-quaterdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
**7.44. Sensi, Frailis, Lattanzio, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi, Pezzopane.
**7.62. Mollicone, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**7.6. Capitanio, Maccanti, Morelli, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Gastaldi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per garantire la continuità delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti degli organismi dello spettacolo dal vivo, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 183, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
7.36. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Nitti, Prestipino, Orfini, Rossi, Lattanzio, Ciampi, Pezzopane.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Tenuto conto della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, il termine di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è prorogato al 31 dicembre 2022. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, le disposizioni dell'articolo 24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano, fino al 31 dicembre 2022, alle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.
  6-ter. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che detengono partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici possono, fino al 31 dicembre 2021, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilasciare garanzie, anche in deroga all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
7.58. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Cavandoli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 185-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
  6-ter. All'onere di cui al comma 6-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
7.26. Paolo Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Tenuto conto della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, in deroga all'articolo 24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche che detengono le partecipazioni sono autorizzate a non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2022.
*7.88. Dal Moro.
*7.52. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Tenuto conto della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, il termine di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è prorogato al 31 dicembre 2022.
7.51. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1 le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
7.112. Lollobrigida, Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «quarantotto».
*7.61. Mollicone, Delmastro Delle Vedove, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*7.11. Magi.
*7.17. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Paolo Russo, Rosso.
*7.46. Anzaldi, Marco Di Maio, Del Barba.
*7.96. Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020, purché entro il 30 giugno 2021.
7.3. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Dopo l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è aggiunto il seguente:

Art. 9-sexies.
(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico).

  1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), c), f), l), m) e r), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la tassa sui rifiuti TARI di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.
7.111. Lollobrigida, Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
7.94. Suriano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le concessioni per impianti a fune in scadenza nel 2021 sono prorogate al 2022.
7.113. Lollobrigida, Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40).

  1. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

   «a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   “1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali, ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica, nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi stabilmente, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.”;

   b) il comma 4 è soppresso».
7.07. Frassini, Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Cavandoli.

ART. 8.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nelle more dell'approvazione della delega per l'efficienza del processo penale, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi e, comunque, fino al 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente al 31 dicembre 2019.
8.7. Zanettin, Sisto, Delmastro Delle Vedove.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
  5-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.
8.21. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Delmastro Delle Vedove.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, la durata dei consigli degli ordini territoriali dell'ordine professionale degli ingegneri è prorogata al 2 maggio 2022».
8.32. Perantoni, Ascari.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021».
8.34. Giuliano, Ascari.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «COVID-19» sono aggiunte le seguenti: «, o comunque sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,».
8.29. Dori, Ascari.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «nove».
*8.2. Cardinale.
*8.39. Varchi, Prisco, Maschio, Deidda, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*8.17. Bisa, Tateo, Di Muro, Turri, Morrone, Potenti, Paolini, Marchetti, Tomasi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
*8.20. Ferri, Marco Di Maio, Del Barba.
*8.36. Zan.
*8.50. Mandelli, Sisto, Tartaglione.
*8.53. Colletti, Cimino, Giuliano, Ascari.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Sospensione dell'efficacia dell'articolo 159 del codice penale e disciplina transitoria).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 159 del codice penale.
  2. Per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9.
  3. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

   a) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

   b) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

   c) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

   d) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

   e) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

  4. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

   a) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

   b) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

  5. I periodi di sospensione di cui al comma 4 sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
  6. Se durante i termini di sospensione di cui al comma 4 si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al comma 3, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
  7. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
  8. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.
  9. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
  10. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 si applicano altresì ai fatti commessi dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8.04. Annibali, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga scadenza mandato degli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).

  1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, gli organi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 restano in carica fino all'elezione del consiglio di cui all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.
8.012. Currò.

ART. 10.

  Al comma 6, sostituire le parole: 16 febbraio 2021 con le seguenti: 17 marzo 2021.
*10.87. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*10.7. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.
*10.22. Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto, Giacomoni, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
*10.43. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*10.51. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.
*10.62. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
*10.77. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.
*10.106. Fornaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 224, comma 5-bis, del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020 n. 77 dopo le parole: «in scadenza nel 2020» sono aggiunte le seguenti: «e nel 2021».
**10.4. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.
**10.17. Nevi, Mandelli, Sisto.
**10.68. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.
**10.76. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.
**10.95. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**10.108. Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. La validità dei certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, aventi scadenza nell'annualità 2021, è prorogata di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza naturale.
*10.81. Bellucci, Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.
*10.26. Nevi, Mandelli, Sisto.
*10.67. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2022».
**10.105. Fornaro, Gallinella, Gagnarli.
**10.113. Gallinella, Cadeddu, Del Sesto, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cassese.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «nel 2020», sono aggiunte le seguenti: «e nel 2021».
*10.89. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*10.10. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis.
*10.25. Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto, Giacomoni, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
*10.41. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*10.54. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «centottanta giorni».
**10.85. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**10.20. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bagnasco, Mandelli, Sisto, Giacomoni, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
**10.38. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
**10.49. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga in materia di registrazione cereali).

  1. All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
*10.018. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
*10.03. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
*10.06. Mandelli, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni.
*10.027. Fornaro.
*10.030. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Rifinanziamento Fondo antibracconaggio ittico).

  1. All'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: «e 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021,».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.029. Tripiedi.

ART. 11.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, le parole da: «30 settembre» fino a «decadenza» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  1-ter. All'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «30 settembre» fino a «decadenza» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
11.13. D'Attis, Occhiuto.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2.1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, conserva la sua validità fino al 31 dicembre 2021.».
11.104. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. All'articolo 97, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al secondo periodo, le parole: «entro il 16 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021».
*11.103. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.
*11.34. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, sono prorogati al 28 febbraio 2021 i termini decadenziali per inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti nell'anno 2020.
11.136. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Sono prorogati al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano entro il 1° marzo 2021.
*11.18. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
*11.35. Marco Di Maio, Del Barba.
*11.79. Nesci.
*11.129. Fassina.
*11.43. Viscomi.
*11.77. Rizzetto, Prisco, Trancassini, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11.125. Vianello.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Le regioni possono destinare, nell'anno 2021, alle finalità di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite fra le regioni con i decreti interministeriali 12 dicembre 2016, n. 1, 5 aprile 2017, n. 12, 29 aprile 2019, n. 16, e 5 marzo 2020, n. 5.
11.90. Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 6-bis, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole da: «Con riferimento ai settori» fino a: «di cui al comma 9» sono soppresse e le parole: «il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021».
*11.81. Emiliozzi.
*11.112. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.
*11.117. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2021».
**11.22. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
**11.31. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
**11.47. Serracchiani, Viscomi, Mura, Carla Cantone.
**11.61. Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Fiorini.
**11.67. Marco Di Maio, Del Barba.
**11.84. Elisa Tripodi.
**11.105. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**11.130. Fassina.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
11.24. Zangrillo, Cannatelli, Musella, Mandelli, Sisto.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per la continuità delle attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica prestata dai Navigator agli operatori dei Centri per l'impiego)

  1. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro, il monitoraggio delle azioni rivolte ai beneficiari del reddito di cittadinanza e la continuità delle attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica agli operatori dei Centri per l'impiego e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte da ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, sono prorogate le attività relative alle professionalità contrattualizzate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e sono destinati ad ANPAL Servizi ulteriori 65 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante .corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
11.019. Cominardi, Dori, D'Orso, Martinciglio, Suriano, Lorefice, Faro, Alaimo.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga di misure di sostegno al reddito)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2021, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2020 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione.
11.021. Buompane.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Sospensione dei termini decadenziali)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di decadenza relativi alla presentazione delle istanze di integrazione salariale con causale Covid-19 sono sospesi fino alla cessazione dello stato di emergenza.
11.027. Davide Aiello.

ART. 12.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 2, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022»;

   c) al comma 3, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12.73. Del Barba, Marco Di Maio.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Il finanziamento in favore di Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria stabilito dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, successivamente incrementato dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e il finanziamento stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, sono revocati con effetto dal 1° marzo 2021 e integralmente restituiti allo Stato, comprensivi degli interessi maturati, entro i novanta giorni successivi.
  3-bis. Al fine di consentire il rimborso nella misura più ampia possibile dei finanziamenti di cui al comma 1, è autorizzata la restituzione in natura nella forma del trasferimento allo Stato dei compendi aziendali di Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria. Al fine di preservare il massimo valore degli attivi aziendali, il trasferimento dovrà avvenire senza cessazione o discontinuità delle operazioni di volo. Per realizzare tale obiettivo Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria è autorizzata a costituire un nuovo veicolo societario al quale trasferire, dopo aver conseguito le necessarie autorizzazioni e licenze aeronautiche e secondo le indicazioni del ministero vigilante sulla procedura, la proprietà dei compendi aziendali. In alternativa potrà essere utilizzato come soggetto giuridico al quale conferire gli attivi la società controllata Alitalia Cityliner S.p.A. qualora sia possibile concludere per essa la fase di amministrazione controllata. Entro l'ultimo giorno del mese successivo al conseguimento da parte della società veicolo di cui al terzo periodo delle certificazioni e licenze che ne consentono la piena operatività aeronautica, la proprietà della medesima è trasferita a titolo di restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale potrà conferirla con proprio provvedimento ad altra impresa da esso controllata.
12.147. Fassina.

  Sopprimere il comma 6.
*12.118. Rotelli, Foti, Silvestroni, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*12.75. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al secondo periodo del comma 5-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino al 30 giugno 2021».
**12.92. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Fiorini.
**12.162. Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di consentire l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti dai contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:

   a) la proroga, non superiore a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto e su richiesta dei soggetti proponenti, dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione ovvero la cui ultimazione è prevista entro il 31 dicembre 2020;

   b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

   c) un aumento fino al 45 per cento delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'80 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

  9-ter. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al comma 9-bis, sono comunque subordinate alla verifica da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. relativamente alla permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono.
*12.113. Manzo.
*12.121. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

   9-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119:

    1) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»;

    2) il comma 3-bis è abrogato;

    3) al comma 4, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»;

    4) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    5) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»;

    6) al comma 8, primo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»;

    7) il comma 8-bis è abrogato.

   b) all'articolo 121, comma 1, alinea, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2023».

   9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.
12.161. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Silvestroni.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 117, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 119, le parole: «nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».

  9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12.145. Spena, Occhiuto, Mandelli, Sisto.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
  9-ter. Per permettere una più ampia partecipazione alle procedure competitive sono disposti due ulteriori bandi rispetto a quelli già previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, con data di apertura 31 gennaio 2022 e 31 maggio 2022, in cui verrà assegnata la potenza eventualmente non aggiudicata nelle precedenti procedure.
*12.69. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.
*12.14. Squeri, Mandelli, Sisto.

  Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

  9-bis. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,'»;
  9-ter. Le modifiche di cui al comma 9-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
12.114. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Le procedure di asta e registro n. 6 e 7 di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, sono posticipate di sei mesi, al fine di garantire la più larga partecipazione alle procedure. La potenza disponibile per le procedure precedenti alle procedure n. 6 e 7 e non aggiudicata potrà essere riallocata in procedure aggiuntive di asta e registro disposte alle date in cui erano previste le procedure n. 6 e 7.
12.127. Caiata, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottati ulteriori bandi relativi alle procedure di asta e registro di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, fino al 31 gennaio 2023, secondo modalità e tempi di cui al medesimo articolo 4. L'efficacia della misura prevista dal presente comma è subordinata a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
12.137. Sut.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. La proroga dell'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, disposta dall'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applica agli enti ecclesiastici e agli enti morali nelle medesime misure e per il medesimo periodo previsti dal suddetto comma.
12.122. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024»;

   b) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024.»
12.110. Davide Crippa.

  Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:

  9-bis. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020 e 2021.».
12.109. Cassese, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, il termine di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 2021. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, nonché di evitare un pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia orientale, sono istituite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa e Siracusa. La Regione Siciliana, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvede, entro il 31 dicembre 2021, anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale.
12.33. Prestigiacomo, Ficara, Raciti, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

   9-bis. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 385, comma 1, lettera d), le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal termine di cui all'articolo 389, comma 1»;

   b) all'articolo 386, comma 1, lettera b), le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal termine di cui all'articolo 389, comma 1».
*12.131. Foti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*12.47. Mazzetti, Sisto, Mandelli.
*12.90. Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi.
*12.148. Lorenzin.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. I termini per lo svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 2, commi 2 e 8, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in scadenza al 31 dicembre 2020, sono prorogati di novanta giorni.
**12.27. Nevi, Mandelli, Sisto.
**12.96. Marco Di Maio, Del Barba.
**12.125. Bellucci, Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.
**12.169. Buratti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

   9-bis. Le misure di cui all'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 30 giugno 2021.
*12.34. D'Ettore.
*12.168. Buratti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 244, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, limitatamente alle regioni Lazio, Marche e Umbria, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché a valere sul ciclo di programmazione del medesimo Fondo per gli anni dal 2021 al 2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
12.24. Nevi, Polidori, Mandelli, Sisto.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, lettera b), le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

   b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

   «7-bis. In ragione del differimento al 31 dicembre 2022 del termine di cui alla lettera b) del comma 7 e della crisi economica determinata dall'emergenza da Covid-19 è consentita, alle regioni o province autonome che ne facciano richiesta, la facoltà di utilizzare, anche parzialmente, le economie accertate nell'attuazione di interventi finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, anche anticipatamente al determinarsi delle condizioni di cui al punto 2.2 della delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018.
   7-ter. La facoltà di cui al comma 7-bis è subordinata all'impegno dell'amministrazione richiedente di garantire, con proprie risorse, la copertura di eventuali fabbisogni finanziari che dovessero determinarsi, nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione e fino al loro completamento.».
12.171. Topo.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Cnapi)

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;

   b) al comma 4, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta giorni».
12.018. Fornaro.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per aumentare le entrate derivanti dal settore energetico)

  1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento, alla proroga, alla variazione dei programmi di lavoro o delle quote di titolarità, alla rinuncia e alla riduzione dell'area di permessi di prospezione e di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi proseguono il loro corso. Fino alla data di emanazione degli eventuali provvedimenti di revoca di cui al comma 8, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.»;

   c) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;

   d) al comma 8, il primo, il quinto e il sesto periodo sono soppressi, al secondo periodo le parole «sospesi ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4» e al terzo periodo dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono aggiunte le seguenti: «e di accumuli»;

   e) al comma 10 le parole: «Al venir meno della sospensione di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2021»;

   f) il comma 13 è abrogato.

  2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinate, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
12.07. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga dei tempi per l'adozione del Pitesai)

  1. Al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 13 agosto 2021».
12.020. Muroni, Fioramonti.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alle lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 30 giugno 2021 ed il pagamento di cui al terzo periodo è dovuto nei limiti della disponibilità finanziaria presente del committente».
13.114. Andrea Romano.

  Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'alinea del comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;.
13.181. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sostituire le parole: «Per gli anni 2019, 2020 e 2021» con le seguenti: «Per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023»;

   b) alla lettera b) sostituire le parole: «Per gli anni 2019, 2020 e 2021» con le seguenti: «Per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023»;

   c) alla lettera c) sostituire le parole: «fino al 30 giugno 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023» e le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
13.135. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) al comma 10, le parole: «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».
*13.61. Mazzetti, Mandelli, Sisto.
*13.272. Trancassini, Zucconi, Foti, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Caiata.
*13.145. Terzoni.
*13.285. Fregolent, Del Barba, Marco Di Maio, Moretto.
*13.311. Lorenzin.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole da: «non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2020, n. 27».
13.136. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, è sospesa fino al 31 dicembre 2021; in tale lasso temporale, riacquista efficacia il previgente testo dei commi 6 e 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
13.106. Costa, Magi, Mazzetti, Angiola.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.
13.175. Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:

  6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020 e delle abilitazioni professionali, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per le domande dirette al conseguimento delle abilitazioni professionali presentate dal 1° maggio 2020 alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza la prova di controllo è espletata entro un anno dalla data di presentazione delle medesime domande.
13.260. Rampelli, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Al fine di far fronte all'ingente arretrato nell'espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinatosi a causa di una forte carenza di organico negli uffici della Motorizzazione Civile di personale addetto alla funzione di esaminatori nelle predette prove ed aggravatosi a causa degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 le predette prove possono essere svolte, per le sedute in conto privato di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale dei suddetti uffici della Motorizzazione Civile collocato in quiescenza, già abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. A tali esaminatori ausiliari è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti le sedute di esame, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1°dicembre 1986, n. 870. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le disposizioni attuative della previsione di cui ai periodi precedenti e le modalità di accreditamento presso la Direzione Generale della Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli esaminatori ausiliari.
*13.229. Grippa.
*13.117. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. I termini previsti dall'articolo 3, comma 8, e dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, recante «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie», per l'adeguamento del materiale rotabile ferroviario circolante sulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie ferroviarie ai requisiti ivi previsti, sono differiti, rispettivamente, di 24 e 36 mesi.
13.126. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'alinea del comma 2 dell'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore».
*13.204. Rotelli, Silvestroni, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*13.20. Bruno Bossio.
*13.150. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti «dal 1° marzo 2019».
13.322. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Silvestroni.

  Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1, comma 368, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «emergenza da Covid-19,» sono inserite le seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e al terzo periodo le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.313. Pella.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere i commi 13 e 14;

   b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

  19-bis. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non opera per le procedure esecutive avviate alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020».
13.177. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Sopprimere il comma 13.
*13.1. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.
*13.4. Siragusa.
*13.50. Rosso, Giacometto, Cattaneo, Mulè, Sisto, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti, Polidori, Ripani.
*13.109. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*13.154. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
*13.195. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Comaroli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 13 con i seguenti:

   13. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità al conduttore sia avvenuta successivamente alla data del 31 gennaio 2020. È sospesa, invece, fino al 31 marzo 2021, se la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità al conduttore sia avvenuta anteriormente alla data del 31 gennaio 2020, fatta salva la facoltà dell'esecutato di presentare istanza di sospensione sino al 30 giugno 2021, corredata di autocertificazione in cui dichiari di non possedere altro immobile ad uso abitativo, di non avere un'occupazione ovvero di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del reddito IRPEF proprio e dei familiari conviventi almeno pari al 50 per cento rispetto all'anno 2019 e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte alla locazione di un diverso immobile. La sospensione opera in modo automatico ma l'autocertificazione, acquisita dall'ufficiale giudiziario o dal cancelliere del giudice dell'esecuzione, deve essere immediatamente trasmessa all'Agenzia delle Entrate per consentire le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e l'effettiva situazione patrimoniale ed economica dell'istante esecutato e dei suoi familiari conviventi, nonché al Comune di residenza dell'istante per procedere all'iscrizione d'ufficio nella lista dell'emergenza abitativa.
   13-bis. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso non abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, salvo che la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità al conduttore sia avvenuta in data anteriore al 31 gennaio 2020 e che le attività commerciali, professionali ed industriali cui siano adibiti gli immobili, non siano comprese nell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2020. In tale caso, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino al 31 marzo 2021;

   b) dopo il comma 14, inserire il seguente:

   14-bis. È sospesa sino al 30 giugno 2021 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
13.293. D'Orso, Baldino, Donno, Martinciglio, Colletti, Ascari, Barbuto, Businarolo, Giuliano, Palmisano, Scutellà, Costanzo, Saitta, Berti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire il comma 13 con i seguenti:

   13. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui la convalida di sfratto per morosità sia stata emessa successivamente alla data del 31 gennaio 2020. È sospesa, invece, fino al 31 marzo 2021, se la convalida sia stata emessa anteriormente alla data del 31 gennaio 2020.
   13-bis. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso non abitativo, adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 30 giugno 2021, salvo che la convalida di sfratto per morosità sia stata emessa in data anteriore al 31 gennaio 2020 e che le attività commerciali, professionali ed industriali cui siano adibiti gli immobili, non siano comprese nell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2020. In tale caso, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa, invece, fino al 31 marzo 2021;

    dopo il comma 14, aggiungere, il seguente:

   È altresì sino al 30 giugno 2021 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
13.295. D'Orso, Baldino, Donno, Martinciglio, D'Arrando, Masi, Scanu, Tuzi, Colletti, Ascari, Businarolo, Giuliano, Palmisano, Scutellà, Costanzo, Papiro, Saitta, Berti.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:

  13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.
*13.14. Siragusa.
*13.238. Gusmeroli, Bianchi, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Zanella.
*13.275. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*13.83. Paolo Russo, Giacometto, Cattaneo.
*13.158. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:

  13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
**13.68. Rosso, Mulè, Cattaneo, Sisto, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti, Giacometto.
**13.156. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
**13.236. Bianchi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Zanella.
**13.274. Prisco, Foti, Butti, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:

  13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
*13.69. Mulè, Rosso, Cattaneo, Sisto, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti, Giacometto.
*13.157. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
*13.237. Bitonci, Bianchi, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Zanella.
*13.312. Lorenzin.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:

  13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
**13.273. Foti, Butti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**13.82. Paolo Russo, Giacometto, Cattaneo.
**13.155. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.

  Al comma 13, dopo le parole: mancato pagamento del canone alle scadenze, inserire le seguenti: previste dal contratto, successive al 16 marzo 2020.
13.327. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

  Al comma 13 dopo le parole: mancato pagamento del canone alle scadenze inserire le seguenti: in seguito al verificarsi di una sopravvenuta impossibilità del conduttore in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
*13.277. Foti, Butti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*13.48. Rosso, Giacometto, Cattaneo, Mulè, Sisto, Paolo Russo, Vietina, Mazzetti.
*13.159. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
*13.192. Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Bianchi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Zennaro, Zanella.

  Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui al presente comma, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
**13.39. Magi, Frate, Angiola.
**13.51. Rosso, Giacometto, Cattaneo, Vietina, Mulè, Sisto, Paolo Russo, Mazzetti.
**13.162. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
**13.280. Foti, Butti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:

   13-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, sino al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di servizio della Difesa, compresi quelli in gestione a Difesa Servizi S.p.A., anche nell'ipotesi di avvenuta perdita del titolo alla concessione. Sono, altresì, sospese per il medesimo periodo le procedure esecutive immobiliari relative ai citati immobili.
13.262. Rampelli, Deidda, Ferro, Galantino.

  Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

  14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, le parole: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
  14-ter. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-septies, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) dopo il comma 4-septies, sono inseriti i seguenti:

   «4-octies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di abilitazione degli ispettori che svolgono i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui al comma 4-septies. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applica la disciplina relativa alle commissioni esaminatrici di selezione relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2020, n. 225.
   4-novies. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 4-octies, per la prima iscrizione e per l'aggiornamento dell'iscrizione nel registro degli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2020, n. 22, nonché quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennità da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei richiedenti.
   4-decies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati gli importi dei diritti da versare ai sensi del comma 4- novies e le modalità di versamento. Le relative somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
*13.226. Grippa.
*13.34. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:

  14-bis. All'articolo 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla 14 giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari ed all'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1».
**13.228. Scagliusi.
**13.35. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:

  16-bis. All'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2046».
13.38. Enrico Borghi, Gariglio.

  Dopo il comma 17, inserire il seguente:

  17-bis. Il materiale rotabile di una linea ferroviaria iscritta nell'elenco di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2016, recante «Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione» deve rispettare, entro tre anni dalla predetta iscrizione, i criteri di sicurezza di cui all'allegato II del decreto ministeriale 28 ottobre 2005, recante «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie».
13.98. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2021, a favore dei comuni, la possibilità di realizzare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:

   a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 aprile;

   b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 agosto;

   c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 settembre;

   d) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 gennaio 2022.
13.212. Varrica.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospeso, per l'anno 2021, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni delle norme edilizie, paesaggistiche e dei vincoli demaniali, relative all'area demaniale del comprensorio denominato «Falconera» nel Comune di Caorle.
13.139. Fogliani, Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
13.214. Deiana.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. L'articolo 41-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:
  «Art. 41-bis. -(Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva). - 1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, o un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia avviato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle precedenti categorie soggettive ovvero che sia un operatore di microcredito o di finanza etica e sostenibile ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e godono del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

   2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:

   a) l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore, e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato;

   b) l'istanza sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento di presentazione dell'istanza sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene;

   c) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;

   d) l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile;

   e) la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80;

   3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, il convivente di fatto, la persona unita in unione civile, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4 con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.
   4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell'ambito della relativa dotazione. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le regole di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell'ambito della relativa dotazione. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le regole di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013 n. 147, del relativo decreto interministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.
   5. A seguito di apposita istanza presentata dal debitore, il giudice dell'esecuzione, verificata la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, sospende l'esecuzione per un periodo di sei mesi, al fine di consentire il perfezionamento degli accordi di cui ai commi 1 e 3. Il creditore o, nei casi regolati dal comma 3, il finanziatore può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento solo a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2, e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento. Il merito creditizio è valutato in relazione al reddito disponibile, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita dell'obbligato. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso in cui siano conclusi accordi di rinegoziazione o finanziamento in violazione di quanto disposto al periodo precedente, il creditore o il finanziatore decade dalla garanzia di cui al comma 4.
   6. Nell'ipotesi del raggiungimento di un accordo di rinegoziazione tra debitore e creditore il giudice, su istanza del debitore, dichiara l'estinzione del procedimento e la parziale esdebitazione di cui al comma 1, e, nei soli casi di finanziamento proveniente da un terzo, ordina al conservatore dei registri immobiliari di annotare l'avvenuta surroga del finanziatore nell'ipoteca iscritta a favore del creditore procedente. Con il medesimo provvedimento il giudice liquida le spese del procedimento, che sono poste a carico del debitore. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice, su richiesta del destinatario del finanziamento, emette decreto di trasferimento a quest'ultimo del bene, ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile.
   7. Nell'ipotesi dell'erogazione di un nuovo finanziamento anche nell'ambito di un accordo di cui al comma 3, il giudice liquida, con apposita ordinanza da emettere entro quindici giorni dall'istanza di cui al comma 6, la somma da versare con l'erogazione del medesimo finanziamento. Avvenuto il versamento delle somme in favore della procedura, il giudice adotta il provvedimento di cui al comma 6.
   8. È riconosciuto, in favore del debitore, il diritto di abitazione da annotarsi a margine dell'ipoteca. Il debitore ha diritto, previa estinzione del debito residuo nei confronti del finanziatore e previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al finanziatore dal destinatario del finanziamento, di riacquistare la proprietà dell'immobile. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili ai sensi del presente comma sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento dell'immobile al debitore. L'acquirente dell'immobile in sede giudiziale o per effetto dell'esercizio diritto di cui al secondo periodo del presente comma decade dal beneficio se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale.
   9. Ove vi siano altri creditori intervenuti o procedenti oltre al creditore di cui al comma 1, l'estinzione della procedura esecutiva è subordinata al deposito di un loro atto di rinuncia ovvero alla prova, da parte del debitore, dell'avvenuto pagamento di quanto loro dovuto.
   10. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
   11. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4 e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, purché ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), ed e), del presente articolo. In tal caso, a seguito dell'istanza di cui al comma 5, la sospensione dell'esecuzione si protrae fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o, nel caso di piano del consumatore, fino al provvedimento di omologazione di cui all'articolo 12-bis comma 3 della medesima legge. Nel caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta di accordo o di piano del consumatore, come pure di revoca del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1 o di cui all'articolo 12-bis, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, cessa la sospensione del processo esecutivo. Nel caso di proposizione di reclamo avverso i provvedimenti di cui al periodo che precede, la sospensione si protrae comunque fino al momento del rigetto del reclamo.
   12. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, possono altresì prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dal comma 4 con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo. In tal caso si applica integralmente il comma 11».
*13.025. Fassina.
*13.024. Manzo.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

  1. All'articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. In favore dei soggetti di cui al comma 2 che, a causa della chiusura di cui al comma 1, abbiano sostenuto maggiori oneri documentati, è riconosciuto il rimborso di tali maggiori oneri fino all'importo massimo di 15.000 euro. Il predetto rimborso non può essere cumulato con l'indennità di cui al comma 2».
13.016. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Messa in sicurezza della tratta Sassari-Olbia)

  1. All'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*13.026. Alberto Manca, Deiana.
*13.027. Gavino Manca, Frailis, Mura.

ART. 14.

  Al comma 2, sostituire le parole: al 30 settembre 2021 e al 31 dicembre 2021 con le seguenti: al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023.
*14.3. Borghese, Tasso, Cecconi, Longo, Sangregorio, Fitzgerald Nissoli, Ungaro.
*14.5. La Marca, Schirò, Carè, Quartapelle Procopio, Fitzgerald Nissoli.

ART. 15.

  Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: Fino al 30 giugno 2021;

   b) sopprimere le parole: primo periodo.
15.73. Ilaria Fontana, Sut.

  Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole: primo periodo;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo. La predetta disposizione non si applica agli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.
*15.63. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fiorini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*15.81. Topo.
*15.112. Mandelli.
*15.115. Fornaro.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera b))

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. In relazione alla proroga di due mesi dei termini per l'invio delle informazioni sui provvedimenti adottati e da adottare a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 – Direttiva 2008/50/CE, nonché in considerazione del fatto che le misure e il programma che si devono trasmettere conseguentemente entro il 20 marzo 2021 alla Commissione Europea dovranno risultare pervasive per evitare l'aggravamento della procedura ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, con l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui al comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 500 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023 e di 100 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2030 e le risorse di cui al comma 5-ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023 e di 8 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2030 per le medesime finalità.
  6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dei Fondi di cui:

   a) all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 200 milioni di euro per l'anno 2021, per 100 milioni di euro per l'anno 2022, per 145 milioni di euro per l'anno 2023, per 93 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2028 e per 108 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030;

   b) all'articolo 1, comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per 250 milioni di euro per il 2021, 40 milioni di euro per il 2022 e 90 milioni di euro per il 2023;

   c) all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 90 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per l'anno 2023;

   d) mediante riduzione delle risorse previste annualmente dal 2021 al 2028 alla sezione II – Rifinanziamenti – Sottostrumento 20 «Accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria», dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028.
**15.62. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.
**15.99. Madia.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Fino alla realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti nucleari di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e al fine di adeguare le misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, si applicano le disposizioni di cui al comma 6-ter.
  6-ter. Al comma 1-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, al secondo periodo, le parole: «è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito,» sono sostituite dalle seguenti: «è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni contermini i cui confini si trovano nel raggio di 20 chilometri rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito.».
15.21. Giacometto.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  6-ter. Il comma 756 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

   «756. Le spese di mantenimento degli animali sottoposti a sequestro sono a carico dei soggetti ai quali viene notificato il provvedimento di sequestro, fino all'eventuale confisca dell'animale.».
15.78. Maraia.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 6-ter)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Il termine per la stipula dei contratti ovvero per la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in riferimento all'impiego delle risorse stanziate dall'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2020 è differito al 31 maggio 2021.
15.37. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte, Viviani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di assicurare la piena accessibilità e la più ampia partecipazione al procedimento di consultazione pubblica e al Seminario nazionale previsti dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

   b) al comma 3 le parole: «le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano», sono sostituite dalle seguenti: «chiunque abbia interesse possa»;

   c) al comma 4, le parole: «Entro i centoventi giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i centottanta giorni successivi»;

   d) al comma 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e i soggetti portatori di interessi pubblici o privati che abbiano presentato richiesta di partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

   e) al comma 5, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «60 giorni».
15.102. Vianello, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Sut, Gallo, Faro, Grippa, Sarli, Cillis, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Ruggiero, Costanzo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di assicurare la piena accessibilità e la più ampia partecipazione al procedimento di consultazione pubblica e al Seminario nazionale previsti dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;

   b) al comma 4, le parole: «Entro i centoventi giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i centottanta giorni successivi»;

   c) al comma 5 le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «120 giorni», nonché le parole: «entro i sessanta giorni» sono sostitute dalle seguenti: «entro i centottanta giorni»;

   d) al comma 6, le parole: «entro il termine di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di centoventi giorni», dopo le parole: «con proprio decreto» sono inserite le seguenti: «da adottare entro i successivi novanta giorni», nonché dopo le parole: «è pubblicata» sono aggiunte le seguenti: «entro i successivi sessanta giorni».
15.114. Vianello, Maraia, Barbuto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

   b) al comma 4 le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta giorni»;
15.58. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 3, la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;

   b) al comma 4, la parola «centoventi» è sostituita dalla seguente: «centottanta».
15.2. Berardini, De Girolamo, Rizzone, Lombardo, Lapia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il periodo di sessanta giorni per la consultazione pubblica previsto dal comma 3, primo periodo, dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è differito nei 180 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19. Il periodo per lo svolgimento del Seminario nazionale, previsto dal comma 4, primo periodo, del sopraccitato articolo 27, è differito nei novanta giorni successivi alla data di conclusione della consultazione pubblica.
15.1. Molinari, Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Giglio Vigna.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 3, dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi», e le parole: «le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano», sono sostituite dalle seguenti: «chiunque abbia interesse possa».
15.71. Cillis, Cadeddu, Cassese, Del Sesto, Gagnarli, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia, Lovecchio, Gallinella.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di assicurare la piena accessibilità e la più ampia partecipazione al procedimento di consultazione pubblica e al Seminario nazionale previsti all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, anche in ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo sono prorogati per ulteriori 60 giorni. All'articolo 27, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 31 del 2010, le parole: «30 giorni», sono sostituite dalle seguenti: «60 giorni».
15.103. Vianello, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Ruggiero, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Sut, Gallo, Faro, Grippa, Sarli, Cillis, Costanzo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In conseguenza dell'emergenza pandemica in atto, i termini di sessanta giorni e centoventi giorni, previsti rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'articolo 27, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, decorrono dal giorno successivo al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e prorogato da ultimo dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.
15.20. Giacometto, Mazzetti, Cortelazzo, Occhiuto, Ruffino, Labriola.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I termini dell'articolo 27, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, relativi alla formulazione delle osservazioni tecniche e promozione del Seminario nazionale, iniziano a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza dichiarato ai sensi e per gli effetti dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
15.3. Berardini, De Girolamo, Rizzone, Lombardo, Lapia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e non oltre ventiquattro» sono sostituite dalla seguente: «trentasei»;

   b) al comma 8, sesto periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantadue».
15.104. Vianello, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Ruggiero, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Sut, Gallo, Faro, Grippa, Sarli, Cillis, Costanzo, Barbuto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti «trentasei mesi».
15.11. Fioramonti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «dal 1° luglio 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023».
15.87. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
*15.96. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Caretta, Ciaburro.
*15.6. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.
*15.13. Nevi, Bagnasco, Mandelli, Sisto, Giacomoni, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.
*15.34. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*15.39. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Zennaro, Bianchi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

  1. In attesa della definizione dei giudizi pendenti innanzi alla Corte costituzionale della Repubblica, anche in relazione all'esigenza di assicurare condizioni concorrenziali omogenee a livello nazionale in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, e prorogato al 31 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 125-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2021, e con esso gli effetti delle leggi approvate, i quali, fino al 31 dicembre 2021, sono sospesi.
  2. Per effetto della proroga di cui al comma 1:

   a) è prorogato al 30 settembre 2023 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogato al 31 luglio 2022 dall'articolo 125-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27;

   b) sono prorogati al 30 settembre 2025 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogati al 31 luglio 2024 dall'articolo 125-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27;

   c) è prorogato al 31 dicembre 2021 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogato al 31 ottobre 2020 dall'articolo 125-bis, comma 3, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27.

  3. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025».
  4. Le modifiche di cui al comma 3, sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
15.01. Enrico Borghi, Plangger, Gebhard.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Nel periodo in cui è stato proclamato lo stato di emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19, il termine di sessanta giorni relativo alla formulazione di osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima da parte delle Regioni, degli Enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, di cui al comma precedente, decorre dal giorno successivo alla fine dello stato di emergenza».
15.021. Montaruli, Rotelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

   b) ovunque ricorrono le parole: «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

   c) al comma 2, al primo periodo le parole: «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1» sono soppresse.

   d) al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.000 milioni annui, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
15.08. Rospi.

ART. 16.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026 e garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento della manifestazione, il finanziamento di cui all'articolo 213-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.5. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «speciali quinquennali» sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica», le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi stabilmente», e dopo le parole: «completa relazione» è aggiunta la seguente: «asseverata»;

   b) al comma 3 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

   c) il comma 4 è abrogato.
16.13. Lollobrigida, Trancassini, Prisco, Zucconi, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 216, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «comunque non superiore a ulteriori tre anni,» sono aggiunte le seguenti: «o cinque anni nel caso di impianti natatori,».
16.7. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 le parole: «diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
16.12. Valente.

ART. 17.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
17.2. Pizzetti.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

  2-bis.1. I contratti a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2020 del personale attualmente in servizio o che è già stato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri da parte delle regioni e degli enti locali colpiti dal sisma del 2002, sono prorogati di 18 mesi.
  2-bis.2. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis.1, si provvede mediante riduzione, nei limiti di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.
17.30. Tartaglione, Sisto, D'Attis.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Impignorabilità delle risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree per sisma Centro Italia 2016)

  1. All'articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Per le medesime finalità di cui al citato articolo 39 non sono altresì soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto, i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate cui all'articolo 4, comma 1, nonché i contributi di cui all'articolo 7 e le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi dell'articolo 17-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.
17.080. Pezzopane.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroghe CAS, sospensione adempimenti fiscali e contratti del personale per la ricostruzione – terremoto di Ischia del 2017)

  1. Al decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dell'articolo 18, la lettera i-ter) è sostituita con la seguente:

   «i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto. Dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2021. A tal fine sono equiparati alla figura del proprietario i comodatari legati da vincoli di parentela in linea retta e in primo grado con il proprietario dell'immobile inagibile».

   b) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021»;

    2) al comma 4, le parole «dal 2018 al 2020 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2021 dei mutui»;

    3) al comma 5, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2021»;

    4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

  6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6 lettera b), i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, sono prorogati al 31 dicembre 2022, anche in deroga ai limiti di durata previsti da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva di categoria.;

   c) all'articolo 33, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole «è sospeso fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è sospeso fino al 31 dicembre 2021»;

    2) le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;

   d) all'articolo 34, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

    2) le parole «a decorrere dal 1° febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° febbraio 2022»;

   e) all'articolo 35, comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2020 e riprendono dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021 e riprendono dal 1 gennaio 2022».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a) del presente articolo, valutati in 1.330.000,00 euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai restanti oneri, derivanti dal comma 1, lettera b), n. 4), del presente articolo, valutati in 810.000,00 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
17.074. Buompane, Manzo, Caso.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure per il differimento dei termini di concessione dei contributi per assistenza abitativa, per adempimenti fiscali e tributari nei territori dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)

  1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera i-ter) del comma 1 dell'articolo 18, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:

   «i-quater) ai fini dell'erogazione dei contributi di cui alla lettera i-ter) sono equiparati alla figura del proprietario i comodatari legati da vincoli di parentela in linea retta e in primo grado con il proprietario dell'immobile inagibile;»;

   c) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021»;

    2) al comma 4, le parole: «dal 2018 al 2020 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2021 dei mutui»;

    3) al comma 5, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

   d) all'articolo 33, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «è sospeso fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è sospeso fino al 31 dicembre 2021»;

    2) le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;

   e) all'articolo 34, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

    2) le parole: «a decorrere dal 1° febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° febbraio 2022»;

   f) all'articolo 35, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020 e riprendono dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021 e riprendono dal 1° gennaio 2022».

  2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
17.052. De Luca.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

  1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
  2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: «possono essere prorogate» fino a «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021».
  3. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole: «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»;

   b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.
  8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 pari a 2 milioni di euro per ciascun anno 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 2, le parole: «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;

   b) all'articolo 18-quater, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

  10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 lettera a) pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, e ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 lettera b), pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

   a) le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3;

   b) le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. I relativi oneri quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni sono a carico del fondo di cui all'articolo 4.

  11. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1, 2 e 2-bis»;

   b) al comma 4, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  12. Al comma 1, dell'articolo 4-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
17.010. Pezzopane, Morgoni, Rotta, Braga, Buratti, Pellicani, Verini.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso comma 11, lettera a))

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

  1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
  2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: «possono essere prorogate» fino a: «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021».
  3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. I relativi oneri quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni sono a carico del fondo di cui all'articolo 4;

   b) le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3;

   c) all'articolo 14, comma 1, lettera a-bis), le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   d) all'articolo 14, comma 3-ter, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   e) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole «31 dicembre 2020» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   f) all'articolo 44, comma 1, terzo periodo, le parole «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»;

   g) all'articolo 44, comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   h) all'articolo 48, comma 7, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   i) le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 2, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021;

   l) le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 11, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021;

   m) le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 13, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021;

   n) all'articolo 48, comma 16, primo periodo, le parole: «all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno di imposta 2021» e al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  4. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.
  6. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, lettera c), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1, 2 e 2-bis»;
  b) al comma 4, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  7. Al comma 1, dell'articolo 4-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  8. All'articolo 14, comma 14, terzo periodo, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le parole: «quinquennio 2016-2020», sono sostituite dalle seguenti: «quinquennio 2021-2025».
  9. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole: «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021».
  10. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  11. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
  12. All'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022».
  13. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi.»;

   b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

   «1-ter.1. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.».

  14. All'articolo 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  15. Al fine prorogare la possibilità per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di dare continuità nell'entrata ai fini IMU relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

  16. All'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente :

  a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del decreto-legge n17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
17.073. Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Giuliodori, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Roberto Rossini, Maurizio Cattoi, Ciprini, Parisse, Daga, Grippa, Corneli, Torto, Vacca, Del Grosso, Colletti.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso comma 6 lettera a) e comma 16)

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172.
  2. All'articolo 57, comma 18, lettera b) del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, le parole da: «possono essere prorogate» fino a: «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate sino al 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021».
  3. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
  4. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017 n. 8, le parole: «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021».
  5. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017 n. 8, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  6. All'articolo 39, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, lettera c), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti «agli allegati 1, 2 e 2-bis»;
  b) al comma 4, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite da seguenti «31 dicembre 2023».
*17.02. Trancassini, Zucconi, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Prisco, Albano.
*17.07. Nevi, Spena, Polidori, Della Frera, Cattaneo, Mandelli, Sisto, Barelli, Squeri.
*17.058. Gallinella, Villani, Vacca, Elisa Tripodi.
*17.077. De Menech, Sani.
*17.082. Zicchieri, Gerardi, Durigon, Andreuzza, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, De Angelis, D'Eramo, Lucentini, Paolini, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Cavandoli.
(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso comma 6, lettera a))

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019, 2020 e fino al 15 agosto 2021»;

   b) al comma 2 le parole: «e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 10.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021»;

   c) al comma 4 le parole: «e 10 milioni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e 10 milioni di euro complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021»;

   d) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per le finalità di cui all'articolo 5 comma 1 e per il finanziamento delle misure previste dall'articolo 8-bis».
17.021. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga attività «Fondo imprese Sud» per Sisma centro Italia 2016)

  1. All'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «e Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «Sicilia e delle aree del cratere del sisma del centro Italia»;

   b) al primo periodo, dopo le parole: «nelle predette Regioni», sono aggiunte le seguenti: «e nei comuni del cratere del Sisma 2016»;

   c) al secondo periodo, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni».
17.079. Pezzopane.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga termine per la ricostruzione – Terremoto dell'Umbria)

  1. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: «quinquennio 2016-2020» sono sostituite dalle seguenti: «novennio 2016-2024» e le parole: «massimo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di nove anni».
17.040. Caparvi, Marchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

ART. 18.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   2-bis. La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali dell'avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di minore età – «Educare Insieme», di cui al decreto del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, è prorogata al 30 giugno 2021.
18.7. Bilotti.

ART. 19.

  Al comma 1, sostituire le parole: non oltre il 31 marzo 2021 con le seguenti: fino al 30 giugno 2021.
19.40. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Porchietto, Barelli, Sisto.

  Al comma 1 sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021, ad eccezione del numero 22 «Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40» e del numero 26 «Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» del predetto allegato 1, le cui proroghe sono fino al 30 settembre 2021.
19.25. De Filippo, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Schirò, Campana.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017, l'applicabilità delle soglie di valutazione del merito creditizio dei soggetti, persone giuridiche o fisiche, di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, da parte degli istituti di credito, delle società di intermediazione creditizia nonché degli altri soggetti autorizzati di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
19.4. Baratto, Porchietto, Giacometto, Barelli, Baldini, Torromino, Polidori, Mandelli, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 1.353 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame dei concorsi pubblici indetti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020; b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2020, del requisito dell'età di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; c) previa verifica del requisito di cui alla lettera b), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b); d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
19.33. Deidda, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  All'allegato 1, dopo il numero 9 inserire il seguente:

   9-bis. Articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19.5. Zanettin.

  All'allegato 1, dopo il numero 32 aggiungere il seguente:

   32-bis. Articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
19.32. Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.

  All'allegato 1, dopo il numero 32 aggiungere il seguente:

   32-bis. Articolo 109 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
19.28. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Osservazioni e proposte sulla CNAPI e seminario nazionale)

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

   b) al comma 4 le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
19.04. Braga, Pezzopane, Rotta, Melilli, Buratti, Morgoni, Pellicani, Cenni.

ART. 20.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le stesse finalità di cui ai commi 1 e 2, per gli interventi di modifica, installazione e adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, per la copertura mobile in banda ultra-larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.
*20.4. Paita, Nobili, Marco Di Maio, Del Barba.
*20.5. Serritella.

ART. 22.

  All'articolo aggiuntivo 22.0100, al comma 1, capoverso 8, dopo il numero 1), inserire il seguente:

  1-bis). dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di fruire della detrazione fiscale in forma di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro.
0.22.0100.7. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  All'articolo aggiuntivo 22.0100, al comma 1, capoverso 8, numero 3), dopo le parole: commi 1 e 2, inserire le seguenti: e le parole «60 euro» sono sostituite dalle seguenti «30 euro».
0.22.0100.8. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  All'articolo aggiuntivo 22.0100, al comma 1, capoverso 8, numero 3), dopo le parole: commi 1 e 2, inserire le seguenti: e le parole «in otto rate di pari ammontare» sono sostituite con le seguenti «in dodici rate di pari ammontare»
0.22.0100.9. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante legge di bilancio 2021)

  1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

   8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, dopo la parola: «spetta» sono inserite le seguenti: «, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,»;

   2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

    a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

    b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.»;

   3) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1 ovunque ricorrano,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2».

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182.».
22.0100. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1. alla lettera a) le parole: «sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «sono notificati a decorrere dal mese successivo alla dichiarazione di fine pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)»;

    2. alla lettera b) le parole: «nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal mese successivo alla dichiarazione di fine pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)»;

    3. alla lettera c), capoverso comma 3, le parole: «sono prorogati di quattordici mesi», sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi fino al mese successivo alla dichiarazione di fine pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)»;

    4. Alla lettera d), capoverso comma 4, le parole: «28 febbraio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 2, capoverso comma 1:

    1. le parole: «28 febbraio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

    2. le parole: «I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione.», sono sostituite dalle seguenti: «Possono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 agosto 2021, ovvero in cinque rate di pari importo, da corrispondere senza sanzioni e/o interessi, a decorrere dal 1° luglio 2021»;

   c) al comma 3, le parole: «è prorogato al 28 febbraio 2021», sono sostituite con le seguenti: «è prorogato al 31 luglio 2021»;

   d) il comma 4 è soppresso.
0.22.0200.38. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, le parole: «1° marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

   b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, le parole: «1° marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

   c) al comma 1 lettera c), capoverso comma 3, le parole: «quattordici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventuno mesi»;

  Conseguentemente al capoverso Art. 22-quinquies, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «64, 10» sono sostituite dalle seguenti: «288,4»;

   b) le parole: «206, 9» sono sostituite dalle seguenti: «310,4»;

   c) le parole: «253,2» sono sostituite dalle seguenti: «379,8».
0.22.0200.50. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, capoverso comma 1, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

  Conseguentemente all'articolo 22-quinquies apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «64, 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «384,6 milioni di euro»;

   b) le parole: «206, 9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.241,4 milioni di euro»;

   c) le parole: «253,2 milioni di euro» con le seguenti: «1.519,2 milioni di euro».
0.22.0200.5. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Porchietto.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, capoverso comma 1, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

   b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

  Conseguentemente al capoverso Art.22-quinquies, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «64,10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «288,4 milioni di euro»;

   b) le parole: «206,9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «310,4 milioni di euro»;

   c) le parole: «253,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «379,8 milioni di euro».
0.22.0200.46. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, capoverso comma 1, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

   b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

  Conseguentemente al capoverso Art22-quinquies apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «64,10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «192,3 milioni di euro»;

   b) le parole: «206,9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «620,7 milioni di euro»;

   c) le parole: «253,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «759,6 milioni di euro».
0.22.0200.4. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Porchietto.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti: 31 maggio 2021.
0.22.0200.33. Prisco, Montaruli, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021.
0.22.0200.28. Prisco, Montaruli, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti: 31 marzo 2021.
0.22.0200.32. Prisco, Montaruli, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sopprimere il secondo periodo.
0.22.0200.29. Prisco, Trancassini, Montaruli, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione, con le seguenti: Possono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 agosto 2021, ovvero in cinque rate di pari importo, da corrispondere senza sanzioni o interessi, a decorrere dal 1° luglio 2021;.
0.22.0200.39. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in tre rate nei tre mesi successivi al termine del periodo di sospensione.
0.22.0200.30. Prisco, Trancassini, Montaruli, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, comma 2, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro il mese successivo con le seguenti: entro i tre mesi successivi.
0.22.0200.31. Prisco, Trancassini, Montaruli, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «4-ter. Con riferimento alle entrate degli enti territoriali, durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, sono prorogati di dodici mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2020, n. 212, i termini di decadenza e prescrizione relativi alla notifica degli atti di cui al comma 2, in scadenza nell'anno 2021. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica degli atti di cui al comma 2, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
0.22.0200.47. Pella, Mazzetti, Napoli, Ruffino.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-bis, sopprimere il comma 4.
0.22.0200.40. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, sopprimere il capoverso Art. 22-ter.
0.22.0200.44. Morrone, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-ter, sostituire le parole: 30 aprile 2021 ovunque ricorrono, con le seguenti: termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
0.22.0200.11. Magi.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, capoverso Art. 22-ter, sostituire le parole: 30 aprile 2021, ovunque ricorrono, con le seguenti: 30 giugno 2021.
0.22.0200.36. Grippa.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, sostituire il capoverso Art. 22-quater con il seguente:

Art. 22-quater.

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

   c) al comma 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione l'imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 31 maggio 2021».
0.22.0200.8. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Porchietto.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, sostituire il capoverso Art. 22-quater con il seguente:

Art. 22-quater.

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «6 per cento».

   c) al comma 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione l'imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 31 maggio 2021».
0.22.0200.7. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Porchietto.

  All'articolo aggiuntivo 22.0200, sostituire il capoverso Art. 22-quater con il seguente:

Art. 22-quater.

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo le parole: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

   c) al comma 42, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In sede di prima applicazione l'imposta dovuta è versata entro il 16 aprile 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 31 maggio 2021».
0.22.0200.6. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Martino, Porchietto.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:

Art. 22-bis.
(Proroghe di termini in materia tributaria)

  1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.»;

   b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:

   a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.».

  2. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.».

  3. Il termine finale di cui all'articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 28 febbraio 2021.
  4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
  5. L'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, è abrogato.

Art. 22-ter.
(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

  1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 2, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

   b) all'articolo 29, comma 1, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

   c) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».

Art. 22-quater.

  1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in periodo: «In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili, nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021».

Art. 22-quinquies.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 22-bis, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, 206,9 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare di cassa 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede per i medesimi importi mediante il ricorso dell'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in data 20 gennaio 2021.

  Conseguentemente, l'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020 n. 178, è sostituito dall'allegato 1-bis annesso al presente decreto.

  2. Dall'attuazione dell'articolo 22-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. l'articolo 2 e l'articolo 3 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e il decreto- legge 30 gennaio 2021, n. 7, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 2 e 3 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7.

Allegato 1-bis
(articolo 22-
quinquies, comma 1)

«Allegato 1 (Articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-196.064

-157.000

-138.500

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

483.299

431.297

493.550

- CASSA -

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-279.207

-208.500

-198.000

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

566.572

482.797

553.050

  (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

».
22.0200. Il Governo.