I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 2915 Governo)

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

24 marzo 2021

BOZZA NON CORRETTA

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: Ministero delle infrastrutture inserire le seguenti: , dei trasporti.

  Conseguentemente:

   1) All'articolo 4 comma 1, capoverso Art. 57-bis, al comma 2, sostituire le parole: delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le seguenti: delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili;

   2) Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.
(Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili)

   1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridenominato: "Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile".
   2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al Capo IX del Titolo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili";

   b) all'articolo 41 le parole: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili";

   c) all'articolo 43 le parole: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili";

   3. Le denominazioni: “Ministro delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili” e “Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili” sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque ricorrano, rispettivamente le denominazioni “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” e “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
   3. All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: “delle infrastrutture” inserire le seguenti: “, dei trasporti”».
1.3. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Tartaglione, D'Ettore.

  Al comma 1, lettera a) numero 2), dopo le parole: delle infrastrutture inserire le seguenti: dei trasporti.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 5 e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le seguenti: Ministero delle infrastrutture dei trasporti e della mobilità sostenibili.
1.2. Foti, Ciaburro, Caretta, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: 4-bis) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: 16) Ministero del mare;

   b) alla lettera b) sostituire la parola: quindici con la seguente: sedici.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Ministero del mare)

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 41, comma 2, le parole: "opere marittime e" sono soppresse;

   b) all'articolo 42, comma 1, lettera c), le parole: "navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;" sono soppresse;

   c) all'articolo 44, comma 4, le parole: "e dagli uffici opere marittime" sono soppresse;

   d) dopo il capo IX è inserito il seguente:

«Capo IX-bis.
Ministero del Mare

Art. 44-bis.
(Istituzione del Ministero del mare e attribuzioni)

   1. È istituito il Ministero del mare.
   2. Al Ministero del Mare sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di protezione del mare – intesa come tutela, difesa vigilanza e controllo dell'ecosistema marino e costiero –, di navigazione marittima, pesca e acquacoltura nonché di valorizzazione e implementazione dell'intero sistema marittimo nazionale.
   3. Al Ministero del Mare sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale – compresa la gestione residui – le funzioni e i compiti esercitati:

   a) dalle divisioni III (Difesa del mare) e IV (Tutela degli ambienti costieri e marini. Supporto alle attività internazionali) della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero della transizione ecologica;

   b) dalla direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   c) dalla direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle attività di coordinamento in materia di trasporto marittimo di merci pericolose;

   d) dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero per le politiche agricole e forestali.

Art. 44-ter.
(Aree funzionali)

   1. Il Ministero del Mare svolge, per quanto di competenza, le funzioni e i compiti di competenza statale nelle seguenti aree funzionali:

   a) programmazione, finanziamento, realizzazione, gestione, monitoraggio, controllo e vigilanza delle opere marittime di interesse nazionale, ad eccezione di quelle in materia di difesa, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate;

   b) navigazione e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;

   c) gestione integrata delle coste, gestione ambientale e sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alle attività in materia di studio, valutazione, monitoraggio, protezione e ripristino della biodiversità in ambienti marini e costieri e ai rischi connessi agli incidenti marittimi e allo sversamento di idrocarburi e materie inquinanti nelle acque del mare;

   d) istituzione, gestione e vigilanza delle aree protette marine, dei parchi marini e delle riserve naturali marine, in concorso con il Ministero della transizione ecologica;

   e) promozione della innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione e lo sviluppo della c.d. economia del mare, in concorso con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento ai seguenti settori: filiera ittica, industria delle estrazioni marine, filiera della cantieristica, movimentazione di merci e passeggeri, servizi di alloggio e ristorazione, ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, attività sportive e ricreative, turismo costiero e marittimo (ivi compreso quello crocieristico e diportistico);

   f) promozione, per quanto di competenza, degli interscambi commerciali marittimi con l'estero, anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e il rafforzamento del sistema logistico nonché la valorizzazione e l'incentivazione degli insediamenti produttivi e dei progetti di investimento nelle aree portuali e interportuali, in concorso con i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'economia e delle finanze degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   g) rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell'area del Mediterraneo, in concorso con le altre amministrazioni competenti, anche al fine di: supportare le filiere transfrontaliere della nautica, del turismo sostenibile e innovativo, delle biotecnologie blu e verdi e delle energie rinnovabili blu e verdi, come base per la crescita della competitività e dell'occupazione dell'area di cooperazione; difendere le popolazioni e il patrimonio naturale marittimo dai rischi derivanti dal cambiamento climatico e dalle attività umane; migliorare la difesa e la valorizzazione in chiave sostenibile del patrimonio naturale e culturale marittimo; sviluppare le reti di connessioni marittime e le modalità di trasporto sostenibile per ridurre l'isolamento delle aree più periferiche, anche insulari, migliorando la qualità dell'ambiente;

   h) recupero dai fondali marini dei beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, in concorso con il Ministero della cultura;

   i) promozione di sport nautici, anche agonistici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

   l) predisposizione della normativa interna di recepimento di trattati e convenzioni internazionali in materia marittima, di sicurezza della navigazione e protezione e valorizzazione dell'ambiente marino e costiero conclusi dall'Italia, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   m) rapporti, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di protezione e valorizzazione del sistema marino e costiero, del trasporto marittimo, nonché di tutela della salute e della sicurezza del lavoro marittimo e portuale.

   2. Il Ministero del Mare elabora e promuove analisi, studi, indagini, campagne e rilevamenti interessanti il settore marittimo e adotta tutte le iniziative idonee alle esigenze e ai problemi ad esso connessi, assicurando la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente marino e costiero e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alla rilevanza istituzionale, economica e occupazionale dell'intero sistema marittimo.

Art. 44-quater.
(Capitanerie di porto)

   1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è incardinato nell'ambito del Ministero del Mare, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di competenza previsti della normativa vigente, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
   2. All'articolo 20, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero del Mare”».

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del Mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro per le politiche agricole e forestali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino dell'organizzazione e delle attribuzioni dei predetti Ministeri e alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero del Mare provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
  4. Il Ministro del Mare presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'attività svolta, sullo stato dell'ambiente marino e costiero e, in generale, dell'intero settore marittimo.
1.4. Meloni, Prisco, Donzelli.

ART. 2.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) sopprimere le lettere a) e b);

    2) alla lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere la lettera b);

    3) alla lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera c), sopprimere le parole: piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici;

    4) sopprimere la lettera e);

   b) sopprimere il comma 4;

   c) sopprimere il comma 6;

   d) al comma 7, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.16. Foti, Prisco, Donzelli.

  Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, alinea, sopprimere le parole: e alla valorizzazione.
2.8. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare con le seguenti: autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, ivi compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare.
2.11. Sut, Maraia.

  Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), dopo le parole: ricerca e coltivazione di idrocarburi inserire le seguenti: , attuazione dei processi di riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle relative piattaforme e infrastrutture connesse e ripristino in sicurezza dei siti.
2.9. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), dopo le parole: agro-energie aggiungere le seguenti: ferma restando la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2.10. Cassese, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; gestione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per quanto concerne gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea in materia di veicoli connessi verdi e autonomi, industria a bassa emissione di carbonio e tecnologie e sistemi ad idrogeno.
2.7. Sut, Maraia, Scagliusi, Liuzzi, Scanu, Grippa, Alemanno.

  Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; gestione, monitoraggio e verifica degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive di cui all'articolo 1, comma 1031 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.5. Scagliusi, Sut, Maraia, Liuzzi, Scanu, Grippa, Alemanno.

  Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e per la finanza climatica e sostenibile.
2.13. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso comma 2, lettera h), sopprimere le parole: fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico.
2.4. Maraia, Sut, Scagliusi, Liuzzi, Scanu, Grippa, Alemanno.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

   6-bis. Dopo l'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 263-bis.
(Istituzione del registro elettronico nazionale).

   1. Presso il Ministero della transizione ecologica è istituito il registro elettronico nazionale per la raccolta delle informazioni relative al numero e alla tipologia dei controlli effettuati, nonché delle informazioni relative alle matrici ambientali monitorate e raccolte dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale, che hanno comportato l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a seguito della violazione dei precetti ambientali di cui al titolo VI della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 252 e le modalità di impiego di tali somme per le funzioni individuate nel citato decreto, nonché le informazioni relative alle somme pagate in sede amministrative a seguito del procedimento di cui all'articolo 318-quater del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».
2.12. Licatini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: «3-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce altresì al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione degli asset strategici ambientali nazionali nell'ambito delle politiche di transizione ecologica, sviluppo sostenibile e lotta ai cambiamenti climatici»;

   b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: «d-ter) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-ter, nonché delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione delle risorse naturali e la salvaguardia del territorio e a garantire la transizione ecologica nell'ambito della politica economica nazionale»;

   c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «dal Ministro dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «e dal Ministro della transizione ecologica»;

   d) all'articolo 7, comma 2, le parole: «e industriali dell'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «, industriali e ambientali dell'Italia».
*2.1. Marco Di Maio.
*2.6. Carabetta.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo le parole: «dal Ministro dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «e dal Ministro della transizione ecologica».
**2.2. Marco Di Maio.
**2.3. Centemero, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

ART. 3.

  Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con la seguente: Regolamento;

   b) sostituire e parole: su proposta del con le seguenti: proposto dal.
3.3. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 vigenti alla data del 13 febbraio 2021;

   b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di garantire la perequazione del trattamento economico e di salvaguardare la posizione del personale dirigenziale trasferito ai sensi del comma 1, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad incrementare stabilmente, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse destinate dalla contrattazione collettiva nazionale ad alimentare il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il Ministero della transizione ecologica nella misura di euro 483.897,48, al lordo di oneri riflessi ed Irap per l'anno 2021 e di euro 967.794,97 a decorrere dal 2022.
  4-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 4-bis, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad incrementare stabilmente, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse destinate ad alimentare il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale generale trasferito ai sensi del comma 1, a far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, dal Ministero dello Sviluppo Economico nella misura di euro 35.773,34 al lordo di oneri riflessi ed Irap per il 2021 e di euro 71.546,66, a decorrere dal 2022.
  4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per complessivi euro 519.670,82 per l'anno 2021 e per complessivi euro 1.039.341,63 a decorrere dall'anno 2022.
3.1. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, quarto periodo, al personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, trasferito ai sensi del comma 1, si applica il trattamento economico previsto nell'amministrazione di destinazione, adeguando al contempo l'indennità di amministrazione in godimento al personale trasferito del Ministero dello sviluppo economico al fine di consentire la perequazione in favore del personale del Ministero della transizione ecologica. Le risorse destinate alla contrattazione decentrata del personale del comparto, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono incrementate in misura proporzionale al numero dei dipendenti presenti nella dotazione organica delle Direzioni del Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del comma 1. Restano invariati gli importi degli assegni ad personam in godimento al personale trasferito.
  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per complessivi euro 227.080,09 per l'anno 2021 e per complessivi euro 454.160,17 a decorrere dall'anno 2022.
  4-quater. Gli incrementi delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale del personale dirigente non dirigente derivanti da trasferimenti del MISE per il personale che confluisce nel MITE non soggiacciono ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3.2. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 1, premettere le parole: Ferme restando le competenze del CIPESS.
4.27. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: e la relativa programmazione inserire le seguenti: , ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.;

   b) al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile;

   c) al comma 5, dopo le parole: Il CITE, inserire le seguenti: , entro il 15 settembre di ogni anno, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al fine dell'inclusione delle proposte finalizzate alla riduzione dei medesimi sussidi ambientalmente dannosi nella legge di bilancio per l'anno successivo, ovvero in altro utile strumento normativo;

   d) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

  5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7.
  5-ter. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti «Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del Ministro della transizione ecologica».
  5-quater. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica».
4.24. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 1, dopo le parole: e la relativa programmazione inserire le seguenti: , anche alla luce della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e di uniformare i divari esistenti in materia di buon governo del territorio.
4.14. Maraia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo dopo le parole: delle infrastrutture e della mobilità sostenibili aggiungere le seguenti: per le disabilità e la famiglia,.
4.5. Carnevali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: mobilità sostenibili inserire le seguenti: del turismo,.
*4.10. Marco Di Maio, Moretto.
*4.21. De Carlo, Masi, Sut.
*4.26. Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci.
*4.37. D'Ettore, Polidori, Barelli, Baldini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: , dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per la pubblica amministrazione;

   b) al primo periodo, dopo le parole: gli altri Ministri o loro delegati inserire le seguenti: , nonché il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, i Presidenti di Regione o delle province autonome, e, per i rispettivi ambiti di competenza, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), qualora.
4.13. Elisa Tripodi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: delle politiche sociali aggiungere le seguenti: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute.
4.28. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: delle politiche agricole, alimentari e forestali inserire le seguenti: , della cultura e della salute.
4.3. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: , della cultura.
*4.6. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*4.17. Maraia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della salute.
4.39. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: e forestali inserire le seguenti: , nonché per il sud e la coesione territoriale o suo delegato.
4.38. Grillo, Barbuto, Di Lauro, D'Ippolito, De Lorenzo, Di Sarno, Ficara, Ianaro, Lovecchio, Manzo, Ruocco, Saitta, Scanu, Grippa, Giordano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: e delle politiche agricole, alimentari e forestali inserire le seguenti: e per il Sud e la coesione territoriale.
4.1. Paxia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la parola: approva inserire le seguenti: , sentiti anche il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Sottosegretario per gli Affari europei.
4.12. Elisa Tripodi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
4.40. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e relative infrastrutture per il riciclo.
4.19. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) tutela del mare e delle relative risorse.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Con il medesimo decreto è istituita la cabina di regia per il mare composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate.
4.23. Deiana, Vianello, Maraia, D'Ippolito, Daga, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) riqualificazione, riconversione economica, valorizzazione e risanamento ambientale delle aree industriali in crisi, e dei territori più colpiti dalla transizione energetica attesa la loro dipendenza dai combustibili fossili.
4.36. Labriola, D'Attis, Mazzetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevenzione della produzione di rifiuti e del relativo conferimento in discarica.
4.18. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) governo del territorio e rigenerazione urbana.
4.35. Cortelazzo, Mazzetti, D'Ettore.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) monitoraggio ambientale del territorio.
4.25. Licatini, Maraia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) adattamento ai cambiamenti climatici.
4.4. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) turismo:
4.22. De Carlo, Masi, Sut.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano è altresì trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta.
4.11. Sut.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano contribuisce a definire il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4.20. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano è altresì oggetto di parere e di eventuali proposte di modifica del Consiglio nazionale per l'ambiente previsto all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui al comma 1 si esprime sulle proposte di modifica del Consiglio nazionale per l'ambiente con parere motivato, entro trenta giorni dal ricevimento del piano, rigettando o accogliendo le medesime proposte di modifica.
4.8. Trano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologica il Ministro per la transizione ecologica presenta alle Camere una relazione annuale sulle azioni, misure e fonti di finanziamento adottate. In caso di modifiche rilevanti del piano o comunque connotate da particolare urgenza o gravità o di scelte rilevanti nel coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica Il Ministro rende un'informativa al Parlamento.
4.9. Trano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», sostituire il comma 5, con il seguente:

  5. Il CITE adotta entro sei mesi, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano per la progressiva abolizione, entro, e non oltre il 31 dicembre 2030, dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
4.2. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 5, sostituire le parole: delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi con le seguenti: delibera sulle proposte per la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi e sulla loro sostenibilità economica.
4.34. Cortelazzo, D'Ettore, Mazzetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 5, sostituire le parole: delibera sulla rimodulazione con le seguenti: delibera sulle proposte per la rimodulazione.
4.33. Cortelazzo, Mazzetti, D'Ettore, Labriola.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 6, dopo le parole: lo aggiorna inserire le seguenti: , con cadenza triennale,
4.16. Maraia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita la Segreteria tecnico amministrativa del CITE con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei lavori, nonché per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato. La Segreteria tecnico amministrativa è composta da funzionari esperti, da pubblici dipendenti con ruolo dirigenziale o da consulenti esperti non strutturati scelti all'esito di procedura selettiva pubblica di tipo comparativo tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria civile e ambientale, della geologia, della geomorfologia applicata, della geofisica, della idrogeologia, nonché esperti di diritto ambientale, pubblico e amministrativo, di contratti pubblici, di architettura, di biologia, di agronomia e di scienze forestali. La Segreteria tecnico amministrativa è diretta da un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante per ciascuno dei ministeri di cui al comma 2 e da soggetti con comprovate abilità manageriali nelle materie di intervento del CITE.
4.15. Maraia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 8, sopprimere le seguenti parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4.29. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , attraverso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica,.
4.30. Ferro, Zucconi, Albano, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , anche attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
4.31. Ferro, Zucconi, Albano, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE aggiungere le seguenti: , attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
4.32. Ferro, Zucconi, Albano, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Istituzione del Comitato interministeriale per il mare)

  1. Al fine di delineare la strategia nazionale per la protezione dell'ambiente marino e l'uso sostenibile delle risorse dello stesso nonché per il coordinamento della politica della pesca e delle attività produttive che si svolgono in mare con la politica ambientale, è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per il mare (CIM).
  2. Il Comitato, composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture, delle mobilità sostenibili e delle politiche agricole, alimentari e forestali e della difesa è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»
4.01. Viviani, Rixi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Istituzione del Comitato interministeriale per il mare)

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per il mare (CIM), con il compito di delineare la strategia nazionale per la protezione dell'ambiente marino e l'uso sostenibile delle sue risorse e di coordinare la politica della pesca e delle attività produttive che si svolgono in mare con la politica ambientale.
  2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.».
4.02. Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente

«Art. 4-bis.
(Cabina di regia per gli incentivi fiscali di efficientamento energetico “Superbonus 110 per cento”)

   1. Allo scopo di coordinare, integrare e semplificare le misure di implementazione e di interpretazione legate alla detrazione fiscale al 110 per cento (Superbonus 110 per cento) relativa agli interventi di riqualificazione energetica e miglioramenti antisismici istituita dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituita, presso il Ministero della transizione ecologica, una cabina di regia avente le seguenti funzioni:

   a) razionalizzazione e semplificazione della regolamentazione, modulistica e procedimenti connessi all'accesso ed all'applicazione del Superbonus 110 per cento;

   b) coordinamento ed integrazione delle interpretazioni normative e degli atti attuativi relativi al Superbonus 110 per cento;

   c) emanazione esclusiva delle interpretazioni normative relative al Superbonus 110 per cento;

   d) interlocuzione con enti locali e territoriali, nonché attori privati, in materia di Superbonus 110 per cento, anche ai fini di semplificazione delle modalità applicative della misura.

   2. La cabina di regia è istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3. I componenti della cabina di regia sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   4. Il mandato dei componenti della cabina di regia è annuale e rinnovabile ed ai suoi componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza ed altri emolumenti, comunque denominati, né rimborsi spese.
   5. La cabina di regia è composta da:

   a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui almeno uno proveniente dalla Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica, con funzione di presidente;

   b) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

   c) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

   d) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   e) tre rappresentanti dell'Agenzia delle entrate;

   f) tre rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

   g) tre rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP).

   6. La cabina di regia, nelle proprie deliberazioni, può avvalersi, ove strettamente necessario, del supporto tecnico delle competenti strutture ministeriali in materia di gestione ed applicazione del Superbonus 110 per cento.
   7. Le amministrazioni facenti parte della cabina di regia condividono tutte le informazioni e pratiche relative al Superbonus 110 per cento, i Ministeri di competenza con apposito decreto, se del caso, garantiscono la comunicazione tra le predette amministrazioni.
   8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
4.03. Ciaburro, Caretta, Prisco, Donzelli, Vinci.

ART. 6.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: Ministero della cultura ovunque ricorrono, inserire le seguenti: e del paesaggio;

   b) al comma 2, lettera b) dopo le parole: della cultura aggiungere le seguenti: e del paesaggio.
6.3. Carbonaro, Vacca, Bella, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Valente.

  Al comma 2, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso «Art. 54-ter», dopo le parole: politiche turistiche nazionali inserire le seguenti: di promozione sostenibile e responsabile del Sistema Italia, in raccordo con i diversi Ministeri ed enti competenti;

   b) al capoverso «Art. 54-quater», comma 1, dopo le parole: pari a 4 aggiungere le seguenti: , uno dei quali, ad esclusione del segretario generale, con funzioni specifiche in materia di elaborazione e attuazione di iniziative e misure di sostegno per il turismo sostenibile e responsabile.
6.2. Masi, Orrico, Scanu, Di Lauro, Faro, Manzo.

  Al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 54-ter», dopo le parole: cooperazione internazionale inserire le seguenti: e nei limiti delle competenze attribuite alla potestà legislativa delle regioni
6.1. Corda, Forciniti, Maniero, Trano, Colletti, Sapia, Cabras, Giuliodori, Pella.

  Sopprimere il comma 4.
6.5. Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura è rideterminato in 50 unità complessive. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono apportate le modifiche necessarie per l'adeguamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 alle disposizioni della presente legge.
6.6. Prisco, Zucconi, Donzelli.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati.
6.4. Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Istituzione della Direzione generale Musica presso il Ministero della cultura)

  1. Nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della cultura, tra gli uffici dirigenziali generali centrali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è istituita la direzione generale "Musica".
  2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della direzione generale di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro della cultura che deve essere tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  3. Le funzioni svolte dalla direzione generale di cui al comma 1 riguardano gli interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività musicali e i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle attività musicali.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono apportate le modifiche necessarie per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge.
6.01. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Donzelli, Vinci.

ART. 7.

  All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: 16 fino alla fine del periodo, con le seguenti: 17, incluse due posizioni presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

   b) al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: trenta unità con le seguenti: sessanta unità, ferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto di cui al comma 10 e le parole: euro 1.667.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: euro 3.227.000 per l'anno 2021 e di euro 3.870.000 annui a decorrere dall'anno 2022;

   c) al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 107 unità di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 13 unità con le seguenti: 136 unità di personale non dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 14 unità.

  Conseguentemente:

  a) la Tabella A allegata al decreto è modificata di conseguenza;

  b) ai relativi oneri, pari a 1.560.000 euro per l'anno 2021 e 1.870.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.1. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Centemero.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: promozione delle politiche competitive;

   b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: raccordo con altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli stessi esercitate in materie di interesse per il settore turismo; coordinamento, in raccordo con le Regioni e con l'Istituto Nazionale di Statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turismo.
*7.3. Marco Di Maio, Moretto.
*7.9. Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci.
*7.13. D'Ettore, Polidori, Barelli, Baldini.
*7.7. De Carlo, Masi, Sut.

  Al comma 4, lettera c), dopo le parole: promozione turistica inserire le seguenti: anche attraverso lo sviluppo di sistemi integrati in cui le eccellenze italiane della moda, del design, dell'agroalimentare siano al centro dell'offerta turistica del nostro Paese ed in grado di sviluppare un flusso turistico che non sia soltanto di massa ma anche di qualità;.
7.12. D'Ettore, Polidori, Barelli, Baldini.

  Al comma 16, sostituire le parole: di euro 290.000 con le seguenti: di euro 600.000.

  Conseguentemente, all'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: pari a 9.218.199 euro con le seguenti: pari a 9.528.199 euro;

   b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quanto a 3.646.449 euro con le seguenti: quanto a 3.956.449 euro.
7.2. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Centemero.

  Al comma 17, dopo le parole: Ministro del turismo, inserire le seguenti: anche attraverso l'attribuzione di un ruolo di coordinamento finalizzato al potenziamento della promozione dell'immagine dell'Italia all'estero e all'interno del territorio,.
7.11. D'Ettore, Polidori, Barelli, Baldini.

  Al comma 17 dopo le parole: un adeguato coinvolgimento inserire le seguenti: delle associazioni di categoria delle imprese turistiche,
7.8. De Carlo, Masi, Sut.

  Al comma 17, dopo le parole: adeguato coinvolgimento inserire le seguenti: delle imprese turistico ricettive,.
*7.10. Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci.
*7.14. D'Ettore, Polidori, Barelli, Baldini.

  Al comma 17, sostituire le parole: delle Regioni e delle autonomie con le seguenti: delle Regioni, delle autonomie territoriali e delle rappresentanze delle imprese turistico-ricettive.
7.4. Marco Di Maio, Moretto.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della sovranità digitale.
8.13. Mollicone, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al fascicolo sanitario elettronico, alla piattaforma informativa nazionale inerente alle vaccinazioni contro il COVID-19, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, all'Anagrafe nazionale vaccini, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, alla Rete nazionale dei registri dei tumori, di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, e ad ogni altra piattaforma nazionale sanitaria esistente o da progettare.
8.11. Provenza.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) alla digitalizzazione delle procedure elettorali;

  Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: finanze inserire le seguenti: dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale
8.5. Brescia.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) alla digitalizzazione delle procedure elettorali;
8.4. Brescia.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) a piattaforme nazionali esistenti, o da progettare, che riguardino competenze anche trasversali tra diversi Ministeri.

   c-ter) allo sviluppo delle piattaforme open data delle pubbliche amministrazioni al fine di migliorare la trasparenza dell'operato delle politiche pubbliche e nella previsione di fornire ai ricercatori e ai cittadini le basi per l'elaborazione e la comprensione di processi decisionali data-driven.
8.7. De Carlo.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) alla tutela della sovranità digitale
8.14. Mollicone, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dello sviluppo economico inserire le seguenti: per le disabilità e la famiglia
8.2. Carnevali.

  Al comma 3, dopo le parole: sviluppo economico inserire le seguenti: , del lavoro e delle politiche sociali
8.10. Invidia.

  Al comma 3, sostituire le parole: e della salute con le seguenti: , della salute e per il Sud e la coesione territoriale
8.8. De Carlo.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il sud e la coesione territoriale
8.1. Paxia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da due rappresentanti designati delle Commissioni parlamentari competenti in materia di innovazione tecnologica, scienza e ricerca, telecomunicazioni, fra i propri componenti, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari.
8.15. Mollicone, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: Il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un suo delegato è membro permanente del CITD. Quando si trattano materie che interessano la competenza comunale e provinciale possono essere invitati a partecipare il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI)
8.3. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 4, dopo la parola: (ANCI) inserire le seguenti: , il presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni italiani (ANPCI)
8.12. Ciaburro, Caretta, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale l'adeguato supporto delle professionalità necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nonché delle attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), all'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, le parole: «per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19» sono soppresse;

   b) al comma 1, le parole: «Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di provvedere»;

   c) al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse.
8.6. Alaimo.

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, dopo le parole: «Palermo e Cagliari» sono aggiunte le parole: «e una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei piccoli comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».
9.1. Corda, Forciniti, Maniero, Trano, Colletti, Sapia, Cabras, Giuliodori, Pella.

ART. 10.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo sostituire le parole: del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: del Presidente della Repubblica;

   b) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia e sentito il Consiglio di Stato;

   c) sopprimere il secondo periodo.
10.3. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è adottato con la medesima procedura di cui al comma 1.
*10.1. Ceccanti.
*10.2. Parisse.

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