EDIZIONE PROVVISORIA

COMMISSIONI RIUNITE
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

DIS. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal PNRR, unitamente al rispetto delle scadenze entro le quali i progetti andranno completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti tutte le informazioni e i documenti utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione del PNRR e del Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
  1-ter. Il Governo, attraverso la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del presente decreto, fornisce altresì alle Commissioni parlamentari competenti tutti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti, allo scopo di aumentare il livello di efficacia delle iniziative e, contestualmente, prevenire, rilevare e correggere eventuali irregolarità, anche al fine di una valutazione complessiva dei risultati e dell'impatto del PNRR.
  1-quater. Il Governo trasmette altresì alle Commissioni parlamentari competenti tutti i documenti, che riguardano le materie di competenza della medesima, inviati agli organi dell'Unione europea, nonché i piani e i documenti delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, finanziati sulla base delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
  1-quinquies. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 1-sexies, le Commissioni parlamentari competenti:

   a) verificano in modo sistematico e continuativo lo stato di avanzamento del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti le cosiddette priorità trasversali del Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;

   b) monitorano la puntuale attuazione delle misure da parte delle singole amministrazioni responsabili e, in caso di inerzia delle stesse, sollecitare l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo;

   c) vigilano sull'adozione delle iniziative necessarie a prevenire le frodi e i conflitti di interesse;

   d) verificano attraverso l'accesso al Sistema unitario «ReGiS», quale strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR, la coerenza dei dati rendicontati dalle singole amministrazioni responsabili dell'attuazione delle misure con i target e i milestone previsti all'interno del Piano medesimo;

   e) verificano, attraverso l'accesso alle banche dati e piattaforme realizzati, che i processi di gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati siano effettivamente semplificati e aderiscano ai principi di informazione, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea e nazionale;

   f) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

  1-sexies. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.
Dis.1.1. Ceccanti.

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le attività del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza osservano il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi dei punti 23, 25, 39 e degli articoli 5, 18 e 19 del Regolamento (UE) 2021/241.
1.13. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 2, sostituire le parole: e di ambiente con le seguenti:, di ambiente e di tutela della biodiversità.
1.12. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 2, sostituire le parole: e di ambiente con le seguenti: , ambiente e biodiversità.
1.8. Timbro, Fornaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , compresa la biodiversità, nonché del principio di non arrecare un danno significativo, in coerenza con la Comunicazione della Commissione Europea 12.2.2021 C(2021) 1054 final.
*1.1. Lucaselli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*1.4. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*1.7. Timbro, Fornaro.
*1.9. Zolezzi, Vianello.
*1.3. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , compresa la biodiversità, nonché del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea del 12 febbraio 2021 (C(2021) 1054).
**1.2. Sarli, Termini, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
**1.16. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
1.5. Rotta, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È assicurata in ogni caso il pieno rispetto della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
1.11. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È assicurata in ogni caso la tutela del paesaggio ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.
1.10. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

  2-bis. In considerazione del rilievo delle attività turistiche per l'economia dei territori, è fatta sempre salva la possibilità per i comuni classificati dall'Istat nelle categorie turistiche B, C, D, E, F, G, H, L e P ai sensi dell'articolo 182, comma 2-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77 di richiedere che le opere connesse al PNRR siano realizzate secondo modalità che non ne compromettano l'economia turistica.
1.14. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto delle competenze legislative e amministrative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1.6. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 2.

  Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: , nonché il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, o un suo delegato, e il Presidente dell'Anci, o un suo delegato.

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

    a-bis) il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato comunica semestralmente alle Camere gli indirizzi e linee guida per l'attuazione del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali e tiene conto degli eventuali atti di indirizzo adottati dalle Camere, secondo le disposizioni dei regolamenti delle Camere;

    alla lettera e), sostituire la parola: semestrale, con la seguente: quadrimestrale;

   al comma 6, aggiungere, in fine le seguenti parole: , su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
2.29. Elisa Tripodi.

  Al comma 1, dopo le parole: in ciascuna seduta aggiungere le seguenti: , nonché il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
2.15. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, prevedono il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina.
*2.24. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*2.44. Milanato.

  Al comma 2, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400,.
2.52. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cabina di regia individua le schede dei progetti che, in ragione delle sinergie esistenti, delle forti complementarietà, dei costi comuni, dell'ubicazione territoriale e delle finalità, possono essere accorpate in progetti aggregati, con conseguente riduzione delle stazioni appaltanti e identificazione di un'unica stazione appaltante o istituzione responsabile.
2.13. Braga, Pezzopane, Rotta, Gribaudo, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) elabora specifici indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030.
2.7. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) aggiorna le Camere, tramite una comunicazione del Presidente del Consiglio, dell'andamento del PNRR.

  Conseguentemente, alla lettera e), sostituire la parola: semestrale, con la seguente: trimestrale.
2.30. Timbro, Fornaro.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: con cadenza semestrale, con le seguenti: con cadenza quadrimestrale.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera f), sostituire la parola: periodicamente, con la seguente: mensilmente.
2.16. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: , anche su richiesta delle Commissioni parlamentari,.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. I singoli Ministri trasmettono, con cadenza semestrale, alle rispettive Commissioni parlamentari competenti, una relazione contenente tutte le informazioni di cui al comma 2, lettera e).
2.28. Carbonaro.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, aggiungere la seguente: riferisce.
2.27. Galizia.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
2.37. Galizia.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano tali relazioni su cui possono svolgere ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata alla verifica del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento UE n. 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati. Le Commissioni possono, in tale quadro, formulare osservazioni ed esprimere indirizzi utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. È istituita la Commissione parlamentare per il monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) allo scopo di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal PNRR, unitamente al rispetto delle scadenze entro le quali i progetti andranno completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee.
  1-ter. La Commissione, di cui al comma 1-bis, in particolare, ha il compito di:

   a) verificare in modo sistematico e continuativo lo stato di avanzamento del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti le cosiddette priorità trasversali del Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;

   b) monitorare la puntuale attuazione delle misure da parte delle singole amministrazioni responsabili e, in caso di inerzia delle stesse, sollecitare l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo;

   c) vigilare sull'adozione delle iniziative necessarie a prevenire le frodi e i conflitti di interesse;

   d) verificare attraverso l'accesso al Sistema unitario «ReGiS», quale strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR, la coerenza dei dati rendicontati dalle singole amministrazioni responsabili dell'attuazione delle misure con i target e i milestone previsti all'interno del Piano medesimo;

   e) verificare, attraverso l'accesso alle banche dati e piattaforme realizzati, che i processi di gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati siano effettivamente semplificati e aderiscano ai principi di informazione, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea e nazionale;

   f) monitorare l'attuazione delle azioni adottate nell'ambito delle risorse nazionali aggiuntive al Piano, a partire da quelle previste dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

  1-quater. Il Governo, attraverso la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021, fornisce alla Commissione tutti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti, allo scopo di aumentare il livello di efficacia delle iniziative e, contestualmente, prevenire, rilevare e correggere eventuali irregolarità, anche al fine di una valutazione complessiva dei risultati e dell'impatto del PNRR.
  1-quinquies. Alla Commissione sono trasmessi tutti i documenti, che riguardano le materie di competenza della medesima, inviati agli organi dell'Unione europea, nonché i piani e i documenti delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, finanziati sulla base delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
  1-sexies. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
  1-septies. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione.
  1-octies. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del quarto periodo.
  1-novies. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  1-decies. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1-novies è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  1-undecies. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
2.51. Ceccanti, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Losacco.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano tali relazioni su cui possono svolgere ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti, finalizzata alla verifica del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento UE n. 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati. Le Commissioni possono, in tale quadro, formulare osservazioni ed esprimere indirizzi utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione della Commissione parlamentare per il monitoraggio dell'attuazione del PNRR)

  1. È istituita la Commissione parlamentare per il monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) allo scopo di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal PNRR, unitamente al rispetto delle scadenze entro le quali i progetti andranno completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee.
  2. La Commissione, in particolare, ha il compito di:

   a) verificare in modo sistematico e continuativo lo stato di avanzamento del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti le cosiddette priorità trasversali del Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;

   b) monitorare la puntuale attuazione delle misure da parte delle singole amministrazioni responsabili e, in caso di inerzia delle stesse, sollecitare l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo;

   c) vigilare sull'adozione delle iniziative necessarie a prevenire le frodi e i conflitti di interesse;

   d) verificare attraverso l'accesso al Sistema unitario «ReGiS», quale strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR, la coerenza dei dati rendicontati dalle singole amministrazioni responsabili dell'attuazione delle misure con i target e i milestone previsti all'interno del Piano medesimo;

   e) verificare, attraverso l'accesso alle banche dati e piattaforme realizzati, che i processi di gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati siano effettivamente semplificati e aderiscano ai principi di informazione, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea e nazionale;

   f) monitorare l'attuazione delle azioni adottate nell'ambito delle risorse nazionali aggiuntive al Piano, a partire da quelle previste dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

  3. Il Governo, attraverso la Cabina di regia di cui all'articolo 2, fornisce alla Commissione tutti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti, allo scopo di aumentare il livello di efficacia delle iniziative e, contestualmente, prevenire, rilevare e correggere eventuali irregolarità, anche al fine di una valutazione complessiva dei risultati e dell'impatto del PNRR.
  4. Alla Commissione sono trasmessi tutti i documenti, che riguardano le materie di competenza della medesima, inviati agli organi dell'Unione europea, nonché i piani e i documenti delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, finanziati sulla base delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
  5. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
  6. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione.
  7. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del quarto periodo.
  8. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  9. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 8 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  10. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
2.50. Ceccanti, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Losacco.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: , trasmette inoltre un'analisi motivata sulla base di dati qualitativi e quantitativi riguardante gli assi strategici così come definiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il raggiungimento dei pilastri definiti nell'articolo 3 e degli obiettivi generali e specifici enunciati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/241.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) vigila e ove necessario elabora linee guida per garantire la coerenza degli interventi con i pilastri definiti nell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 e con gli obiettivi generali e specifici enunciati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/241.
2.40. Battelli.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, trasmette alle Camere, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, prima dell'invio alla Commissione europea, l'eventuale proposta di un Piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza;.
2.38. Galizia.

  Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: periodicamente con la seguente: mensilmente.
2.6. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:

   g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, la relazione periodica di cui alla lettera e) alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative;.
*2.4. Marco Di Maio, Fregolent.
*2.5. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*2.36. Lupi.
*2.46. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alle sedute della Cabina di regia partecipa una delegazione parlamentare designata congiuntamente dai Presidenti della Camera e del Senato.
2.39. Battelli.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome inserire le seguenti: , ovvero il Presidente dell'ANCI e il Presidente dell'UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale.
*2.1. De Menech, Cenni, Pezzopane.
*2.9. Ruffino.
*2.19. Gagliardi.
*2.21. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi.
*2.41. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
*2.48. Pella, Milanato, Cortelazzo.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere inoltre invitati con le seguenti: sono invitati.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento, aventi una ricaduta diretta o indiretta in materia di lavoro e di occupazione, la Cabina di regia di cui al comma 1 si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. È previsto altresì uno specifico livello di confronto sui progetti di investimento, diretto ed indiretto, di interesse delle parti sociali.
2.45. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: debbono.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro la Cabina di regia di cui al comma 1 si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto sui progetti di investimento, diretto ed indiretto, di interesse delle parti sociali. Il modello di relazioni sindacali e quindi di partecipazione, confronto e negoziazione con le parti sociali maggiormente rappresentative sarà oggetto di apposito Protocollo di intesa con la Cabina di regia, che definirà anche la partecipazione e il coinvolgimento nella predisposizione della legge di bilancio, del Documento di economia e finanza, della Nota di aggiornamento al DEF e dei Piani nazionali di riforma.
2.14. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere, con la seguente: sono.
2.31. Timbro, Fornaro.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: della tematica affrontata, aggiungere le seguenti: i rappresentanti di ANCI, UNCEM, UPI.
*2.11. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*2.26. Marco Di Maio, Fregolent.
*2.33. Fornaro, Timbro.
*2.47. Giacometto, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione, Sarro, Milanato, Pella, Cattaneo.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro, la Cabina di regia si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto sui progetti di investimento, diretto ed indiretto, di interesse delle parti sociali. Il modello di relazioni sindacali e quindi di partecipazione, confronto e negoziazione con le parti sociali maggiormente rappresentative sarà oggetto di apposito Protocollo di intesa con la Cabina di regia, che definirà anche la partecipazione e il coinvolgimento nella predisposizione della legge di bilancio, del Documento di economia e finanza, della Nota di aggiornamento al DEF e dei Piani nazionali di riforma.
2.32. Fornaro, Timbro, Braga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le sedute della Cabina di regia sono pubbliche e la diffusione dei lavori è assicurata anche attraverso la trasmissione in diretta streaming sul sito internet del Governo italiano. Altresì i verbali della Cabina di regia sono pubblici e resi disponibili, anche in formato accessibile alle persone con disabilità sensoriali, secondo gli standard W3C Web Content Accessibility, in un'apposita sezione del sito internet del Governo italiano.
2.8. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 4, dopo le parole: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono, aggiungere le seguenti: con l'integrazione di 3 rappresentanti delle autonomie territoriali designati in Conferenza unificata,.
2.42. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico aggiungere le seguenti: e a tal fine sono integrati da 3 rappresentanti delle autonomie territoriali designati in Conferenza unificata.
*2.2. De Menech, Cenni.
*2.22. Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali.

  Al comma 4, sostituire le parole: che ha la facoltà, con le seguenti: che ha l'obbligo.
2.17. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Al comma 5, dopo le parole: legge 22 aprile 2021, n. 55, inserire le seguenti: e con la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e d'investimento europei,
*2.18. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*2.25. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*2.35. Timbro, Fornaro.

  Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane abbiano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'UPI.
**2.3. De Menech, Cenni.
**2.10. Ruffino.
**2.20. Gagliardi.
**2.23. Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro.
**2.34. Fornaro, Timbro.
**2.43. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
**2.49. Pella, Milanato, Cortelazzo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.
2.53. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il regolamento interno della Cabina di regia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2.54. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.16. Zolezzi.

  Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, inserire le seguenti: , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dopo le parole: della società civile inserire le seguenti: nonchè delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e sulla base di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il medesimo decreto.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel rispetto dei princìpi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, l'esito delle segnalazioni del tavolo alla Cabina di regia e al Servizio Centrale per il PNRR è rendicontato e reso pubblico. Il Tavolo permanente può favorire il trasferimento diffuso delle informazioni con l'obiettivo di rendere il più possibile consapevoli i soggetti e le comunità coinvolti nei progetti, affinché possano attivarsi nel monitoraggio della fase attuativa e orientare le azioni future perché rispondano ai bisogni dei territori.
*3.5. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*3.12. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*3.17. Alaimo.

  Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; e dopo le parole: della società civile aggiungere le seguenti: e delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base dei criteri di maggiore rappresentatività, comprovata esperienza e competenza, e di ulteriori criteri definiti attraverso il medesimo decreto.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: interventi aggiungere i seguenti periodi: Nel rispetto dei princìpi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, l'esito delle segnalazioni del tavolo alla Cabina di regia e al Servizio Centrale per il PNRR è rendicontato e reso pubblico. Il Tavolo permanente favorisce il trasferimento diffuso delle informazioni con l'obiettivo di rendere il più possibile consapevoli i soggetti e le comunità coinvolti nei progetti, affinché possano attivarsi nel monitoraggio della fase attuativa e orientare le azioni future perché rispondano ai bisogni dei territori.
3.15. Fusacchia, Muroni, Cecconi, Fioramonti, Lombardo.

  Al comma 1, dopo le parole: sociale e territoriale, aggiungere le seguenti: presieduto dal Presidente del Consiglio o dal ministro o sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio da lui delegato e;

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su questioni di particolare rilevanza il Tavolo permanente, a maggioranza dei due terzi dei componenti, può chiedere la convocazione della Cabina di regia.
3.1. Ceccanti.

  Al comma 1, dopo le parole: sociale e territoriale, inserire le seguenti: presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato e;

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su questioni di particolare rilevanza il Tavolo permanente, a maggioranza dei due terzi dei componenti, può chiedere, tramite il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o il suo delegato, la convocazione della Cabina di regia.
3.22. Cortelazzo, Tartaglione.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rappresentanti delle parti sociali, aggiungere le seguenti: e delle associazioni del terzo settore maggiormente rappresentative,.
3.3. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1 dopo le parole: dei rispettivi organismi associativi aggiungere le seguenti: ANCI, UPI, UNCEM
*3.7. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*3.14. Marco Di Maio, Fregolent.
*3.21. Giacometto, Milanato, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione, Sarro, Pella, Cattaneo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: civile inserire le seguenti: nonché tutte le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3.25. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: , nonché le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3.23. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le associazioni della società civile operanti nel territorio.
3.24. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: rappresentatività aggiungere le seguenti: e pertinenza.
3.9. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Gli organi nazionali degli ordini e dei collegi professionali individuano i propri rappresentanti in seno al tavolo.
*3.19. Invidia.
*3.20. Giacomoni, Tartaglione, Cortelazzo, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

  1-bis. Le sedute del Tavolo permanente di cui al comma 1, sono pubbliche e la diffusione dei lavori è assicurata anche attraverso la trasmissione in diretta streaming sul sito internet del Governo italiano. Altresì i verbali del Tavolo permanente sono pubblici e resi disponibili, anche in formato accessibile alle persone con disabilità sensoriali, secondo gli standard W3C Web Content Accessibility, in un'apposita sezione del sito internet del Governo italiano.
3.4. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Il decreto di cui al comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicura un'adeguata rappresentanza delle realtà del Terzo settore operanti nel campo della protezione ambientale, della tutela e conservazione dei beni culturali e del paesaggio.
3.18. Carbonaro.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del PNRR aggiungere le seguenti: e del PNC.
3.10. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, con le seguenti: , al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 e all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, lettera a), dopo le parole: dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, aggiungere le seguenti: e dal Tavolo permanente di cui all'articolo 3.
3.2. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le medesime finalità e sulla base degli stessi criteri, ciascuna amministrazione centrale, regionale e locale responsabile degli interventi del PNRR e PNC, istituirà un Tavolo di partenariato avendo cura di individuare i soggetti partecipanti sulla base del criterio della rappresentatività e pertinenza rispetto ai temi trattati. I rispettivi Tavoli saranno coinvolti preventivamente nella preparazione dei Piani, nella loro attuazione e in «itinere».
3.11. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.4. Zolezzi.

  Al comma 1, dopo le parole: funzioni di segreteria tecnica aggiungere le seguenti: , di cui uno dei componenti è indicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome,.
*4.2. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*4.5. Elisa Tripodi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla struttura con funzioni di segreteria tecnica è assegnato un contingente di personale di ruolo o di personale di prestito, anche proveniente da altre amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
4.1. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
4.8. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: tempistica programmata, aggiungere le seguenti: al rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi dei punti 23, 25, 39 e dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I progetti devono documentare il rispetto del principio «non arrecare danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi dei punti 23, 25, 39 e dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241.
4.7. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: tempistica programmata, aggiungere le seguenti: al rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi dei punti 23, 25, 39 e dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241;.
4.6. Timbro, Fornaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: euro 400.000 con le seguenti: euro 300.000.
4.3. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.1. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, sostituire le parole: è istituita una struttura di missione, con le seguenti: è istituita con legge una struttura di missione.
5.3. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce.
5.2. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
5.9. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: Cabina di regia di cui all'articolo 2 aggiungere le seguenti: o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
5.6. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
5.8. Fornaro, Timbro.

  Al comma 4, sostituire le parole: euro 400.000 con le seguenti: euro 300.000.
5.4. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Al comma 5, lettera e) sostituire le parole: base annuale con le seguenti: base semestrale.
5.5. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Governo riferisce ogni quattro mesi alla Commissione parlamentare per la semplificazione sulle misure assunte in attuazione del presente articolo.
5.10. Stumpo, Adelizzi, Buratti, Ciaburro, Ciprini, D'Attis, D'Orso, De Lorenzis, De Toma, Donina, Gerardi, Gubitosa, Lacarra, Moschioni, Mura, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Integrazione alle Zone Economiche Ambientali)

  1. Al fine di consolidare la transizione verso il «Green Deal» e incentivare i giovani del Mezzogiorno, a investire nelle attività economiche eco-compatibili in coerenza con quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, oltre che quelle dell'articolo 5-bis di cui al presente decreto, per quanto compatibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto disposto dal regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018. n. 12, sono estese alle Zone Economiche Ambientali.
  2. Con apposito decreto interministeriale adottato d'intesa tra il Ministro della transizione ecologica e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, sono regolamentate compatibilità e procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra gli Enti parco nazionali, le amministrazioni locali e statali interessate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevedendo ulteriori misure coerenti per le ZEA che sono inserite nella strategia nazionale per le aree interne (SNAI).
5.01. Conte, Fornaro, Timbro.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, che si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità.
6.1. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Servizio centrale per il PNRR, di cui al comma 1, predispone il «Portale del PNRR» tale da rendere accessibili e aperte tutte le informazioni relative al Piano e alla sua attuazione. Inoltre, predispone tutte le condizioni, nelle forme ritenute più opportune, affinché si possa implementare il monitoraggio civico.
6.3. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 3, sostituire le parole: e di euro 1.859.000 a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: e di euro 1.859.000 per gli anni dal 2022 al 2026.
6.2. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Caratteristiche della piattaforma digitale per l'informazione sullo stato di avanzamento dei progetti contenuti nel PNRR e delle altre piattaforme)

  1. Per garantire un efficace monitoraggio e la necessaria trasparenza e informazione sull'attuazione del PNRR, la piattaforma digitale utilizzata per fornire un'adeguata informazione sullo stato di avanzamento dei progetti contenuti nel PNRR è progettata e sviluppata garantendo la messa a disposizione di tutte le informazioni e dei dati in formato aperto e machine-readable.
  2. Sono resi disponibili sulla piattaforma di cui al comma 1 i dati di sintesi e gli indicatori di performance, nonché i dati grezzi e non aggregati e la documentazione dei processi utilizzati per ottenerli. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e regolarmente.
  3. I criteri e gli standard di cui al presente articolo si applicano a tutte le piattaforme la cui predisposizione è prevista sulla base di quanto stabilito col PNRR.
6.04. Fusacchia, Roberto Rossini, Bruno Bossio, Carabetta, Carbonaro, Casa, Cecconi, Ciprini, Fioramonti, Frusone, Gallo, Giuliodori, Ianaro, Lombardo, Magi, Mollicone, Mor, Muroni, Orrico, Piccoli Nardelli, Serritella, Palmieri, Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Piano nazionale dei dragaggi sostenibili)

  1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di conferenza unificata, approva il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, sulla base della programmazione delle Autorità di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal Piano complementare del PNRR, e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle Autorità di sistema portuale.
*6.02. Morgoni.
*6.03. Deiana, Ficara.

ART. 7.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: L'ufficio di cui al primo periodo aggiungere le seguenti: che si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,.
7.2. De Toma, Rachele Silvestri.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza e per rendere possibile la verifica del rispetto delle priorità del PNRR, l'unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede alla realizzazione di una piattaforma informativa nazionale dove sono caricati tutti i dati finanziari e dei progetti del PNRR in formato aperto, accessibile, interoperabile, riusabile e continuamente aggiornati dall'Unità di missione.
*7.7. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*7.10. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*7.15. Alaimo.

  Al comma 2, sostituire le parole: target e milestone, con le seguenti: obiettivi e traguardi.
7.9. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per fare fronte alle esigenze di raccordo con le strutture aventi il compito di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, la dotazione complessiva del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 10 unità per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Una quota parte, non inferiore a 6 unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al medesimo regolamento n. 227 del 2003. Per il medesimo periodo e per le finalità di cui al terzo periodo del presente comma, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, presso la struttura ivi prevista è istituito un ulteriore posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al terzo e quinto periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è sostituito dal seguente: «Cura il contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale nonché gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro.»;

   b) sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.430.000 euro per il 2021, di 2.859.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 1.859.000 euro a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede quanto a 930.000 euro per l'anno 2021 e di 1.859.000 euro a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 16 e quanto a 500.000 euro per l'anno 2021 e 1.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*7.12. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*7.18. Milanato.

  Al comma 4, dopo le parole: previsti, e aggiungere le seguenti: ad attingere, nei limiti dei posti disponibili in organico, dalle proprie graduatorie degli idonei e da quelle delle agenzie fiscali,
7.19. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Sogei S.p.a. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7.3. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Per tale attività può avvalersi aggiungere le seguenti: , fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,.
7.4. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: , anche in deroga a con le seguenti: , nel rispetto di.
7.5. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
7.14. Alaimo.

  Al comma 8, dopo le parole: finanziamento pubblico degli interventi aggiungere le seguenti: , ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione,.
*7.6. Pellicani, Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Rotta.
*7.16. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime amministrazioni centrali possono altresì stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, antiriciclaggio, di regolazione e di vigilanza e con l'autorità giudiziaria.
7.1. Lattanzio.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. Al fine di rafforzare le funzioni dell'ANAC, con apposito decreto sarà determinato il necessario potenziamento del personale dell'Agenzia.
*7.11. Ziello, Fogliani.
*7.13. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*7.17. Timbro, Fornaro.

ART. 8.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: milestone e target, con le seguenti: traguardi e obiettivi.
8.3. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: al comma 13 dell'articolo 7, con le seguenti: al comma 8 dell'articolo 7.
*8.4. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*8.8. Perantoni.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Il Governo garantisce il raccordo con regioni, province autonome ed enti locali affinché siano condivisi i tempi di pubblicazione dei bandi, degli avvisi e degli altri strumenti di selezione dei progetti d'interesse regionale o locale e i loro criteri di ammissione, i loro oggetti e la loro dimensione finanziaria. Il raccordo avviene nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche con il coinvolgimento del CIPESS. La struttura di cui al comma 1 valuta la congruenza di bandi, avvisi e progetti rispetto alla disciplina in materia di reclutamento, semplificazione e riordino istituzionale, al fine di proporre, in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 5, eventuali adeguamenti normativi alla luce dell'avanzamento di milestone e target del PNRR.
**8.5. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
**8.9. Elisa Tripodi.
**8.10. Fornaro, Timbro.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR prevede Tavoli di settore finalizzati e continui con le parti sociali maggiormente rappresentative sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e sulle riforme settoriali assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro.
*8.2. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*8.11. Fornaro, Timbro, Braga.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR prevede Tavoli di settore con le parti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e assicura un confronto preventivo sulle riforme settoriali in merito alle ricadute dirette o indirette sul lavoro e sull'occupazione.
8.12. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, ed allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1o marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1o aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché mediante il ricorso ad assunzioni di personale a tempo determinato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
  6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al comma 1 di coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso attraverso procedure concorsuali da svolgere nel rispetto dei princìpi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero alle procedure di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, di cui 70 appartenenti al livello 2 (secondo) e 50 appartenenti al livello 3 (terzo) del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo-aziende alberghiere. Il personale di cui al primo periodo è destinato a supportare le attività tecniche e amministrative correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero del turismo. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate in apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1o marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, le parole: «Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero del turismo».
  6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.566.458 euro per l'anno 2021, 3.759.500 per l'anno 2022 e 2.193.042 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*8.1. Bordonali, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*8.6. Lacarra.
*8.7. Gagliardi.
*8.13. Cortelazzo, Tartaglione.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Alla legge 23 agosto 1988, n. 400 dopo l'articolo 13-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 13-ter.
(Norme per la tempestiva adozione di provvedimenti attuativi di secondo livello contenuti in disposizioni legislative)

   1. L'Ufficio per il programma di Governo di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288, monitora la tempestiva adozione di provvedimenti attuativi di secondo livello contenuti in disposizioni legislative.
   2. Sul sito dell'Ufficio per il programma di Governo è pubblicato il motore di ricerca per i provvedimenti di cui al comma 1, aggiornato con cadenza almeno settimanale. Il monitoraggio contiene per ogni singolo provvedimento attuativo la fonte del provvedimento con l'indicazione se di provenienza parlamentare o governativa, l'oggetto, il tipo di provvedimento previsto, lo stato di adozione, l'ammontare di risorse legate al provvedimento e l'articolazione interna al ministero competente per l'adozione dell'atto. L'Ufficio per il programma di Governo trasmette alle Camere ogni trimestre relazioni sullo stato di attuazione che contengono anche le iniziative da assumere al fine di rendere più rapida l'adozione dei provvedimenti attuativi e di recuperare l'arretrato. Una volta trasmesse, le relazioni sono pubblicate sul sito dell'Ufficio per il programma di Governo. Il Governo riferisce su ciascuna relazione alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Commissione parlamentare per la semplificazione.
   3. Per una più efficace attuazione del programma di Governo, è istituita la Rete dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio del programma di Governo e costituita dai Nuclei per l'attuazione del programma di Governo che ciascun Ministero istituisce all'interno degli Uffici di diretta collaborazione, con il compito specifico di lavorare sul recupero dell'arretrato e sulla costante attuazione dei provvedimenti del Governo in carica».

  6-ter. L'Ufficio del Programma di Governo monitora l'attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel cronoprogramma del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  6-quater. I dati di cui al secondo periodo del comma 2 sono pubblicati sul sito dell'Ufficio del programma di Governo.
8.14. Brescia, Ceccanti.

ART. 9.

  Al comma 2, dopo la parola: regionale inserire le seguenti: , dalle province autonome.
9.7. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 2:

    1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

    2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   c) al comma 3, le parole: «, fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2022».
*9.1. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*9.8. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*9.10. Fornaro, Timbro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno del sistema economico produttivo agricolo, in relazione agli interventi previsti dal PNRR è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un tavolo per il rilancio della crescita con la presenza dei Ministeri ed enti di riferimento, delle organizzazioni sindacali datoriali maggiormente rappresentative e delle rappresentanze del mondo bancario.
**9.3. Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.
**9.6. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I finanziamenti a comuni e città metropolitane sono assegnati attraverso riparti diretti con assegnazione automatica per classe demografica ovvero con stanziamenti a sportello sulla base di programmi nazionali ovvero mediante bandi nazionali dei singoli Ministeri ovvero mediante finanziamenti di specifici progetti strategici presentati da comuni e città metropolitane.
*9.5. Gagliardi.
*9.12. Pella, Labriola, Milanato, Cortelazzo, Cattaneo.
*9.2. Ruffino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 costituiscono Tavoli territoriali continui di confronto preventivo sull'attuazione delle linee di investimento con le parti sociali maggiormente rappresentative.
**9.4. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
**9.9. Fornaro, Timbro, Braga.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 costituiscono Tavoli territoriali di confronto preventivo con le parti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale sull'attuazione delle linee di investimento.
9.11. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Attuazione degli interventi del PNRR – enti locali)

  1. Al fine di favorire la continuità e il rafforzamento dell'azione dell'ente, anche in considerazione della necessità di assicurare pronta attuazione agli interventi del PNRR, all'articolo 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: «3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».
9.01. D'Alessandro, Fregolent.
(Inammissibile)

ART. 10.

  Al comma 1, sopprimere le parole: mediante apposite convenzioni e dopo le parole: supporto tecnico-operativo aggiungere le seguenti: dei soggetti di cui all'articolo 31, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o;

  Conseguentemente, al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per il monitoraggio, anche in corso d'opera, le amministrazioni possono avvalersi degli organismi di controllo accreditati secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
10.10. Pezzopane.

  Al comma 4, dopo le parole: e per gli enti locali, aggiungere la seguente: anche.

  Conseguentemente sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze – di persone fisiche o giuridiche – disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

  Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
10.6. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Al comma 4, dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: ovvero anche di proprie società in house.
10.15. Fornaro, Timbro.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis.All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: «ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o in house providing».
10.17. Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «8-quater. Ai fini della realizzazione di interventi in concessione affidati o da affidare dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in regime di cross financing, a fronte del versamento del contributo al soggetto realizzatore degli interventi, il concessionario finanziato assume l'obbligo di realizzare gli interventi medesimi per conto del Ministero concedente nonché nell'interesse del concessionario finanziatore ed il concessionario finanziatore acquisisce dal concessionario finanziato il diritto di avvalersi degli interventi stessi quale investimenti realizzati nell'ambito del proprio contratto di concessione. La prestazione resa dal soggetto finanziato nei confronti del concessionario finanziatore assume rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».
10.23. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), e 21, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 e alle perdite emerse in tale esercizio.
10.13. Braga.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 32, le parole: «ad iniziare l'esecuzione dei lavori» sono sostituite con le seguenti: «ad avviare la procedura di gara per l'affidamento dei lavori».
*10.9. Ruffino.
*10.12. Gagliardi.
*10.22. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Labriola, Cattaneo, Tartaglione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per i progetti di opere pubbliche comunque finalizzati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del PNC, i pareri, i visti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati sono resi dalle amministrazioni competenti, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta dell'amministrazione procedente, anche tramite conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso inutilmente tale termine i predetti pareri, visti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati si intendono acquisiti con esito positivo.
**10.8. Ruffino.
**10.11. Gagliardi.
**10.21. Pella, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo, Sarro.
**10.24. Fragomeli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di favorire l'utilizzo degli strumenti finanziari per l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 523-bis richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «società in house delle amministrazioni centrali dello Stato», sono sostituite con le seguenti: «società quotate partecipate o in house delle amministrazioni dello Stato».

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di favorire gli interventi del Piano, tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si intendono ricompresi anche gli strumenti finanziari ammessi in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Eurosistema».
10.3. Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si intendono ricompresi anche gli strumenti finanziari ammessi in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Eurosistema.
10.1. Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sono definiti» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 ottobre 2021»;

   b) all'articolo 11, comma 7, dopo le parole: «del decreto di cui al comma 6» sono aggiunte le seguenti. «e comunque fino al 31 ottobre 2021».

   c) all'articolo 24, comma 5-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
10.7. Buratti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In relazione alle esigenze di cui al presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applica in relazione alla copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche non fungibili.
10.18. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono aggiunte in fine, le parole: «; le società a partecipazione pubblica che emettono gli strumenti finanziari ammessi in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Eurosistema».
10.2. Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
10.19. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per le attività di cui al presente articolo, nelle società di cui al comma 1 non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10.20. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure straordinarie per fronteggiare la fase eccezionale di rincari dei materiali, finalizzate all'adeguamento dei prezzi)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, su base trimestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, con un primo decreto da adottarsi entro il 31 luglio 2021 ed un secondo decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2022;

   b) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a), fatta salva, per i contratti che già contengano clausole di revisione prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, la volontà delle parti di mantenere tale clausola, se più favorevole.

  2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai successivi commi 7, 8, 9, 10.
  3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi, rilevate dai decreti ministeriali di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2020, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, in caso di offerte antecedenti al 2020.
  4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
  5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un manifesto ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, già contestato alla stessa, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
  6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, resta fermo quanto contrattualmente previsto.
  7. Per far fronte alle compensazioni si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata.
  8. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  9. Per i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 7 e 8, si provvede alla copertura degli oneri con le modalità di cui al comma 12.
  10. In relazione agli interventi, in corso di esecuzione nell'anno 2021, concernenti la ricostruzione privata degli edifici gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché agli interventi di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si fa luogo a compensazioni applicando al costo dell'intervento le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni come rilevate dai decreti di cui al comma 1, lettera a).
  11. Con provvedimenti, da adottare entro il 15 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari del contributo di ricostruzione presentano agli Uffici speciali per la ricostruzione le istanze di compensazione e le relative modalità di pagamento.
  12. Per le finalità di cui ai commi 9 e 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito uno specifico Fondo per l'Adeguamento dei Prezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'Adeguamento dei Prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
  13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal presente decreto.
*10.06. Ruffino.
*10.017. Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo, Sarro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure per garantire la celere realizzazione degli investimenti pubblici)

  1. Al fine di garantire la rapida attuazione del complesso degli interventi previsti dal PNRR, le eventuali economie di gara derivanti dalle aggiudicazioni relative ai predetti interventi non sono in alcun modo utilizzabili dalla stazione appaltante e sono riassegnate nella disponibilità dell'amministrazione titolare, attraverso la rimodulazione del quadro economico di spesa. L'amministrazione titolare può, tuttavia, consentire l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta e dagli oneri connessi ove straordinariamente necessari in ragione di circostanze imprevedibili da fronteggiare, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia.
  2. Le economie oggetto di riassegnazione ai sensi del comma 1 sono utilizzabili esclusivamente per il finanziamento di ulteriori interventi dell'amministrazione titolare. All'espletamento della procedura di aggiudicazione, il responsabile unico del procedimento procede alla rimodulazione del quadro economico del progetto accantonando quota parte del ribasso d'asta, dandone apposita comunicazione.
  3. Al fine di dare attuazione al presente articolo, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la piattaforma per il monitoraggio delle economie di gara derivanti dalle aggiudicazioni di cui al comma 1. Le predette economie di gara sono trasmesse a cura della stazione appaltante, che ne certifica la disponibilità. A fini di monitoraggio, le economie inserite nella piattaforma sono quelle che il responsabile unico del procedimento dichiara disponibili, al netto delle riserve di legge e di una quota pari al 10 per cento delle economie da ribasso, che rimane nella disponibilità del concedente fino al termine dell'intervento.
  4. Le economie maturate e inserite nella piattaforma e non utilizzate dall'amministrazione titolare possono essere riassegnate per il finanziamento di ulteriori investimenti nel rispetto della programmazione del PNRR.
10.07. D'Alessandro, Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis.
(Segretari comunali nei piccoli comuni)

  1. Al comma 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «Il presidente dell'unione di comuni e dell'unione montana di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente dell'unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario».
  2. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Per il triennio 2021-2023, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari regionali e delle autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo. Per il triennio 2021-2023, i sindaci possono nominare i vice segretari reggenti delle sedi vacanti oltre i limiti temporali posti dalle Circolari dell'Ex-Agenzia dei segretari, fino all'immissione in ruolo dei nuovi segretari».
*10.08. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*10.011. Marco Di Maio, Fregolent.
*10.14. Fornaro, Pastorino, Timbro.
*10.015. Giacometto, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per i lavori al di sotto della soglia di cui all'articolo 35 del presente Codice, la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali, si applica, anche, ai lavori ordinari».
10.01. Rospi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico)

  1. All'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, comma 18, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) le partecipazioni azionarie, i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti, e le quote di fondi comuni di investimento che abbiano come finalità esclusiva la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del presente comma;».
10.02. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico)

  1. All'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, comma 18, dopo la lettera i) ,è aggiunta la seguente:

   «i-bis) le quote di fondi comuni di investimento che abbiano come finalità esclusiva la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del presente comma;».
10.03. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

   a) taglio delle ali con accantonamento del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, tenendo conto del cosiddetto criterio del blocco unitario (le offerte con identico ribasso sono considerate come un'unica offerta: sia che esse si collochino al margine delle ali (a cavallo) sia che si collochino all'interno delle stesse);

   b) calcolo della media di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a);

   c) calcolo della somma di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a)».

  2. Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. La soglia di anomalia sarà determinata in funzione dei valori delle prime due decimali della somma di cui al comma 2, lettera c) con le seguenti indicazioni:

   a) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è dispari la soglia di anomalia si ottiene incrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;

   b) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è pari la soglia di anomalia si ottiene decrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;

   c) qualora la prima cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è uguale a zero, la media resta invariata.

  La gara è aggiudicata all'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia calcolata. Nel caso in cui la soglia di anomalia risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte formulate dai concorrenti sono espresse in cifra percentuale di ribasso e sono ammesse fino a quattro cifre decimali, eventuali cifre oltre la quarta verranno ignorate. I calcoli intermedi e la soglia di anomalia non sono soggetti ad ulteriori operazioni quali troncamento o arrotondamento».
10.018. Rospi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi di cui al comma 3.»;

   b) al comma 5, le parole: «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» sono sostituite con le seguenti: «e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui al precedente comma 3».

   b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1.».
10.019. Bonomo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per la riscossione dei tributi degli enti locali)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 807, lettera a), le parole: «2.500.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «1.500.000 euro»;

   b) al comma 808, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
10.013. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per la riscossione dei tributi degli enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
10.014. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Per gli impianti sportivi di cui ai commi 25 e 26 dell'articolo 90, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la gestione di quelli privi di rilevanza economica è ricondotta all'istituto della concessione.
10.04. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di investimenti per enti in esercizio provvisorio)

  1. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi nell'ambito delle risorse a valere sui fondi di cui all'articolo 1 del presente decreto mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
*10.05. Ruffino.
*10.010. Gagliardi.
*10.016. Pella, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo, Sarro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di distribuzione del gas naturale)

  1. Qualora l'ente locale o la società patrimoniale delle reti intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e detti impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 69. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in occasione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.
  2. Il comma precedente si applica anche al caso di alienazione di reti e impianti di proprietà di terzi.
10.012. Covolo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 106, comma 1, lettera c), punto 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tra le predette circostanze può rientrare altresì la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, anche di livello europeo, a sostegno della transizione verde e, in tal caso, le modifiche all'oggetto del contratto – finalizzate all'introduzione di sistemi e tecnologie sul piano dell'efficienza energetica e dell'approvvigionamento da fonti rinnovabili – assumono la denominazione di varianti energetiche in corso d'opera».
10.020. Rospi.

ART. 11.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del secondo periodo del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: «avuto riguardo all'esperienza pregressa, all'adeguatezza del personale, all'ambito territoriale di competenza»;

   b) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: «Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «per forniture, servizi e lavori»;

   c) al terzo periodo del comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le stazioni uniche appaltanti di cui all'articolo 37, comma 4, lettera c)».
*11.1. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*11.2. Fornaro, Timbro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa, della attuazione e della verifica dei programmi del PNRR, nonché della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l'ISTAT, anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al sistema statistico nazionale, produce le basi dati necessarie mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati da indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative necessarie per la valutazione e il monitoraggio degli interventi adottati durante la fase pandemica e quelli previsti nella fase successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni che siano utili ai fini della produzione delle basi dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute.
  2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate in provvedimenti del presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ISTAT.
  3. Nei casi di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.
  5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale (Sistan).
  6. L'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
11.03. Mura, Carla Cantone, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «sia con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo sia con le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «a seguito dell'iscrizione a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «o delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di avviso bonario»;

   c) al terzo periodo, dopo le parole: «L'estinzione del debito a ruolo» sono aggiunte le seguenti: «o del debito derivante dalle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «e loro consorzi e associazioni,» sono aggiunte le seguenti: «compresi gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO),».
11.01. Ferro, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti di semplificazione amministrativa)

  1. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 13 è sostituito dal seguente:

   «13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata anche sotto forma di documento digitale sottoscritto con firma digitale certificata e marcatura temporale apposta. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.».
11.07. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato degli enti locali)

  1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sempre ammessa la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato motivati dalla necessità di sostituire i dirigenti collocati in aspettativa, nella misura ed entro i limiti di durata dell'aspettativa stessa.
*11.06. Ascari.
*11.08. Baldino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145)

  1. All'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «, nell'anno 2014,» sono soppresse;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in fase di liquidazione della dichiarazione dei redditi a tutti i codici tributo esistenti.».
11.02. Ferro, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Clausola parità di genere negli organismi di governo)

  1. Tutti gli organismi, strutture e i comitati definiti dalle norme della presente legge, devono prevedere il rispetto del principio della parità di genere nella loro composizione.
*11.04. Ravetto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Ziello.
*11.05. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*11.09. Timbro, De Lorenzo, Fornaro.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12.11. Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: o del Ministro competente.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il Ministro competente con le seguenti: il Consiglio dei ministri;

   b) sopprimere il comma 4.
12.7. Baldino, Elisa Tripodi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
*12.2. De Menech, Cenni.
*12.4. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
*12.9. Fornaro, Timbro.
*12.12. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel piano non risultino altrimenti superabili con celerità.
12.14. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.

  Al comma 5 sopprimere le parole da: in deroga ad ogni disposizione di legge fino a: PNRR.
12.8. Baldino, Elisa Tripodi.

  Al comma 5, sostituire le parole: quella penale con le seguenti: quelle penali ed erariali.
12.18. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
12.15. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.

  Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
12.17. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 5, terzo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: Nel caso in cui la deroga riguardi la, con le seguenti: Non è ammessa alcuna deroga alla;

   b) sopprimere le parole da: , l'ordinanza è adottata fino alla fine del periodo.
12.6. Carbonaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR con le seguenti: Fino al momento dell'attivazione del potere sostitutivo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR.
12.13. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.

  Al comma 6, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fino al momento dell'attivazione del potere sostitutivo.
*12.3. De Menech, Cenni.
*12.5. Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: nei confronti dei terzi aggiungere le seguenti: assunte precedentemente all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo.
12.16. Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Dori.

  Al comma 6, sopprimere le parole: o con risorse proprie.
12.10. Timbro, Fornaro.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1.».
12.1. Ceccanti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto dei diritti del contribuente)

  1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.
(Comunicazioni con il contribuente)

   1. Tutte le comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria possono effettuarsi, a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata sia diverso dalla persona che effettua la comunicazione, in calce a quest'ultima dovrà essere rilasciata apposita delega alla persona che effettua l'invio.
   2. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che ha emanato il medesimo atto al quale il contribuente potrà inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.»;

   b) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.
(Istanza di autotutela del contribuente)

   1. Ciascun contribuente può promuovere istanza di autotutela volta ad ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali tra l'altro:

   a) errore di persona;

   b) evidente errore logico o di calcolo;

   c) errore sul presupposto dell'imposta;

   d) doppia imposizione;

   e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

   f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

   g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

   h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione;

   i) prescrizione della pretesa tributaria.

   2. La richiesta di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.
   3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 del presente articolo sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.
   4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, se la medesima amministrazione competente non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, in caso di grave inerzia di quest'ultima, non procede in via sostitutiva ai sensi del comma 1 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio dell'amministrazione finanziaria competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del contribuente.
   5. Qualora la richiesta di annullamento in autotutela riguardi ipotesi diverse da quelle indicate al comma 1, l'amministrazione competente è sempre tenuta a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano spirati infruttuosamente i termini per presentare ricorso in commissione tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
   6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.».
12.01. Martinciglio, D'Orso.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13.2. Zolezzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: devono essere definite entro il termine di quindici giorni con le seguenti: devono essere definite entro il termine di trenta giorni.
13.1. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

ART. 14.

  Al comma 1, alle parole: Le misure e le procedure premettere le seguenti: Fatti salvi i casi in cui sia diversamente previsto,.
14.7. Varrica.

  Al comma 1, dopo le parole: 6 maggio 2001, n. 59 aggiungere le seguenti , nonché ai piani di investimento già finanziati o da finanziare attraverso risorse europee, nazionali o regionali.
*14.1. De Menech, Cenni.
*14.2. Ruffino.
*14.4. Gagliardi.
*14.8. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
*14.9. Pella, Labriola, Milanato, Cortelazzo, Cattaneo.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle opere individuate negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020, n. 564, recante Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilita' delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 nonché gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e alle opere inerenti i XX Giochi del Mediterraneo 2026.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli interventi connessi agli Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e ai XX Giochi del Mediterraneo 2026.
**14.3. Caretta, Ciaburro, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
**14.6. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e nei Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
14.11. Paolo Russo.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: cofinanziati dal PNRR aggiungere le seguenti: nonché, per quelli relativi ai territori del sisma 2009 e 2016, delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 189 del 2016; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede alle misure di coordinamento e di attuazione.
14.5. Pezzopane, Morgoni, Morani, Verini, Braga, Buratti, Pellicani, Rotta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nell'ambito dei suddetti territori, si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale scopo, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è integrata dal Capo del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Coordinatore della Struttura tecnica di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021.
14.10. Pezzopane.

ART. 15.

  Al comma 2, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: sentita la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*15.1. De Menech, Cenni.
*15.9. Gagliardi.
*15.13. Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani.
*15.23. Pella, Paolo Russo, Milanato, Cortelazzo, Cattaneo.
*15.4. Ruffino.
*15.21. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.

  Al comma 2, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
**15.3. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
**15.17. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo la parola: «utilizzano» aggiungere le seguenti: «sino all'anno 2026»;

    2) dopo la parola: «PNC» aggiungere le seguenti: «, nonché derivanti da trasferimenti europei, statali o regionali o da quote di mutuo non utilizzate, finalizzate a interventi di investimento,».
*15.2. De Menech, Cenni.
*15.5. Ruffino.
*15.10. Gagliardi.
*15.14. Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.
*15.22. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
*15.24. Pella, Paolo Russo, Milanato, Cortelazzo, Cattaneo.

  Al comma 3 , dopo le parole: del PNC, aggiungere le seguenti: , oltre a quelle per investimento di derivazione statale ed europea

  Conseguentemente al comma 4, dopo le parole: e del PNC, aggiungere le seguenti: , oltre a quelle per investimento di derivazione statale ed europea.
15.19. Varrica.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti europei, statali o regionali finalizzati alla realizzazione di investimenti o al finanziamento di interventi nei settori sociale e scolastico, nonché le quote di avanzo vincolato relativo a mutui non utilizzati.
  3-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
*15.6. Ruffino.
*15.11. Gagliardi.
*15.25. Pella, Sarro, Milanato, Cortelazzo, Cattaneo.
*15.27. Buratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Le risorse del PNRR e del PNC destinate ad interventi attinenti a materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome affluiscono ai rispettivi bilanci per essere destinate alle finalità previste nei predetti Piani.
  4-ter. Le risorse del PNRR e del PNC attribuite agli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, sono attribuite alle medesime per essere destinate alle finalità previste nei predetti Piani.
**15.12. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
**15.18. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
15.20. Varrica.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
*15.7. Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.
*15.15. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete.».
**15.16. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
**15.8. Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, al comma 5 le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».
15.26. Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Cancellazione del contrassegno sulle bevande alcoliche)

  1. A decorrere dal 1° giugno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
  2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2021 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.01. Marco Di Maio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il «Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria», di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro, agli Enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, al 31 dicembre, registrino un utilizzo di cassa non rimborsato, nell'ultimo triennio, superiore al 10 per cento delle entrate correnti di ciascun anno.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1, nonché le modalità di concessione e rimborso della medesima, in un periodo massimo di 5 anni decorrente dall'anno successivo a quello di effettiva erogazione, con conseguente divieto di utilizzo di anticipazione di tesoreria fino al rimborso integrale dell'intera somma.
  3. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 1 sono destinate all'incremento della dotazione del medesimo Fondo.
15.06. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Estensione del regime di cassa a imprese minori, anche costituite in forma di società di capitali)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , nonché quelle dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , concernente le imprese minori, e quelle di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata, si applicano, altresì, ai soggetti costituiti in forma di società di capitali il cui fatturato, nel periodo d'imposta, non abbia superato i limiti di cui al primo comma del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Il superamento di tali limiti in un periodo d'imposta comporta l'obbligo per il contribuente di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due periodi successivi.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.09. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Credito d'imposta per campagne pubblicitarie)

  1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie con i mezzi pubblicitari definiti dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa per complessivi 50 milioni di euro nell'anno 2021.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
15.014. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Esenzione dal pagamento del canone unico per il settore della pubblicità esterna)

  1. Per l'anno 2021, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità esterna effettuata sulle aree pubbliche, aperte o accessibili al pubblico, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati così come definiti dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 sono esentati dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
15.013. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sospensione di accertamenti esecutivi per omessi o tardivi pagamenti di tributi locali)

  1. Sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativi all'anno d'imposta 2020, del canone, qualora istituito dagli enti locali, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo all'anno 2021, per le imprese che operano nel settore della pubblicità esterna che abbiano avuto nel 2020 una perdita di fatturato pari ad almeno il 33 per cento del fatturato del 2019. Per eventuali pagamenti tardivi relativi a tali tributi e canoni entro la data del 31 ottobre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e interessi per tardivo pagamento.
15.012. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto 2020)

  1. In deroga alle modalità previste per la delibera del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto in mancanza di previa compilazione definitiva della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (Allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (Allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.
15.03. Lazzarini, Stefani, Gusmeroli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Tonelli, Ziello, Bianchi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti in materia di contabilità privata)

  1.. Sono comprese tra le imprese di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le aziende del settore apistico i cui titolari risultino registrati nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, per l'attività di produzione per commercializzazione. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione degli indici di mancata produzione di miele per ciascuna regione e provincia autonoma ai fini del calcolo degli indennizzi per gli apicoltori di cui al presente comma.
15.02. Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese mediante compensazione dei crediti verso la PA)

  1. All'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «, nell'anno 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «in ordine di priorità, in relazione alle disponibilità liquide presenti nel conto corrente di tesoreria presso la Banca d'Italia,»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, in fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.».
15.07. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Tariffa massima per messaggi pubblicitari)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 209, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 817, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari sia annuali che temporanee non possono eccedere quelle base stabilite dai comuni per i tributi e i canoni soppressi»;

    2) al comma 819, lettera b), sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «; per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone è ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico.».
15.015. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazioni per soggetti in regime di contabilità semplificata)

  1. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1° gennaio 2022, i soggetti in possesso dei requisiti per la tenuta semplificata delle scritture contabili annotano nei registri dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), oltre al corrispettivo e all'IVA, indicati distintamente, esclusivamente il codice fiscale o la partita IVA dei clienti e dei fornitori.».
15.011. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga entrata in vigore FGDC)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 859 le parole: «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022»;

   b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;

   c) al comma 868 le parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022» e le parole: «fermo restando quanto stabilito dal comma 861,» sono soppresse.
15.04. Micheli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Cessione crediti dei professionisti)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o un libero professionista, indipendentemente dall'iscrizione ad albi o ordini professionali»;

   b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da incarichi o contratti nell'esercizio della libera professione».
15.08. Cancelleri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Incremento dei limiti di accesso al regime di contabilità semplificata)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1° gennaio 2022, i limiti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono elevati rispettivamente a 1.000.000 di euro per le imprese esercenti prestazioni di servizi e a 1.500.000 euro per le imprese esercenti altre attività.
15.010. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 1° settembre 2022 e all'articolo 15, comma 7, del medesimo decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: «dell'anno d'imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno d'imposta successivo».
15.05. Meloni, Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Scadenza presentazione dichiarazione IMU)

  1. Il comma 769 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 è sostituito con il seguente:

   «769. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, comma 12-ter, le parole: “novanta giorni dalla data” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 novembre dell'anno successivo a quello”».
15.016. Cancelleri.
(Inammissibile)

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modalità di gestione dei contratti di affidamento della gestione e riscossione delle entrate)

  1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2024, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del valore del contratto in essere.
16.01. Fragomeli.
(Inammissibile)

ART. 17.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'Allegato I.
17.70. Vianello.

  Sopprimerlo.
17.52. Zolezzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole "il comma 2-bis. è sostituito dal seguente:" con le seguenti: "il comma 2-bis. è sostituito dai seguenti:";

  b) al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole "individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto", con le seguenti: "individuati ai sensi del comma 2-ter";

  c) al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: "è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC,", aggiungere le seguenti: "con il medesimo Presidente di cui al comma 1,".

  d) al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, terzo periodo, dopo le parole "tempo pieno", inserire le seguenti: ", con esclusione di ogni altro compito o incarico, anche se già affidato o autorizzato e in corso di svolgimento,".

  e) al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Allo scopo di assicurare coerenza di indirizzo nelle valutazioni di competenza dei due organi, le funzioni di Presidente della Commissione di cui al presente comma sono svolte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Presidente della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo.".

  f) al comma 1, lettera a) dopo il capoverso 2-bis, aggiungere i seguenti

  "2-ter. Entro il 30 settembre 2021 il Ministro della transizione ecologica individua con proprio decreto le opere gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro il 15 settembre. Decorso tale termine, il decreto può essere in ogni caso emanato

  2-quater. Entro il 30 maggio di ogni anno, le Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis presentano al Presidente del consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.";

  g) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 21, comma 2, del decreto legge 16 luglio, n. 76, in relazione ai fatti ed alle omissioni commessi con colpa grave, non si applica al personale dipendente, salvo i casi in cui la responsabilità ha carattere sanzionatorio e sono previsti limiti edittali. L'azione è sempre ammissibile e il danno risarcibile è quantificato ai sensi dei commi 5, secondo, terzo e quarto periodo e 6, dell'articolo 9, della legge 8 marzo 2017, n. 24, per gli esercenti le professioni sanitarie.

  Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, sopprimere la lettera b).
17.22. Buratti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione la Commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2-bis, assume, nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 del medesimo articolo, la denominazione di Commissione PNIEC-PNRR. La Sottocommissione di cui al periodo precedente è formata da un numero massimo di quaranta componenti, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica e ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei componenti è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione tecnica PNIEC-PNRR sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, in carica alla medesima data. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, il supporto tecnico-scientifico per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS dei progetti di cui al primo periodo è assicurato dalla attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I commissari assegnati alla Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in posizione analoga prevista dai rispettivi ordinamenti, restano in carica cinque anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta. Alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC partecipano, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura e un rappresentante del Ministero della salute con competenze di igiene, sanità pubblica ed epidemiologia ambientale. I componenti nominati nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno , con esclusione di ogni altro compito o incarico, anche se già affidato o autorizzato e in corso di svolgimento. Agli oneri nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, nel caso di comando o distacco, si provvede a valere sugli introiti di cui all'articolo 33, comma 3-bis, quinto periodo. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione tecnica PNRR-PNIEC si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa, senza diritto di voto, un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione tecnica PNRR-PNIEC opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 e 27 del presente decreto. Al fine di garantire univocità di indirizzo nella trattazione di casi analoghi il presidente della Commissione tecnica di cui al comma 1, coadiuvato da commissari individuati dal Ministro della transizione ecologica con funzioni di coordinamento, assicura l'elaborazione di criteri e indirizzi operativi di carattere procedurale e tecnico che consentano un'attuazione coordinata e omogenea delle norme connesse all'applicazione della Parte II del presente decreto. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo presiede anche la Commissione di cui al presente comma»;

   b) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché;

   c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di VIA, VAS e valutazione di incidenza ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e, comunque, almeno sette giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito web dell'Autorità competente.».

  Conseguentemente all'articolo 18:

   al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse, con le seguenti: con uno più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e da aggiornare entro tre mesi dall'approvazione del Piano per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis;

   al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).
17.71. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

   a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione la Commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, assume, nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 del medesimo articolo, la denominazione di Sottocommissione PNIEC-PNRR. La Sottocommissione di cui al periodo precedente è formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, è proseguito dalla attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, che estende la sua competenza anche ai progetti attuativi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. I commissari assegnati alla Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR restano in carica cinque anni, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in quella analoga prevista dai rispettivi ordinamenti, e sono rinnovabili per una sola volta. Agli oneri nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, nel caso di comando o distacco, si provvede a valere sugli introiti di cui all'articolo 33, comma 3-bis, quinto periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa, senza diritto di voto, un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25 e dall'articolo 27 del presente decreto.»;

   b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   b) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Sottocommissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti che, a fronte di un comprovato valore ambientale, coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti in ambito europeo e nel rispetto del principio comunitario “non arrecare un danno significativo”, abbiano valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.».
17.12. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione la Commissione Tecnica di cui all'articolo 8, comma 2-bis, assume, nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 del medesimo articolo, la denominazione di Sottocommissione PNIEC-PNRR. La Sottocommissione di cui al periodo precedente è formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, è proseguito dalla attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, che estende la sua competenza anche ai progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I commissari assegnati alla Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR restano in carica cinque anni, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in quella analoga prevista dai rispettivi ordinamenti, e sono rinnovabili per una sola volta. Agli oneri nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, nel caso di comando o distacco, si provvede a valere sugli introiti di cui all'articolo 33, comma 3-bis, quinto periodo. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa, senza diritto di voto, un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25 e dall'articolo 27 del presente decreto.»;

   b) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Sottocommissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti che, a fronte di un comprovato valore ambientale, coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti in ambito europeo e nel rispetto del principio comunitario “non arrecare un danno significativo”, abbiano valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.».
17.53. Zolezzi.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione la Commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, assume, nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 del medesimo articolo, la denominazione di Sottocommissione PNIEC-PNRR. La Sottocommissione di cui al periodo precedente è formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, è proseguito dalla attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, che estende la sua competenza anche ai progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I commissari assegnati alla Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR restano in carica cinque anni, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in quella analoga prevista dai rispettivi ordinamenti, e sono rinnovabili per una sola volta. Agli oneri nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, nel caso di comando o distacco, si provvede a valere sugli introiti di cui all'articolo 33, comma 3-bis, quinto periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa, senza diritto di voto, un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25 e dall'articolo 27 del presente decreto.»;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: nonché la Commissione di cui al comma 2-bis, dà precedenza ai progetti aventi con le seguenti: nonché la Sottocommissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti che, a fronte di un comprovato valore ambientale, coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti in ambito europeo e nel rispetto del principio comunitario «non arrecare un danno significativo», abbiano;.
17.27. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), capoverso comma 2-bis, sostituire il primo periodo con i seguenti: Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, all'interno della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1, è istituita una sottocommissione di seguito denominata Commissione tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica. Per garantire un adeguato supporto tecnico nello svolgimento delle istruttorie la Commissione tecnica di cui al comma 1 è integrata di un numero massimo di ulteriori quaranta componenti individuati, secondo le modalità di cui al comma 2, attingendo dall'elenco di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 novembre 2018, n. 300, e in base ai criteri indicati nel medesimo decreto.;

   b) alla lettera a), capoverso comma 2-bis, nono periodo, sostituire le parole: con diritto di voto con le seguenti: senza diritto di voto;

   c) dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-bis.1. Al fine di garantire univocità di indirizzo nella trattazione di casi analoghi il Presidente della Commissione tecnica di cui al comma 1, coadiuvato da commissari individuati dal Ministro della transizione ecologica con funzioni di coordinamento, assicura l'elaborazione di criteri e indirizzi operativi di carattere procedurale e tecnico che consentano un'attuazione coordinata e omogenea delle norme connesse all'applicazione della Parte II del presente decreto.»;

   d) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché.

  Conseguentemente,

   sopprimere l'Allegato I-bis;

   all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse, con le seguenti: con uno più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e successivamente aggiornati entro tre mesi dall'approvazione del Piano per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis.
17.51. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto, è istituita la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di sessanta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, di cui quaranta individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche e venti individuati al di fuori delle categorie sopra descritte e assunti con contratto a tempo determinato. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27 del presente decreto.».
17.26. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto, è istituita nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 la Sottocommissione tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuato tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Sottocommissione tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Sottocommissione tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis è proseguito dalla Commissione di cui al comma 1, che estende la sua competenza anche ai progetti di cui al primo periodo del presente comma. I componenti della Sottocommissione tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Sottocommissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Sottocommissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27 del presente decreto.».
17.10. Gagliardi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: è istituita la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di, sostituire le parole: quaranta unità con le seguenti: ottanta unità;

   b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: Alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura, inserire le seguenti: scelto da una lista di nomi di dirigenti del Ministero, aggiornata ogni tre anni;

   c) al comma 1, lettera a), dopo le parole: La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27 del presente decreto, inserire le seguenti: Al fine di garantire univocità di indirizzo nella trattazione di casi analoghi e prevenire il contenzioso, il Presidente della Commissione tecnica di cui al comma 1, coadiuvato da commissari individuati dal Ministro della transizione ecologica con funzioni di coordinamento, assicura l'elaborazione di criteri e indirizzi operativi di carattere procedurale e tecnico che consentano un'attuazione coordinata e omogenea delle norme connesse all'applicazione della Parte II del presente decreto;

   d) al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché.
17.64. Maraia.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: il comma 2-bis è sostituito dal seguente:, con le seguenti: il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

   b) al capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto, con le seguenti: individuati ai sensi del comma 2-ter;

   c) dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. Entro il 30 settembre 2021 il Ministro della transizione ecologica individua con proprio decreto le opere gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro il 15 settembre. Decorso tale termine, il decreto può essere in ogni caso emanato.

  Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, sopprimere la lettera b).
17.21. Buratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto aggiungere le seguenti: , di quelli inseriti nel Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) e di quelli comunque connessi allo svolgimento di servizi di interesse economico generale a rete.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari inserire le seguenti: al superamento delle procedure d'infrazione comunitaria attualmente pendenti, o individuati nel Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR), o necessari.
*17.6. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*17.7. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*17.72. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, alla lettera a), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto.

  Conseguentemente:

   all'articolo 18, al comma 1, sopprimere la lettera b);

   sopprimere l'Allegato I e ogni riferimento all'Allegato I-bis, ovunque ricorra.
17.75. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, dopo le parole: progetti attuativi del PNIEC individuati dal Ministro della transizione ecologica, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
17.55. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, aggiungere le seguenti: con il medesimo Presidente di cui al comma 1,.
17.16. Buratti.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche con le seguenti: fra il solo personale di ruolo del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo.
17.61. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: tempo pieno, inserire le seguenti: , con esclusione di ogni altro compito o incarico, anche se già affidato o autorizzato e in corso di svolgimento,.
*17.3. Ciagà.
*17.19. Buratti.
*17.54. Zolezzi, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Allo scopo di assicurare coerenza di indirizzo nelle valutazioni di competenza dei due organi, le funzioni di Presidente della Commissione di cui al presente comma sono svolte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Presidente della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo.
17.18. Buratti.

  Al comma 1, lettera a), al capoverso comma 2-bis, al quinto periodo dopo le parole: della presente disposizione inserire le seguenti:, attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
17.28. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, sostituire il settimo periodo con il seguente: Alle riunioni della commissione partecipano con diritto di voto anche un rappresentante del Ministero della cultura e un rappresentante della regione o della provincia autonoma competenti per territorio.
17.25. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, settimo periodo, dopo le parole: Ministero della cultura, aggiungere le seguenti: nonché, con diritto di voto, un rappresentante del Ministero della salute con competenze di igiene, sanità pubblica ed epidemiologia ambientale.
17.60. Maraia.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, ottavo periodo, sostituire le parole: per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale con le seguenti: per i progetti i cui effetti interessano il territorio di più regioni, e le parole: dalle regioni con le seguenti: da ciascuna regione coinvolta.
*17.8. Sarli.
*17.78. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: È istituito un Gruppo di Lavoro Permanente (GdLP) per un'interlocuzione periodica con il proponente sullo stato dei procedimenti in corso nonché, in un'ottica di efficienza e trasparenza, la pubblicazione sul sito del Ministero della transizione ecologica dello stato di avanzamento di ciascun procedimento.
**17.2. Fregolent, Marco Di Maio.
**17.73. Cortelazzo, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera a), dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: Il presidente della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo presiede anche la Commissione di cui al comma 2-bis.
17.62. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 2-bis, inserire il seguente:

  2-ter. Laddove lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, le tipologie dei progetti individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto sono modificabili, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Queste ultime si esprimono in ogni caso entro 45 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere in ogni caso adottato.
17.4. Ciagà.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Entro il 30 maggio di ogni anno, le Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis presentano al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.».
17.20. Buratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio, n. 76, in relazione ai fatti e alle omissioni commessi con colpa grave, non si applica al personale dipendente, salvo i casi in cui la responsabilità ha carattere sanzionatorio e sono previsti limiti edittali. L'azione è sempre ammissibile e il danno risarcibile è quantificato ai sensi dei commi 5, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24, per gli esercenti le professioni sanitarie.
17.17. Buratti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione impatto ambientale, Valutazione ambientale strategica e Valutazione di incidenza ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito web dell'Autorità competente.».
17.57. Terzoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministro della transizione ecologica garantisce, con apposite iniziative normative, la pubblicazione sul portale informatico del proprio Ministero lo stato di avanzamento di ciascun procedimento istruttorio legato ai progetti PNRR-PNIEC, aggiornato su base mensile.
17.5. Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Il pubblico interessato nonché gli enti interessati possono fare richiesta di audizione presso le commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione impatto ambientale, Valutazione ambientale strategica, Autorizzazione integrata ambientale e Valutazione di incidenza ambientale. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati. L'Autorità competente può ulteriormente organizzare lo svolgimento di tali audizioni attraverso regolamenti che comunque, fermo restando il rispetto dei termini temporali del procedimento, mirino a garantire l'ampia partecipazione ai procedimenti di valutazione ambientale.».
17.59. Terzoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «predisposti dall'autorità competente.» sono aggiunte le seguenti: «In ogni caso l'Autorità competente assicura che l'inchiesta pubblica sia svolta su almeno il 10 per cento delle procedure attivate ogni anno. Eventuali limitati scostamenti da tale percentuale sono comunque recuperati l'anno successivo in aggiunta alla quota prescritta.».
17.58. Terzoni.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) l'Allegato I-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.
17.74. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, sopprimere l'Allegato I-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro il 30 settembre 2021 il Ministro della transizione ecologica adotta con proprio decreto l'Allegato I di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro il 15 settembre. Decorso tale termine, il decreto può essere in ogni caso adottato.
17.66. Ferraresi.

  Sostituire l'Allegato I, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) con il seguente:

   «Allegato I

   (Articoli 17 e 18)

   Allegati alla Parte Seconda

   ALLEGATO I-bis

   Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999.

    1 Dimensione della decarbonizzazione:

     1.1 Infrastrutture per la graduale dismissione della generazione elettrica alimentata a carbone:

      1.1.1 Dismissione delle centrali alimentate a carbone entro il 2025;

      1.1.2 Nuovi impianti (con priorità per le fonti rinnovabili già con sistemi di accumulo per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone);

      1.1.3 Adeguamento delle infrastrutture della rete elettrica comprese le interconnessioni con il continente e un adeguato e diversificato sistema di accumuli (elettrochimici, pompaggi, H2 verde) necessarie a consentire la graduale dismissione della generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.

     1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e frazione organica dei rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:

      1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biogas, bioliquidi (oli vegetali e grassi di origine animale) e altri residui e rifiuti organici;

      1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide prioritariamente da filiera corta, biogas, biometano, bioliquidi e altri residui e rifiuti organici;

      1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas (non da fonti fossili), carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels) non da plastiche.

     1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno:

      1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno verde;

      1.3.2 Impianti di Power-to-X ottenuto solo da surplus da FER;

      1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;

      1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.

     1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria:

      1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per:

     a. Ricarica elettrica;

     b. Rifornimento di idrogeno (per utilizzo con Fuel cell, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);

     c. Rifornimento di gas naturale compresso di origine biologica (ottenuto solo da FER);

     d. Rifornimento gas naturale liquefatto di origine biologica (ottenuto solo da FER).

    2 Dimensione dell'efficienza energetica:

     2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;

     2.2 Reti di telecalore/teleriscaldamento/teleraffrescamento da FER (non rifiuti indifferenziati, non materie plastiche);

     2.3 Impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR);

     2.4 Impianti di recupero di calore di scarto.

    3 Dimensione della sicurezza energetica:

     3.1 Settore elettrico

      3.1.1 Sviluppo della rete di trasmissione nazionale:

     a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;

     b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;

     c. opere, non connesse a fonti fossili, funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;

     d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose.

      3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:

     a. Cabine primarie e secondarie;

     b. Linee elettriche a bassa e media tensione;

     c. Telecontrollo e metering.

      3.1.3 Sviluppo delle capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio:

     a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi

     3.2 Settore del gas:

      3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;

      3.2.2 Impianti per consentire l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema del gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;

     Settore dei prodotti petroliferi:

      3.2.3 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti organici, nonché l'ammodernamento e l'incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels);

      3.2.4 Interventi di decommissioning delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.».
*17.9. Benedetti, Sarli, Vizzini.
*17.79. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Sostituire l'Allegato I, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) con il seguente:

   «Allegato I

   (Articoli 17 e 18)

   Allegati alla Parte Seconda

   «ALLEGATO I-bis

   Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungi mento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento(UE) 2018/1999».

    1 Dimensione della decarbonizzazione:

     1.1 Infrastrutture per la graduale dismissione della generazione elettrica alimentata a carbone:

     1.1. Dismissione delle centrali alimentate a carbone;

     1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:

      1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di biogas;

      1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di biogas, biometano;

      1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano)

      1.2.4 Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati a ridurre le emissioni da parte del settore industriale,

    2 Dimensione dell'efficienza energetica:

     2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;

     2.2 Reti di telecalore/teleriscaldamento/teleraffrescamento;

     2.3 Impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR);

     2.4 Impianti di recupero di calore di scarto.

    3 Dimensione della sicurezza energetica:

     3.1 Settore elettrico:

      3.1.1 Sviluppo della rete di trasmissione nazionale:

     a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;

     b. elettrodotti e opere funzionali al collega mento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;

     c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;

     d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose;

      3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:

     a. Cabine primarie e secondarie;

     b. Linee elettriche a bassa e media tensione;

     c. Telecontrollo e Metering.

      3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio:

     a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi.
17.11. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) sostituire l'Allegato I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il seguente:

   «Allegato I (Articolo 17)

   Allegati alla Parte Seconda

   ALLEGATO I-bis

   Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.

    1 Dimensione della decarbonizzazione

     1.1 Infrastrutture per la graduale dismissione della generazione elettrica alimentata a carbone

      1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone;

      1.1.2 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione necessarie a consentire la graduale dismissione della generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.

     1.2 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno

      1.2.1 Impianti di produzione di idrogeno;

      1.2.2 Impianti di Power-to-X;

      1.2.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;

      1.2.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.

     a. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo con Fuel cell, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);

    3 Dimensione della sicurezza energetica

     3.1 Settore elettrico

      3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:

     a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;

     3.2 Settore gas

      3.2.1 Impianti per la diversificazione della capacità di importazione;

     3.3 Settore dei prodotti petroliferi

      3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti, nonché l'ammodernamento e l'in-cremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels).».
17.56. Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punto 1.1.1., le seguenti «Riconversione e/o» sono soppresse.
17.63. Grande, Maraia.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.1.1. le parole: «Riconversione e/o», sono soppresse.
17.29. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 1.1.2 è soppresso.
*17.65. Grande, Maraia.
*17.76. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.1.2 le parole: «termoelettrici alimentati attraverso gas naturale», sono soppresse.
17.31. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis alla parte seconda – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.1.2 dopo le parole: «Nuovi impianti» sono inserite le seguenti: «(con priorità a quelle fonti rinnovabili già con sistemi di accumulo)».
17.30. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) All'Allegato I-bis alla parte seconda – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 1.1.3 è sostituito dal seguente:

    «1.1.3 Adeguamento delle infrastrutture della rete elettrica comprese le interconnessioni con il continente e un adeguato e diversificato sistema di accumuli (elettrochimici, pompaggi, H2 verde) necessarie a consentire la graudale dismissione della generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna».
17.32. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

  c-bis) All'allegato I-bis, alla parte seconda - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punto 1.2.1, sopprimere le parole da: "e produzione" fino a "rifiuti".
17.68. Grande, Maraia.

  All'allegato I, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ai punti 1.2, 1.2.1, 1.2.2 e 3.3.1 sopprimere le parole: residui e rifiuti
17.33. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis alla parte seconda – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punto 1.2.1. le parole: «residui e rifiuti» sono soppresse
17.67. Grande, Maraia.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire il punto 1.2.1 con il seguente:

    «1.2.1 Generazione di energia elettrica: “impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi e biogas”».
17.77. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis alla parte seconda – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.1 le parole: «biomasse solide», sono soppresse.
17.35. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis alla parte seconda – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.1 dopo le parole: «bioliquidi», sono inserite le seguenti: «(oli vegetali e grassi di origine animale)».
17.34. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.2, le parole da: «produzione» a: «rifiuti» sono soppresse.
17.69. Grande, Maraia.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.2 dopo le parole: «biomasse solide prioritariamente», inserire le seguenti: «da filiera corta».
17.36. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.3 dopo le parole: «syngas», inserire le seguenti: «(non da fonti fossili)».
17.37. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.3 aggiungere le seguenti parole: «non da plastiche».
17.38. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.3.1 aggiungere la seguente parola: «verde».
17.39. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.3.2 aggiungere le seguenti parole: «ottenuto solo da surplus da FER».
17.40. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera c), le parole: «Gas Naturale Compresso», sono soppresse.
17.41. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera d), le parole: «Gas Naturale Liquefatto», sono soppresse.
17.43. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera c), aggiungere le parole: «(ottenuto solo da FER)».
17.42. Timbro, Fornaro.

  Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera d), sono aggiunte le seguenti parole: «(ottenuto solo da FER)».
17.44. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, la lettera e) è soppressa.
17.45. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, la lettera f) è soppressa.
17.46. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 1.4.2 è soppresso.
17.47. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2.2 sono aggiunte le seguenti parole: «da FER».
17.48. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 3.1.1, lettera c), dopo la parola: «opere» sono aggiunte le seguenti: «non connesse a fonti fossili».
17.49. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'Allegato I-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

    «3.2 Settore gas:

     3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo, al fine di consentire l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione».
17.50. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'allegato I, Allegati alla Parte Seconda, Allegato I-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 3.2.3 dopo le parole: «Impianti per la diversificazione della capacità di importazione» sono aggiunte le seguenti: «gli interventi su concessioni nazionali di idrocarburi e/o funzionali alle stesse, anche nell'ottica del contributo nazionale all'approvvigionamento energetico italiano;».
17.1. Morani.

  All'allegato I, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), al punto 3.2.3, dopo le parole: Impianti per la diversificazione della capacità di importazione; inserire le seguenti: interventi su concessioni nazionali di idrocarburi o funzionali alle stesse, anche nell'ottica del contributo nazionale all'approvvigionamento energetico italiano.
17.13. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'allegato I-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punto 3.2.3, dopo le parole: «Impianti per la diversificazione della capacità di importazione» sono aggiunte le seguenti: «e impianti di produzione per il mantenimento in efficienza e per la sicurezza del sistema energetico, anche nell'ottica del contributo nazionale all'approvvigionamento energetico italiano».
17.14. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2-bis, inserire il seguente:

   «2-ter. Laddove lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, le tipologie dei progetti individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto sono modificabili, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Queste ultime si esprimono in ogni caso entro 45 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere in ogni caso adottato».
17.88. (ex 17.01.) Zolezzi, Ferraresi.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
*18.27. Zolezzi, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*18.41. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Sopprimere il comma 1.
18.45. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), alinea, le parole: Le opere sono sostituite dalle seguenti: Fino al 31 dicembre 2026 le opere.
18.42. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) inserire le seguenti: come individuati nell'Allegato I-bis, e sostituire le parole: le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti con le seguenti: individuate in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare annualmente su proposta del Ministero della transizione ecologica, fra quelle elencate nell'Allegato I-bis, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
*18.20. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*18.21. Timbro, Fornaro.
*18.15. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, aggiungere le seguenti: , nonché quelle necessarie a colmare i fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del presente decreto,.
**18.35. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
**18.39. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Milanato, Ferraioli, Casino, Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: Regolamento (UE) 2018/1999 aggiungere le seguenti: nonché quelle necessarie a colmare i fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del presente decreto, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
18.5. Mantovani, Foti, Butti, Prisco, Rachele Silvestri, Donzelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse, con le seguenti: con uno più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e successivamente aggiornati entro tre mesi dall'approvazione del Piano per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis;

   b) sostituire il numero 2) con il seguente:

    «2) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   “2-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno o più decreti, le aree non idonee alla realizzazione dei progetti di cui al comma 2-bis, tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche e morfologiche, sociali, industriali, urbanistiche, anche con riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni. L'individuazione delle aree di cui al periodo precedente deve avvenire nel rispetto dell'esigenza prioritaria di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole, forestali e marine, delle esigenze di mitigazione, degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo. I decreti sono aggiornati, ove necessario, con cadenza annuale. Il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l'inserimento di aree non idonee alla realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis.”;».

   c) sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: nell'Allegato I-bis, con le seguenti: ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis.
18.33. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse, con le seguenti: con uno più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente aggiornati entro tre mesi dall'approvazione del Piano per la transizione ecologica di cui all'art. 57-bis;

   b) sopprimere la lettera b);

  Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: nell'Allegato I-bis, con le seguenti: ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis,.
18.25. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: come individuati nell'Allegato I-bis, inserire le seguenti: nonché quelle necessarie a colmare i fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del presente decreto,;

    2) dopo le parole: indifferibili e urgenti. aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I pertinenti provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 25, 27 e 27-bis del presente decreto costituiscono variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Alle modifiche e integrazioni dell'Allegato I-bis si provvede con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.;

    Conseguentemente:

    al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole : il comma 2-ter è abrogato, con le seguenti: il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   «2-ter. Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati gli obiettivi, espressi in termini temporali e percentuali, intermedi e finali, che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché il relativo sistema di premialità applicabile al raggiungimento dei predetti obiettivi, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente. In caso di mancato rispetto dei termini si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

  sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Opere e infrastrutture strategiche per la transizione ecologica.
*18.10. Lucchini, Dara, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*18.14. Fregolent, Marco Di Maio.

  All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), numero 1), sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. dopo le parole: come individuati nell'Allegato I-bis, sono inserite le seguenti: nonché quelle necessarie a colmare i fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del presente decreto,;

   b) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: il comma 2-ter è abrogato, sono sostituite dalle seguenti: il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   «2-ter. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati gli obiettivi, espressi in termini temporali e percentuali, intermedi e finali, che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché il relativo sistema di premialità applicabile al raggiungimento dei predetti obiettivi, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente. In caso di mancato rispetto dei termini si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

  Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente: Opere e infrastrutture strategiche per la transizione ecologica.
18.34. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: come individuati nell'Allegato I-bis, inserire le seguenti: nonché quelle necessarie a colmare i fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del presente decreto,;

    2) dopo le parole: indifferibili e urgenti. aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I pertinenti provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 25, 27 e 27-bis del presente decreto costituiscono variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Alle modifiche e integrazioni dell'Allegato I-bis si provvede con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.;

   Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: il comma 2-ter è abrogato, con le seguenti: il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   «2-ter. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati gli obiettivi, espressi in termini temporali e percentuali, intermedi e finali, che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché il relativo sistema di premialità applicabile al raggiungimento dei predetti obiettivi, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente. In caso di mancato rispetto dei termini si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

  sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Opere e infrastrutture strategiche per la transizione ecologica.
18.36. Cortelazzo, Tartaglione.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la rubrica con la seguente: Opere e infrastrutture strategiche per la transizione ecologica;

   b) al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: come individuati nell'Allegato I-bis, sono inserite le seguenti: nonché quelle necessarie a colmare i fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del presente decreto,;

    2) dopo le parole: indifferibili e urgenti., aggiungere in fine i seguenti periodi: I pertinenti provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 25, 27 e 27-bis del presente decreto costituiscono variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Alle modifiche e integrazioni dell'Allegato I-bis si provvede con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

   c) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: il comma 2-ter è abrogato, con le seguenti: il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   «2-ter. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati gli obiettivi, espressi in termini temporali e percentuali, intermedi e finali, che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché il relativo sistema di premialità applicabile al raggiungimento dei predetti obiettivi, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente. In caso di mancato rispetto dei termini si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».
18.9. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: e le opere ad essi connesse;

   b) sopprimere la lettera b).
18.31. Maraia.

  Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1) sopprimere le parole: e le opere ad essi connesse;

   b) sopprimere il numero 2).
18.26. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), alinea, sopprimere le parole: e le opere ad essi connesse.
18.44. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), alinea, dopo le parole: ad essi aggiungere la seguente: strettamente.
18.43. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: e le opere ad essi connesse aggiungere le seguenti: , nonché quelle necessarie a colmare i fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del presente decreto,.
18.12. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: indifferibili e urgenti, inserire le seguenti: da individuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
18.28. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: indifferibili e urgenti sono aggiunte le seguenti: , quando individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che verrà adottato annualmente su proposta del Ministero della transizione ecologica.
*18.11. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*18.22. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati gli obiettivi, espressi in termini temporali e percentuali, intermedi e finali, che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). In particolare il decreto dovrà definire la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 30 per cento del consumo interno lordo entro 2030 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea, della capacità minima rinnovabile in termini di MW che le medesime saranno tenute ad autorizzare al 2030 nonché il relativo sistema di premialità applicabile al superamento dei predetti obiettivi, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente. La somma degli obiettivi regionali di capacità rinnovabile al 2030 dovrà essere uguale o superiore agli obiettivi nazionali al 2030 stabiliti dal PNIEC e dai suoi successivi aggiornamenti. Gli obiettivi regionali saranno individuati tenendo conto della disponibilità delle fonti rinnovabili sul territorio e monitorati annualmente da un organismo di supervisione appositamente costituito. In caso di mancato rispetto degli obiettivi, anche intermedi, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
**18.4. Fregolent, Marco Di Maio.
**18.6. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'individuazione delle aree idonee si applica l'articolo 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53, limitando gli interventi alle superfici non utilizzabili a uso agricolo o alle aree agricole marginali, nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.
18.19. Magi.

  Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 2):

  Conseguentemente, all'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

  2-bis.1. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.
*18.18. Marco Di Maio, Fregolent.
*18.24. Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
**18.1. Corda.
**18.8. Rampelli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
**18.23. Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   «2-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno o più decreti, le aree non idonee alla realizzazione dei progetti di cui al comma 2-bis, tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche e morfologiche, sociali, industriali, urbanistiche, anche con riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni. L'individuazione delle aree di cui al periodo precedente deve avvenire nel rispetto dell'esigenza prioritaria di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole, forestali e marine, delle esigenze di mitigazione, degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo. I decreti sono aggiornati, ove necessario, con cadenza annuale. Il Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l'inserimento di aree non idonee alla realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis.;».
18.29. Maraia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) al comma 2-ter è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I Comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, l'elenco catastale e le planimetrie delle aree pubbliche e private sotto utilizzate o degradate destinate a insediamenti produttivi insistenti sul proprio territorio, al fine di collocarvi preferenzialmente gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2-bis».
18.46. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero2) con il seguente:

    2) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   «2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo».
18.13. Bellucci.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   1-bis. Per tutte le varianti progettuali non sostanziali di progetti già autorizzati o in corso di realizzazione, il proponente ha la facoltà di richiedere una procedura semplificata all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi. L'autorità competente, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni. Il provvedimento finale e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.
*18.3. Fregolent, Marco Di Maio.
*18.38. Cortelazzo, Tartaglione.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 8, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Con cadenza annuale, laddove lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, le tipologie dei progetti individuati nell'allegato I-bis alla Parte seconda, sono modificabili, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 45 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere in ogni caso adottato.».
18.16. Rotta, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   1-bis. Per le opere di cui all'allegato I-bis del decreti legislativo 3 aprile 2006, n. 152, appartenenti alla rete nazionale, è prevista l'unificazione della procedura di Valutazione d'impatto ambientale e della procedura di autorizzazione di cui all'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con contestuale nomina di un Responsabile unico del procedimento (RUP) che ha il compito di coordinare il procedimento, che dovrà concludersi entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
*18.2. Fregolent, Marco Di Maio.
*18.37. Cortelazzo, Tartaglione.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'allegato I-bis, apportare le seguenti modificazioni:

    a) al punto 1.2.1, sopprimere le parole: «e rifiuti;»;

    b) al punto 1.2.2, sopprimere le parole: «e rifiuti».
18.30. Maraia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Per le opere di cui all'allegato I-bis, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 2, può nominare un Responsabile Unico Procedimento (RUP), in grado di coordinare e portare a conclusione la fase istruttoria delle relative istanze PNRR-PNIEC entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di presentazione delle istanze medesime. Nell'ambito dei procedimenti per i quali è stato nominato un RUP, questi sono da considerarsi uniformati.
18.7. Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, dopo le parole: «Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le opere di competenza ANAS provinciale nonché quelle inserite nel Sistema informativo legge opere strategiche (SILOS)».
18.32. Maraia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Criteri per l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee per i progetti e le opere attuative del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Ai fini della individuazione delle aree idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere necessarie per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), occorre tenere conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra sia a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni.
  2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 deve avvenire:

   a) nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a tal fine:

    1) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area interessata;

    2) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche, così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;

    3) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo;

   b) privilegiando misure e azioni che escludano nuovo consumo di suolo seminaturale, incolto o agricolo, e, in generale, il consumo di suolo le cui funzioni ecosistemiche sono in grado di garantire i servizi primari;

   c) evitando scelte che comportino frammentazione, semplificazione e banalizzazione del paesaggio con l'alterazione e/o compromissione degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, con preferenza per soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile gli impatti negativi sul paesaggio e sugli ecosistemi naturali e la biodiversità;

   d) prevedendo, per la dismissione di infrastrutture energetiche o di impianti obsoleti, misure e azioni per il recupero e la riqualificazione dei caratteri naturalistici, rurali, culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da tali dismissioni;

   e) considerando in via prioritaria, per la collocazione degli impianti in aree già antropizzate, le aree compromesse e degradate e di favorire prevalentemente l'installazione su volumi edilizi dismessi o industriali;

   f) definendo indicatori relativi all'uso del suolo, ai suoi servizi ecosistemici e pedologici e al consumo di suolo, basati su di una mappatura di sintesi su base cartografica digitale ed interoperabile che riporti:

    1) i siti e le aree non idonee alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, censiti su base regionale;

    2) i siti già impegnati da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con l'indicazione tipologica dell'impianto in questione;

    3) i siti che saranno interessati dalla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, non ancora realizzati ma già autorizzati;

   g) costruendo un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario «di policy» dei Piani, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche implementate dal PNRR e dal PNIEC hanno sul territorio nazionale in termini di compatibilità ecologica e paesaggistica;

   h) definendo il piano di monitoraggio con riferimento alle componenti naturali, del paesaggio e del patrimonio culturale;

   i) tenendo conto, nell'ambito della pianificazione per l'installazione degli impianti eolici, delle procedure di revamping (ristrutturazione generale dell'impianto) o di repowering (ripotenziamento con macchine più efficienti) e di decommissioning (dismissione a fine vita);

   l) attuando, nella pianificazione territoriale multilivello, i necessari approfondimenti anche rispetto alla coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei piani ambientali e paesaggistici regionali;

   m) approfondendo il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del PNRR e del PNIEC potrebbero avere sul patrimonio culturale;

   n) considerando i piani di gestione dei siti UNESCO, previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, anche nelle fasi di successiva attuazione del PNIEC e del PNRR;

   o) avvalendosi, ai fini dell'acquisizione dei dati ambientali, del paesaggio e patrimonio culturale contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, nei casi in cui sia vigente il Piano paesaggistico, sia dei censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per energie rinnovabili, oltre banche dati e sistemi informativi territoriali del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della cultura e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*18.02. Sarli, Termini, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
*18.03. Timbro, Fornaro.
*18.05. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Intesa delle regioni)

  1. Per le opere di cui all'Allegato I-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono tenute ad esprimere l'intesa entro 30 giorni dalla positiva conclusione della Conferenza di servizi, al fine di consentire all'Autorità competente il rilascio del provvedimento finale.
**18.01. Fregolent, Marco Di Maio.
**18.04. Cortelazzo, Tartaglione.

ART. 19.

  Sopprimerlo.
19.13. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

    01) Al comma 2 le parole: «e l'adeguatezza della documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «della documentazione di cui al comma 1»;

    Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a):

   a) al numero 2):

    1) al primo periodo, sostituire le parole: Nel medesimo termine con le seguenti: Entro il termine di chiusura del procedimento;

    2) al secondo periodo, sostituire le parole: finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA, con le seguenti: accordando al massimo trenta giorni per il riscontro;

    3) sostituire il terzo periodo con il seguente: L'autorità competente può concedere, su richiesta motivata del proponente, un'unica sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a sessanta giorni.;

    4) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi trenta giorni dalla presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.;

   c) sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. La realizzazione degli interventi che, a seguito di verifica di assoggettabilità a VIA. dei relativi progetti, sono stati esclusi dalla VIA, deve essere avviata, ove non diversamente prescritto, entro cinque anni dalla data di pubblicazione della decisione finale dell'autorità competente alla verifica di VIA. L'inutile decorso del termine di cui al precedente periodo comporta il riavvio, ad istanza di parte, della procedura di verifica di VIA».
19.4. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

   01) il comma 2 è soppresso.
19.2. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera a), numero 2):

   a) sostituire la parola: sessanta, con la seguente: quarantacinque;

   b) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico in relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali, da svolgersi entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione.
19.12. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a) numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: un periodo non superiore a sessanta giorni con le seguenti: un periodo non superiore a quarantacinque giorni.
19.9. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
19.16. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: , ed è inserito, in fine, il seguente periodo: «È facoltà del proponente produrre integrazioni volontarie, l'autorità competente provvede alla pubblicazione elettronica della relativa documentazione.».
19.1. Fregolent, Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
19.10. Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

   3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda. Ove ai fini di cui al precedente periodo l'autorità competente ritenga debbano essere dettate condizioni ambientali, le comunica al proponente entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 6. Ove il soggetto proponente manifesti l'accettazione delle stesse nei termini, l'autorità competente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero della cultura, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.».
19.3. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

   3) al comma 7 dopo le parole: «tenendo conto» sono aggiunte le seguenti: «delle condizioni ambientali dallo stesso proposte e».
*19.6. Sarli.
*19.17. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

   3-bis) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso i tempi del procedimento di VIA sono ridotti della metà.».
**19.7. Gagliardi.
**19.11. Cattaneo, Mazzetti.
**19.15. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'Allegato III alla Parte seconda, alla lettera u), dopo le parole: «Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera b)»;

   b-ter) all'Allegato IV alla Parte seconda, al punto 2), lettera a), dopo le parole: «con esclusione», sono inserite le seguenti: «delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera b) dell'Allegato III alla Parte seconda,».
*19.5. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*19.8. Marco Di Maio, Fregolent.
*19.14. Milanato, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Mazzetti, Sarro, Casino, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: «della sospensione medesima.» sono aggiunte le seguenti: «È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105, ridotte ad un terzo.».
**19.01. Marco Di Maio, Fregolent.
**19.02. Paolo Russo.

ART. 20.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 101 della legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall'articolo 1, comma 1132, lettera a), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ridotte ad un terzo».
20.12. Mollicone, Trancassini, Foti.

  Sopprimerlo.
20.18. Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale», fino alla fine del periodo con le seguenti: «propone il provvedimento di VIA al Ministro della transizione ecologica, che lo adotta nei successivi trenta giorni previa acquisizione del concerto con il Ministro della cultura entro il termine di trenta giorni»;

   Conseguentemente:

   a) al capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il direttore generale del Ministero della transizione ecologica propone il provvedimento di VIA al Ministro della transizione ecologica, che lo adotta nei successivi trenta giorni, previa acquisizione del concerto con il Ministro della cultura, entro il termine di venti giorni».

   b) al capoverso comma 2-ter, sopprimere la parola: «automaticamente»;

   c) sopprimere il capoverso comma 2-quater;

   d) sopprimere il capoverso comma 2-quinquies.
20.24. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso comma 2, sostituire le parole: «adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale», con le seguenti: «propone il provvedimento di VIA al Ministro della transizione ecologica che lo adotta nei successivi trenta giorni previa acquisizione del concerto del competente Ministro»;

   b) al capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il direttore generale del Ministero della transizione ecologica propone il provvedimento di VIA al Ministro della transizione ecologica che lo adotta nei successivi trenta giorni previa acquisizione del concerto del competente Ministro della cultura entro il termine di venti giorni».

   c) al capoverso comma 2-ter, sopprimere la parola: «automaticamente»;

   d) sopprimere il capoverso comma 2-quinquies.
20.17. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    1) sopprimere il capoverso comma 2-ter;

    2) sopprimere il capoverso comma 2-quinquies.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
20.20. Maraia.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 2-bis), con il seguente:

  2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso il procedimento sia riferito a impianti cui si applica la disciplina di cui al successivo articolo 30 non viene acquisito il concerto del direttore generale del Ministero della cultura, se non nei casi in cui ai sensi dell'articolo 30 è prevista la partecipazione del Ministero della cultura e comunque anche in tali casi senza che il parere del Ministero della cultura possa avere carattere ostativo. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
*20.7. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*20.25. Bonomo.

  Al comma 1, al capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: entro il termine di centotrenta giorni, con le seguenti: entro il termine perentorio di ottanta giorni.
**20.4. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro.
**20.13. Lucchini, Maccanti, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione aggiungere le seguenti: per i soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
20.11. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Nel caso il procedimento sia riferito a impianti cui si applica la disciplina di cui al successivo articolo 30 non viene acquisito il concerto del direttore generale del Ministero della cultura, se non nei casi in cui ai sensi dell'articolo 30 è prevista la partecipazione del Ministero della cultura e comunque anche in tali casi senza che il parere del Ministero della cultura possa avere carattere ostativo.
20.10. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il capoverso comma 2-bis aggiungere i seguenti:

  2-bis.1 Nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale riguardanti i progetti di cui ai commi 2 e 2-bis che prevedano l'impiego e la produzione di fonti energetiche fossili o da rifiuto si tiene conto del fattore di pressione ambientale rappresentato dal limite di concentrazione massima dei predetti progetti localizzabili nel territorio di ciascuna regione.
  2-bis.2. I criteri generali per la determinazione della concentrazione di cui al comma 2-bis.1 sono determinati ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2-bis.3. La definizione del fattore di pressione ambientale di cui al comma 2-bis.1 nel rispetto dei criteri di cui al comma 2-bis.2 è di competenza delle regioni, che vi provvedono entro due mesi dalla sua determinazione.
20.34. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 2-ter con il seguente:

  2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, solo qualora l'inosservanza dei predetti termini non dipenda da impedimenti di carattere oggettivo. Al rimborso si provvede mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.
20.30. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 2-quater.
*20.6. Sarli, Termini, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
*20.8. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*20.19. Zolezzi.
*20.23. Vianello.
*20.29. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*20.33. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, al capoverso comma 2-quater sostituire le parole: In caso di inerzia con le seguenti Per i progetti di cui all'Allegato I-bis del presente decreto, in caso di inerzia.
20.15. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso comma 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale di cui al comma 13-bis dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
20.21. Vianello.

  Al comma 1, al capoverso comma 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle istanza ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale di cui al comma 13-bis dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
20.31. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, al capoverso comma 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano solamente alle procedure che riguardano le fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 .
20.32. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, capoverso 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente alle procedure che riguardano le fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 387 del 2003.
20.22. Vianello, Maraia.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 2-quinquies.
20.5. Rampelli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1 dopo il capoverso comma 2-quinquies aggiungere il seguente:

  2-sexies. Tutti i termini di cui ai commi precedenti sono considerati perentori. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento definitivo, quest'ultimo si intende positivamente adottato.
*20.1. Moretto, Fregolent, Marco Di Maio.
*20.27. Mazzetti.
*20.26. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i procedimenti di cui al titolo I della parte seconda che risultano pendenti sono disciplinati dalla previgente disciplina in materia di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, secondo la ripartizione di competenze tra Stato e regioni e province autonome. È fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro venti giorni dalla nomina dei componenti della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, istanza per lo svolgimento dei procedimenti con applicazione della disciplina di cui al presente articolo. Parimenti rimangono soggetti alla previgente disciplina i progetti rispetto ai quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, i termini previsti per il completamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e di valutazione di impatto ambientale risultano già decorsi.
**20.2. Moretto, Fregolent, Marco Di Maio.
**20.9. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**20.14. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
**20.28. Mazzetti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla data di entrata in vigore del presente decreto i procedimenti di cui al titolo I della parte seconda che risultano pendenti sono disciplinati dalla previgente disciplina in materia di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, secondo la ripartizione di competenze tra Stato e regioni e province autonome. È fatta salva per il proponente la facoltà di presentare entro 20 giorni dalla nomina dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, istanza per lo svolgimento dei procedimenti con applicazione della disciplina di cui al presente articolo. Parimenti rimangono soggetti alla previgente disciplina i progetti rispetto ai quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, i termini previsti per il completamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e di valutazione di impatto ambientale risultano già decorsi.
20.3. Mantovani, Foti, Butti, Prisco, Rachele Silvestri, Donzelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 146, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, quest'ultima si considera efficace per tutta la durata dello stesso, nel caso in cui il progetto rimanga sostanzialmente invariato.
20.16. Cristina.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni per la valorizzazione delle reti di distribuzione di gas naturale di proprietà degli enti locali e per il rilancio degli investimenti privati)

  1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando al contempo le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2012, n. 22, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le seguenti disposizioni:
  a) gli impianti di distribuzione e misura posseduti totalmente o in parte dagli Enti locali o dalle società patrimoniali delle reti sono valorizzati definendo il loro Valore industriale residuo (VIR) calcolato, come per gli impianti di proprietà dei gestori uscenti, applicando la metodologia di calcolo stabilita dalle linee guida di cui al decreto ministeriale n. 105 del 2015, tenendo conto dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per la patrimonializzazione dei beni di proprietà pubblica.
  b) gli Enti locali o le società patrimoniali delle reti possono, anche in occasione delle gare d'ambito, alienare le reti e gli impianti di distribuzione e misura di loro proprietà o la sola quota parte; nel caso in cui gli Enti locali non intendano alienare dette proprietà, verrà loro riconosciuta la remunerazione già prevista dal metodo tariffario per gli investimenti effettuati dal gestore, ai sensi della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 159 del 2008.
  2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione adegua le proprie deliberazioni in materia alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
  3. In sede di gara d'ambito dovranno essere indicati i VIR di tutti gli impianti di distribuzione e misura dei singoli ATEM, suddivisi per quote proprietarie. Le perizie già formulate con i criteri di cui sopra si intendono valide ai fini della gara, indipendentemente dalla loro vetustà di elaborazione.
  4. Le gestioni del servizio di distribuzione affidate con gara ad evidenza pubblica, sono equiparate alle altre affidate con trattativa privata. L'articolo 6 del predetto decreto ministeriale n. 226 del 2011 è abrogato.
  5. La metodologia tariffaria di remunerazione del capitale investito dovrà essere rivista dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, eliminando tutte le RAB d'ufficio. A tal fine l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente predispone un formulario, la cui compilazione dovrà essere effettuata dagli Enti locali concedenti, in accordo con i gestori del servizio, reso disponibile entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le RAB, suddivise per quote proprietarie, sono definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e comunicate ai gestori del servizio e agli Enti locali.
  6. La remunerazione del capitale investito è riconosciuta e remunerata direttamente agli aventi diritto.
  7. L'autorità di regolazione riconosce in tariffa al gestore entrante, risultato vincitore della gara d'ambito, l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, secondo criteri che l'autorità deve definire entro 60 giorni.
  8. Il quinto, sesto e il settimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono abrogati.
  9. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che, in caso di affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale in forma associata, la partecipazione degli Enti locali concedenti si esplica attraverso la loro convocazione unitaria in forma assembleare per il conferimento, l'indirizzo e la revoca della delega di funzioni pubbliche alla stazione appaltante.
  10. Le procedure di gara attualmente in corso sono sospese fino al 2 gennaio 2022, per consentire alle stazioni appaltanti di adeguare la documentazione di gara alla presente disposizione. Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni che, in esito alle gare bandite ai sensi del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, abbiano già sottoscritto il contratto di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  11. La documentazione di gara deve essere inviata all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per conoscenza. Non è più prevista la verifica e validazione dell'autorità.
  12. Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche alla normativa primaria finalizzate a rafforzare il potere delle stazioni appaltanti nei confronti degli enti locali e dei gestori che non forniscono le informazioni ed i dati richiesti.
  13. I commissari di gara per l'effettuazione delle gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale sono nominati dalla stazione appaltante mediante selezione da un apposito albo nazionale.
  14. Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica, con proprio decreto, aggiorna i criteri di gara di cui al decreto ministeriale del 12 novembre 2011, n. 226, con riferimento agli aspetti tecnici, per adeguarli alle disposizioni del presente articolo.
20.01. Covolo.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
21.10. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1 premettere il seguente:

    01) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i progetti di cui agli allegati III e IV alla presente Parte, il proponente trasmette anche la valutazione di impatto sanitario in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2019.
21.18. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

  1-bis) al comma 4, dopo la parola: «Amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, a tutte le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986».
21.15. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere il secondo periodo.
*21.6. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*21.11. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: a sessanta giorni con le seguenti: a trenta giorni.
21.7. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: , ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,;

   Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) al numero 2), sopprimere il secondo periodo;

   b) al numero 3) sopprimere le parole da: , nonché al secondo periodo fino alla fine.
21.9. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,.
*21.4. Termini, Sarli, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
*21.8. Villarosa.
*21.19. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: non superiore a sessanta giorni, inserire le seguenti: ovvero centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti.
**21.2. Braga.
**21.12. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: nonché al secondo periodo fino alla fine.
21.1. Menga.

  Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole: ovvero quindici giorni con la seguente: anche.
*21.5. Termini, Sarli, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
*21.17. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 25, comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento con cui è disposta la proroga non può contenere prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario».
**21.3. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
**21.13. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale e regionale da comprendere nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006)

  1. Al fine di accelerare, snellire e semplificare l'attività amministrativa nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 le parole: «l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «il giudizio di compatibilità ambientale, quale esito della valutazione di impatto ambientale del progetto, compreso nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006» e la lettera o) è sostituita dalla seguente: «il giudizio di compatibilità ambientale, quale esito della valutazione di impatto ambientale, compreso nel provvedimento autorizzatorio unico: espressione della conclusione motivata, obbligatoria e vincolante dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere»;

   b) il comma 6-bis dell'articolo 6, come inserito dall'articolo 25, comma 1, lettera b), numero 1), del presente decreto-legge, è abrogato;

   c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati;

   d) l'articolo 24-bis è abrogato;

   e) il comma 1 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

   «1. In caso di progetti soggetti al procedimento di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 27-bis e 32.»;

   f) il comma 2 dell'articolo 25, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, del presente decreto-legge, è abrogato;

   g) i commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 25 sono sostituiti dai seguenti:

   «2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 27-bis, commi 8 e 11. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica esprime il giudizio di compatibilità ambientale, da comprendere nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27-bis, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il giudizio di compatibilità ambientale è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
   2-ter. Nei casi in cui i termini di cui al comma 2-bis, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.
   2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede a esprimere il giudizio di compatibilità ambientale entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.
   2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura, di cui al comma 2-bis, comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove necessaria.»;

   h) il comma 3 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

   «3. Il giudizio di compatibilità ambientale contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.»;

   i) l'alinea del comma 4 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

   «4. Il giudizio di compatibilità ambientale contiene, altresì, le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:»;

   j) il comma 5 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

   «5. Il giudizio di compatibilità ambientale, compreso nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27-bis, ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel giudizio stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza presentata ai sensi dell'articolo 27-bis. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel giudizio di compatibilità ambientale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.»;

   k) i commi 6 e 7 dell'articolo 25 sono abrogati;

   l) l'articolo 26 è abrogato;

   m) l'articolo 27 è abrogato e, con esso, le modifiche apportate a tale articolo dall'articolo 22 del presente decreto-legge;

   n) all'articolo 26-bis, inserito dall'articolo 23 del presente decreto-legge, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) alla rubrica la parola: «regionale» è soppressa;

    2) al comma 1 le parole: «di competenza regionale» sono soppresse;

    3) al comma 3 le parole: «e i termini sono ridotti alla metà» sono soppressi;

    4) il terzo periodo del comma 4 è soppresso;

   o) l'articolo 27-bis, come modificato dall'articolo 24 del presente decreto-legge, è sostituito dal seguente:

«Art. 27-bis.
(Provvedimento autorizzatorio unico)

   1. Nel caso di progetti sottoposti a VIA, il proponente presenta l'istanza finalizzata all'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:

   a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);

   b) lo studio di impatto ambientale;

   c) la sintesi non tecnica;

   d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;

   e) l'avviso al pubblico della presentazione dell'istanza e della pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, lettere da a) a g), secondo quanto previsto al comma 2; dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'autorità competente decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del presente articolo e tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990;

   f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;

   g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

   allegando altresì la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, anche di competenza statale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.
   2. L'avviso al pubblico di cui al comma 1, lettera e), predisposto dal proponente e recante, tra l'altro, specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti, è pubblicato a cura dell'autorità competente, e ne è data, comunque, informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate; l'avviso al pubblico deve indicare almeno:

   a) il proponente, la denominazione del progetto e recare, altresì, specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso necessari ai fini della realizzazione ed esercizio del progetto, ivi compresa la VIA;

   b) l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;

   c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;

   d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;

   e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;

   f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

   3. Nel caso in cui per la realizzazione e l'esercizio del progetto soggetto a VIA sia richiesto il rilascio di concessioni o altro titolo abilitativo da acquisire in esito a procedura di evidenza pubblica, la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è subordinata al possesso, da parte del proponente, dei requisiti che lo individuano quale legittimo istante a seguito dello svolgimento delle suddette procedure.
   4. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e) del comma 1, la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità.
   5. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.
   6. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria. La comunicazione di avvenuta pubblicazione di cui al comma 5 è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.
   7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 5, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.
   8. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui al comma 2, di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.
   9. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui al comma 8, si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni nonché con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente.
   10. Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'autorità competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti. Tale richiesta, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, è presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 1, lettera e).
   11. Entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 8 l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 8.
   12. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 11 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente comma. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori, fatto salvo quanto previsto agli articoli 25, comma 2-quater, e 32, comma 5-bis. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e comprende, recandone l'indicazione esplicita, gli esiti della valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del giudizio di compatibilità ambientale. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico.
   13. Qualora, in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.
   14. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 12 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.
   15. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.
   16. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l'autorità competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'avvenuta pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico sul sito web.
   17. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 12, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.»;

   p) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) ai commi 1 e 3 le parole: «o nel provvedimento di VIA» sono sostituite dalle seguenti: «o nel giudizio di compatibilità ambientale»;

    2) al comma 7 le parole: «provvedimento di VIA» sono sostituite dalle seguenti: «giudizio di compatibilità ambientale» e la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «giudizio»;

    3) al comma 7-bis le parole: «o di VIA» sono sostituite dalle seguenti: «o del giudizio di compatibilità ambientale»;

   q) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1 le parole: «, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27-bis»;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti medesimi relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.»;

    3) al comma 8 le parole: «o nel provvedimento di VIA» sono sostituite dalle seguenti: «o nel giudizio di compatibilità ambientale».

  2. All'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021 le parole: «La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 25, 2-bis e 2-ter, e dall'articolo 27-bis, del presente decreto».
  3. In conseguenza delle modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 e al decreto-legge n. 77 del 2021 di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è apportata la seguente modifica: «al comma 4 dell'articolo 14 le parole: “di competenza regionale” sono soppresse».
  4. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, ogni rinvio o richiamo al procedimento di VIA o al provvedimento di VIA di competenza statale e alla relativa disciplina, contenuto nella normativa o in atti amministrativi statali vigenti, si intende riferito, in quanto compatibile, al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo.
*21.01. Pizzetti.
*21.02. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

ART. 22.

  Sopprimerlo.
22.9. Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*22.2. Rampelli.
*22.8. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: È facoltà del proponente aggiungere le seguenti: , in collaborazione con l'autorità competente,;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e concordate con l'autorità competente.
**22.4. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
**22.5. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**22.6. Timbro, Fornaro.
**22.10. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso nel provvedimento finale sono indicate le tempistiche e le procedure da rispettare per il conseguimento degli adempimenti istruttori che restano da perfezionare.
22.1. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorità competente specifica gli ulteriori atti obbligatori da acquisire a cura del proponente, condizionando l'efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) al conseguimento degli stessi.
22.3. Rampelli.

  Al comma 1, lettera f), al numero 1, premettere il seguente:

   01) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico.».
22.7. Pastorino, Fornaro, Timbro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 13-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è aggiunto il seguente:

Art. 13-ter.
(Provvedimento unico ambientale nelle Aree Protette Nazionali)

  1. Ai fini del rilascio del provvedimento unico ambientale, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei Parchi Nazionali, è indetta la Conferenza Permanente dei Servizi (CPS) secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Gli Enti coinvolti sono convocati dall'Ente Parco per l'espressione di autorizzazioni, pareri e nulla osta ai fini del rilascio del nulla osta nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui al comma 1.
  3. Per gli interventi di particolare rilevanza di interesse dello Stato e delle regioni, nelle aree protette nazionali, è indetta la conferenza preliminare in attuazione dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, orientando le scelte in base ai più rilevanti interessi paesaggistici ed ecologici.
  4. I Parchi Nazionali, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22.11. Masi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Conferenza di servizi «unica» nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA)

  1. Nei casi in cui, per i progetti comunque finalizzati all'attuazione del PNNR, è prevista la convocazione della conferenza di servizi, la stessa deve essere conclusa nel termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di convocazione della conferenza.
  2. Quando i progetti sono sottoposti alla procedura di VIA, sia di competenza regionale sia di competenza statale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in esame, vengono acquisiti nell'ambito della medesima conferenza di servizi convocata per l'approvazione del progetto. Alla conferenza di servizi partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e comprende il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
  3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 deve essere conclusa nel termine di giorni 120 decorrenti dalla data di convocazione della conferenza medesima.
  4. Nel caso in cui il provvedimento finale non venga adottato nei termini indicati la procedura è rimessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri che indice, entro trenta giorni dalla scadenza del termine originario, una riunione con gli enti che hanno partecipato alla conferenza di servizi. In tale riunione i partecipanti, ove lo ritengano, formulano le proprie proposte. Non oltre i successivi quindici giorni la decisione definitiva sul progetto viene assunta dal Consiglio dei ministri. Alla riunione del Consiglio dei ministri devono essere invitati i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
*22.01. Ruffino.
*22.02. Gagliardi.
*22.03. Pella, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Cattaneo.
*22.04. Berardini.
*22.05. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative)

  1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.448 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 47 è sostituito dal seguente:

   «47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente; trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa e, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, pervenendo alla definizione della procedura, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.»

   b) il comma 48 è sostituito dal seguente:

   «48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47 e, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 125 metri quadri di superficie residenziale catastale e con l'ulteriore limite massimo di euro 10.000 oltre i 125 metri quadri di superficie residenziale catastale, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il Consiglio comunale delibera, in relazione al periodo precedente, altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ha luogo con atto pubblico e/o scrittura privata autenticata, esso è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari».

   c) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:

   «49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie e, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 125 metri quadri di superficie residenziale catastale e non può superare il limite massimo di euro 10.000 oltre i 125 metri quadri di superficie residenziale catastale; i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati. Nel caso in cui in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono normativamente prefissati nel limite massimo di euro 5.000 e nel limite massimo di euro 10.000, come sopra specificato, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La delibera comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alla procedura di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie a piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.»;
22.06. Giacomoni, Tartaglione, Cortelazzo, Mazzetti.

ART. 23.

  Sopprimerlo.
23.9. Zolezzi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

Art-26-bis.
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

  1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:

   a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;

   b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  2.Entro cinque giorni lavorativi è indetta la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini sono ridotti alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto della documentazione prevista dalla legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.
  3. L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.>>.
23.1. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) elenco degli enti competenti al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
*23.6. Timbro, Fornaro.
*23.14. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e i termini sono ridotti alla metà.
**23.2. Termini, Sarli, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
**23.15. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: studio preliminare ambientale, inserire le seguenti: redatto nel rispetto dei contenuti di cui all'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto,.

   Conseguentemente al medesimo capoverso Art. 26-bis, comma 4:

    a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fornendo congrua motivazione dei presupposti che hanno determinato tale decisione in relazione alle risultanze emerse.;

    b)) al secondo e al terzo periodo sopprimere la parola: notevoli.

    c) all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché nei casi in cui la mancata espressione sia dovuta a comprovate e fondate motivazioni.
23.8. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, apportare le seguenti modificazioni:

  1. al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: delle condizioni inserire le seguenti: e soluzioni e dopo le parole: determinazioni acquisite inserire le seguenti: debitamente motivate.
  2. al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.
23.4. Gagliardi.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis., apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le richieste avanzate dalle autorità coinvolte dovranno essere adeguatamente motivate dalla necessità di comprendere al meglio le peculiarità del progetto analizzato, al fine di poter rilasciare un parere favorevole, al più con prescrizioni. Le determinazioni devono essere espresse nei limiti delle rispettive competenze di legge; diversamente saranno considerate come non acquisite.

   b) al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.
23.12. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 4, sopprimere il terzo periodo.
*23.3. Siragusa, Sarli, Termini, Benedetti, Vizzini.
*23.5. Timbro, Fornaro.
*23.13. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In presenza di elementi nuovi, la modifica delle determinazioni già espresse in sede di conferenza preliminare ovvero la formulazione di condizioni o osservazioni in caso di mancata espressione di determinazioni in sede di conferenza preliminare, possono aver luogo solamente in sede di Conferenza dei servizi decisoria di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis.
23.11. Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Mazzetti, Milanato, Sarro, Casino, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 4,aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché nei casi in cui la mancata espressione sia dovuta a comprovate e fondate motivazioni.
23.10. Maraia.

ART. 24.

  Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

   0a) al comma 1, le parole: «allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente alla documentazione ed agli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio del Provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR). Il PAUR si configura quale unica procedura amministrativa atta alla realizzazione degli interventi e all'esercizio delle attività oggetto dell'istanza. Il PAUR, tramite apposita conferenza dei servizi di cui al successivo comma 7, acquisisce dalle amministrazioni interessate i pareri relativi a tutte le autorizzazioni»;

   0a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Ferme restando le competenze in materia di VIA, le regioni, a seconda della specifica materia cui la procedura autorizzativa del PAUR si riferisce, al fine di perseguire gli obiettivi di certezza e semplificazione amministrativa, individuano l'autorità competente di cui al precedente comma anche nelle strutture dell'amministrazione pertinenti per specifica materia.».

   0a-ter) al comma 2, dopo le parole: «articolo 33», sono inserite le seguenti: «la completezza della documentazione presentata, nonché degli enti di riferimento individuati ai sensi del comma 1».
*24.1. Gadda, Marco Di Maio, Fregolent.
*24.10. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), premettere la seguente: 0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «denominati,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi i titoli di competenza statale e i titoli disciplinati da leggi speciali,»;

    2) alla lettera a), dopo le parole: «sono soppresse», aggiungere le seguenti: «dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Eventuali richieste di integrazioni pervenute successivamente alla decorrenza del termine di cui al periodo precedente sono inefficaci e non devono essere osservate dal proponente. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a trenta giorni.”»;

    3) alla lettera c), capoverso comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Eventuali richieste di integrazioni pervenute successivamente alla decorrenza del termine di cui al periodo precedente sono inefficaci e non devono essere osservate dal proponente. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere la proroga del termine di sospensione di cui al periodo precedente per un periodo congruo e determinato in base alla complessità della documentazione integrativa richiesta.;

    4) alla lettera d), capoverso comma 7, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , producendo i medesimi effetti dei titoli stessi, ivi incluso, ove previsto, l'effetto di variante allo strumento urbanistico;

    5) dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Nei procedimenti disciplinati dal presente articolo che hanno ad oggetto i progetti di cui all'articolo 6, comma 7, lettere d) o e), e che risultano connessi allo svolgimento di servizi di interesse economico generale a rete, tutti i termini procedimentali sono ridotti della metà.»;

   d-ter) al comma 9, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della realizzazione del progetto, il vecchio proponente e il nuovo proponente ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale.».
24.21. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    1) prima della lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «denominati,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi i titoli di competenza statale e i titoli disciplinati da leggi speciali,»;

    2) alla lettera d), capoverso comma 7, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, producendo i medesimi effetti dei titoli stessi, ivi incluso, ove previsto, l'effetto di variante allo strumento urbanistico»;

    3) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) al comma 9, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della realizzazione del progetto, il vecchio proponente e il nuovo proponente ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale.».
24.5. Braga.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo, l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.»;
24.20. Maraia.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), sopprimere le parole: «le parole: “l'adeguatezza e” sono soppresse, ed»;

    2) alla lettera b) sopprimere le parole: «le parole: “concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale” sono soppresse, e».
*24.9. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*24.12. Timbro, Fornaro.
*24.18. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
*24.27. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il Ministero della cultura, in sede di richiesta di integrazioni, può chiedere la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.».
24.4. Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, dopo le parole: «R.D. 29 luglio 1927, n. 1443» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera b)»;

   b-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo le parole: «con esclusione», e prima delle parole: «ivi comprese», sono inserite le seguenti: «delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera b) dell'allegato III della parte seconda,».
24.8. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente concede, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.
*24.14. Cattaneo, Mazzetti.
*24.24. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera c), capoverso comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «può concedere» con la seguente: «concede»;

    2) dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze di legge; diversamente saranno considerate come non acquisite, in quanto nulle. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa di cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri.»;

   d-ter) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Decorsi i termini di cui al comma 7, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento, decorsi i quali il provvedimento si intende rilasciato.»;

   d-quater) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, da redigersi a valle di quest'ultima entro i cinque giorni successivi. La pubblicazione del provvedimento unico autorizzatorio regionale sul Bollettino regionale della regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati.».
24.7. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, quarto periodo, dopo le parole: ricevuta la documentazione integrativa, aggiungere le seguenti: ove la stessa determini significative modifiche degli impatti sull'ambiente.
24.2. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: ridotta della metà rispetto con la seguente: pari.
*24.6. Paxia, Sarli, Benedetti, Termini, Siragusa, Vizzini.
*24.28. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria non sono sottoposti a valutazione di incidenza ambientale qualora risultino conformi alla disposizione di cui al comma 4»
24.30. (ex 18.40) De Menech.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7, sostituire il quarto periodo con il seguente: La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, tutti i pareri di natura endoprocedimentale rilasciati dalle amministrazioni competenti relativi al provvedimento di VIA e relativi ai titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
24.11. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7, aggiungere in fine, le seguenti parole: Il provvedimento di VIA, i titoli abilitativi settoriali e l'autorizzazione unica hanno efficacia e decorrenza dall'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, fermo quanto specificato al comma 9 in merito al loro rinnovo o riesame.
24.22. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Milanato, Sarro, Casino, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 7-bis.
24.3. Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) al comma 8, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze di legge; diversamente saranno considerate come non acquisite. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa di cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri.».
*24.15. Cattaneo, Mazzetti.
*24.25. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Decorsi i termini di cui al comma 7, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento, decorsi i quali il provvedimento si intende rilasciato.».
**24.16. Cattaneo, Mazzetti.
**24.26. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, da redigersi a valle di quest'ultima entro i 5 giorni successivi. La pubblicazione del provvedimento unico autorizzatorio regionale sul Bollettino regionale della regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati.».
*24.13. Cattaneo, Mazzetti.
*24.17. Cattaneo, Mazzetti.
*24.23. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Autorizzazione unica per la realizzazione dei più rilevanti interventi nelle strutture turistiche)

  1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla regione, nei limiti individuati da ciascuna regione ai sensi del comma 3.
  2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
  3. Le regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2.
**24.03. Foti, Prisco, Butti, Rachele Silvestri, Zucconi, Donzelli.
**24.04. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**24.05. Pezzopane.
**24.06. Gagliardi.
**24.07. Zucconi.
**24.08. Marco Di Maio, Fregolent.
**24.09. Micheli.

ART. 25.

  Sopprimerlo.
25.6. Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis), sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

  a) alla lettera a), capoverso 4-ter), primo periodo, sostituire le parole: ha la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero, con le seguenti: trasmette al Ministero le valutazioni di competenza anche in merito alla individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, e al terzo periodo sopprimere le seguenti parole: o, in assenza di questa, dal proponente.

  b) alla lettera b), numero 1) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA.
25.9. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il punto 4-ter aggiungere il seguente:

  4-quater. Analoga procedura può essere adottata nel caso il progetto coinvolga le competenze ambientali della regione, della provincia o del comune rivolgendo l'istanza per la definizione del soggetto titolare all'ente sovraordinato.
25.2. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) Il comma 8-bis è sostituito dai seguenti:

   «8-bis. Relativamente agli interventi necessari al superamento della fase di costituzione in mora delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 decorsi i termini di cui agli articolo 19 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
   8-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 8-bis, in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo, il titolare del potere sostitutivo o il Commissario straordinario di livello statale, ove nominato, acquisisce, qualora la competente Commissione regionale non si sia pronunciata, il parere di compatibilità ambientale della Commissione di livello statale all'uopo istituita.
   8-quater. Nelle ipotesi di cui ai commi 8-bis e 8-ter, entro 10 giorni dalla richiesta di chi esercita il potere sostitutivo, la Regione invia al Ministero della transizione ecologica e al Commissario straordinario di livello statale, ove nominato, la documentazione pervenuta, corredata da una relazione illustrativa, e riversa sullo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica gli oneri istruttori già percepiti all'atto dell'istanza. Il Ministero della Transizione ecologica, valutata la procedibilità dell'istanza, si esprime entro il termine di 45 giorni dalla consultazione pubblica prevista dall'articolo 19 comma 6 ovvero entro il termine di 90 giorni dalla consultazione pubblica prevista dall'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalità ivi disciplinate.
   8-quinquies. Il Commissario straordinario di livello statale, ove nominato soggetto attuatore, all'esito del decreto ministeriale di compatibilità ambientale, può autorizzare la realizzazione degli interventi ritenuti necessari per il superamento della fase di costituzione in mora o delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
   8-sexies. Il Commissario straordinario di livello statale, ove nominato, informa la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'esercizio dei poteri di cui al comma 8-quinquies».
25.1. Buratti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità che autorizza il progetto coincida con il Ministero della Transizione Ecologica, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dallo stesso nell'ambito del procedimento autorizzatorio.».
25.4. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*25.3. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*25.10. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

  2-bis) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ovvero, in caso di mancata adozione del PiTESAI, decorso il termine di cui al comma 8, sesto periodo del medesimo articolo 11-ter è vietato il rilascio di nuovi permessi di prospezione o di ricerca, di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ovvero di altri titoli minerari anche in riferimento alle nuove istanze e alle istanze in essere relative al conferimento dei medesimi provvedimenti».
25.8. Vianello.

ART. 26.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di Via)

  1. All'articolo 28, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, terzo periodo, le parole: «può istituire e» sono sostituite dalla seguente: «istituisce» e le parole: «d'intesa con il proponente» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il proponente»;

   b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) il 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica sono nominati su indicazione delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349 tra i soggetti estranei all'amministrazione del Ministero dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni»;

   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Al fine di garantire una imparziale, completa e corretta gestione delle periodiche verifiche di ottemperanza, gli osservatori ambientali di cui al comma 2 operano in sinergia con gli altri soggetti preposti al monitoraggio ambientale al fine di mantenere tempestivamente informati i cittadini, nonché acquisire osservazioni e contributi dagli stessi.».
26.5. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine perentorio di trenta giorni».
26.2. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 4 dopo le parole: «direttamente dall'autorità competente» sono aggiunte le seguenti: «che si esprime entro sessanta giorni, decorsi i quali l'ottemperanza si intende verificata».
26.3. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine di 30 giorni.».
*26.4. Cortelazzo, Tartaglione.
*26.1. Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio Nazionale per il monitoraggio e l'abbattimento di gas clima alteranti)

  1. Al fine di verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), anche rispetto alla attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché garantire il continuo monitoraggio delle emissioni di gas clima alteranti e l'implementazione di attività di ricerca finalizzate al loro abbattimento, attraverso l'individuazione di buone pratiche da trasmettere anche a città ed enti locali in materia di mobilità urbana, risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio e l'abbattimento dei gas clima alteranti coordinato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e composto dagli enti di ricerca gestori degli osservatori atmosferici di Lampedusa, Monte Cimone e Plateau Rosa, da docenti e ricercatori operanti in contesti universitari che si sono particolarmente distinti per progetti di educazione e sostenibilità ambientali, nonché da una rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro ciascuno per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
26.01. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 27.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, con le seguenti: gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che contemplino nel loro statuto finalità di protezione ambientale,.
27.9. Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano aggiungere: o firmatarie di contratti collettivi a carattere nazionale per il settore dei rifiuti o dell'igiene urbana, le associazioni di settore a carattere nazionale,.
27.2. Braga.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono inoltrare al con le seguenti: possono inoltrare alla Commissione interpelli del.

  Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Presso il Ministero della transizione ecologica è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione, la Commissione per gli interpelli composta dal capo della segreteria tecnica e dai capi dipartimenti e da due rappresentanti per ogni dipartimento. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
27.1. Gadda, Marco Di Maio, Fregolent.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con le modalità di cui al comma 3;

  Conseguentemente:

  a) al medesimo comma 1, capoverso "Art. 3-septies", comma 2, dopo le parole: Il Ministero della transizione ecologica aggiungere le seguenti: risponde entro 90 giorni e;

  b) al medesimo comma 1, capoverso "Art. 3-septies", comma 3, dopo le parole: di prescrizione aggiungere le seguenti: dei procedimenti.
27.4. Bordonali, Golinelli, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La risposta all'interpello è fornita entro 60 giorni.
27.10. Berardini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:Al fine di predisporre la risposta alle istanze, il Ministero della transizione ecologica provvede alla costituzione di un gruppo permanente di coordinamento composto da un rappresentante dell'ufficio legislativo, uno della segreteria tecnica ed uno per ciascuna delle direzioni generali del Ministero. Il gruppo provvede ad effettuare opportuna preventiva istruttoria, consultando i rappresentanti del consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) di cui all'articolo 3, comma 3 e le competenti direzioni degli altri Ministeri eventualmente interessati dall'oggetto del quesito. Avverso le riposte ad interpello è ammessa richiesta di revisione da chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante. Sulla richiesta di revisione si pronuncia l'ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica.
27.6. Marco Di Maio, Fregolent.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Al fine di predisporre la risposta alle istanze, il Ministero della transizione ecologica provvede alla costituzione di un gruppo permanente di coordinamento composto da un rappresentante dell'ufficio legislativo, uno della segreteria tecnica ed uno per ciascuna delle direzioni generali del Ministero. Il gruppo provvede ad effettuare opportuna preventiva istruttoria, consultando i rappresentanti del consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) di cui all'articolo 3, comma 3 e le competenti direzioni degli altri Ministeri eventualmente interessati dall'oggetto del quesito. Avverso le riposte ad interpello è ammessa richiesta di revisione da chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante. Sulla richiesta di revisione si pronuncia l'ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica.
*27.5. Bellucci.
*27.8. Paolo Russo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», al comma 2, sostituire le parole: senza indugio con le seguenti: entro quindici giorni.
27.3. Lucaselli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3-septies», comma 2, sostituire le parole: le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo con le seguenti: , e comunque entro 60 giorni dalla data di ricezione delle istanze di cui al presente articolo, le rispettive risposte.
27.7. Zardini, Nardi.

  A comma 1, capoverso «Art. 3-septies», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione con decreto del Ministero della transizione ecologica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, disposizioni attuative del presente articolo in merito a organi, procedure e modalità di esercizio del diritto di interpello.
27.11. Testamento, Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

ART. 28.

  Sopprimerlo.
28.6. Zolezzi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 6, dopo il comma 3-ter) è aggiunto il seguente:

   «3-quater. I progetti di opere e impianti oggetto dei provvedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che comportano la variazione dello strumento urbanistico non sono sottoposti alla a Valutazione Ambientale Strategica né a verifica di assoggettabilità alla medesima procedura, rimanendo sottoposti, qualora ne sussistano i presupposti di legge, a procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità alla medesima procedura».
*28.1. Mantovani, Foti, Butti, Prisco, Rachele Silvestri, Donzelli.
*28.3. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*28.7. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Tartaglione, Mazzetti, Milanato, Sarro, Casino, Ferraioli, D'Attis, Giacomoni.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) alla lettera c), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e) l'autorità procedente cura la pubblicazione del medesimo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

   b) alla lettera d), sopprimere il numero 2).
28.5. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
28.4. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b) sostituire numero 1) con il seguente: 1) Al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente «I contributi sono inviati all'autorità procedente o al proponente e per conoscenza all'autorità competente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione».

  Conseguentemente, dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) il comma 2 è soppresso.
28.2. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*28.8. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*28.10. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga organi dei parchi nazionali)

  1. In considerazione delle nuove disposizioni, anche ordinamentali, contenute nella presente legge, al fine di rendere possibile la programmazione degli interventi di cui alla presente legge anche nelle aree protette, l'incarico di Presidente e membro del Consiglio direttivo degli enti parco nazionali sono prorogati fino alla scadenza dell'incarico conferito tra essi in data più recente.
28.01. Elisa Tripodi.

ART. 29.

  Sopprimerlo.
*29.2. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*29.4. Zolezzi, Vianello.
*29.9. Timbro, Fornaro.
*29.11. Vizzini.
*29.13. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La Soprintendenza speciale svolge funzioni di coordinamento nazionale, vigilanza e monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR sui beni culturali e paesaggistici sottoposti a VIA in sede statale e opera avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di inerzia o inadempienza, per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
29.14. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sottoposti a VIA in sede statale aggiungere le seguenti: e regionale.
29.3. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 2, secondo periodo sostituire la parola: anche con la seguente: sempre.

  Conseguentemente, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, la Soprintendenza speciale può essere chiamata a emanare i pareri di competenza delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio in caso di richiesta espressa o di inerzia di queste ultime.
29.5. Del Sesto, Carbonaro.

  Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
29.6. Del Sesto, Carbonaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando l'acquisizione del parere delle Sovrintendenze competenti.
*29.10. Timbro, Fornaro.
*29.12. Vizzini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis: La Soprintendenza speciale per il PNRR di cui al comma 1 non può esercitare poteri di avocazione e sostituzione nei confronti della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal terremoto. Ai sensi dell'articolo 9-tricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, con la legge, 12 dicembre 2019, n. 156, il programma è curato dalle imprese di restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che hanno la sede operativa della propria ditta nelle regioni terremotate da prima degli eventi sismici del 2016 e dalle imprese dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto Centrale del restauro qualora rispondano ai medesimi requisiti. Alla selezione dei candidati e nelle commissioni tecniche per gli anni 2021-2026 potranno svolgere ruolo di selezionatrici anche i restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto professionisti abilitati.
29.1. Albano, Frassinetti, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 4, sostituire le parole: da un contingente di esperti con le seguenti: da un contingente di 15 esperti.
29.7. Del Sesto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando l'acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'autorità tutelante, limitatamente ai beni di cui alla parte II e, con riguardo alla parte III, agli immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo decreto, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria».
29.8. Di Muro.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»)

  1. L'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» è sostituito dal seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive)

  1. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

Art. 41.
(Demolizione di opere abusive)

  1. In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
  2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.
  3. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente a pena di improcedibilità notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.
  4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore.
29.04. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure di semplificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico)

  1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpreta nel senso che nelle aree a rischio idraulico e di frana molto elevato sono consentiti gli interventi di demolizione con ricostruzione purché necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico.
29.02. Bendinelli, Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazioni in materia paesaggistica)

  1. All'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «lettere a), b) c), d), e)» sono aggiunte le seguenti: «f), limitatamente ai parchi regionali e riserve regionali,».
29.03. Tarantino, Parolo, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

ART. 30.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della transizione ecologica sono definiti i termini entro i quali ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire gli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di sua competenza e i meccanismi di premialità e penalità connessi al loro raggiungimento.
  02. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 01, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
30.16. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

  1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali riguardanti l'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, contenuti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 è inserito il seguente:.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio e vincolante.
30.9. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e PNRR, con particolare riguardo all'incremento con le seguenti: contenuti nel PNIEC e nel PNRR, riguardanti l'incremento.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio e vincolante.
30.19. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: elettrica aggiungere le seguenti: e termica.

  Conseguentemente al comma 2, dopo la parola: elettrica aggiungere le seguenti: e termica.
30.6. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: procedimento unico ai sensi del presente articolo aggiungere le seguenti: nonché ai procedimenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dopo le parole: aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: , ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: non vincolante.
30.24. Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: procedimento unico ai sensi del presente articolo aggiungere le seguenti: nonché ai procedimenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dopo le parole: aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: , ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,.
*30.11. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*30.26. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: presente articolo aggiungere la seguente: esclusivamente.
**30.14. Bonomo, Nardi.
**30.18. Pastorino, Fornaro, Timbro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 27, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Il Ministero della cultura partecipa alla Conferenza dei Servizi ai sensi del presente articolo esclusivamente in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.»;

   b) all'articolo 27-bis, dopo il comma 7-ter, è inserito il seguente: «7-quater. Il Ministero della cultura partecipa alla Conferenza dei Servizi ai sensi del presente articolo esclusivamente in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.».
30.17. Pastorino, Fornaro, Timbro.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tutela paesaggistica, aggiungere le seguenti: rispetto alle quali non risulti l'avvio di procedimenti di valutazione della sussistenza del notevole interesse pubblico, né l'adozione di misure di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
30.22. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nell'ambito della conferenza di servizi.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: In tutti i casi di cui al presente comma con le seguenti: Nel caso di procedimenti di cui al presente comma rientranti nell'ambito della conferenza di servizi.
*30.7. Gagliardi.
*30.12. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*30.21. Cattaneo, Mazzetti.
*30.27. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: non vincolante.
**30.13. Bellucci, Rampelli.
**30.20. Paolo Russo.
**30.28. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
*30.1. Menga.
*30.3. Rampelli.
*30.23. Vianello.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: non può attivare con le seguenti: può sempre attivare, anche nel caso in cui la mancata espressione del dissenso prima dei lavori della conferenza sia dovuta a comprovate e fondate motivazioni,.
30.15. Del Sesto, Carbonaro.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non.
*30.4. Termini, Sarli, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
*30.29. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Allo stesso modo il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della Conferenza dei servizi esprimendo parere obbligatorio non vincolante, per i progetti di impianti da fonti rinnovabili nelle aree boscate.
**30.2. Nobili, Marco Di Maio, Fregolent.
**30.5. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
**30.8. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**30.10. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1o giugno 2021 e il 30 giugno 2022, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a. applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2025, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2025, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1o luglio 2024. L'incremento è applicato per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2020. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE S.p.a. entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
30.25. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)

ART. 31.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 2-quater, lettera a), le parole: «di potenza inferiore ai 300 MW termici» sono soppresse;

   b) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

   a) dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:

   «2-quinquies. Qualora, in pendenza di un procedimento di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, intervenga una modifica progettuale consistente nell'inserimento di un impianto di accumulo elettrochimico, tale modifica non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse le valutazioni ambientali.
   2-sexies. Gli impianti di accumulo elettrochimico e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater, lettere a), b), c), punti 2, e 3, e d), non sono sottoposti alle procedure di Valutazione di impatto ambientale e di Verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

   a-bis) al comma 2-quater, lettera b), primo periodo le parole: «ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti “stand-alone” ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete» sono sostituite dalle parole: «diversi da quelli previsti alla lettera a)»;

   a-ter) al comma 2-quater sostituire la lettera c) con la seguente lettera:

   «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:

    autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;

    procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente;

    procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio».
*31.84. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*31.123. Mazzetti, Cortelazzo, D'Attis.
*31.9. Moretto, Fregolent, Marco Di Maio.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2-quater, lettera c), ovunque ricorrano, le parole: «impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché gli impianti “non stand-alone”» e le parole: «l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili nonché l'impianto “non stand-alone”»;
**31.36. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**31.106. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2-quater, dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, al primo periodo, la parola: «elettrochimico», ovunque ricorra, è soppressa.

  Conseguentemente, alla lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

   3-bis) gli impianti di accumulo a pompaggio idroelettrico sono autorizzati mediante Autorizzazione unica rilasciata dalla regione secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
31.91. Maglione.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

   «2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.».
*31.56. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*31.4. Benamati.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo «stand-alone» e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater, lettere a), b) e d), aggiungere le seguenti: , e gli impianti di accumulo elettrochimico di cui alla lettera c), punto 2), nel caso in cui l'impianto di accumulo elettrochimico sia adiacente alle opere elettriche per la connessione già realizzate, e alla lettera c), punto 3).
31.78. Bonomo, Nardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 2-quater, lettera b), le parole: «autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività rilasciata dal Ministero per la transizione ecologica, secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2-ter»;.
*31.29. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*31.39. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.25. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*31.16. Fregolent, Marco Di Maio.
*31.50. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 2-quater, lettera c), al punto 2 e conseguentemente al punto 3 sono soppresse le parole: «e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree».
**31.38. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**31.28. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
**31.24. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
**31.15. Fregolent, Marco Di Maio.
**31.49. Gagliardi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2-quater, lettera c), dopo il numero 3) è inserito il seguente:

    «3-bis) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio».
*31.14. Fregolent, Marco Di Maio.
*31.23. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*31.27. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*31.37. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.48. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 2-quinqiues è inserito il seguente:

   «2-quinquies.1. Qualora, in pendenza di un procedimento di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, intervenga una modifica progettuale consistente nell'inserimento di un impianto di accumulo elettrochimico, tale modifica non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse le valutazioni ambientali.».
**31.17. Fregolent, Marco Di Maio.
**31.30. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
**31.40. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**31.51. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) il comma 2-bis è abrogato.
31.105. Grande, Maraia.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
31.87. Grande, Maraia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 1 si applica anche agli impianti per la produzione dell'acqua potabile dall'aria al fine di garantire anche in lunghi periodi di siccità, la possibilità di fruire della produzione di acqua potabile da impiegare sia per l'irrigazione dei campi che per l'abbeveraggio.
31.104. Maraia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «all'esercizio degli impianti stessi» le parole: «ivi inclusi» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse le opere necessarie alla produzione ed allo stoccaggio di idrogeno e».
*31.62. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.107. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Sopprimere il comma 2.
31.132. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

   «9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale e in aree di discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, bacini, cave o lotti di cave cessati si applicano le disposizioni di cui al presente comma. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti.».
*31.110. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*31.97. Cattaneo, Mazzetti.
*31.113. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

   «9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 20 MW purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 un'autodichiarazione che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.».
31.11. Buratti.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dopo il comma 9 è inserito il seguente: con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, le parole: «fino ad 1 MW elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 3 MW elettrico»;

   b) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
31.72. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 2, capoverso 9-bis, primo periodo, sopprimere le parole: di potenza sino a 10 MW.
*31.5. Benamati.
*31.34. Nobili, Fregolent, Marco Di Maio.
*31.52. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*31.73. Marco Di Maio, Del Barba.
*31.82. Magi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 2 e 6, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 10 MW con le seguenti: 3 MW;

   b) al comma 2, capoverso «9-bis», sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole: Si potrà procedere fino a: per l'edificazione.
31.18. Menga.

  Al comma 2, capoverso 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: sino a 10 MW con le seguenti: sino a 2 MW.

   Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: superiore a 10 MW con le seguenti: superiore a 2 MW.
31.130. Vallascas, Colletti, Forciniti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, capoverso 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: sino a 10 MW con le seguenti: sino a 20 MW.
31.26. Buratti, Braga, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Rotta.

  Al comma 2, sostituire le parole: sino a 10 MW con le seguenti: sino a 3 MW.
31.127. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 2, capoverso 9-bis, dopo le parole: sino a 10 MW, aggiungere le seguenti: e con una estensione massima di 10 ettari,.
31.129. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, capoverso «9-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: produttiva o commerciale, aggiungere le parole: e in aree di discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, bacini, cave o lotti di cava cessati;

   b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area.

   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti.
31.42. Gagliardi.

  Al comma 2, al capoverso «9-bis» apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: produttiva o commerciale aggiungere le seguenti: e in aree di discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, bacini, cave o lotti di cave cessati;

   b) alla fine del capoverso aggiungere il seguente periodo: Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti.
*31.115. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
*31.99. Cattaneo, Mazzetti.

  Al comma 2, capoverso 9-bis, primo periodo, dopo le parole: industriale, produttiva o commerciale aggiungere le seguenti: nonché in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,.
31.1. Bordo.

  Al comma 2 sostituire le parole: si applicano le disposizioni di cui al presente comma., con le seguenti: si applica la procedura abilitativa semplificata secondo le disposizioni di cui al presente comma.
*31.6. Benamati.
*31.57. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*31.65. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «su edifici» aggiungere le seguenti: «di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici».
  2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, Allegato A, dopo la voce A.6., è aggiunta la seguente:

   «A.6.-bis. installazione di pannelli solari fotovoltaici, posizionati su strutture e manufatti fuori terra di potenza non superiore a 20kWp, diversi dagli edifici di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza della medesima potenza, al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

  2-quater. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, lettera e-quater), dopo le parole: «al servizio degli edifici», sono aggiunte le seguenti: «di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,».
  2-quinquies. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 , recante Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al titolo, dopo le parole: «sui tetti degli edifici», aggiungere le seguenti: «o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra»;

   b) dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra)

   1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici di cui alla voce 32 dell'Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza.».
**31.12. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
**31.35. Lucchini, Capitanio, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
**31.88. Liuzzi.
**31.122. Cortelazzo, Tartaglione.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «su edifici» aggiungere le seguenti: «di cui alla voce 32 Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, l'installazione, con qualunque modalità di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici».
  2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, Allegato A, dopo la voce A.6, aggiungere la seguente:

    «A6.-bis. Installazione di pannelli solari fotovoltaici, posizionati su strutture e manufatti fuori terra di potenza non superiore a 20kWp, diversi dagli edifici di cui alla voce 32 allegato A del regolamento edilizio tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza della medesima potenza, al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

  2-quater. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma, lettera e-quater), dopo le parole: «al servizio degli edifici», aggiungere le seguenti: «di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza».
  2-quinquies. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al titolo, dopo le parole: «sui tetti degli edifici» aggiungere le seguenti: «o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra».

   b) dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra)

   1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione ed all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici di cui alla voce 32 dell'allegato A del regolamento edilizio tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra.».
31.33. Nobili, Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'istanza di procedura semplificata deve essere inviata per conoscenza, ai fini di monitoraggio e controllo, alla regione che dovrà tenere un registro, accessibile al pubblico, nel quale verranno riportate le informazioni atte ad identificare l'iniziativa e il proponente. Qualora la regione, nei 20 giorni dalla protocollazione del ricevimento della istanza di procedura semplificata, ravvisi elementi di sospetto artato frazionamento a fronte dell'unicità della iniziativa imprenditoriale su aree contigue, ordina al comune di procedere con la sospensione del procedimento autorizzativo in atto. Il procedimento potrà riattivarsi se le verifiche avranno esito positivo. Diversamente la domanda sarà considerata rigettata. Trascorsi 20 giorni, senza che la regione attivi il suo potere, la procedura sarà da considerarsi positivamente controllata. Allo scadere del trentesimo giorno il comune dovrà rilasciare una attestazione espressa ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto
*31.109. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*31.98. Cattaneo, Mazzetti.
*31.114. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.»;

   b) all'articolo 135, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. I piani paesaggistici devono essere elaborati nel rispetto del principio espresso al comma 2-bis dell'articolo 3.».
**31.100. Cattaneo, Mazzetti.
**31.116. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
**31.43. Gagliardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera i-ter), è aggiunta, in fine, la seguente:

   «i-quater) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono previsti, fino al 31 dicembre 2025, bandi con cadenza quadrimestrale per l'incentivazione della produzione di almeno 800 MW di picco di nuova potenza di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per ciascun bando, con tariffe fissate per durata almeno biennale. In relazione alle risorse impegnate per i bandi già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non assegnate, si provvede all'adozione di bandi straordinari aggiuntivi con mantenimento delle tariffe originariamente previste per la potenza non assegnata.».
31.86. Sut.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In caso di interventi finalizzati al recupero di fabbricati rurali ad uso abitativo e/o strumentale e di loro pertinenze, realizzati da imprese agricole anche nell'ambito di attività d'impresa, la percentuale di detrazione per l'installazione di impianti solari fotovoltaici di cui alla lettera h), articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, è innalzata all'85 per cento e si applica su impianti di potenza fino a 100 KW. L'importo massimo di spesa al beneficio è pari a 180.000 euro. La misura è cumulabile con altri incentivi pubblici, incluso l'incentivo per impianti realizzati all'interno di comunità per l'energia rinnovabile.
31.90. Cadeddu.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».
31.89. Cadeddu.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo la lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente:

   «b-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale».
31.85. Pastorino, Fornaro, Timbro.

  Al comma 3, dopo le parole: e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, aggiungere le seguenti: sentita la regione Sardegna
*31.61. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*31.75. Marco Di Maio, Fregolent.

  Al comma 3, dopo le parole: della mobilità sostenibili aggiungere le seguenti: e il Ministro della cultura, d'intesa con la regione Sardegna.
31.2. Corda.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico.
31.3. Corda.

  Sopprimere il comma 5.
*31.8. Benedetti, Sarli, Cunial, Vizzini.
*31.131. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture.
   1-quinquies. Si intende per impianti agrovoltaici le installazioni fotovoltaiche in aree agricole dove sia garantita la compresenza tra la produzione elettrica da fonti rinnovabili, attraverso l'installazione di impianti solari, con l'attività agricola o la pastorizia. È introdotta una procedura semplificata per i progetti di impianti agrovoltaici realizzati secondo i criteri di seguito indicati. Le aree interessare da impianti di questo tipo mantengono l'attribuzione di Superficie agricola aziendale, anche ai fini dell'eligibilità agli aiuti previsti dalla Politica agricola comune, a condizione che venga garantito l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento su almeno il 90 per cento della superficie sottesa. Essi, inoltre, laddove realizzati con obiettivi di sperimentazione per la produzione agricola, in adempimento a misure climatico-ambientali o all'interno di aziende che intraprendono la transizione al biologico, possono beneficiare delle azioni di sostegno agli investimenti e alle misure impostate dai piani di sviluppo rurale, incluse quelle previste per la realizzazione e gestione di infrastrutture verdi aziendali compatibili.
   1-sexies. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies, gli impianti devono rispettare i seguenti criteri e procedure autorizzatorie:

   a) sono escluse le aree agricole individuate come di pregio dai piani paesaggistici o dai piani urbanistici comunali;

   b) gli ancoraggi devono escludere o limitare al massimo il ricorso a strutture fisse in cemento;

   c) le aree sottostanti i pannelli solari devono essere coltivate o destinate a pascolo;

   d) devono prevedersi fasce ecologiche con obiettivi di integrazione paesaggistica, da sviluppare secondo un progetto che si raccordi al territorio circostante tenendo conto delle vegetazioni naturali e degli habitat faunistici da preservare o ripristinare;

   e) in merito al sistema di raccolta e gestione delle acque di pioggia, le coperture FV non devono peggiorare la risposta idrologica del territorio e se possibile migliorarla attraverso sistemi di drenaggio/accumulo delle acque di pioggia e di condensa, né aggravare i fenomeni di erosione del suolo;

   f) i sistemi di illuminazione, auspicabilmente assenti e se necessari, per ragioni di sicurezza, devono essere opportunamente modulabili (ad esempio con sensoristica per l'accensione);

   g) in merito alla viabilità deve essere privilegiato l'inserimento nella maglia esistente, in ogni caso evitando la stesa di manti impermeabili;

   h) gli impianti agrovoltaici, fino a una potenza installata di 1 MW, sono sottoposti a Procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, mentre impianti di potenza superiore sono sottoposti a procedura di autorizzazione unica;

   i) l'esercizio di attività agricole e la produzione di energia da fonti fotovoltaiche di cui alla circolare n. 32/E del 2009 dell'Agenzia delle entrate, necessari per poter qualificare quest'ultima come produttiva di reddito agrario, può considerarsi come tale per la produzione eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, laddove sussista uno dei requisiti previsti dalla circolare e per una potenza fino a 1 MW, a condizione che l'attività si qualifichi come agrovoltaico ai sensi della presente legge;

   l) l'autorizzazione di cui alla lettera h) del presente comma ha validità di 20 anni ed è condizionata alla continuazione dell'attività agricola prevista, pena la revoca della stessa e degli eventuali incentivi.».
31.74. Marco Di Maio, Del Barba.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni progettuali e tecnologiche che, in relazione ad altezza e/o densità dei moduli, non compromettano la continuità dell'attività agricola ove presente, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificarne l'impatto.
   1-quinquies. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare su aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate per la produzione agricola e l'allevamento da almeno tre anni, nonché agli impianti di potenza fino ad 1 MW realizzati da aziende agricole in connessione con l'attività agricola nel rispetto dei parametri di cui alla circolare 32E/2009 dell'Agenzia delle entrate.
   1-sexies. Sono inoltre esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli impianti fotovoltaici realizzati in abbinamento a comunità energetiche.».
31.31. Gadda, Nobili, Marco Di Maio, Fregolent.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni progettuali e tecnologiche che, in relazione ad altezza e/o densità dei moduli, non compromettano la continuità dell'attività agricola ove presente, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificarne l'impatto.
   1-quinquies. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW realizzati da aziende agricole in connessione con l'attività agricola nel rispetto dei parametri di cui alla circolare 32E/2009 dell'Agenzia delle entrate.
   1-sexies. Sono inoltre esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli impianti fotovoltaici realizzati in abbinamento a comunità energetiche.».
31.125. D'Attis, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio dei moduli in grado di garantire la continuità delle attività di coltivazione agricola e di consentire l'applicazione degli strumenti di agricoltura digitale.
   1-quinquies. Ai fini della individuazione delle soluzioni tecnologiche idonee a garantire la continuità produttiva dei terreni e alla definizione delle misure di valutazione e monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post il Ministero della transizione ecologica e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adottano specifiche Linee guida.
   1-sexies. Qualora dall'attività di monitoraggio ex post di cui al comma 1-quinquies risulti che l'impianto agrovoltaico compromette l'attività di coltivazione cessano i benefici di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».
31.93. Cadeddu, Marzana, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone, Sut.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

   «1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni tali da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, nonché agli impianti in aree a destinazione urbanistica agricola nelle quali non sono stati percepiti contributi per l'agricoltura negli ultimi dieci anni.».
31.54. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:

  5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 le regioni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53, provvedono a pubblicare l'elenco delle aree agricole idonee all'installazione di impianti solari fotovoltaici.
31.126. Bond, Spena, Sandra Savino, Barelli, Squeri, Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 5, sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:

  1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni tecnologiche tali da garantire l'esercizio dell'attività agrozootecnica, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture ove presenti
*31.63. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.10. Moretto, Fregolent, Marco Di Maio.

  Al comma 5, capoverso 1-quater, dopo le parole: con montaggio verticale dei moduli, aggiungere le seguenti: in una percentuale non superiore al 15 per cento della superficie agricola utilizzata.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso 1-quater, dopo le parole: attività di coltivazione agricola aggiungere le seguenti: svolte dallo stesso imprenditore agricolo che abbia la disponibilità del suolo e che abbia ottenuto l'autorizzazione.
31.79. Rotta.

  Al comma 5, capoverso 1-quater, dopo le parole: la continuità delle attività di coltivazione agricola aggiungere le seguenti: su suolo libero non coperto e aggiungere, in fine, le seguenti: e sul paesaggio ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010. Al fine di offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti e per la rapida realizzazione degli impianti, le regioni e le province autonome, con propri provvedimenti, procedono ad individuare le aree non idonee tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate nel paragrafo 17 e nell'Allegato 3 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010.
31.81. Rotta.

  Al comma 5, capoverso 1-quater, dopo le parole: la continuità delle attività di coltivazione agricola inserire le seguenti: su suolo libero non coperto e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sul paesaggio
31.80. Rotta, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, la gestione degli impianti deve essere effettuata da imprese o cooperative agricole. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti ISPRA, ENEA ed il CREA, definisce le linee guida con le caratteristiche tecniche per la realizzazione degli impianti, prevedendo una estensione massima di 10 ettari ad impianto ed una distanza minima tra le file di pannelli di almeno 2 metri.
*31.95. Paolo Russo.
*31.70. Bellucci.

  Al comma 5, dopo le parole: verificare l'impatto sulle colture, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su terreni agricoli abbandonati o incolti, ossia i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione.
31.120. Cortelazzo, Tartaglione.

  Al comma 5, dopo il capoverso 1-quater, inserire i seguenti:

  1-quinquies. Si intendono per impianti agrivoltaici le installazioni fotovoltaiche in aree agricole dove sia garantita la compresenza tra la produzione elettrica da fonti rinnovabili, attraverso l'installazione di impianti solari, con l'attività agricola o la pastorizia. È introdotta una procedura semplificata per i progetti di impianti agrivoltaici realizzati secondo i criteri di seguito indicati. Le aree interessare da impianti di questo tipo mantengono l'attribuzione di Superficie agricola aziendale, anche ai fini dell'eligibilità agli aiuti previsti dalla Politica agricola comune, a condizione che venga garantito l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento su almeno il 90 per cento della superficie sottesa. Essi, inoltre, laddove realizzati con obiettivi di sperimentazione per la produzione agricola, in adempimento a misure climatico-ambientali o all'interno di aziende che intraprendono la transizione al biologico, possono beneficiare delle azioni di sostegno agli investimenti e alle misure impostate dai piani di sviluppo rurale, incluse quelle previste per la realizzazione e gestione di infrastrutture verdi aziendali compatibili.
  1-sexies. I criteri di cui al comma 1-quinquies sono i seguenti:

   a) esclusione di aree agricole individuate come di pregio dai piani paesaggistici o dai piani urbanistici comunali;

   b) gli ancoraggi devono escludere o limitare al massimo il ricorso a strutture fisse in cemento;

   c) le aree sottostanti i pannelli solari devono essere coltivate o destinate a pascolo;

   d) previsione di fasce ecologiche con obiettivi di integrazione paesaggistica, da sviluppare secondo un progetto che si raccordi al territorio circostante tenendo conto delle vegetazioni naturali e degli habitat faunistici da preservare o ripristinare;

   e) sistema di raccolta e gestione delle acque di pioggia: le coperture FV non devono peggiorare la risposta idrologica del territorio e se possibile migliorarla attraverso sistemi di drenaggio/accumulo delle acque di pioggia e di condensa, né aggravare i fenomeni di erosione del suolo;

   f) sistemi di illuminazione auspicabilmente assenti e se necessari, per ragioni di sicurezza, devono essere opportunamente modulabili (ad esempio con sensoristica per l'accensione);

   g) viabilità: deve essere privilegiato l'inserimento nella maglia esistente, in ogni caso evitando la stesa di manti impermeabili.

  1-sexies. Gli impianti agrivoltaici, fino a una potenza installata di 1 MW, sono sottoposti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Gli impianti di potenza superiore sono sottoposti alla procedura di autorizzazione unica. L'esercizio di attività agricole e la produzione di energia da fonti fotovoltaiche di cui alla circolare n. 32/E del 2009 dell'Agenzia delle entrate, necessari per poter qualificare quest'ultima come produttiva di reddito agrario, può considerarsi come tale per la produzione eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, laddove sussista uno dei requisiti previsti dalla circolare e per una potenza fino a 1 MW, a condizione che l'attività si qualifichi come agrivoltaico ai sensi della presente legge. L'autorizzazione ha validità di 20 anni ed è condizionata alla continuazione dell'attività agricola prevista, pena la revoca della stessa e degli eventuali incentivi.
31.59. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 5, dopo il capoverso 1-quater, inserire il seguente:

  1-qunquies. L'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati nei centri e nuclei storici non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché, laddove posti su coperture piane, non siano visibili dagli spazi pubblici esterni, laddove installati su tetto a falda siano integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda medesima. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al punto A.6, le parole: «e c)» sono soppresse.
31.83. Magi.

  Al comma 5, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: Ai fini dell'applicazione del presente comma, la gestione degli impianti deve essere effettuata da imprese o cooperative agricole. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti ISPRA, ENEA e il CREA, definisce le linee guida con le caratteristiche tecniche per la realizzazione degli impianti, prevedendo una estensione massima di 10 ettari ad impianto ed una distanza minima tra le file di pannelli di almeno 2 metri.
31.76. Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'installazione di pannelli solari (termici e fotovoltaici) a servizio di edifici non vincolati nei centri e nuclei storici non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché laddove posti su coperture piane non siano visibili dagli spazi pubblici esterni; laddove installati su tetto a falda siano integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda medesima. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, al punto A.6 è abrogata la lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata.
31.60. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati nei centri e nuclei storici non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, al punto A.6 è abrogata la lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata.
*31.7. Benamati.
*31.53. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*31.64. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.71. Rotta, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Su richiesta del proponente agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW si possono applicare le procedure per gli impianti di cui all'Allegato 2, Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), e all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche per i progetti in corso. Sino a quando sia dichiarata dal Ministero della transizione ecologica, la costituzione e piena operatività di tutti gli organi incaricati di dare attuazione a quanto previsto all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 la competenza per i procedimenti di autorizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW rimane secondo la disciplina vigente prima della pubblicazione del presente decreto.
**31.55. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**31.66. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 6, sostituire le parole: 10 MW con le seguenti: 3 MW.
*31.69. Bellucci.
*31.94. Paolo Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente provvedimento sono disciplinati dalla previgente disciplina in materia di ripartizione competenze Stato/regione in tema di screening e valutazione di impatto ambientale, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero entro 20 giorni dalla nomina dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, istanza di voler procedere a VIA statale.
  Parimenti rimangono soggetti alla previgente disciplina i progetti di cui al comma 6 rispetto ai quali, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, i termini previsti per legge per il completamento della procedura di screening o di VIA risultano già decorsi, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare istanza di voler procedere a VIA statale.
31.96. Cattaneo, Mazzetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di garantire continuità nelle procedure di autorizzazione, il comma 6 non si applica in caso di procedimenti di VIA in sede regionale di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi a impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW già in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Viene fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministero della transizione ecologica per la nomina dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, istanza per la procedura di VIA in sede statale di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
31.44. Gagliardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per i progetti di cui al comma 6 che alla data di pubblicazione del presente decreto hanno iter autorizzativo in corso i cui termini previsti per legge per il perfezionamento della procedura di VIA risultano già decorsi o siano in corso di valutazione o abbiano ricevuto esito negativo di VIA regionale, il proponente può fare istanza di riesame presso la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis. La Commissione esprime parere di Valutazione di impatto ambientale entro i successivi 60 giorni. Durante tale periodo i termini per il ricorso al giudice competente sono sospesi.
31.101. Cattaneo, Mazzetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per i progetti di cui al comma 6 che alla data di pubblicazione del presente decreto:

   hanno iter autorizzativo in corso i cui termini previsti per legge per il perfezionamento della procedura di VIA risultano già decorsi;

   siano in corso di valutazione o abbiano ricevuto esito negativo di VIA regionale;

  il proponente può fare istanza di riesame presso la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis. La Commissione esprime parere di Valutazione di impatto ambientale entro i successivi 60 giorni. Durante tale periodo i termini per il ricorso al giudice competente sono sospesi.
31.117. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente provvedimento sono disciplinati dalla previgente disciplina in materia di ripartizione competenze Stato/regione in tema di screening e valutazione di impatto ambientale, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro 60 giorni dalla entrata in vigore, o entro 20 giorni dalla nomina dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, istanza di voler procedere a VIA statale.
31.108. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono regolati dalla previgente disciplina, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministero della transizione ecologica per la nomina dei componenti della Commissione tecnica PNIEC-PNRR, istanza per la procedura di VIA in sede statale.
*31.102. Cattaneo, Mazzetti.
*31.118. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. La procedura di cui all'articolo 6, comma 9-bis, si applica anche alla costruzione ed esercizio di impianti di potenza fino a 10 MW connessi in media tensione in zone diverse dalle zone industriali, commerciali e produttive purché ammessi a fruire degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
31.58. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Agli operatori è data facoltà di scegliere se procedere con la Commissione VIA-VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero procedere con la Commissione VIA delle regioni e provincie autonome secondo le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
*31.103. Cattaneo, Mazzetti.
*31.119. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, indicati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), e di copertura del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nei tempi previsti e, di conseguenza, al fine di permettere la celere definizione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché delle modifiche sostanziali degli impianti stessi, i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione d'impatto ambientale (VIA), provvedimento unico ambientale (ex articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006), provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) nonché quelli previsti dal decreto legislativo n. 387 del 2003 e dall'articolo 14 dell'Allegato al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, per il procedimento di autorizzazione unica, sono ridotti della metà e, in tali ambiti, non trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta inteso che tali termini sono da considerarsi perentori e trovano applicazione gli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
**31.20. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
**31.13. Fregolent, Marco Di Maio.
**31.45. Gagliardi.
**31.77. Gavino Manca, Nardi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Nel caso di un terreno agricolo affittato per i fini dell'istallazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra o di impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, al momento della stipula del contratto di affitto, l'affittuario è tenuto a rilasciare specifica garanzia fideiussoria per tutta la durata del contratto, conforme all'apposito modello da definirsi con decreti dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico, a pena di nullità del contratto, che può essere fatta valere solo dal proprietario del fondo. L'attestazione della conformità della fideiussione, oltre agli estremi della stessa, deve essere riportata nel contratto.
31.92. Pignatone, Cillis, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate a livello nazionale le aree non idonee, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, alla installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Nelle restanti aree la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili resta escluso dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
*31.21. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*31.46. Gagliardi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate a livello nazionale le aree non idonee, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, alla installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Nelle restanti aree i termini stabiliti dalle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono ridotti della metà
**31.22. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
**31.47. Gagliardi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. La costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti ubicati in aree SIN, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali, in aree classificate industriali sono escluse dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
31.121. D'Attis, Elvira Savino, Labriola, Giannone.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il gestore dei servizi elettrici (GSE) provvede alla verifica dei progetti di cui alle tabelle A e C del registro pubblicato in data 25 novembre 2016 (codice registro BIOA_2016) rimuovendo dal registro gli impianti non realizzati e assegnando la relativa capacità incentivata a quelli successivi in graduatoria, fino al limite massimo del contingente di potenza previsto. La potenza non assegnata è inserita nel contingente di potenza dei registri che verranno successivamente aperti.
31.124. Zucconi, Foti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al punto A.6 dell'allegato «A» al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono aggiunte le seguenti parole: «limitatamente, per la lettera c), agli immobili di interesse storico-architettonico o storico testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici».
31.41. Colla, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente provvedimento sono disciplinati dalla previgente disciplina in materia di ripartizione competenze Stato/regione in tema di screening e valutazione di impatto ambientale, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro 60 giorni dalla entrata in vigore, o entro 20 giorni dalla nomina dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, istanza di voler procedere a VIA statale. Parimenti rimangono soggetti alla previgente disciplina i progetti di cui al comma 6 rispetto ai quali, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, i termini previsti per legge per il completamento della procedura di screening o di VIA risultano già decorsi, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare istanza di voler procedere a VIA statale.
31.112. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  All'Allegato II, sostituire le parole: 250 kW con le seguenti: 300 kW.
*31.19. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*31.32. Gadda, Marco Di Maio, Fregolent.
*31.67. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
*31.68. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
*31.111. Nevi, D'Attis, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

  1. Dopo l'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 65-bis.
(Nuove norme per gli impianti agrivoltaici)

   1. Si intende per impianti agrivoltaici le installazioni fotovoltaiche in aree agricole dove sia garantita la compresenza tra la produzione elettrica da fonti rinnovabili, attraverso l'installazione di impianti solari, con l'attività agricola o la pastorizia.
   2. È introdotta una procedura semplificata per i progetti di impianti agrivoltaici realizzati secondo i criteri di cui al comma 4. Le aree interessare da impianti agrivoltaici di cui al presente articolo mantengono l'attribuzione di Superficie agricola aziendale, anche ai fini dell'eligibilità agli aiuti previsti dalla Politica agricola comune, a condizione che venga garantito l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento su almeno il 90 per cento della superficie sottesa. Essi, inoltre, laddove realizzati con obiettivi di sperimentazione per la produzione agricola, in adempimento a misure climatico-ambientali o all'interno di aziende che intraprendono la transizione al biologico, possono beneficiare delle azioni di sostegno agli investimenti e alle misure impostate dai piani di sviluppo rurale, incluse quelle previste per la realizzazione e gestione di infrastrutture verdi aziendali compatibili.
   3. Gli impianti agrivoltaici, di cui al presente articolo, con obiettivi di sperimentazione per la produzione agricola e di transizione al biologico, possono accedere agli aiuti previsti dalla Politica agricola comunitaria, nonché alle misure dei piani di sviluppo rurale, incluse quelle previste per la realizzazione e gestione di infrastrutture verdi aziendali.
   4. Gli impianti agrivoltaici di cui al presente articolo devono rispettare i seguenti criteri:

   a) esclusione di aree agricole individuate come di pregio dai piani paesaggistici o dai piani urbanistici comunali;

   b) le aree sottostanti i pannelli devono essere coltivate o destinate a pascolo e l'installazione dei pannelli deve consentire la movimentazione necessaria all'attività agricola dei mezzi meccanici;

   c) oltre a quanto previsto dal precedente punto b), nelle aree a destinazione agricole non coltivate per mancanza di convenienza economica, il reddito prodotto dall'impianto agrivoltaico consente nuovamente la messa cultura;

   d) previsione di fasce ecologiche con obiettivi di integrazione paesaggistica, da sviluppare secondo un progetto che si raccordi al territorio circostante tenendo conto delle vegetazioni naturali e degli habitat faunistici da preservare o ripristinare;

   e) relativamente al sistema di raccolta e gestione delle acque piovane, le coperture degli impianti agrivoltaici non devono peggiorare la risposta idrologica del territorio né aggravare i fenomeni di erosione del suolo;

   f) i sistemi di illuminazione, se necessari per ragioni di sicurezza, devono essere opportunamente modulabili;

   g) in relazione alla viabilità deve essere privilegiato l'inserimento nella maglia esistente, in ogni caso evitando la stesa di manti impermeabili.

   5. Gli impianti agrivoltaici, di cui al presente articolo, fino a una potenza installata di 1 MW, sono sottoposti a Procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Impianti di potenza superiore sono sottoposti a procedura di autorizzazione unica.
   6. L'esercizio di attività agricole e la produzione di energia da fonti fotovoltaiche di cui alla circolare n. 32/E del 2009 dell'Agenzia delle entrate, necessari per poter qualificare quest'ultima come produttiva di reddito agrario, può considerarsi come tale per la produzione eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, laddove sussista uno dei requisiti previsti dalla circolare e per una potenza fino a 1 MW, a condizione che l'attività si qualifichi come agrivoltaico di cui al presente articolo.
   7. L'autorizzazione ha validità di 20 anni ed è condizionata alla continuazione dell'attività agricola prevista, pena la revoca della stessa e degli eventuali incentivi.».
**31.08. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**31.01. Benamati.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 4-septies sono sostituiti dai seguenti:

   «4-bis. Al fine promuovere l'agricoltura sostenibile e l'adozione di modelli di economia circolare in coerenza agli obiettivi del PNIEC e del PNRR, in deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli impianti a biogas ed a biomasse esistenti realizzati da imprese agricole, anche in forma consortile, di potenza non superiore ad 1 MW e che procedano ad una riduzione della potenza elettrica adottando nuove modalità di immissione della produzione elettrica nella rete di distribuzione, sia in bassa che in media tensione, secondo schemi di disponibilità o programmabilità o che siano inseriti all'interno di comunità energetiche da fonti rinnovabili realizzate all'interno dei confini amministrativi comunali su cui insiste l'impianto, è previsto l'accesso ad incentivi sulla produzione elettrica per ulteriori 10 anni.
   4-ter. Per gli impianti che risultano incentivati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che risolvono anticipatamente il periodo di incentivazione stabilito ai sensi di precedenti decreti di incentivazione, di almeno due anni, o che realizzano reti di impresa per incrementare l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei sottoprodotti di origine agricola e agroindustriale, è previsto un livello di incentivo più elevato rispetto a quanto definito in attuazione del precedente comma 4-bis.
   4-quater. Per gli impianti di cui ai precedenti commi 4-bis e 4-ter, è possibile destinare la rimanente quota di biogas alla produzione incentivata di biometano per uso nei trasporti o immesso in rete per altri usi ed accedere integralmente ai relativi regimi di sostegno, anche a seguito di incremento della capacità di produzione di biogas.
   4-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni attuative dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
   4-sexies. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “e materie derivanti” è aggiunta la seguente: “prevalentemente” e dopo la parola: “realizzatrici” sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 del codice civile”.
   4-septies. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito annualmente dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di competenza.».

  2. Il presente articolo ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi pubblicati dal GSE.
31.04. Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure per la promozione del biometano immesso nella rete del gas naturale)

  1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di crescita del biometano definiti dal PNIEC e la realizzazione degli investimenti previsti nel PNRR, viene esteso al 2028 il periodo di incentivazione del biometano. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale dovrà comprendere altresì l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi, nonché la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
  3. Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei trasporti, per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è verificato esclusivamente sulla quota parte di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato, rispettando il principio del bilancio di massa. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere diretta alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.
  4. Al fine di favorire l'implementazione di processi di economia circolare nelle attività agricole e di allevamento, nonché nelle filiere agroindustriali, i sottoprodotti indicati ai punti 2 e 3 della tabella 1A del decreto ministeriale 23 giugno 2016, utilizzati nella produzione di biogas da destinare a biometano, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biometano avanzato ai sensi del decreto 2 marzo 2018. Altresì, i prodotti ortofrutticoli non conformi alle norme di commercializzazione di cui al regolamento (UE) 543/2011 nonché l'eventuale prodotto invenduto per difficoltà di mercato, possono essere classificati sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e destinati alla produzione di biogas attraverso processi di digestione anaerobica in ambito agricolo e costituiscono materie prime idonee alla produzione di energia elettrica e di biometano avanzato ai sensi del decreto 2 marzo 2018.
31.05. Gadda, Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di economia circolare e digestato agricolo)

  1. Al fine di sostenere le aziende agricole nella transizione, di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli, di contribuire ad una riduzione dell'uso di fertilizzanti di sintesi e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.»;

   b) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis.1. I sottoprodotti, di cui alla Tabella 1A del decreto ministeriale del 23 giugno 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e ammessi in ingresso agli impianti di produzione di biogas facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, si intendono ricompresi nelle biomasse di cui all'articolo 22 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.
   2-bis.2. Il decreto di cui al comma 2-bis deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

   a) prevedere che, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

   b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

   c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 527 è abrogato.
31.016. Cassese, Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. All'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Nelle more dell'individuazione delle categorie di intervento di cui al comma 3 e fino alla loro individuazione, gli interventi e le opere, comprese quelle secondarie, ed accessorie, anche ove queste ultime non ricadenti nei perimetri, di mitigazione del rischio idraulico e le opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, nonché infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti e di cui al precedente comma 1, non sono soggetti alla preventiva valutazione da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo III, parte seconda, del presente decreto legislativo.
   3-ter. L'autorità competente valuta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 nel termine perentorio di trenta giorni.».

  2. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

   «5-bis. Per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo nei siti di cui al comma 1 dell'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, si applica la disciplina dei cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La stessa disciplina si applica per la realizzazione degli impianti per produzione energetica da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo da realizzarsi in aree industriali ed aree contermini entro un limite non superiore a 2.000 metri oltre il perimetro delle stesse aree industriali finalizzati alla produzione di “idrogeno verde” e, quindi, non finalizzati all'immissione in rete dell'energia prodotta.
   5-ter. Le opere e infrastrutture strettamente necessarie per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al precedente comma non sono soggette alla preventiva Valutazione di impatto ambientale da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo III, parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'autorità competente valuta il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 1 nel termine perentorio di trenta giorni.
   5-quater. Al fine di incentivare la produzione di “idrogeno verde” con le modalità di cui al comma 5-ter, nonché le attività di bonifica dei siti contaminati insistenti sul territorio nazionale, agli interventi e alle opere di cui al presente articolo, i cui investimenti sono realizzati a totale carico del soggetto proponente, non si applicano eventuali limiti di potenza e non concorrono al raggiungimento di eventuali limiti di potenza installabili dalle legislazioni regionali, non sono soggetti ad oneri e/o contributi e non sono soggetti a misure di compensazione ambientale.».
*31.02. Buratti.
*31.022. D'Attis.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 4 con il seguente:

   «4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi di cui al comma 3.»;

   b) al comma 5, sostituire le parole: «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» con le seguenti parole: «e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui al precedente comma 3.»;

   c) dopo il comma 5 inserire il seguente:

   «5-bis. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1.».
31.023. Labriola.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e biometano)

  1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell'Allegato 1, Tabella 1.A, punti 2 e 3, del decreto ministeriale 23 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto interministeriale del 2 marzo 2018.
  2. Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei trasporti, per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del citato decreto 2 marzo 2018, negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato, rispettando il principio del bilancio di massa. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere diretta alla produzione di biometano e ad essa si applicano integralmente le disposizioni degli articoli 5 e 6 del citato decreto 2 marzo 2018.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale dovrà comprendere altresì l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi, nonché la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
*31.03. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*31.07. Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.
*31.09. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.012. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
*31.017. Cassese, Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia.
*31.020. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*31.011. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico)

  1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alla fonte idraulica,», sono inserite le seguenti: «anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro»;

   b) all'articolo 12, al comma 3, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4.».
**31.010. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**31.021. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

   «16-bis. Con uno o più decreti del Ministero della transizione ecologica può essere data la facoltà ad OCSIT di richiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui all'articolo 7, comma 5, si può delegare ad OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi dell'articolo 8, comma 1, nonché stabilire modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui all'articolo 9, comma 3, e il loro livello, e la stipula di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto di OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere.».
31.018. Daga.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Riduzione dell'onere di gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici – RAEE fotovoltaico)

  1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».
31.06. Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose trasportate in condotte)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto»;

   b) al comma 2, la lettera d) è abrogata.
31.014. Pastorino, Fornaro, Timbro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

  1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «e materie derivanti» è aggiunta la seguente: «prevalentemente» e dopo la parola: «realizzatrici» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 del codice civile».
31.015. Cassese, Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche alla legge 5 luglio 2007, n. 87)

  1. All'articolo 3 della legge 5 luglio 2007, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «ulteriori siti di», sono inserite le seguenti: «trattamento e»;

   b) al comma 1-bis, dopo le parole: «nuovi siti di», sono inserite le seguenti: «trattamento e».
31.019. Micillo, Maraia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Semplificazione per gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile)

  1. All'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente punto: «impianti per la produzione di idrogeno rinnovabile da elettrolisi alimentata da FER».

  Conseguentemente,

   nell'Allegato I-bis, al punto 1.3.1 dopo la parola idrogeno, aggiungere le seguenti: nonché di idrogeno rinnovabile da elettrolisi alimentata da FER;

   all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 dopo le parole: 300MW aggiungere le seguenti: e per impianti superiori ai 10MW destinati ad alimentare elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile.
31.013. Buratti.

ART. 32.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, all'ultimo periodo, dopo le parole: «procedimento unico» sono inserite le seguenti: «comprensivo del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, se previsto,».

  Conseguentemente:

   al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, a livello nazionale per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica la cui proposizione comporta l'automatica sospensione dei termini di inizio e fine lavori sino all'emissione della relativa autorizzazione unica dell'intervento di modifica sostanziale. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti fotovoltaici con moduli a terra, anche se non ancora realizzati, a condizione che gli interventi non comportino incrementi dell'area autorizzata e destinata ad ospitare gli impianti stessi, a prescindere dalla potenza elettrica risultante. Rientrano nella presente ipotesi gli interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto dei medesimi e degli altri componenti, anche mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio nonché una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini. Non sono sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti eolici, anche se non ancora realizzati, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini».

   al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Per “sito dell'impianto eolico” si intende:

   a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondati per eccesso;

   b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni.

   3-ter. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:

   a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);

   b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove: 1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati; 2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati; 3) d2: diametro nuovi rotori; 4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato; 5) Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende il prodotto tra all'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente ed il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore d2 e dell'aerogeneratore esistente d1: h2=h1*(d2/d1)».
*32.12. Gagliardi.
*32.9. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici che non sono considerati sostanziali e che sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
**32.10. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**32.34. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 3, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti fotovoltaici con moduli a terra, anche se non ancora realizzati, a condizione che gli interventi non comportino incrementi dell'area autorizzata e destinata ad ospitare gli impianti stessi, a prescindere dalla potenza elettrica risultante. Rientrano nella presente ipotesi gli interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto dei medesimi e degli altri componenti, anche mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio nonché una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini».
32.7. Mantovani, Foti, Butti, Prisco, Rachele Silvestri, Donzelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 3, i periodi dal terzo fino alla fine del comma sono sostituiti dai seguenti: «Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, anche se non ancora realizzati, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati».
32.26. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
32.8. Mantovani, Foti, Butti, Prisco, Rachele Silvestri, Donzelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed idroelettrici.
32.18. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: non comportano variazioni aggiungere le seguenti: in aumento.
*32.13. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*32.22. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   1) le parole da: Restano ferme a: di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. sono soppresse;

   2) dopo le parole: il diametro dell'aerogeneratore già esistente aggiungere le seguenti: «Gli interventi del presente comma non sono sottoposti a valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati».
32.33. Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il terzo e il quarto periodo.

  Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).
32.45. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: «Sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, anche se non ancora realizzati, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b):

   a) al capoverso comma 3-bis, lettera a), sostituire la parole: 10° con la seguente: 20° e le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento e aggiungere, in fine, le parole: , arrotondati per eccesso;

   b) al capoverso comma 3-ter, lettera a) e lettera b), dopo le parole: nel caso in cui aggiungere le seguenti: i rotori degli;

   c) sostituire il capoverso comma: 3-quater con il seguente:

   3-quater. Per altezza massima dei nuovi aerogeneratori h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende:

    a) per gli aerogeneratori di cui al comma 3-ter, lettera a) 2,5*h1 ossia due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente;

    b) per gli aerogeneratori di cui al comma 3-ter, lettera b) 2*h1 ossia il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente.
32.39. Labriola.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire la parola: 10° con la seguente: 20° e sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.

  Conseguentemente:

   al capoverso comma 3-ter, lettera b), sopprimere il numero 4);

   sopprimere il capoverso comma 3-quater.
32.36. Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e che comportano una riduzione minima con le seguenti: a parità.
*32.11. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*32.35. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi gli interventi che interessano le aree protette ed i siti della Rete Natura 2000.
**32.19. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**32.25. Magi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui la modifica non sostanziale determini un incremento della potenza installata e la necessità di realizzazione di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area già occupata, queste ultime sono autorizzate mediante la medesima procedura semplificata applicabile all'intervento non sostanziale di cui all'articolo 6-bis.
32.31. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Per “sito dell'impianto eolico” si intende:

   a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondati per eccesso;

   b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

   3-ter. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:

   a) nel caso in cui i rotori degli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 75 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);

   b) nel caso in cui i rotori degli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 75 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

    1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

    2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

    3) d2: diametro nuovi rotori;

    4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.

   3-quater. Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende:

   a) per gli aerogeneratori di cui al comma 3-ter, lettera a), h1*d2/d1 ossia l'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro del rotore dell'aerogeneratore già esistente;

   b) per gli aerogeneratori di cui al comma 3-ter, lettera b), 2*h1 ossia il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente».
*32.1. Benamati.
*32.15. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 3-quater, con il seguente:

  3-quater. Per «altezza massima dei nuovi aerogeneratori» h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende per gli aerogeneratori di cui alla lettera a) due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e per gli aerogeneratori di cui alla lettera b) il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente.
**32.5. Buratti.
**32.14. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**32.21. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**32.37. D'Attis.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quinquies. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non può essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è pari a dieci anni. Tale durata si applica anche ai provvedimenti già scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stata presentata tempestivamente richiesta di proroga e non ancora definiti con provvedimento espresso.
*32.23. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*32.38. D'Attis.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quinquies. Le autorizzazioni per l'istallazione di nuovi siti d'impianto eolico rimangono sottoposte alle procedure di VIA e VAS, nonché al decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, in materia di linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
32.30. Maraia.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 13-ter, alinea, terzo periodo, dopo le parole: 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere le seguenti: , restando comunque esclusa la possibilità di accatastare le parti dell'edificio oggetto di abusi edilizi.
32.44. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di serre agricole, tettoie e pensiline e di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Nella definizione di impianto fotovoltaico sono compresi anche i volumi strettamente necessari a contenere le infrastrutture e gli impianti necessari al funzionamento e alla connessione dell'impianto stesso.
  1-ter. Nei casi previsti dal precedente comma 3, con la dichiarazione e le modalità previste nel comma 1 il proponente ha facoltà di autorizzare contestualmente tutte le opere connesse agli impianti anche se insistenti in aree tutelate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 44, a condizione che, oltre agli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete, alla dichiarazione vengano allegati, ove richiesti ai sensi della normativa di volta in volta vigente, gli atti di assenso e i nulla osta relativi alle interferenze esistenti e alla disponibilità delle aree interessate, nonché quelli relativi alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, del rischio idrogeologico. La presente disposizione è senza pregiudizio delle discipline regionali e nazionali di maggiore semplificazione.
*32.2. Benamati.
*32.16. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione del modello di aerogeneratore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e di tutte le volumetrie – ivi comprese le torri e le navicelle degli aerogeneratori nonché i vani tecnici – non superiore in ciascun caso al 15 per cento, ovvero ogni variante che comporti riduzione di superficie e/o volumi, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori».

  1-ter. Al fine di consentire in tempi certi la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il «Regolamento sul procedimento unico ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003, per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 3.000 kW». Nel procedimento unico saranno comprese anche le procedure relative alla valutazione impatto ambientale e alla concessione di derivazione d'acqua. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno applicare i contenuti del Regolamento, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo Regolamento; i procedimenti in corso al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.
32.17. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione del modello di aerogeneratore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e di tutte le volumetrie – ivi comprese le torri e le navicelle degli aerogeneratori nonché i vani tecnici – non superiore in ciascun caso al 15 per cento, ovvero ogni variante che comporti riduzione di superficie e/o volumi, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori».
*32.3. Benamati.
*32.32. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare il più efficace e tempestivo raggiungimento degli obiettivi nazionali contenuti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'Allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2, lettera h), le parole: «per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW» sono sostituite dalle seguenti: «per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW».
  1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, all'Allegato al decreto 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, al punto 12.7, lettera a), ii, le parole: «compatibile con il regime di scambio sul posto», sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 500 kW di potenza di concessione».
32.29. Sut.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.
(Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici)

   1. La progettazione dei piccoli impianti geotermici può essere effettuata desumendo i parametri termici del sottosuolo da dati di letteratura o da stratigrafie già disponibili dell'area interessata o di siti adiacenti. Ai fini del presente decreto sono definiti piccoli impianti, gli impianti geotermici che hanno una potenza termica o frigorifera utile, uguale o inferiore a 50 kW.
   2. L'installazione degli scambiatori geotermici è effettuata in modo da non comportare, direttamente o indirettamente, conseguenze negative per il sottosuolo e per le acque sotterranee, mantenendo la completa separazione tra le falde acquifere attraversate dalla perforazione.
   3. Tutti i materiali impiegati nella realizzazione degli scambiatori geotermici e delle relative connessioni devono essere eco-compatibili e tali da non alterare le proprietà chimiche e fisiche del terreno, né quelle delle falde acquifere.
   4. Esercitano l'attività di installazione di sonde geotermiche ed impianti di produzione di calore da energia geotermica, le imprese specializzate in perforazione dei terreni che siano in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni.
   5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di intesa con la Conferenza Unificata, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le ulteriori prescrizioni per la posa in opera di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, con particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche degli impianti medesimi, nonché alle aree in cui è consentito il ricorso alle procedure abilitative semplificate, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».
32.28. Sut.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli atti di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono impugnabili esclusivamente mediante ricorso al tribunale amministrativo competente.
32.27. Pastorino, Fornaro, Timbro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

  1-bis. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi,» sono soppresse.
32.24. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Deve essere garantito il coinvolgimento del Sindaco del comune e dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare alla presentazione dei progetti agli enti competenti per avviare l'iter autorizzativo, realizzazione degli impianti e la formazione del personale e maestranze future.
32.20. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Promozione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri derivanti dalla promozione e realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed in particolare per la creazione di sportelli e centri di informazione per il supporto dei cittadini interessati al meccanismo delle comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo e per l'istituzione di tavoli tecnici permanenti diretti a favorire il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore e garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di 2 anni, non rinnovabili, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto del Fondo di cui al comma 3. Eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate nell'anno successivo.
  3. Con decreto del Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  4. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32.018. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, al punto 12.7 lettera a), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» sostituire le parole: «compatibile con il regime di scambio sul posto», con le seguenti: «non superiore a 500 kW di potenza di concessione».
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 «Industria energetica ed estrattiva» lettera h) sostituire le parole: «per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW» con le seguenti: «per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW».
*32.017. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*32.035. Mazzetti, Cortelazzo, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi di cui al comma 3»;

   b) al comma 5, le parole: «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui al precedente comma 3».

   c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1».
**32.027. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**32.030. Bonomo.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

  1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

   a) al decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 2-bis dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il concreto si intende acquisito ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis»;

    2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. La decisione positiva concernente la VIA tiene luogo della eventuale autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004»;

   b) all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il Ministero della cultura e le Soprintendenze partecipano al procedimento unico ai sensi del presente articolo unicamente:

   a) in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi degli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   b) nei casi in cui, a seguito dell'istanza di autorizzazione, la Soprintendenza verifichi che l'impianto ricade in aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. La partecipazione è esclusa anche, in particolare, nei casi in cui, a seguito dell'istanza di autorizzazione, la Soprintendenza verifichi che l'impianto ricade in aree interessate da procedure di valutazione ed accertamento della tutela paesaggistica e della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica e per i procedimenti di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili da realizzare in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

   c) nell'ambito del procedimento unico finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, nonché nell'ambito della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considerano sempre acquisiti gli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini una volta decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta che ne sia stata fatta, rispettivamente, dall'amministrazione regionale o comunale.
32.015. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche alle Linee guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di implementare gli obiettivi del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici ed il miglioramento della qualità dell'aria e di semplificare e accelerare gli interventi atti a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, l'avvio di insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione, alle Linee guida adottate con il decreto ministeriale 10 settembre 2010, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 387 del 2003, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

   a) al punto 14.9, lettera c), dopo le parole: «di detto decreto;» sono inserite le seguenti: «in questi casi la posizione espressa dal Ministero dei beni culturali in conferenza di servizi, da rendersi entro sessanta giorni dall'avvio della stessa, ha valore ed efficacia pari a quella delle altre amministrazioni che prendono parte alla conferenza»;

   b) al paragrafo 3.1., punto b), dell'Allegato 4, le parole: «50 volte» sono sostituite dalle seguenti: «30 volte»;

   c) al paragrafo 3.2., punto e), dell'Allegato 4, le parole: «50 volte» sono sostituite dalle seguenti: «30 volte».
32.014. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Bandi per le procedure di aste e registro per la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono adottati ulteriori bandi relativi alle procedure di asta e registro di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, fino al 31 gennaio 2023, secondo modalità e tempi di cui al medesimo articolo 4. L'efficacia della misura prevista dal presente articolo è subordinata a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
32.024. Sut.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Procedure autorizzative per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «all'esercizio degli impianti stessi» le parole: «ivi inclusi» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse le opere necessarie alla produzione ed allo stoccaggio di idrogeno e».
32.036. Mazzetti, Cortelazzo.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Sistemi di accumulo e impianti idroelettrici a pompaggio)

  1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alla fonte idraulica,» sono inserite le seguenti: «anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro»;

   b) all'articolo 12, al comma 3, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4».
32.010. Benamati.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Semplificazioni in materia di antincendio e progettazione di impianti elettrici)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I, n. 36, alinea, le parole: «in massa superiori a 50.000 kg» sono sostituite dalle seguenti: «in massa superiori a 100.000 kg».
  2. Al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, all'articolo 5, comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «6 kw» sono sostituite dalle seguenti: «12 kw»;

   b) le parole: «200 mq» sono sostituite dalle seguenti: «600 mq».
32.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica)

  1. All'articolo 57, comma 14, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «sono abrogati» sono inserite le seguenti: «e conseguentemente l'installazione delle infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio di permessi a costruire ed è da ritenersi attività di edilizia libera».
  2. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14 inserire il seguente:

   «14-bis. Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Le procedure dovranno sottostare all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettuerà la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascerà e un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica che avrà una durata minima di 10 anni e, simultaneamente, un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per le relative opere di connessione».
*32.06. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta, Zardini.
*32.07. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*32.031. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
(Parte ammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

  1. Alla lettera a) del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come introdotto dalla lettera b) del comma 1, dell'articolo 33, sono soppresse le parole: «, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica».
32.020. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Proroga di termini in materia di bioliquidi sostenibili)

  1. All'articolo 5, comma 1, lettera ee), della legge 22 aprile 2021, n. 53, al primo periodo le parole: «a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024, escludere gradualmente dagli obblighi di miscelazione».
*32.03. Fregolent, Marco Di Maio.
*32.04. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*32.08. Lucchini, Dara, Murelli, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*32.032. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Compensazioni in materia di bioliquidi sostenibili)

  1. Il Ministro competente, con decreto di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, adotta misure dirette a incoraggiare la sostituzione tecnologica e sostenere i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 comma 1, lettera ee) della legge 22 aprile 2021, n. 53, soprattutto con riferimento agli investimenti sostenuti dalle imprese di settore nel periodo dal 31 dicembre 2023 fino a non oltre il 31 dicembre 2023.
32.037. Vallascas.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Snellimento delle procedure per la produzione di biometano avanzato ed energia termica rinnovabile)

  1. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «in ingresso», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ove diverse da quelle di cui all'allegato 3 al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014».
  2. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Le opere di modifica e gli interventi di riconversione, totale o parziale, alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica situati in aree agricole possono essere ubicati anche in aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti».

  3. All'Allegato 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per la produzione di energia termica», sono inserite le seguenti: «per il riscaldamento e il raffreddamento»;

   b) al comma 1 lettera a), dopo le parole: «efficienza di conversione non inferiore all'85 per cento», sono inserite le seguenti: «per le applicazioni residenziali e commerciali».
*32.02. Benamati.
*32.034. Cortelazzo, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Snellimento delle procedure per la produzione di biometano avanzato)

  1. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 dopo le parole: «in ingresso» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ove diverse da quelle di cui all'allegato 3 al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014».
  2. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Le opere di modifica e gli interventi di riconversione, totale o parziale, alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica situati in aree agricole possono essere ubicati anche in aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti».
**32.09. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**32.022. Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2011)

  1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 è introdotto il seguente articolo:

«Art. 5-bis.
(Check-list)

   1. Al fine di assicurare l'efficacia, la trasparenza e la prevedibilità delle procedure amministrative in materia di impianti alimentati a fonti rinnovabili, gli sportelli istituiti in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva UE 2018/2011 predispongono specifiche check-list, nelle quali sono indicati tutti i presupposti, in fatto e in diritto, occorrenti per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione e».
32.016. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» sono inserite le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie».
32.026. Manzo.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. Al fine di implementare gli obiettivi del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici ed il miglioramento della qualità dell'aria e di semplificare e accelerare gli interventi atti a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, l'avvio di insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

   a) all'articolo 6, comma 11, le seguenti parole: «previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono soppresse;

   b) all'articolo 7, comma 5, le seguenti parole: «di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria» sono soppresse;

   c) all'articolo 7-bis, comma 4, primo periodo, le seguenti parole: «che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA» sono soppresse;

   d) all'articolo 8:

    1) al comma 1, dopo le parole: «enti pubblici di ricerca», è inserito il seguente periodo: «All'attività istruttoria partecipano uno o più rappresentanti del Ministero per la cultura che esprimono le valutazioni di competenza del medesimo Ministero»;

    2) alla fine del comma 2-bis, dopo le parole: «enti pubblici di ricerca», è inserito il seguente periodo: «All'attività istruttoria partecipano uno o più rappresentanti del Ministero per la cultura che esprimono le valutazioni di competenza del medesimo Ministero»;

   e) all'articolo 19, comma 7, le seguenti parole: «tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza» sono soppresse;

   f) all'articolo 25:

    1) alla fine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: «tenendo in particolare considerazione gli obiettivi del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141»;

    2) al comma 2, le seguenti parole: «previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta», «ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» e «o dei Ministri interessati» sono soppresse;

    3) al comma 2-bis, le seguenti parole: «previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il termine di quindici giorni» sono soppresse;

   g) all'articolo 27, al comma 8, penultimo periodo, le seguenti parole: «, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,» sono soppresse;

   h) nel presente decreto legislativo, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

   i) nel presente decreto legislativo, le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» e «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».
32.013. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di determinazione del reddito agrario)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili eoliche.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto, sono individuate le modalità applicative del comma 1.
32.025. Maraia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Semplificazioni in materia di Testo Unico espropri. Modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001)

  1. All'articolo 13, sostituire il comma 5 con il seguente:

   «5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni».

  2. All'articolo 13, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. Qualora l'efficacia del provvedimento comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera risulti sospesa per effetto di un atto amministrativo, il decorso dei termini di cui ai commi precedenti si intende sospeso finché il suddetto provvedimento non riacquisti efficacia.
   5-ter. In caso di provvedimenti giudiziari che sospendano l'efficacia o annullino, non in via definitiva, il provvedimento comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, il decorso dei termini di cui ai commi precedenti si intende sospeso finché il suddetto provvedimento non riacquisti efficacia».
32.028. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Semplificazioni in materia di Testo Unico espropri. Modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001)

  1. All'articolo 52-quinquies, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «, nell'ambito della procedura di VIA,» sono soppresse;

   b) dopo le parole: «il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016;» sono aggiunte le seguenti: «il piano è approvato dalla Soprintendenza competente entro sessanta giorni, con eventuali prescrizioni, che provvede contestualmente, ove richiesto dal proponente, all'emissione del decreto di occupazione di cui all'articolo 88, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

   c) le parole: «tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 9» sono soppresse;

   d) dopo le parole: «ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 8».
32.029. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modificazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

  1. All'articolo 13, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,».
  2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
32.019. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. A decorrere dal 1° gennaio 2022 i titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio che li ricevono dai soggetti che li rilasciano».
*32.05. Moretto, Marco Di Maio, Fregolent.
*32.011. Gagliardi.
*32.012. Rotelli, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*32.021. Zucconi.
*32.023. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*32.033. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Tartaglione, Milanato, Sarro, Casino, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.
*32.039. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

ART. 33.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

   3-ter. La lettera i) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

   «i) relativi all'adozione di misure antisismiche, e/o alla sola esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, entrambi attuabili anche attraverso interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici, inclusa la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione»;

   3-quater. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma 1, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica (in luogo di due);

   b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettere e) e i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.»;

   c) dopo il comma 4-quater) sono inseriti i seguenti:

   4-quinquies. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono ammessi alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 tutti gli interventi definiti al punto 8.4 del decreto ministeriale infrastrutture 17 gennaio 2018 ivi compresi quelli di riparazione o locali. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche nel caso in cui siano eseguiti insieme agli interventi di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020.
   4-sexies. Le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione sono integralmente ammesse alle detrazioni fiscali di cui al comma 1 del presente articolo in aggiunta a quelle previste ai sensi dei commi 4 e 4-bis, anche in relazione alla eventuale parte eccedente il volume ante operam.
   4-septies. La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che hanno già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.;

   d) al comma 9:

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.»;

    alla lettera b), dopo le parole: «unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «anche non residenziali»;

    alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo»;

    dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente lettera:

   «d-ter) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni».

   e) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

   «10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

    1) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

    2) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

   f) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:

   «13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

    1) mancata presentazione della CILA;

    2) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

    3) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

    4) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.»;

   g) dopo il comma 13-quater è inserito il seguente:

   «13-quinquies). All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il comma 2-ter è sostituito dal seguente: “Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 3 per cento delle misure progettuali.”»;

   h) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milioni di euro IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa»;

   i) dopo il comma 14-bis sono aggiunti i seguenti:

   «14-ter. Costituiscono elementi essenziali dell'asseverazione, a pena di invalidità: a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato; b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza allegata è pari agli importi indicati alle lettere a), b) c), d) ed e) che precedono. Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell'asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento. Non sono considerate idonee le polizze di assicurazione stipulate con imprese di assicurazione extracomunitarie, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. È consentita anche la stipulazione in co-assicurazione. In ogni caso il massimale della polizza di assicurazione non può essere inferiore a euro 500.000.
   14-quater. I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata, possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Il ravvedimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea determinazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.»;

   l) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia»;

   m) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «16-quinquies. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali: a) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione; b) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza; c) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita.».

  2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
  3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*33.202. Mandelli.
*33.254. Prisco, Foti.

  Apportare le seguenti modificazioni,

   a) al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    1) all'alinea le parole: «luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2022»;

    2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nei massimali di spesa sono comprese le spese per interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

    3) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La detrazione compete anche per gli interventi di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie centralizzati ed anche su edifici privi di un preesistente sistema di climatizzazione invernale».

   b) dopo la lettera a), inserire le seguenti:

   a-bis) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

   «4-quinquies. La detrazione spettante ai sensi del comma 4-bis del presente articolo è riconosciuta anche per le attività di classificazione e verifica sismica degli immobili, intesa come fase propedeutica per l'avvio anche solo degli interventi di efficientamento energetico.»;

   a-ter) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1). Alla lettera a), dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «a condizione che almeno il 40 per cento del condominio sia composto da unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale, e dagli edifici composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari»;

    2). Alla lettera b), dopo le parole: «unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «anche non residenziali»;

    3). Alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo»;

   c) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al comma 15 dopo le parole: «di cui al comma 11» sono aggiunte le seguenti: «e per il compenso dell'amministratore di condominio».

   d) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Non fanno decadere dalla detrazione violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.».

  4-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per miglioramento sismico si intendono tutti gli interventi che riguardano anche in modo parziale l'edificio e che sono finalizzati a migliorare le prestazioni antisismiche.
33.175. Villarosa.
(Parte ammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) al comma 1 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».

   0a.1) il comma 3 è sostituito dal presente:

   «3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché del decreto ministeriale 11 marzo 2008, del decreto ministeriale 6 agosto 2009 e del decreto ministeriale 26 gennaio 2010 e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio ovvero il conseguimento della classe energetica più alta per gli edifici già in classe A3, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) dell'intero edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da calcolare in forma “convenzionale” ante e post intervento, secondo le indicazioni del decreto ministeriale 6 agosto 2020 cosiddetti “Requisiti tecnici”, Allegato “A”, punto 12., rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.»;

   0a.2) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   0a.3) dopo il comma 3-bis) sono inserito i seguenti:

   «3-ter. La lettera i) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

   “i) relativi all'adozione di misure antisismiche, e/o alla sola esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, entrambi attuabili anche attraverso interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici, inclusa la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;”.

   3-quater. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma 1, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica (in luogo di due).»;

   0a.4) al comma 4 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;

   b) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

   «4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ovvero ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90»;

   a-ter) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

   a-quater) dopo il comma 4-quater), aggiungere i seguenti:

   «4-quinquies. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono ammessi alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 tutti gli interventi definiti al punto 8.4 del decreto ministeriale infrastrutture 17 gennaio 2018 “ivi compresi quelli di riparazione o locali. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche nel caso in cui siano eseguiti insieme agli interventi di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020”.
   4-sexies. Le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione, sono integralmente ammesse alle detrazioni fiscali di cui al comma 1 del presente articolo in aggiunta a quelle previste ai sensi dei commi 4 e 4-bis, anche in relazione alla eventuale parte eccedente il volume ante operam.
   4-septies. La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che hanno già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;

   a-quinquies) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», e le parole: «nell'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;

   a-sexies) al comma 8 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;

   a-septies) il comma 8-bis è soppresso;

   a-octies) il comma 9, è modificato come segue: la lettera a) è sostituita dalla seguente lettera:

   «a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.»; alla lettera b), dopo le parole: «unità immobiliari», sono aggiunte le seguenti: «anche non residenziali»; alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo»;

   «dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente lettera:

   “d-ter) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni”»;

   c) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) dopo il comma 13-ter è inserito seguente:

   «13-quater. Negli edifici condominiali gli interventi locali e di riparazione con finalità di riduzione del rischio sismico e di sicurezza statica potranno anche essere posti all'interno di un progetto generale, esteso all'intero condominio, per miglioramento o adeguamento sismico, attuabile per fasi successive ciascuna coerente con il progetto generale che dovrà essere depositato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.»;

   c-ter) dopo il comma 14-bis, è inserito il seguente:

   «14-ter. I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Il ravvedimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea determinazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.»;

   c-quater) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia.»;

   c-quinquies) dopo il comma 16-quater è aggiunto il seguente comma:

   «16-quinquies. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali:

   a) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione;

   b) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza;

   c) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita.»
33.236. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

   0a.1) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   0a.2) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2024»;

   0a.3) al comma 4, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

   a-bis) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   a-ter) al comma 4-quater, sono premesse le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2025»;

   a-quater) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   a-quinquies) al comma 8, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   a-sexies) al comma 8-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2023».

   d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai maggiori oneri, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, (Fondo Cashback);

   b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   c) quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.29. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), anteporre le seguenti:

   0a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;

   0a.1) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti parole: «31 dicembre 2023»;

   b) alla lettera a), dopo le parole: al comma 4, aggiungere le seguenti: le parole 30 giugno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2023 e le parole: nell'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: negli anni 2022 e 2023.;

   c) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   a-ter) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;

   a-quater) al comma 8, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;

   a-quinquies) il comma 8-bis è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: nell'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: negli anni 2022 e 2023.
33.18. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), anteporre la seguente:

   0a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.»;

   b) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) al comma 8-bis, terzo periodo, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), d) e d-bis)»;

   a-ter) gli articoli 119, commi da 1 a 8, e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.
33.111. Bellucci.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) al comma 1 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;

   0a.1) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   0a.2) al comma 4, primo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) dopo la lettera a) inserire le seguenti:

   a-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;

   a-ter) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   a-quater) al comma 5 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;

   a-quinquies) al comma 8 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
33.161. Amitrano.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) al comma 1 le parole: «e fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   0a.1) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

   0a.2) al comma 4, primo periodo, le parole: «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

   b) dopo la lettera a), inserire le seguenti:

   a-bis) al comma 5 le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

   a-ter) al comma 8 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023».
33.127. Marco Di Maio, Fregolent.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) al comma 1 le parole: «e fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   0a.1) al comma 3-bis le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

   b) alla lettera a) dopo le parole: comma 4 aggiungere le seguenti: primo periodo, le parole: «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023», e;

   c) dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

   a-bis) al comma 5 le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

   a-ter) al comma 8 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023».
33.28. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) il comma 3-bis è sostituito con il seguente:

   «3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.»;

   b) dopo la lettera a) inserire le seguenti:

   a-bis) al comma 8-bis, dopo le parole: «lettera c)», sono aggiunte le seguenti: «e lettere d) e d-bis)»;

   a-ter) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

   «8-ter. L'articolo 119, commi da 1 a 8 e l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.».
33.184. Paolo Russo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 3-bis le parole: «al comma 9, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 9, lettere c) e d)»;

   b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) al comma 8-bis le parole: «al comma 9, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 9, lettere c) e d)».
33.48. Braga.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1»;

   b) alla lettera a) sopprimere le parole: siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che.

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A ulteriore copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede altresì nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2033, mediante riduzione delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.219. Versace, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione, Labriola, Milanato, Sarro, Casino, Ferraioli, Paolo Russo, D'Attis, Cattaneo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 3-bis dopo le parole: «lettera c),» sono inserite le seguenti: «d) e d-bis)»;

   b) dopo la lettera a), inserire le seguenti:

   a-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

  «8.1. I commi da 1 a 8, nonché le disposizioni di cui all'articolo 121, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;

   a-ter) al comma 8-bis, terzo periodo, dopo le parole: «lettera c),» sono inserite le seguenti: «d) e d-bis)»;

   c) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere 0a), a-bis) e a-ter), pari a 5,7 milioni di euro per l'anno 2021, 27,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.019,3 milioni di euro per l'anno 2023, 829,90 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,90 milioni di euro per l'anno 2025, 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro 2028, 10,10 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,40 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.163. Sut.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) il comma 3-bis è sostituito con il seguente:

   «3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo;

   b) dopo la lettera a), inserire le seguenti:

   a-bis) al comma 8-bis, dopo le parole: «lettera c)», sono aggiunte le seguenti: «e lettere d) e d-bis)»;

   a-ter) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

   «8-ter. L'articolo 119, commi da 1 a 8 e l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.».
33.136. Braga.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, all'alinea, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    2) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 9, la lettera a) è sostituita con la seguente:

   «a) dai condomini e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori, l'onorario del revisore e dell'amministratore se previsto in base all'articolo 1129, comma 14, o deliberato in percentuale ad uopo dall'assemblea ed il costo dell'adeguamento dei massimali della polizza assicurativa professionale dell'amministratore relativamente ai lavori straordinari deliberati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 1129, comma 4;».

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In riferimento all'articolo 1, comma 66, lettera d), della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, sono ammissibili tutti gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche o al miglioramento dell'accessibilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, attraverso qualsiasi strumento tecnologico che, compatibilmente con i vincoli posti dagli elementi strutturali dell'ambiente costruito, permetta loro di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliare e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, compatibilmente con gli spazi a disposizione purché in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008.
33.248. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono sempre computabili ai fini delle detrazioni di cui al presente articolo anche i serramenti, comunque disposti e completi di persiane o scuri, in misura pari alla maggiore tra la superficie esistente e quella necessaria per il raggiungimento del rapporto aeroilluminante minimo previsto dai regolamenti di igiene applicabili e i serramenti e l'isolamento delle superfici opache esterne dei vani scala.».
33.141. Lupi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite con le parole: «31 dicembre 2023».

  Conseguentemente, al comma 5 le parole: 31 dicembre 2021 sono sostituite con le parole: 31 dicembre 2023.
33.71. Gagliardi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 3 per cento, sono sostituite con le seguenti: 15 per cento.
33.242. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    alla lettera a) sostituire le cifre: «50.000», «40.000» e «30.000», rispettivamente, con le seguenti: «70.000», «60.000» e «50.000»;

    alla lettera b) sostituire le cifre: «20.000» e «15.000», rispettivamente con le seguenti: «40.000» e «35.000»;

    alla lettera c) sostituire la cifra: «30.000», con la seguente: «50.000».
*33.188. Cattaneo, Mazzetti.
*33.250. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo le parole: «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» aggiungere le seguenti: «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;

    b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.

   0a.1) al comma 1, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) le parole: «, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;

    b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
33.214. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera b), dopo le parole: «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» aggiungere le seguenti: «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;

    b) alla lettera c), le parole: «, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
33.212. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Cattaneo.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;

    2) alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
*33.213. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*33.53. Lucaselli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) al comma 1, lettera c) le parole: «che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all'esterno» sono soppresse;

   0a.1) il comma 1-bis è soppresso.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere 0a) e 0b), valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2021, 14 milioni di euro per l'anno 2022, 113 milioni di euro per l'anno 2023, 93 milioni di euro per l'anno 2024, 88 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.204. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.».
33.185. Paolo Russo.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;

    2) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;

   0a.1) al comma 1, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole «, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;

    2) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
33.217. Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

  «1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici con qualsiasi destinazione urbanistica e catastale privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di almeno uno dei seguenti elementi: riscaldamento, copertura, uno o più muri perimetrali, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A e abbiano destinazione residenziale. I massimali di spesa sono calcolati per il numero delle unità immobiliari complessive presenti al termine degli interventi.».
33.140. Lupi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1-quater, dopo le parole: «prestazione energetica,» sono inserite le seguenti: «e di impianto di riscaldamento, collocati in comuni appartenenti alla fascia climatica E ed F di cui all'articolo 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993,».
33.41. Del Barba, Fregolent, Marco Di Maio.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009.
33.243. Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Beneficiano delle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici e i singoli condomini che installano la rete ad alta capacità in linea con gli obbiettivi indicati dalla strategia nazionale per la transizione digitale.».
33.45. Nobili, Fregolent, Marco Di Maio.

  Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:

   0a) al comma 2 dopo le parole: «legislazione vigente» sono aggiunte le seguenti: «a tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di ristrutturazione edilizia».
33.73. Gagliardi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» inserire le seguenti: «ivi inclusi anche gli interventi tendenti alla riduzione o al superamento delle barriere architettoniche nei casi in cui non ne sia possibile la totale eliminazione,».
33.44. Marco Di Maio, Fregolent.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.».

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A ulteriore copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede altresì nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2033, mediante riduzione delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.221. Mazzetti, Versace, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Cattaneo, Milanato, Paolo Russo, D'Attis.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.».
*33.21. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.76. Gagliardi.
*33.117. Marco Di Maio, Fregolent.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 32.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio».
33.147. Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o ricada nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale o comunale o in zone soggette a prescrizioni urbanistiche vincolanti o gli interventi di cui al citato comma 1 non siano consentiti da specifiche previsioni di piano o regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali comunque denominati, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, l'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche in presenza di miglioramento di una sola classe energetica, da dimostrare mediante attestato (A.P.E.) di cui al comma 3. Detta previsione si applica anche agli interventi che riguardino singole unità immobiliari facenti parte di edifici rientranti nelle ipotesi di cui al secondo periodo del presente comma. In tal caso il miglioramento di una classe energetica è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di intervento.».

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A ulteriore copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede altresì nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2033, mediante riduzione delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.220. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale aliquota si applica anche agli interventi realizzati su edifici di interesse artistico o storico sottoposti a vincolo ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o di interesse paesaggistico sottoposti a vincolo ai sensi della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su edifici ricadenti nei centri storici, ovvero su edifici per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali, anche in presenza di miglioramento di una sola classe energetica, da dimostrare mediante attestato (A.P.E.) di cui al comma 3. Detta previsione si applica anche agli interventi che riguardino singole unità immobiliari facenti parte di edifici rientranti nelle ipotesi di cui al precedente periodo. In tal caso il miglioramento di una classe energetica è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di intervento.».
33.189. Mandelli.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.».
*33.9. Rospi.
*33.95. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*33.205. Sandra Savino.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti, compreso il mix tra impianti autonomi e condominiali».
**33.91. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**33.128. Marco Di Maio, Fregolent.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:

  «3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.».
33.152. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
*33.20. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.75. Gagliardi.
*33.116. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.133. Magi.

  Al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A ulteriore copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede altresì nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2033, mediante riduzione delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.223. Mazzetti, Versace, Labriola, Cortelazzo, Milanato, Tartaglione, Sarro, Casino, Paolo Russo, D'Attis, Cattaneo.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 32.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
33.146. Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.»;

   a-ter) al comma 8-bis, dopo le parole: «lettera c)», sono aggiunte le seguenti: «e lettere d) e d-bis)»;

   a-quater) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

  «8-ter. L'articolo 119, commi da 1 a 8, e l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.».
33.131. Marco Di Maio, Fregolent.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 4, è aggiunto , in fine, il seguente periodo: «L'aliquota del presente comma si applica anche per gli interventi previsti dal successivo comma 8, nei limiti di spesa in quello indicati e a condizione che siano eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel primo periodo».
*33.22. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.79. Gagliardi.
*33.118. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.134. Magi.
*33.224. Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, D'Attis, Ferraioli, Paolo Russo, Cattaneo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

  «4-quinquies. Al comma 1-bis, articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga al citato importo di 96.000 euro, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile.”».

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A ulteriore copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede altresì:

   a) dall'anno 2021, mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) dall'anno 2021, mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   c) dall'anno 2021, mediante riduzione annuale di 10 milioni di euro della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   d) dall'anno 2021, mediante riduzione annuale di 40 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.226. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 5, le parole: «dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022»;

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera a-bis), pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2022, 82,5 milioni di euro per l'anno 2023, 187,3 milioni di euro per l'anno 2024, 133,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 48,15 milioni di euro per l'anno 2028, 2,35 milioni di euro per l'anno 2035.
33.165. Sut.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

   «8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
33.139. Lupi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni, valutati in 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2023 a 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
33.17. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente: «Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto del limite di spesa di euro 2.000».
33.74. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 9, lettera a), le parole: «unità immobiliari» sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle pertinenze,».
33.203. Novelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.»;

    2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni».

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A ulteriore copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede altresì:

   a) mediante utilizzo delle risorse di un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e utilizzabili anche per gli anni successivi al medesimo biennio. Al suddetto Fondo affluiscono 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Fondo cashback);

   b) dall'anno 2021, mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   c) dall'anno 2021, mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   d) dall'anno 2021, mediante riduzione annuale di 10 milioni di euro della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   e) dall'anno 2021, mediante riduzione annuale di 40 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.225. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) alla lettera b) le parole: «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

    2) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   «e-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti».
*33.13. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.35. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*33.177. Lupi.
*33.215. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   «c-bis) dalle amministrazioni comunali su immobili di edilizia residenziale pubblica a canone sociale di loro proprietà».
33.154. Fassina, Timbro, Fornaro.
(Parte ammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni;».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Fondo Cashback);

   b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   c) quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.33. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

   a-bis) al comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati», sono inserite le seguenti: «nonché dagli enti territoriali che possiedono e gestiscono patrimonio edilizio qualificato come edilizia residenziale pubblica»;

   a-ter) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle ditte individuali e da società di persone, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2.».
*33.40. Ruffino.
*33.67. Gagliardi.
*33.253. Pella, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Cattaneo, Tartaglione.
*33.255. Fragomeli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   «c-bis) dagli enti per il diritto allo studio comunque denominati per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o di proprietà di altri enti pubblici che siano destinati ad alloggi e residenze per studenti universitari».

  Conseguentemente, al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.237. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 9, lettera d), dopo le parole: «dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266» sono aggiunte le seguenti: «, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 205».
33.216. Nevi, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 9, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:

   «d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona e dagli enti di diritto pubblico derivanti dal riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207».
33.14. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 9, lettera d-bis), dopo le parole: «dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460», sono inserite le seguenti: «nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10».
33.244. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 9, lettera d-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dagli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) costituiti con regio decreto n. 2841 del 1923,».
33.159. Adelizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

   a-bis) al comma 9, lettera d-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dalle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) di cui all'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207».
33.19. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 9, lettera e), le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi», sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai lavori sugli immobili adibiti a impianto sportivo, ivi compresi le strutture di servizio e gli spogliatoi».
33.218. Barelli, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 9, lettera e), le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi», sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai lavori immobili destinati alla attività sportiva o adibiti a spogliatoi».
33.210. Barelli, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) dalle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo n. 207/2001 e dalle IPAB non ancora trasformate».

  Conseguentemente, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

   b-bis) dopo il comma 10-bis è inserito il seguente:

   «10-ter. Le disposizioni di cui al comma 10-bis si applicano anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona e alle IPAB non ancora trasformate, i cui membri del consiglio di amministrazione percepiscono compensi o indennità di carica.».
33.61. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dagli imprenditori individuali, dalle società semplici e dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo di azienda a favore dei soggetti gestori».

  Conseguentemente, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   b-bis) dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:

  «10-ter. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera e-bis), la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.
  10-quater. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera e-bis), sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) o c), del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili.».
33.211. Giacometto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori».

  Conseguentemente, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

   b-bis) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

  «10-bis. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera e-bis), la detrazione di cui al comma 1 si applica nella misura del 75 per cento e la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.
  10-ter. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera e-bis), sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) o c), del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili.».
*33.66. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*33.62. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori. Nei casi di cui alla presente lettera la detrazione di cui al comma 1 si applica nella misura del 75 per cento e la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione. Ai soggetti di cui al primo periodo sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) o c), del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili;».
33.27. Mantovani, Foti, Butti, Prisco, Rachele Silvestri, Donzelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 9, lettera e), dopo la parola: «sportive» sono inserite le seguenti: «professionistiche nonché quelle» e dopo le parole: «ai lavori» sono inserite le seguenti: «di ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici e privati nonché ai lavori».
33.197. Valente.

  Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili, posseduti o detenuti a vario titolo, rientranti nella categoria catastale D/2. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari di cui alla presente lettera, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
*33.105. Zucconi, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*33.114. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*33.172. Maraia.
*33.222. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Cattaneo, Milanato, Paolo Russo, D'Attis, Nevi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   «e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività».
33.2. Sodano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «e-bis) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione».
*33.50. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
*33.80. Gagliardi.
*33.100. Pezzopane.
*33.121. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.166. Elisa Tripodi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) dai proprietari di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e operanti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico».
33.109. Foti, Prisco, Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Butti, Donzelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dagli imprenditori individuali, dalle società semplici e dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili nei quali si esercita attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96».
33.209. Spena, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2».
33.55. Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, Vallotto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 9 , è aggiunta , in fine, la seguente lettera:

   «f) Al commissario straordinario previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021 , n. 44. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 4».
33.176. Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «e-bis) dai proprietari di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e operanti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189».
33.108. Foti, Prisco, Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Butti, Donzelli.

  Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «e-bis) le imprese di trasporto e logistica su immobili appartenenti alle categorie catastali C/2, D/1, D/7 o D/8».
33.150. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «e-bis) su edifici e impianti sportivi gestiti dalle associazioni e società sportive iscritte al registro del Coni;».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 3 per cento, sono sostituiti con le seguenti: 15 per cento.
33.246. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dalle imprese individuali e PMI per gli immobili classificati come D/2.».
33.96. Patassini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «e-bis) dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse residue e non impegnate di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
33.245. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dai soggetti titolari di reddito di impresa».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 3 per cento, sono sostituite con le seguenti: 15 per cento.
33.241. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2».

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2022, 565 milioni di euro per l'anno 2023, 465 milioni di euro per l'anno 2024, 440 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 10 milioni di euro per l'anno 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.182. Versace.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2».

  Conseguentemente, al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033, si provvede mediante l'incremento fino al 15 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.
33.240. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2».
33.208. Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dalle società di persone, società commerciali che esercitano una delle attività previste dall'articolo 2195 del codice civile e società non commerciali e attività di alloggio connesse alle aziende agricole».
33.170. Galizia.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: «i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti pubblici non economici»;

   b) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti: «e per quanto riguarda gli enti pubblici non economici purché autorizzati e accreditati dal Servizio sanitario nazionale e/o regionale».
33.38. Braga, Carnevali, Lepri.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, alinea, sostituire le parole: dei seguenti requisiti: con le seguenti: dei requisiti di cui alle seguenti lettere a) e b) e per i medesimi soggetti, ai fini del riconoscimento delle spese, si applicano le scadenze previste per i soggetti di cui al comma 9, lettera c).
33.15. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, apportare le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera a), dopo la parola: socio-sanitari inserire le seguenti: educativi, scolastici;

    b) alla lettera b), le parole: B/1, B/2 e D/4 sono sostituite dalle seguenti: B/1, B/2, B/5 e D/4.
*33.16. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*33.43. Toccafondi, Marco Di Maio, Fregolent.
*33.69. Gagliardi.
*33.206. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Barelli, Spena, Milanato, Tartaglione, Cortelazzo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, lettera a), dopo la parola: assistenziali aggiungere le seguenti: , o culturali, formativi.
33.199. Azzolina.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso 10-bis apportare le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: , e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica sono soppresse;

    b) alla lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ovvero a qualsiasi altro titolo legittimo di disponibilità.
*33.112. Bellucci.
*33.130. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.183. Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, lettera a), sopprimere le parole: e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
33.115. Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, lettera b), dopo le parole: categorie catastali B/1, B/2, inserire le seguenti: B/3.
33.5. Dal Moro.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso 10-bis, lettera b), sopprimere il secondo periodo.
33.102. Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   b-bis) svolgano attività ricettive e alberghieri e rientrino nelle categorie catastali D/2 (alberghi e pensioni), compresi i rifugi alpini.
*33.120. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.251. Giacometto, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo.
*33.47. Pezzopane

  Al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) siano in possesso di immobili strumentali all'attività d'impresa e di immobili aventi come scopo ultimo il settore alberghiero e turistico-ricettivo.
33.63. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 13, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presentazione dell'asseverazione dell'efficacia antisismica dei lavori è tempestiva se avviene entro l'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, anche per le richieste di permesso a costruire depositate prima del 1° gennaio 2021».
33.247. Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) al comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nella comunicazione di cui al periodo precedente, possono essere indicati, se conosciuti, i dati relativi al cessionario del credito indicato dal fornitore in caso di opzione per lo sconto in fattura; in tal caso il credito è ceduto direttamente al cessionario indicato sulla comunicazione previa accettazione da parte del medesimo. Con provvedimento del Direttore delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al paragrafo precedente.».
*33.52. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri, Zucconi.
*33.82. Gagliardi.
*33.162. Martinciglio, D'Orso, Scanu, Terzoni.
*33.123. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.148. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
*33.227. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Labriola, Cattaneo, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo.
*33.8. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**33.94. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**33.191. Zolezzi.
**33.258. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 13-ter è sostituito dai seguenti:

   «13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione integrale degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata iniziata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

   a) mancata presentazione della CILA;

   b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

   c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

   d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

   13-quater. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
   13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
*33.24. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.84. Gagliardi.
*33.97. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*33.124. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.168. Maraia.
*33.181. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*33.252. Barelli, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:

   «13-ter. Gli interventi edilizi definiti all'articolo 3 comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

   a) mancata presentazione della CILA;

   b) interventi realizzati in difformità dalla CILA e sue successive varianti;

   c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

   d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. L'eventuale decadenza del beneficio fiscale non incide sulla validità della comunicazione di inizio lavori asseverata e quindi sugli interventi edilizi realizzati in funzione di essa.».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

   2. Restano in ogni caso fermi ove dovuti i contributi di costruzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
33.113. Buratti.

  Sostituire la lettera c), con la seguente:

   c) al comma 13-ter dopo le parole: «Gli interventi di cui al presente articolo,» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 2 dell'articolo 121» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tutti casi in cui non siano presenti difformità rispetto al titolo abilitativo sopra citato che comportino incrementi superiori al cinque per cento della superficie lorda di pavimento dell'intero edificio o se la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 la CILA e, quando richiesta, l'autorizzazione paesaggistica all'esecuzione delle opere previste dal presente articolo costituiscono autorizzazione in sanatoria».
33.138. Lupi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, premettere il seguente periodo: Fatto salvo quanto previsto per le opere di cui al glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
*33.86. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*33.192. Sut.

  Al comma 1, lettera c), al capoverso comma 13-ter, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: Gli interventi di cui al presente articolo inserire le seguenti: e all'articolo 121;

   b) all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: opera esclusivamente nei seguenti casi inserire le seguenti: , fermo restando che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento:;

   c) sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
33.60. Di Muro, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, al primo periodo, dopo le parole: Gli interventi di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: ai fini dell'ottenimento del cosiddetto superbonus 110 per cento introdotto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e dopo le parole: di inizio lavori asseverata (CILA) aggiungere il seguente periodo: La presente costituisce deroga all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ed alla Tabella A del decreto legislativo n. 222 del 2016, limitatamente al periodo di applicazione delle disposizioni agevolative del cosiddetto bonus 110 per cento e trova immediata applicazione anche con riguardo alle regioni a statuto speciale.
33.193. Grillo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, primo periodo, dopo le parole: degli edifici, aggiungere le seguenti: e di quelli già iniziati o conclusi alla data di entrata in vigore della norma mediante edilizia libera.
33.3. Sorte, Benigni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, dopo la parola: (CILA), aggiungere il seguente periodo: fatti salvi gli interventi riconducibili all'attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
*33.11. Raciti.
*33.36. Donzelli.
*33.46. Pezzopane.
*33.59. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 con le seguenti: ovvero che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1942 per le aree urbane e in data antecedente al 1° settembre 1967 per le aree extra urbane.
33.85. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 1° settembre 1967 con le seguenti: 17 agosto 1942 e inserire, in fine, le seguenti: ovvero in un periodo per il quale non si rendeva necessario ottenere titolo abilitativo edilizio.
33.194. Grillo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 1° settembre 1967 con le seguenti: 17 agosto 1942.
33.261. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Sono altresì attestate le richieste di sanatoria edilizia respinte o presentate e ancora non concluse, relative agli abusi edilizi verificati sull'edificio oggetto di intervento.

  Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: secondo periodo aggiungere le seguenti: e terzo.
33.257. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, alinea, dopo le parole: antecedente al 1° settembre 1967, sono aggiunte le seguenti: , sulla base delle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.
33.155. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , restando comunque esclusa la possibilità di accatastare le parti dell'edificio oggetto di abusi edilizi.
33.260. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) interventi realizzati in difformità della CILA tali da compromettere il risultato in termini di efficienza, risparmio energetico e urbanistico.
33.90. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 13-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o indicazione non veritiera degli stessi.
33.195. Grillo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) al comma 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   «e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori».

   c-ter) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

   «10-bis. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera e-bis), la detrazione di cui al comma 1 si applica nella misura del 75 per cento e la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.
   10-ter. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera e-bis), sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) o c), del TUIR siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili.».
33.229. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Giacomoni.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) al comma 16, lettera b), capoverso 2.1., sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al terzo periodo, dopo le parole: «dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per impianti di tipo centralizzato,»;

    b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di installazione di unità di ventilazione residenziali bidirezionali con recupero di calore».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   1-bis. Al fine di rendere pienamente operativo l'incentivo per l'efficienza energetica di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per quanto riguarda le pompe di calore, i requisiti per l'accesso alle detrazioni per le pompe di calore aria/aria di cui al comma 1, tabella 1, dell'Allegato F del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, concernente «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cosiddetto Ecobonus», si ritengono per i sistemi di tipo rooftop soddisfatti in presenza di un valore di EER minimo pari a 2,8.
33.228. Mazzetti, Cortelazzo, Milanato, Labriola, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 13-ter, è inserito il seguente:

   «13-ter.1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori, di cui ai precedenti commi, di importi superiori a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.».
33.49. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) dopo il comma 13-ter è inserito il seguente:

   «13-quater. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti in tutti i casi di procedure di sanatoria in corso e per tutte le procedure in corso intese sia come quelle pendenti prima dell'esecuzione degli interventi agevolabili sia per quelle da attivare in caso di riscontro di difformità sanabili.».
33.238. Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, dopo lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:

   c-bis) dopo il comma 13-ter è inserito il seguente:

   «13-quater. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a 30 giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo, sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all'epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all'epoca vigente. L'avvenuta esecuzione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato è comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all'autorità giudiziaria.».
33.32. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:

   «13-quater. In caso di demolizione e ricostruzione, al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.».
*33.23. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.231. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo.
*33.119. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.77. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 14-bis, è aggiunto il seguente:

   «14-ter. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori, di cui ai precedenti commi, di importi superiori a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.».
33.232. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) al comma 15 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 dopo le parole: «di cui ai commi 3 e 13» sono aggiunte le seguenti: «, dell'assicurazione di cui al comma 14».
33.143. Lupi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

   c-bis) dopo il comma 16-ter, è inserito il seguente:

   «16-ter.1. Ai fini della attribuzione dei benefici di cui al presente articolo la potenza degli impianti fotovoltaici viene determinata con le medesime modalità con le quali viene determinata ai fini del calcolo della potenza in immissione ai fini della connessione.».
33.164. Sut.

  Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

   d) dopo il comma 16-ter è inserito il seguente:

   «16-ter.1. In deroga a ogni strumento di pianificazione, l'esecuzione degli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, può comportare un aumento della superficie lorda di pavimento o del volume del fabbricato, ferma restando la superficie coperta, nella misura sino al 20 per cento della superficie lorda di pavimento o del volume esistente. In tali casi, gli incentivi fiscali si computano altresì sulla spesa imputabile all'ampliamento. Gli interventi di ampliamento di cui al presente comma richiedono solamente la comunicazione prevista dall'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.».
*33.68. Gagliardi.
*33.103. Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:

   «16-quinquies. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali:

    1) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione;

    2) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza;

    3) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita.».
**33.26. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
**33.83. Gagliardi.
**33.126. Marco Di Maio, Fregolent.
**33.171. Maraia.
**33.180. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) dopo il comma 16-quater, è inserito il seguente:

   «16-quinquies. Alla commissione prevista dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 58 del 28 febbraio 2017 è attribuito il compito di monitorare, interpretare e valutare l'attuazione e l'efficacia della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo, nonché quello di elaborare proposte per semplificare la regolamentazione, la modulistica e i procedimenti connessi alla fruizione della stessa detrazione.».
*33.51. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
*33.81. Gagliardi.
*33.106. Zucconi, Prisco, Butti, Foti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*33.173. Terzoni.
*33.122. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.198. Scanu.
*33.230. Milanato, Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo.
*33.7. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*33.137. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

   c-bis) gli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano altresì agli interventi relativi agli immobili strumentali o comunque utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa.
**33.70. Gagliardi.
**33.104. Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) al comma 2 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 dopo le parole: «anche di età superiore a sessantacinque anni» si aggiungono le parole: «e i sistemi di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore.».
33.142. Lupi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al termine della lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo n. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 aggiungere il periodo: «, per gli interventi su edifici con qualsiasi destinazione urbanistica e catastale».
33.144. Lupi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In attuazione da quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai fini della semplificazione delle procedure per gli interventi in materia di edilizia e di urbanistica, nonché al fine di favorire l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

   «2-ter. L'inizio lavori consiste in qualunque intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera autorizzata, da cui emerge l'intendimento del concessionario di realizzare l'opera assentita. Ai fini dell'inizio dei lavori non rilevano la tipologia di attività approntata o la consistenza dei lavori realizzati, la quantità o la qualità delle opere ed è sufficiente che sia stato dato avvio all'attività edilizia propedeutica al compimento dell'intervento edificatorio, intendendo con essa anche la preparazione e la recinzione dell'area di cantiere, la pulizia della vegetazione esistente, lo spianamento del terreno e l'avvio degli scavi di fondazione.
   2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano anche agli altri titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione di nuove costruzioni o per eseguire interventi sugli immobili esistenti diversi dal permesso di costruire, quali la SCIA, la SCIA alternativa, la CIL e la CILA.
   2-quinquies. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro il termine di novanta giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge di conversione. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater.
   2-sexies. Le presenti disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente ai loro statuti.».
33.178. Pittalis, Cristina, Pella.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Anche ai fini dell'accelerazione degli investimenti in materia di eco-bonus, sisma-bonus e ristrutturazioni edilizie, all'articolo 2-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico nonché per gli edifici siti in aree di notevole interesse pubblico di cui articolo 136, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell'altezza massima dell'edificio demolito sono consentiti senza l'obbligo di osservanza delle distanze minime prescritte, purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, nell'ambito di appositi piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, ferma restando la disciplina di tutela cui siano eventualmente sottoposti gli immobili interessati dagli interventi.».
33.56. Lucentini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Paolini, Patassini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Anche ai fini dell'accelerazione degli investimenti in materia di eco-bonus, sisma-bonus e ristrutturazioni edilizie, all'articolo 2-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico nonché per gli edifici siti in comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell'altezza massima dell'edificio demolito sono consentiti senza l'obbligo di osservanza delle distanze minime prescritte, purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, nell'ambito di appositi piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, ferma restando la disciplina di tutela cui siano eventualmente sottoposti gli immobili interessati dagli interventi.».
33.57. Lucentini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Paolini, Patassini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al comma 1, alinea, dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono soppresse.
33.151. Lupi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al comma 1, alinea, dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».
  1-ter. Al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   «f-bis) interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni».

   1-quater. Al comma 5 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 le parole: «anche parziale, dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti soggettivi».

   1-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 è sostituito dal seguente:

   «6. Qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dell'asseveratore rivalendosi sull'assicurazione di cui al comma 14 dell'articolo 119».

   1-sexies. Il comma 7-bis dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 è abrogato.
33.149. Lupi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 121, comma 1, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2023».
33.30. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo il primo che può riferirsi al 10 per cento».
33.78. Gagliardi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
*33.31. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*33.160. Amitrano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 219, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sopprimere le seguenti parole: «ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».
33.1. Cardinale.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more della predisposizione di idonea modulistica nazionale e/o regionale i comuni possono predisporre la modulistica CILA (denominata SUPER- CILA) adeguando quella esistente con quanto previsto nel presente articolo.
33.196. Grillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, sono aggiunti i seguenti:

   «223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2021 e 2022, relative ad interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
   2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*33.37. Braga.
*33.93. Cecconi, Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Lombardo.
*33.156. Fassina, Timbro, Fornaro.
*33.190. Micillo, Maraia, Sut.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire un ristoro alle imprese del settore edile per le maggiori spese sostenute per i lavori eseguiti nell'anno 2021 a causa dell'incremento dei prezzi delle materie prime, è istituto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto degli stanziamenti alle stazioni appaltanti al fine di compensare le aziende delle maggiori spese sostenute per l'acquisizione delle materie prime.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 100 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.34. Foti, Prisco, Trancassini, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda gli uffici dei comuni devono consentire ai tecnici preposti e agli amministratori di condominio l'acquisizione della documentazione utile ed essenziale per la verifica di conformità urbanistica necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali con l'aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 1, commi 66 e successivi, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2-ter. All'articolo 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 69 le parole: «e per la durata massima di un anno» sono sostitute dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 70 le parole: «per l'anno 2021», sono sostituite con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

  2-quater. In deroga agli articoli 3(L), comma 2, e 49(L) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – Testo unico edilizia – in caso di difformità tra il progetto originario e lo stato di fatto a causa della mancata presentazione delle varianti al progetto originario e nel caso di unità immobiliari difformi dal progetto stesso, la non conformità può essere sanata, fatta salva la sanzione prevista dall'amministrazione comunale, tramite una CILA in sanatoria fino ad un massimo del 20 per cento della superficie della singola unità immobiliare.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: e, dal comma 3, con le seguenti: , dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e, dal comma 3 e le parole: quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, con le seguenti: quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2022, 20,1 milioni di euro per l'anno 2023.
33.239. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro 270 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, è approvato un decreto interministeriale per la semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e anti-sismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici. Presso il Ministero della transizione ecologica è costituita la cabina di regia per la riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio, di cui fanno parte i Ministeri competenti, l'Agenzia delle entrate, Enea che ha il compito di coordinare strumenti e politiche di intervento, riordinare e semplificare indicazioni tecniche e fiscali.
33.4. Benamati.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La realizzazione di cappotti termici senza modifica delle facciate e delle coperture sono considerati opere di manutenzione ordinaria. Gli interventi di isolamento termico con la realizzazione di cappotti termici, che prevedano la modifica delle facciate e coperture, della disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria e non pagano oneri né contributi di costruzione. Rientrano allo stesso modo tra gli interventi di manutenzione straordinaria, esonerati dal pagamento di oneri e contributi, la realizzazione, di schermature – anche non aderenti alle aperture –, serre solari, terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza. Gli interventi che prevedono la modifica del numero, dimensioni, forma e posizione di serramenti e infissi sono ammessi all'incentivo se la classe raggiunta dalla somma di tutti gli interventi previsti, inclusi i serramenti, è almeno la B, fermo restando il miglioramento al minimo di due classi previsti dal comma 3 dell'articolo 119.
*33.65. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*33.88. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*33.129. Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, è approvato un decreto interministeriale per la semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e anti-sismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici. Presso il Ministero della transizione ecologica è costituita la cabina di regia per la riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio, di cui fanno parte i Ministeri competenti, l'Agenzia delle entrate, Enea che ha il compito di coordinare strumenti e politiche di intervento, riordinare e semplificare indicazioni tecniche e fiscali.
33.89. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini del diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nell'ambito degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati e con particolare riguardo agli interventi volti all'installazione di isolamento (cosiddetto cappotto termico) nelle aree vincolate paesaggisticamente, gli interventi sui prospetti, facciate o sulle coperture degli edifici, sono esclusi dalla richiesta della autorizzazione paesaggistica qualora detti interventi siano effettuati su prospetti posteriori ricadenti su spazi privati, e per villette singole.
33.233. Tartaglione, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Mazzetti, Casino, Sarro, Ferraioli, Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis), all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di 30 mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita.
33.158. Sut.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per consentire la fruizione dei benefici fiscali anche ai soggetti residenti nelle regioni che hanno adottato con proprie leggi tolleranze costruttive maggiori di quanto stabilito dagli articoli 34-bis, comma 1, e 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, ai fini del diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il limite di tolleranza del due per cento è elevato al tre per cento.

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: A ulteriore copertura degli oneri, si provvede altresì nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2033, mediante riduzione delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.234. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Milanato, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano, anche in deroga all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia, anche qualora l'immobile presenti irregolarità sanabili di lieve entità e minori difformità edilizie, laddove le modificazioni incidono su elementi particolari della costruzione e non incidono sulle strutture essenziali dell'opera.
33.235. D'Attis, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Ferraioli, Mazzetti, Tartaglione, Casino, Sarro, Cattaneo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il comma 1-quater dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che accedono ai relativi benefici altresì gli edifici ivi indicati che siano sprovvisti dell'impianto di riscaldamento purché collocati in comuni appartenenti alla fascia climatica E ed F di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993.
33.42. Del Barba, Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 121, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità per i soggetti di cui al comma 1, di regolarizzare i vizi di forma al fine di mantenere il diritto alla detrazione d'imposta, nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente».
33.101. Sani, Fragomeli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.».
33.87. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana nei piccoli comuni, al comma 5 dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo la parola: «urbanistico», inserire le seguenti: «o nei comuni montani con meno di 3.000 abitanti ovvero nei centri abitati con meno di 1.000 abitanti ricompresi negli altri comuni montani,».
33.207. Bond, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove gli extraspessori di cui al presente comma ricadano su suolo pubblico, la presentazione della CILA ne consente l'occupazione gratuita.».
33.186. Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 1-septies, primo periodo, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 mesi».
33.200. Sut.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 121, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e d)».
33.12. Buratti.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo, dopo le parole: «primo periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché quelle provenienti dall'articolo 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179,».
33.99. Mancini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. L'articolo 119, commi da 1 a 8 e l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.
33.153. Fornaro, Timbro.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al comma 5 dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione o successivamente, non si applica alcuna sanzione.».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.167. Sut.
(Inammissibile
limitatamente al comma 4-
bis)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 dopo le parole: «con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi» sono inserite le seguenti: «delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136» e sono soppresse le parole: «nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.».
33.145. Lupi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:

   «4-septies. Ai fini del raggiungimento degli obblighi nazionali fissati dall'Unione europea e della salvaguardia dei livelli di occupazione, dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, dell'affidamento degli operatori economici, ai progetti di efficienza energetica che hanno avuto accesso al meccanismo di cui alle Linee guida, Allegato A alla delibera dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas del 27 ottobre 2011 – EEN 9/11, e al decreto ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 65631, e in relazione ai quali il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. ha adottato, all'esito di procedimenti avviati oltre il termine di 18 mesi dalla loro approvazione, provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) previa istanza del soggetto titolare, i progetti sono riammessi al meccanismo con una decurtazione del 10 per cento dei certificati bianchi originariamente previsti per l'intero periodo della vita utile;

   b) il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione della istanza ricalcola i certificati bianchi spettanti per ciascun progetto e provvede al recupero di quelli già emessi in eccesso compensandoli, ove possibile, con quelli ancora da emettere;

   c) ove la compensazione di cui alla precedente lettera b) non sia possibile, il soggetto titolare sceglie se restituire certificati bianchi già in suo possesso o versare il controvalore economico pari ai prezzi di mercato medi ponderati annui nel quadriennio 2013-2016. La restituzione dei certificati bianchi o del controvalore economico avviene, pena la decadenza dal regime di riammissione di cui al presente comma, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. del numero di certificati bianchi da restituire.

   d) le disposizioni del presente comma non si applicano ai casi in cui l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sia dipeso da condotte penalmente rilevanti, accertate con sentenza passata in giudicato;

   e) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia agli eventuali giudizi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o annullamento sopra indicati;

   f) le disposizioni del presente comma si applicano con effetto retroattivo anche ai procedimenti già avviati e ai provvedimenti già adottati prima della entrata in vigore del presente decreto-legge;

   g) le disposizioni del presente comma si applicano, su richiesta dell'interessato, con effetto retroattivo anche a tutte le istanze già presentate al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. secondo le modalità indicate dall'articolo n. 56, comma 8, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge dell'11 settembre 2020, n. 120.

   h) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia a tutte le istanze già presentate al GSE secondo le modalità indicate dall'articolo 56, comma 8, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge dell'11 settembre 2020 n. 120, nonché alle eventuali impugnazioni giurisdizionali ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».
33.174. Sut.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 14, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   «5-bis. Per gli edifici di nuova costruzione, soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. Restano comunque fatte salve eventuali analoghe disposizioni regionali.».
*33.25. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.98. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*33.125. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.169. Maraia.
*33.179. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Anche ai fini dell'accelerazione degli investimenti in materia di eco-bonus, sisma-bonus e ristrutturazioni edilizie, all'articolo 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso, per gli interventi rientranti nelle fattispecie di cui agli articoli 6-bis e 34-bis, comma 2, è sufficiente la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia al momento della presentazione della domanda. Non è richiesta la conformità urbanistica ed edilizia per i casi di cui all'articolo 34-bis, comma 1.».
33.58. Benvenuto, Lucchini, Badole, Patassini, Vallotto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In deroga ad ogni altra disposizione, sono ammessi al beneficio di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 340, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Supersismabonus), tutti quegli interventi che risultano assentibili sotto il profilo urbanistico e sono altresì ammessi dalle norme tecniche in vigore, decreto ministeriale 17 gennaio 2018, indipendentemente dalla classificazione urbanistica dell'area in cui essi ricadono. In particolare, sono ammessi a beneficio gli interventi definiti dalle norme tecniche e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 come interventi locali, interventi di miglioramento, interventi di adeguamento strutturale, comprese le demolizioni e ricostruzioni (totali o parziali) indipendentemente dal fatto che gli stessi vengano eseguiti su unità immobiliari isolate o su unità immobiliari contigue o connesse strutturalmente ad altre.
33.92. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, è approvato un decreto interministeriale per la semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e anti-sismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici. Presso il Ministero della transizione ecologica è costituita la cabina di regia per la riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio, di cui fanno parte i Ministeri competenti, l'Agenzia delle entrate, Enea che ha il compito di coordinare strumenti e politiche di intervento, riordinare e semplificare indicazioni tecniche e fiscali.
*33.64. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*33.132. Magi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    2) alla lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) premettere la seguente:

   «0a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   “1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 del presente articolo è riconosciuta anche per l'istallazione contestuale di sistemi di protezione contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.”»;

   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli edifici che presentano una elevata superficie finestrata la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020»;

   c) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Rientrano nella disciplina agevolativa anche gli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati.»;

   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera, si applicano anche agli edifici totalmente o parzialmente privi di impianto di climatizzazione invernale:

    a) con esclusione dell'aliquota di cui al comma 2, del presente articolo, in caso di interventi di acquisto e posa in opera di impianti di riscaldamento invernale e climatizzazione estiva, fatti salvi quelli di mera sostituzione degli impianti esistenti, laddove presenti;

    b) con applicazione dell'aliquota di cui al comma 2, del presente articolo, in caso di interventi di acquisto e posa in opera di nuovi impianti di climatizzazione invernale su edifici ubicati in zone climatiche E ed F, come individuate dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

    3) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Fermo restando quanto già previsto da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la superficie in aumento non può eccedere il 20 per cento della somma delle superfici degli infissi precedentemente esistenti.»;

    4) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.»;

    5) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli interventi di seguito indicati, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:

   a) interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

   b) interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

   c) interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;

   d) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   e) realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale. Per gli interventi di cui alla presente lettera, si applica la maggioranza prevista dal comma 2 dell'articolo 1120 del codice civile;

   f) interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. La detrazione è calcolata nei limiti di spesa previsti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

   2-ter. Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1 a 2-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno.»

  6) Al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1 e 2», sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.».

  7) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare;
   3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.»;
   8) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2024»;

   b) dopo le parole: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)» sono inserite le seguenti: «d-bis) ed e)»;

   9) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.»;

   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno»;

   10) al comma 4-bis, dopo le parole: «interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90», sono inserite le seguenti «nonché per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90»;

   11) al comma 4-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   12) al comma 4-quater sono premesse le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2025»;

   13) dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:

   «4-quinquies. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio eseguita ai sensi della normativa tecnica vigente. La detrazione è riconosciuta anche per le relative spese fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro ad edificio.»;
   14) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori a condizione che sia stato eseguito uno degli interventi di cui al comma 1 o al comma 4.»;

    15) al comma 6, le parole: «agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5» sono soppresse;

    16) al comma 8, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    17) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

   «8.1. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento, per le spese relative agli interventi di contestuale installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui al medesimo comma 8 e di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 del presente articolo.».

    18) al comma 8-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;

    19) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;»;

   b) alla lettera d-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai medesimi enti di cui al presente comma a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, del medesimo decreto»;

   c) dopo la lettera d-bis, è inserita la seguente:

   «d-ter) dai soggetti che svolgono attività di servizi socio-sanitari e assistenziali, ivi incluse le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo per anziani, in forma pubblica o convenzionata, con riferimento agli immobili detenuti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o locazione rientranti nella categoria B/2 e D/4»;

   d) alla lettera e), dopo le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.» è inserito il seguente periodo: «Qualora gli enti sportivi dilettantistici assumano la qualifica di enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo»;

   c) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

   «e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero;

   e-ter) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2;

   e-quater) dai soggetti titolari e/o gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

   e-quinquies) dai contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

   e-sexies) da associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli enti territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative.»;

    20) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

   «10-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis), all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di 30 mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita.
   10-ter. Al comma 1-septies, primo periodo, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: “entro diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro 30 mesi”.»;

    21) al comma 13-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano ai fini dell'attestazione di conformità dello stato legittimo delle parti comuni dell'immobile, gli elementi delle singole unità immobiliari che incidono sul prospetto degli edifici per i quali sia tempestivamente presentata domanda di sanatoria o la cui superficie occupata in pianta non superi i 5 metri quadrati. Per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, riscontrata l'assenza della documentazione e delle informazioni che consentono di stabilire lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare di cui al medesimo articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'asseverazione attesta che l'opera risulta ultimata entro tale data. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui congiuntamente agli interventi da realizzare sulle parti comuni siano eseguiti gli ulteriori interventi agevolati sulle singole unità immobiliari.»;

    22) dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti:

   «13-quater. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
   13-quinquies. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a trenta giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa, a pena decadenza dal beneficio limitatamente alla singola irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14.»;

    23) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio medesimo. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio»;

    24) dopo il comma 15-bis, inserire il seguente:

   «15-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono individuate apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del presente articolo rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro, nonché ai funzionari degli uffici tecnici dei comuni.»;

    25) dopo il comma 16-quater inserire il seguente:

   «16-quinquies. Ai fini della attribuzione dei benefici di cui al presente articolo la potenza degli impianti fotovoltaici viene determinata con le medesime modalità con le quali viene determinata ai fini del calcolo della potenza in immissione ai fini della connessione.».

  2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1 le parole: «negli anni 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2023»;

    2) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.»;

    3) al comma 2, alla lettera f), dopo le parole: «di cui al comma 8» sono aggiunte le seguenti: «e 8.1».

    4) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

   «f-bis) interventi relativi a “sistemazione a verde”, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all'articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   f-ter) interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.»;

    5) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.»;

  3. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

   «m) promuovere e supportare la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico-privato mediante l'apertura di sportelli informativi provinciali, gestiti da società a partecipazione pubblica, per attività di assistenza, formazione e informazione territoriale ai comuni e ai singoli cittadini negli interventi in materia di efficienza energetica»;

   b) al comma 4, sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «4 milioni di euro».

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.088. Terzoni, Sut, Maraia, Daga, Deiana, Di Lauro, D'Ippolito, Licatini, Micillo, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di Ecobonus e Superbonus)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», conseguentemente le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché del decreto ministeriale 11 marzo 2008, del decreto ministeriale 6 agosto 2009 e del decreto ministeriale 26 gennaio 2010 e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio ovvero il conseguimento della classe energetica più alta per gli edifici già in classe A3, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) dell'intero edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da calcolare in forma “convenzionale” ante e post intervento, secondo le indicazioni del decreto ministeriale 6 agosto 2020 cosiddetto “Requisiti tecnici”, Allegato “A”, punto 12, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.»;

   c) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   d) dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

   «3-ter. La lettera i) dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

   “i) relativi all'adozione di misure antisismiche, e/o alla sola esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, entrambi attuabili anche attraverso interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici, inclusa la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione”.

   3-quater. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma 1, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica (in luogo di due).»;

   e) al comma 4, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», conseguentemente le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;

   f) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

   «4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ovvero ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.»;

   g) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   h) dopo il comma 4-quater, aggiungere i seguenti:

   «4-quinquies. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono ammessi alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 tutti gli interventi definiti al punto 8.4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, ivi compresi quelli di riparazione o locali. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche nel caso in cui siano eseguiti insieme agli interventi di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020.
   4-sexies. Le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione sono integralmente ammesse alle detrazioni fiscali di cui al comma 1 del presente articolo in aggiunta a quelle previste ai sensi dei commi 4 e 4-bis, anche in relazione alla eventuale parte eccedente il volume ante operam.
   4-septies. La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che hanno già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.».

   i) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», conseguentemente le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;

   j) al comma 8, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», conseguentemente le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;

   k) il comma 8-bis è abrogato;

   l) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti»;

    2) alla lettera b), dopo le parole: «unità immobiliari», aggiungere le seguenti: «anche non residenziali»;

    3) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, alle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo»;

    4) dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:

   «d-ter) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni».

   m) dopo il comma 13-ter aggiungere il seguente:

   «13-quater. Negli edifici condominiali gli interventi locali e di riparazione con finalità di riduzione del rischio sismico e di sicurezza statica potranno anche essere posti all'interno di un progetto generale, esteso all'intero condominio, per miglioramento o adeguamento sismico, attuabile per fasi successive ciascuna coerente con il progetto generale che dovrà essere depositato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.»;

   n) dopo il comma 14-bis aggiungere il seguente:

   «14-ter. I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Il ravvedimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea determinazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.»;

   o) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'Amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'Assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia.»;

   p) dopo il comma 16-quater aggiungere il seguente:

   «16-quinquies. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali:

   a) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione;

   b) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza;

   c) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita.».
33.019. Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta dall'anno 2022»;

   b) al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»

   c) al comma 4 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2022»;

   d) al comma 4-ter le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022»;

   e) al comma 5 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2022»;

   f) al comma 8 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2022»;

   g) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

   «8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».

  2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2022, in 210 milioni di euro per l'anno 2023, in 200 milioni di euro per l'anno 2024 e in 120,0 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
33.048. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Incentivi per l'efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;

   b) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   d) il comma 8-bis è abrogato;

   e) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».

  2. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.584 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e 1.320 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
33.049. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;

    alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;

  b) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica.».

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

   d) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo»;

   e) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

   «3-ter. L'articolo 119, commi da 1 a 8, e l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.».

   f) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

   «5-bis. L'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati nei centri e nuclei storici non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della repubblica n. 31 del 2017, al punto A.6 è abrogata la lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata;
   5-ter. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.».
   g) al comma 9, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   «c-bis) le predette disposizioni si applicano altresì agli interventi effettuati su immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti».

  h) al medesimo comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) dagli istituti pubblici di assistenza e beneficenza costituiti con regio decreto n. 2841 del 1923.».

   i) dopo il comma 13-ter, è inserito il seguente:

   «13-quater. Al fine di realizzare gli interventi antisismici previsti dai cosiddetti Superbonus, Sismabonus e Ecobonus di cui all'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gli interventi che comportano l'esecuzione di opere strutturali, sono realizzabili con l'utilizzo della SCIA senza l'attestazione dello stato legittimo. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

   a) mancata presentazione della SCIA;

   b) interventi realizzati in difformità dalla SCIA;

   c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

   d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.».

   2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti all'imposta, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi elencati al comma 2, lettere b), c), d) e f), nonché per gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto.».

   b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «lettere a) e b)», con le seguenti: «lettere a), b), e d)»

   c) dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

   «7-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i soggetti pubblici che possiedono immobili o unità immobiliari ad uso abitativo, ovvero che non hanno ceduto il patrimonio immobiliare ad un ente gestore».
33.0150. Nardi, Benamati, Pezzopane, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
(Parte ammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di Superbonus 110 per cento)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2021, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119 le parole: «30 giugno 2022», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», conseguentemente le parole: «nell'anno 2022», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;

   b) all'articolo 119, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché del decreto ministeriale 11 marzo 2008, del decreto ministeriale 6 agosto 2009 e del decreto ministeriale 26 gennaio 2010 e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio ovvero il conseguimento della classe energetica più alta per gli edifici già in classe A3, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) dell'intero edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da calcolare in forma “convenzionale” ante e post intervento, secondo le indicazioni del decreto ministeriale 6 agosto 2020 cosiddetto “Requisiti tecnici”, Allegato “A”, punto 12., rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.»;

   c) all'articolo 119, dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

   «3-quater. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma 1, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica (in luogo di due).»;

   d) all'articolo 119, dopo il comma 4-quater, aggiungere i seguenti:

   «4-quinquies. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono ammessi alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 tutti gli interventi definiti al punto 8.4 del decreto ministeriale infrastrutture 17 gennaio 2018, ivi compresi quelli di riparazione o locali. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche nel caso in cui siano eseguiti insieme agli interventi di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020.
   4-sexies. Le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione sono integralmente ammesse alle detrazioni fiscali di cui al comma 1 del presente articolo in aggiunta a quelle previste ai sensi dei commi 4 e 4-bis, anche in relazione alla eventuale parte eccedente il volume ante operam.
   4-septies. La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che hanno già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.»;

   e) all'articolo 119, comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore ai 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero»;

   f) all'articolo 119, dopo il comma 13-ter, è aggiunto il seguente:

   «13-quater. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a 30 giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14.»;

   g) all'articolo 121, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.».

   h) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi 69 e 70 sono sostituiti dai seguenti:

   «69. Al fine di consentire ai comuni di fare fronte con tempestività ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
   69-bis. I comuni sono autorizzati ad effettuare nuove assunzioni, a tempo determinato e a tempo parziale per la durata massima fino al 30 giugno 2024, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti di cui al comma 69, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate tramite procedure selettive semplificate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69-bis, i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto del fondo di cui al comma 69, da effettuare secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

   h) le eventuali domande, di cui al comma 2, già presentate presso il Ministero dello sviluppo economico in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima dell'approvazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, mantengono validità e sono trasmesse d'ufficio al Ministero dell'interno;

   i) all'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

   «3-bis. Sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all'epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all'epoca vigente.
   3-ter. L'avvenuta esecuzione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato è comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all'autorità giudiziaria».

   h) agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), pari a 35 milioni di euro per gli anni da 2021 a 2023, si provvede:

   a) quanto a 15 milioni di euro mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

   b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

  j) agli oneri derivanti dall'attuazione delle altre disposizioni di cui al comma 1, valutati in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2028, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2033 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
*33.023. Ciaburro, Caretta, Zucconi.
*33.056. Zucconi, Ciaburro.
(Inammissibile
limitatamente ai capoversi 3-
bis e 3-ter)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga del Superbonus 110 per cento per le aree montane)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, fino al 31 dicembre 2023.».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 978 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
33.022. Ciaburro, Caretta, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Fermo restando quanto già previsto da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la superficie in aumento non può eccedere il 20 per cento della somma delle superfici degli infissi precedentemente esistenti.»;

   c) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.»;

   d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare;
   3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.»;

   d) al comma 8-bis, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;

   e) al comma 9, alla lettera e), dopo le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.» è inserito il seguente periodo: «Qualora gli enti sportivi dilettantistici assumano la qualifica di enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo»;

   f) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

   «10-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis), all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di 30 mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita.
   10-ter. Al comma 1-septies, primo periodo, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: “entro diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro 30 mesi”.»

   g) al comma 13-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano ai fini dell'attestazione di conformità dello stato legittimo delle parti comuni dell'immobile, gli elementi delle singole unità immobiliari che incidono sul prospetto degli edifici per i quali sia tempestivamente presentata domanda di sanatoria o la cui superficie occupata in pianta non superi i 5 metri quadrati. Per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, riscontrata l'assenza della documentazione e delle informazioni che consentono di stabilire lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare di cui al medesimo articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'asseverazione attesta che l'opera risulta ultimata entro tale data. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui congiuntamente agli interventi da realizzare sulle parti comuni siano eseguiti gli ulteriori interventi agevolati sulle singole unità immobiliari.»;

   h) dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti:

   «13-quater. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
   13-quinquies. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a trenta giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa, a pena decadenza dal beneficio limitatamente alla singola irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma 14»;

   i) dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente:

   «15-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono individuate apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di Università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del presente articolo rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro, nonché ai funzionari degli uffici tecnici dei comuni.»;

   j) dopo il comma 16-quater inserire il seguente:

   «16-quinquies. Ai fini della attribuzione dei benefici di cui al presente articolo la potenza degli impianti fotovoltaici viene determinata con le medesime modalità con le quali viene determinata ai fini del calcolo della potenza in immissione ai fini della connessione.»;

  2. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

   «m) promuovere e supportare la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico-privato mediante l'apertura di sportelli informativi provinciali, gestiti da società a partecipazione pubblica, per attività di assistenza, formazione e informazione territoriale ai Comuni e ai singoli cittadini negli interventi in materia di efficienza energetica.».
33.089. Sut, Terzoni, Maraia, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Daga, Deiana, Di Lauro, D'Ippolito, Licatini, Micillo, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis), dopo le parole: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)» sono inserite le seguenti: «d-bis) ed e)» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 9:

    alla lettera d-bis), dopo le parole: «dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460,» sono inserite le seguenti: «da tutti gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117»;

    alla lettera e), dopo le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.» è inserito il seguente periodo: «Qualora gli enti sportivi dilettantistici assumano la qualifica di enti del Terzo settore a norma dell'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, potranno beneficiare delle più ampie previsioni di cui all'articolo 119 comma 9 lettera d-bis) del presente decreto»;

   dopo il comma 16-quater, inserire il seguente comma:

   «17. Per gli interventi volti a recuperare beni immobili pubblici inutilizzati o beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ad enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 con modalità non commerciali, le detrazioni di cui al presente articolo 119 sono cumulabili con le detrazioni per le persone fisiche di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.».
33.083. Ascari.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Riallineamento scadenza sismabonus)

  Al comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
33.053. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di sisma-bonus)

  1. Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110 per cento si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
*33.035. Gagliardi.
*33.062. Marco Di Maio, Fregolent, Moretto.
*33.066. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*33.077. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*33.0130. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Labriola, Tartaglione, Ferraioli, Casino, Cattaneo, Sarro, D'Attis.
*33.0149. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma-bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2023» è aggiunto il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022».
  2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.051. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma-bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «entro il 31 dicembre 2023.» è aggiunto il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022».

  2. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, dopo le parole: «quanto a» sono aggiunte le seguenti: «41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026,»1

  .
*33.097. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*33.086. Maraia.
*33.065. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.010. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
(Inammissibile
per la parte consequenziale)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana esercenti attività di imprese turistiche)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;»;

    dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

   «e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero;

   e-ter) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2;

   e-quater) dai soggetti titolari e/o gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79»;

   b) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente:

   «10-ter. Il limite di spesa ammesso alle detrazione di cui al presente articolo, e previsto per le singole camere, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui alle lettere da e-bis) a e-quater) del comma 9.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 16;
33.093. Villarosa.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori»;

   b) dopo il comma 10-bis, sono inseriti i seguenti:

   «10-ter. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera e-bis), la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.
   10-quater. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera e-bis), sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere a), b) o c) del TUIR, siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili.».

  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2021, 491 milioni di euro per l'anno 2022, 1.252,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1.111 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,2 milioni di euro per l'anno 2025, 1.042,1 milioni di euro per l'anno 2026, 521,7 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
33.076. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Riqualificazione energetica e antisismica degli edifici turistico ricettivi e degli stabilimenti termali)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

   «e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività».

  2. Ai fini di cui all'articolo 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo la superficie totale calpestabile per la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato Immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.
33.02. Sodano.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere i seguenti:

Art. 33-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

  1. Le misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche in deroga all'articolo 49 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione. Resta inteso che, sono preclusi alla singola unità immobiliare non conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e/o non in possesso del permesso in sanatoria, gli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e del comma 1, articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  2. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può essere fruita per l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi purché sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al successivo comma 3.
  3. Il comma 2 si applica anche per l'immobile sul quale sia stata avviata la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi ai sensi dell'articolo n. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, senza che l'amministrazione competente si sia pronunciata.
  4. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
  5. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata.
33.0136. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente

Art. 33-bis.

  1. L'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

   «1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di tre per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento, salvo il primo che può riferirsi al 10 per cento.».

  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede:

   a) dall'anno 2021, mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) dall'anno 2021, mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   d) dall'anno 2021, mediante riduzione annuale di 10 milioni di euro della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   e) dall'anno 2021, mediante riduzione annuale di 40 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.0123. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

  1. Ai fini della semplificazione delle procedure per gli interventi in materia di edilizia e di urbanistica, all'articolo 15, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

   «2-ter. Per inizio dei lavori s'intende qualunque intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera autorizzata, da cui emerge l'intendimento del concessionario di realizzare l'opera assentita. Ai fini dell'inizio dei lavori non rilevano la tipologia di attività approntata o la consistenza dei lavori realizzati, la quantità o la qualità delle opere ed è sufficiente che sia stato dato avvio all'attività edilizia propedeutica al compimento dell'intervento edificatorio, intendendo con essa anche la preparazione e la recinzione dell'area di cantiere, la pulizia della vegetazione esistente, lo spianamento del terreno e l'avvio degli scavi di fondazione.
   2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche agli altri titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione di nuove costruzioni o per eseguire interventi sugli immobili esistenti diversi dal permesso di costruire, quali la SCIA, la SCIA alternativa, la CIL e la CILA.
   2-quinquies. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro il termine di novanta giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge di conversione. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater.
   2-sexies. Le presenti disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente ai loro statuti.».
33.094. Pittalis, Cristina, Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di tre per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento, salvo il primo che può riferirsi al 10 per cento.».
*33.061. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.08. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.075. Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Agevolazione acquisto parcheggi pertinenziali)

  1. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, dopo le parole: «a) e b)», è aggiunta la seguente: «d)».
33.052. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente

Art. 33-bis.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali – Riportabilità delle quote non fruite)

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.».
*33.0120. Cortelazzo, Milanato, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Cattaneo.
*33.063. Marco Di Maio, Fregolent.
*33.024. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
*33.0105. Terzoni.
*33.078. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
*33.036. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di cessione del credito e sconto in fattura)

  1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede:

   a) mediante utilizzo delle risorse di un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e utilizzabili anche per gli anni successivi al medesimo biennio. Al suddetto Fondo affluiscono 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Fondo cashback);

   b) dall'anno 2021, mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   c) dall'anno 2021, mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   d) dall'anno 2021, mediante riduzione annuale di 10 milioni di euro della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   e) dall'anno 2021, mediante riduzione annuale di 40 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.0122. Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga della cessione del credito d'imposta per eco-bonus e sisma-bonus)

  1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
*33.021. Caretta, Ciaburro.
*33.050. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazioni per gli interventi di efficientamento energetico)

  1. La realizzazione degli interventi di isolamento termico degli edifici, eseguita nel rispetto dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020 «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici» attuativo dell'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e con soluzioni che comportino occupazione di suolo pubblico, anche in forma aggettante, avviene a titolo gratuito.
  2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico viene automaticamente concessa contestualmente al rilascio del permesso di costruire o al deposito della SCIA o della CILA. A tal fine il richiedente deve asseverare che l'intervento non pregiudica la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e venga assicurata l'accessibilità e la percorribilità dello spazio pubblico, nel rispetto degli articoli di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503. L'asseverazione deve garantire altresì la fattibilità dell'intervento rispetto ad eventuali interferenze con i pubblici servizi. Restano ferme le diverse disposizioni regionali e locali che contengano norme di maggior favore.
**33.09. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
**33.018. Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
**33.085. Maraia.
**33.096. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
**33.064. Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente

Art. 33-bis.
(Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana e attività di promozione dei Ministeri)

  1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti nominati per ognuno dei ministeri: del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per la pubblica amministrazione, del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero per il sud e la coesione territoriale. Sono nominati inoltre 4 rappresentanti, rispettivamente dei comuni e delle regioni e delle province autonome, designati dalla Conferenza unificata.
  2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:

   a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana;

   b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;

   c) coordina e incentiva il corretto utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei piani comunali di rigenerazione urbana;

   d) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, per processi di co-progettazione, alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;

   e) fornisce supporto tecnico agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi;

   f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.

  3. I Ministeri per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie, nella loro funzione di supporto all'innovazione legislativa e di collegamento per i rapporti con il Governo, promuovono e accompagnano i processi di trasformazione delle PA anche nelle attività di formazione e di assistenza ai comuni per le pratiche che riguardano la rigenerazione urbana con l'obiettivo di stimolare e accelerare gli interventi e incentivarne il livello qualitativo.
  4. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sostiene gli investimenti di rigenerazione urbana stimolando la realizzazione all'interno delle città di nuove infrastrutture sociali e di sistemi di mobilità innovativi e sostenibili.
33.0126. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Tartaglione, Milanato, Casino, Sarro, Ferraioli, Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione in materia di sismabonus)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis: Per tutti i procedimenti di permessi di costruire avviati successivamente al 1° maggio 2019, si applica la norma transitoria che consente la fruizione della detrazione ai soggetti beneficiari, a condizione che l'asseverazione di cui al Allegato B al decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, e sia stata già presentata o sia presentata prima dell'inizio dei lavori.».
33.087. Galizia.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Interventi in materia di superbonus per le cooperative edilizie di abitazione e le cooperative sociali)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo»;

   b) al comma 3, alla lettera b), dopo le parole: «lettera c)», sono aggiunte le seguenti: «e lettere d) e d-bis)»;
33.0148. Fornaro, Timbro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Incentivi per l'installazione di sistemi efficienti di illuminazione a LED)

  1. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano alle spese sostenute per la sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione a LED.
33.033. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente

Art. 33-bis.
(Incentivazione BACS)

  1. Le disposizioni di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto dei sistemi tecnici delle unità abitative e degli edifici non residenziali e delle parti comuni degli edifici condominiali.
33.034. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Per tutti i procedimenti di permessi di costruire nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, avviati successivamente al 1° maggio 2019, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 28 febbraio 2017, come modificato dal decreto ministeriale 24 del 9 gennaio 2020, che consente la fruizione della detrazione ai soggetti beneficiari, a condizione che l'asseverazione di cui all'Allegato B al decreto ministeriale del 28 febbraio 2017, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, sia stata già presentata o sia presentata prima dell'inizio dei lavori.
33.0138. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino, D'Attis.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14:

    ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

    al comma 2-bis, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2021 e 2022»;

   b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

  2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione al presente articolo, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 tali da assicurare minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2023, 950 milioni di euro per l'anno 2024 e 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
33.0106. Cattaneo, Elvira Savino, Squeri, Barelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente

Art. 33-bis.
(Sismabonus acquisti per i piani attuativi)

  1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Le detrazioni di cui al presente comma spettano anche all'acquirente delle unità immobiliari realizzate mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici eseguite in attuazione di piani urbanistici attuativi e di recupero, approvati in data antecedente al 1° gennaio 2017, anche qualora la demolizione sia stata eseguita precedentemente a tale data, purché l'intervento di ricostruzione sia realizzato in base ad un titolo edilizio rilasciato successivamente alla predetta data e sempre che sia possibile accertare la preesistente consistenza degli edifici demoliti.».
  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, dall'anno 2021, si provvede:

   a) mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) mediante riduzione di 100 milioni di euro annui, dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
33.0121. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Sismabonus acquisti per i piani attuativi)

  1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le detrazioni di cui al presente comma spettano anche all'acquirente delle unità immobiliari realizzate mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici eseguite in attuazione di piani urbanistici attuativi e di recupero, approvati in data antecedente al 1° gennaio 2017, anche qualora la demolizione sia stata eseguita precedentemente a tale data, purché l'intervento di ricostruzione sia realizzato in base ad un titolo edilizio rilasciato successivamente alla predetta data e sempre che sia possibile accertare la preesistente consistenza degli edifici demoliti.».
33.020. Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 57, comma 14, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «sono abrogati» sono aggiunte le seguenti: «conseguentemente l'installazione delle infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio di permessi a costruire ed è da ritenersi attività di edilizia libera.».
33.0114. Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione in materia di infrastrutture per il servizio di ricarica)

  1. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

   «14-bis. Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Le procedure dovranno sottostare all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettuerà la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis, della legge del 7 agosto 1990, n. 241, modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, rilascerà un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica che avrà una durata minima di 10 anni e, simultaneamente, un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l'impianto di connessione.».
*33.013. Ungaro, Marco Di Maio, Fregolent.
*33.030. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*33.042. Gagliardi.
*33.044. Rotelli, Lucaselli, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*33.0112. Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tema di manomissione e l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica)

  1. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

   «14-bis. Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l'istanza all'Ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica unitamente a quella per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Ai fini di cui al presente comma trova applicazione l'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 al termine del quale l'ente adotta entro e non oltre 15 giorni l'autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica con una durata minima di 10 anni nonché un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l'impianto di connessione.».
33.0101. Chiazzese.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione per interventi di efficienza energetica della pubblica amministrazione)

  1. Il servizio di prestazione energetica per edifici pubblici consiste nella prestazione materiale, nell'utilità o nel vantaggio derivante dall'uso dell'energia abbinato a tecnologie che si esplica nella fornitura e posa in opera di prodotti, di componenti e di sistemi per l'edificio, nella gestione, nella manutenzione e nel controllo finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio stesso e all'ottenimento di risparmi energetici primari verificabili e misurabili. Il servizio è regolato sulla base di un contratto di prestazione energetica per edifici (EPC), le cui prestazioni non sono separabili. Fa parte del servizio di cui al presente comma anche l'eventuale fornitura dei vettori energetici.
  2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo e, in particolare, per l'aggiudicazione del servizio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato «codice», che disciplinano l'appalto di servizi nei settori ordinari. In ogni caso non si applica l'articolo 28 del codice.
  3. La progettazione del servizio di cui al comma 1 è articolata su un unico livello. Il progetto deve contenere, oltre agli elementi previsti all'articolo 23, comma 15, del codice, anche gli elementi previsti all'articolo 23, comma 5, del codice. Il progetto di fattibilità deve essere inoltre corredato della diagnosi energetica riferita alla prestazione riguardante i lavori di riqualificazione energetica degli edifici su cui incide il servizio.
  4. Qualora la progettazione unica sia oggetto di procedura di gara è ammessa la partecipazione del progettista aggiudicatario alla procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione dell'EPC, con esclusione del diritto di prelazione e a condizione che la stazione appaltante adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla sua partecipazione.
  5. La procedura di affidamento della progettazione del servizio di cui al comma 1 può prevedere che la copertura economica della spesa relativa al progetto sia a carico dell'aggiudicatario dell'EPC. In tal caso, il servizio di cui al comma 1 deve essere affidato entro i termini indicati nella documentazione di gara per la progettazione. Ove l'amministrazione non proceda all'affidamento del servizio di cui al comma 1 nei predetti termini deve procedere alla corresponsione all'aggiudicatario dell'importo previsto in sede di sottoscrizione del contratto.
  6. Nella redazione dei documenti posti a base di gara, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a conformarsi alle indicazioni fornite dalle linee guida dell'Ente nazionale per le energie alternative per gli EPC emanate dal Ministero dello sviluppo economico.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente all'EPC, come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
  8. L'EPC deve contenere tutti i requisiti previsti dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché dai criteri ambientali minimi vigenti alla data di indizione della procedura di gara.
  9. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il servizio di prestazione energetica per gli edifici pubblici può essere affidato anche attraverso il ricorso al partenariato pubblico privato, qualora sia previsto un investimento iniziale e ricorrano i presupposti della corretta allocazione dei rischi tra le parti. In particolare, conformemente alla disciplina dell'Eurostat, il rischio operativo deve essere allocato in capo al concessionario, considerando sufficiente per la qualificazione del rischio operativo la presenza congiunta a carico del concessionario:

   a) del rischio di costruzione e installazione, inteso quale investimento nella riqualificazione energetica dell'edificio o degli edifici a carico del concessionario;

   b) del rischio di manutenzione e riparazione consistente nella gestione del servizio comprensiva degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria programmata;

   c) del rischio di obsolescenza tecnica e tecnologica.

  10. È ammesso il contributo pubblico nella forma di partecipazione economica alla spesa di riqualificazione energetica degli edifici nella misura e con le modalità indicate dall'articolo 180, comma 6, del codice. In tal caso il contributo pubblico deve essere recuperato attraverso il risparmio di energia primaria garantito dal contratto di concessione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
  11. Il canone verso il fornitore è commisurato al livello di prestazione energetica raggiunta.
  12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168 del codice, la durata della concessione, comprensiva di eventuali proroghe contrattuali, non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero dell'investimento.
  13. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente all'EPC per edifici, così come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
  14. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: «anche avvalendosi» sono inserite le seguenti: «dell'Agenzia del demanio o»;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Agenzia del demanio o dalle strutture operative dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, ove occorra, in avvalimento e con il supporto delle amministrazioni interessate, tenendo conto della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento che riguardano il medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi.»;

  15. Il decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016, continua ad applicarsi nelle parti non incompatibili con le disposizioni del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificate al comma 14.
33.091. Davide Crippa, Sut.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente

Art. 33-bis.
(Deroghe ai limiti di distanza fra i fabbricati)

  1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quando disposto ai commi seguenti, le regioni possono inoltre prevedere che le deroghe siano consentite nell'ambito di procedimenti autorizzativi di interventi edilizi su edifici singoli, a condizione che il progetto sia accompagnato da una relazione comprendente un elaborato planivolumetrico che valuti la compatibilità della localizzazione dell'intervento edilizio in relazione al tessuto edilizio circostante, e che il progetto sia approvato dall'organo competente all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, previa pubblicazione all'albo pretorio per un periodo non inferiore a quindici giorni al fine di consentire la presentazione di osservazioni entro i successivi quindici giorni»;

   b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

   «1-ter. Coerentemente con gli obiettivi di riqualificazione, riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente e con eventuali misure di incentivazione stabilite dalle regioni o dai comuni, in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, senza o con ampliamenti di volume, sono consentite modifiche di sagoma e di altezza. Possono inoltre essere mantenute le distanze preesistenti tra fabbricati o dai confini di proprietà, se legittimamente acquisite, ma nei limiti della sagoma dell'edificio demolito, con una tolleranza fino al +20 per cento per altezza e larghezza, esclusa la distanza, purché non oltre cinque metri per la larghezza e un piano per l'altezza. Negli ambiti di particolare pregio storico e architettonico, individuati esclusivamente a tale scopo dallo strumento urbanistico generale, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti soltanto se previsti nell'ambito dei piani attuativi.».
33.0115. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Giacomoni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione per l'edilizia)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

   «1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incrementi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti fuori sagoma o innalzamento dell'altezza massima dell'edificio demolito sono consentiti senza il rispetto delle distanze minime prescritte, purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, nell'ambito di appositi piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentano gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario».

   b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'ente preposto al vincolo».
*33.095. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*33.0143. Barelli, Battilocchio.
*33.037. Gagliardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di limiti di distanza tra fabbricati)

  1. Al comma 1-ter, dell'articolo 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela», sono sostituite dalle seguenti: «Fatta salva la diversa normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e, per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela.».
33.0140. Barelli, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di limiti di distanza tra fabbricati)

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il terzo periodo è soppresso.
33.0139. Barelli, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana)

  1. Al fine di favorire gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, con evidenti impatti positivi sulla ripresa economica, e sull'occupazione nel settore delle costruzioni, al testo unico al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fatta salva la diversa normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici di cui all'articolo 136, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e , per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela.»;

   b) all'articolo 3, comma 1, lettera d) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.»;

   c) all'articolo 14, al comma 1-bis, dopo le parole: «dell'insediamento» sono inserite le seguenti: «, sempreché la stessa deroga non sia sconsentita da normativa regionale».
33.0145. Barelli, Cortelazzo, Mazzetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Interventi di ristrutturazione edilizia)

  1. All'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) interventi di ristrutturazione edilizia: “gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente volti a trasformare o sostituire gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a organismi edilizi in tutto o in parte diversi dai precedenti, anche a seguito di demolizione totale e ricostruzione. Gli interventi di ristrutturazione edilizia si distinguono in conservativi o sostitutivi. Gli interventi conservativi devono confermare sostanzialmente caratteristiche planivolumetriche dell'organismo edilizio esistente e in relazione ad essi sono consentite soltanto modeste modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche tipologiche e volumetriche se giustificate da innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, a quella sull'accessibilità, all'efficientamento energetico e all'ammodernamento degli impianti tecnologici, o da altri profili di pubblico interesse, inclusi quello viabilistico, quello paesaggistico e la qualità architettonica. Gli interventi sostitutivi possono invece modificare le caratteristiche planivolumetriche dell'organismo edilizio esistente senza i limiti fissati per quelli conservativi e possono comprendere anche ampliamenti volumetrici se consentiti dalla pianificazione urbanistica o dalla legislazione speciale, statale o regionale, di incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana. Rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. I comuni negli strumenti di pianificazione urbanistica o anche con deliberazioni consiliari possono limitare la ristrutturazione edilizia a quella conservativa in determinate aree di pregio storico e architettonico, escludendo quegli immobili la cui sostituzione migliori la qualità architettonica e urbanistica nel contesto nel quale sono localizzati. Sono fatti salvi i limiti e le prescrizioni stabiliti eventualmente dall'autorità statale preposta alla tutela dei beni culturali e paesaggistici nelle zone vincolate”».
*33.029. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*33.0118. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Milanato, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è soppresso.
33.0141. Barelli, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversa da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria».
33.0142. Barelli, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata)

  1. All'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

   «4-bis. Per un periodo di tre anni decorrente dall'entrata in vigore della presente disposizione, possono essere realizzati con CILA gli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a) e b), per opere interne agli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici approvati e dei regolamenti edilizi vigenti e ad eventuali prescrizioni dei titoli edilizi rilasciati o perfezionatisi. La CILA è asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. Qualora l'intervento interessi le parti strutturali dell'edificio, si applica la Parte II, Capo II, articoli 64 e seguenti. Fino alla conclusione dei lavori non è necessario depositare altra documentazione progettuale tecnica richiesta dal presente testo unico, anche in relazione agli impianti e all'efficienza energetica. Per gli interventi di cui al presente comma non sono dovuti importi a titolo di contributo di costruzione, né dotazioni aggiuntive di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. Alla conclusione dei lavori deve essere attestata la sussistenza delle condizioni di agibilità, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 24, e prodotta tutta la documentazione tecnica prescritta dalla normativa vigente, anche in relazione agli impianti, all'efficienza energetica e all'abbattimento delle barriere architettoniche, rispetto agli interventi effettivamente eseguiti.».
*33.028. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*33.0116. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Giacomoni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione per l'edilizia)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9-bis:

    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis, nonché dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie.»;

    2) dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «1-ter. Per gli interventi comunque denominati comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la verifica dello stato legittimo è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile.
   1-quater. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei soggetti interessati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato:

    1) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge;

    2) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, che l'amministrazione comunale non abbia espressamente contestato nell'ambito di un successivo procedimento edilizio volto alla formazione di un nuovo titolo abilitativo, rispetto al quale siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per un eventuale provvedimento di annullamento d'ufficio;

    3) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

   “2-ter. Non sono passibili di rimessione in pristino ai sensi del comma 1 le opere edilizie eseguite in parziale difformità dai titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 22 gennaio 1977, n. 10. Tali difformità possono essere regolarizzate mediante pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, ridotta di un terzo, per un importo comunque non inferiore ad euro mille. La sanzione è irrogata d'ufficio o a seguito di istanza inoltrata dal proprietario dell'immobile, corredata degli elaborati tecnici necessari.”»;

   b) all'articolo 36:

    1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Per gli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo, ove conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente all'epoca di realizzazione, il proprietario dell'immobile può ottenere il permesso in sanatoria versando la somma, non inferiore a 1.000 euro, stabilita dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, oltre al contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ove dovuto.
   1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis possono essere applicate ad ulteriori fattispecie di intervento individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con proprie leggi e regolamenti, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
   1-quater. In presenza di interventi passibili di applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 44 il titolo abilitativo rilasciato in sanatoria estingue il reato solo nei casi di cui al comma 1.»;

    2) al comma 2, dopo le parole: «permesso in sanatoria» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

    3) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, l'istanza può contenere la previsione di opere finalizzate alla piena conformazione dell'immobile alla vigente disciplina edilizia e urbanistica. Tali opere possono anche essere finalizzate a garantire idonee condizioni di sicurezza di parti strutturali dell'immobile. Nei casi in cui l'istanza preveda l'esecuzione delle predette opere di conformazione, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato alla puntuale esecuzione di tali opere entro il congruo termine assegnato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. L'avvenuta esecuzione delle opere di conformazione è attestata con idonea documentazione e asseverazione dal professionista incaricato.»;

   c) all'articolo 37:

    1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Ove l'intervento risulti eseguito nel rispetto della normativa tecnica vigente all'epoca di realizzazione e conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 1.000 euro, stabilita dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, oltre al contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ove dovuto.»;

    2) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Ai fini dell'ottenimento della sanatoria di cui al comma 4 trova applicazione anche quanto previsto dall'articolo 36, comma 3-bis.
   4-ter. In presenza di interventi passibili di applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 44 la sanatoria di cui al comma 4 estingue il reato solo laddove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente all'epoca di realizzazione dell'abuso.»;

   d) dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:

«Art. 38-bis.
(Effetti delle sanzioni pecuniarie)

   1. L'integrale corresponsione delle sanzioni pecuniarie irrogate in alternativa alla rimozione o conformazione delle opere abusivamente realizzate, ai sensi e nei modi previsti dalle disposizioni del presente capo, unitamente al pagamento del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19, se dovuto, determina la regolarizzazione ad ogni effetto di legge dell'edificio o manufatto realizzato in assenza o difformità dal titolo abilitativo, fatti salvi i soli effetti penali dell'illecito.».
33.011. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure di accelerazione per la ripresa edilizia e la rigenerazione urbana)

  1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Per gli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la verifica dello stato legittimo è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile.»;

   b) all'articolo 20, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato rilascio dell'attestazione, l'avvenuta formazione del titolo abilitativo può essere asseverata dal tecnico abilitato incaricato della progettazione dell'intervento»;

   c) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis.
(Prescrizione delle difformità minori)

   1. Le opere eseguite in parziale difformità dal titolo che non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione rilevante della sagoma, che non abbiano comportato mutamento d'uso e che risultino conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, si ritengono prescritti a tutti gli effetti amministrativi qualora siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione. L'esistenza dei presupposti per la prescrizione è comprovata con atto sostitutivo di notorietà corredato da appositi schemi progettuali. Nel caso di immobili vincolati la prescrizione è subordinata al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, da acquisire attraverso conferenza di servizi semplificata.»;

   d) all'articolo 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il permesso di cui al comma 1 può essere altresì ottenuto qualora l'intervento sia conforme unicamente alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione o al momento della presentazione della domanda, ma in tal caso il contributo dovuto ai sensi del comma 2 è aumentato della metà»;

    2) al comma 3, le parole: «entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini previsti dall'articolo 20 per il rilascio del permesso di costruire, decorsi i quali sulla domanda si intende formato il silenzio assenso».
33.0107. Novelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione per l'edilizia)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9-bis:

    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis, nonché dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie»;

    2) dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «1-ter. Per gli interventi comunque denominati comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la verifica dello stato legittimo è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile.
   1-quater. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei soggetti interessati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato:

    1) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge;

    2) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, che l'amministrazione comunale non abbia espressamente contestato nell'ambito di un successivo procedimento edilizio volto alla formazione di un nuovo titolo abilitativo, rispetto al quale siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per un eventuale provvedimento di annullamento d'ufficio.»;

    3) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

   «2-ter. Non sono passibili di rimessione in pristino ai sensi del comma 1 le opere edilizie eseguite in parziale difformità dai titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 22 gennaio 1977, n. 10. Tali difformità possono essere regolarizzate mediante pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, ridotta di un terzo, per un importo comunque non inferiore ad euro mille. La sanzione è irrogata d'ufficio o a seguito di istanza inoltrata dal proprietario dell'immobile, corredata degli elaborati tecnici necessari.»;

   b) all'articolo 36:

    a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Per gli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo, ove conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente all'epoca di realizzazione, il proprietario dell'immobile può ottenere il permesso in sanatoria versando la somma, non inferiore a 1.000 euro, stabilita dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, oltre al contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ove dovuto.
   1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis possono essere applicate ad ulteriori fattispecie di intervento individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con proprie leggi e regolamenti, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
   1-quater. In presenza di interventi passibili di applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 44 il titolo abilitativo rilasciato in sanatoria estingue il reato solo nei casi di cui al comma 1.»;

    b) al comma 2, dopo le parole: «permesso in sanatoria» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

    c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, l'istanza può contenere la previsione di opere finalizzate alla piena conformazione dell'immobile alla vigente disciplina edilizia e urbanistica. Tali opere possono anche essere finalizzate a garantire idonee condizioni di sicurezza di parti strutturali dell'immobile. Nei casi in cui l'istanza preveda l'esecuzione delle predette opere di conformazione, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato alla puntuale esecuzione di tali opere entro il congruo termine assegnato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. L'avvenuta esecuzione delle opere di conformazione è attestata con idonea documentazione e asseverazione dal professionista incaricato.»;

   4) all'articolo 37:

    a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Ove l'intervento risulti eseguito nel rispetto della normativa tecnica vigente all'epoca di realizzazione e conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 1.000 euro, stabilita dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, oltre al contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ove dovuto.»;

    b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Ai fini dell'ottenimento della sanatoria di cui al comma 4 trova applicazione anche quanto previsto dall'articolo 36, comma 3-bis.
   4-ter. In presenza di interventi passibili di applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 44 la sanatoria di cui al comma 4 estingue il reato solo laddove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente all'epoca di realizzazione dell'abuso.»;

   5) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.
(Effetti delle sanzioni pecuniarie)

   1. L'integrale corresponsione delle sanzioni pecuniarie irrogate in alternativa alla rimozione o conformazione delle opere abusivamente realizzate, ai sensi e nei modi previsti dalle disposizioni del presente Capo, unitamente al pagamento del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19, se dovuto, determina la regolarizzazione ad ogni effetto di legge dell'edificio o manufatto realizzato in assenza o difformità dal titolo abilitativo, fatti salvi i soli effetti penali dell'illecito.».
*33.098. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*33.038. Gagliardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia e per la rigenerazione urbana)

  1. All'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «1-ter. Fatte salve diverse disposizioni degli strumenti urbanistici, per gli interventi comunque denominati comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la verifica dello stato legittimo è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile.
   1-quater. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei soggetti interessati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato:

   a) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge;

   b) le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, che l'amministrazione comunale non abbia espressamente contestato nell'ambito di un successivo procedimento edilizio volto alla formazione di un nuovo titolo abilitativo, rispetto al quale siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per un eventuale provvedimento di annullamento d'ufficio.».
33.0131. Pella, Mazzetti, Labriola, Sarro, Milanato, D'Attis, Cattaneo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Interventi edilizia conservativa)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa nelle aree di pregio individuate dai Comuni e quelli di ristrutturazione edilizia sostitutiva che comportino modificazioni dell'assetto planivolumetrico di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
33.0117. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Milanato, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Giacomoni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

   «2-ter. Per inizio dei lavori s'intende qualunque intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera autorizzata, da cui emerge l'intendimento del concessionario di realizzare l'opera assentita. Ai fini dell'inizio dei lavori non rilevano la tipologia di attività approntata o la consistenza dei lavori realizzati, la quantità o la qualità delle opere ed è sufficiente che sia stato dato avvio all'attività edilizia propedeutica al compimento dell'intervento edificatorio, intendendo con essa anche la preparazione e la recinzione dell'area di cantiere, la pulizia della vegetazione esistente, lo spianamento del terreno e l'avvio degli scavi di fondazione.
   2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche agli altri titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione di nuove costruzioni o per eseguire interventi sugli immobili esistenti diversi dal permesso di costruire, quali la SCIA, la SCIA alternativa, la CIL e la CILA.
   2-quinquies. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro il termine di novanta giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater.
   2-sexies. Le presenti disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente ai loro statuti.».
33.027. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia e per la rigenerazione urbana)

  1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «il costo di produzione», sono aggiunte le seguenti: «e comunque non inferiore ad euro mille»;

   b) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

   «2-ter. Non sono passibili di rimessione in pristino ai sensi del comma 1, le opere edilizie eseguite in parziale difformità dai titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 22 gennaio 1977, n. 10. Tali difformità possono essere regolarizzate mediante pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, ridotta di un terzo, per un importo comunque non inferiore ad euro mille. La sanzione è irrogata d'ufficio o a seguito di istanza inoltrata dal proprietario dell'immobile, corredata degli elaborati tecnici necessari. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa antisismica e dalle altre discipline di settore, nonché delle sanzioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per gli immobili sottoposti a tutela.
   2-quater. In tutti i casi di applicazione di sanzione pecuniaria è comunque dovuto, ricorrendone i presupposti, il pagamento del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.».
33.0133. Pella, Cortelazzo, Tartaglione, Mazzetti, Sarro, Milanato, D'Attis, Cattaneo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di accertamento di conformità)

  1. Al comma 1 dell'articolo 36, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda», sono sostituite dalle seguenti: «disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso».
33.0119. D'Attis, Elvira Savino, Labriola, Giannone.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia e per la rigenerazione urbana)

  1. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 380, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

   «4. Ove l'intervento risulti eseguito nel rispetto della normativa tecnica e costruttiva vigente all'epoca di realizzazione e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 1.000 euro, stabilita dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, oltre al contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ove dovuto.
   4-bis. Ai fini dell'ottenimento della sanatoria di cui al comma 4 trova applicazione anche quanto previsto dall'articolo 36, comma 3-bis.
   4-ter. In presenza di interventi passibili di applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 44 la sanatoria di cui al comma 4 estingue il reato solo laddove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente all'epoca di realizzazione dell'abuso.».
33.0132. Pella, Labriola, Mazzetti, Sarro, Cortelazzo, Milanato, D'Attis, Cattaneo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia e per la rigenerazione urbana)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 37, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 37-bis.
(Interventi edilizi eseguiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 1150 del 1942 e della legge n. 765 del 1967)

   1. Sono da considerarsi legittimamente eseguiti, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all'epoca:

   a) gli interventi edilizi eseguiti prima del 31 ottobre 1942, data di entrata in vigore della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

   b) gli interventi edilizi eseguiti dopo il 31 ottobre 1942 e prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, all'esterno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all'epoca vigente.

   2. L'avvenuta esecuzione ed ultimazione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato è comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all'autorità giudiziaria.

Art. 37-ter.
(Irregolarità formali)

   1. Le opere e gli interventi eseguiti in assenza o difformità dal titolo edilizio che non abbiano determinato aumento della superficie lorda, modifiche della volumetria complessiva, trasformazione di superficie accessoria in superficie utile, modifiche della sagoma, modifiche sistematiche dei prospetti, aumento del numero delle unità immobiliari, mutamento della destinazione d'uso, e che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente all'epoca della loro esecuzione, ovvero all'atto dell'attestazione di cui al comma 2, se più favorevole, nonché eseguiti nel rispetto della normativa tecnica e costruttiva vigente all'epoca di realizzazione, sono da considerarsi violazioni di natura formale, non passibili di rimessione in pristino.
   2. Decorsi 10 anni dalla loro ultimazione le opere e interventi di cui al comma 1 non sono passibili di irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al presente Capo e, ove privi di rilevanza strutturale, sono da ritenersi regolarizzati a tutti gli effetti amministrativi. La sussistenza dei presupposti per la regolarizzazione è comprovata con atto sostitutivo di notorietà corredato da appositi elaborati grafici e idonea relazione asseverata sottoscritta da professionista abilitato ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.».
33.0134. Pella, Cortelazzo, Tartaglione, Cattaneo, Mazzetti, Sarro, Milanato, D'Attis, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia e per la rigenerazione urbana)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:

«Art. 38-bis.
(Effetti delle sanzioni pecuniarie)

   1. L'integrale corresponsione delle sanzioni pecuniarie irrogate in alternativa alla rimozione o conformazione delle opere abusivamente realizzate, ai sensi e nei modi previsti dalle disposizioni del presente Capo, unitamente al pagamento del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19, se dovuto, determina la regolarizzazione ad ogni effetto di legge dell'edificio o manufatto realizzato in assenza o difformità dal titolo abilitativo, fatti salvi i soli effetti penali e civili dell'illecito.».
33.0135. Pella, Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Cattaneo, Tartaglione, D'Attis, Paolo Russo, Sarro, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Norme in materia di demolizione di opere abusive)

  1. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente a pena di improcedibilità notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2»;

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore.».
33.081. Fornaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Sanatoria delle lievi difformità)

  1. Sino al 31 dicembre 2022 le difformità eccedenti le tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis, comunque ricomprese nel limite del 10 per cento dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, che risultino non in contrasto con la disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, possono essere sanate dal responsabile dell'abuso o dal proprietario, a mezzo SCIA, versando la somma, non superiore a 5.000 euro e non inferiore a 1.500 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio. Non possono essere richieste integrazioni della somma minima versata all'atto della SCIA, decorsi 90 giorni dalla presentazione della stessa.
33.099. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazioni in materia edilizia e per la rigenerazione urbana)

  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «centoventi giorni», sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e qualora non si verifichino le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'autorizzazione si intende acquisita.».

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, si provvede a modificare l'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, al fine di prevedere che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 primo periodo, siano applicabili limitatamente ai fabbricati compresi nella Zona territoriale C), di cui al comma 1, numero 3, del medesimo articolo.
33.0125. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazioni in materia di riqualificazione di immobili turistico ricettivi)

  1. Al fine di prevenire il degrado degli immobili turistico ricettivi e di agevolarne la riqualificazione, è consentito di realizzare all'interno degli immobili degli alberghi, senza necessità di modificarne la destinazione d'uso, spazi destinati ad ospitare uffici, studi privati, scuole, asili, sale riunioni, luoghi d'incontro, negozi e attività similari.
  2. L'accesso agli spazi di cui al comma 1 può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura ricettiva, che possono altresì servirsi degli ulteriori servizi eventualmente offerti dalla struttura stessa.
33.058. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Interventi su vincoli cimiteriali)

  1. L'ultimo comma dell'articolo 338, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: «All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380. Nei casi in cui la legislazione vigente o gli strumenti urbanistici comunali prevedono incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana la volumetria complessiva comprende anche la realizzazione delle opere interrate.».
33.067. Di Muro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni: a) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, su base trimestrale, superiori all'8 per cento relative all'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, con due decreti da adottarsi rispettivamente entro il 31 luglio 2021 ed entro il 31 gennaio 2022; b) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a), fatta salva, per i contratti che già contengano clausole di revisione prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, la volontà delle parti di mantenere tale clausola, se più favorevole.
  2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10.
  3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi, rilevate dai decreti ministeriali di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2020, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, in caso di offerte antecedenti al 2020.
  4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
  5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un manifesto ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, già contestato alla stessa, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
  6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, resta fermo quanto contrattualmente previsto.
  7. Per far fronte alle compensazioni si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata.
  8. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  9. Per i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 7 e 8, si provvede alla copertura degli oneri con le modalità di cui al comma 12.
  10. In relazione agli interventi, in corso di esecuzione nell'anno 2021, concernenti la ricostruzione privata degli edifici gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché gli interventi di cui al decreto-legge 8 aprile 2009, n. 39, si fa luogo a compensazioni applicando al costo dell'intervento le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni come rilevate dai decreti di cui al comma 1, lettera a).
  11. Con provvedimenti, da adottare entro il 15 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari del contributo di ricostruzione presentano agli uffici speciali per la ricostruzione le istanze di compensazione e le relative modalità di pagamento.
  12. Per le finalità di cui ai commi 9 e 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
  13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
33.0102. Sut, Terzoni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, su base trimestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, con un primo decreto da adottarsi entro il 31 luglio 2021 ed un secondo decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2022;

   b) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a), fatta salva, per i contratti che già contengano clausole di revisione prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, la volontà delle parti di mantenere tale clausola, se più favorevole.

  2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 6, 7, 8, 9. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi, rilevate dai decreti ministeriali di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2020, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, in caso di offerte antecedenti al 2020.
  3. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
  4. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un manifesto ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, già contestato alla stessa, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
  5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, resta fermo quanto contrattualmente previsto.
  6. Per far fronte alle compensazioni si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata.
  7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 6 e 7, si provvede alla copertura degli oneri con le modalità di cui al comma 11.
  9. In relazione agli interventi, in corso di esecuzione nell'anno 2021, concernenti la ricostruzione privata degli edifici gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché gli interventi di cui al decreto-legge 8 aprile 2009, n. 39, si fa luogo a compensazioni applicando al costo dell'intervento le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni come rilevate dai decreti di cui al comma 1, lettera a).
  10. Con provvedimenti, da adottare entro il 15 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 a legge 8 aprile 2009, n. 39, sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari del contributo di ricostruzione presentano agli uffici speciali per la ricostruzione le istanze di compensazione e le relative modalità di pagamento.
  11. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
  12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.07. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazioni e incentivi in materia di interventi di rigenerazione urbana dei comuni)

  1. Gli interventi di rigenerazione urbana e di trasformazione urbanistica ed edilizia di settori urbani e di aree e complessi edilizi, si sviluppano in cinque ambiti di intervento:

   a) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni soprattutto orientate ad implementare il benessere e la salute dei cittadini o a stimolarne la creatività;

   b) aree libere aperte o occupate da edifici o da strade veicolari, da adibire a parchi urbani e zone pedonali, a campi da gioco da strada, a corridoi di verde attrezzato con sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

   c) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana per innalzare il livello di qualità dell'abitare, tramite la realizzazione nelle stesse aree di opere pubbliche di architettura contemporanea e di infrastrutture sociali accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;

   d) gli immobili dello Stato appartenenti al demanio storico-artistico trasferiti agli enti territoriali in base all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, solo nei casi in cui siano oggetto di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, quando questi ultimi abbiano il carattere di innovazione rispetto alle destinazioni d'uso precedenti;

   e) tutti i casi di trasformazione di paesaggi urbani costruiti attraverso il nuovo metodo di «costruire sul costruito» con un processo di demolizione parziale o totale dei volumi esistenti e la loro ricostruzione, alla ricerca della qualità architettonica e della sostenibilità ambientale con l'obiettivo di contenere il consumo del suolo reinterpretando le strutture esistenti anche modificandone la destinazione d'uso.

  2. Le regioni adeguano le proprie leggi regionali alle definizioni e principi del presente articolo, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore.
  3. I comuni o le loro forme associative, con una o più delibere di consiglio comunale, approvano un piano di rigenerazione urbana individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana, e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Nelle more dell'approvazione del piano con l'individuazione degli ambiti è possibile intervenire anche per singoli progetti di rigenerazione urbana.
  4. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale già esistente. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.
  5. Le opere di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti suddetti, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.
  6. Gli interventi di cui al comma 5 sono consentiti ai fini del calcolo della volumetria ammissibile su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.
  7. Fatto salvo il potere delle regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.
  8. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

   a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali. L'aumento delle volumetrie e delle superfici è facoltativo e non si applica nei casi in cui insistono vincoli che non lo consentano;

   b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

   c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

   d) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o della diversa normativa regionale;

   e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

   f) facoltà per i comuni di deliberare riduzioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 rispetto alle tabelle parametriche regionali;

   g) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

   h) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

  9. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La convenzione è approvata con delibera di giunta comunale.
  10. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.
  11. In deroga all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si applica la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:

   a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

   b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

   c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

  12. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni ovvero oggetto di piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.
  13. Al fine di finanziare gli interventi di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 400 milioni nel 2021 e 400 milioni nel 2022, le cui risorse sono utilizzabili per più anni.
  14. Le risorse del Fondo di cui al comma 13, sono attribuite come contributo statale per il cofinanziamento di interventi di rigenerazione urbana, limitatamente alle parti di uso e interesse pubblico, presentati dai comuni e dalle città metropolitane, dando la priorità ai comuni che hanno adottato i Piani di rigenerazione urbana di cui al comma 3, sulla base di criteri e modalità di riparto approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  15. A copertura degli oneri di cui al comma 13, si provvede si provvede per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
33.0129. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Ferraioli, Casino, Cattaneo, Sarro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure urbanistiche ed edilizie per favorire gli interventi di rigenerazione urbana)

  1. Ferme restando le disposizioni del codice civile relative alle distanze minime e ai rapporti tra edifici, agli interventi di riuso, anche nei casi di aumento di volumetria, non si applicano gli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, salvo diverse disposizioni regionali, e l'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
  2. Gli oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione sono dovuti solo nel caso in cui l'intervento di riuso determini un maggior carico urbanistico, anche a seguito del passaggio dall'una all'altra delle categorie funzionali previste dall'articolo 23-ter, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sono riferiti esclusivamente alla parte incrementale.
  3. Gli interventi di riuso sono comunque esclusi dalla valutazione e dall'applicazione del maggior valore previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e beneficiano della riduzione del contributo di costruzione prevista dall'articolo 17, comma 4-bis, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  4. La procedura di VAS, ove necessaria ai sensi delle norme vigenti, non si applica nel caso di strumenti urbanistici esecutivi, comunque denominati, le cui previsioni di carico urbanistico complessivo siano soddisfatte almeno per il 75 per cento da processi di riuso.
  5. Ai trasferimenti immobiliari effettuati negli ambiti di rigenerazione urbana si applicano le imposte di registro, catastale e ipotecaria, in misura fissa ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, relativamente ai piani di recupero a iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457.
33.0124. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Casino, Paolo Russo, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione in materia di rigenerazione urbana)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sostituire i commi da 9 al 14 con i seguenti:

   «9. Al fine di incentivare la razionalizzazione e la rigenerazione funzionale del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di edifici a destinazione anche non residenziale ovvero da rilocalizzare o rifunzionalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire la loro sicurezza sismica, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, la qualità architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, eco-sostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

   a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale, nella misura massima complessiva del 35 per cento;

   b) la delocalizzazione o la rifunzionalizzazione edilizia delle relative volumetrie nello stesso lotto, ovvero in aree diverse; in questo secondo caso l'intervento è subordinato al ricorso del permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 di competenza della giunta comunale se non comporta variazioni allo strumento urbanistico generale, fatte salve le diverse normative regionali di maggior favore;

   c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione tra loro compatibili o complementari; ove si tratti di destinazioni tra loro non compatibili o complementari, il progetto deve essere accompagnato da uno studio che verifichi e attesti, con riferimento alla zona di intervento, la sufficienza delle dotazioni urbanistiche rispetto alle previsioni di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 ed eventualmente indichi le opere e/o le attività, anche di innovazione sociale e culturale, sostenibilità ambientale ed ecologica, necessarie per rendere organico e compatibile il mutamento di destinazione di uso con il conseguente aumento del carico urbanistico;

   d) le eventuali modifiche della sagoma e delle altezze necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

   10. Gli interventi di cui al comma 9 sono di prioritario interesse pubblico e non possono riferirsi ad edifici abusivi o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
   11. Sono comunque fatti salvi, per le finalità di cui ai commi precedenti, sia gli interventi previsti nel rispetto delle premialità volumetriche regionali adottate in attuazione dell'Intesa raggiunta in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali del 1° aprile 2009, sia gli interventi e le previsioni contenute nelle leggi regionali o delibere già approvate in attuazione della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché le normative regionali finalizzate a promuovere misure per la rigenerazione urbana.
   12. Decorso il termine di cui al comma 9 e fermo restando quanto previsto nel comma 11, agli interventi di cui al medesimo comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
   13. Le disposizioni dei commi 9, 10, 11 e 12 si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia
   14. Nelle regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale. In ogni caso di approvazione dei piani attuativi, comunque denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, la Giunta comunale approva anche tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione del piano, compresa anche l'acquisizione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione al patrimonio indisponibile del comune.
   15. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 12, sono immediatamente applicabili alle regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali o che non hanno già previsto misure similari per perseguire le finalità di cui al cui al comma 9. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.
   16. Le previsioni e le agevolazioni previste dai commi da 9 a 15 prevalgono sulle normative di piano regolatore generale, anche relative a piani particolareggiati o attuativi.».
33.0144. Barelli, Battilocchio.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Ulteriori misure in materia di rigenerazione urbana)

   1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno degli immobili abbandonati nel relativo territorio i comuni adottano regolamenti destinati a riqualificare e recuperare tali immobili. Sono considerati abbandonati: i beni inutilizzati e/o derelitti di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino in uno stato di abbandono e/o di degrado; i beni che possano concretamente determinare danni per l'ambiente, pericoli per la pubblica o privata incolumità, preoccupazioni per le testimonianze culturali e storiche; i beni che possano essere possibile occasione per attività e comportamenti illeciti; i beni privi di allacciamenti ai pubblici servizi da oltre 15 anni; i beni in qualunque modo abbandonati e/o inutilizzati e quindi non più rispondenti ad alcuna funzione sociale e/o che possano ledere l'interesse generale così come disciplinato dalla nostra Costituzione repubblicana, nonché dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
   2. L'individuazione dei beni immobili, terreni o aree di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino nello stato di cui all'articolo 1, potrà avvenire sia d'ufficio che su segnalazione della comunità interessata. I beni individuati, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, verranno inseriti in apposito elenco.
   3. In seguito all'individuazione e mappatura dei beni di cui al comma 1, il sindaco tramite apposita ordinanza ai sensi degli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 notificata con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge per i casi di rifiuto della notifica e/o irreperibilità, intima ai relativi proprietari e/o aventi diritto sui beni, di adottare tutti i provvedimenti necessari: ad eliminare eventuali condizioni di pericolo e alla messa in sicurezza; ad eliminare le condizioni antigieniche; al ripristino delle condizioni di decoro di tutti i beni fatiscenti ed in stato di abbandono e/o inutilizzo presenti nel territorio; al perseguimento della «funzione sociale». Tali attività dovranno concludersi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla notifica dell'atto. Il termine di 90 (novanta) giorni potrà essere prorogato di ulteriori 120 giorni, su richiesta degli interessati, al fine di poter ripristinare la funzione sociale del bene.
   4. Qualora i beni di cui all'articolo 2 siano gravati da diritti reali di garanzia quali ipoteca volontaria o giudiziale, i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo saranno notificati anche ai titolari di detti diritti affinché si sostituiscano al proprietario inadempiente nel dovere di assicurare la funzione sociale del bene di cui si tratta.
   5. Entro giorni 90 (novanta), decorrenti dalla notifica dell'atto, i proprietari e/o aventi diritto hanno facoltà di presentare le proprie deduzioni. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 salvo proroghe, senza che sia stato adempiuto a quanto intimato dall'amministrazione, il comune avrà la facoltà di acquisire al patrimonio del comune tali beni ovvero di destinarli a finalità socialmente rilevanti. La dichiarazione di acquisizione o di destinazione sociale avverrà mediante deliberazione del consiglio comunale, successivamente trascritta nei pubblici registri ove previsto. Sugli immobili così individuati possono essere realizzati gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 su iniziativa del comune o dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
   6. Medesima procedura è attivabile su singoli beni anche nelle more della mappatura complessiva degli stessi.
   7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
33.0100. Pella.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure urgenti per interventi di rigenerazione urbana)

  1. Al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana, anche in relazione all'attuazione del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 i sindaci e i presidenti delle città metropolitane possono operare, nel rispetto dei princìpi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

   a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

  2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
  3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana, i sindaci e i presidenti delle città metropolitane, con proprio decreto, possono provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.
  4. I sindaci e i presidenti delle città metropolitane: a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata; b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità; d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
33.0127. Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Milanato, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, Cattaneo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Risorse per interventi di rigenerazione urbana dei comuni e delle città metropolitane)

  1. Al fine di finanziare gli interventi di rigenerazione urbana, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 400 milioni nel 2021 e 400 milioni nel 2022, le cui risorse sono utilizzabili per più anni.
  2. Le risorse del Fondo sono attribuite come contributo statale per il cofinanziamento di interventi di rigenerazione urbana, limitatamente alle parti di uso e interesse pubblico, presentati dai comuni e dalle città metropolitane, dando la priorità ai comuni che hanno adottato i Piani di rigenerazione urbana di cui al comma 3, sulla base di criteri e modalità di riparto approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  3. I comuni o le loro forme associative, con una o più delibere di consiglio comunale, approvano un Piano di rigenerazione urbana individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana, e definiscono gli interventi ammissibili prevedendo specifiche misure incentivanti. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Nelle more dell'approvazione del piano con l'individuazione degli ambiti è possibile intervenire anche per singoli progetti di rigenerazione urbana.
  4. Le opere di rigenerazione urbana, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo n. 42 del 2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.
  5. Gli interventi di cui al comma 4 sono consentiti ai fini del calcolo della volumetria ammissibile su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.
  6. A copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
33.0128. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Ferraioli, Casino, Sarro, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure di semplificazione in materia di espropri di immobili in stato di degrado o di abbandono)

  1. Nel titolo I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.
(Espropriazione degli immobili in stato di degrado o di abbandono)

  1. Il comune può espropriare gli immobili, individuati dagli uffici comunali o segnalati dai cittadini ovvero da altri soggetti pubblici o privati, che presentino un grave deperimento degli elementi strutturali o i cui proprietari:

   a) abbiano omesso, a seguito di specifica ordinanza, l'esecuzione di interventi urgenti al fine di prevenire rischi alla pubblica incolumità dei cittadini;

   b) abbiano lasciato gli immobili in stato di degrado o di abbandono da almeno dieci anni. Lo stato di abbandono risulta dal concorso dei seguenti elementi:

    1) grave deperimento degli elementi strutturali dell'edificio;

    2) mancanza di utilizzazione dell'immobile per il periodo indicato al comma 1. Non si considera utilizzazione dell'immobile la sua occupazione da parte di soggetti privi di titolo legittimo.

  2. Con propria delibera i comuni accertano la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, dettano le prescrizioni necessarie per il recupero del bene e avviano il procedimento di espropriazione. Al fine di assicurare la tutela dei diritti dei proprietari, la deliberazione comunale è affissa all'albo pretorio nonché pubblicata nel sito internet istituzionale del comune e inviata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'ultima residenza conosciuta di ciascuno dei proprietari dell'immobile.
  3. Decorso il termine di sei mesi, qualora il proprietario o i proprietari dell'immobile siano irreperibili o dichiarino di non essere in grado di recuperarlo, questo è acquisito senza indugio al patrimonio comunale, tramite deliberazione i cui contenuti sono trascritti nei registri immobiliari. Nel medesimo termine, se non fatti valere, decadono gli eventuali diritti reali o le ipoteche esistenti sul bene. Nei casi in cui il bene sia di proprietà indivisa tra più soggetti, decorso il termine di sei mesi, la proprietà è attribuita integralmente al proprietario o ai proprietari che assumano l'onere di procedere agli interventi previsti dalle ordinanze comunali, entro un termine concordato con il comune, decorso il quale, se i lavori non sono stati interamente eseguiti, l'immobile è comunque acquisito al patrimonio comunale. A tale fine, le quote di proprietà non intervenute sono paritariamente ripartite tra i soggetti intervenuti. Nel medesimo termine di sei mesi, il soggetto eventualmente titolare di ipoteca sull'immobile, ove assuma l'onere di procedere agli interventi previsti dalle ordinanze comunali con le modalità prescritte dal presente comma, ne diviene proprietario, ove il proprietario o i proprietari del bene siano irreperibili.
  4. I comuni, con propria delibera, possono concedere gli immobili di cui al comma 1, a seguito della conclusione del procedimento di esproprio, in comodato gratuito ad associazioni, soggetti pubblici e privati che si impegnano a recuperare, valorizzare e ristrutturare tali immobili a beneficio ed interesse della comunità.
  5. Le concessioni di cui al comma 4 vengono effettuate nel rispetto dei seguenti principi generali:

   a) assegnazione, mediante avviso pubblico e mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento mediante procedure comparative riservate alle medesime, a fronte della realizzazione di un progetto di attività rivolto alla cittadinanza, coerente con gli indirizzi strategici fissati dall'Amministrazione comunale;

   b) utilizzazione degli spazi comunali, valorizzando le loro caratteristiche strutturali e la loro posizione nel territorio, in conformità alle linee strategiche dell'amministrazione comunale;

   c) condivisione degli spazi da parte di più destinatari per consentire la massima partecipazione e favorire lo scambio di idee e di saperi.».
33.01. Ciampi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure per la transizione della rete distributiva dei prodotti energetici per uso di autotrazione verso la mobilità sostenibile, nonché per l'efficienza del mercato, la tutela degli operatori commerciali ed il contrasto delle attività illegali)

  1. Allo scopo di accelerare la transizione verso la decarbonizzazione della mobilità, semplificare l'essenziale controllo sul rispetto delle misure assunte per contrastare il crescente livello di attività illegali, proteggere il gettito erariale collegato alla distribuzione di prodotti energetici per l'autotrazione e consentire l'adozione delle necessarie misure volte a ristrutturare il settore per restituire efficienza e produttività al mercato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le attività di distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti energetici destinati all'autotrazione, salvo la vendita di energia elettrica con potenza inferiore ai 100 kW, sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione secondo le modalità di cui al presente articolo.
  2. Sono assoggettati a concessione ed al rispetto dei relativi adempimenti fiscali ed amministrativi anche i depositi di carburanti fiscali o commerciali, nonché gli impianti di prodotti energetici destinati all'autotrazione ad uso privato, non rivolti al pubblico ma al rifornimento esclusivo dei mezzi delle imprese, con la sola eccezione delle realizzazioni provvisorie all'interno di cave e torbiere per alimentare esclusivamente motori fissi ovvero per il tempo necessario alla conclusione dell'opera, per l'alimentazione delle macchine da cantiere o di movimento terra.
  3. La concessione si intende provvisoriamente rilasciata, anche in assenza di alcun adempimento, per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai titolari di autorizzazione all'esercizio di impianti esistenti e funzionanti di distribuzione carburanti per autotrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge; in tale periodo i concessionari hanno in ogni caso l'obbligo di attenersi alle eventuali prescrizioni dell'autorità concedente.
  4. Le regioni e le province autonome sono le autorità concedenti e disciplinano, con propri provvedimenti, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni sulla base delle disposizioni della presente legge, nonché degli atti di indirizzo e coordinamento contenuti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e successivamente da aggiornare con periodicità almeno triennale, con apposito decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare il PNIEC fissa obiettivi, criteri e parametri cui le leggi regionali devono attenersi; tra essi, il numero minimo di stazioni di rifornimento ad alta potenza e degli altri impianti per la fornitura di prodotti energetici decarbonizzati da realizzare in rapporto alla popolazione, con i relativi obiettivi intermedi.
  5. Le regioni e le province autonome provvedono ad approvare i provvedimenti di cui al comma 4 entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al medesimo comma. Tali provvedimenti disciplinano, tra l'altro, la durata delle nuove concessioni, tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 20 anni in relazione alla complessità delle proposte progettuali presentate e all'importo degli investimenti, e fissano i criteri per determinare le distanze minime e massime da rispettare tra le stazioni di rifornimento e per garantire una fornitura adeguata anche ai comuni isolati. In caso di mancato rispetto del termine di cui al presente comma, o comunque di mancato avvio delle procedure di assegnazione delle nuove concessioni, lo Stato può provvedere ad esercitare i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto-legge, sentita la regione o la provincia autonoma interessata.
  6. La concessione è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni e integrazioni.
  7. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9, l'articolo 2, l'articolo 3, commi da 1 a 10, e l'articolo 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
  8. I criteri per il rilascio del decreto di concessione di cui al presente articolo, i requisiti del richiedente, i motivi di esclusione, i presupposti per la decadenza e la revoca, le condizioni contrattuali a cui il titolare di concessione può affidare a terzi soggetti la gestione dell'impianto, nonché ogni altro aspetto collegato all'applicazione operativa del presente articolo, ivi compresi i criteri per quantificare gli incentivi volti a favorire la transizione ecologica e gli indennizzi ai proprietari e ai relativi gestori degli impianti esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui non è rilasciata la concessione, vengono demandati ad appositi decreti del Ministro per la transizione ecologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*33.06. Fregolent, Marco Di Maio.
*33.0108. Palmieri, Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

  1. All'articolo 57, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160».
**33.031. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
**33.045. Lucaselli.
**33.0111. Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

  1. All'articolo 57, comma 14, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente l'installazione delle infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio di permessi a costruire ed è da ritenersi attività di edilizia libera.».
*33.046. Lucaselli.
*33.014. Ungaro, Marco Di Maio, Fregolent.
*33.040. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Esenzione dal canone unico patrimoniale per l'installazione di infrastrutture di ricarica)

  1. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera r) è inserita la seguente:

   «r-bis) le infrastrutture di ricarica e lo stallo per la sosta dei veicoli elettrici».
**33.041. Gagliardi.
**33.015. Ungaro, Fregolent, Marco Di Maio.
**33.032. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
**33.0113. Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
**33.043. Rotelli, Lucaselli, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifica all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)

  1. All'articolo 6, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la presenza di wallbox, di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ad uso condominiale e la distanza da infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ad uso pubblico.».
33.084. Chiazzese, Sut.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. La Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è convocata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Alle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative che verranno convocate saranno preventivamente forniti i dati emergenti dal monitoraggio previsto dall'articolo 1 commi 8, 9, 10, del decreto ministeriale infrastrutture 12 agosto 2020 oltre ai dati aggiornati sulle locazioni forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare e quelli relativi all'andamento delle procedure di sfratto per morosità, al fine di garantire elementi conoscitivi e dati necessari alla valutazione delle condizioni di mercato e della condizione abitativa delle famiglie in locazione, anche in relazione al prevedibile aumento degli sfratti per morosità incolpevole derivanti dall'onerosità dei canoni conseguente agli effetti della pandemia da COVID-19 sui redditi familiari e alle possibili modalità di rinegoziazione dei contratti.
  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili disciplina con proprio decreto i criteri per la definizione di organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative con riferimento sia all'ambito nazionale che territoriale e stabilisce nuovi criteri e modalità di funzionamento dell'Osservatorio sulla condizione abitativa previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
33.026. Braga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

   «7-ter. È in ogni caso facoltà dei comuni prevedere forme regolamentate e criteri di autorizzazione per le locazioni brevi negli ambiti urbani per favorire la locazione abitativa residenziale in luogo di quella turistica ed una disciplina equilibrata del territorio e del mercato delle locazioni.».
33.025. Braga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Riqualificazione delle strutture turistico ricettive e degli stabilimenti termali)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018».

   b) al comma 2, le parole: «e di incremento dell'efficienza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «o di incremento dell'efficienza energetica»;

   c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.».

  2. Dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

   «4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.».
33.03. Sodano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga della moratoria dei mutui per le aziende del settore turistico-alberghiero)

  1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 gennaio 2022.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.0110. Paolo Russo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Milanato, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazioni in materia di parcheggi pertinenziali per strutture ricettive)

  1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

   «i-bis) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse.».
33.057. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» , sono inserite le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie».
33.060. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazioni per il rilascio di fideiussioni nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo le parole: «rilasciata da una banca» inserire le seguenti: «, da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
33.016. Marco Di Maio, Fregolent.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

  1. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, la lettera b) è abrogata.
  2. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nonché la vendita per asporto o consegna a domicilio di pasti e di bevande effettuate dagli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati.».
33.059. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema)

  1. Su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri, possano essere destinati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori.
33.090. Davide Crippa, Sut.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

  1. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) le parole: «A tal fine» sono soppresse;

   2) le parole: «si calcola sottraendo ai» sono sostituite dalle seguenti: «, che deve intendersi applicato per l'esclusiva configurazione impiantistica d'utenza, è determinato sottraendo a».
33.05. Verini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021 e 2022».
33.0103. Buompane.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Fondo per il risparmio idrico e incentivo per l'installazione di mini depuratori di acque reflue)

  1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transazione ecologica, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 1, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di installazione di impianti di depurazione delle acque reflue domestiche o di laboratori artigianali su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
  3. Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per la fornitura e la posa in opera di impianti di impianti di depurazione, in ottemperanza alle norme del decreto legislativo 152 del 2006, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
  4. Il bonus idrico di cui al comma 2 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.04. Sodano.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Potenziamento dei controlli ambientali)

  1. L'articolo 17 della legge 28 giugno 2016, n. 132, è abrogato.
  2. All'articolo 318-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Al fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla legge 132 del 2017, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono utilizzati per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle regioni, quali le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali enti. Le province autonome di Trento e di Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.».
33.047. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali)

  1. Ai fini dell'accesso al contributo previsto dall'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere computati nel calcolo gli assistenti sociali effettivamente impiegati nei servizi sociali dell'ambito territoriale, o nella loro organizzazione e pianificazione, assunti a tempo indeterminato dalle fondazioni di partecipazione.
33.074. Belotti, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Esonero contributivo per l'assunzione dei lavoratori stagionali)

  1. L'esonero previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto anche per le assunzioni effettuate a partire dal 25 maggio 2021 e sino al 31 dicembre 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 54,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.080. Andreuzza, Lucchini, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese le sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, per mancata, errata o incompleta trasmissione dei dati e le informazioni richieste ai fini delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
  2. Sono altresì sospesi i procedimenti di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli atti di contestazione già comunicati al prefetto territorialmente competente, il quale procede all'annullamento della sanzione pecuniaria ivi prevista. Le sanzioni di cui al comma 1 irrogate fino al giorno dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono nulle.
33.070. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Articolo 18, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e abilitati all'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.».
33.0137. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga versamenti)

  1. Ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono prorogati i termini di versamento al 31 agosto 2021, ovvero al 30 settembre 2021 maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 162.
33.072. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni società in regime inhouse-providing)

  1. All'articolo 10, comma 1, n. 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «rese da organismi di diritto pubblico», aggiungere le seguenti: «ovvero le società interamente partecipate dagli enti locali costituite per la gestione dei servizi di cui alla medesima disposizione e organizzate secondo il modello dell'inhouse-providing».
33.073. Belotti, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la prestazione di garanzia fideiussoria per l'attribuzione del numero di partita IVA a soggetti stranieri)

  1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «15-sexies. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, è subordinata al deposito, da parte della medesima persona fisica o del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 20.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla persona fisica o dal soggetto. Ai professionisti iscritti all'Albo degli avvocati o all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che nell'attività di autenticazione e certificazione per il deposito della domanda di attribuzione del numero di numero di partita IVA, dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività rilasciano attestazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni comporta la decadenza dei regimi fiscali applicati per l'attribuzione della medesima partita IVA, ivi inclusi quelli agevolati, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.».
33.068. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni a sostegno delle imprese per interventi di bonifica dall'amianto)

  1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l), è inserita la seguente:

   «l-bis) in deroga a quanto disposto dal comma 1, alinea, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, per gli interventi di bonifica dall'amianto su immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del presente decreto, posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dai titolari di reddito d'impresa, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente».

  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.0104. Scerra.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazioni in materia di termini di versamento)

  1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

«Art. 17.

   1. Il versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati agli ISA ovvero ai parametri, è effettuato entro il 31 luglio dell'anno successivo di riferimento per il saldo e dell'anno in corso per l'acconto in corso ovvero in sei rate da luglio a dicembre senza interessi.
   2. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, soggetti agli ISA e/o parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno senza interessi.
   3. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2021, i soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
   4. Le disposizioni di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni, si applica anche ai contribuenti che:

   a) applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   c) determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

   5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.
   6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dell'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
33.071. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Estensione del credito d'imposta per riqualificazione strutture ricettive)

  1. In coerenza con quanto previsto all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di promuovere la competitività delle imprese turistiche ed aumentare la qualità dell'ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili a minor consumo energetico, alla riqualificazione e all'aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane:

   1) all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018»;

    b) al comma 2, dopo le parole «lettere b), c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «ed e)»;

    c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.»;

   2) all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, primo periodo, le parole: «per i due periodi di imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per i tre periodi di imposta successivi»;

    b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «degli anni 2020 e 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 100 milioni di euro per il 2022.»;

    c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute negli anni 2019 e 2020.».
33.092. Masi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche all'articolo 1 comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «situati nel territorio comunale,» sono soppresse.

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «restano salvi i diversi comportamenti tenuti dai contribuenti prima dell'entrata in vigore del comma 1, ad eccezione del caso di sentenze passate in giudicato alla medesima data».
33.055. Cavandoli, Gusmeroli, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Esenzione seconda rata IMU imprese settore turistico)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.
  2. L'esenzione di cui al comma 1, l'esenzione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esenzione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e l'esenzione di cui al comma 599, lettera b), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile non siano coincidenti, ma giuridicamente connessi in quanto:

   a) sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;

   b) sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;

   c) appartengono allo stesso gruppo.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 210 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.079. Lucchini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

  1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2021; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2021.
  2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
  3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 19 milioni di euro annui dal 2024 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi del l Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.0109. Rossello, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Esenzione IMU per coniugi)

  1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Le agevolazioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare non dimori abitualmente, a condizione che uno solo dei coniugi sia possessore di immobile e l'altro coniuge non legalmente separato non risulti proprietario di altro immobile situato nel territorio comunale.».
33.054. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Parametri di calcolo dell'IVIE per gli immobili situati nel Regno Unito)

  1. La base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,7 milioni di euro per il 2021 e 1,8 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
33.012. Ungaro, Fregolent, Marco Di Maio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure in materia di canone patrimoniale unico)

  1. Al comma 9 dell'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
33.039. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Compensazione di debiti e crediti verso la pubblica amministrazione)

  1. Il comma 7-bis, dell'articolo 12, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è sostituito dal seguente:

   «7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione per le somme, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nel confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, eventualmente risultanti, secondo le modalità di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalle certificazioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari al credito vantato. Qualora, al momento in cui è sorto il debito, il debitore risultava, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, titolare di crediti di cui al periodo che precede, sui debiti iscritti a ruolo non sono dovuti interessi, sanzioni e oneri di riscossione.».

  2. L'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 28-quater.

   1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati a decorrere del 1° gennaio 2011 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alla alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.
   2. Il creditore può procedere immediatamente alla compensazione se al momento del pagamento sia titolare di crediti di cui al periodo precedente. Ove le stesse certificazioni non siano già in possesso del creditore, le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente interessate verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'emissione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. Le certificazioni sono rilasciate al contribuente entro trenta giorni dalla compensazione. Qualora sussistano i requisiti per il rilascio delle certificazioni e le amministrazioni pubbliche non provvedano al rilascio delle stesse entro il termine sopra indicato, la compensazione è considerata definitivamente valida ed efficace.
   3. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro centottanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà tempestiva comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
   4. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012 sono modificati in conformità a quanto disposto nei commi 1 e 2.
   5. Lo Stato è tenuto a corrispondere alle regioni, province e comuni le somme dovute entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quale trovano applicazione gli interessi di mora di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231. È fatta salva la facoltà delle regioni, province e comuni di cedere il credito ad istituti bancari o altro istituto finanziario.
   6. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dal creditore di cui al comma 1 nei limiti di spesa autorizzata.
   7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 850 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi derivante dalle disposizioni al sostegno alle imprese di cui al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.».
33.069. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile)

ART. 34.

  Sopprimerlo.
34.26. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies sono sostituiti dai seguenti:
  3-bis. Decorsi senza esito 90 giorni dalla presentazione all'autorità regionale competente ai sensi del comma 3 dell'apposita istanza di autorizzazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, il titolare di tale istanza presenta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45, un'autodichiarazione attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d), del comma 2, nonché dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d), e), può procedere con l'esercizio delle operazioni di recupero.
  3-ter. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti effettuano, entro i successivi 60 giorni, il controllo del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri dettagliati del comma 2. Qualora accertino il loro mancato rispetto, trasmettono alla regione competente richiesta motivata di divieto di inizio o di proseguo delle attività. La regione competente, con provvedimento motivato provvede, verificato il mancato rispetto delle condizioni o dei criteri dettagliati, a vietare l'inizio o il proseguo delle attività in questione, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi al rispetto di tali condizioni e criteri dettagliati, nei modi e nei tempi indicati dalla regione.
34.16. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3- quinquies e 3-sexies sono sostituiti dai seguenti:

   «3-bis. Decorsi senza esito 90 giorni dalla presentazione all'autorità competente ai sensi del comma 3 dell'apposita istanza di autorizzazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, il titolare di tale istanza, presentata una dichiarazione integrativa di conformità con i criteri sulla cessazione della qualifica di cui al comma 3-ter, attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) del comma 2, nonché dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d), ed e), può procedere con l'esercizio delle operazioni di recupero.
   3-ter. Il Ministero per la transizione ecologica, acquisito entro 60 giorni il parere di ISPRA, emana con proprio decreto, entro i successivi 60 giorni, un indirizzo di orientamento per il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) nonché per l'applicazione dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d) ed e), riferite al recupero di rifiuti non pericolosi. Tale indirizzo prevede, in particolare, che la qualifica di rifiuto può venire meno se le sostanze o gli oggetti derivanti dalle attività di recupero sono conformi ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti.
   3-quater. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti effettuano, entro i successivi 60 giorni, il controllo del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri dettagliati del comma 2 conformemente all'indirizzo di orientamento di cui al comma 3- ter. Qualora accertino il loro mancato rispetto, trasmettono alla regione competente richiesta motivata di divieto di inizio o di proseguo delle attività. La regione competente, con provvedimento motivato provvede, verificato il mancato rispetto delle condizioni o dei criteri dettagliati, a vietare l'inizio o il proseguo delle attività in questione, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi al rispetto di tali condizioni e criteri dettagliati, nei modi e nei tempi indicati dalla Regione.».
*34.3. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*34.4. Gadda, Marco Di Maio.
*34.9. Benvenuto, Lucchini, Golinelli, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*34.14. Gagliardi.
*34.15. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*34.18. Zucconi.
*34.29. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Tartaglione, Ferraioli, Milanato, Cattaneo, Casino, Sarro, D'Attis.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato l-quinquies sono considerati urbani solo fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo, come anche riportato nella lettera b-quinquies) del comma 1 dell'articolo 183»;

   b) al 3 comma, lettere c), d), e) ed f), eliminare, ovunque ricorrano, le parole: se diversi da quelli di cui al comma 2.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nuove norme in tema di classificazione e cessazione della qualifica di rifiuto.
**34.1. Fregolent, Marco Di Maio.
**34.12. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la lettera a);

   b) alla lettera b), dopo le parole: al comma 3-ter aggiungere le seguenti: , primo periodo, sono soppresse le parole: «nonché alle condizioni di cui al comma 1».
34.6. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*34.2. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*34.10. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*34.21. Marco Di Maio, Fregolent.
*34.24. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*34.27. Maraia.

  Al comma 1, sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:

   a) i commi da 3-bis a 3-sexies sono soppressi;

   b) al comma 3-septies il quarto periodo è soppresso.
**34.8. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**34.28. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sostituire le parole: «previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente» con le seguenti: «sentita l'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente»;

   b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 3-bis,» le parole: «all'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la piattaforma Recer»;

   c) alla lettera c), dopo le parole: «i commi» aggiungere la seguente: «3-ter,».
*34.20. Marco Di Maio, Fregolent.
*34.30. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Ferraioli, Cattaneo, Casino, Sarro, D'Attis.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sopprimere le parole: «e vincolante»;

   b) alla lettera b) dopo le parole: «al comma 3-ter,» aggiungere le seguenti: «al primo periodo,» le parole: «a campione,» sono sostituite dalle seguenti; «, nell'ambito dei normali controlli presso gli impianti, e».
34.7. Golinelli, Bordonali, Eva Lorenzoni, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
34.5. Suriano.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

    1-bis). All'articolo 193 del decreto legislativo 2 aprile 2006 n. 152 le seguenti parole: «al soggetto che gestisce il servizio pubblico» sono soppresse.
34.13. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto non regolamentare del Ministro della transizione ecologica adottato regolamentare sono definite procedure semplificate da applicare ai casi di rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate, quando non vi siano variazioni sostanziali nell'esercizio dell'attività svolta.
*34.19. Bellucci.
*34.22. Marco Di Maio, Fregolent.
*34.25. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e biometano)

  1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell'Allegato 1, Tabella 1.A, punti 2 e 3, del decreto ministeriale 23 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto interministeriale del 2 marzo 2018.
  2. Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei trasporti, per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del citato decreto 2 marzo 2018, negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato, rispettando il principio del bilancio di massa. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere diretta alla produzione di biometano e ad essa si applicano integralmente le disposizioni degli articoli 5 e 6 del citato decreto 2 marzo 2018.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale dovrà comprendere altresì l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi, nonché la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
34.09. Nevi, D'Attis, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 34, è aggiunto il seguente:

Art. 34-bis.
(Semplificazioni per gli impianti di biogas e biometano)

  1. Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei trasporti, per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato, rispettando il principio del bilancio di massa. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere diretta alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.
34.03. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Equiparazione del biodigestato)

  1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli, di contribuire ad una riduzione dell'uso di fertilizzanti di sintesi e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.»;

   b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

   a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

   b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

   c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.»

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 527 è abrogato.
*34.01. Prisco, Foti, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*34.02. Gadda, Marco Di Maio.
*34.04. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
*34.08. Nevi, D'Attis, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*34.012. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 4, comma 1, la lettera qq) è sostituita dalla seguente:

   «qq) rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici': i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici. Tali rifiuti sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici ai sensi della lettera l) del presente comma e sono conferiti e gestiti ai sensi dell'articolo 24-bis.»;

   b) l'articolo 24-bis è sostituito dal seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni relative ai rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici)

  1. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici conferiti nei luoghi di raggruppamento di cui al comma 2, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i relativi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato calcolata sulla base della quantità di pannelli fotovoltaici immessi nel medesimo anno. Sono fatti salvi i regimi previsti dall'articolo 40, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies.
  2. I rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici sono conferiti, a cura del detentore, presso i luoghi di raggruppamento, istituiti dagli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica e dai grandi utilizzatori. I suddetti luoghi di raggruppamento sono serviti dai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, previa adesione obbligatoria dei sistemi di gestione medesimi al Centro di coordinamento di cui all'articolo 33, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Centro di coordinamento e gli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica e i grandi utilizzatori.
  3. Il luogo di raggruppamento può coincidere con la sede legale o operativa dell'installatore e gestore dei centri di assistenza tecnica e del grande utilizzatore oppure con il luogo di concentramento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici oggetto delle operazioni di smantellamento. Il ritiro dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici dai luoghi di raggruppamento avvengono nel rispetto delle modalità descritte nell'Accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, in corso di validità.
  4. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici presso i luoghi di raggruppamento di cui al comma precedente al fine del loro trasporto presso impianti autorizzati al trattamento adeguato rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  5. Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici raggruppati presso i luoghi di raggruppamento devono essere trasportati presso impianti autorizzati al trattamento adeguato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno;

   b) il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), in quanto compatibili;

   c) all'articolo 40, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) i primi due periodi sono soppressi;

    2) al quarto periodo, sono soppresse le parole: «, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore»;

    3) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Il conferimento dei rifiuti di cui al presente comma presso i luoghi di raggruppamento istituiti ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2, non fa sorgere in capo al soggetto responsabile alcun diritto alla restituzione delle somme trattenute dal GSE.».

   d) all'articolo 40, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   3-bis. Per la gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici di cui al comma 3, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria aderendo ad uno dei trust costituiti dai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 ai sensi del disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter o aventi le medesime caratteristiche. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.
   3-ter. I rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, la cui gestione è finanziata secondo le modalità stabilite dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante «Definizione e verifica dei requisiti dei “Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita” in attuazione delle “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti” (decreto ministeriale 5 maggio 2011 e decreto ministeriale 5 luglio 2012)», o secondo analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria, tra i quali quelli istituiti dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221, sono gestiti dai sistemi di gestione disponenti con costi a valere sui medesimi fondi di garanzia. Limitatamente alle ipotesi in cui non ne sia assicurata la gestione mediante i fondi previsti dal suddetto disciplinare tecnico o i suddetti analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria, i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici di cui al presente comma possono essere gestiti ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2. Il conferimento dei rifiuti di cui al presente comma presso i luoghi di raggruppamento istituiti ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2, non fa sorgere in capo al soggetto responsabile alcun diritto alla restituzione delle somme versate al GSE o da esso trattenute.
   3-quater. La gestione dei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter e degli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria costituiti dai sistemi di gestione si conforma ai principi di trasparenza e proporzionalità e assicura la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 trasmettono al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla gestione comprensiva del rendiconto della situazione patrimoniale dei fondi e degli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria di cui al presente comma, delle risorse disponibili e di quelle impiegate per le operazioni di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, unitamente al dettaglio dei numeri di matricola identificativi dei pannelli fotovoltaici per i quali è stata prestata garanzia finanziaria ai sensi del comma 3-ter.
   3-quinquies. Ciascun sistema di gestione di cui agli articoli 9 e 10, che abbia creato un fondo ai sensi del disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter o analogo strumento negoziale di garanzia finanziaria, fornisce al Centro di coordinamento, in un formato standard da quest'ultimo stabilito, l'elenco recante i numeri di matricola identificativi dei pannelli per i quali è stata prestata garanzia finanziaria ai sensi del medesimo comma 3-ter. Il Centro di coordinamento istituisce una banca dati, liberamente consultabile, attraverso la quale sia possibile individuare i pannelli oggetto della garanzia finanziaria.
   3-sexies. Le somme versate nei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter e negli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria sono destinate in misura non inferiore all'80 per cento alla gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici ad esse relativi. A decorrere dal 1° gennaio 2036 le somme residue nei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter e negli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria costituiti dai sistemi di gestione sono versate al Centro di coordinamento di cui all'articolo 33 che le destina all'implementazione ed efficientamento della rete di raccolta di cui all'articolo 24-bis, comma 2.
   3-septies. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico abbiano installato AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10. Alle spese di funzionamento e gestione dei fondi di cui al comma 3-ter, ivi comprese le spese per l'ottimizzazione della raccolta e della logistica e per il finanziamento della ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento dei pannelli fotovoltaici, provvede il sistema di gestione di cui agli articoli 9 e 10 nel limite massimo del 20 per cento dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, e comunque entro i limiti dei costi effettivamente sostenuti.

   e) All'articolo 38, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

  4-bis. La violazione dell'articolo 40, comma 3-ter, primo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari ad euro 10 per ogni rifiuto derivante dai pannelli fotovoltaici non gestito. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-sexies, secondo periodo, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo delle somme illecitamente trattenute. La mancata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 40, comma 3-quater, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione delle medesime informazioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal periodo precedente, ridotta alla metà.
  2. I sistemi di gestione si conformano alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo entro il 30 aprile 2022.
34.010. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Semplificazioni in materia di raccolta e deposito RAEE)

  1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è sostituito dal seguente:

Art. 11.
(Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori)

  1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.
  2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi realizzati in conformità a quanto previsto al comma 3, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo, o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il trasporto può avvenire secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del distributore o del soggetto da questi incaricato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  3. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
  4. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro di cui al comma 1 non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
  5. I trasporti di cui al comma 2 sono accompagnati da un documento di trasporto.
  6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.
  7. I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  8. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 7 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.
  9. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 è abrogato.
  2. Al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 5, il comma 6 è soppresso;

   b) all'articolo 7:

    1) al comma 2, le parole da: «conforme al modello» fino alla fine del comma sono soppresse;

    2) i commi 3 e 4 sono soppressi.
34.011. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di cessione del credito e sconto in fattura)

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023.».
34.05. Fornaro, Timbro.

ART. 35.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 184:

    1) al comma 2, dopo le parole: «Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)» sono aggiunte le seguenti: «e i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti considerati simili per natura e composizione a quelli domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, sono considerati rifiuti urbani solo per fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, per il riciclaggio e per l'applicazione delle relative norme di calcolo, in conformità all'articolo 183 comma 1 lettera b-quinquies)»;

    2) al comma 3, le lettere c), d), e), f) sono soppresse;.
35.88. Maraia.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, dopo le parole: «Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)» è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies sono considerati urbani solo fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo, come anche riportato nel punto b-quinquies dell'articolo 183».

    2) al comma 3, lettere c), d), e) ed f), le parole: «se diversi da quelli di cui al comma 2» sono soppresse;.
35.22. Eva Lorenzoni, Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, Vallotto, Dara, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 182-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 6, la lettera c) è soppressa;

    2) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Entro il 31 dicembre 2023 deve essere assicurata la tracciabilità dei rifiuti di cui al comma 6 e il monitoraggio dei rispettivi dati, al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi».
35.75. Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   «a-bis) all'articolo 182-ter, al comma 6, la lettera c) è soppressa».
35.74. Paolo Russo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 183 comma 1 lettera e), le parole a partire da: «degli scarti» fino a «non domestiche,» sono sostituite con le seguenti: «di cui alla lettera qq-ter), effettuato sul luogo di produzione».

    dopo la lettera g) inserire la seguente:

   g-bis) all'articolo 214 dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

  «Fermo restando che non necessita di autorizzazioni o comunicazioni per la gestione dei rifiuti l'attività di autocompostaggio di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 183 del presente decreto, effettuato a partire da sottoprodotti e materiali esclusi di cui agli articoli 184-bis e 185 del medesimo decreto legislativo, l'autocompostaggio dei propri rifiuti organici, effettuato dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, può essere avviato decorsi 30 giorni dalla comunicazione di inizio attività. La predetta comunicazione è inoltrata al Comune e va rinnovata ogni 5 anni».
*35.9. Gadda, Marco Di Maio.
*35.45. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), alle parole: ceneri vulcaniche premettere le seguenti: le ceneri da combustione di biomasse vergini.
35.108. Zucconi, Foti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i materiali litoidi e terre di coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e lavaggio di prodotti vegetali, laddove reimmessi nel medesimo ambiente o utilizzati a fini agronomici.
35.48. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire le parole: cicli produttivi, con le seguenti: cicli produttivi anche agronomici,;

    aggiungere, in fine, il seguente periodo: . La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle ceneri vulcaniche prodotte dal 1 gennaio 2021 al 31 maggio 2021;
35.87. Marzana.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

    2-bis) al comma 1, lettera f), le parole da: «fino al 31 dicembre 2022,», sono sostituite dalle seguenti: «la posidonia spiaggiata derivante dalle operazioni di pulizia degli arenili, anche se depositata ex situ in caso di indisponibilità di spazi idonei al deposito nel medesimo arenile o in spazi attigui allo stesso, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino, sia emerso che sommerso, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, o riutilizzata a fini agronomici o come sottoprodotto nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 184-bis del presente decreto. Tutte le operazioni di gestione della posidonia devono garantire la separazione della sabbia intrappolata nei cumuli da riposizionare, a tutela dell'erosione costiera e del bene demaniale marittimo stesso, negli arenili di provenienza».
35.81. Deiana.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

    2-bis) al comma 1, lettera f) dopo le parole «silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa» sono aggiunte le seguenti: «incluso l'utilizzo del biodigestato derivante da tale attività finalizzato alla la produzione di compost».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, all'allegato 2, tabella 2 «Ammendanti», la seconda colonna «Metodo di preparazione e componenti essenziali», del prodotto n. 5 «Ammendante Compostato Misto», è sostituita dalla seguente: «Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti e/o altri materiali organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata da sottoprodotti o rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti o residui di attività agroindustriali e da rifiuti della lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde, e/o da biodigestato prodotto da impianti che producono energia utilizzando solo biomasse».
35.25. Golinelli, Bordonali, Eva Lorenzoni, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'articolo 188, comma 5, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento quali raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione relativa all'effettuazione delle operazioni di cui ai punti D13, D14 o D15 dell'allegato B alla parte IV del presente decreto, resa ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto che esegue le operazioni intermedie di smaltimento e da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole «dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti» sono soppresse.
*35.27. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*35.99. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'articolo 188, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale attestazione sarà disciplinata con i tempi e le modalità stabilite nell'ambito della istituzione del Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis».
35.24. Bordonali, Golinelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'articolo 188, il comma 5, è soppresso;.
*35.38. Gagliardi.
*35.101. Cortelazzo, Milanato, Labriola, Mazzetti, Tartaglione, Ferraioli, Cattaneo, Casino, Sarro, D'Attis.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 190, comma 10, dopo le parole «presso la sede legale,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero l'unità locale operativa più prossima,».

  Conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) all'articolo 193, comma 14, dopo le parole «deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore» sono aggiunte le seguenti: «escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione» e, al comma 18, dopo le parole «da assistenza sanitaria» sono inserite le seguenti: «svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza».
35.61. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 190, comma 4, le parole «i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative» sono sostituite dalle seguenti: «analoghe evidenze documentali o gestionali».
*35.7. Braga.
*35.29. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*35.37. Gagliardi.
*35.50. Zucconi.
*35.80. Deiana.
*35.100. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*35.102. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Ferraioli, Milanato, Casino, Sarro, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 193, al comma 7, le parole: «al soggetto che gestisce il servizio pubblico» sono soppresse.
35.23. Eva Lorenzoni, Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, Vallotto, Dara, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 198, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:

   «g-bis) le modalità mediante le quali assicurano e svolgono le funzioni di controllo del territorio in materia ambientale, attraverso l'utilizzo delle somme devolute agli stessi derivanti dall'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto.».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

   l-bis) all'articolo 262, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «provvede la provincia» sono sostituite con le seguenti: «provvedono i comuni»;

    2) le parole «ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune» sono soppresse;

   l-ter) all'articolo 263, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «alle province» sono sostituite con le seguenti: «ai comuni»;

    2) le parole: «delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni» sono sostituite con le seguenti: «e al potenziamento delle funzioni controllo in materia ambientale, anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di tecnologia avanzata quali sistemi di videosorveglianza urbana e di aeromobili a pilotaggio remoto cosiddetti “droni”, al fine di svolgere una più efficace attività di prevenzione»;

   l-quater) dopo l'articolo 263, sono inseriti i seguenti:

«Art. 263-bis.
(Istituzione del registro elettronico nazionale)

   1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro elettronico nazionale per la raccolta delle informazioni relative al numero e alla tipologia dei controlli effettuati che hanno comportato l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a seguito della violazione dei precetti ambientali di cui al titolo VI della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le modalità di impiego di tali somme per le funzioni individuate nel citato decreto, nonché le informazioni relative alle somme pagate in sede amministrative a seguito del procedimento di cui all'articolo 318-quater del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 263-ter.
(Adozione di Linee guida per lo studio e l'implementazione di best practices per la prevenzione dell'illecito ambientale)

   1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno può adottare, con propri decreti, linee guida per lo studio e l'implementazione di best practices nell'utilizzo di strumenti di tecnologia avanzata per la prevenzione dell'illecito ambientale con particolare riferimento all'abbandono nel suolo di rifiuti. Le linee guida includono elementi e informazioni in ordine ai sistemi di videosorveglianza urbana e di aeromobili a pilotaggio remoto cosiddetti “droni” per supportare i comuni e le province nelle attività di prevenzione, monitoraggio e controllo del territorio, anche in collaborazione con le prefetture, l'Esercito, l'Aeronautica Militare e gli enti civili ENAV ed ENAC.».
35.89. Licatini.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis. All'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta ed il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta il cui modello è emanato con decreto ministeriale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.».
35.15. Invernizzi, Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 219, comma 5, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, oppure mediante altri marchi o indicazioni che ne permettano l'identificazione».
*35.8. Braga.
*35.30. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*35.36. Gagliardi.
*35.79. Deiana.
*35.49. Zucconi.
*35.103. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Ferraioli, Milanato, Casino, Sarro, D'Attis, Cattaneo.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

   f-bis) all'articolo 206, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente articolo siano stipulati con università, enti e istituzioni di ricerca, sono incentivati attraverso il ricorso al Fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
35.82. Zolezzi.

  Al comma 1, alla lettera g), numero 2) sostituire le parole: il riutilizzo, con le seguenti: il recupero.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1 sopprimere la lettera h);

   b) sopprimere i commi 2 e 3.
35.78. Zolezzi, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Maraia, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

   g-bis) all'articolo 208, comma 11, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000».
35.13. Braga.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   g-bis) all'articolo 208, comma 15, sostituire le parole «almeno sessanta giorni» con le seguenti: «fino a quindici giorni»;

   g-ter) al punto 7.z.b) dell'Allegato IV alla parte seconda dopo le parole «di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.», sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna risulti inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni. In ogni caso eventuali successive campagne sullo stesso sito dovranno essere assoggettate alla verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.».
*35.5. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*35.12. Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*35.31. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*35.55. Marco Di Maio, Fregolent.
*35.71. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*35.92. Maraia.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   g-bis) all'articolo 211, è aggiunto in fine il seguente comma:

   «5-ter. I materiali e le sostanze prodotte dalla sperimentazione condotta nell'impianto di cui al comma 1 si configurano come prodotto da rifiuto recuperato, ai sensi dell'articolo 184-ter del presente decreto»;

   g-ter) dopo l'articolo 211, è inserito il seguente:

«Art. 211-bis.
(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)

   1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche l'eventuale utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze e materiale inferiori a 5.000 kg all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi innovativi di recupero orientati alla cessazione della qualifica di rifiuto e all'individuazione dei possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività di gestione di rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.
   2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti ai laboratori di cui al comma 1 si configurano come prodotti per attività di ricerca se rispettano le quantità e le finalità di cui al comma precedente. Il trasporto delle sostanze e dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per quantitativi non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori di ricerca destinatari.
   3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, il gestore del laboratorio comunica a fini informativi all'autorità competente l'avvio della sperimentazione e le caratteristiche dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle sostanze e dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazione, la sua durata, nonché eventuali destinatari di campionature dei materiali in uscita per l'effettuazione di test mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del futuro impiego nei pertinenti settori industriali.»;

   g-quater) all'articolo 298, comma 2, dopo le parole: «si provvede con le modalità previste dall'articolo 281, commi 5 e 6.» è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more dell'integrazione dell'allegato X sono da ritenersi conformi al medesimo allegato X i materiali combustibili che abbiano cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del presente decreto e che abbiano caratteristiche merceologiche equivalenti a quelle dei combustibili citati nel medesimo allegato per gli utilizzi consentiti previsti nell'autorizzazione dell'impianto di recupero e alle condizioni ivi previste».
**35.34. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**35.53. Marco Di Maio, Fregolent.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

   g-bis) dopo l'articolo 211, è inserito il seguente:

«Art. 211-bis.
(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)

  1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche l'eventuale utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze e materiale inferiori a 5000 kg all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi innovativi di recupero orientati alla cessazione della qualifica di rifiuto e all'individuazione dei possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività di gestione di rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.
  2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti ai laboratori di cui al comma 1 si configurano come prodotti per attività di ricerca se rispettano le quantità e le finalità di cui al comma precedente. Il trasporto delle sostanze e dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per quantitativi non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori di ricerca destinatari.
  3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, il gestore del laboratorio comunica a fini informativi all'autorità competente l'avvio della sperimentazione e le caratteristiche dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle sostanze e dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazione, la sua durata, nonché eventuali destinatari di campionature dei materiali in uscita per l'effettuazione di test mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del futuro impiego nei pertinenti settori industriali».
35.52. Rotta.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 214, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ove necessario anche modificando il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, ed i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, sono individuati i tipi, le quantità di rifiuti e le condizioni per i quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216.».
*35.4. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*35.33. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*35.54. Marco Di Maio, Fregolent.
*35.70. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*35.90. Maraia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
35.42. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

   i-bis) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd-octies) sono inserite le seguenti:

   «dd-nonies) deposito cauzionale: la somma in denaro che costituisce una integrazione del prezzo di vendita versata al momento dell'acquisto dell'alimento confezionato con diritto di ripetizione della stessa a garanzia della restituzione dello stesso in maniera idonea per il suo riutilizzo o riciclaggio;

   dd-decies) commissione di gestione: la quota in denaro che viene riconosciuta all'esercente a ristoro dei maggiori costi di gestione per la partecipazione al sistema di deposito;

   dd-undecies) alimenti: qualsiasi sostanza o prodotto così come definiti all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;»;

   i-ter) l'articolo 219-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 219-bis.
(Sistemi di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggio)

   1. Conformemente alla gerarchia dei rifiuti, al fine costituire una filiera per il deposito cauzionale degli imballaggi in vetro plastica e metallo contenenti liquidi a fini alimentari e allo scopo di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso una economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale, ovvero in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione.
   2. Il Ministero della transizione ecologica ai sensi e nelle modalità di cui all'articolo 221-bis del presente decreto provvede a riconoscere i soggetti che intendono attivare il sistema di deposito cauzionale di cui al comma 1.
   3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1 nonché le sanzioni da applicare nel caso di mancato adempimento agli obblighi derivanti dall'applicazione del sistema di deposito cauzionale.
   4. Nel rispetto dei valori stabiliti con il decreto di cui al comma 3, il sistema autonomo sia in forma individuale che in forma collettiva determina annualmente l'ammontare della quota del deposito cauzionale da restituire ai consumatori, l'ammontare della commissione di gestione da versare al venditore commisurata agli imballaggi raccolti ed avviati al recupero, istituisce appositi marchi da apporre sull'etichetta dell'imballaggio. L'elenco dei marchi da apporre sull'etichetta, l'importo della cauzione e la commissione di gestione vengono trasmessi al Ministero della transizione ecologica entro il 31 dicembre di ogni anno. Il Ministero della transizione ecologica valuta la congruità dei valori stabiliti e se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico.
   5. La quota del deposito cauzionale da restituire al consumatore, deve essere indicata nell'etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi.
   6. I titolari di punti di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi ove avvenga somministrazione o distribuzione di alimenti di cui al comma 1, anche nell'ambito di eventi e manifestazioni, provvedono alla raccolta degli imballaggi restituiti dai consumatori versando ai medesimi la quota della cauzione nelle modalità e nella misura stabilita ai sensi dei commi 3 e 4.
   7. I consumatori restituiscono gli imballaggi usati sottoposti a cauzione di norma negli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati, o in altro punto di vendita che distribuisce analogo prodotto, ricevendo in cambio la cauzione versata o a scelta del consumatore stesso, un titolo all'acquisto di valore almeno equivalente.
   8. Al fine di favorire la raccolta di cui al comma 5, i rivenditori di alimenti disciplinati dalla presente legge possono installare di propria iniziativa, o su richiesta del consorzio costituito ai sensi del presente articolo all'interno di spazi a loro disposizione sistemi automatici per la separazione dei vari contenitori, secondo la distinzione in materiali e colori degli stessi, e sono tenuti ad applicare una cauzione uguale per ogni tipo di contenitore al fine di evitare scelte preferenziali tra diversi tipi di contenitore in ragione del diverso importo di cauzione.».
35.94. Penna, Vignaroli, Maraia, Buffagni, Deiana, Licatini, Papiro, Grillo, Vianello, Grippa, Nappi, Villani, Martinciglio.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 218, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    sostituire la lettera r) con la seguente:

   «r) “produttori”: i produttori di imballaggi e materiali di imballaggio che siano produttori del prodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

    alla lettera s), sopprimere le parole «e gli importatori di imballaggi pieni».
*35.76. Cattaneo, Mazzetti.
*35.106. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Dopo la lettera l), inserire la seguente:

   l-bis) all'articolo 224, comma 5, dopo le parole: «con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),» inserire le seguenti: «con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta,».
**35.26. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**35.98. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo la lettera l), inserire la seguente:

   l-bis) l'articolo 234 è sostituito dal seguente:

«Articolo 234.
(Gestione fine vita di beni e manufatti realizzati con materiali plastici ovvero polimeri)

   1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire le operazioni di raccolta, di trasporto, trattamento e recupero ovvero smaltimento, di rifiuti derivanti da beni e manufatti realizzati con materiali plastici o polimeri, compresi i rifiuti urbani ingombranti e i rifiuti provenienti dalle plastiche monouso, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, 228 e 231, i produttori costituiscono appositi sistemi collettivi ovvero individuali di gestione, con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, operanti secondo i principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché nel rispetto del principio di libera concorrenza, secondo i principi di cui agli articoli 178-ter e 237, del presente decreto legislativo, con statuto conforme allo schema tipo approvato dal Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
   2. Ai sistemi di cui al presente articolo partecipano: a) i produttori e gli importatori di polimeri, compresi i produttori e gli importatori di materie prime; b) i distributori e le loro reti commerciali; c) previo accordo con i soggetti di cui alla lettere a) e b): le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti in materiale plastico; i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di materiali plastici o polimeri.
   3. I sistemi adottati, nell'attività di gestione, sono tenuti a garantire l'equilibrio di bilancio derivante dai seguenti strumenti finanziari: a) contributo ambientale; b) quote dei soggetti partecipanti; c) gestione patrimoniale del fondo consortile ovvero delle giacenze; d) eventuali proventi delle cessioni; e) eventuali depositi cauzionali.
   4. Tutti i sistemi di gestione adottati conseguono obiettivi minimi di riciclaggio fissati su una percentuale in peso del totale dei beni e manufatti realizzati con materiali plastici o polimeri, immessi sul mercato nell'anno solare precedente dai partecipanti a ciascun sistema. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio che ogni cinque anni aggiorna, ovvero integra, con apposito decreto, ai sensi della normativa europea, e, in caso di mancato raggiungimento di detti obiettivi, può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio. Ai fini della determinazione degli obiettivi di riciclaggio, il detentore di rifiuti di beni o manufatti realizzati con materiali plastici o polimeri può cedere gli stessi ad imprese di altro Stato membro della Unione europea, comunicando a ISPRA la tipologia e le quantità di tali rifiuti che vengono ceduti.
   5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità di funzionamento dei sistemi di gestione, secondo i principi di cui al presente decreto legislativo.
   6. Sono fatti salvi i Consorzi o sistemi collettivi già istituiti per legge, ovvero riconosciuti ai sensi della previgente normativa, che mantengono l'attuale regime fino all'adeguamento alla nuova disciplina entro il 5 gennaio 2023. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'articolo 35, commi 12 e 13, della legge n. 164 del 2014 di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014».
35.95. Deiana.

  Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

   l-bis) all'articolo 238, al comma 10, il seguente periodo è soppresso: «Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».
35.20. Eva Lorenzoni, Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, Vallotto, Dara, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa.

  Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

   l-bis) all'articolo 238, comma 10, ultimo capoverso, le parole «per un periodo non inferiore a cinque anni» e le parole «anche prima della scadenza quinquennale» sono soppresse e dopo le parole «salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico» sono aggiunte le parole: «e per il privato».
35.60. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

   l-bis) all'allegato C – Operazioni di recupero, capoverso «R3», dopo le parole: «comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche» sono inserite le seguenti: «e trasformazioni fisiche basate sull'utilizzo di energia elettromagnetica alla frequenza delle microonde;».
*35.35. Pezzopane.
*35.43. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*35.66. Timbro, Fornaro.
*35.68. Lupi.
*35.110. Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto.
*35.114. Donno.

  Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

   m-bis) all'allegato L-quinquies alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, dopo il numero 29 è aggiunto il seguente:

    «30) Stabilimenti termali».
**35.28. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**35.104. Milanato, Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Ferraioli, Casino, Sarro, D'Attis.
**35.39. Gagliardi.
**35.115. Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole «dall'esecutore o dal produttore» con le seguenti: «dal responsabile del sito di destinazione»;

   b) al comma 3, dopo le parole «di cui al comma 2» inserire le seguenti: «ed all'esecutore o al produttore».

  1-ter. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in deroga all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le terre e rocce da scavo, provenienti da interventi finalizzati alla costruzione, adeguamento tecnologico o manutenzione di reti o infrastrutture, nonché da interventi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, compresi quelli di attività di edilizia libera, la cui produzione non superi i 50 metri cubi, possono essere utilizzate, anche parzialmente, nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che nell'attività di scavo:

   a) non siano utilizzate sostanze o metodologie inquinanti;

   b) siano state adottate, ove necessario, tecnologie finalizzate ad assicurare la separazione delle terre e rocce da scavo da eventuali strati superficiali di origine antropica.

  1-quater. La documentazione attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 4 deve essere conservata per un anno presso il committente e la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo.
  1-quinquies. I commi 1-ter e 1-quater si applicano anche alle terre e rocce da scavo prodotte in siti in cui per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  1-sexies. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.
(Situazioni di emergenza)

   1. In deroga agli articoli 21 e 22, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, a sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 è attestata all'Autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque presentare la dichiarazione di utilizzo secondo le modalità previste dagli articoli 21 e 22».
*35.56. Marco Di Maio, Fregolent.
*35.72. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*35.93. Maraia.
*35.6. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole «dall'esecutore o dal produttore» sono sostituite dalle seguenti: «dal responsabile del sito di destinazione»;

   b) al comma 3, dopo le parole «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «ed all'esecutore o al produttore».
35.32. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi. Fermo restando quanto previsto al periodo precedente con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, sentite le organizzazioni più rappresentative nel territorio nazionale interessate sia dei produttori che degli utilizzatori di imballaggi, vengono disciplinate modalità applicative semplificate, anche facendo ricorso al digitale, in base alla natura o alla quantità degli imballaggi commercializzati, tra cui gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imballaggi neutri, gli imballaggi di piccole dimensioni.
  1-ter. L'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: «La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. Chiunque nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, primo periodo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro da cinquecento a quattromilacinquecento euro. Ai produttori di cui all'articolo 218, comma 1 lettera r) che immettono nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, secondo periodo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a quattromilacinquecento euro».
*35.11. Gadda, Marco Di Maio, Fregolent.
*35.47. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 9 della Direttiva (UE) 2019/904, i Consorzi di raccolta di cui alla Parte quarta decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 assicurano ai produttori di acqua minerale e bevande che utilizzano il PET (Polietilene Tereftalato), secondo il principio della responsabilità estesa del produttore, la restituzione di una quota del medesimo materiale immesso in consumo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti i criteri e le modalità operative in base alle quali viene data attuazione alle disposizioni di cui al presente comma.
35.96. Deiana.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono devoluti ai comuni e sono destinati alle attività di rimozione ed avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti stessi.
35.91. Vianello.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Il legale rappresentante può sempre assumere il ruolo di responsabile tecnico per le categorie di iscrizione all'Albo gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza necessità di alcuna verifica solo per l'azienda di cui è legale rappresentante, a condizione che abbia ricoperto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi nella medesima azienda.
35.3. Buratti.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
*35.2. Benedetti, Sarli, Cunial, Vizzini.
*35.65. Timbro, Fornaro.
*35.67. Suriano.
*35.83. Zolezzi, Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
35.109. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, sopprimere gli ultimi due periodi.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.
35.107. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Ferraioli, Paolo Russo, Casino.

  Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'autorità competente, se rileva che l'impianto insiste su aree di particolare interesse ambientale tutelate da normative specifiche, quali ad esempio i parchi naturali, ovvero se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'autorità competente, se rileva che l'impianto insiste su aree di particolare interesse ambientale tutelate da normative specifiche, quali ad esempio i parchi naturali, ovvero se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione.
35.14. Braga.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Gli interventi finalizzati all'utilizzo dei rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 in impianti autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono modifica sostanziale e richiedono la sola comunicazione dell'intervento all'autorità competente, da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività.
  3-ter. Al fine di favorire la transizione verso un modello di economia circolare e incentivare la produzione e l'utilizzo di CSS-Combustibile conforme ai requisiti di cui al decreto ministeriale n. 22 del 2013, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni fiscali, nella forma del credito d'imposta:

   1) gli impianti che producono CSS-Combustibile autorizzati in procedura ordinaria in conformità alle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo medesimo, e comunque dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

   2) gli impianti di produzione di cemento di cui alla lettera b) dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 22 del 2013 aventi capacità di produzione superiore a 500 ton/g di clinker e soggetto al regime di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso di autorizzazione integrata ambientale purché dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

   3) gli impianti di combustione di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 22 del 2013 con potenza termica di combustione di oltre 50 MW di cui al punto 2, 1.1, dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso di autorizzazione integrata ambientale e dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

  3-quater. Al fine di superare gli ostacoli ideologici inerenti la produzione e l'utilizzo di CSS-Combustibile conforme ai requisiti di cui al decreto ministeriale n. 22 del 2013, il Ministero della transizione ecologica, le regioni e gli Enti locali promuovono e coordinano iniziative di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e curano l'ideazione, la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo, conformandone i contenuti e le finalità anche alle peculiarità del territorio. I gestori degli impianti che producono e utilizzano CSS-Combustibile informano i cittadini sulle modalità di gestione degli stessi, rendendo facilmente accessibili e comprensibili i dati sui materiali trattati, sulle autorizzazioni possedute e sulle prestazioni ambientali degli impianti.
35.59. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2, lettera a) è inserito il seguente: «a-bis) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche analoghe al sito di destinazione compreso all'interno dello stesso S.I.N., possono essere immessi, refluiti o spostati nei corpi idrici dai quali provengono».
35.62. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Zoffili.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

   «14. Per finalità di tutela ambientale le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 50 per cento del totale. Sono esentati dalle disposizioni del seguente comma gli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza e i veicoli militari. Le procedure di acquisto di due o più pneumatici di ricambio sono nulle se non viene riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti almeno il 50 per cento del numero complessivo di pneumatici da acquistare previsto dalla procedura».
35.1. Benamati.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 aggiungere infine il seguente periodo: «Per i prodotti di arredo in legno le indicazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 6, possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa, anche in formato digitale, che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi».
35.58. Zardini, Nardi.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Allo scopo di tutelare qualitativamente e quantitativamente il sistema idrico, nei territori ove si evidenziano fenomeni di aridità o di salinizzazione sono adottati sistemi volti al riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane e industriali, secondo quanto previsto dall'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché dal decreto ministeriale 2 maggio 2006, limitando in tal modo il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori nonché favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue. I territori di cui al precedente periodo vengono indicati dall'autorità competente nel Piano di Tutela delle Acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
35.85. Penna.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 105 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole «in acque superficiali» sono inserite le seguenti: «sono consentiti ove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di utilizzare o di installare impianti per il riutilizzo delle acque reflue secondo quanto previsto dall'articolo 99 del presente decreto. In tal caso gli scarichi»;

   b) al comma 2, dopo le parole «acque Marino-costiere» sono inserite le seguenti: «sono consentiti ove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di utilizzare o di installare impianti per il riutilizzo delle acque reflue secondo quanto previsto dall'articolo 99 del presente decreto. In tal caso gli scarichi».
35.86. Penna.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in deroga all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le terre e rocce da scavo, provenienti da interventi finalizzati alla costruzione, adeguamento tecnologico o manutenzione di reti o infrastrutture, nonché da interventi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, compresi quelli di attività di edilizia libera, la cui produzione non superi i 500 metri cubi, possono essere utilizzate, anche parzialmente, nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che nell'attività di scavo:

   a) non siano utilizzate sostanze o metodologie inquinanti;

   b) siano state adottate, ove necessario, tecnologie finalizzate ad assicurare la separazione delle terre e rocce da scavo da eventuali strati superficiali di origine antropica.

  3-ter. La documentazione attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 3-bis deve essere conservata per un anno presso il committente e la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo.
  3-quater. I commi 3-bis e 3-ter si applicano anche alle terre e rocce da scavo prodotte in siti in cui per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
35.105. Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Tartaglione, Ferraioli, Milanato, Casino, Sarro, D'Attis, Cattaneo.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Al fine di proteggere l'ecosistema marino e promuovere l'economia circolare, i rifiuti pescati accidentalmente durante le operazioni di pesca o raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo, sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 e come tali, possono essere conferiti all'impianto portuale di raccolta di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge do conversione del presente decreto, sono disciplinati i tempi, i criteri e le modalità attuative della raccolta e gestione di cui al precedente periodo, nonché gli incentivi economici da riconoscere ai soggetti che forniscono tale servizio. Al fine di distribuire sull'intera collettività i costi di gestione dei rifiuti raccolti nelle modalità di cui al primo periodo, viene aggiunta una specifica componente alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 47 del 2013.
  3-ter. All'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b-ter), punto 4) le parole «o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua» sono sostituite dalle seguenti «o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, ivi incluse le acque marine territoriali»;

   b) al comma 1 dopo la lettera b-quater) è inserita la seguente:

   «b-quater.1) rifiuti accidentalmente pescati: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo»;

   c) al comma 1 lettera f) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è considerato produttore chi non esercitando l'attività di gestione di rifiuti, raccoglie, trasporta e posiziona negli appositi contenitori per la raccolta di rifiuti urbani di pubblica proprietà, i rifiuti urbani di cui al comma 1, lettera b-ter), punto 4)».
35.84. Penna.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali» sono inserite le seguenti: «o delle operazioni di manutenzione dei fondali lacuali».
35.17. Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, Vallotto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «, fino al 31 dicembre 2022,» sono soppresse.
35.16. Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, Vallotto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. I prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, trascinati dai fiumi o spiaggiati dalle mareggiate, dalle lagheggiate, dalle piene o da altre cause comunque naturali e depositati naturalmente sulle sponde di fiumi, laghi e lagune e sul lido del mare, a seguito delle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), non rientrano nel campo di applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, ai sensi del comma 1, lettera f), del presente articolo e possono essere trasportati e gestiti in siti diversi, anche ai fini del riutilizzo, della produzione di energia o dell'estrazione di materia derivante da tali prodotti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio possono individuare criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al primo periodo».
35.19. Andreuzza, Formentini, Molinari, Di Muro, Manzato, Badole, Bazzaro, Bianchi, Billi, Binelli, Bisa, Bitonci, Boldi, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Cecchetti, Colla, Covolo, Ferrari, Fiorini, Fogliani, Foscolo, Giaccone, Giacometti, Gobbato, Golinelli, Gusmeroli, Iezzi, Lucchini, Patassini, Patelli, Pretto, Ribolla, Tarantino, Tateo, Vallotto, Zordan.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 199, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera r-ter) è aggiunta la seguente:

   «r-quater) l'analisi dei flussi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione. Per i rifiuti contenenti amianto, devono essere previste idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, onde evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di detti rifiuti. Inoltre, al fine di massimizzare il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della transizione ecologica aggiorna i criteri minimi ambientali settoriali definendo anche criteri premianti per le imprese che utilizzano detti materiali nel rispetto di protocolli tecnici definiti da ISPRA e l'Istituto Superiore di Sanità.».
35.64. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 199, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera r-ter) è aggiunta la seguente:

   «r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, onde evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di detti rifiuti.».
35.63. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, i commi 4-bis e 4-ter sono soppressi.
35.18. Lucchini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi inclusi quelle di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e dall'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono adempiere agli obblighi di tracciabilità dei rifiuti secondo la modalità prevista al comma 6 dell'articolo 190 e all'193 del medesimo decreto.
*35.10. Gadda, Marco Di Maio.
*35.46. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di supportare le imprese nella transizione verso i modelli plastic free imposti dalla direttiva (UE) 2019/904, di compensare il significativo aumento dei costi necessari per l'adeguamento alla nuova disciplina e di ridurre in modo significativo la quantità e l'impatto ambientale dei prodotti in plastica monouso, a tutte le imprese che acquistano prodotti elencati nell'allegato, Parte A e Parte B della direttiva citata riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o realizzati con almeno il 50 per cento di materiale riciclato è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 50.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di venti milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.
**35.51. Bellucci.
**35.57. Marco Di Maio, Fregolent.
**35.73. Paolo Russo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al secondo capoverso, dopo le parole «nel disciplinare tecnico» aggiungere le seguenti: «dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE»;

   b) al medesimo comma 1, al secondo capoverso dopo le parole «per le AEE incentivate.», aggiungere le seguenti: «Nel caso di sostituzione di pannelli fotovoltaici installati negli impianti di produzione di energia incentivati, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei pannelli fotovoltaici sostituiti, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti saranno restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti».
*35.40. Gagliardi.
*35.44. Pezzopane.
*35.69. Maraia.
*35.97. Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure di semplificazione e promozione dell'economia circolare nel settore foresta-legno)

  1. Al fine di promuovere misure di semplificazione e promozione dell'economia circolare nel settore foresta-legno, attesa la specificità e la multifunzionalità della filiera nonché l'opportunità di un suo rilancio, dopo il comma 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi:

   «4-quinquies.1. Gli accordi di foresta sono riconosciuti e promossi, su tutto il territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di impresa in ambito forestale al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione ed erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.
   4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 comprendono due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.
   4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvopastorale nonché assicurare al meglio la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:

   a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi di rete;

   b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole ed associate, nonché dei terreni di cui al comma 2, lettere g) e h) dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 34 del 2018;

   c) realizzare interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;

   d) realizzare interventi e progetti volti allo sviluppo di filiere forestali ed alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano.

   e) essere rivolti alla definizione di sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari sia di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in quanto esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tal fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete, come previsto al comma 4-quater.

   4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione ed attuazione.».
**35.03. Pezzopane.
**35.012. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
**35.015. Marco Di Maio, Fregolent.
**35.017. Maurizio Cattoi, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
**35.032. Giacometto, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Norme sulla gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici. Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e successive modificazioni e integrazioni)

  1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) all'articolo 4, comma 1, la lettera qq) è sostituita dalla seguente:

   «qq) “rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici”: i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici. Tali rifiuti sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici ai sensi della lettera l) del presente comma e sono conferiti e gestiti ai sensi dell'articolo 24-bis.»;

    2) l'articolo 24-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 24-bis.
(Disposizioni relative ai rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici)

   1. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici conferiti nei luoghi di raggruppamento di cui al comma 2, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i relativi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato calcolata sulla base della quantità di pannelli fotovoltaici immessi nel medesimo anno. Sono fatti salvi i regimi previsti dall'articolo 40, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies.
   2. I rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici sono conferiti, a cura del detentore, presso i luoghi di raggruppamento, istituiti dagli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica e dai grandi utilizzatori. I suddetti luoghi di raggruppamento sono serviti dai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, previa adesione obbligatoria dei sistemi di gestione medesimi al Centro di coordinamento di cui all'articolo 33, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Centro di coordinamento e gli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica e i grandi utilizzatori.
   3. Il luogo di raggruppamento può coincidere con la sede legale o operativa dell'installatore e gestore dei centri di assistenza tecnica e del grande utilizzatore oppure con il luogo di concentramento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici oggetto delle operazioni di smantellamento. Il ritiro dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici dai luoghi di raggruppamento avvengono nel rispetto delle modalità descritte nell'Accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, in corso di validità.
   4. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici presso i luoghi di raggruppamento di cui al comma precedente al fine del loro trasporto presso impianti autorizzati al trattamento adeguato rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
   5. Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici raggruppati presso i luoghi di raggruppamento devono essere trasportati presso impianti autorizzati al trattamento adeguato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno;

   b) il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), in quanto compatibili.».

    3) all'articolo 40, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) i primi due periodi sono soppressi;

     2) al quarto periodo, sono soppresse le parole «, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore»;

     3) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Il conferimento dei rifiuti di cui al presente comma presso i luoghi di raggruppamento istituiti ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2, non fa sorgere in capo al soggetto responsabile alcun diritto alla restituzione delle somme trattenute dal GSE.»;

     4) all'articolo 40, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Per la gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici di cui al comma 3, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria aderendo ad uno dei trust costituiti dai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 ai sensi del disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter o aventi le medesime caratteristiche. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.
   3-ter. I rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, la cui gestione è finanziata secondo le modalità stabilite dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante “Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti' (decreto ministeriale 5 maggio 2011 e decreto ministeriale 5 luglio 2012)”, o secondo analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria, tra i quali quelli istituiti dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221, sono gestiti dai sistemi di gestione disponenti con costi a valere sui medesimi fondi di garanzia. Limitatamente alle ipotesi in cui non ne sia assicurata la gestione mediante i fondi previsti dal suddetto disciplinare tecnico o i suddetti analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria, i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici di cui al presente comma possono essere gestiti ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2. Il conferimento dei rifiuti di cui al presente comma presso i luoghi di raggruppamento istituiti ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2, non fa sorgere in capo al soggetto responsabile alcun diritto alla restituzione delle somme versate al GSE o da esso trattenute.
   3-quater. La gestione dei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter e degli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria costituiti dai sistemi di gestione si conforma ai principi di trasparenza e proporzionalità e assicura la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 trasmettono al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla gestione comprensiva del rendiconto della situazione patrimoniale dei fondi e degli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria di cui al presente comma, delle risorse disponibili e di quelle impiegate per le operazioni di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, unitamente al dettaglio dei numeri di matricola identificativi dei pannelli fotovoltaici per i quali è stata prestata garanzia finanziaria ai sensi del comma 3-ter.
   3-quinquies. Ciascun sistema di gestione di cui agli articoli 9 e 10, che abbia creato un fondo ai sensi del disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter o analogo strumento negoziale di garanzia finanziaria, fornisce al Centro di coordinamento, in un formato standard da quest'ultimo stabilito, l'elenco recante i numeri di matricola identificativi dei pannelli per i quali è stata prestata garanzia finanziaria ai sensi del medesimo comma 3-ter. Il Centro di coordinamento istituisce una banca dati, liberamente consultabile, attraverso la quale sia possibile individuare i pannelli oggetto della garanzia finanziaria.
   3-sexies. Le somme versate nei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter e negli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria sono destinate in misura non inferiore all'80 per cento alla gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici ad esse relativi. A decorrere dal 1° gennaio 2036 le somme residue nei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3-ter e negli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria costituiti dai sistemi di gestione sono versate al Centro di coordinamento di cui all'articolo 33 che le destina all'implementazione ed efficientamento della rete di raccolta di cui all'articolo 24-bis, comma 2.
   3-septies. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico abbiano installato AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10. Alle spese di funzionamento e gestione dei fondi di cui al comma 3-ter, ivi comprese le spese per l'ottimizzazione della raccolta e della logistica e per il finanziamento della ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento dei pannelli fotovoltaici, provvede il sistema di gestione di cui agli articoli 9 e 10 nel limite massimo del 20 per cento dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, e comunque entro i limiti dei costi effettivamente sostenuti.»;

    5) all'articolo 38, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. La violazione dell'articolo 40, comma 3-ter, primo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari ad euro 10 per ogni rifiuto derivante dai pannelli fotovoltaici non gestito. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-sexies, secondo periodo, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo delle somme illecitamente trattenute. La mancata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 40, comma 3-quater, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione delle medesime informazioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal periodo precedente, ridotta alla metà.».

  2. I sistemi di gestione si conformano alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo entro il 30 aprile 2022.
*35.08. Patassini.
*35.035. Cattaneo, Mazzetti.
*35.010. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazioni in materia di raccolta e deposito di RAEE)

  1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.
(Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori)

   1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.
   2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi realizzati in conformità a quanto previsto al successivo comma 2-bis, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo, o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il trasporto può avvenire secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del distributore o del soggetto da questi incaricato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   2-bis. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
   2-ter. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro di cui al comma 1 non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
   2-quater. I trasporti di cui al comma 2 sono accompagnati da un documento di trasporto.
   2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.
   3. I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
   4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.
   5. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 è abrogato.».

  2. Al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 5, il comma 6 è soppresso;

   b) all'articolo 7:

    1) al comma 2, le parole da «conforme al modello» fino alla fine del comma sono soppresse;

    2) i commi 3 e 4 sono soppressi.
**35.09. Patassini.
**35.011. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di economia circolare e gestione dei rifiuti)

  1. Al fine di accelerare il processo di gestione dei rifiuti, in attuazione del piano d'azione europeo per l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 127, dopo le parole «effettuato nell'impianto di depurazione», sono aggiunte le seguenti: «, compreso il loro trattamento termico»;

   b) all'articolo 181 è aggiunto il seguente comma:

   «6. Le attività di preparazione per il riutilizzo su rifiuti urbani aventi i codici EER 200110, 200111 e 200307 su quantitativi pari o inferiori a 10 t/giorno possono essere effettuate previa segnalazione certificata a regione, provincia o città metropolitana, ARPA o APPA e Comune. Le regioni istituiscono un registro di tali comunicazioni e stabiliscono un modello di tale segnalazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione»;

   c) all'articolo 211, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) le attività di gestione degli impianti abbiano la finalità principale di ricerca e sviluppo»;

   d) all'articolo 211 sono aggiunti i seguenti commi:

   «5-ter. Le attività di ricerca e sperimentazione che rispettano tutti i seguenti criteri: a) di durata pari o inferiore all'anno; b) trattino quantitativi di rifiuti complessivi pari o inferiori a 200 t; c) recuperino rifiuti non pericolosi possono essere effettuate previa segnalazione certificata a regione, provincia o città metropolitana, ARPA o APPA e comune. Le regioni istituiscono un registro di tali comunicazioni e stabiliscono un modello di tale segnalazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
   5-quater. Gli impianti di cui al comma precedente sono esclusi dalla Verifica di Assoggettabilità alla VIA di cui all'articolo 19 del presente decreto.»;

   e) all'articolo 216, al comma 8-septies sono aggiunte le seguenti parole: «Le regioni stabiliscono i criteri di applicazione ed il modello di comunicazione, da concordare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

   f) all'articolo 293 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 1, dopo le parole «o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.» sono aggiunte le seguenti: «Sono da ritenersi conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto i materiali che abbiano cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del presente decreto e che abbiano caratteristiche merceologiche equivalenti a quelle dei combustibili citati nel suddetto allegato»;

   g) al punto 7.z.b) dell'Allegato IV alla parte seconda, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna risulti inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni. In ogni caso eventuali successive campagne sullo stesso sito dovranno essere assoggettate alla verifica di assoggettabilità a VIA;».
35.06. Golinelli, Bordonali, Eva Lorenzoni, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Esenzione accisa per i grassi animali non modificati chimicamente)

  1. Al fine di sostenere la transizione energetica delle aziende, incrementare e incentivare le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, ridurre il volume di rifiuti e scarti e promuovere, contestualmente, una concreta applicazione dell'economia circolare, al decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'Allegato 1, le parole «Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli vegetali e grassi animali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica e/o termica: esenzione.»;

   b) alla Tabella A, comma 5, dopo le parole «oli vegetali» aggiungere le seguenti: «e grassi animali».

  2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35.034. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure per favorire la raccolta differenziata nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti)

  1. All'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole da «con esclusione» fino a «pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti, l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
  2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le parole da «con esclusione» fino a «decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti, l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
*35.026. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*35.02. Capitanio.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'Allegato III, all'indice dei capitoli dell'elenco dell'Allegato D alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'interno del capitolo 02, «rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti» sono inseriti i seguenti codici:

   «02 08 – Rifiuti di oli e grassi vegetali ed animali derivanti da attività professionali;
   02 08 01 – oli esausti prodotti da attività professionali;
   02 08 02 – grassi esausti prodotti da attività professionali;
   02 08 03 * – oli e grassi esausti prodotti da attività professionali contaminati con sostanze pericolose».
35.023. Licatini.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'Allegato III, all'indice dei capitoli dell'elenco dell'Allegato D alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'interno del capitolo 02, «rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti» sono inseriti i seguenti codici:

   «02 08 – Rifiuti di oli e grassi vegetali ed animali derivanti da attività professionali;
   02 08 01 – oli esausti prodotti da attività professionali;
   02 08 02 – grassi esausti prodotti da attività professionali;
   02 08 03 * – oli e grassi esausti prodotti da attività professionali contaminati con sostanze pericolose».

  2. Gli impianti di trattamento esistenti autorizzati a trattare rifiuti con il codice 20 01 25 sono automaticamente autorizzati a trattare rifiuti con i codici 02 08 01, 02 08 02, 02 08 03.
35.036. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Al fine di prevenire il degrado degli immobili turistico ricettivi e di agevolarne la riqualificazione, è consentito di realizzare all'interno degli immobili degli alberghi, senza necessità di modificarne la destinazione d'uso, spazi destinati ad ospitare uffici, studi privati, scuole, asili, sale riunioni, luoghi d'incontro, negozi e attività similari.
  2. L'accesso agli spazi di cui al comma precedente può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura ricettiva, che possono altresì servirsi degli ulteriori servizi eventualmente offerti dalla struttura stessa.
*35.014. Zucconi, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*35.019. Maraia.
*35.028. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Nevi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera i), aggiungere la seguente lettera:

   «l) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse».
**35.013. Zucconi, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
**35.018. Maraia.
**35.027. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Paolo Russo, Nevi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni in favore delle strutture alberghiere)

  1. All'articolo 64 – Somministrazione di alimenti e bevande – del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, la lettera b) è soppressa;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2 l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nonché la vendita per asporto o consegna a domicilio di pasti e di bevande effettuate dagli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati».
*35.020. Maraia.
*35.029. Mazzetti, Labriola, Milanato, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Paolo Russo, Nevi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazioni in materia di gestione degli imballaggi)

  1. Al comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

   a) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

   «r) produttori: i produttori di imballaggi e materiali di imballaggio che siano produttori del prodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera g)»;

   b) alla lettera s), le parole «e gli importatori di imballaggi pieni» sono soppresse.
35.07. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Tracciamento satellitare dei rifiuti)

  1. Nelle more dell'adozione dei decreti da parte del Ministero della transizione ecologica in materia di adempimenti relativi all'identificazione del trasporto dei rifiuti, i soggetti privati applicano sistemi di tracciamento satellitare per il monitoraggio dei rifiuti.
35.025. Maraia.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. All'articolo 10, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» aggiungere le seguenti: «'e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie».
*35.016. Migliore.
*35.021. Maraia.
*35.022. Paolo Russo.
*35.030. Mazzetti, Labriola, Milanato, Cortelazzo, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Paolo Russo, Nevi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Bioeconomia circolare e agricoltura sostenibile)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della bioeconomia circolare e dell'agricoltura sostenibile, alla legge 21 dicembre 2016, n. 252, sulla promozione della canapa a basso THC, relativamente alla produzione di semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «canapa» sono inserite le seguenti parole: «nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i semilavorati ottenuti dalle coltivazioni di cui al precedente periodo, qualora destinati agli usi espressamente indicati al successivo articolo 2, comma 2.»;

   b) all'articolo 2, comma 2 dopo le parole «Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1» inserire le seguenti: «, dalla pianta intera o da sue parti, nessuna esclusa,»;

   c) all'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il comma 2: «Il coltivatore è obbligato altresì a garantire la tracciabilità dei prodotti e semilavorati ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole, entro 120 giorni definisce con proprio decreto le modalità di tracciabilità di cui sopra. Il sistema di tracciabilità sarà anche finalizzato alla costruzione di un sistema telematico di raccolta dei dati di produzione funzionale alla valorizzazione del settore ed alla definizione delle attività di promozione».
35.01. Gadda, Marco Di Maio, Fregolent.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

  1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 apportare le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «canapa» sono inserite le seguenti: «nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3»;

   2) all'articolo 1, alla fine del comma 2 inserire il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i semilavorati ottenuti dalle coltivazioni di cui al precedente periodo, qualora destinati agli usi espressamente indicati al successivo articolo 2, comma 2»;

   3) all'articolo 2, comma 2 dopo le parole «Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1» inserire le seguenti «, dalla pianta intera o da sue parti, nessuna esclusa,»;

   4) all'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il comma 2: «Il coltivatore è obbligato altresì a garantire la tracciabilità dei prodotti e semilavorati ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole, entro 120 giorni definisce con proprio decreto le modalità di tracciabilità di cui sopra. Il sistema di tracciabilità sarà anche finalizzato alla costruzione di un sistema telematico di raccolta dei dati di produzione funzionale alla valorizzazione del settore ed alla definizione delle attività di promozione».
35.033. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Tracciabilità dell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione da fanghi)

  1. Al fine di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e il carbonato di defecazione dovranno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (sei mila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi e di carbonato di defecazione da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alle tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione da fanghi.
  2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi e carbonati di calcio da defecazione è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12.
  3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.
  4. L'utilizzo agronomico dei gessi e carbonati di calcio da defecazione non può essere effettuato sui terreni che siano territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlato alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite fissato dalla Direttiva nitrati e dalla norma regionale di settore (170 kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili) Ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto l'utilizzo in agricoltura dei gessi e carbonati di calcio da defecazione tiene conto del reale fabbisogno delle colture ai sensi dell'Allegato X del decreto ministeriale 5046 del 25 febbraio 2016, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori. A tal fine l'utilizzatore predispone il Piano di utilizzazione con il relativo bilancio dell'azoto ai sensi dell'Allegato V parte A del predetto decreto.
  5. Il produttore di gesso da defecazione da fanghi e/o carbonato di defecazione da fanghi, prima del trasferimento del correttivo all'utilizzatore finale deve verificare la compatibilità dell'utilizzo dei correttivi sui suoli oggetto di distribuzione tramite relazione agronomica. Al fine di facilitare i controlli, prima del trasferimento del correttivo, inteso quale gesso di defecazione da fanghi e carbonato di defecazione, all'utilizzatore finale, il produttore deve comunicare all'Ente di controllo (Provincia), all'ARPA di competenza e al comune di pertinenza l'inizio dell'attività di consegna del gesso di defecazione e del carbonato di defecazione e l'indirizzo dell'azienda agricola destinataria. Il produttore inoltre darà comunicazione del termine della consegna. Dal 1° gennaio 2022 dovrà essere fornita anche l'indicazione dell'utilizzo di sistemi di tracciabilità con GPS nei mezzi impiegati per la distribuzione per fornitura dati in modalità asincrona.
  6. Il personale appartenente all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle prescrizioni riportate in autorizzazione e tenuto a segnalare agli organi di competenza in caso di illecito.
  7. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie prerogative di coordinamento, individuano indirizzi per gli enti di governo dell'ambito di cui all'articolo 74 comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di considerare tutti gli aspetti connessi alla produzione e gestione dei gessi e carbonati di calcio da defecazione nell'ambito del ciclo delle acque, per minimizzare la produzione dei fanghi biologici, migliorarne la qualità e favorirne il riutilizzo. In particolare le regioni promuovono il miglioramento alla fonte dei fanghi biologici, contribuendo alla qualità del gesso di defecazione da fanghi e di carbonato di defecazione da fanghi prodotti nell'ambito del servizio idrico integrato, effettuando e rendendo prioritarie le attività di efficientamento e presidio della rete fognaria e dei depuratori.
35.05. Bordonali, Andrea Crippa, Eva Lorenzoni, Dara, Donina, Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche agli articoli 1 e 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di presupposti ambientali per il rilascio del permesso di costruire)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico» sono inserite le seguenti: «, le disposizioni in materia ambientale contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;

   b) all'articolo 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 10 che comportano lo scarico di acque reflue domestiche ovvero industriali nonché la richiesta di allacciamento alla rete dei servizi idrici integrati è comunque subordinato alla presenza, alla conformità e all'effettiva capacità di trattamento dei sistemi di depurazione delle acque reflue, delle reti fognarie e dei sistemi di adduzione regionali, previa verifica delle condizioni di aggravio del carico inquinante e della necessità depurativa e nel rispetto delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli immobili non serviti da sistemi di depurazione che soddisfano i requisiti di cui al primo periodo, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione di un progetto di un impianto autonomo di depurazione delle acque reflue che garantisca lo scarico nel rispetto delle disposizioni della citata parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006».
35.024. Licatini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazioni in materia di dragaggio ambientale)

  1. Al comma 2 dell'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo la parola «granulometrica» sono aggiunte le seguenti: «, eventualmente caratterizzata anche prima delle attività,».
  2. Al comma 8 dell'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo la parola «fondali» le parole «dei porti» sono soppresse, e dopo la parola «modificazioni», sono aggiunte le seguenti: «ovvero ogni loro singola frazione granulometrica caratterizzata prima delle attività di dragaggio,».
35.031. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Ferraioli, Casino, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Paolo Russo.

ART. 36.

  Sopprimerlo.
36.24. Zolezzi.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Gli interventi di lieve entità di cui al successivo comma 4 da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed espressamente indicati nel provvedimento amministrativo di vincolo, sono assoggettati al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 purché previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente e, ove adottati, nel rispetto di quanto previsto dai Piani di cui all'articolo 6, commi 3 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
  3-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, si definiscono di lieve entità, poiché non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, non prevedono costruzioni edilizie ed altre opere civili e non alterano l'assetto idrogeologico del territorio, se eseguiti secondo le norme regionali attuative degli articoli 1, 7, 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267:

   a) pratiche selvicolturali, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e riforestazione;

   b) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi di incendio o di dissesto idrogeologico secondo un piano di tagli o strumento equivalente;

   c) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate, danneggiate o distrutte da eventi climatici estremi, da fitopatie o da altri fatti dannosi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica che ne consentano la ricostituzione e il miglioramento;

   d) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

  3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano nei casi previsti all'articolo 7, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ovvero in presenza di piani paesaggistici regionali, o di specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali delMinistero della cultura ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che hanno individuato gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  3-quater. Ai boschi compresi nel perimetro degli atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ma non puntualmente individuati nel provvedimento amministrativo sono estese le previsioni di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, purché previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente.
  3-quinquies. In caso di trasformazione boschiva di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, la valutazione dell'eventuale danno ambientale, eseguita in coerenza con le linee guida di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C118/01, è effettuata nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 secondo le procedure previste dal medesimo e si esplicita con il rilascio di un provvedimento autorizzativo integrato, comprendente le relative misure di compensazione forestale secondo le vigenti disposizioni regionali. A tal fine le competenti commissioni sono integrate con idonee professionalità, ferma restando la necessità di assicurare l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche. Gli eventuali procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza assolvono alla verifica del danno ambientale per la trasformazione di aree boscate e comprendono, nel provvedimento finale, la previsione delle opportune misure di compensazione forestale, secondo le vigenti disposizioni regionali.
*36.8. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*36.11. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*36.23. Maurizio Cattoi, Alberto Manca.
*36.28. Giacometto, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la compatibilità paesaggistica.
36.20. Timbro, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito delle iniziative contro il rischio idrogeologico assumono priorità gli interventi per la realizzazione di progetti per l'adeguamento, rinnovamento e riqualificazione dei sistemi fognari esistenti, soprattutto nei centri storici, ivi compresa la mappatura dello stato di fatto della rete di smaltimento delle acque meteoriche da parte dei comuni, l'analisi dello stato attuale e l'adozione di soluzioni strutturali per garantire una maggiore resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, e procedere alla realizzazione dei relativi progetti, anche in cofinanziamento con risorse pubbliche e private.
36.29. Valbusa.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:

  3. Non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 per i seguenti interventi ed opere di lieve entità eseguiti nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, nel rispetto, ove adottati, del Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dei Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2018 n. 34:

   a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;

   b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;

   c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

  3-bis. Gli interventi di cui al comma 3, qualora siano da eseguirsi in aree in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 riguardi in modo esclusivo i boschi, sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, fermo restando il rispetto, ove adottati, del piano forestale di indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2018 n. 34.
36.4. Ceccanti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Gli interventi e le opere di lieve entità realizzati nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto, ove adottati, del Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, nei seguenti casi:

   a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;

   b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;

   c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.
36.3. Ceccanti.

  Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).
36.2. Sani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 14, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34.
  3-ter. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 le parole «Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le condizioni di equiparazione di cui al presente comma», sono soppresse.
*36.17. Bellucci.
*36.18. Marco Di Maio, Fregolent.
*36.22. Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 14 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
36.5. Enrico Borghi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Si considerano ricompresi tra gli interventi di cui alla lettera A.15) dell'Allegato A all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 anche i cavi interrati per il trasporto di energia elettrica.
*36.9. Braga.
*36.26. Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di prevenire il verificarsi di eventi in grado di provocare situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubbliche, in ciascuna regione, il Commissario delegato, nominato per coordinare l'attuazione di un'ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può anche provvedere all'affidamento e alla realizzazione di lavori di competenza di una o più amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, previo accordo con l'ente interessato e utilizzando la disponibilità finanziaria del medesimo, ricorrendo alle facoltà e alle deroghe alle disposizioni normative indicate nella relativa ordinanza di protezione civile e agendo nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, senza utilizzare le risorse finanziarie appostate sulle relative contabilità speciali.
36.21. Sandra Savino, Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 57, comma 2-octies, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».
36.6. Enrico Borghi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le autorizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono concesse previa relazione tecnica obbligatoria dell'Autorità Distrettuale di Bacino competente, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, che accerti la necessità di esenzioni o semplificazioni delle autorizzazioni in essere.
36.25. Maraia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) per gli interventi di taglio «ceduo» come definito dalle apposite norme regionali.
36.1. Sani, Cenni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
36.19. Valente.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di supportare attività di gestione del territorio e protezione del patrimonio boschivo e forestale, alla legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 1 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In aggiunta alle Associazioni di protezione ambientale di cui al comma 1, sono compresi gli Enti pubblici, gli Enti pubblici di origine storica ed in generale tutti gli Enti, comunque denominati, gestori di beni con “natura di terre ad uso civico” di cui all'articolo 12 della legge 16 giugno 197 n. 1766 ed all'articolo 39 del regio decreto 26 febbraio 1928 n. 332».
36.7. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazione degli interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dalla specie cinghiale)

  1. Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (sus scrofa), con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.
  2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l'esercizio venatorio possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.
  3. Le attività di cui al precedente comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.
  4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.
  5. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del precedente comma 1.
  6. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole «nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1, lettera d)».
  7. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole «purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio» aggiungere le seguenti: «ovvero per l'uso sportivo».
  8. Il Ministro della transizione ecologica e, per quanto di competenza, il Presidente della regione, su motivata richiesta del Prefetto, che ha sede nel capoluogo della regione, per fronteggiare situazioni di emergenza provvedono alla nomina di un commissario ad acta per realizzare interventi di contenimento delle specie di cui al comma 1, al fine di tutelare la biodiversità e gli ecosistemi rispettivamente nelle aree protette nazionali e regionali.
  9. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano disciplinano le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma 1 ed i requisiti richiesti ai medesimi.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede annualmente mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire alle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
*36.03. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*36.04. Gadda, Marco Di Maio, Fregolent.
*36.026. Nevi, D'Attis, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazione degli interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dalla specie cinghiale)

  1. Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (sus scrofa), con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e, ove non realizzabili di abbattimento della specie cinghiale, purché in possesso di licenza per l'esercizio venatorio e di copertura assicurativa per lo svolgimento di dette attività, limitatamente ai propri fondi. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia faunistica provinciale e alla polizia comunale e locale o alla stazione dei Carabinieri territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli.
  2. Le attività di cui al precedente comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.
  3. È fatto obbligo procedere ad accertamenti sanitari ai fini dell'utilizzo delle carni prelevate, le regioni ne disciplinano l'uso con specifica normativa.
  4. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: «nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1, lettera d)».
  5. Il Ministro della transizione ecologica e, per quanto di competenza, il Presidente della regione, su motivata richiesta del Prefetto, che ha sede nel capoluogo della regione, per fronteggiare situazioni di emergenza provvedono alla nomina di un commissario ad acta per realizzare interventi di contenimento delle specie di cui al comma 1, al fine di tutelare la biodiversità e gli ecosistemi rispettivamente nelle aree protette nazionali e regionali.
  6. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano disciplinano le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma 1 ed i requisiti richiesti ai medesimi.
  7. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della legge, al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte degli Enti delegati ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, o successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2022, il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Tali risorse potranno, inoltre, essere anche utilizzate, per programmi regionali di prevenzione degli incendi boschivi o di tutela del patrimonio naturalistico e ambientale o per interventi di protezione civile, salvaguardia e gestione della fauna selvatica nelle aree protette regionali.
  8. Il Ministro provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, definite sulla base dei dati dell'anno precedente e con conguaglio nell'anno seguente sulla base dei dati effettivi dell'anno di riferimento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
36.033. Avossa, Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della specie cinghiale a integrazione del calendario venatorio)

  1. All'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria. Nel caso in cui siano privi di licenza per l'esercizio venatorio possono essere coadiuvati alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento da cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati dall'ISPRA.
   5-ter. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma 5-bis, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la presenza della diffusione del virus della peste suina.
   5-quater. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 5-bis devono essere trasmesse anche in modalità informatica dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano alla stazione dei Carabinieri forestali, ambientale ed agroalimentare territorialmente competenti o agli organi di Polizia locale al fine di consentire i necessari controlli che possono essere delegati a Guardie venatorie volontarie.
   5-quinquies. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio venatorio.
   5-sexies. I capi abbattuti in operazioni di contenimento nei fondi di cui sono titolari proprietari o conduttori di cui al precedente comma 5-bis restano nella relativa disponibilità, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.
   5-septies. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati abbattuti ai sensi del precedente comma 5-sexies, anche manipolate o trasformate.
   5-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter si provvede annualmente mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione delle Regioni e delle Province autonome».

  2. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: «nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1, lettera d) sulla base di un parere espresso anche da istituti scientifici regionali».
  3. Il Ministro della transizione ecologica e, per quanto di competenza, il Presidente della regione, su motivata richiesta del Prefetto, che ha sede nel capoluogo della regione, per fronteggiare situazioni di emergenza provvedono alla nomina di un commissario ad acta per realizzare interventi di contenimento delle specie cinghiale al fine di tutelare la biodiversità e gli ecosistemi rispettivamente nelle aree protette nazionali e regionali.
36.012. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche nei confronti dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 515 e comma 516 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
36.035. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

  1. All'articolo 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, al comma 1-ter le parole: «sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuate le tecniche e tecnologie di produzione, le linee guida del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis».
*36.034. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
*36.040. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*36.038. Gadda, Marco Di Maio.
*36.039. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche alla legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi)

  1. Alla legge 20 novembre 2017, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale, fatte salve le competenze esclusive dello Stato in materia di sottosuolo e delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte III»;

   b) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e delle regioni»;

   c) all'articolo 2, comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il periodo seguente: «La tutela viene esercitata dallo Stato e dalle regioni nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalla Costituzione». ;

   d) all'articolo 2, comma 4, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «I beni di proprietà collettiva e i beni costituenti il patrimonio antico dell'ente collettivo sono amministrati dagli enti esponenziali della collettività titolari»;

   e) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) i corpi idrici superficiali sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici strettamente funzionali ai medesimi. Sono espressamente esclusi i corpi idrici del sottosuolo che appartengano al patrimonio indisponibile delle regioni fatta eccezione per le sorgenti destinate all'esercizio dell'uso civico»;

    2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico»;

    3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo e non può estendersi al sottosuolo e al patrimonio indisponibile delle regioni. Fatte salve le ipotesi di espropriabilità di cui al comma 3, l'utilizzabilità del demanio civico può essere limitata temporaneamente per la realizzazione di opere di pubblica utilità necessarie alla ricerca, la captazione, la canalizzazione, la tutela e la salvaguardia dei giacimenti minerari, di acque minerali e termali»;

   f) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Le autorizzazioni per il cambio di destinazione d'uso, per le permute, per lo scioglimento delle promiscuità e la risoluzione dell'esercizio degli usi in re aliena e per la alienazione dei terreni, previa sclassificazione degli stessi, sono rilasciate dalle regioni, previo parere dei competenti organi territoriali del Ministero dei beni culturali, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332».
36.027. Nevi, Spena, Battilocchio, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche alla legge 16 giugno 1927, n. 1766)

  1. Alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

   «Art. 26-bis1. In tutti i casi in cui, a seguito di utilizzazioni consolidate, effettuate in violazione della presente legge, ma conformi alle prescrizioni urbanistiche, porzioni di terre gravate da diritti di uso civico abbiano perduto irreversibilmente e per ragioni di pubblico interesse la conformazione fisica e la destinazione agro-silvo-pastorale da almeno trenta anni – ovvero anche da minor tempo, ma prima dell'accertamento di cui all'articolo 1 della presente legge, relativo a terreni catastalmente individuati, la regione, su richiesta motivata del comune interessato, valutata la sussistenza dei presupposti sopra indicati, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dispone la sclassificazione o, in caso di terreni di proprietà privata, la cessazione dei diritti di uso civico su tali porzioni di terreni, con effetto dalla data della trasformazione, ovvero se precedenti dalla data degli atti ad essa preordinati. L'indennità da riconoscere alle collettività titolari dei diritti di uso civico sarà determinata in base ai Valori Agricoli Medi, pubblicati sul BUR, dei terreni ricadenti all'interno del comune.
   2. In conseguenza del provvedimento di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico, per tutti gli atti civili e amministrativi che abbiano avuto ad oggetto tali porzioni di terreno e le relative accessioni, compiuti successivamente alla data di efficacia della sdemanializzazione o della cessazione dei diritti di uso civico, non trova applicazione il regime dei beni collettivi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168.
   3. Restano comunque salvi i provvedimenti di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico già adottati in forza di altre disposizioni».
36.030. Battilocchio, Spena.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure in materia di dragaggi)

  1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.
  2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità compente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e a campione a seguito alle indicazioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale, ARPA, territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.
  3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interramento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.
  4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.
  5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato decreto ministeriale n. 173 del 2016.
  6. All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure dovute ad attività estrattive storiche».
36.08. Bubisutti, Lucchini, Benvenuto, Patassini, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Zoffili.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Istituzione dei parchi nazionali geominerari)

  1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

   a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;

   b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;

   c) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001.

  2. Agli enti parco di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
  3. Al fine di potenziare la gestione ed il funzionamento dei parchi geominerari di cui al comma 1 sono destinati un milione di euro anni a decorrere dall'anno 2021.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.01. Sani.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazioni in materia di aree protette)

  1. Al fine di migliorare i saldi di bilancio e realizzare maggiori entrate nella gestione economica, per tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un'elevata qualità del servizio reso, gli enti di gestione delle aree protette possono gestire, direttamente e in forma esclusiva, la fruizione turistica di dette aree utilizzando guide opportunamente formate, prevedendo la corresponsione di un corrispettivo da parte dei visitatori.
  2. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cessano di applicarsi inoltre le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della legge n. 160 del 2019 e dell'articolo 9 comma 28 del decreto legge n. 78 del 2010 in materia di personale. Gli Enti di gestione delle aree protette, versano entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
36.024. Vianello.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali)

  1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e della conseguente necessità di disporre la proroga dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, all'articolo 55-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a):

    1) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 1, le parole: “per 24 mesi dalla suddetta data” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2022”»;

    2) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al comma 2, le parole: “di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituire dalle seguenti: “del 31 dicembre 2022”»;

   b) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 1, lettera b), le parole “per 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2022”».
36.013. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Sono comprese tra le imprese agricole che hanno subìto danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina e che possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le aziende del settore apistico i cui titolari risultino registrati nella banca dati dell'Anagrafe Apistica Nazionale, di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 2009, per l'attività di «produzione per commercializzazione/apicoltore professionista».
  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si provvede alla definizione degli indici di mancata produzione di miele per ciascuna regione e provincia autonoma ai fini del calcolo degli indennizzi per gli apicoltori di cui al comma 1.
36.021. Loss, Morrone, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Registro di carico e scarico di cereali e farine)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 140 è inserito il seguente:

   «140-bis. Le previsioni di cui ai commi 139 e 140 non si applicano con riferimento alle imprese di seconda trasformazione inquadrabili nel comparto agroalimentare, nonché alle imprese di commercio al dettaglio».
36.036. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime)

  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.
  3. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «con qualunque finalità» con le seguenti: «per le finalità di cui al precedente comma 3».
  4. Per l'attuazione del presente articolo, valutato in 2,1 milioni di euro per il comma 1 e in 1,7 milione di euro per il comma 2, si provvede, quanto al comma 1, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 per il comma 1 e, quanto al comma 2, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n.178.
36.037. Cenni, Incerti, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36.
(Misure di semplificazione per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile)

  1. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, le disposizioni del Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono così modificate:

   a) al comma 1, dell'articolo 9, dopo le parole: «partecipazione giovanile» sono aggiunte le seguenti: «o femminile»;

   b) all'articolo 10-bis, comma 2, la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni o da una donna ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni o da donne».

  2. Per le agevolazioni in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del «Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura», di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
36.05. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Ricognizione dei territori comunali e demaniali privi di concessioni per ormeggi da pesca professionale)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 gravanti sulla filiera della pesca, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è prevista una ricognizione dei territori comunali e demaniali privi di concessioni per ormeggi da pesca professionale e in prossimità dei quali non sia garantito, in favore dei pescatori professionali residenti e di ogni impresa di pesca con sede legale e domicilio fiscale nel comune che ne sia privo, idoneo diritto di stazionamento. Con il medesimo decreto sono stabilite, anche in deroga ai titoli concessori esistenti, le priorità nell'assegnazione di sufficienti posti barca.
36.019. Potenti, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure di semplificazione per la realizzazione dei piani regionali di rimboschimento)

  1. Ai fini della realizzazione di interventi di forestazione ed imboschimento, di superfici agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché il sostegno alla manutenzione delle stesse, dedicati al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, alle regioni è riconosciuto il contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023 per la realizzazione dei suddetti interventi.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.020. Bubisutti, Moschioni, Panizzut, Loss, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure in materia di gestione delle aree naturali protette)

  1. Al fine di garantire la continuità della gestione e del funzionamento delle aree naturali protette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i contratti a tempo determinato di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo conferiti dagli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 , n. 394, si intendono prorogati per un periodo di ulteriori sei mesi dalla scadenza del mandato elettivo del sindaco e comunque per ulteriori quarantacinque giorni dalla data di insediamento del nuovo sindaco.
36.022. Deiana.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazione in materia di dotazioni meccaniche aziendali)

  1. Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 ton, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al 1° gennaio 2022, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'ente proprietario della strada.

  Conseguentemente, dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
36.017. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Sedi comunità montane e classificazione aree interne)

  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai comuni nei quali sono ospitate le sedi della comunità montane è attribuito di diritto lo status di membri delle stesse comunità.
  2. La strategia nazionale per le aree interne include tra le nuove aree interne tutti i territori dei comuni compresi nelle comunità montane delle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
36.025. Maraia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

  1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.
36.011. Vanessa Cattoi, Loss, Binelli, Sutto, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di revisione delle macchine agricole in circolazione)

  1. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo le parole «a far data dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023». Conseguentemente viene disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto 20 maggio 2015, come modificato dal decreto 28 febbraio 2019.
  2. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
36.018. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Distributori di carburante)

  1. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285.
36.02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazione in materia di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa, nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici ad istituti privati di ricerca, aventi forma cooperativa, in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
36.032. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disciplina della qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura)

  1. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica è riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-bis del codice civile, la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura.
36.010. Cenni, Incerti, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure in materia di Consorzi di gestione delle aree marine protette)

  1. Le disposizioni contenute nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 non si applicano ai Consorzi costituiti per la gestione delle aree marine protette ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
36.023. Deiana.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Inserimento delle comunità del cibo tra i distretti del cibo)

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera h) inserire la seguente:

   b) le comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della legge n. 194 del 2015.
36.09. Cenni, Incerti, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure di semplificazione in materia di accesso alla banca delle terre)

  1. All'articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo la parola: «apponendo» sono inserite le seguenti: «senza oneri».
36.06. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazione in materia di prelievo venatorio)

  1. All'articolo 18, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria non sono sottoposti a valutazione di incidenza ambientale qualora risultino conformi alla disposizione di cui al precedente comma 4».
36.015. Liuni, Viviani, Foscolo, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazione in materia di prelievo venatorio)

  1. All'articolo 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni provvedono a eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale in correlazione alle variazioni degli indici di densità venatoria minima relativa a ogni ambito territoriale di caccia».
36.014. Liuni, Viviani, Foscolo, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria)

  1. Per sostenere gli interventi della regione Calabria atti a prevenire e mitigare il rischio idrogeologico e idraulico e contenere i danni causati da questi fenomeni, le somme iscritte sul capitolo 74449/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
36.031. Occhiuto, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazione in materia di prelievo venatorio)

  1. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Queste ultime potranno altresì avvalersi delle guardie forestali nonché delle guardie comunali e di altre persone formate purché munite di licenza per l'esercizio venatorio».
36.016. Liuni, Viviani, Foscolo, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Procedura semplificata in materia di contratti stipulati da ISMEA)

  1. All'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: «Le imposte per il predetto processo verbale notarile sono dovute in misura fissa».
36.07. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Contrasto alla proliferazione della fauna selvatica)

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12 il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Non costituiscono esercizio venatorio, e a essi non si applicano le disposizioni della presente legge, il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8 lettera d), nonché gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di abbattimento e di cui all'articolo 19 secondo e terzo comma»;

   b) all'articolo 19, l'ultimo capoverso del comma 2 è sostituito dal seguente: «Queste ultime potranno altresì avvalersi delle guardie forestali nonché delle guardie comunali e di altre persone purché munite di licenza per l'esercizio venatorio».
36.028. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)

ART. 37.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 240, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto, tenuto conto delle attività effettivamente condotte all'interno».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) alla lettera a), sopprimere il secondo periodo;

   b) sopprimere la lettera b);

   c) alla lettera d), numero 1), premettere il seguente: 01) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono acque reflue di scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza che, ai fini del rispetto dei limiti di concentrazione di sostanze inquinanti, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico»;

   d) alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora tali cicli produttivi non siano in grado di beneficiare per scopi produttivi dei livelli di concentrazione dei contaminanti disciolti nelle acque emunte utilizzabili tal quale;

   e) sopprimere la lettera e).
37.36. Maraia.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 240, comma 1, lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tali misure possono consistere nella rimozione di fonti inquinanti primarie e secondarie».
37.7. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al comma 1, dopo le parole: finanziamento europei aggiungere le seguenti: nonché con altri strumenti di finanziamento aventi tali finalità.
*37.8. Ruffino.
*37.14. Gagliardi.
*37.43. Pella, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Cattaneo, Tartaglione.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) sopprimere la lettera b);

   b) alla lettera c), sopprimere i numeri 2), 3) e 4);

   c) sopprimere la lettera e);

   d) alla lettera f), sopprimere il numero 3).
37.38. Vianello, Maraia, Zolezzi, D'Ippolito, Deiana, Licatini, Varrica, Di Lauro, Traversi, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) alla lettera b), sopprimere il numero 1);

   b) sopprimere la lettera c).
37.32. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sopprimere i numeri 3) e 4).
37.26. Suriano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*37.41. Maraia.
*37.23. Fornaro, Timbro.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere il seguente:

   01) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza, laddove necessarie, entro i successivi 30 giorni dalla notifica di cui al comma 1, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio».
37.6. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
*37.17. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*37.21. Marco Di Maio, Fregolent.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
37.24. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 7-bis), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: In tal caso è necessario inserire le seguenti: effettuare un'analisi di rischio atta a.

   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora la bonifica della falda non fosse portata a termine nei tempi e modi previsti e autorizzati, il soggetto inadempiente risulterà responsabile del reato di omessa bonifica di all'articolo 452-terdecies del codice penale.
37.27. Suriano.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

   2-bis) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono prevedere che le attività di campionamento e analisi in capo all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente possano essere svolte anche da strutture e laboratori accreditati, garantendo al tal fine che l'Agenzia ne verifichi gli standard qualitativi attraverso il monitoraggio delle prestazioni e la qualità dei risultati.»;

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis) all'articolo 242-bis, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le attività di campionamento e analisi in capo all'ARPA territorialmente competente possono essere svolte anche da strutture e laboratori accreditati di cui all'articolo 242, comma 12.»;

   b) al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

    1) al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: i progetti attuativi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e del Programma nazionale di gestione dei rifiuti,;

    2) dopo il numero 1), inserire il seguente: 1-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: «o qualora l'installazione comporti», sono sostituite dalle seguenti: «, interventi e opere che comportano»;

   c) al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), inserire il seguente: 1-bis) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le attività di campionamento e analisi in capo all'ARPA territorialmente competente possono essere svolte anche da strutture e laboratori accreditati di cui all'articolo 242, comma 12, del presente decreto.»;

   d) dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis) Per l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di riconversione dei siti industriali dismessi, possono essere stipulati, anche su proposta di soggetti privati, gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per la determinazione di tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro connesso e funzionale adempimento.
*37.11. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*37.42. Cortelazzo, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

   2-bis) Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti delle matrici ambientali.»

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire il numero 2) con il seguente: 2) al comma 2 le parole: «dalla provincia» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, attraverso una relazione tecnica predisposta sulla base dei risultati del campionamento di collaudo finale.»;

    2) dopo il numero 3) inserire i seguenti:

     3-bis) al comma 3 la parola: «certificazione» è sostituita dalle seguenti: «relazione tecnica»;

     3-ter) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi di strutture e laboratori accreditati per lo svolgimento di accertamenti di conformità analitica.»;

   b) alla lettera h), sopprimere il numero 8).
**37.2. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
**37.10. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**37.15. Gagliardi.
**37.20. Marco Di Maio, Fregolent.
**37.31. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
**37.37. Maraia.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

    3-bis) Dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: «13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale e/o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del presente decreto, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche ed antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tal caso le concentrazioni riscontrate nel sito saranno ricondotte ai valori di fondo».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) alla lettera c), numero 5), capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: È fatta comunque salva la facoltà dell'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche ed antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tal caso le concentrazioni riscontrate nel sito saranno ricondotte al fondo.

   b) alla lettera h), numero 3), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa) con le seguenti: Ministero della transizione ecologica e sostituire le parole Sistema nazionale con la seguente: Ministero.

   c) alla lettera h), numero 9), secondo periodo, sostituire le parole: Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa) con le seguenti: Ministero della transizione ecologica.
37.9. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: i progetti attuativi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e del Programma nazionale di gestione dei rifiuti,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente: 1-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: «o qualora l'installazione comporti» sono sostituite dalle seguenti: «, interventi e opere che comportano».
37.19. Marco Di Maio, Fregolent.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

   1-bis) al comma 1, ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso di opere previste nel PNRR, delle quali si dispone del progetto esecutivo, gli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza permanente devono essere presentati tenendo esplicito conto della destinazione di uso finale del sito. Nel caso in cui nell'area o nel sito dove sono previste le opere del PNRR manchi il progetto di bonifica, questo deve essere progettato, presentato e approvato contestualmente all'avvio dei lavori dell'opera da realizzare.».
37.16. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
37.28. Suriano.

  Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

   01) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono acque reflue di scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza che, ai fini del rispetto dei limiti di concentrazione di sostanze inquinanti, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico».
37.13. Dara, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora tali cicli produttivi non siano in grado di beneficiare per scopi produttivi dei livelli di concentrazione dei contaminanti disciolti nelle acque emunte utilizzabili tal quale,.
37.12. Dara, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).
*37.18. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*37.22. Marco Di Maio, Fregolent.

  Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2), con il seguente:

   2) il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati mediante una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine lavori».
37.4. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).
37.25. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

   f-bis) All'articolo 250, comma 1, dopo le parole: «individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica» sono inserite le seguenti: «entro il termine di trenta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso.»
37.40. Maraia.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

   g-bis) all'articolo 249 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le aree contaminate di dimensioni complessive inferiori ai 10.000 metri quadri si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 al Titolo V parte quarta del presente decreto».
37.5. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al comma 1, lettera h), numero 9), dopo le parole: Nei siti di interesse nazionale aggiungere le seguenti: e regionali,.
37.29. Suriano.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Il Ministero della transizione ecologica, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua con apposito decreto nuovi siti di interesse nazionale ai fini della bonifica, previa attività di monitoraggio e verifica sulle aree interessate;
  1-ter. Il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua la dotazione per l'istituzione di un fondo destinato alla bonifica dei siti che negli anni passati sono stati ammessi a progetti di bonifica finanziati dal Governo e non proseguiti dagli enti territoriali.
37.39. Maraia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 le parole: «ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione secondaria, al pari dei suoli contaminati, e come tali devono essere trattate nell'ambito dei procedimenti di bonifica utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente».
37.3. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la tutela della salute e assicurare il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso presso gli stabilimenti di interesse strategico nazionale destinatari di provvedimenti di sequestro, il primo periodo del comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è abrogato. Il capoverso del medesimo comma è sostituito dal seguente: «In caso di provvedimenti di sequestro senza facoltà d'uso da parte dell'autorità giudiziaria sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, è fatto divieto di uso dei beni medesimi in modo da non recare danno alla salute e alla sicurezza anche dei lavoratori.».
37.30. Vianello.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99)

  1. All'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riguardo alla produzione e alla distribuzione di correttivi per l'agricoltura».

Art. 37-ter.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99)

  1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 è sostituito dal seguente:

   2. I fanghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), contengono sostanza organica e micro e meso elementi fondamentali per mantenere, migliorare o ripristinare la fertilità dei suoli, pertanto, coerentemente con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i fanghi sono destinati all'utilizzo agricolo compatibilmente con le caratteristiche fisico chimico biologiche dei suoli e dei fanghi stessi, con le esigenze delle colture e con il livello di eutrofizzazione delle acque superficiali e sotterranee.

Art. 37-quater.
(Modifiche all' articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99)

  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Definizioni)

  1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per:

   a) fanghi: i rifiuti trattati e non trattati derivanti:

    i) dai processi di depurazione delle acque reflue urbane di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i), delle acque reflue assimilate di cui all'articolo 101, commi 7 e 7-bis, dei rifiuti di cui all'articolo 110 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dei rifiuti dalle fosse settiche e da altri dispositivi analoghi per il trattamento delle acque reflue domestiche di cui all'articolo 74, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    ii) dai processi di depurazione delle acque reflue industriali di cui all'articolo 74, comma 1, lettera h), della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    iii) dai processi di co-digestione dei reflui di cui alla lettera i, ii e di rifiuti organici individuati nell'allegato 3 parte B;

   b) agricoltura: qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonché le attività connesse al settore zootecnico;

   c) industria agroalimentare/agroindustriale: qualsiasi attività industriale finalizzata alla produzione di bevande o alla realizzazione di altri prodotti finiti e semilavorati attraverso la lavorazione e la trasformazione di prodotti provenienti da attività primarie quali l'agricoltura, la zootecnia, la silvicoltura e la pesca, destinati al consumo umano o all'alimentazione degli animali destinati al consumo umano;

   d) recupero: il recupero dei fanghi aventi la qualifica di rifiuto, effettuato sui suoli o nei suoli (operazione R10 dell' Allegato C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) al fine di migliorarne la fertilità o in qualunque altra attività disciplinata dalla normativa vigente, finalizzata a promuovere l'efficienza dell'uso delle risorse;

   e) utilizzo: l'impiego dei prodotti derivati dai fanghi o da sostanze in essi contenuti effettuato sui suoli o nei suoli al fine di migliorarne la fertilità o in qualunque altra attività disciplinata dal presente decreto finalizzata a promuovere l'efficienza dell'uso delle risorse;

   f) fango trattato: fango che ha subito processi di trattamento idonei a garantirne l'utilizzo in sicurezza per la salute umana e per l'ambiente riducendo in maniera rilevante i disturbi per effetto di diffusione di aerosol e odori molesti. I trattamenti idonei sono individuati nell'allegato 9 al presente decreto;

   g) produttore iniziale: il soggetto che produce fanghi di cui alla lettera a) del presente decreto;

   h) nuovo produttore: il soggetto autorizzato che effettua operazioni di trattamento sui fanghi di cui alla lettera a);

   i) utilizzatore: il soggetto che utilizza o intende utilizzare, i fanghi e/o i prodotti rivenienti dal recupero dei fanghi ai sensi dei titoli III, IV e V del presente decreto. Il soggetto utilizzatore può essere il produttore iniziale, il nuovo produttore o il titolare dell'impresa agricola.

Art. 37-quinquies.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99)

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Obblighi dei produttori)

  1. I produttori iniziali di fanghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), punto i), provvedono a mettere in atto, per quanto economicamente e tecnicamente fattibile e sostenibile, sistemi e tecnologie volti, a parità di efficacia depurativa, alla riduzione della produzione specifica di fanghi e al miglioramento della qualità del fango prodotto promuovendone l'utilizzo agricolo laddove possibile.
  2. Al fine di favorire il recupero dei fanghi, i produttori iniziali di fanghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), punto i), provvedono, laddove economicamente e tecnicamente fattibile e sostenibile, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lettera c) e dell'articolo 127 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad ottimizzare e completare il complessivo processo di trattamento dei fanghi.
  3. I produttori iniziali di fanghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), provvedono a mettere in atto, per quanto economicamente e tecnicamente fattibile e sostenibile, sistemi di recupero del fosforo integrati alla filiera di trattamento delle acque reflue o dei fanghi, incluso il recupero dalle ceneri dall'incenerimento dei fanghi. Tali sistemi di recupero del fosforo possono essere messi in atto direttamente dal produttore iniziale o tramite terzi debitamente autorizzati ai sensi della normativa vigente.
  4. Gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti e gli impianti a servizio dell'agroindustria che trattano carichi di massa di fosforo superiori a 10 tonnellate l'anno effettuano, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, una valutazione della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica della realizzazione dei sistemi di recupero e riciclaggio del fosforo e la inviano alla regione territorialmente competente, informando anche la piattaforma italiana del fosforo.
  5. I produttori iniziali e i nuovi produttori di fanghi comunicano attraverso il formulario di cui all'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche il dato relativo alla sostanza secca. Nei formulari di identificazione riferiti al trasporto dei fanghi per l'utilizzazione agronomica di cui al Titolo IV è riportato, nello spazio annotazioni, il numero identificativo della corrispondente notifica effettuata nel sistema informatizzato di cui all'articolo 22.
  6. I produttori iniziali di fanghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, effettuano una caratterizzazione di base degli stessi al fine di determinare le concentrazioni dei parametri indicati nell'allegato 1, parte A, secondo le metodiche analitiche indicate nella parte B. I produttori iniziali di fanghi ripetono nuovamente la caratterizzazione di base ogni volta che intervengono dei cambiamenti sostanziali nella qualità e quantità delle acque trattate e comunque non oltre cinque anni dalla prima caratterizzazione.
  7. I produttori iniziali di fanghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), comunicano, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli esiti della caratterizzazione di base al registro di cui all'articolo 22.
  8. I produttori iniziali e i nuovi produttori di fanghi comunicano al registro di produzione e utilizzazione di cui all'articolo 22 le informazioni richieste relative alla quantità dei fanghi prodotti, secondo le tempistiche stabilite dal registro stesso.
  9. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le analisi sono effettuate da laboratori pubblici o privati accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025. Le analisi sono effettuate secondo le metodiche indicate nell'allegato 1 da laboratori accreditati per tale metodologia analitica.

Art. 37-sexies.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto 27 gennaio 1992, n. 99)

  1. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, è sostituito dal seguente:

Art. 4.
(Divieti)

  1. È vietato utilizzare i fanghi e i correttivi agricoli da essi rivenienti nei terreni:

   a) definiti dalla specifica cartografia come allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali in tempi di ritorno brevi, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;

   b) con pendii maggiori del 10 per cento limitatamente ai fanghi e ai correttivi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30 per cento;

   c) destinati a pascolo, a prato pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;

   d) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;

   e) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree purché il sistema di distribuzione consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea della pianta se si tratta di arboree edibili;

   f) che abbiano una distanza dal perimetro dei centri abitati inferiore a 100 metri. Sono escluse le case sparse per le quali il limite si riduce a 50 metri;

   g) che distano meno di 10 metri dai corsi d'acqua superficiali inclusi i canali artificiali, dai laghi, dai bacini artificiali e dalle zone umide e che distano meno di 100 metri dall'inizio dell'arenile nelle aree-marino costiere. Il limite di 10 metri si intende misurato a partire dal piede esterno dell'argine superiore;

   h) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi a piogge abbondanti che lasciano il terreno agricolo saturo d'acqua e/o non praticabile;

   i) nei periodi di divieto stabiliti dalle regioni in base alle particolari situazioni meteoclimatiche, pedologiche, colturali ed al rispetto della direttiva nitrati;

   l) tra il tramonto e l'alba, salvo diversamente autorizzato dall'autorità competente nei contesti territoriali ove normalmente le lavorazioni del terreno sono effettuate di notte per motivi climatici;

   m) con capacità di scambio cationico (C.S.C.) minore di 8 cmol(c)/kg, salvo diversamente autorizzato dall'autorità competente al fine di migliorare le caratteristiche dei suoli e per fanghi che presentano concentrazioni di inquinanti uguali o inferiori a quelle previste dal decreto legislativo n. 75 del 2010 per gli ammendanti;

   n) sottoposti al rispetto di ulteriori divieti imposti da regolamenti regionali per i piani di azione previsti dalla direttiva nitrati o per altri vincoli derivanti da specificità regionali;

   o) situati in zone carsiche e in zone di bosco, ad eccezione di quelle adibite a colture arboree;

   p) situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna o fontanili per una fascia a semicerchio con raggio pari a 500 metri a monte;

   q) destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque riservati ad uso pubblico.

  2. È vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua, nonché per i correttivi con le medesime caratteristiche di consistenza derivati da fanghi.
  3. È vietato applicare i fanghi ai terreni con pH minore di 5;
  4. È vietato applicare fanghi e correttivi da essi derivati laddove le specifiche norme dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), individuate ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147/CE e 92/43/CE, lo prevedano ai fini della conservazione degli habitat e delle specie tutelate.
  5. È vietato applicare fanghi e correttivi nelle zone di tutela assoluta e di rispetto individuate ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 37-septies.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto 27 gennaio 1992, n. 99)

  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 è sostituito dal seguente:

Art. 5.
(Competenze dello Stato)

  1. Il Ministero della transizione ecologica, oltre ai compiti già attribuiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

   a) promuove il riciclo della sostanza organica e dei micro e meso elementi contenuti nei fanghi ai fini della conservazione e del miglioramento della fertilità dei suoli;

   b) promuove la realizzazione di studi mirati ad incrementare le conoscenze relative al settore della gestione sostenibile dei fanghi nell'ottica dell'economia circolare e della bioeconomia;

   c) promuove il riciclaggio del fosforo da fanghi e a tal fine entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente decreto valuta l'opportunità di modificarlo al fine di inserirvi disposizioni specifiche per incentivare o rendere obbligatorio il riciclaggio del fosforo;

   d) promuove il recupero ed il riciclaggio di altre risorse di valore (materie prime critiche, biopolimeri, cellulosa, nutrienti) da fanghi e a tal fine entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente decreto valuta l'opportunità di modificarlo al fine di inserirvi disposizioni specifiche per incentivare il predetto recupero sostenibile ed il riciclaggio in sicurezza di altre risorse di valore;

   e) redige il piano di cui al successivo articolo 5-bis.

Art. 37-octies.
(Modifiche al decreto 27 gennaio 1992, n. 99)

  1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, è inserito il seguente:

Art. 5-bis.
(Piano nazionale per la gestione di fanghi e correttivi e carta pedologica nazionale)

  1. Il Ministero della transizione ecologica, con il supporto dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'Osservatorio Pedologico Nazionale di cui al decreto ministeriale n. 10879 del 10 ottobre 2005, redige in prima istanza, entro due anni dall'approvazione del presente provvedimento il Piano nazionale per l'utilizzo di fanghi e correttivi per l'agricoltura. Tale piano è sottoposto a VAS ai sensi della normativa vigente.
  2. Il Piano di cui al comma 1 contiene almeno:

   a) la ricostruzione dei flussi di produzione, di trasformazione e di recupero dei fanghi e dei prodotti da essi rivenienti, con particolare riguardo ai correttivi per l'agricoltura;

   b) la ricostruzione dei flussi di produzione, importazione ed esportazione, nonché dell'utilizzo dei correttivi non derivati da fanghi, con un livello di dettaglio almeno provinciale.

   c) una mappa aggiornata con lo stato di eutrofizzazione e lo stato chimico delle acque superficiali e sotterranee;

   d) una ricognizione del parco impiantistico per il trattamento e il recupero dei fanghi e per la produzione di correttivi per l'agricoltura, con l'indicazione, su base provinciale, dei fabbisogni di trattamento e delle capacità complessive autorizzate, tenuto conto dei dati di cui al successivo articolo 6 e dei dati inseriti nel registro di cui all'articolo 22;

   e) la definizione di ambiti territoriali di gestione dei fanghi e dei correttivi, tenuto conto della dotazione infrastrutturale e impiantistica, della produzione e delle caratteristiche dei fanghi, della capacità di utilizzo e recupero sul territorio, dello stato delle acque e del suolo, nonché delle eventuali procedure di infrazione per la qualità dell'aria. La delimitazione di tali ambiti è finalizzata all'applicazione del principio di prossimità nella gestione dei fanghi e dei correttivi per l'agricoltura;

   f) una ricognizione, con livello di dettaglio provinciale, delle attività di controllo su fanghi e correttivi effettuate dalle autorità competenti al fine di aumentarne l'efficacia e garantire le risorse necessarie a tali attività;

   g) i criteri per la realizzazione di una carta pedologica nazionale, utile alla determinazione dei fabbisogni di nutrienti per le varie tipologie di suolo e coltura, tenuto conto dei dati di cui al successivo articolo 6;

   h) indicazioni per la prevenzione della produzione di fanghi e per la riduzione della loro pericolosità.

Art. 37-novies.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto 27 gennaio 1992, n. 99)

  1. L'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 è sostituito dal seguente:

Art. 6
(Competenze delle regioni)

  1. Il piano d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e gli strumenti di gestione del servizio idrico integrato individuano mezzi che, senza pregiudizio per il raggiungimento di adeguati livelli di depurazione, siano in grado di minimizzare la produzione di fanghi, di migliorarne la qualità e di favorirne il riutilizzo. A tal fine sono individuate in particolare le attività di efficientamento e presidio della rete fognaria e dei depuratori, tra le quali quelle relativa al censimento degli scarichi, alla redazione di bilanci di massa, al controllo del rispetto dei limiti degli scarichi industriali autorizzati in fognatura, ed alla valutazione degli effetti dei prodotti usati presso gli impianti di depurazione sulla qualità dei fanghi da essi derivanti.
  2. Le regioni, al massimo entro il termine fissato per il rinnovo della pianificazione regionale in materia di rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, predispongono, anche come sezione del predetto piano di gestione dei rifiuti, un apposito piano di gestione dei fanghi ivi compresi i flussi e i quantitativi di fanghi destinati alla produzione di ammendanti e correttivi, nonché gli impianti di trattamento eventualmente presenti e la quantità di ammendanti e correttivi in uscita al fine del raccordo con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 22 e al fine di garantire che la gestione degli stessi avvenga in conformità alle finalità del presente decreto e in funzione della necessità di ripristino, conservazione e miglioramento della fertilità dei suoli.
  4. Nell'ambito del predetto piano di gestione dei fanghi le regioni redigono una relazione riassuntiva destinata al pubblico sui quantitativi di fanghi prodotti in relazione alle diverse tipologie e all'origine, sulla composizione e le caratteristiche degli stessi, sulle caratteristiche dei terreni destinati all'utilizzo agricolo, ai tipi di colture praticate, sulla quota utilizzata per usi agricoli, per la produzione di ammendanti e correttivi e per i ripristini ambientali nonché sulle operazioni di trattamento finale. Alla relazione è data adeguata pubblicità almeno tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale delle regioni.
  5. Le regioni promuovono il recupero della sostanza organica e dei nutrienti contenuti nei fanghi, incluso il fosforo anche valutando i fabbisogni delle colture, lo stato di eutrofizzazione delle acque e le potenzialità regionali di recupero degli stessi dai fanghi nei piani di gestione di cui al comma 3.
  6. Le ARPA provvedono al controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e utilizzo dei fanghi affinché tali attività siano effettuate in conformità al presente decreto.

Art. 37-decies.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto 27 gennaio 1992, n. 99)

  1. L'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, è sostituito dal seguente:

Art. 7.
(Competenze di Ispra)

  1. L'ISPRA in collaborazione con il SNPA provvede, attraverso il sistema informatizzato di cui all'articolo 22, alla elaborazione dei dati relativi alla gestione dei fanghi, ivi comprese le caratteristiche dei fanghi e dei terreni sui quali vengono utilizzati.
  2. L'ISPRA provvede alla pubblicazione dei dati relativi alla gestione dei fanghi nel suo Rapporto Annuale sui rifiuti speciali.
  3. L'ISPRA, laddove necessario, provvede ad adempiere, relativamente all'utilizzo agronomico dei fanghi di cui al titolo IV del presente decreto, agli obblighi di rendicontazione alla Commissione europea così come disciplinati dalla Direttiva 86/278/CEE e dal regolamento 2019/1010. Tale rendicontazione è trasmessa anche al Ministero della transizione ecologica.

Art. 37-undecies.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99)

  1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sono inseriti i seguenti:

Art. 7-bis.
(Cessazione della qualifica di rifiuto dei composti a base di fosforo ottenuti dal trattamento delle acque reflue o dei fanghi)

  1. I composti a base di fosforo prodotti dal trattamento delle acque reflue o dei fanghi cessano di essere considerati rifiuto allorché, siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

   a) sono utilizzabili per almeno uno degli scopi specifici di cui all'allegato 2 parte A;

   b) soddisfano i criteri di qualità di cui all'allegato 2, parte B;

   c) sono conformi alle specifiche riportate nell'allegato 2 parte C.

Art. 7-ter.
(Cessazione della qualifica di rifiuto dei composti a base di fosforo estratti dalle ceneri dell'incenerimento dei fanghi)

  1. I composti a base di fosforo prodotti dal trattamento delle ceneri ottenute dall'incenerimento dei fanghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), cessano di essere considerati rifiuto allorché, siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

   a) sono ottenuti dal trattamento di ceneri derivanti dalla combustione e co-combustione dei fanghi che non possono essere destinati agli utilizzi sul suolo per caratteristiche qualitative o per condizioni tecnico-logistiche ai sensi dei successivi titoli III e IV e V, eventualmente addizionati con biomasse vergini o altri rifiuti a matrice organica;

   b) sono utilizzabili per gli scopi specifici di cui all'allegato 2, parte A;

   c) soddisfano i criteri di qualità cui all'allegato 2, parte B;

   d) sono conformi alle specifiche riportate nell'allegato 2, parte C.

Art. 7-quater.
(Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione del campione)

  1. Il rispetto dei criteri di cui agli articoli 9 e 10, è dimostrato dal produttore dei composti del fosforo da recupero tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'allegato 2, parte D corredata da una scheda tecnica di prodotto e scheda di sicurezza, se necessario, in conformità al regolamento europeo 1907/2006 e al regolamento europeo 1272/2008.
  2. Il produttore dei composti del fosforo da recupero conserva per 1 anno presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta documentazione, anche nel solo formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.
  3. Il produttore dei composti del fosforo da recupero conserva per un anno presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione del composto del fosforo da recupero prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'allegato 2, parte B. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del composto di fosforo da recupero prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
  4. Si definisce «lotto» ai sensi del presente titolo un quantitativo non superiore a 100 tonnellate di composti a base di fosforo da recupero.

Art. 7-quinquies.
(Sistema di gestione ambientale)

  1. Il produttore dei composti del fosforo da recupero si dota entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto di un sistema di gestione ambientale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il sistema di gestione ambientale è certificato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

Art. 7-sexies.
(Istituzionalizzazione della Piattaforma Italiana del Fosforo)

  1. La Piattaforma Italiana del Fosforo (PIF) di cui all'articolo 1, comma 122 della legge n. 205 del 2017 è un ente di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, gestionale, finanziaria, amministrativa, patrimoniale e contabile.
  2. La Piattaforma italiana del fosforo è sottoposta alla vigilanza del Ministero della transizione ecologica. Il Ministro si avvale della Piattaforma nell'esercizio delle proprie attribuzioni.
  3. Fermo restando lo svolgimento dei compiti, servizi e attività assegnati alla Piattaforma ai sensi della legislazione vigente, il Ministero della transizione ecologica può impartire ulteriori direttive alla Piattaforma, utili allo svolgimento delle funzioni di supporto al Ministero.
  4. I fondi pubblici necessari per il funzionamento della Piattaforma sono assegnati in legge di Bilancio. È ammessa una quota di finanziamento privato a patto che non superi il 20 per cento delle entrate totali. Per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 la Piattaforma del Fosforo è finanziata con 500.000 euro.

Art. 7-septies.
(Cessazione della qualifica di rifiuto degli ammendanti ottenuti dai fanghi)

  1. Gli ammendanti di cui all'allegato 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010, ottenuti dal trattamento dei fanghi, cessano di essere considerati rifiuto allorché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

   a) i fanghi utilizzati per la preparazione degli ammendanti sono esclusivamente quelli elencati nell'allegato 3 e derivanti:

    i) dai processi di depurazione delle acque reflue urbane di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i), delle acque reflue assimilate di cui all'articolo 101 commi 7 e 7-bis, dei rifiuti di cui all'articolo 110 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dei rifiuti dalle fosse settiche e da altri dispositivi analoghi per il trattamento delle acque reflue domestiche di cui all'articolo 74, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    ii) dai processi di depurazione delle acque reflue industriali di cui all'articolo 74, comma 1, lettera h) della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non contengono contaminanti in concentrazioni superiori ai limiti per lo scarico in pubblica fognatura di cui alla tabella 3 allegato V alla parte terza del predetto decreto legislativo, ad esclusione dei parametri BOD5, COD, solidi sospesi, azoto e fosforo e non contengono sostanze pericolose e sostanze prioritarie in concentrazioni superiori a quelle fissate dalla disciplina sulle acque e dalla Direttiva 2013/39 e successive modificazioni e integrazioni;

    iii) dai processi di co-digestione dei reflui di cui alla lettera i), ii), e di rifiuti organici individuati nell'allegato 3 parte B.

   b) i fanghi ammessi all'utilizzo per la preparazione degli ammendanti sono esclusivamente quelli che rispettano, eventualmente anche previo idoneo trattamento di rimozione dei contaminanti, le caratteristiche di qualità individuate nell'allegato 4.

   c) ai fini dell'accertamento delle caratteristiche di qualità di cui al punto b), i fanghi destinati all'utilizzo per la preparazione degli ammendanti sono analizzati secondo le metodologie riportate nell'allegato 1 e le cadenze riportate nell'allegato 5.

   d) i fanghi sono trattati, unitamente ai rifiuti organici provenienti esclusivamente dalla raccolta differenziata ed alle altre frazioni previste dall'allegato 2 al decreto legislativo n. 75 del 2010, in impianti di riciclaggio quali il compostaggio e la digestione anaerobica;

   e) i fanghi in ingresso agli impianti di compostaggio presentano un tenore di sostanza secca non inferiore al 20 per cento;

   f) dal processo sia ottenuto un ammendante compostato conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in tema di fertilizzanti;

   g) l'impianto di produzione dell'ammendante rispetta, oltre alle prescrizioni, ove applicabili, di cui alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sul trattamento dei rifiuti, i requisiti tecnici di processo relativi agli impianti di compostaggio e digestione anaerobica dei rifiuti organici stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

   h) l'impianto di produzione dell'ammendante è autorizzato ai sensi della vigente disciplina in materia di rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, qualora applicabile, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'operazione di produzione dell'ammendante consiste in una operazione di riciclaggio individuata con il codice R3 dell'Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

   i) la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei fanghi avviene secondo i criteri riportati nell'allegato 6.

Art. 7-octies.
(Cessazione della qualifica di rifiuto dei correttivi ottenuti dai fanghi)

  1. I correttivi di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ottenuti dal trattamento di fanghi, cessano di essere considerati rifiuto allorché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

   a) i fanghi utilizzati per la preparazione dei correttivi sono esclusivamente quelli elencati nell'allegato 3 e derivanti:

    i) dai processi di depurazione delle acque reflue urbane di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i), delle acque reflue assimilate di cui all'articolo 101 commi 7 e 7-bis, dei rifiuti di cui all'articolo 110 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dei rifiuti dalle fosse settiche e da altri dispositivi analoghi per il trattamento delle acque reflue domestiche di cui all'articolo 74, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    ii) dai processi di depurazione delle acque reflue industriali di cui all'articolo 74, comma 1, lettera h) della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non contengono contaminanti in concentrazioni superiori ai limiti per lo scarico in pubblica fognatura di cui alla tabella 3 allegato V alla parte terza del predetto decreto legislativo, ad esclusione dei parametri BOD5, COD, solidi sospesi, azoto e fosforo e non contengono sostanze pericolose e sostanze prioritarie in concentrazioni superiori a quelle fissate dalla disciplina sulle acque e dalla Direttiva 2013/39 e successive modificazioni e integrazioni;

    iii) dai processi di co-digestione dei reflui di cui alla lettera i), ii), e di rifiuti organici individuati nell'allegato 3 parte B.

   b) i fanghi ammessi all'utilizzo per la preparazione dei correttivi sono esclusivamente quelli che rispettano, eventualmente anche previo idoneo trattamento di rimozione dei contaminanti, le caratteristiche di qualità individuate nell'allegato 4, attestate mediante apposita certificazione analitica.

   c) ai fini dell'accertamento delle caratteristiche di qualità di cui al punto b), i fanghi destinati all'utilizzo per la preparazione dei correttivi sono analizzati secondo le metodologie riportate nell'allegato 1 e le cadenze riportate nell'allegato 5.

   d) i fanghi sono trattati secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

   e) ad eccezione degli impianti che producono i correttivi direttamente all'interno della linea fanghi del depuratore, i fanghi in ingresso agli impianti di produzione dei correttivi presentano un tenore di sostanza secca non inferiore al 20 per cento;

   f) dal processo sia ottenuto un correttivo conforme all'allegato 3 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in tema di fertilizzanti;

   g) a meno che l'impianto di produzione del correttivo sia integrato nella linea fanghi del depuratore, lo stesso è autorizzato ai sensi della vigente disciplina in materia di rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, qualora applicabile, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A meno che l'impianto non sia integrato nella linea fanghi del depuratore, l'operazione di produzione del correttivo consiste in una operazione di riciclaggio individuata con il codice R3 dell'Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

   h) la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei fanghi per la produzione del correttivo avviene secondo i criteri riportati nell'allegato 6.

  2. L'utilizzatore dei correttivi di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ottenuti dal trattamento di fanghi, conformemente alle disposizioni del comma 1, adempie ai seguenti obblighi:

   a) redige o acquisisce il PUA;

   b) osserva le disposizioni di cui al decreto 25 febbraio 2016 circa la quantità massima di azoto efficiente ammessa per singola coltura «MAS» – Massima Applicazione Standard;

   c) rispetta i divieti di distribuzione di cui all'articolo 16 commi 1, lettere f), g), h), i), l), n), o), p), 4 e 5;

   d) nel caso effettui il trasporto dei correttivi dal luogo di produzione al luogo di utilizzo, impiega mezzi e/o contenitori a tenuta e nel caso di trasporto con container scoperto, con adeguata copertura del container con telo impermeabile. Qualora dopo il conferimento il container non sia stato oggetto di pulizia e contenga pertanto ancora residui di correttivo, la copertura è mantenuta anche nel viaggio di ritorno e sino ad avvenuto lavaggio del container medesimo in area appositamente attrezzata con recupero/smaltimento delle acque di lavaggio;

   e) provvede, per limitare la diffusione di odori molesti, alla copertura del cumulo di correttivo depositato sul terreno, qualora l'inizio delle attività di distribuzione non avvenga entro 4 ore dallo scarico in terra del cumulo. In ogni caso la distribuzione deve essere effettuata entro e non oltre 24 ore dal deposito del correttivo sul terreno e senza lasciare accumuli residui nel luogo del deposito;

   f) effettua, contestualmente alla distribuzione, l'interramento del correttivo mediante idonea lavorazione del terreno;

   g) evita, per quanto tecnicamente fattibile, durante le fasi di applicazione del correttivo sul suolo, la diffusione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del correttivo al di fuori dell'area interessata alla somministrazione;

   h) sospende l'applicazione del correttivo durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa

   i) effettua, una volta ogni tre anni allo scopo di monitorare le eventuali modifiche delle caratteristiche analitiche dei terreni senza alcun vincolo di divieto di distribuzione, le analisi dei terreni destinati a ricevere i correttivi;

   j) si iscrive al registro dei produttori e degli utilizzatori di cui all'articolo 22 e fornisce tutte le informazioni richieste dal predetto registro quali almeno:

    i) le provenienze e quantità giornaliere dei fanghi ricevuti e trattati;

    ii) le quantità di tutti i materiali reattivi introdotti;

    iii) la quantità complessiva giornaliera di correttivo prodotta;

    iv) la destinazione finale del correttivo:

    v) l'intestazione dell'azienda agricola e sua ubicazione geografica;

    vi) la comunicazione preventiva (10 giorni), tramite il sistema informatizzato di cui all'articolo 22, delle operazioni di distribuzione e contestuale interramento del correttivo;

    vii) gli estremi catastali – foglio e particelle – dei suoli trattati;

    viii) il tipo di coltura praticata come riportato nel PUA;

    ix) i quantitativi di correttivo distribuiti come riportato nel PUA definito dall'agricoltore.

Articolo 7-novies
(Disposizioni generali sull'utilizzo agronomico dei fanghi e dei correttivi da essi derivati)

  1. È ammesso l'utilizzo in agricoltura, dei fanghi e dei correttivi da essi derivati al fine di produrre un effetto concimante, o ammendante o correttivo del terreno. L'utilizzo agricolo è ammesso solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

   a) i fanghi utilizzati sono esclusivamente quelli elencati nell'Allegato 3 e derivanti:

    i) dai processi di depurazione delle acque reflue urbane di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i), delle acque reflue assimilate di cui all'articolo 101 commi 7 e 7-bis, dei rifiuti di cui all'articolo 110 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dei rifiuti dalle fosse settiche e da altri dispositivi analoghi per il trattamento delle acque reflue domestiche di cui all'articolo 74, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    ii) dai processi di depurazione delle acque reflue industriali di cui all'articolo 74, comma 1, lettera h), della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non contengono contaminanti in concentrazioni superiori ai limiti per lo scarico in pubblica fognatura di cui alla tabella 3 allegato V alla parte terza del predetto decreto legislativo, ad esclusione dei parametri BOD5, COD, solidi sospesi, azoto e fosforo e non contengono sostanze pericolose e sostanze prioritarie in concentrazioni superiori a quelle fissate dalla disciplina sulle acque e dalla Direttiva 2013/39 e successive modificazioni e integrazioni;

    iii) dai processi di co-digestione dei reflui di cui alla lettera i), ii), e di rifiuti organici individuati nell'allegato 3 parte B;

   b) i fanghi utilizzati sono esclusivamente quelli che rispettano, eventualmente anche previo idoneo trattamento di rimozione dei contaminanti, le caratteristiche di qualità individuate nell'allegato 4, attestate mediante apposita certificazione analitica;

   c) ai fini dell'accertamento delle caratteristiche di qualità di cui al punto b), i fanghi destinati all'utilizzo agronomico sono analizzati, al termine dell'ultimo trattamento, prima del loro utilizzo, secondo le metodologie riportate nell'allegato 1 e le cadenze riportate nell'allegato 5.

   d) i fanghi sono stati sottoposti, nell'impianto di depurazione che li ha prodotti o in impianti di trattamento successivi, ad almeno uno dei trattamenti riportati nell'allegato 9;

   e) i fanghi sono raccolti, trasportati e stoccati in conformità ai criteri di cui all'allegato 6;

   f) i terreni sui quali saranno utilizzati sono analizzati secondo le cadenze riportate nell'allegato 7 e rispettano le caratteristiche di qualità di cui al medesimo allegato;

   g) i fanghi sono impiegati nella misura massima indicata nell'allegato 8.

  2. L'utilizzo agronomico dei fanghi costituisce operazione di recupero dei rifiuti ed è autorizzata come operazione R10 dell'Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3. I trattamenti sopra elencati sono autorizzati ai sensi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero della parte II del medesimo decreto legislativo a meno che non siano effettuati all'interno dell'impianti di depurazione che li ha prodotti ed in tal caso sono autorizzati ai sensi della disciplina di cui alla parte III del medesimo decreto legislativo.
  4. L'utilizzo agronomico dei fanghi e dei correttivi da essi derivati rispetta il limite massimo di apporto di azoto complessivamente somministrato al terreno definito ai sensi dell'Allegato X del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, dal Piano di utilizzazione agronomica. La quantità di fanghi e correttivi e dei correttivi da essi derivati da utilizzare non potrà comunque essere superiore a quella indicata nell'allegato 8.

Art. 37-duodecies.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto 27 gennaio 1992, n. 99)

  1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 è sostituito dal seguente:

Art. 8.
(Autorizzazione e condizioni per l'utilizzo dei fanghi nelle attività agricole)

  1. Il soggetto che intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi, i fanghi di cui all'articolo 7-novies è tenuto a:

   a) ottenere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del predetto decreto legislativo o del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;

   b) inserire tutte le informazioni richieste dal sistema informatizzato di cui all'articolo 8-quater;

   c) notificare, attraverso il sistema informatizzato di cui all'articolo 8-quater, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi e le informazioni di cui al comma 3;

   d) comunicare attraverso il sistema informatizzato di cui all'articolo 8-quater, durante il periodo degli spandimenti, non oltre le ore 9.00 di mattina le informazioni relative ai mappali sui quali è previsto lo spandimento giornaliero.

  2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 lettera a) contiene:

   a) la tipologia e la quantità dei fanghi da utilizzare;

   b) il trattamento cui i fanghi sono sottoposti, nell'impianto di produzione iniziale o eventualmente in quello intermedio prima della loro utilizzazione;

   c) la caratterizzazione di base dei fanghi destinati all'utilizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 8;

   d) le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di produzione iniziale e dell'eventuale impianto di stoccaggio dei fanghi;

   e) le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi;

   f) le caratteristiche dei terreni ove i fanghi sono destinati e l'indicazione dei diversi mappali e dei relativi proprietari e/o aventi titolo ai fini della coltivazione del fondo;

   g) il consenso allo spandimento da parte chi ha la disponibilità dei terreni.

  3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), da inserire nel registro informatico di cui all'articolo 22 comprendono almeno:

   a) i risultati delle analisi dei terreni;

   b) i quantitativi di fanghi ricevuti dal produttore iniziale e, qualora applicabile dal nuovo produttore;

   c) la composizione e caratteristiche del fango utilizzato, ivi incluso il tenore di sostanza secca;

   d) il tipo di trattamento subito;

   e) gli estremi dei formulari di identificazione rifiuto dei fanghi ricevuti;

   f) qualora applicabile il nominativo o la ragione sociale del produttore iniziale, del nuovo produttore e del trasportatore;

   g) i quantitativi di fanghi utilizzati;

   h) le modalità e i tempi di utilizzazione generali;

   i) le notifiche di cui all'articolo 17 comma 1, lettera c).

  4. La notifica di cui al comma 1, punto c), contiene:

   a) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato 4;

   b) l'identificazione, dei mappali catastali e della loro superficie totale, della superficie agricola utile (SAU) sui quali si intende applicare i fanghi;

   c) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato 7;

   d) le colture in atto e quelle previste sui terreni destinati all'impiego dei fanghi;

   e) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;

   f) eventuali modifiche ai terreni da utilizzare o aggiunta di nuovi terreni comprensivi delle relative analisi.

  Dati e informazioni relativi alla notifica sono inseriti nel sistema informatizzato di cui all'articolo 22 tramite apposita procedura guidata oppure tramite sistemi di interoperabilità con gli applicativi utilizzati dai soggetti autorizzati (web-service).

  5. L'utilizzo è effettuato secondo le seguenti prescrizioni:

   a) fatto salvo quanto previsto dalle specifiche tecniche stabilite nei singoli provvedimenti di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le categorie 4 e 5, relative al trasporto di rifiuti speciali, ogni fase di trasporto dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti urbani ed industriali, dal luogo di produzione agli impianti di trattamento o al luogo di utilizzo è effettuata con le modalità individuate nell'allegato 6. Qualora dopo il conferimento il container non sia stato oggetto di pulizia e contenga pertanto ancora residui di fango, la copertura è mantenuta anche nel viaggio di ritorno e sino ad avvenuto lavaggio del container medesimo in area appositamente attrezzata con recupero/smaltimento delle acque di lavaggio;

   b) è evitato un eccessivo accumulo di fanghi in attesa di spandimento sui singoli appezzamenti di terreno. Sul luogo della campagna di spandimento può essere presente un solo cumulo di volume massimo di 90 metri cubi.

   c) il conferimento in cumulo sul campo non può avvenire dopo le 17:00. Tale limite temporale non si applica per i metodi di distribuzione che effettuino l'interramento diretto, senza creazione di cumulo in campo;

   d) lo spandimento e l'interramento del fango in cumulo avvengono entro un tempo massimo di 3 ore dallo scarico in campo;

   e) l'interramento dei fanghi mediante idonea lavorazione del terreno è effettuato contestualmente allo spandimento;

   f) in caso di sospensione della messa a dimora dei fanghi per cause di forza maggiore (guasto mezzi di spandimento e/o interramento, improvvisa modifica condizioni meteo), è effettuato il ricarico dei fanghi sul mezzo di trasporto o, in alternativa, la copertura del cumulo;

   g) i fanghi iniettati alla profondità di almeno 10 centimetri dal piano di coltura non necessitano di lavorazione del terreno;

   h) durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, è evitata per quanto tecnicamente fattibile e sostenibile, la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione;

   i) in ogni caso l'applicazione dei fanghi è sospesa durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa.

Art. 37-terdecies.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99)

  1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 sono inseriti i seguenti:

Art. 8-bis.
(Condizioni per l'utilizzo dei correttivi prodotti a partire da fanghi)

  1. Il soggetto che intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi, i correttivi rivenienti da fanghi di cui all'articolo 14 è tenuto a:

   a) inserire tutte le informazioni richieste dal sistema informatizzato di cui all'articolo 22;

   b) notificare, attraverso il sistema informatizzato di cui all'articolo 22, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei correttivi e le informazioni di cui al comma 3;

   c) comunicare attraverso il sistema informatizzato di cui all'articolo 22, durante il periodo degli spandimenti, non oltre le ore 9.00 di mattina le informazioni relative ai mappali sui quali è previsto lo spandimento giornaliero.

  2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), da inserire nel registro informatico di cui all'articolo 22 comprendono almeno:

   a) i risultati delle analisi dei terreni;

   b) i quantitativi, la composizione e le caratteristiche dei correttivi ricevuti dal produttore iniziale, incluso il tenore di sostanza secca e, qualora applicabile dal nuovo produttore;

   c) il tipo di trattamento subito dai fanghi al fine della trasformazione in correttivi;

   d) i quantitativi, il codice CER e la provenienza dei fanghi utilizzati per la produzione dei correttivi;

   e) le modalità e i tempi di utilizzazione generali;

   f) le notifiche di cui all'articolo 17 comma 1, lettera c).

  3. La notifica di cui al comma 1, punto c), contiene:

   a) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato 4;

   b) l'identificazione, dei mappali catastali e della loro superficie totale, della superficie agricola utile (SAU) sui quali si intende applicare i correttivi;

   c) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato 7;

   d) le colture in atto e quelle previste sui terreni destinati all'impiego dei correttivi;

   e) le date previste per l'utilizzazione dei correttivi;

   h) eventuali modifiche ai terreni da utilizzare o aggiunta di nuovi terreni comprensivi delle relative analisi.

  4. Dati e informazioni relativi alla notifica sono inseriti nel sistema informatizzato di cui all'articolo 22 tramite apposita procedura guidata oppure tramite sistemi di interoperabilità con gli applicativi utilizzati dai soggetti autorizzati (web-service).
  5. L'utilizzo è effettuato secondo le seguenti prescrizioni:

   a) è evitato un eccessivo accumulo di correttivi in attesa di spandimento sui singoli appezzamenti di terreno. Sul luogo della campagna di spandimento può essere presente un solo cumulo di volume massimo di 90 metri cubi.

   b) il conferimento in cumulo sul campo non può avvenire dopo le 17:00. Tale limite temporale non si applica per i metodi di distribuzione che effettuino l'interramento diretto, senza creazione di cumulo in campo;

   c) l'interramento dei correttivi mediante idonea lavorazione del terreno è effettuato contestualmente allo spandimento;

   d) in caso di sospensione della messa a dimora dei fanghi per cause di forza maggiore (guasto mezzi di spandimento e/o interramento, improvvisa modifica condizioni meteo), è effettuato il ricarico dei fanghi sul mezzo di trasporto o, in alternativa, la copertura del cumulo;

   e) durante le fasi di applicazione dei correttivi sul suolo, è evitata per quanto tecnicamente fattibile e sostenibile, la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto dei correttivi al di fuori dell'area interessata alla somministrazione;

   f) in ogni caso l'applicazione dei correttivi è sospesa durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa.

Art. 8-ter.
(Competenze delle regioni in materia di trattamento e utilizzo in agricoltura dei fanghi e dei correttivi da essi derivati)

  1. Le regioni, fatte salve le competenze individuate all'articolo 6:

   a) rilasciano le autorizzazioni al trattamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura, conformemente alle disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del predetto decreto legislativo o del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;

   b) predispongono il registro di produzione e utilizzazione informatizzato ai sensi dell'articolo 22;

   c) possono stabilire, se del caso, adeguandosi all'evoluzione tecnologica, ulteriori trattamenti alternativi ammissibili rispetto a quelli individuati nell'allegato 9, purché garantiscano almeno i medesimi livelli di tutela, secondo modalità e prescrizioni specifiche espressamente riportate nell'autorizzazione all'utilizzo;

   d) stabiliscono, se del caso, anche in funzione delle disposizioni della normativa nitrati, ulteriori limiti più restrittivi e disciplinano eventuali condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, con riferimento alla loro vulnerabilità ai sensi della Direttiva n. 91/676, ai tipi di colture praticate, alla tipologia e composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento trasporto, stoccaggio e utilizzo;

   e) stabiliscono i periodi di divieto dell'utilizzo dei fanghi e dei correttivi da essi derivati in agricoltura, in base alle particolari situazioni meteoclimatiche, pedologiche, colturali ed al rispetto della direttiva nitrati;

   f) stabiliscono le eventuali distanze di rispetto più restrittive di quelle di cui all'articolo 16, per l'applicazione dei fanghi e dei correttivi da essi derivati dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d'acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza) delle condizioni meteoclimatiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi e dei correttivi da essi derivati anche in funzione del livello di trattamento e stabilità dei fanghi e dei correttivi da essi derivati e del loro impatto odorigeno;

   g) definiscono condizioni limitative all'utilizzo dei fanghi in agricoltura e dei correttivi da essi derivati qualora sussistano una o più delle seguenti condizioni:

    i) insufficiente disponibilità di aree agricole idonee all'utilizzo;

    ii) insufficiente disponibilità di terreni con caratteristiche idonee a ricevere fanghi di depurazione e/o correttivi da essi derivati;

    iii) incompatibilità dell'utilizzo dei fanghi di depurazione e/o dei correttivi da essi derivati con le necessità nutritive delle colture agricole specifiche.

  2. Nei casi di cui alla precedente lettera g) le regioni trasmettono una relazione dettagliata al Ministero della transizione ecologica che la utilizza per il piano di cui al precedente articolo 5-bis e per la predisposizione e/o l'aggiornamento del piano nazionale rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 8-quater.
(Registro di produzione e utilizzazione)

  1. Le regioni si dotano, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, di un registro informatico di produzione e utilizzazione dei fanghi predisposto in maniera armonizzata a livello nazionale, tenendo conto della possibilità di riutilizzo di applicativi esistenti o dei sistemi di interoperabilità tra applicativi diversi. Il nuovo sistema informatizzato è approvato dalla Conferenza delle regioni.
  2. Al registro informatico possono accedere gli uffici competenti della Commissione europea, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ISPRA, delle regioni, delle provincie, delle ARPA, dei comuni e del NOE.
  3. Fino alla messa a regime del nuovo registro informatico di cui al comma 1, gli utilizzatori continuano ad utilizzare i registri esistenti ai sensi delle disposizioni vigenti.
  4. Ai sensi del regolamento 2019/1010, il registro contiene una parte dedicata alla diffusione delle informazioni al pubblico.
37.027. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni urgenti relative agli eventi sismici del 2012 in Lombardia ed Emilia Romagna)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.
  3. Agli oneri di cui al comma 2, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  4. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il comma 3 è sostituito con il seguente:

   «3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Ai fini del presente comma:

   a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

   b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017».

  5. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  6. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3, dell'articolo 8, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  7. Agli oneri derivanti dal precedente comma 6, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  10. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 8 e 9 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  11. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
  12. Al comma 14-bis dell'articolo 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».
  13. All'onere di cui al comma 12, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
37.028. Zolezzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni urgenti relative agli eventi sismici del 2012 in Lombardia ed Emilia Romagna)

  1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il comma 3 è sostituito con il seguente:

   «3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Ai fini del presente comma:

   a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

   b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'articolo 20, decreto legislativo n. 75 del 2017».

  4. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  5. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  8. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 6 e 7, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  9. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;

  10. All'onere di cui al comma 9, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
37.029. Zolezzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni urgenti relative agli eventi sismici del 2012 in Lombardia ed Emilia Romagna)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  3. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
37.030. Zolezzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.
(Misure di semplificazione per l'accesso del personale e la gestione operativa del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente)

  1. Al fine di garantire la semplificazione delle procedure di accesso e gestire in modo adeguato e funzionale alle specifiche esigenze operative il relativo personale, i dirigenti e gli operatori, con laurea nelle discipline afferenti alle professioni sanitarie, in servizio presso gli enti e le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, anche se iscritti ai rispettivi ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei suddetti enti o Agenzie, sono inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico) e nei profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale senior.
  2. Il ruolo sanitario viene mantenuto ad esaurimento esclusivamente per i dirigenti e per gli operatori già inquadrati nel ruolo medesimo dei rispettivi contratti collettivi nazionali.

Art. 37-ter.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

  1. All'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10,» sono aggiunte le seguenti: «al personale, dirigenziale e no, delle Agenzie del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132», nonché dopo le parole «presso diversi enti e istituzioni di ricerca» sono aggiunte le seguenti «o presso enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente».

Art. 37-quater.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 563: le parole: «di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto» sono sostituite dalla seguente: «previste»; le parole «2018-2020» sono sostituite dalle seguenti «2021-2023»; le parole «nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie» sono sostituite dalle seguenti: «fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio»;

   b) al comma 564, le parole: «possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche».

Art. 37-quinquies.
(Interpretazione autentica dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 502)

  1. Il comma 11 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 502, è applicato, fin dalla sua entrata in vigore, anche agli incarichi direttoriali, comunque denominati, espletati presso le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, istituite ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61.
  2. Il periodo di lavoro svolto per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 1 è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza nonché dell'anzianità di servizio quale lavoro dipendente.

Art. 37-sexies.
(Destinazione dei proventi delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006)

  1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da enti dipendenti dalle regioni, quali le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali enti. Le province autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.
37.012. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure di semplificazione per l'accesso del personale e la gestione operativa del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente)

  1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, garantire la semplificazione delle procedure di accesso e gestire in modo adeguato e funzionale alle specifiche esigenze operative il relativo personale, i dirigenti e gli operatori, con laurea nelle discipline afferenti alle professioni sanitarie, in servizio presso gli enti e le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, anche se iscritti ai rispettivi Ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei suddetti enti o Agenzie, sono inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico) e nei profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale senior.
  2. Il ruolo sanitario viene mantenuto ad esaurimento esclusivamente per i dirigenti e per gli operatori già inquadrati nel ruolo medesimo dei rispettivi contratti collettivi nazionali.
*37.04. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*37.010. Patassini.
*37.011. Gagliardi.
*37.024. Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Destinazione dei proventi delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006)

  1. Al fine di rafforzarne la capacità operativa, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da enti dipendenti dalle regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali enti. Le province autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizione del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.
37.026. Braga, Pezzopane, Rotta, Vignaroli, Patassini, Muroni.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Le funzioni e le attività del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono estese su richiesta delle singole regioni o del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei Siti contaminati d'Interesse Regionale (S.I.R.), dei Siti d'Interesse Nazionale (S.I.N.) nonché dei siti orfani o di altre situazioni di risanamento ambientale. Sulla base di specifiche intese da realizzarsi fra lo Stato e le regioni è messo a punto un elenco dei siti con priorità d'intervento che saranno oggetto di risanamento del Commissario Unico.
  2. Al Commissario Unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021 è posta in capo la competenza dei procedimenti amministrativi da attuare, attraverso quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, anche avvalendosi dell'Unità Tecnico Amministrativa (U.T.A.) della Presidenza del Consiglio dei ministri con sede a Napoli.
  3. Il Commissario Unico si avvale ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 di un reparto dell'Arma dei Carabinieri a questo scopo costituito presso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (C.U.F.A.) Carabinieri, da regolamentarsi con successivo provvedimento normativo. Il reparto è composto da 15 militari, di cui tre ufficiali, un luogotenente, un maresciallo, tre brigadieri, quattro appuntati e tre carabinieri.
  4. Il Commissario Unico può avvalersi fino a un massimo di tre sub-Commissari, ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, in relazione al numero e all'importanza dei siti di discariche da risanare affidati, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della transizione ecologica, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo sui provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei sub-Commissari.
  5. È costituito il conto Contabilità speciale del Commissario Unico relativo ai fondi da impiegare per le opere di risanamento da realizzare. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 5
  del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 sono poste a valere su una quota non superiore al 2 per cento annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
37.018. Rotta, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure di potenziamento della struttura commissariale del Commissario unico per le procedure di infrazione europee in materia di collettamento, fognatura e depurazione)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Il Commissario unico si avvale altresì di una Segreteria tecnica composta da non più di sei membri, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. La Segreteria cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario unico. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro. La Segreteria di cui al presente comma fornisce supporto anche alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica per le attività relative agli interventi del Commissario.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
37.031. Buratti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure di semplificazione in materia di espropri di immobili in stato di degrado o di abbandono)

  1. Nel titolo I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Espropriazione degli immobili in stato di degrado o di abbandono)

  1. Il comune può espropriare gli immobili, individuati dagli uffici comunali o segnalati dai cittadini ovvero da altri soggetti pubblici o privati, che presentino un grave deperimento degli elementi strutturali o i cui proprietari:

   a) abbiano omesso, a seguito di specifica ordinanza, l'esecuzione di interventi urgenti al fine di prevenire rischi alla pubblica incolumità dei cittadini;

   b) abbiano lasciato gli immobili in stato di degrado o di abbandono da almeno dieci anni. Lo stato di abbandono risulta dal concorso dei seguenti elementi:

    1) grave deperimento degli elementi strutturali dell'edificio;

    2) mancanza di utilizzazione dell'immobile per il periodo indicato al comma 1.Non si considera utilizzazione dell'immobile la sua occupazione da parte di soggetti privi di titolo legittimo.

  2. Con propria delibera i comuni accertano la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, dettano le prescrizioni necessarie per il recupero del bene e avviano il procedimento di espropriazione. Al fine di assicurare la tutela dei diritti dei proprietari, la deliberazione comunale è affissa all'albo pretorio nonché pubblicata nel sito internet istituzionale del comune e inviata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'ultima residenza conosciuta di ciascuno dei proprietari dell'immobile.
  3. Decorso il termine di sei mesi, qualora il proprietario o i proprietari dell'immobile siano irreperibili o dichiarino di non essere in grado di recuperarlo, questo è acquisito senza indugio al patrimonio comunale, tramite deliberazione i cui contenuti sono trascritti nei registri immobiliari. Nel medesimo termine, se non fatti valere, decadono gli eventuali diritti reali o le ipoteche esistenti sul bene. Nei casi in cui il bene sia di proprietà indivisa tra più soggetti, decorso il termine di sei mesi, la proprietà è attribuita integralmente al proprietario o ai proprietari che assumano l'onere di procedere agli interventi previsti dalle ordinanze comunali, entro un termine concordato con il comune, decorso il quale, se i lavori non sono stati interamente eseguiti, l'immobile è comunque acquisito al patrimonio comunale. A tale fine, le quote di proprietà non intervenute sono paritariamente ripartite tra i soggetti intervenuti. Nel medesimo termine di sei mesi, il soggetto eventualmente titolare di ipoteca sull'immobile, ove assuma l'onere di procedere agli interventi previsti dalle ordinanze comunali con le modalità prescritte dal presente comma, ne diviene proprietario, ove il proprietario o i proprietari del bene siano irreperibili.
  4. I comuni, con propria delibera, possono concedere gli immobili di cui al comma 1, a seguito della conclusione del procedimento di esproprio, in comodato gratuito ad associazioni, soggetti pubblici e privati che si impegnano a recuperare, valorizzare e ristrutturare tali immobili a beneficio ed interesse della comunità.
  5. Le concessioni di cui al comma 4 vengono effettuate nel rispetto dei seguenti principi generali:

   a) assegnazione, mediante avviso pubblico e mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento mediante procedure comparative riservate alle medesime, a fronte della realizzazione di un progetto di attività rivolto alla cittadinanza, coerente con gli indirizzi strategici fissati dall'Amministrazione comunale;

   b) utilizzazione degli spazi comunali, valorizzando le loro caratteristiche strutturali e la loro posizione nel territorio, in conformità alle linee strategiche dell'Amministrazione comunale;

   c) condivisione degli spazi da parte di più destinatari per consentire la massima partecipazione e favorire lo scambio di idee e di saperi.
37.01. Ciampi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Semplificazione delle procedure di risanamento aziendale)

  1. Possono accedere alle procedure di risanamento, le imprese che al momento della presentazione della domanda, non abbiano presentato richieste di concordato preventivo, prenotativo, né richieste di fallimento o siano state poste in liquidazione, nei due anni precedenti al deposito del ricorso.
  2. La domanda per l'omologazione della procedura di risanamento dovrà essere proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, da presentarsi dinanzi al tribunale delle imprese territorialmente competente in relazione alla sede legale dell'impresa.
  3. Il piano di risanamento dovrà prevedere la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, compreso il pagamento degli interessi legali per tutto il periodo della eventuale dilazione, e dei creditori chirografari, attraverso il ricorso al finanziamento, nonché il rimborso del finanziamento medesimo nell'arco temporale massimo di sessanta mesi.
  4. Il tribunale, entro 15 giorni dal deposito del ricorso, nomina un giudice relatore, ed uno o più professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, incaricati della verifica della veridicità dei dati aziendali, nonché della fattibilità del piano di risanamento, onerando l'imprenditore del versamento dell'intero compenso dovuto al professionista nominato, da determinarsi sulla base dei parametri stabiliti ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
  5. Il professionista designato, di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla nomina, deposita in tribunale una relazione sulla sussistenza o meno dei presupposti per l'accesso dell'imprenditore alla procedura di risanamento, verificando in particolare che la proiezione dei flussi finanziari derivanti dalla continuità aziendale siano sufficienti a garantire la regolare esecuzione del piano e il rimborso del finanziamento destinato al pagamento dei creditori.
  6. Il giudice, acquisita la relazione, fissa apposita udienza in camera di consiglio e previa decisione sulla eventuale opposizione da parte degli interessati, o in assenza delle medesime, provvede ad omologare la procedura di risanamento senza l'espletamento di una procedura di votazione, stante l'integrale soddisfacimento dei creditori.
  7. A seguito della omologazione di cui al comma 6, il professionista incaricato dal tribunale svolge le medesime funzioni attribuite al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, ai fini della corretta e regolare esecuzione del piano di risanamento, riferendo tempestivamente al giudice eventuali illeciti o difformità rispetto al piano omologato, che potrebbero comportare l'avvio di un procedimento analogo alle disposizioni di cui all'articolo 173 della legge n. 267 del 1942 e successive modificazioni.
37.07. Lucaselli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. All'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10,» sono aggiunte le seguenti: «al personale, dirigenziale e no, delle Agenzie del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132», nonché dopo le parole «presso diversi enti e istituzioni di ricerca» sono aggiunte le seguenti «o presso enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente».
37.08. Braga, Pezzopane, Rotta, Gribaudo, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure di semplificazione per la riconversione dei sito industriale di Taranto – Accordo di programma)

  1. Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico dell'area a caldo, il Commissario straordinario di Ilva Spa in amministrazione straordinaria, di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni, è incaricato di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità anche in virtù del contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda per la chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.
  2. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui comma 1 è stipulato un accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero per il sud e la coesione territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Commissario straordinario di Ilva Spa in amministrazione straordinaria, il Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, e successive modificazioni e integrazioni, la regione Puglia, la provincia e il comune di Taranto, l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio e Acciaierie d'Italia Spa. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego dei dipendenti di Acciaierie d'Italia Spa e Ilva Spa in amministrazione straordinaria alla data del 1° gennaio 2020.
  3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro per ogni anno dal 2022 al 2027 a valere sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione.
37.020. Vianello.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure di semplificazione per lo sviluppo tecnologico)

  1. Al fine di snellire le procedure autorizzative e garantire la piena efficacia delle disposizioni previste in materia di utilizzo di tecnologie innovative di controllo anche in relazione alla necessità di far fronte alle richieste di verifica a valle dell'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19, gli organismi abilitati ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive del 17 gennaio 2005 per l'effettuazione delle verifiche dei serbatoi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi attraverso il metodo di controllo con le emissioni acustiche sono autorizzati ad effettuare le verifiche anche per i recipienti di cui all'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 senza necessità di ulteriori atti autorizzativi qualora siano rispettati i requisiti tecnici indicati nella procedura operativa definita da INAIL ai sensi di quanto previsto nel suddetto articolo 64-bis, comma 3.
  2. Qualora l'organismo abilitato di cui al comma 1 intenda effettuare anche le verifiche di cui all'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato 2 del decreto del Ministero delle attività produttive del 17 gennaio 2005 deve essere non inferiore a cinque milioni di euro.
  3. L'organismo abilitato comunica al Ministero dello sviluppo economico e all'INAIL l'avvenuto adeguamento alle previsioni di cui al precedente comma 2 trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.
*37.03. Morgoni.
*37.013. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure di semplificazione delle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

  1. Al comma 7, dell'articolo 100, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
  2. Il termine di cui al comma 8 del medesimo articolo 100 per accedere alla definizione di cui al precedente comma è prorogato al 31 luglio 2021 e la data per il versamento dell'intero importo dovuto o per il pagamento della prima rata è posticipata al 30 novembre 2021.
  3. Le parole «detratte le somme eventualmente già versate a tale titolo» di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 100 si interpretano che, calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento, si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatte salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 eventualmente eccedenti il 30 per cento.
  4. Al comma 3 del medesimo articolo 100 le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020.».
37.09. Bubisutti, Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Estensione ai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»)

  1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo ed incentivare l'imprenditoria giovanile nei territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione della predetta misura è estesa ai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.»
37.019. Berti.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure per la prevenzione dell'inquinamento dei suoli)

  1. Al fine di prevenire la contaminazione dei suoli attraverso l'utilizzo di taluni correttivi in agricoltura, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci», alla colonna 3 «Modo di preparazione e componenti essenziali», al punto 21) «Gesso di defecazione», dopo le parole: «solfato di calcio.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Non sono ammessi fanghi di depurazione».

   b) all'allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci», alla colonna 3 «Modo di preparazione e componenti essenziali», al punto 22) «Carbonato di calcio di defecazione», dopo le parole: «anidride carbonica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Non sono ammessi fanghi di depurazione».

   c) all'allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci», il punto 23) «Gesso di defecazione da fanghi» è soppresso.
37.022. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifica dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,».
  2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
37.017. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Attuazione delle misure di semplificazione in materia ambientale)

  1. Ai fini dell'attuazione delle misure previste nel presente Titolo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, un Comitato tecnico composto da sei esperti del Ministero, due esperti designati dalla Conferenza delle regioni, due esperti designati dall'UPI, due esperti designati dall'ANCI, che svolge le sue attività in stretto raccordo con l'Unità di cui all'articolo 5.
*37.02. De Menech, Cenni.
*37.014. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*37.021. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali)

  1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, la condizione di cui al medesimo articolo, comma 2, lettera d), si intende soddisfatta anche qualora i beni siano in locazione o comodato d'uso presso gli enti attuatori.
37.05. Carnevali, Berlinghieri, De Menech, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Ciampi, Ciagà, Zardini, De Filippo.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Fondo rifiuti radioattivi)

  1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «rifiuti radioattivi» è inserita la seguente: «anche».
37.023. Vianello.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nelle more dell'emanazione dei requisiti generali da parte del suddetto Ministero, possono provvedere le regioni o le province autonome, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente comma».
37.015. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

ART. 38.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), numero 2), quinto periodo, dopo le parole: di avvenuta ricezione tramite inserire le seguenti parole: i soggetti e;

   b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) al comma 14, dopo le parole: «destinate alle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ai soggetti titolari di licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261»;

   c) sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) il comma 20 è sostituito dal seguente: «Il gestore si avvale dei soggetti titolari di licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per effettuare la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione di cui al comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione digitale».
*38.3. Raciti, Elvira Savino.
*38.47. Morgoni.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. La notificazione effettuata tramite la piattaforma di cui al comma 1 si impugna con ricorso presso l'amministrazione notificante o presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente. Il destinatario della notificazione può tuttavia chiedere all'Amministrazione di essere rimesso in termini dimostrando oggettive motivazioni per cui non abbia potuto ricevere la notificazione non dipendenti da fatti o atti ad esso imputabili».
**38.8. Navarra, Bruno Bossio, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
**38.21. Carabetta.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera d) inserire la seguente:

   d-bis) Al comma 14 sono soppresse le seguenti parole: «al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.»;

   b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) il comma 19 è soppresso.»;

   c) sostituire la lettera f) con la seguente: «f) il comma 20 è soppresso».
38.11. Navarra, Bruno Bossio, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera d) inserire la seguente:

   d-bis) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

   «14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)».

   b) alla lettera e), sostituire le parole: al comma 15: con le seguenti: al comma 15 le parole: «acquisito il parere in sede di» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con la. Inoltre:».
*38.17. Ruffino.
*38.41. Pella, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

  3-bis. Dopo la lettera 1-bis), è aggiunta la seguente:

   «1-ter. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità con le quali gli addetti al recapito postale svolgono gli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo e le comunicazioni di cui alla lettera l-bis) del presente comma».
**38.22. Carabetta.
**38.9. Ceccanti, Navarra, Ciampi, Bruno Bossio, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 6, secondo periodo, le parole: «1° ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti «1° ottobre 2021»;

  b) al comma 6-bis, secondo periodo, le parole: «1° ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2021»;

  c) al comma 6-ter il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società, con comunicazione notificata mediante pubblicazione all'albo camerale on line, di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, indicato nella comunicazione» e, al secondo periodo, le parole: «Decorsi trenta giorni da tale richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Decorso tale termine».

  1-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «1° ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2021»;

   b) al terzo periodo, le parole: «1° ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2021» e, in fine, le parole: «previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese» sono soppresse;

   c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore, con comunicazione notificata mediante pubblicazione all'albo camerale on line, di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, indicato nella comunicazione».

   d) nel quinto periodo le parole: «Decorsi trenta giorni da tale richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Decorso tale termine».
*38.4. De Toma, Rachele Silvestri.
*38.38. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 7, dopo il comma 2, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni e indicazioni aggiungere il seguente:

   «2-bis. Nell'esercizio dei compiti di supporto amministrativo di cui al comma 2, le Federazioni nazionali possono svolgere attività amministrative e economico-gestionali per conto degli Ordini territoriali che ne facciano richiesta, previa stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinino anche la contribuzione degli stessi ai relativi oneri».
38.39. Cortelazzo, Tartaglione.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali obbligatoriamente aderiscono concorrendo ai relativi oneri».
38.40. Cortelazzo, Tartaglione.

  Dopo il comma 1,aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, all'articolo 1, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

   «6-bis. Al fine di sostenere gli operatori economici, nonché per la semplificazione delle procedure di comunicazione tra imprese ed utenti, i gestori di reti televisive possono utilizzare oltre allo strumento della raccomandata con avviso di accertamento di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, qualsiasi documento informatico in grado di identificare il mittente ed il destinatario».
38.7. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 28, comma 1, lettera c), le parole: «l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato», sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata o di servizio di recapito certificato qualificato indicati».
38.29. Carabetta.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

    01) al comma 1-bis, dopo la parola: «eleggere», sono inserite le seguenti: «, modificare e revocare».
*38.13. Ceccanti, Navarra, Bruno Bossio, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
*38.25. Carabetta.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
**38.23. Carabetta.
**38.10. Raciti, Navarra, Bruno Bossio, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) Al fine di favorire le attività di controllo nell'ambito del processo di transizione digitale collegato all'attuazione del PNRR, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'articolo 6, è aggiunto in fine il seguente comma 3: «In deroga alle norme vigenti, gli esposti all'Autorità giudiziaria possono essere presentati anche mediante Posta elettronica certificata».
38.42. Sapia, Forciniti, Colletti, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) All'articolo 6-bis, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato».
*38.14. Ceccanti, Navarra, Bruno Bossio, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
*38.26. Carabetta.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

   b-bis) All'articolo 6-bis, al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «Stato», sono aggiunte le seguenti: «tra i quali quelli iscritti nei registri detenuti dalle Associazioni Professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, risultanti dall'apposito elenco depositato presso il Ministero dello sviluppo economico e operanti con specifici protocolli con le p.a».

  b-ter) all'articolo 6-bis, comma 5, dopo le parole: "collegi professionali" sono aggiunte le seguenti: "e le associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, risultanti dall'apposito elenco depositato presso il Ministero dello sviluppo economico".
**38.19. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**38.37. Aprea, Milanato, Cortelazzo.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) All'articolo 62, comma 3, dopo le parole: «L'ANPR consente ai Comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica» è inserito il seguente periodo: «Attraverso accordi con ANPR che garantiscano il rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 194 del 2014 nonché quanto disposto dai decreti di cui ai successivi commi 6 e 6-bis in ordine alle condizioni di accesso alla banca dati anagrafica, è assicurata la possibilità di fruire del medesimo servizio di consultazione ed estrazione dei certificati in modalità telematica presso gli sportelli al pubblico della società Poste Italiane Spa, nonché presso le rivendite dei generi di monopoli e le edicole, previa intesa con le rispettive associazioni di categoria più rappresentative».
38.2. Miceli.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 64, comma 2-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Agid, sentito il Ministero dell'interno, definisce le procedure per l'accreditamento da parte dell'Agenzia dei soggetti privati che si avvalgono della carta di identità elettronica per l'erogazione dei propri servizi in rete;».
*38.24. Carabetta.
*38.12. Navarra, Bruno Bossio, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, l'ultimo periodo è soppresso.
**38.15. Navarra, Bruno Bossio, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
**38.27. Carabetta.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 64-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «servizi in rete» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, mediante esposizione di interfacce applicative, tramite interfaccia web e».
*38.16. Navarra, Ceccanti, Bruno Bossio, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
*38.28. Carabetta.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera h), dopo le parole: «servizi in rete», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID».
38.30. Carabetta.

  Al comma 2, lettera c), capoverso Art. 64-ter, comma 2, primo periodo, dopo la parola: soggetto aggiungere le seguenti: , anche se persona giuridica,.
38.43. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, lettera c), capoverso Art. 64-ter, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di regolare l'appropriatezza nell'utilizzo delle deleghe di cui al presente comma da parte di soggetti professionali, è istituita una figura denominata «delegato digitale», persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che svolge attività professionale, con poteri di rappresentanza per la gestione degli adempimenti digitali previsti da specifiche disposizioni di legge.
  2-ter. La funzione di delegato digitale può essere esercitata dai professionisti iscritti a ordini, albi o collegi, dagli enti pubblici o privati dotati di apposite autorizzazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché dai professionisti iscritti alle associazioni professionali, l'elenco delle quali, previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, è depositato presso il Ministero dello sviluppo economico, e muniti di apposita autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  2-quater. Fermo restando quanto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il Ministro della innovazione tecnologica e della transizione digitale, con proprio decreto, accredita i «delegati digitali» istituendo presso il Ministero apposito elenco.
*38.18. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*38.31. Braga.
*38.36. Aprea, Milanato, Cortelazzo.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 179, comma 1:

   a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) il comma 2-septies è sostituito dal seguente:

   “2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID per gli iscritti all'anagrafe AIRE, escludendo tra i presupposti valevoli ai fini della concessione del servizio l'individuazione di un indirizzo italiano e di un numero di telefonia mobile italiano”».

   b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il comma 2-octies è abrogato».
38.6. Ungaro, Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di ottimizzarne e semplificarne la gestione, ferma restando la erogazione in modalità fisica dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione delle predette attività sono riordinate con uno o più decreti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

   a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia COVID-19;

   b) individuazione delle migliori modalità di innovazione e sviluppo tecnologici per garantire l'innovazione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco, incentivando la diffusione del digitale, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR.

   Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti, le disposizioni normative di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33 e 4 ottobre 2002, n. 240 s'intendono abrogate.
38.33. Cortelazzo.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di favorire la standardizzazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché la riduzione dei costi delle strutture informatiche dei comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le funzioni degli sportelli unici delle attività produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono esercitate da tutti i comuni e dai restanti soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi esclusivamente attraverso gli strumenti resi disponibili dalle Camere di commercio mediante il portale «impresainungiorno».
38.5. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di favorire la semplificazione e l'espletamento corretto delle procedure di cui agli articoli 38, 39 e 66 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, adottano un Piano straordinario di sburocratizzazione attraverso il sistema di servizi di digitalizzazione per la riorganizzazione, la semplificazione, l'implementazione e la interoperabilità tra le banche dati nei procedimenti amministrativi complessi, al fine di garantire la certezza dei tempi, la celerità e il facile utilizzo da parte dei lavoratori, delle imprese e dei cittadini che se ne avvalgono.
38.20. Amitrano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato sul Portale dei servizi telematici con indicazione del periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto sino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale.».
38.34. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Giannone.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   «2-ter. L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.».
38.35. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Giannone.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di promuovere un comportamento consapevole nel consumatore in un'ottica di tutela dello stesso, all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133, dopo la parola: «ricreativi,» è aggiunta la seguente: «turistici,».
38.32. Carabetta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.
(Possibilità di incasso tramite i canali tradizionali dei pagamenti spontanei da persone fisiche)

  1. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, è inserito il seguente periodo: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 possono accettare incassi al di fuori della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se relativi a pagamenti spontanei effettuati da persone fisiche, compresi quelli effettuati presso gli sportelli fisici con addetto o senza addetto dell'Ente Creditore».

Art. 38-ter.
(Norme inerenti la disciplina di PagoPA)

  1. All'inizio del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 sono aggiunte le seguenti parole: «Dal 1° gennaio 2022»;
  2. Dopo l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 è aggiunto il seguente periodo: «Non costituisce responsabilità dirigenziale né disciplinare l'accettazione di eventuali incassi spontanei operati da soggetti pubblici o privati al di fuori dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nei casi in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 abbiano previsto la possibilità di incasso tramite la suddetta piattaforma.»;
  3. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, è inserito il seguente periodo: «Tale obbligo non si applica ai trasferimenti tra i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ai trasferimenti tra i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8 e i propri enti strumentali, le proprie società in house e le società controllate a totale capitale pubblico non assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 44 della legge n. 526 del 1982».
38.06. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni)

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;

   b) all'articolo 25:

    1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «entro il venerdì precedente l'elezione,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,»;

    2) dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente da uno dei delegati di cui all'articolo 20, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente, e i documenti siano trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata».

  2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;

   b) all'articolo 32, settimo comma:

    1) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea».

    2) al numero 4), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autenticazione di cui al primo periodo non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia stato trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata»;

   c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «venerdì precedente l'elezione al segretario del comune,» sono sostituite dalle seguenti: «giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del comune,».

  3. Il certificato di iscrizione alle liste elettorali, riportante i dati anagrafici e il numero di iscrizione alle liste elettorali dell'elettore, necessario per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e per iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori, o un suo delegato, mediante apposita domanda all'ufficio elettorale, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.
  4. Qualora la richiesta tramite posta elettronica certificata sia riferita a sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 24 ore dalla domanda. Qualora la richiesta tramite posta elettronica certificata sia riferita a sottoscrizioni a sostegno di referendum popolari, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 48 ore dalla domanda.
  5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.
  6. La conformità all'originale delle eventuali copie analogiche dei certificati ricevuti in forma digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autenticata autografa resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni del precedente periodo i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
  7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

   «14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali politiche, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale, di cui al primo periodo, dei candidati, compreso il candidato sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere nell'atto di accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibile al richiedente i certificati entro il termine di 5 giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà»;

   b) al comma 15, primo periodo, le parole: «certificato penale» sono sostituite dalle seguenti: «certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313» e le parole: «dal casellario giudiziale» sono soppresse.

  8. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.
   2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle relative disposizioni con l'impiego delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
38.026. Baldino, Ceccanti, Gregorio Fontana, Fornaro, Gebhard, Iezzi.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 341, sostituire le parole: «di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352» con le seguenti: «per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per la proposta dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, anche mediante la modalità prevista dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono assolti mediante il caricamento in piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge n. 352 del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352».

   b) al comma 343, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/679 nonché le modalità con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente. L'ufficio centrale per il referendum verifica la validità delle firme raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma».

   c) il comma 344 è sostituito dal seguente:

   «344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per la proposta dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge 25 maggio 1970, n. 352. Gli obblighi, previsti dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'ufficio centrale per il referendum, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero anche come copia analogica di documento informatico ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005».

  2. All'articolo 8, comma 6, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati elettorali rilasciati mediante la posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005».
38.027. Magi, Baldino, Fratoianni, Iezzi, Noja, Pini, Ungaro, Versace, La Marca, Schirò.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Utilizzo e integrazione ISTAT di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati da indagine)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l'ISTAT, anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le basi dati necessarie mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati da indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative necessarie per la valutazione e il monitoraggio degli interventi adottati durante la fase pandemica e quelli previsti nella fase successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni che siano utili ai fini della produzione delle basi dati consentono all'Istat di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute.
  2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate in provvedimenti del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Istat.
  3. Nei casi di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.
  5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli Enti e uffici del Sistan.
  6. L'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
38.019. Invidia.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Procedura semplificata per la richiesta di patrocinio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito di corsi delle piattaforme digitali per la formazione)

  1. In considerazione della necessità di sostenere iniziative a favore della formazione di nuove competenze nell'ambito della transizione digitale e al fine di promuovere l'erogazione a tal fine di corsi e servizi anche da parte di soggetti privati, per migliorare l'occupabilità della forza lavoro e tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze acquisite attraverso canali alternativi rispetto a quelli tradizionali, anche in ragione della carenza dei nuovi profili professionali richiesti nella nuova rivoluzione digitale, le società o gli altri soggetti erogatori di corsi o servizi atti al rafforzamento delle suddette competenze possono avvalersi della procedura semplificata per la richiesta di patrocinio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Il Patrocinio di cui al comma precedente è concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con criteri dal medesimo stabilito, a titolo gratuito per iniziative e progetti formativi che abbiano contenuti e finalità pertinenti alle materie rientranti nella propria competenza.
  3. Con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della procedura semplificata per la richiesta di patrocinio di cui al comma 1, e i requisiti necessari per accedervi.
  4. Dall'attuazione della disciplina prevista dal seguente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
38.018. Invidia.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(App unica per gli adempimenti in materia di locazioni brevi)

  1. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 incluso, ai sensi del comma 5-ter, il pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno nonché di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e soggetti che gestiscono portali telematici di cui al comma 4 del citato articolo 4 , la registrazione dell'alloggio, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, sono resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi, istituito sull'applicazione per dispositivi mobili istituita da Agenzia delle entrate.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle attività svolte dalle strutture ricettive extra alberghiere prive di partita IVA.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al 1 del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi dell'app di Agenzia delle entrate
38.013. Scanu.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Norme in materia di innovazione e di gestione della transizione digitale delle funzioni statali sui giochi pubblici)

  1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e del gioco del bingo, anche al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali, ferma restando l'erogazione in modalità fisica dei predetti giochi, sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

   a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia COVID-19;

   b) individuazione delle migliori modalità di innovazione e sviluppo tecnologici per garantire l'innovazione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco, incentivando la diffusione del digitale, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

  2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33, 4 ottobre 2002, n. 240, ed al decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29.
*38.03. D'Ettore.
*38.08. Foti.
*38.021. Cortelazzo.
*38.022. D'Attis.
*38.028. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 2017, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis.
(Diritto di disconnessione)

   1. Il lavoratore è titolare del diritto soggettivo alla disconnessione da intendersi come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interromperne la connessione.
   2. Nell'ambito del rapporto di lavoro, il diritto alla disconnessione può essere esercitato nei confronti del datore di lavoro durante la pausa, quando la prestazione lavorativa è svolta all'interno dei locali aziendali.
   3. Quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dai locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l'esercizio del diritto di disconnessione con l'obbligo di diligenza gravante sul lavoratore sono concertate con le rappresentanze sindacali, definite nel documento di valutazione dei rischi e comunicate con l'informativa di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 81 del 2017.
   4. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 2003.
   5. All'articolo 29 del decreto legislativo 81 del 2008 al terzo comma dopo il termine: “necessità” è aggiunto il seguente periodo: “ivi compresi i rischi connessi e/o collegati alle attrezzature munite di videoterminali e alla connettività in rete, nonchè quelli inerenti il trattamento dei dati personali, i modi della disconnessione e i tempi di riposo”».
38.017. Barzotti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Norme inerenti la disciplina di PagoPA)

  1. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tale obbligo non si applica ai trasferimenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e ai trasferimenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e i propri enti strumentali, le proprie società in house e le società controllate a totale capitale pubblico non assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 44 della legge 10 luglio 1982, n. 526.»;

   b) al terzo periodo sono premesse le seguenti parole: «Dal 1° gennaio 2022»;

   c) dopo l'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Non costituisce responsabilità dirigenziale né disciplinare l'accettazione di eventuali incassi spontanei operati da soggetti pubblici o privati al di fuori dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nei casi in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abbiano previsto la possibilità di incasso tramite la suddetta piattaforma».
38.011. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Portale unico per gli adempimenti delle attività ricettive imprenditoriali)

  1. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali degli alberghi e delle attività ricettive imprenditoriali compresi i bed & breakfast a partita IVA, gli hotel e le attività extra alberghiere a partita IVA incluse la registrazione dell'alloggio, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, nonché quelli relativi alla strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, sono resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti in materia, attraverso la piattaforma digitale dell'Agenzia delle entrate.
  2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
38.014. Scanu.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Piattaforme digitali per il lavoro)

  1. Al l fine di facilitare percorsi di incrocio di domanda e offerta di lavoro, a decorrere dal 30 ottobre 2021, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una piattaforma informatica, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183».
  2. Per l'istituzione della piattaforma, di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà ricorrere a forme di partenariato pubblico-privato.
  3. I dati registrati sulla piattaforma, di cui al comma 1 sono condivisi tra i centri dell'impiego, l'INPS, l'INAIL, l'ISTAT, nonché dall'Ispettorato del Lavoro per le attività di controllo.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità e i criteri di accesso e registrazione da parte del prestatore di lavoro e del datore di lavoro, nonché la protezione dei relativi dati.
38.016. Invidia.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Istituzione Registro nazionale informatico dei locatari di immobili anche ad uso non abitativo)

  1. Al fine di garantire il principio di buona fede e di affidamento al momento della stipula del contratto di locazione ed evitare comportamenti predatori sugli immobili da parte dei conduttori, è istituito presso l'Agenzia delle entrate, il Registro nazionale dei locatari degli immobili, anche ad uso non abitativo. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 che costituisce limite annuale.
  2. L'iscrizione al Registro di cui al comma 1 è facoltativa ed è contestuale alla stipula del contratto di locazione.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definiti i criteri e le modalità di applicazione, anche di natura premiale in favore dei locatari che decidano di procedere all'iscrizione, del comma 1 del presente articolo.
38.015. Scanu.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Istituzione di una Piattaforma digitale con accesso degli enti locali)

  1. Al fine di ottimizzare e coordinare le informazioni concernenti specifiche norme che disciplinano gli stanziamenti di risorse messe a disposizione dai singoli ministeri in favore di progetti realizzati dagli enti locali, il Ministro dell'interno istituisce una piattaforma digitale, alla quale possono accedere gli enti locali, in forma singola o associata.
  2. Le modalità di operatività della piattaforma digitale, ossia l'inserimento dei dati e l'accesso da parte degli utenti di cui al comma 1, sono disciplinate da apposito regolamento emanato dal Ministro dell'interno, e interconnesso con il sistema informativo digitale delle singole amministrazioni locali.
  3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare maggiori oneri a carico dello Stato.
38.012. Tucci.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Domicilio digitale per gli enti di diritto privato non soggetti ad iscrizione nel Registro delle imprese e i professionisti non iscritti in albi o elenchi)

  1. Al fine di estendere l'uso delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 3-bis, comma 1, della legge 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I professionisti che non sono tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e gli enti di diritto privato, siano essi muniti o privi di personalità giuridica, che non sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6-quater».
  2. All'articolo 6-quater, comma 1, della citata legge n. 82 del 2005, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis».
38.01. Fusacchia, Muroni, Cecconi, Fioramonti, Lombardo.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. L'entrata in vigore dell'estensione di cui all'articolo 3, comma 1-bis, legge 9 gennaio 2004, n. 4, introdotta dall'articolo 29 comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è differita al 1° gennaio 2022. Fino a tale data non si applicano, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis della legge 9 gennaio 2004, n. 4, le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 1 e 2, della predetta legge, come modificato dall'articolo 29 comma 1, lettera d), n. 1 e 2), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
*38.09. Buratti.
*38.02. D'Ettore.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Possibilità di incasso tramite i canali tradizionali dei pagamenti spontanei da persone fisiche)

  1. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, possono accettare incassi al di fuori della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se relativi a pagamenti spontanei effettuati da persone fisiche, compresi quelli effettuati presso gli sportelli fisici con addetto o senza addetto dell'ente creditore».
38.010. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali)

  1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento», sono aggiunte le seguenti: «o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per l'adesione al contratto o per il recesso dallo stesso».
38.07. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali)

  1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge n. 160 del 2019, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento», sono aggiunte le seguenti: «o tramite qualsiasi altra modalità digitale, laddove espressamente autorizzato dall'utente».
38.05. Buratti.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali)

  1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge n. 160 del 2019, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento», sono aggiunte le seguenti: «o tramite qualsiasi altra modalità digitale».
*38.024. Paolo Russo.
*38.023. Cortelazzo, Tartaglione.
*38.020. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Sarro, Tartaglione.

ART. 39.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: limitatamente all'anno 2021 con le seguenti: fino all'anno 2031.

  Conseguentemente, al comma 7 dopo le parole: valutati in 22,8 milioni di euro per l'anno 2021 inserire le seguenti: e in 39 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
39.28. Baldelli, Cortelazzo, Mazzetti.

  Al comma 1 lettera c) primo periodo, dopo le parole: all'anno 2021 aggiungere le seguenti parole: . Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze e con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono quantificate e definite le modalità di ristoro ai comuni per il mancato introito dei diritti di segreteria relativi alla certificazione in modalità telematica assicurata dal Ministero dell'interno per il tramite dell'ANPR.
*39.5. Ruffino.
*39.33. Pella, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo.
*39.11. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, aggiungere le seguenti: il monitoraggio del processo di integrazione delle banche dati,.
39.34. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di garantire che l'estensione degli obblighi di accessibilità ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili operi in conformità alla disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità entro il termine del 28 giugno 2022».
*39.8. Ferro, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*39.30. Giacomoni, Tartaglione, Cortelazzo, Mazzetti.
*39.22. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.
39.12. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'interno», aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».
39.35. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° luglio 2021, i comuni sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro dell'AIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta d'identità è fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia.

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 2-bis.
39.6. Ungaro, Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire un più efficiente scambio di informazioni e dati tra istituzioni e amministrazioni coinvolte nel tracciamento delle armi e nella difesa della salute e sicurezza dei cittadini, all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, di attuazione della Direttiva (UE) 2017/853, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Il sindaco, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge del 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, in qualità di autorità sanitaria locale e titolare del potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti, qualora firmi un'ordinanza che dispone il trattamento sanitario obbligatorio su richiesta di un medico convalidata da un medico della struttura pubblica nel comune di residenza o nel comune dove la persona da sottoporre al trattamento si trova anche temporaneamente, questa viene comunicata, contestualmente, al giudice tutelare del tribunale competente per la convalida e al questore per i necessari controlli sulla titolarità del porto d'armi e sulla eventuale detenzione di un'arma e immediatamente inserita nel sistema informatico di cui al comma 1. Qualora l'autorità sanitaria competente reputi una situazione sanitaria di tipo psichiatrico pericolosa per la sicurezza della comunità e per la stessa eventuale incolumità del soggetto ne dà comunicazione al questore e la inserisce nel sistema informatico di cui al comma 1. Nelle more della completa attivazione del sistema di cui al comma 1, la comunicazione avverrà tramite i sistemi informatici al momento operativi e disponibili»;

   b) al comma 5, dopo le parole: «di pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «i Sindaci o loro delegati e l'Autorità Sanitaria,».
39.3. Buratti, Rotta, Pezzopane.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di incentivare processi e modelli di business innovativi nonché la crescita degli ecosistemi delle start-up, contrastando la frammentazione degli stessi e di potenziare il posizionamento competitivo delle imprese favorendo la transizione digitale attraverso il raggiungimento della digitalizzazione e della semplificazione burocratica, tra gli obiettivi della Missione 1 Componente 2(M1C2) del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), all'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53: apportare le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, possa essere effettuata con modalità interamente on-line sulla base delle seguenti modalità alternative:

   a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-bis, legge 16 febbraio 1913, n. 89 ovvero telematico senza la presenza fisica delle parti quando le stesse stabiliscono con il notaio rogante un collegamento mediante una piattaforma che consenta la videoconferenza e l'apposizione della firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare;

   b) procedura telematica che, previa identificazione elettronica del richiedente tramite uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 910/2014, consenta la redazione dell'atto costitutivo mediante scrittura privata informatica, in conformità a modelli standard predefiniti e approvati con decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico in conformità agli articoli 13-octies e 13-nonies della direttiva (UE) 2019/1151, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare.

   Sono assicurati, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione, nel caso di costituzione on-line mediante modelli standard predefiniti ed approvati di cui al presente comma, i controlli di legalità sostanziale e in materia di antiriciclaggio previsti dalla vigente normativa e il conferimento ai Conservatori del registro delle imprese dei prescritti poteri di controllo amministrativo».

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Gli atti costitutivi, i successivi atti modificativi e gli statuti delle società "start up innovative" di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente fino alla data del 28 marzo 2021 e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico di cui l'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, restano validi ed efficaci e le medesime società restano validamente iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese».
39.26. Carabetta.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. All'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;» sono aggiunte le seguenti: «la presente lettera si applica sino alla vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)” approvato dalla Commissione europea;»;

   b) il comma 3 è abrogato.

  4-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 8-septies, è aggiunto il seguente:

   «8-opties. Le disposizioni di cui al comma 8-bis non si applicano nei casi in cui trattasi di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici derivanti da strumenti di agevolazione di carattere straordinario e legati all'emergenza epidemiologica COVID-19, fino alla vigenza del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)" approvato dalla Commissione europea».
39.24. Galizia.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 249, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si applicano anche alle procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni»;

   b) all'articolo 264, il comma 3 è abrogato.
39.31. Cortelazzo, Tartaglione.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di favorire la semplificazione degli oneri e delle procedure per cittadini, enti e imprese, all'articolo 1, comma 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «la dichiarazione» inserire le seguenti: «o, in alternativa, trasmetterle in via telematica» e sopprimere le parole: «La dichiarazione deve essere presentata ogni anno».
39.29. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Barelli, Spena, Milanato, Tartaglione, Cortelazzo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Articolo 11, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 4-bis premettere il seguente:

   «04-bis. – Gli organismi di autoregolamentazione conservano, tramite sistemi informatici, documenti, dati e informazioni relativi alle segnalazioni di cui al comma 4 per prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. I sistemi informatici di cui al periodo precedente devono garantire l'accessibilità completa ai documenti, ai dati e alle informazioni, la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei medesimi documenti, dati e informazioni nonché la loro integrità. I soggetti di cui al primo periodo, conservano i documenti, i dati e le informazioni per la durata massima di trenta anni. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle per l'acquisizione e per l'archiviazione dei documenti, dei dati e delle informazioni e sono individuati gli standard e le compatibilità informatiche da rispettare».
39.1. Trano.

  Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

  6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata e l'ISTAT, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*39.2. De Menech, Cenni.
*39.4. Ruffino.
*39.10. Gagliardi.
*39.13. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi.
*39.27. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
*39.32. Pella, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. A decorrere dal 30 settembre 2021, in capo ai soggetti beneficiari di contributi, sussidi, vantaggi, sovvenzioni e altre forme di aiuto pubblico non è posto alcun adempimento ai fini della registrazione degli aiuti ai sensi dell'articolo 10 del decreto 31 maggio 2017, n. 115. A tal fine, il comma 125 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, l'articolo 10, comma 3, del decreto 31 maggio 2017, n. 115, nonché il comma 14, secondo periodo dell'articolo del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, sono abrogati a far data dal 30 settembre 2021.
39.7. Moretto, Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

  7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per le entrate, determina con proprio regolamento i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato nei trattamenti di dati personali dell'Agenzia delle entrate volti alla individuazione dei fattori rilevanti per il rischio di evasione fiscale, alla prevenzione e al contrasto della stessa.
  7-ter. All'articolo 2-sexies, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» aggiungere, in fine, la lettera:

   «ee) la prevenzione e il contrasto all'evasione fiscale».
*39.21. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*39.25. Fornaro, Timbro.
*39.14. Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, comma 1-ter, le parole: «l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato» sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata o di servizio di recapito certificato qualificato indicati».
39.9. Ceccanti, Navarra, Bruno Bossio, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: «a qualsiasi titolo», sono inserite le seguenti: «ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori».
39.15. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, le parole: «le 5 tonnellate», sono sostituite con le seguenti: «25 tonnellate».
39.16. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «sette giorni», sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
39.17. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «da euro 5.000 a euro 20.000», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 ad euro 5.000».
39.18. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «da euro 1.000 ad euro 5.000», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 ad euro 1.000».
39.19. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Al comma 142, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sopprimere il secondo periodo.
39.20. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione universitaria)

  1. Dopo l'articolo 62-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 62-quater.
(Anagrafe nazionale dell'istruzione)

  1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del nuovo sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).
  2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle Istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche quelle già istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
  3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno l'informazione relativa al titolo di studio per il successivo inserimento nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, di cui all'articolo 62 del presente Codice.
  4. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente Codice, l'ANIST è costantemente allineata con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Anagrafe nazionale dei numeri civici e strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  5. I cittadini, per consultare i propri dati anche a fini certificativi, possono accedere all'ANIST mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione online alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché con la Conferenza Stato-città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

   a) i contenuti dell'ANIST, con riferimento alle sue tre componenti di anagrafe degli studenti, anagrafe dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), anagrafe delle Istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici;

   b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche dati già istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche dati di rilevanza nazionale, regionale provinciale e locale avviene in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità.

Art. 62-quinquies.
(Anagrafe nazionale dell'istruzione universitaria)

  1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati (ANSU).
  2. L'ANSU è alimentata dalle istituzioni universitarie, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento. L'ANSU assicura alla singola istituzione universitaria la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANSU rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione online alle istituzioni universitarie.
  3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente Codice, l'ANSU è costantemente allineata con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.
  4. I cittadini, per consultare i propri dati anche a fini certificativi, possono accedere all'ANSU mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro il 30 settembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

   a) i contenuti dell'ANSU, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, l'istituzione universitaria e relativo corso di studi, nonché i titoli conseguiti;

   b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni universitarie, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANSU con l'ANPR e le banche dati del Ministero dell'università e della ricerca avviene in conformità alle linee guida AGID in materia di interoperabilità.

  6. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 28:

    1) dopo le parole: «un apposito applicativo» sono inserite le seguenti: «, integrato con l'anagrafe dell'istruzione (ANIST), di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

    2) le parole: «dell'università e della ricerca» sono soppresse;

    3) dopo le parole: «delle scuole e delle famiglie» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a fronte dell'iscrizione in modalità on-line. Nessuna altra documentazione in formato cartaceo è dovuta dalle famiglie alle scuole»;

   b) al comma 31, è aggiunto, in fine,il seguente periodo: «I registri online assicurano il costante aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con i dati del rendimento scolastico degli studenti, secondo modalità definite ai sensi dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A decorrere dall'anno scolastico 2022-23, l'accesso ai registri online adottati dalle scuole è possibile esclusivamente mediante le modalità di cui al comma 2-quater, dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
39.016. Vacca.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

  1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 10:

   a) al comma 1, le parole: «redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «redigono, attraverso apposito applicativo messo a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica sul Portale della performance, e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno.»;

   b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

   «1-quater. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze, il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una dilazione dei termini di cui al comma 1»;

   c) al comma 5:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «In caso di mancata adozione del Piano della performance», sono aggiunte le seguenti: «o della Relazione sulla performance»;

    2) all'ultimo periodo, le parole: «In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica» sono soppresse;

   d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Nel caso in cui la Relazione sulla performance è adottata con un ritardo superiore ad 1 anno rispetto al termine di cui al comma 1, lettera b), è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della relazione sulla performance. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 5-bis, residuassero risorse non utilizzate, le stesse sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato».

    2) all'articolo 14:

   a) al comma 2-bis:

    1) al primo periodo, le parole: «, di norma,» sono soppresse;

    2) al secondo periodo, le parole: «definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «definisce i casi nei quali le amministrazioni con meno di duecentocinquanta dipendenti possono costituire l'Organismo in forma monocratica»;

   b) al comma 4, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

   «h-bis) verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano della performance formulando osservazioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo e tiene conto del relativo recepimento in sede di validazione di cui alla lettera c) e di proposta della valutazione di cui alla lettera e)».

    3) all'articolo 14-bis:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:

    1) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di Presidente, sono nominati dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. L'individuazione dei componenti avviene nell'ambito di una lista di nominativi sorteggiati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione;

    2) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall'organo di indirizzo politico amministrativo dell'amministrazione interessata»;

   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Nel caso di Organismo monocratico la nomina avviene con le modalità indicate dal comma 2, lettera a).
   2-ter. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di verifica dell'operato degli Organismi indipendenti di valutazione. Nel medesimo decreto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione dall'Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'incarico»;

   c) al comma 3, le parole: «procedura selettiva pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione positiva dell'operato dell'Organismo effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2»;

   d) il comma 6 è soppresso.
39.015. Alaimo.
(Inammissibile
limitatamente al comma 1, punto 1, lettere
c) e d) e al comma 1, punti 2 e 3)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Norme di semplificazione in materia di start-up innovative)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

   «10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e lo statuto delle start-up innovative, nonché le relative modificazioni successive sono redatti per atto pubblico anche telematico ai sensi dell'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero mediante scrittura privata telematica, in conformità a modelli uniformi approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE e munita di data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del citato Regolamento (UE) n. 910/2014. I predetti atti, ove redatti mediante scrittura privata telematica, sono depositati dal legale rappresentante della società, unitamente agli allegati richiesti dalla legge, entro dieci giorni dalla loro formazione, presso l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della società, esclusivamente in formato elettronico con le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio del registro delle imprese procede all'iscrizione della società entro cinque giorni dalla presentazione della domanda se la società è costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero entro dieci giorni negli altri casi, previo espletamento delle verifiche di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonché l'accertamento:

   a) della conformità ai modelli standard;

   b) dell'avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i sottoscrittori con firma digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE;

   c) della riconducibilità del contratto alle previsioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   d) della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale;

   e) dell'adempimento degli obblighi di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.»

  2. Gli atti costitutivi, gli statuti e i relativi successivi atti modificativi delle società di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico di cui l'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono validi ed efficaci e le medesime società restano validamente iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.
  3. All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma precedente sono stabiliti i diritti di segreteria, previsti al comma 1, lettera d) e commisurati ai costi amministrativi del servizio reso, dovuti per l'iscrizione con modalità telematica delle società di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»
39.019. Carabetta.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modalità di conclusione dei contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari)

  1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.
  3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e l'articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogati.
39.09. Buratti.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione e informatizzazione delle attività e del funzionamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)

  1. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure e la semplificazione degli adempimenti di competenza della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «e la relativa documentazione contabile» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione contabile relativa ai finanziamenti e ai contributi di cui al presente comma è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 5 del medesimo articolo 9.»;

   b) è aggiunto in fine il seguente comma:

   «4-ter. Ai finanziamenti e ai contributi di cui agli elenchi trasmessi alla Presidenza della Camera dei deputati ai sensi del comma 3 non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni».

  2. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. È autorizzata la spesa di 50 mila euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni della Commissione e per favorire l'informatizzazione delle relative procedure di gestione. La gestione finanziaria della Commissione si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella sezione relativa alla Commissione del sito internet del Parlamento italiano».

  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39.01. Navarra.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Richiesta di iscrizione alle liste elettorali)

  1. Il certificato di iscrizione alle liste elettorali, riportante i dati anagrafici e il numero di iscrizione alle liste elettorali dell'elettore, necessario per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni amministrative, di proposte di referendum e per iniziative legislative popolari, può essere richiesto in formato digitale tramite PEC dal Segretario, Presidente o rappresentante legale del Partito o da uno dei soggetti promotori, attraverso apposita richiesta all'ufficio elettorale, accompagnata da fotocopia di documento di identità del richiedente.
  2. In caso di richiesta tramite PEC per sottoscrizioni raccolte a favore di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale tramite PEC i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.
  3. In caso la richiesta tramite PEC dei certificati sia riferita a referendum popolari, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale tramite PEC i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 48 ore.
  4. I certificati rilasciati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità cui al comma 1 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'Amministrazione.
  5. La conformità all'originale delle eventuali copie analogiche dei certificati ricevuti in forma digitale ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da proprio delegato con dichiarazione autenticata autografa resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi.
  6. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle dichiarazioni cui al comma 5 i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
39.010. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga raccolta firme referendum)

  1. All'articolo 11, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

   «1-bis. Per le richieste di referendum previsto all'articolo 75 della Costituzione presentate nell'anno 2021, in deroga all'articolo 28, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970. Il termine previsto per il deposito delle richieste di referendum presso la cancelleria della Corte di Cassazione, in deroga all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è posticipato alla data del 31 ottobre 2021.».
39.011. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga del termine per la raccolta sottoscrizioni a fini referendari)

  1. All'articolo 11, comma 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «il 15 maggio» sono sostituite con le seguenti: «sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge».
39.023. Iezzi, Magi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Ulteriore proroga del termine per la raccolta sottoscrizioni a fini referendari)

  1. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «15 maggio» sono sostituite con le seguenti: «15 giugno».
39.022. Iezzi, Magi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure in materia di digitalizzazione e semplificazione finanziaria)

  1. All'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
   La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
   Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.».

  2. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 152, dopo le parole: «trasmettono, per via telematica» sono aggiunte le seguenti: «non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità»;

   b) al comma 153, dopo le parole: «è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria» sono aggiunte le parole: «da 300 euro» e dopo le parole: «euro 5.000» sono aggiunte le seguenti: «a seconda della gravità della violazione».
*39.06. Ferro, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*39.07. Buratti.
*39.020. Giacomoni, Tartaglione, Cortelazzo, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure in materia di digitalizzazione e semplificazione finanziaria)

  1. All'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
   La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
   Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.».
39.08. Buratti.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni per la raccolta firme con strumentazione digitale)

  1. Al fine di sostenere la raccolta firma in formato digitale e fatto salvo quanto già previsto al comma 344, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'attuazione della fruibilità della piattaforma digitale prevista dal comma 341 della predetta legge e ampliando la platea dei fruitori, entro 30 gironi dalla data in vigore della presente legge, le firme ed i dati di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 sono raccolte tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dell'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Attraverso apposite norme regolatorie disposte di concerto tra i ministeri competenti sono sancite le modalità e requisiti di tutti coloro che possono aderire alla raccolta delle firme di cui al comma 1.
39.018. Grippa, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Adeguamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

  1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. I modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alla Norma ISO 14001 o al Regolamento EMAS n. 1221 del 2009 e successive modificazioni, si presumono esimenti dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) e all'articolo 7, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».

  2. Al comma 5, dell'articolo 30, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) sopprimere le parole: «In sede di prima applicazione»;

   b) sostituire le parole: «al British Standard OHSAS 18001:2007» con le seguenti: «alla norma UNI ISO 45001».
39.021. Nevi, Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

  1. All'articolo 9-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, dei predetti dati, informazioni e documenti purché identici a quelli comunicati alla banca dati».
39.014. D'Orso.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Estensione ambito di applicazione credito d'imposta Transizione 4.0)

  1. Le disposizioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono applicabili alle fattispecie di sostituzione di macchinari non più rientranti nella normativa vigente con macchinari che abbiano il marchio della Comunità europea ovvero siano stati revisionati prima di essere immessi sul mercato, abbiano un anno di costruzione successivo al 1° gennaio 2000 e abbiano meno di dieci anni rispetto al macchinario che viene sostituito.
39.05. Eva Lorenzoni, Frassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Referendum digitale)

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 344, dell'articolo 1, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, e nelle more della concreta operatività della piattaforma digitale prevista dal comma 341 della predetta legge, a partire dal 1° settembre 2021 le firme e i dati di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono raccolti tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
39.017. Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per attività politica)

  1. Al comma 67 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati» sono aggiunte le seguenti: «Le predette istanze, devono pervenire almeno 10 giorni prima delle manifestazioni o iniziative, salvo i regolamenti comunali dispongano tempi inferiori».
39.012. Ferrari, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Esenzione imposta di bollo)

  1. All'articolo 27-ter, della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, premettere il seguente periodo: «Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da movimenti o partiti politici, nonché».
39.013. Ferrari, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

  1. All'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «su altra documentazione illustrativa», sono inserite le seguenti: «anche in formato digitale,».
39.04. Marco Di Maio, Fregolent.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di iscrizione anagrafe Aire)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: «nell'anagrafe della popolazione residente del comune» sono aggiunte le seguenti: «ovvero quando dimostri di avervi acquisito in via esclusiva, a qualsiasi titolo, la proprietà di un immobile che risulta l'unico immobile posseduto in Italia dall'interessato».
39.03. Fregolent, Marco Di Maio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di presentazione delle liste dei candidati per i Comites)

  1. Alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, articolo 15, comma 3, sostituire la parola: «cento» con la seguente: «trenta» e la parola: «duecento» con la seguente: «sessanta».
39.02. Fregolent, Marco Di Maio.

ART. 40

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
40.80. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

   1. All'articolo 86, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, attraverso l'adozione dello strumento di governo di cui all'articolo 8 comma 6 della legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36 e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:

   a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;

   b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

   Lo strumento di programmazione assume valore vincolante se soddisfa i seguenti criteri:

    i) supportato da adeguata istruttoria tecnica che giustifichi le soluzioni nel rispetto dell'esigenza della copertura e fruibilità dei servizi;

    ii) venga mantenuto costantemente attuale attraverso aggiornamenti con cadenza massima annuale e tempi di redazione massimi di 90 giorni;

    iii) garantisca parità di accesso a tutti gli operatori del settore.».

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento:

   a) della inclusione dell'intervento nello strumento di governo di cui all'articolo 8 comma 6 della legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36 e successive integrazioni e modificazioni;

   b) da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.».

   b) al comma 4, primo periodo, la parola: «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione» e, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»;

   c) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

   «6. Quando l'installazione dell'infrastruttura è prevista nello strumento di governo di cui all'articolo 8, comma 6 della legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36 e successive integrazioni e modificazioni e subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, ad eccezione del parere dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
   7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati.
   8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
   9. Le istanze di autorizzazione, se incluse nello strumento di governo di cui all'articolo 8, comma 6 della legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36 e successive integrazioni e modificazioni, si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'Ente locale o dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, attraverso lo strumento di governo di cui all'articolo 8, comma 6 della legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36 e successive integrazioni e modificazioni e nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.».

   c) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»;

   b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

   «3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è prevista nello strumento di governo di cui all'articolo 8, comma 6 della legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36 e successive integrazioni e modificazioni e subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, ad eccezione del parere dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.
   4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
   5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

   c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la Conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, solo se inclusa nello strumento di governo di cui all'articolo 8, comma 6 della legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36 e successive integrazioni e modificazioni, e salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte dell'Ente locale o di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.».

   d) sostituire il comma 5 con il seguente:

   «5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, e nel rispetto delle competenze assegnate dalla normativa vigente agli Enti locali per gli atti di programmazione e governo territoriale, gli interventi di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, se previsti nello strumento di governo di cui all'articolo 8, comma 6 della legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36 e successive integrazioni e modificazioni, sono realizzati con segnalazione certificata di inizio attività all'amministrazione comunale. Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dal deposito della richiesta non sia stato comunicato un provvedimento negativo da parte dell'Ente locale o dall'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,».
40.1. Ciampi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «proprietà pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi,».
*40.11. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.52. Ceccanti, Bruno Bossio, Navarra, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti, Pezzopane.
*40.42. Capitanio, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*40.65. Liuzzi.
*40.72. Cortelazzo, Tartaglione.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
40.78. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: Il soggetto richiedente dà notizia, aggiungere le seguenti: in formato digitale.
*40.14. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.34. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
40.79. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di fattori di vulnerabilità per la sicurezza della salute pubblica, il Governo promuove l'approfondimento degli studi e delle ricerche sull'elettromagnetismo con riferimento alla tecnologia 5G e garantisce un monitoraggio costante e continuativo da parte del Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.».
40.2. Cunial.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera b), capoverso comma 7, sopprimere l'ultimo periodo: «Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.».

   b) al comma 3, lettera b), capoverso comma 5, lettera e), sopprimere il penultimo periodo: «Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.».
*40.21. Ruffino.
*40.56. Gagliardi.
*40.76. Pella, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 9, sopprimere il secondo periodo.
40.90. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 9, sopprimere il terzo periodo.
40.81. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «su edifici» aggiungere le seguenti: «di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici».
  2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, Allegato A, dopo la voce A.6., aggiungere la seguente:

   «A.6.-bis. installazione di pannelli solari fotovoltaici, posizionati su strutture e manufatti fuori terra di potenza non superiore a 20kWp, diversi dagli edifici di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza della medesima potenza, al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

  2-quater. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, lettera e-quater), dopo le parole «al servizio degli edifici», aggiungere le seguenti: «di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,».
  2-quinquies. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al titolo, dopo le parole: «sui tetti degli edifici», aggiungere le seguenti: «o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra».

   b) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra)

  1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione ed all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici di cui alla voce 32 dell'Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza.
40.75. Cortelazzo, Tartaglione.

  Al comma 3, alla lettera b), capoverso comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora tra gli enti locali, gli enti e gestori di beni o servizi pubblici, e il soggetto interessato vengano pattuiti accordi ovvero procedure autorizzative semplificate che prevedono tempi certi inferiori a novanta giorni, prevalgono in ogni caso questi ultimi.
*40.4. Pizzetti, Pezzopane.
*40.15. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.24. Paita, Fregolent, Marco Di Maio.
*40.36. Lucchini, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*40.60. Stumpo, Fornaro, Timbro.

  Al comma 3, lettera e), sopprimere il terzo periodo.
40.82. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 3, lettera e), sopprimere il sesto periodo.
40.83. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

   «9-bis. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni o enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando la documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Qualora tra gli enti locali, gli enti e gestori di beni o servizi pubblici, da un lato, e il soggetto interessato, dall'altro, vengano pattuiti accordi ovvero procedure autorizzative semplificate più favorevoli per l'operatore, prevalgono in ogni caso questi ultimi.».
40.61. Stumpo, Fornaro, Timbro.

  Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni o enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando la documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Qualora tra gli enti locali, gli enti e gestori di beni o servizi pubblici, da un lato, e il soggetto interessato, dall'altro, vengano pattuiti accordi ovvero procedure autorizzative semplificate più favorevoli per l'operatore, prevalgono in ogni caso questi ultimi.».
*40.5. Pizzetti.
*40.16. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.25. Paita, Fregolent, Marco Di Maio.
*40.37. Lucchini, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto in fine il seguente periodo: «È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica».
  3-ter. All'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «emana il decreto d'imposizione della servitù», sono aggiunte le seguenti: «entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica».
**40.12. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
**40.29. Nobili, Fregolent, Marco Di Maio.
**40.43. Capitanio, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
**40.53. Bruno Bossio, Navarra, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti, Pezzopane.
**40.64. Serritella, Liuzzi.
**40.73. Cortelazzo, Tartaglione.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, dopo il comma 2, alla lettera a), è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per garantire la tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, impianti per telefonia mobile, impianti fissi per radiodiffusione, si applica quanto stabilito dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300GHz e successive modifiche e integrazioni. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nelle specifiche norme e linee guida CEI e loro successive emanazioni»;

   b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, già abrogativo del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, è abrogato.».
*40.59. Nobili, Marco Di Maio.
*40.94. Gagliardi.

  Sopprimere il comma 4.
40.84. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: fattibile per l'operatore aggiungere le seguenti: e in accordo con l'ente gestore della strada.
*40.57. Gagliardi.
*40.77. Pella, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo, Sarro.
*40.22. Ruffino.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che non si tratti di siti di aree di interesse archeologico.
40.85. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: con un preavviso di almeno quindici giorni aggiungere le seguenti: e di 8 giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri;

   c) al quarto periodo, sostituire la parola: proposte con la seguente: stabilite.
*40.17. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.26. Paita, Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione».
**40.8. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
**40.39. Lucchini, Capitanio, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
**40.49. Ciampi, Bruno Bossio, Navarra, Ceccanti, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
**40.69. Cortelazzo, Tartaglione.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  «4-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: "relativi a collegamenti" sono sostituite dalle seguenti: "concernenti la realizzazione e l'installazione di ciascuna componente di rete per i collegamenti";

   b) al comma 2, dopo le parole: "Qualora l'intervento di scavo" sono inserite le seguenti: "e la realizzazione e l'installazione di ciascuna componente di rete per il collegamento degli edifici"».
*40.18. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.27. Paita, Marco Di Maio, Fregolent.
*40.62. Stumpo, Fornaro, Timbro.

  Sopprimere il comma 5.
40.86. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 5, dopo le parole: di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 249, aggiungere le seguenti: e di cui al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31.
*40.13. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.44. Capitanio, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*40.54. Bruno Bossio, Navarra, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
*40.74. Cortelazzo, Tartaglione.

  Al comma 5 sostituire le parole: non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, purché fino a fine capoverso con le seguenti: dalle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42. Gli impianti sono attivabili qualora, entro novanta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.
40.87. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.
40.91. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle convenzioni accessorie al rilascio dei permessi di costruire concernenti la realizzazione di nuovi edifici di tipo residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare i collegamenti tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione».
  5-ter. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   c-bis) interventi di infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio o all'unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete;

   b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

   f-bis) infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio o all'unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete.
40.46. Bruno Bossio, Navarra, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 119, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché agli interventi di infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio o all'unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete.».
  5-ter. All'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f), è aggiunta, in fine, la seguente: «f-bis) infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio o all'unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete.».
40.63. Serritella.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5-bis. Agli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali relativi a terreni sui quali insiste un'infrastruttura di reti pubbliche di comunicazione elettronica, in alternativa all'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si può allegare una dichiarazione firmata digitalmente da un tecnico abilitato contenente le prescrizioni urbanistiche dell'area interessata.
  5-ter. Gli atti di cui al comma 5-bis scontano l'imposta di registro di cui all'articolo 1, Tariffa Parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con aliquota del 9 per cento su una base imponibile pari al prezzo dichiarato in atto indipendentemente dalla destinazione urbanistica del terreno. Se il trasferimento o la costituzione del diritto reale insistono su un terreno edificabile di proprietà di un soggetto passivo all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto ordinaria di cui all'articolo 16, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa e pari ad euro 200 ciascuna.
40.58. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 4, sostituire le parole 0,5 metri quadrati con le seguenti 0,75 metri quadrati.
  5-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 4, sostituire le parole 0,5 metri quadrati con le seguenti 0,75 metri quadrati.
40.31. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire al proprio operatore gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già in essere».
40.3. Raciti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, gli interventi di cui agli articoli 87-bis, 87-ter e 87-quater del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono considerati privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 94-bis, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, pertanto, non soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In ogni caso, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla documentazione per le procedure di cui agli articoli 87-bis, 87-ter e 87-quater del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è allegata apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
40.66. Cortelazzo, Tartaglione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
40.33. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le opere di cui agli articoli 87-bis, 87-ter e 87-quater del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'Ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
*40.68. Cortelazzo, Tartaglione.
*40.48. Ceccanti, Bruno Bossio, Navarra, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
*40.7. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.38. Lucchini, Capitanio, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire al proprio operatore gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già in essere.».
**40.23. Marco Di Maio, Fregolent.
**40.35. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo la lettera A.31 inserire la seguente:

   «A.32 installazione o modifica di cabinati e/o armadi outdoor integrati per impianti tecnologici a rete, con una lunghezza non superiore a 1,50 metri, una profondità di massimo 0,60 metri e un'altezza massima non superiore a 1,80 metri, nell'ambito di interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità ai fini dell'erogazione dei relativi servizi alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, agli istituti comprensivi di ogni ordine e grado, ai licei e alle università.».
*40.19. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.30. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*40.28. Paita, Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67, comma 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «8-quater. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori».
**40.71. Cortelazzo, Tartaglione.
**40.51. Bruno Bossio, Navarra, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
**40.10. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
**40.41. Lucchini, Capitanio, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le occupazioni di spazi e aree pubbliche realizzate dagli impianti di comunicazione elettronica, ubicati su superfici nella disponibilità degli enti, si applica la tariffa standard annua prevista al comma 826, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non modificabile ai sensi del comma 817, calcolata per la effettiva superficie occupata, anche se da più operatori per la medesima durata, espressa in metri quadri e anche in sostituzione degli oneri e canoni e diritti di segreteria previsti dall'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
*40.6. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.47. Bruno Bossio, Navarra, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
*40.67. Cortelazzo, Tartaglione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali previsioni si applicano alle Pubbliche Amministrazioni, alle regioni, alle province, ai comuni, ai consorzi, agli enti pubblici economici, ai soggetti/concessionari esercenti pubblici servizi, ai proprietari ovvero concessionari di aree e/o beni pubblici e/o demaniali nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici.».
40.20. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) sono soppresse le parole: «e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici»;

   b) le parole: «siti sensibili individuati in modo specifico», sono sostituite dalle seguenti: «quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003».
*40.9. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.50. Bruno Bossio, Navarra, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
*40.70. Cortelazzo, Tartaglione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001, dopo le parole: «I comuni possono adottare un regolamento», sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 86, 87, 87-bis, 87-ter, 87-quater e 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».
40.45. Lucchini, Capitanio, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sostituire le parole: «siti sensibili individuati in modo specifico», con le seguenti: «quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003».
40.40. Lucchini, Capitanio, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del piano banda ultra larga, la Presidenza del Consiglio dei ministri può nominare il presidente della regione o della provincia autonoma come commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.
40.32. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 848, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato, con conseguente reviviscenza del comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella sua originaria formulazione.
40.55. Ciampi, Bruno Bossio, Navarra, Ceccanti, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. All'articolo 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «medesimo articolo,» le parole: «è sufficiente» sono sostituite con le seguenti: «l'interessato trasmette all'Ente locale una»;

   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa all'Organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza.
   1-ter. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'Ente locale adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.»

  2. All'articolo 87-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: «1,5 metri quadrati», le parole: «è sufficiente un'autocertificazione» sono sostituite con le seguenti: «l'interessato trasmette all'Ente locale una comunicazione»;

   b) dopo le parole: «da inviare» sono soppresse le parole: «contestualmente all'attuazione dell'intervento»;

   c) dopo la parola: «medesimi» è soppressa la parola: «organismi» e sostituita con la seguente: «enti»;

   d) dopo la parola: «titoli» sono aggiunte le seguenti: «abilitativi e che si pronunciano nei successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.».

  3. All'articolo 87-quater del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «Gli» è sostituita con le seguenti: «L'interessato all'installazione e all'attivazione di»;

   b) al comma 1, dopo la parola: «Collocazione», le parole: «possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione» sono sostituite con le seguenti: «presenta all'ente locale e contestualmente»;

   c) al comma 1, le parole: «non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego» sono sostituite con le seguenti: «una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione»;

   d) il comma 2 è sostituito con il seguente: «L'impianto è attivabile qualora entro trenta giorni dalla presentazione, l'organismo competente di cui al comma 1 non si pronunci negativamente.»;

   e) dopo il comma 2 è aggiunto, infine, il seguente:

   «2-bis. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.».
*40.03. Ruffino.
*40.09. Pella, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo, Sarro.
*40.07. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni urgenti per il collegamento in fibra ottica e la parità di accesso alle risorse elettroniche)

  1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle convenzioni accessorie al rilascio dei permessi di costruire concernenti la realizzazione di nuovi edifici di tipo residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare i collegamenti tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione».
  2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) interventi di infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio o all'unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete»;

   b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio o all'unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete.».
40.05. Paita, Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Portale unico della trasparenza)

  1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo l'articolo 9-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-ter.
(Portale unico della trasparenza)

   1. È istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione il portale unico della trasparenza. Le amministrazioni assolvono agli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni di cui al presente decreto, inserendoli nel portale unico e assicurando nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale il collegamento ipertestuale a tali dati.
   2. In caso di dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di inviare alle banche dati di cui all'articolo 9-bis, si applica il comma 4 di detto articolo e, ai fini di una accessibilità contestuale e completa dei dati, documenti e informazioni di cui al presente decreto, l'Autorità nazionale anticorruzione inserisce nel portale unico della trasparenza i collegamenti ipertestuali alle predette banche dati.
   3. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce con apposita deliberazione le modalità di funzionamento del portale unico della trasparenza nonché quelle per la trasmissione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei dati, dei documenti e delle informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione al predetto portale.
   4. Le pubbliche amministrazioni assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto a decorrere dall'adozione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione della deliberazione sul funzionamento del portale unico della trasparenza di cui al comma 3.».
40.02. Pellicani, Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Rotta.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni per il collegamento in fibra ottica)

  1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito, infine, il seguente periodo: «nell'ambito delle convenzioni accessorie al rilascio dei permessi di costruire concernenti la realizzazione di nuovi edifici di natura residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare i collegamenti tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione».
  2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 199, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) interventi di infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari al fine di realizzare una struttura fisica multiservizio passiva all'interno dell'edificio contenete reti di accesso in fibra ottica di ultima generazione con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultra larga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto di rete».
40.06. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di circolazione stradale)

  1. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   «d-bis) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”»;

   b) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

   «g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa»;

   c) all'articolo 188:

    1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti proprietari della strada possono allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e agevolare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento.»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «di persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa».
40.04. Paita, Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche alla legge 22 febbraio 2001, n. 36)

  1. Alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 4, dopo il comma 2, lettera a), è inserito il seguente periodo: «Per garantire la tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, impianti per telefonia mobile, impianti fissi per radiodiffusione, si applica quanto stabilito dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300GHz e successive modifiche e integrazioni. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nelle specifiche norme e linee guida CEI e loro successive emanazioni».
40.08. Cortelazzo, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale)

  1. Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano complementare, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti.
40.01. Buratti.

ART. 41.

  Sopprimerlo.
41.9. Fornaro, Timbro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: degli obblighi previsti dagli articoli 5, aggiungere le seguenti: 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis,
41.3. Navarra, Bruno Bossio, Ceccanti, Pezzopane.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: a favore per il 50 per cento dell'Agid e per la restante parte.
41.10. Baldelli.

  Al comma 1, capoverso "Art. 18-bis", comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: 17 luglio 2020, n. 77 inserire le seguenti: , per il finanziamento di azioni di supporto e accompagnamento dedicate agli enti locali che saranno definite con uno dei decreti di cui al comma 2, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997.
*41.4. Gagliardi.
*41.1. Ruffino.
*41.11. Pella, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo, Sarro.

  Al comma 1, capoverso "Art. 18-bis", dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  «6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite l'AGID e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, viene fissato il termine a partire dal quale si applicano le disposizioni del presente articolo ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».
**41.2. Ruffino.
**41.5. Gagliardi.
**41.12. Pella, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo, Sarro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla fine del secondo periodo del comma 1, sono aggiunte le seguenti: «avuto riguardo all'esperienza pregressa, all'adeguatezza del personale, all'ambito territoriale di competenza»;

    2) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: «Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «per forniture, servizi e lavori»;

    3) al terzo periodo del comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e le stazioni uniche appaltanti di cui all'articolo 37, comma 4, lettera c)».
41.6. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche alle attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dopo il comma 2, sono aggiunti, infine, i seguenti:

   «3. Agli operatori della comunicazione che forniscono, a pagamento e sul mercato nazionale, i prodotti audiovisivi oggetto di assegnazione, a prescindere dalla piattaforma utilizzata, si applicano gli articoli 70, 71, 72 e 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, le disposizioni rivolte agli operatori di reti televisive previste dall'articolo 1, nonché l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997 n. 249.
   4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, le funzioni di regolazione, vigilanza e composizione delle controversie e quelle sanzionatorie previste dalle norme di cui al comma 3, sono attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».
41.02. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, anche attraverso la semplificazione delle procedure per la tenuta dei registri contabili elettronici, al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, dopo le parole: «la tenuta» inserire le seguenti: «e la conservazione» e dopo le parole: «nei termini di legge,» inserire le seguenti: «o di conservazione sostitutiva digitale».
41.01. Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di garantire le attività delle imprese, che operano nel settore dell'edilizia, in condizioni di sicurezza, l'INAIL inserisce, tra i progetti ISI-INAIL, previsti dal Piano degli investimenti per il triennio 2020-2022, di cui all'articolo 95, comma 6-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, un nuovo asse afferente al settore dell'edilizia.
41.03. Invidia.
(Inammissibile)

ART. 42.

  Sopprimere il comma 1.
42.1. Ianaro.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 577, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»;

   b) al comma 583, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
42.01. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Semplificazioni in materia di servizio civile universale)

  1. Al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11.
(Albo degli enti di servizio civile universale)

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'albo degli enti di servizio civile universale.
  2. All'albo degli enti di servizio civile universale possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, enti privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
  3. Al fine di assicurare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono possedere i seguenti livelli minimi di capacità organizzativa di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 64 del 2001:

   a) un'articolazione organizzativa con almeno una sede avente i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, adeguata al raggiungimento delle specifiche finalità nei settori di intervento di cui all'articolo 3;

   b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza nelle relative funzioni, che svolgono, anche cumulativamente, le funzioni di: coordinatore responsabile del servizio civile universale; responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; responsabile dell'attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle competenze; responsabile della gestione degli operatori volontari; responsabile dell'attività informatica; responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.

  4. L'albo di cui al comma 1 è articolato in distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operano esclusivamente nel territorio di un'unica regione nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, all'articolo 5, comma 3, del presente decreto e quelli previsti dal comma 3, lettera b).
  5. Al fine di garantire la trasparenza, la semplificazione e la riduzione dei termini del procedimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le istanze di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente con modalità telematica.
  6. In via transitoria, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi i procedimenti di iscrizione agli albi di servizio civile nazionale già avviati in base alla previgente disciplina. Gli enti iscritti all'albo nazionale o agli albi delle regioni e delle province autonome, al fine della presentazione dei programmi di intervento di cui all'articolo 5, devono essere in possesso della capacità organizzativa di cui al comma 3, che può essere conseguita anche mediante la costituzione di specifici accordi tra gli enti medesimi.
  7. Ai fini della presentazione di progetti e programmi di servizio civile, l'iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  8. Sono fatti salvi i progetti di servizio civile in corso alla data di cessazione di efficacia dell'iscrizione di cui al comma 7, ovvero presentati in relazione ad avvisi pubblicati entro la medesima data;

   b) l'articolo 15 è sostituto con il seguente:

Art. 15.

  1. La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale si svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico nazionale ed è effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione, in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi nonché degli esiti delle valutazioni, con evidenza sul proprio sito internet. Nella procedura di iscrizione alla selezione, da effettuarsi unicamente mediante modalità telematiche, è consentito ai candidati di esprimere non più di tre preferenze in merito agli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11.
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri nomina apposite commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento dichiarano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

   c) all'articolo 22, comma 1, le parole: «, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome» sono soppresse.
42.02. Baldino.

ART. 43.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli operatori economici da invitare sono individuati, nel rispetto del criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.
43.18. Maraia.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per le soluzioni per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici ed operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.
  2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la composizione e disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
*43.13. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro, Pizzetti, Andrea Romano.
*43.14. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di semplificare le procedure per il conseguimento o rinnovo delle patenti nautiche, lo svolgimento delle relative visite mediche di idoneità psichica e fisica sono effettuate:

   a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

   b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 febbraio 2011, n. 38.

  2-ter. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti;»
**43.11. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro, Pizzetti, Andrea Romano.
**43.15. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**43.16. Grippa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per le soluzioni per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore ed i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici ed operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.
  2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la composizione e disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
43.17. Scagliusi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
43.12. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro, Pizzetti, Andrea Romano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le parole da: «tenere a bordo dell'autobus» fino a: «titolo» sono sostituite dalle seguenti: «conservare presso i propri archivi l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente».
*43.4. Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano.
*43.8. Rotelli, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

   «5-bis. Il termine per la conclusione del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per un nuovo servizio di linea è di novanta giorni. Il termine per la conclusione dei procedimenti relativi alle modifiche delle prescrizioni relative ai servizi di linea è di sessanta giorni.».
**43.6. Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano.
**43.10. Rotelli, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 2, lettera b), dopo le parole: di cessare sono aggiunte le seguenti: o sospendere e dopo le parole: prima della cessazione sono aggiunte le seguenti: o della sospensione;

   b) all'articolo 7, comma 1, lettera i), le parole: sospende o sono soppresse.
*43.5. Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano.
*43.9. Rotelli, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è inserito il seguente:

   «2-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2022, la sottoscrizione, l'autenticazione della sottoscrizione e l'identificazione del venditore possono essere effettuate anche da remoto, mediante l'utilizzo di sistemi di video riconoscimento o del sistema SPID, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La definizione delle modalità operative e l'indicazione di ulteriori procedure per la sottoscrizione e l'autenticazione da remoto sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.».
43.7. Bruno Bossio, Navarra, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della sanità militare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
43.20. Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Fondo per le infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità)

  1. Al fine di superare il digital divide e far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è istituito il «Fondo per le infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità», destinato a incentivare l'installazione, il miglioramento, il rinforzo di reti ed infrastrutture di comunicazioni elettroniche ad alta velocità nelle zone ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile attraverso il riconoscimento di un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, a favore delle imprese fornitrici di reti, servizi ed infrastrutture di comunicazioni elettroniche che presentano al Ministero dello sviluppo economico un programma per l'installazione, il miglioramento, il rinforzo di dette infrastrutture di telecomunicazione ad alta velocità in zone soggette a digital divide.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo tenuto conto di quanto stabilito ai commi 3, 4, 5 e 6.
  3. Sono ammessi al Fondo gli interventi di installazione e rinforzo di reti di comunicazione elettroniche multi-operatore quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, infrastrutture per sistemi DAS (Distributed Antenna System) e Small Cells.
  4. Sono ammessi al Fondo gli interventi infrastrutturali di cui al comma 3, per i quali ricorrano, anche alternativamente le seguenti condizioni: a) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; b) siano interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di banda ultra-larga, purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistano idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultra-larga con caratteristiche di rete, eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale è richiesto il contributo.
  5. Sono altresì ammessi al Fondo, anche non in zone non soggette a fallimento di mercato, gli interventi di installazione, rinforzo, adeguamento di impianti di telecomunicazione per la copertura in banda ultra-larga in zone di ricostruzione post terremoto o altre calamità naturale o soggette ad eventi atmosferici eccezionali.
  6. Al fine di tutelare la conservazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale sono altresì ammessi al Fondo gli interventi di installazione, rinforzo, adeguamento di impianti di telecomunicazione per la copertura in banda ultra-larga di dimensioni ridotte e comunque di basso impatto visivo, in centri storici, borghi cittadini, zone turistiche.
  7. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce, entro il 31 dicembre 2020, le risorse tra le imprese che hanno presentato un programma per gli interventi di cui ai commi 3, 5, 6 e 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
43.05. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

43-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 132-quater è inserito il seguente:

«Art. 132-quinquies.
(Preinstallazione su dispositivi elettronici)

   1. La preinstallazione su dispositivi elettronici ad uso personale di applicativi software che prevedano la raccolta e l'elaborazione di dati personali richiede, affinché tali applicativi possano essere utilizzabili da parte dell'utente, che lo stesso abbia ricevuto l'informativa ai sensi degli articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 e abbia espresso il consenso all'utilizzo dei suddetti dati per le finalità indicate nella medesima informativa.
   2. L'Ufficio del garante per la protezione dei dati personali vigila affinché le condizioni contrattuali applicate a dispositivi elettronici ad uso personale che eseguono applicativi software in grado di elaborare dati personali dell'utente siano conformi a quanto previsto al comma 1 e, in particolare, assicurino all'utente:

   a) il diritto di reperire liberamente, installare ed utilizzare applicazioni fornite da terzi a condizione che dette applicazioni siano legittimamente prodotte e distribuite e non abbiano caratteristiche tali da pregiudicare la sicurezza e l'integrità del dispositivo, dei dati gestiti, delle reti alle quali si connette o di alterarne la natura o funzione;

   b) il diritto di eliminare dai propri dispositivi servizi e applicazioni in grado di elaborare dati personali dei quali l'utente non abbia richiesto espressamente l'installazione. Sono fatti salvi servizi ed applicazioni la cui presenza sia espressamente dichiarata dal produttore come essenziale poiché la rimozione potrebbe comportare rischi di sicurezza o pregiudicare l'integrità del dispositivo stesso o delle reti cui si connette; è inoltre fatta salva qualunque funzione o caratteristica prevista dalla normativa vigente come obbligatoria.

   3. I diritti di cui al comma 2 sono assicurati per tutte le norme contrattuali delle licenze di software e servizi commercializzati verso consumatori residenti o domiciliati in Italia, per l'uso su dispositivi elettronici ad uso personale.
   4. L'ufficio del Garante è competente ad attuare le disposizioni dei commi precedenti emanando linee guida vincolanti e verificando, nell'ambito di istruttoria con procedura aperta d'ufficio su segnalazione o reclamo, le condizioni contrattuali di cui al comma 3 ed ordinando, all'esito delle medesime, l'adeguamento entro un termine vincolante delle condizioni contrattuali rilevate come difformi.
   5. L'ufficio del Garante quando rilevi l'inadempimento alle prescrizioni impartite ai sensi del comma 4, procede ai sensi dell'articolo 166, comma 5, del Codice della privacy, a verificare se i comportamenti del soggetto diffidato configurino una o più violazioni dell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento.
   6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 140 mila euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
43.015. Scagliusi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni in materia di misure antiriciclaggio nelle esecuzioni immobiliari)

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:

   «e-bis) i professionisti delegati nominati dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, nonché i curatori, i commissari giudiziali e i liquidatori giudiziali nominati dal tribunale nelle procedure concorsuali. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e seguenti del presente decreto»;

   b) all'articolo 22, dopo il comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente:

   «5-quater. Nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal presente decreto a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari.».

  2. All'articolo 586, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice dell'esecuzione deve attestare l'avvenuta acquisizione da parte del delegato alla vendita della documentazione di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e può sospendere la vendita».
  3. È istituita, presso il Ministero della giustizia, la banca dati per le aste giudiziarie contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione dell'intestatario del conto stesso, le relazioni di stima e i relativi dati, nonché i dati relativi alle aggiudicazioni e alle vendite. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario sono messi a disposizione dell'autorità giudiziaria civile e penale.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
  5. All'articolo 580, secondo comma, del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: «La cauzione deve essere restituita con le stesse modalità con le quali è stata prestata e nel medesimo conto corrente utilizzato nella prestazione della stessa.».
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
43.08. Perantoni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Contrasto alle frodi bancarie)

  1. Le banche hanno l'obbligo di non eseguire operazioni di movimentazione del conto corrente del cliente in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

   a) modifica dell'anagrafica del cliente con sostituzione del numero di telefono sul quale l'istituto di credito invia comunicazioni e password temporanee OTP, ONETIME password;

   b) disinstallazione della applicazione-APP dal telefono cellulare o da altro dispositivo informatico utilizzato dal cliente per l'accesso ai servizi di homebanking e successiva installazione della app su altro dispositivo (device) identificato con un codice IMEI (codice univoco del dispositivo) diverso da quello dell'intestatario del conto;

   c) sostituzione della SIM utilizzata dall'intestatario del conto con una nuova SIM mai identificata in operazioni pregresse dal sistema bancario di homebanking;

   d) riconoscimento di nuovo indirizzo IP (Internet Protocol) da parte del sistema informatico della banca che segnala che il dispositivo che esegue le operazioni si trova fisicamente in punti geografici inusuali e diversi da quelli registrati sino a quel momento dal sistema di homebanking;

   e) rilevazione di richieste e chiamate (API – Application Programming Interface) in sequenza così rapida da rivelare scambio di dati mediante software opportunamente programmato e automatico incompatibile con operazioni compiute da operatore umano;

   f) rilevazione di disposizioni bancarie nell'arco di 12 ore per un ammontare complessivo pari o superiore al 50 per cento delle somme disponibili sul conto.

  2. Qualora la banca esegua disposizioni sul conto corrente del cliente in presenza di uno o più fattispecie di cui ai punti a), b), c), d), e) e f) del comma 1 è obbligata a risarcire il correntista dell'intero ammontare delle somme disconosciute, salvo il riconoscimento del maggior danno.
  3. Le banche hanno l'obbligo di fornire al cliente, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, anche con modalità telematica, la seguente documentazione:

   a) il completo elenco storico degli accessi, delle autorizzazioni e delle pre-autorizzazioni, anche non andati a buon fine, relativi a tutti i movimenti sul conto corrente o sulla carta di credito o di debito del correntista nei 45 giorni precedenti e seguenti l'operazione o le operazioni disconosciute dal cliente medesimo indicate nella richiesta di documentazione;

   b) i tracciati record completi, comprensivi dei cosiddetti «alert», avvisi di rischio di frode, che il sistema bancario registra analiticamente nei propri sistemi informatici.

  4. Qualora la banca non fornisca al cliente in tutto o in parte la documentazione di cui al comma 1 nei termini prescritti è soggetta ad una sanzione compresa tra un minimo di 50.000 e un massimo di 100.000 euro da versare entro e non oltre 60 giorni all'autorità vigilante.
43.012. Villarosa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

43-bis.
(Modifiche alla legge 22 febbraio 2001, n. 36)

  1. Alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, dopo il comma 2, lettera a), è inserito il seguente periodo: «Per garantire la tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, impianti per telefonia mobile, impianti fissi per radiodiffusione, si applica quanto stabilito dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e successive modifiche e integrazioni. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nelle specifiche norme e linee guida CEI e loro successive emanazioni»;

   b) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

   «2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, già abrogativo del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, è abrogato.».
43.07. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni urgenti nel settore della sicurezza delle comunicazioni)

  1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7-bis, inserire i seguenti:

   «7-ter. Al fine di evitare frodi o abusi l'operatore è tenuto a verificare l'identità dell'utente, già identificato ai sensi del comma 7, che richiede la sostituzione della scheda elettronica (S.I.M.) collegata ad una risorsa di numerazione attiva. La verifica dell'identità si attua anche nei confronti dell'acquirente del traffico prepagato della telefonia mobile.
   7-quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplina con apposita delibera le modalità e le procedure con le quali gli operatori attuano la verifica dell'identità di cui al precedente periodo, anche con riguardo ai casi in cui l'utente richiedente la sostituzione è una persona giuridica. In sede di prima applicazione gli operatori si adeguano alle predette modalità e procedure entro il termine di 120 giorni dall'adozione della delibera da parte dell'Autorità.».
43.06. Furgiuele, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 1061, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 1061, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le medesime imprese costruttrici o importatrici hanno la facoltà di successiva cessione del credito di imposta maturato ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nonché a società controllanti, controllate o soggette al medesimo controllo.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente periodo.».
43.011. Sut.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle procure della Repubblica e dalle prefetture – uffici territoriali del Governo.
*43.01. Marco Di Maio, Fregolent.
*43.02. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*43.016. Lupi.
*43.018. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Abrogazione di norme del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recanti modifiche al codice della strada e ad altre disposizioni connesse)

  1. I commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-octies, 5-decies, 5-undecies, 5-duodecies e 5-terdecies dell'articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono abrogati.
  2. Le norme abrogate o modificate dalle disposizioni indicate al comma 1 riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 120 del 2020, nel testo vigente il giorno antecedente alla medesima data. Sono nulli gli atti adottati ai sensi delle disposizioni indicate al comma 1 e cessano gli effetti prodotti dalle medesime.
43.017. Baldelli.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per l'iscrizione, rilasciata, sotto la sua piena responsabilità, dallo Sportello telematico del diportista (STED) secondo le caratteristiche stabilite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente la navigazione dell'unità per la durata massima di venti giorni, entro i quali, per proseguire la navigazione stessa, occorre sia stata rilasciata la licenza di navigazione.».
43.014. Grippa.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. Al fine di prevenire il degrado degli immobili turistico-ricettivi e di agevolarne la riqualificazione, è consentito di realizzare all'interno degli immobili degli alberghi, senza necessità di modificarne la destinazione d'uso, spazi destinati ad ospitare uffici, studi privati, scuole, asili, sale riunioni, luoghi d'incontro, negozi e attività similari.
  2. L'accesso agli spazi di cui al comma precedente può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura ricettiva, che possono altresì servirsi degli ulteriori servizi eventualmente offerti dalla struttura stessa.
43.010. Manzo.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

   «i-bis) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse».
43.013. Manzo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art.43-bis.
(Contrasto all'abusivismo fiscale delle OTA ed all'utilizzo indebito del reverse charge)

   1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla fine del comma 2 inserire il seguente periodo: «le OTA (Online Travel Agency) non potranno usufruire del sistema del reverse charge.».
43.09. Scanu.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di svolgimento in sicurezza e di impulso alla transizione digitale nel settore del gioco legale)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di garantire l'operatività in sicurezza dei punti vendita di gioco legale, e allo scopo di incentivare la diffusione di strumenti digitali, anche in considerazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, per i giochi numerici a quota fissa, i giochi numerici a totalizzatore nazionale e le scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, ferma restando l'erogazione in modalità fisica dei predetti giochi, è avviata una sperimentazione riguardante l'erogazione di ricevute di gioco dematerializzate.
  2. Con uno o più decreti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite, le modalità di attuazione della sperimentazione di cui al comma 1.
43.03. Ungaro, Fregolent.

ART. 44.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6» con le seguenti: «il progetto definitivo di cui all'articolo 23, comma 7»;

   b) Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il progetto di fattibilità tecnico-economica» con le seguenti: «progetto definitivo»;

   c) Al comma 2, sostituire le parole: «il progetto di fattibilità tecnico-economica» con le seguenti: «progetto definitivo»;

   d) Al comma 3, sostituire le parole: «il progetto di fattibilità tecnico-economica» con le seguenti: «progetto definitivo»;

   e) Al comma 4, sostituire le parole: «il progetto di fattibilità tecnico-economica» con le seguenti: «progetto definitivo»;

   f) Sopprimere il comma 7.
*44.5. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*44.15. Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: il progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6 con le seguenti: il progetto definitivo di cui all'articolo 23, comma 7.

  Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4 sostituire le parole: il progetto di fattibilità tecnico-economica con le seguenti: il progetto definitivo di cui all'articolo 23, comma 7.
**44.13. Fornaro, Timbro.
**44.23. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, detto parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della verifica del progetto condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante ed ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori dalle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, la stazione appaltante comunica alla cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla data di detta approvazione.
44.8. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui all'allegato IV al presente decreto sono svolte con le modalità e le tempistiche previste per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
44.9. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 7, sopprimere la parola: direttamente e aggiungere in fine i seguenti periodi: Gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, necessari sul livello successivo di progettazione o in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta della stazione appaltante, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conferenza di servizi. Le varianti apportate ai progetti approvati ai sensi del comma 6, fino alla completa realizzazione degli stessi, sono approvate esclusivamente dalla stazione appaltante, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultima della conferenza di servizi.
*44.2. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro.
*44.11. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di consentire la celere realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in palazzi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 31 dicembre 2021, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere nominato un commissario straordinario, cui sono attribuiti i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto è stabilito il compenso del commissario in misura non superiore a quella indicata al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo».
44.4. Andrea Romano, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Sani, Paita.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare le procedure in materia di opere pubbliche, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili elenco dei soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, per la certificazione, ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla normativa vigente. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le specifiche modalità di attuazione.

  Conseguentemente, all'articolo 65, comma 1, lettera b), capoverso «4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e inseriti nell'elenco del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 8-bis dell'articolo 44
44.3. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gagliardi, Rospi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alla società può essere affidata l'attività di realizzazione e gestione, ivi comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali ricadenti nel territorio della regione Veneto, nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 8-ter dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»
44.7. Stefani, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paolin, Paternoster, Pretto, Racchella, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Tombolato, Zanella, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Tonelli, Ziello, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere funzionali alla sostenibilità delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, con uno o più decreti, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'autorità delegata allo sport, può estendere le misure di cui al presente articolo ad uno o più interventi, tra quelli ricompresi nel dossier di candidatura o negli allegati di cui al decreto 7 dicembre 2020, purché caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale.
44.10. Iezzi, Badole, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Zanella, Zordan, Bordonali, Rixi, Maccanti, Tombolato, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Furgiuele.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per gli interventi di cui all'allegato IV con livelli di progettazione più avanzati rispetto allo studio di fattibilità tecnico-economica, fatti salvi eventuali pareri già espressi e autorizzazioni già acquisite che permangono nella loro validità ed efficacia.
44.14. Varrica.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»
44.1. Melilli.

  All'allegato IV, dopo il numero 10, aggiungere il seguente:

  10-bis) Realizzazione del prolungamento della linea A della metropolitana di Roma fino a Ciampino Aeroporto.
44.12. Silvestroni, Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  All'allegato IV, dopo il numero 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Realizzazione bypass ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania-Siracusa e collegamento ferroviario nel porto di Augusta.
44.16. Ficara.

  All'allegato IV, dopo il numero 10, aggiungere il seguente:

  10-bis) Realizzazione del ponte sullo stretto di Messina quale collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.
44.17. Prestigiacomo, Siracusano, Bartolozzi, Mazzetti, Cannizzaro, Cappellacci, Casciello, Casino, D'Attis, Fasano, Fascina, Ferraioli, Giannone, Labriola, Martino, Occhiuto, Pentangelo, Pittalis, Rotondi, Paolo Russo, Sarro, Elvira Savino, Tartaglione, Torromino, Maria Tripodi, Vito.

  All'allegato IV, dopo il numero 10, aggiungere il seguente:

  10-bis) Realizzazione dell'Idrovia Padova-Venezia.
44.18. Caon, Cortelazzo, Mazzetti.

  All'allegato IV, dopo il numero 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Realizzazione del corridoio intermodale Roma-Latina.
44.19. Spena, Barelli, Mazzetti.

  All'allegato IV, dopo il numero 10, aggiungere il seguente:

  10-bis) Realizzazione del collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse.
44.20. Spena, Barelli, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Semplificazioni procedurali progetto «Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»)

  1. In deroga alle disposizioni vigenti, tutti gli enti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, n. 28, accedono alla successiva fase di stipula delle convenzioni con il Ministero della cultura, secondo quanto previsto dal presente articolo.
  2. Qualora gli enti di cui al comma 1 non abbiano prodotto la documentazione necessaria, il Ministero, in sede di stipula delle relative convenzioni, stabilisce le modalità a cui gli enti interessati dovranno sottoporsi per l'erogazione del finanziamento.
  3. Resta ferma la facoltà del Ministero della cultura di non procedere a quanto previsto dal comma 1 qualora accerti la rilevante incongruenza con il progetto «Bellezz@ –Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», secondo quanto previsto dalla delibera CIPE del 1° maggio 2016.
44.01. Fregolent, Marco Di Maio.

  All'allegato IV, dopo il numero 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Realizzazione della tratta ferroviaria da Torino a Bussoleno – tratta italiana della Torino-Lione.
44.21. Rosso, Sozzani, Mazzetti.

  All'allegato IV, dopo il numero 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Realizzazione del completamento della nuova condotta dell'acquedotto del ponente ligure.
44.22. Cortelazzo, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure per lo sblocco dei cantieri del collegamento ferroviario Torino-Lione)

  1. Al fine di consentire lo sblocco dei cantieri e l'impiego dei fondi stanziati favore dei comuni coinvolti dal tracciato di progetto per la realizzazione delle opere di accompagnamento, il collegamento ferroviario Torino-Lione è incluso tra gli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
44.02. Ruffino.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Estensione del commissariamento per le opere stradali)

  1. L'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, da sottoporre a commissariamento è estesa ad opere stradali non comprese nel contratto di programma ANAS, sulla base delle priorità indicate nel PNRR.
44.03. Maraia.

ART. 45.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei dirigenti con le seguenti: sette dirigenti e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , uno appartenente al Ministero per le disabilità.
45.1. Lucaselli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
45.2. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: tre rappresentanti con le seguenti: quattro rappresentanti e dopo le parole: dall'Ordine professionale degli architetti, aggiungere le seguenti: , uno designato dall'Ordine professionale dei geometri
45.4. Mazzetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le designazioni a componente del Comitato speciale di cui al comma 1 e gli inviti a partecipare di cui al comma 2 sono effettuati nel rispetto del principio di parità di genere.
45.3. Rotta, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 215 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alle procedure afferenti a lavori pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, è istituto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo alimentato mediante il versamento, da parte dei richiedenti il parere previsto dall'articolo 48, comma 6, una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, fino a un importo massimo di 200.000 euro, a valere sulle risorse del relativo quadro economico delle opere da realizzare.
45.5. Maraia.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'Ordine degli ingegneri)

  1. Il Consiglio nazionale degli ingegneri è autorizzato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e previa approvazione del Ministro della giustizia, il «Regolamento per la semplificazione delle procedure elettorali e la partecipazione degli iscritti agli organi elettivi», al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti alla vita associativa dei Consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli ingegneri, di agevolare la comunicazione tra Ordine e iscritti attraverso l'utilizzo del domicilio digitale, di semplificare le procedure elettorali, consentendo il ricorso a sistemi di voto telematico in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
  2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti princìpi:

   a) introduzione della regola della sequenzialità temporale tra le elezioni dei Consigli territoriali, da tenersi in un'unica data, e le elezioni del Consiglio nazionale;

   b) tutela del genere meno rappresentato, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, sia nelle elezioni dei Consigli territoriali, sia in quelle del Consiglio nazionale;

   c) garanzia di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto espresso dagli iscritti.

  3. Fino all'adozione del Regolamento di cui al comma 1, e comunque non oltre il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le procedure di rinnovo dei Consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli ingegneri, anche in corso, con contestuale proroga degli organi scaduti.
  4. Fino alla data di insediamento dei Consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli ingegneri, eletti ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dai Consigli territoriali e nazionale uscenti.
45.01. Gabriele Lorenzoni.
(Inammissibile)

ART. 46.

  Sopprimerlo.
46.15. Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni e le parole: ridotti di metà con le seguenti: ridotti di un quarto.
46.12. Fornaro, Timbro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono essere individuate con le seguenti: sono individuate.
46.18. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
46.2. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*46.1. Termini, Sarli, Benedetti, Siragusa, Vizzini.
*46.6. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*46.16. Zolezzi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni e le parole: ridotti di metà con le seguenti: ridotti di un quarto.
46.3. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1 secondo periodo sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni e sopprimere le parole: e tutti i termini previsti dal decreto n. 76 del 2018 sono ridotti della metà.
*46.7. Muroni.
*46.17. Zolezzi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni
46.10. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, al secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque,

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, al quarto periodo, sostituire la parola: sospeso con la seguente: interrotto e la parola: riprende con la seguente: ricomincia
46.14. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di trenta giorni con le seguenti: di quarantacinque giorni.
46.11. Timbro, Fornaro.

  Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: e tutti i termini previsti dal decreto n. 76 del 2018, sono ridotti della metà.
*46.8. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*46.9. Fornaro, Timbro.

  Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: della metà con le seguenti: di un terzo
46.13. Fornaro, Timbro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 6-bis, articolo 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è abrogato.
46.4. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 24-bis dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. L'inchiesta pubblica di cui ai commi 1 e 2 può essere disposta anche su proposta del proponente o da parte di Consigli comunali dei territori interessati o direttamente confinanti. La richiesta può essere presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.»

  b) all'Allegato II della parte II dopo il punto 4-ter è aggiunto il seguente:
  «4-quater) Elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.»
  2-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, è aggiunto il seguente :
  «1-bis. Le soglie economiche di cui all'Allegato 1 per impianti, insediamenti industriali e infrastrutture energetiche, per autostrade e strade extraurbane principali, per tronchi ferroviari per il traffico di grande distanza, per aeroporti, sono ridotte a 50 milioni di euro.»
46.5. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazioni procedurali per i progetti PNRR e PNC con Commissari straordinari)

  1. Ai progetti degli interventi infrastrutturali per i quali siano nominati i Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al suddetto articolo 4, anche con riferimento alle procedure di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 29 del presente decreto. In caso di dissenso delle autorità competenti in materia di tutela ambientale e della salute dei cittadini, i Commissari possono avvalersi della procedura di cui all'articolo 44, comma 6, quinto periodo, del presente decreto.
*46.01. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro.
*46.05. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali degli enti locali)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.
46.04. Ubaldo Pagano, Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione dei concorsi pubblici)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) all'alinea dopo le parole: «le seguenti modalità semplificate di svolgimento» sono aggiunte le seguenti: «e conclusione»;

   2) dopo la lettera c), è inserita la seguente:

   «c-ter) l'espletamento di due sole prove e della valutazione dei titoli, ove prevista dal bando, qualora la procedura concorsuale sia in corso di espletamento».
46.03. Ubaldo Pagano, Lacarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi)

  1. All'articolo 264, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. La presente lettera si applica sino alla vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)” approvato dalla Commissione Europea».
46.02. Ubaldo Pagano.

ART. 47.

  Sopprimerlo.
47.39. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, dopo le parole: e di genere aggiungere le seguenti: e promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili

  Conseguentemente:

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono altresì tenuti a consegnare, nel medesimo termine, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;

   al comma 4:

    al primo periodo, dopo le parole: l'imprenditoria giovanile, aggiungere le seguenti: l'inclusione lavorativa delle persone disabili,;

    al secondo periodo, dopo le parole: occupazione femminile e giovanile, aggiungere le seguenti: , tasso di occupazione delle persone con disabilità;

    al terzo periodo, dopo le parole: è requisito necessario dell'offerta aggiungere le seguenti: l'avere assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e;

   al comma 5:

    alla lettera c), dopo le parole: requisito di partecipazione, aggiungere le seguenti: persone con disabilità,;

    dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   «d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68»;

   al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: al comma 3 aggiungere le seguenti: , al comma 3-bis;

   al comma 8, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: e del Ministro per le disabilità;

   al comma 9, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 3-bis;

  sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC.
47.13. Bellucci.

  Al comma 1, dopo le parole: pari opportunità, generazionali e di genere, sono inserite le seguenti: anche con riguardo alle pari opportunità delle persone con disabilità,.
47.5. De Toma, Rachele Silvestri.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «2. L'INPS rende disponibili, su richiesta delle stazioni appaltanti, delle rappresentanze sindacali aziendali, della consigliera o del consigliere regionale di parità, i dati degli operatori economici coinvolti e relativi alla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, del trattamento economico.
   3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della disposizione di cui al comma 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

   b) al comma 6:

    1) le parole: al comma 3 ovvero, sono soppresse;

    2) il secondo periodo è soppresso.

   c) il comma 9 è soppresso.
47.30. Giacomoni, Tartaglione, Cortelazzo, Mazzetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

    al comma 2, sostituire la parola: attestazione con la seguente: dichiarazione;

    al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: Dal computo delle predette assunzioni sono escluse quelle derivanti dall'assolvimento di obblighi nascenti da contratto collettivo nazionale di lavoro a seguito di cambio di appalto.;

    al comma 5, dopo le parole: possono prevedere l'assegnazione di un punteggio inserire le seguenti: di massimo 5 punti;

    al comma 5, lettera c), premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del comma 4;

    al comma 8, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
*47.3. Morani.
*47.14. Bellucci.
*47.28. Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

    al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Gli operatori economici aggiudicatari il cui rapporto sia stato redatto antecedentemente a sei mesi dalla scadenza del bando o dell'offerta, provvedono a presentare un rapporto aggiornato entro i sei mesi successivi l'aggiudicazione del bando stesso o all'accettazione dell'offerta.

    al comma 4 le parole: pari ad almeno il 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento di cui almeno il 20 percento donne.

    al comma 7 le parole: escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, sono sostituite dalle seguenti: stabilire una quota inferiore di quella definita al comma 4.
47.23. Spadoni, Galizia, Battelli.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire le parole: di cui al comma 3 ovvero del comma 4 con le seguenti: di cui al comma 4;

   b) sopprimere il secondo periodo;

   c) al comma 9, sostituire le parole: I rapporti e le relazioni previste dai commi 2 e 3 sono pubblicati con le seguenti: I rapporti di cui al comma 2, sono pubblicati.
47.31. Milanato, Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Ferraioli, Sarro, Casino, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: quindici dipendenti con le seguenti: cinquanta dipendenti;

   Conseguentemente al medesimo articolo 47:

   al comma 4:

    al primo periodo, sopprimere le parole: e come ulteriori requisiti premiali e le parole: l'imprenditoria giovanile ;

    al terzo periodo, dopo le parole: di assicurare aggiungere le seguenti: , in caso di aggiudicazione del contratto, e

    al terzo periodo sostituire le parole: delle assunzioni necessarie con le seguenti: delle eventuali assunzioni necessarie;

   al comma 5, sostituire l'alinea con la seguente: Le stazioni appaltanti possono prevedere misure premiali tramite l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Le misure premiali di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 5 stanti le caratteristiche esecutive delle prestazioni, non si applicano ai lavori;

   al comma 6, sopprimere il secondo periodo ;

   al comma 7, sostituire la parola: possono con la seguente: devono;

   al comma 8:

    dopo le parole: del presente decreto, aggiungere le seguenti: sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

    sostituire le parole: possono essere definite con le seguenti: devono essere definite ;

    sopprimere le parole: indicate misure premiali;

    dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'adozione delle predette linee guida.
*47.4. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*47.15. Maraia.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, le parole: quindici dipendenti sono sostituite con le seguenti: cinquanta dipendenti;

   b) al comma 4, primo periodo, le parole: e come ulteriori requisiti premiali e le parole: l'imprenditoria giovanile sono soppresse;

   c) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: di assicurare aggiungere le seguenti: , in caso di aggiudicazione del contratto, e sostituire le parole: delle assunzioni necessarie con le seguenti: delle eventuali assunzioni necessarie;

   d) al comma 5, sostituire le parole da: Ulteriori misure fino a: o al candidato che con le seguenti: Le stazioni appaltanti possono prevedere misure premiali tramite l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che;

   e) dopo il comma 5, inserire il seguente:

   «5-bis. Le misure premiali di cui al precedente comma, stanti le caratteristiche esecutive delle prestazioni, non si applicano ai lavori.»;

   f) al comma 6, il secondo periodo è soppresso;

   g) al comma 7 sostituire la parola: possono con la seguente: devono;

   h) al comma 8 dopo le parole: del presente decreto, aggiungere le seguenti: sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

   i) al comma 8 sostituire le parole: possono essere definite sono sostituite dalle seguenti: devono essere definite e sopprimere le parole: indicate misure premiali;

   l) al comma 8 è aggiunto infine il seguente periodo: L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'adozione delle predette linee guida.
47.25. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: quindici dipendenti sono sostituite dalle seguenti: cinquanta dipendenti ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano decorsi quindici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.;

   b) al comma 4, le parole: 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 10 per cento ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Gli operatori possono evidenziare motivi obiettivi, valutabili dalla stazione appaltante, che non consentono, anche solo temporaneamente, di soddisfare la predetta quota del 10 per cento, tenendo conto dell'oggetto del contratto, della tipologia o della natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati.;

   c) al comma 8, dopo le parole: del presente decreto, aggiungere le seguenti: consultate le parti sociali comparativamente più rappresentative e dopo le parole: misure premiali, sono aggiunte le seguenti: , individuati i criteri per l'assegnazione dei punteggi aggiuntivi, ai sensi del precedente comma 5, lettere a), b), c) ed e);

   d) al comma 9, le parole: pubblicati sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e sono soppresse.
47.35. Cortelazzo, Tartaglione.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: conclusione del contratto sono sostituite con le seguenti: stipula del contratto.

   b) al comma 4, ultimo capoverso, le parole: è requisito necessario dell'offerta sono sostituite con le seguenti: in sede di presentazione dell'offerta l'operatore economico dichiara.

   c) al comma 6, primo capoverso, dopo le parole: di cui al comma 3 ovvero del comma 4, sono inserite le seguenti: e del comma 5; dopo le parole: con le risorse di cui al comma 2 sono inserite le seguenti: le stazioni appaltanti comunicano all'ANAC tali violazioni ai fini dell'inserimento nel casellario.

   d) al comma 8, le parole: linee guida sono sostituite con la seguente: decreto, dopo le parole: e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono aggiunte le seguenti: sentita la Conferenza Unificata, infine, le parole: possono essere definite, sono sostituite con le seguenti: sono definite.
47.11. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:

   sopprimere al comma 5, lettera c) le parole: , oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione,;

   sopprimere al comma 6, primo periodo le parole: ovvero del comma 4;

   sopprimere il comma 7;

   sopprimere al comma 8 le parole: e predisposti modelli di clausole.
47.38. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

   4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. I requisiti necessari e gli ulteriori requisiti premiali, nella forma di quote occupazionali minime, rispettivamente, per giovani e donne, sono determinati, e modulati per ciascun settore economico interessato, dai principi e dalle modalità previste al comma 7.
   Conseguentemente:

   al comma 5:

   alinea, dopo le parole: ulteriori misure premiali aggiungere le seguenti: definite secondo le modalità stabilite al comma 7

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) si impegni ad assumere, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, giovani, di età inferiore a trentasei anni, e donne, in numero superiore alle soglie percentuali minime settoriali previste, rispettivamente, come requisito di partecipazione, secondo i principi e le modalità di cui al comma 7.

   al comma 6, sostituire le parole: per l'inadempimento con le seguenti: per l'ingiustificato inadempimento;

   sostituire il comma 7 con il seguente:

   7. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dei ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole, rispettivamente per le quote occupazionali di giovani e donne da inserire nei bandi di gara, differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto, individuando, tra i progetti di cui al comma 1, quelli la cui la tipologia, natura o altri elementi puntualmente indicati rendano impossibile l'inserimento delle clausole necessarie per la partecipazione, o comunque contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. II contenuto delle clausole è definito per settore economico e determinato tenendo conto, tra l'altro, dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. A tal fine, i valori medi nazionali delle quote percentuali occupazionali per settore economico, così come rilevate da ISTAT ed Eurostat nell'ultimo anno utile, rispettivamente, per giovani di età inferiore a trentasei anni e per donne, ed incrementati almeno del 30 per cento e fino ad una quota percentuale non superiore al valore percentuale medio del divario occupazionale della corrispondente quota percentuale media europea, costituiscono le due distinte soglie occupazionali minime necessarie ai fini della determinazione del requisito di partecipazione di cui al comma 4. Per bandi di gara, avvisi e inviti riferiti a progetti non espressamente o univocamente riconducibili alle soglie occupazionali settoriali così individuate, è requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare quote pari almeno al 30 per cento, rispettivamente, per i giovani con età inferiore a trentasei anni e per le donne, nelle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

   sostituire il comma 8 con il seguente:

   8. Eventuali risparmi, derivanti da minori spese rispetto agli impegni programmati o oggetto di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 2, sono prioritariamente dalla Cabina di regia a favore di investimenti volti a ridurre i divari occupazionali dei giovani con età inferiore a trentasei anni e delle donne.
47.17. Braga, Gribaudo, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: negli avvisi, negli inviti aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sopprimere le seguenti: requisiti necessari e come ulteriori.
47.32. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Tartaglione, Ferraioli, Sarro, Casino, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione con le seguenti: promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere, inclusione delle persone con disabilità e l'assunzione.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

   «d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i princìpi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere e di inclusione delle persone con disabilità, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;».
47.6. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: trentasei anni, aggiungere le seguenti: persone con disabilità
47.26. Versace.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento;

    sopprimere la parola: giovanile.

   b) dopo la parola: femminile. aggiungere il seguente periodo: È altresì requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per l'occupazione giovanile.

   c) al comma 7 dopo le parole: di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: e sulla base di quanto previsto dal successivo comma 8.

   d) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: alla stesura delle Linee guida parteciperà il partenariato economico e sociale.
47.18. Timbro, Fornaro, De Lorenzo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e delle persone con disabilità.;

   b) al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a trentasei anni, persone con disabilità e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;».
47.7. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di disporre delle professionalità necessarie nell'organico dei provveditorati, con riferimento alle attività commissariate, i Commissari, possono ricorrere alle modalità di reclutamento con contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione che possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Tali contratti possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
47.22. Fragomeli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione dei grandi eventi e degli interventi previsti dai fondi speciali costituiti con risorse derivanti da fonti di autoalimentazione, le amministrazioni interessate, fino al 31 dicembre 2022, possono ricorrere alle modalità di reclutamento con contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione che possono essere stipulati per un periodo complessivo fino trentasei mesi. Tali contratti possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta entro il limite complessivo di 60 mesi. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
47.37. De Menech.
(Inammissibile)

  Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , quale il lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale previamente stabilita.
47.20. Invidia.

  Al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) per le medesime finalità, di cui alla lettera d) nel periodo successivo al congedo per maternità, nonché fino al compimento di due anni del figlio della lavoratrice neo mamma, s'impegni a stabilire, previo accordo previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro e relativi contratti aziendali, forme flessibili di prestazioni lavorative, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, secondo le seguenti modalità:

    1) introduzione di forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale previamente stabilita;

    2) la lavoratrice madre possa determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro.».
47.21. Invidia.

  Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   «c-bis) si impegni ad assumere persone con disabilità per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali».
47.27. Versace.

  Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) abbia, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, adempiuto agli obblighi di assunzioni obbligatorie previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
47.36. Panizzut, Iezzi, Lucchini.

  Sopprimere il comma 6.
47.33. Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Milanato, Tartaglione, Ferraioli, Sarro, Casino, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: , dandone adeguata e specifica motivazione,.
47.34. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Milanato, Tartaglione, Ferraioli, Sarro, Casino, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.

  Al comma 8, dopo le parole: politiche sociali, inserire le seguenti: sentita l'ANAC.
*47.8. Pellicani, Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Rotta.
*47.16. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

  Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

  8-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, può stipulare apposite convenzioni o protocolli con soggetti vigilati dal Ministero medesimo volte ad introdurre sistemi di certificazione delle condizioni aziendali sulla parità di genere, il cui possesso può essere valutato, ai sensi del comma 5, quale ulteriore misura premiale. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
**47.19. Invidia.
**47.29. Giacomoni, Tartaglione, Cortelazzo, Mazzetti.

  Al comma 9, sostituire le parole: e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale con le seguenti: previo oscuramento delle informazioni contenenti dati personali non pubblicabili.
*47.1. De Menech, Cenni.
*47.24. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Alla legge 12 luglio 2011, n. 120, e successive modificazioni, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

   1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli organi di indirizzo, amministrazione e controllo delle Fondazioni bancarie come previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999.
   2. Con regolamento da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le Fondazioni bancarie interessate, in coerenza con la legge n. 120 del 2011 e successive modificazioni, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti».

  9.-ter. Le disposizioni del comma 9-bis entrano in vigore a decorrere dal primo rinnovo degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo delle Fondazioni bancarie come previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999, successivo alla data di conversione in legge del presente decreto.
47.2. Pezzopane.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire le finalità relative alle pari opportunità generazionali nell'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione si applicano le seguenti disposizioni:

   all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:

   «8-quater. L'esito positivo dello stage, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa, dell'Avvocatura di Stato, nonché nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, è valutato come lodevole servizio presso la pubblica amministrazione,»;

   b) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

   «15-bis. L'esito positivo dello stage costituisce formazione post lauream. Nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa, dell'Avvocatura di Stato, nonché nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, al tirocinio con esito positivo si riconosce punteggio equivalente a quello assegnato ai diplomi assegnati dalle Scuole di Specializzazione delle Professioni Legali (SSPL), ai Dottorati di Ricerca e ai Master di II livello.».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e nell'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
47.12. Bonomo, Gribaudo, Giorgis, Miceli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Aggiornamento attività stagionali)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto ad aggiornare e selezionare l'elenco contenente le attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963.
47.013. Manzo, Invidia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149)

  1. A decorrere dal 30 ottobre 2021, sono abrogati il comma 1 dell'articolo 7 ed il comma 3 dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».
47.09. Cominardi.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di Piani Economici Finanziari dei concessionari)

  1. Al Fine di favorire la realizzazione degli investimenti previsti dai Piani Economici Finanziari delle società individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui al comma 591 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.
47.06. Lucchini, Rixi, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Assunzioni negli uffici consolari)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 47 comma 1 e per assicurare il perdurare dell'operatività degli uffici consolari preposti ad attività di carattere prevalentemente amministrativo negli Stati esteri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato all'assunzione di 100 unità di personale amministrativo con contratto di lavoro di durata massima pari a nove mesi.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
47.03. Ungaro, Marco Di Maio, Fregolent, Schirò.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici PNRR e PNC)

  1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, prevedono nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
47.01. Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici PNRR e PNC)

  1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, all'interno delle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, non possono essere dichiarati aggiudicatari gli operatori economici che siano già risultati aggiudicatari all'interno delle predette procedure per più di tre volte, salvo siano gli unici partecipanti ovvero la stazione appaltante, per peculiari profili di complessità e comprovate esigenze tecniche, ne ritenga opportuna la valutazione con provvedimento motivato.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
47.02. Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari)

  1. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
47.05. Bubisutti, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Plangger.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

  1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, che non siano composti esclusivamente da membri del Governo e da titolari di altre cariche istituzionali, nonché delle relative strutture amministrative di supporto è definita nel rispetto del principio di parità di genere.
47.07. Rotta, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Spadoni, Suriano, Muroni.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149)

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'INPS e l'INAIL continuano ad esercitare le attività ispettive nelle materie di rispettiva competenza»;

   b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «dell'INPS e dell'INAIL» sono soppresse;

   c) a decorrere dal 30 ottobre 2021 all'articolo 6, il comma 3 è abrogato;

   d) a decorrere dal 30 ottobre 2021 all'articolo 7, il comma 1 è abrogato;

   e) all'articolo 8, comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «dell'INPS e dell'INAIL» sono soppresse.
47.010. Tripiedi, Cominardi.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di assegno di ricollocazione e di formazione al lavoro presso gli ITS)

  1. Al fine di favorire e rafforzare percorsi di formazione e di riqualificazione delle competenze dei titolari dell'assegno di ricollocazione, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è spendibile anche presso le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al comma 1 dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  2. A decorrere dal 30 settembre 2021 le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al comma 1, dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, promuovono, nella propria offerta formativa, percorsi di formazione continua, anche breve, della durata di un semestre, di due semestri e di quattro semestri, in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o al fine di formare per le professioni regolamentate di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, destinati ai lavoratori delle imprese, che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie nonché percorsi di formazione ai titolari di assegno di ricollocazione, in possesso di un diploma secondario di secondo grado.
  3. Al fine di realizzare un maggiore raccordo tra formazione e inserimento occupazionale anche dei soggetti di cui al comma 2, gli istituti del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore possono stipulare convenzioni con i Centri per l'impiego, finalizzati ai percorsi di formazione, ai sensi del comma 2.
47.012. Invidia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Percorsi di aggiornamento e di formazione del personale neo-assunto presso i Centri per l'impiego)

  1. In connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'ANPAL promuove, previa intesa con le regioni in Conferenza Stato-regioni, percorsi di aggiornamento e di formazione, anche in forma telematica, a favore del personale assunto dai centri dell'impiego per effetto del suddetto Piano, nelle seguenti attività:

   a) acquisizione delle competenze nell'assistenza intensiva finalizzata al reperimento di opportunità occupazionali in linea con le competenze, le capacità e le aspirazioni (della nuova occupazione corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni del disoccupato), tenendo conto della domanda espressa dal mercato del lavoro nel territorio di appartenenza;

   b) tutoraggio nelle attività di ricerca di attività di formazione, riqualificazione e perfezionamento necessari al reinserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari delle misure di accompagnamento (volto a motivare il disoccupato a frequentare corsi di formazione e corsi di riqualificazione professionale necessari per il reperimento dell'occupazione auspicata);

   c) acquisizione delle competenze per la valutazione degli esiti dei percorsi concordati con l'utenza;

   d) acquisizione e perfezionamento delle competenze digitali per la gestione dei servizi, dell'utilizzo delle piattaforme informatiche nazionali e regionali attraverso simulazioni ed esame di casi di studio complessi (servizi tecnico – amministrativi corrispondenti al profilo e alle mansioni ricoperte).
47.011. Invidia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Revisione dei tirocini formativi e di orientamento)

  1. Al fine di garantire, nel corso dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il corretto utilizzo degli strumenti formativi e contrattuali per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

   a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, al fine di consentirne l'attivazione esclusivamente in relazione a specifici programmi formativi e di orientamento, entro e non oltre 3 mesi dal conseguimento del titolo di studio o dalla fine del programma;

   b) revisione delle modalità di accreditamento dei soggetti promotori, tenuto conto della loro competenza, esperienza e comprovata efficienza nello svolgimento di attività formative o di orientamento

   c) revisione del contingentamento del numero di tirocini extracurriculari attivabili attraverso la clausola della stipula di contratti di apprendistato o a tempo indeterminato;

   d) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività, nonché la definizione di modalità di segnalazione di abusi o usi distorti dell'istituto da parte dei tirocinanti al soggetto promotore e alle autorità competenti, e di sanzioni per il soggetto ospitante in tali casi;

   e) revisione dell'indennità dovuta ai tirocinanti, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta, e comunque non inferiore a 350 euro lorde mensili;

   f) limite di età a 35 anni;

   g) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
47.08. Gribaudo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Misure di semplificazione in materia di appalti nel settore dei beni culturali)

  1. Al fine di semplificare e sostenere le pubbliche amministrazioni pubbliche per il celere svolgimento delle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, all'articolo 147 del decreto legislativo n. 50 del 2016, comma 2, le parole: «in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «a cui è stata riconosciuta la qualifica di restauratore, ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
47.9. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Misure di semplificazione in materia di appalti nel settore dei beni culturali)

  1. Al fine di semplificare e sostenere le pubbliche amministrazioni pubbliche per il celere svolgimento delle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, all'articolo 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

   «4-bis. Ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le offerte presentate che si applica altresì a coloro che abbiano ottenuto, la qualifica di restauratore ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

  2. Il Ministro della cultura, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione modifica il comma 4 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154, ai sensi del comma 1.
47.10. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

ART. 48.

  Al comma 1, dopo le parole: fondi strutturali dell'Unione Europea, aggiungere le seguenti: anche se accordati prima dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, purché rientranti negli obiettivi e missioni del PNRR

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo le parole: e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: anche se accordati prima dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, purché rientranti negli obiettivi e missioni del PNRR
*48.2. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*48.7. Paita, Marco Di Maio, Fregolent.
*48.8. Lucchini, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  All'articolo 48, comma 1, dopo le parole: e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, sono aggiunte le seguenti: nonché a quelle afferenti i contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,
48.48. Paolo Russo.

  Al comma 1 sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del comma, con le seguenti: oltre alle disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le disposizioni di cui al presente articolo, nonché le prescrizioni disposte da apposite linea guida adottate e pubblicate dall'ANAC entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
48.41. Ferraresi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai provvedimenti cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione europea che siano stati già oggetto di affidamento di appalti di servizi di ingegneria e architettura, i soggetti attuatori possono procedere, in deroga all'articolo 106, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e per importi non superiori alla soglia di applicazione della normativa europea, all'estensione della durata e dell'oggetto dei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura in corso di validità e sottoscritti nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. A tale fine i soggetti attuatori titolari degli interventi procedono alla verifica della permanenza dei requisiti di carattere generale e specifico dichiarati in sede di gara dall'affidatario del contratto; tali requisiti dovranno coprire anche le prestazioni aggiuntive da affidare. Tale facoltà è ammessa ai soli fini del completamento, a livello di progettazione definitiva e/o esecutiva, di precedenti incarichi di progettazioni di fattibilità tecnico-economica e/o definitiva o, in caso di previo affidamento della progettazione esecutiva, per la direzione dei lavori. Presupposto necessario per procedere all'estensione è altresì l'assenza di contenzioso o di richieste di riserve formulate dall'operatore economico. In caso di estensione di accordi quadro, la cauzione definitiva per gli interventi oggetto di estensione è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi.
  1-ter. Per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai provvedimenti cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione europea, la stazione appaltante può procedere alla pubblicazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un bando di gara per la stipula di un accordo quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici avente ad oggetto le suddette prestazioni, anche suddiviso in lotti. In tale caso ogni concorrente non potrà risultare aggiudicatario di più di tre lotti. I contratti attuativi saranno attivati al più presto e comunque non oltre due mesi decorrenti dall'aggiudicazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. È ammessa la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La cauzione definitiva a carico dell'aggiudicatario è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'importo complessivo dell'accordo quadro.
*48.13. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*48.23. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  1-bis. Per tutti gli investimenti anche a valere sulle risorse del PNRR e PNC, fino al 31 dicembre 2023, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e la verifica dei progetti può essere fatta dalle stesse stazioni appaltanti.
**48.6. Ruffino.
**48.17. Gagliardi.
**48.47. Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo, Sarro.

  Al comma 2, dopo le parole: del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono inserite le seguenti: , avvalendosi del medesimo soggetto terzo anche con riguardo alle attività di supervisione e monitoraggio delle opere.
*48.14. Pezzopane.
*48.30. Benvenuto, Lucchini, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*48.44. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le stazioni appaltanti che presentino carenze di personale per l'assolvimento dell'incarico di RUP, possono avvalersi di personale qualificato di appartenenza di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero di personale esterno con adeguato curriculum professionale coerente con le finalità dell'incarico.
48.16. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Al comma 3, dopo la parola: ricorrere , aggiungere le seguenti: , attraverso piattaforme telematiche interoperabili con la banca dati nazionale dei contratti pubblici,
*48.4. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*48.42. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

  Al comma 3, sostituire le parole: articolo 63 con le seguenti: articolo 62 e le parole: articolo 125 con le seguenti: articolo 124;

  Conseguentemente, al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, con le seguenti: sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 23, comma 7,

   al secondo periodo, sostituire le parole: progetto di fattibilità tecnica ed economica con le seguenti: progetto definitivo;

   sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto esecutivo, di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.;

   al quinto periodo, sostituire le parole: progetto definitivo con le seguenti: progetto esecutivo;

   all'ultimo periodo, sostituire le parole: progetto definitivo con le seguenti: progetto esecutivo.
48.37. Maraia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare le necessarie garanzie di pubblicità e trasparenza, gli operatori economici sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione e sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.
48.38. Maraia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli operatori economici da invitare sono individuati, nel rispetto del criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.
*48.3. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*48.9. Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*48.19. Gagliardi.
*48.27. Marco Di Maio, Fregolent.
*48.34. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.

  Sopprimere il comma 4.
48.49. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 4, sopprimere le parole: relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo
48.45. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Tartaglione, Ferraioli, Sarro, Casino, Milanato, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.

  Sopprimere i commi 5 e 7

  Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7-bis. Entro il 30 giugno 2022 i Ministri competenti effettuano un monitoraggio dei progetti afferenti gli investimenti pubblici di cui al comma 1 privi del progetto definitivo di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016. All'esito del monitoraggio, entro il 30 settembre 2022, su proposta del Ministri competenti il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individua un elenco di opere a cui applicare la procedura di cui all'articolo 44.
48.25. De Micheli, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Sopprimere i commi 5 e 7.
48.46. Delrio, Morgoni, Pellicani, Lepri.

  Sopprimere il comma 5.
48.36. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:

  5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44, commi 2, 3 e 7 del presente decreto, ed è sempre convocata la conferenza di servizi di cui al comma 4 del medesimo articolo 44. Ai fini dell'affidamento la stazione appaltante opera nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.
*48.10. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro.
*48.26. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in vigenza della disposizione transitoria di cui all'articolo 216, comma 14, del medesimo decreto legislativo è redatto secondo i contenuti del progetto preliminare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, integrato con gli elaborati previsti qualora il progetto venga posto a base di gara.
48.15. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Al comma 5, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.
48.39. Traversi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È comunque fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 1-bis e dal comma 1-quater dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanarsi su proposta del Consiglio Superiore dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definitivi gli ulteriori contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica necessari allo svolgimento delle procedure di affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione dei lavori.
48.12. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di uno studio di fattibilità tecnico-economica, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. Ai fini della valutazione dell'offerta, si applicherà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui dall'articolo 95, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
*48.1. Morani.
*48.29. Marco Di Maio, Fregolent.
*48.35. Paolo Russo.
*48.24. Bellucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

   6-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente «opere civili», è pari o superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione del parere di cui al presente comma, la direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con competenze in materia di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
48.32. Maraia.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

   6-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella quota di cui al primo periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio.».
*48.5. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*48.11. Patassini, Furgiuele.
*48.18. Gagliardi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   7-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   «1-bis. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di servizi giornalistici e informativi, al fine di assicurare alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed alla rete diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la massima diffusione di notizie sugli aspetti più rilevanti della realtà politica, economica, sociale e culturale italiana ed internazionale, nel rispetto del fondamentale principio del pluralismo delle fonti di informazione, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, nell'interpretazione autentica recata dall'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»
**48.20. Miceli.
**48.21. Capitanio.
**48.22. Longo.
**48.31. Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 7, aggiungere, il seguente:

  7-bis. Con riferimento alle opere o lavori a rete, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di procedure di affidamento senza pubblicazione di bandi o di avvisi, ovvero in relazione alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare offerte, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
48.40. Maraia.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Disposizioni in materia di termini di pagamento)

   1. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori emette gli stati di avanzamento dei lavori l'ultimo giorno di ogni mese solare. Il pagamento dei lavori è effettuato entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.
   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento alle procedure e ai contratti di cui gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alle procedure e ai contratti di cui all'articolo 48, comma 1, del presente decreto, ivi inclusi quelli per i settori speciali, nonché a quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
48.04. Maraia.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Valorizzazione delle forniture Made In nei contratti pubblici)

   1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dai seguenti: «In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, alla stazione appaltante si applica una sanzione pari al venticinque per cento dell'importo a base d'asta. La sanzione non si applica nel caso in cui tutte le offerte presentate per l'aggiudicazione del medesimo appalto di fornitura abbiano una parte di prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che supera il cinquanta per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. I proventi delle sanzioni sono destinati all'incremento delle disponibilità del fondo rotativo di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394».
*48.02. Ciaburro, Caretta.
*48.03. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*48.05. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Ferraioli, Sarro, Casino, Milanato, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Parità di trattamento dei lavoratori utilizzati negli appalti e subappalti)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il datore di lavoro che stipula appalti di opere e servizi, anche con autorizzazione a subappalti, da eseguire all'interno della sua azienda o, se all'esterno, comunque connessi con la sua ordinaria attività economica e ciclo produttivo, è tenuto in solido con gli appaltatori e subappaltatori a corrispondere ai lavoratori utilizzati dai medesimi un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai suoi dipendenti e comunque previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro di settore stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.
48.06. Costanzo, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Modifiche alla disciplina degli affidamenti dei concessionari)

  1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

  al primo periodo:

   a) le parole: «o di forniture» sono soppresse;

   b) le parole: «servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll), compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies), di importo pari o superiore a 150.000 euro, ad eccezione di quelli impiantistici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica,»;

  2. l'ultimo periodo è soppresso.
48.01. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Modifiche alla disciplina degli affidamenti dei concessionari)

  1. All'articolo 177, comma 1, primo periodo del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al primo periodo, le parole: «o di forniture» sono soppresse;

  b) al primo periodo, le parole: «servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll), ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lettere oo-quater) e oo-quinquies) , di importo pari o superiore a 150.000 euro, ad eccezione di quelli impiantistici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica,»;

  c) al primo periodo, le parole: «relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro» sono soppresse;

  d) l'ultimo periodo è soppresso.
48.08. Marco Di Maio, Fregolent.

ART. 49.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, le seguenti parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6» sono soppresse;

   2) al comma 5, le seguenti parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse;

   3) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

   «14-bis. Ai fini della procedura di esclusione prevista dal comma 5 del presente articolo, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 38.».

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), dopo le parole: del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiungere le seguenti: e dei relativi decreti attuativi;

   al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    «1-bis) il comma 6 è soppresso»;

   al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto aggiungere la seguente: principale, sostituire le parole: alle categorie prevalenti con le seguenti: alla categoria prevalente e, in fine, aggiungere il seguente periodo: Il subappaltatore, in caso di cambio di appalto, è inoltre obbligato a riassorbire il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, per le prestazioni oggetto del subappalto.;

   al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   «c-bis) al comma 22, le parole: “scomputando dall'intero valore dell'appalto” sono sostituite con la seguente: “indicando”.»;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

   “4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

   a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

   b) l'impresa affidataria può utilizzare:

    1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nei limiti massimi di cui all'articolo 105, comma 2, terzo periodo, per l'intero importo;

    2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile;

    3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile.”».
*49.36. Paolo Russo.
*49.26. Bellucci.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
49.53. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Sopprimere il comma 1.
49.39. Ferraresi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
49.54. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e fino al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
49.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: Le stazioni appaltanti con le seguenti: L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Le stazioni appaltanti, per la parte eccedente la quota dell'importo complessivo indicata al precedente periodo.
49.37. Traversi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
49.40. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole da: la prevalente esecuzione fino alla fine del numero con le seguenti: l'integrale esecuzione della categoria prevalente nei lavori o della prestazione principale nei servizi. In ogni caso l'operatore economico deve eseguire in misura prevalente le prestazioni relative agli appalti ad alta intensità di manodopera».
49.15. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: al complesso delle categorie prevalenti con le seguenti: alla categoria prevalente.

  Conseguentemente:

   alla medesima lettera b):

    dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    «1-bis) al comma 4, è abrogata la lettera a)»;

    dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    «2-bis) al comma 22, le parole: “scomputando dall'intero valore dell'appalto” sono sostituite dalle seguenti: “indicando anche”»;

   al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

   “4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

   a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

   b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati.”».
*49.5. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*49.11. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*49.22. Gagliardi.
*49.30. Marco Di Maio, Fregolent.
*49.35. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*49.41. Maraia.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:

    1-bis) al comma 4, la lettera a) è soppressa;

    1-ter) il comma 6 è soppresso;

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse;

   b) al comma 5, le parole; «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse.

  2-ter. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, le parole: «del comma 6 dell'articolo 105 e» sono soppresse.
**49.13. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**49.27. Fregolent, Marco Di Maio.
**49.50. Cortelazzo, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*49.46. Mazzetti, Cortelazzo, Milanato, Labriola, Tartaglione, Ferraioli, Sarro, Casino, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.
*49.9. Moretto, Fregolent, Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il subappaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento e deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale».

  Conseguentemente al comma 2:

   a) alla lettera a), sostituire le parole: Le stazioni appaltanti con le seguenti: Per contratti di lavori, servizi e forniture al di sopra della soglia comunitaria, le stazioni appaltanti;

   b) sopprimere la lettera b);

   c) alla lettera c) premettere le seguenti parole: Per contratti di lavori, servizi e forniture al di sopra della soglia comunitaria.
**49.17. Lacarra.
**49.49. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il subappaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento e deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.».

  Conseguentemente, al comma 2, alinea, dopo le parole: n. 50 inserire le seguenti: per i lavori servizi e forniture al di sopra della soglia comunitaria.
49.45. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il subappaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento e deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.»;

  Conseguentemente, al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i lavori servizi e forniture al di sopra della soglia comunitaria.
49.6. Foti, Prisco, Butti, Rachele Silvestri, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il subappaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento e deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.».
49.42. Varrica, Terzoni.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto».
*49.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*49.21. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
**49.12. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**49.47. Mazzetti, Milanato, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Ferraioli, Sarro, Casino, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.
**49.29. Marco Di Maio, Fregolent.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: affidate in subappalto, aggiungere le seguenti: sia pubblico che privato.
49.58. Segneri, Costanzo.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: , inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro,.
*49.10. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*49.44. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro con le seguenti: incluso il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro dello stesso settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative.
**49.14. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**49.51. Cortelazzo, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'appaltatore dovrà praticare un prezzo adeguato per gli affidamenti in subappalto, tale da consentire il rispetto degli standard di cui al periodo precedente.
49.25. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il subappaltatore, in caso di cambio di appalto, è inoltre obbligato a riassorbire il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, per le prestazioni oggetto del subappalto.
49.33. Braga.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) il comma 19 dell'articolo 105 è sostituito dal seguente:

   «19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Le stazioni appaltanti, qualora la specificità delle lavorazioni o prestazioni lo richiedano, prevedono nel bando la possibilità di agire in deroga al divieto di cui al primo periodo.».
49.18. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) il datore di lavoro che stipula appalti di opere o servizi, anche con autorizzazione a subappalti, da eseguirsi all'interno dell'azienda e comunque connessi con la sua ordinaria attività economica e ciclo produttivo, è sempre tenuto in solido con gli appaltatori e subappaltatori a corrispondere, ai lavoratori utilizzati negli appalti e subappalti, un trattamento economico normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori alle sue dipendenze.
49.8. Braga.

  Al comma 2, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito di un appalto di forniture, costituisce subappalto la subfornitura di prodotti non rientranti nell'ordinaria attività dell'impresa sub-fornitrice.».
49.24. Gagliardi.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, tenuto conto:

    1) della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare;

    2) dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

    3) dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
49.16. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: eventualmente avvalendosi, con le seguenti: avvalendosi obbligatoriamente.
49.31. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, aggiungere le seguenti: di garantire alti standard qualitativi, nonché.
49.23. Gagliardi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 2, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I soggetti affidatari dimostrano in sede di offerta di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire in via diretta le prestazioni o le lavorazioni corrispondenti ad almeno il 70 per cento dell'importo complessivo del contratto.».
49.38. Maraia.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*49.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*49.55. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, le stazioni appaltanti possono fissare limiti anche quantitativi al ricorso al subappalto, fornendo adeguata motivazione della scelta in sede di indizione della procedura.»;

  Conseguentemente:

   dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. È obbligatoria l'indicazione dei subappaltatori proposti in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture riguardino le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. In ogni caso in cui il subappalto è ammesso, l'assenza in capo ai subappaltatori delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 deve essere verificata prima della stipulazione del contratto. Laddove ricorrano tali condizioni il concorrente è escluso dalla gara»;

   b-ter) al comma 7, le parole: «e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80» sono soppresse»;

   dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) al comma 12, dopo le parole: «apposita verifica» sono inserite le seguenti: «in corso di esecuzione del contratto»;

   c-ter) al comma 19 sopno aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora l'appalto riguardi le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.».
49.4. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: «la certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al periodo precedente tramite la banca dati di cui all'articolo 81.».

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sopprimere la lettera a);

   b) sopprimere il comma 4;

   c) all'articolo 53, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   «5-bis. Le amministrazioni assicurano la piena operatività della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente articolo. Per garantire la piena implementazione della banca dati di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Nell'utilizzo dei fondi di cui al presente comma l'Autorità nazionale anticorruzione assicura alle pubbliche amministrazioni la messa a disposizione della documentazione, confluita all'interno della banca dati nazionale dei contratti pubblici, necessaria per comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
49.43. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: «la certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al periodo precedente tramite la banca dati di cui all'articolo 81.».

  Conseguentemente:

   al comma 3, lettera a), sostituire la parola: 54 con la seguente: 53;

   al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nell'utilizzo dei fondi di cui al presente comma l'Autorità nazionale anticorruzione assicura alle pubbliche amministrazioni la messa a disposizione della documentazione, confluita all'interno della banca dati nazionale dei contratti pubblici, necessaria per comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
49.7. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*49.20. Gagliardi.
*49.48. Labriola, Mazzetti, Milanato, Cortelazzo, Tartaglione, Ferraioli, Sarro, Casino, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.

  Al comma 2, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

   c) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
49.19. Gagliardi.

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: 54 con la seguente: 53.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nell'utilizzo dei fondi, di cui al presente comma, l'Autorità nazionale anticorruzione assicura alle pubbliche amministrazioni la messa a disposizione della documentazione, confluita all'interno della banca dati nazionale dei contratti pubblici, necessaria per comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
49.32. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) applicano quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

   c-ter) vincolano le stazioni appaltanti a disporre che i costi della manodopera e della sicurezza siano scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, in caso sia di ricorso al minor prezzo che di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
*49.28. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*49.34. Fornaro, Timbro, De Lorenzo.

  Sopprimere il comma 5.
49.57. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui i concessionari siano investitori istituzionali di cui all'articolo 183, comma 17-bis»;

   b) all'articolo 164, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, ove il concessionario sia un investitore istituzionale di cui all'articolo 183, comma 17-bis, i rapporti contrattuali con i terzi sono disciplinati dal diritto privato e agli stessi non si applica il presente codice. La verifica del possesso dei requisiti da parte dei terzi contraenti con il concessionario è affidata a quest'ultimo ed è soggetta a controllo da parte del concedente.»;

   c) all'articolo 174, comma 1, dopo le parole: «Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30» sono aggiunte le seguenti: «e fermo restando, altresì, quanto previsto dall'articolo 164, comma 5-bis».
*49.09. Marco Di Maio, Fregolent.
*49.028. Cattaneo, Mazzetti.
*49.037. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Tartaglione, Ferraioli, Paolo Russo, Sarro, Casino.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche alla disciplina degli affidamenti sotto soglia)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 21, comma 3, le parole: «Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35»;

   b) all'articolo 35, comma 11, le parole: «oppure a euro 1.000.000 per i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «oppure alla soglia di cui al comma 1, lettera a), per i lavori»;

   c) all'articolo 36, comma 2:

    1) alla lettera c) le parole: «dieci operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «cinque operatori economici»;

    2) la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

   «c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante procedura negoziata con applicazione delle disposizioni dell'articolo 63, comma 6, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»;

    3) la lettera d) è abrogata.
49.03. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di semplificazioni procedimentali)

  1. All'articolo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 27:

    1) al comma 1, sostituire le parole: «articoli 14-bis e seguenti», con le seguenti: «articoli 14 e seguenti»;

    2) sostituire il comma 3 con il seguente:

   «3. In sede di conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con termini ridotti fino alla metà. In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, ove necessario, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-quinquies della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità. La determinazione conclusiva della conferenza dei servizi in merito alla localizzazione e al tracciato dell'opera comporta, ove sussista l'assenso espresso in conferenza della regione e del comune, l'automatica variazione dello strumento urbanistico generale e l'assoggettamento degli immobili interessati, anche in mancanza di espressa menzione, al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».

    3) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3, su richiesta del soggetto aggiudicatore, si applicano anche alla localizzazione delle opere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383».

    4) al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ricevuto il progetto definitivo l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi simultanea, in modalità sincrona, con le modalità di cui all'articolo 14-bis, comma 7 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e termini ridotti fino alla metà. Il verbale conclusivo di approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera ed eventuale variante allo strumento urbanistico comunale ove sussista l'assenso espresso in conferenza della Regione e del Comune. Eventuali pareri, visti e nulla osta comunque denominati che siano necessari anche successivamente alla conferenza sono resi dalle amministrazioni entro il termine di venti giorni dalla richiesta decorso il quale si intendono acquisiti con esito positivo ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».

    5) sostituire il comma 7 con il seguente:

   «7. Ferma restando la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il proponente abbia richiesto il provvedimento unico ambientale, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 8, del suddetto decreto si pronuncia anche in merito a quanto previsto dal precedente comma 3.»;

   b) all'articolo 202:

    1) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, previo parere del CIPE»;

    2) al comma 5, sopprimere le parole da: «assegnate dal CIPE», fino alla fine del comma;

    3) al comma 6, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze», e dopo le parole: «per la successiva riallocazione da parte del», sopprimere le parole: «CIPE, su proposta del».

   c) all'articolo 214, comma 2:

    1) alla lettera f):

     a) sostituire dalle parole: «anche ai fini della loro sottoposizione», fino alla fine del primo periodo, con le seguenti: «formulando eventuali prescrizioni»;

     b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori»;

    2) sostituire la lettera g), con la seguente:

   «g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, dando priorità al completamento delle opere incompiute.»;

   d) all'articolo 215, sostituire il comma 3, con il seguente:

   «3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti di fattibilità di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 200 milioni di euro, nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 200 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.»;

   e) all'articolo 216, comma 1-bis, sostituire le parole: «i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente», con le seguenti: «i relativi progetti fatti salvi i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta già intervenuti, sono approvati dagli enti aggiudicatori».
49.039. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Tartaglione, Milanato, Cattaneo, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Semplificazione delle misure di pubblicità)

  1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 36, comma 9, il terzo periodo è soppresso;

   2) all'articolo 73, comma 4, al secondo periodo, le parole: «, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata», nonché il terzo e il quinto periodo sono soppressi;

   3) all'articolo 216, il comma 11 è abrogato.

  2. A decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano le pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale – 5ª Serie speciale – Contratti pubblici.
49.04. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche alla disciplina della procedura aperta)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indìce la gara. Se si avvalgono di tale facoltà, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa all'assenza dei motivi di esclusione e al rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito di tale verifica si può procedere al ricalcolo della soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai fini della stipulazione del contratto.»;

   2) all'articolo 79:

    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65. I termini fissati non possono in nessun caso superare di dieci giorni quelli previsti dagli articoli richiamati al primo periodo»;

    b) il comma 2 è abrogato;

    c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non può essere superiore a dieci giorni rispetto al termine fissato inizialmente».
49.02. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Ulteriori modifiche al Codice dei contratti pubblici)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 47, il comma 1, è sostituito dal seguente:

   «1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), per l'ammissione alle procedure di affidamento e la loro valutazione ai fini dell'offerta tecnica, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.»;

   b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.».
*49.019. Bellucci.
*49.027. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 50 del 2016, in materia di motivi di esclusione)

  1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto in caso di mancato adempimento, definitivamente accertato, agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali qualora il mancato pagamento degli stessi costituisca una grave violazione, ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo.»;

   b) al comma 5, lettera c), dopo la parola: «professionali»: sono aggiunte le seguenti: «, accertati almeno con sentenza di primo grado».
49.040. Barelli, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di esclusione)

  1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo del presente comma. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non operano le disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma.».
49.026. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di ritenuta di garanzia)

  1. In deroga all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati entro il 31 dicembre 2026, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, entro la medesima data siano inviati gli inviti a presentare le offerte, la stazione appaltante opera, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta del 5 per cento, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
  2. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
  3. In alternativa alla ritenuta di cui al comma 1, è facoltà dell'appaltatore costituire, previo benestare della stazione appaltante, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Se tale facoltà viene esercitata in corso di esecuzione dei lavori, la predetta percentuale è calcolata sull'importo residuo dei lavori o, in alternativa, a scelta dell'appaltatore, sull'importo del singolo stato di avanzamento; in tali casi, il pagamento dei lavori avviene senza la ritenuta di cui al comma 1.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche con riferimento ai contratti di appalto nei settori speciali, di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
*49.07. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*49.024. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*49.032. Maraia.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni per il pagamento diretto del fornitore in caso di inadempimento)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) il comma 13, dell'articolo 105, è sostituito dal seguente:

   «13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

   a) quando il creditore è una microimpresa o piccola impresa;

   b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

   c) su richiesta del creditore.»;

   2) il comma 9, dell'articolo 194, è sostituito dal seguente:

   «9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari di lavori e di questi ultimi nei confronti dei loro fornitori: ove risulti l'inadempienza del contraente generale o del proprio affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti dovuti al contraente generale e procede al pagamento diretto all'affidatario o ai loro fornitori, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.»;

   3) dopo il comma 9, dell'articolo 194, è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Nelle ipotesi previste dagli articoli 105, comma 13, e 194, comma 9, le imprese creditrici inviano la richiesta di pagamento alla stazione appaltante, trascorsi dieci giorni dallo spirare del termine di sessanta giorni dalla richiesta di pagamento inviata all'appaltatore o, in caso di affidamento a contraente generale, al contraente generale o suo affidatario di lavori. Le imprese allegano alla richiesta l'attestazione, da parte di revisore contabile iscritto agli ordini dei commercialisti e degli esperti contabili circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della sussistenza dei crediti. La stazione appaltante entro trenta giorni dalla richiesta verifica l'effettiva spettanza dei crediti insoddisfatti e in caso positivo provvede al versamento degli importi spettanti ai singoli creditori. Le presenti disposizioni si applicano anche in caso di crediti non corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi quelli relativi all'esecuzione di contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006. Le presenti disposizioni non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.».
**49.016. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
**49.036. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Tartaglione, Ferraioli, Paolo Russo, Sarro, Casino.
**49.013. Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

  1. All'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, lettera a) le parole: «, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.» sono sostituite dalle seguenti: «. I documenti di gara prevedono clausole di revisione dei prezzi.».
*49.017. Gagliardi.
*49.033. Terzoni.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

  1. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori emette gli stati di avanzamento dei lavori l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento alle procedure e ai contratti di cui gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché di cui all'articolo 48, comma 1 del presente decreto, inclusi quelli nei settori speciali, di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché a quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
**49.05. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
**49.011. Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
**49.021. Marco Di Maio, Fregolent.
**49.025. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
**49.030. Maraia.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di tempi di pagamento)

  1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. I termini e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti dell'appaltatore o del subappaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori. In alternativa, i termini e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai rapporti dell'appaltatore o del subappaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori, in relazione a ogni stato di avanzamento delle forniture, previo rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile organizzativo del committente ai fini dell'emissione della fattura da parte del fornitore.».
*49.08. Mantovani, Foti, Butti, Prisco, Rachele Silvestri, Donzelli.
*49.012. Ciaburro, Caretta.
*49.015. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*49.034. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*49.035. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Ferraioli, Paolo Russo, Sarro, Casino, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente

Art. 49-bis.
(Obbligo di dichiarazione del titolare effettivo)

  1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni ed evitare conflitti di interesse, qualsiasi ente privato che partecipi a una gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi o che sottoscriva una concessione d'uso o una convenzione urbanistica o che sia destinatario di finanziamenti, contributi, autorizzazioni, concessioni, ovvero di vantaggi economici di qualsiasi genere dichiara il proprio titolare effettivo individuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
  2. L'inadempimento dell'obbligo dichiarativo di cui al comma 1 nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica costituisce un'irregolarità essenziale della domanda, la cui mancata regolarizzazione comporta l'esclusione ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Le informazioni relative alle esclusioni disposte in attuazione del comma 2 confluiscono nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. L'Autorità nazionale anticorruzione e l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia collaborano scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. Le modalità di svolgimento della predetta collaborazione sono regolate sulla base di protocolli d'intesa tra le due Autorità.
49.01. Lattanzio.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Semplificazioni in materia di disciplina delle vendite sottocosto)

  1. All'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole: «deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e» sono soppresse.
49.52. Nardi.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Opere a rete e suddivisione in lotti quantitativi)

  1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.
*49.06. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*49.010. Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*49.014. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*49.018. Gagliardi.
*49.023. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*49.031. Maraia.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

  1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture» sono sostituite dalle seguenti: «concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» e le parole: «procedura ad evidenza pubblica», sono sostituite dalle seguenti: «le procedure previste dal presente codice»;

   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio».
**49.020. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
**49.022. Fornaro, Timbro, De Lorenzo.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

  1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici,» sopprimere le parole: «o di forniture»;

   b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori» sopprimere le parole: «servizi e forniture» e aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll), ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies), di importo pari o superiore a 150.000 euro, ad eccezione di quelli impiantistici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica,»;

   c) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro».
49.041. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi urgenti in materia di affidamenti dei concessionari)

  1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «contratti di lavori, servizi e forniture», sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),»;

   b) al comma 1, primo periodo, le parole: «procedura ad evidenza pubblica», sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previste dal presente codice»;

   c) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nella quota percentuale di cui al precedente periodo non si computano le attività ed i servizi svolti dal concessionario con mezzi propri o proprio personale»;

   d) al comma 2, primo periodo, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
49.042. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di affidamento dei concessionari, di cui all'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

  1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella quota di cui al primo periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio.».
49.029. Maraia.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di dirigenza del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: «2019-2021», sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024», ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
49.038. Mazzetti, Bagnasco.
(Inammissibile)

ART. 50.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 32, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le parole: «e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)» sono soppresse.
50.4. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 4, primo periodo, premettere le seguenti parole: Fatti salvi gli accordi sindacali sottoscritti dal Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili con le organizzazioni sindacali del settore edile in materia.
50.8. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta, De Micheli, Muroni.

  Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
50.6. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Esclusivamente per l'anno 2021, i termini stabiliti per l'indizione delle gare per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 sono prorogate di 12 mesi. Per il medesimo anno, eventuali economie possono essere utilizzate per far fronte allo straordinario incremento dei prezzi dei materiali da costruzione.
50.3. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
50.5. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Il contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
   1-bis. Non è considerato legittimo l'appalto consistente in mere prestazioni di lavoro, salvo che l'appaltatore eserciti il potere organizzativo e direttivo esclusivamente nei confronti di lavoratori in possesso di competenze specialistiche e diverse da quelle dei lavoratori alle dipendenze del committente, tali da generare un evidente incremento di produttività e di risultati.
   1-ter. In assenza dei requisiti di cui al comma 1-bis, la cui prova è posta a carico del committente, i lavoratori sono considerati alle dipendenze del medesimo committente»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. In caso di subentro di un nuovo appaltatore si applicano le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile, salvo che tra i due contratti di appalto vi siano evidenti elementi di discontinuità con riguardo ai mezzi strumentali utilizzati e al contenuto dell'attività svolta; in tale ultima ipotesi i lavoratori hanno comunque diritto al reimpiego da parte del nuovo appaltatore senza peggioramento delle condizioni economiche e normative»;

   c) il comma 3-bis è soppresso;

   d) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

   «3-quater. Il committente che stipula contratti di appalto di opere o di servizi, compresi lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti da eseguire all'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, è tenuto in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori utilizzati nell'appalto, un trattamento minimo economico e normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori alle dipendenze del medesimo committente».
50.07. Costanzo, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Il contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
   1-bis. Non è considerato legittimo l'appalto consistente in mere prestazioni di lavoro, salvo che l'appaltatore eserciti il potere organizzativo e direttivo esclusivamente nei confronti di lavoratori in possesso di competenze specialistiche e diverse da quelle dei lavoratori alle dipendenze del committente, tali da generare un evidente incremento di produttività e di risultati.
   1-ter. In assenza dei requisiti di cui al comma 1-bis, la cui prova è posta a carico del committente, i lavoratori sono considerati alle dipendenze del medesimo committente»;
50.09. Costanzo, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Estensione della disciplina dei contratti pubblici in materia di DURC ai rapporti contrattuali tra privati)

  1. Al fine di razionalizzare la disciplina in materia di edilizia privata e di contrastare l'evasione contributiva, nell'ambito dei rapporti contrattuali conclusi tra privati la presentazione di istanze dirette all'ottenimento di titoli abilitativi e di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista o ai professionisti individuati, sottoscritta dal committente.
  2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.
  3. Le istanze per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi e le comunicazioni relative ad interventi edilizi comunque denominate che necessitino di asseverazione da parte di un professionista nonché i documenti relativi agli atti di aggiornamento catastale comunque denominati devono essere corredati, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.
  4. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
50.04. Manzo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e degli effetti sui procedimenti amministrativi e sulle imprese, sono apportate le seguenti modifiche alla normativa vigente con particolare riferimento alla validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati:

   a) all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza tra il 31 gennaio 2021 ed il 31 ottobre 2021, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2021, solo le Partite Iva e le aziende con un fatturato fino a 2 milioni di euro e con meno di 15 dipendenti»;

   b) il comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è soppresso.
50.03. Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

  1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «o di forniture», sono soppresse;

   b) al comma 1, primo periodo, le parole: «servizi e forniture» sono soppresse;

   c) al comma 1, dopo le parole: «una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll), ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3 comma 1 lettere oo-quater) e oo-quinquies), di importo pari o superiore a 150.000 euro, ad eccezione di quelli impiantistici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica,»;

   d) al comma 1, primo periodo, le parole: «relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro» sono soppresse;

   e) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.
50.05. Maraia.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento – e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione – delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.
50.06. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Funzioni tecniche)

  1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o concorrono a formare il corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto delle singole concessioni»;

   b) al comma 2, al quarto periodo, dopo le parole: «si applica agli appalti» sono aggiunte le seguenti: «ed alle concessioni»;

   c) al comma 5-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oggetto dell'appalto. Ove riferiti a concessioni, il capitolo di spesa presso l'ente concedente è alimentato dalla quota del corrispettivo dei lavori e dei servizi di cui al comma 1 ad esso riversata dal concessionario».
50.01. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di incentivi per funzioni tecniche)

  1. All'articolo 113, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ai medesimi capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi e forniture in regime di concessione e/o di finanza di progetto».
50.010. (ex 52.014) Tartaglione.

ART. 51.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
51.92. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente sopprimere le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,.

  Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

  2. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 36:

    a) al comma 2, le lettere c) e c-bis) sono abrogate;

    b) al comma 2 nella lettera d) le parole: 1.000.000 di euro sono sostituite dalle parole: 150.000 euro;

   2) all'articolo 60 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Per i lavori al di sotto della soglia di cui all'articolo 35 del presente Codice, la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali, si applica, anche, ai lavori ordinari.»;

   3) all'articolo 97:

    a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

    1) taglio delle offerte alle estremità con accantonamento del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, tenendo conto del criterio del blocco unitario, tramite il quale le offerte con identico ribasso sono considerate come un'unica offerta;

    2) calcolo della media di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle offerte estreme effettuato ai sensi della lettera a);

    3) calcolo della somma di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle offerte alle estremità;

    4) la gara è aggiudicata all'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia determinata in funzione dei valori delle prime due decimali della somma di cui alla lettera c) con il procedimento di cui al comma 2-bis.»;

    b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. La soglia di anomalia sarà determinata in funzione dei valori delle prime due decimali della somma di cui al comma 2, lettera c) con le seguenti indicazioni:

    1) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è dispari la soglia di anomalia si ottiene incrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;

    2) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è pari la soglia di anomalia si ottiene decrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;

    3) qualora la prima cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è uguale a zero, la media resta invariata».
51.82. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 2), sopprimere il capoverso 2.1;

   b) al numero 2), sostituire il capoverso 2.2, con il seguente:

    2.2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno venticinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 euro; per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed inferiori alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 viene utilizzata la modalità prevista all'articolo 36, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016.»;

   c) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'articolo 8, al comma 7 la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il comma 3 è sostituito con il seguente: “3. Fino al 30 giugno 2023 si applica anche alle procedure sia negoziate che aperte dei settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali”.».
*51.86. Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
*51.8. Foti, Prisco, Butti, Rachele Silvestri, Donzelli.
*51.74. Varrica, Terzoni.
*51.33. Lacarra.
*51.83. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

   2) al comma 2:

    2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per lavori, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 80.000 euro, previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»;

    2.2. alla lettera b), le parole: «di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016», sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 80.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 80.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adottate linee guida dell'ANAC finalizzate ad assicurare efficacia e correttezza delle procedure da adottare in caso di affidamento diretto e in caso di ricorso alla procedura negoziata, specificando i criteri utilizzabili per selezionare, tra gli operatori che hanno manifestato interesse alla procedura, quelli da invitare a presentare offerte o a negoziare.
51.68. Ferraresi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), al numero 2.1 sostituire la parola: 139.000 con la seguente: 75.000;

   b) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.2 con il seguente:

    2.2 di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
51.62. Fornaro, Timbro, De Lorenzo.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1, sostituire le parole: 139.000 euro con le seguenti: 80.000 euro.

  Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera a), numero 2):

   a) al punto 2.1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'esigenza di scelta di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati fra coloro che risultano iscritti ad elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e comunque nel rispetto del principio di rotazione.

   b) al punto 2.2 sostituire le parole: 139.000 euro con le seguenti: 80.000 euro;
51.47. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al comma 1, lettera a) al numero 2.1, sostituire le parole: 139.000 euro con le seguenti: 75.000 euro.
51.55. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

  Al comma 1, lettera a), numeri 2.1 e 2.2, sostituire le parole: 139.000 euro con le seguenti: 80.000 euro.
*51.80. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*51.88. Cortelazzo, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1, sostituire le parole: anche senza consultazione di più operatori economici, con le seguenti: previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) alla lettera a), numero 2) punto 2.2, dopo le parole: alla lettera b), inserire le seguenti: «le parole «che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,» sono soppresse e»;

   b) alla lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la lettera a) è soppressa.
51.67. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), al numero 2.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'esigenza di scelta di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati fra coloro che risultano iscritti ad elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e comunque nel rispetto del principio di rotazione.
51.25. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, punto 2), al numero 2.2, sostituire le parole: di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 con le seguenti: di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
*51.4. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*51.38. Gagliardi.

  Al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni possono procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.».
51.69. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al comma 1, le parole: «qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2021» sono soppresse.

   Conseguentemente:

   a) sostituire la lettera c) con la seguente:

    c) all'articolo 3:

    1) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse;

    2) al comma 2, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse;

   b) alla lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse;

   c) alla lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) al comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse.
51.56. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) al comma 4, le parole: «dei princìpi di cui agli articoli 30, 34 e 42», sono sostituite dalle seguenti: «dei principi di cui agli articoli 30, 34, 42 e 95 comma 3».
51.32. Pezzopane.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

    2-bis) al comma 4, dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 158», aggiungere le seguenti: «nonché di quanto disposto dall'articolo 95, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50».
51.48. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 2-ter,:

   1) al comma 1, lettera a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   2) al comma 1, lettera b) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e dopo le parole: «legati alla stessa funzione,» è inserita la seguente: «anche;».
51.18. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) dopo l'articolo 2-ter, è aggiunto il seguente: «Art. 2-quater. Le stazioni appaltanti, ai fini degli affidamenti di cui agli articoli 1 e 2, applicano unicamente le cause di esclusione a recepimento obbligatorio della direttiva 2014/24/UE, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

  Conseguentemente, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    f) all'articolo 8:

     1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

     2) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) all'articolo 80, comma 4 il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l'operatore economico ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Dipartimento delle politiche europee, sono stabiliti limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata a un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo non inferiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione”.»;

     3) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quando disposto dal comma 6-ter,»;

     d) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

   «6-ter. Il decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione degli obblighi che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, adottati in via amministrativa o giudiziale, ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.».
*51.54. Fregolent, Marco Di Maio.
*51.79. Giacomoni, Tartaglione, Cortelazzo, Mazzetti.
*51.87. Cortelazzo, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) al comma 3, dopo le parole: «esiti delle interrogazioni», inserire le seguenti: «, anche demandate al gruppo interforze tramite il “Sistema di Indagine” informativo gestito dal CED (SDI),».
51.59. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: «1-bis) La stipulazione dei contratti in modalità elettronica, di cui all'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, può essere effettuata anche a distanza, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza le parti contraenti».
*51.5. De Menech, Cenni.
*51.46. Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro.
*51.64. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).
**51.24. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**51.81. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il numero 1), sono inseriti i seguenti:

    1-bis) al comma 1, le parole: «di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», sono soppresse;

    1-ter) al comma 1, dopo le parole: «con i compiti previsti dall'articolo 5», le parole: «e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite con le seguenti: «nonché quelli di»;

   b) dopo il numero 3) è inserito in seguente:

    3-bis) il comma 4 è soppresso.
*51.17. Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*51.42. Gagliardi.
*51.57. Marco Di Maio, Fregolent.
*51.66. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*51.71. Maraia.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 1 dopo le parole: «soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50» sono inserite le seguenti: «nonché per le forniture caratterizzate da particolare complessità tecnica».
51.43. Gagliardi.

  Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 1, le parole: «di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», sono soppresse e le parole: «e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite con le seguenti: «nonché quelli di»;

   b) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) il comma 4 è soppresso;.
51.6. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del collegio consultivo tecnico è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti».
*51.14. Ruffino.
*51.91. Pella, Cortelazzo, Milanato, Labriola, Cattaneo, Tartaglione.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) all'articolo 8:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

    2) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) all'articolo 80, comma 4 il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l'operatore economico ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali tali da rendere dubbia la sua affidabilità. Con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, sono stabiliti limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione”.»;

    3) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quando disposto dal comma 6-ter,»;

    4) dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:

   «6-ter) il decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione degli obblighi che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, adottati in via amministrativa o giudiziale, ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.»;

   Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   «h-bis) dopo l'articolo 2-ter, è aggiunto il seguente: “2-quater. Le stazioni appaltanti, ai fini degli affidamenti di cui agli articoli 1 e 2, applicano unicamente le cause di esclusione a recepimento obbligatorio della direttiva 2014/24/UE, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”;».
51.72. Buompane.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) all'articolo 8:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

    2) al comma 5, dopo la lettera a-quater) inserire la seguente:

   «a-quinquies) all'articolo 84, comma 1, dopo le parole: “i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro”, sono aggiunte le seguenti: “o che eseguono le tipologie di lavori, di importo pari o superiore a 150.000 euro, previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dai commi 219-224 dalla legge 28 dicembre 2019, n. 160”».
51.85. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Milanato, Cattaneo, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) all'articolo 8:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

    2) al comma 5, dopo la lettera a-quater) inserire la seguente:

   «a-quinquies) all'articolo 84, comma 1, dopo le parole: “importo pari o superiore a 150.000 euro” sono aggiunte le seguenti parole: “per gli importi inferiori a 150.000 euro è prevista una qualificazione su base facoltativa e semplificata”»
51.84. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Milanato, Cattaneo, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) all'articolo 8:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

    2) al comma 5, dopo la lettera a-quater) inserire la seguente: «a-quinquies) all'articolo 73, comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “, a tal fine per principali quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita certificata Ads, in un numero significativo di regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi originali di interesse generale e per quotidiani a maggiore diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione in termini di vendita nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale”.»
*51.3. Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli.
*51.53. Mollicone, Frassinetti, Butti, Prisco, Foti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*51.78. Casciello, Aprea, Palmieri, Saccani Jotti, Milanato, Tartaglione, Cortelazzo.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) all'articolo 8:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

    2) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) all'articolo 80, comma 4 il quinto periodo è sostituito dal seguente “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l'operatore economico ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Dipartimento delle politiche europee, sono stabiliti limiti e condizioni per l'operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata a un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo non inferiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a 50.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.”»;

    3) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quando disposto dal comma 6-ter,»;

    4) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: «6-ter) il decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione degli obblighi che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, adottati in via amministrativa o giudiziale, ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.».
51.29. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis. All'articolo 8, comma 3 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti provvedono ai sensi del periodo precedente per un importo annuo non inferiore al 25 per cento del valore complessivo dell'accordo e per un importo complessivo non inferiore all'80 per cento del valore dell'accordo stesso. In ogni caso la cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'importo complessivo dell'accordo quadro.»
*51.26. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*51.49. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

   f-bis) all'articolo 10 dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

   1. l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in metri 2,4, riducibili a metri 2,2 per i corridoi, per i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli;

   2. per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/16 della superficie del pavimento;

   3. ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso.»
**51.22. Fusacchia.
**51.31. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**51.51. Mollicone, Frassinetti, Foti.
**51.76. Mazzetti, Tartaglione.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) all'articolo 10, comma 5, l'ultimo periodo è abrogato.
*51.12. Ruffino.
*51.34. Gagliardi.
*51.89. Pella, Cortelazzo, Milanato, Labriola, Mazzetti, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) all'articolo 8, comma 4:

    1) all'alinea, le parole: «ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:» sono sostituite con le seguenti: «ai lavori, servizi e le forniture in corso di esecuzione alla data di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:»;

    2) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis). Le stazioni appaltanti, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, aggiornano le diverse voci di costo, in aumento o diminuzione».
51.35. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) all'articolo 8, comma 4, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prima delle parole: «sono riconosciuti» sono inserite le parole: «Per gli appalti aggiudicati nell'ambito dei settori ordinari e dei settori speciali», e dopo le parole: «del piano di sicurezza e coordinamento» sono aggiunte le parole: «nonché dei piani operativi di sicurezza».
51.41. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) all'articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, le parole: «ove impedisca» sono sostituite dalle parole: «ovvero gli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19, ove impediscano».
51.40. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) all'articolo 8, comma 5, la lettera d) è soppressa.
51.70. Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, apportare le seguenti modificazioni:

    1). prima della lettera b) è inserita la seguente: «0b) all'articolo 80, comma 3, sono abrogate le seguenti parole: “ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo,”.»;

    2). dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) all'articolo 80 comma 5, lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “. Costituiscono gravi illeciti professionali esclusivamente le condanne anche se non definitive adottate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80 comma 3”».
51.37. Gagliardi.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

   f-bis) all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sostituire le parole: «ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:» con le seguenti: «ai lavori, servizi e le forniture in corso di esecuzione alla data di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, numero 77»;

   f-ter) all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo la lettera c) inserire la seguente: «d) le stazioni appaltanti – anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali – aggiornano le diverse voci di costo, in aumento o diminuzione».
51.75. Terzoni.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) all'articolo 13:

    1. al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

    2. dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

   «2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 deve essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge se richiesta da parte dei proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e vengano richiesti più di due pareri.
   2-ter. Nella conferenza di servizi di cui al comma 2-bis l'eventuale posizione negativa espressa dal rappresentante della Soprintendenza ai Beni Culturali prevale su quella delle altre amministrazioni partecipanti».
*51.30. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*51.50. Mollicone, Frassinetti, Butti.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni procedenti adottano»;
**51.39. Gagliardi.
**51.58. Marco Di Maio, Fregolent.
**51.65. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
**51.73. Maraia.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) all'articolo 13:

    1. dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

   «2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 deve essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge se richiesta da parte dei proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e vengano richiesti più di due pareri.
   2-ter. Nella conferenza di servizi di cui al comma 2-bis l'eventuale posizione negativa espressa dal rappresentante della Soprintendenza ai Beni Culturali prevale su quella delle altre amministrazioni partecipanti».
51.21. Fusacchia.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e le parole: «è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare» sono sostituite con le seguenti parole: «le amministrazioni procedenti adottano».
51.7. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
51.60. Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) all'articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Nelle fattispecie dolose previste ai commi 1 e 2 si intendono ricomprese quelle nelle quali il dolo si sostanzia nell'accettazione del rischio del danno erariale».
51.61. Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) all'articolo 56, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di verifica di annullamento in corso o di decadenza dagli incentivi e, su richiesta dell'interessato, a quelli di annullamento o decadenza comunque denominati definiti con provvedimenti ed atti del GSE S.p.A.(GSE) oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Ai fini dell'applicazione del comma 7, entro il termine perentorio di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato, il GSE ritira il suo provvedimento di annullamento d'ufficio o comunque denominati, riammettendo gli incentivi al richiedente interessato a far data dall'interruzione dell'efficacia del provvedimento favorevole originario. In relazione alle istanze presentate in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione, rispetto alle quali il GSE non ha adottato i relativi provvedimenti entro i termini previsti dalla normativa vigente, senza la necessità di una nuova istanza, il GSE ritira il provvedimento di annullamento o comunque denominato entro il termine perentorio di 15 giorni consecutivi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riammettendo gli incentivi al richiedente interessato a far data dall'interruzione dell'efficacia del provvedimento favorevole originario. La mancata adozione degli atti e dei provvedimenti entro i termini perentori indicati nei precedenti periodi, equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza e della richiesta secondo le modalità previste dalla presente disposizione. In relazione alle istanze respinte o parzialmente accolte, su nuova istanza del soggetto interessato il GSE assume i conseguenti provvedimenti di annullamento per l'applicazione di quanto previsto dal presente comma. La presente disposizione non si applica qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento del GSE di decadenza sia oggetto di procedimento e processo penale concluso con sentenza di condanna passata in giudicato».
51.63. Sut.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione della crisi pandemica in atto e del conseguente aumento del prezzo delle materie prime i contratti in essere aventi a oggetto la fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni l'incremento dei costi del servizio è riconosciuto come variante sostanziale ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per l'individuazione dei maggiori oneri riconosciuti si applicano le disposizioni del citato articolo 106.
*51.2. Napoli.
*51.10. Foti, Prisco, Rampelli, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*51.16. Fregolent, Marco Di Maio.
*51.20. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
*51.28. Alessandro Pagano, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*51.45. Gagliardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

  3-bis. Fino al 31 dicembre 2023, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti procedono alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture nelle more dell'acquisizione degli stessi da parte di altre Amministrazioni e qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di cause interdittive alla prosecuzione del rapporto contrattuale si procede ai sensi di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020 convertito in legge n. 120 del 2020.
**51.13. Ruffino.
**51.36. Gagliardi.
**51.90. Pella, Cortelazzo, Milanato, Labriola, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo, Sarro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'articolo 23 è soppresso.
51.93. Colletti, Giuliodori, Forciniti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 la lettera b-bis è sostituita dalle seguenti: «b-bis) i contratti di servizi; b-ter) le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo»;

   b) al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) per le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato».
*51.1. Napoli.
*51.9. Foti, Prisco, Rampelli, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*51.11. Braga.
*51.15. Marco Di Maio, Fregolent.
*51.19. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
*51.27. Alessandro Pagano, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*51.44. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2016, n. 32)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 113, dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Gli incentivi sono corrisposti per le funzioni tecniche svolte per le procedure avviate dalla data di entrata in vigore del codice, ivi incluse quelle svolte per le procedure concluse anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3.»;

   b) all'articolo 216, dopo il comma 27-nonies, inserire il seguente: «27-decies. Gli incentivi per la progettazione, previsti dal regolamento di cui all'articolo 93, comma 7-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono corrisposti per le funzioni svolte per le procedure di gara avviate nel periodo di vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi incluse quelle svolte per procedure concluse successivamente all'abrogazione dello stesso.».
51.01. Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2016, n. 50)

  1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «o di forniture», sono soppresse;

   b) al primo periodo, le parole: «servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll), ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3 comma 1 lettere oo-quater) e oo-quinquies), di importo pari o superiore a 150.000 euro, ad eccezione di quelli impiantistici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica,»;

   c) le parole: «relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro» sono soppresse;

   d) l'ultimo periodo è soppresso.
51.02. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Regime transitorio in materia di contratti pubblici)

  1. Nelle more del riordino delle disposizioni in materia dei contratti pubblici, al fine di assicurare l'efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione, e di esecuzione delle opere pubbliche, compresi le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese e quelli inclusi nel PNRR, nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro della transizione ecologica, dello sviluppo economico, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, per il Sud e la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché acquisito il parere dell'ANAC, che si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, è definita una apposita disciplina transitoria, temporalmente definita, finalizzata a coordinare le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 medesimo decreto con le disposizioni di cui alla Parte Secondo Titolo III e IV del presente decreto, con le disposizioni di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e con le disposizioni di cui al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
51.03. Ferraresi.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di offerte anormalmente basse)

  1. I commi dal 2 al 3-bis dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono sostituiti dai seguenti:

   «2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

   a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

   b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

   c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;

   d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;

   e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

   3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
   3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque».
51.04. Ferraresi.

ART. 52.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il punto 1.2 con il seguente:

  1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di garantire la celerità delle procedure di gara relative agli investimenti finanziati nell'ambito delle missioni di cui al piano nazionale di ripresa e resilienza a valere su fondi di cui al Regolamento (UE) 2021/241, nonché nell'ambito del piano nazionale per gli investimenti complementari al piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 è istituito presso l'Anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, un'apposita sezione contenente l'elenco delle stazioni appaltanti abilitate. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., la società Sport e salute Spa, nonché i soggetti aggregatori di cui articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Possono richiedere l'iscrizione per lavori, servizi o forniture anche le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che operano per gli affidamenti mediante piattaforma telematica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, o altre piattaforme telematiche che garantiscano l'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e che dimostrino di aver affidato nel triennio antecedente almeno due contratti omogenei rispettivamente all'affidamento di lavori, servizi o forniture di importo complessivamente pari al valore della tabella allegata. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, con autocertificazione del possesso dei requisiti. L'Autorità verifica a campione le dichiarazioni rese ai fini del mantenimento dell'iscrizione. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare gli affidamenti finanziati con i fondi di cui al PNRR. Ai fini della permanenza dell'iscrizione, l'Autorità verifica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore invia i dati necessari per il monitoraggio dell'esecuzione. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che non posseggono i requisiti di qualificazione previsti al comma 2 per gli affidamenti finanziati con le risorse del PNRR procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza abilitata ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria abilitazione. In ogni caso garantiscono l'invio dei dati necessari per il monitoraggio.

Importo

Forniture

Servizi

Lavori

  euro 800.000

  179

  699

1101

  >800.000 e ≤1.600.000

56

529

1080

  >1.600.000 e ≤2.400.000

18

254

392

  >2.400.000 e ≤3.200.000

13

185

201

  >3.200.000 e ≤4.000.000

5

146

107

  >4.000.000 e ≤4.750.000

5

91

61

  >4.750.000 e ≤5.500.000

5

70

53

  >5.500.000 e ≤6.250.000

2

51

29

  >6.250.000 e ≤7.000.000

4

45

23

  >7.000.000 e ≤7.750.000

4

34

13

  >7.750.000 e ≤8.450.000

0

32

5

  >8.450.000 e ≤9.150.000

1

19

10

  >9.150.000 e ≤9.850.000

0

18

7

  >9.850.000 e ≤10.550.000

0

12

10

  >10.550.000 e ≤11.250.000

1

10

7

  >11.250.000 e ≤11.900.000

2

12

2

  >11.900.000 e ≤12.550.000

1

10

4

  >12.550.000 e ≤13.200.000

3

17

2

  >13.200.000 e ≤13.850.000

0

8

3

  >13.850.000 e ≤14.500.000

0

9

0

  >14.500.000 e ≤15.000.000

0

3

1

  >15.000.000

5

179

28

  n. comuni abilitati

304

2433

3139

»
52.16. Baldino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2., dopo le parole: articolo 37, comma 4, sono aggiunte le seguenti: anche facoltativamente.
52.21. Sapia, Forciniti, Colletti, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1.2 aggiungere il seguente: 1.2-bis è fatto obbligo alle stesse l'integrale applicazione dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:.
*52.3. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
*52.5. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*52.7. Gagliardi.
*52.9. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*52.11. Marco Di Maio, Fregolent.
*52.18. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Tartaglione, Milanato, Cattaneo, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1.2 aggiungere il seguente: 1.2-bis è abrogata la lettera b).
**52.4. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
**52.8. Gagliardi.
**52.12. Marco Di Maio, Fregolent.
**52.19. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Milanato, Cattaneo, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

  4-bis) al comma 5, all'inizio del comma, anteporre le seguenti parole: fino al 30 giugno 2023.
*52.2. Ruffino.
*52.6. Gagliardi.
*52.20. Pella, Cortelazzo, Milanato, Labriola, Cattaneo, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

  9-bis) al comma 20, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

   h-bis) All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, le stazioni appaltanti dei comuni capoluogo e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane».
**52.14. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
**52.1. De Menech, Cenni.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere, la seguente:

   a-bis) all'articolo 4-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo:

    1) le parole: «, di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale» sono soppresse;

    2) le parole: «con esclusione del» sono sostituite dalle seguenti: «compreso il»;

    3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «i cui oneri gravano interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto»;

   b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «dirigenziale e» sono soppresse;

   c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito del predetto contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui.».
52.15. Maraia, Corneli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o), r) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
52.10. Pagani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021». In attesa dell'emanazione delle norme regolatorie per l'accesso alla possibilità di acquisto di autobus tramite la convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, le Pubbliche amministrazioni interessate, possono presentare alla Consip una dichiarazione di interesse preliminare entro la medesima data del 31 ottobre 2021.
52.17. Porchietto, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Semplificazione in materia di programmazione e realizzazione delle infrastrutture prioritarie)

  1. La Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituita dalla seguente:

PARTE V
«INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESSENZIALI PER LO SVILUPPO NAZIONALE»

Art. 200.
(Disposizioni generali e strumenti di pianificazione e programmazione)

   1, La presente Parte V regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale nonché' l'approvazione degli insediamenti produttivi e infrastrutture private essenziali per l'approvvigionamento energetico individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed inseriti in apposito elenco nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui ai commi successivi. Nell'ambito della programmazione predetta, sono altresì' individuate, con appositi «Accordi per lo Sviluppo», di concerto tra il governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse di sviluppo regionale è concorrente con l'interesse di sviluppo nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità' indicate dal presente Codice, alle attività' di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.
   2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte è oggetto di:

   a) concessione di costruzione e gestione;

   b) affidamento unitario a contraente generale;

   c) finanza di progetto;

   d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente Codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.

   2-bis. Nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, il Documento di Economia e Finanza è annualmente corredato da una relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel documento pluriennale di pianificazione (DPP), di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, tenuto conto della loro integrazione con le reti europee e territoriali, nonché con il Piano generale dei trasporti e della logistica.
   2-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1, sono indicate:

   a) le opere da realizzare;

   b) il cronoprogramma di attuazione;

   c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;

   d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.

   3. Il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.
   4. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità sia valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP sostituisce tutti i precedenti strumenti di pianificazione e programmazione.
   4-bis. Il DPP è redatto annualmente ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le Commissioni parlamentari competenti.
   4-ter. Le regioni, le province autonome, le città metropolitane, i soggetti aggiudicatori e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte di infrastrutture e insediamenti essenziali per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorità' al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilità', redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3. Il Ministero, verificata la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonché la sua funzionalità' anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL, qualora lo ritenga prioritario, può' procedere al suo inserimento nel DPP, e ciò anche ai fini della sottoscrizione tra Governo e singole regioni degli «Accordi per lo Sviluppo» di cui al comma 1.
   4-quater. In sede di redazione del DPP, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economico finanziaria e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le opere il cui costo dell'intervento indicato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento del costo dallo stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilità'. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.
   5. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per la programmazione delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui alla presente Parte V e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura tutti i soggetti aggiudicatori di cui al comma 4-ter, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 6, Parte I, Titolo III del presente Codice. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell'opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta giorni.
   6. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti essenziali di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo i successivi articoli della presente Parte.
   7. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni di cui al presente Codice.
   8. Con le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno, 21 marzo 2017 di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento.
   9. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
   10. Per le attività di cui alla presente Parte il Ministero, può:

   a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della struttura tecnica di missione sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

   b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;

   11. Per le attività di cui alla presente Parte il Ministero, inoltre, può:

   a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;

   b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiudicatori;

   c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri la collaborazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) ai fini della promozione e della diffusione di modelli di Partenariato Pubblico Privato (PPP), nonché l'assistenza gratuita attraverso la prestazione di servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria, in tutte le fasi dei procedimenti;

   12. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina, con apposito decreto, di Commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il Commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 201.
(Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture essenziali)

   1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4,del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

   a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate;

   b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale.

   2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere essenziali per lo sviluppo nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche». L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al comma 1, è definita con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE.
   4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite:

   a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità;

   b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca.

   5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
   6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o più delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni, nonché per effetto delle attività di project review, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle «infrastrutture e insediamenti produttivi essenziali per lo sviluppo del nazionale», ivi incluso il «Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche». Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b).
   8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti.
   9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 202.
(Procedure di approvazione dei progetti)

   1. Ai progetti delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del nazionale, non si applicano le norme di cui all'articolo 22 e articolo 27, comma 1, del presente decreto.
   2. I livelli di progettazione si articolano secondo due livelli di successivi approfondimenti, in progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo.
   3. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto in un'unica fase. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica la proposta di un promotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'inserimento negli strumenti di programmazione approvati dal medesimo Ministero.
   4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale, oltre a quanto previsto dal decreto di cui al comma 3, articolo 23, deve prevedere i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da' avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.
   4-bis. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto di fattibilità tecnica ed economica, contestualmente, con unico invio in pari data, al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze, ai fini del programma di risoluzione delle interferenze, ed a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre novanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei trenta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in tale sede da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente. Le valutazioni in capo alle regioni e provincie autonome interessate, tengono conto delle osservazioni acquisite in sede di consultazione pubblica del progetto mediante apposite sedute e/o assemblee organizzate dalle medesime regioni o province autonome interessate i cui esiti sono conclusi non oltre sessanta giorni dal ricevimento del progetto. Ad esito delle valutazioni istruttorie, il Ministero formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
   5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi. La proposta istruttoria formulata dal Ministero, è esaminata e valutata in sede di pre-CIPE da tutti gli organi istituzionalmente interessati i cui esiti definitivi sono trasmessi al DIPE (dipartimento Interministeriale per la Programmazione Economica), con il compito di verificare, valutare e formulare in via definitiva, il testo della proposta di approvazione da parte del CIPE.
   5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
   6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:

   a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi sessanta giorni, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

   b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.

   7. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica determina, ove necessario, ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, nè altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore.
   7-bis. Per le infrastrutture essenziali di cui alla presente Parte, il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto esecutivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
   8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
   9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal CIPE con le procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
   10. Prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
   11. Il progetto esecutivo delle infrastrutture ricadenti nella presente Parte V, è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto di fattibilità tecnica ed economica e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. è corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
   12. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
   13. Il progetto esecutivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale al Ministero, a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte o richieste di prescrizioni per il progetto esecutivo e/o raccomandazioni volte all'ottimizzazione progettuale che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica.
   14. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 13. da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
   14-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
   15. L'approvazione del progetto esecutivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e ne consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi essenziali, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui al comma 6, lettera a) e b). Gli enti locali provvedono all'adeguamento esecutivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
   15-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto esecutivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
   15-ter. La procedura prevista dal presente comma, può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti esecutivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intera opera.

Articolo 203.
(Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti e valutazione ambientale)

   1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dalla presente Parte salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
   2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dalla presente Parte, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dal comma 3 articolo 23, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso.
   3. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del successivo, comma 30; Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi dell'articolo 202, commi 4-bis e 13, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni della presenta Parte e Il parere istruttorio sul progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'art. 202, comma 4-bis. Il parere istruttorio sul progetto definitivo è reso dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo 202, comma 13 e seguenti;
   4. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto di fattibilità tecnica ed economica del soggetto aggiudicatore, possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 202, comma 4-bis, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali.
   5. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto esecutivo.
   5-bis. Le varianti di cui ai commi 4 e 5, devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica.
   5-ter. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui ai commi successivi 42 e 43.
   5-quater. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 5-ter.
   5-quinquies. Le eventuali varianti da apportare sia al progetto esecutivo approvato dal CIPE, sia in fase di realizzazione delle opere, conseguenti all'insorgere di condizioni di imprevedibilità, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, nè comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 4-bis dell'articolo 202. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
   5-sexies. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 5-quinquies; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa è resa altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
   5-septies. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 5-quinquies è compiuta con le modalità di cui al comma 4-bis dell'articolo 202 , previo esperimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 202, comma 6, lettera a) e b).
   5-octies. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 202, comma 12.
   7. La conferenza di servizi di cui all'articolo 202, comma 4-bis, è convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza è demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 200, comma 10, lettera a), di seguito denominata: «struttura tecnica».
   8. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
   9. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.
   10. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui al comma 22 e seguenti del presente articolo.
   11. Il Ministro delle infrastrutture presenta al CIPE a mezzo della struttura tecnica gli esiti istruttori redatti sulla base dei permessi e autorizzazioni di ogni genere pervenuti ai fini delle valutazioni approvative del medesimo Comitato, ovvero del rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, sulla base dei predetti esiti istruttori del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa.
   12. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di sessanta giorni; la proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.
   13. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, secondo le procedure di cui all'articolo 202, comma 4-bis, agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.
   14. Il progetto esecutivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 202, comma 13, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
   15. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 14, approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
   16. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 14, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 13, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.
   16-bis. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalità previste dal presente articolo. Le attività di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dalla presente parte e dal programma a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti di fattibilità tecnica ed economica o i progetti esecutivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
   17. In fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:

   a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;

   b) la collaborazione tecnico-progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonché degli spostamenti di opere interferite;

   c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente gestore;

   d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

   18. In fase di redazione e approvazione del progetto esecutivo delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:

   a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto esecutivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto esecutivo cui provvede quest'ultimo;

   b) la verifica della completezza e congruità del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;

   c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

   19. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto esecutivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
   20. Le attività di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attività di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessità. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.
   21. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalità di cui all'articolo 202 e seguenti commi.
   22. I commi seguenti, disciplinano la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi essenziali di cui alla presente parte, soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale.
   23. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni; il permesso di costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.
   24. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.
   25. Per le infrastrutture e insediamenti di cui all'articolo 200, comma 1, soggetti a screening, valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 202, comma 4-bis.
   26. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui al presente articolo, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori.
   27. Per quanto non previsto dal presente codice trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.
   28. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e dovrà in ogni caso esso comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.
   29. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui al presente articolo, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
   30. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente.
   31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli insediamenti produttivi, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dal comma 38 del presente articolo.
   36. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza.
   37. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
   38. La commissione provvede all'istruttoria tecnica e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale e/o altra autorizzazione ove prevista. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine di sessanta giorni è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
   39. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
   40. La commissione:

   a) comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo ed il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

   b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.

   41. Qualora il progetto esecutivo sia diverso dal progetto di fattibilità tecnica ed economica la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il progetto di fattibilità tecnica ed economica e quello esecutivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
   42. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
   43. Ai fini delle verifiche di cui al comma 42, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale.
52.018. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Milanato, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di affidamenti dei concessionari)

  1. All'articolo 177, comma1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «o di forniture» sono soppresse;

   b) le parole: «servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll), ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies), di importo pari o superiore a 150.000 euro, ad eccezione di quelli impiantistici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente»;
*52.03. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*52.04. Bubisutti, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*52.08. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
*52.010. Fornaro, Stumpo.
*52.011. Marco Di Maio.
*52.013. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 177 del codice dei contratti pubblici)

  1. All'articolo 177, comma1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «o di forniture» sono soppresse;

   b) al primo periodo, le parole: «servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll), ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies), di importo pari o superiore a 150.000 euro, ad eccezione di quelli impiantistici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica

   d) l'ultimo periodo è soppresso .
52.020. (ex 57.05) Gagliardi.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Ruolo del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 202:

    1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «, previo parere del CIPE» sono soppresse;

    2) al comma 5, ultimo periodo, le parole: «, assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse;

    3) al comma 6, primo periodo, le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse e all'ultimo periodo, le parole: «del CIPE, su proposta» sono soppresse;

   b) all'articolo 214, comma 2:

    1) alla lettera f), primo periodo, le parole: «anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla Parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori» e all'ultimo periodo, la parola: «definitivo» è sostituita dalle seguenti: «di fattibilità tecnica ed economica»;

  2. alla lettera g), le parole: «propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture»;

   c) all'articolo 215, sostituire il comma 3 con il seguente:

  «Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 200 milioni di euro, nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore ai 200 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.»;
52.012. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Ruolo del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 202:

    1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «, previo parere del CIPE» sono soppresse;

    2) al comma 5, ultimo periodo, le parole: «, assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse;

    3) al comma 6, primo periodo, le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse e all'ultimo periodo, le parole «del CIPE, su proposta» sono soppresse;

   b) all'articolo 214, comma 2:

    1) alla lettera f), primo periodo, le parole: «anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla Parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori» e all'ultimo periodo, la parola: «definitivo» è sostituita dalle seguenti: «di fattibilità tecnica ed economica»;

    2) alla lettera g), le parole: «propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture»;

   c) all'articolo 215, sostituire il comma 3 con il seguente: «Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 200 milioni di euro, nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore ai 200 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.»;

   d) all'articolo 216, comma 1-bis, le parole: «sono approvati secondo la disciplina previgente» sono sostituite dalle seguenti: «, fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti, sono approvati dagli enti aggiudicatori».

  Conseguentemente:

   a) l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, è soppresso;

   b) all'articolo 52, comma 1, lettera a), il n. 6 è soppresso.
*52.05. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*52.015. Cortelazzo, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art.52-bis.
(Modifiche al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)

  1. All'articolo 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo comma, sono soppresse le parole: «, quando sono conclusi con ditte commerciali»;

   b) dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Oltre ai contratti indicati al primo comma, le amministrazioni possono, con proprio provvedimento, individuare ulteriori contratti che possono stipularsi con le modalità suddette.».
**52.01. Ruffino.
**52.06. Gagliardi.
**52.016. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Labriola, Cattaneo, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Semplificazione procedure appalti servizi e forniture per pulizia, sanificazione e disinfezione)

  1. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:

   a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;

   b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo 83 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;

   d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
52.02. Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure urgenti di semplificazione per le Olimpiadi invernali 2026)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Lo scopo statutario è» sono aggiunte le seguenti: «la progettazione nonché» e dopo le parole: «bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle opere, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle mobilità sostenibili con le regioni interessate, ed approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021»;

    2) al terzo periodo, le parole: «commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32» sono sostituite dalle seguenti: «commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50»;

   c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

  «2-ter. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che insistono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.»;

   d) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

   e) dopo il comma 12-bis, è aggiunto il seguente:

   «12-ter. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; dette controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.».
52.07. Iezzi, Badole, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Zanella, Zordan, Bordonali, Rixi, Maccanti, Tombolato, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Furgiuele.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

  1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I costi della manodopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso sia in caso di ricorso al minor prezzo che in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».
52.017. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta, De Micheli, Muroni.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

  1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «sono obbligati ad» sono sostituite dalle seguenti: «possono»;

   b) al primo periodo, dopo le parole: «contratti di lavori, servizi e forniture» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),»;

   c) al primo periodo, le parole: «procedura ad evidenza pubblica», sono sostituite dalle seguenti: «le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice»;

   d) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio.».
52.019. Lollobrigida, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

ART. 53.

  Al comma 5, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

  5-bis. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati sul proprio sito istituzionale mediante un link “bandi gare e contratti” all'interno della sezione “amministrazione trasparente” seguendo il seguente ordine:

   un link denominato “affidamenti diretti” all'interno del quale sono inserite le determinazioni degli affidamenti diretti assegnati anno per anno;

   un link denominato “procedure negoziate” all'interno del quale sono inseriti tutti gli atti relativi alle procedure negoziate realizzate;

   un link denominato “procedure ad evidenza pubblica” all'interno del quale sono inseriti tutti gli atti relativi alle procedure realizzate;

   un link denominato “esecuzione dei contratti” all'interno del quale sono inseriti i dati relativi alle esecuzioni contrattuali.

  I dati sono inseriti ed organizzati differenziando le procedure e gli atti relativi ai singoli contratti in modo da garantirne la facile accessibilità e ricerca, nonché la qualità delle informazioni ai sensi decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La mancata pubblicazione dei dati comporta la responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento e la segnalazione al Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza dell'amministrazione competente che adotta i relativi provvedimenti e segnala all'Autorità nazionale anticorruzione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità».
53.28. Ferraresi.

  Al comma 5, alla lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

  2) Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73.
*53.6. Ruffino.
*53.47. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Labriola, Cattaneo, Tartaglione.
*53.19. Gagliardi.

  Al comma 5, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le Camere di Commercio mettono a disposizione della banca dati nazionale dei contratti le informazioni anagrafiche relative alle imprese.
53.21. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 34, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, può essere soggetto a deroga per ragioni tecniche o di mercato, da indicare in apposita relazione redatta dal responsabile unico del procedimento, con il supporto del progettista e del verificatore, ove presente».
53.22. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 6-bis, secondo periodo, la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «provvedimento» e, al terzo periodo, le parole: «Banca dati nazionale degli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;

    2) al comma 9-bis sono soppresse le parole: «ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».
53.2. Foti, Prisco, Butti, Rachele Silvestri, Donzelli.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 36, comma 9-bis, le parole: «ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa» sono soppresse.
53.46. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 80:

    1) al comma 5, lettera c-quater), dopo la parola: «sentenza» sono inserite le seguenti: «di primo grado passata in giudicato»;

    2) al comma 10-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di accertamento del fatto o, per i casi di cui alle lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater), dalla data di adozione dei provvedimenti individuati dalle Linee guida di cui al comma 13, dal provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.».

    3) dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «10-ter. Nel caso in cui il provvedimento sia impugnato in giudizio, nelle more della definizione dello stesso, la stazione appaltante tiene conto della violazione commessa ai fini delle proprie valutazioni, fatti salvi gli effetti sospensivi di eventuali provvedimenti di natura cautelare. Nel caso di sentenze di condanna non definitive per reati incidenti sull'integrità o sulla moralità del concorrente, il periodo di esclusione decorre dalla data della sentenza di condanna. Nel caso di rinvio a giudizio o di adozione di provvedimenti cautelari per reati di cui al periodo precedente, il periodo di esclusione decorre dal provvedimento che dispone il rinvio a giudizio o la misura cautelare;
   10-quater. Nei casi di cui al comma 10-ter, il periodo di interdizione intercorso tra la data dei provvedimenti non definitivi ivi indicati e la data di adozione della sentenza definitiva è computato nel calcolo del triennio. Per l'effetto, la sentenza di condanna definitiva comporta il divieto della partecipazione alle procedure di affidamento per il tempo occorrente al completamento del triennio di interdizione. Resta salva l'applicazione del comma 10 per i casi di cui al comma 1».

    4) il comma 13 è sostituito dal seguente.

   «13. Con linee guida da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, identifica i mezzi di prova da considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 4 e al comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) e definisce quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater)».
53.34. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

  Al comma 5, lettera d), numero 2), dopo le parole: l'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti, aggiungere le seguenti: e dagli Enti di qualificazione.
53.39. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Milanato, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Cattaneo.

  Al comma 5, lettera d), numero 4), le parole: indica i dati e, sono sostituite dalla seguente: seleziona.
53.40. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Tartaglione, Milanato, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis, Cattaneo.

  Al comma 5, lettera d), numero 4), ultimo periodo, sopprimere le parole: generali e, e la parola: 80.
53.31. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

  Al comma 5, lettera d), al numero 4), aggiungere in fine i seguenti periodi: L'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ai sensi dell'articolo 84 comma 4, equivale al possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'operatore economico. In sede di gara, quest'ultimo dichiara, attraverso il documento di gara unico europeo, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione, di cui al predetto articolo 80, con riferimento a evenienze sopravvenute rispetto alla data di attestazione SOA. Con riguardo ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, è in ogni caso fatta salva la facoltà della stazione appaltante di valutare autonomamente, ai fini della ammissione alle gare, anche circostanze già prese in esame dalla SOA in sede di rilascio dell'attestazione. Ove tali circostanze siano state ritenute non ostative al rilascio dell'attestazione, l'eventuale esclusione dalla gara dell'operatore, all'esito della valutazione di cui al comma precedente, è specificatamente e adeguatamente motivata.
53.43. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis.

  Al comma 5, lettera d), dopo il numero 4), aggiungere i seguenti:

  4.1) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ai sensi dell'articolo 84 comma 4, equivale al possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'operatore economico. In sede di gara, quest'ultimo dichiara, attraverso il documento di gara unico europeo, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione, di cui al predetto articolo 80, con riferimento a evenienze sopravvenute rispetto alla data di attestazione SOA.
  4.2) con riguardo ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, è in ogni caso fatta salva la facoltà della stazione appaltante di valutare autonomamente, ai fini della ammissione alle gare, anche circostanze già prese in esame dalla SOA in sede di rilascio dell'attestazione. Ove tali circostanze siano state ritenute non ostative al rilascio dell'attestazione, l'eventuale esclusione dalla gara dell'operatore, all'esito della valutazione di cui al comma precedente, è specificatamente e adeguatamente motivata.
53.12. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 5, lettera d), numero 5), dopo le parole: l'ANAC garantisce l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti aggiungere le seguenti: e, alle Società di Organismi di Attestazioni e aggiungere, in fine, le seguenti parole: in forma sperimentale anche mediante l'utilizzo del fascicolo virtuale messo a disposizione dalle SOA.
53.42. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis.

  Al comma 5, lettera d), numero 5), dopo le parole: operatori economici aggiungere le seguenti: nonché agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
*53.11. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
*53.15. Tiramani, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*53.41. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis.

  Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 84, comma 1, le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 euro».
53.23. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata determinando un “equo prezzo” sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

   a) taglio delle ali con accantonamento del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, tenendo conto del cosiddetto criterio del blocco unitario; a tal fine le offerte con identico ribasso sono considerate come un'unica offerta: sia che esse si collochino al margine delle ali (a cavallo) sia che si collochino all'interno delle stesse;

   b) calcolo della media di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a);

   c) calcolo della somma di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a)».

    2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. La soglia di anomalia sarà determinata in funzione dei valori delle prime due cifre decimali della somma di cui al comma 2, lettera c) con le seguenti indicazioni:

   a) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è dispari la soglia di anomalia si ottiene incrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;

   b) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è pari la soglia di anomalia si ottiene decrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;

   c) qualora la prima cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è uguale a zero, la media resta invariata.

   La gara è aggiudicata all'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia calcolata. Nel caso in cui la soglia di anomalia risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte formulate dai concorrenti sono espresse in cifra percentuale di ribasso e sono ammesse fino a quattro cifre decimali. Eventuali cifre oltre la quarta verranno ignorate. I calcoli intermedi e la soglia di anomalia non sono soggetti ad ulteriori operazioni quali troncamento o arrotondamento».
*53.1. Foti, Prisco, Butti, Rachele Silvestri, Donzelli.
*53.14. Alessandro Pagano.
*53.17. Lacarra.
*53.29. Terzoni, Varrica.
*53.37. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*53.45. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «possono comprendere» sono sostituite dalle seguenti: «devono comprendere».
**53.16. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**53.20. Gagliardi.
**53.24. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
**53.25. Marco Di Maio, Fregolent.
**53.44. Milanato, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Cattaneo, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 36, le parole: «ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa» sono soppresse.
*53.18. Lacarra.
*53.30. Varrica, Terzoni.
*53.38. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   e-bis) all'articolo 95, comma 10-bis, l'ultimo periodo è soppresso;

   e-ter) all'articolo 97:

    1) al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

   «a-bis) calcolo del 15 per cento della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, quantificato ai sensi della lettera precedente; qualora tutte le offerte ammesse, incluse quelle accantonate, non superino la media aritmetica calcolata ai sensi della lettera a) incrementata del 15 per cento della media stessa, nessuna offerta è considerata anomala; diversamente, si procede ai sensi della lettera b) e seguenti e le offerte che non superano il limite della media aritmetica incrementata del 15 per cento non sono considerate in ogni caso anomale» ;

    2) al comma 2-bis, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

   «a-bis) calcolo del 15 per cento della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, quantificato ai sensi della lettera precedente; qualora tutte le offerte ammesse, incluse quelle accantonate, non superino la media aritmetica calcolata ai sensi della lettera a) incrementata del 15 per cento della media stessa, nessuna offerta è considerata anomala; diversamente, si procede ai sensi della lettera b) e seguenti e le offerte che non superano il limite della media aritmetica incrementata del 15 per cento non sono considerate in ogni caso anomale;»;

   e-quater) all'articolo 103, comma 1, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, gli aumenti percentuali stabiliti dai periodi precedenti si applicano sull'importo della garanzia come determinata dalla centrale di committenza ai sensi del secondo periodo.»;

   e-quinquies) all'articolo 110, il comma 6 è soppresso;

   e-sexies) all'articolo 113:

    1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti con i seguenti:

   «1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture e per le concessioni e i contratti di partenariato pubblico privato negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
   2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, nonché sul valore delle concessioni e dei contratti di partenariato pubblico privato, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
   3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, concessione o contratto di partenariato pubblico privato, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale».

    2) i commi 5 e 5-bis, sono sostituiti con i seguenti:

   «5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, concessioni e contratti di partenariato pubblico e privato per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
   5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, concessioni e contratti di partenariato pubblico privato».
53.35. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 111:

    1) al comma 1:

   a) al primo periodo, le parole: «con particolare riferimento alle» sono sostituite dalla seguente: «mediante»;

   b) al secondo periodo, la parola: «decreto» è sostituita con la seguente: «regolamento».

    2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «semplificazione», sono aggiunte le seguenti: «, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche»;

    3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui al comma 2 garantiscono il collegamento con la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 213, comma 9».
53.32. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

  Al comma 5, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

   f-bis) all'articolo 213, comma 9, le parole: «procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforme telematiche interoperabili»;

   f-ter) all'articolo 213, comma 10, il primo e il secondo periodo sono sostituiti con i seguenti: «È istituito presso l'ANAC il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel Casellario vengono direttamente annotate, secondo le modalità individuate dall'Autorità nelle linee guida di cui all'articolo 80, comma 13, le notizie relative alle cause di esclusione di cui all'articolo 80 dai soggetti titolari di informazioni e dati relativi agli operatori economici. L'Autorità, nelle medesime linee guida, stabilisce altresì la tipologia di ulteriori informazioni che devono essere iscritte nel casellario, ivi comprese quelle rilevanti per l'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o al conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel Casellario l'ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati, previo procedimento, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettere f-ter) e g) e comma 12».
53.33. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire la trasparenza, la pubblicità e la qualità delle prestazioni nell'affidamento e nell'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 1 gennaio 2022, i soggetti iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura pubblicano nella nota integrativa del bilancio redatta ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile un apposito prospetto recante l'elenco dei contratti di appalto o subappalto in affidamento, la denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, il valore di ciascun appalto o subappalto e il fatturato annuo quale corrispettivo dei lavori o dei servizi oggetto dell'appalto o subappalto calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso. In caso di inosservanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'omesso deposito dei bilanci ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile.
53.27. Buffagni.

  Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: finanziate con il PNRR.
53.10. Braga.

  Al comma 7, sostituire le parole: disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le seguenti: rese disponibili nell'ambito della Missione n. 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla digitalizzazione e all'innovazione.
*53.3. Pellicani, Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Rotta.
*53.26. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo n. 50 del 2016 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al primo periodo sostituire le parole: «con particolare riferimento alle» con la seguente: «mediante» e, al secondo periodo sostituire le parole: «decreto» con: «regolamento»;

   b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «semplificazione», aggiungere le seguenti: «, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche»;

   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche, di cui al comma 2, garantiscono il collegamento con la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213, comma 9».
53.4. Pellicani, Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Rotta.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 213 del decreto legislativo n. 50 del 2016 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, sostituire le parole: «procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento» con le seguenti: «piattaforme telematiche interoperabili»;

   b) al comma 10, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «È istituito presso l'ANAC il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel Casellario vengono direttamente annotate, secondo le modalità individuate dall'Autorità nelle Linee guida di cui all'articolo 80, comma 13, le notizie relativa alle cause di esclusione di cui all'articolo 80 dai soggetti titolari di informazioni e dati relativi agli operatori economici. L'Autorità, nelle medesime Linee Guida, stabilisce altresì la tipologia di ulteriori informazioni che devono essere iscritte nel casellario, ivi comprese quelle rilevanti per l'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o al conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel Casellario l'ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati, previo procedimento, ex articolo 80 comma 5 lettere f-ter) e g), e comma 12».
53.5. Pellicani, Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Rotta.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 52-quater del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2017 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. dopo le parole Autorità garante della concorrenza e del mercato è aggiunto il seguente periodo: «sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decorrenza 1° gennaio 2020».
  2. dopo le parole finanza pubblica è aggiunto il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio».
53.9. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, così come modificato dall'articolo 1, comma 298, lettera a), b) e c), della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «Autorità garante della concorrenza e del mercato» inserire le seguenti: «sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità assunto. Tale equiparazione, sia retributiva che previdenziale, produce effetti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, considerati i periodi di anzianità di servizio maturati a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione»;

   b) le disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma, sono definite dalla competente autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   c) dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio».
53.36. Labriola.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 52-quater, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al quarto periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decorrenza dal 1° gennaio 2020».
53.13. Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure volte ad accelerare la conclusione delle procedure d'appalto)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al termine della suddetta emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, si applicano, con riferimento al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le seguenti disposizioni temporanee:

   a) le stazioni appaltanti consentono all'operatore economico di sostituire i soggetti della cui capacità l'operatore economico ha inteso o intende avvalersi, qualora dalle verifiche compiute emerga che questi non soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi obbligatori di esclusione. È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'articolo 89, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

   b) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o del mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di ordine generale che impongono l'esclusione, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, le stazioni appaltanti possono proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario o mandante nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'articolo 48, commi 17, 18, 19 e 19-ter del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
*53.02. Napoli.
*53.04. Foti, Prisco, Rampelli, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*53.07. Alessandro Pagano, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*53.09. Gagliardi.
*53.8. Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure volte ad accelerare la conclusione delle procedure d'appalto)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al termine della suddetta emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, si applicano, con riferimento alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti disposizioni temporanee:

   a) le stazioni appaltanti consentono all'operatore economico di sostituire i soggetti della cui capacità l'operatore economico ha inteso o intende avvalersi, qualora dalle verifiche compiute emerga che questi non soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi obbligatori di esclusione. È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'articolo 89, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

   b) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o del mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di ordine generale che impongono l'esclusione, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, le stazioni appaltanti possono proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario o mandante nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'articolo 48, commi 17, 18, 19 e 19-ter del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
53.012. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di Portale unico della trasparenza)

  1. Dopo l'articolo 9-bis, è inserito il seguente:

«Art. 9-ter.
(Portale unico della trasparenza)

   1. È istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione il portale unico della trasparenza. Le amministrazioni assolvono agli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni di cui al presente decreto, inserendoli nel portale unico e assicurando nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale il collegamento ipertestuale a tali dati.
   2. In caso di dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di inviare alle banche dati di cui all'articolo 9-bis, si applica il comma 4 di detto articolo e, ai fini di una accessibilità contestuale e completa dei dati, documenti e informazioni di cui al presente decreto, l'Autorità nazionale anticorruzione inserisce nel portale unico della trasparenza i collegamenti ipertestuali alle predette banche dati.
   3. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce con apposita deliberazione le modalità di funzionamento del portale unico della trasparenza nonché quelle per la trasmissione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei dati, dei documenti e delle informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione al predetto portale.
   4. Le pubbliche amministrazioni assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto a decorrere dall'adozione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione della deliberazione sul funzionamento del portale unico della trasparenza di cui al comma 3».
53.010. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Soppressione dell'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 105 il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.»;

   b) all'articolo 174 comma 1 le parole: «indicano una terna di nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono indicare una terna di nominativi».
*53.01. Napoli.
*53.03. Foti, Prisco, Rampelli, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*53.05. Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Soppressione dell'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 105, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.»;

   b) all'articolo 174, comma 1, le parole: «indicano una terna di nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono indicare una terna di nominativi».
53.06. Alessandro Pagano, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Soppressione dell'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 105, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.»;

   b) all'articolo 174 comma 2 le parole: «indicano una terna di nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono indicare una terna di nominativi».
53.08. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifiche all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114)

  1. L'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:

   «1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319 capoverso, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 640 e 640-bis del codice penale, o comunque per gravi reati commessi nell'esercizio di attività imprenditoriale ovvero, in occasione di procedure di affidamento di contratti pubblici, ove le condotte illecite siano attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un concessionario di opere o lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi, ricavabili da provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante:

   a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere al commissariamento dell'appalto o dell'accordo contrattuale o della concessione, ovvero alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa di cui alla lettera b);

   b) di provvedere direttamente al commissariamento dell'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione o, in alternativa, in ragione della rilevanza che il contratto riveste nell'ambito della complessiva attività di impresa, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione di quest'ultima;

   c) di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti all'operatore economico siano disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10 per cento del corrispettivo, da accantonare in un apposito fondo, ai sensi del comma 7.

   1-bis. Le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere proposte esclusivamente ove si tratti di contratti di rilevante impatto, intendendosi per tali gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche, gli affidamenti aventi particolare impatto sull'ambiente, il territorio, la salute e la sicurezza pubblica, i contratti stipulati nell'ambito di programmi straordinari di intervento, ivi compreso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), o in occasione di grandi eventi, o disposti a seguito di calamità e comunque i contratti aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 25 milioni di euro.
   2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1, con proprio decreto, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto, e dispone l'accantonamento di cui al comma 1, lettera c) ovvero, nei casi più gravi o allorché l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni all'ordine di cui al comma 1, lettera a), provvede alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, o alla prestazione del servizio o della fornitura oggetto del contratto ovvero dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo o l'attestazione della regolare esecuzione. Delle misure adottate il prefetto informa altresì l'autorità giudiziaria che procede.
   2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del prefetto di cui al comma 2 è adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina è conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria.
   3. Per la durata della misura di cui al comma 1, lettera b), sono attribuiti agli amministratori, i quali, salva diversa indicazione del prefetto, operano come organo collegiale, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio de poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa che abbiano impatto diretto sulla misura. Parimenti nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.
   4. L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave. Gli amministratori straordinari sono tenuti a predisporre il rendiconto della gestione con la cadenza periodica stabilita nel decreto di nomina. Nel caso in cui si disponga la straordinaria gestione dell'impresa o l'appalto commissariato abbia una significativa rilevanza rispetto alla residua attività di impresa, il prefetto dispone il conferimento dell'incarico anche a un organo di controllo, ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile, in sostituzione del collegio sindacale e, ove presente, dell'organo di revisione esterna. Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche in materia di certificazione dei bilanci.
   5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro, o l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal prefetto.
   6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina e parametrato al valore residuo del contratto oggetto della misura, sulla base dei criteri stabiliti in un regolamento del Ministero dell'interno, da adottarsi, sentito il presidente dell'ANAC, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso, che non può superare l'importo complessivo di 240.000 euro annui lordi per ciascun amministratore, anche nelle ipotesi di pluralità di contratti e di incarichi conferiti da prefetture diverse, sono a carico dell'impresa.
   7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva. L'autorità giudiziaria, nell'ambito del procedimento penale, dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate a titolo di utile.
   8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino soggetti diversi dagli organi di amministrazione dell'impresa ovvero nelle fattispecie di lieve entità o di minore gravità, può essere disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'operatore economico. Il prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo. La misura del sostegno e monitoraggio può essere disposta dal prefetto anche nelle ipotesi di conclusione o estinzione del contratto oggetto dei fatti di reato di cui al comma 1, per un periodo che sia funzionale alla revisione amministrativa e organizzativa dell'impresa.
   9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, proporzionato all'effettiva attività da svolgere e alle dimensioni dell'impresa, sulla base di criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 6. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso, che non può superare il cinquanta per cento dell'importo massimo di cui al comma 6, sono a carico dell'impresa.
   10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La misura del sostegno e del monitoraggio dell'impresa non sospende gli effetti dell'informazione antimafia interdittiva e può essere disposta anche ad integrazione delle misure di cui al comma 1, lettere b) e c). In caso di informazione antimafia interdittiva, le misure sono disposte di propria iniziativa dal prefetto che ne informa il presidente dell'ANAC.Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.
   10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale».
53.011. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.

ART. 54.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, all'articolo 11, comma 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali, possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione».
54.2. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Pellicani, Rotta.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, agli interventi di ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 si applicano le deroghe previste dai commi 3-bis e 3-bis.1 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni
54.1. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Pellicani, Rotta.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare, tramite stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente ad esercitare il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: nella regione Abruzzo aggiungere le seguenti: nonché disposizioni per l'accelerazione dei processi di ricostruzione.
54.6. Maraia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Ai fini dell'assegnazione di contributi a fondo perduto o di agevolazioni, previsti per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, a soggetti interessati da eventi di calamità naturali, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi cui fare riferimento è quella prima dell'insorgenza dell'evento calamitoso, fermo restando che tali soggetti devono avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.
54.4. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «70 per cento».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo e misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi sisma 2016.
54.3. Morgoni, Pezzopane, Morani, Verini, Braga, Buratti, Pellicani, Rotta.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «munito di apposita delega motivata» sono inserite le seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze o suo delegato».
54.5. Patassini.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure di semplificazione e accelerazione degli interventi di riparazione e ricostruzione nei comuni dell'Area Etnea colpiti dagli eventi sismici del mese di dicembre 2018)

  1. Al fine di semplificare e accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori dell'Area Etnea distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 26 dicembre 2018, come individuati dall'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni.
  2. Le disposizioni in materia di disciplina di lievi difformità urbanistiche di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni, si applicano esclusivamente in caso di interventi sugli edifici privati realizzati prima degli eventi sismici del 26 dicembre 2018.
  3. Le disposizioni in materia di pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni, si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 26 dicembre 2018.
54.01. Raciti, De Luca.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure di semplificazione in materia di interventi su strade, scuole e ospedali)

  1. Fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori conferiscono priorità agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, scuole e ospedali. A tale fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, essi modificano, secondo i rispettivi ordinamenti, la programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, i contratti relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo e dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Per gli affidamenti si applica il criterio del prezzo più basso, salvo nelle ipotesi previste dall'articolo 95, comma 3, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
  3. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è abrogato.
54.02. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-ter.
(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

   1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, si provvede, per l'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e l'esercizio delle piattaforme per la gestione dei processi e il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle linee guida antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.
   3. Per le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 3, per le spese di funzionamento della struttura commissariale, di cui all'articolo 50, comma 3-quinquies, e per gli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti strettamente necessari ad assicurare la funzionalità degli uffici, in base a criteri di economicità ed efficienza, e comunque entro il limite di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.
   4. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo».
54.03. Fregolent, Marco Di Maio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella regione Abruzzo)

  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla tabella A, articolo 1, comma 1, sono soppresse le seguenti voci:

   «L'AQUILA; AVEZZANO; T.; AVEZZANO;

   L'AQUILA; AVEZZANO; P.R.; AVEZZANO;

   L'AQUILA; CHIETI; SEZ.T.; ORTONA;

   L'AQUILA; LANCIANO; T.; LANCIANO;

   L'AQUILA; LANCIANO; SEZ.T.; ATESSA;

   L'AQUILA; LANCIANO; P.R.; LANCIANO;

   L'AQUILA; PESCARA; SEZ.T.; PENNE;

   L'AQUILA; PESCARA; SEZ.T.; SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE;

   L'AQUILA; SULMONA; T.; SULMONA;

   L'AQUILA; SULMONA; P.R.; SULMONA;

   L'AQUILA; TERAMO; SEZ.T.; ATRI;

   L'AQUILA; TERAMO; SEZ.T.; GIULIANOVA;

   L'AQUILA; VASTO; T.; VASTO;

   L'AQUILA; VASTO; P.R.; VASTO.»;

   b) all'articolo 11, comma 3, il primo periodo è soppresso.

  2. Nel comune di Chieti è istituita la sezione distaccata di Ortona del tribunale ordinario con la medesima circoscrizione. Nella predetta sezione distaccata sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione della sezione medesima. In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale.
  3. Le procedure di mobilità obbligatoria per il personale amministrativo, avviate per i tribunali e le sezioni di cui al presente articolo, sono annullate su istanza del personale interessato.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
54.04. D'Alessandro, Marco Di Maio, Fregolent.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Disposizioni in materia di ricostruzione del Belice)

  1. Al fine di scongiurare il rischio di crolli derivanti dalla presenza di vecchi ruderi abitativi, presenti nei centri urbani, già acquisiti al patrimonio comunale e al fine di procedere al recupero di immobili di pregio storico-artistico, danneggiati dal sisma e non ancora recuperati, ai comuni del Belice interessati dai terremoti di cui al decreto ministeriale del 2 agosto 2007 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è disposta l'assegnazione della somma di euro 2.000.000 per l'anno 2021, e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 e 2023.
  2. Per il completamento degli interventi delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è disposta, in favore dei comuni del Belice l'importo complessivo di euro 140 milioni, di cui 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 60 milioni per l'anno 2023. Alla ripartizione dei fondi tra i singoli comuni, provvedere il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante apposito decreto di attuazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione del fabbisogno finanziario individuato e quantificato dal Coordinamento dei sindaci del territorio interessato.
  3. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 possono essere effettuati anche sulla base della sola dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.
  5. I lavori di cui al comma 2 del presente articolo debbono essere iniziati entro 3 mesi dalla erogazione del contributo, che è revocato dal comune in caso di mancata ultimazione dei lavori medesimi entro tre anni dalla data del provvedimento di erogazione.
  6. In caso di sospensione dei lavori di ricostruzione o riparazione non dettata da comprovate esigenze tecniche o da contenziosi pendenti, ove rimanga inevasa la diffida notificata ai beneficiari per la prosecuzione o avvio dei lavori entro il termine perentorio di 15 giorni, i contributi, già assegnati sono revocati e acquisiti al bilancio delle Amministrazioni concedenti.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 758 milioni di euro per l'anno 2021, 459 milioni di euro per l'anno 2022, 439 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
54.05. Martinciglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Contributo per i comuni della Valle del Belice)

  1. In favore dei comuni della Valle del Belice è disposta l'assegnazione della somma di euro 4.000.000 a copertura degli importi derivanti dalla esecuzione di sentenze di condanna al pagamento dei contributi per la ricostruzione post sisma, disposto ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.
54.06. Martinciglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Proroga delle misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi)

  1. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «70 per cento»;

  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
54.07. Baldelli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Realizzazione di data center nell'area dei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)

  1. Per le finalità del PNRR e allo scopo di favorire il processo di rilancio delle attività economiche nel territorio del cratere sismico aquilano, favorendo in particolare lo sviluppo dell'economia digitale, alle imprese di cui al presente articolo che, nel triennio 2022-2024, avviano in tale ambito territoriale la realizzazione di data center, anche utilizzando metodologie cloud computing, è riconosciuto per 10 anni l'esonero del pagamento dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.
  2. Per l'accesso ai benefici di cui al presente comma gli interventi agevolati assicurano l'utilizzo delle migliori tecnologie, in termini di efficienza energetica ed ambientale, degli edifici e degli impianti, nonché in termini di adozione di misure antisismiche, A tal fine, nella predisposizione dei progetti di intervento, i proponenti redigono specifici capitolati, indicanti le metodologie applicate e i risultati che si intendono conseguire.
  3. Il completamento delle infrastrutture informatiche nella suddetta area individuata ha la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi per la realizzazione della banda ultralarga.
54.08. Martino, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)

ART. 55.

  Al comma 1, lettera a), alinea, dopo la parola: riqualificazione aggiungere le seguenti: abbattimento delle barriere architettoniche.
55.2. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5.
55.33. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, lettera a), numero 5) sostituire le parole da: entro sessanta giorni fino alla fine della lettera, con le seguenti anche tramite conferenza di servizi.
55.34. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

   Alla lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

  5-bis). All'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

   «3-ter) In riferimento a quanto indicato nel comma precedente, nelle istituzioni scolastiche, i dirigenti scolastici sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, e 25, i responsabili della sicurezza dell'ente proprietario sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24».

   Alla lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

  5-bis). Al fine di potenziare il servizio scolastico è istituita un'unica piattaforma dati contenenti i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche ed educative a cui fanno riferimento enti pubblici e privati per le loro specifiche attività.
55.31. Timbro, Fornaro, De Lorenzo.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
55.35. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «1. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire, parzialmente o totalmente, l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
   2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici».
55.17. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto. Il proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall'articolo 39 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129.
*55.16. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*55.26. Villani.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, tutti i docenti in possesso dei requisiti, anche con ruolo su medesima classe di concorso sui posti comuni e di sostegno, ovvero con titolarità sulla stessa tipologia di posto, sia comune che sostegno, pure con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ciascun anno;
  b-ter) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio 2021, e previo superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli articoli 15 e successi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
55.10. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o al decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un nuovo corso concorso su base regionale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.
55.9. Bucalo, Frassinetti, Albano, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

  b-bis) Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riservato al personale assistente amministrativo che ha svolto le funzioni di direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020.
  b-ter) Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
55.7. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

  b-bis) Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2021-2022, al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministero dell'istruzione, procede alla conferma dei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto.

  Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e il relativo reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
55.3. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19, i dirigenti scolastici che hanno ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida «Piano scuola 2020/2021» e a tutti i protocolli di sicurezza previsti dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, oltre ai decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri, non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del codice penale in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore.
55.18. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) Dall'anno scolastico 2021/2022 è prevista la riformulazione della dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, attuando la revisione dei criteri per la formazione delle classi, volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
55.4. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) 1. Sono attivati entro il 30 giugno 2021 con successivo Decreto del Ministro dell'università e ricerca corsi di abilitazione e di specializzazione per il sostegno destinati a tutto il personale interessato. I corsi potranno essere svolti in modalità telematica come da Decreto del Ministero dell'università e della ricerca del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 4, del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616.
55.14. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale della pubblica amministrazione con decreto del Ministero dell'istruzione è indetto entro l'anno 2021, un concorso straordinario per titoli ed esami, per la costituzione di una graduatoria valida per le assunzioni nei ruoli del personale educativo che ha prestato almeno ventiquattro mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi venti anni.
55.21. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

  b-bis) , con successivo decreto del Ministero dell'istruzione,sarà autorizzata l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004.
55.19. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche è istituita, con decreto del Ministero dell'istruzione, una graduatoria ad esaurimento per servizi ai fini dell'assunzione sui posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, riservata al personale assistente amministrativo che ha svolto le funzioni di direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020.
55.20. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 è prevista la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
55.5. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) A partire dall'anno scolastico 2021/2022 è disposto l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale docente ed educativo in possesso dell'abilitazione attraverso l'inserimento di tutto il personale abilitato, come già avvenuto nel 2008 e nel 2012.
55.22. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle stesse nell'ambito dell'autonomia, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 31 agosto 2021.
55.15. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2022/2023 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza vigenti su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
55.11. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) Per l'anno scolastico 2022/2023 è disposta la mobilità interprovinciale del personale docente di ruolo su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 470, comma 1, decreto legislativo n. 297 del 1994, prorogando il comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015.
55.12. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) Per l'anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNL sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
55.8. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) Dall'anno scolastico 2021/2022, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo in deroga ai vincoli esistenti.
55.13. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 dopo le parole: «per la copertura» aggiungere le seguenti: «del 50 per cento».

  Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è sostituito dal seguente:

  2. Contestualmente al concorso di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire un concorso riservato ai docenti di religione cattolica in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano che abbia svolto almeno con 36 mesi di servizio di insegnamento. Al concorso è destinato il 50 per cento dei posti disponibili per il triennio 2021/2022 –2023/24 e per gli anni successivi fino a integrale scorrimento delle graduatorie di merito. La graduatoria di merito comprende tutti coloro che propongono istanza sulla base dei titoli posseduti e della valutazione di una apposita prova orale didattico-metodologica che non prevede punteggio minimo. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione.
55.6. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La previsione dell'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, non si applica agli interventi di edilizia scolastica che sono tuttavia soggetti, ove dovuti, al deposito o al parere del Genio civile di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, da rendere entro 30 giorni dalla richiesta.
*55.1. De Menech, Cenni.
*55.32. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
*55.23. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per la semplificazione della ripresa di tutte le attività scolastiche in presenza nel rispetto di tutte le norme e i protocolli sulla sicurezza nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato applicato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da COVID-19.
55.27. Villani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per tutti gli eventi successi in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19, il dirigente scolastico quando ha ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida «Piano scuola 2020/2021» e successive modifiche e integrazioni non è punibile penalmente, in virtù dell'articolo 51 del codice penale.
55.28. Villani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica ricompresi nel PNRR e che intendono accedere ai contributi del conto termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 16 febbraio 2016, la validità della prenotazione può essere prorogata fino a 12 mesi, previa istanza motivata e presentazione di un cronoprogramma delle attività previste per l'ultimazione dell'intervento.
55.30. Carbonaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
55.29. Roberto Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, per le specifiche classi di concorso, agli insegnanti che abbiano prestato servizio per un periodo corrispondente ad un anno scolastico, anche in modo frazionato, in istituti scolastici a cui in tale periodo era riconosciuta la parità.
55.25. Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per assicurare la piena valorizzazione degli spazi e dei servizi mensa, anche ai fini di contrastare la dispersione scolastica ed estendere il tempo pieno, il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero della salute e sentita l'ANAC, predispone linee guida tecniche con le quali individua gli standard qualitativi minimi, gli interventi autorizzati, le formule di aggiudicazione che valorizzino l'offerta qualitativa nel rispetto del criterio dell'offerta economica più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i possibili modelli innovativi di servizio adattabili alle nuove esigenze della scuola, l'attualizzazione dei criteri di apporto nutrizionale ai fini di promuovere corretti stili di vita, le collaborazioni con gli operatori del terzo settore, le modalità di certificazione degli approvvigionamenti, anche attraverso il ricorso alla tecnologia blockchain, così come protocolli di controllo e verifica a cui gli enti locali e le stazioni appaltanti fanno riferimento ai fini dell'affidamento del servizio di refezione scolastica.
55.24. Fusacchia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis) All'articolo 9, comma 12, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le parole: «all'anno accademico 2000-2001» sono sostituite dalle seguenti: «al primo anno accademico di attivazione dei propri corsi».
55.39. Colmellere, Bordonali.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto il TITOLO XIII-bis (Disposizioni in materia di istituzioni scolastiche ed educative):

Art. 303-bis.
(Individuazione del datore di lavoro)

  1. Limitatamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici nelle Istituzioni scolastiche ed educative è individuato quale datore di lavoro il proprietario dell'immobile, in quanto unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del presente decreto nonché dell'articolo 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 303-ter.
(Potere inibitorio e d'interdizione)

  1. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al Proprietario dell'immobile nonché al Prefetto.
  2. Il proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.

Art. 303-quater.
(Obblighi del proprietario dell'immobile)

  1. Prima dell'inizio delle attività didattiche di ogni anno scolastico, il proprietario dell'immobile mediante l'Ufficio tecnico preposto è obbligato ad eseguire sopralluoghi all'interno ed all'esterno di ogni plesso scolastico per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico, certificando il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle norme di cui al presente decreto.
  2. Nell'ipotesi di riscontro di criticità sulla sicurezza della struttura scolastica tali da non consentire un regolare avvio delle attività didattiche, è costituita dal Prefetto una Commissione provinciale composta da un funzionario dell'Ufficio tecnico, del Genio civile provinciale, dei Vigili del fuoco, dell'ASP – sezione Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di Lavoro, dell'Ispettorato provinciale del Lavoro, dell'Ufficio Ispettivo Tecnico dell'Ambito territoriale.
  3. Il proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 28 per tutti i plessi di pertinenza.
  4. Il Proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del piano di evacuazione di ogni singolo plesso scolastico.
  5. I predetti adempimenti devono essere trasmessi al dirigente scolastico.

Art. 303-quinquies.
(Obblighi del dirigente scolastico)

  1. Il dirigente scolastico ha l'obbligo di comunicare i provvedimenti inibitori e interdittivi, di propria competenza, al proprietario dell'immobile e al Prefetto.
  2. Il dirigente scolastico ha altresì l'obbligo di individuare un Servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da esser sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa, quali: un R.S.P.P. in possesso dei titoli formativi; un A.S.P.P. interno per ogni plesso; una squadra di addetti antincendio ed una di addetti al primo soccorso entrambe non inferiori a tre per plesso.
  3. Se tra il personale interno non si rinviene la professionalità del R.S.P.P., lo stesso può essere designato all'esterno in via preliminare attraverso reti di scopo come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, e come riportato all'articolo 1, commi 70-72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Lo stesso consulente esterno può svolgere attività formative obbligatorie per le istituzioni scolastiche ed educative costituenti la Rete di scopo ai sensi dell'articolo 37 del presente decreto.
  4. Il dirigente scolastico è esonerato dalla valutazione dei rischi di natura strutturale ed impiantistica, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo 18, comma 3-ter del presente decreto, relativamente alle comunicazioni per la vigilanza e sorveglianza durante le attività didattiche.

Art. 303-sexies.
(Impegni economici)

  1. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P.
  2. Il dirigente scolastico è autorizzato ad attingere da qualunque tipologia di trasferimenti economici nonché dalle risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa.
  3. Ai lavoratori individuati a far parte del S.P.P. d'Istituto è garantito un emolumento accessorio da definire nella specifica contrattazione d'istituto e può essere corrisposto il bonus di premialità di cui alla legge n. 107 del 2015.
  4. All'RSPP deve essere corrisposta un'indennità congrua al profilo professionale ed alle mansioni svolte, tenendo conto della fascia d'istituto e del numero di plessi.

Art. 303-septies.
(Lavori in appalto)

  1. Per i lavori assegnati in appalto dal proprietario dell'immobile è richiesta la nomina di un C.S.E. (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione).
  2. Il professionista individuato ha l'obbligo di non far eseguire nessuna lavorazione se non preventivamente redatti e sottoscritti i relativi Piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione o documenti di valutazione dei rischi interferenziali.

Art. 303-octies.
(Sanzioni per il proprietario dell'immobile scolastico)

  1. Il Proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro per non aver adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 303-quater del presente decreto.
  2. Il Proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a sei mesi di reclusione o ammenda da 7.500 euro a 15.000 per non avere adempiuto agli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 303-ter del presente decreto.
  3. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 2.500 euro a 5.000 euro per il mancato disposto di cui all'articolo 303-septies del presente decreto.
  4. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi di reclusione o con l'ammenda da 2.500 euro a 7.500 euro per il mancato disposto di cui all'articolo 303-septies del presente decreto.

Art. 303-novies.
(Sanzioni per il dirigente scolastico)

  1. Il dirigente scolastico è sanzionato con una multa esclusivamente di natura amministrativa pari ad euro 5.000 per la violazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 303-quinquies del presente decreto.
  2. Il dirigente scolastico è altresì sanzionato amministrativamente con la somma di euro 2.500 per la violazione di quanto sancito ai commi 3 e 4 dall'articolo 303-sexies del presente decreto.
55.011. Villani.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Disposizioni per la sicurezza degli studenti e del personale scolastico nelle zone d'Italia a rischio sismico medio-elevato)

  1. Nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, le amministrazioni pubbliche titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e proprietarie di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di interventi di riparazione, di ricostruzione o di adeguamento sismico, nonché di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico che, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, hanno un indice di rischio sismico inferiore a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e inferiore a 0,8 in zone a rischio sismico 1, provvedono ad adottare un piano di interventi finalizzati a garantire la prosecuzione delle attività scolastiche presso immobili pubblici che abbiano un indice di rischio sismico almeno pari a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e almeno pari a 0,8 in zone a rischio sismico 1.
  2. Gli immobili di cui al comma 1 sono censiti nell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.
  3. Gli interventi di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione nazionale triennale in materia di edilizia scolastica e sono finanziati a valere sulle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  4. I piani regionali triennali di edilizia scolastica sono aggiornati sulla base degli interventi previsti dal comma 1.
  5. Qualora nel territorio comunale (in caso di sedi di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) o provinciale (in caso di sedi di scuole secondarie di secondo grado) non siano presenti immobili pubblici con un indice di rischio sismico almeno pari a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e almeno pari a 0,8 in zone a rischio sismico 1 da adibire all'attività scolastica ai sensi del comma 1, l'amministrazione pubblica proprietaria dell'immobile pubblico adibito ad uso scolastico con indice di rischio sismico inferiore al valore consentito ne dà notizia al Ministero dell'istruzione, che provvede a finanziare la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisori, che il soggetto attuatore realizza in aree identificate dai comuni anche attraverso procedure di esproprio per pubblica utilità. Le attività scolastiche sono svolte presso i moduli ad uso scolastico provvisori fino al termine degli interventi di miglioramento, adeguamento sismico o di ricostruzione dell'immobile pubblico adibito ad uso scolastico, o di nuova costruzione di un edificio scolastico. Nei finanziamenti di cui al presente comma sono compresi anche gli oneri derivanti dalla realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione primaria, le indennità di esproprio nonché le relative spese tecniche. Le aree identificate dai comuni e i moduli ad uso scolastico provvisori in esse realizzati sono acquisiti al patrimonio dei medesimi comuni, sono inseriti nel piano comunale di emergenza e sono individuati quali aree di emergenza ai sensi dell'articolo 12 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Al finanziamento del presente comma si provvede a valere sulle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  6. I comuni sono tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico per i quali sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi della normativa vigente.
  7. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata pubblicazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel sito internet istituzionale del comune e nel sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile della documentazione attestante l'esecuzione, ai sensi della normativa vigente, della verifica di vulnerabilità sismica sospende l'efficacia del certificato di agibilità dell'edificio».
  8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo.
55.010. Gabriele Lorenzoni, Cataldi, Corneli, Daga, Del Sesto, Emiliozzi, Flati, Grippa, Manzo, Nappi, Penna, Roberto Rossini, Saitta, Scerra, Segneri, Terzoni, Vianello, Villani.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Rigenerazione Scuola-Piano della transizione ecologica e culturale)

  1. Al fine di perseguire la transizione ecologica e culturale delle istituzioni scolastiche e di sviluppare e migliorare le competenze degli studenti e di tutta la comunità scolastica in materia di sviluppo sostenibile, il Ministero dell'istruzione adotta con apposito decreto il Piano RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica (PRISTE) e culturale, in coerenza con gli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
  2. Il Piano RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica (PRISTE) e culturale delle scuole persegue i seguenti obiettivi:

   a) la «rigenerazione» dei saperi, dei comportamenti, delle infrastrutture fisiche e digitali e delle opportunità di studio in un'ottica sistemica e sostenibile;

   b) un approccio sistemico nello studio dei temi legati all'ecologia e all'ambiente;

   c) la riflessione sui diritti e i doveri «ecologici» degli esseri viventi;

   d) la formazione dei docenti per lo sviluppo della cultura della sostenibilità e dell'approccio sistemico ai problemi ambientali;

   e) la valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale e di eventi dedicati;

   f) collaborazioni e intese con università, enti pubblici e privati, organismi del terzo settore e imprese nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera e) dell'articolo 1, della legge 15 aprile 2015, n. 107.

  3. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica (PRISTE) e culturale delle scuole di cui al comma 1.
  4. Le istituzioni scolastiche individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività' di cui al comma 3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Il docente referente per la transizione RiGenerazione ecologica e culturale avrà il compito di sostenere e coordinare le azioni volte all'attuazione del Piano RiGenerazione Scuola attraverso:

   a) la formazione interna: relativa agli ambiti del Piano RiGenerazione Scuola, attraverso l'organizzazione di percorsi formativi che favoriscano la partecipazione di tutta la comunità scolastica, anche con il coinvolgimento di università, enti pubblici e privati, consorzi, associazioni e imprese;

   b) il coinvolgimento della comunità' scolastica: promuovere la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività sui temi del Piano RiGenerazione Scuola, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e al territorio;

   c) la creazione di soluzioni «sostenibili»: individuare azioni per la riconversione della comunità scolastica al paradigma sostenibile proposto dal Piano RiGenerazione Scuola;

  6. Il referente per la transizione ecologica e culturale è destinatario di uno specifico percorso formativo sugli ambiti del Piano inteso a sviluppare le competenze e le capacità di questa figura strategica.
  7. All'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera e) sono soppresse le parole «della sostenibilità ambientale»

  b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) applicazione dell'approccio sistemico ai problemi ambientali, sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto del pianeta, promozione del protagonismo di ciascun alunno e alunna per l'affermazione della cultura della transizione ecologica del Paese anche con il supporto e la collaborazione di enti pubblici e privati, università e terzo settore, sviluppo di nuove professionalità tese a proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema».
55.012. Casa.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 978, primo periodo, le parole: «Per l'anno scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico»;

   b) al comma 979 le parole: «di 27,23 milioni di euro per l'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «di 40,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

  2. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 13,61 milioni di euro per l'anno 2022 e di 40,84 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
55.013. Casa, Villani, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto dei diritti del contribuente)

  1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

   «Art. 5-bis. (Comunicazioni con il contribuente) – 1. Tutte le comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria possono effettuarsi a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata sia diverso dalla persona che effettua la comunicazione, in calce a quest'ultima dovrà essere rilasciata apposita delega alla persona che effettua l'invio.
   2. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che ha emanato il medesimo atto al quale il contribuente potrà inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo».

   b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

   «Art. 12-bis (Istanza di autotutela del contribuente) – 1. Ciascun contribuente può promuovere istanza di autotutela volta ad ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali tra l'altro:

   a) errore di persona;

   b) evidente errore logico o di calcolo;

   c) errore sul presupposto dell'imposta;

   d) doppia imposizione;

   e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

   f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

   g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

   h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;

   i) prescrizione della pretesa tributaria.

   2. La richiesta di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.
   3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 del presente articolo sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.
   4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, se la medesima amministrazione competente non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero, in caso di grave inerzia di quest'ultima, non procede in via sostitutiva, ai sensi del comma 1 del Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio dell'amministrazione finanziaria competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del contribuente.
   5. Qualora la richiesta di annullamento in autotutela riguardi ipotesi diverse da quelle indicate al comma 1, l'Amministrazione competente è sempre tenuta a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano spirati infruttuosamente i termini per presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
   6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro».
55.014. D'Orso.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Semplificazione incasso assegni)

  1. All'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
   La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
   Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.».
*55.02. D'Ettore.
*55.05. Ungaro, Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis
(Semplificazione sottoscrizione contratti a distanza)

  1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente, su richiesta dello stesso. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, la conclusione dei contratti soddisfa il requisito e produce l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto e della documentazione informativa obbligatoria al cliente, su richiesta dello stesso. La disciplina di cui al periodo precedente si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.
  3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli:

   1. Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
   2. Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
55.03. D'Ettore.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

   «4-quater) Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulicoforestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 possono assumere, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, operai agricoli e forestali con contratto di diritto privato, nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e a livello territoriale un rappresentante delle regioni».
55.08. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Accesso al «Regime speciale per lavoratori impatriati» da parte dei lavoratori distaccati)

  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e sue successive modifiche e integrazioni si interpreta nel senso che l'accesso all'agevolazione ivi prevista è consentito anche ai lavoratori impatriati in caso di rientro in Italia a seguito di distacco all'estero, in dipendenza di uno o più contratti che prevedano una permanenza minima all'estero di almeno due anni continuativi, ferme restando le condizioni di cui al suddetto articolo 16, qualora il lavoratore assuma al rientro in Italia una posizione diversa rispetto a quella ricoperta precedentemente al distacco, con riferimento al ruolo o mansioni o inquadramento.
*55.06. Ungaro, Fregolent, Marco Di Maio.
*55.07. Buratti, Schirò.
*55.04. D'Ettore.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(misure di semplificazione in materia di sport)

  1. Al fine di omogeneizzare, snellire e semplificare le procedure previste a favore delle associazioni e società sportive iscritte all'apposito registro e degli altri organismi riconosciuti dalle autorità competenti, le disposizioni degli articoli dal 6 al 24 e dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 si applicano a partire dal 31 dicembre 2023.
55.015. Barelli, Versace, Cattaneo, Battilocchio, D'Attis, Cortelazzo, Milanato.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale)

  1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
55.09. Tuzi.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Misure per semplificare l'elezione di tutte le cariche accademiche in università)

  1. All'articolo 2 della legge n. 240 del 2010 il comma 11 è soppresso.
55.01. Napoli.

ART. 56.

  Sopprimerlo.
56.9. Leda Volpi, Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto.

  Al comma 1, dopo le parole: 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere le seguenti: e per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,.

  Conseguentemente, al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti: e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
*56.1. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*56.4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo le parole: permesso di costruire aggiungere le seguenti: di ristrutturare o ampliare.
56.2. Lucaselli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il rapporto numero posti letto abitanti di cui al decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015.
56.5. Misiti.

  Al comma 2, dopo le parole: n. 662, aggiungere le seguenti: l'accordo di cooperazione tra un ente pubblico e un'impresa privata, che abbia ad oggetto un'attività di ricerca e di assistenza, disciplinata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,.
56.7. Ianaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di potenziare le attività di screening polmonare in Italia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) per la conduzione di programmi di screening polmonare su tutto il territorio nazionale e monitoraggio del tumore del polmone.
  2-ter. Con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 2-bis, nonché l'individuazione dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.
  2-quater. Agli oneri derivanti dal commi 2-bis e 2-ter, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
56.8. Ianaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Rientrano nei programmi di edilizia sanitaria di cui al comma 1, tutti gli interventi volti alla realizzazione di policlinici da parte di istituti universitari, in deroga alle disposizioni indicate nel regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70, che entro il 30 giugno 2021, siano in possesso di requisiti necessari rilasciati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.
56.6. Misiti.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazione in materia di locazioni passive delle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

   «6-bis. Nel caso di locazioni di nuova stipula, è rimessa alla discrezionalità delle singole Amministrazioni di cui al comma 4 la facoltà di rivolgersi all'Agenzia del Demanio ai fini della valutazione di congruità del canone di cui al comma 6».
56.01. Mancini.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Disposizioni in materia di servizi di ristorazione)

  1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6:

    1) la lettera a) è soppressa;

    2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) i servizi aggiuntivi che le società di emissione intendono sottoporre alla rete di esercizi convenzionabili o attualmente in uso dalle stesse con gli esercizi convenzionati»;

   b) dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:

   «6-ter. Nei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono previste penali a carico delle società di emissione per il ritardo nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi rispetto ai termini previsti dagli accordi di convenzionamento con i singoli esercizi. Le penali di cui al presente comma sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,1 per mille e lo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Per il recupero delle penali le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi sulla garanzia definitiva di cui agli articoli 103 e 104. Le somme così ottenute sono destinate, in misura proporzionale, agli esercizi convenzionati danneggiati dai ritardati adempimenti della società di emissione».
*56.02. Marco Di Maio, Fregolent.
*56.07. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*56.020. Lupi.
*56.023. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Equo compenso)

  1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: «qualità delle prestazioni», sono inserite le seguenti: «e un equo compenso delle stesse».
**56.03. Marco Di Maio, Fregolent.
**56.08. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
**56.021. Lupi.
**56.024. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazioni nel campo dell'edilizia sanitaria)

  1. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere proposte all'INAIL ulteriori iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle di cui all'articolo 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
56.04. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sugli appalti pubblici e sulle concessioni)

  1. È istituita l'Autorità per la vigilanza sugli appalti pubblici e sulle concessioni (AAC), quale organo collegiale preposto alla vigilanza, al controllo e alla diffusione delle migliori pratiche nelle materie disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. L'AAC ha sede a Roma ed è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previa delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna delle due Camere. I membri dell'AAC, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità.
  3. I membri dell'AAC durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'AAC.
  4. L'AAC è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
  5. L'AAC vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di garantire l'osservanza dei princìpi di correttezza e di trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di prevenire e di contrastare i fenomeni criminosi, di garantire la tutela delle piccole e medie imprese attraverso un'adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e un'economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. Essa svolge in via prioritaria le funzioni di governance di cui al titolo IV della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di cui al titolo IV della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
  6. Fermo restando quanto disposto ai commi 7 e 8, sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.
  7. Le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle altre norme di settore che richiamano compiti e funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni si intendono riferite all'AAC, la quale opera nel rispetto dei princìpi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  8. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 17 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti:

   a) sono individuati in modo dettagliato i compiti e le funzioni dell'ANAC che sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'alinea, all'AAC;

   b) sono individuate le disposizioni abrogate per effetto dell'istituzione dell'AAC, compresi gli articoli 212 e 213 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   c) sono individuate le risorse umane e strumentali che sono trasferite dall'ANAC all'AAC.
56.05. Prisco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
56.06. Prisco, Gemmato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca)

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

   a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito agrario»;

   b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale»;

   c) all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Il socio della cooperativa agricola può contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro»;

   d) fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4, ove abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.
56.09. Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Alberto Manca, Parentela, Sut, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Marzana, Pignatone.
(Parte ammissibile)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazioni in materia di apicoltura)

  1. All'articolo 6, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: «entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre».
  2. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313,».
  3. All'articolo 34 della legge 28 luglio 2016 n. 154 il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 del manuale operativo dell'anagrafe apistica nazionale, istituito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 del manuale operativo di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro».

  4. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. I commi 1 e 1-bis si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero».

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
56.010. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure di semplificazione per l'utilizzo della canapa agroindustriale)

  1. All'articolo 1 della legge del 2 dicembre 2016 n. 242, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La presente legge fissa come 0.5 per cento di Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) la soglia sotto la quale i prodotti, i sottoprodotti e i derivanti dalla cannabis sativa L. non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Tale valore soglia, può essere ulteriormente ridotto da indicazioni del ministero della salute per i prodotti destinati all'utilizzo umano o alimentare».

  2. All'articolo 1 della legge del 2 dicembre 2016 n. 242, comma 3, lettera a), le parole: «e trasformazione» sono modificate nel modo seguente: «, trasformazione», di conseguenza sono aggiunte le seguenti parole: «e commercializzazione».
56.011. Alberto Manca, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure di semplificazione per l'utilizzo della canapa agroindustriale)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) i semilavorati e altri prodotti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico».

  2. All'articolo 2, comma 3, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, le parole da: «esclusivamente» ad «aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «per la produzione e la vendita».
  3. All'articolo 4 della legge n. 242 del 2 dicembre 2016 dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   «7-bis. I semilavorati e gli altri prodotti, di cui all'articolo 2, non rientrano nel campo di applicazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309».
56.012. Gallinella, Alberto Manca, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure per lo sviluppo delle innovazioni in agricoltura)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono consentite le attività di irrorazione con prodotti autorizzati per i trattamenti in biologico, mentre per gli agrofarmaci esclusivamente, ed in via sperimentale, ai Centri di Ricerca pubblici per scopi di ricerca mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) è preferibile Unmanned Aerial System (UAS secondo la terminologia anglofona e secondo quanto stabilito nel regolamento EASA), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto» dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore o uguale a 25 chilogrammi e che effettuano operazioni in:

   a) «Visual Line of Sight», ovvero operazioni condotte entro una distanza sia orizzontale che verticale tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo senza aiuto di strumenti per aumentare la vista tale da consentirgli un controllo diretto per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni. Tali operazioni potranno essere condotte anche in condizioni notturne sempre che l'UAS sia dotato di luci che consentano di riconoscere la posizione e l'orientamento nell'ambito del volume dello spazio aereo in cui vengono svolte le operazioni e del buffer. Le luci devono essere riconoscibili dal pilota per qualsivoglia orientamento dell'UAS ed eventualmente agli utilizzatori dello spazio aereo. Gli UAS devono essere condotti da un pilota in possesso degli attestati secondo le normative in vigore;

   b) «Extended Visual Line of Sight», ovvero operazioni che possono essere condotte in area visiva estesa tramite l'ausilio di uno o più osservatori che trasmetteranno le informazioni di volo via radio e assisteranno il pilota remoto nel mantenere le separazioni ed evitare collisioni.

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, comma 520, dopo le parole: «agricoltura di precisione» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso l'impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) in agricoltura».
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della salute, il Ministero della transizione ecologica e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione di agrofarmaci di cui al comma 2.
56.013. Alberto Manca, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Bilotti, L'Abbate, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure semplificazione per il settore della birra artigianale)

  1. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «venti ettolitri» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta ettolitri».
  2. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i capoversi: «Acidità totale», «Acidità volatile», «Alcool» e «Limpidità» sono soppressi;

   b) il capoverso: «Anidride carbonica» è sostituito dal seguente: «Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1.00 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.»;

   c) il capoverso: «Ceneri» è sostituito dal seguente: «Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100».
56.014. Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure atte a favorire l'impiego di farmaci equivalenti)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis è abrogato.
56.015. Grimaldi, Grillo.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità» sono soppresse.
  2. L'articolo 66-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è abrogato.
56.016. Scanu.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Disposizioni in materia di importazione parallela di specialità medicinali per uso umano)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:

   «5-quater. Alle specialità medicinali per uso umano oggetto di importazione parallela, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 158, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono attribuiti automaticamente il regime di fornitura, la classificazione ed il prezzo al pubblico della corrispondente specialità medicinale registrata in Italia dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Eventuali variazioni del regime di fornitura, della classificazione e del prezzo al pubblico della specialità medicinale registrata in Italia si applicano automaticamente alle corrispondenti specialità medicinali oggetto di importazione parallela.
   5-quinquies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia Italiana del Farmaco attribuisce alle specialità medicinali per le quali sia già stata rilasciata l'autorizzazione all'importazione parallela il medesimo regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico della corrispondente specialità medicinale registrata in Italia dal titolare di autorizzazione all'immissione in commercio»;

   c) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso.

  2. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Secondo la medesima modalità di cui al periodo precedente, le aziende titolari di autorizzazione all'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano corrispondono alle regioni e all'erario, oltre all'importo di cui al periodo precedente, un importo aggiuntivo dello 0,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al lordo dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale»;

   b) all'ultimo periodo, dopo le parole: «ai sensi del quarto» sono aggiunte le seguenti: «e del quinto».
56.017. Ianaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

  1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
56.018. D'Arrando.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Modifiche al codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

  1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 70-bis.

   1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.
   2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.
   3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale».
56.019. Grillo.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Disposizioni per la semplificazione del funzionamento della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Presso il Ministero della salute è costituita, per gli esercenti le professioni sanitarie una Commissione centrale, nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, composta da un magistrato amministrativo effettivo e da uno supplente con funzioni di Presidente; da un componente effettivo ed uno supplente designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra i propri dirigenti esperti nelle materie di competenza della Commissione; da un componente effettivo ed uno supplente designati dal Ministro della salute tra dirigenti con formazione giuridica appartenenti ai ruoli delle altre pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esperti nelle materie di competenza della Commissione»;

   b) alla fine del quinto comma sono aggiunte le seguenti parole: «Alla scadenza del quadriennio la Commissione rimane in carica fino al suo rinnovo»;

   c) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «L'incarico di componente della Commissione è onorario e per coloro che rivestono la qualifica di dirigente della pubblica amministrazione rientra nei compiti di servizio».
56.022. Mandelli.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Modifiche al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 in materia di Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2020 n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

   «4. Entro novanta giorni dalla nomina di cui al comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502, che sono approvati dal Commissario ad acta, al fine di garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Nel termine di trecentosessanta giorni approvano, invece, i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi.
   5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte dei Commissari straordinari nei termini previsti dal comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario ad acta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte del Commissario ad acta nel termine previsto, gli stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni. Al fine di accertare l'entità dei debiti e dei disavanzi sanitari della regione Calabria e delle singole aziende del Servizio sanitario della medesima, il Commissario ad acta e i Commissari straordinari dallo stesso nominati si avvalgono, previo apposito accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei Servizi ispettivi di finanza pubblica e della Guardia di finanza, anche per finalità di controllo in relazione alle spese, alla gestione e alla predisposizione dei bilanci degli enti predetti».

   b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Il precedente comma si interpreta nel senso che la decadenza automatica del Commissario straordinario, nell'ipotesi di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi, non avviene se tale mancata approvazione è dovuta all'espletamento in corso di attività di riaccertamento dei residui relativi ai suddetti esercizi al fine di garantire la legalità dell'azione amministrativa, fermo restando che detta attività dovrà inderogabilmente concludersi entro e non oltre trecentosessanta giorni dalla nomina del Commissario straordinario».
56.025. Parentela, Bruno Bossio, D'Ippolito, Misiti, Orrico, Viscomi, Barbuto, Scutellà, Dieni, Tucci, Melicchio.
(Inammissibile)

ART. 57.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:

  01) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Ove sia presente un nesso economico funzionale, la ZES può incorporare in tutto o in parte aree appartenenti a un sito di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

  2-bis) al comma 7-ter, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) assicura, nei casi in cui la ZES si estenda su un SIN ai sensi del comma 2-bis, il coordinamento delle proprie attività con l'Autorità preposte alle procedure di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n-152.».
57.15. Torromino, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto preposto alla direzione e all'amministrazione dell'area ZES, è il commissario straordinario del Governo, dotato di adeguata qualificazione e competenza, individuabile anche nell'ambito delle società a controllo pubblico e dotato dei poteri sostitutivi e autorizzatori, nonché dell'autonomia contabile previsti dall'articolo 4, commi 2, 3 e 3-bis del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario è affiancato e presiede un Comitato di indirizzo e controllo composto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul territorio. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES. Il Commissario e il Comitato si avvalgono del segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli oneri per il compenso del Commissario sono posti a carico del quadro economico delle risorse complessivamente destinate alla ZES. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

   b) al comma 1 lettera a), dopo numero 1) aggiungere il seguente:

    «1.1) al comma 7, le parole: "Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare," sono sostituite dalle seguenti: "Il Commissario, coadiuvato dal Comitato devono assicurare"».
57.18. Torromino, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:

  1-bis) al comma 6, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale.»;
  1-ter) al comma 6, sesto periodo, le parole: «dell'Autorità di sistema portuale», sono sostituite con le seguenti «di ciascuna Autorità di sistema portuale».
57.14. D'Uva, Ficara.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2.1) al comma 7-ter, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   «d-bis) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte, allo scopo di individuare gli strumenti più idonei per l'assunzione di giovani e donne, e per il riassorbimento di lavoratori inoccupati precedentemente operanti nelle imprese dell'area e dei comuni limitrofi;».
57.17. Torromino, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

   2.1) al comma 7-ter, dopo la lettera a) aggiungere la seguente;

   «a-bis) promuove gli interventi volti a favorire e migliorare il collegamento della ZES con le reti trasportistiche nazionali e regionali, in coordinamento con i soggetti attuatori di tali reti;».
57.16. Torromino, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «sulle ZES di cui all'articolo 5, comma 1, a-quater,» aggiungere le seguenti: «anche in raccordo con quanto previsto nei Programmi Operativi nazionali per il ciclo programmatorio 2021-2027, tramite».

   b) al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire la parola: «adeguano» con la seguente: «integrano».
57.12. Fornaro, Timbro, Conte.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la parola: ZES, aggiungere le seguenti: anche in raccordo con quanto previsto nei Programmi Operativi nazionali per il ciclo programmatorio 2021-2027 tramite.
57.10. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

  Al comma 1, numero 5), sostituire la parola: adeguano con la seguente: integrano.
57.11. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. Al fine di agevolare la ripresa economica del Mezzogiorno, nelle regioni Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna è istituita, per ciascuna di esse, una No Tax Area con fiscalità di vantaggio, al fine di attrarre investimenti per lo sviluppo di attività produttive connesse con la transizione ecologica, la transizione digitale e l'assistenza sanitaria di comunità di cui al PNRR.
   1-ter. Nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i termini del regime fiscale agevolato per le imprese che operino nei settori delle energie rinnovabili, dell'innovazione, del turismo ambientalmente sostenibile, della comunicazione e dei servizi digitali e nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria alla persona.
57.20. Sapia, Forciniti, Colletti, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche all'interno delle zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 3, finanziate con risorse pubbliche di derivazione statale, regionale, provinciale o sovranazionale, per importo pari o superiore a cinque milione di euro, possono proporre all'autorità governativa la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione delle stesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
57.1. D'Alessandro, Ferri, Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Su richiesta delle regioni interessate le zone economiche speciali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere rimodulate entro i limiti quantitativi determinati, per esigenze di razionalizzazione ed efficienza. Il Commissario preposto, d'intesa con la regione, stipula con le autorità competenti un protocollo di legalità che consenta il monitoraggio dei trasferimenti dei terreni rientranti nelle ZES e delle attività imprenditoriali ivi allocate e dei servizi espletati.
57.7. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma

  1-bis. All'articolo 1, comma 100, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono eliminate le seguenti parole: «della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche,».
57.19. Mazzetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti all'interno delle zone economiche speciali:

   a) alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 204, dopo le parole: «d'imposta spettante» sono aggiunte le seguenti «, salvo quanto disposto dal comma 204-bis,»;

    2) dopo il comma 204 è inserito il seguente:

   «204-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 che abbiano effettuato i relativi investimenti all'interno delle zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 3, in deroga al comma 191, possono cumulare il predetto credito d'imposta con il credito d'imposta previsto dalla relativa zona economica speciale. Nei casi di cumulo, i soggetti beneficiari di cui al precedente periodo possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta previsto per la zona economica speciale ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica»;

   b) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059 è inserito il seguente:

   «1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1056. 1057 e 1058 che abbiano effettuato i relativi investimenti all'interno delle zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 3, possono cumulare il predetto credito d'imposta e con il credito d'imposta previsto dalla relativa zona economica speciale. Nel caso di cumulo, i soggetti beneficiari di cui al precedente periodo possono optare, in deroga a quanto previsto ai sensi del comma 1059, per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta previsto per la zona economica speciale ad altri soggetti inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti beneficiari, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1059 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il recupero dell'importo di cui al periodo precedente è effettuato nei confronti del soggetto cedente, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al sesto periodo del presente comma e dei relativi interessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».
57.2. D'Alessandro, Vitiello, Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti all'interno delle zone economiche speciali:

   a) alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 204 è aggiunto il seguente:

   «204-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 che abbiano effettuato i relativi investimenti all'interno delle zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 3, in deroga al comma 191, possono cumulare il predetto credito d'imposta con il credito d'imposta previsto dalla relativa zona economica speciale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica.»;

   b) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059 è inserito il seguente:

   «1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1056,1057 e 1058 che abbiano effettuato i relativi investimenti all'interno delle zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 3, possono cumulare il predetto credito d'imposta e con il credito d'imposta previsto dalla relativa zona economica speciale. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1059 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».
57.3. D'Alessandro, Vitiello, Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis Al fine di semplificare le attività di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli anche all'interno delle zone economiche speciali, all'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: “del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” sono inserite le seguenti: “, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nei limiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
57.4. Rosato, D'Alessandro, Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. In considerazione della crisi pandemica in atto e del conseguente aumento del prezzo delle materie prime, per i contratti in essere aventi a oggetto la fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni l'incremento dei costi del servizio è riconosciuto come variante sostanziale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Per l'individuazione dei maggiori oneri riconosciuti si applicano le disposizioni dell'articolo 106 medesimo».
57.6. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4-bis. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:

   «5-quater. Gli ambiti portuali, come delimitati dai vigenti piani regolatori portuali, ancorché approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati alle zone “B” del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444 ai fini della applicabilità della disciplina di cui all'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

   b) all'articolo 5-bis, comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a raccolta temporanea di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in novanta mesi e, comunque, fino al conferimento nella destinazione finale, senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti.».

  4-ter. All'articolo 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunta in fine la seguente lettera:

   «d) materiali di escavo dei fondali dei porti e dei canali di accesso ai porti, ove tali materiali siano immersi all'interno del bacino portuale con modalità che evitino una loro dispersione al di fuori del bacino stesso»;

   b) al comma 4, le parole: «comma 1, lettera c)», sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere c) e d)»;

   c) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

   «5-ter. In caso di realizzazione, nell'ambito di un intervento di dragaggio, di strutture adibite a raccolta temporanea di materiali derivanti dal dragaggio medesimo, il termine massimo di deposito, prima della loro messa a dimora definitiva, è fissato in novanta mesi, e comunque fino al conferimento alla destinazione finale, senza limitazione di quantitativi, assicurando la conterminazione del deposito.».

  4-quater. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c-bis), il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) emana le regole e prescrizioni tecniche da osservare per l'attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1)».

   b) dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:

   «c-ter). La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni tecniche sulle attività di cui alla lettera c-bis), numero 2), viene esercitata dal Coordinatore per la progettazione, e la sorveglianza sull'esecuzione delle attività di cui alla medesima lettera c-bis), numero 2, viene espletata dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, individuati ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».

  4-quinquies. All'articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base delle regole e prescrizioni tecniche da osservare di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), numero 2) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori».
57.9. De Luca, Ubaldo Pagano, Rotta, Bruno Bossio, Pezzopane, Bordo, De Filippo, La Marca, Topo, Avossa, Ciampi, Zardini, Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)

  1. Al fine di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a parziale compensazione della sostanziale inattività dovuta ai provvedimenti restrittivi delle attività economiche, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

   «q) All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:»;

  2. La lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

  3. La lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a lire 100.000.000, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.».

  4. Per gli accertamenti successivi al 1° gennaio 2015, l'esibizione dei documenti di cui al comma 1, lettera b), può essere esercitata in sede di ricorso giudiziale, inoltre può essere esibita in tale ambito ogni documentazione già in possesso degli uffici della Pubblica Amministrazione, alla data del ricorso.
57.02. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Istituzione Zona Economica Speciale Sisma 2016-2017 in seguito all'emergenza COVID-19)

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
   2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
   2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.
   2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.»
57.03. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Estensione ZES)

  1. Tutte le misure previste per le zone economiche speciali individuate ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 e successive modificazioni, sono estese alle aree di crisi industriale complessa.
57.04. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Caselli autostradali nelle ZES o in aree attigue)

  1. Al fine di potenziare i collegamenti tra le ZES e le altre aree territoriali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con Cassa Depositi e Prestiti, provvede con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ad individuare i siti ove ubicare nuovi caselli autostradali all'interno delle aree ZES o in aree attigue alle stesse.
57.07. Maraia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Semplificazione delle procedure di attuazione della legge 28 febbraio 2020, n. 17)

  1. All'articolo 1, della legge 28 febbraio 2020, n. 17, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. L'Agenzia del demanio, al fine di favorire le procedure di trasferimento di cui al comma 1 e la conclusione delle operazioni di cessione di cui al comma 2, è autorizzata ad individuare, ai sensi dell'articolo 35 del codice della navigazione, con propri decreti dirigenziali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le zone demaniali ricadenti nel perimetro del comprensorio denominato "Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina" non più utilizzabili per pubblici usi del mare ai fini della loro esclusione dal demanio marittimo e del passaggio al patrimonio disponibile tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro i successivi trenta giorni.
   2-ter. Ai fini della determinazione del prezzo di vendita degli immobili si applica il comma 3 dell'articolo 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, e la allegata tabella A.»
57.09. Pellicani.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Potenziamento delle Zone economiche ambientali)

  1. Al fine di favorire la transizione ecologica ed ambientale del Paese promuovendo nelle Zone economiche ambientali (Zea) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientemento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supporto alla cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, alle imprese che vi operano e che svolgono attività economiche eco-compatibili, sono estese le misure di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, emanato, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, sono disciplinate compatibilità e procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra gli Enti Parco Nazionali, le amministrazioni locali e statali interessate in attuazione dell'articolo 1-bis «Programmi nazionali e politiche di sistema» della legge n. 394 del 1991 (introdotto dall'articolo 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426), con la previsione di ulteriori misure coerenti per le ZEA che sono inserite nella SNAI.
57.010. Masi.

ART. 58.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di favorire il riequilibrio territoriale, i fondi di cui al precedente comma sono assegnati nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale della spesa.
58.1. Papiro.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Modifica dell'articolo 2 della legge n. 470 del 1988)

  1. All'articolo 2, della legge 27 ottobre, 1988, n. 470, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il cittadino residente all'estero e iscritto all'AIRE ha la facoltà di indicare come comune di ultima residenza quello in cui è proprietario di bene immobile in Italia e di iscriversi alla sua anagrafe. Nel caso il cittadino abbia più di un immobile in comuni diversi, egli sceglie, tra questi, il comune da indicare».
58.01. Ungaro, Marco Di Maio, Fregolent, Schirò.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Misure di rafforzamento in materia di aree di crisi industriale complessa)

  1. Al fine di assicurare la continuità delle misure in materia di aree di crisi industriale complessa nella prospettiva dell'esecuzione degli interventi in materia industriale ricompresi nel PNRR, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 251-bis è aggiunto il seguente:

   «251-ter. Ai lavoratori di cui al comma 251-bis che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
58.02. Miceli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Interventi urgenti di semplificazione delle procedure di investimento delle casse di previdenza private)

  1. Al fine di semplificare le procedure di investimento delle casse di previdenza private e di accelerare i procedimenti relativi agli interventi in materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici, all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 3 è abrogato.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, adottano propri regolamenti, sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la COVIP, in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché gli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio.
*58.03. Morgoni.
*58.05. Giacomoni, Tartaglione, Cortelazzo, Mazzetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Tutela delle attività professionali nei rapporti con i privati e semplificazioni nell'ambito delle procedure autorizzative connesse al settore edile)

  1. La presentazione di istanze dirette all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati o di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista o ai professionisti individuati, sottoscritta dal committente.
  2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.
  3. Le istanze di permesso di costruire e le segnalazioni certificate di inizio attività devono essere corredate, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.
  4. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
58.04. Giacomoni, Tartaglione, Cortelazzo, Mazzetti.

ART. 59.

  Sopprimerlo.
*59.8. Fornaro, Timbro.
*59.12. Federico, Galizia, Papiro, Scerra, Manzo, Sportiello, Villani, Faro, Nappi, Martinciglio.
*59.13. Pignatone, Galizia, Perantoni, Deiana.
*59.27. Enrico Borghi, Boccia, Ubaldo Pagano, Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla lettera e) sono aggiunte le seguenti parole: «e specificità delle aree interne».
59.14. Federico.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   al capoverso comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: sentite le amministrazioni competenti con le seguenti: d'intesa con i Ministri competenti per materia;

   al secondo periodo sopprimere le parole: e privati;

   al termine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: Entro il 31 dicembre 2021 sono definiti gli standard di riferimento quantitativi e qualitativi per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi e di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni da definire per le predette tipologie di infrastrutture.

   al capoverso comma 1-bis, primo periodo sostituire la parola: sentiti con le seguenti: e con e al terzo periodo aggiungere, in fine le seguenti parole: I criteri di priorità di cui al periodo precedente tengono conto della minore capacità fiscale dei territori e dei vincoli risultanti dall'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.
*59.3. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*59.9. Fornaro, Timbro.

  Al comma 1, capoverso comma 1 dopo le parole: il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, inserire le seguenti: di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale,.
59.20. Paolo Russo.

  Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo, dopo la parola: effettua inserire le seguenti: , definendone gli schemi tipo

  Conseguentemente, al medesimo comma 1,:

   a) al primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: del numero con le seguenti: della dotazione ;

   b) al primo periodo, sostituire le parole: portuali e aeroportuali con le seguenti: portuali, logistiche, aeroportuali e idriche;

   c) al capoverso comma 1-bis dopo le parole: recupero del divario inserire le seguenti: infrastrutturale e di sviluppo e dopo le parole: e alla specificità insulare inserire le seguenti: e delle zone di montagna ed aree interne.
59.2. Pezzopane.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso comma 1, dopo le parole: portuali e aeroportuali inserire le seguenti idriche, elettriche, digitali, di trasporto e di distribuzione del gas. Definisce inoltre gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture;

   b) al capoverso comma 1-bis, dopo le parole: unità produttive, inserire le seguenti: alle aree interne e montane;

   c) al capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole da: , tenuto conto a: comma 1-ter;

   d) al capoverso comma 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

   e) sopprimere il comma 2.
59.16. Ficara.

  Al comma 1, capoverso comma 1, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché delle infrastrutture idriche, elettriche, telecomunicazioni e gas.
59.21. Labriola, Cortelazzo, Tartaglione, Cattaneo, Ferraioli, Milanato, Mazzetti.

  Al comma 1, capoverso comma 1, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché della dotazione impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti.
59.22. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Cattaneo, Ferraioli, Milanato.

  Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 30 settembre 2021.

  Conseguentemente:

   a) al capoverso comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La ricognizione effettuata dagli enti territoriali è comunicata alle singole regioni e dalle province autonome, che entro il 31 ottobre 2021 la trasmettono alla Conferenza delle regioni e delle province autonome che predispone il documento di ricognizione conclusivo da comunicare entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   b) al capoverso comma 1-bis:

    1) dopo le parole: 31 marzo 2022 inserire le seguenti: , sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture;

    2) dopo le parole: unità produttive inserire le seguenti: , alle zone di montagna;

    3) dopo le parole: decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, inserire le seguenti: e dalla programmazione comunitaria 2021-2027;

   c) al capoverso comma 1-quater, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
59.6. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1, inserire il seguente:

   «1.1. La ricognizione di cui al comma 1 è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

   a) estensione delle superfici territoriali;

   b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;

   c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;

   d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;

   e) particolari requisiti delle zone di montagna;

   f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;

   g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione».

  Conseguentemente, al capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: avuto riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in ciascun territorio, all'estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare, alla densità della popolazione e delle unità produttive.
59.25. Enrico Borghi, Boccia, Ubaldo Pagano, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis sostituire le parole: avuto riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in ciascun territorio, all'estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare, alla densità della popolazione e delle unità produttive, con le seguenti: avuto riguardo all'estensione delle superfici territoriali, alla valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno, al deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo, alla densità della popolazione e densità delle unità produttive, ai particolari requisiti delle zone di montagna, alle carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio, alla specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità.
59.26. Enrico Borghi, Boccia, Ubaldo Pagano, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in ciascun territorio, inserire le seguenti: con particolare riferimento a quelle del Mezzogiorno, al deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo,;

   conseguentemente al capoverso comma 1-ter, dopo le parole: Al predetto Fondo, sopprimere la seguente: non.
59.18. Galizia, Papiro.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: avuto riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in ciascun territorio, aggiungere le seguenti: alla valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno, al deficit infrastrutturale e di sviluppo.
59.17. Maraia.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: all'estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare, aggiungere le seguenti: tenuto altresì conto dell'indice di montuosità.
59.5. Fogliani, Badole, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: unità produttive, aggiungere le seguenti: alla valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno, al deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo, ai particolari requisiti delle zone di montagna e alle specificità delle aree interne.
59.15. Federico.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: alla densità della popolazione e delle unità produttive, aggiungere le seguenti: alle zone di montagna,.
59.7. Marco Di Maio, Fregolent.

  Al comma 1, capoverso comma 1-ter, sopprimere il seguente periodo: Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
*59.10. Fornaro, Timbro.
*59.4. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:

  1-ter.1. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale, i fondi di cui al precedente comma sono assegnati nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale della spesa.

  Conseguentemente, al capoverso comma 1-ter, dopo le parole: Al predetto Fondo, sopprimere la seguente: non.
59.19. Papiro, Galizia.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-quinquies, inserire i seguenti:

  1-quinquies.1. Entro il 30 settembre 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, le Commissioni paritetiche per l'attuazione degli Statuti della Regione siciliana e della regione Sardegna, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalle medesime regioni, predispongono stime economiche e finanziarie per la definizione di parametri oggettivi per la misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico e sociale derivante dalla condizione d'insularità.
  1-quinquies.2. Sulla base dei parametri di cui al comma 1-quinquies.1 le regioni Sicilia e Sardegna individuano criteri, indirizzi, e linee guida per elaborare il «Piano pluriennale per il riequilibrio e lo sviluppo delle regioni insulari».
59.11. Pittalis, Cappellacci, Labriola.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Entro il 30 settembre 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, le Commissioni paritetiche per l'attuazione degli statuti della Regione siciliana e della regione Sardegna, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalle medesime regioni, predispongono stime economiche e finanziarie per la definizione di parametri oggettivi per la misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico e sociale derivante dalla condizione d'insularità.
  1-ter. Sulla base dei parametri di cui al comma 1-bis la regione siciliana e la regione Sardegna individuano criteri, indirizzi, e linee guida per elaborare il «Piano pluriennale per il riequilibrio e lo sviluppo delle regioni insulari».
59.23. Deiana, Deidda, Pittalis, Frailis, Ficara, Cancelleri, Scanu, Cadeddu, Perantoni, Alberto Manca, Varchi, Bucalo, Zoffili, Gavino Manca, Cappellacci, Lapia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la semplificazione delle procedure connesse con il trasporto del pescato dalle isole minori verso la terra ferma, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato, in deroga all'articolo 25, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a modificare ed integrare la convenzione dell' 11 aprile 2016 per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane, stipulata ai sensi all'articolo 1, comma 998 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135,convertito,con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009 n.166, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al fine di dare attuazione, per esigenze di tracciabilità, a tutela della salute dei consumatori e a sostegno dell'economia locale delle piccole isole, alle condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci negli aliscafi di linea, con particolare riferimento al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, alla Circolare sugli adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici ai sensi del Reg.(CE) 1224 del 2009, del Reg.(UE) 404/2011 e del Reg.(UE) 1379/ 2013 e alle linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca stabilite nell'accordo Stato-regioni del 5 novembre 2015, Rep. Atti n. 195/CSR, oltre agli alimenti e beni di prima necessità per gli abitanti delle isole.
59.1. Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e altre disposizioni per la semplificazione nel settore portuale)

  1. Ai fini della semplificazione delle procedure di pianificazione del settore portuale, all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis:

    1) all'alinea, dopo le parole: «pianificazione strategica di sistema,» sono inserite le seguenti: «recante i contenuti sistemici di indirizzo delle scelte di pianificazione adottate nei piani regolatori dei singoli porti,»;

    2) alla lettera a), le parole: «i contenuti sistemici di» sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti sistemici di indirizzo della»;

   b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

   «1-ter. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città nonché delle aree retro-portuali dei collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema e degli attraversamenti del centro urbano, definite dal documento di pianificazione strategica di sistema e ricadenti all'esterno del perimetro della circoscrizione portuale, è stabilita dai comuni nei propri strumenti di pianificazione, previo parere della competente Autorità di sistema portuale»;

   c) il comma 1-quater è sostituito dai seguenti:

   «1-quater. Il documento di pianificazione strategica di sistema è adottato dal Comitato di gestione, previo parere dei comuni interessati, ed è approvato nei successivi novanta giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le regioni interessate. Il documento di Atti Parlamentari – 4 – Camera dei deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 2807 pianificazione strategica di sistema non è assoggettato alla procedura di VAS. 1-quater.1. Le varianti al documento di pianificazione strategica di sistema sono approvate con il procedimento previsto per l'adozione dello stesso documento ai sensi del comma 1-quater»;

   d) il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente:

   «1-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui al comma 1-quater nel termine ivi stabilito, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può convocare una conferenza di servizi. In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

   e) al comma 1-sexies:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «collegamento viario e ferroviario» sono inserite le seguenti: «appartenenti alla circoscrizione del porto»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione dell'articolo 142, comma 1, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica alle aree comprese nel perimetro del piano regolatore portuale»;

   f) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;

   g) al comma 2-quater, lettera b), dopo le parole: «ricevimento dell'atto» sono aggiunte le seguenti: «, decorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente»;

   h) al comma 2-sexies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano regolatore portuale è un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza»;

   i) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, anche nelle more dell'approvazione del documento di pianificazione strategica di sistema, può promuovere e porre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti al piano regolatore portuale dei singoli scali»;

   l) al comma 4-bis, la parola: «varianti-stralcio» è sostituita dalla seguente: «varianti»;

   m) il comma 4-ter è abrogato.

   n) All'articolo 8, comma 3, lettera e-bis), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la parola: «varianti-stralcio» è sostituita dalla seguente: «varianti».

  2. Ai fini della semplificazione delle procedure di appalto delle Autorità di sistema portuale, dopo il comma 12 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

   «12-bis. Per quanto concerne le Autorità di sistema portuale, l'istituzione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha carattere facoltativo».
59.04. Paita, Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di dragaggi)

  1. Al fine di semplificare le operazioni di dragaggio, che rivestono un carattere fondamentale per il pieno sviluppo del sistema portuale nazionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del medesimo Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, con il compito di rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale, fermo restando il pieno rispetto delle esigenze di tutela ambientale. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i citati Ministeri designano i partecipanti al predetto tavolo tecnico, scegliendoli nell'ambito degli organismi specializzati nei settori oggetto di studio da parte dello stesso tavolo.
  2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede alla revisione delle linee guida relative alla caratterizzazione dei sedimenti propedeutica alle operazioni di dragaggio, necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero alle operazioni di sversamento a mare, di conferimento in casse di colmata e simili, con particolare riferimento alle prove eco-tossicologiche, al fine di superare le criticità emerse sulla base della metodologia applicata.
  3. Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sulla base delle linee guida revisionate dal tavolo tecnico ai sensi del medesimo comma 2, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla sperimentazione sul campo della nuova metodologia per l'effettuazione delle prove eco-tossicologiche, al fine di valutare la sua adeguatezza rispetto alle esigenze di tutela ambientale e alla sostenibilità del suo impatto sulle operazioni di dragaggio. All'esito favorevole della sperimentazione, accertato dal tavolo tecnico, si procede a rendere definitiva l'applicazione delle linee guida. A decorrere dalla data di applicazione definitiva delle citate linee guida, cessano di aver efficacia le disposizioni in materia previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 15 luglio 2016, n. 173.
  4. Nelle more dell'applicazione definitiva delle linee guida ai sensi del comma 3, per la caratterizzazione dei sedimenti necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero il loro sversamento a mare, il loro conferimento in casse di colmata e simili, sono sospese le prove ecotossicologiche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 15 luglio 2016, n. 173. La caratterizzazione dei sedimenti è basata solo sulle prove chimiche, con riferimento ai livelli di rilevamento nazionali 1.1 e 1.2, in grado di tenere conto della maggiore vulnerabilità dell'ecosistema marino rispetto a quello terrestre. In caso di possibilità di conferimento a mare dei sedimenti è, altresì, abolito l'obbligo di contenimento in strati superiori a 5 centimetri.
59.05. Paita.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Potenziamento dei sistemi di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, del soccorso pubblico e della difesa civile)

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relative al potenziamento dei sistemi da impiegare per il contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, nonché per il soccorso pubblico e la difesa civile, è autorizzata, in favore del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di euro 25.000.000 per l'anno 2021, di euro 35.000.000 per l'anno 2022 e di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, da destinare:

   a) quanto ad euro 18.750.000 per l'anno 2021, ad euro 26.250.000 per l'anno 2022 e ad euro 30.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, alla Polizia di Stato per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per il finanziamento di interventi nei settori della motorizzazione e dell'armamento, della manutenzione straordinaria e dell'adattamento di strutture e impianti;

   b) quanto ad euro 6.250.000 per l'anno 2021, ad euro 8.750.000 per l'anno 2022 e ad euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi, di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture e impianti.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 35 milioni di euro per l'anno 2022 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
59.08. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

  1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, l'Autorità di Sistema portuale può istituire, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero o licenziati delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare il 31 dicembre 2021. Le attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Autorità di Sistema portuale.
  2. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai lavoratori in esubero, confluiti nell'Agenzia costituita ai sensi del comma 1, si applicano, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, le disposizioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nel limite delle risorse ivi previste. Qualora alla scadenza del termine di cui al secondo periodo del comma 1, restassero in forza all'Agenzia lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove ne sussistano in presupposti, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
  3. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: «transhipment,» è inserita la seguente: «ovvero».
  4. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «cinquantaquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»;

   b) al comma 7, le parole: «5.100.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «10.100.000 per l'anno 2021»;

   c) al comma 8, le parole: «Alla scadenza dei trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Alla scadenza dei sessanta mesi».

  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), quantificati in euro 5.000.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*59.011. Paita, Marco Di Maio, Fregolent.
*59.010. Marco Di Maio, Fregolent.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Semplificazione delle procedure per il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle)

  1. Al fine di consentire il proseguimento del processo di sdemanializzazione e valorizzazione del comprensorio denominato «Falconera», già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Caorle, anche per l'anno 2020, le aree e le costruzioni, identificate al Fg. 34 del catasto di Venezia, al catasto terreni con mapp. 24-499-693-1339-1341-13556-1166-1167-1207-1209 e catasto fabbricati mapp. 23-499-693-1339-1341-1356, sono trasferite, a titolo oneroso, al patrimonio disponibile del comune di Caorle ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2. All'area demaniale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 200.000 euro per l'anno 2021 e in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
59.09. Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Vallotto, Bellachioma, Bianchi, Binelli, Bisa, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Divario infrastrutturale delle regioni insulari)

  1. Entro il 30 settembre 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, le Commissioni paritetiche per l'attuazione degli statuti della Regione siciliana e della regione Sardegna, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalle medesime regioni, predispongono stime economiche e finanziarie per la definizione di parametri oggettivi per la misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico e sociale derivante dalla condizione d'insularità.
  2. Sulla base dei parametri di cui al comma 1 la Regione siciliana e la regione Sardegna individuano criteri, indirizzi, e linee guida per elaborare il Piano pluriennale per il riequilibrio e lo sviluppo delle regioni insulari.
59.01. Corda.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Proroga delle concessioni per le rivendite di generi di monopolio e delle ricevitorie del lotto)

  1. Le concessioni in corso di validità nell'anno 2020 aventi ad oggetto le rivendite di tabacchi che abbiano prodotto nel medesimo anno un aggio derivante dalla vendita del tabacco inferiore del trenta per cento rispetto a quello prodotto nell'anno 2019 sono prorogate, a titolo gratuito e d'ufficio, di due anni. La proroga è estesa anche alle concessioni per l'attività di ricevitoria lotto operanti all'interno delle re-vendite di cui al periodo precedente.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a (quantificare) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
59.07. Vitiello, Fregolent, Marco Di Maio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Perequazione dei livelli essenziali di assistenza)

  1. Al fine di garantire il riequilibrio territoriale nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e colmare le disuguaglianze di salute tra aree del Paese, per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale tra le regioni si fa riferimento, a partire dal riparto 2021, oltre che al criterio della popolazione pesata per età anche all'indice di deprivazione socioeconomico su base regionale.
  2. Entro 60 giorni il Ministro della salute, sentito il parere della conferenza delle regioni, definisce con proprio decreto la metodologia di ricorso all'indice di deprivazione ai fini della stima della quota di riparto per ciascuna regione.
59.03. Trizzino.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Deduzione forfetaria)

  1. Al fine di tener conto dell'incidenza della tassazione gravante sui tabacchi, rispetto agli aggi riconosciuti ai titolari di concessione amministrativa, di cui all'articolo 16 della legge 1293 del 1957, il reddito prodotto da tali imprese è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali degli aggi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:

   a) 30 per cento per aggi superiori a 90.000 euro;

   b) 40 per cento per aggi superiori a 45.000 euro ed entro i 90.000 euro;

   c) 50 per cento per aggi fino a 45.000 euro.
59.06. Vitiello, Marco Di Maio, Fregolent.
(Inammissibile)

ART. 60.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 3, dopo la parola: «interventi» aggiungere: «di cui al comma 1 nonché di quelli previsti nell'ambito dei Contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
60.1. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Cancellazione debito sanitario regione Calabria)

  1. Al fine di garantire l'efficace funzionamento della pubblica amministrazione, assicurando, soprattutto nelle regioni meridionali, un'adeguata capacità di progettazione e la corretta gestione delle risorse ad essa assegnate, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli obblighi posti a carico del Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'adozione del programma operativo per la gestione dell'emergenza, il termine di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 842, secondo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2021.
  2. Al fine di sostenere la regione Calabria nell'appianamento del debito contratto in ambito sanitario, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
  3. Il Commissario ad acta entro il 31 dicembre 2021 individua il totale dell'ammontare dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 dagli enti sanitari della regione e la comunica al Ministero dell'economia delle finanze e al Ministero della salute.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro della salute, autorizza l'erogazione di un contributo straordinario a favore della regione Calabria, nel limite di spesa di cui al comma 2, esclusivamente finalizzato alla liquidazione dei debiti attestati dalla comunicazione di cui al comma 3. Con il medesimo decreto sono altresì individuate la tempistica dei pagamenti dei debiti, le modalità con cui debbono avvenire i pagamenti nonché le procedure di verifica degli avvenuti pagamenti. Il decreto di cui al presente comma individua anche le certificazioni richieste circa l'attestazione di veridicità del contenuto della comunicazione di cui al comma 2.
  5. In caso di inadempienza da parte della regione Calabria nell'utilizzo del contributo di cui al comma 4, di destinazione a finalità anche parzialmente diverse da quella indicata al comma 2, ovvero in caso di mancato rispetto delle tempistiche individuate dal decreto di cui al medesimo comma, alla regione Calabria si applica una sanzione corrispondente alla restituzione della quota di contributo inutilizzata, destinata a finalità diversa da quella consentita ovvero erogata in ritardo rispetto alle tempistiche individuate. Alla restituzione si provvede mediante corrispondente riduzione della quota annuale di trasferimento di risorse da parte dello Stato.
  6. All'onere di cui al comma 2, quantificato in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 800 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto-legge, quanto a 1.200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
60.028. Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa nel Mezzogiorno)

  1. In relazione alle accresciute esigenze in tema di attuazione dei programmi e dei progetti connessi all'attuazione del PNRR, nonché al fine di garantire l'efficace funzionamento della pubblica amministrazione, assicurando, soprattutto nelle regioni meridionali, un'adeguata capacità di progettazione e la corretta gestione delle risorse ad essa assegnate, il Ministero della giustizia può procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività di Corti d'Appello, Procure, Uffici della Magistratura Amministrativa e contabile presso le proprie sedi della regione Calabria.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA.

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
60.015. Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa nel Mezzogiorno)

  1. In relazione alle accresciute esigenze in tema di attuazione dei programmi e dei progetti connessi all'attuazione del PNRR, nonché al fine di garantire l'efficace funzionamento della pubblica amministrazione, assicurando, soprattutto nelle regioni meridionali, un'adeguata capacità di progettazione e la corretta gestione delle risorse ad essa assegnate, le amministrazioni statali sotto indicate possono procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività presso le proprie sedi della regione Calabria:

   a) Ministero della cultura con riferimento a Musei e siti archeologici facenti capo al Segretariato regionale;

   b) Ministeri della giustizia con riferimento a Corti d'Appello, Procure, Uffici della Magistratura amministrativa e contabile;

   c) Ministero dell'istruzione con riferimento alle istituzioni scolastiche facenti capo all'USR;

  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   d) Le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA.

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
60.029. Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa nel Mezzogiorno)

  1. In relazione alle accresciute esigenze in tema di attuazione dei programmi e dei progetti connessi all'attuazione del PNRR, nonché al fine di garantire l'efficace funzionamento della pubblica amministrazione, assicurando, soprattutto nelle regioni meridionali, un'adeguata capacità di progettazione e la corretta gestione delle risorse ad essa assegnate, il Ministero dell'istruzione può procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito dell'attività di Musei e siti archeologici facenti capo al Segretariato regionale presso le proprie sedi della regione Calabria.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
60.016. Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa nel Mezzogiorno)

  1. In relazione alle accresciute esigenze in tema di attuazione dei programmi e dei progetti connessi all'attuazione del PNRR, nonché al fine di garantire l'efficace funzionamento della pubblica amministrazione, assicurando, soprattutto nelle regioni meridionali, un'adeguata capacità di progettazione e la corretta gestione delle risorse ad essa assegnate, il Ministero della cultura può procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività di Istituzioni scolastiche facenti capo all'USR presso le proprie sedi della regione Calabria.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
60.017. Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa nel Mezzogiorno)

  1. In relazione alle accresciute esigenze in tema di attuazione dei programmi e dei progetti connessi all'attuazione del PNRR, nonché al fine di garantire l'efficace funzionamento della pubblica amministrazione, assicurando, soprattutto nelle regioni meridionali, un'adeguata capacità di progettazione e la corretta gestione delle risorse ad essa assegnate, il Ministero della giustizia può procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività di Corti d'Appello, Procure, Uffici della Magistratura amministrativa e contabile presso le proprie sedi della regione Calabria.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA.

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
60.018. Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa nel Mezzogiorno)

  1. In relazione alle accresciute esigenze in tema di attuazione dei programmi e dei progetti connessi all'attuazione del PNRR, nonché al fine di garantire l'efficace funzionamento della pubblica amministrazione, assicurando, soprattutto nelle regioni meridionali, un'adeguata capacità di progettazione e la corretta gestione delle risorse ad essa assegnate, il Ministero della cultura può procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito dell'attività di Musei e siti archeologici facenti capo al Segretariato regionale presso le proprie sedi della regione Calabria.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
60.019. Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa nel Mezzogiorno)

  1. In relazione alle accresciute esigenze in tema di attuazione dei programmi e dei progetti connessi all'attuazione del PNRR, nonché al fine di garantire l'efficace funzionamento della pubblica amministrazione, assicurando, soprattutto nelle regioni meridionali, un'adeguata capacità di progettazione e la corretta gestione delle risorse ad essa assegnate, il Ministero dell'istruzione può procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività di istituzioni scolastiche facenti capo all'USR presso le proprie sedi della regione Calabria.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
60.020. Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa nel Mezzogiorno)

  1. In relazione alle accresciute esigenze in tema di attuazione dei programmi e dei progetti connessi all'attuazione del PNRR, nonché al fine di garantire l'efficace funzionamento della pubblica amministrazione, assicurando, soprattutto nelle regioni meridionali, un'adeguata capacità di progettazione e la corretta gestione delle risorse ad essa assegnate, il Ministero della giustizia può procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività di Corti d'Appello, Procure, Uffici della magistratura amministrativa e contabile presso le proprie sedi della Regione Calabria.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
60.021. Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa nel Mezzogiorno)

  1. In relazione alle accresciute esigenze in tema di attuazione dei programmi e dei progetti connessi all'attuazione del PNRR, nonché al fine di garantire l'efficace funzionamento della pubblica amministrazione, assicurando, soprattutto nelle regioni meridionali, un'adeguata capacità di progettazione e la corretta gestione delle risorse ad essa assegnate, il Ministero della cultura può procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito dell'attività di Musei e siti archeologici facenti capo al Segretariato regionale presso le proprie sedi della regione Calabria.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
60.022. Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa nel Mezzogiorno)

  1. In relazione alle accresciute esigenze in tema di attuazione dei programmi e dei progetti connessi all'attuazione del PNRR, nonché al fine di garantire l'efficace funzionamento della pubblica amministrazione, assicurando, soprattutto nelle regioni meridionali, un'adeguata capacità di progettazione e la corretta gestione delle risorse ad essa assegnate, il Ministero dell'istruzione può procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività di Istituzioni scolastiche facenti capo all'USR presso le proprie sedi della Regione Calabria.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
60.023. Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo l' articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa nel Mezzogiorno)

  1. Al fine di garantire l'efficace funzionamento della pubblica amministrazione, assicurando, soprattutto nelle regioni meridionali, un'adeguata capacità di progettazione e la corretta gestione delle risorse ad essa assegnate, nonché allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale impiegato nei servizi di supporto amministrativo alle attività sanitarie territoriali ed ospedaliere, servizi igienico sanitari e servizi di manutenzione ordinaria delle strutture dell'Asp di Cosenza, dovranno essere avviate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure di reclutamento speciale transitorio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, attraverso l'utilizzo dei fondi del servizio sanitario regionale destinati alla esternalizzazione dei predetti servizi.
60.025. Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa nel Mezzogiorno)

  1. Al fine di garantire l'efficace funzionamento della pubblica amministrazione, assicurando, soprattutto nelle regioni meridionali, un'adeguata capacità di progettazione e la corretta gestione delle risorse ad essa assegnate, nonché allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale impiegato nei servizi di supporto amministrativo alle attività sanitarie territoriali ed ospedaliere, servizi igienico sanitari e servizi di manutenzione ordinaria delle strutture dell'Asp di Cosenza, dovranno essere avviate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la proroga dei contratti in essere, attraverso l'utilizzo dei fondi del servizio sanitario regionale destinati alla esternalizzazione dei predetti servizi.
60.039. Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa nel Mezzogiorno)

  1. Al fine di garantire l'efficace funzionamento della pubblica amministrazione, assicurando, soprattutto nelle regioni meridionali, un'adeguata capacità di progettazione e la corretta gestione delle risorse ad essa assegnate, nonché al fine di garantire la proroga delle attività rientranti nei percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga nella regione Calabria, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
60.026. Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa nel Mezzogiorno)

  1. Al fine di garantire l'efficace funzionamento della pubblica amministrazione, assicurando, soprattutto nelle regioni meridionali, un'adeguata capacità di progettazione e la corretta gestione delle risorse ad essa assegnate, nonché fine di garantire la proroga delle attività rientranti nei percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga nella regione Calabria, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
60.027. Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Sistema contabile delle Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea)

  1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure finanziarie e contabili relative alla gestione dei fondi del PNRR, del PNC, del FSC e dei fondi strutturali dell'Unione europea, alle Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali o ai soggetti titolari della gestione finanziaria è assicurata autonomia contabile e gestionale, laddove previsto da specifiche disposizioni dei programmi. Alle Autorità di gestione dotate di autonomia contabile e gestionale si applicano le disposizioni relative agli organismi strumentali di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
60.02. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione IVA per i massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le attività rese da coloro che svolgono l'attività professionale di massofisioterapisti inseriti negli elenchi speciali di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019;».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
60.06. D'Arrando.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Misure per il monitoraggio della spesa destinata alla riduzione del divario territoriale)

  1. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

   a) sostituire le parole: «la Commissione è formata da undici componenti» con le parole: «la Commissione è formata da dodici componenti»;

   b) dopo le parole: «Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie,» aggiungere le parole: «uno designato dal Ministro per il sud e la coesione territoriale».

  2. All'articolo 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel quinto periodo, è apportata la seguente modifica: dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», sono aggiunte le seguenti: «, del Ministro per il sud e la coesione territoriale».
60.011. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche al Codice della navigazione)

  1. All'articolo 172-bis del Codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «l'autorità marittima può» con le seguenti: «e nazionale, le Autorità Marittime possono, anche congiuntamente,»;

   b) al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «L'autorizzazione sarà valida in tutti i porti nazionali ricompresi nell'area di competenza delle autorità marittime autorizzanti»;

   c) al comma 2 sostituire le parole: «all'autorità marittima» con le seguenti: «alle Autorità Marittime interessate»;

   d) al comma 4 sostituire le parole: «autorità marittima» con le seguenti: «Autorità Marittime interessate».

  Conseguentemente, sostituire il titolo del Titolo V con il seguente: Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Paese e nel Mezzogiorno.
60.08. Tartaglione, Sarro, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del Codice della navigazione – Norma di interpretazione autentica)

  1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal Codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28 secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del Codice della navigazione.

  Conseguentemente, sostituire il titolo del Titolo V con il seguente: Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Paese e nel Mezzogiorno.
*60.01. Lorenzin.
*60.07. Tartaglione, Sarro, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Procedure assunzionali d'urgenza per i provveditorati delle opere pubbliche)

  1. Al fine di dare un deciso impulso agli investimenti pubblici rafforzando gli organismi tecnici e amministrativi dello Stato, anche a supporto degli enti locali, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato ad assumere, nell'anno 2022, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a 500 unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di 350 unità nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di 150 unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° gennaio 2022. Il 50 per cento delle nuove assunzioni è destinato ai Provveditorati alle opere pubbliche del Mezzogiorno e devono ivi permanere per almeno 10 anni. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2022.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto.
60.05. Villarosa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Misure urgenti di semplificazione per il settore agricolo)

  1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività d'impresa agricola anche incentivando il ricorso a contratti di natura associativa, le parole: «con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete» di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, si interpretano, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che la quota di prodotto attribuita a titolo originario rientra nella piena disponibilità di ciascun retista ai fini della successiva cessione anche a favore di altri retisti, analogamente alla cessione di prodotti nei rapporti tra soccidante e soccidario.
  2. Al fine di uniformare e semplificare le modalità di attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il riconoscimento della predetta qualifica da parte di una Regione ha effetto in tutto il territorio nazionale.
  3. Alla legge 12 dicembre 2016, n.238, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'uso della dicitura di cui al periodo precedente e l'indicazione in etichetta delle varietà di vitigno autoctono possono essere limitate agli specifici areali di produzione in cui il vitigno è presente».

   b) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, sono definite le procedure, le condizioni e le caratteristiche per il riconoscimento dei vitigni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per l'eventuale delimitazione territoriale dell'uso della dicitura e dell'indicazione in etichetta di cui al precedente comma 2 e la relativa annotazione nel registro nazionale delle varietà di viti».

   c) all'articolo 44 il comma 6 è soppresso.

  4. Al comma 1, secondo periodo dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole: «a far data dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2023». È conseguentemente disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto ministeriale 20 maggio 2015, come modificato dal decreto ministeriale 28 febbraio 2019.
60.012. Nevi, D'Attis, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Cortelazzo, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Utilizzo somme costituenti economia di spesa)

  1. All'articolo 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

   «7-bis. Le regioni e le province autonome che ne facciano richiesta, possono utilizzare, anche parzialmente, le economie accertate nell'attuazione di interventi finanziati con il Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, anche anticipatamente al determinarsi delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018.
   7-ter. La facoltà di cui al comma 8 è subordinata all'impegno dell'Amministrazione richiedente di garantire, con proprie risorse, la copertura di eventuali fabbisogni finanziari che dovessero determinarsi, nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati con fondi FSC e fino al loro completamento».
60.010. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 271 del 1999)

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999 dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32 non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, ferma restando, in occasione delle visite di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, l'applicazione dei contenuti tecnici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e alla legge 16 giugno 1939, n. 1045. Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32 sono sottoposte esclusivamente alle visite di cui al comma 1 del presente articolo in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della Legge 16 giugno 1939, n. 1045».

  Conseguentemente, sostituire il titolo del Titolo V con il seguente: Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel paese e nel mezzogiorno.
60.09. Tartaglione, Sarro, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Superamento del meccanismo dell'accorpamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sicilia orientale)

  1. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e dei limiti riscontrati dal procedimento di accorpamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia orientale, al fine di permettere una migliore rappresentanza delle imprese nel territorio della Regione siciliana e anche una migliore gestione degli aiuti di stato per l'emergenza COVID-19 in atto, è istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ciascuna città metropolitana, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana stessa.
  2. La regione, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvede, entro il 31 dicembre 2021 a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti effettuati o a sospendere quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando l'equilibrio economico-finanziario per ciascuna delle Camere interessate.
60.04. Ficara.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Imprenditore agromeccanico)

  1. L'imprenditore, in forma individuale o societaria, esercente in via prevalente le attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparato all'imprenditore agricolo professionale a condizione che svolga almeno una delle attività di cui all'articolo 2135, comma 1, del codice civile quale attività complementare a quelle di cui al citato articolo 5. In tal caso, l'imprenditore agromeccanico è iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, fermi restando i vigenti parametri per il calcolo degli oneri contributivi ed assicurativi e la non equiparabilità alle imprese agricole ai fini fiscali.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinate le condizioni per l'equiparazione di cui al presente articolo, in particolare quanto ai criteri per la definizione della prevalenza e complementarietà delle attività di cui al precedente comma 1.
60.013. Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni in materia di estensione dell'ambito di applicazione del FIR)

  1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 493, dopo le parole: «prima del 1° gennaio 2018», sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero sottoposte tra il 1 dicembre 2019 e il 30 novembre 2020 alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385,».

   b) al comma 494, dopo le parole: «alla data del provvedimento di messa in liquidazione», sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero di sottoposizione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385».
60.03. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «cinquantaquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi», e le parole: «persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni da almeno 12 mesi» sono sostituite da: «persistano stati di crisi aziendale o cessazioni da almeno 12 mesi»;

   b) al comma 8 le parole: «Alla scadenza dei trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Alla scadenza dei settantadue mesi».
60.045. Mura, Ubaldo Pagano, Frailis, Scanu, Gavino Manca.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie)

  1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti beni previsti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera c), settimo periodo, dopo le parole: «finalità sociali.» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità.».

   b) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni.».

   c) dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:

   «15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilità dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene viene mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio.».
60.046. Baldino.

ART. 61.

  Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis.
(Modifiche alla disciplina dei termini di conclusione del procedimento)

  1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

   b) al comma 3 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

  2. Le amministrazioni che prevedono termini superiori nell'ambito dei propri regolamenti adeguano gli stessi alle nuove disposizioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
61.01. Lollobrigida, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

  1.All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

   2-bis.1 Nel caso in cui la vendita diretta su proposta del debitore riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano, senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione e lastrici solari, aree urbane, il debitore ha facoltà di procedere alla vendita, con il consenso dell'agente della riscossione, del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata, su richiesta e a spese del debitore, dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di perizia corredata dalla documentazione completa dell'immobile. Le spese relative alla perizia, ivi incluse quelle di trasferta, sono comunicate entro 5 giorni dalla richiesta al debitore, il quale provvede al pagamento delle spese e all'invio della quietanza all'Agenzia delle entrate entro i successivi 10 giorni.
61.02. Cassese.
(Inammissibile)

ART. 62.

  Sopprimerlo.
*62.5. Rampelli.
*62.7. Maraia.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis sopprimere le seguenti parole: «e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo».
62.6. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi, Baldino, Elisa Tripodi.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nel caso il provvedimento formatosi sia soggetto ad un termine di efficacia, l'attestazione certifica anche la data di avvenuta formazione.
62.2. Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, attestazione che deve essere trasmessa al comune».
62.3. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Vengono fatti salvi gli speciali procedimenti relativi alle sanatorie edilizie.
*62.8. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
*62.9. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.
*62.10. Forciniti, Colletti, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Al comma 8 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è soppresso».
62.4. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Silenzio assenso tra amministrazioni)

  1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole «di altre amministrazioni pubbliche», sono inserite le seguenti: «, ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
*62.02. Marco Di Maio, Fregolent.
*62.05. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*62.03. Maraia.
*62.04. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*62.01. Gagliardi.

ART. 63.

  Sopprimerlo.
*63.3. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
*63.8. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Al comma 1, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e comma 2-bis.
**63.2. Gagliardi, Ruffino.
**63.4. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Labriola, Cattaneo, Tartaglione.
**63.5. Berardini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 21-novies, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «per effetto di condotte costituenti reato» sono inserite le seguenti: «, anche se prescritto,».
63.9. Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Norme applicative dei principi in materia di giusto procedimento e di liberalizzazione delle attività economiche)

  1. Al fine di contribuire al superamento degli effetti devastanti sull'economia conseguenti alla pandemia da coronavirus con l'effettiva semplificazione ed ottimizzazione dei tempi dei procedimenti autorizzativi relativi titoli abilitativi necessari per l'apertura di cantieri e l'attivazione di attività economiche si adottano le seguenti disposizioni applicative, che costituiscono principio fondamentale per lo sviluppo economico e attuano la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
  2. Alla lettera b) del comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola: «perentorio» sono aggiunte le seguenti: «e decadenziale».
  3. Le sospensioni dei termini ulteriori rispetto all'unica ammessa dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono comunque inefficaci e non sospendono la decorrenza dei termini ivi compresa la formazione del provvedimento finale per silenzio assenso nei casi previsti dall'ordinamento.
  4. Nel caso di procedimenti del SUAP finalizzati all'emanazione di una pluralità di provvedimenti finali aventi termini di conclusione diversi, prevale e deve essere adottato quale termine di conclusione del procedimento relativamente a tutti gli atti da emanare, quello più breve.
  5. Nel caso al termine assegnato per la conclusione del procedimento non siano stati acquisiti uno o più dei pareri ed atti di assenso richiesti ovvero resti da completare od esperire uno o più degli endo procedimenti previsti, l'ufficio competente procede comunque all'assunzione del provvedimento finale entro il termine assegnato dando atto delle risultanze istruttorie effettive. Le responsabilità conseguenti restano esclusivamente in capo ai soggetti che non hanno adempiuto nei termini agli adempimenti istruttori di propria competenza. Nel caso sussistano le condizioni giuridiche e di fatto previste per la convalida del provvedimento dall'articolo 21-nonies, comma 2, della legge 7 agosto 1999, n. 241, si provvede anche in mancanza di istanza di parte.
  6. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di libertà di prestazione dei servizi e di libera concorrenza è fatto obbligo di rispettare nell'interpretazione ed applicazione della disciplina relativa a qualsivoglia procedimento autorizzativo, ivi compresi quelli di natura ambientale, il criterio ermeneutico generale di cui al comma 2, dell'articolo 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27 in forza del quale i divieti ed oneri previsti dalle normative di settore vincolanti il libero esercizio delle attività economiche devono essere interpretati sempre in termini restrittivi e tassativi, ed è pertanto vietata qualsiasi discrezionalità in relazione a materie che sono regolamentate da disposizioni dotate di giuridica efficacia applicabili alla fattispecie. In mancanza di disciplina espressa applicabile, eventuali prescrizioni o limiti imposti a miglior tutela del pubblico interesse devono essere adeguatamente motivati nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 marzo 2012, n. 27 e dal comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2011, n. 214. Il responsabile del procedimento ed il titolare della facoltà di emanare il provvedimento autorizzativo, ove diversi, sono tenuti a verificare che le condizioni e prescrizioni di natura discrezionale dettate nel corso dell'istruttoria rispettino le condizioni previste dalle norme richiamate al periodo precedente con l'obbligo di disattenderle nel caso non siano conformi. L'imposizione nei procedimenti amministrativi di condizioni e prescrizioni derivanti da valutazioni discrezionali, non supportate da specifiche norme giuridiche, condizioni o prescrizioni di cui è stata accertata l'illegittimità, costituisce illecito atto a determinare responsabilità erariale in presenza di eventuali risarcitorie a carico delle pubbliche amministrazioni coinvolte in capo al soggetto che le ha proposte e di quello che le ha recepite inserendole nel provvedimento conclusivo.
  7. Poiché ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 attengono ai livelli essenziali di servizio di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su previsioni normative o regolamentari difformi contenute nella legislazione delle regioni anche a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
63.018. Fogliani, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

  1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 9-quinquies, aggiungere il seguente:

   «9-sexies. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei destinatari acquista efficacia solo dopo la comunicazione dello stesso, salva l'accertata impossibilità di procedervi.».
*63.011. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
*63.05. Gadda, Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Contributo unificato)

  1. All'articolo 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, inserire il seguente:

   «2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è soppresso.».
63.06. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Inerzia della pubblica amministrazione)

  1. Al comma 3 dell'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione» aggiungere le seguenti: «lo stesso viene maggiorato del 50 per cento e».
63.08. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Ingiustificato ritardo nella conclusione del procedimento)

  1. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 1, le parole: “una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo” sono sostituite dalle seguenti: “una somma pari a 500 euro per ogni giorno di ritardo”».
*63.02. Gadda, Marco Di Maio, Fregolent.
*63.07. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

  1. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 5 le parole da: “è ridotto alla metà” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “non è dovuto”».
63.01. Gadda, Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

  1. All'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) Il responsabile deve dare comunicazione, entro i termini fissati per la conclusione del procedimento amministrativo, con valore legale sul sito dell'ente dell'esito della posizione, presentata dall'interessato, ovvero di avvio del procedimento di archiviazione.
*63.04. Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.
*63.010. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Indennizzo per le associazioni di categoria)

  1. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

   «1-bis.1. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   “3-bis. La legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 3 viene riconosciuta anche alle associazioni sindacali maggiormente rappresentate a livello nazionale, a cui risulta iscritto l'interessato”.».
**63.09. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
**63.03. Gadda, Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Procedimenti enti locali)

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della presente legge».
63.012. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

Art. 63-bis.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico)

  1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater»;

   b) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

   «8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, secondo le proprie normative, trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

   a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione;

   b) siano stati alienati, prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, dai comuni mediante atti posti in essere senza il rispetto delle disposizioni previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766;

   c) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

   d) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

   8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis possono avvenire avendo ad oggetto terreni di superficie e valore ambientale analoghi o superiori che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nei procedimenti di trasferimento di diritti di uso civico e di permuta di cui al comma 8-bis, il Ministro della cultura, sentito il Ministro della transizione ecologica, emette un provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, sul cambio di destinazione d'uso, nonché sulla congruità della sclassificazione dei terreni di cui al citato comma 8-bis e sulla rilevanza paesaggistica dei beni sui quali si propone il trasferimento dei diritti di uso civico. Il provvedimento del Ministro è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il trasferimento dei diritti di uso civico e la permuta determinano la sdemanializzazione dei terreni già appartenenti al demanio civico.
   8-quater. Per i terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter non è prevista l'autorizzazione del Ministero della transizione ecologica per il cambio di destinazione d'uso e, con riferimento alle funzioni giurisdizionali, è esclusa la giurisdizione del commissario regionale agli usi civici, di cui all'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766».

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
63.013. Alberto Manca, Carbonaro, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Misure a sostegno dei territori dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)

  1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo le parole: «fino all'anno di imposta 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021», al secondo periodo le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
63.015. Caso.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Misure a sostegno dei territori dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 733, le parole: «dal 2018 al 2020 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2021 dei mutui»;

   b) al comma 734, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
63.017. Caso.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Misure a sostegno dei territori dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)

  1. Al comma 1, lettera i-ter, dell'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà» sono sostituite dalle seguenti: «degli inquilini e dei comodatari che non siano discendenti, ascendenti o germani dei proprietari delle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma».
63.014. Caso.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Misure a sostegno dei territori dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)

  1 All'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2019, 2020 e 2021»;

   b) al comma 3, le parole: «per il biennio 2019-2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2019-2021».
63.016. Caso.

ART. 64

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: «pari alla», sono aggiunte le seguenti: «metà della».
64.17. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.

  Al comma 2, capoverso Art. 21, sostituire al comma 1 le parole da: nominati con fino alla fine del comma, con le seguenti:

  Tra i quali la presenza di ciascun genere non può essere inferiore al 40 per cento, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di venti e non più di venticinque studiosi o studiose definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vicepresidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation, nel rispetto della parità di genere. Il comitato è regolarmente costituito con 10 componenti.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 5.
*64.10. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*64.12. Fornaro, Timbro.

  Al comma 2, capoverso Art. 21, sostituire le parole da: dieci componenti fino alle parole European Science Foundation con le seguenti:

  tre componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio direttivo dell'ANVUR, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council, dall'European Science Foundation e dall'Accademia nazionale dei lincei.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata di 69 unità di Area III e di una posizione dirigenziale di prima fascia. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere il personale di Area III cui al presente comma attraverso le procedure concorsuali pubbliche di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 797.518,55 per l'anno 2021 ed a euro 2.959.247,9 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università.
  6-ter. Per garantire la funzionalità degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, anche in relazione alle accresciute esigenze di cui al presente articolo, il contingente di tali uffici, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, come individuata ai sensi del comma 1, è incrementato di 15 unità ed agli stessi è assegnata la posizione dirigenziale generale di cui al comma 1. Il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca è adottato, entro il 31 gennaio 2022, con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazione, l'incarico dirigenziale di cui al presente comma può essere conferito anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero. Anche per le esigenze di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministero, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università.
  6-quater. Anche in relazione alle accresciute esigenze di cui al presente articolo, con uno dei decreti del Presidente del consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono individuate le strutture del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da assegnare al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca e sono, altresì, indicate le modalità di reperimento di eventuali ulteriori immobili, anche in locazione passiva e anche in deroga all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, da assegnare ai predetti dicasteri.
64.16. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Palmieri, Milanato, Tartaglione, Cortelazzo.

  Al comma 2, capoverso Art. 21, sostituire le parole da: dieci componenti fino a: dell'ANVUR con le seguenti: cinque componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della rappresentanza di genere e gli altri dieci sono designati, due ciascuno, dal Consiglio direttivo dell'ANVUR.
64.6. Di Giorgi, Nitti, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Orfini, Prestipino, Rossi, Ciampi, Schirò, Siracusano.

  Al comma 2, capoverso Art 21, sostituire le parole da : dieci componenti fino a : dell'ANVUR con le seguenti: cinque componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della rappresentanza di genere e gli altri dieci sono designati, due ciascuno, nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio direttivo dell'ANVUR.
64.19. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Al comma 2, capoverso Art. 21, comma 1, dopo le parole: principio della parità di genere inserire le seguenti: di inclusione e di pari opportunità delle persone con disabilità.
64.2. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, capoverso Art. 21, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione semestrale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Parlamento. È compito del Ministro curarne la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.
64.5. Lucaselli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

    «1) al comma 119, le parole: "è istituito il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici" sono sostituite dalle seguenti: "è istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici";

    2) dopo il comma 119 è inserito il seguente:

   "119-bis. Sono membri fondatori del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sul Centro. I componenti dell'organo di amministrazione del Centro e il suo presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti i Ministri della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze. Lo statuto del Centro è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze. Possono partecipare al Centro altri enti pubblici e privati nei limiti e secondo le modalità indicate nello statuto. Fermo quanto indicato al comma 120, il patrimonio del Centro può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati, anche diversi dai partecipanti al Centro. Al Centro possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, delle regione Veneto, della città metropolitana di Venezia o del comune di Venezia. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione del Centro e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale."».
64.1. Pellicani, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Rotta.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

  L'incremento di cui al presente comma è finalizzato altresì, per la somma di 800.000 euro per l'anno 2021, ad incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea. A tal fine, la somma di cui al periodo precedente è assegnata all'università di Tor Vergata per una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che preveda anche l'acquisizione di materiale documentale.
64.15. Barelli, Battilocchio, D'Attis.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 268 le parole: «non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attività istruttorie e di valutazione» e le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse.
  6-ter. Al fine di consentire la gestione delle attività connesse alla partecipazione del Ministero dell'università e della ricerca ai partenariati europei previsti nell'ambito dei programmi quadro europei di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa, il citato Ministero, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea per la copertura dei costi relativi allo svolgimento delle attività incluse nel programma di lavoro di ciascun partenariato, è autorizzato ad avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative, ovvero di esperti di comprovata qualificazione professionale nella materia oggetto degli interventi di cui al presente comma.
  6-quater. L'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 si interpreta nel senso che nell'ambito degli «istituti superiori» sono ricompresi anche gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
  6-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, si interpreta nel senso che le indennità e i rimborsi delle spese, previsti per tali incarichi, non rientrano nel computo del limite del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza.
64.9. Colmellere, Bordonali.

  Al comma 7, dopo le parole: rigenerazione delle periferie urbane disagiate inserire le seguenti: e per l'inclusione delle persone con disabilità,.
64.3. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

   «43-bis. Per l'individuazione della classe demografica dei comuni destinatari dei contributi di cui al comma 42 si considera quella definita sulla media della popolazione residente calcolata sulla base dei dati Istat al 1° gennaio di ogni anno riferiti all'ultimo triennio e in sede di prima applicazione si considerano i dati al 1° gennaio 2018, 1° gennaio 2019 e 1° gennaio 2020.».
64.18. Cortelazzo.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, dopo il medesimo comma 2, è aggiunto il seguente:

  2-bis. A beneficio degli interventi, di cui al comma 1, proposti dalle università statali e non statali legalmente riconosciute e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, ovvero dai loro enti strumentali, nonché dai collegi universitari legalmente riconosciuti, e riferiti a immobili di proprietà, ovvero concessi in uso o comodato gratuito o locazione per almeno 19 anni, nella valutazione del contributo di cui al comma 2 di spettanza del proponente è computato anche il valore dell'immobile.
64.8. Gagliardi, Cattaneo.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. Per gli interventi concernenti immobili di proprietà – ovvero concessi agli stessi in uso o comodato gratuito almeno per trenta anni, ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione nonché gli immobili concessi in uso gratuito e perpetuo – delle università statali e non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica soggetti, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica nonché i collegi universitari legalmente riconosciuti, il valore degli stessi viene considerato come apporto del soggetto al fine della copertura finanziaria della quota a suo carico. In ogni caso la quota di cofinanziamento statale non potrà, comunque, superare l'importo complessivo dei lavori.

  Conseguentemente, al comma 9 dopo le parole: del comma 8, inserire le seguenti: e del comma 8-bis.
64.14. Cattaneo.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Le ambasciate e i consolati italiani nel mondo promuovono presso le imprese, la comunità scientifica e la comunità di cittadini italiani residenti dei paesi ospitanti le norme introdotte a favore dell'attrazione del capitale umano di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, organizzando almeno una volta all'anno presentazioni o eventi pubblici sul tema.
  9-ter. Le finalità di cui al comma 9-bis non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
64.4. Ungaro, Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di rafforzare la competitività del sistema economico, attraverso una maggiore disponibilità di talento scientifico e tecnico, in particolare nelle giovani generazioni, favorendo, altresì la domanda di innovazione da parte del mondo delle imprese, nell'ottica degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 2(M4C2) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 5, comma 2-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, per l'intero periodo previsto dallo stesso comma».
64.13. Giarrizzo, Alaimo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo le parole: «impegnati all'estero» sono inserite le seguenti: «ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, ancorché ubicati sul territorio italiano,» e dopo la parola: «estere» sono inserite le seguenti: «sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN,».
64.7. Viscomi.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Semplificazione di procedimenti nelle aree naturali protette)

  1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di esecuzione degli interventi, nelle isole minori sono consentiti interventi di recupero, riconversione funzionale e valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti e con aumento massimo delle superfici fino al 10 per cento, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.
  2. Gli Enti Parco autorizzano di volta in volta gli interventi di cui al comma 1, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 giugno 2016 n. 132, previa verifica della sostenibilità degli impatti ambientali degli interventi proposti, nonché del rispetto della valenza paesaggistica ed architettonica del bene e del contesto in cui lo stesso è inserito.
64.017. Rotta, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Braga.

  Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

Art. 64-bis.
(Fruizione delle aree naturali protette)

  1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite per un loro impiego nel PNRR, gli enti di gestione delle aree protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di dette aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione con la corresponsione di un contributo all'ente da parte dei visitatori.
64.015. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

Art. 64-bis.
(Gestione di bilancio degli enti parco nazionali)

  1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite per un loro impiego nel PNRR, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
64.016. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga organi dei parchi nazionali)

  1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite per un loro impiego nel PNRR e in considerazione delle nuove disposizioni, anche ordinamentali, contenute nel presente decreto, al fine di consentire la programmazione degli interventi del PNRR anche nelle aree protette, l'incarico di Presidente e membro del Consiglio direttivo degli enti parco nazionali sono prorogati fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.
64.018. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni)

  1. All'articolo 177, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

  «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, possono affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies), di importo pari o superiore a 150.000 euro, ad eccezione di quelli impiantistici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ss) e tt), relativi alle concessioni mediante le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio.».
64.06. Mura, Carla Cantone, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Braga.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga termini in materia di concessioni)

  1. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente esistenti nelle medesime concessioni, all'articolo 177, comma 2, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
64.07. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Braga, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali)

  1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 11, comma 1, della legge 18 marzo 1968 numero 337, per suolo demaniale si intende anche quello marittimo.
64.11. Gavino Manca, Nardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia di applicazione degli sconti obbligatori sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore)

  1. All'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «e portabili» sono soppresse.
  2. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 132-ter del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, nelle more della piena operatività delle disposizioni relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli di cui alla lettera b) del predetto comma 1, gli sconti di cui all'articolo 132-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se non siano ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda l'installazione ovvero sia stato richiesto dall'assicurato o proposto dall'impresa assicuratrice l'installazione degli stessi o, in ogni caso, qualora siano stati installati dispositivi che non possiedono ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b).
  3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese di assicurazione e per evitare nuovi criteri e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all'articolo 132-ter, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese di assicurazione sono tenute ad applicare una percentuale di sconto minima tale da equiparare la tariffa applicata ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 del medesimo articolo, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito agli ultimi tre anni. Per le imprese di assicurazione i cui adempimenti di cui al presente comma risultino di difficile immediata applicazione, lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 dell'articolo 132-ter del predetto decreto, dovrà essere tale da equiparare la tariffa da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 del medesimo articolo, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, al premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio.
64.011. Caso.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0)

  1. Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari del credito d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale degli stessi, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Le disposizioni contenute del presente articolo si applicano al fine di sostenere il rilancio e la resilienza dell'ecosistema delle imprese colpito dall'emergenza sanitaria da COVID-19, potenziandone la dimensione innovativa, alle seguenti misure del Piano Transizione 4.0:

   a) gli investimenti in beni materiali strumentali di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni;

   c) il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni.

  3. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal presente decreto-legge.
64.012. Sut.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento della ricerca in agricoltura)

  1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria»;

   b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno.
   Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento.
   Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro.
   Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 132 della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
64.013. L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Potenziamento dei ruoli per il contrasto alle emergenze fitosanitarie)

   1. Per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – funzionari appartenenti all'area III – posizione economica F1 – è incrementata, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.
   2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 2.679.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla tabella A) della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
64.014. L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica)

   1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: l'attività ambulatoriale sono inserite le seguenti: “, la ricerca clinica, la comunicazione al paziente;

   b) all'articolo 16-bis, comma 1, all'ultimo periodo, dopo le parole: alla medicina di genere e all'età pediatrica” sono inserite le seguenti: “nonché alla comunicazione medico paziente nel contesto della sperimentazione clinica”».

  2. All'articolo 1,comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera e), dopo le parole degli studi clinici” sono inserite le seguenti : “, allineando gli stessi adempimenti a quanto previsto dal Regolamento EU 536/2014 senza la richiesta di ulteriore documentazione accessoria”;

   b) alla lettera g) n. 1), dopo le parole: “la sperimentazione clinica” sono inserite le seguenti: “, con particolare riferimento alla certificazione della idoneità delle strutture per la partecipazione allo studio clinico, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento UE 536/2014, da rilasciarsi sulla base di un modello nazionale vincolante”»;

  c) alla lettera h) n. 4), dopo le parole: «coordinamento della ricerca» sono inserite le seguenti: «ivi compresi l'infermiere coinvolto nell'esecuzione della sperimentazione clinica e il coordinatore di ricerca clinica (CRC) che gestisce e coordina le varie fasi degli studi clinici, svolgendo un'attività di supporto, di facilitazione e di organizzazione degli stessi.».
  3. Il presente articolo non comporta ulteriori oneri a carico dello stato.
64.09. Lorenzin, Rizzo Nervo, Carnevali, Raciti, D'Attis.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure di semplificazione per l'impiego degli ufficiali)

  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   «a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 1, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre";

   b) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

   "3-ter. Per l'anno 2021, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre 2021.
   3-quater. Sino all'anno 2026, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini della valutazione per l'avanzamento degli ufficiali sono ridotti di trenta giorni.";

   c) all'articolo 1042, comma 1:

    "1) alla lettera c), dopo le parole: ‘da cinque’, sono inserite le seguenti: ‘generali di brigata o’;

    2) alla lettera d), dopo le parole: ‘da un’, sono inserite le seguenti: "brigadier generale o"».
*64.01. Ferrari, Boniardi, Fantuz, Gobbato, Pretto, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.
*64.010. Pagani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure di rafforzamento della capacità amministrativa INPS Servizi Spa)

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. In sede di prima attuazione e per i fini indicati dal comma 1, la società INPS servizi Spa può assumere in via prioritaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, i dipendenti dell'appaltatore addetti, in via prevalente, al 1° giugno 2021 all'esecuzione del servizio oggetto del contratto in essere, stabilendone preventivamente il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione e le competenze maturate nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto e a condizione che, sulla base di valutazioni qualitative e quantitative, rispondano alle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
   4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.».
64.02. Pezzopane, Miceli, Ubaldo Pagano, Lacarra, Bordo.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure di rafforzamento della capacità amministrativa INPS Servizi Spa)

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, è data facoltà alla società di assumere in via prioritaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, tutti quei lavoratori che dal 2000 sono stati impiegati all'esecuzione del servizio di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) dell'Istituto, stabilendone preventivamente il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione e le competenze maturate, nonché valorizzando le esperienze simili maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di CCM di analoga complessità, nel rispetto dei principi di selettività di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».
64.08. Miceli.

  Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di Alta formazione artistica e musicale e coreutica)

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di Alta formazione artistica musica e coreutica ricompresi nel PNRR, si applicano le misure di cui al presente articolo.
  2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 102 è sostituito dal seguente:

   «Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007:

   a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche;

   b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a)».

  3. All'articolo 1, comma 104, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «o di specializzazione» sono inserite le seguenti: «nonché a borse di studio, assegni di ricerca e ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento».
  4. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 508 del 1999 possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità «EP/1» ed «EP/2» con procedure concorsuali esperite ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  5. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1 della medesima legge n. 508 del 1999, pari al cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o d'istituto, per gli insegnamenti ABPR-24, ABPR-25, ABPR-26, ABPR-27 e ABPR-28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonché per gli insegnamenti ABPR-72, ABPR-73, ABPR-74, ABPR-75 e ABPR-76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, è subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché all'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali di cui all'articolo 182 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare cui afferisce l'insegnamento.
  7. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo le parole: «salva diversa e motivata determinazione.», sono aggiunte le seguenti: «Per gli Enti pubblici del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, il responsabile della prevenzione della corruzione può essere individuato dal Consiglio di amministrazione nel responsabile della prevenzione in carica in una Università statale presente nel territorio comunale ovvero, in assenza, nel territorio regionale, previo assenso dell'Università stessa.».
  8. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al primo periodo, dopo le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023», sono aggiunte le seguenti parole: «ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022».
  9. Gli organi delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi:

   a) per gravi o persistenti violazioni di legge;

   b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'Istituzione;

   c) in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'Istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'Istituzione non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.

  Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi, nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino della ordinata gestione della Istituzione.

  10. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del parere favorevole all'ANVUR, può essere autorizzata l'istituzione di corsi di studio delle Istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, su proposta dell'ANVUR, sono definiti le procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al precedente periodo e i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonché di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'Istituzione. Entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le Istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 che hanno già attivi corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma, laddove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del presente comma, in assenza di autorizzazione, le Istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime Istituzioni ovvero presso altra Istituzione, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.
64.019. Nitti, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Orfini, Prestipino, Rossi, Fassina.

ART. 65.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, dopo la lettera h) inserire la seguente:

   h-bis) monitora lo stato di accessibilità per persone con disabilità evidenziandone le criticità e indicando gli interventi prioritari;.
65.4. Lucaselli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis). Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS italiane è riconosciuto un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021.
65.6. Maccanti, Patassini, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «tunnel di base» aggiungere le seguenti: «nonché delle opere connesse, ivi comprese quelle di risoluzione delle interferenze,»;

   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. Per assicurare la realizzazione dell'opera di cui al comma 1 e garantire, a tal fine, l'attuazione dei relativi investimenti, le aree e i siti dei Comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse, ivi comprese quelle di risoluzione delle interferenze, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.».

   c) al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
65.1. Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Al fine di assicurare continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2031». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.
65.01. Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di trasporto ferroviario lungo la linea da Tirano in Italia fino a Campocologno in Svizzera è autorizzata la circolazione nel territorio italiano dei rotabili ferroviari a tal fine impiegati per l'intera durata della concessione rilasciata al gestore di detto servizio di trasporto dall'ufficio governativo della Confederazione elvetica.
  2. Nel territorio italiano, l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di cui al comma 1 avviene in conformità alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 per le reti ferroviarie funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il comune di Tirano e il gestore della linea ferroviaria di cui al comma 1 definiscono, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, il disciplinare di esercizio relativo alla parte del tracciato che, in ambito urbano, si interseca con il traffico veicolare e con i passaggi pedonali. Agli eventuali oneri derivanti dal disciplinare di esercizio di cui al primo periodo, il comune di Tirano provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
65.08. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Misure per la immediata operatività di ANSFISA)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4-quinquies è introdotto il seguente:

   «4-sexsies. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e 4-quater, sono trasferite all'Agenzia i compiti, le funzioni esercitate nei rispettivi ambiti territoriali, le risorse umane e strumentali, compresi i dirigenti, dei seguenti uffici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

   i) Divisione competente per la Vigilanza tecnica e operativa della rete autostradale in concessione ed Uffici Ispettivi Territoriali della Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali;

   ii) Divisione competente per le funzioni ispettive e quale Organo competente ai sensi del decreto legislativo n. 35 del 2011 della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

   iii) Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali, ivi comprese le funzioni da essi svolte inerenti i residuali sistemi di trasporto a impianti fissi.

   Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le competenze trasferite e quelle residuali che permarranno in capo alle direzioni ministeriali interessate.
   La dotazione organica complessiva dell'Agenzia, di cui al comma 9, lettera c), è conseguentemente ampliata con la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e e della mobilità sostenibili di pertinenza degli uffici sopra elencati.
   Il personale, anche dirigenziale, di cui al presente comma è trasferito nei ruoli dell'ANSFISA con la qualifica equivalente al profilo ricoperto nel precedente rapporto di lavoro secondo le tabelle di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, se più favorevole, con il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. In fase di prima attuazione il personale di cui trattasi continua a svolgere la propria attività senza soluzione di continuità presso la sede di appartenenza.».

   b) al comma 7, le parole: «ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono soppresse;

   c) al comma 10, le parole: «Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia» sono sostituite con le seguenti: «Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e al regolamento di amministrazione»;

   d) al comma 12, dopo le parole: «15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale» sono aggiunte le seguenti: «, di cui 8 conferibili, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   e) al comma 14, le parole: «nella misura massima di 61 unità» sono sostituite con le seguenti: «nella misura massima di 72 unità» e le parole «equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro» sono sostituite con le seguenti: «di inquadramento, anche in deroga alle tabelle di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   f) al comma 15, le parole: «2019» e «2020» sono sostituite, rispettivamente, con le parole: «2021» e «2022».

  2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, il secondo periodo è soppresso.
65.026. Scagliusi.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. Al punto 7) dell'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: «Portoscuso-Portovesme» sono inserite le seguenti: «, Porto di Arbatax».
65.029. Marino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Modifiche alla legge 4 agosto 2006, n. 248)

  1. All'articolo 7 della legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di unità da diporto o la costituzione di diritti di garanzia sulle medesime può essere richiesta anche ai raccomandatari marittimi titolari degli STED di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152».
65.06. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Estensione della legge sull'omicidio stradale ai conducenti di natanti e delle barche regolarmente registrate)

  1. L'applicazione dell'articolo 1 della legge n. 41 del 2016 «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali», nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni si estendono ai conducenti di natanti e delle barche regolarmente registrate.
65.09. Bendinelli, Marco Di Maio, Fregolent.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Trasporto pubblico locale marittimo siciliano)

  1. Al fine di agevolare la ripresa del trasporto pubblico locale marittimo siciliano con le isole minori, all'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i commi 9, 10 e 11, sono abrogati.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle modifiche del testo convenzionale stipulato in data 11 aprile 2016 necessarie all'adeguamento delle disposizioni di cui al presente comma.
65.021. Ficara.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Istituzione del Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo)

  1. Al fine di sostenere la competitività dell'industria marittima nazionale, ottenere una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure amministrative e dei vincoli burocratici gravanti sul settore marittimo a beneficio del comparto e dell'Amministrazione medesima, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il «Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo» (CoNSAM).
  2. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 1:

   a) ha il fine di aggiornare e armonizzare l'intero apparato normativo del settore marittimo;

   b) individua le normative obsolete o, comunque, di migliorabile applicazione, anche tenendo in considerazione le nuove tecnologie informatiche oggi a disposizione;

   c) predispone nuovi strumenti legislativi di modifica e semplificazione normativa rispetto alle norme individuate di cui alla lettera b);

   d) predispone con cadenza semestrale una relazione, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato di quanto realizzato dallo stesso Comitato comprensivo del cronoprogramma dei lavori;

   e) è convocato almeno due volte all'anno: il primo giorno lavorativo del mese di maggio ed il primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno.

  3. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, o da un suo delegato, ed è composto:

   a) da un rappresentante della Direzione Generale Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

   b) da un rappresentante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

   c) dai rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria delle imprese di trasporto marittimo.
65.07. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna Settentrionale)

  1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera g) è così modificata:

   «g) del Mare Centro-Meridionale di Sardegna»;

   b) al comma 1, dopo la lettera q-bis) è aggiunta la seguente:

   «r) del Mare di Sardegna Settentrionale»;

   c) il comma 3 è così modificato «Sede della Autorità di sistema portuale è la sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorità di sistema portuale o un porto che sia stato sede di soppressa Autorità Portuale aderente alla Autorità di sistema portuale. In caso di due o più porti centrali ricadenti nella medesima Autorità di sistema portuale il Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della regione o delle regioni o dei comuni il cui territorio è interessato dall'Autorità di sistema portuale, ha facoltà di individuare in altra sede di soppressa Autorità Portuale aderente alla Autorità di sistema portuale, la sede della stessa».

  2. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il numero 7) è sostituito dal seguente:

   «7) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE CENTRO-MERIDIONALE DI SARDEGNA – Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Oristano, Portoscuso-Portovesme»;

   b) dopo il numero 15-bis è aggiunto il seguente:

   «15-ter. AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE SETTENTRIONALE DI SARDEGNA – Porti di Olbia – Porto Torres – Golfo Aranci – Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale)».
65.025. Marino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Disposizioni in materia di rilascio e rinnovo dei certificati di sicurezza)

  1. All'articolo 176 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 1 è abrogato;

   b) al comma 2, le parole: «Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario» sono sostituite dalle seguenti parole: «Il Ministero dello sviluppo economico effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica»;

   c) al medesimo comma, alla fine della lettera a) sono aggiunte di seguito le parole: «ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183»;

   d) al medesimo comma, dopo la lettera «d)» sono aggiunte le seguenti parole: «e) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità»;

   e) i commi 3 e 5 sono abrogati;

   f) al comma 6, dopo le parole: «ordinarie e straordinarie», sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 2»;

   g) il comma 7 è abrogato.

  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 2» sono eliminate;

   b) al medesimo comma, le parole: «dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «della mobilità sostenibili»;

   c) al medesimo comma, le parole: «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»;

   d) il comma 2 è abrogato.
65.05. Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 80, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «temperatura controllata (ATP)» sono inserite le seguenti: «e dei relativi rimorchi e semirimorchi».
65.7. Grippa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. La circolazione di prova per effettuare prove tecniche necessarie per individuare malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate da parte dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, la lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, è consentita anche su veicoli già immatricolati.
65.3. Moretto, Paita, Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 176, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11-bis, è aggiunto il seguente:

   «11-ter. Sono esentati dal pagamento del pedaggio tutti gli utenti che percorrono tratti autostradali interessati da lavori di manutenzione che hanno una durata superiore ai 7 giorni e che prevedono il restringimento della carreggiata o l'interdizione di interi tratti».
65.8. Traversi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di colmare il divario infrastrutturale tra le regioni e rilanciare lo sviluppo della rete viaria provinciale della Regione siciliana, nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
65.2. Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Semplificazione in materia di sanzioni stradali)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 85, comma 4-bis, primo periodo, le parole: «euro 338» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600».

   b) all'articolo 85, comma 4-bis, il secondo periodo è abrogato;

   c) all'articolo 86, comma 3, le parole: «euro 338» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600».
65.022. Ficara.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.
(Adeguamento e coordinamento normativo per la riconoscibilità dei veicoli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

  1. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo le parole: «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» sono inserite le seguenti: «dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,»;
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*65.02. Del Basso De Caro, Dal Moro, Centemero.
*65.010. Pezzopane, Fragomeli, Centemero, Rotta.
*65.020. Caso, Centemero.
*65.032. (ex 57.01) Rosato, D'Alessandro, Marco Di Maio, Fregolent, Centemero.
*65.033. (ex 57.06) Trano, Centemero.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli categoria L)

  1. Al fine di favorire la conversione in elettrico di moto e scooter endotermici, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad estendere anche per i veicoli della categoria L, le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto ministeriale del 1° dicembre 2015 recante «Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2016 n. 7.
65.024. Grippa.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Processi di innovazione tecnologica, sicurezza e transizione ecologica nel settore automotive)

  1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato ad affidare all'Automobile Club d'Italia nell'ambito delle finalità istituzionali di quest'ultima, la gestione di asset strumentali finalizzati a sviluppare progetti, coerenti con le iniziative e misure stabilite dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per garantire la conformità e l'efficientamento dei processi di innovazione tecnologica, sicurezza e transizione ecologica nel settore automotive, a supporto delle competenti istituzioni pubbliche, nonché a sostegno della industria automobilistica e componentistica rappresentativa del tessuto economico nazionale.
65.017. Marco Di Maio, Fregolent.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Uso della targa di prova per veicoli già immatricolati)

  1. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apporta al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, le modificazioni necessarie per disporre che l'autorizzazione alla circolazione di prova sia utilizzabile, alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del citato regolamento, anche per i veicoli già immatricolati e senza momentanea copertura assicurativa ai sensi dall'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
65.023. Barbuto.

  Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.
(Misure di semplificazione in materia di utilizzo delle targhe di prova)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Autorizzazione alla circolazione di prova e relativa copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi)»;

   b) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

   «1. I veicoli che circolano su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, sono muniti della autorizzazione alla circolazione di prova corredata di copertura assicurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai seguenti soggetti:»;

   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non ancora immatricolati, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 93, 97, 110 e 114 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dei veicoli muniti della carta o del certificato di circolazione, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo».
65.016. Fogliani, Maccanti, Zanella, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.
(Norme in materia di semplificazione del codice della strada)

  1. All'articolo 18, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3-bis è abrogato.
  2.Al Codice della strada di cui al al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 7, del Codice della strada di cui il comma 9-bis è abrogato.
  b) all'articolo 142, comma 12-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis), del comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano, in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali, le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis), del comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma, e del comma 4, dell'articolo 208 del presente decreto, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.»;

  c) all'articolo 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per l'intensificazione dei controlli sulla circolazione stradale»;

    2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Gli enti locali che non ottemperano all'obbligo di rendicontazione disposto ai sensi dell'articolo 393, del regolamento sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di rendicontazione non adempiuto, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.»;

    3) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

   «5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni, trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblica i dati di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis), del comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso.».
65.027. De Lorenzis.

  Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.
(Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli)

  1. Al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) riservare limitati spazi alla sosta:

    1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;

    2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;

    3) dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;

    4) dei veicoli in condivisione a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;

    5) dei veicoli elettrici;

    6) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;

    7) a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

    8) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;

    9) ad altre categorie di veicoli e di utenti per finalità pubbliche e collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;»;

   b) all'articolo 158:

    1) al comma 2:

     1.1. dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;»;

     1.2. dopo la lettera g) è inserita la seguente:

   «g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa»;

     1.3. dopo la lettera o-bis) sono aggiunte le seguenti:

   «o-ter) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;

   o-quater) negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 9.»;

    2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli»;

    3) al comma 5, le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), h) e i)»;

   c) all'articolo 188:

    1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. I veicoli al servizio di persone con disabilità autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento.»;

    2) al comma 4, le parole: «una somma da euro 87 a euro 344» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 168 ad euro 672»;

    3) al comma 5, le parole: «una somma da euro 42 a euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 87 ad euro 344».
65.028. De Lorenzis.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Semplificazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli)

  1. All'articolo 1 del decreto 22 giugno 1999, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai fini dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di traffico limitato ai sensi dell'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191, i comuni trasmettono ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, una segnalazione certificata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La segnalazione deve contenere:

   a) una relazione sulle caratteristiche tecnico funzionali degli impianti e delle loro prestazioni, con l'indicazione degli estremi di omologazione o di approvazione e gli eventuali elaborati, grafici, fotografici, informatici o di altro genere che il comune intende allegare;

   b) l'indicazione degli obiettivi che il comune persegue e delle modalità di utilizzazione degli impianti ai sensi degli articoli 3, 5 e 6.»;

   c) il comma 3 è abrogato;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. È fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e di disporre, se del caso, con provvedimento motivato, la cessazione dell'esercizio degli impianti».
65.013. Buratti.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Effettuazione di investimenti indifferibili nelle concessioni di giochi pubblici)

  1. Per tutelare più efficacemente l'interesse pubblico alla più ampia sicurezza delle tecnologie di gioco in termini di integrità e prevenzione di fenomeni di manomissione o alterazione, alla implementazione di soluzioni tecniche atte a supportare la prevenzione primaria delle dipendenze patologiche connesse all'offerta di gioco, nonché all'efficace contrasto al gioco minorile, i concessionari delle reti di gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento sono tenuti ad effettuare investimenti indifferibili di evoluzione tecnologica secondo le seguenti linee direttive:

   a) entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell'interno, sono definite le soluzioni tecnologiche idonee alla implementazione e gestione del Registro nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall'attività di gioco, tali da consentire, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi, la verifica puntuale dei nominativi presenti nel Registro stesso ai fini dell'inibizione all'accesso, senza alcuna memorizzazione dei dati presso l'esercizio. Dal 1° aprile 2023, tutti gli esercizi nei quali siano presenti le aree di cui all'articolo 7, comma 8, del richiamato decreto-legge n. 158 del 2012 sono tenuti all'attivazione delle soluzioni tecnologiche prescritte per il mantenimento od il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza;

   b) entro il 30 giugno 2022 è ultimato il processo di definizione dell'evoluzione tecnologica delle reti telematiche per la gestione degli apparecchi da intrattenimento in attuazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 943, della legge 29 dicembre 2015, n. 208 e per la gestione delle tecnologie di cui alla lettera a). La sostituzione degli apparecchi in esercizio alla data del 31 dicembre 2021, per ciascuno dei quali resta dovuto il corrispettivo una tantum previsto dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è completata entro 18 mesi dall'adozione del decreto di regolamentazione tecnica.

  2. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché per facilitare i controlli delle autorità preposte, l'accesso a dette aree è consentito esclusivamente previa verifica documentale dell'identità degli avventori e, a far data dalla sua attivazione, della non presenza nel Registro nazionale di autoesclusione di cui al comma 1, lettera a). Conseguentemente, l'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 è abrogato. Le condotte elusive dei controlli di cui al presente comma sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell'importo e nella durata.
  3. Gli atti integrativi che recepiscono nelle convenzioni di concessione quanto previsto al comma 1 devono escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché garantire la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi ordinari e di quelli straordinari per l'attuazione delle finalità indicate entro il 31 marzo 2026. In ragione della eccezionalità ed imprevedibilità degli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sull'equilibrio economico-finanziario degli affidamenti già in essere e dell'esigenza di realizzazione dei citati investimenti tecnologici, per il periodo di ulteriore durata degli affidamenti non sono dovuti oneri concessori aggiuntivi oltre al canone convenzionale.
65.031. Buratti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Formazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. Al fine di assicurare la piena operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 231.649, si provvede a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio.
65.018. Alaimo.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Semplificazioni per la rilevazione statistica delle imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati)

  1. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.
65.030. Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Celebrazione dei matrimoni fuori della casa comunale)

  1. All'articolo 93, primo comma, del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che deve specificare se essa avviene al di fuori della casa comunale».
  2. All'articolo 106 del codice civile le parole: «nella casa comunale» sono soppresse.
  3. L'articolo 110 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 110.
(Celebrazione fuori dalle case comunali)

  1. Per la celebrazione dei matrimoni fuori dalla casa comunale si richiede la comunicazione da parte degli sposi entro trenta giorni dalla data di svolgimento del matrimonio all'ufficiale dello stato civile».
65.014. Buratti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. È prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di cui articolo 28-bis comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 ed aumentato al 70 per cento il limite quantitativo, di cui al medesimo comma, di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero.
65.011. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Fondo per le vittime dell'amianto)

  1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 2021».
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
65.03. Vazio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articoli per gli anni 2021 e 2022, valutati in 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004. n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
65.012. Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.

ART. 66.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
  1-ter. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «, lettere b), g) o h)» sono soppresse;

   b) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1.»;

   c) all'articolo 22, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Nel caso di enti già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, dotati di un organo deputato al controllo contabile in cui operi almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro o di un incaricato del controllo contabile iscritto nel suddetto registro, che intendano ottenere l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del comma 1-bis, il requisito del patrimonio minimo di cui al comma 4 è accertato con riferimento al valore del patrimonio netto dell'ente, risultante da una situazione patrimoniale redatta a valori correnti e aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti l'atto pubblico notarile mediante il quale è richiesta l'iscrizione nel registro medesimo oppure dall'ultimo bilancio di esercizio approvato o da un bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri previsti per il bilancio d'esercizio, se riferiti ad una data ricadente nel predetto periodo temporale. I suddetti documenti, unitamente alla relazione dell'organo o dell'incaricato del controllo contabile che attesta la loro corretta compilazione devono essere allegati al menzionato atto pubblico notarile.
   4-ter. Il comma 4-bis si applica anche agli enti già in possesso della personalità giuridica che, ancorché privi di un organo deputato al controllo contabile in cui operi almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro o di un incaricato del controllo contabile iscritto nel suddetto registro, siano tenuti all'osservanza di quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In tal caso all'atto pubblico notarile di cui al comma 4-bis devono essere allegati il bilancio infrannuale o il bilancio di esercizio approvato e la relazione di controllo di cui al citato articolo 20-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
   4-quater. Per gli enti già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, privi di un organo deputato al controllo contabile in cui operi almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro o di un incaricato del controllo contabile iscritto nel suddetto registro, e non soggetti all'obbligo della relazione prevista dall'articolo 20-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il requisito del patrimonio minimo è accertato con riferimento al valore del patrimonio netto dell'ente mediante una relazione giurata, allegata all'atto pubblico notarile di cui al comma 4-bis, redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
   4-quinquies. Alla decisione di un'associazione non riconosciuta, ancorché già iscritta al registro unico nazionale del Terzo settore, di ottenere la personalità giuridica ai sensi del presente articolo, deve essere allegata la relazione giurata di cui al comma 4 attestante il valore del patrimonio netto dell'ente.».

   d) all'articolo 41, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Se successivamente all'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2, o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dal registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.»;

   e) all'articolo 47, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Il termine di conclusione del procedimento di approvazione dei modelli statutari standard tipizzati di cui al comma 5 è fissato in novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.»;

   f) all'articolo 65, comma 7, lettera g), le parole: «il 30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo»;

   g) all'articolo 83, il comma 3 è abrogato;

   h) all'articolo 101 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, le parole: «31 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro i seguenti termini:

     a) 31 maggio 2022 o, se successivo, entro il termine di cui all'articolo 54, comma 3 per gli enti iscritti nei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

     b) 31 maggio dell'anno successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10 del decreto legislativo n. 117 del 2017, per gli enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS»;

    2) al comma 10, dopo le parole: «agli articoli 77,» sono inserite le seguenti: «comma 10».

  1-quater. All'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112 dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2».
*66.26. Invidia.
*66.18. Viscomi.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «delle attività di cui all'articolo 5,» sono inserite le seguenti: «nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6»;

   b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 5 e 6.».

  1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.»
**66.20. Viscomi.
**66.24. Invidia.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire l'operatività delle associazioni di volontariato di protezione civile, al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   all'articolo 32:

    a) al comma 3, dopo le parole: «ivi compresi i Gruppi comunali» sono inserite le seguenti: «intercomunali e provinciali,»;

    b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini di cui all'articolo 32, commi 2 e 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i gruppi comunali, i gruppi intercomunali ed i gruppi provinciali di protezione civile sono equiparati alle organizzazioni di volontariato.»;

   all'articolo 35, dopo il comma 3, è inserito il seguente: 3-bis. Ai gruppi comunali, intercomunali e provinciali di cui al presente articolo non trova applicazione il limite di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

  1-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile di cui all'articolo 35, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».
66.5. Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola: «sessantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo».
66.11. Lacarra.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, come modificato dall'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché all'articolo 12, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «dirigenti medici e sanitari», sono sostituite dalle seguenti parole: «dirigenti medici, veterinari e sanitari».
66.9. Lacarra.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 sono aggiunte le seguenti parole: «Le startup a vocazione sociale, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, possono iscriversi nella sezione imprese sociali del Registro delle imprese ed acquisire la qualifica di impresa sociale».
66.1. Fusacchia, Muroni, Cecconi, Fioramonti, Lombardo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: “Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incaricò è retribuito” sono soppresse».
66.8. Lacarra.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 100, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «la Provincia autonoma di Bolzano disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «la provincia autonoma di Bolzano e la provincia autonoma di Trento disciplinano».
66.13. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di superare il precariato risultante dal trasferimento di funzioni all'Associazione della Croce Rossa italiana di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», è fatto obbligo agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, di applicare le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato del personale escluso dalle procedure di mobilità di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, avente, alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 178 del 2012, rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Associazione della Croce Rossa italiana.
66.7. Lacarra.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13, è inserito il seguente:

   «13-bis. Qualora siano stipulate specifiche convenzioni che prevedono servizi di raccolta dei contributi o altri servizi amministrativi con gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del presente decreto o con i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o con gli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'INPS, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi all'attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone, che siano necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti convenzionati informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.».
66.19. Viscomi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 797 sono inseriti i seguenti:

   «797-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 797, nonché al fine di consentire l'accesso ai contributi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma nella prospettiva del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi sociali ivi definiti, i comuni e gli ambiti territoriali aventi un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente superiore a 1 a 6.500 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, possono utilizzare fino al 50 per cento della quota assegnata ai sensi dell'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.
   797-ter. Ai comuni e agli ambiti territoriali che, ai sensi del comma 797-bis, utilizzano almeno il 40 per cento della quota assegnata ai sensi dell'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato al fine di raggiungere il rapporto di 1 a 6.500 tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, è attribuito, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente, il contributo di cui alla lettera a) del comma 797 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000».
66.14. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire le parole da: consente ai soggetti erogatori fino alla fine del comma, con le seguenti: , tramite le informazioni relative ai soggetti che possono richiedere la Carta, comprese quelle contenute nei verbali di accertamento dello stato invalidante di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, provvede, attraverso lo strumento della Carta, ad abilitare le persone interessate ad accedere ai beni o servizi disposti in loro favore. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta, nonché' le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato.
66.29. D'Arrando, Penna.

  Al comma 2, sostituire le parole: consente ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, su richiesta dell'interessato, con le seguenti: consente alle Pubbliche Amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato,.
66.6. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: invalidante di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 con le seguenti: di invalidità o disabilità in tutti i casi stabiliti dalla legge.
66.34. Panizzut, Iezzi, Lucchini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 13, comma 5, della legge 30 marzo 2001 n. 152 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, entrambe corrisposte sulla base dei dati riassuntivi e statistici forniti, entro il mese di febbraio di ciascun anno, dagli istituti erogatori delle prestazioni previdenziali e assistenziali, nonché dal Ministero dell'interno, relativamente all'attività svolta dai patronati in Italia e all'estero nell'anno precedente.».
  2-ter. Il Fondo istituito ai sensi dall'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è soppresso. Il corrispondente stanziamento di 5 milioni di euro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 481, della legge n. 160 del 2019, è destinato al finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152.
  2-quater. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è soppresso.
*66.17. Viscomi.
*66.22. Invidia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiungere in fine le seguenti parole: «I membri delle assemblee legislative elettive che non abbiano esercitato la professione per almeno un triennio antecedente alla presentazione della domanda, pur essendo iscritti ad un ordine professionale e in possesso di partita IVA, possono essere esonerati dall'obbligo di formazione per la durata del mandato elettivo».
66.4. Raciti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

   «13-bis. Qualora siano stipulate specifiche convenzioni che prevedono servizi di raccolta dei contributi o altri servizi amministrativi con gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del presente decreto o con i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o con gli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'INPS, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi all'attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone, che siano necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti convenzionati informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.».
66.28. Invidia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1, dopo le parole: «di concerto con», sono inserite le seguenti: «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e»;

   2. dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Il decreto di cui al comma 1 individua i requisiti oggettivi per l'accesso alle misure di sostegno in coordinamento con i servizi sociali degli ambiti territoriali sociali».
66.15. Viscomi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati a partire dall'anno 2021 da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'aliquota di prelevamento di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante autorizzazione di spesa e corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, n. 190.
66.27. Invidia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati a partire dall'anno 2021 da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'aliquota di prelevamento di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.
66.16. Viscomi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 4-ter dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021»;

   b) le parole: «nell'anno scolastico 2019/2020», sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico in corso».
66.10. Lacarra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche nei confronti dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 515 e comma 516 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
66.12. Cenni, Incerti, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-bis, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;

   b) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. Ferma restando quanto previsto dal precedente comma 4-bis, coloro che, entro la data del 31 dicembre 2018, hanno conseguito un titolo professionale che consente l'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui agli articoli 1 e 5 decreto ministeriale 9 agosto 19, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2021, negli elenchi transitori appositamente istituiti, fino al conseguimento di 36 mesi di attività professionale in regime di lavoro autonomo o dipendente documentabile, prima di essere definitivamente inseriti negli elenchi speciali ad esaurimento».
66.30. Mammì.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. In sede di prima attuazione e per i fini indicati dal comma 1, la società INPS servizi Spa può assumere in via prioritaria i dipendenti dell'appaltatore addetti, in via prevalente, al 1° giugno 2021, all'esecuzione del servizio oggetto del contratto in essere, stabilendone preventivamente, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, i tempi di assunzione e le competenze maturate nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto e a condizione che, sulla base di valutazioni qualitative e quantitative, rispondano alle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
   4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile».
66.23. Invidia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «di concerto con», sono inserite le seguenti: «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Il decreto di cui al comma 1 individua i requisiti oggettivi per l'accesso alle misure di sostegno in coordinamento con i servizi sociali degli ambiti territoriali sociali».
66.25. Invidia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alla legge 8 novembre del 2000 n. 328 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 1 dopo le parole: «dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro» sono aggiunte le seguenti: «o attraverso le comunità socio-riabilitative».
   b) all'articolo 18, comma 6, dopo le parole: «in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale» sono aggiunte le seguenti: «e con le disposizioni di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità del 2006 ratificata con legge n. 18 del 3 marzo 2009, attraverso l'istituzione delle Comunità socio-riabilitative,».
   c) all'articolo 19 comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis) a favorire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso l'istituzione e il riconoscimento delle Comunità socio-riabilitative.
   d) all'articolo 20 comma 1 dopo le parole: «degli obiettivi di politica sociale,» sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le misure di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 e ratificata con legge n. 18 del 3 marzo 2009».
66.2. Trizzino.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni a favore dei comuni alluvionati per il perdurare dello Stato di emergenza)

  1. I sindaci, pubblici dipendenti, che espletano il loro mandato amministrativo nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre 2020, sono comandati presso gli stessi con oneri a carico dello Stato e senza che ciò vada ad incidere sulle spese di personale di ogni singolo ente per tutto il perdurare dello stato di emergenza.
66.01. Enrico Borghi, Vazio.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Misure di semplificazione in materia di pesca e polizia marittima)

  1. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: «ed agli agenti giurati di cui al comma 4» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e, compatibilmente con i preminenti compiti militari, ai Comandanti delle navi da guerra al di fuori delle acque territoriali e dell'area di mare internazionalmente definita come zona contigua».
66.04. Ferrari, Boniardi, Fantuz, Gobbato, Pretto, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Adeguamento tariffa in ordine alle operazioni di revisione eseguite dalle imprese)

  1. A pena di adeguamento automatico della tariffa, relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'importo previsto dall'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i Ministri competenti adottano entro il termine di dieci giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge i decreti ministeriali di cui all'articolo 1, commi 705 e 706 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
*66.094. Milanato, Mazzetti.
*66.089. Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Bruno Bossio, Del Basso De Caro.
*66.033. Rotelli, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*66.066. Marco Di Maio, Fregolent.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Accesso dei membri del Parlamento a tutti i documenti amministrativi utili all'espletamento del loro mandato istituzionale)

  1. All'articolo 24 della legge 7 agosto1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «7-bis. I membri del Parlamento hanno diritto di accedere a tutti i documenti amministrativi utili all'espletamento del loro mandato istituzionale, previa semplice richiesta alla pubblica amministrazione contenente dichiarazione resa dal deputato o dal senatore, sotto la propria responsabilità, di esercitare un interesse non privato e personale, bensì pubblico, connesso al mandato».
66.069. Adelizzi.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Modifica all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio)

  1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Nei territori costieri di cui alla lettera a) sono consentite l'installazione di strutture di facile amovibilità destinate ad attività balneare ed extra balneare per un periodo non superiore a 5 anni al termine del quale le stesse andranno smontante ripristinando lo stato dei luoghi. Detta modifica mira a garantire certezza agli imprenditori del comparto balneare non obbligandoli allo smontaggio delle strutture alla fine della stagione balneare. Al contempo le caratteristiche strutturali delle installazioni non dovranno incidere sul bene oggetto di tutela».
66.095. D'Attis, Elvira Savino, Labriola, Giannone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Misura di adeguamento e coordinamento normativo per la riconoscibilità dei veicoli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

  1. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo le parole: «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» aggiungere le seguenti: «dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,».
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
66.073. Fassina, Fornaro, Timbro.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Revisione dei codici Ateco)

  1. Il Ministro dello sviluppo economico è delegato ad adottare, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema dei codici Ateco e la classificazione delle attività economiche suddivisa per «macro aree produttive».
  2. Nelle more della modifica di cui al comma 1, l'attività professionale richiesta nei bandi pubblici sarà identificata dal codice Ateco e dalla macro area produttiva di riferimento.
66.021. Lucaselli, Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le Amministrazioni preposte continuano ad erogare i pagamenti dell'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'annualità precedente a quella di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
66.070. Aresta.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di risarcimenti per disabili di guerra)

  1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G e N allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni, e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 di detto testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022.
66.047. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Semplificazioni in materia di erogazione dei risarcimenti per disabili di guerra)

  1. All'articolo 155 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Nei giudizi in materia di pensioni di guerra, la notifica all'amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, all'articolo 7, comma 1, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, gli importi contenuti nelle tabelle C, E, F, G e N, e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 nonché dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n.656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022.
*66.06. Prisco, Rizzetto, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*66.032. De Luca.
*66.087. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di piani di dilazione)

  1. Per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, le rate in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 possono essere dilazionate fino ad un massimo di centoventi rate mensili, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che la richiesta sia presentata entro il 31 luglio 2021.
66.071. Terzoni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Modifica all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)

  1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe».
66.061. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Modifica indennità dei sindaci)

  1. All'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i redditi derivanti da indennità per la carica elettiva di sindaco, per i comuni fino a 20.000 abitanti, sono esclusi da imposizione IRPEF fino ad un massimo di 30.000 euro l'anno. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
66.035. Micheli, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Definizione dei casi di responsabilità dei sindaci)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pubblicazione della presente legge, si individuano le ipotesi nei quali, ai sensi della legislazione vigente, è da escludere la responsabilità del sindaco.
66.034. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. Al fine di semplificare le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime per le attività di pesca, acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione è stabilito in euro 500.
66.025. Gagliardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Semplificazioni in materia di regolarità contributiva)

  1. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori».
66.053. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. Al fine di contrastare i casi di illecito godimento del sussidio del reddito d'emergenza (REM), da parte di percettori e nuclei familiari che hanno percepito o percepiscono indebitamente il beneficio, la Guardia di finanza in collaborazione con l'INPS, attraverso l'analisi e l'incrocio delle banche dati, provvede ad adottare le più appropriate misure di verifica e controllo a tutela delle norme relative all'erogazione del reddito medesimo.
66.077. Amitrano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Regime premiale per il personale dipendente dei comuni impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate)

  1. Al fine di scongiurare l'impiego improduttivo da parte dei Comuni del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, e il connesso effetto distorsivo del sistema incentivante, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1091 è soppresso.
66.080. Scanu.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Riduzione delle percentuali per la determinazione della «non operatività» delle società)

  1. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), le parole: «2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «l'1 per cento»;

   alla lettera b), le parole: «il 6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 3 per cento»;

   le parole: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento»;

   le parole: «per gli immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento» sono soppresse;

   alla lettera c), le parole: «il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90.
66.011. Moretto, Fregolent, Marco Di Maio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Modifiche al Codice della strada in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)

  1. All'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida può, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale.».
66.07. Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia disemplificazione amministrativa in favore degli italiani residenti all'estero)

  1. All'articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti iscritti all'Aire da almeno tre anni proprietari di immobili in Italia tale dichiarazione ha validità permanente e comunque fino a quando sussiste la condizione di non detenzione di un apparecchio.».
66.08. Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 al comma 2, dopo le parole: «comma 1», sono aggiunte le seguenti: «e comma 10-bis».
66.098. Cortelazzo, Tartaglione.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Misure in materia di pubblico impiego)

   L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
66.028. Gagliardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Misure in materia di pubblico impiego)

  1. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
66.026. Gagliardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Misure in materia di pubblico impiego)

  1. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della Dirigenza della PTA del SSN trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».
66.027. Gagliardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzo delle targhe di prova)

  1. La circolazione di prova per effettuare prove tecniche necessarie per individuare malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate da parte dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, la lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, è consentita anche su veicoli già immatricolati.
*66.014. Moretto, Paita, Marco Di Maio, Fregolent.
*66.029. Gagliardi.
*66.091. Mazzetti, Milanato.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Semplificazione in materia di secondary ticketing per manifestazioni carnevalesche, corsi mascherati, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari)

  1. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «circo contemporaneo» sono inserite le seguenti: «le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari».
66.068. Battelli.

  Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Attribuzione nomenclatura NUTS 2 a Roma Capitale)

  1. Ai fini di una più efficace ed efficiente gestione delle funzioni amministrative attribuite a Roma Capitale, da esercitarsi eventualmente anche con il concorso delle risorse finanziarie di fonte comunitaria, nel quadro della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica, al suo territorio è riconosciuta la qualifica di livello NUTS 2.
66.038. De Angelis, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Fondo per le vittime dell'amianto)

  1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 2021».
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
66.041. Foscolo, Di Muro, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Fogliani, Tonelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Registro di carico e scarico di cereali e farine)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 140, è inserito il seguente:

   «140-bis. Le previsioni di cui ai commi 139 e 140 non si applicano con riferimento alle imprese di seconda trasformazione inquadrabili nel comparto agroalimentare, nonché alle imprese di commercio al dettaglio.».
*66.012. Gadda, Fregolent, Marco Di Maio.
*66.093. Milanato, Mazzetti.
*66.090. Giacometto, Nevi, Spena, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Registro di carico e scarico di cereali e farine)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 140, è inserito il seguente:

   «140-bis. Le previsioni di cui ai commi 139 e 140 non si applicano alle imprese di seconda trasformazione inquadrabili nel comparto agroalimentare, nonché alle imprese di commercio al dettaglio.».
**66.031. Gagliardi.
**66.054. Gastaldi, Liuni, Molinari, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
**66.0105. Ruffino.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 125-bis, è abrogato;

   b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125».
*66.065. Moretto, Marco Di Maio, Fregolent.
*66.030. Gagliardi.
*66.092. Mazzetti, Milanato, Cortelazzo.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi per le piccole concessioni)

  1. Al fine di semplificare le piccole concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione è stabilito, per le occupazioni non eccedenti i 200 mq, in euro 500.
66.024. Gagliardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Misure in materia di congedo per maternità)

  1. Al comma 1.1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 151 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo le parole «cinque mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
66.075. Iorio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Parificazione trattamento del personale del Corpo Militare Volontario CRI)

  1. Al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole: «nelle forze Armate» aggiungere le seguenti: «e nel Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana».
66.039. Murelli, Caffaratto, Legnaioli, Badole, Eva Lorenzoni, Patassini, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
*66.036. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
*66.062. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità definite nel PNRR, nel PNC e nel PNIEC, impiegando per gli interventi previsti nei rispettivi ambiti territoriali le risorse europee e statali stanziate nel bilancio statale. Tali risorse affluiscono ai rispettivi bilanci per essere destinate alle finalità previste nei predetti Piani, incluse quelle attribuite agli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, nelle materie di competenza legislativa e regolamentare alle medesime attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, adeguano la normativa regionale e provinciale ai principi fondamentali di cui al presente decreto, nei limiti previsti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
**66.037. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
**66.063. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse.
66.023. Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Promozione del lavoro agricolo)

  1. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza.
66.0103. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Semplificazioni in materia di utilizzo di armi da fuoco nelle discipline sportive)

  1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione»;

   b) all'articolo 2, al secondo comma, secondo periodo, le parole da: «armi da fuoco corte semiautomatiche», fino a: «parabellum, nonché di», sono soppresse.
66.017. Comencini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 4, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Non rientrano nelle attività professionali di cui al comma 1, gli incarichi di consulenza comunque denominati, conferiti dagli organi politici».
66.099. Siracusano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Interpretazione autentica della proroga di cui all'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n.145)

  1. La norma di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia proroga delle concessioni demaniali si interpreta nel senso che la proroga è in ogni caso garantita anche nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari all'esecuzione delle concessioni medesime.
66.055. Zucconi, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo».
  2. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021 in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021».
  3. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi», sono inserite le seguenti parole: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci».
66.013. Moretto, Marco Di Maio, Fregolent.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 152 dopo le parole: «trasmettono, per via telematica» sono aggiunte le seguenti: «non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità».
  b) al comma 153 alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «fino ad euro 5.000» con le seguenti: «da euro 300 fino ad euro 5.000 a seconda della gravità della violazione».
66.09. Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 42 e 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto adottato sentita la Conferenza Unificata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, modifica i criteri di allocazione delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, in materia di interventi di rigenerazione urbana, per permettere l'accesso alle predette risorse a tutti i comuni italiani.
  2. Il termine per la presentazione degli interventi di cui al comma 1 è prorogato di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.
66.020. Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico)

  1. Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del 1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti Uffici della Motorizzazione Civile qualora le prove di frenatura siano effettuate secondo le modalità indicate al punto 3.2.2 dell'allegato III del decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti del 17 dicembre 2009.
66.059. Tombolato, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Semplificazione prestazioni occasionali nel settore agricolo)

  1. Fino al 31 dicembre 2021 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in deroga ai commi 1, 5, 8, 8-bis, 14 e 20 dello stesso decreto-legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.
  2. Alle modalità operative necessarie all'attuazione della misura di cui al comma precedente, provvede l'INPS.
66.0102. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Risorse per acquisto mezzi per finalità di protezione civile)

  1. All'articolo 208 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 5-bis, dopo la parola: «stradale» sono aggiunte le seguenti: «e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per la finalità di protezione civile di competenza dell'ente comunale».
66.058. Capitanio, Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Riconoscimento parchi divertimento come imprese turistiche)

  1. All'allegato 1, articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo la parola: «balneari» sono aggiunte le seguenti: «e i parchi divertimento».
66.010. Marco Di Maio, Fregolent.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Semplificazione in materia di contributi SSICA)

  1. L'articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.
66.0104. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)

  1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Le Camere di Commercio hanno sede e circoscrizione territoriale in ogni provincia o nell'area metropolitana di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 e fatti salvi gli accorpamenti tra Camere di Commercio già perfezionati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015».

   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Le procedure di riduzione del numero delle Camere di Commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale, avviate e non concluse ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono interrotte ed i relativi effetti cessano dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

   c) al comma 5, le parole: «fermo restando il numero massimo di 60 e la necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario per ciascuna delle camere interessate.», sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando la necessità di assicurare l'equilibrio economico-finanziario per ciascuna delle Camere interessate».
66.018. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. Ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana, che per effetto del disposto dell'articolo 1 comma 875, della legge 160 del 2019, subiscono una alterazione dei parametri di deficitarietà strutturale per il Rendiconto 2020, trovandosi in condizioni strutturalmente deficitarie non si applicano le disposizioni di cui al comma 4, articolo 110, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
66.0100. Siracusano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza urbana)

  1. Al fine di consentire il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, il «Fondo Nazionale per la Sicurezza Urbana», di cui di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni della legge 1° dicembre 2018 n. 132, è rifinanziato per 5 milioni di euro per ciascuno anno del biennio 2021-2022.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
66.096. Siracusano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)

  1. Per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali per le finalità previste dal presente decreto, è autorizzata l'assunzione di 1.000 funzionari altamente specializzati a tempo determinato, per tre anni, con particolare riferimento agli uffici di progettazione, alle stazioni uniche appaltanti e agli uffici per la trasformazione digitale delle province e delle città metropolitane, al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all'obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*66.02. De Menech, Cenni.
*66.042. Fogliani, Tonelli, Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Stefani, Invernizzi, Ravetto.
*66.31. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Assunzioni degli enti locali)

  1. Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali e la tempestiva attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali procedono in ogni caso allo scorrimento delle graduatorie disponibili per la copertura dei posti vacanti previsti nel medesimo piano, ancorché il termine di efficacia delle predette graduatorie sia spirato.
66.051. Ruffino.

  Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali)

  1. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

   b) al comma 9, è soppresso l'ultimo periodo;

   c) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. I funzionari che, nominati ad esercitare la funzione di vice segretario ai sensi del comma 9 e che abbiano assolto il previsto obbligo formativo, sono iscritti di diritto all'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
66.052. Ruffino.

  Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Potenziamento del servizio di polizia locale nei piccoli comuni)

  1. Nei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, che non abbiano disponibilità, nell'organico dell'ufficio di polizia locale, di funzionari di livello D, è possibile affidare il grado di comandante e la posizione organizzativa a funzionari di livello C, qualora abbiano esperienza di almeno 20 anni nell'ambito di tale ufficio.
66.064. Benigni.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Semplificazioni in materia di organizzazione delle Unità Sanitarie Locali)

  1. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, primo periodo, le parole: «non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età», sono sostituite dalle seguenti: «non si trovi in posizione di quiescenza».
  2. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: «che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età», sono sostituite dalle seguenti: «che non siano stati collocati a riposo per raggiunto limite ordinamentale di età».
66.088. Mandelli.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Misure a sostegno delle reti tra professionisti)

  1. Ai professionisti che, ai sensi della Raccomandazione europea 6 maggio 2003, n. 36, qualora associati in rete sono assimilabili alle piccole e medie imprese, sono estesi i benefici delle agevolazioni previste dai fondi europei FSE e FERS, dei programmi operativi 2022 POR e POS.
  2. Ai fini della costituzione delle reti, i professionisti possono accedere altresì a finanziamenti a fondo perduto, pari al 50 per cento delle spese fino a un massimo di 25 mila euro per l'avvio dell'attività e del programma di rete, tramite bandi nazionali o regionali.
  3. Presso l'ANPAL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è istituito lo sportello on line dedicato ai finanziamenti e ai programmi dell'Unione europea, al fine di dare informazioni e assistenza tecnico-amministrativa ai professionisti associati in rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fino al limite massimo di 25 mila euro, si provvede mediante autorizzazione di spesa e corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, n. 190.
66.078. Invidia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Rinnovazione parziale delle elezioni amministrative a Lamezia Terme)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 3) del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, e dall'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 2, entro venticinque giorni dal ripristino della zona bianca in Calabria, si procede alla rinnovazione delle elezioni amministrative nel comune di Lamezia Terme, limitatamente alle quattro sezioni oggetto della sentenza dell'11 dicembre 2020 del TAR Calabria.
66.043. Furgiuele.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Consultazione dei certificati di casellario giudiziale)

  1. Le pubbliche amministrazioni possono consultare, direttamente e senza stipula di specifica convenzione con il Ministero della giustizia, il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, al fine di acquisire i certificati del casellario giudiziale quando necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle relative all'espletamento delle procedure di gara.
66.05. Morani.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. A decorrere dal 1 gennaio 2021, le aziende sanitarie locali ottemperano agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell'11 dicembre 2009, assegnando all'assistito un termine non superiore a trenta giorni per il pagamento, in misura pari al 30 per cento di quanto dovuto ai sensi dei commi 14 e 15 dell'articolo 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stralciando la restante quota, per le prestazioni fruite negli anni dal 2011 al 2020. Sono fatti salvi i pagamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente disposizione.
66.046. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Modifica della disciplina sugli emolumenti percepiti dagli amministratori degli enti locali)

  1. All'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, qualora a seguito dell'accertamento da parte dell'ISTAT del dato di cui al primo comma, la quantificazione dell'importo dell'indennità di funzione agli amministratori locali di cui all'articolo 82, si discosta dal dato della popolazione residente calcolata dall'ISTAT alla fine del penultimo anno precedente, non si procede alla richiesta di restituzione dei maggiori emolumenti percepiti legittimamente nell'anno di riferimento».
66.040. Belotti, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. Al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 10-ter, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità attuative di concessione delle ricompense di cui al comma 10-bis. sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

   b) all'articolo 1, comma 10-quinquies, la parola: «provvede» è sostituita dalle seguenti: «e la Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono».
66.086. Maria Tripodi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il secondo periodo del comma 4 è sostituito con il seguente: «Sulla base del predetto monitoraggio, a seguito della positiva certificazione delle attività previste dai citati decreti legge, le regioni e province autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti-legge numeri 18, 34 e 104 del 2020 per la copertura di tutte le spese sostenute per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel corso dell'anno 2020, prescindendo dalle finalità di cui ai commi 1 e 2 e dagli importi stabiliti da qualsiasi linea di finanziamento presente nei predetti decreti».
66.045. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Sospensione per gli abbattimenti della prima casa)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, è sospesa l'esecuzione degli ordini di demolizione e dei relativi provvedimenti di rilascio disposti dalla Autorità amministrativa o giudiziaria, relativamente agli immobili ad uso residenziale adibiti a casa familiare i cui membri del nucleo familiare non siano proprietari o titolari di altro diritto reale su unità abitative non detenute da terzi.
  2. Su richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse, il tribunale civile territorialmente competente può disporre la ripresa della procedura di demolizione e si rilascio sospesa ai sensi del primo comma, qualora ricorrano gravi e urgenti motivi per la tutela della pubblica incolumità.
66.0106. Grimaldi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 64 – Somministrazione di alimenti e bevande – del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», è soppressa la lettera b).
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 – Somministrazione di alimenti e bevande – del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2 l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nonché la vendita per asporto o consegna a domicilio di pasti e di bevande effettuate dagli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati».
66.074. Manzo.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, concernente la tutela della salute dei non fumatori)

  1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. Il divieto di cui al comma 1 è altresì esteso, appositamente segnalato, agli spazi aperti di seguito indicati, fatta salva la presenza di strutture riservate ai fumatori aventi le caratteristiche indicate al comma 2:

   a) aree esterne di ristoranti, bar e altri esercizi commerciali adibite alla somministrazione e al consumo di alimenti e di bevande;

   b) stabilimenti balneari oggetto di concessione demaniale e spiagge libere;

   c) stadi, arene, impianti sportivi e altri luoghi pubblici e aperti al pubblico in occasione di manifestazioni o di spettacoli.

   1-quinquies. Il divieto di fumo di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater si applica anche alle sigarette a tabacco riscaldato e alle sigarette elettroniche».
66.084. Misiti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità da lavoro)

  1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma:

   «1-ter. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale) e da un esperto nei casi da esaminare e, di volta in volta, da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti o di altra Associazione di categoria, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie».
66.03. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: «L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo».
  2. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021 in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021».
  3. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi», sono inserite le seguenti: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci».
*66.067. Soverini, Nardi.
*66.32. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei patti per il lavoro e dei patti per l'inclusione sociale, di cui agli articoli 4 e 6 della legge n. 26 del 28 marzo 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con l'ANCI, promuove con propri progetti, un sistema integrato di interventi volti all'inserimento lavorativo di soggetti percettori di reddito di cittadinanza non ancora occupati, da impiegare in Progetti Utili alla Collettività (PUC) a supporto delle società o aziende partecipate per l'espletamento delle mansioni di attività di pubblica utilità.
  2. Per concorrere al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in coordinamento con l'ANCI, promuove un sistema di convenzioni con le società o le aziende partecipate, volte a favorire l'inserimento socio-lavorativo dei percettori del RdC presso le stesse, al fine di accrescere l'occupabilità e le opportunità di accesso al mondo del lavoro.
66.076. Amitrano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. In conseguenza della crisi economica, causata dalla pandemia da COVID-19, al fine di cristallizzare gli effetti negativi prodotti dalla riduzione dell'indennità corrisposta ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che beneficiano, ai sensi del decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, sottoscritto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga per l'anno 2021, le disposizioni emanate con circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 19, comma 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009, che dispongono la riduzione automatica della prestazione in deroga del 10 per cento dopo la prima proroga di 12 mesi, del 30 per cento dopo la seconda proroga di 12 mesi e del 40 per cento dopo ogni ulteriore successiva proroga di 12 mesi, sono sospese fino al 31 dicembre 2021.
66.081. Cassese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Accesso ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di sopperire alla mancanza di operatori sanitari, nell'ambito della realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in via sperimentale, per il periodo 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non è soggetto a programmazione a livello nazionale, limitatamente alle quote aggiuntive che ogni singolo ateneo, previa valutazione dei propri organi di governo, è in grado di assicurare in ragione della propria capacità formativa.
66.044. Boldi, Paolin, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Accesso ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di sopperire alla mancanza di operatori sanitari, nell'ambito della realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in via sperimentale, per il periodo 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non è soggetto a programmazione a livello nazionale, limitatamente alle quote aggiuntive che ogni singolo ateneo, previa valutazione degli propri organi di governo, è in grado di assicurare in ragione della propria capacità formativa.
66.016. Paolin, Iezzi, Lucchini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazioni in favore dei piccoli birrifici)

  1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 giugno 2019, adottate in conformità all'articolo 35, comma 3-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recanti l'obbligo di installazione di un misuratore per la quantificazione del mosto prodotto ai fini dell'applicazione dell'accisa di cui al comma 3-bis del medesimo articolo, è prorogata al 1° gennaio 2022. Fino a tale data, i birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, mediante l'utilizzo di un misuratore dell'energia elettrica o del prodotto energetico utilizzati nelle operazioni di riscaldamento delle Corte come stabilito dall'articolo 3, comma 1, della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 140839/RU del 4 dicembre 2013 ai fini della quantificazione del mosto prodotto.
66.048. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)

  1. All'articolo1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

   «3-ter. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.
   3-quater. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma 3-ter sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
   3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 3-ter, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente».
66.0101. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione dell'accesso al pensionamento anticipato)

  1. Al fine di favorire l'accesso a forme di pensionamento anticipato per i lavoratori con la qualifica di operai dipendenti delle imprese edili e affini, in attuazione di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le Casse Edili/Edilcasse competenti ad attestare la regolarità contributiva ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), possono stipulare apposite convenzioni con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), al fine di versare all'Istituto medesimo la contribuzione volontaria utile ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente, la Convenzione stabilisce anche le modalità con le quali le Casse Edili/Edilcasse di cui al comma 1 raccolgono e trasmettono, previa delega scritta del lavoratore, le richieste di Estratto conto contributivo (Ecocert) dei lavoratori alla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE), la quale provvede ad inviarle all'INPS con cadenza trimestrale.
66.079. Ciprini, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Semplificazione degli strumenti di programmazione degli interventi infrastrutturali prioritari)

  1. Nelle more della revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di semplificare la disciplina della programmazione degli interventi infrastrutturali prioritari e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti programmatori esistenti, in deroga all'articolo 201, comma 9, del medesimo codice, la programmazione degli interventi infrastrutturali prioritari non inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 è rimessa in modo esclusivo agli allegati al documento di economia e finanza predisposti ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. Gli allegati di cui al comma 1 specificano, con cadenza annuale, l'elenco degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, le fonti di finanziamento disponibili e il fabbisogno residuo, il codice unico di progetto di ciascun intervento e lo stato di avanzamento dei lavori, danno conto delle eventuali criticità riscontrate nella realizzazione degli interventi e individuano gli interventi ai quali non è più riconosciuto il carattere prioritario in precedenza assegnato nonché gli ulteriori interventi da ritenere prioritari tra quelli per i quali il Governo abbia proceduto alla nomina di commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
66.072. Rotta.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni per uniformare le misure urgenti di solidarietà)

  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata sono individuati, ai fini di cui al comma 2, le modalità di utilizzo delle risorse stanziate in favore dei comuni a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare, sussidi straordinari ovvero qualsiasi altra forma di sostegno, adottati in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché i criteri per l'individuazione dei beneficiari e le modalità di avvallimento degli enti del Terzo settore.
  2. L'accordo di cui al comma 1 è volto all'individuazione di forme uniformi di gestione delle risorse stanziate per le misure di cui al comma 1, alla definizione di procedure semplificate di erogazione delle stesse, nonché per garantire la parità di trattamento e l'equo accesso agli interventi di sostegno alle persone indigenti e ai nuclei familiari in stato di bisogno, anche ai fini della presa in carico e della definizione del progetto personalizzato.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni adottano un regolamento atto a recepire i contenuti dell'accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
  4. I comuni che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328, esercitano in forma associata le funzioni sociali negli ambiti sociali territoriali adottano congiuntamente il regolamento di cui al comma 3.
  5. I regolamenti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entrano in vigore a decorrere della data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e, comunque, non prima del 1 gennaio 2022.
66.049. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché di aggiornamento e formazione manageriale)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171, successive modificazioni e indicazioni le parole: «Fermo restando l'aggiornamento biennale l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «L'iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la nomina a Direttore Generale, fermi restando i limiti previsti per il collocamento in quiescenza e l'aggiornamento biennale,».
  2. Fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti o in corso di conseguimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171, successive modificazioni e indicazioni il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero, in alternativa, di diploma di master universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al successivo periodo. I corsi di formazione di cui al precedente periodo sono organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o dell'Istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le Università, avendo cura che l'offerta formativa sia orientata anche alla gestione sanitaria di catastrofi, epidemie e pandemie.»;
66.085. Sportiello.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 687 della legge 145 del 2018)

  1. All'articolo 1, comma 687, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018 le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024» ed in fine aggiungere il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».
66.019. Carnevali, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Lepri, Pini.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Attività libero-professionale degli operatori delle professioni sanitarie non mediche)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di sopperire alla mancanza degli operatori delle professioni sanitarie, nell'ambito della realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in via sperimentale, per il periodo 2021-2026, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, inquadrati con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche, possono esercitare l'attività libero-professionale, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio purché non sussista un comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali.
  2. Il lavoratore dipendente pubblico esercente una delle professioni di cui al comma 1, che intenda esercitare l'attività libero-professionale, è tenuto a comunicarlo alla propria azienda sanitaria locale od ospedaliera prima dell'inizio di tale attività. In caso di cessazione dell'attività libero-professionale, il lavoratore è altresì tenuto a darne comunicazione al medesimo ente pubblico.
  3. Al personale della dirigenza medica si applica la normativa vigente in materia di attività libero-professionale.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, disciplinano le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria di cui al comma 1.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, disciplina, con proprio decreto, il regime fiscale, assistenziale e previdenziale relativamente ai proventi dell'attività libero-professionale esercitata ai sensi del presente articolo.
66.015. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale previste dall'articolo 72, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

   a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

   b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;

   c) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

   d) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

  2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.
66.022. Lacarra.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Legge annuale per lo sviluppo sostenibile)

  1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per lo sviluppo sostenibile, alla quale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è attribuito il compito di promuovere ed accelerare il raggiungimento da parte dell'Italia degli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
  2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per lo sviluppo sostenibile.
  3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

   a) norme di carattere ordinamentale o organizzativo di immediata applicazione, al fine di promuovere il contrasto e la mitigazione dei cambiamenti climatici e la transizione energetica verso la neutralità carbonica, assicurare la tutela della biodiversità, garantire condizioni di piena tutela della salute umana e di prevenzione di minacce epidemiologiche, promuovere politiche di sviluppo di città e comunità sostenibili e resilienti e ridurre i divari territoriali, di genere e generazionali nelle politiche pubbliche;

   b) una o più deleghe al Governo per l'adozione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

   c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

   d) disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative nelle materie oggetto del disegno di legge;

   e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi annuali per lo sviluppo sostenibile, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

  4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per lo sviluppo sostenibile, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione, e dia conto delle deliberazioni adottate nelle materie oggetto del disegno di legge dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 14 ottobre 2011, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
66.060. Rotta, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Semplificazione delle procedure di attuazione della legge 28 febbraio 2020, n. 17)

  1. All'articolo 1, della legge 28 febbraio 2020, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'acquisto delle aree di cui al comma 1 e al successivo comma 2-ter fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree.».

   b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. L'Agenzia del demanio, al fine di favorire le procedure di trasferimento di cui al comma 1 e la conclusione delle operazioni di cessione di cui al comma 2, è autorizzata ad individuare, ai sensi dell'articolo 35 del codice della navigazione, con propri decreti dirigenziali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le zone demaniali ricadenti nel perimetro del comprensorio denominato “Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina” non più utilizzabili per pubblici usi del mare ai fini della loro esclusione dal demanio marittimo e del passaggio al patrimonio disponibile tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro i successivi trenta giorni.
   2-ter. Ai fini della determinazione del prezzo di vendita delle aree individuate dall'articolo 1, comma 1 “Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina”, e delle aree di cui al comma 2-bis escluse dal demanio marittimo, si applica il comma 3 dell'articolo 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, e la allegata tabella A.».
66.0108. (ex 57.08.) Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Vallotto, Bellachioma, Bianchi, Binelli, Bisa, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni in favore delle sale per eventi e ricevimenti)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul settore, alle sale adibite allo svolgimento di eventi e ricevimenti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, si applicano, limitatamente all'anno 2021, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, a condizione che:

   a) i locali dove si svolgono le suddette attività appartengano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla categoria commerciale;

   b) il responsabile dell'attività sia in possesso dell'autorizzazione comunale per la somministrazione di alimenti e bevande.

  2. In deroga agli articoli 68, 69 e 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gli eventi e i ricevimenti svolti nelle sale di cui al comma 1, entro un limite massimo di 500 partecipanti, la licenza di cui all'articolo 68 è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. Le sale di cui al comma 1 sono escluse dal campo di applicazione del decreto del Ministero dell'interno 19 agosto 1996.
  3. Alle attività di cui al comma 1 la Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotta della metà. Non si fa luogo al rimborso delle somme già versate. Per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro, per il ristoro integrale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione delle tasse di cui al presente comma. Alla ripartizione del Fondo tra i comuni si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentite le Camere di Commercio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato un codice ATECO specifico per le sale adibite allo svolgimento di eventi e ricevimenti di cui al comma 1.
  5. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 10 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
66.050. Ubaldo Pagano, Nardi, Bonomo, Zardini.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Rafforzamento dei servizi sociali e Fondo nazionale per le politiche sociali)

  1. Ai fini di assicurare a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali la possibilità di usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 29 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, i commi 801 e 802 dell'articolo 1 della medesima legge trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  2. Ai fini del rafforzamento delle politiche sociali territoriali, l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 trova applicazione anche per le spese finanziate integralmente da risorse provenienti dal Fondo per le politiche sociali di cui al comma 1, sostenute dai comuni o dagli ambiti sociali territoriali per l'assunzione a tempo indeterminato di specifiche professionalità in campo sociale da impiegare nei servizi sociali territoriali.
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata di 184 milioni di euro per l'anno 2021 e di 368 milioni a decorrere dal 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento e trasferite agli ambiti sociali territoriali con le modalità previste dall'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328 per il riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.
  4. Per il finanziamento del sistema informativo unitario dei servizi sociali di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e per gli oneri connessi al monitoraggio e alla verifica della rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 1, comma 799, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a valere sul Fondo politiche sociali attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono integrate nella misura di 1 milione di euro annui. A decorrere dal 2021 le risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2,5 milioni di euro annui e con riferimento all'anno in corso e ai due successivi, su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, sono appostate sul relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza applicazione della procedura di riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.
*66.057. Viscomi.
*66.082. Invidia.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. All'articolo 1, della legge 28 febbraio 2020, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'acquisto delle aree di cui al comma 1 ed il successivo comma 2-ter fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree.»;

   b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. L'Agenzia del demanio, al fine di favorire le procedure di trasferimento di cui al comma 1 e la conclusione delle operazioni di cessione di cui al comma 2, è autorizzata ad individuare, ai sensi dell'articolo 35 del codice della navigazione, con propri decreti dirigenziali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le zone demaniali ricadenti nel perimetro del comprensorio denominato “Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina” non più utilizzabili per pubblici usi del mare ai fini della loro esclusione dal demanio marittimo e del passaggio al patrimonio disponibile tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro i successivi trenta giorni.
   2-ter. Al fine di accelerare le operazioni di cui al comma 2, alle aree individuate al comma 1 “Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina”, e alle aree di cui al comma 2-bis escluse dal demanio marittimo sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore dei soggetti legittimati che ne facciano richiesta, con apposita domanda da presentare rispettivamente entro 180 giorni dalla data di emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-bis e entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per le aree individuate dall'articolo 1, comma 1 “Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina” . Alla domanda di acquisto deve essere allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario dell'intera somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, senza altri gravami, determinata secondo i parametri fissati nella Tabella A, allegata alla presente legge».

  Conseguentemente, alla legge 28 febbraio 2020, n. 17, è allegata la seguente tabella:

  Tabella A
  (Articolo 1, comma 1 e comma 2-ter)

I valori sono espressi in euro/mq

Classe dimensionale
del comune

Abitanti

Zone territoriali omogenee

A

B

C

D

E

10.000 – 100.000

60

40

30

40

10

   Ai fini della determinazione del prezzo unitario a metro quadro da corrispondere a fronte della cessione del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea in cui il bene è situato.

   Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
66.097. Pellicani, Rotta, Businarolo.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Gestione per conto dello Stato dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 la speciale forma della gestione per conto dello Stato di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985 recante «Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL», oltre che ai dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche nazionali di cui all'allegato elenco, periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto relativi ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'allegato elenco continuano ad essere gestiti secondo il regime ordinario, se nell'anno in cui gli infortuni si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate l'amministrazione interessata ha versato il premio dovuto all'INAIL. Agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate in anni per i quali non sia stato versato il premio assicurativo richiesto dall'INAIL si applica il regime della gestione per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti.
  3. Nei casi di passaggio dalla gestione per conto dello Stato alla gestione ordinaria, quest'ultima si applica a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla data di assunzione, per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data del passaggio. Tutti gli oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima della data del passaggio dalla gestione per conto dello Stato alla gestione ordinaria continuano ad essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in modalità rateizzata, secondo accordi convenzionali da stipularsi tra l'INAIL e l'amministrazione interessata.

Allegato 1

Elenco Amministrazioni pubbliche
in gestione per conto dello Stato

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, Presidenza del Consiglio del Ministri, Ministeri e istituzioni scolastiche statali

  Amministrazioni pubbliche nazionali:

   1) Università statali;

   2) Istituzioni pubbliche di alta formazione artistica musicale e coreutica;

   3) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia:

   4) Istituto nazionale di statistica;

   5) Consiglio nazionale delle ricerche;

   6) Agenzia nazionale politiche attive del lavoro;

   7) Agenzia delle dogane e dei monopoli;

   8) Agenzia delle entrate;

   9) Agenzia industrie difesa;

   10) Istituto superiore di sanità;

   11) Ispettorato nazionale del lavoro;

   12) Scuole e istituti scolastici di Trento e Bolzano.
*66.056. Viscomi.
*66.083. Invidia.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Proroga del termine per presentare domanda per tax credit vacanze)

  1. Al fine di dare continuità agli interventi finalizzati a sostenere la ripresa del settore del turismo, incentivando la fruizione di mete ed itinerari anche da parte delle famiglie a basso reddito, all'articolo 176, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
66.0107. Masi.
(Inammissibile)