V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132).

EMENDAMENTI 1.181 E 68.032 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Emendamento 1.181 del Governo
e relativi subemendamenti

ART. 1.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera b), capoverso Art. 5-bis, sopprimere la parola Anche.
0.1.181.24. Trano.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera b), al capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 13, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute. Le modifiche di cui al presente comma sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.».
0.1.181.95. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera b), dopo il capoverso Art. 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Misure per la tutela del territorio)

  1. Ai fini di una migliore attuazione dei programmi previsti per superare l'emergenza da COVID-19 e in attuazione anche dei programmi di cui al PNRR, alla realizzazione di interventi in materia di tutela del territorio, della risorsa idrica e in materia di investimenti in innovazione, ricerca e digitalizzazione del sistema sanitario nazionale, provvedono, preferibilmente, le amministrazioni centrali. Alla realizzazione degli interventi previsti dai piani di rigenerazione urbana e dai Piani Urbani integrati, e di messa in sicurezza e di riqualificazione dell'edilizia scolastica, provvedono, preferibilmente, i comuni.
0.1.181.7. Lapia.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera b), dopo il capoverso Art. 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Misure a favore delle isole maggiori)

  1. Entro il 30 settembre 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, le Commissioni paritetiche per l'attuazione degli statuti della regione siciliana e della regione Sardegna, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalle medesime regioni, predispongono stime economiche e finanziarie per la definizione di parametri oggettivi per la misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico e sociale derivante dalla condizione di insularità.
  2. Sulla base dei parametri di cui al comma 1 la regione siciliana e la regione Sardegna individuano criteri, indirizzi, e linee guida per elaborare il «Piano pluriennale per il riequilibrio e lo sviluppo delle regioni insulari».
0.1.181.9. Lapia.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera b), dopo il capoverso Art. 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Screening marcatori tumorali)

  1. Al fine di potenziare l'attività di screening dei marcatori tumorali e l'abbattimento delle liste di attesa su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2021-2023, per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio dei tumori.
  2. Con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui comma 1. Con il medesimo decreto sono individuati i centri, sia pubblici che convenzionati ove potenziare l'attività di screening dei marcatori tumorali, nel rispetto del principio della garanzia della più ampia copertura del territorio nazionale.
0.1.181.10. Lapia.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1), sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 30 novembre;

   b) dopo il numero 1), inserire il seguente:

    1-bis) dopo il comma 2, inserire il seguente:

   «2-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole “entro il 31 luglio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2021”.».
*0.1.181.56. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*0.1.181.104. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*0.1.181.19. Pella, Squeri.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera c), numero 1), dopo il capoverso comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 68, comma 3, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2021».
0.1.181.15. D'Attis, Giacomoni.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) sostituire il comma 5 con il seguente:

   «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,1 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
*0.1.181.85. Lovecchio.
*0.1.181.89. Fassina.
*0.1.181.101. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2021 con le seguenti: 31 aprile 2022.
0.1.181.54. Ciaburro, Caretta.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2021 con le seguenti: 31 gennaio 2022.
0.1.181.53. Ciaburro, Caretta.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, le parole: 31 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2021.
0.1.181.29. Trano, Massimo Enrico Baroni.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, le parole: 31 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 30 novembre 2021.
0.1.181.28. Trano, Massimo Enrico Baroni.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, le parole: 31 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 ottobre 2021.
0.1.181.27. Trano, Massimo Enrico Baroni.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, le parole: 31 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2021.
0.1.181.26. Trano.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2021 con le seguenti: 31 agosto 2021.
0.1.181.25. Trano, Massimo Enrico Baroni.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per l'anno 2021, nei comuni interessati dallo stato di emergenza, dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera 22 ottobre 2020, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio il territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella regione Piemonte e della provincia di Imperia nella regione Liguria, non è dovuta la tariffa rifiuti Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge.
  1-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021, sono ripartite le risorse per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1-bis.
  1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter valutati in 56 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Differimento TARI e esenzione 2021 nei comuni alluvionati in conseguenza degli eventi del 2 e 3 ottobre 2020).
0.1.181.60. Enrico Borghi, Gribaudo.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono prorogati i termini di versamento al 31 agosto 2021, ovvero al 30 settembre 2021 maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021, n. 154.
0.1.181.93. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono prorogati i termini di versamento al 20 agosto 2021 maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021, n. 154.
0.1.181.94. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «il finanziamento di spese correnti» sono sostituite dalle seguenti: «la copertura delle minori entrate e per il finanziamento delle maggiori spese»;

   b) al secondo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalle seguenti: «relativo all'esercizio finanziario precedente».
0.1.181.66. Pella, Squeri.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), dopo il capoverso Art. 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto adottato sentita la Conferenza unificata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, modifica i criteri di allocazione delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, in materia di interventi di rigenerazione urbana, per permettere l'accesso alle predette risorse a tutti i comuni italiani.
  2. Il termine per la presentazione degli interventi di cui al comma 1 è prorogato di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.
0.1.181.55. Ciaburro, Caretta.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: inserire il seguente con le seguenti: inserire i seguenti;

   b) dopo il capoverso Art. 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Contributo di autonoma sistemazione agli aventi diritto)

  1. Al comma 1, lettera i-ter), dell'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «degli inquilini e dei comodatari che non siano discendenti, ascendenti o germani dei proprietari delle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2021».
0.1.181.71. Caso.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: inserire il seguente con le seguenti: inserire i seguenti;

   b) dopo il capoverso Art. 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Esenzioni fiscali per gli eventi sismici del 21 agosto 2017)

  1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «fino all'anno di imposta 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021»;

   b) al secondo periodo le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021».
0.1.181.72. Caso.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: inserire il seguente con le seguenti: inserire i seguenti;

   b) dopo il capoverso Art. 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Compensazioni ai comuni per minori entrate TARI)

  1. All'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2019, 2020 e 2021».
  2. All'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, parole: «per il biennio 2019-2020» sono sostituite dalle le seguenti: «per il triennio 2019-2021».
0.1.181.74. Caso.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), dopo il capoverso Art. 9-bis aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Fondi ai comuni per rifugi pubblici per cani randagi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore dei comuni che partecipano alla gestione associata di rifugi o canili per cani randagi. Il fondo è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi o canili o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi o canili, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.
  2. Con avviso pubblico del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da effettuare previa istanza degli enti interessati. Accedono all'assegnazione delle risorse i comuni partecipanti alla gestione associata di cui al comma 1 con una popolazione totale superiore ai 50.000 abitanti. Sono esclusi dall'assegnazione delle risorse i comuni destinatari delle risorse di cui ai commi 778-780 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.1.181.82. Brescia.

  All'emendamento 1.181 del Governo, sopprimere la lettera e).
0.1.181.14. Corda.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e) sopprimere il capoverso Art. 11-bis.
0.1.181.109. Raduzzi.

  All'emendamento 1.181 del Governo, lettera e), capoverso Art. 11-bis, sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. I commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
  2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziate dall'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stanziate dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pari ad euro 1.750 milioni confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
  3. Il comma 290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è abrogato.
  4. L'articolo 73 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del capoverso Art. 11-bis con la seguente: Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: abolizione del programma «cashback» e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica.
0.1.181.106. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: è sospeso per il semestre di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto con le seguenti: è confermato per i semestri di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), del predetto decreto;

   b) al comma 2, sostituire le parole: si applica per i semestri di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo regolamento con le seguenti: si applica per il semestre di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento;

   c) al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 100 transazioni di valore non inferiore a 1 euro regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 3 per cento dell'importo di ogni transazione per gli utenti già registrati all'app IO e pari al 5 per cento per i nuovi utenti del semestre rispetto a quello precedente; si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Il 2 per cento del valore di ogni transazione è attribuito all'esercente. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.».
0.1.181.80. Zanichelli, Lovecchio.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 1, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettera c).
0.1.181.67. Adelizzi.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera a), sostituire le parole: entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022 con le seguenti: entro il 31 agosto 2021 ed entro il 31 agosto 2022.
0.1.181.32. Trano, Massimo Enrico Baroni.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera a), sostituire le parole: entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022 con le seguenti: entro il 30 settembre 2021 ed entro il 30 settembre 2022.
0.1.181.31. Trano, Massimo Enrico Baroni.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera a), sostituire le parole: entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022 con le seguenti: entro il 31 ottobre 2021 ed entro il 31 ottobre 2022.
0.1.181.30. Trano, Massimo Enrico Baroni.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sostituire la parola: trenta con la seguente: dieci.
0.1.181.36. Trano.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sostituire la parola: trenta con la seguente: quindici.
0.1.181.35. Trano.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sostituire la parola: trenta con la seguente: venti.
0.1.181.34. Trano.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera b), numero 2) sostituire la parola: trenta con la seguente: venticinque.
0.1.181.33. Trano.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera c), numero 1), dopo la parola: ridotto aggiungere le seguenti: , previo avviso nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, alle persone interessate.
0.1.181.38. Trano, Massimo Enrico Baroni.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera c), numero 1), dopo la parola: ridotto aggiungere le seguenti: , previo avviso inviato all'indirizzo di residenza delle persone interessate.
0.1.181.39. Trano, Massimo Enrico Baroni.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera c), numero 1), dopo la parola: ridotto aggiungere le seguenti: , previo avviso alle persone interessate.
0.1.181.37. Trano.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera c), numero 2), dopo la parola: ridotto aggiungere le seguenti: , previo avviso nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, alle persone interessate.
0.1.181.40. Trano, Massimo Enrico Baroni.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, comma 3, lettera c), numero 2), dopo la parola: ridotto aggiungere le seguenti: , previo avviso alle persone interessate.
0.1.181.41. Trano, Massimo Enrico Baroni.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte rapidamente ai nuovi adempimenti previsti dalle presenti disposizioni e per garantire la copertura dei posti disponibili in organico, è autorizzato ad assumere dirigenti di livello non generale attingendo dalle proprie graduatorie di idonei e da quelle delle agenzie fiscali.
0.1.181.42. Trano, Massimo Enrico Baroni.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 10, capoverso 1-ter, dopo le parole: «di pagamento elettronico collegati», inserire le seguenti: «, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,»;

    2) al comma 11, capoverso «Articolo 22-bis», comma 1, dopo le parole: «di pagamento elettronico collegati», inserire le seguenti: «, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,».
0.1.181.92. Fassina.

  All'emendamento 1.181 del Governo, lettera e) capoverso «Art. 11-bis», comma 10, capoverso comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a un milione di euro.
*0.1.181.20. Pella, Squeri.
*0.1.181.57. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  All'emendamento 1.181 del Governo, lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 10, inserire il seguente:

  10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi di importo inferiore ai 50 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.
**0.1.181.21. Pella, Squeri.
**0.1.181.58. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  All'emendamento 1.181 del Governo, lettera e), capoverso Art. 11-bis, al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso Art. 22-bis, al comma 2, sostituire le parole: spesa di 160 euro per soggetto con le seguenti: spesa di 160 euro per ogni singolo strumento;

   b) al capoverso Art. 22-bis, al comma 3, sostituire le parole: spesa di 320 euro per soggetto con le seguenti: spesa di 320 euro per ogni singolo strumento.
*0.1.181.59. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*0.1.181.22. Pella, Squeri.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 11, inserire il seguente:

  11-bis. La Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per la costituzione di società o per l'acquisto di partecipazioni da parte della stessa società non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sulle operazioni del presente comma resta fermo il rispetto delle direttive dell'azionista.
**0.1.181.86. Adelizzi.
**0.1.181.102. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 12, inserire i seguenti:

  12-bis. Nel quadro esigenziale connesso anche alle misure di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali.
  12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis del presente articolo, pari a euro 388.412 per l'anno 2021 e ad euro 2.330.469 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  12-quater. Nel quadro esigenziale connesso anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di dieci unità per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. La dotazione finanziaria per le esigenze di cui al periodo precedente destinata alle necessità di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 192.000 euro per il 2021 e 384.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Per il medesimo periodo di cui al primo periodo, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 e di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  12-quinquies. All'articolo 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «asseverate dai relativi organi di controllo».
*0.1.181.91. Fassina.
*0.1.181.87. Manzo.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al fine di attivare nuove borse di studio destinate ai laureati ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area sanitaria per professioni non mediche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, a partire dall'anno accademico 2020-2021 e per l'intera durata del corso, è istituito un Fondo alimentato dai maggiori introiti derivanti dall'inserimento all'articolo 13, comma 2-ter, della Parte I, dell'allegato A – Tariffa – del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, della seguente nota: «1. Nel caso di conti deposito, conti deposito titoli, buoni fruttiferi postali e polizze d'investimento l'imposta è calcolata sul valore medio di giacenza risultante dagli estratti».
  12-ter. Ai laureati di cui al comma 12-bis viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il trattamento economico è ridotto in proporzione al minore numero di ore di tirocinio.
0.1.181.79. Melicchio.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), dopo il capoverso Art. 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Osservatorio telematico sulla gestione dei fondi comunitari)

  1. Ai fini del principio di trasparenza, di cui al decreto legislativo n. 97 del 2016, sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze viene attivato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un osservatorio telematico sulla gestione dei fondi comunitari, anche quelli relativi al PNRR, ad accesso libero per ogni cittadino. Sul portale online vengono posti in evidenza, con aggiornamenti mensili, l'effettivo impiego delle risorse finanziarie, ed i tempi di attuazione anche dei progetti relativi al PNRR, i cui dati sono suddivisi su base regionale. Per la realizzazione dell'osservatorio telematico si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0.1.181.6. Lapia.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-ter, comma 1, dopo le parole: secondo criteri cronologici aggiungere le seguenti: prioritariamente per gli investimenti finalizzati all'acquisto di strumenti volti allo sviluppo dell'attività lavorativa per persone con disabilità.
0.1.181.78. Misiti.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-ter, comma 1, dopo la parola: erogare aggiungere le seguenti: entro e non oltre il 30 settembre 2021,.
0.1.181.43. Trano.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-ter, comma 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di incentivare e potenziare la disponibilità di strumenti diagnostici, dispositivi medici e supporto alla cura, la misura di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è estesa alle farmacie che erogano servizi di prima istanza ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, per l'acquisto di macchinari e strumentazione diagnostica, nonché necessari al controllo dell'aderenza alle terapie, a tal fine il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della salute, individuano i criteri per accedere all'agevolazione. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77.
0.1.181.12. Mandelli.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di semplificare i processi di erogazione di liquidità alle imprese «mid-cap», al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis.1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: «non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettere i) e l), 7 e 8, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettere h), i), l) e m), 7 e 8, del presente decreto».
*0.1.181.4. Lorenzin.
*0.1.181.16. Pella, Squeri.
*0.1.181.23. Fassina.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 207, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui l'impresa abbia adottato la documentazione contabile e la relazione tecnica di cui ai commi 205 e 206, e la consegni tempestivamente all'amministrazione finanziaria in corso di attività istruttoria, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, bensì quella di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997; la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 si applica solo in caso di condotta fraudolenta»;

   b) al comma 207, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nel caso in cui, ai sensi del periodo precedente, l'Agenzia delle entrate ricorra al parere del Ministero dello sviluppo economico, si presume l'esistenza delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 e dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con conseguente disapplicazione delle sanzioni. Le disposizioni di cui al terzo ed al quinto periodo si applicano anche con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; ai fini dell'applicazione della lettera c), la documentazione ivi prevista deve essere consegnata entro sessanta giorni dalla richiesta ad opera degli organi verificatori».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del capoverso Art. 11-ter con la seguente: Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini» e semplificazioni in materia di credito d'imposta per attività di Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design.
**0.1.181.17. Pella, Squeri.
**0.1.181.18. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), dopo il capoverso Art. 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.1.
(Sospensione rate dei mutui)

  1. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «dal 2018 al 2020 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2021 dei mutui».
  2. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino al 31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
0.1.181.75. Caso.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-quater, al comma 6, sopprimere le parole: , fatti salvi i crediti dello Stato.
0.1.181.99. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per gli anni 2021 e 2022, in conseguenza della riduzione del traffico aereo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei piccoli aeroporti nazionali nelle regioni in cui è presente un unico scalo aereo di interesse nazionale, come definiti ai sensi del Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 e per sostenere lo sviluppo economico dei rispettivi territori regionali, è sospeso il versamento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  9-ter. Per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati dalla perdita di entrate connesse dalla sospensione di cui al comma 9-bis, hanno accesso al fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 9-quater.
  9-quater. Le dotazioni del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022.
  9-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 9-bis a 9-quater pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'Art. 11-quater con la seguente: (Disposizioni in materia di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e disposizioni recanti la sospensione dell'addizionale comunale per i diritti d'imbarco).
0.1.181.62. Gariglio, Ubaldo Pagano.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquies.
(Disposizioni in materia di dotazioni sanitarie a bordo dei treni)

  1. È istituito l'obbligo di dotare i treni che percorrono le tratte nazionali dei principali strumenti di soccorso. Nella fattispecie: sfigmomanometro, fonendoscopio, saturimetro, ambu, misuratore glicemia ditix, flebo, fisiologica e glucosata, defibrillatore semiautomatico.
0.1.181.103. Romaniello.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera f), capoverso Art. 40-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. L'esonero previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto anche per le assunzioni effettuate a partire dal 25 maggio 2021 e sino al 31 dicembre 2021.
  3-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 3-bis, si provvede attingendo alle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
0.1.181.70. Manzo.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera f), capoverso Art. 40-bis, aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.
(Formazione obbligatoria per i beneficiari di sussidi)

  1. I beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 25, di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono tenuti a frequentare dei corsi di formazione e riqualificazione professionale finalizzati alla ricollocazione nel mercato del lavoro, per il periodo in cui viene erogato il sussidio.
  2. La mancata partecipazione ai percorsi formativi e di riqualificazione professionale di cui al comma 1 determinano la perdita del sussidio attribuito e l'impossibilità di accedere ad ulteriori sussidi nei successivi 12 mesi.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, con proprio decreto definisce i criteri per la realizzazione dei percorsi formativi e di riqualificazione professionale di cui al presente articolo che tengano conto della formazione già acquisita e delle pregresse esperienze lavorative dei beneficiari del sussidio al fine di favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale e nazionale. Vengono altresì individuate le modalità di attuazione del comma 2.
  4. Ai fini del presente articolo il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.
0.1.181.105. Rizzetto, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate con le seguenti: è concessa ai datori di lavoro privati che hanno sospeso o riducono la propria attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   b) al comma 2, dopo le parole: codici 13, 14 e 15 aggiungere le seguenti: e gli altri datori di lavoro privati.
0.1.181.13. Corda.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, comma 1, sostituire le parole: può, in via eccezionale, essere concessa, con le seguenti: viene concessa.
0.1.181.68. Luciano Cantone.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, comma 2, sopprimere le parole: delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15.
0.1.181.52. Costanzo, Forciniti, Trano.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: in pelle e simili, inserire le seguenti: della fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi e della lavorazione delle pietre preziose e della fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini,;

   b) sostituire le parole: con i codici 13, 14 e 15, con le seguenti: 13, 14, 15, 32.1 e 32.99.20.
*0.1.181.98. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Frassini, Vanessa Cattoi.
*0.1.181.107. Nardi.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. I datori di lavoro dei settori turistico, termale, alberghiero e della ristorazione, che intendano godere dei benefici di esonero contributivo e fiscale, previsti dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a specificare l'assunzione per lo svolgimento della relativa attività stagionale, nonché ad attribuire a ciascun lavoratore assunto, il corrispondente codice ATECO, previsto per ogni singola attività di tipo stagionale.
0.1.181.69. Manzo.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021». All'onere derivante dal presente comma, pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.1.181.73. Manzo.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impegnato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
0.1.181.44. Trano, Forciniti.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 30 giugno 2022.
0.1.181.51. Trano, Forciniti.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 maggio 2022.
0.1.181.50. Trano, Forciniti.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 30 aprile 2022.
0.1.181.49. Trano, Forciniti.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 28 febbraio 2022.
0.1.181.48. Trano, Forciniti.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 gennaio 2022.
0.1.181.47. Trano, Forciniti.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
0.1.181.46. Trano, Forciniti.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 30 novembre 2021.
0.1.181.45. Trano, Forciniti.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), al capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

   4-bis. Il termine di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 7, comma 3, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 10-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e di cui al comma 3-bis, articolo 8, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è differito al 31 agosto 2021.
   4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.1.181.96. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), al capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. Il termine di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 7, comma 3, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 10-bis, articolo 11, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e di cui al comma 3-bis, articolo 8, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è differito al 31 agosto 2021. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0.1.181.97. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Al fine di assicurare la continuità delle misure in materia di aree di crisi industriale complessa nella prospettiva dell'esecuzione degli interventi in materia industriale ricompresi nel PNRR, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 251-bis è aggiunto il seguente:

   «251-ter. Ai lavoratori di cui al comma 251-bis che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021.».

  11-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11-bis, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.1.181.2. Miceli.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche che erogano servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, è autorizzato l'espletamento, di ulteriori procedure concorsuali per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad outsourcing. Le procedure concorsuali sono concluse entro il 30 novembre 2021. Fino al compimento dei relativi reclutamenti sono prorogati, fino al 31 dicembre 2021, i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende pubbliche. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in outsourcing concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.
0.1.181.81. Misiti.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di agevolare il rientro in Italia dei lavoratori all'estero, l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si intende nel senso che l'accesso all'agevolazione ivi prevista è consentito anche ai lavoratori impatriati in caso di rientro in Italia a seguito di distacco all'estero, in dipendenza di uno o più contratti che prevedano una permanenza minima all'estero di almeno due anni continuativi, ferme restando le condizioni di cui al citato articolo 16, qualora il lavoratore assuma al rientro in Italia una posizione diversa rispetto a quella ricoperta precedentemente al distacco, con riferimento al ruolo o mansioni o inquadramento.
0.1.181.3. Cattaneo.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per il personale del trasporto scolastico i benefìci di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 7 gennaio 2021.».
0.1.181.1. Pezzopane.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, inserire il seguente:

  11-bis. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.
0.1.181.5. Lorenzin.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «cinquantaquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi», e le parole: «persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni da almeno 12 mesi» sono sostituite da: «persistano stati di crisi aziendale o cessazioni da almeno 12 mesi»;

   b) al comma 8 le parole: «Alla scadenza dei trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Alla scadenza dei settantadue mesi».
0.1.181.65. Mura, Ubaldo Pagano, Frailis, Scanu, Gavino Manca.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. L'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

  «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane e che coltivano una superficie vitivinicola complessivamente non superiore a due ettari. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».
0.1.181.64. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, primo periodo, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le parole: «Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e comunque non oltre il 31 luglio 2020,», sono soppresse.
0.1.181.63. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), capoverso Art. 50-bis, dopo il comma 11, inserire il seguente:

  11-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

   «4. Entro novanta giorni dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario ad acta, al fine di garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Entro 12 mesi dalla nomina, i Commissari straordinari approvano, invece, i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi. In caso di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi nel termine previsto, vi provvede il Ministero dell'economia e delle finanze.
   4-bis. Al fine di accertare l'entità dei debiti e dei disavanzi sanitari della regione Calabria e delle singole aziende del Servizio sanitario della medesima, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale dei servizi ispettivi di finanza pubblica e della Guardia di finanza, anche per finalità di controllo in relazione alle spese, alla gestione e alla predisposizione dei bilanci degli enti predetti»;

   b) al comma 5, le parole: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi» ovunque ricorrano, sono soppresse;

   c) al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «nei termini ivi previsti», sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva l'ipotesi di ritardo non imputabile all'operato degli stessi nonché la impossibilità oggettiva di provvedere e previa in ogni caso formale contestazione da parte del Commissario ad acta».
0.1.181.108. Stumpo.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), dopo il capoverso Art. 50-bis, aggiungere il seguente:

Art. 50-ter.
(Rafforzamento del personale tecnico operativo delle amministrazioni pubbliche)

  1. Le amministrazioni pubbliche al fine di superare sia le problematiche relative alla pandemia da COVID-19 e di programmare in tempo gli interventi previsti dal PNRR possono attivare azioni di rafforzamento del proprio personale tecnico-operativo, mediante l'assunzione di risorse a tempo determinato provvedendo al reclutamento di risorse a tempo determinato, per un periodo non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 2026, attraverso le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10, la possibilità di svolgimento di una sola prova scritta o orale.
  2. Le amministrazioni pubbliche possono altresì procedere al reclutamento a tempo determinato, in deroga al piano triennale dei fabbisogni di ciascuna amministrazione per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 2026, di professionisti ed esperti specializzati in ambiti strettamente correlati alla tipologia del progetto da attuare.
0.1.181.8. Lapia.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera h), dopo il capoverso Art. 50-bis, aggiungere il seguente:

Art. 50-ter.
(Regime di tassazione degli assegni straordinari di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e di Poste Italiane, il richiamo ivi contenuto all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla determinazione dell'aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di detta imposta da parte degli uffici finanziari.
*0.1.181.11. Giacomoni, Prestigiacomo, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro.
*0.1.181.83. Manzo.

  All'emendamento 1.181 del Governo, dopo alla lettera h), inserire la seguente:

   h-bis) all'articolo 73, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'accesso al fondo di cui al primo periodo del presente comma è esteso, per coprire i danni subiti, anche alle compagnie aeree che hanno ottenuto il Certificato di operatore aereo (COA) e la licenza d'esercizio, ai sensi delle normative di settore vigenti in materia, nel corso dell'anno 2020 e che, a causa del perdurare dell'epidemia da COVID-19, non hanno potuto realizzare il programmato network operativo in condizioni di normalità».
0.1.181.61. De Micheli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, sopprimere il comma 30;

   b) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per il settore elettrico)

  1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:

   a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, è destinata nella misura complessiva di 697 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;

   b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 503 milioni di euro.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

   a) quanto a 503 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77;

   b) quanto a 517 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

   c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

   c) all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».

    2) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni per l'anno 2022 e 20,1 milioni per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

   d) dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Differimento della TARI)

  1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

   e) nel titolo I, dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d'imposta POS)

  1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, è sospeso per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto.
  2. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica per i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo regolamento.
  3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c) sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 5»;

   b) all'articolo 10:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente può presentare reclamo entro centoventi giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), l'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro il 29 agosto 2022»;

    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi del comma 2.»;

   c) all'articolo 11:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto»;

    2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto».

  4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021.
  5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con le società PagoPA S.p.a. e Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono modificate per tenere conto della sospensione di cui al comma 1 del presente articolo.
  6. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
  7. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
  8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rivenienti dal comma 1.
  9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.
  10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo.».

  11. Al capo I del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

   «Art. 22-bis. – (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici). – 1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
   2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

   a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

   b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

   c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

   3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

   a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

   b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

   c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

   4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».

  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 11-ter.
(Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»)

  1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
  2. Per le necessità derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 425 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 11-quater.
(Disposizioni in materia di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a.)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2021».
  2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché della conseguente modifica del programma in corso di esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, l'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa, compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, primo comma, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
  3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. e l'Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea.
  4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. A tal fine possono procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La stima del valore dei complessi oggetto della cessione può essere effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato dall'organo commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.
  5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo può essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo.
  6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari straordinari dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria possono procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonché di tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito, fatti salvi i crediti dello Stato.
  7. I Commissari straordinari dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura.
  8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue, con finalità liquidatoria.
  9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che provvede al trasferimento all'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 100 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

   f) dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

  1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 351 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

   g) all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 750, 4 milioni con le seguenti: 848 milioni;

    2) sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

  9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 167,4 milioni di euro per l'anno 2021.
  10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;

   d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77.

   h) nel titolo IV, dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Misure in materia di tutela del lavoro)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
  3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
  4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
  6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
  8. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
  9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 8.
  10. Con effetto dal 1° gennaio 2021:

   a) il primo periodo dell'articolo 19 comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»;

   b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 autorizzate, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente;

   c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del presente comma.

  11. L'INPS è autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in ragione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo.

   i) all'articolo 77, apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021.

    2) sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 43.803,433 milioni di euro per l'anno 2021, 2.326,511 milioni di euro nel 2022, 777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032, 1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 2.776,711 milioni di euro per l'anno 2022, 1.221,901 milioni di euro per l'anno 2023 , 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031, 1.170,54 milioni di euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

   a) quanto a 130,18 milioni di euro per l'anno 2021, 1.370, 25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro per l'anno 2024, 61,76 milioni di euro per l'anno 2025, 58,56 milioni di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028, 55,56 milioni di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro per l'anno 2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo da finanziare di cassa e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni di euro per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro per l'anno 2028, 60,41 milioni di euro per l'anno 2029, 60,01 milioni di euro per l'anno 2030, 6,06 milioni di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro per l'anno 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma 10, 43, 50, 72 e 74;

   b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro nell'anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

   f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 145 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

   g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

   h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021;

   i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;

   l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

   l) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 99 del 2021.
1.181. Il Governo.

Articolo aggiuntivo 68.032 del governo
e relativi subemendamenti

ART. 68.

  All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, al capoverso ART. 68-bis, al comma 1, sostituire le parole: l'importo di euro 92.717.455,29 con le seguenti: l'importo di euro 185.434.910,58.
0.68.032.1. Lombardo.

  All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, al capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'attuale sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di Via XX Settembre, n. 20, in Roma viene trasferita in una delle seguenti regioni del nord Italia: Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna. Con successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto viene individuata la nuova sede e si provvede a definire modalità e tempi del trasferimento.
0.68.032.2. Lombardo.

  All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, alla parte consequenziale, lettera a), al capoverso ART. 73-bis, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System – ERTMS)» e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sotto sistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.
  2-ter. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 2-quater.
  2-quater. Le risorse di cui al comma 2-ter sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli, per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B» al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019 e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato la al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni.
  2-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 2-quater, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 2-quater, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.
  2-sexies. Per le finalità di cui al comma 2-ter, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
0.68.032.3. Buratti.

  All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, alla parte consequenziale, alla lettera a), al capoverso ART. 73-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli interventi sulla rete ferroviaria di cui al comma 1 possono riguardare, previa emanazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128, e ove risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, le seguenti tratte ferroviarie ad uso turistico:

   1) Aosta-Pre' Saint Didier;

   2) Asti-Chivasso;

   3) Castagnole delle lanze-Mortara;

   4) Alba-Nizza Monferrato;

   5) Novara-Varallo Sesia;

   6) Cuneo-Mondovì;

   7) Cecina-Saline di Volterra;

   8) Fabriano-Pergola;

   9) Priverno-Terracina;

   10) Sicignano-Lagonegro;

   11) Termoli-Campobasso;

   12) Rocchetta-Gioia del Colle;

   13) Barletta-Spinazzola.
0.68.032.4. Angiola.

  All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, alla parte consequenziale, lettera a), al capoverso ART. 73-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS italiane è riconosciuto un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
0.68.032.7. Maccanti, Patassini, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli.

  All'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo, alla parte consequenziale, lettera a), al capoverso ART. 73-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è autorizzato a finanziare, attraverso RFI, mediante l'utilizzo di parte delle risorse previste nel fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e destinate allo sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, nel limite di 40 milioni di euro:

   a) la progettazione anche esecutiva di un primo stralcio di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra la Capitale e le aree appenniniche, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal CIPE, ovvero previsti dal contratto di programma di RFI;

   b) la redazione di studi di fattibilità finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province dell'Italia Centrale, ricompresi nel cratere sismico, e la Capitale.
0.68.032.8. Melilli, Gabriele Lorenzoni.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)

  1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo transitorio 2021-2022 è destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea la suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.

  Conseguentemente:

   a) nel titolo VIII, dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni urgenti per il settore ferroviario)

  1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la società Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.;

   b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2021.
68.032. Il Governo.