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Temi dell'attività Parlamentare

L'istituzione di nuovi giochi, l'assegnazione delle concessioni e la disciplina del regime concessorio

Le disposizioni legislative introdotte negli ultimi anni sono state spesso conseguenza di sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea o di procedure di messa in mora da parte della Commissione europea, per violazione dei principi comunitari relativamente, ad esempio, alla trasparenza e all’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità, oppure per violazione degli obblighi comunitari stessi, come nel caso di rinnovo di assegnazione di concessioni senza il ricorso ad una procedura di evidenza pubblica.

 La giurisprudenza della Corte di giustizia sul regime concessorio dei giochi e delle scommesse

 La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10 (sentenza Costa-Cifone) ha stabilito la compatibilità di un regime di monopolio in favore dello Stato e di un sistema di concessioni e autorizzazioni nel settore dei giochi e delle scommesse, purché siano rispettati i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, parità di trattamento degli operatori - attraverso il principio di equivalenza e di effettività – e proporzionalità, assicurando inoltre il rispetto della certezza del diritto e del dovere di trasparenza.

E’ quindi possibile offrire esclusivamente le tipologie di giochi figuranti in un elenco, sanzionando con la decadenza della concessione l’offerta di qualsiasi altro gioco, purché le decisioni amministrative relative alla redazione dell’elenco siano basate su criteri obiettivi, non discriminatori e noti in anticipo, e possano essere oggetto di un rimedio giurisdizionale. E’ inoltre possibile prevedere la decadenza di una concessione di gioco quando nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio nell’ambito di un determinato procedimento penale, purché questa ipotesi sia definita con riferimento a fattispecie penali collegate all’attività di gioco e chiaramente definite.

 L’assegnazione delle concessioni

Un primo intervento (decreto-legge n. 149 del 2008), in attesa della piena operatività dell’assegnazione in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, ha prorogato sino al 1° luglio 2009 l’affidamento della gestione del gioco dell’Enalotto all’attuale concessionario (Sisal S.p.A.). Il successivo articolo 1-bis è intervenuto nel settore delle scommesse ippiche, autorizzando l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) a realizzare una apposita procedura selettiva, aperta ai soggetti italiani ovvero di altri Stati dell’Unione europea, per la concessione fino al 30 giugno 2016 del diritto di esercizio e raccolta in rete di giochi su base ippica e sportiva nel limite massimo di 3.000 soggetti abilitati alla raccolta. Le concessioni sono aggiudicate, fino al loro esaurimento, alle offerte che risultano economicamente più elevate rispetto ad una base di 85.000 euro. Nel caso in cui gli aggiudicatari per concessione precedentemente conseguita siano soggetti già titolari di diritti di esercizio e raccolta in rete di scommesse su base ippica o sportiva, viene prevista una riduzione del 25% dell’importo offerto.

 L’assegnazione di 200 nuove concessioni novennali sono state previste dalla legge comunitaria per il 2008 (legge n. 88 del 2009) che, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, è intervenuta sulla materia dei giochi a distanza (giochi on line), prevedendo l’emanazione di regolamenti atti a disciplinare ex novo o ad ampliare le disposizioni circa l’esercizio e la raccolta a distanza dei seguenti giochi: scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati; sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi; concorsi a pronostici sportivi e ippici; giochi di ippica nazionale; giochi di abilità; scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; bingo; giochi numerici a totalizzatore nazionale; lotterie ad estrazione istantanea e differita.

L’istituzione di singoli giochi, la definizione delle condizioni generali di gioco, delle relative regole tecniche e della posta unitaria di partecipazione al gioco, l’individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, nonché la variazione della misura del prelievo, nell’ambito della misura massima prevista per ciascun gioco, sono demandati a provvedimenti del direttore generale dell’Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato. Con decreto AAMS del 8 febbraio 2011 sono state definite le modalità per la concessione per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza, mentre con decreto AAMS dell’11 maggio 2011 sono state disciplinate le caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza.

Inoltre i nuovi concessionari sono tenuti a operare tramite il sistema centrale dell’AAMS, mentre il giocatore deve stipulare con il concessionario un apposito contratto di “conto di gioco”, cioè un conto intestato al giocatore sul quale sono registrate le operazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di conto di gioco, incluse le giocate e le vincite delle lotterie telematiche, che deve peraltro contenere un meccanismo di autolimitazione o di autoesclusione del giocatore dal gioco.

Infine il comma 27 dell’articolo 24 della legge n. 88 del 2009 demanda ad un regolamento la disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo.

 Al fine di assicurare maggiori entrate da destinare alla copertura degli oneri recati dal D.L. 39/2009(decreto terremoto Abruzzo), l’articolo 12 del decreto stesso ha autorizzato l’AAMS, tra l'altro: a indire nuove lotterie ad estrazione istantanea (“Gratta e vinci”); ad adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere; a prevedere per le scommesse a quota fissa l’aliquota d’imposta unica sulle giocate pari al 20 per cento della raccolta, nonché fissare la posta unitaria di gioco in 1 euro; a prevedere poteri di controllo più penetranti da parte dei concessionari della rete telematica e maggiori sanzioni nei confronti dei gestori di macchinette da gioco; a rideterminare le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio al fine di contrastare concorsi a premio che mascherino giochi gestiti dall’AAMS; a introdurre sperimentalmente ed avviare a regime sistemi di gioco (c.d. "video lotteries") caratterizzati dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all’ottantacinque per cento delle somme giocate.

 Il D.L. n. 78 del 2009 all'articolo 21 ha previsto l’avvio da parte di AAMS di procedure per il rilascio di concessioni per le lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, specificando, in particolare (commi da 1 a 3) che dovrà sempre avvenire mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie secondo la normativa comunitaria e nazionale. In vista della scadenza al 31 maggio 2010 della concessione attribuita per la raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita,l’A.A.M.S. avvia entro il 31 luglio 2009 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto) le procedure per la tempestiva aggiudicazione della concessione – della durata massima pari a 9 anni suddivisi in due periodi, rispettivamente, di 5 e 4 anni e rinnovabili per non più di una volta - comprensiva anche della raccolta a distanza di tali lotterie, agli operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero non superiore a 4, in possesso di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Dopo aver effettuato la gara, la gestione delle lotterie istantanee, già effettuata dal Consorzio Lotterie Nazionali, dal 1° ottobre 2010 viene svolta dal concessionario “Lotterie Nazionali S.r.l.”.

 Il D.L. n. 40 del 2010 è intervenuto in merito all’esercizio dell'attività di gioco disponendo che la raccolta del gioco a distanza con vincita in denaro effettuata da parte dei soggetti concessionari sia limitata (articolo 2, comma 2-bis) alle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione; è previsto che la licenza per l'esercizio delle scommesse sia richiesta anche per la gestione delle sale ove si installano apparecchi idonei per il gioco lecito facenti parte della rete telematica (articolo 2, comma 2-quater); è infine differito il termine per l’avvio delle procedure per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito (articolo 2, comma 2-sexies).

 La legge di stabilità 2011 (legge 220/2010) all’articolo 1, comma 77, prevede che l’A.A.M.S. avvii l’aggiornamento dello schema tipo di convenzione accessiva alle concessione per l’esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici. Ilsuccessivo comma 78 reca l’elenco analitico dei requisiti (6 tipologie) che debbono possedere i concessionari dei giochi che accettino di sottoscrivere tale convenzioni e dei relativi obblighi (26 tipologie) cui gli stessi sono tenuti ad adempiere.

Inoltre il comma 82, novellando la legge finanziaria per il 2006 prevede che presso l’A.A.M.S., venga istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un elenco riportante:

  • i soggetti proprietari o possessori degli apparecchi e terminali per l’esercizio dei giochi;
  • i concessionari per la gestione della rete telematica dei predetti apparecchi e terminali;
  • ogni altro soggetto che svolga attività relativa al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli altri ovvero qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta di gioco.

Vengono infine disciplinate la tenuta del relativo elenco e le modalità di iscrizione allo stesso, nonché la revoca della concessione in casi particolari.

 Con l'articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011 sono state adottate numerose disposizioni in materia di giochi, che riguardano, in particolare, i requisiti sia per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi (commi 24-27), nonché alla conduzione di esercizi di gioco pubblico (comma 28) e l’iscrizione all’elenco degli operatori (comma 41). Sono altresì previste norme sulle procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento (commi 35 e 36) e la messa a gara di ulteriori 7.000 punti vendita di giochi in luoghi pubblici (commi 37 e 38).

Viene istituito il Bingo a distanza (comma 33) e regolamentato, al comma 34, il “poker sportivo” (cioè i tornei non a distanza di poker, in sostanza le normali partite a poker che si svolgevano in modo illegale presso numerosi circoli), e sono previste nuove formule di gioco per il Lotto e i giochi numerici a totalizzatore nazionale, tra cui l'introduzione, in via definitiva, del concorso speciale del gioco Enalotto (commi 39 e 40).

 In particolare il comma 24, novellandol'articolo 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, estende l’ambito dei soggetti nei cui confronti devono essere effettuati gli accertamenti antimafia anche con riferimento alla materia dei giochi pubblici, prevedendo che, nel caso di società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione concernente i “requisiti antimafia” prevista dal regolamento stesso, debba essere riferita anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Il successivo comma 25non consente la partecipazione a gare né il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici al soggetto il cui titolare o il rappresentante legale risulti condannato anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato per reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), mafia (art. 416-bis c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche condannate, imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

A tal fine il comma 26 stabilisce che i soggetti, costituiti in forma di società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, devono dichiarare il nominativo dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al 2 per cento; in caso di dichiarazione mendace è disposta l’esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura. La revoca è comunque disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i requisiti previsti. Per le concessioni in corso tale dichiarazione è richiesta in sede di rinnovo.

Sono definiti i requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico, escludendo dalla possibilità di essere titolari o conduttori di esercizi commerciali, locali o altri spazi in cui sia offerto gioco pubblico le persone nei cui confronti sussistano le condizioni ostative di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 (Legge antimafia) e le società o imprese sulle quali penda la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Per quanto riguarda la regolamentazione del “poker sportivo non a distanza” si prevedeva l'aggiudicazione, tramite gara da bandire entro il 1° gennaio 2013 (termine così indicato, da ultimo, dall’articolo 10, comma 8-bis, del D.L. n. 16/2012), di concessioni novennali per l’esercizio del poker sportivo, in numero non superiore a 1.000; i punti di esercizio sono aggiudicati ai soggetti che abbiano presentato le offerte economicamente più elevate rispetto ad una base di 100.000 euro. Ad oggi tale gara non risulta espletata.

Quanto alle procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, il comma 35 stabilisce che entro il 30 settembre 2011 l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) avvii le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevedendo:

  • l’affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull’accertamento dei requisiti da parte dell’AAMS; i soggetti aggiudicatari sono autorizzati all’installazione dei videoterminali (da un minimo del 7 per cento fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi) a fronte del versamento di 15.000 euro per ciascun terminale VLT (videolotteries);
  • la durata delle autorizzazioni all’installazione dei videoterminali fino al termine delle concessioni.

Bandita la gara l’8 agosto 2011, in data 23 dicembre 2011 l’AAMS ha provveduto all’aggiudicazione della concessione per la realizzazione e conduzione della rete telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento.

 In vista della successiva gara per l’affidamento in concessione degli apparecchi da gioco, il comma 36 prevede l’istituzione di un contributo una tantum nella misura di 100 euro per ogni apparecchio installato a carico dei soggetti aggiudicatari delle relative procedure di gara sugli apparecchi per il gioco lecito che consentono vincite in denaro ex art. 110, co. 6 del T.U.L.P.S., comunemente definiti New Slot o AWP (Amusement with Price).

I commi 37 e 38 disponevano in ordine alla procedura di messa a gara di ulteriori 7.000 punti vendita di giochi pubblici. Tali disposizioni sono state successivamente abrogate dall’articolo 10, comma 9-novies, del D.L. 16 de 2012, che ha provveduto a ridisciplinare provvisoriamente la materia delle gare per la assegnazione di nuove concessioni.

Sono poi disciplinate le forme di manutenzione dei giochi del lotto e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, prevedendo che l’Amministrazione autonoma del monopoli di Stato (AAMS) stabilisca con propri provvedimenti innovazioni da apportare al gioco del lotto attraverso:

  • la rimodulazione delle sorti del gioco e dei premi delle relative combinazioni;
  • la rimodulazione o sostituzione di giochi opzionali e complementari;
  • l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l’offerta di giochi numerici a quota fissa.

Con Decreto Agenzia delle dogane e monopoli prot. 2013/2937 del 23 gennaio 2013 sono state definite le caratteristiche tecniche per la raccolta del gioco del Lotto in tutte le sue modalità con partecipazione a distanza,

Il comma 40 prevede invece l’introduzione di innovazioni da apportare ai giochi numerici a totalizzatore nazionale attraverso:

  • un nuovo concorso numerico in ambito europeo con giocata fissa da 2 euro, con destinazione del 50% della raccolta a montepremi, e con destinazione del 38% della raccolta nazionale ad imposta;
  • modifiche al gioco Win for Life, mantenendo un montepremi pari al 65% della raccolta e un imposta pari al 23% della raccolta;
  • l'introduzione, in via definitiva, del concorso speciale del gioco Enalotto (denominato "Si vince tutto superenalotto") per un numero massimo di 12 eventi.

 Il D.L. n. 138 del 2011 ha attribuito all'AAMS il compito di emanare disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. In attuazione di questa norma il decreto 12 ottobre 2011 dell'AAMS ha individuato le seguenti linee di intervento:

  • Lotto e 10&Lotto: rimodulazione dell’orario di raccolta, dell’importo delle giocate, dell’incremento del payout; introduzione di nuove sorti e concorsi a tema in concomitanza con particolari eventi o festività di rilievo nazionale;
  • SuperEnalotto e Win for Life: nuova modalità di estrazione del SuperEnalotto condivisa con altri paesi europei con un’unica estrazione settimanale autonoma e distinta dalle altre e restyiling del gioco Win for life;
  • Lotterie a consumo: avvio della gara sulle lotterie a consumo effettuate con il resto della spesa nei grandi supermercati (c.d. Resto in gioco).

 Il D.L. n. 16 del 2012 (articolo 10) ha previsto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato sugli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari. Il controllo della documentazione antimafia è stato esteso anche ai familiari dei rappresentanti legali delle società concessionarie; mentre è preclusa la partecipazione alle gare nel settore dei giochi anche nel caso in cui i reati che vengono contestati siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti.

Sono inoltre previste misure per la razionalizzazione e l’efficientamento delle scommesse ippiche e per il rilancio del settore ippico. In particolare il comma 3 affida ad un regolamento (non ancora emanato) la revisione del D.P.R. 169/1998, di disciplina dei giochi e delle scommesse relative alle corse ai cavalli, individuando le finalità alle quali attenersi nell’opera di riordino, mentre il comma 4 indica l’importo della posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli in 5 centesimi.

Il successivo comma 8sopprime la facoltà (prevista dal D.L. n. 39/2009) per l’AAMS di attivare nuovi giochi di sorte legati al consumo, cioè le c.d. «lotterie da supermercato», consistenti nella possibilità per il giocatore di utilizzare il resto corrisposto alla cassa per sfidare la sorte.

Con il comma 9-bis si è provveduto ad allineare la normativa italiana con quella degli altri paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di “gioco europea”, disponendo la destinazione a montepremi delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco.

Infine, - in attesa del riordino delle norme in materia di gioco pubblico e al fine di adeguare ai principi stabiliti dalla citata giurisprudenza comunitaria la normativa nazionale di selezione dei soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi, e considerando che sono in scadenza circa 1.000 concessioni ippiche e/o sportive - al comma 9-octies si dispone che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) bandisca – non oltre il 31 luglio 2012 - una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi per l’attribuzione di un numero massimo di 2.000 di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie. Il bando di gara è stato pubblicato il 31 luglio 2012 e l’iter di assegnazione risulta ancora in corso.

Infine il comma 9-novies dispone che i concessionari per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del comma 9-octies.

 Si segnala, infine, la disposizione contenuta all’articolo 7, comma 10, del D.L. n. 158 del 2012, che prevede la pianificazione dal parte dell’AAMS di una progressiva ricollocazione degli apparecchi di gioco a moneta (AWP – c.d. newslot), territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 Si ricorda, peraltro, che la Commissione VI Finanze, il 21 dicembre 2011, ha approvato la risoluzione 7-00731 Bernardo sugli interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi. La risoluzione invita il Governo a procedere sotto diversi profili, agevolando in primo luogo il dialogo tra l'AAMS ed i soggetti imprenditoriali operanti nel settore. Per quanto concerne l'aumento del PREU sul settore dei giochi, si invita il Governo a valutarne le possibile ricadute sia per scongiurare che un inasprimento del regime tributario possa indurre un ampliamento del gioco illegale, sia al fine di evitare l'insorgere di contenziosi tra l'amministrazione e gli operatori del settore, determinati da una sostanziale delegificazione che, in particolare per quanto riguarda gli aspetti tributari, potrebbe risultare problematica. Con specifico riferimento ai profili tributari, la risoluzione invita il Governo a verificare la possibilità di eliminare la diversificazione nel regime di prelievo dei giochi on-line rispetto ai giochi cosiddetti «fisici»..

 Si segnala, infine, che, il 10 novembre 2011 la Commissione Finanze ha approvato il documento finale sul Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno invita il Governo, tra l’altro, ad adoperarsi affinché siano rinforzati gli strumenti per un più rigoroso contrasto di tutte le forme di gioco illegali o prive di titolo pubblico; - sia ribadita la fondatezza e la compatibilità con i principi dell'Unione europea dell'assetto concessorio adottato dall'ordinamento italiano; sia riconosciuto il diritto di ciascuno Stato membro dell'Unione europea ad assoggettare gli operatori titolari di un'autorizzazione o concessione rilasciata da altro Stato membro che offrano servizi di gioco d'azzardo via internet anche in quest'ultimo Stato, a requisiti ed obblighi riconducibili alla tutela di interessi pubblici, quali: la valutazione delle qualifiche professionali e dell'integrità degli operatori stessi; la protezione dei consumatori contro i rischi di frode; il contrasto alle infiltrazioni del settore da parte della criminalità organizzata; la lotta alle diverse forme di dipendenza patologica dal gioco; sia adottata una nozione di «servizio di gioco d'azzardo on-line» ampia, che ricomprenda servizi quali le scommesse sportive anche nel settore ippico, i giochi da casinò, le scommesse con spread (o spread betting), i giochi multimediali o promozionali, i servizi di gioco d'azzardo gestiti da e a beneficio di associazioni di beneficenza e organizzazioni senza scopo di lucro, le lotterie; - siano rafforzati i meccanismi di identificazione dei titolari dei conti di gioco.