- La sicurezza stradale
- Veicoli a basse emissioni complessive
- Le patenti europee
- Il trasporto pubblico locale
- L'autotrasporto merci
- La logistica
Nella XVI legislatura l’art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 ha ampliato, attraverso alcune novelle alla legge n. 21/1992, gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente ed ha introdotto alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso. Tale articolo prevede:
Successivamente l’articolo 2, comma 3 del D.L. n. 40/2010 ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l'esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. A tale decreto è stato quindi rimessa anche l'attuazione delle disposizioni in materia di noleggio con conducente contenute nel decreto-legge n. 207/2008 sopra richiamate.
Il termine per l’emanazione del decreto è stato più volte differito, da ultimo al 31 dicembre 2013.
In materia di liberalizzazione del servizio taxi va segnalato l’articolo 36, del D.L. n. 1 del 2012, che, nell'istituire l'Autorità di regolazione nel settore dei trasporti, ha previsto, al comma 1, lett. m), che l’Autorità medesima provveda tra l’altro a monitorare e verificare la corrispondenza del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.
La norma prevede inoltre che i comuni e le regioni, nell’ambito delle proprie competenze, dovranno provvedere, previo parere dell’Autorità, ad adeguare il servizio sulla base dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dall’Autorità per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica. Qualora la suddetta programmazione numerica manchi o sia ritenuta inidonea, rilasciando a titolo gratuito o oneroso, nuove licenze da assegnare ai soggetti iscritti nei ruoli dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea; in caso di rilascio a titolo oneroso fissando il relativo importo; individuando criteri selettivi di valutazione automatica o immediata che assicurino la conclusione in tempi celeri della procedura; destinando i proventi del rilascio di licenze a titolo oneroso all’erogazione di adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza;
2) consentire, d’intesa con i Comuni, ai titolari di licenza una maggiore libertà di organizzazione del servizio, per fronteggiare particolari eventi o periodi di prevedibile aumento della domanda, e, in numero proporzionato alle esigenze, per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe; la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal Comune per percorsi prestabiliti;
4) migliorare la qualità del servizio attraverso: I) l’ampliamento della formazione professionale degli operatori con riferimento alla sicurezza stradale ed alle lingue straniere; II) la conoscenza della normativa fiscale, amministrativa e civilistica del settore; III) la promozione dell’investimento in nuove tecnologie per l’efficientamento del servizio; IV) l’adozione a livello regionale della Carta dei servizi.