XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 17 settembre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 settembre 2013.

      Angelino Alfano, Alfreider, Archi, Balduzzi, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Chaouki, Cicchitto, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Galati, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Schullian, Sereni, Speranza, Tinagli, Valeria Valente, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Angelino Alfano, Alfreider, Archi, Balduzzi, Baretta, Berretta, Bocci, Biancofiore, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Chaouki, Cicchitto, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Galati, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Schullian, Sereni, Speranza, Tinagli, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 13 settembre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          CAPOZZOLO: «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, concernenti disposizioni per la tutela della salute dei consumatori di prodotti tessili, di abbigliamento, cuoio e pellami provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea» (1579);
          BOCCIA: «Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, in materia di revocatoria fallimentare, di prededucibilità dei crediti e di concordato preventivo con prenotazione» (1580);
          VARGIU e GIGLI: «Norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario» (1581).

      In data 16 settembre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          CAPELLI: «Disposizioni per la promozione della produzione di energia da prodotti di origine agricola e disciplina dell'attività agroenergetica» (1583);
          BOCCIA: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni» (1584);
          FAENZI e RUSSO: «Disposizioni temporanee concernenti il calendario scolastico per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado» (1585);
          FAENZI: «Disposizioni riguardanti l'inquadramento professionale e previdenziale dei lavoratori dipendenti presso scuderie, maneggi e allevamenti ippici» (1586);
          BINETTI ed altri: «Disposizioni per il sostegno delle donne vittime di violenza e per la promozione della soggettività femminile» (1587).

      Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge
d'iniziativa popolare.

      In data 13 settembre 2013 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:
          PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia» (1582).

      Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n.  352, e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

      La proposta di legge MOGHERINI ed altri: «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013» (1239) è stata sottoscritta in data 12 settembre 2013 dal deputato Miotto.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
          II Commissione (Giustizia):
      MOLTENI ed altri: «Modifiche agli articoli 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  155, e 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  156, in materia di proroga dell'entrata in vigore di disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio» (1024) Parere delle Commissioni I e V;
      BOLOGNESI ed altri: «Istituzione di un Osservatorio permanente sui problemi delle vittime dei reati» (1188) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.

          VI Commissione (Finanze):
      GEBHARD ed altri: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, in materia di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido e per l'assistenza domiciliare all'infanzia» (743) Parere delle Commissioni I, V e XII;
      BARBANTI e RUOCCO: «Esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale dall'applicazione dell'imposta municipale propria» (936) Parere delle Commissioni I, V, X e XIII.

          IX Commissione (Trasporti):
      MOLTENI: «Modifica all'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, concernente l'accertamento dell'assenza di disturbi del sonno per il conseguimento della patente di guida» (1126) Parere delle Commissioni I, V, X, XI, XII e XIV.

          Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali):
      BRUNO ed altri: «Disposizioni in materia di divieto di partecipazione dei minori, di limiti alla propaganda pubblicitaria dei giochi d'azzardo e alla collocazione di apparecchi da gioco, nonché per la prevenzione della ludopatia e la trasparenza dei flussi finanziari nel settore dei giochi d'azzardo e delle attività ad essi collegate» (1228) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X e XIV.

          Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
      D'INCÀ ed altri: «Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, per la bonifica dell'amianto e dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici o aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, nonché in materia di eguaglianza nell'accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto» (1366) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X e XIV.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
          XIII Commissione (Agricoltura):
      GALLINELLA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria nel settore agroalimentare» (Doc. XXII, n.   14) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e X.

Trasmissione dal Ministro della salute.

      Il Ministro della salute, con lettera in data 13 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n.  194, la relazione – per la parte di sua competenza – sullo stato di attuazione della medesima legge n.  194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011 (Doc. XXXVII, n.  1).

      Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 13 e 16 settembre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Misurare i risultati dell'innovazione in Europa: verso un nuovo indicatore (COM(2013) 624 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Attuazione della comunicazione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la cooperazione internazionale e delle conclusioni del Consiglio «Energia» del novembre 2011 (COM(2013) 638 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Quarta relazione sull'attuazione da parte della Repubblica moldova del piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti (COM(2013) 459 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Italia) (COM(2013) 469 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (COM(2013) 588 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (COM(2013) 631 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

      La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.  1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2013) 554 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 2 agosto 2013, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 settembre 2013.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 13 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero della giustizia, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia):
          al dottor Francesco Cascini, l'incarico di vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
          alla dottoressa Annamaria Palma Guarnier, l'incarico di vice capo del Dipartimento per gli affari di giustizia;
          al dottor Lucio Bedetta, l'incarico di direttore della Direzione generale del bilancio e della contabilità, nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 12 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n.  14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Vito Riggio a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (10).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Ritiro di richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

      Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 13 settembre 2013, ha comunicato di ritirare la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (24).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Rischi di degrado per l'area archeologica e per i beni sottoposti a vincolo paesaggistico interessati dal progetto di discarica in località Falcognana (Roma) – 2-00209

A) Interpellanza

      Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per sapere – premesso che:
          a Roma è stato individuato, in località Falcognana, il possibile sito in cui realizzare la discarica per lo stoccaggio dei rifiuti della capitale, dopo la decisione di chiudere il 30 settembre 2013 la discarica di Malagrotta per raggiunti limiti di capienza;
          secondo quanto riferito da organi di stampa – la Repubblica e Il Messaggero del 9 agosto 2013 – tale decisione è stata presa nella tarda serata di giovedì 8 agosto 2013, durante un incontro avvenuto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il sindaco di Roma, Ignazio Marino, che hanno dato incarico al commissario per l'emergenza rifiuti nel Lazio, Goffredo Sottile, di verificare ulteriori aspetti tecnici e logistici del sito stesso;
          gran parte del quadrante è stato sottoposto nel gennaio 2010 a vincolo paesaggistico con la «dichiarazione di notevole interesse pubblico», emessa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n.  42 del 2004, e successive modifiche, con decreto ministeriale del 25 gennaio 2010;
          nell'area sono presenti siti di altissimo pregio come l'area monumentale del Santuario del Divino Amore, nonché aree archeologiche e dimore storiche di valore  –:
          se il Ministro sia stato interpellato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i rischi di degrado in cui incorrerebbero i beni culturali e l'area archeologica interessata nell'ipotesi di un'eventuale decisione di aprire la discarica di Falcognana.
(2-00209) «Brunetta».


Valutazioni in ordine all'impatto sulla salute pubblica del progetto di discarica in località Falcognana (Roma) – 3-00275

B) Interrogazione

      BRUNETTA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
          a Roma è stato individuato, in località Falcognana, il possibile sito in cui realizzare la discarica per lo stoccaggio dei rifiuti della capitale, dopo la decisione di chiudere il 30 settembre 2013 la discarica di Malagrotta per raggiunti limiti di capienza;
          secondo quanto riferito da organi di stampa – la Repubblica e Il Messaggero del 9 agosto 2013 – tale decisione è stata presa nella tarda serata di giovedì 8 agosto 2013, durante un incontro avvenuto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il sindaco di Roma, Ignazio Marino, che hanno dato incarico al commissario per l'emergenza rifiuti nel Lazio, Goffredo Sottile, di verificare ulteriori aspetti tecnici e logistici del sito stesso;
          nel marzo 2013 l'Italia è stata denunciata alla Corte europea di giustizia dalla Commissione europea per l'ambiente, in quanto parte dei rifiuti di Roma non avrebbero subito il trattamento meccanico biologico richiesto dai regolamenti europei per ridurre la consistenza volumetrica dei rifiuti e facilitare un loro eventuale possibile recupero;
          la presenza nell'area di forti concentrazioni di gas radon ha reso necessario un monitoraggio del gas, che è stato avviato dopo l'approvazione dell'ordine del giorno 2/10 collegato alla seduta di consiglio municipale di Roma IX del 4 febbraio 2010;
          nel territorio del municipio Roma IX sono già operanti numerose discariche: due a Porta Medaglia, due in via Ardeatina, una a Fioranello, una a Selvotta, nonché diversi recuperi ambientali tra via Laurentina e Santa Palomba ed una discarica di rifiuti pericolosi a Falcognana;
          nei territori limitrofi è presente la discarica di Albano, il previsto inceneritore del Roncigliano e la discarica di amianto di Pomezia  –:
          se il Ministro interrogato sia informato di tale progetto e, in caso positivo, se sia stata interpellato, e in che modo, rispetto alla necessità di un'approfondita valutazione della sostenibilità dell'impatto sulla salute pubblica che la presenza di tale discarica provocherebbe. (3-00275)


Situazione dell'ordine pubblico in relazione al progetto di discarica in località Falcognana (Roma) – 2-00208

C) Interpellanza

      Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
          a Roma è stato individuato, in località Falcognana, il possibile sito in cui realizzare la discarica per lo stoccaggio dei rifiuti della capitale, dopo la decisione di chiudere il 30 settembre 2013 la discarica di Malagrotta per raggiunti limiti di capienza;
          secondo quanto riferito da organi di stampa – la Repubblica e Il Messaggero del 9 agosto 2013 – tale decisione è stata presa nella tarda serata di giovedì 8 agosto 2013, durante un incontro avvenuto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il sindaco di Roma, Ignazio Marino, che hanno dato incarico al commissario per l'emergenza rifiuti nel Lazio, Goffredo Sottile, di verificare ulteriori aspetti tecnici e logistici del sito stesso;
          vi è la presenza di numerosi insediamenti abitativi di decine di migliaia di cittadini nelle immediate adiacenze ai siti interessati – Castel di Leva, Divino Amore, Falcognana, Spregamore, Selvotta, Monte Migliore, Colle dei Pini, Santa Palomba, Santa Fumia, Palazzo Morgana, Paglian Casale;
          lo stato di grande agitazione sociale tra la popolazione dei quartieri Selvotta, Schizzanello, Trigoria, Monte Migliore, Spregamore, Falcognana, Santa Fumia, Castel Di Leva, Santa Palomba rischia di innescare situazioni di pericolo per l'ordine pubblico;
          i cittadini della zona, dopo i blocchi di via Ardeatina e dell'uscita 24 del grande raccordo anulare di Roma, hanno avviato, nella serata dell'8 agosto 2013, lo sciopero della fame e della sete contro la realizzazione di tale discarica al Santuario del Divino Amore  –:
          se il Ministro interpellato sia stato informato dalle autorità preposte della grave situazione creatasi che destabilizza l'ordine pubblico;
          come intenda provvedere affinché la pacifica protesta degli abitanti sia tutelata senza trascendere in casi di cronaca;
          se sia stato interpellato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la gestione della condizione di crisi che è destinata a protrarsi nel mese di agosto 2013, mese già di per sé complicato per la gestione della pubblica sicurezza;
          se siano state effettuate, o siano in corso, in base alla vigente normativa antimafia, verifiche utili a prevenire rischi di infiltrazione della criminalità organizzata.
(2-00208) «Brunetta».


Problematiche riguardanti la viabilità nell'area interessata dal progetto di discarica in località Falcognana (Roma) – 3-00278

D) Interrogazione

      BRUNETTA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

          a Roma è stato individuato, in località Falcognana, il possibile sito in cui realizzare la discarica per lo stoccaggio dei rifiuti della capitale, dopo la decisione di chiudere il 30 settembre 2013 la discarica di Malagrotta per raggiunti limiti di capienza;

          secondo quanto riferito da organi di stampa – la Repubblica e Il Messaggero del 9 agosto 2013 – tale decisione è stata presa nella tarda serata di giovedì 8 agosto 2013, durante un incontro avvenuto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il sindaco di Roma, Ignazio Marino, che hanno dato incarico al commissario per l'emergenza rifiuti nel Lazio, Goffredo Sottile, di verificare ulteriori aspetti tecnici e logistici del sito stesso;

          le condizioni della viabilità dell'area interessata da tale eventuale decisione – quadrante Ardeatina-Laurentina di Roma – sono particolarmente critiche, poiché la zona è già al collasso ed è inadeguata a sopportare un ulteriore aggravio di traffico pesante;

          la via Laurentina, a causa dei lavori di ampliamento che sono fermi da un anno e mezzo, è in condizioni disastrate ed è teatro di continui incidenti stradali;

          la via Ardeatina, unica senza svincolo a quadrifoglio del grande raccordo anulare di Roma, è rivestita da un manto stradale pessimo e, da dicembre 2012, è interessata da un divieto di transito ai mezzi pesanti oltre i 3,5 metri di altezza e le 6,5 tonnellate di peso (ordinanza della provincia di Roma n.  35 del 2012)  –:
          se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle intenzioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di sottoporre tale zona ad un ulteriore aggravio di circolazione pesante;
          se il Ministro interrogato sia stato interpellato circa la definizione di un nuovo ed ulteriore piano di viabilità che si renderebbe necessario se la realizzazione della discarica fosse effettivamente individuata nella località di Falcognana. (3-00278)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SCALFAROTTO ED ALTRI; FIANO ED ALTRI; BRUNETTA ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO DELL'OMOFOBIA E DELLA TRANSFOBIA (A.C. 245-280-1071-A)

A.C. 245-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

      La Camera,
          premesso che:
              il testo unificato delle proposte di legge, recante l'introduzione di norme in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, presenta profili di violazione della Costituzione;
              la disposizione dell'articolo 1 viola il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza della discriminazione introdotta attraverso la novellazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e b), e comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n.  654, consistente nel discriminare attraverso la propaganda di idee o l'istigazione per motivi fondati sull'omofobia o transfobia;
              appare evidente che l'avere legato l'atto di discriminazione a motivi di omofobia e transfobia così configurata, offre una protezione privilegiata alla persona offesa in ragione del proprio orientamento sessuale ed in particolare discrimina fra chi subisce forme di atti o violenza, perché vi è una tutela rafforzata del motivo sottostante l'azione (alla discriminazione o all'istigazione o alla violenza che si viene a definire come omofobia o transfobia), rispetto invece a chi subisce altre forme di violenza o atti. In tal modo si introdurrebbe quindi un trattamento diverso nel sanzionare chi commette atti o violenza o istiga alla discriminazione, senza alcuna ragionevole giustificazione, né nella logica del maggior danno, né del maggior pericolo per il bene giuridico tutelato dalla norma penale, secondo la giurisprudenza costante più volte affermata dalla Corte Costituzionale (da ultimo con la sentenza n.  249 del 2010). Al contrario il testo di legge in esame andrebbe ad escludere, come esclude, la medesima tutela ai soggetti eterofobi, misogini o misantropi, e anche in questo caso senza alcuna ragionevole giustificazione, anzi, si andrebbe a configurare, per legge, una discriminazione nei confronti di coloro che sono eterofobi o misogeni o misantropi poiché non sono stati ricompresi;
              la norma che configura la novellazione detta presenta caratteri di indeterminatezza tali da porsi in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione: nella delicata indagine circa la ricorrenza dei motivi di omofobia o transfobia che determinerebbero la sanzione penale si fa riferimento a «motivi di discriminazione in ragione dell'omofobia o transfobia in altre parole dell'orientamento sessuale»: in assenza di una nozione di orientamento sessuale, la sanzione penale dà rilevanza all'orientamento sessuale (omofobia e eterofobia), e per ciò viola il principio di tassatività della fattispecie penale. L'indeterminatezza concettuale dell'espressione di orientamento sessuale, per la genericità del disposto normativo, non consente di individuare le fattispecie meritorie di una particolare tutela e contrasta con elementari principi costituzionali che impongono la prevedibilità delle conseguenze delle proprie condotte, in particolar modo di quelle penalmente rilevanti (si veda per tutte la sentenza n.  370 del 1996);
          l'eventuale tentativo di definire, in maggior dettaglio, le motivazioni in presenza delle quali ricorrerebbe la sanzione penale in oggetto sortirebbe l'effetto opposto, ossia quello di accrescere a tal punto l'ampiezza della fattispecie dal rendere estremamente discrezionale l'apprezzamento del giudice, sulle intenzioni dell'autore del reato e sugli orientamenti personali della persona offesa;
              sul punto occorre ricordare che le sanzioni, in generale, previste dal nostro sistema penale che fanno in qualche modo riferimento ad una posizione soggettiva della persona offesa, si fondano su caratteristiche oggettive che rimandano o all'età della persona offesa o alla condizione di disabilità o alla qualità di pubblico ufficiale o di persona incaricata di pubblico servizio o di persona rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero di agente diplomatico o consolare di uno Stato estero nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. La disposizione in esame, poiché non si fonda sul presupposto di condizioni oggettive contrasta con i caratteri di tassatività e di determinatezza imposti dall'articolo 25 della Costituzione così configurando un condizione di minorità della persona offesa, non fondata su presupposti costituzionalmente rilevanti ed anzi in contrasto con il principio di pari dignità sociale di tutti i cittadini affermato all'articolo 3 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn.  245-280-1071-A.
n.  1. Giancarlo Giorgetti, Molteni, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

     La Camera,
          premesso che:
              il testo unificato della proposte di legge recanti disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia interviene sul testo della c.d. legge Reale (legge 654/1975) e sul testo della c.d. legge Mancino (DL 122/1993), che attualmente costituiscono l'ossatura della legislazione italiana di contrasto alle discriminazioni;
              in particolare, la legge 654/1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo, adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966, sanziona sia le condotte di apologia, istigazione e associazione finalizzate ad atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, sia gli atti di violenza, o l'istigazione ad atti di violenza o ad atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
              sono inoltre vietate le organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ed è punito con la reclusione chiunque ne faccia parte, salvo pene più severe per coloro che le promuovono o dirigono;
              per tutti reati è prevista la reclusione, e solo nel caso dell'istigazione alla discriminazione è prevista la sanzione alternativa della multa fino a seimila euro;
              il comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato inserisce tra le condotte di istigazione, violenza e associazione finalizzata alla discriminazione anche quelle fondate sull'omofobia o sulla transfobia, escludendo dalla punibilità per omofobia o transfobia la sola fattispecie di propaganda di idee, l'istigazione a e la commissione di violenza o di atti di provocazione alla violenza, e la partecipazione, o l'assistenza, all'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull'omofobia o transfobia, espressamente vietate dalla legge;
              il comma 2 del testo del provvedimento, invece, novella la legge Mancino, nel senso di aggiungere la discriminazione fondata sull'omofobia o transfobia nel titolo del provvedimento e nella rubrica del primo articolo, così estendendo alle condotte fondate sull'omofobia o sulla transfobia le pene accessorie previste dalla stessa legge, e consistenti nell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, nell'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati, nella sospensione della patente di guida o del passaporto, nonché nel divieto di detenzione di armi e nel divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale;
              l'estensione delle norme della legge Mancino alle condotte omofobe o transfobe rende, peraltro, applicabile rispetto alle medesime, anche la circostanza aggravante recata dall'articolo 3 della stessa legge, che prevede un aumento fino alla metà della pena; per qualsiasi reato – ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'ergastolo – commesso per le finalità di discriminazione di cui alla legge Reale;
              con riferimento alle fattispecie di reato già previste dalla legge Reale, la giurisprudenza della Cassazione ha peraltro chiarito che mentre la fattispecie che sanziona la violenza commessa per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi configura un delitto a dolo specifico, ove l'agente operi con coscienza e volontà di offendere la dignità e l'incolumità della vittima in considerazione di fattori etnici, religiosi o razziali (Cass., Sez. III, sent. n.  7421 del 26 febbraio 2002), la fattispecie dell'istigazione alla discriminazione configura un reato di pura condotta e di pericolo astratto che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l'istigazione sia raccolta dai destinatari; si tratta inoltre di ipotesi di reato a dolo generico (Cass., Sez. I, sent. n.  724 del 21 gennaio 1998; Sez. III, sent. n.  37581 del 7 maggio 2008);
              il quadro normativo che emerge dalle modifiche appena delineate desta non poche perplessità, legate soprattutto alla definizione di fattispecie di reato di opinione, con il rischio conseguente di limitare la libertà di pensiero e di creare un effetto discriminatorio «a rovescio»;
              pur non essendo, infatti, affatto in discussione il rispetto della persona e la riprovazione di ogni forma di violenza, anche motivata dall'omosessualità della vittima, alla luce delle nuove norme sembrerebbe essere discriminatorio, e quindi di configurare un reato, anche solo esprimere il dissenso per i matrimoni gay o la contrarietà all'adozione di bambini da parte di coppie omosessuali o semplicemente affermando, in base al proprio credo religioso, che l'omosessualità sia un peccato;
              dalla formulazione della norma, infatti, non risulta tracciata una chiara linea di confine tra libertà di pensiero e istigazione alla violenza, e questo rischia di dare luogo ad esiti giurisprudenziali aberranti;
              a tal proposito va rilevato anche che le discriminazioni ingiuste per ragioni di orientamento sessuale trovano la loro sanzione nel ripristino della situazione della giusta uguaglianza, attraverso una tutela giurisdizionale che assicuri la parità di trattamento, senza alcuna necessità di minacciare la sanzione penale;
              peraltro, il nostro ordinamento conosce già una circostanza aggravante, comune e ad effetto comune, consistente nei «motivi abbietti», e tale aggravante, che può ricomprendere agevolmente quelle situazioni in cui la condotta sia stata realizzata allo scopo di offendere, per via dell'orientamento sessuale, la dignità ineliminabile di ogni persona umana, è ben più specificamente connotata che non il generico movente di «odio», come insegna la giurisprudenza;
              per i motivi sin qui esposti appare chiaro, quindi, come la nuova norma introdurrebbe nuovi reati di opinione, mettendo in serio pericolo la libertà di espressione, tutelata dall'articolo 21 del nostro dettato costituzionale, ed aprendo la porta ad una vera e propria discriminazione religiosa, in violazione dell'articolo 19 della Carta e dell'articolo 3, laddove stabilisce l'uguaglianza di tutti i cittadini «senza senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;
              inoltre, si configurerebbe anche la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza, posto che chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza tout court;
              infine, la previsione dei reati di discriminazione per motivi di orientamento sessuale violerebbe anche, per la sua assoluta genericità e indeterminatezza, il principio di legalità e di tassatività del precetto penale, statuito all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione;
              in conclusione, il provvedimento in oggetto configura quindi la lesione di ben quattro precetti costituzionali, come sopra esposto,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn.  245-280-1071-A.
n.  2. Giorgia Meloni, Cirielli.

      La Camera,
          premesso che:
              il testo unificato delle proposte di legge predisposto dai relatori e approvato, con modificazioni, dalla Commissione inserisce fra le ragioni di discriminazione previste dalla «legge Mancino» n.  122/1993, modificativa della legge n.  654/1975, quelle fondate «sull'omofobia o transfobia». In tal modo, viene estesa la sanzione della reclusione fino a un anno e mezzo, oggi prevista per chi «propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico» o istiga in tale direzione, e quella della reclusione fino a quattro anni, oggi prevista per chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi. La stessa legge vieta ogni associazione che fra i propri scopi abbia quelli appena indicati: per chi ne fa parte la reclusione è fino a quattro anni; per chi le promuove fino a sei anni. Il tutto è accompagnato da una serie di previsioni sul sequestro e sulla confisca dei mezzi adoperati per compiere tali attività. L'area di applicazione della nuova disciplina, e quindi le imputazioni che da essa dovessero derivare in sede applicativa, sono configurabili alla stregua di termini «omofobia e transfobia» – dalla accezione incerta, comunque non giuridicizzata, il cui contenuto sarà determinato, non solo interpretato, dall'applicazione giurisprudenziale, con evidenti rischi di pronunce radicalmente difformi, a causa del significato che di volta in volta l'autorità giudiziaria darà a tali parole;
              ciò individua una prima questione di costituzionalità, e chiama in causa il principio di tassatività, direttamente collegato all'articolo 25. Viene infatti abbandonato un sistema penale fondato, per senso di realtà e per garanzia, su dati oggettivi, e diventano penalmente rilevanti, con conseguenze non lievi viste le sanzioni in discussione, categorie non definite – per l'appunto, omofobia e transfobia, la cui area di applicazione è ad altro rischio di arbitrarietà. Il precetto penale risponde al requisito della tassatività quando sia caratterizzato dalla pregnanza rispetto a un fenomeno sociale determinato e circoscritto, del cui disvalore la grandissima parte dei cittadini sia consapevole. Il precetto non è dotato di questo carattere quando l'oggetto evocato dalla norma non abbia contorni precisi, tanto che la stessa norma possa trovare applicazione in situazioni tra loro molto diverse. Prevedere delitti di discriminazione con le espressioni prima adoperate significa assumere come oggetto di norme penali situazioni diversissime tra loro. La previsione come delitto della discriminazione per motivi di omofobia e transfobia viene fatta rientrare, in virtù dell'inclusione nella «legge Mancino», tra i delitti definiti di «odio» e, per questa via, viene vista come il complemento dei delitti di «odio» per motivi etnici, razziali o religiosi. Orbene, la previsione dei delitti di «odio» rischia di sovvertire il «diritto penale del fatto», che contraddistingue la nostra civiltà giuridica ed è imposto dagli articoli 25 secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, e centrerebbe il diritto penale sul dato etico e intimo concernente la motivazione «riprovevole» della persona. L'odio, peraltro, è una tra le passioni che compongono naturalmente la psicologia umana, che fanno da tramite tra la vita sensibile e la vita morale della persona. È moralmente malvagio quel sentimento di odio, che, una volta volontariamente accettato dal soggetto, conduca a una azione moralmente cattiva. Dunque, è punibile una espressione di «odio», in quanto conduca a una azione moralmente cattiva, non in sé e per sé, a meno di non voler tornare ai sistemi giuridici degli Stati totalitari. Alla luce di queste essenziali precisazioni, è rischiosa per la garanzia della libertà dei cittadini la previsione dei delitti di «odio», che implicano necessariamente uno scandaglio approfondito in ordine ai moventi intimi, talora inconsci, che stanno alla base delle azioni umane. L'accoglimento da parte dell'ordinamento di tipologie delittuose così intensamente centrate sui moventi intimi dell'azione implicherebbe una eticizzazione incongrua ed eccessiva del diritto penale. Molti delitti sono espressione di «odio» contro la persona. Si pensi tra tutti all'omicidio, che spesso trova la sua origine in tale movente. Eppure tale movente non è previsto in alcun ordinamento come elemento aggravatore del fatto. L'estensione delle norme «Mancino» alle discriminazioni per motivi di orientamento sessuale o, addirittura, a non bene definiti motivi di «identità di genere» costituirebbe segnale inequivoco del passaggio inaccettabile dal solco del «diritto penale del fatto» a un «diritto penale dell'atteggiamento interiore». Oltre alla violazione del principio di tassatività per incertezza sull'oggetto effettivamente tutelato, le disposizioni progettate rischiano di violare il principio di tassatività anche sotto il profilo della idoneità descrittiva della proposizione normativa. I concetti di omofobia e transfobia non hanno precisione descrittiva, e quindi risulta non chiaramente delimitato l'ambito dell'intervento punitivo;
              un'estensione così ampia della fattispecie incriminatrice chiama in causa l'articolo 21 della Costituzione, anche se la manifestazione dell'opinione della esistenza in natura di maschio e femmina e della necessità che il diritto positivo sia fondato sul diritto naturale fosse esplicitata nell'assoluto rispetto di tutti, senza tradursi in alcuna condotta denigratoria, o comunque intrinsecamente illecita;
              analogo richiamo va operato all'articolo 19 della Costituzione, con riferimento alle confessioni religiose, il cui insegnamento si basa sulla distinzione dei sessi derivante dalla natura. Il testo in esame non impedisce in alcun modo che, per esempio, all'interno di un corso di preparazione al matrimonio canonico, l'affermazione – coerente con quella confessione religiosa, oltre che con il nostro sistema costituzionale – secondo cui la famiglia è quella fondata sull'unione permanente fra un uomo e una donna ed è da evitare «attrazione» verso persone dello stesso sesso, o anche di altro sesso se si tratta di persona diversa dal coniuge, rischia di tradursi in quella «propaganda» che è sanzionata dalla combinazione fra le nuove disposizioni e quelle delle leggi 122/1993 e 654/1975;
              per le misure di sequestro e confisca dei beni e di scioglimento – conseguenti a fattispecie così estese nei confronti di associazioni i cui componenti siano condannati dalla nuova normativa – si giunge allo scioglimento delle associazioni medesime, con la conseguenza che il testo contrasta altresì con l'articolo 18 della Costituzione;
              il testo si pone in evidente contrasto anche con l'articolo 33 della Costituzione. Esistono studi seri di psicologia che insegnano, anche attraverso le persone che ne sono autrici, che l'orientamento verso le persone del medesimo sesso è qualcosa da affrontare con equilibrio e delicatezza, sapendo che provoca non poco disagio in chi la vive; ma pure che si tratta di una condizione che può essere positivamente risolta, superando situazioni difficili, come in più d'un caso è accaduto. L'abnorme dilatazione delle fattispecie penali, esito delle nuove disposizioni, pone a rischio la libertà di ricerca sul punto e di insegnamento;
              l'inserimento dell'estensione, nella «legge Mancino», confligge con gli articoli 13 e 3 della Costituzione, nel punto in cui prevede, in aggiunta alla sanzione principale, la sanzione accessoria dell'attività in favore di associazioni di volontariato, comunque con finalità sociali, sotto un duplice profilo:
                  a) si tratta di lavoro non retribuito, che dunque si traduce in una ingiustificata limitazione della libertà della persona, posto che interviene quando la pena inflitta è già stata espiata (si segnala in proposito che anche il lavoro prestato negli istituti penitenziari è retribuito);
                  b) quell'attività potrebbe essere imposta anche alle dipendenze di associazioni a tutela delle persone omosessuali, come era nella prima stesura del testo base e come non è in alcun modo escluso dalla nuova versione: questa sorta di contrappasso aggiornato è ulteriormente limitativa, oltre che della libertà fisica, anche di quella di opinione;
              l'innesto delle nuove disposizioni avviene formalmente sugli articoli della legge n.  654 del 13 ottobre 1975, a sua volta di ratifica e di esecuzione della convenzione contro le discriminazioni razziali, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. Le disposizioni contenute in una legge di ratifica devono muoversi lungo i binari dell'atto internazionale sottoscritto, cui si dà applicazione nell'ordinamento nazionale. Come per le leggi di conversione dei decreti legge costituisce orientamento consolidato della Corte costituzionale il principio di congruità fra le modifiche apportate in sede di conversione rispetto all'oggetto originario del decreto legge, con la conseguenza che norme pur costituzionalmente legittime cadono sotto la censura della Consulta perché extra ordinem rispetto alla stesura iniziale del decreto, e come un decreto legislativo non può discostarsi dai principi e dai criteri indicati nella legge di delega, a pena – anche in tal caso – di incostituzionalità, alla stessa maniera una legge di ratifica di una convenzione internazionale non può estendere la propria sfera di applicazione verso ambiti non presi in considerazione dal provvedimento concordato fra gli Stati firmatari. Nel caso specifico, oggetto della convenzione è la eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale: si tratta di un tema ben diverso dalla discriminazione su base omofoba o transfoba. Né si può sostenere che tale tipologia di discriminazione rappresenti una estensione della prima. È vero che la «legge Mancino» aveva ampliato l'originario ambito delle discriminazioni anche a quelle motivate dal dato religioso: in tal caso, tuttavia, la connessione è evidente; in tante aree del globo la discriminazione razziale si interseca e si sovrappone con quella religiosa. Non così per la discriminazione che ha di mira l'attuale testo unificato delle proposte di legge. Vi è pertanto un evidente conflitto con gli articoli 10 e 11 della Costituzione, essendo violato il principio, insito in tali disposizioni, del corretto recepimento delle convenzioni e dei trattati internazionali attraverso gli strumenti normativi dell'ordinamento interno: è evidente nel caso in esame l'impropria estensione della convenzione di New York a un ambito neanche lontanamente immaginato dai sottoscrittori di quell'atto,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn.  245-280-1071-A.
n.  3. Pagano, Roccella, Dorina Bianchi, Saltamartini, Fucci, Distaso, Vignali, Palese, Alli, Pizzolante, Chiarelli.

A.C. 245-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  3.

A.C. 245-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

Sugli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 245-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

      1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettere a) e b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;
          b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

      2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.  205, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al titolo, dopo le parole: «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia»;
          b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

      Sopprimerlo.
*1. 1. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Sopprimerlo.
*1. 2. Cirielli.

      Sopprimerlo.
*1. 30. Pagano, Roccella, Fucci, Dorina Bianchi, Calabrò.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – 1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          è aggiunto, in fine, il seguente numero:
              «11-quinquies) l'avere il colpevole commesso il reato per finalità di discriminazione fondate su distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione.»;
          è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «Qualora ricorra la circostanza di cui al numero 11-quinquies), la pena è aumentata fino alla metà salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.»
1. 5. Cirielli.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – 1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
          «11-quinquies) l'avere commesso il fatto per i motivi di discriminazione di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».
1. 37. Roccella, Pagano, Fucci, Dorina Bianchi, Calabrò, Abrignani.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – 1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
          «11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il reato per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato».

      2. Entro il mese di luglio di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni.
      3. All'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.  205, il comma 2 è abrogato.
1. 3. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – 1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
          «11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il reato per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato».

      2. Entro il mese di luglio di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni.
1. 4. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;
          b) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».
1. 6. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654, e successive modifi-cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente e in modo non equivoco»;
          b) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «il concreto e inequivoco incitamento».
1. 7. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» è aggiunta la seguente: «apertamente»;
          b) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aperto incitamento».
1. 8. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a)
al comma 1, lettera a), le parole: «con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o» sono soppresse.
1. 53. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
          0a)
al comma 1, lettera a), le parole: «o con la multa fino a 6.000 euro» sono soppresse.
1. 62. Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano, Di Benedetto.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a)
al comma 1, lettere a) e b), la parola: «istiga» è sostituita dalle seguenti: «apertamente istiga»;

      Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis)
al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aperto incitamento».
*1. 13. Balduzzi.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a)
al comma 1, lettere a) e b), la parola: «istiga» è sostituita dalle seguenti: «apertamente istiga»;

      Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis)
al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aperto incitamento».
*1. 14. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a)
al comma 1, lettere a) e b), la parola: «istiga» è sostituita dalle seguenti: «apertamente istiga».
1. 77. Sisto, Gelmini, Chiarelli, Marotta, Bianconi, Saltamartini, Costa, Centemero.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a)
al comma 1, lettere a) e b), la parola: «istiga» è sostituita dalle seguenti: «espressamente istiga».
1. 78. Sisto, Gelmini, Chiarelli, Marotta, Bianconi, Saltamartini, Costa, Centemero.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a)
al comma 1, lettere a) e b), la parola: «istiga» è sostituita dalle seguenti: «inequivocamente istiga».
1. 79. Sisto, Gelmini, Chiarelli, Marotta, Bianconi, Saltamartini, Costa, Centemero.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a)
al comma 1, lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;

      Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis)
al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».
1. 9. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a)
al comma 1, lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «apertamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;

      Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis)
al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».
1. 10. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a)
al comma 1, lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «apertamente e in modo non equivoco»;

      Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis)
al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aperto, univoco e palese incitamento».
1. 12. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a)
al comma 1, lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente e in modo non equivoco»;

      Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis)
al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «il concreto e inequivoco incitamento».
1. 11. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 32. Pagano, Roccella, Fucci, Dorina Bianchi, Calabrò.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 41. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
          a)
al comma 3, secondo periodo, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3.000 a 15.000 euro»;
          b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «con la reclusione da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 6.000 a 20.000 euro».
1. 42. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
          a)
al comma 3, secondo periodo, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3.000 a 10.000 euro»;
          b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «con la reclusione da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 5.000 a 12.000 euro».
1. 43. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
          a)
al comma 3, secondo periodo, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 2.000 a 12.000 euro»;
          b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «con la reclusione da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 4.000 a 16.000 euro».
1. 44. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
          a)
al comma 3, secondo periodo, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 a 10.000 euro»;
          b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «con la reclusione da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 2.000 a 14.000 euro».
1. 45. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a)
al comma 1, lettera a), le parole: «con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o» sono soppresse.
1. 50. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera b).
1. 46.(Versione corretta) Cirielli.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: con riferimento alla Chiesa cattolica ovvero alle altre confessioni.
1. 51. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: o di discriminazione fondati sul sesso.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, lettera
b), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: o di discriminazioni fondati sul sesso;
          al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: o discriminazioni fondate sul sesso;
          al titolo, sostituire le parole: dell'omofobia e della transfobia con le seguenti: delle discriminazioni fondate sul sesso.
1. 33. Pagano, Roccella, Fucci, Dorina Bianchi, Calabrò.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
          comma 2:
              lettera a), sostituire le parole: ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: ovvero motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
              lettera b), sostituire le parole: ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: ovvero motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
              dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
                  c)
all'articolo 3, comma 1, la parola: «finalità» è sostituita dalla seguente: «motivi» e dopo le parole: «o religioso» sono aggiunte le seguenti: «o relativi all'orientamento sessuale o all'identità di genere della vittima»;
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3. Ai fini della legge penale si intende per:
          a) «Orientamento sessuale»: l'attrazione emotiva, affettiva e/o sessuale nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;
          b) «Identità di genere»: la percezione che una persona ha di sé nel riconoscersi uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico, che si esprime in un insieme di manifestazioni esteriori conformi o contrastanti con le aspettative convenzionali di genere.
1. 48. Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano, Di Benedetto.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: o di orientamento sessuale.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, lettera
b), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: o di orientamento sessuale;
          comma 2:
              lettera
a), sostituire le parole: ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: ovvero fondata sull'orientamento sessuale;
              lettera b), sostituire le parole: ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: ovvero di orientamento sessuale.
1. 47. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: o motivati da omofobia o transfobia.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, lettera
b), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: o motivati da omofobia o transfobia;
          comma 2:
              lettera
a), sostituire le parole: ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: ovvero motivata da omofobia o transfobia;
              lettera b), sostituire le parole: ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: ovvero motivati da omofobia o transfobia.
1. 49. Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano, Di Benedetto.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: sul sesso biologico o sull'orientamento sessuale.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, lettera
b), sostituire le parole: sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: sul sesso biologico o sull'orientamento sessuale;
          al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: sul sesso biologico o sull'orientamento sessuale;
          al titolo, sostituire le parole: dell'omofobia e della transfobia con le seguenti: alle discriminazioni fondate sul sesso biologico o sull'orientamento sessuale.
1. 69. Gigli.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis)
al comma 1, lettera b), le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 a 10.000 euro».
1. 58. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis)
al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aperto incitamento».
1. 80. Sisto, Gelmini, Chiarelli, Marotta, Bianconi, Saltamartini, Costa, Centemero.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis)
al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'espresso incitamento».
1. 81. Sisto, Gelmini, Chiarelli, Marotta, Bianconi, Saltamartini, Costa, Centemero.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis)
al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'inequivoco incitamento».
1. 82. Sisto, Gelmini, Chiarelli, Marotta, Bianconi, Saltamartini, Costa, Centemero.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 34. Pagano, Roccella, Fucci, Dorina Bianchi, Calabrò.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 52. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b)
al comma 1, lettera b), le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 a 10.000 euro».
1. 54. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b)
al comma 1, lettera b), le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 a 9.000 euro».
1. 55. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b)
al comma 1, lettera b), le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 a 8.000 euro».
1. 56. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b)
al comma 1, lettera b), le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 a 7.000 euro».
1. 57. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: con riferimento alla Chiesa cattolica ovvero alle altre confessioni.
1. 87. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          c)
al comma 3, secondo periodo, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3.000 a 15.000 euro».
1. 59. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          c)
al comma 3, terzo periodo, le parole: «con la reclusione da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 6.000 a 20.000 euro».
1. 60. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          c)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «4. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente.»

      Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          c)
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «o religioso» con le seguenti: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia».
1. 61. Verini, Giuliani, Rossomando, Morani, Mattiello, Moretti, Vazio, Bazoli, Amoddio, Biffoni, Ermini, Picierno, Tartaglione, Magorno, Campana, Marroni, Gullo, Pastorino.

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          c)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «4. Non sono punibili l'espressione o l'opinione non accompagnate da specifica istigazione ad atti di discriminazione ovvero alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi religiosi, culturali o relativi all'identità sessuale. Non è considerato atto di discriminazione o di istigazione alla discriminazione la mera espressione od opinione che riguardi la religione o l'identità sessuale.»
1. 66. Costa, Sisto.

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          c)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «4. Non costituiscono in alcun caso atti di discriminazione o di incitamento alla discriminazione la manifestazione di opinione, l'attività educativa, di formazione e di istruzione in tema di diritto di famiglia, anche quanto alla organizzazione interna delle istituzioni religiose e degli istituti scolastici e universitari».
1. 40. Pagano, Roccella, Fucci, Dorina Bianchi, Calabrò, Abrignani.

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          c)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «4. Non costituiscono reato la manifestazione di opinione e l'attività di ricerca in tali materie».

      Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: dell'omofobia e della transfobia aggiungere le seguenti: nel rispetto della libertà di pensiero e di ricerca.
1. 38. Pagano, Roccella, Fucci, Dorina Bianchi, Calabrò, Abrignani.

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          c)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «4. Non rientrano nella condotta di propaganda di idee, la manifestazione di opinione e l'attività di ricerca scientifica in tali materie».

      Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: dell'omofobia e della transfobia aggiungere le seguenti: nel rispetto della libertà di pensiero e di ricerca.
1. 39. Pagano, Roccella, Fucci, Dorina Bianchi, Calabrò, Abrignani.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      
1-bis. Ai sensi della legge penale, si intende per «omofobia» quanto stabilito nella risoluzione del Parlamento europeo 18 gennaio 2006, che la definisce come condotta basata sul pregiudizio e sull'avversione nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali, analoghe al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo, che si manifestano nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali, a titolo esemplificativo: discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti. Tale definizione si applica anche alla «transfobia», intesa come avversione specifica nei confronti delle persone transessuali o transgender.
1. 70. Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano, Di Benedetto.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      
1-bis. Ai sensi della legge penale si intende per:
          a) «omofobia» l'avversione nei confronti di persone di orientamento sessuale diverso dal proprio. Essa configura reato qualora riscontrata come motivazione delle condotte di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654;
          b) «transfobia» l'avversione nei confronti di persone di identità di genere diversa dalla propria. Essa configura reato qualora riscontrata come motivazione delle condotte di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654.
1. 71. Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano, Di Benedetto.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      
1-bis. Ai fini della legge penale, si intende per:
          a) omofobia: la condotta violenta oppure discriminatoria nei confronti delle persone che sono, oppure che vengono identificate, ovvero percepite, come omosessuali;
          b) transfobia: la condotta violenta oppure discriminatoria nei confronti delle persone che sono, oppure che vengono identificate, ovvero percepite, come transessuali.
1. 83. Zan, Migliore, Daniele Farina, Sannicandro.

      Sopprimere il comma 2.
1. 36. Pagano, Roccella, Fucci, Dorina Bianchi, Calabrò.

      Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1. 63. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: con riferimento alla Chiesa cattolica ovvero alle altre confessioni.
1. 64. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 85. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: con riferimento alla Chiesa cattolica ovvero alle altre confessioni.
1. 86. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          c)
dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:
      «Art. 1-bis. – (Attività non retribuita in favore della collettività). – 1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654, e successive modificazioni, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n.  962, il tribunale può disporre la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.
      2. L'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo da sei mesi a un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
      3. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita in favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654, e successive modificazioni; lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza e/o promozione sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone disabili, delle persone tossicodipendenti, delle persone anziane, delle persone straniere extracomunitarie o in favore delle associazioni di tutela delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgender; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche;
      4. L'attività può essere svolta nell'ambito e in favore di strutture pubbliche o di enti e organizzazioni privati.»

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.  205, introdotto dal comma 2, lettera c), del presente articolo.
      4. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.  205, la lettera a) del comma 1-bis e i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati.
1. 67. Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano, Di Benedetto.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          c)
all'articolo 3, comma 1, le parole: «finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «motivi di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale, religioso o motivati da omofobia o transfobia».
1. 68. Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano, Di Benedetto.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          c)
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «o religioso» con le seguenti: «, religioso o motivati da omofobia o transfobia».
*1. 65. Zan, Migliore, Daniele Farina, Sannicandro.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          c)
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «o religioso» con le seguenti: «, religioso o motivati da omofobia o transfobia».
*1. 88. Locatelli, Marzano.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          c)
all'articolo 3, il comma 2 è abrogato.
1. 84. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      
3. Ai sensi della presente legge non costituiscono discriminazione né istigazione alla discriminazione la libera espressione e le manifestazioni di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi a leggi vigenti diverse dalla presente o assunte all'interno di organizzazioni riconosciute e relative all'attuazione dei principi e dei valori che connotano tali organizzazioni, purché non istighino all'odio o alla violenza.
1. 72. Balduzzi, Gigli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      
3. Ai sensi della presente legge non costituiscono discriminazione né istigazione alla discriminazione la libera espressione e le manifestazioni di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi a leggi vigenti diverse dalla presente.
1. 73. Gitti, Binetti, Buttiglione, Gigli, Librandi, Marazziti, Piepoli, Santerini.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      
3. Ai sensi della presente legge non sussiste discriminazione quando comunque si agisca in conformità con leggi diverse dalla presente o con gli statuti legittimamente adottati da organizzazioni riconosciute e autorizzate, purché non vi sia istigazione all'odio o alla violenza.
1. 74. Gigli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      
3. Ai sensi della presente legge, non si considerano atti di discriminazione o di incitamento alla discriminazione quelli relativi al diritto di famiglia, alla libertà di insegnamento e all'organizzazione interna delle istituzioni religiose, purché non vi sia istigazione all'odio o alla violenza.
1. 75. Gigli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      
3. Non si considera pratica discriminatoria e risulta pertanto esclusa dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654, e successive modificazioni, e le norme del decreto-legge 26 aprile 1993, n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.  205, la selezione di persone per incarichi di lavoro o per l'ammissione a corsi di insegnamento e formazione all'interno di agenzie educative, formative, culturali o religiose, se intesa ad evitare l'inclusione di persone che sostengano o propagandino orientamenti di natura ideologica, culturale o religiosa in contrasto con i valori e le finalità che caratterizzano l'agenzia stessa.
1. 76. Gigli.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
      Art. 1-bis. – (Statistiche sulle discriminazioni e la violenza). – 1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale.

      Art. 1-ter. – (Disposizioni di prevenzione). – 1. La scuola è una comunità inclusiva e luogo deputato alla formazione e alla costruzione dell'identità di ciascuna persona. Al fine di coordinare sul territorio nazionale le azioni promosse dagli Istituti scolastici ed universitari e favorire il loro prezioso lavoro, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente contro le discriminazioni, la violenza di matrice xenofoba, antisemita o legata a omofobia e transfobia ed il bullismo nelle scuole. L'Osservatorio promuove, all'interno dei percorsi di istruzione, la cultura del rispetto e del dialogo, in armonia con i principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione europea e l'educazione alla relazione tra i generi fondata sull'affettività, sulla reciprocità e sulla condivisione di responsabilità, anche come prevenzione alla violenza.
1. 01. Marzano.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. – (Statistiche sulle discriminazioni e la violenza). – 1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale.
1. 02. Marzano.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. – (Disposizioni di prevenzione). – 1. La scuola è una comunità inclusiva e luogo deputato alla formazione e alla costruzione dell'identità di ciascuna persona. Al fine di coordinare sul territorio nazionale le azioni promosse dagli Istituti scolastici ed universitari e favorire il loro prezioso lavoro, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente contro le discriminazioni, la violenza di matrice xenofoba, antisemita o legata a omofobia e transfobia ed il bullismo nelle scuole. L'Osservatorio promuove, all'interno dei percorsi di istruzione, la cultura del rispetto e del dialogo, in armonia con i principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione europea e l'educazione alla relazione tra i generi fondata sull'affettività, sulla reciprocità e sulla condivisione di responsabilità, anche come prevenzione alla violenza.
1. 03. Marzano.