XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 19 settembre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 settembre 2013.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Archi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lorenzin, Lupi, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Schullian, Sereni, Speranza, Tinagli, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Archi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lorenzin, Lupi, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Schullian, Sereni, Speranza, Tinagli, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 18 settembre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          BARONI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico, nonché per la cura e la riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti» (1596);
          FABRIZIO DI STEFANO: «Disposizioni per favorire la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese» (1597);
          CENSORE: «Disposizioni per l'inquadramento dei soggetti incaricati di funzione dirigenziale presso l'Agenzia delle entrate nei ruoli dirigenziali della medesima» (1598);
          MURER: «Norme in materia di medicina di genere» (1599);
          BOCCIA: «Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106, concernente la competenza per la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito» (1600);
          BOCCIA: «Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131, in materia di atti soggetti a registrazione in caso d'uso» (1601);
          BOCCIA: «Modifica all'articolo 176 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, in materia di esecuzione dei pagamenti a favore del contraente generale» (1602);
          BOCCIA: «Modifiche all'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, in materia di inclusione dei costi per indagini e prove di laboratorio sui materiali nella stima dei costi di sicurezza» (1603);
          DI LELLO: «Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta» (1604);
          GIANCARLO GIORGETTI ed altri: «Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari» (1605).

      Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
          I Commissione (Affari costituzionali):
      PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CIRIELLI: «Modifica dell'articolo 131 della Costituzione, concernente l'istituzione della regione “Principato di Salerno”» (33).

          II Commissione (Giustizia):
      GOZI e GIACHETTI: «Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena» (986) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI e XII.

          XIII Commissione (Agricoltura):
      CATANIA: «Istituzione dell'Unione ippica italiana e disposizioni per la salvaguardia dell'allevamento ippico in Italia» (1546) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, X, XII e XIV.

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

      Il Ministro della giustizia, con lettera in data 16 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n.  70, la relazione sull'attività svolta dall'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria nell'anno 2012, corredata dal bilancio preventivo, dal conto consuntivo e dalla pianta organica, riferiti alla medesima annualità.
      Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

      Il Ministro della giustizia, con lettera in data 16 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n.  70, la relazione sull'attività svolta dalla Cassa delle ammende nell'anno 2012, corredata dallo stato di previsione, dal conto consuntivo e dalla pianta organica, riferiti alla medesima annualità.
      Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione di delibere dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 18 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, la delibera CIPE n.  29/2013 del 31 maggio 2013, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n.  443 del 2001) – Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: rimodulazione di risorse assegnate «alle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale nel quadro del piano di accompagnamento dell'opera» – Riprogrammazione del «Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n.  798» di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n.  98 del 2011 e s.m.i», che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

      Il Ministero dell'interno, con lettere in data 16 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Amantea (Cosenza), Carosino (Taranto) e Piadena (Cremona).

      Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 18 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, commi 6 e 8, della legge 15 marzo 1997, n.  59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n.  187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari (30).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 novembre 2013. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 19 ottobre 2013.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SCALFAROTTO ED ALTRI; FIANO ED ALTRI; BRUNETTA ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO DELL'OMOFOBIA E DELLA TRANSFOBIA (A.C. 245-280-1071-A)

A.C. 245-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

      1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettere a) e b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;
          b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

      2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.  205, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al titolo, dopo le parole: «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia»;
          b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

      Sopprimerlo.
*1. 1. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Sopprimerlo.
*1. 2. Cirielli.

      Sopprimerlo.
*1. 30. Pagano, Roccella, Fucci, Dorina Bianchi, Calabrò, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – 1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
      è aggiunto, in fine, il seguente numero:
          «11-quinquies) l'avere il colpevole commesso il reato per finalità di discriminazione fondate su distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione.»;
      è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «Qualora ricorra la circostanza di cui al numero 11-quinquies), la pena è aumentata fino alla metà salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.»
1. 5. Cirielli.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – 1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
      «11-quinquies) l'avere commesso il fatto per i motivi di discriminazione di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»
1. 37. Roccella, Pagano, Fucci, Dorina Bianchi, Calabrò, Abrignani.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – 1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
      «11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il reato per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato».

      2. Entro il mese di luglio di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni.
      3. All'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.  205, il comma 2 è abrogato.
1. 3. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – 1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
      «11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il reato per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato».

      2. Entro il mese di luglio di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni.
1. 4. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;
          b) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».
1. 6. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente e in modo non equivoco»;
          b) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «il concreto e inequivoco incitamento».
1. 7. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» è aggiunta la seguente: «apertamente»;
          b) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aperto incitamento».
1. 8. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a)
al comma 1, lettera a), le parole: «con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o» sono soppresse.
1. 53. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
          0a)
al comma 1, lettera a), le parole: «o con la multa fino a 6.000 euro» sono soppresse.
1. 62. Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano, Di Benedetto.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a)
al comma 1, lettere a) e b), la parola: «istiga» è sostituita dalle seguenti: «apertamente istiga»;

      Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aperto incitamento».
*1. 13. Balduzzi.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, lettere a) e b), la parola: «istiga» è sostituita dalle seguenti: «apertamente istiga»;

      Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aperto incitamento».
*1. 14. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, lettere a) e b), la parola: «istiga» è sostituita dalle seguenti: «apertamente istiga».
1. 77. Sisto, Gelmini, Chiarelli, Marotta, Bianconi, Saltamartini, Costa, Centemero.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, lettere a) e b), la parola: «istiga» è sostituita dalle seguenti: «espressamente istiga».
1. 78. Sisto, Gelmini, Chiarelli, Marotta, Bianconi, Saltamartini, Costa, Centemero.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, lettere a) e b), la parola: «istiga» è sostituita dalle seguenti: «inequivocamente istiga».
1. 79. Sisto, Gelmini, Chiarelli, Marotta, Bianconi, Saltamartini, Costa, Centemero.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;

      Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».
1. 9. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «apertamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;

      Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».
1. 10. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «apertamente e in modo non equivoco»;

      Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aperto, univoco e palese incitamento».
1. 12. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente e in modo non equivoco»;

      Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «il concreto e inequivoco incitamento».
1. 11. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 32. Pagano, Roccella, Fucci, Dorina Bianchi, Calabrò, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 41. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
          a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3.000 a 15.000 euro»;
          b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «con la reclusione da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 6.000 a 20.000 euro».
1. 42. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
          a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3.000 a 10.000 euro»;
          b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «con la reclusione da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 5.000 a 12.000 euro».
1. 43. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
          a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 2.000 a 12.000 euro»;
          b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «con la reclusione da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 4.000 a 16.000 euro».
1. 44. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
          a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 a 10.000 euro»;
          b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «con la reclusione da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 2.000 a 14.000 euro».
1. 45. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) al comma 1, lettera a), le parole: «con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o» sono soppresse.
1. 50. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera b).
1. 46.(versione corretta)     Cirielli.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: con riferimento alla Chiesa cattolica ovvero alle altre confessioni.
1. 51. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: o di discriminazione fondati sul sesso.

      Conseguentemente:
      al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: o di discriminazioni fondati sul sesso;
      al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: o discriminazioni fondate sul sesso;
      al titolo, sostituire le parole: dell'omofobia e della transfobia con le seguenti: delle discriminazioni fondate sul sesso.
1. 33. Pagano, Roccella, Fucci, Dorina Bianchi, Calabrò, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
          comma 2:
              lettera
a), sostituire le parole: ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: ovvero motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
              lettera b), sostituire le parole: ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: ovvero motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
              dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
                  c)
all'articolo 3, comma 1, la parola: «finalità» è sostituita dalla seguente: «motivi» e dopo le parole: «o religioso» sono aggiunte le seguenti: «o relativi all'orientamento sessuale o all'identità di genere della vittima»;
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
              
3. Ai fini della legge penale si intende per:
                  a) «Orientamento sessuale»: l'attrazione emotiva, affettiva e/o sessuale nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;
                  b) «Identità di genere»: la percezione che una persona ha di sé nel riconoscersi uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico, che si esprime in un insieme di manifestazioni esteriori conformi o contrastanti con le aspettative convenzionali di genere.
1. 48. Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano, Di Benedetto.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: o di orientamento sessuale.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: o di orientamento sessuale;
          comma 2:
              lettera
a), sostituire le parole: ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: ovvero fondata sull'orientamento sessuale;
              lettera b), sostituire le parole: ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: ovvero di orientamento sessuale.
1. 47. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: o motivati da omofobia o transfobia.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: o motivati da omofobia o transfobia;
          comma 2:
              lettera
a), sostituire le parole: ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: ovvero motivata da omofobia o transfobia;
              lettera b), sostituire le parole: ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: ovvero motivati da omofobia o transfobia.
1. 49. Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano, Di Benedetto.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: sul sesso biologico o sull'orientamento sessuale.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: sul sesso biologico o sull'orientamento sessuale;
          al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: sul sesso biologico o sull'orientamento sessuale;
          al titolo, sostituire le parole: dell'omofobia e della transfobia con le seguenti: alle discriminazioni fondate sul sesso biologico o sull'orientamento sessuale.
1. 69. Gigli.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) al comma 1, lettera b), le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 a 10.000 euro».
1. 58. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aperto incitamento».
1. 80. Sisto, Gelmini, Chiarelli, Marotta, Bianconi, Saltamartini, Costa, Centemero.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'espresso incitamento».
1. 81. Sisto, Gelmini, Chiarelli, Marotta, Bianconi, Saltamartini, Costa, Centemero.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'inequivoco incitamento».
1. 82. Sisto, Gelmini, Chiarelli, Marotta, Bianconi, Saltamartini, Costa, Centemero.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 34. Pagano, Roccella, Fucci, Dorina Bianchi, Calabrò, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 52. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) al comma 1, lettera b), le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 a 10.000 euro».
1. 54. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) al comma 1, lettera b), le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 a 9.000 euro».
1. 55. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) al comma 1, lettera b), le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 a 8.000 euro».
1. 56. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) al comma 1, lettera b), le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 a 7.000 euro».
1. 57. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: o fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: con riferimento alla Chiesa cattolica ovvero alle altre confessioni.
1. 87. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3.000 a 15.000 euro».
1. 59. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          c) al comma 3, terzo periodo, le parole: «con la reclusione da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 6.000 a 20.000 euro».
1. 60. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Alla lettera c), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni.
0. 1. 61. 100. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
              «4. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente.»

      Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
                  c) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «o religioso» con le seguenti: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia».
1. 61. Verini, Giuliani, Rossomando, Morani, Mattiello, Moretti, Vazio, Bazoli, Amoddio, Biffoni, Ermini, Picierno, Tartaglione, Magorno, Campana, Marroni, Gullo.
(Approvato)

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
              «4. Non sono punibili l'espressione o l'opinione non accompagnate da specifica istigazione ad atti di discriminazione ovvero alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi religiosi, culturali o relativi all'identità sessuale. Non è considerato atto di discriminazione o di istigazione alla discriminazione la mera espressione od opinione che riguardi la religione o l'identità sessuale.»
1. 66. Costa, Sisto.

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
              «4. Non costituiscono in alcun caso atti di discriminazione o di incitamento alla discriminazione la manifestazione di opinione, l'attività educativa, di formazione e di istruzione in tema di diritto di famiglia, anche quanto alla organizzazione interna delle istituzioni religiose e degli istituti scolastici e universitari».
1. 40. Pagano, Roccella, Fucci, Dorina Bianchi, Calabrò, Abrignani, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
              «4. Non costituiscono reato la manifestazione di opinione e l'attività di ricerca in tali materie».

      Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: dell'omofobia e della transfobia aggiungere le seguenti: nel rispetto della libertà di pensiero e di ricerca.
1. 38. Pagano, Roccella, Fucci, Dorina Bianchi, Calabrò, Abrignani, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
              «4. Non rientrano nella condotta di propaganda di idee, la manifestazione di opinione e l'attività di ricerca scientifica in tali materie».

      Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: dell'omofobia e della transfobia aggiungere le seguenti: nel rispetto della libertà di pensiero e di ricerca.
1. 39. Pagano, Roccella, Fucci, Dorina Bianchi, Calabrò, Abrignani, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Ai sensi della legge penale, si intende per «omofobia» quanto stabilito nella risoluzione del Parlamento europeo 18 gennaio 2006, che la definisce come condotta basata sul pregiudizio e sull'avversione nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali, analoghe al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo, che si manifestano nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali, a titolo esemplificativo: discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti. Tale definizione si applica anche alla «transfobia», intesa come avversione specifica nei confronti delle persone transessuali o transgender.
1. 70. Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano, Di Benedetto.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Ai sensi della legge penale si intende per:
          a) «omofobia» l'avversione nei confronti di persone di orientamento sessuale diverso dal proprio. Essa configura reato qualora riscontrata come motivazione delle condotte di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654;
          b) «transfobia» l'avversione nei confronti di persone di identità di genere diversa dalla propria. Essa configura reato qualora riscontrata come motivazione delle condotte di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654.
1. 71. Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano, Di Benedetto.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Ai fini della legge penale, si intende per:
          a) omofobia: la condotta violenta oppure discriminatoria nei confronti delle persone che sono, oppure che vengono identificate, ovvero percepite, come omosessuali;
          b) transfobia: la condotta violenta oppure discriminatoria nei confronti delle persone che sono, oppure che vengono identificate, ovvero percepite, come transessuali.
1. 83. Zan, Migliore, Daniele Farina, Sannicandro.

      Sopprimere il comma 2.
1. 36. Pagano, Roccella, Fucci, Dorina Bianchi, Calabrò, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

      Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1. 63. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: con riferimento alla Chiesa cattolica ovvero alle altre confessioni.
1. 64. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 85. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia con le seguenti: con riferimento alla Chiesa cattolica ovvero alle altre confessioni.
1. 86. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          c) dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:
      «Art. 1-bis. – (Attività non retribuita in favore della collettività). – 1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654, e successive modificazioni, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n.  962, il tribunale può disporre la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.
      2. L'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo da sei mesi a un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
      3. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita in favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654, e successive modificazioni; lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza e/o promozione sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone disabili, delle persone tossicodipendenti, delle persone anziane, delle persone straniere extracomunitarie o in favore delle associazioni di tutela delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgender; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche.
      4. L'attività può essere svolta nell'ambito e in favore di strutture pubbliche o di enti e organizzazioni privati.».

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.  205, introdotto dal comma 2, lettera c), del presente articolo.
      4. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.  205, la lettera a) del comma 1-bis e i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati.
1. 67. Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano, Di Benedetto.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «motivi di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale, religioso o motivati da omofobia o transfobia».
1. 68. Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano, Di Benedetto.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          c) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «o religioso» con le seguenti: «, religioso o motivati da omofobia o transfobia».
*1. 65. Zan, Migliore, Daniele Farina, Sannicandro.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          c)
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «o religioso» con le seguenti: «, religioso o motivati da omofobia o transfobia».
*1. 88. Locatelli, Marzano, Pastorino.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          c) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato.
1. 84. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3. Ai sensi della presente legge non costituiscono discriminazione né istigazione alla discriminazione la libera espressione e le manifestazioni di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi a leggi vigenti diverse dalla presente o assunte all'interno di organizzazioni riconosciute e relative all'attuazione dei principi e dei valori che connotano tali organizzazioni, purché non istighino all'odio o alla violenza.
1. 72. Balduzzi, Gigli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3. Ai sensi della presente legge non costituiscono discriminazione né istigazione alla discriminazione la libera espressione e le manifestazioni di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi a leggi vigenti diverse dalla presente.
1. 73. Gitti, Binetti, Buttiglione, Gigli, Librandi, Marazziti, Piepoli, Santerini.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3. Ai sensi della presente legge non sussiste discriminazione quando comunque si agisca in conformità con leggi diverse dalla presente o con gli statuti legittimamente adottati da organizzazioni riconosciute e autorizzate, purché non vi sia istigazione all'odio o alla violenza.
1. 74. Gigli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3. Ai sensi della presente legge, non si considerano atti di discriminazione o di incitamento alla discriminazione quelli relativi al diritto di famiglia, alla libertà di insegnamento e all'organizzazione interna delle istituzioni religiose, purché non vi sia istigazione all'odio o alla violenza.
1. 75. Gigli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3. Non si considera pratica discriminatoria e risulta pertanto esclusa dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654, e successive modificazioni, e le norme del decreto-legge 26 aprile 1993, n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.  205, la selezione di persone per incarichi di lavoro o per l'ammissione a corsi di insegnamento e formazione all'interno di agenzie educative, formative, culturali o religiose, se intesa ad evitare l'inclusione di persone che sostengano o propagandino orientamenti di natura ideologica, culturale o religiosa in contrasto con i valori e le finalità che caratterizzano l'agenzia stessa.
1. 76. Gigli.

      Dopo l ’articolo 1, aggiungere i seguenti:
      
Art. 1-bis. – (Statistiche sulle discriminazioni e la violenza). – 1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale.
      Art. 1-ter. – (Disposizioni di prevenzione). – 1. La scuola è una comunità inclusiva e luogo deputato alla formazione e alla costruzione dell'identità di ciascuna persona. Al fine di coordinare sul territorio nazionale le azioni promosse dagli Istituti scolastici ed universitari e favorire il loro prezioso lavoro, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente contro le discriminazioni, la violenza di matrice xenofoba, antisemita o legata a omofobia e transfobia ed il bullismo nelle scuole. L'Osservatorio promuove, all'interno dei percorsi di istruzione, la cultura del rispetto e del dialogo, in armonia con i principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione europea e l'educazione alla relazione tra i generi fondata sull'affettività, sulla reciprocità e sulla condivisione di responsabilità, anche come prevenzione alla violenza.
1. 01. Marzano, Pastorino.

      Dopo l ’articolo 1, aggiungere il seguente:
      
Art. 1-bis. – (Statistiche sulle discriminazioni e la violenza). – 1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale.
1. 02. Marzano, Pastorino.
(Approvato)

      Dopo l ’articolo 1, aggiungere il seguente:
      
Art. 1-bis. – (Disposizioni di prevenzione). – 1. La scuola è una comunità inclusiva e luogo deputato alla formazione e alla costruzione dell'identità di ciascuna persona. Al fine di coordinare sul territorio nazionale le azioni promosse dagli Istituti scolastici ed universitari e favorire il loro prezioso lavoro, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente contro le discriminazioni, la violenza di matrice xenofoba, antisemita o legata a omofobia e transfobia ed il bullismo nelle scuole. L'Osservatorio promuove, all'interno dei percorsi di istruzione, la cultura del rispetto e del dialogo, in armonia con i principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione europea e l'educazione alla relazione tra i generi fondata sull'affettività, sulla reciprocità e sulla condivisione di responsabilità, anche come prevenzione alla violenza.
1. 03. Marzano, Pastorino.

A.C. 245-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              con queste norme si vuole mistificare la diversità di opinione attraverso l'introduzione di un reato d'opinione, andando a ledere l'articolo 21 della Costituzione;
              anche diverse associazioni cattoliche e non, comitati e gruppi spontanei di cittadini hanno contrastato questa legge che imbavaglia la libertà di espressione. Non può ammettersi che si commette un grave crimine se viene detto apertamente che un figlio deve avere un padre e una madre. Occorre sostenere le persone che ritengono che la persona e la famiglia sono il punto di partenza dei diritti e che siano valori che oggi, con questa legge, vengono messi in discussione con strumenti lesivi della libertà di espressione e di pensiero,

impegna il Governo

ad assumere con urgenza provvedimenti normativi atti introdurre una scriminante a favore di tutte le manifestazioni di pensiero tese a sostenere in ogni forma la famiglia tradizionale basata sul matrimonio tra un uomo e una donna.
9/245-A/1. Molteni.


      La Camera,
          premesso che:
              con le norme introdotte dal provvedimento in esame si vuole mistificare la diversità di opinione attraverso l'introduzione di un reato d'opinione, andando a ledere l'articolo 21 della Costituzione;
              anche diverse associazioni cattoliche e non, comitati e gruppi spontanei di cittadini hanno contrastato questa legge che imbavaglia la libertà di espressione. Non può ammettersi che si commette un grave crimine se viene detto apertamente che un figlio deve avere un padre e una madre. Dobbiamo sostenere le persone che ritengono che la persona e la famiglia sono il punto di partenza dei diritti e che siano valori che oggi, con questa legge, vengono messi in discussione con strumenti lesivi della libertà di espressione e di pensiero,

impegna il Governo

a reperire, a partire dall'anno 2014, congrue risorse finanziare destinate alla promozione ed al sostegno delle associazioni o dei comitati che si oppongono a questa legge che ha introdotto, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, una discriminazione contro le persone eterosessuali e contro le famiglie tradizionali.
9/245-A/2. Buonanno.


      La Camera,
          premesso che:
              con queste norme si vuole mistificare la diversità di opinione attraverso l'introduzione di un reato d'opinione, andando a ledere l'articolo 21 della Costituzione;
              avallare una legge che abbini l'omosessualità alla razza è contrario alla verità. Includere la «tendenza omosessuale» – così nel documento della Congregazione per la dottrina della fede – fra le considerazioni sulla base delle quali è illegale discriminare può facilmente portare a ritenere l'omosessualità quale fonte positiva di diritti umani, ad esempio, in riferimento alla cosiddetta «affirmative action» o trattamento preferenziale nelle pratiche di assunzione. Ciò è tanto più deleterio dal momento che non vi è un diritto all'omosessualità (vedi n.  13 del citato documento) che pertanto non dovrebbe costituire la base per rivendicazioni giudiziali. Il passaggio dal riconoscimento dell'omosessualità come fattore in base al quale è illegale discriminare può portare facilmente, se non automaticamente, alla protezione legislativa e alla promozione dell'omosessualità. L'omosessualità di una persona sarebbe invocata in opposizione a un'asserita discriminazione e così l'esercizio dei diritti sarebbe difeso precisamente attraverso l'affermazione della condizione omosessuale invece che nei termini di una violazione di diritti umani fondamentali,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per agire sul piano principale formativo e culturale, comprese le istituzioni scolastiche, per combattere ogni forma di discriminazione.
9/245-A/3. Invernizzi.


      La Camera,
          premesso che:
              con queste norme si vuole mistificare la diversità di opinione attraverso l'introduzione di un reato d'opinione, andando a ledere l'articolo 21 della Costituzione;
              con l'approvazione di questa legge contro l'omofobia e la transfobia si determina l'incriminazione, ad esempio, di coloro che sollecitassero i parlamentari della Repubblica a non introdurre nella legislazione il «matrimonio» gay; di coloro che proponessero di escludere la facoltà di adottare un bambino a coppie omosessuali, di chi pensasse di organizzare una campagna di opinione per contrastare l'approvazione di una legge sul «matrimonio» gay;
              inoltre, sempre con l'approvazione di questa legge, si determina l'incriminazione di tutti coloro che pubblicamente affermassero che l'omosessualità rappresenta una «grave depravazione», citando uno dei testi più letti, più conosciuti e stampati al mondo, ovverosia le Sacre Scritture della Bibbia (Genesi (Gn) 19,1-29; Lettera ai Romani (Rm) 1,24-27; 1 Corinzi (Cor) 6,9-10; 1 Timoteo (Tm) 1,10.); oppure di coloro che pubblicamente dichiarassero che gli atti compiuti dagli omosessuali «sono intrinsecamente disordinati» e «contrari alla legge naturale»;
              infine queste norme, approvate da questo ramo del Parlamento, rispondono esclusivamente ad una mera prospettiva ideologica, del tutto inutile sul piano legale, godendo gli omosessuali degli strumenti giuridici previsti dal codice penale per i tutti i cittadini, contro qualunque forma di ingiusta discriminazione, di violenza, di offesa alla propria dignità personale. Il rischio, concreto e attuale, è quello di una pericolosa violazione della libertà di espressione del pensiero e del credo religioso, fondamento di tutte le libertà civili nel quadro costituzionale vigente,

impegna il Governo

ad assumere con urgenza provvedimenti normativi atti a garantire l'espressione della libertà di opinione e della libertà religiosa, principi fondamentali della Costituzione.
9/245-A/4. Matteo Bragantini.


      La Camera,
          premesso che:
              con queste norme si vuole mistificare la diversità di opinione attraverso l'introduzione di un reato d'opinione, andando a ledere l'articolo 21 della Costituzione;
              la legge 24 febbraio 2006, n.  85, cosiddetta legge Castelli, ha alzato il tasso di democrazia del Paese, poiché ha inciso sulle norme del codice penale che prevedevano reati di opinione raggiungendo l'obiettivo di cancellare, per la prima volta nella storia della Repubblica, una serie di reati che ormai nulla avevano a che fare con la libertà di pensiero e di opinione che caratterizza uno stato democratico;
              le fattispecie di reato previste dalla legge 13 ottobre 1975, n.  654, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 26 aprile 1993, n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.  205, cosiddette legge Reale e legge Mancino, prevedono reati di opinione;
              appare necessario, tenuto conto che l'attuale modifica legislativa è afferente a reati di opinione e che gli stessi prevedono la pena edittale della privazione della libertà personale con la reclusione, procedere nel senso di prevedere, per queste fattispecie di reato, la sola pena della sanzione pecuniaria (multa o ammenda) e questo al fine di non limitare, come invece si limita con le norme richiamate, la libertà di pensiero e di opinione che caratterizza uno stato democratico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme citate in premessa al fine di valutare l'opportunità di assumere ulteriori provvedimenti normativi atti a modificare le norme previste dalla legge 13 ottobre 1975, n.  654, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 26 aprile 1993, n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.  205, cosiddette legge Reale e legge Mancino, affinché siano previste solo pene pecuniarie dell'ammenda o della multa con esclusione delle pene edittali della privazione della libertà (arresto o reclusione).
9/245-A/5. Prataviera.


      La Camera,
          premesso che:
              con queste norme si vuole mistificare la diversità di opinione attraverso l'introduzione di un reato d'opinione, andando a ledere l'articolo 21 della Costituzione;
              richiamate le parole di Papa Francesco che nell'enciclica Lumen Fidei ricorda come «Il primo ambito in cui la fede illumina la città degli uomini si trova nella famiglia. Penso anzitutto all'unione stabile dell'uomo e della donna nel matrimonio. Essa nasce dal loro amore, segno e presenza dell'amore di Dio, dal riconoscimento e dall'accettazione della bontà della differenza sessuale» e al fine di evitare la trasformazione della democrazia in un totalitarismo silente, in cui si avrà paura di parlare con il proprio vicino per possibili denunce,

impegna il Governo

ad assumere, anche con provvedimenti normativi d'urgenza, le opportune iniziative per affermare il sostegno economico, culturale e formativo della famiglia naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, come cellula fondamentale della nostra società.
9/245-A/6. Rondini.


      La Camera,
          premesso che:
              con queste norme si vuole impedire e reprimere l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito di poter avere ed esprimere liberamente le proprie opinioni attraverso l'introduzione di un reato in aperto contrasto, dunque, con l'articolo 21 della Costituzione;
              con questo provvedimento di natura puramente ideologica, ma senza alcun rilievo pratico, sotto il paravento dell'omofobia si vuole in realtà impedire la libertà di pensiero e di espressione dei cittadini;
              la libertà di pensiero e di espressione è un pilastro fondamentale per garantire una società democratica e permettere il confronto tra chi ha opinioni diverse, perché proprio dal confronto nasce il rispetto per l'altro, e non dai divieti o dalla negazione dei diritti naturali;
              anzi, con tale provvedimento si attuerà una vera e propria discriminazione nei confronti delle persone eterosessuali, di chi sostiene il diritto di un figlio ad deve avere un padre e una madre o che la famiglia sia fondata sul matrimonio,

impegna il Governo

ad assumere con urgenza provvedimenti normativi atti a rivedere l'attuale normativa in linea con i diritti garantiti dalla Costituzione, al fine di tutelare e garantire la libertà di pensiero e di espressione delle persone eterosessuali e delle loro famiglie.
9/245-A/7. Guidesi.


      La Camera,
          premesso che:
              tale provvedimento è in aperto contrasto con l'articolo 21 della Costituzione;
              la libertà di pensiero e di espressione è garantita anche dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n.  848, la cui violazione legittima il cittadino a proporre ricorso anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo e comporta pesanti sanzioni pecuniarie a carico dello Stato;
              la libertà di pensiero e di espressione non è solo un diritto costituzionalmente garantito, ma altresì una conquista storica dell'uomo contro tutti quei regimi totalitari che nel tempo si sono succeduti e che volevano imporre un pensiero unico,

impegna il Governo

ad assumere, anche con provvedimenti normativi d'urgenza, le opportune iniziative al fine di introdurre adeguate norme affinché a tutti i cittadini sia garantito il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero e il confronto democratico, senza alcuna limitazione e senza alcuna discriminazione nei confronti degli eterosessuali.
9/245-A/8. Fedriga.


      La Camera,
          premesso che:
              con queste norme si vuole mistificare la diversità di opinione attraverso l'introduzione di un reato d'opinione, andando a ledere l'articolo 21 della Costituzione;
              in base alla legge appena approvata, esprimere il proprio dissenso contro le unioni di persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) è diventato un crimine perseguito gravemente,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di introdurre misure che garantiscano, anche attraverso l'adozione di strumenti puntuali, la libertà di manifestare il proprio pensiero contro le unioni LGBT.
9/245-A/9. Grimoldi.


      La Camera,
          premesso che:
              non esiste un problema di transfobia o omofobia nel nostro Paese, come confermano i dati delle sole 135 telefonate arrivate nel 2012 all'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziali (UNAR), istituto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per segnalare presunti casi di «omofobia», un numero non sufficiente a dettare le priorità del nostro Paese attanagliato da crisi e disoccupazione;
              siamo già nei primi 10 paesi più tolleranti al mondo nei confronti dell'omosessualità, come dichiarato recentemente dal prestigioso sito americano del Pew Research Center;
              con questa legge si istituisce il crimine di «discriminazione di genere», che non vale per gli eterosessuali, punendolo con la reclusione fino a quattro anni e che introduce il reato di opinione, contrario al principio di libertà di pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione,

impegna il Governo

a garantire, in ogni futuro provvedimento, la tutela della persona umana in quanto tale, a prescindere dall'orientamento sessuale ed evitando accuratamente di produrre una «discriminazione al contrario» con tutele superiori a favore solo di persone con un determinato orientamento sessuale.
9/245-A/10. Allasia.


      La Camera
          premesso che:
              la scuola è una comunità inclusiva e luogo deputato alla formazione e alla costruzione dell'identità di ciascuna persona;
              esiste la necessità di coordinare sul territorio nazionale le azioni promosse dagli istituti scolastici ed universitari e di favorire il loro prezioso lavoro,

impegna il Governo

nell'ambito delle strutture già esistenti sul territorio nazionale, a promuovere e coordinare azioni e interventi contro le discriminazioni, la violenza di genere ed il bullismo al fine di promuovere la cultura del rispetto e del dialogo, in armonia con i principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione europea e l'educazione alla relazione tra i generi fondata sull'affettività, sulla reciprocità e sulla condivisione di responsabilità, anche come prevenzione alla violenza.
9/245-A/11. Marzano, Pastorino.