XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 16 gennaio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 gennaio 2014.

      Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Nicola Bianchi, Bindi, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Bruno, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Catalano, Cicchitto, Cicu, Cirielli, Coppola, Costa, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Lorenzis, Dell'Aringa, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Garofalo, Gasbarra, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Liuzzi, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Mannino, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ragosta, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Sani, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 15 gennaio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          CIRIELLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condotta delle autorità nazionali nella vicenda relativa ai fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone» (1951);
          MOSCATT ed altri: «Introduzione dell'articolo 62-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, concernente l'istituzione degli uffici geologici territoriali di zona per la mitigazione del dissesto idrogeologico e la prevenzione delle catastrofi naturali» (1952);
          PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CIRIELLI: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle regioni e delle province e di costituzione di trentasei nuove regioni» (1953);
          PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOCCADUTRI ed altri: «Modifiche agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, concernenti l'eliminazione del principio del pareggio di bilancio» (1954);
          SPERANZA ed altri: «Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n.  459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» (1955);
          ANZALDI ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale del sito di Gibellina» (1956);
          ERMINI: «Modifiche al codice penale in materia di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive e di perseguibilità di taluni reati a querela della persona offesa» (1957).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge MOSCA ed altri: «Modifiche agli articoli 12 e 14 della legge 24 gennaio 1979, n.  18, per la promozione dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (792) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Roberta Agostini e Fabbri.

      La proposta di legge NICOLETTI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (1116) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Borghi, Moretti e Mosca.

      La proposta di legge BRUNO BOSSIO ed altri: «Modifiche agli articoli 12 e 14 della legge 24 gennaio 1979, n.  18, per la promozione dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (1473) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Roberta Agostini e Fabbri.

Ritiro di una proposta di legge.

      Il deputato Marazziti ha comunicato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
          MARAZZITI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo» (1910).

      La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.

      In data 15 gennaio 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa dei deputati:
          GIACHETTI, TONINELLI, VARGIU, MIGLIORE, SCOPELLITI, PISICCHIO, GALAN, CAPARINI: «Articoli 49, 53, 65: Misure per la trasparenza dei lavori delle Commissioni parlamentari» (Doc. II, n.  9).

      Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

      La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.  87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
      con lettera in data 13 gennaio 2014, Sentenza n.  1 del 13-14 gennaio 2014 (Doc. VII, n.  209),
          con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 83, comma 1, n.  5, e comma 2, del decreto dle Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n.  361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati); dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica);
              dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del decreto del Presidente della Repubblica, n.  361 del 1957, nonché dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n.  533 del 1993, nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati:
          alla I Commissione (Affari costituzionali);

      con lettera in data 13 gennaio 2014, Sentenza n.  2 del 13 gennaio 2014 (Doc. VII, n.  210),
          con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della regione Toscana 24 novembre 2012, n.  64 (Modifiche alla legge regionale 69/2008, alla legge regionale, 65/2010, alla legge regionale 66/2011, alla legge regionale 68/2011 e alla legge regionale 21/2012), nella parte in cui inserisce il comma 1-bis nell'articolo 82 della legge della regione Toscana 29 dicembre 2010, n.  65 (Legge finanziaria per l'anno 2011):
          alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con lettera in data 14 gennaio 2014, ha trasmesso la deliberazione n.  17/2013 del 19 dicembre 2013, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente «Monitoraggio sulle modalità di adeguamento da parte delle amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione nell'anno 2012».

      Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 15 gennaio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Elementi della risposta strategica dell'UE alle sfide nel Golfo di Guinea (JOIN(2013) 31 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Comunicazione di nomina ministeriale.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 15 gennaio 2014, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n.  14, della nomina del dottor Alessandro Cosimi a componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).

      Questa comunicazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 DICEMBRE 2013, N. 136, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI DIRETTE A FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI E INDUSTRIALI ED A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE AREE INTERESSATE (A.C. 1885-A)

A.C. 1885-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  2.

A.C. 1885-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
          all'articolo 1, comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
          all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'Istituto nazionale di economia agraria aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
          all'articolo 1, comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
          all'articolo 1, comma 6-ter, sostituire le parole: per il bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica;
          all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: già acquisiti aggiungere le seguenti: da parte del medesimo Comitato;
          all'articolo 2, comma 4, sopprimere il secondo periodo;
          all'articolo 2, commi 4-
quater e 4-quinquies, ovunque ricorrano, sostituire le parole: definisce, in prima applicazione per il biennio 2014-2015 con le seguenti: definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015,

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4-octies, sostituire le parole: Per l'avvio delle attività con le seguenti: Per le attivita;
          all'articolo 2, comma 4-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: al riparto delle risorse tra le regioni Campania e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni;
          all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede con le seguenti: All'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, si provvede, nell'anno 2014;
          all'articolo 2, sostituire il comma 5-bis con il seguente: Una quota del Fondo unico di giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da determinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, mediante proporzionale riduzione delle quote di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 2, comma 7, del predetto decreto-legge n. 143 del 2008, concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania;
          all'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: commi 1 e 6 con le seguenti: commi 1, 5 e 6;
          all'articolo 2-bis, sopprimere i commi 2 e 3;
          all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; conseguentemente, all'articolo 3, comma 2-ter sopprimere il secondo periodo:
          conseguentemente, all'articolo 3, comma 2-
quater, al primo periodo, dopo le parole: della difesa aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2;
          conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente: 2-quater.1. Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'interno trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
          all'articolo 3, comma 2-quinquies, primo periodo, dopo le parole: 2,5 milioni di euro aggiungere le seguenti: annui;
          all'articolo 5, comma 5, sostituire il quinto periodo, con il seguente: All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3981 del 4 agosto 2010;
          all'articolo 6, comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole da: e la copertura di eventuale lavoro straordinario fino alla fine del comma;
          all'articolo 6, comma 1-bis, sostituire le parole da: Le risorse fino a: Esse garantiscono con le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2015, i presidenti delle regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilità speciali. A decorrere da tale data le risorse giacenti nelle contabilità speciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono ai Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del predetto trasferimento. Esse garantiscono;
          all'articolo 8, comma 1, capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

      sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 1.41, 1.48, 1.72, 1.73, 1.83, 1.202, 1.203, 1.205, 1.207, 1.208, 2.1, 2.20, 2.24, 2.48, 2.49, 2.52, 2.251, 2.253, 2,257, 2.262, 2.267, 2.270, 2.271, 2.272, 2.290, 3.22, 3.42, 3.43, 3.200, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 6.2, 6.8, 7.49, 7.202, 7.203, 7.215, 8.203, 8.205, 8.208, 9.3 e 9.200, nonché sugli articoli aggiunti 1.01, 1.05, 1.06, 1.07, 2.03, 2.05, 2.07, 2.08, 3.02, 3.04, 7.0200, 8.02, 8.06, 9.01 e 9.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1885-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

      1. Il decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania).

        1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione.
        2. Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della salute assicurano, per le finalità di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in proprietà, nel possesso o comunque nella disponibilità di soggetti privati.
        3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilità.
        4. I titolari di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo sono obbligati a consentire l'accesso ai terreni stessi. Nel caso sia comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca dell'indicazione può essere disposta con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneità di tali fondi alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute può essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma 6, qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale indicazione.
        5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica relativi ai terreni indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro i successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano un'analoga relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine.
        6. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al secondo periodo del comma 5, con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a produzioni agroalimentari determinate.

Articolo 2.
(Azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei territori della regione Campania).

      1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di monitoraggio, tutela e bonifica nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Presidente della regione Campania. Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione di cui al comma 2.
        2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni della regione Campania, come indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 6, è istituita una Commissione composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri che la presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione Campania. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
        3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dai Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
        4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento delle finalità ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6. Il programma può essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88, ovvero attraverso la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.  400. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attività di cui al presente comma.
        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99. Le risorse di cui al presente comma possono essere integrate con eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020.
        6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini di cui all'articolo 1, comma 1, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di 2.900.000 euro nel 2014, si provvede con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati.

Articolo 3.
(Combustione illecita di rifiuti).

      1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è inserito il seguente:
        «Art. 256-bis. – (Combustione illecita di rifiuti).1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
        2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
        3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.
        4. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225.
        5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso del bene è avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
        6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).».

        2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n.  121.

Articolo 4.
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271).

        1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
        «3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, ovvero per i reati previsti dal codice penale comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate anche quando il soggetto sottoposto a indagine per i reati indicati nel secondo periodo è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare. Le sentenze e i provvedimenti definitori di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma».

Articolo 5.
(Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n.  3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni).

        1. Al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n.  3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
        2. Nel limite organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unità Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilità presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012.
        3. Gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità Tecnica-Amministrativa che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per l'anno 2014 la «Sezione per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64, con le procedure e nei termini ivi previsti.
        4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2012, n.  4022, e dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n.  43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.  71, continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla società ex concessionaria dei lavori per l'adeguamento, realizzazione e gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma.
        5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n.  59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n.  100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  195 del 21 agosto 2010, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico).

        1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  26, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina può comunque essere adottato.»;
            b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2. I commissari possono avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione lavori e collaudo, per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessate dagli interventi, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS; al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.».

Articolo 7.
(Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89).

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine della approvazione del piano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali il piano può essere approvato anche senza i pareri richiesti. L'approvazione del piano avviene entro quindici giorni dal ricevimento dei pareri e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;
            b) al comma 7 è aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni.»;
            c) al comma 8, le parole: «Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»;
            d) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che la stessa è rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: a) la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale; b) alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi.»;
            e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure di risanamento ambientale e sanitario, dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro novanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro quarantacinque giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi è sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate “ volumi tecnici ”»;
        f) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. Durante la gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonché le previsioni di cui al comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.»;
        g) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
        «11-bis. Dopo l'approvazione del piano industriale, in relazione agli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza è diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le somme necessarie all'attuazione delle misure previste, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento su un conto intestato all'azienda commissariata. Le somme messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Ove il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in parte, le somme necessarie, secondo quanto previsto dal primo periodo, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, nell'ipotesi di proscioglimento del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.».

Articolo 8.
(Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN).

        1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89, dopo l'articolo 2-quater, è aggiunto il seguente:
        «Art. 2-quinquies. – (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN). - 1. Nell'area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei commi che seguono.
        2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalità, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:
            a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e all'A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma;
            b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all'attività di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualità delle acque sotterranee;
            c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale per una profondità dal piano di fondo scavo di 0-1 metri, con le modalità previste al comma 3;
            d) se nel corso delle attività di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine di effettuare le necessarie verifiche in contraddittorio prima della prosecuzione dell'intervento;
            e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;
            f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito.

        3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2, lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalità:
            a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;
            b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;
            c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;
            d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti già ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);
            e) conservazione di un'aliquota di campione a disposizione dell'A.R.P.A. Puglia.

        4. Nelle aree non caratterizzate o che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solo previa verifica della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari; tale verifica è effettuata da A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalità di esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito protocollo tecnico operativo.».

Articolo 9.
(Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria).

        1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270, è inserito il seguente:
        «Art. 65-bis. – (Misure per la salvaguardia della continuità aziendale). – 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari è attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.».

      2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39.

Articolo 10.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1885-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:
          al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le indagini di cui al presente comma sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia già in possesso degli enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nei siti istituzionali dei Ministeri competenti e della regione Campania»;
          dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico “Sentieri” relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
          al comma 2:
              al primo periodo, dopo le parole: «Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, » sono inserite le seguenti: «del Corpo delle capitanerie di porto,» e dopo le parole: «organismi scientifici» sono inserite le seguenti: «ed enti di ricerca»;
              dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In particolare l'Istituto nazionale di economia agraria conduce un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando le principali dinamiche del rapporto tra la qualità effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualità percepita dal consumatore ed elaborando un modello che individui le caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta di un prodotto agroalimentare»;
          al comma 4:
              al primo periodo, dopo la parola: «diritti» sono inserite le seguenti: «di proprietà e di diritti» e dopo la parola: «indagini « è inserita la seguente: «dirette»;
              dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai suddetti soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la richiesta di accesso ai terreni»;
              al quarto periodo, le parole: «qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale indicazione » sono sostituite dalle seguenti: «qualora sia stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni»;
          al comma 5:
              al primo periodo, dopo le parole: «possibili interventi di bonifica» sono inserite le seguenti: «sui tempi e sui costi» e dopo le parole: «relativi ai terreni» sono inserite le seguenti: «e alle acque di falda»;
          il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, possono essere indicati altri terreni della regione Campania destinati all'agricoltura da sottoporre alle indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano con le medesime modalità di cui al primo periodo una relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine»;
          al comma 6:
              al primo periodo, le parole: «e al secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «e al terzo periodo del comma 5» e dopo le parole: «sono indicati» sono inserite le seguenti: «, anche tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n.  178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,»;
              al secondo periodo, le parole: «solo a produzioni agroalimentari determinate» sono sostituite dalle seguenti: «solo a determinate produzioni agroalimentari»;
              sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove sulla base delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del presente comma, con i decreti di cui al primo periodo possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le modalità di cui al primo periodo, si procede all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del primo e del secondo periodo»;
          dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
      «6-bis. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti e delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati dal Corpo forestale dello Stato.
      6-ter. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n.  228, e successive modificazioni, per l'anno 2014, limitatamente alle sole vetture destinate all'attività ispettiva e di controllo, non si applica alle amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
      6-quater. La regione Campania, al termine degli adempimenti previsti dal presente articolo, anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni di categoria, può approvare un organico programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture no food.
      6-quinquies. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
       “4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità, di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n.  30, nonché gli esiti delle indagini e delle attività effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed, eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n.  185”».

      All'articolo 2:
          al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «azioni e interventi di» sono inserite le seguenti: «prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale,», dopo la parola: «monitoraggio,» sono inserite le seguenti: «anche di radiazioni nucleari,» e le parole: «e dal Presidente della regione Campania» sono sostituite dalle seguenti: «e dal Ministro della difesa. Il Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato»;
          al comma 2:
              al primo periodo, dopo le parole:
«di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «previa valutazione ed idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti,», dopo le parole: «di monitoraggio e tutela nei terreni» sono inserite le seguenti: «, nelle acque di falda e nei pozzi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dall'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e dal Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  195 del 21 agosto 2010»;
              è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Commissione può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati»;
          al comma 4:
              al primo periodo, dopo le parole: «enti di cui all'articolo 1, comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonché dell'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e del Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  195 del 21 agosto 2010,»;
              dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La Commissione incrementa altresì la sorveglianza del territorio anche mediante la predisposizione e lo sviluppo di strumentazione di controllo audio-visivo»;
              al secondo periodo, le parole: «, ovvero attraverso la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.  400» sono soppresse;
              sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Comitato interministeriale predispone una relazione con cadenza semestrale, da trasmettere al Parlamento, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili. Le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica»;

          dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
      
«4-bis. Ai sensi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n.  108, su iniziativa degli enti locali interessati e della regione Campania, al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interessate, possono essere costituiti consigli consultivi della comunità locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli enti locali e della regione Campania. I cittadini possono coadiuvare l'attività di tali consigli consultivi mediante l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video.
      4-ter. Anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, adotta il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni.
      4-quater. La regione Campania, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, in prima applicazione per il biennio 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la tipologia di esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni, con esclusione dei comuni capoluogo, di cui all'articolo 2 della direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti, in esito ai lavori del gruppo di cui all'articolo 1, comma 3, della citata direttiva.
      4-quinquies. La regione Puglia, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, in prima applicazione per il biennio 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalità di offerta di esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte.
      4-sexies. Gli esami previsti ai commi 4-quater e 4-quinquies sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.
      4-septies. Il Ministero della salute, sentiti le regioni Campania e Puglia e l'Istituto superiore di sanità, stabilisce le modalità con cui sono trasmessi, in forma aggregata, i dati raccolti nel corso delle attività di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies.
      4-octies. Per l'avvio delle attività di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.  662, a tal fine vincolate»;
          al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al presente comma sono integrate con quelle finalizzate allo scopo nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania e della quota nazionale relativa alla medesima regione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, determinata con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2013, n.  147»;
          dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. Le somme di denaro o altri beni mobili e i proventi di attività finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione di sentenze definitive, ovvero dell'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, commessi nel territorio della regione Campania, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, per essere destinati alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati della medesima regione»;
          al comma 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 6» e le parole da: «2.900.000 euro nel 2014» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «3.900.000 euro nel 2014, si provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati e, quanto a 1.000.000 di euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica»;
          la rubrica è sostituita dalla seguente: «Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e dell'area dell'Ilva di Taranto».

      Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
      «Art. 2-bis. – (Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate). – 1. Il prefetto della provincia di Napoli, quale prefetto del capoluogo della regione Campania, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e nelle concessioni di provvidenze pubbliche connessi alle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.
      2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e successive modificazioni, opera a immediato e diretto supporto del prefetto di Napoli, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e le modalità attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle opere e negli interventi di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.
      3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.
      4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159.
      5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Napoli, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l'attuazione del presente comma».

      All'articolo 3:
          al comma 1, capoversoArt. 256-bis:
          al comma 1, primo periodo, le parole: «in aree non autorizzate» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: «Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica»;
          al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 255, comma 1,» sono inserite le seguenti: «e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259»;
          il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 sia commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto in parola comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231»;
          al comma 4, dopo la parola: «aumentata» sono inserite le seguenti: «di un terzo» e le parole: «i fatti di cui al comma 1 sono commessi» sono sostituite dalle seguenti: «il fatto di cui al comma 1 è commesso»;
          al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato» e, al secondo periodo, le parole: «compartecipe al reato» sono sostituite dalle seguenti: «concorrente nel reato»;
          al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché paglia e materiali agricoli vegetali provenienti da sfalci e potature»;

       al comma 2, la parola: «prioritariamente» è soppressa e dopo le parole: «finanziarie disponibili,» sono inserite le seguenti: «di un contingente massimo di 850 unità»;
          dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
      «
2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
      2-ter. Il personale di cui al comma 2 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi, ulteriormente prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
      2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui al comma 2 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
      2-quinquies. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto nonché di garantire adeguati livelli di tutela agroambientale con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, il programma “Interventi per soccorsi” dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2013, n.147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

      All'articolo 4:
          al comma 1, capoverso 3-ter:
          al primo periodo, dopo le parole: «codice penale» sono inserite le seguenti: «o da leggi speciali»;
          al terzo periodo, le parole da: «anche quando» fino a: «custodia cautelare» sono soppresse;
          sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari».

      All'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «
5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n.  59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n.  100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  195 del 21 agosto 2010, e, fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Il Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3891 del 4 agosto 2010 è autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle attività di cui al presente comma, di personale, anche già operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2012. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3891 del 4 agosto 2010, anche mediante l'eventuale utilizzo di quota parte dei ribassi d'asta delle procedure di gara in corso e da espletare».

      All'articolo 6:
          al comma 1:
          alla lettera a) è premessa la seguente:
      «0a)
al comma 1, primo periodo, le parole: “non oltre i sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre i cinque anni”»;
          dopo la lettera a) è inserita la seguente:
      «a-bis) al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione del presente articolo per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari”»;
          alla lettera b), le parole da: «I commissari» fino a: «dell'ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la copertura di eventuale lavoro straordinario nel rispetto dei limiti di legge e di eventuali incentivi previsti dalla legge a favore dei pubblici dipendenti degli stessi enti, a valere sulle somme stanziate per gli interventi»;
          dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, giacenti nelle relative contabilità speciali alla data del 1o gennaio 2015, sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate a interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. Le regioni succedono ai commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del trasferimento di cui al periodo precedente. Esse garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresì avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS Spa, dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.  191. Sono fatte salve, comunque, le modalità attuative previste dal citato articolo 1, comma 111, della legge n.  147 del 2013. Sono altresì fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
      1-ter. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.  183, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
              “n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136”».

      All'articolo 7, comma 1:
          è premessa la seguente lettera:
      «0a) al comma 6, dopo le parole: “acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni,” sono inserite le seguenti: “anche da parte degli enti locali interessati nel cui territorio insistono gli impianti dell'impresa commissariata,”»;
          la lettera a) è sostituita dalla seguente:
          «a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo precedente, acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano”»;
          alla lettera d), le parole: «il 70» sono sostituite dalle seguenti: «l'80»;
          alla lettera e):
          al primo periodo, le parole: «delle misure di risanamento ambientale e sanitario» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria»;
          al secondo periodo, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta» e la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente «trenta»;
          all'ottavo periodo, le parole: «preposte alla tutela ambientale, culturale» sono sostituite dalle seguenti: «preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale»;
          la lettera g) è sostituita dalla seguente:
              «g) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
      “11-bis. Al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:
          a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;
          b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui al medesimo articolo 2441, terzo comma, primo periodo, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, previa predisposizione della relazione di cui al citato articolo 2441, sesto comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo caso, da parte del collegio sindacale, del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della predetta relazione. In tutti i casi di cui alla presente lettera le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in denaro.

      11-ter. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e quelli individuati per il collocamento presso terzi dell'aumento di capitale devono, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento, nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.
      11-quater. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.
      11-quinquies. Qualora con le modalità di cui al comma 11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al periodo precedente da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo per i suddetti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale”».

      All'articolo 8, comma 1, capoverso Art. 2-quinquies:
          al comma 1, le parole: «dei commi che seguono» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 3»;
          al comma 2:
              alla lettera d), le parole: «ne dà comunicazione» fino a: «in contraddittorio prima» sono sostituite dalle seguenti: «provvede all'avvio del recupero o allo smaltimento dei rifiuti, prima del campionamento sul suolo superficiale e» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dandone comunicazione agli enti locali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la necessaria pubblicazione»;
              alla lettera e), le parole: «ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e» sono soppresse;
          sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «4-bis. Tutti gli interventi e le operazioni previsti e disciplinati dal presente articolo devono essere documentati e facilmente rintracciabili nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      4-ter. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Puglia, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico “Sentieri” relativo ai siti di interesse nazionale pugliesi effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Puglia secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il presidente della regione Puglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

A.C. 1885-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania).

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. Ai fini di una completa ed efficace mappatura e perimetrazione dei terreni della regione interessati da fenomeni di inquinamento, gli enti di cui al comma 1 avviano, contestualmente alle indagini tecniche di cui al medesimo comma, un programma di «indagini dirette» sui terreni, effettuate con le migliori tecniche disponibili, e integrative di quelle previste al medesimo comma 1, volte a verificare l'effettivo stato di contaminazione dei medesimi e delle acque di falda, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152. Nelle more del completamento delle suddette indagini dirette, e in fase di prima applicazione, in considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza agroalimentare nella regione, si attuano le indagini anche indirette sui terreni come previsto dal comma 1, e le previsioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.

      Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Per lo svolgimento delle indagini dirette e per il programma di bonifica dei terreni risultati inquinati di cui al comma 01 dell'articolo 1, ad integrazione delle risorse di cui ai precedenti commi 5 e 6, sono stanziati ulteriori 80 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2014, 2015 e 2016. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi con esclusione delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e delle spese iscritte nell'ambito della missione «ricerca e innovazione».
1. 202. Zan, Zaratti, Pellegrino, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta.

      Al comma 1, primo periodo, alle parole: Il Consiglio per la ricerca premettere le seguenti: Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia delle entrate,
1. 2. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale aggiungere le seguenti:, quale coordinatore degli interventi,
1. 3. Zaratti, Pellegrino, Zan, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di sanità, aggiungere le seguenti: le università campane.
1. 200. Russo, Castiello.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per la protezione ambientale in Campania aggiungere le seguenti: nonché l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Puglia.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma;
          medesimo periodo;
              dopo le parole
: Presidente della Regione Campania aggiungere le seguenti: e con il Presidente della Regione Puglia
              dopo le parole: dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura aggiungere le seguenti:, nonché dei terreni destinati all'agricoltura di aree critiche della regione Puglia, con estensione delle medesime indagini a zone con ubicazione di cave e grotte naturali,
          all'ultimo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: della regione Campania e della regione Puglia;
          al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della Regione Puglia;
          al comma 5, secondo periodo
              dopo le parole:
Presidente della Regione Campania aggiungere le seguenti: e della Regione Puglia;
              dopo le parole: terreni della regione Campania aggiungere le seguenti: e della Regione Puglia;
          al comma 6, primo periodo, dopo le parole: terreni della regione Campania aggiungere le seguenti: e della Regione Puglia;
          al comma 6-quater:
               dopo le parole:
la regione Campania aggiungere le seguenti: e la regione Puglia;
              sostituire la parola: può con la seguente: possono;
          alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e in Puglia.
1. 203. Di Gioia, Di Lello, Pastorelli, Locatelli.

      Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: svolgono aggiungere le seguenti: sotto la direzione, il controllo e il coordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
1. 6. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anche mediante strumenti di telerilevamento aggiungere le seguenti: e caratterizzazioni ambientali.
1. 11. Grimoldi, Prataviera, Fedriga, Allasia, Guidesi.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anche mediante strumenti di telerilevamento aggiungere le seguenti: in associazione ad indagini geofisiche ed analitiche da eseguire direttamente in campo.
1. 9. Russo, Castiello.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei terreni aggiungere le seguenti: e delle falde.
1. 13. Russo, Castiello.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: destinati all'agricoltura aggiungere le seguenti: o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli ultimi 20 anni.
1. 14. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, dopo le parole: destinati all'agricoltura aggiungere le seguenti: e a discariche autorizzate e del parco Nazionale del Vesuvio.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo la parola: abusivi aggiungere le seguenti: e autorizzati.
1. 15. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto riguarda i materiali inquinanti interrati nelle zone sopraddette e al fine di pervenire all'origine dei materiali stessi e dei loro produttori, sono previste analisi di natura tossicologica per definire il pattern delle diossine dei materiali rilevati. A tal fine sono chiamati a collaborare qualificati centri studi nazionali ed internazionali in materia di tossicologia ambientale.
1. 208. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo,Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. Ai fini dei monitoraggi e della mappatura di cui al comma 1, e per una più celere individuazione dei terreni da destinare a coltivazioni no food, alla fitobonifica e a specifiche filiere agro-energetiche e industriali, gli enti di cui al comma 1 devono prioritariamente utilizzare le analisi, gli atti, e le caratterizzazioni già effettuate, relative a ben individuati territori di aree vaste, siti puntiformi, siti di interesse nazionale e regionale, anche individuati nei piani di bonifica approvati o in via di approvazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 24. Zan, Zaratti, Pellegrino, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

      Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. Ogni Regione incarica la propria A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente) alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema denominato «S.I.M.A.G.E.» (Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze) al fine della creazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'aria. L'A.R.P.A. gestisce il progetto S.I.M.A.G.E. attraverso personale proprio. Gli oneri previsti si intendono ripartiti in misura paritetica tra la regione e le Aziende delle aree interessate dal monitoraggio.
1. 83. Marzana, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.
(Inammissibile)

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: della repressione frodi dei prodotti alimentari aggiungere le seguenti:, dell'Istituto nazionale di economia agraria.
1. 34. Russo, Castiello.

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: della repressione frodi dei prodotti alimentari aggiungere le seguenti:, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
1. 35. Russo, Castiello.

      Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
1. 36. Grimoldi, Allasia, Prataviera, Fedriga, Guidesi.

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Regione Campania aggiungere le seguenti: nonché dei documenti cartacei, fotografici e video forniti dai cittadini di propria iniziativa.
1. 37. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'Istituto nazionale di economia agraria aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli organismi competenti predispongono campagne di monitoraggio dei prodotti alimentari provenienti dai territori interessati dall'inquinamento, prima dell'immissione al consumo, rendendone pubblici i dati.
1. 205. Marazziti, Rossi, Gigli, De Mita, Caruso.

      Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'Istituto nazionale di economia agraria si occupa anche di creare un marchio specifico che certifichi le condizioni igienico-sanitarie e l'assenza di sostanze nocive nei prodotti agroalimentari provenienti da coltivazione della Terra dei fuochi. Il marchio deve contenere un'etichetta in cui sia chiara la composizione chimica del prodotto. L'Istituto deve inoltre coordinare gli organismi di controllo preposti per le ispezioni e per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi con cadenza almeno annuale.
1. 207. Vignaroli, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo,Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: Il nucleo operativo ecologico fino a: carabinieri per la tutela della salute con le seguenti: Tutte le forze dell'ordine e le polizie locali.
1. 30. Russo, Castiello.

      Al comma 3, sostituire le parole: sono tenute con le seguenti: e ogni altro ente a carattere tecnico-scientifico in possesso di dati rilevanti in materia di inquinamento ambientale sono tenuti.
1. 85. Russo, Castiello.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. È onere del sindaco, quale responsabile della salute pubblica, richiedere alle autorità giudiziarie competenti la documentazione processuale non sottoposta a segreto istruttorio inerente l'accertamento di attività illecite di sversamenti di rifiuti speciali attinenti al proprio comune e alle proprie zone di competenza.
1. 86. Russo, Castiello.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. È facoltà del Sindaco, quale primo responsabile della salute pubblica locale, richiedere presso le Autorità Giudiziarie competenti la documentazione processuale non sottoposta a segreto istruttorio inerente l'accertamento di attività illecite di sversamenti di rifiuti speciali attinenti alle proprie zone di competenza al fine di porre in essere ogni attività preventiva o riparatoria.
1. 40. Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a rendicontare ogni novanta giorni ai ministri competenti, agli enti sovraordinati e ai cittadini tutte le attività svolte per la tutela dell'ambiente dagli sversamenti illeciti di rifiuti speciali e dai roghi tossici con i relativi esiti e ad esibire, su richiesta, tutta la documentazione in proprio possesso. I ministri renderanno pubblici tali dati integrandoli in un unica piattaforma web di facile consultazione.
1. 41. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo: Qualora i soggetti di cui al primo periodo impediscano o oppongano resistenza all'accesso, le forze dell'ordine incaricate devono, previa comunicazione all'autorità giudiziaria, procedere all'accesso forzato al solo fine di consentire l'effettuazione dei prelievi necessari alle analisi del suolo, delle acque e dei prodotti coltivati ove presenti.
1. 45. Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

       Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: agroalimentare con la seguente: agricola.

      Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse con le seguenti: agricola.
1. 59. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: del mare e della salute aggiungere le parole:, sentiti gli enti locali,

      Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, dopo le parole: del mare e della salute aggiungere le parole:, sentiti gli enti locali,
1. 46. Pellegrino, Zaratti, Zan, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
      4-bis. I titolari del possesso dei terreni destinatari di provvedimenti di interdizione dalla produzione agroalimentare, laddove risultati estranei alla commissione dei delitti di cui al presente decreto, hanno diritto ad indennità da determinarsi secondo i criteri delle occupazioni temporanee previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.  327 dell'8 giugno 2001 per il periodo strettamente necessario al completamento delle opere di bonifica. Tali disposizioni sono da inserire nel programma straordinario e urgente definito nel successivo articolo 2 comma 4.
1. 48. Luigi Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: delle indagini svolte aggiungere le seguenti: e le indagini già in proprio possesso.
*1. 53. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: delle indagini svolte aggiungere le seguenti: e le indagini già in proprio possesso.
*1. 201. Russo, Castiello.

      Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: e delle metodologie usate aggiungere le seguenti: rendendo pubblici i criteri di definizione dei terreni prioritari e non prioritari.
1. 92. Russo, Castiello.

      Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: e delle metodologie usate aggiungere le seguenti: utilizzando, in proposito, le attività analitiche e di indagine già svolte dagli organismi della Regione Campania.
1. 54. Russo, Castiello.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: anche con le seguenti: una valutazione delle priorità di intervento sulla base di una prima analisi del rischio potenziale, e
1. 206. Marazziti, Rossi, Gigli, De Mita, Caruso.

      Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, partendo dalla messa in sicurezza delle aree identificate già dal Piano regionale di bonifica dei siti inquinati.
1. 56. Russo, Castiello.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: esclusivamente a colture diverse con le seguenti: alle coltivazioni di essenze vegetali specificatamente per ciascun inquinante rilevato a seguito delle indagini tecniche compiute e finalizzate unicamente alla fito-depurazione e fito-estrazione per un periodo di tempo massimo strettamente necessario al completo risanamento.
1. 63. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6.1. Entro il 2014 vengono dettate le linee guida con le quali estendere il monitoraggio ai terreni coinvolti dal fenomeno degli sversamenti illeciti della regione Molise e ai terreni della regione Campania e della regione Molise con destinazione diversa da quella della produzione agricola.
1. 68. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6.1. L'eventuale perimetrazione dei terreni va realizzata per zone omogenee tenendo conto delle falde superficiali e dei canali utilizzati per le irrigazioni. Per tutte le aree destinate a produzione agroalimentare, per detti territori vanno definiti appositi protocolli di produzione e di commercializzazione che vanno garantiti come marchio territoriale comunale e regionale.
1. 69. Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6.1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a fornire un'immediata e chiara comunicazione, indicando i terreni interdetti all'uso agricolo, le falde interdette all'uso alimentare ed irriguo, e i terreni da bonificare, anche attraverso la loro localizzazione all'interno di una mappa che sarà pubblicata, con annessa legenda, sui siti dei Ministeri interessati, sul sito della Regione e sui siti degli enti territoriali interessati.
1. 72. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6.1. In caso di mancato adempimento di quanto previsto dai commi 1, 5 e 6 del presente articolo al responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, primo comma, del Codice penale.
1. 74. Fico, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6.1. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 pubblicano e rendono consultabili sui rispettivi siti istituzionali i dati e i risultati delle indagini e dell'attività di verifica, alle quali possono partecipare le associazioni ambientaliste e i soggetti portatori di diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi collettivi che ne facciano formale richiesta alla Regione Campania. L'accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni e ai dati relativi alle attività di verifica è comunque garantito con le modalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  195.
1. 79. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Nell'articolo 1 aggiungere il seguente comma:
      6. 1. I titolari di diritti di proprietà e di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo, che si oppongono alla concessione dell'accesso ai terreni stessi, o nel caso in cui l'impossibilità di accesso ai terreni sia imputabile agli stessi soggetti di cui al primo periodo, sono interdetti all'accesso di finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi natura per le attività economiche condotte sui medesimi terreni per 3 anni».
1. 300. La Commissione.

      Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 702. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 6-ter, sostituire le parole: per il bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.
1. 703. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 6-ter, aggiungere, in fine, le parole: subordinatamente all'obbligo dell'utilizzo di tutte le vetture presenti nei depositi del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Corpo dei Vigili del fuoco della regione Campania.
1. 204. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Fedriga, Allasia

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      6-sexies. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, non responsabili della contaminazione delle aree di propria titolarità, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253, commi 1, 2, 3 e 4, e dell'articolo 245, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
1. 95. Russo, Castiello.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      6-sexies. È in ogni caso fatto divieto di realizzare impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province campane in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere di bonifica. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195, è abrogato e gli eventuali provvedimenti ad esso conseguenziali volti alla realizzazione di impianti di trattamento termico dei rifiuti sono nulli.
1. 73. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi,Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis.(Istituzione del Sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni dedicati alla zootecnia) – 1. Dopo l'articolo 2 della legge 3 febbraio 2011, n.  4, è inserito il seguente articolo:
      «Art. 2-bis. – Istituzione del Sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni dedicati alla zootecnia.
      1. È istituito il «Sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni dedicati alla zootecnia», finalizzato a certificare la salubrità e la sicurezza dei territori di provenienza dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici, quale presupposto della tracciabilità e della salubrità dei suddetti prodotti e dei relativi processi di produzione.
      2. Gli accertamenti, i monitoraggi, i controlli e le analisi della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, necessari al rilascio della certificazione di qualità, sono effettuati dalle ASL mediante i Dipartimenti di prevenzione responsabili, con il supporto delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA) competenti per territorio, degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n.  106, competenti per territorio, e con la collaborazione delle Università e degli Istituti scientifici e di ricerca operanti sul territorio, sulla base di appositi protocolli d'intesa.
      Le certificazioni sono rilasciate dalle ASL secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. I prodotti provenienti da terreni che abbiano conseguito la certificazione di qualità possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo.
      Il decreto di cui al secondo periodo del comma 2 prevede le opportune forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni o dalle province autonome per sistemi analoghi.
      4. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che intendano sottoporsi agli accertamenti, ai monitoraggi, ai controlli e alle analisi periodiche di cui al comma 2.
      5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 01. Taglialatela.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis (Inabilitazione all'esercizio di attività d'impresa commerciale).
      Ai soggetti responsabili dei reati di cui agli articoli 255 e 256 del decreto legislativo n.  152 del 2006, nonché del reato previsto all'articolo 3 del presente decreto, accertati con condanna di primo grado dall'autorità giudiziaria, si applica la pena accessoria prevista dall'articolo 216 del regio decreto n.  267 del 1942. La pena si estende anche agli eventuali mandanti dei reati summenzionati condannati in primo grado. Se il fatto costituisce più grave reato, ovvero se reiterato nonostante sentenza definitiva, l'inabilitazione si intende perpetua.
1. 04. Silvia Giordano, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis.(Ammissibilità dei Comuni nella Terra dei Fuochi al programma «Zona Franca Urbana»). – I Comuni, la cui proprietà ricade sulle aree individuate dal procedimento di mappatura di cui all'articolo 1 comma 1 del presente decreto, sono ammessi al programma «Zone Franche Urbane» disciplinate dall'articolo 1 della legge n.  244 del 2007 e successive modificazioni.
      In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma 341 della legge n.  296 del 2006, così come modificato dall'articolo 2 comma 562 della legge n.  244 del 2007, le agevolazioni previste per le imprese di nuova costituzione si estendono alle imprese già esistenti nell'area della cd. Terra dei Fuochi, ossia quelle individuate nell'omonimo decreto.
1. 05. Fico, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. – 1. In deroga al comma 2, lettera f-bis), e al comma 2-bis dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, la competenza sulle operazioni di verifica e bonifica delle aree ex Sin «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano», «Pianura», «Bacino idrografico del fiume Sarno» e «Aree del Litorale Vesuviano» sono nazionali.
1. 07. Russo, Castiello.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. – 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto promuove, d'intesa con la conferenza Stato, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano una misura nazionale nel quadro dei programmi di sviluppo rurale 2014/2020, definita «terra dei fuochi» e finalizzata alla concentrazione dell'ammontare massimo di risorse finanziarie disponibili sulle misure dirette alle imprese agricole a partire da quelle per incrementare la competitività delle imprese medesime, per favorire in quelle aree i giovani imprenditori agricoli e l'ingresso di giovani imprenditori in aree demaniali, per sostenere con aiuti comunitari il settore circoscrivendo il campo dei beneficiari soltanto agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti, con esclusione di qualsiasi altro soggetto, al fine di realizzare un modello agricolo economicamente e ambientalmente sostenibile e valorizzare le produzioni di qualità.
      2. Il Piano conterrà inoltre misure per le aziende comprese nei comuni previsti nella direttiva dei Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania:
          a) di sostegno alle aziende agricole penalizzate nelle attività di produzione e/o commercializzazione;
          b) per la realizzazione di sistemi di adduzione, by-pass e collettori idrici;
          c) per la promozione e valorizzazione dei prodotti italiani nei mercati internazionali;
          d) di sostegno alle imprese agricole insistenti in aree interdette alle produzioni agroalimentari e che abbiano convertito le produzioni verso colture diverse.
1. 06. Russo, Castiello.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e dell'area dell'ILVA di Taranto).

      Sopprimere il comma 1.

      Conseguentemente:
          al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1;
          al comma 3 sopprimere le parole: La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e.
2. 1. Grimoldi, Fedriga, Prataviera, Allasia, Guidesi.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tutela e bonifica nei terreni aggiungere le seguenti: e acque di falda.
2. 4. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 1, comma 6 aggiungere le seguenti: e della regione Puglia

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola
: partecipa con le seguenti: e della regione Puglia partecipano.
          al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministero per i beni e le attività culturali, aggiungere le seguenti: , della regione Puglia.
          al comma 4, primo periodo, dopo le parole: nei terreni della regione Campania aggiungere le seguenti: e della regione Puglia.
          al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania ovunque ricorrano con le seguenti: e delle regioni Campania e Puglia.
2. 257. Di Gioia, Di Lello, Pastorelli, Locatelli.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 1, comma 6 aggiungere le seguenti: e di impedire la costruzione di nuovi inceneritori.
2. 5. Luigi Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e dal Ministro della difesa con le seguenti:, dal Ministro della difesa e da almeno tre rappresentanti di associazioni locali registrate che si occupano attivamente della questione rifiuti e bonifiche e che ne facciano richiesta alla Regione Campania. A tal fine la Regione e tutti i comuni coinvolti pubblicheranno avviso sul proprio sito. I rappresentanti dei cittadini saranno scelti tra quelli che ne abbiano fatto richiesta con pubblico sorteggio.
2. 9. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 2, dopo le parole: già acquisiti aggiungere le seguenti: da parte del medesimo Comitato.
2. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Ai lavori della Commissione, di cui al comma 2, partecipa una Consulta della stessa consistenza numerica della Commissione, composta da rappresentati indicati, in ragione delle loro competenze tecnico-scientifiche, e scelti democraticamente dalle associazioni senza fini di lucro dei comitati civici che possano comprovare di aver svolto nella Regione Campania attività di sensibilizzazione politica, sociale e culturale inerente alla gestione rifiuti e all'emergenza ambientale, quanto meno nel triennio precedente all'emanazione del presente decreto. La Consulta esprime preventivo parere obbligatorio non vincolante, da pubblicarsi inderogabilmente sui siti istituzionali, su tutti i provvedimenti emanati dalla Commissione, elabora linee guida per interventi di prevenzione dei disastri ambientali e gestione rifiuti ed ha potere ispettivo nei siti individuati per le bonifiche. Le associazioni ed i comitati civici comunque costituiti che intendono accreditarsi per la partecipazione alla Consulta dovranno far pervenire al Comitato interministeriale di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla sua istituzione, una dichiarazione d'interesse corredata dalla documentazione dell'attività svolta inerente alla gestione rifiuti e all'emergenza ambientale. La Consulta approva uno statuto ispirato a principi di partecipazione, trasparenza e democraticità. Ai membri della Consulta si applica il regime delle incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità di cui al Titolo III, Capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.
2. 20. Luigi Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. La Commissione di cui al comma 2 è composta, altresì, da cinque rappresentati delle associazioni territoriali.
2. 200. Russo, Castiello.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. La Commissione, di cui al comma precedente, è composta altresì da almeno quattro rappresentanti esperti di tematiche ambientali, indicati dalle organizzazioni no profit che, costituite da più di un anno, svolgono sul territorio della regione Campania opera di sensibilizzazione sociale e culturale inerente all'emergenza ambientale.
2. 259. Antimo Cesaro.

      Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: enti di cui all'articolo 1, comma 1 aggiungere le seguenti: e garantendo procedure di consultazione pubblica.
2. 17. Russo, Castiello.

      Al comma 4, primo periodo sostituire le parole da: nonché dell'incaricato del Governo fino alla fine del periodo con le seguenti: predispone un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6. Il programma, prima di essere adottato e coordinato dalla Commissione, comunque entro 30 giorni dalla sua presentazione al Comitato interministeriale, è sottoposto al parere vincolante degli enti locali, delle associazioni non governative e dei comitati civici presenti nei Comuni nei cui territori ricadono i suddetti terreni.
2. 22. Sibilia, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: nonché dell'incaricato del Governo fino alla fine del periodo con le seguenti: predispone un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6. Il programma, prima di essere adottato e coordinato dalla Commissione, comunque non oltre 45 giorni dalla sua presentazione al Comitato interministeriale, è sottoposto a referendum consultivo, senza quorum, deliberato dai Consigli comunali dei comuni nei cui territori ricadono i suddetti terreni, a norma dell'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.
2. 24. Sibilia, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio dell'ecosistema, la Commissione deve prevedere anche l'utilizzo di sistemi agro ecologici e rigenerativi naturali attraverso l'utilizzo di piante bonificanti come la canapa e il vetiver.
2. 254.    (versione corretta)    Pellegrino, Zaratti, Zan, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta.

      Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La Commissione deve, inoltre, prevedere, nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi e agroecologici, attraverso piante bonificanti come il vetiver e la canapa indiana.
2. 34. Zaccagnini.

      Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
2. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Tra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica, sono individuati prioritariamente le società partecipate della regione che operano in tali ambiti.
2. 41. Zaratti, Pellegrino, Zan, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

      Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di mancato adempimento di quanto previsto dal presente comma al responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, comma 1, del codice penale.
2. 40. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione nell'attuazione del programma non può operare con poteri straordinari ed urgenti che deroghino norme e leggi vigenti.
2. 43. Luigi Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: su iniziativa fino alla fine del comma con le seguenti: al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione della comunità locale, su istanza dei cittadini residenti nelle aree interessate gli enti locali e la regione Campania promuovono la costituzione di consigli consultivi della comunità locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli enti locali e della regione Campania. I cittadini possono coadiuvare l'attività di tali consigli consultivi mediante l'invio di osservazioni, documenti, riproduzioni fotografiche e video. La Regione Campania trasmette le deliberazioni assunte dai consigli consultivi della comunità locale alla Commissione che ha l'obbligo di motivare espressamente l'adozione di decisioni difformi”.
2. 267. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi

      Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: possono essere con le parole: sono.
2. 251. Colonnese, Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Luigi Gallo, Fico.

      Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Regione Campania trasmette le deliberazioni assunte dai consigli consultivi della comunità locale alla Commissione che le valuta ai fini dell'assunzione delle iniziative di competenza da rendere pubbliche con strumenti idonei.
2. 301. La Commissione.

      Al comma 4-quater, sostituire le parole: su proposta con le seguenti: con il supporto tecnico-scientifico.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: anche ai fini fino a comuni capoluogo con le seguenti: un piano straordinario di attività finalizzate alla prevenzione, al controllo ed alla tutela della salute della popolazione residente sulle aree dei comuni.
2. 252. Russo, Castiello.

      Al comma 4-quater, sostituire le parole: esami per il con le seguenti: esami per la prevenzione e per il

      Conseguentemente, al comma 4-quinquies, sostituire le parole: esami per il con le seguenti: esami per la prevenzione e per il.
2. 300. La Commissione.

      Ai commi 4-quater e 4-quinquies, ovunque ricorrano, sostituire le parole: definisce, in prima applicazione per il biennio 2014-2015 con le seguenti: definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4-octies, sostistuire le parole: Per l'avvio delle attività con le seguenti: Per le attivita.
2. 703. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Sopprimere il comma 4-octies.
2. 262. Grimoldi, Prataviera, Fedriga, Allasia, Guidesi.

      Sostituire il comma 4-octies con il seguente:
      Per l'avvio dei percorsi di cui al comma 1 è autorizzata per ciascuno degli anni 2014 e 2015 la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate in applicazione dell'articolo 1, comma 34, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n.  662.
2. 253. Russo, Castiello.

      Al comma 4-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: al riparto delle risorse tra le regioni Campania e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.
2. 704. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Dopo il comma 4-octies, aggiungere il seguente:
      4-novies. In relazione al fabbisogno di personale per le bonifiche di cui al presente articolo, le società di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aventi sede nella regione Campania, possono anche ricorrere, attraverso procedure selettive, a personale in possesso di specifica esperienza maturata alle dipendenze di società, anche sottoposte a procedure concorsuali, che siano o siano state firmatarie di accordi di programma con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 270. Taglialatela, Manfredi, Russo, Valeria Valente.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 4-octies, aggiungere il seguente:
      4-novies. In relazione al fabbisogno di personale degli Enti Locali della Regione Campania connesso agli adempimenti derivanti dal presente articolo e dal precedente articolo 1, nonché alle attività di prevenzione della combustione illecita di rifiuti e al rafforzamento dei servizi di smaltimento di rifiuti, si procede alla ricollocazione lavorativa del personale dipendente dai Consorzi di Bacino, costituiti ai sensi della Legge regionale della Regione Campania 10 febbraio 1993, n.  10, per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle società dagli stessi costituite. A tal fine è autorizzato, a valere sulla quota di spettanza della medesima regione, l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella misura massima di euro 32.000.000 per un utilizzo da definire attraverso apposita intesa tra la Regione Campania, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'intesa definisce i criteri di utilizzo delle predette risorse, nell'ambito degli impegni assunti al ricollocamento dei lavoratori, e che debbono essere idonei a garantire l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
2. 271. Taglialatela, Manfredi, Russo, Valeria Valente.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 4-octies, aggiungere il seguente:
      4-novies. I terreni della Regione Campania indicati dalla direttiva di cui all'articolo 1, comma 1, quelli ricadenti nei comuni firmatari del Patto per la Terra dei Fuochi sottoscritto in data 11 luglio 2013, nonché quelli ricadenti nelle ex aree dei siti di interesse nazionale (SIN) denominate «Litorale Domizio Flegreo» ed «Agro Aversano», di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.  7 dell'11 gennaio 2013, sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini del programma di bonifica, ai sensi dell'articolo 252, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
2. 48. Russo, Castiello.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede con le seguenti: All'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, si provvede, nell'anno 2014.
2. 705. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché con 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi con esclusione delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente, della salute, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della ricerca, e delle spese iscritte nell'ambito della missione «ricerca e innovazione».
2. 52. Zan, Zaratti, Pellegrino, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta.

      Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
2. 49. Grimoldi, Fedriga, Prataviera, Allasia, Guidesi.

      Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: sono integrate aggiungere le seguenti: con quelle del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 nonché.
2. 56. Russo, Castiello.

      Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: relativa alla medesima regione
2. 263. Russo, Carfagna, Castiello.

      Sostituire il comma 5-bis con il seguente: Una quota del Fondo unico di giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da determinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, mediante proporzionale riduzione delle quote di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 2, comma 7, del predetto decreto-legge n. 143 del 2008, concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania.
2. 706. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 5-bis, dopo le parole: interventi prioritari aggiungere le seguenti: di prevenzione di reati ambientali,
2. 290. Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Colonnese, Fico.

      Al comma 5-bis sostituire le parole: della medesima regione con le seguenti: di interesse nazionale (SIN).
2. 264. Grimoldi, Prataviera, Fedriga, Allasia, Guidesi.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
      5-ter. Il responsabile dell'inquinamento che abbia causato o abbia concorso a causare la contaminazione del territorio comportante il rischio significativo di cagionare effetti nocivi sulla salute umana, è obbligato a sostenere, anche con i proventi derivanti dall'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione, il pagamento dell'intero costo attinente gli accertamenti e la bonifica di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 e agli articoli 1 e 2 del presente decreto. La presente disposizione si applica a tutto il territorio nazionale.
2. 255. Zaratti, Zan, Pellegrino, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

      Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
      5-ter. I soggetti attuatori degli interventi di bonifica di cui al presente articolo, non devono essere stati responsabili dell'inquinamento di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di eventuali cariche direttive ricoperte in società coinvolte in raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione.
2. 256. Zan, Zaratti, Pellegrino, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

      Al comma 6, sostituire le parole: commi 1 e 6 con le seguenti: commi 1, 5 e 6.
2. 707. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Regione Campania presenta annualmente al Parlamento una relazione con la rendicontazione delle risorse effettivamente destinate alla bonifica dei siti industriali e dei terreni contaminati.
2. 64. Grimoldi, Allasia, Prataviera, Fedriga, Guidesi.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
      Art. 2.1. – 1. È istituita, presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare una Autorità di vigilanza sull'emergenza ambientale nella cosiddetta «Terra dei Fuochi» in Campania.
      2. Componenti della Autorità di cui al presente articolo sono il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, che la presiede, il Presidente della Regione Campania e i Presidenti delle Province di Napoli e Caserta, interessate direttamente al fenomeno.
      3. Al personale necessario allo svolgimento delle attività delle Autorità si provvede con distacco di dipendenti del Ministero, della Regione e delle due Province interessante.
      4. L'Autorità può avvalersi, a titolo gratuito, della collaborazione di esperti già stipendiati dalla pubblica amministrazione o dagli enti locali per lo svolgimento della sua attività.
      5. All'Autorità sono attribuite le seguenti competenze:
          a) monitorare il corretto svolgimento delle azioni svolte dagli organi competenti per la risoluzione dell'emergenza rifiuti;
          b) proporre agli organi competenti l'opportunità di adottare provvedimenti utili alla risoluzione dell'emergenza rifiuti;
          c) esprimere il proprio parere sulle iniziative intraprese dagli organi competenti alla risoluzione dell'emergenza;
          d) informare il pubblico, con apposite iniziative di comunicazione, della situazione nella cosiddetta «Terra dei fuochi» e delle azioni intraprese dagli organi competenti;
          e) ricevere segnalazioni e reclami da parte di istituzioni e cittadini delle aree interessate.
      6. Ogni sei mesi l'Autorità presenta al Parlamento una relazione sulla situazione dell'emergenza rifiuti nella cosiddetta «Terra dei Fuochi».
      7. L'istituzione dell'Autorità non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
2. 272. Formisano.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
      Art. 2.1. – 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, un comitato presieduto da un delegato del Ministro dell'ambiente e composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della salute, del Ministero degli interni, dal Ministero della difesa, da un rappresentante della Regione Campania, da un rappresentante della Provincia di Napoli e da uno della Provincia di Caserta, da cinque rappresentanti dell'Anci Campania, da cinque componenti in rappresentanza delle associazioni ambientaliste riconosciute, da cinque componenti in rappresentanza dei comitati locali di lotta contro le ecomafie.
      2. Il comitato ha accesso a tutti gli atti in essere per le procedure di monitoraggio, bonifica e screening e ne garantisce adeguata diffusione anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale a ciò dedicato.
      3. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone o rimborso in qualsivoglia forma.
2. 03. Russo, Castiello.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
      Art. 2.1. – 1. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del proprio sito internet, prevede una apposita sezione ove pubblicare ogni documento concernente, nel rispetto della normativa vigente sul diritto alla privacy, le attività del Comitato interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio, le attività della Commissione di cui all'articolo 2, comma 2, ed ogni altra iniziativa o documentazione circa i decreti di cui all'articolo 1, comma 6, e di ogni attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate.
2. 02. Russo, Castiello.

      Sopprimere i commi 2 e 3.
2-bis. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
      Art. 2.1. – 1. I comuni indicati nella direttiva di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono derogare all'osservanza dei meccanismi previsti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, limitatamente alle spese effettuate nell'anno successivo a quello di riferimento e necessarie per l'attuazione dei piani di risanamento ambientale contro i rischi derivanti dall'inquinamento e per il pagamento degli straordinari, per le attività di contrasto alla criminalità ambientale, alle forze della polizia locale, in conformità alle condizioni e alle modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.
2. 05. Russo, Castiello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
      Art. 2.1. – 1. Per l'anno 2014, per esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e al contrasto del crimine, con particolare riguardo al crimine ambientale, alla repressione delle frodi e della violazione degli obblighi fiscali, nonché alla tutela del patrimonio agro forestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza ed il Corpo forestale dello Stato, il Corpo delle Capitanerie di Porto sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro il limite di spesa di venti milioni di euro.
      A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di venti milioni di euro.
2. 07. Russo, Castiello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
      Art. 2.1. – 1. I comuni delle province di Napoli e di Caserta e le province di Napoli e di Caserta per le esigenze connesse ad un più efficiente contrasto alla criminalità ambientale sono autorizzati in deroga alla normativa vigente per l'anno 2014 ad assumere personale della polizia locale fino al raggiungimento del parametro come previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regione Campania n.  12 del 13 giugno 2003.
2. 08. Russo, Castiello.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Combustione illecita di rifiuti).

      Al comma 1, capoversoArt. 256-bis, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Chi si associa allo scopo di commettere il delitto di rogo di rifiuti ovvero chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione da nove a quindici anni. La pena è aumentata di un terzo se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto di associazione di tipo mafioso, previsto dall'articolo 416-bis del codice penale.
3. 5. Fico, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, capoversoArt. 256-bis, comma 2, sopprimere le parole: in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. 37. Grimoldi, Fedriga, Prataviera, Allasia, Guidesi.

      Al comma 1, capoversoArt. 256-bis, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: In tutti i procedimenti aventi ad oggetto i reati previsti dal decreto legislativo 4 aprile 2006 n.  152, il pubblico ministero o il giudice dispongono il sequestro conservativo e preventivo di cui agli articoli 316-bis e 321 del codice di procedura penale dei mezzi, dei beni o per equivalente del patrimonio degli imputati nella misura ritenuta adeguata, rispetto all'entità del danno presumibilmente causato e agli importi necessari a realizzare il ripristino e la bonifica. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dei beni sequestrati ovvero per equivalente patrimoniale. Ai suddetti reati si applica l'articolo 322-ter c.p.
3. 11. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.
(Inammissibile)

      Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, comma 6, sopprimere le parole da:, nonché paglia fino alla fine del comma.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
          6-bis. Sono escluse dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 255 le condotte di cui al comma 1 che hanno ad oggetto i materiali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f).
3. 201. Grimoldi, Allasia, Prataviera, Fedriga, Guidesi.

      Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, comma 6, sopprimere le parole da:, nonché paglia fino alla fine del comma.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
          6-bis. Non costituisce illecito smaltimento di rifiuti o combustione illecita di rifiuti la bruciatura controllata sui campi dei residui vegetali delle lavorazioni agricole, quali sfalci, paglia, potature, se effettuata secondo le direttive impartite dalle regioni o dai comuni.
3. 18. Russo, Castiello.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
          al comma 1, primo periodo, le parole da: «con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno» sino alle parole: «ventiseimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro centomila ad euro un milione»;
          al comma 1, secondo periodo, le parole da: «con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno» sino alle parole: «ventiseimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa da cinquantamila euro a cinquecentomila euro»;
          il comma 2 è sostituito dal seguente: «Se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose, la pena di cui al primo capoverso del comma primo è aumentata di un terzo»;
          al comma 3, le parole: «per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto», e le parole: «può essere subordinato» sono sostituite dalle parole: «deve essere subordinato»;
          al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti parole: «salva la responsabilità amministrativa per danno ambientale degli amministratori e dipendenti pubblici, da denunciare da chiunque ne abbia conoscenza, presso la Procura regionale della Corte dei conti competente per territorio.».
3. 23. Zolezzi, Luigi Di Maio, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Micillo, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Giordano, Pisano, Sibilia.
(Inammissibile)

      Sopprimere il comma 2.
3. 25. Zaratti, Zan Pellegrino, Migliore, Duranti, Scotto, Piras, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Ferrara, Ragosta.

      Al comma 2, sostituire le parole da: di criminalità organizzata fino alla fine del comma con le seguenti: di criminalità ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sentite le autorità e le istituzioni di provenienza, della Guardia forestale, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo delle Capitanerie di Porto.
3. 26. Zaratti, Zan Pellegrino, Migliore, Duranti, Scotto, Piras, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Ferrara, Ragosta.

      Al comma 2, dopo le parole: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n.  147;

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2-ter sopprimere il secondo periodo;

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole: della difesa aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2;

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
      2-quater.1. Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'interno trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 2-quinquies, primo periodo, dopo le parole: 2,5 milioni di euro aggiungere le seguenti: annui.
3. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Sostituire il comma 2-quinquies con il seguente:
      2-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, il comma 263 è sostituito dal seguente:
          263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato il Programma «Interventi per soccorsi» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo forestale dello Stato per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 22. Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Luigi Di Maio.
(Inammissibile)

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle ipotesi di combustione controllata nel luogo di produzione di materiale vegetale residuale derivante da attività agricole o da manutenzione di orti e giardini privati effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini. Al fine di disciplinare le attività indicate nel presente comma, fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree e i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale indicato, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi per ettaro, mediante processi e metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la bruciatura dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la bruciatura dei predetti residui all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteo climatiche o ambientali sfavorevoli, ovvero in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.
3. 40. Russo, Castiello.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-sexies. Presso la prefettura di Napoli è istituito il Comitato interforze per contrastare il fenomeno degli incendi dei rifiuti nei territori delle province di Napoli e di Caserta.
      Il Comitato ha il compito di monitorare i casi di incendi dei rifiuti, di valutare lo stato delle indagini e di assumere iniziative dirette a contrastare tale fenomeno.
      Il Comitato è presieduto dal prefetto di Napoli ed è composto da un rappresentante dell'amministrazione della prefettura di Napoli, da un rappresentante della prefettura di Caserta, da un rappresentante della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, da un rappresentante del Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché da un rappresentante delle Forze armate, e dai procuratori della Repubblica competenti per territorio.
3. 42. Russo, Castiello.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-sexies. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, falsifica, in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta concernente la natura o la classificazione di rifiuti, o i test di biomonitoraggio su acque, suoli e prodotti ortofrutticoli o piante, è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e con la multa da 10.000 a 75.000 euro.
3. 35. Zolezzi, Luigi Di Maio, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.
(Inammissibile)

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-sexies. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 2935 c.c., la prescrizione per i reati di cui alla presente legge decorre dal momento in cui la vittima abbia la piena conoscenza della malattia che sia derivata dal reato stesso, secondo l'ordinaria diligenza, a seguito di sua esteriorizzazione e diagnosi medica.
3. 36. Tofalo, De Rosa, Busto.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-sexies. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per dodici mesi, rinnovabili per altri dodici con decreto del Ministro dell'interno, gli operatori delle polizie locali dei comuni di cui alla direttiva prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto agiscono, anche con armamento di ordinanza, con le funzioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia stradale anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza e limitatamente ai comuni di cui alla citata direttiva.
3. 43. Russo, Castiello.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-sexies. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per dodici mesi, rinnovabili per altri dodici con decreto del Ministro dell'interno, gli operatori delle polizie locali dei comuni di cui alla direttiva prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto agiscono, anche con armamento di ordinanza, con le funzioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia stradale anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza e limitatamente ai comuni confinanti.
3. 200. Russo, Castiello.

      Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
      Art. 3-bis. La Regione Campania ad integrazione dei programmi operativi per il proseguimento del piano di rientro dal disavanzo del SSR, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta specifici interventi anche rimodulando il piano sanitario regionale, già approvato in sede nazionale, al fine di migliorare la programmazione delle strutture ospedaliere con particolare riferimento alle aree interessate ed alle patologie ingravescenti.
3. 02. Russo, Castiello.

      Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
      Art. 3-bis. Ai fini della determinazione della quota capitaria, la ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni, avviene secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 34, della legge n.  662 del 1996 con attenzione particolare alla popolazione residente, ai tassi di mortalità della popolazione, ai bisogni sanitari ed agli indicatori epidemiologici territoriali rispetto a particolari situazioni territoriali.
3. 04. Russo, Castiello.
(Inammissibile)

ART. 5.
(Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n.  3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni).

      Sopprimerlo.
5. 1. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Fedriga, Allasia.

      Sopprimere il comma 1.
5. 3. Grimoldi, Allasia, Fedriga, Prataviera, Guidesi.

      Sopprimere il comma 2.
5. 4. Grimoldi, Fedriga, Guidesi, Prataviera, Allasia.

      Sopprimere il comma 3.
5. 5. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Fedriga, Allasia.

      Sopprimere il comma 5.
5. 7. Zaratti, Zan, Pellegrino.

      Al comma 5, sostituire il quinto periodo, con il seguente: All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3981 del 4 agosto 2010.
5. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      6. Al fine di verificare in dettaglio le uscite pubbliche per la gestione del ciclo dei rifiuti nelle realtà territoriali sottoposte a provvedimenti governativi di commissariamento, nel termine di 90 giorni dal suo insediamento la competente commissione parlamentare d'inchiesta dovrà ricevere dagli uffici interessati ogni dato di spesa circa le attività del commissario. Per controllare il bilancio tra produzione e smaltimento dei rifiuti al fine di prevenire attività illecite e pericolose per la salute e i territori, ogni regione dovrà istituire un registro a riguardo, con l'obbligo, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, di fornire i dati raccolti alle procure territoriali e alla commissione di cui al periodo precedente.
5. 12. Nesci, Parentela, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.
(Inammissibile)

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      6. All'articolo 188 del decreto legislativo n.  152 del 2006 (Responsabilità della gestione dei rifiuti) dopo la lettera b) aggiungere le lettere c e d:
          c) nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui ai comma precedente ossia che il produttore non sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi (sei mesi per le spedizioni transfrontiere di rifiuti) dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine non abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario, il produttore è considerato responsabile e punibile:
              1) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
              2) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da quattromilaseicento euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
          d) Le pene di cui al comma c) si applicano in maniera cinque volte superiore nel caso sia accertata uno smaltimento illegale dei rifiuti.
5. 13. Busto, De Rosa, Tofalo.
(Inammissibile)

ART. 6.
(Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico).

      Sopprimerlo.
6. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. All'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n.  195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.  26, il comma 1 è abrogato.
6. 2. Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1, dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:
          0b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate» sono aggiunte le seguenti: «nonché le Autorità di distretto/bacino»;

      Conseguentemente,
          al medesimo comma, lettera
a), dopo le parole: le regioni o province autonome interessate, aggiungere le seguenti: le Autorità di distretto/bacino;
          al comma 1-
bis, terzo periodo, dopo le parole: degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni aggiungere le seguenti:, delle Autorità di distretto/bacino.
6. 202. Zaratti, Zan, Pellegrino.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6. 200. Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a.1) al comma 1, terzo periodo, le parole: «poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n.  185 del 2008» sono sostituite dalle seguenti: «poteri di sostituzione di cui al citato articolo 20, comma 4, primo periodo, del citato decreto-legge n.  185 del 2008».
6. 5. Zaratti, Zan, Pellegrino.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 201. Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole da: e la copertura di eventuale lavoro straordinario fino alla fine del comma.
6. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 1-bis, sostituire le parole da: Le risorse fino a: Esse garantiscono con le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2015, i presidenti delle regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilità speciali. A decorrere da tale data le risorse giacenti nelle contabilità speciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I presidenti delle regioni succedono ai Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del predetto trasferimento. Essi garantiscono.
6. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      1-quater. Considerata l'inefficacia dell'attuale commissariamento per l'emergenza socio-economica-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del Fiume Aterno, la gestione commissariale è soppressa. Le competenze nonché le risorse assegnate passano sotto la competenza della Regione Abruzzo.
6. 8. De Rosa, Micillo, Luigi Di Maio, Roberto Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.
(Inammissibile)

ART. 7.
(Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89).

      Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:
          00a)
il comma 1-ter è abrogato.
7. 1. De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 7. 2. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 7. 3. Silvia Giordano, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro della salute con le seguenti: d'intesa con il Ministro della salute.
7. 200. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e comunque entro il 28 febbraio 2014.
7. 8. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Mattarelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole:, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

      Art. 7-bis. – (Riconversione area produttiva dell'acciaio). – 1. Il piano di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61, recante «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89, deve contemplare anche ipotesi impiantistiche, tecniche, economiche e gestionali che possano consentire l'utilizzo dello stabilimento, o parte di esso, sia in assenza, temporanea o permanente, dell'area a caldo, sia tramite tecnologie di rilevanza internazionale con riconosciuti e misurabili minori impatti ambientali. Il piano deve comprendere ipotesi di ricollocazione e formazione del personale a garanzia del reddito e dei posti di lavoro anche nelle ipotesi di riconversione di cui al presente comma. Tali ipotesi possono comprendere un riassetto produttivo ed organizzativo anche interessando gli altri stabilimenti produttivi nazionali da coordinarsi in base al piano nazionale della strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio da adottare dal Governo ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231.
7. 202. De Lorenzis.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

      Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole:, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti.
7. 201. Furnari, Labriola.

      Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, previa delibera del Consiglio dei ministri.
7. 300. La Commissione.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e a conclusione di una procedura di evidenza pubblica, attraverso la pubblicazione nei siti internet dei Ministeri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché della regione e degli enti locali interessati, a cura del Commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni pervenute dai soggetti interessati ai fini della definitiva stesura del piano medesimo.
7. 203. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Mattarelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) al comma 7, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «A seguito di rapporto di valutazione del danno sanitario, redatto ai sensi di leggi regionali adottati dalla regione competente, l'a.i.a. è soggetta a riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, su istanza della regione stessa».
7. 204. Zaratti, Pellegrino, Zan, Duranti, Fratoianni, Mattarelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
      a-bis) al comma 7, dopo l'ottavo periodo, è aggiunto il seguente: «Il riesame è disposto anche quando risultino altrimenti delle criticità in ambito sanitario».
7. 10. Zolezzi, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 7. 11. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Mattarelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 7. 12. Colonnese, Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Vega, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: Fatta salva fino a: n.  125.
7. 13. Colonnese, Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Vega, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di cui al comma 5 conclude aggiungere le seguenti:, in conformità alle vigenti direttive comunitarie,
7. 205. Spessotto, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: autorizzazione integrata ambientale aggiungere le seguenti:, limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle prescrizioni dell'a.i.a. che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'a.i.a. medesima, non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 206. Spessotto, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: autorizzazione integrata ambientale aggiungere le seguenti:, limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni.
7. 14. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Mattarelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale di cui al comma 5, con tutti gli allegati, è trasmesso, senza indugio e subito dopo la sua approvazione da parte Consiglio dei Ministri, alla Direzione generale ambiente della Commissione europea presso cui pende il procedimento relativo al funzionamento dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, n.  3268/12/ENVI.
7. 208. Spessotto, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Segoni, Zolezzi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 7. 16. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Mattarelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 7. 17 De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).
** 7. 18. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Mattarelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1 sopprimere la lettera d).
** 7. 58. Fico, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole: per la parte riconducibile alle sue emissioni.
7. 19. Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Mattarelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole: e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale.

      Conseguentemente, al medesimo periodo,
sostituire la parola:
avviati con la seguente: realizzati;
          sopprimere le parole da:, ferma restando fino alla fine del periodo.
7. 21. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole da: alla data di approvazione del piano, siano stati avviati fino alla fine del periodo con le seguenti: siano applicate le tempistiche di attuazione delle prescrizioni già indicate dall'a.i.a. in vigore.
7. 23. Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire la parola: avviati con la seguente: conclusi.
7. 28. Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: l'80 per cento del numero complessivo delle prescrizioni con le seguenti: l'80 per cento del volume complessivo, in termini di impegno economico necessario, delle prescrizioni.
7. 26. Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di ampliare la gamma di sostanze nocive inquinanti, al comma 2, lettera a), dell'articolo 1 del decreto legislativo n.  155 del 13 agosto 2010, dopo la parola: «PM10» aggiungere le seguenti: ”acido solfidrico (H2S), mercaptani; idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come il benz(a)antracene, il dibenz(a,h)antracene, il benzo(k)fluorantene, il benzo(k)fluorantene e l'indeno(1,2,3,-c,d)pirene); tra gli idrocarburi non metanici: i VOC. Tra gli idrocarburi aromatici: il benzene i cui livelli di valutazione si intendono su media oraria giornaliera.

      Conseguentemente, all'allegato I del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  155 (tabella 1) per il benzene, mercaptani, acido solfidrico, metalli pesanti (piombo, mercurio eccetera) e particolato, le misurazioni si devono applicare in continuo, con calcolo sulla base di dati orari e aggiornate ogni ora.
7. 27. Marzana, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Vega, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.
(Inammissibile)

      Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 7. 29. De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 7. 30. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1, lettera e), quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

      Conseguentemente, al quinto periodo, sostituire le parole: i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole con le seguenti: si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-ter, commi 4 e 7, della legge 7 agosto 1990, n.  241.
7. 210. Furnari, Labriola.

      Al comma 1, lettera e), sopprimere il quinto periodo.
7. 211. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1, lettera e), sopprimere il penultimo periodo.
*7. 212. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1, lettera e), sopprimere il penultimo periodo.
*7. 213. De Lorenzis.

      Al comma 1, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.
7. 214. De Lorenzis.

      Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tali procedimenti semplificati non possono essere sottoposte le autorizzazioni in materia di gestione rifiuti, per le quali rimangono in vigore i termini ed i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  152.
7. 35. Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esecuzione delle opere previste all'interno di aree ricadenti nella proprietà aziendale, che non siano state ancora oggetto di caratterizzazione di suolo e falde, possono essere avviate solo al completamento di quanto previsto in materia di bonifica di siti contaminati e comunque non senza l'effettuazione di una messa in sicurezza.
7. 36. Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*7. 37. Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia, De Lorenzis.

      Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*7. 38. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1, lettera f), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per quanto concerne le prescrizioni che hanno subito modifiche o integrazioni o che, comunque, sono incluse nei piani di cui ai commi 5 o 6.
7. 40. Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1, sopprimere la lettera g).

      Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
      Art. 7-bis. – (Modificazioni all'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013 n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89). – 1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n.  89, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 11, dopo l'approvazione del piano industriale, in relazione agli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione degli altri interventi previsti nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il titolare dell'impresa è diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le somme necessarie, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento su un conto intestato all'impresa commissariata. Le somme messe a disposizione dal titolare dell'impresa, sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Ove il titolare dell'impresa non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in parte, le somme necessarie, secondo quanto previsto dal primo periodo, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione di impatto ambientale, ma comunque commessi nello svolgimento dell'attività di impresa. In caso di condanna del titolare dell'impresa per detti reati, resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.
      1-ter. Il commissario straordinario può ottenere le somme necessarie alla realizzazione degli investimenti e degli interventi di cui al comma 1-bis nella misura in cui dimostri che i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata non sono sufficienti alla realizzazione di tali investimenti e interventi rispetto ai tempi e alle modalità stabiliti nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e nei piano industriale.»
7. 52. Matarrese, D'Agostino, Causin.

      Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
          g) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
      «11-bis. Dopo l'approvazione del piano industriale, in relazione agli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione degli altri interventi previsti nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il titolare dell'impresa è diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le somme necessarie, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento su un conto intestato all'impresa commissariata, le somme messe a disposizione dal titolare dell'impresa, sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Ove il titolare dell'impresa non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in parte, le somme necessarie, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione di impatto ambientale, ma comunque commessi nello svolgimento dell'attività di impresa. In caso di condanna del titolare dell'impresa per detti reati, resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.»;

      Conseguentemente, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
          g-bis) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario può ottenere le somme necessarie alla realizzazione degli investimenti e degli interventi di cui al comma precedente nella misura in cui dimostri che i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata non sono sufficienti alla realizzazione di tali investimenti e interventi rispetto ai tempi e alle modalità stabiliti nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e nel piano industriale.».
7. 42. Matarrese, D'Agostino, Causin.

      Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
          g)
dopo il comma 11-bis, sono aggiunti i seguenti:
      «11-bis. Al fine di reperire le risorse necessarie per l'attuazione dell'a.i.a. e per l'adozione delle misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e l'adozione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, le somme necessarie possono essere richieste dall'amministratore straordinario al Fondo strategico italiano SpA istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie possono essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta adempiute tutte le prescrizioni ed effettuati tutti gli investimenti suddetti.
      11-ter. Per le finalità di cui al comma 11-bis, all'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, aggiungere il seguente comma:
      “8-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2012, n.  207.”.
      11-quater. Qualora con le modalità di cui al comma 11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie, comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza e/o degli enti – e/o dei rispettivi soci e/o amministratori – che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al precedente periodo da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e, salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo del presente comma per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali. ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.
      11-quinquies. Qualora con le modalità di cui ai precedenti commi, non sia ancora possibile reperire le risorse necessarie, al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:
          a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale:
          b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, comma 2, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui all'articolo 2441, comma 3. primo periodo, del codice civile, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione, previa predisposizione della relazione di cui all'articolo 2441, comma 6, primo periodo, del codice civile e rilascio, in quest'ultimo caso, da parte del collegio sindacale del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della predetta relazione. In tali casi le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in danaro.
      11-sexies. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e/o quelli individuati per il collocamento presso terzi dell'aumento di capitale devono, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.
      11-septies. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. »
7. 215. Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
          g)
dopo il comma 11-bis, sono aggiunti i seguenti:
      «11-bis. Al fine di reperire le risorse necessarie per l'attuazione dell'a.i.a. e l'adozione delle misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e l'adozione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza e/o degli enti – e/o dei rispettivi soci e/o amministratori – che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al precedente periodo da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo del presente comma per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.
      11-ter. Qualora con le modalità di cui al comma 11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie, al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:
          a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;
          b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, comma 2, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui all'articolo 2441, comma 3, primo periodo, del codice civile ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione, previa predisposizione della relazione di cui all'articolo 2441, comma 6, primo periodo, del codice civile e rilascio, in quest'ultimo caso, da parte del collegio sindacale del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della predetta relazione. In tali casi le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in danaro.
      11-quater. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e/o quelli individuati per il collocamento presso terzi dell'aumento di capitale devono, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento, nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.
      11-quinquies. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. »
7. 216. Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
          1-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89, dopo l'articolo 2-quinquies, è aggiunto il seguente:
      «Art. 2-sexies. – (Provvedimenti in ambito sanitario per i cittadini di Taranto e Statte) – 1. All'interno del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 è prevista, a spese dell'azienda, l'esenzione del ticket sanitario per almeno 5 anni per tutti gli abitanti dei Comuni di Taranto e Statte.»
7. 49. De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
      Art. 7-bis. – (Riconversione area produttiva dell'acciaio). – 1. Il piano di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61, recante «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89, deve contemplare la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ILVA di Taranto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tutti i lavoratori è garantito il reddito per almeno 48 mesi da parte di ILVA s.p.a.
7. 0200. De Lorenzis.
(Inammissibile)

ART. 8.
(Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN).

       Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera c),sostituire le parole: di 0-1 metri con le seguenti: da zero a venti metri.
8. 202. De Lorenzis.

       Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e in contraddittorio con l'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi e delle valutazioni dei campioni analizzati dall'A.R.P.A. Puglia sono a carico dell'Ilva spa.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso    
          al medesimo comma, lettera
f), aggiungere, in fine, le parole: solo dopo essere stati analizzati dall'A.R.P.A. Puglia con i costi delle analisi e delle valutazioni a carico dell'Ilva spa.
          al comma 3, lettera b), sostituire la parola: due con la seguente: quattro.
8. 203. De Lorenzis.

       Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: anche sul sito web delle amministrazioni interessate.
8. 200. De Lorenzis.

      Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con le medesime modalità si procede alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto nelle discariche di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, e alla contestuale mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nello stabilimento.
8. 207. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa,, Mannino, Segoni, Terzoni.

      Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con le medesime modalità si procede alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto nelle discariche di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36.
8. 206. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa,, Mannino, Segoni, Terzoni.

       Al comma 1, capoverso, Art. 2-quinquies, comma 3, sopprimere la lettera c).
8. 204. De Lorenzis.

       Al comma 1, capoverso, Art. 2-quinquies, comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I costi delle analisi e delle valutazioni dei campioni a disposizione dall'A.R.P.A. Puglia sono a carico dell'Ilva spa.
8. 205. De Lorenzis.

      Al comma 1, capoverso, Art. 2-quinquies, sopprimere il comma 4.
8. 6. Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

      Al comma 1, capoverso, Art. 2-quinquies, comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: per le medesime aree aggiungere le seguenti: ,prevedendo uno studio analitico della popolazione residente nelle zone limitrofe al sito industriale e dei singoli lavoratori impegnati nel ciclo produttivo.
8. 208. Furnari, Labriola.

      Al comma 1, capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 1, capoverso, Art. 2-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      4-quater. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, sono realizzate, al fine di assicurare un'elevata protezione ambientale e sanitaria, previo espletamento del piano di caratterizzazione dell'area e dei risultati dell'analisi sito specifica nonché all'esito della quantificazione e qualificazione della natura dei residui presumibilmente conferiti nei siti di discarica ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36.
8. 209. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

      Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
      Art. 8-bis. (Misure volte a tutelare e a risparmiare l'acqua potabile). 1. A partire dal 1o marzo 2014 è vietato ad ILVA spa e ad ogni altra azienda attiva nel SIN di Taranto, l'approvvigionamento di acqua potabile, per uso industriale.
8. 0201. De Lorenzis.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
      Art. 8-bis. (Compensazioni verso i cittadini di Taranto e Statte). 1. A decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge:
          a) i costi del servizio di raccolta, spazzamento, trasporto, riciclo, recupero e smaltimento degli RSU (rifiuti solidi urbani) e assimilati, sostenuti dai cittadini residenti nei Comuni di Taranto e Statte, sono interamente a carico e suddivisi, in proporzione al fatturato netto dell'anno precedente, dalle aziende soggette ad AIA per le attività svolte nel perimetro del SIN di Taranto per almeno 5 anni;
          b) i costi dovuti al servizio idrico integrato sostenuti dai cittadini residenti nei Comuni di Taranto e Statte, sono interamente a carico e suddivisi, in proporzione al fatturato netto dell'anno precedente, dalle aziende soggette ad AIA per le attività svolte nel perimetro del SIN di Taranto per almeno 5 anni;
          c) i costi del servizio di energia elettrica e fornitura di gas, sostenuti dai cittadini residenti nei Comuni di Taranto e Statte, sono interamente a carico e suddivisi, in proporzione al fatturato netto dell'anno precedente, dalle aziende soggette ad AIA per le attività svolte nel perimetro del SIN di Taranto per almeno 5 anni;
          d) è disposta l'esenzione dall'imposta per l'abitazione principale per gli anni 2014, 2015, 2016 per i cittadini residenti nei quartieri di Taranto Tamburi, Paolo VI, Borgo, Città Vecchia e per i cittadini residenti nel comune di Statte. I corrispettivi degli importi dovuti all'esenzione del pagamento per i cittadini, saranno a carico dell'Ilva spa.
8. 02. De Lorenzis.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
      Art. 8-bis. 1. Con riferimento ai rifiuti pericolosi non depositati in discarica derivanti dalle aree ex Pertusola, ex Fosfotec ed ex Agricoltura comprese nel Sito d'interesse nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara nell'elenco di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n.  468, nel termine di 90 giorni il Governo predispone con la Regione Calabria una procedura operativa per il rilascio delle autorizzazioni agli interventi di rimozione degli strati superficiali del suolo. Detta procedura prevede l'obbligo di analisi radiometriche e chimico-biologiche da parte dell'Arpacal.
8. 06. Nesci, Parentela, Busto, Daga, De Rosa, mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.
(Inammissibile)

ART. 9.
(Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria).

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente, con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

      Conseguentemente al medesimo comma, dopo il capoverso Art. 65-bis, aggiungere il seguente capoverso:Art. 65-ter. – 1. Per le imprese dichiarate di interesse strategico nazionale valgono le condizioni indicate all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n.  354.
9. 202. Petraroli, De Rosa, De Lorenzis, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.
(Inammissibile)

      Al comma 1, capoverso articolo 65-bis, comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
      «In ogni caso i commissari straordinari devono chiedere nel più breve termine possibile al giudice l'autorizzazione a fare l'inventario. A tale operazione essi procedono, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati l'acquirente dell'azienda o del ramo di azienda e il comitato di sorveglianza, con l'assistenza del cancelliere del tribunale, che ne redige il processo verbale. Il giudice può prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario ed, in ogni caso, nomina uno stimatore per la valutazione dei beni dell'azienda. Prima di chiudere l'inventario i commissari straordinari invitano l'acquirente dell'azienda o del ramo di azienda a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendolo delle pene stabilite dall'articolo 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267 in caso di falsa o omessa dichiarazione. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale. L'acquirente dell'azienda o del ramo di azienda consegna ai commissari straordinari e deposita presso la cancelleria del tribunale, ai fini di quanto previsto nei periodi precedenti, le scritture contabili e i documenti indicati nell'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti posti in essere dai commissari straordinari ai fini della vendita di aziende o rami di aziende e al fine di garantire la continuità aziendale, resta ferma la responsabilità, anche amministrativa contabile, per i relativi fatti commessi dai medesimi e dai responsabili preposti alla redazione dei documenti contabili dell'impresa in amministrazione straordinaria. Anche nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio, resta ferma l'applicazione dell'articolo 43. La responsabilità derivante dai suddetti comportamenti, atti e provvedimenti costituisce giusta causa di revoca dell'incarico dei commissari straordinari.».
9. 2. Ciprini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

      Al comma 1, capoverso articolo 65-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. In caso di cessione dei complessi aziendali, di cessione di beni e di contratti o nel caso di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, deve essere garantito dall'Ilva o dall'acquirente che il reddito dei lavoratori che verranno interessati dai casi sopracitati verrà garantito per almeno 48 mesi.
9. 200. De Lorenzis.
(Inammissibile)

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-bis. Al decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, l'articolo 12 è abrogato.
9. 3. De Lorenzis.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231, le parole: «euro 50.000», sono sostituite dalle seguenti: « euro 500.000».
9. 1. De Lorenzis.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-bis. Al decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, all'articolo 12 comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore del presente decreto-legge» sono aggiunte le seguenti: «e solo dopo aver eseguito tutti i procedimenti idonei al fine di riconoscere ed individuare la totalità delle tipologie di rifiuti e codici CER già smaltite nelle suddette discariche,».
9. 4. De Lorenzis.

      Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Pianificazione economica alternativa dei Comuni di Taranto e Statte).

      1. Al fine di fronteggiare un'eventuale disapplicazione dell'AIA o di problemi dovuti al mercato dell'acciaio, o di altri problemi che dovessero portare alla perdita di occupazione, e comunque per fronteggiare il grave stato di crisi occupazionale della città di Taranto e Statte, entro 60 giorni dalla conversione dal decreto, al fine di pianificare progetti di riconversione e riqualificazione nell'area di crisi industriale complessa di Taranto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.  129 del 2012, recante «disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto», convertito senza modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n.  171, il Ministero dello sviluppo economico convoca a Taranto una «procedura di consultazione e confronto delle proposte di riconversione e riqualificazione nell'area di crisi industriale complessa di Taranto» della durata di 24 mesi. Alla suddetta procedura, che dovrà essere convocata ogni 2 settimane a Taranto, parteciperanno almeno un rappresentante per il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della Salute, il Ministero delle Finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero della Difesa, le commissioni Ambiente, Attività Produttive, Trasporti, Finanza della Camera dei Deputati e le commissioni Ambiente, Industria, Infrastrutture e Trasporti del Senato della Repubblica, le organizzazioni sindacali, la Regione Puglia, i Comuni di Taranto e Statte, l'ISPRA, l'ARPA Puglia, l'autorità portuale di Taranto, le associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani di Taranto, le associazioni ambientaliste e i comitati di Taranto, il CNR, il CETRI-TIRES e l'ISDE. 2. L'obbiettivo della «procedura di consultazione e confronto delle proposte di riconversione e riqualificazione nell'area di crisi industriale complessa di Taranto» sarà quello di definire una proposta di pianificazione economica delle aree in oggetto di attività alternative alle categorie di impianti relativi alle attività industriali ricomprese nell'Allegato V del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.  5 e che possa essere nel pieno rispetto ambientale e della salute delle popolazioni. 3. Tutto il materiale prodotto e la documentazione depositata dai soggetti coinvolti durante la «procedura» nonché i meccanismi decisionali di scelta e selezione, saranno consultabili su apposita sezione del sito web del Ministero dello Sviluppo Economico. 4. Al fine di garantire e favorire la partecipazione della cittadinanza nell'indirizzo politico sui progetti proposti nell'ambito della «procedura», si dovranno indire nell'arco dei 24 mesi su menzionati, dei referendum di consultazione popolare senza quorum, congiuntamente nei Comuni di Taranto e Statte e contestualmente, tramite l'utilizzo di apposite pagine web, si dovrà garantire la possibilità di proponimento di progetti da parte dei cittadini residenti in Italia.
9. 01. De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
      Art. 9-bis. – 1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni hanno l'obbligo di istituire un registro complessivo dei tumori secondo gli attuali ambiti provinciali al fine di raccogliere, valutare, organizzare e archiviare in modo continuativo e sistematico le informazioni fondamentali su tutti i casi insorti di neoplasia, rendendole disponibili per studi e ricerche. Detto registro servirà a raccogliere i dati relativi alle malattie tumorali dei residenti negli ambiti di cui al comma precedente e le informazioni su ogni singolo tipo di tumore negli ambiti medesimi.
9. 03. Nesci, Parentela, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.
(Inammissibile)

DISEGNO DI LEGGE: S.  1188 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 2013, N.  133, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI L'IMU, L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI E LA BANCA D'ITALIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1941)

A.C. 1941 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

      La Camera,
          premesso che:
              nelle norme recate dagli articoli che intendono conferire certezza al quadro normativo concernente il capitale della Banca d'Italia, sebbene necessarie per la partecipazione al meccanismo di vigilanza unico, non si ravvisano quei caratteri di necessità e urgenza esplicitamente richiamati dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, mentre traspare, dall'urgenza di affrontare tali tematiche relative alla ricapitalizzazione della Banca d'Italia, la copertura di un'operazione ingannevole ed artificiosa a favore di una parte del sistema bancario italiano in vista di importanti scadenze europee, del tutto lontane ed estranee dalla necessità di ridefinire la governance dell'Istituto;
              il decreto-legge in esame, quindi, osservato in conformità alla cospicua giurisprudenza della Corte costituzionale, risulta non rispondere ai requisiti di costituzionalità presentando evidenti contenuti non omogenei che prefigurano una evidente violazione al vincolo, implicitamente contenuto nello spirito dell'articolo 77 della Costituzione, ed esplicitamente espresso dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n.  400. Tale palese violazione è d'altra parte confermata dalle stesse dichiarazioni del Governo in Commissione Finanze al Senato che ammettono l'accorpamento nello stesso decreto-legge in esame di «disposizioni effettivamente disomogenee in un unico provvedimento»;
              lo stesso Governo ha dichiarato in Commissione che la necessità dell'urgenza del decreto è legata al necessario coordinamento con la legge di stabilità. Occorre osservare che le misure in esame esauriscono i loro effetti finanziari nell'esercizio dell'anno 2013 e quindi non interferiscono con le disposizioni previste dal disegno di legge di stabilità;
              più che urgenza il provvedimento relativo alla Banca d'Italia sembra essere dettato dalla «fretta» di riformare l'assetto proprietario e la governance dell'Istituto, che nell'attuale assetto non ha finora comportato problemi legati all'indipendenza della Banca d'Italia e alla libertà delle scelte rispetto ai condizionamenti degli attuali detentori delle quote così come risulta dalla approfondita ed esaustiva relazione del Governatore Visco in Commissione. Tale riforma, che riveste per di più caratteri ordinamentali oggettivamente incompatibili con i caratteri di necessità e urgenza che dovrebbe recare il decreto-legge, come quelle che la hanno preceduta nella lunga storia dell'Istituto, dovrebbe passare al vaglio di un approfondito dibattito politico, che affronti distesamente ed analiticamente tutti gli aspetti connessi, sottraendola alle semplificazioni insite nella decretazione d'urgenza, per di più, in piena sessione di bilancio e a ridosso della scadenza d'anno e con un Parlamento letteralmente invaso da provvedimenti d'urgenza in modo tale da configurare a volte veri e propri ingorghi a totale detrimento della necessaria riflessione e ponderazione parlamentare di norme a volte fondamentali per il nostro Paese;
              si potrebbe quindi consentire al Parlamento di affrontare tali rilevanti questioni con tempi adeguati ad una più ponderata valutazione di tutti i temi ad esso connessi, trattandosi di una norma ordinamentale così come sostiene la stessa relazione illustrativa del provvedimento;
              se ne potrebbe quindi proporre uno stralcio prevedendo, per le norme relative alla Banca d'Italia, l’iter previsto dall'articolo 72 della Costituzione per i disegni di legge ordinari;
              osserviamo infatti che senza essere preceduto dal minimo dibattito politico, si è proceduto per decreto ad una riforma storica dell'assetto proprietario e della governance della Banca d'Italia che pregiudica palesemente la tutela del risparmio sancito dall'articolo 47 della Costituzione che recita « la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». Mentre si dibatte all'infinito di come tassare la prima casa, nessuno, governo, politici, media, si preoccupa di discutere sul fatto che chiunque potrà comprarsi un «pezzo» della Banca d'Italia, anche un soggetto straniero. Il governo non si è preoccupato di dire nulla, ad esempio, sulle possibili conseguenze del fatto che le quote di partecipazione nella nostra banca centrale diventeranno liberamente trasferibili, cioè scambiabili sul mercato;
              la rivalutazione delle quote azionarie e i dividendi fanno capo alla funzione pubblica di Banca d'Italia, e non si capisce perché i benefici di tale funzione pubblica, svolta dalla banca centrale in condizione di monopolio per legge dello Stato (utili fatti comprando titoli – di Stato e non – in momenti di stress di mercato; utili derivanti dalla gestione del patrimonio conferito), devono andare a dei privati. La ricchezza accumulata dalla Banca d'Italia appartiene ai cittadini italiani. In sostanza, tutti gli utili della Banca d'Italia derivano direttamente o indirettamente dallo sfruttamento di un bene pubblico. I soggetti privati titolari delle quote del capitale della Banca d'Italia non possono dunque vantare alcun diritto su quegli utili;
              l'operazione consentirà agli istituti di credito di presentare una forza patrimoniale superiore a quella attuale; siamo sul terreno della «finanza creativa» che certo non aiuta a ristabilire un clima di fiducia tra gli investitori e tra gli stessi istituti di credito, venendo a mancare la necessaria trasparenza dei bilanci;
              la BCE – nella sua lettera del 27 dicembre 2013 – ha sottolineato che: «anche in casi di estrema urgenza, le autorità nazionali non sono esonerate dall'obbligo di consultare la BCE e di accordarle un tempo sufficiente a consentire che il suo parere sia tenuto in considerazione, come stabilito dagli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 4 della Decisione 98/415/CE obbliga gli Stati membri a sospendere il processo di approvazione di un progetto di disposizioni legislative in attesa della ricezione del parere della BCE. La BCE ha ricevuto la richiesta di consultazione il 22 novembre 2013, mentre il decreto-legge è stato approvato il 27 novembre 2013. Poiché l'approvazione di disposizioni normative prima della pronuncia del parere della BCE o della scadenza del termine stabilito equivale a un caso di non consultazione, la BCE desidera richiamare l'attenzione del Ministero circa il rispetto della procedura di consultazione, tenuto conto, in particolare, della rilevanza della normativa per la Banca d'Italia e l'Eurosistema»;
              la sospensione della seconda rata dell'IMU indiscriminatamente per tutti i contribuenti proprietari di prima casa, in forma lineare e senza alcun collegamento con i reali valori economici sottostanti all'imposta stessa, sganciati, quindi, dalla capacità contributiva degli stessi, viola manifestatamente i principi di capacità contributiva e di progressività delle imposte sui quali si fonda il nostro sistema tributario, ed in cui l'IMU occupa un ruolo di rilievo, ed enunciati dall'articolo 53, della Costituzione;
              la rigidità insita nella definizione del tributo, che sgancia il valore patrimoniale dalla capacità contributiva del singolo proprietario, prevedendo un'aliquota unica e non progressiva, oltre a disattendere il suddetto principio costituzionale di progressività del sistema, stabilisce di fatto una disparità tra contribuenti, violando anche il principio di uguaglianza di tutti i cittadini sancito all'articolo 3 della Costituzione;
              il presente decreto, sospendendo il tributo per tutti i contribuenti proprietari di prima casa, avalla di fatto tale disuguaglianza in violazione dell'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 53 secondo comma, in quanto più della metà del gettito Imu prima casa proviene dagli ultimi tre decili di rendita della scala della distribuzione dei redditi, cioè da coloro che guadagnano di più. Pertanto l'abolizione tout court dell'Imu sull'abitazione principale, alleggerisce il peso fiscale sulla prima casa delle famiglie benestanti, avvantaggiandole rispetto alle meno abbienti in misura più che proporzionale;
              la progressività assicurata in maniera strutturale dal collegamento dell'IMU alle rendite catastali non sussiste, in quanto la revisione dei catasti urbani è lungi dall'essere completata e, specialmente nei centri urbani delle grandi e medie dimensioni, si assiste a disparità scandalose nell'attribuzione dei valori catastali, che non solo vanificano la progressività dell'imposta, ma, a volte, ne determinano una contraria in favore dei redditi più alti;
              le norme che riguardano l'alienazione del patrimonio pubblico con la riapertura dei termini per la sanatoria edilizia per quegli immobili che sono caratterizzati da irregolarità edilizie, facoltà oltretutto estesa agli enti territoriali, comporta un grave pregiudizio per l'ambiente e per la tutela del territorio in palese violazione dell'articolo 9 della Costituzione;
              la possibilità di riapertura dei termini del condono edilizio solo per la vendita di edifici pubblici lede inoltre il principio di uguaglianza e di ragionevolezza sancito dall'articolo 3 della Costituzione,

delibera ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del Regolamento,

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  1941.
N. 1. Paglia, Migliore, Lavagno, Boccadutri, Di Salvo, Marcon, Melilla.

      La Camera,
          premesso che:
              i sottoscrittori del presente atto segnalano e stigmatizzano, ancora una volta, la trasformazione per via di prassi dei classici sistemi di produzione normativa, lo spostamento radicale della produzione legislativa dal Parlamento al Governo, nonché il perpetuarsi di deroghe sistematiche alle procedure ordinarie di formazione delle leggi: le deroghe hanno assunto, nel tempo, la forma della decretazione di urgenza, della pratica dei decreti «omnibus», del ricorso sistematico alla fiducia, del ricorso alla decretazione d'urgenza coniugato alla posizione della questione di fiducia, coniugio che dovrebbe risultare innaturale ed estraneo rispetto ai principi ed al dettato costituzionali di cui agli articoli 70 e 77 della Costituzione, in quanto, oltre che lesivo delle prerogative del Parlamento, il suddetto abbinamento è in grado di alterare gli equilibri istituzionali ravvisabili, non solo nelle disposizioni della nostra Carta fondamentale, ma, altresì, nei pronunciamenti della Corte costituzionale;
              con la continua e reiterata decretazione d'urgenza viene alterato lo schema fisiologico del rapporto fra Governo e Parlamento: non vi è, infatti, soltanto un problema di valutazione della straordinaria necessità ed urgenza, che costituisce il requisito costituzionale dei decreti-legge e di ciascun articolo degli stessi, quanto il trovarsi, da tanto, troppo tempo, di fronte a una sorta di ordinaria attività di normazione sopravveniente svolta dal Governo-amministrazione, con ulteriore confusione tra potere esecutivo e legislativo;
              vano è risultato, finora, segnalare, di volta in volta, gli abusi della decretazione d'urgenza, la palese mancanza dei requisiti costituzionali, la palese o latente illegittimità di parti dell'articolato dei provvedimenti d'urgenza, la violazione sistematica della legge n.  400 del 1988, nonché le sentenze susseguitesi nel tempo della Corte costituzionale, posta a tutela del nostro ordinamento, del rispetto delle norme, della loro gerarchia, delle competenze costituzionali;
              la Corte Costituzionale, con giurisprudenza costante dal 1995 (sentenza n.  29 del 1995), ha affermato che l'esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza può e deve essere oggetto di scrutinio di costituzionalità, dal momento che il difetto dei predetti requisiti, una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge, in quanto non si può attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie. L'urgente necessità del provvedere può certo riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare. La straordinarietà dei casi, che si pone come condizione di validità dell'atto, si dovrebbe tuttavia tradurre nell'eccezionalità dell'impiego. Non è, in altre parole, la sola necessità ed urgenza autoqualificata dal Governo che adotta il provvedimento urgente, ma anche la concreta straordinarietà l'elemento discriminante per il ricorso al decreto. In tal senso, strettamente connesso ai criteri di straordinarietà, necessità ed urgenza vi è anche il rilevante tema dell'omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, che deve essere osservata dalla legge di conversione;
              come indicato espressamente dal Presidente della Repubblica, con lettera del 15 luglio 2009, «provvedimenti eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e propria congestione sfuggono alla comprensione della opinione pubblica e rendono sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge. È doveroso ribadire oggi che è indispensabile porre termine a simili “ prassi ”, specie quando si legifera su temi che [...] riguardano diritti costituzionalmente garantiti e coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della coesione sociale. È in giuoco la qualità e sostenibilità del nostro modo di legiferare». In tale contesto si inserisce la peculiare tecnica legislativa adottata dal decreto in oggetto;
              in particolare, il contenuto normativo del decreto-legge non si configura in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, del secondo cui i decreti legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». A tal proposito, la disciplina posta dalla legge n.  400 del 1988, ancorché di livello ordinario, è stata ritenuta dalla Presidenza della Repubblica avente carattere «ordinamentale»; inoltre essa è in qualche modo richiamata anche dai regolamenti parlamentari, laddove essi prevedono si debba verificare, in sede di conversione, la sussistenza dei requisiti posti dalla «legislazione vigente» (articolo 78 del Regolamento del Senato). Da ultimo, con sentenza n.  171 del 2007, la Corte costituzionale, innovando la giurisprudenza costituzionale in tema di presupposti della decretazione d'urgenza, ha dichiarato l'incostituzionalità di un decreto-legge non a motivo della sua reiterazione, bensì per la mancanza dei presupposti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione («casi straordinari di necessità e urgenza»), rilievo cogente rispetto ad alcune delle numerose integrazioni normative proposte in sede di conversione;
              a tal riguardo, la Corte costituzionale, con la recente sentenza n.  220 del 2013, ha sottolineato come siffatta disposizione della legge n.  400 «pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge». In altri termini la Corte ha rilevato che «ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo» (sentenza n.  22 del 2012). L'assenza di quella omogeneità conduce alla rilevazione – effettuabile dal giudice delle leggi – della mancanza dei presupposti del decreto-legge ex articolo 77, secondo comma, della Costituzione;
              il decreto in esame reca disposizioni in materia di abolizione della seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), acconti di imposte, valorizzazione di immobili pubblici oggetto di dismissione, capitale e governance della Banca d'Italia, accise nonché altre disposizioni di coordinamento;
              l'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza – che, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, comma secondo, devono essere «straordinari» – per molte parti del decreto-legge in esame, e l'eterogeneità delle disposizioni in esso contenute, rinvenibili persino nel titolo, correlata alla presenza di disposizioni meramente ordinamentali o ad effetto pluriennale, costituiscono elementi non conformi a quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;
              come è già stato rilevato nel corso del dibattito sul provvedimento in oggetto, gli elementi indifettibili di straordinarietà, necessità ed urgenza, appaiono palesemente carenti per la parte concernente la Banca d'Italia e la dismissione degli immobili. Dottrina quasi unanime ha evidenziato che il Governo, nell'adozione di decreti-legge, facendo leva su una discrezionalità politica molto ampia, ha eluso il significato costituzionale della norma ed ignorato il requisito della straordinarietà consentendo la trasformazione del decreto-legge in uno «strumento prettamente politico», capace di rispondere rapidamente a domande legislative, che hanno un carattere di urgenza soltanto politica. Il ruolo del Parlamento, in sede di conversione, non può quindi risolversi in un appiattimento sulla decisione governativa, dovendosi riappropriare del giudizio sulla riconducibilità della situazione ai canoni di straordinaria necessità ed urgenza, alla luce del nesso di natura provvedimentale che deve sussistere tra le disposizioni dell'atto e la situazione, cioè il merito del provvedimento;
              il presente decreto-legge, infatti, interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte costituzionale affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. In tali termini, i contenuti normativi del decreto-legge in esame confliggono, come già accennato, con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;
              gli articoli 4, 5 e 6 del decreto in esame recano disposizioni in materia di governance della Banca d'Italia. In particolare l'articolo 4, pur riaffermando che la Banca sia un istituto di diritto pubblico, autorizza l'Istituto medesimo a procedere ad un aumento di capitale per un valore di 7,5 miliardi di euro mediante utilizzo delle riserve e prevedendo che alla nuova struttura proprietaria possano essere distribuiti dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un valore massimo pari al 6 per cento del capitale. Da quanto si desume la riforma in oggetto ha carattere ordinamentale, oggettivamente incompatibile con i caratteri di necessità ed urgenza del decreto-legge, altresì, vista l'importanza e la complessità della riforma, è preferibile che il Governo presenti un apposito disegno di legge nella Commissione competente al fine di una maggiore riflessione, un maggior approfondimento della materia ed un maggior confronto politico;
              la Banca d'Italia, in quanto istituto di diritto pubblico, svolge funzioni qualificabili, direttamente ed indirettamente, pubbliche, motivo per il quale non si comprende la necessità di attribuire dividendi alla nuova struttura proprietaria;
              il comma 6 dell'articolo 2 dispone l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2015, delle accise, e l'aumento, per i periodi d'imposta 2013 e 2014, della misura degli acconti IRES ed IRAP nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi minori entrate per lo Stato. La disposizione in esame viola palesemente l'articolo 53 ed 81 della Costituzione. Se i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione alla propria capacità contributiva è ingiusto aumentare a dismisura gli oneri fiscali, privando gli stessi, in violazione di ogni tutela costituzionale, delle esigue disponibilità economiche, soprattutto nel contesto di crisi economica nel quale viviamo;
              in merito all'articolo 1, si rileva che le disposizioni non soddisfano il dettato dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto l'onere quantificato nel limite massimo di 3,7 milioni di euro per interessi per anticipazioni di tesoreria a favore dei comuni potrebbe subire modifiche rispetto alla stima iniziale, che presupponeva che alla data del 15 gennaio 2014 l'anticipazione fosse estinta per effetto dei pagamenti a carico dei contribuenti in scadenza il 16 gennaio 2014, ma la suddetta data è slittata al 24 gennaio;
              inoltre, non si è tenuto conto dell'eventualità che si determinino situazioni di mancato pagamento, anche solo per mero ritardo, che prudenzialmente andrebbero tenute presenti e che la stima degli interessi riferita al conguaglio statale considera un periodo di 89 giorni, ovvero dal 17 dicembre 2013 al 15 marzo 2014, senza che dalla norma si evinca la data entro la quale i comuni effettivamente siano ristorati a conguaglio e la possibilità per tali enti di ricorrere ad anticipazione di tesoreria nella misura di cinque dodicesimi scade al 31 marzo 2014 ovvero 16 giorni dopo rispetto alla data considerata dalla relazione tecnica del Governo;
              il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce che le disposizioni risalenti al 1985 che consentono la sanatoria di irregolarità in materia edilizia, si applicano anche alle alienazioni di immobili pubblici – anche di enti territoriali – mediante cartolarizzazione in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, prevedendo che detta domanda di sanatoria possa essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile. Il comma 2 del medesimo articolo introduce una modifica alla normativa vigente finalizzata a permettere la vendita a trattativa privata e in blocco, non solo dei beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ma anche di quelli ad uso abitativo, purché tale uso non sia prevalente. La facoltà di sanatoria attribuita da tale articolo consente chiaramente un indebito ed irragionevole vantaggio economico all'acquirente degli immobili pubblici rispetto ad altri acquirenti di immobili. Il rischio è inoltre che la disposizione in esame, consistente in una riapertura dei termini del condono per i soggetti citati dal decreto, porti anche all'alienazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata e già acquisiti al patrimonio immobiliare pubblico, con la possibilità che, in assenza di sbarramenti e clausole, essi tornino nella sfera dei soggetti cui sono stati sottratti. Si è dunque in presenza di una sostanziale disparità di trattamento tra fattispecie omogenee, allorché la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativo preesistente. Lo scrutinio di ragionevolezza, come limite generale della legislazione, impone invece di effettuare un positivo bilanciamento costituzionale, ancorato al principio di uguaglianza e, dunque, all'articolo 3 della Costituzione, che viene, dal presente articolo, evidentemente violato;
          considerata, dunque, la violazione palese e latente, degli articoli 3, 47, 53, 77, 81 e 97 della Costituzione, e di numerose sentenze della Corte costituzionale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  1941.
N. 2. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Nuti.

      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione si contraddistingue, secondo quanto risulta peraltro anche dal titolo medesimo, per la mancanza di omogeneità delle disposizioni e il mancato coordinamento con il disegno di legge di stabilità per il 2014, il cui inizio d'esame coincideva per entrambi i provvedimenti;
              le norme concernenti l'organizzazione della Banca d'Italia, finalizzate a rafforzarne l'indipendenza, la garanzia delle funzioni istituzionali e di vigilanza, la dismissione di edifici pubblici e le misure fiscali relative all'abolizione dell'IMU, risultano con ogni evidenza del tutto estranee e disorganiche e quindi non rispondenti ai requisiti di omogeneità peraltro espressamente richiamati dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e in più occasioni dalla Corte Costituzionale;
              alla mancanza dei criteri di omogeneità, con troppa frequenza elusi dalla prassi istaurata nelle Aule parlamentari nel corso della presente legislatura, che risultano assenti all'interno del presente decreto-legge e le cui norme risultano in palese contrasto con la recente sentenza della Corte Costituzionale n.  22 del 2012, si aggiunge che il medesimo provvedimento contiene disposizioni del tutto estranee ai requisiti di straordinarietà, necessità ed urgenza, secondo quanto previsto dal dettato costituzionale in materia;
              le norme recate dagli articoli 4, 5 e 6 che disciplinano il capitale della Banca d'Italia, attraverso la rivalutazione del valore attuale, la riorganizzazione degli organi, il nuovo assetto e la governance, le cui modifiche rientrano all'interno dei ruoli delle Banche Centrali Nazionali, in relazione anche ai nuovi compiti della Banca Centrale Europea, sebbene necessarie alla partecipazione al meccanismo di vigilanza unico, non ravvisano infatti i caratteri di urgenza e di necessità, previsti ai sensi dell'articolo 77, comma 2 della Costituzione, che devono essere «straordinari», rendendo pertanto il testo non conforme a quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;
              le disposizioni previste dal disegno di legge di conversione, con riferimento alla Banca d'Italia, risultano dettate, più che dall'urgenza, dalla celerità di riformare l'assetto proprietario e la governance dell'Istituto, i cui interventi di riforma rivestono per di più carattere ordinamentale oggettivamente incompatibile con il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione e ravvisano pertanto l'opportunità di uno stralcio, indicando un iter stabilito dall'articolo 72 della Costituzione per i disegni di legge ordinari;
              tra l'altro, il testo del decreto è stato giudicato dalla Banca centrale europea carente delle informazioni necessarie a comprendere il metodo utilizzato dal Governo per il calcolo del valore delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia;
              la Bce ha ricevuto richiesta di parere sul testo solo cinque giorni prima dell'approvazione del provvedimento in Consiglio dei ministri, avvenuta il 27 novembre 2013, ed è stato dato avvio all’iter parlamentare prima che la Banca Centrale Europea si esprimesse nel merito. Con diplomazia, la Bce lo ha definito «un caso di non consultazione»; ad ogni modo va rilevato che si tratta anche di un grave sgarbo istituzionale;
              a seguito del parere della Bce è emerso che il valore aggiornato delle quote varrà solo da gennaio 2015. Quindi non nei bilanci 2013 delle banche azioniste, né tantomeno nei bilanci del 2014, anno in cui si svolgeranno gli stress test della Banca centrale Europea e dell'Autorità Bancaria Europea (Eba). Vengono meno così i tre motivi fondamentali che hanno dato origine alla «necessità» del provvedimento: permettere alle banche italiane di rafforzare i propri bilanci in vista degli stress test; concedere credito a famiglie e imprese; produrre vantaggi in termini di gettito per lo Stato;
              ulteriori profili di criticità nell'ambito delle eterogeneità delle misure indicate dal decreto-legge, si evidenziano nell'ambito degli interventi che prevedono l'esclusione solo parziale di alcune categorie di immobili dalla seconda rata IMU, le disposizioni per aumenti e addizionali per il settore creditizio, finanziario e assicurativo, le richiamate norme sulla rivalutazione delle quote di Banca d'Italia e le disposizioni sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico;
              se la parte che riguarda l'IMU riveste un seppur condivisibile carattere di straordinaria necessità ed urgenza, altrettanto non si evince per l'aspetto concernente sia le dismissioni degli immobili pubblici, il cui intento del Governo dovrebbe servire a recuperare risorse ai fini del contenimento del deficit, che per quanto riguarda il quadro normativo complessivo inerente l'assetto di governance della Banca d'Italia;
              le suddette norme, che intervengono per disciplinare una pluralità di ambiti materiali, che rilevano la mancanza di un nesso strettamente oggettivo e coerente con quanto dichiarato alla Corte Costituzionale e dalla cospicua giurisprudenza in materia, affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario, appaiono peraltro in netta contraddizione con il messaggio inviato dal Presidente Napolitano alle Camere lo scorso 27 dicembre 2013;
              nel richiamo il Presidente della Repubblica aveva invitato entrambi i rami del Parlamento ad attenersi, nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza allo specifico oggetto degli stessi e alle relative finalità, anche adottando, se necessario, le opportune modifiche dei regolamenti parlamentari;
              il provvedimento in esame, nel quale si accorpano tre ambiti così differenti: interventi in materia di abolizione d'imposta municipale propria; la revisione di alcuni criteri per la vendita di immobili e terreni demaniali e, infine, la Banca d'Italia, è quindi in palese contrasto con il richiamo del Presidente della Repubblica;
              il messaggio del Capo dello Stato, in coerenza con lettera del 1o luglio 2009 nella quale dichiarava che «provvedimenti eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e propria congestione, sfuggono alla comprensione della opinione pubblica e rendono sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge», rafforza l'esigenza di interrompere una prassi applicativa dello strumento del decreto-legge, allorquando si affrontano questioni che richiedono riforme organiche, approfondite e di natura economico-fiscale così rilevanti;
              risulta di particolare rilevanza sottolineare inoltre che, in conformità con quanto precedente esposto, nell'ambito dei rilievi che evidenziano una chiara opacità istituzionale, lo stesso sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle finanze onorevole. Baretta ha sostenuto, lo scorso 3 dicembre 2013, nel corso del dibattito in sede consultiva in Commissione Affari costituzionali del Senato, che «in considerazione degli impegni parlamentari relativi all'esame del disegno di legge di stabilità e dell'esigenza di provvedere entro il 31 dicembre 2013 all'indispensabile approvazione, il Governo abbia ritenuto preferibile accorpare disposizioni effettivamente disomogenee in un unico provvedimento»;
              quanto suesposto conferma l'esigenza e la necessità di ridefinire l'utilizzo della decretazione d'urgenza, nel giusto equilibrio dei ruoli di Governo e Parlamento;
              il parere negativo espresso lo scorso 4 dicembre 2013 dalla Commissione Affari costituzionali del Senato in sede consultiva sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del provvedimento ribadisce chiaramente il principio secondo cui il decreto-legge in esame risulti viziato dal punto di vista della legittimità costituzionale proprio perché dispone interventi disomogenei, caratterizzati dalla mancanza dei requisiti di necessità e di urgenza,

delibera, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del Regolamento

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  1941.
N. 3. Brunetta, Palese, Latronico, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Fucci, Marti, Chiarelli, Giacomoni.

      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 30 novembre 2013, n.  133, reca disposizioni in materia di abolizione della seconda rata dell'imposta municipale propria, di acconti di imposte, di valorizzazione di immobili pubblici oggetto di dismissione, di capitale e governance della Banca d'Italia, nonché di accise, caratterizzandosi per un contenuto disomogeneo e disorganico;
              in aggiunta all'eterogeneità delle disposizioni in esso contenute, il decreto, in molte sue parti, si caratterizza per l'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza, tanto che la Commissione Affari costituzionali ha espresso un parere negativo sui presupposti di costituzionalità del provvedimento;
              l'articolo 77 della Costituzione condiziona l'adozione di norme di rango primario da parte del Governo attraverso i decreti legge ai requisiti della straordinaria necessità ed urgenza, e la Corte costituzionale si è da sempre pronunciata nel senso di una limitazione dell'arbitrarietà politica del Governo nell'individuare tali requisiti;
              è giurisprudenza costante della Corte inoltre ritenere che il difetto dei predetti requisiti, una volta intervenuta la conversione, si traduca in un vizio in procedendo della relativa legge;
              il presente decreto-legge, inoltre, interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali, difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte costituzionale affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario;
              in tali termini, i contenuti normativi del disegno di legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;
              il contenuto normativo del decreto-legge in esame altresì appare in palese contrasto con la legge 400/1988 che disciplina l'attività di Governo, e che con riferimento alla sua potestà normativa e, in particolare, ai decreti-legge recita: «I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;
              in particolare, risultano del tutto estranee ai requisiti di urgenza le disposizioni relative all'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico e quelle relative alla Banca d'Italia;
              rispetto alla Banca d'Italia, in particolare, il decreto-legge stabilisce nuove norme riguardanti sia il capitale, sia gli organi dell'istituto;
              con riferimento al capitale, si prevede che la Banca possa effettuarne una rivalutazione mediante utilizzo delle riserve statutarie sino a 7,5 miliardi di euro, e che potrà distribuire dividendi annuali per un importo non superiore al sei per cento del capitale;
              il previgente valore del capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto-legge n.  375 del 1936 (abrogato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 133/2013) era di trecento milioni di lire, rappresentato da trecentomila quote di mille lire, ciascuna interamente versata;
              in merito alla proprietà del capitale di Bankitalia si prevede che ciascun partecipante ad esso non potrà possedere – direttamente o indirettamente – una quota superiore al tre per cento, e che per favorire il rispetto di tale limite la stessa Banca potrà acquistare temporaneamente le quote di partecipazione in possesso di altri soggetti:
                  ancora con riferimento alla proprietà il decreto amplia il novero dei soggetti italiani che potranno detenere quote del capitale, allargandolo anche ai fondi pensione, oltre alle banche, fondazioni, assicurazioni, enti ed istituti di previdenza, già abilitate ad acquisire quote di partecipazione;
                  inoltre, in base alle nuove norme, tutte le banche potranno partecipare al capitale dell'Istituto, mentre attualmente solo le banche succedute nelle posizioni giuridiche delle aziende creditizie considerate dalla legge 375/1936 (casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale) risultano pienamente legittimate al possesso delle quote;
                  le norme del decreto-legge 133/2013 si risolvono, di fatto, nella privatizzazione della Banca d'Italia, in spregio al suo fondamentale ruolo istituzionale;
                  banche e assicurazioni, infatti, sono private e la loro nazionalità non è più difendibile a priori, vale a dire che la Banca d'Italia potrebbe in futuro diventare a maggioranza di azionisti esteri;
                  uno degli obiettivi della proposta di revisione degli assetti proprietari è proprio quella di «evitare che si dispieghino gli effetti negativi della legge n.  262 del 2005, mai attuata, che contempla un possibile trasferimento allo Stato della proprietà del capitale della Banca»;
                  il comma 10 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n.  262, «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», ora abrogato dal decreto-legge 133/2013, aveva, infatti, affidato a un regolamento governativo il compito di ridefinire l'assetto proprietario della Banca d'Italia e di disciplinare le modalità per il trasferimento allo Stato delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia che fossero in possesso di soggetti privati;
                  tuttavia, il processo di trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni, verificatosi nel corso negli anni Novanta ad opera della legge 30 luglio 1990, n.  218, ha poi influito, di fatto, sulla titolarità delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, e, infine, l'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.  153, ha disciplinato la partecipazione al capitale della Banca d'Italia da parte delle fondazioni bancarie, enti di diritto privato che avevano effettuato il conferimento delle aziende bancarie alle società nate dal processo di trasformazione delle banche pubbliche;
                  la rivalutazione sarà effettuata sulla base di uno studio svolto da una commissione di esperti, che ha stimato il valore della Banca d'Italia in sette miliardi di euro, mentre si è dato per scontato che le riserve valutarie, stimate in oltre cento miliardi di euro, siano di proprietà non della Banca ma dello Stato, ma prima di adottare il citato decreto-legge il Governo non ha nemmeno precisato con chiarezza quali attivi siano della nostra banca centrale e quali invece siano da considerare solo in sua custodia;
                  la ricchezza accumulata dalla Banca d'Italia è degli italiani e qualunque sia il suo valore effettivo, sta di fatto che una parte anche piccola del bene pubblico «Banca d'Italia» viene sottratto ai cittadini;
                  sinora il Governo e il Parlamento italiano hanno potuto disporre degli utili e del patrimonio di Banca d'Italia proprio in virtù del fatto che gli azionisti erano italiani e la Banca d'Italia è la loro autorità di vigilanza;
                  un'ulteriore ombra del decreto-legge è certamente rappresentata dal fatto che pur prevedendo il decreto-legge che non saranno distribuiti agli azionisti gli utili derivanti dal signoraggio, cioè dall'emissione di banconote, non è chiara la destinazione degli utili fatti comprando titoli (di Stato e non) in momenti di stress di mercato, operazioni sinora effettuate dalla Banca d'Italia, come qualsiasi altra banca centrale, proprio in virtù del fatto che era «garantita» dai contribuenti italiani, e che a questi ultimi venivano liquidati, ma l'accentuata natura privata della Banca potrebbe imprimere un cambio di destinazione a tali utili;
                  allo stato attuale la revisione degli asset proprietari conviene solo alle stesse banche azioniste, le quali, a fronte di un capitale di Bankitalia pari a sette miliardi di euro, con un tasso di dividendi del sei per cento, secondo la stima contenuta nello studio degli esperti, incasseranno un flusso di dividendi pari a circa 450 milioni di euro all'anno, a fronte dell'attuale dividendo annuo di 50/70 milioni di euro;
                  inoltre, per effetto della normativa introdotta, le banche azioniste saranno anche autorizzate ad includere le quote nel patrimonio di vigilanza, rinforzando la propria patrimonializzazione, utile ai fini della asset quality review che la Banca centrale europea effettuerà l'anno prossimo;
                  il Governo, invece, sembra spinto solo ed esclusivamente dall'ansia di incassare le previste maggiori entrate tributarie derivanti dall'operazione, stimate in circa 1,5 miliardi di euro, destinate a coprire la cancellazione della seconda rata dell'imposta municipale propria per il 2013 sulla prima abitazione, e per reperire le quali applicheranno ai partecipanti una imposta agevolata sulla plusvalenza di appena il dodici per cento;
                  per mero opportunismo politico quindi, il Governo devolve ai privati, senza alcuna garanzia sugli asset proprietari del futuro, un patrimonio inestimabile, rappresentato dalla Banca d'Italia, che dovrebbe essere, invece, per eccellenza «azienda» pubblica, posto che l'attività di regolamentazione, vigilanza, e politica monetaria richiedono la massima indipendenza della banca centrale rispetto ai soggetti regolati;
                  sul decreto-legge che riforma la governance di Bankitalia è stato richiesto il parere della Banca centrale europea, che risulta essere tuttora in corso di acquisizione;
                  rispetto alle norme previste dal decreto-legge con riferimento alla Banca d'Italia non ricorrono le condizioni di necessità e urgenza richieste dalla nostra Costituzione al fine di poter intervenire con un atto legislativo d'urgenza,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  1941.
N.  4. Giorgia Meloni, Rampelli, Maietta, Corsaro.