XVII LEGISLATURA
TESTO AGGIORNATO AL 26 MAGGIO 2014
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 1o aprile 2014.
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Ambrosio, De Girolamo, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Mannino, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vito, Zanetti.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, Costa, Damiano, De Girolamo, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Mannino, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pannarale, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Andrea Romano, Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vito, Zanetti.
Annunzio di proposte di legge.
In data 31 marzo 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CAUSI ed altri: «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale» (2247);
CAPEZZONE: «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale» (2248);
BINETTI: «Disposizioni concernenti l'ammissione ai corsi di laurea e alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia nonché l'esame di abilitazione all'esercizio della professione medica» (2249).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di un deputato a proposte di legge.
La proposta di legge CASTIELLO ed altri: «Misure per la fruizione turistica e ricreativa dei beni culturali e ambientali dei comuni costieri ricadenti nelle aree naturali protette, nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale» (2052) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Luigi Cesaro.
La proposta di legge CASTIELLO ed altri: «Istituzione dell'Albo nazionale al merito dei donatori di sangue» (2053) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Luigi Cesaro.
Ritiro di una sottoscrizione a una proposta di legge.
Il deputato Boccadutri ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
ANDREA ROMANO ed altri: «Modifiche agli articoli 172, 180 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, determinazione di requisiti minimi per le imprese di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, nonché delega al Governo per la revisione della disciplina secondo criteri di parità di condizioni tra i soggetti operanti nel settore» (2011).
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
SBERNA ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della famiglia» (1950) Parere delle Commissioni V, VII e XII;
RAMPELLI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della mancata individuazione dei responsabili del disastro aereo avvenuto al largo dell'isola di Ustica il 27 giugno 1980» (1971) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V e IX.
II Commissione (Giustizia):
GULLO: «Modifica dell'articolo 124 del codice di procedura civile, concernente l'interrogazione del sordo e del muto» (1966) Parere delle Commissioni I, V e XII;
GULLO: «Modifica dell'articolo 119 del codice di procedura penale, concernente la partecipazione del sordo e del muto ad atti del procedimento» (1967) Parere delle Commissioni I, V e XII.
III Commissione (Affari esteri):
MARCON ed altri: «Istituzione dei Corpi civili di pace» (1981) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VI Commissione (Finanze):
CAUSI ed altri: «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale» (2247) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CAPEZZONE: «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale» (2248) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIV.
VII Commissione (Cultura):
INCERTI ed altri: «Disposizioni per lo studio della figura di Matilde di Canossa, in occasione del nono centenario della sua morte, nonché per la tutela e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori legati alla sua memoria» (1831) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
VIII Commissione (Ambiente):
LATRONICO e DISTASO: «Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia» (1758) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
ROCCHI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole materne ai fini giuridici, economici e di carriera in favore dei docenti delle scuole secondarie» (1833) Parere delle Commissioni I, V e VII.
DAMIANO ed altri: «Disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori» (1904) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X e XIV;
ZARDINI ed altri: «Modifica all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'efficacia della copertura assicurativa nei casi di utilizzo di velocipede o di altro mezzo di trasporto privato» (1918) Parere delle Commissioni I, V, IX e XII.
XII Commissione (Affari sociali):
MELILLA ed altri: «Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla» (2018) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):
FABRIZIO DI STEFANO e RICCARDO GALLO: «Disposizioni in materia di estinzione dei canoni per gli usi civici» (1725) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.
Nel mese di marzo 2014 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.
Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.
Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.
Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quarantadue risoluzioni approvate nella sessione dal 3 al 6 febbraio 2014, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley (Doc. XII, n. 327) – alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme e procedure che consentono la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley (Doc. XII, n. 328) – alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (Doc. XII, n. 329) – alla VI Commissione (Finanze);
risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca (Doc. XII, n. 330) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla 29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011) (Doc. XII, n. 331) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Doc. XII, n. 332) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Doc. XII, n. 333) – alla XII Commissione (Affari sociali);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (Doc. XII, n. 334) – alla VII Commissione (Cultura);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (Doc. XII, n. 335) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio (Doc. XII, n. 336) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
risoluzione sul futuro ruolo della Corte dei conti europea. Procedura di nomina dei membri della Corte dei conti europea: consultazione del Parlamento europeo (Doc. XII, n. 337) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sulla sussidiarietà e la proporzionalità («Legiferare meglio» – 19a relazione riguardante l'anno 2011) (Doc. XII, n. 338) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla tabella di marcia dell'Unione europea contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (Doc. XII, n. 339) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione sul piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile (Doc. XII, n. 340) – alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (Doc. XII, n. 341) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001 (Doc. XII, n. 342) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese (Doc. XII, n. 343) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Doc. XII, n. 344) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sull'assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche (Doc. XII, n. 345) – alla VIII Commissione (Ambiente);
risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (Doc. XII, n. 346) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea (Doc. XII, n. 347) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla ratifica del Trattato sul commercio delle armi (TCA) (Doc. XII, n. 348) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (Doc. XII, n. 349) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Rifusione) (Doc. XII, n. 350) – alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e alla supervisione di esplosivi per uso civile (Rifusione) (Doc. XII, n. 351) – alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Rifusione) (Doc. XII, n. 352) – alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Rifusione) (Doc. XII, n. 353) – alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Rifusione) (Doc. XII, n. 354) – alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori (Rifusione) (Doc. XII, n. 355) – alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione (Rifusione) (Doc. XII, n. 356) – alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (Rifusione) (Doc. XII, n. 357) – alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli (Doc. XII, n. 358) – alla IX Commissione (Trasporti);
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza (Doc. XII, n. 359) – alla II Commissione (Giustizia);
risoluzione sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (Doc. XII, n. 360) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
risoluzione sulla situazione in Siria (Doc. XII, n. 361) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla situazione in Egitto (Doc. XII, n. 362) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul vertice UE-Russia (Doc. XII, n. 363) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla relazione 2013 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (Doc. XII, n. 364) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla comunicazione della Commissione dal titolo: «Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili» (Doc. XII, n. 365) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
risoluzione su NAIADES II – un programma di azione a sostegno del trasporto sulle vie navigabili interne (Doc. XII, n. 366) – alla IX Commissione (Trasporti);
risoluzione sulla situazione in Thailandia (Doc. XII, n. 367) – alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul Bahrein e in particolare sui casi di Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja e Ibrahim Sharif (Doc. XII, n. 368) – alla III Commissione (Affari esteri).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 31 marzo 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L'agenda giustizia dell'Unione europea per il 2020: rafforzare la fiducia, la mobilità e la crescita nell'Unione (COM(2014) 144 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'Europa aperta e sicura: come realizzarla (COM(2014) 154 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un nuovo quadro dell'Unione europea per rafforzare lo Stato di diritto (COM(2014) 158 final) e relativi allegati (COM(2014) 158 final – Annexes 1 to 2), che sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso elezioni più democratiche del Parlamento europeo – Relazione sull'attuazione delle raccomandazioni della Commissione del 12 marzo 2013 sul rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo (COM(2014) 196 final) e relativo allegato – Risposta degli Stati membri in merito all'attuazione delle raccomandazioni della Commissione sulle elezioni del Parlamento europeo (COM(2014) 196 final – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (COM(2014) 197 final) e relativo allegato (COM(2014) 197 final – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (COM(2014) 198 final) e relativo allegato (COM(2014) 198 final – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui princìpi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione (COM(2014) 200 final) e relativo allegato (COM(2014) 200 final – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui princìpi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione (COM(2014) 201 final), e relativo allegato (COM(2014) 201 final – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui princìpi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione (COM(2014) 202 final) e relativo allegato (COM(2014) 202 final – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui princìpi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione (COM(2014) 203 final) e relativo allegato (COM(2014) 203 final – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con lettera in data 27 marzo 2014, ha trasmesso la segnalazione n. 2/2014, adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 82, comma 3-bis, del medesimo codice in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici.
Questa segnalazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XI Commissione (Lavoro).
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.
Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 31 marzo 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, la richiesta di parere parlamentare sulle intese, raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea, per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo (88).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 aprile 2014.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1o aprile 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (89).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro l'11 maggio 2014. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 aprile 2014.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI
Chiarimenti in merito alla configurabilità di un conflitto d'interessi con riguardo ad un membro del consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) nominato dal Governo – 3-00508
A) Interrogazione
MARCO DI STEFANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, reca all'articolo 13 l'istituzione dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS;
con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 è stato adottato, nel testo deliberato dal direttorio della Banca d'Italia, lo statuto dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS, entrato in vigore il 1o gennaio 2013;
in attuazione del predetto statuto il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina del consiglio dell'IVASS nelle persone del dottor Alberto Corinti e del professor Riccardo Cesari;
secondo quanto riportato da alcune fonti di stampa per quanto concerne la nomina del professor Riccardo Cesari si configurerebbe il conflitto di interessi di cui all'articolo 11 dello statuto, secondo il quale «non possono far parte degli organi dell'Istituto tutti coloro che si trovino (...) in situazione di conflitto di interessi con l'Istituto in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte», considerato altresì che sempre secondo il citato articolo «i componenti del Direttorio (...) non possono svolgere attività nell'interesse di imprese di assicurazione e di altri soggetti vigilati», mentre nel caso del professor Riccardo Cesari si ipotizzerebbe, sempre secondo quanto riportato da organi di stampa, un rapporto consulenziale con UNIPOL –:
se quanto riportato dagli organi di stampa in ordine a un eventuale conflitto di interesse rispetto alla nomina del professor Riccardo Cesari nel consiglio dell'IVASS siano rispondenti al vero e tuttora sussistenti. (3-00508)
Iniziative al fine di regolamentare il tempo minimo di passaggio dal «giallo» al «rosso» negli impianti semaforici e per segnalare agli automobilisti i semafori dotati del sistema di rilevazione automatica delle infrazioni (T-Red) – 3-00674
B) Interrogazione
BALDELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
un tempo breve di passaggio dal «giallo» al «rosso» negli impianti semaforici rappresenta un elemento di pericolosità nell'ambito della circolazione stradale, giacché può indurre l'automobilista a compiere brusche manovre di frenata o di accelerazione che possono mettere a rischio l'incolumità propria e quella altrui;
la presenza presso i semafori dei dispositivi T-Red, o di altri sistemi di rilevazione delle infrazioni al passaggio con il rosso e di identificazione di veicoli tramite lettura della targa, associata al cosiddetto «giallo breve», determina un ulteriore possibile rischio per il sistema di sicurezza stradale, poiché potrebbe portare l'automobilista a fare manovre improvvise o imprudenti per tentare di evitare l'infrazione;
la presenza concomitante dei due fattori, la presenza di fotocamere di rilevazione delle targhe, insieme al cosiddetto «giallo breve», oltre al potenziale rischio per la sicurezza, ha come conseguenza erariale quella di portare ad un alto numero di sanzioni comminate in modo sistematico e quasi artificioso agli automobilisti, con conseguente svantaggio per le tasche degli automobilisti stessi e con inverso beneficio di cassa per gli enti locali –:
se il Governo non intenda assumere iniziative per disciplinare al più presto ed in modo chiaro, inequivocabile e congruo, il tempo minimo di passaggio dal «giallo» al «rosso» negli impianti semaforici, con l'obbiettivo duplice di aumentare le garanzie per la sicurezza degli automobilisti e di evitare che l'incertezza sulla determinazione di tali tempi, abbinata a meccanismi di rilevazione automatica, produca circostanze al limite della legalità, già in passato oggetto di inchieste, che comportino per i cittadini una vessazione tanto ingiusta quanto sistematica;
se il Governo non intenda adottare iniziative affinché i semafori dotati di sistema di rilevazione automatico delle infrazioni siano adeguatamente segnalati agli automobilisti. (3-00674)
Iniziative di competenza in merito alla sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del Consiglio provinciale di Salerno ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 – 2-00184
C) Interpellanza
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
la procura di Salerno ha inviato all'onorevole Edmondo Cirielli, in qualità di presidente della provincia di Salerno (all'epoca dei fatti) e parlamentare della Camera dei deputati un avviso di garanzia per l'accusa di corruzione aggravata da scambio di voto politico mafioso in concorso ed unione con Giuseppe Fabbricatore ed Assunta Manzo;
nell'avviso di garanzia Giuseppe Fabbricatore viene dichiarato dalla procura di Salerno «appartenente ad organizzazioni criminali di stampo camorristico facenti capo ai massimi esponenti della Nuova Famiglia e sul territorio della provincia di Salerno al Loreto Pasquale» che invero «veniva presentato (il Fabbricatore) sul territorio dell'agro nocerino-sarnese quale sua diretta emanazione»;
a seguito di accordi tra l'onorevole Edmondo Cirielli e Giuseppe Fabbricatore veniva assunta alla provincia di Salerno la moglie del Fabbricatore tale Assunta Manzo mediante concorso pubblico oggetto della contestazione di reato;
tale Giovanni Citarella nell'ambito di altra inchiesta per appalti pubblici truccati alla provincia di Salerno, denominata «Due Torri», a seguito di interrogatori, dichiarava che il sistema di corruzione negli appalti della provincia di Salerno era continuato anche dopo il 2008, durante la presidenza dell'onorevole Edmondo Cirielli;
l'inchiesta «Due Torri» riguarda l'aggiudicazione di gare d'appalto truccate e assegnazioni illecite in subappalto a ditte concordate;
lo stesso Giovanni Citarella avrebbe dichiarato di avere un rapporto di lunga data con Giuseppe Fabbricatore, che entrambi ruotavano nello stesso contesto criminale e che quando andava a parlare con Carmine Alfieri (capo camorrista della Nuova Famiglia) era sempre presente il Fabbricatore;
Giovanni Citarella e suo cugino Gennaro hanno patteggiato la pena ammettendo i reati a loro contestati;
si evince con chiarezza la pericolosità dell'intreccio tra le varie inchieste che investono l'amministrazione provinciale di Salerno;
sono ancora in corso indagini in merito ad altri appalti, in particolare cooperative a diretto controllo di Giuseppe Fabbricatore e di organizzazioni criminali;
andrebbero avviate indagini anche su tutti gli altri vincitori dei concorsi pubblici espletati dalla provincia di Salerno per acclarare eventuali segnalazioni o rapporti di parentela con appartenenti alle organizzazioni criminali;
l'attuale presidente facente funzioni Antonio Iannone, nominato e non eletto, e la giunta in carica possono ritenersi diretta emanazione dell'ex presidente onorevole Edmondo Cirielli e ciò è confermato dal metodo di gestione del proprio partito e dall'attività politica svolta alla provincia di Salerno così come dichiarato dai suoi ex alleati negli interrogatori;
il direttore generale Francesco Fasolino, il segretario generale Giovanni Moscatello, altri dirigenti nominati e quelli inseriti nell'organico della provincia di Salerno a seguito di mobilità, sono stati nominati dal presidente di allora, onorevole Edmondo Cirielli, ed attualmente ancora in forza alla provincia di Salerno;
sono stati nominati diversi «consiglieri politici» (già ex assessori provinciali della giunta Cirielli) per tutti i settori della provincia di Salerno che potrebbero accedere alla documentazione in possesso della stessa senza restrizioni di sorta;
ad avviso degli interpellanti sussistono elementi che fanno supporre il rischio della presenza di infiltrazioni camorriste all'interno dell'amministrazione provinciale di Salerno –:
se il Governo intenda adottare le iniziative di competenza ai fini dello scioglimento ad horas del consiglio provinciale di Salerno, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(2-00184) «Tofalo, Silvia Giordano, Colonnese, Luigi Gallo, Micillo, Luigi Di Maio, Fico».
Interventi a sostegno delle unioni di comuni con particolare riferimento alla tempestiva pubblicazione del decreto ministeriale relativo al modello di certificazione delle funzioni e dei servizi comunali gestiti in forma associata – 3-00302
D) Interrogazione
GUERRA e LORENZO GUERINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il decreto ministeriale n. 318 del 2000 prevede l'attribuzione di fondi erariali destinati al finanziamento dell'esercizio associato di funzioni comunali a favore delle unioni di comuni e delle fusioni;
l'Intesa di conferenza unificata n. 936 del 1o marzo 2006, sancita tra Governo regioni ed enti locali, contiene i criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale a favore delle unioni di comuni che svolgano l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
il fondo erariale consolidato per il finanziamento dell'esercizio associato delle funzioni comunali mediante unioni di comuni ammonta attualmente a circa 10 milioni di euro, così come previsto dall'articolo 53, comma 10, legge n. 388 del 2000. Complessivamente le risorse a disposizione dell'azione di unioni di comuni e di incentivazione delle fusioni risultano nel 2013 ridotte di due terzi rispetto agli esercizi precedenti, in paradossale contraddizione rispetto agli obiettivi politici dichiarati a sostegno delle gestioni associate e della riorganizzazione del sistema delle autonomie locali;
il decreto ministeriale n. 318 del 2000 e la successiva intesa del 2006 prevedono che il Ministero dell'interno con decreto pubblichi i modelli di certificazione che le unioni di comuni devono presentare entro il 30 di settembre di ciascun anno per la richiesta di contributi di cui al predetto fondo;
allo stato attuale non risulta ancora pubblicato il suddetto decreto, non consentendo così alle unioni di comuni di presentare le attestazioni per richiedere i contributi per l'anno 2013;
non si rinviene nessuna previsione normativa che impedisca la regolare attribuzione alle unioni di comuni dei trasferimenti erariali afferenti al citato fondo;
proprio nel momento in cui, anche mediante il recente disegno di legge del Governo in materia si afferma di voler promuovere le unioni di comuni, si sta determinando invece una situazione per cui, in caso di mancata erogazione dei contributi per le gestioni associate verrebbe compromessa la chiusura dei bilanci delle stesse unioni di comuni con gravi ripercussioni per l'esercizio stesso delle funzioni e dei servizi associati e con rischi di dissesto per gli enti;
la promozione ed il sostegno alle unioni di comuni ed ai sempre più numerosi processi di fusione avviati volontariamente da decine di comuni, richiedono non solo che il Governo non venga meno agli obblighi di distribuzione del fondo esistente ma che le risorse a sostegno di questi importantissimi processi di riforma del sistema delle autonomie locali vengano significativamente aumentate –:
se e con quali misure immediate il Governo intenda assolvere ai propri adempimenti in materia di contributi alle unioni di comuni per il 2013, a partire dall'emanazione con urgenza del decreto ministeriale di approvazione del modello di certificazione delle funzioni e dei servizi comunali gestiti in forma associata, nel rispetto della prevista e mai abrogata scadenza del 30 settembre per la presentazione dei certificati da parte delle unioni di comuni e l'erogazione dei relativi contributi;
se il Governo non intenda contestualmente definire un incremento del fondo citato in premessa tale da garantirne il ripristino almeno ai livelli del 2012, e dare insieme stabilità ai trasferimenti alle unioni e anche adeguata copertura e garanzia di sostegno alle norme di incentivazione delle fusioni di comuni. (3-00302)
Iniziative per contrastare l'attività di penetrazione di organizzazioni mafiose nel territorio di Aprilia (Latina) – 3-00484
E) Interrogazione
FAUTTILLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
da alcuni anni si deve registrare un crescente numero di attentati ed intimidazioni ai danni di attività commerciali ed imprenditoriali nonché nei confronti di esponenti politici;
nel mese di agosto 2013 sono state danneggiate due automobili di proprietà dell'assessore alle finanze Antonio Chiusolo e di suo cognato, coordinatore del gruppo di Latina dell'associazione Libera contro le mafie;
questi atti, probabilmente di natura intimidatoria ai danni di amministratori e funzionari di Aprilia, sono stati preceduti da altri incendi dolosi come quello della vettura del direttore generale della Multiservizi nel settembre del 2011 e gli spari al bar del consigliere Nardin nel novembre del 2012;
più recentemente si deve registrare l'aggressione al consigliere comunale di Aprilia, delegato allo sport, Pasquale De Maio –:
se non ritenga che i fatti su esposti rappresentino il segnale di una attività di penetrazione di organizzazioni mafiose nel territorio di Aprilia e quali iniziative intenda adottare in merito. (3-00484)
PROPOSTA DI LEGGE: FERRANTI ED ALTRI; COSTA: DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI PENE DETENTIVE NON CARCERARIE E DI RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA E NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 331-927-B)
A.C. 331-B – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
A.C. 331-B – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sull'emendamento 3.28, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 331-B – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo I
DELEGHE AL GOVERNO
Art. 1.
(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;
b) per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;
c) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare;
d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;
e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;
f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;
h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c);
i) prevedere, altresì, che per i reati di cui alle lettere b) e c) il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera l);
l) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;
m) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;
n) provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto della necessità di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: per la riforma del sistema delle pene.
1. 6. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: l'ergastolo,.
1. 46. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: la reclusione domiciliare.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano con le seguenti: l'arresto domiciliare si espia.
1. 10. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare con le seguenti: e l'arresto.
1. 8. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e l'arresto domiciliare.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano con le seguenti: la reclusione domiciliare si espia.
1. 9. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 11. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
1. 12. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno e un mese.
1. 13. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno e due mesi.
1. 14. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno e tre mesi.
1. 15. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno e quattro mesi.
1. 16. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno e cinque mesi.
1. 17. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno e sei mesi.
1. 18. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno e sette mesi.
1. 19. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno e otto mesi.
1. 20. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno e nove mesi.
1. 21. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno e dieci mesi.
1. 22. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno e undici mesi.
1. 23. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
1. 24. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni e un mese.
1. 25. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni e due mesi.
1. 26. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni e tre mesi.
1. 27. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni e quattro mesi.
1. 28. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni e cinque mesi.
1. 29. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni e sei mesi.
1. 30. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni e sette mesi.
1. 31. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni e otto mesi.
1. 32. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni e nove mesi.
1. 33. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni e dieci mesi.
1. 34. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni e undici mesi.
1. 35. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: tre anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 6, comma 3 e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1. 36. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni e due mesi.
1. 40. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni e tre mesi.
1. 41. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni e quattro mesi.
1. 42. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni e cinque mesi.
1. 43. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni e sei mesi.
1. 44. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni e sette mesi.
1. 45. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni e otto mesi.
1. 146. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni e nove mesi.
1. 47. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni e dieci mesi.
1. 48. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni e undici mesi.
1. 49. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni.
1. 50. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 259 del codice penale,.
1. 52. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 278 del codice penale,.
1. 53. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 280-bis, primo comma, del codice penale.
1. 54. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 325 del codice penale.
1. 55. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 336 del codice penale.
1. 56. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 337 del codice penale.
1. 57. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 337-bis del codice penale.
1. 58. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 346 del codice penale.
1. 59. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 349, secondo comma, del codice penale.
1. 60. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 353 del codice penale.
1. 61. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 353-bis del codice penale.
1. 62. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 356 del codice penale.
1. 63. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 363 del codice penale.
1. 64. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 385, secondo comma, del codice penale.
1. 65. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 407 del codice penale.
1. 66. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 415 del codice penale.
1. 67. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 429, primo comma, del codice penale.
1. 68. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 433, primo comma, del codice penale.
1. 69. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 435 del codice penale.
1. 70. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 437, primo comma, del codice penale.
1. 71. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 441 del codice penale.
1. 72. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 452, primo comma, numero 2), del codice penale.
1. 73. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 461 del codice penale.
1. 74. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 496 del codice penale.
1. 75. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 500 del codice penale.
1. 76. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 556 del codice penale.
1. 77. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 564, primo comma, del codice penale.
1. 78. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 588, secondo comma, del codice penale.
1. 79. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 589, primo comma, del codice penale.
1. 80. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 615 del codice penale.
1. 81. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, del codice penale.
1. 82. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 624 del codice penale,.
1. 37. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 640, secondo comma, del codice penale.
1. 83. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: solo se l'imputato risulta essere incensurato.
1. 51. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99.
* 1. 149. Cirielli.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99.
* 1. 85. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, primo comma.
** 1. 150. Cirielli.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, primo comma.
** 1. 86. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, secondo comma.
* 1. 87. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, secondo comma.
* 1. 151. Cirielli.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, terzo comma.
** 1. 88. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, terzo comma.
** 1. 152. Cirielli.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, quarto comma.
* 1. 89. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, quarto comma.
* 1. 153. Cirielli.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, quinto comma.
1. 90. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: 103 aggiungere la seguente: 104.
1. 84. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: in ogni caso con le seguenti: ove sia ritenuto necessario.
1. 94. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
1. 96. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: pubblico ministero aggiungere le seguenti: e la persona offesa dal reato, anche ai fini della opposizione da parte di quest'ultima dell'ammissione al lavoro di pubblica utilità dell'imputato.
1. 98. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: pubblico ministero aggiungere le seguenti: e la persona offesa dal reato.
1. 97. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera l).
1. 99. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: duecento.
1. 117. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: centonovanta.
1. 116. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: centottanta.
1. 115. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: centosettanta.
1. 114. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: centosessanta.
1. 113. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: centocinquanta.
1. 112. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: centoquaranta.
1. 111. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: centotrenta.
1. 110. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: centoventi.
1. 109. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: centodieci.
1. 108. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: cento.
1. 107. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: novanta.
1. 106. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: ottanta.
1. 105. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: settanta.
1. 104. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: sessanta.
1. 103. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: cinquanta.
1. 102. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: quaranta.
1. 101. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.
* 1. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.
* 1. 100. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: di assistenza sociale e di volontariato con le seguenti: non lucrative di utilità sociale.
1. 118. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera m).
* 1. 2. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.
Al comma 1, sopprimere la lettera m).
* 1. 119. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni.
1. 120. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: un anno.
1. 121. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti:un anno e un mese.
1. 122. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti:un anno e due mesi.
1. 123. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti:un anno e tre mesi.
1. 124. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti:un anno e quattro mesi.
1. 125. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti:un anno e cinque mesi.
1. 126. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti:un anno e sei mesi.
1. 127. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti:un anno e sette mesi.
1. 128. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti:un anno e otto mesi.
1. 129. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti:un anno e nove mesi.
1. 130. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti:un anno e dieci mesi.
1. 131. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: un anno e undici mesi.
1. 132. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.
1. 333. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni e un mese.
1. 334. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni e due mesi.
1. 135. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni e tre mesi.
1. 136. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni e quattro mesi.
1. 137. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni e cinque mesi.
1. 138. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni e sei mesi.
1. 139. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni e sette mesi.
1. 140. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni e otto mesi.
1. 141. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni e nove mesi.
1. 142. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni e dieci mesi.
1. 143. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni e undici mesi.
1. 144. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
1. 3. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: abitualità del comportamento aggiungere le seguenti: e sentita la persona offesa dal reato.
1. 4. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.
A.C. 331-B – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i princìpi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.
2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:
1) edilizia e urbanistica;
2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) alimenti e bevande;
4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
5) sicurezza pubblica;
6) giochi d'azzardo e scommesse;
7) armi ed esplosivi;
8) elezioni e finanziamento ai partiti;
9) proprietà intellettuale e industriale;
b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:
1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;
2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;
c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;
d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:
1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;
f) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.
3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:
1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;
2) articolo 594;
3) articolo 627;
4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
5) articolo 635, primo comma;
6) articolo 647;
b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia;
c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a);
d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente:
1) le condotte alle quali si applica;
2) l'importo minimo e massimo della sanzione;
3) l'autorità competente ad irrogarla;
e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 2.
(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria).
Sopprimerlo.
* 2. 11. Molteni, Attaguile.
Sopprimerlo.
* 2. 65. Cirielli.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
2. 13. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire le parole: ad eccezione delle seguenti materie: con le seguenti: ad eccezione delle ipotesi di reato previste nelle seguenti materie, fatte salve le fattispecie connotate da minore offensività:
2. 205. Sisto, D'Alessandro, Parisi, Sarro.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il numero: 10) immigrazione;.
2. 14. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il numero: 10) pubblica amministrazione e amministrazione della giustizia;.
2. 15. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il numero: 10) tributaria;.
2. 16. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il numero: 10) finanziaria;.
2. 17. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
2. 18. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).
2. 19. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
2. 20. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero: 3) il delitto previsto dall'articolo 594.
Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).
* 2. 2. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero: 3) il delitto previsto dall'articolo 594.
Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).
* 2. 73. Sisto.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero: 3) il reato di cui all'articolo 594, primo e secondo comma.
2. 72. Sisto.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero: 3) il reato di cui all'articolo 595, primo e secondo comma.
2. 71. Sisto.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero: 3) il reato di cui all'articolo 595, primo comma.
2. 70. Sisto.
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
2. 21. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sopprimere la lettera d).
2. 22. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1).
* 2. 23. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1).
* 2. 3. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).
2. 24. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 3).
2. 25. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 4).
2. 26. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 5).
* 2. 27. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 5).
* 2. 4. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 6).
2. 28. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sopprimere la lettera e).
2. 29. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: 5.000 ed un massimo di euro 50.000 con le seguenti: 2.500 ed un massimo di euro 100.000.
2. 5. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.
Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 40.000.
2. 35. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 30.000.
2. 34. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 20.000.
2. 33. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 10.000.
2. 32. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 200.000.
2. 30. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 100.000.
2. 31. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sopprimere la lettera f).
2. 36. Molteni, Attaguile.
Al comma 2 sopprimere la lettera g).
2. 6. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: pari alla metà della stessa con le seguenti: pari a due terzi della stessa.
2. 7. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.
Sopprimere il comma 3.
2. 38. Molteni, Attaguile.
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
2. 39. Molteni, Attaguile.
Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 1).
* 2. 8. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.
Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 1).
* 2. 40. Molteni, Attaguile.
Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).
** 2. 41. Molteni, Attaguile.
Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).
** 2. 200. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.
Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 3).
* 2. 42. Molteni, Attaguile.
Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 3).
* 2. 201. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.
Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 4).
** 2. 43. Molteni, Attaguile.
Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 4).
** 2. 202. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.
Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 5).
* 2. 44. Molteni, Attaguile.
Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 5).
* 2. 203. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.
Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 6).
2. 45. Molteni, Attaguile.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 2. 46. Molteni, Attaguile.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 2. 80. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) non abrogare il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. 47. Molteni, Attaguile, La Russa.
Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) abrogare l'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. 61. Daniele Farina, Migliore, Fratoianni, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Nicchi, Di Salvo, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Fava, Ferrara, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.
Al comma 3, sopprimere la lettera c).
2. 48. Molteni, Attaguile.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
2. 49. Molteni, Attaguile.
Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 1).
2. 50. Molteni, Attaguile.
Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 2).
2. 51. Molteni, Attaguile.
Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 3).
2. 52. Molteni, Attaguile.
Al comma 3, sopprimere la lettera e).
2. 53. Molteni, Attaguile.
Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) prevedere per i reati procedibili a querela la possibilità di estinzione del reato in seguito alla formulazione di offerta reale per il risarcimento del danno ritenuta congrua dal giudice procedente e non accettata dalla persona offesa.
2. 204. Sisto, D'Alessandro, Parisi, Sarro.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.
2. 54. Molteni, Attaguile.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: otto mesi.
2. 55. Molteni, Attaguile.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.
2. 56. Molteni, Attaguile.
Al comma 4, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
2. 57. Molteni, Attaguile.
Al comma 5, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.
2. 58. Molteni, Attaguile.
Al comma 5, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: otto mesi.
2. 59. Molteni, Attaguile.
Al comma 5, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.
2. 60. Molteni, Attaguile.
A.C. 331-B – Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo II
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
Art. 3.
(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).
1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 168-bis. – (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato). – Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.
La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.
Art. 168-ter. – (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). – Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
Art. 168-quater. – (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). – La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 3.
(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: duecento.
3. 21. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: centonovanta.
3. 20. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: centottanta.
3. 19. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: centosettanta.
3. 18. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: centosessanta.
3. 17. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: centocinquanta.
3. 16. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: centoquaranta.
3. 15. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: centotrenta.
3. 14. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: centoventi.
3. 13. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: centodieci.
3. 12. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: cento.
3. 11. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: novanta.
3. 10. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: ottanta.
3. 9. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: settanta.
3. 8. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: sessanta.
3. 7. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinquanta.
3. 6. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: quaranta.
3. 5. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.
* 3. 3. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.
* 3. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Micillo, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, primo comma, numero 1), sopprimere le parole: grave o.
3. 23. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, capoverso Art. 168- quater, numero 2) aggiungere, in fine, le parole:; in tal caso, il Ministero della giustizia subentra nel risarcimento del danno se l'imputato non è in grado di sostenerlo finanziariamente.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, capoverso Art. 168- quater, numero 2) si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
3. 28. Cirielli.
A.C. 331-B – Articolo 4
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:
«TITOLO V-bis.
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
Art. 464-bis. – (Sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:
a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;
b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.
5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
Art. 464-ter. – (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.
2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.
3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione.
4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.
Art. 464-quater. – (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia). – 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.
2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.
3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.
5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:
a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.
6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.
7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento.
8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.
9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Art. 464-quinquies. – (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.
2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.
3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.
Art. 464-sexies. – (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.
Art. 464-septies. – (Esito della messa alla prova). – 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.
Art. 464-octies. – (Revoca dell'ordinanza). – 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.
2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.
4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.
Art. 464-novies. – (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). – 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta»;
b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:
«Art. 657-bis. – (Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca). – 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 4.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 3, sopprimere la parola: sinteticamente.
4. 10. Molteni, Attaguile.
A.C. 331-B – Articolo 8
ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 8.
(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato).
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge. I testi delle convenzioni sono pubblicati nel sito internet del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello.
A.C. 331-B – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il 16 aprile del 2004, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto, è stato bandito un concorso pubblico a 50 posti nell'area C, posizione economica C2, profilo professionale di educatore;
tale concorso dura da quasi dieci anni e non solo ad oggi non si è concluso, ma rischia di non concludersi poiché un anno fa è stata autorizzata l'assunzione solo di 27 unità e in seguito a ripetuti blocchi e tagli i restanti 23 potrebbero non essere più assunti;
l'unicità di tale vicenda, oltre alla sorprendente durata, sta nel fatto che nel 2003 sia stata rilevata una carenza di almeno 50 unità di educatori C2 e allo stato attuale, nonostante una crescita vertiginosa della popolazione detenuta, non si procede all'assunzione delle restanti unità;
i vincitori del concorso, oltre che gli idonei, non conoscono i motivi che hanno portato a dei tempi così lunghi;
la durata di tale procedimento è in netto contrasto con il principio di buona amministrazione contemplato nell'articolo 97 della Costituzione e non è giusto sottoporre dei candidati a delle procedure interminabili ed estenuanti che non portano a nulla;
il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha sempre invitato ad attendere per anni i risultati degli scritti, l'esito degli orali, poi la pubblicazione della graduatoria (avvenuta nel 2010);
allo stato attuale l'assunzione è subordinata all'esonero dai tagli imposti dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Infatti, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non è stato ufficialmente esonerato dalla riduzione dell'organico prevista dalla «revisione della spesa», che di fatto avrebbe portato il sistema penitenziario, già sofferente, al completo collasso;
lo sblocco del concorso e l'avvio delle assunzioni dei vincitori sembrerebbe non rientrare tra le priorità del Governo e questo si tradurrebbe in un'ulteriore attesa che si potrebbe protrarre fino alla scadenza della graduatoria che avverrà tra pochi mesi;
il provvedimento in esame è specificamente volto a contribuire alla risoluzione del problema dell'emergenza carceraria, pubblicamente riconosciuto e di estrema gravità, attraverso la previsione di pene detentive non carcerarie;
per assicurare lo svolgimento delle funzioni dei servizi sociali relative alla messa alla prova risulta necessario che gli uffici competenti dispongano di risorse adeguate ai nuovi compiti loro assegnati;
appare pertanto opportuno provvedere all'adozione di concrete iniziative affinché i vincitori e gli idonei del concorso succitato vengano assunti,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori e concrete iniziative volte a dare seguito a quanto indicato nell'ultimo capoverso delle premesse.
9/331-B/1. Catanoso.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 3 e 4 del provvedimento in esame contengono disposizioni concernenti i nuovi presupposti in cui può essere richiesta la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale;
in tutti i procedimenti concernenti misure per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale del condannato e/o detenuto ed ora per effetto del progetto di legge in esame dell'imputato è coinvolta la figura dell'esperto psicologo o criminologo il cui giudizio è parte integrante della relazione richiesta dalla magistratura ai fini della concedibilità della misura alternativa;
la figura dell'esperto psicologo è prevista dall'articolo 80 della legge 26 luglio del 1975, n. 354, e rappresenta un tassello fondamentale nel trattamento e osservazione comportamentale del richiedente la misura; esso è il fulcro per la realizzazione degli obiettivi delineati dall'articolo 27 della Costituzione in tema di rieducazione e del diritto alla salute ora anche dell'imputato che richiede la misura;
l'esperto psicologo e criminologo partecipa alle attività di osservazione comportamentale, alle procedure di valutazione per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione del soggetto richiedente e a tutti i benefici premiali penitenziari dei detenuti, nonché alle procedure di osservazione e valutazione psicologica dei nuovi ingressi;
recentemente persino il decreto legge 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 ha previsto la concessione della misura alternativa per pene da espiare fino a quattro anni nonché l'istituto della liberazione anticipata speciale al detenuto che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, comportando così un sensibile aumento del carico di lavoro degli UEPE e degli esperti ex articolo 80 della legge 26 luglio del 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario, coinvolti in tali procedure;
indubbiamente anche il progetto di legge in esame è segno evidente della volontà del legislatore di considerare – in maniera forte – l'importanza della rieducazione e inserimento sociale e del trattamento rieducativo anche (e non solo) intramurario del richiedente la misura quale strumento per realizzare gli obiettivi della Carta costituzionale (articolo 27 della Costituzione) evitando l'ingresso dell'imputato nel circuito carcerario e per dare una risposta anche al gravissimo problema del sovraffollamento delle carceri e dei suicidi dei detenuti che nelle carceri italiane hanno raggiunto livelli preoccupanti;
con circolare n. 3645/6095 del 11 giugno 2013 il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha stabilito le regole del «nuovo» contratto di convenzione tra gli istituti dell'amministrazione penitenziaria e gli esperti di psicologia e criminologia clinica prevedendo – tra l'altro – la durata di un anno dell'incarico non rinnovabile per più di quattro anni dalla data della sua sottoscrizione, con l'effetto di escludere e tagliare fuori numerosissimi esperti qualificati e con una esperienza straordinaria ventennale nel settore e che oggi non hanno visto rinnovarsi l'incarico;
l'attuazione di tale circolare depotenzierebbe sensibilmente l'organico degli uffici addetti alla gestione dei soggetti da ammettere alla misura dell'affidamento in prova (UEPE) con l'effetto – da una parte – di pregiudicare il raggiungimento delle finalità del progetto di legge in esame e – dall'altra – di minare la professionalità maturata da numerosi esperti psicologi e criminologi che hanno già maturato una importante esperienza nel settore il cui contributo diviene oggi ancor più importante e fondamentale anche per la realizzazione degli scopi prefissati dal progetto di legge in esame, agli articoli 3 e 4;
il progetto di legge in esame vedrà un consistente aumento dei carico di lavoro per tutti quei professionisti coinvolti nei procedimenti in cui viene richiesto l'affidamento in prova al servizio sociale;
è dunque necessario valorizzare e riconoscere la professionalità maturata dagli esperti psicologi e criminologi nelle procedure di valutazione dell'imputato e/o detenuto in funzione del perseguimento degli obiettivi di rieducazione,
impegna il Governo
ad intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di assicurare la continuità lavorativa degli esperti psicologi e criminologi ex articolo 80 della legge 26 luglio del 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario, riconoscendone la professionalità e l'esperienza maturata e valutando la possibilità di prorogare le convenzioni stipulate nel 2013, anche in funzione della realizzazione degli obiettivi delineati dal provvedimento in esame e dall'articolo 27 della Costituzione in tema di rieducazione e inserimento sociale dell'imputato e/o detenuto.
9/331-B/2. Ciprini.
La Camera,
premesso che:
occorre dare attuazione agli obiettivi di sviluppo delle misure alternative alla detenzione e all'introduzione nel nostro ordinamento di misure probatorie e sanzioni alternative alla carcerazione, in accordo con le raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
il sistema penitenziario, a causa della maggiore allocazione delle risorse umane negli istituti di pena, orienta verso la detenzione persone che potrebbero, se adeguatamente sostenute da progetti di servizio sociale, espiare la pena nelle misure alternative;
ciò contribuisce ad accentuare il sovraffollamento delle carceri, fenomeno che è stato posto all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza dell'8 gennaio 2013;
le attuali dotazioni organiche non consentono di gestire adeguatamente il numero di sanzioni non detentive in corso né quelle conseguenti la normativa in via di approvazione;
la realizzazione efficace dei progetti relativi alle misure alternative alla detenzione, richiede un adeguato approccio sistemico in grado di fornire risposte personalizzate e diversificate, basate sul coinvolgimento delle potenzialità della comunità locale e del sistema integrato dei servizi, precipua competenza del servizio sociale professionale;
le ricerche più recenti dimostrano che l'accesso alle misure alternative alla detenzione, riducono in modo significativo il rischio di recidiva,
impegna il Governo
ad adottare le misure di carattere organizzativo e finanziario, necessarie a coprire i posti vacanti della vigente pianta organica nei ruoli dei funzionari della professionalità del servizio sociale, anche mediante il ricorso alla procedura di mobilità da altre amministrazioni pubbliche, nonché a ripristinare la dotazione organica prevista dal Provvedimento del Capo dipartimento, 11 marzo 2004, nonché a risolvere il problema della dirigenza di esecuzione penale esterna, in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti della vigente pianta organica attraverso l'espletamento delle funzioni di direttore degli UEPE di livello dirigenziale da parte di funzionari della professionalità di servizio sociale, opportunamente riqualificati e inquadrati, nonché ad istituire il ruolo di direttore di servizio sociale per la direzione degli UEPE non di livello dirigenziale e di vice direttore di servizio sociale negli UEPE delle città metropolitane, cui potranno accedere i funzionari della professionalità del servizio sociale già in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria.
9/331-B/3. Antezza, Amoddio, Iacono, Iori, Marzano, Venittelli, Capone.
La Camera,
premesso che:
il nostro Paese è caratterizzato da un sistema carcerario con una strutturale carenza di edifici adeguati: oltre la metà delle carceri italiane sono state costruite nei primi anni del novecento;
nell'ultimo decennio l'aumento della popolazione carceraria italiana ha generato un forte sovraffollamento degli istituti di pena che ha contribuito ad un notevole deterioramento delle qualità della vita dei detenuti, già provati per le condizioni di limitata libertà. In una cella, dove sarebbe previsto il soggiorno di soli due detenuti, ve ne alloggiano normalmente sei e, nel peggiore dei casi, otto;
le strutture penitenziarie, come confermato dai dati del Ministero della giustizia, al momento accolgono una popolazione pari 60.828 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 47.857 posti a disposizione;
questa condizione ha favorito il proliferare di malattie infettive e mentali, un vero disagio sociale, una vera e propria emergenza sanitaria come affermato anche dalla «Società italiana di medicina penitenziaria» secondo cui tra i detenuti il 32 per cento sono tossicodipendenti, il 27 per cento ha un problema psichiatrico, il 17 per cento ha malattie osteoarticolari, il 16 per cento cardiovascolari e circa 10 per cento problemi metabolici e dermatologici. Tra le malattie infettive è l'epatite C la più frequente (32,8 per cento), seguita da Tbc (21,8 per cento), Epatite B (53 per cento), Hiv (3,8 per cento) e sifilide (2,3 per cento);
occorre trovare al più presto delle soluzioni, evitando che lo Stato italiano, oltre ad essere complice di questa umiliazione sociale e morale, paghi entro maggio a migliaia di detenuti una multa imposta dalla CEDU, per violazione dei diritti umani, se la situazione del sovraffollamento non verrà ridimensionata;
a seguito dell'esame del provvedimento in Senato, il testo in esame si è arricchito di alcuni contenuti (essenzialmente una delega per la depenalizzazione) ed è stato in parte modificato;
il provvedimento di cui sopra si compone di 16 articoli, divisi in 4 capi relativi a: deleghe al Governo per l'introduzione di pene detentive non carcerarie e per la depenalizzazione (Capo I, articoli 1-2); disciplina anche nel processo penale ordinario della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (Capo II, articoli 3-8); disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili (Capo III, articoli 9-15); disposizioni comuni (Capo IV, articolo 16);
in merito al (Capo I) è importante una sensibile riduzione delle misure cautelari in carcere, una maggior implementazione delle pene alternative come gli arresti domiciliari, nel caso di reati minori o di soggetti non socialmente pericolosi, e la depenalizzazione di alcuni reati del nostro codice penale in sintonia con le misure raccomandate dal Consiglio d'Europa;
alla luce dell'incostituzionalità della legge n. 49 del 2006 cosiddetta Fini-Giovanardi, la normativa che negli ultimi anni ha avuto il maggior impatto sul sistema penale e penitenziario, occorre però fare chiarezza. Se infatti la Corte costituzionale si è espressa in termini costituzionali, la questione in termini sociali e politici ancora non è molto chiara;
occorre depenalizzare (non legalizzare, né liberalizzare) il consumo personale di droghe leggere, stabilendo che il loro uso non sia previsto come reato, fissando pene alternative al carcere mediante sanzioni amministrative;
occorre inoltre legalizzare alcuni tipi di droghe leggere a fini terapeutici come accaduto in molti Paesi europei, stabilendo che il loro uso non sia previsto come reato, ma come mero rimedio terapeutico;
a tal proposito anche l'agenzia Onu sarebbe arrivata alla conclusione che combattere la diffusione delle droghe leggere considerandone il consumo un reato penale risulta inutile; la proposta di depenalizzazione potrebbe essere una forma efficace per «decongestionare» le carceri;
occorre anche in Italia far passare il principio che i consumatori di droghe leggere devono essere considerati come «pazienti in cura» e non come «delinquenti abituali», ricordando come diversi «trattati consiglino il ricorso ad alternative alla prigione»,
impegna il Governo:
a risolvere la questione del sovraffollamento carcerario entro poche settimane per evitare ulteriori aggravi economici a carico dei cittadini a seguito della multa che entro maggio sarà inflitta allo Stato;
a trovare in tempi brevi soluzioni normative in merito alla depenalizzazione dei reati connessi all'uso personale di droghe leggere;
iniziare una riflessione sulla legalizzazione di droghe leggere (cannabis) a scopi terapeutici.
9/331-B/4. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante «deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibile»;
preso atto che con le disposizioni della presente proposta di legge si attua un «indulto mascherato» o dicasi svuota carceri, giacché si consentirà la messa alla prova anche per reati di grave allarme sociale, e precisamente per reati fino a pena edittale detentiva nel massimo fino a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p. (ricettazione, violenza privata, furto aggravato, rissa aggravata, eccetera);
rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
considerato che il controllo delle persone che scontano la pena presso il loro domicilio può anche essere svolto attraverso l'impiego di strumenti atti al controllo a distanza,
impegna il Governo
ad assumere proposte legislative, attraverso provvedimenti anche emergenziali, al fine di potenziare l'adozione di strumenti atti al controllo a distanza, anche contro la volontà del detenuto, ai fini della verifica che l'esecuzione della pena sia effettivamente scontata presso il proprio domicilio.
9/331-B/5. Matteo Bragantini.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante «deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
preso atto che con le disposizioni della presente proposta di legge si attua un «indulto mascherato» o dicasi svuota carceri, giacché si consentirà la messa alla prova anche per reati di grave allarme sociale, e precisamente per reati fino a pena edittale detentiva nel massimo fino a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p. (ricettazione, violenza privata, furto aggravato, rissa aggravata, etc.);
preso atto delle norme adottate in materia di esecuzione della pena, ed in particolare quelle introdotte con il decreto-legge del 1o luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena;
preso atto che da tempo gli organici delle forze dell'ordine risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riformare la disciplina sulle pene detentive non carcerarie affinché siano applicate a reati con una pena edittale inferiore nel massimo ad un anno di reclusione.
9/331-B/6. Bossi.
La Camera,
esaminato il progetto di legge «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
preso atto che con le disposizioni del testo in parola di fatto si attua un «indulto permanente», giacché, attraverso l'introduzione di un «sistema di pene detentive non carcerarie», si consentirà che l'esecuzione della pena avvenga presso il proprio domicilio;
rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, ed in particolare all'arma dei carabinieri, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
preso atto che da tempo gli organici dell'arma dei carabinieri risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziarie all'arma dei carabinieri così da consentire, attraverso l'aumento delle piante organiche o comunque la piena copertura delle esistenti, il maggiore e più puntuale controllo del territorio reso necessario dalle norme della presente proposta di legge.
9/331-B/7. Gianluca Pini.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante «deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
preso atto che con le disposizioni della presente proposta di legge si attua un «indulto mascherato» o dicasi svuota carceri, giacché si consentirà la messa alla prova anche per reati di grave allarme sociale, e precisamente per reati fino a pena edittale detentiva nel massimo fino a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p. (ricettazione, violenza privata, furto aggravato, rissa aggravata, etc.);
rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, ed in particolare all'arma dei carabinieri, affinché le persone sottoposte alla detenzione presso il domicilio siano, di fatto, obbligate a rimanere presso la propria dimora a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
preso atto che al fine di consentire in modo capillare il controllo del territorio è necessario dotare di ulteriori mezzi sia di trasporto che di difesa della forze di polizia in parola,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare all'Arma dei carabinieri così da consentire una maggiore dotazione di mezzi di trasporto e di difesa al fine di consentire un maggior e più capillare controllo del territorio reso necessario dalla presente legge.
9/331-B/8. Giancarlo Giorgetti.
La Camera
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare all'Arma dei carabinieri così da consentire una maggiore dotazione di mezzi di trasporto e di difesa al fine di consentire un maggior e più capillare controllo del territorio reso necessario dalla presente legge.
9/331-B/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Giancarlo Giorgetti.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante «deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
preso atto che con le disposizioni del testo in parola di fatto si attua un «indulto permanente», giacché, attraverso l'introduzione di un «sistema di pene detentive non carcerarie», si consentirà che l'esecuzione della pena avvenga presso il proprio domicilio;
rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, ed in particolare della polizia di stato, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
preso atto che da tempo gli organici della polizia di stato risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale,
impegna il Governo
a destinare ulteriori risorse finanziarie al Ministero dell'interno per far fronte ad un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalle norme della presente proposta di legge, attraverso l'aumento delle piante organiche dei Corpi di polizia o comunque la piena copertura delle esistenti.
9/331-B/9. Fedriga.
La Camera
impegna il Governo
a destinare ulteriori risorse finanziarie al Ministero dell'interno per far fronte ad un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalle norme della presente proposta di legge, attraverso l'aumento delle piante organiche dei Corpi di polizia o comunque la piena copertura delle esistenti.
9/331-B/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Fedriga.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante «deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
preso atto che con le disposizioni della presente proposta di legge si attua un «indulto mascherato» o dicasi svuota carceri, giacché si consentirà la messa alla prova anche per reati di grave allarme sociale, e precisamente per reati fino a pena edittale detentiva nel massimo fino a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p. (ricettazione, violenza privata, furto aggravato, rissa aggravata, etc,);
rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, ed in particolare della polizia di Stato, affinché le persone sottoposte alla detenzione presso il domicilio siano, di fatto, obbligate a rimanere presso la propria dimora a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
preso atto che al fine di consentire in modo capillare il controllo del territorio è necessario dotare di ulteriori mezzi sia di trasporto che di difesa della Forze di polizia in parola,
impegna il Governo
a destinare ulteriori risorse finanziare alla polizia di Stato così da consentire una maggiore dotazione di mezzi di trasporto e di difesa al fine di consentire un maggior e più capillare controllo del territorio determinato dalle norme della presente legge.
9/331-B/10. Guidesi.
La Camera
impegna il Governo
a destinare ulteriori risorse finanziare alla polizia di Stato così da consentire una maggiore dotazione di mezzi di trasporto e di difesa al fine di consentire un maggior e più capillare controllo del territorio determinato dalle norme della presente legge.
9/331-B/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Guidesi.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante «deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
preso atto che con le disposizioni del testo in parola di fatto si attua un «indulto permanente», giacché, attraverso l'introduzione di un «sistema di pene detentive non carcerarie», si consentirà che l'esecuzione della pena avvenga presso il proprio domicilio;
rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, ed in particolare della polizia locale, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
preso atto che da tempo gli organici delle Forze di polizia locale risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare affinché si consenta alle amministrazioni comunali di far fronte ad un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalle norme della presente proposta di legge.
9/331-B/11. Busin.
La Camera
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare affinché si consenta alle amministrazioni comunali di far fronte ad un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalle norme della presente proposta di legge.
9/331-B/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Busin.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante «deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
preso atto che con le disposizioni della presente proposta di legge si attua un «indulto mascherato» o dicasi svuota carceri, giacché si consentirà la messa alla prova anche per reati di grave allarme sociale, e precisamente per reati fino a pena edittale detentiva nel massimo fino a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p. (ricettazione, violenza privata, furto aggravato, rissa aggravata, etc.);
rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, ed in particolare della polizia locale, affinché le persone sottoposte alla detenzione presso il domicilio siano, di fatto, obbligate a rimanere presso la propria dimora a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
preso atto che al fine di consentire in modo capillare il controllo del territorio è necessario dotare di ulteriori mezzi sia di trasporto che di difesa della Forze di polizia in parola,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche con la modifica del Patto di stabilità interno, per destinare ulteriori risorse finanziare affinché si consenta alle amministrazioni comunali di far fronte ad un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalle norme della presente legge, attraverso una maggiore dotazione di mezzi di trasporto e difesa destinati ai propri corpi di polizia.
9/331-B/12. Borghesi.
La Camera
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche con la modifica del Patto di stabilità interno, per destinare ulteriori risorse finanziare affinché si consenta alle amministrazioni comunali di far fronte ad un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalle norme della presente legge, attraverso una maggiore dotazione di mezzi di trasporto e difesa destinati ai propri corpi di polizia.
9/331-B/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi.
La Camera,
esaminato il progetto di legge «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
rilevato che con l'articolo 2 della presente proposta di legge abroga il reato di immigrazione clandestina e si introduce, attraverso una delega, la depenalizzazione dei reati in materia di immigrazione;
rilevato, altresì, che il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione adottata da questo Governo;
premesso che:
il «reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» è stato introdotto nel 2009 dall'articolo 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, (cosiddetto pacchetto sicurezza) che ha modificato il testo unico delle disposizioni circa la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) introducendovi l'articolo 10-bis;
successivamente alla sua introduzione, nell'ordinamento italiano il reato di immigrazione clandestina è stato dichiarato legittimo anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 250 del 2010);
come da consolidata giurisprudenza, il potere di disciplinare l'immigrazione rappresenta una prerogativa essenziale dello Stato in quanto espressione del controllo del territorio, difatti la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato è «collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico» (sentenze della Corte costituzionale n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994);
il reato di immigrazione clandestina vige anche in numerosi altri Stati europei, ad esempio in Francia, Germania e Gran Bretagna, talvolta con pene molto più severe e, pertanto, anche in sede europea, non vi è alcuna pronuncia che abbia dichiarato l'articolo 10-bis contrario a disposizioni comunitarie o internazionali;
secondo quanto riportato dal rappresentante del Governo pro tempore (seduta della I Commissione del 5 luglio 2011 – Camera dei deputati), le denunce per il reato di ingresso e soggiorno clandestino da agosto 2009 ad aprile 2011 «sono state oltre 43 mila. Nello stesso periodo risultano denunciati per il reato di violazione e reiterata violazione dell'ordine di allontanamento del questore oltre 56 mila stranieri; quanto alle espulsioni, queste sono state, dal 2008 al 2010, circa 60 mila»;
di poi, successivamente alle intenzioni dichiarate di abrogazione del reato di clandestinità e di introduzione dello ius soli nel nostro ordinamento, gli sbarchi sulle nostre coste sono aumentati, come attestano le sempre più frequenti notizie di cronaca;
lo scorso anno gli sbarchi sono stati 42.925, mentre dall'inizio di quest'anno gli arrivi hanno superato quota 8.500 e il Ministero dell'interno ha riferito che il dato è di oltre dieci volte maggiore a quello registrato nello stesso periodo del 2013, ovverosia trattasi di un vero e proprio «record»;
tali proposte, come l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina, non solo inviano messaggi errati ma incoraggiano tutte quelle organizzazioni che prosperano sulla tratta degli esseri umani, particolarmente grave quando si tratta di minori e donne in stato di gravidanza;
il reato di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, ex articolo 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, è di competenza del giudice di pace;
il solo mandamento dell'ufficio del giudice di pace di Bologna, nell'anno 2009 (dal 4 agosto) risultavano iscritti 428 procedimenti per il reato di immigrazione illegale ex articolo 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto appunto dalla legge n. 94 del 2009, per un totale al 2013 di 1.508 procedimenti e, per il reato di permanenza illegale ex articolo 14, comma 5-ter o quater del decreto legislativo n. 286 del 1998, in totale 781 procedimenti;
dal 18 ottobre 2013 il Governo italiano ha autorizzato una missione militare-umanitaria per risolvere il problema degli sbarchi nel Mediterraneo, denominata Mare Nostrum;
successivamente l'8 gennaio 2014 il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno ha inviato a tutti i prefetti una circolare che, oltre a invitare quest'ultimi ad attivarsi per reperire sul territorio strutture adatte all'accoglienza a seguito dei «massicci sbarchi di cittadini stranieri», specifica minuziosamente il tipo di trattamento che deve essere riservato ai «richiedenti protezione internazionale»;
tale circolare specifica che a questi ultimi «oltre al vitto (rispettoso dei principi e abitudini alimentari) e alloggio, ... l'assistenza generica alla persona compresa la mediazione linguistica, l'informazione, orientamento e assistenza alla formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, il servizio di pulizia, la fornitura di biancheria e abbigliamento adeguato alla stagione, prodotti per l'igiene, pocket money di 2,5 euro al giorno)», debba essere assicurata anche una tessera/ricarica telefonica di 15 euro;
quanto disposto dalla circolare aumenterà il numero delle richieste fittizie, anche solo per usufruire dei benefit previsti, di protezione internazionale, strumento già abusato da chi giunge clandestinamente nel nostro Paese, poiché si concludono con il riconoscimento dello status di rifugiato solo nell'8 per cento circa dei casi;
secondo le ultime dichiarazioni del Ministro dell'interno, le navi della nostra marina militare sono sempre in servizio e costano 300 mila euro al giorno (!), mentre l'operazione «Mare Nostrum», secondo uno studio condotto e pubblicato su alcuni quotidiani nazionali, ha costi intorno ai 12/14 milioni di euro al mese (!);
considerato il grave periodo di crisi economica in cui versa il nostro Paese e dati i costì enormi sopra indicati,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento in materia, al fine di adottare ulteriori iniziative normative, anche con provvedimenti di natura emergenziale, volte a ripristinare il reato di immigrazione clandestina, così come previsto dall'articolo 10-bis del T.U. Immigrazione ora vigente, e rendere efficaci ed effettive le modalità di espulsione di tutti i clandestini presenti sul territorio del nostro Stato, nonché ripristinare, al fine di rendere efficaci, le azioni di respingimento in accordo con i Paesi di partenza.
9/331-B/13. Molteni.
La Camera,
esaminato il progetto di legge «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
rilevato che con l'articolo 2 della presente proposta di legge abroga il reato di immigrazione clandestina e si introduce, attraverso una delega, la depenalizzazione dei reati in materia di immigrazione;
rilevato, altresì, che il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione adottata da questo Governo;
premesso che:
i centri di identificazione ed espulsione, così denominati con decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e previsti dall'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), come modificato dall'articolo 12 della legge n. 189 del 2002, sono strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione e si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle Forze dell'ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari;
l'istituzione e l'operatività di tali centri sono del tutto in linea con quanto dispone e richiede l'Unione europea, poiché è la stessa direttiva 2008/115/CE («direttiva rimpatri») a prevedere, agli articoli 15 e 16, il «trattenimento» «in appositi centri di permanenza temporanea» «per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» e ad imporre agli Stati membri, tra cui l'Italia, l'adozione di «norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d'immigrazione correttamente gestita»;
nonostante la normativa europea, risulta in Italia dei dodici centri per l'identificazione ed espulsione ne siano stati chiusi sei, di cui ultimo quello di Gradisca d'Isonzo, a causa dei danneggiamenti e delle rivolte che, periodicamente, vengono innescate dai clandestini ospitati ed in attesa di espulsione e, sempre secondo quanto si apprende dai dati pubblicati dal Ministero dell'interno, che la capienza dei centri di identificazione ed espulsione è stata ridotta almeno in quattro dei sei istituti rimasti aperti;
oltre al «trattenimento» nei centri di identificazione ed espulsione, necessario per procedere all'effettiva espulsione dei clandestini, sempre la direttiva cosiddetta rimpatri (direttiva 2008/115/CE) dispone altresì che «al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i Paesi terzi»;
se lo scorso anno gli sbarchi sono stati 42.925, solo dall'inizio di quest'anno gli arrivi hanno ora superato quota 8.500 e il Viminale ha fatto sapere che il dato è di oltre dieci volte maggiore a quello registrato nello stesso periodo del 2013, un vero e proprio record;
l'8 gennaio 2014 il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno ha inviato a tutti i prefetti una circolare che, oltre a invitare quest'ultimi ad attivarsi per reperire sul territorio strutture adatte all'accoglienza a seguito dei «massicci sbarchi di cittadini stranieri», specifica minuziosamente il tipo di trattamento che deve essere riservato ai «richiedenti protezione internazionale»;
tale circolare specifica che a questi ultimi «oltre al vitto (rispettoso dei principi e abitudini alimentari) e alloggio, ... l'assistenza generica alla persona compresa la mediazione linguistica, l'informazione, orientamento e assistenza alla formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, il servizio di pulizia, la fornitura di biancheria e abbigliamento adeguato alla stagione, prodotti per l'igiene, pocket money di 2,5 euro al giorno», debba essere assicurata anche una tessera/ricarica telefonica di 15 euro;
la circolare in parola nulla specifica con riguardo alla durata delle elargizioni dei diversi servizi e benefit, ma prevede per il triennio 2014/2016 il potenziamento del sistema di accoglienza per la sistemazione di oltre 21 mila persone, benché solo nell'anno 2013 si sia registrato un totale di circa 43 mila arrivi e di più di mille già nei primi giorni dell'anno nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum presso il porto di Augusta;
indipendentemente dagli studi e delle conclusioni delle diverse commissioni ministeriali, sostenere che una rigorosa legislazione interna scoraggia sicuramente i flussi migratori clandestini, e conseguentemente le tragedie come quella recente di Lampedusa, ha un preciso riscontro oggettivo: dopo l'entrata in vigore del reato di ingresso e soggiorno illegale ex articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'anno 2010 gli sbarchi sono diminuiti dell'88 per cento, secondo i dati del Ministero dell'interno pubblicati a suo tempo, ma ora però non più disponibili sul sito, salvando così numerose vite umane e dando un duro colpo ai trafficanti di esseri umani che gestiscono, come è noto ormai a tutti, l'organizzazione di tali viaggi illegali;
anche in questo caso, sono i dati a dimostrare la validità di tale sistema: ad esempio, dal maggio 2009, a seguito dell'accordo stipulato dal Ministro dell'interno pro tempore Maroni tra l'Italia e la Libia, prima della guerra, il flusso di sbarchi di immigrati era quasi cessato, passando da 39.000 persone nel 2008 a 450 nel 2009;
essendo il nostro un Paese europeo di confine, ove più difficile è il controllo delle frontiere, in gran parte marittime, dunque è più facile meta dei flussi migratori clandestini, non è pensabile, e nella grave congiuntura economica che si sta attraversando neanche sostenibile, che la gestione di tutto il problema dell'immigrazione, anche quando derivante da vere e proprie emergenze umanitarie a seguito di eventi bellici, sia a carico solo del sistema italiano; a livello comunitario, gli Stati non sono ancora riusciti a creare un sistema comune di asilo, come dimostra anche la vicenda della guerra in Libia: in tale occasione il Consiglio Giustizia Affari Interni (GAI) non volle inspiegabilmente applicare la direttiva 55/2001/CE, la quale disponeva la condivisione degli oneri e la redistribuzione sull'intero territorio europeo (burden sharing) delle persone in caso di fughe di massa ed emergenze umanitarie, come, appunto, innegabilmente stava accadendo in Libia;
recentemente è stato modificato il regolamento di Dublino III, che vede l'Italia fortemente penalizzata quale Paese in gran parte costiero e di primo ingresso e, pertanto, competente all'accoglienza dei richiedenti asilo, ma ancora gli altri Stati non hanno voluto introdurre il principio del burden sharing,
impegna il Governo
a intervenire immediatamente e con azioni decise, ed anche con provvedimenti legislativi emergenziali, onde garantire il rispetto della legalità e scoraggiare i fenomeni sopra descritti che mettono a serio rischio la vita e l'incolumità delle persone, in particolare dei minori e le donne in stato di gravidanza, nonché la sostenibilità del nostro sistema di accoglienza che, appare indirizzato verso un vero e proprio cedimento strutturale.
9/331-B/14. Attaguile.
La Camera,
esaminato il progetto di legge «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma dei sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
rilevato che con l'articolo 2 della presente proposta di legge abroga il reato di immigrazione clandestina e si introduce, attraverso una delega, la depenalizzazione dei reati in materia di immigrazione;
rilevato, altresì, che il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione adottata da questo Governo;
premesso che:
i centri di identificazione ed espulsione, così denominati con decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e previsti dall'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), come modificato dall'articolo 12 della legge n. 189 del 2002, sono strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione e si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle forze dell'ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari;
l'istituzione e l'operatività di tali centri sono del tutto in linea con quanto dispone e richiede l'Unione europea, poiché è la stessa direttiva 2008/115/CE («direttiva rimpatri») a prevedere, agli articoli 15 e 16, il «trattenimento» «in appositi centri di permanenza temporanea» «per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» e ad imporre agli Stati membri, tra cui l'Italia, l'adozione di «norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d'immigrazione correttamente gestita»;
nonostante la normativa europea, risulta in Italia dei dodici centri per l'identificazione ed espulsione ne siano stati chiusi sei, di cui ultimo quello di Gradisca d'Isonzo, a causa dei danneggiamenti e delle rivolte che, periodicamente, vengono innescate dai clandestini ospitati ed in attesa di espulsione e, sempre secondo quanto si apprende dai dati pubblicati dal Ministero dell'interno, che la capienza dei centri di identificazione ed espulsione è stata ridotta almeno in quattro dei sei istituti rimasti aperti;
oltre al «trattenimento» nei centri di identificazione ed espulsione, necessario per procedere all'effettiva espulsione dei clandestini, sempre la direttiva cosiddetta rimpatri (direttiva 2008/115/CE) dispone altresì che «al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i Paesi terzi»;
se lo scorso anno gli sbarchi sono stati 42.925, solo dall'inizio di quest'anno gli arrivi hanno ora superato quota 8.500 e il Viminale ha fatto sapere che il dato è di oltre dieci volte maggiore a quello registrato nello stesso periodo del 2013, un vero e proprio record;
indipendentemente dagli studi e delle conclusioni delle diverse commissioni ministeriali, sostenere che una rigorosa legislazione interna scoraggia sicuramente i flussi migratori clandestini, e conseguentemente le tragedie come quella recente di Lampedusa, ha un preciso riscontro oggettivo: dopo l'entrata in vigore del reato di ingresso e soggiorno illegale ex articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'anno 2010 gli sbarchi sono diminuiti dell'88 per cento, secondo i dati del Ministero dell'interno pubblicati a suo tempo, ma ora però non più disponibili sul sito, salvando così numerose vite umane e dando un duro colpo ai trafficanti di esseri umani che gestiscono, come è noto ormai a tutti, l'organizzazione di tali viaggi illegali;
anche in questo caso, sono i dati a dimostrare la validità di tale sistema: ad esempio, dal maggio 2009, a seguito dell'accordo stipulato dal Ministro dell'interno pro tempore Maroni tra l'Italia e la Libia, prima della guerra, il flusso di sbarchi di immigrati era quasi cessato, passando da 39.000 persone nel 2008 a 450 nel 2009;
essendo il nostro un Paese europeo di confine, ove più difficile è il controllo delle frontiere, in gran parte marittime, dunque è più facile meta dei flussi migratori clandestini, non è pensabile, e nella grave congiuntura economica che si sta attraversando neanche sostenibile, che la gestione di tutto il problema dell'immigrazione, anche quando derivante da vere e proprie emergenze umanitarie a seguito di eventi bellici, sia a carico solo del sistema italiano;
a livello comunitario, gli Stati non sono ancora riusciti a creare un sistema comune di asilo, come dimostra anche la vicenda della guerra in Libia: in tale occasione il Consiglio Giustizia Affari Interni (GAI) non volle inspiegabilmente applicare la direttiva 55/2001/CE, la quale disponeva la condivisione degli oneri e la redistribuzione sull'intero territorio europeo (burden sharing) delle persone in caso di fughe di massa ed emergenze umanitarie, come, appunto, innegabilmente stava accadendo in Libia;
recentemente è stato modificato il regolamento di Dublino III, che vede l'Italia fortemente penalizzata quale Paese in gran parte costiero e di primo ingresso e, pertanto, competente all'accoglienza dei richiedenti asilo, ma ancora gli altri Stati non hanno voluto introdurre il principio del burden sharing,
impegna il Governo
a potenziare e rafforzare, anche con provvedimenti emergenziali, l'attuale sistema di detenzione amministrativa, legittimo ed in linea con le normative europee e con quelle di altri Stati dell'Unione, ripristinando quanto prima la funzionalità dei sei centri di identificazione ed espulsione di Gradisca d'Isonzo, Brindisi, Bologna, Crotone, Modena e Trapani Vulpitta attualmente chiusi.
9/331-B/15. Prataviera.
La Camera,
esaminato il progetto di legge «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
rilevato che con l'articolo 2 della presente proposta di legge abroga il reato di immigrazione clandestina e si introduce, attraverso una delega, la depenalizzazione dei reati in materia di immigrazione;
rilevato, altresì, che il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione adottata da questo Governo,
premesso che:
i centri di identificazione ed espulsione, così denominati con decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e previsti dall'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), come modificato dall'articolo 12 della legge n. 189 del 2002, sono strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione e si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle forze dell'ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari;
l'istituzione e l'operatività di tali centri sono del tutto in linea con quanto dispone e richiede l'Unione europea, poiché è la stessa direttiva 2008/115/CE («direttiva rimpatri») a prevede, agli articoli 15 e 16, il «trattenimento» «in appositi centri di permanenza temporanea» «per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» e ad imporre agli Stati membri, tra cui l'Italia, l'adozione di «norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d'immigrazione correttamente gestita»;
oltre al «trattenimento» nei centri di identificazione ed espulsione, è necessario per procedere all'effettiva espulsione dei clandestini, sempre la direttiva cosiddetta rimpatri (direttiva 2008/115/CE) e dispone altresì che «al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i Paesi terzi»;
dopo l'entrata in vigore del reato di ingresso e soggiorno illegale ex articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'anno 2010 gli sbarchi sono diminuiti dell'88 per cento, secondo i dati del Ministero dell'interno pubblicati a suo tempo, ma ora però non più disponibili sul sito, salvando così numerose vite umane e dando un duro colpo ai trafficanti di esseri umani che gestiscono, come è noto ormai a tutti, l'organizzazione di tali viaggi illegali;
anche in questo caso, sono i dati a dimostrare la validità di tale sistema: ad esempio, dal maggio 2009, a seguito dell'accordo stipulato dal Ministro dell'interno pro tempore Maroni tra l'Italia e la Libia, prima della guerra, il flusso di sbarchi di immigrati era quasi cessato, passando da 39.000 persone nel 2008 a 450 nel 2009;
essendo il nostro un Paese europeo di confine, ove più difficile è il controllo delle frontiere, in gran parte marittime, dunque è più facile meta dei flussi migratori clandestini, non è pensabile, e nella grave congiuntura economica che si sta attraversando neanche sostenibile, che la gestione di tutto il problema dell'immigrazione, anche quando derivante da vere e proprie emergenze umanitarie a seguito di eventi bellici, sia a carico solo del sistema italiano; a livello comunitario, gli Stati non sono ancora riusciti a creare un sistema comune di asilo, come dimostra anche la vicenda della guerra in Libia: in tale occasione il Consiglio Giustizia Affari Interni (GAI) non volle inspiegabilmente applicare la direttiva 55/2001/CE, la quale disponeva la condivisione degli oneri e la redistribuzione sull'intero territorio europeo (burden sharing) delle persone in caso di fughe di massa ed emergenze umanitarie, come, appunto, innegabilmente stava accadendo in Libia;
recentemente è stato modificato il regolamento di Dublino III, che vede l'Italia fortemente penalizzata quale Paese in gran parte costiero e di primo ingresso e, pertanto, competente all'accoglienza dei richiedenti asilo, ma ancora gli altri Stati non hanno voluto introdurre il principio del burden sharing,
impegna il Governo
a rendere effettivo il recepimento della direttiva 2008/115/CE («direttiva rimpatri»), procedendo in modo celere all'identificazione e al rimpatrio dei clandestini presenti sul territorio italiano, anche mediante il rinnovo e la stipula di accordi con i Paesi di origine.
9/331-B/16. Buonanno.
La Camera,
esaminato il progetto di legge «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
rilevato che con l'articolo 2 della presente proposta di legge abroga il reato di immigrazione clandestina e si introduce, attraverso una delega, la depenalizzazione dei reati in materia di immigrazione;
rilevato, altresì, che il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione adottata da questo Governo,
premesso che
i centri di identificazione ed espulsione, così denominati con decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e previsti dall'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), come modificato dall'articolo 12 della legge n. 189 del 2002, sono strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione e si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle Forze dell'ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari;
l'istituzione e l'operatività di tali centri sono del tutto in linea con quanto dispone e richiede l'Unione europea, poiché è la stessa direttiva 2008/115/CE («direttiva rimpatri») a prevedere, agli articoli 15 e 16, il «trattenimento» «in appositi centri di permanenza temporanea» «per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» e ad imporre agli Stati membri, tra cui l'Italia, l'adozione di «norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d'immigrazione correttamente gestita»;
oltre al «trattenimento» nei centri di identificazione ed espulsione, necessario per procedere all'effettiva espulsione dei clandestini, sempre la direttiva cosiddetta rimpatri (direttiva 2008/115/CE) dispone altresì che «al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i Paesi terzi»;
dopo l'entrata in vigore del reato di ingresso e soggiorno illegale ex articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'anno 2010 gli sbarchi sono diminuiti dell'88 per cento, secondo i dati del Ministero dell'interno pubblicati a suo tempo, ma ora però non più disponibili sul sito, salvando così numerose vite umane e dando un duro colpo ai trafficanti di esseri umani che gestiscono, come è noto ormai a tutti, l'organizzazione di tali viaggi illegali;
anche in questo caso, sono i dati a dimostrare la validità di tale sistema: ad esempio, dal maggio 2009, a seguito dell'accordo stipulato dal Ministro dell'interno pro tempore Maroni tra l'Italia e la Libia, prima della guerra, il flusso di sbarchi di immigrati era quasi cessato, passando da 39.000 persone nel 2008 a 450 nel 2009;
essendo il nostro un Paese europeo di confine, ove più difficile è il controllo delle frontiere, in gran parte marittime, dunque è più facile meta dei flussi migratori clandestini, non è pensabile, e nella grave congiuntura economica che si sta attraversando neanche sostenibile, che la gestione di tutto il problema dell'immigrazione, anche quando derivante da vere e proprie emergenze umanitarie a seguito di eventi bellici, sia a carico solo del sistema italiano; a livello comunitario, gli Stati non sono ancora riusciti a creare un sistema comune di asilo, come dimostra anche la vicenda della guerra in Libia: in tale occasione il Consiglio Giustizia Affari Interni (GAI) non volle inspiegabilmente applicare la direttiva 55/2001/CE, la quale disponeva la condivisione degli oneri e la redistribuzione sull'intero territorio europeo (burden sharing) delle persone in caso di fughe di massa ed emergenze umanitarie, come, appunto, innegabilmente stava accadendo in Libia;
recentemente è stato modificato il regolamento di Dublino III, che vede l'Italia fortemente penalizzata quale Paese in gran parte costiero e di primo ingresso e, pertanto, competente all'accoglienza dei richiedenti asilo, ma ancora gli altri Stati non hanno voluto introdurre il principio del burden sharing,
impegna il Governo
ad assumere iniziative, anche con provvedimenti di natura emergenziale, al fine di rafforzare e rendere effettiva l'intera disciplina dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini stranieri, così come previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), nonché a scoraggiare qualsiasi forma di ingresso «facile» nel territorio italiano, che, come ben noto, non fa che rafforzare e incrementare il grave fenomeno della «tratta degli esseri umani» e, ad attivarsi presso le istituzioni europee affinché venga introdotto il principio del burden sharing nelle politiche relative all'immigrazione e all'asilo, nonché alla rivisitazione del regolamento di Dublino III e al rafforzamento delle misure di controllo e pattugliamento dei confini.
9/331-B/17. Marcolin.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede nuovamente un intervento teso a ridurre il numero dei detenuti facendo ricorso alla previsione di ulteriori misure alternative oltre quelle già previste nel nostro ordinamento penitenziario;
nonostante la messa alla prova prevista da questo testo intende ridurre i tempi del processo, affiancando la pena detentiva non carceraria a quella carceraria che vorrebbe consentire in buona sostanza di anticipare l'applicazione di una sorta di affidamento in prova non tanto alla fase esecutiva, quindi dopo tutti i gradi di giudizio, ma già nella prima fase, va comunque ribadito che il sistema penitenziario prevede nella fase un ampio ventaglio di misure alternative alla detenzione in carcere; in base a quanto sopra detto la messa alla prova, come introdotta, appare misura del tutto inutile nonché dannosa in quanto non sembra tenere in conto la necessità che le pene siano effettivamente scontate in carcere,
impegna il Governo
a considerare la necessità di incidere sul sovraffollamento carcerario proseguendo ed ulteriormente sviluppando la politica di sottoscrizione di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei detenuti stranieri, con riferimento ai Paesi da cui provengono complessivamente quasi il 40 per cento dei detenuti stranieri, al fine di consentire che i medesimi condannati nel nostro Paese possano scontare la pena nel loro Paese di origine.
9/331-B/18. Caparini.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante «deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
preso atto che con le disposizioni della presente proposta di legge si attua un «indulto mascherato» o dicasi svuota carceri, giacché si consentirà la messa alla prova anche per reati di grave allarme sociale, e precisamente per reati fino a pena edittale detentiva nel massimo fino a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale (ricettazione, violenza privata, furto aggravato, rissa aggravata, eccetera);
rilevato che sia stato condannato per un delitto non colposo e ne commette un altro non deve poter consentire all'imputato di poter accedere al procedimento con messa alla prova,
impegna il Governo
ad adottare un provvedimento, anche a carattere di urgenza, che introduca quale limitazione all'accesso al procedimento con messa alla prova a coloro che sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99 del codice di procedura penale.
9/331-B/19. Grimoldi.
La Camera,
esaminato il progetto di legge «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
preso atto che con le disposizioni del testo in parola di fatto si attua un «indulto permanente», giacché, attraverso l'introduzione un «sistema di pene detentive non carcerarie», si consentirà che l'esecuzione della pena avvenga presso il proprio domicilio;
rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, affinché le persone sottoposte alta detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
considerato che attraverso la riduzione consistente del «servizio scorte» si consentirebbe un'ulteriore aumento delle Forze di polizia presenti sul territorio, così da contrastare l'aumento endemico di criminalità causato dalla «liberazione» dei detenuti,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per ridurre considerevolmente il «servizio scorte» così da permettere che un maggior numero di personale dell'Arma dei carabinieri possa presidiare il territorio in modo da consentire, attraverso maggiori controlli, che effettivamente i detenuti scontino la pena presso il proprio domicilio.
9/331-B/20. Caon.
La Camera
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per ridurre considerevolmente il «servizio scorte» così da permettere che un maggior numero di personale dell'Arma dei carabinieri possa presidiare il territorio in modo da consentire, attraverso maggiori controlli, che effettivamente i detenuti scontino la pena presso il proprio domicilio.
9/331-B/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Caon.
La Camera,
esaminato il progetto di legge «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
preso atto che con le disposizioni del testo in parola di fatto si attua un «indulto permanente», giacché, attraverso l'introduzione un «sistema di pene detentive non carcerarie», si consentirà che l'esecuzione della pena avvenga presso il proprio domicilio;
rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
considerato che attraverso la riduzione consistente del «servizio scorte» si consentirebbe un'ulteriore aumento delle Forze di polizia presenti sul territorio, così da contrastare l'aumento endemico di criminalità causato dalla «liberazione» dei detenuti,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per ridurre considerevolmente il «servizio scorte» così da permettere che un maggior numero di personale della polizia di Stato possa presidiare il territorio in modo da consentire, attraverso maggiori controlli, che effettivamente i detenuti scontino la pena presso il proprio domicilio.
9/331-B/21. Allasia.
La Camera
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per ridurre considerevolmente il «servizio scorte» così da permettere che un maggior numero di personale della polizia di Stato possa presidiare il territorio in modo da consentire, attraverso maggiori controlli, che effettivamente i detenuti scontino la pena presso il proprio domicilio.
9/331-B/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Allasia.
La Camera,
esaminata la proposta di legge recante «deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
preso atto che con le disposizioni della presente proposta di legge si attua un «indulto mascherato» o dicasi svuota carceri, giacché si consentirà la messa alla prova anche per reati di grave allarme sociale, e precisamente per reati fino a pena edittale detentiva nel massimo fino a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale (ricettazione, violenza privata, furto aggravato, rissa aggravata, eccetera),
impegna il Governo
a riferire alla Camera entro cinque mesi dall'introduzione della «messa alla prova», la reale incidenza della norma come introdotta evidenziando in particolare: il numero dei processi definiti con la messa alla prova, l'effettiva diminuzione del carico di lavoro di ogni singolo magistrato, il tempo medio di definizione dei procedimenti per ogni singola Corte di appello e il numero di sentenze emesse di estinzione del reato.
9/331-B/22. Invernizzi.
La Camera,
in sede di esame dell'Atto Camera 331-927-B «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
premesso che:
il provvedimento in esame contiene importanti misure di carattere strutturale e di sistema, dunque durature e con chiari tratti di innovazione, atte anche a ridurre il problema del sovraffollamento carcerario, fornendo però, al contempo, strumenti nuovi e migliorie complessive alla macchina giudiziaria, anche in termini di velocizzazione dei tempi; molti studi scientifici hanno dimostrato che senza misure alternative al carcere aumenta il tasso di recidiva e non ci sono prove empiriche che dimostrino la relazione tra condizioni di detenzione più dure e riduzione della propensione a ricommettere crimini;
il carcere, soprattutto in casi di sovraffollamento e condizioni degradanti, non rappresenta un deterrente efficace contro la criminalità, in quanta sulla base di quello che gli scienziati chiamano «effetto dei pari», la permanenza in carcere rafforza i legami tra i detenuti e allenta quelli con la società;
un ruolo essenziale nel buon esito del trattamento penitenziario è rappresentato dalle figure degli operatori civili, psicologi e criminologi, educatori, assistenti, quali esperti ai sensi del comma 4 dell'articolo 80 dell'Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) reclutati, a partire dal 1978, tramite selezione pubblica «per titoli e per esami» ed inseriti in specifici elenchi di idoneità;
nel corso dei trentacinque anni trascorsi tali figure hanno garantito gli interventi necessari a favore dei detenuti quali il sostegno, l'osservazione della personalità e il trattamento per favorire il cambiamento e combattere la recidiva, svolgendo un lavoro delicato, che richiede una lunga esperienza, con forti ricadute sulla sicurezza sociale e sulla salute dei detenuti e che è stato disciplinato con contratti precari (annuali e rinnovati per decenni), con retribuzioni minimail per circa 20 ore mensili in media;
nel 2005 il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ha sottoscritto con il Consiglio nazionale ordine psicologi (CNOP) e con l'Associazione unitaria psicologi italiani (AUPI) un protocollo di intesa in cui si sancivano aspetti importanti quali: il riconoscimento del ruolo professionale;
l'apporto fornito dagli esperti psicologi e dai criminologi, di cui all'articolo 80 dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), è di fondamentale importanza e favorisce, in un quadro di necessario rapporto sinergico con le altre professionalità presenti negli istituti, una compiuta conoscenza delle problematiche che sono alla base dei comportamenti devianti dei detenuti, indispensabile per la formulazione dei giudizi prognostici, propedeutici al progetto di recupero sociale che occorre definire prima dell'avvio di misure alternative alla detenzione;
gli impegni dell'amministrazione andavano nel senso di una rideterminazione degli organici (e monte ore più adeguato), di una migliore organizzazione dell'intervento, della revisione dei compensi orari nonché alla promozione di un rapporto di lavoro «a qualsiasi titolo» a tempo indeterminato, della determinazione a non disperdere le professionalità di settore e di favorire la continuità delle convenzioni annuali;
ad oggi, però, a fronte degli impegni presi e nonostante quanto espresso con le dichiarazioni di attenzione e interesse rispetto alla figura di psicologi e criminologi penitenziari esperti ex articolo 80 O.P. nel 2005, nel 2007 e nel 2008, gli interventi sino ad ora, non si sono tradotti in provvedimenti concreti, addirittura si è verificata una progressiva riduzione delle ore di lavoro medie mensili, che si è interrotta solo nel 2012;
complessivamente si stima, in relazione all'organico complessivo del personale civile penitenziario una carenza di circa 1000 unità di personale, di cui circa 500 unità con riferimento al personale socio-pedagogico e altre 500 di personale amministrativo-contabile, il quale, sommato al blocco di nuovi concorsi, e considerate le previsioni di cui alla legge n. 125 del 2013, che impone di impiegare le graduatorie dei concorsi per assunzione del personale nelle amministrazioni, come il rischio di compromettere seriamente il lavoro fatto negli anni e il futuro buon funzionamento delle misure adottate in materia di carcere e pene alternative,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative ad assumere tutte le iniziative immediate e necessarie a garantire la continuità del lavoro degli «esperti» del personale civile penitenziario, che ha maturato una importante esperienza in decenni di attività, e, con particolare riferimento agli psicologi e criminologi, a prevedere proroghe delle convenzioni già in atto, nonché a predisporre una riorganizzazione complessiva del personale civile che tenga conto anche delle necessità sempre crescenti legate alla necessità di una loro maggiore presenza sia negli istituti penitenziari che negli Uffici della Esecuzione penale esterna, stanziando le necessarie risorse finanziarie e provvedendo allo sblocco dei concorsi e allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per educatore penitenziario e per contabile.
9/331-B/23. Verini.
La Camera,
in sede di esame dell'Atto Camera 331-927-B «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
premesso che:
il provvedimento in esame contiene importanti misure di carattere strutturale e di sistema, dunque durature e con chiari tratti di innovazione, atte anche a ridurre il problema del sovraffollamento carcerario, fornendo però, al contempo, strumenti nuovi e migliorie complessive alla macchina giudiziaria, anche in termini di velocizzazione dei tempi; molti studi scientifici hanno dimostrato che senza misure alternative al carcere aumenta il tasso di recidiva e non ci sono prove empiriche che dimostrino la relazione tra condizioni di detenzione più dure e riduzione della propensione a ricommettere crimini;
il carcere, soprattutto in casi di sovraffollamento e condizioni degradanti, non rappresenta un deterrente efficace contro la criminalità, in quanta sulla base di quello che gli scienziati chiamano «effetto dei pari», la permanenza in carcere rafforza i legami tra i detenuti e allenta quelli con la società;
un ruolo essenziale nel buon esito del trattamento penitenziario è rappresentato dalle figure degli operatori civili, psicologi e criminologi, educatori, assistenti, quali esperti ai sensi del comma 4 dell'articolo 80 dell'Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) reclutati, a partire dal 1978, tramite selezione pubblica «per titoli e per esami» ed inseriti in specifici elenchi di idoneità;
nel corso dei trentacinque anni trascorsi tali figure hanno garantito gli interventi necessari a favore dei detenuti quali il sostegno, l'osservazione della personalità e il trattamento per favorire il cambiamento e combattere la recidiva, svolgendo un lavoro delicato, che richiede una lunga esperienza, con forti ricadute sulla sicurezza sociale e sulla salute dei detenuti e che è stato disciplinato con contratti precari (annuali e rinnovati per decenni), con retribuzioni minimail per circa 20 ore mensili in media;
nel 2005 il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ha sottoscritto con il Consiglio nazionale ordine psicologi (CNOP) e con l'Associazione unitaria psicologi italiani (AUPI) un protocollo di intesa in cui si sancivano aspetti importanti quali: il riconoscimento del ruolo professionale;
l'apporto fornito dagli esperti psicologi e dai criminologi, di cui all'articolo 80 dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), è di fondamentale importanza e favorisce, in un quadro di necessario rapporto sinergico con le altre professionalità presenti negli istituti, una compiuta conoscenza delle problematiche che sono alla base dei comportamenti devianti dei detenuti, indispensabile per la formulazione dei giudizi prognostici, propedeutici al progetto di recupero sociale che occorre definire prima dell'avvio di misure alternative alla detenzione;
gli impegni dell'amministrazione andavano nel senso di una rideterminazione degli organici (e monte ore più adeguato), di una migliore organizzazione dell'intervento, della revisione dei compensi orari nonché alla promozione di un rapporto di lavoro «a qualsiasi titolo» a tempo indeterminato, della determinazione a non disperdere le professionalità di settore e di favorire la continuità delle convenzioni annuali;
ad oggi, però, a fronte degli impegni presi e nonostante quanto espresso con le dichiarazioni di attenzione e interesse rispetto alla figura di psicologi e criminologi penitenziari esperti ex articolo 80 O.P. nel 2005, nel 2007 e nel 2008, gli interventi sino ad ora, non si sono tradotti in provvedimenti concreti, addirittura si è verificata una progressiva riduzione delle ore di lavoro medie mensili, che si è interrotta solo nel 2012;
complessivamente si stima, in relazione all'organico complessivo del personale civile penitenziario una carenza di circa 1000 unità di personale, di cui circa 500 unità con riferimento al personale socio-pedagogico e altre 500 di personale amministrativo-contabile, il quale, sommato al blocco di nuovi concorsi, e considerate le previsioni di cui alla legge n. 125 del 2013, che impone di impiegare le graduatorie dei concorsi per assunzione del personale nelle amministrazioni, come il rischio di compromettere seriamente il lavoro fatto negli anni e il futuro buon funzionamento delle misure adottate in materia di carcere e pene alternative,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative immediate e necessarie a garantire la continuità del lavoro degli «esperti» del personale civile penitenziario, che ha maturato una importante esperienza in decenni di attività, e, con particolare riferimento agli psicologi e criminologi, a prevedere proroghe delle convenzioni già in atto, nonché a predisporre una riorganizzazione complessiva del personale civile che tenga conto anche delle necessità sempre crescenti legate alla necessità di una loro maggiore presenza sia negli istituti penitenziari che negli Uffici della Esecuzione penale esterna, stanziando le necessarie risorse finanziarie e provvedendo allo sblocco dei concorsi e allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per educatore penitenziario e per contabile.
9/331-B/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Verini.
La Camera,
considerato che il disegno di legge «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato»;
prevede che il Governo riformi il sistema delle pene, introducendo la pena detentiva non carceraria della reclusione domiciliare applicata per i delitti puniti con la reclusione fino a 5 anni;
introduce nell'ordinamento l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, che potrà essere richiesta dagli imputati per reati puniti con la reclusione fino a 4 anni;
inserisce nel sistema penale un ventaglio di sanzioni differenziate che consentiranno il ricorso alla pena detentiva solo nei casi di effettiva necessità;
incentiva l'impiego della sanzione del lavoro di pubblica utilità;
promuove, nell'ambito di tale nuovo orientamento, il ricorso a condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose dei danno sociale prodotto dal reato ed a misure risarcitorie del danno;
supporta i percorsi penali alternativi al carcere, riducendo il ricorso alta detenzione;
rilevato che:
dai dati statistici pubblicati dal Ministero della giustizia, risulta già ampiamente superato il numero delle misure alternative e sanzioni non detentive raggiunto prima dell'indulto del 2006 poiché, al 15 marzo 2014, gli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia avevano in carico 30.177 persone in esecuzione penale, di cui 11.446 affidati in prova al servizio sociale, 9.963 detenuti domiciliari, 803 semiliberi, 4.660 lavori di pubblica utilità e 3.305 altre misure; con le leggi già approvate e quella attualmente in discussione si prevede un rilevante, ulteriore incremento delle misure e sanzioni non detentive che saranno gestite dai predetti Uffici, ai quali è assegnato il compito di concorrere a predisporre l'istruttoria dei procedimenti ed eseguire gli accertamenti e gli interventi nel territorio, supportando il percorso di rieducazione e reinserimento sociale del reo;
constatato che:
la disponibilità di risorse strumentali e umane da parte degli Uffici di esecuzione penale esterna ha subito un andamento inversamente proporzionale a quello delle misure in corso, tanto che nell'ultimo sessennio a fronte di un incremento dell'800 per cento delle misure si è avuta una riduzione del 40 per cento del personale ed un azzeramento delle risorse strumentali;
da 15 anni non vengono assunti dirigenti e assistenti sociali negli Uffici di esecuzione penale esterna, il cui organico è ridotto al di sotto di 1.000 unità a fronte delle 4.205 degli omologhi uffici francesi e delle 16.297 di quelli inglesi;
gli UEPE sono pressoché privi di automezzi per effettuare gli accertamenti nel territorio e non dispongono di un sistema informativo che consenta di digitalizzare gli atti e scambiarli in rete con gli istituti penitenziari e i tribunali di sorveglianza;
tale condizione organizzativa mette a serio rischio l'efficace esecuzione della messa alla prova e delle altre misure introdotte, con ripercussioni potenzialmente negative per gli obiettivi di riduzione del ricorso alla detenzione e di mantenimento della sicurezza delle comunità locali;
preso atto che:
la relazione della II Commissione sulle tematiche oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica del 7 ottobre 2013 sulla situazione carceraria, approvata da questa Camera nella seduta del 4 marzo 2014, al paragrafo 2.2 afferma che: «Sarebbe del tutto incongruo cercare di potenziare gli istituti relativi all'esecuzione penale esterna senza adeguare il personale occorrente per consentire questa forma di esecuzione della pena»;
nello stesso paragrafo viene riportata la relazione del Ministro della giustizia che dichiara: «I principali interventi di integrazione delle risorse di personale cui occorre provvedere in maniera ineludibile, al fine di migliorare l'efficacia dell'esecuzione penale esterna, appaiono essere i seguenti:
a) conferma della previsione attuale di 55 uffici di livello dirigenziale;
b) indizione di concorsi per l'assunzione di 11 dirigenti di esecuzione penale esterna attualmente mancanti rispetto a tale previsione;
c) indizione di concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale da assegnare agli uffici dell'esecuzione penale esterna (nella seguente misura: 21 direttori di servizio sociale di terza area funzionale; 650 funzionari di servizio sociale; 185 unità di personale di polizia penitenziaria; 81 unità di personale contabile; 555 unità di personale amministrativo e di supporto);
ritenuto necessario che:
si proceda alla ridefinizione e allo sviluppo organizzativo del sistema dell'esecuzione penale esterna, sulla base delle Raccomandazioni, tra cui la R(2010)1, in materia di Probation approvate dal Comitato del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, dotandolo del personale e dei mezzi necessari ad adempiere al mandato conferito dall'ordinamento,
impegna il Governo:
ad attuare al più presto il programma di integrazione delle risorse di mezzi e personale degli Uffici di esecuzione penale esterna, secondo le indicazioni contenute nella nota del Ministro della giustizia sopra riportata;
a predisporre e realizzare un piano di riorganizzazione dell'Esecuzione penale esterna che, partendo delle raccomandazioni in tema di Probation approvate dall'Unione Europea, costruisca il sistema di probation italiano fondato su un'organizzazione adeguatamente dimensionata e multi professionale, in grado di provvedere in maniera efficace all'esecuzione delle pene non detentive e delle misure alternative alla detenzione.
9/331-B/24. Morani.
La Camera,
in sede di esame della proposta di legge recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio e disposizione in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili,
premesso che:
nel corso dell'esame presso il Senato, il testo unificato è stato in più punti modificato ed è stata altresì introdotta una nuova norma di delega volta ad autorizzare il Governo a riformare la disciplina sanzionatoria dei reati, introducendo contestualmente sanzioni amministrative e civili,
considerato che:
il progetto di legge pur intervenendo su diversi ambiti del diritto penale, sia sostanziale che processuale, reca una serie di interventi complessivamente finalizzati alla deflazione del sistema penale; in particolare, esso interviene, affidandone la definizione ad un procedimento legislativo delegato, sulla disciplina penale sostanziale in materia di pene detentive non carcerarie e sulla disciplina sanzionatoria dei reati (Capo I), sulla disciplina, sia di natura sostanziale, sia processuale, in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (Capo II) e, infine, integra la disciplina processuale in materia di sospensione del procedimento, con riguardo agli imputati irreperibili (Capo III);
il Testo unificato, al già richiamato articolo 2, che delega il Governo a riformare la disciplina sanzionatoria dei reati e ad introdurre contestualmente sanzioni amministrative e civili, non contiene alcuna previsione in ordine ad un'apposita normativa transitoria da accompagnare alla depenalizzazione;
in proposito, si ricorda che l'assenza di tale disciplina può ingenerare incertezze interpretative in merito alla disciplina sanzionatoria applicabile agli illeciti depenalizzati allorché il fatto risulti commesso quando la fattispecie costituiva reato, in considerazione del fatto che, mentre la giurisprudenza penale esclude in questi casi l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative, l'applicazione retroattiva è invece ammessa in via analogica dalla giurisprudenza civile;
in assenza di una disciplina che disponga l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative previste per gli illeciti depenalizzati, la giurisprudenza della Cassazione penale esclude che i fatti commessi quando la fattispecie costituiva reato possano essere sanzionati;
non è possibile sanzionarli né in via penale (essendosi verificata una abolitio criminis ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione e dell'articolo 2, comma 2, del codice penale), né quali illeciti amministrativi, in quanto l'articolo 1 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione» (comma 1) e che «le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e nei tempi in esse considerati» (comma 2);
la Cassazione penale ha pertanto affermato che, nel caso in cui le leggi di depenalizzazione non contemplino norme transitorie, il giudice penale deve dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, senza tuttavia rimettere gli atti all'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione pecuniaria;
diverso è l'orientamento della Cassazione civile che ritiene le disposizioni transitorie previste dalla legge n. 689 del 1981 – in base alla quale le disposizioni in materia di depenalizzazione contenute nella legge «si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito» (articolo 40) siano suscettibili di interpretazione analogica, essendo dunque consentita l'applicazione, pur in mancanza di una norma espressa, delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie agli illeciti successivamente depenalizzati commessi prima dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione;
proprio per evitare incertezze sul punto una specifica previsione di delega in ordine alla normativa transitoria fu introdotta nella depenalizzazione di cui alla legge n. 205 del 1999 all'articolo 16, comma 1, lettera b);
si ritiene pertanto quanto mai opportuno che la legge delega prevede chiaramente un principio di diritto transitorio,
impegna il Governo
a prevedere in sede di attuazione della delega una disciplina che assicuri la continuità del sistema sanzionatorio per mezzo dell'emanazione di norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge delega, di norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché di norme di carattere transitorio.
9/331-B/25. Turco.