XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 29 maggio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 maggio 2014.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alli, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borghese, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Capezzone, Casero, Castiglione, Censore, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Fitzgerald Nissoli, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Garavini, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Marca, La Russa, Legnini, Leone, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Malpezzi, Manciulli, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Morassut, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Porta, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Andrea Romano, Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Turco, Valeria Valente, Valentini, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 28 maggio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
      TACCONI: «Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n.  459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero» (2413);
      OTTOBRE: «Delega al Governo per l'introduzione di forme di lotteria immobiliare destinate al finanziamento di interventi a sostegno della domanda di abitazione» (2414);
      VEZZALI: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni per la tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica» (2415);
      MANTERO ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante» (2416);
      GRECO: «Modifica dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151, concernente i permessi per controlli prenatali in favore delle lavoratrici gestanti che hanno utilizzato tecniche di procreazione medicalmente assistita» (2417);
      LEVA ed altri: «Delega al Governo per la semplificazione del processo civile» (2418).

      Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

      In data 28 maggio 2014 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:
      S. 1302. – «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012» (approvato dal Senato) (2419);
      S. 1242. – «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n.  2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011» (approvato dal Senato) (2420);
      S. 1219. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009» (approvato dal Senato) (2421);
      S. 1176. – Senatori CIAMPI ed altri: «Istituzione del “Giorno del dono”» (approvata dal Senato) (2422).

      Saranno stampati e distribuiti.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

      La proposta di legge costituzionale n.  2378, d'iniziativa dei deputati GIORGIS ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifica all'articolo 134 della Costituzione e introduzione dell'articolo 1-bis della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1, in materia di sindacato preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          I Commissione (Affari costituzionali):
      PATRIARCA ed altri: «Istituzione del Servizio civile nazionale universale» (2260) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOSSI: «Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti il rapporto tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento dell'Unione europea» (2293) Parere delle Commissioni III, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GIORGIS ed altri: «Modifica all'articolo 134 della Costituzione e introduzione dell'articolo 1-bis della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1, in materia di sindacato preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali» (2378).

          II Commissione (Giustizia):
      CARFAGNA e BERGAMINI: «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli» (2044) Parere della I Commissione;
      GEBHARD ed altri: «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli» (2407) Parere della I Commissione.

          Commissioni riunite III (Affari esteri) e VI (Finanze):
      FUCCI ed altri: «Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan» (1811) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, IX, X, XI, XIII e XIV.

Trasmissione dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

      Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 maggio 2014, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomo di Trento e di Bolzano, nella seduta del 15 maggio 2014, sul disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n.  52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari» (atto Senato n.  1417, atto Camera n.  2325).

      Questo parere è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 28 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, la delibera CIPE n.  2/2014 del 14 febbraio 2014, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n.  443 del 2001) – Accessibilità metropolitana fiera di Milano – Autorizzazione aggiuntiva utilizzo contributi».

      Questa delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 28 maggio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Prima relazione sui progressi compiuti dalla Russia nell'attuazione delle misure comuni verso l'abolizione del visto per i viaggi di breve durata dei cittadini russi e dell'Unione europea nell'ambito del dialogo UE-Russia sui visti (COM(2013) 923 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale sui negoziati avviati dalla Commissione in materia di crediti all'esportazione, ai sensi del regolamento (UE) n.  1233/2011(COM(2014) 299 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (COM(2014) 301 final), corredata dal relativo allegato (COM(2014) 301 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (COM(2014) 302 final), corredata dal relativo allegato (COM(2014) 302 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (COM(2014) 303 final), corredata dal relativo allegato (COM(2014) 303 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2015 all'evoluzione dell'RNL (articolo 6 del regolamento n.  1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per periodo 2014-2020) (COM(2014) 307 final), corredata dal relativo allegato (COM(2014) 307 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (codificazione) (COM(2014) 317 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 317 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (codificazione) (COM(2014) 318 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 318 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali (codificazione) (COM(2014) 319 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 319 final – Annexes 1 to 7), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni (codificazione) (COM(2014) 321 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 321 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (codificazione) (COM(2014) 322 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 322 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (rifusione) (COM(2014) 323 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 323 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          causa C-371/12: Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 23 gennaio 2014. Enrico Petillo e Carlo Petillo contro Unipol Assicurazioni Spa. Domanda di pronuncia pregiudiziale: tribunale di Tivoli. Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CEE – Sinistro stradale – Danno morale – Risarcimento – Disposizioni nazionali che istituiscono per i sinistri stradali modalità di calcolo meno favorevoli alle vittime rispetto a quelle previste dal sistema comune della responsabilità civile – Compatibilità con tali direttive (Doc. LXXXIX, n.  37) – alla VI Commissione (Finanze);
          causa C-537/11: Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 23 gennaio 2014. Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra contro capitaneria di porto di Genova, con l'intervento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Domanda di pronuncia pregiudiziale: tribunale di Genova. Trasporto marittimo – Direttiva 1999/32/CE – Convenzione Marpol 73/78 – Allegato VI – Inquinamento atmosferico causato da navi – Navi passeggeri che effettuano servizi di linea – Navi da crociera – Tenore massimo di zolfo nei combustibili per uso marittimo – Validità (Doc. LXXXIX, n.  38) – alla VIII Commissione (Ambiente);
          causa C-270/12: Sentenza della Corte (Grande sezione) del 22 gennaio 2014. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ricorrente, contro Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, convenuti, sostenuti da Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana e Commissione europea. Ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Regolamento (UE) n.  236/2012 – Vendite allo scoperto e taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) – Articolo 28 – Validità – Base giuridica – Poteri di intervento attribuiti all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in circostanze eccezionali (Doc. LXXXIX, n.  39) – alla VI Commissione (Finanze);
          cause riunite C-162/12 e C-163/12: Sentenza della Corte (Terza sezione) del 13 febbraio 2014. Airport Shuttle Express scarl (C-162/12), Giovanni Panarisi (C-162/12), Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl (C-163/12), Gianpaolo Vivani (C-163/12) contro comune di Grottaferrata, con l'intervento di Federnoleggio. Domanda di pronuncia pregiudiziale: tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Rinvio pregiudiziale – Articoli 49, 101 e 102 del TFUE – Regolamento (CEE) n.  2454/92 – Regolamento (CE) n.  12/98 – Attività di noleggio autoveicoli con conducente – Normative nazionale e regionale – Autorizzazione rilasciata dai comuni – Presupposti – Situazioni puramente interne – Competenza della Corte – Ricevibilità delle questioni (Doc. LXXXIX, n.  40) – alla IX Commissione (Trasporti);
          cause riunite C-419/12 e C-420/12: Sentenza della Corte (Terza sezione) del 13 febbraio 2014. Crono Service scarl e altri (C-419/12), ANITRAV – Associazione nazionale imprese trasporto viaggiatori (C-420/12) contro Roma capitale, regione Lazio (C-420/12), con l'intervento di UGL Taxi – Unione generale del lavoro Taxi e altri, CODACONS – Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (C-420/12). Domanda di pronuncia pregiudiziale: tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Rinvio pregiudiziale – Articoli 49, 101 e 102 del TFUE – Servizi di noleggio autoveicoli con conducente – Situazione puramente interna – Competenza della Corte – Presupposti per la ricevibilità (Doc. LXXXIX, n.  41) – alla IX Commissione (Trasporti);
          causa C-596/12: Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 13 febbraio 2014. Commissione europea, ricorrente, contro Repubblica italiana. Ricorso per inadempimento ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. Inadempimento di uno Stato – Licenziamenti collettivi – Nozione di «lavoratori» – Esclusione dei «dirigenti» – Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafi 1 e 2 – Violazione (Doc. LXXXIX, n.  42) – alla XI Commissione (Lavoro);
          causa C-69/13: Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 13 febbraio 2014. Mediaset Spa contro Ministero dello sviluppo economico. Domanda di pronuncia pregiudiziale: tribunale civile di Roma. Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Contributo all'acquisto o al noleggio di decoder digitali – Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno – Recupero – Quantificazione dell'importo da recuperare – Ruolo del giudice nazionale – Presa in considerazione, da parte del giudice nazionale, di prese di posizione della Commissione nell'ambito dell'esecuzione della sua decisione – Principio di leale cooperazione (Doc. LXXXIX, n.  43) – alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal consiglio regionale della Toscana

      Il Presidente del consiglio regionale della Toscana, con lettera in data 21 maggio 2014, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo consiglio regionale il 14 maggio 2014, volto a chiedere interventi in materia di servizio idrico al fine di garantire il rispetto dell'esito referendario del giugno 2011.

      Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

      Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n.  14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (aus) Giuseppe Lertora a presidente della Lega navale italiana (28).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

      Il Ministro della giustizia, con lettera in data 21 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n.  193, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti (97).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 18 giugno 2014. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 giugno 2014.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: AMICI ED ALTRI; CENTEMERO ED ALTRI; MORETTI ED ALTRI; BONAFEDE ED ALTRI; DI LELLO ED ALTRI; DI SALVO ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO NONCHÉ DI COMUNIONE TRA I CONIUGI (A.C. 831-892-1053-1288-1938-2200-A)

A.C. 831-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 831-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 831-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

      1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n.  898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

      All'articolo 1, premettere il seguente:
      Art. 01. – 1. All'articolo 1 della legge 1o dicembre 1970, n.  898, al primo comma è premesso il seguente: «Prima di presentare la domanda di scioglimento del matrimonio le parti possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto di comune accordo. Questi, mediante un percorso di almeno cinque incontri, ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. In ogni caso, a prescindere dall'esito concreto della procedura, il consulente o il mediatore familiare deve rilasciare alle parti un'attestazione da essa sottoscritta, in cui dà atto che le stesse hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita; compito del consulente e/o del mediatore familiare è altresì quello di formulare una dettagliata proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale».
01. 050. Fabrizio Di Stefano.
(Inammissibile)

      Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          sostituire le parole:
sei mesi con le seguenti: dodici mesi;
          aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I termini di cui sopra sono applicabili solo quando i coniugi, o anche uno solo di essi, dopo la separazione abbiano completato un percorso di conciliazione come previsto dall'articolo 1 della presente legge e depositino in giudizio la relativa attestazione e il piano educativo genitoriale e quello di riparto delle spese ivi predisposto, anche se non concordato. In caso contrario il termine di cui al presente articolo è di tre anni.».
1. 50. Fabrizio Di Stefano.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. – 1. All'articolo 4 della legge 1o dicembre 1970 n.  898, sono apportate le seguenti modificazioni:
          al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso deve indicare nello specifico una proposta di piano educativo genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto delle spese per il mantenimento della prole.»
          al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I provvedimenti temporanei e urgenti con riguardo alla prole devono per quanto possibile attenersi a quanto indicato dalle parti nei rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese come allegati al ricorso e alla memoria di costituzione.».
1. 051. Fabrizio Di Stefano.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. – 1. All'articolo 4, comma 7, della legge 1o dicembre 1970, n.  898, le parole: «All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire prima separatamente poi congiuntamente tentando prima di conciliarli. Se i coniugi si conciliano il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione» sono sostituite dalle seguenti: «All'udienza di comparizione il Presidente, salvo il caso di contumacia di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1, comma 1, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, dispone un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito a che i medesimi procedano a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal Presidente stesso.
      2. Qualora la conciliazione riesca il Presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento.
      3. Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuarla il Presidente, allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non si è effettuata, anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano genitoriale o al piano di riparto delle spese. Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti e anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire sempre un doppio domicilio anagrafico per la prole ed eventualmente una doppia residenza laddove la contingenza lo consenta. Al fine di garantire la pariteticità temporale il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche laddove l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità. In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, al preciso scopo di consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità. Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto. Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggior interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole. Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenne decisi o richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Se uno dei coniugi rimane contumace il Presidente accoglie nella propria ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge ove congrue e non contrarie all'interesse della prole.».
1. 050. Fabrizio Di Stefano.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. – 1. All'articolo 4, comma 16, della legge 1o dicembre 1970 n.  898, le parole: «compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici» sono sostituite dalle seguenti: «le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, attraverso un accurato piano di gestione della genitorialità condivisa, in compiuta applicazione della legge 8 febbraio 2006, n.  54, nonché attraverso un accurato piano di riparto delle spese ordinarie e straordinarie per la prole».
1. 053. Fabrizio Di Stefano.
(Inammissibile)

A.C. 831-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

      1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.  1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio».

A.C. 831-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

      1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'ordinanza presidenziale con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione. La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

      Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:, in sede di udienza presidenziale,.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sopprimere la parola: presidenziale.
3. 50. Ferranti.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 51. Ferranti.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ma deve essere trattata e decisa da un magistrato diverso.
3. 52. Fabrizio Di Stefano.

A.C. 831-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data.

A.C. 831-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          in sede di esame del testo unificato 831-892-1053-1288-1938-2200-A, Amici ed altri; Centemero ed altri; Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Di Salvo ed altri: «Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi»;
          premesso che:
              secondo i dati Istat (ultima rilevazione 2013) si registrano circa 90.000 separazioni e 54.000 divorzi, inoltre il 72 per cento delle separazioni e il 62,7 per cento dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti durante il matrimonio, e il 90,3 per cento delle separazioni di coppie con figli ha previsto l'affido condiviso dopo l'introduzione della legge 54 del 2006;
              il sostegno alla genitorialità fragile è una priorità nell'attuale complessità delle relazioni di coppia e nelle relazioni educative con figli minorenni, e riguarda in particolare le criticità nelle fasi della separazione coppia genitoriale;
              i figli nelle separazioni, nonostante le sentenze sanciscano l'affido congiunto, vengono di fatto privati di uno dei genitori nell'87 per cento dei casi;
              ogni bambino o ragazzo ha diritto a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori poiché i figli devono sapere di poter contare su entrambi, anche dopo la separazione;
              secondo la maggior parte delle ricerche psicologiche, pedagogiche e sociologiche i figli raramente sono tenuti al riparo dai conflitti di coppia e spesso sono usati dai genitori come strumenti delle reciproche vendette;
              raramente i tempi processuali permettono l'ascolto del minorenne, che rimane pertanto estraneo al procedimento di separazione dei genitori, nonostante il provvedimento del giudice lo riguarderà direttamente;
              sostenere la co-genitorialità nelle separazioni significa rafforzare le responsabilità genitoriali non solo sul piano economico ma anche su quello educativo e, per i genitori più a rischio, significa anche prevenire negligenza e violenze psicologiche, anche inconsapevoli, che espongono i figli a un rischio di danni psicologici ed emotivi, nonché di comportamenti sociali devianti, come indicano le molte ricerche in materia;
              la mediazione familiare nelle separazioni è un percorso diffuso in molti paesi europei per sostenere i modi di poter essere genitori ancora, pur non essendo più coppia, per il benessere psico-emotivo dei figli,

impegna il Governo

a tutelare gli interessi del minore, garantendogli il mantenimento di relazioni regolari con entrambi i genitori da cui ricevere cure, affetto, educazione, istruzione, a rendere effettivo e favorire, con modi e tempi adeguati, l'ascolto del figlio nel processo di separazione dei genitori, affinché egli venga coinvolto nel procedimento ed il provvedimento del giudice tenga adeguatamente conto delle sue necessità materiali ed affettive, diffondere su tutto il territorio nazionale servizi di mediazione familiare destinati privilegiatamente alle separazioni in cui sono presenti figli minorenni e finalizzati a preservare i figli da rancori e vendette di coppia, oltre che a creare le condizioni per sostenere l'eventuale passaggio verso una nuova famiglia ricostituita, nonché, nell'ambito delle sue proprie prerogative, a favorire l'attività di mediazione, attraverso colloqui con coppie separate o in separazione (insieme o singolarmente) o tramite gruppi di mutuo-aiuto, demandandone la realizzazione ai servizi comunali, ai consultori, ai centri famiglie, alle associazioni di volontariato familiare aventi al loro interno figure professionali in possesso dei requisiti specifici di mediatori, alle associazioni di genitori separati, anche promuovendo attività formative, gruppi di mutuo aiuto, sportelli di ascolto, convegni, coinvolgimento dei media per valorizzare la funzione educativa nei genitori separati.
9/831-A/1. Iori, Piccione, Preziosi, Piccoli Nardelli, Lenzi, Patriarca.


      La Camera,
          premesso che:
              il progetto di legge all'esame dell'Assemblea prevede disposizioni in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra coniugi;
              la famiglia secondo la nostra Carta costituzionale (articolo 29) è quella fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna: la famiglia, quindi, prevista dalla Costituzione esige un impegno forte, basato sui doveri reciproci e sulle garanzie per i più deboli, in primo luogo i figli;
              in caso di separazione, la rottura del legame tra i genitori e la derivante conflittualità, fanno emergere nel bambino ansie e paure per la mancanza di punti di riferimento affettivi chiari e rassicuranti;
              con il decreto legislativo n.  154 del 2013, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, sono state introdotte modifiche all'articolo 4 della legge n.  898 del 1970 nel senso di disporre l'obbligatorietà, posta in carico al giudice, di ascoltate i figli minori nel corso del procedimento di divorzio, proprio per sottolineare che il bene più prezioso da tutelare è l'equilibrato sviluppo degli stessi;
              viceversa le norme in esame appaiono costituire un arretramento su tale questione, in quanto nell'accelerare il procedimento senza distinguere tra coppie con figli e coppie senza figli, sembrano porre in discussione l'esigenza di una decisione meditata,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità di introdurre norme che espressamente consentano al giudice di proporre un rinvio delle decisioni a fronte di espressa richiesta in tal senso, avanzata dai figli della coppia che ha avviato il procedimento di divorzio;
          a potenziare l'istituto della mediazione familiare qualora, nel caso di separazione dei coniugi o in fase di separazione degli stessi, la coppia abbia dei figli minori, al fine di garantire un sereno sviluppo della loro personalità.
9/831-A/2. Pagano.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge di 40 anni fa, quasi identica a quella di oggi se non per la riduzione dei tempi per il divorzio da cinque a tre anni, prevede due fasi prima di arrivare allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
              nella prima fase, quella della separazione, la coppia deve rivolgersi al tribunale; una volta pronunciata la sentenza di separazione e trascorsi tre anni dalla stessa, deve essere promosso un secondo giudizio, quello per il divorzio. Solo quando la sentenza di divorzio è passata in giudicato – e a volte avviene dopo molti anni –, il matrimonio è sciolto;
              questa complessa procedura comporta due giudizi, due sentenze, due difensori da pagare e, per i casi in cui la separazione sia consensuale, una media di almeno cinque anni di attesa. Considerato che, in genere difficilmente si registra il consenso da parte di ambedue gli ex coniugi, per la sentenza occorrono a volte anche dieci, dodici anni;
              obiettivamente la legge in vigore appare «disconnessa», lontana dalle esigenze delle coppie che decidono di non continuare un percorso di vita insieme e vogliono garantirsi la possibilità di ricostruire nuovi percorsi affettivi;
              quello che allora fu voluto dal legislatore, il doppio percorso e i tempi lunghi, come deterrente allo scioglimento del vincolo, oggi appare un anacronistico ostacolo anche alla formalizzazione delle scelte di vita che nel frattempo sono maturate;
              l'obiettivo della nuova legge è di snellire le procedure burocratiche, incentivare le separazioni consensuali e ridurre i litigi in tribunale garantendo anche il benessere dei figli;
              in Italia c’è un problema di tempi, di «ingolfamento» degli uffici giudiziari e di costi che sono assai più gravosi di quelli sostenuti in quasi tutti gli altri Paesi europei, tanto che da qualche anno si è andato affermando il «turismo da divorzio»;
              occorre superare la fase della separazione, necessaria per ottenere il divorzio, che di fatto comporta due sentenze, due giudizi, due difensori da pagare e, per i casi in cui la separazione sia consensuale, una media di almeno cinque anni di attesa. Una procedura, voluta dall'allora legislatore come deterrente allo scioglimento del vincolo, ma che ormai risulta di ostacolo anche alla formalizzazione delle scelte di vita che nel frattempo sono maturate;
              in Finlandia, Svezia e Austria, la separazione non esiste. In altri, come la Spagna, la Germania e la Francia, è prevista solo la «separazione di fatto» per un certo periodo prima dell'avvio della procedura per il divorzio vero e proprio senza che ciò comporti la celebrazione di due giudizi distinti;
              è necessario adeguarsi a quanto avviene nel resto d'Europa, consentire un risparmio per le coppie che hanno deciso di sciogliere il vincolo matrimoniale, e contribuire ad alleggerire i nostri tribunali civili troppo spesso intasati da procedimenti inutili e onerosi,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative legislative volte a prevedere che nel caso non vi siano figli minori, i coniugi possono domandare congiuntamente, anche se non sia stata proposta domanda di separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
9/831-A/3. Locatelli, Schirò, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Verini, Morani, Marzano, Amoddio, Ermini, Giuliani, Rostan, Tartaglione, Mattiello, Campana, Marroni, Giuditta Pini, Rossomando, Vazio, Leva, Greco, D'Alessandro, Moretti, Tinagli.


      La Camera,
          in sede di esame del testo unificato 831-892-1053-1288-1938-2200-A, Amici ed altri, Centemero ed altri; Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Di Salvo ed altri: «Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi»;
          premesso che:
              il provvedimento in esame rappresenta un importante passo di civiltà per il nostro Paese, anche perché non si può non considerare che l'evoluzione storica e sociale ha condotto ad una trasformazione della famiglia da istituzione prettamente pubblicistica a luogo di promozione e crescita della persona in un'ottica privatistica della famiglia quale relazione fondata sul principio consensualistico ed espressione del diritto di autodeterminazione del singolo;
              in tale contesto si valuta dunque opportuno che l'attuale riflessione del legislatore sull'istituto dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio possa estendersi alla considerazione dei presupposti previsti dalla normativa attuale per la presentazione della relativa domanda, al fine di adeguare gli stessi all'evoluzione dell'istituto familiare e delle relazioni personali occorso nel tempo nel nostro Paese,

impegna il Governo

a proseguire, nell'ambito delle sue proprie prerogative, nel percorso di definizione e chiarimento del momento in cui si fissa lo scioglimento della comunione con riferimento alla comparizione dei coniugi avanti al Presidente nella procedura di separazione personale, eliminando ogni dubbio circa la necessità, a tal fine, dell'autorizzazione rivolta ai coniugi dal Presidente a vivere separati nel corso dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione.
9/831-A/4. Zampa.