XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 8 luglio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 luglio 2014.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Camani, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Fratoianni, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mattiello, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Pannarale, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tofalo, Valentini, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Camani, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Fratoianni, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mattiello, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Pannarale, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tofalo, Valentini, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

      In data 7 luglio 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
          BINETTI: «Istituzione della figura professionale dell'osteopata» (2518).

      Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

      In data 7 luglio 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
          PISICCHIO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario» (Doc. XXII, n.  33).

      Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          II Commissione (Giustizia):
      GIGLI ed altri: «Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile concernenti il contraddittorio e la rappresentanza del nascituro nei procedimenti civili in materia di procreazione medicalmente assistita» (2389) Parere delle Commissioni I e XII.

          III Commissione (Affari esteri):
      S. 1332. – «Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010» (approvato dal Senato) (2511) Parere delle Commissioni I, II, V e VI.

          X Commissione (Attività produttive):
      CENNI ed altri: «Modifica dell'articolo 239 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30, in materia di limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore su disegni e modelli» (2489) Parere delle Commissioni I, VII e XIV.

          XII Commissione (Affari sociali):
      LABRIOLA ed altri: «Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.  40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita» (2337) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

      Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 giugno 2014, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n.  440, recante istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità, della concessione di un assegno straordinario vitalizio, con indicazione del relativo importo, al signor Giuseppe Ferrara, regista cinematografico.

      Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

      Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 3 luglio 2014, ha trasmesso un documento, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 25 giugno 2014, concernente osservazioni e proposte in tema di «Urgenza di una riprogettazione legislativa e di una messa in campo di politiche organiche sull'immigrazione».

      Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

      Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 7 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riferita all'anno 2013 (Doc. CLXIV, n.  17).

      Questa relazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri.

      Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 7 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n.  231, la relazione – predisposta congiuntamente con il Ministero della difesa – sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, riferita al secondo semestre del 2013 (Doc. LXX, n.  3).

      Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 7 luglio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/010 RO/Mechel from Romania) (COM(2014) 255 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
          Proposta di regolamento del Consiglio che adegua il regolamento (CE) n.  1340/2008 del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea (COM(2014) 448 final), corredata dal relativo allegato (COM(2014) 448 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
          Proposta di direttiva del Consiglio che attua l'accordo europeo concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne (COM(2014) 452 final), corredata dal relativo allegato (COM(2014) 452 final – Annex 1), e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi del documento analitico (SWD(2014) 227 final), che sono assegnati in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

      Il Ministero dell'interno, con lettere in data 2 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.   267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Calvi dell'Umbria (Terni) e di Travagliato (Brescia) nonché il decreto del Presidente della Repubblica di attribuzione dei poteri consiliari al vicepresidente della provincia di Lecco, ai sensi dell'articolo 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n.  56.

      Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni dalla regione autonoma della Sardegna.

      La Presidenza della regione autonoma della Sardegna, con lettere in data 2 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n.  13, i decreti del Presidente della regione di scioglimento del consiglio provinciale di Nuoro e del consiglio comunale di Guspini (Medio Campidano).

      Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione da Roma Capitale.

      Il Sindaco di Roma Capitale, con lettera in data 4 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.  68, il documento contenente il rapporto sulle cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente e il piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio (Doc. XXVII, n.  12).

      Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

      Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 2 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.  20, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico del dottor Walter Pagliaro, con funzioni di consigliere delegato (39), e del dottor Arnaldo Colasanti (40).
      Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

      Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative volte a rilanciare lo stabilimento Fiat di Pratola Serra (Avellino) e a salvaguardarne i livelli occupazionali – 2-00566

A) Interpellanza

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
          lo stabilimento Fiat group automobiles (Fga) di Pratola Serra (Avellino) costituisce uno dei quattro stabilimenti italiani dediti alla produzione di motori del gruppo Fiat per il settore auto, specializzato su quelli di cilindrata 1600 centimetri cubici e superiore. Gli altri stabilimenti sono quello di Termoli, Foggia, che rifornisce Iveco, e Vm di Imola, che produce i motori per Maserati. A questi si deve aggiungere lo stabilimento Ferrari di Maranello (Modena), dotato di un proprio reparto di produzione motori;
          nel novembre 2012 lo stabilimento, di proprietà della società Fma s.r.l., con l'intero gruppo Fiat powertrain technologies (Fpt) s.p.a. è stato assorbito, attraverso trasferimento di ramo d'azienda, da Fiat group automobiles s.p.a. Più precisamente, lo stabilimento Fma s.r.l. è stato oggetto di fusione con Fiat powertrain technologies s.p.a. a decorrere dal 31 dicembre 2012;
          ad oggi, lo stabilimento in questione è composto da 6 reparti di lavorazione, di cui uno recente (unità tecnologica elementare biella, unità tecnologica elementare albero di distribuzione, unità tecnologica elementare basamento, unità tecnologica elementare testa cilindri 16 valvole, unità tecnologica elementare albero motore, unità tecnologica elementare basamento in alluminio), 4 reparti di montaggio (short block e long block, biking per l'asservimento materiale, unità tecnologica elementare montaggio teste cilindri), dal reparto verifica qualità motori e da una serie di divisioni/attività di servizio che attengono alla manutenzione, all'energia e controllo e alle attività di sorveglianza;
          la produzione dei motori è andata progressivamente diminuendo: già tra il 2007 e il 2008 la produzione si è ridotta di un terzo, passando da 520.000 motori a 350.000. Dal 2009 al 2013 il volume dei motori assemblati è stato in media di circa 190.000 l'anno. Nel 2013 la produzione di circa 180.000 motori è stata superiore del 21,2 per cento a quella del 2012, quando i motori assemblati sono stati circa 150.000, il volume più basso di produzione dal 2000, considerando che l'entrata in produzione vera e propria dello stabilimento è avvenuta solo nel 1998 (a maggio del 2013 è stata raggiunta la produzione di 7 milioni di motori). Si consideri, inoltre, che fino al 2002 lo stabilimento ha lavorato su 18 turni, dal 2003 su 15;
          i motori prodotti nel 2013 (circa 180 mila) sono stati destinati per circa il 65 per cento (nel 2010 tale valore era del 30 per cento) a stabilimenti esteri della Fiat in Europa (Turchia, Ungheria, Serbia), oltre a quello Chrysler di Toluca in Messico, dove è assemblata la Fiat Freemont; per il restante 35 per cento agli stabilimenti italiani di Cassino (per Fiat Brava, Alfa Romeo Giulietta e Lancia Delta), di Mirafiori (per Alfa Romeo Mito) e per la Sevel di Atessa, che viene rifornita anche dallo stabilimento di Foggia per le cilindrate maggiori per la Maserati di Modena. In questo quadro va osservato che rispetto al 2010 la percentuale di motori destinati allo stabilimento di Cassino è passata dal 46,3 per cento al 28,9 per cento, quella dei motori destinati alla Turchia dal 23 per cento al 27,5 per cento;
          si osserva che in nessun caso lo stabilimento di Pratola Serra è unico fornitore, fatta eccezione per i motori della Fiat Freemont assemblata nello stabilimento messicano della Chrysler e i motori dell’Alfa Romeo 4C. Nello stabilimento di Termoli si realizza il motore versione ibrida 1400 centimetri cubici per i modelli assemblati a Cassino e Mirafiori e per il modello 500L in Serbia. Va poi notato che le produzioni indicate per lo stabilimento di Cassino riguardano modelli a fine ciclo di produzione;
          all'inizio del 2014 i dipendenti dello stabilimento ammontano a 1.850, un numero inferiore rispetto a un anno fa di 30 unità, da imputare al trasferimento di 7 impiegati a Elasis e all'uscita di 23 operai: dieci per dimissioni volontarie, dodici per trasferimento (Fiat group automobiles di Grugliasco e Vm di Imola) e uno per decesso;
          l'occupazione indiretta legata alle aziende esterne presenti nello stabilimento si è progressivamente ridotta dal 2008 a oggi, per via della chiusura di alcune aziende (esempio Astec), per la re-internalizzazione in Fma s.r.l. di alcune attività cedute in precedenza a società esterne (Ceva logistics, Tecnogamma, Lomar), per la riduzione degli addetti delle aziende ancora presenti nel sito o il loro trasferimento a Torino (esempio: Fiat service). Nel complesso si è passati, quindi, tra il 2008 e il 2013 da 770 addetti a 418 (-44,4 per cento);
          in questo quadro, i dipendenti di Ceva logistics sono ritornati (re-internalizzati) in Fiat group automobiles, come le attività in precedenza cedute a Tecnogamma e Lomar, quelli della Logi services sono stati assorbiti da De Vizia transfer, già presente nel sito, attraverso un contratto di servizio, ma con un'ulteriore riduzione degli addetti; sempre la De Vizia transfer ha rilevato le attività e i dipendenti della Delivery&Mail; le attività prima cedute alla Astec sono state riassorbite dalla Fiat, ma con questo le due aziende hanno dato avvio a una procedura di mobilità per i 90 dipendenti in forza (mobilità la cui scadenza è coincisa con la fine di gennaio 2014). Nel complesso, nel luglio 2010 gli addetti delle aziende terziarizzate incidevano per il 26,5 per cento dell'occupazione complessiva del sito, nel dicembre 2013 per il 18,4 per cento;
          relativamente al parco fornitori la situazione non si presenta molto dissimile da quella già analizzata in anni passati. La fabbrica di Pratola Serra rimane uno stabilimento di assemblaggio di componenti che provengono in larga prevalenza da fuori regione (in particolare da Piemonte e Lombardia) e dall'estero, mentre continua a ridursi l'apporto delle produzioni degli stabilimenti localizzati in Campania, fino al punto da poter affermare che se ieri questo era particolarmente debole oggi si può considerare sostanzialmente inesistente. Secondo l'ultima rilevazione (dicembre 2013) in possesso degli interpellanti, sulle 160 aziende fornitrici della Fma s.r.l. (17 in meno rispetto al 2010), quelle localizzate in Campania (ovvero almeno con uno stabilimento) si sono ridotte a 4, contro le 10 del luglio 2010 e le 14 del 2003;
          in generale, se il numero di aziende è complessivamente diminuito, la perdita maggiore si è verificata proprio tra le aziende con stabilimenti nel Mezzogiorno e in misura minore nel resto del Centro-Nord e all'estero, dove il principale Paese in cui hanno sede il maggior numero di imprese fornitrici (21 aziende su 42) rimane la Germania;
          il termine della cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione, iniziata il 18 giugno 2012, è fissato per il 16 novembre 2014. Nel complesso, considerando anche il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria nel 2011, i giorni complessivamente lavorati nell'ultimo triennio (2011-2013) sono stati 88 nel 2011, 55 nel 2012 e 65 nel 2013;
          la perdita sul piano salariale è molto rilevante, considerato che i giorni lavorati sono stati solo il 38 per cento nel 2011, il 24 per cento nel 2012 e il 28 per cento nel 2013 rispetto a quelli previsti dal contratto;
          osservando, inoltre, l'andamento del reddito dichiarato attraverso l'analisi dei cud, prendendo a riferimento un lavoratore di 3o livello non coniugato e senza figli a carico (e quindi senza assegni familiari), il reddito percepito è andato progressivamente diminuendo fino al 23 per cento rispetto al valore del reddito pre-crisi del 2007, 16.000 euro contro 21.000 euro;
          se si sommano le riduzioni di salario determinate dalla cassa integrazione guadagni dal 2008 ad oggi, si calcola una perdita di circa 30.000 euro. La perdita risulta, poi, ancora più rilevante se si considera che nel 2007 la paga oraria base era di 8,8 euro, mentre oggi è di circa 10 euro;
          l'unico investimento di rilievo che ha riguardato lo stabilimento negli ultimi anni è stato il nuovo reparto per il basamento in alluminio, che ha sostituito il reparto «testa cilindri 2 valvole», la cui produzione era legata ai motori «euro 3». Questo investimento, di circa 2 milioni di euro, è iniziato nella primavera del 2013 e dovrebbe completarsi nella primavera del 2014. Il nuovo reparto comprende l'installazione di 4 macchine che dovrebbero essere gestite da 7 operatori per un numero complessivo di 21, considerati i tre turni di produzione, e 2 manutentori per turno: la capacità produttiva è di 150 pezzi al giorno per 35 mila pezzi l'anno (considerando un calendario di 232 giornate lavorative). Il nuovo basamento sarà utilizzato per i motori 1800 centimetri cubici benzina dell’Alfa Romeo 4C, della Maserati e della Giulietta;
          questo investimento evidenzia, comunque, una riduzione del numero di addetti rispetto al reparto testa cilindri 2, dove gli addetti erano 30 per turno impegnati su più macchine. La ragione sta nell'installazione di macchine meno complesse che svolgono più operazioni e che, quindi, risparmiano sull'impiego di manodopera. Questo investimento, come altri che stanno avvenendo nel resto degli stabilimenti della Fiat, produce, dunque, una riduzione del fabbisogno di manodopera, ma anche un aumento dei carichi di lavoro (qui nelle attività di controllo/gestione macchina) e/o dell'intensità della prestazione sulle linee di montaggio delle fabbriche dedicate all'assemblaggio delle vetture. Negli altri reparti ci sono stati piccoli investimenti sui nuovi macchinari per consentire l'allestimento dei motori 1800 centimetri cubici a benzina, ma nulla di più;
          per lo stabilimento Fiat group automobiles di Pratola Serra (Avellino) si conferma una situazione particolarmente critica, dovuta alla sottoutilizzazione delle capacità produttive dello stabilimento stesso;
          il calo periodico della produzione si è accompagnato anche ad una riduzione dell'organico del sito che ha colpito le aziende terze a cui in passato erano state affidate delle attività da parte di Fiat;
          si conferma, inoltre, la forte perdita salariale per i dipendenti, determinata dall'ampio ricorso alla cassa integrazione: solo negli ultimi sei anni la perdita è quantificabile in media in 30.000 euro per lavoratore;
          la capacità produttiva dello stabilimento si è ormai attestata al 30 per cento delle capacità produttive e le prospettive rimangono assai poco chiare, se si considera che molto del destino dello stabilimento è affidato al successo del nuovo motore con basamento in alluminio (1800 centimetri cubici) e in considerazione del fatto che la capacità produttiva per questo motore è prevista in 35.000 unità all'anno, che corrispondono ad un mese di produzione dello stabilimento;
          appare chiaro che, per poter portare a saturare gli impianti, occorre una produzione di quantità che possa raggiungere i 500 mila motori all'anno;
          a ciò si aggiunga, come altra criticità, che alcuni motori oggi in produzione sono destinati a modelli di autovetture a fine ciclo di vita, come quelli assemblati nello stabilimento di Cassino;
          più in generale, come si legge nel documento programmatico della Fiom per il XXVI congresso dell'organizzazione, si impone sempre di più la necessità di una politica industriale da anni assente, di cui il soggetto pubblico deve essere promotore, finanziatore e garante. «La gravità e la profondità della crisi chiamano in causa l'intero modello di sviluppo e la sua gestione privatistica, che sta determinando la desertificazione industriale del Paese e che in questi anni ha dimostrato di sprecare risorse, peggiorando le condizioni di vita dei lavoratori e dei cittadini, mettendone a rischio la salute e praticando una pericolosa distruzione ambientale. In questa situazione solo un soggetto pubblico può garantire un diverso modello di sviluppo caratterizzato dalla tutela e dalla valorizzazione del lavoro e dei beni inalienabili della comunità. Per dar vita a una nuova politica industriale è urgente un piano straordinario di investimenti pubblici e privati che parta dal valorizzare il patrimonio di conoscenze e professionalità che hanno fatto la storia della nostra manifattura, sottraendole alla speculazione finanziaria. Una particolare attenzione deve essere posta al Mezzogiorno che sta pagando il prezzo più alto della crisi e delle politiche liberiste, perché nel Sud la deindustrializzazione è già in atto e per questo dal Sud bisogna ripartire nella realizzazione di piani industriali “di settore”, di cui il lavoro umano sia il fulcro, il mezzo e il fine nella creazione di valore»;
          è da considerarsi assurdo che la politica industriale di questo Paese venga, di fatto, portata avanti con i salari e i diritti dei lavoratori, che attraverso le loro fatiche dovrebbero garantire gli investimenti necessari e pagare di tasca propria il prezzo del loro lavoro;
          la legge di stabilità per il 2014 ha disposto per l'anno 2014 uno stanziamento di 50 milioni di euro volto al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale per i contratti di solidarietà;
          la disposizione, a differenza degli ultimi interventi in materia, non ha, però, previsto la proroga della norma che consentiva l'innalzamento dell'integrazione salariale del 20 per cento, prescrivendo un aumento limitato – nella misura del 10 per cento – che attesta l'ammontare dell'importo al 70 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione dell'orario di lavoro;
          tale scelta provocherà ricadute negative su migliaia di lavoratori già coinvolti in procedure di diminuzione del reddito;
          si rende necessario un ulteriore intervento in materia di contratti di solidarietà, con l'obiettivo di incrementarne l'ammontare del trattamento di integrazione salariale, con particolare riferimento a quello dei lavoratori con redditi più bassi  –:
          se il Governo, alla luce di quanto descritto in premessa, non concordi nel ritenere che il rilancio dello stabilimento di Pratola Serra sia legato imprescindibilmente all'attivazione di una seria politica di rilancio degli investimenti e della produzione di motori ibridi benzina/gpl e benzina/metano e quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo;
          se e quali iniziative il Governo intenda assumere sul piano occupazionale al fine di evitare il progressivo trasferimento di ulteriore personale dallo stabilimento di Pratola Serra su altri stabilimenti, il che significherebbe solo depotenziare lo stabilimento stesso nella sua capacità produttiva;
          quali iniziative intenda intraprendere il Governo al fine di tutelare i lavoratori a rischio, anche attivando un tavolo di confronto che coinvolga pienamente i rappresentanti dei lavoratori, la dirigenza aziendale e i Ministeri competenti e che individui ogni possibile soluzione volta ad evitare ripercussioni negative sugli attuali livelli occupazionali;
          se e quali iniziative il Governo intenda porre in essere al fine di tutelare concretamente i lavoratori dipendenti dello stabilimento in questione e, in particolare, se si intenda utilizzare lo strumento dei contratti di solidarietà, nel momento in cui diventi impossibile garantire l'effettiva rotazione dei dipendenti stessi con la cassa integrazione guadagni straordinaria;
          quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di prevedere disposizioni che, incrementando l'ammontare del trattamento di integrazione salariale e ripristinando la percentuale di riferimento prevista antecedentemente all'approvazione della legge di stabilità per il 2014, tengano conto concretamente delle esigenze dei lavoratori;
          se il Governo non concordi sull'opportunità di sostenere un programma di riqualificazione delle maestranze, anche utilizzando le risorse finanziarie e i fondi di Prestimpresa, e quali iniziative di competenza intenda assumere per sostenere il comparto industriale in questione;
          quali iniziative il Governo intenda assumere, anche attraverso un tavolo di confronto con i rappresentanti degli enti locali interessati, al fine di favorire la localizzazione di fornitori nell'area di insediamento dello stabilimento di Pratola Serra, in considerazione del fatto che la fornitura di componenti per l'assemblaggio di motori è rimasta prevalentemente localizzata fuori dal Mezzogiorno o all'estero.
(2-00566) «Airaudo, Giancarlo Giordano, Di Salvo, Ferrara, Migliore, Aiello, Boccadutri, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Kronbichler, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Pilozzi, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zan, Zaratti».


Iniziative per promuovere nelle scuole progetti riguardanti attività sportive per disabili – 3-00865

B) Interrogazione

      ANTIMO CESARO, MOLEA, CIMMINO e D'AGOSTINO. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
          i fondi sociali europei, così come esposto sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono «strumenti finanziari gestiti dalla Commissione europea per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, riducendo il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo»; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato coinvolto nella gestione dei fondi strutturali durante la programmazione 1994-1999, 2000-2006 e 2007-2013;
          il fondo sociale europeo finanzia interventi nel campo sociale e ha il compito di intervenire su tutto ciò che concorre a sostenere l'occupazione mediante interventi sul capitale umano: prevenire e combattere la disoccupazione, creazione di figure professionali e di formatori. I beneficiari sono, soprattutto, giovani, donne, adulti, disoccupati di lunga durata, occupati a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e gruppi a rischio di esclusione sociale;
          alla luce di quanto esposto, è evidente la necessità di intervenire innanzitutto sui punti di criticità che emergono dal menzionato divario tra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. Tra questi punti, il fenomeno della disabilità sta acquisendo, purtroppo, una dimensione sempre più complessa e difficile da gestire;
          in questo scenario politico-istituzionale, dove si moltiplicano in maniera allarmante emergenze pedagogiche e sociali, va riconosciuto che lo sport ha sempre dimostrato di poter essere un efficace strumento di «lotta» all'esclusione sociale, offrendo ambienti di apprendimento ideali per agevolare i difficili processi di inclusione dei disabili;
          non a caso, infatti, le attività sportive sono citate anche nell'articolo 1 della Carta europea dello sport per tutti, che recita: «I governi, con lo scopo di promuovere lo sport quale importante fattore per lo sviluppo umano, adotteranno le misure necessarie a realizzare le enunciazioni della presente Carta in accordo con i principi enunciati nel codice di etica sportiva, per:
              I. dare ad ogni individuo la possibilità di praticare lo sport, ed in particolare:
                  a) garantire a tutti i giovani la possibilità di beneficiare di programmi di educazione fisica per sviluppare le loro attitudini sportive di base;
                  b) garantire a ciascuno la possibilità di praticare sport e di partecipare ad attività fisiche ricreative in un ambiente sicuro e sano»;
          le attività sportive, inoltre, sollecitano la popolazione scolastica ad affrontare il fenomeno dell'inclusione attraverso l'abbattimento delle barriere sociali e culturali, in quanto rappresentano uno strumento educativo di grande efficacia, soprattutto se viene valorizzato il loro aspetto ludico. Le attività sportive rivestono un ruolo fondamentale negli interventi di integrazione rivolti ai disabili perché favoriscono lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'incremento di capacità e l'acquisizione di abilità, nonché l'integrazione in contesti di vita ricchi di relazioni significative;
          grazie allo sport, i soggetti affetti da disabilità hanno la possibilità di trovare elementi di successo e di valorizzazione personale, praticando, con motivazione e divertimento, attività particolarmente utili al loro benessere psicofisico. Oltre al miglioramento della forma fisica, allo sviluppo cognitivo conseguente all'apprendimento motorio, alla socializzazione conseguente all'integrazione nel mondo sportivo, vi è un miglioramento dell'autostima. Attraverso una sana competizione sportiva, le persone con disabilità riescono ad affermarsi e a spingere la società a considerarli non solo per i loro limiti, ma anche per le loro potenzialità;
          se la scuola, come sopra esposto, rappresenta l'istituzione ideale per la realizzazione di tali attività, il Comitato italiano paralimpico è l'istituzione più adeguata alla gestione e alla promozione di un'eventuale progettazione nazionale –:
          quali misure intenda adottare per promuovere la politica dei progetti del programma operativo nazionale (pon), per il settennio 2014-2020, a favore dell'implementazione di progetti di attività sportive per disabili a carattere inclusivo, usufruendo delle competenze e del supporto scientifico e formativo del Comitato italiano paralimpico, anche nel rispetto dell'articolo 21 della legge n.  59 del 1997 («legge Bassanini»), il cui oggetto è l'autonomia scolastica. (3-00865)


Elementi e iniziative in merito al rispetto da parte dei docenti del divieto di impartire lezioni private agli studenti del proprio istituto – 3-00521

C) Interrogazione

      MELILLA. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
          il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, vieta ai docenti di svolgere ripetizioni private agli studenti dell'istituto in cui insegnano per evidenti motivi di incompatibilità con la funzione pubblica che svolgono;
          si hanno, purtroppo, segnalazioni da verificare di comportamenti in tante città non appropriati, uniti al malcostume di avere, in cambio delle ripetizioni, compensi «in nero»  –:
          quali dimensioni abbia l'eventuale violazione del decreto legislativo n.  297 del 1994 e quali fatti siano stati nel caso accertati negli anni passati;
          se non intenda promuovere un'azione preventiva di sensibilizzazione nelle scuole pubbliche italiane, al fine di assicurare piena trasparenza e correttezza alla funzione docente. (3-00521)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2014, N. 83, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO (A.C. 2426-A)

A.C. 2426-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  1.

A.C. 2426-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 5.101 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'emendamento 5.101, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.33, 1.34, 1.35, 1.43, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.53, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 2.11, 2.31, 2.32, 2.48, 2.65, 3.6, 3.8, 3.100, 4.1, 4.100, 4.106, 5.2, 5.3, 5.8, 5.9, 5.15, 5.22, 5.36, 5.37, 5.38, 5.40, 5.47, 5.100, 5.102, 5.103, 5.106, 5.108, 5.111, 7.4, 7.11, 7.12, 7.53, 7.57, 7.59, 7.63, 7.64, 9.101, 9.102, 9.103, 9.104, 9.105, 9.117, 10.19, 10.46, 10.54, 10.55, 10.56, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.73, 10.74, 10.76, 10.77, 10.101, 10.102, 10.103, 10.109, 10.110, 10.111, 10.112, 10.113, 10.117, 10.120, 10.152, 11.5, 11.8, 11.34, 13.101, 14.100, 15.3, 15.4, 15.9, 15.10, 15.100, 15.101, 16.6, 16.11, 16.30, 16.56, 16.104, 16.105, 16.108 e sugli articoli aggiuntivi 1.03, 3.0100, 3.0101, 3.0102, 6.03, 10.016, 10.0100, 10.0102, 11.015 e 13.021, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2426-A – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.102 (Nuova formulazione), 10.111, 10.112, 10.120;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 5.102, 16.104 e 16.108.

      Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso in data odierna sugli emendamenti 10.111, 10.112 e 10.120.

A.C. 2426-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Titolo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

Articolo 1.
(ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura).

        1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:
            a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
            b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

        2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
        3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
        4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388.
        5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196.
        6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico.
        7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 2.
(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei).

        1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n.  C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni:
            a) il Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, può avvalersi dei poteri previsti dall'articolo 20, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo;
            b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e successive modificazioni, è elevata a 3,5 milioni di euro;
            c) in deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.  163 del 2006, il Direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto è risolto di diritto, l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.  163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata;
            d) è sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.  163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizioni dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge;
            e) il Direttore generale di progetto può revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di superare difficoltà operative che siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi; può altresì attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5;
            f) in deroga all'articolo 205 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.  163 del 2006, le percentuali ivi stabilite nei commi 2, 3 e 4 per gli interventi in variazione del progetto sono elevate al trenta per cento;
            g) in deroga agli articoli 10, comma 6, e 119 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, nonché dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.  207 del 2010, il responsabile del procedimento può sempre svolgere, per più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori;
            h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, nonché alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n.  207 del 2010, la verifica dei progetti è sostituita da un'attestazione del responsabile unico del procedimento di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente.

        2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, non è assoggettata al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza.
        3. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 è prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6, di un “Piano strategico” per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4.»;
            b) al quarto periodo, le parole: «svolge anche le funzioni di “Conferenza di servizi permanente”, ed», sono soppresse;
            c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.  662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.».

        4. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.  75.
        5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, è costituita una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, per la durata massima di 12 mesi, entro i limiti di spesa di 900.000 euro, per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d'intesa con il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.
        6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, nei limiti di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 3.
(Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta).

        1. Entro il 31 dicembre 2014 è predisposto il Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, comprendente la Reggia, il Parco reale, il Giardino «all'inglese», l'Oasi di San Silvestro e l'Acquedotto Carolino, con l'obiettivo di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un commissario straordinario. Il commissario è nominato tra esperti di comprovata competenza, anche provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in carica fino al 31 dicembre 2014.
        2. Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta e delle altre amministrazioni in ordine alla gestione ordinaria del sito, il commissario di cui al comma 1, consegnatario unico dell'intero complesso, svolge i seguenti compiti:
            a) convoca riunioni tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano negli spazi del complesso della Reggia, anche allo scopo di verificare la compatibilità delle attività svolte con la destinazione culturale, educativa e museale del sito;
            b) coordina i soggetti di cui alla lettera a) e lo svolgimento di tutte le attività in essere negli spazi del complesso della Reggia al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1;
            c) gestisce gli spazi comuni del complesso della Reggia, monitorandone l'uso da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
            d) predispone entro il 31 dicembre 2014, d'intesa con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero della Difesa, il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro destinazione culturale, educativa e museale. A tal fine si avvale anche dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura» di cui l'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99. Il Progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

        3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 è definito il compenso del commissario, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, e ne sono ulteriormente specificati i compiti nell'ambito di quelli indicati al comma 2. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nei limiti di 50.000 euro, ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali).

        1. Il comma 1-bis dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n.  112, è rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto «1-ter». Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, come rinominato dal presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.  241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.  241, nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto».
        2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5.
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche).

        1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n.  64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.  100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro;»;
            b) il comma 13 è sostituito dal seguente:
        «13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, è estesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, è assunto a tempo indeterminato, tramite procedure di mobilità avviate dalla fondazione, dalla società Ales S.p.A., in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.»;
            c) al comma 15, alinea, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
            d) al comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367.»;
            e) il comma 16 è sostituito dal seguente:
        «16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1o gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cui al presente articolo determina comunque l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367.»;
            f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
        «, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza»;
            g) dopo il comma 21, è inserito il seguente:
        «21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.  163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.».

        2. Al fine di valorizzare e sostenere le attività operistiche nella capitale d'Italia, la «Fondazione Teatro dell'Opera di Roma» assume il nome di Fondazione «Teatro dell'Opera di Roma Capitale».
        3. Le amministrazioni straordinarie delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367, che non abbiano ancora adeguato i propri statuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate sino alla nomina dei nuovi organi ordinari a seguito della approvazione del nuovo statuto con le modalità e nei termini previsti nell'articolo 11 del decreto-legge n.  91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  112 del 2013, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citato articolo 11, comma 21-bis, come introdotto dal comma 1, lettera g) del presente articolo.
        4. Il trattamento economico, ove previsto, dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche non può superare il limite massimo retributivo previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214 e successive modificazioni. Tale limite è riferito al trattamento economico onnicomprensivo, incluso ogni trattamento accessorio riconosciuto. I contratti in essere sono adeguati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
        5. Sono abrogati:
            a) l'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n.  64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.  100;
            b) i commi 326 e 327 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147.

        6. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, è incrementato, per l'anno 2014, di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n.  91 del 2013.
        7. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione del comma 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.
(Disposizioni urgenti per attrarre investimenti esteri in Italia nel settore della produzione cinematografica ed audiovisiva).

        1. All'articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni, le parole: «euro 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni di euro» e le parole: «opera filmica» sono sostituite dalle seguenti: «impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta».
        2. All'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 3, le parole: «110 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «115 milioni»;
            b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        «4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare, rispettivamente, ai benefìci di cui al comma 1, con particolare riguardo a quello previsto dall'articolo 1, comma 335, della citata legge n.  244 del 2007, e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 giugno 2014.».

        3. L'incremento di risorse di cui alla lettera a) del comma 2 decorre dal 1o gennaio 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 7.
(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per i beni e le attività culturali).

        1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali », ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, Tabella B. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio. A decorrere dal 1o gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.  289.
        2. All'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n.  289 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        «4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali»;
            b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
        «4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».

        3. Nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della questione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», è rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.
        4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 8.
(Misure urgenti per favorire l'occupazione giovanile presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica).

        1. Gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali istituiscono, secondo le rispettive competenze e in base ai rispettivi ordinamenti, elenchi nominativi di giovani di età non superiore ai 29 anni, laureati in storia dell'arte e in altre discipline afferenti ai beni e alle attività culturali, da impiegare, mediante contratti di lavoro flessibile, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, per fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, al fine del miglioramento del servizio pubblico di valorizzazione del bene culturale in gestione. Possono essere impiegati anche i giovani in possesso del titolo rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.  1409. In nessun caso i rapporti di cui ai periodi precedenti possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici.
        2. La medesima finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali grazie all'impiego dei giovani di cui al comma 1 può essere conseguita mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli Enti pubblici territoriali, di appositi progetti nell'ambito del Servizio nazionale civile, settore patrimonio artistico e culturale.
        3. I rapporti di lavoro flessibile per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i titoli di studio utili, le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi, le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 5, nonché le modalità di individuazione dei giovani da impiegare, assicurando criteri di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e rotazione.
        5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17.

Titolo II
MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEL SETTORE CULTURALE E TURISTICO

Articolo 9.
(Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi).

        1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
      2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
            a) impianti wi-fi;
            b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
            c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
            d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
            e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
            f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
            g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

        Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
        3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
        4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73.
        5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 10.
(Disposizioni urgenti per l'introduzione di un credito di imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive).

        1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture ricettive esistenti alla data del 1o gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo.
        2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n.  13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.  236.
        3. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015.
        4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:
            a) le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;
            b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
            c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5;
            d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
            e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73.

        5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 11.
(Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche).

        1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilità turistica. Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia.
        2. Per promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di amministrazione procedente, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni.
        3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della concessione non può essere superiore a sette anni, salvo rinnovo.
        4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n.  97, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.».
        5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo III
MISURE URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO

Articolo 12.
(Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici).

        1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.»;
            b) al comma 9, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.».

        2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n.  42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni.
        3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.  42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 3 dell'articolo 108 dopo la parola «pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati» e dopo la parola «valorizzazione» sono inserite le seguenti: «, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto.»;

        b) all'articolo 108, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine dell'esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
            1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi;
            2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.».

        4. Al fine di semplificare la consultazione degli archivi, sono adottate le seguenti modificazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.  42 del 2004 e successive modificazioni:
            a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 122 è soppressa;
            b) al comma 1 dell'articolo 41, primo periodo, le parole «quarant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent'anni».

        5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13.
(Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l'imprenditorialità turistica).

        1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge:

        a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive;

        b) l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

        2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai princìpi di semplificazione previsti dal comma 1.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14.
(Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei).

        1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'adozione delle misure di riordino finalizzate a conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi della normativa vigente e al fine di assicurare l'unitarietà e la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale a séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.  225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato lo stato d'emergenza, all'articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le seguenti modifiche:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non può essere superiore a ventiquattro.»;
            b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. A séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.  225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

        2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi è un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'articolo 117, comma 2, lettere a) e g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42.
        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi della normativa vigente, sono abrogati gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  368. Con il medesimo regolamento di organizzazione di cui al precedente periodo, sono altresì apportate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n.  240, necessarie all'attuazione del comma 2.
        4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15.
(Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

        1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale comandato.
        2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure di mobilità con il passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure possono interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell'amministrazione di provenienza.
        3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 16.
(Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.).

        1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del semestre europeo e di EXPO 2015, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
        2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali.
        3. L'ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 37, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18, le attività riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da intese stipulate con il Ministero degli affari esteri.
        4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato e al fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attività di ENIT prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione sono svolte da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2014.
        5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'approvazione del nuovo statuto dell'ENIT. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il presidente dell'ENIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
        6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso. Lo statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro scelto tra gli imprenditori del settore, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.  39. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonché dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1611, e successive modificazioni.
        7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell'ENIT, sono definiti:
            a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT, nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo;
            b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
            c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ENIT stessa;
            d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
            e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
            f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

        8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ENIT e anche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività promo-commerciali, la dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo, nonché le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT.
        9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT assegnato all'ente trasformato ai sensi del presente articolo può optare per la permanenza presso quest'ultimo oppure per il passaggio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altra pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall'ENIT l'elenco del personale interessato alla mobilità e del personale in servizio presso ENIT non assegnato all'ENIT stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione.
        10. L'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.  80, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4 pone in liquidazione la società Promuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile.
        11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto, fatta eccezione per l'IVA, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
        12. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Titolo IV
NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17.
(Norme per la copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
            a) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 6 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307;
            b) quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2426-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:

            al comma 2:
                dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi»;
                al terzo periodo, le parole: «all'articolo 40, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9»;

            al comma 5:
                al primo periodo, dopo le parole:
«di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi,» e le parole: «anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione»;
                è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

            al comma 6, secondo periodo, le parole: «tra i privati» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei privati»;

            il comma 7 è sostituito dal seguente:
        «7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17».

        All'articolo 2:

            al comma 1:
                all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente prefettura - ufficio territoriale del Governo»;
                la lettera a) è sostituita dalla seguente:
            «a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:
                1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la stazione appaltante intende affidare;
                2) redazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle imprese aventi titolo;
                3) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo;
                4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media;
                5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a presentare offerte di assegnazione dei contratti;
                6) possibilità di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2)»;
                alla lettera b), le parole: «3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei»;
                dopo la lettera c) è inserita la seguente:
            «c-bis) la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.  163 del 2006, e successive modificazioni, è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento»;
                le lettere f) e g) sono soppresse;
                alla lettera h), le parole: «del responsabile unico del procedimento» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rilasciata dal Direttore generale di progetto»;

            al comma 2, dopo la parola: «progetto» sono inserite le seguenti: «e presso l'Unità “Grande Pompei”», le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 5» e la parola: «assoggettata» è sostituita dalla seguente: «assoggettato»;

            al comma 3, lettera c), le parole: «gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, dell'articolo 14 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, dagli articoli 14 e seguenti» e le parole: «dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2»;

            dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        «3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, le parole: “L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico” sono sostituite dalle seguenti: “L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico”»;

            al comma 5, le parole: «è costituita una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da» sono sostituite dalle seguenti: «è costituita, presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di progettazione composta da», le parole: «entro i limiti di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di spesa» e dopo le parole: «900.000 euro» sono inserite le seguenti: «, di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015»;

            dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        «5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n.  190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

            al comma 6, secondo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite».

        All'articolo 3:

            al comma 1, le parole: «alla sua destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla sua esclusiva destinazione»;

            al comma 2, lettera d):
                al primo periodo, le parole: «alla loro destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla loro esclusiva destinazione» e dopo le parole: «educativa e museale» sono aggiunte le seguenti: «, stabilendo un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale delle attività svolte negli spazi del complesso e definendo la destinazione d'uso degli spazi medesimi»;
                al secondo periodo, le parole: «di cui l'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2»;
                al comma 3, secondo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite» e dopo le parole: «50.000 euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2014».

        All'articolo 4:

            al comma 1:
                al secondo periodo, le parole: «dei siti culturali» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti», dopo le parole: «come rinominato dal presente articolo,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: “di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità” sono soppresse e le parole: “le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le sopraintendenze, sentiti gli enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni”, ed», dopo la parola: «avviano» sono inserite le seguenti: «, d'intesa,» e dopo le parole: «suolo pubblico» sono inserite le seguenti: «, anche a rotazione,»;
                al terzo periodo, le parole: «equivalente in termini di potenziale remuneratività» sono sostituite dalle seguenti: «potenzialmente equivalente», le parole: «all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.  241» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.  241» e le parole: «di un dodicesimo del canone annuo dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività»;
                al comma 2, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

        All'articolo 5:

            al comma 1:
                all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche,»;
                la lettera f) è sostituita dalla seguente:
            «f) al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base”»;
                dopo la lettera f) è inserita la seguente:
            «f-bis) il comma 19-bis è abrogato»;
                alla lettera g), capoverso 21-bis, secondo periodo, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo,»;

            al comma 5, lettera b), le parole: «i commi 326 e 327» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 327»;

            al comma 7, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

        All'articolo 6:

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, e non impegnate per l'anno 2014 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015»;

            al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
            «a) al comma 3, le parole: “110 milioni di euro a decorrere dal 2014” sono sostituite dalle seguenti: “110 milioni di euro per l'anno 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015”»;

            dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        «2-bis. Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, è riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L'intervento è riservato alle sale esistenti almeno dal 1o gennaio 1980, dotate di non più di due schermi, secondo le disposizioni contenute nel decreto previsto nel comma 2-quater; il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
        2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ovvero è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi del citato decreto legislativo n.  241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al comma 2-bis.
        2-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al comma 2-bis e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori specificazioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 2-sexies.
        2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste dal comma 2-bis del presente articolo sono alternative e non cumulabili con i contributi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  28, e con le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 327, lettera c), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n.  244.
        2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo per il restauro delle sale cinematografiche, da istituire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è alimentato, nella misura di massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta».

        All'articolo 7:

            al comma 1:
                al primo periodo, le parole: «sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni»;
                al quarto periodo, le parole: «, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, Tabella B» sono soppresse;
                al quinto periodo, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro» e le parole: «del bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;
                al sesto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo»;
                è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi»;

            al comma 3, le parole da: «recante» fino a: «urgenti”,» sono soppresse;

            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
        «3-bis. Al secondo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  9, le parole: “ entro il 30 giugno 2014 ” sono sostituite dalle seguenti: “ entro il 31 marzo 2015 ”.
        3-ter. Il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  9, è sostituito dal seguente:
        “25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono previste le modalità di attuazione dei relativi interventi”.

        3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il “Programma Italia 2019”, volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a “Capitale europea della cultura 2019”. Il “Programma Italia 2019” individua, secondo princìpi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale web, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di “Capitale italiana della cultura” ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana “Capitale europea della cultura 2019”. I progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura” al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura”, finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali».

        L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
        «Art. 8. – (Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica). – 1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni, professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, di età non superiore a quaranta anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. A decorrere dall'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici.
        2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
        3. La finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di età non superiore a ventinove anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli enti pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico e culturale.
        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17. Le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale».

        All'articolo 9:

            al comma 1, primo periodo, le parole: «2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016, con la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzabile non prima del 1o gennaio 2015,» e dopo le parole: «o ancillari,» sono inserite le seguenti: «nonché, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  303 del 31 dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming, o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto,».

            al comma 2:
                la lettera c) è sostituita dalla seguente:
            «c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi»;
                  alla lettera g), capoverso, le parole: «Sono escluse dalle spese» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2».

        L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
        «Art. 10. – (Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico). – 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7 del presente articolo.
        2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n.  13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.  236, anche tenendo conto dei princìpi della “progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n.  18, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7, secondo le modalità ivi previste.
        3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”. Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1o gennaio 2015.
        4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:
            a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
            b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
            c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
            d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
            e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73.

        5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della “progettazione universale”, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
        6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:
            a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) al comma 4, le parole: “nei territori costieri” sono soppresse, le parole: “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo” e le parole: “nei medesimi territori” sono sostituite dalle seguenti: “nei territori interessati”;
                2) al comma 5, al primo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell’ economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” e il secondo periodo è soppresso;
                3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        “5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità”;
                4) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
            “b) i distretti costituiscono ‘zone a burocrazia zero’ ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221; restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42”;
            b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle “zone a burocrazia zero” trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;
            c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, e successive modificazioni, è utilizzabile con riferimento al settore turistico anche per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditoria turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

        7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui al primo periodo è destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere di cui al medesimo comma per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2».

        All'articolo 11:

            al comma 1, primo periodo, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «con»;

            al comma 3:
                al primo periodo, le parole: «ciclabili e mototuristici» sono sostituite dalle seguenti: «ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari», dopo le parole: «concessi in uso gratuito» sono inserite le seguenti: «, con acquisizione delle eventuali migliorie, senza corresponsione di alcun corrispettivo, al momento della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica,» e le parole: «giovani fino a 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti fino a quaranta anni»;
                al secondo periodo, le parole: «a sette anni, salvo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute»;

            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
        «3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative.
        3-ter. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse nonché della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica»;

            al comma 4, le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole»;

            al comma 5, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

        All'articolo 12:

            al comma 1, la lettera b) è soppressa;

            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        «1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e previste a livello regionale o interregionale dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 14, comma 3. Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso per via telematica dai competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione, alle commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresì nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni, anche su iniziativa dell'amministrazione procedente. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma è attribuito ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.  233. Alle attività delle commissioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
        1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196»;

            al comma 3:
                alla lettera a), le parole: «neanche indiretto.» sono soppresse;
                alla lettera b), capoverso 3-bis:
                    l'alinea è sostituito dal seguente:
        «3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:»;
                al numero 1), dopo le parole: «a sorgenti luminose, né» sono inserite le seguenti: «, all'interno degli istituti della cultura,»;
                al numero 2), le parole: «dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo di lucro, neanche indiretto»;

            al comma 4, lettera a), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

            al comma 5, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici».

        All'articolo 13:

            al comma 3, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

        Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
        «Art. 13-bis.(Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping). – 1. È istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un gruppo di lavoro finalizzato a individuare princìpi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo.
      2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
        3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attività il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
        4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All'articolo 14:

            al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, le parole: «di cui articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2»;

            al comma 2:
                al primo periodo, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «i poli museali,» e dopo la parola: «finanziaria,» sono inserite le seguenti: «contabile e»;
                al secondo periodo, dopo le parole: «è allegato l'elenco» sono inserite le seguenti «dei poli museali e»;

            dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        «2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di  rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

            al comma 4, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

        All'articolo 15:

            dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        «2-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale della I area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultante in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, lettere c), d) ed e), e 12 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, e successive modificazioni. In relazione alle unità di personale della I area risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è reso indisponibile, nelle dotazioni organiche del personale delle aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
        2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis nonché al fine di assicurare la piena funzionalità degli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi»;

            al comma 3, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015,».

        All'articolo 16:

            al comma 2, le parole: «, culturali ed i» sono sostituite dalle seguenti: «e culturali e per favorire la commercializzazione dei» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet, anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura»;

            al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «stipula convenzioni con le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

            al comma 6:
                al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, emolumento, indennità o rimborso di spese»;
                al terzo periodo, le parole: «scelto tra gli imprenditori del settore» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative»;

            al comma 7, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
            «f-bis) l'organizzazione dell'offerta turistica e la promozione e commercializzazione attraverso il potenziamento e lo sviluppo del portale Italia.it»;

            al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: «individuando,» sono inserite le seguenti: «compatibilmente con le disponibilità di bilancio,» e le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse;

            al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il liquidatore della società Promuovi Italia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo»;

            al comma 12, le parole: «derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        All'articolo 17:

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n.  196».

A.C. 2426-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura).

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – (ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura). – 1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione di beni culturali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura come definiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:
          a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
          b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

      2. In nessun caso l'effetto applicativo di cui al presente articolo può costituire presupposto di spese per sponsorizzazioni o di qualsiasi altra forma di comunicazione pubblicitaria moderna tesa a incrementare la notorietà e l'immagine verso il pubblico del nome, del marchio, del segno distintivo, del prodotto o del servizio riconducibile alla persona fisica, all'ente non commerciale o al soggetto titolare di reddito di impresa che ha effettuato l'erogazione liberale.
      3. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 30 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
      4. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
      5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 4, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388.
      6. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196.
      7. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico.
      8. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17 nonché, nel limite massimo di 50 milioni di euro all'anno per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016, attraverso quota parte delle maggiori entrati derivanti dall'attuazione del comma 9.
      9. All'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n.  488, il comma 9 è sostituito dal seguente:
          «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
              a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
              b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
                  1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
                  2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
                  3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
1.  1. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

      Sostituire il comma 1 con i seguenti:

      1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione di beni culturali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura come definiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:
          a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
          b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo i quello in corso al 31 dicembre 2015.

      1-bis. In nessun caso l'effetto applicativo di cui al comma 1 può costituire presupposto di spese per sponsorizzazioni o di qualsiasi altra forma di comunicazione pubblicitaria moderna tesa a incrementare la notorietà e l'immagine verso il pubblico del nome, del marchio, del segno distintivo, del prodotto o del servizio riconducibile alla persona fisica, all'ente non commerciale o al soggetto titolare di reddito di impresa che ha effettuato l'erogazione liberale.
1.  2. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: protezione e restauro con le seguenti: protezione, restauro, promozione e valorizzazione.
* 1. 3. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: protezione e restauro con le seguenti: protezione, restauro, promozione e valorizzazione.
* 1. 60. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, alinea, dopo la parola: protezione aggiungere le seguenti:, valorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, in particolare con l'ausilio delle nuove tecnologie.
1. 61. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di beni culturali pubblici con le seguenti: del patrimonio storico-artistico e culturale classificato come di pubblico interesse dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
1. 103. Gigli.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: beni culturali pubblici aggiungere le seguenti:, anche sotto forma di sponsorizzazione.
1. 62. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: beni culturali pubblici aggiungere le seguenti: e per ogni altro ente, istituto pubblico e persone giuridiche private senza fini di lucro,.
1. 101. Di Lello.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: beni culturali pubblici aggiungere le seguenti: e del patrimonio storico-artistico e culturale classificato come di pubblico interesse dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
1. 105. Gigli.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: beni culturali pubblici aggiungere le seguenti: e di quelli privati aperti al pubblico e considerati di pubblico interesse dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
1. 104. Gigli.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: beni culturali pubblici aggiungere le seguenti: e dei giardini, aperti alla pubblica fruizione, riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,.
*1. 47. Antimo Cesaro, Molea, Vezzali, Galgano.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: beni culturali pubblici aggiungere le seguenti: e dei giardini, aperti alla pubblica fruizione, riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,.
*1. 63. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: per il sostegno aggiungere le seguenti: all'attività di valorizzazione.
**1. 32. Rampelli, Taglialatela.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: per il sostegno aggiungere le seguenti: all'attività di valorizzazione.
**1. 64. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di appartenenza pubblica con le seguenti: appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42.
1. 65. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: di appartenenza pubblica aggiungere le seguenti: ovvero di festival, pubblici o privati con contribuzione pubblica che, senza scopo di lucro, svolgono attività di spettacolo.
1. 100. Molea, Vezzali.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: di appartenenza pubblica aggiungere le seguenti: e privata.

      Conseguentemente, al medesimo alinea, dopo le parole: istituzioni pubbliche aggiungere le seguenti: e private.
1. 48. Schirò.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: nuove strutture, aggiungere le seguenti: per il sostegno alle attività didattiche per le scuole nei musei.
1. 45. Galgano, Antimo Cesaro, Molea, Vezzali, Tinagli.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: enti o istituzioni pubbliche aggiungere le seguenti: e private.
1. 33. Rampelli, Taglialatela.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: enti o istituzioni pubbliche aggiungere le seguenti: e private non profit.
1. 46. Vargiu, Molea, Vezzali.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: esclusivamente attività nello spettacolo, aggiungere le seguenti: ovvero per il sostegno di fondazioni iscritte al registro delle persone giuridiche private, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività dedicate alla produzione, esposizione e promozione dell'arte contemporanea, destinate alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita e sul quale sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali.
1. 43. Bombassei, Molea, Vezzali.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: esclusivamente attività nello spettacolo aggiungere le seguenti: , nonché soggetti di natura giuridica privata, come le fondazioni costituite da enti pubblici o soggetti privati senza scopo di lucro che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo la promozione, organizzazione e gestione da attività culturali.
1.  4. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: esclusivamente attività nello spettacolo aggiungere le seguenti:, ivi comprese le istituzioni museali ed espositive dedicate all'arte contemporanea rispettivamente gestite dallo Stato, dalle regioni, dalle province oppure dai comuni, nonché da soggetti di natura giuridica privata, come le fondazioni costituite da enti pubblici o soggetti privati senza scopo di lucro che esercitano attività specifica e documentata nell'ambito dell'arte contemporanea.
1.  5. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: esclusivamente attività nello spettacolo aggiungere le seguenti:, ivi comprese le istituzioni museali ed espositive dedicate all'arte contemporanea rispettivamente gestite dallo Stato, dalle regioni, dalle province oppure dai comuni.
1. 66. Allasia, Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: esclusivamente attività nello spettacolo aggiungere le seguenti: nonché in favore di istituti scolastici e università pubblici o per la realizzazione di master.
1. 49. Schirò, Santerini.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 65 per cento con le seguenti: 80 per cento.

      Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.
1. 34. Rampelli, Taglialatela.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. In nessun caso l'effetto applicativo di cui al presente articolo può costituire presupposto di spese per sponsorizzazioni o di qualsiasi altra forma di comunicazione pubblicitaria moderna tesa a incrementare la notorietà e l'immagine verso il pubblico del nome, del marchio, del segno distintivo del prodotto o del servizio riconducibile alla persona fisica, all'ente non commerciale o al soggetto titolare di reddito di impresa che ha effettuato l'erogazione liberale.
1.  6. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche alle micro donazioni effettuate attraverso forme di finanziamento collettivo di crowdfunding ovvero realizzate mediante il portale di cui al comma 5 per la raccolta di denaro a fini di liberalità.
1. 102. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, D'Uva, Vacca.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alle persone fisiche e agli enti non commerciali, con le seguenti: alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle ONLUS private.
1. 35. Rampelli, Taglialatela.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.

      Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1:
          alinea, sostituire le parole da:
47,8 milioni fino a: 75,20 milioni con le seguenti: 50,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 93,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 106,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 99,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 80,4 milioni;
          lettera a), sostituire le parole da: 6 milioni fino a: 5 milioni con le seguenti: 8,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 22,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 10,2 milioni.
1. 67. Allasia, Simonetti.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.

      Conseguentemente:

      al medesimo periodo, sostituire le parole: 5 per mille con le seguenti: 8 per mille;
      all'articolo 17, comma 1:
          alinea, sostituire le parole da:
81,9 milioni fino a: 75,20 milioni con le seguenti: 84,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 92,70 milioni di euro per l'anno 2017, a 88,20 milioni di euro per l'anno 2018, a 76,50 milioni;
          lettera b), sostituire le parole da: a 83,8 milioni fino a: 2019 con le seguenti: a 86,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,3 milioni di euro per l'anno 2017, a 80,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 71,5 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 68. Allasia, Simonetti.

      Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di evitare il rischio che le erogazioni liberali per le finalità di cui al comma 1 possano costituire una forma di pubblicità indiretta, il credito d'imposta non è riconosciuto, in relazione alla natura dell'attività svolta, alle società farmaceutiche, del tabacco e del gioco d'azzardo.
1. 18. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

      Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di evitare il rischio che le erogazioni liberali per le finalità di cui al comma 1 possano costituire una forma di pubblicità indiretta, il credito d'imposta non è riconosciuto, in relazione alla natura dell'attività svolta, alle società del tabacco e del gioco d'azzardo.
1. 69. Allasia, Simonetti.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, che erogano contributi o liberalità, per iniziative di riqualificazione e recupero del patrimonio storico e artistico, in favore dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 53, commi da 15 a 18, della legge 24 aprile 1998, n.  128, e successive modificazioni, e all'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61, riconosciuti e vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con gli enti locali finalizzate alla realizzazione di programmi e di progetti relativi agli interventi di cui al presente comma.
      2-ter. I consorzi volontari di tutela di cui al comma 2-bis, entro il 30 giugno di ciascun anno, presentano al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e agli enti locali territoriali competenti una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti degli interventi oggetto delle convenzioni previste dal medesimo comma 2-bis, nonché sulla loro efficacia e sugli obiettivi conseguiti.
      2-quater. Qualora, entro due anni dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al comma 2-bis, i consorzi volontari di tutela non abbiano mantenuto l'impegno contabile previsto dalla medesima convenzione, gli stessi consorzi provvedono alla ridestinazione dei fondi agli enti locali competenti.
1. 7. Dallai, Parrini, Donati, Sani.

      Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: mese di riferimento aggiungere le seguenti: e garantiscono la destinazione delle liberalità allo scopo indicato dal donante.
1. 70. Allasia, Simonetti.

      Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse con le seguenti: , secondo le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, e successive modificazioni.
1. 71. Allasia, Simonetti.

      Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In nessun caso, le erogazioni liberali di cui al presente articolo possono diventare strumento di pubblicità diretta, come l'installazione di impianti pubblicitari, o forma alcuna di pubblicità indiretta.
*1. 36. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

      Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In nessun caso, le erogazioni liberali di cui al presente articolo possono diventare strumento di pubblicità diretta, come l'installazione di impianti pubblicitari, o forma alcuna di pubblicità indiretta.
*1. 72. Allasia, Simonetti.

      Sopprimere il comma 6.
1. 50. Palmieri, Petrenga.

      Al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso il portale di cui al comma 5.
1. 102.(Nuova formulazione) Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, D'Uva, Vacca.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. All'acquisto per donazione da parte di persone fisiche o giuridiche a favore di musei d'arte contemporanea pubblici, a gestione statale, comunale, provinciale e/o regionale, di opere d'arte contemporanea rientranti in un periodo temporale inferiore ai 50 anni e per importi non superiori ai 200.000 euro, si applica il medesimo credito di imposta di cui al comma 1, con le modalità di cui al presente articolo.
1. 53. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

      Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
      7-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari ai cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  106, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro all'anno, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici, di finanza pubblica concordati in sede europea.
      7-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2014, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 7-bis.
1. 10. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      7-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro all'anno, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
1. 13. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      7-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi versati derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta percento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro all'anno, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
1. 11. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      7-bis. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2014, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 12. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      7-bis. Le autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015, destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter), pari rispettivamente a 500,3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657,2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F35 con riferimento ai quali il Ministro della Difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti, sono definanziate e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari a 50 milioni di euro l'anno pur ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016 ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 14. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Marcon, Piras, Duranti.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Al fine di consentire il monitoraggio degli effetti applicativi delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché di ridurre il rischio di eventuali squilibri nell'assegnazione dei finanziamenti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta semestralmente al Parlamento una documentazione conoscitiva ed una relazione analitica sull'utilizzazione delle risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate.
*1. 9. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Al fine di consentire il monitoraggio degli effetti applicativi delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché di ridurre il rischio di eventuali squilibri nell'assegnazione dei finanziamenti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta semestralmente al Parlamento una documentazione conoscitiva ed una relazione analitica sull'utilizzazione delle risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate.
*1. 73. Allasia, Simonetti.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predispone una piattaforma nazionale telematica per la raccolta delle erogazioni liberali di cui all'articolo 1. La piattaforma nazionale telematica è gestita dal medesimo Ministero, che, sulla base delle richieste delle amministrazioni periferiche e degli altri enti e soggetti legittimati a ricevere le erogazioni medesime, redige e aggiorna l'elenco dei beni e degli istituti che necessitano di interventi, corredato delle schede tecniche redatte dai soggetti richiedenti, nelle quali sono indicati i dati relativi alla natura del bene o dell'istituto, al progetto o attività da finanziare e alla spesa prevista. Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza e affinché sia consentita la tracciabilità sia delle somme erogate sia della loro destinazione, nel portale sono altresì indicati e periodicamente aggiornati i dati relativi all'ammontare complessivo delle erogazioni, alla loro destinazione e utilizzazione e allo stato di attuazione del progetto.
      2. Chiunque intende effettuare una erogazione liberale attraverso il portale di cui al comma 1, può indicarne la destinazione a uno o più beni o istituti compresi nell'elenco. Per ciascuna erogazione è rilasciata automaticamente una ricevuta in forma elettronica, che costituisce documento per la fruizione dei benefici fiscali previsti dall'articolo 1. A decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione del portale, tutte le erogazioni liberali di cui all'articolo 1 sono effettuate attraverso di esso.
      3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate si definiscono le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.
      4. Per la realizzazione della piattaforma, di cui al comma 1, nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili nello Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro, con proprio decreto, adotta le variazioni compensative fra le dotazioni finanziarie interne dello stato di previsione.
1. 03. Battelli, Simone Valente, Luigi Gallo.

ART. 2.
(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei).

      Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: in ogni caso con le seguenti: nel caso di cui alla lettera b).
*2. 100. Matarrese, Molea, Vezzali.

      Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: in ogni caso con le seguenti: nel caso di cui alla lettera b).
*2. 101. Dorina Bianchi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**2. 17. Prataviera, Allasia.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**2. 39. Matarrese.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; al fine di prevenire fenomeni corruttivi, i dati relativi agli affidamenti con procedura negoziata per lavori di importo complessivo pari o superiore a 500.000 euro, sono comunque trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, nonché all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
2. 60. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 8. Allasia, Prataviera.

      Al comma 1, lettera c), dopo la parola: termine aggiungere le seguenti:, non superiore a 15 giorni.
2. 16. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).
*2. 102. Matarrese, Molea, Vezzali.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).
*2. 103. Dorina Bianchi.

      Al comma 1, sopprimere le lettere e) e h).
2. 120. Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.

      Al comma 1, sopprimere la lettera e).
2. 35. Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.

      Al comma 1, lettera e), dopo le parole: il Direttore generale di progetto, aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.),
2. 61. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, lettera e), dopo la parola: procedimento aggiungere le seguenti: , per grave inadempimento nell'esercizio delle sue funzioni.
2. 55. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: può altresì attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5.
2. 18. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*2. 38. Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.

      Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*2. 47. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

      Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
      h-bis) le imprese aggiudicatrici e i rappresentanti legali delle stesse che, in occasione dei controlli previsti dall'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, forniscano informazioni ovvero esibiscano documenti non veritieri sono interdetti a partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di 10 anni a decorrere dal momento in cui è stata fornita l'informazione ovvero è stato esibito il documento.
**2. 62. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
      h-bis) le imprese aggiudicatrici e i rappresentanti legali delle stesse che, in occasione dei controlli previsti dall'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, forniscano informazioni ovvero esibiscano documenti non veritieri sono interdetti a partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di 10 anni a decorrere dal momento in cui è stata fornita l'informazione ovvero è stato esibito il documento.
**2. 63. Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva, Vacca.

      Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
      h-bis) il Direttore generale di progetto, d'intesa con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, stipula una convenzione con la stazione unica appaltante, costituita, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, in coerenza con il programma dei lavori previsto dal Grande Progetto Pompei, nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni di tipo mafioso. Negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la stazione unica appaltante di cui al precedente periodo di contratto prevede, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.  190, che il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
2. 104. Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Direttore generale di contratto prevede, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.  190, che il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
      1-ter. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, è aggiunta la seguente lettera:
          «c-bis) mancata indicazione negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.  190.».
*2. 22. Simone Valente, Mannino, Battelli, Luigi Gallo.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Direttore generale di contratto prevede, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.  190, che il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
      1-ter. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, è aggiunta la seguente lettera:
          «c-bis) mancata indicazione negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.  190.».
*2. 64. Allasia, Simonetti.

      Sopprimere il comma 5.
2. 10. Allasia, Prataviera.

      Al comma 5, sostituire le parole: 20 unità con le seguenti: 30 unità.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, sostituire le parole: 900.000 euro con le seguenti: 1.200.000 euro;
          al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 800.000 euro;
          all'articolo 17, comma 1:
              alinea, sostituire le parole:
47,8 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 48,1 milioni di euro per l'anno 2015;
              lettera b), sostituire le parole: quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: quanto a 42,1 milioni di euro per l'anno 2015.
2. 48. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

      Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

      5-ter. Nell'ambito delle risorse disponibili, per la partecipazione alle attività di tutela e valorizzazione del sito di Pompei, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, stipula convenzioni con le Università al fine di favorire stage curriculari o post lauream di studenti per le attività di restauro e ricerca su materiali antichi al fine della conservazione del sito stesso.
2. 65. Allasia, Simonetti.

      Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
      6-bis. Al fine di potenziare la tutela e la conservazione dei siti archeologici, nonché garantire la manutenzione ordinaria degli stessi, la Soprintendenza speciale dei beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia è autorizzata al reclutamento di nuovo personale, in deroga ai vincoli di assunzione della pubblica amministrazione, secondo la disciplina vigente nel pubblico impiego e nel rispetto dei propri vincoli di bilancio, nonché allo sblocco del turn-over del personale.
      6-ter. La Soprintendenza è autorizzata a destinare parte degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso al sito, al fine di costituire una scuola permanente di formazione delle maestranze necessarie alla manutenzione ordinaria del sito stesso, che entrano a far parte dell'organico della Soprintendenza stessa. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con la Soprintendenza, ridetermina la pianta organica della Soprintendenza stessa, al fine di adeguarla al fabbisogno del personale da reclutare.
2. 11. Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. Al fine di potenziare la tutela e la conservazione dei siti archeologici, nonché garantire la manutenzione ordinaria degli stessi, la Soprintendenza speciale dei beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia è autorizzata al reclutamento di nuovo personale, in deroga ai vincoli di assunzione della pubblica amministrazione, secondo la disciplina vigente nel pubblico impiego e nel rispetto dei propri vincoli di bilancio, nonché allo sblocco del turn-over del personale.
2. 31. Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia è autorizzata a destinare parte degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso al sito, al fine di costituire una scuola permanente di formazione delle maestranze necessarie alla manutenzione ordinaria dei sito stesso, che entrano a far parte dell'organico della Soprintendenza stessa. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con la Soprintendenza, ridetermina la pianta organica della Soprintendenza stessa, al fine di adeguarla al fabbisogno del personale da reclutare.
2. 32. Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.

ART. 3.
(Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta).

      Sopprimerlo.
3. 1. Allasia, Prataviera.

      Sopprimere i commi 1 e 3.

      Conseguentemente, al comma 2:
          alinea, sostituire le parole:
il commissario di cui al comma 1 con le seguenti: il soprintendente;
          lettera b), sopprimere le parole: al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1.
3. 6. Galgano, Molea, Antimo Cesaro, Tinagli, Vezzali.

      Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

      Conseguentemente:
          al comma 2, sostituire le parole da: Ferme restando fino a: consegnatario unico, con le seguenti: La soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta assume i compiti di capofila dei soggetti oggi operanti nella Reggia di Caserta, consegnataria unica;
          sopprimere il comma 3;
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
              3-bis. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate alle finalità di cui al Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99.
3. 8. Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.

      Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: competenza fino alla fine del comma con le seguenti: esperienza, in applicazione dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e in deroga ai limiti percentuali fissati per la dotazione organica.
3. 100. Di Lello.

      Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: anche.
3. 2. Allasia, Prataviera.
(Approvato)

      Al comma 2, lettera d), dopo le parole: legge 9 agosto 2013, n.  99 aggiungere le seguenti: e degli ispettori onorari di cui alla legge 27 giugno 1907, n.  386, che si rendano disponibili.
3. 101. Di Lello.

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 3-bis. – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta concertata della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, un tavolo tecnico-scientifico per la tutela e la valorizzazione dell'area su cui insiste la «Necropoli punico-romana di Tuvixeddu». Del tavolo tecnico-scientifico fanno parte di diritto il Soprintendente per i beni culturali e paesaggistici e il Soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, o loro delegati. Dei restanti membri, in numero non superiore a otto, quattro sono nominati tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione dei beni culturali e quattro in rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi operanti sul territorio. Compito del tavolo tecnico-scientifico è la raccolta e la valutazione di proposte innovative per il recupero e la tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico e artistico e di definizione di un progetto integrato per la valorizzazione e il potenziamento dell'attrattività turistica dell'area su cui insiste la «Necropoli punico-romana di Tuvixeddu». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
      2. Il sistema costituito dai nuraghi presenti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna è considerato un «unico bene culturale» è sottoposto a tutela così come previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137. Le risorse destinate dalla Regione autonoma della Sardegna nel proprio bilancio per le misure di tutela e valorizzazione del sistema nuragico, previa intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, non sono computabili per il calcolo dei limiti di spesa ai sensi del patto di stabilità e crescita.
3. 0100. Capelli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 3-bis.(Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso Reggia di Carditello). – 1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si impegna ad avviare e concludere le procedure di istituzione di una fondazione di partecipazione aperta alle associazioni territoriali per il Complesso Reggia di Carditello.
*3. 0101. Di Lello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 3-bis.(Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso Reggia di Carditello). – 1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si impegna ad avviare e concludere le procedure di istituzione di una fondazione di partecipazione aperta alle associazioni territoriali per il Complesso Reggia di Carditello.
*3. 0102. Sgambato.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali).

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni aggiungere le seguenti:, vagliata l'opportunità di prevedere forme, seppur limitate, di presenza di commercio su aree pubbliche.
4. 150. Vignali.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, aggiungere le seguenti: nei soli casi in cui si rilevino delle irregolarità fiscali e contributive legate all'esercizio dell'attività.
4. 5. Prataviera, Allasia.

      Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: anche in deroga a eventuali disposizioni regionali fino a: nel mercato interno.
4. 4. Allasia, Prataviera.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: relativa ai servizi nel mercato interno. aggiungere le seguenti: Non possono essere oggetto di divieto le attività sia in sede fissa di somministrazione di tavoli all'aperto che le attività su area pubblica che siano state riconosciute in attuazione di precedenti decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dai comuni, né possono essere create zone di rispetto laddove esistono attività sia in sede fissa all'aperto che su area pubblica.
4. 101. Polidori, Abrignani, Brunetta.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: relativa ai servizi nel mercato interno. aggiungere le seguenti: Devono tuttavia essere salvaguardate e tutelate, e non possono essere oggetto di soppressione, le attività storiche, folcloristiche o tradizionali situate nelle aree di pregio il cui svolgimento sia storicamente presente in tali aree da almeno cinquanta anni, sia come settore merceologico che come strutture di vendita.
4. 102. Polidori, Abrignani, Brunetta.

      Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: potenzialmente equivalente.
4. 103. Rampelli, Taglialatela.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: potenzialmente equivalente fino alla fine del comma con le seguenti: equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n.  241. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che esercitano attività storiche e tradizionali. I provvedimenti delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze finalizzati alla tutela del patrimonio culturale sono sempre adottati d'intesa con gli enti locali, assicurando il massimo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di categoria.
4. 1. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività con le seguenti: corrispondente ai ricavi dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, nonché all'investimento sostenuto per le strutture ed i mezzi di vendita imposti dagli enti locali o dagli organi regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'esercizio dell'attività.
4. 104. Polidori, Abrignani, Brunetta.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: negli ultimi cinque anni di attività aggiungere le seguenti: aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.
4. 105. Abrignani, Polidori, Brunetta.
(Approvato)

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, è aggiunto il seguente:
          «1-quater. È sempre disposto l'immediato sequestro delle merci usurpative o contraffatte o per le quali il venditore non abbia la relativa licenza di vendita o concessione valida, poste in commercio nelle aree di cui al comma 1-ter. Il relativo inventario è eseguito mediante adeguata rilevazione fotografica. Le autorità competenti assicurano un costante presidio delle aree ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.»
4. 100. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Al fine di consentire l'omogenea tutela del decoro dei siti culturali all'interno delle aree urbane, con particolare riguardo alle forme di commercio ambulante autorizzato, in concessione e abusivo, rientrano tra le aree di interesse storico e architettonico definite con le modalità di cui al comma 1, anche quelle di peculiare pregio e attrattiva turistica individuate dalle amministrazioni comunali su motivata richiesta di associazioni cittadine o regionali di commercianti, di artigiani, dello spettacolo e di tour operator.
4. 25. Petrenga, Palmieri.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati, secondo le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.  82, e successive modificazioni, predispone una piattaforma Open Data, interconnessa con la banca dati «dati.gov.it», nella quale, al fine di promuovere la cultura e i flussi turistici, sono raccolti e resi accessibili in più lingue tutti i dati relativi al patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico nazionale, con la possibilità per gli utenti di scaricarli come dataset rilasciati con licenza di tipo open. Al fine di evitare duplicazioni, la piattaforma di cui al presente comma può essere realizzata tramite la modifica di piattaforme o progetti già esistenti.
4. 106. Catalano.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.  42, come rinominato dal presente decreto, sono inseriti i seguenti:
      «1-quater. Qualora i comuni e i competenti uffici territoriali del Ministero procedano a spostamenti o soppressioni di posteggi ai sensi dei commi precedenti e vengano create apposite aree o strutture commerciali di servizio all'interno o nelle vicinanze delle aree di pregio interessate dagli spostamenti o soppressioni, parte di esse devono essere riservate agli operatori destinatari dei provvedimenti di spostamento o di revoca, anche mediante la formazione di raggruppamenti di imprese composti dagli operatori stessi. In tal caso, il comune o l'ente territoriale del Ministero possono subordinare la concessione dell'area o delle strutture al pagamento da parte degli operatori o dei raggruppamenti di imprese ammessi di una somma non superiore al quindici per cento del ricavo annuo da destinare ad interventi per la riqualificazione del sito monumentale o per la creazione di servizi gratuiti per i turisti.
      1-quinquies. Nelle zone in cui siano previsti spostamenti o soppressioni di posteggi ai sensi dei commi precedenti, i comuni, anche su proposta degli operatori interessati attraverso le proprie associazioni di categoria o raggruppamenti di imprese formate dagli operatori stessi, ai fini della riduzione o dell'accorpamento dei posteggi, possono autorizzare la realizzazione di strutture alternative di vendita, anche fisse, da integrarsi nel sito di interesse culturale o monumentale e da concedersi agli operatori destinatari dei provvedimenti di spostamento o soppressione».
4. 108. Polidori, Abrignani, Brunetta.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.  42, come rinominato dal presente decreto, è inserito il seguente:

      «1-quater. Qualora i comuni e i competenti uffici territoriali del Ministero procedano a spostamenti o a soppressioni di posteggi ai sensi dei commi precedenti e siano create apposite aree o strutture commerciali di servizio all'interno o nelle vicinanze delle aree di pregio interessate dagli spostamenti o soppressioni, parte di esse devono essere riservate agli operatori destinatari dei provvedimenti di spostamento o di revoca, anche mediante la formazione di raggruppamenti di imprese composti dagli operatori stessi. In tal caso il comune o l'ente territoriale del Ministero possono subordinare la concessione dell'area o delle strutture al pagamento, da parte degli operatori o dei raggruppamenti di imprese ammessi, di una somma non superiore al quindici per cento del ricavo annuo da destinare ad interventi per la riqualificazione del sito monumentale o per la creazione di servizi gratuiti per i turisti».
4. 109. Polidori, Abrignani, Brunetta.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.  42, come rinominato dal presente decreto, è inserito il seguente:
      «1-quater. Gli uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i comuni, possono individuare i siti del territorio comunale di particolare valore archeologico, storico artistico e paesaggistico nei quali le concessioni per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica sono soggette alle disposizioni del presente comma. Qualora i soggetti titolari di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio collocato nelle aree come sopra individuate intendano procedere al trasferimento a terzi della proprietà della relativa azienda sia a titolo gratuito che a titolo oneroso devono notificare, a pena di nullità dell'atto di trasferimento, almeno trenta giorni prima della cessione al comune ed all'ufficio ministeriale territorialmente competente, un atto contenente le condizioni ed il prezzo della cessione. Entro i trenta giorni successivi alla notifica, il Ministero o il comune possono comunicare di voler procedere all'acquisizione dell'azienda o all'annullamento del titolo corrispondendo al cedente un indennizzo commisurato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1-ter. L'indennizzo deve essere corrisposto entro sessanta giorni dalla comunicazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora i trasferimenti di azienda avvengano fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado o fra affini entro il secondo grado.»
4. 107. Polidori, Abrignani, Brunetta.

ART. 5.
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche).

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
      0a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «al risanamento delle gestioni» sono aggiunte le seguenti: «, ispirato a criteri di razionalizzazione dell'organizzazione e di funzionamento basati sulla tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori,».
5. 104. Di Lello.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

      0a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «un piano di risanamento» sono aggiunte le seguenti: «, ispirato a criteri di razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base di principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori».
5. 20. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
      0a) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi» sono aggiunte le seguenti: «alla data della definitiva approvazione del piano di risanamento di cui al presente comma».
*5. 21. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
      0a) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi» sono aggiunte le seguenti: «alla data della definitiva approvazione del piano di risanamento di cui al presente comma».
*5. 105. Di Lello.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano aggiungere le seguenti: che non implementino strumenti di riduzione della produttività.
5. 46. Palmieri, Petrenga.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: mentre restano confermati, mantenendo validità per quanto concerne i piani di risanamento e gli accordi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 del presente articolo, i criteri direttivi indicati al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n.  64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.  100, nonché, per i medesimi piani ed accordi, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n.  281, secondo le modalità previste al comma 2 del citato articolo 1.

      Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera a).
5. 41. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

      Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 13 con il seguente:

      «13. Per il personale risultante in eccedenza all'esito degli accordi di cui al comma 2 inerenti la rideterminazione delle dotazioni organiche, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano per gli anni 2014, 2015 e 2016, l'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato; analogamente, al personale in forza a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, è esteso per il triennio 2014, 2015, 2016 quanto previsto al comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato che risulti ancora eccedente è inserito dalla Fondazione in un elenco di «disponibilità» e, su richiesta della società Ales S.p.A. in base alle proprie esigenze produttive, nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, è comandato pro tempore, nel rispetto della dignità professionale del lavoratore, presso la struttura richiedente. La stessa procedura può essere adottata, in presenza di specifica convenzione stipulata tra la Fondazione e le pubbliche amministrazioni presenti in loco ovvero con aziende partecipate dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni o utilizzazioni esterne di prestazioni comunque compatibili con le professionalità presenti tra i lavoratori inseriti nell'elenco di disponibilità.»
5. 38. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

      Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 13 con il seguente:

      «13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito degli accordi di cui al comma 2 inerenti la rideterminazione delle dotazioni organiche, le fondazioni di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma è estesa, per il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato; analogamente, al personale in forza a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, è esteso, per il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, quanto previsto ai commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente disposizione che risulti ancora eccedente è inserito dalla Fondazione in un elenco di ”disponibilità” e, su richiesta della società Ales S.p.A. in base alle proprie esigenze produttive, nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, può essere comandato pro tempore, nel rispetto della dignità professionale del lavoratore, presso la struttura richiedente. La stessa procedura può essere adottata, in presenza di specifica convenzione stipulata tra la Fondazione e le pubbliche amministrazioni presenti in loco ovvero con aziende partecipate dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni o utilizzazioni esterne di prestazioni comunque compatibili con le professionalità presenti tra i lavoratori inseriti nell'elenco di disponibilità.»
5. 106. Di Lello.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 13, primo periodo, sopprimere le parole:, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato,
5. 15. Simone Valente, Battelli, Chimienti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 13, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, consentendo alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere d'ufficio alla verifica dei requisiti anagrafici e contributivi del personale in questione avvalendosi della documentazione in possesso dell'INPS.
*5. 10. Chimienti, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 13, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, consentendo alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere d'ufficio alla verifica dei requisiti anagrafici e contributivi del personale in questione avvalendosi della documentazione in possesso dell'INPS.
*5. 107. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Analogamente, a tutto il personale assunto a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, è esteso per il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.
5. 9. Chimienti, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 13, sopprimere il secondo periodo.
5. 43. Palmieri, Petrenga.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 13, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In caso di ulteriori eccedenze, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneità e il successivo comando presso la società Ales S.p.A del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il personale comandato mantiene titolarità e diritti maturati nel rapporto di lavoro in capo alla Fondazione di appartenenza, con la possibilità di rientro a fronte del rideterminarsi di fabbisogni professionali compatibili.
5. 37. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 13, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti in esubero è inserito dalla fondazione di appartenenza in un elenco di disponibilità, per essere comandato pro tempore presso la società ALES s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La società ALES procede alla valutazione d'idoneità volta all'individuazione della posizione lavorativa del comandato, nel rispetto della dignità professionale del medesimo. Le fondazioni adottano la medesima procedura con altre amministrazioni pubbliche locali, previa stipula di una convenzione. È fatto divieto alle fondazioni di procedere a nuove assunzioni o utilizzazioni esterne di prestazioni comunque compatibili con le professionalità presenti tra i lavoratori inseriti nell'elenco di disponibilità.
5. 108. Chimienti, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Ciprini, Baldassarre, Rostellato.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro e non oltre il 30 dicembre 2014, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa concertazione con tutte le organizzazioni sindacali, il personale che risulti ancora eccedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è trasferito e assunto a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche per la tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali, di prossimità geografica, nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali, per lo svolgimento di mansioni attinenti alle proprie competenze, comprovate da una prova selettiva d'idoneità, anche al fine di salvaguardare le professionalità acquisite.
5. 100. Chimienti, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca, Rizzetto, Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Bechis, Ciprini, Baldassarre.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale personale posto in mobilità e non riassunto a tempo indeterminato dalla Ales S.p.A. è impiegato in progetti da realizzarsi nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche e delle competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui al primo periodo. Per tali progetti, organizzati dalla Ales S.p.A., è istituito un fondo di 1 milione di euro ogni anno presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

      Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1:
          alinea, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 5, comma 1, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 48,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 82,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 89,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 85,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 76,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;
          alla lettera a):
              sostituire le parole: quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014
              sostituire le parole: e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;
          lettera b), sostituire le parole: quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: quanto a 42,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 84,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 78 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019.
5. 22. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale personale posto in mobilità e non riassunto a tempo indeterminato dalla Ales S.p.A. è impiegato in progetti da realizzarsi nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche e delle competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui al primo periodo. Per tali progetti, organizzati dalla Ales S.p.A., è istituito un fondo di 1 milione di euro ogni anno presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
5. 36. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

      Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
          f) al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, pertanto le parti firmatarie del CCNL, con apposito accordo da concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, provvedono ad armonizzare alle nuove disposizioni il contratto stesso, definendo le voci retributive inerenti il trattamento fondamentale e le voci inerenti il trattamento accessorio».
*5.  11. Chimienti, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca, Rizzetto, Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Bechis, Ciprini, Baldassarre.

      Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
      f) al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, pertanto le parti firmatarie del CCNL, con apposito accordo da concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, provvedono ad armonizzare alle nuove disposizioni il contratto stesso, definendo le voci retributive inerenti il trattamento fondamentale e le voci inerenti il trattamento accessorio».
*5.  39. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

      Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
          f) al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, pertanto le parti firmatarie del CCNL, con apposito accordo da concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, provvedono ad armonizzare alle nuove disposizioni il contratto stesso, definendo le voci retributive inerenti il trattamento fondamentale e le voci inerenti il trattamento accessorio».
*5. 109. Di Lello.

      Al comma 1, sopprimere la lettera g).
5. 110. Simone Valente, Battelli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 21-bis, primo periodo, sostituire le parole: per la individuazione delle con le seguenti: e i parametri necessari per l'attribuzione dello status di fondazioni speciali alle;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          primo periodo, sostituire le parole:
si dotano con le seguenti: richiedono di dotarsi;
          sostituire il secondo periodo con il seguente: Le fondazioni che, previa attribuzione, si siano dotate di forme organizzative speciali, percepiscono a decorrere dal 2015 e per gli anni successivi purché siano mantenuti i requisiti e i parametri previsti per tale condizione, un contributo dello Stato, aggiuntivo a quanto di loro pertinenza relativamente al Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.  163, con risorse ad hoc disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità ovvero attingendo per le disponibilità annualmente ricostituite nel fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013.
*5. 40. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 21-bis, primo periodo, sostituire le parole: per la individuazione delle con le seguenti: e i parametri necessari per l'attribuzione dello status di fondazioni speciali alle;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          primo periodo, sostituire le parole:
si dotano con le seguenti: richiedono di dotarsi;
          sostituire il secondo periodo con il seguente: Le fondazioni che, previa attribuzione, si siano dotate di forme organizzative speciali, percepiscono a decorrere dal 2015 e per gli anni successivi purché siano mantenuti i requisiti e i parametri previsti per tale condizione, un contributo dello Stato, aggiuntivo a quanto di loro pertinenza relativamente al Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.  163, con risorse ad hoc disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità ovvero attingendo per le disponibilità annualmente ricostituite nel fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013.
*5. 103. Di Lello.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. Alle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, corredati di tutti gli atti indicati dal comma 2 del citato articolo, e in particolare del referto del collegio dei revisori dei conti, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettere a), g) e g-bis) della medesima disposizione, si applica l'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 102. Piccoli Nardelli, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rocchi, Romanini, Paolo Rossi, Ventricelli.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Nell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche devono essere tutelati e rilanciati i corpi di ballo.
5. 48. Rampelli, Taglialatela.
(Inammissibile)

      Sopprimere il comma 2.
*5. 4. Allasia, Prataviera.

      Sopprimere il comma 2.
*5. 44. Petrenga, Palmieri.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione alle particolari esigenze di gestione, per le fondazioni i cui comuni e regioni abbiano ricostruito nel tempo o abbiano programmato di ricostruire un nuovo teatro, è disposto il ripristino dei contributi erogati sulla base delle leggi speciali di riferimento.
5. 47. Palmieri, Petrenga.

      Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di non dare vita a condizioni di oligopolio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i sovrintendenti in carica che ricoprano altri ruoli apicali in strutture partecipate da soggetti pubblici o enti locali devono optare immediatamente per una sola di queste.
5. 53. Rampelli, Taglialatela.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Il trattamento economico del soprintendente non può superare il limite massimo retributivo previsto dal comma 4 e si compone di una parte fissa, che non può essere superiore a 120 mila euro lordi e una parte variabile basata su parametri oggettivi di qualità della produzione e raggiungimento di obiettivi. A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, individua apposite linee guida alle quali le fondazioni devono attenersi.
5. 19. Simone Valente, Battelli, Chimienti.

      Sopprimere il comma 6.
*5. 6. Allasia, Prataviera.

      Sopprimere il comma 6.
*5. 45. Palmieri, Petrenga.

      Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
      6-bis. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446.»
      6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 15 milioni di euro, all'anno si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivati dall'attuazione del comma 6-quater.
      6-quater. Il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n.  488, è sostituito dal seguente:
      «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale e pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
          1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
          2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
          3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

      Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: ad esclusione del comma 6 con le seguenti: ad esclusione dei commi 6 e 6-bis.
5.  3. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2015, le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dalla imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446. Ai relativi oneri, valutati in 15 milioni di euro annui, si provvede mediante una rideterminazione, esclusivamente per le emittenti private, del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n.  488, da effettuare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014.».
5. 111. Chimienti, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

      Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

      6-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, nel limite di 50 milioni di euro, a concedere interventi in conto economico e in conto fondo di rotazione, nonché finanziamenti di durata fino ad un massimo di trenta anni, a favore degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996 n.  367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n.  310, e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», con esclusione di quelli che versano nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367, ovvero che non sono oggetto di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, su apposita richiesta triennale.
      6-ter. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6-bis, la Cassa depositi e prestiti predispone un modello tipo di intervento, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, nonché, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti, al versamento delle rate di ammortamento dovute, le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 6-bis, di contratti conformi al contratto tipo.
      6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 6-quinquies.
      6-quinquies. Il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n.  488, è sostituito dal seguente:
          «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale e pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
              1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
              2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
              3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
5. 2. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

      Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
      6-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, nel limite di 50 milioni di euro, a concedere interventi in conto economico e in conto fondo di dotazione, nonché finanziamenti di durata fino ad un massimo di trenta anni, a favore degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n.  310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», con esclusione di quelli che versano nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367 ovvero che non sono oggetto di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto 8 agosto 2013, n.  91, su apposita richiesta triennale.
      6-ter. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6-bis, la Cassa depositi e prestiti predispone un modello tipo di intervento, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, nonché qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 6-bis, di contratti conformi al contratto tipo.
5. 8. Abrignani.

      All'emendamento 5.101, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0. 5. 101. 1. Le Commissioni.
(Approvato)

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. È istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un tavolo tecnico tra le fondazioni lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la Cassa depositi e prestiti finalizzato all'individuazione di misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle fondazioni e il contenimento degli oneri finanziari.
5. 101. Taranto, Benamati, Zampa, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rocchi, Romanini, Paolo Rossi, Ventricelli.
(Approvato)

ART. 6.
(Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta).

      Al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: dei costi sostenuti per aggiungere le seguenti: il ripristino,.

      Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole:, dotate di non più di due schermi,
6. 100. Rampi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rocchi, Romanini, Paolo Rossi, Ventricelli.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
      Art. 6-bis. (Trasformazione in crediti di imposta dei contributi in conto interesse e conto capitale in favore dell'esercizio cinematografico). – 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di cinema e dei servizi delle sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento a favore delle piccole e medie imprese del settore, come definite e disciplinate dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, sui costi sostenuti per:
              a) realizzazione di nuove sale e ripristino di sale inattive;
              b) ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale esistenti, inclusa l'installazione ed il rinnovo di apparecchiature e impianti;
              c) servizi accessori destinati al marketing e alla formazione del pubblico.

      2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le percentuali dei crediti d'imposta per gli interventi di cui al comma 1, le soglie massime di spesa eleggibili per tipologie d'intervento, le modalità di applicazione, le procedure per l'ammissione al beneficio.
      3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.  917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni.
      4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono cedibili dal beneficiario, nel rispetto degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ovvero ai fornitori dei beni e servizi relativi e connessi agli interventi di cui al comma 1.
      5. È abrogato l'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  28, e successive modificazioni. I contributi in conto interesse di cui al citato articolo 15, relativi alle pratiche in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono erogati, fino alla naturale scadenza delle pratiche medesime, a valere sui fondi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  28.
      6. Agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro l'anno per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondenti specifici stanziamenti a valere sugli stanziamenti complessivi a favore delle attività cinematografiche di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112.
      7. L'efficacia del presente articolo, ai sensi dell'articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
      8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 03. Palmieri, Petrenga.

ART. 7.
(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali).

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche dei piccoli comuni e delle periferie urbane.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale con le seguenti:, sulla base di criteri oggettivi secondo il principio della massima trasparenza;
          al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, sostituire le parole: progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane con le seguenti: progetti per il recupero dei beni culturali elaborati dai piccoli comuni e dai grandi comuni nelle periferie urbane, ad esclusione del progetto EXPO di Milano.
7. 100. Luigi Gallo, Di Benedetto, Battelli.

      Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, con priorità per i siti archeologici gravemente colpiti da eventi meteorologici o terremoti e per i beni monumentali oggetto di restauri conservativi od interventi analoghi non più ultimati, che abbiano cagionato danni.
* 7. 51. Nesci, Simone Valente, Luigi Gallo, Battelli.

      Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, con priorità per i siti archeologici gravemente colpiti da eventi meteorologici o terremoti e per i beni monumentali oggetto di restauri conservativi od interventi analoghi non più ultimati, che abbiano cagionato danni.
* 7. 102. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, in cui sono illustrati i criteri di assegnazione e le giacenze di cassa del Piano Strategico «Grandi Progetti Beni Culturali» relativo all'anno precedente.
7. 103. Allasia, Simonetti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Al fine di razionalizzare la spesa relativa all'assunzione di personale esterno specializzato, il Ministro dei beni e delle attività culturali individua prioritariamente le figure professionali interne, già formate, da utilizzare ai fini individuati ai sensi del comma 1, destinando una quota parte delle relative risorse quale indennità aggiuntiva mensile, esclusa da qualsiasi forma di reddito imponibile.
7. 12. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Di Benedetto.

      Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: periferie urbane, aggiungere le seguenti: e nelle aree interne.
7. 8. Mura.

      Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: periferie urbane aggiungere le seguenti:, con criteri da stabilire in sede di Conferenza Unificata.
* 7. 1. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

      Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: periferie urbane aggiungere le seguenti:, con criteri da stabilire in sede di Conferenza Unificata.
* 7. 30. Abrignani.

      Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: periferie urbane aggiungere le seguenti:, con criteri da stabilire in sede di Conferenza Unificata.
* 7. 104. Allasia, Simonetti.

      Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, sostituire le parole: 3.000.000 di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

      Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo pari a 21.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
7. 11. Allasia, Prataviera.

      Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, sostituire le parole: 3.000.000 di euro con le seguenti: 5.000.000 di euro.
7. 63. Rampelli, Taglialatela.

      Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro per i beni, le attività culturali e il turismo, acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, provvede con proprio decreto a fissare le modalità e i criteri di erogazione degli interventi, dando la massima pubblicità ai progetti finanziati ed alle motivazioni del sostegno pubblico.
7. 60. Palmieri, Petrenga.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:
      «4-quater. Per finanziare progetti di promozione del libro e della lettura è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 5.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. I progetti sono realizzati dal Centro per il Libro e la lettura del Mibact, in collaborazione con i Comuni, sulla base di linee guida stabilite d'intesa con la Conferenza Unificata, che abbiano come priorità l'attenzione alle aree del Paese con più bassi tassi di lettura e gli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in età scolare».
7. 57. Abrignani.
(Inammissibile)

      Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro per il 2015 con le seguenti 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

      Conseguentemente, all'articolo 17:
          all'alinea:
              sostituire le parole:
47,8 milioni con le seguenti: 48,8 milioni;
              sostituire le parole: 81,9 milioni con le seguenti: 82,9 milioni;
          alla lettera b):
              sostituire le parole: 41,8 milioni di euro con le seguenti: 42,8 milioni di euro;
              sostituire le parole: 83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con le seguenti: 84,8 milioni di euro per l'anno 2016 e 83,8 milioni di euro per l'anno 2017.
7. 53. Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

      Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 3 milioni.
7. 64. Rampelli, Taglialatela.

      Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2,5 milioni.

      Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3.1. Ai relativi oneri corrispondenti a 2,5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, Tabella B. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 59. Simone Valente, Rizzetto, Battelli.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3.1. Per finanziare progetti di promozione del libro e della lettura, è prevista un'autorizzazione di spesa pari a 5.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. I progetti sono realizzati dal Centro per il Libro e la lettura del Mibact, in collaborazione con i Comuni, sulla base di linee guida stabilite d'Intesa con la Conferenza Unificata, che abbiano come priorità l'attenzione alle aree del Paese con più bassi tassi di lettura e gli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in età scolare.

      Conseguentemente:
          al comma 4, dopo le parole: del comma 3 aggiungere le seguenti: e del comma 3.1;
          all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 6 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 5,1 milioni di euro l'anno 2014, a 11 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2016.
7.  4. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.
(Inammissibile)

      Al comma 3-ter, capoverso comma 25, aggiungere, in fine, le parole: senza la preclusione di ulteriori progetti che altri comuni intendano presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione.
7. 101. Luigi Gallo, Battelli, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva, Vacca.

      Al comma 3-ter, capoverso comma 25, aggiungere, in fine, le parole: anche in convenzione con l'ANCI.
* 7. 112. Benamati.

      Al comma 3-ter, capoverso comma 25, aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI.
* 7. 112.    (Testo modificato nel corso della seduta) Benamati.
(Approvato)

      Al comma 3-ter, capoverso comma 25, aggiungere, in fine, le parole: anche in convenzione con l'ANCI.
* 7. 113. Abrignani.

      Al comma 3-ter, capoverso comma 25, aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI.
* 7. 113.    (Testo modificato nel corso della seduta) Abrignani.
(Approvato)

ART. 8.
(Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica).

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di assistenza al pubblico aggiungere le seguenti: nonché di catalogazione, conservazione, restauro e gestione promozionale del bene.
8. 101. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di assistenza al pubblico, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla fruibilità per le persone affette da disabilità.
8. 102. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: indetta sulla base di presentazione di curricula e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e rotazione.
8. 100. Marzana, Di Benedetto, Luigi Gallo, Battelli, Vacca, D'Uva, Brescia.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai giovani impiegati secondo il presente comma deve essere riconosciuto in sede di concorso per posizioni affini un punteggio non inferiore al 10 per cento del punteggio totale massimo previsto dal bando.
* 8. 8. Vargiu, Molea, Vezzali.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai giovani impiegati secondo il presente comma deve essere riconosciuto in sede di concorso per posizioni affini un punteggio non inferiore al 10 per cento del punteggio totale massimo previsto dal bando.
* 8. 103. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rapporti di cui al presente comma sono comunque valutabili ai fini di eventuali successive procedure selettive nella pubblica amministrazione.
8.  200.    Le Commissioni.
(Approvato)

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3. 1. I laureati e i laureandi magistrali della classe di laurea in Scienze economiche per l'Ambiente e la Cultura (LS 83 e LM 76) sono considerati professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali.
8. 21. Allasia, Prataviera.
(Inammissibile)

ART. 9.
(Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi).

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzabile non prima del 1 gennaio 2015,.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
9. 101. Prataviera, Allasia.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: agli esercizi ricettivi singoli o aggregati, con le seguenti: alle imprese ricettive, anche aggregate.

      Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: degli esercizi ricettivi con le seguenti: delle imprese ricettive.
* 9. 11. Rampelli, Taglialatela.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: agli esercizi ricettivi singoli o aggregati, con le seguenti: alle imprese ricettive, anche aggregate.

      Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: degli esercizi ricettivi con le seguenti: delle imprese ricettive.
* 9. 43. Prataviera, Allasia.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: agli esercizi ricettivi aggiungere le seguenti: e agrituristici.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
9. 102. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o ancillari aggiungere le seguenti: nonché alle imprese termali.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
9. 103. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o ancillari aggiungere le seguenti:, ad attività di ristorazione, sale da ballo, stabilimenti balneari.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
9. 117. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o ancillari, aggiungere le seguenti: e ai pubblici esercizi,.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
9. 104. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nonché, per con le seguenti: nonché ai pubblici esercizi e.
9. 33. Vignali.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 12.500 euro con le seguenti: 25.000 euro.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
9. 105. Allasia, Simonetti.

      Al comma 2, alinea, dopo le parole: per spese aggiungere le seguenti: fiscalmente rendicontate.
9. 22. Schirò.

      Al comma 2, alinea, dopo le parole: per spese aggiungere le seguenti: documentate.
9. 108. Allasia, Simonetti.

      Al comma 2, lettera a), dopo le parole: wi fi aggiungere le seguenti: con accesso al pubblico libero e gratuito.
9. 106. Allasia, Simonetti.

      Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e applicazioni per smartphone e tablet;.
9. 36. Vargiu, Molea, Vezzali.

      Al comma 2, lettera c), dopo le parole: di servizi aggiungere la seguente: ricettivi.
9. 100. Pinna.

      Al comma 2, sopprimere la lettera e).
9. 25. Tinagli, Antimo Cesaro, Molea, Vezzali, Galgano.

      Al comma 4, dopo le parole: sentito il Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. 48. Allasia, Prataviera.

      Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.
* 9. 12. Rampelli, Taglialatela.

      Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.
* 9. 39. Prataviera, Allasia.

      Al comma 4, sopprimere le parole: le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta.
9. 38. Prataviera, Allasia.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4. 1. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.
9. 107. Allasia, Simonetti.

ART. 10.
(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico).

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: imprese alberghiere con le seguenti: strutture ricettive.

      Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: imprese alberghiere con le seguenti: strutture ricettive.
10. 150. Schirò.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 1o gennaio 2012 aggiungere le seguenti: e alle strutture ricettive a vocazione montana.
10. 110. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta per cento con le seguenti: ottanta per cento.
10. 87. Rampelli, Taglialatela.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: spese sostenute aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2013.
* 10. 19. Abrignani.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: spese sostenute aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2013.
* 10. 46. Rampelli, Taglialatela.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 900.000 euro.
10. 86. Rampelli, Taglialatela.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 400.000 euro.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
10. 66. Prataviera, Allasia.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1. 1. Alle strutture ricettive che fruiscono del credito di imposta di cui al comma 1, è altresì riconosciuto un credito di imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Il credito di imposta, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i due successivi ed è calcolato nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Ai maggiori oneri, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
          al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole:, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti di arredo
10. 68. Allasia, Prataviera.

      Al comma 2, dopo le parole: per le spese aggiungere le seguenti: documentate.
10. 100. Allasia, Simonetti.

      Al comma 2, sostituire le parole da: di ristrutturazione edilizia fino a: 6 giugno 2001, n.  380, e successive modificazioni con le seguenti: di cui al comma 1, dell'articolo 16-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
10. 67. Prataviera, Allasia.

      Al comma 2, dopo le parole: all'articolo 3, comma 1, lettere, aggiungere la seguente: a).

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
10. 73. Prataviera, Allasia.

      Al comma 2, dopo le parole: all'articolo 3, comma 1, lettere, aggiungere la seguente: a).
10. 102. Taglialatela, Rampelli.

      Al comma 2, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ad interventi per il miglioramento e l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza delle strutture esistenti.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
10. 71. Allasia, Prataviera.

      Al comma 2, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e per quelle sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Ai maggiori oneri, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
          al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole:, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti di arredo.
10. 101. Allasia, Simonetti.

      Al comma 2, sopprimere le parole da: anche tenendo conto fino alla fine del comma.

      Conseguentemente, al comma 4, lettera b), aggiungere le parole: anche tenendo conto dei princìpi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n.  18, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7, secondo le modalità ivi previste.
10. 116. Prodani.

      Al comma 2, dopo le parole: resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n.  18 aggiungere le seguenti: e di efficientamento energetico.
10. 120. Crippa, Mucci.

      Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni.
10. 111. Mucci, Crippa.

      Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti:, del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
10. 109. Mucci, Prodani, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Vallascas, Fantinati, Crippa.

      Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni aggiungere le seguenti:, non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244.
10. 103. Mucci, Prodani, Della Valle, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Crippa.

      Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
10. 74. Prataviera, Allasia.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-
bis. Il credito d'imposta è revocato se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo.
10. 104. Mucci, Crippa, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Vallascas, Prodani, Fantinati.

      Al comma 4, alinea, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.
10. 75. Prataviera, Allasia.

      Al comma 4, sopprimere le lettere a), b), e d).
10. 76. Prataviera, Allasia.

      Al comma 4, sopprimere la lettera a).
10. 117. Prodani.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 200.000 euro.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
10. 69. Allasia, Prataviera.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:
          i-bis. 1) i-bis-bis) Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute negli anni 2014, 2015, 2016 per servizi di pernottamento in strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nel territorio italiano spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 500 euro. All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato «Fondo per il sostegno all'alloggio turistico» nell'ambito del bilancio del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo con uno stanziamento annuo di almeno 50 milioni di euro.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
10. 70. Allasia, Prataviera.
(Inammissibile)

      Al comma 5, dopo le parole: della «progettazione universale» aggiungere le seguenti: e di efficientamento energetico.
10. 112. Crippa, Mucci.

      Al comma 5, dopo la parola: condhotel aggiungere le seguenti: e alberghi diffusi.
10. 105. Crippa, Villarosa, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Vallascas, Prodani, Fantinati.

      Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e riconosce alle strutture ricettive, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, la facoltà di aggiungere temporaneamente ulteriori posti letto destinati al soggiorno dei minori.
10. 106. Villarosa, Fantinati, Della Valle, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Mucci, Prodani.

      Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto da emanare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone sgravi fiscali per le strutture ricettive e le imprese turistiche che operano nell'ambito del turismo congressuale.
10. 113. Abrignani.

      Al comma 6, lettera a), numero 3), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: anche al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie.
10. 107. Montroni.

      Al comma 6, lettera a), numero 3), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In particolare si può sperimentare la creazione di un AFAI (Ambiente favorevole investimenti) in cui i diversi soggetti coinvolti, Governo, regione e comune, compongano ognuno per la propria competenza, il quadro complessivo delle convenienze fiscali e dei sostegni economici tali da incentivare ed accelerare la trasformazione urbana e l'innovazione del prodotto turistico. Nell'ambito dell'AFAI potranno essere elaborati progetti PRRI (progetti di riqualificazione e riconversione industriale) tra cui: azioni per la riqualificazione delle aree del distretto; realizzazioni di opere infrastrutturali; riqualificazione del personale; altre agevolazioni quali quelle sull'efficienza energetica, smart grid, smart city, mobilità intelligente; finanziamenti per la ricerca e sviluppo.
* 10. 151. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Matarrelli, Ferrara.

      Al comma 6, lettera a), numero 3), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In particolare si può sperimentare la creazione di un AFAI (Ambiente favorevole investimenti) in cui i diversi soggetti coinvolti, Governo, regione e comune, compongano ognuno per la propria competenza, il quadro complessivo delle convenienze fiscali e dei sostegni economici tali da incentivare ed accelerare la trasformazione urbana e l'innovazione del prodotto turistico. Nell'ambito dell'AFAI potranno essere elaborati progetti PRRI (progetti di riqualificazione e riconversione industriale) tra cui: azioni per la riqualificazione delle aree del distretto; realizzazioni di opere infrastrutturali; riqualificazione del personale; altre agevolazioni quali quelle sull'efficienza energetica, smart grid, smart city, mobilità intelligente; finanziamenti per la ricerca e sviluppo.
* 10. 114. Abrignani.

      Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 e in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n.  307.
10. 77. Prataviera, Allasia.

      Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

      Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1:
          all'alinea, sostituire le parole:
5 milioni con le seguenti: 105 milioni;
          alla lettera a), sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 105 milioni.
10. 55. Rampelli, Taglialatela.

      Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2016.

      Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1:
          all'alinea, sostituire le parole:
5 milioni con le seguenti: 55 milioni;
          alla lettera a), sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 55 milioni.
10. 54. Rampelli, Taglialatela.

      Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
10. 108. Vignali, Tancredi, Pizzolante.

      Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: per l'acquisto di mobili aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento all'acquisto di mobili made in Italy e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.   282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.   307.
10. 152. Allasia, Prataviera.

      Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che il beneficiario non ceda a terzi o destini i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo.
10. 115. Mucci, Crippa.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Qualora l'insieme delle domande presentate entro il 30 novembre 2014 ecceda i limiti previsti dal comma 5 per l'anno 2015, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 dicembre 2015, il numero di quote annuali di cui al comma 3 è elevato sino a concorrenza dell'importo necessario, con un massimo di sei. Analogamente si provvede per gli anni successivi, entro il 30 novembre di ogni anno.
10. 56. Rampelli, Taglialatela.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n.  150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n.  15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo.
*10. 13. Abrignani.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n.  150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n.  15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo.
* 10. 78. Prataviera, Allasia.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. La garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662 può essere cumulata con altre garanzie, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari con particolare riguardo al settore turistico ed indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di esclusione, la durata della garanzia del fondo, nonché i criteri di selezione delle operazioni.
10. 79. Prataviera, Allasia.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
      Art. 10-bis. (Incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di incremento dell'efficienza energetica negli esercizi ricettivi). – 1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90, le persone fisiche, le società e gli enti privati titolari di esercizi ricettivi, singoli o associati, possono accedere all'incentivo di cui al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28.
      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, sono apportate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  1 del 2 gennaio 2013 le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 1.
10. 016. Crippa, Prodani, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Vallascas, Mucci, Fantinati.

      Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
      Art. 10-bis. (Misure urgenti per la digitalizzazione dei servizi di accoglienza turistica e istituzione della Italy Tourist Card). – 1. Le Regioni, al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale clausole idonee a stabilire, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, l'obbligo per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza, entro il 2014, un servizio di biglietteria telematica di provata affidabilità e realizzato secondo standard operativi internazionali, integrabile all'interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello nel territorio nazionale.
      2. Per migliorare il servizio di biglietteria mediante potenziamento della bigliettazione elettronica automatizzata e della biglietteria telematica e di provata affidabilità e realizzato secondo standard operativi internazionali di istituti e luoghi della cultura, da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le altre amministrazioni competenti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, nei propri regolamenti o negli atti di affidamento in concessione del servizio di biglietteria dei siti e dei musei, clausole idonee a stabilire l'obbligo per l'amministrazione od ente o per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza, entro il 2014, un servizio di biglietteria telematica integrabile all'interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello.
      3. Al fine di raggiungere il prioritario obiettivo della massima diffusione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di strumenti digitali che consentano la migliore e più avanzata fruizione dei servizi turistici italiani, entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita gara pubblica, affida in concessione l'ideazione, la realizzazione e la distribuzione della Carta del turista in Italia, denominata Italy Tourist Card. La Italy Tourist Card deve permettere al viaggiatore di pre-configurare, attraverso strumenti e canali digitali, il suo viaggio e soggiorno, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura, e di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti del made in Italy. A tal fine, il concessionario stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.
      4. Sulla base di appositi accordi con le Regioni e gli enti territoriali e locali, la Italy Tourist Card può essere emessa anche per specifiche destinazioni e città.
      5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 0100. Allasia, Simonetti.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
      Art.10-bis. Per i contratti di locazione ad uso turistico di durata inferiore ad un mese, la cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.  23 è applicata senza necessità di opzione da parte del locatore, fatta salva l'esclusione relativa alle locazioni effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, arti e professioni. Nel caso in cui l'accettazione di un'offerta di locazione turistica avvenga tramite agenzie immobiliari o turistiche, o tramite piattaforme online, l'agenzia o il gestore della piattaforma riscuotono dal locatario l'importo dovuto dal locatore a titolo di cedolare secca sull'intero corrispettivo pattuito per la locazione turistica, provvedendo al suo versamento in qualità di sostituto di imposta. Le relative risorse sono destinate al fondo per la promozione del turismo.
10. 0102. Abrignani.
(Inammissibile)

ART. 11.
(Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche).

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.
11. 100. Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con particolare attenzione a quella ferroviaria.
11. 101. Mura.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e al Sud Italia, con le seguenti:, al Sud Italia e alle aree interne e marginali del Paese.
11. 27. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Fantinati, Della Valle, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Mucci, Prodani.

      Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire il rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e tutela della concorrenza, con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e la procedura per la selezione dei concessionari e per la pubblicizzazione della procedura relativa al rilascio e rinnovo del titolo.
11. 15. Schirò.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e ferroviari con le seguenti: nonché di percorsi lungo linee ferroviarie turistiche, linee ferroviarie dismesse o in fase di dismissione, che attraversano territori di particolare valenza ambientale e culturale.
11. 102. Mura.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: possono essere concessi fino alla fine del comma, con le seguenti: sono trasferite alle Regioni che ne determinano in via autonoma l'uso e l'eventuale concessione.
11. 5. Capelli.

      Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: gratuito fino a: opportunità turistica,.

      Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate con procedura ad evidenza pubblica. In presenza di una pluralità di soggetti interessati al rilascio della concessione, la concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
11. 13. Prataviera, Allasia.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per la valorizzazione e la gestione di luoghi archeologici e museali il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può dare vita a circuiti ispirati al principio di sussidiarietà, in collaborazione con le Regioni ed enti locali, ad associazioni, cooperative, imprese e a persone giuridiche. All'interno di questi circuiti sarà possibile la realizzazione di spettacoli dal vivo, adeguati allo spazio dato in gestione, al fine di promuovere il luogo, lo spettacolo dal vivo e la redditività dello spazio stesso.
11. 35. Rampelli, Taglialatela.
(Inammissibile)

      Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli immobili assegnati in concessione ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività turistico ricettive solo se svolte in forma imprenditoriale.
11. 61. Prataviera, Allasia.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, e le associazioni di categoria delle guide turistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede alla revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, assicurando la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, nonché la tutela del turista e del fruitore dei beni culturali, e riconoscendo, anche in conformità alla normativa dell'Unione europea, la specifica e peculiare professionalità delle guide turistiche abilitate in Italia.

      Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n.  97, è abrogato.
11. 8. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013 n.  97 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 è sostituito dal seguente:
      «Art. 3. – 1. I cittadini dell'Unione europea esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del Trattato dell'Unione Europea.
      2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206.
      3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico-artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio».
11. 7. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

      Al comma 4, sopprimere le parole da: e sono aggiunte fino alla fine del comma.
11. 34. Rampelli, Taglialatela.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
      Art. 11-bis. – (Start up turismo) – 1. All'articolo 25, comma 2, lettera h) del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n.  221, dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:
      «4. Abbia come oggetto sociale di promuovere l'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione ed accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza sul territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator; la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento sul territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti sul territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione».

      2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche sotto forma di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del Codice civile.
      3. Al fine di agevolare la costituzione di società operanti nel settore turistico e della promozione turistica da parte di persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione medesima, le società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'articolo 2463-bis del Codice civile, aventi quale oggetto sociale attività connesse al turismo e alla promozione turistica, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.
      4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n.  287, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n.  307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 015. Mucci, Prodani, Da Villa, Della Valle, Vallascas, Fantinati, Crippa, Petraroli.

ART. 12.
(Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici).

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento con le seguenti: viene rilasciato il titolo edilizio ovvero decorre il termine entro il quale si può dare avvio ai lavori oggetto di una Comunicazione di Inizio Lavori, di una Dichiarazione di Inizio Attività e di una Segnalazione Certificata di Inizio Lavori.
12. 37. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a-bis) al comma 8:
              1) al primo periodo, dopo le parole: «entro il termine» è aggiunta la seguente: «perentorio»;
              2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il parere eventualmente reso dopo il termine perentorio di quarantacinque giorni è nullo».
12. 43. Schirò.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. All'articolo 149, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, è aggiunta, in fine, la lettera:
          d) per l'installazione di impianti radioelettrici di accesso alle reti di comunicazione elettronica con dimensione della superficie radiante superiore a 0,5 metri quadrati.
12. 19. Palmieri, Petrenga.

      Sopprimere il comma 1-bis.
12. 101. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Ferrara, Marantelli.

      Al comma 1-bis, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica si delega l'amministrazione competente a valutare l'effettiva necessità degli effetti del vincolo rispetto allo stato dei luoghi al momento dell'apposizione del vincolo. Qualora lo stato dei luoghi sia stato modificato nell'area interessata dall'intervento – e solo per quella – il vincolo perde efficacia e non occorre autorizzazione.
12. 33. Rampelli, Taglialatela.

      Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
      1-bis.1. Le modifiche di cui ai commi 1, lettera a), e 1-bis si applicano alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12. 12. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 2, sopprimere le parole:, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali.
12. 15. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 3, lettera b) capoverso 3-bis, numero 1), dopo le parole: beni culturali aggiungere le seguenti: diversi dai beni bibliografici e archivistici.
12. 102. Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rocchi, Romanini, Paolo Rossi, Ventricelli.

      Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, numero 2), sopprimere le parole:, neanche indiretto.
12. 100. Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. All'articolo 181, comma 1-ter, alinea, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, le parole: «la disposizione di cui al comma 1 non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, lettera a), non si applicano».
12. 31. Rampelli, Taglialatela.

      Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
      Art. 12-bis. – 1. L'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n.  633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 70. – 1. Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e di altri materiali protetti qualora l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico, di ricerca scientifica, di critica o di discussione, e sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore.
      2. In ogni caso sono liberi, per finalità di critica o di rassegna, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, relativi a un'opera o ad altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico. Il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
      3. Nelle antologie a uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa le modalità per la determinazione dell'equo compenso, se dovuto.
      4. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere di architettura o di scultura realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici.
      5. Sono, altresì, libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere o di altri materiali protetti nel caso di loro inclusione occasionale in opere o in materiali di altro tipo».
12. 01. Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
      Art. 12-bis.(Misure urgenti per la semplificazione procedurale per la valorizzazione e dismissione dei beni della Difesa di possibile interesse storico-culturale). – 1. Al fine di accelerare e semplificare le procedure per la valorizzazione e la dismissione degli immobili del Ministero della difesa dichiarati non più utili per le finalità istituzionali, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 307, commi 2 e 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, recante il Codice dell'ordinamento militare, da pubblicarsi fino al 31 dicembre 2016, in deroga al comma 6 dell'articolo 307 del medesimo codice, la procedura di verifica dell'interesse culturale, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ove non già effettuata, si conclude nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del decreto di individuazione di cui all'articolo 307, commi 2 e 10, del predetto Codice dell'ordinamento militare. L’iter di verifica dell'interesse culturale degli immobili ai sensi dell'articolo 307, comma 6, del Codice dell'ordinamento militare, eventualmente già avviato ma non ancora definito, è concluso, a seguito di una nuova trasmissione dell'elenco o di un'apposita richiesta puntuale, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso inutilmente il quale, l'immobile si intende privo dell'interesse culturale. Nell'elenco o nella richiesta puntuale il Ministero della difesa riporta, per ciascuno degli immobili, i relativi dati conoscitivi.
      2. Qualora negli immobili sottoposti a verifica non sia stato riscontrato l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'articolo 12, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli immobili medesimi sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del predetto Codice e, previa sdemanializzazione, ove non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse, sono liberamente alienabili. In caso di accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, gli immobili restano sottoposti alle disposizioni di tutela.
      3. Le procedure di autorizzazione all'alienazione e alle altre forme di trasferimento di cui agli articoli 55 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono concluse entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione del Ministero della difesa. La richiesta del Ministero della difesa riporta, per ciascuno degli immobili, i dati informativi previsti dall'articolo 55, comma 2, lettere a), c) e d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. È esclusa la comunicazione agli enti territoriali prevista dal comma 3 dell'articolo 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ove la destinazione d'uso proposta nella richiesta sia ritenuta assolutamente incompatibile con le esigenze di tutela del bene, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo indica in ogni caso destinazioni d'uso alternative ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.
      4. Al fine di accelerare e rendere più efficace il processo di ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e il processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, fra gli immobili per i quali siano concluse le procedure di cui al presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con quello della difesa e con quello dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio, può indicare gli spazi, in immobili pubblici del Ministero della difesa disponibili o parte di essi, da destinare ai fini della più efficace collocazione di istituti e luoghi della cultura quali, in particolare, archivi, biblioteche, sedi museali. Siffatta indicazione determina la priorità nell'effettiva utilizzazione di tali spazi. Per le attività di gestione di cui al presente comma, il Ministero della difesa si avvale della società «Difesa Servizi S.p.A.», secondo le modalità definite nell'intesa di cui al primo periodo del presente comma.
      5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n.  5, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 2-quater è abrogato.
          b) al comma 2-sexies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunica all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui al comma 2-quinquies.».
12. 0100. Losacco, Garofani.
(Inammissibile)

ART. 13.
(Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l'imprenditorialità turistica).

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 66-quater, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, dopo le parole: «comunicazione sui siti internet» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per i contratti aventi come oggetto la fornitura di alloggi per fini non residenziali,».
13. 100. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali – sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281 – definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.
      2-ter. L'intesa di cui al comma precedente stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983 n.  217.
13. 2. Prataviera, Allasia.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n.  1, concernente «Disciplina dell'attività di estetista», aggiungere il seguente:
      «2-bis. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo».
13. 3. Prataviera, Allasia.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata da esercizi alberghieri già autorizzati a somministrare alimenti e bevande agli alloggiati non è soggetta ad alcuna autorizzazione.
13. 4. Prataviera, Allasia.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'interno degli alberghi il rilascio ed il rinnovo dei patentini per la vendita di tabacchi di cui al Decreto ministeriale 21 febbraio 2013 n.  38 «Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo», è consentito in deroga ai criteri previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del suddetto Regolamento, fermo restando il divieto di esporre, sia all'interno sia all'esterno dell'esercizio, scritte o insegne che indichino, anche solo indirettamente, la vendita di tabacchi lavorati.
13. 5. Prataviera, Allasia.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 7 ottobre 1963, n.  1525, alla voce n.  48, dopo la parola: «curative» sono aggiunte le seguenti: «, in aziende termali individuale ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n.  323,».
13. 15. Rampelli, Taglialatela.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Il comune di Caserta è inserito nelle Zone franche urbane (ZFU), come definite dalla legge 27 dicembre 2006, n.  296. Con riferimento alla ZFU di Caserta le agevolazioni previste da tale legge si applicano in favore delle sole imprese che investono nei settori del turismo e cultura.
13. 101. Taglialatela.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
      Art. 13.1. 1. Per l'esercizio non occasionale delle attività ricettive «bed and breakfast», «case e appartamenti per vacanze», e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese, con conseguente acquisizione della qualifica di imprenditore turistico, Ai fini di cui al presente comma, non può in ogni caso essere considerata occasionale l'attività che si avvale dei normali canali commerciali e promozionali o che sia esercitata per più di sessanta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi.
      2. Le attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese non possono porre in vendita i propri servizi mediante piattaforme di prenotazione online.
      3. La locazione di immobili per finalità turistiche da parte di privati non può avere durata inferiore a 30 giorni, ed il relativo contratto è soggetto alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131.
      4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle rispettive regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, è rilasciata dai Comuni anche ai fini di cui all'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni.
      5. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni.
      6. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
      7. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere sono soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.
13. 020. Prataviera, Allasia.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
      «Art. 13.1 – 1. I ricavi maturati dalle attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese sono soggetti ad un'imposta del 23 per cento operata nella forma della cedolare secca. Per le prenotazioni effettuate mediante piattaforme online, la riscossione è curata dal gestore della piattaforma, che assume il ruolo di sostituto di imposta.».
13. 021. Prataviera, Allasia.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
      Art. 13.1. – (Disciplina della proroga dei contratti a termine nel settore turistico ricettivo) – 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368, dopo le parole «indipendentemente dal numero dei rinnovi,» sono inserite le seguenti ”ad eccezione dei contratti a termine sottoscritti nel settore turistico-ricettivo.
13. 05. Prataviera, Allasia.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
      Art. 13.1 – (Disciplina della proroga dei contratti a termine) – 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368 le parole «indipendentemente dal numero dei rinnovi,» sono abrogate.
13. 06. Prataviera, Allasia.
(Inammissibile)

ART. 13-bis.
(Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping).

      Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, con particolare riguardo al sostegno delle attività promozionali dei territori svolte dalle regioni.
13-bis. 100. Allasia, Simonetti.

ART. 14.
(Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei).

      Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: coordinati da un segretario generale,

      Conseguentemente, alla medesima lettera:
              al secondo periodo, sopprimere le parole:
incluso il segretario generale;
              aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il coordinamento degli uffici dirigenziali generali è effettuato dal Collegio delle Direzioni Generali, composto dai direttori generali a capo delle direzioni di cui al periodo precedente.
14. 1. Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Marzana, D'Uva.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo, il cui affidamento a terzi del servizio di biglietteria sia in regime di proroga da più di un anno, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, provvedono a gestire in forma diretta il servizio di biglietteria. Nel caso di inadempienza del termine di cui al periodo precedente, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo interviene in via sostitutiva, anche rimuovendo l'amministratore unico di cui al terzo periodo.
14. 100. Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.
(Inammissibile)

      Al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: dell'innovazione tecnologica e digitale aggiungere le seguenti: e della gestione manageriale.
14. 101. Allasia, Simonetti.

      Al comma 2-bis, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale, pubblicata anche sul proprio portale web, sull'attività svolta, corredata di tutti i dati relativi alla gestione e fruizione dei poli museali di cui al presente comma.
14. 102. Marzana, Battelli, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Vacca.

ART. 15.
(Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

      Sopprimerlo.
15. 1. Luigi Gallo, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

      Sopprimere il comma 1.

      Conseguentemente:
          sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale e prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predispone entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto un piano di revisione dell'utilizzo di tutto il personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti temporali di assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni e di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale comandato. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro 60 giorni dall'approvazione del presente decreto procedure di mobilità con il passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure interessano esclusivamente profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell'amministrazione di provenienza.
          sopprimere il comma 3.
15. 3. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

      Sopprimere il comma 1.

      Conseguentemente:
          al comma 2 sopprimere le parole:
Per le finalità di cui al comma 1, nonché;
          sopprimere il comma 3.
15. 2. Allasia, Prataviera.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in un'ottica di contenimento della spesa, nei limiti dei posti vacanti in organico, al fine di ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative alla disponibilità di funzionari appartenenti ai vari profili professionali afferenti alla III Area Funzionale (ex posizione economica C1) e non sussistendo nel contempo graduatorie concorsuali pubbliche in corso di validità, è altresì autorizzato, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, ad attingere alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione (per titoli ed esami) del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali in questione, previste nel piano triennale 2006-2008 del fabbisogno di personale deliberato dal Ministero, e bandite nel rispetto delle percentuali riservate al personale interno stabilite dalla legge. La progressione verticale del predetto personale non dà luogo ad aggravio di spesa in quanto i maggiori oneri, limitati comunque al solo adeguamento del trattamento economico, sono neutralizzati rendendo indisponibili nelle dotazioni organiche del personale dell'area di provenienza (Area II) nel medesimo Ministero, un numero di posti, tra quelli resisi liberi a seguito della progressione stessa, equivalente dal punto di vista finanziario alla copertura dell'adeguamento del trattamento economico degli idonei chiamati a ricoprire le posizioni richieste».
15. 100. Rampi, Orfini.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in un'ottica di contenimento della spesa, nei limiti dei posti vacanti in organico, al fine di ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative alla disponibilità di funzionari appartenenti ai vari profili professionali afferenti alla III Area Funzionale (ex posizione economica C1) e non sussistendo nel contempo graduatorie concorsuali pubbliche in corso di validità, è altresì autorizzato, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, ad attingere alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali in questione, tenuto conto che la progressione verticale del predetto personale non dà luogo ad aggravio di spesa in quanto riferita alla posizione giuridica e non economica, ai sensi dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e dell'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011 n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.  122».
15. 4. Schirò.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2.1. Il passaggio tra aree funzionali o tra posizioni economiche del personale, con modifica del livello giuridico di inquadramento, comporta in ogni caso l'adeguamento economico del salario, anche di produttività, non rientrando tale fattispecie nel blocco degli automatismi stipendiali.
15. 9. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
      2-quater. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58 della legge 24 dicembre 2012. n.  228.
      2-quinquies. Al relativo onere derivante dal comma 2-quater, si provvede, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milione di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015.
15. 101. Malpezzi, Carocci, Rocchi.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
      2-quater. Le Soprintendenze mantengono le azioni più rilevanti per la tutela e la vigilanza, lasciando l'attività ordinaria – gestione e autorizzazioni all'uso dei luoghi e dei beni – ai comuni che garantiscano livelli organizzativi adeguati.
15. 10. Rampelli, Taglialatela.
(Inammissibile)

ART. 16.
(Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.).

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, costituisce il Registro Digitale dell'Offerta Turistica, prodotto secondo gli standard internazionali di interoperabilità, per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare in modo diretto e disintermediato servizi ricettivi turistici, culturali, prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero intesi come fattori attrattivi.

      Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. L'ENIT in collaborazione con Aci Automobil Club e in continuità con quanto avviato in occasione di Expo 2015 con l'ecosistema digitale EOI5, definisce le linee guida per lo sviluppo di un ambiente aperto e cooperativo, che integri le informazioni in tempo reale relative ai trasporti sia di tipo locale che aereo e ferroviario e l'offerta dei beni e servizi, mettendole in condivisione come open data per la realizzazione di soluzioni e servizi utili al turista.
16. 6. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

      Al comma 2, sopprimere le parole: e commercializzare.
16. 31. Allasia, Prataviera.

      Al comma 2, dopo le parole: Carta del turista aggiungere le seguenti:, anche solo virtuale,.
16. 107. Coppola.

      Al comma 2, dopo le parole: a prezzo ridotto aggiungere la seguente: anche.
* 16. 100. Montroni.

      Al comma 2, dopo le parole: a prezzo ridotto aggiungere la seguente: anche.
*  16.  101. Tancredi, Vignali, Pizzolante.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole :, nonché per la fruizione di servizi di pernottamento dei turisti italiani in strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nel territorio italiano.
16. 102. Allasia, Simonetti.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: centottanta con: duecentoquaranta.
16. 1. Palmieri, Petrenga.

      Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, d'intesa con le Regioni.
16. 28. Allasia, Prataviera.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, con le seguenti: di tutte le regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e.
16. 103. Vignali, Tancredi.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:, in assenza di queste ultime, con le seguenti: delle organizzazioni sindacali e associative maggiormente rappresentative del settore e, in assenza delle agenzie regionali,.
16. 2. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

      Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: oltre che dal presidente dell'ENIT, aggiungere le seguenti: da un rappresentante delle Regioni ed uno dei comuni e.
16. 30. Allasia, Prataviera.

      Al comma 7, alinea, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.  
16. 29. Allasia, Prataviera.

      Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
          f.1) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la web reputation del nostro Paese nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica del nostro Paese.
16. 16. Schirò.

      Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: duecentoquaranta.
16. 3. Palmieri, Petrenga.

      Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: Il liquidatore della società Promuovi Italia S.p.A. aggiungere le seguenti: d'intesa con ENIT ed i Ministeri competenti.

      Conseguentemente, al medesimo periodo:
           sostituire le parole:
può stipulare, con la seguente: stipula;
           dopo le parole: presso queste ultime aggiungere le seguenti: di commesse e.
16. 104. Tancredi, Lainati.

      Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: presso queste ultime aggiungere le seguenti: di commesse e.
16. 108. Cani.

      Al comma 10 sostituire il terzo periodo con i seguenti: Per conseguire minori costi per la liquidazione di cui al presente comma, l'Assemblea di Promuovi Italia S.p.A. nomina il liquidatore tra i dirigenti in servizio presso la società alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al liquidatore, in quanto dirigente della Società, non spettano compensi aggiuntivi rispetto alla retribuzione già percepita. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, individua le attività in corso da parte della società Promuovi Italia S.p.A., non coerenti con le competenze di ENIT, e ne dispone il trasferimento delle stesse – unitamente al personale impiegato in dette attività, anche con contratto a termine – alle società Italia Lavoro S.p.A. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. I relativi rapporti sono regolati mediante appositi accordi sottoscritti tra il liquidatore di Promuovi Italia S.p.A. e le società innanzi indicate, in conformità del piano di liquidazione predisposto entro 30 giorni dalla sua nomina dallo stesso liquidatore.
16. 56. Taglialatela, Rampelli.

      Al comma 10, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Al fine di contenere i costi delle operazioni di cui al presente comma, il liquidatore di Promuovi Italia S.p.A. è individuato tra i dirigenti in servizio presso la società alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza prevedere oneri aggiuntivi per l'incarico svolto. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuate le attività in corso da parte della società Promuovi Italia S.p.A., non coerenti con le competenze di ENIT, e viene disposto il trasferimento dalle stesse e del personale afferente, anche a termine, alle società Italia Lavoro S.p.A. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo impresa S.p.A. Per regolare i relativi rapporti, il liquidatore sottoscrive appositi accordi con le società innanzi indicate, ai sensi del piano di liquidazione predisposto antro 60 giorni dalla nomina dello stesso liquidatore e sottoposto all'approvazione del Commissario di ENIT.
16. 11. Matarrelli, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
      10-bis. Le prestazioni di servizi, da parte della società di cui al comma precedente, in favore dei soggetti pubblici statutariamente previsti, non sono considerate effettuate nell'esercizio di impresa.
16. 105. Tancredi, Lainati.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
      10-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione sugli effetti dei commi 9 e 10.
16. 106. Mucci, Prodani, Fantinati, Della Valle, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2014, N. 92, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIMEDI RISARCITORI IN FAVORE DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IN VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, NONCHÉ DI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, ALL'ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO, ANCHE MINORILE (A.C. 2496)

A.C. 2496 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

      La Camera,
          premesso che:
              il Governo interviene con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché modifiche all'ordinamento penitenziario e processuale, volte, queste ultime a limitare l'esecuzione della pena nelle strutture penitenziarie affinché venga meno la condizione di sovraffollamento delle carceri;
              per l'ennesima volta il Governo utilizza lo strumento della normativa d'ur-genza in modo improprio, svuotando il Parlamento delle proprie prerogative;
              il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;
              gli interventi previsti dal decreto-legge riguardano un complesso di materie assolutamente eterogeneo;
              l'eterogeneità delle materie trattate appare in aperto contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge n.  400 del 1988, secondo cui i decreti-legge devono contenere disposizioni omogenee e corrispondenti al titolo, la legge n.  400 del 1988, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordina mentale, in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza;
              l'elevata disomogeneità del contenuto del decreto-legge comporta una valutazione differenziata sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per ciascuna delle disposizioni legislative in esame; non sussistono, infatti, i requisiti di necessità ed urgenza che legittimano, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. Il Preambolo infine non fa riferimento a circostanze oggettive a supporto della necessità ed urgenza degli interventi che è solo enunciata;
              la stessa Corte Costituzionale si è più volte pronunciata in tal senso: ricordiamo la sentenza n.  171 del 2007 nella quale stabilisce l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.  80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  140 del 2004, per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza e la sentenza n.  128 del 2008, attraverso la quale puntualizza l'evidente mancanza» dei presupposti fattuali e disomogeneità dei decreti-legge. Inoltre l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che, secondo la richiamata giurisprudenza, è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;
              gli articoli 6 e 7, ossia misure in materia di ordinamento e impiego del personale del Corpo di polizia penitenziaria, del presente decreto-legge prevedono una modificazione, da un lato, attraverso la riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, e dall'altro lato, attraverso la previsione che, per un biennio, il personale dei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non possa essere destinatario di provvedimenti di comando o distacco presso altre amministrazioni. Dette statuizioni, in primo luogo, non appaiono riconducibili all'ambito materiale oggetto del provvedimento, alle sue finalità ovvero alla partizione del testo nella quale sono inseriti; in tema, si ricorda, come peraltro già accennato, quanto enunciato dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza n.  22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n.  171 del 2007 e n.  128 del 2008, ha individuato, «tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita», in secondo luogo, nel merito, vengono introdotte delle disposizione che hanno natura meramente ordinamentale;
              inoltre, per quanto riguarda l'articolo 6, che prevede modifiche in materia di ordinamento della polizia penitenziaria e, in particolare, la disposizione di cui al comma 1, essa è finalizzata a dare luogo alla riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. La norma citata interviene sull'organico del ruolo del Corpo di polizia penitenziaria, prevedendo la soppressione di 703 posti di ispettore, così de facto attuando, per gli ispettori di polizia penitenziaria, il demansionamento chiaramente in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto differenzia inammissibilmente la categoria dei dipendenti pubblici da quelli privati, per i quali, invece, è proibito il demansionamento ai sensi dell'articolo 2105 codice civile;
              nella relazione al decreto-legge in esame si afferma che «la situazione di sovraffollamento carcerario ha, in Italia, un carattere sistemico» e i giudici europei (la Corte europea dei diritti dell'uomo) «hanno deciso di determinarsi con una “sentenza pilota” disponendo (paragrafo 97) che il nostro Stato dovesse, entro il termine di un anno dalla data di definitività della sentenza stessa, istituire un rimedio (o un insieme di rimedi) idonei a garantire una riparazione adeguata del danno sofferto a causa della sottoposizione a un trattamento detentivo contrario al citato articolo 3 della CEDU». Al contrario, però, non si accenna nella relazione richiamata che la situazione del sovraffollamento era stata affrontata in modo serio e puntuale da questo Parlamento con la legge n.  199 del 2010, attraverso un piano straordinario per la costruzione e l'ampliamento delle carceri. Piano straordinario per le carceri che è venuto meno attraverso la riduzione costante e sistematica, da parte dei Governi Monti e Letta, e responsabilità che devono essere ricondotte in capo ai Ministri della Giustizia che si sono susseguiti nei due governi, e, per inciso, al Ministro Paola Severino e al Ministro Annamaria Cancellieri, delle risorse finanziarie inizialmente stanziate (erano circa 680 milioni di euro), a cui deve attribuirsi l'attuale situazione di sovraffollamento; responsabilità evidenti, chiare e precise. Se fosse stata attuata una politica coerente con l'intenzione della legge n.  199 del 2010, oggi ciò consentirebbe, a distanza di quattro anni, di non dover liberare anticipatamente i detenuti, o meglio, non far scontare la pena ai delinquenti o prevedere dei rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati pari a 8 euro al giorno (per inciso 240 euro al mese) oppure un ulteriore sconto di pena a seconda dei casi. Invece, per certo, con questo provvedimento si mettono a grave rischio la sicurezza e l'ordine pubblico e si induce l'opinione pubblica, a ritenere che reati di grave allarme sociale, nei fatti, risultano dallo Stato accettati, tollerati e impuniti;
              inoltre, con l'articolo 8 del presente decreto-legge il Governo introduce una norma che non consentirà di procedere all'esecuzione della pena detentiva qualora la stessa sia inferiore a tre anni. È di tutta evidenza che con questa norma chiunque commette uno più reati, e cui segue, con i tempi della giustizia italiana, una condanna il cui cumulo di pene è inferiore ai tre anni di reclusione non vedrà mai un istituto di detenzione o arresti domiciliari, poiché si consente, per legge, l'impunità a tutto discapito delle persone offese dei reati così mettendo in crisi l'intero sistema e garantendo i delinquenti;
              nell'arco del periodo costituzionale dal 1948 ad oggi, sono stati emanati ben oltre trenta provvedimenti, alcuni di d'indulto o amnistia ai sensi della norma costituzionale di cui all'articolo 79, ed altri seppur «mascherati», ma nella sostanza con effetti similari, senza mai addivenire ad una riforma strutturale capace di risolvere il problema del sovraffollamento;
              tale modo di legiferare, oltre che contraddittorio e tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, è palesemente irragionevole in quanto espone l'ordinamento agli effetti di un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale. Inoltre il principio di eguaglianza comporta che, se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative. In tale seconda ipotesi, tuttavia, ha decisivo rilievo il livello che l'ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione. Nel caso in esame il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali, viene violato da un automatismo generalizzato dello sconto di pena o dal rimedio risarcitorio applicato unicamente a coloro che risultano essere o reclusi nelle strutture penitenziarie oppure che abbiano presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo;
              infine occorre rilevare che il presente decreto-legge si colloca nel solco di altri provvedimenti, sempre a carattere emergenziale, sulla medesima materia, in tema di sovraffollamento carcerario (così detti «svuota carceri»), tra cui basti ricordare il decreto-legge «Severino» del 22 dicembre 2011, n.  211, convertito, con modificazioni, della legge 17 febbraio 2012, n.  9 recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», il decreto-legge «Cancellieri», decreto-legge 1o luglio 2013, n.  78, recante «Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  94, il II decreto-legge «Cancellieri», del Governo Letta, il decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  146, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  10 e confermano, ove ve ne fosse necessità, sia il richiamo fatto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel messaggio di fine anno, che occorre porre «... termine ad un abnorme ricorso in atto, da non pochi anni, alla decretazione di urgenza ...», e sia l'assunto sopra evidenziato, che il sovraffollamento non può essere inquadrato come emergenza straordinaria in quanto tale problematica è strutturale e la scelta dello strumento del decreto-legge risulta incostituzionale;
          il presente decreto-legge è manifestamente incostituzionale in quanto viola il principio esiziale di cui all'articolo 101, primo periodo, della Costituzione, su cui si fonda la giurisdizione, che recita: «La giustizia è amministrata in nome del popolo». Infatti, l'utilizzo della normativa d'urgenza da parte dell'esecutivo esautora, come peraltro già accennato, in sostanza, la funzione legislativa del Parlamento e quindi dell'organo che per Costituzione è chiamato ad esercitare la rappresentanza e il volere popolare,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  2496.
N. 1.    Giancarlo Giorgetti, Molteni, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 giugno 2014, n.  92 presenta motivi di contrasto con i principi e il dettato costituzionale sotto diversi profili, in particolare con riguardo alle necessarie garanzie costituzionali in ordine al principio del contraddittorio e alla necessaria ricorribilità dei provvedimenti giurisdizionali che incidono sulla libertà personale, carenti nella previsione normativa introdotta dal decreto legge (che introduce l'articolo 35-ter) e con riguardo alla ragionevolezza della soluzione adottata;
              la questione del sovraffollamento delle carceri costituisce un problema ormai strutturale del nostro Paese e le condizioni detentive della popolazione carceraria sono spesso talmente insopportabili da essere contrarie al senso di umanità, costituendo esse stesse quelle violenze fisiche e morali sui detenuti vietate espressamente dal dettato costituzionale di cui all'articolo 13, penultimo comma;
              ma la soluzione non può e non deve risiedere nell'utilizzo distorto del decreto-legge, ma deve essere oggetto di una ordinaria e serrata iniziativa parlamentare, nei tempi e nei modi tali da garantire una approfondita valutazione del provvedimento legislativo secondo l'ordinario esercizio della funzione legislativa come previsto dall'articolo 70 della Costituzione;
              le norme introdotte dall'articolo 1 (comma 1 dell'articolo 35-ter) con le quali «si applica da parte del magistrato di sorveglianza, una detrazione della pena detentiva ancora da espiare, pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio», violano gli articoli 24 e 111, settimo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono alcun procedimento che realizzi il contraddittorio davanti al giudice e non prevedono la ricorribilità in Cassazione di un provvedimento del giudice che può incidere sulla libertà personale;
              quanto al primo profilo, poiché la materia sottoposta alla giurisdizione rientra nell'attuazione di un diritto soggettivo, è del tutto necessario che la difesa voluta dall'articolo 24 della Costituzione possa essere esercitata in un regime di contraddittorio davanti al giudice come anche l'articolo 111, secondo comma, della Costituzione pretende;
              quanto al secondo profilo, poiché il provvedimento del giudice può determinare il quantum effettivo di pena da scontare, incide senz'altro sulla libertà personale del detenuto e quindi deve essere passibile di ricorso per Cassazione, quantomeno per violazione di legge, come imposto dall'articolo 111, settimo comma, della Costituzione;
              la normativa in esame determina una violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale, anche in relazione all'an del ristoro, che viene attribuito solo a chi abbia subito almeno 15 giorni di trattamento degradante: risulta incomprensibile e irragionevole, rispetto all'articolo 3 della Costituzione, escludere dal diritto al risarcimento chi sia stato danneggiato da un numero inferiore di giorni trascorsi con il medesimo trattamento, tanto più che il legislatore ha ritenuto sufficienti a maturare un giorno di libertà solo 10 giorni di trattamento inumano e degradante;
              risulta altresì irragionevole che il giudice debba stabilire il risarcimento in misura sempre fissa, senza che possa considerare la diversa gravità di ogni singola violazione, così che si crea una insuperabile presunzione d'identità dell'impatto sui diritti dell'individuo detenuto di condizioni inumane di detenzione che possono avere caratteristiche, in concreto, diversissime. Presunzione, questa, che contrasta palesemente con il canone della ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), essendo assoluta ed invincibile, poiché impedisce all'individuo detenuto di ottenere un ristoro effettivamente parametrato alla violazione subita in concreto;
              è evidente che nessuna di queste disposizioni è stata rispettata, costituendo il decreto-legge n.  92 del 2014 un'evidente elusione del dettato costituzionale;
              viste le prospettate violazioni degli articoli 3, 24 e 111, secondo e settimo comma, della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  2496.
N. 2. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Sarti, Businarolo, Agostinelli, Nuti.