XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 4 agosto 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 agosto 2014.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Camani, Carinelli, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Mannino, Marazziti, Merlo, Mogherini, Orlando, Palazzotto, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Camani, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Merlo, Miotto, Mogherini, Orlando, Palazzotto, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Venittelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 1o agosto 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          CATALANO: «Disposizioni concernenti il trasporto pubblico interregionale, regionale e locale e agevolazione fiscale in favore dei titolari di abbonamenti per il relativo servizio» (2594);
          DAMBRUOSO: «Modifiche al codice penale e al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, e altre disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche» (2595);
          GALATI: «Modifiche al codice della navigazione e all'articolo 53 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171, in materia di comando o pilotaggio in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze alcoliche o di stupefacenti» (2596).

      Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

      In data 1o agosto 2014 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
          CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: «Introduzione del principio di separazione bancaria» (2597).

      Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

      In data 4 agosto 2014 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
          dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno:
      «Conversione in legge del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero» (2598).

      Sarà stampato e distribuito.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

      La proposta di legge costituzionale MARCON ed altri: «Modifiche all'articolo 52 della Costituzione, concernenti le forme di adempimento del dovere della difesa della Patria» (2509) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Narduolo.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 1o agosto 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: «L'efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia» (COM(2014) 520 final), corredata dei relativi allegati (COM(2014) 520 final – Annexes 1 to 3), e il relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2014) 256 final), che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1541 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N.  91, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO, LA TUTELA AMBIENTALE E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA, IL RILANCIO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE, IL CONTENIMENTO DEI COSTI GRAVANTI SULLE TARIFFE ELETTRICHE, NONCHÉ PER LA DEFINIZIONE IMMEDIATA DI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA NORMATIVA EUROPEA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2568-A/R)

A.C. 2568-A/R – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI RIFERITE AL TESTO A DEL PROVVEDIMENTO

      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;
              la recente prassi legislativa del ricorso continuo e reiterato dell'uso della decretazione d'urgenza utilizzato dall'attuale Governo e più volte censurata dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, produce uno svuotamento ed una mortificazione del ruolo del Parlamento;
              i decreti-legge già composti in origine da argomenti eterogenei per materia vengono costantemente ampliati da continui emendamenti proposti dai relatori e dal Governo con altre disposizioni che nulla o quasi hanno a che vedere con le norme contenute negli stessi andando così ad appesantire ulteriormente la disorganicità, tanto da farli divenire sempre più decreti omnibus;
              la Corte costituzionale ha più volte censurato la carenza di omogeneità dei decreti-legge ed ha considerato quel requisito rilevante tanto quanto i requisiti espressamente prescritti dall'articolo 77 della Costituzione nonché di quelli indicati all'articolo 15, comma 3, della legge n.  400 del 1988. Il problema dell'omogeneità è intrinsecamente connesso con quello della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, del quale costituisce una sorta di corollario;
              l'eterogeneità del decreto-legge all'esame si palesa a partire già dal titolo, in quanto si ritiene erroneamente e per raggirare le censure della Corte Costituzionale che sia sufficiente introdurre nel titolo tutte le materie trattate per far sembrare il testo omogeneo. Ma l'omogeneità richiesta non è riferita al titolo bensì alle materie trattate;
              sarebbe stato preferibile suddividere le norme del decreto all'esame in più decreti-legge, in relazione al settore interessato dagli interventi di rilancio della competitività e dal differente grado di necessità e urgenza degli stessi. Il provvedimento, infatti, riguarda materie molto diverse, ad esempio il comparto agricolo e quello energetico, la tutela ambientale e l'edilizia scolastica;
              come indicato dal Presidente della Repubblica, con lettera del 15 luglio 2009, «provvedimenti eterogenei nei contenuti (...) sfuggono alla comprensione della opinione pubblica e rendono sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge. (...) è indispensabile porre termine a simili “prassi”, specie quando si legifera su temi che [...] coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della coesione sociale.»;
              altre sentenze della Corte Costituzionale (n.  171 del 2007 e n.  128 del 2008) collegano «il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare» (sentenza n.  22 del 2012). Quindi, per la giurisprudenza costituzionale occorre che il corpo di un decreto-legge sia «oggettivamente o teleologicamente unitario», cioè un «insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo» (sentenza n.  22 del 2012). Basta scorrere le rubriche del decreto in esame per rendersi conto che non è così;
              lo strumento del decreto-legge è ritenuto dalla Corte costituzionale palesemente inadeguato «a realizzare una riforma organica e di sistema», tanto più quando tale riforma è motivata da «esigenze manifestatesi da non breve periodo» e «richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale» (sentenza n.  220 del 2013);
              si tratta delle cosiddette «norme a carattere ordinamentale» che non dovrebbero trovare dunque spazio nella decretazione d'urgenza, e che invece in questo decreto sono previste; le disposizioni inserite nel decreto-legge in esame non presentano caratteristiche tali da poter motivare il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza;
              la carenza dei requisiti di necessità ed urgenza si palesa ad esempio nell'articolo 6 relativo alla rete di lavoro agricolo di qualità;
              neanche la genericità del preambolo, laddove si richiama la straordinaria necessità ed urgenza delle misure adottate appare idonea a dare copertura costituzionale alle numerose disposizioni contenute nel presente decreto-legge quali, ad esempio, all'articolo 5 con cui si istituisce un Fondo per il quale le risorse disponibili saranno messe a bilancio a decorrere dal 2016 oppure all'articolo 8 ove si dispone un rifinanziamento di 800.000 euro, a partire dal 2018, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n.  307 del 2004. A tal proposito è necessario ricordare che l'articolo 15, comma 3, della legge n.  400 del 1988, prevede che i decreti-legge debbano contenere misure di immediata applicazione. La presenza di disposizioni a carattere ordinamentale, che differiscono nel tempo i loro effetti, accresce i vizi del presente decreto-legge, rispetto ai requisiti fondamentali dell'articolo 77 della Costituzione, portandolo al di fuori del carattere di un intervento di natura emergenziale;
              il decreto-legge presenta diversi profili di illegittimità costituzionale anche in riferimento alla violazione dell'articolo 81. Difatti alcune disposizioni del presente decreto-legge, pur comportando oneri a carico del bilancio dello Stato, non provvedono a illustrarne l'ammontare certo, ovvero indicano in maniera vaga le modalità per farvi fronte, rivalendosi su entrate non certe. Si riscontra, quindi, la palese assenza di elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tal proposito si rileva in particolare l'articolo 7, commi 1 e 2;
              molte delle norme contenute nel decreto-legge in esame, oltre ad oltrepassare profili di incostituzionalità, non possono essere condivise neanche nel merito,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  2568.
N. 1. Grimoldi, Allasia, Fedriga, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

      La Camera,
          premesso che:
              il continuo e reiterato uso della decretazione d'urgenza, come normale prassi legislativa, utilizzato dall'attuale Governo e che riprende una modalità introdotta dai precedenti, e più volte censurata dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, produce, assieme al ricorso, divenuto ormai consuetudinario, alla fiducia, da un lato, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, e, dall'altro, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento e dei parlamentari;
              il provvedimento in esame si è trasformato nei fatti nell’«ultimo treno utile», prima della pausa estiva, per far approvare norme che il Governo non è stato e non è capace di emanare in via ordinaria;
              l'utilizzo del decreto-legge, composto da argomenti eterogenei e che tutti, o parte di essi, non presentano caratteri di necessità e urgenza, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ex articolo 77 della Costituzione, a cui si aggiungono le sovrabbondanti modifiche introdotte dal Senato con i suoi nuovi 32 articoli ed ulteriori numerosissimi commi inseriti (a fronte di un solo articolo soppresso) che ne appesantiscono il contenuto aumentandone la disorganicità, tanto da farlo divenire, sempre più spesso, un provvedimento omnibus mostruosamente viziato da profili di incompatibilità costituzionale, conferma la distorsione insopportabile del rapporto costituzionale tra poteri costituiti: Governo e Parlamento;
              la Corte costituzionale ha più volte censurato la carenza di omogeneità dei decreti-legge ed ha considerato quel requisito rilevante tanto quanto i requisiti espressamente prescritti dall'articolo 77 della Costituzione;
              lo stesso Presidente della Repubblica è più volte intervenuto richiamando al rispetto rigoroso delle caratteristiche e dei requisiti in tema di decretazione d'urgenza;
              il provvedimento in esame, disomogeneo, disorganico, ulteriormente appesantito risulta mancante dei requisiti prescritti dall'articolo 77 della Costituzione, nonché di quelli indicati all'articolo 15, comma 3, della legge n.  400 del 1988;
              già nel titolo si coglie la eterogeneità delle materie oggetto di tale atto con forza di legge emanato dal Governo: si passa dal comparto agricolo a quello energetico, dalla tutela ambientale all'edilizia scolastica, dal rilancio e lo sviluppo delle imprese al contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche per finire alla definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
              il provvedimento in esame contiene poi norme introdotte in virtù di emendamenti del Governo approvati dal Senato che ripropongono, con qualche modifica, i contenuti di un altro decreto-legge, ovverosia il decreto-legge 16 luglio 2014, n.  100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario, attualmente in esame presso il Senato della Repubblica (A.S. 1567). In questo modo si è determinato un vero e proprio intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, senza considerare che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti appare comunque suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari;
              si evidenzia, altresì, un ulteriore intreccio con altro disegno di legge di conversione, considerato che l'articolo 18-bis del provvedimento in esame recante «misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghiere composti da una o più unità immobiliari» va ad impattare con l'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, nel testo approvato dalla Camera in prima lettura e quindi dal Senato nella seduta del 28 luglio 2014, dispone che «il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale»;
              talune disposizioni del provvedimento in esame in materia di agricoltura riprendono i contenuti del disegno di legge A.S. 1328, «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca» (collegato alla manovra di finanza pubblica);
              in materia ambientale poi, il provvedimento in esame ha riprodotto per lo più integralmente le più svariate norme contenute in diversi provvedimenti legislativi ordinari da tempo all'esame del Parlamento, a ulteriore dimostrazione dell'assenza di qualsivoglia carattere di indifferibilità e urgenza delle medesime norme. Tra queste: a) l'articolo 10, comma 10 che dispone l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni per il distretto idrografico di riferimento, riguardante il sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, riproduce esattamente l'articolo 6 del Collegato ambientale (C 2093), attualmente all'esame della Commissione Ambiente della Camera; b) l'articolo 11, comma 2, che introduce per i partecipanti alla Commissione scientifica per l'attuazione della Convenzione CITES, il rimborso degli oneri di missione, quantificati in 20.000 euro annui, ripropone sostanzialmente l'articolo 3 del Collegato ambientale (C 2093) attualmente all'esame della Commissione Ambiente della Camera; c) sempre all'articolo 11, i commi 9 e 11, riguardanti la normativa sugli impianti termici civili, ripropongono e si sovrappongono all'articolo 8 del Collegato ambientale (C 2093) attualmente all'esame della Commissione ambiente della Camera; d) l'articolo 14, comma 8, lettera b), interviene in materia di gestione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci e potature nel caso di combustione in loco delle stesse, riproponendo – seppur in forma diversa e senza alcun tentativo di coordinare le due norme – quanto previsto dall'articolo 29 del Collegato ambientale (C 2093) attualmente all'esame della Commissione Ambiente della Camera; e) l'articolo 15, ripropone l'articolo 22 del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis» (S 1533), in corso di esame presso il Senato. L'articolo modifica in più punti la disciplina relativa alla VIA ed alla VAS, contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del Codice dell'ambiente; f) parte dell'articolo 16, riprende – seppur con alcune modifiche – sostanzialmente il testo dell'articolo 20 del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis» (S 1533) in corso di esame presso il Senato; g) l'articolo 17, commi 2 e 3, riguardano il controllo e il monitoraggio dell'inquinamento, per rispondere ai rilievi della Commissione europea con la procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Anche in questo caso, detti commi, coincidono sostanzialmente con il testo dell'articolo 24 del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis» (S 1533) in corso di esame presso il Senato;
              dall'analisi complessiva del testo emerge, inoltre, come esso contenga numerose disposizioni di diversa natura tese a modificare fonti di rango subordinato, quando non si dovrebbe ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi; inoltre, sono presenti disposizioni che attribuiscono ampli poteri derogatori dell'ordinamento, ma anche catene di proroghe e differimenti di termini, modifiche di norme di recentissima entrata in vigore, e ancora norme di interpretazione autentica, disposizioni prive di immediata applicazione, disposizioni che demandano la loro attuazione a decreti di natura non regolamentare e, infine, disposizioni che prevedono taluni adempimenti nelle more dell'adozione di altri atti già previsti e norme destinate a produrre effetti pratici differiti nel tempo in quanto soggette alla autorizzazione preventiva da parte della Commissione Europea;
              alcune disposizioni presentano profili di incostituzionalità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In alcuni casi, addirittura – e si consideri al riguardo l'articolo 19 del provvedimento – la quantificazione della stima è incentrata su ipotesi non riscontrabili al momento e la copertura viene attuata attraverso un incremento delle accise sui carburanti – il dodicesimo aumento riscontrato dal 2011 ad oggi, senza considerare che l'incremento del peso fiscale delle accise sui carburanti, a cui deve essere aggiunta l'IVA calcolata sulle accise, che ha superato il 60 per cento del prezzo al consumo per litro, non può essere considerato un solo problema del comparto della commercializzazione dei carburanti che ha visto crollare i consumi per oltre 9 miliardi di litri sulla rete stradale dal 2008 ad oggi con inevitabili conseguenze anche sul piano occupazionale. Gli effetti del «caro accise» sono dirimenti per tutte le attività tanto a monte che a valle della distribuzione dei carburanti, quanto per quelle ad essa collegate, così come per le entrate erariali da accise sui carburanti che sono in calo. Nel solo 2013 la perdita è stata di oltre un miliardo di euro (effetto Laffer). Ad oggi e sino al 2021, compreso l'ultimo aumento delle accise già in vigore dal 1 marzo 2014 e compreso l'aumento disposto dall'articolo 19, comma 3 lettera B ove confermato, il conto del «caro accise» per le tasche degli Italiani è di oltre 2,7 miliardi di euro derivanti da disposizioni legislative già approvate, anche nella forma di «clausole di salvaguardia», alcune delle quali già attivate;
              si evidenzia, infine, che l'articolo 22 del provvedimento in esame contiene una norma che, nel tentativo di imboccare definitivamente il tunnel di uscita dal c.d. credit crunch e di liberalizzare il mercato del credito attraverso misure di diversificazione dei canali di accesso allo stesso, prevede il finanziamento diretto alle imprese anche da parte di società di assicurazione e di cartolarizzazione ed alle quali fino ad oggi era stato precluso. Si tratta di una disposizione dal contenuto fortemente innovativo ma che, soprattutto se operante fuori dai parametri di «Basilea 2» essendo le compagnie di assicurazione soggette al sistema di solvibilità c.d. Solvency 2, può aprire la strada al proliferare di forme di credito selvaggio e a possibili arbitraggi nei conglomerati finanziari che riuniscono banche e compagnie di assicurazione. Inoltre stante che, tra le prerogative istituzionali delle compagnie di assicurazione non rientrano la concessione dei crediti e la valutazione dei rischi ad essi connessi, quanto piuttosto l'assunzione e la gestione dei rischi assicurativi, qualsiasi autorizzazione totale ed indiscriminata, senza condizioni e limiti operativi, alla concessione di finanziamenti potrebbe comportare preoccupanti ricadute per la solvibilità e la stabilità del settore e quindi perdite per gli stessi assicurati,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  2568.
N. 2. Scotto, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Melilla, Airaudo, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Placido, Sannicandro.

      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  91 del 2014 all'esame della Camera dei deputati in seconda lettura, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», nella versione approvata dal Consiglio dei ministri e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, era composto da 35 articoli che già si caratterizzavano per eterogeneità dei contenuti e incoerenza delle norme; per effetto dei 32 nuovi articoli e dei numerosi commi introdotti al Senato in prima lettura (a fronte di un articolo soppresso), il testo all'esame della Camera dei deputati reca più che mai un complesso di interventi volti ad incidere su diversi settori dell'ordinamento e su svariati oggetti, ponendosi pertanto in contrasto con i principi costituzionali che caratterizzano la decretazione d'urgenza;
              gli ambiti tematici affrontati dal decreto in esame passano dal comparto agricolo (introducendo tra l'altro norme su cui è già in corso l'esame in sede referente presso la Commissione Agricoltura della Camera) a quello energetico, dall'ambiente all'edilizia scolastica, dal fisco al diritto societario;
              si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n.  22 del 2012, ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per l'emanazione di un decreto-legge, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico;
              la Corte ha affermato che l'articolo 15, comma 3, della legge n.  400 del 1988 – che prescrive che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza. Sulla base di queste premesse è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni introdotte nel corpo del decreto-legge per effetto di emendamenti approvati in sede di conversione;
              da ultimo infatti, la sentenza n.  32 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della nuova disciplina dei reati in materia di stupefacenti (la cosiddetta «Fini-Giovanardi), composta da ben 25 articoli, che era stata inserita nel corso dell'iter parlamentare del decreto-legge n.  272 del 2005, composto da 5 articoli concernenti, rispettivamente, l'assunzione di personale della Polizia di Stato, la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno, finanziamenti per le olimpiadi invernali, recupero dei tossicodipendenti detenuti e diritto di voto degli italiani all'estero;
              in particolare, la Corte ha affermato che la legge di conversione deve osservare la necessaria omogeneità del decreto-legge. È infatti, lo stesso articolo 77, secondo comma, della Costituzione, ad istituire «un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario», in base al quale è quindi esclusa la possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario. L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione; in tal caso, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, deriva dall'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce;
              la questione della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione è stata inoltre affrontata in interventi ripetuti della Presidenza della Repubblica. Fra gli interventi più recenti del Presidente Napolitano, possono richiamarsi le lettere inviate il 9 aprile 2009, il 15 luglio 2009, il 22 maggio 2010, il 22 febbraio 2011, il 23 febbraio 2012 e, da ultimo, la lettera del 27 dicembre 2013, inviata ai Presidenti delle Camere, relativa all’iter parlamentare di conversione del cosiddetto decreto «salva-Roma», nel corso del quale erano stati aggiunti al testo originario del decreto 10 articoli, per complessivi 90 commi. Il Capo dello Stato ha sottolineato la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione, dichiarando di non poter più rinunciare ad avvalersi della facoltà di rinvio. A seguito della lettera, ricordiamo che il Governo ha rinunciato alla conversione del provvedimento;
              alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare al Senato sono chiaramente incoerenti con l'impianto originario del testo, e quindi rendono il provvedimento assolutamente illegittimo proprio per le motivazioni richiamate. Tra queste citiamo in particolare: l'articolo 1-bis, comma 15, che demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante in determinati ambiti; l'articolo 7-sexies, concernente disposizioni circa l'uso del denaro contante, che è stato peraltro inserito nel capo I, rubricato «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo»; l'articolo 8-bis, che integra la disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso; l'articolo 9, comma 10-bis, che dispone l'obbligo di sostituire le lampade ad incandescenza nei semafori con lampade a basso consumo energetico che ne assicurino l'accensione istantanea; l'articolo 11, comma 12-ter, che interviene sulla disciplina dei valori limite di emissione riguardo le turbine a gas per la trasmissione meccanica; gli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, che recano disposizioni concernenti l'inquinamento acustico; l'articolo 18-bis che reca la definizione e la procedura per l'individuazione delle condizioni di esercizio per i condhotel; l'articolo 22-quater che interviene in materia di liberalizzazione delle attività commerciali; l'articolo 32-bis che limita l'esenzione IVA per le prestazioni del servizio postale universale nonché per le cessioni di beni a queste accessorie effettuate da Poste italiane S.p.a.; l'articolo 33-bis finalizzato ad estendere alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali la disciplina delle società tra i professionisti;
              è evidente come il decreto-legge sia diventato uno strumento ad incastro variabile con una utilizzazione dell'articolo 77 assolutamente arbitraria e intollerabile. È doverosa una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei confronti del Parlamento, in particolare da ultimo con i decreti-legge n.  90 (pubblica amministrazione) e n.  91 del 2014, attualmente all'esame di Camera e Senato, che si inseguono con modifiche che avvengono per le ragioni più svariate (da questioni squisitamente politiche a ragioni di copertura) con una incapacità di controllo da parte delle Camere dei contenuti degli stessi; incapacità di controllo che non permette una riflessione ponderata, e che rischia di produrre anche una duplicazione delle disposizioni, come nel caso dei due decreti citati, che incidono entrambi e in maniera contraddittoria sugli incentivi alla progettazione. Il decreto-legge n.  91 del 2014 prevede che le spese indicate nella norma (attività di progettazione, attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture) sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163 (Codice dei contratti pubblici), mentre il decreto-legge n.  90 del 2014 introduce una modifica al Codice dei contratti pubblici finalizzata all'abrogazione degli incentivi per la progettazione contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del medesimo Codice e l'introduzione di una nuova disciplina relativa a tali incentivi;
              tra gli interventi di tipo scomposto contenuti nel decreto si segnala inoltre l'articolo 22-ter, che interviene nella materia della liberalizzazione dell'iniziativa e delle attività economiche private, incidendo in modo puntuale su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime. La disciplina oggetto di modifica (articolo 3, comma 3, del decreto-legge n.  138 del 2011) è stata infatti dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza n.  200 del 2012. Pertanto tale disposizione incide sul contenuto di norme dichiarate costituzionalmente illegittime e dunque non più presenti nell'ordinamento,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  2568.
N. 3. Brunetta, Abrignani, Polidori, Castiello, Palese, Giammanco, Marti, Distaso, Romele, Vella, Russo.

      La Camera,
          premesso che:
              in sede di esame del disegno di legge n.  2568 di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», l'Assemblea della Camera dei deputati si trova ad esaminare non un decreto-legge ma due. La disomogeneità del testo, già rilevata in sede di esame dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, è stata infatti ulteriormente aggravata a seguito dell'esame presso il Senato, mediante l'inserimento, ad opera dei relatori e del Governo, di ulteriori disposizioni, tra le quali spicca la trasposizione di un intero decreto-legge già vigente: il decreto-legge n.  100 del 16 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n.  164 del 17 luglio 2014, assegnato al Senato come autonomo disegno di legge n.  1567 il quale, a dispetto di un titolo facente generico riferimento a misure ed attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario, in realtà disciplina procedure concernenti la Società ILVA s.p.a, sulla quale sono già intervenuti ben cinque decreti-legge. Viene in rilievo, anzitutto, la scorrettezza di tale modo di procedere. In luogo di introdurre nel decreto in esame un emendamento ex novo – il quale entrerebbe in vigore con la tempistica prevista per le altre modificazioni – si preferisce rendere immediatamente vigente il contenuto di tale emendamento, peraltro ampiamente annunciato sulla stampa, trasformandolo in un autonomo decreto-legge da lasciar semmai cadere dopo la sua eventuale immissione nella conversione in legge di questo decreto. Sicché l'Assemblea si trova ad esaminare emendamenti taluni dei quali risultano già pienamente in vigore, con effetti paradossali in caso di mancata approvazione, perché una bocciatura totale o parziale dell'attuale articolo 22-quinquies creerebbe una contraddizione tra una norma avente oggi, seppure provvisoriamente, forza di legge, e la volontà espressa da questa Camera. Il mancato accoglimento da parte di quest'Aula, inoltre, si rivelerebbe del tutto inefficace permanendo – nei sessanta giorni costituzionalmente previsti – la vigenza del citato decreto-legge n.  100 del 2014. Siamo dunque in presenza di un inopportuno «inquinamento» del processo di conversione in legge dei decreti, mediante l'intreccio tra il potere di emendamento fuori dai termini ordinari riconosciuto a relatori e Governo, negato ai parlamentari, ed il potere legislativo temporaneamente riconosciuto al Governo dall'articolo 77 della Costituzione. Tale modo di procedere, oltre ad ingenerare confusione nei lavori delle Camere, incide negativamente su delicati profili del rapporto Governo-Parlamento e maggioranza-opposizione. Ove a ciò dovesse aggiungersi l'esercizio del potere di fiducia ci si troverebbe, ad avviso dei firmatari del presente atto, di fronte ad un caso di scuola di scorrettezza legislativa di una sfacciataggine e brutalità senza precedenti, che nessuna prassi può legittimare, specialmente mentre si celebra la costituzionalizzazione dei limiti alla decretazione d'urgenza oggi previsti dalla legge n.  400 del 1988;
              oltre che dal punto di vista dell'alterazione dell'equilibrio dei rapporti tra Governo e Parlamento, anche nel merito l'articolo aggiuntivo in questione è suscettibile di recare un vulnus di natura costituzionale. In particolare, la disposizione reca modifiche a talune previsioni contenute nel decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89, al fine di semplificare l'iter procedimentale per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano ambientale, modificando la tempistica di attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e del cosiddetto piano ambientale dell'ILVA S.p.a., che viene differita. Nel disporre il prolungamento dei termini non viene effettuato l'equo contemperamento di interessi e si fa prevalere il principio di continuità aziendale su quelli della tutela dell'ambiente e della salute riferibili agli articoli 9 e 32 della Costituzione. Ne risulta, ancora una volta, privilegiata la produzione, seppur condizionata al rispetto e all'attuazione di prescrizioni ambientali, quindi all'immediata cessazione delle emissioni inquinanti. A tal fine è opportuno rammentare che la tutela della salute costituisce «interesse della collettività», diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati (ex plurimis sentenze n.  88 del 1979, n.  184 del 1986, n.  559 del 1997, n.  202 del 1991). La disposizione in esame, nel combinato disposto con i numerosi decreti-legge che hanno preceduto l'ultimo, viene dunque a configurare un corpus legislativo straordinario in e di natura provvedimentale che rischia di alterare la struttura essenziale dell'attuale normativa – di derivazione comunitaria – eliminando unilateralmente tutti quegli elementi che contribuirebbero a tener conto degli effetti che determinate attività produttive – poste in essere in violazione di legge – possono provocare sulla salute e gli ecosistemi. Vengono così ad essere reiterate ovvero prolungate procedure regressive in materia di tutela dell'ambiente e della salute, trasparenza delle procedure, tempistica di attuazione delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione integrata ambientale. Ciò è tanto più grave in una vicenda che, anche dal punto legislativo, ha visto gravemente penalizzati i principi di tutela delle popolazioni residenti nell'area interessata dall'attività, gravemente inquinante, dell'impianto ILVA;
              la impropria trasposizione del contenuto di un intero decreto in un altro, è stata operata in un contesto di già clamorosa disomogeneità del decreto originario, palesemente rilevabile scorrendo le stesse rubriche degli articoli. Essi riguardano, tra le altre cose, i seguenti ambiti: controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare, rilancio del settore vitivinicolo, interventi per il sostegno del Made in Italy, misure per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella di bufala campana DOP, lavoratori agricoli, detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani, efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici, utilizzo delle risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico, svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, protezione di specie animali, controllo delle specie alloctone e difesa del mare, Parco nazionale delle Cinque Terre, inquinamento da sostanze ozono-lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio, onde elettromagnetiche, parametri di verifica per gli impianti termici civili, organi di verifica ambientale, spesa per la programmazione unitaria 2007/2013, operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi, gestione dei rifiuti militari, bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate, scarichi in mare, ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e sistema di tracciabilità dei rifiuti, smaltimento rifiuti nella Regione Campania, recepimento della direttiva 2011/92/UE in materia di valutazione di impatto ambientale, modifiche alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, modifiche alla disciplina ACE (aiuto crescita economica), princìpi contabili internazionali, modifiche al Codice civile, emissioni di obbligazioni societarie, ritenuta alla fonte sugli interessi, regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine, esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne, copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici, tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico, costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse, sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato, semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili, decorrenza delle valute e calcolo degli interessi, garanzia dello Stato in favore di SACE ed altro ancora. Nonostante questa conclamata elusione dei principi di omogeneità stabiliti dalla legge n.  400 del 1988, ci si è ben guardati dall'evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, derivandone un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari;
              la eterogeneità che caratterizza il decreto in esame si palesava del resto già nel titolo, laddove si è pensato di associare la materia dell'edilizia scolastica a quella dell'agricoltura. Una scelta in perfetta sintonia con la prassi di questi ultimi anni, che ritiene sufficiente introdurre nel titolo tutte le materie trattate per far sembrare omogeneo il testo. Ma l'omogeneità richiesta non è riferita al titolo, bensì alle materie trattate. Il problema dell'omogeneità è intrinsecamente connesso con quello della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, del quale costituisce una sorta di corollario. In tema di requisiti costituzionali dei decreti-legge, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n.  171 del 2007, ha specificato che: «l'utilizzazione del decreto-legge – e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione – non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta»;
              neppure la genericità del preambolo, laddove si richiama la straordinaria necessità ed urgenza delle misure adottate, appare idonea a dare copertura costituzionale a numerose disposizioni, e segnatamente: all'articolo 10, comma 8, che interviene sulla nomina e sulla composizione del collegio dei revisori dell'ISPRA, disciplinando in particolare la nomina di un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente; all'articolo 20, dove, tra l'altro, si prevede di elevare a rango normativo il ruolo e le funzioni dell'Organismo di una fondazione di diritto privato costituita da organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti interessati alla materia contabile, attribuendo a tale fondazione il potere di emanare i principi contabili nazionali, fornire supporto all'attività del Parlamento e al Governo, partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa; all'articolo 5, comma 2, con cui si istituisce un Fondo per il quale le risorse disponibili saranno messe in bilancio a decorrere dal 2015; all'articolo 8, comma 1, ove si dispone un rifinanziamento a partire dal 2018. A tale proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della legge n.  400 del 1988, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione. Come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.  220 del 2013 (in riferimento al decreto-legge n.  201 del 2011), tale norma, pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge, che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo. La presenza di disposizioni a carattere prettamente ordinamentale – che dispiegano i loro effetti in un ampio e differito arco temporale – accresce, anzi, i vizi del decreto rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione e proietta la materia al di fuori della legittima portata di un intervento emergenziale. In tutto ciò non si è neppure tenuto alcun conto dei reiterati messaggi presidenziali alle Camere, di ammonimento contro provvedimenti eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e propria congestione, che sfuggono alla comprensione dell'opinione pubblica e rendono sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge. La ostentata reiterazione di simili prassi, specie quando si legifera su temi che riguardano diritti costituzionalmente garantiti e coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della coesione sociale, pone in gioco la qualità e la sostenibilità del modo di legiferare;
              l'articolo 26, che interviene sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici modifica, sostanzialmente riducendola, la tariffa incentivante già riconosciuta, in base alle convenzioni stipulate con il Gestore dei servizi elettrici, ai produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Il sistema di incentivazione vigente, rivolto a promuovere l'impiego di fonti rinnovabili, consiste, com’è noto, nel garantire ai produttori autorizzati l'acquisto da parte del GSE dell'energia prodotta ad una tariffa fissata con decreto ministeriale, per una durata stabilita oggi in venti anni. L'intervento normativo prefigurato dal decreto in esame comporterà una modifica unilateralmente imposta della tariffa incentivante in due direzioni previste alternativamente. Secondo la prima di queste, la tariffa incentivante (commi 3 e 4), per impianti di potenza superiore a 200 KW, verrebbe ridotta a far data dal 1o gennaio 2015, con l'applicazione di un fattore di riduzione crescente in base al periodo residuo, ed erogata per 24 anni dalla data dell'entrata in esercizio dell'impianto. In base alla seconda alternativa proposta, tali disposizioni non si applicherebbero nelle ipotesi in cui i titolari degli impianti optino, entro il 30 novembre 2014, per una riduzione del 10 per cento dell'incentivo oggi riconosciuto, a decorrere dal 1o gennaio 2015. Una modifica ex lege delle condizioni alle quali l'incentivo è stato riconosciuto in base alle convenzioni già stipulate ha il carattere di un intervento normativo sostanzialmente retroattivo. Esso verrebbe ad incidere su rapporti «di durata» già costituiti e su situazioni e sugli effetti di decisioni già assunte dai produttori che a tal fine hanno posto in essere i relativi investimenti, in base a previsioni economiche di cui è parte determinante l'incentivo. La Corte Costituzionale ha ricordato come il principio di irretroattività della legge – pur riconosciuto come principio generale dall'articolo 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile – non ha ottenuto in sede costituzionale (salvo quanto espresso nell'articolo 25 della Costituzione con riferimento alla materia penale) alcuna garanzia specifica e, pertanto, non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni che vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti. Unica condizione essenziale è che «tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenza n.  302 del 2010 e n.  264 del 2005; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n.  236 e n.  206 del 2009). L'affidamento gode di tutela costituzionale, riconducibile non solo all'articolo 3 della Costituzione, ma altresì all'articolo 41 della Costituzione, quando il privato intraprenda un'attività economica che comporta tra l'altro oneri per investimenti. Il legittimo affidamento in questo caso comporta l'attesa che i cambiamenti normativi sopravvenuti non finiscano per rendere inutili le iniziative già assunte e gli oneri già sostenuti. Nello specifico della norma recata dal provvedimento, inoltre, i rapporti in atto, cui la nuova disciplina dell'incentivo pretenderebbe di applicarsi, sono oggetto di convenzioni stipulate con il GSE (Gestore Servizi Energetici), e in corso di esecuzione. Si avrebbe dunque la violazione unilaterale di vere e proprie obbligazioni sorte ed esigibili in forza di un contratto;
              l'intervento normativo trattato dal citato articolo 26 appare in contrasto anche con gli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta Europea dell'Energia, a cui è stata data esecuzione in Italia con legge 10 novembre 1997, n.  415. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo I, del Trattato, «ogni Parte contraente incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori di altre Parti contraenti che effettuano investimenti nella sua area. Gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna Parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'impiego, il godimento o l'alienazione degli stessi.». L'articolo 26, quindi, viola l'impegno ad assicurare «condizioni stabili» oltre che «eque, favorevoli e trasparenti» agli investimenti, che non godrebbero di «piena tutela e sicurezza». Il contrasto con gli obblighi derivanti dal Trattato a sua volta si riverbererebbe in un vizio di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, secondo cui le leggi statali e regionali devono rispettare, oltre che la Costituzione, i «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali», compresi, quindi, quelli derivanti dai Trattati ratificati dallo Stato italiano;
              inoltre la relazione illustrativa al provvedimento, nella parte concernente gli interventi di politica energetica, afferma che: «L'azione da porre in essere, dunque, risponde ad un disegno unitario che è idoneo ad incidere su singole voci tariffarie e componenti strutturali del sistema energetico. Esso per essere attuato richiede interventi molteplici e diversificati, di natura legislativa ed amministrativa [...] Il presente provvedimento intende dare avvio a questo processo». A tale proposito, appare opportuno ricordare che lo strumento del decreto-legge è ritenuto dalla Corte costituzionale palesemente inadeguato «a realizzare una riforma organica e di sistema», tanto più quando tale riforma è motivata da «esigenze manifestatesi da non breve periodo» e «richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale» (sentenza 220 del 2013). In ragione di quanto rilevato, per tali ambiti occorrerebbe disporre con legge ordinaria ed in armonia rispetto ai principi del diritto comunitario menzionati. Peraltro va segnalato che le modifiche apportate dalle Commissioni riunite all'articolo 26 non sembrano idonee a risolvere alcuna delle problematiche sopra esposte;
              peraltro, la prima parte dell'articolo 13 in oggetto contiene anche una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza di siti contaminati, consentendo che essi vengano utilizzati a fini industriali anche prima del risanamento, procedura applicabile anche ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. L'operatore interessato ad effettuare bonifiche del suolo può presentare uno specifico progetto contenente un cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore privato che intraprende l'operazione autocertifica veridicità e completezza dei dati e delle informazioni, senza che sia previsto alcun controllo, anche a campione, da parte dell'ente pubblico competente. Sulla base di tali dati la procedura prevede una rapida approvazione del progetto di bonifica e solo successivamente si provvede alla presentazione del Piano di caratterizzazione, per il cui esame è previsto il silenzio-assenso. Ne deriva uno stato di incertezza sul reale stato di contaminazione, in assenza della introduzione di misure atte ad assicurare la trasparenza e l'informazione dei cittadini durante il procedimento;
              l'articolo 14 introduce una disciplina volta ad accelerare le attività necessarie – secondo quanto evidenziato dalla relazione che accompagna il disegno di legge in esame – per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 marzo 2010, che ha condannato lo Stato italiano per violazione degli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania. Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti nella provincia di Salerno. Tale scelta dimostra come il Governo non intenda avviare nella Regione Campania un ciclo virtuoso dello smaltimento dei rifiuti, che rispetti appieno quanto previsto dalla vecchia direttiva 2006/12/CE e soprattutto quanto emerge dalla nuova direttiva rifiuti 2008/98/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 205 del 2010, con cui l'Unione Europea ha inteso avvicinarsi a una «società del riciclaggio» cercando di evitare la produzione dei rifiuti o limitandone l'aumento, e di utilizzare i rifiuti come risorse, stabilendo una gerarchia dei rifiuti in base a ciò che costituisce la migliore opzione ambientale per la politica dei rifiuti. Tale gerarchia è ben chiarita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, per cui gli Stati membri devono obbligatoriamente adottare le misure per il trattamento dei loro rifiuti secondo questo ordine di priorità: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento. Nel caso in questione si inverte tale ordine di priorità senza che nulla sia stato fatto per arrivare a conseguire gli obiettivi che la normativa comunitaria fissa al 2020 per il riciclaggio dei rifiuti domestici. Né risulta accolta la prescrizione in base alla quale le misure da adottare per la gestione dei rifiuti devono assicurare che non vi sia pericolo per la salute umana e pregiudizio ambientale, cosa che non si può affermare quando si continuano a costruire inceneritori e discariche. Ci si troverebbe dunque in presenza di un quadro normativo incompatibile con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, secondo cui le leggi statali e regionali devono rispettare, oltre che la Costituzione, i «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»;
              sempre con riguardo ai profili di violazione dell'articolo 117 della Costituzione, in riferimento al diritto comunitario, occorre rilevare come l'articolo 16 intervenga a modificare la disciplina dell'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo. Il nuovo testo consente la cattura nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga. L'intervento normativo sarebbe finalizzato a superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2006 in materia di divieto delle attività di cattura di uccelli a fini di richiamo mediante reti. Proprio in riferimento alle deroghe e in merito alla violazione della direttiva comunitaria di settore, la Commissione europea, nell'atto di costituzione in mora, rileva che: «In questo contesto, la Commissione ricorda che la deroga è un provvedimento eccezionale, che può essere adottato in base ad una precisa e puntuale analisi dei presupposti e delle condizioni di fatto stabilite dall'articolo 9. Il fatto che l'impiego delle reti per la cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi sembri essere avvenuto per più di quindici anni contraddice i fini e le ragioni per le quali i poteri derogatori sono stati eccezionalmente previsti dalla normativa (Sentenza n.  1865 del 16/07/2013 del TAR Lombardia). L'istituto della deroga, per sua stessa natura, deve essere considerato attivabile solo in via eccezionale e non ne può essere consentita una ripetizione periodica, con cadenza annuale e stagionale, tale da costituire un regime di cattura permanente, in violazione delle norme della Direttiva.»;
              con riferimento al mancato rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, si può rilevare che in merito alle stime sulla platea dei beneficiari delle misure agevolative contenute negli articoli 21 e 22 si riscontra che la Relazione tecnica non provvede a suffragare l'assunto in base al quale le fattispecie interessate rappresenterebbero un numero limitato, assunto dal quale discende la conclusione di una indimostrata trascurabile entità degli effetti finanziari connessi ai benefici introdotti. Per quanto attiene alla rimodulazione degli incentivi di cui all'articolo 26, che si risolverà in un allungamento dei tempi di erogazione ovvero in una riduzione rispetto agli attuali livelli, oltre ad evidenziare la possibilità dell'insorgenza di un cospicuo contenzioso, si rappresenta che l'operazione implica in ogni caso una riduzione degli incassi delle società produttrici di energia con il fotovoltaico, con annessa perdita di gettito IRES – e relativa addizionale c.d. Robin Hood Tax – e IRAP delle imprese fotovoltaiche, senza che ciò sia adeguatamente contabilizzato negli effetti. Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 31, recante una norma correttiva della legge di stabilità per il 2014 in materia di anatocismo – soppressa durante l'esame al Senato –, appare evidente che non risulta scongiurato il rischio di effetti finanziari negativi per le amministrazioni pubbliche, in relazione a contratti da queste stipulati, rispetto al nuovo meccanismo di decorrenza degli interessi sugli interessi maturati,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  2568.
N. 4. Da Villa, Crippa, Terzoni, Della Valle, Fantinati, Prodani, Mucci, Vallascas, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Nuti.

A.C. 2568-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE AL TESTO A DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

      Con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
          all'articolo 22-quinquies, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      «2. L'attuazione del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
          all'articolo 30, sopprimere il comma 2-decies.

A.C. 2568-A/R – Proposta emendativa

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO A ANNUNCIATA IN AULA

ART. 26.

      Al comma 3, lettera c), sostituire i numeri da 1) a 3) con i seguenti:
          1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
          2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;
          3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW.
26.  200. Le Commissioni.

A.C. 2568-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO

Art. 1.
(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare).

      1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n.  882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.
      2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n.  882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.
      3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare di lieve entità, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale, con esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al periodo precedente, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n.  689 del 1981. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8-bis della citata legge n.  689 del 1981, nel caso di reiterazione specifica delle violazioni di cui al presente comma, accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi successivi alla diffida, non si applica la diffida.
      4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n.  689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Art. 2.
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo).

      1. Alla legge 20 febbraio 2006, n.  82, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È altresì ammessa, la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, sapa o similari, previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da eseguirsi secondo le modalità stabilite nell'articolo 5, comma 1, della presente legge.»;
          b) all'articolo 5, comma 1:
              1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti, nonché la preparazione delle bevande spiritose, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii) del regolamento (CE) n.  110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n.  1576/89 del Consiglio, può essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n.  251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;
              2) al secondo periodo le parole: «(CEE) n.  1601/91» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n.  251/2014»;
          c) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei locali di un'impresa agricola intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa, è consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da a) a d), se ottenuti esclusivamente dall'attività di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attività. In tali casi la detenzione è soggetta ad una preventiva comunicazione da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;
          d) all'articolo 14:
              1) al comma 3, primo periodo, le parole: «autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati, nonché del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta.» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;
              2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «almeno entro il quinto giorno antecedente» sono sostituite dalla seguente: «antecedentemente»;
          e) all'articolo 25:
              1) al comma 1, le parole: «, che rispondono ai requisiti e alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;
              2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
          f) l'articolo 26 è abrogato;
          g) all'articolo 28:
              1) al comma 1 le parole da: «, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse;
              2) i commi 4 e 5 sono abrogati;
          h) all'articolo 35:
              1) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 25 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.»;
              2) il comma 12 è abrogato;
          i) l'articolo 43 è abrogato.

Art. 3.
(Interventi per il sostegno del Made in Italy).

      1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n.  800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
      3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n.  800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera b), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
      4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
      5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:
          a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;
          b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

      6. Il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
      7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n.  4, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
          b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
      «4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n.  1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n.  1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

      8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la consultazione pubblica tra i consumatori di cui all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n.  4, come introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
      9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n.  4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui al medesimo comma 3.
      10. All'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «È istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le seguenti: «per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e».

Art. 4.
(Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP).

      1. La produzione della «Mozzarella di Bufala campana» DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n.  1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente.
      2. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività, sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilità del latte prodotto, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato.
      3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2.
      4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 13.000 e alla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni. Si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta dalla data dell'accertamento della violazione fino a quando l'organo di controllo non abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l'avvenuta pubblicità a norma del periodo seguente. Della sanzione della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta è data tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi all'irrogazione delle sanzioni, la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione è altresì disposta a carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi da quelli della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di un giorno a un massimo di dieci giorni, ovvero di trenta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertato entro sei mesi.
      5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 750 ad euro 4.500. Qualora la violazione riguarda prodotti inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni protette di cui al regolamento (UE) n.  1151/2012, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000. Gli addetti al controllo, nel caso di prima violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.
      6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è designato quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5.
      7. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n.  171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.  205, è abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n.  4, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
      8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n.  178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000. L'autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.

Art. 5.
(Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura).

      1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito, nel limite delle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato che presenta i requisiti di cui al comma 3, lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4.
      2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole il fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018.
      3. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui al presente articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:
          a) avere durata almeno triennale;
          b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno;
          c) essere redatto in forma scritta.

      4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
          a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
          b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

      5. Le assunzioni di cui al presente articolo devono essere effettuate tra il 1o luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
      6. L'incentivo di cui al presente articolo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le modalità di seguito illustrate:
          a) per le assunzioni a tempo determinato:
              1) 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
              2) 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
              3) 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;
          b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.

      7. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n.  92.
      8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso, comunicando sul proprio sito internet istituzionale la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalità attuative dell'incentivo di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo per il rispetto da parte dei datori di lavoro degli impegni assunti nei contratti per i quali è previsto l'incentivo ai sensi del presente articolo e per la verifica dell'incremento occupazionale.
      9. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
      10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua la comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n.  800/2008.
      11. In relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE) n.  800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione dalla notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.
      12. A decorrere dalla data in cui è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova più applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99. Restano salve le domande di ammissione all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99, presentate fino a tale data.
      13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si applicano, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.».
      14. La disposizione del comma 13 si applica, previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Della medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.  154.

Art. 6.
(Rete del lavoro agricolo di qualità).

      1. È istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti:
          a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
          b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);
          c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

      2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovraintende una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La cabina di regia è presieduta dal rappresentante dell'INPS.
      3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza.
      4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:
          a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione;
          b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1;
          c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'INPS;
          d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.
      5. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8.
      6. Al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative.
      7. È fatta salva comunque la possibilità per le amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.
      8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 7.
(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale).

      1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 1-quinquies, è inserito il seguente:
      «1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n.  1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui.»;
          b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la detrazione spettante» sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».

      2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.
      3. All'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, il comma 1 è abrogato.
      4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228, il comma 512 è sostituito dal seguente:
      «512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di imposta 2015, nonché del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n.  662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.».

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, è incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018.
      2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e 13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
          a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4,5 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
          b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n.  499, come da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n.  196;
          c) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307;
          d) quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno 2015 e 7,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto;
          e) quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno 2015, 28,4 milioni di euro per l'anno 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto;

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA

Art. 9.
(Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici).

      1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo.
      2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni.
      3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si applica la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009.
      4. Il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica e universitaria. Ai fini del finanziamento i fondi immobiliari chiusi presentano i progetti di investimento dimostrando la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.
      5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e 4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.
      6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un organismo tecnico terzo individuato col decreto di cui al comma 8. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
      7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo non potrà essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit, diagnosi, certificazione e progettazione la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a cinquecentomila euro. L'importo di ciascun intervento non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.
      8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.
      9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, è assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione, alle cui attività si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.
(Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura).

      1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
      2. Al Presidente della regione non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel presente articolo fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.
      3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, per i quali è fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo subentro.
      4. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207.
      5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
      6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1.
      7. Ai fini delle attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  26, è trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato è soppresso. Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n.  195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n.  140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni già esercitate dall'Ispettorato generale».
      8. Al fine di preordinare un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102, secondo periodo, le parole: «almeno uno è» sono sostituite dalle seguenti: «uno può essere». I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso.
      9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.  49, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)».
      11. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di apposita struttura di missione, alle cui attività si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.  6, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l'ordine di priorità definito nei medesimi decreti, entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio più elevate, e entro i successivi centottanta per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, può essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio più elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n.  178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»;
          b) all'articolo 1, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui al comma 6.»;
          c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: «5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, è attribuita priorità assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta.».

      13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.
(Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili).

      1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove intese e accordi con i Ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati titolati, per lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per adempiere tempestivamente alle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonché alla Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata in base all'articolo 6 della Convenzione Internazionale sulla Diversità Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n.  124.
      2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  125, dopo le parole: «e rimborsi spese», sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n.  179».
      3. All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n.  979, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa grave del medesimo.».
      4. Al fine di conseguire con immediatezza i necessari livelli di operatività e consentire lo svolgimento stabile delle primarie funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema di salvaguardia degli ecosistemi naturali e di promozione della sostenibilità, nella specifica cornice di vulnerabilità territoriale messa a rischio da ricorrenti eventi alluvionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ne nomina il direttore, scegliendolo in una terna motivatamente proposta dal Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle capacità professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico incarico. Alla selezione possono partecipare dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica nonché esperti anche tra coloro che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il presidente dell'ente parco stipula col direttore così nominato un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senz'assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.
      5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n.  108, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) è aggiunto, in fine, l'Allegato I di cui all'allegato 1 al presente decreto;
          b) all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente «2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente è differito di ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto.».

      6. All'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, le parole: «apposito decreto dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più appositi decreti dirigenziali».
      7. Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
      8. All'intesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, relativa al Parco nazionale dello Stelvio, partecipa anche la Regione Lombardia.
      9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è sostituito dal seguente:
      «Art. 285. – (Caratteristiche tecniche). – 1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.».

      10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1o settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.
      11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.».
      12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n.  157, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata ove possibile all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.».
      13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12.
(Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013).

      1. All'articolo 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.  123, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.  90, è ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma di laurea, non triennale, con esperienza professionale nei rispettivi settori di congruente attività, all'atto della nomina, di almeno cinque anni.»;
          b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unità per profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.».

      2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, che sono in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro dei nuovi componenti nominati, con successivo decreto, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b).
      3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione di cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.  39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n.  39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti determinazioni.
      4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 13.
(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare).

      1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è inserito il seguente:
      «Art. 242-bis. – (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza). – 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n.  241.
      2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi dodici mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.
      3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.
      4. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252.
      5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.
      6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.».

      2. L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
      3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152.
      4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo il comma 8-ter, è inserito il seguente:
      «8-quater. Le attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione che, ferme le quantità massime stabilite dai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n.  161, e 17 novembre 2005, n.  269, siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dagli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva con particolare riferimento:
          a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
          b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
              c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
              d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli utilizzi individuati.».

      5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 184, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
      «5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.»;

          b) dopo l'articolo 241 è inserito il seguente:
      «Art. 241-bis. – (Aree Militari). – 1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna b, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del presente decreto.
      2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.
      3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto.
      4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.
      5. Per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si può avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con propria determinazione le relative modalità di attuazione.».

      6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, così come sostituito dal comma 5, lettera a), del presente articolo, le disposizioni recate dal decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2010, n.  87, si applicano anche al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
      7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2005, n.  152, recante «Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro n.  6 «solidi sospesi totali» è introdotta la seguente nota:
      «(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 5, lettera l-ter.2), prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, comunque in conformità ai medesimi documenti europei.».

      8. Per il carattere di specificità delle lavorazioni che richiedono il trattamento di materiali e rifiuti radioattivi, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.  47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.  80, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuata una apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e sono contestualmente individuate le modalità atte a comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale necessari ai fini dell'acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.
      9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, dopo le parole: «di bonifica di siti d'interesse nazionale» sono inserite le seguenti parole: « , di bonifica di beni contenenti amianto».

Art. 14.
(Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania – Sentenza 4 marzo 2010 – C 27/2010).

      1. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «necessità di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela»;
          b) le parole da: «ricorso temporaneo» a: «elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza può disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo».
      2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  152, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
      3. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.  150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.  15, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre».
      4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 – Causa 297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Il commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, e all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.  67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.  135, esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento delle concessione per la progettazione, costruzione e gestione di detto termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere.
      5. Nell'espletamento dei compiti conferiti, il commissario straordinario si avvale del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziate per la realizzazione dell'opera.
      6. Con il decreto di cui al comma 1 è indicata la durata dell'incarico del commissario straordinario, che non può comunque superare i tempi per l'ultimazione dell'opera previsti dal cronoprogramma approvato.
      7. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso per l'opera prestata in tale qualità, fermo restando il compenso per l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle risorse stanziate per la realizzazione dell'opera.
      8. Al decreto legislativo n.  152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;
          b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.».

Art. 15.
(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170).

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
          «g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163»;

          b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;
          c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: «nell'allegato IV;» è aggiunto il seguente periodo: «per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero per lo sviluppo economico e, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V.»;
          d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:
      «9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;

          e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente»;

          f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.»;
              2) al secondo periodo la parola: «anche» è soppressa;

          g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.  241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato, L'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente»;

          h) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni»;

          i) all'articolo 32, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente.»;
          l) al punto 3) dell'Allegato II alla parte seconda è aggiunto dopo l'ultimo trattino il seguente:
      « – al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20»;

          m) il punto 7-ter) dell'Allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:
      «7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;

          n) al punto 10), terzo trattino, dell'Allegato II alla parte seconda la parola: «extraurbane» è soppressa;
          o) il punto 17) dell'Allegato II è sostituito dal seguente:
      «17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;

          p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
      «h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri»;

          q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
      «o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»;

          r) la lettera n) del punto 8 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
      «n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi».

      2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo.
      4. Nei casi in cui debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti già autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo tempo ritenuta esclusa sulla base delle soglie individuate nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e nella legislazione regionale di attuazione la procedura di verifica di assoggettabilità è svolta a norma dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del predetto decreto legislativo, ferma restando la prosecuzione dell'attività fino all'adozione dell'atto definitivo da parte dell'autorità competente e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
      5. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n.  97, è abrogato.

Art. 16.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.  157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI).

      1. Alla legge 11 gennaio 1992, n.  157, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Non è consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall'articolo 19-bis.»;
          b) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;
          c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: «di cattura» sono soppresse e le parole: «di cui all'articolo 4, comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio».

      2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce.».
      3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie:» sono sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti:»;
          b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero.».

      4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  32, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la parola: «terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»;
          b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
          «c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranità italiana»;
          c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
          d) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti è espressamente previsto dalle norme vigenti.»;
          e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
          «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica»;

          f) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono inserite le seguenti: «in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e»;
          g) il comma 4 dell'articolo 4 è abrogato;
          h) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.»;

          i) all'articolo 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, provvede affinché le informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine.»;

          l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;
          m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
          n) all'articolo 8, comma 3, le parole da: «in coerenza con le regole tecniche» a: «legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalità di cui al medesimo articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n.  82 del 2005»;
          o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi o» sono sostituite dalla seguente: «alle»;
          p) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «la limitazione dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»;
          q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati»;
          r) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorità pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;

          s) all'articolo 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Le autorità pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;

          t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico» sono inserite le seguenti: «, in via permanente,»;
          u) l'allegato IV è abrogato.

      5. Sono sempre assicurati la partecipazione del pubblico nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare, l'accesso con le modalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  195, ad ogni tipo di informazione ambientale.

Art. 17.
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n.  190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino – Procedura d'infrazione 2013/2290 – Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, – Procedura d'infrazione 2007/4680).

      1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n.  190, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione» sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»;
          b) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale tenga conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che tenga conto»;
          c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»;
          d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;
          e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» è sostituita con le seguenti: «elabora ed attua»;
          f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» è sostituita con la seguente: «attuazione»;
          g) all'articolo 12, comma 2, lettera a):
              1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali,»;
              2) la parola: «aventi» è sostituita dalla seguente: «con»;
              3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,» sono aggiunte le seguenti: «nonché relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  116, e dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali.».

      2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
      «2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.».

      3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, alla lettera A.3.7 «Aree protette» del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali» le parole «fino al 22 dicembre 2013» sono soppresse.

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE

Art. 18.
(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi).

      1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
      2. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.
      3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.
      4. Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n.  1778 «Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio.
      5. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n.  238, possono usufruire del credito d'imposta solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
      6. Il credito d'imposta è revocato:
          a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
          b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

      7. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 6 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
      8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
      9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.  147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

Art. 19.
(Modifiche alla disciplina ACE – aiuto crescita economica).

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento.»;
          b) al comma 4, dopo le parole: «periodi d'imposta successivi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si può fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917. Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.».

      2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle società la cui ammissione alla quotazione avviene dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede come segue:
          a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, per l'importo di 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;
          b) mediante aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2019, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

Art. 20.
(Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili).

      1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera w-quater, è inserita la seguente: «w-quater.1 “PMI”: fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.»;
          b) all'articolo 104-bis, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies non si computano nell'assemblea convocata per deliberare su eventuali misure di difesa.»; nel comma 3 dell'articolo 104-bis, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-quinquies»;
          c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto.»;
          d) all'articolo 106, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.»;
          e) all'articolo 106, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      «1-bis. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venti per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile.»;

          f) al comma 2 dell'articolo 106 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo più elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127-quinquies.»;
          g) nei commi 3, lettere a) e b), 3-bis, 4, 5 e 6, dell'articolo 106, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-bis»;
          h) nel comma 3, lettera a), dell'articolo 106 dopo le parole: «l'acquisto di partecipazioni» sono aggiunte le seguenti: «o la maggiorazione dei diritti di voto,»;
          i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, dopo le parole: «al cinque per cento» sono inserite le seguenti: «o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi,»;
          l) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 è inserito il seguente: «3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.»;
          m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106 è sostituita dalla seguente: «d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo;»;
          n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'articolo 106.»;
          o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole: «Il comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo,»;
          p) all'articolo 113-ter, comma 3, e all'articolo 114, comma 1, le parole: «ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali» sono soppresse;
          q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.»;
          r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento.»;
          s) all'articolo 120, comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto;»;
          t) all'articolo 121, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.»;
          u) all'articolo 121, comma 3, le parole: «superiore al due per cento del capitale» sono sostituite dalle seguenti: «in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2»;
          v) all'articolo 122, comma 1, le lettere b) e d) sono sostituite dalle seguenti:
              «b) pubblicati per estratto sul sito Internet della società con azioni quotate;
              d) comunicati anche per estratto alla società con azioni quotate;»;
          z) all'articolo 125-bis, comma 1, le parole: «ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani» sono soppresse;

          aa) dopo l'articolo 127-quater è inserito il seguente:

«Art. 127-quinquies.
(Maggiorazione del voto).

      1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.
      2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
      3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
          a) viene meno in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2;
          b) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
          c) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

      4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
      5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.
      6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
      7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.
      8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.»;

          bb) l'articolo 134, comma 1, è soppresso.

      2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.  38, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4, comma 6, le parole: «a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia» sono soppresse;
          b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis.
(Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità).

      1. L'organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i princìpi contabili:
          a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
          b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
          c) partecipa al processo di elaborazione dei princìpi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l’International Accounting Standards Board (IASB), con l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.
      Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

      2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

Art. 9-ter.
(Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità).

      1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità, fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n.  580.
      2. Il Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano di Contabilità stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo Italiano Contabilità nonché le quote di finanziamento di cui al comma 1 da destinare all’International Accounting Standards Board (IASB) e all’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
      3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n.  580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'Organismo Italiano Contabilità. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'Organismo Italiano Contabilità tramite il sistema camerale.»;
          c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.  244, sono abrogati.

      3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola: «esclusivamente» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.».
      4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile, dopo le parole: «di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma»; al terzo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile dopo le parole «dell'esperto designato dal tribunale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter».
      5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.».

      6. Il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, è sostituito dal seguente:
      «L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta».

      7. All'articolo 2327 del codice civile la parola: «centoventimila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila»;
      8. All'articolo 2477 del codice civile il secondo comma è abrogato; nel terzo comma la parola: «altresì» è soppressa e nel sesto comma le parole: «secondo e» sono soppresse.

Art. 21.
(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie).

      1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n.  239, dopo le parole: «sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime,» sono aggiunte le seguenti: «o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58»;
      2. Il comma 9-bis dell'articolo 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, è sostituito dal seguente:
      «9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, non si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58. La composizione del patrimonio e la tipologia di investitori deve risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n.  130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.».

Art. 22.
(Misure a favore del credito alle imprese).

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, è aggiunto il seguente:
      «5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.».

      2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: «le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti,» sono inserite le seguenti: «nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi»;
          b) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.
(Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione).

      1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresì alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi poste in essere dalle società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n.  130, nonché da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.».

      3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.».

      4. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) dopo la parola: «derivati» sono inserite le seguenti: «e finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea»;
          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
              a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, e successive modificazioni;
              b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione;
              c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;
              d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione.».

      5. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR,»;
          b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      «1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.».

      6. Alla legge del 30 aprile 1999, n.  130, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
      «1-ter. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, nel rispetto delle seguenti condizioni:
          a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresì i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);
          b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58;
          c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.»;

          b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «I crediti relativi a ciascuna operazione» sono inserite le seguenti: «(per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla società di cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi»;
          c) all'articolo 3, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
      «2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 sui conti delle società di cui al comma 1 aperti presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Tali somme possono essere utilizzate dalle società di cui al comma 1 esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonché di procedure concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e integralmente restituite alla società senza la necessità di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme.»;

          d) all'articolo 3, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
      «2-ter. Sui conti correnti dove vengono accreditate le somme incassate per conto delle società di cui al comma 1 corrisposte dai debitori ceduti – aperti dai soggetti che svolgono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), non sono ammesse azioni da parte dei creditori di tali soggetti se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alle società di cui al comma 1. In caso di avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura, per un importo pari alle somme incassate e dovute alle società di cui al comma 1, vengono immediatamente e integralmente restituite alle società di cui al comma 1 senza la necessità di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.»;

          e) all'articolo 5, comma 2-bis, le parole: «comma 1-bis,» sono soppresse;
          f) all'articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
      «2-quater. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di uno o più finanziamenti da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
      2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione, anche in parte, del finanziamento relativo alle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera b).
      2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi dalle società per finanziare l'erogazione dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58.
      2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, in aggiunta agli altri obblighi previsti dalla presente legge, verificano la correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi del comma 2-quater e la conformità delle stesse alla normativa applicabile.».

      7. L'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  9, è abrogato.

Art. 23.
(Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione).

      1. Al fine di pervenire a una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.
      2. Alla stessa finalità sono destinati i minori oneri tariffari conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.  145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014 n.  9.
      3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i medesimi benefìci siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i benefìci previsti agli stessi commi 1 e 2 non siano cumulabili a regime con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134.

Art. 24.
(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n.  314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.  368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
      2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n.  99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
      3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
      4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2016, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico.
      5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.
      6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3.
      7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n.  99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.

Art. 25.
(Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.).

      1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso.
      2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e successivamente ogni tre anni, il GSE propone al Ministro dello sviluppo economico l'entità delle tariffe per le attività di cui al comma 1 da applicare a decorrere dal 1o gennaio 2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività. La proposta include le modalità di pagamento delle tariffe.
      3. La proposta di tariffe di cui al comma 2 è approvata dal Ministro dello sviluppo economico con decreto da adottare entro 60 giorni dalla comunicazione.
      4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alle compensazioni ove necessario.

Art. 26.
(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).

      1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n.  387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n.  28 del 2011 sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.
      2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto ed è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.
      4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.
      5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n.  269 del 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 3 e 4 la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.
      7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW optino per una riduzione di una quota pari all'8 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell'incentivo decorre dal 1o gennaio 2015.

Art. 27.
(Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico).

      1. A decorrere dal 1o luglio 2014, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas esclude dall'applicazione dei corrispettivi tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico.

Art. 28.
(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse).

      1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2014, n.  9, con riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, adotta una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.  10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio.

Art. 29.
(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato).

      1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.  730, è applicato a decorrere dal 1o gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione.
      2. Fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, è ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 120 milioni di euro.
      3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e vigila altresì sulla corretta applicazione della norma sul mercato.

Art. 30.
(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili).

      1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili).

      1. Dal 1o ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6, viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:
          a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;
          b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

      2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.
      3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato può:
          a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero:
          b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380. L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

      4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al comma 8 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.
      5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n.  115 del 2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.».

      2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n.  28 del 2011 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.
(Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano).

      1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza:
          a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 100 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso;
          b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

      2. Nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.  387, dopo la parola «biomassa, sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione,».

Art. 31.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi).

      1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, è sostituito dal seguente:
      «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre».

      2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99)», fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.
      3. La periodicità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385.

Art. 32.
(Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato).

      1. Al fine di rafforzare il supporto all’export e all'internazionalizzazione delle imprese, nonché di assicurare certezza e trasparenza al rapporto tra lo Stato e Sace S.p.A. in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato, all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
      «9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non di mercato può altresì operare in favore di Sace S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione. In tal caso, la garanzia opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia. Tale garanzia è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Sace S.p.a., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del fondo, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è definito l'ambito di applicazione della presente disposizione.
      9-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, stipula con Sace S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonché il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione. La convenzione ha una durata di dieci anni. Lo schema di convenzione è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

      3. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 9-ter) della legge 24 novembre 2003, n.  326, è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 33.
(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti).

      1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.».
      2. Al decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1:
              1) al comma 2, le parole «Ogni sei mesi» sono sostituite dalla parola «annualmente» e le parole «nel semestre» sono sostituite dalle parole «nell'anno»;
              2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.»;
              3) al comma 12 è aggiunto il seguente periodo: «Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.»;
          b) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «In presenza» fino a: «delle norme» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi».

      3. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n.  96 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera c) del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;»;
          b) al comma 7, dopo la parola: «liste», sono aggiunte le seguenti: «per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.».

      4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2014, n.  20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile.»

Art. 34.
(Abrogazioni e invarianza finanziaria).

      1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati:
          a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n.  99, e successive modificazioni;
          b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, e successive modificazioni;
          c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  159 del 10 luglio 2012;
          d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  159 del 10 luglio 2012;
          e) il secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n.  28;
          f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  52 del 4 marzo 2014;
          g) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  1 del 2 gennaio 2013.

      2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 35.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(Articolo 11, comma 5, lettera a)

«Allegato I – Formato per la denuncia degli utenti finali di cui all'articolo 5, comma 2-bis.

Da inviare a:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
        Divisione IV Ricerca, Innovazione ambientale e mobilità sostenibile
        in ambito nazionale ed europeo

Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA (RM)

Ministero dello sviluppo economico

Direzione generale per la politica industriale e la competitività

        Divisione XV – Politiche ambientali

Via Molise, 2
00187 ROMA (RM)

Da compilare a cura del detentore:

Denominazione                                                                 
Indirizzo                                                                 
C.a.p.
Comune
Provincia
Telefono
Fax
Cod. Ateco (1)
Partita I.V.A.

Tipologie d'impianti antincendio:

Tipo (2) Quantità d'impianti (numero)
1  Impianti fissi
2  Impianti mobili
    (estintori)

Tipologia delle sostanze controllate

Quantità di estinguente (chilogrammi)
Halon 1211
Halon 1301
Halon 2402
Idroclorofluorocarburi (HCFC)

Note:
(1)    Codice delle attività economiche Istat.
(2)    Selezionare il tipo d'impianto detenuto.
(3)    Le dichiarazioni vanno compilate per singolo sito, sono escluse quindi le dichiarazioni che includono tipologie di macchine distribuite in più siti.».

Allegato 2
(Articolo 26, comma 3)

TABELLA

Periodo residuo (anni) Percentuale di riduzione dell'incentivo
12 25%
13 24%
14 22%
15 21%
16 20%
17 19%
18 18%
oltre 19 17%

A.C. 2568-A/R – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

      All'articolo 1:
          al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «competenti organi di vigilanza e di controllo» sono inserite le seguenti: «, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,»;
          il comma 3 è sostituito dai seguenti:
      «3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n.  689 del 1981.
      3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n.  225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.  75, sono abrogati»;
          al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorità competente, di cui all'articolo 17 della citata legge n.  689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione»;
          dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
      «4-bis. Allo scopo di razionalizzare l'attività di vigilanza finalizzata al controllo dello sforzo di pesca, all'applicazione della disciplina tecnica e dell'esercizio della relativa filiera, nonché per conseguire il miglioramento dell'efficacia dell'azione di tutela dell'ambiente marino e costiero e di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e dei porti, ferme restando le attribuzioni dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in attuazione delle direttive dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un programma triennale ed un piano annuale di coordinamento rivolto all'ottimale impiego delle risorse disponibili per l'esercizio delle attività di vigilanza nelle materie predette. Nell'ambito delle attività di cui al presente comma, le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  196, in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto, possono essere rese disponibili agli armatori che ne facciano richiesta, limitatamente alle navi iscritte nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione ovvero nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.  30, di cui gli stessi assumono l'esercizio ai sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione, secondo le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, e con modalità e procedure fissate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n.  196 del 2005. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, è incrementata per l'importo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
      4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

      Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 1-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni). – 1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n.  151.
      2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.  852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.
      3. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n.  9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
      “3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione.
      3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti al di fuori del territorio nazionale”.

      4. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, al primo periodo, le parole: “entro centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro sessanta giorni”.
      5. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n.  800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.
      6. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n.  1526, è abrogato.
      7. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n.  436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.
      8. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.  187, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.
      9. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n.  1526, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n.  1526, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al sesto comma, le parole: “presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente” sono sostituite dalle seguenti: “per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate”;
          b) il settimo comma è abrogato.

      10. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n.  82, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.
      11. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n.  138, sono sostituiti dai seguenti:
      “Art. 2. – 1. Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
      Art. 3. – 1. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo periodo è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)”.

      12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 11 si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
      13. L'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, è abrogato.
      14. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n.  1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n.  503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  503 del 1999.
      15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n.  523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n.  368, a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.
      16. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n.  194, le parole: “depositi alimentari” si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228, e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.
      17. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, e successive modificazioni, possono attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprietà delle predette macchine. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del Ministero stesso e le relative modalità di gestione.
      18. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: “applicano” è sostituita dalle seguenti: “commercializzano imballaggi con”;
          b) all'articolo 54, comma 11, la parola: “apponga” è sostituita dalle seguenti: “commercializzi imballaggi con”.

      19. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n.  110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.
      20. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n.  251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.
      21. Per l'utilizzo delle macchine agricole l'abilitazione degli operatori prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, non è richiesta ai soggetti titolari, da almeno due anni, di una delle patenti di cui all'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.

      Art. 1-ter. – (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura). – 1. È istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformità al titolo III del regolamento (UE) n.  1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo.
      2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n.  1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale inclusi il benessere e la biodiversità animale nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche.
      3. Lo svolgimento dell'attività di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura.
      4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1 devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.
      5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento di cui al comma 4, le modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale che tengano conto delle caratteristiche specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale, nonché l'istituzione del registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualità nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attività di consulenza svolta, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.  1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.
      7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.  165, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
          “c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa”.

      Art. 1-quater.(Istituzione del servizio integrato per la tutela del patrimonio agroalimentare italiano). – 1. È istituito presso il sistema camerale un servizio telematico integrato, a domanda individuale, rivolto a imprese e loro associazioni, consorzi, istituzioni ed enti pubblici territoriali, per il monitoraggio dei marchi di qualità delle produzioni agroalimentari italiane e la loro prima tutela, attraverso l'assistenza tecnico-legale sui mercati esteri.
      2. Per l'erogazione del servizio di cui al comma 1 l'Unioncamere, che cura la piattaforma telematica di accesso e offerta, si avvale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della rete delle camere di commercio italiane all'estero, degli uffici consolari, dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e delle ambasciate italiane.
      3. L'Unioncamere assicura il monitoraggio delle attività in corso realizzando le opportune iniziative per la messa in efficienza degli strumenti di tutela tecnico-legale all'estero.
      4. I costi sostenuti dal sistema camerale per l'erogazione del servizio telematico integrato sono a carico dei soggetti richiedenti».

      All'articolo 2:
          al comma 1:
          alla lettera c), capoverso 3-bis, al primo periodo, le parole: «intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa» sono sostituite dalle seguenti: «che produce mosti o vini» e, al secondo periodo, le parole: «preventiva comunicazione da inviarsi» sono sostituite dalle seguenti: «preventiva comunicazione da inviare anche in via telematica»;
          dopo la lettera d) è inserita la seguente:
          «d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      “3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento in volume è elevato al 4 per cento in volume”»;
          dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis. Per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n.  436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.
      1-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61, il comma 6 è sostituito dal seguente:
      “6. L'uso delle DOCG e DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini ad IGT è consentito l'uso delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino, nonché delle varietà in osservazione”».

      All'articolo 3:
          al comma 1, dopo le parole: «prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura» e dopo le parole: «prodotti agroalimentari» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura»;
          al comma 3, dopo le parole: «prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura», dopo le parole: «prodotti agroalimentari» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura» e dopo le parole: «predetto Allegato I» sono inserite le seguenti: «, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi»;
          al comma 5, alla lettera a), le parole: «di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016» e, alla lettera b), le parole: «di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016».

      All'articolo 4:
          al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3»;
          al comma 2, dopo le parole: «gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività,» sono inserite le seguenti: «secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3,» e dopo le parole: «tracciabilità del latte prodotto» è inserita la seguente: «quotidianamente»;
          al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonché tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento»;
          al comma 4:
              al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale»;
              al quarto periodo, le parole: «Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi all'irrogazione delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo»;
              il sesto periodo è sostituito dal seguente: «In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertata nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo»;
          dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n.  689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta»;
          al comma 5, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
          dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie previste dai commi 4 e 5»;
          al comma 8, primo periodo, le parole: «con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 25.000 a euro 50.000».

      All'articolo 5:
          al comma 2, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole» sono inserite le seguenti: «alimentari e forestali» e le parole da: «pari a 5,5 milioni» fino a: «2018» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;
          al comma 6, lettera b), le parole: «a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell'assunzione»;
          dopo il comma 6 è inserito il seguente:
      «6-bis. Il valore annuale dell'incentivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, l'importo di:
          a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
          b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato»;
          al comma 13, capoverso 1.1, dopo le parole: «per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),» sono inserite le seguenti: «e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99,».

      All'articolo 6:
          al comma 1, lettera a), le parole: «e non avere procedimenti penali in corso» sono soppresse;
          al comma 2, primo periodo, le parole: «Ministero delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
          al comma 4, lettera d), le parole: «Ministero delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
          al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

      Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
      «Art. 6-bis. – (Disposizioni per i contratti di rete). – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311, dopo il comma 361 è inserito il seguente:
      “361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete”.

      2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020».

      All'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies.1, dopo le parole: «terreni agricoli» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di proprietà dei genitori» e dopo le parole: «di euro 1.200 annui.» sono aggiunte le seguenti: «A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta».

      Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 7-bis. – (Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani). – 1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il capo III del titolo I è sostituito dal seguente:

“Capo III
MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE

      Art. 9. – (Princìpi generali). – 1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
      2. La concessione delle misure di cui al presente capo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

      Art. 10. – (Benefìci). – 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
      2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
      3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

      Art. 10-bis. – (Soggetti beneficiari). – 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
      2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
          a) siano costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
          b) esercitino esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
          c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

      3. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c).

      Art.10-ter. – (Progetti finanziabili). – 1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

      Art. 10-quater. – (Risorse finanziarie disponibili). – 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter, comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n.  62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea”;
          b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

      2. Alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185, presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

      Art. 7-ter. – (Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare). – 1. All'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      “La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese”.

      2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:
      “Art. 518. – (Pubblicazione della sentenza). – La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-quater comporta la pubblicazione della sentenza”.

      3. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: “474,” è inserita la seguente: “517-quater,”.
      4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: “articolo 51, commi 3-bis” sono inserite le seguenti: “, con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-quater del codice penale,”.

      Art. 7-quater. – (Disposizioni per l'agricoltura biologica). – 1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  220, sono abrogati.
      2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.
      3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi.
      4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.
      5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.

      Art. 7-quinquies. – (Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari). – 1. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n.  590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n.  817, spetta anche alle società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228, qualora almeno la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile.

      Art. 7-sexies. – (Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante). – 1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
      “2-ter. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo Spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei Paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e ai commi 2 e 2-bis”».

      All'articolo 8, comma 2:
          all'alinea, le parole: «67,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «65,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2018»;
          alla lettera c), le parole: «quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018».

      Al capo II, all'articolo 9 è premesso il seguente:
      «Art. 8-bis. – (Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso). 1. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso”».

      All'articolo 9:
          al comma 1, dopo le parole: «edifici scolastici» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli asili nido,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8 del presente articolo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande»;
          al comma 4, dopo le parole: «Il fondo di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, nel limite delle risorse ivi previste,», dopo le parole: «dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,» sono inserite le seguenti: «e alle società ESCO, come definite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, » e dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli asili nido,»;
          al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato»;
          al comma 7, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a trentamila euro per singolo edificio. L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro»;
          al comma 8, dopo le parole: «presente decreto,» sono inserite le seguenti: «anche al fine del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto clima-energia,»;
          dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
      «10-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, dopo il comma 5 dell'articolo 234 è aggiunto il seguente:
      “5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento”»;
          nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della segnaletica luminosa stradale».

      All'articolo 10:
          dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
          al comma 4, dopo le parole: «delle autorità di distretto» sono inserite le seguenti: «, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate»;
          al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà»;
          dopo il comma 7 è inserito il seguente:
      «7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilità nelle aree attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali, previa apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei lavori»;
          il comma 8 è sostituito dai seguenti:
      «8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102, al primo periodo, dopo le parole: “due supplenti” sono aggiunte le seguenti: “con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa” e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Uno dei componenti effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero”.
      8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui al comma 8»;
          dopo il comma 11 è inserito il seguente:
      «11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.  49, le parole: “entro il 22 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 22 dicembre 2015”»;
          al comma 12, lettera a), le parole: «entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione» e le parole: «i successivi centottanta» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi duecentodieci»;
          dopo il comma 12 è inserito il seguente:
      «12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.  6, dopo il comma 6-sexies è aggiunto il seguente:
      “6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è disciplinata l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano”»;
          dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
      «13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n.  147, le parole: “, Genova e La Spezia” sono soppresse e le parole: “20 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “14 milioni di euro”.
      13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014.
      13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis».

      Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
      «Art. 10-bis. – (Accordi di programma per l'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico). – 1. A partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati, su proposta della regione, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Autorità di bacino interessata, ove istituita, nonché, per quanto di competenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della Protezione civile, che valuta gli aspetti di rischio per l'incolumità delle persone. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della regione con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all'articolo 10».

      All'articolo 11:
          dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 2006, n.  61, è sostituito dal seguente:
      “3. Alle attività di pesca si applica quanto previsto dal regolamento (UE) n.  1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013”»;
          al comma 2, le parole: «n.  125» sono sostituite dalle seguenti: «n.  135» e le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
          dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  28, le parole: “A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2” sono soppresse»;
          al comma 3, dopo le parole: «si dimostri il dolo o la colpa» la parola: «grave» è soppressa;
          il comma 8 è sostituito dal seguente:
      «8. In armonia con le finalità e i princìpi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.  147. Per l'attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670. Fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni demandate agli organi centrali del consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte dal direttore del Parco in carica e dal presidente in carica o operante in regime di prorogatio; i mandati relativi sono prorogati fino alla predetta data. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante di ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia. Ove non si riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della regione Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
          al comma 10, dopo le parole: «quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore» sono inserite le seguenti: «e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento»;
          al comma 12, capoverso 2-bis, le parole: «ove possibile» sono soppresse;
          dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
      «12-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.  157, dopo le parole: “propriamente detti,” sono inserite le seguenti: “alle nutrie,”;
      12-ter. Nell'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, nella parte II, sezione 4, alla lettera B-bis, le parole: “CCGT usate per trasmissioni meccaniche” sono sostituite dalle seguenti: “Turbine a gas per trasmissione meccanica (comprese le CCGT)”».

      All'articolo 12:
          al comma 1, lettera a), le parole: «con esperienza professionale nei rispettivi settori di congruente attività» sono sostituite dalle seguenti: «con adeguata esperienza professionale»;
          dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      «4-bis. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, le Autorità ambientali componenti la rete nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi».

      Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 12-bis. – (Requisiti acustici passivi degli edifici). – 1. Ai fini della puntuale applicazione della disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  297 del 22 dicembre 1997, relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici, per gli edifici in cui sia rilevato in via giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dettati dalla normativa, è fatto obbligo di effettuare il risanamento attraverso appropriati interventi tecnici di adeguamento, al fine di rendere la destinazione degli edifici idonea al loro uso.
      2. L'obbligo ad adempiere alla suddetta azione di risanamento è posto a carico prioritariamente del costruttore o venditore che provvede direttamente, e a suo carico, alle opere idonee alla soluzione delle carenze acustiche rilevate. In via sostitutiva tale obbligo è trasferito all'acquirente al quale è garantita la totale copertura finanziaria da parte del costruttore o venditore a seguito di accordo tra le parti e di presentazione di idonea documentazione giustificativa che evidenzi sia il raggiungimento degli obiettivi di risanamento sia le risorse finanziarie associate.
      3. Ai fini dell'accertamento strumentale del rispetto dei valori limite di legge, nelle more dell'adozione delle indicazioni progettuali previste all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n.  447, è ammessa una tolleranza di 3 dB (decibel) dei valori limite contenuti nel citato decreto Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997. L'accertamento giudiziale del mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà contemplare una stima del costo massimo ammissibile relativo agli interventi di risanamento acustico da eseguire.

      Art. 12-ter. – (Disciplina in materia di inquinamento acustico delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile). – 1. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n.  447, e successive modificazioni, dopo le parole: “dalle aviosuperfici,” sono inserite le seguenti: “dagli eliporti,”.
      2. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  280 del 1º dicembre 1997, e successive modificazioni, dopo le parole: “di aviosuperfici,” sono inserite le seguenti: “di eliporti,”.
      3. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.  304, e successive modificazioni, le parole: “aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile,” sono soppresse.
      4. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  267 del 15 novembre 1997, e successive modificazioni, le parole: “, nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile” sono soppresse.

      Art. 12-quater. – (Soppressione della Commissione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n.  459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario). – 1. È soppressa la Commissione prevista dagli articoli 4, comma 6, e 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n.  459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, per la valutazione degli interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 3, dello stesso regolamento.
      2. I compiti di valutazione della Commissione sono trasferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle competenze relative all'approvazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture dei trasporti, per le infrastrutture esistenti, ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, per le infrastrutture di nuova realizzazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Art. 12-quinquies. – (Semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale incidente su attività di escavo di fondali marini e relativa movimentazione). – 1. All'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
          b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
      “5-bis. Gli interventi per i quali viene svolta una procedura di valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, non sono assoggettati alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5. Le verifiche tecniche finalizzate ad accertare le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei sedimenti marini movimentati, nonché a valutare la significatività dei possibili impatti ambientali connessi alla loro movimentazione per la posa di cavi e condotte, sono svolte nell'ambito delle attività istruttorie relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente”.

      2. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti».

      All'articolo 13:
          al comma 1, alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
          al comma 1, capoverso Art. 242-bis, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli 242 o 252» sono inserite le seguenti: «e all'ARPA territorialmente competente» e le parole: «nei successivi dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nei successivi diciotto mesi»;
          al comma 1, capoverso Art. 242-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei princìpi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati»;
          al comma 1, capoverso Art. 242-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto»;
          al comma 1, capoverso Art. 242-bis, nella rubrica, le parole: «o di messa in sicurezza» sono soppresse;
          al comma 1, dopo il capoverso Art. 242-bis sono aggiunti i seguenti:
      «Art. 242-ter. – (Concentrazioni soglia di contaminazione pari ai valori di fondo esistenti). – 1. Non si applicano le procedure di cui agli articoli 242, 242-bis e 252, qualora eventuali superamenti di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) siano omogenei al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera b).

      Art. 242-quater. – (Censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli). – 1. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente devono predisporre il censimento e la mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli, sulla base degli esiti delle analisi di caratterizzazione dei suoli effettuate in contraddittorio dalle varie Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente nell'ambito dei vari procedimenti già conclusi e suddivisi per aree omogenee.
      2. Il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) rilevato tramite il censimento di cui al comma 1, purché inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), si assume pari ai valori di fondo esistenti per tutti i parametri superati e pertanto detti valori sono sostitutivi delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, colonna A.
      3. Le Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell'ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli a conclusione di ogni accertamento eseguito sul territorio»;
          dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
      «3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  28, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2:
              1) le parole: “ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n.  152 del 2006,” sono soppresse;
              2) dopo le parole: “da utilizzare per” la parola: “escludere” è sostituita dalle seguenti: “accertare eventuali”;
              3) le parole: “, ove conformi ai limiti del test di cessione,” sono sostituite dalla seguente: “altresì”;
          b) al comma 3:
              1) dopo le parole: “sono fonti di contaminazione” è inserita la seguente: “potenziale”;
              2) dopo le parole: “e come tali” sono inserite le seguenti: “, qualora le concentrazioni attese in falda, valutate mediante modelli di lisciviazione e dispersione in falda, superino i limiti di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,”;
              3) dopo le parole: “devono essere rimosse o” sono inserite le seguenti: “in alternativa, attivando le procedure di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,”;
              4) dopo le parole: “senza rischi per la salute” sono aggiunte le seguenti: “e per le acque sotterranee”.

      3-ter. Le procedure tecnico-operative per la valutazione delle concentrazioni attese in falda, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  28, sono fissate dall'ISPRA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione delle predette procedure restano ferme, con gli opportuni adeguamenti, le procedure di valutazione relative ai terreni.
      3-quater. Alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, al punto 13, la parola: “Stagno” è sostituita dalle seguenti: “Composti organo-stannici”.
      3-quinquies. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      “13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4”»;
          il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:
      “8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:
          a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
          b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
          c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
          d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

      8-quinquies. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:
          a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
          b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
          c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
          d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

      8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.  72 alla Gazzetta Ufficiale n.  88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.  161, e 17 novembre 2005, n.  269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n.  172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.  210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n.  161 del 2002 e n.  269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n.  172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.
      8-septies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n.  1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione”»;
          dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
      «4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza”;
          b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità”;
          c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
      “4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire”;
          d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      “5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231, ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale”;
          e) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma”;
          f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
      “10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.
      10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35”.

      4-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n.  43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.  71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.  72 alla Gazzetta Ufficiale n.  88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152»;
          al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
      «b-bis) all'allegato D alla parte IV è premessa la seguente disposizione:
      “Classificazione dei rifiuti:
      1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
      2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
      3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
      4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
          a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
              la scheda informativa del produttore;
              la conoscenza del processo chimico;
              il campionamento e l'analisi del rifiuto;
          b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
              la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
              le fonti informative europee ed internazionali;      
              la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
          c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

      5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
      6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
      7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”»;
          al comma 7, alinea, le parole: «3 aprile 2005» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006»;
          la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare».

      All'articolo 14:
          il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della normativa dell'Unione europea, e in particolare delle direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, e 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero il sindaco di uno dei comuni presenti nel territorio della regione Lazio possono, in attuazione dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, adottare, nei limiti delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo»;
          al comma 2, le parole: «6 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006»;
          dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 8, le parole: “3 marzo 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;
          b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
      “9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito al 31 dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonché dei princìpi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data”;
          c) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di quanto già versato”»;
          il comma 3 è sostituito dai seguenti:
      «3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n.  11, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.
      3-bis. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  26, come da ultimo differito dall'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.  150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.  15, è differito al 31 dicembre 2015.
      3-ter. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi, è autorizzato, comunque per un periodo non superiore a sei mesi, lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.  123, e dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  26»;
          il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 – causa C-297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.  123, confermato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  26. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla base di uno studio aggiornato sulla produzione dei rifiuti con riferimento al bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto, dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere. Il commissario garantisce, attraverso opportuni atti amministrativi e convenzionali, che il comune nel cui territorio ricade l'impianto ed i comuni confinanti e contigui partecipino con propri rappresentanti ad organismi preposti alla vigilanza nella realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza»;
          i commi 5, 6 e 7 sono soppressi;
          al comma 8, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
          «b) all'articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
      “6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;
          b-bis) all'articolo 183, comma 1, lettera n), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”;
          b-ter) dopo l'articolo 184-ter è inserito il seguente:
      “Art. 184-quater. – (Utilizzo dei materiali di dragaggio). – 1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:
          a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo;
          b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

      2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.  72 alla Gazzetta Ufficiale n.  88 del 16 aprile 1998. L'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicenti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.
      3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
      4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, l'autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.
      5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286”;
          b-quater) all'articolo 188, comma 3, lettera b), le parole: “Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione” sono soppresse;
          b-quinquies) all'articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      “2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione”;
          b-sexies) all'articolo 256-bis, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”»;
          dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
      «8-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
      “1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati”.

      8-ter. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio si consente agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime regioni, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di compostaggio. Le regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza, che definiscono altresì tecniche e opportunità strumentali di mercato, alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
      8-quater. Relativamente all'esecuzione del test di cessione previsto dall'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.  72 alla Gazzetta Ufficiale n.  88 del 16 aprile 1998, in riferimento all'Allegato 3, viene considerato escluso il parametro amianto.
      8-quinquies. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è inserito il seguente:
      “2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.  205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime”.

      8-sexies. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è sostituito dal seguente:
      “2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze”».

      L'articolo 15 è sostituito dal seguente:
      «Art. 15. – (Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n.  2009/2086 e n.  2013/2170). – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
          “g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163”;
          b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;
          c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V”;
          d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:
      “9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto”;
          e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:
      “5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente”;
          f) all'articolo 17, comma 1, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria”;
              2) al secondo periodo, la parola: “, anche” è soppressa;
          g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      “2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.  241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web dell'autorità competente”;
          h) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      “3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni”;
          i) al comma 1 dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente”;
          l) al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
      “– al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20”;
          m) il punto 7-ter) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:
      “7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio”;
          n) al punto 10), terzo trattino, dell'allegato II alla parte seconda, la parola: “extraurbane” è soppressa;
          o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:
      “17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio”;
          p) la lettera h) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
          “h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri”;
          q) la lettera o) del punto 7) dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
          “o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua”;
          r) la lettera n) del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
          “n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi”.

      2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      3. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n.  152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo.
      4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n.  97, è abrogato».

      Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
      «Art. 15-bis. – (Semplificazioni in materia di rifiuti). – 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo n.  152 del 2006 in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;
          b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti, come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.  152 del 2006, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
          c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n.  152 del 2006».

      All'articolo 16:
          il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n.  157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      “3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis”»;
          dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:
          a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e non proibiti dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;
          b) le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale;
          c) le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali;
          d) i criteri per l'impiego misurato e la definizione delle quantità.
      1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto»;
          il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale”»;
          dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. All'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 1992, n.  157, dopo la parola: “Alpi” sono inserite le seguenti: “e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati”»;
          dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
      «5-bis. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
      “1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.
      1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.
      1-quater. L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.
      1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.
      1-sexies. L'autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma.
      1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico”»;
          nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI».

      All'articolo 17:
          al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
      «0a) all'articolo 5:
          1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      “5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti”;
          2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
      “6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno”;
          3) il comma 9 è sostituito dal seguente:
      “9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al presente decreto”»;
          al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
          «e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      “3-bis. L'Autorità competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”».

      Nel capo II, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
      «Art. 17-bis. – (Disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e di banche di credito cooperativo. Procedura di cooperazione per aiuti esistenti n.  E1/2008). – 1. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n.  59, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n.  1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
      2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al periodo precedente è stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.  112”.
      3. Le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d'Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
      5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società.
      6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:
          a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale nel sito internet della società;
          b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell'ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare;
          c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.

      7. Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno.
      8. Le società cooperative di cui al comma 5 uniformano il proprio statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro il 31 dicembre 2015».

      All'articolo 18, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
      «9-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
      “6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo”;
          b) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:
      “8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134. Alla predetta contabilità sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalità”».

      Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
      «Art. 18-bis. – (Misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari). – 1. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.
      2. L'intesa di cui al comma 1 stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal medesimo comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n.  217».

      All'articolo 19:
          al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis), dopo le parole: «mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione»;
          il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014».

      Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
      «Art. 19-bis. – (Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese) – 1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti princìpi e criteri:
          a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;
          b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni.

      2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.
      3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.  241, dopo le parole: “comma 6-bis,” sono inserite le seguenti: “ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.  159,”.
      4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

      All'articolo 20:
          al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
          «b) all'articolo 104-bis: al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies”; al comma 3, all'alinea, prima delle parole: “non hanno effetto” sono inserite le seguenti: “, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e”; al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-quinquies”»;
          al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
          «e) all'articolo 106, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      “1-bis. Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.
      1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile”»;
          al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
          «g) ai commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 106, le parole: “nel comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “nei commi 1, 1-bis e 1-ter”; al comma 3, lettera b), dell'articolo 106 le parole: “nel comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “nei commi 1 e 1-ter”»;
          al comma 1, lettera q), le parole: «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto»;
          al comma 1, le lettere p), v) e z) sono soppresse;
          al comma 1, lettera aa), capoverso Art. 127-quinquies:
              al comma 1, le parole: «In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile,» sono soppresse;
              il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
          a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
          b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile»;
          al comma 4, dopo le parole: «la maggiorazione del voto si estenda» è inserita la seguente: «proporzionalmente»;
          al comma 1, dopo la lettera aa) è inserita la seguente:
          «aa-bis) dopo l'articolo 127-quinquies è inserito il seguente:
      “Art. 127-sexies. – (Azioni a voto plurimo). – 1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.
      2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di:
          a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;
          b) fusione o scissione.

      3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell'articolo 127-quinquies.
      4. Ove la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo”»;
          dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. In sede di prima applicazione, le deliberazioni di modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 da società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.
      1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221»;
          al comma 3, la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «esclusivo»;
          dopo il comma 7 è inserito il seguente:
      «7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni»;
          al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca»;
          dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
      «8-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 2351 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
      “Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti.
      Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti”.

      8-ter. L'articolo 212 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.  318, è sostituito dal seguente:
      “Art. 212. – Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea”.

      8-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, è adottato dalla Consob entro il 31 dicembre 2014.
      8-quinquies. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, che gestiscono fondi chiusi di cui al titolo III, capo II, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n.  228, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia scaduto il termine entro il quale devono essere sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento del fondo, previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti, per prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta del patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento del fondo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

      All'articolo 21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Ai soli fini dell'applicazione dei limiti di cui alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, le stesse non si applicano alle società quotate e a quelle emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati. All'individuazione delle società che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati e all'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

      Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
      «Art. 21-bis. – (Attività di consulenza finanziaria). – 1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n.  164, le parole: “Fino al 30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2015”».

      All'articolo 22:
          al comma 3, capoverso 2-bis, dopo le parole: «stabilito dalla Banca d'Italia.» sono aggiunte le seguenti: «La Banca d'Italia può prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonché la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106»;
          dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385, è inserito il seguente:
      “Art. 150-ter. – (Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
      2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n.  575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n.  59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
      3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
      4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia”»;
          al comma 4, lettera b), capoverso b), le parole: «un significativo interesse economico nell'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario,»;
          al comma 4, lettera b), capoverso d), dopo la parola: «patrimonializzazione» sono aggiunte le seguenti: «; l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS»;
          al comma 5, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «stabilito dalla Banca d'Italia.» sono aggiunte le seguenti: «La Banca d'Italia può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106»;
          dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
      «5-bis. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli 12-bis e 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n.  228, i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero siano oggetto di istanza di ammissione, alle negoziazioni in un mercato regolamentato, possono, entro il 31 dicembre 2014, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo medesimo per un periodo massimo non superiore a due anni al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n.  228 del 1999.
      5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di attività, anche per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n.  228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo può essere prorogata in via straordinaria, in deroga al limite di due anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31 dicembre 2017, ferme restando le altre disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies.
      5-quater. Le società di gestione del risparmio esercitano il potere di cui ai commi 5-bis e 5-ter previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui i regolamenti di gestione dei fondi non prevedono l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, le società di gestione del risparmio sottopongono la modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti riuniti in un'assemblea speciale all'uopo convocata. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti.
      5-quinquies. Al fine di favorire una maggiore partecipazione assembleare le società di gestione del risparmio:
          a) possono chiedere agli intermediari di cui all'articolo 1 del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  54 del 4 marzo 2008, come sostituito dal provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 22 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  259 del 5 novembre 2013, tramite la società di gestione accentrata, la comunicazione dei dati identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i relativi oneri;
          b) consentono ai partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza di cui all'articolo 18-quater, comma 2, del citato decreto ministeriale n.  228 del 1999;
          c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di cui al comma 5-sexies, lettera a), e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non può in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato né alla società di gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo;
          d) pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che con le modalità scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche nel proprio sito internet e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso è diffuso senza indugio alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa.
      Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla società di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea.

      5-sexies. Ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti informazioni:
          a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per consentire di prorogare, secondo quanto previsto nei commi 5-bis e 5-ter, la scadenza del fondo;
          b) le modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti.

      5-septies. Successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, le società di gestione del risparmio deliberano la modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo:
          a) la possibilità di prorogare il fondo, secondo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter;
          b) che l'attività di gestione durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter è finalizzata al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a incrementarne il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato;
          c) che durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter, la misura della provvigione di gestione su base annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento di gestione; è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo;
          d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.

      5-octies. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità alle disposizioni dei commi da 5-bis a 5-septies si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  112 del 15 maggio 2012.
      5-novies. Le società di gestione del risparmio comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-octies.
      5-decies. Il termine del 22 luglio 2014 di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 5, 10 e 16, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  44, è differito al 31 dicembre 2014»;
          dopo il comma 6 è inserito il seguente:
      «6-bis. L'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106, è sostituito dal seguente:
      “Art. 8-bis. – (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento). – 1. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento.
      2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma 1.
      3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.
      4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente”»;
          dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
      «7-bis. Al fine di dare attuazione alla sentenza del tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 (causa T525/08, Poste italiane contro Commissione) in materia di aiuti di Stato, è autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste italiane S.p.A.
      7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:
          a) quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89;
          b) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89;
          c) quanto a 125 milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

      7-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera a), le parole: “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 agosto 2014”;
          b) al comma 7-bis, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n.  52, e all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267”.

      7-quinquies. Per le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, le disposizioni di cui al medesimo comma 3-ter non si applicano relativamente ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

      Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 22-bis. – (Semplificazioni nelle operazioni promozionali). – 1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.  430, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
          “c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”.

      Art. 22-ter. – (Semplificazioni in materia di attività imprenditoriali, commerciali e artigianali). – 1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;
          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi”.

      Art. 22-quater. – (Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201). – 1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”.

      Art. 22-quinquies. – (Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria). – 1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n.  61 del 2013, può contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalità di cui al periodo precedente è attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione è di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attestazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative”.
      2. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89, il comma 11-quinquies è sostituito dal seguente:
      “11-quinquies. Qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice procedente trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giurisdizionale procedente”.

      3. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      “1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.A., gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresì i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario.
      1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, è avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9”.

      4. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
      “3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma 5, nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l'80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio”.

      5. La Batteria 11 di cui al punto 16.l) della parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  105 dell'8 maggio 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.
      6. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento, all'entrata in esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.

      Art. 22-sexies. – (Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A). – 1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con decreto del direttore generale del Tesoro, sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601”;
          b) il comma 25 è sostituito dal seguente:
      “25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601, nonché quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, nonché l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata”».

      All'articolo 23:
          al comma 1, le parole: «potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW» sono sostituite dalle seguenti: «potenza disponibile superiore a 16,5 kW»;
          è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «3-bis. Fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV “Sorgente-Rizziconi” tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare, le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia sono considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno l'obbligo di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalità di offerta e remunerazione di tali unità sono definite o ridefinite e rese pubbliche dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale netto residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone Sicilia e Sardegna».

      L'articolo 24 è sostituito dal seguente:
      «Art. 24. – (Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n.  314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.  368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
      2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n.  99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
      3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
      4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:
          a) il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;
          b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;
          c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.

      5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.
      6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento.
      7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n.  99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.
      8. I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto».

      All'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «in corso» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW».

      L'articolo 26 è sostituito dal seguente:
      «Art. 26. – (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici). – 1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387, e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.
      2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:
          a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;
          b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;
          c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:
              1) al 5 per cento per gli impianti da 200 kW a 500 kW;
              2) al 7 per cento per gli impianti da 500 kW a 900 kW;
              3) al 9 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.
      In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).

      4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  109 del 12 maggio 2011, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012.
      5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza e ove necessario, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.
      7. I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei.
      8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai soggetti beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva la prerogativa dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse T, corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi.
      9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, provvede a:
          a) stabilire le modalità di selezione dell'acquirente di cui al comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso di interesse T di cui al comma 8;
          b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi di euro, che l'acquirente di cui al comma 7 rende complessivamente disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;
          c) definire le condizioni, le procedure e le modalità di riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma 7 delle quote degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8;
          d) stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota annuale costante di incentivi pluriennali che può essere oggetto di cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;
          e) definire le condizioni, le procedure ed ogni altro parametro utile per disciplinare la cessione delle quote di incentivi pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla base del tasso di sconto offerto, che non può essere inferiore al tasso T riconosciuto all'acquirente, e nei limiti di un importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali stabilito per ciascuna asta;
          f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il tasso di sconto minimo e l'importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste siano distinte sulla base della tipologia o della dimensione degli impianti, delle connesse specificità in termini di numerosità, costo presunto del capitale e capacità di gestione di procedure complesse;
          g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione dell'acquirente e le aste di acquisto utile a massimizzare la partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione che esse in ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.

      10. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma 8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.
      11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati.
      12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le misure di rimodulazione di cui al comma 3.
      13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 è subordinata alla verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea».

      All'articolo 28:
          al comma 1, le parole: «21 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «21 febbraio 2014»;
          dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015, l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.  10, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico, definisce un meccanismo transitorio di integrazione che prevede forme di graduale recupero di efficienza da parte delle imprese elettriche interessate».

      All'articolo 29:
          al comma 1, dopo le parole: «servizio universale» sono inserite le seguenti: «e per il settore del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero»;
          il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero. La definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente articolo secondo un criterio di gradualità valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno 2017. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato».

      All'articolo 30:
          al comma 1 è premesso il seguente:
      «01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) dopo le parole: “fonti rinnovabili” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche”;
          b) dopo le parole: “diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4” e prima delle parole: “, realizzati negli edifici esistenti” sono inserite le seguenti: “e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche,”»;
          al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6» le parole: «viene effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.  20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n.  99, sono effettuate»;
          al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 4, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
          dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.  290, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, dopo le parole: “costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi” sono inserite le seguenti: “e ad attraversare i beni demaniali”;
          b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      “3-bis. I soggetti titolari e/o gestori di beni demaniali, di beni di pertinenza dell'autorità militare, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, di strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche a servizio delle linee ferroviarie, che siano interessati dal passaggio delle condutture elettriche, partecipano al procedimento e, una volta rilasciata l'autorizzazione unica, sono tenuti ad indicare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo, le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati, che dovranno essere approvate dal Ministero dello sviluppo economico. Trascorso tale termine, il medesimo Ministero provvede direttamente a definirle. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni”.

      1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.  290, dopo le parole: “la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento” sono aggiunte le seguenti: “, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie”.
      1-quater. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.  290, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole da: “e che utilizzino il medesimo tracciato” fino a: “40 metri lineari” sono sostituite dalle seguenti: “, ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari”;
          b) al terzo periodo, le parole: “più del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “più del 30 per cento”»;
          al comma 2, capoverso Art. 8-bis, comma 1, lettera a), le parole: «non superiore a 100 standard metri cubi/ora» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 500 standard metri cubi/ora»;
          dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
      «2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n.  28 del 2011, dopo le parole: “le regioni prevedono” sono inserite le seguenti: “, entro e non oltre il 31 ottobre 2014,”.
      2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n.  28 del 2011, le parole: “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Entro e non oltre il 31 ottobre 2014”.

      2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n.  28 del 2011, dopo le parole: “a partire da rifiuti” sono inserite le seguenti: “, compreso il gas di discarica,”.
      2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192, dopo le parole: “non sono dovuti in caso di” sono inserite le seguenti: “installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di”.
      2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono inseriti i seguenti:
      “5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti.
      5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualità dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera”.

      2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n.  152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: “Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo”.
      2-octies. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, dopo le parole: “diametro non superiore a 1 metro,” sono inserite le seguenti: “di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.  20,”.
      2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”»;
          nella rubrica, dopo le parole: «efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «del sistema elettrico».

      Dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 30-bis. – (Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale). – 1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164, e successive modificazioni, dopo le parole: “calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti” sono inserite le seguenti: “, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n.  226,”.
      2. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n.  226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  9.
      3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98.
      4. La previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, si applica al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2.

      Art. 30-ter. – (Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero). – 1. All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: “rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali”;
          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      “2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n.  320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n.  2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive sono a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti”.

      Art. 30-quater. – (Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35). – 1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80, al secondo periodo, dopo le parole: “a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas” sono inserite le seguenti: “e del servizio idrico integrato”.

      Art. 30-quinquies. – (Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n.  99). – 1. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.  99, le parole: “nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore” sono soppresse.

      Art. 30-sexies. – (Modifica alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n.  244). – 1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n.  244, il numero 6) è sostituito dal seguente:
      “6) Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione dei bioliquidi sostenibili ottenuti da prodotti agricoli di origine comunitaria rintracciabili ai sensi degli schemi volontari riconosciuti dalla Commissione europea in attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ed in conformità al sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  31 del 7 febbraio 2012, e successive modificazioni, e in particolare ai sensi del sistema di rintracciabilità come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera l), del suddetto decreto. – 28”».

      L'articolo 31 è soppresso.

      All'articolo 32:
          al comma 1:
              al capoverso 9-bis, ottavo periodo, le parole: «da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;
              al capoverso 9-ter, primo periodo, le parole: «, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;
          dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, capoverso 9-bis, ottavo periodo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      1-ter. Lo schema di convenzione di cui al comma 1, capoverso 9-ter, primo periodo, è stipulato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
          il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «2. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

      Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
      «Art. 32-bis. – (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633) – 1. Il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      “16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente”.

      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente».

      All'articolo 33, comma 4, lettera a), capoverso 3, le parole: «14 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «14 gennaio 1994».

      Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
      «Art. 33-bis. – (Disposizioni in materia di società tra professionisti) – 1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, dopo le parole: “associazioni tra professionisti,” sono inserite le seguenti: “nonché le società di cui all'articolo 90, comma 2, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,”.
      2. Sono validi, ad ogni effetto, tutti i contratti stipulati, anche con soggetti privati, dalle società di professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n.  223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  248 del 2006, come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.  266, recante abrogazione dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n.  1815».

      All'articolo 34 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642, dopo le parole: “estratti, copie e simili” sono aggiunte le seguenti: “, con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n.  379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n.  162”».

      Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
      «Art. 34-bis. – (Disposizioni interpretative) – 1. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai princìpi della normativa europea vigente in materia, le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, si interpretano nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari».

A.C. 2568-A/R – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

      All'articolo 1:
          al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «competenti organi di vigilanza e di controllo» sono inserite le seguenti: «, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,»;
          il comma 3 è sostituito dai seguenti:
      «3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n.  689 del 1981.
      3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n.  225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.  75, sono abrogati»;
          al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorità competente, di cui all'articolo 17 della citata legge n.  689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione»;

      Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 1-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni). – 1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n.  151.
      2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.  852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.
      3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n.  800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.
      4. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n.  1526, è abrogato.
      5. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n.  436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.
      6. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.  187, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.
      7. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n.  1526, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n.  1526, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al sesto comma, le parole: “presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente” sono sostituite dalle seguenti: “per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate”;
          b) il settimo comma è abrogato.

      8. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n.  82, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.
      9. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n.  138, sono sostituiti dai seguenti:
      “Art. 2. – 1. Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
      Art. 3. – 1. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo periodo è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)”.

      10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
      11. L'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, è abrogato.
      12. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n.  1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n.  503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  503 del 1999.
      13. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n.  194, le parole: “depositi alimentari” si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228, e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.
      14. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche, comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, e successive modificazioni, possono attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprietà delle predette macchine. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del Ministero stesso e le relative modalità di gestione.
      15. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: “applicano” è sostituita dalle seguenti: “commercializzano imballaggi con”;
          b) all'articolo 54, comma 11, la parola: “apponga” è sostituita dalle seguenti: “commercializzi imballaggi con”.

      16. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n.  251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.

      Art. 1-ter. – (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura). – 1. È istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformità al titolo III del regolamento (UE) n.  1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo.
      2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n.  1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale inclusi il benessere e la biodiversità animale nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche.
      3. Lo svolgimento dell'attività di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura.
      4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1 devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.
      5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento di cui al comma 4, le modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale che tengano conto delle caratteristiche specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale, nonché l'istituzione del registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualità nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attività di consulenza svolta, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.  1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.
      7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.  165, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
          “c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa”.

      All'articolo 2:
          al comma 1:
          alla lettera c), capoverso 3-bis, al primo periodo, le parole: «intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa» sono sostituite dalle seguenti: «che produce mosti o vini» e, al secondo periodo, le parole: «preventiva comunicazione da inviarsi» sono sostituite dalle seguenti: «preventiva comunicazione da inviare anche in via telematica»;
          dopo la lettera d) è inserita la seguente:
          «d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      “3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento in volume è elevato al 4 per cento in volume”»;
          dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis. Per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n.  436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.
      1-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61, il comma 6 è sostituito dal seguente:
      “6. L'uso delle DOCG e DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini ad IGT è consentito l'uso delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino, nonché delle varietà in osservazione”».

      All'articolo 3:
          al comma 1, dopo le parole: «prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura» e dopo le parole: «prodotti agroalimentari» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura»;
          al comma 3, dopo le parole: «prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura», dopo le parole: «prodotti agroalimentari» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura» e dopo le parole: «predetto Allegato I» sono inserite le seguenti: «, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi»;
          dopo il comma 4 è inserito il seguente:
      «4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (CE) n.  800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn.  1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n.  717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis»;
          al comma 5, alla lettera a), le parole: «di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016» e, alla lettera b), le parole: «di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016».
          il comma 6 è sostituito dal seguente:
      «6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno».

      All'articolo 4:
          al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3»;
          al comma 2, dopo le parole: «gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività,» sono inserite le seguenti: «secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3,» e dopo le parole: «tracciabilità del latte prodotto» è inserita la seguente: «quotidianamente»;
          al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonché tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento»;
          al comma 4:
              al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale»;
              al quarto periodo, le parole: «Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi all'irrogazione delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo»;
              il sesto periodo è sostituito dal seguente: «In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertata nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo»;
          dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n.  689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta»;
          al comma 5, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
          dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie previste dai commi 4 e 5»;
          al comma 8, primo periodo, le parole: «con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 25.000 a euro 50.000».

      All'articolo 5:
          al comma 2, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole» sono inserite le seguenti: «alimentari e forestali» e le parole da: «pari a 5,5 milioni» fino a: «2018» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;
          al comma 6, lettera b), le parole: «a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell'assunzione»;
          dopo il comma 6 è inserito il seguente:
      «6-bis. Il valore annuale dell'incentivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, l'importo di:
          a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
          b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato»;
          al comma 13, capoverso 1.1, dopo le parole: «per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),» sono inserite le seguenti: «e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99,».

      All'articolo 6:
          al comma 1, lettera a), le parole: «e non avere procedimenti penali in corso» sono soppresse;
          al comma 2, primo periodo, le parole: «Ministero delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
          al comma 4, lettera d), le parole: «Ministero delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
          al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

      Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
      «Art. 6-bis. – (Disposizioni per i contratti di rete). – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311, dopo il comma 361 è inserito il seguente:
      “361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete”.

      2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020».

      All'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies.1, dopo le parole: «terreni agricoli» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di proprietà dei genitori» e dopo le parole: «di euro 1.200 annui.» sono aggiunte le seguenti: «A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta».

      Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 7-bis. – (Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani). – 1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il capo III del titolo I è sostituito dal seguente:

“Capo III
MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE

      Art. 9. – (Princìpi generali). – 1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
      2. La concessione delle misure di cui al presente capo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

      Art. 10. – (Benefìci). – 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
      2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
      3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

      Art. 10-bis. – (Soggetti beneficiari). – 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
      2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
          a) siano costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
          b) esercitino esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
          c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

      3. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c).

      Art.10-ter. – (Progetti finanziabili). – 1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

      Art. 10-quater. – (Risorse finanziarie disponibili). – 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter, comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n.  62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea”;
          b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

      2. Alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185, presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

      Art. 7-ter. – (Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari). – 1. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n.  590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n.  817, spetta anche alle società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228, qualora almeno la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile.

      All'articolo 8, comma 2:
          all'alinea, le parole: «67,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «65,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2018»;
          alla lettera c), le parole: «quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018».

      Al capo II, all'articolo 9 è premesso il seguente:
      «Art. 8-bis. – (Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso). 1. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso”».

      All'articolo 9:
          al comma 1, dopo le parole: «edifici scolastici» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli asili nido,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8 del presente articolo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande»;
          il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento».
          al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato»;
          al comma 7, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a trentamila euro per singolo edificio. L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro»;
          al comma 8, dopo le parole: «presente decreto,» sono inserite le seguenti: «anche al fine del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto clima-energia,» e le parole: «delle operazioni» sono sostitute dalle seguenti: «dei progetti di investimento».

      All'articolo 10:
          dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
      «2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli incarichi commissariali, conferiti ai sensi di specifici provvedimenti legislativi, per i quali è già intervenuta l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione».
      «2-ter. Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
          al comma 4, dopo le parole: «delle autorità di distretto» sono inserite le seguenti: «, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate»;
          al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà»;
          dopo il comma 7 è inserito il seguente:
      «7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilità nelle aree attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali, previa apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei lavori»;
          il comma 8 è sostituito dai seguenti:
      «8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102, al primo periodo, dopo le parole: “due supplenti” sono aggiunte le seguenti: “con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa” e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Uno dei componenti effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero”.
      8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui al comma 8»;
          dopo il comma 11 è inserito il seguente:
      «11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.  49, le parole: “entro il 22 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 22 dicembre 2015”»;
          al comma 12, lettera a), le parole: «entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione» e le parole: «i successivi centottanta» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi duecentodieci»;
          dopo il comma 12 è inserito il seguente:
      «12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.  6, dopo il comma 6-sexies è aggiunto il seguente:
      “6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è disciplinata l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano”»;
          dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
      «13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n.  147, le parole: “, Genova e La Spezia” sono soppresse e le parole: “20 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “14 milioni di euro”.
      13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014.
      13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis».

      All'articolo 11:
          dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 2006, n.  61, è sostituito dal seguente:
      “3. Alle attività di pesca si applica quanto previsto dal regolamento (UE) n.  1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013”»;
          al comma 2, le parole: «n.  125» sono sostituite dalle seguenti: «n.  135» e le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
          dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  28, le parole: “A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2” sono soppresse»;
          al comma 3, dopo le parole: «si dimostri il dolo o la colpa» la parola: «grave» è soppressa;
          il comma 6 è sostituito dai seguenti:
      «6. All'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: “L'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, all'elaborazione di linee guida, che sono approvate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari.”»;
          dopo il comma 6 è inserito il seguente:
      «6-bis. I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal citato articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
          il comma 8 è sostituito dal seguente:
      «8. In armonia con le finalità e i princìpi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.  147. Per l'attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670. Fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni demandate agli organi centrali del consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte dal direttore del Parco in carica e dal presidente in carica o operante in regime di prorogatio; i mandati relativi sono prorogati fino alla predetta data. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante di ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia. Ove non si riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della regione Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
          al comma 10, dopo le parole: «quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore» sono inserite le seguenti: «e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento»;
          al comma 12, capoverso 2-bis, le parole: «ove possibile» sono soppresse;
          dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
      «12-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.  157, dopo le parole: “propriamente detti,” sono inserite le seguenti: “alle nutrie,”;
      12-ter. Nell'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, nella parte II, sezione 4, alla lettera B-bis, le parole: “CCGT usate per trasmissioni meccaniche” sono sostituite dalle seguenti: “Turbine a gas per trasmissione meccanica (comprese le CCGT)”».

      All'articolo 12:
          al comma 1, lettera a), le parole: «con esperienza professionale nei rispettivi settori di congruente attività» sono sostituite dalle seguenti: «con adeguata esperienza professionale»;
          dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      «4-bis. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, le Autorità ambientali componenti la rete nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi».

      Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
      Art. 12-bis. – (Soppressione della Commissione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n.  459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario). – 1. È soppressa la Commissione prevista dagli articoli 4, comma 6, e 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n.  459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, per la valutazione degli interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 3, dello stesso regolamento.
      2. I compiti di valutazione della Commissione sono trasferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle competenze relative all'approvazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture dei trasporti, per le infrastrutture esistenti, ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, per le infrastrutture di nuova realizzazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      All'articolo 13:
          al comma 1, alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
          al comma 1, capoverso Art. 242-bis, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli 242 o 252» sono inserite le seguenti: «e all'ARPA territorialmente competente» e le parole: «nei successivi dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nei successivi diciotto mesi»;
          al comma 1, capoverso Art. 242-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei princìpi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati»;
          al comma 1, capoverso Art. 242-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto»;
          al comma 1, capoverso Art. 242-bis, nella rubrica, le parole: «o di messa in sicurezza» sono soppresse;
          dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
      3-bis. Alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, al punto 13, la parola: “Stagno” è sostituita dalle seguenti: “Composti organo-stannici”.
      3-ter. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      “13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4”»;
          il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:
      “8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:
          a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
          b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
          c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
          d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

      8-quinquies. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:
          a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
          b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
          c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
          d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

      8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.  72 alla Gazzetta Ufficiale n.  88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.  161, e 17 novembre 2005, n.  269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n.  172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.  210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n.  161 del 2002 e n.  269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n.  172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.
      8-septies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n.  1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione”»;
          dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
      «4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza”;
          b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità”;
          c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
      “4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire”;
          d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      “5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231, ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale”;
          e) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma”;
          f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
      “10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.
      10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35”.

      4-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n.  43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.  71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.  72 alla Gazzetta Ufficiale n.  88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152»;
          al comma 5:
              alla lettera b), capoverso Art. 241-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione dell'allegato 5 alla parte quarta, titolo V, del presente decreto, previste nella tabella 1, colonne A e B, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari»;
          al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
      «b-bis) all'allegato D alla parte IV è premessa la seguente disposizione:
      “Classificazione dei rifiuti:
      1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
      2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
      3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
      4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
          a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
              la scheda informativa del produttore;
              la conoscenza del processo chimico;
              il campionamento e l'analisi del rifiuto;
          b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
              la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
              le fonti informative europee ed internazionali;      
              la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
          c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

      5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
      6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
      7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”»;
          dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 5 si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
          al comma 7:
              all'alinea, le parole: «3 aprile 2005» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006»;
              al capoverso (2-bis), le parole: «comunque in conformità ai medesimi documenti europei» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando l'obbligo di rispettare le direttive e i regolamenti dell'Unione europea, nonché i valori limite stabiliti dalle Best Available Technologies Conclusion e le prestazioni ambientali fissate dai documenti BREF dell'Unione europea per i singoli settori di attività»;
          la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare».

      All'articolo 14:
          il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della normativa dell'Unione europea, e in particolare delle direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, e 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero il sindaco di uno dei comuni presenti nel territorio della regione Lazio possono, in attuazione dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, adottare, nei limiti delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo»;
          al comma 2, le parole: «6 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006» e la parola: «ulteriori» è sostituita dalle seguenti: «nuovi o maggiori»;
          dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 8, le parole: “3 marzo 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;
          b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
      “9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito al 31 dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonché dei princìpi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data”;
          c) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di quanto già versato”»;
          il comma 3 è sostituito dai seguenti:
      «3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n.  11, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.
      3-bis. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  26, come da ultimo differito dall'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.  150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.  15, è differito al 31 dicembre 2015.
      3-ter. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi, è autorizzato, comunque per un periodo non superiore a sei mesi, lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.  123, e dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  26»;
          il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 – causa C-297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.  123, confermato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  26. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla base di uno studio aggiornato sulla produzione dei rifiuti con riferimento al bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto, dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere. Il commissario garantisce, attraverso opportuni atti amministrativi e convenzionali, che il comune nel cui territorio ricade l'impianto ed i comuni confinanti e contigui partecipino con propri rappresentanti ad organismi preposti alla vigilanza nella realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza»;
          i commi 5, 6 e 7 sono soppressi;
          al comma 8, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
          «b) all'articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
      “6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
          b-bis) all'articolo 183, comma 1, lettera n), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”;
          b-ter) dopo l'articolo 184-ter è inserito il seguente:
      “Art. 184-quater. – (Utilizzo dei materiali di dragaggio). – 1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:
          a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo;
          b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

      2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.  72 alla Gazzetta Ufficiale n.  88 del 16 aprile 1998. L'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicenti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.
      3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
      4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, l'autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.
      5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286”;
          b-quater) all'articolo 188, comma 3, lettera b), le parole: “Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione” sono soppresse;
          b-quinquies) all'articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      “2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione”;
          b-sexies) all'articolo 256-bis, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”»;
          dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
      «8-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
      “1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati”.

      8-ter. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio si consente agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime regioni, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di compostaggio. Le regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza, che definiscono altresì tecniche e opportunità strumentali di mercato, alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
      8-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è inserito il seguente:
      “2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.  205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime”.

      8-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è sostituito dal seguente:
      “2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze”».

      L'articolo 15 è sostituito dal seguente:
      «Art. 15. – (Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n.  2009/2086 e n.  2013/2170). – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
          “g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163”;
          b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;
          c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V”;
          d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:
      “9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto”;
          e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:
      “5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente”;
          f) all'articolo 17, comma 1, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria”;
              2) al secondo periodo, la parola: “, anche” è soppressa;
          g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      “2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.  241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web dell'autorità competente”;
          h) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      “3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni”;
          i) al comma 1 dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente”;
          l) al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
      “– al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20”;
          m) il punto 7-ter) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:
      “7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio”;
          n) al punto 10), terzo trattino, dell'allegato II alla parte seconda, la parola: “extraurbane” è soppressa;
          o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:
      “17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio”;
          p) la lettera h) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
          “h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri”;
          q) la lettera o) del punto 7) dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
          “o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua”;
          r) la lettera n) del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
          “n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi”.

      2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      3. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n.  152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo.
      4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n.  97, è abrogato».

      All'articolo 16:
          il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n.  157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      “3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis”»;
          dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:
          a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e non proibiti dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;
          b) le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale;
          c) le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali;
          d) i criteri per l'impiego misurato e la definizione delle quantità.
      1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto»;
          il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale”»;
          dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. All'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 1992, n.  157, dopo la parola: “Alpi” sono inserite le seguenti: “e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati”»;
          dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
      «5-bis. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
      “1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.
      1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.
      1-quater. L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.
      1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.
      1-sexies. L'autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma.
      1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico”»;
          nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI».

      All'articolo 17:
          al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
      «0a) all'articolo 5:
          1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      “5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti”;
          2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
      “6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno”;
          3) il comma 9 è sostituito dal seguente:
      “9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al presente decreto”»;
          al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
          «e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      “3-bis. L'Autorità competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”».

      Nel capo II, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
      «Art. 17-bis. – (Disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e di banche di credito cooperativo. Procedura di cooperazione per aiuti esistenti n.  E1/2008). – 1. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n.  59, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n.  1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
      2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al periodo precedente è stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.  112”.
      3. Le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d'Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
      5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società.
      6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:
          a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale nel sito internet della società;
          b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell'ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare;
          c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.

      7. Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno.
      8. Le società cooperative di cui al comma 5 uniformano il proprio statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro il 31 dicembre 2015».

      All'articolo 18:
          al comma 9, terzo periodo, dopo la parola: «previsioni» sono inserite le seguenti: «di cui al presente comma»;
          dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
      «9-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
      “6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo”;
          b) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:
      “8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134. Alla predetta contabilità sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalità”».

      All'articolo 19:
          al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis), dopo le parole: «mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione»;
          il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014».

      Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
      «Art. 19-bis. – (Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese) – 1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti princìpi e criteri:
          a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;
          b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni.

      2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.
      3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.  241, dopo le parole: “comma 6-bis,” sono inserite le seguenti: “ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.  159,”.
      4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

      All'articolo 20:
          al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
          «b) all'articolo 104-bis: al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies”; al comma 3, all'alinea, prima delle parole: “non hanno effetto” sono inserite le seguenti: “, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e”; al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-quinquies”»;
          al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
          «e) all'articolo 106, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      “1-bis. Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.
      1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile”»;
          al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
          «g) ai commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 106, le parole: “nel comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “nei commi 1, 1-bis e 1-ter”; al comma 3, lettera b), dell'articolo 106 le parole: “nel comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “nei commi 1 e 1-ter”»;
          al comma 1, lettera q), le parole: «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto»;
          al comma 1, le lettere p), v) e z) sono soppresse;
          al comma 1, lettera aa), capoverso Art. 127-quinquies:
              al comma 1, le parole: «In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile,» sono soppresse;
              il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
          a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
          b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile»;
          al comma 4, dopo le parole: «la maggiorazione del voto si estenda» è inserita la seguente: «proporzionalmente»;
          al comma 1, dopo la lettera aa) è inserita la seguente:
          «aa-bis) dopo l'articolo 127-quinquies è inserito il seguente:
      “Art. 127-sexies. – (Azioni a voto plurimo). – 1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.
      2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di:
          a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;
          b) fusione o scissione.

      3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell'articolo 127-quinquies.
      4. Ove la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo”»;
          dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. In sede di prima applicazione, le deliberazioni di modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 da società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea»;
          al comma 3, la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «esclusivo»;
          dopo il comma 7 è inserito il seguente:
      «7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni»;
          al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca»;
          dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
      «8-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 2351 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
      “Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti.
      Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti”.

      8-ter. L'articolo 212 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.  318, è sostituito dal seguente:
      “Art. 212. – Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea”.

      8-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, è adottato dalla Consob entro il 31 dicembre 2014.
      8-quinquies. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, che gestiscono fondi chiusi di cui al titolo III, capo II, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n.  228, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia scaduto il termine entro il quale devono essere sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento del fondo, previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti, per prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta del patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento del fondo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

      Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
      «Art. 21-bis. – (Attività di consulenza finanziaria). – 1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n.  164, le parole: “Fino al 30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2015”».

      All'articolo 22:
          al comma 3, capoverso 2-bis, dopo le parole: «stabilito dalla Banca d'Italia.» sono aggiunte le seguenti: «La Banca d'Italia può prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonché la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106»;
          dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385, è inserito il seguente:
      “Art. 150-ter. – (Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
      2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n.  575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n.  59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
      3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
      4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia”»;
          al comma 4, lettera b), capoverso b), le parole: «un significativo interesse economico nell'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario,»;
          al comma 4, lettera b), capoverso d), dopo la parola: «patrimonializzazione» sono aggiunte le seguenti: «; l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS»;
          al comma 5, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «stabilito dalla Banca d'Italia.» sono aggiunte le seguenti: «La Banca d'Italia può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106»;
          dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
      «5-bis. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli 12-bis e 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n.  228, i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero siano oggetto di istanza di ammissione, alle negoziazioni in un mercato regolamentato, possono, entro il 31 dicembre 2014, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo medesimo per un periodo massimo non superiore a due anni al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n.  228 del 1999.
      5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di attività, anche per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n.  228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo può essere prorogata in via straordinaria, in deroga al limite di due anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31 dicembre 2017, ferme restando le altre disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies.
      5-quater. Le società di gestione del risparmio esercitano il potere di cui ai commi 5-bis e 5-ter previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui i regolamenti di gestione dei fondi non prevedono l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, le società di gestione del risparmio sottopongono la modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti riuniti in un'assemblea speciale all'uopo convocata. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti.
      5-quinquies. Al fine di favorire una maggiore partecipazione assembleare le società di gestione del risparmio:
          a) possono chiedere agli intermediari di cui all'articolo 1 del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  54 del 4 marzo 2008, come sostituito dal provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 22 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  259 del 5 novembre 2013, tramite la società di gestione accentrata, la comunicazione dei dati identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i relativi oneri;
          b) consentono ai partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza di cui all'articolo 18-quater, comma 2, del citato decreto ministeriale n.  228 del 1999;
          c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di cui al comma 5-sexies, lettera a), e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non può in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato né alla società di gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo;
          d) pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che con le modalità scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche nel proprio sito internet e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso è diffuso senza indugio alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa.
      Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla società di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea.

      5-sexies. Ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti informazioni:
          a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per consentire di prorogare, secondo quanto previsto nei commi 5-bis e 5-ter, la scadenza del fondo;
          b) le modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti.

      5-septies. Successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, le società di gestione del risparmio deliberano la modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo:
          a) la possibilità di prorogare il fondo, secondo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter;
          b) che l'attività di gestione durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter è finalizzata al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a incrementarne il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato;
          c) che durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter, la misura della provvigione di gestione su base annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento di gestione; è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo;
          d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.

      5-octies. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità alle disposizioni dei commi da 5-bis a 5-septies si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  112 del 15 maggio 2012.
      5-novies. Le società di gestione del risparmio comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-octies.
      5-decies. Il termine del 22 luglio 2014 di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 5, 10 e 16, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  44, è differito al 31 dicembre 2014»;
          dopo il comma 6 è inserito il seguente:
      «6-bis. L'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106, è sostituito dal seguente:
      “Art. 8-bis. – (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento). – 1. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento.
      2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma 1.
      3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.
      4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente”»;
          dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

      7-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera a), le parole: “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2014”;
          b) al comma 7-bis, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n.  52, e all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267”.

      7-ter. Per le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, le disposizioni di cui al medesimo comma 3-ter non si applicano relativamente ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

      Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 22-bis. – (Semplificazioni nelle operazioni promozionali). – 1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.  430, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
          “c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”.

      Art. 22-ter. – (Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201). – 1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”.

      Art. 22-quater. – (Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria). – 1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n.  61 del 2013, può contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalità di cui al periodo precedente è attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione è di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attestazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative”.
      2. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89, il comma 11-quinquies è sostituito dal seguente:
      “11-quinquies. Qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice procedente trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giurisdizionale procedente”.

      3. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      “1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.A., gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresì i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario.
      1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, è avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9”.

      4. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
      “3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma 5, nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l'80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio”.

      5. La Batteria 11 di cui al punto 16.l) della parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  105 dell'8 maggio 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.
      6. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento, all'entrata in esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.

      Art. 22-quinquies. – (Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A). – 1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con decreto del direttore generale del Tesoro, sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601”;
          b) il comma 25 è sostituito dal seguente:
      “25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601, nonché quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, nonché l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata”.

      2. L'attuazione del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

      All'articolo 23:
          al comma 1, le parole: «potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW» sono sostituite dalle seguenti: «potenza disponibile superiore a 16,5 kW»;
          è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «3-bis. Fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV “Sorgente-Rizziconi” tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare, le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia sono considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno l'obbligo di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalità di offerta e remunerazione di tali unità sono definite o ridefinite e rese pubbliche dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale netto residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone Sicilia e Sardegna».

      L'articolo 24 è sostituito dal seguente:
      «Art. 24. – (Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n.  314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.  368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
      2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n.  99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
      3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
      4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:
          a) il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;
          b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;
          c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.

      5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.
      6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento.
      7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n.  99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.
      8. I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto».
      9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 25-bis di potenza non superiore a 20 kW».

      All'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «in corso» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW».

      Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
      «Art. 25-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:
          a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevata a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;
          b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli già in esercizio al 1° gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui all'articolo 24 sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;
          c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente comma, si applica l'articolo 24, comma 3».

      L'articolo 26 è sostituito dal seguente:
      «Art. 26. – (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici). – 1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387, e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.
      2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:
          a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;
          b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;
          c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:
              1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
              2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;
              3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW.
      In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).

      4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  109 del 12 maggio 2011, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012.
      5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza e ove necessario, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.
      7. I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei.
      8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai soggetti beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva la prerogativa dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse T, corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi.
      9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, provvede a:
          a) stabilire le modalità di selezione dell'acquirente di cui al comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso di interesse T di cui al comma 8;
          b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi di euro, che l'acquirente di cui al comma 7 rende complessivamente disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;
          c) definire le condizioni, le procedure e le modalità di riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma 7 delle quote degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8;
          d) stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota annuale costante di incentivi pluriennali che può essere oggetto di cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;
          e) definire le condizioni, le procedure ed ogni altro parametro utile per disciplinare la cessione delle quote di incentivi pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla base del tasso di sconto offerto, che non può essere inferiore al tasso T riconosciuto all'acquirente, e nei limiti di un importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali stabilito per ciascuna asta;
          f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il tasso di sconto minimo e l'importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste siano distinte sulla base della tipologia o della dimensione degli impianti, delle connesse specificità in termini di numerosità, costo presunto del capitale e capacità di gestione di procedure complesse;
          g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione dell'acquirente e le aste di acquisto utile a massimizzare la partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione che esse in ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.

      10. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma 8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.
      11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati.
      12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le misure di rimodulazione di cui al comma 3.
      13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 è subordinata alla verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea».

      All'articolo 28:
          al comma 1, le parole: «21 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «21 febbraio 2014»;
          dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  9, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

      All'articolo 29:
          al comma 1, dopo le parole: «servizio universale» sono inserite le seguenti: «e per il settore del trasporto ferroviario delle merci»;

          al comma 2, le parole: «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni»;
          il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente articolo secondo un criterio di gradualità valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno 2017. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato».

      All'articolo 30:
          al comma 1 è premesso il seguente:
      «01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) dopo le parole: “fonti rinnovabili” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche”;
          b) dopo le parole: “diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4” e prima delle parole: “, realizzati negli edifici esistenti” sono inserite le seguenti: “e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche,”»;
          al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6» le parole: «viene effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.  20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n.  99, sono effettuate»;
          al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 4, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
          dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.  290, dopo le parole: “costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi” sono inserite le seguenti: “e ad attraversare i beni demaniali”.
      1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.  290, dopo le parole: “la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento” sono aggiunte le seguenti: “, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie”.
      1-quater. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.  290, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole da: “e che utilizzino il medesimo tracciato” fino a: “40 metri lineari” sono sostituite dalle seguenti: “, ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari”;
          b) al terzo periodo, le parole: “più del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “più del 30 per cento”»;
          al comma 2, capoverso Art. 8-bis, comma 1, lettera a), le parole: «non superiore a 100 standard metri cubi/ora» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 500 standard metri cubi/ora»;
          dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
      «2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n.  28 del 2011, dopo le parole: “le regioni prevedono” sono inserite le seguenti: “, entro e non oltre il 31 ottobre 2014,”.
      2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n.  28 del 2011, le parole: “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Entro e non oltre il 31 ottobre 2014”.

      2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n.  28 del 2011, dopo le parole: “a partire da rifiuti” sono inserite le seguenti: “, compreso il gas di discarica,”.
      2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192, dopo le parole: “non sono dovuti in caso di” sono inserite le seguenti: “installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di”.
      2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono inseriti i seguenti:
      “5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti.
      5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualità dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera”.

      2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n.  152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: “Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo”.
      2-octies. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, dopo le parole: “diametro non superiore a 1 metro,” sono inserite le seguenti: “di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.  20,”.
      2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”»;
          nella rubrica, dopo le parole: «efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «del sistema elettrico».

      Dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 30-bis. – (Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale). – 1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164, e successive modificazioni, dopo le parole: “calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti” sono inserite le seguenti: “, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n.  226,”.
      2. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n.  226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  9.
      3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98.
      4. La previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, si applica al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2.

      Art. 30-ter. – (Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero). – 1. All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: “rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali”;
          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      “2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n.  320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n.  2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive sono a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti”.

      Art. 30-quater. – (Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35). – 1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80, al secondo periodo, dopo le parole: “a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas” sono inserite le seguenti: “e del servizio idrico integrato”.

      Art. 30-quinquies. – (Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n.  99). – 1. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.  99, le parole: “nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore” sono soppresse.
      “6) Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione dei bioliquidi sostenibili ottenuti da prodotti agricoli di origine comunitaria rintracciabili ai sensi degli schemi volontari riconosciuti dalla Commissione europea in attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ed in conformità al sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  31 del 7 febbraio 2012, e successive modificazioni, e in particolare ai sensi del sistema di rintracciabilità come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera l), del suddetto decreto. – 28”».
      Art. 30-sexies. – (Disposizioni in materia di biocarburanti). – 1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  9, da emanare entro il 15 settembre 2014, è altresì stabilita la quota minima di cui al comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.  244, compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, per gli anni successivi al 2015. Con le stesse modalità si provvede a effettuare i successivi aggiornamenti.
      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, da emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
      3. L'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, e successive modificazioni, è soppresso».

      All'articolo 32:
          al comma 1:
              al capoverso 9-bis, ottavo periodo, le parole: «da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;
              al capoverso 9-ter, primo periodo, le parole: «, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;
          dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, capoverso 9-bis, ottavo periodo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      1-ter. Lo schema di convenzione di cui al comma 1, capoverso 9-ter, primo periodo, è stipulato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
          il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «2. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

      Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
      «Art. 32-bis. – (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633) – 1. Il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      “16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente”.

      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente».

      All'articolo 33, comma 4, lettera a), capoverso 3, le parole: «14 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «14 gennaio 1994».

      All'articolo 34 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642, dopo le parole: “estratti, copie e simili” sono aggiunte le seguenti: “, con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n.  379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n.  162”».

      Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
      «Art. 34-bis. – (Disposizioni interpretative) – 1. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai princìpi della normativa europea vigente in materia, le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, si interpretano nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari».

A.C. 2568-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare).

      Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
      1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n.  882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.
      2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole e agroalimentari. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole e agroalimentari sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n.  882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.
*1. 15. Matarrese, D'Agostino.

      Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
      1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n.  882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.
      2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole e agroalimentari. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole e agroalimentari sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n.  882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.
*1. 21. Vignali.

      Al comma 1, dopo le parole: imprese agricole aggiungere, ovunque ricorrano, le seguenti: e imprese vinicole.

      Conseguentemente:
          al comma 2, dopo le parole:
imprese agricole aggiungere, ovunque ricorrano, le seguenti: e imprese vinicole;
          alla rubrica, dopo le parole: imprese agricole aggiungere, ovunque ricorrano, le seguenti: e imprese vinicole.
**1. 22. Russo.

      Al comma 1, dopo le parole: imprese agricole aggiungere, ovunque ricorrano, le seguenti: e imprese vinicole.

      Conseguentemente:
          al comma 2, dopo le parole:
imprese agricole aggiungere, ovunque ricorrano, le seguenti: e imprese vinicole;
          alla rubrica, dopo le parole: imprese agricole aggiungere, ovunque ricorrano, le seguenti: e imprese vinicole.
**1. 16. Catania, Matarrese, Fauttilli.

      Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni.
*1. 2. Da Villa, Parentela.

      Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni.
*1. 23. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente comma e per potenziare l'efficacia dei controlli sulle imprese agricole, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è altresì istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un tavolo di coordinamento al quale partecipano rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale repressione frodi e rappresentanti delle amministrazioni regionali, delle aziende sanitarie locali e dei corpi di polizia provinciale, al fine di coordinare l'azione ispettiva a livello territoriale anche in linea con quanto stabilito dal piano nazionale di coordinamento sui controlli.
1. 3. Da Villa, Gallinella.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n.  178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
*1. 7. Abrignani.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n.  178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
*1. 9. Vignali.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n.  178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
*1. 13. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso le violazioni sanabili si riferiscano alla etichettatura dei prodotti, la diffida è accompagnata dall'indicazione del termine di 6 mesi per la adozione delle nuove etichette. In tal caso è consentita la commercializzazione del prodotto con le precedenti etichette non aggiornate, fino ad esaurimento delle scorte.
1. 24. Russo.

      Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti, il pagamento della sanzione, anche in misura ridotta, ha efficacia liberatoria per l'intero lotto di prodotto cui la violazione si riferisce.
1. 5. Russo.

      Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai prodotti già posti in vendita.
1. 6. Russo.

      Sopprimere il comma 3-bis.
1. 18. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Alla rubrica, dopo le parole: imprese agricole aggiungere, ovunque ricorrano, le seguenti: e vinicole.
1. 20. Catania, Matarrese, Fauttilli.

ART. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni).

      Sopprimere il comma 1.
1-bis. 2. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 1, sostituire le parole: 6 metri cubi con le seguenti: 9 metri cubi.
1-bis. 7. Russo.

      Sopprimere il comma 2.
*1-bis. 9. Abrignani.

      Sopprimere il comma 2.
*1-bis. 11. Vignali.

      Sopprimere il comma 2.
*1-bis. 26. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 12, sostituire le parole: disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale con le seguenti: depositare il relativo titolo di conduzione nel fascicolo aziendale.
1-bis. 17. Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      15-bis. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228, e successive modificazioni, le parole «nell'ambito dell'azienda agricola» si interpretano nel senso che sono comprese nell'azienda stessa le superfici di proprietà privata ovunque ubicate e delle quali l'imprenditore agricolo abbia la disponibilità in virtù di un titolo legittimo.
1-bis. 18. Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

ART. 1-ter.
(Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura).

      Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
      Art. 1-quater. – 1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, è abrogato.
1-ter. 01. Da Villa, Gallinella.

      Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
      Art. 1-quater. – (Semplificazioni in materia di compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico). – 1. I contratti tra privati che hanno ad oggetto la compravendita di fondi agricoli con superficie non superiore a cinquemila metri quadri, o il cui valore economico è inferiore a cinquemila euro, possono essere rogati dal segretario comunale del comune di ubicazione dei fondi medesimi ovvero, nel caso di contratti aventi ad oggetto la compravendita di appezzamenti di terreni agricoli che insistono sul territorio di più comuni, dal segretario comunale del comune nel quale insiste la porzione maggiore. Il segretario comunale provvede anche alle autenticazioni delle sottoscrizioni necessarie alla stipula degli atti per il trasferimento dei suddetti fondi.
1-ter. 02. Da Villa, Gallinella.

      Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
      Art. 1-quater. – (Definizione di farine di grano duro non raffinate o integre). – 1. Per farine di grano duro non raffinate o integre si intendono le farine ottenute senza alcun processo di raffinazione atto a separare all'origine i componenti nutrizionali della materia prima e senza ricostituzione, tramite miscelazione, degli elementi precedentemente separati.
      2. Per la semola di grano duro restano fermi le caratteristiche e i limiti stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.  187.
      3. Al fine di assicurare ai consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti di cui al presente articolo e di distinguere tali prodotti da quelli integrali ricostituiti, ovvero ottenuti mediante miscelamento della semola, della crusca e del cruschello, è obbligatorio riportare nell'etichetta delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivate, oltre a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  109, e successive modificazioni, l'indicazione di prodotto integro ottenuto per frantumazione meccanica del chicco intero e con la presenza del germe di grano.
      4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio farine di grano duro non raffinate o integre e i prodotti da esse derivati, non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
      5. Le regioni dispongono adeguati controlli sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
      6. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie previste dal presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.
1-ter. 03. Da Villa, L'Abbate.

      Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
      Art. 1-quater. – (Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189, in materia di confezionamento di latte crudo). – 1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n.  158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.  189, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
      «9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui agli articoli i e 2 del decreto del ministero della salute, 12 dicembre 2012, devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.
      9-ter. Ai fini del comma 9-bis, si intende per filiera corta, una filiera produttiva caratterizzata dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale alla quale appartiene l'allevamento.
      9-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo.
1-ter. 04. Da Villa, L'Abbate.

ART. 2.
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo).

      Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).
*2. 1. Russo.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).
*2. 2. Catania, Matarrese, Fauttilli.

      Al comma 1, lettera d-bis), aggiungere, in fine, le parole: Al fine di fornire una corretta informazione ai consumatori, la percentuale di alcol etilico presente negli aceti di cui al periodo precedente è indicata in etichetta.
2. 3. Da Villa, Lupo.

ART. 3.
(Interventi per il sostegno del Made in Italy).

      Al comma 1, sostituire le parole: che producono prodotti agricoli con le seguenti: che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: che producono prodotti agroalimentari con le seguenti: che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy.
3. 2. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, dopo la parola: infrastrutture aggiungere le seguenti: logistiche, distributive.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: nonché intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale.
3. 1. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1- bis. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta costituisce criterio premiale, il formale impegno delle imprese di cui al comma 1 a contribuire, attraverso apposite intese con lo Stato, le Regioni e i Comuni, al riutilizzo di suolo agricolo abbandonato negli ambiti territoriali in cui l'impresa ha sede legale e operativa.
3. 101. Mura.

      Al comma 3, sostituire le parole: che producono prodotti agricoli con le seguenti: che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: che producono prodotti agroalimentari con le seguenti: che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy.
3. 3. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Sopprimere i commi 7 e 8.
3. 4. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, alle parole: attraverso il proprio sito istituzionale premettere la seguente: anche.
3. 7. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: luogo di origine o di provenienza con le seguenti: luogo di origine e di provenienza.
3. 8. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e.
3. 6. Balduzzi.

      Al comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Tali risultati sono comunicati altresì al Ministero della salute, alle regioni e alle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori del settore agroalimentare e dei consumatori, allo scopo di valutare congiuntamente agli stessi la possibilità di valorizzare i legami esistenti tra qualità degli alimenti prodotti e la loro origine all'interno del territorio nazionale, mediante la creazione di un sistema di indicazioni facoltative atte a certificare i predetti legami. Sull'esito della valutazione congiunta, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che la promuove nelle forme ritenute più opportune, predispone, in collaborazione con il Ministro della salute, entro 180 giorni dalla messa a disposizione dei risultati degli studi, una relazione sulla quale riferisce alle Commissioni parlamentari competenti. La programmazione degli studi previsti al presente comma tiene conto anche delle finalità di cui al quarto periodo del medesimo.
3. 5. Balduzzi.

      Al comma 8, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto.
3. 9. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      10-bis. I commi 49-bis e 49-ter dell'articolo 4 della legge n.  350 del 2003 sono abrogati.
3. 11. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Crippa, Mucci, Della Valle, Prodani.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      10-bis. Al fine di incentivare gli acquisti di beni strumentali e di consumo prodotti da aziende con sede fiscale in Italia, è istituto, a decorrere dall'anno 2015, un fondo per la costituzione e il sostegno di «Gruppi di acquisto solidale Made in Italy» pari a 300.000 euro.
      10-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 100. Bechis, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rostellato, Rizzetto.

ART. 4.
(Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP).

      Sopprimere il comma 1.
4. 1. Russo.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: uno spazio fino alla fine del periodo, con le seguenti: un'area dedicata e strutturalmente separata dalle altre dedicate a diverse produzioni e in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana.
4. 3. Russo.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: uno spazio con le seguenti: un reparto indipendente e con linea di produzione differenti;

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola:
spazio con le seguenti: reparto indipendente;
          al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: uno spazio differente con le seguenti: un reparto indipendente e con linea di produzione differenti.
          al comma 4, dopo la parola: stabilimento, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: o reparto indipendente.
4. 2. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: In area dedicata e strutturalmente separata dalle altre dedicate a diverse produzioni, può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana.
4. 4. Russo.

      Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: in uno spazio, con seguenti: aree dedicate e strutturalmente separate da quelle dedicate al latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana.
4. 5. Russo.

      Al comma 3, sostituire le parole: Ministero delle politiche con le seguenti: Ministro delle politiche.

      Conseguentemente, sostituire le parole: ai commi 1, terzo periodo, e con le seguenti: al comma.
4. 6. Russo.

      Al comma 3, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. 7. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 3, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. 8. Balduzzi.

      Al comma 3, dopo le parole: ultimo periodo, aggiungere le seguenti: sia strutturale e.
4. 9. Russo.

      Al comma 3, dopo la parola: confezionamento aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla separazione strutturale delle zone di stoccaggio e raccolta del latte.
4. 10. Russo.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si definiscono le modalità necessarie ad estendere, all'intero territorio nazionale, l'utilizzo del sistema di registrazione informatica relativo alla tracciabilità della filiera della Mozzarella di Bufala Campana DOP disponibile presso l'Osservatorio regionale sulla sicurezza alimentare, garantendone la gestione pubblica.
4. 11. Da Villa, Benedetti.

      Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 2.000 a euro 13.000 con le seguenti: 6.000 a euro 18.000.

      Conseguentemente:
          al medesimo periodo:
              sostituire le parole:
dieci ad un massimo di trenta giorni con le seguenti: trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni;
              sopprimere le parole da: e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, fino alla fine del periodo;
              sopprimere il terzo periodo;
          dopo la parola: stabilimento ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: o reparto indipendente.
4. 13. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 4, dopo la parola: stabilimento ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: o reparto indipendente.
4. 12. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 750 ad euro 4.500 con le seguenti: 3.000 ad euro 9.000.

      Conseguentemente:
          al secondo periodo, sostituire le parole:
2.000 a euro 13.000 con le seguenti: 6.000 a 18.000;
          aggiungere in fine il seguente periodo: Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.
4. 14. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.
4. 15. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: è punito aggiungere le seguenti: con la reclusione da 6 mesi a tre anni e.
*4. 16. Zaccagnini.

      Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: è punito aggiungere le seguenti: con la reclusione da 6 mesi a tre anni e.
*4. 18. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 25.000 a euro 50.000 con le seguenti: 50.000 a euro 100.000.
4. 17. Zaccagnini.

ART. 5.
(Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura).

      Al comma 1, sostituire la parola: giovani con la seguente: lavoratori;

      Conseguentemente:
          al comma 1, sostituire le parole:
35 anni con le seguenti: 50 anni;
          al comma 2, sostituire la parola: giovani con la seguente: lavoratori;
          al comma 4, alinea, sostituire le parole: 35 anni con le seguenti: 50 anni;
          alla rubrica, sopprimere la parola: giovani.
5. 1. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Sopprimere il comma 4.
5. 2. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*5. 3. Russo.

      Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*5. 4. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Sopprimere il comma 6-bis.
5. 5. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 6-bis, lettera b), sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 8.000 euro.
5. 6. Caon, Grimoldi, Allasia.

ART. 6.
(Rete del lavoro agricolo di qualità).

      Sopprimerlo.
6. 1. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: L'iscrizione non comporta oneri per le imprese.
6. 3. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 4, lettera b), dopo la parola: perdono aggiungere le seguenti: uno o più.
6. 4. Caon, Grimoldi, Allasia.

ART. 7.
(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale).

      Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies.1, sopprimere le parole: di età inferiore ai trentacinque anni.
7. 4. Alberti, Ruocco, Villarosa, Pesco, Cancelleri, Pisano, Barbanti, Crippa.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies.1, sostituire le parole: trentacinque anni con le seguenti: quaranta anni;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          sopprimere le parole:
diversi da quelli di proprietà dei genitori.
          sostituire le parole: euro 80 con le seguenti: euro 120;
          sostituire le parole: euro 1.200 con le seguenti: euro 5.000;
          all'articolo 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147 sono aumentati di 50 milioni a decorrere dall'anno 2014.
7. 1. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies.1, sostituire le parole: trentacinque anni con le seguenti: quaranta anni.
*7. 2. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies.1, sostituire le parole: trentacinque anni con le seguenti: quaranta anni.
*7. 5. Ruocco, Alberti, Villarosa, Pesco, Cancelleri, Pisano, Barbanti, Crippa.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies.1, sopprimere le parole: diversi da quelli di proprietà dei genitori.
7. 3. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies.1, dopo le parole: diversi da quelli di proprietà dei genitori aggiungere le seguenti: e comunque non più utilizzati a fini produttivi.
7. 100. Mura.

      Sopprimere i commi 3 e 4.

      Conseguentemente:
          all'articolo 8:
              comma 2, sostituire le lettere
d) e e) con la seguente:
          d) quanto a 49.6 milioni di euro per l'anno 2015, a 36 milioni di euro per l'anno 2016 e a 29.4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo;
              dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
7. 6. Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Sopprimere il comma 3.
7. 7. Ruocco, Alberti, Villarosa, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

      Sopprimere il comma 4.
7. 8. Alberti, Ruocco, Villarosa, Pesco, Cancelleri, Pisano, Barbanti, Crippa.

      Al comma 4, capoverso comma 512, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 6 per cento.
7. 9. Zaccagnini.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      4-bis. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, è soppresso.

      Conseguentemente, all'articolo 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          c-bis) gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147 sono aumentati di 350 milioni a decorrere dall'anno 2014.
7. 12. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      4-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
7. 10. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      4-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
7. 11. Caon, Grimoldi, Allasia.

ART. 7-bis.
(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani).

      Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 10-bis, comma 1, dopo le parole: domanda di agevolazione aggiungere le seguenti: nonché le imprese start up a forte contenuto innovativo e tecnologico, tra cui quelle che coltivano «a sviluppo verticale», con risparmio dell'utilizzazione del suolo.
7-bis. 100. Gigli.

      Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
      4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale.
      5. I giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale da almeno 5 anni consecutivi.
7-bis. 2. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
      Art. 7-bis. 1. (Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare). – 1. All'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese».
      2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente: Art. 518. – (Pubblicazione della sentenza). – La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-quater comporta la pubblicazione della sentenza».
      3. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: «474,» è inserita la seguente: «517-quater,».
      4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: «articolo 51, commi 3-bis» sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-quater del codice penale,».
7-bis. 0100. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 7-ter.
(Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari).

      Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:
      Art. 7-quater. (Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcol etilico ad accisa assolta). –1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.
7-ter. 01. Caon, Grimoldi, Allasia.

      Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:
      Art. 7-quater. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquemila».
7-ter. 03. De Girolamo.

ART. 8-bis.
(Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso).

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'applicazione del presente comma non comporta incrementi al prezzo del ricambio a carico degli utenti finali.
8-bis. 1. Grimoldi, Allasia.

ART. 9.
(Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici e della segnaletica luminosa stradale).

      Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: di cui al comma 8 del presente articolo, aggiungere le seguenti: in base alla validità degli interventi valutata considerando il numero di classi di miglioramento del parametro di efficienza energetica e.
9. 2. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

      Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
9. 1. Vallascas, Della Valle.

      Al comma 2, dopo le parole: i finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: comprensivi delle spese di analisi energetica e progettazione preliminari all'intervento di efficientamento.
9. 3. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e al patto di stabilità.
9. 4. Luigi Gallo, Battelli, Vacca, Marzana, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani.

      Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: dai fondi immobiliari chiusi, fino a: 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni.
*9. 11. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

      Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: dai fondi immobiliari chiusi, fino a: 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni.
*9. 12. Crippa, Vallascas, Della Valle.

      Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I progetti di investimento non devono prevedere piani di dismissione.
9. 13. Luigi Gallo, Battelli, Vacca, Marzana, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani, Crippa.

      Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
      I costi della diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica sono ammessi ai finanziamenti a tassi agevolati di cui ai commi 1 e 4, sono in deroga all'ad. 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni, e non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.  183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
9. 14. Grimoldi, Allasia.

      Sostituire il comma 6 con il seguente:
      6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza dell'edificio almeno pari a:
          a) classe B per edifici di classe pari o inferiore a C;
          b) classe A per gli edifici di classe B. Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto in nessuna delle fasi antecedenti della progettazione, direzione dei lavori e collaudo dell'intervento realizzato. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
9. 15. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

      Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: efficienza energetica dell'edificio aggiungere le seguenti: o della parte dell'edificio cui si riferisce l'intervento.
9. 18. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di almeno due classi con le seguenti: di almeno tre classi, ovvero di almeno due classi qualora si raggiunga la classe B,.
9. 17. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: consumo energetico con le seguenti: fabbisogno energetico.
9. 19. Crippa, Vallascas, Della Valle.

      Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: a tasso agevolato aggiungere le seguenti:, limitatamente agli edifici oggetto di intervento.
9. 16. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali importi sono incrementati del 20 per cento qualora l'ente locale rispetti le condizioni di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, anche a seguito della concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e sono diminuiti del 20 per cento nel caso in cui l'ente locale ha già ecceduto i vincoli dall'indebitamento del citato articolo 204 all'atto della concessione dei medesimi finanziamenti.
9. 21. Grimoldi, Allasia.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese, ivi comprese le spese per l'eventuale cofinanziamento da parte degli enti locali, non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.  183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, anche se in eccedenza alle risorse di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n.  89.
9. 22. Grimoldi, Allasia.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.  183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, anche se in eccedenza alle risorse di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n.  89.
9. 23. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 8, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: di concerto fino a: e della ricerca con le seguenti: sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.
9. 25. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

      Al comma 8, dopo le parole: dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti:, intesa con la Conferenza Unificata,.
9. 24. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

      Al comma 8, dopo le parole: dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.
9. 26. Grimoldi, Allasia.

      Sopprimere il comma 10.
9. 27. Grimoldi, Allasia.

      Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
      10-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
      10-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 10-bis.
9. 32. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
      10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n.  66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n.  89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residuo viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentito la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri da emanare entro il 15 settembre 2014.
*9. 36. Abrignani.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
      10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n.  66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n.  89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residuo viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentito la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri da emanare entro il 15 settembre 2014.
*9. 29. Grimoldi, Allasia.

      Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
      10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n.  66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 settembre 2014. Per l'anno 2015 le province concorrono con i comuni all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica per una quota percentuale pari al 30 per cento di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n.  66/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.
9. 33. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

      Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
      10-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
9. 38. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
      10-bis. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato d previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
9. 39. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
      10-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
9. 40. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
      10-bis. Le autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2013-2015 destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter) pari rispettivamente a 500,3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657,2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F35 con riferimento ai quali il Ministro della difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti, sono definanziate e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
9. 41. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Marcon, Duranti, Piras.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
      Art. 9-bis. (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica).- 1. Al fine di promuovere interventi di incremento dell'efficienza energetica, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera b), le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
          b) al comma 2, lettera b), le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.
9. 01. Da Villa, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Crippa, Mucci, Della Valle, Prodani.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
      Art. 9-bis. (Fondo per interventi di accrescimento dell'efficienza energetica e di ristrutturazione). – 1. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020 e di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, per interventi di efficienza energetica di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90.
      2. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 1, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.
      3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, con proprio decreto, definisce i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo e per l'incremento della dotazione del medesimo Fondo, anche mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
9. 02. Da Villa, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Crippa, Mucci, Della Valle, Prodani.

ART. 10.
(Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura).

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico aggiungere le seguenti:, prioritariamente finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità.
10. 1. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: venti.
10. 2. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

      Al comma 2, sostituire le parole: nomina un commissario ad acta con le seguenti: nomina un commissario con comprovata competenza e professionalità nel settore in questione, senza che ciò incida finanziariamente sulle risorse pubbliche,.
10. 4. Segoni, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 2-ter, sostituire le parole: soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente di Regione con le seguenti: un professionista con indubbie capacità di merito e adeguate competenza di settore, il quale opera in stretta condivisione di intenti con il Presidente di Regione.
10. 5. Segoni, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 59, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.  380, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera b):
          «b) prelievo di campioni di terreno, prove e misure geotecniche in sito».
10. 6. De Girolamo.

      Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: compatibilmente con l'effettiva disponibilità di personale e di strutture da parte degli Enti in parola.
10. 7. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

      Sostituire il comma 5 con il seguente:
      5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione indice conferenze di servizi per la definizione procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n.  26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
10. 8. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

      Sopprimere il comma 6.
10. 9. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: i nulla osta aggiungere le seguenti: la valutazione d'impatto ambientale di competenza regionale.
10. 10. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: pubblica utilità, aggiungere le seguenti:, urgenza e indifferibilità,.
10. 11. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.
10. 12. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

      Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1.
10. 13. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. Al fine di consentire il regolare esercizio delle funzioni e la prosecuzione degli interventi programmati ed in esecuzione da parte dell'Ente per l'irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, è prorogato, al 30 settembre 2016, il termine previsto dall'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n.  214, come modificato dall'articolo 29-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2012, n.  228.
10. 14. Marti, Distaso.

      Al comma 7, sostituire le parole da: una direzione generale fino alla fine del comma con le seguenti: una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero del rispetto della dotazione organica vigente, senza incidere maggiormente sulle finanze pubbliche, che subentra nelle funzioni già esercitate dall'ispettore generale.
10. 17. Segoni, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 7-bis, sostituire le parole: 1000 metri con le seguenti: 600 metri.
10. 100. Mura.

      Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
      7-ter. I comuni possono altresì, individuati i terreni agricoli abbandonati che rappresentano o potrebbero rappresentare concause di fenomeni di dissesto e, constatata la disponibilità dei proprietari degli stessi a concorrere al recupero produttivo dei suoli, proporre, ai Presidenti delle Regioni, specifici programmi di intervento.
10. 101. Mura.

      Al comma 8, dopo le parole: con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa aggiungere le seguenti: tra i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
10. 18. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 9, secondo periodo, sostituire dalle parole: con cadenza almeno trimestrale fino alla fine del periodo, con le seguenti: secondo le modalità specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad inserire i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi nel sistema informativo on-line relativo al Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) gestito dall'Ispra, altresì assicurandone l'aggiornamento almeno trimestrale dei contenuti.
10. 19. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
10. 20. Balduzzi.

      Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.
10. 21. Grimoldi, Allasia.

      Sopprimere il comma 11-bis.
10. 22. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

      Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:
      11-ter. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo n.  152/2006 inserire il seguente:
      «Art. 68-bis. – (Contratti di fiume e di lago). – 1. I contratti di fiume concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree».
10. 23. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

      Al comma 12, lettera a), alle parole: da svolgere, secondo l'ordine di priorità premettere le seguenti: di caratterizzazione fisica, chimica e tossicologica dei suoli e delle acque di falda.
10. 26. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 12, lettera a), sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: duecentodieci con la seguente: centottanta.
10. 27. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

      Al comma 12, lettera a), dopo le parole: per i restanti terreni aggiungere le seguenti: rendendo altresì pubblici i risultati delle indagini.
10. 25. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 12, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali presenta al Parlamento una relazione con la rappresentazione grafica dei terreni classificati a rischio e a rischio più elevato e con la rendicontazione delle risorse utilizzate per lo svolgimento delle indagini dirette».
10. 24. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 12, sopprimere la lettera c).
10. 28. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 12 sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
      «5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, è attribuito il seguente ordine di priorità: 1) investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta; 2) investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde, nelle aree caratterizzate da rischio di crisi idrica e dalla della sussistenza di un danno ambientale».
10. 29. L'Abbate, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, è attribuita priorità assoluta agli investimenti con le seguenti: i contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali sono concessi anche agli investimenti.
10. 30. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 12, lettera c), dopo le parole: infrastrutture irrigue e di bonifica, aggiungere le seguenti: gestite dai Consorzi di bonifica e di irrigazione.
10. 32. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 12-bis, capoverso 6-septies, dopo le parole: da parte del Corpo forestale dello Stato aggiungere le seguenti: della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.
10. 33. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

      Al comma 12-bis, capoverso 6-septies, sostituire le parole: con particolare riferimento al territorio campano con le seguenti: del territorio campano.
10. 31. Grimoldi, Allasia.

ART. 11.
(Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili).

      Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
      1-ter. Al fine della conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, riconoscendo l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e per non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n.  93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto sono vietate, a partire dalla conversione in legge del presente decreto, nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
11. 1. Vacca, Colletti, Del Grosso.

      Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
      1-ter. Al fine della conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, riconoscendo l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e per non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale «Costa teatina», nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto sono vietate, a partire dalla conversione in legge del presente decreto, nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
11. 2. Vacca, Colletti, Del Grosso.

      Al comma 2, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n.  179 con le seguenti: del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
11. 3. Grimoldi, Allasia.

      Sopprimere il comma 2-bis.
*11. 4. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella.

      Sopprimere il comma 2-bis.
*11. 5. Vignali.

      Sopprimere il comma 4.
11. 8. Grimoldi, Allasia.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. All'articolo 142, comma 1, la lettera f) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42 è sostituita dalla seguente: ”f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, i parchi di interesse sovracomunale se istituiti sulla base di norme regionali volte a tutelare i valori naturali, paesistici e storico-culturali, i territori di protezione esterna dei parchi, nonché i siti della Rete europea Natura 2000.
11. 101. De Rosa, Terzoni, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 5, sopprimere la lettera a).

      Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: nove mesi con le parole: quindici mesi e sopprimere le parole da: che ne danno comunicazione sino alle parole: di cui all'Allegato I del presente decreto.
11. 9. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2) del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, dopo le parole: solo nel caso di utilizzazione, sopprimere le parole: degli edifici come ambienti abitativi” e dopo le parole: pertinenze esterne aggiungere le seguenti: con dimensioni abitabili.
*11. 10. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2) del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, dopo le parole: solo nel caso di utilizzazione, sopprimere le parole: degli edifici come ambienti abitativi” e dopo le parole: pertinenze esterne aggiungere le seguenti: con dimensioni abitabili.
*11. 12. Vignali.

      Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2) del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, dopo le parole: solo nel caso di utilizzazione, sopprimere le parole: degli edifici come ambienti abitativi” e dopo le parole: pertinenze esterne aggiungere le seguenti: con dimensioni abitabili.
*11. 11. Matarrese, D'Agostino.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. All'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n.  36, il comma 6 è sostituito dal seguente: ”6. I comuni adottano un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
11. 100. De Rosa, Terzoni, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Sopprimere il comma 8.
11. 14. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Per le imprescindibili necessità di tutela ambientali e, di protezione del paesaggio, al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree di produzione agroalimentare, nonché di economie locali a forte vocazione turistica da includere nel Parco Nazionale «Costa teatina» da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n.  93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto è vietato l'avvio di nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
11. 17. Vacca, Colletti, Del Grosso.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e, di tutela del paesaggio al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n.  93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto è vietato l'avvio di nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche munite delle autorizzazioni necessarie.
11. 19. Vacca, Colletti, Del Grosso.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Dal 1o settembre 2014 i limiti delle spese correnti degli enti di gestione dei parchi nazionali, relative al personale e alle attività di studio, ricerca, collaborazioni, monitoraggi, controlli, formazione, organizzazione di attività di comunicazione istituzionale, convegni e seminari sono disciplinate dalle medesime norme previste dagli enti di ricerca nazionali. Al medesimo regime soggiacciono le spese relative ad attività e funzioni finalizzate alla tutela e custodia del patrimonio naturale. Le attività funzionalmente connesse con le spese di cui ai periodi precedenti soggiacciono agli stessi limiti. In ogni caso gli enti parco nazionali possono procedere all'assunzione del direttore previsto in dotazione organica. La presente norma si applica in deroga ad ogni altra disposizione vigente incompatibile con il presente articolo e costituisce principio di armonizzazione e coordinamento della finanza pubblica. Il presente articolo non si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle Regioni a statuto speciale.
11. 20. Grimoldi, Allasia.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Le attività e le funzioni espletate dagli organismi interni di valutazione di cui al decreto legislativo n.  150/09 negli enti di gestione delle aree protette e nei parchi nazionali e delle riserve statali, ove affidate a terzi, possono essere gestite in convenzione con la Associazione Federparchi che rappresenta gli interessi istituzionali dei soggetti gestori medesimi. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento della Funzione pubblica e la Federparchi concludono uno o più accordi per implementare idonei strumenti di valutazione, monitoraggio della performance negli enti di gestione della aree protette e dei parchi nazionali. Ai soli fini di cui al presente comma ove per lo svolgimento dei compiti descritti occorressero competenze in ogni caso maturate all'interno di una pubblica amministrazione alla Federparchi si estende il regime di cui all'articolo 271 del tuel n.  267/00. Il regime di tale utilizzo è disciplinato, per i soli profili retributivi, dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.  476.
11. 21. Grimoldi, Allasia.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. I termini per la gestione contabile previsti dal dpr n.  439/98 e relativi alla loro applicazione per gli enti parco nazionali sono dimezzati. L'ipotesi di silenzio assenso ivi contenuta costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge.
11. 22. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 9, capoverso Art. 285, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
11. 23. Grimoldi, Allasia.

      Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
      11-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1902, n.  157, provvedendo alla individuazione nel territorio di propria competenza delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.  394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è lutto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (Sus scrofa) a fini venatori e di ripopolamento.
      11-ter. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 11-bis. Il divieto di cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale.
11. 24. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Sopprimere il comma 12.
*11. 25. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Sopprimere il comma 12.
*11. 26. Da Villa, Massimiliano Bernini.

      Sostituire il comma 12 con i seguenti:
      12. All'articolo 27, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n.  157, le parole: «guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931. n.  773» sono sostituite dalle seguenti: «guardia particolare giurata ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale.».
      12-bis. All'articolo 30, comma 3, della legge 11 febbraio 1992. n.  157, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole «Nei casi di cui al comma 1» la parola «non» è soppressa.
11. 27. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 12, sostituire le parole: la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni con le seguenti: sono vietate l'importazione e gli scambi, la detenzione, l'allevamento, il commercio, la riproduzione. Il controllo in natura è da attuarsi con tecniche non cruente e non letali.
11. 28. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 12, dopo le parole: all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni aggiungere le seguenti:, entrambe da attuarsi con tecniche non cruente e non letali.
11. 29. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Sopprimere il comma 12-bis.
11. 30. Da Villa, Gagnarli.

      Al comma 12-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni e le Province autonome, in attuazione del presente comma, possono definire con proprio provvedimento tempi e personale abilitato per la cattura tramite trappolaggio e per campagne di sterilizzazione della popolazione maschile, al fine ottenere un controllo numerico delle nutrie e prevenire danni alla stabilità idrogeologica del territorio ed alle produzioni agricole.
11. 32. Franco Bordo, Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Ferrara.

ART. 12.
(Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013).

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da cinquanta a quaranta con le seguenti: da sessanta a cinquanta.

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I compensi di tutti i membri della Commissione, compreso il segretario e ad eccezione del Presidente, sono identici, con esclusione di indennità e integrazioni, fatte salve le spese di missione. Le spese per il funzionamento della Commissione non possono superare il 50 per cento delle spese dei compensi dei commissari.
12. 1. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: adeguata con la seguente: accertata.
12. 2. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: esperienza professionale aggiungere le seguenti: in materia ambientale.
12. 3. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico è incompatibile, per il periodo della nomina, con lo svolgimento da parte del soggetto incaricato, in proprio o attraverso partecipazione societaria, di attività professionale relativa all'estensione di studi di impatto ambientale.
12. 4. Grimoldi, Allasia.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Le somme provenienti dalle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.  90, in eccedenza al funzionamento della Commissione, sono destinate alla riduzione degli oneri di cui al medesimo comma 6 a carico delle imprese.
12. 5. Grimoldi, Allasia.

      Sopprimere il comma 4-bis.
12. 6. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

ART. 12-bis.
(Soppressione della Commissione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n.  459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario).

      Sopprimerlo.
12-bis. 1. Castiello, Distaso, Romele, Vella.

      Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:
      Art. 12-ter. – 1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      «4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi, i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni concernenti il primo periodo o la mancata comunicazione di cui al secondo periodo del presente comma, determinano l'automatico decadimento del relativo titolo.».
12-bis. 01. Crippa, De Rosa, Daga, Terzoni, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 13.
(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare).

      Sopprimerlo.
*13. 1. Faenzi.

      Sopprimerlo.
*13. 2. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Sopprimere il comma 1.
13. 3. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 242-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati e del cronoprogramma di svolgimento dei lavori sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito. Questi ultimi devono essere stati raccolti tenendo conto delle indicazioni dell'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto, nonché dell'elenco di sostanze di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte quarta, fatta salva l'inclusione di nuove sostanze o l'esclusione di alcune di quelle elencate sulla base di specifiche motivazioni riportate nel progetto. Per le aree per cui al 25 giugno 2014 era stato già approvato il Piano di Caratterizzazione, il progetto dovrà riportarne i risultati. Per le aree per cui al 25 giugno 2014 era stato già eseguito il Piano di Caratterizzazione, ivi compresa la validazione in contraddittorio, il progetto di bonifica fa riferimento ai dati ivi contenuti. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n.  241 e, comunque, le misurazioni di parametri ambientali devono provenire da laboratori accreditati. In questa fase è prevista la validazione in contraddittorio da parte dell'ARPA competente territorialmente su almeno il 5 per cento dei campioni. I costi della validazione sono a carico del soggetto proponente.
13. 7. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 242-bis, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: La Conferenza dei servizi può disporre ulteriori indagini sul sito, anche per comprendere i livelli originari di esposizione della popolazione al fine di successive valutazioni sanitarie nonché per stabilire l'esatta natura ed estensione della contaminazione. In tal caso i termini della procedura vengono sospesi fino alla presentazione dei risultati delle indagini da parte del proponente.
13. 12. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 242-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2.1. Sono invitate alla Conferenza dei servizi le associazioni di protezione ambientale, i sindacati e le associazioni datoriali presenti sul territorio regionale nonché i principali comitati locali costituitisi a tutela dell'ambiente e, in generale, il pubblico interessato qualora individuato. La data di convocazione della Conferenza dei servizi è divulgata tempestivamente tramite il sito web istituzionale della Regione ove è pubblicata in formato digitale l'intera documentazione progettuale nonché, non appena disponibili e comunque almeno 30 giorni prima della relativa decisione finale su ciascuna fase del procedimento, la proposta di Piano di caratterizzazione di cui al comma 3, il Piano approvato e i relativi risultati, compresa la validazione, di cui al comma 4. Sulla convocazione sono precisate le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della Convenzione UNECE.
13. 13. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 242-bis, comma 2-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica del sito e del suo contesto socio-economico.
13. 14. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 242-bis, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 6, sostituire le parole: Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo con le seguenti: Una volta effettuata la validazione del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, di cui al precedente comma 4.
13. 17. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 242-bis, comma 3, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Il piano è approvato nei successivi sessanta giorni, anche con eventuali prescrizioni. L'Autorità può richiedere integrazioni una sola volta e, in tal caso, i termini sono sospesi fino all'invio da parte del proponente della documentazione richiesta. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato fatto salvo il caso in cui siano giunte osservazioni dal pubblico interessato o da altri enti. In tal caso l'Autorità deve comunque motivare adeguatamente il provvedimento di approvazione anche rispetto alle osservazioni pervenute.
13. 15. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 242-bis, comma 3, sopprimere il terzo periodo.
13. 6. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 1, capoverso Art. 242-bis, comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato.
13. 18. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 242-bis, comma 6, sostituire le parole:, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda con le seguenti:. Qualora persista una contaminazione della falda, il procedimento si conclude con un parere motivato da parte dell'Autorità sulle modalità di utilizzo dello stesso da parte dei fruitori e sulla prevenzione di eventuali rischi sanitari. A tal fine si esprime la ASL competente per territorio.
13. 19. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 242-bis, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'esistenza di una contaminazione della falda, anche nel caso non sia riconducibile a sostanze volatili, è riportata nel certificato di destinazione urbanistica dell'immobile.
13. 20. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 242-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. Il presente articolo non si applica alle aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate.

      Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, fatte salve le aree individuate entro il 31 dicembre 2014 dalle amministrazioni competenti di cui agli articoli 242 e 252, sulla base di comprovate situazioni di rischio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute del le popolazioni interessate.
13. 23. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 2, sopprimere le parole: di cui agli articoli 242 o 252.

      Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelli di cui all'articolo 252.
13. 28. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: solo nei casi in cui le concentrazioni soglia di rischio (CSR) determinate tramite analisi di rischio risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).
13. 22. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Sopprimere il comma 3.
13. 29. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Sopprimere il comma 4.
13. 30. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 4, sopprimere il capoverso 8-septies.
13. 31. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
      4.1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  152, alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016.
13. 27. Grimoldi, Allasia.

      Sopprimere il comma 5.
*13. 33. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Sopprimere il comma 5.
*13. 32. Pili.

      Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) all'articolo 6, comma 17, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa ivi compresi gli scogli affioranti lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette anche in fase di proposta».
13. 100. De Rosa, Terzoni, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 5, sopprimere la lettera a).
13. 34. Pili.

      Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*13. 24. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Piras.

      Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*13. 35. Pili.

      Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 1.
13. 36. Pili.

      Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 2.
13. 37. Pili.

      Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 3.
13. 38. Pili.

      Al comma 5, lettera b), capoverso, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e gli ulteriori costi per il ripristino dei siti saranno dedotti dal prezzo di cessione dovuto dagli enti territoriali per la loro acquisizione.
13. 16. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 4.
13. 39. Pili.

      Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 5.
13. 40. Pili.

      Sopprimere il comma 7.
*13. 44. Rampelli.

      Sopprimere il comma 7.
*13. 43. Terzoni, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Sopprimere il comma 7.
*13. 25. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

      Sopprimere il comma 7.
*13. 101. Faenzi.

      Dopo comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      «4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni concernenti il primo periodo o la mancata comunicazione di cui al secondo periodo del presente comma, determinano l'automatico decadimento del relativo titolo.»
13. 102. De Rosa, Terzoni, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. È assicurata agli enti territoriali interessati, sin dalla fase di proposta, la partecipazione ad ogni procedimento istruttorio finalizzato all'individuazione di un eventuale sito di deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Deve essere, in ogni caso, garantita ogni forma di partecipazione diretta al procedimento di cui al presente comma alle popolazioni locali che si esprimono anche attraverso referendum regionali il cui esito deve essere tenuto in debita considerazione.
13. 45. Corda, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
      9-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'eternit o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici pubblici, con priorità per gli edifici scolastici inclusi gli asili nido, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015.
      9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2014 e in 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
13. 46. Crippa, Vallascas, Della Valle.

ART. 14.
(Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania – Sentenza 4 marzo 2010 – C 27/2010).

      Sopprimerlo.
14. 1. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Sopprimere il comma 1.
14. 2. Grimoldi, Allasia.

      Sostituire il comma 1 con i seguenti:
      1. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «necessità di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela»;
          b) le parole da: «ricorso temporaneo» a: «elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti; «ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza può disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo»;
          c) prima delle parole «Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri» si aggiunge il seguente periodo: «Le ordinanze contingibili ed urgenti, devono essere: adeguate ad affrontare la situazione di rischio; temporanee in quanto valevoli per un limitato periodo di tempo; proporzionali al fine di minimizzare l'effetto a carico dei soggetti destinatari della misura; motivate dalla situazione di necessità ed urgenza; eccezionali in quanto il pericolo che si affronta viene considerato imprevedibile; effettive in quanto si richiede un intervento amministrativo immediato».

      1-bis. L'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 e successive modificazioni, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate solo previo parere obbligatorio e vincolante di alcuni organi tecnici e sanitari locali, tra cui l'Ispra, l'Asl di zona e l'Arpa regionale, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Tale parere scientifico viene allegato all'ordinanza ed è aggiornato ogni qualvolta l'ordinanza stessa viene reiterata.».
14. 38. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «necessità di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela»;
          b) le parole da: «ricorso temporaneo» a; «elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, nel rispetto comunque delle norme contenute nelle pertinenti direttive dell'unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza può disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo»;
          c) prima delle parole «Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri» si aggiunge il seguente periodo: «Le ordinanze contingibili ed urgenti, devono essere: adeguate ad affrontare la situazione di rischio; temporanee in quanto valevoli per un limitato periodo di tempo; proporzionali al fine di minimizzare l'effetto a carico dei soggetti destinatari della misura; motivate dalla situazione di necessità ed urgenza; eccezionali in quanto il pericolo che si affronta viene considerato imprevedibile; effettive in quanto si richiede un intervento amministrativo immediato».
14. 39. Mannino, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero di grave e concreto pericolo.
14. 6. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

      Al comma 1, sopprimere le parole: anche speciali.
14. 3. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, sostituire le parole: compresa la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetti senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'ente pubblico.
14. 4. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, dopo le parole: la requisizione in uso degli impianti aggiungere le seguenti: del territorio regionale.
14. 5. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le ordinanze contingibili ed urgenti, devono essere: adeguate ad affrontare la situazione di rischio; temporanee in quanto valevoli per un limitato periodo di tempo; proporzionali al fine di minimizzare l'effetto a carico dei soggetti destinatari della misura; motivate dalla situazione di necessità ed urgenza; eccezionali in quanto il pericolo che si affronta viene considerato imprevedibile; effettive in quanto si richiede un intervento amministrativo immediato.
14. 9. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo l'obbligo dello smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito del territorio regionale.
14. 10. Grimoldi, Allasia.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2014 fino a 10 dipendenti sono cancellate dal sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI. Le imprese di cui al capoverso precedente che intendano utilizzare ugualmente il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI sono tenute ad effettuare una nuova iscrizione.
*14. 11. Vignali.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2014 fino a 10 dipendenti sono cancellate dal sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI. Le imprese di cui al capoverso precedente che intendano utilizzare ugualmente il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI sono tenute ad effettuare una nuova iscrizione.
*14. 40. Allasia, Grimoldi.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate solo previo parere obbligatorio e vincolante di alcuni organi tecnici e sanitari locali, tra cui l'Ispra, l'Asl di zona e l'Arpa regionale, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Tale parere scientifico viene allegato all'ordinanza ed è aggiornato ogni qualvolta l'ordinanza stessa viene reiterata.»
14. 12. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In consideratone delle attività di semplificazioni e delle modifiche attualmente ancora in corso sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, sino al completamento e piena operatività delle stesse è sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti.
14. 14. Grimoldi, Allasia.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2.1. Al comma 12-bis, capoverso 1-quater, lettera d), dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, le parole: «almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed» sono soppresse.
14. 15. Grimoldi, Allasia.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2.1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, è differito al 1o gennaio 2016, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ad eccezione dei comuni e delle imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.
      2.2. Al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015»; al medesimo comma, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Fino alla data di cui al primo periodo, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo.».
14. 16. Grimoldi, Allasia.

      Sopprimere il comma 2-bis.
14. 17. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

      Al comma 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a)
al comma 3-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015»; al medesimo comma, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Tenuto conto del termine finale di efficacia del contratto, di cui al successivo comma 9-bis, fra il Ministero dell'ambiente ed il fornitore del sistema, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via meramente sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo a carico delle imprese iscritte al sistema SISTRI.»

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
*14. 18. Vignali.

      Al comma 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a)
al comma 3-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015»; al medesimo comma, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Tenuto conto del termine finale di efficacia del contratto, di cui al successivo comma 9-bis, fra il Ministero dell'ambiente ed il fornitore del sistema, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via meramente sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo a carico delle imprese iscritte al sistema SISTRI.»

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
*14. 41. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 2-bis, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:
          a-bis) al comma 3-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
**14. 19. Vignali.

      Al comma 2-bis, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:
          a-bis) al comma 3-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
**14. 42. Abrignani.

      Al comma 2-bis, lettera b), capoverso 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 30 ottobre 2014.
14. 22. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

      Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
      2-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 188-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  152, nel caso di trasbordo da nave a nave o transhipment, nonché nel caso di vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall'estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, le imprese e gli enti interessati non sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del medesimo decreto in quanto si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei rifiuti previste dal Regolamento CE n.  1013 del 2006.
14. 23. Oliaro, Matarrese.

      Sopprimere il comma 3.
14. 24. Grimoldi, Allasia.

      Sopprimere il comma 3-ter.
14. 108. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

      Sopprimere il comma 4.
*14. 25. Grimoldi, Allasia.

      Sopprimere il comma 4.
*14. 44. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Sopprimere il comma 4.
*14. 26. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Sostituire il comma 4 con i seguenti:
      4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 – Causa 297/08, il Consiglio dei Ministri, su proposta del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomina il Presidente della Regione commissario ad acta per la realizzazione di tutti gli impianti di compostaggio necessari alla Regione Campania, e la messa in funzione di tutti gli impianti esistenti ad oggi inattivi, nonché per il revamping dei sette impianti ex CDR, denominati «tritovagliatori», ai fini del loro rifunzionamento finalizzato alla selezione, vagliatura e recupero di tutta la materia, con impianto finale di estrusione, per la produzione di materia prima, secondo le norme UNI plast 10667/14 e UNI 10667/16 2003, e per il riutilizzo della parte residua non riciclabile. A tal fine, il Presidente della Regione redige la progettazione, effettua le procedure di gara e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario della gara, effettuata con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal codice dei contratti; provvede all'affidamento delle concessione e della direzione dei lavori e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere, sentiti i comuni interessati.
      5. Nell'espletamento dei compiti conferiti, il Presidente della Regione si avvale del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione delle opere e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziate per la realizzazione dell'opera di cui all'impianto di incenerimento dei rifiuti di cui al bando di gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
      6. Con il decreto di nomina è indicata la durata dell'incarico del commissario ad acta, che non può comunque superare i tempi per l'ultimazione dell'opera previsti dal cronoprogramma approvato.
      7. Al presidente della Regione non spetta alcun compenso per l'opera prestata in tale qualità di responsabile dell'attuazione, fermo restando il compenso per l'eventuale, direzione dei lavori che grava sulle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
14. 100. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 – Causa 297/08, la regione Campania esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento delle concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di gara della provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere.
14. 27. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: data di attivazione dell'impianto con le seguenti: data di attivazione dell'eventuale impianto.
14. 29. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: data di attivazione dell'impianto, aggiungere le seguenti: valuta la reale necessità della realizzazione dell'impianto per lo smaltimento dei rifiuti ovvero.
14. 36. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dispone le eventuali modifiche con le seguenti: dispone le modifiche.
14. 30. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:, compresa la direzione dei lavori.

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'affidamento della direzione dei lavori ad un soggetto appartenente al personale tecnico di ruolo del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Il compenso per la direzione dei lavori grava sulle risorse stanziate per la realizzazione dell'opera.
14. 35. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: Il commissario aggiungere le seguenti: al fine di verificare la reale necessità della realizzazione di un nuovo impianto per lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto dell'attuale condizione economica-finanziaria che impone a tutela della finanza pubblica esigenze di cautela nonché della protezione della salute dei cittadini.
14. 32. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: nel cui territorio ricade l'impianto con le seguenti: nel cui territorio ricadrebbe l'eventuale impianto.
14. 34. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: ed i comuni confinanti e contigui aggiungere le seguenti: siano coinvolti nella definizione dello studio aggiornato di cui al presente comma e che.
14. 33. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'esito definitivo dello studio aggiornato e della stipula dell'eventuale contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione dell'impianto di cui al presente comma tutti gli effetti dei contratti stipulati sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo.
14. 31. Silvia Giordano, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Sopprimere il comma 8.
14. 45. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 8, sopprimere la lettera b).
14. 47. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 8, sopprimere la lettera b-bis).
14. 49. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 8, lettera b-bis), sopprimere le parole:, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica.
14. 50. Terzoni, Daga.

      Al comma 8, sopprimere la lettera b-ter).
*14. 51. Pellegrino, Paglia, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 8, sopprimere la lettera b-ter).
*14. 52. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 8, lettera b-ter), capoverso Art. 184-quater, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o, in caso di utilizzo degli stessi in aree marino-costiere e di transizione per i quali è applicabile l'Allegato 2.6.1 «Standard di qualità dei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione» di cui decreto ministeriale 16 aprile 2009, n.  56, non superano i valori di concentrazione per ciascuna sostanza di cui alla Tabella 2/A dell'allegato o, qualora le sostanze non siano ivi indicate, la Tabella 2.3A del «Manuale per la Movimentazione dei Sedimenti marini» dell'ISPRA oppure, se calcolati secondo le procedure indicate nel manuale, i valori di fondo naturale dell'area interessata dal riutilizzo.
14. 53. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 8, lettera b-ter), capoverso Art. 184-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: matrici ambientali interessate aggiungere le seguenti: nonché la perturbazione di specie ed habitat.
14. 54. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 8, lettera b-ter), capoverso Art. 184-quater, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: per almeno un anno con le seguenti: almeno tre anni.
14. 55. Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 8, sopprimere la lettera b-quinquies).
14. 57. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 8, sostituire la lettera b-quinquies), con la seguente:
          b-quinquies)
all'articolo 234, comma 1, dopo le parole: «lettere a), b) e c), e 231», sono aggiunte le seguenti: «nonché gli altri beni nei quali il polietilene rappresenta una componente inferiore al 50 per cento del materiale utilizzato nel prodotto, individuati con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Il decreto di prima individuazione dei beni esclusi ai sensi del periodo precedente è adottato entro il 31 ottobre 2014.»
14. 101. Russo.

      Al comma 8, sostituire la lettera b-quinquies), con la seguente:
          b-quinquies)
all'articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi.».
14. 102. Russo.

      Al comma 8, lettera b-quinquies), capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: interamente.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo,:
           sostituire le parole:
e fino all'emanazione con le seguenti: e al fine di individuare i criteri per l'emanazione;
          sostituire le parole da: i teli e le reti ad uso fino alla fine del capoverso con le seguenti: i beni in tale materia plastica, qualsiasi sia la loro funzione, esclusi gli imballaggi.
14. 103. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 8, lettera b-quinquies), capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: interamente.

      Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In fase di prima attuazione ed ai fini di individuare i criteri per l'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i beni in tale materia plastica, qualsiasi sia la loro funzione, esclusi gli imballaggi.
*14. 58. Mannino, Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 8, lettera b-quinquies), capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: interamente.

      Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In fase di prima attuazione ed ai fini di individuare i criteri per l'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i beni in tale materia plastica, qualsiasi sia la loro funzione, esclusi gli imballaggi.
*14. 60. Librandi, Matarrese.

      Al comma 8, lettera b-quinquies), capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: interamente.

      Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In fase di prima attuazione ed ai fini di individuare i criteri per l'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i beni in tale materia plastica, qualsiasi sia la loro funzione, esclusi gli imballaggi.
*14. 61. Russo, Centemero.

      Al comma 8, sopprimere la lettera b-sexies).
14. 62. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 8, lettera b-sexies, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: e dell'articolo 256.
14. 63. Grimoldi, Allasia.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Al comma 11 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, alla fine della lettera g) è aggiunto il seguente periodo: «L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n.  1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000. Le riduzioni di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore del presente decreto».
14. 67. Grimoldi, Allasia.

      Sopprimere il comma 8-ter.
*14. 68. Grimoldi, Allasia.

      Sopprimere il comma 8-ter.
*14. 105. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Sostituire il comma 8-ter con il seguente:
      8-ter.
Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio si consente agli impianti di compostaggio che abbiano una capacità residua di trattamento sul territorio nazionale di ricevere, sino al 31 dicembre 2015 e ove questo non comporti necessità di ampliamento, ulteriore rifiuto organico proveniente dalle regioni Lazio e Campania, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di compostaggio. Le regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio aerobico eventualmente previsti dalla VAS conseguente ai rispettivi Piani regionali rifiuti e bonifiche entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
14. 104. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 8-ter, sopprimere il primo periodo.
14. 69. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 8-ter, primo periodo, dopo le parole: ove tecnicamente possibile aggiungere le seguenti: a condizione che questo non comporti la realizzazione o l'ampliamento di impianti.
14. 106. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 8-ter, secondo periodo, sopprimere le parole:, che definiscono altresì tecniche e opportunità strumentali di mercato,
14. 107. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Sopprimere il comma 8-quater.
14. 73. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:
      8-sexies. Nel computo della media della spesa corrente di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n.  147, non si includono le spese effettuate dalle province per la gestione del ciclo dei rifiuti di competenza provinciale ai sensi del decreto-legge n.  195 del 2009 convertito nella legge n.  26 del 2010, nonché le spese effettuate per servizi socialmente utili finanziate dallo Stato ai sensi della legge 135 del 1997.
      8-septies. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al successivo comma 8-novies.
      8-octies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.  228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 30 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
      8-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2014 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 8-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 8-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 8-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 8-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
14. 66. Russo.

      Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
      8-sexies. Nel computo della media della spesa corrente di cui all'articolo 31 comma 2 della legge 12 novembre 2011 n.  183, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n.  147, non si includono le spese effettuate dalle province per la gestione del ciclo dei rifiuti di competenza provinciali ai sensi del decreto-legge 195 del 2009 convertito nella legge n.  26 del 2010, nonché le spese effettuate per servizi socialmente utili finanziate dallo Stato ai sensi della legge 135 del 1997. Agli oneri derivanti dall'approvazione del seguente comma, si provvede con le risorse di cui al Fondo di solidarietà comunale istituito dalla legge 24 dicembre 2012 n.  228.
14. 65. Russo.

      Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Adempimenti CONAI).

      1. All'articolo 224, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 è aggiunto il seguente comma:
      «11-bis. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria.»
      2. Le sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.
      3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: «fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi» sono soppresse.
14. 01. Grimoldi, Allasia.

ART. 15.
(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n.  2009/2086 e n.  2013/2170).

      Al comma 1, lettera a), capoverso g), sostituire le parole da: Ai fini della valutazione ambientale fino alla fine del capoverso con le seguenti: Ai fini della valutazione impatto ambientale, gli elaborati del progetto preliminare, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, in coerenza con i piani e i programmi sottoposti a VAS, sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 1, 3, 4 e 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163.
15. 100. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

      Al comma 1, lettera a), capoverso g), dopo le parole: Ai fini della valutazione ambientale aggiungere la parola: strategica,

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: Ai fini della valutazione Impatto Ambientale, gli elaborati del progetto definitivo e del progetto esecutivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 4 e 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163;.
15. 1. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

      Al comma 1, lettera c), dopo le parole: per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 aggiungere le seguenti:, oppure direttamente alle procedure di cui agli articoli 23 e seguenti, oppure la non necessità di sottoporre ad alcuna procedura,.
15. 2. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
          g-bis) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Il proponente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, anche tenendo conto, se del caso, dei risultati disponibili da altre valutazioni ambientali pertinenti, effettuate sulla base della normativa vigente. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato IV-bis. Il proponente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.

      Conseguentemente, dopo l'allegato IV alla parte seconda aggiungere il seguente:
«ALLEGATO IV-BIS
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2-BIS
(INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DA PARTE DEL PROPONENTE PER I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO IV)

      1. Descrizione del progetto comprese in particolare:
          a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;
          b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

      2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.
      3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:
          a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;
          b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

      4. Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri figuranti nell'allegato V.”.
15. 4. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
          r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 1, dopo le parole: «delle dimensioni» sono inserite le seguenti: «e della concezione dell'insieme».
15. 5. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
          r-bis) All'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 1, dopo le parole: «del cumulo con altri progetti» sono inserite le seguenti: «esistenti e/o approvati».
15. 6. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
          r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 1, le parole: «- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.» sono sostituite dalle seguenti: «- dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;».
15. 7. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
          r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 1, sono aggiunte le seguenti parole: «- dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico).».
15. 8. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
          r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 2, le parole: «- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;» sono sostituite dalle seguenti: «- della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;».
15. 9. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
          r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 2, dopo le parole: «zone costiere» sono inserite le seguenti: «e l'ambiente marino».
15. 10. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
          r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 2, le parole: «- zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati» sono sostituite dalle seguenti: «- zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;».
15. 11. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
          r-bis)
all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 3, le parole: «della portata dell'impatto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'entità ed estensione dell'impatto».
15. 12. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
          r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 3, dopo il primo trattino è inserito il seguente: «- della natura dell'impatto;».
15. 13. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
          r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 3, le parole: «dell'ordine di grandezza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'intensità».
15. 14. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
          r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino: «della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;».
15. 15. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
          r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino: «del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;».
15. 16. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
          r-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20», al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino: «della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace;».
15. 17. Grimoldi, Allasia.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      
1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Il Ministero dell'ambiente per i piani, programmi o progetti di carattere nazionale e le Regioni e le Province autonome per quelli di carattere regionale o provinciale assicurano una adeguata forma di trasparenza e partecipazione del pubblico interessato alle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  357 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni anche qualora non siano incluse in procedure di VI.A. o VA.S. In ogni caso è obbligatoria la pubblicazione sul sito web dell'autorità competente di un avviso in cui siano indicati il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del piano, programma o progetto, la localizzazione ed una breve descrizione dell'iniziativa dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. I piani, programmi o progetti oggetto della procedura nonché lo Studio di incidenza ambientale sono resi disponibile integralmente sul sito web dell'autorità competente. Il risultato della valutazione di incidenza, comprese le motivazioni, e quelli delle attività di monitoraggio sono pubblicati integralmente sul sito web dell'autorità competente.»
15. 20. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 16.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.  157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI. Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI).

      Sopprimere i commi da 1 a 3.
16. 1. Grimoldi, Borghesi, Allasia, Caon.

      Sopprimere i commi 1, 1-bis, 1-ter.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.
16. 2. Da Villa, Massimiliano Bernini.

      Sostituire i commi da 1 a 3 con il seguente:
      1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n.  157, dopo le parole: «dalle regioni» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis,».

      Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: Caso En-pilot 4634/13/ENVI, Caso Eu-pilot 5391/13/ENVI.
16. 4. Grimoldi, Borghesi, Allasia, Caon.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Alla legge 11 febbraio 1992, n.  157, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4:
              1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati»;
              2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
          b) all'articolo 5:
              1) comma 1, le parole «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;
              2) i commi 2, 7, 8, e 9 sono abrogati.
              3) al comma 6, le parole: «con l'uso dei richiami vivi» sono soppresse;

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 1-
bis e 1-ter;
          al comma 3, alla lettera a) premettere le seguenti:
              0a) le lettere p) e q) sono soppresse;
              00a) alla lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
          dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) alla lettera ee) le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse.
          dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
      3-ter. All'articolo 31, comma 1, lettera h,) della legge 11 febbraio 1992, n.  157, le parole: «non autorizzati, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «vivi o».
16. 100. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Alla legge 11 febbraio 1992, n.  157, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4:
              1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati»;
              2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
          b) all'articolo 5:
              1) comma 1, le parole «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;
              2) i commi 2, 7, 8, e 9 sono abrogati.
              3) al comma 6, le parole: «con l'uso dei richiami vivi» sono soppresse;

      Conseguentemente:
          al comma 3, alla lettera
a) premettere le seguenti:
              0a) le lettere p) e q) sono soppresse;
              00a) alla lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
          dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) alla lettera ee) le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse.
          dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
      3-ter. All'articolo 31, comma 1, lettera h,) della legge 11 febbraio 1992, n.  157, le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero» sono abrogate.
16. 9. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Alla legge 11 febbraio 1992, n.  157, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4:
              1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati»;
              2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
          b) all'articolo 5:
              1) comma 1, le parole «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;
              2) i commi 2, 7, 8, e 9 sono abrogati.
              3) al comma 6, le parole: «con l'uso dei richiami vivi» sono soppresse;

      Conseguentemente:
          al comma 3, alla lettera
a) premettere le seguenti:
              0a) le lettere p) e q) sono soppresse;
              00a) alla lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
          dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) alla lettera ee) le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse.
          dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
      3-ter. All'articolo 31, comma 1, lettera h,) della legge 11 febbraio 1992, n.  157, le parole: «non autorizzati, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «vivi o».
16. 6. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Alla legge 11 febbraio 1992, n.  157, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4:
              1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati»;
              2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
          b) all'articolo 5:
              1) comma 1, le parole «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;
              2) i commi 2, 7, 8, e 9 sono abrogati.
              3) al comma 6, le parole: «con l'uso dei richiami vivi» sono soppresse;

      Conseguentemente:
          al comma 3, alla lettera
a) premettere le seguenti:
              0a) le lettere p) e q) sono soppresse;
              00a) alla lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
          dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) alla lettera ee) le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse.
          dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
      3-ter. All'articolo 31, comma 1, lettera h,) della legge 11 febbraio 1992, n.  157, le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero» sono soppresse.
16. 101. Gagnarli, Massimiliano Bernini.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Alla legge 11 gennaio 1992, n.  157, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati»;
          b) all'articolo 4, il comma 4 è soppresso;
          c) all'articolo 5, comma 1, le parole «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;
          d) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;
          e) all'articolo 5, comma 6, le parole «con l'uso dei richiami vivi» sono soppresse;
          f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono soppressi.

      Conseguentemente:
          sopprimere il comma 1-
bis;
          al comma 3, alla lettera a) premettere le seguenti:
              le lettere p) e q) sono soppresse;
              alla lettera r), le parole «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
              alla lettera ee), le parole «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge, e» sono soppresse;
          dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
      3-ter. All'articolo 28, comma 2, le parole «e dei richiami vivi autorizzati» sono soppresse.
      3-quater. All'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero» sono soppresse.
16. 8. Catania, Matarrese, Fauttilli.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Alla legge il gennaio 1992, n.  157, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Non è consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall'articolo 19-bis.»;
          b) all'articolo 4, il comma 4 è soppresso;
          c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: «di cattura» sono soppresse e le parole: «di cui all'articolo 4, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio».

      Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.
16. 5. Catania, Matarrese, Fauttilli.

      Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
16. 3. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Sopprimere il comma 3-bis.
*16. 12. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Sopprimere il comma 3-bis.
*16. 14. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

      Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e per la sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale».
16. 27. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: alla rete con le seguenti: ai servizi di rete.
16. 15. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, le autorità pubbliche che affidano a terzi la gestione o l'aggiornamento di dati che rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico sono tenute ad inserire nei relativi contratti il diritto alla messa a disposizione del pubblico e alla diffusione delle informazioni ambientali».
16. 16. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 4, sopprimere la lettera d).
16. 17. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 4, lettera i), capoverso 3-bis, dopo le parole: conformità alle disposizioni di esecuzione aggiungere le seguenti: adottate a livello comunitario.
16. 18. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 4, sostituire la lettera l) con la seguente:
          l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio di ricerca di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Un servizio di ricerca ai sensi del comma 1».
16. 19. Grimoldi, Allasia.

      Sostituire il comma 5-bis con il seguente:
      5-bis. L'articolo 3-sexies del decreto legislativo n.  152 del 2006 è sostituito dal seguente:
      «Art. 3-sexies. – (Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo). – 1. L'accesso alle informazioni ambientali relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio è riconosciuto come diritto fondamentale per l'esercizio effettivo di tutti i diritti umani.
      2. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n.  241, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 16 marzo 2001, n.  108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale e può utilizzarle liberamente ai fini di analisi scientifica o statistica ovvero di raccolta, organizzazione o diffusione.
      3. Ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33, le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  195, pubblicano nei propri siti istituzionali le informazioni ambientali e gli atti relativi alle procedure di cui alla parte II del presente decreto.
      4. Chiunque rilevi eventuali possibili pregiudizi conseguenti a provvedimenti assunti nell'ambito e all'esito delle procedure di cui alla parte II ha facoltà di presentare denunce od osservazioni e di richiedere l'adozione di misure inibitorie che l'amministrazione interessata ha l'obbligo di valutare qualora siano pertinenti all'oggetto e non manifestamente infondate, informando, anche per via telematica, i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti in merito.
      5. Il pubblico è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante avvisi pubblici facilmente consultabili anche nei siti istituzionali delle amministrazioni interessate dal procedimento. Le comunicazioni in merito alle successive fasi procedimentali sono comunicate, anche per via telematica, individualmente a coloro che hanno presentato formale richiesta di partecipazione all'autorità responsabile del procedimento.
      6. Gli enti locali favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le formazioni sociali nei processi decisionali in materia ambientale e collaborano con le popolazioni interessate al fine di agevolare la consultazione popolare e di facilitare il ricorso agli strumenti di democrazia diretta, per i quali devono essere previste procedure semplificate nonché l'esenzione da ogni onere fiscale o tributario.»
16. 20. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 5-bis, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
      1-bis.1. Ai fini del comma 1-bis, per «pubblico» si intende una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone, ivi incluse le associazioni che promuovono la protezione dell'ambiente.
16. 21. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 5-bis, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: nel proprio sito web aggiungere le seguenti: e mediante avviso presso la sede comunale dei comuni interessati dal piano o programma.
16. 22. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 5-bis, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: nel proprio sito web aggiungere le seguenti: e in un quotidiano a diffusione nazionale.
16. 23. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 5-bis, capoverso 1-quater, dopo le parole: piano o programma aggiungere le seguenti: completi di tutti gli allegati.
16. 24. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

      Al comma 5-bis, sostituire il capoverso 1-septies con il seguente:
      1-septies. Il piano o programma, durante tutte le fasi di elaborazione e dopo che sia stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente alle osservazioni ricevute e ad una dichiarazione nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni e motivazioni oggettive e verificabili che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì tutte le informazioni disponibili sulla partecipazione del pubblico.
16. 25. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 5-bis, dopo il capoverso 1-septies, aggiungere il seguente:
      1-octies. I commi da 1-bis a 1-septies non si applicano a piani e programmi adottati in caso di emergenze civili.
16. 26. Grimoldi, Allasia.

ART. 17.
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n.  190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino – Procedura d'infrazione 2013/2290 – Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, – Procedura d'infrazione 2007/4680).

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Per perseguire la progressiva eliminazione dell'inquinamento dell'ambiente marino ai fini della protezione e la preservazione dell'ambiente marino e dell'ecosistema, all'articolo 6 comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il periodo «fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n.  9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n.  128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi» viene sostituito dal seguente periodo «in tutte le aree a ridosso di parchi istituiti ai sensi della legge del 6 dicembre 1991 n.  394 e nella fascia marina compresa entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n.  9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n.  147, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.  187 dell'11 agosto 2012 e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi»;
          b) il periodo «fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n.  239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.  239» viene sostituito dal seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma».
17. 1. Vacca, Colletti, Del Grosso.

ART. 17-bis.
(Disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e di banche di credito cooperativo. Procedura di cooperazione per aiuti esistenti n.  E1/2008).

      Sopprimerlo.
17-bis. 1. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

      Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:
      Art. 17-ter.
(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità conforme alla norma UNI ISO 10005).

      1. Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.  43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono soppresse le parole «che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità» e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n.  1.
17-bis. 01. Grimoldi, Allasia.

      Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:
      Art. 17-ter.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.  43 del 27 giugno 2012).

      1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.  43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.  842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente, decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente«.
      2. Al comma 3) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.  43 del 27 giugno le parole »più di una tonnellata all'anno di” sono soppresse.
17-bis. 02. Grimoldi, Allasia.

ART. 18.
(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi).

      Al comma 1, dopo le parole: titolari del reddito d'impresa aggiungere le seguenti: arti e professioni.
18. 3. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 1, dopo le parole: che effettuano investimenti aggiungere le seguenti: nell'acquisto di capannoni industriali già edificati e.

      Conseguentemente:
          al comma 2, secondo periodo, dopo e parole:
la media degli investimenti aggiungere le seguenti: nell'acquisto di capannoni industriali già edificati e;
          dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      
2-bis. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 5. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 1, dopo le parole: che effettuano investimenti aggiungere le seguenti: in computer, apparecchiature elettroniche,.

      Conseguentemente:
          al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la media degli investimenti aggiungere le seguenti: in computer, apparecchiature elettroniche e;
          dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      
2-bis. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 6. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 1, dopo le parole: che effettuano investimenti aggiungere le seguenti: in automezzi ad uso aziendale immatricolati come autocarri e.

      Conseguentemente:
          al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la media degli investimenti aggiungere le seguenti: in automezzi ad uso aziendale immatricolati come autocarri e;
          dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      
2-bis. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 7. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 1, dopo le parole: che effettuano investimenti aggiungere le seguenti: in arredi, macchinari elettronici, attrezzature e.

      Conseguentemente:
          al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la media degli investimenti aggiungere le seguenti: in arredi, macchinari elettronici, attrezzature e;
          dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      
2-bis. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 8. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 1, dopo la parola: che effettuano investimenti aggiungere le seguenti: nell'acquisto di mezzi nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 57, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 e.

      Conseguentemente:
          al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la media degli investimenti, aggiungere le seguenti: nell'acquisto dimezzi nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 57, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 e;
          dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      
2-bis. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 14. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 1, dopo le parole: in beni strumentali nuovi aggiungere le seguenti:, prodotti in Italia,.
18. 9. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 1, dopo le parole: compresi nella divisione aggiungere le seguenti: 26 e.

      Conseguentemente:
          al comma 1, sostituire le parole: nella suddetta tabella con le parole: nelle suddette tabelle;
          al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in beni strumentali nuovi compresi nella divisione, aggiungere le seguenti: 26 e;
          dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      
2-bis. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 12. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 1, dopo le parole: compresi nella divisione aggiungere le seguenti: 27 e.

      Conseguentemente:
          al comma 1, sostituire le parole: nella suddetta tabella con le parole: nelle suddette tabelle;
          al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in beni strumentali nuovi compresi nella divisione, aggiungere le seguenti: 27 e;
          dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      
2-bis. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 11. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 1, dopo e parole: compresi nella divisione 28 aggiungere le seguenti: e 31 (esclusivamente per i codici 31.01.10, 31,01.21, 31,01.22).

      Conseguentemente:
          al comma 1, sostituire le parole: nella suddetta tabella con le parole: nelle suddette tabelle;
          al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: nella divisione 28, aggiungere le seguenti: e 31 (esclusivamente per i codici 31.01.10, 31.01.21, 31.01.22);
          dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      
2-bis. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 10. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 1 dopo la parola: ATECO, aggiungere le seguenti: e nell'acquisto di mezzi nuovi di fabbrica compresi nella divisione 29 della tabella ATECO, limitatamente ai veicoli della categoria N di cui all'articolo 54 comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285;
          al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: della tabella ATECO, aggiungere le seguenti: e nell'acquisto di mezzi nuovi di fabbrica compresi nella divisione 29 della tabella ATECO, limitatamente ai veicoli della categoria N di cui all'articolo 54 comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285;
          dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      
2-bis. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 13. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 1, sostituire le parole da: 30 giugno 2015 fino alla fine del comma con le seguenti: 30 giugno 2016, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per investimenti in beni strumentali.
18. 1. Della Valle.

      Al comma 1, sostituire le parole: al 30 giugno 2015 con le seguenti: al 31 dicembre 2015.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      
1-bis. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono aumentati di 100 milioni per anno 2016, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 15. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

      Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, 608 milioni di euro per l'anno 2019 e 204 milioni di euro per l'anno 2020.
18. 4. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

      Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le parole: 30 per cento.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      
1-bis. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono aumentati di 100 milioni per l'anno 2016, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 16. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      
1-bis. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono aumentati di 200 milioni per anno 2014, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018.
18. 2. Allasia, Grimoldi.

      Sopprimere il comma 3.

      Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      
3-bis. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 19. Allasia, Grimoldi.

      Sopprimere il comma 3.

      Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: 304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019.
*18. 17. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

      Sopprimere il comma 3.

      Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: 304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019.
*18. 20. Vignali.

      Sopprimere il comma 3.

      Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: 304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019.
*18. 22. Abrignani.

      Sopprimere il comma 3.

      Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: 304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019.
*18. 23. Da Villa, Crippa.

      Sopprimere il comma 3.
18. 18. Alberti, Villarosa, Pesco, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

      Al comma 3, sopprimere la parola: unitario.
18. 24. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 3, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 2.000 euro.

      Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      
3-bis. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono aumentati di 100 milioni per l'anno 2016, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 26. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 3, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.

      Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      
3-bis. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono aumentati di 100 milioni per l'anno 2016, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 25. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettiva realizzazione dell'investimento.

      Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 612 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
18. 27. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

      Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
      8-bis. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.
      8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2014 e in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, che, alla data di entrate in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 3 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
18. 29. Prodani.

      Al comma 9-bis, lettera b), capoverso 8-ter aggiungere, in fine, le parole: ed è estesa alle imprese ubicate su tutto il territorio nazionale.
18. 30. Allasia, Grimoldi.

      Aggiungere il comma 10.
18. 31. Abrignani.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Detassazione sull'acquisto di beni strumentali).

      È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 30 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2016. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
18. 01. Della Valle.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione dell'albergo diffuso).

      1. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge è istituita una strategia nazionale al fine di sostenere l'albergo diffuso e armonizzare le normative regionali in materia. La Strategia è adottata con decreto del Ministero dei beni culturali e turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
      La Strategia è adottata tenendo conto dei seguenti obiettivi:
          Definire chiaramente il concetto di albergo diffuso;
          Armonizzare la disciplina regionale, per la tutela degli utenti e della concorrenza tra operatori;
          Tutelare un brand originale e tipicamente italiano, in sensibile evoluzione anche all'estero;
          Consentire deroghe al regime giuridico degli alberghi, per valorizzarne le particolarità;
          Consentire deroghe agli strumenti urbanistici, se le caratteristiche degli edifici lo richiedano;
          Prevedere un sistema di classificazione specifico, che tenga conto della diversità delle strutture;
          Individuare finanziamenti pubblici nazionali ed europei dedicati.

      2. Al fine dell'elaborazione della Strategia di cui al presente articolo, il Ministro dei beni culturali e turismo può nominare un gruppo di lavoro, aperto alla partecipazione di rappresentanti degli altri Ministeri interessati, delle Regioni, delle autonomie territoriali e l'associazione Nazionale alberghi diffusi. I componenti del suddetto gruppo non percepiscono alcun compenso, indennità o rimborso spese. Il Ministero assicura il supporto tecnico e logistico al Gruppo di lavoro interministeriale esclusivamente nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      3. La Strategia è aggiornata ogni tre anni, sulla base delle indicazioni elaborate dal Gruppo di lavoro di cui al comma 2.
      4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
18. 02. Crippa.

ART. 19.
(Modifiche alla disciplina ACE – aiuto crescita economica).

      Sopprimerlo.
19. 1. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o sistemi multilaterali di negoziazione.
19. 2. Da Villa, Villarosa, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani, Crippa.

      Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
*19. 3. Rampelli.

      Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
*19. 4. Squeri, Abrignani.

      Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
*19. 6. Vignali, Piso.

      Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
*19. 8. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

      Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
*19. 10. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
*19. 100. Caruso.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale).

      All'articolo 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.  23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: »Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento« ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
19. 01. Grimoldi, Allasia.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente articolo aggiuntivo:

      Art. 19-bis.
(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo).

      1. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000 n.  342: 200 euro».” Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
19. 02. Grimoldi, Allasia.

ART. 19-bis.
(Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese).

      Sopprimerlo.
19-bis. 1. Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani, Crippa.

ART. 20.
(Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili).

      Sopprimerlo.
20. 1. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

      Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 1-bis.
20. 2. Mazziotti Di Celso, Matarrese.

      Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
      1-bis. La Consob può stabilire con provvedimento motivato che l'obbligo di offerta di cui al comma 1 consegua al superamento di una soglia inferiore al trenta per cento, ma comunque superiore al venticinque per cento, qualora risulti provato che la soglia inferiore così stabilita è sufficiente per esercitare il controllo sulla società.
20. 3. Mazziotti Di Celso, Matarrese.

      Al comma 2, lettera b), capoverso articolo 9-ter, comma 2, sostituire le parole: Il Collegio dei fondatori dell'Organismo italiano di Contabilità stabilisce con le seguenti: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si stabilisce.
20. 4. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      
2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
20. 5. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 3, sostituire le parole: commi 2 e 4 con le seguenti: commi secondo e quarto.
20. 6. Balduzzi.

      Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
      7-ter. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n.  142, ai fini dell'imposta sul reddito si, applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni.
20. 9. Laffranco.

ART. 21.
(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie).

      Sopprimerlo.
21. 1. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80.
*21. 3. Tancredi.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80.
*21. 4. Abrignani.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  2014, il comma 5-bis, è sostituito dal seguente:
      «5-bis. Il compenso annuo onnicomprensivo stabilito dai consigli di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, nonché il trattamento economico annuo onnicomprensivo di amministratori e dipendenti delle società quotate e non quotate, direttamente o indirettamente controllate e comunque partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 è inferiore del 30 per cento rispetto al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. Ai fini dell'applicazione del presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.».
21. 100. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Bechis, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
      Art. 21-bis. – 1. All'articolo 120-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385 («Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
      «2. Il rapporto di conto corrente bancario può essere estinto o trasferito ad altra banca a richiesta del cliente, anche se è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice. Ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo è nullo, ma non comporta la nullità del contratto di conto corrente.
      3. Il cliente può chiedere il trasferimento del rapporto di conto corrente ad altra banca senza spese aggiuntive di qualsiasi natura ed origine, mediante contratto sottoscritto con la banca di destinazione e comunicato alla banca di origine. Entro il giorno lavorativo successivo la banca di destinazione deve richiedere alla banca di origine le informazioni necessarie a garantire il servizio di portabilità del conto corrente. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta dalla banca di origine alla banca di destinazione, che entro sette giorni predispone gli ordini periodici di pagamento associati al nuovo conto corrente, alle condizioni pattuite con il cliente. Alla data di efficacia del trasferimento, la banca di origine sospende l'esecuzione degli ordini di pagamento e l'accettazione dei bonifici effettuati a favore del cliente, provvedo a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo attivo, se da questi richiesto, e procede alla chiusura del conto. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 116 del presente decreto, le banche rendono note in modo completo alla clientela le informazioni concernenti la disponibilità e le condizioni di esercizio del servizio di portabilità del conto corrente.
      4. Nell'ambito dei rapporti bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui al presente articolo. Le presenti disposizioni si applicano ai rapporti fra banche e persone fisiche e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.»
21. 01. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Crippa, Mucci, Della Valle, Prodani.

ART. 21-bis.
(Attività di consulenza finanziaria).

      Sopprimerlo.
21-bis. 1. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

ART. 22.
(Misure a favore del credito alle imprese).

      Sopprimerlo.
* 22. 8. Paglia, Ricciatti, Zaratti, Marcon.

      Sopprimerlo.
* 22. 1. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

      Al comma 3, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole dalla presente legge con le seguenti: dal presente decreto.
22. 2. Balduzzi.

      Al comma 6-bis, capoverso Art. 8-bis, comma 3, sostituire le parole devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione con le seguenti: devono essere immediatamente cancellate all'esito dell'avvenuta regolarizzazione.
22. 3. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7.1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 50.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria tenendo conto del reddito dell'anno precedente. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22. 4. Grimoldi, Allasia.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7.1. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono aumentati di 535 milioni per l'anno 2014.
22. 7. Allasia, Grimoldi.

ART. 22-bis.
(Semplificazione delle operazioni promozionali).

      Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.1.

      1. In deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, per le agenzie di viaggi e di turismo i corrispettivi derivanti dall'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, si considerano conseguiti all'atto del pagamento integrale del corrispettivo ovvero, se antecedente, alla data di inizio del viaggio o del soggiorno.
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corrispettivi conseguiti, ai sensi del medesimo comma, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
      3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22-bis. 01. Fantinati.

ART. 22-ter.
(Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201).

      Sopprimerlo.
22-ter. 2. Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani, Crippa.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, è sostituita dalla seguente:

      «d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, che svolge un'attività commerciale come individuata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.».
22-ter. 1. Dell'Orco, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani, Crippa.

      Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:
      Art. 22-ter.1 – (Esenzione delle microimprese dall'imposta regionale sulle attività produttive). — 1. A decorrere dall'anno 2014 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
      2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
      3. Il Governo provvede a emanare, entro il 31 dicembre 2013, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del secondo periodo del comma 1 del presente articolo.
      I regolamenti determinano risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2014.
      4. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 2 le disposizioni che prevedono incentivi:
          a) finanziabili con fondi europei;
          b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

      5. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 2 le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
          a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
          b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

      6. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 2 e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3 e 4, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      7. L'articolo 15, commi 13 e 14, della legge 11 marzo 1988, n.  67 e l'articolo 7 del decreto-legge 1o aprile 1989, n.  120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.  181, sono abrogati.
22-ter. 01. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Mucci, Della Valle, Prodani.

      Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:
      Art. 22-ter.1 – (Semplificazione normativa per l'acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità limitata). – 1. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341.»;
          b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
      «La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo.».
22-ter. 02. Fantinati.

ART. 22-quater.
(Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria).

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente,.
22-quater. 2. Labriola, Lacquaniti.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Anche a prescindere dalla predisposizione con le seguenti: Previa predisposizione e relativa attuazione.
22-quater. 1. Labriola, Lacquaniti.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ovvero funzionali con la seguente: e.

      Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In nessun caso potranno essere consentiti finanziamenti aventi come unico scopo la prosecuzione dell'attività produttiva senza che siano contestualmente rispettate le prescrizioni AIA.
22-quater. 4. Labriola, Lacquaniti.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: funzionali alla continuazione fino alla fine del periodo con le seguenti: funzionali alla riconversione dell'impresa commissariata in attività non inquinanti, da definire entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito di una consultazione tra regione, comune ed enti locali interessati e associazioni locali; a sostenere il reddito dei lavoratori impiegati nell'impresa commissariata e all'avvio di corsi di formazione per i medesimi lavoratori; alla bonifica dei terreni, delle acque di falda e del territorio inquinato, compresi i danni subiti dalle persone che abbiano subito danno dimostrabile dall'attività d'impresa.

      Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
22-quater. 5. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio con le seguenti: funzionali alla riconversione dell'impresa commissariata in attività non inquinanti, da definire, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito di una consultazione tra regione, comune enti locali interessati e associazioni; a sostenere il reddito dei lavoratori impiegati nell'impresa commissariata e all'avvio di corsi di formazione per i medesimi lavoratori; alla bonifica dei terreni, delle acque di falda e del territorio inquinato, compresi i danni subiti dalle persone che abbiano riportato un danno dimostrabile dall'attività d'impresa.
22-quater. 3. Labriola.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del territorio e del mare aggiungere le seguenti: d'intesa con il Ministero della salute.
22-quater. 7. Labriola, Lacquaniti.

      Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti: della popolazione che risiede nelle zone limitrofe al sito industriale e dei singoli lavoratori impiegati nel ciclo produttivo.
22-quater. 6. Labriola, Lacquaniti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n.  89, dopo il comma 3 inserire il seguente:
      «3-bis. Il 10 per cento dei proventi di cui al comma precedente è destinato all'istituzione di un fondo speciale per la tutela della salute della popolazione residente nelle zone limitrofe al sito industriale e dei singoli lavoratori impegnati nel ciclo produttivo, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute.».
22-quater. 8. Labriola, Lacquaniti.

      Sopprimere il comma 2.
22-quater. 9. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani.

      Al comma 2, capoverso comma 11-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: non oltre l'anno 2014,.
22-quater. 10. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Pannarale, Scotto, Marcon, Piras, Melilla, Airaudo, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Placido.

      Al comma 2, dopo il capoverso comma 11-quinquies, aggiungere i seguenti:
      11-quinquies. 1. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, le risorse necessarie all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, possono essere richieste dall'amministratore straordinario, al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie potranno essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta adempiute tutte le prescrizioni ed effettuati tutti gli investimenti suddetti.
      11-quinquies. 2. Per le finalità di cui al precedente comma 11-quinquies. 1, all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, aggiungere il seguente comma:
      «8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207».
22-quater. 11. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Pannarale, Scotto, Marcon, Piras, Melilla, Airaudo, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Placido.

      Al comma 3, capoverso comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e costituiscono varianti ai piani urbanistici.
22-quater. 12. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Pannarale, Scotto, Marcon, Piras, Melilla, Airaudo, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Placido.

      Al comma 4, capoverso «3-ter», dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al controllo sull'attuazione delle prescrizioni di cui al presente comma provvede l'ISPRA con cadenza trimestrale.
22-quater. 13. Labriola, Lacquaniti.

      Al comma 4, capoverso comma 3-ter, sostituire i primi due periodi con il seguente: Entro il 31 dicembre 2005, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare una relazione sull'osservanza delle prescrizioni del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.
22-quater. 15. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Pannarale.

      Al comma 4, capoverso «3-ter», secondo periodo, dopo le parole: del territorio e del mare aggiungere le seguenti: al Ministero della salute.
22-quater. 14. Labriola, Lacquaniti.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2016 con le seguenti: 30 giugno 2015.
22-quater. 16. Labriola, Lacquaniti.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
22-quater. 17. Labriola, Lacquaniti.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. Relativamente al rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), da redigere in tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, di cui al comma 1, articolo 1-bis, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede ad apportare eventuali opportune modifiche al decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), al fine di garantire che il medesimo rapporto VDS sia redatto periodicamente durante tutti i lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA).
      Sono comunque fatte salve, laddove presenti e più restrittive, le normative regionali in materia di valutazione del danno sanitario.
22-quater. 18. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Sannicandro, Matarrelli, Pannarale, Scotto, Marcon, Piras, Melilla, Airaudo, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Placido.

      Dopo l'articolo 22-quater aggiungere il seguente:
      Art. 22-quater. 1. – 1. L'articolo 11, comma 3-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n.  9) è abrogato con effetto retroattivo.
      2. Al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo l'articolo 67-bis è inserito il seguente:
      «Art. 67-ter. – (Prededucibilità dei crediti derivanti dal piano di risanamento). – 1. Sono prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti, compresi i finanziamenti-ponte, in qualunque forma effettuati da banche o intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, e successive modificazioni, in esecuzione di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del presente decreto, purché gli importi ottenuti siano utilizzati esclusivamente per il compimento di atti di disposizione dei beni connessi con la gestione ordinaria dell'impresa, individuata ai sensi del settimo comma dell'articolo 161 del presente decreto»;
          b) all'articolo 161:
              1. Al sesto comma:
                  a) dopo le parole: «tre esercizi» sono inserite le seguenti: «nonché la documentazione di cui alle lettere c) e d) del secondo comma»;
                  b) dopo le parole: «nominativo dei creditori» sono inserite le seguenti: «per i quali il credito risulti certo, liquido ed esigibile»;
                  c) dopo le parole: «la documentazione di cui ai commi secondo» sono inserite le seguenti: «lettere a), b), ed e);
              2. Al settimo comma:
                  a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Sono atti di ordinaria amministrazione gli atti di disposizione dei beni connessi con la gestione normale dell'impresa. Sono invece da considerare atti di straordinaria amministrazione quelli che modificano la struttura economico organizzativa dell'impresa stessa»;
                  b) all'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Sono altresì prededucibili, ai sensi dell'articolo 111, i crediti derivanti da forniture all'impresa eseguite successivamente alla presentazione del ricorso di cui al sesto comma del presente articolo, sempreché le stesse forniture siano specificamente elencate nella domanda, e individuate come necessarie alla continuità dell'attività imprenditoriale. Sono parimenti prededucibili, ai sensi dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti-ponte effettuati da banche o intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico di cui decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385, e successive modificazioni purché gli importi ottenuti siano utilizzati, esclusivamente, per il compimento degli atti di disposizione dei beni connessi con la gestione ordinaria dell'impresa, individuati ai sensi del presente comma».
          3. All'Art. 182-quater, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

      «2. Sono parimenti prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti-ponte effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, e successive modificazioni, anche prima dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, purché:
          a) le banche e gli intermediari finanziari forniscano il loro assenso all'accordo di ristrutturazione;
          b) gli importi ottenuti siano utilizzati esclusivamente per il compimento di atti di disposizione dei beni connessi con la gestione ordinaria dell'impresa, individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 161.
          Sono altresì prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da forniture all'impresa eseguite successivamente alla presentazione della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, sempreché le stesse forniture siano specificamente individuate come necessarie alla continuità dell'attività imprenditoriale».
22-quater. 01. De Girolamo.

ART. 22-quinquies.
(Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.).

      Sopprimerlo.
22-quinquies. 1. Alberti, Villarosa, Pesco, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

      Dopo l'articolo 22-quinquies aggiungere il seguente:
      Art. 22-sexies.(Disposizioni in materia di operazioni finanziabili dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.). – 1. All'articolo 5, comma 7, lettera a) dei decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2003, n.  326), dopo le parole: «di ciascuna operazione» sono aggiunte le seguenti parole: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è, altresì, consentito per sostenere operazioni di partenariato pubblico-privato e di finanza di progetto, il cui valore sia pari o superiore a cinque milioni di euro. Per l'esecuzione dell'istruttoria su tali operazioni, la CDP S.p.A. si avvale del supporto tecnico degli istituti bancari».
22-quinquies. 01. De Girolamo.

      Dopo l'articolo 22-quinquies aggiungere il seguente:
      Art. 22-sexies. –All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.  63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n.  112, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.  904, si applica, in ogni caso, agli utili (degli anni 2014, 2015 e 2016) destinati alle riserve indivisibili. All'onere valutato in un importo massimo di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
22-quinquies. 02. Laffranco.

      Dopo l'articolo 22-quinquies aggiungere il seguente:
      Art. 22-sexies.(Pagamenti elettronici) – 1. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, è abrogato.
22-quinquies. 0100. Brunetta, Fontana, Gelmini.

ART. 23.
(Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione).

      Al comma 1, sostituire le parole: 16,5 KW con le parole: 10 KW.
23. 1. Allasia, Grimoldi.

      Sopprimere il comma 3-bis.
* 23. 2. Grimoldi, Allasia.

      Sopprimere il comma 3-bis.
*23. 3. Pili.

      Sopprimere il comma 3-bis.
*23. 4. Crippa, Vallascas, Fantinati, Da Villa.

      Sostituire il comma 3-bis, con il seguente:
      3-bis. Fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 KV «Sorgente-Rizziconi» tra la Sicilia e il Continente, al compimento del processo di metanizzazione della Sardegna e, più in generale, fino alla realizzazione di altri interventi finalizzati al significativo incremento delle capacità di interconnessione tra le reti elettriche siciliana e sarda con quella peninsulare, le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia e Sardegna, sono considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e hanno l'obbligo di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalità di offerta e remunerazione di tali unità sono definite o ridefinite e rese pubbliche dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale netto residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone Sicilia e Sardegna.
23. 100. Mura.

      Al comma 3-bis, primo periodo sostituire le parole: 50 KW con le seguenti: 500 MW.
23. 5. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 3-bis, sopprimere le parole da: In attesa di una riforma organica fino alla fine del comma.
23. 101. Capelli.

      Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico delle tariffe elettriche degli utenti finali.
23. 6. Allasia, Grimoldi.

      Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
      3-ter. Nelle more del processo di revisione dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza l'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, stabilisce un obiettivo di riduzione della potenza interrompibile di almeno il 30 per cento rispetto al 2014 e un taglio della base d'asta per l'individuazione degli impianti del 10 per cento, ad esclusione dei servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n.  3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n.  41 del 2010. I risparmi conseguiti sono destinati alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 23.
23. 7. Crippa, Vallascas, Della Valle.

      Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
      3-ter. Ai Consorzi di bonifica si applicano, per il consumo di energia per l'esercizio degli impianti idrovori e di sollevamento delle acque, i regimi tariffari speciali previsti dalla legislazione vigente per i grandi consumatori industriali di energia elettrica e le relative modalità applicative.
23. 9. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

      Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
      «3-ter. Alla stessa finalità di cui al comma 1, sono destinati i maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi 3-quater e 3-quinquies, 3-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.
      3-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre n.  625, la seguente aliquota di prodotto:
          a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
          b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
          c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

      3-quinquies. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della logge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del comma 3-ter, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto.».
23. 10. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

ART. 24.
(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo).

      Sopprimerlo.
* 24. 1. Allasia, Grimoldi.

      Sopprimerlo.
* 24. 2. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

      Sopprimerlo.
*24. 3. Crippa, Vallascas, Fantinati, Della Valle.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 24. – (Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo). – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n.  314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.  368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo e all'articolo 24-bis.
      2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n.  99, e successive modificazioni, per i sistemi con potenza superiore ai 100kW, di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 3 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
      3. Per i sistemi efficienti di utenza, con potenza superiore ai 100kW, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 3 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
      4. Al fine di garantire una stabilità normativa complessiva del contributo da pagare sull'energia elettrica consumata e non prelevata, a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1 e limitatamente alle parti variabili, le quote di cui al comma 3 potranno essere aggiornate con decreto congiunto da parte del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente, sulla base dei seguenti criteri:
          a) il primo aggiornamento può essere effettuato a partire dal 30 settembre 2017 e l'eventuale successivo aggiornamento può essere effettuato dopo ulteriori tre anni a decorrere dal primo;
          b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;
          c) le nuove quote non possono essere incrementate ulteriormente di più di 0,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.

      5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.
      6. I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto.
24. 4. Zan, Lacquaniti, Pastorelli.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 24. – 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n.  23 il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:
          a) Il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
          b) La sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
          c) L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;
          d) Nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell’European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
          f) Onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
          g) L'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma della legge 11 marzo 2014, n.  23 è soppresso.

      2. Alle disposizioni di cui ai precedenti commi non si applica quanto previsto dall'articolo 23.
24. 5. Vallascas, Crippa, Della Valle, Da Villa.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n.  99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.

      Conseguentemente gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 147, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono aumentati di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
24. 9. Allasia, Grimoldi.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Alle aziende caratterizzate da forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134 e connesse alle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n.  99, e successive modificazioni o connesse ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115 e successive modificazioni, sono applicati i corrispettivi di cui al comma 1, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.
24. 10. Matarrese, D'Agostino.

      Sopprimere il comma 4.
* 24. 11. Matarrese, D'Agostino.

      Sopprimere il comma 4.
* 24. 12. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

      Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
      7-bis. Ai fini della determinazione del valore del fatturato per le imprese a forte consumo di energia, così come definito dall'articolo 5 del decreto ministeriale 5 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2013, n.  91, non si applicano le operazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.
24. 13. Bombassei, Matarrese.

      Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
      8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 hanno diritto alla compensazione delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica i clienti domestici con ISEE fino a 10 mila euro.
      8-ter. Entro novanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, adottato d’ intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
      8-quater. Agli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al comma 8-bis, si provvede mediante un'apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, secondo gli indirizzi dell'Autorità per l'energia e il gas, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni di cui al comma 8-bis.
24. 14. Minardo.

      Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
      Art. 24-bis. – (Disposizioni in favore della regione Basilicata). – 1. «La Regione Basilicata è autorizzata ad escludere dal computo del patto di stabilità interno i pagamenti effettuati a fronte di spese di investimento in conto capitale per un importo corrispondente a quello delle risorse autonome di natura né tributaria né sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del suo bilancio di previsione, in aggiunta a quelli consentiti in attuazione dei princìpi sanciti dall'articolo 1, comma 448, della legge n.  228 del 2012».
24. 01. Latronico.

ART. 25.
(Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.).

      Sopprimerlo.
* 25. 1. Allasia, Grimoldi.

      Sopprimerlo.
* 25. 2. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

      Sopprimerlo.
* 25. 3. Crippa, Della Valle.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 25. – 1. Il GSE, per lo svolgimento delle attività di gestione di verifica e di controllo inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno si ispira ai criteri propri dell'attività amministrativa di cui all'articolo 1 della legge 241 del 1990;
      2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il GSE propone al Ministero dello sviluppo economico un piano straordinario di controllo sugli impianti in esercizio e costruzione al fine di verificare la sussistenza dei requisisti previsti per le varie forme di incentivazione, in particolare per quei periodi di incentivazione che hanno visto il maggior numero di convenzioni attivate, con l'indicazione di differenti percentuali di copertura dell'insieme degli impianti. Per ogni tipologia di controllo e verifica, il GSE, definisce i relativi costi sulla base delle attività svolte in passato e li sottopone al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione.
      3. Entro 30 giorni dal ricevimento del piano di cui al comma 2, il MISE definisce l'obiettivo numerico per ogni tipologia di impianto anche sulla base delle risultanze storiche dei controlli effettuati.
      4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede a identificare le modalità di copertura dei costi di cui al comma 2. Le somme recuperate o risparmiate per effetto dei controlli sono destinate alla finalità di cui al comma 1 dell'articolo 23.
25. 4. Crippa.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e con esclusione degli enti locali.
25. 6. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
25. 7. Allasia, Grimoldi.

ART. 26.
(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).

      Sopprimerlo.
* 26. 1. D'Agostino, Matarrese.

      Sopprimerlo.
* 26. 2. Allasia, Grimoldi.

      Sopprimerlo.
* 26. 3. Tancredi.

      Sopprimerlo.
* 26. 4. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

      Sopprimerlo.
*26. 5. Crippa, Vallascas, Della Valle.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 26. – 1. Il Ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e quindi con propri successivi decreti, provvede periodicamente ad aggiornare in riduzione la componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, in misura tale da garantire un risparmio annuo di 100 milioni di euro e comunque non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle suddette fonti assimilate.
      2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le già previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate che beneficiano gli incentivi Cip6, al fine di recuperare eventuali incentivi indebitamente percepiti.
      3. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera f), della legge 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.
      4. In relazione alle previste risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2010 n.  78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.  122, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n.  99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono portate annualmente in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3».
      5. Oltre alle risorse di cui al precedente comma 5, il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla progressiva riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al presente articolo, nonché le risorse recuperate a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, sono annualmente portate in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3.
26. 6. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 26. – 1. Al fine di contenere l'onere annuo sulla componente A3 delle tariffe elettriche, una parte del fabbisogno finanziario necessario alla copertura degli oneri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere reperita sul mercato mediante l'emissione di obbligazioni, con le modalità e secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.
      2. Le obbligazioni di cui al comma 1 possono avere durata, anche differenziata, fino a 30 anni, in modo da consentire di contenere nel breve e medio termine l'onere annuo della componente A3 in tariffa, attraverso un allungamento nel lungo termine della raccolta tariffaria. Le medesime obbligazioni prevedono il pagamento dell'interesse annuo maturato e il rimborso del capitale a scadenza.
      3. La parte di fabbisogno finanziario di cui al comma 1 da reperire sul mercato, le modalità e le cadenze temporali delle operazioni di emissione sono definite dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente ogni anno, con proprio decreto, tenendo conto dell'andamento dell'economia e del differenziale di prezzo dell'energia elettrica tra l'Italia e i Paesi comunitari con particolare riferimento agli utenti che ricadono nelle categoria delle piccole e medie imprese.
      4. Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. provvede all'emissione, direttamente o tramite veicoli dedicati, delle obbligazioni di cui al comma 1, secondo i termini ed i criteri definiti ai sensi dei commi 2 e 3, previa formulazione di un programma di emissione che viene approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
      5. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, attraverso specifico onere sui produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate i cui incentivi trovano copertura nella componente A3, a dare integrale copertura agli oneri per il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale di cui al comma 2, nonché agli oneri per la gestione dell'emissione. Le modalità di copertura di detti oneri sono stabilite entro il 31 gennaio di ciascun anno dall'Autorità per l'energia elettrica e gas sentito il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., anche a prescindere da eventuali modifiche di ruolo e assetto del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
      6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, con effetti a decorrere dal 2014, ad aggiornare la componente A3 delle tariffe elettriche in modo da attribuire in modo omogeneo a tutti i consumatori i benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
      7. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: ”Limitatamente ai soggetti che operano nel settore della produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate i cui incentivi trovano copertura nella componente A3 delle tariffe elettriche, a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2014 e sino alla data di effettiva attuazione del meccanismo disciplinato dai commi da 1 a 6 del presente articolo, l'addizionale di cui al primo periodo si applica in caso di conseguimento nel periodo di imposta precedente di un volume di ricavi superiore a 300 mila euro e di un reddito imponibile superiore a 30 mila euro. L'extra-gettito derivante dall'applicazione della previsione contenuta nel periodo precedente sarà utilizzato esclusivamente ai fini del contenimento della componente A3 delle tariffe elettriche per le PMI.
26. 100. Caruso.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 26. – 1. Ai fini del contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di concerto con il Ministro dello sviluppo economico determina una revisione dei meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92.
      2. La modifica prevista dal comma 1 ha come obiettivo di ridurre gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti come già disposto con decreto ministeriale del 2 dicembre 2009.
26. 7. Crippa, Vallascas, Della Valle.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 26. – 1. I commi 18 e 19 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009 n.  99 sono soppressi.
26. 8. Crippa, Vallascas, Della Valle.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 26. – 1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98 è abrogato.
26. 9. Crippa, Vallascas, Della Valle.

      Sostituire il comma 1, con il seguente:
      1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto-legislativo n.  387 del 2003 e disciplinate dal decreto ministeriale 28 luglio, 2005, dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, dal decreto ministeriale 6 agosto 2010, dal decreto ministeriale 5 maggio 2011 e dal decreto ministeriale 5 luglio 5 luglio 2012, emanati dal Ministero dello sviluppo economico sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

      Conseguentemente:
          al comma 2, sostituire la parola:
stimata con le seguenti: rilevata negli anni di esercizio precedenti;
          al comma 3, sostituire le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014 con le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dai seguenti impianti: a) impianti realizzati su suolo agricolo di potenza nominale superiore a 200 Kwp; b) impianti realizzati su aree titolate zone industriali di potenza nominale superiore ad 1 MW; c) impianti realizzati su serre coltivate di potenza nominale superiore ad 1 MW; d) impianti realizzati su tetti di edifici esistenti di potenza nominale superiore ad 1 MW; impianti realizzati su tetti di edifici esistenti contenenti amianto di potenza nominale superiore a 2 MW, è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014.
26. 10. Pagano.

      Sopprimere il comma 2.
* 26. 11. Crippa, Vallascas, Della Valle.

      Sopprimere il comma 2.
* 26. 12. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Labriola, Zan.

      Sopprimere il comma 2.
* 26. 14. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 90 con la seguente: 95.
26. 16. D'Agostino, Matarrese.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. A decorrere dal 30 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015, il GSE trattiene un contributo straordinario del 4 per cento sugli incentivi, comunque denominati, da corrispondere mensilmente per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, finanziati attraverso la componente A3 della tariffa elettrica; conseguentemente al comma 4, le parole: «le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo straordinario di cui al comma 3 si applica»; i commi 5 e 6 sono soppressi e il comma 12 è sostituito dal seguente:
      12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 non si applica, a decorrere dalla data di cessione, il contributo straordinario di cui al comma 3.
26. 17. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Labriola, Zan.

      Al comma 3, alinea, sostituire le parole: 30 novembre 2014, con le seguenti: 31 dicembre 2014.
26. 20. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: 24 con la seguente: 22.
26. 21. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 3, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale, e un secondo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura.
*26. 24. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Labriola, Zan.

      Al comma 3, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale, e un secondo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura.
*26. 25. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo ridotto del 10 per cento rispetto all'attuale, e un secondo periodo quinquennale di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura.
26. 26. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 3, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura con le parole: periodo con incentivo spettante alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

      Conseguentemente,
          al medesimo comma, lettera
c), alinea:
              sostituire la parola: ventennale con le seguenti: pari a 24 anni,
              dopo le parole: la tariffa è ridotta aggiungere le seguenti: per gli impianti di potenza superiore a 200 kW,
              sostituire le parole: secondo le seguenti quantità, con le parole: pari al 6 per cento,
          al medesimo comma, lettera c, sopprimere i numeri 1), 2) e 3).
26. 28. D'Agostino, Matarrese.

      Al comma 3, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: 1o ottobre 2014, con le seguenti: 1o settembre 2014.
26. 27. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Labriola, Zan.

      Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione pari al 6 percento per gli impianti di potenza nominale pari o superiore a 200 kW.
26. 30. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 3, lettera c, sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:
          2) al 6 per cento per gli impianti da 500 kW a 900 kW;
          3) al 7 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.
26. 45. Grimoldi, Allasia.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: può accedere a finanziamenti bancari con le seguenti: ha il diritto di accedere a finanziamenti bancari.

      Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: Tali finanziamenti possono beneficiare con le seguenti: Tali finanziamenti beneficiano.
26. 33. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: può accedere a finanziamenti bancari con le parole: ha il diritto di accedere a finanziamenti bancari.

      Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: Tali finanziamenti possono beneficiare con le parole: Tali finanziamenti beneficiano.
*26. 35. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Labriola, Zan.

      Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: senza che l'operazione comporti nuovi o maggiori oneri a carico delle tariffe elettriche degli utenti finali.
26. 37. Allasia, Grimoldi.

      Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
      13-bis. Dopo a lettera d), comma 2, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
          d-bis) agli impianti fotovoltaici, ubicati sugli edifici, di potenza nominale fino a 6 kW.
26. 40. Allasia, Grimoldi.

      Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
      13-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, riconosce la compensazione della differenza tariffaria tra l'energia elettrica prodotta e quella consumata in favore degli impianti fotovoltaici ad uso domestico, installati su edifici, di potenza nominale fino a 9 kW.
26. 41. Allasia, Grimoldi.

      Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
      13-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 13 non trovano applicazione per gli impianti solari fotovoltaici in regime di concessione pubblica con gli enti locali.
26. 42. Grimoldi, Allasia.

      Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
      13-bis. Per gli interventi relativi alla installazione di sistemi di accumulo a batterie dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, si applica la detrazione di imposta di cui all'articolo 15-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, pari al 65 per cento senza limiti di spesa, delle spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015.
26. 43. Allasia, Grimoldi.

      Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
      13-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti della pubblica amministrazione e a quelli costruiti su edifici ed aree della pubblica amministrazione.
26. 44. Allasia, Grimoldi.

      Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
      Art. 26-bis. – 1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, provvede a ridurre di almeno il 40 per cento, il riconoscimento dei costi sostenuti in ciascun anno termico dagli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW per situazioni di emergenza, di cui all'articolo 38-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  134. I risparmi conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono portate a riduzione delle tariffe elettriche.
      2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, è individuata, assicurando l'assenza di incrementi tariffari, la diminuzione della suddetta riduzione percentuale dei riconoscimento dei costi sostenuti, per gli impianti che, seppur autorizzati ad operare in deroga dai parametri ambientali ai sensi dei commi 3 e 4 del suddetto articolo 38-bis, provvedono ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di emissioni inquinanti, in deroga da quanto per loro previsto dai medesimi commi 3 e 4.
26. 01. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.

ART. 28.
(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse).

      Sopprimerlo.
28. 1. Crippa, Vallascas, Della Valle.

      Sopprimere il comma 1-bis.
28. 2. Misuraca, Minardo.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.  10, è abrogato. Entro la stessa data, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico dovrà definire un meccanismo transitoria di integrazione, al fine di assicurarne la continuità di erogazione, che prevede forme di graduale recupero di efficienza da parte delle imprese elettriche interessate.
28. 3. Misuraca, Minardo.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      1-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero dello sviluppo economico emana il decreto di cui all'articolo 1, comma 6-octies del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2014, n.  9.
28. 8. Crippa, Vallascas, Della Valle.

ART. 29.
(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato).

      Sopprimerlo.
*29. 3. Tancredi.

      Sopprimerlo.
*29. 4. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

      Sopprimerlo.
*29. 5. Dell'Orco, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Da Villa.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 29 – 1. Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, 147, sono aumentati di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
29. 1. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

      Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: ai fini dell'attuazione del regime aggiungere le seguenti: tariffario speciale al consumo di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.  730.
29. 6. Abrignani.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      «3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero. La definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente articolo imputandoli in misura graduale, in quote costanti annuali in un periodo di dieci anni a decorrere dal 1o luglio 2014. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato.».
29. 13. Vignali.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.  188 è abrogato.
*29. 14. Mazziotti Di Celso, Oliaro, Matarrese.

      Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      3-bis. Il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.  188, è abrogato.
*29. 15. Abrignani.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      «3-bis. All'articolo 17, comma del decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.  68, le parole: »30 giugno 2014« sono sostituite dalle seguenti: »31 dicembre 2015”.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato e misure urgenti per l'efficientamento del trasporto pubblico locale).
29. 16. Russo.

ART. 30.
(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e impianti a fonti rinnovabili).

      Al comma 1 capoverso 7-bis, aggiungere le seguenti lettere:
          b-bis. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, le parole: «nonché dagli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81» sono soppresse.
          b-ter. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, la lettera a): «con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione» è abrogata.
          b-quater. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 la lettera e): «gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2» è abrogata.
30. 2. Ferraresi.

      Sopprimere il comma 2.
30. 3. Zolezzi, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli.

      Al comma 2, capoverso Art. 8-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 500 standard metri cubi/ora con le seguenti: 10 standard metri cubi/ora.
30. 4. Zolezzi, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2.1. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.
      2.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2.1 si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017.
*30. 1. Allasia, Grimoldi.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2.1 Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.
      2.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2.1 si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017.
*30. 8. Piso, Vignali.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2.1. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.
      2.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2.1 si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017.
*30. 9. Abrignani.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2.1. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.
      2.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2.1 si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017.
*30. 10. Rampelli.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2.1. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.
      2.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017.
*30. 14. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2.1. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato Il al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.
      2.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017.
*30. 100. Caruso.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente
      2.1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, è aggiunto il seguente:
      Art. 25-bis.(Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, destinati ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegate). – 1. Al fine di favorire la riconversione degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, in unità cogenerative ad alto rendimento destinate ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegate, ai titolari dei predetti impianti è concessa, previa richiesta al GSE corredata del progetto di riconversione, a titolo di compensazione e per tutto il periodo previsto per la riconversione degli impianti, una maggiorazione dell'incentivo precedentemente riconosciuto, direttamente proporzionale al regime produttivo medio registrato da ciascun impianto oggetto di riconversione e inversamente proporzionale al periodo di avvenuto godimento dell'incentivazione.
      2. Ai fini di cui al comma 1, la maggiorazione dell'incentivo concesso ai titolari per ciascun impianto oggetto di riconversione è calcolata in misura pari al 25 per cento del prodotto delle seguenti voci:
          a) per gli impianti a certificati verdi: il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, la potenza dell'impianto autorizzata a beneficiare degli incentivi, la media annua delle ore di produzione dell'impianto rilevata dalla data di avvio dell'esercizio commerciale, il coefficiente moltiplicativo spettante, il valore di ritiro dei CV registrato nell'anno di entrata in vigore della presente legge;
          b) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva; il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, la potenza dell'impianto autorizzata a beneficiare degli incentivi, la media annua delle ore di produzione dell'impianto rilevata dalla data di avvio dell'esercizio commerciale, la tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387, registrato nell'anno di entrata in vigore della presente legge.

      3. Il GSE procede all'erogazione della maggiorazione dell'incentivo, calcolato ai sensi del comma 2, in favore dei titolari degli impianti oggetto di riconversione che ne abbiano fatto richiesta, in 3 o più rate, versate a cadenza annuale, in modo tale che ciascuna rata annuale non sia superiore all'incentivo per gli impianti oggetto di riconversione a cui si è fatta rinuncia. Dall'applicazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della componente A3.
      4. L'ammissione ai benefici di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
          predisposizione di un progetto di riconversione degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi in unità cogenerative ad alto rendimento, corredato da uno studio di fattibilità e dall'indicazione dei tempi di realizzazione degli interventi di riconversione;
          l'avvio dei lavori di riconversione degli impianti di cui al comma 1 deve essere effettuato entro un anno dall'ottenimento delle autorizzazioni necessarie. 1 lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla data di avvio, fatti salvi i casi di forza maggiore;
          l'erogazione dell'incentivo annuale da parte del GSE è subordinato alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori di riconversione degli impianti e in caso di mancato rispetto dei tempi previsti, il GSE può procedere alla revoca degli incentivi fatti salvi i predetti casi di forza maggiore;
          gli impianti riconvertiti ai sensi del comma 1 devono essere destinati ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegati, fermo restando che il destinatario della fornitura energetica può essere anche società partecipata dal titolare dell'unità in questione;
          a seguito dell'ultimazione dei lavori e decorso il periodo di erogazione dell'incentivo di cui al comma 3, cessa, per ciascuna unità produttiva interessata, il diritto a ottenere l'ammissione a qualsiasi beneficio economico connesso alla qualifica dell'impianto come IAFR, fino alla data di scadenza dell'incentivo originariamente attribuito mediante la stessa qualifica IAFR.
30. 11. Pilozzi, Lacquaniti, Zan.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2.1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79, le parole: «avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata» sono sostituite dalle seguenti: «avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale dei bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale.».
30. 12. Caparini, Grimoldi, Allasia.

      Al comma 2-bis, sopprimere le parole: e non oltre.
30. 5. Allasia, Grimoldi.

      Al comma 2-sexies, capoverso «5-bis», dopo la parola: adotta aggiungere le seguenti: con proprio decreto.
30. 6. Balduzzi.

      Sopprimere il comma 2-novies.
30. 7. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

      Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
      Art. 30.1 – (Proroga in materia di impianti funiviari). – 1. Le proroghe dei termini, in materia di impianti funiviari, previste, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011 n.  216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n.  14, e dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 31 dicembre 2013 n.  150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014 n.  15, possono decorrere anche dalla scadenza della vita tecnica delle singole parti che, ai sensi del comma 3.5 dell'articolo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale 2 gennaio 1985, del Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  26 del 31 gennaio 1985, si trovano ad avere una scadenza diversa da quella dell'intero impianto, anche se inattivo da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
30. 01. Vignali.

ART. 30-ter.
(Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero).

      Sopprimerlo.
*30-ter. 1. Grimoldi, Allasia.

      Sopprimerlo.
*30-ter. 2. Ferraresi, Agostinelli.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 30-ter.(Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nella riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero). – 1. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, le parole: «nonché dagli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81» sono soppresse.
      2. Al comma 2 dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.  28, la lettera a): «con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione» è abrogata.
      3. Al comma 3 dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 la lettera e): «gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2» è abrogata.
30-ter. 3. Ferraresi, Agostinelli.

ART. 30-quinquies.
(Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n.  99).

      Sopprimerlo.
30-quinquies. 100. Grimoldi, Allasia.

ART. 30-sexies.
(Disposizioni in materia di biocarburanti).

      Dopo l'articolo 30-sexies, aggiungere il seguente:
      Art. 30-septies. – (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi). – 1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, è sostituito dal seguente:
      «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre».
      2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (articolo 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 342/99)», fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.
      3. La periodicità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385.
30-sexies. 01. Giampaolo Galli, Fassina, Gutgeld, Dell'Aringa, Misiani.

      Dopo l'articolo 30-sexies aggiungere il seguente:
      Art. 30-septies – (Disposizioni in materia di attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare). – 1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo periodo, le parole: «, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n.  9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n.  128, ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi» sono soppresse;
          b) al terzo periodo, le parole: «, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n.  239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono soppresse.
30-sexies. 0101. Fabrizio Di Stefano.

ART. 32-bis.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633).

      Sopprimerlo.
32-bis. 1. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Crippa.

ART. 33.
(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti).

      Sopprimerlo.
33. 1. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti, Scotto, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Melilla, Airaudo, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Placido, Sannicandro.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 33. – (Giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità di amministratori, membri di organi di controllo e dipendenti delle società partecipate). – 1 Dopo il comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31, sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis. In tutte le fattispecie di partecipazione pubblica non contemplate dal comma 1, la giurisdizione della Corte dei conti si estende ai danni cagionati dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dipendenti della società al patrimonio sociale. I soci e i creditori possono intervenire nel giudizio contabile ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice di procedura civile. Le disposizioni del primo e secondo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.
      1-ter. La rubrica dell'articolo 16-bis del decreto-legge n.  248 del 2007, è sostituita dalla seguente: “Responsabilità degli amministratori di società partecipate da amministrazioni pubbliche”».
33. 100. Castelli, Crippa, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Da Villa, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 33. - (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n.20 in materia di esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti). – 1. All'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n.  20, sono apportate le modifiche seguenti:
          a) al comma 2, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»;
          b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
      «4-bis. L'esecuzione forzata delle decisioni di condanna per danno erariale pronunciate dalla Corte dei conti, spetta alla Procura regionale che ha promosso ilgiudizio contabile. Giudice dell'esecuzione è la sezione giurisdizionale regionale competente. La Corte dei conti ha giurisdizione esclusiva nella materia di cui al presente articolo. La procedura esecutiva si svolge nelle forme del codice di procedura civile secondo il rinvio di cui all'articolo 26 del Regio decreto 13 agosto 1933, n.  1038. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.  260. A tal riguardo il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 Giugno 1998, n.  260 comunica con frequenza trimestrale al Procuratore Regionale lo stato della procedura amministrativa di recupero prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica, al fine di valutare le iniziative da intraprendere. Gli atti posti in essere ai sensi di tale disposizione sono esenti dal pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo previste».
33. 101. Castelli, Crippa, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Da Villa, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 33. – (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n.20 in materia di esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti). – 1. All'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n.  20, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
      «4-bis. La giurisdizione della Corte dei conti si estende alla responsabilità degli amministratori, dei membri di organi di controllo e dei dipendenti per i danni da essi cagionati al socio pubblico o al patrimonio di una società partecipata direttamente o indirettamente dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, nonché delle loro controllate. I soci e i creditori possono intervenire nel giudizio contabile ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice di procedura civile. Le disposizioni del primo e secondo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta, inferiore al 50 per cento, delle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, nonché per le loro controllate rimane fermo quanto previsto dall'articolo 16-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31».
33. 103. Castelli, Crippa, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Da Villa, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 33. – (Razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti). – 1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.  20, comma 1, il secondo periodo è soppresso.
      2. All'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.  102, il comma 30-ter, è sostituito dal seguente:
      «30-ter. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n.  97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.  20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale».
33. 102. Castelli, Crippa, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Da Villa, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Mucci, Della Valle, Prodani.

      Sopprimere il comma 1.
33. 2. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

      Al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).
33. 4. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

      Sopprimere il comma 3.
33. 6. Mazziotti Di Celso, Matarrese.

      Al comma 3, sopprimere la lettera a).
33. 3. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

      Al comma 3, sopprimere la lettera b).
33. 5. Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti.

      Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
      Art. 33-bis.(Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri). – 1. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154, è maggiorata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n.  266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
33. 01. Allasia, Grimoldi.

      Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
      Art. 33-bis.(Modifiche alla legge 23 dicembre 2013, n.  147). – 1. Sono soppressi i commi 522, 523, 524 e 525 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n.  147. All'onere si provvede nei limiti del comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66 convertito in legge 23 giugno 2014, n.  89.
33. 02. Allasia, Grimoldi.

      Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
      Art. 33-bis. (Modifiche alla legge 23 dicembre 2013, n.  147). – Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
      «4-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) – convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148 – è aggiunto dopo l'ultimo periodo il seguente: »in alternativa, la Regione può prevedere l'attribuzione delle medesime funzioni ad un magistrato della Corte dei conti in servizio presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio, da nominare previa intesa tra il Presidente della Sezione regionale e il Presidente della Giunta regionale;”.
33. 03. Allasia, Grimoldi.

      Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
      Art. 33-bis.(Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri). – 1. Per l'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.
      2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, per l'anno 2014.
33. 04. Allasia, Grimoldi.

ART. 34.
(Abrogazioni e invarianza finanziaria).

      Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
          «g-bis) Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n.  246 e dall'articolo 2 del decreto-legge n.  21 dicembre 1944, n.  458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento.».
34. 1. Caparini, Allasia, Grimoldi.