XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 18 settembre 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 settembre 2014.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Merlo, Meta, Mogherini, Nicoletti, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Vargiu, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 17 settembre 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCOTTO ed altri: «Modifica all'articolo 54 della Costituzione in materia di conflitti di interessi» (2638);
          PASTORELLI: «Modifica dell'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n.  23, in materia di delega al Governo per la revisione della fiscalità energetica e ambientale» (2639);
          PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FABBRI: «Modifica all'articolo 111 della Costituzione, in materia di garanzia dei diritti delle vittime dei reati» (2640);
          DADONE ed altri: «Introduzione dell'insegnamento della Costituzione come materia di studio nelle scuole di ogni ordine e grado» (2641).
      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

      Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Romanini:
          BERSANI ed altri: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.  91, in materia di acquisto della cittadinanza» (463);
          ARGENTIN ed altri: «Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche» (705);
          FREGOLENT ed altri: «Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n.  130, in materia di disciplina della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri» (1320);
          ARGENTIN ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare» (1352);
          IORI ed altri: «Disposizioni a sostegno e tutela dei familiari delle persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico» (1718);
          INCERTI ed altri: «Disciplina del sistema pubblico integrato per l'infanzia, per assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino al sesto anno di età» (2001);
          INCERTI ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Cervi in Gattatico» (2072);
          DE MICHELI: «Istituzione del Fondo nazionale per l'impiantistica sportiva scolastica e disposizioni per la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento di impianti sportivi presso le scuole» (2341);
          PREZIOSI ed altri: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte alla promozione e alla diffusione del microcredito» (2474).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

          I Commissione (Affari costituzionali):
      SANDRA SAVINO: «Modifiche alla legge 1o aprile 1981, n.  121, concernenti le norme di comportamento politico degli appartenenti alle Forze di polizia e la soppressione del divieto di iscrizione ai partiti politici» (2396). Parere delle Commissioni IV e XI;
      SERENI ed altri: «Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n.  1261, in materia di erogazione dell'indennità parlamentare e della diaria in caso di sottoposizione di un membro del Parlamento a misure limitative della libertà personale nonché di disciplina delle ritenute sulla diaria nei casi di assenza dalle sedute» (2562). Parere delle Commissioni II e V.

          II Commissione (Giustizia):
      MOLTENI ed altri: «Modifiche al codice penale, alla legge 13 dicembre 1989, n.  401, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.  41, per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico nonché in materia di uso legittimo di mezzi di coazione fisica da parte del pubblico ufficiale, e altre disposizioni riguardanti l'assegnazione di videocamere alle Forze di polizia» (2536). Parere delle Commissioni I, V e VII;
      FERRARESI ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati» (2611). Parere delle Commissioni I, V, IX, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIII e XIV.

          III Commissione (Affari esteri):
      «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013» (2625). Parere delle Commissioni I, II e V.

          IV Commissione (Difesa):
      ZAPPULLA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri» (2411). Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;

          Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro):
      CAPARINI ed altri: «Modifica degli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, in materia di trattamenti economici erogati dalle pubbliche amministrazioni e dalle società controllate dalle medesime» (2554). Parere delle Commissioni II, III, V, VI, VII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro):
      CHIMIENTI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento delle scuole paritarie e sulla condizione dei docenti in esse impiegati» (Doc. XXII, n.  30) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

      Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 12 settembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n.  662, le relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma stipulato con la società Poste italiane Spa, riferite, rispettivamente, all'anno 2009 (Doc. CXIII, n.  1) e all'anno 2010 (Doc. CXIII, n.  2).

      Queste relazioni sono trasmesse alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della salute.

      Il Ministro della salute, con lettera in data 17 settembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.  462, la relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, riferita all'anno 2013 (Doc. LXXVI, n.  2).

      Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

      Nel mese di agosto 2014 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

      Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 17 settembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
          n.  21/2014 del 30 giugno 2014, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 – Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE 94/2013 e riprogrammazione delle risorse» – alla V Commissione (Bilancio);
          n.  38/2014 del 1o agosto 2014, concernente «Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP) relative al primo e secondo semestre 2013» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
          n.  39/2014 del 1o agosto 2014, concernente «Relazione sull'attività svolta dall'unità tecnica finanza di progetto nell'anno 2013» – alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1216 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI JERSEY SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE, FATTO A LONDRA IL 13 MARZO 2012 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2273)

A.C. 2273 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.

A.C. 2273 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

A.C. 2273 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1217 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE, FATTO A WELLINGTON IL 17 MAGGIO 2011 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2274)

A.C. 2274 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011.

A.C. 2274 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

A.C. 2274 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE E DELLO SPORT FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA ERZEGOVINA, FATTO A MOSTAR IL 19 LUGLIO 2004 (A.C. 2125)

A.C. 2125 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.

A.C. 2125 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

A.C. 2125 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 5, 6, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 29.480 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in euro 33.200 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 10 e 13, pari a euro 415.440 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 4, 5, 6, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4.    Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2125 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1166 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONGRESSO DI STATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SULLA COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CRIMINALITÀ, FATTO A ROMA IL 29 FEBBRAIO 2012 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2271)

A.C. 2271 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.

A.C. 2271 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

A.C. 2271 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, valutati in euro 16.387 per l'anno 2014 e in euro 17.363 a decorrere dall'anno 2015, ad anni alterni, e all'ulteriore onere di cui all'articolo 12, pari a euro 1.000 per il solo anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, per le spese valutate di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2271 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, FATTO A BRASILIA IL 27 MARZO 2008 (A.C. 2080-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: BUENO (A.C. 996)

A.C. 2080-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

      Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2080-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, di seguito denominato «Trattato».

A.C. 2080-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

A.C. 2080-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui al Trattato, valutati in euro 31.291 annui a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 6.000 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, per le spese di missione di cui al Trattato, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2080-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA DA PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO-AMMINISTRATIVO, FATTO A ROMA L'11 NOVEMBRE 2008, CON SCAMBIO DI LETTERE INTERPRETATIVO, FATTO A ROMA IL 28 AGOSTO E IL 12 OTTOBRE 2012 (A.C. 1923)

A.C. 1923 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.

A.C. 1923 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

A.C. 1923 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA DA PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO-AMMINISTRATIVO, FATTO A ROMA IL 17 LUGLIO 2003, CON SCAMBIO DI LETTERE INTERPRETATIVO, FATTO A ROMA IL 25 GIUGNO 2012 E IL 3 SETTEMBRE 2012 (A.C. 2086)

A.C. 2086 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.

A.C. 2086 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

A.C. 2086 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1302 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, E RELATIVO PROTOCOLLO, DEL 10 GENNAIO 1989, FATTO A SEOUL IL 3 APRILE 2012 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2419)

A.C. 2419 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.

A.C. 2419 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VI del Protocollo stesso.

A.C. 2419 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.