XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 19 gennaio 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 gennaio 2015.

      Abrignani, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Cecconi, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Del Grosso, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Faraone, Fedriga, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Molea, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Valentini, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Abrignani, Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cecconi, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Del Grosso, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Molea, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Valentini, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 16 gennaio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          GIORGIA MELONI ed altri: «Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, in materia di determinazione degli oneri deducibili, e delega al Governo per la revisione della disciplina delle spese fiscali» (2823);
          SIBILIA ed altri: «Divieto di inserire il requisito del voto di laurea nei bandi di concorsi pubblici» (2824).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

      La proposta di legge PASTORELLI ed altri: «Modifica dell'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n.  23, in materia di delega al Governo per la revisione della fiscalità energetica e ambientale» (2639) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giachetti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:
      I Commissione (Affari costituzionali):
          RUSSO ed altri: «Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n.  56, in materia di elezione del sindaco delle città metropolitane» (2761) Parere della V Commissione.
      III Commissione (Affari esteri):
          «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
              a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013;
              b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;
              c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011» (2714) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XI e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 gennaio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n.  515, il referto sui consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 per il rinnovo dei rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

      Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

      Il Ministro dell'interno, con lettera in data 13 gennaio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, riferita al primo semestre 2014 (Doc. LXXIV, n.  4).

      Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

      Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 14 gennaio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, la relazione sullo stato di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul suo possibile sviluppo, predisposta dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, riferita all'anno 2014.

      Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

      Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 14 gennaio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, la prima relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, aggiornata al 31 dicembre 2014 (Doc. CCXXIV, n.  1).

      Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 16 gennaio 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, il progetto di bilancio rettificativo n.  1 al bilancio generale 2015 che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn.  1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 11 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomina ministeriale.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 gennaio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Antonio Lirosi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

      Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 14 gennaio 2015, a pagina 4, prima colonna, ultima riga, dopo la parola: «tributaria)» si intendono inserite le seguenti: «e XIII».

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 86 DEL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N.  12, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 29, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N.  150

Risoluzioni

      La Camera,
          udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n.  150, le approva.
(6-00106) «Verini, Pagano, Dambruoso, Piepoli, Di Lello, Amoddio».


      La Camera,
          udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n.  150;
          tali comunicazioni rappresentano un atto di estrema rilevanza ai fini della definizione programmatica della politica «in fieri» rispetto alla giustizia, che non possono che essere esaminate attentamente da parte del Parlamento;
          la crisi della giustizia, civile e penale, nonché delle carceri, a causa dei numerosi e complessi problemi cui non si è data in tanti anni adeguata risposta da parte del legislatore e del Governo, rappresenta una delle più gravi questioni del nostro Paese. Le vittime sono milioni di persone, sia per la lentezza dei processi, sia per le condizioni di detenzione inaccettabili che, peraltro, non possono che tradursi nell'aumento della recidiva, come effettivamente avvenuto in questi anni;
          lo stato della giustizia italiana ha raggiunto un livello di drammaticità sconosciuto in altri Paesi democratici, rispetto al quale l'Italia versa – stabilmente, purtroppo – in una situazione di illegalità sostanziale, e tale da aver aperto la strada alle condanne intervenute nel tempo da parte della Corte europea dei diritti umani nei confronti del nostro Paese, solo in parte attenuate dai provvedimenti intervenuti in corso di legislatura;
          è evidente, inoltre, il graduale aumento delle difficoltà di accesso del cittadino al servizio giustizia, realizzato direttamente anche attraverso il vorticoso aumento dell'importo del contributo unificato o indirettamente tramite, ad esempio, la compressione delle tutele introdotte dalla cosiddetta «legge Pinto» o di quelle garantite dall'istituto del patrocinio a spese dello Stato;
          il corpo normativo approvato nelle scorse legislature – in particolare, la cosiddetta legge «Fini-Giovanardi», nonché la «Bossi-Fini», con le modificazioni apportate ai testi unici di riferimento rispetto ai temi degli stupefacenti e dell'immigrazione – ha offerto risposte palesemente inadeguate a fenomeni che richiedono approcci diversi dal penale, bensì interventi principalmente sul piano sociale;
          la sentenza n.  32 del 2014 della Corte costituzionale ha rappresentato una straordinaria occasione per intervenire efficacemente su una parte consistente delle motivazioni alla base della perdurante crisi del sistema giudiziario e carcerario, ma il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n.  79, ha colto solo in piccola parte quella occasione;
          gli effetti deflattivi sul sistema carcerario riconnessi a tale sentenza sono infatti rilevanti, ma ancor più se ne sarebbero potuti registrare se si fosse ragionevolmente introdotto un meccanismo di ricalcolo automatico delle pene comminate attraverso le norme dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte;
          peraltro, la legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati sarebbe misura necessaria non solo per deflazionare ulteriormente il sovraffollamento carcerario, ma anche per impostare una diversa politica relativa al consumo di stupefacenti, con interventi repressivi, ma principalmente preventivi, rispetto alle condotte nelle quali effettivamente è riscontrabile la pericolosità sociale e il potenziale danno individuale; sul tema va peraltro segnalato che da più di 7 mesi si attende la nomina del nuovo capo del dipartimento delle politiche antidroga;
          gli effetti della legge cosiddetta «ex Cirielli», concernente la prescrizione dei reati e la recidiva, la mancata revisione di insufficienti piante organiche degli operatori in carcere, hanno contribuito certamente a cristallizzare le nostre carceri nello stato di emergenza. Al riguardo, a prescindere da risposte «tampone», sono necessarie serie riforme strutturali che, ovviamente, non possono essere a costo zero – consuetudine ormai affermata, ma altrettanto palesemente inadeguata;
          non può non sottacersi che i lavori parlamentari in corso sulla riforma dell'istituto della prescrizione hanno preso la strada di una generalizzata dilatazione dei suoi tempi destinata a «sanare» l'insostenibile lentezza della giustizia con l'effetto di allungare sensibilmente la durata dei processi. Occorrerebbe, invece, un intervento mirato sulle tipologie di reati che maggiormente hanno mostrato criticità rispetto all'interesse dello Stato alla relativa punibilità, quali, ad esempio, quelli contro la pubblica amministrazione, nonché contro l'ambiente;
          al di là della trasformazione in illecito amministrativo, disposta dalla legge delega n.  67 del 2014, andrebbe del tutto abrogata la fattispecie di cui all'articolo 10-bis del testo unico sull'immigrazione, ovvero il reato cosiddetto di «immigrazione clandestina», in quanto permarrebbe, nel mero esercizio della delega, il rilievo penale delle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia;
          gli interventi sulla geografia giudiziaria, pur nella bontà degli intenti, hanno ricevuto critiche da ogni dove in merito sia alla razionalità dell'intervento, sia all'asserito risparmio ad esso riconnesso; sarebbe stato quindi opportuno che l'organismo ministeriale preposto alla ricognizione evidenziasse al Parlamento l'insieme degli interventi da riconsiderare; circostanza verificatasi solo in minima parte, a causa del perdurare di contenziosi politico-istituzionali;
          rispetto al grave fenomeno della corruzione e all'inquinamento della vita pubblica, reso palese anche da recenti inchieste della magistratura, è necessario ripristinare e rafforzare il controllo di legalità in tutto il ciclo economico pubblico e privato. Sarebbe ingeneroso affermare che poco è stato fatto, ma evidentemente non basta, tant’è che nel Paese la corruzione continua a fare cronaca quotidiana;
          un sistema giudiziario efficace non può infine prescindere dallo stanziamento in via prioritaria di risorse adeguate e idonee per garantire l'effettività dei diritti, nonché il concreto miglioramento della qualità dell'organizzazione del sistema-giustizia,

impegna il Governo:

          a rafforzare il controllo di legalità in tutto il ciclo economico pubblico e privato in cui tracciabilità e prescrizione sulla regolarità dei procedimenti siano assunti come punti di forza nella lotta alla corruzione ed alle mafie, in particolare assumendo iniziative per prevedere:
              a) norme più incisive in tema di anticorruzione, in tutti i suoi aspetti;
              b) la riforma del codice degli appalti per contrastare l'infiltrazione mafiosa;
              c) una maggior trasparenza nel finanziamento della politica;
              d) la reintroduzione del reato di falso in bilancio;

          ad assumere iniziative per superare definitivamente le leggi premianti i comportamenti non virtuosi, quali i condoni e l'elusione fiscale, nonché la legge cosiddetta «ex Cirielli» che, tra gli effetti negativi introdotti nel sistema, ha anche accorciato i tempi di prescrizione per gravi reati, dimezzandoli per la corruzione;
          ad assumere iniziative per limitare le condotte penalmente rilevanti ai fatti realmente gravi e punire con adeguate sanzioni amministrative le condotte illecite che creano minori danni e attenuato allarme sociale;
          ad assumere iniziative legislative per abrogare in toto l'articolo 10-bis del testo unico sull'immigrazione (il cosiddetto «reato di clandestinità»);
          a promuovere una revisione del testo unico in materia di stupefacenti, in linea con la sentenza 32 del 2014 della Corte costituzionale, anche in relazione all'introduzione di un meccanismo di ricalcolo automatico delle pene comminate;
          a provvedere alla nomina del capo del dipartimento delle politiche antidroga, vacante da circa 7 mesi;
          ad intervenire sugli organici di tutte le figure che operano negli istituti di pena e nel circuito penale esterno, in particolare prevedendo nuove assunzioni, congrue ed adeguate ai nuovi compiti che la legislazione va loro gradualmente affidando;
          ad assumere iniziative per introdurre finalmente nel nostro ordinamento il reato di tortura, stante anche l'avvio da tempo della discussione parlamentare sulle proposte di legge in tema;
          a nominare il Garante nazionale dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale, figura istituita con il decreto legislativo 23 dicembre 2013, n.  146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n.  10;
          a rinforzare gli strumenti di prevenzione dei reati e di controllo, assumendo iniziative per introdurre, altresì, misure per incentivare la celerità dei processi;
          a promuovere concrete misure a tutela e sostegno delle vittime dei reati.
(6-00107) «Daniele Farina, Scotto, Sannicandro, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti».


      La Camera,
          udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n.  150,
          premesso che:
              l'amministrazione della giustizia in Italia viene avvertita dai cittadini ancora come incapace di contribuire al progresso civile; l'attuale irragionevole durata dei processi e la mancanza di certezza dei tempi della giustizia costituisce tra l'altro un grande disincentivo agli investimenti nel nostro Paese;
              il sistema giudiziario dell'Italia ha bisogno di interventi idonei a ridurre la durata dei processi civili e penali: a tal fine è necessario individuare strumenti moderni, soluzioni adeguate ed effettivamente praticabili per rispondere ai bisogni di sicurezza, per ripristinare un efficace servizio della giustizia nel rispetto dei principi costituzionalmente sanciti, e per garantire la effettività dei diritti di tutti i cittadini e la competitività del sistema economico e produttivo del Paese;
              nel corso della presente legislatura, la questione giustizia è stata relegata ad una serie di piccoli interventi dagli orizzonti limitati: in particolare dall'estate scorsa, si assiste ad una serie di annunci roboanti da parte del Governo che però si sono concretizzati in misure di scarso impatto sul sistema giudiziario nel suo complesso, o comunque non incisive e non in grado di realizzare una piena riforma dell'assetto della giustizia; in questi mesi si è infatti assistito ad interventi occasionali, a misure tampone, che non hanno neanche l'ambizione di incidere in profondità sui problemi e che rappresentano, a voler essere ottimisti, dei puri e semplici palliativi;
              partendo dall'annosa questione del sovraffollamento carcerario, va rilevato che non è stato ancora dato pieno seguito all'importante messaggio che il Presidente della Repubblica ha inviato alle Camere nel mese di ottobre 2013: tra le misure necessarie citate per risolvere la questione carceraria, spiccavano infatti la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere, e l'opportunità di considerare l'esigenza di rimedi straordinari;
              nel corso di quest'anno, sono stati diversi gli interventi in materia di custodia cautelare, anche sostenuti dal gruppo Forza Italia, in quanto misure oggetto di una delle priorità del nostro sistema giudiziario, determinata da dati che dicono, ormai da anni, come della carcerazione preventiva si sia fatto un vero e proprio abuso, con una media del 40 per cento della popolazione carceraria in attesa di un giudizio definitivo; tra queste, quasi la metà è rappresentata da persone in attesa di un giudizio di primo grado. Tali persone non restano in carcere solo per pochi giorni e scontano una condanna ancora prima che si sia celebrato il processo;
              rispetto a tanta evidenza, purtroppo, ancora una volta, va sottolineato come una misura così importante, sia per la salvaguardia dei diritti costituzionali dei cittadini sia per la sostenibilità dei nostri istituti di pena, sia comunque frutto di una norma tampone; nessuna traccia, inoltre, dei rimedi straordinari a cui aveva fatto riferimento il Capo dello Stato nel suo messaggio;
              negli ultimi mesi abbiamo varato una serie di provvedimenti – svuota carceri, messa alla prova, riduzione della popolazione carceraria – che hanno perseguito, non sempre con la stessa efficacia e con la stessa coerenza, intenti garantisti e di miglioramento delle condizioni effettive per l'espletamento della pena, ma con risultati comunque nel complesso carenti. Quando si mettono in campo interventi che vanno a riformare i meccanismi di un settore delicato e complesso come quello della giustizia, soprattutto se incidono direttamente sul codice di procedura penale, la strada maestra dovrebbe sempre essere quella delle riforme strutturali, come chiede, da sempre, Forza Italia;
              tornando agli annunci e alle promesse, si ricorda che lo scorso 30 giugno, al termine del Consiglio dei ministri, il Presidente Matteo Renzi e il Ministro della giustizia Andrea Orlando hanno presentato in conferenza stampa i 12 punti da cui partire per la riforma del sistema giudiziario italiano. Nel comunicato del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2014, il Governo aveva annunciato l'approvazione di diversi provvedimenti in tema di giustizia: un decreto-legge, recante interventi in materia di degiurisdizionalizzazione e processo civile, pubblicato in data 12 settembre (decreto-legge n.  132 del 2014), e sei disegni di legge riguardanti: patrimoni illeciti; responsabilità civile dei magistrati; delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile; delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace; delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale e modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero; modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale e ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena;
              di questi provvedimenti, solo il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132, è stato convertito dalle Camere; anche in questo caso, si è davanti all'ennesimo intervento che non ha nessuna vocazione riformatrice, ma che si limita esclusivamente ad introdurre l'istituto della negoziazione assistita, una norma «spot» sulle ferie dei magistrati, e nuove disposizioni in materia di «divorzio facile»;
              in tema di responsabilità civile dei magistrati, il Governo è intervenuto al Senato attraverso la presentazione di emendamenti; il testo approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera appare però ancora squilibrato perché dà una serie di indicazioni in contrasto le une con le altre, e continua a non tener conto delle vere affermazioni di responsabilità;
              in tema di patrimoni illeciti, il Governo si è limitato ad inserire all'interno della legge n.  186 del 15 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di rientro dei capitali detenuti all'estero, il nuovo reato di autoriciclaggio: un reato che, così come formulato non specifica degnamente le fattispecie incriminatrici, rischiando di punire anche azioni che non sono investimenti o trasferimenti dei patrimoni in attività illecite, ma attività assolutamente lecite e fisiologiche per gli imprenditori. La norma può essere soggetta a diverse interpretazioni, e rischia perciò di trascinare nel circuito penale migliaia di imprese;
              in tema di prescrizione, la discussione in atto, che vede il testo del Governo contrapporsi in diversi punti a quello portato avanti dal Partito democratico, sembra essere troppo legata a questioni più che altro ideologiche, dimenticando che la stessa è una delle caratteristiche dello Stato liberale, è una delle garanzie del cittadino. Ciò che manca è la responsabilità, l'organizzazione giudiziaria: il giudice e chiunque ha responsabilità organizzative dovrebbe essere in grado di garantire la celebrazione dei processi, che si fa anche seguendo un ordine cronologico, tenendo conto dei termini di prescrizione;
              in tema di durata dei processi, il Ministro Orlando ha recentemente lanciato il «programma Strasburgo 2» per lo smaltimento dell'arretrato civile esistente; va rilevato che finora l'Italia ha pagato 500 milioni di euro per cause relative alla legge Pinto, che prevede un indennizzo per chi è stato coinvolto in processi troppo lunghi, e che oggi l'Italia ha un debito inevaso di oltre 400 milioni di euro;
              le proposte di referendum abrogativi sulla giustizia avanzate nel passato recente sono state bocciate sul piano della regolarità formale, ma è evidente che sul piano sostanziale tantissimi italiani hanno chiaramente espresso la volontà di riformare il sistema di governo della magistratura. La politica ha quindi il dovere di dare ascolto a queste istanze e propone soluzioni,

impegna il Governo:

          a mettere in atto ogni iniziativa di competenza tesa ad un intervento globale e coerente che abbia i seguenti punti quali priorità necessarie a rendere efficiente il servizio giustizia e ad assicurare ad ogni cittadino sicurezza e libertà:
              a) l'attuazione delle riforme ordinamentali e processuali per consolidare il principio del giusto processo, che, pur essendo enunciato nella Costituzione, non fa ancora parte del quotidiano esercizio della giurisdizione in quanto: nel processo penale è oramai improcrastinabile restituire efficienza e celerità al sistema e deve essere oltremodo assicurata – ferme restando le esigenze di tutela della collettività – l'effettiva parità tra accusa e difesa e la reale terzietà del giudice; nel processo civile, per il quale va implementato il ricorso all'informatica, deve essere garantita la certezza di una decisione in tempi ragionevoli e vanno individuate le soluzioni idonee ad eliminare il gigantesco macigno dei procedimenti arretrati;
              b) la realizzazione di interventi definitivi finalizzati al superamento delle carenze drammatiche di personale amministrativo, anche attraverso l'esaurimento di graduatorie rimaste finora parzialmente inutilizzate, e all'effettiva riqualificazione del personale;
              c) l'avvio di una fase di monitoraggio dell'applicazione delle nuove norme in materia di custodia cautelare, degli effetti in merito alla riduzione del sovraffollamento carcerario, e alla piena realizzazione del principio per cui, in linea con quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione, la presunzione di innocenza deve prevalere su ogni altra pur legittima considerazione, così da prevedere il ricorso alla custodia cautelare in carcere solo come extrema ratio;
              d) la normalizzazione dell'emergenza carceraria, anche attraverso una valutazione dell'opportunità di considerare l'esigenza di rimedi straordinari;
              e) la predisposizione di riforme costituzionali che garantiscano la piena realizzazione del principio del giusto processo con particolare riferimento alla distinzione tra il ruolo dell'organo giudicante e dell'organo requirente, all'esercizio dell'azione penale secondo regole ben definite, alla ragionevole durata del processo penale, alla riforma del CSM che favorisca un'azione della magistratura svolta nell'esclusivo rispetto della legge;
              f) la tutela del precetto costituzionale dell'indipendenza della magistratura, inteso come indipendenza dei singoli magistrati, soggetti soltanto alla legge e immuni da influenze di carattere correntizio e politico; così come la politica, sia del Governo che del Parlamento, non può ingerirsi nell'attività dei giudici, altrettanto deve fare la politica oggettivamente presente nella magistratura attraverso le sue correnti;
              g) la codificazione di un sistema di controlli in grado di verificare – nel rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza – la professionalità dei magistrati, calibrato sull'esaltazione della capacità, dell'equilibrio e della diligenza e che risulti libero dai frequenti protagonismi dei singoli nonché un meccanismo funzionale all'individuazione e selezione dei magistrati chiamati a dirigere gli uffici, che tenga conto della loro effettiva capacità organizzativa e gestionale e non già della loro appartenenza ad una corrente predisponendo, in linea con quanto richiesto anche in sede comunitaria, un puntuale ed efficace sistema di valutazione della responsabilità disciplinare dei magistrati, che sappia garantire la credibilità dell'ordine giudiziario;
              h) la realizzazione di una riforma delle disposizioni che riguardano le intercettazioni telefoniche e ambientali per porre fine a quello che rappresenta una grave violazione del diritto alla riservatezza. In particolare, le intercettazioni telefoniche devono limitarsi ai casi di reale e comprovata presenza di gravi indizi e riguardare esclusivamente gli indagati o soggetti effettivamente a questi collegati e deve essere severamente punita la diffusione, prima ancora del rinvio a giudizio, delle intercettazioni telefoniche, soprattutto se riguardano terzi non indagati e vengono peraltro estrapolate dal contesto generale, occorre, infine, inasprire le pene per chi divulga, ma individuate le responsabilità di chi rilascia le informazioni dall'interno delle procure;
              i) il potenziamento degli strumenti di lotta alla criminalità di tipo mafioso, non soltanto sotto il profilo della certezza della pena, ma anche mediante l'effettiva applicazione delle misure di prevenzione;
              l) il contrasto – sulla scia delle iniziative già adottate dai Governi Berlusconi – ad ogni forma di aggressione alla sicurezza e libertà dei cittadini: ciò sia rendendo effettivo il principio di certezza della pena, sia garantendo che attraverso l'irrogazione della sanzione penale possano essere recisi i legami con le organizzazioni criminali, senza abbandonare la strada già intrapresa in particolare nella scorsa legislatura sul versante dell'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati, allo scopo di privare le associazioni mafiose di ogni possibile risorsa finanziaria;
              m) la definitiva implementazione di una modernizzazione tecnologica degli uffici giudiziari, già avviata con parziale successo, in ragione di una loro maggiore efficienza e produttività; la realizzazione di programmi di innovazione digitale, per il miglior funzionamento degli uffici, da attuare con il completo ammodernamento delle infrastrutture e delle reti di trasmissione dei dati informatizzati.
(6-00108) «Brunetta, Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro».


      La Camera,
          udite le comunicazioni e preso atto della relazione presentata dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 3 gennaio 1941 n.  12 come modificato dall'articolo 2, comma 29, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.  150,
          premesso che:
              relativamente alla materia dell'ordinamento giudiziario, soggetta ad una riserva di legge, sancita dalla Costituzione, posta a salvaguardia del principio di separazione dei poteri ed in particolare dell'indipendenza del potere giudiziario da quello esecutivo, il reiterato ricorso da parte del Governo all'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza desta notevoli perplessità, in quanto i limitatissimi tempi del procedimento parlamentare di conversione di un decreto-legge non sono idonei a garantire un'adeguata discussione e ponderazione dei delicati interessi in conflitto;
              a tal proposito, pur ravvisando la necessità inderogabile di poter affrontare i nodi legislativi, procedurali e finanziari che attengono ad una sostanziale rivisitazione complessiva delle norme legate al funzionamento della funzione giurisdizionale nel nostro Paese, è necessario che le misure d'iniziativa governativa relative alla giustizia debbano sempre essere sottoposte all'esame del Parlamento nelle forme ordinarie, rispettose della funzione legislativa che la Costituzione riconosce al Parlamento;
              la rapidità dell'accertamento delle responsabilità penali e la predisposizione di norme e riforme anche strutturali tali da garantire la certezza del diritto e la certezza della pena, idonee tra l'altro a garantire la conclusione dei processi prima del decorso del termine prescrizionale, e quindi l'efficientamento dell'intero sistema giudiziario e lo snellimento delle regole procedurali dei processi, sia penali sia civili, debbono necessariamente rappresentare una priorità dell'azione governativa;
              il settore della giustizia – al contrario – nel corso degli ultimi anni, non è stato oggetto di alcuna significativa riforma strutturale, relativamente ad un disegno strategico e organico di rilancio della sua funzionalità, ma anzi è stato sottoposto a disomogenei interventi che, lungi dall'apportare reali benefici, ne hanno, invece, concretamente limitato la funzionalità e la efficacia;
              dall'insediamento dell'attuale Governo, la cosiddetta riforma della giustizia, varata in termini secondo i firmatari del presente atto di indirizzo del tutto generici lo scorso 29 agosto, si è tradotta in un intervento legislativo frastagliato e parcellizzato, incapace sia nel metodo – mal coordinato con il lavoro delle competenti Commissioni parlamentari – sia nel merito – fissando una pluralità di obiettivi le cui rispettive priorità risultano scarsamente omogenee tra di esse sotto il profilo politico e funzionale – di generare apprezzabili effetti di sistema;
              il sistema giustizia ha subìto progressivamente modifiche legislative del quadro normativo sul piano delle politiche finanziarie, delle politiche delle risorse umane delle dotazioni infrastrutturali, tali da generare un sistema del tutto asfittico cui l'attuale Governo ha inteso far fronte, per il 2015, con modesti stanziamenti attribuiti al fondo per l'efficienza del sistema giudiziario controbilanciati con tagli al bilancio al programma della giustizia civile e penale, questi ultimi più che doppi rispetto ai primi;
              considerando come un unicum, sotto il profilo politico e di indirizzo, il rapporto tra Esecutivo e Parlamento nel corso di questa legislatura sul tema della giustizia, il precedente Governo ha sottoposto all'esame del Parlamento numerosi atti, prevalentemente attraverso lo strumento del decreto-legge, i quali, oltre che di dubbia costituzionalità sotto il profilo del metodo, hanno avuto un impatto assolutamente negativo sul duplice fronte della garanzia del diritto all'accesso per il cittadino alla giustizia e dell'effettività della certezza della pena per i condannati;
              a tale proposito si debbono ricordare, quali esempi di normazione, ad avviso dei firmatari del presente atto, disorganica ed inefficace: il decreto-legge n.  69 del 2013 «Decreto del fare», che ha recato modifiche al diritto processuale – segnatamente con riferimento alle modalità di accesso al processo civile e alla reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione – che incidono sulla tutela del diritto costituzionale alla difesa in giudizio;
              il decreto-legge n.  78 del 2013 «Decreto carceri», che non ha previsto, a fronte di un aumento dei flussi in uscita, adeguati stanziamenti volti alle attività per il reinserimento sociale e professionale per gli ex detenuti;
              il decreto-legge n.  93 del 2013 «Decreto sul femminicidio», che con l'introduzione di meccanismi – peraltro secondo i firmatari del presente atto di indirizzo inapplicabili – orientati al solo versante della repressione e non alla prevenzione, ha rappresentato una preziosa opportunità sprecata dal Governo per contrastare con successo il fenomeno della violenza sulle donne, preferendo colpevolmente un approccio al problema di tipo esclusivamente comunicativo, mascherando inoltre, nelle pieghe di un decreto dedicato ad un grave ed attualissimo problema, alcune materie che ne erano del tutto avulse;
              gli interventi sul riordino della geografia giudiziaria, scevri da criteri oggettivi di revisione e non funzionali all'attuale assetto demografico ed economico del Paese, oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione da parte di nove consigli regionali che ne hanno richiesto un referendum abrogativo;
              la legge di stabilità 2014, dove, in assenza di appositi stanziamenti per il settore giustizia si è peraltro mortificato l'istituto del gratuito patrocinio sottraendo ad esso risorse fondamentali, effettuando altresì un aumento indiscriminato del contributo forfettario per l'iscrizione al ruolo delle cause. Aumento che ha frapposto un emblematico ulteriore filtro fra la giustizia ed il cittadino, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo assolutamente in contrasto con l'articolo 111 (comma 6) della Costituzione;
              il più recente decreto-legge n.  146 del 2013 «Svuota carceri», recante un vero e proprio indulto mascherato estraneo alla Costituzione, omogeneo alle politiche messe in atto sino ad oggi dal Governo per alleggerire la densità all'interno delle carceri. Politiche che sempre a parere dei firmatari del presente atto, non sono ispirate dal senso di responsabilità istituzionale teso a salvaguardare il principio della funzione rieducativa della pena bensì essenzialmente volte all'unico fine di evitare allo Stato le gravose ripercussioni economiche derivanti l'applicazione della «sentenza Torregiani»;
              il disegno di legge delega al Governo collegato alla legge di stabilità sulla giustizia civile, col quale si intende negare il diritto all'appello prevedendo il rilascio delle motivazioni della sentenza di primo grado previo pagamento di un ulteriore contributo unificato. Pregiudizio del diritto alla difesa che si concretizza altresì mediante la preoccupante previsione della condanna solidale dell'avvocato in caso di pronuncia ex articolo 96 del codice di procedura civile, nella quale il magistrato può anche decidere se una causa è «temeraria», o meno, a scapito di un avvocato che si vedrebbe costretto a pagarne economicamente le conseguenze;
              cui si aggiungono, inserendosi nel medesimo solco, i seguenti provvedimenti licenziati dall'attuale Governo:
                  il decreto-legge n.  90 del 2014, «decreto P.A.», con il quale sono state introdotte sensibili restrizioni all'accesso alla giustizia amministrativa, limitando in concreto la possibilità di ricorso mediante l'inasprimento delle sanzioni a carico della parte soccombente proponente ricorso (cosiddette «misure per il contrasto all'abuso del processo»), nonché introducendo restringimenti – oltre che al numero delle pagine ammissibili del ricorso – ai tempi ed alla portata dei provvedimenti cautelari, sottomettendoli al deposito di una cauzione, accelerando i tempi della definizione – in forma semplificata – della decisione, configurando una giustizia amministrativa, di fatto, non alla portata di ciascun cittadino e difficilmente in grado di esercitare il suo precipuo ruolo di controllo di legalità negli atti della pubblica amministrazione;
                  il decreto-legge n.  92 del 2014 sui rimedi risarcitori in favore dei detenuti che, proseguendo in linea con i più recenti provvedimenti «Svuota carceri» ed «indulti mascherati», ha inteso addirittura conferire 8 euro al giorno ai carcerati sofferenti del sovraffollamento carcerario;
                  il decreto-legge n.  132 del 2014 sulla giustizia civile, che ha delineato, l'introduzione di un separato sistema giudiziale (civile) sempre più privatizzato – nel quale le liti potranno essere risolte rivolgendosi a pagamento ad arbitri, mediatori e avvocati in maniera privata – a discapito dell'imparzialità della decisione e, di conseguenza, accessibile solo a chi potrà permettersi di pagarlo, nonché introducendo una nuova procedura «leggera» per separazioni e divorzi del tutto insensata se non accompagnata dalla riduzione dei termini temporali, così come peraltro indicato dalla Camera con l'approvazione della proposta di legge sul «divorzio breve»;
                  il decreto legislativo ai sensi della legge delega n.  64 del 2014, con il quale si consente la non punibilità, a discrezione del giudice, per tutti i reati fino a cinque anni nel massimo della pena senza eccezione alcuna, inclusi violenza privata, l'omicidio colposo, gli atti persecutori, istigazione alla pedofilia o alla pedopornografia, adescamento di minori, atti di terrorismo, in base alla tenuità del fatto e delle modalità del comportamento del reo;
              la legge di stabilità 2015, per la quale, oltre a comportare una riduzione delle dotazioni del Ministero della giustizia, derivanti da riduzioni sul programma amministrazione penitenziaria (-36,2 milioni di euro) e del programma giustizia civile e penale (-64,2 milioni), ha disposto, l'aumento delle spese di notificazione richieste agli ufficiali giudiziari nelle cause e attività conciliative in sede non contenziosa davanti al giudice di pace, di valore inferiore a 1.033 euro;
              la produzione dei ricordati interventi legislativi, di scarso respiro, è stata costantemente dettata dall'esigenza di sfruttare politicamente il clamore suscitato dalla stampa di fronte a casi eclatanti che hanno sensibilizzato l'opinione pubblica, dando luogo ad esili e lacunose riforme rappresentate come intervento urgente, e necessario ad arginare ciò che di volta in volta occupava il dibattito sui media, quanto più, parallelamente gli interventi in tema di giustizia penale sono apparsi dominati da un «logica esterna» apparentemente riconducibile ad accordi extraparlamentari che, sul fronte del contrasto al malaffare hanno creato dilazioni dannose per l'affermazione e la difesa del principio della certezza della pena;
              tra questi, da ultimo, si iscrive il disegno di legge sulla corruzione che, licenziato con massima urgenza lo scorso dicembre, dal Governo all'indomani dei clamorosi fatti di cronaca riguardanti la cosiddetta «mafia capitale», che ha visto direttamente coinvolti esponenti di centrosinistra e centro-destra, ha appena iniziato il suo iter parlamentare avviandosi verso esiti che ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo non appaiono affatto soddisfacenti, anche in considerazione degli effetti di forte rallentamento sui lavori parlamentari già in corso sulla materia;
              ai numerosi interventi nel settore della giustizia civile, non ha corrisposto, nelle intenzioni del Governo e della maggioranza, altrettanta attenzione e spirito riformatore nei confronti della giustizia penale, laddove, in tale settore, e più specificamente in tema di lotta alla corruzione, reato di falso in bilancio, certezza della pena, allungamento della prescrizione, reati fiscali, è da individuarsi la vera urgenza ed emergenza in tema di efficacia del sistema giustizia;
              sono da intendersi come indicativi di un metodo discontinuo, ondivago e, nei fatti, controproducente, in tema di lotta al malaffare da parte del Governo, i recenti esempi di interventi su singoli temi nell'ambito di più ampli contenitori legislativi in discussione presso il Parlamento quali, ad esempio, l'inserimento del reato dell'autoriciclaggio – del tutto inefficace se inapplicabile ai beni per godimento personale acquistati con capitali illeciti – nell'ambito della legge sul rientro dei capitali o la reintroduzione di ampie soglie nel reato di falso in bilancio attraverso un emendamento, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, in contraddizione a quanto dichiarato pubblicamente dallo stesso Ministro in materia;
              è in tale contesto che si è volutamente rinunciato ad attuare ben più ampi e ponderati progetti, se non di facciata, che avrebbero potuto incidere positivamente su vari aspetti sistematici, preferendo invece interventi di carattere disorganico, fra i quali si iscrive il rinnovato e discutibile impulso alla riforma della responsabilità civile dei magistrati, accantonando in tal modo l'opportunità di intervenire con lungimiranza sull'ordinamento, restituendo efficacia ed efficienza ad un servizio fondamentale per la democrazia e per la legalità;
              uno dei più gravosi problemi che affligge la giustizia italiana concerne patologicamente la mancanza di una effettiva volontà di razionalizzazione e rilancio del comparto giustizia, sia dal punto di vista quantitativo, in termini di mancanza di adeguati investimenti nelle strutture ed infrastrutture, sia dal punto di vista qualitativo a causa della mancanza di strumenti volti ad una pianificazione della formazione e valorizzazione della professionalità delle risorse umane impiegate negli uffici giudiziari;
              il perdurare di tale situazione ed anzi l'aggravarsi continuo delle condizioni di svolgimento dell'attività giudiziaria si riverbera inevitabilmente sulla funzionalità ed efficacia del servizio reso al cittadino, a cominciare dalla ragionevole durata del processo;
              un altro aspetto negativo del cattivo funzionamento della giustizia penale e dei problemi più impellenti che affliggono la giustizia italiana concerne la ragionevole durata del processo, in applicazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo concernente il diritto ad un processo equo, in presenza di oltre 5 milioni di processi civili e 3 milioni di processi penali e di tempi medi di definizione che nel civile sono pari ad oltre 7 anni e nel penale a circa 5 anni;
              l'aumento dei costi per l'accesso alla giustizia associato all'introduzione di filtri obbligatori preventivi prima del radicamento del procedimento civile stesso, sembra rappresentare un approccio fortemente inidoneo a coniugare l'intento deflattivo del carico civile con la certezza del diritto;
              con riferimento agli strumenti deflattivi, il combinato disposto della scelta dell'introduzione della mediazione obbligatoria con decreto legislativo n.  28 del 4 marzo 2010 dichiarata incostituzionale, dalla sentenza 6 dicembre 2012, n.  272 della Corte costituzionale con sua conseguente disapplicazione, ma nuovamente reintrodotta, ad avviso dei firmatari della presente risoluzione con insignificanti modifiche, con l'introduzione nel decreto-legge n.  32 del 2014 dell'arbitrato per la conclusione extragiudiziale delle controversie civili, dà luogo a gravi carenze sotto il profilo dell'accesso alla giustizia per il cittadino nonché dell'imparzialità delle soluzioni adottate;
              la Relazione, nell'ambito degli interventi volti alla razionalizzazione del processo, non dedica particolare rilievo né all'introduzione di adeguate riforme strutturali, né alle problematiche concernenti il personale dell'amministrazione giudiziaria e alle conseguenti iniziative da assumere in materia. E che, a tal riguardo, non possono certamente essere considerati interventi strutturali e risolutivi la proroga dell'arruolamento, al fine di contribuire a smaltire l'arretrato civile, di stagisti, giovani neolaureati che reclutati dal Ministero della giustizia, con un ridottissimo contributo spese né alcuna copertura assicurativa sugli infortuni, e l'inserimento in via straordinaria e provvisoria di giudici ausiliari retribuiti a cottimo, nonché la proroga, senza precisi intendimenti della questione dei cosiddetti precari della giustizia;
              occorrerebbe riconsiderare positivamente il ruolo del giudice di pace in quanto, organo giudicante di primo grado in materia civile e penale, definisce annualmente oltre due milioni di procedimenti i quali hanno una durata che si attesta in tempi inferiori ad un anno, ovvero un terzo del tempo necessario per la definizione dei giudizi innanzi ai tribunali, rispettando il principio costituzionale della ragionevole durata del processo;
              sul tema del sovraffollamento carcerario le soluzioni sin qui proposte dal Ministro, confermando l'impostazione del precedente Governo, non hanno presentato interventi di tipo qualitativo, né qualitativo per il miglioramento delle condizioni detentive, laddove, in assenza di un «piano carceri» capace di fornire risultati tangibili è stata rafforzata ogni misura rivolta a conseguire scarcerazioni e misure alternative al carcere, mantenendo ugualmente un livello di popolazione carceraria pari a 53623 reclusi, 4000 in più dei posti a disposizione;
              l'annoso problema del sovraffollamento carcerario rappresenta una questione di legalità perché nulla è più disastroso che far vivere chi non ha recepito il senso di legalità e, quindi, ha commesso reati, in una situazione di palese non corrispondenza tra quanto normativamente definito e quanto attuato e vissuto;
              con riferimento alle problematiche della situazione carceraria, non si può non rilevare il permanere di condizioni assolutamente paradossali, come quella di strutture terminate da molti anni e non ancora entrate in funzione, talune delle quali si presentano già obsolete;
              le strategie di lungo termine per affrontare il decongestionamento degli istituti carcerari, che risiedono nella costruzione di nuove strutture, vedono, ad oggi un «piano carceri» che, dalla sua attivazione nel 2010 non ha prodotto, al di fuori di questioni giudiziarie che ne hanno coinvolto il vertice e l'impiego di oltre quattrocento milioni di euro, ancora alcun risultato apprezzabile nella creazione di nuovi posti a disposizione per accogliere i detenuti, nonostante l'impostazione emergenziale degli strumenti a disposizione dei commissari;
              fra le questioni si ritengono prioritarie in materia di contrasto all'illegalità ed alla criminalità organizzata appare indispensabile valutare una più attenta gestione del 41-bis, relativamente ai circuiti informativi paralleli che nascono dentro gli istituti penitenziari, effettuare un puntuale monitoraggio degli enormi patrimoni confiscati ai mafiosi, nonché ulteriormente alzare il livello di guardia nei confronti delle rilevate infiltrazioni mafiose nell'ambito degli appalti relativi all'imminente Expo 2015 anche attraverso maggiori stanziamenti da destinare all'Autorità nazionale anti corruzione;
              ricordato che, nel 2012, la Corte dei conti ha affermato che la corruzione costa allo Stato italiano 60 miliardi di euro, oggi l'Italia è il Paese più corrotto d'Europa, secondo il Corruption Perception index 2014 di Transparency International, 69esimo posto nel mondo, sorpassata dalle migliori performance di Sud Africa e Kuwait (in 67esima posizione) e seguita da Montenegro, collocandosi nel G20 in una posizione inferiore a tutte le nazioni europee, sorpassata non solo da Usa e Canada, ma anche da Arabia Saudita e Turchia, tale che una delle questioni cruciali per il nostro Paese, anche dal punto di vista economico, è rappresentata dalla risposta che il sistema giustizia è in grado di offrire al fenomeno della corruzione, che, oltre a determinare sacche di illegalità in ambiti pubblici e privati, costituisce una vera e propria «zavorra» per il sistema economico con effetti devastanti sulle medie e piccole imprese in termini di mancata concorrenza;
              è evidente che una risposta al problema della corruzione non può essere circoscritta al piano giudiziario; tuttavia occorre rilevare che il Consiglio d'Europa ha più volte sottolineato criticamente come la prescrizione dei reati incida pesantemente, nel nostro Paese, sui processi per corruzione, invocando riforme che consentano di addivenire alle sentenze;
              la corruzione ha sin qui trovato terreno fertile a causa del fatto che molteplici strumenti normativi siano stati depressi o distrutti o non ancora introdotti, come la sostanziale depenalizzazione del falso in bilancio che consente a vile prezzo le uscite «in nero» dalle casse di imprese pubbliche e private;
              nessun procedimento di riorganizzazione può sperare di funzionare omettendo un corretto riconoscimento delle professionalità del personale dell'amministrazione giudiziaria, il cui sviluppo di carriera è rimasto da lungo tempo bloccato, nonché un adeguato accesso di personale qualificato dall'esterno;
              ogni ipotesi di amnistia o di indulto rappresenta una sconfitta per il principio di legalità, per il principio di effettività della pena e per le tante vittime che hanno aspettato e sperato nel funzionamento della giustizia;
              il ricorso a surrettizi provvedimenti indulgenziati, slegati dall'apposito percorso previsto dall'articolo 79 della Costituzione e privi di un impatto generalizzato, rischiano di dar luogo a meccanismi in base ai quali lo sconto di pena cresce con il crescere della pena consentendo proprio ai soggetti più pericolosi sul piano criminale di poter uscire dal carcere;
              va considerato infine essenziale il perseguimento del principio di legalità e va valutata l'ineludibilità dell'efficienza del sistema giudiziario per il contrasto prioritario alla criminalità organizzata, alla corruzione ed all'evasione fiscale e, quindi, per il progresso socio-economico del Paese;
              ciò premesso, preso atto delle comunicazioni del Ministro della giustizia,

impegna il Governo:

          in materia di amministrazione della giustizia:
              a porre il servizio giustizia che lo Stato rende al cittadino, basilare per il recupero di competitività del Paese, al centro della propria azione politica e progettuale, individuando adeguate e perduranti risorse economiche tese a conseguire efficienza ed efficacia per il funzionamento dell'amministrazione della giustizia sia mediante un significativo incremento di personale per l'intero comparto, sia giudicante che amministrativo, che attraverso la predisposizione di risolutive strategie di informatizzazione e digitalizzazione degli uffici, mediante banda larga e computer di ultima generazione inclusi portatili per il telelavoro con adeguati sistemi di sicurezza, e dei procedimenti con particolare riferimento al sistema delle comunicazioni e delle notificazioni per via telematica;
              a provvedere, per l'anno in corso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente alle figure professionali di almeno 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari, al fine, peraltro, di accompagnare da subito il processo di implementazione del processo telematico;
              a intraprendere la strada di una riforma coerente e positiva di sistema, proposta mediante l'esclusivo strumento di un unico disegno di legge, che intervenga sulla struttura del procedimento penale per eliminare gli ostacoli alla sua celere celebrazione, tale da risolvere definitivamente i problemi della giustizia legati alla ragionevole durata del processo;
              a rimuovere ostacoli economici e procedurali che si frappongono tra il cittadino e l'esercizio del proprio diritto alla giustizia a partire da:
                  una valorizzazione dell'istituto del gratuito patrocinio ed alla riduzione generalizzata delle spese di giustizia a carico dei cittadini (contributo unificato, marche da bollo, anticipazioni e altro), a partire dalla soppressione delle misure di innalzamento dell'anticipazione forfettaria per le notificazioni nei procedimenti giurisdizionali e di riduzione di un terzo degli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato nei casi di patrocinio a spese dello Stato;
                  l'abolizione di qualsiasi carattere di obbligatorietà, onerosità e consequenzialità sulle decisioni giudiziali dell'istituto della mediazione;
                  la previsione, nell'ambito della recente degiurisdizionalizzazione del processo civile, di rendere gratuito il ricorso all'arbitrato per la definizione extra processuale delle controversie;
                  la rimozione di ogni previsione dell'introduzione di una motivazione a pagamento tale da limitare la possibilità per una vittima di poter ricorrere contro una sentenza sbagliata, se non pagando ulteriormente per la tutela di un diritto;
              in tema di giustizia amministrativa, a rimuovere i limiti al diritto all'accesso alla giustizia per i ricorrenti quali, in particolare: la limitazione nella dimensione degli atti del ricorso, l'inasprimento delle penalità per la parte soccombente (misura di carattere dissuasoria piuttosto che sanzionatoria), il pagamento di una cauzione potenzialmente subordinante l'efficacia della misura cautelare, nonché la previsione della sentenza in forma semplificata, in quanto deleteri ai fini di un adeguato ed efficace controllo giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione;
              a sostenere una severa ed univoca legislazione anticorruzione e più in generale contro il malaffare, nell'esclusivo interesse del cittadino contribuente onesto che sia dunque orientata:
                  a una revisione della prescrizione che la interrompa dal momento del rinvio a giudizio dell'imputato;
                  all'introduzione del whistleblowing nell'ordinamento, teso a proteggere chi denuncia la corruzione, nel pubblico e nel privato, premiandolo;
                  a reintrodurre il reato di falso in bilancio senza alcuna soglia di non punibilità;
                  ad aumentare le pene e a rivedere la tipizzazione del 416-ter, per scoraggiare qualsiasi alleanza tra politica e criminalità organizzata;
                  ad aumentare le pene per i reati di natura amministrativa e rendere severa la punizione per chi attacca il pubblico interesse;
                  ad un aggiornamento del reato di autoriciclaggio così da colpire il riutilizzo dei capitali indebitamente percepiti o frutto di corruzione anche se impiegati per l'acquisto di beni per godimento personale del reo;
                  ad introdurre l'incandidabilità immediata anche appena dopo la sentenza di primo grado, per la durata di dieci anni e per tutte le elezioni per sindaci o consigliere di comuni sciolti per mafia coniugata con la previsione del blocco dei vitalizi ai condannati per mafia;
                  al ritiro, dallo schema di decreto legislativo ex delega fiscale varato, di qualsiasi possibilità di depenalizzazione per soglie dei reati riconducibili alla dichiarazione fraudolenta mediante artificio;
                  al ritiro dello schema di decreto legislativo sulla «non punibilità dei reati lievi», ovvero, laddove possibile, operare un'esclusione dal novero degli effetti della delega per i reati che destano maggiore allarme sociale;
              a sostenere una riforma della responsabilità civile dei magistrati scevra da qualsiasi intento intimidatorio, tesa unicamente ad accertare l'effettività della colpa grave nella condotta del giudice, al fine di non compromettere l'indipendenza e l'autonomia della magistratura da qualsiasi condizionamento esterno;
              a favorire altresì, per quanto di competenza, l’iter delle proposte di legge di iniziativa parlamentare in tema di: divorzio breve, revisione dell'impianto normativo e depenalizzazione dei reati connessi alla coltivazione, cessione e consumo della cannabis; inasprimento per le pene legate ai reati di corruzione ed alla loro prevenzione; revisione della prescrizione nel processo penale; riciclaggio, autoriciclaggio e detenzione di attività finanziarie all'estero; determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale; riforma dello strumento dell'azione di classe; reformatio in peius nel processo d'appello in caso di proposizione dell'impugnazione da parte del solo imputato; protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico; delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale,
          con riferimento al sistema carcerario impegna, altresì, il Governo:
              a reperire le necessarie risorse finanziarie per l'edilizia penitenziaria prevedendo, nel rispetto della normativa vigente, la realizzazione di nuove strutture solo ove necessario e, con priorità, l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle esistenti che siano adattabili, assicurando anche l'attuazione dei piani e dei programmi a tal fine previsti, evitando in ogni caso il ricorso a procedure straordinarie in deroga alla normativa sugli appalti di lavori pubblici;
              ad assumere le opportune iniziative volte ad incentivare – nel pieno rispetto dei diritti riconosciuti alle persone detenute e delle norme nazionali ed internazionali di carattere pattizio – il trasferimento delle persone straniere detenute che abbiano subito condanna definitiva, assicurando a tal fine una più ampia ed efficace applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo, il 21 marzo 1983 e favorendo altresì la conclusione di appositi accordi in tal senso con altri Paesi, in modo da consentire ad un maggior numero di persone di scontare la condanna nel Paese d'origine;
              a garantire il principio della certezza della pena, ponendo fine alla definizione di norme emergenziali recanti sconti di pena generalizzati a scapito della sicurezza dei cittadini;
              ad istituire un garante per i diritti dei detenuti che sia concretamente slegato ed indipendente, sia sul piano formale che sostanziale, dall'Esecutivo;
              ad assumere iniziative per lo stanziamento di fondi necessari per completare l'organico degli operatori, compresi psicologi ed educatori, previsti dalla pianta organica attualmente vigente presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
              al fine di ridurre la recidiva e favorire la riabilitazione, il recupero ed il reinserimento del detenuto nella società, a destinare adeguate risorse al lavoro all'interno delle carceri.
(6-00109) «Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco».


      La Camera,
          udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia e premesso che:
              l'amministrazione della giustizia in Italia viene avvertita sempre di più dai cittadini come inadeguata e incapace di assicurare la tutela delle persone offese dei reati e la conseguente tutela dei diritti e nel contribuire al progresso civile del Paese;
              il numero dei processi pendenti sia nel settore civile che in quello penale, l'impossibilità che questi siano definiti in tempi ragionevoli, nonché l'adozione sistematica di provvedimenti cosiddetti «svuota carceri» o «indulti mascherati», tra cui, da ultimo, la legge 28 aprile 2014, n.  67 sulla depenalizzazione e la messa alla prova, comportano ormai una sfiducia generalizzata dei cittadini nel sistema giustizia;
              occorre, invece, affrontare con decisione il tema della giustizia e porre mano a riforme che costituiscano reale attuazione dei principi della ragionevole durata e del giusto processo;
              il sistema giustizia ha, infatti, un notevole impatto sul tessuto economico e in particolare sulle imprese, come dimostra il rapporto «Doing Business», stilato ogni anno dalla Banca mondiale per individuare in quali Paesi sia più vantaggioso investire, che prende tra i diversi parametri (avvio di impresa, accesso al credito, sistema fiscale, e altro) la durata media di un procedimento civile, ad esempio per il recupero di un credito, dato sicuramente importante per una azienda;
              secondo l'ultimo rapporto Doing Business del 2013 la classifica della Banca mondiale sui paesi in cui è più facile e conveniente investire, in materia di esecuzione dei contratti, avere giustizia in Italia è lungo, costoso e incerto (il parametro rispetto all'anno scorso resta immutato al 160o posto su 185). Per ottenere un'azione esecutiva in caso di inadempimento contrattuale servono in media 1.210 giorni contro i 510 della media Ocse e si spende il 30 per cento del valore della causa (contro il 20 per cento degli altri Paesi), è più facile ottenere giustizia in Sudan o Madagascar, insomma l'Italia risulta peggio del terzo mondo;
              inoltre sempre secondo il rapporto Doing Business tra i 34 Paesi Ocse, i più industrializzati, l'Italia è penultima, prima della Grecia; risultano più attraenti dell'Italia anche Paesi asiatici come Kazakistan e Kirgizistan, africani come il Ghana, il Ruanda e il Botswana, e le isole Samoa;
              sempre secondo il rapporto Doing Business, tale inefficienza comporta almeno la perdita dell'1 per cento di prodotto interno lordo all'anno, mentre, secondo uno studio della Confartigianato Lombardia, l'eccessiva durata dei processi costa alle imprese 2,3 miliardi di euro l'anno e oltre 450 milioni solo alla Lombardia;
              in merito all'irragionevole durata dei processi, in un incontro svolto presso il tribunale di Milano, sono emerse alcune cifre sulla durata media dei processi in Italia: un processo in Italia giunge a sentenza dopo 3 mila giorni. Una sentenza di primo grado giunge, secondo la media Ocse, dopo 296 giorni, mentre in Italia arriva dopo 586 giorni;
              l'inefficienza del nostro sistema giudiziario ha, dunque, anche gravissime ripercussioni di natura economica, soprattutto in un momento di grave crisi come quella che sta ora attraversando il nostro Paese nel 2013 in Italia secondo Cribis D&S, la società del gruppo bolognese Crif specializzata nella business information, hanno chiuso in media 54 imprese ogni giorno, due ogni ora. Lo scorso anno su tutto il territorio nazionale si sono registrati 14.269 fallimenti, in crescita del 14 per cento rispetto al 2012 e del 54 per cento rispetto al 2009. Di fatto in cinque anni sono sparite dalla mappa nazionale 59.570 imprese, in un trend di costante aumento dall'inizio della crisi a oggi, con il suo picco nell'ultimo trimestre 2013; un nuovo record di 4.257 fallimenti (+14 per cento rispetto al quarto trimestre 2012, +39 per cento rispetto allo stesso periodo del 2009), il dato più alto degli ultimi venti trimestri;
              i dati della giustizia italiana determinano, dunque, nelle aziende straniere la decisione di non delocalizzare nel nostro Paese le proprie attività economiche;
              un efficiente sistema giudiziario e la garanzia della legalità costituiscono questioni interconnesse e di grande rilevanza sociale, non più rinviabili e che vanno assicurate con interventi strutturali e non emergenziali come quelli adottati nell'ultimo periodo;
              è necessario bloccare «ogni manovra» che consenta, l'utilizzo degli istituti dell'amnistia e dell'indulto, ed altresì l'utilizzo di strumenti «spuri» che consentano, di fatto, una depenalizzazione di una «categoria» o «gruppi» di reato, ma in tal senso già due provvedimenti, che di fatto costituiscono dei veri e propri indulti, ossia il decreto-legge cosiddetto, «Severino», convertito dalla legge n.  9 del 2012 e il decreto-legge cosiddetto «Cancellieri», convertito dalla legge n.  94 del 2013 sono stati approvati, nonché, da ultimo, la legge 28 aprile 2014, n.  67 in tema di depenalizzazione e di messa alla prova;
              la legge 28 aprile 2014, n.  67, da un lato, ha de facto abrogato il reato di immigrazione clandestina, mentre dall'altro lato il Governo, per la parte relativa alla delega in materia di depenalizzazione, ha approvato lo schema di decreto legislativo che prevede la depenalizzazione attraverso l'introduzione della non punibilità per particolare tenuità di ben 157 reati tra cui; furto, truffa, violazione di domicilio, minaccia, rissa, reati tributari, finanziari, corruzione, danneggiamenti, frodi, autoriciclaggio, omissione di soccorso, omicidio colposo; inoltre, a breve, verranno introdotte successive novelle attraverso altri decreti legislativi che andranno ad attuare ulteriori previsioni di depenalizzazione previste dalla legge citata;
              questi provvedimenti, unitamente ai dati ufficiali sull'aumento dei reati predatori nel 2012 ed in particolare nel primo semestre del 2013 dei furti in appartamento, che in alcune città come Bologna e Milano, registrano un incremento del 30 per cento, dimostrano che qualsiasi provvedimento sostanzialmente di clemenza non ha alcun effetto deflativo sul sovraffollamento carcerario ma bensì un effettivo accrescitivo dei fenomeni criminosi, con aggravio dei costi a carico dei cittadini e del sistema giustizia, salvo quello di «svuotare» momentaneamente le carceri, ma per converso provocano la diminuzione della sicurezza dei cittadini ed ingenerano la convinzione comune dell'impunibilità de facto di determinati reati;
              invece è necessario, al fine di prevedere la certezza della pena, sopprimere nel codice di procedura penale la possibilità per gli imputati di reati di gravissimo allarme sociale (tra cui l'omicidio volontario aggravato, la strage e altro), di accedere al rito abbreviato che, come risaputo, consente un forte sgravio di pena, attraverso l'adozione, in tempi rapidi, della proposta di legge pendente alla Camera, atto Camera n.  1129 «Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo»;
              al fine di aumentare la sicurezza è indispensabile modificare l'attuale sistema introdotto da questo Governo, attraverso il decreto-legge 26 giugno 2014, n.  92, convertito, con modificazioni, con la legge 11 agosto 2014, n.  117, che ha stabilito, tra le altre norme, che qualora il giudice (giudizio prognostico) procedente ritenga che la pena detentiva irrorata possa essere contenuta in un massimo di tre anni, non possono essere disposte le misure della custodia cautelare o degli arresti domiciliari;
              è altresì fondamentale, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, reintrodurre nel testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990) la possibilità, oggi negata, stante le modifiche legislative introdotte di recente, di prevedere per lo spaccio di lieve entità la possibilità della custodia cautelare preventiva in carcere;
              considerato che circa un terzo dei detenuti in carcere oggi è in attesa di giudizio, una riforma della giustizia che assicuri un processo equo e celere avrebbe sicuramente un miglior effetto deflativo sull'emergenza carceraria, nel rispetto del principio della certezza anche della pena e del processo;
              occorre altresì predisporre un piano di riforme organiche e strutturali con provvedimenti in grado di garantire un più equilibrato rapporto fra i poteri dello Stato, uscendo da logiche emergenziali o d'occasione, che minano l'obbligatorietà dell'azione penale che risulta oggi di fatto non applicata, ed indi, disattesa;
              dette riforme non devono peraltro procedere nel senso di determinare, nel processo penale, una diminuzione delle garanzie difensive dell'imputato, né dette garanzie, debbono essere abbandonate a causa della ragionevole durata del processo, posto che quest'ultima è essa stessa un diritto dell'imputato;
              le riforme devono invece procedere nel senso di garantire un'effettiva parità tra accusa e difesa, con un giudice che sia effettivamente terzo tra le due parti, con una reale responsabilizzazione, anche disciplinare, dei magistrati inquirenti e giudicanti, una separazione delle carriere, una riforma profonda del Consiglio superiore della Magistratura;
              il recupero di efficienza del sistema giustizia passa necessariamente attraverso una valorizzazione della magistratura onoraria tenuto conto dell'importante ruolo che oggi svolge nell'amministrare la giustizia e attraverso una stabilizzazione delle professionalità;
              i dati forniti con riguardo alle cause pendenti, circa 5 milioni e mezzo per il processo civile e 3 milioni per quello penale, rimangono allarmanti e non rassicura il lieve calo registrato per i processi penali, che invece attesta la sempre più sfiducia dei cittadini a rivolgersi all'autorità giudiziaria per la sostanziale impunità garantita ai colpevoli dei reati e la difficoltà ad avere accesso alle strutture giudiziarie per i tagli operati da questo Governo alle sedi di tribunale e procure;
              l'aumento indiscriminato negli ultimi tre anni del contributo unificato, nonché l'introduzione di costi di notifica nei casi di procedimenti esenti (tra cui ad esempio il procedimento avverso le sanzioni amministrative ai sensi della legge n.  689 del 1981), hanno per certo scoraggiato i cittadini onesti ad accedere all'amministrazione della giustizia, oltre a palesare, altresì, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo anche una violazione dell'articolo 3 della carta costituzionale che sancisce sia l'eguaglianza formale ma anche, e soprattutto, l'eguaglianza sostanziale tra le persone;
              la riforma proposta da questo Governo, in esame avanti alle Commissioni competenti, in materia di delega fiscale, esclude definitivamente dalla depenalizzazione il reato di frode fiscale;
              infine occorre che l'applicazione delle norme non consenta il ripetersi di casi come quello occorso al signor Antonio Monella, in Arzago d'Adda, a cui sono stati comminati in via definitiva sei anni e due mesi di reclusione, con l'accusa di «omicidio volontario», per aver ucciso nel 2006 con un colpo di fucile un rapinatore, immigrato clandestino albanese, che con altri tre complici stava tentando di rubare l'auto parcheggiata nel garage di pertinenza dopo essersi introdotti nella sua abitazione in orario notturno; occorre altresì adottare ogni iniziativa di competenza per porre rimedio a tale situazione,

impegna il Governo e, in particolare, il Ministro della giustizia ad intraprendere tutte le iniziative necessarie a realizzare, per quanto di competenza:

          a) la revisione della composizione e del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura e la fissazione dei suoi compiti in via tassativa, in modo che venga impedito all'organo di autonomia della magistratura ogni travalicamento di funzioni;
          b) la separazione netta delle carriere dei magistrati, con modalità tali da garantire l'assoluta indipendenza del giudice;
          c) la modifica della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, con modalità tali da garantire ai cittadini ingiustamente danneggiati da provvedimenti del giudice o del pubblico ministero, di ottenere, altresì in tempi ragionevoli, il risarcimento dei danni dallo Stato e dal magistrato e comunque nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 25 della Costituzione;
          d) l'incompatibilità assoluta tra la permanenza nell'ordine giudiziario e l'assunzione di incarichi, elettivi e non, ciò anche al fine di rendere credibile l'indipendenza e l'imparzialità di chi esercita le funzioni giudiziarie;
          e) la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, di cui ai decreti legislativi del 7 settembre 2012 n.  155 e n.  156, che di fatto, sopprimendo circa 1000 uffici giudiziari, tra tribunali, procure, sezioni distaccate e sedi del giudice di pace, ha reso più difficile l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini, rallentato i tempi delle cause, diminuito i presidi di legalità sul territorio, «punti di riferimento» per l'erogazione dei servizi di giustizia e penalizzato quelle sedi che invece assicuravano una giustizia in tempi ragionevoli; urge pertanto intervenire attraverso una immediata correzione della riforma salvaguardando e preservando le sedi giudiziarie efficienti che garantiscono funzionalità al sistema giustizia in ottemperanza alle esigenze territoriali, in modo particolare al Nord;
          f) la compiuta modernizzazione tecnologica di tutti gli uffici giudiziari, nonché la completa implementazione del processo telematico;
          g) la riforma organica della magistratura onoraria, tenuto conto del ruolo importante che già oggi svolge nell'amministrare la giustizia, e quello ancor più rilevante che potrebbe assumere, al fine di darle una piena ed esaustiva collocazione ordinamentale, facendo propri i contenuti delle proposte di legge già depositate alla Camera, Atto Camera n.  1654 concernente «Disposizioni concernenti l'ufficio del giudice di pace e modifiche alla disciplina relativa alla sua competenza», e al Senato, Atto Senato n.  1202 «Disposizioni concernenti riforma organica del giudice di pace» posto che ai giudici di pace occorre garantire la professionalità, la stabilizzazione dell'incarico e l'inserimento a pieno titolo nel sistema di governo autonomo della magistratura; ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari occorre garantire, anche con provvedimenti urgenti – considerata l'attuale insostituibilità – la stabilizzazione e la definizione, chiara ed univoca, con norme di rango primario, delle funzioni non di mera supplenza, inserendo anche queste figure nel sistema di governo autonomo della magistratura;
          h) un rapido iter, per quanto di competenza, della proposta di legge atto Camera n.  1129 «Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo» al fine di non consentire la possibilità per gli imputati di reati di gravissimo allarme sociale (tra cui l'omicidio volontario aggravato, la strage, eccetera) di accedere al rito abbreviato;
          i) la reintroduzione nel testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990) della possibilità, di prevedere per lo spaccio di lieve entità la possibilità della custodia cautelare preventiva in carcere;
          j) la modifica dell'articolo 275 del codice di procedura penale al fine di consentire, qualora il giudice procedente ritenga che la pena detentiva irrogata possa essere contenuta in un massimo di tre anni la possibilità di disporre le misure della custodia cautelare o degli arresti domiciliari;
          k) la reiezione di tutte le iniziative atte a consentire l'applicazione degli istituti dell'amnistia e dell'indulto, nonché norme che di fatto, attraverso un «mascheramento», non consentono l'effettività della pena ed applicano una depenalizzazione o comunque consentano l'improcedibilità di numerosi reati di grave allarme sociale per fatti ritenuti di lieve entità, come previsto dallo schema di decreto legislativo emesso ai sensi della legge 28 aprile 2014, n.  67;
          l) la reiezione di ogni norma che consenta la depenalizzazione per il reato di frode fiscale;
          m) la completa e piena attuazione del piano straordinario penitenziario e la messa in sicurezza o in funzione delle 38 strutture esistenti che potrebbero essere utilizzate come istituti di pena;
          n) con riguardo all'azione penale a condividere e fare propri i contenuti delle proposte già depositate alla Camera, atto Camera n.  1593 «Modifiche al codice di procedura penale in materia di funzioni del pubblico ministero e della polizia giudiziaria nonché di svolgimento delle indagini preliminari» e atto Camera n.  1594 «Delega al Governo in materia di determinazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale»;
          o) l'attuazione degli accordi bilaterali in essere ed un deciso impegno nella stipula di nuovi accordi bilaterali con altri Stati, affinché i detenuti stranieri scontino la pena nei Paesi di origine, tenuto conto che attualmente circa il 40 per cento dei detenuti sono stranieri, con punte, nelle case di reclusione del Nord anche oltre il 60 per cento.
(6-00110) «Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti».


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 1429 – DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (A.C. 2613-A) E ABBINATI PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE: D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA POPOLARE; VIGNALI; CIRIELLI; CIRIELLI; CIRIELLI; CAUSI; PISICCHIO; PISICCHIO; PISICCHIO; PISICCHIO; GIACHETTI; SCOTTO; FRANCESCO SANNA; LENZI; BRESSA E DE MENECH; CAPARINI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; VACCARO; LAFFRANCO E BIANCONI; PALMIZIO; PALMIZIO; PALMIZIO; PALMIZIO; GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI; LA RUSSA ED ALTRI; ABRIGNANI ED ALTRI; TONINELLI ED ALTRI; GIANLUCA PINI; GIORGIA MELONI ED ALTRI; MIGLIORE ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BONAFEDE E VILLAROSA; PIERDOMENICO MARTINO; BRAMBILLA; GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI; CIRIELLI E GIORGIA MELONI; VALIANTE; QUARANTA ED ALTRI; LACQUANITI ED ALTRI; CIVATI ED ALTRI; BOSSI; LAURICELLA E SIMONI; DADONE ED ALTRI; GIORGIS ED ALTRI; LA RUSSA ED ALTRI; RUBINATO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA; MATTEO BRAGANTINI ED ALTRI; CIVATI; FRANCESCO SANNA ED ALTRI (A.C. 8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499)

A.C. 2613-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

(Sono ricomprese anche le proposte emendative esaminate nelle sedute dell'8, del 12, del 13, del 14 e del 15 gennaio 2015)

ART. 1.
(Funzioni delle Camere).

      Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica dell'articolo 12 della Costituzione).

      1. L'articolo 12 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

      La bandiera della Repubblica italiana è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. L'inno nazionale della Repubblica italiana è il “Canto degli Italiani” con il testo di Goffredo Mameli e la musica di Michele Novaro.
      La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica.»

      Conseguentemente, al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche ai principi fondamentali e al titolo I della parte Il della Costituzione.
01. 0601. Rampelli, Cirielli, Nastri, Giorgia Meloni, Corsaro, Taglialatela, La Russa, Maietta, Totaro.
(Inammissibile)

      Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Introduzione in Costituzione del principio di equità generazionale).

      1. All'articolo 31 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
          «Promuove con appositi provvedimenti la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale.
      Informa le proprie scelte al principio di equità tra generazioni».

      Conseguentemente, al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al titolo IV della parte I e al titolo I della parte II della Costituzione.
01. 0200. Giorgia Meloni, Rampelli, La Russa, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro.
(Inammissibile)

      Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

      1. All'articolo 47 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Sancisce l'inviolabilità del risparmio e tutela il risparmiatore dal rischio di crisi bancarie».
01. 0600. Pesco.
(Inammissibile)

      Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Elettorato attivo e passivo dei giovani).

      1. All'articolo 48, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali è riconosciuto ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età».

      Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «hanno compiuto i diciotto anni di età entro il giorno di indizione dei comizi elettorali».
01. 07. Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

      Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

      1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

      Conseguentemente,
          dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Il numero dei deputati è di trecentocinquanta.»;

      2. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Il numero dei senatori è di centocinquanta.»;

          all'articolo 38, sopprimere il comma 1.
01. 040. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

      1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      
Art. 1-bis. – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo comma, le parole: «, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero» sono soppresse;
          b) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse.
*01. 08. Parisi.

      Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

      1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

      Art. 1-bis. – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo comma, le parole: «, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero» sono soppresse;
          b) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse.
*01. 020. Giuseppe Guerini, Pastorino, Gandolfi.

      Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

      1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

      Art. 1-bis. – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo comma, le parole: «, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero» sono soppresse;
          b) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse.
*01. 038. Bianconi, La Russa.

      Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Conflitto di interessi).

      All'articolo 54 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: «con disciplina e onore» sono aggiunte le seguenti: «nonché di operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitti di interesse.»
01. 011. Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
(Inammissibile)

      Sopprimerlo.
*1. 1. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi, Biancofiore.

      Sopprimerlo.
*1. 200. Civati, Pastorino, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti, Biancofiore.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

      1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 55. – L'Assemblea rappresentativa della Repubblica è il Parlamento, che si articola nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica.
      Ciascun membro del Parlamento rappresenta la sovranità nazionale detenuta dal popolo.
      Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto con sistema proporzionale.
      Il Parlamento è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione.
      Il Senato della repubblica rappresenta le collettività nell'ambito della Nazione. Concorre, nei casi e secondo le modalità stabilite in Costituzione, alla funzione legislativa.
      Esercita le funzioni di controllo e valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.
      Concorre ad esprimere, previo esame dei candidati, pareri sulle nomine di competenza del Governo e partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.
      Nelle forme stabilite dal suo regolamento, il Senato promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea.
      Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Toninelli)

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Riduzione del numero dei parlamentari).

      1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Il numero dei deputati è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.»

      2. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Il numero dei senatori è di centocinquanta.»

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 3. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modificazione all'articolo 55 della Costituzione).

      1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
      «Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.
      Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

      Conseguentemente:
          dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modificazioni all'articolo 56 della Costituzione).

      1. All'articolo 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
              «La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero».
          b) al terzo comma, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;
          c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

          sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Modificazione all'articolo 57 della Costituzione).

      1. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
          «I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero»;
          sopprimere gli articoli da 3 a 20.
1. 2. Costantino, Scotto, Quaranta, Sannicandro, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Il Parlamento).

      1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55.

      Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa.
      Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.
      Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.»

      Conseguentemente:
          dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Camera dei deputati).

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56.

      La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
      Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.»
          sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Senato della Repubblica).

      1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57.

      Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
      Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.»
          dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica).

      1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58.

      I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.
      Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno.
      Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano; la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

          sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(La funzione legislativa).

      1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70.

      La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.
      Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, quelle relative alle materie di legislazione concorrente, nonché quelle che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera p); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma, e 122, primo comma.
      Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
      Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, esprime parere di costituzionalità.»

          sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.
(Promulgazione delle leggi).

      1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 73.

      Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
      Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
      Le leggi approvate in contrasto con il parere di costituzionalità espresso ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, possono, prima della loro promulgazione, essere deferite alla Corte costituzionale con mozione motivata approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      Nel caso previsto dal terzo comma, la Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese. Il deferimento alla Corte costituzionale sospende il termine della promulgazione.
      Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.»

          sostituire l'articolo 19 con il seguente:

Art. 19.
(Ratifica dei trattati internazionali e dell'Unione europea).

      1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80.

      Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
      La ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è approvata con legge in via esclusiva dal Senato della Repubblica.»

          sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Art. 20.
(Funzione di controllo e potere d'inchiesta).

      1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82.

      Il Senato della Repubblica svolge la funzione di controllo sul Governo e sulla Pubblica amministrazione. A tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo Regolamento:
          a) vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo;
          b) vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge;
          c) svolge la funzione di vigilanza, di controllo e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.

      Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge.
      Il Senato della Repubblica dispone inchieste su materie di pubblico interesse.
      A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo Regolamento.»

          dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica).

      1. All'articolo 90 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «L'istruttoria per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica è affidata al Senato.»
          sostituire l'articolo 25 con il seguente:

Art. 25.
(Il rapporto di fiducia tra il Governo e la Camera dei deputati).

      1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94.

      Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
      La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
      Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
      La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.»

          dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Parere di merito su leggi regionali).

      1. All'articolo 127 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
      «Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Senato della Repubblica, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.»
          sopprimere l'articolo 38.
1. 5. Quaranta, Scotto, Costantino, Sannicandro, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

      Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 55, con il seguente:

«Art. 55.

      Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri di ciascuna Camera sono eletti a suffragio universale diretto.
      Ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rappresenta la Nazione ed esercita la funzione di raccordo tra le esigenze dello Stato e quelle delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni.
      La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica concorrono, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa e svolgono attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.
      Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.»
1. 10. Bianconi, La Russa.

      Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 55, con il seguente:

«Art. 55.

      L'Assemblea rappresentativa della Repubblica è il Parlamento, che si articola nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica.»
1. 9. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 55, con il seguente:

«Art. 55.

      Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      La Camera è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione legislativa e le funzioni di controllo ai sensi delle disposizioni del presente Titolo.
      Il Senato della Repubblica concorre, secondo modalità stabilite nel presente Titolo, alla funzione legislativa e a quella di controllo sul Governo, con esclusione della votazione di fiducia. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni.
      Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.»
1. 202. Civati, Pastorino, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, primo comma, dopo le parole: Il Parlamento aggiungere le seguenti: è eletto a suffragio universale e diretto e.
1. 11. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, primo comma, sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.

      Conseguentemente:
          al medesimo capoverso,
              sostituire il secondo comma con il seguente:

                  «La legge che stabilisce le modalità di elezione della Camera dei deputati promuove l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.»;
              sopprimere il quinto e sesto comma;
              sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Soppressione del Senato).

      1. Gli articoli 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati.;

          sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione).

      1. All'articolo 59 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «È senatore di diritto e a vita» sono sostituire dalle seguenti: «È deputato di diritto e a vita»;
          b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nei campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre»;

          sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione).

      1. L'articolo 63 della Costituzione, è sostituito con il seguente:
      «La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza»;

          sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione).

      1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64.

      La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      Il regolamento garantisce i diritti delle minoranze parlamentari.
      Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.
      Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
      I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute della Camera. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
      I membri della Camera hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.»;

          sostituire l'articolo 7 con il seguente:
      
Art. 7. (Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica). – 1. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;
          all'articolo 8, capoverso Art. 67, sostituire le parole: del Parlamento con le seguenti: della Camera dei deputati;

          sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Procedimento legislativo).

      1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati»;

          sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Iniziativa legislativa).

      1. L'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71.

      L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
      Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento della Camera dei deputati.
      Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge sono disposte le modalità di attuazione.»;

          all'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 72:
              sopprimere il primo comma;

              al secondo comma, sopprimere la parola: «altro»;
              al terzo comma, sostituire le parole: «I regolamenti stabiliscono» con le seguenti: «Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce»;
              al quarto comma, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «può» e sopprimere le parole: «, alla Camera dei deputati,»;
              sopprimere il sesto comma;
              sostituire il settimo comma con il seguente:
      «Escluse le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare, le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.»;

          sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.
(Promulgazione delle leggi).

      1. All'articolo 73, primo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti»;

          all'articolo 14, comma 1, capoverso Art. 74, primo comma, sostituire le parole: alle Camere con le seguenti: alla Camera;
          all'articolo 16, comma 1,
              lettera
b), sostituire le parole da:, anche quando fino a: La Camera dei deputati con la seguente: che;
              lettera d), sopprimere il terzo capoverso;

          sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21.

      1. All'articolo 83 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
      «Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati»;

          all'articolo 22, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
              a) il secondo comma è abrogato;
          all'articolo 23, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
              b) al terzo comma, le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».;

          dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

      1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;
          b) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera»;
          c) al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;
          d) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera»;
          e) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera»;

          dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.

      1. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.
      2. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse;
      3. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse;

          dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.

      1. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

          sostituire l'articolo 34 con il seguente:

Art. 34.

      1. All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione»;
          b) al secondo comma, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

          sostituire l'articolo 35 con il seguente:

Art. 35.

      1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le parole: «e senatori» sono soppresse;

          sostituire l'articolo 36 con il seguente:

Art. 36.

      1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «in seduta comune» sono soppresse;
          b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato»;

          dopo l'articolo 36, inserire i seguenti:

Art. 36-bis.

      1. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

Art. 36-ter.

      1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «da ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati»;
          b) al secondo comma, le parole: «di una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
          c) al terzo comma, le parole: «da ciascuna delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati»;

          all'articolo 37,
              sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. All'articolo 61 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera» e le parole: «delle precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «della precedente»;
          b) al secondo comma, le parole: «non siano riunite le nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «non sia riunita la nuova Camera» e le parole: «delle precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «della precedente».

              sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «Le Camere si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera si riunisce»;
          b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera»;
          c) il terzo comma è abrogato.

          dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      «4-bis. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente: »Art. 65 – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato”;

          all'articolo 38,
              sopprimere i commi 1, 2, 4, 5 e 6;
              sostituire il comma 7 con il seguente:
      7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale acquisiscono la qualifica di Deputato a vita, e diventano membri della Camera dei deputati.;
              sostituire il comma 8 con il seguente:
      8. Le disposizioni del regolamento della Camera del deputati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo l'ordinamento dalla Camera dei deputati, conseguenti alla medesima legge costituzionale.;

              sopprimere il comma 9;

          all'articolo 39,
              sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, alla definizione di un'unica amministrazione del Parlamento della Repubblica, mediante l'integrazione funzionale delle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.;

              sopprimere i commi 5 e 6.
1. 14. Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, primo comma, sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.

      Conseguentemente:
          al medesimo capoverso:
              al secondo comma, sostituire le parole:
delle Camere con le seguenti: della Camera;
              al quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: Il Senato della Repubblica rappresenta fino a: legislativa ed;
              sostituire il quinto comma con il seguente:
              
«Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato ed esprime i pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge»;
              sopprimere l'ultimo comma;
          sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

      L'articolo 57 della Costituzione è soppresso.;
          all'articolo 3, capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola: senatori con la seguente: deputati;
          all'articolo 5, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera dei deputati;
          all'articolo 6,
              lettera
a), capoverso,
              primo periodo, sostituire le parole:
delle Camere con le seguenti: della Camera;
              lettera b), capoverso,
              primo periodo, sostituire le parole:
delle Camere con le seguenti: della Camera;
          all'articolo 7, capoverso, sostituire le parole: Il Senato della Repubblica con le seguenti: La Camera dei deputati;
          all'articolo 10, capoverso Art. 70, primo comma, sostituire le parole da: collettivamente fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: dalla Camera dei deputati;
          sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.

      All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata dalla Camera dei deputati sono disposte le modalità di attuazione.»;
          all'articolo 12, capoverso Art. 72:
              al primo comma, sopprimere le parole:
presentato ad una Camera;
              sopprimere il secondo comma;
              sopprimere il sesto comma;

          all'articolo 13, sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica ovunque ricorrano;
          all'articolo 14, capoverso Art. 74, primo comma, sostituire le parole: alle Camere con le seguenti: alla Camera dei deputati;
          all'articolo 16, comma 1, lettera d), sopprimere il terzo capoverso;
          all'articolo 19, sopprimere le parole da: ed è aggiunto fino alla fine dell'articolo;
          all'articolo 20, capoverso Art. 82:
              primo comma, sopprimere il secondo periodo;
              secondo comma, sostituire le parole: ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione con le seguenti: la Camera nomina fra i propri componenti una Commissione che;
          all'articolo 23, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: le parole: «il Presidente fino a: Senato indice»;
          all'articolo 34, capoverso Art. 120, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera dei deputati;
          sopprimere l'articolo 36;
          sopprimere l'articolo 39.
1. 13. Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, primo comma, sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.

      Conseguentemente:
          ovunque ricorrano, sostituire le parole: le Camere con le seguenti: la Camera e le parole: delle Camere con le seguenti: della Camera;
          al medesimo capoverso, sopprimere il quinto e il sesto comma;
          sopprimere l'articolo 2;
          sopprimere l'articolo 3;
          sopprimere l'articolo 5;

          sostituire l'articolo 7 con il seguente:
          
Art. 7. (Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica). – 1. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;
          sostituire l'articolo 10 con il seguente:
              
Art. 10. – 1. L'articolo 70 è sostituito dal seguente:
      «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati.»;
          all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera a);
          all'articolo 12, capoverso Art. 72, sopprimere il primo e il terzo comma e, al secondo comma, sopprimere la parola:
«altro»;
          all'articolo 16, comma 1,
              lettera
b), sostituire le parole da:, anche quando fino a: La Camera dei deputati con la seguente: che;
              lettera d), sopprimere le parole da: «L'esame, a norma dell'articolo 70» fino alla fine del periodo;
          i) all'articolo 20, capoverso Art. 82, primo comma, sopprimere le parole: «Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali»;
          all'articolo 22, sostituire le parole: «Il Presidente del Senato» con le seguenti: «Il Presidente della Camera»;
          all'articolo 23, sostituire le parole: «Il Presidente del Senato» con le seguenti: «Il Presidente della Camera»;
          sostituire l'articolo 37, con il seguente:
              
Art. 37. – All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) al primo comma, le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati»;
                  b) al settimo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
1. 15. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi, La Russa.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, primo comma, sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
1. 16. Biancofiore.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, primo comma, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato delle Autonomie.

      Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato delle Autonomie.
*1. 17. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, primo comma, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato delle Autonomie.

      Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato delle Autonomie.
*1. 206. Centemero.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

      «Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale.
      Il numero dei senatori è centocinquanta e il numero dei deputati trecentoquindici.».
1. 22. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

      «Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è centocinquanta e il numero dei deputati trecentoquindici.».
1. 20. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi, Prataviera.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

      «Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è centocinquanta e il numero dei deputati trecentocinquanta.».
1. 21. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
      «Il numero dei senatori è centocinquanta e il numero dei deputati trecentoquindici».

      Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso Art. 57, primo comma, sostituire le parole: cento senatori con le seguenti: centocinquanta senatori.
1. 19. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, sostituire il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma con i seguenti:
      «Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano collettivamente la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

      La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo. Esercita la funzione legislativa nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.
      Il Senato esercita la funzione legislativa in tutte le altre materie».

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto comma, sopprimere il primo periodo.
1. 24. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, sostituire il secondo comma con il seguente:
      Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto, le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle camere assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere, nonché la rappresentanza delle minoranze linguistiche.
1. 800. Costantino, Scotto, Quaranta, Kronbichler, Zaccagnini, Matarrelli, Marcon, Melilla, Zaratti, Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido, Franco Bordo, Daniele Farina, Duranti, Ferrara, Fratoianni, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Ricciatti, Sannicandro.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, sopprimere il terzo comma.

      Conseguentemente,
          al medesimo capoverso, sostituire il quinto comma con il seguente:
              «Il Senato della Repubblica concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.»;
          all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 57:
              sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle Regioni»;
              sostituire il secondo comma con il seguente: «Fanno parte del Senato i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna Giunta regionale designa, tra i propri componenti, gli altri senatori ad essa spettanti. I senatori possono farsi rappresentare da altri componenti della medesima Giunta. La delega vale per la singola seduta e può essere rinnovata.»;
              al terzo comma, sostituire le parole: inferiore a due con le seguenti: inferiore a tre;
              sostituire il sesto comma con il seguente: «I senatori che rappresentano ciascuna Regione esprimono il proprio voto unitariamente secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Senato»;

          sostituire l'articolo 3 con il seguente:
      L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 59. – È deputato di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
      Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»;

          sostituire l'articolo 8 con il seguente:
      L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67.

      I membri del Senato rappresentano la Regione o la Provincia Autonoma nella quale sono stati eletti. I membri della Camera dei deputati rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.»;

          all'articolo 38, sopprimere i commi 1, 5, 6.
1. 28. D'Attorre, Roberta Agostini, Pollastrini.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, terzo comma, sostituire le parole: Ciascun membro della con la seguente: La.
1. 26. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, terzo comma, sostituire le parole: della Camera dei deputati rappresenta la Nazione con le seguenti: del Parlamento rappresenta la sovranità nazionale detenuta dal popolo.
1. 31. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, terzo comma, sostituire le parole: della Camera dei deputati con le seguenti: delle Camere.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre con la seguente: concorre.
1. 203. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi, La Russa.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, terzo comma, sostituire le parole: della Camera dei deputati con le seguenti: delle Camere.
1. 33. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, terzo comma, sostituire le parole: della Camera dei deputati con le seguenti: del Parlamento.
*1. 32. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, terzo comma, sostituire le parole: della Camera dei deputati con le seguenti: del Parlamento.
*1. 35. Quaranta, Scotto, Costantino, Sannicandro, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, terzo comma, dopo le parole: della Camera dei deputati aggiungere le seguenti: e del Senato della Repubblica.
1. 25. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, terzo comma, dopo le parole: rappresenta la Nazione aggiungere le seguenti; ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:
          
Art. 8. – 1. L'articolo 67 della Costituzione è abrogato.
1. 36. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, sostituire il quarto, il quinto e il sesto comma con i seguenti:

      «Il Senato della Repubblica rappresenta le autonomie territoriali ed esercita la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione. Le Camere possono riunirsi in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione.»
1. 39. Costantino, Quaranta, Scotto, Sannicandro, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, sostituire il quarto comma con il seguente:
      «Il Regolamento della Camera dei deputati disciplina il procedimento legislativo, quello di indirizzo politico e le funzioni di ispezione e controllo verso il Governo, nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione; esso garantisce i diritti delle opposizioni nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare.»
1. 42. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, sostituire il quarto comma con il seguente:

      «Il Parlamento è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione.».
1. 18. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, quarto comma, sopprimere le parole: la funzione di indirizzo politico,
1. 43. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quarto comma, dopo le parole: funzione legislativa aggiungere le seguenti: con il Senato della Repubblica, che vi concorre,

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione,
1. 68. Sannicandro, Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quarto comma, sostituire le parole: e quella di controllo dell'operato del Governo con le seguenti:. Il Parlamento esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo.
*1. 37. Sannicandro, Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quarto comma, sostituire le parole: e quella di controllo dell'operato del Governo con le seguenti:. Il Parlamento esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo.
*1. 44. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, sostituire il quinto comma con il seguente:
      «Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e un potere preventivo di rinvio alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».
1. 40. Sannicandro, Costantino, Scotto, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, sostituire il quinto comma con il seguente:
      «Il Senato della Repubblica è organo di garanzia e rappresenta anche le autonomie territoriali. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».
1. 41. Sannicandro, Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, sopprimere il primo periodo.
1. 46. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: rappresenta le istituzioni territoriali con le seguenti: è espressione delle istituzioni territoriali e ne rappresenta gli interessi in ragione delle competenze e nei limiti stabiliti dalla Costituzione. Ciascun membro del Senato rappresenta la comunità locale di appartenenza.
1. 48. De Mita.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: le istituzioni territoriali con le seguenti: le collettività territoriali nell'ambito della Nazione.
1. 47. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: le istituzioni territoriali con le seguenti: i Comuni, le Città metropolitane e le Regioni.
1. 51. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, sostituire le parole: le istituzioni territoriali con le seguenti: le comunità territoriali nell'ambito della Nazione.
1. 50. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: istituzioni con la seguente: Autonomie.
1. 52. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito dell'unità ed indivisibilità nazionale.
1. 53. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 54. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, sostituire il secondo, il terzo ed il quarto periodo con il seguente: Concorre alla funzione legislativa e a quella di controllo dell'operato del Governo secondo le modalità stabilite dalla Costituzione e dal proprio regolamento e nei casi previsti dalla legge.
1. 45. Lattuca.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, in materia di salute, trattamenti sanitari e lavoro, nonché.
1. 67. Dieni, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 6, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 78. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 7, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 79. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 8, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 80. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 9, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 81. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 10, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 82. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 11, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 83. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 13, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 84. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 14, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 85. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 15, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 86. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 16, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 87. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 17, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 88. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 18, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 89. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 19, 20, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 90. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 21, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 91. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 23, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 92. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 24, 25, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 73. Dieni, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 26, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 94. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 27, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 95. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 28, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 96. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29, 30 e 32, secondo comma, nonché.
1. 97. Dieni, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29, 31 e 32, secondo comma, nonché.
1. 98. Dieni, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29, 32, secondo comma, e 33, nonché.
1. 71. Dieni, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29, 32, secondo comma, e 34, nonché.
1. 72. Dieni, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29, 32, secondo comma, e 41, nonché.
1. 75. Dieni, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29, 32, secondo comma, e 53, nonché.
1. 76. Dieni, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29, 32, secondo comma, e 54, nonché.
1. 77. Dieni, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione.
1. 99. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      All'emendamento 1.900 (Nuova formulazione), sostituire le parole: all'esercizio della funzione con le seguenti: alla funzione.
0. 1. 900. 1. Dadone, Toninelli, Dieni, Fraccaro, Colletti, Crippa.

      All'emendamento 1.900 (Nuova formulazione), sopprimere le parole: nei casi e.
0. 1. 900. 2. Dadone, Toninelli, Dieni, Fraccaro, Colletti, Crippa.

      All'emendamento 1.900 (Nuova formulazione), sostituire le parole: e secondo le modalità stabilite con la seguente: stabiliti.
0. 1. 900. 4. Dadone, Toninelli, Dieni, Fraccaro, Colletti, Crippa.

      All'emendamento 1.900 (Nuova formulazione), sostituire le parole: nonché all'esercizio delle con le seguenti:. È titolare delle.
0. 1. 900. 5. Dadone, Toninelli, Dieni, Fraccaro, Colletti, Crippa.

      All'emendamento 1.900 (Nuova formulazione), sostituire le parole: nonché all'esercizio delle con le seguenti:. Esercita le.
0. 1. 900. 6. Dadone, Toninelli, Dieni, Fraccaro, Colletti, Crippa.

      All'emendamento 1.900 (Nuova formulazione), sostituire le parole: nonché all'esercizio delle con le seguenti: e alle.
0. 1. 900. 3. Dadone, Toninelli, Dieni, Fraccaro, Colletti, Crippa.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: , nei casi fino a: ed esercita con le seguenti: all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle.
1. 900.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea.

      Conseguentemente,
          al medesimo capoverso, quinto comma, sopprimere il terzo periodo
;
          dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      1. Dopo l'articolo 55 della Costituzione è aggiunto il seguente:

«Art. 55-bis.

      La Camera dei deputati esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea e lo Stato. Il Senato della Repubblica esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica entra questi ultimi e l'Unione europea.
      La Camera dei deputati e il Senato partecipano, in coerenza con il ruolo e le funzioni attribuite a ciascuna di esse dall'articolo 55, alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.
      Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nelle sedi decisionali dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalla Camere dei deputati e, per le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, dal Senato. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro competente riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.»
*1. 207. Michele Bordo, Berlinghieri, Albini, Bergonzi, Bonomo, Camani, Chaouki, Culotta, Garavini, Giulietti, Moscatt, Schirò, Scuvera, Ventricelli, Tancredi, Baruffi, Locatelli, Fava.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea.

      Conseguentemente,
          al medesimo capoverso, quinto comma, sopprimere il terzo periodo
;
          dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      1. Dopo l'articolo 55 della Costituzione è aggiunto il seguente:

«Art. 55-bis.

      La Camera dei deputati esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea e lo Stato. Il Senato della Repubblica esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica entra questi ultimi e l'Unione europea.
      La Camera dei deputati e il Senato partecipano, in coerenza con il ruolo e le funzioni attribuite a ciascuna di esse dall'articolo 55, alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.
      Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nelle sedi decisionali dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalla Camere dei deputati e, per le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, dal Senato. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro competente riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.»
*1. 208. Galgano, Matarrese, Quintarelli, Rabino, Vitelli, Causin, Fava, Fitzgerald Nissoli, Locatelli, Pinna.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea.
1. 204. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi, La Russa.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e tra questi ultimi e l'Unione europea.
1. 100. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, secondo quanto previsto da proprio regolamento.
1. 27. Quaranta, Costantino, Scotto, Sannicandro, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nelle materie relative ai casi e modi della limitazione della libertà personale, del domicilio e delle comunicazioni.
1. 209. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nelle materie inerenti alla tutela delle minoranze linguistiche e alla limitazione dei diritti di libertà personale, del domicilio e delle comunicazioni.
1. 210. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nelle materie inerenti alla tutela delle minoranze linguistiche e alle modalità di esercizio della libertà religiosa.
1. 211. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nelle materie relative ai limiti per motivi di sicurezza e di sanità della circolazione dei cittadini sul territorio nazionale e nell'uscita e nel rientro da esso.
1. 212. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nelle materie relative ai modi e ai termini del preavviso necessario per l'esercizio della riunione in luogo pubblico.
1. 213. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nelle materie relative alle definizioni delle associazioni e ai divieti motivati dal carattere militare e segreto.
1. 214. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nelle materie relative alle limitazioni del diritto di culto e alle definizioni di propaganda e di buon costume.
1. 215. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nelle materie relative alle limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero e ai requisiti dell'indicazione dei responsabili degli stampati e delle edizioni elettroniche.
1. 216. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nelle materie relative ai casi e tempi di sequestro degli stampati e delle edizioni elettroniche.
1. 217. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nei provvedimenti relativi alla difesa dei non abbienti e alla riparazione degli errori giudiziari.
1. 218. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, sopprimere il terzo periodo.
1. 103. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, sostituire il terzo ed il quarto periodo con i seguenti: Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Concorre ad esprimere, previo esame dei candidati, pareti sulle nomine di competenza del Governo e partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli altri normativi e delle politiche dell'Unione europea.
1. 101. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, terzo periodo, sostituire le parole: degli atti normativi con le seguenti: della normativa e delle politiche.
1. 104. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, terzo periodo, sostituire le parole: dell'Unione europea con le seguenti: derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali.
1. 102. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Esercita le funzioni di controllo e valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.»
1. 219. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, quarto periodo, sopprimere le parole: dello Stato.
1. 113. Dorina Bianchi, Misuraca.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: dello Stato aggiungere le seguenti: e della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.  1.
1. 114. Bianconi, La Russa.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, quarto periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.
1. 205. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi, La Russa.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle forme stabilite dal suo regolamento, il Senato promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea.
1. 116. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, sesto comma, sostituire le parole: dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione con le seguenti: nei casi stabiliti dalla Costituzione ovvero dalla legge costituzionale.
1. 120. Brunetta, Centemero.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      «Il sistema di elezione della Camera dei deputati non può prevedere soglie minime di accesso al riparto dei seggi superiori al tre per cento.
      Qualora sia previsto un premio di maggioranza alla lista o alla coalizione, non può essere attribuito se non sia stata raggiunta, a livello nazionale e in un turno unico di votazione, almeno la percentuale del quaranta per cento dei voti validamente espressi».
1. 220. Lauricella, Quaranta, Costantino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      «Il Senato ha competenza sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle aventi effetti finanziari e di bilancio. Svolge attività di verifica della conformità delle leggi dello Stato con le normative dell'Unione Europea ed elabora valutazioni di impatto e indagini conoscitive sugli effetti delle politiche dell'Unione Europea sul territorio nazionale.»
1. 117. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 55, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      «La legge assicura la parità di accesso ai sistemi informativi, garantisce la loro autonomia rispetto al Governo e vieta la concentrazione della proprietà e del controllo dei mezzi di comunicazione di massa.»
1. 118. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuno può candidarsi in più di una circoscrizione.»

      Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire il comma 1, con il seguente:
      1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
1. 013. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Dimezzamento del numero dei deputati).

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»

      Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire il comma 1, con il seguente:
      1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
1. 014. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Composizione ed elezione della Camera dei deputati).

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
      Il numero dei deputati è di trecentoquindici.
      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
      La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuno può essere candidato in più di una circoscrizione».
1. 0204. Toninelli.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Dimezzamento del numero dei deputati).

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».

      Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire il comma 1, con il seguente:
      1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
1. 04. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale. Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».

      Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire il comma 1, con il seguente:
      1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
1. 015. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero del deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base del quozienti interi e del più alti resti.».

      Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire il comma 1, con il seguente:
      1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
1. 05. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
1. 07. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      Art. 56. – I membri della Camera dei deputati sono quattrocentocinquanta.
      Essi sono eletti a suffragio universale diretto.
      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
      La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvi i sette seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentoquarantatré e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
1. 0200. Civati, Pastorino, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocentosettanta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento settanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».

      Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire il comma 1, con il seguente:
      1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
1. 010. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
      Il numero dei deputati è di quattrocentosettantacinque, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
      La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentosessantasette e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
1. 0201. Civati, Pastorino, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di cinquecento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».

      Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire il comma 1, con il seguente:
      1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
1. 016. Nuti, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine le parole: «con sistema proporzionale a circoscrizioni elettorali plurinominali».
1. 0208. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modificazioni all'articolo 56 della Costituzione).

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici dei quali» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento, otto dei quali»;
          b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentonovantadue».
1. 08. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici dei quali» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento, dieci dei quali».
          b) al quarto comma, le parole: «seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentonovanta».
1. 02. D'Attorre, Pollastrini.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Composizione della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».
1. 01. Lattuca.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rappresentanti degli Italiani residenti all'estero).

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo comma, le parole: «, dodici del quali eletti nella circoscrizione Estero» sono soppresse;
          b) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse.

      Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire il comma 1, con il seguente:
      1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
1. 011. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «sei».
1. 0205. Parisi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto».
1. 0206. Parisi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «dieci».
1. 0207. Parisi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 56 della Costituzione in materia di elettorato passivo).

      1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
          «Tutti gli elettori sono eleggibili a deputati.».
1. 0203. Giorgia Meloni, Rampelli, La Russa, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Sono eleggibili a deputati gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.».
1. 012. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 56, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
      «Non possono essere candidati alla carica di deputato coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento.».
1. 019. Nuti, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
      «La legge dispone la incandidabilità di coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, su una società vincolata con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta, ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare un'influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficiano di tali rapporti contrattuali per interposta persona.»
1. 0202. Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 56, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
      «Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo.»
1. 018. Nuti, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.