XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 24 febbraio 2015

TESTO AGGIORNATO AL 12 MARZO 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 febbraio 2015.

      Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Giampaolo Galli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 20 febbraio 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
          PASTORELLI: «Istituzione della Giornata nazionale per la libertà di ricerca scientifica» (2899).

      In data 23 febbraio 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
          FAENZI: «Incremento della dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato, di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  201» (2900).
      Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

      La proposta di legge FOSSATI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva» (1680) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giorgis.

Ritiro di sottoscrizioni a una proposta di legge.

      I deputati Carinelli, Cecconi, Colletti, Liuzzi, Lombardi, Mannino, Spadoni e Vacca hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
          CRISTIAN IANNUZZI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422, e altre disposizioni in materia di trasporto pubblico locale» (2443).

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
          IX Commissione (Trasporti):
      TULLO ed altri: «Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti» (2721) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VI, XI e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  234).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

      Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 23 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n.  374, la relazione – per la parte di propria competenza – sullo stato di attuazione della medesima legge n.  374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, riferita al primo semestre del 2014 (Doc. CLXXXII, n.  5).

      Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della salute.

      Il Ministro della salute, con lettera in data 23 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, la relazione relativa alla procedura d'infrazione n.  2015/0065, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.

      Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 20 e 23 febbraio 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Valutazione finale del programma «Dogana 2013» (COM(2015) 64 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
          Relazione della Commissione al Consiglio sul ricorso agli agenti contrattuali nel 2012 e 2013 (COM(2015) 67 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
          Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) (COM(2015) 68 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

      La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n.  146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nel mese di gennaio 2015.

      Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dall'Autorità nazionale anticorruzione.

      Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 19 febbraio 2015, ha trasmesso la segnalazione n.  2 del 2015, adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.  190, concernente l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni per la violazione di specifici obblighi di trasparenza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33.

      Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
          alla dottoressa Maria Carmela Giarratano, l'incarico di direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare;
          al dottor Mariano Grillo, l'incarico di direttore della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento;
          al dottor Renato Grimaldi, l'incarico di direttore della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali;
          al dottor Francesco La Camera, l'incarico di direttore della Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali;
          all'ingegner Mauro Luciani, l'incarico di direttore della Direzione generale degli affari generali e del personale;
          all'avvocato Maurizio Pernice, l'incarico di direttore della Direzione generale per il clima e l'energia.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

      Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1070 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: BUEMI ED ALTRI: DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 2738) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: GOZI ED ALTRI; LEVA ED ALTRI; BRUNETTA; CIRIELLI (A.C. 990-1735-1850-2140)

A.C. 2738 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  4.

A.C. 2738 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 2738 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n.  117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

A.C. 2738 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117).

      1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n.  117, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della libertà personale» sono soppresse;
          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove»;
          c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
      «3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
      3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.  639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n.  117).

      Sostituirlo con il seguente:
      1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n.  117, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, dopo le parole: «provvedimento giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «pronunciato in ultima istanza»;
          b) il comma 2 è abrogato;
          c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
      «3. Costituiscono colpa grave:
          a) la violazione manifesta del diritto;
          b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
          c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
          d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona anche da parte del giudice non di ultima istanza, fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione;
          e) la negligenza inescusabile nell'attività di valutazione delle prove.
      3-bis. Al fine di determinare se vi sia stata violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 3, lettera a), sono valutati anche il grado di chiarezza e di precisione delle norme violate, oggetto di interpretazione. Al fine di determinare se vi sia stata violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tenere conto, in particolare, dell'eventuale inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
2. 15. Chiarelli.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 1. Marzano.

      Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
          b) il comma 2 è abrogato.
2. 18. Chiarelli.

      Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
      «3. Costituiscono colpa grave:
          a) la violazione manifesta dei diritto nazionale o dell'Unione europea;
          b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
          c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
          d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale anche da parte del giudice non di ultima istanza, fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione;
          e) la negligenza inescusabile nell'attività di valutazione delle prove.
      3-bis. Al fine di determinare se vi sia stata violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 3, lettera a), sono valutati anche il grado di chiarezza e di precisione delle norme violate, oggetto di interpretazione. Al fine di determinare se vi sia stata violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tenere conto, in particolare, dell'eventuale inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
2. 30. Parisi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, sostituire la parola: Costituisce con la seguente: Costituiscono;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione.
2. 14. Colletti.

      Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, sostituire le parole: nonché del diritto dell'Unione europea con le seguenti:, la violazione manifesta del diritto dell'Unione europea,.
2. 7. Daniele Farina, Sannicandro.

      Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, dopo le parole: dell'Unione europea, il aggiungere la seguente: manifesto.

      Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 7:
          comma 1, dopo le parole: dell'Unione europea ovvero il aggiungere la seguente: manifesto;
          comma 3, dopo le parole: negligenza inescusabile per aggiungere la seguente: manifesto.
2. 12.(versione corretta) Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

      Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, sopprimere le parole: il travisamento del fatto o delle prove, ovvero.

      Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: ovvero il travisamento del fatto o delle prove.
*2. 13. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

      Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, sopprimere le parole: il travisamento del fatto o delle prove, ovvero.

      Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: ovvero il travisamento del fatto o delle prove.
*2. 52. Marzano.

      Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, sopprimere le parole: o reale.
2. 50. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

      Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, sostituire le parole: oppure senza motivazione con le seguenti: ovvero senza motivazione o con motivazione apparente ovvero con motivazione in oggettivo contrasto con gli elementi acquisiti al procedimento.
2. 19. Chiarelli.

      Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ovvero la negligenza inescusabile nell'attività di valutazione delle prove.
2. 17. Chiarelli.

      Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, ovvero il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione.
*2. 20. Chiarelli, Molteni.

      Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, ovvero il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione.
*2. 51. Colletti, Molteni.

A.C. 2738 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n.  117).

      1. All'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
          b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

      2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n.  117).

      Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
3. 30. Parisi.

      Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
3. 31. Parisi.

A.C. 2738 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Modifica dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n.  117).

      1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n.  117, è sostituito dal seguente:
      «Art. 7. – (Azione di rivalsa). – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.
      2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.
      3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Modifica dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n.  117).

      Sostituirlo con il seguente:
      All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n.  117, il comma 1 è sostituito dal seguente:
          «1. Lo Stato, entro un anno dal risarcimento, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato».
4. 30. Parisi.

      Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, sostituire le parole da: ovvero nei casi in cui fino alla fine del comma 1 del capoverso con le seguenti: ovvero nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, ovvero quando il danno ingiusto è stato determinato da dolo.
4. 7. Chiarelli.

      Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, sostituire le parole: in cui la con la seguente: di.

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          sostituire le parole: ovvero il con le seguenti: ovvero di;
          sopprimere le parole:, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.
4. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

A.C. 2738 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Modifica all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n.  117).

      1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n.  117, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Modifica all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n.  117).

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n.  117, il comma 2 è sostituito dal seguente:
          «2. L'azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti».
5. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

      Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, sostituire la parola: una con la seguente: tre;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: terzo con la seguente: quinto.
5. 3. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

      Al comma 1, capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quinto.
*5. 2. Sannicandro, Daniele Farina.

      Al comma 1, capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quinto.
*5. 20. Mucci, Turco.

A.C. 2738 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Modifica all'articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n.  117).

      1. All'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n.  117, le parole: «, entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 5,» sono soppresse.

A.C. 2738 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Modifica all'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117).

      1. All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
      «2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.
(Modifica all'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n.  117).

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
      Art. 8. – (Entrata in vigore). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai giudizi di responsabilità civile dei magistrati instaurati dopo la sua entrata in vigore.
7. 02. Parisi.

A.C. 2738 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              la responsabilità civile dei magistrati diventa particolarmente importante nei confronti dei minori, perché l'intervento del magistrato in questi casi, oltre ad avere una finalità di tutela, ha anche una funzione di prevenzione rispetto a possibili forme di disagio sociale, che potrebbero insorgere successivamente. In altri termini non si tratta solo di interventi che proteggono il minore sottraendolo in un preciso momento a situazioni di grave pericolo fisico o di forte tensione psicologica, ma di decisioni che ipotecano il suo sviluppo futuro e possono creare un disagio personale e sociale ancora più grave della situazione che avrebbe potuto giustificare una transitoria separazione dalla sua famiglia;
              i magistrati che si occupano del tribunale dei minori sono spesso chiamati a prendere decisioni in questo ambito delicatissimo che riguarda la permanenza dei minori in famiglia o il loro allontanamento dalla famiglia. Ma un bambino ha bisogno di vita di famiglia, e concretamente della «sua» famiglia, perché nonostante limiti e difetti ogni famiglia – salvo casi gravemente patologici – ha un potenziale di affetto e di cura tagliato su misura per ogni figlio, che niente e nessun altro potranno dargli;
              la responsabilità dei magistrati va letta nella prospettiva di tutta la vita del bambino, tenendo conto di cosa possa implicare per lui l'interruzione, sia pure limitata nel tempo, della relazione con la famiglia. La responsabilità civile del magistrato che interviene sullo sviluppo di un bambino pensando di tutelarlo, ma di fatto scatenando in lui una profonda angoscia di separazione, va tenuta particolarmente in conto oggi, quando si allontanano i bambini dalla loro famiglia, abusando della diagnosi di PAS; sindrome di alienazione parentale, totalmente sprovvista di rigore scientifico. Separare un bambino da entrambi i genitori, con modalità spesso drammatiche, mettendoli davanti al fatto compiuto, senza mai concordare una decisione così delicata con nessuno dei genitori, significa arrecare un danno permanente allo sviluppo successivo del bambino;
              è vero che ci sono casi in cui può essere positiva e necessaria la separazione di un bambino da un contesto familiare violento, o nei casi in cui il bambino è vittima di attenzioni particolari da parte di un genitore, o quando la famiglia vive in un degrado sociale pesante, dove si usa e si abusa di droga, o dove i comportamenti criminali sono frequenti. In questi casi può essere doverosa la separazione del bambino per favorire la crescita del minore in un ambiente familiare alternativo, idoneo e favorevole al suo sviluppo psico-fisico;
              ma può anche accadere che l'allontanamento del bambino dalla sua famiglia costituisca un rimedio peggiore del male e rappresenti per lui una causa di sofferenza maggiore di ciò che ha creato il possibile allontanamento. Una sofferenza destinata a condizionare il suo sviluppo successivo in maniera pesante, procurando un disagio psico-sociale di cui si trova traccia in molte storie di persone che presentano patologie personali e sociali evidenti e concrete;
              appare necessario individuare tutte le modalità possibili per attirare l'attenzione della magistratura sulla opportunità di uniformare la giurisprudenza in modo da evitare interpretazioni chiaramente contraddittorie da parte di tribunali diversi;
              sensibilizzare i magistrati sulla vaghezza ed inconsistenza scientifica della cosiddetta Sindrome di alienazione parentale (PAS), troppo spesso usata come base per sottrarre il bambino ad ambedue i genitori provocando a lui e alla sua famiglia danni psicofisici, talvolta irrecuperabili,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevenire un contenzioso gravissimo che potrebbe insorgere sulla base della norma che stiamo per approvare per iniziativa delle famiglie ingiustamente private dei loro diritti e della loro responsabilità parentale.
9/2738/1. Binetti, Cera.