XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 17 marzo 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 marzo 2015.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Miotto, Nicoletti, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 16 marzo 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          CATALANO: «Disciplina dell'esercizio della prostituzione» (2960);
          ANZALDI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'applicazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e sulla gestione delle relative sanzioni» (2961).

      Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          VII Commissione (Cultura):
      IORI ed altri: «Disposizioni per l'integrazione scolastica degli alunni immigrati e per il sostegno dell'educazione interculturale» (2860) Parere delle Commissioni I, III, V, IX, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri: «Finanziamento di programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare per studenti universitari e laureati presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e presso gli uffici della rete diplomatico-consolare all'estero» (2905) Parere delle Commissioni I, III, V e XI.

          X Commissione (Attività produttive):
      FANTINATI ed altri: «Modifica all'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n.  350, in materia di contraffazione di prodotti nazionali» (2779) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):
      FICO ed altri: «Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n.  249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio» (2922) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 13 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.  76, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2007, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal comune di Miglianico (Chieti), per il completamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro storico.

      Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione della revoca di una nomina ministeriale.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 marzo 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito alla dottoressa Maria Ludovica Agrò, di direttore della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

      Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Iniziative volte a contrastare lo sfruttamento dei minori – 2-00690; 3-01364

A) Interpellanza e interrogazione

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
          secondo il dossier di «Save the Children» sulla tratta di esseri umani nel mondo vi sono 30 milioni di persone ridotte alla schiavitù lavorativa o sessuale;
          di essi 5 milioni e mezzo sono minori;
          in Italia, su 340 mila bambini e ragazzi tra i 7 e i 15 anni che lavorano ben 28 mila sono a rischio di sfruttamento: sono i piccoli schiavi invisibili, i volti della tratta e dello sfruttamento;
          per lo sfruttamento a fini sessuali in Italia sono stati accertati nell'ultimo anno 2.400 casi con 88 minori coinvolti;
          le cifre aumentano in relazione all'ingresso di immigrati clandestini;
          a luglio 2014 erano segnalati in Italia 10.736 minori stranieri non accompagnati e senza famiglia e 2.148 sono scappati dai centri di accoglienza e sono così esposti a possibili manovre criminali per il loro sfruttamento soprattutto nell'accattonaggio, nei furti e a fini sessuali;
          adolescenti provenienti soprattutto dall'Eritrea, dall'Egitto, dalla Somalia, dalla Siria, dalla Nigeria e dalla Romania sono preda della criminalità per traffici illeciti (furti, prostituzione, matrimoni precoci e altro) –:
          se non si intenda rafforzare l'impegno dello Stato contro il fenomeno particolarmente odioso dello sfruttamento dei minori nel nostro Paese.
(2-00690) «Melilla, Ricciatti».


      NICCHI, AIRAUDO, PLACIDO e MATARRELLI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
          un articolo di Chiara Saraceno, pubblicato sulla rivista Micromega del 28 dicembre 2014, si concentra su «quei lavoratori invisibili che sono i bambini e ragazzi sotto i quattordici anni che lavorano in totale condizione di illegalità e non appaiono in nessuna statistica del lavoro»;
          come riporta il sopraddetto articolo, le stime, che comprendono sia gli italiani che gli stranieri, variano e sono ferme a circa quindici anni fa, quando «l'Istat stimava vi fossero circa 144 mila bambini tra i 7 e i 14 anni “economicamente attivi”, mentre uno studio della Cgil ne stimava circa 400 mila»;
          la tabella per età degli infortuni sul lavoro denunciati del rapporto Inail, anno 2013, denuncia 63.828 minori di 14 anni che hanno subito un infortunio sul lavoro: il 9,19 per cento di tutti gli infortuni dell'anno;
          questo numero è rimasto pressoché stabile nell'ultimo triennio (ma è aumentato rispetto al 2009), a fronte di una diminuzione in tutte le altre fasce di età;
          è il doppio circa della stima fatta dall'Istat nel 1988;
          anche tenendo conto che alcuni di questi incidenti possono essere avvenuti mentre il bambino aiutava occasionalmente un genitore nelle sue attività, la cifra è circa il doppio di quella – 31.500 – che l'Istat quindici anni fa stimava riguardasse situazioni di vero e proprio sfruttamento;
          la cifra di oltre sessantamila bambini coinvolti in incidenti sul lavoro in un anno suggerisce che i bambini lavoratori siano molti di più –:
          se non intenda attivarsi al fine di giungere a una quantificazione più aggiornata e reale del fenomeno del lavoro minorile nel nostro Paese;
          se non si ritenga indispensabile prevedere opportune iniziative volte a contrastare il fenomeno del lavoro minorile illegale e degli infortuni sul lavoro dei minori. (3-01364)


Iniziative volte a garantire adeguati livelli di sicurezza nelle strutture ospedaliere del territorio di Catania, con particolare riferimento al potenziamento dei presidi di polizia – 2-00664; 3-01360

B) Interpellanza e interrogazione

      Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
          a seguito della riduzione dei posti di guardia negli ospedali del territorio di Catania, che ha portato alla mancanza di presenza serale e notturna degli agenti di polizia nei presidi ospedalieri, si è registrato un aumento di episodi di violenza e aggressione nei confronti del personale di servizio (medici e infermieri) come riportato dalle cronache giornalistiche locali;
          assai spesso accade che anche i turni degli orari diurni vengano disattesi per esigenze di utilizzo da parte della locale questura degli agenti preposti;
          in data 31 luglio 2014 si è verificata, in orario diurno, una nuova aggressione presso l'azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania;
          a seguito degli avvenimenti citati è stato richiesto un incontro in prefettura da parte delle organizzazioni sindacali di categoria (personale medico e infermieristico) per l'apertura di un tavolo tecnico sul tema della sicurezza dei presidi ospedalieri;
          la mancanza di sicurezza in luoghi particolarmente sensibili come le strutture di pronto soccorso rischia di produrre una pericolosissima mancanza di serenità e lucidità nello svolgimento delle proprie mansioni da parte del personale ospedaliero –:
          se sia a conoscenza di quanto sopra esposto, se non ritenga necessario intervenire per individuare le opportune misure di supporto per il mantenimento degli standard di sicurezza nelle strutture ospedaliere del territorio catanese e se non ritenga di sottolineare la necessità del mantenimento dei posti di guardia nelle sopradette strutture.
(2-00664) «Berretta, Burtone».


      BURTONE. – Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
          si registrano in numero crescente le aggressioni all'interno degli ospedali del comprensorio catanese, accrescendo così la necessità di assicurare un posto di polizia permanente 24 ore su 24 all'interno dei nosocomi della città metropolitana;
          durante la fascia notturna non è prevista, infatti, la presenza di alcun operatore di polizia, mentre durante il giorno la presenza è assicurata da una sola unità;
          soprattutto al pronto soccorso di registrano spesso tensioni con operatori paramedici, infermieri e medici aggrediti da avventori e parenti di pazienti per presunte cure non adeguate o apriorità nei codici;
          le organizzazioni sindacali delle forze dell'ordine hanno segnalato da tempo il problema a questore e competenti direzioni sanitarie;
          va detto che la presenza di posti di polizia permanenti può essere di assoluto supporto alle attività investigative anche per l'accertamento di fatti delittuosi e consentirebbe agli operatori sanitari di poter lavorare con maggiore sicurezza e serenità soprattutto negli ospedali di riferimento dei quartieri più complessi di Catania –:
          se e quali iniziative il Governo intenda attivare per consentire l'apertura 24 ore su 24 di posti di polizia all'interno dei nosocomi di Catania e il loro potenziamento in termini di unità operative assicurando maggiore sicurezza ai cittadini e agli operatori sanitari soprattutto nelle ore notturne. (3-01360)


Orientamenti del Governo in ordine alla riapertura del centro di identificazione ed espulsione di via Corelli a Milano – 3-00784

C) Interrogazione

      LAFORGIA e GIUSEPPE GUERINI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
          nel 2013 il centro di identificazione ed espulsione di via Corelli a Milano è stato teatro di alcune rivolte violente che hanno causato danneggiamenti alle strutture, in particolare i settori C ed E, riducendo la disponibilità di posti disponibili;
          la Croce rossa italiana nel dicembre 2013 ha deciso di non gestire più il centro di identificazione ed espulsione, terminando il suo lavoro ad ottobre 2013, alla scadenza naturale della convenzione stipulata con la prefettura di Milano;
          l'assessore alle politiche sociali e cultura della salute del comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, il 31 gennaio 2014 ha richiesto pubblicamente che il centro di identificazione ed espulsione non venisse riaperto e si trasformasse in un centro di accoglienza a disposizione del terzo settore, dove poter ospitare persone in difficoltà e realizzare progetti di integrazione;
          è notizia di questi giorni che il centro di identificazione ed espulsione, dopo essere stato ristrutturato, verrà riaperto, dopo la realizzazione di un nuovo bando di gara, al termine del quale il prefetto di Milano Paolo Tronca ha firmato l'incarico al raggruppamento temporaneo d'impresa costituito dalla Gepsa, società francese di Gdf Suez, e dall'associazione culturale di Agrigento Acuarinto, dopo che le altre due concorrenti (la Ghirlandina di Modena e la 120 Servizi di Siracusa) erano state escluse per inadempienze, nonostante avessero un miglior punteggio;
          la struttura venne costruita nel 1998, quando il periodo massimo di permanenza era ancora di 30 giorni e non gli attuali 18 mesi;
          è necessario oggi discutere del superamento dei centri di identificazione ed espulsione, per ricondurre l'istituto del trattenimento al limitato e temporaneo scopo dell'identificazione dello straniero e diverse proposte di legge in materia sono attualmente all'esame del Parlamento –:
          se il Ministro interrogato si sia confrontato con il comune di Milano prima di prendere la decisione di riaprire il centro di identificazione ed espulsione;
          se abbia intenzione di valutare la possibilità di sospendere la riapertura del centro di identificazione ed espulsione, aprendo un tavolo di confronto con il comune di Milano per individuare la destinazione migliore per quegli spazi.
(3-00784)


Iniziative finalizzate a contrastare i fenomeni di abuso e di sfruttamento delle lavoratrici straniere nel distretto ortofrutticolo della provincia di Ragusa – 3-01067; 3-01361; 3-01362; 3-01363; 3-01365

D) Interrogazioni

      NICCHI, COSTANTINO, DURANTI, FRANCO BORDO, PALAZZOTTO, RICCIATTI, PANNARALE e ZACCAGNINI. – Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
          si apprende da fonti giornalistiche che decine di donne, principalmente di nazionalità rumena, lavoratrici agricole (spesso «a nero») nelle serre, in località Vittoria, nella provincia di Ragusa sono costrette dai loro proprietari/padroni agricoltori, spesso affittuari anche dei locali fatiscenti in cui sono costrette a vivere con la propria famiglia, a subire abituali violenze sessuali dietro ricatto di licenziamento anche per i propri congiunti e per paura di violenze maggiori nei confronti della propria persona e dei propri figli;
          Vittoria fa parte dei distretti ortofrutticoli più importanti d'Italia. Il centro di un sistema produttivo che esporta in tutta Europa annullando il tempo e le stagioni. Gli ortaggi che altrove maturano a giugno qui sono pronti a gennaio. Un miracolo chimico che ha ancora bisogno di braccia;
          miracolo economico dell’«oro verde», frutto inizialmente del lavoro dei braccianti tunisini, dal 2007 dei nuovi migranti che lavorano per metà salario, i rumeni, e, soprattutto, le rumene che nell'isolamento della campagna sono una presenza gradita;
          le donne rumene sono definite breadwinner perché sono le prime a partire dal loro Paese. I mariti, se arrivano, arrivano dopo. Intanto gli italiani diventano padroni della loro vita e della loro morte. Sono padroni in tutti i sensi;
          così è nato il distretto del doppio sfruttamento: agricolo e sessuale;
          spesso le donne sono consapevoli di quello che le aspetta in Italia, ma lo fanno per tenere unita la famiglia. Nelle serre possono vivere con i bambini. A casa di un anziano no. Meglio quindi fare la contadina che la badante. Per questo ci sono nelle serre tante mamme rumene con i bambini;
          sempre da fonti giornalistiche si apprende che i «festini agricoli» diffusi soprattutto nelle piccole aziende a conduzione familiare sono ben conosciuti dalla comunità, dalle istituzioni locali e dalle associazioni socio-assistenziali, ed è stato avviato anche il progetto «Solidal Transfert», un pulmino che permette di spostarsi senza dipendere dai padroni;
          le condizioni abitative in cui le lavoratrici agricole vivono con le proprie famiglie, spesso pagando affitti esosi, sono estremamente disagevoli: buchi nel soffitto che fanno passare l'acqua piovana, mura erose dall'umidità, proliferazione di miceti, con conseguenti patologie come l'asma in soggetti, soprattutto in tenera età, prima perfettamente sani. Il tutto nel totale disinteresse del locatario. Nella zona sono intervenuti sia Emergency che Medici senza frontiere;
          Vittoria è il primo comune in Italia per estensione delle coltivazioni plastificate e per numero di aborti in proporzione al numero di abitanti da anni;
          inoltre, l’«Associazione per i diritti umani» denuncia che nel caso specifico di Vittoria le donne si trovano impossibilitate ad interrompere la gravidanza, poiché tutti i medici sono obiettori di coscienza e che solo all'ospedale di Modica sono presenti medici non obiettori, ma la crescita esponenziale di richieste di aborto porta un allungamento dei tempi di attesa, rendendo impossibile l'aborto entro i tre mesi previsti dalla legge. Alcune donne sono costrette a ritornare nei loro Paesi d'origine per abortire. Altre, invece, si affidano a strutture abusive e a persone che, sotto cospicuo pagamento, praticano l'aborto senza averne competenze –:
          se i Ministri interrogati siano a conoscenza dell'inaccettabile condizione in cui sono costrette a vivere le immigrate rumene nel distretto siciliano sopracitato;
          se non ritengano, per quanto di competenza, di intervenire immediatamente affinché non si protragga più la odiosa condizione di donne che per vivere devono divenire schiave;
          se non ritengano necessario assumere ogni iniziativa di competenza, anche per quanto riguarda la presenza degli obiettori di coscienza, affinché ogni presidio ospedaliero sia in grado di garantire la possibilità di abortire. (3-01067)


      IACONO, ROBERTA AGOSTINI, LENZI, POLLASTRINI, ALBANELLA, AMODDIO, CULOTTA, PICCIONE, VILLECCO CALIPARI, ZAPPULLA, CAPODICASA, GRECO, GULLO, CARDINALE e FABBRI. – Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
          dalla stampa e in particolare da un'inchiesta a firma di Antonello Mangano pubblicata dal settimanale l'Espresso si apprende la gravissima e inquietante situazione che riguarda delle donne, in questo caso prevalentemente rumene, che lavorano nelle campagne della zona di Ragusa, vittime di spaventose violenze e sfruttamento sessuale e lavorativo;
          le campagne iblee rappresentano uno dei distretti ortofrutticoli più importanti d'Italia, il centro di un sistema produttivo che esporta in tutta Europa grazie al clima e alla composizione del terreno durante tutto l'anno;
          un tipo di coltivazione così «intensa» richiede moltissima manodopera;
          sono migliaia dunque le donne dell'est che lavorano nelle campagne e che vivono segregate in casali isolati, spesso con i figli piccoli;
          dall'inchiesta de l'Espresso risulta che, in questo totale isolamento, esse si trovino costrette a subire ogni genere di violenza sessuale: si racconta, nell'omertà e nell'acquiescenza di tutti, di una realtà fatta di «festini» forzati nei casali sperduti nella campagna, di segregazione, di sfruttamento e di aborti;
          viene rimandata un'immagine delle campagne del nostro Paese come luogo sempre più borderline, dove la ricerca del lavoro rischia di unirsi sempre più a fenomeni criminali e di sfruttamento;
          le donne rumene che lavorano delle campagne del ragusano sono, come molte altre donne, con la medesima storia: arrivano in Italia con la speranza di un futuro migliore, non solo dal punto di vista economico, poiché spesso fuggono da contesti familiari difficili e matrimoni deludenti, convinte che qui le prospettive siano più allettanti e gli uomini meno maschilisti;
          l'emigrazione rumena, come quella che segna molti altri Paesi dell'Est Europa, ha subito negli ultimi anni una fortissima femminilizzazione, dovuta in gran parte all'offerta di lavoro domestico e di cura nelle società di arrivo, che richiedono per questo tipo di occupazione soprattutto donne, ma anche al fatto che le madri, le figlie, le mogli rumene sembrano essere quelle cui sono maggiormente delegate, più in generale, la fatica del lavoro e la responsabilità di sostenere la famiglia in tutte le sue dimensioni;
          come un rapporto elaborato dall’«Associazione per i diritti umani» di Vittoria sull'immigrazione femminile nella fascia trasformata del ragusano illustra nel dettaglio, le donne rumene trovano nel lavoro e nell'indipendenza la fondamentale ragione della loro migrazione: la loro principale occupazione è proprio quella di operaie agricole e quasi tutte sono occupate per 10, 11 mesi l'anno;
          in Romania, del resto, moltissime sono le donne ancora impiegate nel settore agricolo e per alcune di loro, quindi, partire dal loro Paese per lavorare altrove, ancora una volta da contadine, sembra una scelta assolutamente percorribile;
          a denunciare per primo questo vergognoso fenomeno, particolarmente diffuso nelle piccole aziende di Vittoria a conduzione familiare, ma non solo, è stato Don Beniamino Sacco, della parrocchia di Santo Spirito, a Vittoria grazie al quale anni fa è stato incarcerato uno degli sfruttatori, secondo il quale «l'arrivo di donne dell'Est ha scombussolato il panorama agricolo siciliano, in cui la moglie del proprietario sta a casa e difficilmente lavora nelle campagne. Questa presenza femminile ha destato inizialmente curiosità e, in seguito, un vero e proprio scompenso sociale. Si cominciava a dire che i proprietari avessero «riscoperto il piacere della campagna» poiché alla sera tornavano a casa sempre più tardi. Molte famiglie sono entrate in crisi»; in realtà, si faceva strada la tentazione della violenza legata allo sfruttamento e al degrado: una ricerca condotta dall’«Associazione per i diritti umani» di Vittoria rivela di abitazioni nelle quali «I buchi nel soffitto fanno passare l'acqua piovana. Le mura sono erose dall'umidità. Proliferano i miceti, con conseguenti patologie come l'asma in soggetti, soprattutto in tenera età, prima perfettamente sani. Il tutto nel totale disinteresse del locatario»;
          di fronte a certi orrori lo sfruttamento sul lavoro passa quasi in secondo piano, anche se significa salari da dieci euro al giorno, temperature di fuoco sotto i teloni, veleno che può rovinare i polmoni, la pelle, gli occhi, per tacere delle «fumarole»: quando di notte bruciano piante secche e fili di nylon, di mattina si soffoca;
          nella zona in passato sono intervenuti sia Emergency che Medici senza frontiere;
          Vittoria è il primo comune in Italia per estensione delle coltivazioni plastificate e per numero di aborti in proporzione al numero di abitanti: spesso le rumene che abortiscono sono giovanissime e arrivano in ambulatorio accompagnate da uomini, che spesso sono i proprietari delle serre in cui lavorano;
          nelle campagne isolate della provincia ragusana sembra essere tutto lecito, come testimoniato da molte delle vittime: ad approfittare di loro pare siano un po’ tutti, senza distinzione, dai capi ai loro familiari fino ad arrivare ad amici e conoscenti, nella più totale omertà, anche della comunità d'origine: i mariti delle vittime, quando ci sono, spesso nascondono la testa sotto la sabbia, per paura, per necessità;
          «Se non ci fossero i migranti, la nostra agricoltura si bloccherebbe», dice a l'Espresso Giuseppe Nicosia, sindaco di Vittoria «C’è una buona integrazione, ma la violenza sulle donne è un peso sulla coscienza di tutti. Un fenomeno disgustoso, anche se in regressione. Così si produce l'ortofrutta che troviamo in tutti i supermercati. Abbiamo circa 3000 aziende agricole di piccola e media dimensione, è la più grossa espressione dell'ortofrutta meridionale, oltre che il mercato è il più importante d'Italia di prodotto confezionati»;
          nel 2011 risultavano regolarmente registrati 11.845 migranti, una stima di quelli che lavorano nelle serre oscilla tra 15 mila e 20 mila: Giuseppe Scifo della Flai Cgil spiega che allo sfruttamento lavorativo si aggiunge la segregazione. Per questo è stato avviato il progetto Solidal transfert, un pulmino che permette di spostarsi senza dipendere dai padroni;
          quello che emerge dall'articolo di Antonello Mangano è un quadro desolante: si scopre di rumene costrette a prostituirsi (a volte con la consapevolezza dei mariti, spaventati dalla possibilità di perdere il lavoro) per dell'acqua o per non perdere la possibilità di recarsi in paese con i figli; si scopre di donne minacciate con le pistole per prestazioni sessuali da «padroni» con la compiacenza delle mogli  –:
          quali iniziative urgenti i Ministri interrogati intendano adottare al fine di fare luce su tale inquietante situazione e quali misure, immediate e di lungo periodo, ritengano di dover predisporre al fine di proteggere queste donne e i loro figli da tali indicibili violenze e dallo sfruttamento nonché al fine di ripristinare la legalità.
(3-01361)


      QUARTAPELLE PROCOPIO e CINZIA MARIA FONTANA. – Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
          si apprende a mezzo stampa che cinquemila donne lavorano nel settore agricolo nella campagna della provincia siciliana di Ragusa, in un contesto che presenta aberranti condizioni igieniche e in alloggi, spesso dati abusivamente in locazione dai datori di lavoro, che non sono dotati dei più essenziali servizi, quali l'energia elettrica e l'acqua corrente;
          le inchieste de l'Espresso del 15 settembre e dell'8 ottobre 2014, alle quali hanno fatto seguito numerosi articoli di stampa sulle testate locali, denunciano un contesto di totale isolamento dove le lavoratrici subirebbero atti di violenza sessuale e di prevaricazione da parte dei datori di lavoro, i quali condizionerebbero il versamento dei salari all'esercizio di prestazioni sessuali;
          parallelamente alle violenze sessuali di cui sarebbero vittime le donne, anche numerosi lavoratori uomini sarebbero costretti in una situazione di sfruttamento e di violenza diffusa; ad agosto 2014 un lavoratore del Bangladesh sarebbe stato ucciso in piena campagna con un movente probabilmente legato al racket delle giornate agricole;
          alcune delle vittime degli abusi avrebbero sporto regolare denuncia alle forze dell'ordine del comune di Vittoria; tuttavia, tali denunzie non avrebbero avuto alcun seguito e le vittime si sarebbero trovate prive di ogni forma di protezione;
          le organizzazioni impegnate nei programmi di emersione e di protezione anti-tratta lamentano una mancanza delle risorse necessarie a fronteggiare un problema che risulterebbe in costante espansione;
          il mercato agricolo costituisce l'essenza dell'economia della provincia di Ragusa; lo sfruttamento dei lavoratori irregolari da parte di alcuni imprenditori altera la concorrenza e compromette le attività degli imprenditori che operano nella legalità; ciò costituisce una grave forma di oppressione dell'economia locale  –:
          quali verifiche, per quanto di competenza, siano state compiute in merito alla condizione di degrado e di sfruttamento in cui versano migliaia di lavoratrici e di lavoratori nella provincia di Ragusa;
          quali urgenti iniziative di competenza intendano assumere per potenziare i programmi di ispezione e di vigilanza nella provincia di Ragusa e per assicurare alle vittime di sfruttamento e di abusi un effettivo coinvolgimento nei programmi di protezione anti-tratta. (3-01362)


      PIAZZONI, CHAOUKI, DI SALVO, MATTIELLO e QUARTAPELLE PROCOPIO. – Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
          una recente inchiesta giornalistica pubblicata dal settimanale l'Espresso ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica una gravissima e inquietante situazione di violenza e sfruttamento sulle donne straniere, per la maggior parte di nazionalità rumena, che da anni si protrae nelle campagne del ragusano;
          le campagne iblee rappresentano un distretto ortofrutticolo tra i più importanti d'Italia, dove le coltivazioni intensive si sostengono grazie al lavoro quotidiano di una manodopera principalmente di composizione straniera;
          su circa 3.000 aziende agricole di piccola e media dimensione, nel 2011 risultavano regolarmente registrati 11.845 migranti, ma una stima reale parrebbe oscillare tra le 15 mila e le 20 mila persone straniere impiegate nel lavoro dei campi e nelle serre;
          sono migliaia, dunque, le donne straniere, con netta prevalenza di donne provenienti dall'Est Europa, che lavorano nelle campagne del ragusano, vivendo segregate in casali isolati, spesso con minori a carico;
          quello che emerge dall'inchiesta giornalistica è un quadro raccapricciante di abusi, violenze ed omertà. In un contesto di quasi totale isolamento, infatti, queste donne si trovano costrette a subire ogni genere di violenza sessuale, una realtà fatta di segregazione, sfruttamento, aborti e veri e propri «festini» forzati nei casali sperduti della campagna, nell'omertà e nell'acquiescenza di tutti;
          questa vicenda tratteggia un quadro desolante delle campagne e del mondo rurale del nostro Paese. Condizioni di sfruttamento lavorativo che a volte rasentano vere e proprie nuove forme di «schiavismo» sono state più volte denunciate dalle organizzazioni sindacali e da associazioni e organizzazioni non governative che si occupano della tutela dei diritti umani;
          sulla questione specifica occorre, inoltre, ricordare come da tempo la Flai-Cgil, ma anche Emergency e Medici senza frontiere siano impegnati a difesa della dignità e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici nella campagne di Vittoria e del ragusano. È stato attivato da poco il progetto Solidal transfert, promosso da Cgil e Medici senza frontiere, un pulmino che permette ai braccianti di spostarsi senza dipendere dai datori di lavoro, proprio per evitare che la situazione di isolamento, in cui questi ultimi e le loro famiglie vivono, continui a sfociare in sfruttamento lavorativo e ricatti sessuali nei confronti delle donne, anche in cambio di beni di prima necessità;
          Vittoria è il primo comune in Italia per estensione delle coltivazioni plastificate e per numero di aborti in proporzione al numero di abitanti: spesso le donne straniere che abortiscono sono giovanissime e arrivano in ambulatorio accompagnate dai proprietari delle serre in cui lavorano;
          nelle campagne isolate della provincia ragusana sembra essere tutto lecito, come testimoniato da molte delle vittime: ad approfittare di loro, pare, siano un po’ tutti, senza distinzione, dai capi ai loro familiari, fino ad arrivare ad amici e conoscenti, nella più totale omertà, anche della comunità d'origine: i mariti delle vittime, quando ci sono, spesso risultano acquiescenti alla situazione, per paura o per necessità;
          una ricerca condotta dall’«Associazione per i diritti umani» di Vittoria rivela che le abitazioni in cui vivono i lavoratori stranieri sono molte volte piccole, senza infissi, con letti che altro non sono che cartoni, buchi nel soffitto che fanno passare l'acqua piovana, mura erose dall'umidità in cui proliferano i miceti, che causano patologie come l'asma, soprattutto in soggetti di tenera età, prima perfettamente sani. Il tutto nel totale disinteresse dei locatari, che invece, in molti casi, chiedono cifre d'affitto fino a 300 euro;
          anche la Chiesa si è mossa fin dal principio per denunciare e contrastare questo vergognoso fenomeno. Don Beniamino Sacco, della parrocchia di Santo Spirito, da anni si batte denunciando come il fenomeno non sia isolato e, grazie al suo operato, a Vittoria anni fa è stato incarcerato uno degli sfruttatori. Lo stesso religioso, in un successivo articolo pubblicato sempre da l'Espresso, confessa: «Qualcuno mi accusa di aver rovinato il paese per aver difeso gli immigrati. Sono orgoglioso di essere stato dalla loro parte. Non potevo tacere»;
          in questo secondo articolo emergono, inoltre, dettagli ulteriori sulla vicenda, che ribadiscono come lo sfruttamento lavorativo e le violenze sessuali ai danni delle donne straniere nelle campagne del ragusano siano noti da anni. Risalirebbe a ben 4 anni fa la prima denuncia al commissariato di Vittoria per un ricatto operato da un datore di lavoro che chiedeva prestazioni sessuali, in cambio del posto di lavoro e del pagamento degli arretrati, a una coppia di lavoratori rumeni. La testimonianza si trova anche nel video Solidal, prodotto dalla Cgil, reperibile in rete. Nonostante ciò la denuncia cade nel vuoto, tant’è che la coppia perde il lavoro;
          secondo quanto raccolto da testimonianze di operatori della cooperativa Proxima, attiva nel contrasto della tratta e nella difesa dei diritti fondamentali, le violenze sessuali sarebbero solo la punta dell’iceberg. Troppi sarebbero i lavoratori non contrattualizzati, che per mesi ricevono solo acconti di salario e con ingenti crediti da riscuotere, mai evasi dai datori di lavoro. Carenti sarebbero, inoltre, le ispezioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
          la terribile realtà scoperchiata dall'inchiesta giornalistica più volte citata necessita di un intervento rapido e deciso da parte delle istituzioni. Non appare, infatti, tollerabile che in alcune zone del Paese possano verificarsi lesioni della dignità umana e dei diritti fondamentali così numerose e di così grave portata –:
          quali iniziative urgenti i Ministri interrogati intendano adottare al fine di fare luce definitivamente su tale inquietante situazione e quali misure, immediate e di lungo periodo, ritengano di dover predisporre al fine di proteggere queste donne e i loro figli da tali indicibili violenze e dallo sfruttamento, nonché al fine di ripristinare la legalità sui luoghi di lavoro descritti in premessa. (3-01363)


      SORIAL. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
          secondo un'inchiesta giornalistica pubblicata di recente, nelle serre della provincia siciliana di Ragusa lavorerebbero cinquemila donne, quasi tutte di origine rumena, vivendo segregate in campagna come schiave e subendo ogni genere di violenza sessuale sotto ricatti di vario tipo e nella più completa omertà da parte degli abitanti del luogo;
          in quella che viene chiamata la «città delle primizie», uno dei distretti ortofrutticoli più importanti d'Italia con circa 3.000 aziende agricole di piccola e media dimensione, nel 2011 risultavano regolarmente registrati 11.845 migranti, ma sembrerebbe che una stima reale di quelli che lavorano nelle serre oscilli tra 15 mila e 20 mila;
          dopo i tunisini degli anni ’80, dal 2007 sono arrivati i nuovi migranti rumeni e, soprattutto, le rumene, disposte a lavorare per metà salario, così è nato il distretto del doppio sfruttamento: agricolo e sessuale;
          Giuseppe Nicosia, sindaco di Vittoria, ammette che: «Se non ci fossero i migranti, la nostra agricoltura si bloccherebbe. C’è una buona integrazione, ma la violenza sulle donne è un peso sulla coscienza di tutti. Un fenomeno disgustoso, anche se in regressione»;
          il sacerdote Don Beniamino Sacco, che per primo ha denunciato questa situazione, che secondo lui è diffusa «soprattutto nelle piccole aziende a conduzione familiare», tre anni fa ha mandato in carcere un padrone sfruttatore e da allora subisce minacce;
          è stato avviato da poco il progetto Solidal transfert, un pulmino che permette ai braccianti di spostarsi senza dipendere dai padroni, perché, come sottolinea Giuseppe Scifo della Flai-Cgil, lo sfruttamento lavorativo è facilitato anche dall'isolamento che nella maggior parte dei casi sfocia nella vera a propria segregazione e permette ai padroni di ricattare sessualmente le donne anche in cambio di beni primari come l'acqua;
          Alessandra Sciurba, ricercatrice dell'Università di Palermo, spiega che le donne sono costrette ad accettare queste condizioni «per tenere unita la famiglia», visto che nelle serre alle donne è permesso di vivere coi figli, mentre in altri lavori come la badante questo non è possibile e questo comporta che a vivere in condizioni disumane nelle serre ci siano anche molti minori;
          una ricerca condotta dall’«Associazione diritti umani» rivela che «ci sono abitazioni piccole e senza infissi», con letti di cartoni, cucine col fornelletto a gas, buchi nel soffitto che fanno passare l'acqua piovana, mura erose dall'umidità in cui proliferano i miceti, che causano patologie come l'asma soprattutto in soggetti di tenera età, prima perfettamente sani. Il tutto «nel totale disinteresse del locatario», anzi c’è chi ha anche il coraggio di chiedere fino a 300 euro al mese per una di queste casupole;
          sia Emergency che Medici senza frontiere sono intervenuti nella zona, come se si trattasse di un posto di guerra e non un distretto produttivo;
          non è casuale che Vittoria sembra sia anche il primo comune in Italia per numero di aborti in proporzione al numero di abitanti da parecchi anni e le donne che usufruiscono di questo servizio siano per la maggior parte le giovani rumene che lavorano come braccianti, rimaste incinte a causa degli abusi subiti;
          questa situazione ha portato anche ad un anormale allungamento dei tempi di attesa, rendendo impossibile in molti casi l'aborto entro i tre mesi previsti dalla legge, incentivando strutture abusive che, sotto cospicuo pagamento, praticano l'aborto senza averne competenza, con gravi rischi per la salute delle donne –:
          se il Governo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti in premessa e in che modo intenda attivarsi per attuare un serio e completo monitoraggio della situazione, nonché quali azioni intenda intraprendere per fare sì che simili inaccettabili situazioni di reale schiavitù non siano più presenti nel nostro Paese. (3-01365)


Iniziative volte a tutelare la zona archeologica di Paestum in relazione ad alcune opere programmate dal comune di Capaccio – 3-01031

E) Interrogazione

      VALIANTE e FIORONI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Per sapere – premesso che:
          l'area della cosiddetta zona archeologica di Paestum nel comune di Capaccio, in provincia di Salerno, è sottoposta a vincolo di tutela e inedificabilità, ai sensi della legge 5 marzo 1957, n.  220 («Costituzione di zona di rispetto intorno all'antica città di Paestum e divieto di costruzioni entro la cinta muraria»);
          si apprende, sia dagli organi di stampa locale che dagli atti amministrativi pubblicati, che il comune di Capaccio intende realizzare alcune opere fisse e rimovibili entro l'area sottoposta a vincolo di notevole impatto archeologico e ambientale: un sottopasso ferroviario (a pochi metri dalla cinta muraria), un marciapiede lungo tutta cinta muraria sino alla località «Torre di Mare» e la sistemazione di due cupole di colore giallo nell'area adiacente il tempio di Hera, per manifestazioni che si protraggono per numerose settimane e forse mesi;
          tra le manifestazioni previste risalta, soprattutto, la «Borsa mediterranea del turismo archeologico» giunta al suo XVII appuntamento, programmato dal 30 ottobre al 2 novembre 2014, a cui partecipano operatori turistici provenienti da numerosi Paesi esteri;
          con la determina del responsabile dell'area VI 1o settembre 2014, n.  324, del comune di Capaccio (Salerno) per l'acquisto delle «strutture modulari smontabili e rimovibili» sono state impegnate somme per circa 628.300 euro, con prestito della durata di 20 anni che grava sul bilancio dell'ente locale e, quindi, di tutti i cittadini;
          per il sottopasso ferroviario di Paestum e il marciapiede si prevedono, in particolare, consistenti lavori di scavo e opere fisse in calcestruzzo per sottofondi e strutture di sostegno che arrecherebbero un grave pregiudizio al contesto territoriale ed ambientale, che, unitamente al riconoscimento dell'Unesco come patrimonio dell'umanità, costituisce sempre un sito di grande pregio riconosciuto da tutto il mondo;
          per la realizzazione del marciapiede l'amministrazione comunale intende utilizzare circa un milione di euro (finanziato per attività di studio e ricerca), al fine di individuare le migliori condizioni per una riqualificazione dell'intera area sottoposta a vincolo;
          parte delle somme messe a disposizione dell'amministrazione comunale sono già state spese per un concorso di idee dall'esito, ad avviso degli interroganti, dubbio e discutibile;
          sembra che tutte le opere messe oggi in cantiere dall'amministrazione comunale abbiano ottenuto il parere favorevole delle locali soprintendenze;
          ciò in contrasto con i pareri negativi espressi precedentemente dalle medesime soprintendenze in relazione alle passate amministrazioni comunali che si sono susseguite, tanto da far sorgere il sospetto a molti cittadini che esista un particolare intendimento tra le soprintendenze e l'attuale amministrazione comunale;
          a tal proposito, si ricorda, ad esempio, che per il sottopasso ferroviario di Paestum dalla soprintendenza ai beni archeologici di Salerno è stato espresso parere negativo finanche per opere da realizzarsi a trecento metri e poi ancora a seicento metri dal perimetro delle mura dell'antica città, mentre solo oggi si apprende di un parere favorevole per opere da realizzarsi a circa soli dieci metri dalla cinta muraria;
          gli atti posti in essere sono di una gravità inaccettabile e comprometterebbero irrimediabilmente l'intera area archeologica –:
          se intendano assumere, per quanto di competenza, iniziative volte ad accertare i fatti rappresentati;
          se intendano intervenire per chiarire le modalità di intervento per la realizzazione del sottopasso ferroviario di Paestum, nonché quelle per la sistemazione delle «strutture modulari smontabili e rimovibili» da sistemare in altro sito più adeguato, come accaduto per tutte le passate edizioni della manifestazione fieristica, ad esclusione dell'ultima, a salvaguardia del decoro dell'area archeologica di Paestum. (3-01031)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1749 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 4, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ESENZIONE IMU. PROROGA DI TERMINI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DELLA DELEGA IN MATERIA DI REVISIONE DEL SISTEMA FISCALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2915)

A.C. 2915 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  1.

A.C. 2915 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.15, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.74, 1.75, 1.76, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.88, 1.89, 1.90, 1.92, 1.93, 1.94, 1.96, 1.97, 1.99, 1.100, 1.102, 1.108, 1.110, 1.111, 1.112, 1.114, 1.120, 1.123, 1.125, 1.126, 1.127, 1.129, 1.131, 1.132, 1.134, 1.135, 1.137, 1.139, 1.144, 1.146, 1.149, 1.150, 1.151, 1.153, 1.154, 1.156, 1.157, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.255, 1.280, 1-bis.2, 2.1, 2.2, 2.3, Dis.1.8 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1-bis.01, 1-bis.02, 1-bis.03, 1-bis.0250, 1-bis.0251, 1-bis.0252, 2.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2915 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

      1. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. All'articolo 1 della legge 11 marzo 2014, n.  23, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, alinea, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici mesi»;
          b) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;
          c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
      «7-bis. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 5 e 7 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 8, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni».

      3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani).

      1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, si applica:
          a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
          b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

      2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n.  99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
      3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.
      4. Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.  284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44.
      5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015.
      6. È abrogato il comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge n.  16 del 2012.
      7. A decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A al presente provvedimento, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
      8. Per l'anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nella misura di cui all'allegato B al presente provvedimento.
      9. I rimborsi ai comuni sono indicati nell'allegato C al presente provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla base del medesimo allegato, a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.

Articolo 2.
(Disposizioni finanziarie).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
          a) i commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  116 sono abrogati;
          b) il comma 25 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190 è abrogato e l'ultimo periodo del comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446 è soppresso.

      2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede:
          a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1;
          b) quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307;
          c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
          d) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2015, mediante il versamento all'entrata delle risorse disponibili sul fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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A.C. 2915 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

      All'articolo 1:
          al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
              «a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;
          dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993»;
          al comma 2, le parole: «L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b)sono sostituite dalle seguenti: «L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche»;
          al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «Per il medesimo anno 2014» sono inserite le seguenti: «nonché per gli anni successivi», dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU.» e, al quarto periodo, dopo le parole: «A tal fine,» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2014,»;
          al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015»;
          dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento»;
          al comma 7, le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
          dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
      «9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del comma 1-bis, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del predetto comma 1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui al secondo periodo.
      9-ter. All'articolo 14, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  “, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14”.
      9-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilità dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilità nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
      9-quinquies. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo».

      Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
      «Art. 1-bis. – (Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa). – 1. In considerazione del permanente stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, come modificato dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, è prorogato al 15 dicembre 2015. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

      All'articolo 2:
          al comma 2, alinea, dopo le parole: «dall'articolo 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione del comma 1-bise le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
          al comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
              «c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
              c-ter) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 1 milione di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1 milione di euro»;
          dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

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A.C. 2915 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani).

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

      1. Entro il 30 aprile 2016 l'Agenzia del territorio provvede alla revisione del catasto terreni al fine di aggiornare la redditività dei terreni.
      2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n.  190 è prorogato al 30 giugno 2016.
      3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, al comma 5-bis primo periodo, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 94,8 per cento del loro ammontare, per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nei limiti del 96 per cento».
      4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento».
          b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento»;
          c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento»;

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 26. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

      1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è prorogato al 30 giugno 2016.
      2. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede, entro il 30 aprile 2016 ad aggiornare l'elenco dei comuni italiani, al fine di eliminare eventuali incongruenze ed adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale.
      3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 94,8 per cento del loro ammontare, per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nei limiti del 96 per cento».
      4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) All'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento»;
          b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento»;
          c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento».

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 27. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

      1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è prorogato al 26 gennaio 2016.
      2. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 94,8 per cento del loro ammontare, per l'anno 2015 a decorrere dall'anno 2016, nei limiti del 96 per cento».
      3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento»;
          b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento»;
          c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura dell'8 per cento».
1. 28. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – (Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani). – 1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, il comma 2 è abrogato.
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 359,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
          a) per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter);
          b) a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
*1. 21. Palese, Latronico, Catanoso.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – (Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani). – 1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, il comma 2 è abrogato.
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 359,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
          a) per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter);
          b) a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
*1. 22. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Iacono.

      Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
      Art. 1. – (Esenzione dall'IMU per terreni agricoli montani e collinari). – 1. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, è abrogato.
      2. Per l'anno 2014 non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.
      3. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche Agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

      Conseguentemente, all'articolo 2:
           al comma 2, alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni sino a: a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
           sostituire il comma 2-bis con il seguente:
      «2-bis. 1. Quanto a 124,200 milioni di euro per l'anno 2015 e 254 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n.  23 il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:
          a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
          b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
          c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;
          d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell’European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
          e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da limiti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, al gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'uccisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
          f) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma, della legge 11 marzo 2014, n.  23 è soppresso».
1. 6. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.
(Inammissibile limitatamente al comma 2.bis.1 della parte consequenziale)

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – 1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, il comma 2 è abrogato.
*1. 25. Catanoso.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – 1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, il comma 2 è abrogato.
*1. 205. Giorgia Meloni, Rampelli.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). – 1. Per l'anno 2014 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, si applica a tutti i terreni agricoli ricadenti nei comuni italiani di cui all'elenco allegato alla circolare n.  9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in base al quale i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 322 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 19. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: A decorrere dall'anno con le seguenti: Per l'anno;.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              comma 7, sostituire le parole: A decorrere dall'anno con le seguenti: Per l'anno;
              aggiungere, in fine, il seguente comma:
      9-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro e non oltre il 31 ottobre 2015, sono ridefiniti i criteri per l'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli a decorrere dall'anno 2016, prevedendo, oltre alle esenzioni di cui ai commi 1 e 2, l'esenzione per i terreni agricoli, ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, aventi la seguente destinazione:
          a) pascolo;
          b) bosco;
          c) prato permanente;
          d) aree di interesse ecologico di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  295 del 20 dicembre 2014.

          all'articolo 2:
              sopprimere il comma 1;
              al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1, con le seguenti: mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera della legge 33 dicembre 2009, n.  196.
1. 32. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: A decorrere dall'anno con le seguenti: Per l'anno;.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              comma 7, sostituire le parole: A decorrere dall'anno con le seguenti: Per l'anno;
              aggiungere, in fine, il seguente comma:
      9-sexies. A decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli, ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola.

          all'articolo 2:
              sopprimere il comma 1;
              al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
1. 35. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

      Al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dall'anno con le seguenti: Per l'anno;.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              comma 7, sostituire le parole: A decorrere dall'anno con le seguenti: Per l'anno;
              aggiungere, in fine, il seguente comma:
      9-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro e non oltre il 31 ottobre 2015, sono ridefiniti i criteri per l'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli a decorrere dall'anno 2016, prevedendo, oltre alle esenzioni di cui ai commi 1 e 2, l'esenzione per i terreni agricoli, ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, aventi la seguente destinazione:
          a) pascolo;
          b) bosco e selvicoltura;
          c) prato permanente;
          d) aree di interesse ecologico di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  295 del 20 dicembre 2014. L'esenzione ai sensi del precedente periodo si applica anche al terreni agricoli non coltivati, danneggiati da calamità naturali, limitatamente all'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento calamitoso, i terreni esentati devono essere ubicati in aree delimitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102.

              all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 72,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 78,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1. 33. Zaccagnini, Franco Bordo, Paglia.

      Al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dall'anno con le seguenti: Per l'anno;.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              comma 7, sostituire le parole: A decorrere dall'anno con le seguenti: Per l'anno;
              aggiungere, in fine, il seguente comma:
      9-sexies. A decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola.

              all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 147,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 153,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1. 36. Paglia, Franco Bordo, Zaccagnini.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dall'anno 2015 con le seguenti: dall'anno 2016.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
      3. Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.
      4. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 25 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

              al comma 7, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2016;
              sopprimere i commi 8 e 9;

          all'articolo 2:
              al comma 2, alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni fino a: a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
              dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2.1. quanto a 124,200 milioni di euro per l'anno 2015 e 254 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n.  23 il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:
          a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
          b) la sostituzione di cui alla lettera a), avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 3 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
          c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente e componenti tariffarie le destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esitarsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa noti tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;
          d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell’European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
          e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, Il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico, il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
          f) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma della legge 11 marzo 2014, n.  23 è soppresso.
1. 31. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.
(Inammissibile limitatamente al comma 2.1 della parte consequenziale)

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: dall'anno 2015 fino alla fine del comma con le seguenti: dall'anno di imposta 2015, per l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n.  9.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              sopprimere i commi 1-bis e 2;
              sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Il criterio di cui al comma 1 si applica anche all'anno di imposta 2014;

              al comma 4:
                  al primo periodo, sostituire le parole: dei criteri di cui ai commi precedenti con le seguenti: del criterio di cui al comma 1;
                  sopprimere il terzo periodo;
              al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 16 giugno 2015;
              sostituire il comma 7 con il seguente:
      7. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1;

              sopprimere i commi 8, 9, 9-bis e 9-quinquies;

          sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
          a) quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307;
          b) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
          c) quanto a 140,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 269 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196.

      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 29. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: sono esenti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214 i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              sostituire da 2 a 9-quinquies con i seguenti:
      2. Per l'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.
      3. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.
      4. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, è abrogato.
              alla rubrica, sostituire le parole: montani e parzialmente montani con la seguente: agricoli;

          all'articolo 2:
              al comma 2, alinea, sostituire le parole da: ad eccezione del comma 1-bis sino a: decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: valutati in 1400 milioni di euro per l'anno 2015, 1050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;
              al comma 2-bis, sostituire le parole da: Agli oneri derivanti sino a: pari a con le seguenti: quanto a;
               dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
      2-bis. 1. In attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n.  23 il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:
          a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione e sostituito dall'imposizione di una accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
          b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
          c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;
          d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell’European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'uccisa deve essere ridotta onde tener conio degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
          e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
          f) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma, della legge 11 marzo 2014, n.  23 è soppresso.
1. 5. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.
(Inammissibile limitatamente al comma 2.bis.1 della parte consequenziale)

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              sostituire da 2 a 9-quinquies con i seguenti:
      2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, è abrogato.
      3. In attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n.  23 il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:
          a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di una accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
          b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
          c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;
          d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell’European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
          e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
          f) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma della legge 11 marzo 2014, n.  23 è soppresso.

              alla rubrica, sostituire le parole: montani e parzialmente montani con la seguente: agricoli;
          dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1.1. – (Proroga termine di versamento IMU per i terreni montani). – 1. Per l'anno 2014, il versamento dell'IMU dovuta per i terreni che risultano imponibili in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  284 del 6 dicembre 2014, può essere effettuato entro il termine del 1o giugno 2015 senza applicazioni di sanzioni ed interessi.

          sopprimere l'articolo 2.
1. 1. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà, Cristian Iannuzzi.
(Inammissibile limitatamente al comma 3 della parte consequenziale)

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              sostituire da 2 a 9-quinquies con i seguenti:
      2. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
          a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
          b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
          c) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;
          d) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
          e) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;
          f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
          g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.».
      3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164.
              alla rubrica, sostituire le parole: montani e parzialmente montani con la seguente: agricoli;
          sopprimere l'articolo 2.
*1. 2. Palese, Latronico, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciracì, Picchi, Galati.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              sostituire da 2 a 9-quinquies con i seguenti:
      2. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
          a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
          b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
          c) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;
          d) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
          e) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;
          f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
          g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.».

      3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164.
              alla rubrica, sostituire le parole: montani e parzialmente montani con la seguente: agricoli;
          sopprimere l'articolo 2.
*1. 3. Franco Bordo, Zaccagnini, Paglia.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: i terreni agricoli ubicati in qualsiasi area e a qualsiasi titolo posseduti sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              sostituire da 2 a 9-quinquies con il seguente:
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 322 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
              alla rubrica, sostituire le parole: montani e parzialmente montani con la seguente: agricoli;
          sopprimere l'articolo 2.
1. 8. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: i terreni agricoli ubicati in qualsiasi area e a qualsiasi titolo posseduti sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              sostituire da 2 a 9-quinquies con il seguente:
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante i risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario conseguente all'individuazione delle 3 Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, che determinano a decorrere dall'anno 2015 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 322 milioni di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
              alla rubrica, sostituire le parole: montani e parzialmente montani con la seguente: agricoli;
          sopprimere l'articolo 2.
1. 9. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: i terreni agricoli ubicati in qualsiasi area e a qualsiasi titolo posseduti sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              sostituire da 2 a 9-quinquies con il seguente:
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 322 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
              alla rubrica, sostituire le parole: montani e parzialmente montani con la seguente: agricoli;
          sopprimere l'articolo 2.
1. 12. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo, alla rubrica, sostituire le parole: montani e parzialmente montani con la seguente: agricoli;
          all'articolo 2:
              sopprimere il comma 1;
              dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
      2-bis.1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
          a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;
          b) permesso di ricerca: 1.000 euro per chilometro quadrato;
          c) permesso di ricerca in proroga: 1.000 euro per chilometro quadrato;
          d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
          e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
          f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
          g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.».

      2-bis.2. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164.
1. 7. Palese, Latronico.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              sostituire da 2 a 9-quinquies con i seguenti:
      2. Al relativo onere, valutato in 359 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2015 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
      4. L'esenzione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti dei terreni agricoli lasciati incolti, fatti salvi i riposi colturali e le aree preventivamente individuate dai comuni come destinate a pascolo, o privi delle opere a tutela della pubblica incolumità o della sicurezza idrogeologica, poste dalla legge a carico dei proprietari. A tal fine con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni volte a consentire ai comuni, secondo criteri di uniformità applicativa, di adottare regolamenti per la individuazione dei terreni assoggettati all'imposta municipale propria (IMU) e per la sua determinazione.
              alla rubrica, sostituire le parole: montani e parzialmente montani con la seguente: agricoli;
          all'articolo 2, sopprimere il comma 2.
1. 201. De Girolamo, Dorina Bianchi, Piccone, Pizzolante, Bernardo, Bosco, Tancredi, Adornato, Alli, Binetti, Buttiglione, Calabrò, Causin, Cera, Cicchitto, D'Alia, De Mita, Garofalo, Minardo, Misuraca, Pagano, Piccone, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Vignali.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: si applica fino alla fine del comma con le seguenti: si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              sostituire da 2 a 9-quinquies con il seguente:
      2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 359 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 359 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori di tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale secondo le modalità previste dal presente comma.;
              alla rubrica, sostituire le parole: montani e parzialmente montani con la seguente: agricoli;
          all'articolo 2, sopprimere il comma 2.
1. 10. De Girolamo, Minardo, Piccone, Dorina Bianchi, Pizzolante, Bernardo, Bosco, Tancredi, Adornato, Alli, Binetti, Buttiglione, Calabrò, Causin, Cera, Cicchitto, D'Alia, De Mita, Garofalo, Misuraca, Pagano, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Vignali.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              sostituire da 2 a 9-quinquies con i seguenti:
      2. Al relativo onere, valutato in 359 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2015 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
              alla rubrica, sostituire le parole: montani e parzialmente montani con la seguente: agricoli;
          all'articolo 2, sopprimere il comma 2.
1. 11. De Girolamo, Dorina Bianchi, Piccone, Pizzolante, Bernardo, Bosco, Tancredi, Adornato, Alli, Binetti, Buttiglione, Calabrò, Causin, Cera, Cicchitto, D'Alia, De Mita, Garofalo, Minardo, Misuraca, Pagano, Piccone, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Vignali.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011 non è dovuta sui terreni agricoli.

      Conseguentemente, sostituire da 2 a 9-quinquies con i seguenti:
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2015 è istituita un'imposta municipale sui siti inquinati di cui al Titolo V del decreto legislativo n.  152 del 2006 (Codice ambientale), con l'aliquota indicata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n.  201 del 2011.
      3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i siti di cui al comma 2 e le modalità applicative dell'imposta istituita dal medesimo comma. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 2 miliardi di euro a decorrere dal medesimo anno 2015.
      4. Per quanto riguarda la disciplina del tributo, la sua applicazione, l'accertamento e la riscossione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011.
1. 202. Pili.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

      Conseguentemente:
          sostituire da 2 a 9-quinquies con i seguenti:
      2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
          a) quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307;
          b) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione: «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
          c) quanto a 140,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 269 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196.

      3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              alla rubrica, sostituire le parole: montani e parzialmente montani con la seguente: agricoli;.
1. 200. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

      Conseguentemente:
          sostituire da 2 a 9-quinquies con i seguenti:
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
      3. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2015, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
          alla rubrica, sostituire le parole: montani e parzialmente montani con la seguente: agricoli;.
1. 15. Catanoso, Palese, Latronico, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciracì, Picchi, Galati.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011 non si applica ai terreni agricoli ricadenti nelle regioni a statuto speciale nel rispetto delle previsioni statutarie, salvo intesa.

      Conseguentemente, sostituire da 2 a 9-quinquies con i seguenti:
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2015 è istituita un'imposta municipale sui siti inquinati di cui al Titolo V del decreto legislativo n.  152 del 2006 (Codice ambientale), con l'aliquota indicata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n.  201 del 2011.
      3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i siti di cui al comma 2 e le modalità applicative dell'imposta istituita dal medesimo comma. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 700 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2015.
      4. Per quanto riguarda la disciplina del tributo, la sua applicazione, l'accertamento e la riscossione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011.
1. 203. Pili.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011 non si applica ai terreni agricoli ricadenti nelle regioni insulari.

      Conseguentemente, sostituire da 2 a 9-quinquies con i seguenti:
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2015 è istituita un'imposta municipale sui siti inquinati di cui al Titolo V del decreto legislativo n.  152 del 2006 (Codice ambientale), con l'aliquota indicata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n.  201 del 2011.
      3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i siti di cui al comma 2 e le modalità applicative dell'imposta istituita dal medesimo comma. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2015.
      4. Per quanto riguarda la disciplina del tributo, la sua applicazione, l'accertamento e la riscossione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011.
1. 204. Pili.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: i terreni agricoli, posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

      Conseguentemente, sostituire da 2 a 9-quinquies con i seguenti:
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
      3. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 marzo 2015, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
1. 18. Latronico, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciracì, Palese, Picchi, Galati.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: l'esenzione fino alla fine del comma con le seguenti: i criteri di esenzione dall'IMU dei terreni agricoli sono rivisti dalle regioni alle quali è delegato il compito di individuare le aree territoriali da assoggettare o meno al pagamento dell'imposta IMU, tenendo conto anche dell'eventuale esistenza di zone svantaggiate.
1. 30. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Busin, Romele.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) a tutti i terreni agricoli effettivamente coltivati comunque utilizzati a fini esclusivamente agro-silvo-pastorali;.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, sopprimere la lettera b);
          dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e dell'interno, definisce con apposito regolamento le modalità attraverso cui i comuni procedono alla verifica delle effettive condizioni dei terreni agricoli ricadenti nel proprio territorio.
          al comma 2, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettera a).
          dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:
      9-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 15 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 37. Pastorelli, Di Lello.

      Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
          a) ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.  984, così come individuati dalla circolare ministeriale n.  9 del 14 giugno 1993.
1. 38. Faenzi, Palese, Romele.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nonché a quelli non coltivati aggiungere le seguenti: posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola;

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
1. 40. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: classificati fino alla fine della lettera con le seguenti: montani per la cui individuazione si applica l'articolo 1, comma 3 della legge 31 gennaio 1994, n.  97.
1. 39. Franco Bordo, Zaccagnini, Paglia.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con le seguenti: o parzialmente montani secondo l'elenco di cui al comma 1.1.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, sopprimere la lettera b);
          dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche agricole e dell'interno, definisce con apposito decreto l'elenco dei comuni che a decorrere dall'anno d'imposta 2015, beneficiano dell'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli, in quanto totalmente o parzialmente montani, utilizzando quali criteri l'altimetria media del territorio comunale, la produttività media annua agricola di tutti i terreni agricoli o non coltivati presenti sul territorio comunale, nonché la soggezione del medesimo a rischi idrogeologici o sismici.
          al comma 2, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettera a).
          dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:
      9-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 15 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 41. Pastorelli, Di Lello.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: totalmente montani aggiungere le seguenti: e parzialmente montani;

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: parzialmente montani con le seguenti: non montani.
          al comma 2, dopo le parole: ai terreni, aggiungere le seguenti: anche ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT;
          al comma 5:
              primo periodo, sostituire le parole:
10 febbraio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015;
              sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai contribuenti che versano l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal primo periodo ed entro il 31 dicembre 2015, ai sensi della legge n.  212 del 2000 non sono applicate le sanzioni o gli interessi moratori previsti dalle vigenti normative.;

          al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, l'imposta è determinata a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote.;
          sostituire i commi 7, 8, e 9 con il seguente:
      7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1.;

          sostituire l'articolo 2 con il seguente:
      Art. 2. – (Disposizioni finanziarie). – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari all'importo in precedenza indicato dal medesimo articolo, a decorrere dal 2015. Le misure di cui al primo periodo non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 42. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Al comma 1, lettera a) dopo le parole: totalmente montani aggiungere le seguenti: e parzialmente montani;.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: parzialmente montani con le seguenti: non montani;
          dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      «2-bis. L'esenzione di applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto-legislativo n.  99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.»;

          al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015;
          sostituire l'articolo 2 con il seguente:
      Art. 2. – (Disposizioni finanziarie). – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
          a) quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
          b) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
          c) quanto a 140,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 269 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.  196.

      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 44. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 1, lettera a) dopo le parole: totalmente montani aggiungere le seguenti: e parzialmente montani;

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: parzialmente montani con le seguenti: non montani;
          dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      «2-bis. L'esenzione di applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto-legislativo n.  99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.»;

          al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 16 giugno 2015;
          sostituire l'articolo 2 con il seguente:
      Art. 2. – (Disposizioni finanziarie). – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
          a) quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
          b) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
          c) quanto a 140,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 269 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.  196.

      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 46. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 1, lettera a) dopo le parole: totalmente montani aggiungere le seguenti: e parzialmente montani;.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: parzialmente montani con le seguenti: non montani;
          al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015;
          sostituire l'articolo 2 con il seguente:
      Art. 2. – (Disposizioni finanziarie). – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
          a) quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
          b) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
          c) quanto a 140,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 269 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.  196.

      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 47. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 1, lettera a) dopo le parole: totalmente montani aggiungere le seguenti: e parzialmente montani;

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: parzialmente montani con le seguenti: non montani;
          al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 16 giugno 2015;
          sostituire l'articolo 2 con il seguente:
      Art. 2. – (Disposizioni finanziarie). 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
          a) quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
          b) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
          c) quanto a 140,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 269 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.  196.

      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 49. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: totalmente montani aggiungere le seguenti: e parzialmente montani.

      Conseguentemente, dopo il comma 9-quinquies, aggiungere il seguente:
      9-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 15 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
*1. 50. Di Lello, Pastorelli.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: totalmente montani aggiungere le seguenti: e parzialmente montani.

      Conseguentemente, dopo il comma 9-quinquies, aggiungere il seguente:
      9-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 15 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
*1. 51. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: totalmente montani aggiungere le seguenti: e parzialmente montani.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          all'alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 con le seguenti: 240, 8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 111;
          dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 15 milioni di euro per il 2015 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, ad eccezione delle spese relative alle missioni; Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
1. 52. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e nei comuni classificati parzialmente montani il cui perimetro confinale è esclusivamente ed interamente con comuni totalmente montani.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          all'alinea sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 con le seguenti: 235, 8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 111;
          dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2015 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
1. 53. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a.1) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) interamente confinanti con i comuni classificati totalmente montani di cui al suddetto elenco Istat ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.  56.

      Conseguentemente all'articolo 2, comma 2:
          all'alinea sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 54. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a.1) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) interamente confinanti con i comuni classificati totalmente montani di cui al suddetto elenco Istat ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.  56.

      Conseguentemente all'articolo 2, comma 2:
          all'alinea sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito dei programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 55. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a.1) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) interamente confinanti con i comuni classificati totalmente montani di cui al suddetto elenco Istat ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.  56.

      Conseguentemente all'articolo 2, comma 2:
          all'alinea sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
1. 56. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a.1) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.  56.

      Conseguentemente all'articolo 2, comma 2:
          all'alinea sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 57. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a.1) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.  56.

      Conseguentemente all'articolo 2, comma 2:
          all'alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 58. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a.1) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.  56.

      Conseguentemente all'articolo 2, comma 2:
          all'alinea sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
1. 59. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: 28 dicembre 2001, n.  448, aggiungere le seguenti: nonché ai comuni con altitudine inferiore o superiore del 20 per cento rispetto ai 600 metri, che presentino un indice di spopolamento superiore del 50 per cento, quale risultante dalla differenza di popolazione tra il nono e il quindicesimo Censimento generale della popolazione, e contestualmente un reddito pro capite, come individuato dall'ISTAT, non superiore a 6.000 euro annui;.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole:
delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2011, n.  448, con le seguenti: di cui al comma 1, lettera a-bis).
          all'articolo 2:
              al comma 2, alinea sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 con le seguenti: 232 milioni di euro per l'anno 2015 e in 99,5;
              al comma 2, lettera b) sostituire le parole: 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 con le seguenti: 132,8 milioni di euro per l'anno 2015, 51,4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 56,6.
*1. 60. Pagano.

      Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: 28 dicembre 2001, n.  448, aggiungere le seguenti: nonché ai comuni con altitudine inferiore o superiore del 20 per cento rispetto ai 600 metri, che presentino un indice di spopolamento superiore del 50 per cento, quale risultante dalla differenza di popolazione tra il nono e il quindicesimo Censimento generale della popolazione, e contestualmente un reddito pro capite, come individuato dall'ISTAT, non superiore a 6.000 euro annui;.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2011, n.  448, con le seguenti: di cui al comma 1, lettera a-bis).
          all'articolo 2:
              a) al comma 2, alinea sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 con le seguenti: 232 milioni di euro per l'anno 2015 e in 99,5;
              b) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 con le seguenti: 132,8 milioni di euro per l'anno 2015, 51,4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 56,6.
*1. 206. Capodicasa, Iacono.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non coltivati, aggiungere le seguenti: ubicati nei comuni classificati parzialmente montani, di cui all'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), confinanti esclusivamente con comuni montani, e a quelli.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 68. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: posseduti e condotti fino alla fine della lettera, con le seguenti: condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, non ricadenti in aree montane o di collina, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.  984, così come individuati dalla circolare ministeriale n.  9 del 14 giugno 1993.
1. 66. Faenzi, Palese, Romele.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: posseduti e condotti, aggiungere le seguenti: dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro;
          lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro.
1. 74. Catanoso.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: posseduti e condotti, aggiungere le seguenti: dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o.

      Conseguentemente, all'articolo 2:
          al comma 2, alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro;
          dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro. Tutela della salute.
1. 69. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: posseduti e condotti, aggiungere le seguenti: dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,.

      Conseguentemente, all'articolo 2:
          al comma 2, alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 229,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 101 milioni di euro;
          dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
              b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
1. 71. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: coltivatori diretti fino alla fine della lettera, con le seguenti: soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

      Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2. 1. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), pari a 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
1. 63. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: coltivatori diretti fino alla fine della lettera, con le seguenti: soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto dei Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

      Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2. 1. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
1. 65. Zaccagnini, Franco Bordo, Paglia.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, con le seguenti: di cui all'articolo 2135 del codice civile.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro;
          lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro.
1. 78. Catanoso.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, con le seguenti: di cui all'articolo 2135 del codice civile.

      Conseguentemente, all'articolo 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro;
          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente dei bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro. Tutela della salute.
1. 76. Gagnarli, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
          b-bis) terreni agricoli ancorché non montani ricompresi nella rete «Natura 2000» dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), previsti rispettivamente dalle direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE, sostituita dalla direttiva 2009/147/CE;
          b-ter) terreni agricoli ancorché non montani ricompresi nei Piani di Bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 80. Sandra Savino.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) a tutti i terreni agricoli ricadenti nei Comuni italiani di cui all'elenco delle zone svantaggiate allegato alla circolare n.  9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle Finanze;.

      Conseguentemente:
          al comma 2, dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: e lettera b-bis),;
          dopo il comma 9-quinquies, aggiungere il seguente:
      9-sexies. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale al sensi del comma 2.
1. 86. Di Lello, Pastorelli.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni svantaggiati ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 marzo 2008 recante «Elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013».

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 si provvede, nel limite massimo di 20 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 88. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
      b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni svantaggiati ai sensi del decreto dei Ministero dello sviluppo economico 27 marzo 2008 recante «Elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013».

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
*1. 89. Latronico, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciracì, Palese, Picchi, Galati.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni svantaggiati ai sensi del decreto dei Ministero dello sviluppo economico 27 marzo 2008 recante «Elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013».

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
*1. 90. Di Lello, Pastorelli.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n.  225 del 1992.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, attraverso la riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 360 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 94. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2 della legge n.  225 del 1992.

      Conseguentemente, dopo il comma 9-quinquies, aggiungere il seguente:
      9-sexies. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 1, comma b-bis) valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 92. Di Lello, Pastorelli.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n.  225 del 1992.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 285,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 156 milioni di euro;
          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 93. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni interessati da eventi climatici avversi nell'anno 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 275,8 milioni per l'anno 2015 e in 156 milioni di euro;
          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 50 milioni di euro per il 2015 e a 60 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente dei bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
1. 96. Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni per i quali il Consiglio dei ministri, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, abbia già dichiarato lo stato di emergenza.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 97. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, danneggiati da calamità naturali, limitatamente all'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento calamitoso. I terreni esentati devono essere ubicati in aree delimitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 235,8 milioni per l'anno 2015, in 106 milioni di euro.
          lettera b), sostituire le parole: quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: quanto a 136,6 milioni di euro per l'anno 2015, 57,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 63,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
*1. 99. Paglia, Franco Bordo, Zaccagnini.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, danneggiati da calamità naturali, limitatamente all'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento calamitoso. I terreni esentati devono essere ubicati in aree delimitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 235,8 milioni per l'anno 2015, in 106 milioni di euro.
          lettera b), sostituire le parole: quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: quanto a 136,6 milioni di euro per l'anno 2015, 57,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 63,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
*1. 100. Sberna, Caruso, Capelli.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, danneggiati da calamità naturali, limitatamente all'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento calamitoso. I terreni esentati devono essere ubicati in aree delimitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b-bis) si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
1. 102. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

      b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni colpiti dalle avversità atmosferiche, che hanno interessato la regione Puglia dal 1o al 6 settembre 2014 e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 23 ottobre 2014.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b-bis) si provvede nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 40 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 108. Distaso, Ciracì, Palese, Sisto.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) limitatamente agli anni 2014 e 2015, ai terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, le cui coltivazioni risultano danneggiate da fitopatie.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni con le seguenti: 226,8 milioni;
          dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 1 milione di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, ad eccezione delle spese relative alle missioni; Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
1. 110. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, nei quali è stato riscontrato il batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 10 febbraio 2015.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b-bis), nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 111. Palese, Marti, Ciracì, Distaso, Sisto, Latronico.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli destinati ad uliveto interessati dalla diffusione della fitopatologia di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  239 del 14 ottobre 2014, ricadenti in area infetta, a decorrere dall'anno successivo a quello di delimitazione delle aree interessate a cura dei competenti servizi regionali e fino al termine dello stato di emergenza.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 230,8 milioni di euro per l'anno 2015, in 101 milioni di euro;
          lettera b), sostituire le parole: 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 131,6 milioni di euro per l'anno 2015, 52,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 58,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
*1. 112. Paglia, Franco Bordo, Zaccagnini.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli destinati ad uliveto interessati dalla diffusione della fitopatologia di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  239 del 14 ottobre 2014, ricadenti in area infetta, a decorrere dall'anno successivo a quello di delimitazione delle aree interessate a cura dei competenti servizi regionali e fino al termine dello stato di emergenza.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 230,8 milioni di euro per l'anno 2015, in 101 milioni di euro;
          lettera b), sostituire le parole: 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 131,6 milioni di euro per l'anno 2015, 52,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 58,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
*1. 114. Sberna, Caruso, Capelli.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli ubicati nei siti di interesse nazionale individuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 e a quelli ubicati nei siti contaminati da sottoporre a bonifica.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 265,8 milioni per l'anno 2015 e in 136 milioni di euro;
          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
1. 120. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, che dichiarino a decorrere dall'anno 2015 un volume d'affari da attività agricola non superiore a 15 mila euro annui;.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 375,8 milioni per l'anno 2015 e in 246 milioni di euro;
          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 150 milioni di euro per il 2015 e a 150 milioni di euro a decorrere dai 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
1. 123. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti, diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 345,8 milioni per l'anno 2015 e in 216 milioni di euro;
          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
1. 125. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo n.  1, di cui al regolamento (CE) n.  1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1, a decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, per un importo pari al limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo di sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
1. 131. Latronico, Palese, Ciracì, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Picchi, Galati.

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli coltivati con metodi biologici certificati.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 239,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 111 milioni di euro;
          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 132. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) ai terreni agricoli, posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 228,8 milioni per l'anno 2015 e in 99 milioni di euro;
          lettera a), sostituire le parole: 45,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 con le seguenti: 48,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 34,9.
1. 137. Fitzgerald Nissoli, Sberna, Caruso.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1. 1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), prevista dalla lettera h) del comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, si applica, altresì, ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
      1. 2. A decorrere dal 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.  196, per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo di sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
1. 139. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 600.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 46,5 milioni di euro annui.
*1. 144. Catanoso.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 600.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 46,5 milioni di euro annui.
*1. 146. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 500.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 38,75 milioni di euro annui.
**1. 149. Catanoso.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 500.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 38,75 milioni di euro annui.
**1. 150. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 400.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: pari a 15,5 milioni di euro annui fino alla fine del comma, con le seguenti: pari a 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
1. 151. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 400.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 31 milioni di euro annui.
*1. 153. Catanoso.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 400.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 31 milioni di euro annui.
*1. 154. Franco Bordo, Zaccagnini, Paglia.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 300.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 23,25 milioni di euro annui.
1. 156. Catanoso.

      Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
      1-ter. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, si applica sul 50 per cento della base imponibile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1 lettera b), aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ministeriale 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto Nazionale di Statistica.
      1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
1. 157. Zaccagnini, Franco Bordo, Paglia.

      Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
      1-ter. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche ai terreni siti nei comuni parzialmente montani, già inclusi nell'elenco di cui alla Circolare ministeriale n.  9 del 14 giugno 1993, il cui territorio confina esclusivamente con comuni riconosciuti totalmente montani.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 228,8 milioni per l'anno 2015, in 99 milioni di euro;
          alla lettera b), sostituire le parole: 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni con le seguenti: 129,6 milioni di euro per l'anno 2015, 50,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 56,1 milioni.
1. 43. D'Incà.

      Al comma 2, dopo le parole: posseduti e condotti aggiungere le seguenti: da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 235,8 milioni per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro;
          lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro.
1. 61. Catanoso.

      Al comma 2, dopo le parole: posseduti e condotti, aggiungere le seguenti: da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 235,8 milioni per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro;
          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
1. 45. Gallinella, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: o ad imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 235,8 milioni per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro;
          lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 67. Catanoso.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: o ad imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 235,8 milioni per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro;
          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
1. 62. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti all'INPS e dalle figure iscritte presso la Camera di Commercio nella apposita Sezione Speciale delle imprese agricole sui terreni comunque utilizzati per fini agricoli da queste figure professionali.

      Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, ultimo periodo, pari a 40 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 70. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99.

      Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, ultimo periodo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 72. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli aventi destinazione «qualità uliveto» e «qualità mandorleto».

      Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, ultimo periodo, nel limite massimo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 75. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. L'esenzione si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (CE) 17 dicembre 2013 n.  1305 e successive modificazioni ed integrazioni.
      2-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 marzo 2015 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
1. 79. Latronico, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciracì, Palese, Picchi, Galati.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. L'esenzione si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (CE) 17 dicembre 2013 n.  1305 e successive modificazioni ed integrazioni.
      2-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 81. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. L'esenzione si applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n.  99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.

      Conseguentemente:
          al comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui ai commi 1, 2 e 2-bis;
          all'articolo 2, comma 2:
              alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 235,8 milioni per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro;
              dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
                  d-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
1. 126. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. L'esenzione di applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n.  99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.

      Conseguentemente:
          al comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui ai commi 1, 2 e 2-bis;
          all'articolo 2, comma 2:
              alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 235,8 milioni per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro;
              dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
                  d-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 127. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. L'esenzione di applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n.  99 dei 2004, iscritti alla previdenza agricola.

      Conseguentemente:
          al comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui ai commi 1, 2 e 2-bis;
          all'articolo 2, comma 2:
              alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 235,8 milioni per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro;
              dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
                  d-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 129. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
      3. Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.
      4. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

      Conseguentemente:
          al comma 7, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2016;
          sopprimere i commi 8 e 9;
          all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
      3-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, è aumentata di 1 punto percentuale.
      3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.  212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3-quater. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 3-bis del presente articolo si applicano le disposizioni di citi al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
1. 82. Cancelleri, D'Incà.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Per gli anni 2014 e 2015 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n.  225 del 1992.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 285,8 milioni per l'anno 2015 e in 156 milioni di euro;
          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 83. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Per gli anni 2014 e 2015 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di eventi alluvionali verificatesi nei suddetti anni nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n.  225 del 1992.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 265,8 milioni per l'anno 2015 e in 136 milioni di euro;

          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 84. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2014, con le seguenti: Per gli anni 2014 e 2015,.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni con le seguenti: 275,8 milioni;
          dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 50 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro. Tutela della salute.
1. 85. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Sostituire il comma 5 con il seguente:
      5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è prorogato al 31 gennaio 2016.
1. 255. Giorgia Meloni, Rampelli.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 10 febbraio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
1. 87. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 10 febbraio 2015 con le seguenti: 30 aprile 2015.

      Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015, con le seguenti: 31 maggio 2015.
1. 88-bis. Franco Bordo, Zaccagnini, Paglia.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 10 febbraio 2015 con le seguenti: 30 aprile 2015.
1. 95. Sberna, Caruso, Capelli.

      Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I contribuenti che, entro il 31 maggio 2015, provvedono alla regolarizzazione spontanea degli eventuali minori importi versati, determinati da erronea computazione dell'imposta complessivamente dovuta, non sono soggetti a sanzioni né ad interessi.

      Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 maggio 2015.
1. 98. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

      Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I contribuenti che, entro il 16 giugno 2015, provvedono alla regolarizzazione spontanea degli eventuali minori importi versati, determinati da erronea computazione dell'imposta complessivamente dovuta, non sono soggetti a sanzioni né ad interessi.
*1. 103. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

      Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I contribuenti che, entro il 16 giugno 2015, provvedono alla regolarizzazione spontanea degli eventuali minori importi versati, determinati da erronea computazione dell'imposta complessivamente dovuta, non sono soggetti a sanzioni né ad interessi.
*1. 130. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I contribuenti che, entro il 30 aprile 2015, provvedono alla regolarizzazione spontanea degli eventuali minori importi versati, determinati da erronea computazione dell'imposta complessivamente dovuta, non sono soggetti a sanzioni né ad interessi.

      Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 30 aprile 2015.
1. 101. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

      Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: ritardato versamento aggiungere le seguenti: o di eventuali minori importi versati.
1. 104. Sberna, Caruso, Capelli.

      Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
*1. 105. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

      Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
*1. 106. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
*1. 256. Giorgia Meloni, Rampelli.

      Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015, con le seguenti: 16 giugno 2015.
**1. 109. Catanoso.

      Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015, con le seguenti: 16 giugno 2015.
**1. 113. L'Abbate, Parentela, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015, con le seguenti: 16 giugno 2015.
**1. 115. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015, con le seguenti: 31 maggio 2015.
1. 116. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

      Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015, con le seguenti: 30 aprile 2015.
*1. 118. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

      Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015, con le seguenti: 30 aprile 2015.
*1. 119. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 5-bis, dopo le parole: hanno diritto al rimborso aggiungere le seguenti:, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 124. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 5-bis, dopo le parole: hanno diritto al rimborso aggiungere le seguenti:, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 122. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 5-bis, dopo le parole: hanno diritto al rimborso aggiungere le seguenti:, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 121. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Al comma 5-bis, sopprimere le parole: qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.
1. 128. Franco Bordo, Zaccagnini, Paglia.

      Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
      7-bis. Entro il 15 marzo 2015 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2015 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, nel complesso, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014.
      7-ter. L'acconto di cui al comma 7-bis verrà attribuito a ciascun comune, sulla base di un decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, tenendo conto delle modalità di riparto indicate nella lettera b) del comma 380-ter, e del comma 380-quater, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.  228 e successive modificazioni e integrazioni e dell'esigenza di assicurare un congruo ammontare di risorse anche agli enti che sulla base di tali criteri non parteciperanno al riparto del Fondo di solidarietà in considerazione dei gettiti loro derivanti da IMU e TASI.
      7-quater. Entro il 15 maggio 2015, il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle trattenute da operare sull'imposta municipale propria di ciascun comune a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà 2015, in misura pari ai cinquanta per cento degli importi oggetto di trattenuta, al medesimo titolo, per l'anno 2014, ai sensi del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n.  228.
1. 133. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      9. 1. I comuni in deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggiore gettito IMU, risultanti dall'allegato B al presente provvedimento, sul bilancio 2014 a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale. L'accertamento convenzionale è rivisto sulla base dei dati aggiornati del gettito reale. A tal fine è istituito un fondo di riequilibrio destinato a compensare il minor gettito. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro giugno 2015, viene disposta la compensazione per il minor gettito a favore dei comuni ed a valere sul predetto fondo di riequilibrio.
1. 134. Latronico, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciracì, Palese, Picchi, Galati.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      9-sexies. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche agricole e dell'interno, modificano con apposito decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i criteri per l'individuazione dei contribuenti che, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, sono tenuti al pagamento dell'IMU sulla base della superficie agricola posseduta, della destinazione e della potenziale redditività economica della stessa.
      9-septies. Ai fini di cui al comma precedente sono tenuti al pagamento dell'imposta esclusivamente i proprietari di quei terreni che si sviluppano per oltre 10 ettari in pianura, 20 ettari in collina e 40 ettari in montagna, prendendo a tal fine a riferimento la suddivisione del territorio nazionale predisposta dall'Istituto nazionale di statistica.
      9-octies. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625, è sostituito dal seguente:
      1. A decorrere dall'anno 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così rideterminati:
          h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
          i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
          j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;
          k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato; I) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;
          m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
          n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.

      I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164.
1. 280. Zaccagnini.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      9-sexies. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, è estesa a tutti i terreni agricoli in attualità di coltura. Non si applica:
          a) nei confronti dei terreni agricoli lasciati incolti, ivi compresi quelli insistenti nelle aree montane, fatti salvi i riposi colturali e le aree preventivamente individuate dai comuni come destinate a pascolo;
          b) nei confronti dei terreni privi o carenti delle opere a tutela della pubblica incolumità o della sicurezza idrogeologica, che la legge pone a carico dei proprietari.

      9-septies. Per le finalità di cui al comma 9-sexies, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro il 30 settembre 2015, sono dettate disposizioni volte a consentire ai comuni, secondo criteri di uniformità applicativa, di adottare regolamenti per la individuazione dei terreni assoggettati all'imposta municipale propria (IMU) e per la sua determinazione, assicurando ai comuni entrate non minori della riduzione trasferimenti dallo Stato derivanti dall'applicazione del presente articolo.
1. 135. De Girolamo, Dorina Bianchi, Piccone, Pizzolante, Bernardo, Bosco, Tancredi, Adornato, Alli, Binetti, Buttiglione, Calabrò, Causin, Cera, Cicchitto, D'Alia, De Mita, Garofalo, Minardo, Misuraca, Pagano, Piccone, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Vignali.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      9-sexies. Entro e non oltre il 30 settembre 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avviano una revisione organica e complessiva delle tariffe d'estimo stabilite, per ciascuna qualità e classe di terreno, sia per il reddito agrario che dominicale, su tutto il territorio, con una armonizzazione tra colture e tra territori, che tenga conto della intervenuta modificazione delle relazioni economiche e competitive sui territori stessi e tra le filiere settoriali, anche attraverso l'attivazione di tavoli di confronto con le organizzazioni agricole e con le rappresentanze degli enti locali.
1. 136. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      9-sexies. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente.
*1. 138. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      9-sexies. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione dei recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente.
*1. 140. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      9-sexies. Al fine di eliminare eventuali incongruenze ed adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale, entro il 31 dicembre 2015 l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad operare una revisione dell'elenco dei comuni italiani di cui al comma 1, lettera a), tenendo conto delle caratteristiche oro-idrografiche di ciascun comune e delle differenti zone all'interno dello stesso Comune, nonché della destinazione e delle colture presenti sui differenti terreni.
1. 141. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      9-sexies. Entro il 31 dicembre 2015 l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad aggiornare l'elenco dei comuni italiani, di cui al comma 1, lettera a) al fine di eliminare eventuali incongruenze ed adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale.
1. 143. Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Riduzione aliquota IMU per i terreni agricoli).

      1. A decorrere dall'anno 2015, l'aliquota base di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214 è ridotta allo 0,2 per cento per i terreni agricoli di cui al comma 5 del citato decreto, anche non coltivati, ovunque ubicati.
      2. In attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n.  23 il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:
          a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
          b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
          c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;
          d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell'European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
          f) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
          g) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma della legge 11 marzo 2014, n.  23 è soppresso.
1. 01. Cancelleri, D'Incà.
(Inammissibile limitatamente al comma 2)

ART. 1-bis.
(Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa).

      Al comma 1, dopo la parola: Lampedusa aggiungere le seguenti: nonché del territorio della provincia di Agrigento.

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-bis. 2. Riccardo Gallo, Palese.

      Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Sospensione di termini per adempimenti tributari).

      1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5-ter, della legge 24 febbraio 1992, n.  225, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212, provvede alla sospensione fino a tutto l'anno 2015 dei termini per l'adempimento di tutti gli obblighi tributari a favore di quei contribuenti colpiti e gravemente danneggiati da eventi meteorologici nel corso del 2014 e 2015. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono ad una ricognizione dei contribuenti residenti nelle zone colpite e danneggiate dall'eccezionalità degli eventi, ed alla stima dei danni dagli stessi subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive.

      Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e di sospensione di termini per adempimenti tributari.
1-bis. 02. Sberna, Caruso, Capelli.

      Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Sospensione di termini per adempimenti tributari).

      1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5-ter, della legge 24 febbraio 1992, n.  225, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212, provvede alla sospensione fino a tutto l'anno 2015 dei termini per l'adempimento di tutti gli obblighi tributari a favore di quei contribuenti colpiti e gravemente danneggiati dall'evento meteorologico abbattutosi nei giorni 5 e 6 febbraio 2015, nella regione Emilia Romagna. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti.
      2. Ai fini di cui al comma 1, la regione Emilia Romagna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad una ricognizione dei contribuenti residenti nelle zone colpite e danneggiate dall'eccezionalità dell'evento ed alla stima dei danni dagli stessi subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive.

      Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e di sospensione di termini per adempimenti tributari.
1-bis. 03. Paglia, Franco Bordo, Zaccagnini.

      Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

      1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n.  225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 285,8 milioni per l'anno 2015 e in 156 milioni di euro;
          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-bis. 0250. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

      1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n.  225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 285,8 milioni per l'anno 2015 e in 156 milioni di euro;
          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-bis. 0251. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Esenzione dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli immobili ricadenti nei territori della Regione Emilia Romagna colpiti dall'evento meteorologico del 5 e 6 febbraio 2015).

      1. Sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI relative all'anno 2015 quei contribuenti residenti nelle zone gravemente colpite e danneggiate dall'evento meteorologico che si è abbattuto su alcune province della Regione Emilia Romagna il 5 e 6 febbraio 2015, i cui immobili abbiano riportato danni materiali gravi ed evidenti che ne abbiano alterato l'agibilità.
      2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione Emilia Romagna, di concerto con gli enti locali competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad una ricognizione degli immobili, dei terreni e dei fabbricati, ricadenti nelle zone colpite e danneggiate dall'eccezionalità dell'evento, ed alla stima dei danni dagli stessi subiti.
      3. A copertura dell'onere di cui al comma 1, valutata in 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1-bis. 01. Paglia, Franco Bordo, Zaccagnini.

      Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

      1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n.  225 del 1992.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2:
          alinea, sostituire le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 285,8 milioni per l'anno 2015 e in 156 milioni di euro;
          dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
              d-bis) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-bis. 0252. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Disposizioni finanziarie).

      Sopprimere il comma 1.

      Conseguentemente, al comma 2:
          sopprimere la lettera a);
          alla lettera b), sostituire le parole: quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
          alla lettera c), sostituire le parole: al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con le seguenti: al medesimo ministero.
2. 1. Busin, Caon, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.

      Sopprimere il comma 1.

      Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) quanto a 90,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ridurre per i medesimi importi tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute;
      sopprimere la lettera d).
2. 2. Parentela, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

      Sopprimere il comma 1.

      Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
2. 3. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. – 1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, le parole: «un moltiplicatore pari a 135 » sono sostituite dalle seguenti: «un moltiplicatore pari a 140».
2. 01. Catanoso.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2014 e 2015».
      2. Le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro.
2. 02. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese, Romele.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

      Sopprimere il comma 2.
Dis. 1. 2. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

      Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
Dis. 1. 3. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

      Al comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
          b) al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La trasmissione degli schemi dei decreti legislativi ai sensi del primo periodo deve avvenire almeno quaranta giorni prima del termine di scadenza della delega di cui ai commi 1 e 8, al fine di consentire l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».
Dis. 1. 4. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

      Al comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
          b) al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La trasmissione degli schemi dei decreti legislativi ai sensi del primo periodo deve avvenire almeno trentacinque giorni prima del termine di scadenza della delega di cui ai commi 1 e 8, al fine di consentire l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».
Dis. 1. 5. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

      Al comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
          b) al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La trasmissione degli schemi dei decreti legislativi ai sensi del primo periodo deve avvenire almeno trenta giorni prima del termine di scadenza della delega di cui ai commi 1 e 8, al fine di consentire l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».
Dis. 1. 6. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

      Al comma 2, sopprimere la lettera c).
Dis. 1. 7. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.
      2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.

      Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Investimenti per la valorizzazione del patrimonio pubblico.
Dis. 1. 8. Grimoldi, Busin, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al fine di favorire gli investimenti, alla Tabella Articolo 1 (Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti legislativi e di enti pubblici) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2. Atti posti in essere dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, province e comuni aventi ad oggetto traslazioni reciproche di beni immobili, a titolo non oneroso, poste in essere per finalità connesse alla realizzazione di progetti di valorizzazione d'interesse comune».

      Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Investimenti per la valorizzazione del patrimonio pubblico.
Dis. 1. 9. Grimoldi, Busin, Caparini, Guidesi, Prataviera, Saltamartini.
(Inammissibile)