XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 19 marzo 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 marzo 2015.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carbone, Casero, Castiglione, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Antonio Martino, Merlo, Meta, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 18 marzo 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

      IACONO: «Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185, in materia di determinazione dei soggetti beneficiari delle misure in favore dell'autoimpiego» (2965);

      BRAMBILLA: «Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.  157, in materia di sanzioni per l'abbattimento, la cattura o la detenzione illeciti di taluni animali selvatici» (2966);

      BORGHI: «Incremento di contributi concessi al Club alpino italiano e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico» (2967);

      BORGHI: «Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n.  74, in materia di attività e organizzazione del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano» (2968);

      PAGANO ed altri: «Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto» (2969).

      Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

      In data 18 marzo 2015 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
          S. 1504. – AMICI ed altri; CENTEMERO ed altri; MORETTI ed altri; BONAFEDE ed altri; DI LELLO ed altri; DI SALVO ed altri: «Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi» (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (831-892-1053-1288-1938-2200-B).

      Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

      La proposta di legge MICCOLI ed altri: «Modifiche al codice penale, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nonché per il contrasto dello sfruttamento di lavoratori stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale» (2665) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Piazzoni.

Ritiro di una proposta di legge.

      Il deputato Pagano ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
          PAGANO: «Disposizioni concernenti i diritti riconosciuti ai componenti delle unioni di fatto» (2829).

      La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          II Commissione (Giustizia):
      BOCCUZZI: «Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12, e altre disposizioni concernenti la trattazione dei procedimenti civili e penali relativi alla violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro nonché di danno ambientale» (2773) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI e XII.

          IX Commissione (Trasporti):
      MUCCI ed altri: «Modifiche all'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e al decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, in materia di modifica delle caratteristiche costruttive, di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli a motore» (2736) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          XI Commissione (Lavoro):
      BOCCUZZI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza morale e della persecuzione psicologica nei luoghi e nei rapporti di lavoro (mobbing)» (1606) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IV, V, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      MELILLA ed altri: «Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, in materia di accesso anticipato al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili» (2918) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          XII Commissione (Affari sociali):
      DORINA BIANCHI: «Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno» (2889) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

      La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla X Commissione (Attività produttive), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
          Sentenza n.  34 del 10 febbraio – 12 marzo 2015 (Doc. VII, n.  421), con la quale:
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 3, della legge della regione Marche 22 dicembre 2009, n.  31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della regione. Legge finanziaria 2010), sollevata dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – CEDU (Protezione della proprietà).

      La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
          con lettera in data 12 marzo 2015, Sentenza n.  31 del 27 gennaio – 12 marzo 2015 (Doc. VII, n.  418), con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2014, n.  7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione – Legge finanziaria 2014):
          alla VI Commissione (Finanze);

          con lettera in data 12 marzo 2015, Sentenza n.  32 del 10 febbraio – 12 marzo 2015 (Doc. VII, n.  419), con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, della legge della regione Liguria 24 febbraio 2014, n.  1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti);
              dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 3, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e), della legge della regione Liguria n.  1 del 2014, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
          alla VIII Commissione (Ambiente);

          con lettera in data 12 marzo 2015, Sentenza n.  33 del 25 febbraio – 12 marzo 2015 (Doc. VII, n.  420), con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novembre 2008, n.  15 (Misure di contrasto alla criminalità organizzata);
              dichiara in via consequenziale – ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n.  87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana n.  15 del 2008:
          alla VIII Commissione (Ambiente);

          con lettera in data 17 marzo 2015, Sentenza n.  37 del 25 febbraio – 17 marzo 2015 (Doc. VII, n.  422), con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n.  44;
              dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n.  87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.  150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n.  15;
              dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n.  87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative):
          alla I Commissione (Affari costituzionali);

          con lettera in data 17 marzo 2015, Sentenza n.  38 del 24 febbraio – 17 marzo 2015 (Doc. VII, n.  423), con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 65 della legge della regione Veneto 2 aprile 2014, n.  11 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014);
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge della regione Veneto n.  11 del 2014, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 56, commi 1 e 4, della legge della regione Veneto n.  11 del 2014, promossa, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
          alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Museo della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi, per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  245).
      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), per gli esercizi dal 2010 al 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  246).
      Questi documenti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

      Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 16 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 luglio 2009, n.  99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, riferita al primo semestre del 2014 (Doc. LXXI-bis, n.  3).

      Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

      Il Ministro della giustizia, con lettera in data 17 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n.  194, la relazione – per la parte di sua competenza – sullo stato di attuazione della medesima legge n.  194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, riferita all'anno 2014, comprensiva dei dati relativi al periodo dal 1995 al 2014 (Doc. XXXVII-bis, n.  2).

      Questa relazione è trasmessa alla Commissione II (Giustizia) e alla Commissione XII (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      Il Consiglio dell'Unione europea, in data 17 e 18 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle procedure di insolvenza (rifusione) (16636/5/14 REV 5), corredata dalla relativa motivazione (16636/5/14 REV 5 ADD 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
      La Commissione europea, in data 18 marzo 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale sull'attuazione della parte IV dell'accordo di associazione UE-America centrale (COM(2015)131 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea.

Trasmissione dal Consiglio regionale della Sardegna.

      Il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, con lettera in data 11 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3, un voto, approvato dal medesimo Consiglio il 10 marzo 2015, concernente la mancata ratifica da parte dello Stato italiano della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

      Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Garante del contribuente per il Lazio.

      Il Garante del contribuente per il Lazio, in data 16 marzo 2015, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nel Lazio, riferita all'anno 2014, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n.  212.

      Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

      Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n.  722, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2015 (150).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 aprile 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI FITZGERALD NISSOLI, PORTA ED ALTRI N.  1-00445 E DALL'OSSO ED ALTRI N.  1-00761 CONCERNENTI INIZIATIVE PER LA TUTELA DEI DIRITTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI ITALIANI EMIGRATI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Mozioni

      La Camera,
          premesso che:
              sono quasi un milione le pensioni in convenzione internazionale erogate dall'Inps a cittadini italiani residenti all'estero (circa 500.000) e ad emigrati rientrati in Italia, e sono centinaia di migliaia i cittadini italiani residenti all'estero e in Italia i quali matureranno, nei prossimi anni, il diritto ad una pensione italiana in pro-rata attraverso l'applicazione di una convenzione bilaterale o multilaterale di sicurezza sociale;
              per tutelare i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati, nel corso degli anni l'Italia ha stipulato numerose convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di maggiore emigrazione; tali convenzioni hanno garantito in materia di sicurezza sociale la parità di trattamento dei lavoratori che si spostavano da un Paese all'altro, l'esportabilità delle prestazioni previdenziali e, soprattutto, la totalizzazione dei contributi ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi minimi previsti dalle varie legislazioni per la maturazione di un diritto a prestazione;
              tali convenzioni sono state stipulate, tranne alcune eccezioni, negli anni Settanta e Ottanta, come ad esempio quella con l'Argentina che risale al 1984, quella con il Brasile che risale al 1977, quella con l'Uruguay che risale al 1985, quella con il Venezuela che risale al 1991, quella con gli USA che risale al 1978, quella con il Canada che risale al 1979, con la ex Jugoslavia addirittura al 1961 – le più recenti, per modo di dire, sono quelle con la Croazia del 1999 e quella con l'Australia che risale del 2000; sono evidentemente convenzioni obsolete nello spirito, nei contenuti e nella forma e che non possono più tutelare adeguatamente diritti e interessi o doveri dei futuri pensionati perché non sono state adeguate alle evoluzioni e agli aggiornamenti, talvolta radicali, delle legislazioni e dei sistemi previdenziali dei Paesi contraenti;
              nessuna delle convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia contempla, e quindi disciplina, nel suo campo di applicazione oggettivo il nuovo sistema contributivo introdotto in Italia a partire dal 1o gennaio 2012 con il decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 28 dicembre 2011, n.  214;
              nessuna delle convenzione bilaterali contempla nel proprio campo di applicazione soggettivo i dipendenti pubblici italiani, gli ex iscritti Inpdap e i liberi professionisti, i quali, quando emigrano nei Paesi extracomunitari, sono esclusi da ogni forma di tutela previdenziale (un'intollerabile disparità di trattamento con i dipendenti privati che è stata invece da tempo colmata dai regolamenti comunitari di sicurezza sociale);
              sono più di dieci anni che lo Stato italiano ha sospeso i negoziati con i Paesi di emigrazione italiana per la stipula e il rinnovo delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale; sono numerose le convenzioni già firmate dall'Italia, approvate dai Parlamenti degli altri Paesi contraenti ma mai ratificate dal Parlamento italiano; sono decine di migliaia i cittadini italiani residenti in Paesi dell'America Latina non ancora convenzionati con l'Italia – come Cile, Perù, Ecuador e Messico – ai quali viene negato il diritto a pensione in regime internazionale nonostante la titolarità di una posizione assicurativa in Italia;
              appare incomprensibile e ingiustificabile l'eliminazione dell'unità di consulenza per la sicurezza sociale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, strumento di ricerca, consulenza e progettazione per l'avvio dei negoziati bilaterali;
              le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale non devono tutelare solo la vecchia emigrazione: stanno emergendo, infatti, moderne figure di nuovi migranti italiani, come i liberi professionisti, i ricercatori, i piccoli imprenditori, gli artigiani, gli insegnanti, gli studenti, i lavoratori al seguito delle imprese, i tanti giovani che si recano a lavorare all'estero, anche per lunghi periodi, dove versano i contributi e pagano le tasse, e i quali rischiano poi, a causa delle convenzioni oramai obsolete, di non essere adeguatamente tutelati negli ambiti previdenziale, fiscale e sanitario;
              nella strategia di internazionalizzazione del Paese, a causa del drastico ridimensionamento delle cosiddette politiche migratorie che da alcuni anni si sta determinando, rischiano di offuscarsi le potenzialità legate alla presenza degli italiani nel mondo e tende a restringersi la rete di relazioni che essa ha assicurato nel tempo, con grave danno per il Paese soprattutto in questo passaggio di gravi difficoltà economiche e sociali;
              oltre a limitare le prospettive di internazionalizzazione dell'Italia, la sensibile riduzione dell'intervento pubblico e il totale abbandono della gestione delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale non consente di esercitare una doverosa tutela dei diritti e un rigoroso controllo dei doveri socio-previdenziali di una parte non marginale della comunità, costituita da anziani che spesso vivono in realtà dove i sistemi di protezione sociale non assicurano livelli di tutela adeguati e dai nuovi soggetti migranti, i quali sono protagonisti di una mobilità internazionale fonte di carriere lavorative ed assicurative frammentate che necessitano di nuovi e più adeguati strumenti di tutela previdenziale, fiscale e sanitaria;
              è quindi di primario interesse nazionale fare in modo che non si indeboliscano i rapporti con la diffusa e articolata presenza degli italiani nel mondo e che non vengano a mancare in un momento di seria difficoltà gli apporti derivanti dalla diffusa diaspora italiana; nello stesso tempo, è ineludibile dovere etico riconoscere all'emigrazione italiana il contributo storico dato in momenti difficili al Paese e non ignorare i compiti di tutela e di solidarietà verso coloro che sono in seria difficoltà, a partire dalla tutela previdenziale e sanitaria,

impegna il Governo:

          alla luce delle importanti e sostanziali modifiche intervenute in questi ultimi anni nel sistema previdenziale italiano, ad istituire un tavolo tecnico che veda la presenza dei rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'Inps e dei patronati nazionali con il preciso compito di:
              a) monitorare lo stato delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale in essere e verificare la loro compatibilità con le modifiche intervenute nel sistema previdenziale italiano e l'eventuale conseguente necessità di rinegoziazione;
              b) verificare, a fronte dell'aumentata mobilità internazionale di lavoratori e lavoratrici sia in uscita che in ingresso in Italia, la necessità di stipulare nuovi accordi bilaterali di sicurezza sociale – completando il quadro giuridico di salvaguardia dei diritti sociali – e di aggiornare quelli in vigore, a garanzia di una più adeguata, efficace ed ampia tutela previdenziale.
(1-00445)
(Nuova formulazione) «Fitzgerald Nissoli, Porta, Adornato, Allasia, Amendola, Binetti, Borghese, Caon, Capelli, Capua, Caruso, Catalano, Catania, Causin, Cimmino, Cirielli, D'Agostino, De Mita, Dellai, Di Lello, D'Incecco, Gianni Farina, Fauttilli, Fedi, Galgano, Gelli, Gigli, Ginoble, Gitti, Giuseppe Guerini, Guerra, Invernizzi, La Marca, Lo Monte, Locatelli, Marazziti, Marcolin, Mazziotti Di Celso, Merlo, Molea, Monchiero, Nesi, Oliaro, Pagano, Pastorino, Patriarca, Picchi, Piepoli, Pilozzi, Pisicchio, Preziosi, Rabino, Rondini, Santerini, Sberna, Scanu, Scotto, Sottanelli, Tacconi, Tinagli, Totaro, Vaccaro, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli».


      La Camera,
          premesso che:
              sono quasi un milione le pensioni in convenzione internazionale erogate dall'Inps a cittadini italiani residenti all'estero (circa 500.000) e ad emigrati rientrati in Italia, e sono centinaia di migliaia i cittadini italiani residenti all'estero e in Italia i quali matureranno, nei prossimi anni, il diritto ad una pensione italiana in pro-rata attraverso l'applicazione di una convenzione bilaterale o multilaterale di sicurezza sociale;
              per tutelare i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati, nel corso degli anni l'Italia ha stipulato numerose convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di maggiore emigrazione; tali convenzioni hanno garantito in materia di sicurezza sociale la parità di trattamento dei lavoratori che si spostavano da un Paese all'altro, l'esportabilità delle prestazioni previdenziali e, soprattutto, la totalizzazione dei contributi ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi minimi previsti dalle varie legislazioni per la maturazione di un diritto a prestazione;
              tali convenzioni sono state stipulate, tranne alcune eccezioni, negli anni Settanta e Ottanta, come ad esempio quella con l'Argentina che risale al 1984, quella con il Brasile che risale al 1977, quella con l'Uruguay che risale al 1985, quella con il Venezuela che risale al 1991, quella con gli USA che risale al 1978, quella con il Canada che risale al 1979, con la ex Jugoslavia addirittura al 1961 – le più recenti, per modo di dire, sono quelle con la Croazia del 1999 e quella con l'Australia che risale del 2000; sono evidentemente convenzioni obsolete nello spirito, nei contenuti e nella forma e che non possono più tutelare adeguatamente diritti e interessi o doveri dei futuri pensionati perché non sono state adeguate alle evoluzioni e agli aggiornamenti, talvolta radicali, delle legislazioni e dei sistemi previdenziali dei Paesi contraenti;
              nessuna delle convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia contempla, e quindi disciplina, nel suo campo di applicazione oggettivo il nuovo sistema contributivo introdotto in Italia a partire dal 1o gennaio 2012 con il decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 28 dicembre 2011, n.  214;
              nessuna delle convenzione bilaterali contempla nel proprio campo di applicazione soggettivo i dipendenti pubblici italiani, gli ex iscritti Inpdap e i liberi professionisti, i quali, quando emigrano nei Paesi extracomunitari, sono esclusi da ogni forma di tutela previdenziale (un'intollerabile disparità di trattamento con i dipendenti privati che è stata invece da tempo colmata dai regolamenti comunitari di sicurezza sociale);
              sono più di dieci anni che lo Stato italiano ha sospeso i negoziati con i Paesi di emigrazione italiana per la stipula e il rinnovo delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale; sono numerose le convenzioni già firmate dall'Italia, approvate dai Parlamenti degli altri Paesi contraenti ma mai ratificate dal Parlamento italiano; sono decine di migliaia i cittadini italiani residenti in Paesi dell'America Latina non ancora convenzionati con l'Italia – come Cile, Perù, Ecuador e Messico – ai quali viene negato il diritto a pensione in regime internazionale nonostante la titolarità di una posizione assicurativa in Italia;
              appare incomprensibile e ingiustificabile l'eliminazione dell'unità di consulenza per la sicurezza sociale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, strumento di ricerca, consulenza e progettazione per l'avvio dei negoziati bilaterali;
              le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale non devono tutelare solo la vecchia emigrazione: stanno emergendo, infatti, moderne figure di nuovi migranti italiani, come i liberi professionisti, i ricercatori, i piccoli imprenditori, gli artigiani, gli insegnanti, gli studenti, i lavoratori al seguito delle imprese, i tanti giovani che si recano a lavorare all'estero, anche per lunghi periodi, dove versano i contributi e pagano le tasse, e i quali rischiano poi, a causa delle convenzioni oramai obsolete, di non essere adeguatamente tutelati negli ambiti previdenziale, fiscale e sanitario;
              nella strategia di internazionalizzazione del Paese, a causa del drastico ridimensionamento delle cosiddette politiche migratorie che da alcuni anni si sta determinando, rischiano di offuscarsi le potenzialità legate alla presenza degli italiani nel mondo e tende a restringersi la rete di relazioni che essa ha assicurato nel tempo, con grave danno per il Paese soprattutto in questo passaggio di gravi difficoltà economiche e sociali;
              oltre a limitare le prospettive di internazionalizzazione dell'Italia, la sensibile riduzione dell'intervento pubblico e il totale abbandono della gestione delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale non consente di esercitare una doverosa tutela dei diritti e un rigoroso controllo dei doveri socio-previdenziali di una parte non marginale della comunità, costituita da anziani che spesso vivono in realtà dove i sistemi di protezione sociale non assicurano livelli di tutela adeguati e dai nuovi soggetti migranti, i quali sono protagonisti di una mobilità internazionale fonte di carriere lavorative ed assicurative frammentate che necessitano di nuovi e più adeguati strumenti di tutela previdenziale, fiscale e sanitaria;
              è quindi di primario interesse nazionale fare in modo che non si indeboliscano i rapporti con la diffusa e articolata presenza degli italiani nel mondo e che non vengano a mancare in un momento di seria difficoltà gli apporti derivanti dalla diffusa diaspora italiana; nello stesso tempo, è ineludibile dovere etico riconoscere all'emigrazione italiana il contributo storico dato in momenti difficili al Paese e non ignorare i compiti di tutela e di solidarietà verso coloro che sono in seria difficoltà, a partire dalla tutela previdenziale e sanitaria,

impegna il Governo:

          alla luce delle importanti e sostanziali modifiche intervenute in questi ultimi anni nel sistema previdenziale italiano, a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico che veda la presenza dei rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'Inps e dei patronati nazionali con il preciso compito di:
              a) monitorare lo stato delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale in essere e verificare la loro compatibilità con le modifiche intervenute nel sistema previdenziale italiano e l'eventuale conseguente necessità di rinegoziazione;
              b) verificare, a fronte dell'aumentata mobilità internazionale di lavoratori e lavoratrici sia in uscita che in ingresso in Italia, la necessità di stipulare nuovi accordi bilaterali di sicurezza sociale – completando il quadro giuridico di salvaguardia dei diritti sociali – e di aggiornare quelli in vigore, a garanzia di una più adeguata, efficace ed ampia tutela previdenziale.
(1-00445)
(Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Fitzgerald Nissoli, Porta, Adornato, Allasia, Amendola, Binetti, Borghese, Caon, Capelli, Capua, Caruso, Catalano, Catania, Causin, Cimmino, Cirielli, D'Agostino, De Mita, Dellai, Di Lello, D'Incecco, Gianni Farina, Fauttilli, Fedi, Galgano, Gelli, Gigli, Ginoble, Gitti, Giuseppe Guerini, Guerra, Invernizzi, La Marca, Lo Monte, Locatelli, Marazziti, Marcolin, Mazziotti Di Celso, Merlo, Molea, Monchiero, Nesi, Oliaro, Pagano, Pastorino, Patriarca, Picchi, Piepoli, Pilozzi, Pisicchio, Preziosi, Rabino, Rondini, Santerini, Sberna, Scanu, Scotto, Sottanelli, Tacconi, Tinagli, Totaro, Vaccaro, Vargiu, Vecchio, Vezzali, Vitelli».


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 35, quarto comma, della Carta costituzionale afferma il principio della tutela generale per il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e sancisce specificamente un principio di tutela per il lavoro italiano all'estero;
              in modo particolare, sono radicati nel nostro ordinamento giuridico: il principio della parità di trattamento in base al quale ciascuno Stato stipulante riconosce ai lavoratori stranieri, operanti sul proprio territorio nazionale, gli stessi diritti riservati ai cittadini residenti; il principio della territorialità della legislazione applicabile che prevede, come regola generale, l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale del luogo dove viene effettivamente svolto il lavoro; il principio dell'esportabilità delle prestazioni ad ulteriore garanzia del lavoratore migrante, in base al quale le prestazioni non sono soggette a riduzione, sospensione o soppressione per il fatto che l'avente diritto trasferisca la propria residenza in un altro Paese; il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi in base al quale è consentito il cumulo dei periodi di occupazione, assicurazione e residenza compiuto dal lavoratore in virtù delle legislazioni dei vari Paesi, nella misura necessaria ed a condizione che non si sovrappongano;
              deve essere posta in essere ogni azione finalizzata e finalizzabile alla piena adesione a detti fondamentali principi costituzionali;
              per i lavoratori e il personale italiano all'estero assumono fondamentale importanza le esigenze relative agli aspetti di natura previdenziale, soprattutto in ipotesi di assegnazione del dipendente in Paesi extracomunitari non convenzionati in materia di sicurezza sociale con l'Italia, laddove scatta l'obbligo di doppia contribuzione del lavoratore sia in Italia che nel Paese estero;
              in tale ambito occorrerà porre in essere ogni iniziativa tanto di monitoraggio quanto di reale intervento presso quei Paesi con cui non siano ancora stati stipulati accordi di regolamentazione o con i quali sia invece necessario provvedere al relativo rinnovo;
              in ambito previdenziale internazionale è principio generale è quello per cui i contributi si pagano nel Paese ove viene svolta l'attività (cosiddetto «lex loci laboris»). Vi sono però talune deroghe volte ad agevolare la mobilità geografica dei lavoratori; le principali sono rappresentate dal distacco in ambito comunitario, o dal distacco in Paesi extracomunitari, previdenzialmente convenzionati con l'Italia;
              per quanto riguardo il distacco comunitario, disciplinato in particolare dal regolamento (CE) n.  883/2004 e relativi provvedimenti attuativi, si deve osservare che l'ambito di applicazione è piuttosto ampio perché, oltre a comprendere i distacchi in Paesi aderenti all'Unione europea, coinvolge, in forza di specifici accordi internazionali, anche i distacchi in Paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera;
              fuori dall'ambito comunitario «allargato», come sopra individuato, emergono criticità e/o ovvie difficoltà dettate anche dalla «distanza» culturale tra Paesi;
              in ipotesi di distacco extracomunitario, infatti, si deve verificare in primo luogo l'esistenza di una convenzione in materia di sicurezza sociale fra Italia e Paese estero, grazie alla quale il lavoratore possa continuare a contribuire solo in Italia e non anche all'estero. In presenza di tale accordo, l'ulteriore passaggio è quello di controllare se la convenzione copra tutti i contributi (invalidità, vecchiaia, superstiti, malattia ed altro) o solo i principali (invalidità, vecchiaia, superstiti) lasciando che per i contributi «minori» sussista comunque una doppia contribuzione;
              la situazione peggiore, tuttavia, si verifica in caso di distacco in Paese extracomunitario non convenzionato (come ad esempio India o Cina) in cui i contributi, oltre che in Italia, ai sensi della legge n.  398 del 1987, sono dovuti anche nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, con un notevole aggravio dei costi aziendali;
              per garantire la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati, l'Italia ha già stipulato negli anni numerose convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di emigrazione con il precipuo scopo di garantire maturazione ed esportabilità delle prestazioni pensionistiche;
              attualmente l'Inps eroga in tutto il mondo circa 500.000 pensioni in convenzione internazionale; molte di queste convenzioni sono state stipulate in anni remoti e scontano, pertanto, un difetto di obsolescenza sia sul piano formale che sostanziale e necessitano, come detto, di essere adeguate ai cambiamenti che hanno investito le legislazioni previdenziali dei Paesi che le hanno stipulate;
              l'impegno ad aggiornare le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale e a sottoscriverne di nuove deve basarsi sulla precisa consapevolezza che l'emigrazione italiana nel mondo ha cambiato volto e, quindi, occorre fornire nuove e più penetranti tutele alle nuove figure di nuovi lavoratori migranti, aggiornando le convenzioni attualmente vigenti e preso atto che esistono numerose convenzioni già sottoscritte dal nostro Paese ma mai ratificate dal Parlamento;
              tali esigenze divengono ancor più pregnanti se si pensa alla necessità di perseguire, nelle ipotesi virtuose, quel principio di «reciprocità» tra Italia e Paesi esteri che dovrebbe portare il nostro Paese ad adeguarsi – come nel caso del reddito di cittadinanza – alle linee adottate da quasi tutti i Paesi europei in materia di protezione sociale;
              alla luce della necessità di mettere mano ad una completa revisione del sistema pensionistico italiano che vada nella direzione di un radicale mutamento di tendenza rispetto ai disastrosi principi introdotti dalla cosiddetta «riforma Fornero», sarà, pertanto, altresì da riprendere un percorso di negoziazione per il rinnovo degli accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi non aderenti all'Unione Europea, in adesione ai principi di cui all'articolo 35, quarto comma, della Carta costituzionale,

impegna il Governo:

          a porre in essere ogni iniziativa utile all'affermazione dei principi contenuti all'articolo 35, quarto comma, della Carta costituzionale;
          nel più ampio quadro di un processo di riforma delle tutele sociali e previdenziali nel nostro Paese, il cui avvio secondo i firmatari del presente atto è da ritenersi improrogabile, a riprendere i negoziati, sospesi da troppi anni, per la stipula e il rinnovo degli accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di emigrazione italiana non aderenti all'Unione europea e, comunque, con tutti i Paesi stranieri, nei casi in cui emerga l'esigenza di intervenire per la stipula e/o la revisione degli accordi bilaterali.
(1-00761) «Dall'Osso, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Lombardi, Villarosa, Colletti».


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 35, quarto comma, della Carta costituzionale afferma il principio della tutela generale per il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e sancisce specificamente un principio di tutela per il lavoro italiano all'estero;
              in modo particolare, sono radicati nel nostro ordinamento giuridico: il principio della parità di trattamento in base al quale ciascuno Stato stipulante riconosce ai lavoratori stranieri, operanti sul proprio territorio nazionale, gli stessi diritti riservati ai cittadini residenti; il principio della territorialità della legislazione applicabile che prevede, come regola generale, l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale del luogo dove viene effettivamente svolto il lavoro; il principio dell'esportabilità delle prestazioni ad ulteriore garanzia del lavoratore migrante, in base al quale le prestazioni non sono soggette a riduzione, sospensione o soppressione per il fatto che l'avente diritto trasferisca la propria residenza in un altro Paese; il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi in base al quale è consentito il cumulo dei periodi di occupazione, assicurazione e residenza compiuto dal lavoratore in virtù delle legislazioni dei vari Paesi, nella misura necessaria ed a condizione che non si sovrappongano;
              deve essere posta in essere ogni azione finalizzata e finalizzabile alla piena adesione a detti fondamentali principi costituzionali;
              per i lavoratori e il personale italiano all'estero assumono fondamentale importanza le esigenze relative agli aspetti di natura previdenziale, soprattutto in ipotesi di assegnazione del dipendente in Paesi extracomunitari non convenzionati in materia di sicurezza sociale con l'Italia, laddove scatta l'obbligo di doppia contribuzione del lavoratore sia in Italia che nel Paese estero;
              in tale ambito occorrerà porre in essere ogni iniziativa tanto di monitoraggio quanto di reale intervento presso quei Paesi con cui non siano ancora stati stipulati accordi di regolamentazione o con i quali sia invece necessario provvedere al relativo rinnovo;
              in ambito previdenziale internazionale è principio generale è quello per cui i contributi si pagano nel Paese ove viene svolta l'attività (cosiddetto «lex loci laboris»). Vi sono però talune deroghe volte ad agevolare la mobilità geografica dei lavoratori; le principali sono rappresentate dal distacco in ambito comunitario, o dal distacco in Paesi extracomunitari, previdenzialmente convenzionati con l'Italia;
              per quanto riguardo il distacco comunitario, disciplinato in particolare dal regolamento (CE) n.  883/2004 e relativi provvedimenti attuativi, si deve osservare che l'ambito di applicazione è piuttosto ampio perché, oltre a comprendere i distacchi in Paesi aderenti all'Unione europea, coinvolge, in forza di specifici accordi internazionali, anche i distacchi in Paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera;
              fuori dall'ambito comunitario «allargato», come sopra individuato, emergono criticità e/o ovvie difficoltà dettate anche dalla «distanza» culturale tra Paesi;
              in ipotesi di distacco extracomunitario, infatti, si deve verificare in primo luogo l'esistenza di una convenzione in materia di sicurezza sociale fra Italia e Paese estero, grazie alla quale il lavoratore possa continuare a contribuire solo in Italia e non anche all'estero. In presenza di tale accordo, l'ulteriore passaggio è quello di controllare se la convenzione copra tutti i contributi (invalidità, vecchiaia, superstiti, malattia ed altro) o solo i principali (invalidità, vecchiaia, superstiti) lasciando che per i contributi «minori» sussista comunque una doppia contribuzione;
              la situazione peggiore, tuttavia, si verifica in caso di distacco in Paese extracomunitario non convenzionato (come ad esempio India o Cina) in cui i contributi, oltre che in Italia, ai sensi della legge n.  398 del 1987, sono dovuti anche nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, con un notevole aggravio dei costi aziendali;
              per garantire la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati, l'Italia ha già stipulato negli anni numerose convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di emigrazione con il precipuo scopo di garantire maturazione ed esportabilità delle prestazioni pensionistiche;
              attualmente l'Inps eroga in tutto il mondo circa 500.000 pensioni in convenzione internazionale; molte di queste convenzioni sono state stipulate in anni remoti e scontano, pertanto, un difetto di obsolescenza sia sul piano formale che sostanziale e necessitano, come detto, di essere adeguate ai cambiamenti che hanno investito le legislazioni previdenziali dei Paesi che le hanno stipulate;
              l'impegno ad aggiornare le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale e a sottoscriverne di nuove deve basarsi sulla precisa consapevolezza che l'emigrazione italiana nel mondo ha cambiato volto e, quindi, occorre fornire nuove e più penetranti tutele alle nuove figure di nuovi lavoratori migranti, aggiornando le convenzioni attualmente vigenti e preso atto che esistono numerose convenzioni già sottoscritte dal nostro Paese ma mai ratificate dal Parlamento;
              tali esigenze divengono ancor più pregnanti se si pensa alla necessità di perseguire, nelle ipotesi virtuose, quel principio di «reciprocità» tra Italia e Paesi esteri che dovrebbe portare il nostro Paese ad adeguarsi – come nel caso del reddito di cittadinanza – alle linee adottate da quasi tutti i Paesi europei in materia di protezione sociale;
              alla luce della necessità di mettere mano ad una completa revisione del sistema pensionistico italiano che vada nella direzione di un radicale mutamento di tendenza rispetto ai disastrosi principi introdotti dalla cosiddetta «riforma Fornero», sarà, pertanto, altresì da riprendere un percorso di negoziazione per il rinnovo degli accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi non aderenti all'Unione Europea, in adesione ai principi di cui all'articolo 35, quarto comma, della Carta costituzionale,

impegna il Governo:

          a porre in essere ogni iniziativa utile all'affermazione dei principi contenuti all'articolo 35, quarto comma, della Carta costituzionale;
          nel rispetto delle esigenze di controllo della spesa pubblica e dei vincoli di natura finanziaria, a riprendere i negoziati per la stipula e il rinnovo degli accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di emigrazione italiana non aderenti all'Unione europea e, comunque, con tutti i Paesi stranieri, nei casi in cui emerga l'esigenza di intervenire per la stipula e/o la revisione degli accordi bilaterali.
(1-00761)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Dall'Osso, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Lombardi, Villarosa, Colletti».


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DI TUTTE LE PERSONE DALLE SPARIZIONI FORZATE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE IL 20 DICEMBRE 2006 (A.C. 2674) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: TIDEI E PORTA (A.C. 1374)

A.C. 2674 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.

A.C. 2674 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 della Convenzione stessa.

A.C. 2674 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.